Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | A.C. 1955 Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 26 | ||
Data: | 13/12/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
A.C.
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1955 |
Titolo breve:
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Riduzione del disagio abitativo |
Iniziativa:
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governativa |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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VIII Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Piro |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato alla Camera
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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in sede referente |
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Oggetto:
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INDICE
Interventi dei comuni e programma nazionale di edilizia residenziale pubblica
PREMESSA
Il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di interesse finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme - cui è assegnata la finalità di contenere il disagio abitativo e di facilitare il cambio di abitazione per particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di sfratto[1], residenti nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa - sospendono, per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nei confronti di conduttori che si trovino nelle seguenti condizioni:
· espongano un reddito annuo lordo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro;
· siano o abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di età superiore a sessantacinque anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
· non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione da enti pubblici di previdenza, da amministrazioni pubbliche diverse da quelle che gestiscono immobili di edilizia residenziale pubblica, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, banche, nonché società che gestiscono patrimoni immobiliari, il termine della sospensione è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Durante il periodo di sospensione il conduttore è tenuto a versare al locatore, a pena la decadenza dal beneficio della sospensione, il canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applica l’aggiornamento annuale pari al 75 per cento della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tale canone è maggiorato del 20 per cento a titolo risarcitorio del maggior danno arrecato al locatore (articolo 1).
La decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione è, altresì, prevista nel caso in cui il comune di residenza del conduttore non predisponga, nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il piano straordinario pluriennale, basato sul fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alle categorie sociali interessate già presenti nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, di cui al successivo articolo 3, comma 1.
Le norme dispongono altresì che, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, ai proprietari degli immobili locati a conduttori che si trovano nelle condizioni di cui sopra, si applichi l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2006[2]. Tale agevolazione consiste nella non concorrenza del reddito relativo agli immobili suddetti alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES. I comuni possono, inoltre, disporre in favore dei medesimi proprietari misure di esenzione o riduzione dell’ICI (articolo 2).
Alle minori entrate conseguenti all’agevolazione fiscale di cui all’articolo 2 - che la relazione tecnica stima in 10,35 milioni di euro per l’anno 2007 ed in 52,5 milioni di euro per l’anno 2008 - si provvede (articolo 6) a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 106 del 2005[3], concernente il premio di concentrazione, sotto forma di credito di imposta, riservato alle imprese che pongono in essere processi di aggregazione. In particolare, a valere su tale autorizzazione l’importo complessivo di 63 milioni di euro relativo all’anno 2006 è conservato al 31 dicembre di tale anno nel conto dei residui e versato in apposita contabilità speciale di tesoreria per essere successivamente riversato all’entrata del bilancio dello Stato nelle misure necessarie, rispettivamente negli anni 2007 e 2008, a far fronte alle minori entrate ascritte alle disposizioni fiscali di cui all’articolo 2.
E’, inoltre, prevista una procedura di monitoraggio dell’andamento delle effettive minori entrate, finalizzata all’eventuale adozione di interventi correttivi in caso di scostamento dalle previsioni, in considerazione della natura di diritti soggettivi dei benefici fiscali di cui all’articolo 2.
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di entrata derivanti dalle disposizioni fiscali di cui all’articolo 2.
(Milioni di euro)
Tributi |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Competenza |
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IRPEF |
-3,00 |
-11,00 |
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IRES |
-3,00 |
-21,00 |
-7,50 |
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Addizionale regionale |
-0,11 |
-0,44 |
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Addizionale comunale |
-0,04 |
-0,11 |
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Totale |
-6,15 |
-32,55 |
7,50 |
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Cassa |
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IRPEF |
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-5,10 |
-17,20 |
8,3 |
IRES |
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-5,10 |
-34,6 |
2,5 |
Addizionale regionale |
|
-0,11 |
-0,44 |
|
Addizionale comunale |
|
-0,04 |
-0,11 |
|
Totale |
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-10,35 |
-52,35 |
10,8 |
La quantificazione proposta dalla relazione tecnica presuppone che le modifiche normative entrino in vigore entro il mese di dicembre 2006.
La stima utilizza i dati del Ministero dell’interno riferiti all’anno 2004[4].
Dai medesimi risulta che il numero delle richieste di esecuzione presentate all’ufficiale giudiziario nel 2004 è pari a 74.755. A tale dato si applica una percentuale del 40 per cento al fine di enucleare le sole richieste relative a situazioni di finita locazione.
Tale percentuale è incrementata rispetto a quella riscontrata sulla base dei provvedimenti emessi (28 per cento) per tenere conto dell’incompletezza dei dati di base utilizzati. Risulta, pertanto, un numero di richieste di sfratto per finita locazione pari a circa 30.000. Tali richieste sono, in via prudenziale, globalmente considerate ai fini della stima, ipotizzando che circa la metà (15.000) riguardino immobili locati dai soggetti individuati dal comma 3 dell’articolo 1, per i quali è previsto un periodo di sospensione di diciotto mesi.
Ai fini del calcolo si è considerato un canone medio annuo, al netto della deduzione forfetaria del 15 per cento, di cui all’articolo 37 del TUIR, di 5.000 euro ed un’aliquota media del 28 per cento, sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.
Per l’imputazione temporale della perdita di gettito, pari complessivamente a 14 milioni di euro ai fini IRPEF (15.000*5.000*8/12*28%) ed a 31,5 milioni di euro ai fini IRES (15.000*5.000*18/12*28%), si è ipotizzato, come si è detto, che le norme entrino in vigore nel dicembre 2006.
Al riguardo si osserva che la quantificazione proposta presenta alcuni elementi di problematicità sul piano metodologico, in relazione ai quali appare opportuno acquisire chiarimenti.
In particolare:
· pur riconoscendo l’utilizzo di criteri di prudenzialità nell’elaborazione della stima proposta e pur considerando che i dati di fonte del Ministero dell’interno risentono di una certa variabilità dovuta alla rilevazione non sempre completa degli stessi, va comunque segnalato che dati della medesima fonte, riferiti al primo semestre del 2005[5], evidenziano, rispetto al 1° semestre del 2004, un aumento del 29 per cento circa delle richieste di esecuzione di sfratti. I dati utilizzati dalla RT – riferiti al 2004 – potrebbero pertanto risultare sottodimensionati rispetto al più recente andamento del fenomeno in esame, potendo quindi dar luogo anche ad una sottostima del minor gettito previsto;
· dato lo stato dell’iter parlamentare del disegno di legge in esame, va altresì valutata l’ipotesi che l’entrata in vigore delle disposizioni non si realizzi entro il mese di dicembre del corrente anno, come scontato invece nella relazione tecnica. In tal caso, la perdita di gettito ipotizzata, fermi restando gli importi stimati, potrebbe evidenziare una scansione temporale diversa da quella indicata dalla RT, con effetti che si produrrebbero, per competenza, dal 2007 al 2009 e, per cassa, dal 2008 al 2010. Peraltro occorrerebbe un chiarimento circa le modalità di concreta applicazione del meccanismo di copertura previsto – basato sulla reiscrizione all’entrata del bilancio dello Stato per gli esercizi successivi di somme riferite all’esercizio 2006 - nell’ipotesi, sopra prefigurata, in cui l’onere per cassa non si produca a decorrere dal 2007, ma dal 2008;
· si segnala, inoltre, che – pur considerando la stessa scansione temporale indicata dalla RT e sulla base del procedimento di quantificazione descritto dalla medesima relazione - la ripresa di gettito ipotizzata per cassa dal 2009 dovrebbe cifrarsi in 16,5 milioni di euro anziché in 10,5, come indicato dalla relazione tecnica, probabilmente per un mero errore materiale.
In merito ai profili problematici inerenti la copertura finanziaria - evidenziati nella successiva, apposita sezione, cui si rinvia – si osserva che andrebbe confermato, in considerazione della necessità di compensare anche gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, se la riassegnazione di somme relative al 2006 ai bilanci degli esercizi successivi - secondo il meccanismo prefigurato dall’articolo 6 - sia idonea a soddisfare anche tali esigenze di compensazione, chiarendo altresì i conseguenti riflessi sull’ammontare del debito e del connesso onere per interessi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 6dispone che alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2 si provveda secondo le modalità di cui al comma 2. Tale comma prevede che una quota pari a 63 milioni di euro per l’anno 2006 delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2005 sia conservata al 31 dicembre 2006 in conto residui per essere versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria e successivamente riversata all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 10,5 milioni di euro nell’anno 2007 e nella misura di 52,5 milioni di euro nell’anno 2008.
La norma prevede, inoltre, un’apposita clausola di salvaguardia che affida al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’andamento degli oneri nel corso del tempo e di trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, di cui all’articolo 7, secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.
Al riguardo, si segnala che la norma presenta diversi profili problematici sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:
· il comma 1 dell’articolo 6 non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto si limita a far riferimento genericamente agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, senza specificare, sia pure in forma di stima, in alcun modo l’entità degli stessi. Questa, infatti, può desumersi soltanto dal successivo comma 2. Inoltre, dal punto di vista formale, si segnala che data la natura delle disposizioni di cui all’articolo 2, le quali prevedono esenzioni e benefici fiscali, sarebbe più corretto far riferimento alle minori entrate piuttosto che genericamente agli oneri derivanti dall’attuazione del suddetto articolo, e, sotto il profilo della formulazione del testo, modificare l’autorizzazione di spesa in termini in previsione di spesa;
· con riferimento alle risorse utilizzate a copertura si rammenta che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 106 del 2005 prevedeva un premio di concentrazione per alcune tipologie di imprese autorizzando la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e di 122 milioni di euro per l’anno 2007. Le suddette risorse sono state iscritte nel capitolo 7814 del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 11 dicembre 2006, sul suddetto capitolo sul quale confluiscono anche le risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2005, risultano ancora non impegnate risorse pari a 276 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di quota parte delle suddette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
· non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile l’utilizzo a copertura di benefici fiscali di natura corrente di risorse di conto capitale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se si prospetti una dequalificazione della spesa oppure se l’iscrizione delle predette risorse in una contabilità speciale prima dell’utilizzo con finalità di copertura sia, appunto, finalizzata ad attribuire a tali risorse natura diversa da quella originaria;
· la modalità di copertura prevista dal comma 2, prefigura una deroga al principio di annualità di bilancio, peraltro analoga a numerosi casi precedenti. Tuttavia, in questa circostanza non si provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come, invece, disposto in altre circostanze (si veda ad esempio, l’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 203 del 2005 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
· occorre, inoltre, che il Governo chiarisca la coerenza della disposizione con quanto previsto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 che stabilisce che a decorrere dal 2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non potranno superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005, posto che, in numerosi casi analoghi, si è derogato a tale norma prevedendo una compensazione degli effetti finanziari.
Interventi dei comuni e programma nazionale di edilizia residenziale pubblica
Le norme dispongono quanto segue:
· entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i comuni interessati, di cui all’articolo 1, sono tenuti a predisporre piani straordinari pluriennali per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata. La mancata predisposizione di tali piani comporta la decadenza dei conduttori residenti, appartenenti alle categorie sociali interessate, dal beneficio della sospensione dell’esecuzione degli sfratti. E’ prevista la possibilità di istituire, nei medesimi comuni, commissioni per l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio (articolo 3);
· entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che deve concludere i lavori entro un mese, la cui finalità è quella di accogliere indicazioni per la predisposizione, entro due mesi dalla chiusura dei lavori, di un programma nazionale. Tale programma deve contenere gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione, anche mediante acquisizione e recupero di immobili esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale e per la riqualificazione di quartieri degradati. Il programma deve, altresì, contenere proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.
Al riguardo si rileva che le norme prevedono l’attivazione di procedure, sia a livello centrale che locale, suscettibili di determinare immediati oneri di natura organizzativa a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. In merito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Sotto questo profilo, apparirebbe altresì utile una conferma che le commissioni per la graduazione delle procedure di rilascio, la cui costituzione da parte dei comuni è facoltativa, debbano comunque operare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, qualora siano coinvolti a vario titolo anche soggetti appartenenti ad enti diversi dai comuni stessi.
Inoltre, in merito agli strumenti programmatici previsti dalle norme in esame, ai fini di una valutazione dell’impatto finanziario complessivo degli stessi, occorrerebbe chiarire:
· se l’obbligo previsto dall’articolo 3 a carico dei comuni di predisporre, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, piani straordinari pluriennali di edilizia residenziale pubblica possa configurare, oltre ad aggravi di tipo organizzativo, oneri aggiuntivi per gli enti interessati - connessi alla realizzazione degli interventi previsti dai piani medesimi - cui non corrisponde la predisposizione dei relativi mezzi di copertura;
· con riguardo al programma nazionale previsto dall’articolo 4, se ed eventualmente in quale misura risultino già disponibili ovvero si intenda rendere disponibili risorse per la realizzazione degli obiettivi cui dovrà essere preordinato il programma medesimo.
[1] Si segnala che il 3 agosto scorso è scaduto il termine di sospensione delle esecuzioni di sfratto previsto dal decreto legge n. 23 del 2006 (legge n. 86 del 2006), con riguardo alle principali aree metropolitane. Il successivo decreto legge. Il successivo decreto legge n. 261 del 2006 non è stato convertito in legge a seguito dell’approvazione al Senato di una pregiudiziale di costituzionalità (seduta del 25 ottobre).
[2] Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizione di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni, convertito con modificazioni dalla legge n. 86 del 2006.
[3] Disposizioni urgenti in materia di entrate, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005. La norma citata stanziava ai fini dell’erogazione del contributo un limite massimo di spesa di 120 milioni di euro nel 2005, 242 milioni di euro nel 2006 e 122 milioni di euro nel 2007.
[4] Si tratta dei dati rilevati mensilmente dal suddetto ministero con riguardo all’andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo.
[5] Ministero dell’interno, Andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, 1° semestre 2005, Maggio 2006.