Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: Le nuove leggi sulla procreazione assistita in Spagna e Portogallo
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 5    Progressivo: 2006
Data: 13/09/2006
Descrittori:
FECONDAZIONE ARTIFICIALE   PORTOGALLO
SPAGNA   STATI ESTERI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

N. 5 - 13 settembre 2006


 

Le nuove leggi sulla procreazione assistita in Spagna e Portogallo

 

 

In Spagna è stata approvata nello scorso mese di maggio la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf), con la quale il governo a guida socialista ha voluto sostituire la normativa esistente in materia di procreazione assistita, introdotta alla fine degli anni Ottanta con l’approvazione della Legge 35/1988, e modificata nella precedente legislatura, guidata dal governo dei popolari di Aznar, mediante l’approvazione della Legge 45/2003.

Come sottolineato nella esposizione dei motivi che precede l’articolato, la Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita aveva espresso forti critiche alle novità introdotte nel 2003, con particolare riguardo sia alla limitazione a tre del numero di ovociti prodotti in ogni ciclo riproduttivo sia alla differenziazione del destino degli embrioni soprannumerari prodotti prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dato che solo essi potevano essere utilizzati a fini di ricerca scientifica, mentre tale possibilità veniva di fatto esclusa per gli embrioni prodotti successivamente all’entrata in vigore della riforma del 2003.

Innanzi tutto la presente legge introduce in modo chiaro il concetto di “preembrione, utilizzato anche nella legge del 1988 ma ivi individuato informalmente soltanto nella relazione alla legge, definendolo come “l’embrione in vitro costituito dall’insieme di cellule derivanti dalla divisione progressiva dell’ovocito dal momento della fecondazione fino a 14 giorni dopo” (art. 1).

La seconda novità riguarda la tipologia delle tecniche di riproduzione assistita che possono essere praticate. L’elencazione delle tecniche riconosciute, allo stato attuale della pratica scientifica, non determina infatti un’esclusione definitiva per altre tecniche sperimentali. La lista presente nell’allegato alla legge e che enumera:

1) Inseminazione artificiale

2) Fecondazione in vitro e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi provenienti da eiaculato, con gameti propri o di donatore e con trasferimento di preembrioni

3) Trasferimento intratubarico di gameti

potrà quindi essere modificata ed aggiornata mediante decreto governativo, ascoltato il parere della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, una volta verificata la validità clinica e scientifica di una nuova tecnica (art. 2).

Non vi sono invece novità rilevanti in materia di requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita, che resta consentito ad ogni donna maggiorenne con piena capacità di agire (art. 6); già dalla formulazione del disegno di legge, nel quale non vi era alcuna specificazione ulteriore, si evinceva che anche le donne single, o conviventi con persone dello stesso sesso, potevano accedere a tali tecniche. Nella testo della legge definitivamente approvata è stato comunque inserito un apposito capoverso, che legittima l’accesso alle donne “con indipendenza dal loro stato civile ed orientamento sessuale”.

Nessuna novità anche per quanto riguarda la fecondazione eterologa, che può avvenire sia con donazione di gameti (sperma o ovuli) che con cessione di embrioni tout court (art. 5). Resta vietata anche ogni forma di “maternità surrogata” (gestación por sustitución), essendo dichiarato nullo “il contratto con il quale si conviene la gestazione, con o senza fini di lucro, a carico di una donna che rinuncia alla sua maternità a favore del contraente o di un terzo” (art. 10).

L’eliminazione del limite dei tre ovociti fecondati per ogni ciclo riproduttivo (mentre resta, in base all’articolo 3 della legge, il limite di tre preembrioni trasferibili nella donna in ogni tentativo) ha reso necessaria la disciplina della crioconservazione di gameti e di preembrioni soprannumerari e l’elencazione dei loro possibili destini finali, che sono (art. 11):

a) utilizzazione successiva da parte della donna stessa o del suo coniuge;

b) donazione con fini riproduttivi;

c) donazione a fini di ricerca;

d) fine della conservazione senza utilizzazione.

È quindi confermata anche la facoltà di utilizzare gameti ed embrioni a fini di ricerca scientifica, nel rispetto di una serie di requisiti già presenti nella legge 35/1988 (utilizzazione di preembrioni soprannumerari, con il consenso scritto della coppia o della donna donante, realizzazione in centri sanitari autorizzati, con previa approvazione del progetto di ricerca); nel testo sono espressamente previsti anche i “progetti di ricerca legati all’ottenimento, lo sviluppo e l’utilizzazione dilinee cellulari da cellule staminali embrionali” (art. 15).

La legge mantiene inoltre la possibilità di effettuare diagnosi pre-impianto sull’embrione nei primi 14 giorni di sviluppo, al fine di individuare la presenza di malattie ereditarie gravi o di altre alterazioni che possano compromettere la salute dell’embrione stesso. Una novità introdotta consiste nella possibilità di effettuare ricerche, a fini terapeutici (determinazione degli antigeni di istocompatibilità dei preembrioni in vitro), a favore di terze persone malate appartenenti allo stesso nucleo familiare; tali indagini, autorizzate dal centro sanitario competente, dovranno anche ottenere il parere favorevole della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita (art. 12).

Nella legge non è affrontata la questione della cosiddetta “clonazione terapeutica” (che dovrebbe essere affidata alla prossima presentazione di un disegno di legge sulla “ricerca biomedica”), mentre l’articolo 1 vieta esplicitamente “la clonazione di esseri umani con fini riproduttivi”.

Da segnalare infine il rafforzamento del ruolo consultivo della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita nei confronti delle autorità sanitarie regionali competenti (art. 20), nonché l’istituzione del “Registro nazionale dell’attività e dei risultati dei centri e servizi di riproduzione assistita” (art. 22).

 

In Portogallo è stata invece approvata, nel mese di luglio, la Lei 32/2006, de 26 de julho, da procriação medicamente assistida (http://dre.pt/pdf1sdip/2006/07/14300/52455250.PDF), che per la prima volta regolamenta in modo organico tale materia.

La nuova legge enumera innanzi tutto le tecniche di procreazione assistita alle quali si applica (art. 2):

1) Inseminazione artificiale

2) Fecondazione in vitro

3) Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi

4) Trasferimento di embrioni, gameti o zigoti

5) Diagnosi genetica pre-impianto

6) Altre tecniche di laboratorio di manipolazione gametica o embrionaria equivalenti o sussidiarie.

 

Tali tecniche devono comunque essere considerate come un aiuto, e non un alternativa, alla procreazione naturale; la loro utilizzazione è quindi subordinata ad una diagnosi di infertilità, oppure possono essere impiegate per il trattamento di malattie gravi o per evitare il rischio di trasmissione di malattie gravi di tipo genetico, a carattere contagioso o simili (art. 4). Tutte le tecniche devono essere realizzate in centri pubblici o privati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute (art. 5).

La legge 32/2006 consente anche la fecondazione eterologa, con donazione di sperma, di ovuli o di embrioni (art. 10), ma vieta esplicitamente la loro vendita (art. 18).

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche, la legge individua i beneficiari nelle coppie sposate, non separate legalmente o di fatto, e nelle coppie di conviventi more uxorio di sesso differente, che stiano insieme da almeno 2 anni. In ogni caso i beneficiari dovranno avere almeno 18 anni e non essere interdetti o inabilitati per motivi psichici (art. 6).

Anche la legge portoghese vieta la clonazione umana con fini riproduttivi, nonché l’utilizzo delle tecniche al fine di predeterminare il sesso dei nascituri o di generare chimere o ibridi (art. 7); così come in Spagna è proibita la “maternità surrogata” (maternidade de substituição), definita come “qualunque situazione nella quale una donna sia disposta a portare avanti una gravidanza per conto di altri ed a consegnargli il neonato dopo il parto, rinunciando ai poteri ed ai doveri propri della maternità” (art. 8).

Per quanto concerne la ricerca scientifica sugli embrioni, in base alla legge 32/2006 è vietata espressamente la creazione di embrioni per la ricerca. È invece consentita la ricerca sugli embrioni, anche al fine di “costituire banche di cellule staminali embrionali”. Per la ricerca possono essere utilizzate quattro possibili categorie di embrioni (art. 9):

a) embrioni soprannumerari crioconservati, per i quali non esista più alcun progetto genitoriale;

b) embrioni che, per il loro stato, non possono essere utilizzati per la riproduzione né conservati;

c) embrioni portatori di anomalie genetiche gravi, a seguito di diagnosi pre-impianto;

d) embrioni ottenuti senza ricorso alla fecondazione mediante spermatozoi.

 

Quest’ultima eventualità lascia quindi la strada aperta ai futuri risultati nel campo della cosiddetta “clonazione terapeutica”, volta ad ottenere organismi assimilabili ad embrioni, utilizzabili per la ricerca, mediante tecniche di enucleazione, sostituzione, riprogrammazione e successiva induzione di duplicazione cellulare in ovociti, senza quindi ricorso alla fecondazioni degli ovuli.

Sono poi specificati in dettaglio i diritti ed i doveri dei beneficiari delle tecniche, le procedure per il consenso informato e per il rispetto della confidenzialità dei dati, nonché i compiti dei medici responsabili, per i quali è previsto anche il ricorso all’obiezione di coscienza (artt. 11-17).

Le altre parti della legge disciplinano in particolare l’inseminazione artificiale (artt. 19-23), la fecondazione in vitro (artt. 24-27) e la diagnosi pre-impianto (artt. 28-29); da segnalare i divieti di inseminazione o di fecondazione in provetta post-mortem, ma la legge consente invece il trasferimento di embrioni già prodotti e per i quali era stato sottoscritto il consenso da parte della coppia, purché sia trascorso un adeguato tempo di riflessione per la donna.

Da segnalare inoltre l’istituzione del Consiglio Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita (Conselho Nacional de Procriação medicamente Assistida, CNPMA, artt. 30-33), al quale è assegnata la competenza generale di “pronunciarsi sulle questioni etiche, sociali e legali della procreazione medicalmente assistita” (art. 30). Il Consiglio sarà composto da 9 membri, dei quali 5 saranno nominati dal Parlamento e 4 dal Governo. La legge elenca poi in dettaglio i compiti svolti dal Consiglio e le sue modalità di funzionamento.

L’ultima parte del provvedimento contiene infine le sanzioni previste per le violazioni alla legge, che comprendono pene detentive, misure accessorie e multe (artt. 34-45). Le pene più severe (fino ad 8 anni di carcere) sono previste per chi applica le tecniche di procreazione su persone con meno di 18 anni di età (art. 35) e per chi raccoglie e utilizza, ai fini della fecondazione assistita, gameti di un uomo o di una donna (spermatozoi o ovociti) senza il loro consenso (art. 42).

 

 

 

 

 

 

 

Legislazione straniera in materia sociale:

 

Leonardo Marinucci, Consigliere di Biblioteca, tel. 9942

Costantino Petrosino, Consigliere di Biblioteca, tel. 3580

Fabrizio Megale, Documentarista di Biblioteca, tel. 3419

 

 

 

 



 Le note informative di Legislazione Straniera sono destinate alle esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.