Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disposizioni in materia di contrattazione collettiva - D.L. 250/2007 - A.C. 3326
Riferimenti:
AC n. 3326/XV   DL n. 250 del 29-DIC-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 301
Data: 11/01/2008
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

D.L. 250/2007 - A.C. 3326

 

 

 

 

 

n. 301

 

 

11 Gennaio 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0364.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

Contenuto  4

Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

Motivazioni della necessità ed urgenza  6

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

Specificità ed omogeneità delle disposizioni7

Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

Impatto sui destinatari delle norme  8

Formulazione del testo  8

Schede di lettura

Contenuto del decreto-legge  11

Articolo 1 (Disposizioni in tema di contrattazione collettiva)12

Articolo 2 (Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)17

Articolo 3 (Entrata in vigore)24

Disegno di legge

A.C. 3326, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie e urgenti in materia di contrattazione collettiva  27

L. 23 luglio 1991, n. 223. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4, 5, 7, 8, 16, 24 e 25))36

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato  50

D.L. 31 gennaio 2005, n. 7. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 3-ter)65

L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, comma 595)67

L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 2, commi da 389 a 395)68

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 5)70

Allegati

CCNL 25 maggio 2001. Contratto per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (art. 4)73

Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro. Circolare 28 maggio 2001, n. L/01  76

INPS Direzione centrale delle entrate contributive. Circolare 7 settembre 2001, n. 171  79

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


 

Dati identificativi

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3326

Numero del decreto-legge

29 dicembre 2007, n. 250

Titolo del decreto-legge

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

no

Numero di articoli

 

§       testo originario

3

Date

 

§       emanazione

29 dicembre 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

2 gennaio 2008, n. 1

§       assegnazione

2 gennaio 2008

§       scadenza

2 marzo 2008

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge n. 250 del 2007 reca disposizioni relative a specifici aspetti in materia di contrattazione collettiva.

L’articolo 1 dispone che, in attesa della completa attuazione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori dipendenti da imprese che svolgono servizi di pulizia e al fine di favorire la piena occupazione e assicurare il mantenimento del trattamento economico complessivo dei medesimi lavoratori, nel caso in cui il personale già impiegato nello stesso appalto sia acquisito dal nuovo appaltatore subentrante non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della L. 223 del 1991, in materia di licenziamenti collettivi, per i lavoratori riassunti dall’impresa subentrante applicando le stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o a seguito di accordi collettivi stipulati con i medesimi sindacati.

L’articolo 2 reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sostituendo il comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005. In primo luogo, con una novità rilevante rispetto alla precedente disciplina, si prevede la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizione di equilibrio economico-finanziario (da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali), a condizione che siano accertati rilevanti aumenti della produttività. Le anticipazioni economiche in questione sono concesse con apposita delibera del consiglio di amministrazione, sottoposta al vaglio del collegio dei revisori ai fini della verifica della compatibilità economica nonché della validità.

Il nuovo comma 5 inoltre reca modifiche alla disciplina relativa alla contrattazione integrativa aziendale. Al riguardo si prevede che il consiglio di amministrazione individui con apposita delibera le risorse necessarie per stipulare i contratti integrativi aziendali nel rispetto del pareggio di bilancio. Tale delibera viene poi sottoposta alla verifica, da parte del collegio dei revisori, della compatibilità con il conto economico e del rispetto dei principi in materia di contratti integrativi aziendali contenuti nel comma 4 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005. Inoltre si prevede che i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Infine, si dispone che le delibere del consiglio di amministrazione indicate dal comma in esame, corredate del parere del collegio dei revisori, siano trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

L’articolo 3 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata solamente la relazione illustrativa, la quale precisa che dall’attuazione del medesimo provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato per cui non viene predisposta la relazione tecnica.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge fa riferimento alla “straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

La relazione illustrativa pone in rilievo che l’urgenza della norma di cui all’articolo 1 discende dalla necessità di predisporre una disciplina transitoria in attesa della completa attuazione della normativa relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da imprese del settore dei servizi di pulizia, in modo da favorirne la piena occupazione, da rendere meno complessa la procedura di acquisizione del personale da parte delle imprese subentranti, e, allo stesso tempo, da assicurare il mantenimento del medesimo trattamento economico complessivo per i lavoratori.

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che l’urgenza della norma di cui all’articolo 2 deriva dalla necessità di garantire il buon funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche anche nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge non sembra presentare profili problematici per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative regionali.

Difatti il provvedimento, recando disposizioni relative a specifici aspetti in materia di contrattazione collettiva (nazionale e integrativa), appare riconducibile principalmente alla materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché (seppur in maniera più marginale) alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni del decreto-legge, intervenendo in materia di contrattazione collettiva, appaiono omogenee quanto all’oggetto, sebbene, affrontando specifici e distinti aspetti della contrattazione collettiva, presentino differenze quanto al settore e alla finalità dell’intervento (mentre l’articolo 1, con riferimento ai lavoratori impiegati in imprese che svolgono servizi di pulizia, in caso di cessazione di appalto, reca misure volte a favorire la riassunzione da parte dell’impresa subentrante dei lavoratori dell’impresa cessante impiegati nel medesimo appalto nonché il riconoscimento ai lavoratori riassunti delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali, l’articolo 2 reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione integrativa per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche per garantire il buon funzionamento delle medesime fondazioni anche nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 prevede una specifica deroga all’applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi di cui all’articolo 24 della L. 223 del 1991, disponendo che tale disciplina non si applica ai lavoratori impiegati in imprese che svolgono servizi di pulizia in appalto allorché, in caso di cessazione di appalto, i lavoratori dell’impresa cessante impiegati nel medesimo appalto siano riassunti dall’impresa subentrante con la garanzia delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva.

Invece l’articolo 2 reca modifiche con la tecnica della novellazione alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sostituendo il comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, in corso di conversione presso la Camera (A.C. 3324) alla data di redazione del presente dossier, prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative di cui alla L. 142/2001, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Impatto sui destinatari delle norme

L’articolo 1 dovrebbe determinare effetti positivi sul piano della piena occupazione e del trattamento retributivo e normativo per i lavoratori impiegati in imprese che svolgono servizi di pulizia, in caso di cessazione di appalto, favorendo la ricollocazione presso l’impresa subentrante dei lavoratori dell’impresa cessante impiegati nel medesimo appalto nonché il riconoscimento ai lavoratori riassunti delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali.

L’articolo 2 dovrebbe avere effetti positivi sul piano del trattamento retributivo per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, rendendo possibile, a determinate condizioni, concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economicheda riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali.

Formulazione del testo

All’articolo 1, sul piano formale, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire il riferimento alle “società” con quello più generale alle “imprese”.

 


Schede di lettura


Contenuto del decreto-legge

 

Il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008. Scadrà pertanto il 2 marzo 2008.

 

Il decreto-legge consta di tre articoli.

 

 


 

Articolo 1
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva)

1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

 

 

L’articolo 1 reca disposizioni relative ai lavoratori impiegati in imprese di pulizia, nel caso di appalti di servizi.

In particolare si dispone che, in attesa della completa attuazione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori dipendenti da “società” che svolgono servizi di pulizia e al fine di favorire la piena occupazione e assicurare il mantenimento del trattamento economico complessivo dei medesimi lavoratori, nel caso in cui il personale già impiegato nello stesso appalto sia acquisito dal nuovo appaltatore subentrante non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della L. 223 del 1991, in materia di licenziamenti collettivi, per i lavoratori riassunti dall’impresa subentrante applicando le stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi o a seguito di accordi collettivi stipulati con i medesimi sindacati.

 

Si osserva, sul piano formale, che andrebbe valutata l’opportunità di sostituire il riferimento alle “società” con quello più generale alle “imprese”.

 

La normativa vigente (L. 23 luglio 1991, n. 223[1]) prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si ricorda, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo (cfr. infra).

Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223 del 1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223 del 1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[2], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L. 223 del 1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto al licenziamento e alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.

Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[3] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.

Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

 

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità, l’articolo 7 della richiamata L. 223 del 1991, al comma 1, prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale[4], hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

-       per i primi dodici mesi: 100 per cento;

-       dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80 per cento.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone che nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

-       per i primi dodici mesi: 100 per cento;

-       dal tredicesimo al quarantottesimo mese: 80 per cento.

 

Tutti i lavoratori collocati in mobilità, anche se non in possesso dei requisiti che danno diritto all’indennità di mobilità (cfr. supra), sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, in modo da agevolarne la ricollocazione lavorativa.

Si ricorda, al riguardo, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223 del 1991, sono i seguenti:

a)       ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore in mobilità, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane;

b)       ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato[5].

 

Si consideri che sulla questione dell’applicabilità della disciplina in materia di licenziamenti collettivi di cui all’articolo 24 della L. 223/1991 alle imprese che svolgono attività di servizi di pulizia, nel caso di cessazione del contratto di appalto, è intervenuta la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 maggio 2001, n. L/01. Tale circolare, confermando quanto già precedentemente espresso dal medesimo Ministero, ha precisato che la disciplina in materia di licenziamenti collettivi non si applica alle imprese del settore delle pulizie che si trovino nella necessità di ridurre il proprio personale alla scadenza dei relativi contratti di appalto a causa dell’aggiudicazione del servizio di pulizia ad un’altra impresa; pertanto i licenziamenti effettuati in tali casi non sono da ricondurre alla fattispecie del licenziamento collettivo bensì a quella del licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo.

 

Si evidenzia che mentre la citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esclude tout court dall’applicazione della disciplina in materia di licenziamenti collettivi le imprese del settore dei servizi di pulizia che riducono il proprio personale alla scadenza dei relativi contratti di appalto a causa dell’aggiudicazione del servizio di pulizia ad un’altra impresa, la disposizione legislativa in esame sembra subordinare l’esclusione dall’applicazione della medesima disciplina a specifiche garanzie per i lavoratori, cioè al fatto che gli stessi lavoratori siano riassunti dall’impresa subentrante con l’applicazione delle stesse condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva.

 

Si ricorda inoltre che la contrattazione collettiva del settore dei servizi di pulizia reca apposite previsioni che, in considerazione delle peculiari caratteristiche dello stesso settore - la cui attività viene svolta generalmente tramite contratti di appalto con la conseguenza di frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cessante e assunzioni ex novo da parte dell’impresa subentrante –, sono volte a garantire, in caso di cessazione di appalto, la riassunzione da parte dell’impresa subentrante dei lavoratori dell’impresa cessante impiegati nel medesimo appalto (v. art. 4 del CCNL del 25 maggio 2001).

 

Il 19 dicembre 2007 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 25 maggio 2001, era scaduto il 31 maggio 2003 per la parte economica ed il 31 maggio 2005 per la parte normativa.

Si evidenzia peraltro che rimangono salve le previsioni del CCNL del 25 maggio 2001 relative ad aspetti che non siano stati disciplinati diversamente dal CCNL del 19 dicembre 2007.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione in esame dà attuazione all’impegno assunto dal Governo il 19 dicembre scorso nei confronti delle organizzazioni sindacali e datoriali del settore delle cooperative, volto a favorire la stipula del contratto collettivo nazionale del settore.

La relazione illustrativa inoltre pone in rilievo la necessità e l’urgenza della disposizione in esame per garantire una adeguata tutela ai lavoratori in questione, favorendone la piena occupazione, rendendo meno complessa la procedura di acquisizione del personale da parte delle imprese subentranti, e, allo stesso tempo, assicurando il mantenimento del medesimo trattamento economico complessivo per i lavoratori.

 


Articolo 2
(Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

 

 

L’articolo 2 reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, sostituendo il comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005[6].

 

Si ricorda che il citato articolo 3-ter del D.L. 7/2005 ha provveduto a modificare la disciplina in materia di fondazioni lirico sinfoniche (su cui cfr. amplius infra) attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale; a tal fine ha disposto (commi 1 e 2) il coordinamento tra le fondazioni sulla base di indicazioni ministeriali[7]; ha dettato norme in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa (commi 3-5, 8); ha vietato per l'anno 2005 le assunzioni di personale a tempo indeterminato[8] e posto un limite all’utilizzo del personale a tempo determinato, fissato al 15 per cento dell'organico funzionale approvato (comma 6); ha novellato alcuni articoli del D.Lgs. 367/1996, recante disciplina generale delle fondazioni (comma 7).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contrattazione per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, in particolare il comma 3 reca una norma di principio in materia di contrattazione collettiva, prevedendo che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle citate fondazioni debbano essere previste clausole atte a garantire l’utilizzazione ottimale dei dipendenti, in considerazione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni stesse, con particolare riferimento ai dipendenti che fanno parte dei corpi artistici o a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o professionale.

Per quanto concerne i contratti integrativi aziendali, il comma 4 specifica che essi devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti, e non possono derogare dai vincoli di bilancio.

A tale riguardo il comma 5 prevede che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non possano essere superiori al 20% dell’importo stabilito per il contratto collettivo nazionale.

Inoltre il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, sarà consentito solo dopo la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale e le clausole o istituti contrastanti con le previsioni del comma 4 o con le disposizioni del nuovo contratto collettivo nazionale non potranno essere applicati e dovranno essere di nuovo contrattati tra le parti.

Per quanto concerne i preaccordi o le intese che non possono prefigurarsi come contratto integrativo aziendale viene stabilito che:

     quelle stipulate dopo il 1° gennaio 2004 sono considerate nulle e pertanto non applicabili;

     quelle stipulate prima del 1° gennaio 2004 restano valide solo fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale.

 

 


Di seguito si pone a raffronto il previgente testo del comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005 rispetto al nuovo testo risultante dalla novella in esame.

 

D.L. 7/2005
testo previgente

D.L. 7/2005
testo modificato dal D.L. 250/2007

[…]

[…]

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

[…]

[…]

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

[…]

[…]

 

 

La nuova formulazione del menzionato comma 5 in primo luogo, con una novità rilevante rispetto alla precedente disciplina, prevede la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizione di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali. Viene precisato comunque che tali anticipazioni economiche possono concesse solamente a condizione che siano accertati rilevanti aumenti della produttività.

Le anticipazioni economiche in questione sono concesse con apposita delibera del consiglio di amministrazione, sottoposta al vaglio del collegio dei revisori ai fini della verifica della compatibilità economica nonché della validità.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma in esame è volta a garantire il buon funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche anche nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali.

Il nuovo comma 5 inoltre reca modifiche alla disciplina relativa alla contrattazione integrativa aziendale.

Al riguardo – facendo venir meno la precedente disciplina che fissava limiti rigidi con riferimento alla risorse utilizzabili per la stipula dei contratti integrativi aziendali (cfr. supra) - si prevede che il consiglio di amministrazione individui con apposita delibera le risorse necessarie per stipulare i contratti integrativi aziendali nel rispetto del pareggio di bilancio. Tale delibera viene poi sottoposta alla verifica, da parte del collegio dei revisori, della compatibilità con il conto economico e del rispetto dei principi in materia di contratti integrativi aziendali contenuti nel comma 4 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005.

Inoltre, la disposizione novellata reca la previsione – analoga a quella già contenuta nel precedente comma 5 – per cui i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Infine, si dispone che le delibere del consiglio di amministrazione indicate dal comma in esame (relative, rispettivamente, alla concessione di anticipazioni economiche e alla individuazione delle risorse necessarie per la contrattazione integrativa), corredate del parere del collegio dei revisori, siano trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La legge n. 800 del 1967 ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competete (all’epoca Ministero del turismo e dello spettacolo). Nel corso della XIII legislatura gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati (D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367[9]) in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[10].

Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14[11].

Il D.Lgs. 367/1996 (novellato più volte nel corso degli anni) oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento(artt. 5-9):

§       individua le finalità (art. 3) di tali fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;

§       stabilisce (nel medesimo art. 3) che esse provvedano direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, realizzino anche in sedi diverse (in Italia o all’estero) spettacoli lirici, di balletto e concerti, svolgendo eventualmente attività commerciali ed accessorie; ed operino secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio;

§       detta (art. 10) norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi[12]) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati; in proposito stabilisce che l’apporto economico complessivo di questi ultimi al patrimonio dell’ente non possa superare il quaranta per cento del patrimonio stesso, che la possibilità di nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione sia riservata ai soli fondatori privati i quali assicurino, anche in consorzio tra loro, un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici e che la permanenza dei rappresentanti nel c.d.a. sia subordinata alla continuità dell’apporto;

§       indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione e le loro funzioni; in particolare gli organi sono: il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa[13]); il consiglio di amministrazione (composto da un numero di membri variabile -da sette a nove-, tra i quali rappresentanti del Governo[14] e della regione); il sovrintendente e il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente)[15]; con riguardo alla durata dell’incarico si prevede (con modifica introdotta dalla legge finanziaria 2008[16]) che i componenti del c.d.a., ad eccezione del presidente, siano in carica per quattro anni e possano essere riconfermati una sola volta;

§       reca norme generali sul personale artistico e tecnico  la cui retribuzione è regolata dal contratto collettivo nazionale (art. 22 e 23);

§       dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, adempimenti tributari (artt. 15-18, 25), nonché in materia di contributi statali, prescrivendo in proposito (art. 24) da ultimo[17] che i criteri di riparto del F.U.S. siano determinati con decreto ministeriale in relazione alla quantità e qualità della produzione ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa;

§       assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autorità di Governo (oggi ministero per i beni e le attività culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15);

§       disciplina l’amministrazione straordinaria (art. 21, novellato dalla legge finanziaria 2008[18]) prescrivendo lo scioglimento facoltativo del c.d.a. in caso di irregolarità amministrative o violazioni di norme, lo scioglimento obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest’ultimo subisca perdite di analoga gravità[19]; si prevede infine (novella introdotta dalla citata legge finanziaria 2008) che sia rinnovabile una sola volta l’incarico di commissario straordinario (della durata di sei mesi).

 

Si segnalano di seguito alcune disposizioni introdotte negli ultimi anni, non formulate come novella al D.Lgs.367/1996.

Per quanto riguarda l’articolo 3-ter del D.L. 7/2005, cfr. supra[20].

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) ha poi vietato le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e disposto che, per il medesimo periodo, l’utilizzo di personale a tempo determinato non potesse superare il 20% dell’organico funzionale approvato.

L’art. 2, commi 389-395,della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha confermato, per il triennio 2008-2010, il divieto di assunzioni a tempo indeterminato (con una deroga relativamente al personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti effettivamente vacanti nell’organico funzionale approvato e previa autorizzazione del Ministero vigilante) ed ha posto per il medesimo periodo il limite del 15 per cento dell’organico funzionale approvato per l’utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha poi istituito un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti, ed ha demandato la ripartizione del contributi ad un decreto annuale del Ministro per i beni e le attività culturali (come accennato sopra, la legge finanziaria 2008 ha contestualmente modificato il D.Lgs. 367/1996 in materia di conferma del c.d.a. e dei commissari straordinari nonché di ricorso all’amministrazione straordinaria).

L’art. 5, comma 1, del D.L. 248/2007[21] in corso di conversione alla Camera (A.C. 3324) ha prorogato al 31 dicembre 2008 la durata degli organi di gestione delle fondazioni (c.d.a., amministratori straordinari) in scadenza nel corso dell’anno con la finalità di assicurare continuità nella fase di adeguamento alla disciplina introdotta nella legge finanziaria 2008.

 


 

Articolo 3
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo in esame dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 


Disegno di legge


N. 3326

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

¾

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 2 gennaio 2008

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto, che viene presentato in Parlamento ai fini della sua conversione in legge, interviene su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva e integrativa, per i quali è necessario un intervento legislativo urgente.

L'articolo 1 recepisce l'impegno assunto dal Governo, in data 19 dicembre 2007, nei confronti delle confederazioni datoriali e dei lavoratori delle cooperative, che consente la stipula del contratto collettivo nazionale del settore. L'urgenza di tale disciplina deriva dalla necessità di introdurre un regime transitorio in attesa della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia e al fine di favorire la piena occupazione, di rendere più fluido il meccanismo di assorbimento del personale da parte delle imprese subentranti, nonché di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori. In particolare, la disposizione mira a specificare la disciplina degli appalti di servizi attraverso la previsione di deroghe alla normativa in tema di licenziamenti collettivi, fatta salva la permanenza, nei confronti dei lavoratori riassunti dalle aziende subentranti, della parità di condizioni economiche e normative.

L'articolo 2 introduce una disciplina urgente da adottare nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche, per assicurare il buon funzionamento di questi soggetti anche in questa fase. In particolare, si prevede che i consigli di amministrazione delle fondazioni individuino, con apposita delibera sottoposta a controllo da parte dei competenti organi, le risorse finanziarie necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

A regime, si prevede che la contrattazione integrativa in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge possa essere rinnovata solo a seguito della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del contratto collettivo, è prevista la possibilità di concessione, da parte di fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario, di anticipazioni, negoziate tra le parti, da riassorbire a seguito della stipula dei contratti integrativi, correlate ad accertati e rilevanti aumenti di produttività.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non viene redatta la relazione tecnica.

 

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalle legge 31 marzo 2005, n. 43.

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

(omissis)

Art. 3-ter.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

(omissis)

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1o gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

(omissis)


 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.

 

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

 

1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

 


Articolo 2.

(Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche).

 

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

 

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.

 

NAPOLITANO

 

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 




[1]     Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[2]     Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

[3]     Il contributo d’ingresso, previsto dall’art. 4, comma 3, della L. 223/1991, è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti, ai sensi dell’art. 5 della L. 223/1991, nel corso della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuta l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS 7 settembre 2001, n. 171).

[4]     In particolare, ai sensi dell’articolo 16 della L. 223 del 1991, i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto alla relativa indennità a condizione che, avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, astensione per maternità e congedi parentali.

[5]     In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

[6]     D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[7]     Adottate con il Decreto 28 febbraio 2006, Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

[8]     La disposizione reca tuttavia una deroga per le fondazioni con bilancio verificato nell’anno precedente almeno in pareggio.

[9]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[10]    Legge 30 aprile 1985, n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”. L’art. 1 della legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (oggi, del Ministero per i beni e le attività culturali) il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), destinato a finanziare le diverse attività ed alimentato da un importo da definirsi annualmente in sede di legge finanziaria (tabella C). L’art. 2 della legge stabilisce, per quanto qui interessa, che il Fondo sia ripartito annualmente tra i diversi settori dello spettacolo in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La modalità di riparto è tuttavia in corso di ridefinizione in relazione al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione (legge n 3/2001) che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e 285 del 2005), attribuisce la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali; la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha pertanto introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali di riparto.

[11]    Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2009, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici (così dispone l’art. 1 della citata legge 310/2003, come modificato da ultimo dall’art. 2 comma 104 del DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 286/ 2006).

[12]    Si prevede tra l’altro che le modifiche statutarie, deliberate dagli organi competenti, siano approvate anche dall’autorità di Governo (ora ministero per i beni e le attività culturali).

[13]    Fa eccezione l’Accademia di Santa Cecilia, il cui presidente presiede anche la fondazione.

[14]    Nel caso di c.d.a. composti da nove membri spettano al Governo almeno due rappresentanti.

[15]    Dalla disciplina generale si discosta il c.d.a. dell’Accademia di Santa Cecilia: esso è composto da 13 membri (compresi il presidente ed il sindaco di Roma), dei quali uno designato dal ministero per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Lazio e cinque eletti dal corpo accademico(artt.10 e 11 D.Lgs. 367/1996).

[16]    Il limite al rinnovo dell’incarico è stato introdotto dall’art. 2, comma 389, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

[17]    L’articolo 24 è stato sostituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1 comma 1148) ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007,art. 2 comma 395). Con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 è stata tuttavia confermata, per l'anno 2007, modalità di riparto del FUS adottata negli anni precedenti (di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239).

[18]    Art. 2, comma 389, della legge 244/2007( legge finanziaria 2008).

[19]    L’art. 21 (Amministrazione straordinaria) è stato modificato da ultimo nei termini sopra sintetizzati dall’art. 2 comma 389, lettera b), della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), con decorrenza dagli esercizi 2008-2009.

[20]    Per completezza di informazione si segnala che l’art. 3 -bis, comma 1, del D.L. in questione reca disposizioni in materia di concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche autorizzandolo anche nel caso di enti aventi scopo di lucro purché gli utili siano reinvestiti in nuove manifestazioni.

[21]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria .