Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2240: Ratifica del Memorandum d'intesa Italia-Svizzera alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003
Riferimenti:
AC n. 2240/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 62
Data: 07/06/2007
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   RATIFICA DEI TRATTATI
SVIZZERA   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2240

 

Ratifica del Memorandum d’intesa Italia-Svizzera alla cooperazione per i materiali della difesa,

fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003

 

 

 

N. 62 – 7 giugno 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2240

Titolo breve:

 

Memorandum d’intesa Italia-Svizzera sulla cooperazione per i materiali della difesa

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Carta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

Destinatario:

 

alla III Commissione

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Precedenti pareri espressi sul testo

Data:

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

Nota di verifica n. 62

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-11 del memorandum d’intesa.. 3

Contenuto del memorandum d’intesa.. 3

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 7

Copertura finanziaria.. 7


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame, autorizza la ratifica del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles, 6 novembre 2003.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

DISPOSIZIONE

2007

2008

2009

articolo 3 del ddl. di ratifica.

20.595

/

20.595

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-11 del memorandum d’intesa

Contenuto del memorandum d’intesa

Il memorandum in oggetto, composto di undici articoli, definisce i principi generali della cooperazione nel settore dei materiali della difesa, con particolare riguardo allo scambio di informazioni, rimandando l'attuazione di progetti specifici alla stipula di apposite intese.

A tal fine le norme del memorandum dispongono:

 

§        individuazione delle istituzioni responsabili delle due Parti - per l’Italia la Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA) del Ministero della difesa – ed enunciazione delle finalità dell’accordo, ovvero, potenziamento delle capacità industriali e promozione della cooperazione industriale, della ricerca e dello sviluppo di entrambi i paesi in materia di difesa (articolo 1);

§        elencazione, non tassativa, delle attività che le due Parti potranno intraprendere in attuazione del memorandum, specificando che, dopo aver individuato una forma precisa di cooperazione, un successivo Accordo di attuazione definirà, tra l’altro, gli obiettivi delle attività, le autorità responsabili dei progetti, i diritti sulla proprietà intellettuale, il grado di classificazione dei dati tecnici, nonché le disposizioni finanziarie, contabili, contrattuali e le altre eventualmente necessarie (articolo 2);

§        scambio d’informazioni sulle opportunità di gara per le forniture di beni e servizi alle rispettive amministrazioni della difesa, in tempi tali da consentire, alle industrie dei due paesi di potersi candidare con delle proprie offerte (articolo 3);

§        istituzione di un Comitato Bilaterale, o Comitato Misto, che si riunirà a cadenza annuale, alternativamente nei due paesi, con compiti di assistenza e monitoraggio dello stato di avanzamento dell’attuazione delle disposizioni del memorandum. La norma prevede inoltre che il Partecipante ospitante, per la parte italiana il Direttore Nazionale degli Armamenti (DNA), svolga funzioni di presidente e di supporto di segreteria (articolo 4);

§        trattamento delle informazioni e dei materiali classificati, scambiati o prodotti, nonché coordinamento delle visite tra i Partecipanti, in conformità ai trattati internazionali in vigore per le due Parti (articolo 5);

§        rinuncia alla richiesta d’indennità nei confronti dell’altra Parte sia per lesioni, compreso il decesso, del proprio personale o agenti in servizio, sia per i danni o smarrimento di beni, causati dal personale dell’altra Parte, nell’esercizio di attività correlate al memorandum, e salvo il caso in cui ciò sia dovuto ad atti od omissioni avventati, dolo o negligenza del personale o di agenti di una delle Parti, sulla quale graverà, in tal caso, l’obbligo di risarcimento[1] (articolo 6);

La norma in questione, in materia di reclami e responsabilità, riproduce disposizione già previste in analoghi accordi; in modo particolare, l’analisi tecnico-normativa, fa riferimento a quanto previsto dalla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (legge di ratifica 30 novembre 1955, n. 1335) e successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace (legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229). L’articolo VIII della Convenzione stabilisce che ciascuna Parte rinuncia alla richiesta d’indennità nei confronti di un’altra Parte contraente per i danni causati a beni dello Stato che sono utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e di aria nel quadro del Trattato Nord Atlantico.

§        divieto d’utilizzo e divulgazione delle informazioni scambiate tra le Parti, incluse quelle di natura industriale, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza il consenso della fonte, con previsione, in caso di divulgazione non autorizzata, di risarcimento dell’eventuale danno causato dalla Parte al proprietario delle informazioni[2] (articolo7);

§        assunzione dalle Parti, ciascuna per la propria quota, delle spese derivanti dall’attuazione del memorandum - limitate dalla relazione tecnica al solo funzionamento del Comitato direttivo bilaterale, previsto dall'articolo 4 - , con ripartizione dei costi relativi ai programmi di collaborazione di cui all’articolo 2, da parte di un successivo Accordo di attuazione (articolo 8);

§        enunciazione di disposizioni di rito in materia di composizione delle controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del memorandum, entrata in vigore, revoca, emendamento e durata, nonché parafatura finale dello stesso (articoli 9-11).

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dal provvedimento, in 20.595 euro(in cifra tonda), da iscrivere, ad anni alterni a decorrere dal 2007, nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all’articolo 4, par. 4.1 del memorandum relative, come rilevato espressamente dalla stessa relazione, al funzionamento del Comitato bilaterale.

Nelle ipotesi[3] d’invio a Ginevra di nove funzionari con una permanenza di quattro giorni, la relazione tecnica quantifica le seguenti spese:

(euro)

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo

Pernottamento

euro 150 al giorno x 9 persone x 4 giorni

5.400

Diaria[4]

euro 177 al giorno x 9 persone x 4 giorni

6.372

 

Viaggio aereo

 

euro 980 biglietto A/R Roma - Ginevra x 9 persone

 

8.820

TOTALE (anni alterni)

 

20.592

TOTALE in cifra tonda

 

20.595

Le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri sono definite dalla relazione tecnica come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento. La stessa precisa, inoltre, che per quanto riguarda il supporto di segreteria che il nostro Paese sarà tenuto a fornire per le riunioni che si terranno in Italia, questo sarà garantito utilizzando le strutture già esistenti presso il Ministero della difesa e pertanto la disposizione non determinerà oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, in ordine alle disposizioni degli articolo 2 e 8 del memorandum, non considerate nella relazione tecnica, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse s’intenda far fronte alla spesa per l’attuazione dell’intesa, la cui puntuale individuazione e ripartizione tra i contraenti è demandata a successivi programmi di cooperazione e collaborazione da negoziare nel quadro dell’adozione di uno specifico Accordo, la cui non precisata natura ordinaria o semplificata potrebbe escluderlo dal procedimento di ratifica.

In merito all’articolo 6 del memorandum, anch’esso non considerato dalla relazione tecnica, che prevede la rinuncia reciproca dalle Parti al risarcimento nel caso di lesioni o decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, per causa dell'altro Partecipante, di suo personale o agenti in servizio, appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo dell’esclusione di possibili effetti finanziari connessi ad eventuali misure indennitarie di tipo sostitutivo, da attivare nelle previste fattispecie esoneranti la responsabilità della controparte del memorandum.

Nulla da osservare riguardo alla quantificazione della spesa connessa al funzionamento del Comitato bilaterale previsto dall’articolo 4, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte, nella sola relazione tecnica, per il calcolo dei relativi oneri.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma autorizza la spesa di euro 20.595 euro ad anni alterni a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri.

 

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Comitato bilaterale di cui al paragrafo 4.1 del Memorandum si svolga in Svizzera nell’anno 2007. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.



[1] Le ipotesi di risarcimento nei confronti di terzi sono invece di competenza della Parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali.

[2] L’articolo prevede, inoltre, il divieto di trasferimento di documenti, tecnologia o materiali a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie, se non sulla base di una autorizzazione scritta della nazione interessata.

[3] Tali ipotesi sono, dalla relazione tecnica, definite come riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

[4] Il calcolo della diaria è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, prevista dall'articolo 3 del r.d. 3 giugno 1926, n. 941. L’importo di euro 190 è  ridotto di euro 63, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 127; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 50 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l.. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 177.