Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato - A.C. 615 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 3 | ||||
Data: | 03/04/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
xv legislatura
servizio studi |
ufficio rapporti |
NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA |
Incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato
A.C. 615
n. 3
3 aprile 2007
Camera dei deputati
xv legislatura
servizio studi |
ufficio rapporti |
NOTE PER LA COMPATIBILITA’ COMUNITARIA
Incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato
A.C. 615
n. 3
3 aprile 2007
La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Giustizia.
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
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File: NOTST003.doc
I N D I C E
Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
§ Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria
Numero dell'atto |
A.C. 615 |
Titolo |
Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all’albo degli avvocati |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Professioni |
Iter |
|
§ Sede |
Referente |
§ Esame al Senato |
No |
Commissione competente |
Giustizia |
Pareri previsti |
Commissioni I, XI e XIV |
La proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia, interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato) pur non toccandone l’impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con l’esercizio di lavoro pubblico dipendente.
Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all’articolo 2 della citata legge 339/2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell’art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 662/1996 e la reintroduzione dell’incompatibilità assoluta ad opera dell’art. 1 della legge 339/2003, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.
Nello specifico, la proposta di legge in esame prevede, in primo luogo, che il dipendente pubblico part-time che abbia optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339 (abrogato dalla medesima proposta di legge A.C. 615) può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
Inoltre, nel caso in cui il dipendente pubblico part-time sia stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, la proposta di legge in esame prevede che il medesimo dipendente possa chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
Da ultimo il dipendente pubblico part-time che abbia optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339 può chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, purchè non in soprannumero, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Come rilevato in precedenza, la proposta di legge in esame interviene su uno specifico profilo affrontato dalla legge 25 novembre 2003, n. 339 - recante Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato -, rispetto al quale non si ravvisano profili di rilevanza comunitaria.