Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 53 | ||
Data: | 19/04/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 24 e abb.
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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
(Testo unificato) |
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N. 53 – 19 aprile 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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24 |
Titolo breve:
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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
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Iniziativa:
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parlamentare e governativa |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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I Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Bressa |
Gruppo: |
Ulivo
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato alla Camera
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utilizzabile integralmente |
Destinatario:
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alla I Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo unificato |
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INDICE
Modifiche alla legge sulla cittadinanza
PREMESSA
Il testo unificato in esame reca la modifica delle disposizioni relative al riconoscimento della cittadinanza agli stranieri. Uno dei progetti di legge[1] alla base del testo unificato, essendo di iniziativa governativa, reca la relazione tecnica, utilizzabile anche con riferimento al testo in esame.
In ordine, tuttavia, alle modifiche introdotte nel testo durante l’esame in Commissione ed alla loro compatibilità rispetto alla relazione tecnica riferita al disegno di legge del Governo, si rinvia alle considerazioni svolte nella presente Nota.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche alla legge sulla cittadinanza
Normativa vigente: sulla base della legge n. 91/1992[2], la cittadinanza italiana si acquisisce:
- iure sanguinis:acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana i figli di almeno un genitore cittadino italiano[3];
- iure soli: acquistano la cittadinanza italiana a) i nati nel territorio italiano i cui genitori siano da considerarsi o ignoti o apolidi[4]; b) i nati nel territorio italiano che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori[5]; c) i figli di ignoti per i quali non può essere dimostrato il possesso di un’altra cittadinanza[6];
- mediante riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione[7].
Gli stranieri di origine italiana[8] possono acquisire la cittadinanza italiana a condizione che facciano un’espressa dichiarazione di volontà e siano in possesso di determinati requisiti[9].
Gli stranieri nati in Italia possono divenire cittadini italiani a condizione che vi abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età[10].
Gli stranieri e gli apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani acquistano la cittadinanza in presenza di determinate condizioni[11].
Gli stranieri, infine, possono acquisire la cittadinanza italiana per concessione[12], in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) essere residente in Italia da almeno dieci anni, o da almeno quattro se cittadino comunitario; b) essere apolide residente in Italia da almeno cinque anni; c) uno dei genitori o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadino per nascita o nato in Italia e, in ogni caso, essere residente in Italia da almeno tre anni; d) essere maggiorenne adottato da cittadini italiano e residente in Italia da almeno cinque anni; e) avere prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano per almeno cinque anni.
Le norme, modificando la legge n. 91/1992, dispongono tra l’altro:
a) l’estensione della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana per nascita ai nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente in Italia da cinque anni ovvero sia nato e residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno un anno. In tali casi, la cittadinanza si acquista o mediante dichiarazione di volontà di uno dei genitori al momento della nascita ovvero su richiesta dell’interessato entro due anni dal compimento della maggiore età[13] (articolo 1);
b) le modalità e le condizioni di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di minori figli di genitori stranieri[14] (articolo 2);
c) le condizioni per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano[15] e in caso di adozione di maggiorenne da parte di cittadino italiano (articolo 3);
d) l’introduzione dell’istituto dell’attribuzione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica, su istanza dell’interessato in presenza di determinate condizioni (articoli 4 e 5).
In particolare, si deve trattare: 1) di stranieri residenti legalmente in Italia da almeno cinque anni e in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto ministeriale in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 2) di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, residenti legalmente in Italia da almeno tre anni; 3) di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati. Con riferimento a tale ultima tipologia di stranieri viene conseguentemente disposta – con l’articolo 13 del testo in esame - l’abrogazione della norma che li equipara agli apolidi[16] (articolo 16, comma 2, della legge n. 91/1992).
L’attribuzione della cittadinanza è in ogni caso subordinata alla verifica dell’integrazione linguistica e sociale dello straniero, riscontrata dalla sufficiente conoscenza della lingua italiana, della vita civile nonché dei principi elementari di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica. A tale scopo, il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica[17] la determinazione dei titoli necessari all’attestazione della conoscenza della lingua italiana (articolo 5) [18];
e) la presentazione delle istanze per l’acquisto della cittadinanza al Prefetto competente del territorio, in luogo del sindaco del comune di residenza del richiedente, come disposto dalla normativa vigente[19] (articolo 7);
f) modifiche alle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza[20] (articolo 10);
g) la consegna al nuovo cittadino, al momento del giuramento, di una copia della Costituzione della Repubblica italiana[21] (articolo 11);
h) modifiche alla normativa in materia di riacquisto o acquisto della cittadinanza[22] (articolo 14);
i) misure specifiche in materia di modalità di computo del periodo di residenza legale (articolo 16)[23];
j) la possibilità di acquisto della cittadinanza da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano già maturato i requisiti richiesti, sulla base di una apposita dichiarazione da presentare entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione (articolo 18).
L’onere per l’attuazione del provvedimento in esame è valutato in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 ed è previsto il monitoraggio da parte dell’INPS di tale onere (articolo 19).
La relazione tecnica al disegno di legge del Governo, riferita peraltro ad un testo che includeva il requisito reddituale tra quelli necessari per l’acquisizione della cittadinanza[24], riconduce gli effetti onerosi del provvedimento esclusivamente all’attribuzione a soggetti ulteriori, rispetto alla normativa attualmente vigente, del diritto alla maggiorazione pensionistica annua prevista dall’articolo 38 della legge n. 289/2002.
La maggiorazione sociale è un istituto in base al quale i titolari di pensioni di importo modesto, che non hanno altri redditi oppure che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, hanno diritto a un aumento dell'assegno pensionistico. In particolare, sulla base dell’articolo 38, comma 9, della legge n. 289/2002, ai pensionati cittadini italiani residenti all’estero, in condizioni reddituali disagiate e in possesso dei requisiti anagrafici richiesti (almeno settanta anni di età, ridotta di un anno per ogni cinque anni di contribuzione in Italia), è assicurato, proprio mediante l’istituto della maggiorazione sociale, un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili nel 2003 per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza.
In particolare, tale beneficio (pari a circa 1.600 euro annui pro capite) potrebbe riguardare circa 120 soggetti, tra i 556.000 stranieri attualmente titolari di carta di soggiorno, in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali di legge, che hanno diritto a una pensione e che, in quanto legalmente soggiornanti da almeno cinque anni, potrebbero acquisire immediatamente la cittadinanza e trasferirsi all’estero, maturando così il diritto alla maggiorazione. Gli oneri, pari a 200.000 euro annui, sono ipotizzati costanti nel tempo, ritenendo che, negli anni, i nuovi ingressi siano compensati dalle eliminazioni (sia per decesso sia per l’eventuale rientro in Italia dei pensionati). A tale fattore si aggiungono anche le disposizioni più restrittive sulla concessione della cittadinanza al coniuge recate dall’art. 3.
La decorrenza degli oneri è dal secondo anno in considerazione dei tempi necessari per le pratiche amministrative connesse al riconoscimento della cittadinanza[25].
Con riferimento alla spesa assistenziale, la relazione tecnica esclude l’insorgenza di oneri per la finanza pubblica in quanto, nel testo del Governo, il conseguimento della cittadinanza da parte dello straniero o del minore figlio dello straniero è subordinato al possesso, a seconda dei casi, da parte del diretto interessato o del genitore, dei requisiti di legale soggiorno e reddituali necessari per il conseguimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo[26], titolo analogo alla carta di soggiorno che, ai sensi dell’articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000, già conferisce allo straniero il pieno godimento dei diritti sociali[27].
Al riguardo, dal momento che il testo in esame riproduce la medesima copertura già presente nel disegno di legge del Governo, appare necessario verificare l’idoneità della quantificazione originaria alla luce delle significative modifiche apportate dalla Commissione di merito. A tal fine, il Governo dovrebbe chiarire se e in quale misura si possano determinare maggiori oneri con riferimento ai seguenti punti problematici:
a) l’eliminazione dal testo del riferimento al limite di reddito[28] fra i requisiti al possesso dei quali è condizionato l’acquisto della cittadinanza potrebbe comportare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento alla spesa assistenziale, l’insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe peraltro chiarito se la soppressione dei requisiti reddituali possa determinare un aggravio di oneri anche con riferimento ad istituti di natura previdenziale non considerati dalla relazione tecnica.
Con riferimento alla spesa pensionistica, si osserva peraltro che la legge n. 468/1978 prevede che la relazione tecnica debba recare un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. In proposito si segnala che, nel caso di provvedimenti riguardanti la condizione dello straniero – suscettibili di determinare un incremento dei beneficiari di istituti assistenziali e previdenziali –, tali proiezioni andrebbero accompagnate da elementi previsionali che tengano conto anche degli andamenti demografici.
Con riferimento invece agli oneri pensionistici considerati dalla relazione tecnica riferita al testo del Governo, tenuto conto della prudenzialità alla quale appare improntata la quantificazione[29], il Governo dovrebbe confermare che agli oneri così quantificati possano ricondursi anche quelli, verosimilmente di impatto limitato, derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione. Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni riguardanti gli apolidi, i figli di cittadine italiane che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio contratto prima del 1948 e i figli di padre o madre cittadini italiani, anche se nati prima del 1° gennaio 1948;
b) la promozione da parte del Governo di iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica potrebbe determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5, comma 2). Non appaiono chiari, altresì, né le modalità di accertamento del possesso della conoscenza della lingua italiana nonché delle ulteriori nozioni culturali, cui è subordinato l’acquisto della cittadinanza, né i soggetti deputati a tale verifica (articolo 5, commi 1 e 3).
Infine, il testo prevede una serie di adempimenti a carico della P.A. suscettibili di determinare effetti onerosi che non possono essere ricondotti alla copertura di cui all’articolo 19, in quanto essa riguarda – come risulta dalla relazione tecnica al testo del Governo - esclusivamente oneri di carattere previdenziale. Si fa riferimento, in particolare, all’aumento delle competenze delle prefetture[30] (articolo 7) nonché alla consegna di una copia della Costituzione al momento del giuramento (articolo 11).
La norma, al comma 1, dispone che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2007-2009, utilizzando, per l’anno 2008, la proiezione del medesimo accantonamento relativa al Ministero dell’interno e per l’anno 2009 la proiezione relativa al Ministero degli affari esteri.
Il comma 2 dispone che l’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento comunicando i risultati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione delle misure correttive di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. La norma prevede anche la trasmissione alle Camere di eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure correttive adottate.
Al riguardo, si rileva che la clausola di copertura presenta alcuni profili problematici. In particolare:
la norma si limita a quantificare gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento senza specificare a quali disposizioni siano essi riconducibili, come invece richiesto dall’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, che dispone che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la spesa autorizzata;
a fronte di oneri previsti a decorrere dall’anno 2007, si prevede, a fini di copertura, l’utilizzo dei fondi speciali di parte corrente limitatamente agli anni 2008 e 2009, facendo ricorso peraltro, relativamente all’anno 2008, all’accantonamento di competenza del Ministero dell’interno che non reca le necessarie disponibilità.
A tale proposito si osserva che tra le finalizzazioni dei fondi speciali di parte corrente di competenza sia del Ministero dell’interno sia del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009 è presente una specifica voce programmatica (relativa al disegno di legge C. 1607 di iniziativa governativa).
In particolare, con riferimento all’accantonamento del Ministero dell’interno, tale voce programmatica è prevista per l’anno 2007 per un importo pari a 175 mila euro, mentre, con riferimento all’accantonamento del Ministero degli affari esteri, sono previste risorse per un importo pari a 171 mila euro per l’anno 2008 e 174 mila euro per l’anno 2009.
[1] AC. 1607.
[2] Nuove norme sulla cittadinanza.
[3] Articolo 1, comma 1, lettera a.
[4] Articolo 1, comma 1, lettera b.
[5] Ciò in quanto la legge dello Stato di origine esclude che il figlio nato all’estero possa acquistare la cittadinanza dei genitori (articolo 1, comma 1, lettera b).
[6] Articolo 1, comma 2.
[7] Articolo 2.
[8] In particolare, si tratta di stranieri o apolidi discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita.
[9] In particolare, essi o devono avere svolto servizio militare o servizio civile in Italia ovvero siano dipendenti dello Stato italiano ovvero risiedano in Italia da almeno due anni dal compimento della maggiore età (articolo 4, comma 1).
[10] Articolo 4, comma 2.
[11] Si tratta, in particolare, della residenza legale nel territorio italiano da almeno sei mesi o, in alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio; la sussistenza del vincolo matrimoniale; l’insussistenza della separazione legale; l’assenza di condanne penali; l’insussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (articoli 6-8).
[12] Articolo 9.
[13] Modifiche all’articolo 1 della legge n. 91/1992.
[14] In particolare la norma (che modifica l’articolo 4 della legge n. 91/1992) dispone l’acquisto della cittadinanza italiana:
- su richiesta dello straniero, nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che abbia soggiornato legalmente in Italia fino al compimento della maggiore età;
- per il minore, su istanza dei genitori stranieri (o, se maggiorenne, dietro propria richiesta), a condizione che abbia frequentato un intero ciclo scolastico o un corso di formazione professionale.
[15] In particolare la norma (che modifica l’articolo 5 della legge n. 91/1992) prevede che lo straniero o apolide coniuge di un cittadino italiano acquisti la cittadinanza a condizione che, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni o dopo tre se all’estero. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
[16] Ciò comporta anche la conseguenza che, rispetto alla normativa vigente, tali soggetti potranno chiedere la cittadinanza trascorsi tre anni di regolare soggiorno e non più dopo cinque, come ancora gli apolidi.
[17] Tale DPR è già previsto all’articolo 25 del testo originario della legge n. 91/1992.
[18] I successivi articoli da 6 a 9 disciplinano i motivi preclusivi alla attribuzione della cittadinanza (articolo 6); la procedura di reiezione delle istanze (articolo 8) nonché le modalità di reiezione dell’istanza stessa per motivi di sicurezza della Repubblica (articolo 9).
[19] Articolo 7 della legge n. 91/1992.
[20] In particolare, la norma dispone:
- la possibilità di concedere la cittadinanza al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età;
- la soppressione della possibilità di concedere la cittadinanza al cittadino di uno Stato membro CE che risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- la riduzione da cinque a tre anni del periodo di residenza legale ininterrotta richiesta all’apolide per la concessione della cittadinanza;
- l’eliminazione del requisito reddituale per la concessione della cittadinanza al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.
[21] Il successivo articolo 12 dispone che, ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana, non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.
[22] Si segnala, tra l’altro, la disposizione che prevede che il diritto al riacquisto della cittadinanza può essere esercitato dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con un cittadino straniero, contratto prima dell’entrata in vigore della Costituzione, nonché dal figlio della donna (in questo caso si tratta di acquisto della cittadinanza), ancorché nato anteriormente a tale data, anche qualora la madre sia deceduta, e dal figlio di padre o madre cittadino, ancorché nato prima del 1° gennaio 1948.
[23] Il successivo articolo 17 autorizza il Governo a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
[24] Articolo 1, comma 1, cpvv. b-bis) e b-ter), dell’A.C. 1607. Entrambi queste disposizioni prevedono, nel testo governativo (AC. 1607), che per acquisire la cittadinanza italiana per nascita i genitori stranieri debbano disporre di un reddito almeno equivalente a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale requisito non è più previsto dal testo in esame.
[25] A tale proposito, si segnala che il disegno di legge del Governo è stato presentato alla Camera dei deputati il 30 agosto 2006.
[26] Il decreto legislativo n. 7/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) subordina la concessione della carta di soggiorno ai soggiornanti di lungo periodo alla disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
[27] In particolare, tale norma dispone che l'assegno sociale e le provvidenze economiche, che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
[28] Tranne che nel caso di attribuzione della cittadinanza di cui all’articolo 4.
[29] Ciò si desume, in particolare dal confronto con la relazione tecnica riferita all’articolo 38, comma 9, della legge n. 289/2002.