Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1750: D.L. 262/2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Riferimenti:
DL n. 262 del 09-OTT-06   AC n. 1750/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 18
Data: 09/10/2006
Descrittori:
ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI   IRPEF
IVA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

 

Titolo breve:

 

 

Iniziativa:

 

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

Precedenti pareri espressi sul testo

 

Data:

 

Oggetto:

 

 

Esito:

 

 


 

 

INDICE

ARTICOLO 1, commi 1-5. 7

Misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale. 7

ARTICOLO 1, comma 6. 12

Servizi resi da professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata.. 12

ARTICOLO 1, comma 7,13

Misure contro l’evasione fiscale nel settore del calcio professionistico.. 13

ARTICOLO 1, commi 9-12. 14

IVA su veicoli di importazione parallela.. 14

ARTICOLO 1, comma 14. 17

Fondo per il personale delle amministrazioni pubbliche. 17

ARTICOLO 1  commi  15 e 16. 19

Riordino delle Agenzie fiscali19

ARTICOLO 1, comma 17. 20

Riduzione di autorizzazioni di spesa.. 20

ARTICOLO 1, commi 18 e 19. 23

Componenti dei Comitati di gestione delle agenzie fiscali23

ARTICOLO 2. 23

Misure in materia di riscossione. 23

ARTICOLO 3, comma 1. 28

Ammortamento dei fabbricati strumentali acquisiti in leasing. 28

ARTICOLO 3, commi 2 e 3. 30

Regime dei dividendi nelle operazioni pronti contro termine. 30

ARTICOLO 3, comma 4. 31

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili31

ARTICOLO 3, comma 5. 33

Perdite illimitatamente riportabili33

ARTICOLO 3, comma 6. 35

Riporto delle perdite nella trasparenza fiscale. 35

ARTICOLO 3, comma 7. 36

Reddito complessivo IRPEF dei soggetti non residenti36

ARTICOLO 3, commi 8-11. 38

Disposizioni fiscali comune di Campione d’Italia.. 38

ARTICOLO 3, comma 12. 41

Ulteriori modifiche al regime delle stock options. 41

ARTICOLO 4, comma 1. 43

Regime IVA dei minimi in franchigia in agricoltura.. 43

ARTICOLO 4, commi 2-8. 48

Aggiornamento dei redditi dominicali e del catasto dei fabbricati48

ARTICOLO 5. 60

Disposizioni in materia di catasto.. 60

ARTICOLO 6. 64

Regime fiscale dei trasferimenti per donazione o per successione. 64

ARTICOLO 7, commi 1-11. 72

Incentivi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti72

ARTICOLO 7, commi 12 – 18. 77

Disposizioni in materia di accise sui carburanti77

ARTICOLO 7, commi 19. 80

Rimodulazione di tasse  ipotecarie. 80

ARTICOLO 7,  comma  20. 81

Fondo per il conferimento di funzioni catastali81

ARTICOLO 7, commi 21-22. 82

Modifiche ai tributi speciali catastali82

ARTICOLO 7, commi 25 e 26. 82

Disposizioni fiscali sugli autoveicoli82

ARTICOLO 7, comma 27. 90

Gas metano.. 90

ARTICOLO 8. 92

Accelerazione degli incentivi alle imprese. 92

ARTICOLO 8,  commi 4 e 5. 96

Rideterminazione di autorizzazioni di spesa.. 96

ARTICOLO 9. 98

Accelerazione per il pagamento di canoni di locazione. 98

ARTICOLO 12. 99

Disposizioni nel settore autostradale. 99

ARTICOLO 14. 102

Potenziamento infrastrutturale della Sicilia e delle aree limitrofe. 102

ARTICOLO 15. 104

Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali104

ARTICOLO 16. 106

Esigenze di personale del Ministero per i beni e le attività culturali106

ARTICOLO 17. 107

Arcus Spa.. 107

ARTICOLO 17, comma 1. 108

Proroga degli stanziamenti per i beni culturali108

ARTICOLO 18. 109

Norme a favore del teatro Petruzzelli di Bari109

ARTICOLO 19. 110

Compensi agli organi degli Enti Parco Nazionali110

ARTICOLO 20. 112

Assetto organizzativo dell’APAT.. 112

ARTICOLO 20,  comma  1, lettera e)113

Disposizioni finanziarie concernenti l’APAT.. 113

ARTICOLO 21. 115

Disposizioni in materia di vigilanza nel settore previdenziale. 115

ARTICOLO 23. 116

Rateizzazione versamenti contributi previdenziali nel settore avicolo.. 116

ARTICOLO 26. 117

Erogazione delle provvidenze per l’editoria.. 117

ARTICOLI da 28 a 33. 119

Disposizioni in materia di provvidenze per l’editoria.. 119

ARTICOLO 35. 120

Organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca.. 120

ARTICOLO 36. 121

Valutazione del sistema universitario e della ricerca.. 121

ARTICOLO 36, comma 5. 123

Risorse finanziarie per la valutazione del sistema universitario.. 123

ARTICOLO 37, comma 1. 125

Disposizioni in materia di ordinamento universitario.. 125

ARTICOLO 39. 126

Disposizioni in materia di tutela dell’euro.. 126

ARTICOLO 40, comma 1. 127

Strutture temporanee presso la Presidenza del consiglio dei ministri127

ARTICOLO 40, comma 2. 128

Costituzione di una strutturare interdisciplinare di monitoraggio.. 128

ARTICOLO 40,  comma  2. 129

Risorse finanziarie per la struttura interdisciplinare. 129

ARTICOLO 41. 130

Incarichi dirigenziali130

ARTICOLO 42. 131

Razionalizzazione della formazione del personale della P.A.131

ARTICOLO 45. 132

Registro italiano dighe. 132

ARTICOLO 45,  commi 3 e 7. 134

Risorse per il Registro italiano dighe. 134

 


 

PREMESSA

 

 

Il disegno di legge in esame reca la conversione del D.L. n. 262/2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota vengono esaminate le norme contenute nella relazione tecnica, nonché le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

 

Effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica

                                                              ENTRATE                                       (in milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A

Art.

Contenuto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1

Accertamento e contrasto evasione ed elusione fiscale

4.360,8

4.354,5

4.350,5

964,4

970,2

954,2

964,4

970,2

954,2

2

Misure in materia di riscossione

-

-

-

1.200

950

1.300

1.200

950

1.300

3

Recupero della base imponibile

1.523

999,7

1.030,6

1.523,0

999,7

1.030,6

1.523

999,7

1.030,6

4

Disposizioni in materia di agricoltura

568,8

1.158,2

1,101,2

89,4

551,8

452,4

89,4

551,8

452,4

5

Disposizioni in materia di imposte ipotecaria, catastale e di registro

241

319

319

241

319

319

241

319

319

6

Misure a favore sviluppo, efficienza energetica e sostenibilità ambientale

-124,9

-178

-168,1

-14,9

-118

-119,1

-14,9

-118

-119,1

Totale entrate

6.568,7

6.653,4

6.633,2

4.002,9

3.672,7

3.937,1

4.002,9

3.672,7

3.937,1

 SPESE

Articoli

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 8, 14, 16, 18, 23,

28-33, 35, 36, 39, 45

Disposizioni varie

12,8

4,6

4,6

37,8

55,6,

102,6

37,8

55,6

102,6

Totale spese

12,96

4,81

4,82

37,86

55,71

102,72

37,86

55,71

102,72

Effetti sui saldi*

(Entrate-Spese)

6.555,7

6.648,6

6.628,4

3.965,0

3.617,0

3.834,4

3.965,0

3.617,0

3.834,4

*Il provvedimento reca effetti positivi sui saldi anche per il 2006, pari a 9 milioni di euro sul saldo netto, 34 milioni di euro nel fabbisogno e 34 milioni di euro sull’indebitamento

 

 

ARTICOLO 1, commi 1-5

Misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale

Le norme sono volte a potenziare l’efficacia e la tempestività degli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione fiscale soprattutto nei settori dell’imposizione indiretta.

In particolare (comma 1), è previsto che, con determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano fissati i criteri per la trasmissione esclusivamente in forma telematica dei seguenti elementi informativi:

·        dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;

·        documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa;

·         dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica.

I soggetti esercenti i depositi fiscali ai fini IVA sono altresì tenuti, anteriormente all’avvio della operatività, a presentare agli uffici delle dogane e delle entrate territorialmente competenti apposita comunicazione. Ciò anche al fine di consentire all’Agenzia delle dogane di valutare la congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci, ove non ricorrano i casi in cui sia espressamente richiesta a tali soggetti una specifica natura giuridica e requisiti minimi di capitale (comma 2).

Al fine di ridurre i problemi connessi al magazzinaggio ed al deposito delle merci di cui sia sospettata la contraffazione, le norme prevedono, inoltre, che l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate di contraffazione, possa disporre la distruzione delle merci stesse, con oneri a carico del titolare del diritto di proprietà intellettuale. Le modalità ed i tempi di tale procedura sono fissati con apposito decreto ministeriale (commi 3 e 4).

Infine, al fine di una più efficace opera di contrasto alle frodi IVA in ambito intracomunitario, le norme  dispongono che gli uffici doganali possano effettuare i controlli necessari per l’accertamento delle violazioni agli obblighi di presentazione e compilazione dei modelli Intrastat nonché delle altre infrazioni connesse avvalendosi di tutti gli strumenti ed i poteri di accertamento attribuiti agli uffici dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 51 del DPR n. 633 del 1972, ivi compreso il potere di accesso alle informazioni detenute da banche, amministrazione postale ed altri intermediari finanziari ed organismi di investimento.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti di gettito sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

tributo

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto pa

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

IVA

1.800,0

1.800,0

1.800,0

193,5

193,5

193,5

193,5

193,5

193,5

IRE-IRES

1.950,0

1.950,0

1.950,0

209,6

209,6

209,6

209,6

209,6

209,6

IRAP[1]

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

22,6

Altre IIDD

90,0

90,0

90,0

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Registro

 

 

 

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Totale[2]

3.862,6

3.862,6

3.862,6

460,4

460,4

460,4

460,4

460,4

460,4

 

La relazione tecnica collega funzionalmente gli effetti di gettito stimati non solo alle disposizioni in rassegna, ma anche alle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 in esame, volte a potenziare l’impegno per una significativa riduzione della base imponibile evasa, da parte degli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali, anche attraverso un riallineamento dei compensi al personale all’efficacia ed ai risultati dell’azione svolta (commi 14-16). Gli effetti di gettito stimati sarebbero, inoltre, da porsi in relazione anche con alcune delle disposizioni del decreto legge n. 223 del 2006, recanti maggiori poteri di controllo per l’amministrazione finanziaria, i cui effetti finanziari non sono stati a suo tempo oggetto di specifica quantificazione.

Il forte impegno connesso all’attività di controllo a seguito delle modifiche normative sopra elencate, dovrebbe, in base a quanto affermato dalla relazione stessa, determinare un incremento delle maggiori imposte accertate  annualmente per circa 4 mld di euro cosi ripartiti:

(milioni di euro)

IVA

1.800,0

IRPEF/IRES

1.950,0

IRAP

210,0

Altre IIDD

90,0

Totale

4.050,0

La relazione tecnica suppone che di tale importo il 75 per cento sia iscritto a ruolo, il 20 per cento sia oggetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di acquiescenza all’avviso di accertamento con il pagamento degli importi dovuti ed il 5 per cento sia oggetto di autotutela.

Con riferimento alla maggiore imposta iscrivibile a ruolo, ai fini della stima della maggiore imposta effettivamente riscossa per cassa, si assumono:

·          una percentuale di iscrizione a ruolo pari al 50 per cento, corrispondente alla quota minima iscrivibile in corrispondenza del primo grado di giudizio;

·          una quota di riscosso nell’anno seguente pari al 10 per cento dell’imposta accertata iscritta a ruolo.

I risultati sono sintetizzati nella tabella che segue:

(milioni di euro)

Tributo

Imposta accertata

Imposta iscrivibile a ruolo

Imposta iscritta a ruolo

Imposta riscossa da ruolo

IVA

1.800,00

1.350,03

675,00

67,50

IRPEF/IRES

1.950,00

1.462,50

731,25

73,13

IRAP

210,00

157,50

78,75

7,88

Altre IIDD

90,00

67,50

33,75

3,38

Totale

4.050,00

3.037,50

1.518,75

151,89

 

Con riferimento alla maggiore imposta accertata oggetto di accertamento con adesione, la relazione tecnica ipotizza che il 20 per cento della maggiore imposta accertata sia oggetto di tale istituto definitorio o di acquiescenza alle pretese dell’amministrazione e che il 35 per cento di tale importo sia definito e riscosso nell’anno.

Pertanto si avranno i seguenti ammontari di maggior imposta riscossa per singolo tributo:

 (milioni di euro)

Tributo

Imposta accertata

Imposta definita

Imposta riscossa

IVA

1.800,00

360,00

126,00

IRPEF/IRES

1.950,00

390,00

136,50

IRAP

210,00

42,00

14,70

Altre IIDD

90,00

18,00

6,3

Totale

4.050,00

810,00

283,50

La relazione tecnica afferma che ai maggiori incassi sopra quantificati occorre aggiungere maggiori riscossioni a titolo di imposta di registro  per un ammontare di circa 25 milioni di euro annui dal 2007, a seguito di maggiori controlli in tale ambito conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006.

Pertanto, ai fini dei saldi di cassa, le maggiori entrate annue possono cifrarsi in complessivi 460,4 milioni di euro, di cui 151,89 per iscrizione a ruolo, 283,50 a seguito di accertamento con adesione e 25 riscosse nel settore del registro.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione proposta necessita di chiarimenti in ordine a diversi profili anche in considerazione dell’elevato ammontare delle somme stimate a livello dei tre saldi.

Con specifico riferimento al saldo netto d finanziare, si ricorda che le entrate in questione, pari a circa 4 miliardi di euro concorrono alla copertura complessiva degli oneri correnti del disegno di legge finanziaria.

In particolare:

·         non risulta chiaro a quali interventi normativi sia da ricondurre specificatamente l’effetto di gettito conseguente alle maggiori imposte accertate e riscosse. Più in particolare, la relazione tecnica sembra riferirsi anche ad effetti, non quantificati a suo tempo, connessi a disposizioni del decreto legge 223 del 2006, che integrandosi con le norme recate dal provvedimento in esame, concorrono alla realizzazione di un potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria in materia di controlli. Tale approccio, tuttavia, non appare metodologicamente corretto, in quanto gli effetti ascritti alle disposizioni del decreto legge n. 223 del 2006, ancorché non quantificati a suo tempo, attengono alla normativa previgente al decreto in esame e pertanto non andrebbero inclusi nel maggior gettito quantificato dalla relazione tecnica;

·         non è chiaro il motivo per cui gli effetti di cassa delle disposizioni siano scontati, per il loro integrale ammontare, già a decorrere dal 2007. Con riferimento alla maggiore imposta accertata iscritta a ruolo, in particolare, poiché la relazione tecnica stessa ipotizza che la parziale (10 per cento) riscossione delle somme iscritte si realizzi nell’anno successivo all’iscrizione stessa, l’ipotesi di effetti di cassa già dal 2007 comporterebbe che, negli ultimi mesi del 2006, l’amministrazione raggiunga gli obiettivi di maggior imposta accertata ed iscritta a ruolo, in quanto tali obiettivi sono stimati dalla relazione tecnica come risultato – a regime - di un anno di attività di controllo ed accertamento;

·         non è chiaro il motivo per il quale le maggiori entrate derivanti dai controlli nel settore registro, peraltro in parte imputati dalla relazione tecnica all’entrata in vigore del complesso delle disposizioni di cui al decreto legge n. 223 del 2006, siano computate per il triennio esclusivamente a livello di saldi di cassa.

Sui punti in rassegna andrebbero, pertanto, acquisiti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Servizi resi da professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata

Normativa previgente: Il comma 10 dell’articolo 110 del TUIR prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, non siano ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia possono fornire la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente una attività commerciale effettiva o che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 11 TUIR).

 

La norma in esame dispone che il regime di indeducibilità, di cui all’articolo 110, comma 10, del TUIR, si applichi anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Resta, comunque, ferma la possibilità, da parte delle imprese di fornire la prova contraria.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti di gettito sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

Tributo

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto pa

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

IRES

0,0

11,6

6,6

0,0

11,6

6,6

0,0

11,6

6,6

IRAP

0,0

2,2

1,2

0,0

2,2

1,2

0,0

2,2

1,2

Totale

0,0

13,8

7,8

0,0

13,8

7,8

0,0

13,8

7,8

 

La relazione tecnica stima un effetto di  maggior gettito annuo per competenza a decorrere dal 2007 di 7,8 milioni di euro, di cui 6,6 a titolo di IRES e 1,2 milioni di euro a titolo di IRAP.

L’effetto di cassa decorre dal 2008 in base a percentuali di acconto stimate rispettivamente nel 75 per cento per le dirette e nell’85 per cento per l’IRAP.

La quantificazione si basa sui dati del modello di dichiarazione UNICO-Società di capitali contenuti nel quadro RF, relativi agli acquisti effettuati dalle imprese residenti in Italia presso imprese domiciliate in paesi con regime fiscale privilegiato. I costi relativi a tali acquisti che risultano indeducibili ammontano a 149,5 milioni di euro.

La relazione tecnica ipotizza che i costi non deducibili relativi ad acquisti di servizi da professionisti domiciliati nei paradisi fiscali possano essere stimati in circa il 20 per cento dei costi non deducibili relativi agli acquisti da imprese.

La maggiore base imponibile sarebbe pertanto pari a 29,9 milioni di euro. Applicando un’aliquota complessiva per le imposte dirette del 26 per cento si ottiene un recupero di gettito a regime di 7,8 milioni di euro.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo – che la disposizione trovi applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, benché la norma non contenga una specifica indicazione in proposito.

 

ARTICOLO 1, comma 7,

Misure contro l’evasione fiscale nel settore del calcio professionistico

Normativa previgente: Il decreto legge n. 223 del 2006, articolo 35, comma 35-bis, al fine di controllare l’evasione e l’elusione fiscale, dispone che le società di calcio professionistiche debbano inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di ingaggio degli atleti, nonché di quelli riguardanti i compensi per le prestazioni.

La norma delega, inoltre, il Ministro dell’economia ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere, con riferimento ad operazioni effettuate da società italiane.

La norma in esame estende l’obbligo di invio telematico anche ai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti, in relazione ai quali le società di calcio professionistiche percepiscono somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere antielusivo, è suscettibile di generare un potenziale gettito che prudenzialmente non è quantificato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 9-12

IVA su veicoli di importazione parallela

Normativa previgente. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del decreto legge n. 331 del 1993[3] i pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi oggetto di acquisto intracomunitario se non risultano adempiuti gli obblighi relativi al versamento dell’IVA.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, l’articolo 1, comma 378, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto che i soggetti d’imposta trasmettano al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto, e comunque prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario, nonché il numero di telaio dei veicoli acquistati. In assenza di tali informazioni, gli uffici non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è effettuata altresì, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

Il successivo comma 380 ha previsto che la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti d’imposta ai sensi del comma 378 sia regolata nell’ambito dell’apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le suddette Agenzie, finalizzata alla definizione delle procedure di trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali relativi all’immatricolazioni dei veicoli importati attraverso circuiti non ufficiali, di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del DPR n. 358 del 2000[4].

Alle disposizioni della legge finanziaria 2005 in materia di tracciabilità dei veicoli non erano ascritti specifici effetti di recupero di imposta; tuttavia all’insieme delle disposizioni del provvedimento finalizzate all’evasione in materia di IVA (commi da 377 a 386) veniva assegnato complessivamente un effetto di recupero di gettito di 190 milioni di euro annui.

 

Le norme dispongono che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

Per i veicoli oggetto d’importazione da paesi esterni alla UE, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale che attesti l’assolvimento dell’IVA e che contenga l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore.

Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fisserà il termine a decorre dal quale avranno efficacia le norme in esame e disciplinerà i casi di esclusione dall’applicazione delle medesime.

Le norme dispongono infine che la convenzione di cui al DPR n. 358 del 2000, articolo 1, comma 1-bis, abbia titolo gratuito.

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni un effetto di maggior gettito di 506 milioni di euro annui dal 2007 a valere sui tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione del recupero di gettito, afferma che da dati di fonte Agenzia delle entrate risulta che le auto annualmente immatricolate dal mercato degli importatori paralleli ammontano a 160.000 unità. Tale informazione – precisa peraltro la relazione - non rispecchia però in modo esaustivo il dato di mercato, che l’ACI stima in 205.000 veicoli.

Al dato di fonte Agenzia delle entrate, corrisponde, sulla base della composizione percentuale e dei prezzi forniti dall’ACI[5], un valore imponibile IVA di 4.320 milioni di euro.

Dalla banca dati VIES[6] risulta che annualmente, a fronte di 1900 milioni di euro di base imponibile transitati come acquisti, non corrisponde alcun versamento IVA. Pertanto,  ipotizzando che tale base imponibile circoli in Italia in evasione di imposta, la relazione tecnica stima un tasso di evasione del, rispetto alla base imponibile complessiva, 44 per cento (1900/4.320) ed un recupero di gettito di 380 milioni di euro che, riproporzionato al dato ACI relativo al numero dei veicoli, si attesta a 487 milioni di euro (205.000/160.000*380).

Con riferimento agli acquisti extra UE, la relazione tecnica stima un recupero di gettito di 19 milioni di euro, ipotizzando:

·          un tasso di evasione doppio rispetto a quello dei paesi comunitari;

·          un numero di veicoli annualmente importati pari a 4.000 unità;

·          i medesimi prezzi e le stesse quote di mercato utilizzate per la stima relativa agli acquisti intracomunitari.

 

Al riguardo si rileva che la norma si inserisce in un complesso di disposizioni già finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi intracomunitarie nel settore dei veicoli, quali ad esempio quella sulla tracciabilità dei veicoli recata dalla legge finanziaria 2005. A tali disposizioni, alcune delle quali in corso di attuazione, erano assegnati, come si è prima illustrato, effetti complessivi di recupero dell’imposta evasa.

Poiché la relazione tecnica assegna alle disposizioni in esame un effetto di integrale recupero dell’IVA attualmente evasa, ciò sembra far presupporre che le previsioni di bilancio a legislazione vigente non scontano alcun effetto di recupero conseguente ai provvedimenti precedentemente adottati, benché gli effetti di gettito sopradetti fossero a suo tempo stati iscritti nel quadro di copertura della legge finanziaria 2005. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non considera la possibilità che il recupero d’imposta stimato possa risultare inferiore in relazione alla ricomposizione delle operazioni di acquisto verso veicoli di fascia inferiore. Infatti, la quasi totalità delle operazioni ha ad oggetto veicoli di cilindrata elevata, in quanto l’evasione IVA ne consente l’acquisto ad un prezzo notevolmente inferiore. Il venir meno di tale vantaggio potrebbe orientare gli acquirenti verso modelli meno costosi al fine di mantenere invariata la spesa. In tal caso l’imposta recuperata sarebbe commisurata ad una base imponibile inferiore. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 1, comma 14

Fondo per il personale delle amministrazioni pubbliche

La norma stabilisce che gli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali siano impegnati ad orientare le attività operative allo scopo di recuperare base imponibile[7]. Dalla disposizione scaturiscono maggiori entrate una parte delle quali, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, è destinata ad un apposito fondo costituito in favore del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali.

La norma stabilisce precise finalità cui destinare, attraverso accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa, le somme confluite nel fondo[8].

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0

-10

-30

-30

0

-2

-10

-20

0

-2

-10

-20

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare per quanto concerne la quantificazione, in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa

Non appaiono peraltro chiare le ragioni per le quali la norma faccia riferimento al conseguimento di “maggiori entrate” che non risultano considerate dalla relazione tecnica.

Con riguardo agli effetti sui saldi appare peraltro opportuno che il Governo chiarisca in base a quali considerazioni si ipotizzi che gli effetti della spesa sul fabbisogno e l’indebitamento non si realizzino pienamente neanche al termine del triennio; a tal fine sembrerebbe più prudenziale ipotizzare che, trattandosi di benefici a favore del personale, è presumibile che la relativa erogazione giunga a regime nel corso del triennio.

 

Per quanto concerne i profili finanziari, la norma dispone che una quota delle maggiori entrate derivanti dal potenziamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, all’impiego di lavoro non regolare, al gioco illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari e con paesi all’esterno del mercato comune, per un ammontare  non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007, e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare la concessione all’esodo e alla mobilità territoriale,  l’erogazione di indennità di trasferta nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato nei confronti del personale dell’amministrazione economico-finanziarie e delle amministrazioni statali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

 

Si osserva preliminarmente che gli oneri del presente comma risultano coperti, secondo quanto affermato all’articolo 47 del decreto-legge, a valere sulle maggiori entrate del provvedimento nel suo complesso, mentre la norma in esame dispone che le risorse che affluiscono al fondo siano direttamente collegate alle maggiori entrate derivanti dal potenziamento dell’attività di contrasto all’evasione e alla illegalità previste dal comma in esame. Peraltro il quadro riepilogativo degli effetti finanziari  del provvedimento non indica alcun effetto di maggior entrata con riferimento al comma in esame. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito al coordinamento delle due disposizioni. Si tratta, in sostanza, di chiarire se il comma concorre direttamente e in che misura al conseguimento del maggior gettito complessivamente atteso.

Si rileva, inoltre, che la norma non specifica in quale stato di previsione del bilancio dello Stato e in quale esercizio finanziario debba essere istituito il predetto fondo. Con riferimento a questo ultimo aspetto si osserva tuttavia che il quadro riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento attribuisce alla disposizione in esame effetti onerosi su ciascuno dei saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2007. Si può pertanto desumere che il fondo venga costituito a decorrere dal 2007, per cui per l’anno in corso non vi sarebbe destinazione di quota parte delle entrate a tale specifica finalità.

Ulteriori chiarimenti sono necessari sia in merito alla congruità delle risorse che affluiscono al fondo rispetto agli adempimenti posti a suo carico, fra i quali, come indicato in precedenza, è previsto anche uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato, sia in relazione alle amministrazioni che dovrebbero  beneficiarie degli interventi del fondo. Il testo, come detto in precedenza, si limita a demandare alla contrattazione integrativa l’attuazione della disposizione in commento. Non vi sarebbe, quindi, alcuna procedura di verifica in sede parlamentare, ai fini della valutazione della congruità delle risorse che risulteranno effettivamente disponibili.

 

ARTICOLO 1  commi  15 e 16

Riordino delle Agenzie fiscali

La norma, al comma 15, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere, con regolamento di organizzazione  da adottare ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate dei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti e organismi.

Il comma 16 prevede la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere.

 

Al riguardo,si rileva che le disposizioni procedurali di cui al comma 16 non contemplano esplicitamente la trasmissione dello schema di regolamento alle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze finanziarie né l’obbligo di corredare lo schema  di relazione tecnica, in modo da consentire una accurata verifica, in sede parlamentare, del rispetto del principio di invarianza della spesa richiamata al comma 15.

 

ARTICOLO 1, comma 17

Riduzione di autorizzazioni di spesa

La norma prevede:

·        la soppressione della struttura interdisciplinare[9] alle dipendenze del Ministro dell’economia al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali.

·        la soppressione dell’autorizzazione di spesa[10] disposta in favore degli istituti di cultura stranieri[11], allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali.

L’autorizzazione di spesa è pari a 5.164.568,99 euro annui;

·        la riduzione da 10 a 4 milioni di euro annui dell’autorizzazione di spesa prevista, dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Inoltre la metà di risorse previste dall’autorizzazione di spesa, come ridotta dalla norma in esame, può essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’affidamento di studi e ricerche aventi per oggetto il riordino dell’amministrazione finanziaria.

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0

2,2

2,1

4,1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca in base a quali criteri siano stati calcolati i risparmi determinati dalle norme in esame, che non sembrano corrispondere alle riduzioni di spesa disposte dalla norma.

Si fa in particolare riferimento alla riduzione concernente la spesa per gli istituti di cultura stranieri, pari a 5,16 milioni annui in quanto, per ciò che riguarda gli altri due interventi previsti in norma:

·          i risparmi conseguenti dalla soppressione della struttura interdisciplinare presso il MEF non sono individuabili, in quanto alle relative spese si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

·          l’articolo, 4 comma 61, secondo periodo, volto a finanziare l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, non sembrerebbe recare una autorizzazione di spesa bensì una semplice finalizzazione di somme la cui spesa è autorizzata dalle norme del primo periodo.

Inoltre non risultano chiare le ragioni per le quali non siano stati scontati effetti positivi anche sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

 

Per quanto concerne i profili finanziari:

·        l’articolo 73, comma 1, del Decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto la costituzione di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze. Lo stesso articolo disponeva che alle relative spese si provvedesse con gli ordinari stanziamenti del Ministero dell’economia e delle finanze. Successivamente l’articolo 2, comma 35, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha autorizzato una spesa di 2,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per la prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare. La legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1, comma 20,. ha disposto una riduzione, nella misura del 19 per cento, delle predette risorse. Infine è intervenuto l’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 che ha ulteriormente ridotto le risorse previsto per la struttura interdisciplinare. Pertanto le risorse di bilancio a favore della struttura,  iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al capitolo 3550, ammontano a legislazione vigente a 434.152 euro.

·        l’articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha disposto un contributo, fruibile anche come credito d’imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale;

·        l’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha destinato un importo non superiore a 10 milioni di euro annui per l’adeguamento delle dotazioni organiche della scuola superiore dell’economia e delle finanze in relazione ai compiti di diffusione del mady in Italy, attributi al medesimo ente dal primo periodo del predetto articolo 4. Successivamente, la predetta somma è stata ridotta a 8,1 milioni di euro dall’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Una ulteriore riduzione è stata disposta dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, per cui, a legislazione vigente, il capitolo di bilancio 7394, u.p.b. 3.2.3.55,  dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono iscritte le risorse autorizzate dall’articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2004, reca uno stanziamento di competenza di 6.209.761.

 

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977, determinate su base annuale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria, ammontano, in base alla legge finanziaria per il 2006, a 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008. Tale stanziamento risulta confermato dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) che prevede risorse per un importo di 14,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

 

ARTICOLO 1, commi 18 e 19

Componenti dei Comitati di gestione delle agenzie fiscali

La norma stabilisce che tre dei componenti dei Comitati di gestione delle agenzie fiscali sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia mentre gli altri tre componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.

La disciplina attualmente in vigore[12] stabilisce che quattro componenti devono essere scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia mentre gli altri due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. Fa eccezione il comitato di gestione dell'Agenzia del demanio i cui componenti devono essere scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.

E’ stabilita la cessazione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica al momento di entrata in vigore del presente decreto.

Non viene modificata la disposizione che pone a carico del bilancio dell'agenzia i compensi dei componenti degli organi collegiali.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2

Misure in materia di riscossione

La norma interviene sulla disciplina in materia di riscossione delle imposte al fine, secondo quanto precisato nella relazione tecnica, di realizzare maggiori incassi relativamente alle somme iscritte a ruolo.

Le novità introdotte riguardano, da un lato, il potenziamento dell’attività di riscossione attraverso l’ampliamento delle funzioni e dei poteri attribuiti ai soggetti coinvolti e, dall’altro lato, l’introduzione di nuove procedure dirette a facilitare la riscossione dei ruoli con particolare riferimento a quelli emessi nei confronti di contribuenti che, oltre ad essere debitori di quanto iscritto nei ruoli, sono anche creditori di imposte nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Introduzione di nuovi compiti ai soggetti della riscossione

In merito all’ampliamento delle funzioni e al rafforzamento dei poteri attribuiti ai soggetti coinvolti nell’attività di riscossione si segnalano, tra l’altro:

§        l’attribuzione dell’attività di riscossione a mezzo ruolo anche agli agenti incaricati della riscossione spontanea dei tributi locali. In tali casi, la misura dell’aggio spettante all’agente viene incrementata del 25% (comma 2);

§        la rimodulazione della ripartizione dell’onere, tra contribuente debitore e ente creditore, relativo all’aggio[13]. In particolare, fermo restando l’onere a carico dell’ente creditore se il contribuente provvede al pagamento del ruolo entro i termini indicati, viene elevata dal 4,65% al 5% la quota massima di aggio a carico del debitore, da corrispondere in caso di mancato pagamento del ruolo entro i termini previsti (comma 3, n. 1). Tuttavia, per le iscrizioni a ruolo non derivanti da inadempimento, l’aggio rimane a carico dell’ente creditore se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella; in caso contrario l’aggio è interamente a carico del debitore (comma 3, n. 2);

§        la modifica dei criteri di ripartizione tra i concessionari del compenso annuo, in quanto viene esclusa l’applicazione del comma 119 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 (comma 5).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 118, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ai concessionari della riscossione spetta un compenso complessivamente pari a 470 milioni di euro annui[14]. La ripartizione di tale importo fra i singoli concessionari è effettuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sulla base di specifici criteri indicati nel successivo comma 119. 

§        l’attribuzione alla Riscossione spa e alle sue partecipate del potere di attivare il procedimento speciale di espropriazione presso terzi (comma 6) nonché dell’accesso ai locali dei contribuenti (comma 7);

§        l’introduzione dell’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di subordinare l’erogazione di somme (se di importo non inferiore a 10.000 euro) alla preventiva verifica dell’assenza di ruoli a carico del beneficiario (comma 8) ;

§        la facoltà per il contribuente di effettuare i pagamenti delle tariffe del servizio idrico integrate con il modello F24 e potere di iscrizione nei ruoli, da parte dei gestori del servizio, in caso di riscossione coattiva (commi 9 e 10);

§        l’inclusione della Riscossione spa e delle società dalla stessa partecipate nella nozione di “agenti della riscossione”. In proposito, la relazione illustrativa precisa che si tratta di una norma di coordinamento dovuta ad esigenze tecnico-normative (comma 11).

 

Nuove procedure di riscossione dei ruoli

La norma prevede la possibilità, per il contribuente intestatario del ruolo, di far fronte alla propria obbligazione attraverso la compensazione con crediti eventualmente vantati nei confronti della p.a. in luogo del pagamento di quanto iscritto.

A tal fine, viene individuata una nuova procedura che coinvolge sia l’attività dell’Agenzia delle entrate che quella dell’agente della riscossione. Infatti, si dispone che l’Agenzia delle entrate, prima di procedere al rimborso di imposte a credito, debba inviare una segnalazione telematica all’agente della riscossione competente il quale presenta una proposta di compensazione al contribuente e riferisce all’Agenzia delle entrate l’esito della proposta medesima.

 

All’agente della riscossione è riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica al contribuente nonché un rimborso forfetario a copertura degli oneri sostenuti per la gestione dei nuovi adempimenti (comma 12).

La procedura di compensazione può essere applicata, a seguito di apposite convenzioni, anche alle iscrizioni a ruolo effettuate da altre agenzie fiscali o da enti previdenziali. Nelle citate convenzioni viene disciplinata anche la ripartizione, tra gli enti creditori, dei rimborsi spettanti agli agenti della riscossione (comma 13).

 

L’allegato 7 riporta gli effetti di maggior gettito sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In particolare:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto pa

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

0

1.200

950

1.300

0

1.200

950

1.300

 

 

La relazione tecnica fornisce le stime delle maggiori entrate di cassa distinguendo gli effetti relativi al potenziamento dell’attività di riscossione da quelli relativi all’introduzione della facoltà di compensazione dei ruoli. I valori indicati sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Potenziamento della riscossione

500

850

1.200

Compensazione dei ruoli

700

100

100

Totale

1.200

950

1.300

 

In particolare, con riferimento al potenziamento dell’attività di riscossione, la RT non fornisce alcun dettaglio, e si limita ad indicare i maggiori incassi da ruoli che si prevede siano realizzati.

 

Per quanto riguarda la compensazione tra ruoli e crediti d’imposta, la RT precisa che la quantificazione è stata effettuata basandosi sui soggetti in situazioni di morosità nel pagamento delle imposte. La RT afferma che i rimborsi d’imposta richiesti annualmente da soggetti che sono anche intestatari di ruoli ammontano a 100 milioni di euro. Con riferimento al 2007, inoltre, la RT incrementa l’effetto annuo di ulteriori 600 milioni di euro in quanto ritiene che la norma sulla compensazione possa incidere anche sullo stock di rimborsi in attesa di erogazione.

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione indicata in relazione tecnica non considera gli oneri a carico della pubblica amministrazione conseguenti l’ampliamento delle funzioni e il rafforzamento dei poteri nell’esercizio dell’attività di riscossione delle imposte. A tal fine si segnalano, tra le altre, l’incremento dell’aggio per gli agenti della riscossione dei tributi locali – che, come segnalato, può incidere anche sull’ente pubblico creditore - l’attribuzione di nuovi compiti alla Riscossione spa, l’introduzione di nuove procedure che interessano sia la fase dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, sia la fase dei rimborsi di crediti di imposta, il rimborso delle spese vive e il rimborso forfetario in favore degli agenti della riscossione che sono coinvolti nella procedura di compensazione dei ruoli.

In merito alla stima del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, premesso che le informazioni fornite non consentono la verifica della quantificazione, si osserva quanto segue.

Con specifico riferimento a quanto indicato relativamente alla compensazione dei ruoli, andrebbero meglio chiariti gli elementi sottostanti il calcolo degli effetti di maggior gettito ascritti alle norme. Infatti sotto un profilo finanziario la compensazione dovrebbe comportare effetti neutrali, in quanto determina l’annullamento, per il medesimo importo, dei crediti e dei debiti esistenti tra la pubblica amministrazione e il contribuente. Con riguardo al bilancio dello Stato, tuttavia, la compensazione introdotta dalle norme è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito in quanto, in presenza di poste di spesa già iscritte a bilancio per il rimborso dei crediti, produce un effetto di maggiore entrata non previsto a legislazione vigente. Tale effetto deriva, in sostanza, dalla anticipazione – sotto un profilo temporale – degli importi dovuti dal contribuente. Da ciò dovrebbe tuttavia conseguirne che a fronte degli effetti di maggior gettito computati per i primi anni di applicazione delle norme, andrebbero evidenziati per gli anni successivi i corrispondenti effetti di decremento di gettito, non considerati nella relazione tecnica. La relazione medesima, inoltre non fornisce elementi volti a dar conto degli importi iscritti nel primo anno di applicazione della norma.

Appaiono opportuni, infine, dei chiarimenti in merito alla previsione di mancata applicazione dell’articolo 4, comma 119, della legge n. 350/2003. Ciò con particolare riferimento ai criteri da adottare per la ripartizione tra i concessionari della riscossione dei compensi spettanti che ammontano, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a 470 milioni di euro.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Ammortamento dei fabbricati strumentali acquisiti in leasing

Normativa previgente: I commi 7 e 8 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006[15] intervengono sui criteri di calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali. In particolare:

·          il comma 7 prevede che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali e, comunque, non può essere inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo;

·          il comma 8 dispone che il nuovo criterio di computo si applichi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative a fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi d’imposta precedenti.

Le norme in esame:

·        introducono, dopo il comma 7 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006, il comma 7-bis che estende la disciplina del comma 7 anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, con riferimento alla quota capitale del canone;

·        sostituiscono il comma 8, precisando che le disposizioni si applicano anche per le quote di ammortamento dei canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di precedenti periodi d’imposta. 

 

Il prospetto riassuntivo degli effetti del decreto assegna alle norme il seguente effetto sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto pa

 

2007

2008

2009

IRES

1.292,0

820,0

854,0

1.292,0

820,0

854,0

1.292,0

820,0

854,0

IRAP[16]

  237,0

 143,0

 149,0

  237,0

143,0

149,0

  237,0

143,0

149,0

Totale

1.529,0

963,0

1.004,0

1.529,0

963,0

1.004,0

1.529,0

963,0

1.004,0

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggior per competenza:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

IRES

738

785

825

IRAP

128

136

143

Totale

866

921

968

 

La relazione precisa quanto segue:

·          al fine di scorporare dai canoni di leasing immobiliare la quota capitale imputabile al valore dei terreni non più ammortizzabile per effetto delle disposizioni, sulla base dei dati della relazione annuale dell’Assilea, sono stati ricostruiti gli stock dei contratti di locazione finanziaria stipulati su immobili dal 1999 al 2005. Considerando una durata media di ammortamento del leasing immobiliare di 8 anni, sono stati ricostruiti i canoni dedotti dalle imprese per le quote nuove e per le quote pregresse;

·          la stima dei contratti stipulati negli anni 2006, 2007 e 2008 è stata effettuata sulla base di un incremento dei contratti di leasing immobiliare del 17,8 per cento nel primo semestre 2006 rispetto allo stesso periodo 2005 (fonte Assilea). Per i due anni successivi si è adottato lo stesso importo del 2006. La durata di ammortamento di tali contratti è stata stimata in 13 anni in considerazione della modifica apportata all’articolo 102 del TUIR dall’articolo 5-ter del decreto legge n. 203 del 2005;

·          si è ipotizzato che il 50 per cento dei canoni riguardi fabbricati strumentali ed il 50 per cento fabbricati industriali.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione non contiene indicazioni circa l’ammontare degli aggregati di base utilizzati, limitandosi ad elencare alcune delle ipotesi adottate per la stima. Tale circostanza non rende possibile una verifica degli effetti di gettito stimati.

Appare pertanto necessario disporre di più puntuali informazioni, anche in considerazione del cospicuo effetto di gettito assegnato alla norma.

 

ARTICOLO 3, commi 2 e 3

Regime dei dividendi nelle operazioni pronti contro termine

Normativa previgente: L’articolo 2, comma 3, del D. Lgs. n. 461 del 1997[17] prevede che, nel caso di operazioni di riporti e pronti contro termine su titoli e valute e di mutui di titoli garantiti, il mutuatario ed il cessionario a pronti abbiano diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante, ovvero al cedente a pronti.

 

La norma in esame, parzialmente sostitutiva dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997, stabilisce che al mutuatario ed al cessionario a pronti si applichi il regime di imponibilità dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR solo se tale regime sarebbe stato applicato al mutuante o al cedente a pronti.

L’articolo 89, comma 2, del TUIR stabilisce, in particolare, che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (3 ottobre 2006).

 

Il prospetto riepilogativo assegna alle disposizioni il seguente effetto di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Maggiori entrate IRES

0,9

2,9

1,9

 

La relazione tecnica stima un maggior gettito annuo per competenza di 1,9 milioni di euro. Per il 2006, in considerazione della data di entrata in vigore del decreto, si stima un maggior gettito pari a 0,5 milioni di euro.

L’effetto di ripresa di gettito deriva dal fatto che il cessionario non può avvalersi della detassazione del 95 per cento dei dividendi nei casi in cui il cedente a pronti non avrebbe potuto usufruire di tale regime. Verrebbe pertanto meno la convenienza delle operazioni effettuate al fine di ottenere un risparmio fiscale.

La stima si basa su un ammontare dei proventi relativi al pronti contro termine su azioni pari, nel 2005, a circa 30 milioni di euro. Si presume che i dividendi incassati nel corso di tali operazioni eccedano tale ammontare.

Si ipotizza, inoltre, che il 20 per cento delle operazioni in esame sia effettuato per motivi di risparmio fiscale. Pertanto, circa 6 milioni di euro di dividendi potrebbero essere ripresi a tassazione nella misura del 95 per cento, dando luogo, in base ad un’aliquota del 33 per cento, ad un maggior gettito annuo di 1,9 milioni di euro. Per cassa si stima una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento.

 

La quantificazione appare sostanzialmente corretta sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 3, comma 4

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili

Normativa previgente: L’articolo 1, comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) dispone che in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, sulle plusvalenze realizzate, in luogo dell’imposizione progressiva personale sui redditi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR, si applica un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

L’imposta si applica all’atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio. Quest’ultimo, oltre ad applicare ed a versare l’imposta, ricevendone apposita provvista dal cedente, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla cessione secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale.

Alla disposizione era ascritto un effetto di maggior gettito, a titolo di imposta sostitutiva, di 512 milioni di euro annui dal 2006.

 

Le norme in esame elevano l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 dal 12,5 al 20 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica assegnano alla disposizione un effetto di maggior gettito annuo di 77 milioni di euro dal 2007.

La stima si basa sui dati di gettito dell’imposta versata a tutto il mese di agosto 2006 pari a 86 milioni di euro. Ipotizzando la regolarità della distribuzione dei versamenti mensili si determina un valore di gettito per il 2006 pari a 129 milioni di euro, cui corrisponde una base imponibile di 1.032 milioni di euro (129/12,5%).

Ipotizzando che nel 2007 si realizzi lo stesso volume di plusvalenze e considerando un incremento di aliquota di 7,5 punti percentuali, si determina un maggior gettito annuo di 77 milioni di euro (1.032*7,5%).

 

Al riguardo andrebbe preliminarmente chiarita la ragione per la quale gli effetti di maggior gettito siano stimati dalla relazione tecnica a decorrere dal 2007. Infatti, non essendo altrimenti disposto, l’incremento di aliquota dovrebbe avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (3 ottobre 2006) ed applicarsi, pertanto, anche agli atti di cessione a titolo oneroso posti in essere nel 2006, successivamente a tale data.

Ipotizzando, in analogia a quanto affermato nella relazione tecnica, la regolarità della distribuzione dei versamenti mensili, potrebbe stimarsi un effetto di maggior gettito già nel 2006, pari a circa 19 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, come, alla luce dei dati di gettito effettivo realizzati a tutto agosto 2006, utilizzati nella quantificazione in esame, risulti cospicuamente sovrastimata la previsione di maggior gettito a suo tempo ascritta alla norma originaria, in sede di disegno di legge finanziaria 2006[18].

Tale previsione si basava su un tasso di adesione al nuovo regime da parte dei contribuenti pari a 2/3 dei trasferimenti immobiliari realizzati nel 2004 potenzialmente interessati all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nonchè sull’ipotesi di emersione di plusvalenze pari al 100 per cento del valore medio delle transazioni, stimato in 102.400 euro.

La circostanza che i risultati effettivamente conseguiti in termini di gettito dell’imposta sostitutiva presuppongono (considerando congrua la stima sul numero delle transazioni interessate basata sui dati del 2004) un tasso di adesione ed un ammontare di plusvalenze emerse notevolmente inferiori a quelle inizialmente stimate, potrebbe determinare profili di incertezza relativamente all’ipotesi, sottesa alla quantificazione della relazione tecnica alla norma in esame, che l’ulteriore inasprimento di aliquota non modifichi i comportamenti dei potenziali contribuenti rientranti nel campo di applicazione dell’imposta.

Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 3, comma 5

Perdite illimitatamente riportabili

Normativa previgente: L’articolo 36, comma 12, lett. a), del decreto legge n. 223 del 2006, modificando il comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, ha confermato la possibilità di computare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, decorrenti dalla data di costituzione, a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il successivo comma 13 del medesimo articolo ha stabilito che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 2, del TUIR, (come modificato dal comma 12 dell’articolo 36 del medesimo decreto legge n. 223 del 2006), formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e non ancora utilizzate alla medesima data, potessero essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, ma non oltre l’ottavo.

A tale ultima disposizione era assegnato un effetto di ripresa di gettito di 26,3 milioni di euro per il 2007 e di 15 milioni di euro annui dal 2008.

 

La norma in esame sostituisce interamente il comma 13 dell’articolo 36  del decreto legge n. 223 del 2006. Il nuovo testo di tale comma prevede che le condizioni poste al riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, introdotte dal comma 12, lett. a) del medesimo articolo 36, si applichino alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006. Per le perdite formatesi in periodi anteriori continuano ad applicarsi le norme dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Si tratta di disposizioni di carattere antielusivo che sanciscono l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Pertanto, in seguito alla modifica introdotta dal decreto in esame, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, ma prive dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 2 del TUIR, formatesi in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006, e non ancora utilizzate, continuano a potersi computare in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica assegnano alla norma un effetto di perdita di gettito di 1,8 milioni di euro nel 2007 e di un milione di euro annui dal 2008.

La relazione tecnica, in particolare,  ribadisce che la nuova formulazione del comma 13 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 determina un ritorno alla normativa previgente a tale decreto, che consente il di riporto illimitato delle perdite, con conseguente perdita della base imponibile e del maggior gettito a suo tempo stimati nella relazione tecnica del D.L. 223 medesimo.

 

Al riguardo si rileva che la perdita di gettito indicata dalla relazione tecnica risulta consistentemente inferiore alla stima di maggior gettito a suo tempo ascritta dalla relazione tecnica alla disposizione dell’articolo 36, comma 13, del decreto legge n. 223 del 2006. Tale maggior gettito era quantificato infatti, come si è detto, in 26,3 milioni di euro per il 2007 ed in 15 milioni di euro annui dal 2008.

In proposito appare, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti.

 

ARTICOLO 3, comma 6

Riporto delle perdite nella trasparenza fiscale

Normativa previgente: I commi da 9 ad 11 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 hanno disciplinato il regime di riporto delle perdite per le società che optano per la trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.

In particolare, i commi 9 e 10 prevedono che i soci che abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale non possono utilizzare le perdite fiscali relative ad esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza per compensare i redditi loro imputati dalla società partecipata.

Il comma 11 stabilisce che il nuovo regime ha effetto dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006) e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data.

Alle disposizioni in rassegna era ascritto un effetto di maggior gettito di 11,1 milioni di euro nel 2007, 3,3 milioni di euro nel 2008 e 4,6 milioni di euro annui dal 2009.

 

La norma in esame sostituisce interamente il comma 11 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006. In particolare, prevede che il nuovo regime introdotto dai commi 9 e 10 del medesimo articolo 36 abbia effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 223 del 2006. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta anteriori a tale data resta ferma l’applicazione delle norme di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973 (cfr. supra).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica ascrivono alla disposizione i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

IRES

-9,3

7,0

-1,3

IRPEF

-1,8

0,8

0,0

Totale

-11,1

7,8

-1,3

 

La relazione tecnica precisa che la modifica introdotta al comma 11 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006, determina uno spostamento in avanti di un periodo d’imposta della decorrenza e quindi degli effetti finanziari relativi alla inutilizzabilità delle perdite da parte dei soci, di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 36.

Il risultato di tale modifica, ai fini del gettito, è pertanto il seguente:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

A -Effetti art. 36, co. 9-11 DL 223/2006

11,1

3,3

4,6

4,6

B -Effetti comma in esame*

 

11,1

3,3

4,6

C –Differenza (B-A)

-11,1

7,8

-1,3

0,0

* Effetti sostitutivi di quelli di cui alla riga precedente.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 7

Reddito complessivo IRPEF dei soggetti non residenti

Normativa previgente: L’articolo 36, comma 22, lett. a), del decreto legge n. 223 del 2006, sostituendo interamente il comma 1 dell’articolo 3 del TUIR, ha stabilito che il reddito complessivo ai fini IRPEF per i non residenti sia costituito dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza scomputo degli oneri deducibili di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TUIR. La norma ha efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006.

Alla medesima sono ascritti effetti di ripresa di gettito di 43 milioni di euro per il 2007 e di 25 milioni di euro annui dal 2008.

 

La norma in esame dispone che per l’anno 2006 l’articolo 3, comma 1, del TUIR continui ad applicarsi nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica assegnano alla disposizione il seguente effetto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Minori entrate IRPEF

-43

-25

-25

 

La relazione afferma, peraltro in contrasto con il contenuto letterale della norma, che la medesima determina la soppressione dell’articolo 36, comma 22, lett. a), del decreto legge n. 223 del 2006, ripristinando la spettanza delle deduzioni nei confronti dei soggetti non residenti in Italia.

Si segnala, peraltro, che l’articolo 3 del disegno di legge finanziaria[19] di fatto abroga il regime delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del TUIR anche in capo ai soggetti residenti sostituendolo con l’introduzione di specifiche detrazioni.

 

Al riguardo si osserva che la stima della relazione tecnica non appare formalmente conforme al contenuto della disposizione in esame, la quale non reca la soppressione dell’articolo 36, comma 22, lett. a), del decreto legge n. 223 del 2006, ma ne sospende l’efficacia per il solo anno 2006, producendo lo slittamento di un anno degli effetti di maggior gettito a suo tempo ascritti a tale disposizione. La medesima stima appare, tuttavia, considerare anche gli effetti recati dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2007, relative all’abrogazione del sistema di deduzioni.

Al riguardo appaiono pertanto necessari chiarimenti in merito alla coerenza complessiva delle stime proposte, anche in considerazione del fatto che la norma in esame è già in vigore.

 

ARTICOLO 3, commi 8-11

Disposizioni fiscali comune di Campione d’Italia

Normativa vigente : l’articolo 36, comma 31, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248, ha disposto l’abrogazione dell’art. 188 del testo unico delle imposte sui redditi. Tale norma disponeva che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, fossero computati in euro, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio. I medesimi soggetti erano tenuti ad assolvere il loro debito d'imposta in euro.

La relativa relazione tecnica stimava la variazione di gettito, su un totale di circa 2.000 contribuenti, in circa 54 mln. di euro in termini di competenza a partire dal 2006.

Il termini di cassa, l’andamento ipotizzato, considerando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° luglio 2006, era il seguente.

 

(mln di euro)

2006

2007

2008

39

60

54

Ai fini della predetta quantificazione la RT segnalava che, per il triennio 2005-2007, con decreto del Ministro dell’economia, il tasso di conversione della valuta svizzera in euro, ai fini dell’applicazione della predetta norma, era stato fissato in euro 0,40515 per ogni franco svizzero, a fronte di una quotazione attuale del franco svizzero sul mercato dei cambi di circa 1,56 euro. Peraltro, ai fini della stima della variazione di gettito, si era proceduto ad eliminare il tasso di cambio convenzionale, riportando i redditi dichiarati ai valori correnti di cambio. Quindi, attraverso un modello di micro-simulazione Irpef, erano stati stimati in capo ad ogni soggetto avente domicilio fiscale a Campione d’Italia la nuova base imponibile e la nuova imposta derivante dall’applicazione del tasso di cambio corrente.

 

La norma in esame :

·        introduce nel testo unico delle imposte sui redditi il nuovo art. 188-bis che riproduce, con alcune modifiche, l’art. 188, già abrogato dal D.L. n. 223/2006 (comma 8).

La modifica rispetto al testo previgente il D.L. n. 223/2006 riguarda essenzialmente il criterio di conversione in euro degli importi fino a 200.000 franchi, che fa riferimento al cambio di cui all’art. 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

Il citato art. 9, comma 2, dispone che per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;

·        dispone che per l’anno 2006 si applichi l’art. 188 del predetto testo unico, nella formulazione vigente alla data del 3 luglio 2006 (comma 9);

·        abroga conseguentemente l’art. 36, comma 31, del  citato D.L. n. 223/2006 (comma 10);

·        dispone che, per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all’art. 188-bis – introdotto dal comma 8 – sia pari a 0,52135 (comma 11).

 

La relazione tecnica indica una variazione di gettito di competenza annua – rispetto alla vigente legislazione recata dal D.L. n. 223/2006 – pari a circa 25 mln di euro.

 

In termini di cassa, l’andamento del gettito ipotizzato è il seguente:

(mln di euro)

2006

2007

2008

2009

-18

-28

-25

-25

 

La RT precisa inoltre che:

·        ai fini della valutazione dei predetti effetti si è considerato il tasso medio di cambio euro-franco svizzero degli ultimi mesi. Applicando una riduzione forfetaria del 20%, si ottiene un nuovo tasso convenzionale pari a 0,52135;

·        la variazione per il 2006 è stata stimata scontando l’applicazione della norma per i redditi prodotti dal 1° gennaio 2006;

·        attraverso un modello di micro-simulazione Irpef, sono stati stimati per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, la nuova base imponibile ed il nuovo gettito derivante dall’applicazione del tasso di cambio corrente.

 

Il quadro riepilogativo degli effetti del provvedimento fornisce il seguente dettaglio delle conseguenze della norma ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

                                                           (mln di euro)

 

 

Saldo netto da

 Finanziare

Fabbisogno Settore

Statale

Indebitamento netto

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Minori entrate

Irpef

18

28

25

25

18

28

25

25

18

28

25

25

 

Al riguardo, andrebbe precisato il procedimento di calcolo seguito per la stima degli effetti ascritti alla norma, non esplicitato dalla relazione tecnica, nonché i singoli parametri utilizzati per la formulazione della medesima quantificazione

Nell’ambito di tali chiarimenti, sarebbe necessario , tra l’altro precisare:

·         con riferimento a quali valori medi del tasso di cambio sia stato stimato il tasso convenzionale di 0,52135, prescritto dalla norma per l’anno 2007 e se tale valore incorpori già – come sembrerebbe - la riduzione forfetaria del 20 per cento.

Infatti, dalla formulazione del comma 8 non si evince con chiarezza tale circostanza, che sembrerebbe peraltro implicita nella quantificazione. Quest’ultima sembra ottenuta assumendo una quotazione media pari a circa 1,54 franchi per euro che, con l’abbattimento del 20%, porterebbe ad un tasso di 0,52135 euro per franco. Va peraltro considerato che la predetta quotazione di 1,54 corrisponde alla media annuale riferita al 2005, mentre il cambio attuale si cifra intorno a 1,59;

·         quale sia il tasso di cambio incorporato nella variazione di gettito prevista a decorrere dal 2008.

In proposito, la RT fa riferimento al medesimo tasso (0,52135), la cui applicazione è disposta direttamente dalla norma soltanto con riguardo al solo esercizio 2007, anno in corrispondenza del quale viene peraltro indicata dalla stessa RT una perdita di gettito di ammontare più elevato rispetto a quella degli anni successivi;

·         la procedura ed i parametri adottati per la stima della variazione di gettito riferita al 2006 (-18 mln).

La norma, al comma 9, dispone che per tale esercizio trovi applicazione l’art. 188 del T.U.I.R., nel testo vigente al 3 luglio 2006. Peraltro la perdita di gettito stimata non pare presentare elementi di proporzionalità rispetto al maggior gettito ascritto all’abrogazione del citato art. 188 TUIR dalla RT allegata al D.L. n. 223/2006, che, secondo quanto riferito nella stessa relazione, utilizzava tra l’altro un tasso di cambio allineato a quelli correnti (prossimi all’1,56 nel giugno 2006).

 

ARTICOLO 3, comma 12

Ulteriori modifiche al regime delle stock options

Normativa previgente: L’articolo 36, comma 25, del decreto legge n. 223 del 2006 ha subordinato la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle plusvalenze derivanti da stock options alle seguenti condizioni:

·          le azioni offerte non devono comunque essere cedute né costituite in garanzia dal dipendente prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione. Se le azioni sono cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia;

·          il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. In caso contrario, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.

Alla disposizione era ascritto un effetto di maggior gettito di 52 milioni di euro nel 2006, 130,5 milioni di euro nel 2007 e di 144,5 milioni di euro annui dal 2008[20].

 

La norma in esame sostituisce interamente il comma 25 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006, disponendo che la non concorrenza delle plusvalenze in questione alla formazione del reddito da lavoro dipendente si determina ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

·        che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

·        che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

·        che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Se tali titoli oggetto di investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione concorre a formare tale reddito nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.

 

La relazione tecnica non assegna alla norma in esame  effetti di gettito.

 

Al riguardo si rileva che la norma in esame, rispetto alla previgente disposizione del decreto legge n. 223 del 2006, sembra porre condizioni meno stringenti ai fini della non concorrenza delle plusvalenze da stock options alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, mentre in precedenza era necessario a tal fine mantenere il possesso delle azioni assegnate per almeno cinque anni dall’assegnazione, in base alla norma attualmente vigente è sufficiente che il beneficiario mantenga per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto dell’opzione di ammontare non inferiore alla plusvalenza.

Inoltre è stato rimosso il vincolo correlato alla retribuzione annua lorda del dipendente.

Appaiono pertanto necessari chiarimenti, in quanto tali circostanze sono suscettibili di incidere in senso riduttivo sugli effetti di gettito a suo tempo stimati.

 

ARTICOLO 4, comma 1

Regime IVA dei minimi in franchigia in agricoltura

Normativa vigente: il DPR 633/1972 (Disciplina dell’IVA) prevede all’articolo 34, comma 6 (Regime speciale per i produttori agricoli), l’esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire[21] (=2.582,28 euro) (art. 34, c. 6, primo periodo). Tale limite di esonero è elevato a 15 milioni di lire (=7.746,85 euro) per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti (art. 34, c. 6, secondo periodo).

I produttori agricoli con un volume d'affari fra 5 milioni e 40 milioni di lire (=2.582,28-20.658,28 euro)[22] sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione e di conservazione dei documenti, nonché gli obblighi di versamento annuale dell'imposta con modalità semplificate (art. 34, c. 6, terzo periodo).

Le predette fattispecie cessano di applicarsi nel caso in cui i relativi limiti di volume d’affari[23] siano stati superati (art. 34, c. 6, quarto periodo).

Il decreto legge 223/2006[24] ha previsto, all’articolo 37, commi 15-17, (Contribuenti minimi in franchigia) l’esonero dal versamento dell'IVA, con decorrenza 2007, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali con volume di affari non superiore a 7.000 euro[25]. Da tale regime di franchigia erano esclusi i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta[26].

 

La norma modifica il regime speciale IVA per i produttori agricoli con fatturato minimo, estendendo a questi soggetti la nuova disciplina della franchigia IVA introdotta con l’articolo 37 del decreto legge 223/2006[27] (ma esclusa dal medesimo articolo per i regimi IVA speciali)[28].

A tal fine la norma:

       prevede che ai produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, abbiano realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ad aliquota agevolata, si applichi la disciplina prevista dall’articolo 32-bis del DPR 633/1972 (Contribuenti minimi in franchigia);

       eleva i limiti previsti dall’articolo 34, comma 6, del DPR 633/1972, portando da 2.582,28 euro a 7.000 euro il volume d'affari massimo per l’ammissione al regime semplificato IVA in agricoltura;

       sopprime il limite di vantaggio (7.746,85 euro) riconosciuto[29], per l’accesso al regime semplificato IVA in agricoltura, ai produttori agricoli operanti esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti;

       riformula in euro, adeguando il limite minimo alla nuova disciplina, i limiti di esonero (e di accesso al regime IVA semplificato) di cui al terzo periodo del comma 6, passando da una fascia di volume d'affari compresa fra 2.582,28 euro e i 20.658,28 euro[30] ad una fascia compresa fra i 7.000 euro e i 20.658,28 euro;

       riformula il quarto  periodo  del comma 6, prevedendo la cessazione del regime speciale semplificato IVA al superamento del limite di  20.658,28; tale cessazione ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il  predetto limite[31].

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantificano i seguenti effetti di minore gettito per ciascuno degli esercizi 2007-2009:

 

 

(mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 4  c.  1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

In ordine alla metodologia di calcolo del predetto onere, la RT afferma che si è fatto ricorso al medesimo procedimento già adottato per la quantificazione degli oneri relativi all’articolo 37, commi 15-17, del decreto legge 223/2006.

Come detto, con queste disposizioni era stato introdotto - con decorrenza 2007 - il nuovo regime di franchigia IVA cui possono accedere le persone fisiche che nell’esercizio precedente abbiano dichiarato un volume di affari inferiore a 7.000 euro[32].

Nel calcolo dell’onere la relazione tecnica aveva tenuto conto dei seguenti elementi:

-            numero dei soggetti con volume d’affari inferiore a 7.000 euro[33];

-            riduzione di tale numero al fine di escludere i soggetti che realizzano un importo di credito IVA tale da non avere interesse ad applicare il regime in franchigia[34];

-            effetto positivo dovuto alla rinuncia dei crediti esigui vantati dai contribuenti (25 milioni annui, di cui 9 milioni relativi al settore agricolo);

-            effetto negativo corrispondente al minor debito IVA dei contribuenti che passano al regime in franchigia (122 milioni annui, di cui 16 milioni nel settore agricolo);

-            effetto positivo dovuto al recupero all’erario dell’IVA che non avrebbe più potuto essere portata in detrazione (83 milioni, di cui 15 milioni nel settore agricolo).

Nel complesso, la RT aveva stimato una perdita di gettito annua, a decorrere dal 2007, pari a 14 milioni di euro.

 

L’ambito al quale la relazione tecnica applica i predetti criteri è rappresentato dalla fascia di volume d’affari compresa fra i 2.582,28 euro (limite previgente per l’accesso al regime di franchigia) e i 7.000 euro.

Anche nel caso in esame, la RT fa presente che sono stati considerati, oltre al grado di convenienza dell’adesione alla franchigia, anche gli effetti di recupero di gettito che si determineranno per il venir meno del diritto alla detrazione delle imprese e degli operatori intermedi che acquisteranno beni e servizi dalle microimprese che – rientrando nella nuova fascia in franchigia – saranno poste fuori campo IVA.

 

Al riguardo si osserva – analogamente a quanto a suo tempo rilevato con riferimento alle richiamate disposizioni del decreto legge 223/2006[35] - che anche nel caso della stima di minor gettito riconducibile alla presente disciplina (con la quale i contribuenti minimi del settore agricolo possono accedere alla franchigia IVA) le indicazioni fornite dalla RT non appaiono sufficienti per una verifica della quantificazione.

In particolare, non sono fornite indicazioni circa:

-            il numero dei soggetti potenzialmente interessati ad aderire al nuovo regime;

-            l’entità complessiva del volume d’affari che potrebbe essere ricompreso nella franchigia;

-            l’aliquota media utilizzata dalla RT nelle stime di variazione del debito IVA che, con l’entrata in vigore del nuovo regime, non sarebbe più corrisposto all’erario.

Sul punto si rileva che, mentre nel caso dei soggetti rientranti nella franchigia di cui al decreto legge 223/2006 (cioè i produttori agricoli optanti per il regime ordinario) la RT stimava un effetto finanziario positivo per l’erario (con un recupero di gettito pari a 8 milioni di euro su base annua[36]), nel caso in esame la relazione tecnica prevede – al contrario – una perdita di gettito per l’erario, che dovrebbe essere presumibilmente collegata alla variazione di uno o più parametri che erano stati utilizzati in occasione della precedente stima. Tali elementi di informazione non sono tuttavia forniti dalla relazione tecnica.

Si osserva, per esempio, che – secondo le valutazioni a suo tempo effettuate dal Servizio Bilancio - nella RT al decreto legge 223/2006 il livello di credito IVA considerato “esiguo” per giustificare la rinuncia al rientro da parte del contribuente (ai fini del passaggio al regime di franchigia)[37] appariva eccessivo, tenuto conto che l’adesione al nuovo regime IVA era consentita ai contribuenti che realizzassero un modesto volume di affari e tenuto conto – altresì – che nella valutazione della convenienza avrebbe dovuto essere considerato anche il costo delle apparecchiature informatiche necessarie per la trasmissione telematica o per poter fruire dell’assistenza da parte dell’Agenzia delle entrate (come previsto dall’articolo 32-bis, commi 12 e 13, del DPR 633/1972). Su tali parametri di valutazione della convenienza all’adesione, ai quali la RT al presente provvedimento si riferisce sia pure indirettamente, non sono fornite indicazioni. Pertanto non è possibile verificare se essi siano stati sostanzialmente riproposti (sia pure riferiti ad ambiti applicativi e a fasce di volume d’affari diversi) nella metodologia di calcolo degli effetti finanziari della norma in esame.

Riguardo, infine, alla definizione dei soggetti passivi ammessi a fruire della nuova disciplina, si segnala che mentre l’articolo 32-bis del DPR 633/1972 limita il regime di esonero ai contribuenti persone fisiche, la disposizione in esame – pur operando un esplicito rinvio alla predetta norma - sembrerebbe riferita indistintamente a tutti i produttori agricoli rispondenti ai requisiti di fatturato previsti dalla disciplina, e sembrerebbe quindi ricomprendere nel nuovo regime anche i soggetti qualificati come  persone giuridiche. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.  

 

ARTICOLO 4, commi 2-8

Aggiornamento dei redditi dominicali e del catasto dei fabbricati

Le norme introducono una nuova disciplina in materia di aggiornamento dei catasti dei terreni e dei fabbricati. Da una parte, è prescritto l’obbligo di denuncia di variazione dei redditi dominicali per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari (commi 2-4). Dall’altra, si prevede che l’Agenzia del territorio sottoponga a verifica i requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e l’effettiva dichiarazione al catasto di tutti i fabbricati (commi 5-7). Si stabilisce, infine, che i  trasferimenti  erariali a favore dei comuni siano ridotti in misura  pari  al  maggior gettito ICI derivante dalle precedenti disposizioni (comma 8).

In particolare, si prevede quanto segue.

 

Aggiornamento dei redditi dominicali

(commi 2-4)

Il comma 2 , dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le richieste di contributi agricoli comunitari  contenenti  la  dichiarazione relativa  all'uso  del suolo debbano esporre anche gli elementi per consentire  l'aggiornamento  del  catasto (con riferimento sia ai terreni sia ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola)[38].

All'atto dell’accettazione di tale dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale e la trasmette per via informatica all’Agenzia del territorio per l'aggiornamento.

I nuovi redditi, notificati dall’AGEA, producono  effetto  fiscale a decorrere  dal  1° gennaio  dell'anno  in  cui  viene  presentata  la dichiarazione.

Il comma 3 prevede che in sede di prima applicazione l'aggiornamento della banca dati catastale avvenga sulla base degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006. I nuovi  redditi, così attribuiti dall’Agenzia del territorio, producono effetti fiscali dal 1° gennaio  2006.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati per l'attuazione dei commi precedenti. L'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e di cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN (comma 4)[39].

 

Requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e iscrizione degli immobili non censiti

(commi 5-7)

Il comma 5 prevede che l'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite  dall'AGEA e delle verifiche da questa effettuate, individui i fabbricati iscritti al catasto dei terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché i fabbricati che  non  risultino  dichiarati al catasto. L'Agenzia  del  territorio richiede quindi ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta, gli  uffici provinciali dell'Agenzia provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla  iscrizione in catasto e alla relativa notifica. 

Le  nuove rendite  catastali, dichiarate o attribuite, producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero – in assenza di tale indicazione - dal 1° gennaio dell'anno di notifica  della  richiesta.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma.

Si applicano le sanzioni per inadempimento degli obblighi di dichiarazione in presenza di immobili divenuti abitabili o abbiano perduto i requisiti per l’esenzione dall’imposta[40].

Il comma 6 prescrive che ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati di edilizia abitativa, con effetti sul regime fiscale, sia necessario – al di là degli altri requisiti già previsti dalla normativa vigente[41] - che il proprietario o l’affittuario del terreno cui l'immobile è asservito rivestano la qualifica  di  imprenditori agricoli e siano  iscritti  nel  registro delle imprese.

I fabbricati  per i quali a seguito della predetta disposizione vengano meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere  dichiarati  al  catasto  entro il 30 giugno 2007[42] (comma 7).

 

Trasferimenti erariali ai comuni

(comma 8)

Come già accennato, il comma 8 prevede che i trasferimenti  erariali a favore dei comuni siano ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle precedenti disposizioni, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantificano i seguenti effetti di maggior gettito derivanti dalle norme  (“Aggiornamento del catasto terreni”):

(mln di euro – importi arrotondati)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

settore statale

Indebitamento netto P.A.

ANNO

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

articolo 4  cc.  2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICI[43]

479,4

606,4

648,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRPEF

91,4

553,8

454,4

91,4

553,8

454,4

91,4

553,8

454,4

Totale

 

570,8

 

1.160,2

1.103,2

91,4

553,8

454,4

91,4

553,8

454,4

Per l’anno 2010, non incluso nel prospetto degli effetti finanziari, la relazione tecnica stima un incremento di gettito (in termini di cassa) pari a 1.358,2 milioni.

 

Con riferimento ai due gruppi di modifiche introdotte dai commi in esame (aggiornamento dei redditi dominicali e nuove modalità di accertamento fiscale sui fabbricati rurali), la RT espone il seguente procedimento di quantificazione.

 

Aggiornamento dei redditi dominicali

(commi 2-4)

La relazione tecnica pone alla base della quantificazione i seguenti dati ed ipotesi:

-            il totale nazionale dei redditi è pari a circa 974,7 milioni di euro[44] (redditi dominicali) e a circa 637,6 milioni di euro[45] (redditi agrari);

-            ai sensi della normativa vigente[46] tali redditi sono rivalutati, a fini IRPEF, dell’80% (redditi dominicali) e del 70% (redditi agrari);

-            con la nuova disciplina saranno aggiornati i redditi catastali del 50% dei terreni, i quali subiranno un incremento medio del 20% della rendita catastale.

Il livello del 50% del reddito globale oggetto di variazione è ritenuto verosimile dalla RT, sia in base a qualche verifica empirica effettuata dall’Agenzia del territorio sui dati AGEA sia perché si tratterebbe di particelle invariate da tempo.

La stima del 20% è considerata di carattere prudenziale, in quanto tale percentuale è rappresentativa sia della variazione media fra una classe e l’altra nell’ambito della stessa coltura sia della circostanza che tendenzialmente le colture che determinano un aumento della rendita non sono variate su dichiarazione di parte. Inoltre la RT precisa che le colture censite in catasto non vengono modificate mediamente da circa 15 anni;

-            conseguentemente l’incremento presunto di gettito a fini IRPEF (applicando un’aliquota media del 23%) ammonta a 65,3 milioni di euro[47];

Si riporta, di seguito, il procedimento di calcolo desumibile dalla RT:

Ÿ         totale, a legislazione vigente, dei redditi fondiari rivalutati  = 2.838,1 milioni di euro

[974,7 milioni + (80% di 974,7 milioni)] + [637,6 milioni + (70% di 637,6 milioni)]

Ÿ          redditi che saranno oggetto di aggiornamento = 1.419 milioni di euro

        [50% di 2.838,1 milioni di euro]

Ÿ          maggiore base imponibile IRPEF =  283,8 milioni di euro

[20% di 1.419 milioni di euro]

Ÿ         maggior gettito IRPEF  =  65,3 milioni di euro

                                    [23% di 283,8 milioni di euro]

 

-            ai fini ICI si ipotizza che concorra a rappresentare la variazione di base imponibile solo il 10% dell’incremento dei redditi dominicali;

-            applicando alla base catastale (ossia all’incremento del reddito dominicale) , la rivalutazione ICI del 25% e il moltiplicatore ICI per i terreni (pari a 75)[48], e considerando un’aliquota media dello 0,4%, viene stimato un maggior gettito ICI pari a 3,7 milioni[49].

Il procedimento di calcolo desumibile dalla RT è il seguente:

Ÿ          totale, a legislazione vigente, dei redditi dominicali rivalutati (= base imponibile ICI a legislazione vigente)  =  91.378,1 milioni di euro 

                                         {[974,7 + (25% di 974,7)] ×75}

Ÿ          redditi che saranno oggetto di aggiornamento  (= variazione della base imponibile ICI)  = 4.568,9 milioni di euro   [10% del 50% di 91.378,1 milioni di euro]

Ÿ          incremento di valore (=20%) della quota di redditi dominicali (rivalutati come sopra esposto) che sarà oggetto di aggiornamento = 913,8 milioni di euro

       [20% di 4.568,9 milioni di euro]     

Ÿ          maggiore base imponibile ICI  =   913,8 milioni di euro

Ÿ          maggior gettito ICI  =  3,7 milioni di euro

                                    [0,4% di 913,8 milioni di euro]

 

Come detto, secondo la RT in termini di competenza l’incremento di gettito IRPEF ammonta a 65,3 milioni di euro, mentre il maggior gettito ICI è pari a 3,7 milioni.

La RT ipotizza che nel 2006 si avrà un primo recupero IRPEF pari all’80% del maggior gettito complessivo annuo a regime, mentre a partire dal 2007 il previsto incremento delle entrate IRPEF sarà acquisito per intero. Per l’ICI, invece, si prevede che dal 2007 il versamento riguardi il 100% dell’incremento del gettito.

 

Sulla base di tali premesse, la RT espone i seguenti effetti per cassa (con percentuale di acconto IRPEF del 75%):

(importi in euro)

 

2007

2008

2009

2010

Saldo IRPEF 2006

52.224.097

 

 

 

Acconto IRPEF 2007

39.168.073

- 39.168.073

 

 

Saldo IRPEF 2007

 

65.280.121

 

 

Acconto IRPEF 2008

 

48.960.091

- 48.960.091

 

Saldo IRPEF 2008

 

 

65.280.121

 

Acconto IRPEF 2009

 

 

36.720.068

-36.720.068

Saldo IRPEF 2009

 

 

 

65.280.121

Acconto IRPEF 2010

 

 

 

36.720.068

ICI

3.654.971

3.654.971

3.654.971

3.654.971

TOT.  IRPEF+ICI

95.047.141

78.727.111

56.695.070

68.935.092

 

 

Requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e iscrizione degli immobili non censiti

(commi 5-7)

Come detto, le norme in esame riguardano due fattispecie distinte di aggiornamento catastale: quello derivante dalla cessazione del riconoscimento della ruralità del fabbricato (che comporta la revoca dei relativi vantaggi fiscali); quello collegato alla iscrizione al catasto di fabbricati non  dichiarati. La RT ricollega a ciascuna di queste fattispecie specifici effetti finanziari.

 

Cessazione del riconoscimento della ruralità del fabbricato. La RT fa presente che le particelle (abitazioni e qualunque fabbricato strumentale) attualmente iscritte nella banca dati catastale sono circa 4 milioni[50] e che nel 1995 esse erano 5,5 milioni: da ciò si desume che un buon numero di contribuenti abbia già denunciato al catasto i fabbricati economicamente rilevanti (beneficiando della sanatoria fiscale e edilizia di cui alla legge 133/1994). D’altra parte, tuttavia,  il comma 6 del provvedimento in esame ha ristretto i requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati (prescrivendo che il titolare dell’immobile debba essere un imprenditore agricolo). Tale ultima circostanza consente di stimare[51] che un recupero di gettito potrà verificarsi per un terzo delle attuali 4 milioni di unità.

Conseguentemente la RT espone i seguenti dati:

-            nuovo accatastamento di circa 1.320.000 fabbricati (=1/3 di 4 milioni)[52];

-            rendita media di questi fabbricati = 800 euro per unità;

-            rendita catastale complessiva (per 1.320.000 fabbricati) = 1.056.000.000 euro  [1.320.000×800]

-            base imponibile IRPEF = 1.056.000.000 euro[53];

-            maggior gettito IRPEF = 255 milioni di euro

       {23% di [1.056.000.000 euro + (5% di 1.056.000.000 euro)] };

-            base imponibile ICI = 105.600.000.000   [1.056.000.000 euro × 100][54]

-            maggior gettito ICI: 443,5 milioni di euro

{0,4% di [105.600.000.000   euro + (5% di 105.600.000.000   euro)]};

-            tenuto conto dell’obbligo (comma 7) di procedere all’accatastamento entro il giugno 2007, è stato ipotizzato un flusso di recupero particolarmente accelerato nel 2007 e successivamente connesso solo alla trattazione dei casi più complessi: l’ipotesi, pertanto, è che il recupero avvenga per l’80% nel 2007, per il 15% nel 2008 e per il 5% nel 2009.

(Maggiori entrate cumulate - Competenza – Importi in milioni di euro)

 

2007

(80%)

2008

(95%)

2009

(100%)

IRPEF

(maggior gettito annuo a regime : 255)

 

204

 

242,2

 

255

ICI

(maggior gettito annuo a regime: 443,5)

 

354,8

 

421,3

 

443,5

 

Per cassa, la RT espone i seguenti effetti:

(importi in euro)

 

2007

2008

2009

2010

Saldo irpef 2007

 

204.019.200

 

 

Acconto irpef 2008

 

153.014.400

-153.014.400

 

Saldo irpef 2008

 

.

242.272.800

 

Acconto irpef 2009

 

 

181.704.600

-181.704.600

Saldo irpef 2009

 

 

 

255.024.000

Acconto irpef 2010

 

 

 

446.292.000

ICI

354.816.000

421.344.000

443.520.000

443.520.000

TOT. IRPEF+ICI

354.816.000

778.377.600

714.483.000

963.131.400

 

 

Iscrizione al catasto di fabbricati non  dichiarati. La RT indica in circa 10 milioni i fabbricati[55] risultanti al catasto[56]. Poiché a partire dal 1985  l’accatastamento dell’immobile è divenuto necessario sia per ottenere l’abitabilità sia per effettuare le compravendite, la RT considera cautelativo ipotizzare che i fabbricati non conosciuti dal catasto siano circa 600.000 unità.

Conseguentemente la RT espone i seguenti dati:

-            recupero al catasto di circa 600.000 fabbricati (=6% di 4 milioni)[57];

-            rendita media di questi fabbricati = 800 euro per unità;

-            rendita catastale complessiva (per 600.000 fabbricati) = 480.000.000 euro  [600.000×800]

-            base imponibile IRPEF = 480.000.000 euro[58]

-            maggior gettito IRPEF = 115,9 milioni di euro 

           {23% di [480.000.000 euro + (5% di 480.000.000 euro)] };

-            base imponibile ICI = 48.000.000.000 [480.000.000 euro × 100][59]

-            maggior gettito ICI: 201,6 milioni di euro      

            {0,4% di [48.000.000.000euro + (5% di 48.000.000.000 euro)]};

-            tenuto conto dei meccanismi di verifica (come le ortofoto e gli abbinamenti intestatari) che consentiranno di procedere piuttosto celermente nella trattazione dei casi medi e semplici, la RT stima una definizione della maggiore base imponibile nel 2007 pari al 60% dei casi, mentre la quota restante sarà ripartita fra il 30% del 2008 e il 10% nel 2009.

(Maggiori entrate cumulate - Competenza – Importi in milioni di euro)

 

2007

(60%)

2008

(90%)

2009

(100%)

IRPEF

(maggior gettito annuo a regime : 115,9)

 

69,5

 

104,3

 

115,9

ICI

(maggior gettito annuo a regime: 201,6)

 

120,9

 

 

181,4

 

201,6

 

Per cassa, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

(importi in euro)

 

2007

2008

2009

2010

Saldo irpef 2007

 

69.552.000

 

 

Acconto irpef 2008

 

52.164.000

-52.164.000

 

Saldo irpef 2008

 

.

104.328.000

 

Acconto irpef 2009

 

 

78.246.000

-78.246.000

Saldo irpef 2009

 

 

 

115.920.000

Acconto irpef 2010

 

 

 

86.940.000

ICI

120.960.000

181.440.000

201.600.000

201.600.000

TOT. IRPEF+ICI

120.960.000

303.156.000

332.010.000

326.214.000

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che con le norme in esame vengono introdotte regole finalizzate a rafforzare il controllo sulla rispondenza dei redditi fondiari e degli edifici rurali ai requisiti richiesti per l’accesso al regime fiscale di favore riconosciuto al settore agricolo.  Da tale complesso di regole dovrebbero discendere effetti positivi, sia con riferimento alla possibilità di semplificare e di razionalizzare le procedure di iscrizione al catasto sia nella prospettiva di garantire una crescente corrispondenza fra l’effettivo utilizzo del patrimonio immobiliare, il suo valore economico e il suo trattamento fiscale. In proposito va rilevato, quindi, che dal punto di vista della finanza pubblica il miglioramento delle procedure di riscontro nel comparto fondiario e edilizio dovrebbe comportare un progressivo recupero di base imponibile alla tassazione, con effetti positivi per i conti pubblici.

Ciò premesso, si osserva che la conseguibilità degli effetti finanziari ascritti alle norme è collegata ad una serie di fattori (quali la capacità di accertamento delle amministrazioni pubbliche; l’incentivazione o la dissuasione indotte dalla nuova disciplina; le decisioni di adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti) la cui efficacia non appare agevolmente determinabile a priori, soprattutto in quanto parte dei meccanismi previsti appare caratterizzata da modalità e da tempi di attuazione non immediati (e il loro riscontro, in termini di efficacia, dipenderà dall’esecuzione di specifici adempimenti ad opera delle amministrazioni competenti).

Sembrano, per esempio, richiedere significativi interventi di carattere amministrativo  - e quindi presentare un basso grado di “automaticità” – le norme in materia di interscambio e di cooperazione informativa fra l’AGEA e l’Agenzia del territorio (commi 2, 4 e 5), le norme in materia di accertamento e di riscontro dei dati catastali (comma 5), nonché quelle in materia di certificazione e di notificazione dei requisiti fiscali dei terreni e dei fabbricati (commi 2 e 5).

Si osserva, invece, che - al contrario - una stretta connessione fra l’operatività delle norme e l’attivazione di effetti immediati può riscontrarsi:

-     nel collegamento diretto (previsto dai commi 2 e 3) fra la richiesta di contributi agricoli comunitari  e la dichiarazione di variazione colturale (con efficacia fiscale nello stesso anno di presentazione della dichiarazione);

-     nel nuovo regime più restrittivo, introdotto con i commi 6 e 7, concernente l’accesso al trattamento fiscale agevolato dei fabbricati rurali (e nel connesso obbligo di dichiarazione al catasto entro il 30 giugno 2007).

Gli aspetti sopra richiamati suggeriscono quindi una particolare cautela nella formulazione delle stime, sia con riferimento alla consistenza delle maggiori entrate previste (trattandosi di un volume assai significativo di gettito tributario, derivante per intero da un recupero di basi imponibili) sia, soprattutto, con riferimento alla loro distribuzione temporale nell’arco degli esercizi futuri.  

In ordine agli aspetti più specifici della quantificazione, si osserva quanto segue.

Aggiornamento dei redditi dominicali (commi 2-4)

Tenuto conto della rilevanza che le norme assegnano al meccanismo di comunicazione spontanea per il quale i destinatari di contributi agricoli comunitari saranno tenuti a rendere note le variazioni aventi effetti sui valori catastali, appare opportuno acquisire informazioni in ordine al volume totale dei redditi fondiari interessati dalle predette comunicazioni. Tale dato assume particolare rilievo in rapporto alla previsione – contenuta nel comma 3 - di un primo aggiornamento catastale nel 2006 basato sulle dichiarazioni già pervenute all’AGEA nell’anno in corso (aggiornamento al quale la RT associa un effetto immediato di recupero del gettito IRPEF pari all’80% delle maggiori entrate annue a regime).

Tale informazione consentirebbe anche di valutare la prudenzialità della previsione di una quota del 50% dei terreni interessati al processo di aggiornamento dei redditi catastali a fini IRPEF.

Infatti potrebbe essere considerata prudenziale – in quanto derivante dal collegamento “automatico” fra richieste di contributi comunitari e dichiarazioni sull’uso del suolo - una previsione nella quale la quota dei terreni che si ritiene sarà oggetto di aggiornamento catastale in base alla nuova disciplina (ossia il predetto 50%) equivalesse all’attuale percentuale di valori fondiari in relazione ai quali ogni anno vengono richiesti contributi agricoli comunitari[60].

Andrebbe inoltre chiarito se le amministrazioni competenti (AGEA, Agenzia del territorio) possano far fronte ai compiti loro assegnati utilizzando esclusivamente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tale aspetto riveste particolare rilievo sia con riferimento all’effettiva possibilità di dare integralmente attuazione agli adempimenti che costituiscono il presupposto per l’accertamento del maggior gettito previsto, sia in relazione alla necessità di escludere che dalla presente normativa possano discendere nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni (oneri che, qualora sussistenti, dovrebbero essere adeguatamente quantificati e coperti).

Andrebbe poi acquisito l’avviso del Governo in ordine alla compatibilità, sotto il profilo temporale, degli adempimenti amministrativi richiesti dalle norme in esame in relazione al conseguimento – specialmente nel primo esercizio del triennio - dei maggiori introiti fiscali previsti.

Si fa riferimento alle modalità tecniche di interscambio  dati  e di cooperazione operativa fra AGEA e Agenzia del territorio che dovranno essere stabilite con  provvedimento  amministrativo (comma 4), nonché a tutte le nuove procedure (affidate sia all’AGEA sia all’Agenzia del territorio) necessarie per consentire l’aggiornamento dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

In ordine – infine - agli effetti di cassa esposti dalla relazione tecnica, non appaiono chiari i motivi per cui, a decorrere dall’anno 2009, la percentuale di acconto IRPEF risulti variata rispetto al 75% adottato per gli anni 2007 e 2008.

Sembrerebbe essere stata utilizzata una percentuale di acconto pari a circa il 56,5 per cento del maggior gettito di competenza. Qualora si trattasse di un errore materiale, ciò determinerebbe una sottostima del maggior gettito pari a circa 12,2 milioni. Per il meccanismo del saldo/acconto, tale sottostima interesserebbe  comunque il solo anno 2009.

 

Requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati e iscrizione degli immobili non censiti (commi 5-7)

La previsione di un recupero di gettito nel 2007 pari all’80% del totale delle maggiori entrate annue IRPEF e ICI ascritte, a regime, alla nuova disciplina in materia di ruralità dei fabbricati appare collegata  principalmente all’introduzione dei limiti soggettivi al trattamento fiscale agevolato dei fabbricati rurali, nonché al connesso obbligo di denuncia catastale entro il 30 giugno 2007 (con annessi benefici sotto il profilo sanzionatorio). Tenuto conto del significativo impatto amministrativo che potrebbe riflettersi sulle competenti amministrazioni nella prima fase di verifica e di accertamento (in relazione, per esempio, ai vari adempimenti previsti dal comma 5), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla effettiva prudenzialità, dal punto di vista temporale, di tale previsione di recupero del gettito.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle norme in materia di iscrizione al catasto di immobili non denunciati, per le quali il conseguimento degli effetti di incremento del gettito appare dipendere in misura ancora più ampia dall’attività di verifica e di accertamento delle amministrazioni pubbliche competenti. Sul punto si rinvia, quindi, a quanto già osservato in precedenza in ordine alla necessità di assicurare una coerenza, anche temporale, fra l’impostazione del quadro normativo e le previsioni di effetti finanziari ad esso collegate.

Si segnala inoltre che la quantificazione del maggior gettito per cassa relativo all’acconto IRPEF 2010 (nuova disciplina sui requisiti fiscali di ruralità dei fabbricati) appare sovrastimata, in quanto applicando la percentuale di acconto del 75% (utilizzata dalla RT per gli anni 2007, 2008 e 2009) la somma dovrebbe ammontare a 191,2 milioni e non a 446,3 milioni come indicato dalla RT.

A regime, infatti, l’acconto del 75% andrebbe calcolato sul maggiore introito di 255 milioni quantificato dalla RT[61].

Qualora si trattasse – come sembra - di errore materiale, la sovrastima per il 2010 ammonterebbe a 255 milioni.

Con riferimento, infine, al complesso della disciplina in esame (commi 2-8), appare necessario acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alle modalità di registrazione del maggior gettito ICI nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Infatti, premesso che tale incremento di entrate è stato classificato quale minore spesa corrente (in coerenza con il meccanismo di riduzione dei trasferimenti erariali previsto dal comma 8), non sono chiare le motivazioni per cui tali effetti positivi non siano stati indicati né sul fabbisogno del settore statale né sull’indebitamento netto (l’effetto di minore spesa risulta invece registrato solo sul saldo netto da finanziare).

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di catasto

La norma prevede:

-         l’obbligo di escludere, dalle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 – E/6 ed E/9, gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le necessarie revisioni della qualificazione e quindi della rendita attualmente attribuita agli immobili, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi dalla data entrata in vigore della presente legge[62], con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le modalità applicative della norma in esame saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comm1-5);

-         la rivalutazione, nella misura del 40%, del moltiplicatore[63] da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, con efficacia a decorrere dall'entrata in  vigore del  presente  decreto (comma 6);

-         la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (comma 7).

 

L’allegato 7 non ascrive effetti finanziari a nessuna delle disposizioni sopra descritte.

La relazione tecnica ascrive alla norma effetti di maggiore entrata a titolo di ICI, quantificati nella misura seguente:

 

2006

2007

2008

2009

Commii 1-5

0

40

72

80

Comma 6

0

90

90

90

Totale

0

130

162

170

 

La relazione tecnica non specifica se gli importi sopra indicati costituiscano la riduzione da operare, ai sensi del comma 7, ai trasferimenti  in favore dei comuni.

La quantificazione del maggior gettito derivante dai commi 1-5 (rilassamento delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 – E/6 ed E/9) si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

-         l’ammontare delle rendite complessive ascrivibili alle unità immobiliari urbane afferenti la categoria catastale E[64] sono indicate pari a 505 mln di euro, cui applicare il coefficiente di rivalutazione del 5%;

-         si assume l’ipotesi che il 90% delle rendite sopra indicate sia interessato dal provvedimento e che circa il 50% sia riclassificabile in altre categorie: per metà nella categoria D, cui è applicabile un moltiplicatore pari a 50, e per metà nella categoria C1, con moltiplicatore pari a 34. Si assume inoltre l’ipotesi che la riclassificazione nelle suddette categorie comporti un aumento delle rendite di circa 1/3.

Conseguentemente viene calcolata una maggiore base imponibile ICI pari a:

0,90 x 505 x (1 + 5%) x 0,5 x (0,5 x 50 + 0,5 x 34) x 1,33 = 13.300 mln di €.

Considerando un’aliquota media ICI pari al 6 per mille si ricava un maggior gettito a regime pari a circa 80 mln di €.

Il profilo delle entrate per cassa è valutato ipotizzando che gli adempimenti richiesti consentano di recuperare il 50% del gettito nel 2007, il 90% nel 2008 e il 100% nel 2009.

 

La quantificazione del gettito derivante dal comma 6 (rivalutazione del moltiplicatore applicabile ai fabbricati classificati nel gruppo catastale B) si basa sui seguenti dati e ipotesi:

-         l’ammontare delle rendite complessive riferibili agli immobili del gruppo B è pari a 1.085 mln di euro;

-         è assunta l’ipotesi che un terzo degli immobili sopra indicati non sia esente ai fini ICI[65].

Conseguentemente, applicando l’aliquota media ICI del 6‰, si perviene alla seguente stima del maggior gettito conseguibile a decorrere dal 2007:

(1.085 x 1,05 x 33%) x (140 – 100) x 6‰ = 90 mln di euro.

 

La relazione tecnica non considera, a fini cautelativi, le maggiori entrate derivanti dalla norma a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ritenute di importo relativamente trascurabile.

 

Al riguardo appare necessario che sia chiarita, in via preliminare, la ragione per la quale l’allegato 7 non considera gli effetti quantificati dalla relazione tecnica: tali effetti sembrano infatti suscettibili di migliorare i saldi contabili considerati, configurandosi come maggiori entrate ai fini del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto (per il maggior gettito ICI) e come minori spese ai fini del saldo netto da finanziare (per i minori trasferimenti agli enti locali).

Non sembra infatti che la ragione di tale mancata considerazione sia da ascrivere ad una eventuale compensatività fra maggiori entrate e minori trasferimenti: tale compensatività, che si verifica per il comparto dei comuni, non si verifica infatti né per il slado netto da finanziare (relativo al bilancio dello Stato), che registra esclusivamente una riduzione dei trasferimenti ai comuni, né per i saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto (relativi al complesso della PA) i quali, a fronte di un invarianza di saldi per il comparto dei comuni, registrano un miglioramento del saldo del comparto dello Stato.

In ordine ai profili di quantificazione si osserva che la quantificazione si basa necessariamente su alcune ipotesi non desumibili da dati oggettivi, né suscettibili di verifica. La conseguente aleatorietà della quantificazione operata potrebbe determinare difficoltà in sede di determinazione della riduzione compensativa dei trasferimenti da erogare ai comuni, cui potrebbero conseguire effetti non neutrali per questi ultimi. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Appare infine necessario che siano forniti alcuni chiarimenti in ordine alla disposizione di cui ai commi 1-5 (riclassamento delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 – E/6 ed E/9). Non è chiaro in particolare se dalla norma possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica, diretti nei casi in cui soggetto passivo ICI sia un ente pubblico[66], indiretti nei casi in cui soggetto passivo ICI sia una società privata di proprietà pubblica.

Con riferimento ai profili di cassa, non è chiaro infine se, data la decorrenza della norma a partire dal 1 gennaio 2007, l’ipotesi formulata dalla relazione tecnica di un conseguimento solo parziale delle maggiori entrate negli esercizi 2007 e 2008 possa dar luogo successivamente al recupero di gettito arretrato.

 

ARTICOLO 6

Regime fiscale dei trasferimenti per donazione o per successione

Normativa vigente. Le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono state soppresse dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 383/2001 con decorrenza 25 ottobre 2001. Il comma 2 del medesimo articolo 13 dispone, tuttavia, che i trasferimenti di beni effettuati con atti di donazione a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso[67], qualora il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore a 180.759,91 euro.

Per i trasferimenti effettuati con atti di donazione, pertanto, le imposte applicate variano in funzione del tipo di bene trasferito, dei soggetti beneficiari, nonché del valore complessivamente donato. In particolare:

1.       donazione di beni immobili:

a)       effettuate in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e parenti fino al quarto grado ovvero in favore di altri soggetti relativamente ai quali il valore donato a ciascun beneficiario non supera 180.759,91 euro: si applica l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) al valore dell’immobile; tuttavia, in presenza del requisito che permette di fruire delle agevolazioni “prima casa” si applicano le imposte in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo delle misure proporzionali;

b)      effettuate in favore di altri soggetti relativamente ai quali il valore donato a ciascun beneficiario supera 180.759,91 euro: si applicano le imposte ipotecarie (2%), le imposte catastali (1%) sul valore dell’immobile e le imposte di registro ad aliquota ordinaria[68] sul valore eccedente la franchigia di 180.759,91. Tuttavia, in presenza dei requisiti per l’agevolazione prima casa, le imposte ipotecarie e catastali sono corrisposte in misura fissa e l’imposta di registro dovuta è pari al 3% del valore eccedente la franchigia.

2.       donazioni di partecipazioni:

a)       effettuate in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e parenti fino al quarto grado: sul trasferimento non si applicano imposte;

b)      effettuate in favore di altri soggetti, per un valore della partecipazione non superiore a 180.759,91 euro: si applica l’imposta di bollo in misura ordinaria[69];

c)       effettuate in favore di altri soggetti, per un valore della partecipazione superiore a 180.759,91 euro: si applica l’imposta di registro in misura fissa (168 euro), l’imposta di bollo in misura ordinaria e la tassa sui contratta di borsa.

3.       donazione di beni mobili:

a)       effettuata in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e parenti fino al quarto grado è esente da imposta;

b)      effettuata in favore di altri soggetti, si applicano le disposizioni sulla registrazione degli atti presso i pubblici registri.

Con riferimento alle successioni, i trasferimenti sono soggetti a tassazione nel caso in cui siano trasferiti beni immobili. In tal caso, si applicano le imposte ipotecarie (2%) e le imposte catastali (1%) sul valore degli immobili[70]. Tuttavia, se almeno uno dei beneficiari possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni per l’abitazione principale le predette imposte si applicano in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo di quella proporzionale[71]. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e deve contenere, tra l’altro, l’indicazione dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

 

La norma apporta modifiche al regime fiscale applicato nei trasferimenti di beni effettuati con atti di donazione o per successione.

A) Successione

Sui trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari le norme distinguono diverse ipotesi.

Per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali, si dispone:

1.      successione in favore del coniuge o di un parente in linea retta dell’immobile che rappresentava l’abitazione principale del defunto: si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro ciascuna), fino al valore di 250.000 euro, e le imposte in misura proporzionale (1% per l’imposta catastale e 3% per l’imposta ipotecaria) sull’eventuale eccedenza.

2.      successione in favore di altri soggetti ovvero in favore del coniuge o di un parente in linea retta di immobile diverso dall’abitazione principale: si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale  sull’intero valore (complessivamente il 4%).

Con riferimento alle imposte di registro, si dispone:

1.      successione in favore del coniuge o di parenti in linea retta: il trasferimento è esente da imposta di registro;

2.      successione in favore di parenti fino al quarto grado e affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado: si applica l’imposta di registro in misura del 2%;

3.      successione in favore di altri soggetti: la misura dell’imposta di registro è fissata al 4%.

Sui trasferimenti di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali la misura dell’imposta di registro applicata è così determinata:

1.      successione in favore del coniuge e di parenti in linea retta: sono esenti fino ad un valore complessivo pari a 100.000 euro, mentre sulla parte eccedente si applica l’aliquota del 4%;

2.       successione in favore del coniuge e di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al terzo grado: si applica l’imposta di registro in misura pari al 6%;

3.       successione in favore di altri soggetti: è fissata l’aliquota dell’8%.

B) Donazione

Sui trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari le norme distinguono diverse ipotesi.

In materia di imposte ipotecarie e catastali si dispone:

1.      donazione in favore del coniuge o di un parente in linea retta che hanno diritti alle agevolazioni per la “prima casa”: si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro ciascuna), fino al valore di 180.000 euro, e le imposte in misura proporzionale (1% per l’imposta catastale e 3% per l’imposta ipotecaria) sull’eventuale eccedenza;

2.      donazione in favore di altri soggetti: si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (complessivamente 4%) sull’intero valore.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, si dispone:

1.      donazione in favore del coniuge o di un parente in linea retta: esenti;

2.      donazione in favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado:si applica l’aliquota del 2%;

3.      donazioni in favore di altri soggetti: si applica l’aliquota del 4%.

Le donazioni di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante sono assoggettate alle seguenti aliquote di imposta di registro:

1.      donazioni in favore del coniuge e di parenti in linea retta: sono esenti fino al valore di 100.000 e sulla parte eccedente si applica l’aliquota del 4%;

2.      donazioni in favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: si applica l’aliquota del 6%;

3.      donazioni in favore di altri soggetti: si applica l’aliquota dell’8%.

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari distinguendo le varie tipologie di trasferimenti interessati dalle norme, come risulta evidenziato dalla seguente tabella e successivamente analizzato in dettaglio.

Effetti di competenza su base annua – importi in milioni di euro

Successione

 

 

Immobili – Imposte ipotecarie e catastali

159

 

Immobili – Imposta di registro

61

 

Altri beni – Imposta di registro

43

Donazione

 

 

Immobili – Imposte ipotecarie e catastali

24

 

Immobili e altri beni – Imposta di registro

32

Effetti complessivi annui di competenza

319

 

A) Successione

La RT afferma che la base imponibile utilizzata per la quantificazione degli effetti finanziari in materia di successione è riferita ai valori indicati nelle dichiarazioni di successione presentate nel 2005 per il dato sugli immobili, e alle dichiarazioni per l’anno 2000 per i dati relativi agli altri beni.

Immobili – imposte ipotecarie e catastali

La RT precisa che i dati rilevati dalle dichiarazioni di successione 2005 evidenziano la distribuzione dei trasferimenti in funzione del beneficiario, ma non forniscono il dato relativo alla qualifica di abitazione principale del de cuius. Pertanto, viene ipotizzato che i 2/3 dei trasferimenti in favore del coniuge o dei parenti in linea retta (del quale, peraltro, non è esplicitato il dato) sia relativo alle richiamate abitazioni principali.

Il maggior gettito complessivo, dovuto all’incremento di un punto percentuale dell’aliquota di imposta ipotecaria, viene stimato in 187 milioni annui.

Tale importo viene quindi ridotto del 15% per tener conto degli atti di donazione effettuati prima del decesso, al fine di fruire del regime di esenzione previgente.

L’effetto complessivo netto, su base annua e in termini di competenza, ammonta pertanto a 159 milioni di euro.

Immobili – imposta di registro

La RT afferma che dalle dichiarazioni di successione 2005 risulta che il valore di trasferimento degli immobili in favore di parenti entro il quarto grado (escludendo il coniuge ed i parenti in linea retta) ammonta a 2.511 milioni e quello in favore di altri soggetti ammonta a 538 milioni. Applicando la maggiore aliquota del 2% al primo imponibile e del 4% al secondo imponibile, si ottiene una maggiore imposta di 72 milioni che, depurata del 15% come nell’ipotesi precedente, determina una stima di maggior gettito annuo pari a 61 milioni di euro.

Altri beni – imposta di registro

La base imponibile utilizzata, come precisato nella RT, fa riferimento ai cespiti per aziende ed azioni interessati dalle successioni anno 2000, adeguatamente aggiornati con gli indici di incremento del periodo dei beni stessi e depurati dei titoli pubblici.

La stima del gettito è determinata applicando a ciascun imponibile indicato nella RT la corrispondente aliquota d’imposta. In particolare:

(903mln x 4%) + (185mln x 6%) + (42mln x 8%) = 51 mln.

Analogamente a quanto già indicato nelle precedenti casistiche, il maggior gettito, pari a 43 milioni di euro, è al netto della riduzione forfetaria del 15%.

B) Donazione

Immobili – Imposte ipotecarie e catastali

L’ammontare complessivo delle imposte ipotecarie e catastali derivanti dalle donazioni (anno 2005), come indicato nella RT, ammonta a 190 milioni di euro.  Tale somma, che comprende sia le imposte in misura fissa che quelle in misura proporzionale, viene ripartita sulla base della distribuzione conosciuta con riferimento ai trasferimenti per successione. In particolare, la RT afferma che il 93% del gettito – ossia 177 mln - è imputabile ad imposte in misura proporzionale (aliquota 3%) e che, pertanto, l’aumento di un punto percentuale corrisponde a circa 60 milioni.

In considerazione della presumibile riduzione del numero degli atti di donazione conseguente alla eliminazione dei benefici fiscali previgenti sugli stessi, la RT ritiene di dover ridurre, in via prudenziale, il maggior gettito sopra indicato del 60%. L’effetto netto quantificato è pertanto pari a 24 milioni di euro annui.

Immobili e altri beni– imposte di registro

La base imponibile è stata stimata sulla base del valore dei beni trasferiti per atti di donazione del 2005. A fronte di un valore complessivo di 14.270 milioni, la RT precisa che 12.470 mln si riferiscono alle donazioni di immobili ed i restanti 1.800 mln sono rappresentati dal valore di titoli ed aziende. Tale ultimo importo, peraltro, comprende titoli pubblici esenti il cui valore viene indicato in 100 milioni.

La distribuzione dell’imponibile per soggetti beneficiari viene ipotizzata simile a quella delle successioni. In particolare, la RT assume che l’80% del valore sia riferito a donazioni in favore di coniuge e parenti in linea retta, il 15% in favore di parenti entro il quarto grado e il restante 5% in favore di altri soggetti.

Relativamente agli immobili l’effetto calcolato sulla base delle ipotesi sopra indicate è:

(12.470mln x 15% x 2%)+(12.470mln x 5% x 4%) = 62 mln di euro.

Relativamente agli altri beni, ipotizzando che la metà delle donazioni in favore dei coniugi sia di valore inferiore alla franchigia, l’effetto calcolato ammonta a:

(1.700mln x 40% x 4%) + (1.700mln x 15% x 6%)+ (1.700mln x 5% x 8%) =  49 mln di euro.

La RT individua ulteriori effetti sul gettito dell’imposta di registro per le donazioni. In particolare, viene indicata una perdita di gettito pari a  39 mln di euro per le donazioni di beni il cui valore sia superiore a 180.759,91 euro e un recupero di gettito, indicato in 7 mln di euro, relativo al versamento dell’imposta di registro in misura fissa da parte dei soggetti che prima risultavano esenti.

Applicando all’importo così determinato un abbattimento prudenziale del 60%, l’effetto stimato è pari a 32 milioni annui.

 

Ai fini della quantificazione degli effetti in termini di cassa, la RT evidenzia la coincidenza temporale tra competenza e cassa per tutte le imposte relative alle donazioni e, con riferimento alle successione, per le imposte ipotecarie e catastali. Con riferimento, invece, alle imposte di registro dovute sui trasferimenti mortis causa, l’effetto di cassa viene imputato nell’anno successivo. Pertanto, tenuto conto che le norme incidono nell’anno in corso limitatamente all’ultimo trimestre (la data di entrata in vigore è  il 3 ottobre 2006) gli effetti indicati nell’allegato 7 per ciascuno dei tre saldi sono:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

2009

Successione

 

 

 

 

 

Immobili – Imposte ipotecarie e catastali

40

159

159

159

 

Immobili – Imposta di registro

--

15

61

61

 

Altri beni – Imposta di registro

--

11

43

43

Donazione

 

 

 

 

 

Immobili – Imposte ipotecarie e catastali

6

24

24

24

 

Immobili e altri beni – Imposta di registro

8

32

32

32

TOTALE EFFETTI MAGGIOR GETTITO

54

241

319

319

 

Al riguardo, si osserva che la quantificazione proposta presenta alcuni aspetti problematici sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento ai dati utilizzati per la quantificazione, la relazione tecnica, pur segnalando le fonti utilizzate, non sempre indica il valore rilevato su cui si basa l’elaborazione. A titolo esemplificativo, si segnala la quantificazione del maggior gettito d’imposta ipotecaria sui trasferimenti di immobili per successione, in relazione alla quale la RT non indica l’ammontare degli imponibili ed evidenzia solo alcune delle ipotesi sottostanti la quantificazione. Peraltro, si precisa che i dati forniti in altri parti della RT, non sono comunque sufficienti a fornire il quadro completo delle informazioni necessarie per la verifica della quantificazione.

La quantificazione sopra richiamata, inoltre, non sembra considerare l’ipotesi del trasferimento per successione di immobili, utilizzati come abitazione principale del defunto, in favore del coniuge o di parenti in linea retta che non possiedono il requisito della “prima casa”. Tali soggetti infatti, in base alla normativa previgente, avrebbero pagato l’imposta in misura proporzionale, mentre in base al nuovo regime potranno usufruire del beneficio del pagamento in misura fissa. Relativamente a tale casistica, che non può ritenersi marginale, si avrebbe un effetto di minor gettito a carico della finanza pubblica. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Ulteriori precisazioni si rendono utili con riferimento alla quantificazione sui trasferimenti di immobili per donazione. In proposito, si osserva che è stata utilizzata una distribuzione del gettito 2005 dell’imposta ipotecaria e catastale sulle donazioni (tra imposta in misura fissa e quella in misura proporzionale), basata sulla distribuzione delle medesime imposte sui trasferimenti per successione. Tenuto conto che, a differenza dei trasferimenti per successioni che derivano da eventi naturali, gli atti di donazione presuppongono delle scelte di convenienza da parte dei contribuenti, potrebbe risultare poco prudenziale attribuire il 93% del gettito al versamento dell’imposta ipotecaria in misura proporzionale. Tale elemento potrebbe quindi tradursi in un fattore di sovrastima della quantificazione.

Inoltre, appaiono opportuni dei chiarimenti in merito alla valutazione dell’impatto complessivo dell’articolo in esame. Ciò in quanto, tenuto conto che le scelte di effettuare donazioni sono valutate dai contribuenti anche in funzione dei relativi oneri fiscali, e tenuto conto altresì che la norma in esame penalizza, rispetto al regime previgente, il carico tributario, andrebbe precisato in quale modo nella quantificazione si sia tenuto conto nella valutazione dei comportamenti da parte dei contribuenti. Ciò in particolare, con riguardo all’abbattimento del 60% del maggior gettito quantificato sui trasferimenti per donazione.

In merito, infine, alla stima degli effetti in termini di cassa, tenuto conto del termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione per effettuare il pagamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione, risulterebbe prudenziale stimare – analogamente a quanto effettuato per le imposte di registro - lo slittamento del gettito delle imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili per successione.

 

ARTICOLO 7, commi 1-11

Incentivi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti

La norma dispone:

·        l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità delle autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo[72], acquistati ed immatricolati come “euro 4” o “euro 5” dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2007, che emettano meno di 140 grammi di CO2. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano nel caso di acquisto di autovetture di peso superiore a 2.600 kg, a meno che non abbiano un numero di posti uguale o maggiore di 8 (comma1).

·        la concessione di un contributo di mille euro per ogni autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate, acquistato ed immatricolato come  “euro 4” o “euro 5” dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2007. Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo, avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata  ed immatricolato  come “euro 0” o “euro 1” (comma 2);

·        la concessione di un contributo per l’acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l’alimentazione del motore con gas metano, acquistate ed immatricolate dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2007. L’importo del contributo concesso è pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l’acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 (comma 3);

·        una modifica al criterio di determinazione della tassazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1[73]: si dispone in particolare che la tassazione sia commisurata alla potenza effettiva dei motori e non, come previsto in linea generale[74] per i veicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose, in base alla portata[75] espressa in quintali (comma 5).

La norma dispone inoltre in ordine alle modalità applicative delle agevolazioni sopraindicate e alle connesse misure antielusive, definendo fra l’altro:

-         le modalità di trasmissione, dal Pra all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, delle informazioni relative all’acquisto di autoveicoli che beneficiano dell’esenzione dalle tasse automobilistiche di cui al comma 1;

-         le modalità di erogazione dei contributi previsti ai commi 2 e 3: in proposito si prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino detto importo quale credito di imposta utilizzabile solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ inoltre specificato che il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

E’ infine previsto che, con decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, siano effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e siano stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti;

dati in mln di euro         segno - = peggioramento

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Comma 1

0

-60

-60

-49

0

0

0

0

0

0

0

0

Comma 2

0

-120

-120

-120

0

-120

-120

-120

0

-120

-120

-120

Comma 3

0

-65

-65

-65

0

-65

-65

-65

0

-65

-65

-65

Magg. Iva

0

248

248

248

0

248

248

248

0

248

248

248

Totale

3

3

14

3

3

14

3

3

14

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla norma:

1)      esenzione delle tasse automobilistiche (comma 1):

si ipotizza un numero di veicoli da rottamare entro il 2007 pari a 2.590.000. Tenendo conto dell’incremento di domanda dovuto agli incentivi in esame si stima un numero di auto nuove, beneficiarie dell’incentivo, pari a circa 420.000 unità, di cui l’81% al di sotto dei 1.300 cc. Utilizzando un velore medio della tassa automobilistica pari a 143 euro si perviene alla seguente stima del minor gettito per le tasse automobilistiche:

 

2006

2007

2008

2009

Cilindrata > 1300

0

-11

-11

0

Cilindrata < 1300

0

-49

-49

-49

Totale

0

-60

-60

-49

 

2)      incentivo per la rottamazione degli autocarri (comma 2):

si ipotizza un numero di rottamazioni e successivo acquisto di autocarri di 120.000 unità, cui corrisponde un minor gettito pari a 120 mln di euro.

3)      incentivo per l’acquisto di veicoli a metano (comma 3):

si stima una domanda di veicoli a metano pari a 30.000 e altre[76] 16.500 vetture  con emissione di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro, pervenendo alla seguente stima dell’ammontare complessivo dell’incentivo:

(38.000 x 1.500) + (16.500 x 500) = 65 mln

4) maggiori entrate IVA:

in ultimo si stimano le maggiori entrate IVA conseguenti all’incremento di domanda di autovetture indotto dall’intero provvedimento. L’aumento di domanda è ipotizzato pari a 75.000 unità annue di prezzo medio pari a 16.500 euro. Il conseguente maggior gettito ammonta a:

75.000 x 16.500 x 20% = 248 mln di euro.

 

Al riguardo appare necessario acquisire in via preliminare un chiarimento sulla portata applicativa della disposizione di cui al comma 1 (esenzione dalle tasse automobilistiche). Infatti non risulta chiaro se l’agevolazione sia applicabile a tutte le autovetture e autoveicoli euro 4 o euro 5 acquistate nel 2007 ovvero solo nei casi in cui l’acquisto avvenga a fronte della sostituzione di un’autovettura o autoveicolo euro 1 o euro 0.

Infatti tale condizione, specificamente prevista con riferimento agli autocarri, al comma 2, non è prescritta dalla norma con riferimento alle autovetture e agli autoveicoli, di cui al comma 1. Peraltro, dal successivo comma 6, riguardante gli adempimenti formali richiesti, sembra doversi dedurre che, anche per gli autoveicoli di cui al comma 1, l’agevolazione spetti solo in caso di acquisto con contestuale rottamazione.

In secondo luogo appare necessario acquisire alcuni chiarimenti in merito agli effetti iscritti nell’allegato 7. In particolare:

-          con riferimento all’esenzione dalle tasse automobilistiche di cui al comma 1, non è chiaro perché non siano ascritti effetti di minore entrata sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto, mentre è indicato l’effetto di maggiore spesa sul saldo netto da finanziare, connesso al rimborso alle regioni delle minori entrate.

Non sembra infatti che la ragione della mancata considerazione di effetti sui due saldi citati sia da ascrivere ad una eventuale compensatività fra minori entrate delle regioni e maggiori trasferimenti da parte dello Stato. Tale compensatività, che si verifica per il comparto delle regioni, non si verifica infatti per il complesso della PA che registra un’invarianza dei saldi delle regioni e un peggioramento del saldo del bilancio dello Stato;

-          con riferimento agli incentivi per gli autocarri e agli autoveicoli a metano, di cui ai commi 2 e 3, non è chiaro per quale ragione siano indicati oneri con riferimento agli esercizi 2008 e 2009, laddove la disposizione prevede che l’erogazione dell’incentivo sia limitata ai soli automezzi acquistati entro il 31 dicembre 2007;

-           con riferimento alle maggiori entrate IVA derivanti dall’incremento della domanda indotto dall’intero provvedimento, non è chiaro perché si assuma che tali maggiori entrate si verifichino anche nel 2008 e nel 2009 laddove gli incentivi previsti dai commi 1-3 sono applicabili unicamente agli automezzi acquistati entro il 31 dicembre 2007[77].

Infine appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai criteri adottati per la quantificazione degli effetti ascritti alla norma. In particolare:

-          non appare chiaro per quale ragione si preveda che l’erogazione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 non generi effetti nel 2006, pur essendo prevista l’applicazione degli incentivi agli automezzi acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora si ritenga che gli effetti relativi all’esercizio 2006 si verifichino in termini di cassa nel 2007, per effetto dei tempi di definizione delle modalità applicative della disposizione, andrebbe comunque chiarito se la platea degli automezzi che beneficiano delle agevolazione comprenda le cessioni operate nell’ultimo trimestre del 2006. In tal caso la quantificazione andrebbe operata con riferimento alle cessioni registrate in 15 mensilità, mentre la relazione tecnica fa riferimento esclusivamente alle cessioni operate nell’anno 2007;

-          andrebbero infine forniti chiarimenti sulla prevista neutralità finanziaria della modifica del criterio di tassazione di cui al comma 5.

 

ARTICOLO 7, commi 12 – 18

Disposizioni in materia di accise sui carburanti

La norma:

·        riduce, da 284,77 a 227,77 euro per mille chilogrammi di prodotto, l’ aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante[78] (comma 12);

·        aumenta, da 413 a 416 euro per mille litri di prodotto, l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (comma 13);

·        prevede, in favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il rimborso, anche mediante compensazione[79], del maggior onere conseguente all’aumento dell’accisa sul gasolio. Per le modalità applicative dell’agevolazione la norma fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e specifica altresì che l’agevolazione in esame non rileva ai fini IRAP. La norma fa salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 (comma 14).

La disposizione citata dalla norma prevedeva l’istituzione di un fondo, dotato di 88,07 mln annui a decorrere dal 2006, finalizzato a rifondere agli esercenti l’attività di trasporto merci i maggiori oneri che sarebbero conseguiti al graduale aumento dell’aliquota di accisa previsto dalla cosiddetta carbon tax;

·        autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione[80],

·        prevede la possibilità da parte delle regioni di esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1[81], per almeno 5 annualità successive. L’agevolazione può essere concessa sia per i veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente legge, sia per i veicoli immatricolati prima della entrata in vigore della presente legge su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La norma in esame dispone in deroga alla normativa vigente concernete la tassa automobilistica regionale, mentre fa salvo quanto disposto in materia di agevolazioni per le vetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, dall’articolo 17, comma 5 lettera a) della legge 449/1997.

 

L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

GPL

0

-69,6

-66,5

-67,8

0

-69,6

-66,5

-67,8

0

-69,6

-66,5

-67,8

Gasolio

0

108,6

87,9

96,9

0

108,6

87,9

96,9

0

108,6

87,9

96,9

autotrasp

0

22,5

22,5

22,5

0

22,5

22,5

22,5

0

22,5

22,5

22,5

Fondo Gpl

0

100,0

100,0

100,0

0

50,0

100,0

100,0

0

50,0

100,0

100,0

Totale

0,0

161,5

143,9

151,5

0,0

111,5

143,9

151,5

0,0

111,5

143,9

151,5

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di quantificazione:

·        Variazione delle accise su GPL e Gasolio usati come carburante

La relazione tecnica non esplicita i calcoli operati, ma indica rispettivamente in -59 mln e +94,94 mln annui l’ammontare delle variazioni di gettito derivanti dalle modifiche alle aliquote di accisa sul GPL e il gasolio usati come carburanti. La relazione tecnica afferma inoltre che, assumendo l’ipotesi che i due carburanti siano imputabili alle imprese nella misura, rispettivamente, del 10% e del 40% e considerando congiuntamente le variazioni di gettito per l’accisa, l’Iva[82] e le imposte dirette, si perviene agli importi indicati nell’Allegato 7;

·        Credito d’imposta per gli autotrasportatori

La relazione tecnica si limita ad affermare che l’onere derivante dalla norma è valutabile in 22,5 mln di euro annui a decorrere dal 2007.

 

Al riguardo appare opportuno che siano esplicitati i dati e i calcoli alla base della quantificazione operata dalla relazione tecnica.

In particolare, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai dati considerati dalla relazione tecnica con riferimento al consumo del gasolio usato come carburante. Infatti, mentre il dato di consumo del GPL ricavabile implicitamente dai dati di gettito forniti dalla relazione tecnica (pari a 1.035 migliaia di tonnellate per il GPL) risulta conforme al dato per il 2005 pubblicato dal Ministero per lo sviluppo economico[83], il dato relativo al gasolio per autotrazione ricavabile dalla stessa relazione tecnica (pari a 28.436 migliaia di tonnellate), risulta superiore a quello pubblicato dal citato ministero (pari a 24.408 migliaia di tonnellate).

Utilizzando tale ultimo dato, si perverrebbe ad una stima del maggior gettito dell’accisa pari a 83 mln contro i 96,94 stimati dalla relazione tecnica.

Andrebbe inoltre chiarito se e in quale misura la stima tenga conto dei consumi di gasolio assoggettati ad accisa agevolata[84].

Con riferimento alla mancata imputazione di effetti finanziari alle disposizioni di cui ai commi 16-18, che attribuiscono alle regioni la facoltà di esentare per 5 anni dalle tasse automobilistiche i veicoli delle categorie M1 e N1 alimentati a GPL o a metano, andrebbe confermato che delle minori entrati derivanti dall’esercizio della suddetta facoltà non si terrà conto in sede della ridefinizione dei trasferimenti prevista dal comma 11 dell’articolo in esame. Si segnala in proposito che tale comma, facendo riferimento alle “minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo”, non esclude gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 16-18, nonostante il carattere facoltativo delle disposizioni ivi previste.

 

ARTICOLO 7, commi 19

Rimodulazione di tasse  ipotecarie

Normativa vigente: il D. Lgs. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) regola, nella “Tabella delle tasse ipotecarie”,  tutte le tariffe dovute a fronte di operazioni inerenti il servizio ipotecario (esecuzione di formalità, verifiche, ispezioni, certificazioni).

 

La norma reca alcune modifiche alla Tabella delle tasse ipotecarie  allegata

al  D. Lgs. 347/1990 (comma 19).

In particolare:

-            nel campo delle formalità, viene elevata da 35 a 55 euro la tariffa relativa a ciascuna operazione aggiuntiva eseguita con riferimento a note di trascrizione, iscrizioni o domande di annotazione[85];

-            viene limitata ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale la previsione che i servizi di ricerca continuativa per via telematica siano di forniti su base convenzionale[86];

-            viene modificata la  procedura di rilascio degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, prevedendo che tale rilascio sarà consentito solo attraverso la trasmissione telematica[87];

-            conseguentemente, nel medesimo settore[88], la tariffa[89] viene riferita non più ad “ogni pagina dell’elenco” ma ad “ogni soggetto”. Si prevede inoltre che il relativo importo sia dovuto anticipatamente e che il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.

 

 

 

Si prevede inoltre che, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal precedente comma 19, sia istituito presso il Ministero dell’economia un apposito Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali (comma 20).

 

La relazione tecnica non considera le norme

 

Al riguardo appare opportuno acquisire, da parte del Governo, elementi informativi in ordine ai parametri posti alla base della previsione di incremento del gettito desumibile dall’istituzione del Fondo di cui al comma 20, nonché elementi di stima circa l’entità di tale maggiore entrata.

In particolare, pur tenuto conto del carattere prudenziale della mancata contabilizzazione di effetti di incremento del gettito, andrebbe tuttavia chiarito se la previsione di una maggiore entrata sia connessa all’unica modifica di importo tariffario intervenuta con la presente norma (aumento da 35 a 55 euro della tariffa su operazioni aggiuntive in note di trascrizione, iscrizioni o domande di annotazione) o anche alle altre modifiche introdotte.

 

ARTICOLO 7,  comma  20

Fondo per il conferimento di funzioni catastali

La norma  dispone, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto-legge (modifiche alla tabella delle tasse ipotecarie), l’istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze per finanziarie le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

Si rileva che la norma non quantifica l’ammontare delle risorse che devono essere attribuite al fondo né specifica la decorrenza temporale dell’istituzione dello stesso.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica non considera la norma e che nel prospetto riepilogativo degli oneri non sono attribuiti effetti finanziari né in relazione alle modifiche alla tabella alle tasse ipotecarie di cui al comma 19 né con riferimento al comma 20, concernente l’istituzione del fondo.

 

ARTICOLO 7, commi 21-22

Modifiche ai tributi speciali catastali

La norma sostituisce la tabella dei tributi speciali catastali[90], eliminando alcune voci impositive ed elevando la tariffa di quelle restanti.

 

L’Allegato 7 non ascrive effetti alla disposizione che non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti gli elementi di valutazione in base ai quali è stato attribuito carattere di compensatività alle variazioni tariffarie apportate dalla norma.

 

ARTICOLO 7, commi 25 e 26

Disposizioni fiscali sugli autoveicoli

Normativa vigente. Si illustrano, di seguito, sia le disposizioni interessate dalle modifiche introdotte dalle norme in esame sia le disposizioni richiamate nella relazione tecnica con particolare riferimento alla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di auto aziendali.

(Reddito da lavoro dipendente) Ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 4, del TUIR nella determinazione del reddito da lavoro dipendente si deve tener conto dei fringe benefits, tra i quali rientrano gli autoveicoli e i motocicli di proprietà dell’impresa dati in uso al dipendente. Nel caso di uso promiscuo, il valore da includere nel reddito imponibile è determinato applicando la percentuale del 30% all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI aggiornate approvate annualmente.

(Deducibilità dal reddito degli oneri auto) L’articolo 164 del TUIR individua le tipologie di spese e i limiti di importo deducibili dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativamente alle spese e alle altre componenti negative sostenute per i mezzi di trasporto aziendali.

(Detraibilità IVA auto) L’articolo 19bis1, comma1, lettere c) e d), del DPR n. 633/1972 stabilisce l’indetraibilità[91] dell’IVA pagata sugli acquisti di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori nonché dell’IVA pagata sulle spese accessorie, quali le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese di carburanti e lubrificanti; sono assimilati agli acquisti i canoni di locazione finanziaria (leasing) corrisposti in relazione ai medesimi beni. L’indetraibilità dell’IVA, tuttavia, non opera quando la compravendita di auto e moto rientra nell’attività propria dell’impresa e quando gli autoveicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa.

Le richiamate disposizioni in materia di indetraibilità all’IVA sono state oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea la quale, con sentenza del 14 settembre 2006, causa C-228/05 ha dichiarato tale disciplina incompatibile con la normativa comunitaria. Gli effetti prodotti dalla sentenza si riflettono, da un lato, in richieste di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006 non portata in detrazione e, dall’altro lato, in un minor gettito dell’IVA periodica versata dai contribuenti che, per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006, potranno portare in detrazione l’IVA pagata.

A seguito della citata sentenza, pertanto, è stato emanato il DL n. 258/2006 che ha disposto le procedure di rimborso dell’IVA non detratta in favore delle imprese che hanno acquistato, entro il 13 settembre 2006, i beni e servizi sopra indicati.

 

La norma reca modifiche alla disciplina fiscale sugli autoveicoli e motoveicoli aziendali. In particolare, si interviene sia sui criteri di determinazione del reddito da lavoro dipendente nel caso di auto aziendali concesse in uso promiscuo al lavoratore subordinato, sia sulle norme che riguardano i criteri e i limiti di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto e la manutenzione delle auto e delle moto aziendali.

 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti, viene elevata dal 30 al 50 per cento la percentuale da applicare per la determinazione del valore del benefit da includere nel reddito del lavoro dipendente.

 

In merito alla determinazione del reddito d’impresa, la deducibilità degli oneri relativi a mezzi di trasporto a motore è ammessa esclusivamente per le fattispecie previste dall’articolo 164, comma 1, del TUIR. A tal fine, vengono introdotte modifiche al citato comma 1, dirette a:

1)      escludere la deducibilità (precedentemente ammessa in misura pari al 50%) delle spese relative alle autovetture, autocaravan[92], ciclomotori e motocicli utilizzati promiscuamente dall’azienda. In sostanza, la deducibilità è ammessa nei soli casi di utilizzo strumentale al 100% del bene. Rimane, tuttavia, confermata per gli agenti e rappresentanti di commercio la deducibilità all’80%per uso promiscuo dei medesimi beni;

2)      ridurre dal 50% al 25% la misura della deducibilità degli oneri, ai fini della determinazione del reddito lavoro autonomo, per una sola auto utilizzata dal professionista;

3)      ridurre l’importo deducibile dal reddito relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, la misura della quota deducibile, che prima era il 100%, non può ora superare il corrispondente ammontare incluso nel reddito del dipendente che utilizza il bene.

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti di maggior gettito in termini di imposte dirette relativi alle norme in esame sono diretti a compensare gli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità dell’IVA sugli autoveicoli e motoveicoli.

A tal fine, la relazione tecnica evidenzia due quantificazioni concernenti, rispettivamente, il minor gettito IVA legato alla sentenza comunitaria e il maggior gettito di imposte dirette legato alle norme in esame.

 

Effetti della sentenza della Corte di giustizia europea

Al fine di quantificare gli effetti della sentenza, la relazione tecnica individua, in primo luogo, l’ammontare degli acquisti di beni e servizi che passano ad un regime di piena detraibilità dell’IVA.

Per quanto riguarda gli acquisti di auto, la RT utilizza il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti in autovetture da parte delle imprese per l’anno 2005. Tale valore, che ammonta a 9,97 miliardi di euro, è stato ridotto per tenere conto sia delle imprese che, in virtù dei loro regimi fiscali, continueranno a non detrarre l’IVA (perché, ad esempio, effettuano solo operazioni esenti) sia delle imprese che già fruivano del regime di detrazione IVA (agenti e rappresentanti, imprese di noleggio e autoscuole).

In base a tali dati, si ipotizza che il numero degli acquisti interessati sia pari a 465.000 autovetture e che il prezzo medio, comprensivo di IVA, sia pari a 18.897 euro. Scorporando l’imposta sul valore aggiunto si ottiene un effetto di minor gettito IVA  pari a 1.465 milioni su base annua per acquisti di autovetture.

Con riferimento alle spese di manutenzione auto, sia ordinaria che straordinaria, la quantificazione è basata su dati elaborati dal Conto Nazionale dei Trasporti, che evidenziano una spesa sostenuta da imprese al netto di IVA pari a 3.091 milioni, per le spese ordinarie, e a 1.565 milioni, per le spese straordinarie. Pertanto, l’ammontare d’imposta detraibile con riferimento alle voci in esame ammonta, rispettivamente, a 618 milioni e a 313 milioni su base annua.

In merito ai consumi di carburante e lubrificante per le auto, la relazione tecnica evidenzia, senza indicarne la fonte, una spesa al netto di IVA pari a 14.355 milioni di euro, cui corrisponde un minor gettito di IVA pari a a 2.871 milioni su base annua.

 

Per la stima degli effetti relativi agli acquisti, spese di manutenzione e consumi di carburanti di motoveicoli, la relazione tecnica precisa che l’ISTAT non fornisce il relativo dato. Si è proceduto, pertanto, basandosi sui dati dell’indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie dalla quale risulta che la spesa in ciclomotori-motocicli è pari al 4,9% della corrispondente spesa per le autovetture.

 

Per quanto concerne i beni in leasing, la relazione tecnica afferma che sono considerati nell’ammontare totale degli acquisti delle imprese.

 

Infine, la relazione tecnica quantifica degli effetti indotti di maggior gettito IVA dovuti alla cessione ai privati di auto aziendali usate. A tal fine ipotizza una “svalutazione quadriennale delle auto pari al 50% ed una analoga percentuale di trasferimento verso privati”. Gli effetti indicati nella relazione tecnica sono pari a 245 milioni nel 2007, 309 milioni nel 2008 e 330 milioni nel 2009.

 

Riepilogando, gli effetti complessivi della sentenza IVA quantificati nella relazione tecnica, in termini di competenza e su base annua sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

Autovetture

 

 

 

 

IVA detraibile sugli acquisti

1.465

1.465

1.465

 

IVA detraibile sulle spese di manutenzione ordinaria

618

618

618

 

IVA detraibile sulle spese di manutenzione straordinaria

313

313

313

 

IVA detraibile sui consumi di carburante e lubrificante

2.871

2.871

2.871

TOTALE IVA DETRAIBILE SU AUTO AZIENDALI

5.267

5.267

5.267

Motoveicoli

 

 

 

 

IVA detraibile sugli acquisti

72

72

72

 

IVA detraibile sulle spese di manutenzione ordinaria

30

30

30

 

IVA detraibile sulle spese di manutenzione straordinaria

15

15

15

 

IVA detraibile sui consumi di carburante e lubrificante

141

141

141

TOTALE IVA DETRAIBILE SU MOTO AZIENDALI

258

258

258

EFFETTI COMPLESSIVI DI MINOR GETTITO IVA

5.525

5.525

5.525

Recupero IVA su rivendita usato

245

309

330

EFFETTO NETTO DI MINOR GETTITO

5.280

5.216

5.195

 

 

Disposizioni in materia di imposte sui redditi – redditi d’impresa e di lavoro autonomo

La relazione tecnica, citando la fonte Ministero dei Trasporti, stima che il numero delle auto interessate dalla norma sia pari a 2.846.941. Tale valore corrisponde, come precisato nella RT, al parco circolante delle autovetture delle imprese e dei contribuenti esercenti arti e professioni al netto di quelle possedute da contribuenti non interessati dalle modifiche introdotti dalla norma in esame (famiglie, contribuenti con detraibilità piena dell’IVA, contribuenti esenti IVA e autovetture noleggiate dai privati). Si procede, quindi alla stima del numero delle auto assegnate ai dipendenti, per le quali si ipotizza che il 4,5% dei dipendenti di soggetti IVA con almeno 16 dipendenti sia assegnatario di un’auto. Il valore stimato è pari a 2.846.941 auto.

Dalla stessa fonte, inoltre, viene estrapolato il costo complessivo annuo totale per acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburanti e lubrificanti, relativo ai soggetti interessati dalle modifiche normative che viene stimato in 27,6 miliardi di euro IVA esclusa (pari a 33,2 mld IVA inclusa).

Sono infine indicati altri costi attribuibili alle autovetture, stimati, sulla base di dati ACI 2005, in 11,4 miliardi di euro.

 

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la RT precisa che - tenuto conto che il costo complessivo annuo al lordo di IVA è pari a 44,6 mld, che il costo al netto di IVA è pari a 39 mld, che la norma introduce una indeducibilità totale delle spese auto fatta eccezione della deducibilità al 25% per imprese individuali e professionisti della deducibilità delle auto assegnate ai dipendenti – le norme introdotte incrementeranno l’imponibile fiscale ai fini delle imposte dirette di un importo pari a 19,1 miliardi di euro.

Applicando una aliquota media IRPEF/IRES e IRAP del 26%, il maggior gettito di IIDD in termini di competenza è pari a 4.953 milioni annui.

 

Disposizioni in materia di imposte sui redditi – redditi di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente include nell’imponibile fiscale anche il valore dei fringe benefits fruiti dal dipendente medesimo.

La determinazione del valore corrispondente all’auto aziendale concessa al dipendente deve essere effettuata applicando i parametri specificamente fissati, tra i quali la percentuale incrementata dal 30% al 50% dalla norma in esame.

A tal fine la relazione tecnica stima un incremento del valore del fringe benefit dall’attuale 2.400 euro a 4.000 euro ed un’aliquota marginale IRPEF del 37%.

Pertanto, il maggiore gettito IRPEF in termini di competenza dovuto all’incremento dei redditi da lavoro dipendente è pari a:

(4.000-2.400) x n. 410.000 auto x 37% = 243 milioni di euro.

 

Effetti complessivi

Gli effetti complessivi, in termini di cassa, indicati nella relazione tecnica ed iscritti nell’allegato 7 per ciascuno dei tre saldi di bilancio, sono riportati nella seguente tabella.

(Milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Effetti sentenza IVA

-5.280

-5.216

-5.195

Maggiore IRPEF lavoro dipendente (fringe benefit)

+411

+243

+243

Maggiore IRES/IRPEF imprese e lavoratori autonomi

+4.191

+4.191

+4.191

Maggiore IRAP imprese e lavoratori autonomi

+762

+762

+762

Totale effetti di cassa

+84

-20

+1

segno - = peggioramento

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica inserisce tra gli effetti finanziari delle norme in esame anche quelli relativi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell’IVA auto, non disciplinati nel testo delle disposizioni commentate. In proposito, peraltro, si segnala che, al fine di recepire la richiamata sentenza, è stato emanato il decreto legge n. 258 del 2006, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, relativamente al quale, tuttavia, non sono stati quantificati effetti finanziari. Benché tale circostanza appaia evidenziare, sotto un profilo meramente formale, un disallineamento fra norma e relazione tecnica, si rileva tuttavia che correttamente la relazione medesima, nel valutare gli effetti finanziari positivi recati dalle disposizioni, assume come base di riferimento gli effetti negativi di gettito determinati dalla sentenza predetta.

In merito a tali minori entrate, peraltro, si fa presente che nella nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 sono stati indicati effetti di minor gettito relativi alla medesima sentenza IVA il cui valore si discosta da quello indicato nella relazione tecnica in esame. In particolare, la nota di aggiornamento indica effetti di rimborso, dovuti all’IVA sugli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, pari a 13,4 miliardi di euro e un minor gettito IVA per il 2006 pari a 3,7 miliardi di euro.

In ordine alla quantificazione, non appare chiara la metodologia utilizzata relativamente ai beni in leasing, con particolare riferimento al valore di acquisto ad essi attribuito. Andrebbe infatti chiarito se il valore considerato sia quello di acquisto iniziale, quello di riscatto ovvero se è stato considerato l’ammontare complessivamente pagato dall’impresa che comprende i canoni leasing e il riscatto del bene.

Infatti, nonostante il perfezionamento della cessione avvenga con il riscatto del bene – per un importo minimo rispetto al valore del bene stesso – l’impresa utilizzatrice corrisponde per tutto il periodo di leasing dei canoni periodici il cui regime IVA è il medesimo di quello imputabile al bene oggetto del contratto.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, andrebbero forniti in merito agli effetti indotti quantificati come maggior gettito IVA. In particolare, andrebbe chiarito se, relativamente alle cessioni di beni che al momento dell’acquisto hanno usufruito della parziale detraibilità dell’IVA, negli effetti di maggior gettito stimati si sia tenuto conto della già vigente parziale imponibilità delle cessioni di auto.

Tali operazioni, infatti, sono soggette ad IVA in base alla stessa percentuale utilizzata per la detrazione al momento dell’acquisto. Come già ricordato, l’indetraibilità totale è stata parzialmente più volte derogata. Da ultimo, si segnala la parziale detraibilità (15%) prevista, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006, dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

Infine, si segnala che nella quantificazione non sembrerebbero stimati gli effetti di maggior gettito di imposte dirette dovuti all’incremento della relativa base imponibile. Ciò in quanto l’IVA divenuta detraibile non potrà più essere inclusa tra gli oneri deducibili dal reddito.

Per quanto riguarda gli importi direttamente riportati nella quantificazione, andrebbe chiarito se il valore degli ulteriori costi attribuiti alle autovetture e rilevati dalla fonte ACI 2005 sia stato considerato al lordo o al netto di IVA.

Ciò in quanto la relazione tecnica indica, da un lato, un costo complessivo annuo IVA inclusa di 44,6 miliardi (che comprendono anche 27,6 miliardi di altri costi) e un valore complessivo al netto di IVA pari a 39 miliardi.

Si osserva, infine, che non appaiono chiari i meccanismi utilizzati per la quantificazione degli effetti in termini di cassa per quanto concerne l’IRPEF dei dipendenti. Infatti, considerando la dinamica delle ritenute mensili, si dovrebbe pervenire ad un diverso effetto di cassa.

Si ritiene infatti che nel 2007 debba essere iscritto l’effetto per il 2006 (in quanto le ritenute saranno riconteggiate in sede di conguaglio annuo) maggiorato di una quota dell’effetto complessivo per il  2007 non comprensiva della mensilità di dicembre e della 13ma mensilità, che dovrebbe essere computata tra gli effetti di cassa previsti per il 2008. La somma da iscrivere nel 2007 sarebbe, pertanto, pari a 448 milioni (in luogo di 411 milioni).

 

ARTICOLO 7, comma 27

Gas metano

La norma dispone che gli impieghi di gas metano nel settore della distribuzione commerciale, attualmente inclusi nella categoria “altri usi civili” cui è applicabile l’accisa di 173,3074 per mille metri cubi, siano equiparati agli usi industriali, cui si applica l’aliquota di 12,498 per mille metri cubi.

 

L’Allegato 7 ascrive alla disposizione i seguenti effetti finanziari:

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0,0

-128,4

-59,9

-89,6

0,0

-128,4

-59,9

-89,6

0,0

-128,4

-59,9

-89,6

 

La relazione tecnica fornisce elementi informativi sulla metodologia seguita per stimare i consumi di metano del settore della distribuzione commerciale.

La stima si basa sull’estrapolazione, dalla tavola ISTAT delle Risorse e degli impieghi, dei dati relativi ai settori del commercio all’ingrosso, al dettaglio in esercizi specializzati[93] e non specializzati. Tali esercizi rappresentano circa il 10% del totale “non industria”, ottenuto dalla medesima tavola escludendo i settori che già godono dell’accisa ad uso industriale ai sensi della nota (1) dell’art 26 del D.Lgs 504/95 (industria in senso stretto, alberghi, ristoranti, ecc.

 

Per quanto concerne il dato riguardante il gas naturale ceduto verso servizi ed usi domestici, questo viene indicato pari a 28 mld di mc, di cui quasi 20 imputabile ai consumi domestici. I restanti 8 mld di mc[94] sono pertanto imputabili al settore dei servizi su cui il commercio incide, in base ai dati ISTAT sopra citati, nella misura del 10%.

Ne consegue il seguente calcolo del minor gettito per accisa derivante dalla norma:

(0,173307 – 0,012498) x 8 mld x 10% = 128,4 mln di euro.

Il minor gettito dell’accisa è parzialmente compensato dal maggior gettito delle imposte dirette dovuto alla riduzione di oneri deducibili. Considerando anche tale fattore si perviene alla seguente quantificazione:

 

2006

2007

2008

2009

accise

0

-128,4

-128,4

-128,4

IIDD

0

0

68,5

38,8

Totale

0

-128,4

-59,9

-89,6

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

·         con riferimento alla stima del minor gettito dell’accisa, appare opportuno che sia chiarito se nel settore della distribuzione commerciale siano presenti utilizzatori con consumi superiore a 1.200.000 metri cubi per anno. In tal caso la quantificazione del minor gettito potrebbe risultare sottostimata in quanto non considera l’applicabilità a tali soggetti – se i relativi consumi vengono inclusi nell’ambito degli usi industriali - di un’aliquota inferiore del 60% rispetto a quella considerata nella quantificazione.

L’articolo 30, comma 5, lett. b) del disegno di legge finanziaria 2007 (A.C.1746) prevede infatti la proroga, fino al 31 dicembre 2007, della suddetta agevolazione[95] a beneficio dei grandi consumatori industriali di gas metano. La relazione tecnica alla citata disposizione non fa riferimento ai maggiori consumi che beneficiano dell’agevolazione a causa dell’inclusione fra gli usi industriali del settore della distribuzione commerciale.

·         in merito ai criteri con cui è stato valutato il recupero di gettito dovuto alla minore deduzione di oneri da parte delle imprese, chiarendo in particolare quale sia la quota di imprese che espongono una redditività positiva considerata dalla relazione tecnica.

La stima adottata, che prevede un recupero di gettito delle imposte sui redditi pari a circa il 30% rispetto al minor gettito dell’accisa, sembrerebbe infatti non scontare in modo adeguato la presenza di una quota di imprese commerciali che non espongono una redditività positiva.

 

ARTICOLO 8

Accelerazione degli incentivi alle imprese

Le norme dispongono che, fino al 31 dicembre 2006, non trovi applicazione la riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.L. 35/2005, agli interventi regolati sulla base della programmazione negoziata (comma 1).

L’art. 8 del D.L. 35/2005 reca la disciplina di riforma della concessione degli incentivi alle imprese per investimenti in attività produttive nelle aree sottoutilizzate, disposta dalla legge 488 del 1992, da erogarsi nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area). Tale riforma è volta alla sostituzione dei finanziamenti a fondo perduto con prestiti agevolati.

Il comma 2 dispone che i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle suddette disposizioni siano stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Si ricorda che la relazione tecnica al D.L. 35/2005 ascriveva i seguenti effetti di risparmio alle disposizioni contenute nell’art. 8:

(mln di euro)

 

saldo netto da finanziare

 

fabbisogno settore statale

 

indebitamento netto P.A.

 

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

- 225

- 355

- 170

 

 

 

- 190

- 260

- 220

- 80

 

- 190

- 260

- 220

- 80

 

E’ inoltre disposta la revoca delle proposte di contratti di programma, già approvate dal CIPE in assenza del decreto ministeriale previsto al comma 2 dell’art. 8 del DL 35/2005. Tali proposte dovranno essere riesaminate dal Ministero per lo sviluppo economico ai fini dell’eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga disposta dal comma 1 – e quindi dei criteri previgenti il citato art. 8 del DL 35/2005 – nonché del decreto di cui al successivo comma 3 (comma 2).

Il comma 3 stabilisce i criteri per l’utilizzo delle risorse già attribuite dal CIPE al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui al comma 60 dell’art. 1 della legge finanziaria 2003 (Fondo MAP), disponendo che esse siano prioritariamente utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti per contratti di programma i quali, a seguito della riduzione operata con la legge finanziaria 2006, in tabella E, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria.  Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle derivanti dai risparmi di spesa di cui al successivo comma 4, possono essere usate per la concessione di agevolazioni per gli interventi di cui al precedente comma 2; a tal fine, il Ministro per lo sviluppo economico provvede, con decreto, a rideterminare in diminuzione le entità massime degli aiuti concedibili.

Il comma 4 dispone che le autorizzazioni di spesa previste dal comma 361 dell’art. 1 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) per il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca vengano rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, in 15 e in 50 milioni di euro.

Si ricorda che il comma 361 dell’art. 1 della legge 311/2004, come modificato dall’art. 11-ter del D.L. 35/2005, autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 per le finalità connesse al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e individua la copertura finanziaria dei relativi oneri nel modo seguente:

·             gli oneri per gli anni 2005 e 2006, pari, rispettivamente a 80 e 150 milioni di euro, vengono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (55 milioni per il 2005 e 100 per il 2006) per gli interventi finanziati dallo stesso, e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (25 milioni per il 2005 e 50 milioni per il 2006), per la parte non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate;

·             gli oneri relativi agli anni 2007 e 2008, pari a 150 milioni per ciascun anno, vengono coperti per 100 milioni per ciascun anno a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, mentre alla restante quota di 50 milioni si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300 della legge finanziaria 2005;[96]

·             all’onere decorrente dal 2009 si provvede interamente con le maggiori entrate derivanti dal comma 300. 

Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 361 della legge finanziaria 2005, le riduzioni delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono le seguenti:

·             Fondo per le aree sottoutilizzate: -55 milioni per l’anno 2005 e -100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

·             Fondo unico per gli incentivi alle imprese: -25 milioni di euro per l’anno 2005 e -50 milioni per il 2006 (a carico della quota del Fondo che non riguarda gli interventi per le aree sottoutilizzate).

·             Le ulteriori risorse sono reperite a valere sulle maggiori entrate.

 

Per effetto delle riduzioni disposte dalla norma in esame, si determina disponibilità pari a 145 milioni di euro per l’anno 2006, 135 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per l’anno 2008, che affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al precedente comma 3.

Appare utile in proposito segnalare che l’articolo 104 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746) prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, nel quale dovranno confluire le risorse già assegnate al Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e quelle del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, che sono contestualmente soppressi.

 

Il comma 5 stabilisce che, al fine di assicurare l’invarianza del limite di spesa per l’anno 2006 a carico del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica – stabilito dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 33) - è facoltà del Ministero dello sviluppo economico di ridurre l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti (comma 5).

 

Si ricorda che, il citato art. 1, comma 33, della finanziaria 2006 ha stabilito un limite di 1,9 mld per le erogazioni a carico del predetto Fondo. Tale limite è stato ridotto di 50 milioni di euro dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 2/2006. Si segnala, altresì, che gli articoli 2 e 3 del D.L. 68/2006, convertito dalla L. n. 127/2006, hanno previsto ulteriori riduzioni del predetto limite per complessivi 150 milioni di euro.

 

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

 

Il prospetto riepilogativo che riporta gli effetti finanziari delle norme contenute nel decreto in esame riassume così gli effetti delle norme in esame:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

Art. 8

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Accel. Inc. imprese (C 1)*

0

0

0

0

0

30

50

100

0

30

50

100

Interessi fondo rotat. (C 4)*

-145

-135

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FAS e F.do Incentivi (C 4)**

145

135

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Segno - = miglioramento

* Minore spesa derivante dalla riduzione dello stanziamento annuo di 150 milioni per il Fondo a 5, 15 e 50 milioni per, rispettivamente, gli anni 2006, 2007 e 2008

** Maggiore onere derivante dalla destinazione della minore spesa suddetta ai due Fondi.

 

Al riguardo, si osserva che alla deroga disposta dal comma 1, - ovvero alla temporanea sottrazione degli interventi regolati dalla programmazione negoziata alla disciplina recata dall’art. 8 del DL 35/2005 – sono ascritti effetti di maggiore spesa, ma la relazione tecnica non indica i parametri ed i criteri su cui si basa la relativa quantificazione. Appare quindi necessario che tali criteri siano opportunamente esplicitati. Appare inoltre opportuno conoscere la ragione in base alla quale alla disposizione in esame sono stati ascritti effetti soltanto sul fabbisogno e sull’indebitamento e non anche sul saldo netto da finanziare, tenuto conto che la relazione tecnica riferita all’art. 8 del DL 35/2005 indicava effetti di risparmio anche su tale saldo per gli anni 2005-2007.

In proposito sarebbe utile conoscere se e in quale misura i risparmi attesi si siano effettivamente verificati.

Con riferimento al comma 2, si osserva che sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario per la concessione delle agevolazioni ivi indicate, stimate in 5, 15 e 50 milioni. 

In relazione al comma 4, si osserva che l’importo da far confluire per il 2007 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, indicato dalla stessa norma in 135 milioni, a carico del FAS, incorpora in realtà anche una quota di risorse per 50 milioni che la disposizione della legge n. 311/2004 poneva a carico delle maggiori entrate derivanti da una serie di disposizioni di carattere fiscale. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti in proposito, posto che, escludendo tali risorse, la quota a carico del FAS per l’anno 2007 ammonterebbe non a 135 ma ad 85 milioni di euro.

Infine, con riguardo al comma 5, andrebbe acquisita una conferma circa l’effettiva possibilità di dare attuazione alla deroga di cui al comma 1, assicurando comunque il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 33 della legge finanziaria 2006, come modificato dalle norme successivamente intervenute, tenuto conto dei rilevanti risparmi ascritti a tale limitazione delle erogazioni[97] (1,2 mld per il 2006 nel testo originario).

 

ARTICOLO 8,  commi 4 e 5

Rideterminazione di autorizzazioni di spesa

La norma, al comma 4, provvede a rideterminare le autorizzazioni di spesa previste al comma 361 dell’articolo 1 della legge 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente in 5, 15 e 50 milioni di euro.

La norma dispone, inoltre, che le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese dal predetto comma 361,  per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l’anno 2006 e a 135 milioni di euro per l’anno 2007 e a 100 milioni di euro per l’anno 2008, debbano affluire al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, per essere utilizzate dal Ministero  dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni a proposte di contratti di programma ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Al comma 5, si dispone che, al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma 33, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), in conseguenza della deroga previste al comma 1 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

Al riguardo, si osserva che nel prospetto riepilogativo degli oneri, gli effetti finanziari derivanti dagli interventi del comma 4 sono registrati sia in termini di minori spese correnti per oneri derivanti dagli interessi del fondo rotativo, per un importo di 145 milioni di euro per l’anno 2006, di 135 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per l’anno 2008, sia in termini di maggiori spese di conto capitale attribuite al Fondo per le aree sottoutilizzate e al Fondo  per gli incentivi alle imprese, per un importo corrispondente a quello in precedenza indicato con riferimento alle minori spese.

La relazione illustrativa afferma che si tratta del recupero di risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non utilmente impiegabili in relazione alla ritardata attivazione del Fondo rotativo di cui ai commi 354-361 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, mentre la relazione tecnica non considera la norma.

A tale proposito si rileva che non tutte le risorse rivenienti dalla rimodulazione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 sono di competenza del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo per gli incentivi alle imprese. Infatti solo il Fondo per le aree sottoutilizzate concorreva alla copertura dell’anno 2007 nella misura di 100 milioni di euro,  essendo la restante quota parte di 50 milioni  coperta mediante l’utilizzo di maggiori entrate.

Appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo sulla entità delle risorse che affluirebbero al Fondo unico per gli incentivi alle imprese e sulla loro provenienza.

Per quanto concerne la disposizione per cui, al fine di assicurare l’invarianza del limite delle erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione per l’anno 2006 disposto dall’articolo 1, comma 33 della legge finanziaria per il 2006, il Ministro dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, appare opportuno che il Governo chiarisca quali siano gli strumenti che verrebbero attivati, anche alla luce dell’assenza nella relazione tecnica di qualsiasi indicazione al riguardo. Si ricorda che in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2006 erano scontati effetti positivi nei saldi di finanza pubblica in termini di minori spese di conto capitale.

 

ARTICOLO 9

Accelerazione per il pagamento di canoni di locazione

La norma elimina l’obbligo di estinzione entro l’anno delle anticipazioni di tesoreria finalizzate al pagamento di canoni di affitto, prevedendo invece che le anticipazioni stesse siano regolate con prelevamento dall’apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.

 

La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma in esame.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle ragioni per le quali non si ritenga che dalla disposizione in esame possano derivare effetti negativi di cassa.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni nel settore autostradale

Normativa vigente. L’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 ha disposto che i predetti compiti - elencati all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1994 - siano attribuiti alla società attraverso una concessione stipulata con il Ministero delle infrastrutture. La disciplina della concessione del Ministero all’ANAS è stabilita da una convenzione di concessione, il cui schema è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari.

La convenzione è stata stipulata in data 19 dicembre 2002 ed approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030. Essa ha durata trentennale[98] e prevede un corrispettivo economico per le prestazioni svolte dall’ANAS.

 

La norma reca un insieme di disposizioni volte a disciplinare le funzioni e i poteri dell’ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

In particolare, si introduce lo strumento della convenzione unica cui dovranno conformarsi le attuali convenzioni alla prima revisione o in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, e ha valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione (comma 1).

Le clausole della convenzione unica, dovranno essere adeguate in modo da assicurare il perseguimento di una serie di finalità, tra cui (comma 2):

·          il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

·          la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali,

·          la specificazione del quadro informativo minimo dei dati che le società concessionarie trasmettono ad ANAS s.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e l’esercizio, da parte di ANAS s.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

·          il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

·          l’individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio di impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto di terzo.

 

Nel caso in cui il concessionario – in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario o della revisione della convenzione – dichiari di non voler aderire alla convenzione unica, il rapporto concessorio si estingue automaticamente e l’ANAS assume la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia richiesta (comma 6). I medesimi effetti si producono nel caso in cui la convenzione unica non si perfezioni nel termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario (comma 7).

Il comma 4 ridisciplina gli obblighi dei concessionari, modificando il comma 5 del citato articolo 11 della legge n. 498. Viene altresì introdotto nel medesimo art. 11 un comma 5-bis, che demanda al Ministro delle infrastrutture l’individuazione dei casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte dell’ANAS e delle concessionarie devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tcnico-economica.

Il comma 5 interviene invece sui compiti attribuiti all’ANAS, individuando ulteriori attività che la società dovrà svolgere, nel quadro dei compiti ad essa già assegnati in merito alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e ai controlli della gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione. Tra tali attività figurano poteri di ispezione, accesso, acquisizione di documentazione, l’emanazione di direttive e la definizione di livelli generali di qualità.

Infine, il comma 8 reca modifiche all’art. 21 del decreto-legge n. 355/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47/2004, intervenendo sulla procedura di comunicazione ed approvazione delle variazioni tariffarie.

Sono inoltre soppresse talune disposizioni del citato art. 21, tra cui il comma 2 relativo ai criteri per il calcolo della congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi. La ragione di tale abrogazione sembra peraltro risiedere nella nuova disciplina di tali profili contenuta nel comma 2 della norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma, né alla stessa risultano ascritte consegne finanziarie nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

Si osserva preliminarmente che la disciplina in esame sembra determinare un significativo aumento degli adempimenti a carico dell’ANAS soprattutto nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, ma anche con riguardo ad ulteriori aspetti[99].

Si segnala che l’articolo 142 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746) interviene nella materia dei rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture, prevedendo anche nuovi meccanismi di finanziamento delle attività di vigilanza e controllo di ANAS Spa sui soggetti titolari di concessioni autostradali. Si tratta, peraltro, a differenza della norma in esame, di disposizioni non ancora vigenti nell’ordinamento.

Andrebbero quindi chiarite le relative implicazioni di carattere finanziario - con riferimento sia alla convenzione in atto sia ai futuri aggiornamenti – in considerazione della possibile richiesta di adeguamento dei corrispettivi erogati all’ANAS a carico del bilancio dello Stato.

Andrebbero inoltre attentamente valutate le possibili conseguenze finanziarie delle ipotesi di decadenza del concessionario, disciplinate dai commi 6 e 7. Da tali fattispecie potrebbero infatti derivare oneri aggiuntivi per l’ANAS – con ricadute sui saldi del comparto della p.a. in cui la società è attualmente inclusa – sia in relazione alla gestione diretta delle attività del concessionario sia per il subentro nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di quest’ultimo, con riguardo, tra l’altro, a quelli relativi al personale dipendente che ne faccia domanda.

In merito alla previsione, recata dal comma 4, di una valutazione tecnico-economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di progetti di opere da realizzare da parte dell’ANAS e delle concessionarie, appare necessario che il Governo chiarisca se il Consiglio possa far fronte a tale attività con le dotazioni di personale e mezzi attualmente previste e, quindi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Infine, riguardo alle clausole della convenzione unica, andrebbero forniti elementi di valutazione circa le conseguenze della previsione di cui al comma 2, lett. h, che dispone in merito all’individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale si determina l’assunzione a carico del concessionario dei rischi connessi all’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori. In particolare, andrebbe chiarito se da tale clausola possa conseguire una variazione delle attuali condizioni convenzionali tale da determinare una maggiore incidenza del predetto rischio a carico del soggetto pubblico concedente, con conseguenti maggiori oneri per la p.a. connessi all’esecuzione delle opere.

 

ARTICOLO 14

Potenziamento infrastrutturale della Sicilia e delle aree limitrofe

Le norme sono volte a modificare l’assetto azionario della società Stretto di Messina S.p.A., nonché le attività che la medesima società può svolgere.

Si rammenta che l’articolo l’art. 1 della legge n. 1158/1971[100] prevede che - con riferimento alla realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente[101] - lo studio, la progettazione e la costruzione nonché l’esercizio del collegamento viario, venga affidato ad una società per azioni al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente, con una quota almeno del 51 per cento, l’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI). Tale istituto è stato in seguito incorporato nella Fintecna[102].

 

Relativamente all’assetto societario, viene eliminata la riserva legale a favore dell’IRI prevedendo che al capitale sociale partecipi l’ANAS S.p.a.,  le regioni Sicilia e Calabria, nonché le altre società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici; conseguentemente, viene abrogata la disposizione che  disponeva la sottoscrizione del restante 49 per cento del capitale sociale dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.

Con riferimento, invece, all’attività svolta dalla società in questione, viene previsto che tale attività possa svolgersi anche all’estero, nell’ambito del relativo oggetto societario[103], anche attraverso società partecipate[104].

Si prevede, inoltre, che:

-          sia eseguito il trasferimento delle azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna s.p.a. ad altra società controllata[105] dallo Stato;

-          le risorse finanziarie inerenti gli impegni assunti da Fintecna s.p.a. nei confronti di Stretto di Messina s.p.a. per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente siano attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze ed iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato denominato “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria”[106].

La relazione introduttiva afferma che tale meccanismo rilancerebbe il programma infrastrutturale nell’area di collegamento tra la regione Sicilia ed il continente attraverso la realizzazione di opere di adduzione allo stretto, senza onere alcuno per lo Stato e con notevoli implicazioni occupazionali.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine all’eventualità che, a fronte del trasferimento delle risorse relative ad impegni assunti da Fintecna, possano determinarsi in capo al Ministero dell’economia obbligazioni eccedenti le risorse medesime, con possibili corrispondenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre andrebbe altresì chiarito se il trasferimento delle quote di azione attualmente possedute dalla Fintecna spa nei confronti della società pubblica destinataria debba ritenersi a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, derivandone in tale ultimo caso possibili effetti onerosi a carico della società medesima.

 

ARTICOLO 15

Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

La norma riscrive l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[107] concernente l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare si stabilisce che il Ministero si articoli, a decorrere dal 1° gennaio 2007[108], in quattordici uffici dirigenziali generali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un segretario generale (commi 1 e 2)[109]. Inoltre si modifica il D.L. n.181/2006, sopprimendo la Direzione generale del turismo, mentre l’esercizio delle sue funzioni è attribuito al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, all’uopo istituito presso la Presidenza del consiglio[110] (comma 5).

E’ prorogato dal 30 gennaio 2007 al 30 gennaio 2010[111] il periodo nel corso del quale possono essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo (comma 4).

Si stabilisce, infine, che le modalità di attuazione del presente articolo devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa, da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate (comma 6).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, considerato che la norma non dispone alcun trasferimento di risorse finanziarie, strumentali e di personale, non appare chiaro se siano messi a disposizione del nuovo Dipartimento istituito presso la Presidenza del consiglio specifiche risorse per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo, considerate le possibili implicazioni finanziarie che comunque possono derivare dalla norma, sia nel caso dell’eventuale transito del personale della soppressa Direzione generale del turismo presso la Presidenza, sia nell’ipotesi della permanenza dello stesso presso il Ministero dei beni culturali.

Per quanto concerne il principio di invarianza della spesa di cui al comma 6, si rileva che non è previsto, sulle sue modalità attuative, alcun controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, diversamente da quanto indirettamente stabilito per quelle parti della norma (comma 5), che costituiscono novella del decreto legge 181/2006, che dunque sono soggette al sistema di controllo in esso previsto.

 

ARTICOLO 16

Esigenze di personale del Ministero per i beni e le attività culturali

La norma, in deroga al blocco delle assunzioni[112], autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad avviare concorsi pubblici per i reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2006 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Venti unità dovranno essere reclutate tramite concorso pubblico per esami mentre le altre venti tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-1

-4

-4

-4

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, pur rilevando che lo stanziamento appare compatibile con l’onere recato dalle norme, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento volto a consentire la verifica della quantificazione dell’onere medesimo.

 

ARTICOLO 17 

Arcus Spa

Normativa vigente: l’articolo 60, comma 4, della legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha destinato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi in favore dei beni e delle attività culturali, demandando a un regolamento interministeriale[113] l’indicazione delle modalità per l'utilizzo e la destinazione di tali risorse.

L’articolo 3 del decreto-legge 72/2004[114], nel dettare disposizioni volte a garantire l’operatività di ARCUS Spa[115] assicurandole i necessari finanziamenti ha stabilito che, in attesa dell'adozione del regolamento (di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 289/2002), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[116] individui i limiti di impegno fissati dall’articolo 13, comma 1 della legge n. 166/2002[117] per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[118].

L’articolo 3 del decreto-legge 7/2005[119], con riferimento all’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società ARCUS Spa (ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 289/2002) ha disposto che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal medesimo comma 4 continuino ad applicarsi per l’anno 2005 e per l’anno 2006[120], le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 72/2004 (comma 1); il comma 2 ha destinato alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore 2 per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 443/2001 (cosiddetta legge-obiettivo)[121].

 

La norma dispone l’applicazione anche per l’anno 2007 delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 7/2005 (comma 1). La localizzazione degli interventi di Arcus Spa e il controllo e la vigilanza sulla loro realizzazione sono effettuati di concerto dai ministri delle infrastrutture  e per i beni e le attività culturali[122] (comma 2).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17, comma 1

Proroga degli stanziamenti per i beni culturali

Al riguardo, con riferimento alla proroga all’anno 2007 delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 7 del 2005, si rammenta che il suddetto comma disponeva che per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un ulteriore 2 per cento a valere sugli stanziamenti previsti  per le finalità di cui alla legge n. 443 del 2001 sia destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o la fruizione dei beni culturali, nonché a favore delle attività culturali e dello spettacolo. In occasione delle precedenti proroghe della suddetta disposizione,il Governo ha più volte ribadito che la destinazione a progetti di intervento per la conservazione e la fruizione dei beni culturali è compatibile con le finalità di cui alla legge n. 443 del 2001. In quelle occasioni, tuttavia, si era anche chiesto l’avviso del Governo in rodine all’opportunità di inserire, analogamente a quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 60, della legge n. 289 del 2002, una disposizione che rimetta ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale prevista anche alla luce dell’ampliamento.

 

ARTICOLO 18 

Norme a favore del teatro Petruzzelli di Bari

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 5, della legge n. 310/2003[123]  stabilisce che per l’anno 2004 e per i successivi tre anni alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari venga assegnato un contributo a valere sulle risorse derivanti dalla estrazione del gioco del lotto[124], posticipando al 2008 il concorso della Fondazione al riparto delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La norma, modifica il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 310/2003 riconoscendo alla Fondazione per ulteriori due anni i contributi sul gioco del lotto, e posticipando al 2010 il concorso della medesima al riparto delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 6 del medesimo articolo 1 viene soppresso (comma 1, lett. a) e b)).

Si dispone inoltre che il Comune di Bari acquisti la proprietà dell’immobile sede del Teatro[125] - ivi comprese le dotazioni strumentali e le pertinenze - e libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi (comma 2).

Si rimette al Prefetto di Bari la determinazione dell’indennizzo spettante ai proprietari, ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari (comma 3).

Si dispone infine l’assegnazione di un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007 al Ministero per i beni e le attività culturali per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

L’allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferibili al comma 4:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

0

-8

0

0

0

-5

-3

0

0

-5

-3

0

segno meno=peggioramento

 

Al riguardo, si osserva che la norma appare suscettibile di comportare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli ascritti al comma 4. In particolare, la disposizione sembra determinare da un lato l’insorgenza di oneri a carico del comune di Bari, in relazione all’obbligo di acquistare il Teatro Petruzzelli e di corrispondere l’indennizzo ai proprietari (commi 2 e 3), dall’altro il verificarsi di risparmi, pari a 500.000 euro annui, a seguito del venire meno dell’obbligo, da parte della Fondazione, di corrispondere il canone dovuto per i diritti d’uso esclusivo (derivanti dall’abrogazione disposta dal comma 1 lettera b).

Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 19

Compensi agli organi degli Enti Parco Nazionali

Le norme disciplinano l’indennità di carica spettante agli organi degli enti parco[126].

In particolare, viene disposto che al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente parco spetti un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, la cui precisa determinazione viene demandata ad un successivo decreto interministeriale[127], secondo i criteri esposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001[128] .

Viene, inoltre, modificato l’articolo 2, secondo comma, del DPR 30 giugno 1951, n. 535[129], attraverso la soppressione del primo periodo, che prevedeva che le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione fossero gratuite, e la precisazione, a parziale modifica del secondo periodo[130], che il previsto trattamento di missione per i residenti fuori Roma riguardi i componenti degli organi dell’ente parco.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, benché alla norma non risultino ascritti effetti finanziari, appare comunque necessario che il Governo confermi che dalla nuova configurazione dei compensi spettati agli organi degli enti parco non derivino maggiori oneri rispetto alla disciplina vigente[131].

 

ARTICOLO 20

Assetto organizzativo dell’APAT

Normativa vigente: l’ Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con il decreto legislativo n. 300/1999[132], e si caratterizza quale struttura amministrativa, a composizione tecnica, sottoposta alla vigilanza ministeriale ma dotata di un certo grado di autonomia. L’art. 38, comma 3, ha disposto il trasferimento all’APAT delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[133].

Sono stati previsti, quali organi direttivi dell’agenzia, un direttore generale e un comitato direttivo (con numero di membri non superiore a quattro) composto dai dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia. Lo statuto[134] ha, poi,  istituito un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

 

Le norme modificano l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)[135], prevedendo in particolare:

-     l’attribuzione all’APAT della personalità giuridica di diritto pubblico e di un ordinamento autonomo[136], confermando l’autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria dell’Agenzia;

-     la creazione di due nuovi organi, ovvero del  presidente - con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia,  con incarico quinquennale e nominato[137] con D.P.R. – e del Consiglio di amministrazione – composto da quattro membri oltre che dal presidente, nominati con decreto ministeriale[138] e  in carica per 5 anni – mentre resta, invece, confermato il collegio dei revisori dei conti già presente nella attuale organizzazione;

-     la fissazione degli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione con decreto ministeriale[139];

-     una diversa disciplina della figura del direttore generale[140], che viene nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio[141]. Viene precisato che gli emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione.

Viene, inoltre, prevista una clausola di invarianza delle spese sul bilancio dello Stato, disponendo che gli oneri relativi al presidente ed al consiglio di amministrazione siano a carico del bilancio dell’APAT.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 16 del DPR n. 207/2002, tra le fonti di finanziamento dell’APAT risultano anche finanziamenti annuali, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468/1978.

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo pur tenendo conto delle clausole di invarianza previste dalla norma, appare necessario che il Governo confermi che la nuova struttura organizzativa non determinerà un incremento dei trasferimenti annui in favore dell’APAT. Ciò in considerazione della previsione che gli oneri relativi ai nuovi organi istituiti (presidente e consiglio di amministrazione) saranno posti a carico del bilancio dell’APAT, il cui finanziamento è a carico della tabella C della legge finanziaria.  

 

ARTICOLO 20,  comma  1, lettera e)

Disposizioni finanziarie concernenti l’APAT

La norma dispone che gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono a carico del bilancio dell’APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

Si ricorda che in base all’articolo 16 del D.P.R. n. 207 del 2002, concernete lo statuto dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, gli oneri di funzionamento dell’Agenzia sono coperti:

a)       mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all’Agenzia ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

b)      mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati;

c)       mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. A tale proposito si osserva che la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) prevede uno stanziamento di 83,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Non sono state apportate riduzioni rispetto allo stanziamento previsto per gli anni 2006-2008 dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2006.

 

Al riguardo, si ricorda che, in base alla vigente disciplina contabile, le norme che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato, devono contenere la previsione dell’onere stesso nonché l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Nella fattispecie in esame non si provvede a quantificare gli oneri derivanti dalle modifiche apportate allo statuto dell’APAT, ma si stabilisce soltanto che gli stessi saranno posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Considerato che la disposizione in esame non è contemplata dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla entità dei predetti oneri e alla possibilità che gli stessi possano trovare adeguata compensazione attraverso le modalità di finanziamento dell’Agenzia ad esclusione di quella relativa all’apporto derivante dal bilancio dello Stato.

Dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di modificare la disposizione al fine di fare riferimento, come previsto in casi analoghi in base ad una prassi consolidata, ai nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di vigilanza nel settore previdenziale

La norma, modificando il decreto legislativo n. 124/2004[142], dispone, tra l’altro:

a)      la stabilizzazione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza (che, a normativa vigente[143], opera solo su convocazione del Ministro del lavoro) quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di vigilanza (comma 1, lettera a);

b)     l’aumento dei componenti permanenti della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza [144] (comma 1, lettere c, d, e), della Commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza[145] (comma 2), nonché dei Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES)[146] (comma 3).

A tale proposito si segnala che rimangono invariate le disposizioni che escludono la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti di tali organismi[147];

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, alla luce della trasformazione in organo permanente della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, appare opportuno che il Governo confermi la validità della clausola di invarianza degli oneri relativa al funzionamento della Commissione stessa (articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 124/2004).

 

ARTICOLO 23

Rateizzazione versamenti contributi previdenziali nel settore avicolo

Normativa vigente: l’articolo 5, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 202/2005[148], prevede in favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006[149], la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, senza rimborso di quanto eventualmente già versato. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall’ISMEA. L’onere è quantificato in 2 milioni di euro nel 2006 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007[150].

La norma dispone, per le aziende interessate alla sospensione fino al 31 ottobre 2006 del pagamento dei contributi previdenziali, la rateizzazione delle somme dovute in quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione del 2,5 per cento.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica le minori entrate contributive in 26 milioni di euro nel 2006, sulla base dei dati forniti dall’INPS.

Come si evince dalla relazione tecnica e dalla circolare INPS n. 72/2006, in essa richiamata, le minori entrate derivano dal mancato incasso nel 2006 di due rate mensili che saranno versate nel 2007[151].

In applicazione del sistema di riscossione unificata introdotto dal decreto legislativo n. 241/1997, infatti, il recupero sarebbe dovuto avvenire entro il 16 novembre 2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione delle minori entrate.

 

ARTICOLO 26

Erogazione delle provvidenze per l’editoria

La norma stabilisce che i contributi all’editoria[152] sono erogati nei limiti delle risorse a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento all’anno di presentazione delle domande; in caso di insufficienza delle risorse si dispone l’applicazione del riparto percentuale dei contributi. In presenza di eventuali nuove risorse finanziarie è prevista la possibilità di erogare le differenze non corrisposte anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri (comma 1).

Vengono inoltre modificati i requisiti per l’accesso da parte delle testate radiofoniche alle provvidenze  di cui all’articolo 4 della legge n.250/1990 (comma 2).

Si rammenta che l’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 prevede la corresponsione di un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[153] alle imprese radiofoniche organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che siano in possesso di specifici requisiti. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416[154].

In particolare si aggiunge ai requisiti già previsti per l’accesso ai contributi quello  della presenza di un gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo eletti nelle liste del movimento politico interessato.

Le altre imprese radiofoniche che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2005, il diritto al contributo di cui all’articolo 4 della legge 250/1990, continuano a percepirli in via transitoria “fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso”.

La relazione illustrativa afferma che la norma consente di limitare l’ammontare dei contributi effettivamente spettanti alle disponibilità di bilancio, limitando gli aumenti di spesa non preventivamente quantificabili, connessi all’ incremento annuale del numero dei richiedenti e dei costi sostenuti dalle imprese: infatti il continuo aumento delle richieste da parte di imprese editrici di testate radiofoniche e di canali tematici satellitari organi di partiti o movimenti politici ha portato, nel 2004 ad un aumento del 100% dell’ammontare dei contributi richiesti rispetto al 2003, e nel 2005 a un ulteriore aumento del 25% rispetto al 2004, con evidenti ricadute sulle previsioni di spesa. La relazione sottolinea come la norma, allo scopo di contrastare tale tendenza all’aumento della spesa disponga l’applicazione diun regime più rigoroso riguardoalla definizione della rappresentanza politica, con la richiesta, come requisito, della presenza di un gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione

 

Nulla da osservare al riguardo, anche in considerazione di quanto precisato nella relazione illustrativa circa la finalità delle disposizioni, volta ad una migliore gestione della spesa per il settore.

 

ARTICOLI da 28 a 33

Disposizioni in materia di provvidenze per l’editoria

Le norme intervengono sulla vigente disciplina concernente la erogazione dei contributi e delle altre provvidenze in materia  di editoria, con la finalità generale, di introdurre – unitamente ad alcune modifiche ordinamentali - meccanismi volti a favorire il controllo della relativa spesa. A tal fine si dispone:

·        la diminuzione dall’80 al 60 per cento  del rimborso delle spese sostenute dalle imprese radiofoniche per l’abbonamento alle agenzie di informazione (articolo 28);

·        la riduzione (da quarantamila a trentamila) del numero di copie di tiratura media su cui viene commisurato il contributo (0,2 euro) per copia stampata (articolo 29, comma 3);

·        che qualora nella liquidazione dei contributi per l’anno 2004 sia stato disposto, in presenza di nuove modalità di calcolo, il recupero dei contributi relativi all’anno precedente, non si proceda ad ulteriori recuperi e si provveda alla restituzione di quanto recuperato (articolo 29, comma 4);

·        che la decadenza  dal diritto alle provvidenze in caso di trasmissione della documentazione  dopo dodici mesi dalla richiesta si intende riferita anche ai benefici concernenti gli anni precedenti (articolo 30);

·        che il pagamento dei corrispettivi stabiliti nelle convenzioni aggiuntive tra alcune  amministrazioni pubbliche e la RAI avvenga nell’anno successivo alla prestazione dei servizi previsti nelle convenzioni stesse (articolo 31);

·        che le somme  ancora dovute dallo Stato alle Poste italiane Spa per le tariffe agevolate all’editoria di cui al D.L. n.353/2003[155]siano rimborsate con una rateizzazione di dieci anni (articolo 33).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

 

Al riguardo, premesso che le norme in esame comportano nel loro complesso effetti di razionalizzazione e contenimento della spesa destinata al settore dell’editoria, appare tuttavia necessario un chiarimento sulle seguenti due disposizioni:

§         articolo 29, 4° comma, laddove si prevede – secondo una formulazione che peraltro non consente di individuarne con precisione l’ambito applicativo -un obbligo di restituzione di contributi già recuperati dallo Stato, che sembrerebbe comportare una spesa non prevista sulla base della normativa vigente;

§         articolo 31, che rateizzando la restituzione di un debito dello Stato verso la società Poste italiane Spa potrebbe incidere negativamente sulla redditività della società medesima (qualora ad esempio la restituzione risulti già iscritta a bilancio da parte di quest’ultima), con possibili effetti indiretti sulla finanza pubblica, atteso che lo Stato detiene la maggioranza azionaria[156] della società.

 

ARTICOLO 35

Organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca

La norma stabilisce che la struttura organizzativa del Ministero dell’università e della ricerca non sia più articolata in dipartimenti[157] bensì in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

-0,05

-0,2

-0,2

-0,2

-0,01

-0,1

-0,1

-0,1

-0,01

-0,1

-0,1

-0,1

 

La relazione tecnica stima un onere di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2007 per il trattamento economico complessivo da erogare per un incarico di consulenza conferito ad un dirigente di livello generale. L’onere per il 2006 è stato stimato in relazione alla quota di anno non ancora trascorsa.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto le norme in esame sono introdotte nell’ordinamento novellando il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, e, come è noto, gli schemi di decreto attuativi del decreto citato dovranno essere sottoposti all’esame delle competenti commissioni parlamentari anche al fine di verificare l’invarianza della spesa.

 

ARTICOLO 36

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

La norma, allo scopo dirazionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, istituisce l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:

·          valuta la qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;

·          indirizza, coordina e vigila sulle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

·          valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione (comma 1).

A un regolamento emanato[158] su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è demandata:

·          la disciplina della struttura e del funzionamento dell’Agenzia, secondo principi, tra l’altro, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

·          la disciplina della nomina e della durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e delle relative indennità (comma 3).

Sono soppressi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[159], il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[160], nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Agenzia spaziale italiana[161] (comma 4).

Il comma 5 autorizza un limite di spesa di 5 milioni di euro l’anno ponendone la copertura a valere sulle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU e, per la quota rimanente, sulle risorse destinate all’attuazione del piano programmatico[162] concernente la riforma dei cicli scolastici previste dall’articolo 1, comma 130 della legge finanziaria 2005.

Si rammenta che il citato comma 130 della legge n. 311/2004 ha stanziato 110 milioni di euro l’anno, a decorrere dal 2005, a favore di una serie di interventi attuativi della riforma dei cicli scolastici. Tale stanziamento ammonta ora a 103 milioni a seguito di successivi interventi operati con l’articolo 2-octies del D.L. 26 aprile 2005 n. 63[163].

 

La relazione tecnica  non considera la disposizione.

 

L’Allegato 7 al disegno di legge finanziaria riporta effetti neutri della norma sui saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Università e ricerca

 

0

 

4,2

 

4,2

 

4,2

 

0

 

4,2

 

4,2

 

4,2

 

0

 

4,2

 

4,2

 

4,2

IIT e CNSVU

 

0

 

-4,2

 

-4,2

 

-4,2

 

0

 

-4,2

 

-4,2

 

-4,2

 

0

 

-4,2

 

-4,2

 

-4,2

EFFETTO NETTO

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Al riguardo, fermo restando che, per come disciplinata, la norma ha comunque effetti neutrali sui saldi di finanza pubblica, appare necessario un chiarimento sui motivi in base ai quali nell’allegato 7 tali effetti fanno riferimento ad un importo minore di quello indicato nella norma.

 

ARTICOLO 36, comma 5

Risorse finanziarie per la valutazione del sistema universitario

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria si segnala che la norma presenta alcuni profili problematici sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

-          in primo luogo, infatti, non vi è alcun riferimento alla decorrenza della spesa autorizzata e della relativa copertura;  peraltro, soltanto nel caso in cui la spesa decorresse dall’anno 2007 non si verificherebbe un disallineamento temporale tra la spesa autorizzata e la copertura finanziaria prevista dall’articolo 47;

-          in secondo luogo, la norma non indica esplicitamente, come previsto dalla normativa contabile vigente, per quanta parte si intenda utilizzare a copertura  le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, e per quanta parte si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004. Senza tale indicazione risulta, quindi, assai problematico, valutare la congruità delle risorse utilizzate a copertura.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura si osserva che:

-          non appare coerente con la normativa contabile vigente il generico riferimento all’utilizzo delle risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del CNSVU. Occorrerebbe, quindi, intervenire sull’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento del suddetto comitato, che il Governo dovrebbe identificare. A tale proposito, si rammenta che le risorse stanziate per il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario iscritte, per l’anno 2006, nel capitolo 1630 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono state iscritte, nel bilancio 2007, in seguito alla riforma dei ministeri prevista al decreto legge del 2006, nel capitolo 1659 del Ministero dell’università, con uno stanziamento specifico di 860.121 euro;

-          l’articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004, autorizzava una spesa permanente per il Piano programmatico dell’istruzione. Tale risorse sono iscritte, per l’anno 2006,nel capitolo 1294 del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, con uno stanziamento pari a 147 milioni di euro. Nell’anno 2007, lo stanziamento è stato confermato. Appare, opportuno che il Governo chiarisca, come già ricordato in precedenza, quale sia  l’esatto ammontare della riduzione che si intende apportare al suddetto stanziamento in modo da valutare anche l’idoneità delle risorse residue a provvedere alle finalità già previste a legislazione vigente.

 

 

ARTICOLO 37, comma 1

Disposizioni in materia di ordinamento universitario

Normativa vigente: l’articolo 16, comma 2-bisdel D.Lgs. 17-11-1997 n. 398[164] stabilisce in due anni la durata della scuola di specializzazione per le professioni legali per coloro che vi accedono avendo conseguito la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche[165] (laurea quadriennale). Il comma 2-ter indica in un anno la durata della medesima scuola per coloro che vi accedono avendo conseguito la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche secondo i nuovi ordinamenti didattici (quinquennale).

La norma, che sostituisce il comma 2-ter predetto, stabilisce che le disposizioni recate dal comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica (per i quali, pertanto, la durata della scuola di specializzazione sarà di due anni in luogo di uno). Per tali soggetti, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, l’ordinamento didattico può essere articolato sulla durata di un anno con regolamento del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

La relazione illustrativa, che evidenzia coma la norma consenta di evitare l’aggravio di spesa derivante dalla istituzione contemporanea di due distinti corsi di specializzazione, annuale e biennale, afferma altresì che dalla disposizione introdotte non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 39

Disposizioni in materia di tutela dell’euro

Gli articoli 7 ed 8 del  D.L. n.350/2001[166] hanno disposto che le autorità nazionali competenti in tema di falsificazione trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono e che il Ministero medesimo regolamenti (unitamente alla Banca d’Italia) le misure organizzative occorrenti per il rituro e la trasmissione delle banconote e delle monete sospette di falsità.

 

La norma individua nell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) l’organo competente alla raccolta dei dati ed informazioni previsti dagli articolo 7 ed 8 del D.L. n.350/2001.

Dispone inoltre una spesa di 758mila euro per l’anno 2007 e rispettivamente 614mila e 618 mila per gli anni 2008 e 2009, per far fronte alle ulteriori esigenze in materia di prevenzione frodi poste dall’applicazione, da parte del Ministero dell’economia, della legge n.166/2005[167].

Si fa in particolare riferimento all’articolo 8 della legge suddetta, che ha esteso le funzioni di prevenzione anche agli strumenti mediante i quali viene erogato il credito al consumo.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, limitandosi a precisare che si tratta di somme destinate alla realizzazione, gestione e potenziamento di sistemi informatizzati.

L’ allegato 7 riporta i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in termini di maggiori spese.

(mln. di euro)

Saldo netto

Fabbisogno

Indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

0,8

0,6

0,6

0,8

0,6

0,6

0,8

0,6

0,6

 

Al riguardo si osserva che benché l’onere sia quantificato in termini di limite massimo di spesa, si segnala l’opportunità fornire i dati e le ipotesi in base alle quali è stato quantificato l’onere medesimo: ciò sia al fine di valutare la congruità delle risorse rispetto alle necessità di spesa, sia al fine di escludere che debbano successivamente disporsi ulteriori finanziamenti, considerato che le risorse in questione si aggiungono a quelle già stanziate per il sistema di prevenzione frodi in esame dall’articolo 6 della legge n.166/2005[168]

 

ARTICOLO 40, comma 1

Strutture temporanee presso la Presidenza del consiglio dei ministri

La norma modifica l’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[169] concernete le strutture di missione. Le novità introdotte si posso riassumere come segue:

·        viene stabilito un limite massimo di durata delle strutture di missione, pari alla durata del Governo che le ha istituite;

·        il Presidente del Consiglio può procedere, in via transitoria, alla ridefinizione delle finalità delle strutture già operanti;

·        nel caso di ridefinizione delle finalità delle strutture, ad esse si applicano le norme sullo spoils system previste per i dirigenti apicali della Presidenza del Consiglio[170].

Si prevede, inoltre, la istituzione di una nuova tipologia di strutture denominate unità di coordinamento interdipartimentale. Le unità in questione possono essere istituite per l’esercizio di attività che coinvolgono trasversalmente due o più dipartimenti della Presidenza del Consiglio senza peraltro, secondo quanto affermato dalla norma, dare luogo a nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Spetta al Presidente del Consiglio nominare i responsabili delle strutture ai sensi dell’art. 18, co. 3, della legge 400/1988 .

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi la effettività del vincolo costituito dalla clausola di non onerosità prevista nel D.lgs. 303/1999: A tal fine va considerato che in base al comma in esame: a) il Presidente del Consiglio non appare vincolato, nel potere di nomina dei responsabili, alla scelta di personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; b) le nuove strutture di coordinamento interdipartimentale potrebbero comportare degli oneri (costi fissi, costi organizzativi, ecc.) per il loro funzionamento.

 

ARTICOLO 40, comma 2

Costituzione di una strutturare interdisciplinare di monitoraggio

La norma prevede la costituzione, presso il Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare con la specifica finalità di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi alla applicazione del decreto legge di riforma dell’organizzazione del Governo[171] e del decreto legge in esame. La struttura sarà composta da non più di dieci membri, scelti tra personale dotato di elevata qualificazione professionale. Alla costituzione dell’organo si provvede a valere sulle disponibilità per l’anno 2006 previste dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Tale ultima norma ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione in ordine agli oneri recati dalla norma, al fine di confermare la congruità delle risorse allo scopo disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 311/2004. Andrebbero altresì forniti chiarimenti circa il periodo temporale per il quale si presume opererà la Commissione, considerato che l’autorizzazione di spesa cui si fa ricorso è riferita agli anni 2005 e 2006.

 

 

ARTICOLO 40,  comma  2

Risorse finanziarie per la struttura interdisciplinare

Le risorse di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004, sono iscritte nell’ambito del Centro di responsabilità 10 – Attuazione del programma di Governo, u.p.b. 10.1.1 (funzionamento), capitolo 590 – Spese per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche, di analisi sul loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Da una interrogazione effettuata alla banca data della RGS in data 9 ottobre 2006, risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a euro 2.857.406.

Al riguardo si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine ai seguenti profili:

·         alla congruità delle risorse disponibili per l’anno 2006 di cui al capitolo 590, a far fronte all’istituzione e al funzionamento della struttura. In proposito non appare chiaro se la struttura possa avvalersi dell’intero ammontare delle risorse disponibili nel predetto capitolo ovvero debba utilizzarne solo quota parte;

·         alla possibilità di far fronte agli oneri, seppure non quantificati, derivanti dall’istituzione della struttura, a valere delle risorse di cui al capitolo 590 della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi originariamente previsti a valere sulle medesime disponibilità finanziarie.

 

ARTICOLO 41

Incarichi dirigenziali

La norma stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale in  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo conferiti a dirigenti appartenenti ai ruoli dei dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche  o a esperti anche esterni alle pubbliche amministrazioni cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo[172]. Analoga cessazione è disposta nei confronti dei direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

In sede di prima applicazione è stabilito che gli incarichi sopra citati e quelli di apicali delle amministrazioni dello Stato[173] conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Parimenti cessano, ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le nomine degli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Si rammenta che a tali organi non si sarebbero dovute applicare le norme sul cosiddetto spoils system  in virtù dell’articolo1, comma 309 della legge 23 dicembre 2005, che l’articolo in esame abroga.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 42

Razionalizzazione della formazione del personale della P.A.

La norma sopprime l’Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche[174]. Conseguentemente è stabilito che il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione individui il servizio responsabile dell’attuazione dei compiti attribuiti all’Osservatorio nell’ambito delle strutture organizzative della stessa Scuola (comma 1).

Si prevede altresì la soppressione della sede di Acireale della citata Scuola superiore e l’attivazione delle procedure di mobilità collettiva, ed eventualmente di disponibilità,[175] nei confronti del personale in servizio presso la sede richiamata (comma 2).

Infine si prevede l’obbligo per il Presidente del FORMEZ, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge in esame, di presentare un aggiornamento del piano triennale delle attività[176]. Il piano deve contenere misure di riorganizzazione interna dell’Istituto volte a conseguire, nell’anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse appositamente stanziate, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C). Il piano approvato è comunicato al Ministro dell’economi e delle finanze ai fini delle conseguenti variazione da apportare alla citata tabella C (comma 3).

 

Nella legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento a favore del Formez era pari a 21,560 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2006-2008. Tale stanziamento risulta confermato nel medesimo importo per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 dal disegno di legge finanziaria per l’anno 2007 (AC 1746).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

ARTICOLO 45

Registro italiano dighe

Il Registro italiano dighe è stato istituito dall’articolo 91 del D.Lgs. n.112/1998, che ha soppresso il preesistente Servizio tecnico nazionale dighe. A norma dell’articolo 12 del D.P.R. n.136/2003, recante il regolamento di organizzazione del Registro medesimo, che costituisce un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, le risorse del RID sono:

- le somme iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- le entrate derivanti dalle prestazioni e convenzioni per l’espletamento della propria attività;

- le quote annue di iscrizione da parte delle dighe.

La norma – che sulla base  di quanto afferma la relazione illustrativa ha la finalità di razionalizzare l’attività del Ministero delle infrastrutture dopo le modifiche all’organizzazione dei Ministeri operate dal D.L. n.181/2006[177] – sopprime il Registro italiano dighe, trasferendo i relativi compiti e funzioni al Ministero delle infrastrutture, presso cui saranno esercitate dagli uffici che verranno individuati da apposito regolamento di organizzazione del Ministero medesimo (commi 1 e 2).

Rimane fermo il vigente meccanismo di finanziamento del soppresso Registro, disponendosi che le entrate proprie – di cui all’articolo 12 del DPR 136/2003 sopra citato - affluiscano in apposita upb del Ministero delle infrastrutture, unitamente agli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il funzionamento del RID (comma 3). Con apposito D.M. sono stabiliti i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al soppresso Registro (comma 4).

 Si dispone infine che (commi 5, 6 e 7):

·        fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, per la continuità delle attività  in corso di svolgimento da parte del RID viene nominato un Commissario straordinario per l’espletamento dei compiti urgenti ed indifferibili;

·        il personale attualmente in servizio presso il Registro[178] conserva il trattamento economico e giuridico in godimento;

·        per la Consulta degli iscritti di cui all’articolo 8 del DPR 136/2003 rimane fermo il vincolo dello svolgimento delle relative attività senza oneri a carico del bilancio dello Stato[179].

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo si osserva, in via generale, che in assenza di una clausola di invarianza, gli interventi di modifica e di riaccorpamento di strutture amministrative sono suscettibili di produrre nuovi oneri, in particolare nella fase di prima riorganizzazione, nella quale non sempre può risultare possibile impedire il formarsi di duplicazioni o inefficienze che possono riflettersi sui costi di funzionamento. Né sul punto, data la mancanza della relazione tecnica, sono rinvenibili elementi volti a fornire assicurazioni circa la assenza di oneri connessi alla soppressione ed al trasferimento in questione.

Un effetto direttamente oneroso sembra comunque derivare dalla nomina del Commissario straordinario previsto dal comma 3, sia per i compensi dovuti al titolare della funzione, sia per gli eventuali costi di carattere organizzativo connessi all’attività del nuovo organo.

Per quanto concerne, infine, il personale, nessuna indicazione è fornita circa eventuali differenziali di trattamento economico tra il personale del soppresso Registro e quello del dicastero di destinazione; va precisato che, qualora presenti, tali differenziali sono suscettibili di dar luogo, nel medio periodo, a processi di adeguamento stipendiale da parte del personale che percepisce il meno favorevole tra i differenti trattamenti, con possibile incremento della relativa spesa.

Su tali aspetti appare necessario un chiarimento.

Nell’ambito di tale chiarimento andrebbero inoltre quali siano le finalità - sotto il profilo delle eventuali conseguenze finanziarie - del D.M. previsto dal comma 4 per la quantificazione degli oneri connessi al RID.

ARTICOLO 45,  commi 3 e 7

Risorse per il Registro italiano dighe

La norma, al comma 3, dispone che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. n. 136 del 2003, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato,  e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

Il comma 7 prevede che la Consulta degli iscritti, di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 136 del 2003, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R: n. 136 del 2003, le entrate del Registro italiano dighe sono costituite:

a)          dalle somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b)          dalle entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 136;

c)          dalle quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 136, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge.

Le entrate previste alla lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del affluiscono direttamente al bilancio del RID. Le entrate previste alla lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a).

 

In relazione alle disposizioni di cui al comma 3, si ricorda che nella legge di bilancio per il 2006, le risorse di provenienza statale che affluiscono al Registro italiano dighe sono iscritte:

·         per quanto concerne i finanziamenti di parte corrente, nell’ambito della u.p.b. 1.1.1.3 (Registro italiano dighe), capitolo 1050, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 7.812.000;

·         per quanto riguarda i finanziamenti di conto capitale, nell’ambito della u.p.b. 1.2.3.8 (Registro italiano dighe), capitolo 7030, del predetto stato di previsione, con uno stanziamento di competenza pari a euro 2.355.000 e uno stanziamento di cassa pari a euro 4.355.000.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2007 (A.C. 1747) gli stanziamenti statali a favore del Registro italiano dighe sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture nell’ambito delle seguenti u.p.b.:

·         con riferimento ai finanziamenti di parte corrente: u.p.b 2.1.2.11 (Registro italiano dighe), capitolo 1370 – somme destinate al Registro italiano dighe - con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 7.968.240;

·         per quanto riguarda i finanziamenti di conto capitale: u.p.b. 2.2.3.17 (Registro italiano dighe), capitolo 7140 – somme destinate al Registro italiano dighe, con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a euro 2.355.000.

 

Con riferimento al comma 7, si rileva che la clausola di invarianza ivi prevista andrebbe riformulata al fine di renderla pienamente corrispondente a quanto previsto dalla prassi consolidata in casi analoghi, facendo riferimento ai nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 



[1] Il dato a livello di saldo netto da finanziare concerne minori trasferimenti da bilancio dello Stato alle regioni in conseguenza delle  maggiori riscossioni a titolo di IRAP.

[2] Il totale a livello di saldo netto da finanziare non coincide con l’ammontare delle maggiori imposte accertate esposto nella relazione tecnica, in quanto non comprende il dato relativo alla maggiore IRAP accertata (210 mln di euro) e comprende, invece, l’effetto di riduzione dei trasferimenti statali alle regioni in conseguenza delle maggiori riscossioni a titolo di IRAP.

[3] Lgge n. 427 del 1993 recante norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di accise e di IVA con quelle recate da direttive CEE.

[4] Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

[5] Veicoli oltre 2000 di cilindrata (80 per cento parco auto) : prezzo medio netto IVA 30.000 euro;

Veicoli fino a 2000 di cilindrata (20 per cento parco auto) : prezzo medio netto IVA 15.000 euro.

[6] Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea, con la finalità di controllo delle transazioni in ambito comunitario e dei soggetti passivi  Iva che le pongono in essere..

[7] Anche attraverso il contrasto dell’impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con paesi esterni al mercato comune europeo.

[8] Si tratta della concessione di incentivi all’esodo, della concessione di incentivi alla mobilità territoriale, dell’erogazione di indennità di trasferta, nonché di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

[9] Prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[10] Prevista dall’articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[11] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574.

[12] Recata dall’articolo 67, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[13] La norma modificata prevedeva che il debitore doveva far fronte ad una parte dell’aggio solo nel caso di mancato pagamento del ruolo entro la relativa scadenza. La quota a carico del debitore, peraltro, non poteva essere superiore al 4,65% dell’importo iscritto a ruolo.

[14] Le annualità interessate indicate nel comma 118 sono il 2004, 2005 e 2006. Tuttavia, l’articolo 3, comma 22 del DL n.203/2005 ha esteso il periodo interessato anche agli anni 2007 e 2008.

[15] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, ora legge n. 248 del 2006.

[16] A livello di saldo netto da finanziare si tratta di minori trasferimenti alle regioni in conseguenza del maggior gettito IRAP.

[17] Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[18] Confronta, in proposito, le osservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato nel dossier n. 36 del marzo 2006.

[19] Cfr. A.C. 1746

[20] La quantificazione sconta dalle stime iniziali gli effetti delle modifiche apportate al Senato ad ddl di conversione (A.S. 741).

[21] Il volume d’affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti assoggettati al regime speciale di detrazione IVA con compensazioni per il settore agricolo.

[22] V. nota precedente.

[23] Nello specifico, le predette fattispecie cessano di applicarsi nel caso in cui siano superati i relativi limiti di volume d’affari a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti (di 5 milioni, di 15 milioni e di 40 milioni di lire),  a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni 

[24] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

In particolare, l’articolo 37, commi 15-17, a cui si fa riferimento, ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (Disciplina dell’IVA) introducendo il nuovo articolo 32-bis.

[25] Ai sensi di tale nuova disciplina, agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l'applicazione dell'imposta in regime ordinario. Il nuovo regime di franchigia comporta - per i soggetti optanti – il divieto di addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e di portare in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti. Inoltre l’adesione al nuovo regime comporta la rettifica delle percentuali di detrazione applicate per l’IVA sui beni non ammortizzabili e sui servizi.

[26] Articolo 32-bis, comma 3, del DPR 633/1972 (Disciplina dell’IVA).

[27] Si tratta, come detto, del nuovo articolo 32-bis del DPR 633/1972.

[28] Sul punto è intervenuta anche la circolare 28/E dell’Agenzia delle entrate (4 agosto 2006), la quale ha precisato che a partire dal 2007 la franchigia IVA avrebbe trovato applicazione esclusivamente per i produttori agricoli che avessero optato per l’applicazione dell’IVA ordinaria.

[29]  Ai sensi del secondo periodo del predetto comma 6.

[30] Fascia di volume d’affari nell’ambito della quale i produttori agricoli sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma sono comunque tenuti ad assolvere gli obblighi di versamento annuale dell'imposta con modalità semplificate.

[31] È comunque mantenuto il vincolo, già presente nella normativa in vigore, del divieto di superamento del limite di un terzo delle cessioni di altri beni.

[32] Poiché dal nuovo regime di franchigia erano stati esclusi i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta, tale disciplina riguardava, fra i soggetti operanti nel settore agricolo, solo quelli non rientranti nel regime speciale IVA..

[33] La RT non aveva fornito, tuttavia, i dati quantitativi riguardanti tali soggetti.

[34] In particolare, la RT aveva escluso coloro che annualmente maturano un credito superiore a 5.000 euro nonché la metà di coloro che hanno crediti compresi tra 2.000 e 5.000 euro; erano invece stati inclusi, oltre ai soggetti che chiudono con debiti IVA, coloro che dichiarano crediti di basso importo in quanto, applicando il regime in franchigia, essi avrebbero comunque risparmiato i costi per la tenuta della contabilità.

[35] V. Servizio del Bilancio – Servizio Commissioni:  Nota di verifica n. 9 del 26 luglio 2006 (Atto Camera 1475 - articolo 37, commi 15-17).

[36] Tale recupero di gettito era collegato sia all’elevato valore delle detrazioni (15 milioni di euro su base annua) che non sarebbero più state riconosciute alle imprese che avessero acquistato beni o servizi dai nuovi soggetti esenti, sia alla rinuncia, da parte dei soggetti optanti per la franchigia, a 9 milioni di crediti IVA definiti “esigui” dalla stessa RT.

[37] Si ricorda che la RT al decreto legge 223/2006 aveva escluso dalla platea dei possibili soggetti interessati all’adesione all’esonero coloro che maturano annualmente un credito superiore a 5.000 euro, nonché la metà di coloro che hanno crediti compresi tra 2.000 e 5.000 euro. Tale ultimo importo, ipotizzando una distribuzione lineare all’interno della predetta classe di credito, poteva essere implicitamente stimato di ammontare a circa 3.500 euro.

[38] Tale procedura esonera il soggetto dalla presentazione della dichiarazione di variazione all’Agenzia del territorio. La nuova procedura – come viene sottolineato dalla relazione illustrativa – consentirà di disporre sia di un ulteriore mezzo di controllo sulla ruralità degli edifici sia di un utile strumento per l’aggiornamento del catasto.

[39] La relazione illustrativa precisa che l’Agenzia del territorio, alla quale la proposta di aggiornamento è trasmessa, provvede a registrarla nella propria banca dati e a gestirne l’eventuale contenzioso.

[40] Tale sanzione amministrativa ammonta ad un importo minimo di 258 euro e ad un importo massimo di  2.066 euro.

[41] Articolo 9,  comma 3, del   decreto-legge 557/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994). Si tratta della norma istitutiva del catasto dei fabbricati (rurali) da parte del Ministero delle finanze.

[42] In tal caso non si applicano le sanzioni previste dalla legge per la violazione del mancato accatastamento al catasto urbano. In caso di inadempienza si applica, invece, quanto previsto dal precedente comma 5, ossia si attiva - da parte dell’Agenzia del Territorio - la procedura di modifica dell’accatastamento.

[43] Coerentemente con quanto previsto dal comma 8, il prospetto degli effetti finanziari registra il maggior gettito dell’imposta comunale sugli immobili come una minore spesa corrente (=riduzione, in misura equivalente al maggior gettito ICI,  dei trasferimenti dallo Stato ai comuni).

[44] La cifra non arrotondata riportata dalla RT è  974.659.018 euro.

[45] La cifra non arrotondata esposta dalla RT è  637.576.413 euro.

[46] L’articolo 3, comma 50, della legge 662/1996, ha disposto che fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo i redditi fondiari debbano essere rivalutati, partendo dall’importo base su cui è stata effettuata la precedente rivalutazione, con l’applicazione dei coefficienti richiamati (80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari).

[47] La cifra non arrotondata indicata  dalla RT è  65.280.121 euro.

[48] In base alla normativa vigente, la base imponibile ICI per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale, che risulta iscritto al catasto dei terreni al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (art. 3, comma 51, della legge 662/1996) e moltiplicato per 75 (art. 5 del D. Lgs. 504/1992).

[49] La cifra non arrotondata riportata dalla RT è  3.654.971 euro.

[50] Fonte: Agenzia del territorio.

[51] In base a indicazioni dell’AGEA.

[52] La RT precisa che per alcuni di questi fabbricati l’imposta potrebbe essere versata anche in carenza dell’accatastamento.

[53] La RT non menziona, ma sembrerebbe avere incluso nel calcolo del gettito, la rivalutazione del 5% a fini IRPEF e ICI (art. 3 c. 48 legge 662/1996).

[54] V. nota precedente.

[55] Edifici.

[56] Fonte: Agenzia del territorio.

[57] La RT precisa che per alcuni di questi fabbricati l’imposta potrebbe essere versata anche in carenza dell’accatastamento.

[58] La RT non menziona, ma sembrerebbe avere incluso nel calcolo del gettito, la rivalutazione del 5% a fini IRPEF e ICI (art. 3 c. 48 legge 662/1996).

[59] V. nota precedente.

[60] Contributi che – in caso di previsione prudenziale - attualmente interesserebbero, secondo nell’ipotesi qui esposta, una quota di terreni agricoli pari ad almeno il 50% dei redditi fondiari risultanti al catasto.

[61] Il 75% di 255 milioni è appunto 191,2 milioni.

[62] In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono agli adempimenti necessari, con oneri a carico dell'interessato e con applicazione di sanzioni. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la possibilità di verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate.

[63] Previsto dal comma 5, dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

[64] Ad esclusione delle classi E7 (chiese) ed E8 (cimiteri).

[65] Sono infatti esenti gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici destinati esclusivamente a finalità istituzionali.

[66] Non trattandosi di immobili adibiti a funzioni istituzionali, la proprietà di un ente pubblico non darebbe luogo all’esenzione ai fini ICI.

[67] Il regime fiscale applicabile si riferisce prevalentemente al d.lgs. n. 347/1990 (imposte ipotecarie e catastali) e al DPR n. 131/1986 (imposta di registro).

[68] Le aliquote di imposta di registro dipendono dalla tipologia di bene. In particolare: sui terreni le aliquote previste, salvo agevolazioni, sono del 6%, 8% e 15%, sui fabbricati le aliquote sono dell’1%, 3% e 7%.

[69] Tale imposta varia in funzione della tipologia della partecipazione trasferita.

[70] Il valore imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, ulteriormente incrementata in funzione della categoria catastale cui appartengono.

[71] L’applicazione della misura fissa è subordinata anche al requisito di “abitazione non di lusso” dell’immobile. Si segnala, inoltre, che in presenza di più beneficiari, per poter fruire dell’agevolazione è sufficiente che almeno uno dei beneficiari possegga il requisito della “abitazione principale”

[72] L’applicabilità della disposizione agli autoveicoli per il trasporto promiscuo si desume dal tenore complessivo della norma che sembra contenere un refuso riferendosi alle sole “autovetture immatricolati come euro 0 o euro 1”.

[73] La categoria M1 comprende i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre il conducente; mentre la categoria N1 comprende i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima fino a 3,5 tonnellate.

[74] Dall’articolo 2, primo comma lettera d) del DPR 5 febbraio 1953 n. 39, recante il testo unico delle tasse automobilistiche.

[75] Ovvero alla differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo.

[76] La relazione tecnica si riferisce, presumibilmente per un refuso, ad “altre” 16.500 autovetture con emissioni di CO2 inferiori alla soglia prevista, mentre i calcoli eseguiti si basano sull’ipotesi che tali autovetture non siano aggiuntive rispetto alle 38.000 unità complessive, ma siano una quota parte delle stesse.

[77] Operando le rettifiche sopraindicate si perverrebbe alla seguente quantificazione:

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Comma 1

0

-60

-60

-49

0

-60

-60

-49

0

-60

-60

-49

Comma 2

0

-120

0

0

0

-120

0

0

0

-120

0

0

Comma 3

0

-65

0

0

0

-65

0

0

0

-65

0

0

Magg. Iva

0

248

0

0

0

248

0

0

0

248

0

0

Totale

0

3

-60

-49

0

3

-60

-49

0

3

-60

-49

 

[78] Di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

[79] Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[80] Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni. Tale provvedimento autorizzava, fra l’altro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, a riconoscere agevolazioni in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto.

[81] La categoria M1 comprende i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre il conducente; mentre la categoria N1 comprende i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima fino a 3,5 tonnellate.

[82] L’effetto sull’IVA è calcolato con esclusione della quota di consumi imputabile alle imprese.

[83] Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie

[84] Fra i quali gli impieghi in agricoltura e gli impieghi da parte di taxi e autoambulanze.

[85] “Esecuzione di formalità”, punto 1.2.

[86] “Ricerca continuativa per via telematica” , punto 4.1.

[87] “Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno” , punto 7.

[88] “Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno”,  punto 7.1.

[89] Che resta inalterata al valore di 7 euro.

[90] Di cui al titolo III della tabella A allegata al DL n. 533/1954, da ultimo sostituito dall’allegato 2-quinquies alla L. 311/2004.

[91] Si segnala che la misura della indetraibilità per il 2006 è fissata all’85%. Infatti, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria, si è più volte intervenuti sulla misura della detraibilità. Da ultimo, l’articolo 1, comma 125, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha fissato una percentuale di parziale detraibilità IVA pari al 15% (ovvero 50% per i veicoli con propulsori non a combustione interna) da applicarsi per gli acquisti effettuati nel 2006. Conseguentemente, per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta è detratta solo in parte, si è stabilito che la base imponibile ai fini via debba essere assunta per il 15% (ovvero, rispettivamente, 50%)..

[92] Nel dettaglio si fa riferimento all’articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992.

[93] Alimentari, bevande, tabacco, altri esercizi specializzati.

[94] Tale ammontare dei consumi di gas metano risulta sostanzialmente conforme a quello pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, che indica un ammontare di consumi per usi civili e servizi pari a 30.103 milioni di standard metri cubi a 38,1 MJ/mc, di cui 21.843 mln relativo agli usi civili e i restanti 8.260 mln relativi ai servizi.

[95] Fissata dall’articolo 4 del D. L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge n. 418 del 2001.

[96] Trattasi delle maggiori entrate derivanti dalla revisione degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e di alcuni diritti speciali.

[97] Con riferimento alle norme della finanziaria nel testo originario.

[98] La durata stabilita dalla convenzione corrisponde alla durata massima prevista dalla legge (art. 7, comma 3, lettera d) del decreto legge n. 138 del 2002.

[99] Si segnala, tra l’altro, l’attribuzione dell’attività di definizione di livelli di qualità e la pubblicizzazione di dati, previste alle lettere a) e c) del comma 5.

 

[100] Recante “Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente”.

[101] Viario, ferroviario e di altri servizi pubblici.

[102] La Fintecna è interamente partecipata dallo Stato, ed a sua volta detiene  una quota pari a circa il 68,8%. del capitale della Stretto di Messina S.p.A.

[103] Individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse.

[104] Tale disposizione riprende in parte quella recata dall’art. 21 del decreto-legge n. 4/2006 - che autorizzava lo svolgimento di tali attività sia in Italia che all’estero -  e che poi è stata espunta dal testo del decreto anche in considerazione delle perplessità espresse dalle principali organizzazioni di categoria

[105] In proposito la relazione introduttiva riferisce che la rimozione della previsione della riserva legale citata e la cessione del  relativo ramo di azienda ad Anas S.p.A. risulta necessaria al fine di consentire la realizzazione del programma di opere infrastrutturali di adduzione allo stretto.

[106] Il cui utilizzo è stabilito con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con le Regioni Sicilia e Calabria.

[107] Il decreto legislativo contiene la “Riforma dell’organizzazione del Governo” a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[108] Fino a tale data rimangono in vigore, se compatibili con la nuova articolazione, le norme recate dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 di organizzazione del Ministero.

[109] Recante modifiche all’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

[110] A norma dell’articolo 19-bis  del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, le competenze statali in materia di turismo erano già stata assegnate alla Presidenza del consiglio che tuttavia le esercitava mediante una struttura del Ministero per i beni e le attività culturali.

[111] Ossia da 3 anni a 6 anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004, n. 11. La proroga è disposta modificando l’articolo 6, comma 4 del citato d. lgs. 3/2004.

[112] Previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

[113] Del ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[114] Convertito dalla legge n. 128/2004 (“Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”).

[115] ARCUS Spa (Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo), è stata istituita dal ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 2 della legge 291/2003. La società ha per oggetto la promozione, il sostegno finanziario, tecnico ed organizzativo di progetti e iniziative d’investimento per la realizzazione d’interventi di restauro e recupero di beni culturali. La proprietà è affidata al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali è nomina la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione.

[116] Di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro per i beni e le attività culturali.

[117] “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Si tratta degli stanziamenti autorizzati per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal CIPE, nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse.

[118] In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale 7 aprile 2004, sono state fissate le quote dei predetti limiti di impegno, quote pari a 2.680.000 euro dal 2003 e 2.550.000 euro dal 2004.

[119] “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.

[120] Tale ultima proroga è stata inserita dall’articolo 14 del decreto-legge n. 273/2005 “(Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).

[121] In attuazione delle disposizioni del comma 1 il decreto ministeriale del 21 luglio 2005 ha fissato ulteriori quote dei predetti limiti di impegno per 5.444.000 euro a decorrere dal 2005, e 7.176.000 euro a decorrere dal 2006; quanto al comma 2 il medesimo DM ha fissato il relativo limite di impegno in 59.000 euro decorrenti dal 2006.

[122] Con modalità definite con decreto interministeriale.

[123] Che ha istituito la “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari”.

[124] Di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si rammenta che tale disposizione stabilisce che con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dall’estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire (154.937.070 euro).

[125] Si rammenta che il Teatro Petruzzelli di Bari, distrutto nel 1991 da un incendio doloso, è di proprietà privata ma su suolo pubblico.

[126] Viene, a tal fine, introdotto il comma 12-bis dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante “legge quadro sulle aree protette”.

[127] Adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[128] Recante “Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici”. La procedura, invece, è quella  indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

[129] Recante “Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo”.

[130] La parte della disposizione sostituita testualmente riportava “A coloro che” e sembrava riferita agli organi indicati dal comma 1 dell’articolo 2, ovvero presidente, Consiglio di amministrazione e Consiglio dei revisori.

[131] In proposito, la relazione introduttiva chiarisce che la norma trova fondamento sulle osservazioni della sezione di controllo della Corte dei conti, che ha rilevato la necessità, in assenza di una fonte di diritto primario, di promuovere un intervento legislativo che dia fondamento giuridico all’erogazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione degli enti parco nazionali.

[132] Recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

[133] Ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale, assorbite dall’Agenzia per la protezione civile.

[134] Approvato con il DPR 8 agosto 2002, n. 207.

[135] Attualmente  disciplinato dagli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[136] La norma vigente, recata dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 prevedeva unicamente che “le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge”.

[137] Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità.

[138] Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

[139] Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[140] In precedenza recata dall’art. 4 del DPR n. 207/2002.

[141] Con riferimento alle funzioni, il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia, è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e viene scelto  tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale.

[142] Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

[143] Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004.

[144] Si tratta di componenti che, a legislazione vigente, sono chiamati a partecipare alle sedute solo in relazione a specifici argomenti (articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124/2004).

[145] Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.

[146] Articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.

[147] Articoli 3, comma 5, 4, comma 5 e 5, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004.

[148] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

[149] Il termine per la sospensione dei pagamenti, prima permanente, è stato introdotto successivamente dal decreto legge n. 2/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006) che ha tuttavia lasciato invariata la clausola di copertura che autorizzava la spesa di 2 milioni di euro nel 2006 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

[150] La norma in esame è stata introdotta da un emendamento di origine parlamentare. La copertura, mancante nel testo originario, è stata introdotta successivamente ma non appare coerente con la natura dell’onere. A legislazione vigente, infatti, allo spirare del termine della sospensione, i soggetti interessati dovrebbero provvedere a versare in un’unica soluzione le somme dovute. Di conseguenza, la copertura per gli anni successivi al 2006 risulta inutile.

[151] Ipotizzando, pertanto, che le rate siano del medesimo importo, si può stimare che il monte dei contributi interessati sia almeno pari a circa 52 milioni di euro.

[152] Di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250 (“Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”), articoli 3, 4, 7 e 8; alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”), art. 23, comma 3; alla legge 3 maggio 2004 n. 112 (“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”), art. 7, comma 13.

[153] Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.

[154] Ai sensi del quale si concede una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe telefoniche, del servizio di spedizione delle rese; possono inoltre essere istituiti servizi speciali di trasporto dei giornali. L’articolo 4, comma 3 della legge n. 250/90 ha poi esteso tali riduzioni tariffarie ai consumi di energia elettrica e ai canoni per i servizi di telecomunicazione. Infine, la legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo (cd. Legge Gasparri) ha esteso le norme a favore delle radio di partito ai canali tematici a diffusione satellitare.

[155] Recante disposizioni in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, convertito dalla L.n.46/2004. Tale provvedimento ha sostituito il previgente sistema di rimborso a pié di lista previsto dalla legge n.662/1996, introducendo un  meccanismo di contributo diretto agli aventi diritto.

[156] Secondo i dati contenuti nell’ultima Relazione della Corte dei conti sulle Poste italiane spa, lo Stato detiene il 65% del capitale sociale; il rimanente 35% è di proprietà della Cassa depositi e prestiti spa.

[157] E a tale scopo sono apportate le necessarie modifiche all’articolo 1, comma 8 bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

[158] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[159] Istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è composto di non più di sette membri, anche stranieri, le cui indennità sono determinate con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

[160] Per le spese di funzionamento del Comitato, la L. 370/1999 ha autorizzato la spesa di 1.549.371 euro a decorrere dal 1999

[161] Istituiti, rispettivamente, a sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)”, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128  recante“Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)”.

[162] Previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 2003, n. 53.

[163] “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.

[164] “Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127”.

[165] Adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[166] Recante tra l’altro disposizioni urgenti per l’introduzione dell’euro, convertito dalla legge .209/2001.

[167] Recante l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

[168] Risorse pari complessivamente a 400mila euro per il triennio 2004-2006. Va rammentato che in ordine alla dotazione di spesa disposta da tale norma erano state avanzate alcune osservazioni da parte del Servizio bilancio, con riferimento, tra l’altro, alla mancata previsione di oneri a regime (Nota di verifica n.390 del luglio 2005).

[169] Che reca l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[170] Dall’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[171] Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella L. n. 233/2006..

[172] A tal fine si procede alla modifica dell’articolo 19, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[173] Si tratta degli incarichi di Segretario generale di ministeri, degli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.

[174] Di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 recante il “Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[175] Di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[176] Di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285.

[177] Convertito

[178] La cui tabella organica, contenuta nel DPR 136/2003, prevede complessivamente 193 unità di personale.

[179] La norma reca un generico riferimento, anziché al bilancio dello Stato, a “bilanci pubblici”.