Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1874: Ratifica della Convenzione consolare Italia-Cuba
Riferimenti:
AC n. 1874/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 36
Data: 17/01/2007
Descrittori:
CUBA   RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
RATIFICA DEI TRATTATI   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

 

 


 

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

A.C. 1874

Ratifica della Convenzione consolare Italia-Cuba

 

 

 

N. 36  – 17 gennaio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1874

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare Italia-Cuba

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Marcenaro

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

 

 

Nota di verifica n. 36


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 78 della Convenzione. 2

Contenuti della Convenzione. 2


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame prevede la ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmata a Roma il 12 marzo 2001. La Convenzione, che richiama la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, disciplina l’esercizio delle funzioni consolari nei due Stati. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le parti della Convenzione suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

 

a decorrere dal 2006

Articolo 3 del ddl di ratifica

euro 6.850

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 78 della Convenzione

Contenuti della Convenzione

Le norme della Convenzione dispongono quanto segue:

-            la possibilità di istituire un ufficio consolare da parte dello Stato di invio[1] sul territorio dello Stato di residenza[2]; lo Stato di invio provvede alla nomina del Capo dell’ufficio consolare, nonché dei funzionari e degli impiegati consolari (articoli 2, 3 e 4);

-            lo Stato di residenza assiste lo Stato di invio nell’acquisizione della proprietà o dell’affitto dei locali consolari e degli alloggi destinati ai membri dell’ufficio consolare (articolo 8);

-            lo Stato di invio è esentato da ogni tassa ed imposta statale o locale nello Stato di residenza per quanto attiene all’acquisizione della proprietà o del possesso o godimento dei locali consolari e degli alloggi destinati ai membri dell’ufficio consolare, nonché dei beni mobili – compresi i mezzi di trasporto – destinati esclusivamente ad esigenze di servizio (articolo 9);

-            i membri dell’Ufficio consolare possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse, previsti dalle leggi dello Stato di invio, per gli atti consolari; tali somme sono esentate dall’imposizione fiscale nello Stato di residenza (articolo 16);

-            ai membri dell’Ufficio consolare ed alle loro famiglie non si applica, per i servizi prestati allo Stato d’invio, il regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza (articolo 26);

-            i funzionari, gli impiegati consolari e i componenti delle loro famiglie sono esentati da ogni imposta e tassa, fatte salve le eccezioni espressamente indicate (articolo 27).

Analoga esenzione si applica sul salario corrisposto da parte dello Stato di invio ai membri del personale consolare  per i servizi resi all’Ufficio consolare.

-            in caso di danneggiamento di una nave o di un aeromobile dello Stato di invio, lo Stato di residenza presta la necessaria assistenza e garantisce l’esenzione da imposte e tasse di importazione per gli oggetti trasportati dalla nave o dall’aeromobile dello Stato di invio, naufragato, incagliato o in avaria (articoli 57 e 59);

-            l’ufficio consolare può esercitare, con il consenso dello Stato di residenza, funzioni consolari per conto di uno Stato terzo o anche sul territorio di un altro Stato terzo; in particolare, i funzionari consolari italiani possono esercitare nel territorio della Repubblica di Cuba funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza (articoli 62 e 63);

-            è istituita una Commissione mista, formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati, che si riunirà su richiesta di una delle Parti contraenti per assicurare la migliore attuazione delle disposizioni della Convenzione (articolo 76);

-            eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione della Convenzione saranno risolte per via diplomatica (articolo 77);

-            la Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, salvo denuncia di una delle Parti, che avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall’altra Parte contraente (articolo 78).

 

La relazione tecnica quantifica esclusivamente l’onere relativo alla partecipazione italiana alle riunioni della commissione mista (articolo 76) per un totale di euro 6.850 a decorrere dall’anno 2006.

Il calcolo è stato effettuato ipotizzando l’invio per 5 giorni all’Havana di 2 funzionari:

 

Spese di pernottamento

150 2 pers.  5 gg.

1.500

Diaria

85 2 pers.  5 gg.

   850

Spese di viaggio

2.250 2 pers.

4.500

TOTALE

 

6.850

 

La relazione tecnica precisa che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.

Il calcolo della diaria è stato effettuato in ottemperanza di quanto disposto in materia dal decreto legge n. 223/2006, ossia riducendo del 20 per cento l’importo della diaria e non applicando la maggiorazione del 30 per cento[3].

 

Al riguardo, premesso che la quantificazione degli oneri connessi all’attuazione dell’articolo 76 della Convenzione appare coerente con i riferimenti posti alla base del relativo calcolo, si segnala tuttavia l’opportunità di acquisire chiarimenti in ordine alle modalità di finanziamento delle possibili spese, non considerate dalla relazione tecnica, derivanti dalla facoltà (prevista dall’articolo 2 della Convenzione) di istituire un ufficio consolare italiano nella Repubblica di Cuba.

Si rammenta che, in casi analoghi, le Commissioni bilancio del Senato e della Camera  hanno espresso un parere favorevole nel presupposto che all'eventuale istituzione degli uffici consolari previsti dalla Convenzione si faccia fronte previa soppressione di altro ufficio consolare, con riduzione di oneri di pari importo, e con esclusione di o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato [4].

Peraltro, sempre nel corso della XIV legislatura, la Commissione bilancio della Camera ha anche esaminato la Convenzione consolare tra la repubblica italiana e l’Ucraina[5]  ed in tale ultimo caso è stato reso un semplice parere favorevole senza il richiamo del summenzionato presupposto.

 

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, la norma,autorizza, per l’attuazione della legge, la spesa annua di euro 6.850 a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, relativo al il triennio 2006-2008.

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di aggiornare, a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) la clausola di copertura al nuovo triennio finanziario 2007-2009, trattandosi di un provvedimento in prima lettura alla Camera.

Non sembrano infatti sussistere in tal caso i requisiti che hanno consentito in altre circostanze l’imputazione della copertura finanziaria al triennio oramai trascorso (c.d. “slittamento”), in base all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978: ciò avviene infatti in presenza di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica che vengono esaminati dalla Camera in seconda lettura ad inizio anno, al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare al Senato.

Inoltre, la tipologia di spesa derivante dall’attuazione del disegno di legge non risulta avere le caratteristiche per essere inclusa tra gli slittamenti in quanto si tratta di spese di missione derivanti dall’attività della Commissione mista di cui all’articolo 76 che si manifesteranno unicamente a partire dall’entrata in vigore della Convenzione e non di spese che, presentando caratteristiche di continuità, si potranno verificare anche con riferimento ad annualità pregresse (quali quelle derivanti da contributi di partecipazione ad organizzazioni internazionali).

Ciò premesso, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.



[1] La Parte che nomina i funzionari consolari.

[2] La Parte nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni.

[3] Prevista a norma dell’articolo 3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. La norma in questione è stata infatti abrogata dall’articolo 28 del decreto legge 223/2006.

[4] V. ratifiche delle Convenzioni consolari, rispettivamente, tra l’Italia e la Georgia e l’Italia e la Moldova, esaminate dalla Commissione bilancio del Senato nel corso delle sedute del 2 e 17 marzo 2004 e dalla Commissione bilancio della Camera nel corso della seduta del 26 maggio 2004 (AC 4920 e 4921).

[5] AC 5422 esaminato nel corso della seduta del 26 maggio 2005.