Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca
Titolo: Aspetti dell'ordinamento costituzionale in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
Serie: Materiali di legislazione comparata    Numero: 13
Data: 18/10/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AC n. 553/XV   AC n. 1524/XV
AC n. 2335/XV   AC n. 2382/XV
AC n. 2865/XV     


 

Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA

 

Materiali di legislazione comparata

 

 

 

 

 

Aspetti dell’ordinamento costituzionale

in Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

 

 

 

 

 

N. 13 - Ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Legislazione Straniera

_______


I dossier del Servizio Biblioteca sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.


 

Indice

 

 

Premessa.. 1

La Forma di Governo.. 3

Nomina del Capo del Governo. 3

Poteri del Capo del Governo. 5

Rapporto fiduciario con le Camere. 8

Il Senato (La “Camera Alta”). 11

Composizione e durata. 11

Funzioni15

Il Procedimento Legislativo Statale.. 21

Competenze. 21

Iniziativa legislativa. 26

Esame ed approvazione. 28

 


Premessa

 

 

 

Il presente dossier aggiorna ed integra il precedente dossier n. 100 della serie Materiali di legislazione comparata  “Aspetti dell’ordinamento costituzionale in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, giugno 2004.

Nelle tabelle contenute in questo dossier sono sinteticamente illustrati e messi a confronto alcuni aspetti degli ordinamenti costituzionali di cinque paesi europei: Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

In particolare sono stati considerati gli aspetti relativi alla forma di governo, al Senato (la “Camera alta”) ed al procedimento legislativo statale.

Per ogni argomento preso in esame vengono descritti i contenuti salienti della disciplina prevista nei diversi paesi considerati ed indicati i corrispondenti riferimenti costituzionali e legislativi necessari a ricostruire complessivamente il quadro normativo vigente sull’argomento di volta in volta trattato.

 


La Forma di Governo

Nomina del Capo del Governo

 

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Cancelliere federale (Bundeskanzler) è nominato dal Presidente federale che di diritto è libero nella scelta della persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza all’interno del Consiglio Nazionale.

È eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non è necessario che il Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio Nazionale.

Su proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri del Governo federale. Dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente federale, il Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale.

L’atto di nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo è controfirmato dal nuovo Cancelliere..

 

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e pone fine alle sue funzioni all'atto della presentazione delle dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.

La nomina del Primo ministro è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica che non necessita di controfirma.

La nomina del Primo Ministro è tuttavia di fatto condizionata dalla maggioranza espressa dall’elettorato. Può quindi verificarsi che il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro siano espressione di maggioranze diverse (c.d. “coabitazione”).

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

 (artt.  6, 8, 9 e 19 Cost.)

Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente federale.

Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.

In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.

(art. 63 Cost.)

Il Primo ministro è nominato dal Sovrano sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Comuni.

La nomina ricade necessariamente sul leader del partito che nelle elezioni politiche consegue la maggioranza nella Camera dei Comuni che in tal modo costituisce un interlocutore condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane rigorosamente imparziale.

Una situazione potenzialmente critica si determina invece quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza (il c.d. hung Parliament).

 

La proposta di un candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei gruppi parlamentari.

Il candidato proposto si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del Governo ed ottenere la fiducia.

Ottenuta la fiducia, il Re procede alla nomina del Presidente del Governo.

(art. 99)

 


 

Poteri del Capo del Governo

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

La Costituzione stabilisce espressamente che i massimi poteri amministrativi della Federazione, se non attribuiti al Presidente federale, spettano al Cancelliere, al Vice Cancelliere e agli altri Ministri federali che costituiscono il Governo federale presieduto dal Cancelliere (art. 69, comma 1).

In caso di impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passano immediatamente al Cancelliere federale. Se però si prevede che l’impedimento duri più di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio Nazionale (art. 64 Cost., comma 1).

Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale sono adottati su proposta del Governo o di un Ministro da esso autorizzato, e non sono validi senza la controfirma del Cancelliere o del Minsitro competente.

Il Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Primo ministro:

·        dirige l’azione del Governo;

·        è responsabile della difesa nazionale

·        assicura l’esecuzione delle leggi

·        esercita il potere regolamentare

·        nomina agli impieghi civili e militari

·        può delegare alcuni suoi poteri ai ministri

·        può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati superiori della difesa nazionale

·        a titolo eccezionale, può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza di un Consiglio dei ministri, in virtù di una delega espressa e di un ordine del giorno determinato.

(art. 21 Cost.)

Il Cancelliere federale:

·        propone al Presidente federale la nomina e la revoca dei ministri (art. 64 Cost.);

·        determina le direttive politiche del Governo e ne assume la responsabilità (art. 65 Cost.);

·        guida l’attività dei Ministri secondo un regolamento stabilito dal Governo federale ed approvato dal Presidente federale (art. 65 Cost.);

·        può proporre al Presidente federale lo scioglimento del Bundestag nel caso in cui una mozione di fiducia presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta su di un progetto di legge, art. 81, comma 1, Cost.) non venga approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68 Cost.).

Il Primo ministro:

·        nomina e revoca i ministri;

·        determina la politica generale del Governo, attraverso Cabinet, e ne è responsabile;

·        garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo;

·        dirige, promuove e coordina l’attività dei ministri;

·        rappresenta il canale esclusivo di comunicazione con il Sovrano a cui può chiedere, assumendone l’esclusiva responsabilità, lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni;

·        fissa, attraverso il portavoce del Governo nella Camera dei Comuni (Leader of the House of Commons), l’ordine del giorno della Camera dei Comuni;

·        propone al Sovrano un’ampia serie di nomine nelle magistrature superiori, nella pubblica amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa Anglicana (c.d. patronage). Analogamente, segnala i nominativi da insignire con onorificenze civili e decorazioni.

Il Presidente del Governo:

·        dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del Governo, senza pregiudizio della competenza e della responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione;

·        propone al Re la nomina e la revoca dei ministri;

·        controfirma gli atti del Re;

·        può chiedere al Re di presiedere una seduta del Consiglio dei Ministri;

·        può porre la questione di fiducia, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sul programma o su una questione di politica generale;

·        può proporre, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re; non può essere proposto lo scioglimento se è stata già depositata una mozione di censura e prima che sia trascorso un anno dal precedente scioglimento;

·        può proporre ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;

·        propone al Re l’indizione del referendum, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.

(artt.62, 64, 92, 98, 100, 112, 115, 162)

 


 

Rapporto fiduciario con le Camere

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Cancelliere e i Ministri sono responsabili dinanzi alla sola Camera bassa.

Se il Consiglio Nazionale nega la fiducia al Governo federale nel suo insieme o a singoli membri di esso con esplicita deliberazione, il Governo o il Ministro federale in questione deve essere sollevato dall’incarico. Per la deliberazione sulla sfiducia è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio Nazionale. Tuttavia, se un numero di deputati stabilito dal Regolamento lo richiede, la votazione può essere rinviata al secondo giorno lavorativo successivo (art. 74 Cost., commi 1 e 2).

Per la revoca del Cancelliere federale o dell’intero Governo non è richiesta alcuna proposta; la revoca di singoli Ministri ha luogo su proposta del Cancelliere federale.

Entrambe le Camere hanno il diritto di verificare la gestione del Governo, interrogare i Ministri su tutti gli oggetti dell’attività esecutiva e richiedere tutte le informazioni pertinenti, nonché di esprimere le loro opinini sull’esercizio dell’attività esecutiva mediante risoluzioni.

 

Il Governo è responsabile davanti al Parlamento.

Il Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna davanti all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

L’Assemblea nazionale può far valere la responsabilità del Governo attraverso il voto di una mozione di censura.

Da parte sua il Primo ministro può, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo davanti all’Assemblea nazionale sul voto di un testo. Se non viene presentata alcuna mozione di censura, il testo si considera automaticamente approvato.

Il Primo ministro ha altresì facoltà di chiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale.

Quando l’Assemblea nazionale approva una mozione di censura o quando disapprova il programma o una dichiarazione di politica generale, il Primo ministro deve rimettere al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

(artt. 20, 49 e 50 Cost.)

Previa consultazione del Primo ministro e dei Presidenti delle camere, il Presidente della Repubblica può sciogliere l’Assemblea nazionale. Si tratta di uno dei suoi poteri che non esigono controfirma ministeriale e quindi di una vera e propria prerogativa del Presidente della Repubblica, che la esercita con la massima libertà di decisione.

(artt. 13 e 19 Cost.)

Il rapporto fiduciario intercorre con il solo Bundestag.

Dopo l’iniziale elezione del Cancelliere federale, il Bundestag può esprimergli la sfiducia solo eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale in carica. In tal caso, il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo eletto. (art. 67 Cost.).

La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio (art. 69 Cost.).

Per convenzione costituzionale, la fiducia della Camera dei Comuni è presunta nei confronti del Primo Ministro designato dal Sovrano.

Alcuni commentatori individuano un momento di espressione formale della fiducia al Governo nell’approvazione parlamentare di un indirizzo di risposta (Address of Reply) al discorso della Corona con cui all’inizio di ogni sessione annuale si annunciano i contenuti salienti del programma legislativo del Governo per la sessione che si apre. In riferimento a tale ricostruzione, l’approvazione di un indirizzo di risposta  nettamente contrario ai contenuti del discorso della Corona, così come la reiezione del bilancio, avrebbero valenza analoga all’espressione della sfiducia.

Questa può essere invece formalmente espressa mediante una mozione di censura, la cui approvazione induce per prassi il Governo alle dimissioni oppure a richiedere al Sovrano lo scioglimento della Camera dei Comuni.

La posizione della questione di fiducia non fa parte della tradizione della Camera dei Comuni. Qualora nelle votazioni parlamentari il Governo venga messo in minoranza, il Primo ministro resta libero di apprezzarne le conseguenze.

Il rapporto fiduciario intercorre tra il presidente del Consiglio e il solo Congresso dei Deputati:

·        la fiducia deve essere votata a maggioranza assoluta. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà ad una nuova votazione a distanza di 48 ore, per la quale è sufficiente la maggioranza semplice. Se non si raggiunge tale risultato, bisognerà ripetere il procedimento con un nuovo candidato. Se trascorsi due mesi, a partire dalla prima votazione, nessun candidato ha ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni;

·        il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale al Congresso dei Deputati; la fiducia è accordata se vota a favore la maggioranza semplice dei deputati;

·        il Congresso può impegnare la responsabilità politica del Governo attraverso l’approvazione a maggioranza assoluta della mozione di censura, che deve essere proposta da almeno un decimo dei deputati e dovrà indicare un nuovo candidato alla Presidenza del Governo. La mozione non può essere votata prima di cinque giorni dalla sua presentazione e qualora sia respinta i suoi firmatari non potranno presentarne un’altra nella medesima sessione.

(artt. 99, 112,113)

 


 

Il Senato (La “Camera Alta”)

Composizione e durata

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Nel Consiglio federale (Bundesrat) i Länder sono rappresentati in rapporto alla rispettiva popolazione. Ad ogni Land spetta una rappresentanza di almeno tre componenti, mentre il Land con maggior numero di abitanti invia al Consiglio 12 membri (art. 34 Cost.). Attualmente il Consiglio federale si compone di 62 membri.

I componenti del Consiglio federale e i loro supplenti sono eletti dalle Diete provinciali (Landtage) per la durata delle rispettive legislature secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Al secondo partito della Dieta provinciale per numero dei seggi deve essere garantito almeno un mandato al Consiglio federale. Condizione necessaria per l’elettorato passivo al Consiglio federale è l’eleggibilità alla Dieta provinciale, ma non è indispensabile l’appartenenza ad essa (art. 35 Cost.).

I Länder si alternano alla Presidenza del Consiglio federale ogni sei mesi secondo l’ordine alfabetico. Il Consiglio federale è convocato dal suo Presidente nella sede del Consiglio Nazionale. La convocazione è obbligatoria se ne fanno richiesta un quarto dei suoi membri o il Governo federale (art. 36 Cost.).

I membri del Consiglio federale non hanno vincolo di mandato, non sono revocabili dai parlamenti che li hanno eletti e godono delle stesse immunità riconosciute ai membri delle Diete provinciali.

I Governatori dei Länder (Landeshauptmänner) possono partecipare a tutti i dibattiti del Consiglio federale e hanno diritto ad essere sentiti su ogni argomento che riguardi il loro Land (art. 36 Cost., comma 4).

Dopo la riforma introdotta dalla legge organica 2003-696, il Senato aumenterà in modo graduale la propria composizione  dagli attuali 321 senatori ai 346 senatori del 2010 (12 dei quali rappresentanti dei francesi all’estero).

I senatori vengono eletti, in ogni dipartimento, da un collegio ristretto di  “grandi elettori” (deputati, consiglieri regionali, consiglieri dipartimentali e delegati di consigli comunali).

Il mandato dei senatori ha una durata di 6 anni. Un rinnovo parziale avviene ogni 3 anni e riguarda ciascuna volta la metà dei seggi.

A seguito della riforma del 2003, l’età minima per l’elezione a senatore è stata ridotta da 35 a 30 anni.

A differenza dell’Assemblea nazionale, il Senato non può essere sciolto anticipatamente.

Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi (membri supplenti del Bundesrat).

Ogni Land ha almeno tre voti; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con più di sette milioni di abitanti ne hanno sei.

Ogni Land può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti.

I voti di un Land possono essere espressi soltanto globalmente e soltanto dai membri presenti o dai loro supplenti: è quindi necessario che i Governi locali concordino preventivamente le direttive da impartire ai loro rappresentanti nel Bundesrat.

Attualmente il Bundesrat è composto da 69 membri.

(art. 51 Cost.)

Nell’attuale quadro di transizione costituzionale, la Camera dei Lord, è composta da:

·        615 Lord vitalizi (Life Peers nominati dal Sovrano: fino al 2001, su diretta indicazione del Primo Ministro (e previa consultazione tra questo e i capi degli altri due maggiori partiti in modo da assicurare l’equilibrio della rappresentanza politica). A partire dal 2001, la nomina dei Lord vitalizi (di estrazione non partitica e qualificati pertanto come non-party political life peers) ha luogo su raccomandazione di un’autorità indipendente dal Governo, la House of Lords Appointment Commission, che a ciò provvede su impulso del Primo Ministro e sulla base di appositi  criteri di valutazione dei candidati  alla nomina. La stessa commissione è altresì abilitata ad effettuare uno scrutinio sulle nomine dei Lord di estrazione partitica (cosiddetti working peers);

·        92 Lord ereditari; l’attuale numero è stato fissato (in luogo dei precedenti 700) a seguito della riforma della Camera dei Lord introdotta nel 1999, in attesa di portare a compimento la progettata abrogazione della carica ereditaria;

·        12 Lord giudiziari (Law Lords). Dopo i 70 anni di età essi cessano dalle funzioni giurisdizionali (che la stessa Camera esercita quale Corte di supremo appello) e acquisiscono uno status identico a quello dei Lord vitalizi. A partire dall’ottobre del 2009 è previsto il trasferimento delle competenze giudiziali dei Law Lords alla Supreme Court, istituita con il Constitutional Reform Act del 2005; i Law Lords saranno i primi giudici della Corte;

·        26 ecclesiastici (Vescovi ed Arcivescovi della Chiesa Anglicana).

 

Il Senato, eletto per quattro anni, è composto da un numero variabile di senatori, attualmente pari a 259, scelti in base a due modalità:

·        suffragio universale e diretto: ogni provincia elegge 4 senatori, le province insulari maggiori eleggono 3 senatori, quelle minori 1 e le popolazioni di Ceuta e Melilla  eleggono 2 senatori (totale attuale 208);

·        designazione di un senatore da parte di ciascuna delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome e di un ulteriore senatore per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio (totale attuale 51).

(art. 69 Cost.)

 

 


 

Funzioni

 

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il Consiglio federale è l’organo di rappresentanza dei Länder a livello federale.

Nella prassi politica il Consiglio federale ha un’influenza piuttosto limitata, poiché nella maggior parte dei casi può esercitare, nei confronti della Camera bassa, soltanto un diritto di veto sospensivo che può essere superato con una decisione adottata dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice.

Il Consiglio federale ha tuttavia un diritto di veto assoluto nei seguenti casi:

·              leggi e decisioni costituzionali che limitano le competenze dei Länder;

·              disposizioni legislative che riguardano i diritti
dei Länder;

·              accordi interstatali (Staatsverträge)  che regolano questioni che riguardano l’autonoma sfera di attività dei Länder.

Se invece i progetti di legge riguardano il Regolamento interno del Consiglio Nazionale, lo scioglimento del Consiglio Nazionale, una legge finanziaria federale o una disposizione sul patrimonio federale, l’assunzione o la trasformazione di una responsabilità della Federazione, la contrazione o la conversione di un debito finanziario della Federazione o l’approvazione di un accordo fiscale con la Federazione, al Consiglio federale non spetta in proposito alcuna collaborazione (art. 42 Cost., comma 5).

Il sistema federale austriaco non prevede una partecipazione del Consiglio federale alle atttività amminsitrative federali. In materia di nomine, in particolare, al Consiglio federale è riconosciuto un diritto di presentazione (vincolante per il Presidente federale) di tre membri effettivi e un supplente della Corte costituzionale) e il diritto di eleggere tre membri della consulta del Consiglio d’Europa.

In materia di controllo sul Governo, è previsto il consenso del Consiglio federale per la ratifica di trattati politici o che modifichino o integrino leggi e incidano su materie rientranti nella sfera di attività autonoma dei Länder (art. 50 Cost., comma 1), e per lo scioglimento di una Dieta provinciale da parte del Presidente federale su proposta del Governo.

Il Senato assicura la rappresentanza delle collettività territoriali e dei francesi stabiliti all’estero.

(art. 24 Cost.)

Al Senato sono attribuite sostanzialmente le medesime funzioni legislative dell’Assemblea nazionale (v. successiva tabella sul “Procedimento legislativo statale”).

Il Presidente del Senato, come quello dell’Assemblea nazionale, o 60 senatori, come anche 60 deputati, possono adire il Consiglio costituzionale prima della promulgazione di una legge. Lo stesso potere hanno il Presidente della Repubblica e il Primo ministro.

(art. 61 Cost.)

Ad eccezione del voto di una mozione di censura, che gli è inibito, il Senato ha gli stessi poteri dell’Assemblea nazionale in materia di controllo sul Governo.

 

Il Bundesrat è l’organo attraverso il quale i Länder collaborano alla legislazione e all’amministrazione della Federazione e negli affari dell’Unione europea. (art. 50 Cost.).

Per le funzioni del Bundestag relative alla legislazione federale vd. più ampiamente la successiva sezione dedicata al procedimento legislativo.

In sintesi il Bundesrat:

·        è titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestag nell’esercizio della funzione legislativa nelle materie in cui la Costituzione espressamente prevede la necessità dell’assenso del Bundesrat;

·        può presentare progetti di legge al Bundestag;

·        esprime un parere preventivo sui progetti di legge di iniziativa del Governo;

·        può richiedere la convocazione della Commissione di conciliazione in caso di disaccordo sul contenuto dei progetti di legge approvati dal Bundestag;

·        può inviare al Governo proposte per l’emanazione di ordinanze giuridiche (Rechtsverordnungen)nelle materie che richiedano il suo assenso (art. 80, commi 2 e 3, Cost).

·        nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza legislativa (art. 81 Cost.) costituisce l’interlocutore necessario del Governo per l’approvazione di progetti di legge inizialmente respinti dal Bundestag.

Il consenso del Bundesrat è inoltre necessario per la dichiarazione di guerra, per l’elezione di metà dei membri del Tribunale costituzionale federale e per la messa in stato di accusa del Presidente federale dinanzi al Tribunale costituzionale federale.

Per gli affari dell’Unione europea, il Bundesrat può istituire una Commissione per gli affari europei le cui deliberazioni valgono come deliberazioni dell’Assemblea plenaria. (art. 52, comma 3a)

Può presentare ricorso di legittimità costituzionale e ha diritto di intervenire in qualunque fase del relativo procedimento dinanzi al Tribunale costituzionale federale.

Ha diritto di proposta e di parere vincolante rispetto alla nomina di alcune cariche federali (Procuratore generale presso la Corte federale di Cassazione) e regionali (Presidenti delle Banche centrali dei Länder.

Le funzioni della Camera dei Lord, radicate in larga parte nella tradizione ed attualmente in fase evolutiva nel quadro di una riforma costituzionale, si esplicano nell’ambito legislativo e in quello giurisdizionale.

·        La funzione legislativa è, in linea di principio, identica a quella della Camera dei Comuni. In relazione alla natura non elettiva della Camera Alta la sua competenza legislativa in materia finanziaria e tributaria è formalmente esclusa da una tradizionale riserva di competenza (c.d. privilegio finanziario) a favore della Camera dei Comuni. Tale riserva non preclude in tale ambito iniziative da parte dei Lord ma la decisione finale spetta comunque ai Comuni.

·        Oltre alle competenze legislative, la Camera dei Lord esercita funzioni ispettive e di controllo sull’attività del Governo attraverso le sue Commissioni permanenti. Particolarmente penetrante è il controllo tecnico sulla legislazione delegata (Statutory Instruments).

·        Per quanto concerne la materia comunitaria, attraverso la Commissione per l’Unione europea (articolata in 7 sotto-commissioni) i Lord esaminano le iniziative relative agli atti comunitari e formulano apposite relazioni concernenti le questioni comunitarie.

·        Le funzioni giurisdizionali sono attualmente esercitate dalla Camera dei Lord in qualità di suprema corte d’appello del Regno Unito in materia civile e penale. A decorrere dal 2009 le medesime funzioni saranno esercitate dalla Supreme Court, istituita nel 2005.

 

Le funzioni del Congresso  e del Senato sono differenziate. Quest’ultimo:

·        partecipa all’esercizio della potestà legislativa dello Stato e controlla l’azione del Governo nei limiti posti dalla Costituzione;
(art. 66 Cost.)

·        può nominare Commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse;
(art. 76 Cost.)

·        può ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, e può trasmetterle al Governo ed esigere che il Governo si pronunci su di esse;
(art. 77 Cost.)

·        partecipa all’autorizzazione dei trattati, per i quali la Costituzione espressamente richiede l’autorizzazione di entrambe le Camere (e cioè quelli di carattere politico, militare,  o che riguardino l’integrità territoriale dello Stato o i diritti e i doveri fondamentali, o che implichino oneri per la finanza pubblica o modificazioni di leggi)
(art. 94 Cost.)

·        può richiedere al Tribunale Costituzionale a dichiarazione di costituzionalità dei trattati internazionali;
(art. 95 Cost.)

·        può ottenere le informazioni e l’assistenza di cui necessita dal Governo e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome;
(art. 109 Cost.)

·        può richiedere la presenza dei membri del Governo;
(art. 110 Cost.)

·        può formulare interrogazioni e interpellanze al Governo;
(art. 111 Cost.)

·        sceglie 4 membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario;
(art. 122  Cost.)

·        partecipa all’approvazione degli accordi di cooperazione tra le Comunità Autonome e alla distribuzione delle risorse presenti nel Fondo di Compensazione per correggere gli squilibri economici interterritoriali.
(art. 145, 158 Cost.)

·        valuta l’esigenza di un intervento normativo dello Stato di armonizzazione delle disposizioni normative delle Comunità Autonome con l’interesse generale;
(art. 150 Cost.)

·        partecipa alla ratifica degli Statuti delle Comunità Autonome;
(art. 151 Cost.)

·        approva a maggioranza assoluta l’adozione di misure per obbligare le Comunità Autonome all’adempimento degli obblighi costituzionali o per prevenire gravi violazione contro gli interessi generali nazionali;
(art. 155 Cost.)

·        sceglie,  a maggioranza dei tre quinti, 4 giudici del Tribunale Costituzionale.
(art. 159 Cost.)

·        può proporre (mediante un quorum di 50 senatori) ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;
(art. 162 Cost.)

 

 

Il Procedimento Legislativo Statale

Competenze

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

Il potere legislativo della Federazione è esercitato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio federale (art. 24 Cost.). La partecipazione delle due Camere al procedimento legislativo non è però paritaria. Le leggi sono approvate dal Consiglio Nazionale; al Consiglio federale è attribuito soltanto un potere di veto sospensivo.

La Costituzione elenca in modo dettagliato le materie la cui competenza legislativa è attribuita alla Federazione (art. 10 Cost). In alcuni casi è di competenza federale la legislazione sui principi, mentre è di competenza dei Länder l’emanazione di leggi di attuazione (art. 12 Cost.). Le materie che la Costituzione non riserva espressamente alla legislazione federale, appartengono alla sfera autonoma di attività dei Länder (art. 15 Cost.).

Dopo la promulgazione da parte del Presidente federale, la legge è pubblicata dal Cancelliere federale nella Gazzetta Ufficiale federale ed entra in vigore, se non diversamente disposto, il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La Costituzione elenca le materie riservate alla legge (art. 34) disponendo espressamente che le materie non riservate alla legge hanno carattere regolamentare (art. 37).

La legge e il regolamento possono comportare, per un oggetto e per una durata limitati, disposizioni di carattere sperimentale.

(art. 37-1 Cost.)

I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag e dal Bundesrat.

I progetti di legge governativi, prima di essere presentati al Bundestag, devono essere presentati al Bundesrat che esprime il proprio parere entro sei settimane (il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del Bundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti)

I progetti di legge del Bundesrat debbono essere preliminarmente trasmessi al Governo federale il quale li presenta con il proprio parere entro sei settimane al Bundestag. Anche in questo caso, il termine può essere prolungato a nove settimane su richiesta del Bundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti.

(art. 76 Cost.)

La competenza legislativa del Parlamento inglese è attualmente limitata alle materie riservate espressamente allo Stato dalle leggi di decentramento politico-istituzionale (Devolution) approvate a partire dal 1998.

L’estensione di tale ambito di competenza varia in relazione alla diversa ampiezza delle attribuzioni riconosciute, rispettivamente, alle assemblee legislative istituite in Scozia, nel Galles e nell’Irlanda del Nord.

Nel caso dell’autonomia scozzese, che beneficia rispetto alle altre di un più ampio novero di competenze trasferite, sono rimasti comunque riservati al Governo centrale i seguenti gruppi di materie:

·        ordinamento giudiziario, difesa e sicurezza nazionale; conduzione della politica estera e della cooperazione internazionale; ordinamento del pubblico impiego;

·        economia e finanza; ordine pubblico e tutela di diritti fondamentali; industria e commercio; energia; trasporti (in questi ambiti materiali sono attribuite alle istituzioni locali competenze soltanto residuali e ulteriormente delimitate da clausole interpretative contenute nelle leggi che hanno dato attuazione al processo di devolution).

·        politica economica e monetaria (controllo della moneta, vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari, repressione del riciclaggio dei profitti di attività illecite);

·        repressione del terrorismo e del traffico e del consumo di stupefacenti; immigrazione, diritto d’asilo, cittadinanza, estradizione; tutela dei dati personali; legislazione elettorale; disciplina della detenzione di armi, del gioco e della scommessa, della sperimentazione su animali, della censura delle opere audiovisive e cinematografiche;

·        disciplina societaria e fallimentare, tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale, servizio postale, controlli doganali, pesca, tutela dei consumatori; disciplina della conformità tecnica e sicurezza dei prodotti e della relativa responsabilità, dei pesi e delle misure, delle telecomunicazioni, della individuazione delle aree depresse al fine di conferimenti finanziari, della tutela degli interessi economici e commerciali nazionali;

·        produzione e distribuzione di energia elettrica; regime della proprietà e dello sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e di gas naturale e delle miniere; produzione di energia nucleare;  trasporti stradali, ferroviari e marittimi.

Sebbene la Costituzione attribuisca l’esercizio della funzione legislativa ad entrambe le Camere, il sistema vigente può definirsi di bicameralismo differenziato. Solo in materia di revisione costituzionale il Senato è posto sullo stesso piano del Congresso dei Deputati.

(artt. 66, 167,168 Cost.)

 

 


 

Iniziativa legislativa

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

L’iniziativa legislativa spetta ai membri del Consiglio Nazionale, al Consiglio federale come organo nel suo complesso e a un terzo dei suoi membri, nonché al Governo federale (art. 41, comma 1).

Le proposte di legge di iniziativa popolare richiedono la firma di 100.000 elettori e devono essere presentate al Consiglio Nazionale dalla Commissione elettorale federale (art. 41, comma 2).

Spetta al Primo ministro e ai membri del Parlamento.

I disegni di legge finanziaria e di legge di finanziamento della sicurezza sociale sono presentati in prima istanza all’Assemblea nazionale.

I disegni di legge che hanno ad oggetto principale l’organizzazione delle collettività territoriali o le istanze rappresentative dei francesi stabiliti all’estero sono presentati in prima istanza al Senato.

(art. 39 Cost.)

 

Spetta al Governo federale, al Bundesrat ed ai membri del Bundestag.

Spetta al Governo ed ai membri del Parlamento. Anche in ragione della rigida ripartizione dei tempi del lavoro parlamentare fra maggioranza ed opposizione, la gran parte dei progetti di legge esaminati ed approvati risale all’iniziativa governativa.

Strettamente riservata al Governo è l’iniziativa delle leggi che comportino oneri al bilancio il cui esame, a differenza degli altri progetti di legge, deve per prassi iniziare alla Camera dei Comuni.

 

Spetta al Governo, al Congresso e al Senato.

Le Comunità Autonome potranno richiedere al Governo l’adozione di un’iniziativa legislativa o presentare all’Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge.

L’iniziativa popolare, per la cui disciplina la Costituzione rinvia ad una apposita legge organica, deve essere esercitata da almeno 500.000 elettori e non può riguardare le materie proprie della legge organica (diritti fondamentali, regime elettorale generale, approvazione degli statuti di autonomia), di quella  tributaria, di carattere internazionale e relativa alla prerogativa di grazia.

I progetti di legge governativi saranno approvati dal Consiglio dei Ministri che li sottoporrà al Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti necessari per pronunciarsi su di essi.

Le proposte di legge di iniziativa del Senato, che abbiano ivi superato la fase di “presa in considerazione”, devono essere inviate al Congresso per l’avvio del procedimento legislativo.

(artt. 87, 88, 89 Cost.)


Esame ed approvazione

Austria

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

L’iter di approvazione di un progetto di legge si articola generalmente in “tre letture”.

Nel corso della prima lettura, non sempre obbligatoria, l’Assemblea plenaria del Consiglio Nazionale svolge un dibattito limitato ai principi generali del progetto di legge. Al termine della discussione, oppure direttamente nel caso in cui non abbia avuto luogo la prima lettura, il progetto di legge viene assegnato alla Commissione competente per materia.

Nella seconda lettura l’Assemblea procede alla discussione delle relazioni elaborate dalle Commissioni che, a diverso titolo, hanno esaminato il progetto di legge: al “dibattito generale” sul progetto di legge nel suo complesso segue un “dibattito speciale” sulle singole parti del progetto e su eventuali proposte di modifica.

La terza lettura rappresenta la fase conclusiva dell’iter parlamentare. Non è previsto alcun dibattito, ma si procede direttamente alla votazione finale e all’approvazione della legge.

Perché le votazioni siano valide è richiesto, per le leggi federali ordinarie, un quorum di presenza di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. Per l’approvazione della legge è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

L’approvazione di leggi costituzionali o di disposizioni cosituzionali contenute in leggi ordinarie richiede un quorum di presenza di almeno la metà dei membri e la maggioranza dei due terzi dei voti espressi (art. 44. comma 2). La revisione totale o parziale della Costituzione è inoltre sottoposta a referendum popolare, prima della promulgazione della legge da parte del Presidente federale, se lo richiedono un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio federale (art. 44, comma 3).

Il progetto di legge approvato dal Consiglio Nazionale è tempestivamente trasmesso al Consiglio federale che non può decidere alcuna modifica del testo. L’alternativa è tra l’accettazione del progetto nel suo complesso e la decisione di sollevare un’opposizione motivata nel termine di otto settimane. Se, nonostante l’opposizione del Consiglio federale, il Consiglio nazionale rinnova la sua deliberazione originaria in presenza di almeno la metà dei suoi membri, la legge deve essere promulgata e pubblicata (art. 42).

Ogni progetto di legge approvato dal Consiglio Nazionale, prima della promulgazione da parte del Presidente federale, deve essere sottoposto a referendum popolare se lo delibera il Consiglio Nazionale e lo richiede la maggioranza dei membri dello stesso Consiglio (art. 43)).

 

L’ordine del giorno delle camere contiene, in via prioritaria e nell’ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da questo accettate.

(art. 48 Cost.)

Per essere approvato in via definitiva, qualunque disegno o proposta deve essere votato da entrambe le camere nello stesso testo.

Se ciò non avviene dopo due letture da parte di ciascuna camera, o se il Governo ha dichiarato l’urgenza dopo una sola lettura da parte di ciascuna camera, il Primo ministro può chiedere la riunione di una commissione bicamerale paritaria incaricata di proporre un testo sulle disposizioni controverse.

Se, dopo una ulteriore lettura da parte di ciascuna camera, manca ancora l’accordo, il Governo può chiedere all’Assemblea nazionale di deliberare in via definitiva. E’ questa la principale differenza rispetto ad un sistema di bicameralismo perfetto.

(art. 45 Cost.)

Questa deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri, se si tratta di un disegno di legge organica. Le leggi organiche relative al Senato devono invece essere votate da entrambe le camere nello stesso testo.

(art. 46 Cost.)

 

 

Le leggi federali sono approvate dal Bundestag.

In determinati casi, specificamente enumerati dalla Costituzione, il Bundesrat è titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestag nella funzione legislativa, per cui senza la positiva deliberazione del Bundesrat la legge non può perfezionarsi.

Le leggi per le quali la Costituzione richiede l’espressa approvazione del Bundesrat (c.d. Zustimmungsgesetze) sono:

·        le leggi costituzionali, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat (art. 79 Cost.);

·        le leggi che incidono sull’ordinamento finanziario dei Länder (artt. 104a, commi 3 e 4, 107 e 108 Cost.);

·        le leggi che interessano il sistema amministrativo dei Länder (artt. 84 e 85 Cost.);

·        leggi relative a:

o       modificazioni territoriali dei Länder (art. 29, comma 7, Cost);

o       trattamento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici (art. 74a, commi 2 e 3, Cost.);

o       determinazione dei compiti comuni dello Stato e dei Länder (art. 91a, comma 2, Cost.);

o       esercizio della giurisdizione della Federazione attraverso i tribunali dei Länder (art. 96, comma 5, Cost.).

In seguito alla riforma costituzionale approvata nel 2006 è stato notevolmente ridotto il novero di leggi che richiedono il consenso obbliglatorio del Bundesrat  ai sensi dell’art. 84 Cost., comma 1 (disciplina dell’organizzazione degli uffici e procedura amminsitrativa), e sono state introdotte nuove fattispecie di codecisione per le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico dei Länder

Dopo l’approvazione del Bundestag, le leggi federali devono essere immediatamente trasmesse al Bundesrat. Se la legge non incontra il consenso della maggioranza del Bundesrat, questo può richiedere, entro tre settimane dal ricevimento del provvedimento, la convocazione della Commissione di conciliazione composta da un uguale numero di membri di ciascuna Camera.

Nelle materie in cui il Bundesrat ha competenza legislativa paritaria al Bundestag, la legge è approvata solo se la Commissione raggiunge un accordo su un testo accettato dai rappresentanti di entrambe le Camere.

Nelle altre materie, qualora la Commissione proponga un cambiamento del testo legislativo approvato, il Bundestag deve procedere ad una nuova deliberazione.

Se il Bundestag respinge la proposta, il Bundesrat ha una settimana di tempo per sollevare opposizione contro la legge davanti allo stesso Bundestag. Si segue la stessa procedura quando non si pervenga ad una decisione della Commissione di conciliazione perché non si riesce a raggiungere una maggioranza o perché la proposta di mediazione formulata dalla Commissione non incontra il consenso del Bundesrat.

L’opposizione del Bundesrat può tuttavia essere respinta dal Bundestag.

Se l’opposizione è stata  deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag.

L’opposizione deliberata invece a maggioranza di due terzi dei voti del Bundesrat, può essere respinta dal Bundestag con deliberazione a maggioranza di due terzi dei voti che non sia comunque inferiore alla maggioranza dei membri. (art. 77 Cost.)

I progetti di legge presentati alla Camera dei Comuni si distinguono in progetti di interesse pubblico (Public bill), che se approvati divengono leggi di portata generale, e in progetti di interesse locale o privato (Local o Private bill).

Una terza categoria (Hybrid bill) costituita da progetti che riuniscono disposizioni di interesse pubblico e di interesse locale, richiede il previo esame delle singole disposizioni da parte di un apposito collegio affinché vengano ricondotte, ai fini del procedimento legislativo, ad una delle due principali categorie di progetti di legge.

Per la presentazione dei Public bill, che costituiscono la maggior parte dei testi di legge approvati dal Parlamento, le norme di procedura della Camera dei Comuni prevedono distinte modalità secondo l’iniziativa, rispettivamente, del Governo (Government bill) o di singoli deputati (Private Members’ bill).

Ogni progetto di legge deve essere approvato nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento.

In materia di tassazione e spesa pubblica, l’approvazione finale dei progetti di legge è riservata alla Camera dei Comuni.

In determinate circostanze previste dalla legge (Parliament Act del 1911, come modificato dal successivo Parliament Act del 1949), la Camera dei Comuni può trasmettere al Sovrano per l’assenso regio, un progetto di legge da essa approvato e rispetto al quale l’esame da parte dei Lord non è stato ultimato entro i termini di legge. Tale particolare procedura, applicata una sola volta dal 1949 ad oggi per il War Crimes Act 1991, non vale tuttavia per i progetti di legge con cui si intenda prolungare la durata ordinaria della legislatura.

La prima lettura di un progetto o di una proposta di legge deve sempre avere luogo presso il Congresso dei Deputati, con l’eccezione dei progetti governativi riguardanti il Fondo di Compensazione Interterritoriale, la cui prima lettura avviene al Senato, in quanto “Camera di rappresentanza territoriale”.

Il Presidente del Congresso deve informare immediatamente il Presidente del Senato dell’approvazione di un progetto di legge ordinaria o organica.

Il Senato può:

·        opporre il suo veto a maggioranza assoluta entro due mesi dal ricevimento. Il termine si riduce a 20 giorni nel caso di progetti dichiarati urgenti dal Governo o dal Congresso. Tale veto potrà essere superato dal Congresso con una prima votazione a maggioranza assoluta, ovvero, in una seconda votazione a distanza di due mesi dal voto del Senato a maggioranza semplice;

·        apportare emendamenti entro due mesi dal ricevimento, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di accettarli o respingerli a maggioranza semplice. Anche in questo caso il termine si riduce a 20 giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti.

La terza lettura al Congresso dei Deputati è sempre definitiva.

(art. 90 Cost.)