Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 589 Nuove norme in materia di parto
Riferimenti:
AC n. 589/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 59
Data: 31/05/2007
Descrittori:
NEONATI   TUTELA DELLA SALUTE
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

A.C. 589 e abb.

Nuove norme in materia di parto

 

(Testo unificato)

 

 

 

 

 

 

N. 59 – 31 maggio 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

589

 

Titolo breve:

 

Nuove norme in materia di parto

Iniziativa:

 

parlamentare e governativa

 

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Sanna

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

La relazione tecnica è riferita all’A.C. 1923 abbinato di iniziativa governativa

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla XII Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

testo unificato

 

Nota di verifica n. 59

 

 


INDICE

ARTICOLO 2. 3

Rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali3

ARTICOLO 3. 6

Integrazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008. 6

ARTICOLI 2, comma 2 e 3, comma 2.7

Copertura finanziaria.. 7

ARTICOLO 4. 10

Campagna di informazione. 10

ARTICOLO 5. 10

Accompagnamento alla maternità e alla nascita.. 10

ARTICOLO 6. 11

Assistenza alla nascita.. 11

ARTICOLO 7. 11

Livelli di cura.. 11

ARTICOLO 8. 12

Requisiti organizzativi e di personale. 12

ARTICOLO 9. 12

Incentivi12

ARTICOLO 10. 13

Formazione e aggiornamento del personale. 13

ARTICOLI 11 e 12. 13

Parto fisiologico.. 13

ARTICOLO 13. 14

Parto a domicilio.. 14

ARTICOLO 14. 14

Servizio di trasporto materno e neonatale. 14

ARTICOLO 15. 15

Donazione e raccolta del sangue cordonale. 15

ARTICOLO 16. 15

Cartella clinica neonatale. 15

ARTICOLO 17. 15

Controlli post natali15

ARTICOLO 18. 16

Garanzia del segreto del parto.. 16

ARTICOLO 20. 16

Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti16

 


 

PREMESSA

 

Il testo unificato in esame reca una disciplina organica in materia di diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. Uno dei progetti di legge confluiti nel testo, essendo di iniziativa governativa, reca una relazione tecnica che risulta pienamente utilizzabile in relazione ai primi due articoli.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali

La norma dispone la rimodulazione con DPCM dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali[1] riguardanti la gestante, la partoriente e il neonato in modo tale da privilegiare le prestazioni incentivate dal provvedimento in esame, operando, a compensazione dei conseguenti maggiori oneri quantificati in 150 milioni di euro annui, una contestuale e corrispondente rimodulazione delle prestazioni non considerate prioritarie.

A tale proposito si segnala che, come evidenziato dalla relazione tecnica al disegno di legge del Governo[2], in sede di emanazione del DPCM, sarà possibile effettuare una puntuale quantificazione dei maggiori oneri e dei conseguenti risparmi da ottenere mediante una riduzione di altre prestazioni.

In particolare, la rimodulazione dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

-          aggiornamento e verifica delle prestazioni previste per l’assistenza preventiva (lettera a);

-          controllo e gestione del dolore nel travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale (lettera b);

-          allattamento e rooming-in (lettera c);

-          dimissione precoce della partoriente e del neonato ed intervento domiciliare del personale ostetrico durante il puerperio (lettera d);

-          l’assistenza specialistica per la donna con difficoltà psicologiche, sociali o di dipendenza da sostanze (lettera e);

-          adeguata rete di emergenza per il neonato e la gestante, favorendo, ove necessario, il preventivo trasferimento della gestante presso un centro appropriato (lettera f).

 

La relazione tecnica all’A.C. 1923 del Governo, che reca disposizioni di contenuto analogo a quelle in esame[3], stima che l’importo complessivo della manovra sia quantificabile in 100 milioni di euro annui.

In particolare, tale relazione tecnica precisa:

-          l’assistenza preventiva è già garantita attraverso l’esecuzione in regime di gratuità delle prestazioni diagnostiche e specialistiche qualificate come necessarie dalla normativa vigente[4];

-          la maggiore diffusione delle tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, da un lato, renderà necessari interventi quali l’impiego degli anestesisti ma, dall’altro, consentirà una concentrazione dei luoghi di parto e la diminuzione dei tempi di degenza, riducendo la spesa ospedaliera;

-          la dimissione precoce e appropriata della partoriente e del neonato, nell’ambito di percorsi assistenziali specifici, comporterà una significativa riduzione della spesa ospedaliera;

-          il trasporto neonatale di emergenza costituisce un’attività già inclusa nei livelli essenziali di assistenza.

Sulla base di quanto esposto, la relazione tecnica indica nella diffusione delle tecniche avanzate di analgesia la fattispecie suscettibile di recare l’impatto economico più significativo, per quantificare il quale essa assume che tale diffusione comporti la riconduzione di almeno 25.000 parti attualmente cesarei alle modalità naturali. Contemporaneamente, il 25 per cento dei parti naturali (comprensiva della quota di cesarei ricondotti alla modalità naturale) verrà effettuata con analgesia epidurale, anche incentivando il ricorso a tale tecnica mediante l’applicazione della tariffa attualmente corrisposta per i parti cesarei senza complicazioni. Si segnala a tale proposito che tale misura non è prevista dal disegno di legge ma solo dalla relazione tecnica. Il testo unificato in esame, invece, prevede un’organica revisione del DRG relativo al parto[5].

Gli oneri sono quantificati dalla relazione tecnica sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

-          numero dei parti cesarei eseguibili con modalità naturali: 25.223

-          riduzione della spesa associata: 22.476.376

-          numero complessivo di parti naturali: 366.829

-          numero dei parti naturali eseguibili con analgesia epidurale: 91.207 (pari al 25 per cento del numero complessivo)

-          spesa per parti naturali con analgesia epidurale: 216.400.960 euro (con l’applicazione della tariffa parto cesareo)

-          incremento effettivo di spesa: 57.330.128 euro (pari alla differenza tra l’incremento della spesa per l’applicazione della tariffa dei parti cesarei e la riduzione della spesa associata alla riduzione del numero dei parti cesarei).

 

Al riguardo, con riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge del Governo e tenuto conto della diversa quantificazione degli oneri tra i due testi in esame[6], appaiono necessari chiarimenti sui seguenti punti:

-          con riferimento ai dati utilizzati, la relazione tecnica non precisa né la fonte né l’anno di riferimento.

A tale riguardo, si segnala che dalle ultime statistiche pubblicate in materia e relative al 2004[7] emergono, tra l’altro, i seguenti dati:

- numero di parti cesarei senza complicazioni: 191.535

- numero di parti naturali senza diagnosi complicanti: 324.811[8]

Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca una nuova quantificazione sugli effetti finanziari delle disposizioni con riferimento ai nuovi dati e tenendo conto dell’ulteriore priorità prevista dal testo unificato (assistenza alle madri con disagi);

-          con riferimento agli effetti finanziari quantificati, il Governo dovrebbe esplicitare le tariffe adottate dalla relazione tecnica, nonché l’ammontare delle spese di ospedalizzazione collegate ai parti cesarei, al fine di verificare i risparmi di spesa riconducibili alla disincentivazione di tali parti[9];

-          con riferimento alla riconduzione alle modalità naturali di una quota di parti cesarei, la relazione tecnica quantifica una minore spesa, che dovrebbe ricondursi prevalentemente alla riduzione della degenza ospedaliera. Con riferimento, invece, al costo dell’intervento, gli effetti finanziari delle disposizioni dovrebbero essere sostanzialmente neutri posto che, sulla base dell’impianto della disciplina proposta, il minor numero di parti cesarei sarebbe compensato da un corrispondente aumento del numero dei parti naturali in analgesia, a cui dovrebbe essere associata la medesima tariffa;

-          con riferimento, infine, alle ipotesi alla base della quantificazione, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento esplicativo. In particolare, non appare suffragata da alcun dato l’ipotesi che la diffusione delle tecniche di analgesia comporti la riconduzione di circa 25.000 parti cesarei alle modalità naturali; non appare altresì esplicitata l’ipotesi alla base dell’individuazione di una percentuale del 25 per cento dei parti naturali eseguibili con analgesia epidurale.

La puntualizzazione di tali aspetti appare importante soprattutto in relazione alla contestuale rimodulazione delle prestazioni assistenziali diverse da quelle in esame, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri.

 

ARTICOLO 3

Integrazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008

La norma dispone la stipula tra Governo e Regioni di una intesa finalizzata alla promozione di attività volte alla realizzazione delle finalità del provvedimento in esame. Tale intesa prevede la destinazione di una quota di 150 milioni di euro, nell’ambito dell’1,3 per cento delle risorse complessivamente a disposizione del SSN[10] all’attuazione delle finalità del provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1923 del Governo che non prevedeva alcun limite di importo nell’ambito dell’1,3 per cento delle risorse del SSN, forniva il quadro relativo alle disponibilità del 2006.

In particolare, per tale anno la quota disponibile per la realizzazione degli interventi disposti dal provvedimento ammontava a 840 milioni di euro: tale ammontare era ritenuto, nella relazione tecnica, sufficiente a coprire le maggiori spese, anche in considerazione della riduzione della spesa conseguente agli interventi strutturali sui punti nascita.

Infatti, la quota pari all’1,3 per cento delle risorse complessivamente disponibili per il SSN ammontava a 1.254 milioni di euro, di cui risultavano già impegnati 440 milioni di euro, così suddivisi:

-          240 milioni di euro per il Piano nazionale della prevenzione;

-          50 milioni di euro per il Piano nazionale di aggiornamento;

-          150 milioni di euro per il Piano di contenimento dei tempi di attesa.

 

Al riguardo, alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica all’AC 1923, appare necessario che il Governo fornisca una quantificazione di tutti gli oneri recati dal provvedimento in esame, allo scopo di verificare la congruità della somma di 150 milioni di euro annui destinata al finanziamento degli interventi.

Tali disponibilità non dovrebbero, peraltro, essere destinate alla copertura degli effetti dell’articolo 2, che reca nel suo disposto normativo la compensazione dei maggiori oneri recati [11].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva chela norma, all’articolo 2, comma 2,prevede, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore della gestante, quantificati in 150 milioni di euro, la rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali diverse da quelle indicate dal comma 1 dell’articolo 2.

All’articolo 3, comma 2, si dispone, ai fini dell’attuazione delle finalità della presente legge, che l’intesa che il Governo e le regioni stipulano, ad integrazione del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge n. 662 del 1996, contempli la destinazione di una quota pari a 150 milioni di euro, nell’ambito dell’1,3 per cento delle risorse complessivamente a disposizione del Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell’articolo 1 comma 34 della legge n.662 del 1996, tenuto conto degli interventi già attivati con tali risorse.

         L’articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 prevede, tra le altre cose, che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile.

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 sembra doversi intendersi alla stregua di una clausola di invarianza, per cui, allo scopo di evitare nuovi o maggiori oneri, l’integrazione dei livelli essenziali nei termini prospettati dal comma 1 dello stesso articolo 2, dovrebbe essere compensato da una revisione di pari importo dei livelli essenziali già esistenti, con riferimento ad altre prestazioni. In sostanza, la compensazione è demandata ad una fase successiva.

E’ peraltro evidente che l’effettività della clausola presenta alcuni elementi di aleatorietà in quanto subordinata alla concreta possibilità di determinare variazioni di segno opposto e di pari entità. Va al riguardo considerato che i costi effettivamente sostenuti non dipendono unicamente dalla definizione ex ante dei livelli essenziali quanto piuttosto dalla effettiva fruizione dei relativi servizi da parte dell’utenza.

La relazione tecnica del disegno governativo riconosceva l’esistenza di una condizione di precarietà laddove affermava che “una puntuale quantificazione dei nuovi o minori oneri…..e quindi una valutazione dell’eventualità di operare una corrispondente rideterminazione compensativa di altre linee prestazionali attualmente previste dal relativo D.P.C.M. 29 novembre 2001, potrà essere fatta in sede di definizione del provvedimento di modifica dello stesso decreto presidenziale”. Anche in ragione di tale elemento va considerato se non sia preferibile qualificare l’onere di 150 milioni di euro in termini di stima, fermo restando che andrebbe chiarito come si procederebbe qualora, ex post, la compensazione non risultasse efficace ad evitare l’emersione di nuovi o maggiori oneri.

A tale proposito si segnala comunque che il testo, al comma 3 dell’articolo 3, affida al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il monitoraggio degli effetti del presente provvedimento. Non è invece specificato, all’articolo 19, che la relazione annuale che il Ministro della salute dovrebbe inviare al Parlamento sull’attuazione del provvedimento debba vertere anche sui profili finanziari.

Dal punto di vista formale, si può osservare che il comma 2 dell’articolo 2 non specifica la decorrenza dell’onere che dovrebbe intendersi come riferito a ciascuna annualità.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne la formulazione del comma 2 dell’articolo 3, il quale non specifica esplicitamente la decorrenza temporale della destinazione delle risorse ivi indicate.

Si segnala peraltro la necessità di acquisire l’avviso del Governo sulla  individuazione puntuale delle disposizioni, recate dal provvedimento in esame, alle quali debbono addebitarsi i nuovi o maggiori oneri, complessivamente quantificati in 150 milioni di euro, così come previsto dalla normativa contabile vigente, la quale stabilisce che per ciascuna disposizione di spesa si debba stabilire il relativo onere e provvedere alla corrispondente copertura.

Tale chiarimento si pone non soltanto in relazione all’esigenza di garantire la piena corrispondenza del testo al dettato della vigente disciplina contabile, ma anche dalla coincidenza, dal punto di vista quantitativo, degli importi indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 3, comma 2. In sostanza si tratta di chiarire se l’onere di 150 milioni di euro si aggiunga a quello previsto a quello di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero lo comprenda.

 

ARTICOLO 4

Campagna di informazione

La norma dispone la promozione di campagne informative nazionali, con la partecipazione dei consultori familiari e dei medici di medicina generale, per la diffusione della conoscenza in ordine agli incontri di accompagnamento alla maternità e alla nascita, alla prevenzione delle gravidanze e dei parti a rischio, alla scelta del luogo e delle modalità del parto nonché alla possibilità di accedere al parto in analgesia.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo quantifichi gli oneri recati dalla disposizione.

 

ARTICOLO 5

Accompagnamento alla maternità e alla nascita

La norma dispone il coordinamento da parte delle aziende ospedaliere e delle ASL, di appositi incontri di accompagnamento alla maternità e alla nascita con la partecipazione del personale addetto ai consultori, integrato da altri operatori del SSN.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo precisi se la disposizione reca effetti finanziari dal momento che essa non non appare innovare la normativa vigente.

 

ARTICOLO 6

Assistenza alla nascita

La norma dispone, tra l’altro:

a)      il collegamento funzionale tra i consultori familiari, le strutture ospedaliere e gli altri servizi presenti nel territorio (comma 1);

b)     il potenziamento da parte delle ASL degli interventi per l’assistenza della donna in gravidanza, anche nell’ambito delle prestazioni dei servizi consultoriali e ambulatoriali e con la dotazione del personale necessario, introducendo, tra l’altro, la cartella ostetrica computerizzata nonché garantendo l’assistenza sociale e psicologica nei punti nascita per affrontare le situazioni a rischio di carattere psichico e sociale (comma 2);

c)      la garanzia da parte delle strutture del SSN di controlli ambulatoriali ripetuti nonché dell’assistenza ostetrica domiciliare nei giorni successivi al parto; il collegamento delle equipe sanitarie con un medico ginecologo-ostetrico, con un neonatologo o pediatra per eventuali prestazioni di carattere specialistico (comma 4).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari delle disposizioni in esame, soprattutto in relazione ai maggiori costi che le ASL sembrano chiamate a sostenere.

 

ARTICOLO 7

Livelli di cura

La norma dispone, tra l’altro, l’articolazione dell’assistenza ospedaliera al neonato su tre livelli di cura e l’obbligo per tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di strutture operative complesse di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, di disporre di posti letto per cure minime e intermedie, nell’ambito di unità operative di pediatria o di neonatologia (comma 3).

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti di maggiore spesa a carico delle strutture del SSN.

 

ARTICOLO 8

Requisiti organizzativi e di personale

La norma dispone l’obbligo della presenza, presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato, in presenza di una Unità operativa complessa di Ostetricia, delle figure professionali necessarie ad assicurare la più qualificata assistenza ostetrico-ginecologica, anestesiologica, psicologica e sociale, nonché i servizi di rianimazione primaria materna e neonatale, predisponendo zone appositamente attrezzate denominate isole neonatali, di cui è responsabile un neonatologo o un pediatra (commi 1, 3 e 4).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se dall’attuazione delle disposizioni in esame possano conseguire oneri a carico delle strutture sanitarie o se tale normativa si limiti a ribadire disposizioni già vigenti.

 

ARTICOLO 9

Incentivi

La norma dispone:

a)      la definizione del rimborso alla strutture sanitarie per i parti, naturali e cesarei, attraverso un unico raggruppamento omogeneo di diagnosi e cura (DRG) che tenga conto dei costi effettivi e differenziati delle due modalità di parto nonché dell’impegno del personale medico e ostetrico e delle tecnologie necessarie[12] (comma 1);

a)      la corresponsione da parte della ASL di un rimborso pari a non oltre il 70 per cento del DRG a chi ha partorito a domicilio (comma 2).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari complessivi delle disposizioni, tenendo conto del fatto che il comma 1 sembrerebbe prefigurare una razionalizzazione del sistema tariffario non necessariamente onerosa. Per quanto riguarda, invece, il comma 2, appare necessario che il Governo chiarisca se il restante 30 per cento del rimborso vada comunque attribuito alla ASL e, in tale caso, se sia sufficiente a coprire i costi che tale struttura sostiene in relazione sia al parto sia all’assistenza successiva.

 

ARTICOLO 10

Formazione e aggiornamento del personale

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      l’obbligo di aggiornamento e di riqualificazione del personale sanitario del SSN addetto all’assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento (comma 1);

b)     la possibilità di prevedere comandi temporanei del personale delle strutture ospedaliere e universitarie (comma 2);

c)      la promozione da parte delle regioni di corsi di aggiornamento in educazione continua in medicina per il personale (comma 3).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca se dalle disposizioni in esame possano derivare maggiori oneri a carico del SSN.

 

ARTICOLI 11 e 12

Parto fisiologico

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      la predisposizione nei reparti ospedalieri di spazi riservati ai quali possa avere libero accesso la persona voluta dalla partoriente (articolo 11, comma 1);

b)     la promozione delle tecniche e dei metodi naturali e farmacologici per la gestione del dolore durante il travaglio e il parto e nel periodo successivo al parto (articolo 11, comma 2);

c)      il rooming-in nonché la permanenza del padre o di altra persona accanto alla madre e al neonato (articolo 11, comma 3);

d)     l’assistenza domiciliare da parte dei servzi territoriali (articolo 11, comma 4);

L’articolo 12 dispone, tra l’altro, l’obbligo per le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate o autorizzate, e per le case di maternità, accreditate o autorizzate, di attrezzare spazi adeguati per il parto e idonei a consentire l’effettuazione delle tecniche di parto-analgesia e, successivamente, il contatto tra la madre e il bambino (comma 2). Tali spazi sono realizzati nell’ambito dei Piani di razionalizzazione dei punti nascita definiti dalle regioni e nell’ambito dei progetti di ampliamento, ristrutturazione e costruzione di reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici ovvero, nelle more, di una riorganizzazione funzionale delle esistenti strutture (comma 3).

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti sia sulla portata innovativa delle norme sia sui conseguenti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 13

Parto a domicilio

La norma prevede la libertà di scelta della donna di partorire a domicilio (comma 1).

In relazione a ciò, la norma prevede:

a)      l’assistenza di un’ostetrica per almeno dieci giorni dopo il parto nonché il controllo pediatrico del neonato entro le prime ventiquattro ore, salvo complicazioni (comma 3);

b)     la possibilità di sperimentazione della disciplina in esame in zone individuate dalle regioni (comma 5).

 

Al riguardo anche in relazione a quanto osservato con riferimento all’articolo 9, comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle disposizioni possano derivare maggiori oneri a carico del SSN.

 

ARTICOLO 14

Servizio di trasporto materno e neonatale

La norma prevede l’attivazione di un trasporto di emergenza, nei casi di particolare gravità, mediante un’unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare nel corso del trasferimento.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la norma appare ribadire disposizioni già vigenti.

 

ARTICOLO 15

Donazione e raccolta del sangue cordonale

La norma dispone, tra l’altro:

a)      la promozione da parte dello Stato e delle regioni della raccolta e della donazione del sangue del cordone ombelicale per uso sia autologo sia allogenico (comma 1);

b)     la diffusione da parte delle divisioni di ostetricia della cultura della donazione del sangue cordonale nonché la garanzia a tutte le partorienti del prelievo (comma 2);

c)      la conservazione del sangue cordonale per uso autologo in istituti pubblici e privati accreditati, in convenzione con centri trapianti autorizzati e senza oneri per lo Stato (comma 3).

 

Al riguardo appare necessario che il Governo quantifichi i maggiori oneri a carico del SSN recati dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 16

Cartella clinica neonatale

La norma dispone l’obbligo da parte delle strutture sanitarie della compilazione, per ogni nato vivo, della cartella clinica personale, anche nel caso di parto a domicilio.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che la disposizione ribadisce obblighi già previsti dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 17

Controlli post natali

La norma dispone, nel caso in cui il neonato necessiti di cure speciali, la permanenza della madre, o di altro familiare in sua vece, in spazi continui ed adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale, con la garanzia di potere usufruire dei servizi ospedalieri, per quanto concerne il pernottamento e il vitto.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo quantifichi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 18

Garanzia del segreto del parto

La norma dispone la garanzia da parte delle regioni degli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e al segreto del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale. Tali interventi costituiscono, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, livelli essenziali da garantire a chi ne ha il diritto.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca la natura degli interventi di assistenza successivi alla dismissione della struttura ospedaliera e, in particolare, se essi sono già previsti dalla normativa vigente. Infatti, se la norma recasse maggiori oneri in relazione ad interventi non attualmente previsti, la natura di diritti soggettivi a cui essi sono riconducibili sarebbe incompatibile con il tetto di spesa di 150 milioni di euro annui disposto a copertura dell’intero provvedimento dall’articolo 3 [13].

 

ARTICOLO 20

Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti

La norma dispone l’applicazione al personale del ruolo medico ginecologi, neonatologi e dei profili professionali ostetrici e infermieristici operante nelle unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria, del beneficio dell’anticipo dell’età pensionabile[14].

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari della disposizione con riferimento, in particolare, al personale operante in sala parto, nel caso in cui questo non sia riconducibile alle categorie cui già si applica il beneficio dell’anticipo dell’età pensionabile in base alla normativa vigente.

 



[1] Contenute nel DPCM 29 novembre 2001 che reca l’individuazione dei Livelli essenziali di assistenza.

[2] Cfr. infra.

[3] Rispetto alle priorità elencate dal testo in esame, il disegno di legge del Governo non comprende l’assistenza specialistica per la donna con difficoltà psicologiche e sociali (lettera e).

[4] DM 10 settembre 1998.

[5] Cfr. infra.

[6] La relazione tecnica al testo del Governo quantifica 100 milioni di euro annui mentre l’articolo 2, comma 2, del testo unificato in esame quantifica gli oneri in 150 milioni di euro annui.

[7] Rapporto annuale sulle attività di ricovero ospedaliero - Anno 2004, maggio 2007.

[8] Tali dati, tuttavia, non appaiono interamente sovrapponibili con quelli rinvenibili in un’altra pubblicazione, anch’essa del Ministero della salute del gennaio 2007 (Certificato di assistenza al parto – CeDAP – Analisi dell’evento nascita – Anno 2004).

[9] Infatti, l’effetto di risparmio appare riconducibile unicamente alla riduzione delle spese di ospedalizzazione, dal momento che la relazione tecnica assume l’applicazione della tariffa relativa ai parti cesarei anche ai parti vaginali trattati con analgesia.

[10] Articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996.

[11] Cfr. supra.

[12] Si segnala che la relazione tecnica al testo del Governo prevede l’equiparazione della tariffa per parto naturale a quella, maggiore, prevista dalla normativa vigente per il parto cesareo.

[13] Cfr. supra.

[14] Decreto legislativo n. 374/1993. Si segnala che il personale operante nei reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza già risulta classificato tra le categorie di lavoratori impiegati in attività usuranti nella Tabella A annessa la decreto legislativo.