Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 2272-bis-A: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale
Riferimenti:
AC n. 2272/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 56
Data: 29/05/2007
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2272-bis-A

 

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

 

 

 

 

 

 

N. 56 – 29 maggio 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2272-bis

Titolo breve:

 

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

X Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Lulli

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

all'Assemblea

Oggetto:

 

testo A

 

Nota di verifica n. 56

 

 


 

 

INDICE

ARTICOLO  1. 6

Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e di servizi6

ARTICOLO 3. 7

Attività di intermediazione commerciale e di affari7

ARTICOLO 5. 8

Componentistica dei veicoli a motore. 8

ARTICOLO 10. 9

Misure in materia di trasporto ferroviario.. 9

ARTICOLO 11. 10

Misure in materia di trasporto innovativo.. 10

ARTICOLO 12. 11

Incentivi nel settore del gas naturale. 11

ARTICOLO 14. 12

Certificazioni e dichiarazioni di conformità.. 12

ARTICOLO 15. 15

Prescrizioni e adempimenti procedurali applicati alle imprese. 15

ARTICOLO 16. 16

Impianti a pressione e apparecchi di sollevamento.. 16

ARTICOLO 17. 17

Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale. 17

ARTICOLO  18. 20

Mezzi mobili di pernottamento in strutture turistiche all'aperto.. 20

ARTICOLO 19. 20

Rilascio del certificato di prevenzione incendi20

ARTICOLI 20 e 41. 21

Deleghe per incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese e per la modernizzazione degli strumenti di pagamento.. 21

ARTICOLO 21. 29

Delega per favorire l’acquisto di immobili alberghieri29

ARTICOLO 22. 32

Erogazione di incentivi pubblici32

ARTICOLO 23. 33

Misure di semplificazione in materia di cooperazione. 33

ARTICOLO 24. 35

Disposizioni in materia di cooperative. 35

ARTICOLO 25. 36

Interventi a favore delle imprese di spettacolo.. 36

ARTICOLO 27, commi 1 e 2. 38

Misure semplificative a favore delle imprese. 38

ARTICOLO 29. 39

Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni telematiche. 39

ARTICOLO 30. 39

Utilizzo della posta elettronica certificata.39

ARTICOLO 32. 41

Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle Srl. 41

ARTICOLO 33. 41

Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese. 41

ARTICOLO 35. 42

Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi42

ARTICOLO 36. 43

Modalità di utilizzo delle deduzioni e detrazioni IRPEF. 43

ARTICOLO 37. 43

Disposizioni per la tutela dei consumatori43

ARTICOLI  38 e 39. 46

Operazioni di credito a medio e lungo termine. 46

ARTICOLO 40. 48

Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari48

ARTICOLO  42, commi 1-4. 49

Imposte ipotecarie e catastali49

ARTICOLO 42, commi 5 e 6. 51

Disposizioni in materia di ritenute Irpef/Ire. 51

ARTICOLI 46 e 47. 52

Riqualificazione energetica degli edifici52

ARTICOLO  48. 53

RC auto: certificato di chiusa inchiesta.. 53

ARTICOLO  49. 53

Stazioni sperimentali per l'industria.. 53

ARTICOLO 50. 55

Introduzione della targa personale per gli autoveicoli55

ARTICOLI 51-56. 55

Semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli55



PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.

Si ricorda che nella seduta del 17 aprile 2007 l’Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli da 28 a 31 del disegno di legge n. 2272, riguardanti l’istruzione tecnico-professionale, gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e l’istituzione di un fondo perequativo per le medesime[1].  Il provvedimento in esame ha conseguentemente assunto la numerazione 2272-bis.

Il testo è stato modificato ed integrato dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente[2].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che risulta parzialmente utilizzabile in quanto riferita al testo originario. Nella generalità dei casi, tuttavia, la relazione tecnica si limita sostanzialmente a riproporre il contenuto delle norme, sottolineando che esse non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per questo motivo nella presente nota la descrizione della RT sarà circoscritta alle poche informazioni aggiuntive fornite a supporto della predetta dichiarazione di invarianza della spesa.

Si segnala peraltro che l’articolo 61, comma 1, del testo in esame dispone un obbligo di invarianza di portata complessiva (ossia riferito in generale “all’attuazione della presente legge”), sia dal lato della spesa sia da quello delle entrate.

Più specifici obblighi di invarianza o clausole di non onerosità (recanti vincoli a provvedere nell’ambito delle risorse disponibili) sono previsti in altre parti del testo di cui si darà conto nella presente nota[3].

L’articolo 61, comma 2, infine, reca l’obbligo a provvedere ad una serie di adempimenti nell’ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente. 

La norma fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dagli articoli 5 (modifiche delle caratteristiche dei veicoli), 12 (incentivi nel settore del gas naturale), 16 (verifiche di impianti da parte delle ASL), 26 (pubblicazione informatica dell’albo pretorio) e 41 (modernizzazione degli strumenti di pagamento).

Si esaminano di seguito, oltre alle norme cui fa riferimento la relazione tecnica, le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO  1

Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e di servizi

La norma dispone che - nel rispetto della  vigente normativa urbanistica, edilizia, tributaria in materia di accisa, igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e di prevenzione incendi - non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi tra loro complementari e accessori; dispone inoltre che il principio è valido anche per i punti di distribuzione dei carburanti, la cui installazione ed il cui esercizio non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti o a contingentamenti numerici (commi 1 e 2).

I criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza nonché a favorire la riqualificazione e l’ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti vengono individuati dalle regioni nell’ambito della propria autonomia, adeguando quindi la normativa di settore ai principi contenuti nelle norme in esame (commi 3 e 4);

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità (comma 5).

La relazione tecnica include il presente articolo fra quelli (facenti parte del titolo I, in materia di “Imprese e professioni più libere”)  che non comportano oneri aggiuntivi e che - al contrario – sono suscettibili di liberare le risorse umane, organizzative e finanziarie oggi impegnate dalle procedure amministrative di interdizione o di selezione rese necessarie dalle attuali limitazioni nell’accesso alle attività in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3

Attività di intermediazione commerciale e di affari

La norma dispone che per lo svolgimento delle attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d’affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo - delle quali viene contestualmente abolito il rispettivo ruolo o elenco ufficiale - è sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività corredata delle autocertificazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari richiesti dalla legislazione vigente (commi 1-9).

Ai sensi del comma 2, la dichiarazione di inizio attività va presentata alle camere di commercio le quali – in base a quanto previsto dal successivo comma 3 – verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e provvedono all’iscrizione nei registri delle imprese.

Le modalità di trascrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori sono disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica (comma 10).

 

Al riguardo, appare opportuno che sia chiarito se la semplificazione procedurale prevista dalla norma (soppressione di ruoli ed elenchi ufficiali relativi ad attività di intermediazione) possa interferire con la procedura antielusiva prevista dall’art. 35, comma 22 del dl n. 223/2006 come modificato dai commi 46-48 della legge finanziaria 2007.

Tale procedura, finalizzata tra l’altro all’emersione del volume d’affari delle attività di intermediazione immobiliare, fa esplicito riferimento ai soggetti iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione, sezione agenti immobiliari, che viene soppresso dalla norma in esame. Alla procedura in questione erano ascritti effetti di maggior gettito sulla cui realizzabilità, a seguito delle modifiche disposte dalla norma in esame, andrebbe acquisita una conferma.

Appare inoltre opportuna una conferma, da parte del Governo, in ordine alla possibilità che le camere di commercio[4] svolgano i nuovi compiti previsti dalla norma (gestione dei dati relativi al registro delle imprese) senza aggravi di spesa.

Infine, con riferimento al comma 10, andrebbe confermata la compatibilità del vincolo di invarianza previsto dalla disposizione (nuova disciplina in materia di iscrizione nei registri delle imprese) con particolare riferimento al pagamento dell’imposta di bollo[5].

 

ARTICOLO 5

Componentistica dei veicoli a motore

Normativa vigente: l’art. 78 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) disciplina le modifiche delle caratteristiche dei veicoli in circolazione. In particolare, la norma prevede che i veicoli a motore ed i rimorchi cui siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento, siano sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’approvazione e la successiva comunicazione al P.R.A. ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

 

La norma, prevedendo l’integrale sostituzione dell’art. 78 del D.Lgs. 285/1992, dispone che per determinate categorie di veicoli a motore[6] siano consentite le modifiche alle relative caratteristiche costruttive senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza controlli presso i competenti uffici della motorizzazione. Ciascun componente deve essere certificato da un ente abilitato cui spetta la redazione di una relazione tecnica che ne attesti la conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali o da direttive comunitarie nonché alle norme relative alla sicurezza stradale e all’inquinamento ambientale. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono individuate le modalità relative alle modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli non appartenenti alle categorie suddette.

Spettano al Ministero dei trasporti i controlli sugli enti  e sulla relativa attività nonché l’eventuale ritiro dal mercato, a spese del produttore o dell’installatore, dei componenti indebitamente certificati o giudicati pericolosi. 

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 78 del D. Lgs. 285/1992 - che la disposizione in esame intende sostituire - prevede i casi nei quali la sostituzione dei componenti avrebbe comunque implicato una verifica a cura del Dipartimento per i trasporti terrestri finalizzata ad eventuali conseguenti adempimenti fiscali.

Analoga previsione era contenuta nella formulazione originaria del testo in esame, poi modificata dalla Commissione di merito.

Andrebbe pertanto chiarito se il venir meno delle comunicazioni previste dalla normativa vigente possa determinare effetti negativi in termini di controllo della correttezza dei relativi adempimenti fiscali.

Inoltre, con riferimento ai controlli a cura del Ministero dei trasporti sugli enti certificatori, posto che per questi le disposizioni in esame non prevedono il rilascio di autorizzazioni a titolo oneroso, appare opportuno chiarire se i controlli medesimi siano riconducibili nell’ambito delle attività già svolte in materia dal Ministero, ovvero se essi rechino nuove competenze, con possibili maggiori oneri a carico del Ministero medesimo.

 

ARTICOLO 10

Misure in materia di trasporto ferroviario

La norma stabilisce i principi cui deve ispirarsi la normativa nel settore del trasporto ferroviario; fra questi, la destinazione di una quota dei proventi derivanti dai contratti di servizio al finanziamento della manutenzione del materiale rotabile. È inoltre previsto l’avvio di un’indagine conoscitiva, da parte del Ministero dei trasporti, per l’accertamento del grado di concorrenza del settore, nonché l’adozione di misure idonee a incentivarne l’efficienza.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se dalla previsione dell’obbligo di effettuare accantonamenti di proventi da destinare alla manutenzione del materiale rotabile possano derivare eventuali effetti di minor gettito per l’aumento degli oneri deducibili. Appare inoltre opportuno che sia confermato che l’avvio dell’indagine conoscitiva possa avvenire ad invarianza di oneri.

 

ARTICOLO 11

Misure in materia di trasporto innovativo

La norma dispone quanto segue:

·        gli enti locali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo intendendo per tale la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie di utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni debbono inoltre favorire l’alternativa all’automobile mediante l’utilizzo di mezzi pubblici ecologici e la sostituzione - con incentivi – dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici (commi 1 e 2);

·        con decreto del Ministro dei trasporti vengono individuate le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e vengono fissati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei prestatori dei servizi medesimi (comma 3);

·        viene istituita la carta dei servizi dei trasporti pubblici innovativi, da predisporsi a cura dei comuni, contenente, tra l’altro, tutte le informazioni relative all’elenco dei servizi offerti, al loro livello minimo, ai destinatari, alle modalità di prenotazione e di fatturazione (comma 4);

·        gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative a carico dei prestatori del servizio in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella carta dei servizi (comma 5);

·        i comuni che incentivano la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo e che predispongono la relativa carta dei servizi, acquisiscono titolo preferenziale per l’accesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 1, commi 1031 e 1032, 1 della legge finanziaria 2007 (comma 6).

L’art. 1, comma 1031, legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) istituisce un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento per l’acquisto di veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Il comma 1032 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, il riparto tra le Regioni e le Province autonome dell’ammontare del fondo.

 

Al riguardo, pur tenendo conto della natura presumibilmente programmatica delle norme in esame, con riferimento all’incentivazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti onerosi per le amministrazioni interessate (e segnatamente per i comuni), tenuto conto che la norma non configura l’incentivazione come meramente facoltativa.

 

ARTICOLO 12

Incentivi nel settore del gas naturale

La norma demanda ad apposito regolamento governativo il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorirne la crescita dimensionale e la relativa aggregazione. Stabilisce inoltre che dal predetto regolamento non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva che la formulazione alquanto generica della norma non consente di individuare le modalità e i termini effettivi del riordino che si intende realizzare. Andrebbero pertanto forniti elementi informativi al fine di verificare l’effettiva praticabilità del riordino in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dispone che dal regolamento di cui al comma 1, recante il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, non debbano derivare maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’idoneità della clausola di invarianza prevista ad assicurare che dall’attuazione della presente disposizione non derivino maggiori oneri o minori entrate, nonché in ordine all’opportunità di riferire la suddetta clausola all’aggregato più ampio della finanza pubblica.

Appare, inoltre, necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’eventualità che, al fine di garantire l’effettività della clausola di invarianza di cui al comma 2, gli schemi di regolamento di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, vengano trasmessi per l’espressione del parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 14

Certificazioni e dichiarazioni di conformità

La norma delega il Governo - nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica - ad emanare uno o più decreti legislativi, i cui principi e criteri direttivi vengono fissati dal testo, in materia di normative ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti (commi 1 e 2). In particolare il comma 2 include fra i criteri direttivi - alla lettera d) – la necessità di stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato “previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico”.

È disposta inoltre l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Comitato consultivo presieduto dal Ministro o da un sottosegretario da lui delegato e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, delle infrastrutture, dei trasporti, dell’interno, del lavoro, della salute, delle comunicazioni, dai Presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti al CNEL. Il Comitato fornisce indirizzi e proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui all’articolo in esame (commi 4-6)[7].

È stabilito infine che dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato (comma 7).

 

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine alla compatibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 7 rispetto ai possibili effetti onerosi derivanti dall’istituzione del comitato consultivo di cui al comma 4. Infatti tale disposizione normativa non esclude espressamente l’erogazione di qualunque forma di compenso o di rimborso ai componenti del Comitato medesimo.

Si ricorda in proposito che l’articolo 18, comma 1 (riordino degli organismi collegiali), della legge 448/2001  (legge finanziaria 2002) ha disposto fra l’altro il divieto per le pubbliche amministrazioni - a fini del contenimento della spesa - di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi in ordine alle modalità attuative del comma 2, lettera d), al fine di escludere che dall’esercizio della delega in materia di riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico possano derivare effetti onerosi.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 7 dispone che dai decreti legislativi di cui al comma 1, in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti, e dall’istituzione del Comitato consultivo di cui al comma 4 non debbano derivare maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’idoneità della clausola di invarianza ad escludere l’effettiva emersione di nuovi o maggiori oneri ovvero di minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il chiarimento appare necessario, in considerazione del fatto che:

-  tra i criteri e principi direttivi vi è anche la previsione del riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico;

-  non è esplicitamente esclusa la corresponsione ai membri del Comitato di cui al comma 4 di un’indennità, emolumenti o rimborsi spese, come previsto in casi analoghi;

-  il comma 4 fa riferimento solo all’istituzione del Comitato e non anche agli eventuali oneri connessi al suo funzionamento;

-  non è stabilita, come avvenuto in casi analoghi, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari e l’obbligo di corredare gli stessi di relazione tecnica, in modo da consentire un’accurata verifica della loro sostenibilità finanziaria.

Alla luce di tali chiarimenti potrebbe essere opportuno riformulare la clausola di invarianza in modo da renderla, sotto il profilo formale, più conforme a quelle previste in base ai precedenti.

Infine, si segnala l’opportunità di inserire all’articolo 61, comma 2, che prevede che l’attività e gli adempimenti previsti da alcune specifiche disposizioni del provvedimento vengano svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente, anche un riferimento alla disposizione dell’articolo 14, comma 2, lettera d) che prevede tra le altre cose un riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

 

ARTICOLO 15

Prescrizioni e adempimenti procedurali applicati alle imprese

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa e ne fissa i relativi principi e criteri direttivi. Tra questi è prevista[8] l’individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche (comma 1, lettera b).

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la fissazione di termini tassativi per l’erogazione di somme da parte delle pubbliche amministrazioni possa determinare un’anticipazione dei tempi attualmente impiegati dalle medesime, tale da produrre effetti negativi sul fabbisogno di cassa.

Andrebbero inoltre chiarite le modalità di coordinamento del principio di delega di cui al comma 1, lett. b) rispetto alla disposizione, di diretta attuazione, recata dal successivo articolo 22.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria,si segnala l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di inserire, nel testo dell’articolo, ferma restando la previsione di carattere generale di cui all’articolo 61, comma 1, una clausola di invarianza riferita alla finanza pubblica, in quanto il comma 4 pone a carico delle regioni l’obbligo di adeguare la disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza ai principi previsti dall’articolo stesso. Tale clausola potrebbe risultare utile, in particolare, in relazione alla disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 per cui si dovrebbero stabilire tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo all’erogazione dei finanziamenti e agevolazioni economiche, posto che l’effettiva erogazione potrebbe, allo stato, essere condizionata dalle concrete disponibilità, in termini di cassa, delle necessarie risorse. Alle stesse finalità di verifica della sostenibilità finanziaria delle disposizioni recate dall’articolo in esame potrebbe rispondere la previsione dell’obbligo di corredare di relazione tecnica gli schemi dei decreti legislativi.

 

ARTICOLO 16

Impianti a pressione e apparecchi di sollevamento

La norma disciplina le procedure per la verifica degli impianti a pressione, di cui al D. Lgs n. 93/2000[9], delle gru e degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, di cui all’art. 194 del DPR n. 547/1955[10]. In particolare dispone che il proprietario e il gestore degli impianti di cui sopra ne comunicano all’azienda sanitaria locale territorialmente competente l’avvenuta installazione, attestando che l’impianto è installato a regola d’arte ed in conformità alla normativa vigente, allegando altresì la certificazione dei componenti utilizzati. Le verifiche e le prove di collaudo devono essere  attestate da un professionista o da un ente tecnico abilitato privi di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto con il fabbricante, il distributore, l’installatore ed il gestore dell’impianto (commi 1 e 2).

È previsto inoltre che l’ASL effettui, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione degli impianti, pubblicando periodicamente nel proprio sito internet l’elenco delle verifiche ed i relativi esiti (comma 3).

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni mirano a semplificare l’attività di verifica degli impianti descritti nelle norme, valorizzando la responsabilità del proprietario o del gestore e del tecnico da essi scelto, liberando così  energie pubbliche per successivi controlli sul territorio.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le ASL[11] possano fare fronte alle attività di controllo previste dal comma 3 nell’ambito delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili.

 

ARTICOLO 17

Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale

Le norme prevedono l’introduzione di un regime fiscale agevolato per i prodotti del commercio equo e solidale che rispettino i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, saranno individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle suddette agevolazioni, nel rispetto della normativa comunitaria e nel limite delle risorse finanziarie predisposte.

All’onere derivante dall’applicazione del regime agevolato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Il comma citato stanzia 170 milioni di euro per il 2006 e 200 milioni di euro annui per il 2007 ed il 2008 per l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari. Tale autorizzazione di spesa è stata utilizzata nella misura di 100 milioni di euro per il 2007 dall’articolo 1-bis del decreto legge n. 23 del 2007, concernente disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2007.

 

Al riguardo si osserva che le norme presentano taluni profili problematici in relazione ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti. In particolare:

·         i contenuti del regime agevolato in favore dei prodotti del commercio equo e solidale sono del tutto indeterminati. Pertanto, non è chiaro se l’onere previsto nella clausola di copertura rappresenti il risultato di una valutazione corrispondente ad una possibile configurazione attuativa del nuovo regime, ovvero rappresenti un limite massimo di spesa. Nel primo caso, andrebbero normativamente specificati i criteri applicativi che si intende adottare e le modalità di stima dell’onere, ai fini di una corretta verifica della quantificazione. Nel secondo caso, in considerazione degli automatismi che caratterizzano l’applicazione delle disposizioni di natura fiscale, occorrerebbe comunque prevedere l’adozione di criteri che consentano di modulare i benefici nonché di introdurre modalità di controllo e di monitoraggio, ai fini del rispetto del limite di spesa e della salvaguardia delle altre finalizzazioni che incidono sugli stanziamenti utilizzati a copertura;

·         non è chiaro se il particolare regime fiscale di agevolazione abbia carattere temporaneo o permanente e se l’onere normativamente determinato si debba considerare come un costo complessivo relativo ad una agevolazione temporanea, ovvero come un onere annuo a regime. In quest’ultimo caso va segnalato che gli stanziamenti utilizzati a copertura del relativo onere sono destinati ad esaurirsi nell’esercizio 2008 e che, pertanto, l’onere relativo agli anni successivi risulterebbe privo di copertura.   

Occorre, infine, segnalare, come peraltro evidenziato nel parere espresso dalla Commissione VI sul provvedimento, che le disposizioni di natura tributaria sono assoggettate al principio di riserva di legge e che, ove si intendesse intervenire in materia di IVA, le relative disposizioni dovrebbero comunque essere adottate nel rispetto dei principi di armonizzazione previsti in sede comunitaria.    

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 stima l’onere derivante dall’attuazione del comma 1, recante agevolazioni fiscali per i prodotti del commercio equo e solidale, in 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2005, recante il Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006.

 

Al riguardo, si osserva che la presente disposizione presenta alcuni profili problematici, in quanto:

- non prevede esplicitamente la durata temporale dell’onere la quale, dal tenore letterale del comma 1, sembrerebbe avere natura permanente. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. Si segnala, inoltre, che nel caso in cui la disposizione abbia tale durata, si verificherebbe un disallineamento temporale tra la spesa  e la relativa copertura finanziaria, dal momento che l’autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione termina nell’anno 2008;

- non appare chiaro, dalla lettura coordinata del comma 2 e del comma 3, se l’autorizzazione di spesa debba intendersi quale limite di spesa ovvero mera previsione. Infatti, mentre il comma 3 reca una mera stima degli oneri, il comma 2 fa esplicito riferimento al limite delle risorse di cui al comma 3. Si segnala che, ove si confermi la natura previsionale della spesa,  all’autorizzazione di spesa e alla relativa copertura di cui al comma 3 dovrebbe accompagnarsi anche una specifica clausola di salvaguardia, in conformità a quanto disposto dalla legislazione contabile vigente.

Con riferimento alle risorse di cui si prevede l’utilizzo a copertura, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito alla durata dell’onere e all’eventuale disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, si rileva queste sono iscritte nel capitolo 3084, del Ministero dell’economia delle finanze, recante un Fondo per i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 22 maggio 2007, il suddetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 31.144.041 euro. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle disponibilità residue non pregiudichi l’adempimento di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce della consistente riduzione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007, prevista dall’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 64 del 2007, di conversione del decreto legge n. 23 del 2007, in materia di ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. Da ultimo si segnala che non appare corretto il richiamo alla tabella C della legge finanziaria per l’anno in corso, non essendo, l’autorizzazione di spesa richiamata, oggetto di rifinanziamento in tale sede.

 

ARTICOLO  18

Mezzi mobili di pernottamento in strutture turistiche all'aperto

La norma, integrando l'articolo 3 del decreto legislativo 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), dispone che non va considerata come intervento di nuova costruzione la collocazione di mezzi mobili di pernottamento entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, che presentino determinate caratteristiche e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità (previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se l’esclusione, per le strutture considerate dal testo, della qualificazione di nuova costruzione possa avere effetti - seppure limitati - sul bilancio degli enti locali, in relazione ad eventuali mancati introiti legati al rilascio del permesso di costruire.

 

ARTICOLO 19

Rilascio del certificato di prevenzione incendi

La norma fissa i principi e criteri direttivi di delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi volti in primo luogo a semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in secondo luogo a realizzare un’effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi nonché un abbattimento dei costi a carico delle imprese.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo al fine di accertare se la previsione di un abbattimento dei costi a carico delle imprese per il rilascio della documentazione anti-incendi possa determinare una riduzione delle entrate spettanti agli enti attualmente titolari delle relative funzioni di certificazione.

 

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo sull’ipotesi di inserire nel testo, ferma rimanendo la previsione generale di cui all’articolo 61, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che dalla definizione della disciplina di attuazione della delega possano derivare maggiori oneri ovvero diminuzioni di entrate per le pubbliche amministrazioni. Ciò vale in particolare in relazione alla previsione della riduzione dei costi a carico delle imprese. Alla medesima finalità di accurata verifica degli effetti della disposizione potrebbe concorrere anche la previsione dell’obbligo di corredare gli schemi di decreti legislativi di relazione tecnica.

 

ARTICOLI 20 e 41

Deleghe per incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese e per la modernizzazione degli strumenti di pagamento

Le norme recano due distinte deleghe legislative.

In particolare, l’articolo 20 delega il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, disposizioni miranti a favorire l’intervento nel capitale di rischio delle società da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e l’ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati mobiliari dell’Unione europea o dei paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

I provvedimenti attuativi devono essere emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Pertanto, prima della loro definitiva adozione, dovranno essere comunicati alla Commissione europea, ai fini della valutazione della loro compatibilità con i principi del Trattato[12].

I principi ed i criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti attuativi sono, in sintesi, i seguenti:

1.      capitalizzazione delle società da parte degli OICVM

a)      applicazione, per le società di capitali, di un’aliquota IRES ridotta rispetto all’aliquota ordinaria, non superiore, in ogni caso – secondo quanto previsto nel testo della Commissione - al 20 per cento, applicata sulla quota di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione nei mercati regolamentati dell’Unione o dei paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da parte di OICVM, o da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in società di capitali. Nel testo iniziale del provvedimento era prevista l’applicazione di una aliquota Ires non inferiore al 20 per cento;

b)     previsione, in alternativa alla riduzione di aliquota, di una deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all’ingresso nel capitale degli OICVM e ad essi corrisposti;

c)      fissazione di un limite massimo al  risparmio di imposta ottenibile mediante riduzione di aliquota o deduzione degli utili;

d)     fissazione di un limite massimo, sia in termini assoluti che percentuali, alla quota di capitale sottoscritto dagli OICVM;

e)      cessazione dei benefici fiscali nell’ipotesi di alienazione delle partecipazioni acquisite dall’originario organismo a soggetti diversi dagli organismi di investimento aventi le caratteristiche necessarie per la  fruizione degli incentivi.

 

2.      quotazione nei mercati regolamentati[13]

a)      previsione di una deduzione aggiuntiva, rispetto a quella spettante in base alle ordinarie regole dell’imposizione sul reddito d’impresa[14], delle spese sostenute per l’ammissione alla quotazione;

b)     limitazione di tale deduzione ai soli fini IRES;

c)      introduzione di un limite massimo in valore assoluto dell’ammontare della medesima deduzione e possibilità di ripartirne l’imputazione, nel termine massimo di tre periodi d’imposta, indipendentemente dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria.

 

L’articolo 41 delega altresì il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, provvedimenti riguardanti il riordino della disciplina dei sistemi di pagamento, con la finalità di modernizzarne gli strumenti, riducendo i costi finanziari ed amministrativi connessi alla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei.

I principi ed i criteri direttivi cui i provvedimenti devono conformarsi sono, in particolare, i seguenti:

·        progressiva introduzione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni, con l’esclusione di oneri aggiuntivi, di accettare pagamenti attraverso strumenti elettronici, servizi telematici e telefonici, previa stipula di convenzioni, con procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall’applicazione dei relativi decreti possano derivare oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per le amministrazioni;

·        graduale estensione dell’obbligo di cui al punto precedente ai soggetti incaricati di servizi pubblici, banche, assicurazioni ed altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

·        previsione di un limite massimo oltre il quale le pensioni e le remunerazioni per attività lavorative erogate in via continuativa non possano essere corrisposte in denaro contante o in assegni;

·        introduzione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal contante e dagli assegni;

·        introduzione di incentivi, anche fiscali, nell’invarianza di gettito, per favorire l’acquisto, anche da parte dei privati, di strumenti volti a consentire l’accettazione di pagamenti con moneta elettronica;

·        revisione, nell’invarianza di gettito, della disciplina dell’imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie. Tale revisione deve rendere più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e la tenuta di conti correnti di ridotto rilievo finanziario e limitato impatto amministrativo;

·        progressivo superamento dell’obbligo di trasmissione dell’elenco dei clienti e dei fornitori in relazione alla graduale introduzione dell’emissione di fattura in forma elettronica;

L’obbligo d’invio telematico dell’elenco dei clienti e dei fornitori è stato reintrodotto dall’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge n. 223 del 2006, nei confronti dei contribuenti tenuti alla comunicazione annuale IVA. Alla norma non risultano ascritti effetti di gettito.

·        individuazione di  strumenti volti a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori ed i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all’uso di moderni strumenti di pagamento;

·        previsione di autorizzazioni agli enti nazionali di previdenza ed assistenza, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica, per poter stipulare, con Poste italiane S.p.a. e con le banche, apposite convenzioni per la distribuzione di carte di pagamento, che consentano, ai titolari delle prestazioni erogate dai medesimi enti, la riscossione delle somme spettanti presso sportelli automatici postali e bancari.

 

Entrambe le norme di delega prevedono che i relativi schemi di decreti legislativi saranno trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Con disposizioni di identico tenore, riportate nel testo di entrambi gli articoli (art. 20, comma 5 e art. 41, comma 5), si prevede inoltre che dall’attuazione della delega di cui all’articolo 20 e di quella recata dal successivo articolo 41, non debbano “complessivamente” derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda altresì che l’articolo 61 del disegno di legge, contenente la clausola di invarianza finanziaria relativa agli effetti dell’intero provvedimento, con specifico riguardo all’articolo 41, dispone che le attività e gli adempimenti previsti dal medesimo articolo siano svolti dalle amministrazioni competenti nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento si limita a ribadire il contenuto delle clausole di neutralità finanziaria, riportate nelle due norme di delega.

 

Al riguardo si osserva che le norme di delega contenute nell’articolo 20 appaiono suscettibili di determinare, rispetto alla normativa vigente, un effetto di minore entrata a titolo di IRES che potrebbe essere anche non trascurabile e la cui entità potrebbe risultare incrementata dalla modifica apportata dalla Commissione di merito, che ha previsto l’applicazione dell’aliquota agevolata del 20 per cento quale aliquota massima.

In merito alla possibile entità degli effetti di gettito si segnala, ad esempio, che il numero delle società che si quotano per la prima volta sulla piazza finanziaria italiana presenta un trend crescente, favorito dalla crescita dei valori azionari. Le società neoquotate sono state in numero di 2 nel 2004, di 15 nel 2005 e di 21 nel 2006[15].

In base a quanto prescritto dal comma 5, la delega in esame e quella di cui all’articolo 41 non dovrebbero comportare, complessivamente considerate, maggiori oneri. Tuttavia non vengono precisate né dal testo né dalla relazione tecnica le ipotesi a sostegno di tale presunta invarianza degli effetti finanziari ascrivibili complessivamente alle due norme. Non appare inoltre chiaro se e in quale misura tali ipotesi di invarianza siano fondate su effetti compensativi derivanti da risparmi netti attesi dall’attuazione dell’articolo 41 (per la riduzione dei costi finanziari ed amministrativi connessi alla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei).

In ogni caso, ai fini della verifica dell’effettiva invarianza finanziaria dell’articolo 20 appare necessario che il Governo fornisca dati, volti a:

·         quantificare distintamente l’impatto delle due norme di delega sui saldi di finanza pubblica;

·         suffragare sulla base di idonei elementi quantitativi la supposta invarianza complessiva degli effetti derivanti dall’attuazione delle due deleghe.

In particolare, andrebbe definito l’ordine di grandezza delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali recate dall’articolo 20, anche alla luce della modifica introdotta in Commissione. Allo stesso modo, andrebbe chiarito se, e in quale misura, siano previsti risparmi – con riferimento all’articolo 41 (diffusione dei nuovi strumenti di pagamento nell’ambito dei rapporti finanziari intrattenuti da soggetti pubblici) – di entità superiore agli oneri derivanti dal medesimo articolo.

Va considerato, infatti, che anche le norme di delega di cui all’articolo 41, al fine di promuovere ed incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, prevedono interventi di natura onerosa, quali  la concessione di agevolazioni fiscali e la stipula di convenzioni con istituti bancari e con Poste italiane SpA.

I predetti risparmi, per poter essere portati a compensazione degli oneri di cui all’articolo 20 dovrebbero quindi essere stimati al netto degli eventuali oneri amministrativi e gestionali derivanti, per i soggetti pubblici, dalla diffusione dei suddetti strumenti di pagamento. A tale proposito andrebbero forniti elementi volti a confermare la possibilità, per le amministrazioni competenti, di far fronte effettivamente alle attività previste nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché delle risorse umane e strumentali previste e disponibili a legislazione vigente, secondo quanto disposto dall’articolo 61.

Infine, la previsione di neutralità finanziaria complessiva andrebbe giustificata anche in termini di compatibilità temporale, posto che le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 20 avrebbero effetto, per cassa, sia ai fini del saldo che dell’acconto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello della loro applicazione, mentre i risparmi amministrativi e finanziari attesi dalle disposizioni di cui all’articolo 41 potrebbero plausibilmente determinarsi in un arco di tempo più ampio e con una certa gradualità, come il tenore delle stesse norme di delega lascia presupporre.

Con specifico riferimento alle disposizioni dell’articolo 41, inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai meccanismi applicativi che potranno garantire la neutralità fiscale prevista per l’attuazione di singoli principi di delega, per i quali le norme stesse non recano l’indicazione di misure compensative. Si tratta, in particolare:

·         dell’introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, in favore di privati per favorire l’acquisto di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti elettronici in una situazione di invarianza di gettito;

·         della revisione, sempre in condizioni di invarianza di gettito, della disciplina concernente l’imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, finalizzata ad incentivare le operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e la tenuta di conti a limitato impatto amministrativo. In questo caso, infatti, il trattamento tributario più penalizzante che potrebbe essere riservato, a fini compensativi, alle operazioni diverse da quelle effettuate in via elettronica e telematica, potrebbe rivelarsi nel tempo insufficiente, proprio  a causa dell’effetto incentivante del diverso trattamento fiscale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le norme (art. 20, comma 5 e art. 41, comma 5) prevedono una clausola di invarianza complessiva per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 20, in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese, e all’articolo 41,  in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento.

 

Al riguardo, si segnala che, in assenza di elementi di dettaglio nella relazione tecnica, non appare chiaro come dovrebbe operare la clausola di invarianza la quale si riferisce contestualmente agli articoli 20 e 41. La previsione di una clausola di invarianza riferita contemporaneamente a due  articoli, aventi ad oggetto materie differenti, rappresenta una novità che non sembra pienamente riconducibile al dettato della disciplina contabile vigente, la quale stabilisce che si debba provvedere alla individuazione delle eventuali spese derivanti da ciascuna disposizione onerosa e alla relativa copertura. Nel caso di specie va segnalata l’assenza di elementi di quantificazione degli effetti derivanti da ciascuna delle deleghe conferite al Governo rispettivamente agli articoli 20 e 41. Ciò vale sia per quanto concerne il dettato normativo che per quanto riguarda gli elementi di informazione che avrebbe dovuto fornire la relazione tecnica. In assenza di tali elementi, non appare quindi possibile verificare come si ritenga di poter garantire l’effettività della clausola di invarianza, vale a dire se essa debba intendersi nel senso che l’attuazione di ciascuna delle due deleghe dovrebbe avvenire in termini tali da assicurare la neutralità degli effetti finanziari ovvero se, come sembra di potersi evincere dal tenore letterale del testo, la neutralità  discenderebbe dall’effetto combinato del complesso delle disposizioni recate da ciascuno dei due articoli. E’ peraltro evidente che mentre nel primo caso risulterebbe più opportuno e conforme alla disciplina contabile apporre una specifica clausola all’articolo 20 e all’articolo 41, nel secondo caso andrebbe chiarito quale delle due deleghe potrebbe produrre effetti onerosi e quale dovrebbe assicurare la copertura degli stessi. Può peraltro osservarsi che in tale seconda ipotesi dovrebbero essere forniti elementi utili a consentire di valutare, oltre che la congruità, dal punto di vista quantitativo, anche  la coerenza temporale tra l’emersione degli eventuali oneri e la effettiva acquisizione delle risorse da destinare a copertura.

Infine, si osserva che proprio in ragione della necessità di verificare l’invarianza finanziaria derivante dall’adozione congiunta dei decreti legislativi di cui agli articoli 20 e 41, sembrerebbe opportuno prevedere che gli schemi dei suddetti decreti siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, come previsto in casi analoghi.

Su tutti gli elementi segnalati risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 21

Delega per favorire l’acquisto di immobili alberghieri

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 1228, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone un’autorizzazione di spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità:

-          di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale;

-          di incentivazione dell’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo  e la relativa attività di gestione;

-          di promozione di forme di turismo ecocompatibile.

 

Le norme, con riferimento a quanto disposto all’articolo 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007, relativamente allo sviluppo del settore turismo, delegano il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, un decreto legislativo allo scopo di favorire l’acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni in regime di locazione immobiliare o di affitto d’azienda.

I principi ed i criteri direttivi cui i provvedimenti devono conformarsi sono, in particolare, i seguenti:

a)      le plusvalenze generate dalle cessioni dei predetti immobili sono assoggettate ad imposta sostitutiva in misura pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell’IRAP. Inoltre tali cessioni sono assoggettate all’imposta di registro ed a quelle ipotecarie e catastali in misura fissa;

b)     in corrispondenza all’operazione di cui al punto precedente, i dividendi distribuiti ai soci, da parte della società cedente gli immobili, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento.

Viene pertanto esteso anche alle persone fisiche il regime di parziale tassazione dei dividendi, attualmente previsto per le società di capitali, in luogo dell’imponibilità del 40 per cento disposta dall’articolo 47 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Le norme prevedono, infine, che le eventuali minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame siano a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire in primo luogo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni fiscali previste dalla norma in esame. E’ altresì necessario disporre di elementi di valutazione volti a verificare se le agevolazioni in questione possano essere effettivamente ricondotte ad un limite di spesa e, quindi, all’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 1228, della legge finanziaria 2007.

Le agevolazioni previste dalla norma in  esame non sembrerebbero infatti modulabili – per la loro tipologia – sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre - come ricordato - l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1228 è destinata a finanziare diverse finalizzazioni, per cui gli oneri derivanti dalla norma in esame non possono eccedere annualmente la quota disponibile dello stanziamento autorizzato.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento circa la natura temporanea o permanente della disposizione in esame: infatti, qualora si trattasse di interventi di carattere permanente, sarebbe necessario predisporre idonea copertura degli oneri per gli anni successivi al 2009 (ultimo esercizio nel quale è previsto lo stanziamento di 48 milioni di euro).

Si osserva infine che le agevolazioni previste dal presente articolo rilevano ai fini delle imposte dirette, i cui versamenti sono effettuati in base al criterio del saldo ed acconto. Pertanto l’effetto negativo di minor gettito sarebbe più consistente nel secondo anno di applicazione (2008), a fronte di uno stanziamento di ammontare costante nel triennio.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dispone chele eventuali minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, recante una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo volto a favorire l’acquisto di immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori, siano a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006.

 

Al riguardo, si osserva che la presente disposizione presenta alcuni profili problematici, in quanto:

-          non prevede la durata temporale dell’eventuale onere, la quale sembrerebbe avere natura permanente. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. Si segnala, inoltre, che nel caso in cui si confermasse l’emersione di oneri permanenti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra le minori entrate e la relativa copertura finanziaria, dal momento che l’autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione termina nell’anno 2009;

-          non prevede alcuna quantificazione delle eventuali minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1. Al riguardo, si rammenta che le risorse utilizzate a copertura ammontano complessivamente a 48 milioni di euro e che le stesse erano finalizzate all’attuazione di diversi interventi, per cui il Governo dovrebbe chiarire se l’eventuale loro parziale utilizzo non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato comma 1228 della legge finanziaria per l’anno in corso;

-          dal punto di vista formale, la clausola di copertura non appare formulata in maniera conforme alla vigente disciplina contabile e andrebbe pertanto riformulata in termini di esplicita riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006;

-          non prevede l’obbligo di corredare lo schema di decreto legislativo di relazione tecnica né di trasmetterlo al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni anche ai fini di una accurata verifica della sostenibilità finanziaria. Tale conferma del Governo appare opportuna anche alla luce del fatto che la disposizione contenuta nella legge n. 296 del 2006 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione della ripartizione delle risorse stanziate. Alla data del 22 maggio 2007, il suddetto decreto non sembra ancora essere stato adottato.

 

ARTICOLO 22

Erogazione di incentivi pubblici

La norma dispone che l'erogazione degli incentivi pubblici, di qualsiasi tipo e natura, in favore delle imprese deve essere effettuata nei termini previsti dalle normative in base alle quali questi vengono concessi, decorrenti dall’emanazione del titolo di liquidazione. In assenza di termini precisi e perentori, tale erogazione deve essere effettuata entro e non oltre novanta giorni dal completamento, opportunamente documentato, delle iniziative che beneficiano dell'incentivo, termine elevabile a non oltre centottanta giorni.

 

Al riguardo si osserva in primo luogo che la disposizione appare suscettibile di determinare un’accelerazione per cassa dell’erogazione delle somme spettanti alle imprese, con conseguenti possibili effetti negativi sia sul fabbisogno di cassa della pubblica amministrazione che sulla spesa per interessi.

Al fine di determinare l’incidenza di tali possibili effetti onerosi, andrebbero acquisite informazioni statistiche sugli sfasamenti temporali registrati in media nelle erogazioni effettive per cassa degli incentivi alle imprese rispetto ai termini previsti dalle normative di settore e sulla consistenza delle somme interessate dai suddetti sfasamenti temporali.

Andrebbero inoltre chiariti gli effetti dell’eventuale mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, del termine di 90 giorni – elevabile a 180 giorni – per l’erogazione dei benefici. In particolare, al fine di valutare le possibili implicazioni finanziarie della disposizione, andrebbe chiarito se essa possa comportare l’obbligo di erogazione delle somme anche in assenza delle procedure di verifica dell’effettiva spettanza del beneficio, nonché in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore. Infine, dato il carattere generico della formulazione, andrebbe accertato se la norma possa essere interpretata nel senso di configurare la possibilità, per i soggetti interessati, di pretendere l’erogazione del beneficio anche a prescindere da una valutazione delle amministrazioni circa la compatibilità dell’erogazione stessa con i limiti di spesa previsti per la concessione dei benefici e, quindi, riguardo all’effettiva disponibilità delle relative risorse.

 

ARTICOLO 23

Misure di semplificazione in materia di cooperazione

Normativa vigente: l’articolo 2545-octies, primo comma,  del codice civile dispone che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi non rispetta le condizioni di prevalenza imposte dall’articolo 2513 del codice civile ovvero quando modifica le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.

L’articolo 2513 determina i criteri per la definizione della prevalenza, che si basano sul rispetto dei seguenti parametri:

-            ricavi dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi ai soci superiore al 50 per cento del totale dei ricavi risultanti dal conto economico;

-            costo del lavoro dei soci superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro risultante dal conto economico;

-            costo della produzione dei servizi ricevuti dai soci o dei beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al 50 per cento del totale dei costi dei servizi ovvero del costo totale delle merci o materie prime acquistate o conferite, risultanti dal conto economico.

Ai sensi dell’articolo 2514, le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nel loro statuto:

-            il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

-            il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-            il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

-            l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice civile stabilisce che, in caso di perdita della qualifica della prevalenza mutualistica, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio da notificarsi al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, si applicano alle sole cooperative a mutualità prevalente le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali.

In particolare, il regime fiscale ai fini IRES di cui godono le cooperative a mutualità prevalente, di cui all’articolo 2514 del codice civile, è il seguente:

-            è soggetta ad imposta una quota pari al 30 per cento degli utili netti annuali (20 per cento per cooperative agricole e di piccola pesca), indipendentemente dal fatto che siano o meno accantonati a riserva indivisibile;

-            per la restante quota del 70 per cento la cooperativa beneficia delle disposizioni specifiche per effetto delle quali non concorrono a formare il reddito imponibile: le riserve indivisibili (art. 12 legge n. 904 del 1977); i versamenti a fondi mutualistici nella misura del 3 per cento degli utili netti (art. 11 legge n. 59 del 1992); la rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni (art. 7 legge n. 59 del 1992).

 

Le norme, nel testo integralmente sostituito dalla Commissione, prevedono quanto segue:

·        nel caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto dei parametri che definiscono la prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile, l’obbligo di redazione di un apposito bilancio e di notifica del medesimo al Ministero delle attività produttive, di cui al primo comma dell’articolo 2545-octies del codice civile, si applica solo nel caso in cui la cooperativa stessa modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 del C.c. o abbia emesso strumenti finanziari;

·        in tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta ad evidenziare tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’articolo 223-sexiesdecies, nel testo attualmente in vigore, prevede, in particolare, l’istituzione, entro il 30 giugno 2004, di un Albo presso il Ministero delle Attività produttive dove debbono iscriversi le cooperative a mutualità prevalente alle quali, a tal fine, è consentito di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo devono iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Tale articolo è, tuttavia, modificato dal comma 7 del successivo articolo 24 del testo in esame, nel senso che le cooperative, anziché depositare i bilanci, debbono comunicare annualmente al Ministero delle attività produttive, sempre in via informatica, le notizie di bilancio ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di mutualità prevalente;

·        il medesimo obbligo di comunicazione sussiste per l’ente cooperativo nel caso in cui le risultanze contabili del primo anno successivo alla perdita della qualifica di mutualità prevalente evidenzino il rientro nei parametri richiesti;

·        in base alle predette comunicazioni l’Amministrazione che tiene l’Albo provvede alla variazione della sezione di iscrizione della cooperativa, senza oneri istruttori aggiuntivi;

·        l’omessa o ritardata comunicazione della perdita delle condizioni di prevalenza è segnalata all’Amministrazione finanziaria.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che dalla nuove modalità semplificate di comunicazione dei dati di bilancio, cui sono tenute le cooperative che abbiano perduto o riacquistato la qualifica della mutualità prevalente, non possano derivare effetti di natura elusiva con riguardo alla corretta applicazione del vigente regime fiscale in materia. 

 

ARTICOLO 24

Disposizioni in materia di cooperative

Le norme dispongono quanto segue:

·        le società cooperative devono essere iscritte nell’Albo tenuto a cura del Ministero delle attività produttive istituito, ai sensi dell’articolo 2515 del codice civile e dell’articolo 223-sexiesdecies delle relative disposizioni di attuazione, con DM 23 giugno 2004;

·        la comunicazione unica di inizio attività, di cui all’articolo 9 della legge n. 40 del 2007[16], comporta, nel caso delle società cooperative, l’automatica iscrizione al predetto Albo. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 2007, non iscritte all’Albo, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all’iscrizione all’Albo delle cooperative, a pena di decadenza dei benefici previsti in relazione alla loro forma societaria;

·        le società cooperative comunicano annualmente, in via informatica, le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è detenuto l’Albo,  ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente, di cui all’articolo 2513 del codice civile;

·        le società cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute ad indicare negli atti il relativo numero di iscrizione presso l’Albo delle cooperative, nonché a depositare i bilanci presso l’amministrazione che tiene l’Albo;

·        in caso di fallimento, la vidimazione, da parte di almeno un componente del comitato dei creditori, del registro nel quale il curatore fallimentare annota giornalmente le operazioni relative alla sua amministrazione, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente.

 

Al riguardo, poiché le norme prevedono che le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che appartengono al settore della P.A., effettuino gratuitamente nuovi servizi nei confronti delle cooperative, appare necessario che il Governo chiarisca se dall’assolvimento delle nuove funzioni possano derivare squilibri nei bilanci dei suddetti enti, suscettibili di riflettersi sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 25

Interventi a favore delle imprese di spettacolo

La norma estende agli organismi dello spettacolo operanti nei settori dei servizi e dei beni culturali, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali e di danza, nonché dei circhi e degli spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, l’applicabilità della nozione comunitaria di piccola e media impresa (comma 1).

Viene esteso a tali imprese l’accesso alle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI , in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005[17] (comma 2).

Si rammenta che la Commissione UE ha esteso, con la Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il concetto d’impresa a ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita; per essere riconosciuta come PMI, l'impresa deve rispettare i limiti massimi fissati dalla Raccomandazione relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio[18].

Il ricordato decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 ha adeguato alla Raccomandazione 2003/361/CE i criteri di individuazione delle PMI ai fini della concessione di aiuti comunitari e non.

Viene demandata al Governo, nel termine di due mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, la modifica dei decreti del ministro per i beni e le attività culturali[19], recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività teatrali, musicali e di danza, nonché dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi, a valere sul Fondo unico dello spettacolo, al fine di adeguare i decreti medesimi alle disposizioni della norma in esame, nonché al fine di trasferire al Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti (comma 3).

Il Fondo unico per lo spettacolo, istituito dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è finanziato, ai sensi dell’articolo 15 della medesima legge, in sede di legge finanziaria (Tabella C). Al suo riparto tra i vari settori dello spettacolo provvedono decreti ministeriali di natura non regolamentare[20].

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha disposto una dotazione finanziaria di 441,3 milioni di euro per il 2007, 486,8 milioni di euro per il 2008 e 543,7 milioni di euro per il 2009.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, estendendo la nozione di PMI alle imprese dello spettacolo alle quali, pertanto, viene conferita la possibilità di accedere alle agevolazioni già previste dalla normativa comunitaria e nazionale, incide solo sulla platea dei soggetti ammessi ai contributi e non comporta oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione è volta a sanare la disparità di trattamento subita dalle imprese dello spettacolo, che non possono usufruire di agevolazioni al pari delle imprese operanti in altri settori economici.

 

Al riguardo si osserva che la norma, estendendo ad alcune categorie di soggetti operanti nel campo dello spettacolo e della cultura la nozione comunitaria di piccola e media impresa, è suscettibile di ampliare l’ambito operativo di una serie di benefici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria a favore delle imprese di piccole dimensioni. Pertanto, pur considerando che il Fondo unico dello spettacolo opera sulla base di una dotazione predeterminata per legge, non si può escludere un impatto della presente norma sui saldi di finanza pubblica qualora sussistano benefici per la cui concessione non siano predeterminati limiti di spesa. Sul punto appare pertanto necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.

Andrebbe infine confermato che il trasferimento delle nuove competenze al Ministero dello sviluppo economico possa avvenire nell’ambito delle risorse già disponibili, tenuto conto che la norma non prevede – a fronte del trasferimento delle funzioni – un contestuale trasferimento di strutture, di mezzi finanziari e di risorse umane.

 

ARTICOLO 27, commi 1 e 2

Misure semplificative a favore delle imprese

La norma prevede l’abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese per ottenere titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, disponendone la sostituzione con autocertificazione corredata dell’autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le eventuali verifiche. Le certificazioni che vengono abolite saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 3, comma 10.

 

ARTICOLO 29

Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni telematiche

La norma dispone una modifica all’art. 2209 del codice civile con la quale si prevede che per dare pubblicità della nomina di procuratori è sufficiente il deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese; le procure speciali possono essere redatte in carta semplice; il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la p.a. può avvenire mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato.

 

Al riguardo appare necessario che siano chiarite le implicazioni finanziarie derivanti dalle esenzioni e dalle semplificazioni previste dall’articolo in esame.

 

ARTICOLO 30

Utilizzo della posta elettronica certificata.

Le norme dispongono l’obbligo di adottare indirizzi di posta elettronica certificata per i seguenti soggetti:

·        le imprese costituite in forma societaria, per mezzo dell’annotazione dell’indirizzo nel registro delle imprese. L’obbligo è immediatamente operativo per le imprese di nuova iscrizione, mentre per quelle già iscritte è previsto un termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1);

La disposizione prevede inoltre, allo stesso comma, che l’iscrizione dell’indirizzo nonché le successive eventuali variazioni vadano esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

·        i professionisti iscritti in albi o in elenchi istituiti con legge dello Stato. L’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere, dagli stessi, comunicato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge al proprio ordine o collegio che curerà la pubblicazione di un elenco consultabile per via telematica (comma 2);

·        le amministrazioni pubbliche[21], per ogni registro di protocollo, tramite comunicazione degli indirizzi al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Quest’ultimo provvederà alla pubblicazione telematica dell’elenco delle caselle di posta elettronica certificata (comma 3).

E’ previsto, inoltre, che le comunicazioni tra i soggetti obbligati, di cui alle norme in esame, che abbiano già provveduto agli adempimenti previsti, siano effettuate tramite posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo (comma 4).

E’, infine, disposta la libera consultazione telematica, senza alcun onere, dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi od elenchi di cui al presente articolo (comma 5).

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiariscai possibili effetti finanziari connessi all’introduzione del sistema di certificazione di posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni (comma 3) ciò anche in relazione ai riflessi che tale introduzione produrrà sui sistemi di protocollazione documentale, che saranno investiti da una necessaria riorganizzazione operativa e che, a tal fine, necessiteranno di nuove dotazioni informatiche applicative.

Nulla daosservare circa l’esenzione, dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, prevista a favore delle imprese costituite in forma societaria, che iscrivono ex novo, o che apportano eventuali variazioni ai propri indirizzi di posta certificata (comma 1, ultimo periodo), considerato che, stante il presupposto innovativo dell’obbligo dell’iscrizione degli stessi indirizzi, a legislazione vigente ciò non sembra comportare alcuna riduzione di entrate.

 

ARTICOLO 32

Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle Srl

La norma, mediante una novella all’art. 2470 del codice civile, dispone che viene conferita efficacia costitutiva all’iscrizione del trasferimento di proprietà delle quote di società a responsabilità limitata nel registro delle imprese e viene soppresso per le medesime società il libro dei soci.

 

Al riguardo si osserva che dalla norma sembrano derivare effetti di minore entrata per il venir meno dei versamenti dei diritti camerali e delle imposte di bollo attualmente dovuti per alcuni degli adempimenti soppressi dalla norma.

In particolare tali versamenti sono attualmente dovuti con riferimento al libro dei soci[22].

 

ARTICOLO 33

Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese

La norma istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità, dei criteri e dei limiti per l’assegnazione di tali risorse.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 prevede l’istituzione di un Fondo per l’incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2007. Il relativo onere è posto, dal comma 2, a carico del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista formale, la copertura finanziaria non appare formulata in maniera conforme alla vigente disciplina contabile in quanto, per un verso, non esplicita che il Fondo è istituito per il solo anno in corso e non “a regime” e, per altro verso, non indica espressamente il triennio di riferimento dei Fondi speciali dei quali è prevista la riduzione. Ferme rimanendo tale osservazioni, si rileva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo non reca le necessarie disponibilità, né una specifica voce programmatica.

 

ARTICOLO 35

Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi

Le norme dispongono, tra l’altro:

-         limiti all’ammontare degli interessi per ritardato pagamento che possono essere posti a carico degli utenti di pubblici servizi;

-         il divieto di addebiti di qualsiasi altra natura, anche inerenti alla predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;

-         la non onerosità del subentro nel contratto di utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, o in caso di successione;

-         il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire informazioni in merito ad eventuali riflessi sulla finanza pubblica delle disposizioni in esame: si segnala infatti che, pur non facendo parte del comparto della PA, alcune aziende erogatrici di pubblici servizi sono in varia misura partecipate da enti ricompresi in tale perimetro. Appare pertanto opportuno che sia assicurato che le limitazioni poste dalle norme in esame non comportino variazioni significative negli equilibri di bilancio delle aziende di proprietà pubblica e non si riflettano quindi sui rapporti finanziari fra gli enti pubblici proprietari e le società erogatrici di servizi. Sul punto si segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 36

Modalità di utilizzo delle deduzioni e detrazioni IRPEF

Le norme, di non chiara interpretazione, definiscono il periodo per usufruire delle deduzioni ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 10 del TUIR e delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del medesimo Testo unico, che, oltre all’anno in cui sono stati sostenuti, viene esteso ai due anni successivi (comma 1).

Peraltro, poiché tale estensione temporale viene riferita dal testo soltanto all’ipotesi della deduzione (... “possono essere dedotti dal reddito complessivo”...) non appare agevole accertare l’effettivo contenuto innovativo della disposizione, che ai sensi del comma 2 dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

 

Al riguardo, premessa la necessità di un chiarimento in ordine all’effettiva portata della norma, nonché in ordine alla possibilità di riferire la prevista estensione temporale anche all’ipotesi di detrazione, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate non quantificate e non coperte. Infatti, in caso di incapienza nel reddito complessivo o nell’imposta del periodo in cui gli oneri sono stati sostenuti, essa sembrerebbe consentire l’utilizzo della quota eccedente nei due periodi d’imposta successivi, in riduzione del reddito (in caso di oneri deducibili) e dell’imposta dovuta (in caso di oneri detraibili).

 

ARTICOLO 37

Disposizioni per la tutela dei consumatori

Normativa vigente: il regolamento CE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori[23] prevede, tra l’altro:

-          l’istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell’applicazione della normativa riguardante i consumatori (articolo 3, lettera c));

-          la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle autorità competenti[24] che sono dotate dei poteri di indagine ed esecutivi necessari ai fini dell’applicazione del regolamento: gli Stati membri sono tenuti, altresì, ad adoperarsi affinché le autorità competenti dispongano delle necessarie risorse, nonché a designare l’ufficio unico di collegamento (ossia l’autorità pubblica di ciascuno Stato responsabile dell’applicazione del regolamento) (articolo 4);

La legge comunitaria per il 2006 ha quindi introdotto l’articolo 144-bis al codice del consumo[25],che individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità pubblica nazionale competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, relativamente all’applicazione della normativa nelle seguenti materie: servizi turistici[26]; clausole abusive nei contratti[27]; garanzie nella vendita di beni di consumo[28]; credito al consumo[29]; commercio elettronico[30].

L’operatività dei poteri del Ministero dello sviluppo economico è estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori.

Per l’esercizio delle funzioni assegnategli, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio e di altre pubbliche amministrazioni, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Al medesimo Ministero è demandata la designazione dell’Ufficio unico di collegamento cui è affidata la responsabilità dell’applicazione del regolamento CE n. 2006/2004, come previsto dal regolamento medesimo[31].

 

La norma, sostituisce l’articolo 144-bis del codice del consumo introducendo le seguenti modifiche:

·        rispetto alla competenza del Ministero, fa salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali di settore;

·        specifica che il Ministero è l’autorità competente anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali[32], i contratti a distanza[33], e i contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili[34];

·        precisa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolge le funzioni di autorità competente in materia di pubblicità ingannevole e comparativa[35];

·        prevede che, per l’esercizio delle funzioni assegnate, il Ministero dello sviluppo economico e l’AGCM possano avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi;

·        dispone che, per l’esercizio delle funzioni assegnategli,  il Ministero si avvalga, in particolare, dei comuni;

·        detta nuove procedure istruttorie e sanzionatorie.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che le autorità competenti siano in grado di fronteggiare gli oneri connessi all’attuazione delle nuove funzioni, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, e quindi senza nuovi oneri, tenuto conto che il testo non prevede un’espressa clausola di invarianza a tale proposito.

L’obbligo di invarianza contenuto nel testo è, infatti, riferito alla sola collaborazione della Guardia di finanza.

Andrebbe inoltre chiarito se l’utilizzazione della Guardia di Finanza possa effettivamente avvenire senza oneri aggiuntivi.

Si rileva infine che la norma affida ai comuni un ruolo non ben precisato, e di carattere non facoltativo, di collaborazione col Ministero, da cui potrebbero derivare aggravi funzionali e organizzativi. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si osserva che i commi 5 e 6 modificano l’articolo 144-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005, prevedendo rispetto al testo vigente, tra le altre cose, che il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possano avvalersi, nell’esercizio dei compiti previsti dal presente articolo in materia di tutela dei consumatori, della Guardia di finanza, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

 

Al riguardo, ferma rimanendo la previsione in termini di mera possibilità, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’idoneità delle clausole di invarianza previste dai commi 5 e 6 ad assicurare che dall’attuazione delle presenti disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si segnala, inoltre, che dal punto di vista formale, queste non appaiono redatte in maniera conforme alla vigente prassi contabile e andrebbero riformulate nel senso di prevedere che allo svolgimento dei suddetti compiti il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvedano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLI  38 e 39

Operazioni di credito a medio e lungo termine

Normativa vigente L’articolo 15 del D.p.r. n. 601/1973[36] dispone l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e dalla tassa sulle concessioni governative relativamente alle operazioni di credito a medio e lungo termine, ossia alle operazioni la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi[37].

L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 220/2004[38] dispone che le agevolazioni previste negli articoli 15, 16 e 17 del citato d.p.r. n. 601/1973 si applicano anche alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti.

L’articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007, inoltre, stabilisce che la surrogazione per volontà del debitore[39] nei contratti di mutuo bancario, l’apertura di credito o altri contratti di finanziamento bancario non comportano la perdita dei benefici fiscali.

 

Le norme intervengono sull’articolo 15 del D.p.r. 601/1973 e sull’articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007 disponendo:

-          l’introduzione di un periodo all’ultimo comma dell’articolo 15 del Dpr n. 601/1973 diretto ad includere nel regime di esenzione anche le operazioni di credito a medio e lungo termine che prevedano la facoltà di recessione dal contratto in qualunque momento da parte del debitore. E’, in ogni caso, escluso il recupero o il rimborso delle imposte pagate (articolo 38, comma 1);

-          una modifica dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 220/2004 diretta ad includere nel regime di esenzione anche le operazioni di mutuo finalizzate all’estinzione di mutui stipulati per l’acquisto della prima casa poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri iscritti (articolo 38, comma 2);

-          l’interpretazione dell’articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007 diretta a precisare che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento di durata contrattuale superiore a diciotto mesi in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento (articolo 39).

La disposizione contenuta nell’articolo 39 apporta al decreto legge 7/2007 un’integrazione di contenuto sostanzialmente analogo a quanto previsto dall’articolo 38.

 

Al riguardo si segnala che la modifica introdotta all’articolo 15 del Dpr n. 601 del 1973 potrebbe incentivare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. Ciò in quanto, al momento della richiesta del finanziamento, i soggetti potrebbero optare, in luogo del credito a breve termine, in favore del credito a medio e lungo termine, con facoltà di recesso in qualunque momento, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 40

Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari

Normativa vigente – L’articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto legge n. 203 del 2005[40] ha introdotto il prestito vitalizio ipotecario. Esso ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore a sessantacinque anni compiuti.

Attualmente, tale tipologia di prestiti non appare molto diffusa e sono pochi i prodotti offerti. Tuttavia, recentemente, anche un grande istituto di credito ha lanciato sul mercato un prestito vitalizio ipotecario. L’ammontare del finanziamento è direttamente proporzionale al valore dell’immobile residenziale di proprietà ipotecato ed all’età del debitore; inversamente proporzionale al tasso di interesse applicato. Il rimborso del prestito spetta agli eredi, i quali, alla morte del contraente, possono scegliere se estinguere direttamente il debito o provvedere alla vendita dell’immobile e, successivamente, estinguere il debito. A tutela degli eredi è generalmente prevista una polizza assicurativa, a carico della banca, che interviene nel caso in cui, a fronte di un deprezzamento dell’immobile, il valore di questo ultimo non sia sufficiente ad estinguere il debito.    

 

Le norme dispongono che ai prestiti vitalizi ipotecari si applichino le disposizioni  previste dagli articoli 15, 17, 18 e 20 del DPR n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, se il netto ricavato del finanziamento è destinato a contributi per l’acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado; al pagamento di spese per l’assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti;

Le norme del DPR 601 citate prevedono che le operazioni relative ai finanziamenti a lungo termine e tutti gli atti, le formalità ed i provvedimenti inerenti tali operazioni siano esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative. In luogo di tali imposte, tali atti scontano un’imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati.

Le norme, inoltre, integrano il contenuto dell’articolo 11- quaterdecies del decreto legge  n. 203 del 2005, al fine di disporre una più puntuale disciplina dell’istituto del prestito vitalizio ipotecario.

In particolare è previsto che, agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se le agevolazioni fiscali previste, sia con riguardo all’applicazione del regime sostitutivo ove ricorrano particolari destinazioni del finanziamento, sia con riguardo alla numerosità degli atti e delle formalità ipotecarie ove si applichi il regime ordinario di versamento delle imposte ipotecarie, possano determinare effetti di gettito, dal momento che i prestiti vitalizi ipotecari rappresentano una tipologia di finanziamento già presente nell’ordinamento, anche se con una diffusione ancora limitata. 

 

ARTICOLO  42, commi 1-4

Imposte ipotecarie e catastali

Normativa vigente L’articolo 2, comma 65, del decreto legge n. 262/2006 è intervenuto sulla tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo n. 347/1990 modificando, in particolare, i numeri 1.2, 7 e 7.1. Il comma 66 ha istituito un Fondo per le funzioni catastali cui sono destinate le maggiori entrate, al netto di 12 milioni per il 2006 e di 10 milioni per il 2007, derivanti dalle disposizioni del comma 65 e del comma 67[41]. L’allegato 7 al decreto legge n. 262 iscrive, per ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica, i seguenti effetti finanziari in milioni di euro:

 

 

2006

2007

2008

2009

Maggiori entrate: tasse ipotecarie e diritti catastali

12

49,4

49,4

49,4

Maggiori spese: fondo finanziamento comuni funzioni catastali

 

39,4

59,4

49,4

 

Le norme modificano il regime delle imposte ipotecarie e catastali disponendo:

-          la soppressione dei numeri d’ordine 4 e 7 concernenti, rispettivamente, i servizi di “ricerca continuativa per via telematica” e la “trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno” (comma 1);

-          che l’Agenzia del territorio fornisca i servizi di cui ai citati numeri 4 e 7 in forma gratuita ed in via istituzionale secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia (comma 2);

-          il rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la rideterminazione della tabella delle tasse ipotecarie in modo da assicurare l’invarianza di gettito (comma 4).

La data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 3).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca, con riferimento alle modifiche proposte in materia di imposte ipotecarie e catastali e a quelle che si intende attuare con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, una quantificazione delle variazioni di gettito atteso al fine di poter verificare l’invarianza degli effetti finanziari indicata nella norma.

Andrebbero inoltre chiarite le conseguenze della previsione di cui al comma 2 (che dispone l’erogazione gratuita di determinati servizi) sia dal punto di vista organizzativo e gestionale sia dal punto di vista finanziario.

 

ARTICOLO 42, commi 5 e 6

Disposizioni in materia di ritenute Irpef/Ire

Le norme introducono le seguenti modifiche:

-          in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, viene introdotto un limite minimo di importo per il versamento da parte del sostituto delle ritenute operate. In particolare, qualora l’ammontare della ritenuta non sia superiore a 200 euro, il termine per il pagamento viene rinviato alle successive scadenze fino a quando l’importo del versamento sia superiore al predetto importo. In ogni caso, se nell’intero anno le ritenute operate risultano inferiori a 200 euro, il versamento dovrà comunque essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell’anno (comma 5);

-          in materia di Irpef, viene estesa agli emolumenti arretrati per lavoro dipendente corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004 l’applicazione della mancata iscrizione a ruolo dei conguagli d’imposta inferiore a 100 euro (ovvero il rimborso di quelle versate in eccedenza) (comma 6).

L’articolo 19 del Tuir dispone che nell’erogazione di indennità di fine rapporto il datore di lavoro deve operare, in via provvisoria, una ritenuta di acconto; successivamente l’Agenzia delle entrate provvede a riliquidare le imposte dovute in base all’aliquota media spettante per i redditi di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

L’articolo 37, comma 43, del decreto legge n. 223/2006 ha disposto che, per le indennità di fine rapporto e altre indennità equipollenti corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. A tale disposizione sono stati ascritti, nella RT e nel prospetto riepilogativo, effetti di minore entrata pari a 20 milioni di euro annui dal 2007.

 

Al riguardo si osserva che il comma 5, prevedendo la possibilità di un rinvio dei versamenti all’esercizio successivo a quello di riferimento, appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa di cui andrebbe valutata la consistenza ai fini dell’eventuale copertura.

Andrebbero inoltre chiariti gli effetti finanziari derivanti dal comma 6, tenuto conto che ad una norma di contenuto analogo (ma avente ad oggetto redditi imponibili di ammontare presumibilmente più consistente) sono stati a suo tempo ascritti effetti di minore entrata di rilevante entità.

Si fa riferimento al richiamato articolo 37, comma 43, del decreto legge 223/2006.

 

ARTICOLI 46 e 47

Riqualificazione energetica degli edifici

Normativa vigente: l’articolo 1, commi da 344 a 350, della legge finanziaria 2007 prevedono una detrazione d’imposta per le spese sostenute a fronte di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare il comma 349 ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia l’adozione delle disposizioni attuative dei commi 344-347. Tale decreto è stato emanato in data 19 febbraio 2007 e contiene, fra l’altro, precisazioni in ordine alle spese ed ai soggetti ammessi alla detrazione.

Si ricorda che ai richiamati commi 344-350 sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 6,5 milioni nel 2007, 71 milioni nel 2008 e 44 milioni nel 2009.

Le norme, modificando l'articolo 1, comma 349, della legge finanziaria 2007 dispongono che i commi 344-347 siano applicati in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia 19 febbraio 2007 (articolo 46).

Viene inoltre modificata la tabella recante i requisiti di trasmittanza termica[42] per gli interventi edilizi - su finestre e infissi - agevolati ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della medesima legge finanziaria 2007 (articolo 47).

 

Al riguardo appare necessario chiarire se la modifica introdotta dall’articolo 47 ai requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali considerate dalla disciplina in esame possa alterare gli effetti finanziari già ascritti alle relative disposizioni della legge finanziaria 2007 e quindi scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO  48

RC auto: certificato di chiusa inchiesta

La norma integra il decreto legislativo 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, disponendo l’obbligo per le compagnie di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo che nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.

 

Al riguardo si osserva che la norma non sembra produrre effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Non sono invece considerati eventuali effetti connessi a modifiche dei livelli di redditività del settore interessato, dato il carattere indiretto, eventuale e non predeterminabile degli stessi.

 

ARTICOLO  49

Stazioni sperimentali per l'industria

Normativa vigente: l’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006 dispone alcune limitazioni agli importi degli stanziamenti per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali, con riferimento sia all’anno 2006 (riduzione del 10% degli stanziamenti), sia agli anni 2007-2009 (riduzione del 20% rispetto alle dotazioni iniziali 2006). All’esclusione – disposta dall'articolo 1, comma 506, della legge finanziaria 2007 - degli enti di ricerca da tali limitazioni di spesa è ascritto un onere ai fini dei saldi di fabbisogno ed indebitamento.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) stabilisce che per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, inserite in un apposito elenco allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi individuate dall’ISTAT, non possa superare il limite del 2% rispetto alle previsioni aggiornate dell’anno precedente, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. La relazione tecnica  non ascriveva effetti finanziari al comma 5, precisando tuttavia che quest’ultimo è strettamente strumentale al conseguimento degli obiettivi di risparmio perseguiti dai commi 8 e 9.

La norma inserisce le stazioni sperimentali per l'industria tra gli enti di ricerca che - ai sensi dell’articolo 1, comma 506, della legge finanziaria 2007 – risulterebbero esclusi dalle limitazioni di spesa previste dall’articolo 22 del DL 223/2006.

Inoltre viene disposta l’esclusione di tali enti dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005, alle quali si applica anche la limitazione del 2% prevista dalla stessa norma.

 

Al riguardo si osserva in primo luogo che la norma determina oneri, dovuti all’esclusione delle stazioni sperimentali da alcune misure di contenimento delle spese. Tali effetti andrebbero quindi quantificati e debitamente coperti.

Inoltre la norma dispone, presumibilmente per finalità compensative, l’esclusione delle stazioni sperimentali per l’industria - definite enti pubblici economici dal D.lgs. di riordino 540/1999 – dall’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istat e pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005.

Va peraltro evidenziato che tale elenco è predisposto dall’istituto statistico sulla base di attività essenzialmente ricognitive, in quanto volte ad accertare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e gestionali degli enti, l’effettiva rispondenza degli stessi ai requisiti prescritti dal sistema di contabilità europea (SEC 95) per l’appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni. Tali requisiti, in base ai regolamenti comunitari, vanno acclarati in base a criteri metodologici e a convenzioni consolidati a livello europeo.

L’elenco non sembra quindi suscettibile di modifiche sulla base di determinazioni assunte in via legislativa e pertanto la disposizione, contenuta nell’articolo in esame, che esclude dall’elenco delle pubbliche amministrazioni le stazioni sperimentali per l’industria - oltre ad apparire in contrasto con le normative ed il sistema contabile europeo - non sembra poter offrire valida compensazione ad oneri derivanti dalla sottrazione degli enti stessi ad alcune misure di contenimento previste dalla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 50

Introduzione della targa personale per gli autoveicoli

La norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito il regime personale della targa dei veicoli per il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l’identificazione del proprietario del veicolo.

 

Al riguardo si osserva che l’istituzione del regime personale della targa dei veicoli sembra suscettibile di ridurre sensibilmente il numero di rilasci annui di nuove targhe con conseguente diminuzione del relativo gettito tariffario[43] di spettanza dell’Istituto poligrafico dello Stato. Appare pertanto necessario che sia chiarito se la norma possa influire negativamente sul risultato economico di tale Istituto e se da ciò possano derivare, anche in via indiretta, riflessi negativi per la finanza pubblica.

Si ricorda in proposito che il suddetto Istituto, pur non facendo parte del comparto delle pubbliche amministrazioni, è costituito sotto forma di società per azioni integralmente posseduta dal Ministero dell’economia.

 

ARTICOLI 51-56

Semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli

Le norme dispongono:

·        per i veicoli stradali, il superamento del regime giuridico previsto dal codice civile per i beni mobili registrati, nonché l’abolizione del pubblico registro automobilistico, dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione che devono essere emanati garantendo l’invarianza degli oneri (articolo 51);

·        l’applicazione al personale dell’ACI, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt. 33, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001[44] (articolo 52);

·        l’applicazione, anche alle nuove fattispecie previste dall’art. 51 del disegno di legge in esame, dell’imposta provinciale di trascrizione di cui al d. lgs. 446/1997[45] (articolo 53);

·        l’adeguamento della disciplina di settore, per mezzo di regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, in conseguenza della soppressione dell’obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il PRA, che garantiscano l’invarianza degli oneri con specifico riferimento alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall’attività del PRA, ove destinate al funzionamento dello stesso (articolo 54);

·        le sanzioni pecuniarie e accessorie, in caso di violazione della nuova disciplina basata sull’iscrizione nell’archivio nazionale dei veicoli, in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al d. lgs. 285/1992 (articolo 55);

·        una serie di misure di coordinamento (modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie) volte a adeguare il regime previsto dalla legislazione vigente alle nuove norme in materia di circolazione dei veicoli previste dal testo in esame (articolo 56).

Si segnala, in particolare, che il predetto articolo 56 – tenuto conto della prevista soppressione del PRA - interviene su una serie di norme del codice civile, di leggi e di regolamenti concernenti le iscrizioni e le trascrizioni di autoveicoli nonché i rilasci di certificazioni relative ai titoli di proprietà e di circolazione.

La relazione tecnica afferma che tutte le norme sopradescritte non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In particolare sottolinea che l’articolo 54 prevede, in via cautelativa, che con uno o più regolamenti siano dettate tutte le disposizioni per la disciplina dei nuovi procedimenti e le norme transitorie eventualmente necessarie, garantendo l’invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall’attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

La relazione illustrativa fa presente che anche in Italia, come negli altri Paesi europei esiste l’archivio nazionale dei veicoli, istituito ai sensi degli artt. 225 e 226 del codice della strada che svolge le identiche funzioni del PRA, annotando, tra l’altro, per ciascun veicolo, identificato dalla targa fin dall’immatricolazione, tutti i trasferimenti di proprietà, la residenza dei proprietari, le revisioni effettuate, la data di cessazione della circolazione, al precipuo fine di consentire, in ogni momento, l’identificazione del soggetto responsabile della circolazione del veicolo. Attualmente, i veicoli, pur registrati nell’archivio nazionale dei veicoli, devono essere nuovamente registrati al PRA, a cura dei proprietari, in conformità alla disciplina civilistica dei beni mobili registrati.

 

Al riguardo si osserva che la soppressione del PRA e il trasferimento ad altro ufficio pubblico del relativo personale appaiono suscettibili di determinare molteplici effetti finanziari la cui compensatività andrebbe dimostrata sulla base di specifici elementi di quantificazione. In particolare andrebbe fornita quantificazione dei flussi di entrata e di spesa relativi alla gestione del PRA, attualmente di competenza dell’ACI, ente pubblico non economico esterno al comparto della pubblica amministrazione, che verrebbero trasferiti – per effetto della normativa in esame - ad un ente interno alla pubblica amministrazione.

Andrebbe fornita inoltre una quantificazione:

-          degli oneri relativi al personale e degli altri oneri di gestione che verrebbero assorbiti dalla Pubblica amministrazione.

A tale proposito andrebbe fra l’altro chiarito se le remunerazioni attualmente corrisposte dall’Aci potrebbero subire aumenti in relazione all’eventuale necessità di allineamento con quelle dei dipendenti degli uffici in cui verrebbe assorbito il personale in questione;

-          dei flussi di entrata, attualmente di spettanza dell’Aci, e della quota di essi da destinare ad uffici della Pubblica amministrazione, tenuto conto che la formulazione dell’articolo 54 non appare del tutto chiara in proposito.

Sul punto si segnala che alcuni flussi di entrata dell’Aci, relativi alla gestione del Pra, corrispondono attualmente a spese di enti facenti parte della PA (cfr. ad esempio le visure richieste dall’Autorità giudiziaria e dalle forze dell’ordine per accertamenti ed indagini). Appare pertanto necessario che sia fornita evidenza del complesso dei flussi finanziari interessati dall’operazione in esame e ne sia dimostrato il relativo impatto sui saldi della PA;

-          dei possibili oneri, sia di carattere economico che organizzativo, connessi alla fase di transizione. In particolare andrebbe chiarito se:

o        non potendosi più utilizzare la struttura organizzativa dell’Aci, possa rendersi necessaria l’apertura di nuove sedi periferiche degli uffici di gestione dell’ufficio nazionale dei veicoli;

o        possano emergere oneri in relazione ad eventuali necessità di addestramento o riqualificazione del personale attualmente dipendente dall’Aci trasferito ai diversi uffici della PA;

o        possano evidenziarsi oneri relativi al trasferimento ed all’eventuale accorpamento di banche dati o altri oneri di funzionamento.

Con riferimento agli aspetti fiscali si segnala che, mentre si prevede espressamente che le formalità disposte dalla norma in esame - relative al regime della circolazione giuridica dei veicoli in sostituzione delle iscrizioni al PRA - restano soggette all’imposta provinciale di trascrizione, analoga affermazione non viene riportata con riferimento all’imposta di bollo. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

 

Appare infine necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo al fine di escludere che dai complessivi interventi di coordinamento normativo previsti dall’articolo 56 possano derivare effetti finanziari in termini di aumento degli oneri o di riduzione di entrate per la pubblica amministrazione.



[1] Lo stralcio è stato richiesto dalla Commissione attività produttive nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente. Il disegno di legge risultante dal predetto stralcio (articoli 28-31) ha assunto il numero 2272-ter e il titolo «Scuola, imprese e società».

[2] I seguenti nuovi articoli sono stati introdotti dalla Commissione di merito e in quanto tali non sono stati considerati dalla relazione tecnica: articoli 2, 4, 7, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 31, da 33 a 40, da 44 a 49, 57, 58, 60.

[3] Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni: articolo 3 comma 10 (iscrizioni nei registri delle imprese); articolo 12 comma 2 (incentivi alle imprese del settore gas naturale); articolo 14 comma 7 (delega sulle certificazioni di qualità); articolo 20 comma 5 (delega in materia di capitalizzazione delle imprese) e articolo 41 comma 5 (delega sugli strumenti di pagamento); articolo 37 commi 5-6 (affidamento di compiti alla Guardia di finanza); articolo 41 comma 1 (pagamenti con moneta elettronica; imposta di bollo nelle operazioni bancarie; convenzioni con Poste italiane); articolo 42 comma 4 (rideterminazione delle tasse ipotecarie); articolo 51 comma 3 e articolo 54 comma 1 (immatricolazioni  degli autoveicoli).

[4] Tali enti rientrano infatti fra le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e quindi sottoposte ai vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente.

[5] Cfr. relazione tecnica all’AC 5827 (XIV legislatura): decreto-legge 35/2005 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico”. Si fa riferimento in particolare all’articolo 3, comma 1, del decreto, con il quale tutte le autorizzazioni e le licenze sono state sostituite dalla dichiarazione di inizio attività. Alla disposizione erano stati ascritti effetti onerosi, con relativa copertura finanziaria nell’articolo 15 del medesimo decreto.

[6] Il testo precisa che si tratta delle seguenti categorie di veicoli a motore: L (veicoli a due o tre ruote), M1 (veicoli a quattro o più ruote per il trasporto di persone), N1 (veicoli a quattro o più ruote per il trasporto di merci).

[7] L’istituzione del Comitato non era prevista dal provvedimento nella sua formulazione originaria, ma è stata disposta a seguito dell’approvazione dell’emendamento 16.100 del Relatore, approvato dalla X Commissione, nel corso dell’esame in sede referente.

[8] La disposizione è stata inserita a seguito dell’approvazione dell’emendamento 17.50 durante l’esame in sede referente.

[9] “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”.

[10] “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

[11] Tali enti rientrano nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni sottoposte ai vincoli di bilancio previsti dalle normative vigenti.

[12] Si segnala che, come ricordato dal relatore del provvedimento nel corso dell’esame presso la Commissione VI della Camera (seduta del 19 aprile 2007), la Commissione europea, nel 2005, dichiarò incompatibili con il mercato comune disposizioni di analogo tenore contenute nel decreto legge n. 269 del 2003.

[13] Ovvero in sistemi di scambio organizzati dell’Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

[14] Ai sensi dell’articolo 109 del TUIR.

[15] Fonte: Banca d’Italia.

[16] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

[17] “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.

[18] In particolare:

-          media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-          piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-          microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

[19] Emanati il 21 dicembre 2005.

[20] Adottati di intesa con la Conferenza unificata

[21] Come individuate dall’articolo 1 comma 2 del d.lgs 165/2001, ovverotutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’articolo 47, comma 3, lettera a) del d.lgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale - , cui la norma contenuta nel comma in esame fa espresso rinvio, prevede l’obbligo di istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata, per ciascun registro di protocollo, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, per le sole pubbliche amministrazioni centrali.

[22] Cfr., con riferimento all’imposta di bollo, la tariffa allegata Dpr n. 642/1972.

[23] Regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004.

[24] “Qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori”:.

[25] Di cui al D. Lgs. 206/2005 (“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 229/2003”).

[26] Parte III, titolo IV, capo II del codice del consumo.

[27] Parte III, titolo I del codice del consumo.

[28] Parte IV, titolo III, capo I del codice del consumo.

[29] Parte III, titolo II, capo II, sezione I del codice del consumo.

[30] Parte III, titolo III, capo II del codice del consumo.

[31] Articolo 4, paragrafo 1.

[32] Parte III, titolo III, capo I, sezione I; del codice del consumo.

[33] Parte III, titolo III, capo I, sezione II del codice del consumo.

[34] Parte III, titolo IV, capo I del codice del consumo.

[35] Parte II, Titolo III, Capo II del codice del consumo. L’operatività dei poteri in questo campo dell’AGCM è estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori.

[36] Disciplina delle agevolazioni tributarie.

[37] Ai sensi dell’articolo 17 del dpr n. 601/1973 gli enti che effettuano operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 sono tenuto alla corresponsione di una imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

[38] Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di  agevolazioni  per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di  termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari.

[39] Nella quale il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali al credito surrogato.

[40] “Misure ddi contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[41] Il comma 67 è intervenuto sul decreto legge n. 533/1954 in materia di tributi speciali catastali.

[42] Si tratta del parametro di valutazione del calore trasmesso dall'ambiente interno verso l'esterno. Esso indica, pertanto, la quantità  di calore necessaria per mantenere costante la temperatura dell’ambiente interno.

[43] Dal sito dell’Aci risultano i seguenti importi tariffari: 37,79 euro per targhe autoveicoli tipo A (targhe rettangolari); 37,44 euro per targhe autoveicoli tipo B (targhe quadrate per fuoristrada o auto d'epoca); 20,13 euro per targhe motoveicoli. Le targhe con il logo della Provincia hanno un costo aggiuntivo.

[44] “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[45] “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”.