Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: D.L. 4/2007 Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazioli
Riferimenti:
DL n. 4 del 31-GEN-07     
Serie: Note di verifica    Numero: 44
Data: 20/02/2007
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Altri riferimenti:
AC n. 2193/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2193

 

Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

 

(Conversione in legge del decreto-legge n. 4/2007)

 

 

 

 

 

N. 44 – 20 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2193

Titolo breve:

 

Proroga missioni internazionali – Conversione decreto legge n. 4 del 2007

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri e Pinotti

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

III e IV

 

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 44

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo.. 2

ARTICOLO 2. 5

Missione umanitaria in Iraq e altre operazioni internazionali5

ARTICOLO 3. 10

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.. 10

ARTICOLO 4. 15

Disposizioni in materia di personale. 15

ARTICOLO 6. 19

Disposizioni in materia contabile. 19

ARTICOLO 7. 20

Copertura finanziaria.. 20


 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge 4/2007, recante la proroga annuale della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali[1].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.


Art. 1

comma 1

Interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano

65,5

Art. 1

comma 5

Contributo italiano all’Unione Africana (Somalia)

10

Art. 1

comma 6

Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan

  0,1

Art. 1

comma 7

Interventi urgenti, acquisiti e lavori in economia:               Libano, Afghanistan, Kosovo, Bosnia-Erzegovina

  9,2

Art. 1

comma 8

Bonifica del territorio dagli ordigni esplosivi – Libano

  0,3

Art. 1       TOTALE

 

85,1

Art. 2

comma 1

Missione umanitaria e di ricostruzione – Iraq

 30

Art. 2

comma 8

Unità di crisi Ministero Esteri

   0,2

Art. 2

comma 9

Personale presso l’Ambasciata d’Italia – Baghdad Iraq

   0,2

Art. 2

comma 10

Partecipazione italiana ai Fondi fiduciari NATO

   2,8

Art. 2

comma 11

Funzionari diplomatici gestione delle crisi

   0,2

Art. 2

comma 12

Politica europea di sicurezza e difesa (PESD)

   1

Art. 2

comma 13

Formazione e addestramento delle Forze armate – Iraq

 10,4

Art. 2

comma 14

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

   0,2

Art. 2      TOTALE

 

45,0

Art. 3

comma 1

Nazioni Unite (UNIFIL) - Libano

386,7

Art. 3

comma 2

ISAF – Afghanistan

310

Art. 3

comma 3

Active Endeavour - Mediterraneo

   8,2

Art. 3

comma 4

MSU, Joint Enterprise, Albania 2 - Balcani

144

Art. 3

comma 5

Unione europea (ALTHEA) – Bosnia Erzegovina

  30,6

Art. 3

comma 6

Temporary International Presence – Hebron

   1,5

Art. 3

comma 7

Unione europea - Valico di Rafah

   1,4

Art. 3

comma 8

AMIS II  - Darfur (Sudan)

0,6

Art. 3

comma 9

Unione europea -  Congo EUPOL Kinshasa

   0,4

Art. 3

comma 10

United Nations Peacekeeping Force – Cipro

   0,3

Art. 3

comma 11

Assistenza alle Forze armate albanesi

   3,1

Art. 3

comma 12

Guardia di finanza - Nazioni Unite in Kosovo

   0,2

Art. 3

comma 13

Guardia di finanza (ISAF) - Afghanistan

   2,5

Art. 3

comma 14

Polizia di Stato - United Nations Mission in Kosovo

   1,2

Art. 3

comma 15

Forze di polizia – Balcani

   7,8

Art. 3

comma 16

Carabinieri (EUPM) – Bosnia Erzegovina

   1,2

Art. 3

comma 17

Polizia di Stato (EUPOL COPPS) - Palestina

  0,06

Art. 3

comma 18

Corsi di lingua e cultura araba

0,2

Art. 3      TOTALE

 

899,9

TOTALE(milioni euro)

 

1.030

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

La norma autorizza le seguenti spese per l’anno 2007:

§        euro 30 milioni per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (comma 1);

§        euro 30 milioni per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (comma 1);

§        euro 5,5 milioni per la realizzazione di interventi di cooperazione in Sudan destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (comma 1).

Tali autorizzazioni di spesa[2] si intendono ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 49/1987 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati nella tabella C della legge finanziaria 2007. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 2). È altresì autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 266/2005[3] (comma 3).

È previsto, infine, che in relazione alle attività e agli interventi di cui al comma 1 si applichino le seguenti condizioni (comma 4):

-            al personale inviato in missione è corrisposta l'indennità di missione  nella misura intera maggiorata del 30 per cento (articolo 2, comma 2, del decreto legge 165/2003[4]);

-            sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali o a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Le somme non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo (articolo 3 del decreto legge 165/2003);

-            il Ministero degli esteri è autorizzato ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità (articolo 4 del decreto-legge 165/2003).

Come segnalato dall’analisi tecnico-normativa, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 ripropongono analoghe norme contenute nelle precedenti leggi di proroga di interventi umanitari[5];

§        euro 10 milioni (contributo italiano all'Unione Africana) per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia (comma 5);

§        euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan (comma 6);

§        euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia[6] disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di pace di cui al presente decreto[7] (comma 7).

A tal fine sono fissati i seguenti limiti: 1 milione di euro per il Libano; 7,1 milioni di euro per l’Afghanistan; 1 milione di euro per il Kosovo; 72.000 euro per la Bosnia-Erzegovina;

§        euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi finalizzati alla bonifica del territorio (comma 8).

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di informazione:

§        comma 5 – la RT si limita a segnalare che lo stanziamento di 10 milioni confluirà nell’apposito capitolo finalizzato ad iniziative internazionali di pace e umanitarie;

§        comma 6 – sono forniti i dati e gli elementi analitici posti alla base della quantificazione degli oneri connessi all’organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

Per l’esposizione di tali elementi di dettaglio si rinvia alla stessa relazione tecnica;

§        comma 7 – la RT si limita a presentare gli stanziamenti nel loro importo totale, segnalando che le finalità sono classificate come “Cooperazione civile-militare” (Cimic);

§        comma 8 – la RT precisa che lo stanziamento di 300.000 euro sarà utilizzato per la cessione all’esercito libanese di 150 cercamine del valore di 2.000 euro ciascuno.

Con riferimento al comma 1 (non considerato dalla RT) e al comma 7 la relazione illustrativa precisa le principali finalità degli stanziamenti previsti.

Comma 1 (Afghanistan, Libano, Sudan): i finanziamenti aggiuntivi stanziati dalla norma sono necessari sia per consentire la realizzazione degli interventi di cooperazione nei paesi indicati sia per assicurare il proseguimento delle attività di cooperazione allo sviluppo già avviate in tutti i paesi beneficiari[8]. In particolare, per l’Afghanistan lo stanziamento sarà destinato al rafforzamento istituzionale, al sostegno dell'amministrazione (attraverso nuovi contributi a favore dei principali Trust Fund di ricostruzione attivati dalle Agenzie delle Nazioni Unite), al sostegno del settore della giustizia e alla prosecuzione delle attività di cooperazione civile nella zona di Herat (ove sarà realizzata una sede logistica destinata unicamente alla gestione dei programmi di cooperazione).  Per  il Libano, la relazione precisa che il nuovo contributo di 30 milioni di euro sarà destinato alla realizzazione di interventi individuati nell'ambito dell'Action Plan «Recovery, Reconstruction and Reform» presentato il 4 gennaio scorso dal Governo libanese: in particolare, l'intervento italiano è destinato alla realizzazione di iniziative nel settore della formazione professionale, al sostegno alla microimprenditoria locale, alla riabilitazione di infrastrutture nei settori idrico, ambientale ed energetico; il contributo è inoltre finalizzato al rafforzamento istituzionale, nell'ambito degli interventi che in tale campo verranno effettuati dalla Commissione europea. Quanto al Sudan, i fondi addizionali consentiranno la prosecuzione degli interventi già finanziati per rafforzare i settori educativo, sanitario e della gestione delle acque, nonché per consolidare una situazione precaria di accesso ai servizi di base. Particolare attenzione sarà attribuita all'assistenza agli sfollati e alle comunità che vivono intorno ai campi profughi, per evitare differenti livelli di assistenza alla popolazione civile.

Comma 7 (Libano, Afghanistan, Kosovo e Bosnia-Erzegovina): il finanziamento è destinato alle attività di cooperazione civile-militare intese a sostenere i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame sono limitati all’entità delle relative autorizzazioni di spesa.

In ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle deroghe (previste dal comma 3) ai vigenti limiti di spesa per consulenze e per collaborazioni, si ricorda che nel corso dell’esame parlamentare del precedente provvedimento di proroga (legge 247/2006) il Governo aveva sottolineato – in risposta ad una richiesta di chiarimento formulata dalla Commissione bilancio della Camera – che “gli effetti finanziari della deroga sono già scontati e ad essi potrà farsi fronte con le risorse già disponibili[9]”.

Si segnala dunque l’opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all’assenza di effetti finanziari connessi alla riproposizione della medesima deroga nel provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 2

Missione umanitaria in Iraq e altre operazioni internazionali

La norma  autorizza le seguenti spese fino al 31 dicembre 2007:

§        euro 30 milioni per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq (comma 1).

La norma precisa le finalità della missione (comma 2), individua nel Capo della rappresentanza diplomatica il vertice dell’organizzazione in loco (comma 3),  autorizza il Ministero degli esteri – analogamente al precedente articolo 1, commi 2, 3 e 4 – a ricorrere ad acquisti e lavori in economia (comma 4), ad affidare incarichi di consulenza e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5), nonché ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche (comma 6). Come nel caso del già richiamato articolo 1, comma 4, è previsto che anche per la missione umanitaria in Iraq sia corrisposta, al personale inviato in missione, l'indennità di missione maggiorata del 30 per cento. Sono autorizzati inoltre interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi. Come già segnalato, tali disposizioni ripropongono analoghe norme contenute nelle precedenti leggi di proroga di interventi umanitari.

Per l'affidamento degli incarichi di consulenza e per la stipula dei contratti di lavoro con personale esterno alla pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui alla legge 49/1987[10] (comma 7);

§        euro 200.000 per incrementare lo stanziamento destinato al funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri (comma 8).

La disposizione integra lo stanziamento previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legge 90/2005 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), sulla base del quale era stata autorizzata la spesa di 200.000 euro - per gli anni 2005, 2006 e 2007 - per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri. Lo stanziamento era finalizzato alla corresponsione di “compensi onnicomprensivi” al personale dell’Unità a fronte delle prestazioni in occasione di catastrofi naturali, di eventi bellici o di emergenze all'estero.

§        euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad (comma 9);

§        euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq (comma 10);

§        euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni europee di sicurezza e difesa e gli uffici dei rappresentanti speciali UE (comma 11).

Ai funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% dell’indennità di servizio all’estero riconosciuta dall’Amministrazione degli affari esteri[11];

§        euro 972.733 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative di politica europea di sicurezza e difesa (comma 12);

§        euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene (comma 13);

§        euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia (comma 14 ).

Si rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la fissazione delle indennità e dei rimborsi spese per i docenti, per gli interpreti e per i partecipanti ai corsi.

 

La relazione tecnica dà conto separatamente degli oneri per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri[12], nell’ambito dei quali rientrano le seguenti spese:

Voce di costo

 

Spesa in euro

(importi arrotondati)

Carabinieri per sorveglianza

ambasciata Baghdad

 

2.733.000

Carabinieri per vigilanza

cancelleria Baghdad

 

1.749.000

Spese strumentali e di funzionamento

300.000

Stanziamento aggiuntivo per emergenze

250.000

Tutela del personale operante in  Afghanistan (Unità di crisi Min. Esteri)

 

850.000

Spese di gestione ambasciata Baghdad

1.683.000

Locazione e messa in sicurezza

sede di Herat (Afghanistan)

 

2.088.000

Prosecuzione interventi

ricostruzione in Iraq

 

20.323.000

TOTALE

29.976.000

Non è chiaro se le predette spese siano integralmente da riferire all’articolo 2, comma 1, come sembrerebbe doversi desumere dall’indicazione contenuta nella stessa relazione tecnica. Sul punto si  rinvia a quanto successivamente osservato nella presente nota.

Con riferimento ai commi da 8 a 14, la RT espone analiticamente il procedimento di quantificazione; ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio.

Con riferimento, in particolare, al comma 8 (integrazione dello stanziamento per l’Unità di crisi del Ministero degli esteri) la RT precisa che l’incremento delle dotazioni si rende necessario:

-            per remunerare le ulteriori prestazioni effettuate in eccedenza al normale orario di lavoro rispetto alle previsioni di spesa effettuate dal decreto legge 90/2005;

-            per remunerare le indennità per attività usuranti e per il servizio reso in situazioni di emergenza;

-            in quanto le risorse finanziarie previste dal decreto legge 90/2005 consentono l’attribuzione di un’indennità media annua di misura inferiore a quella spettante alla maggior parte del personale operante negli altri uffici dell’amministrazione degli esteri pure non sottoposto al regime di operatività ininterrotto (servizio h 24/24) cui è tenuto il personale dell’Unità di crisi.

Riguardo al comma 13 (stanziamento di circa 10,4 milioni di euro per le attività di formazione e di addestramento delle forze armate irachene), la RT fornisce una puntuale descrizione dei parametri di calcolo, sintetizzabili come segue:

(importi in euro - arrotondati)


 

Articolo 2  comma 13

Giorni

 

 

Unità

di personale

 

Oneri Personale

 

Oneri funzionamento

+

spese una tantum[13]

 

 

TOTALE ONERI

 

Formazione e addestramento delle forze armate irachene

365

 

68

 

8.821.000

 

 

1.453.000 + 116.000

 

 

10.390.000

 

Si ricorda che nell’anno 2006 sono state destinate alle medesime finalità, nell’ambito delle precedenti leggi di proroga[14], risorse pari a circa 1,1 milioni.

 

Al riguardo, al fine di chiarire l’effettiva corrispondenza fra l’entità dell’onere indicato dalla relazione tecnica e l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1 (missione umanitaria in Iraq), andrebbe precisato se le spese esposte dalla RT e da questa attribuite alla competenza del Ministero degli affari esteri vadano integralmente imputate al predetto comma 1, tenuto conto che alcune di esse sono riferite ad un contesto territoriale differente dall’Iraq.

Ci si riferisce, in particolare, alle spese per la protezione del personale operante in  Afghanistan (850.000 euro) e a quelle per la locazione e la messa in sicurezza della sede per la cooperazione civile ad Herat in Afghanistan (oltre 2 milioni di euro). Si rileva peraltro che se tutte le spese attribuite dalla RT alla competenza del Ministero degli affari esteri fossero da riferire esclusivamente all’articolo 2, comma 1, l’onere e la relativa autorizzazione di spesa, pur non essendo perfettamente coincidenti (quest’ultima risulterebbe infatti sovradimensionata per circa 24 mila euro), apparirebbero comunque sufficientemente allineati.

Quanto ai possibili effetti finanziari derivanti dalle deroghe (previste dal comma 5) ai vigenti limiti di spesa per consulenze, si ribadisce la necessità di una conferma in ordine a quanto rappresentato nel corso dell’esame parlamentare del precedente provvedimento di proroga (effetti finanziari già scontati e disponibilità delle risorse a legislazione vigente)[15].

Riguardo al comma 8 (stanziamento  per l’Unità di crisi del Ministero degli esteri), si rileva che i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica non appaiono coerenti con quanto stabilito dal testo del citato articolo 9, comma 1, del decreto legge 90/2005. Tale ultima norma, infatti, ha disposto lo stanziamento, di cui si stabilisce l’integrazione, per la “…corresponsione di compensi onnicomprensivi”. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento del Governo.

 

ARTICOLO 3

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

Normativa vigente: la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) contiene le seguenti norme in materia di partecipazione italiana alle missioni internazionali:

-            l’articolo 1, comma 1238, ha istituito il Fondo per il funzionamento dello strumento militare, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione iniziale di 350 milioni di euro per il 2007 e di 450 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo, finalizzato ad interventi di sostituzione e manutenzione di equipaggiamenti e infrastrutture, è alimentato anche con i pagamenti effettuati da Stati e organizzazioni internazionali come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali di pace;

-            l’articolo 1, comma 1240, ha istituito il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, iscritto  nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia con una dotazione di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

-            l’articolo 1, comma 1241, ha prorogato al 31 gennaio 2007 il termine (in scadenza al 31 dicembre 2006) per le autorizzazioni di spesa finalizzate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace, autorizzando nel contempo le amministrazioni competenti a sostenere - a valere sul Fondo di cui al precedente comma 1240 - una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre[16].

La norma  autorizza le seguenti spese, fino al 31 dicembre 2007, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano[17] a missioni internazionali:

§        euro 386.680.214 per la missione UNIFIL[18] in Libano (comma 1);

§        euro 310.084.996 per la missione ISAF[19] in Afghanistan (comma 2);

§        euro 8.174.817 per la missione Active Endeavour nel Mediterraneo (comma 3);

§        euro 143.851.524 per le seguenti missioni nei Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo; Joint Enterprise, nell'area balcanica; Albania 2, in Albania (comma 4);

§        euro 30.568.458 per la missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (comma 5).

Si segnala che la missione ALTHEA di cui al comma 5 viene prorogata – a differenza delle altre - soltanto fino al 30 giugno 2007. In proposito la relazione illustrativa chiarisce che l'autorizzazione è limitata a questo arco di tempo “in considerazione di un possibile ridimensionamento della missione nel secondo semestre. Per quanto riguarda il secondo semestre, si provvederà con apposita autorizzazione di spesa in relazione alle decisioni che saranno assunte al riguardo in ambito di Unione europea”;

§        euro 1.497.799 per la missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)  (comma 6);

§        euro 1.401.110 per la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah[20] (comma 7);

§        euro 656.091 per la missione nella regione del Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 247 del 2006 (comma 8);

§        euro 411.842 per la missione di polizia dell'Unione europea in Congo denominata EUPOL Kinshasa (comma 9);

§        euro 271.531 per la missione delle Nazioni Unite UNFICYP[21] a Cipro (comma 10);

§        euro 3.099.000 per l’assistenza alle Forze armate albanesi (fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi, realizzazione di interventi infrastrutturali, acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione) (comma 11).

Per tali finalità il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia;

§        euro 192.060 per la missione delle Nazioni Unite UNMIK[22] in Kosovo (comma 12);

§        euro 2.470.905 per la missione ISAF in Afghanistan (partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza) (comma 13);

§        euro 1.211.704 per la missione UNMIK delle Nazioni Unite in Kosovo (partecipazione di personale della Polizia di Stato) (comma 14);

§        euro 7.859.063 per i programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (comma 15);

§        euro 1.166.587 per la missione EUPM[23] in Bosnia-Erzegovina (partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri) (comma 16);

§        euro 62.658 per la missione in Palestina EUPOL COPPS[24] (partecipazione di personale della Polizia di Stato) (comma 17);

§        euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato in missioni internazionali per la pace (comma 18).

 

La relazione tecnica espone analiticamente i dati e i parametri posti alla base delle predette quantificazioni. Ad essa si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio.

 

Con riferimento alle missioni militari di maggiore rilievo per dimensioni degli effetti finanziari, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo elaborato sulla base della RT e riguardante le principali categorie di spesa (personale e funzionamento) poste a confronto con gli analoghi dati desumibili dalle RT riferite ai precedenti provvedimenti che hanno disciplinato la medesima materia per l’anno 2006.

In particolare, con riferimento all’anno 2006 hanno operato i seguenti provvedimenti: decreto legge 273/2005, per la proroga relativa al primo semestre 2006; legge 247/2006, per la proroga relativa al secondo semestre 2006; decreto legge 253/2006, per l’avvio della missione in Libano (il cui finanziamento iniziale è  riferito ai quattro mesi da settembre a dicembre 2006).


 

 

MISSIONI INTERNAZIONALI

delle FORZE ARMATE e delle FORZE DI POLIZIA

 (Confronto 2007-2006   -   Elaborazione su dati da relazioni tecniche)

 

(spese in milioni di euro – importi arrotondati)

Dislocazione

Missione

Anno

Unità di personale(a)

Spese personale(b)

Spese funzionamento(c)

TOTALE SPESE

 

 

Libano

 

 

UNIFIL

 

2006

 

2.530

90,6

(4 mesi)

89,3

(4 mesi)

179,9[25]

(4 mesi)

2007

 

2.450

258,8

(12 mesi)

127,9

(12 mesi)

386,7

(12 mesi)

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

+206,8(e)

 

 

Iraq

 

 

Antica Babilonia

2006

2.123

164

159

323

2007

-

-

-

-

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-323

 

 

Afghanistan

 

 

ISAF

2006

2.236

152,1

134

286,1

2007

2.015

157

153

310

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

+23,9

 

 

Balcani

 

MSU

Joint-Enterpr.

Albania 2

2006(f)

2.911

123

84,6

207,6

2007

2.255

106,6

37,4

144

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-63,6

 

Bosnia

Erzegovina

 

 

EU-ALTHEA

2006

758

36,3

(12 mesi)

13,8

(12 mesi)

50,1

(12 mesi)

 

2007

 

549

16

(6 mesi)

14,6

(6 mesi)

30,6

(6 mesi)

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-19,5

 

Mare Arabico

 

Enduring Freedom(g)

2006

300

23,2

8,2

31,4

2007

-

-

-

-

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-31,4

 

 

Mediterraneo

 

Active

Endeavour(g)

2006

78

1,8

5,9

7,7

2007

105

- (h)

8,2

8,2

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

+0,5

 

Balcani

 

Collaboraz. Forze polizia

2006

58

6,3

1,7

8

2007

69

5,6

2,3

7,9

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-0,1

 

Congo

 

EUFOR RD Congo

2006

45

(6 mesi)

2,3

(6 mesi)

2,2

(6 mesi)

 

4,5

2007

-

-

-

-

variazione della spesa totale 2007/2006

[intervenuta con il  D-L  4/2007 (AC. 2193)] (d)

 

-4,5

 


 

 

(a)Consistenza media desumibile dalle RT[26].  

 

(b)Trattamento economico aggiuntivo+indennità+assicurazione.  

 

(c) Compresi gli oneri una tantum e le spese generali[27]

 

(d) Segno “+” = incremento dell’onere (spesa 2007 maggiore rispetto alla spesa 2006).  

Segno “-” = riduzione dell’onere (spesa 2007 minore rispetto alla spesa 2006). 

 

(e) L’incremento di spesa va ricondotto alla durata dell’impiego delle Forze armate: nel 2006, 4 mesi; nel 2007, 12 mesi. La spesa mensile – invece - si riduce, passando da circa 45 milioni nel 2006 a circa 32 milioni nel 2007.

 

(f) Nel 2007 il numero di missioni autorizzate nei Balcani è diminuito rispetto al 2006 (conseguentemente si sono ridotte, rispetto all’anno precedente, anche le unità di personale impiegate nell’area). In particolare, nella norma di autorizzazione (art. 3 c. 4 del decreto in esame) non compaiono più le seguenti operazioni: Over the Horizon Force (Bosnia), United Nations Mission (Kosovo),  Criminal Intelligence Unit (Kosovo).

 

(g) Esclusi gli oneri per  il personale (e le relative spese di funzionamento) sostenuti per le unità di stanza presso il Comando USA a Tampa–Florida.

 

(h) L’assenza di oneri di personale sembrerebbe indicare che in taluni casi (per esempio, i militari della Marina se imbarcati) il personale non percepisce trattamenti economici aggiuntivi collegati alla missione  internazionale.

 


 

Al riguardo, al fine di verificare che le misure in esame trovino integrale copertura sulla base delle risorse stanziate con la legge finanziaria 2007 (come previsto dal successivo articolo 7), andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo volto ad escludere che in base all’articolo 1, comma 1241, della legge finanziaria 296/2006 siano state sostenute, nel gennaio 2007, spese relative a missioni internazionali la cui autorizzazione non è stata poi disposta con il provvedimento in esame.

Come ricordato, infatti, l’articolo 1, comma 1241, della legge finanziaria 2007, nel prorogare al 31 gennaio 2007 il termine delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali (termine in scadenza in data 31 dicembre 2006), ha autorizzato le amministrazioni competenti a sostenere - a valere sul Fondo missioni internazionali 2007[28] - una spesa mensile pari a un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. Il decreto legge in esame, tuttavia, non contiene norme di autorizzazione o di proroga relativamente alla partecipazione italiana ad alcune missioni internazionali effettuate nel 2006, come per esempio l’operazione Enduring Freedom nel Mare Arabico o l’operazione dell’Unione europea EUFOR nella Repubblica del Congo. Si segnala - peraltro - che, in base ad un’interrogazione effettuata in data 16 febbraio 2007 alla banca dati della RGS, per l’anno 2007 il capitolo relativo al Fondo missioni internazionali[29]  risulta non utilizzato.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di personale

La norma prevede le seguenti misure in materia di regime giuridico e di trattamento economico del personale in missione.

§        Al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione nella misura specificata dal testo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti direttamente dagli organismi internazionali (comma 1).

Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito della missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione (comma 8).

I commi 1 e 8 confermano i criteri di attribuzione dei trattamenti economici accessori (previsti dal regio decreto 941/1926) già applicati nei precedenti provvedimenti di autorizzazione. La relazione illustrativa precisa che l'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio.

§        All'indennità di missione di cui al precedente comma non si applica la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 223/2006 (comma 2).

Tale ultima disposizione ha disposto la riduzione del 20% delle diarie per le missioni all'estero per il personale delle amministrazioni pubbliche, escludendo tuttavia da tale riduzione il personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace. Analoga esclusione è stata poi prevista, per il personale inviato in Libano con la missione UNIFIL, dall'articolo 4 del decreto-legge 253/2006.

§        Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica la speciale indennità corrisposta in misura pari al 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero (comma 3).

La disposizione ripete un’analoga previsione formulata per il 2006, da ultimo, dall’articolo  2, comma 24, della legge 247/2006.

§        Per l’anno 2007 ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base[30] se militari in servizio permanente, e pari a euro 70 se volontari di truppa in ferma breve o prefissata (comma 4).

La disposizione precisa, inoltre, che si applicano l'articolo 19, comma 1, del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (aumento di un terzo del servizio di navigazione e del servizio di costa) e l'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (esclusione dal reddito imponibile del 50% delle indennità spettanti per attività lavorative effettuate in luoghi variabili e delle indennità di navigazione e di volo).

In ordine all’incremento dell’indennità di impiego operativo, la relazione illustrativa ricorda che si tratta di una norma con finalità perequative già prevista dal decreto legge 253/2006 (Missione in Libano)[31]. Sul punto si rinvia a quanto osservato a conclusione della scheda sull’articolo 4 in esame.

§        I periodi di comando e di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali presso i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento in esame sono validi ai fini della valutazione per l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo[32] (comma 5).

Analoga previsione è stata formulata per il 2006, da ultimo, dall’articolo  2, comma 32, della legge 247/2006[33].

§        Per le esigenze connesse con le missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a domanda, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 113/1954, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento (comma 6).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione consente, in via temporanea e solo per esigenze connesse alle missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiori al fine di potersi avvalere delle professionalità presenti in tali ambiti.

Si ricorda durante l’esame di una norma di analogo contenuto[34] presso la Commissione bilancio[35] è stato chiarito, a seguito di specifica richiesta da parte della stessa Commissione, che qualora il richiamo in servizio, nei limiti del contingente numerico previsto, riguardasse ufficiali di grado superiore rispetto a quelli presi come riferimento per la determinazione dello stanziamento, i maggiori oneri sarebbero compensati con un minor numero di ufficiali da richiamare in servizio.

Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al decreto in esame si applica la disciplina vigente (estesa anche al personale civile impiegato nelle operazioni) in materia di indennità di missione, di trattamento assicurativo e pensionistico, di orario di lavoro, di utilizzo delle utenze telefoniche di servizio e di concorsi interni[36] (comma 7).

Analoga previsione è stata formulata per il 2006, da ultimo, dall’articolo 2, comma 34, della legge 247/2006.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che il comma 4 (riconoscimento dell’indennità di impiego operativo maggiorata) ripropone un’analoga disposizione contenuta nel decreto legge 253/2006 (Missione in Libano): si tratta, in particolare, dell’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto. Tale disposizione[37], riferita – come quella in esame - a tutti i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, era tuttavia limitata al periodo 1° settembre-31 dicembre 2006, e recava inoltre l’indicazione dell’onere e la corrispondente autorizzazione di spesa (pari a circa 1,3 milioni di euro). Dovendosi quindi presumere che, al pari della precedente, anche la disposizione in esame sia suscettibile di determinare effetti onerosi, si segnala la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Governo volti a confermare che  tali effetti siano stati integralmente considerati ai fini della quantificazione relativa ai precedenti articoli 2 e 3. Inoltre andrebbe espressamente escluso che la medesima disposizione possa determinare un’estensione della maggiorazione retributiva ad unità di personale non considerate ai fini della predetta quantificazione, con conseguenti maggiori oneri.

Si fa riferimento, in particolare, al tenore letterale della disposizione, laddove è previsto che la maggiorazione dell’indennità sia corrisposta “ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto” e non invece (come previsto in altre parti del medesimo articolo 4) “al personale che partecipa alle missioni internazionali”.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia contabile

Normativa vigente: l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 451/2001 (Partecipazione italiana a missioni internazionali)  autorizza gli Stati maggiori di Forza armata ad attivare le procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.  Il successivo comma 2 autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza e in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia per esigenze di revisione di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

La norma dispone che alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applichino le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 451/2001 (comma 1).

Sono inoltre estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2 del medesimo decreto-legge 451/2001, le quali si applicano entro il limite complessivo di euro 50 milioni a valere sullo stanziamento di cui al successivo articolo 7 (comma 2).

Analoga disposizione è stata prevista, da ultimo (entro il medesimo limite di 50 milioni), dall'articolo 2 comma 29 della legge 247/2006.

Si autorizza infine il Ministero dell'economia a corrispondere ai Ministeri interessati anticipazioni pari all’importo dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 3).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

In ordine al comma 3, la relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a consentire alle amministrazioni chiamate ad operare nell’ambito delle missioni internazionali di stipulare contratti di durata rispondente alle esigenze delle missioni stesse, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica. Infatti gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose eccedono gli ordinari stanziamenti di bilancio e devono quindi trovare copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Il comma 3 consente, attraverso le previste anticipazioni, di stipulare contratti di durata annuale pure in attesa della variazione dei relativi capitoli di spesa conseguente alla conclusione dell'iter legislativo di approvazione dei provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali. L’importo di  tali anticipazioni sarà successivamente scomputato nell'ambito della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di spesa delle missioni.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo – che dalla disposizione di cui al comma 3 non derivino effetti finanziari negativi in termini di cassa.

 

ARTICOLO 7

Copertura finanziaria        

La norma autorizza una spesa complessiva pari a euro 1.030 milioni di euro per l’anno 2007. Alla relativa copertura si provvede:

 

-          quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

-          quanto a 20 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, come determinatA dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007;

-          quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo dell’ accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze  relativo al triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, si rammenta che questa prevede il rifinanziamento, nella misura di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007,  del Fondo  di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 3004 del Ministero dell’economia e delle finanze. L’utilizzo integrale dello stanziamento è ovviamente subordinato alla conferma, da parte del Governo, del mancato parziale ricorso allo stesso in attuazione del dettato del comma 1241 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno in corso. Tale comma, come ricordato in precedenza, autorizzava il prelevamento dal fondo per far fronte alle spese connesse a missioni internazionali per il primo mese dell’anno in corso, vale a dire fino al 31 gennaio 2007, data in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto-legge in esame. Occorre, in altri termini, che il Governo escluda l’eventualità di un parziale impegno delle risorse iscritte ai sensi del comma 1240 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 con riferimento agli oneri connessi al primo mese dell’anno e chiarisca con quali altre disponibilità si sia provveduto a tali oneri.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista  dalla legge n. 7 del 1981 e dalla legge n. 49 del 1987, recanti stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007, si osserva che le predette risorse sono iscritte su diversi capitoli del Ministero degli affari esteri appartenenti alle unità previsionali di base di parte corrente (9.1.1.0 – Funzionamento e 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo). Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 14 febbraio 2007, la disponibilità di competenza dei suddetti capitoli ammonta a circa 507.228.827 euro.

Dato l’esiguo ammontare delle risorse utilizzate rispetto a quelle ancora disponibili, e alla luce del notevole incremento delle risorse iscritte sulle predette autorizzazioni disposto con la tabella C allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007, non sembrerebbe che l’utilizzo di quota parte delle suddette risorse previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Al riguardo appare opportuna una conferma del Governo.

Con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, si segnala che l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

 



[1] Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4.

[2] Finalizzate alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione. 

[3] Legge finanziaria 2006. L’articolo 1, comma 9 della predetta legge, come modificato dal decreto-legge 223/2006, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Il comma 56 del medesimo articolo ha inoltre disposto che i compensi per incarichi di consulenza corrisposti dalle pubbliche amministrazioni fossero automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Il comma 57 ha infine disposto che dal 2006 al 2008 ciascuna pubblica amministrazione non possa stipulare contratti di consulenza complessivamente di importo superiore all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005  (ridotti del 10% ai sensi del comma 56).

[4] Decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.

[5] Cfr. - da ultimo - l’articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 247/2006 (Partecipazione italiana alle missioni internazionali).

[6] Anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

[7] La finalità della norma è – come precisato dal testo - quella di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

[8] Infatti - come precisato dalla relazione illustrativa - in mancanza di una integrazione degli stanziamenti determinati dalla legge finanziaria, sarebbe stato necessario interrompere i programmi e le iniziative di cooperazione già avviati.

[9] Cfr. Camera dei deputati – Commissione bilancio – seduta del 13 luglio 2006 (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari).

[10] Si ricorda, in particolare, che l’articolo 26 della legge 49/1987 ha disposto che il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato debba essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale pubblico di corrispondente qualificazione tecnica. L’articolo 26 ha disposto, inoltre, che il personale con contratto di diritto privato abbia accesso, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore, sia alle forme assicurative per invalidità, vecchiaia e malattia sia all’equo indennizzo per lesioni dell’integrità fisica e all’indennità in caso di morte.

[11] Indennità determinata ai sensi dell'articolo 171 del DPR  18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

[12] Per il dettaglio dei quali si rinvia alla stessa relazione tecnica.

[13] Le relazioni tecniche allegate ai provvedimenti di autorizzazione delle missioni definiscono generalmente come oneri “una tantum” quelle spese di carattere funzionale o strumentale che vengono normalmente sostenute nella fase preliminare all’avvio di un’operazione. Si tratta, per esempio, degli oneri connessi ad attività come l’approntamento delle forze militari in patria, le operazioni di attendamento e di dispiegamento dei materiali, gli interventi di carattere immediato sul territorio sede dell’intervento (aiuti umanitari, ospedali, infrastrutture, bonifica ordigni esplosivi).

[14] Decreto legge 273/2005 (art. 39-vicies bis, comma 11): euro 541.297 per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2006. Legge 247/2006 (articolo 2, comma 1) : euro 550.268 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2006.

[15] Cfr. quanto già osservato con riferimento all’analoga norma contenuta nell’articolo 1, comma 3.

[16] A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

[17] Tale partecipazione è estesa – limitatamente al comma 4 – anche al personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta.

[18] United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

[19] International Security Assistance Force (ISAF).

[20] Missione denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).

[21] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus.

[22] United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

[23] European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina.

[24]  European Union Police Mission for the PalestinianTerritories (EUPOL COPPS).

[25] L’autorizzazione di spesa per la missione militare in Libano è superiore (ammonta infatti a 186,9 milioni): la differenza si spiega considerando la quota di “spese riservate” (per 7 milioni di euro) autorizzata dallo stesso decreto legge 253/2006.

[26] Il dato rappresenta il numero dei militari che percepiscono trattamenti economici aggiuntivi (la gran parte dei militari presenti nel teatro delle operazioni, ma non necessariamente tutti). Esso ha carattere indicativo anche a causa della variabilità, nel tempo, delle esigenze connesse sia all’organizzazione complessiva dei contingenti multinazionali sia al dispiegamento operativo delle forze nazionali nel teatro delle operazioni. Per rendere omogenei e comparabili i dati tratti dalle diverse RT, la presente tabella – riferita a due periodi di un anno ciascuno (2006 e 2007) -  contiene indicazioni esplicite dei casi nei quali due stanziamenti coprono periodi non omogenei (per es. 6-12 mesi); in assenza di tali indicazioni, per il 2006 i dati si intendono riferiti ad un intero anno e viene quindi assunta come riferimento la media aritmetica delle unità impiegate nell’arco di 12 mesi [per esempio 100 unità di personale impiegate in un teatro di operazioni per 1 mese sono state convenzionalmente indicate nella tabella come 8 unità (100:12 mesi)].

[27] Per gli oneri una tantum cfr. la nota 13..

Spese generali= trasporti, viveri, equipaggiamento, servizi, alloggiamento, costi aggiuntivi (TLC, interpretariato, spese postali, spese riservate ...).

[28] Di cui al precedente comma 1240 del medesimo articolo 1.

[29] Le risorse del Fondo missioni internazionali sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell’economia.

[30] Indennità di cui alla legge 78/1983 (Indennità operative del personale militare). La disposizione fa riferimento, in particolare all'articolo 2, comma 1, della predetta legge (Indennità mensile d'impiego operativo di base).

[31] La stessa relazione precisa che la disposizione è intesa a superare la disparità di trattamento che si verificherebbe, altrimenti, tra i militari impiegati nelle missioni internazionali in quanto destinatari di indennità di impiego operativo o di indennità pensionabile differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali in ragione delle differenti condizioni di impiego in cui sono chiamati ad operare. Tiene conto inoltre del fatto che gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo sia dai provvedimenti di concertazione sia dalle leggi.

[32] Si tratta degli obblighi previsti dagli articoli 9 e 17 (e dalle relative tabelle 1, 2 e 3 allegate) del D. Lgs. 298/2000 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri).

[33] Si segnala che con riferimento ad una disposizione identica a quella in esame, contenuta nell’articolo 10 bis del decreto legge n. 165/2003, è stato precisato - in risposta ad una specifica questione posta nel corso dell’esame presso la V Commissione  - che la norma non modifica le permanenze nei vari gradi o il numero di promozioni fisse annuali e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

[34] Articolo 11, comma, 6 della legge 39/2005 (Partecipazione italiana a missioni internazionali).

[35] Commissione bilancio - seduta del Comitato pareri del 22 febbraio 2005.

[36] La norma richiama, in particolare, l’articolo 2, commi 2 e 3, e gli articoli 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge  451/2001 (Partecipazione italiana a missioni internazionali).

[37] La disposizione è stata introdotta durante l’esame in prima lettura del provvedimento presso la Camera (AC. 1608): si trattava dell’articolo aggiuntivo 6.01 della Commissione (esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 settembre 2006). Sul predetto articolo aggiuntivo la Commissione bilancio aveva espresso parere di nulla osta.