Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2374 D.L. 10/2007: Disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari ed internazionali
Riferimenti:
AC n. 2374/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 49
Data: 27/03/2007
Organi della Camera: VI-Finanze
XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
DL n. 10 del 15-FEB-07     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2374

 

Disposizioni per l’ attuazione di obblighi comunitari ed internazionali

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 10/2007- Approvato dal Senato A.S. 1329)

 

 

 

 

 

N. 49 – 27 Marzo 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2374

 

Titolo breve:

 

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (D.L. n. 10 del 2007)

 

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

Commissioni riunite VI e XIII

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Crisci per la VI e  Barbatella per la XIII

Gruppo:

entrambi Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alle Commissioni riunite VI e XIII

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 49

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 3

Aziende di servizi pubblici locali (ex municipalizzate)3

ARTICOLO 2. 9

Candidatura di Milano all’Expo universale del 2015. 9

ARTICOLO 2-bis.. 11

Conservazione delle risorse fitogenetiche per l'agricoltura.. 11

ARTICOLO 3,  comma 1. 14

Amministratori e sindaci di società nominati dallo Stato.. 14

ARTICOLO 3, commi 2-7. 15

Regime fiscale dei pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri15

ARTICOLO 3, comma 7-bis. 19

Tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese  19

ARTICOLO 4,  comma 1. 24

Sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.. 24

ARTICOLO 4,  comma 2. 24

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche. 24

ARTICOLO 4,  comma 3. 25

Servizi post-contatore. 25

ARTICOLO 4, comma 4. 26

Modifiche al codice della proprietà industriale. 26

ARTICOLO 4-bis. 28

Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali28

ARTICOLO 4-ter.. 28

Aiuti comunitari e Registro vitivinicolo dei diritti di reimpianto.. 28

ARTICOLO 5. 30

Modifiche alla normativa in materia di permesso di soggiorno.. 30

ARTICOLO 5-bis. 31

Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche  31

ARTICOLO 5-ter.. 33

Adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro   33


PREMESSA

 

Il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10: “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali”.

Il provvedimento, già approvato dal Senato[1], è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha presentato, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal Servizio bilancio del Senato[2], due note tecniche[3]. Anche di queste si dà conto nella presente nota.

Nella presente nota vengono esaminate, oltre alle norme considerate dalla relazione tecnica, le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Aziende di servizi pubblici locali (ex municipalizzate)

Normativa vigente: le società a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti attività di servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge n. 142/1990[4] (c.d. ex municipalizzate) hanno usufruito di agevolazioni fiscali consistenti nella esenzione dall’Irpeg e dall’Ilor fino al termine del terzo anno successivo alla data di acquisizione della personalità giuridica e, comunque, non oltre il periodo d’imposta 1999[5].

La Commissione UE, con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002[6] ha ritenuto il beneficio fiscale un aiuto di Stato vietato dalla normativa comunitaria in quanto idoneo ad alterare la concorrenza fra le imprese ed impedire la libera circolazione dei beni e dei servizi.

L’articolo 27 della legge comunitaria per il 2004[7] ha disposto l’obbligo a carico dell’Agenzia delle entrate di provvedere al recupero delle somme dovute a titolo di imposte dalle società interessate. A tal fine, con provvedimento del 1° giugno 2005 dell’Agenzia delle entrate è stata disciplinata la procedura per il recupero delle somme dovute. Tale procedura è stata successivamente sospesa a seguito del passaggio delle competenze dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’interno operato con la finanziaria per il 2006[8].

Nel 2006 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2456) nei confronti dell’Italia per il mancato recupero delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi non versate dalle società ex municipalizzate.

 

La norma attribuisce nuovamente all’Agenzia delle entrate l’obbligo di provvedere al recupero delle imposte non corrisposte dalle società di servizi pubblici locali con maggiorazione dei relativi interessi. In particolare, con riferimento a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, l’Agenzia delle entrate:

·        liquida, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie, le imposte dovute e i relativi interessi. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la liquidazione avviene sulla base degli elementi direttamente acquisiti;

·        notifica, entro novanta giorni dal 16 febbraio 2007[9], alle società interessate una comunicazione contente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica stessa;

·        provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, maggiorate di ulteriori interessi, entro il predetto termine di pagamento.

E’ espressamente prevista l’inapplicabilità della dilazione dei pagamenti. E’ inoltre escluso l’istituto della sospensione in sede amministrativa salvo i soli casi - tassativamente elencati - di errore di persona, errore materiale del contribuente o evidente errore di calcolo.

Non rientrano nelle somme da restituire gli importi corrispondenti agli aiuti de minimis i quali, pertanto, potranno essere dedotti dietro richiesta da parte delle società beneficiarie[10]. L’importo di tali aiuti, riferito ad un periodo triennale, inizialmente pari a 50.000 ECU (92/C 213/02) è stato elevato a 100.000 ECU dalla comunicazione 96/C68/06 del 6 marzo 1996[11].

Il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Ai fini della conversione dei valori in moneta corrente si applicano i tassi ECU/lire fissati nei vari anni per gli aiuti ottenuti fino al 31 dicembre 1998 mentre si applica il tasso di conversione in euro pari a 1.936,27 per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999.

 

La relazione tecnica evidenzia che, poiché le aziende interessate non sono state soggette ad Irpeg fino a tutto il 1999, non si hanno a disposizione dichiarazioni dei redditi dalle quali rilevare le informazioni necessarie per la quantificazione.

In assenza delle informazioni necessarie per la stima degli effetti di gettito dell’articolo in esame, la relazione tecnica procede in via indiretta utilizzando i dati relativi al credito d’imposta sui dividendi distribuiti agli enti locali da aziende ex-municipalizzate.

L’articolo 14, comma 1-bis, del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2003[12] disponeva il recupero, attraverso il credito d’imposta, delle imposte relative ai dividendi distribuiti dalle ex-municipalizzate (in qualità di società partecipata) agli enti locali (in qualità di soci), al fine di garantire il regime di esenzione da imposte dirette vigente per gli enti locali. Tale recupero poteva avvenire anche attraverso la compensazione con modello F24.

A tal fine, viene richiamata la quantificazione relativa all’articolo 90, comma 2, del Tuir introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 344/2003[13] precisando che dai dati contenuti nella relazione tecnica relativa a tale articolo “basata sui dati del modello di versamento unificato F24, codice tributo 6739, risulta un importo medio, per il periodo 2001-2004, di circa 25 milioni di euro”.

L’articolo 90 del Tuir ha introdotto, in luogo del meccanismo del credito d’imposta sui dividendi, la parziale esenzione (95% per le società) dei dividendi riscossi. La relazione tecnica, presentata il 1° ottobre 2003[14], afferma che “il recupero di gettito annuo conseguente alla parziale inclusione nella misura del 5% dei dividendi, con esclusione di quelli distribuiti dalle società controllate rientranti nel consolidato nazionale, è risultato pari nel 2004 a circa 21 milioni di euro, da parte di circa 11.000 contribuenti (25 milioni circa nel 2005)”.

Si segnala che, nella medesima relazione tecnica, la stima degli effetti finanziari relativi alla soppressione del credito d’imposta sui dividendi distribuiti da società ed enti commerciali valutata con riferimento a 17.000 contribuenti era stimata, per competenza, in circa 3.538 milioni nel 2004 e in 3.490 milioni nel 2005.

Pertanto, tenuto conto che a decorrere dall’anno 2000 non opera più il regime di esenzione per le aziende municipalizzate e che gli enti locali, relativamente agli utili percepiti (in qualità di soci), hanno recuperato attraverso il credito d’imposta le imposte non dovute (per gli enti locali rimane vigente il regime di esenzione), la relazione tecnica stima che le somme che le aziende municipalizzate dovranno restituire sia pari all’ammontare del credito d’imposta utilizzato. In particolare, la RT ipotizza che l’intera proprietà delle aziende municipalizzate sia riconducibile ad enti pubblici e che le stesse abbiano distribuito interamente gli utili conseguiti.

Sulla base delle predette considerazioni, la relazione tecnica afferma che, nel periodo 2001-2004, l’importo medio del credito d’imposta è pari a 25 milioni di euro[15]. Infine, tenuto conto della regola del de minimis, degli interessi e della quota di adesione immediata al provvedimento, la relazione tecnica ritiene che le somme riscosse sono sufficienti a coprire le minori entrate derivanti dall’articolo 3, commi 2 e 3, stimate in 26 milioni di euro per l’anno 2007 (cfr. la relativa scheda).

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti formulate dal Servizio bilancio del Senato[16], il Governo ha presentato una nota tecnica [17] nella quale si precisa che con comunicazione di servizio n. 13 del 20 febbraio 2007 la Direzione centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate  ha impartito direttive alle strutture locali per l’attivazione dei procedimenti di recupero e che le attività di liquidazione sono attualmente in corso; pertanto, informazioni relative alle somme notificate e all’applicabilità del regime de minimis potranno essere fornite in un momento successivo. Al momento, sulla base di una ricognizione effettuata dagli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, sono stati resi noti i seguenti dati concernenti la platea dei soggetti interessati dalla norma:

 

Numero soggetti

Annualità interessate

Dichiarazione presentata

152

400

Dichiarazione non presentata

30

80

TOTALE

182

480

In merito alla stima del gettito atteso, la nota precisa che ipotizzando un periodo medio di esenzione fruita pari a 3 anni e un recupero di gettito per ciascun anno pari a 25 milioni di euro, il valore complessivo delle imposte non versate risulterebbero pari a 75 milioni di euro. Tale valore viene poi ridotto a 60 milioni per tener conto degli aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis. Ipotizzando, infine, una adesione spontanea del 50% si attende un gettito pari a circa 30 milioni che risulterebbe sufficiente a garantire la copertura degli oneri previsti dall’articolo 3 pari a 26 milioni nell’anno 2007.

 

Al riguardo si segnala che la quantificazione effettuata presenta elementi di incertezza che potrebbero tradursi in una sovrastima del gettito previsto il quale, d’altro canto, viene utilizzato per la copertura degli oneri dell’articolo 3 del provvedimento in esame. Appare, pertanto, necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della verifica dell’attendibilità della previsione di gettito chiarendo, tra l’altro, i seguenti profili:

·         in ordine alla scelta della metodologia utilizzata, andrebbero precisate le ragioni per le quali, tenuto conto che dalla ricognizione effettuata dall’Agenzia delle entrate risulta che 152 soggetti (su un totale di 182) hanno presentato le relative dichiarazioni, i dati in queste contenuti non siano stati considerati per la stima degli effetti finanziari della norma in esame;

·         in merito alla stima dell’importo annuo di imposte da recuperare, indicato in misura pari a 25 milioni di euro, non appare chiaro il motivo del rinvio alla quantificazione degli effetti finanziari stimati con riferimento all’articolo 90, comma 2, dello schema di riforma dell’Ires; ciò in quanto tali effetti si riferivano al recupero di gettito atteso dalla parziale inclusione dei dividendi distribuiti da parte dell’intera platea di soggetti interessati (circa 11.000 contribuenti) e non solo delle aziende ex-municipalizzate oggetto della norma in esame;

·         in merito al periodo medio ipotizzato per la quantificazione, pari a tre anni, si segnala che, dai dati evidenziati nella nota tecnica del Governo, il periodo medio risulta pari a 2,6 anni (480/182). Pertanto, ferme restando le altre ipotesi assunte nella relazione tecnica, il gettito atteso per il 2007 risulterebbe inferiore a quello stimato e comunque non sufficiente a coprire gli oneri dell’articolo 3;

·         in merito alla percentuale di adesione spontanea, stimata in misura pari al 50%, andrebbero precisate le ipotesi sulle quali si basa tale valutazione.

Ulteriori chiarimenti appaiono opportuni anche con riferimento alle ipotesi, non esplicitate nella documentazione governativa, sottostanti la valutazione, in misura pari a 15 milioni di euro, dell’ammontare complessivo degli aiuti de minimis.

Si segnala, infine, che, tenuto conto che la norma interessa esclusivamente società con partecipazione pubblica (maggioritaria o totale), l’onere del pagamento delle imposte non versate potrebbe investire, anche se in via indiretta, gli enti locali che detengono le partecipazioni; andrebbe quindi valutato l’impatto di tale adempimento ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 2

Candidatura di Milano all’Expo universale del 2015

La norma:

·      stabilisce che le iniziative previste dalla legge finanziaria 2007 per la promozione della candidatura di Milano all’Esposizione universale del 2015 siano realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale, anche attraverso l’Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015.

Il testo fa riferimento all’art. 1, comma 950, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008 per la promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015;

·      dispone inoltre la riassegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del commercio internazionale, degli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente u.p.b. del Ministero degli Esteri da destinare alle finalità di promozione della candidatura di Milano;

·      autorizza, infine, l’Ente a derogare alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti e, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del d.lgs. 163/2006[18], nell’affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie.

 

La relazione tecnica, quanto alla copertura dei costi per l’attuazione dell’articolo in esame, precisa che l’art. 1, comma 950, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha già previsto lo stanziamento di 4 mln di euro, ripartiti in 3 mln per il 2007 ed 1 mln per il 2008, per il finanziamento delle attività di promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015.

Come sede dell’Esposizione universale il Consiglio dei ministri ha scelto, nella riunione del 27 ottobre 2006, la città di Milano.

 

Al riguardo, sembrerebbe opportuno acquisire indicazioni volte a specificare se gli importi disponibili presso l’u.p.b. del Ministero degli affari esteri per essere riassegnati alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero del commercio internazionale, siano preordinati alle medesime finalità. Ciò anche al fine di valutare la coerenza della natura della spesa, di parte corrente o di conto capitale, rispetto agli interventi previsti dalla norma in esame. Andrebbe peraltro confermato che la riassegnazione non pregiudichi la realizzazione degli interventi eventualmente in corso di esecuzione sulla base dell’originaria destinazione delle somme.

 

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che il rappresentante del Governo ha specificato che l’u.p.b. oggetto di riduzione è la 13.1.2.3 – Esposizioni Universali – del Centro di responsabilità 13 “Cooperazione economica e finanziaria multilaterale”, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Nell’ambito della predetta u.p.b. è iscritto il solo capitolo 3757 denominato “spese derivanti dalla partecipazione italiana ad esposizioni internazionali e universali” con uno stanziamento di competenza per l’anno 2007 di 5.800.000 euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS il predetto capitolo reca, alla data del 16 marzo 2007, una disponibilità di competenza pari a 5.580.000 euro.

Dal punto di vista formale, dovrebbe valutarsi l’eventualità  di integrare la disposizione in esame al fine di fare riferimento all’u.p.b. 13.1.2.3 del Ministero degli affari esteri oggetto di riduzione.

 

ARTICOLO 2-bis

Conservazione delle risorse fitogenetiche per l'agricoltura

Normativa vigente: il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura[19], entrato in vigore nel giugno 2004, è finalizzato alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di origine vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché all’equa distribuzione dei benefici derivanti dal loro uso per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare[20]. In particolare, gli articoli 5, 6 e 9 del Trattato dettano disposizioni in materia di conservazione, raccolta e valutazione delle risorse fitogenetiche, nonché in materia di uso sostenibile delle medesime risorse e di tutela dei diritti degli agricoltori.

L’articolo 19-bis della legge 1096/1971 (Disciplina dell’attività sementiera) prevede, per le sementi oggetto della regolamentazione comunitaria in materia di conservazione e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, l’iscrizione in registri nazionali secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente[21]. Inoltre la norma rinvia ad un  decreto del Ministro delle politiche agricole la disciplina di dettaglio sulla coltivazione e sulla commercializzazione dei prodotti sementieri da conservazione.

 

La norma, sostituendo integralmente l’articolo 19-bis della legge 1096/1971, prevede quanto segue:

·        al fine di promuovere la conservazione nel territorio d’origine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro per le politiche agricole, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte[22], previa valutazione dell'effettiva unicità, le varietà da conservazione (comma 1).

Il comma 2 definisce nel dettaglio le varietà vegetali qualificate come “da conservazione”;

·        il Ministero delle politiche agricole, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante qualificate come varietà da conservazione e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità (comma 3);

·        l’iscrizione delle varietà da conservazione nel registro di cui al comma 1 è gratuita; è prevista inoltre l’esenzione dall'obbligo di esame ufficiale (comma 4).

Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal DPR 1065/1973 e dalla legge 195/1976[23] (comma 5);

·        ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le varietà da conservazione iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta (comma 6).

Per l’individuazione delle modalità di esercizio di tale diritto è fatto rinvio ad un decreto del Ministro delle politiche agricole;

·        il Ministro delle politiche agricole può definire adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di varietà[24] nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari (comma 7);

·        sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dalla normativa vigente[25] (comma 8);

·        per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30 mila euro a decorrere dall'anno 2007 (comma 9).

 

La norma, introdotta dal Senato, non è considerata dalla relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere previsto per il funzionamento del Registro delle varietà da conservazione di cui al comma 1, tenuto anche conto che ai sensi del comma 4 le iscrizioni nel Registro sono gratuite.

Andrebbe inoltre chiarito se le attività volte alla tutela del patrimonio agrario previste dal comma 3 possano determinare effetti onerosi per le amministrazioni chiamate ad intervenire (Ministero delle politiche agricole, regioni, province autonome).

Andrebbe infine escluso che il riconoscimento, per i produttori agricoli di varietà da conservazione, del diritto alla vendita diretta in ambito locale (comma 6) possa comportare effetti finanziari negativi per gli enti locali sotto forma di un’eventuale rinuncia ad introiti connessi al rilascio di autorizzazioni commerciali.

 

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 9 autorizza, per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 dell’articolo in esame, la spesa annua di 30 mila euro a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Al riguardo,  si osserva che l’accantonamento utilizzato, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l’autorizzazione di spesa, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di fare riferimento, oltre che al funzionamento del registro, anche all’istituzione del medesimo.

 

ARTICOLO 3,  comma 1

Amministratori e sindaci di società nominati dallo Stato

Normativa vigente: l’articolo 2449 del codice civile prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici detengono partecipazioni in una società per azioni, lo statuto possa conferire loro la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, ovvero componenti del consiglio di amministrazione. Tali soggetti possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati ed hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Il successivo articolo 2450 prevede che tali disposizioni si applichino anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o ad enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di amministrazione, salvo che la legge disponga diversamente.

 

La norma in esame abroga l’articolo 2450 del codice civile.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione recepisce l’indicazione della Commissione europea, che ha avviato una procedura di infrazione (2006/2104), costituendo in mora lo Stato italiano per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato CE sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 3, commi 2-7

Regime fiscale dei pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri

Normativa vigente: Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, ha dato attuazione alla Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi. In particolare, l’articolo 1 di tale decreto legislativo, mediante l’inserimento dell’articolo 26-quater nel DPR n. 600 del 1973,  ha previsto l’esenzione da ogni imposta degli interessi e canoni pagati a società non residenti ove ricorressero i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla direttiva stessa. L’articolo 3 del medesimo decreto legislativo ha previsto che l’esenzione si applicasse agli interessi ed ai canoni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il successivo articolo 4 ha, inoltre, stabilito che le ritenute operate sui suddetti redditi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 luglio 2005) fossero restituite dalle società che avevano effettuato i pagamenti, le quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, avrebbero utilizzato le modalità di compensazione previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In merito alla decorrenza, la circolare n. 47/E del 2 novembre 2005[26], ha precisato che, nonostante il testo della Direttiva 2003/49/CE facesse riferimento agli interessi e canoni “percepiti”, il legislatore nazionale aveva ritenuto opportuno far decorrere l’applicazione delle disposizioni relativamente ai proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di impedire il ricorso da parte delle società estere a pratiche dilatorie volte a ritardare la percezione degli interessi e dei canoni maturati anteriormente alla predetta data, allo scopo di beneficiare dell’esenzione.

Tuttavia, a seguito di tale soluzione attuativa, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2006/4136), nell’ambito della quale, con parere motivato espresso il 12 dicembre 2006, la medesima Commissione ha contestato all’Italia il non adeguato recepimento degli obblighi imposti dagli articoli 1 e 7 della Direttiva 2003/49/CE[27].

 

Le norme in esame, a seguito della posizione assunta dalla Commissione europea,  prevedono quanto segue:

·        le disposizioni in merito all’esenzione fiscale di interessi e canoni corrisposti nell’ambito di società consociate residenti in Stati membri diversi si applicano agli interessi ed ai canoni pagati a far tempo dal 1° gennaio 2004;

·        le ritenute sugli interessi ed i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono restituite dai soggetti che le hanno prelevate i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano le modalità di compensazione previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

·        le attività svolte dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle procedure sopra delineate sono esercitate con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

·        gli oneri derivanti dalla restituzione delle ritenute sono valutati[28] in 26 milioni di euro nel 2007. Ai medesimi si fa fronte con parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame, concernente i criteri di recupero degli aiuti di Stato, sotto forma di esenzioni fiscali, in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione europea.

Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale ed una quota, pari a 26 milioni di euro, è riversata nel 2007 all’entrata del bilancio dello Stato.

Gli oneri di cui ai commi in esame sono sottoposti alla procedura di monitoraggio, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

 

La relazione tecnica stima l’onere derivante dalla restituzione delle ritenute operate su interessi e canoni maturati fino al 31 dicembre 2006 e pagati dopo il 1° gennaio 2004 in 26 milioni di euro nel 2007.

La quantificazione si basa sull’ammontare delle somme chieste a rimborso ed utilizzate in compensazione relative alle ritenute alla fonte su interessi e canoni maturati nel periodo 1° gennaio 2004 – 26 luglio 2005, la cui restituzione è stata disposta ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 143 del 2005.

Tali somme sono state pari a:

Modalità di restituzione

Importo in milioni di euro

Istanze di rimborso al Centro operativo di Pescara

3

Compensazione ritenute su interessi

50

Compensazione ritenute su canoni

4

Totale

57

Al fine di stimare l’onere derivante dal passaggio dal criterio di esenzione dalla ritenuta sugli interessi ed i canoni maturati dal 1° gennaio 2004 al criterio di esenzione dalla ritenuta sugli interessi ed i canoni pagati a decorrere dalla medesima data, la relazione tecnica adotta le seguenti ipotesi:

-            per gli interessi, una durata media dei finanziamenti pari ad un anno;

-            per i canoni, un pagamento annuale posticipato;

-            una distribuzione lineare degli importi.

Considerato che il periodo interessato (1° gennaio 2004 – 26 luglio 2005) ha la durata di 19 mesi, ne consegue che:

-            l’ammontare di 57 milioni di euro si ripartisce negli anni 2004 e 2005 rispettivamente in 26 e 31 milioni di euro;

-            per le ritenute su interessi e canoni l’ammontare delle somme pagate nel 2005 coincide con l’ammontare delle somme maturate in quanto si è ipotizzata una scadenza media massima pari ad un anno;

-            con riferimento alle ritenute del 2004, le compensazioni e le richieste di rimborso maturati sono pari circa alla metà delle rispettive compensazioni e richieste di rimborso che si sarebbero avute se tali ritenute fossero state effettuate sugli interessi ed i canoni effettivamente pagati.

La relazione tecnica perviene, pertanto, ad un onere per l’anno 2007 pari a circa 26 milioni di euro. 

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione presenta alcuni profili di problematicità in merito ai quali sarebbe opportuno acquisire ulteriori informazioni.

La stima proposta si fonda, infatti, su alcune ipotesi, quali ad esempio quella della durata annuale dei finanziamenti, che non risultano sufficientemente motivate.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari, inoltre, in merito alla circostanza che l’onere per rimborsi e compensazioni si determini interamente nell’esercizio 2007. E’ infatti possibile che non tutti i soggetti che hanno prelevato le ritenute e che sono tenuti alla restituzione  possano recuperare nell’anno le somme restituite mediante compensazione, in quanto incapienti. In tal caso, una parte degli oneri potrebbe determinarsi anche nell’esercizio 2008.

Sarebbe, inoltre, opportuno conoscere l’avviso del Governo in merito all’eventualità che si determinino ulteriori oneri per il pagamento di interessi sulle somme da restituire, profilo non considerato ai fini della quantificazione.

L’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 143 del 2005 prevede, infatti, che i rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 26-quater del DPR n. 600 del 1973, introdotto dall’articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 143 del 2005, richiesti dalle società interessate devono essere effettuati entro un anno dalla richiesta, corredata dalla relativa documentazione attestante i requisiti prescritti per l’esenzione. Se i rimborsi non sono effettuati entro tale termine, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate, di cui all’articolo 44, primo comma, del DPR n. 602 del 1973.

In merito alle modalità di copertura, per le quali, per il profilo contabile, si rinvia all’apposita sezione, preme sottolineare, sotto il profilo della quantificazione[29], che le maggiori entrate di cui all’articolo 1, come precisato nell’apposita scheda alla quale si rinvia, sono connotate da un alto grado di incertezza, in considerazione sia dei dati di base  utilizzati, sia delle ipotesi di calcolo adottate.

Ove le ipotesi ed i dati utilizzati per la predetta quantificazione dovessero rivelarsi non sufficientemente prudenziali, potrebbe pertanto determinarsi un disallineamento quantitativo o temporale tra l’onere effettivo per la restituzione delle ritenute e le maggiori entrate previste a copertura.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 5,dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell’anno 2007 all’entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.

Il comma 7 prevede il monitoraggio da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, degli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure adottate, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Al riguardo,  si osserva che la destinazione, ad eccezione di una quota pari a 26 milioni di euro, delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1 ad una apposita contabilità speciale anziché nel bilancio dello Stato prefigura una deroga al principio di universalità del bilancio.

A tale proposito, si ricorda che nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha specificato che la previsione dell’afflusso delle maggiori entrate ad apposita contabilità speciale è già previsto dal comma 7 dell’articolo 27 della legge n. 62 del 2005 (Legge Comunitaria 2004), recante la procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.

Appare inoltre opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva possibilità di acquisire le maggiori entrate, utilizzate a copertura, nell’esercizio in corso e nella misura necessaria per far fronte agli oneri recati dalla norma.

 

ARTICOLO 3, comma 7-bis

Tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese

Normativa vigente: L’articolo 11 della legge n. 448 del 1998 detta disposizioni in materia di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, al fine di sanare la situazione relativa agli anni anteriori all’entrata in vigore dell’articolo 61 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331[30], che, abolendo la tassa di rinnovo annuale, aveva introdotto una tassa fissa per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società ed una per l’iscrizione degli altri atti sociali[31] . In particolare stabilisce quanto segue:

-            per gli anni dal 1985 al 1992 sono fissati nuovi importi, sia per la tassa di iscrizione dell’atto costitutivo (prevista nella misura forfetaria di lire 500.000 indipendentemente dalla forma giuridica della società), sia per la tassa annuale di iscrizione degli altri atti sociali, differenziata in ragione del tipo di società richiedente (comma 1);

-            le società che negli anni dal 1985 al 1992 hanno corrisposto la tassa per l’iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale possono ottenere il rimborso delle differenze fra le somme versate e quelle dovute sulla base delle tariffe fissate dal comma 1 di cui sopra, purchè abbiano presentato istanza di rimborso nel termine di decadenza triennale di cui all’articolo 13 del DPR n. 641 del 1972 (comma 2);

-            gli interessi sugli importi da rimborsare sono dovuti nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 medesima, pari al 2,5 per cento annuo (comma 3).

Le norme dell’articolo 11 della legge n. 448 del 1998, inoltre, ai fini della copertura dell’onere per i rimborsi, autorizzano il Ministro dell’economia e delle finanze ad emettere titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi. Il ricavo netto delle suddette emissioni è limitato a 2.500 miliardi di lire per la prima annualità. Per le annualità successive l’importo massimo di titoli pubblici è determinato con la legge finanziaria. L’emissione dei titoli autorizzati ed il relativo ammontare sono stabiliti con decreto del MEF, in relazione all’accertamento delle somme effettivamente necessarie per il completamento dei rimborsi (comma 5).

Sulla compatibilità con il diritto comunitario (direttiva n. 69/335/CEE) delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 448 del 1998, la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è espressa con sentenza del 10 settembre 2002, specificando quanto segue:

-            la tassa annuale relativa agli anni per i quali non vi è stata iscrizione di alcun atto sociale, diverso da quello costitutivo della società, in quanto non ha carattere remunerativo di corrispettivo per operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, è incompatibile con il diritto comunitario;

-            le tasse versate nel periodo 1985-1992 per l’iscrizione dell’atto costitutivo e di altri atti sociali sono ammissibili nella misura in cui i costi del servizio fornito non siano stati coperti, in tutto o in parte, dai diritti di cancelleria riscossi contestualmente.

In merito ai criteri di applicazione degli interessi, previsti dall’articolo 11 in misura inferiore a quelli vigenti applicabili alla restituzione dei tributi indebitamente versati, la Corte di Giustizia si è rimessa alla decisione del giudice nazionale, ribadendo il principio che le condizioni di restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con una sentenza della corte, non possono essere disciplinate dagli Stati membri in modo più penalizzante rispetto alle ordinarie condizioni che avrebbero presieduto alla restituzione del tributo in assenza della pronuncia.

A seguito di tale sentenza, la Corte di Cassazione ha più volte affermato la disapplicabilità della norma recata dall’articolo 11 (Cass., sez. V, 12 maggio 2003, n. 7236; 21 maggio 2003, n. 8012).

Con la circolare n. 20/E del 1° giugno 2004, l’Amministrazione finanziaria ha preso atto delle determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia e confermate dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, ha disposto che gli uffici provvedessero all’esecuzione dei rimborsi, senza procedere ulteriormente nelle controversie in cui fosse in discussione il diritto delle società al rimborso della tassa di concessione governativa e la misura degli interessi relativi.

La disciplina di cui all’articolo 11 in questione è stata, successivamente, dichiarata incompatibile con il diritto comunitario con la sentenza 11 maggio 2006 emessa dalla Corte di Giustizia europea nella causa C-197/2003, in riferimento sia alla tassa forfetaria annuale retroattiva prevista per l’iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia alle modalità di calcolo degli interessi sui rimborsi delle somme non dovute, in quanto non applicati nella stessa misura prevista per la restituzione degli altri tributi.

 

Le norme in esame, al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 maggio 2006 nella causa C-197/03, modificano l’articolo 11 della legge n. 448 del 1998. In particolare:

-            abrogano il comma 1, abolendo per gli anni dal 1985 al 1992 sia la tassa forfetaria per l’iscrizione dell’atto costitutivo, sia la tassa annuale differenziata per l’iscrizione degli altri atti sociali;

-            modificano il comma 2, prevedendo, di conseguenza, l’integrale rimborso della tassa sulle concessioni governative indebitamente corrisposta in tali anni e non più la restituzione della differenza rispetto a quanto dovuto ai sensi del comma 1;

-            prevedono che alle somme da restituire si applichino gli interessi nella misura stabilita dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29[32].

La norma richiamata prevede che sulle somme dovute all’erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale dell’1,375 per cento, da computarsi per ogni semestre compiuto.

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non risultano corredate di relazione tecnica.

Nel corso dell’iter presso tale ramo del Parlamento, è stata trasmessa una nota tecnica del MEF (Dipartimento per le politiche fiscali) che precisa quanto segue:

-            a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2002 e delle successive pronunce della Corte di Cassazione in merito all’inapplicabilità delle disposizione dell’articolo 11 della legge n. 448 del 1998, l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 20/E del 1 giugno 2004, ha già provveduto ad uniformarsi prevedendo la restituzione della tassa non dovuta, laddove la medesima non avesse carattere di corrispettivo del costo amministrativo del servizio prestato e tale costo non fosse già coperto dai diritti di segreteria, nonché la rideterminazione degli interessi a carico dello Stato in misura più favorevole al contribuente;

-            le disposizioni in esame, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto si limitano ad adeguare la legislazione interna al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia. “mutando solo la fonte giuridica di preesistenti obblighi dell’Amministrazione finanziaria”;

-            sulla base delle disposizioni in esame non possono essere presentate nuove istanze di rimborso, stante il termine triennale di decadenza di cui all’articolo 13, comma 2, del DPR n. 641 del 1972. Possono essere solo presentate istanze di sollecito volte ad ottenere l’integrazione dei rimborsi, previa riliquidazione degli importi già dovuti in ragione delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità e della citata circolare n. 20/E del 1° giugno 2004;

-            sulla base di una stima del Dipartimento delle politiche fiscali, l’entità dei rimborsi residui oscilla tra i 521 ed i 687 milioni di euro. Tale stima ha mero carattere informativo in quanto non differisce da quella che sarebbe risultata dall’applicazione dei criteri previsti dalla circolare n. 20/E. Essa riveste, inoltre, carattere prudenziale in quanto gli importi dei rimborsi residui dovrebbero risultare di modesta entità unitaria, data l’esistenza della circolare suddetta volta a dare ampia pubblicità tra i contribuenti del diritto ai rimborsi. Le eventuali richieste di integrazione dei rimborsi non sono comunque da imputarsi alle norme in esame, ma al contesto normativo attualmente in vigore, integrato dalla circolare n. 20/E;

-            l’insussistenza di nuovi oneri rende, pertanto, non necessaria la previsione di specifica copertura finanziaria e la redazione di apposita relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo presenti i necessari elementi di quantificazione volti a suffragare le indicazioni contenute nella nota  trasmessa al Senato.

In particolare, occorrerebbe in primo luogo che fosse dimostrata l’effettiva coincidenza fra i criteri attualmente seguiti dall’Amministrazione finanziaria, ai fini della quantificazione dei rimborsi dovuti, nell’esame del contenzioso pendente, ribaditi dalla circolare n. 20/E, e le conseguenze che potranno derivare dall’applicazione delle norme in esame, che presentano carattere non interpretativo, ma sostanzialmente abrogativo della normativa vigente.

Andrebbero, inoltre, chiariti i criteri in base ai quali è stata formulata la stima dell’entità dei rimborsi residui, il cui ammontare si colloca in un intervallo di valori notevolmente ampio.

Andrebbe, infine, chiarito se la possibilità di avanzare istanze di sollecito volte ad ottenere l’integrazione dei rimborsi possa determinare effetti di cassa a causa della possibile accelerazione dei rimborsi stessi, rispetto ai tempi attualmente impiegati dall’Amministrazione, con possibili riflessi rispetto alle previsioni di rimborso incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4,  comma 1

Sponsorizzazione dei prodotti del tabacco

La norma abroga il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004[33]. Tale disposizione prevede che il divieto di sponsorizzazione di un evento, o di attività praticate nel suo ambito, non si applichi quando l’evento si svolge esclusivamente nel territorio  dello Stato italiano.

La Commissione europea ha ritenuto, nel parere espresso il 19 luglio 2006 nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2006/2022, che la norma di cui si dispone l’abrogazione non abbia dato corretta attuazione agli obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2003/33/CE[34] sulla convergenza della normativa degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

In assenza di iniziative volte a superare i rilievi della Commissione, quest’ultima il 12 ottobre 2006 ha depositato un ricorso presso la Corte di Giustizia delle Comunità.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, atteso che la medesima ha come destinatari esclusivamente soggetti privati.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le norme sono finalizzate a dare corretta applicazione al contenuto della Direttiva 2003/33/CE e ad evitare, o almeno limitare, le conseguenze di carattere sanzionatorio connesse al giudizio in corso presso la Corte di Giustizia delle Comunità.

 

ARTICOLO 4,  comma 2

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

Normativa vigente: Il decreto legislativo n. 259 del 2003[35], all’articolo 50, comma 1, dispone che L’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, per determinati tipi di interconnessione e di accesso, possa imporre obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra i quali l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi e l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi di mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporti che l’operatore interessato possa mantenere prezzi eccessivamente elevati o comprimerli a danno dell’utenza finale.

L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

 

La norma in esame modifica l’articolo 50, comma 1, del D. Lgs. n. 259 del 2003, eliminando, tra gli elementi che l’Autorità considera ai fini della determinazione dei costi dell’accesso o dell’interconnessione, il riferimento agli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

La Commissione europea ha ritenuto la considerazione di tale elemento di costo non conforme al contenuto della Direttiva 2002/19/CE[36] in quanto non correlato alla fornitura dell’accesso e dell’interconnessione e riguardante investimenti futuri, comunicando l’avvio di  una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana.

Nonostante l’emanazione di una circolare interpretativa in materia[37], la Commissione ha sollecitato un intervento in sede legislativa da adottarsi entro il mese di ottobre 2006, al fine di evitare la definizione della procedura di infrazione.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, atteso che la medesima ha come destinatari esclusivamente soggetti privati.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la disposizione ha la finalità di risolvere la procedura di infrazione già avviata nei confronti dello Stato italiano e non appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4,  comma 3

Servizi post-contatore

Normativa vigente: il comma 34 dell’art. 1 della legge n. 239/2004 dispone il divieto per le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, concessionarie o affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, ovvero che gestiscono reti, impianti e altre dotazioni infrastrutturali, di esercitare attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica,  nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

 

La norma[38], con una novella all’art. 1, comma 34, della legge 239/2004, dispone che le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, concessionarie o affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, ovvero che gestiscono reti, impianti e altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore dei servizi post-contatore, avvalendosi di società separate, partecipate, controllate o affiliate. Non possono sfruttare la propria posizione dominante o di monopolio a danno delle altre imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore alle quali devono invece rendere accessibili i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità.

Alle imprese predette si applicano le disposizioni previste dai commi da 2-bis a 2-sexies dell’art. 8 della legge n. 287/1990[39] concernenti le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, atteso che la medesima ha come destinatari esclusivamente soggetti privati.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4, comma 4

Modifiche al codice della proprietà industriale

Normativa vigente: Il 1° comma dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 30 del 2005[40], in materia di durata del diritto di utilizzazione economica per diritto di autore, dispone che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali, protetti in quanto aventi carattere creativo e valore artistico, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

Il successivo articolo 239 stabilisce che, per un periodo di dieci anni dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai suddetti disegni e modelli non opera nei confronti di coloro che, anteriormente a tale data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità a disegni o modelli che erano oppure erano diventati di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione di tali prodotti non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.

 

Le norme in esame:

·        modificano l’articolo 44 del D.Lgs. n. 30 del 2002 estendendo la durata dei diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali fino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori;

·        sostituiscono l’articolo 239 del medesimo decreto prevedendo che la protezione accordata ai disegni e modelli industriali non si applichi in relazione ai prodotti realizzati in conformità a modelli o disegni che anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica di disegni e modelli, erano o erano diventati di pubblico dominio.

Le disposizioni allineano la normativa nazionale alla vigente normativa comunitaria in materia di durata temporale della protezione assicurata al disegno industriale dal diritto d’autore. Esse si rendono necessarie al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2005/4088 al fine di evitare il ricorso alla Corte di giustizia.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, atteso che la medesima ha come destinatari esclusivamente soggetti privati.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 4-bis

Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali

Normativa vigente: il comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006[41] dispone l’applicazione della disciplina relativa all’obbligo per il datore di lavoro agricolo, ai fini dell’accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari, di presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)[42] limitatamente ai contributi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2006[43].

La norma dispone che, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori possono compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati all’AGEA dall’Istituto previdenziale.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur considerando che la disposizione riguarda flussi finanziari relativi a due enti facenti parte dell’aggregato della PA, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma anche in considerazione del profilo temporale dei flussi medesimi. Inoltre andrebbero precisate le modalità di compensazione dei pagamenti tra i due predetti enti ai fini di escludere possibili effetti negativi di cassa a carico dell’istituto previdenziale.

 

ARTICOLO 4-ter

Aiuti comunitari e Registro vitivinicolo dei diritti di reimpianto

Normativa vigente: il regolamento (CE) n. 1782/2003, con cui è stata approvata la riforma della Politica agricola comune, ha introdotto nuove modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori. Fra i diritti all’aiuto riferiti all’allevamento si annoverano i titoli speciali da soccida, che possono essere ottenuti – fra l’altro - a condizione che tali titoli siano richiesti, da parte del soccidante, con l'assenso del soccidario.

La norma dispone quanto segue:

§        nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003[44], il pagamento degli aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, incluse le domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 2/2006[45] (comma 1).

L’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 2/2006 prevede che i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 derivanti da contratti di soccida siano assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante;

§        al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, l'AGEA istituisce[46], senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo[47]. Le regioni e le province autonome, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento (comma 2).

 

La norma, introdotta dal Senato, non è considerata dalla relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine all’effettiva possibilità che il comma 2 (istituzione del Registro pubblico dei diritti di reimpianto presso l’AGEA) sia attuato in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5

Modifiche alla normativa in materia di permesso di soggiorno

Le norme, modificando il decreto legislativo n. 286/1998[48], per corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea con due procedure di infrazione dispone nel testo originario:

§        l’introduzione della dichiarazione di presenza, in luogo del permesso di soggiorno, per soggiorni sul territorio dello Stato inferiori a tre mesi[49] (comma 1, lettere a e b);

§        l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione scritta per chiunque ospiti uno straniero o un apolide[50] (comma 1, lettera c);

§        l’estensione dell’espulsione amministrativa anche al caso in cui lo straniero non abbia presentato la dichiarazione di presenza oppure si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi[51] (comma 1, lettera d);

§        l’introduzione della comunicazione alla prefettura da parte del committente, in luogo del nulla osta al lavoro, nel caso di lavoratori stranieri dipendenti temporaneamente trasferiti dall’estero per esigenze lavorative, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno[52] (comma 1, lettera e).

Il Senato ha soppresso le disposizioni in materia di dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a 3 mesi e di obbligo di comunicazione a capo di chi ospiti uno straniero (comma 1, lettere a, b e c).

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni di semplificazione amministrativa introdotte dalle norme in esame, non determinando un ampliamento dei diritti già riconosciuti ai soggetti destinatari della disciplina sull’emigrazione, non recano alcun maggior onere a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, appaiono necessari chiarimenti del Governo sull’eventualità che alla soppressione delle disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle direttive europee in materia di soggiorni di stranieri per periodi inferiori a tre mesi (comma 1, lettere a, b e c) corrisponda l’irrogazione di sanzioni economiche connesse alla procedura di infrazione in corso (P.I. 2006/2126)[53].

A titolo informativo, si segnala che, come sottolineato dal Ministro per le politiche europee, la penalità di mora può oscillare tra un minimo di 11.000 euro e un massimo di 714.000 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo a partire dalla seconda sentenza della Corte. La sanzione forfetaria è di 9.920 euro; quindi, a partire dalla seconda sentenza della Corte si può applicare la sanzione forfetaria che è pari a circa 10.000 euro. Con le nuove disposizioni entrate in vigore a gennaio, si aggiunge una mora giornaliera che viene valutata di volta in volta, ma che ha una forbice da 12.000 a 714.000 euro al giorno[54].

 

ARTICOLO 5-bis

Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche

La norma dispone:

a)      l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006, in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche da parte del Ministero della salute[55], designato allo scopo quale Autorità competente (commi 1 e 2);

b)     l’approvazione con un successivo decreto ministeriale del piano di attività in materia (comma 3);

c)      l’utilizzazione da parte dell’Autorità competente del supporto tecnico-scientifico sia dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici sia dell’Istituto superiore di sanità che, a tale scopo, provvede a istituire, nell’ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC) (comma 4).

Per l’attuazione di tali disposizioni, la norma autorizza il limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro nel 2007, 4,4 milioni nel 2008 e 4,6 milioni a decorrere dal 2009.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, allo scopo di valutare la congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità indicate dalle norme, appare necessario che il Governo fornisca elementi relativi all’entità nonché alle tipologie dei maggiori oneri recati dalle disposizioni, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero della salute, all’APAT e all’Istituto superiore di sanità, in termini di personale, infrastrutture, applicazioni informatiche, ecc.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 5 autorizza, per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l’anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede:

-          quanto a 2,1 milioni di euro per l’anno 2007, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengano versate allo stato di previsione dell’entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;

-          quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2008 e a 4,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.

Le risorse del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte nell’ambito dell’u.p.b. 4.2.3.8 – capitolo 7493 – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’esercizio in corso esse ammontano, in base alla tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2007, in 4.204 milioni di euro ai quali si aggiungono 50 milioni di euro di cui alla legge n. 86 del 1989 relativa alla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si ricorda che le risorse iscritte nel capitolo 7493 sono versate, per ogni esercizio finanziario, nel conto corrente infruttifero n. 23309 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato “Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali.

 

Al riguardo, si rileva la necessità che il Governo assicuri la sussistenza, nell’ambito del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di sufficienti risorse non ancora impegnate ed effettivamente disponibili, posto che nel corso dell’esame al Senato il rappresentante del Governo, benché sollecitato, non ha fornito conferma al riguardo.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, si segnala che questo, pur non presentando una specifica voce programmatica, reca la necessaria disponibilità.

Dal punto di vista formale, si osserva che la clausola di copertura non fa riferimento, laddove prevede l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e, in relazione all’utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, alle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 del medesimo accantonamento.

 

ARTICOLO 5-ter

Adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro

Normativa vigente: la legge 12/1979 (Ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede fra l’altro:

a)        per lo svolgimento delle operazioni di calcolo relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti le imprese possono avvalersi di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli[56] albi di cui alla stessa legge12/1979 (articolo 1, comma 5);

b)        possono essere ammessi all’esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro – fra gli altri - i soggetti che abbiamo conseguito il diploma di maturità (secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali) o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche (articolo 3, comma 2, lettera d);

c)        l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro si ottiene a seguito di istanza al consiglio provinciale corredata, fra l’altro, del certificato di residenza (articolo 9, comma 1, lettera i).

 

La norma, modificando gli articoli 1, 3 e 9 della legge 12/1979, dispone quanto segue:

a)                  per lo svolgimento delle operazioni di calcolo relative agli adempimenti in materia di lavoro e previdenza dei lavoratori dipendenti le imprese possono avvalersi di centri di elaborazione dati che devono essere assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla stessa legge 12/1979;

b)                 possono essere ammessi all’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro coloro che abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

La disposizione sostituisce integralmente il precedente articolo 3, comma 2, lettera d), in base al quale possono essere ammessi all’esame di abilitazione – fra gli altri - i soggetti che abbiamo conseguito il diploma di maturità secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali).

Conseguentemente la norma in esame prevede che coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possano iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea previsti dalla presente lettera b), ma che abbiano già ottenuto il certificato di compiuta pratica (o siano iscritti al registro dei praticanti o abbiano presentato domanda di iscrizione al registro dei praticanti), possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013;

c)                  l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro si ottiene a seguito di istanza al consiglio provinciale corredata non più dal certificato di residenza – come previsto dalla normativa vigente – ma dalla documentazione attestante l’elezione di domicilio professionale.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

Si segnala che disposizioni di cui alle lettere a) e c) sono conseguenti a specifiche procedure di contenzioso in ambito comunitario, concernenti la riserva a favore dei consulenti del lavoro o a professionisti assimilati iscritti negli albi italiani dell’attività di elaborazione e stampa dei fogli paga nonché l’obbligo di possedere un certificato di residenza al fine dell’iscrizione all’albo professionale italiano. Tali disposizioni provvedono pertanto ad adeguare la normativa relativa alla professione di consulente del lavoro ai principi previsti nell’ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

In particolare, la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora il 24 luglio 2000[57]. A complemento della costituzione in mora del luglio 2000, che resta impregiudicata, con lettera del 16 dicembre 2003 la Commissione ha rilevato che gli articoli 1 e 9 della legge 12/1979 e l’articolo 58, comma 16, della legge 144/1999 sono incompatibili con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE nella misura in cui impongano a chiunque voglia esercitare l’attività di consulente del lavoro in Italia di iscriversi all’albo professionale italiano e di possedere a tal fine un certificato di residenza, nonché di rispettare le disposizioni correlate in merito ai centri di elaborazione dati, che devono essere esclusivamente composti da consulenti del lavoro. Il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato all’Italia il parere motivato. Il 7 settembre 2006 la Commissione ha presentato il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Causa C-365/06).

 

Nulla da osservare al riguardo.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) appaiono infatti finalizzate a dare corretta attuazione al contenuto degli articoli 43 e 49 (principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) del Trattato CE e ad evitare, o almeno limitare, le conseguenze di carattere sanzionatorio connesse alla procedura contenziosa aperta presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

 



[1] Cfr. AS. 1329, approvato nella seduta del 14 marzo 2007.

[2] Dossier n. 29  (Febbraio 2007).

[3] Nota del 28 febbraio 2007 (Ministero Economia – Ufficio coordinamento legislativo – finanze) Nota del 9 marzo 2007 (Dipartimento per le politiche fiscali).

[4] Ordinamento delle autonomie locali.

[5] Articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331/1993 e articolo 3, comma 70, della legge n. 549/1995.

[6] Pubblicata sulla GUCE L n.77 del 24 marzo 2003.

[7] Legge n. 62/2005.

[8] Legge n. 266/2005.

[9] Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

[10] Le società beneficiarie che intendono dedurre gli aiuti de minimis devono, entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica, inviare dichiarazione contenente tutte le informazioni relative agli aiuti ricevuti.

[11] Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti de minimis di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio considerato.

[12] A decorrere dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 344/2003 (riforma dell’imposizione dei redditi delle società) emanato in attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale statale  (legge n. 80/2006) che ha abolito il credito d’imposta e, al fine di garantire l’assenza di doppia imposizione sui dividendi ha introdotto la partecipation exemption.

[13] Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80.

[14] Relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80” (Doc 281).

[15] A fronte di richiesta di chiarimenti, avvenuti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato (7 marzo 2007), il Governo ha presentato una nota nella quale si precisa che i 25 milioni si intendono riferiti a ciascun anno. 

[16] Dossier n. 29 (Febbraio 2007).

[17] Commissioni riunite Affari Costituzionali e Finanze e tesoro, seduta del 1° marzo 2007. Nota del 28 febbraio 2007.

[18] “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”: la parte II, titolo II, disciplina i requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.

[19] Sottoscritto dall’Italia il 6 giugno 2002. Il Trattato è stato ratificato con la legge 101/2004 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l' alimentazione e l' agricoltura, con Appendici, adottato a Roma il 3 novembre 2001).

[20] I paesi aderenti stabiliscono un Sistema Multilaterale (che si applica alle principali colture e piante da foraggio) per facilitare l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura: in particolare si prevede il pagamento di una parte equa dei benefici monetari derivanti dalla commercializzazione di un prodotto ottenuto a partire dalle risorse provenienti dal Sistema.

[21] Si tratta della medesima legge 1096/1971, nonché del regolamento di cui al DPR 1065/1973 e della legge n. 195 del 1976.

[22] Il testo precisa che tale iscrizione avviene “su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini”.

[23] DPR 1065/1973: Regolamento di esecuzione della legge 1096/1971, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi.

 Legge 195/1976: Modifiche e integrazioni della legge 1096/1971 sulla disciplina della attività sementiera.

[24] Si tratta dei registri di varietà previsti dall’articolo 19 della legge 1096/1971 e finalizzati a consentire l'identificazione delle varietà di sementi per ciascuna specie di coltura. Per l'iscrizione in tali registri, ai sensi dell’articolo 19 è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000; per le modifiche da introdurre nei registri è dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum» di lire 10.000.

[25] Il testo fa riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive comunitarie concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catologo delle varietà delle specie di piante agricole). Tale norma prevede, fra l’altro, che la messa in coltura dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate sia soggetta ad autorizzazione del Ministro delle politiche agricole, sia sottoposta a limiti specifici (come il divieto di mettere in contatto tali prodotti sementieri con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali) e sia sottoposta al controllo di un’apposita Commissione costituita presso il Ministero. Le sementi geneticamente modificate sono inoltre iscritte nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del DPR 1065/1973.

[26] Attuazione della Direttiva 2003/49/CE concernente il regime applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. – Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143.

[27] Da una nota presentata, nel corso dell’iter al Senato, dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del consiglio risulta che il termine concesso all’Italia per conformarsi al parere della Commissione era fissato al 15 febbraio 2007.

[28] La formulazione della clausola di copertura in termini di previsione di spesa è stata introdotta al Senato, anche in considerazione della previsione di apposito monitoraggio, contenuta nel testo iniziale.

[29] Cfr. in particolare la Nota esplicativa trasmessa dal Governo al Senato nella seduta della Commissione Bilancio del  6 marzo 2007.

[30] Convertito con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993.

[31] La norma si era resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità del 20 aprile 1993, che aveva dichiarato l’illegittimità della tassa annuale, introdotta dall’articolo 3 del decreto legge n. 853 del 1984, in quanto non correlata al servizio concretamente reso.

[32] Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

[33] Attuazione della Direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

[34] L’articolo 5, par. 1, della Direttiva citata vieta la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri.

[35] Codice delle comunicazioni elettroniche

[36] Relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso). L’articolo 13 di tale Direttiva reca norme in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi che impongono alle autorità nazionali di regolamentazione di tenere conto, nella valutazione dei costi, degli investimenti effettuati dall’operatore al fine di consentirgli un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.

[37] Ministero delle comunicazioni, Circolare del 5 luglio 2005, G.U. n. 159 dell’11 luglio 2005.

[38] introdotta con l’emendamento 4.650 durante l’esame del provvedimento al Senato

[39] “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

[40] Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge n. 273 del 2002.

[41] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006.

[42] Articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005) e articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005.

[43] Tale disposizione è stata introdotta dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 173/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228/2006.

[44] Regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2003. Tale regime di aiuto non è più legato, come prima della riforma PAC, alla produzione. Nell’anno 2004 a tale regolamento è stata data attuazione attraverso una serie di decreti ministeriali.

[45] Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

[46] Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[47] Il testo fa riferimento, in particolare, al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (17 maggio 1999) e al regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (31 maggio 2000).

[48] Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[49] Modifiche ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998.

[50] Abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

[51] Modifiche all’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286/1998.

[52] Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 286/1998.

[53] Cfr. le dichiarazioni del Ministro per le politiche europee durante la seduta delle Commissioni del Senato 1ª e 6ª riunite del 7 marzo 2007.

[54] Cfr. le dichiarazioni del Ministro per le politiche europee durante la seduta dell’Assemblea del Senato del 14 marzo 2007.

[55] D’intesa con i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico nonché con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie.

[56] Albo dei consulenti del lavoro, nonché albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

[57] La Commissione ritiene che l’articolo 1 della legge 12/1979 e l’articolo 58, comma 16, della legge 144/1999 non siano compatibili con le disposizioni degli articoli 43 e 49 (principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) del Trattato CE, poiché riservano in misura sproporzionata le attività di elaborazione e di stampa dei fogli paga ai consulenti del lavoro o a professionisti assimilati iscritti negli albi italiani.