Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||||
Titolo: | Ratifica Accordo Italia-India di coproduzione televisiva | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 42 | ||||||
Data: | 07/02/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2071
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Ratifica Accordo Italia-India di coproduzione televisiva
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N. 42 – 7 Febbraio 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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2071 |
Titolo breve:
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India, fatto a Roma il 13 maggio 2005
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Iniziativa:
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governativa |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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III Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Mattarella |
Gruppo: |
Ulivo
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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alla III Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Accordo di co-produzione audiovisiva Italia-India
PREMESSA
Il disegno di legge dispone la ratifica dell’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
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dal 2008, ogni quattro anni |
articolo 3 del ddl di ratifica |
23.950 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Accordo di coproduzione audiovisiva Italia-India[1]
Le norme, volte a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche e lo scambio economico e culturale tra i due Paesi mediante la facilitazione della produzione in comune di film, dettano le seguenti disposizioni:
· si stabilisce che le autorità competenti a rilasciare l’autorizzazione ai progetti di coproduzione sono per l’Italia il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Direzione generale per il cinema - e per l’India il Ministero per l’informazione e la telecomunicazione. I film realizzati in coproduzione ai sensi dell’Accordo saranno considerati alla stregua di quelli nazionali in ciascuno dei due Paesi e godranno dei benefici accordati alle produzioni nazionali: tali vantaggi verranno comunque acquisiti dal produttore del Paese che li accorda (articolo 1).
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 28/2004 alle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana vengono conferiti incentivi finanziari in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte; il comma 4 del medesimo articolo dispone che il tetto massimo delle risorse finanziarie da destinare a tali incentivi è individuato con decreto ministeriale nell’ambito delle dotazioni finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo[2]: tali risorse, esposte nella tabella C della legge finanziaria per il 2007[3], ammontano a 444 milioni di euro per il 2007, 494 milioni di euro per il 2008 e 544 milioni di euro per il 2009;
· per accedere ai benefici previsti dall’Accordo è necessario che l’investimento finanziario, materiale ed organizzativo provenga dal co-produttore di una delle due Parti, in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale della produzione (articolo 3);
· le Parti si impegnano a facilitare le procedure per l’ingresso del personale e quelle relative all’importazione temporanea di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, nel rispetto delle leggi in vigore (articolo 8);
· è prevista l’istituzione di una Commissione mista, preposta alla verifica dell’applicazione dell’Accordo, che si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. A fronte di particolari esigenze – quali rilevanti modifiche nella disciplina nazionale delle produzioni audiovisive da parte di uno dei contraenti, o qualora l’applicazione dell’Accordo presenti difficoltà – la Commissione potrà essere convocata in sessione straordinaria (articolo 17, paragrafo III).
La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo III - relative all’istituzione della Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia e in India - quantifica un onere di 23.950 euro per l’anno 2008 e per ciascuno dei quadrienni successivi. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:
(euro)
Voce di spesa |
Modalità di calcolo della spesa |
Onere |
Spesa per pernottamento |
euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni |
3.750 |
Diaria |
euro 88 al giorno x 5 persone x 5 giorni |
2.200 |
Spese di viaggio |
biglietto aereo Roma-New Dehli a/r euro 3.600 x 5 persone |
18.000 |
TOTALE |
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23.950 |
La relazione tecnica precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.
La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[4], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
La relazione tecnica sottolinea, infine, che la disposizione relativa alle convocazioni della Commissione mista in sessione straordinaria, prevista dall’articolo 17, paragrafo III, sulla base dell’esperienza relativa a precedenti accordi risulta essere “un’ipotesi difficilmente realizzabile, che pertanto non necessita di quantificazione”.
Nulla da osservare, in relazione agli oneri correlati alle ordinarie riunioni della Commissione mista, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la prima riunione si svolga nel 2008.
Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca comunque con quali risorse preveda di fare fronte agli oneri derivanti dalle eventuali riunioni straordinarie della Commissione mista.
La norma, autorizza, per l’attuazione del provvedimento, la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l’anno medesimo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2006-2008.
Al riguardo, si rileva che a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) la clausola di copertura dovrebbe essere aggiornata al nuovo triennio finanziario 2007-2009.
Si osserva inoltre che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista in India, prevista, ai sensi dell’articolo 17, comma III, dell’Accordo, non avvenga prima dell’anno 2008. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.
[1] L’Analisi tecnico-normativa afferma che il provvedimento si inserisce nel quadro delineato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) che ha tra le finalità la promozione degli scambi cinematografici con l’estero e la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità.
[2] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”).
[3] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[4] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.