Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 2112: (D.L. 297/2006) - Adeguamento a norme e decisioni comunitarie in materia creditizia, di assistenza a terra negli aeroporti, di politiche giovanili e di prelievo venatorio
Riferimenti:
AC n. 2112/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 37
Data: 18/01/2007
Descrittori:
AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI   BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO
CACCIA SPORTIVA   GIOVANI
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL n. 297 del 27-DIC-06     

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2112

Titolo breve:

 

Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Leddi Maiola

 

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VI Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 37

 


 

 

 

INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 2

Attuazione di direttive comunitarie in materia creditizia e finanziaria.. 2

ARTICOLI 3 e 4. 7

Obblighi comunitari in materia di servizi aeroportuali e di fauna selvatica.. 7

ARTICOLO 5. 8

Agenzia nazionale per i giovani8

ARTICOLO 6, comma 2. 14

Norma finanziaria relativa alla costituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani14

 


 

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 297/2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento di direttive comunitarie in materia creditizia e finanziaria, nonché per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio[1].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota vengono esaminate le disposizioni che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Attuazione di direttive comunitarie in materia creditizia e finanziaria

Le norme recano disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria 2006/48/CE, in materia di accesso ed esercizio dell’attività degli enti creditizi, nonché della direttiva comunitaria 2006/49/CE, in materia di vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento.

Entrambe le direttive fissano al 31 dicembre 2006 il termine di adozione delle norme di attuazione da parte degli Stati membri. La delega legislativa per il recepimento nell’ambito dell’ordinamento italiano dei contenuti di tali direttive è prevista dall’articolo 1 (allegato B) del disegno di legge comunitaria 2006[2], il cui iter parlamentare non si è perfezionato entro la fine del 2006. L’approssimarsi della scadenza del termine di recepimento ha reso, pertanto, necessaria l’adozione delle disposizioni attuative con provvedimento di urgenza.

In particolare:

·        la direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 introduce innovazioni sulla definizione dei fondi propri delle banche in conseguenza dell’accordo di Basilea II del 26 giugno 2004 sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi.

L’accordo internazionale dispone, in particolare, un nuovo regime di valutazione del rischio ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali delle aziende di credito. Di fatto, rimangono invariate la definizione di patrimonio di vigilanza e l’aliquota di accantonamento da applicare alle attività creditizie (8 per cento); cambiano invece i coefficienti di ponderazione del rischio. Nell’attuale regime sono previste fasce di ponderazione del rischio di credito, modulate in base a categorie di creditori. Il nuovo accordo prevede, invece, un sistema più articolato che tiene conto della capacità della banca di gestire i rischi, tra i quali è compreso anche il rischio operativo, legato all’inadeguatezza dei sistemi di controllo interni della banca.

In particolare, per valutare i rischi inerenti al merito del credito, le banche possono adottare due metodi distinti:

- il metodo standardizzato che prevede classi di crediti determinati dalle autorità di vigilanza, rating esterni calcolati da agenzie riconosciute dalle medesime autorità, coefficienti di ponderazione del rischio fissati dall’autorità di vigilanza;

- il metodo dei rating interni, per il cui utilizzo è prevista l’espressa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, con il quale, sulla base dei dati relativi ai debitori e dell’attività di una apposita struttura interna indipendente di controllo del rischio del credito, sono le banche creditrici stesse a valutare le classi di rating e la probabilità di insolvenza, sulla base di modelli approvati dalla stessa autorità di vigilanza.

L’accordo prevede, inoltre, una convergenza dei criteri che regolano i rapporti tra banche ed autorità di vigilanza per garantire un’adeguata gestione dei rischi diversi da quelli relativi al merito del credito, al mercato ed operativi, nonché una maggiore trasparenza nei riguardi del mercato, relativamente alla diffusione, da parte delle banche, delle informazioni sui propri livelli patrimoniali, sui rischi assunti e sulla relativa gestione;

·        la direttiva 2006/49/CE disciplina alcuni aspetti della vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento. In particolare, prevede misure di coordinamento per la definizione del livello minimo dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell’entità del loro capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l’osservazione dei rischi di mercato. Nel caso di gruppi, sono previsti requisiti minimi di capitale per i singoli enti componenti ed è introdotto il criterio di vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento appartenenti a gruppi che non comprendono enti creditizi.

 

L’articolo 1 del decreto in esame, che reca modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)[3] al fine di attuare i contenuti innovativi della direttiva 2006/48/CE, prevede quanto segue:

·        è prescritto l’obbligo per la Banca d’Italia di scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri indicati nelle direttive comunitarie applicabili alle banche, diversi dalle autorità competenti degli Stati comunitari e degli altri Stati esteri [4](articolo 7, comma 10, TUB);

·        la Banca d’Italia è tenuta ad emanare disposizioni di carattere generale volte a disciplinare l’informativa che le banche debbono rendere al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni. Le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale prevedono, in particolare, che le banche possano utilizzare sia valutazioni del rischio di credito rilasciate da società ed enti esterni in possesso dei requisiti fissati dalla stessa Banca d’Italia, sia sistemi interni di misurazione dei rischi, previa autorizzazione della Banca d’Italia stessa. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza regolamentare la Banca d’Italia è, inoltre, autorizzata, ai fini dell’osservanza degli obblighi di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, detenzione di partecipazioni ed organizzazione interna, ove la situazione lo richieda, ad adottare provvedimenti specifici nei confronti delle singole banche. Tali provvedimenti possono riguardare la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio (articolo 53 del TUB). Analoghe disposizioni sono introdotte, con riguardo al gruppo bancario complessivamente considerato o ai suoi componenti, ai fini della realizzazione da parte della Banca d’Italia della vigilanza su base consolidata (articolo 67 del TUB);

·        viene ampliato il perimetro di esercizio della vigilanza su base consolidata. A tal fine nella definizione di società finanziarie sono incluse anche le società di gestione del risparmio mentre le disposizioni di vigilanza consolidata previste per le banche sono estese anche agli istituti di moneta elettronica (articolo 59 TUB). Inoltre, la qualifica di gruppo bancario è attribuita ai gruppi la cui capogruppo sia una società finanziaria in tutti i casi in cui sia presente almeno una banca (articolo 60 del TUB);

·        è previsto che la Banca d’Italia, nell’ambito delle disposizioni da adottare nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 107 del TUB, autorizzi tali soggetti, ai fini dell’adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio, ad utilizzare sia valutazioni di rischio di credito rilasciate da società esterne, sia sistemi interni di valutazione. L’autorità di vigilanza può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nel caso di violazione di norme di legge o della normativa emanata ai sensi del decreto in esame;

·        ai fini della trasparenza dei criteri di valutazione del rischio e di selezione degli impieghi, la Banca d’Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare sistemi di rating interni rendano noti alle imprese che lo richiedano i fattori alla base delle valutazioni interne che le riguardano. Gli oneri connessi all’informativa sono proporzionati all’entità del finanziamento richiesto.

 

L’articolo 2 del decreto in esame modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF)[5] per adeguarlo ai contenuti innovativi sia della direttiva 2006/48/CE che della direttiva 2006/49/CE.

Le modifiche in larga parte introducono, con riguardo agli intermediari del mercato mobiliare, disposizioni analoghe a quelle previste dall’articolo 1 in riferimento alle banche.

Sono previsti pertanto, nei confronti degli intermediari mobiliari:

-            l’introduzione di obblighi di informativa al pubblico in merito all’adeguatezza patrimoniale, alla gestione del rischio ed all’organizzazione interna amministrativa e di controllo;

-            la possibilità di adottare rating interni, previa autorizzazione della Banca d’Italia;

-            la possibilità di introdurre da parte della Banca d’Italia  particolari disposizioni di carattere restrittivo ai fini di tutelare la stabilità del sistema;

-            l’ampliamento ed il rafforzamento della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi di SIM, di cui è prevista l’iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame. L’articolo 6 del decreto legge, che reca la copertura finanziaria e una clausola di invarianza, dispone espressamente che dagli articoli in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica.

 

Al riguardo si rileva che le norme in esame non sembrano suscettibili di determinare effetti diretti ed immediati di rilievo sulla finanza pubblica: pertanto appare plausibile ipotizzare la loro neutralità sul piano finanziario.

Occorre, tuttavia, sottolineare che le norme relative alle nuove modalità di valutazione del rischio di credito ai fini dell’adeguatezza patrimoniale, pur considerando la loro graduale applicazione ed il monitoraggio in termini di effetti applicativi, previsti dalle stesse direttive comunitarie, appaiono suscettibili nel medio periodo di determinare profonde conseguenze sia nell’ambito del sistema bancario che del sistema delle imprese.

In ambito bancario, nella misura in cui le banche adegueranno i loro processi operativi alle nuove regole, una più efficiente gestione dei rischi e selezione degli impieghi presumibilmente consentirà di liberare capitale accantonato aumentando la liquidità sul mercato, con possibili effetti di riduzione dei costi del credito. D’altro canto, la necessità di disporre di strutture operative interne dedicate alla valutazione dei rischi, in un ottica di concorrenza e di ottimizzazione dei costi, favorirà i processi di concentrazione bancaria, con effetti di spiazzamento per le banche di non elevata dimensione.

Nell’ambito delle imprese, potrebbero risultare penalizzati quei soggetti per i quali l’utilizzo da parte delle banche creditrici di metodi statistici impersonali di valutazione della solvibilità possono risultare non adeguati a valorizzare ulteriori elementi di affidabilità che caratterizzano le stesse imprese.

D’altro canto potrebbero risultare ulteriormente facilitate all’accesso al credito le imprese che sono in grado di presentare elevati livelli di trasparenza dell’informazione al mercato, non solo di carattere finanziario, ma anche qualitativo.  

Le conseguenze sopra delineate, peraltro attualmente oggetto di analisi da parte delle autorità e degli operatori di settore, incidendo sulla redditività dei soggetti coinvolti appaiono suscettibili di determinare nel medio periodo effetti di natura fiscale e di incidere, quindi, indirettamente anche sui profili di finanza pubblica.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di prevedere e valutare il segno e la portata di tali effetti, sarebbe comunque opportuno acquisire in merito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLI 3 e 4

Obblighi comunitari in materia di servizi aeroportuali e di fauna selvatica

Le norme dispongono quanto segue:

·        nel caso di trasferimento di servizi aeroportuali di assistenza a terra, il Ministro dei trasporti garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione (articolo 3).

Sono fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·         in esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia europea[6], è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria[7] con cui è stata introdotta una deroga, per la  stagione venatoria 2006-2007, nella disciplina relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (articolo 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

Si ricorda che l’articolo 6 del decreto legge in esame include anche gli articoli 3 e 4 fra le norme dalle quali è disposto che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa ricomprende le disposizioni fra quelle – oggetto del decreto in esame – la cui urgenza deriva dalla necessità di far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportano obblighi statali di adeguamento alla disciplina comunitaria[8].

Si tratta, nel caso specifico, di dare esecuzione (articolo 3) alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee avviata per inesatto recepimento della direttiva relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. La Commissione europea ha, infatti, diffidato il Governo italiano a predisporre le misure di adeguamento alla sentenza di condanna entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale provvederà inderogabilmente ad adire la Corte di giustizia, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie. Con l’articolo 3 in esame viene pertanto riformulato l'articolo 14 del D. Lgs. 18/1998, cioè la norma oggetto della predetta censura da parte della Corte di giustizia.

Analoghe motivazioni sono alla base dell’articolo 4, con il quale viene sospesa una legge regionale al fine di dare seguito all’ingiunzione formulata dalla Corte di giustizia nei confronti dell’Italia in materia di protezione della fauna selvatica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le norme sono finalizzate a dare corretto adempimento ad obblighi comunitari e quindi ad evitare l’insorgere di oneri finanziari connessi all’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

 

ARTICOLO 5

Agenzia nazionale per i giovani

La norma, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9]che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, dispone la costituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani, con sede a Roma; le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri[10] e dal Ministro della solidarietà sociale (comma 1).

All’Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell’Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che la soppressa Agenzia, incardinata presso il Ministero della solidarietà sociale, non risponde ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l’attuazione del programma “Gioventù in azione”. Ai sensi della decisione n. 1719/2006/CE[11] sopra ricordata, infatti, l’attuazione del programma deve essere effettuata da agenzie nazionali dotate di personalità giuridica[12], che dispongano di sufficiente personale qualificato[13], che offrano garanzie finanziarie (preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e siano dotate di capacità di gestione adeguate al volume dei fondi comunitari che dovranno gestire. La relazione sottolinea che l’adeguamento alla normativa comunitaria disposto con decreto-legge è volto a consentire all’Italia di partecipare sin dall’inizio al programma sopra ricordato, in vigore dal 1° gennaio 2007, al quale è correlata “l’assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro[14]” nonché “contributi per le spese di funzionamento delle strutture nazionali pari a circa 650.000 euro annui”.

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell’onere, rammenta che l’attività di gestione dell’attuale Agenzia viene svolta da 13 unità di personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; di tali unità si prevede la conferma nella nuova struttura, “per garantire la necessaria continuità dell’azione”.

La relazione rammenta, altresì, che attualmente sono impegnati nell’Agenzia nazionale italiana gioventù anche 6 dipendenti del Ministero della solidarietà sociale, funzionalmente assegnati a una Direzione generale, che svolgono anche compiti istituzionali estranei al programma Gioventù, nonché compiti di indirizzo, controllo e vigilanza sul funzionamento dell’Agenzia attuale; tali compiti dovranno, peraltro, proseguire[15]

Ciò premesso, la relazione, individuate in 2 unità “gli attuali posti di organico stabile interamente riferibili a tempo pieno alle funzioni da trasferire”, conclude che 2 posti dell’attuale organico saranno trasferiti alla nuova Agenzia.

Ai ricordati 2 dipendenti e alle 13 unità di personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere affiancate ulteriori unità “nei limiti delle disponibilità finanziarie, che hanno un margine di capienza”, e con gli strumenti consentiti (ulteriori collaborazioni, comandi, convenzioni[16]).

La relazione precisa, inoltre, che il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia è da intendersi riferito alle risorse comunitarie “assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale da parte della Commissione europea per l’attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani”.

La relazione, infine, evidenzia che i costi di funzionamento dell’Agenzia sono calcolati, da un lato, sulla base degli oneri relativi alla struttura attualmente esistente presso il Ministero e, dall’altro, sulla base delle esigenze correlate alla creazione di una struttura autonoma.


Tutto ciò premesso, la relazione prevede un onere annuo di 1.241.000 euro, determinato come si riporta nella seguente tabella:

 

(euro)

Voce di spesa

Onere

precisazioni fornite dalla r.t.

 

Compenso 13 collaboratori esterni

 

300.000

 

 

pari alla spesa del 2006 per 13 collaboratori

 

Stipendio 2 dipendenti

 

72.000

 

 

pari alla spesa del 2006 per 2 dipendenti

 

missioni e diarie

100.000

pari alla spesa del 2006 per missioni e diarie

informazione e produzione materiali per ferie e convegni

 

 

170.000

 

 

 

maggiore rispetto al 2006 in quanto la spesa per le attività di informazione e produzione di materiali è stata in parte coperta dalle spese generali del Ministero

 

affitto sede

 

 

150.000

 

 

 

stima in eccesso (si può ricorrere a una sede del demanio o comunque a sede di piccole dimensioni e periferica)

 

 

assistenza tecnica

 

 

100.000

 

 

 

l’assistenza non può più essere garantita dalle strutture del Ministero

 

beni di consumo

140.000

 

 

compensi organi di vertice e controllo

 

209.000

 

 

 

la quantificazione si basa sui costi sostenuti per analoghi organismi collegiali

 

direttore generale

90.000

 

4 componenti consiglio direttivo

80.000

 

presidente collegio revisori

15.000

 

2 componenti collegio revisori

24.000

 

 

TOTALE

 

1.241.000

 

 


La relazione precisa che l’onere sarà finanziato in parte con fondi comunitari, quantificabili in circa 650.000 euro annui, e per il resto, 600.000 euro annui, con fondi nazionali da ripartire in quote uguali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della solidarietà sociale. Pertanto si prevede[17], per ciascun anno 2007, 2008 e 2009, una riduzione di 300.000 euro delle risorse del Fondo per le politiche giovanili[18], e una riduzione di 300.000 euro delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali[19], come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 266/2005. Per gli anni successivi al 2009 le risorse saranno annualmente predisposte nella tabella C della legge finanziaria.

 

Al riguardo si osserva che la norma in esame, nel costituire l’Agenzia nazionale per i giovani, dispone il trasferimento alla nuova struttura delle risorse umane, finanziarie e strumentali precedentemente assegnate all’omologo organismo operante presso il Ministero della solidarietà sociale. Poiché, tuttavia, a fronte di tale trasferimento la relazione tecnica quantifica effetti di maggiore spesa per un ammontare di circa 1,2 milioni di euro all’anno, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine all’entità delle risorse già disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità (cioè sia per il finanziamento dell’Agenzia nazionale italiana gioventù, attiva fino al 2006, sia per gli interventi afferenti alla medesima Agenzia).

Infatti nell’esporre le stime di spesa connesse al funzionamento del nuovo organismo, la relazione tecnica non ha fornito il dettaglio delle spese sostenute prima del passaggio delle funzioni. In particolare, quindi, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine ad alcuni degli oneri presumibilmente già sostenuti dalla precedente Agenzia e che vengono ora riproposti per la nuova struttura. Si fa riferimento, in particolare, alle spese di personale (organi di vertice e dipendenti) e alle spese per le attività di informazione e di produzione di materiali per fiere o convegni. Con riferimento alle spese di personale, la relazione tecnica chiarisce che delle 6 unità impiegate “in parte” presso la precedente Agenzia solo 2 saranno destinate a tempo pieno alla nuova Agenzia (e quindi inserite nel suo organico). Quanto al numero dei componenti degli organi di vertice e di controllo, la relazione tecnica si limita a riportare una composizione e una corrispondente quantificazione basate sui costi sostenuti “per analoghi organismi collegiali”. In ordine alle spese per informazione e di produzione di materiali, la relazione tecnica dà conto di un “aumento rispetto al 2006” senza peraltro fornire il dato relativo a quell’anno.

Nell’ambito di tale chiarimento andrebbe altresì precisato quale sia l’ammontare delle risorse comunitarie assegnate alla precedente struttura operante presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di chiarire il carattere aggiuntivo o sostitutivo che andrà ad assumere il nuovo contributo per le spese di funzionamento delle strutture nazionali previsto a partire dal 2007 (e pari a circa 650.000 euro annui). A tale proposito andrebbe peraltro verificata la coerenza fra il testo della norma (“sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie ... dell'Agenzia nazionale italiana gioventù”), e le indicazioni contenute nella relazione tecnica (in base alla quale il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale per l’attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani).

Sembrerebbe quindi che il trasferimento di dotazioni finanziarie previsto dal testo della norma vada riferito esclusivamente ai fondi europei (finalizzati sia all’attuazione dei programmi comunitari sia al funzionamento dell’Agenzia) e non anche alle altre risorse di pertinenza della precedente Agenzia e stanziate sul bilancio del Ministero della solidarietà sociale.

Riguardo alla possibilità di impiegare presso la nuova Agenzia ulteriori unità di personale in regime di collaborazione, di comando o a seguito della stipula di convenzioni, ipotesi prevista dalla sola relazione tecnica e non considerata dalla norma, appare opportuno che il Governo confermi che l’eventuale reclutamento di tale ulteriore personale avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie” come indicato dalla relazione tecnica medesima.

 

ARTICOLO 6, comma 2

Norma finanziaria relativa alla costituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani

La norma dispone che per l’attuazione dell’articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno dei predetti anni, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e, quanto a euro 300.000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge n. 266 del 2005. Per gli anni successivi all’anno 2009 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, vale a dire mediante la tabella C allegata alla legge finanziaria.

L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ha disposto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del fondo per le politiche giovanili, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le finalità del predetto fondo consistono nella promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo dei beni e servizi.

L’articolo 20 della legge n. 328 del 2000 concerne il fondo per le politiche sociali, la cui dotazione finanziaria è stabilita, ai sensi del comma 8 del citato articolo 20, su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Si ricorda che la tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), ha stanziato 1.157 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.161 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a favore del fondo per le politiche sociali. La tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) prevede a favore del fondo uno stanziamento di 1.635, 141 milioni di euro per il 2007, 1.645, 841 milioni di euro per il 2008 e 1.378,914 milioni di euro per il 2009.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1269, della citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) al medesimo fondo affluiscono altresì risorse pari a 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 proveniente dal definanziamento, per pari importo delle risorse destinate alla Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa. Il comma 1277 del predetto articolo 1, dispone invece una riduzione di 250.000 euro annui per il periodo 2007-2009 del Fondo per le politiche sociali, a copertura del corrispondente incremento, per il sopra citato periodo, del cosiddetto Fondo Bacchelli istituito dalla legge 440/1985.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente, richiamando quanto osservato nella parte relativa alla quantificazione degli oneri connessi all’attuazione dell’articolo 5, che la relazione tecnica quantifica l’onere derivante dal predetto articolo in 1.241.000 mila euro annui per il triennio 2007-2009. La relazione tecnica precisa che a tale onere si fa fronte, per una quota parte pari a 650 mila euro annui con fondi comunitari e per la restante quota, pari a 600 mila euro annui, mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa sopra citate.

Con riferimento ai fondi di provenienza comunitaria, la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni al riguardo ma si limita a precisare che il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia, previsto dal comma 2 dell’articolo 5, è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale da parte della Commissione europea per l’attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani. La relazione di accompagnamento al provvedimento, con riferimento alle disposizioni citate, indica che l’urgenza di provvedere alla costituzione dell’Agenzia deriva anche dall’esigenza di consentire all’Italia di partecipare sin dall’inizio al programma comunitario, che prevede l’assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro e di non perdere i contributi comunitari, previsti dall’articolo 13 della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, per le spese di funzionamento delle strutture nazionali, pari a circa euro 650.000 annui.

A tale proposito, ed al fine di verificare l’idoneità delle risorse di provenienza statale utilizzate a copertura a far fronte all’onere indicato dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

- alla effettiva possibilità di disporre di risorse di provenienza comunitaria nell’ammontare necessario e sufficiente a garantire la copertura di parte delle spese di funzionamento della costituenda Agenzia. In particolare, occorre che il Governo confermi, come lascerebbe presupporre la relazione illustrativa, che i fondi comunitari costituiscano un contributo alle spese di istituzione e funzionamento della costituenda Agenzia o se invece i medesimi debbano essere utilizzati per la realizzazione dei programmi comunitari;

- se tali risorse, nella misura pari a 650 mila euro, rivestano carattere permanente oppure siano correlate all’ambito di operatività del programma d’azione comunitaria “Gioventù in azione” di cui alla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che si ricorda inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013;

- a quanto ammontino le risorse di provenienza comunitaria attualmente assegnate, come si evince dalla relazione tecnica, alla struttura operante presso il Ministero della solidarietà sociale, che verranno trasferite alla costituenda Agenzia ai sensi dell’articolo 5, comma 2, e per quali esercizi finanziari le medesime sono state stanziate;

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo per le politiche sociali, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) si segnala la necessità di aggiornare il riferimento alla tabella C, facendo riferimento alla tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Appare inoltre opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito sia alla effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le politiche sociali e del fondo per le politiche giovanili di cui si prevede l’utilizzo per finalità di copertura sia sulla eventualità che il predetto utilizzo per le finalità del presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne la modalità di copertura riferita agli anni successivi al triennio in corso, la quale prevede il rinvio alla tabella C, allegata alla legge finanziaria, si ricorda che, in base alle previsioni della legge n. 468 del 1978, a tale tabella è affidato il compito di stabilire gli stanziamenti da destinare alla copertura degli oneri derivanti da leggi di spesa permanente, sia di natura corrente che in conto capitale, la cui quantificazione va determinata nell’ambito della legge finanziaria. Si deve in sostanza trattare di oneri di natura permanente, la cui entità deve risultare tuttavia “modulabile” nel tempo, al fine di evitare di introdurre elementi di rigidità nella tabella.

In proposito, appare opportuno che il Governo confermi se gli interventi previsti dall’articolo 5 sono riconducibili alle tipologie di spesa per le quali è consentito il ricorso alla tabella C, tenuto conto del fatto che si tratta, nel caso specifico, anche di spese di personale.

 



[1] Il decreto legge è stato emanato il 27 dicembre 2006.

[2] A.C. 1042-B/XV Legislatura. Le direttive sono elencate nell’Allegato B. Si segnala che per i provvedimenti di attuazione della delega legislativa relativi a tali direttive non è obbligatoriamente richiesta la redazione di relazione tecnica. 

[3] Decreto legislativo n. 385 del 1993.

[4] Nei confronti di tali soggetti l’obbligo di collaborazione mediante scambio di informazioni è già sancito dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 del TUB.

[5] Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[6] Ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06.

[7] Legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36. Si tratta della legge regionale che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2006-2007, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole.

[8] L’articolo 10 della legge 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per le politiche comunitarie possono proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento. Tale facoltà può essere esercitata solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

[9] Del 15 novembre 2006.

[10] O dal Ministro delegato per le politiche giovanili.

[11] Articolo 8, comma 6, lettera b).

[12] E’ espressamente esclusa la possibilità che un ministero venga designato come agenzia nazionale.

[13] Per lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale.

[14] Ai sensi dell’articolo 13 della richiamata decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le risorse per il programma “Gioventù in azione” ammontano a 885 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013.

[15] Ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 181/2006: tali norme prevedono l’esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù da parte del Ministero della solidarietà sociale (comma 6) e del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 19, lettera d)).

[16] Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 30-7-1999 n. 300 (“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”).

[17] La copertura finanziaria è contenuta nel successivo articolo 6 del decreto legge.

[18] Istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 223/2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”). Si rammenta che la dotazione finanziaria del Fondo è di 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.

[19] Di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).