Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 14 "Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali" - (Conversione in legge del decreto-legge n. 136/2006)
Riferimenti:
DL n. 136 del 23-MAG-06   AC n. 14/XV
Serie: Note di verifica    Numero: 2
Data: 23/05/2006
Descrittori:
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

14

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

 

 

Nota di verifica n. 2

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Proroga dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.. 2

ARTICOLO 2. 3

Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero delle imprese in crisi3

ARTICOLO 2,  comma 2. 3

Copertura finanziaria.. 3


 

PREMESSA

 

Il decreto-legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca norme in materia di ammortizzatori sociali nonché in materia di aiuti finanziari alle imprese in crisi.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Proroga dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga

La norma dispone:

a)      la proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 della possibilità di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di accordi governativi di settore o di area e fermo restando il limite di spesa di 480 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, disposto dall’articolo 1, comma 410 della legge n. 266/2005 (comma 1);

b)     il differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2006 e dal 15 aprile al 15 giugno 2006 dei termini per la definizione degli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e per l’approvazione del piano di riparto tra le imprese interessate[1] (comma 2);

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alle modalità contabili con le quali verrà ripartito l’onere, originariamente imputato al 2006, a carico del Fondo per l’occupazione.

 

ARTICOLO 2

Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero delle imprese in crisi

La norma dispone l’incremento di 15 milioni nel 2006 delle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà[2], con copertura a carico del Fondo speciale di conto capitale.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2,  comma 2

Copertura finanziaria

La norma  pone l’onere derivante dall’incremento di 15 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo per il rifinanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese  in difficoltà, previsto al comma 1, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2006-2008.

 

 

Al riguardo, premesso che le spese relative agli interventi finanziati a carico del fondo per il rifinanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE hanno natura di conto capitale (capitolo 7816, u.p.b. 6.2.10.2, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), si rileva che l’accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità e che la natura delle risorse utilizzate appare conforme alla natura degli oneri oggetto di copertura.

 



[1] La disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 68/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006.

[2] Istituito dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.