Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni - A.C. 15 e abb. - Testo unificato
Riferimenti:
AC n. 1752/XV   AC n. 1964/XV
AC n. 15/XV     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 4
Data: 20/03/2007
Descrittori:
COMUNI   ENTI LOCALI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea

 


Camera dei deputati

xv legislatura

 

servizio studi

ufficio rapporti
con l’unione europea

 

 

 

NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

A.C. 15 e abb.

Testo unificato

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 4

 

20 marzo 2007

 


 


Camera dei deputati

xv legislatura

 

servizio studi

ufficio rapporti
con l’unione europea

 

 

 

NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA

 

 

 

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

A.C. 15 e abb.

Testo unificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 4

 

20 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Bilancio e Ambiente.

 

Dipartimento affari comunitari

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

 

File: NOTST004.doc


I N D I C E

 

 

 

 

Dati identificativi1

Contenuto  2

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria  8

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria  8

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   8

§      Procedure di contenzioso  19

 


Dati identificativi

 

 

Numero dell'atto

A.C. 15 e abb.

Titolo

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Autonomie locali

Iter

 

§         Sede

Referente

§         Esame al Senato

No

Commissione competente

Bilancio e Ambiente

Pareri previsti

Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il testo unificato C. 15 ed abb. consta di 15 articoli ed è diviso in due capi. Esso riprende il testo della proposta di legge della XIV legislatura n. 1174, come approvato dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 2003.

 

 

Il capo I contiene un solo articolo, art. 1, recante le finalità della legge individuate, con riguardo ai piccoli comuni, nella promozione e nel sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali; nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale; nell’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.

 

Il Capo II (artt. 2-15) reca disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L’articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, intendendo come tali i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti compresi in una delle seguenti tipologie:

a)      comuni collocati in aree territorialmente dissestate;

b)      comuni collocati in aree dove si registrino evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;

c)      comuni con particolare disagio insediativo, definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati ed all’indice di ruralità;

d)      comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

e)      comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche indicate alle lettere precedenti.

Ai fini dell’attribuzione di agevolazioni finanziarie sono comunque esclusi i comuni caratterizzati da un’elevata densità di attività economiche e produttive (comma 2).

L’individuazione dei piccoli comuni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che verrà aggiornato ogni tre anni; il relativo schema di decreto sarà inviato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti (commi 3, 4 e 5).

 

Le disposizioni dell’articolo 3 riguardano tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di promuovere iniziative per l’unione di comuni.

Il comma 2 reca disposizioni sulla valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni in oggetto, mentre il comma 3 stabilisce che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.

Il comma 4 esclude per i medesimi comuni l’osservanza di alcune disposizioni  contemplate dalla normativa vigente in materia di:procedure per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale da parte degli enti locali;programmazione triennale dei lavori pubblici.

Il comma 5 consente di impiegare la rete telematica, gestita dai concessionari dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l’incasso e il trasferimento di somme connesse al pagamento di tributi e dei corrispettivi per l’erogazione di servizi pubblici nei piccoli comuni.

Il comma 6 prevede che tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai fini della salvaguardia e del recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie, possano stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche ovvero con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano.

Il comma 7 reca norme tese a favorire l’utilizzazione delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell’ANAS come presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero come sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

Il comma 8 riconosce alle regioni la facoltà di promuovere nei piccoli comuni interventi volti alla cablatura degli edifici e alla diffusione dei servizi a banda larga.

Il comma 9 prevede la possibilità, per le regioni, di incentivare l’adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela dell’arredo urbano, dell’ambiente e del paesaggio.

Il comma 10 attribuisce ai genitori residenti in un comune di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di dichiarare all’ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, purché i due comuni si trovino nel territorio della stessa provincia.

Il comma 11 prevede che i piani paesaggistici, previsti dall’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell'individuare gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile, prestino particolare attenzione al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

 

L’articolo 4 promuove interventi volti a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l’obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e la conseguente condizione di “disagio insediativo”.

A tal fine il comma 1 demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) il compito di garantire, ciascuno secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l’efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali.

In attuazione delle predette finalità, il comma 2 prevede che presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza). Pertanto i centri multifunzionali potranno stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d’appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio.

Ai sensi del comma 4, infine, le regioni e le province, nel definire gli stanziamenti finanziari di propria competenza, potranno privilegiare le iniziative volte a insediare nei territori dei piccoli comuni centri di eccellenza nel campo dei servizi essenziali (quali, ad esempio, laboratori di ricerca, centri culturali e sportivi).

 

L’articolo 5 detta norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni.

In particolare sono previste iniziative di promozione e valorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, da realizzare anche attraverso un apposito portale telematico (comma 1), la possibilità per i piccoli comuni di indicare nella cartellonistica ufficiale che il proprio territorio è luogo di produzione di un determinato prodotto tradizionale (comma 2), quella di stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli (comma 3), nonché la possibilità per gli esercizi di somministrazione e di ristorazione di commercializzare prodotti tipici ottenuti con metodi di lavorazione e tecniche di conservazione in deroga alla normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti (comma 4).

 

L’articolo 6 prevede che i progetti informatici relativi ai piccoli comuni abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione (e-government). La scelta delle iniziative da intraprendere prioritariamente è affidata al Ministro per l’innovazione e le tecnologie nella pubblica amministrazione.

 

L’articolo 7 reca al comma 1 disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni: in particolare viene previsto che il Ministero delle comunicazioni provveda ad assicurare, mediante un’apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio universale (attualmente, Poste italiane Spa) che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni.

Il comma 2 riconosceall’amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d’intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti – con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

Inoltre, ai sensi del comma 3, il Ministro delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

 

L’articolo 8 reca norme per favorire il mantenimento di istituti scolastici nei piccoli comuni. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati. In caso di chiusura o accorpamento dei predetti istituti dovranno essere adottate misure atte a ridurre il disagio derivante agli studenti. Inoltre, con il fine implicito di fornire strumenti utili all’attività di insegnamento a distanza, il comma 3 introduce una deroga, a favore delle istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 127/1997, riducendo da cinque a due anni il periodo minimo, decorrente dall’acquisto, dopo il quale le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito elaboratori elettronici (personal computer) o altre apparecchiature informatiche. Le operazioni di cessione, che saranno effettuate in via prioritaria alle istituzioni scolastiche delle aree montane, non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

 

L'articolo 9, comma 1, attribuisce agli artigiani residenti nei piccoli comuni la possibilità di esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. Ai sensi del comma 2 i piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

 

L'articolo10 attribuisce ai Comuni, alle Province ed alle Regioni la facoltà di determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione dei carburanti quale servizio fondamentale.

 

L’articolo 11 prevede la facoltà, per le regioni, di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili ecceda i fabbisogni per i diversi usi.

 

L’articolo 12 istituisce a decorrere dall’anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di incentivi fiscali a favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni.

Il Fondo, la cui dotazione iniziale sarà pari a 10 milioni di euro, è destinato alla copertura delle diminuzioni di entrata derivanti dalla concessione di agevolazioni relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed all’imposta di registro per l’acquisto di immobili destinati ad abitazione principale, nonché a premi di insediamento che saranno erogati in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune, impegnandosi a mantenerla per un decennio.

Ai sensi del comma 3, le misure agevolative relative all’imposta di registro saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e finanze, nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del Fondo; inoltre, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze verranno individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, per la concessione delle agevolazioni concernenti l’imposta comunale sugli immobili ed il premio di insediamento (comma 4).

Inoltre il comma 5 prevede il riconoscimento di un credito di imposta, le cui modalità di erogazione e di importo saranno definiti con apposito decreto ministeriale, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettueranno operazioni di sponsorizzazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, sportive, ricreative e sociali.

Il comma 6 dispone che gli schemi dei decreti sopra menzionati vengano inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

L’articolo 13 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di contributi statali destinato al finanziamento di interventi riguardanti la tutela dell’ambiente ed i beni culturali, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, la promozione dello sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l’insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

La dotazione del Fondo sarà di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L’indicazione degli interventi che potranno essere finanziati sarà effettuata con apposito decreto ministeriale, il cui schema verrà inviato alle Commissioni parlamentari permanenti per il parere, mentre con apposito DPCM saranno individuati gli interventi oggetto di finanziamento.

 

L’articolo 14 reca una clausola di invarianza della spesa, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13 del testo in esame che prevedono lo stanziamento di apposite risorse per la realizzazione degli interventi ivi previsti.

 

L’articolo 15 aggiunge un periodo al comma 2 dell’art. 51 del testo unico sugli enti locali, con l’intento di rimuovere la limitazione al numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 


Elementi di valutazione
per la compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non sembrano presentare profili di problematicità in relazione alla normativa comunitaria.

Si ricorda, in merito all’articolo 12, che istituisce un fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, rinviando la determinazione dell’ammontare delle misure agevolative a quanto sarà stabilito da un decreto ministeriale, che, ai fini della compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (regolamento 13 dicembre 2006, n. 1998, in vigore dal 1° gennaio 2007), il contributo statale erogato nel triennio al singolo beneficiario non può superare euro 200.000. Il rispetto di tale disposizione comunitaria è, quindi, affidato a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Articolo 3

(comuni inferiori ai 5000 abitanti)

Dimensione urbana della politica di coesione

Gli aspetti urbani sono affrontati altresì nell’ambito della politica di coesione la cui disciplina è contenuta nei regolamenti relativi ai fondi strutturalinel periodo di programmazione 2007-2013[1]. I regolamenti stabiliscono, in particolare, la concentrazione degli interventi strutturali su tre nuovi obiettivi: convergenza, competitività ed occupazione regionale e cooperazione territoriale.

In questo nuovo quadro legislativo, il campo di intervento delle iniziative comunitarie relative al periodo 2000-2006, tra cui URBAN[2] sarà integrato nelle priorità dei suddetti nuovi obiettivi. In particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), riserverà una particolare attenzione alle specificità territoriali delle zone urbane, soprattutto quelle relative alle cittadine di medie dimensioni il cui ruolo nel promuovere lo sviluppo regionale sarà valorizzato mediante aiuti alla riqualificazione urbana.

Il 18 agosto 2006, il Consiglio ha adottato una decisione sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione[3], che con riferimento alle zone urbane, prevedono interventi intesi a potenziare le infrastrutture di trasporto, segnatamente gli investimenti nei collegamenti secondari nell’ambito di una strategia regionale integrata per i trasporti e le comunicazioni nelle zone urbane e rurali, e nella promozione di reti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale. Al fine di completare i suddetti orientamenti strategici, il 13 luglio 2006, la Commissione ha adottato la comunicazioneLa politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni” (COM(2006)385). Il documento propone l’elaborazione di un approccio integrato che deve agire non soltanto a favore della crescita e dell’occupazione, ma anche perseguire obiettivi sociali ed ambientali. Tale approccio mira ad agire su alcuni aspetti specifici della dimensione urbana e, in particolare, a rafforzare l’attrattiva delle città,facendo leva, tra l’altro, su trasporti, accessibilità e mobilità.

Sulla base degli orientamenti strategici gli Stati membri, tra cui l’Italia, stanno definendo, di concerto con la Commissione, i quadri strategici nazionali per la coesione relativi al 2007-2013, che disegnano la cornice nel cui ambito saranno elaborati i programmi operativi nazionali e regionali, recanti gli interventi e le misure concrete.

Agenda territoriale per la crescita

E’ attualmente in corso di negoziazione  a livello intergovernativo una “Agenda territoriale dell’Unione europea”, che dovrebbe essere sottoposta all’adesione degli Stati membri nel corso dell’Incontro ministeriale informale sulla coesione territoriale, il 25 maggio 2007 a Lipsia.

Il documento, di natura non vincolante, contiene un inquadramento strategico per orientare le politiche di sviluppo territoriale (già previste peraltro dall’Obiettivo cooperazione territoriale europea dei fondi strutturali 2007-2013) attraverso l’attuazione delle strategia di Lisbona e di Goteborg ed offre agli Stati membri che vorranno aderire ulteriori elementi per l’implementazione delle politiche settoriali.

Nello stesso incontro ministeriale è prevista la firma della “Carta di Lipsia sulle Città europee sostenibili”, un documento della presidenza tedesca sulla necessità di una forte integrazione delle politiche urbane.

Articolo 4

(Attività e servizi)

1. Ambiente urbano

Strategia tematica per l’ambiente urbano

Conformemente agli orientamenti delineati in tal senso dal sesto programma d’azione in materia di ambiente[4], l’11 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la comunicazioneVerso una strategia tematica sull’ambiente urbano” (COM(2004)60).

Nel sottolineare che il traffico ha un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, oltre che sulla qualità complessiva della vita nelle città, la comunicazione propone una serie di azioni specifiche per la futura strategia tematica. L’obiettivo è contribuire a livello comunitario alla definizione di un quadro di riferimento per promuovere iniziative locali basate sulle migliori pratiche, lasciando la scelta delle soluzioni e degli obiettivi ai responsabili locali. L’elemento fondamentale di questo quadro di riferimento è l’obbligo per le capitali e gli agglomerati urbani con popolazione superiore a 100 mila abitanti (ossia le 500 maggiori città dell’UE) di adottare un piano di gestione dell’ambiente urbano che stabilisca gli obiettivi da conseguire per dar vita ad un ambiente urbano sostenibile, e di introdurre un apposito sistema di gestione ambientale per assicurare l’esecuzione del piano. A tal fine la Commissione ritiene che possano essere stabiliti specifici obblighi a livello comunitario.

La comunicazione prospetta una serie di azioni in quattro settori prioritari di intervento tra cui la gestione urbana sostenibile e il trasporto urbano sostenibile.

Al fine di realizzare le priorità prefissate, la Commissione intende: identificare una serie di indicatori fondamentali in materia di trasporto urbano sostenibile; proseguire le attività promozionali, quali la giornata europea senza auto e la settimana della mobilità; valutare la necessità di orientamento e formazione sulle tematiche relative al trasporto urbano sostenibile e il contributo di nuovi metodi di lavoro, come il telelavoro.

La comunicazione ricorda, infine, che, nell’ambito del libro bianco sui trasporti (COM(2001)370), la Commissione ha preannunciato la presentazione di una proposta di direttiva riguardante gli appalti per l’acquisizione di autoveicoli a basso consumo energetico e a basso livello di emissioni da parte delle amministrazioni pubbliche (vedi infra il paragrafo “Altre iniziative”)

 

La strategia tematica per l’ambiente urbano è stata successivamente delineata dalla Commissione con una comunicazione dell’11 gennaio 2006 (COM(2005)718).

Partendo dalla considerazione che lo stato dell’ambiente urbano europeo desta sempre maggiori preoccupazioni e riconoscendo l’importanza delle aree urbane al fine di attrarre investimenti e lavoro, importanti per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona, la Commissione propone una serie di misure da attuare in stretta cooperazione con le autorità locali il cui ruolo è considerato decisivo ai fini del miglioramento dell’ambiente urbano. Le misure proposte comprendono:

·         l’adozione di orientamenti sulla gestione integrata dell’ambiente urbano e sull’elaborazione di piani per il trasporto urbano sostenibile;

·         la promozione di attività di formazione al fine di sviluppare le competenze necessarie per gestire l’ambiente urbano e di incoraggiare la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra le autorità locali;

·         l’elaborazione di un nuovo programma europeo per lo scambio di esperienze e conoscenze sui problemi dell’ambiente urbano;

·         l’istituzione di un portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali.

La comunicazione prevede che gli Stati membri, le autorità locali e regionali nonché le parti interessate comunichino il proprio parere sull’impatto delle misure proposte ad intervalli regolari e, successivamente, in occasione di un ampio processo di consultazione nel 2009. Tali pareri, unitamente ai dati disponibili sulle prestazioni ambientali a livello urbano, saranno esaminati nel 2010 nel quadro del sesto programma di azione in materia ambientale, anche al fine di valutare l’opportunità di ulteriori interventi.

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia sull’ambiente urbano, in cui tra l’altro: chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi per far sì che le città possano raggiungere un'elevata qualità urbana a livello ambientale e sanitario, e di tenere presenti le possibilità offerte dai quadri strategici nazionali di riferimento (definiti nell’ambito della politica di coesione) per affrontare i problemi dell'ambiente urbano, come pure le opportunità nell'ambito del regolamento e dei fondi LIFE+[5]; incoraggia la Commissione a fornire orientamenti su come gli Stati membri possano utilizzare tali fondi per integrare il rinnovamento urbano nei loro piani nazionali, prevedendo meccanismi innovativi e flessibili; invita l'Unione europea, gli Stati membri e le loro città, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle aree urbane attraverso la promozione e l'attuazione della gestione ambientale integrata.

Il 26 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia sull’ambiente urbano nella quale, fra l’altro, raccomanda di migliorare in via generale la qualità della vita nei centri delle città attraverso una strategia globale, soprattutto a carattere sociale, culturale ed ecologico.

2. Trasporti

Tra le iniziative strategiche intese a migliorare la qualità della vita in Europa previste nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007, figura l’adozione, presumibilmente nel mese di settembre 2007, di un libro verde sul trasporto urbano per valutare i possibili benefici derivanti da una politica europea del trasporto urbano ed individuare i problemi, le sfide, eventuali nuove azioni e responsabilità, attraverso le quali l’UE potrà migliorare i trasporti urbani. Il libro verde è attualmente sottoposto ad un processo di consultazione che si concluderà il 30 aprile 2007.

 

Trasporto urbano

Le questioni connesse al trasporto urbano sono affrontate nell’ambito di una comunicazione del 22 giugno 2006dal titolo “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314), intesa ad effettuare un esame intermedio delle misure contenute nel libro bianco del 2001 sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370).

La Commissione traccia un quadro della situazione attuale nel settore del trasporto urbano dal quale risulta, tra l’altro, che i trasporti urbani producono il 40% delle emissioni globali di CO2 generate dal trasporto stradale e che tale modalità di trasporto è confrontata a notevoli problemi in termini di sicurezza e di congestione. In tale contesto sisottolinea l’importanza di assicurare un livello elevato di mobilità per i cittadini e le imprese in tutta l’UE: la mobilità costituisce, infatti, non soltanto un diritto fondamentale, ma anche una componente essenziale per promuovere la competitività dell’industria e dei servizi europei. La Commissione precisa, tuttavia, che è necessario, ricorrendo ad un’ampia gamma di strumenti politici, dissociare la mobilità dalle conseguenze negative da essa prodotte quali la congestione, l’inquinamento e gli incidenti. Fra le possibili opzioni, la Commissione considera di primaria importanza la promozione della comodalità, vale a dire l’uso efficiente dei vari modi di trasporto singolarmente o in combinazione tra di loro al fine di favorire un consumo ottimale e sostenibile delle risorse

La comunicazionesottolinea che spetta alle singole città, e non all’Unione europea, promuovere iniziative al fine di dare soluzione a questi problemi, e ricorda a tale proposito l’esperienza positiva di alcune città quali Atene, Londra e Stoccolma che hanno adottato politiche per una mobilità sostenibile basate essenzialmente sulla promozione di modalità di trasporto alternative al trasporto in auto. L’UE, dal canto suo, continua ad adoperarsi al fine di promuovere gli studi e lo scambio delle migliori prassi a livello comunitario in settori quali le infrastrutture di trasporto, la regolamentazione, la gestione della congestione e del traffico, i servizi pubblici di trasporto, la tassazione delle infrastrutture, la pianificazione urbana, la sicurezza, la protezione e la cooperazione con le regioni limitrofe. Dato il grande interesse emerso in occasione di alcune consultazioni in relazione alla necessità che l’UE dia il proprio contributo in questo settore, la Commissione si impegna a sfruttare l’esperienza maturata nell’ambito dell’iniziativa CIVITAS[6] e della strategia tematica sull’ambiente urbano e a promuovere la ricerca sulla mobilità urbana. La Commissione ritiene, inoltre, che sia necessario valutare se esistono ostacoli alla politica in materia di trasporto urbano a livello comunitario ed individuare le situazioni in cui esiste un consenso favorevole allo sviluppo di soluzioni congiunte, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

La comunicazione sottolinea, infine, l’esigenza di procedere ad investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico e sviluppare programmi congiunti di ricerca nel settore dei trasporti e dell’energia, con particolare riferimento ai veicoli intelligenti ed ecologici.

Servizi pubblici di trasporto viaggiatori

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento riguardante i servizi pubblici di trasporto viaggiatori per strada, per ferrovia e per via navigabile interna (COM(2005)319). L’intento della Commissione è quello di trovare una soluzione ai problemi sorti in occasione dell’esame della precedente proposta[7]e di tenere conto, inoltre, degli ultimi sviluppi giurisprudenziali[8] nonché del libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)374) (vedi infra).

Il nuovo approccio proposto dalla Commissione si fonda sulla definizione delle modalità in base alle quali le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale più numerosi, più sicuri e di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori rispetto a quelli che potrebbero essere forniti solo basandosi sul gioco delle forze di mercato. La proposta affronta, fra l’altro, i profili relativi all’attribuzione di diritti esclusivi e al versamento di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, misure che più di altre sono suscettibili di incidere sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. Il nuovo approccio si basa in particolare su tre elementi:

·         la semplificazione di alcune disposizioni della proposta del 2000 soprattutto quelle riguardanti l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico - per i quali sono previste solo le procedure dell’appalto pubblico e dell’affidamento diretto – e le compensazioni quando non si sia proceduto a pubblica gara;

·         il riconoscimento, alle autorità competenti, della possibilità di autoproduzione di qualsiasi tipo di servizio di trasporto (autobus, tram, metropolitana, treno, servizi integrati, ecc...) senza esperire procedure concorsuali. Tale facoltà è tuttavia strettamente subordinata al rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla fissazione di criteri precisi applicabili alle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, di cui alla direttiva 80/723/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche come da ultimo modificata dalla direttiva 2005/81/CE[9]. Essa, inoltre, può essere esercitata solo a condizione che l’attività dell’autorità competente resti circoscritta ad una zona geografica limitata;

·         la promozione del principio di sussidiarietà: alle autorità pubbliche è rimesso un maggiore margine di discrezionalità per organizzare nei dettagli il ricorso a procedure concorsuali. Per il settore dei trasporti pubblici terrestri, inoltre, non sono stabilite regole specifiche in materia di subfornitura o di abuso di posizione dominante e non viene definito il livello adeguato di qualità dei trasporti pubblici o dell’informazione da fornire ai passeggeri.

Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Consiglio trasporti ha adottato, nella riunione dell’11-12 dicembre 2006, la posizione comune in prima lettura che dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in seconda lettura il 9 maggio 2007.

Articolo 5

(prodotti agroalimentari tradizionali)

Promozione prodotti agricoli

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2006)855) sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2826 relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

Nel documento la Commissione analizza il funzionamento dell’attuale regime di sostegno alle azioni di promozione definito dal citato regolamento e conclude sottolineando l’opportunità di migliorarne, in particolare, i seguenti aspetti: procedere ad una semplificazione della normativa in questione, rifondendo in due soli testi i regolamenti attualmente in vigore; elaborare orientamenti univoci e durevoli da rispettare nella formulazione delle proposte dei programmi di promozione da finanziare (tali orientamenti sono attualmente in fase di elaborazione).

Salvaguardia della fauna selvatica

Il 12 aprile 2006la Commissione ha presentato una relazione (COM(2006)164) sull’attuazione della direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. La relazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, offre una valutazione dei progressi compiuti a livello comunitario sull’attuazione della direttiva in questione. Inoltre, a seguito dell’esame dei dati riguardanti sia lo stato delle popolazioni di uccelli e dei loro habitat sia del loro impatto socio-economico, il documento procede ad una valutazione della efficacia della direttiva stessa: malgrado la classificazione di oltre 3000 Zone di protezione speciale, equivalenti all’8% del territorio dell’UE, esiste una differenza significativa di tali designazioni tra uno Stato membro  e l’altro, per cui alcuni siti ritenuti importanti sono tuttora privi di protezione; la compatibilità dei regimi e delle prassi che regolano l’attività venatoria in alcuni Stati membri (Francia, Spagna e Italia) con le disposizioni della direttiva è un aspetto controverso che ha dato luogo ad una lunga serie di contenziosi per i quali occorre aprire un dialogo “ più fattivo” con il settore della caccia.

Articolo 6

(programmi di e-government)

Il 25 aprile 2006la Commissione ha presentato il piano d'azione e-Government per l'iniziativa i2010: accelerare l'e-Government in Europa a vantaggio di tutti (COM(2006)173).

Il piano d'azione eGovernment fa parte integrante dell'iniziativa i2010 per l'occupazione e la crescita nella società dell'informazione e intende apportare un significativo contributo all'agenda di Lisbona e ad altre politiche comunitarie europee. Il 19 maggio 2006 la Commissione ha adottato la prima relazione annuale sui progressi compiuti nell'ambito dell'iniziativa i2010[10](COM(2006)215). Nel documento la Commissione afferma che gli Stati membri dell'UE devono attuare piani più ambiziosi per sfruttare le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) al fine di trarne pieno vantaggio. Per far ripartire la crescita, gli Stati membri devono moltiplicare gli sforzi per migliorare l'accesso alle connessioni internet in banda larga, agevolare la circolazione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea, liberare lo spettro radio per nuove applicazioni, integrare la ricerca e l'innovazione e ammodernare i servizi pubblici.

Secondo la Commissione, è importante accelerare l'introduzione dell'e-Government in una prospettiva di ammodernamento e innovazione, in quanto i governi si trovano ad affrontare gravi problemi, quali l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento climatico o il terrorismo e i cittadini esigono servizi di migliore qualità, maggiore sicurezza e più democrazia, mentre le imprese chiedono meno burocrazia e più efficienza. A mano a mano che l'Unione europea si amplia e si diversifica, sorgono nuove esigenze e nuovi bisogni - quale la continuità transfrontaliera dei servizi pubblici - indispensabili per migliorare le opportunità commerciali e di mobilità dei cittadini in Europa. A tale riguardo, l'eGovernment può aiutare gli Stati ad affrontare tali sfide e a soddisfare queste esigenze.

Il piano esemplifica alcuni dei vantaggi dell'amministrazione in linea, facendo riferimento alle esperienze della Danimarca, dove la fatturazione elettronica garantisce un risparmio annuale di 150 milioni di euro ai contribuenti e di 50 milioni di euro alle imprese, e del Belgio, dove le persone disabili possono ottenere sussidi via internet in pochi secondi, mentre in precedenza tale operazione richiedeva 3-4 settimane.

Con il piano d'azione la Commissione mira a:

·       fare sì che tutti i cittadini e le imprese possano beneficiare al più presto di vantaggi concreti;

·       garantire che l'e-Government a livello nazionale non crei nuovi ostacoli sul mercato unico a causa della frammentazione e della mancanza di interoperabilità;

·       estendere i vantaggi dell'e-Government a livello comunitario permettendo di realizzare economie di scala nell'ambito delle iniziative degli Stati membri e attraverso la cooperazione sulle sfide europee comuni;

·       garantire che tutti i soggetti interessati dell'UE cooperino alla definizione e all'attuazione dell'amministrazione in linea.

 

Il documento è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, che l’8 giugno 2006 ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione portoghese. In particolare, il Portogallo intende organizzare, durante la sua presidenza, nel secondo semestre 2007, la quarta conferenza ministeriale sull'eGovernment, nel corso della quale si dovrebbe esaminare lo stato di attuazione del piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010.

Il Consiglio ha altresì adottato conclusioni in cui ha invitato:

·       gli Stati membri, a intraprendere tutti gli sforzi necessari per promuovere le priorità politiche e il raggiungimento degli obiettivi relativi al piano d'azione i2010 eGovernment al momento della concezione dei loro programmi nazionali di riforma;

·       la Commissione, a sorvegliare l'attuazione degli obiettivi del piano d'azione i2010 eGovernment in stretta cooperazione con gli Stati membri e rafforzare i processi di coordinamento.

Articolo 7

(servizi postali)

Il 18 ottobre 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006)594) volta a modificare la direttiva 97/67/CE relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (cosiddetta “direttiva postale”)[11]. La proposta – che figurava nel programma di lavoro della Commissione per il 2006 - costituisce una priorità per la Presidenza tedesca che intende adoperarsi al fine di consentire la sua adozione durante il proprio semestre di esercizio (1° gennaio – 30 giugno 2007).

L’obiettivo della proposta - che fissa una serie di princìpi armonizzati volti a regolamentare i servizi postali in un mercato aperto - è quello di completare la realizzazione del mercato interno dei servizi postali entro il 2009, abolendo i diritti speciali o esclusivi a vantaggio di un operatore nonché la possibilità di mantenere zone riservate sul proprio territorio per la prestazione dei servizi postali e garantendo un livello comune di servizio universale per tutti gli utenti. La Commissione precisa che, in caso di conflitto con altre norme comunitarie, e in particolare per quanto riguarda la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta “direttiva Bolkenstein”), prevarranno le disposizioni della nuova direttiva postale.

Al fine di salvaguardare la fornitura del servizio universale in condizioni economicamente sostenibili nel nuovo contesto concorrenziale, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare, nel pieno rispetto del quadro comunitario proposto, misure di accompagnamento, sia di natura regolamentare sia basate sui princìpi di mercato. Sono previste altresì misure di salvaguardia sotto forma di meccanismi specifici di finanziamento per compensare, qualora fosse necessario, i costi della fornitura del servizio universale secondo modalità meno distorsive per il mercato interno rispetto al mantenimento di monopoli. Tali misure - alcune delle quali sono già previste dall’attuale direttiva postale 97/67/CE- comprendono l’adeguamento del servizio universale ai bisogni degli utenti, l’introduzione di obblighi di servizio pubblico per gli operatori autorizzati, l’intervento delle autorità di regolamentazione per preservare la concorrenza e la previsione dell’accesso a valle ai settori smistamento e distribuzione della rete. E’ fatta salva la facoltà per gli Stati membri di adottare disposizioni riguardanti il funzionamento del mercato interno non contemplate dalla normativa comunitaria di riferimento quali le misure che i fornitori del servizio universale sono tenuti a prendere per migliorare l’efficienza, diversificare le fonti di reddito e stimolare i volumi.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 19 giugno 2007.

Articolo 10

(sistema distributivo dei carburanti)

Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles l’8-9 marzo 2007, valutando i progressi compiuti nell’attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione, ha chiesto agli Stati membri e alle istituzioni dell’UE, tra l’altro,  di agire per sostenere lo sviluppo di una politica europea climatica ed energetica integrata e sostenibile.

Nel quadro della creazione di una politica energetica per l'Europa (PEE), il Consiglio europeo ha adottato un piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, basato sulla comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)1).

Tale piano è inserito nel contesto del regolare riesame annuale dell’attuazione delle politiche dell’UE nel settore energetico e in materia di cambiamenti climatici e dovrà essere seguito da un nuovo piano d'azione in materia di energia per il periodo dal 2010 in poi, destinato ad essere adottato dal Consiglio europeo di primavera del 2010. Tale piano dovrà essere sviluppato a partire dall’aggiornamento dell'analisi strategica della politica energetica europea, per il quale il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta all'inizio del 2009.

 

Il piano d’azione del Consiglio europeo stabilisce, tra l’altro, obiettivi quantificati altamente ambiziosi in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili e di uso dei biocarburanti.

In particolare, il Consiglio europeo:

·         sottolinea la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'UE in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici dell'UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020[12];

·         adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020;

·         adotta un obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10% per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e che sarà introdotto in maniera efficiente in termini di costi. Il carattere vincolante di questo obiettivo risulta adeguato fatte salve una produzione sostenibile, la reperibilità sul mercato di biocarburanti di seconda generazione e la conseguente modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti per consentire livelli di miscelazione adeguati.

Procedure di contenzioso

Articolo 5

(prodotti agroalimentari tradizionali)

In materia di salvaguardia della fauna selvatica, si ricorda che sono tuttora  in corso alcune procedure di infrazione[13], avviate dalla Commissione per non conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e per la non corretta applicazione della stessa. La Commissione ha avviato anche una serie di procedure di infrazione[14], con le quali rileva la non conformità alla medesima direttiva della normativa di tredici regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Liguria).

Articolo 10

(sistema distributivo dei carburanti)

Il 12 ottobre 2004 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione 2004/4365) per esser venuta meno, in relazione alla normativa che fissa le condizioni per l’apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante, agli obblighi imposti dall’articolo 43 del trattato CE relativo alla libertà di stabilimento[15].

In particolare, i rilievi mossi dalla Commissione riguardano alcune disposizioni adottate a livello nazionale[16] e regionale[17], che definiscono i criteri per la razionalizzazione della rete distributiva specificando, ad esempio, il numero massimo di impianti che possono essere installati in una data zona e le loro tipologie; la superficie minima e le distanze minime fra impianti; gli orari di apertura. Tali disposizioni, secondo la Commissione configurerebbero restrizioni alla libertà di stabilimento, ostacolerebbero l’ingresso di nuovi operatori sul mercato italiano, favorendo gli operatori esistenti. In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia[18], inoltre, alcuni criteri definiti dalle norme possono essere considerati restrittivi, in quanto in grado di ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali, garantite dal trattato CE rendendo, ad esempio, meno attraente l’esercizio delle medesime libertà.

Si ricorda, altresì, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, gli articoli 43 e 49 TCE prescriverebbero non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisca legittimamente servizi analoghi[19].

 



[1]     Regolamento (CE) n. 1083/2006 recantenorme e principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale); regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER); regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE); regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo alla creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

[2]     URBAN è l'iniziativa comunitaria, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a favore dello sviluppo sostenibile di città e quartieri in crisi dell'Unione europea. La prima fase relativa al periodo 1994-1999 è stata seguita da una nuova fase, nota come URBAN II, che si è svolta dal 2001 al 2006. Fra i settori prioritari di intervento dell’iniziativa figuravano lo sviluppo di trasporti pubblici più rispettosi dell’ambiente nonché lo scambio di informazioni e di esperienze sullo sviluppo urbano ecocompatibile nell'Unione europea.

[3]     Secondo tale regolamento, gli orientamenti costituiscono la base per predisporre i quadri strategici nazionali ed i programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. I programmi sono intesi a promuovere lo sviluppo equilibrato armonioso e sostenibile dei paesi dell’UE nonché il miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei.

[4]     Il sesto programma di azione in materia di ambiente è stato istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE. Il programma, valido per il periodo 2002-2012, prevede l’elaborazione di sette strategie tematiche al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal programma stesso in specifici settori di intervento, fra cui l’ambiente urbano.

[5]     Il 29 settembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad un nuovo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) (COM(2004)621), inteso a riunire gran parte degli attuali programmi finanziari destinati all’ambiente, al fine di migliorarne l’efficienza. Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato, secondo la procedura di codecisione, una posizione comune sulla proposta che è stata approvata con emendamenti in seconda lettura dal Parlamento europeo il 24 ottobre 2006.

[6]     CIVITAS (CIty-VItality-Sustainability) è un’iniziativa dell’Unione europea intesa ad aiutare le città a sviluppare un sistema di trasporto urbano più sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico ed ecocompatibile. Dopo la fase CIVITAS I relativa al periodo 2002-2006, è attualmente in corso una seconda fase, CIVITAS II, che si concluderà nel 2009.

[7]     Si tratta della proposta di regolamento (COM(2000)7) del 26 luglio 2000 relativa all’azione degli Stati membri in materia di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna. La proposta, che era destinata a sostituire il regolamento (CEE) n. 1191/69, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura secondo la procedura di codecisione, nel novembre 2001, con l’approvazione dioltre 100 emendamenti. Successivamente la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2002)107) nella quale vengono recepiti parzialmente gli emendamenti del PE, e l’ha trasmessa al Consiglio che, dalla fine della presidenza spagnola (1° semestre 2002), ne ha sospeso l’esame a causa delle forti divergenze fra gli Stati membri, determinate essenzialmente dai diversi gradi di liberalizzazione dei mercati nazionali.

[8]     Per un’illustrazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia, fra cui la sentenza del 24 luglio 2003 (causa C-280/00) “Altmark Trans GmbH”, si rinvia alla scheda del presente dossier relativa all’articolo 6 del ddl in esame.

[9]     Tale ultima ha inteso meglio precisare gli obblighi di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra lo Stato (o altri enti pubblici) e le imprese incaricate della gestione di servizi pubblici che godono a tale scopo di diritti speciali o esclusivi.

[10]   2010: la parte della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione dedicata all'economia digitale.

[11]    Per un approfondimento delle modifiche prospettate dalla proposta di direttiva in esame si rinvia al Bollettino tematico n. 5 “Proposta di direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi postali” del 30 ottobre 2006 a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[12]    Come già indicato nel libro verde sull’efficienza energetica (COM(2005)265), presentato dalla Commissione il 22 giugno 2005 e, successivamente, nel libro verde sull’energia (COM(2006)105), presentato l’8 marzo 2006 e nel piano d’azione sull’efficienza energetica (COM(2006)545), presentato dalla Commissione il 19 ottobre 2006.

[13]    Si tratta delle procedure di infrazione n. 2001/5308 e 2006/2131.

[14]    Si tratta delle procedure d’infrazione n. 2001/5308, 2004/4242, 2004/4926, 2006/2131 e 2006/4043.

[15]    Sul piano generale l’articolo 43 stabilisce il principio fondamentale che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro del mercato interno.

[16]    Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, legge 28 dicembre 1999, n. 496, in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, legge 5 marzo 2001, n. 57, relativa all’apertura e alla regolazione dei mercati che prevede, tra l’altro, l’adozione di un piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, piano approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2001.

[17]    Il piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti richiede alle regioni l’elaborazione di documenti di programmazione, da concordarsi tra gli operatori, i comuni, le province e la regione stessa, che contengano, tra l’altro, la definizione di criteri autorizzativi per l’installazione di nuovi impianti.

[18]    Sentenza 15 gennaio 2002, Commissione contro l’Italia, causa C-439/99, punto 22.

[19]    Cfr. sentenza 13 febbraio 2003, in causa C-131/01.