Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2081 Ratifica ed esecvuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali
Riferimenti:
AC n. 2081/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 35
Data: 17/01/2007
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   CINEMA E CINEMATOGRAFIA
RATIFICA DEI TRATTATI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1179/XV     

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2081

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005

Iniziativa:

 

governativa

 

approvato dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Ranieri

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 35

 


 

 

INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-35 della Convenzione. 2

Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali2

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 8

Copertura finanziaria.. 8

 


 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

Il provvedimento, già approvato dal Senato[1], è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni della Convenzione considerate dalla RT nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(in euro)

Articolo 3

del ddl di ratifica

2007

2008

dal 2009

14.130

7.870

14.130

 

 

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

 

ARTICOLI 1-35 della Convenzione

Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali

Le norme individuano quale obiettivo della Convenzione la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, da perseguire - come sottolineato dalla relazione introduttiva - nel rispetto delle identità culturali di tutti i popoli, in un contesto democratico, che renda la cultura un fattore di sviluppo sostenibile.

A tal fine la Convenzione:

·        elenca gli obiettivi e i princìpi guida (articoli 1 e 2);

-         proteggono e promuovono la diversità dei contenuti culturali sul territorio nazionale attraverso una serie di misure tra cui la fornitura di assistenza finanziaria pubblica (articolo 6, comma 2, lettera d));

-         forniscono, ogni quattro anni, informazioni sulle misure adottate e designano un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative alla convenzione (articolo 9);

-        si impegnano a realizzare programmi educativi, di formazione e di scambio nel campo delle industrie culturali, attraverso cui far conoscere l’importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, anche in collaborazione tra di loro e con organizzazioni internazionali e regionali (articolo 10);

-        rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale al fine di migliorare le capacità strategiche e di gestione nelle istituzioni del settore culturale pubblico, anche attraverso scambi culturali professionali ed internazionali (articolo 12, lettera b));

-        attuano una serie di misure per sostenere la cooperazione allo sviluppo nel campo culturale, anche mediante il sostegno finanziario, attraverso la costituzione di un Fondo Internazionale per la diversità culturale - previsto dall’articolo 18 della Convenzione in esame - nonché attraverso la concessione di aiuto pubblico allo sviluppo, comprensivo di assistenza tecnica e altre forme di assistenza finanziaria, quali prestiti a basso tasso di interesse, contributi ed altri meccanismi di finanziamento (articolo 14, lettera d));

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, in replica ad una richiesta di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha evidenziato che le iniziative di cui all’articolo 14, lettera d) rappresentano attività già programmate, che rientrano nell’ambito delle attività relative alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, finanziate con gli appositi fondi previsti dalla legislazione vigente. Di tale chiarimento la Commissione ha preso atto nelle premesse al parere non ostativo formulato sul provvedimento[2];

-        si impegnano a versare contributi volontari “su base regolare”, al fine di consentire l’attuazione della Convenzione, al  Fondo Internazionale per la diversità culturale[3](articolo 18, comma 7).

Durante l’esame al Senato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha precisato che il carattere volontario dei contributi devoluti al Fondo dagli  Stati contraenti non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; per eventuali esigenze straordinarie, non coperte dai fondi per la cooperazione allo sviluppo già stanziati dalla normativa vigente, si provvederà con un apposito provvedimento di legge volto a definire la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Il contenuto di tale precisazione è confluito nel  presupposto su cui si basa il parere non ostativo reso dalla Commissione bilancio del Senato[4];

-        concordano di scambiare informazioni e condividere expertise relativamente alla raccolta dati ed alle statistiche sulla diversità delle espressioni culturali e sulle migliori pratiche per la sua protezione e promozione (articolo 19, comma 1).

 

Viene istituita la Conferenza delle Parti, organo plenario e supremo della Convenzione[5], che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, quando possibile congiuntamente alla Conferenza Generale dell’UNESCO, e in sessione straordinaria se così deciso dalla Conferenza medesima, ovvero su richiesta di un terzo delle parti (articolo 22).

E’ istituito, presso l’UNESCO, il Comitato intergovernativo composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti: tale numero salirà a 24 quando il numero delle Parti della Convenzione raggiungerà i 50. Il Comitato, che si riunisce una volta all’anno, definisce le linee guida per l’attuazione della Convenzione, promuove gli obiettivi della Convenzione e svolge il monitoraggio sull’attuazione della stessa (articolo 23).

In caso di controversia sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione tra le Parti, che non si sia risolta mediante negoziato o mediazione, è previsto il ricorso unilaterale ad una procedura di conciliazione, descritta nell’Allegato al testo convenzionale. Tale procedura prevede l’istituzione di una Commissione di conciliazione, le cui decisioni non vincolano le Parti in controversia, ma devono da esse essere valutate in buona fede. E’ previsto, tuttavia, che al momento della ratifica ciascuno Stato possa dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione, sottraendosi così all’obbligo di sottoporsi alla stessa in caso di controversia (opt-out clause) (articolo 25).

Durante l’esame al Senato, a seguito di una richiesta di chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari correlati alla procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 25, comma 3, della Convenzione, il rappresentante del Governo ha precisato che “il ricorso alla Commissione di conciliazione ivi prevista è del tutto facoltativo ed eventuale e pertanto non determina la necessità di quantificazione e copertura di oneri”. Di tale chiarimento la Commissione bilancio del Senato ha preso atto nelle premesse al parere non ostativo formulato sul provvedimento[6].

 

La relazione tecnica, premesso che l’attuazione della Convenzione comporta oneri soltanto con riferimento agli articoli 22 e 23, quantifica tali oneri complessivamente in 14.130 euro per l’anno 2007, 7.870 euro (in cifra tonda) per il 2008 e 14.130 euro a decorrere dal 2009.

Con riguardo all’articolo 22, relativo all’istituzione della Conferenza delle Parti, che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi, nell’ipotesi dell’invio di tre esperti con una permanenza di quattro giorni, la relazione quantifica un onere di 6.264 euro, determinato come esposto nella tabella che segue:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per pernottamento

euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni

1.800

Diaria

euro 117 al giorno x 3 persone x 4 giorni

1.404

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-Parigi a/r

euro 1020 x 3 persone

 

3.060

TOTALE oneri art. 22

 

6.264

 

Con riferimento all’articolo 23, che prevede l’istituzione di un Comitato intergovernativo, la relazione tecnica precisa che la riunione annuale avverrà “presso una sede che varierà a seconda del Paese che si offrirà di ospitarlo”. Adottando Parigi come sede-tipo di tale riunione, e nell’ipotesi di invio, in qualità di Stato membro di diritto del Comitato, di tre esperti italiani per sei giorni, la relazione tecnica quantifica il relativo onere in 7.866 euro (7.870 in cifra tonda) determinato come appresso si riporta:

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per pernottamento

euro 150 al giorno x 3 persone x 6 giorni

2.700

Diaria

euro 117 al giorno x 3 persone x 6 giorni

2.106

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-Parigi a/r

euro 1020 x 3 persone

 

3.060

TOTALE oneri art. 23

 

7.866

 

Da tali voci di spesa, la relazione, pertanto, fa derivare l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, come indicato nella seguente tabella:

(euro)

 

2007

2008

dal 2009

ONERE

14.130

7.870

14.130

Conferenza delle Parti – art. 22

6.264

-

6.264

Comitato intergovernativo – art. 23

7.866

7.870*

7.866

* In cifra tonda

 

La relazione tecnica sottolinea l’inderogabilità delle ipotesi[7] di spesa in essa formulate ai fini dell’attuazione del provvedimento.

La relazione tecnica evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[8], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Si segnala che l’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR), allegata al provvedimento, evidenzia che la Convenzione non sembra comportare profili problematici di copertura amministrativa, poiché non richiede la creazione di nuove strutture organizzative o la modifica di quelle esistenti. Essa contempla, per la parte del Ministero per i beni e le attività culturali, attività già parzialmente svolte dall’amministrazione e, comunque, della stessa natura di quelle costituenti l’impegno istituzionale. Non sono state inoltre presentate osservazioni, al riguardo, da parte di altre amministrazioni.

Al riguardo, in merito agli articoli 22 e 23, cui fa riferimento la relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione recata dalla stessa RT.

Andrebbe peraltro chiarito come si intenda far fronte ad eventuali oneri connessi alla possibilità – prevista dall’art. 22 della Convenzione - di riunioni straordinarie della Conferenza.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sostegno finanziario di cui all’articolo 14, lettera d), a quelle relative alla corresponsione dei contributi al Fondo internazionale per la diversità culturale, di cui all’articolo 18, comma 7, nonché alle disposizioni dell’articolo 25 relative al ricorso alla Commissione di conciliazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione delle precisazioni fornite durante l’esame presso il Senato in merito alla neutralità finanziaria delle stesse.

In merito ad altre disposizioni della Convenzione, prima illustrate, si evidenziano i seguenti profili, che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica.

In particolare, per quanto attiene alla disposizione relativa alla prestazione di assistenza finanziaria pubblica a sostegno della diversità culturale sul territorio nazionale (articolo 6, comma 2, lettera d)), appare opportuno che il Governo indichi le risorse a valere sulle quali tale prestazione, che la norma peraltro configura, peraltro, come facoltativa, potrà essere eventualmente effettuata.

Inoltre, riguardo al perseguimento delle finalità dell’articolo 9 (procedure informative e designazione di un punto di contatto), dell’articolo 10 (realizzazione di programmi educativi, di formazione e di scambio), dell’articolo 12, lettera b) (rafforzamento della cooperazione finalizzata al miglioramento delle capacità strategiche e di gestione nelle istituzioni del settore culturale pubblico) e dell’articolo 19, comma 1 (scambio di informazioni ed expertise relativamente alla raccolta dati ed alle statistiche) appare necessario che il Governo[9] confermi che alle predette attività le amministrazioni competenti potranno far fronte nei limiti delle risorse già ad esse assegnate sulla base della vigente legislazione e senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma, autorizza, per l’attuazione della presente legge, la spesa di euro 14.130 per l’anno 2007, di euro 7.870 per l’anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2007-2009.

Al riguardo, si osserva che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Conferenza delle parti, prevista, ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione, ogni due anni, non si svolga nell’anno 2008. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.



[1] Seduta del 19 dicembre 2006.

[2] Seduta del 22 novembre 2006.

[3] Istituito dal comma 1 dell’articolo 18.

[4] Seduta del 22 novembre 2006.

[5] La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

-         elegge i membri del Comitato Intergovernativo;

-         esamina dei rapporti che le parti trasmettono al Comitato Intergovernativo;

-         approva le linee guida predisposte, su sua domanda, dal Comitato Intergovernativo e adotta ogni misura necessaria alla promozione degli obiettivi della Convenzione.

 

 

[6] Seduta del 22 novembre 2006.

[7] Relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e alla loro durata.

[8] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[9] Anche in coerenza con talune indicazioni fornite dall’analisi di impatto della regolamentazione.