Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: A.C. 1922: D.L. 263/2006 Emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
Riferimenti:
AC n. 1922/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 20
Data: 22/11/2006
Descrittori:
CAMPANIA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Altri riferimenti:
DL n. 263 del 10-OTT-06     

 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1922

Titolo breve:

 

Emergenza nel settore rifiuti della regione Campania

Iniziativa:

 

governativa

 

Approvato con modifiche dal Senato

 

Commissione di merito:

 

VIII Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Margiotta

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VIII Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

Nota di verifica n. 20

 

 


 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1.. 2

Individuazione e poteri del Commissario delegato... 2

ARTICOLO 2.. 4

Informazione dei cittadini e Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.. 4

ARTICOLO 3.. 5

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti5

ARTICOLO 4.. 9

Misure per la raccolta differenziata.. 9

ARTICOLO 5.. 10

Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.. 10

ARTICOLO 5, comma 6.. 17

Copertura finanziaria.. 17

ARTICOLO 6.. 19

Pignoramenti19


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Il provvedimento, è corredato di relazione tecnica, che nel corso dell’esame presso il Senato è stata integrata da ulteriori note del Governo, di cui si dà conto nella presente scheda.

 

ARTICOLO 1

Individuazione e poteri del Commissario delegato

Le norme assegnano al Capo del Dipartimento della protezione civile - per il periodo necessario al superamento dell’emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 - le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (comma 1), prevedendo tra l’altro:

-       l’individuazione – secondo quanto previsto dal comma 1-bis, introdotto dal Senato - mediante ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, di ulteriori poteri del Commissario delegato necessari per il superamento dell’emergenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[1];

-       l’attribuzione al Commissario delegato del potere di adottare provvedimenti idonei a tutelare gli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e a coinvolgere le amministrazioni pubbliche nonché i soggetti privati nell'ambito delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[2] (comma 2);

-       la previsione che il Commissario delegato possa avvalersi di tre sub-commissari e di una Commissione composta da cinque esperti in materia di emergenza ambientale[3] (comma 3);

In proposito si rammenta che la normativa vigente[4] prevede un solo sub-commissario.

-       la riduzione[5] dell'attuale organico della struttura commissariale. Secondo una disposizione introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, la riduzione avverrà contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all’istituzione della Commissione di esperti, in modo da assicurare la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate equivalente sul piano finanziario, tenuto conto anche delle misure di contenimento della spesa recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006[6] (comma 4).

 

La relazione tecnica riferita ai commi 3 e 4 – nel testo iniziale - conferma il principio di invarianza della spesa e l’assenza di ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, affermando che la presenza dei tre sub-commissari e la costituzione della commissione di esperti è subordinata alla riduzione, con ordinanze di protezione civile, della struttura commissariale (composta da 117 unità di personale), ipotizzando a titolo meramente esemplificativo che l'onere per i sub-commissari e per i cinque membri della commissione corrisponda a quello di 20 componenti della struttura commissariale, fermo restando per l’intera struttura commissariale quanto previsto dall’articolo 29 del citato decreto legge n. 223/2006.

Durante l’iter al Senato sono pervenute alcune note, anche con riferimento a richieste di chiarimenti formulate nel corso della discussione. Con riferimento all’articolo in esame, si è affermato quanto segue:

1)      con nota del 19 ottobre 2006, del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si condivideva la richiesta della Commissione bilancio del Senato di predisporre una norma contenente una clausola di invarianza della spesa con riferimento al coinvolgimento delle amministrazioni ed enti pubblici nelle situazioni di emergenza previste al comma 2;

2)      con nota del 19 ottobre 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per la protezione civile, si riferisce che si sta provvedendo ad una sensibile riduzione del personale attualmente in servizio presso la struttura commissariale, nonché dei consulenti e delle commissioni; pertanto l’onere per i compensi ai tre sub commissari ed ai cinque componenti della Commissione sarà inferiore alle somme complessivamente impegnate per coprire i costi di funzionamento della struttura. Viene inoltre evidenziato che, in attuazione dell’articolo 1, sono in corso di predisposizione provvedimenti commissariali concernenti la riduzione di circa 26 unità di personale, con un risparmio di spesa mensile di circa 80 mila euro, mentre con riferimento al contenimento della spesa previsto dall’articolo 29 del DL 223 del 2006 sono state ridotte del 50 per cento le commissioni operanti nelle strutture commissariali. Ulteriori risparmi di spesa e di risorse finanziarie sono inoltre imputabili: alla nuova figura del Commissario delegato, che per l’esercizio delle sue funzioni non percepirà alcun compenso; al futuro accorpamento dei diversi uffici della struttura commissariale attualmente dislocati in quattro stabili, che probabilmente avverrà in un unico stabile. Con riferimento, invece, alla possibilità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e delle strutture riconducibili al servizio nazionale della protezione civile, di cui al comma 2, viene fatto presente che tale prerogativa rientra nella competenza del Capo del dipartimento della protezione civile, che in tale contesto riveste anche il ruolo di commissario delegato.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato nonché delle ulteriori disposizioni introdotte durante tale esame ai commi 2 e 4, finalizzate all’invarianza della spesa.

 

ARTICOLO 2

Informazione dei cittadini e Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania

Le norme dispongono l’adozione - con ordinanza del Commissario delegato e in collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di misure dirette a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini[7], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[8] (comma 1).

Con disposizione introdotta dal Senato (comma 1-bis), viene inoltre prevista una riformulazione del comma 4 dell’art. 1 del precedente D.L. n. 245/2005[9], riferito all’istituzione della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania. In particolare, si prevede che a detta istituzione si proceda entro il 31 dicembre 2006, che faccia parte della Consulta anche il Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza e che alle riunioni della Consulta siano invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti. La nuova formulazione della norma ribadisce comunque l’assenza di oneri per la finanza pubblica e la mancata corresponsione di compensi, emolumenti o rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni della Consulta.

Spetta, inoltre, al Commissario delegato l’individuazione delle modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall’emergenza (comma 1-ter, introdotto dal Senato).

 

La relazione tecnica, riferita al solo comma 1, afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di attività ordinaria ed istituzionale del Commissario delegato, svolta nell'ambito delle disponibilità dello stesso a legislazione vigente.

A seguito dei chiarimenti richiesti, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, con la citata nota del 19 ottobre 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per la protezione civile), si precisa che le attività relative alla informazione ed alla partecipazione dei cittadini rientrano tra le competenze ordinarie ed istituzionali del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Nulla da osservare con riferimento al comma 1, tenuto conto dei chiarimenti forniti presso il Senato.

Con riferimento, invece, alle disposizioni relative al comma 1-ter, andrebbe confermato che le misure di coinvolgimento degli enti locali interessati all’emergenza non determinino l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali medesimi.

 

ARTICOLO 3

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti

Le norme attribuiscono al Commissario delegato il potere di ridefinire - secondo quanto precisato con una modifica introdotta dal Senato - le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, annullando nel contempo la procedura di gara indetta con ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006 (comma 1).

Con il comma 1-bis, introdotto dal Senato, viene disposta una nuova formulazione dell’art. 1, comma 7 del D.L. n. 245/2005, relativo alla prosecuzione da parte delle attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti della regione Campania nonché della gestione delle imprese e nell’utilizzo dei beni nella loro disponibilità. La vigente versione della norma prevede che tale prosecuzione avvenga fino al momento dell’aggiudicazione dell’appalto per l’individuazione dei nuovi affidatari del servizio e comunque non oltre il 31 maggio 2006, termine previsto per lo stato di emergenza.

Nella nuova versione della norma prevista dal comma 1-bis in esame quest’ultimo termine ultimo è prorogato al 31 dicembre 2007.

Si ricorda che il testo del comma 7, articolo 1, del decreto legge n. 245/2005 – che con la norma in esame viene modificato – configura, per la proroga della gestione transitoria fino al termine indicato per lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in alcune regioni tra cui anche la Campania (31 maggio 2006), un limite massimo di spesa di 27 milioni per l’anno 2005 e di 23 milioni per l’anno 2006, coperto a norma del successivo articolo 7 mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile[10], come determinato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Inoltre, si rammenta che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è stato prorogato sino al 31 gennaio 2007 con DPCM del 1° giugno 2006, ed in conseguenza di tale proroga con l’art. 8 del DPCM del 16 giugno 2006, n. 3527, è stato previsto l’obbligo per le attuali affidatarie di garantire la prosecuzione del servizio di smaltimento fino all’aggiudicazione dell’appalto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre viene previsto che ai fini del passaggio di consegne ai nuovi affidatari dei beni mobili ed immobili, occorrerà tener conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione.

 

E’ altresì previsto, da un’ulteriore disposizione introdotta dal Senato, che il Commissario delegato aggiorni il piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle disposizioni del provvedimento in esame, e che per tale attività si avvalga delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici (comma 1-ter).

Viene, inoltre, consentito al Commissario delegato, con misure di somma urgenza ed anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e delle balle di rifiuti trattate dagli impianti di selezione della regione nelle cave dismesse, abbandonate o poste sotto sequestro, previa revoca del provvedimento di sequestro (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

A seguito dei chiarimenti richiesti durante l’esame al Senato, la nota del 19 ottobre 2006 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in merito agli effetti derivanti dall’annullamento della procedura di gara fa presente che “gli eventuali maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio da parte degli attuali affidatari, ovvero da nuovi affidatari del servizio individuati tramite affidamento diretto del Commissario delegato, graveranno sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del presente decreto legge”.

Con la nota del 19 ottobre 2006 del Dipartimento per la protezione civile, viene altresì riferito che i costi connessi alla gestione transitoria del servizio di smaltimento dei rifiuti saranno interamente coperti con la tariffa di smaltimento, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della gestione commissariale.

In merito, invece, ad eventuali ulteriori oneri derivanti dalla possibilità di provvedere all’affidamento del servizio mediante procedure ristrette e accelerate viene evidenziato che il ricorso alla trattativa privata si intende limitata alla sola gestione del periodo transitorio mentre per la gestione a regime sarà garantita attraverso l’individuazione, mediante gara comunitaria, di nuovi affidatari.

 

Al riguardo, si rileva quanto segue.

Con riferimento all'annullamento della procedura di gara prevista al comma 1, andrebbe chiarito se siano ipotizzabili conseguenze per la finanza pubblica, anche per effetto di possibili contenziosi.

Per quanto concerne il prolungamento della gestione transitoria da parte delle attuali affidatarie, si ricorda che per la precedente proroga, la relazione tecnica all’articolo 1, comma 7, del D.L. 245/2005, forniva una quantificazione dei relativi oneri, in relazione ai quali è stata prevista un’autorizzazione di spesa nel limite massimo di 27 milioni per l’anno 2005 e di 23 milioni per l’anno 2006.

In considerazione dell’identico contenuto della proroga in esame rispetto a quella di cui al predetto articolo 1, comma 7 del D.L. 245, appare necessario che anche per questa si proceda ad una quantificazione sia dei relativi oneri sia delle risorse con le quali farvi fronte.

Ciò anche al fine di valutare la congruità delle risorse medesime, tenuto conto che il successivo art. 5, comma 6, dispone che agli oneri derivanti dal complesso degli interventi previsti dal DL in esame, ivi compresi quelli relativi all’affidamento del servizio di smaltimento di cui all’articolo 3, si faccia fronte nell’ambito delle risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti (TARSU) nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

La disposizione in esame non indica peraltro entro quale limite le predetterisorse – di cui non viene fornita la consistenza complessiva – debbano essere specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’art. 3, comma 1-bis, in esame, risultando per tale profilo non coerente con la vigente disciplina contabile.

Ciò con riguardo in particolare all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni[11], in base al quale ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa.

Premessa pertanto la necessità di precisare – in analogia con la precedente proroga – i limiti massimi entro i quali gli oneri in questione dovranno essere contenuti, in merito all’idoneità dell’utilizzo a copertura delle risorse derivanti dalle tariffe di smaltimento, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo al successivo art. 5.

Con riferimento, inoltre, alle disposizioni del comma 1-ter, che prevedono il concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici per l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, appare opportuno che venga confermata l’assenza di maggiori oneri a carico delle strutture amministrative statali e degli enti pubblici interessati.

Infine, con riguardo al comma 2, andrebbe chiarito se dalle attività in esse configurate derivino oneri ricompresi in quelli oggetto della clausola di copertura di cui all’art. 5, comma 6.

 

ARTICOLO 4

Misure per la raccolta differenziata

Le norme assegnano al Commissario delegato compiti di verifica e poteri sostitutivi in materia di raccolta differenziata, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta qualora le amministrazioni deputate non rispettino le percentuali minime di raccolta differenziata (comma 1).

L’obiettivo minimo di raccolta differenziata viene fissato al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti, mentre viene previsto che il Commissario delegato definisca un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento.

Viene, inoltre, disposto:

-       l’individuazione, con apposita ordinanza, degli incentivi tariffari o delle eventuali penalizzazioni correlate al raggiungimento degli obiettivi (comma 2);

-       la stipula di un accordo di programma da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e il Commissario delegato volto al raggiungimento dell’obiettivo di recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate (comma 3);

-       il potenziamento della filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata da parte di tutti i consorzi operanti nel settore, attraverso campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini proposte anche da enti e istituzioni (comma 4);

-       l’adozione, da parte dei consorzi nazionali sopra citati, di provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto (comma 5);

-       l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dall’articolo in esame (comma 6).

La relazione tecnica – riferita al solo comma 1, tenuto conto che gli ulteriori commi sono stati introdotti dal Senato - afferma che la norma non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto il Commissario delegato è già stato autorizzato ad avvalersi di commissari ad acta con oneri a carico della gestione commissariale o dei soggetti inadempienti. La RT precisa inoltre che la nomina dei commissari ad acta sarà disposta nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità del Commissario delegato.

A seguito dei chiarimenti richiesti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, con la citata nota del Dipartimento per la protezione civile, viene precisato che gli oneri derivanti dalla eventuale nomina dei commissari ad acta saranno posti a carico del commissario delegato nei limiti delle risorse disponibili. Anche la nota del 19 ottobre 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze conferma che tale onere sarà disposto nei limiti delle risorse all’uopo individuate nella contabilità del Commissario delegato.

 

Nulla da osservareal riguardo, tenuto conto sia dei chiarimenti forniti presso il Senato, sia delle previsioni della clausola di invarianza prevista dal comma 6.

 

ARTICOLO 5

Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche

Le norme autorizzano - fino alla cessazione dello stato di emergenza e ai fini dello smaltimento dei rifiuti[12] - l'utilizzo e la messa in sicurezza delle discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato – prefetto di Napoli, nonché delle ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l’attuazione degli obiettivi fissati dal presente provvedimento, prevedendo altresì che in via eccezionale tali rifiuti potranno essere destinati fuori regione.

Sono, inoltre, disciplinati i meccanismi per addivenire all’individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio e discariche, prevedendo che il Commissario delegato, nel disporre l’apertura di nuovi impianti, debba valutare prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione, e che per la messa in sicurezza delle discariche viene assicurato il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali (comma 1).

Si prevede altresì che il Commissario delegato predisponga i necessari interventi per sistemare le discariche e le relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie, e proceda sia alla loro messa in sicurezza che alla bonifica dei territori interessati, d’intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania. Con disposizione introdotta dal Senato, viene precisato che a queste ultime attività il Commissario delegato per la bonifica provveda a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale (POR) per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore “Gestione rifiuti” del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma (comma 2).

Viene, inoltre, disposto, con i commi 2-bis e 2-ter, introdotti dal Senato:

-          la determinazione, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’importo del contributo compensativo da riconoscere ai comuni sede di discariche, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni[13] (comma 2-bis);

-          la possibilità - concessa ai comuni sede di impianti, discariche o siti di stoccaggio[14] - di utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma precedente anche per finalità di natura socio-economica (comma 2-ter);

-       la possibilità, da parte del Commissario delegato, di disporre lo smaltimento ed il recupero di una parte dei rifiuti fuori regione, tenuto conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima (commi 3 e 3-bis);

-       la previsione che il Commissario delegato si avvalga dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, e che provveda alla definizione con le comunità locali di tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere (comma 4);

-       l’attribuzione al  Commissario delegato in materia di smaltimento rifiuti del potere di sostituzione in alcune competenze dei sindaci e dei presidenti di provincia e di avvalersi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti (comma 5);

-       la facoltà di sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania, riconosciuta al Commissario fino alla cessazione dello stato di emergenza, da esercitare d’intesa con le regioni interessate (comma 5-bis);

-       l’attribuzione al medesimo Commissario, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, di proporre al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave (comma 5-ter).

Infine, il comma 6 reca una clausola generale di copertura, prevedendo che agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del decreto in esame, ivi compresi quelli relativi all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui all’articolo 5, si faccia fronte mediante:

-       le risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

-       le ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

-       per quanto attiene specificamente agli oneri derivanti da interventi in conto capitale, la norma dispone che si faccia fronte agli stessi integrando la disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l’importo di 20 mln di euro per l’anno 2006, coperti a valere sul Fondo speciale di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

La relazione tecnica, relativamente al comma 1, asserisce che la disposizione non solo non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, ma consente altresì di ottenere notevoli risparmi di risorse finanziarie, in considerazione del fatto che attualmente trasportare i rifiuti fuori regione comporta un costo di 140 euro a tonnellata, mentre con la disposizione in esame si provvede a conferire alle discariche della regione Campania con un costo di 50 euro a tonnellata. Tenuto conto che ogni giorno si producono nella regione Campania 7.200 tonnellate di rifiuti, l’utilizzo delle discariche ivi indicate consentirebbe di smaltire l’intero quantitativo prodotto di rifiuti.

La RT precisa altresì che il costo della messa in sicurezza delle discariche non graverà sulla gestione commissariale, trattandosi di voci di spesa a carico dei gestori delle discariche.

Con riguardo al comma 6, la RT precisa che agli oneri derivanti dagli interventi del presente decreto si provvede con le tariffe di smaltimento della regione Campania introitate mensilmente dalla struttura commissariale, al netto delle quote di ristoro dovute ai comuni che ospitano gli impianti di discariche ed i siti di stoccaggio. Tali somme ammontano complessivamente a circa 11 mln di euro e solo nel limite di tali risorse introitate, nonché delle eventuali ulteriori residue disponibilità del Commissario, si potrà provvedere agli interventi previsti.

A seguito dei chiarimenti richiesti presso il Senato, con la citata nota del Dipartimento per la protezione civile, viene segnalato che le risorse relative alla realizzazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e apertura delle discariche, all’eventuale trasporto fuori regione dei rifiuti ed alle attività di monitoraggio dovranno necessariamente essere individuate nell’ambito delle risorse introitate dal Commissario delegato con la tariffa di smaltimento dei rifiuti, nonché delle eventuali ulteriori risorse finanziarie che dovessero risultare disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Inoltre, a seguito della richiesta di maggiori informazioni per quantificare correttamente i risparmi derivanti dal conferimento in discarica dei rifiuti prodotti rispetto al trasporto fuori regione, con la citata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, viene chiarito che le tariffe indicate nella relazione tecnica rappresentano i costi di mercato attualmente sostenuti per lo smaltimento; riguardo il trasporto fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti viene fatto presente che si tratta di una possibilità concessa al Commissario qualora le discariche individuate non siano in grado di soddisfare la richiesta di conferimento dei rifiuti.

Viene, infine, confermato che gli interventi derivanti dall’applicazione del decreto in esame sono configurabili come servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti e pertanto rientrano nei componenti essenziali del costo del servizio che determinano la tariffa - ai sensi del comma 4, art. 238, decreto legislativo n. 152/2006[15] – e che l’importo di 11 milioni di euro rappresenta, quanto introitato dalla riscossione delle tariffe fino ad ora, poiché è tuttavia ravvisabile un trend positivo degli introiti in questione, tale importo non è pienamente significativo - in quanto suscettibile di variazioni in aumento - per un raffronto con gli oneri connessi agli interventi.

Al riguardo,si evidenziano i seguenti profili problematici che necessitano di chiarimenti e di ulteriori elementi di valutazione.

In merito alla clausola di cui al comma 6, fatte salve le considerazioni di seguito formulate in merito ai profili di copertura e alla conformità all’ordinamento contabile, per quanto attiene della quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica non definisce l’ammontare complessivo delle risorse a valere sulle quali dovranno essere coperti gli oneri derivanti dal provvedimento, pur affermando, con esclusivo riferimento agli introiti da tariffa che l’importo finora incassato (pari complessivamente a 11 mln) evidenzia comunque un trend crescente. Inoltre, non vengono precisati entro quali limiti potranno essere finanziate, a valere sulle predette risorse, le diverse tipologie di interventi previsti dal decreto in esame, posto che, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica e dalle note governative pervenute al Senato, gli interventi previsti dal decreto legge potranno essere attuati soltanto nell’ambito delle risorse disponibili.

Le predette indicazioni appaiono peraltro necessarie sia in considerazione della vigente disciplina contabile - già richiamata con riguardo all’art. 3 - che impone di definire, per ciascun intervento previsto dalla legge, la relativa autorizzazione o previsione di spesa - sia al fine di valutare la congruità delle risorse disponibili rispetto ai nuovi interventi previsti, tenendo altresì conto del complesso delle attività cui le risorse in questione sono già finalizzate, in base alla vigente normativa.

Si ricorda in proposito l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 245/2005, il quale ribadisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato sono vincolate all’attuazione, da parte del Commissario medesimo, del piano di smaltimento rifiuti.

Va inoltre considerato che taluni degli oneri derivanti dal decreto legge (quali ad esempio quelli connessi alla proroga del servizio da parte delle attuali affidatarie ovvero eventuali costi connessi all’adozione da parte del Commissario delegato di interventi di salvaguardia dei centri abitati di altre regioni ai sensi del comma 2-quater dell’art. 5 in esame) non appaiono del tutto comprimibili e che in caso di carenza delle risorse non sembra rientrare nelle facoltà del commissario straordinario l’eventuale incremento delle tariffe, che è da presumere rientri nella competenza impositiva degli enti locali interessati. Andrebbe pertanto chiarito, secondo quanto già richiesto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, sia se eventuali maggiori oneri connessi agli interventi previsti dal decreto legge potranno essere compensati da un incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti, sia quali siano i poteri del Commissario straordinario in ordine alle variazioni della tariffa medesima.

La compensatività a valere sulla tariffa andrà inoltre considerata anche sotto il profilo della coerenza temporale tra oneri e risorse: poiché, infatti, deve presumersi che l’incremento del gettito tariffario si realizzi con cadenza annuale, ne dovrebbe conseguire che anche l’insorgenza degli oneri cui l’incremento predetto deve far fronte si realizzi con analoghi tempi.

A quest’ultimo riguardo andrebbe altresì confermato se – sulla base del citato articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 - gli interventi da finanziare siano integralmente riconducibili alle tipologie di attività destinate ad essere compensate con il pagamento della tariffa.

Inoltre, in merito alla destinazione di 20 mln di euro per il 2006 ad interventi in conto capitale, le informazioni acquisite nel corso dell’iter finora svolto non consentono di verificare se tale somma corrisponda o meno agli oneri di parte capitale derivanti per il 2006 dal decreto legge e se siano inoltre configurabili oneri di parte capitale ulteriori rispetto alle risorse in questione, anche in riferimento agli anni dal 2007 in poi.

Si segnala a tal riguardo che il Governo, nel corso del dibattito al Senato, ha accolto l’ordine del giorno G5.100 Sodano e altri che contiene un impegno a prevedere, nell’ambito delle risorse destinate dalla legge finanziaria 2007 anche ad incremento dei fondi a disposizione della protezione civile, un finanziamento per l’anno 2007 adeguato e proporzionato allo stanziamento aggiuntivo per il 2006 previsto nel decreto in esame, visto che le misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania impegneranno risorse straordinarie e aggiuntive anche per l’anno 2007, per il quale nel presente decreto non vi sono stanziamenti.

Riguardo al comma 2, risulterebbero utili chiarimenti circa l’entità delle risorse disponibili per le bonifiche a valere sulle risorse del programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari.

In merito infine ai commi 2-bis e 2-ter che configurano un utilizzo delle risorse derivanti dalle tariffe per finalità diverse da quelle ordinarie, si ricorda che, in base all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006[16] sopra citato, la tariffa per la gestione dei rifiuti costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è composta in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L’utilizzo della tariffa per finalità diverse potrebbe pertanto determinare difficoltà nella gestione del servizio. Sul punto è necessario acquisire l’avviso del Governo

Si rammenta che in merito ad una disposizione analoga introdotta nel corso dell’esame da parte del Senato del disegno di legge relativo al decreto legge n. 245/2005 il Governo aveva espresso parere contrario[17].

 

ARTICOLO 5, comma 6

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. 

La norma dispone, inoltre, che agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si farà fronte integrando le disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l’importo di 20 milioni di euro, per l’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2006-2008.

 

Si rileva, dal punto di vista formale, che la norma fa riferimento agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal presente decreto, compresi quelli di cui agli articoli 3 e 5. A tale proposito, si osserva che:

·         gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 2, dovrebbero essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce delle clausole di invarianza previste nei predetti commi;

·         gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dovrebbero essere attuati assicurando l’invarianza della spesa mediante riduzione della struttura commissariale, come indicato dal comma 4 del predetto articolo;

·         gli interventi di cui all’articolo 2, dovrebbero essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce delle clausole di invarianza previste ai commi 1 e 1-bis del predetto articolo 2

·         gli interventi di cui all’articolo 4, dovrebbero anch’essi essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come esplicitamente previsto al comma 6 dello stesso articolo 4

Conseguentemente, tenuto conto della portata degli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non appare tale da determinare conseguenze negative di carattere finanziario, gli interventi aventi effetti onerosi cui il testo fa riferimento sembrerebbero coincidere con quelli di cui all’articolo 3, esplicitamente richiamato, e al medesimo articolo 5.

In proposito appare comunque opportuno che il Governo confermi che si tratta appunto delle disposizioni indicate.

Come già rilevato nelle precedenti parti della presente nota si osserva che il testo non reca alcuna quantificazione dell’ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, sia pure in forma di stima, ma si limita a individuare le modalità con le quali vi si farebbe fronte. Per quanto concerne, in particolare, la previsione dell’utilizzo delle risorse derivanti dalla TARSU, si ricorda che la relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento, indicava che le risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento della regione Campania introitate mensilmente dalla struttura commissariale, al netto delle quote di ristoro dovute ai comuni che ospitano gli impianti di discariche e i siti di stoccaggio, ammontano complessivamente a circa 11 milioni di euro. La stessa relazione tecnica precisava che si potrà provvedere agli interventi previsti dal decreto-legge solo nel limite delle risorse introitate, nonché delle ulteriori residue disponibilità del Commissario, di cui peraltro non è specificato l’ammontare.

A tale proposito si osserva che l’affermazione contenuta nella relazione tecnica non trova puntuale riscontro nel testo che si limita a prevedere che agli oneri recati dagli interventi del decreto-legge si farà fronte “nell’ambito” delle risorse derivanti dalla TARSU. Il disallineamento tra quanto affermato dalla relazione tecnica e quanto stabilito dalla disposizione in esame potrebbe avere conseguenze concrete sulla portata degli interventi da realizzare e sulla capienza delle risorse disponibili a valere sui proventi della TARSU

Inoltre si rileva l’esigenza di acquisire un chiarimento del Governo sulle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le quali concorrono alla copertura degli oneri del decreto-legge.

Appare infine necessario un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità di utilizzare le risorse indicate per gli interventi derivanti dall’attuazione del decreto-legge senza pregiudicare la realizzazione di quelli eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di conto capitale si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di conto capitale utilizzato reca la necessaria disponibilità.

Dal punto di vista formale, si osserva che la norma non individua specificatamente gli interventi di conto capitale del decreto-legge, né la loro entità, posto che la formulazione letterale del testo lascia supporre che l’integrazione della contabilità speciale nella misura dei 20 milioni di euro non coincida con l’entità complessiva degli oneri di conto capitale.

 

ARTICOLO 6

Pignoramenti

Le norme reca disposizioni di carattere interpretativo riferite:

-          all’ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 in materia di pignoramento sulle contabilità speciali. In particolare, si stabilisce che le risorse dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 sono insuscettibili di pignoramento o sequestro;

-          all’ambito di applicazione delle disposizioni di ordinanze di protezione civile che prevedono la sospensione dei versamenti di contributi e premi assicurativi.

 

La relazione tecnica non considera le norme .

 

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi che dalle norme non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica.

 



[1] Anche modificando gli effetti delle precedenti ordinanze.

[2] La clausola di invarianza è stata introdotta durante l’iter al Senato.

[3] Si ricorda che un’analoga struttura tecnico scientifica composta da sette esperti era stata istituita con OPCM n. 3345/2004 e successivamente soppressa con OPCM  n. 3491/2006

[4] Articolo 3, comma 2, del D:L:n. 14/2005.

[5] Con ordinanze di protezione civile.

[6] Recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. L’articolo 29 prevede che la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi, sia ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005.

[7] Secondo i principi della Carta di Aalborg.

[8] La clausola di invarianza è stata introdotta durante l’iter al Senato.

[9] Recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.

[10] Di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 142/1991.

[11] Come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 194/2002 (legge n. 242/2006).

[12] Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani.

[13] Di cui agli articoli 1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.

[14] Per la precisione, i comuni interessati dalla disposizione citata sono quelli in cui si trovano: discariche in esercizio; impianti di trattamento dei rifiuti; termovalorizzatori; siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati; siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

[15] Nel quale si dispone che la tariffa è composta da due quote, la prima riferita alle componenti essenziali del servizio, ed in particolare gli investimenti per le opere, la seconda rapportata alla quantità di rifiuti conferita ed ai costi di gestione del servizio.

[16] In analogia a quanto già previsto dall’art. 49 del d. lgs. n. 22/1997.

[17] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze allegata alla seduta dell’11 gennaio 2006 presso la V commissione della Camera. Nella nota, in particolare, si precisava come l’impiego per finalità diverse dalla loro destinazione, nella gestione dei bilanci degli enti locali interessati, in corso di esercizio, determinasse maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, dovuti dalla necessità che detti servizi dovessero essere resi in ogni caso. Veniva pertanto ritenuto che la norma costituisse una deroga al principio dell’integrale copertura dei costi sancito dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in base al quale i ricavi derivanti dalla erogazione di servizi soggetti a tariffe dovevano essere necessariamente destinati al finanziamento dei servizi stessi.