Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 445 e abb.-B: Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (Approvato dal Senato A.S. 1335)
Riferimenti:
AC n. 445/XV     
Serie: Note di verifica    Numero: 85
Data: 31/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS n. 1335/XV     

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 445 e abb.-B

 

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato

 

(Approvato dal Senato A.S. 1335)

 

 

 

 

 

N. 85 – 31 luglio 2007

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

445-B

Titolo breve:

 

Sistema di informazione per la sicurezza

Iniziativa:

 

parlamentare

 

approvato con modifiche dal Senato

 

 

Commissione di merito:

 

I Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Zaccaria

 

Gruppo:

Ulivo

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo approvato dalla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla I Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 85

 


INDICE

ARTICOLI 6 e 7. 3

Istituzione delle Agenzie informazioni e sicurezza.. 3

ARTICOLO 21. 4

Norme concernenti il personale. 4

ARTICOLO 44. 6

Abrogazioni6

ARTICOLO 45, comma 2 (modificato dal Senato della Repubblica)6

Disposizioni transitorie. 6


 

PREMESSA

 

 

La proposta di legge in esame reca la disciplina del sistema informativo per la sicurezza e del segreto di Stato.

Il testo, già approvato dalla Camera dei deputati[1], è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato.

Il provvedimento esaminato in prima lettura non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato la  Commissione bilancio[2] ha richiesto la predisposizione di tale documento al fine verificare che gli oneri eventualmente derivanti dalla ristrutturazione del sistema informativo per la sicurezza potessero essere contenuti nell’ambito delle risorse già destinate a tale fine a legislazione vigente. La relazione è stata trasmessa debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 26 giugno 2007.

Nella presente nota viene svolta un’analisi delle norme oggetto di modifica che risultano rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 6 e 7

Istituzione delle Agenzie informazioni e sicurezza

Le norme prevedono l’istituzione dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Le norme licenziate dalla Camera prevedevano invece l’istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e del Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). Risulta dunque variata la denominazione delle due strutture preposte alla sicurezza[3].

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che dalla modifica in esame non derivino mutamenti di carattere giuridico-amministrativo suscettibili di determinare conseguenze di natura finanziaria con riguardo, tra l’altro, ai trattamenti economici del personale.

Si rammenta peraltro che la definizione di tali trattamenti è demandata ad apposito regolamento, a norma dell’articolo 21 del testo in esame che ne fissa anche i criteri informatori.

 

ARTICOLO 21

Norme concernenti il personale

Le norme, già nel testo licenziato dalla Camera, demandavano ad apposito regolamento la determinazione del contingente di personale assegnato ai servizi di informazione per la sicurezza (AISE ed AISI) e la disciplina del trattamento economico e previdenziale attribuito.

Nel corso dell’esame presso la 1° Commissione del Senato sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in esame: in particolare è stato previsto che il regolamento debba fissare i criteri e le modalità relativi al riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti dal dipendente all’atto del suo rientro nell’amministrazione di provenienza[4] (articolo 21, comma 2, lettera m).

Si ricorda che il medesimo articolo 21 vieta, in base al comma 7, qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento di disciplina del personale. In particolare, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, il comma 7 esclude il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

Si ricorda inoltre che l’articolo 29, comma 6, reca un obbligo di invarianza finanziaria riferito all’intero provvedimento.

Inoltre, nel corso dell’esame in Aula del Senato è stata approvata una riformulazione dell’articolo 21, comma 6([5]), al fine di prevedere che il regolamento, nel definire il trattamento economico, debba disporre nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dalla clausola di invarianza di cui al successivo articolo 29, comma 6.

 

La relazione tecnica è stata predisposta sulla base del testo licenziato dalla Camera dei Deputati e non tiene dunque conto delle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.

Ciò premesso, si rammenta che la Commissione bilancio del Senato ha reso parere favorevole nel presupposto che dalle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, lettera m), non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il meccanismo ivi delineato possa operare nell’ambito della legislazione vigente.

La relazione tecnica non considera le norme di cui all’articolo 21, comma 6. Si ricorda tuttavia che, in relazione all’emendamento che proponeva la riformulazione della norma in questione, il rappresentante del Governo ha espresso avviso favorevole[6] affermando che il testo proposto assicura l’invarianza della spesa.

 

Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla compatibilità della previsione di cui all’articolo 21, comma 2, lettera m) (riconoscimento, all’atto del rientro nell’amministrazione di provenienza, degli avanzamenti di carriera conseguiti dal dipendente dei servizi di sicurezza) rispetto alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal successivo articolo 29, comma 6, atteso che la disposizione di cui all’articolo 4, comma 2, appare suscettibile di comportare oneri per retribuzioni a carico delle amministrazioni presso le quali sono collocate, al rientro, le unità di personale in questione.

 

 

ARTICOLO 44

Abrogazioni

La norma disponeva, nel testo licenziato dalla Camera, l’abrogazione della legge 801/1977 (Ordinamento dei servizi di sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e di tutte le disposizioni interne o regolamentari in contrasto con quanto stabilito dal testo in esame. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la Commissione di merito[7] è stato esclusa l’abrogazione delle norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei Servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non appaiono chiare le ragioni in base alle quali è espressamente esclusa l’abrogazione di talune disposizioni. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere eventuali riflessi di natura finanziaria.

 

 

ARTICOLO 45, comma 2 (modificato dal Senato della Repubblica)

Disposizioni transitorie

La norma prevede che, anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1, dell’articolo 29, confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma in esame è stato introdotto con una condizione della Commissione bilancio della Camera, formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, nella seduta dell’ 8 febbraio 2007. In quella occasione, infatti, si era convenuto, ferma rimanendo la clausola di invarianza prevista dall’articolo 29, comma 6, sull’opportunità di inserire nel testo una disposizione volta a stabilire esplicitamente che, in sede di prima applicazione, nella istituenda unità previsionale di base, di cui al comma 1 dell'articolo 29, dovessero confluire le risorse già disponibili a bilancio. Tale disposizione ricalca il testo dell’articolo 19 della citata legge n. 801 del 1977, recante norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato ed è, evidentemente, diretta a garantire la continuità tra il precedente assetto dei servizi e quello che risulterà dalla modifica prospettata. Durante l’esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, la Commissione bilancio, ha ritenuto “ai fini di una maggiore certezza normativa” di formulare una condizione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a riferire la disposizione secondo la quale all’attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.



[1] Alla Camera il testo risultava dall’unificazione delle seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentere: C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D’Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125, Cossiga, approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2007.

[2] Seduta n. 74 del 5 giugno 2007.

[3] Emendamento 2.1000 approvato nel corso della seduta n. 138 della 1° Commissione del Senato del 10 luglio 2007.

[4] Emendamento 21.25 approvato nel corso della seduta n. 142 della 1° Commissione del Senato del 17 luglio 2007.

[5] Emendamento 21.280 approvato nel corso della seduta n. 202 della Assemblea del Senato del 25 luglio 2007.

[6] Si veda la seduta n. 101 della 5° Commissione del 24 luglio 2007.

[7] Emendamento 44.2 approvato nel corso della seduta n. 142 della 1° Commissione del Senato del 17 luglio 2007.