Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Introduzione della patente e del patentino nautico a punti - A.C. 1579 - Nuovo testo | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 5 | ||
Data: | 18/07/2007 | ||
Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea |
![]() |
Camera dei deputati
xv legislatura
servizio studi |
ufficio rapporti con l’unione europea |
note di compatibilità comunitaria per
Introduzione della patente e
del patentino nautico a punti
A.C. 1579
Nuovo testo
n. 5
18 luglio 2007
Camera dei deputati
xv legislatura
servizio studi |
ufficio rapporti |
NOTE DI
COMPATIBILITÁ COMUNITARIA PER
Introduzione della patente e
del patentino nautico a punti
A.C. 1579
Nuovo testo
n. 5
18 luglio 2007
La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Trasporti.
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: NOTST005.doc
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
Numero dell'atto |
Nuovo testo A.C. 1579 |
Titolo |
Disposizioni per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Trasporti |
Iter |
|
§ Sede |
Referente |
§ Esame al Senato |
No |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V e XIV |
L’articolo 1, comma 1, del nuovo testo della proposta di legge istituisce la patente nautica a puntiper il comando e la condotta delle navi da diportoper le quali l’articolo 39 del d.lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) prevede l’obbligo della patente nautica. Alla patente viene inizialmente attribuito un totale di venti punti, che viene annotato nell’archivio nazionale,istituito ai sensi del successivo articolo 2. Il numero dei punti potrà essere decurtato, in misura da definirsi con successivo decreto legislativo, in relazione alla gravità delle violazioni commesse dal titolare.
Il comma 2 dispone che dell’accertamento delle violazioni, cui sono collegate riduzioni del punteggio, deve essere data notizia - entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata – all’archivio nazionale. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La comunicazione - che può essere effettuata solo se il conducente dell’unità da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente - è a carico dell’organo cui è riconducibile l’accertamento della violazione, ed avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.
L’archivio nazionale dovrà comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati i quali, a loro volta, potranno controllare la propria situazione collegandosi per via telematica all’archivio secondo le modalità stabilite con apposito regolamento (comma 3).
Il comma 4 prevede la possibilità di riacquistare fino a sei punti attraverso la frequenza a corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica, ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti. I criteri per il rilascio dell’autorizzazione alle scuole, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi medesimi, saranno stabiliti con successivo provvedimento ministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il punteggio completo iniziale - entro il limite di venti punti – potrà essere riattribuito nel caso in cui il soggetto titolare della patente nautica per un periodo di tre anni non commetta infrazioni dalle quali possa derivare una decurtazione dei punti (comma 5).
Ai sensi del comma 6, il titolare che abbia subito la perdita totale dei venti punti deve sottoporsi ad un esame di idoneità tecnica; a tal fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione dell’archivio nazionale, dispone la revisione della patente ed, eventualmente, la sospensione della stessa entro un mese dalla data della notifica se il titolare non si sottopone ai previsti accertamenti.
L’articolo 2, comma 1, istituisce presso il Ministero dei trasporti l’Archivio nazionale dei soggetti abilitati al comando ed alla condotta di unità da diporto, in possesso della patente nautica o del patentino nautico. Nella banca dati dell’Archivio saranno riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente o del patentino nautico.
Il nuovo comma 2 demanda al Ministro dei trasporti di fissare - con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell’Archivio, prevedendo anche la possibilità di collegamento per via telematica allo stesso da parte dei conducenti.
Il nuovo comma 3stabilisce che dalle disposizioni sopra illustrate non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 3, comma 1, istituisce il patentino nautico a punti per il comando e la guida dei natanti che non rientrano fra quelli di cui al citato art. 39 del d.lgs. n. 171/2005; all’atto del rilascio al patentino sarà attribuito un punteggio pari a 20 punti.
I successivi nuovi commi dell’articolo 3 prevedono che con decreto del Ministero dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano disciplinate le modalità inerenti il rilascio del patentino, la decurtazione dei punti e la sospensione del patentino stesso. Viene inoltre precisato (comma 3) che gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico potranno frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplinadelle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
§ indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
§ individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni amministrative pecuniarie, della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;
§ prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico;
§ predisporre il coordinamento delle norme stabilite dal d.lgs. n. 271/2005 (Codice della nautica da diporto) con le disposizioni introdotte dal testo in esame.
Il decreto legislativo n. 171/2005 ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, in materia di ravvicinamento della normativa degli stati membri con riferimento alle imbarcazioni da diporto. Tale direttiva ha apportato ampie modifiche alla direttiva 94/25/CE, che costituisce la fonte principale di disciplina comunitaria in questa materia.
La proposta di legge in esame appare conforme alle prescrizioni dettate da tale direttiva.