Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | A.C. 2510: Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 58 | ||||||
Data: | 30/05/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2510
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Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica |
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N. 58 – 30 Maggio 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2510 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005
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Iniziativa:
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governativa |
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approvato dal Senato
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Ranieri |
Gruppo: |
Ulivo
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Collaborazione nel settore dell’istruzione
Collaborazione in campo culturale e giovanile
Collaborazione scientifica e tecnologica
PREMESSA
Il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.S. 1288)[1], dispone la ratifica dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005[2].
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche per lo sviluppo della lingua italiana in Bulgaria e delle intese tra le Università, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.
La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria (prevista in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, lett. e) e 12, è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[3], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
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2008 |
2007 |
2009 |
Articoli 2 e 8 |
9.150 |
9150 |
9.150 |
Art. 3, lett. a), b), c), e), f), h) |
194.025 |
194.025 |
194.025 |
Art. 4, lett. a), b), c) |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
Art. 10, lett. a), b), c) |
103.800 |
103.800 |
103.800 |
Art. 12 |
0 |
0 |
5.970 |
Totali |
396.975 |
396.975 |
402.945 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme dispongono quanto segue:
· tra le parti deve essere favorita particolarmente la cooperazione nei seguenti campi: cultura, istruzione, scienza e tecnologia, protezione dei diritti d’autore, bibliotecario, librario, archivistico nonché lo scambio di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi; deve inoltre essere sviluppata la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di istruzione e di ricerca scientifica dei due Stati (articolo 2);
· le parti devono incoraggiare la collaborazione nel campo dell’informatizzazione bibliotecaria promuovendo i contatti tra le biblioteche e lo scambio di specialisti e fonti di informazione (articolo 8).
La relazione tecnica afferma che allo scopo di favorire la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica nel campo degli archivi, biblioteche e musei, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi per il quale vale il principio di porre a carico della Parte inviante le spese di viaggio e a carico della Parte ricevente le spese di soggiorno. Tale scambio si sostanzia nell’ospitalità di 1 archivista, 2 bibliotecari e 2 esperti nella materia dei musei per 10 giorni e nell’invio di delle medesime figure professionali italiane in Bulgaria. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:
(euro)
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Spesa per vitto e alloggio |
euro 93 al giorno x 1 persona x 10 giorni |
930 |
Spesa per vitto e alloggio |
euro 93 al giorno x 2 persone x 10 giorni |
1.860 |
Spesa per vitto e alloggio |
euro 93 al giorno x 2 persone x 10 giorni |
1.860 |
Invio di 5 unità in Bulgaria |
biglietto aereo Roma-Sofia a/r euro 900 x 5 persone |
4.500 |
TOTALE |
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9.150 |
Al riguardo si segnala l’opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le amministrazioni interessate facciano fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio alle eventuali spese di missione all’estero non considerate dalla RT. Tali spese (indennità giornaliera per il personale della pubbliche amministrazioni) potrebbero infatti determinarsi con riferimento all’invio di 5 unità (un archivista, due bibliotecari e due esperti) in Bulgaria.
Rispetto a tale intervento, la RT ha considerato solo le spese di viaggio. Tuttavia, mentre l’esclusione delle spese di soggiorno – effettuata dalla RT - appare coerente con il criterio di ripartizione degli oneri indicato dalla stessa RT[4], l’insorgenza di eventuali ulteriori oneri connessi all’invio di personale in missione (corresponsione di indennità) può essere esclusa solo se di tali spese dovranno farsi carico i rispettivi enti di appartenenza nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (o comunque rimodulando la spesa attraverso una riduzione del numero dei partecipanti rispetto a quanto ipotizzato dalla RT in sede di quantificazione dell’onere).
Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se agli oneri correlati alle spese per assicurazione delle 5 unità bulgare da ospitare annualmente in Italianon previste dalla relazione tecnica riferita agli articoli 2 e 8, ma previste per l’ospitalità di esperti, docenti e ricercatori di cui al successivo articolo 10, lettera a), si faccia fronte a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.
A tale proposito si rileva che il Governo, con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 17.4.2007, prot. 52868, in risposta alle medesime osservazioni formulate sul d.d.l. recante la ratifica dell’Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica[5], ha affermato che le spese di assicurazione per gli studiosi ospitati annualmente in Italia, non sono state quantificate in quanto sarebbero state coperte con le ordinarie dotazioni di bilancio.
Collaborazione nel settore dell’istruzione
La norma dispone che la collaborazione tra le parti si traduca soprattutto in una maggiore reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò deve essere perseguito in primo luogo mediante l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente. Devono inoltre essere incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l’insegnamento delle rispettive lingue, nonché di informazioni sui due sistemi di istruzione. Costituiranno oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti in settori di comune interesse, con i relativi scambi di metodologie e materiali didattici. E’ prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. E’ infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest’ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti, oltre allo scambio di docenti e ricercatori e alla realizzazione di ricerche congiunte.
La relazione tecnica quantifica gli oneri relativi all’articolo 3 in euro 194.025, secondo la seguente ripartizione:
· lettera a): miglioramento della conoscenza del patrimonio culturale
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Attivazione lettorato di lingua bulgara presso un’università italiana |
18.600 x n. 1 lettorato |
18.600 |
Contributo alle istituzioni scolastiche bulgare per due cattedre di lingua italiana |
10.000 x 2 cattedre |
20.000 |
Corsi estivi per 5 docenti bulgari di lingua italiana |
875 x 5 persone |
4.375 |
Totale art. 3, lett. a) |
|
42.975 |
· lettera b): corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano e per insegnanti corsi di seminari di formazione e di aggiornamento per insegnanti locali di italiano:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Contributo per corsi di livello universitario |
1 x 15.000 |
15.000 |
Contributo per seminari per insegnanti locali |
1 x 10.000 |
10.000 |
Totale art. 3, lett. b) |
|
25.000 |
· lettera c): invio di forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo per le istituzioni scolastiche ed accademiche bulgare, quale supporto per l’insegnamento della lingua italiana:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Invio materiale |
1 x 10.000 |
10.000 |
Totale art. 3, lett. c) |
|
10.000 |
· lettera e): invio in Bulgaria di 3 funzionari per un periodo di 5 giorni allo scopo di migliorare la collaborazione nella materia dei metodi e dei materiali didattici:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
pernottamento |
Euro 150 x 3 persone x 5 giorni |
2.250 |
Diaria giornaliera |
Euro 68 x 3 persone x 5 giorni |
1.020 |
Spese di viaggio |
Biglietto aereo AR Roma-Sofia (euro 900 x 3 persone) |
2.700 |
Totale art. 3, lett. e) |
|
5.970 |
· lettera f): concessione di borse di studio in favore degli studenti bulgari:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Borse di studio |
Euro 620 x 74 borse |
45.880 |
assicurazione |
Euro 30 x 74 borse |
2.220 |
Totale art. 3, lett. f) |
|
48.100 |
· lettera h): scambio di docenti universitari e realizzazione di ricerche congiunte, ipotizzando di ospitare per 10 giorni 6 docenti bulgari e di inviare in Bulgaria 6 docenti italiani:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Vitto e alloggio x 6 docenti bulgari |
Euro 93 x 6 persone x 10 giorni |
5.580 |
Spese di viaggio |
Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 6 persone) |
5.400 |
Finanziamento annuale di accordi tra università |
1 x 51.000 |
51.000 |
Totale art. 3, lett. h) |
|
61.980 |
Al riguardo andrebbero forniti gli elementi che sono posti alla base della quantificazione di euro 4.375 destinata al finanziamento dei corsi estivi per 5 docenti di bulgari di lingua italiana di cui all’art. 3, lett. a).
Analogamente, si osserva che in merito alla quantificazione in euro 10.000 effettuata dalla R.T. relativamente all’invio di materiale previsto dalla lett. c), si rendono necessari chiarimenti volti ad esplicitare i parametri sui quali si fonda la quantificazione, con riferimento in particolare alla consistenza del materiale da inviare.
Circa l’invio in Bulgaria di tre funzionari previsto dalla lett. e), si osserva che la RT ha considerato anche gli oneri di pernottamento oltre alla diaria e alle spese di viaggio. A tale riguardo si rende necessario che il Governo confermi che tali oneri sono stati considerati nell’ambito di trasferte non rientranti nella fattispecie degli scambi per la quale si applica il principio in base al quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.
Quanto all’ospitalità di 6 docenti bulgari in Italia e all’invio in Bulgaria di 6 docenti universitari [articolo 3, lett. h)], si rinvia all’osservazione già formulata per gli articoli 2 e 8 circa le spese di assicurazione per i docenti bulgari ospitati in Italia e le indennità di missione per i docenti italiani all’estero su cui si rende necessario un chiarimento da parte del Governo.
La norma dispone la promozione di ogni forma di scambio culturale ed artistico con particolare riguardo all’organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni ed altri eventi nelle discipline artistiche nonché la traduzione e l’edizione di opere letterarie e scientifiche.
La relazione tecnica così quantifica gli oneri riferiti all’articolo in esame:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Manifestazioni culturali ed artistiche [(lett. a)] |
contributo |
40.000 |
Organizzazione di incontri, convegni ed eventi [lett. b)] |
|
40.000 |
Traduzione e pubblicazione [lett. c)] |
contributo |
10.000 |
Totale art. 4 |
|
90.000 |
Al riguardo, appare necessario che il governo fornisca informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere relativo all’organizzazione di incontri, convegni ed eventi di cui alla lett. b) dell’articolo in esame.
La norma promuove la collaborazione tra le Parti nel campo dello studio, della conoscenza, della tutela e del restauro del patrimonio culturale immobile e mobile e del patrimonio naturalistico nonché nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e delle altre arti.
La relazione tecnica fa presente che, relativamente alla collaborazione in materia di protezione del patrimonio culturale, naturalistico e dell’architettura, non viene previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi interventi vengono assicurati con l’utilizzo delle disponibilità previste dalla vigente legislazione per le Amministrazioni interessate.
Nulla da osservare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.
Collaborazione in campo culturale e giovanile
Le norme dispongono:
· l’incoraggiamento delle attività degli Istituti di cultura esistenti o di futura apertura, favorendone il funzionamento in accordo alla legislazione vigente (articolo 7);
· la collaborazione nel campo dell’informatizzazione bibliotecaria, la promozione di contatti diretti tra le biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione (articolo 8);
· la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività educative, motorie e sportive (articolo ).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che le attività considerate dagli articoli in esame possano essere svolte nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Collaborazione scientifica e tecnologica
La norma elenca le forme di realizzazione della collaborazione scientifico-tecnologica; in particolare dispone che essa venga effettuata mediante scambio di studenti, ricercatori, specialisti, organizzazione di conferenze e seminari, ricerche comuni, scambio di informazioni e documentazione, nel rispetto degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale e industriale.
La relazione tecnica afferma che la realizzazione di progetti di ricerca congiunti possa avvenire mediante lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i rispettivi Paese. La stessa quantifica un onere complessivo pari a 103.800 euro ipotizzando di ospitare 20 persone per 10 giorni ed altre 30 per 1 mese e prevedendo di inviare in Bulgaria 20 docenti e ricercatori. Nell’onere suddetto viene fatta rientrare altresì la concessione di contributi per il sostegno di attività di ricerca e per lo svolgimento di conferenze, simposi, seminari e tavole rotonde nei settori scientifici e tecnologici.
L’onere viene così ripartito:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Soggiorni di breve durata |
euro 93 x 20 persone x 10 giorni |
18.600 |
Soggiorni di lunga durata |
euro 1.300 x 20 persone x 1 mese |
26.000 |
Spese di assicurazione |
euro 30 x 40 persone |
1.200 |
Spese di viaggio |
Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 20 persone) |
18.000 |
Sostegno attività di ricerca e svolgimento di conferenze |
contributo |
40.000 |
Totale art. 10 |
|
103.800 |
Al riguardo si ribadisce l’osservazione già svolta per gli articoli 2 e 8 circa la necessità di un chiarimento in merito alla mancata quantificazione degli oneri per la diaria giornaliera relativi all’invio di 20 docenti e ricercatori.
La norma prevede l’istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in data da concordarsi.
La relazione tecnica afferma che la Commissione mista si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Bulgaria ed in Italia e ipotizza a tale proposito l’invio di tre funzionari a Sofia, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell’università e della ricerca per 5 giorni, quantificando l’onere secondo la secondo la seguente tabella:
euro
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
pernottamento |
euro 150 x 3 persone x 5 giorni |
2.250 |
diaria giornaliera |
euro 68 x 3 persone x 5 giorni |
1.020 |
spese di viaggio |
Biglietto AR Roma-Sofia (euro 900 x 3 persone) |
2.700 |
Totale art. 12 |
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5.970 |
Si rammenta che in relazione alle riunioni della Commissione, il Governo, durante l’esame del provvedimento presso la V Commissione del Senato, ha affermato che la prima riunione della Commissione mista si terrà nell’anno 2009.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma, autorizza, per l’attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009.
Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 12 dell’Accordo si svolga in Bulgaria nell’anno 2009. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.
[1] Nella seduta dell’11.4.2007
[2] Il presente Accordo sostituisce l’Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963 e l’Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970.
[3] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
[4] Secondo la quale gli oneri di viaggio sono a carico del paese inviante, mentre gli oneri di soggiorno sono a carico del paese ospitante.
[5] AC 2266.