Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2114: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (D.L. 300/2006)
Riferimenti:
AC n. 2114/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 34
Data: 16/01/2007
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL n. 300 del 28-DIC-06     

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2114

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Amici

Gruppo:

Ulivo

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 34

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, comma 1. 3

Spese di personale docente e non docente universitario.. 3

ARTICOLO 1, comma 2. 4

Misure per fronteggiare l’emergenza infermieristica.. 4

ARTICOLO 1, comma 3. 5

Proroga in materia di assunzioni di personale. 5

ARTICOLO 2, comma 1. 6

Proroga del termine per le denunce di pozzi e il riconoscimento di acque pubbliche  6

ARTICOLO 2,  comma 2. 7

Iscrizione alla banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo.. 7

ARTICOLO 2, comma 3. 8

Proroga di termini per le imprese colpite dall’emergenza aviaria.. 8

ARTICOLO 2, comma 3. 10

Clausola di copertura.. 10

ARTICOLO 2, comma 4. 10

Commissario straordinario del Governo per l’emergenza BSE. 10

ARTICOLO 2, comma 4. 11

Clausola di copertura.. 11

ARTICOLO 2,  comma 5. 12

Iscrizione ai registri dei fertilizzanti12

ARTICOLO 3, comma 2. 13

Proroga di termini per il completamento di interventi infrastrutturali13

ARTICOLO 3,  comma 3. 14

Efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione  14

ARTICOLO 4, comma 1. 15

Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici15

ARTICOLO 4, comma 4. 16

Diritto annuale delle camere di commercio.. 16

ARTICOLO 6, comma 1. 18

Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali18

ARTICOLO 6, comma 2. 19

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia   19

ARTICOLO 6, comma 4. 20

Programmi di assistenza ed integrazione sociale. 20

Articolo 6, comma 5. 21

Mantenimento in bilancio e riassegnazione di somme in favore dell’ICE. 21

ARTICOLO 6, comma 6. 23

Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC.. 23

ARTICOLO 6, comma 8. 24

Disposizioni in materia di autotrasporto.. 24


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del D.L. 300/2006, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota vengono esaminate le disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Spese di personale docente e non docente universitario

Normativa vigente: l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997 prevede che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario non possa eccedere il 90 per cento.

L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97[1], ai fini della determinazione di tale limite per l’anno 2004, ha previsto l’esclusione di un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale; la disposizione era corredata da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 10 del DL n. 266/2004 ha prorogato la disposizione al 31 dicembre 2005.

L’articolo 8 del DL n. 273/2005 ha ulteriormente prorogato la medesima norma al 31 dicembre 2006.

La norma dispone che anche per l’anno 2007 un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sia escluso dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, benché la disposizione oggetto della proroga (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 97/2004) sia corredata dalla clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno venga chiarito se la reiterata proroga di tale disposizione, configurabile come un allentamento di una norma di presidio volta al contenimento delle spese di personale delle università, possa interferire con i complessivi obiettivi di contenimento della spesa per pubblico impiego, formulati presumibilmente sulla base della normativa vigente, comprensiva della suddetta norma di presidio.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Misure per fronteggiare l’emergenza infermieristica

Normativa vigente: l’articolo 1 del decreto-legge n. 402/2001[2] autorizzava le strutture del SSN fino al 31 dicembre 2003, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali previa autorizzazione della Regione, di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che avessero volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni ovvero di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato per la durata massima di un anno, rinnovabili. Ciò nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale. Successivamente, l’articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 314/2004[3] ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto della normativa in materia di assunzioni recata dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

La norma dispone la proroga al 31 maggio 2007 della normativa vigente per fare fronte all’emergenza del settore infermieristico, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del SSN dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’attuazione della disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli finanziari posti dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 3

Proroga in materia di assunzioni di personale

Normativa vigente: il DPR 6 settembre 2005 (Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge finanziaria 311/2004) ha autorizzato l’assunzione, nell'anno 2005, di un contingente di 4.213 unità di personale a tempo indeterminato, per una spesa di 30.216.348 euro per l'anno 2005 e di 113.462.227 euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo istituito dalla medesima legge finanziaria 2005[4] per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio delle Amministrazioni interessate dal blocco delle assunzioni.

La norma proroga dal 31 dicembre 2006 al 30 aprile 2007 le disposizioni sulle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni recate dal citato D.P.R. 6 settembre 2005.

In precedenza l’articolo 28 del decreto legge 30  dicembre 2005, n. 273[5] aveva disposto la  proroga delle stesse disposizioni per l’intero anno 2006.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria in quanto una procedura concorsuale per il reclutamento di 6 dirigenti di seconda fascia non si è potuta concludere a causa di un ricorso giurisdizionale amministrativo destinato a concludersi, presumibilmente, a gennaio 2007.

 

Nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, in quanto si tratta di assunzioni dotate di copertura  a valere sul citato fondo di cui ai commi 95-97 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Proroga del termine per le denunce di pozzi e il riconoscimento di acque pubbliche

La norma proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la denuncia dei pozzi e per il riconoscimento o la concessione di acque pubbliche.

La precedente proroga sulla medesima materia è stata introdotta con l’articolo 23-quater del decreto legge 273/2005[6].

Non viene invece modificata la decorrenza (10 agosto 1999) per la corresponsione dei relativi canoni demaniali[7].

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la modifica del termine non configuri una rinuncia ad entrate eventualmente già scontate nei bilanci degli enti interessati.

Si ricorda che su una richiesta di analogo contenuto formulata in occasione dell’esame, presso la Commissione bilancio, del decreto legge 273/2005[8] il Ministero dell’economia non ha formulato rilievi.

 

ARTICOLO 2,  comma 2

Iscrizione alla banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo

La norma differisce al 30 giugno 2007 il termine per l’iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale prevista dal regolamento comunitario 1148/2001[9].

Poiché la disposizione aggiunge il nuovo comma 1-bis all’articolo 2 del D. Lgs 306/2002[10], con il quale erano state fissate le sanzioni per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in assenza dell’iscrizione alla banca dati nazionale, l’effetto della proroga in esame è quello di sospendere fino al 30 giugno 2007 l'applicazione delle predette sanzioni.

Si ricorda che l’articolo 3 del regolamento CE 1148/2001 ha disposto la creazione, da parte degli Stati membri, di una banca dati degli operatori della commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti alla disciplina comunitaria. A ciascuno Stato è demandata la definizione delle condizioni per la registrazione nella banca dati.

In attuazione del predetto regolamento, successivi decreti ministeriali[11] hanno stabilito le modalità per la registrazione degli operatori; di conseguenza sono stati ripetutamente prorogati i termini per l’iscrizione.

Da ultimo, il DM 1° agosto 2005[12] ha affidato una serie di competenze in materia di controlli e di realizzazione della banca dati all’Agecontrol e all’AGEA[13], senza tuttavia rinviare il termine per l’iscrizione, fissato dal precedente decreto all’11 febbraio 2005.

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

La relazione illustrativa fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento CE 1148/2001 demanda allo Stato membro la definizione e le procedure per la costituzione della banca dati, senza indicare termini o sanzioni.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2, comma 3

Proroga di termini per le imprese colpite dall’emergenza aviaria

Normativa vigente: il decreto-legge n. 202/2005[14] aveva disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell’emergenza provocata dall’influenza aviaria, la sospensione, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006, degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per evitare che, scaduta la proroga, tali versamenti fossero effettuati in un’unica soluzione entro il novembre 2006[15], il successivo decreto-legge n. 262/2006[16] ha disposto la regolarizzazione dei debiti contributivi mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate  (novembre 2006-febbraio 2007) all’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento[17]. Non sono state invece stabilite proroghe per i debiti tributari.

La norma, in relazione alle aziende interessate dalla emergenza aviaria, dispone:

a)      con riferimento ai debiti di natura contributiva, l’effettuazione del versamento della prima e seconda rata (in precedenza previsto, rispettivamente, per il 16 novembre e per il 16 dicembre 2006) entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di interessi e sanzioni; il differimento del pagamento delle due rate previste per il 2007 (in precedenza previsto, rispettivamente, per il 16 gennaio e per il 16 febbraio 2007)  al 30 giugno 2007. L’onere è valutato in 50.000 euro per il medesimo anno;

b)     con riferimento ai debiti di natura tributaria, i relativi versamenti sono effettuati in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo maggiorate degli interessi legali. Gli adempimenti tributari diversi da quelli sospesi in base al decreto-legge n. 202/2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

 

La relazione tecnica, premettendo che il pagamento dei debiti contributivi è maggiorato dagli interessi legali[18], precisa che l’onere recato dalla norma, pari a 50.000 euro nel 2007, è relativo all’approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento dei contributi per il 2007[19].

Con riferimento ai debiti di natura tributaria, la relazione tecnica esclude il prodursi di effetti negativi dal momento che, anche sulla base del comunicato dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2006, buona parte dei contribuenti interessati non ha versato quanto dovuto, riservandosi di effettuare il versamento nel 2007 ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se l’interesse del 2,5 per cento previsto dal decreto-legge n. 262/2006 continui ad applicarsi ai versamenti dei debiti contributivi in scadenza nel 2007. In caso di mancata applicazione di tali interessi si determinerebbe, infatti, una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente.

Non appaiono chiari, inoltre, il procedimento e i parametri in base ai quali è stata effettuata la quantificazione dell’onere di 50.000 euro recata dal testo e dalla relazione tecnica.

Infine, il Governo dovrebbe chiarire:

-            a quali ulteriori adempimenti tributari faccia riferimento la norma che ne dispone il versamento entro il 31 gennaio 2007;

-            se dalla fissazione di tale scadenza derivino effetti rispetto ad entrate eventualmente scontate in bilancio.

 

ARTICOLO 2, comma 3

Clausola di copertura

La norma pone l’onere derivante dal comma 3, pari a 50.000 euro per l’anno 2007, a carico  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3-ter citato, recante interventi urgenti per il settore avicolo, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, al fine di consentire la sospensione degli adempimenti tributari,previdenziali e di assistenza sociale, nel periodo 1 gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori e degli esercenti attività di macellazione e di commercio del settore avicolo.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista meramente formale, la quantificazione in termini puntuali dell’onere in misura pari a  50 mila euro sembra non corrispondere pienamente a quanto affermato dalla relazione tecnica, che definisce tale onere nella misura indicata sulla base di criteri prudenziali. Appare pertanto opportuno che il Governo si pronunci sulla ipotesi di configurare il predetto onere in termini di previsione piuttosto che di limite di spesa.

 

ARTICOLO 2, comma 4

Commissario straordinario del Governo per l’emergenza BSE

La norma dispone che i compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) siano estesi a tutte le emergenze zootecniche e siano prorogati al 31 dicembre 2007.

La relazione illustrativa precisa che l’attuale mandato del Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006.

Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge  202/2005.

Si fa riferimento allo stanziamento di 8 milioni di euro a decorrere dal 2007 destinati a finanziare la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi nel settore avicolo a fronte dell’emergenza derivante dall’influenza aviaria.

 

La relazione tecnica  afferma che l’autorizzazione di spesa definanziata reca risorse di parte corrente non utilizzate.

La relazione illustrativa precisa che l’autorizzazione di spesa (di natura corrente e pluriennale) presenta idonea capienza, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

 

Al riguardo, sotto il profilo della quantificazione dell’onere, appare necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità del limite di spesa previsto dalla norma a fronte di un ampliamento dei compiti del Commissario straordinario.

Come precisato dalla relazione illustrativa, infatti, lo stanziamento di 150.000 resta inalterato rispetto ai passati esercizi finanziari, pure a fronte di un’estensione delle funzioni del Commissario.

Si osserva, inoltre, che mentre i compiti del Commissario straordinario sono prorogati fino al 31 dicembre 2007, il relativo onere e la conseguente riduzione di autorizzazione di spesa hanno carattere permanente.

 

ARTICOLO 2, comma 4

Clausola di copertura

La norma, pone l’onere derivante dalla proroga dei compiti del Commissario straordinario del Governo per l’emergenza conseguente alla BSE, pari a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali l’onere derivante dalla proroga e dall’estensione dell’ambito di competenze rimesse al Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, ancorché presumibilmente limitata al 31 dicembre 2007, sia qualificato come permanente.

Analogamente a quanto rilevato con riferimento all’arti. 2, comma 3, appare infine opportuno che il Governoconfermi l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui si provvede l’utilizzo a garantire l’attuazione delle nuove misure previste senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2,  comma 5

Iscrizione ai registri dei fertilizzanti

Normativa vigente: l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2003/2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi) prescrive che i fabbricanti di fertilizzanti conservino la registrazione sull’origine dei prodotti immessi sul mercato al fine di garantirne la tracciabilità.

L’articolo 8 del D. Lgs. 217/2006[20] ha conseguentemente istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il Registro dei fertilizzanti e il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti[21]. L’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto obbliga i fabbricanti di fertilizzanti già immessi sul mercato a iscriversi ai predetti Registri entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: il termine è in scadenza il 5 gennaio 2007.

 

La norma differisce al 31 luglio 2007 il termine[22] per effettuare le iscrizioni nei due registri dei fertilizzanti previsti dalla normativa vigente in attuazione degli obblighi comunitari.

  

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

La relazione illustrativa fa presente che l'introduzione dei nuovi registri sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito; infatti si stima che circa il 50 per cento delle aziende non sia in grado di ottemperare alla norma. Si rende pertanto necessaria una proroga, anche per giungere ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale allo stato esistono differenti interpretazioni.

 

Al riguardo andrebbe escluso che per effetto del rinvio in esame possano crearsi le premesse per un inadempimento della disciplina comunitaria da parte dello Stato italiano (con possibili effetti finanziari negativi collegati al pagamento di sanzioni).

 

ARTICOLO 3, comma 2

Proroga di termini per il completamento di interventi infrastrutturali

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 452, della legge finanziaria 311/2004) dispone un’autorizzazione di spesa per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione del 1970 tra l’Italia e la Francia[23]. Dispone inoltre che per garantire il potenziamento della grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia viene assicurata priorità al completamento di quegli interventi per i quali sia stata perfezionata la fase della progettazione preliminare alla data del 1° gennaio 2005 (data di entrata in vigore della legge).

 

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2005 del termine suddetto, fissato quale parametro temporale di riferimento per stabilire la priorità degli interventi da completare.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che il finanziamento originario si configura come limite di spesa.

 

ARTICOLO 3,  comma 3

Efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione

Normativa vigente: con il titolo VIII (artt. 80-85) della legge 219/1981 (Provvedimenti organici per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980-81) è stato previsto un programma statale di edilizia urbana nell’area di Napoli, nell’ambito del quale sono state disciplinate una serie di procedure di occupazione e di espropriazione.

L’articolo 9 del D. Lgs. 354/1999 (Chiusura del programma di ricostruzione di cui alla legge 219/1981) ha protratto di due anni i termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di ricostruzione. Successivamente tali termini sono stati ripetutamente prorogati, da ultimo con  l’articolo 3 del decreto legge 355/2003 (fino al 31 dicembre 2004) e con l’articolo 6-quater del decreto legge 314/2004 (fino al 31 dicembre 2005).

 

La norma dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 219/1981, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

La relazione illustrativa precisa che la proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza fu inizialmente interpretata dalla Cassazione come estensiva ab origine dei termini d'occupazione (e quindi come sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio), mentre successivamente fu ritenuta inefficace quando - per effetto della scadenza del termine originario - si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita[24]. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre 10 milioni di euro: tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come “occupazione illegittima” con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene; perdono inoltre efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione.

 

Al riguardo, tenuto conto dei possibili effetti finanziari negativi a carico dell’erario segnalati dalla relazione illustrativa, andrebbero acquisiti più dettagliati elementi di valutazione volti a confermare l’idoneità della norma in esame ad escludere il prodursi dei richiamati effetti.

Si osserva infatti che la norma in esame non sembrerebbe incidere su tutti gli atti per i quali sia intervenuta la cosiddetta accessione invertita, ma solo sui procedimenti di espropriazione che abbiano avuto come esito il concordamento bonario dell'indennità. Per gli altri sembrerebbe sussistere ancora, stando a quanto affermato dalla relazione illustrativa, la qualificazione di “occupazione illegittima”, con la conseguente necessità di riconoscere sia il risarcimento del danno sia l'indennità più elevata (da calcolarsi sul valore venale del bene). Sul punto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4, comma 1

Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici

Normativa vigente: l’art. 29 del d.l. 223/2006 dispone la riduzione, a decorrere dal 2006, del 30% della spesa complessiva sostenuta nel 2005 dalle amministrazioni pubbliche per il funzionamento degli organi collegiali. A tal fine le amministrazioni adottano le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa, tra le quali rientra il riordino degli organismi operanti, anche mediante soppressione o accorpamento (commi 3 e 4 dell’art. 29).

Il termine inizialmente previsto per l’emanazione degli atti di riordino, fissato in 120 giorni (comma 4 dell’art. 29), è stato successivamente prorogato – dall’art. 2, c. 177, del decreto legge 262/2006 - di ulteriori 60 giorni (scadenza 4 gennaio 2007).

 

La norma, novellando integralmente il comma 4 dell’art. 29 del d.l. 223/2006, fissa al 15 maggio 2007 il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti e i regolamenti previsti dalla normativa vigente per il riordino degli organismi pubblici. A tal fine dispone che i relativi atti siano trasmessi per l’acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo o per l’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante, entro il 28 febbraio 2007.

La relazione illustrativa sottolinea la necessità della proroga a causa della notevole complessità delle operazioni di riordino dei suddetti organismi previste dall’art. 29 del d.l. 223/2006, nonché delle rilevanti conseguenze che la norma in esame prevede in caso di mancato completamento delle operazioni ivi previste, ovvero soppressione automatica ex lege di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici. 

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, tenuto conto che alla norma iniziale (art. 29 del d.l. 223/2006) erano ascritti risparmi di spesa nella misura di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare una riduzione dei risparmi originariamente previsti.

 

ARTICOLO 4, comma 4

Diritto annuale delle camere di commercio

Normativa vigente: l’articolo 18, comma 4, lettera d), della legge n. 580/1993[25] - introdotto con l’articolo 17, legge n. 488/1999[26] e con effetto dall’anno 2001 - nel disciplinare la misura del diritto annuale riscosso dalle camere di commercio, e dovuto da parte delle imprese iscritte, prevede per i primi due anni un limite massimo di incremento del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa all’epoca vigente, limite poi prorogato fino al tutto il 2006[27].

Si ricorda che a norma del citato articolo 18 il diritto annuale in questione rappresenta una delle fonti di finanziamento delle camere di commercio[28], la cui misura è determinata annualmente con decreto ministeriale in relazione al fabbisogno finanziario dei servizi dovuti dal sistema camerale sul territorio nazionale.

 

La norma proroga di un anno, a tutto il 2007, l’applicazione del limite massimo di incremento del 20 per cento del diritto annuale riscosso dalle camere di commercio e dovuto da parte delle imprese iscritte.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

La relazione introduttiva si limita a riferire che la proroga risulta opportuna al fine di non gravare con ulteriori oneri le imprese, senza specificare l’assenza di oneri finanziari per il bilancio dello Stato, come invece riportava la relazione illustrativa riferita alla proroga precedente.

In proposito, si ricorda che, in occasione dell’esame presso la Commissione bilancio[29] della precedente disposizione di proroga, contenuta nel decreto legge n. 273/2005 (articolo 12), è stato richiesto un chiarimento in merito all’eventuale incidenza negativa sull’equilibrio finanziario delle Camere di commercio della reiterazione della proroga del tetto massimo del diritto annuale, considerato che gli enti in questione sono ricompresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha chiarito che le norme non presentavano profili problematici di carattere finanziario, tenuto conto che le camere di commercio sono fuoriuscite dal sistema della tesoreria unica.

 

Al riguardo si ribadisce la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria della norma che stabilisce un tetto massimo di incremento dei diritti riscossi dalle camere di commercio, tenuto conto che la misura di tali diritti dovrebbe essere fissata in relazione al fabbisogno finanziario dei predetti enti, i quali risultano ricompresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO 6, comma 1

Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali

La norma dispone la proroga al 28 febbraio 2007 del termine - fissato dal Codice in materia di protezione dei dati personali[30] al 31 dicembre 2006[31] - per l’adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici[32].

La relazione illustrativa sottolinea la necessità della proroga in quanto dalla mancata adozione dei regolamenti di cui trattasi deriverebbe, “come segnalato dal Garante per la privacy nel provvedimento del 30 giugno 2005”,  l’interruzione del trattamento dei dati in questione, in quanto la sua eventuale prosecuzione “concretizzerebbe un illecito con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale” e potrebbe determinare, altresì, “l’inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento”. La relazione inoltre evidenzia che la proroga si è resa necessaria anche a seguito della revisione delle strutture amministrative conseguente al riordino delle attribuzioni effettuato con il decreto-legge n. 181/2006[33].

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma è finalizzata – fra l’altro – ad evitare eventuali effetti finanziari negativi a carico dell’erario.

Peraltro, poiché la relazione illustrativa prospetta l’eventualità che in assenza della necessaria adozione degli atti regolamentari in questione i soggetti pubblici potrebbero incorrere in comportamenti illeciti, con responsabilità anche contabili o per danno erariale, appare opportuno che il Governo chiarisca se il termine indicato dalla norma (28 febbraio 2007) sia da considerarsi adeguato al completamento delle procedure, peraltro già avviate, relative all’adozione degli atti regolamentari.

 

ARTICOLO 6, comma 2

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia

Normativa vigente: l’articolo 3, commi 22-23, della legge finanziaria 350/2003 ha autorizzato il Ministero dell'economia a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici alle quali affidare l'istruttoria delle domande di indennizzo presentate dai soggetti richiedenti i benefici previsti dalla legge n. 137/2001 per i cittadini e le imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana. Le convenzioni prevedono il pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione. Il relativo onere è stato quantificato dalla norma in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

L’articolo 1, comma 594, della legge finanziaria 266/2005 ha autorizzato il Ministero dell'economia a rinnovare le predette convenzioni per l’anno 2006, senza tuttavia quantificare alcun onere.

 

La norma autorizza il Ministero dell’economia a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi con le società alle quali è stata affidata l’istruttoria delle domande di indennizzo presentate dai soggetti richiedenti i benefici previsti dalla legge n. 137/2001 per i cittadini e le imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana[34].

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi la mancanza di effetti finanziari, dal momento che la norma che ha introdotto la possibilità di stipulare gli accordi richiamati (articolo 3, comma 22, della legge finanziaria 350/2003), prevedeva una copertura di 2 milioni di euro annui nel 2004 e nel 2005, mentre la successiva proroga (articolo 1, comma 594, della legge finanziaria 266/2005) non recava alcuna autorizzazione di spesa.

 

 

ARTICOLO 6, comma 4

Programmi di assistenza ed integrazione sociale

Normativa vigente: l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[35], prevede che in presenza di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, nonché di concreti pericoli per la sua incolumità, il questore rilasci uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

L’articolo 1, comma 1 del predetto decreto legislativo prevede la disciplina in esso recata si applichi, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

La norma stabilisce che anche i cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovino in situazione “di gravità ed attualità di pericolo” possano partecipare al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

La relazione illustrativa precisa che il citato articolo 18 del d. lgs. 265/1998 ha trovato ampia applicazione nei confronti di vittime provenienti da Paesi dell'Est di recente o di prossimo ingresso nell'Unione europea; in particolare oltre il 30 per cento degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale proviene dalla Romania. La disposizione in esame è stata emanata allo scopo di applicare il programma di protezione sociale anche ai cittadini dell’Unione.

 

Al riguardo si osserva che articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 286/1998 reca un’apposita norma di copertura delle disposizioni contenute nel medesimo articolo. Peraltro la norma in esame appare suscettibile di ampliare l’ambito applicativo del predetto articolo 18. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti ed elementi di valutazione circa la congruità delle risorse attualmente previste, in base alla legislazione vigente, a far fronte al complesso degli oneri connessi all’applicazione del programma di assistenza ed integrazione sociale, anche in considerazione  dell’innovazione introdotta con la norma in esame.

 

 

Articolo 6, comma 5

Mantenimento in bilancio e riassegnazione di somme in favore dell’ICE

Normativa vigente: l’art. 1, comma 10, della legge n. 56/2005 ha previsto uno stanziamento di 6 mln annui per il 2004 ed il 2005 per la costituzione di sportelli unici all'estero, al fine di rendere più efficace l'azione per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

La norma, dispone che le somme stanziate dal citato art. 1, comma 10, legge n. 56/2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all’entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto per il commercio estero.

 

La relazione tecnica non considera la norma

La relazione introduttiva evidenzia che norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale. Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all’estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel frattempo, l’intervenuta ricostituzione del Ministero del commercio internazionale, nato dallo scorporo con il Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006 ed i ritardi di carattere amministrativo (ancora non del tutto risolti) hanno inciso sfavorevolmente sulle funzioni istituzionali del Ministero stesso. Tale situazione ha spinto ad un ripensamento della strategia di costituzione degli sportelli all’estero, nel senso di procedere comunque alla loro messa in opera secondo, però, piani realistici da realizzare nel 2007. Pertanto, è stato ritenuto necessario ed urgente il mantenimento delle somme in bilancio anche per il 2007, in quanto per le vicende sopra illustrate non è stato possibile finora provvedere al loro impegno contabile nella loro interezza. Quindi, si prevede che saranno impegnate la metà circa delle risorse derivanti dalla legge n. 56 del 2005, risultando non utilizzata la restante metà. Per tali ragioni e perché il settore istituzionalmente destinato al sostegno del « Sistema Italia » nella sua proiezione sui mercati internazionali possa efficacemente svolgere il proprio ruolo diretto alla tutela degli interessi economici italiani all’estero, si ritiene necessario destinare la parte restante delle risorse di cui alla legge n. 56 del 2005 all’Istituto per il commercio estero.

 

Al riguardo si osserva che la norma introduce una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono[36].

In proposito, premessa l’utilità di indicazioni in merito all’entità delle somme coinvolte, appare necessario acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

-          al fine di verificare che la destinazione delle somme in questione in favore dell’ICE, prevista dalla norma, sia conforme alla natura di parte capitale degli stanziamenti originari, andrebbero fornite più dettagliate indicazioni riguardo alle nuove specifiche finalità di spesa;

-          andrebbe inoltre precisato se la deroga in questione sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 ha previsto, per il sostegno del sistema produttivo italiano e la promozione del made in Italy, la costituzione di sportelli unici all’estero, a tal fine autorizzando la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni  2004 e 2005. Le relative risorse sono state iscritte in bilancio nel capitolo 8330 - u.p.b. 5.2.3.7 - dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Dal rendiconto 2005 e dal bilancio 2006 risulta che le predette risorse costituivano residui di stanziamento. Nel bilancio 2007, a seguito del riordino delle amministrazioni centrali dello Stato disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le predette risorse sono gestite dal capitolo 7490 – u.p.b. 4.2.3.5 – dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.

 

Al riguardoappare opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo circa la consistenza delle risorse autorizzate dalla citata legge n. 56 del 2005 che risultano effettivamente disponibili in quanto non impegnate alla data del 31 dicembre 2006.

Si segnala, comunque, che la disposizione appare prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio e alle disposizioni, di cui all’articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) che hanno posto un limite alle riassegnazioni all’entrata attribuendo a tale limitazione effetti positivi per i saldi di finanza pubblica. Si ricorda peraltro che il legislatore in altre occasioni ha previsto analoghe deroghe provvedendo soltanto in pochi casi alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6, comma 6

Utilizzabilità delle risorse da parte dell’ENAC

La norma autorizza l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente iscritte nel proprio bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti all’anno 2006, per far fronte a spese di investimento negli aeroporti.

Sono escluse dalla utilizzabilità in questione le somme destinate a spese obbligatorie.

Come segnalato dalla relazione illustrativa, la presente disposizione riproduce una norma della legge finanziaria 266/2005 di contenuto analogo (articolo 1, comma 582), nella quale l’utilizzabilità era riferita alle risorse di parte corrente dell’ENAC riguardanti il biennio 2004-2005. La relazione precisa che la disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e consentirà di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

Con riferimento alla precedente norma di contenuto analogo (articolo 1, comma 582, della legge finanziaria 266/2005), la relazione illustrativa precisa che con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.

 

Al riguardo appare necessario acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla compatibilità della disposizione – che consente di utilizzare risorse di parte corrente iscritte nel bilancio dell’ENAC - rispetto ai vincoli di spesa stabiliti dalla legge finanziaria 2005 per una serie di enti  pubblici fra i quali l’ENAC.

Si fa riferimento all’articolo 1, comma 5, della legge 311/2004, in base al quale nel triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (e puntualmente individuate in un apposito elenco allegato alla legge) non può superare il limite del 2% rispetto alle previsioni del precedente anno. La disposizione in esame potrebbe determinare effetti onerosi qualora fosse intesa come derogatoria rispetto al predetto vincolo di spesa.

Non risulta inoltre chiaro se gli effetti in questione siano circoscritti al solo 2007, atteso che la norma non precisa il periodo entro il quale effettuare le spese di investimento cui sono destinate le disponibilità di bilancio.

 

ARTICOLO 6, comma 8

Disposizioni in materia di autotrasporto

La norma dispone l’emanazione entro il 31 marzo 2007 del regolamento per l’utilizzazione delle risorse del “Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 266/2005 con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006.

In caso di mancata emanazione entro tale data, l’intera dotazione del Fondo è destinata alla riduzione dei premi INAIL, prevista per il settore dell’autotrasporto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 451/1998[37].

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 



[1] “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

[2] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2002.

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005.

[4] Articolo 1, comma 96. Si rammenta che tale fondo è dotato di 40 milioni di euro per il 2005, 160 milioni di euro per il 2006, 280 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2008.  

[5] Convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[6] Recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[7] La decorrenza dei canoni demaniali è fissata al 10 agosto 1999 sia dall’articolo 23, comma 6-bis,  del D. Lgs. 152/1999 (Tutela e trattamento delle acque) sia dall’articolo 96, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

[8] Camera dei deputati - Commissione bilancio: seduta del 7 febbraio 2006.

[9] Reg. (CE) 12-6-2001 n. 1148/2001: Regolamento della Commissione sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

[10] Controlli di conformità e relative sanzioni nel settore degli ortofrutticoli freschi.

[11] Decreti del Ministro delle politiche agricole: DM 28 dicembre 2001 (Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi); DM 3 dicembre 2003 (Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità); DM 15 giugno 2004 (che ha fissato il termine per l’iscrizione alla banca al 14 novembre 2004); DM 12 novembre 2004 (che ha prorogato il termine per l’iscrizione alla banca dati all’11 febbraio 2005); DM 1° agosto 2005 (che non ha modificato il termine dell’11 febbraio 2005).

[12] Che ha integralmente sostituito i precedenti DM 28 dicembre 2001 e DM 3 dicembre 2003.

[13] In particolare il DM 1° agosto 2005 (articolo 3, comma 3) ha individuato l'Agecontrol (società pubblica per i controlli di conformità sugli ortofrutticoli freschi) quale organismo responsabile dell'esecuzione dei controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale. Con l’articolo 4 dello stesso decreto è stato inoltre disposto che la banca dati nazionale sia realizzata all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e sia messa a disposizione degli organismi di controllo, che ne curano il relativo aggiornamento. L’articolo 4 ha inoltre affidato all'AGEA la realizzazione e la manutenzione (mediante i servizi del SIAN) delle procedure relative all’approntamento e all’aggiornamento della  banca dati, nonché alla classificazione delle categorie tenute ad iscriversi. Poiché, come detto, il DM 1° agosto 2005 ha integralmente sostituito la previgente normativa in materia, non è chiaro se alla luce della nuova disciplina le competenze in materia di aggiornamento della banca dati siano state mantenute in capo alle regioni (alle quali erano state affidate dal DM 28 dicembre 2001).

[14] Decreto legge 3 ottobre 2006: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005. Si tratta in particolare dell’articolo 2, comma 116, del decreto legge 262/2006.

[15] La relazione illustrativa del provvedimento in esame fa riferimento, unicamente ai versamenti di natura tributaria, al 16 novembre 2006. In realtà, tale termine appare applicarsi, anche sulla base di relazioni tecniche successive, unicamente ai termini dei versamenti contributivi.

[16] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.

[17] L’ultima rata, pertanto, sarebbe versata entro il 16 febbraio 2007.

[18] La relazione tecnica sembra fare riferimento al testo del decreto-legge n. 262/2006 e non al testo del provvedimento in esame, che non prevede – per le rate in scadenza nel 2007 - il pagamento di interessi e sanzioni.

[19] Sulla base della relazione tecnica al decreto-legge n. 262/2006, il monte dei contributi da versare nel 2007 è pari a circa 25 milioni di euro. Rispetto a tale ammontare l’onere previsto dalla norma costituisce una quota pari allo 0,2 per cento.

[20] Sulla base del predetto regolamento 2003/2003, e ai sensi della legge comunitaria 2004 (art. 13 della legge 62/2005), il Governo è stato delegato a adottare decreti legislativi di revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. In attuazione delle predette norme, è stato emanato il D. Lgs. 217/2006.

[21] L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. Per i prodotti disciplinati dal decreto è invece richiesta l'iscrizione al Registro dei fertilizzanti prima dell'immissione sul mercato.

[22] Di cui all’articolo 15, comma 2, del D. Lgs. 217/2006.

[23] Conclusa a Roma il 24 giugno 1970 e ratificata con la legge 18 giugno 1973, n. 475

[24] Acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione, con modifica di destinazione, pure in presenza di comportamento illecito da parte della stessa pubblica amministrazione (per esempio a causa della scadenza dei termini per l’esercizio dell’espropriazione). Tale illegittimità dell’occupazione comporta la possibilità, per il soggetto privato, di richiedere sia il risarcimento del danno sia un’indennità calcolata sul valore venale del bene e rivalutata fino al momento della liquidazione. 

[25] Recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[26] Legge finanziaria 2000.

[27] Articolo 12, decreto legge  n. 273/2005.

[28] Tra le altre fonti di finanziamento ordinario si ricordano i contributi a carico dello Stato, entrate e contributi derivanti da leggi statali, regionali o convenzioni, diritti di segreteria.

[29] AC.6323 - Seduta del 7 febbraio 2006.

[30] D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 181, comma 1, lettera a).

[31] Tale termine, che nella formulazione originaria dell’articolo 181 era fissato al 30 settembre 2004, è stato oggetto di numerose proroghe, l’ultima delle quali, in scadenza il 31 dicembre 2006, è stata disposta dall’articolo 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n. 173, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

[32] L’adozione di tali regolamenti è disposta dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 196/2003.

[33] “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[34] Tali accordi, autorizzati dall’articolo 3, comma 22, della legge n. 350/2003, sono stati rinnovati per il 2006 sulla base dell’articolo 1, comma 594, della legge n. 266/2005.

[35] Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In particolare, l’articolo 18 ha lo scopo di tutelare gli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento, di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani e di favorire il reinserimento sociale delle vittime

[36] Di cui al R.D. 2440/1923.

[37] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/1999.