Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Ratifica Accordo Italia-India di coproduzione televisiva
Riferimenti:
AC n. 2071/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 42
Data: 07/02/2007
Descrittori:
INDIA   RADIOTELEVISIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 2071

 

Ratifica Accordo Italia-India di coproduzione televisiva

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 42 – 7 Febbraio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2071

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’India, fatto a Roma il 13 maggio 2005

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mattarella

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 42

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

ARTICOLI 1-18 dell’Accordo.. 2

Accordo di co-produzione audiovisiva Italia-India.. 2

ARTICOLO 3. 4

Copertura finanziaria.. 4


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la ratifica dell’Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

 

dal 2008, ogni quattro anni

articolo 3 del ddl di ratifica

23.950

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-18 dell’Accordo

Accordo di coproduzione audiovisiva Italia-India[1]

Le norme, volte a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche e lo scambio economico e culturale tra i due Paesi mediante la facilitazione della produzione in comune di film, dettano le seguenti disposizioni:

·        si stabilisce che le autorità competenti a rilasciare l’autorizzazione ai progetti di coproduzione sono per l’Italia il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Direzione generale per il cinema - e per l’India il Ministero per l’informazione e la telecomunicazione. I film realizzati in coproduzione ai sensi dell’Accordo saranno considerati alla stregua di quelli nazionali in ciascuno dei due Paesi e godranno dei benefici accordati alle produzioni nazionali: tali vantaggi verranno comunque acquisiti dal produttore del Paese che li accorda (articolo 1).

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 28/2004 alle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana vengono conferiti incentivi finanziari in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte; il comma 4 del medesimo articolo dispone che il tetto massimo delle risorse finanziarie da destinare a tali incentivi è individuato con decreto ministeriale nell’ambito delle dotazioni finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo[2]: tali risorse, esposte nella tabella C della legge finanziaria per il 2007[3], ammontano a 444 milioni di euro per il 2007, 494 milioni di euro per il 2008 e 544 milioni di euro per il 2009;

·        per accedere ai benefici previsti dall’Accordo è necessario che l’investimento finanziario, materiale ed organizzativo  provenga dal co-produttore di una delle due Parti, in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale della produzione (articolo 3);

·        le Parti si impegnano a facilitare le procedure per l’ingresso del personale e quelle relative all’importazione temporanea di attrezzature necessarie alla realizzazione del film, nel rispetto delle leggi in vigore (articolo 8);

·        è prevista l’istituzione di una Commissione mista, preposta alla verifica dell’applicazione dell’Accordo, che si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. A fronte di particolari esigenze – quali rilevanti modifiche nella disciplina nazionale delle produzioni audiovisive da parte di uno dei contraenti, o qualora l’applicazione dell’Accordo presenti difficoltà – la Commissione potrà essere convocata in sessione straordinaria (articolo 17, paragrafo III).

 

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo III - relative all’istituzione della Commissione mista che si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia e in India - quantifica un onere di 23.950 euro per l’anno 2008 e per ciascuno dei quadrienni successivi. L’onere risulta determinato come riportato nella seguente tabella:

 

(euro)

Voce di spesa

Modalità di calcolo della spesa

Onere

Spesa per pernottamento

euro 150 al giorno x 5 persone x 5 giorni

3.750

Diaria

euro 88 al giorno x 5 persone x 5 giorni

2.200

Spese di viaggio

biglietto aereo Roma-New Dehli a/r

euro 3.600 x 5 persone

 

18.000

TOTALE

 

23.950

La relazione tecnica precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

La relazione evidenzia, inoltre, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto-legge n. 223/2006[4], che ha disposto sia la riduzione del 20 per cento dell’importo della diaria, sia l’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento sulla diaria stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

La relazione tecnica sottolinea, infine, che la disposizione relativa alle convocazioni della Commissione mista in sessione straordinaria, prevista dall’articolo 17, paragrafo III, sulla base dell’esperienza relativa a precedenti accordi risulta essere “un’ipotesi difficilmente realizzabile, che pertanto non necessita di quantificazione”.

 

Nulla da osservare, in relazione agli oneri correlati alle ordinarie riunioni della Commissione mista, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la prima riunione si svolga nel 2008.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca comunque con quali risorse preveda di fare fronte agli oneri derivanti dalle eventuali riunioni straordinarie della Commissione mista.

 

 

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria

La norma, autorizza, per l’attuazione del provvedimento, la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l’anno medesimo dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2006-2008.

 

Al riguardo, si rileva che a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) la clausola di copertura dovrebbe essere aggiornata al nuovo triennio finanziario 2007-2009.

Si osserva inoltre che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca che la prima riunione della Commissione mista in India, prevista, ai sensi dell’articolo 17, comma III, dell’Accordo, non avvenga prima dell’anno 2008. Solo in tal caso, infatti, la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata. In caso contrario, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l’autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

 



[1] L’Analisi tecnico-normativa afferma che il provvedimento si inserisce nel quadro delineato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) che ha tra le finalità la promozione degli scambi cinematografici con l’estero e la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità.

 

[2] Di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”).

[3] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[4] D.L. 4-7-2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.