Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 1762-A: Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi da capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizoni sui tributi statali
Riferimenti:
AC n. 1762-A/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 82
Data: 31/07/2007
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1762-A

 

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi da capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

 

 

 

 

 

 

N. 82 – 31 luglio 2007

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1762-A

Titolo breve:

 

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

VI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Mungo

Gruppo:

RC-SE

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

Riferita al testo A

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

all'Assemblea

Oggetto:

 

testo A

 

Nota di verifica n. 82

 


INDICE

ARTICOLO 1. 4

Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria   4

ARTICOLO 2, comma 1. 10

Delega in materia di riscossione. 10

ARTICOLO 2, comma 2. 14

Modalità di esercizio dell’attività di riscossione. 14

ARTICOLO 3. 15

Gestione delle attività di giustizia.. 15

ARTICOLO 4. 19

Delega in materia di accertamento.. 19

ARTICOLO 5. 21

Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati21

ARTICOLO 6. 24

Delega per la revisione dell’ICI, dell’IRPEF e dell’imposta di registro.. 24

ARTICOLO 7. 26

Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali26

ARTICOLO 8. 27


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca “Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali”.

Il testo iniziale (A.C. 1762) è corredato di relazione tecnica.

La Commissione VI ha notevolmente modificato il testo originario del provvedimento. Tali interventi di modifica, che hanno riguardato tutti gli articoli, con particolare riguardo all’articolo 1 ed all’articolo 4 del testo iniziale, hanno reso non utilizzabile la relazione tecnica originaria[1].

Nel corso dell’esame presso la Commissione V in sede consultiva[2], in relazione ad esigenze di chiarimenti emersi in ordine ai profili di carattere finanziario riguardanti le modifiche introdotte dalla Commissione, è stata deliberata la richiesta di un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento.

Si segnala che, successivamente a tale richiesta, in sede di votazione della proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire all’Assemblea, nella seduta del 28 giugno 2007, la Commissione di merito ha approvato ulteriori emendamenti al testo trasmesso alla Commissione Bilancio per il parere, in larga parte di coordinamento formale, ad eccezione della riformulazione delle modalità attuative delle disposizioni di delega (articolo 8 del testo in esame). Ha esteso, in particolare, l’obbligo di corredare tutti gli schemi dei decreti legislativi di relazione tecnica e, con riguardo ai decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne ha condizionato l’emanazione all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L’aggiornamento della relazione tecnica pervenuto il 10 luglio 2007 tiene conto anche delle modifiche da ultimo intervenute. Tale relazione tecnica risulta positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con eccezione della parte relativa all’articolo 3 del testo approvato dalla Commissione, contenente disposizioni relative alla gestione di crediti e di beni derivanti dalle attività di giustizia.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria

Normativa vigente. La normativa vigente in materia di tassazione di rendite finanziarie prevede, essenzialmente, due aliquote d’imposta pari, rispettivamente, al 12,5% e al 27%. Relativamente a quest’ultima aliquota, si segnalano i seguenti proventi:

-          interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di depositi;

-          accettazioni bancarie;

-          titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi;

-          obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge;

-          titoli atipici.

Sono invece assoggettati ad aliquota del 12,5 per cento i proventi dei seguenti strumenti finanziari:

-          titoli pubblici;

-          titoli obbligazionari o similari emessi da banche ed imprese private  con durata superiore a diciotto mesi;

-          cambiali, partecipazioni a fondi comuni e gestioni patrimoniali;

-          plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate.

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa sono assoggettate a ritenute alla fonte a titolo definitivo, con aliquota diversificata in base alla tipologia di reddito. Per i soggetti imprenditori i redditi in questione concorrono alla formazione del reddito complessivo.

 

Le norme dell’articolo in esame sono state interamente sostituite nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione.

Nel testo iniziale,  esse delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, disposizioni di riordino del regime tributario dei redditi di capitale, dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

I principi e criteri direttivi della delega sono, in sintesi, i seguenti:

·          applicazione di una aliquota unica d’imposta non superiore al 20%;

·          conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni o non imponibilità di alcuni redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

·          applicazione dell’aliquota unificata nel rispetto dei principi costituzionali di incoraggiamento e tutela del risparmio, anche al fine di evitare segmentazioni del mercato;

·          eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso detrazioni o deduzioni, a favore di soggetti più deboli;

·          semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi degli intermediari;

·          coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio di equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

·          introduzione di una adeguata disciplina transitoria ispirata all’esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data di entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure;

·          possibilità di differire l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla loro pubblicazione.

La delega dispone, inoltre, che dall’introduzione del nuovo regime fiscale devono conseguire maggiori entrate pari a 1.100 milioni per il 2007 e 2.000 di euro annui a decorrere dal 2008.

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima gli effetti finanziari sulla base di dati rilevati dal gettito dell’ultimo bilancio dello Stato disponibile (ripartizione capitoli/articoli[3]). Come base di riferimento per il calcolo, la RT utilizza un periodo omogeneo dal punto di vista delle normative di riferimento, al fine di contenere la variabilità che, soprattutto per alcuni strumenti, risulta  elevata e dovuta a circostanze contingenti.

In corrispondenza di ciascun capitolo di entrata interessato, è stata effettuata la stima di variazione di gettito che si ottiene uniformando le aliquote al 20%.

In merito ai possibili effetti di sostituzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

·          nell’ambito dei diversi strumenti finanziari si è ritenuto che l’effetto di sostituzione non determini ricadute in termini di gettito data l’unificazione delle aliquote;

·          rispetto alla possibile sostituzione tra attività finanziarie ed attività reali (immobili), si è ritenuto che l’effetto non sia rilevante in considerazione dell’andamento crescente dei tassi di interesse che rende più costoso il ricorso al finanziamento. Il fenomeno potrebbe interessare soggetti ad alti livelli di reddito e di ricchezza e dovrebbe essersi realizzato in periodi precedenti, caratterizzati da un minore livello dei tassi passivi;

·          non sono stati considerati effetti di sostituzione con strumenti esteri né possibili effetti di fuoriuscita di capitali, né possibili effetti di spesa derivanti dalla necessità di incrementare i tassi di interesse sui titoli pubblici.

La quantificazione degli effetti di gettito contenuta nella relazione tecnica sconta l’entrata in vigore del provvedimento il 1° luglio 2007 e che, con riferimento ai redditi che maturano nell’anno, operi il meccanismo del pro-rata.

 

Il testo interamente sostitutivo dell’articolo in esame, approvato dalla Commissione di merito, fissa il termine di esercizio della delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria in dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del provvedimento. I relativi provvedimenti attuativi devono conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente ed ai seguenti principi e criteri direttivi:

·        conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, nell’ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini della riduzione dei costi amministrativi (lett. a));

·        inapplicabilità delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, a carico degli organismi di investimento collettivo. La non soggettività fiscale di tali organismi è derogata nel caso di ritenute alla fonte che si applichino in modo indifferenziato in capo ai percipienti. Pertanto i proventi derivanti dalla partecipazione in tali organismi saranno imponibili esclusivamente in capo ai soggetti percipienti, in base ai regimi propri per i redditi di natura finanziaria (lett. b)).

La norma, in base a quanto affermato nella relazione illustrativa all’emendamento governativo da cui trae origine, ha la finalità di equiparare, sul piano impositivo, i fondi comuni di diritto italiano da quelli di diritto estero;

·        omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, con possibilità di dedurre i relativi costi e di compensare le eventuali minusvalenze e perdite,  utilizzando le eccedenze in un arco di tempo prestabilito. Previsione della possibilità che, nel caso in cui la base imponibile sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze e perdite, sia riconosciuto al contribuente un risparmio d’imposta scomputabile, a determinate condizioni e con particolari limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale o sui redditi diversi di natura finanziaria (lett. c));

·        applicazione, per i redditi di natura finanziaria soggetti ad imposizione al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate, volte  ad equiparare sotto il profilo temporale la tassazione per maturazione a quella per realizzo. Tali correttivi non devono comportare per il contribuente una tassazione positiva se il reddito realizzato è negativo o nullo (lett. d));

·        conservazione del diritto di utilizzo sia dei risparmi d’imposta iscritti nel patrimonio dei fondi comuni sia delle componenti negative realizzate o maturate dai contribuenti nell’ambito dei diversi regimi impositivi, con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al primo periodo d’imposta per il quale opererà l’omogeneizzazione delle basi imponibili (lett. d));

·        coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti che prevedono regimi di esenzione o di non imponibilità dei redditi di natura finanziaria (lett. f));

·        possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Possibilità che l’entrata in vigore dei singoli decreti possa essere differita  da quattro a dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione (lett. f));

·        previsione che gli operatori del settore predispongano accorgimenti informatici volti a consentire un’ordinata gestione delle modifiche normative introdotte in attuazione della delega, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti (lett. h));

·        introduzione di una adeguata disciplina transitoria che regolamenti il passaggio alla nuova disciplina, al fine di evitare, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, l’emersione di ingiustificati guadagni o perdite (lett. i)).

Si segnala che, nel corso del dibattito in sede referente, il rappresentante del Governo ha sottolineato “come l’attuazione della delega dipenderà strettamente dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie per coprire i relativi oneri, che dovranno essere più precisamente quantificati in quella sede”. Ha, inoltre, precisato che è intenzione del Governo realizzare il processo di armonizzazione delle aliquote applicabili ai redditi di capitale con un ulteriore intervento legislativo[4].

 

La relazione tecnica aggiornata afferma l’impossibilità di pervenire ad una puntuale quantificazione degli effetti delle disposizioni, in relazione alla indeterminatezza di taluni parametri attuativi, la cui definizione è lasciata al legislatore delegato. In tale contesto appare praticabile, pur con ampi margini di indeterminatezza, la sola individuazione della natura, neutrale, incrementativa o riduttiva, dell’effetto in termini di gettito connesso alle singole misure, non potendosi individuare in termini quantitativi gli effetti di compensazione delle misure di segno opposto.

In particolare:

·          l’attuazione del principio di conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, di cui alla lettera a) non dovrebbe determinare alcun effetto di gettito;

·          la modifica al regime di tassazione dei fondi comuni, pur dipendendo dall’andamento futuro dei mercati, dovrebbe determinare una perdita di gettito, in quanto la tassazione non si applicherebbe più a quanto  maturato dal fondo in ragione d’anno, ma a quanto realizzato dal partecipante al momento della cessione della quota (lettera b));

·          la possibilità di compensare redditi di capitale con redditi diversi nel regime amministrato, di cui alla lettera c), dovrebbe comportare una riduzione di gettito. La relazione tecnica precisa che, in base ad un’indagine ABI, il volume delle minusvalenze generate nell’anno ammonta a circa 6,2 miliardi di euro. Non è tuttavia possibile quantificare l’ordine di grandezza del risparmio d’imposta per i contribuenti derivante dalla possibilità di scomputare tali minusvalenza non essendo note le condizioni ed i limiti posti in sede attuativa. Si presume, tuttavia, che una quota non trascurabile rimanga, comunque, inutilizzata;

·          il meccanismo di “equalizzazione” di cui alla lettera d)  dovrebbe comportare un aumento di gettito al momento non quantificabile;

·          l’utilizzabilità degli stock di risparmi d’imposta e di minusvalenza inutilizzate, di cui alla lettera e), dovrebbe determinare un effetto neutrale per i fondi comuni di investimento, che già utilizzano i crediti d’imposta. La misura dovrebbe, invece generare un effetto di minore gettito con riguardo allo stock di minusvalenza del risparmio amministrato, per le quali è prevista la compensazione con i redditi di capitale.

La relazione tecnica sottolinea, infine, che le norme di cui al comma 7 dell’articolo 8 del testo in esame subordinano l’emanazione dei decreti attuativi, che dovranno provvedere a quantificare esattamente gli impatti finanziari, all’adozione dei provvedimenti legislativi che ne reperiscano le occorrenti risorse.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce alcun ordine di grandezza in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, né ne qualifica l’effetto netto complessivo. Pur riconoscendosi, peraltro, l’attuale indeterminatezza di alcuni parametri attuativi, si rileva l’opportunità di individuare comunque, anche sulla base di ipotesi circa il probabile ambito di definizione dei predetti parametri, scenari alternativi, che diano almeno conto della natura e del possibile ordine di grandezza dell’impatto finanziario netto complessivo connesso all’attuazione della delega in esame, in coerenza con i criteri ed i principi generali espressi dalla medesima. Ciò consentirebbe, pur in presenza di un rinvio a provvedimenti successivi ai fini della copertura, una valutazione della sostenibilità finanziaria complessiva della delega in esame, in relazione ai criteri ed alle modalità previste per l’esercizio della stessa.

Appare opportuno sottolineare che la preliminare individuazione del predetto impegno finanziario complessivo appare necessaria anche ai fini della coerenza della procedura attuativa delineata dalle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 7, del testo in esame, con riguardo alle fasi di individuazione e quantificazione degli oneri e di reperimento delle necessarie risorse.

Infatti, rinviando la fase di individuazione degli effetti finanziari netti dell’attuazione della delega esclusivamente alla redazione delle relazioni tecniche di corredo agli schemi dei decreti legislativi, tale fase risulterebbe successiva a quella di reperimento delle relative risorse, che dovrebbero comunque risultare congrue rispetto a plausibili scenari attuativi.

Si sottolinea, in proposito , che le disposizioni in esame, pur prevedendo la possibilità di differire l’entrata in vigore dei decreti attuativi rispetto alla data di pubblicazione, non sembrerebbero di fatto consentire fasi di attuazione parziale della delega, in ragione dell’ammontare delle risorse disponibili. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Delega in materia di riscossione

Le norme, nel testo originario, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, norme finalizzate al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l’attività di recupero delle somme non versate spontaneamente.

Sono previsti, tra l’altro, i seguenti  principi e criteri direttivi:

·        razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, in base a modalità atte anche a consentire  l’attribuzione agli agenti di riscossione del potere di concedere direttamente, o su incarico dell’ente creditore, la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo (lett. a));

·        estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari- attualmente disposte in favore degli agenti della riscossione – in favore dei terzi soggetti cui gli agenti si rivolgono per l’esercizio dell’attività di riscossione (lett. b));

·         parziale revisione della disciplina vigente in materia di rimborso spese agli agenti di riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall’esercizio dei compiti istituzionali (lett. c));

·        introduzione di criteri di controllo dell’inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (lett. d));

·        semplificazione e razionalizzazione delle procedure di anticipazione da parte degli agenti della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (lett. e));

·        parziale o totale attribuzione a Equitalia S.p.a.[5] delle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia delle entrate in merito alla gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi, degli interventi volti al recupero delle somme non versate (lett. g)).

La Commissione ha introdotto, in particolare, i seguenti ulteriori principi di delega:

·        previsione che Equitalia S.p.a. possa esercitare le altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 3, comma 4, lett. b), n. 2) del decreto legge n. 203  del 2005[6], sulla base di appositi contratti di servizio, anche in favore di altre amministrazioni pubbliche e che possa procedere al pagamento del corrispettivo dell’acquisto delle quote del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, di cui al comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto legge n. 203 del 2005, mediante emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari (lett. h)).

Il comma 7 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che Riscossione S.p.a., ora denominata Equitalia S.p.a., società costituita con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall’Agenzia delle entrate e il 49 per cento versato dall’INPS, possa acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta del servizio di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Equitalia; il rapporto proporzionale tra i prezzi determina le quote di capitale da assegnare ai soggetti cedenti. Resta ferma la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle proporzioni previste nell’atto costitutivo (ossia 51 e 49 per cento), in misura complessivamente non inferiore al 51 per cento. Dopo 24 mesi dall’acquisto le partecipazioni di Equitalia S.p.a. così trasferite ai soci privati, possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione in favore dei soci pubblici. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici di Equitalia S.p.a. riacquistano le azioni cedute a privati; entro lo stesso termine la società acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo tale termine, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale di Equitalia S.p.a.;

Nella relazione illustrativa dell’emendamento governativo da cui origina la modifica si afferma che la disposizione relativa alla possibilità per Equitalia di finanziarsi sul mercato è diretta, fermi restando i diritti patrimoniali dei soggetti che hanno negoziato con la società, ad assicurare a quest’ultima una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti con tali soggetti ed a garantire un pieno adeguamento dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 alle innovazioni introdotte con la riforma del diritto societario;  

·        razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato (lett. i))

Nella relazione illustrativa all’emendamento governativo da cui origina la modifica in esame si precisa che l’intervento è diretto ad ottimizzare i meccanismi di riscossione delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato.

 

La relazione tecnica aggiornata fornisce puntuali chiarimenti in merito alle osservazioni espresse dal relatore nell’ambito dell’esame presso la Commissione Bilancio[7], chiarendo che le norme in esame non determinano complessivamente effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, precisa quanto segue:

·          le disposizioni di cui alle lettere a), riguardante l’attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere direttamente la dilazione del pagamento degli importi iscritti in ruolo, è finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza del sistema di riscossione, generando significativi vantaggi per le pubbliche amministrazioni che sarebbero sollevate da numerose incombenze di carattere amministrativo, che determinano inevitabili oneri finanziari;

·          l’estensione, ai soggetti terzi incaricati, delle agevolazioni fiscali oggi previste per le azioni esecutive e cautelari effettuate in proprio dagli agenti della riscossione, non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito. Attualmente, tali agevolazioni fiscali consistono nella gratuità delle visure ipocatastali e delle perizie svolte dall’Agenzia del territorio, nonché nell’applicazione nella misura fissa di 10 euro dell’imposta di registro sulle vendite di beni mobili. La relazione precisa che, relativamente alla prima agevolazione, l’estensione ai soggetti terzi incaricati evita un’inutile partita di giro, in quanto il costo di tali visure effettuate da soggetti esterni è comunque rimborsato agli agenti della riscossione a carico dell’erario. In merito alla seconda tipologia di agevolazione, la relazione precisa che attualmente le vendite di beni mobili effettuate dagli agenti della riscossione per tramite di terzi sono gravate dell’imposta di registro nella misura fissa di 129 euro: l’estensione a tali vendite dell’imposta agevolata nella misura di 10 euro eviterebbe il fenomeno della mancata aggiudicazione dei beni mobili di modico valore, la cui vendita è effettuata dagli istituti di vendite giudiziarie per conto degli agenti della riscossione, fenomeno che rende pressoché nullo il gettito attuale di tale imposta;

·          la parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese, di cui alla lettera c) , è finalizzata esclusivamente a razionalizzare le diverse tipologie di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione per l’attività esecutiva;

·          l’attribuzione ad Equitalia S.p.a. di alcune funzioni oggi svolte dall’Agenzia delle entrate non determina effetti di gettito (lettera g);

·          la possibilità, prevista dalla lettera h) , che Equitalia possa finanziarsi mediante l’emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, non genererebbe alcun aumento dello stock di debito delle amministrazioni pubbliche, in quanto, le prime valutazioni maturate nell’ambito di contatti in corso con Eurostat porterebbero a qualificare Equitalia come soggetto esterno alla P.A.

·          la disposizione di cui alla lettera f)  prevede la possibilità di razionalizzare l’applicazione delle regole della riscossione coattiva mediante ruolo alle società interamente partecipate dallo Stato, dotandole di uno strumento di recupero dei crediti particolarmente efficace.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fornisce una puntuale ed esauriente informativa in merito ai profili di criticità precedentemente emersi per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario[8].

Tuttavia, in merito alle problematiche relative alla classificazione di Equitalia in base al sistema contabile europeo, appare utile un’esplicitazione delle valutazioni e dei parametri che indurrebbero ad escludere l’appartenenza del predetto soggetto al comparto della P.A..

 

ARTICOLO 2, comma 2

Modalità di esercizio dell’attività di riscossione

Le norme modificano il DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito e il D. Lgs. n. 112 del1999, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337 del 1998. In particolare:

·        nel caso di attività di riscossione mediante ruolo svolta fuori dall’ambito territoriale, il concessionario ha la facoltà, e non più l’obbligo, di delegare in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere (articolo 46 DPR n. 602 del 1973), fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere;

·        l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dall’agente di riscossione procedente (articolo 72-bis DPR n. 602 del 1973) ;

·        l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni su tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l’agente della riscossione che lo ha nominato.

L’articolo 43, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999 prevede che l’ufficiale della riscossione eserciti le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso.

Nella relazione illustrativa  all’emendamento governativo da cui trae origine il comma in esame si precisa che la limitazione all’ambito territoriale provinciale dell’attività di recupero dell’agente di riscossione e la limitazione della funzione dell’ufficiale della riscossione al territorio dei comuni compresi nell’ambito del concessionario, coerenti con il precedente assetto basato sull’affidamento del servizio di riscossione a concessionari diversi per ciascuna provincia, appaiono ormai completamente superati per effetto del decreto legge n. 203 del 2005, che ha ricondotto ad un unico gruppo societario pubblico la titolarità del servizio.

 

La relazione tecnica aggiornata afferma che la norma incide esclusivamente su aspetti di natura tecnico-normativa.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle norme possa derivare un incremento dei costi connessi all’attività di riscossione, in relazione alla maggiore mobilità territoriale dei soggetti addetti a tale funzione.

Si segnala in proposito che l’articolo 3, comma 21, del decreto legge n. 203 del 2005 prevede che la società che effettua attività di riscossione mediante ruolo, ora Equitalia S.p.a., assuma iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva tali da assicurare, rispetto agli oneri iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi di detta attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro per il 2007, 160 milioni di euro per il 2008 e 170 milioni di euro annui da 2009.

 

ARTICOLO 3

Gestione delle attività di giustizia

Le norme, introdotte dalla Commissione, dispongono che, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della giustizia stipuli con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.a. una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante si impegna a provvedere alla gestione dei crediti con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia[9], risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008.

La società, ove nominata amministratore giudiziario, gestisce fino alla confisca, garantendo un’adeguata redditività, le somme di denaro, i titoli ed i beni mobili sequestrati, provvedendo anche all’eventuale vendita, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nonché le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, fino al relativo impiego (comma 1).

La società stipulante può compiere operazioni finanziarie tra le quali assumere finanziamenti, rilasciare garanzie, costituire società con la partecipazione di privati.

Le convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie, secondo modalità tali da garantire comunque la restituzione del capitale e degli interessi (comma 2).

Il Ministero di giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società di svolgere altre attività strumentali, compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione dei crediti relativi alle spese ed alle pene pecuniarie di cui sopra (comma 3).

La remunerazione per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti e gestione dei beni sequestrati è determinata, nell’ambito delle apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 4).

Dalla data di stipula della convenzione, è abrogato l’articolo 213 del D.Lgs. n. 115 del 2002, che prevede l’iscrizione a ruolo delle spese di giustizia, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento (comma 6).

Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, calcolate rispetto alla media annua del quinquennio 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia a copertura di spese correnti. In particolare:

·        parte delle maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei crediti può essere destinata alla remunerazione di lavoro straordinario del personale del Ministero della giustizia, effettuato per l’attività di quantificazione dei crediti stessi (comma 7);

·        parte delle maggiori entrate derivanti dalla gestione dei beni sequestrati, stabilita annualmente con decreto del MEF, può essere destinata, previa assegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del MEF, per l’erogazione di rimborsi d’imposta (comma 8).

Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame sono stabiliti nella misura massima di 1 milione di euro annui e trovano copertura a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009 nell’u.p.b. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2007 (comma 9).

 

La relazione tecnica aggiornata nella parte riferita alle norme in esame non risulta positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Nella nota dell’RGS che correda la RT[10] si evidenziano le problematiche di carattere finanziario che motivano tale giudizio.

In particolare:

·          sussiste un disallineamento fra la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 e la clausola di copertura di cui al comma 9. Quest’ultima, peraltro, implica l’esistenza di oneri privi di copertura finanziaria, in quanto lo stanziamento a copertura individuato dalla norma non presenta le disponibilità utilizzabili per lo scopo;

·          il comma 7, che prevede la riassegnazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo alle unità previsionali di base del ministero della giustizia a copertura di spese correnti presenta criticità sul piano finanziario. Ciò in quanto:

1.       l’ammontare dei maggiori introiti è noto solo a consuntivo e, quindi, la prevista riassegnazione, potrà avvenire solo nell’anno successivo, con conseguente peggioramento dei saldi;

2.        l’utilizzo di tali riassegnazioni a finanziamento della spesa per il personale comporta il sostenimento di oneri certi a fronte di entrate eventuali;

3.       la destinazione delle maggiori entrate alla remunerazione di prestazioni lavorative effettuate dal personale giudiziario fuori dell’ordinario orario di lavoro non è conforme alla vigente normativa contrattuale in materia di trattamento economico accessorio del personale dell’Amministrazione dello Stato. Inoltre, la disposizione potrebbe determinare effetti emulativi da parte di personale che svolge analoghe attività.

·          la stima delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo fornita dalla relazione tecnica si basa sul gettito previsto nel periodo 2007-2009, pari a 12,9 milioni di euro, cui è attribuito un incremento del 30 per cento, senza fornire gli elementi di calcolo che diano dimostrazione di tale incremento;

·          la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla gestione dei beni sequestrati all’erogazione di rimborsi di imposta non può essere consentita in quanto si tratta di somme poste sotto sequestro. Inoltre,la predetta utilizzazione potrebbe compromettere la stessa attività di gestione da parte della società stipulante;

·          l’abrogazione dell’articolo 213 del D.P.R n. 115 del 2002, disposta dal comma 6, potrebbe determinare aspetti problematici per la riscossione coattiva del contributo unificato sui procedimenti giurisdizionali.

In relazione a quanto sopra  delineato, la Nota del Dipartimento della R.G.S., ai fini dell’ulteriore corso del provvedimento, indica l’esigenza di espungere i commi 7, 8 e 9 e di riformulare il comma 6 dell’articolo in esame.

 

Al riguardo, fermi restando i rilievi espressi nella Nota della R.G.S. prima richiamata[11], appare opportuno evidenziare ulteriori profili problematici sui quali è necessario acquisire chiarimenti.

Si tratta, in particolare, delle norme che autorizzano la società interamente posseduta da Equitalia a compiere operazioni finanziarie, tra le quali l’assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie, rinviando alle convenzioni stipulate con il Ministero di giustizia l’individuazione di modalità tali da garantire comunque la restituzione di capitale ed interessi (commi 2 e 3).

In proposito, andrebbe chiarito se tali modalità configurino il rilascio da parte dello Stato di una garanzia sui prestiti e sulle garanzie assunti dalla società. Ciò potrebbe comportare, in base ai criteri contabili utilizzati in sede europea, la contabilizzazione dei debiti assunti dalla società nel debito delle amministrazioni pubbliche. Chiarimenti circa i possibili riflessi sul debito andrebbero acquisiti anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del Ministero della giustizia, autorizzate dalle norme medesime.

In merito alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, si sottolinea, infine, la necessità di acquisire, comunque, elementi volti a suffragare tale invarianza. Quest’ultima potrebbe sussistere qualora dalle attività di gestione dei crediti e dei beni sequestrati affidate alla società stipulante, derivino maggiori entrate rispetto a quelle riscosse a legislazione vigente di ammontare tale da consentire, in tale ambito, il reperimento delle risorse occorrenti per la retrocessione alla società stipulante, sia della remunerazione per i servizi resi, sia dell’ammontare delle spese di gestione sostenute per tali servizi.

 

In merito ai profili di copertura, il comma 9 dispone che agli oneri finanziari per l’attuazione dell’articolo in esame, stabiliti nella misura massima di 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia per il triennio 2007-2009.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzato a fini di copertura degli oneri di cui al comma 9, non reca la necessaria disponibilità con riferimento all’anno 2008.

 

ARTICOLO 4

Delega in materia di accertamento

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, norme in materia di accertamento dei tributi erariali finalizzate ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.

In particolare, si prevede:

·        l’armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e le competenze territoriali degli uffici;

·        la previsione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di frodi e l’estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo fra i soggetti che hanno concorso alla frode;

·        l’armonizzazione dei metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi basati su indicatori di capacità contributiva;

·        la revisione del principio di unicità dell’atto di accertamento, della sua integrabilità ed il coordinamento con la disciplina dell’accertamento parziale e dell’adesione del contribuente;

·        il potenziamento dei sistemi informativi, l’acquisizione  con modalità telematiche e l’armonizzazione delle informazioni utili all’attività di prevenzione e contrasto all’evasione ai fini della corretta individuazione, anche a seguito dell’attività di controllo, dell’indicatore della situazione economica del contribuente;  

·        il riordino e la razionalizzazione dell’attività di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri.

 

La Commissione ha modificato il criterio di delega riguardante il potenziamento del sistema informativo e l’utilizzo delle informazioni acquisite in via telematica ai fini della corretta individuazione dell’indicatore della situazione economica del contribuente. In particolare, la Commissione ha espunto il riferimento all’indicatore, prevedendo che le informazioni siano finalizzate ad accertare la situazione economica del contribuente nel suo complesso ed alla conseguente verifica del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

 

La relazione tecnica iniziale non considera le norme in esame. In merito alla modifica introdotta in Commissione, la relazione tecnica a corredo dell’emendamento governativo afferma che dalla medesima non derivano effetti per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica aggiornata osserva che si tratta di interventi tesi a conferire maggiore efficienza all’utilizzo delle risorse disponibili e ad elevare il grado di incisività dell’azione di controllo nel suo complesso: pertanto, le misure previste non si ritengono suscettibili di generare effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato.

Gli strumenti attraverso i quali si ritiene di raggiungere una maggiore razionalizzazione ed incisività dell’azione accertatrice sono individuati:

·          nella ridefinizione delle competenze degli uffici ed in un più razionale utilizzo delle risorse;

·          nell’armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento con riguardo a tutti i contributi erariali;

·          nel ricorso a più avanzate metodologie di controllo;

·          in una selettiva ed integrata utilizzazione delle informazioni disponibili, volta ad individuare le posizioni soggettive da sottoporre a controllo.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se ai costi amministrativi connessi, soprattutto nella fase di prima applicazione, alla ridefinizione delle competenze degli uffici, al ricorso a più avanzate metodologie di controllo ed all’integrazione ed al potenziamento dei sistemi informativi, si possa far fronte a valere sulle risorse già disponibili in base alla vigente normativa. 

 

ARTICOLO 5

Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati

Le norme, nel testo iniziale, delegano  il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, misure  per la riforma generale del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, anche al fine di favorire il recupero dell’evasione e dell’elusione nel settore immobiliare.

In particolare si prevedono i seguenti principi e criteri direttivi:

·        determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso la segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, metodi di valutazione matematico-statistico, utilizzo del parametro “metro quadrato di superficie” quale unità di consistenza cui riferire gli estimi per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, definizione delle modalità di aggiornamento del sistema di valutazione;

·        derivazione dalla base patrimoniale di una base reddituale attraverso l’applicazione di saggi di redditività;

·        rideterminazione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso;

·        definizione del ruolo dei comuni e dell’Agenzia delle entrate assicurando, a livello nazionale, l’uniformità e la qualità dei processi, nonché il loro coordinamento e monitoraggio;

·        introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

 

La Commissione ha introdotto al testo iniziale le seguenti modifiche ed integrazioni:

·        il termine di attuazione della delega è fissato in tre anni, anziché in uno, e le norme attuative devono uniformarsi ai principi dello Statuto del contribuente;

·        la riforma deve assicurare, a livello nazionale, l’omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni ed all’interno dei comuni;

·        alla completa realizzazione della revisione del sistema estimativo del catasto, è prevista l’introduzione di una franchigia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti al fine di esentare, anche gradualmente, i primi 150 mq di superficie;

·        è previsto il riordino della normativa vigente sul sistema catastale al fine di renderla coerente con il nuovo sistema estimativo dei fabbricati.

 

La relazione tecnica al testo iniziale non considera le norme.

La relazione tecnica aggiornata afferma che, posto il vincolo dell’invarianza di gettito, le norme non determinano alcuna variazione nelle entrate del settore pubblico. In merito agli effetti finanziari della disposizione che introduce una franchigia ai fini ICI per le abitazioni principali, la relazione afferma che tale misura è ricompresa nell’ambito della sostanziale invarianza di gettito sancita dalla delega, per cui la relativa perdita di gettito dovrà essere recuperata sulle restanti tipologie di fabbricati.

Si precisa, tuttavia, che tale perdita di gettito dovrebbe risultare ridimensionata dall’applicazione della franchigia prevista, per le medesime unità immobiliari, dal successivo articolo 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

 

Al riguardo pur alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica aggiornata, si rilevano i seguenti profili problematici, sui quali è necessario acquisire ulteriori elementi informativi.

In particolare, in riferimento alla  previsione di una franchigia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, volta ad esentare i primi 150 mq di superficie, si osserva che:

·         in considerazione della presenza di un tetto massimo dell’aliquota ICI applicabile, molti comuni potrebbero incontrare difficoltà a compensare il costo dell’agevolazione con l’inasprimento della tassazione sulle restanti tipologie di fabbricati;

·         nonostante il successivo articolo 6, cui si rinvia, preveda un incremento ad almeno 290 euro della detrazione per la prima casa, gli oneri previsti per l’applicazione di tale misura non possano considerarsi comprensivi anche di quelli derivanti dalla franchigia stabilita dalla norma in esame. Infatti la maggiore detrazione forfetaria si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2008 per il solo periodo di tre anni di completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Successivamente a tale periodo, le risorse stanziate per tale misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del provvedimento, verrebbero meno e sarebbe necessario, pertanto, sostenere l’intero costo, aggiuntivo rispetto all’attuale detrazione vigente, derivante dall’applicazione a regime della franchigia sui primi 150 metri quadrati di superficiei.

Inoltre, in merito alla ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, con l’assunzione da parte delle medesime dell’attività di contenzioso in materia di catasto, ora assolta dalle commissioni tributarie, andrebbe chiarito se il trasferimento di tali competenze possa o meno determinare un aumento dei costi amministrativi in capo alle commissioni censuarie, cui potrebbe non corrispondere un risparmio di spesa in capo agli organi attualmente competenti, data la finalizzazione della norma alla deflazione del contenzioso stesso.

Si rileva, infine, che l’attuazione nell’arco di tre anni del nuovo sistema estimativo del catasto, basata sulla completa revisione dei parametri di valutazione delle unità immobiliari e l’introduzione di meccanismi che garantiscano l’omogeneità dei valori tra diversi comuni, potrebbe determinare per gli enti locali coinvolti aggravi di natura funzionale ed organizzativa con conseguente possibile incremento dei relativi costi. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.

 

ARTICOLO 6

Delega per la revisione dell’ICI, dell’IRPEF e dell’imposta di registro

Le norme, introdotte dalla Commissione, delegano il Governo ad adottare, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, disposizioni di modifica, con effetti a decorrere dall’anno 2008, dell’ICI e dell’IRPEF, nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

·        previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una detrazione complessiva, ai fini ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro.

Attualmente per l’abitazione adibita a dimora abituale del soggetto passivo e per le relative pertinenze spetta una detrazione di 103,29 euro. La detrazione può essere aumentata senza vincoli, con delibera del Comune, fino a 258,23 euro in favore di determinate categorie di soggetti in condizione di particolare disagio economico. Se è aumentata in misura superiore a tale limite, il Comune non può fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per i fabbricati tenuti a disposizione del contribuente;

·        previsione dell’esenzione dall’ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati perché privi dei requisiti di agibilità. A tal fine gli enti gestori devono presentare la dichiarazione di inizio dei lavori finalizzati al recupero dell’immobile ed al suo reinserimento sul mercato dell’offerta pubblica di alloggi. E’ previsto, inoltre, un termine massimo per il riconoscimento dell’esenzione in relazione alla tipologia degli interventi necessari;

·        previsione di un meccanismo di compensazione in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dalle misure di cui ai punti precedenti, da attuarsi, previo accordo con gli enti locali, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali;

·        previsione, ai fini IRPEF, di detrazioni, commisurate alla condizione reddituale, in favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato. Previsione di particolari misure per i conduttori incapienti;

Le norme delegano, inoltre, il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, un decreto di modifica del testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro[12] destinato a:

·        inserire le ordinanze di esecutorietà degli sfratti e di rilascio degli immobili (articoli 663 e 665 del c.p.c.) tra gli atti per i quali gli organi giurisdizionali sono obbligati a richiedere la registrazione ai sensi dell’articolo 10 comma 1, lett. c) del DPR n. 131 del 1986;

·        prevedere l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per le quali risultasse omessa la registrazione.

 

La relazione tecnica aggiornata, con riguardo alle agevolazioni in materia di ICI e di IRPEF, afferma che, in considerazione del contenuto generico delle relative disposizioni e della conseguente impossibilità di definire la platea dei soggetti beneficiari ed i limiti posti alla fruizione delle erogazioni, non è possibile quantificare puntualmente la perdita di gettito connessa a tali misure.

La relazione fornisce, tuttavia, alcuni elementi di valutazione circa l’impatto delle misure, evidentemente suscettibili di variazione, in relazione sia alle modalità attuative che alle risorse che verranno stanziate.

In particolare:

·          la previsione di una franchigia forfetaria di almeno 290 euro per l’abitazione principale potrebbe determinare una perdita di gettito di circa 2 miliardi di euro annui, in relazione ad un numero di abitazioni principali pari a circa 11,6 milioni;

·          la concessione di una detrazione IRPEF per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale potrebbe determinare una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro, ipotizzando un ammontare della detrazione pari 290 euro in favore dell’intera platea dei contribuenti interessati.

In merito alle suddette disposizioni, la relazione tecnica richiama il contenuto dell’articolo 8, comme 7, evidenziando come il preventivo reperimento delle risorse necessarie all’attuazione della delega costituisca un ulteriore vincolo all’esercizio della medesima e ne garantisca la copertura.

La relazione tecnica prevede, infine, effetti di gettito di modesta entità con riguardo alla misura di esenzione ICI per i fabbricati di proprietà pubblica privi del requisito di agibilità ed all’inclusione delle ordinanze emesse ai sensi del codice di procedura civile tra gli atti soggetti all’imposta di registro.

 

Al riguardo, si richiama la particolare disciplina legislativa per la copertura degli oneri recati dalle norme di delega, proposta dall’articolo 8, comma 7, del provvedimento, che prevede un’articolazione temporale nella quale, in ragione dell’ammontare delle risorse che il legislatore stanzia, si procede ad attuazioni parziali della delega. In proposito, occorre osservare che le norme di delega in esame appaiono discostarsi, per alcuni aspetti fondamentali, dal percorso delineato da tale particolare disciplina legislativa, peraltro, nelle linee fondamentali, già adottata nella precedente legislatura.

Le norme in esame, infatti, non si limitano ad indicare principi e criteri di carattere generale e programmatico, bensì individuano, in alcuni casi, specifici interventi quantificando la misura capitaria dell’agevolazione. Inoltre, è specificato un termine, abbastanza ravvicinato nel tempo, a decorrere dal quale è prevista l’efficacia delle disposizioni.

Tali circostanze, pertanto, presuppongono un effetto finanziario in larga parte stimabile sia nella sua scansione temporale che nel suo ammontare.

In tale contesto, il ricorso ad un successivo provvedimento finalizzato al reperimento delle risorse non appare ispirato alla necessità di adattare le successive fasi applicative della delega, sia nei tempi che negli effetti finanziari, alle risorse che gradualmente si libereranno per tale finalità, ma sembra tradursi in un rinvio dell’individuazione delle risorse necessarie, peraltro già quantificabili nel loro ammontare e nella loro scansione temporale.

 

ARTICOLO 7

Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali

Le norme, nel testo iniziale, recano disposizioni per il riordino e la revisione, entro due anni  dalla data di entrata in vigore del provvedimento, delle disposizioni tributarie statali, ispirate ai criteri di uniformità, semplificazione e chiarezza.

Tra l’altro è previsto l’adeguamento della normativa vigente alle disposizioni recate dallo statuto del contribuente e al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia CE.

 

La Commissione ha previsto in tre anni, anziché in due, il termine di attuazione della delega.

 

Le disposizioni in esame non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si segnala preliminarmente che, in ragione delle modifiche apportate al testo dell’articolo 8 (articolo 6 del disegno di legge iniziale), recante le disposizioni attuative, le norme risultano sprovviste della clausola di invarianza finanziaria, presente nel testo iniziale.

In merito, si osserva altresì, che andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari connessi all’adeguamento della disciplina vigente alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nonché al diritto ed alla giurisprudenza comunitaria.

In proposito si segnala che le disposizioni vigenti adottate in deroga allo statuto del contribuente risultavano numerose alla luce di un’analisi svolta nel luglio del 2006[13]. Si tratta, in alcuni casi, di deroghe espresse all’intero statuto o, nei casi più frequenti, di deroghe al divieto di proroga dei termini per l’accertamento e di disposizioni di interpretazione autentica dirette ad innovare in via retroattiva il contenuto di norme vigenti.

 

ARTICOLO 8

 

Le norme, con riferimento ai commi da 1 a 6, dispongono, fra le altre cose, che gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del presente provvedimento devono essere corredati relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. E’ inoltre previsto che, ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate dalle Commissioni, con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i  pareri definitivi delle commissioni competenti.

Il comma 7 prevede infine che i decreti legislativi la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

 

Al riguardo,si osserva che la Commissione di merito, con l’approvazione dell’emendamento 4.59 del Relatore, ha riformulato le disposizioni di carattere procedurale allo scopo di rafforzare le modalità di verifica della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti adottati in attuazione della delega conferita al Governo.

Le modifiche riproducono sostanzialmente il contenuto di precedenti provvedimenti legislativi di delega per la riforma di interi settori, quali la legge delega per la definizione delle norme generali sull’istruzione (legge n. 53 del 2003), la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 80 del 2003) e la legge delega per la riforma pensionistica (legge n. 243 del 2004).

 

In tutti i citati casi, prospettandosi un intervento di riordino di ampia portata, si è fatto ricorso a modalità di copertura flessibili, per cui il reperimento delle necessarie risorse costituisce un presupposto, sotto il profilo temporale e procedurale, per l’emanazione dei provvedimenti di attuazione delle deleghe. Nei provvedimenti legislativi citati, infatti, si individua nella legge finanziaria lo strumento al quale è affidato il compito di stanziare le risorse necessarie per assicurare la copertura, prevedendo inoltre una procedura rinforzata per l’esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega che si esplicita con l’obbligo di trasmettere i provvedimenti attuativi, corredati di relazione tecnica, anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario e di trasmettere nuovamente i testi per un secondo parere, qualora il Governo non intenda recepire le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

 



[1] Cfr. in proposito Servizio Bilancio dello Stato-Servizio Commissioni, Nota di verifica n. 68 del 27 giugno 2007.

[2] Seduta del 27 giugno 2007.

[3] E’ stato necessario, in base a quanto afferma la relazione tecnica, riproporzionare i dati di gettito nell’ambito dei capitoli di bilancio, in quanto su uno stesso capitolo insistono proventi relativi a strumenti finanziari incisi da diversa aliquota. Si è ipotizzato che la distribuzione dei proventi sia proporzionale alla consistenza degli stock di strumenti finanziari in possesso degli investitori. Analoghe ipotesi sono state assunte per stimare la distribuzione degli stock di strumenti finanziari fra settori istituzionali e categorie di percettori soggetti ad un diverso regime impositivo (aliquota sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo di acconto).

[4] Cfr. Camera dei Deputati, VI Commissione, seduta del 19 giugno 2007.

[5] Nel testo iniziale la società è individuata come “Riscossione S.p.a.”. Un emendamento della Commissione ne ha modificato la denominazione in quanto, nel corso dell’assemblea del 12 marzo 2007, Riscossione S.p.a. ha approvato il cambio di denominazione sociale.

[6] Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.

[7] Cfr. seduta del 27 giugno 2007.

[8] Cfr. Commissione Bilancio, seduta del 27 giugno 2007.

[9] DPR n. 115 del 2002

[10] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 10 luglio 2007. La Nota richiama alcune osservazioni in merito già formulate dalla RGS in una nota del 4 luglio 2007.

[11] Su tali profili si veda anche la Nota di verifica n. 68 del 27 giugno 2007.

[12] DPR 26 aprile 1986, n. 131.

[13] Cfr. MEF, Commissione consultiva sull’imposizione fiscale delle società, Audizione del rappresentante della Banca d’Italia dott. Vieri Ceriani, Roma 12 settembre 2006.