Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Bilancio e Finanziaria 2008 - A.C. 3256 e A.C. 3257 - Commissione Lavoro
Riferimenti:
AC n. 3257/XV   AC n. 3256/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 11
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2008

A.C. 3256 e A.C. 3257

Commissione Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/11

 

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0346


INDICE

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche  3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008  9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra  17

2. Il contenuto della manovra  19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria  26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2008

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato  31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio  31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato  33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato  36

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  54

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo  54

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007  55

§      2.3 Il bilancio di cassa  58

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  59

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  61

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  63

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  64

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  65

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  66

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  67

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato  68

Parte IV -  Bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e  della previdenza sociale per l’anno 2008 (A.C. 3256)

§      Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2008  73

§      Variazioni nei capitoli di spesa  81

§      Bilancio di competenza  84

§      ContodeiResidui85

§      Autorizzazioni di cassa  85

Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2008: parti di interesse per la Commissione XI (Lavoro pubblico e privato)

§      Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente  91

§      Tabella B  Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale  91

§      Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria  91

§      Tabella D Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale  95

§      Tabella E Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente  95

§      Tabella F Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali95

Schede di lettura del ddl finanziaria (A.C. 3257)

§      Articolo 7 (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)99

§      Articolo 9, comma 6 (Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali alle imprese di pesca costiera)101

§      Articolo 9, comma 32 (Assegni per i nuclei familiari con disabili)103

§      Articolo 9, commi 64-69 (Fondo per le vittime dell’amianto)105

§      Articolo 14, commi 1-3, 10-12 (Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)111

§      Articolo 22 (Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati)117

§      Articolo 31 (Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero)118

§      Articolo 35 (Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari)125

§      Articolo 37 (Misure in favore della giustizia minorile)129

§      Articolo 38 (Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)131

§      Articolo 41 (Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica)133

§      Articolo 84 (Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano)134

§      Articolo 90 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)138

§      Articolo 94 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)142

§      Articolo 96 (Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)153

§      Articolo 97 (Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).157

§      Articolo 100 (Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)161

§      Articolo 106 (Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)167

§      Articolo 107 (Gestioni previdenziali)169

§      Articolo 108 (Trasferimenti all’INPS)171

§      Articolo 109 (Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)172

§      Articolo 110 (Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)174

§      Articolo 111 (Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)177

§      Articolo 112 (Definizione di contenziosi con l’INPS)180

§      Articolo 113 (Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)182

§      Articolo 114 (Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)184

§      Articolo 115 (Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)191

§      Articolo 116 (Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)193

§      Articolo 117 (Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)198

§      Articolo 118 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)202

§      Articolo 121 (Incentivi all’occupazione (credito di imposta))205

§      Articolo 122, commi 1-3 (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)210

§      Articolo 133 (Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)216

§      Articolo 134 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)220

§      Articolo 144 (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della  Corte dei conti)226

§      Articolo 145 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)256

§      Articolo 146 (Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)264

§      Articolo 147 (Estensione del diritto al collocamento obbligatorio)286

§      Articolo 148 (Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)288

§      Articolo 149 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)295

 


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PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).

 


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*              Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n. 159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

 

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

 

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

 

§      le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§      le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art. 126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art. 131).

§      le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§      le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§      le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art. 137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

 

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
8


1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

Le Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n. 31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§      le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§      gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§      i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

 

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      Indicazione della Missione del Ministero;

§      Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

 

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.


2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)      Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)      Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

 

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§      la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§      la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –       Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –       Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 - Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216


Parte IV -
Bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale per l’anno 2008
(A.C. 3256)


Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
social
e: organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2008

Il recente D.L. 18 maggio 2006, n. 181[32], ripartendo le competenze in materia di politiche del lavoro e sociali in capo a più Dicasteri, ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale[33] ed ha provveduto alla costituzione di due Ministeri senza portafoglio, con compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia. Prima della ripartizione richiamata, l’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplinata dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, era stata ridefinita con il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244[34], che ha introdotto le direzioni generali come strutture di primo livello.

 

Si ricorda, infatti, che il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244[35], modificando il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176[36], oltre ad istituire la figura del Segretario generale, ha ridefinito l’articolazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuando 13 direzioni generali, tra cui la nuova direzione generale per il coordinamento dell’attività ispettiva[37]:

§         direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione: svolge le funzioni relative agli incentivi all'occupazione, con gestione dei fondi per l'occupazione, per lo sviluppo e per gli interventi a sostegno dell'occupazione, ed agli ammortizzatori sociali (trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione, contratti di solidarietà);

§         direzione generale per l'attività ispettiva: esercita, oltre alle funzioni di direzione e coordinamento delle attività ispettive, funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell’attività di vigilanza degli organi periferici del Ministero e dell’attività di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto di competenza del Ministero del lavoro.

§         direzione generale della comunicazione: svolge le funzioni relative alla informazione e comunicazione istituzionale, di supporto alle attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione e di organizzazione dell’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all’utenza.

§         direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR): a questa Direzione spettano svariati compiti in materia di politiche per la famiglia (quali, a titolo esemplificativo, la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, misura di sostegno alla famiglia, la genitorialità e natalità, osservatorio sulla famiglia, servizi socio-educativi della prima infanzia); oltre a ciò svolge funzioni in materia di tutela dei  minori e delle politiche giovanili (indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, anche per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, contrasto al lavoro minorile, gestione del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all’istituzionalizzazione). Ad essa spettano inoltre le competenze in merito al sostegno delle persone anziane, nonché le funzioni inerenti al contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alla grave emarginazione (in questo contesto rientrano le funzioni concernenti la gestione ed il monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza e l’attività di Commissione nazionale contro l’esclusione sociale), nonché nuove competenze in relazione alle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR- Corporate Social Responsibility), e funzioni relative allo sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione europea;

§         direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale: svolge i compiti relativi alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di riparto delle relative risorse, nonché quelli concernenti il coordinamento ai fini della determinazione “degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente”, il monitoraggio della spesa sociale e – in via più generale – la valutazione dell’efficacia e l’efficienza delle politiche sociali;

§         direzione generale dell'immigrazione: oltre alle funzioni di carattere generale in materia di immigrazione si occupa di iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, di sviluppo e gestione del sistema AILE (Anagrafe Informatizzata Lavoratori Extracomunitari), di promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con i Paesi extra-UE e di sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociale ed occupazionali ed alle iniziative.

§         direzione generale del mercato del lavoro che esercita le seguenti funzioni:

- indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche per l’impiego, con particolare riferimento al piano nazionale dell’impiego, al contrasto al lavoro sommerso all’inserimento nel lavoro dei soggetti disabili e dei soggetti svantaggiati;

- prevenzione e studio sulle esigenze sociali e occupazionali;

- sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) in raccordo con le regioni e gli enti locali;

- valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche occupazionali;

§         direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione: le competenze esercitate sono quelle di attuazione delle disposizioni in materia di formazione introdotte dal D.Lgs. 276 del 2003; la Direzione dovrebbe esercitare tali funzioni indicate fino alla costituzione dell’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale prevista dall’art. 88 del D.Lgs. 300 del 1999;

§         direzione generale per le politiche previdenziali, che svolge le funzioni inerenti la materia della previdenza, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

§         direzione generale per l'innovazione tecnologica, cui sono affidati i compiti in materia di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, compreso il sito web del Ministero;

§         direzione generale delle risorse umane e affari generali: tra le competenze di questa Direzione è prevista esplicitamente la competenza al recupero del danno erariale, mentre la formulazione “affari generali” comprende tutte le attività residuali non affidate ad altre direzioni generali;

§         direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro: tale Direzione ha, oltre alle competenze di carattere generale in materia di condizioni di lavoro, competenza per la promozione delle pari opportunità sul lavoro ed il finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità;

§         direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, le cui funzioni sono rivolte alla promozione delle attività del volontariato e del “terzo settore”, supporto all’attività della Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi correlati all’alcol.

 

Con successivo provvedimento[38] sono poi stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale all’interno del Segretariato generale e delle Direzioni generali e ne sono stati definiti i relativi compiti.

 

In attuazione di quanto disposto dal richiamato D.L. 181 del 2006, è stato definito l’attuale assetto organizzativo funzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti, con D.P.C.M. del 30 marzo 2007, con il quale sono state individuate le strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, si è proceduto alla ricognizione delle strutture amministrative, alla ripartizione delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali tra i due ministeri. In particolare, per quanto concerne le competenze in materia di comunicazione, la Direzione generale della comunicazione è stata trasferita presso il Ministero della solidarietà sociale, mentre per questo Dicastero tali funzioni sono ora svolte dalla Direzione generale per l’innovazione tecnologica che ha assunto la denominazione di Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione.

 

 

 

 

Pertanto, l’attuale assetto organizzativo dei Centri di responsabilità amministrativa risulta indicato nel prospetto che segue.

 

Centri di responsabilità amministrativa

N.

Denominazione

2

Segretariato generale

3

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione

4

Direzione generale per l’attività ispettiva

9

Direzione generale del mercato del lavoro

10

Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione

11

Direzione generale per le politiche previdenziali

12

Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione

13

Direzione generale delle risorse umane e affari generali

14

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella n. 4), le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

 

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 2008 (Tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa, elaborata secondo le linee di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e le disposizioni impartite dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007, nonché secondo le indicazioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2007,[39].

 

In particolare, nella Nota si fa presente che l’espletamento delle inderogabili esigenze istituzionali rende difficile operare ulteriori riduzioni delle disponibilità di taluni capitoli di bilancio, come quelli relativi ad alcune spese di funzionamento e del personale. Infatti, le risorse finanziarie individuate nelle “schede programma formazione 2008” risultano strettamente necessarie ad assicurare il livello essenziale dei servizi e al perseguimento dei programmi e degli interventi propri dell’azione di Governo, secondo gli indirizzi e gli obiettivi generali già indicati nel Documento di programmazione economico – finanziario 2008 – 2011.

Peraltro, si lamenta che la prassi delle decurtazioni agli stanziamenti di bilancio operate indistintamente per tutte le Amministrazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, riconducibile ai provvedimenti “taglia-spese”, necessita un ripensamento alla luce di scelte ispirate ad un approccio più selettivo nell’attribuzione delle risorse finanziarie nell’ambito del sistema di priorità politiche definito dall’Esecutivo.

 

Nella Nota si da conto da parte dell’Amministrazione dei tempestivi adempimenti previsti dalla legge finanziaria 2007[40]in materia di revisione degli assetti organizzativi, nell’ottica di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dei costi di funzionamento dei Dicasteri.

Persiste il problema della riorganizzazione dell’articolazione periferica, di maggior rilievo in considerazione delle modificazione avvenute a livello centrale, nonché degli intendimenti di riforma della disciplina del mercato del lavoro e della ”valenza del ruolo di interfaccia svolto dagli uffici periferici con il territorio di riferimento”. A tale riguardo, infatti, ferma restando la dipendenza organizzativo - funzionale delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il D.P.C.M. 30 aprile 2007 sopra citato dispone che il Ministero della solidarietà sociale possa utilizzare, per i propri fini istituzionali e per le funzioni svolte presso l’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferite al Ministero delle solidarietà sociale, forme di “avvalimento” di tali uffici. In tal senso, per rendere concretamente funzionali tali forme di “avvilimento” si prevede una convenzione tra i due Ministeri per definire criteri, modalità operative e procedure connesse. Per il coordinamento delle funzioni dei due Ministeri citati è inoltre in corso di predisposizione una apposita direttiva a firma congiunta dei Ministri Damiano e Ferrero.

Per quanto concerne il fabbisogno di personale, la Nota sottolinea come si sia provveduto a rafforzare la dotazione di personale con qualifica ispettiva, con l’assunzione del contingente di nuovi ispettori del lavoro pari a 241 unità[41], nonché prevedendo l’assunzione di ulteriori ispettori nel numero di 300 unità, attingendo dalle graduatorie vigenti dell’ultimo concorso espletato sulla base della legge 123/2007[42].

Permangono le carenze di risorse umane relative:

§         ai profili professionali dell’area C, destinati alle attività relative alle controversie di lavoro individuali e collettive nel settore pubblico e privato, dei provvedimenti autorizzatori e del contenzioso amministrativo, nonché quelle relative ai profili informatici;

§         ai dirigenti di seconda fascia, specie per gli uffici territoriali del lavoro dal momento che, a fronte di un organico rideterminato di 233 posizioni, sono presenti in servizio n. 151 dirigenti.

 

Per quanto attiene alla programmazione strategica e finanziaria, la Nota preliminare spiega che, In armonia con gli obiettivi esplicitati dal Governo nell’ambito dalle direttrici principali del cosiddetto “Albero del programma” e sulla base delle scelte programmatiche di politica economica formalizzate nel DPEF, con apposito atto di indirizzo del 31 maggio 2007, sono state definite dal Ministro le priorità politiche che dovranno essere perseguite dall’Amministrazione.

In particolare, nell’ambito dell’atto programmatico, il Servizio di controllo interno del Ministero ha provveduto alla verifica della cd. “coerenza esterna ed interna”, sulla base delle previsioni e delle determinazioni assunte sul piano nazionale e delle linee strategiche definite a livello comunitario. Si rammenta che lo stesso Servizio ha già selezionato un elenco esemplificativo di “indicatori di impatto” riferiti a ciascuna priorità politica, al fine di analizzare il loro sviluppo e monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici

Da ultimo, nella Nota si fa presente che la programmazione strategica del Ministero sarà intensamente e particolarmente orientata nel corso del 2008 all’attuazione delle misure previste dal “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” sottoscritto dalle Parti sociali in data 23 luglio 2007, anche in considerazione delle complessive determinazioni politiche che il Governo intenderà assumere nella presentazione delle norme che recepiscono i diversi punti del Protocollo stesso.

 

Il processo di riorganizzazione sopra citato si inserisce nella riforma della struttura del bilancio, avviata nell’esercizio finanziario 2008 per rendere più diretto il legame tra somme stanziate e programmi realizzati, nonché allo scopo di attuare, a regime, delle periodiche “spending review”.

Tale riforma introduce una diversa impostazione del bilancio a legislazione vigente che trae origine dall’analogo modello francese, utilizzando una nuova classificazione che innova profondamente la precedente struttura basata esclusivamente sulla suddivisione per Centri di responsabilità amministrativa.

Il bilancio dello Stato viene organizzato in 34 grandi missioni pubbliche e 169 programmi, per poi saldarsi ai Centri di responsabilità amministrativa.

 

La classificazione di riferimento per questa Amministrazione, definita nella citata circolare n. 21 del 5 giugno 2007, è sintetizzato, nella seguente tabella.

 

Missione

Programma

PLB2008_CP

n. 17 - Ricerca e innovazione

17.11

Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziali[43]

728.886

Totale

728.886

n. 25 – Politiche previdenziali

25.2

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli Enti ed Organismi interessati

55.665.647.540

Totale

55.665.647.540

n. 26 – Politiche per il lavoro

26.1

Regolamentazione e vigilanza del lavoro[44]

9.705.891

26.3

Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

1.250.608.059

26.4

Sostegno al reddito

1.179.200.691

26.5

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

254.288.797

Totale

2.693.803.144

n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32.2

Indirizzo politico

9.959.361

32.3

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

368.032.501

Totale

377.991.862

n. 33 – Fondi da ripartire

33.1

Fondi da assegnare

61.959.390

Totale

61.959.390

TOTALE COMPLESSIVO

58.800.128.822

 

Nel quadro all’individuazione di una figura di coordinamento nella gestione di programmi condivisi da più Centri di responsabilità amministrativa, nella nota preliminare si fa presente che il Ministero ha agito sulla base dell’assunto che i programmi in parola si traducono in una serie di obiettivi cui sono destinate specifiche quote degli stanziamenti di bilancio ascritti ai vari capitoli. Pertanto, si è ravvisata un’ipotesi di specifica responsabilità, nel senso di ritenere ciascun titolare dei CRA responsabile dell’attuazione del programma per la parte relativa allo sviluppo degli obiettivi di pertinenza e in rapporto alla quota di risorse, afferenti ai vari capitoli e riferibili al medesimo programma. In ogni caso, permane il ruolo di coordinamento svolto dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nella definizione dei più importanti atti di programmazione strategico-finanziaria del Ministero

 

Si evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti priorità di intervento per l’anno 2008:

Ø      incremento e miglioramento delle opportunità occupazionali e della partecipazione al mercato del lavoro, nell’ambito del quale, in attuazione della strategia di Lisbona, si punta all’obiettivo della crescita della partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto per i soggetti con tassi di occupazione inferiori alla media europea (p.e. giovani, donne, lavoratori anziani e persone disabili). In tal senso, si sottolinea l’impegno verso la qualità e la stabilità del lavoro, una maggiore tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’uguaglianza salariale e stipendiale, in modo da valorizzare le forme di buona flessibilità e contrastare tipologie contrattuali che comportano situazioni precarizzanti, anche attraverso la rivisitazione della riforma attuata con la L. 30 del 2003. D’altro canto, particolare attenzione viene dedicata alla riforma degli ammortizzatori sociali, tesa a realizzare un sistema universale di tutele;

Ø      potenziamento degli interventi volti al contrasto del lavoro nero ed irregolare, attraverso un’azione incisiva da parte dei Servizi ispettivi e il contestuale sviluppo degli strumenti per l’emersione del sommerso;

Ø      definizione della normativa di settore e sviluppo degli strumenti finalizzati al pieno esercizio del diritto alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la rivisitazione dell’impianto normativo vigente con l’adozione di un Testo Unico, per il quale è stata attribuita una delega con la L. 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

Ø      miglioramento e razionalizzazione del sistema pensionistico, attraverso, da una parte, il rafforzamento del pilastro complementare a capitalizzazione e ad adesione volontaria per le prestazioni pensionistiche integrative, e dall’altra, il proseguimento dell’attuazione della riforma Dini con l’innalzamento dei tassi di occupazione e l’incentivazione dell’emersione contributiva, attivando i tali tecnici di concertazione per un’opera di manutenzione della normativa vigente;

Ø      sviluppo delle politiche intersettoriali, da realizzare attraverso la cooperazione di tutti i soggetti interessati, Stato, Regioni, enti locali e parti sociali, per gli obiettivi di modernizzazione dell’apparto burocratico e di semplificazione dei processi e dell’organizzazione del lavoro.

 

Variazioni nei capitoli di spesa

 

Riguardo ai capitoli di spesa si segnalano le seguenti voci:

 

-          Missione n. 25  - Politiche previdenziali (Programma 25.2, “Previdenza obbligatoria e complementare,sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati)

o     previsione iniziale 2007:          52.579,66 mln di euro

o     prev. assestate 2007:                         53.309,36 mln di euro

o     previsioni proposte:                 2.356,29 mln di euro

o     prev. 2008 risultante               55.665,65 mln di euro

 

Si evidenzia che il macroaggregato 1.1.2 “Interventi presenta, con una previsione assestata di 53.301,80 mln ed un aumento di 2.357,49 mnl di euro, una previsione per l’anno finanziario 2008 di 55.659,28 mnl di euro. A seguito della nota di variazioni, si propone una variazione di 5,700 mnl di euro: pertanto la previsione risultante per l’anno 2008 per la direzione generale in parola risulta variata in complessivi 55.664,98 mln di euro.

Inoltre, si segnala che:

·         il cap. 4363 recante “Sgravi contributivi”, a fronte di una previsione 2007 assestata di 1.208,13 mln di euro, presenta una diminuzione di 505,10 mln di euro, con la conseguente previsione per il 2008 di 703,10 mln di euro.

·         il cap. 4364 recante “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri”, a fronte di una previsione 2007 assestata di 12.489,56 mln di euro, ha una diminuzione di 509,63 mln di euro, per cui la previsione per il 2008 è di 11.978,93 mln di euro.

·         il cap. 4367 recante “Altri interventi in materia previdenziale”, con una previsione 2007 assestata di 1.006,02 mln di euro, ha un aumento di 56,03 mln di euro, per cui la previsione per il 2008 è di 1.062,04 mln di euro.

 

-          Missione n. 26 - Politiche per il lavoro:

o     previsione iniziale 2007:          3.038,09 mln di euro

o     prev. assestate 2007:                         3.126,15 mln di euro

o     previsioni proposte:                 - 432,35 mln di euro

o     prev. 2008 risultante               2.693,80 mln di euro

 

Nell’ambito di questa missione si segnala il programma 26.3, recante “Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione”, nel quale, a fronte di una previsione assestata 2007 pari a 1.413,82 mln di euro, presenta un decremento di 163,21 mln di euro, per cui la previsione 2008 risulta pari a 1.250,61 mln di euro.

In quest’ambito si segnala che il CRA facente capo alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione abbia, a fronte di una previsione assestata di 800,41 mln di euro ed un aumento di 75,00 mln di euro, una previsione per il 2008 di 875,41 mln di euro. Inoltre, si evidenzia il capitolo 2402 sugli “Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione”, il quale a fronte di previsioni assestate di 799,61 mnl di euro, presenta un aumento di 75,00 mln di euro, per cui le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono di 874,61 mln di euro.

Nell’ambito del macroaggregato 2.2.6 denominato “Investimenti”, si fa presente che con le previsioni 2007 assestate di 582,05 mln di euro ed una diminuzione di 236,12, le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono stabilite in euro 345,93 mln di euro. Inoltre, nel CRA facente capo alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, si evidenzia che con previsioni 2007 assestate in 551,01 mln di euro ed un decremento di 209,11 mnl di euro, le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono in 341,90 mln di euro.

 

Il programma 26.4 recante “Sostegno al reddito”, a fronte di una previsione assestata 2007 pari a 1.421,42 mln di euro, presenta un decremento di 242,21 mln di euro, per cui la previsione 2008 è pari a 1.179,20 mln di euro.

Nell’ambito del macroaggregato 2.3.2 denominato “Interventi”, si fa presente che con le previsioni 2007 assestate in 820,15 mln di euro ed un aumento di 6,25 mln di euro, le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono stabilite in euro 826,40 mln di euro. Inoltre, nel CRA facente capo alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, si evidenzia che con previsioni 2007 assestate in 810,90 mln di euro ed un aumento di 5,00, le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono di 815,90 mln di euro.

Inoltre, nel macroaggregato 2.3.6 denominato “Investimenti”, a fronte di previsioni 2007 assestate di 559,04 mln di euro vi è una diminuzione di 213,12: pertanto, le previsioni per l’anno finanziario 2008 sono stabilite in 345,91 mln di euro.

Infine, nel programma 26.5 recante “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, si evidenzia che, a fronte di una previsione assestata 2007 pari a 279,70 mln di euro, presenta un decremento di 25,41 mln di euro, per cui la previsione 2008 è pari a 254,29 mln di euro.

 

-          Missione n. 32Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

o     previsione iniziale 2007:          335.,11 mln di euro

o     prev. assestate 2007:                         350,10 mln di euro

o     previsioni proposte:                 27,89 mln di euro

o     prev. 2008 risultante               377,99 mln di euro

 

Inoltre, per il programma 32.3 denominato “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, si evidenzia che la previsione assestata 2007, di 339,61 mln di euro, è aumentata di 28,42 mln di euro: pertanto, la previsione 2008 è determinata in 368,03 mln di euro. Nell’ambito di questo programma si sottolinea come il CRA facente capo alla direzione generale delle risorse umane e affari generali abbia, a fronte di una previsione assestata di 335,87 mln di euro ed un aumento di 28,58 mln di euro, una previsione per il 2008 di 364,45 mln di euro.

 


Più in generale, la tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2006.

 

Spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(milioni di euro)

 

 

Rendiconto 2006

 

Previsioni 2007

Prev. assestate 2007

Variazioni %

Previsioni 2008
Var. %

 

 

(a)

(b)

(b/a - 1)

(c)

(c/b - 1)

Spese correnti

71.653,41

54.607,21

55.437,45

0,02

57.941,66

0,05

Spese c/capitale

1.212,60

1.407,79

1.417,97

0,01

864,16

-0,39

TOTALE

72.866,01

56.015,00

56.855,42

0,02

58.805,82

-0,03

Bilancio di competenza

Al riguardo, la Nota preliminare, nel ricordare che nel 2007, in relazione a quanto disposto dall’articolo 1 - comma 6 - del più volte richiamato D.L. 181 del 2006, in sostituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati istituiti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale, e che a completamento di quanto già attuato al riguardo e a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 30 marzo 2007, concernente: “Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale”, sono state trasferite alla tabella n. 18 del Ministero della solidarietà sociale le risorse finanziarie riguardanti il centro di responsabilità della Comunicazione, sottolinea come la componente vincolata della spesa avente natura obbligatoria, sia evidenziata per ciascun capitolo interessato tramite l’apposizione di un asterisco (*) in caso di oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, mentre per le spese discrezionali, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, la presenza o meno dell’asterisco (e relativa quota percentuale dello stanziamento) segnala la presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Infine, la spesa complessiva di milioni di euro 58.800,1 dello stato di previsione viene ripartita con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte corrente (tabella 2), quella di conto capitale (tabella 3) nonché con evidenziazione dei relativi centri di responsabilità dell’Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate 2007 con i dati proposti per le previsioni 2008.

Per una disamina più approfondita, si rimanda a quanto contenuto nel ddl contenete il bilancio si previsione. 

Conto dei Residui

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 3.330 mln. di euro, di cui 2.300 mln. di parte corrente e 1.029 mln. in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2007, e tiene altresì conto della “massa spendibile” (cassa + residui) dell’anno 2007, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, nonché con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2007.

Autorizzazioni di cassa

La Nota preliminare al riguardo afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2008, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello steso di previsione.

Più specificamente, la stima è stata compiuta individuando per ciascuna componente di bilancio una tasso di realizzabilità coerente con quello degli esercizi precedenti, “tenuto conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2007 possono influenzare il volume di pagamenti”. La stessa nota evidenzia altresì che la valutazione stessa rimane comunque subordinata al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per il 2007. Eventuali scostamenti, infatti, “verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 2008”, potendosi intervenire in questo caso solamente in sede di assestamento, ai sensi dell’articolo 17 della L. 468 del 1978.

La nota evidenzia, peraltro, che le recenti manovre di finanza pubblica sono state realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa in caso di esistenza di disponibilità di tesoreria: se da un lato, si è avuto un positivo effetto sul fabbisogno, dall’altro vi è stata altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui passivi, con la conseguente possibile necessità di dover assicurare la cassa per pagamenti non effettuati in precedenza.

 

La seguente tabella riporta l’analisi per categoria e per titoli di bilancio della massa spendibile e dei pagamenti per l’anno 2008 (dati in migliaia di euro).

 


 

Residui presunti al           1° gennaio 2008

Previsioni di competenza 2008

Massa spendibile

Autorizzazioni di cassa

Coefficiente di realizzazione

Titolo I - spese correnti

 

 

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

12.316

344.902

357.218

344.902

96,55%

Consumi intermedi

22.109

63.640

85.749

64.440

75,15%

Imposte pagate sulla produzione

<<

22.951

22.951

22.951

100,00%

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

2.212.994

57.177.321

59.390.315

57.178.750

96,28%

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

36.015

281.565

317.580

281.565

88,66%

Trasferimenti correnti a imprese

16.117

30.689

46.806

42.746

91,33%

Interessi passivi e redditi da capitale

<<

<<

<<

<<

<<

Altre uscite correnti

1.240

14.901

16.142

14.901

92,32%

TOTALE TITOLO I

2.300.792

57.935.968

60.236.760

57.950.255

96,20%

Titolo II – spese in conto capitale

 

 

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

11.440

9.435

20.875

9.435

45,20%

Contributi agli investimenti

1.009.275

854.726

1.864.001

1.054.726

56,58%

Contributi agli investimenti ad imprese

8.864

<<

8.864

2.481

27,99%

Altri trasferimenti in conto capitale

<<

<<

<<

<<

<<

Acquisizioni di attività finanziarie

<<

<<

<<

<<

<<

TOTALE TITOLO II

1.029.580

864.161

1.893.741

1.066.641

56,32%

TOTALE GENERALE

3.330.372

58.800.129

62.130.501

59.016.896

94,99%


Bilancio pluriennale 2008 – 2010

La seguente tabella espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2008-2010, dal punto di vista dell’analisi per categoria e per titolo di bilancio (dati in migliaia di euro).

 

2008

2009

2010

Parte corrente

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

344.902

351.455

358.008

Consumi intermedi

63.640

65.327

67.519

Imposte pagate sulla produzione

22.951

23.387

23.823

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

57.177.321

58.465.729

58.851.605

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

281.565

275.796

282.658

Trasferimenti correnti a imprese

30.689

30.689

30.689

Interessi passivi e redditi da capitale

<<

<<

<<

Altre uscite correnti

14.901

14.901

14.901

TOTALE

57.935.968

59.227.283

59.629.203

Conto capitale

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

9.435

9.766

10.096

Contributi agli investimenti

854.726

721.050

556.020

Contributi agli investimenti ad imprese

<<

<<

<<

TOTALE

864.161

730.816

566.116

TOTALE GENERALE

58.800.129

59.958.099

60.195.320

 


Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2008: parti di
interesse per la Commissione XI (Lavoro
pubblico e privato)


Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

La tabella A del disegno di legge finanziaria, reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.Si ricorda che nel disegno di legge finanziaria 2008, come già nelle precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisazione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto l'accantonamento.

In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è previsto uno stanziamento di 0,840 milioni di euro per l’anno 2009 e di 0,838 milioni di euro per il 2010, mentre non risulta alcun stanziamento per il 2008.

 

Nella Tabella A della legge finanziaria per il 2007 era previsto uno stanziamento di 57,15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100,20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tabella B
Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale

La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.

Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria

Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2008 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

-          Politiche previdenziali:

Legge 335 del 1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”: articolo 13 - Vigilanza sui fondi pensione

-          (Macroaggregato 1.1.2 - Vigilanza sui fondi pensione: cap. 4332)

-          Anno 2008: 0,768 mln di euro;

-          Anno 2009: 0,782 mln di euro;

-          Anno 2010: 0,782 mln di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2007 lo stanziamento era pari a 0,784 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

-          Politiche per il lavoro – Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Legge 448 del 1998, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”(provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999): articolo 80, comma 4 – Formazione professionale

-          (Macroaggregato 2.2.2- interventi: cap. 4161)

-          anno 2008: 1,919 mln. di euro;

-          anno 2009: 1,956 mln. di euro;

-          anno 2010: 1,956 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2007 lo stanziamento era pari a 1,96 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

-          Politiche per il lavoro – Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Legge 350 del 2003, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”: articolo 3, comma 149 – Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali

-          (Macroaggregato 2.1.1 – Funzionamento: cap. 5025)

-          anno 2008: 2,916 mln. di euro;

-          anno 2009: 2,952 mln. di euro;

-          anno 2010: 2,952 mln. di euro.

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2007 lo stanziamento era pari a 1,957 mln di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

 

 

-          Politiche per il lavoro

Legge 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”: articolo 1, comma 1163 –Finanziamento delle attività di formazione professionale

-          (Macroaggregato 2.2.6 – Investimenti: cap. 7682)

-          anno 2008: 5 mln. di euro;

-          anno 2009: 5 mln. di euro;

-          anno 2010: 5 mln. di euro.

 

Si segnalano, inoltre, il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-          Politiche previdenziali – Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge 388 del 2000, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 74, comma 1 – previdenza complementare dipendenti pubblici

-          (Macroaggregato 18.1.3 – Oneri comuni di parte corrente: cap. 2156)

-          anno 2008: 133,376 mln. di euro;

-          anno 2008: 135,951 mln. di euro;

-          anno 2009: 135,951 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento era di 136,22 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

-          Politiche economico-finanziarie – Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Decreto Legislativo 287 del 1999, “Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59

-          (Macroaggregato 1.1.2 - Interventi: cap. 3935)

-          anno 2008: 14,489 mln. di euro;

-          anno 2009: 14,769 mln. di euro;

-          anno 2010: 14,769 mln. di euro.

 

-          Politiche economico-finanziarie – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Legge 144 del 1999, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”: articolo 51 – contributo dello Stato in favore dell’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ

-          (Macroaggregato 1.2.6 - Investimenti: cap. 7330)

-          anno 2008: 1,665 mln. di euro;

-          anno 2009: 1,699 mln. di euro;

-          anno 2010: 1,699 mln. di euro.

 

-          Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche – Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 287 del 1999, “Riordino del Centro formazione studi (FORMEZ) a norma  dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

-          (Macroaggregato 24.1.2 - Interventi: cap. 5200)

-          anno 2008: 21,110 mln. di euro;

-          anno 2009: 21,517 mln. di euro;

-          anno 2010: 21,517 mln. di euro.

 

-          Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche – Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Decreto Legislativo 165 del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche- articolo 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

-          (Macroaggregato 24.1.2 - Interventi: cap. 5223)

-          anno 2008: 3,358 mln. di euro;

-          anno 2009: 3,423 mln. di euro;

-          anno 2010: 3,423 mln. di euro.

 

Tabella D
Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale

La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il finanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 - Macroaggregato 2.2.6 (investimenti) -, al quale sono stati attribuiti 800 mln. di euro per il 2008 mentre non risultano finanziamenti per il 2009 e il 2010.

 

Nella tabella D della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era di 675 mln. di euro per il 2007, 245 mln. per il 2008 e 164 mln. per il 2009.

Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente

La tabella E indica le variazioni che si intendono apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa disposte precedentemente.

Non sono previste variazioni riguardanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tabella F
Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'eventuale effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento).

 

Per quanto attiene ai finanziamenti di competenza, si segnalano (missione n. 26 - Politiche per il lavoro):

§         Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione: nel settore n. 27 denominato "interventi diversi"  il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 - Macroaggregato 2.2.6 -, al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 898 mln di euro per il 2008 e 65,6 mln per il 2009, mentre non sono stati previsti stanziamenti per il 2010;

 

Nella tabella F della legge finanziaria per il 2007 lo stanziamento era pari a 735 mln. di euro per il 2007, 245 mln. di euro per il 2008 e 164 mln. per il 2009.

 

§         Sostegno al reddito: nello stesso settore di intervento il finanziamento dello stesso fondo per l'occupazione, iscritto al cap. 7206 – Macroaggregato 2.3.6 -, al quale sono stati attribuiti 98 mln. di euro per il 2008 e 65,6 per il 2009, mentre non risultano stanziamenti per il 2010; nonché al cap. 7207 – Macroaggregato 2.4.6 – al quale sono stati attribuiti 49 mln. di euro per il 2008 e 32,8 mln. per il 2009, mentre non risultano stanziamenti per il 2010.

 


Schede di lettura del ddl finanziaria
(A.C. 3257)


Articolo 7
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)

 

 

L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni concernenti il recupero delle prestazioni pensionistiche - o di relative quote-  o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 52, comma 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88[45], ha stabilito la possibilità di rettificare in ogni momento le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale rettifica può essere disposta dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

Il successivo comma 2, inoltre, ha disposto il divieto del recupero delle somme corrisposte nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, salvo che la percezione indebita sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Successivamente, l’articolo 13, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 412[46], fornendo un’interpretazione autentica del richiamato articolo 52, comma 2, della L. 88 del 1989, ha disposto che citata sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Le somme sono, invece, in ogni caso soggette a recupero qualora l'indebita percezione sia stata dovuta a dolo dell'interessato o all'omessa od incompleta segnalazione - da parte del medesimo - di dati (che non fossero già conosciuti dall'Istituto) incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento.

 

L’articolo in esame prevede, al comma 1, che l’eventuale recupero sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione, in misura non superiore al quinto e senza interessi.

Tali disposizioni non si applicano, ai sensi del comma 2, qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.


 

Articolo 9, comma 6
(Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali
alle imprese di pesca costiera)

 

 

L’articolo 9, comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali si tratta della norma che aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i seguenti benefici:

a)      la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi  per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel  Registro internazionale;

b)      un abbattimento, nella misura del 56 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi.

 

Si ricorda infatti che l’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 ha previsto, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, che i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, fossero estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 

Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 6 in commento proroga inoltre per l’anno 2008 il beneficio relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che l’articolo 11 della legge n. 388 del 2000 aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, sempre nel limite del 70 per cento. Per questi soggetti peraltro l’esonero contributivo non è pertanto totale, ma opera soltanto in tale misura.

La norma del comma 6 in commento proroga pertanto nuovamente le norme già prorogate in passato: per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 510, della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 119, della l. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e, per l’anno 2007, dall’art. 1, comma 391, della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

I benefici degli articoli 4 e 6 del D.L. n. 457 del 1997 sono di seguito ricordati.

L’articolo 4, come successivamente modificato e integrato, prevede:

-        la concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale[47]. Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi – rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo – corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel registro stesso. Il beneficio vale ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi suddetti e non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche ai soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l'armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale;

-        un abbattimento nella misura dell’80 per cento – ai fini delle imposte sui redditi e a partire dal periodo d'imposta 1998 – del reddito derivante dall'utilizzo delle navi iscritte nel Registro internazionale. Anche tale agevolazione è stata estesa al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività ricordate al precedente punto, anche se svolte da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore.

 

L'articolo 6 del medesimo D.L. n. 457 del 1997, come successivamente modificato e integrato, ha poi previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. Il beneficio concerne anche le quote a carico dei lavoratori.

 


Articolo 9, comma 32
(Assegni per i nuclei familiari con disabili)

 

 

Il comma 32 dell’articolo 9, introdotto durante l’esame al Senato, demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile (totalmente) al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili" (in cui, cioè, siano deceduti entrambi i genitori).

La riderminazione è attuata sulla base di criteri analoghi a quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 1, comma 11, lettera a), della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi familiari disponibili risultante dall'istituto in esame degli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni IRPEF.

 

Si ricorda che il citato comma 11 dispone una rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito, di cui all’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69[48], consentendo, inoltre, che con decreto interministeriale venga operata un'ulteriore rimodulazione. In particolare si prevede che:

§         i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati secondo la Tabella 1 allegata alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (lettera a));

§         gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli sono rivalutati del 15 per cento, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007 (lettera b));

§         i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonchéquelli per i nuclei familiari senza figli possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale[49], secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Tabella summenzionata, "anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche" (lettera c));

§         nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno, si prendono in considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti (lettera d));

§         gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno (cfr. infra) non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008 (lettera e)).

 

Si ricorda che riguardo l’applicazione dell’articolo 1, comma 11 sopra richiamato si sono verificate disparità di trattamento per alcuni livelli di reddito, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile. Su tale questione è intervenuto il D.M. 7 marzo 2007, recante “Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari” il quale ha stabilito che, dal momento che la norma della legge finanziaria aveva lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi, ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, al fine di sanare tale situazione di disuguaglianza, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili. E’ poi intervenuta la circolare n. 88 del 18 maggio 2007 dell’INPS, che ha ridefinito le tabelle relative agli assegni.

 

Il decreto interministeriale previsto dal comma in esame deve essere emanato entro il 29 febbraio 2008.

 


Articolo 9, commi 64-69
(Fondo per le vittime dell’amianto)

 

 

I commi da 64 a 69, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto (di seguito “Fondo”).

 

Tale Fondo, che ha contabilità autonoma e separata, opera (comma 64) in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Le prestazioni del Fondo, inoltre, operano in favore degli eredi in caso di premorienza.

 

Ai sensi del comma 65, le prestazioni del Fondo non escludono i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento, cumulandosi con essi.

 

Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257[50], e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.

Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

·         ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);

·         al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);

·         all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione (cfr. infra).

 

L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 (nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal già citato decreto-legge n. 269 del 2003) ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della XIII legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportassero una disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende, per cui si è cerato un notevole contenzioso. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della L. 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima L. 179/2002 sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.

L’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[51], convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come detto, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003. Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Quindi, mentre per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della L. 257 del 1992, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto, per la fattispecie relativa all’esposizione all’amianto per un periodo di esposizione superiore a 10 anni, il valore del coefficiente viene ridotto a 1,25, ed è valido solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 ha inoltre previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, ovvero prima del 1° ottobre 2003[52]. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 269, il diritto alla pensione anche con i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Tale articolo peraltro ha inteso estendere la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Si prevede infatti che il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (tutti i lavoratori, anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

È stato disposto l’obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo in oggetto[53], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Sulla materia in esame è intervenuto in seguito l’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) che ha provveduto a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003 - data di entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326 del 2003, che ne aveva modificato la disciplina - a favore dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 o presentato domanda di riconoscimento all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 ovvero abbiano ottenuto sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.

Il suddetto articolo 3, comma 132, inoltre, precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.

Pertanto, per il combinato disposto dell’articolo 47, comma 6-bis del D.L. 269 del 2003 e dall’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269 continuano ad applicarsi in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente:

-      abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;

-      abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;

-      abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto ;

-      abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

-      siano percettori di trattamenti di mobilità.

In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.

Si consideri inoltre che con l’articolo 3, comma 133, della citata L. 350 del 2003 i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992 a favore dei lavoratori esposti all’amianto sono stati estesi – a decorrere dal 2004 – anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio che siano stati esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dal periodo di esposizione al rischio.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003 sono state quindi stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[54].

Pertanto per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. 269 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50).

I lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL devono presentare domanda all’INAIL (entro il 15 giugno 2005) solo nel caso in cui non lo abbiano già fatto. A questi soggetti si applica la disciplina previgente al D.L. 269 del 2003.

Il decreto ministeriale precisa infine che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).

 

Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 567, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.

In particolare, è stato previsto quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevedeva la normativa previgente[55], dall’INAIL, con la precisazione che comunque restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del D.L. 269 del 2003[56].

Inoltre si ricorda che con il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 si è provveduto[57] al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il menzionato decreto legislativo, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 626 del 1994 il nuovo Titolo VI-bis con cui (fermo restando quanto previsto dalla L. 257 del 1992) viene introdotta una nuova disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, provvedendo contestualmente ad abrogare il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante la precedente disciplina in materia.

 

Si consideri infine che la XI Commissione della Camera ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2298 (Pignataro ed altri), volta ad estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

Il Fondo eroga (comma 66), nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[58], nonché alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 13, comma 7, della richiamata L. 257 del 1992. Tale prestazione è fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

Si osserva in proposito che il testo non specifica i criteri a cui deve attenersi l’INAIL nella definizione della percentuale della rendita né gli organi del medesimo istituto a cui spetta tale determinazione.

 

Il richiamato articolo 13, comma 7 prevede, appunto, che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (cfr. amplius supra).

 

Il finanziamento del Fondo (comma 67) è, per un quarto, a carico delle imprese e, per tre quarti, a carico del bilancio dello Stato. Per la quota a carico delle imprese si provvede mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'onere a carico dello Stato è fissato in 30 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e in 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

 

Infine, i commi 68 e 69 concernono la gestione, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

In particolare, il comma 68 istituisce, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato amministratore per la gestione del Fondo, stabilendo altresì che la durata in carica degli organi e i compiti del Fondo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 30 marzo 2008.

Allo stesso tempo, sono rimandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 69), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare anche in questo caso entro il 30 marzo 2008, l’organizzazione e il finanziamento del Fondo nonché le modalità di erogazione delle prestazioni.

 


Articolo 14, commi 1-3, 10-12
(Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)

 

 

L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a potenziare l’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, soprattutto attraverso degli stanziamenti finalizzati all’assunzione di personale, nonché disposizioni in materia di processo tributario.

 

In particolare, il comma 1, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Più specificamente, viene autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell’articolo in esame, la spesa di 27,8 milioni di euro per il 2008, di 60,8 milioni di euro per il 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine, l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate. Inoltre, la norma in esame sembrerebbe disporre (sarebbe tuttavia opportuna una formulazione più perspicua) che, nell’ambito delle procedure selettive già espletate relative a contratti di formazione e lavoro (CFL), il limite di età anagrafica vigente per i medesimi contratti, per i soggetti risultati idonei, si riferisca alla data di formazione della graduatoria stessa (e non alla data di eventuale assunzione in base alla norma in esame).

La norma prevede un’altra modalità a cui l’Agenzia ricorre per l’effettuazione delle assunzioni in questione, cioè le procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Si osserva che non è chiaro se la mobilità sia utilizzabile per le assunzioni in alternativa all’utilizzo delle graduatorie relative alle procedure selettive già espletate, o se invece sia utilizzabile solamente in via subordinata.

Si osserva inoltre che andrebbe chiarito il riferimento all’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria 2007.

 

Il richiamato comma 536 prevede una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 523, 526, 528 e 530 della stessa L. 296 del 2006. In particolare, si dispone che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri[59].

Lo stesso comma, inoltre, proroga al 31 dicembre 2008 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, già prorogato dall’articolo 1, comma 100, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

Il successivo comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[60].

Andrebbe valutato se sia effettivamente opportuno mantenere il riferimento alla finalità di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L 89 del 2001, dal momento che, rispetto al testo iniziale dell’articolo in esame introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, è stata soppressa la disposizione relativa all’assunzione del personale della giustizia amministrativa.

 

La richiamata L. 89 del 2001 ha inteso fornire risposta alla violazione del principio del tempo ragionevole del processo. La legge ha previsto non un risarcimento commisurato all'entità del danno ma “un'equa riparazione” In favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

La legge delinea il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione, il giudice competente (corte d’appello), le formalità per la presentazione della domanda. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato anche al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

 

In particolare, si prevedono in proposito le seguenti autorizzazioni di spesa:

§         1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 2, lettera a));

§         1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’amministrazione penitenziaria (comma 2, lettera b));

§         1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (comma 2, lettera c));

§         1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni nel ruolo degli Ispettori del lavoro (comma 1, lettera d));

§         4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane (comma 2, lettera e)), la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra, le osservazioni riferite ad analoga disposizione contenuta nel comma 1);

 

Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con DG n. 122 del 2005.

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha disposto il trasferimento all’APAT delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale, assorbite dall’Agenzia per la protezione civile.

L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche amministrazioni, definite con apposite convenzioni. Essa ha autonomia tecnico-scientifica e finanziaria, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al controllo della Corte dei Conti. 

L'APAT opera sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, in attuazione delle direttive del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche Amministrazioni, definite con apposite convenzioni.

Per effetto dell’art. 1, comma 109, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262 , l’APAT si configura come persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.

Attualmente, per garantire senza soluzioni di continuità il funzionamento dell'Agenzia, in attesa della costituzione degli organi di amministrazione e dell’adozione di un nuovo statuto (a tutt’oggi non ancora emanato), con il DPCM 19 ottobre 2006 si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Da ultimo si segnala che, presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati è in corso di esame la proposta di legge AC 1561 che si propone la riforma organica del sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni all’attuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento, nonché delle funzioni delle medesime.

 

Il comma 10 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo:

-       la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di magistrati amministrativi;

-       la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili;

-       la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

 

Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Infine, il comma 12prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è disposto con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[61].

 

I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 recano le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali, in particolare prevedendo (comma 195) che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare, in base alla condizione posta nel richiamato comma 199, l’Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L’Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l’assegnazione di personale (dall’Agenzia ai comuni) possa avere luogo anche attraverso, appunto, l’istituto del distacco.

 

In proposito, si ricorda che il richiamato articolo 30 del D.Lgs. 276 del 2003 ha disciplinato l’istituto del distacco, che si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (comma 1).Inoltre, in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (comma 2).

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni, ai sensi del comma 3, deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Resta ferma, ai sensi del comma 4, la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del D:L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[62].

Infine, il comma 4-bis prevede che qualora il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sulla forma della domanda per il ricorso, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2[63].


Articolo 22
(Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

 

 

L’articolo 22, introdotto al Senato, estende all’anno 2008 l’applicazione della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 689, della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006), che prevede l’esclusione dal patto di stabilità interno gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Il citato comma 689 della legge n. 269/2006 prevedeva l’esclusione degli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005 dal patto di stabilità interno sia per l’anno 2006 che per l’anno 2007.

 

Più precisamente, il primo periodo dell’articolo in esame specifica che si intendono esclusi per l’anno 2008 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno:

§      per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero

§      nelle ipotesi previste dall’articolo 141 del Testo unico, che dispone lo scioglimento degli organi consiliari a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

 

 

Nonostante tali enti siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2008, il secondo periodo dell’articolo in esame ribadisce anche per questi enti l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale, secondo le medesime disposizioni previste per gli enti soggetti al patto.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 560, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha disciplinato le assunzioni effettuatedaregioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. Per una disamina più puntuale, si rinvia alla scheda del successivo articolo 145.


Articolo 31
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato
dagli uffici locali all’estero)

 

 

Il comma 1 reca norme per la prosecuzione del processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Con particolare riferimento alla lettera g) - dedicata alla riorganizzazione delle rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura – il comma in esame prevede, entro il mese di giugno 2008, l’adozione di un decreto del Ministro degli Affari esteri,  di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. Nel decreto in questione dovranno essere individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, al fine di ottenere una razionalizzazione della spesa destinata alle relative funzioni, contestualmente riducendo i costi per l’utilizzazione degli esperti con incarico biennale inviati presso gli uffici all’estero, di cui all’art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri).

Si ricorda che – in data 8 novembre 2007 – la I Commissione della Camera dei deputati ha approvato il parere sull’Atto del Governo n. 180, recante Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri che già ha dato parziale attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 404 della legge n. 296 del 2006.

 

La legge finanziaria 2007 ha intrapreso un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri. Il programma era finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[64].

Il comma 4-bis in questione prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici ministeriali siano determinate con regolamenti emanati ai sensi del precedente comma 2, ovvero mediante Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Tale modalità si applica ai regolamenti volti a disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge in base alla Costituzione, e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. Sempre il comma 4-bis specifica che i regolamenti in oggetto sono da emanare su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del Tesoro (attuale Ministro dell'economia e finanze), e devono procedere:

-        al riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

-        all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

-        alla previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

-        all’indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

-        alla previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

Va inoltre ricordato che il comma 4-bis fa riferimento alla necessità che i regolamenti vengano emanati nel rispetto dei principi posti dal Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni: il Decreto legislativo 29 del 1993 è stato in effetti abrogato dall'articolo 72 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Il comma 404 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di “razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri” aveva disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007.

Nell’indicare con maggiore dettaglio le finalità di tale opera di riorganizzazione la legge finanziaria precisava i seguenti punti: 

-        riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a) del comma 404);

-        gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b) del comma 404);

-        rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c) del comma 404);

-        riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d) del comma 404);

-        riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (lettera e) del comma 404);

-        riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto (lettera f) del comma 404).

Una specifica previsione era poi dedicata al Ministero degli Affari esteri. Infatti la lettera g) del comma 404 prescriveva l’” avvio della ristrutturazione” della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera. A quest’ultimo proposito si precisava che le nuove norme dovessero prevedere che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al DPR n. 120 del 2000 dovessero essere svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

Va ricordato che a norma dell’articolo 3 – che opera l’estensione della responsabilità contabile per l’attività degli uffici all’estero - sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

Va altresì ricordato che tra gli interventi volti alla semplificazione organizzativa e alla razionalizzazione della spesa nell'attività degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri figura, in attuazione di una delega contenuta nella legge di semplificazione per il 2005, il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

In particolare, l’art. 2 del D. Lgs. 307/2006 introduce modifiche alle funzioni delle diverse figure professionali amministrative e contabili operanti negli uffici all’estero, in connessione con le innovazioni normative che hanno interessato negli anni tali professionalità, e rinviando alla contrattazione collettiva per i contenuti e le specifiche professionali riferiti al profili del personale interessato. L’art. 3 individua specificamente, al comma 2, la tipologia delle spese di competenza degli uffici all’estero, mentre, al comma 1, attribuisce la responsabilità degli obiettivi e della conseguente programmazione al titolare dell’ufficio. L’art. 5 prevede l’istituzione di Centri interservizi amministrativi che operino presso le Ambasciate, per coordinare la gestione delle spese degli uffici all’estero. L’art. 6 dispone, in materia di contratti da eseguire all’estero che, in caso di incompatibilità fra ordinamento italiano ed ordinamento locale, il titolare dell’ufficio può direttamente autorizzare l’applicazione della normativa locale. L’art. 7 attribuisce al titolare dell’ufficio all’estero la piena competenza  in ordine alla dismissione di beni mobili di pertinenza dell’ufficio, con l’eccezione di autovetture di servizio e di rappresentanza ed oggetti d’arte, per i quali resta necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione centrale. L’art. 8 prevede interventi volti all’applicazione del  D.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) anche alle comunicazioni fra la sede centrale e gli uffici all’estero.

 

Il D.P.R. n. 18 del 1967[65], all’art. 168 prevede che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli Affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

 

Il comma 2 precisa che, a seguito dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, il contingente degli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche  e consolari e degli istituti di cultura all’estero, di cui all’articolo 152 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, viene conseguentemente adeguato, mediante decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, all’art. 152 dispone chele rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità[66]. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

 

Il comma 3 stabilisce che parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2009, il Fondo per i consumi intermedi del MAE di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). Il Fondo, per l’anno 2008, è inoltre integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

 

La legge 350 del 2003 all’art. 3, comma 39 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e precisamente nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un Fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale era commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che venivano corrispondentemente ridotti.

La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Il comma 4 dispone che nel medesimo Fondo per consumi intermedi confluiscono, altresì, le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 568 della citata legge finanziaria 2007, non oltre il limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri da porre a disposizione degli uffici all’estero.

 

Il comma 568 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 ha disposto in merito alle risorse da reperire a valere sulla riscossione dei diritti consolari, la cui tariffa è fissata in una tabella allegata al DPR 200/1967 (“Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”), come modificata dalla legge 185/1983 e, da ultimo, dall’art. 80, comma 41, della legge finanziaria per il 2003.

In particolare, ilcomma 568 ha destinato risorse aggiuntive a carattere permanente al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle sedi all’estero, da reperire a carico delle maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare. Le risorse aggiuntive non potranno comunque eccedere l’importo annuo di 10 milioni di euro, ed è per esse prevista la certificazione con decreto del Ministro degli Affari esteri.

 

Il comma 5 prevede che, ai fini suesposti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, sia autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Si ricorda che gli originari commi 6 e 7 sono stati stralciati ai sensi dell’art. 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

 

L’attuale comma 6, aggiunto durante l’esame al Senato in Commissione bilancio, autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, la spesa ulteriore di 18 milioni di euro così ripartita: 12,5 milioni per la tutela e l’assistenza ai connazionali; 5,5 milioni per iniziative scolastiche e di formazione professionale di cui alla legge n. 153 del 1971, Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

 

Si ricorda che in base alla richiamata legge del 1971, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati. Tra le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica (art. 2) sono da ricordare: i corsi per l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione; corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti; corsi per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media; corsi di scuola popolare per lavoratori italiani; scuole materne e nidi d’infanzia.

Tra le attività di formazione e perfezionamento professionale di cui all’art. 3 vi sono: corsi di integrazione ed aggiornamento dell’istruzione di base; corsi di preparazione tecnico-professionale; corsi di insegnamento pratico della lingua locale, diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale. 

Si ricorda che i programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Altre norme della stessa legge riguardano l’equipollenza dei titoli di studio e il personale docente.

 

Per le politiche di sostegno degli Italiani all’estero in generale v. quanto diffusamente commentato relativamente al successivo articolo 33.


Articolo 35
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari)

 

 

L’articolo 35 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse:

a)      all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito;

b)      all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

 

Si ricorda che l’uranio impoverito deriva dall’uranio naturale, un elemento radioattivo presente generalmente nel terreno e nelle rocce. L’uranio naturale contiene tre diversi isotopi: U-235, U-234 e U-238. L’uranio è il principale combustibile utilizzato nella produzione dell’energia nucleare. Per ottenere uranio di grado sufficientemente elevato per essere utilizzato in tale impiego è necessario effettuare un trattamento di arricchimento.

Il trattamento di arricchimento sopprime quasi completamente l’isotopo U-234 e i due terzi dell’U-235. La sostanza che residua dopo il trattamento, denominata uranio impoverito, è composta dell’isotopo meno radioattivo, l’U-238, che presenta una radioattività inferiore di circa il 60% di quella dell’uranio naturale.

Gli impieghi militari dell’uranio impoverito comprendono l’integrazione nelle blindature e nei proiettili anti-blindato. L’efficacia in tali impieghi è dovuta al fatto che l’uranio impoverito ha una densità del 65% maggiore del piombo e ciò lo rende particolarmente atto all'impiego nelle corazzature dei veicoli e nelle munizioni ad efficacia cinetica. I proiettili all’uranio impoverito sono infatti considerati fra i più efficaci proiettili anticarro. Al momento dell’impatto del proiettile contenente uranio impoverito si sviluppano temperature estremamente alte e parte del proiettile può vaporizzare (“aerosol”).

Recentemente, i vertici delle Forze armate, nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dalla IV Commissione Difesa della Camera sulle servitù militari, hanno dichiarato che le forze armate italiane non hanno mai fatto uso di munizionamento ad uranio impoverito.

 

In particolare l'articolo in esame, al comma 1, autorizza la predetta spesa al fine di:

§       pervenire al riconoscimento della causa di servizio;

§       pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi

a favore delle seguenti categorie di soggetti:

a)      personale italiano (non esclusivamente militare, potrebbe intendersi) impiegato:

-        nelle missioni militari all’estero,

-        nei poligoni di tiro;

-        nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione);

b)      popolazioni civili (tanto italiane che straniere, potrebbe intendersi in assenza di specificazioni) che si trovino:

-        nei teatri di conflitto;

-        nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale;

c)      il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

 

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sia emanato un regolamento di delegificazione ai sensi della legge n. 400 del 1988[67], su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro della salute, per disciplinare le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi della leggi n. 466 del 1980[68],n. 302 del 1990[69], n. 407 del 1998[70] e n. 206 del 2004[71] e successive modificazioni.

 

La disciplina legislativa in materia di vittime del dovere e del terrorismo è particolarmente stratificata e complessa, tant'è che la legge di semplificazione per il 2005 [72], all'art. 3, ha previsto una delega triennale al Governo per il completo riassetto della normativa. Brevemente può ricordarsi che al godimento dei benefici già riconosciuti agli appartenenti ai corpi di polizia vittime del dovere, la legge del 1980 ammetteva i militari, i magistrati, il personale civile dell’Amministrazione penitenziaria, i cittadini italiani, stranieri, gli apolidi vittime di azioni terroristiche, nonché i familiari delle vittime decedute; successivamente la legge del 1990 estendeva i benefici anche alle vittime degli atti eversivi e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Infine la legge del 2004 li ha estesi a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ha inoltre stabilito che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915[73].

Da ultimo è intervenuto in materia l'articolo 34 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 157, collegato al disegno di legge finanziaria per il 2008 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), che al comma 1 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti - individuate rispettivamente ai sensi della legge finanziaria 2006 e della legge n. 302 del 1990 - le elargizioni previste per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004. Risultano pertanto automaticamente equiparati alle vittime del terrorismo anche i soggetti già equiparati dalla legislazione vigente alle vittime del dovere, ossia coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

I benefici previsti per le vittime del terrorismo consistono nell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, di un beneficio proporzionato alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e comunque non superiore a 200.000 euro; nell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, pari a 200.000 euro. La disposizione in esame prevede che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.

Si segnala, per altro, che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, è stata ampliata l'efficacia temporale della disposizione, nel senso che l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo non è più limitata, come prevedeva originariamente il decreto-legge, alle sole vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata ed ai relativi familiari superstiti riconosciute tali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Di conseguenza, è stata inserita una autorizzazione di spesa, non solo per l'anno 2007, ma anche per gli anni seguenti, per far fronte agli oneri derivanti dai riconoscimenti successivi alla predetta data.

Sempre per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, sono state apportate alcune novelle alla legge sulle vittime del terrorismo (legge n. 206 del 2004).

In primo luogo, è stata ampliata la nozione di «atto di terrorismo», anche alle «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico». Come emerge dal dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, la disposizione è finalizzata a estendere i benefici della legge sulle vittime del terrorismo anche alle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica.

In secondo luogo, il trattamento economico riservato a chi abbia subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto, o di altro trattamento equipollente, viene determinato non più facendo riferimento agli incrementi stipendiali previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati, ma alla retribuzione pensionabile incrementata del 7,5 per cento.

In terzo luogo, in relazione ai benefici riconosciuti dalla legge finanziaria 2007 ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, a causa di atti di terrorismo o ai loro familiari (il coniuge e i figli anche maggiorenni) siano essi dipendenti pubblici o privati, si prevede un'indennità, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto. Tale indennità è determinata applicando appositi parametri ad una base, rappresentata dalla media dei redditi da lavoro autonomo o da attività libero professionale percepiti negli ultimi cinque anni di contribuzione, moltiplicata per dieci.

 

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Si ricorda che il Fondo per le bonifiche delle aree militari è stato istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta di un fondo di conto capitale, previsto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, da effettuarsi d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, anche mediante l’impiego del Genio militare. La dotazione iniziale era di 25 milioni di euro. La ripartizione del fondo va effettuata con decreti del Ministro della Difesa, emanati di concerto con il Ministero dell’Ambiente e comunicati al Ministero dell’Economia e Finanze.

 

Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264[74], sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Si segnala che nel testo disponibile al momento della redazione delle schede di lettura, risulta un riferimento all’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 264 del 1997, relativo al riordino dell’area centrale della Difesa, che peraltro non sembra prima facie contenere una espressa autorizzazione di spesa.


Articolo 37
(Misure in favore della giustizia minorile)

 

 

L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede la corresponsione dell'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 272 del 1989[75], organizzate dall'amministrazione della giustizia minorile (comma 1).

 

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 272/1989, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Essi possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a)       organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b)       utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c)       collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Le comunità sono dunque strutture utilizzate, nella maggior parte dei casi, per l'esecuzione delle misure cautelari non detentive e della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, con dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte apertura al contesto ambientale.

I collocamenti in comunità possono essere disposti sia verso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, avviate e gestite direttamente dall'amministrazione stessa (cui si riferisce la disposizione in esame), sia verso comunità private, associazioni e cooperative, con cui l'amministrazione della giustizia minorile stipula convenzioni, al fine di aumentare la possibilità di accesso dei minori a tale tipo di strutture.

 

L'indennità in questione, corrisposta in presenza di articolazioni di orario, è prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Le modalità e i criteri di corresponsione sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

 

A tal fine, comunque, il comma 2 autorizza, a favore del Ministero della giustizia, uno stanziamento di 307.000 euro per l'anno 2008.

 


Articolo 38
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale
in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia
e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 38 stabilisce che, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

La ratio di tale disposizione è esplicitata in sede di relazione illustrativa e tecnica, laddove il Governo afferma che pur non determinando risparmi di spesa “si può presumere che [...] determini un decremento del personale comandato, e conseguentemente un recupero delle unità a disposizione per compiti d’istituto”.

L’elemento di innovazione introdotto dalla norma in esame sembra pertanto essere quello di porre in ogni caso a carico della amministrazione utilizzatrice (sia essa statale o meno) l’onere di corresponsione del trattamento economico spettante al personale de quo in posizione di comando.

 

La disciplina generale del comando, ove non disapplicata a livello di contrattazione collettiva (per il personale “privatizzato”), è posta dagli articoli 56 e ss. del D.P.R. 3/1957[76]. In particolare, l’articolo 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa) del D.P.R. citato attribuisce la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale all'amministrazione di appartenenza, mentre carica quella relativa alla spesa del personale comandato presso enti pubblici direttamente ed interamente all'ente presso cui detto personale va a prestare servizio; tale ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.

 

L’articolo in esame stabilisce altresì che le disposizioni recate dall’art. 1, comma 6-septies del D.L. 300/2006[77] così come modificato dalla L. di conversione 17/2007 rimangano invariate.

 

La norma da ultimo citata dispone che fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 165/2001[78] cui ciascun ministro può avvalersi, per l’esercizio delle funzioni, che gli sono proprie, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, continua ad applicarsi la disposizione di cui al sopra citato art. 57 del testo unico di cui al D.P.R. 3/1957. Al medesimo personale indicato dall’art. 1, comma 6-septies del D.L. 300/2006, e fino alla data del 31 dicembre 2011, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 133 del D. Lgs. 217/2005[79] ovvero la disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo art. 133 ai sensi della quale il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

 

Resta fermo, secondo quanto precisato dal secondo periodo della disposizione in esame, il divieto posto dall’art. 3, comma 63 della L. 537/1993[80], ossia la non cumulabilità di indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i pubblici dipendenti “comandati” prestano servizio.

 

Si ricorda infine che il personale delle Forze di polizia e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono tuttora in regime di diritto pubblico (art. 3 del D. Lgs. 165/2001). Inoltre con la firma, il 31 ottobre 2007 del rinnovo del contratto di lavoro 2006-2007, tutto il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (dirigenti, direttivi, personale operativo e personale amministrativo) è entrato nel comparto di contrattazione di diritto pubblico.

 


Articolo 41
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica)

 

 

L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo concerne i soggetti che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti - adottati entro il 31 dicembre 2006 - di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.

I criteri e le modalità per l'assunzione del personale in esame, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni interessate, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.


Articolo 84
(Personale della associazione italiana della Croce rossa.
Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche
nella provincia autonoma di Bolzano)

 

 

L’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni relative al personale a tempo determinato dell’Associazione italiana della Croce rossa, nonché ad assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano.

 

In particolare, il comma 1 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Per le altre fattispecie di contratto di lavoro flessibile si applica la disciplina recata dall'articolo 145 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni) del presente disegno di legge finanziaria (al riguardo si rimanda alla scheda di lettura del citato articolo 145).

Alla copertura dell'onere derivante dalla conferma dei suddetti contratti a tempo determinato, l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 ha autorizzato la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, al fine di assicurare l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. L’applicazione di tale norma ha determinato, una decurtazione di 8,5 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica[81]per l’anno 2006, quale compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Per quanto concerne l’intervento di riordino di maggior rilievo dell’Associazione italiana della Croce rossa il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276[82]ha modificato alcuni aspetti della struttura amministrativa dell’ente ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente (per la quale sono definiti procedura e termini) e dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

In particolare, si prevede l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio-sanitario, una diversa disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale e regole rigorose per l’accertamento dei soci con diritto di elettorato attivo.

Il processo di riordino si è concluso con l’approvazione del nuovo statuto dell’ente recato dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

In particolare, l’articolo 2 (Compiti), comma 1, del citato D.P.C.M. n. 97 del 2005, stabilisce che la Croce rossa, concorre attraverso lo strumento della convenzione:

-        ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché a svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70[83] della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

-        al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati.  

L’articolo 3 (Servizi delegati) dello stesso D.P.C.M. consente alla Croce rossa di stipulare convenzioni per gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale e di essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti, purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

L’articolo 4 (Preparazione del personale e dei soci attivi), comma 2, prevede specifiche convenzioni che la Croce rossa italiana può stipulare con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che per la formazione delle infermiere la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico.

Da ultimo, l’articolo 48 (Regolamenti) stabilisce che il consiglio direttivo nazionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui al citato articolo 3.

 

La relazione illustrativaricorda che le convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari concernono: il trasporto di infermi ed il soccorso urgente 118 (convenzioni con le aziende sanitarie locali); l'assistenza socio-sanitaria presso i centri di accoglienza profughi (convenzioni con le prefetture); il servizio di pronto soccorso aeroportuale (convenzione con il Ministero della salute); attività sociali e socio-sanitarie (convenzioni con amministrazioni pubbliche locali).

La stessa relazione osserva che il personale interessato dalla norma è pari ad oltre 1850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere risulta coperto dalle convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana su tutto il territorio nazionale che determinano un ricavo pari a circa 80 milioni di euro. Detratto il costo per il personale di 55 milioni di euro e le spese di funzionamento, pari a circa 15 milioni di euro, si configura, quindi, per la Croce rossa un ricavo netto derivante dalle attività svolte in convenzione pari a circa 10 milioni di euro.

Conseguentemente, secondo la medesima relazione, in assenza della norma in esame, si avrebbe la mancata conferma dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato e la rescissione delle convenzioni in essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni (principalmente le aziende del Servizio sanitario nazionale) resterebbero invariati o potrebbero risultare addirittura incrementati in ragione dell’affidamento ad altri soggetti dei servizi di pronto soccorso e di assistenza.

 

Il comma 2, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni relative alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui al comma 1.

In primo luogo viene precisato che al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, di cui ai commi 5, 6 e 7 del successivo articolo 146 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Fatta questa premessa, il comma in esame dispone che per il personale che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni, nonché dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti.

Tale modalità di stabilizzazione avviene sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze. Con lo stesso protocollo vengono altresì definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari di cui al comma 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

 

Con comma 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, aggiunge un periodo alla fine del comma 527 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), introducendo così nell’ambito della relativa disciplina una specifica previsione per l’assunzione di personale da destinare agli uffici pubblici situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[84].

 

In particolare il comma in esame dispone che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al citato comma 527, è da considerarsi prioritaria l'immissione in servizio del personale, risultato vincitore o idoneo a seguito di concorsi pubblici, da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Si ricorda, infine, che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria del 2007 è prevista dall’articolo 146, comma 3 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.


Articolo 90
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)

 

 

L’articolo 90, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche - disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo - sono state trasformate, nel corso della XIII legislatura (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985. Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono attualmente 14[85].

 

Il comma 1 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 [86].

La lettera a) inserisce una specifica al comma 5 dell’articolo 12, nel senso di prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

La lettera b) abroga la lett. b) dell’articolo 21, recante disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni, sostituendo le disposizioni ivi previste con quelle contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione.

L’attuale lettera b) dell’articolo 21 prevede la facoltà dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo di disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico sinfoniche qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora il patrimonio subisca perdite di analoga gravità (per i primi due esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996, la percentuale era elevata al 50 per cento).

Tali disposizioni vengono sostituite con altre contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione; il tenore delle stesse sembra avere carattere equivalente se non per la parte in cui si dispone l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni prima citate.

La lettera c) modifica il comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta (nel testo attuale la norma prevede solo che essi durino in carica sei mesi).

I commi 2 e 3 definiscono l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte con il comma 1.

In base al comma 2, quanto previsto dalle lettere a) e c) (e cioè che i consiglieri di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere riconfermati o rinnovati una sola volta) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una vota approvato il bilancio 2007.

In base al comma 3, quanto stabilito dalla lettera b) (e cioè l’obbligo di sciogliere il consiglio di amministrazione in caso gravi perdite al patrimonio registrate in due esercizi consecutivi) si applica a partire dal 1° gennaio 2009 sulla base, in sede di prima applicazione, degli esercizi degli anni 2008-2009.

Il comma 4 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010. Il Senato ha approvato un emendamento del relatore nel quale il divieto trova come riferimento quanto contenuto nel comma 595 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, nonostante che in tale ambito il divieto di assunzione a tempo determinato per le fondazioni lirico-sinfoniche sia riferito ai soli anni 2006 e 2007. Assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo (tale ultima categoria è stata aggiunta durante l’esame presso il Senato, con il medesimo emendamento di cui sopra) per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato possono essere effettuate esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

 

Si ricorda che l’art. 3-ter, comma 6, del D.L. n. 7/2005, aveva disposto, per l'anno 2005, il divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non poteva superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Avevano, comunque, facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), come prima ricordato, ha fatto divieto, per gli anni 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

 

Il comma 5 reca l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, il Fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto. Il citato decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento (comma 6).

Il comma 7 novella l’articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1148, della legge finanziaria 2007, aveva sostituito l'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, stabilendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fossero determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.


Articolo 94
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)

 

 

L’articolo in commento prevede varie misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico; dispone inoltre in merito all’organico dei docenti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di reclutamento dei docenti.

 

 

Razionalizzazione della rete scolastica ed economie di spesa (commi 1 e 2)

Il comma 1, come illustrato nella relazione governativa al ddl, reca disposizioni volte a rafforzarele misure di razionalizzazione già previste dalla legge finanziaria 2007 nonché a ridurre di 2.000 unità i docenti in servizio  nell’anno scolastico 2008-2009, con conseguenti economie di spesa stimate in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 60 milioni a decorrere dal 2009.

 

Le misure recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 mirano al ridimensionamento del numero delle classi scolastiche; il disposto della lettera d) è finalizzato ad agevolare le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari.

 

La lettera a) subordina, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale (ai sensi del DM 234/2000) alla preventiva verifica della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali vigenti.

Si ricorda in proposito che il quadro orario annuale dei percorsi liceali è specificato agli arrtt. 4-11 del D.Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione e formazione, e nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali (allegato C al D.Lgs.)[87].

La norma in commento sottopone di fatto ad una nuova autorizzazione –presumibilmente da parte delle direzioni scolastiche regionali - l’attivazione di percorsi sperimentali a suo tempo divenuti ordinamentali (vedi infra).

La misura citata comporta, secondo la relazione tecnica, un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità corrispondenti a un risparmio di 2.232 ore di insegnamento ottenuto a seguito della riconduzione dell’orario scolastico a 34 ore.

Si ricorda che con il DM n. 234 del 2000[88] è stato adottato il regolamento che disciplina i curricola delle istituzioni scolastiche secondo le prescrizioni dell’art. 8 (Definizione dei curricula) del DPR 275/1999[89], recante norme in materia di autonomia didattico organizzativa.Il regolamento ha confermato gli ordinamenti scolastici già esistenti, compresi quelli di tipo sperimentale adottati dalle scuole in relazione a programmi nazionali di sperimentazione già autorizzati dal ministero; tali sperimentazioni sono pertanto entrate a regime[90] .

 

La lettera b) prevede che la determinazione del numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo gradosia basata sul numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

La misura citata consente, secondo la relazione tecnica, un decremento del fabbisogno di docenti realizzando economie di spesa pari a circa 56 milioni di euro per ogni anno scolastico.

 

La lettera c) novella il comma 1 dell’art. 3 [91] del DL n. 255/2001 [92], prescrivendo che l’eventuale incremento del numero delle classi, disposto dal dirigente scolastico a fronte delle effettive iscrizioni, sia subordinato all’autorizzazione del competente direttore generale regionale.

 

L’attuale formulazione della disposizione novellata dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportino modifiche al numero delle classi già autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente e che gli incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, siano disposti dal dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998.

 

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998[93]; quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ). Con circolare n 19 del 13 febbraio 2007 il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso alle scuole lo schema di decreto interministeriale concernente gli organici dei docenti inoltrato al concerto del Ministro dell’economia e finanze. Lo schema di provvedimento in questione stima che per realizzare il desiderato innalzamento del rapporto alunni /classe - in relazione all’incremento delle iscrizioni- sia necessaria una riduzione effettiva di 11.726 docenti (a fronte della riduzione inizialmente computata in 14.179 docenti).

 

Con riferimento generale alle disposizioni recate dalle lettere a) b) e c) del comma 1 si rileva che esse procedono alla rilegificazione di una materia disciplinata principalmente da norme secondarie .

 

La lettera d) dispone che l’assorbimento dei docenti soprannumerari sia completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010 (anziché entro l’anno scolastico 2007/2008) e che la riconversione del personale in questione sia realizzata a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare.

La disposizione appena sintetizzata, modifica, senza novellarlo, l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria 2007; quest’ultimoha affidato alMinistro della pubblica istruzione la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

A fini di completezza, si ricorda che l’art. 3, comma 89, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) aveva già operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002 [94], disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali, sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

 

Il comma 2 indica l’ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame:

o        535 milioni di euro per l’anno 2008;

o        897 milioni  di euro per l’anno 2009;

o        1.218 milioni di euro per l’anno 2010;

o        1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.

 

Si evidenzia in proposito una riduzione delle economie di spesa rispetto a quanto previsto dal citato art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007:.

·                     448,20 milioni di euro per l’anno 2007,

·                     1.324,50 milioni di euro per l’anno 2008,

·                     1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la clausola di salvaguardia (procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007).

 

L’art. 1, comma 621, della finanziaria 2007 - per quanto qui interessa - dispone che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (commi 605-619[95]) e quantificate nell’art. 1 comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti, con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale docente e amministrativo.

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL 159/2007(collegato alla manovra finanziaria per il 2008[96]) ha escluso l’applicazione della clausola di salvaguardia per l’esercizio finanziario 2007.

 

Organico dei docenti di sostegno (commi 3 e 4)

 

I commi 3 e 4 recano nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno ad alunni con handicap.

Il comma 3 dispone che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni[97] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze; si mantengono ferme comunque le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007.

In base ai dati forniti dal Ministero, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’a.s. 2006-2007 è di 375.722 e si sono attivati 92.185 posti di sostegno; si prevede che il numero di posti da attivare nell’a. s. 2007-2008 non potrà essere inferiore a 94.000. Il tetto imposto dalla norma in esame – specifica la relazione tecnica – equivalente a 93.930 posti, interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili[98].

L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [99], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

Si ricorda che l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138; il medesimo articolo consente tuttavia in presenza di handicap particolarmente gravi (art. 40, comma 1) l’assunzione di insegnanti di sostegno- con contratto a tempo determinato- in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) –oltre a prevedere la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[100]- ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[101].

 

Con il comma 4 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007.

Il medesimo comma modifica l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina (recata dal comma in esame e dal precedente commi 3 ).

In relazione all’ultimo periodo del comma in esame, recante la cd. clausola abrogativa innominata, si osserva che, ai sensi delle regole vigenti sulla redazione dei testi normativi, è opportuno che ogni atto normativo indichi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta, senza far ricorso alla suddetta clausola, considerata superflua e, al limite, fonte di equivoci.

 

 

Assunzioni del personale A.T.A. (comma 5)

 

Il comma 5 novella l’art.1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità (e cioè da 20.000 a 30.000) il contingente di immissioni in ruolo ivi previste per il personale ATA (Amministrativo, tecnico, ausiliario).

Secondo la relazione tecnica tale disposizione è finanziariamente neutra, considerato che il trend di collocamenti a riposo del personale in questione negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

La citata lettera c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009.

Con Decreto 17 luglio 2007 il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto alla Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009, prevedendo, per quanto qui interessa l’assunzione di 10.000 unità per l’anno scol.2006/2007 e di altre 10.000per i due anni scolastici successivi[102].

 

 

Reclutamento dei docenti (comma 6)

 

Il comma 6, introdotto dal Senato (a seguito dell’approvazione di un emendamento sostitutivo degli originari commi 6, 7, 8), rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente ed abroga contestualmente alcune disposizioni inerenti non solo il reclutamento del personale ma anche la formazione di quest’ultimo.

 

Il comma in esame prevede in particolare che, con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione[103]- sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione- sia disciplinato il reclutamento dei docenti, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili per il reclutamento a legislazione vigente e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni[104].

Il regolamento in questione, per la cui adozione non viene indicato un termine, sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; tale parere va reso entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

Si fa salva infine la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che quest’ultimo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (allora aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297( come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

 

Il comma in esame, come anticipato sopra, abroga:

·         l’art. 5 della legge 53/2003 [105] (cosidetta “legge Moratti”) concernente la formazione iniziale dei docenti;

·         il d.lgs. 227/2005[106], emanato in attuazione del citato art. 5, che prevede l’accesso alla docenza attraverso concorsi banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno ed affida la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)[107].

 

Con riguardo a tali abrogazioni si ricorda che l’art.5 della legge 53/2003 oltre a recare principi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo inerente la formazione dei docenti contiene disposizioni immediatamente prescrittive quali ad esempio:

•      la valutazione dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno ai fini di una eventuale abbreviazione del percorso di studio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione post-universitaria per l’insegnamento nella scuola secondaria (art.5, co.3);

•      l’attribuzione all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (art.5, co.3).

Sarebbe, al riguardo, opportuno abrogare le citate norme a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

 

Per effetto delle abrogazioni sopra menzionate la formazione dei docenti resta disciplinata dalla legge 341/1990[108] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2), quest’ultima peraltro era attualmente applicata a seguito della mancata emanazione degli adempimenti previsti dal D.lgs.227/2005. La norma citata (L.341/1990) ha previsto l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie. Con decreto ministeriale 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola) è stato attuato il disposto dell'art. 17, co. 95 e 98, della L. 127/1997[109]; in particolare sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

 


Riorganizzazione del servizio scolastico (commi 7-15)

 

I commi da 7 a 15 dispongono la sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, al fine di innalzare la qualità del servizio dell’istruzione e accrescere l’efficienza della spesa.

Il modello sarà configurato sulla base di un atto di indirizzo, adottato entro il 31 marzo 2008 dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata.

Il documento ministeriale individuerà criteri e metodi della sperimentazione nonché gli ambiti territoriali - di norma provinciali - della medesima (commi 7 e 8);saranno indicati particolare:

·         le modalità di raccordo Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche, attraverso la creazione di organismi paritetici di coordinamento che stenderanno un piano triennale e ne cureranno la realizzazione senza oneri aggiuntivi per lo Stato (comma 8, lettera b), e commi 9, 10, 11);

·         le tipologie di intervento - anche con riguardo all’organizzazione scolastica, all’offerta formativa, alla formazione delle classi[110], al rapporto rapporto insegnanti-studenti - nonché gli obiettivi di qualità del servizio (comma 8, lettere a) e c), );

·         le previsioni demografiche sulla popolazione scolastica (comma 8, lettera d))

·         le modalità di monitoraggio degli obiettivi- curato dall’ufficio scolastico regionale, di valutazione della sperimentazione e di verifica delle economie raggiunte – destinate ad un apposito Fondo dello stato di previsione del ministero per essere assegnate alle istituzioni che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi (comma 8, lettere e), f), g) , commi 12, 13)

 

 

Entro l’anno scolastico 2010-2011, tenendo conto degli esiti della sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta un nuovo atto di indirizzo volto ad estendere il nuovo modello organizzativo a tutto il territorio nazionale (comma 14).

 

Si estendono infine (comma 15 ) alla gestione del Fondo di cui al comma 13 le disposizioni di semplificazione delle procedure di spesa già previste  per la gestione contabile di programmi comuni fra più amministrazioni (art. 8 del DPR 367/1994).

Si ricorda che l’art. 8 del DPR n. 367/1994[111] prevede che qualora, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, si possano effettuare una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

 

 

Con riguardo più generale alla sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione scolastica, l’articolo in commento non sembra fare riferimento alle alle potenzialità innovative che le norme sull’autonomia scolastica, principalmente contenute nel DPR 275/1999[112] hanno già conferito alle singole istituzioni.

Si ricorda in particolare che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa che ritengono opportune (art.4 e 5 del DPR 275/1999); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine, possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione) nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

 

Si ricorda infine che la relazione tecnica non quantifica i risparmi di spesa derivanti dall’adozione del nuovo modello organizzativo delineato dai commi 7-15 dell’articolo in commento, in quanto criteri e modalità della sperimentazione saranno definiti con un successivo atto di indirizzo.

 

Con riferimento generale ai contenuti dell’articolo in commento, si segnala che esso richiama per vari profili l’analisi condotta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e finanze nel Quaderno bianco sulla scuola[113](esplicitamente citato nella la relazione  illustrativa al ddl ). Nel documento si indicano in particolare (sezione II, paragrafo 1) tra i fattori di debolezza del sistema scolastico l’assenza di una programmazione del fabbisogno del personale docente e l’inadeguata programmmazione della rete scolastica.

 

Articolo 96
(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

 

 

Il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

In proposito si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[114]. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087,8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria[115]. E, da ultimo, con l’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 147/2007[116], sono stati assegnati ad incremento del Fondo ulteriori 20 milioni di euro da destinare esclusivamente all’assunzione di ricercatori[117]. Occorre, infine, considerare che la tabella C allegata al progetto di legge in esame assegna al Fondo una dotazione pari a 6.907,998 milioni di euro per il 2007, nonché a 7.039,825 per il 2008 e il 2009.

 

Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. La disposizione specifica che tale dotazione è comprensiva degli importi indicati all’articolo 95, commi 8 e 14 della legge in esame, riguardanti, rispettivamente, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007[118] e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009.

 

La disposizione in commento si allinea alla necessità di predisporre meccanismi volti a garantire nel tempo la dinamica del FFO a sostegno dell’equilibrio finanziario degli atenei: necessità evidenziata nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) recante “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le osservazioni critiche sul sistema universitario sono state in parte raccolte nel Libro Verde sulla spesa pubblica (paragrafo 2.3). Inoltre le raccomandazioni formulate dalla CTFP sono state fatte oggetto degli impegni del governo, sottoscritti dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’università e della ricerca il 2 agosto 2007 per un “Patto per l’università e la ricerca”.

Con riferimento specifico all’oggetto della disposizione in commento, si segnala che il documento della Commissione sottolinea come il Fondo di finanziamento ordinario per le università sia cresciuto nel corso degli anni, ma con una dinamica che più recentemente è risultata inferiore al tasso di inflazione e, soprattutto, alla dinamica delle retribuzioni, delle quali, in base all’art. 5 della legge n. 537/93, si sarebbe dovuto tener conto annualmente per incrementare le assegnazioni del Fondo. Ciò ha comportato che il costo degli aumenti automatici delle retribuzioni sono stati addossati sui bilanci delle università, con il rischio in prospettiva di seri problemi di squilibrio finanziario.

 

Il comma 2 subordina l’assegnazione delle predette risorse all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.

In particolare, il piano deve contenere disposizioni in base alle quali:

a) in caso di superamento da parte degli atenei del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, sia effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

b) l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei sia subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

 

A proposito dei vincoli di utilizzazione delle quote del Fondo, si ricorda che, con l’articolo 51, comma 4, della legge n. 449/97[119] sono stati già introdotti nel sistema universitario vincoli per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, sia docente che non docente: in particolare, è stato fatto divieto alle Università di procedere a nuove assunzioni nei casi in cui la spesa per assegni fissi al personale di ruolo risultasse eccedente il 90 per cento del FFO, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. Nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), di cui sopra, si rileva come, a fronte di queste disposizioni, non siano state ancora applicate procedure per garantire il rispetto della norma, con precise sanzioni nei casi di inosservanza della stessa. Anzi, nella relazione si sostiene che il vincolo del 90 per cento delle spese per il personale sul FFO è stato indebolito con la legge n. 143/04[120] che lo ha ridefinito in modo “virtuale”, non tenendo conto per il suo calcolo degli incrementi stipendiali annuali e di 1/3 della spesa per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Pur con questa definizione “debole” del vincolo, quattro Università hanno superato il limite del 90 per cento. Mentre, se si utilizza come indicatore il vincolo quale originariamente definito dalla legge n. 449/1997, il numero delle Università con più del 90 per cento del FFO assorbito dalle spese per il personale sale a diciannove[121].

 

Il comma 3, introdotto al Senato, prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Si ricorda che, a partire dall'anno accademico 1999/2000 i dottorati di ricerca sono istituiti e banditi dalle università e dagli istituti universitari nella loro piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica, sulla base della nuova disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 210/1998[122], in conformità al regolamento in materia di dottorato di ricerca (d.m. 30 n. 224/1999[123]). Ai sensi del regolamento, le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio, nel rispetto di alcuni vincoli. Con decreti del Ministro, sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 81/2007[124], sono state incrementate di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

Le risorse per le borse di studio post lauream sono allocate nel cap. 1686 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che, a seguito della riclassificazione del bilancio, è iscritto nel macroaggregato 1.3.2.- interventi – nell’ambito del Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria.

Nel ddl di bilancio per il 2008 a legislazione vigente, le risorse destinate a tale intervento ammontano a 183,7 milioni di euro.

 


Articolo 97
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità
sociale d'impresa).

 

 

L’articolo in esame prevede stanziamenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

 

Il tema della responsabilità sociale delle imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo, la Commissione europea ha pubblicato, nel 2001, il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e, nel 2002, la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile".

I due documenti espongono le linee-guida della Commissione europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e, quindi, interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi, ecc.) e, più in generale, con le strategie e le politiche aziendali.

Alcune iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, sono ricordate in calce alla presente scheda di lettura.

 

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328[125], relativa al Fondo per le politiche sociali.

Il comma 2 chiarisce il rapporto tra l'articolo in esame e le disposizioni delle precedenti leggi finanziarie in materia di responsabilità sociale delle imprese.

 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005[126] ha costituito la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, alla quale partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, tale legge ha assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 429, della legge finanziaria per il 2006[127] ha assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Fondazione, riducendo corrispondentemente la già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1269, della legge finanziaria per il 2007[128] ha ridotto lo stanziamento a favore della Fondazione per gli anni 2007 e 2008 da 3 milioni a 750.000 euro per ciascun anno. Una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) è stata nuovamente destinata, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma in esame, stabilisce che il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese sia finanziato con le risorse del nuovo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il contributo annuale (di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge n. 296 del 2006) a favore della Fondazione è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

Ai sensi del comma 3, l'istituendo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, oltre a corrispondere il contributo alla Fondazione, deve finanziare:

§         una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, il cui scopo, secondo la relazione al disegno di legge in esame, è quello di assicurare il confronto permanente tra i diversi stakeholders;

§         attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social ResponsabilitySocial Commitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR ed è finalizzata principalmente a promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.

Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:

- l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;

- la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;

- la realizzazione, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.

L'8 maggio 2007, i Ministri del lavoro e dell’occupazione del G8, riuniti a Dresda, hanno approvato un documento nel quale:

•      riconoscono il potenziale della responsabilità sociale delle imprese di aggiungere valore allo sviluppo sostenibile e, al tempo stesso, di migliorare la qualità della vita dei dipendenti così come delle comunità nella quali le imprese operano;

•      invitano le imprese presenti nei paesi del G8 ad assumere la responsabilità sociale e a rafforzare il loro impegno ed incoraggiano uno scambio di informazioni efficace e trasparente, quale importante indicatore di avanzamento nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

•      considerano che sia un importante compito promuovere la diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle necessità di questi gruppi di imprese;

•      incoraggiano fortemente le imprese dei paesi del G8, ma non solo, ad osservare le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, ad impegnarsi a sostenere attivamente la diffusione di queste Linee Guida ed a promuoverne una migliore gestione attraverso i Punti di contatto nazionali individuati nelle Linee guida medesime;

•      chiedono ai governi dei Paesi emergenti e in via di sviluppo di abbracciare i valori e gli standard contenuti in tali linee guida e segnalano con interesse la proposta di includere i Paesi di recente industrializzazione in un dialogo ad alto livello promosso dall’OCSE sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

•      sostengono l’applicazione della Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle imprese multinazionali e alle politiche sociali e chiedono all’OIL di sviluppare ulteriormente questo strumento;

•      segnalano con interesse il Global Compact delle Nazioni Unite quale ulteriore iniziativa sulla responsabilità sociale delle imprese ed invitano le organizzazioni imprenditoriali nei paesi del G8, nei Paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo a partecipare attivamente alla sua realizzazione e a sostenere l’espansione globale di questo network[129].

 

 

 


 

Articolo 100
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)

 

 

L’articolo 100 reca alcune modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità.

 

In particolare:

§         si sostituisce interamente l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001, concernente i congedi di maternità fruibili per le adozioni e gli affidamenti, disciplinando sia le adozioni nazionali sia quelle internazionali (comma 1), abrogando contestualmente il successivo articolo 27, inerente al congedo di maternità fruibile in occasione di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 2);

§         si sostituisce interamente l’articolo 31, concernente il congedo di paternità fruibile per le adozioni e gli affidamenti (comma 3);

§         si sostituisce interamente l’articolo 36, recante disposizioni sul congedo parentale fruibile in caso di adozioni e affidamenti, disciplinando anche in questo caso le adozioni nazionali ed internazionali (comma 4), abrogando contestualmente il successivo articolo 37, disciplinante il congedo parentale fruibile nei casi di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 5). 

Congedo di maternità

Il comma 1 dell’articolo in esame, come accennato in precedenza, provvede a sostituire il testo dell’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, in modo da estendere, in favore delle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato o abbiano ottenuto in affidamento un minore, il congedo di maternità corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. L'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale sia quelli di adozione internazionale.

Il comma 2 dell’articolo in esame, per finalità di coordinamento legislativo, provvede ad abrogare il successivo articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2006.

 

L’attuale articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001 dispone (comma 1) che il congedo di maternità di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) (astensione dal lavorodurante i tre mesi dopo il parto) possa essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Il congedo, inoltre, deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice (comma 2).

Si ricorda, infatti, che, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal settore produttivo di appartenenza, ai sensi del richiamato articolo 16 del D.Lgs. 151 sussiste il divieto di adibire al lavoro le donne:

a)       durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20[130];

b)       ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c)       durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d)       durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Infine, l’articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2001 prevede, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, che il congedo di maternità di cui all’articolo 26, comma 1, in precedenza richiamato, spetti anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età (comma 1). Allo stesso tempo, si riconosce il diritto della lavoratrice, ai fini dell'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, alla fruizione di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Tale congedo non comporta indennità né retribuzione (comma 2). La certificazione della durata del congedo di cui al comma 1 è rimessa, ai sensi del comma 3, all’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Lo stesso ente è altresì tenuto a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso dell’ulteriore congedo di cui al precedente comma 2.

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 26 prevede:

§         che il congedo di maternità spetti, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (nuovo comma 1);

§         che il congedo debba essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice (nuovo comma 2);

§         che, in caso di adozione internazionale (nuovo comma 3), il congedo possa essere fruito:

o        prima dell’ingresso del minore in Italia, nel corso del periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione;

oppure

o        entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo;

§         che la lavoratrice che nel periodo di permanenza all’estero non abbia richiesto o abbia richiesto solo in parte la fruizione del congedo di maternità, possa in alternativa fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità (nuovo comma 4);

§         che l’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione abbia l’obbligo di certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice (nuovo comma 5);

§         che, nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità può essere fruito nei primi 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo comunque di 3 mesi (nuovo comma 6).

 

Pertanto le principali modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente possono essere individuate:

§         nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, nella estensione a 5 mesi (rispetto ai 3 mesi attualmente previsti) del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità. Viene al riguardo precisato dalla norma che il congedo, nel caso di adozione nazionale, deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, mentre nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativa al procedimento di adozione, ma comunque deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;

§         nel caso di adozione nazionale, nella eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità (mentre attualmente è previsto il limite massimo di 6 anni di età);

§         nel caso di affidamento - fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi – nella previsione che il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento (e non più entro 3 mesi come attualmente previsto).

Congedo di paternità

Il comma 3 sostituisce interamente l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, in modo da coordinarne la formulazione con le novelle disposte dal comma 1 relativamente agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto.

 

Il testo vigente del richiamato articolo 31 dispone che il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, in precedenza richiamati, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1). Al contempo, lo stesso articolo (comma 2) riconosce il diritto, alle medesime condizioni, del lavoratore di fruire del congedo non retribuito di cui all'articolo 27, comma 2. Infine (comma 3), al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto al congedo di paternità di cui all’articolo 28. Tale articolo prevede il diritto, per il padre lavoratore, di astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1). Inoltre (comma 2), il padre lavoratore che intenda avvalersi del richiamato diritto ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[131], concernente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Il nuovo testo dell’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, confermando sostanzialmente quanto già previsto dalla disciplina vigente, stabilisce:

§         che il congedo di maternità, così come disciplinato dal nuovo articolo 26, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1);

§         che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore. Anche in questo caso, si prevede che spetta all’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione certificare la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore (comma 2).

 

Si evidenzia tuttavia che, rispetto al testo vigente, viene omesso la previsione secondo cui i congedi in questione spettano anche nei casi di affidamento (non viene infatti richiamato il comma 6 del nuovo articolo 26).

Si consideri inoltre che il nuovo testo dell’articolo 31 non fa alcun riferimento alla fattispecie di cuiall’articolo 28 del D.Lgs. 151 del 2001, che disciplina il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale

I commi 4 e 5, dell’articolo in esame recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, a tal fine provvedendo rispettivamente a sostituire l’articolo 36 e ad abrogare l’articolo 37 del D.Lgs. 151/2001. La nuova disciplina introdotta riguarda sia le adozioni nazionali sia le adozioni internazionali.

 

Il richiamato articolo 36 prevede che il congedo parentale, di cui agli articoli 32-38 dello stesso D.Lgs. 151 del 2001, spetta anche per le adozioni e gli affidamenti (comma 1). Lo stesso articolo eleva altresì il limite di età di 3 anni, relativo all’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1, a 6 anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 2). Infine, il comma 3 dispone che, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il successivo articolo 37 dispone che, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, si applicano le disposizioni del precedente articolo 36. Inoltre, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

Per quanto attiene al congedo parentale, si ricorda che l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001 dispone che per ogni bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo determinate modalità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2. In relazione al limite richiamato, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)       alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)       al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui al successivo comma 2;

c)       qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

 

Il successivo comma 2 prevede l’elevazione del limite complessivo dei congedi parentali dei genitori a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1, inoltre, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni (comma 3).

Infine, il comma 4 dispone che il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, ha previsto che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo (comma 3) dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

 

Il nuovo testo dell’articolo 36 prevede:

§         che il congedo parentale in precedenza richiamato spetta anche in caso di adozione, nazionale ed internazionale, e affidamento (nuovo comma 1);

§         che il congedo parentale possa essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso dello stesso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (nuovo comma 2);

§         che l’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi), è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dallo stesso articolo, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia (nuovo comma 3).

 

Le principali modifiche rispetto alla disciplina vigente possono essere così sintetizzate:

§         si prevede che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (mentre la vigente normativa prevede che il congedo può essere fruito, purché il minore abbia al momento dell’adozione o dell’affidamento un’età non superiore a 12 anni, entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia);

§         si dispone che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 - pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi – spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia a prescindere dall’età del minore (viene quindi eliminata la previsione della normativa vigente in base alla quale tale indennità spetta sino al limite massimo di età di 6 anni del bambino).

 

Si ricorda infine che disposizioni concernenti il D.Lgs. 151 del 2001 sono contenuti anche nel successivo articolo 111, alla cui scheda di lettura si rimanda.

 


 

Articolo 106
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)

 

 

L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

 

In particolare, il comma 1 dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dal l’anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.

 

Il comma 2 precisa che anche le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali sono state assunte obbligazioni, possono essere investite nella forma ed entro il limite di cui al comma precedente.

 

Il comma 3 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104[132] e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 dell’articolo in esame, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119[133], né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.

 

Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 104/1996 prevede l’obbligo, per gli enti di previdenza, di realizzare investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse (comma 1).

In particolare, gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio (comma 2). In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione e delle società di intermediazione disciplinate dallo stesso D.Lgs. 104 del 1996.

Tenuto conto che l'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti (comma 3), gli enti previdenziali possono destinare una percentuale, non superiore al 15%, dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione, da destinare a finalità di pubblico interesse, con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, con una redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale.

 

Il primo comma dell’articolo 40 della richiamata L. 119 del 1981 dispone il divieto, per determinati enti che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a 516.456,90 euro, di mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, salvo particolari eccezioni.

Il successivo ottavo comma prevede, inoltre, la possibilità, tramite decreto del Ministro del tesoro (attualmente: Ministro dell’economia e delle finanze) di variare la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possano tenere presso di sé. Con lo stesso decreto possono altresì essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità in eccedenza rispetto al limite individuato dal precedente primo comma.

 

Il comma 4 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

 

Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da precedenti norme con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

 


Articolo 107
(Gestioni previdenziali)

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni relative alle gestioni previdenziali.

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[134], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88 del 1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati:

a)      nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)      nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2008 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 17.066,81 milioni di euro (per l’anno 2007 l’importo dovuto era infatti pari a 16.650,39 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.217,28 milioni di euro (nel 2007 l’importo dovuto era infatti pari a 4.114,39 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

§      910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;

§       2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§       59,39 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§


Articolo 108
(Trasferimenti all’INPS)

 

 

L’articolo in esame provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§         per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2006 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§         per un importo complessivo di 107,83 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2006, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b).

 


 

Articolo 109
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo in esame prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L'articolo 74 della L. 388 del 2000detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[135], sia su quello della contribuzione dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[136].

In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici,in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

-       dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998[137];

-       da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria. Si consideri che nella tabella C della legge finanziaria per il 2008, all’UPB 18.1.3 (cap. 2156) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è previsto per la finalità in questione lo stanziamento di 133,376 milioni di euro per il 2008, 135,951 milioni di euro per il 2009 ed il 2010.

 

Da ultimo, l’articolo 1, comma 767, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha previsto la possibilità di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato articolo 74, comma 1, della L. 388 del 2000, limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 


Articolo 110
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)

 

 

L’articolo in esame reca una norma di interpretazione autentica concernente il calcolo dell'eventuale quota in forma di capitale della pensione degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, gestito dall'INPS.

 

Si ricorda che con il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, si è provveduto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cd. “legge Dini”), in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”).

Più specificamente, l’articolo 2 del D.Lgs. 164 del 1997 ha disposto i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, in attuazione della parte della disciplina di delega (articolo 2, comma 22, lettera b)) della L. 335 del 1995) che ha previsto la revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi dettati dalla medesima L. 335 all’articolo 1, commi 6-16. A tal fine l'articolo in questione individua la normativa pensionistica applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo in oggetto a seconda dell'anzianità dell'iscrizione stessa.

In particolare, il comma 1 specifica - conformemente al comma 13 del citato articolo 1 della L. 335/1995 - che per i lavoratori iscritti al Fondo speciale in oggetto, aventi un’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente secondo il sistema retributivo, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della citata L. 335/1995 che aumenta i periodi temporali di riferimento sui quali computare la retribuzione pensionabile per i lavoratori con la predetta anzianità contributiva.

Successivamente, nell’ambito del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quater ha recato modifiche alla normativa inerente al Fondo volo.

In particolare, le modifiche principali introdotte dal citato articolo 1-quater concernono:

a)       il tetto di pensione (comma 1). Il citato comma infatti prevede che, in attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella L. 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti iscritti al Fondo in precedenza richiamato, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. 164 del 1997, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l’80% della retribuzione pensionabile individuale determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Precedentemente a tale modifica la misura della pensione non poteva superare il limite massimo di retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nell'anno solare precedente a quello di decorrenza della pensione dai dipendenti di pari qualifica dell'interessato in servizio nell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa ridotta del 10% dal 1° luglio 1997 e del 20% dal 1° gennaio 2000. La pensione, inoltre, non poteva essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'interessato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b)       l’inclusione dell’intera indennità di volo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, al fine di eliminare il contenzioso in atto (comma 2). Al riguardo, il comma in esame stabilisce, fornendo un’interpretazione autentica, che l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, si tiene conto dell’intero importo dell’indennità di volo;

c)       l’abolizione della facoltà di capitalizzare, per l’iscritto al Fondo volo che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità una quota della pensione a decorrere dal 1°gennaio 2005, attraverso l’abrogazione dell’articolo 34 della L. 13 luglio 1965, n. 859 (comma 3).

 

In particolare, l’articolo in esame, confermando le modalità applicative già finora seguite dall’INPS, prevede l’applicabilità, ai fini della determinazione del valore della richiamata quota di pensione, antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della L. 31 ottobre 1988, n 480[138], dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo stesso. Tali coefficienti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

L’articolo 11, comma 2, della L. 480/1988 ha stabilito che agli iscritti al Fondo volo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima L. 480 non trova applicazione l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859. Tale articolo, abrogato dall’articolo 1-quater del richiamato D.L. 249 del 2004, disponeva che l’iscritto in possesso dei requisiti previsti dalla stessa L. 480 per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, avesse la facoltà di chiedere la corresponsione, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, del valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'I.N.P.S..

 

Merita ricordare, infine, che il disegno di legge A.C. 3178, recante norme per l’attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attualmente all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera, all’articolo 4, comma 1, dispone una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

 


 

Articolo 111
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

 

 

L’articolo 111 fornisce alcune interpretazioni autentiche in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti e di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti o categorie assimilate.

Trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti

Il comma 1 fornisce un’interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[139], concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del congedo di maternità e del congedo parentale.

 

Il richiamato articolo 25 dispone che per i periodi di congedo di maternità non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Inoltre, in favore dei soggetti iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Gli oneri derivanti dalla precedente disposizioni sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi, i richiamati oneri sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto.

 

Il successivo articolo 35 dispone che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo[140] sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede la copertura da contribuzione figurativa anche per i periodi di congedo parentale, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, con attribuzione, come valore retributivo per tale periodo, del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della L. 1338 del 1962 ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

In particolare:

§         per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa;

§         per i soggetti iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni, con le specifiche modalità di cui all'articolo 13 della L. 1338 del 1962, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa

 

Il comma 1, primo periodo, stabilisce che le disposizioni di cui ai richiamati articoli 25 e 35 si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 151 del 2001. Il secondo periodo contiene una clausola di salvaguardia, la quale prevede la tutela dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni inerenti ai congedi di maternità e parentali sono contenute nell’articolo 100, alla cui scheda si rimanda.

Perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della L. 15 aprile 1985, n. 140[141], in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

 

Il richiamato articolo 6 prevede iI diritto, per i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L.  24 maggio 1970, n. 336[142], esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, di beneficiare, a domanda, di una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di 15, 49 euro (comma 1).

Tale maggiorazione, sempre a domanda degli interessati, trova inoltre applicazione ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della L. 336/1970, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 (comma 2).

Ai sensi del comma 3, la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

 

Il comma in esame dispone che il richiamato comma 3 dell’articolo 6 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento di pensione viene perequata a decorrere dal momento della concessione della maggiorazione stessa agli aventi diritto.

 

Si evidenzia che in tal modo si provvede a confermare le modalità di applicazione della norma finora seguite dall’INPS.

 


 

Articolo 112
(Definizione di contenziosi con l’INPS)

 

 

L’articolo 112, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni inerenti i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326[143], in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

 

Con il comma 1 del richiamato articolo 44 si è fornita un’interpretazione autentica (con valenza quindi retroattiva) della disciplina degli sgravi contributivi nel settore agricolovigente fino al 31 dicembre 1999. In particolare, si dispone la non cumulabilità tra i benefici contributivi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo, di cui all’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986, e dell’articolo 1, comma 6, del D.L. 536 del 1987, concernente le riduzioni percentuali dei contributi dovuti in particolari zone svantaggiate, con quelli di cui all’articolo 9, comma 6 della L. 67 del 1988, concernente la riduzione capitaria dei contributi dovuti per dipendente[144].

Sulla questione del cumulo di detti benefici, come evidenziato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si è determinato nel tempo un notevole contenzioso che vede coinvolte aziende agricole ubicate in zone montane o svantaggiate.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14227 del 27 ottobre 2000 (che ha appunto affermato la compatibilità tra il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’articolo 1 del D.L. 536 del 1987 con l’ulteriore e diverso beneficio contemplato dall’articolo 9 della L. 67 del 1988, stabilendo che qualora un’azienda presenti entrambi i requisiti previsti possa godere di entrambi i richiamati benefici), aveva determinato una pluralità di richieste di rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione da parte delle aziende.

La relazione tecnica al provvedimento aveva quantificato, in particolare, in 1.080.222.000,00 euro l’onere dei rimborsi dovuti dall’INPS al netto degli interessi legali (di cui 314.816.000.000 euro per le aziende del Nord e 765.406.000,00 euro per le aziende ex Cassa del Mezzogiorno).

 

L’articolo in esame autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla richiamata norma interpretativa, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni. Il versamento può essere effettuato mediante rate annuali, in numero non superiore a 20, con corresponsione degli interessi legali.

Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già effettuato il pagamento all’INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale, pari al 40% delle somme versate all’INPS, maggiorato degli interessi legali corrispondenti al periodo compreso tra il momento del pagamento e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

 


Articolo 113
(Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)

 

 

Al comma 1 dell’articolo in esame viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili", concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007.

La dotazione del Fondo è pari a 1.548 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria di uno specifico provvedimento legislativo, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e relativo all'attuazione del suddetto Protocollo (disegno di legge A.C. 3178).

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 32 del citato ddl 3178, recante la clausola di copertura finanziaria del medesimo disegno di legge, dispone, al comma 1, che i maggiori oneri derivanti dal medesimo ddl – quantificati in 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, 1.520 milioni di euro per l’anno 2009 e 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 - siano coperti a valere sulle risorse stanziate nel Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, previsto dal disegno di legge finanziaria per il 2008, con corrispondente riduzione delle risorse ivi appostate. L’efficacia delle disposizioni del disegno di legge viene quindi subordinata all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008.

 

I successivi commi 2-5 sono invece stati introdotti nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Il comma 2 prevede in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata, l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Viene previsto inoltre che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845[145], istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale.

 

Il comma 4 dispone che, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione su menzionato, per le finalità di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40[146], viene destinata la spesa di 13 milioni (è da intendersi: “di euro”) per il 2008.

 

Si ricorda che la menzionata L. 40 del 1987, e successive modificazioni, prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

 

Infine il comma 5 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla su menzionata L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione di cui al su citato articolo 25 della L. 845 del 1978.

 


 

Articolo 114
(Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame attribuisce a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro per il 2008, quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Tale onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione.

 

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia[147]), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.

In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, converito dalla L. 31marzo 2005, n. 43, ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo, infine, dispone che il Ministero del lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 2, prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

In sostanza, novellando l'articolo 118, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), si prevede che anche per il 2008 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[148], una quota fino a 100 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144/1999;

-        per il 2001 dal citato articolo 118, comma 16 della L. 388/2000;

-        per il 2003, per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 - tramite novella del medesimo articolo 118, comma 16 della L. 388/2000 – rispettivamente dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004, dall’articolo 39-sexies del decreto legge n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dall’articolo 1, comma 1188, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione della legge n. 30 del 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:

a)       il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)       il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c)       il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.

La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.

 

Infine, il comma 3 incrementa, a decorrere dal 2008, di 30 milioni di euro annui il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Tale incremento è volto, oltre a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, a rendere possibile il completamento dei processi di stabilizzazione previsti dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della stessa legge.

 

Il menzionato comma 519 prevede l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

o        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

o        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

o        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

All’onere derivante dalla disposizione in esame si provvede attraverso la riduzione:

§         per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), relativa alle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati, pari a 300 milioni di euro per ciascuno dei due anni suddetti (lettera a));

 

L’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della legge finanziaria 2007, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, è volto a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

Più in dettaglio si dispone:

-     che i datori di lavoro che intendono procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (comma 1202);

-     che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. in rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo si prevede che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c. e che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente (comma 1203);

-     che le parti possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con rapporti di co.co.co. (comma 1204);

-     che la validità degli atti di conciliazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co., per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto (comma 1205);

-     che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approva gli accordi stipulati con riferimento alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD (comma 1206);

-     che gli atti di conciliazione producono gli effetti degli artt. 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso e che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi. Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto (comma 1207);

-     che possono avvalersi della procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e procedurali di cui ai commi 1205 e 1206 (comma 1208);

-     che è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame (comma 1209);

-     che i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei co.co.co. debbano avere una durata non inferiore a 24 mesi (comma 1210).

 

§         a decorrere dal 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione (lettera b)).

 

L’ISFOL è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto (DPCM 19 marzo 2003), l’ente ha visto allargato lo spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.

Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Nelle materie di competenza l'ISFOL:

-     svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

-     fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza unificata;

-     può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;

-     promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca;

-     può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;

-     realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

-     svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca;

-     svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la dotazione finanziaria è costituita da (art. 12 dello Statuto):

-     un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale previsto dall'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

-     b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

-     c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;

-     d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

Successivamente, l’articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1999, n. 419[149], ha stabilito che l’ISFOL è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204[150], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Inoltre, l’articolo 28 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto un’autorizzazione di spesa, per il 2006, pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente.

 


Articolo 115
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)

 

 

L’articolo in esameinterviene sulle risorse stanziate per il potenziamento del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro dall'art. 1, comma 571, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), disponendo, limitatamente all’anno 2008, un utilizzo parzialmente diverso delle medesime risorse.

 

Il comma 571 richiamato ha disposto il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con 60 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento, previsto ai fini del potenziamento del l'attività ispettiva propria di questo nucleo, consta di tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri[151].

Il comma 572autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il comma 573 stabilisce infine che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 

Con l’articolo in esame si dispone quindi che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità (presupponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e integrale al 1° gennaio 2008), mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma. In particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804, dove all’articolo 2 venivano assegnati i militari dell'Arma nei servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955[152], ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997[153], emanato in attuazione dell’art. 9-bis, comma 14, del D.L. 510 del 1996[154] - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

 


Articolo 116
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)

 

 

L’articolo in esamereca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Con tali disposizioni:

§         si rinnova, anche per l’anno 2008, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti (commi 1 e 2);

§         si prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2008, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori di imprese ordinariamente escluse dall’ambito di applicazione di tali ammortizzatori sociali (comma 3);

§         si prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (comma 4);

§         si proroga a tutto il 2008, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (comma 5).

 

Più in particolare, il comma 1, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e nell’articolo 1, comma 410, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e nell’articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possa concedere - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

§         la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;

§         tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

 

Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006.

Pertanto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2007.

Il comma 2 precisa che l’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga, viene ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga dei menzionati trattamenti - viene stanziato un importo complessivo di spesapari a 460 milioni di euro, di cui 20 milioni in favore del settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[155].

 

Il successivo comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Si ricorda che già con decreto ministeriale 31 maggio 2004, n. 34158 si era provveduto, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003[156], a prorogare la CIGS e il trattamento di mobilità, relativamente all’anno 2004, per le imprese sopra citate “per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali”.

Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 2005 n. 36663 si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Si ricorda che tale articolo[157], riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 su citato, ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze possa - anche in deroga alla normativa ordinaria -, entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi; i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Inoltre si prevedeva la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della citata L. 350 del 2003. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.

Con l’articolo 8, comma 3-ter del decreto legge n. 203/2005[158], si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2006, mentre da ultimo con l’articolo 1, comma 1156, lettera c) della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2007.

 

Il comma 4 prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga per ulteriori 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

Si osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno formulare in maniera più corretta la disposizione, evidenziando che le proroghe si riferiscono al “trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale”.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, prevede che ordinariamente la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

In seguito l’articolo 1, comma 1 del D.L. 249 del 2004 ha previsto, in determinati casi, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. Presupposto della proroga sono:

-       la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-       la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-       l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

 

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2007[159] al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998[160].

Si consideri che il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

 

Si ricorda, con riferimento alla fattispecie in esame, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla L. 223 del 1991 sono i seguenti :

a)       ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (cfr. infra);

b)       ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

 

Si consideri, al riguardo, che il comma 773 della legge finanziaria 2007 ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[161].

Lo stesso comma prevede espressamente che la rideterminazione si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente in misura pari a quella degli apprendisti, come è il caso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità[162].

 

Il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione .

 

Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 23 mesi per i rapporti a termine trasformati nel corso del loro svolgimento in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 


 

Articolo 117
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

 

 

La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”: cfr. infra), beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[163].

 

Strumento finalizzato principalmente ad evitare o limitare i licenziamenti attraverso una riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori di una determinata impresa (contratti di solidarietà “difensivi”), tale istituto può, inoltre, utilizzare la riduzione dell'orario di lavoro anche per incrementare l'occupazione (contratti di solidarietà “espansivi”), anche se di fatto tale fattispecie non è stata praticamente quasi mai utilizzata.

La tipologia dei contratti di solidarietà a cui si riferisce l’articolo in esame è, come detto, quella dei contratti di solidarietà “difensivi”.

Come accennato, l’eccedenza di personale derivante dalla crisi aziendale si può affrontare attraverso la stipulazione di contratti di solidarietà difensivi, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro.

La retribuzione persa in seguito a tale riduzione di orario è compensata, in parte, da una specifica prestazione previdenziale. In particolare, in relazione alla riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[164].

Il contratto di solidarietà difensivo è compatibile con la CIG, e. sotto particolari condizioni, anche con la CIGS[165]precludendo altresì al datore di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo, ma non al licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863[166], e dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n, 48[167]tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere sia provvisoria sia stabile. Il contratto di solidarietà difensivo è ritenuto congruo[168], infine, qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parte e parametrata su base settimanale risulti tale da far parificare il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto con il numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti. In ogni caso, si ammette una variazione percentuale inferiore o superiore al 30%.

 

Per quanto attiene ai contratti di solidarietà espansivi, l’articolo 2 del richiamato D.L. 726 del 1984 definisce invece come tale un accordo collettivo aziendale stipulato da datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.

Tali assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima nel caso in cui sia inferiore.

Il datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà espansivi può ottenere, alternativamente, le seguenti agevolazioni:

§         contributi pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:

o        15% per i primi 12 mesi;

o        10% dal 13° al 24° mese;

o        5% dal 25° al 36° mese;

   contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa corrispondente a quella per gli apprendisti[169] con riferimento ai soli lavoratori neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Giova ricordare che le agevolazioni sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.

 

La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2008 interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane[170] (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS)[171].

 

In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148/1993 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato - entro il termine del 31 dicembre 1995[172] - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.

Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà stipulato inizialmente sempre entro il 31 dicembre 1995 (termine poi prorogato con successive disposizioni e, da ultimo, fino al 2006 dal citato D.L. 68/2006), percepiscano - a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva - una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

 

Riguardo all'applicazione della proroga, l’articolo in esame autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236).

 


Articolo 118
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in esame sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007[173], per l’attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai nn. 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

 

La citata L. 123 del 2007, in primo luogo, all’articolo 1, reca la delega, per il Governo, ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

Ai fini dell’esercizio della delega il disegno di legge prevede una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, la lettera p), prevede la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso:

§         la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale anche attraverso il sistema della bilateralità (lettera p), n. 1);

§         il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali del medesimo Istituto. Deve essere garantita la semplicità delle procedure relative a tali finanziamenti (lettera p), n. 2);

§         la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico ed universitario e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria (lettera p), n. 3).

La lettera in esame precisa inoltre che le attività di cui ai su indicati numeri 1) e 2) debbano essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL[174].

 

Pertanto, in primo luogo (comma 1), novellando l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di finanziamento, secondo la quale le suddette attività di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera p) debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse (destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato) di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Conseguentemente viene ripristinata l'originaria destinazione integrale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, alla riduzione dei premi dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigianato.

Al comma 2, introducendo il comma 7-bis (rectius: comma 8) all’articolo 1 della L. 123/2007, in sostituzione della soppressa modalità di finanziamento, per l’esercizio della delega relativa alla su menzionata lettera p), viene previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

Si osserva che tale nuova copertura è posta, almeno letteralmente, con riferimento tout court alla lettera p), quindi non solamente alle attività di cui ai nn. 1) e 2), ma anche a quelle di cui al n. 3) della medesima lettera. Sembrerebbe quindi che lo stanziamento in oggetto sia destinato anche alle attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione.

Tale interpretazione tuttavia non appare coerente con il comma 7 dell’articolo 1 della L. 123/2007, ai sensi del quale dall’attuazione dei criteri di delega recati dal medesimo articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), nn. 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sarebbe quindi opportuno coordinare meglio il vigente comma 7 con il nuovo comma 7-bis introdotto dal provvedimento in esame.

 

Infine, il comma 3, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Tale Fondo è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.A tale fondo è attualmente attribuita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

In attuazione del citato comma 1187 è stato emanato il D.M. 2 luglio 2007[175], che ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici.

 


Articolo 121
(Incentivi all’occupazione (credito di imposta))

 

 

L’articolo 121, introdotto durante l’esame presso la Commissione 5a del Senato, prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[176].

Sono pertanto escluse talune aree del Centro-nord, ancorchè rientrino tra le circoscrizioni comunali elencate nell’aggiornamento della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

 

Il comma 1, in particolare, dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari[177].

La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica –, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni[178].

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003, art. 63) aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2006 del credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall’articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), modificandone alcune condizioni per la concessione (applicazione del criterio cronologico di presentazione delle istanze) a seguito dell’introduzione del limite di oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, nel caso in cui i nuovi assunti non avessero superato i 25 anni d’età e non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (ad esclusione dei portatori di handicap) il credito d’imposta era pari a 100 euro. Tale misura veniva elevata: a 150 euro, se i nuovi assunti fossero stati di età superiore ai 45 anni; a 300, se il rapporto fosse instaurato nelle cosiddette aree di crisi (determinate province del centro-sud, ad eccezione di Massa-Carrara) e zone cuscinetto (sezioni circoscrizionali individuate nella regione Lazio), nonché, in ogni caso, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

 

Il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta in esame, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

 

Si osserva che il comma 1 concede il credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, mentre il requisito dell'incremento di organico a tempo indeterminato - ai sensi del medesimo comma -  è riferito al solo anno 2008 rispetto, come specifica il successivo comma 2, alla media del 2007. Conseguentemente, anche per i mesi degli anni 2009 e 2010, il credito d’imposta in oggetto sembrerebbe dover essere riconosciuto a condizione che l'incremento occupazionale si sia verificato nel 2008 (e non successivamente) e sempre che tale incremento - da computare sempre con riferimento alla media degli occupati nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2007 - sussista ancora (in tutto o in parte) nei mesi successivi.

 

Il comma 3 precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate[179] ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro[180].

Si prevede inoltre che il credito d’imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all’incremento di tale base.

 

In tale ultima fattispecie la norma non specifica tuttavia espressamente se i nuovi occupati debbano, ai fini della fruizione del beneficio, essere assunti sulla base di contratti a tempo indeterminato.

 

Il comma 4 prevede che il credito d’imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente[181], in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES[182].

 

Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, stabilendo che esso spetta a condizione che:

 

-             i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap[183]);

 

La norma non specifica se la condizione di non aver avuto una precedente occupazione riguardi la sola tipologia di lavoro dipendente ovvero altre forme contrattuali. Inoltre, non è chiaro se la condizione di uscita ovvero di imminente uscita da un precedente rapporto di impiego riguardi anche la causa di dimissioni volontarie.

 

-             siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d’imposta;

-             siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

-             il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

 

A tale ultimo proposito, si segnala come dalla formulazione della norma non sembrano esclusi i casi in cui la riduzione della base occupazionale sia dovuta a dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.

 

Il comma 6 dispone che, in tutti i casi in cui un’impresa subentra ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell’impresa sostituita.

 

Il comma 7 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio del credito d’imposta in esame:

 

-             se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell’impresa durante il 2007;

 

-             se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

 

-             se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d’imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

 

Il comma 8 dispone, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in esame, l’equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

 

Il comma 9 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sotto utilizzate[184].

Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

 

Il comma 10 prevede, infine, che l’efficacia delle disposizioni esaminate sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea[185].

 


Articolo 122, commi 1-3
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra
)

 

 

L’articolo, ai commi da 1 a 3,  prevede una specifica destinazione delle risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale[186].

 

Si ricorda che, da ultimo, il decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007[187],all’articolo 8-bis introdotto durante l’iter di conversione, ha aumentato al 100 per cento la misura – prevista dalla normativa vigente al 60 per cento – di possibile utilizzo delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni che cofinanziano programmi di cui alla legge n. 488 del 1992, finanziati altresì con i fondi strutturali dell’Unione europea. Il citato articolo 8-bis, peraltro, ha disposto una procedura volta ad accelerare l’attribuzione delle agevolazioni, anche in assenza degli accertamenti prescritti[188]e del decreto di concessione definitiva delle relative somme[189]. Pertanto, il decreto mediante il quale il Ministro per lo sviluppo economico dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni, è sostituito, nella parte a contenuto non discrezionale, dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio delle banche concessionarie.

In base alla disciplina previgente, il Ministero per lo sviluppo economico provvedeva al ricalcolo delle agevolazioni richieste sulla base di propri accertamenti per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e di una relazione finale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Solo successivamente, il predetto Ministero adottava il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni[190].

Inoltre, è stata disposta una revisione dei criteri di concessione dei principali strumenti di agevolazione finanziati con la legge n. 488 del 1992, con le misure della programmazione negoziata, del contratto di programma e del contratto d’area[191], mediante l’abrogazione della disciplina legislativa vigente, prevista dal decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale[192]. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie secondo le disposizioni che regolano i predetti strumenti di agevolazione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare, tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia, individua le attività d’impresa, le iniziative e le spese ammissibili, nonché la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni che possono essere concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria. Rispetto all’abrogazione della disciplina legislativa che riguarda la riforma degli incentivi, la norma in esame fa salvo l’eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese[193].

 

Si ricorda, inoltre, che in seguito all’istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), le risorse relative alla legge n. 488/1992, insieme alle altre destinate alle agevolazioni alle attività produttive, sono affluite al Fondo unico, allocato al cap. 7420 (U.P.B. 3.2.3.8) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che viene annualmente ripartito con decreto del Ministro delle attività produttive.

Successivamente, l’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha istituito un apposito Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, sul quale avrebbero dovuto confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi in tali aree, in base alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).

Tuttavia, nel nuovo ddl di bilancio riclassificato, il capitolo 7420 risulta iscritto allo stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico con la denominazione “Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese” e rientra nel Macroaggregato 2.1.6. Investimenti (Dipartimento per le imprese), del programma 2.1. “Incentivazione per lo sviluppo industriale”, Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese.

Peraltro, si segnala che nel medesimo stato di previsione, alla Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale, il capitolo 8351 (ex 8428) “Somme da erogare per gli interventi concernenti programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto di area nelle aree depresse”, nell’ambito del programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, presenta uno stanziamento di competenza nullo.

 

In particolare, ai sensi del comma 1,  le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare:

 

-            un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato[194] (lettera a);

-            la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro (lettera b, introdotta dal Senato)[195];

-            agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, come definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[196], mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007 (lettera c)[197];

-            lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a Poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza[198]. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing-out” dall’obiettivo Convergenza[199] (lettera d, introdotta dal Senato);

-            la creazione di un“Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D. Lgs. n. 216 del 2006,  di attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto[200] (lettera e);

 

Il predetto D. lgs. n. 216 ha previsto che, dall’entrata in vigore delle norme in esso contenute, gli impianti utilizzati per determinate attività[201] debbano essere provvisti dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, per fluorocarburi, esafluoro di zolfo), rilasciata da un Comitato appositamente costituito presso il Ministero dell’ambiente. Tale Comitato provvede, tra le altre cose, a disporre l’assegnazione (da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’ambiente e del Ministro per lo sviluppo economico) di quote agli impianti c.d. “nuovi entranti”, sulla base delle modalità definite nell'ambito di un Piano nazionale di assegnazione. In particolare, l'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene conto delle migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti costruiti ex-novo; di eventuali assegnazioni precedenti nel caso di impianti già esistenti; della capacità di produzione di attività dell'impianti, nonché dei livelli di utilizzo di tale capacità registrati nell'ambito del settore di appartenenza. L’assegnazione di quote ai “nuovi entranti” è gratuita, fino all’esaurimento della riserva in base al criterio cronologico di presentazione delle richieste.

 

-            la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (lettera f);

 

Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 448 ha disposto una deduzione forfettaria,per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi,dai ricavi delle imprese degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per la ristrutturazione delle reti distributive, pari all’1,1% dell’ammontare lordo dei ricavi[202] fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6% sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4% sui ricavi oltre i 4 miliardi. La legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) ha successivamente prorogato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, la predetta misura di deduzione forfettaria dai ricavi.  Da ultimo, il comma 393, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha prorogato la misura per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’ulteriore proroga della predetta deduzione forfettaria, prevista con la disposizione in esame, produrrà effetti onerosi in termini di minori entrate pari a 52,2 milioni di euro nel 2008, 53 milioni nel 2009 e 53,9 milioni nel 2010.

 

Si segnala che l’articolo 9, comma 2, del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) prevede la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.

 

-            sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lettera g);

 

Il comma 2 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.

 

Il comma 3 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


Articolo 133
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)

 

 

L’articolo 133, non modificato dal Senato, reca al comma 1 una novella all’articolo 4, comma 4, del D.lgs. 165/2001[203], introducendo il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria presentato al Senato (A.S. 1817) chiarisce che la disposizione in esame intende “circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando il trait d’union fra autorità politica e l’amministrazione, di cui orientano l’attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti” Analoghe considerazioni sono svolte dalla relazione tecnica allegata al medesimo disegno di legge, la quale evidenza altresì come la disposizione si configuri quale strumento di razionalizzazione organizzativa che consentirà un contenimento di spese che sara rilevabile solo in sede di consuntivo.

In via generale, con riferimento agli uffici di diretta collaborazione (comunemente indicati anche come uffici di staff) si rileva che la previsione di una loro specifica disciplina normativa si colloca nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e della dirigenza e della precisazione della separazione tra politica e amministrazione che ha caratterizzato la pubblica amministrazione italiana a partire dagli anni ’90 del secolo, prendendo le mosse dalla L. 142/1990, per arrivare – attraverso il D.Lgs. 29/1993 – al più compiuto assetto della materia ora confluito nel D.Lgs. 165/2001. Il principio di separazione tra politica e amministrazione viene poi declinato nel diverso principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, per le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 4, co. 4, D.Lgs. 165/2001).

La più precisa attribuzione agli organi di governo del compito di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché di verificare la rispondenza agli indirizzi impartiti dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione (art. 4, co. 1, D.Lgs. 165/2001) ha infatti determinato un adeguamento del ruolo e della disciplina degli uffici destinati a svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica. Più specificamente, l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 ha previsto che ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo i ministri si avvalgano di uffici di diretta collaborazione, che hanno competenze esclusive di supporto e di raccordo con l'amministrazione. L’istituzione e la disciplina di detti uffici è affidata a regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[204], dall’entrata in vigore dei quali sono state abrogate le norme del R.D.L. 1100/1924 e le altre disposizioni riguardanti la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati, nei limiti stabiliti dai menzionati regolamenti:

§         dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando[205];

§         collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

§         esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 14 prevede inoltre che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

I regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazionedei vari Ministeri presentano una impostazione sostanzialmente similare (pur con le inevitabili differenze di dettaglio dovute anche alle diverse caratteristiche dei Ministeri). Essi dispongono relativamente all’articolazione degli uffici di diretta collaborazione, alle funzioni di tali uffici, ai responsabili e al personale di tali uffici (di cui viene fissato un contingente massimo), al trattamento economico di tale personale, alle modalità di gestione. Alcune specifiche disposizioni disciplinano il personale delle segreterie dei sottosegretari di Stato e dell’ufficio e delle segreterie dei vice Ministri (ove presenti). Generalmente si prevede un limite percentuale (rispetto al contingente complessivo di personale) entro cui è possibile avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Deve altresì segnalarsi che la disciplina degli uffici di diretta collaborazione è stata innovata con il D.L. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2006, che ha introdotto un periodo all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale ha previsto che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. In base a tale disposizione, che sembra aver disposto una sorta di “spoils system” per il personale degli uffici di diretta collaborazione, nel caso di formazione di un nuovo Governo si avrebbe la cessazione di tutte le forme di utilizzazione del personale previste dall’art. 14, comma 2 disposte dal precedente Governo, ove non intervenga un provvedimento di espressa conferma da parte del nuovo Ministro.

Con più specifico riferimento alla disposizione in esame, è opportuno segnalare come la dottrina abbia evidenziato come la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, dettata per i ministeri dall’art. 14 del D.Lgs. 165/2001, ha trovato applicazione, con modalità differenziate, anche con riferimento ad altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (INPS, ISTAT etc.). Gli studi condotti in materia[206] hanno, in particolare, evidenziato come gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici presentino significative differenze rispetto a quelli ministeriali, in quanto le strutture create negli enti pubblici – essendo poste al servizio di una struttura di vertice di natura non politica – si caratterizzano per una frequente commistione tra attività di supporto agli organi di vertice e attività di vera e propria gestione o, quantomeno, di collaborazione alla gestione “ordinaria”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame reca la disciplina di una fase transitoria, volta a rendere effettivo con gradualità il divieto di istituzione degli uffici di diretta collaborazione introdotto dal comma 1. La disposizione prevede, in particolare, che alla scadenza dell’incarico attribuito:

§         i vertici degli uffici di diretta collaborazione già istituiti decadono;

§         il personale e i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono riassegnati all’amministrazione d’appartenenza secondo le procedure ordinarie.

Con riferimento alla formulazione letterale della disposizione, si osserva che essa sembra voler prevedere la prosecuzione degli incarichi già assegnati fino alla loro scadenza naturale. In questo quadro, tuttavia, non risulta di facile interpretazione il riferimento alla “decadenza” dei vertici degli uffici, dal momento che solitamente con tale espressione si fa riferimento a provvedimenti di revisione con efficacia ex nunc, che incidono su un rapporto di diritto pubblico in essere. Nella disposizione in esame, tuttavia, la decadenza dall’incarico sembrerebbe derivare comunque dalla scadenza dell’incarico stesso.

Non sembra peraltro prevista una specifica disciplina per i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato e gli esperti e consulenti assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 


Articolo 134
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)

 

 

L’articolo 134 delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi in materia, a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi.

 

Il tema della razionalizzazione degli enti pubblici nazionali ha formato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi. La disposizione in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, co. 482 e ss. della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che a sua volta ha disposto in materia apportando diverse modificazioni alla disciplina previgente, recata dall’art. 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001).

 

Si evidenzia che il ddl 3178, recante l’attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, attualmente all’esame della XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati, all’articolo 3, recante disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, provvede a novellare il citato articolo 28, comma 1, della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001), così come modificato dall’articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006). In particolare, si aggiunge la lettera e-bis) al citato articolo 28, comma 1, al fine di introdurre un ulteriore criterio direttivo per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione in esso previsti, disponendo quindi che, limitatamente all’adozione dei regolamenti di razionalizzazione, riordino, trasformazione o fusione degli enti previdenziali pubblici, si deve perseguire anche la finalità della creazione di specifici modelli organizzativi al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

 

Il comma 1 autorizza, per le finalità sopra indicate, l’emanazione uno o più regolamenti di delegificazione[207] ai quali è direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali.

La norma in esame limita pertanto il proprio ambito oggettivo all’area statale, mentre la finanziaria 2007 si riferiva in maniera più ampia a “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.

 

Si ricorda, in relazione all’ambito oggettivo dell’intervento, che l’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

 

Per l’adozione dei regolamenti, è previsto il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già dettato dall’art. 28 (e successive modificazioni) della legge finanziaria 2002 – su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Vengono quindi individuati i “princìpi e criteri direttivi” cui devono attenersi i regolamenti.

Si rileva che tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui le “norme generali regolatrici della materia”.

I “principi e criteri direttivi” sono così indicati dal comma 1:

§       (lett. a)) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

§       (lett. b)) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia alle modalità previste dalla L. 1404/1956[208]. Resta fermo quanto previsto dalla successiva lett. e) (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall’art. 9, co. 1-bis, lett. c), del D.L. 63/2002[209], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[210];

§       (lett. c)) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

§       (lett. d)) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi;

§       (lett. e)) limitazione dellaresponsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all’attivo della singola liquidazione;

§       (lett. f)) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;

§       (lett. g)) trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione con “preminente competenza” nella materia.

 

Il comma 2 prevede che gli schemi di regolamento siano trasmessi al Parlamento perché sia acquisito il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.

 

Tale Commissione è stata istituita dalla legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005). È composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

La Commissione svolge un ruolo di tipo consultivo nel processo in corso di semplificazione legislativa, delineato dall’art. 14 della citata L. 246/2005.

 

Il parere deve essere reso dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi – con possibilità di una proroga di venti giorni – decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

La disposizione configura una non usuale fattispecie di silenzio-assenso di un organo parlamentare. Più frequente, nella legislazione vigente, appare la previsione che scaduto il termine per il parere l’atto possa essere adottato.

 

Il comma 3 pone una norma “di chiusura”, prevedendo che una serie di enti e organismi, elencati nell’allegato A al d.d.l. finanziaria, siano soppressi ex lege ove, alla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. Le funzioni degli enti soppressi ex lege dovranno essere attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le procedure sopra descritte – all’amministrazione con competenza “primaria” nella materia. Sempre con regolamento di delegificazione è previsto si disponga in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

La scelta operata del Governo è in questo caso di tipo “intermedio”: la scadenza infruttuosa del termine non determina né una soppressione generalizzata[211], né una situazione del tutto immodificata; importa la soppressione automatica dei (soli) enti individuati ed enumerati nella tabella A allegata al d.d.l. finanziaria, nulla disponendo con riguardo ai restanti enti e organismi.

Nel corso dell’esame al Senato, l’allegato A è stato modificato, escludendo dalla soppressione automatica cinque enti compresi in origine nell’allegato stesso.

 

Si tratta dei seguenti:

-          Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.);

-          Lega navale italiana (L.N.I.);

-          Ente nazionale risi;

-          Fondazione Guglielmo Marconi;

-          Istituto Beata Lucia di Narni.

L’elenco così modificato contempla un totale di 12 enti.

 

L’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O.) è stato istituito con legge 25 novembre 1995, n. 505, quale ente pubblico non economico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, con le medesime finalità di studio e promozione culturale già assegnate all’Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all’Istituto italo-africano, contestualmente soppressi.

La Lega navale italiana, istituita con R.D. n. 48 del 1907, è un ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei ministeri della Difesa e dei Trasporti e Navigazione e sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

L’ente nazionale risi, istituito con R.D.L. n. 1237 del 1931, è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali; svolge un’attività diretta alla tutela del settore risicolo italiano.

La Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354 del 1938, promuove la ricerca nel campo delle telecomunicazioni e intraprende iniziative rivolte alla conoscenza e alla diffusione dell’attività scientifica di Guglielmo Marconi.

L’Istituto Beata Lucia di Narni è un’istituzione pubblica che svolge attività di sostegno e accoglienza ai minori in stato di disagio sociale e alle donne a rischio di violenze.

 

Il comma 4 prevede che con D.P.C.M., entro sei mesi dalla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti di razionalizzazione, si debba provvedere in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi per intervento del Governo. Il comma 5 prevede che sugli schemi di D.P.C.M. di cui sopra sia acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto. Scaduto il termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Si segnala che il testo in esame prevede due atti diversi in ordine alla destinazione delle risorse degli enti soppressi: regolamento di delegificazione, al comma 3; D.P.C.M., al comma 4.

 

Il comma 6 stabilisce che sono irrilevanti a fini fiscali tutti gli atti connessi alle “operazioni di trasformazione”.

 

Il comma 7 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della previgente disciplina in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, di cui all’art. 28 della legge finanziaria 2002 (v. sopra). Sono però fatti salvi i commi 7, 9, 10 e 11 e i regolamenti già emanati sulla scorta di quell’articolo.

 

Il comma 7 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

Il comma 9 stabilisce bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 10 stabilisce che l’esenzione fiscale degli atti di trasformazione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

Il comma 11 stabilisce che gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

 

Il comma 8 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto, non inferiore a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Nel caso di accertamento di minori economie, si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 621, lett. a), della legge finanziaria 2007.


Articolo 144
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della
Corte dei conti)

 

 

Limiti massimi e pubblicità degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze (commi 1-11)

L’articolo 144, interamente riformulato e ampliato nel corso dell’esame al Senato, reca ai commi da 1 a 11 disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

 

Il comma 1 sopprime il comma 593 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007[212], che contiene una analoga disciplina, volta al contenimento e alla trasparenza delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici.

 

Il primo periodo del comma oggetto della soppressione impone un tetto massimo alle retribuzioni di varie categorie di titolari di incarichi pubblici, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Il secondo periodo subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che “comporti spesa” ai sensi del precedente periodo all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:

§         pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;

§         comunicazione al Governo e al Parlamento.

La disposizione ha ad oggetto le retribuzioni:

§         dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni (come individuati dall’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001);

§         dei consulenti;

§         dei membri di commissioni e di collegi;

§         dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Il terzo periodo del comma dispone che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

 

La formulazione del comma 2 dell’articolo in esame, e dei commi immediatamente successivi, suscita in alcune parti incertezze interpretative, delle quali si dirà nel corso dell’illustrazione.

Il comma 2 pone un tetto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§         pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§         agenzie;

§         enti pubblici anche economici;

§         enti di ricerca;

§         università;

§         società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e società da queste controllate.

Il termine “statali” recato dal comma esclude dal novero dei destinatari alcune tra le amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che pure il comma richiama espressamente.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Risultano certamente escluse “le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni”[213]; sembrerebbe invece – ma il dettato normativo non appare del tutto chiaro – che la generale dizione “enti pubblici anche economici” includa quelli regionali e locali e che per “società […] a totale o prevalente partecipazione pubblica” si intendano anche quelle partecipate da Regioni ed enti locali.

Sono altresì escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autorità indipendenti[214]”: di esse tratta infatti l’ultimo periodo del comma 2, al solo fine di estendere a tali organismi gli obblighi di pubblicità (sui quali, v. infra) per gli emolumenti superiori al limite fissato (che pertanto non sono vietati), e il successivo comma 3, che rinvia a una futura organica legge di riforma la disciplina dei modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformità agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 2.

 

Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) è attualmente all’esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

 

Il tetto imposto dal comma 2 si applica altresì (con formulazione in qualche caso ridondante rispetto a quanto già disposto in via generale):

§         agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti (dalle pubbliche amministrazioni sopra elencate, parrebbe intendersi) nel territorio metropolitano (l’espressione sembra voler escludere gli incarichi conferiti all’estero nell’ambito ad es. delle rappresentanze diplomatiche e delle missioni militari);

§         ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§         ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate (presumibilmente, a totale o prevalente partecipazione pubblica);

§         ai dirigenti (è da ritenere, delle pubbliche amministrazioni suelencate).

 

Un’esplicita esclusione è prevista per le attività di natura professionale e i contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale ritenuta “indispensabile per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”. Nel silenzio della norma, la valutazione su tale carattere di indispensabilità sembrerebbe rimessa allo stesso ente o amministrazione che dispone l’erogazione. In nessun caso tali contratti possono essere stipulati con chi percepisca emolumenti o retribuzioni ad altro titolo (non è precisato se dalla stessa o anche da altra amministrazione pubblica).

 

Il trattamento economico onnicomprensivo massimo nei casi sin qui indicati non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.

 

Si ricorda che l’articolo 36 Cost. pone, tra i criteri cui commisurare la retribuzione del lavoratore, quello della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Nell’attuale assetto del pubblico impiego, la definizione della retribuzione dei pubblici dipendenti è demandata alla contrattazione collettiva, ad eccezione dei settori rimasti in regime di diritto pubblico[215].

 

La nozione di “trattamento economico onnicomprensivo”, che la disposizione in esame non definisce, appare tecnicamente generica.

 

Essa include presumibilmente (ma non esaustivamente):

§         la retribuzione da lavoro dipendente, nelle componenti del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità fisse) e dei trattamenti economici accessori (lavoro straordinario, indennità variabili, indennità di funzione e di risultato, ecc.) come usualmente definite dai contratti collettivi;

§         le indennità di funzione o compensi comunque denominati per lo svolgimento di funzioni pubbliche para-professionali (come quelle dei Capi di Gabinetto, dei membri di Consigli di amministrazione di enti e società pubbliche, etc.);

§         i compensi per consulenze, arbitrati, o altre prestazioni di lavoro autonomo.

 

Il penultimo periodo del comma precisa tuttavia che il termine “onnicomprensivo” implica il computo del cumulo degli emolumenti provenienti a vario titolo anche da diverse amministrazioni o organismi pubblici (compresi tra quelli destinatari della disposizione), nonché degli emolumenti provenienti da una stessa amministrazione o organismo anche se relativi a una pluralità di incarichi conferiti nel corso dell’anno.

Ciò premesso, va segnalato che il parametro di riferimento per il tetto retributivo, rappresentato a sua volta dal “trattamento economico onnicomprensivo” percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, non appare definibile in modo certo e stabile – a differenza della “retribuzione” del primo presidente della Corte[216] – rientrando come si è detto in tale dizione anche emolumenti, eventuali e variabili, aggiuntivi alla retribuzione.

 

Il comma 2 in esame prevede, ancora, che gli atti “comportanti spesa ai sensi dei precedenti periodi” non possano avere attuazione, se non siano previamente:

§         resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito webdell’amministrazione o del soggetto interessato;

§         comunicati al Governo e al Parlamento.

Tale obbligo – alla luce della formulazione letterale del comma – sembra doversi applicare a tutti gli atti che incidano sul trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ad incarichi o mandati di qualsiasi natura. Non sembra potersi ritenere, infatti, che l’obbligo sussista per i soli atti di spesa che comportino il superamento del limite massimo, considerato che tali atti sono vietati in radice (salve le deroghe di cui si dirà).

 

Finalità della disposizione appare quella di assicurare la trasparenza e consentire forme di controllo diffuso sui più elevati livelli retributivi nel settore pubblico, nonché – presumibilmente – quella di rendere in concreto possibile il rispetto del limite massimo, ponendo ogni amministrazione nelle condizioni di conoscere l’ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ad un medesimo soggetto anche in virtù di rapporti in atto con altre amministrazioni.

 

Se tale lettura fosse corretta, parrebbe opportuna una valutazione della sua congruità rispetto alla complessiva ratio della disciplina in esame e, in ogni caso, una verifica sull’impatto amministrativo della disposizione, presumibilmente elevato in termini sia di onere organizzativo e finanziario per la gestione e l’aggiornamento dei dati, sia di tempi di realizzazione del sistema.

 

La platea dei destinatari dell’obbligo di pubblicazione, infatti, includerebbe (e supererebbe) la totalità dei dipendenti statali; la pubblicazione e la comunicazione a Parlamento e Governo avrebbero inoltre ad oggetto ogni singola variazione del trattamento economico di ciascun soggetto.

 

Sembra inoltre opportuno un approfondimento sulla compatibilità con la disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali di una disposizione che, come quella in esame, imporrebbe la diffusione di informazioni personali, nominativamente qualificate, concernenti una così ampia cerchia di cittadini.

 

In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.

 

Le disposizioni che fissano il tetto agli emolumenti non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale, e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Resta ferma la disciplina sanzionatoria delle violazioni di cui si è già detto.

Non appare di immediata evidenza la ragione sottesa alla scelta di ribadire la responsabilità per i casi di violazione.

I soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 devono comunicare preventivamente i “relativi atti” alla Corte dei conti.

I “relativi atti” sembrano essere quelli assunti in deroga al tetto retributivo, ancorché la formulazione sia sul punto non del tutto perspicua.

Una specifica disciplina è riservata alle amministrazioni dello Stato: per esse i tetti retributivi possono essere superati previa autorizzazione data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità.

Non è precisato se il limite numerico è riferito (come parrebbe) al complesso delle amministrazioni statali o a ciascuna di esse. Può inoltre risultare opportuno un coordinamento tra la disciplina delle deroghe per le amministrazioni dello Stato e quella, più generale, sopra illustrata (con particolare riguardo alla sussistenza di motivate esigenze di carattere eccezionale e al limite triennale).

 

Il nono periodo del comma in esame prevede il necessario collocamento in aspettativa senza assegni e con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza di coloro che, essendo legati da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate, siano al tempo stesso componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società.

 

Il comma 4 specifica i limiti entro i quali la disciplina di cui al comma 2, dianzi illustrata, è immediatamente operativa anche nei riguardi delle situazioni e dei rapporti in corso.

È in primo luogo esclusa l’applicazione del limite massimo ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007, data in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria.

L’esclusione ha ad oggetto sia gli incarichi di funzione dirigenziale, al cui conferimento accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico (cfr. art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001), sia gli incarichi definiti nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o comunque su base contrattuale, sia, infine, la generalità dei rapporti di lavoro dipendente con le amministrazioni pubbliche: questi, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3, del citato D.Lgs. 165/2001, sono infatti regolati contrattualmente ai sensi delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Sono al contrario assoggettati al limite posto dal comma 2 gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi ultimi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

 

Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

§         magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§         avvocati e procuratori dello Stato;

§         personale militare;

§         Forze di polizia di Stato;

§         personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

§         vigili del fuoco;

§         docenti e ricercatori universitari.

 

Con riferimento a tali incarichi o rapporti, il superamento del limite di cui al comma 2 eventualmente riscontrato, comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente. Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire da quello conferito per ultimo.

 

Il comma 5 dispone che i limiti introdotti dal comma 2 si applichino comunque a tutti contratti di nuova stipulazione, nonché a quelli rinnovati per scadenza dopo la data del 28 settembre 2007, i quali non possono in alcun caso essere prorogati.

Restano pertanto virtualmente sottratti alla nuova disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla medesima data.

Il comma 6 estende peraltro a tutti i rapporti in corso, a prescindere dall’applicabilità del tetto massimo, le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 2. Il comma 7 aggiunge un ulteriore obbligo di comunicazione per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI: tali emolumenti devono essere resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Il comma 8 sopprime parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che dispone in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate.

 

La disposizione riguarda le società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate.

Relativamente a tali società sono introdotti limiti per i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, prevedendosi in particolare che i compensi non possano superare l’importo di 500.000 euro annui. A tale importo può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Gli importi sono rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni alla deroga.

Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad una annualità dell’indennità loro spettante.

 

Della disciplina recata dal co. 466, in virtù delle soppressioni recate dal comma in esame, resta in vigore solo la limitazione dei benefici legati alla cessazione dell’incarico. Ciò in quanto le situazioni già disciplinate dalle norme soppresse vengono sottoposte alla regolazione di cui ai commi 2 e 3 (rectius: 2, 4, 5 e 6) dell’articolo in esame.

 

Il comma 9 prevede che gli atti che comportano una spesa ai sensi del precedente comma 2 siano sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 27 della L. 340/2000[217].

Non appare evidente la ragione del rinvio alla norma testé citata, che disciplina solo alcuni profili del procedimento di controllo della Corte dei conti; sembrerebbe più opportuno un coordinamento con l’art. 3 della L. 20/1994[218], che elenca (con carattere di tassatività) gli atti non aventi forza di legge sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte.

In base al successivo comma 10, ai fini della registrazione dell’atto la Corte dei conti verifica l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’amministrazione, in assenza della quale il visto va comunque ricusato.

Tali disposizioni sono qualificate dal comma 11 come princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, vincolanti l’esercizio dell’attività legislativa delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La portata di tale principio non appare ben chiara, atteso che la disciplina vigente, a partire dal citato art. 3 della L. 20/1994, limita e concentra il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti fondamentali del Governo, prevedendo che gli enti territoriali siano sottoposti a forme di controllo successivo di gestione (sul punto, vedi infra).

Per altro verso, dalla formulazione del comma sembra, benché indirettamente, desumersi che l’obbligo generalizzato di pubblicazione su sito web degli incarichi e delle relative retribuzioni, di cui al comma 2 dell’articolo, costituisca esso stesso un principio di coordinamento della finanza pubblica al quale le Regioni dovrebbero attenersi nell’esercizio della propria potestà legislativa.

Consulenze e altri incarichi esterni (commi 12-16)

Il comma 12, inserito nel corso dell’esame da parte della 5a Commissione del Senato e non modificato dall’Assemblea dell’altro ramo del Parlamento,reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996[219], in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso.

Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato e debbano trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.

Non viene innovata invece la disposizione relativa alla trasmissione degli elenchi al Dipartimento per la funzione pubblica.

Quanto alla portata applicativa della disposizione, si osserva che – poiché la novella interviene su una disposizione riferita in via generale alle “pubbliche amministrazioni” – potrebbero sorgere incertezze sull’esatta delimitazione dell’ambito dei destinatari.

Più in generale, si rileva che la norma in esame sembra presentare forti analogie e margini di sovrapponibilità con disposizioni introdotte negli ultimi annial fine di rafforzare la trasparenza circa gli incarichi di consulenza affidati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani 1”)[220], l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 già prevede che le pubbliche amministrazioni[221] rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.

In questo quadro, potrebbe valutarsi l’opportunità di un miglior coordinamento tra le due disposizioni. La portata innovativa della disposizione in esame sembra infatti limitarsi all’introduzione dell’obbligo di pubblicare non solo i dati relativi alle consulenze, ma anche i provvedimenti con i quali sono conferiti gli incarichi, con l’indicazione anche delle ragioni dell’incarico stesso. Inoltre, mentre la disposizione dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 fa riferimento ai soli consulenti, la disposizione oggetto della novella in esame si applicherebbe più genericamente anche a tutte le forme di collaborazione esterna.

 

Per completezza, si segnala inoltre che più stringenti vincoli di pubblicità sono previsti dall’art. 1, comma 593, della legge finanziaria per il 2007, che viene tuttavia abrogato dal co. 1 e sostituito dalla disciplina di cui ai commi 2-11 dell’articolo in esame (vedi supra).

 

I commi da 13 a 15 dell’articolo 144, introdotti nel corso dell’esame da parte della 5a Commissione del Senato e non modificati dall’Assemblea dell’altro ramo del Parlamento,recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze.

In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso.

 

La norma richiama espressamente i programmi approvati ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b) del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.[222]). Tale disposizione riporta un elenco delle attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali, nella quale la competenza dell’organo consiliare ècircoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre sono affidati alle Giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo. In particolare, la lettera b) richiamata dalla disposizione in esame prevede che spetti ai Consigli la competenza su atti di programmazione e su documenti di bilancio (“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”). Il comma 4 del medesimo art. 42 esclude che deliberazioni in ordine alle materia affidate alla competenza dei Consigli possano essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo per quanto attinene alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

La ratio della disposizione è evidentemente quella di limitare la discrezionalità delle Giunte comunali e provinciali nelle scelte circa l’affidamento di incarichi esterni, rimettendo la decisione in ordine alla previsione degli incarichi stessi ad un programma di carattere generale deliberato dall’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale.

Il comma 14 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali[223] la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

La disposizione reca inoltre una specifica norma sanzionatoria, prevedendo che il conferimento di incarichi esterni in violazione delle norme del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per i danni cagionati alla pubblica amministrazione.

 

In generale, con riferimento alla disciplina degli incarichi di studio e ricerca, nonché delle consulenze, si segnala in primo luogo che – con una disposizione di carattere generale, che trova applicazione con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, e quindi anche agli enti locali – l’art. 7 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.L. 223/2001[224] (c.d. “decreto Bersani 1), prevede (co. 6 e 6-bis) che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e in favore di esperti di provata competenza. Gli incarichi devono essere, inoltre, attribuiti nel rispetto dei seguenti principi:

§         l’oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze dell’amministrazione conferente e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

§         l’amministrazione deve in via preliminare accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione;

§         la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata;

§         devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La disposizione prevede altresì che tutte le amministrazioni pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con più specifico riferimento, agli enti locali il T.U.E.L.[225] prevede semplicemente che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Peraltro, il comma 6-ter del ricordato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 – anch’esso introdotto dal c.d. “decreto Bersani 1” – precisa che i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi debbano ispirarsi ai principi di carattere generale introdotti per tutte le pubbliche amministrazioni.

 

Il successivo comma 15 prevede che la sezione regionale della Corte dei Conti debba esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14.

A tal fine, la disposizione prevede che esse siano trasmesse per estratto alla Corte dei Conti, che si pronuncia entro 30 giorni dalla loro ricezione.

Con riferimento ai controlli introdotti dalla disposizione in esame, si segnala la necessità di un approfondimento circa il loro inquadramento nell’ambito dell’assetto delle competenze risultante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

 

Con riferimento alla materia dei controlli sugli atti degli enti locali, occorre infatti osservare in via preliminare che l’assetto di tali controlli ha subito profonde modifiche a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. Fino a tale riforma, infatti, la Costituzione[226] prevedeva che un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercitasse, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Era altresì previsto che in casi determinati dalla medesima legge potesse essere esercitato un controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

La legislazione attuativa di tale disposizione costituzionale si è progressivamente evoluta nel senso di affievolire la funzione di controllo, con l’abolizione totale del controllo di merito e la riduzione degli atti sottoposti a controllo di legittimità preventivo. L’ art. 126 del T.U.E.L. prevedeva in questo quadro che il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 Cost. si esercitasse esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, sul rendiconto della gestione. L’art. 127 prevedeva inoltre forme di controllo eventuale, attivabili su richiesta di un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per deliberazioni riguardanti:

§         appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

§         dotazioni organiche e relative variazioni;

§         assunzioni del personale.

Il sistema delineato è tuttavia stato superato dal nuovo quadro costituzionale, che è unanimemente stato interpretato nel senso della soppressione dei controlli di legittimità di tipo preventivo e del venir meno dei compiti affidati in materia ai comitati regionali di controllo (Co.re.Co.). Come osservato anche dal Consiglio di Stato[227], infatti, deve ritenersi che “con l’abrogazione dell’art. 130 Cost., siano venuti meno, insieme alle norme che li disciplinavano, i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali”.

In questo quadro, particolare rilievo assumono, quindi, i controlli – di diverso carattere – attribuiti dalla legislazione vigente alla Corte dei conti.

Tali forme di controllo sono comunemente ricostruite dalla dottrina in termini di controlli “ausiliari” ad altre attività, in quanto volti a consentire in particolare una maggiore efficacia del controllo politico effettuato dalle assemblee elettive, sia a livello centrale, che a livello degli enti territoriali. Con riferimento al rapporto con tali ultimi enti, la dottrina e la giurisprudenza hanno altresì evidenziato la natura “collaborativa” dei controlli svolti dalla Corte, sottolineando come essi siano tesi a stimolare autonome misure correttive da parte degli enti locali, delle quali la Corte stessa può valutare congruità ed efficacia.

Quanto ai controlli svolti dalla Corte dei conti con riferimento alle autonomie territoriali, assumono in primo luogo rilievo le disposizioni dell’art. 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994[228], con le quali è stato disciplinato il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione). Con particolare riferimento agli enti locali, la L. 20/1994 ha mantenuto in vigore i controlli già previsti dal D.L 786/1981[229], che prevedeva l’esame dei conti consuntivi delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti ai fini di riferire al riguardo al Parlamento.

In particolare l’art. 7 della L. 131/2003[230] (c.d. legge La Loggia), nel disciplinare forme di controllo successivo sugli enti locali, reca[231] un’articolata disciplina delle funzioni della Corte dei conti, a fini di coordinamento della finanza pubblica: in particolare, la Corte è tenuta a verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali, nonché (tramite le sezioni regionali di controllo) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni. Al fine di rafforzare la natura collaborativa dei controlli previsti, l’art. 7 prevede inoltre che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscano sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.

Comuni, Province e Città metropolitane possono richiedere, di norma attraverso il  Consiglio delle autonomie locali, ulterioriforme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

In questo quadro, nel quale il controllo della Corte dei Conti non ha ad oggetto singoli atti, bensì la gestione complessiva dell’ente locale, e non mira direttamente alla irrogazione di sanzioni, ma ad evitare il verificarsi o il ripetersi di irregolarità o disfunzioni, è successivamente intervenuto l’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006[232].

Tale disposizione ha introdotto una nuova forma di controllo della Corte dei Conti, imponendo la trasmissione alla Corte di apposite relazioni degli organi di revisione degli enti locali sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto di esercizio ai fini di un monitoraggio finalizzato in particolare a prevenire squilibri di bilancio. A tal fine, si prevede che la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione d trasmettere. Qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità  interno, adottano una specifica pronuncia al riguardo, vigilando sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno

Con riferimento alla compatibilità con il quadro costituzionale delineatosi a seguito della modifica del titolo V della Costituzione di disposizioni statali che introducono forme di controllo contabile sugli enti locali, si segnala che recentemente, con la sent. 179/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, la Consulta ha avuto modo di evidenziare come dette norme “introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost.”.

In questo contesto, la Corte ha sottolineato la natura collaborativa del controllo disciplinato dalle norme della finanziaria per il 2006, che si limita alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie. C’è, dunque – secondo la Corte – una netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l’attività amministrativa degli enti, che sono sottoposti al controllo stesso, né la Corte ritiene possa dirsi che la vigilanza sull’adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati implichi un’invasione delle competenze amministrative di questi ultimi, poiché l’attività di vigilanza, limitatamente ai fini suddetti, è indispensabile per l’effettività del controllo stesso.

Pertanto, la Consulta ritiene che, alla luce del fatto che il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l’esigenza degli equilibri di bilancio, la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in esame rientri nella competenza propria di quest’ultimo di dettare principi nella materia concorrente della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.).

Al riguardo, si ricorda altresì che con la sentenza n. 417 del 2005, la Corte Costituzionale aveva, tra l’altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione[233] la quale prevedeva che gli organismi degli enti locali competenti in materia di controlli di gestione dovessero fornire le proprie conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

In quella sede la Corte evidenziò come tale obbligo non fosse di per sé idoneo a pregiudicare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto esso doveva considerarsi «espressione di un coordinamento meramente informativo»

Richiamando la propria precedente giurisprudenza in materia, la Corte riconduce inoltre la disposizione alla competenza statale in materia di princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della finanza pubblica allargata, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. La finalità dell'azione di coordinamento finanziario comporta infatti che a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì la determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 16, introdotto nel corso dell’esame da parte della 5a Commissione del Senato e non modificato dall’Assemblea dell’altro ramo del Parlamento, prevede la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali.

Sono espressamente esentati da tale soppressione i contratti di consulenza stipulati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e storico artistico e dell’attività culturale, alla tutela della salute e alla pubblica incolumità.

Sembrerebbe inoltre che la disposizione intenda esentare dalla soppressione anche i contratti di “consulenza e di durata continuativa” individuati come indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali di uffici e strutture delle amministrazioni statali. L’individuazione è effettuata con D.P.C.M. da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

A seguito della cessazione delle consulenze, le relative funzioni sono demandate alle “direzioni generali” che abbiano competenza nella stessa materia o in materie affini. Il personale di ruolo delle amministrazioni statali è restituito all’amministrazione di appartenenza ovvero può essere inquadrato – nel rispetto delle procedure previste per i passaggi fra amministrazioni diverse – in uno degli uffici del Ministero presso il quale presta servizio.

Al riguardo, si segnala che la formulazione letterale della disposizione in esame non pare consentire una chiara ricostruzione della sua portata applicativa. In particolare, si osserva che:

§         non appare univocamente interpretabile la fattispecie dei “contratti di consulenza di durata continuativa” (che, peraltro, nel quarto periodo della disposizione viene individuata con l’endiadi “contratti di consulenza e di durata continuativa”). A tale riguardo, sembrerebbe possibile intendere che la disposizione voglia escludere dal proprio ambito applicativo incarichi di studio e ricerca, rivolgendosi alla disciplina di attività di consulenza che determinino forme di collaborazione stabili nel tempo. Non risulta tuttavia evidente se tale stabilità di collaborazione debba trovare un preciso riscontro nelle forme contrattuali che regolano il rapporto, in particolare attraverso la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; non è inoltre chiaro come si concili la presenza di un contratto di consulenza con la prestazione continuativa di servizio da parte del personale proveniente da altre amministrazioni statali richiamato dal terzo periodo del comma 16. Tale personale, infatti, sembrerebbe dover prestare servizio presso amministrazione diversa da quella di appartenenza in forza di collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo;

§         non risulta con chiarezza né quali siano le modalità con cui i consulenti “facciano parte” di uffici e strutture delle amministrazioni dello Stato né quali siano le modalità per identificare gli uffici e le strutture interessati dalla disposizione;

§         con riferimento al trasferimento di funzioni conseguente alla “soppressione” delle consulenze, si osserva che la disposizione prevede che le funzioni siano demandate alle “direzioni generali” competenti nelle medesime materie o in materie affini. Al riguardo, sembrerebbe che la norma intenda fare riferimento alle “direzioni generali” previste dall’ordinamento dei ministeri di cui al D.Lgs. 300/1999[234]. Si segnala peraltro che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, di tale decreto legislativo le strutture di primo livello dei ministeri sono costituite alternativamente da dipartimenti o direzioni generali. In considerazione della previsione del trasferimento delle funzioni non risulta inoltre chiaro se – oltre alle consulenze – debbano essere soppressi anche gli uffici o le strutture nell’ambito dei quali esse erano prestate.

Sempre ai fini della miglior formulazione della disposizione, si segnala che i contratti di consulenza individuati con D.P.C.M. come indispensabili ai sensi del quarto periodo del comma 16 non sono espressamente fatti salvi dalla generale “soppressione” prevista dal primo periodo del medesimo comma, che si riferisce testualmente a “tutti i contratti di consulenza di durata continuativa”, ad eccezione di quelli riferiti a strutture preposte alla tutela di specifici interessi.

Assicurazione di pubblici amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali (comma 17)

Il comma 17, inserito nel corso dell’esame da parte della 5a Commissione del Senato e modificato da parte dell’Assemblea dell’altro ramo del Parlamento, prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

La norma non incide peraltro sulla possibilità per i soggetti interessati di stipulare a proprio carico un’assicurazione per tali rischi.

 

Per quanto riguarda i collegamenti con lavori legislativi in corso, si segnala che il 17 maggio 2007 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha avviato l’esame in di quattro proposte di legge in materia di contenimento dei costi della politica, nel cui ambito ha avviato una indagine conoscitiva attualmente in corso. In proposito si segnalano, tra le proposte in esame, l’A.C. 1942 e l’A.C. 2250, i quali – rispettivamente all’art. 3 e all’art. 2 – recano norme sostanzialmente identiche a quelle introdotte dal primo periodo del comma 17.

 

La responsabilità amministrativa tutela le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nei confronti dei danni ad esse arrecati dal funzionario o dall’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il responsabile a risarcire il danno causato della sua condotta. A tale riguardo l’art. 82, primo comma, della legge di contabilità dello Stato del 1923[235] prevede che “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Analogamente, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato[236] “l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”, salvi i casi in cui abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. In tal caso, è tuttavia responsabile il superiore che ha impartito l’ordine.

La giurisdizione in materia è storicamente attribuita alla Corte dei conti[237], che nella sua giurisprudenza ha delineato i confini di tale forma di responsabilità, cui si attribuisce comunemente natura contrattuale[238].

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la Corte ha evidenziato che la responsabilità si estende a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto d’impiego o di ufficio: non sono quindi responsabili i soli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (quali i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quanti di fatto si trovino a svolgere funzioni pubbliche.

La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ma inseriti in modo stabile nel relativo apparato organizzativo, come per esempio i direttori dei lavori. La Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici[239] e delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri[240].

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in tale sede occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa[241] collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Ai sensi del co. 4 dell’art. 1 della L. 20/1994, sussiste responsabilità amministrativa anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi)[242].

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale, nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l’immagine e il prestigio dell’amministrazione) è considerato un danno risarcibile in quanto pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale[243]. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.

Sin dall’art. 20 della L. 1483/1853 si prevedeva il potere della Corte dei Conti di ridurre il danno che i pubblici ufficiali stipendiati erano tenuti a risarcire (c.d. potere riduttivo). La legge di contabilità di Stato del 1923 stabiliva, in proposito, che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83, primo comma). L’art. 1 della L. 20/1994 ha poi precisato che, fermo restando il potere di riduzione, nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno).

 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità contabile, essa investe tutti gli agenti contabili, vale a dire tutti gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e quanti in via di fatto o di diritto si trovino ad avere la disponibilità materiale di denaro, beni o altri valori pubblici[244] e non adempiano all’obbligo di custodia e restituzione che a loro incombe. La responsabilità si realizza nel caso di qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro e dei valori pubblici.

Sotto il profilo procedurale, il giudizio volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità contabile (c.d. giudizio di conto) presenta notevoli differenze rispetto al giudizio in materia di responsabilità amministrativa: il giudizio di conto si instaura, infatti, automaticamente al momento della presentazione del rendiconto giudiziale, cui gli agenti contabili sono periodicamente tenuti. A seguito della presentazione dei rendiconto il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che verifica la regolarità del conto e della gestione. Al termine della fase di verifica il relatore deposita una relazione nella quale, ove non rilevi anomalie, richiede il discarico dell’agente che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore regionale conclude per il discarico, il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario si apre una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile.

 

Quanto alla possibilità per una pubblica amministrazione di stipulare polizze assicurative a favore dei propri amministratori o dipendenti per rischi derivanti dai compiti di istituto, essa è prevista in via generale per gli amministratori degli enti locali.

L’art. 86, comma 5, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), riprendendo una disposizione già contenuta nell’art. 23 della L. 816/1985, stabilisce che “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”. Tale normativa si applica espressamente ai soli amministratori di enti locali come definiti dall’art. 77 del testo unico (su cui v. infra) e non è stata pertanto ritenuta applicabile a soggetti che nel vigore delle precedenti disposizioni in materia ne beneficiavano (in particolare i rappresentanti nominati dagli enti locali in organi di amministrazione di soggetti esterni all’ente di appartenenza). Analogamente, si ritiene che non rientrino nell’ambito applicativo della disposizione i componenti esterni di commissioni che operino all’interno dell’ente.

Quanto alla possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa a favore di amministratori o dipendenti pubblici, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, estese non solo ai casi di responsabilità civile nei confronti di terzi, bensì anche al rischio costituito da eventuali condanne da parte della Corte dei conti, si tratta di questione che è stata oggetto nel tempo di grande attenzione da parte della magistratura contabile.

A tale riguardo, deve in primo luogo richiamarsi la Deliberazione n. 1/2005/P resa dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005. La deliberazione si riferiva, in particolare, ad un contratto, stipulato con una compagnia assicurativa, per la copertura di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato. In tale contratto si faceva, in particolare, riferimento, oltre alla copertura della “responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di Polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale” (prevista dall’art. 16, comma 4, della L. 448/2001), anche alle ipotesi di responsabilità civile ed amministrativa per danni cagionati “allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza” nonché di responsabilità “contabile” per danni cagionati “alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza e/o all’Erario”.

La Corte richiama a tale proposito i propri costanti orientamenti in materia, evidenziando come “un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa” (Corte dei Conti, sez. Lazio, 12 febbraio 1997, n. 12)[245]. Analogamente aveva osservato che “Del tutto al di fuori del sistema appare l’assunzione da parte dell’ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per la sua contrarietà al principio di cui all’art. 28 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio; funzione che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse pubbliche, la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per l’erario, giacché si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto creditore” (Corte dei Conti, sez. Lombardia, 8 novembre 2001, n. 12509).

Con particolare riferimento, poi, all’assicurazione per la responsabilità contabile la Corte dei conti evidenzia che “non è dato rilevare un qualsivoglia interesse dell’Amministrazione che possa giustificare l’assunzione della copertura assicurativa da parte della stessa in presenza di inadempienze di detti agenti contabili. In dette ipotesi, in realtà, sotto un profilo civilistico, si può affermare che il contratto risulta privo di causa non ravvisandosi uno scopo giuridicamente tutelabile nell’assumere l’Amministrazione il pagamento di un premio assicurativo per tenere indenni coloro che dovrebbero risarcire un danno proprio alla stessa Amministrazione”.

 

Esistono comunque disposizioni legislative a livello regionale che prevedono la stipula di polizze assicurative riferite anche a fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile[246].

In particolare, l’art. 1 della L.R. Emilia-Romagna 24/1997[247] stabilisce che la Regione provveda alla copertura assicurativa cumulativa dei componenti del Consiglio regionale in carica con riferimento, tra l’altro, ai rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile. La copertura per tali rischi e responsabilità deve estendersi anche alle contestazioni, agli addebiti e alle richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, purché riferiti ad atti o fatti avvenuti nel periodo della loro carica. I consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio riferibile a tali rischi e responsabilità.

Analoghe provvidenze, sempre con riferimento ai Consiglieri regionali, sono previste dalla L.R. Lazio 48/1998[248].

 

Con riferimento alla formulazione testuale dal primo periodo della disposizione in esame si evidenzia l’opportunità di chiarire in modo univoco l’ambito applicativo delle norme, precisando in particolare la portata del riferimento agli “amministratori” di enti pubblici e se esso debba intendersi riferito ai soli titolari di incarichi elettivi o di governo o anche ai dirigenti degli enti stessi.

 

Si segnala infatti che non esiste nel nostro ordinamento una nozione generalmente accolta di amministratore pubblico. Una definizione, peraltro direttamente applicabile al solo Capo IV del T.U.E.L., è invece prevista per gli amministratori degli enti locali dall’art. 77 del D.Lgs. 267/2000. In quel contesto sono definiti amministratori “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

 

Il secondo periodo del comma 17, inserito nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea del Senato, reca invece una disciplina transitoria riferita ai contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, prevedendo che la loro efficacia cessa il 30 giugno 2008, e una norma sanzionatoria per il caso di stipula di contratti di assicurazione in violazione della disposizione in esame. A tale riguardo, si prevede che gli amministratori che pongano in essere nuovi contratti o proroghino quelli attualmente in essere ed i beneficiari della copertura assicurata dai contratti stessi siano tenuti a risarcire – a titolo di responsabilità amministrativa – una somma pari a 10 volte l’ammontare dei premi complessivamente previsti dal contratto nullo.

Misure concernenti l’organizzazione e le funzioni della Corte dei conti (commi 18-21)

Il comma 18 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della L. 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia”[249] eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista,di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

La soppressione di tale disposizione comporta anche il venir meno della possibilità per le sezioni regionali di controllo di avvalersi di personale della Regione con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, previsto nella fase di prima applicazione della L. 131/2003.

Il comma disciplina, inoltre, le modifiche alla situazione giuridica dei consiglieri attualmente in carica in conseguenza della soppressione della norma, distinguendo tra coloro che risultano essere stati nominati alla data del 1° ottobre 2007 e quelli nominati successivamente. I primi rimangono in carica fino alla fine del loro mandato, mentre i secondi decadono – dalla data di entrata in vigore del testo in esame – e non hanno più diritto alla corresponsione degli emolumenti in precedenza percepiti “a qualsiasi titolo”.

 

Si ricorda che la soppressione dell’integrazione delle sezioni regionali della Corte dei conti è prevista dall’articolo 10 dell’A.C. 1942 e l’articolo 8 dell’A.C. 2250, aventi per oggetto il contenimento dei costi della politica, attualmente all’esame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera.

Secondo quanto sostenuto nelle relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge, l’abrogazione della disposizione consentirebbe, oltre a risparmi di spesa, il superamento di un’ambigua commistione tra controllori e controllati. In proposito, si osserva che l’art. 7, co. 9, della legge 131, precisa che dall’integrazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede la possibilità di integrare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati:

§         uno, dal Consiglio regionale;

§         l’altro, dal Consiglio delle autonomie locali oppure, nelle Regioni ove tale organo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost., non sia stato ancora istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.

L’individuazione dell’organo (della regione e rappresentativo degli enti locali) competente a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte può qualificarsi come disposizione “recessiva” o “cedevole”: viene, infatti, espressamente previsto che essa operi “salvo diversa previsione dello statuto della regione”.

La disposizione individua le categorie di soggetti tra le quali le regioni ed i Consigli delle autonomie locali debbono scegliere i componenti aggiuntivi: questi debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

A tale proposito si ricorda che l’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, prevede che “i posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, […] possono essere conferiti ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per l’attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti”.

La loro nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili.

Lo status dei componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. È tuttavia previsto, come già accennato, che l’integrazione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (che in quanto tale sembrerebbe ampiamente comprensiva anche di quella non statale).

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede inoltre che ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi di personale delle regioni, previe intese con le regioni stesse. Sono posti limiti a tale possibilità, in quanto essa:

§         è data in sede di prima applicazione;

§         è connessa allo svolgimento delle funzioni di verifica sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle altre funzioni di verifica di cui all’art. 7, co. 7; alla realizzazione di forme di collaborazione tra regioni e sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, co. 8), nonché alla nomina dei componenti delle sezioni regionali designati dalle regioni (art. 7, co. 9);

§         è limitata ad un contingente massimo di dieci unità di personale per ciascuna sezione regionale.

Le sezioni regionali di controllo potranno avvalersi anche di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (co. 6, sesto periodo)[250] sotto duplice condizioni, procedurale la prima e finanziaria la seconda:

§         previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali;

§         con oneri a carico della Regione.

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione in direzione di una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, infatti, alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[251] e i “collegi” regionali[252], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).

In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[253].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994, con la quale è stato introdotto il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

È sempre il citato regolamento di auto-organizzazione della Corte che disciplina la composizione delle sezioni regionali (art. 2, co. 5). Ciascuna di esse deve essere presieduta da un Presidente di sezione e composta almeno da altri tre magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza[254]. A questi magistrati il Presidente della sezione assegna le indagini di controllo sulla gestione, all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I controlli sulla gestione infatti vengono programmati, secondo quanto stabilisce l’articolo 5 del citato regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 16 giugno 2000.

Ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n. 14 del 2000, la programmazione delle attività di controllo avviene sia a livello centrale (“Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono entro il 30 ottobre il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima”), sia a livello regionale (“Le sezioni regionali di controllo, previa analisi di fattibilità [...] deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti al fine di verificarne l’azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo”). È anche previsto che i presidenti delle sezioni regionali di controllo comunichino ai presidenti dei Consigli regionali i programmi di lavoro deliberati.

Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può disporre che la sezione si articoli in due collegi con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti ed istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

 

Il comma 19 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall’articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa.

I regolamenti di organizzazione sono adottati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente della Corte stessa, il quale a sua volta formula le proposte con il parere del segretario generale.

 

Il comma 20 reca una norma volta a potenziare il ruolo della Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, al fine indicato di razionalizzazione della spesa pubblica e vigilanza sulle entrate.

Si prevede, in particolare, che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

 

Il comma 21 reca una modifica testuale all’articolo 3, comma 4 della legge 20/1994. Si prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari, tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

 

Tra gli organi di controllo e vigilanza cui fa riferimento la disposizione in esame devono presumibilmente considerarsi i servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni. Per quanto riguarda le autorità amministrative indipendenti si segnala a titolo puramente esemplificativo il servizio di controllo interno istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 25 del regolamento adottato con deliberazione 9 ottobre 2002).

 

Si ricorda che la citata L. 20/1994 ha avuto ad oggetto la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.

I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti è stato introdotto di recente ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 473).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti.

Trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico (comma 22)

Il comma 22, così come risultante a seguito degli emendamenti approvati dall’Assemblea del Senato, recauna novella all’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente del comma 576) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsti da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato”.

La limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007-2008, che opera solo nei confronti di chi percepisca retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro e – come precisato anche nella relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2007[255]trova applicazione anche nei confronti dei magistrati, non dà luogo a successivi recuperi.

 

In base all’art. 24 della 448/1998[256], gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato” (docenti e ricercatori universitari, personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica), siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale sulle voci della rispettiva retribuzione (la disposizione richiamate precisa che le voci retributive devono intendersi comprensive dell’indennità integrativa speciale e devono corrispondere a quelle utilizzate dallo stesso ISTAT per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali).

Quanto al meccanismo di concreta individuazione della misura dell’adeguamento annuo il comma 2 dell’art. 24 prevede che la determinazione sia effettuata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica[257]. Al fine dell’adozione del D.P.C.M. l’ISTAT provvede a comunicare entro il mese di marzo la variazione percentuale registrata nell’anno precedente dalle retribuzioni del personale “contrattualizzato”. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 448 del 1998 prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego, fatta salva, per i profili non interessati dalla disposizione, la disciplina speciale di cui all’art. 2 della L. 27/1981.

In base a detta disposizione, che ha sostituito integralmente gli artt. 11, 12, legge n. 97 del 1979, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto ogni triennio nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l’indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale spettante, calcolata dall’ISTAT rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del triennio precedente, è determinata nel primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro, ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento: al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio gli stipendi sono aumentati, a titolo di acconto, per ciascun anno, in misura pari al 30% della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, tranne l’eventuale conguaglio.

Il più recente adeguamento retributivo dei magistrati è stato disposto con il D.P.C.M. del 15 maggio 2006, che ha previsto un incremento del 12,30 per cento a decorrere dal 2006, previo riassorbimento degli incrementi già corrisposti per il 2004 e il 2005[258]. Per gli anni 2007 e 2008 il D.P.C.M. ha invece disposto, a titolo di acconto, un adeguamento del 3,69 per cento annuo.

 

In conseguenza della limitazione del “taglio” dell’adeguamento automatico al solo 2007, la disposizione in esame anticipa al 2008 il ripristino dell’ordinaria progressione stipendiale. Nell’anno 2008 vi sarà quindi l’applicazione dell’indice di adeguamento nella misura piena e la reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

 


 

Articolo 145
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo in esame è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo da prevenire l’uso non appropriato di tali tipologie contrattuali che ha contribuito al fenomeno della precarietà del lavoro con le conseguenti richieste di stabilizzazione.

Il comma 1 modifica l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di provata competenza per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, introducendo una disciplina più dettagliata e rigorosa rispetto a quella vigente.

 

Si ricorda che l’art. 32 del D.L. 223 del 2006 ha provveduto, all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, a riformulare il comma 6 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter.

A seguito di tali modifiche, il comma 6 prevede che il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza possa avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:

       corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

       impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

       temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

       preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre, con il comma 6-bis, viene fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere pubbliche le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione, secondo i propri ordinamenti.

Infine, con il comma 6-ter si stabilisce che i regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000[259] si adeguano ai principi di cui al precedente comma 6[260]. In sostanza le disposizioni di cui al comma 6 illustrate in precedenza costituiscono norme di principio cui devono attenersi i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali nel disciplinare il conferimento di incarichi di consulenza ad alto contenuto di professionalità.

 

Con la modifica introdotta dal comma in esame si precisa che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

 

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[261].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

     abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Il comma 3 riscrive l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, che disciplina l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

 

Si ricorda che l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in primo luogo, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (comma 1).

Si stabilisce quindi che le amministrazioni pubbliche possono instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (comma 1-bis).

Si dispone inoltre, al comma 1-ter, per le amministrazioni pubbliche, un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato) delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili. La disposizione sembra volta a disporre un aggiornato e costante monitoraggio delle convenzioni in esame.

Lo stesso articolo stabilisce altresì che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Al lavoratore interessato è riconosciuto solamente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, mentre si pone a carico delle amministrazioni interessate l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

 

In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi (comma 1).

Inoltre, non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale (comma 2) e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili (comma 3).

Viene precisato che le disposizioni in precedenza richiamate non sono derogabili dalla contrattazione collettiva (comma 4).

Il comma 5, recante una norma già contenuta nel testo vigente dell’articolo 36, prevede per le amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato), delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Confermandosi la disposizione, contenuta nel testo vigente dell’articolo 36, secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l’obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), si introduce ex novo la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa (comma 6).

Al comma 7 viene precisato che la disciplina in esame non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni.

I commi da 8 a 10 prevedono, per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno con organico inferiore a 15 unità, per gli enti del Servizio sanitario nazionale e per gli enti di ricerca e le università, la possibilità di utilizzare forme contrattuali flessibili, oltre che per le finalità su indicate, anche in relazione ad ulteriori esigenze specificamente e tassativamente indicate e diverse a seconda degli enti interessati.

In particolare, il comma 8 prevede che gli locali non sottoposti al patto di stabilità interno e con una dotazione organica inferiore o pari alle quindici unità possano avvalersi di contratti flessibili, oltre che per le finalità di cui al comma 1, anche per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, a condizione che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Il comma 9 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle figure infungibili del personale medico, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, nei limiti dei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze legate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Viene peraltro precisato che tali assunzioni devono essere compatibili con i vincoli previsti dall’art. 1, comma 565 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di contenimento della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

 

Si ricorda che il comma 565, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni sul patto nazionale per salute, ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004; restano confermati, altresì, i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (lettera a).

Conseguentemente, per gli anni 2007 e 2008, la lettera d), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure previste dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 sono sostituite da quelle indicate nel presente comma[262].

Alla lettera b) si specificano, altresì, alcune modalità di calcolo, stabilendo che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

     per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

     per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

     per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs.. 502 del 1992.

La norma indica, inoltre, altri obblighi procedurali a carico degli enti interessati, fermi restando gli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia:

     individuazione della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato (o con altre tipologie di lavoro) in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e della relativa spesa;

     predisposizione di un programma annuale di riduzione delle predette consistenze, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (nel definire gli indirizzi, le regioni possono far riferimento ai principi desumibili dall’articolo 1, commi da 513 a 543, del presente provvedimento di legge);

     per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa si dovranno adottare le misure previste dalla legge finanziaria per il 2006  (lettera c).

 

Ai sensi della lettera e), la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la regione sarà considerata adempiente, solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

 

Il comma 10 del nuovo articolo 36, infine, al primo periodo, dispone che le università e gli enti di ricerca possano ricorrere a forme contrattuali flessibili per svolgere progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento delle università.

Al secondo periodo il medesimo comma prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a forme contrattuali flessibili per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati in base alle modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b), secondo periodo della legge finanziaria 2007, cioè con fondi comunitari o privati.

Viene infine precisato che la stipula di contratti di lavoro flessibile per finalità diverse da quelle indicate dal comma in esame comporta la responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto, nonché la nullità del provvedimento (cioè, sembrerebbe, dell’atto amministrativo con cui si è stabilito di stipulare il contratto flessibile) .

 

Il comma 4 restringe ulteriormente (rispetto alla vigente normativa) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici (cfr. infra) di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), come successivamente modificata dall’art. 1, comma 538 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[263], solo entro il limite del 60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

-        alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-        agli enti pubblici non economici;

-        agli enti di ricerca;

-        alle università;

-        agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[264].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[265]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Successivamente l’art. 1, comma 538 della legge finanziaria 2008 ha disposto un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

 

In particolare il comma in esamedispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

 

I commi da 5 a 8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 5 dispone che le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati sulla base della legge finanziaria 2007, provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti previsioni contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), sono tenute a contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

Ai sensi del comma 7, le pubbliche amministrazioni possono corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Il comma 8 estende l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile sia militare, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che eventuali e indifferibili esigenze di servizio non fronteggiabili tramite le risorse disponibili per il lavoro straordinario o mediante una diversa modulazione dei servizi, dell’orario di lavoro e delle turnazioni, devono essere fronteggiate utilizzando le risorse dei fondi per l’incentivazione del personale. Per tali finalità, si ricorre al maggiore utilizzo e alla finalizzazione degli istituti retributivi già previsti dalla contrattazione decentrata per fare fronte alle esigenze che richiedono un prolungato impegno nelle attività istituzionali. Infine viene precisato che sono fatte salve le risorse previste dall’articolo 149, comma 4 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), a favore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, volte a valorizzare le funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 


Articolo 146
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 

Il comma 1 dispone che le assunzioni di personale presso pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

 

Si ricorda che il richiamato comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per il triennio 2005-2007 (previsto dal precedente comma 95[266]): le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini delle assunzioni dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

Si consideri che la normativa vigente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevede, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[267], che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, è elevata da 18 a 24 mesi.

Tale modifica è intervenuta sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993[268], che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili[269].

Una disciplina specifica è prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000[270], che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Viene specificato inoltre che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui si riferiscono le medesime graduatorie.

 

Il comma 3 modifica la disposizione di cui al comma 527 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[271].

 

La modifica consiste nella estensione della possibilità di effettuare le assunzioni in questione anche alle richiamate amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria del 2007 è prevista dall’articolo 84, comma 3 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Il comma 4 prevede che, per il 2008, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo con uno stanziamento corrispondente al limite di spesa su indicato, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, in base alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997, e successive modificazioni.

 

L’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Si osserva, sul piano formale, che non appare corretta la previsione secondo cui la dotazione del Fondo sarebbe pari “a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”, dal momento che l’anno che presenta uno stanziamento a regime è invece l’anno 2010.

 

Si evidenzia che la normativa vigente alla quale si deroga sembrerebbe quella prevista dal comma 523 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 523 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§         amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§         agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

§         enti pubblici non economici;

§         enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[272].

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001.

Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

 

Il comma 5 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 526 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[273] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il citato comma 558 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007), gli enti di cui al precedente comma 557, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato che, alternativamente:

§      sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

§      consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

§      sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Oltre a tale personale, gli enti in questione possono procedere alla stabilizzazione (sempre nei limiti dei posti vacanti in organico) del personale di cui al comma 1156, lettera f), cioè dei soggetti occupati in attività socialmente utili (ASU).

Il comma in esame prevede, inoltre, che può beneficiare della stabilizzazione solamente il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

La modifica introdotta dal comma in esame alla disciplina in questione è volta ad estendere la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

In particolare si dispone che, fermo restando il principio che l’immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non può comunque prescindere dall’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da disposizioni legislative, e fatte salve le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, con riferimento agli anni 2008 e 2009, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché le amministrazioni locali e regionali, possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste rispettivamente dal comma 526 e dal comma 558 della legge finanziaria 2007, anche personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

 

Il citato comma 519 prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

     sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

     che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

     che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Il comma 6 precisa che nelle more delle procedure di stabilizzazione le pubbliche amministrazioni di cui al comma precedente continuano ad avvalersi del personale precario in questione.

 

Il comma 7 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione delle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

§         personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007 (cfr. supra);

§         collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

 

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[274].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

     abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della stabilizzazione di pubblici dipendenti già impiegati con tipologie contrattuali flessibili diverse da quelle prese in considerazione dal comma precedente, sia emanato un apposito DPCM, inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, che provvederà ad individuare i requisiti e le modalità selettive al fine di consentire l’assimilazione di tali lavoratori flessibili ai collaboratori coordinati e continuativi e ai dipendenti a tempo determinato, nell’ottica dei piani di stabilizzazione. Viene precisato che dovrà essere prevista una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, anche non continuativa, maturata presso la stessa pubblica amministrazione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 9, al fine di consentire l’effettuazione delle stabilizzazioni previste dai commi 5-8, incrementa di 20 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010, il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’art. 1, comma 417 della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che i commi da 417 a 420, che recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni.

Più in dettaglio il comma 417 prevede l’istituzione di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Il comma 418 dispone che i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono stabiliti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

Il comma 419 dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.

Il comma 420 autorizza, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo altresì che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni.

 

Il comma 10 dispone in ordine ad assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Si prevede che per tali assunzioni le amministrazioni citate provvedano in via prioritaria mediante reclutamento dei volontari delle Forze armate che abbiano i seguenti requisiti:

§         essere utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 332/1997;

§         avere ultimato la ferma.

 

Si ricorda che con il D.P.R. 332/1997 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana”.

 

Per i rimanenti posti il comma dispone che si provveda mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 226, che siano in servizio o in congedo e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.

 

Il comma in esame inoltre precisa che i vincitori dei concorsi così banditi potranno essere immessi direttamente nelle carriere iniziali, in deroga alla disciplina vigente di cui all’art. 16. comma 4, della L. 226/2004, che prevede invece che i vincitori di tali concorsi possano essere solo in parte immessi direttamente nelle carriere iniziali.

 

Il comma 11 dispone che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di sopperire alle carenze di organico e di fare fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze legate alla protezione civile, continui ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007. Viene precisato che tale utilizzo deve avvenire entro il limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 e che i relativi oneri continuano ad essere a carico del bilancio della medesima Agenzia.

Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 528 della legge finanziaria 2007, qualora i medesimi contratti non siano stati convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda che il comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Si prevede inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 13 dispone che per il personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time la trasformazione a tempo pieno del relativo rapporto può avvenire solamente nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla legislazione vigente, precisando comunque che se le pubbliche amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo pieno deve essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti part-time che lo abbiano richiesto.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 57 della L. 662/1996, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda altresì che, in base all’articolo 6, comma 4, del D.L. 79/1997, i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

 

Il comma 14 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[275]). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2010, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), così come novellato dall’articolo 1, comma 537 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, a partire dall’anno 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto (in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni) possono assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente[276].

 

Si consideri peraltro che il successivo comma 17 dell’articolo in esame (cfr. infra) provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Si evidenzia che tra le amministrazioni cui si applica il comma 103 della L. 311/2004 sono ricomprese anche tutte le amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

 

Il comma 15 stabilisce quindi che le assunzioni di cui al comma precedente debbano essere autorizzate secondo un’apposita procedura già contemplata dal comma 536 della legge finanziaria 2007, cioè secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001[277] (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)[278].

 

Il comma 16 autorizza le medesime amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 14 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001), per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2010 e a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Il comma 17provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni, relativo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Si ricorda che il citato comma 103 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 (cfr. supra) e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto[279] potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Successivamente tale disposizione è stata novellata dal comma 537 della legge finanziaria 2007, che ha differito la decorrenza di tale disciplina al 2010.

 

Pertanto, a seguito della novella di cui al comma in esame, per le medesime amministrazioni il turn over del personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente viene consentito dal 2011, anziché dal 2010.

 

Si evidenzia che la modifica disposta dal comma in esame va posta in relazione con il comma 14 (cfr. supra), ai sensi del quale le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 18, fermo restando quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni (cfr. supra), dispone che, nell’anno 2008, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

Inoltre, viene prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data.

 

Si evidenzia che la norma, sia per il personale subordinato a tempo determinato sia per i collaboratori coordinati e continuativi, sembrerebbe far riferimento ad una esperienza di lavoro pregresso svolta genericamente presso pubbliche amministrazioni, quindi anche presso una pubblica amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso pubblico.

 

Si evidenzia altresì che disciplina posta dal comma in esame si differenzia da quella prevista dalla legge finanziaria 2007 in quanto, nel comma in esame, si creano i presupposti per una eventuale stabilizzazione mediante previsione di una possibile riserva di posti (o il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato) nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

 

I commi 19 e 20 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie rispettivamente di:

   400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, al fine di ampliare la fruizione dei luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura;

   100 unità di personale di posizione economica C1, selezionate tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, al fine di potenziare la tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari.

 

Il comma 21 precisa quindi che la definizione della pianta organica del medesimo Ministero secondo quanto previsto dal comma 404 della legge finanziaria 2007 deve tener conto delle assunzioni autorizzate dai precedenti commi.

 

Si ricorda che il citato comma 404 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione. A tal fine vengono individuate alcune linee di intervento:

§         riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento;

§         liminazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti;

§         revisione delle strutture periferiche prevedendone la loro riduzione;

§         generale riduzione degli organici delle amministrazioni; contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15 % del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione;

§         riduzione e riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni.

 

Il comma 22 infine provvede alla copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da tali assunzioni, pari a 14.621.242 euro annuia decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1142 della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che il menzionato comma 1142 stanzia apposite risorse al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

 

Il comma 23, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, soprattutto in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, dispone il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007.

 

I commi da 426 a 429 della legge finanziaria 2007 dispongono la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza. La ridefinizione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e finanze prevista in tali commi, costituisce un specificazione del processo di riorganizzazione dei ministeri delineato nei commi da 404 a 416.

Con le modalità, i tempi ed i criteri indicati nei commi da 404 a 416, dovrà provvedersi al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze e alla contestuale soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari. Gli uffici facenti capo a tali strutture assumeranno - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale di riorganizzazione di cui al richiamato comma 404 - il nome di “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” e di “Ragionerie territoriali dello Stato”.

Altresì, occorrerà provvedere alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

Il comma 429 prevede, infine, che gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze – previa stipula di apposite convenzioni – possano delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, totale o parziale, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

 

Viene precisato inoltre che il regolamento di cui al comma 427 della legge finanziaria 2007 assicura comunque la permanenza della direzione territoriale dell’economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti.

 

Il comma 24 dispone che, per l’anno 2008, il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico. La disposizione stabilisce quindi che i relativi provvedimenti di comando vengono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006). Da ultimo, il comma 534 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi presso pubbliche amministrazioni del solo personale della società Poste italiane S.p.a., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

Si consideri, tuttavia, che la proroga al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata successivamente prevista dall’articolo 1, comma 6-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[280], recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17[281].

 

Il comma 25 modifica l'art. 1, comma 565, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha ridefinito la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui alla lettera a) del comma in esame, novellando la lettera c) del citato comma 565, rende tassativa, anziché facoltativa, per gli enti suddetti la procedura di verifica della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si ricorda che tale verifica è compiuta nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalle regioni e che essa è volta alla riduzione della spesa complessiva per il personale.

 

In base alla disciplina di cui alla lettera c) del citato comma 565, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze del personale (dipendente e non dipendente), inteso alla riduzione della spesa complessiva per il personale medesimo.

 

La disposizione di cui alla lettera b) invece stabilisce che nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della legge finanziaria 2007, il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, presso l’azienda sanitaria che bandisce il concorso, è valutato come titolo di carriera ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali in termini identici al servizio di ruolo svolto presso aziende sanitarie locali o ospedaliere.

 

I commi 26-28 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

In primo luogo il comma 26, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle suddette assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare tali assunzioni possono avvenire:

§         qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 70% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§         qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 35% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§         qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 25% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente.

 

Ai sensi del comma 27 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri di cui al D.M. 8 febbraio 2006.

Il comma 28 invece, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, rinvia al limite previsto dalla lettera a) del comma 19 (70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

 

L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[282]  prevede che l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) curi e rappresenti gli interessi generali delle camere di commercio. Essa promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato .

La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.

 

Il comma 29 dispone, ai fini di far fronte alle carenze di personale educativo negli istituti penitenziari, lo stanziamento, a favore del Ministero della giustizia, della somma di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, al fine di immettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale - C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il Ministero della giustizia provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel summenzionato concorso.

 

Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.

 

Il citato comma 557, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità internoper il triennio 2007-2009 previste dalla legge finanziaria 2007, attua una revisione, a partire dall’anno 2007, degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[283] relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, nell’ambito della legge finanziaria 2007, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005, sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità, e fatto anzi salvo quanto previsto dal medesimo patto.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate[284].

 

Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

 

Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

 

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

 

Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

 

Il citato comma 562 impone agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale[285].

Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato) nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, anche ai fini della stabilizzazione del personale precario di cui al comma 558.

Si consideri che il comma in esame, nulla disponendo rispetto ad una eventuale limitazione temporale delle norme da esso previste, introduce per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno una disciplina “a regime” relativa al contenimento delle spese per il personale e alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Pertanto tale nuova disciplina, regolando ex novo le medesime questioni, determina implicitamente il superamento della precedente disciplina in materia di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr. supra), devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

 


 

Articolo 147
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio)

 

 

L’articolo 147, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, estende il campo di applicazione dell’istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407[286].

 

In proposito, l’articolo 1, comma 2, della richiamata L. 407 del 1998, dispone che soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. In particolare, per i soggetti richiamati, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Lo stesso comma, inoltre, riconosce il limite al diritto all’assunzione, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non superiore al del 10% del numero di vacanze nell'organico.

Si ricorda, inoltre, che la L. 12 marzo 1999, n. 68[287] all’articolo 1, comma 1, ha previsto l’applicazione del collocamento mirato in favore delle seguenti categorie:

§         persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 509 del 1988, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla OMS;

§         persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;

§         persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 e alla L. 26 maggio 1970, n. 381;

§         persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

 

L’articolo in esame estende tale istituto anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

 


Articolo 148
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

 

In particolare, il comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero e la funzionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[288], possano autorizzare, per il biennio 2008-2009, sulla base della verifica della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

 

La disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni è contenuta principalmente negli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001, che prevedono in primo luogo che sia attività una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’apposita indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.

Più in dettaglio, l’articolo 33, al comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni che rilevino esuberi di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le apposite procedure di “mobilità collettiva” previste dal medesimo articolo. Si precisa che, salvo quanto previsto dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni in materia di collocamento in mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223[289], ed in particolare l'articolo 4, comma 11 (relativo alla possibilità per gli accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, di stabilire la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile) e l'articolo 5, commi 1 e 2 (relativi alle modalità di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità).

La disciplina relativa alla “mobilità collettiva” di cui all’articolo 33 si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti (articolo 33, comma 2). In tal caso la pubblica amministrazione interessata dall’eccedenza attiva una apposita procedura alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi - comunque entro quarantacinque giorni dal suo avvio - con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; comunque la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio (articolo 33, commi 3, 4 e 5).

I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali (articolo 33, comma 6).

All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (articolo 33, comma 7).

Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa (articolo 33, comma 8).

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:

-        dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);

-        dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).

È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’articolo 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".

Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Tali fondi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito ai sensi dell'articolo 33 prima del collocamento in disponibilità.

Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa. Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’articolo 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.

Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Ilcomma 6 dell’articolo 34 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica [290], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.

Infine, i commi 7 e 8 dell'articolo 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:

-        il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

-        le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[291], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni[292].

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio.

Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995[293], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato[294].

 

Si ricorda, ancora, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Successivamente, i commi 228-229 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005) hanno previsto la costituzione di un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale Fondo è stato tuttavia soppresso dall’articolo 1, comma 539, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Ai sensi del successivo comma 2, spetta agli stessi accordi di mobilità definire modalità e criteri dei trasferimenti ed eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle normative vigenti, anche contrattuali.

 

Il comma 3 prevede la possibilità di disporre, con i medesimi accordi di mobilità in precedenza richiamati, trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[295].

Gli stessi accordi richiamati in precedenza definiscono altresì i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato ed i relativi aspetti finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 4 stabilisce, invece, la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi, nonché, “con le modalità di cui al comma 2”, i percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale. Infine, con i più volte richiamati accordi di mobilità sono disciplinati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato nonché i profili finanziari,

Andrebbe chiarito l’inciso “con le modalità di cui al comma 2”.

 

Il commi 5 e 6, infine, prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità, prevista dall’articolo 9 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80[296]. Tale banca dati assume la valenza di banca dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[297].

 

Il citato articolo 9 del D.L. 4/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione del personale tra le pubbliche amministrazioni, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

 

Si evidenzia, pertanto, che il comma in esame istituisce direttamente la banca dati in questione, mentre il richiamato articolo 9 del D.L.4/2006 attribuiva alla Presidenza del Consiglio la potestà discrezionale di istituirla.

 

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 60del D.Lgs. 82/2005, si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

 


Articolo 149
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

 

 

I commi 1-10 recano disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

 

A tal fine, il comma 1 prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri) di 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

Si ricorda che il comma 546 della legge finanziaria 2007 (richiamato dalla disposizione in esame), ha previsto un incremento delle risorse per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria 2006, che al comma 183 ha destinato alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

Il comma 2 definisce l’importo delle risorse aggiuntive, pari a 210 milioni di euro a decorrere dal 2008, destinate al personale docente della scuola, finalizzate allo sviluppo professionale ed alla valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2007.

 

Il comma 3 prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Il primo periodo del comma 549 della legge finanziaria 2007 (richiamato dalla disposizione in esame) ha previsto un incremento delle risorse destinate ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria 2006, che al comma 184 ha destinato ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

 

 

Il comma 4 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Poliziadi cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[298], per la valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento ad attività di tutela economico-finanziaria, nonché della difesa nazionale. Tali risorse possono essere utilizzate anche per interventi in materia di buoni pasto e al fine dell’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

 

Il comma 5 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per migliorarne l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

 

Si ricorda che il “soccorso pubblico” - nell’ambito della riclassificazione del bilancio operata dal Governo con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze - costituisce ora un autonomo programma (denominato “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico”) della missione “Soccorso civile”.

La tabella C allegata al disegno di legge in esame prevede, in relazione alla missione citata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’interno, stanziamenti pari a: 17,368 milioni di euro per l’anno 2008; 17,703 milioni di euro per l’anno 2009 e per il 2010.

 

Il comma 6 dispone, per le regioni e gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno, l’esclusione, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso, dei maggiori oneri di personale determinatisi in virtù delle intese e degli accordi in precedenza richiamati.

 

Il comma 7, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, incrementa il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per una somma pari a 660 milioni di euro per il 2008 ed a 398 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

La relazione illustrativa e quella tecnica specificano che l'incremento in esame definisce le risorse necessarie per il riconoscimento della quota eccedente i tassi di inflazione programmata dei benefici (per i suddetti lavoratori) relativi al biennio 2006-07.

 

Il comma 8, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, pone a carico del bilancio dello Stato, in deroga dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate nei precedenti commi 6 e 7, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per il 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università.

 

L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, stabilisce appunto che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il comma 9 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Tale disposizione è analoga a quelle di cui all'articolo 1, commi 181 e 185, della legge finanziaria per il 2006, e all’articolo 1, comma 554, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 10 prevede quindi che, al fine di rendere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli specifici comitati di settore, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e della quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali, stabiliranno il limite massimo di crescita retributiva complessiva attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 

L’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 

I commi da 11 a 14 invece stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In primo luogo, il comma 11 dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), è pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Il comma 12 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di poliziadi cui al D.Lgs. 195/1995.

 

Il comma 13 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Il comma 14 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 52, comma 1, del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda), ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 



[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]   D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[33]   Si ricorda che il D.L. 181 del 2006, ha attribuito al Ministero della solidarietà sociale (comma 6 dell'articolo 1) le seguenti competenze:

§          politiche sociali e di assistenza;

§          vigilanza dei flussi di entrata e coordinamento delle politiche per l’integrazione dei lavoratori immigrati,

§          competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui denominazione è conseguentemente stata sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (commi 11 e 18 dell'articolo 1);

§          coordinamento delle politiche contro le tossicodipendenze e alcooldipendenze;

§          organizzazione, indirizzo e controllo del Servizio civile nazionale;

§          competenze fino ad oggi esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

[34]    “Regolamento di riorganizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali”, emanato in attuazione del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241, che ha novellato in proposito l’art. 47 del D.Lgs. n. 300/1999.

 

[35]   Oltre a istituire la figura del segretario generale, delineando l’assetto organizzativo-funzionale del relativo ufficio.

[36]    Tale regolamento prevedeva due Dipartimenti come strutture di primo livello (Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori e Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali).

[37]   La cui istituzione è prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nell’ambito della riforma dei servizi di vigilanza e ispettivi.

[38]    D.M. 1° dicembre 2004.

[39] Recante “Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di Governo – Linee guida del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato”

[40]Cfr art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[41] Secondo la previsione contenuta all’articolo 1, commi 544-545 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

[42]In tal senso l’art. 12 della L. 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

[43] Nel progetto del Ministero dell’economia e delle finanze è stato indicato il codice 17.12 che, nell’ambito della circolare n. 21, corrisponde a “RIcerca in materia di politiche sociali”.

[44] La Direzione generale per l’attività ispettiva ha proposto di imputare le proprie risorse finanziarie previste nei due programmi cod. 3 e cod. 4 al programma “Regolamentazione e vigilanza del lavoro “ – cod. 1, in quanto maggiormente rispondente alle attività da realizzare.

[45]   “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[46]   “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[47] Il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale) è stato istituito dall’articolo 1 del medesimo d.-l. n. 457 del 1997. Vi sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. È diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a)       le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b)       le navi che appartengono a soggetti non comunitari;

c)        le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

Non possono comunque esservi iscritte le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

[48]    D.L. 13 marzo 1988, n. 69, Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

[49]    Si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[50] “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[51] “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).

[52]    Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.

[53]   Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

[54]   Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

[55]    Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.

[56]   Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.

[57]   in base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[58]   “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[59] Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) .

[60]   “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.

[61]   “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[62]   “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”. L’articolo 8, comma 3, in particolare prevede che, in materia di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

[63]   Tale comma, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, prevede che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione

[64]   L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[65]   Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[66]   La legge finanziaria per il 2007 all’art. 1, comma 1317, ha autorizzato l’incremento del contingente in questione per non più di 65 unità, per consentire l’adempimento di obblighi assunti in sede europea in ordine al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale, nel quadro della gestione della componente nazionale del “sistema informazione visti".

[67]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[68]    Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

[69]    Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[70]    Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[71]    Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[72]    Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

[73]    Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[74]    Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[75]    Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

[76]    D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[77]    D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa

[78]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[79]    D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[80]    L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[81]    Cfr. l’articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che prevede un limite massimo di 1.900 milioni di euro.

[82]   Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

[83]   Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana e riordinamento dell'Associazione.

[84] Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[85]   Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DL 72/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2004, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2007, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici.

[86]   Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[87]   .Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[88]   D.M. 26-6-2000 n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[89]   D.P.R. 8-3-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[90]   Il regolamento ha provveduto a definire la quota nazionale obbligatoria di ciascuna disciplina, fissandola nell’85 per cento dell’attuale monte ore annuale; le istituzioni scolastiche hanno avuto  pertanto la possibilità di gestire autonomamente il restante 15 per cento prevedendo la conferma del curriculum attuale; l’introduzione di nuove discipline; la realizzazione di compensazioni tra discipline diverse.

[91]   Relativo alla formazione delle classi.

[92]   Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

[93]   Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[94]   Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

[95]   I commi 605-620 della medesima legge hanno previsto interventi di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e quantificato i risparmi da esse derivanti. Le misure previste dai commi citati interessano:

•     il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

•     le assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605, lettera c));

•     il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605, lettere d) ed e));

•     gli orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettera f));

•     le graduatorie e la valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c) e 607),

•     la mobilità e la riconversione professionale e del personale docente (commi 608-609);

•     l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e il contestuale riordino degli enti di servizio del Ministero della pubblica istruzione (commi 610-615);

•     i revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

•     la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c) ultimi periodi; commi 618-619).

[96]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, il ddl di conversione, già approvato dal Senato è attualmente all’esame della Camera (AC 3194).

[97]   Sono così definite-invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.

[98]    Secondo dati ministeriali i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 sono 174.586, con un personale docente di sostegno di circa 90mila unità.

[99]   L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[100] A tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

[101]In precedenza il D.M. 24 luglio 1998,oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art.40, comma 3,  della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.

[102]Con DPR 12 settembre 2007, ai sensi dell’arrt.39 della legge 449/1997, il Ministro della Pubblica istruzione è stato autorizzato alle assunzioni sopra citate.

[103]Il comma fa riferimento all’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma richiamato prevede che, a seguito di un’autorizzazione di legge, con decreto ministeriale o interministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità ad esso sottordinate. Tali regolamenti (art.17, comma 4 ) sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[104]Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

[105]Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[106].Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[107]Il D.lgs. in commento prevede inoltre che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione siano individuate le classi dei corsi di laurea sopracitati  e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri si proceda alla programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione dei decreti sopra richiamati

[108]Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari)

[109]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (cosiddetta “Bassanini 2”).

[110]Si fa

[111]D.P.R. 20-4-1994 n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[112]D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[113]Settembre 2007

[114]Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[115]Lo stesso decreto ha altresì disposto 10 milioni di euro a favore del Fondo per l’edilizia universitaria e 10 milioni da destinare alle borse di studio post-lauream. Tutti i finanziamenti citati riguardano l’esercizio finanziario 2007.

[116]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni con legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[117]I criteri per la ripartizione tra le università della dotazione assegnata sono stabiliti nel D.M. 9 ottobre 2007 (prot. n. 486/2007/2007).

[118]Per le università sono previsti a questo scopo 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009.

[119]L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[120]L. 4 giugno 2004, n. 143, recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. In particolare, si cfr. l’articolo 5 del decreto legge.

[121]Sul punto, si cfr. Ministero dell’economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, Roma, 31 luglio 2007, p. 5 ss.

[122]L. 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[123]D.M. 30 aprile 1999 n. 224, recante Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

[124]D.L. 2 luglio 2007 n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[125] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[126] Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

[127] Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[128] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[129]Il 24 luglio 2007 si è svolto presso il Ministero della solidarietà sociale il primo incontro del Tavolo interministeriale sulla responsabilità sociale delle imprese, convocato dal Ministro della solidarietà sociale con lo scopo di sviluppare il programma nazionale per la responsabilità sociale d’impresa e di preparare una Conferenza nazionale multi-stakeholder che si terrà a fine anno.

[130] L’articolo 20, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ha previsto la facoltà, da parte delle lavoratrici, di astenersi dal lavoro a decorrere del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, dietro parere medico che attesti che tale decisione non arrechi pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante.

[131]“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

[132]“Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”.

[133]“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)”.

[134]Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[135]  Tale obbligo è previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

[136]  Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della L. 449 del 1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della L. 388 del 2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.

[137]  L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

[138]“Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”

[139]“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.

[140]Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

[141]“Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale”.

[142]Si tratta di dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dei magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, dei profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

[143]“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

[144]Si ricorda che l’articolo 9, comma 6, della citata L. 67 del 1988, ha disposto che per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo non deve tenersi conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 1 del D.L. 536 del 1987. In particolare, il comma 5 dell’articolo 1 ha stabilito che i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del D.P.R. 601 del 1973 , sono fissati nella misura del 2% a decorrere dal 1° ottobre 1994; del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995; del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, individuate ai sensi dell'articolo 15 della L. 984 del 1977 , inoltre, sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994; del 40% decorrere dal 1° ottobre 1995; del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986, così come modificato dall’articolo 1, comma 5, del citato D.L. n. 536, ha stabilito che, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie , ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 218 del 1978.

A favore dei datori di lavoro del settore agricolo, inoltre, è concessa una riduzione sul contributo per le prestazioni del SSN di euro 68,69 (lire 133.000) per ogni dipendente (articolo 1, comma 6 del D.L. 536 del 1987), a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa,. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui al citato articolo 1 del D.P.R. 218 del 1978.

Infine, l’articolo 9, comma 6, della citata L. 67 del 1988 ha disposto che per i calcoli delle agevolazioni di cui al precedente comma 5 non deve tenersi conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 del citato articolo 1 del D.L. 536 del 1987

[145] “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[146] “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[147]  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, (recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»), la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[148]  Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.

[149]“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[150]“Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[151] Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma: in particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937, con il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804 art. 2, con cui venivano assegnati militari dell'Arma per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997 di cui all’art. 9 bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.

[152] D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[153] D.M. 31 luglio 1997, “Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[154] D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[155]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[156]  L’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

[157]  Modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2005.

[158]Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,

[159]  Il termine era stato a sua volta prorogato al 31 dicembre 2007, da ultimo, dall'art. 1, comma 1211, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

[160]  Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

[161]Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti la suddetta aliquota del 10% per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.

[162] Si ricorda che con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 l’INPS ha fornito indicazioni relative sia al comma 773 (nuova disciplina contributiva e previdenziale per gli apprendisti) sia al comma 1211 (proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione).

[163]“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”.

[164]  A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[165]Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 299 del 1994, la compatibilità dei contratti di solidarietà difensivi con la CIGS è riconosciuta:

§       se i lavoratori interessati ai 2 distinti benefici sono diversi ed individuati in appositi elenchi nominativi, tale distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui le 2 fattispecie coesistono;

§       i programmi di CGIS devono essere univocamente quelli approvati per crisi aziendale oppure per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, escludendo quindi l’ipotesi di procedure concorsuali.

[166]“Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

[167]“Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS”.

[168]Secondo la circolare del Ministero del lavoro del28 marzo 2003, n. 8.

[169]Merita ricordare, in proposito, che l’articolo 1, comma 773, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, al fine di rendere più graduale l’impatto dell’incremento della contribuzione per le aziende di minori dimensioni, si prevede che, per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di 10 dipendenti, la suddetta aliquota complessiva del 10% a loro carico relativa agli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i contributi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni successivi al secondo.

[170]  Le imprese artigiane non devono rientrare nel campo di applicazione della CIGS.

[171]  In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

[172]  Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 (articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002), al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003), al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162, della legge n. 311/2004), al 31 dicembre 2006 (articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127), e da ultimo al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 1212, della L. 296 del 2006).

[173] L. 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[174] Per quarto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che, a decorrere dal 2008, con riferimento alla gestione separata artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, per un importo non superiore a 300 milioni di euro per il 2008, a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007 .

[175]D.M. 2 luglio 2007, “Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.

[176]  Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[177]    Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002 si definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire ogni persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: a) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; b) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; c) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; d) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; e) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; f) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; g) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; h) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; i) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; l) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; m) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

[178]  Ai sensi dell’articolo 74 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

[179]  Secondo la definizione dell’articolo 2359 del codice civile.

[180]  La norma fa espresso riferimento al caso dell’interposta persona.

[181]  Ai sensi del  D.Lgs n. 241 del 1997.

[182]  Articolo 61 e articolo 109, comma 5, del TUIR.

[183]  Individuati ai sensi della L. n. 104 del 1992.

[184]  Istituito con legge n. 289 del 2002, arti. 61 (legge finanziaria per il 2003). Per una ricostruzione normativa del Fondo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 120 del presente dossier.

[185]  Si ricorda che il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede una procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti. In ogni caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale da parte della Commissione europea.

[186]  Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe sugli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea (alle lettere a) e c), paragrafo 3, dell’articolo 87, rispettivamente aree con PIL inferiore alla media comunitaria dei 25 paesi e zone in ritardo di sviluppo individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale) e le aree individuate dagli Obiettivi comunitari 1 e 2 e in phasing-out.  Si ricorda che le agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, che peraltro modifica la legge n. 64 dell’86 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, sono concesse ai programmi di investimento delle imprese industriali per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali alle imprese nel settore dell’informatica e dei servizi connessi alla formazione professionale, del trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione, nonché alla consulenza tecnico-economica. I decreti fiscali convertiti nella leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 hanno esteso le predette agevolazioni rispettivamente al settore turistico-alberghiero e alle imprese operanti nel commercio.

[187]  Convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007.

[188]ìAi sensi dell’articolo 13 del D.M. del 1° febbraio 2006, infatti, per la concessione definitiva delle agevolazioni, il Ministero per lo sviluppo economico (MiSE) dispone accertamenti sull’effettiva realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni. L’ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti, sulla base di una relazione finale contenente dichiarazioni del legale rappresentate dell’impresa (conformità ai documenti originali di spesa unicamente riferibili ai programmi, regolarità fiscale ecc.).

[189]  Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del D.M. n. 527 del 1995, il MiSE adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

[190]  Prima dell’effettiva emanazione del decreto da parte del Ministero per lo sviluppo economico, possono trascorrere fino a nove mesi (termine da considerarsi di silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia) dal ricevimento di tutta la documentazione valida ai fini della certificazione della spesa. Le nuove disposizioni introdotte con il citato articolo 8-bis rimandano ad un decreto di natura non regolamentare del MiSE le modalità di attuazione di controlli sui programmi sostitutivi degli accertamenti previsti a legislazione vigente, anche mediante verifiche a campione da parte di apposite commissioni di accertamento o mediante l’affidamento di tali verifiche a organismi o enti. Con tale decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori da applicare alle domande di agevolazioni, ai fini della formazione della graduatoria di tali richieste.

[191]  Rispettivamente previste alle lettere d), e) ed f), comma 203, articolo 2 della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996).

[192]  Le norme sulla riforma degli incentivi sono infatti previste all’articolo 8, commi 1-5, del citato decreto-legge n. 35, convertito con legge n. 80 del 2005.

[193]  Si ricorda, infatti, che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha istituito, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un fondo denominato “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca”, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

[194]  La definizione del programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008, d’intesa con il MiSe e con il concerto delle regioni interessate.

[195]La norma, specifica, peraltro, che la costituzione dell’Osservatorio debba avvenire  “senza oneri per la finanza pubblica” con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[196]  Il testo della Disciplina è stato pubblicato nella GUCE n. C 323 del 30 dicembre 2006, a seguito della conclusione di una consultazione pubblica per la revisione da parte della Commissione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSU). In particolare, si considerano compatibili con le norme in materia di aiuti a finalità regionale i trasferimenti alle nuove imprese innovatrici, purchè queste siano piccole imprese con meno di 5 anni di attività al momento della concessione dell’aiuto. Inoltre, secondo un piano di impresa deve risultare che il beneficiario svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Le spese in ricerca e sviluppo devono altresì rappresentare il 15% del totale delle spese operative e l’aiuto che riceve l’impresa beneficiare con i predetti requisiti non deve essere superiore a 1 milione di euro, incrementato a 1,5 milioni nelle regioni con PIL inferiore al 75% della media UE a 25 e a 1,25 milioni nelle regioni in ritardo di sviluppo, vale a dire le aree ammissibili alle deroghe ai sensi, rispettivamente, dell’art. 87.3.a. e 87.3.c del Trattato istitutivo Comunità europea. Inoltre, il beneficiario può usufruire dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui è definita come impresa innovatrice e lo stesso aiuto può essere cumulato soltanto con altri aiuti alla ricerca (ex regolamento CE n. 364/2004) ovvero con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

[197]  La lettera in esame dispone altresì che i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni, comunque fissate entro i limiti di cui alla sezione 5.4 della Disciplina comunitaria, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

[198]  Si ricorda che nell’Obiettivo 1, Convergenza, ricadono esclusivamente le aree delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

[199]  I rapporti tra Governo e tali regioni e le modalità di erogazione delle risorse sono regolate da delibere CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro (vale a dire una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati).

[200]  Le modalità di assegnazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[201]  Elencate nell’allegato A del medesimo D.lgs. n. 216, ad esclusione degli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti

[202]  Definito ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

[203]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[204]  In base a tale disposizione, inserita dalla L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini) la organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. 29/1993. Con specifico riferimento agli uffici di diretta collaborazione, la lettera a) del comma 4-bis dell’art. 17 dispone che il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato debba realizzarsi in modo da stabilire che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Più dettagliatamente, l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 ha precisato che  regolamenti devono attenersi anche ad ulteriori princìpi e criteri direttivi:

-        attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

-        assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, anche ai fini della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

-        organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, secondo le disposizioni del D.Lgs. 286/1999, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

-        organizzazione del settore giuridico-legislativo che assicuri: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e l'elaborazione di testi normativi del Governo che consentano la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

-        attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

[205]  L’art. 13 del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317, nel ribadire che gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale, ha poi introdotto una specifica disciplina per il collocamento in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita dei dipendenti di enti territoriali o ad ordinamento autonomo, dei magistrati e avvocati dello Stato, nonché del personale di livello dirigenziale o apicale delle regioni e degli enti locali.

[206]  V. in particolare M. Argentati et al. Gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici in Giornale di diritto amministrativo n. 1/2007 pag. 93 e segg.

[207]  Da emanare con D.P.R. ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[208]  Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[209]  Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. La menzionata lett. c) ha stabilito – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell’articolo 9 della citata L. 1404/1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[210]  V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[211]  Come prevedeva il testo originario dell’art. 28 della legge finanziaria 2002, prima della riformulazione operata dall’art. 1, co. 482, della legge finanziaria 2007.

[212]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[213]  Va ricordato in proposito che il co. 2 dell’art. 151 del disegno di legge in esame prevede in via generale che tutte le sue disposizioni costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; non appare peraltro evidente se e quale incidenza abbia tale principio sulla disposizione in esame. Vedi anche al riguardo quanto detto infra, con riferimento al comma 11.

[214]  Il termine “altre” sembra attribuire anche alla Banca d’Italia la qualifica di autorità amministrativa indipendente, definendo una questione sin qui dibattuta in dottrina.

[215]  In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che (sent. 124/1991, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge in maniera cogente, pertanto ad una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame): “[…] l’autonomia collettiva non è immune da limiti legali. II legislatore può stabilire […] vincoli di compatibilità con obiettivi generali di politica economica, individuati nel quadro dei programmi e controlli previsti dall’art. 41, terzo comma, Cost. […] Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata del provvedimento debba necessariamente essere predeterminata con l’indicazione di una precisa scadenza. Cessata l’emergenza che lo legittimava, la conservazione del provvedimento si pone in contrasto non solo con l’art. 39 Cost. […] ma anche con l’art. 36 Cost., del quale la contrattazione collettiva, secondo una interpretazione costituzionale consolidata, è lo strumento di attuazione”.

[216]  Il parametro della “retribuzione” è utilizzato da varie disposizioni, ultima tra le quali il citato art. 1, comma 593, della legge finanziaria 2006; in sede applicativa, l’importo è stato determinato in circa 274.000 euro lordi.

[217]  Legge 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999.

[218]  Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[219]  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[220]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[221]  La disposizione, essendo inserita nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, si applica a “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300(art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001).

[222]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[223]Il regolamento è disciplinato dall’art. 89 del T.U.E.L., che prevede i principi ispiratori per la sua redazione e ne disciplinai i contenuti essenziali.

[224]Il testo iniziale dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 prevedeva che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

[225]Art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000.

[226]Art. 130 Cost., abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[227]Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza 25 marzo – 8 agosto 2003, n. 4598

[228]  L. 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. L’art. 148 del T.U.E.L. per quel che concerne il controllo esterno sulla gestione degli enti locali contiene esclusivamente un rinvio alle norme della L. 20/1994.

[229]Art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, Disposizioni in materia di finanza locale, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

[230]L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[231]Si vedano i commi 7-9 dell’art. 7.

[232]L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006.

[233]Si trattava, in particolare, dell’art. 1, co. 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha inserito nel T.U.E.L. l’art. 198-bis.

[234]D.Lgs. 30 luglio1999 n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[235]  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[236]  D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[237]  Art. 83, R.D. 2440/1923 e art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[238]  In tal senso C.Cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 24.

[239]  Corte di Cassazione, ordinanza a SS.UU., n. 19667 del 22 dicembre 2003.

[240]  Corte di Cassazione, sentenza a SS.UU., n. 3899 del 26 febbraio 2004.

[241]  Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, come modificato dall’art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[242]  Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

[243]  In tal senso si veda, ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. n. 5668 del 25 giugno 1997.

[244]  Per un elenco di tali soggetti si veda, in particolare, lart. 74 del R.D. 2440/1923 e l’art. 178 del regolamento d’esecuzione di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Per gli enti locali si veda l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[245]  In tal senso si sono pronunciate anche altre sentenze della Corte dei Conti: si vedano, in particolare, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria n.553/EL/2002 del 10 dicembre 2002  e Sezione Giurisdizionale Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 423/EL/2002 del 28 ottobre 2003.

[246]  Disposizioni riferite genericamente a forme di assicurazione per i Consiglieri regionali contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato sono previste inoltre nelle regioni Piemonte (art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57, come modificato da ultimo con l’art. 1 L.R. 17 giugno 1997, n. 35) e Veneto (art. 6-bis della L. R. 10 marzo 1973, n. 9, inserito dall’art. 81 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6). La legge regionale per il Veneto prevede in particolare che l’onere derivante dall’assicurazione sia posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.

[247]  L.R. 26 luglio 1997, n. 24, Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

[248]  L.R. 5 novembre 1998, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. “Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri regionali”. Copertura assicurativa rischi derivanti dall’espletamento compiti istituzionali. La legge ha al riguardo introdotto l’art. 9-bis nella L.R. 19/1995.

[249]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[250]  La figura dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs. 267/2000; l’art. 98 prevede l’albo nazionale, al quale si accede per concorso, articolato per sezioni regionali (art. 98) e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, cui è affidata la cura di un interesse pubblico, qual è la corretta gestione della categoria dei segretari comunali e provinciali (art. 102).

[251]  Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[252]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[253]  Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[254]  Il C.d.P. della Corte dei Conti, istituito con l’articolo 10 della L. 117/1988 e modificato, per quanto riguarda la composizione, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006, ha competenza per i provvedimenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte (principalmente, ma non solo, per i provvedimenti di natura disciplinare).

[255]    A.C. 1746, art. 64.

[256]L. 23 dicembre 1998 n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[257]   L’adeguamento relativo all’anno 2007 è stato disposto con d.p.c.m. del 27 aprile 2007 che ha previsto un incremento dei trattamenti rispetto a quelli in godimento alla data del 1° gennaio 2006 in misura pari a 4,28 per cento.

[258]   Nelle premesse al decreto si rileva che, in mancanza di una elaborazione specifica dell’ISTAT riferita al criterio di calcolo individuato dal comma 4 dell’art. 24 della L. 448/1998, si è individuato un possibile parametro di riferimento per l’aggiornamento dei trattamenti nel dato di contabilità nazionale relativo all’incremento nel periodo di riferimento della retribuzione pro capite lorda nella Pubblica Amministrazione (pari al 13,30 per cento), precisandosi tuttavia che tale dato non può essere tenuto presente in toto e giustifica quindi l’attribuzione, salvo conguaglio, di un aumento identico a quello stabilito nel precedente d.p.c.m.

[259] “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

[260] Si ricorda che il citato art. 110, comma 6, prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

[261] Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[262] Si tratta delle misure previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[263]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[264]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[265]La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[266] In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311/2004 prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-     amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-     agenzie;

-     enti pubblici non economici;

-     enti di ricerca;

-     enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico .

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni ed espressamente autorizzate.

[267]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[268]  L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[269]  Successivamente il D.P.R. n. 487 del 1994, Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

[270]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[271] Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[272]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[273]Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[274] Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[275] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[276] Si ricorda che invece, ai sensi del comma 523, le suddette pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

[277]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[278]  Da ultimo, in attuazione delle disposizioni in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, recante Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie,

[279]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[280]In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[281]Pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 48.

[282] “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[283] Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[284] Con sentenza n. 4/2004, la Corte costituzionale ha stabilito che la norma di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448 del 2001 è costituzionalmente legittima, quale norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate.

[285] Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, per il triennio 2007-2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono:

-     i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-     le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi.

[286]“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

[287]“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[288]Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[289] Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[290]  L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

[291] D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

[292]  Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. 469/1997, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.

[293] D.L. 12 maggio-1995, n. 163, recante Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[294] Si consideri altresì che l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.

[295]“Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[296]“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[297]“Codice dell'amministrazione digitale”.

[298]  Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.