Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività A.C. 3178-A
Riferimenti:
AC n. 3178/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 283    Progressivo: 3
Data: 23/11/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività

A.C. 3178-A

 

 

 

Iter parlamentare

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 283/3

 

 

23 novembre 2007


 

 

Il dossier (n. 283/2), contiene le schede di lettura dell’A.C. 3178/A redatto per l’Assemblea e, il dossier (283/3) l’iter parlamentare.

Il dossier (n. 283) contiene le schede di lettura dell’A.C. 3178 redatto per l’esame in Commissione e, il dossier (n. 283/1) i riferimenti normativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea della Segreteria Generale.

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0328c


INDICE

Iter alla Camera (A.C. 3178)

§      Esame in sede consultiva  3

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 21 novembre 2007  3

-       I Commissione (Affari Costituzionali)

Seduta del 21 novembre 2007  9

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 21 novembre 2007  13

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 ottobre 2007  19

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 15 novembre 2007  25

Seduta del 21 novembre 2007  31

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 21 novembre 2007  33

-       IX Commissione (Trasporti)

Seduta del 21 novembre 2007  39

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 21 novembre 2007  43

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 21 novembre 2007  47

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 21 novembre 2007  55

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 15 novembre 2007  61

Seduta del 21 novembre 2007  69

-       Commissione Questioni regionali

Seduta del 21 novembre 2007  71

§      Esame in sede referente  75

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 31 ottobre 2007  75

Seduta dell’8 novembre 2007  83

Seduta del 13 novembre 2007  95

Seduta del 14 novembre 2007  195

Seduta del 15 novembre 2007  205

Seduta del 21 novembre 2007  215

 


Iter alla Camera
(A.C. 3178)

 


Comitato per la legislazione

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco RUSSO, relatore, ricorda la particolare genesi del progetto di legge all'esame del Comitato, volto a conferire efficacia normativa all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività, intervenuto tra Governo e parti sociali il 23 luglio 2007. Ritiene che occorra svolgere un'approfondita riflessione su tale circostanza, a cui non sono certamente estranee quelle teorie giuslavoristiche che - partendo dal pensiero elaborato fin dagli anni della Repubblica di Weimar da Hugo Sinzheimer e passando in seguito per le riflessioni di Otto Kahn-Freund o di Gino Giugni - hanno portato ad esaltare il ruolo dell'autonomia collettiva e, nell'ambito di essa, dell'autonomia sindacale nel contesto delle attività di produzione normativa affidate alle società intermedie.

Non intende ovviamente mettere in discussione la validità ed il significato democratico del riconoscimento di un sistema «aperto» delle fonti, la cui formazione discende da processi di dialettico confronto e di interazione tra le istituzioni e le formazioni che operano sul piano sociale. Né intende negare il valore e l'efficacia normativa che hanno assunto i contratti collettivi, in collegamento con la previsione costituzionale dell'articolo 36. Ritiene tuttavia che vada evidenziato come una siffatta modalità di definizione delle scelte legislative comunque ripropone, in forma attualizzata, la problematica del rapporto tra contratto e legge e, quindi, tra autonomia collettiva e riconoscimento del ruolo e della posizione del Parlamento. Il riconoscimento del rilievo politico delle associazioni di categoria - soprattutto di quelle che, come la CGIL, vantano una storia ed un ruolo assolutamente significativo - non può infatti condurre a riconoscere anche un loro monopolio normativo in asse con il Governo, tale da escludere l'esercizio delle funzioni proprie dell'organo in cui si esplica la sovranità popolare e che, pertanto, deve svolgere un controllo autonomo sulle fonti del diritto.

Rispetto a un tale atto, che è frutto esclusivo dell'autonomia delle parti che lo hanno sottoscritto, il Parlamento si trova ora a legiferare ex post, e, per di più, anche in condizioni politiche tali da suffragare quasi l'idea dell'impossibilità di modificarne i contenuti.

Viene dunque in evidenza una problematica molto delicata, che investe le modalità di formazione dei contenuti politico-normativi delle leggi, quando essi si definiscono in sedi diverse da quelle istituzionalmente preposte all'adozione degli atti in cui si riversano. Fenomeni che vanno messi sotto osservazione al fine di superare l'attuale «Stato corporato» per muoversi verso una più coerente sistemazione delle fonti giuridiche.

Per le ragioni anzidette, prima di passare ad illustrare la propria proposta di parere, anticipa di aver ravvisato l'opportunità di inserire nell'ambito delle premesse, proprio a tutela del ruolo del Parlamento, un inciso volto a precisare come il provvedimento in esame non determini alcuno «stravolgimento» delle ordinarie fonti del diritto e su di esso, come per ogni altro disegno di legge, il Parlamento possa esercitare pienamente il proprio ruolo di organo legislativo. Formula, infine, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3168 al quale peraltro risultano approvati alcuni emendamenti dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 15 novembre, e rilevato che:

esso mira a dare attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosiddetto Protocollo sul Welfare), anche attraverso il conferimento di una pluralità di deleghe legislative concernenti l'accesso al trattamento pensionistico per i cosiddetti lavori usuranti (articolo 1, comma 3), il contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali (articolo 4); gli ammortizzatori sociali (articolo 8, comma 4), il mercato del lavoro (articolo 9) e l'occupazione femminile (articolo 28); l'articolo 31, infine, reca un'ulteriore delega volta al coordinamento normativo, da esercitarsi entro i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore degli eventuali decreti adottati nell'esercizio della potestà delegata di tipo correttivo ed integrativo;

incide in ambiti normativi tradizionalmente caratterizzati da un peculiare processo di formazione delle proposte legislative, che si sviluppa mediante una preventiva procedura di definizione delle principali linee di riforma in sede di concertazione tra Governo e parti sociali, le cui risultanze vengono poi rimesse, in coerenza all'ordinario sistema delle fonti, alle decisioni parlamentari;

nell'intervenire in un settore normativo particolarmente complesso, il provvedimento contiene numerose disposizioni che incidono con modifiche non testuali in ambiti caratterizzati da una peculiare stratificazione normativa (ad esempio, sia l'articolo 8, commi 1, 2 e 3, che l'articolo 15, comma 1, disciplinano la materia relativa all'indennità di disoccupazione, senza tuttavia alcun coordinamento con la normativa previgente risultante da disposizioni varie e non organiche, pur puntualmente richiamate; l'articolo 18 interviene nella materia dell'assicurazione obbligatoria nel lavoro agricolo modificando indirettamente l'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537; l'articolo 23 procede alla soppressione del contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, senza abrogarne la disposizione istitutiva);

reca disposizioni contenenti richiami normativi che andrebbero verificati: in particolare, all'articolo 10, comma 2, appare corretto modificare la formulazione attuale nel senso di far riferimento alla dichiarazione sostitutiva "ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; al medesimo articolo, il comma 3, lettera b), capoverso articolo 12-bis, comma 1, reca un riferimento interno che dovrebbe intendersi ai "soggetti di cui al comma 4 del presente articolo"; all'articolo 12, comma 1, dovrebbe specificarsi anche alle lettere b) e c) che le novelle si riferiscono all'articolo 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003; all'articolo 16, il comma 1, nel richiamare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura, contiene un espresso riferimento anche al regolamento n. 1/2004, che tuttavia risulta non avere più efficacia a partire dal 31 dicembre 2006;

nel titolo ed in alcune rubriche (segnatamente: articoli 1, 4, 8 e 28) non reca un espresso richiamo alla presenza di disposizioni di delega legislativa; inoltre, nella rubrica del capo IV andrebbe inserito un riferimento al contenuto delle disposizioni concernenti il lavoro in agricoltura in esso presenti;

adotta espressioni imprecise ovvero di incerto significato tecnico-giuridico (si veda, ad esempio, la previsione dell'articolo 2, comma 5, secondo cui "il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali"; inoltre, l'articolo 8 usa l'espressione "limite massimo delle durate legali"; l'articolo 9, comma 2, lettera b) si riferisce al "patto di servizio", senza specificarne la nozione, probabilmente contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000; l'articolo 12 adotta l'espressione "accordo individuale del lavoratore");

la tecnica della novellazione - agli articoli: 1, comma 1, lettere c) ed e); 3, comma 4; 11, commi 1, lettera a), 2, lettera c) e 3; 12, comma 1, lettere a) e b); 26, comma 1 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 6 - che conferisce una delega al Governo finalizzata ad assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento "anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335" - si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, lettera d) - che introduce il comma 18-bis nell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, volto a disciplinare il pensionamento "di 5.000 lavoratori beneficiari (...) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007" - dovrebbe verificarsi il coordinamento con l'analoga disposizione del comma 18 del medesimo articolo (riferita però ad accordi stipulati anteriormente al 1o marzo 2004), al fine di chiarire se la definizione della platea di beneficiari della norma in commento sia rimessa ai soli accordi sindacali compresi nel periodo 1o marzo 2004-15 luglio 2007, ovvero se esso implementi il numero dei soggetti indicati nel citato comma 18 ed individuati sulla base di accordi sindacali anche anteriori al citato periodo;

all'articolo 2, comma 1 - ove si integrano le norme generali regolatrici della materia per l'adozione di regolamenti di delegificazione riguardanti la trasformazione e la soppressione di enti pubblici, dettate dall'articolo 28, comma 1, della legge n. 448 del 2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di differire anche il termine per la loro adozione, scaduto il 30 giugno 2007, anche in relazione alla previsione del successivo comma 3, che opera nelle more dell'emanazione dei suddetti regolamenti;

all'articolo 4, comma 2 - che reca principi e criteri direttivi della delega concernente il contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare in modo più stringente la disposizione di cui alla lettera a), che si limita a prevedere "un contributo limitato nell'ammontare e nella durata";

all'articolo 28 - ove si conferisce una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile - dovrebbe chiarirsi che il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), la cui attuale formulazione sembra riferirsi ad un decreto legislativo attuativo della diversa delega prevista dall'articolo 9, si ispira all'esigenza di coordinare l'esercizio delle deleghe previste agli articoli 9 e 28;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4 -secondo cui "il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare gli eventuali strumenti normativi di cui il Governo si avvale nell'adempimento di tale disposizione;

analogamente, all'articolo 2, comma 2 - secondo cui "il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quali soggetti il piano debba essere presentato, verificando altresì la congruità del termine, fissato al 31 dicembre 2007;

all'articolo 10, comma 3 - ove si introduce l'articolo 12-bis e si sostituisce l'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, in ottemperanza al paragrafo 3, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che i termini previsti per gli adempimenti cui dare attuazione "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" operano con riguardo alla "data di entrata in vigore della presente disposizione" trattandosi di un nuovo contenuto che entra in una legge già in vigore (lettera b), capoverso "Art. 12-bis", comma 7, e lettera c), capoverso "Art. 13", comma 5); analoga precisazione andrebbe introdotta all'articolo 1, comma 2, lettera d), capoverso "18-bis";

all'articolo 22 - che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che realizzi la deducibilità ai fini fiscali, per l'anno 2008, o introduca misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare ulteriormente presupposti, elementi essenziali e termini di adozione del decreto;

all'articolo 31, comma 1, sesto periodo - ove sono disciplinate le procedure per l'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire che il termine per l'esercizio della delega (prorogabile di sessanta giorni qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa o successivamente), è ulteriormente prorogabile di venti giorni nel caso sia concessa identica proroga per l'espressione del parere, a norma del quarto periodo del comma 1».

Sottopone, inoltre, all'attenzione dei colleghi la possibilità di esprimere uno specifico rilievo relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera b), atteso che essa si riferisce ai «lavoratori dipendenti notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66». In realtà il citato decreto, pur prevedendo una definizione di «lavoratore notturno» al comma 2 dell'articolo 1, rimette ai contratti collettivi una serie di elementi specificativi della medesima nozione, che pertanto finisce con l'assumere contorni incerti.

Gaspare GIUDICE, presidente, nell'apprezzare le argomentazioni del relatore, ricche di spunti di riflessione e pur condividendone le preoccupazioni, rileva che il Comitato debba riflettere in merito all'ascrivibilità all'ordine di competenze proprie dell'organo delle osservazioni del relatore riferite alla tutela del ruolo delle Camere. A suo avviso, la sovranità del Parlamento non risulta infatti messa in discussione, dato che essa, per quanto gli risulta, si sta svolgendo nelle sedi proprie secondo le consuete modalità di esame, anche per ciò che concerne la valutazione delle proposte emendative presentate.

Non ritiene, peraltro, che il criterio di delega legislativa recato nell'articolo 1, comma 3, lettera b) presenti elementi di incertezza e genericità tali da indurre ad una modifica della proposta di parere, atteso che in esso si effettua un rinvio normativo puntuale ad un decreto legislativo che, a sua volta opera in un contesto normativo ormai consolidato, su cui sarebbe estremamente difficile intervenire

Roberto ZACCARIA sottolinea come sia singolare che riflessioni critiche in ordine al valore della contrattazione collettiva provengano dal collega Russo, che pure appartiene ad una forza politica tradizionalmente orientata a valorizzare al massimo grado il ruolo dell'autonomia sindacale. Osserva, inoltre, che non risulta incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento la possibilità che le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria assumano comportamenti destinati ad influenzare la produzione di diritto positivo. Ricorda quanto autorevolmente affermato da studiosi, quale ad esempio Paolo Grassi, ovvero quanto previsto dalla stessa Costituzione che, all'articolo 39, pur parzialmente inattuato, ha fissato comunque un parametro di riferimento sull'efficacia erga omnes degli accordi sindacali. Né è possibile ravvisare, nell'iter legislativo relativo al provvedimento, alcun vincolo di intangibilità del «Protocollo» sul piano procedurale o regolamentare, tale da investire il ruolo del Comitato.

Conclusivamente, si associa alle considerazioni del Presidente in ordine alle difficoltà oggettive di intervenire a specificare il richiamo al lavoro notturno, atteso che la sua definizione richiederebbe un azione di modifica di un complesso di atti di diversa natura, normativa e contrattuale.

Gianluca GALLETTI, nel concordare con le valutazioni del Presidente, invita i colleghi a porre attenzione sull'esigenza che il Comitato operi nell'ambito dei confini delle proprie specifiche competenze, evitando di entrare nel merito di questioni di carattere esclusivamente politico.

Franco RUSSO, relatore, prende atto che in seno al Comitato non è emerso un orientamento favorevole all'inserimento nella proposta di parere del rilievo da lui formulato riguardo all'articolo 1, comma 3, lettera b), e, pertanto, non ritiene di modificare la proposta originariamente formulata, pur mantenendo comunque delle perplessità sulla formulazione della norma in questione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U), relatore, dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame dà attuazione al cosiddetto Protocollo sul welfare vale a dire all'Accordo del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali su previdenza, lavoro e competitività, si sofferma sul contenuto del provvedimento, che reca norme relative a vari settori d'intervento.

Illustra le norme del Capo I, che interviene in materia previdenziale con svariate misure. In primo luogo, il provvedimento interviene sui requisiti previsti, a decorrere dal 2008, dalla legge n. 243 del 2004 per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento elimina il cosiddetto «scalone», prevedendo una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Si prevede che in presenza di almeno 35 anni di contributi si possa accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con un'età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Invece, a decorrere dal 1o luglio 2009 viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime, le cosiddette «finestre», per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Il Capo I reca inoltre disposizioni che intervengono in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse (articolo 2), e in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo (articolo 3); introducono un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, cosiddetto Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo (articolo 4); intervengono sui trattamenti pensionistici superiori ad otto volte i trattamenti minimi erogati dall'INPS, prevedendo che, per l'anno 2008, non venga concessa la loro rivalutazione automatica (articolo 5); precisano alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro (articolo 6); e prevedono un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi (articolo 7).

Illustra quindi il Capo II, composto dal solo articolo 8, che reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, il Capo interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione; di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; di entità degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; di riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito, prevedendo una delega legislativa.

Riferisce poi del Capo III, che reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro. L'articolo 9 reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato. L'articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori. L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva. L'articolo 12 reca invece modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili», quelle relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale, ed alle «clausole elastiche», quelle relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti, attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva, e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro. L'articolo 13 reca poi l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente o a chiamata. L'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia: tra l'altro si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale nel settore dell'edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.

Quanto al Capo IV, esso reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo innanzitutto modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate (articolo 15); concedendo, in via sperimentale, per l'anno 2008, incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente (articolo 16); incentivando l'osservanza della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina (articolo 17); destinando parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo (articolo 18); modificando la disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione (articolo 19); e modificando le disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole (articolo 20).

Il Capo V reca invece norme in materia di competitività. In primo luogo, con l'articolo 21, si prevede in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività; la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività del sistema produttivo rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività. L'articolo 22 completa l'intervento normativo a favore dellaretribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività prevedendo, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale retribuzione, entro un determinato limite massimo di spesa. L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo.

Il Capo VI (articoli 24-27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale. In primo luogo, con l'articolo 24, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. L'articolo 25 stanzia apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca che prestino la propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e siano iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici. Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione. Con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario, si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto; tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Il Capo VII (articoli 28-30), oltre intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo innanzitutto una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (articolo 28). Il Capo VII prevede inoltre, per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, la possibilità di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione (articolo 29); nonché il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (articolo 30).

Infine il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dell'eventuale dibattito.

Riccardo MARONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 8.15 di domani.

La seduta termina alle 14.50.

 

 

 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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Norme di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio EVANGELISTI (IdV), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dà attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosidetto Protocollo sul Welfare).

Il provvedimento, che reca norme relative a vari settori d'intervento, si compone di diversi 31 articoli suddivisi in IX Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 7) interviene in materia previdenziale.

Il Capo II (articolo 8), reca misure in materia di ammortizzatori sociali.

Il Capo III (articoli da 9 a 14) detta disposizioni in materia di occupazione e di mercato del lavoro.

Il Capo IV (articoli da 15 a 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo.

Il Capo V (articoli da 21 a 23) detta disposizioni in materia di competitività.

Il Capo VI (articoli da 24 a 27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale.

Il Capo VII (articolo 28) interviene in materia di occupazione femminile.

Il Capo VIII (articoli 29 e 30) reca disposizioni diverse in tema di lavoro relative alle indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi e in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Il Capo IX (articoli 31 e 32) reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala l'articolo 1, comma 6, e l'articolo 6.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, ricorda che esso reca una delega al Governo per adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso dei lavoratori alla pensione, compreso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e i relativi dirigenti, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

In proposito, ricorda che, secondo la legislazione vigente, il limite di età per la cessazione dal servizio del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia, in linea generale, è di 60: tale limite può tuttavia decrescere (fino a 57 anni) o innalzarsi (fino a 67 anni) in relazione al grado e al profilo professionale del dipendente.

L'età pensionabile del personale militare, ovviamente, incide sul tempo di permanenza del personale stesso all'interno del proprio ruolo e quindi più in generale sulla composizione degli organici.

A questo riguardo, ricorda che il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nell'audizione del 3 maggio 2007, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni sugli ufficiali in ferma prefissata e sui volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate, presso la Commissione Difesa, ha rilevato come, all'interno degli organici delle Forze armate vi sia un problema di eccedenza di 42 mila unità nei ruoli dei marescialli e degli Ufficiali, cui corrispondono 42 mila carenze nelle categorie dei sergenti in servizio permanente e della truppa, in quanto si è passati in tempi abbastanza brevi da un sistema di leva ad un sistema professionale a 190 mila uomini. Ciò richiederebbe quindi, tenuto conto della dotazione organica complessiva prevista dalla legge (190 mila uomini), interventi che consentano di eliminare gli esuberi, prevedendo l'esodo del personale in eccedenza, in modo da creare spazio nei ruoli che presentano carenze di organico.

La delega in esame dunque, per quanto riguarda le Forze armate, sembra muoversi in direzione opposta rispetto a quella appena indicata, poiché l'innalzamento dell'età pensionabile, procrastinando la permanenza in servizio del personale più anziano, che si trova prevalentemente nei ruoli che presentano eccedenze, finirebbe per accentuare il problema degli esuberi.

Al fine di evitare tale inconveniente, dunque, tenuto conto, sia della peculiare normativa che disciplina lo stato, l'avanzamento e il collocamento a riposo del personale militare, sia delle conseguenze organizzative che la delega in esame potrebbe comportare per le Forze armate, appare necessario, da un lato, prevedere un periodo più ampio per l'esercizio della delega stessa, non inferiore a 24 mesi, e, dall'altro lato, introdurre in quest'ultima principi e criteri direttivi che, contemplino un graduale innalzamento dell'età pensionabile e lo colleghino alla previsione di misure che prevedano l'eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche. Il complesso di tali interventi, in ogni caso, dovrebbe essere opportunamente definito sentendo preventivamente i rappresentanti del COCER-interforze.

A tale scopo, si potrebbe prevedere che gli schemi di decreti legislativi attuativi della delega siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, non solo sentendo i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, come stabilito all'articolo 31, ma, per quanto riguarda le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare, anche i rappresentanti dei COCER-interforze. In questo modo, le Commissioni parlamentari competenti, che sono chiamate ad esprimere sui citati schemi il proprio parere, potrebbero disporre di tutti i necessari elementi di valutazione, anche per quanto riguarda il personale militare.

Per quanto concerne l'articolo 6 rammenta che esso interviene in materia di benefici previdenziali per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all'amianto. In particolare, la norma tende ad ancorare il beneficio in favore dei lavoratori esposti all'amianto ad una data certa, ovvero quella di avvio dell'azione di bonifica, con la conseguente fissazione alla medesima data del termine per il godimento del beneficio. Tale beneficio consiste per i lavoratori esposti all'amianto per più di dieci anni ad una facilitazione nel calcolo dell'importo delle prestazioni pensionistiche e del tempo di maturazione del diritto di accesso alle medesime, che avviene sulla base di un determinato coefficiente.

In proposito, ricorda che esiste un notevole numero di militari - si pensi, in particolare, al personale imbarcato su unità navali, operante in ambienti angusti ad aerazione forzata, come quello addetto al sistema di propulsione delle unità navali - che si è trovato in stretto contatto con l'amianto, pur non avendolo direttamente manipolato, riportando gravi malattie, in alcuni casi anche con effetto letale. Poiché, il personale militare non è stato considerato espressamente dalla legislazione vigente tra i destinatari dei benefici previdenziali, sarebbe necessaria l'adozione di un apposito provvedimento legislativo che colmi tale lacuna. A questo proposito, ricorda che in questa direzione si muove la proposta di legge Pinotti C. 2753, assegnata in sede referente alla XI Commissione, che riconosce analoghi benefici previdenziali al personale militare.

A suo avviso, si potrebbe quindi valutare l'opportunità di affrontare nel disegno di legge in esame, nel quadro della definizione dei benefici ai lavoratori esposti all'amianto, anche il tema della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel testo dell'articolo in esame le disposizioni della citata proposta di legge.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI sottolinea come i punti evidenziati dal relatore corrispondano alle preoccupazioni del Governo, sia per quanto riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile,sia per quanto concerne i benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto.

Donatella DURANTI (RC-SE), nel concordare preliminarmente con le osservazioni del relatore in merito all'articolo 6, ritiene che la disposizione che riconosce i benefici per i lavoratori esposti all'amianto abbia un ambito di applicazione troppo limitato, sia dal punto di vista del periodo di maturazione del beneficio, sia per quanto riguarda l'individuazione della platea dei beneficiari. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non sembra ricompreso in tale platea, non solo il personale militare, ma anche il personale civile dell'amministrazione della Difesa. Manifesta invece perplessità in merito alle considerazioni del relatore circa la necessità di estendere, per quanto concerne il personale militare, il termine per l'esercizio della delega da dodici ad almeno ventiquattro mesi. Ciò, a suo avviso, potrebbe, almeno potenzialmente, determinare una disparità di trattamento tra i militari e gli altri lavoratori, accentuando un divario nella disciplina previdenziale che vede i primi più avvantaggiati rispetto ai secondi. Infine, ritiene invece particolarmente utile il rilievo formulato dal relatore circa l'esigenza che gli schemi di decreto legislativo, in relazione al personale militare, siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze.

Roberta PINOTTI, presidente, nel replicare alle osservazioni del deputato Duranti, sottolinea come, a suo avviso, l'estensione del periodo per l'esercizio della delega, con riferimento al personale militare, non corrisponda all'intento di procrastinare il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, ma all'esigenza di concedere al Governo un periodo di tempo più ampio per adottare le necessarie misure organizzative che l'elevazione dell'età pensionabile comporta inevitabilmente, incidendo su una struttura già profondamente modificata a causa del passaggio dalla leva obbligatoria al modello professionale.

Fabio EVANGELISTI (IdV), relatore, nel concordare pienamente con le considerazioni del presidente, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Duranti, l'attuale età pensionabile per il personale militare non sia più vantaggiosa di quello prevista per gli altri lavoratori. Pertanto l'esigenza di estendere il periodo di esercizio della delega risulta motivata da esigenze di carattere organizzativo nonché dalla necessità di prevedere misure per il transito di personale militare in esubero in altre amministrazioni.

Arturo SCOTTO (SDpSE), nel ricordare come il tema del transito del personale militare presso altre amministrazioni sia affrontato dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, ritiene che le modalità con cui avverrà tale transito dovranno essere adeguatamente approfondite dalla Commissione, al fine di evitare che si verifichino interferenze con l'obiettivo della stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni.

Roberta PINOTTI, presidente, nel concordare con le valutazioni del deputato Scotto, sottolinea come l'approfondimento richiesto potrà avvenire già a partire dall'audizione dei rappresentati dei COCER-interforze che avrà luogo nella giornata di domani.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI, in merito al problema del transito del personale militare ad altre amministrazioni pubbliche, fa presente che vi è stata una richiesta dei rappresentati dei COCER-interforze volta a subordinare tale passaggio alla previa presentazione di una domanda da parte dell'interessato. In questo modo, a suo avviso, risulterebbero chiare le modalità con le quali effettuare il transito, anche se ciò potrebbe intralciare il numero dei passaggi che effettivamente si potrebbero realizzare.

Arturo SCOTTO (SDpSE) ritiene che, in assenza di opportune precisazioni, il transito presso altre amministrazioni del personale militare, possa pregiudicare l'obiettivo della stabilizzazione dei precari.

Fabio EVANGELISTI (IdV), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed una osservazione (vedi allegato).

Il sottosegretario Marco VERZASCHI, concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.


ALLEGATO

Norme di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge C. 3178 Governo, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

premesso che l'articolo 1, comma 6, reca una delega al Governo per adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso dei lavoratori alla pensione, compreso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e i relativi dirigenti;

considerato che tale delega potrebbe avere ripercussioni negative sull'organizzazione delle Forze armate, in considerazione della peculiare normativa che disciplina lo stato, l'avanzamento e il collocamento a riposo del personale militare;

ravvisata pertanto la necessità, con riferimento al personale militare, da un lato, di prevedere un periodo più ampio per l'esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi, e, dall'altro lato, di introdurre in quest'ultima principi e criteri direttivi che dispongano un graduale innalzamento dell'età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure che consentano l'eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;

ritenuto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, in relazione al personale militare, debbano essere opportunamente definiti previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze;

considerato infine che, nel quadro della definizione dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 6, potrebbe essere valutata l'opportunità di affrontare anche il tema della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 6, con riferimento al personale militare, sia previsto, un periodo più ampio per l'esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi, introducendo in quest'ultima principi e criteri direttivi che dispongano un graduale innalzamento dell'età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure che prevedano l'eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;

all'articolo 31, sia previsto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 6, in relazione al personale militare, siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di disciplinare, nel quadro della definizione dei benefici ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 6, anche il tema della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 30 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula e per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 11.10.

Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Lino DUILIO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge n. 3178, recante disposizioni di attuazione del Protocollo stipulato il 23 luglio scorso tra il Governo e le parti sociali in materia di previdenza, lavoro e competitività, e ulteriori interventi nel campo del lavoro e della previdenza sociale. Segnala che il provvedimento è qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica in base alle determinazioni assunte in sede di nota di aggiornamento del DPEF. L'esame da parte della nostra Commissione ha luogo in via preliminare rispetto all'assegnazione del disegno di legge ed è finalizzato all'espressione di un parere al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento. Le modifiche regolamentari introdotte nel luglio 1999 hanno infatti esteso ai disegni di legge collegati la disciplina, già prevista per il disegno di legge finanziaria, in base alla quale il Presidente del ramo del Parlamento che esamina il disegno di legge in prima lettura procede, sentito il parere della Commissione bilancio, allo stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto proprio del disegno di legge. Ricorda che anche per quanto concerne i disegni di legge collegati, ai fini dello stralcio occorre verificare che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del DPEF o della relativa nota di aggiornamento. La valutazione deve pertanto fare riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, che, per quanto concerne i disegni di legge collegati dispone che essi debbono avere contenuto omogeneo. Come ricordato in precedenza, la Nota di aggiornamento presentata dal Governo il 30 settembre scorso prospettava il collegamento alla manovra finanziaria di alcuni disegni di legge, a quel momento in corso di preparazione, tra cui, per primo, «un disegno di legge che organizza tutte le misure necessarie a tradurre in atto l'accordo con le organizzazioni sindacali e le parti sociali in materia di welfare, siglato il 23 luglio 2007». La risoluzione con cui la Camera dei deputati ha approvato la nota di aggiornamento ha confermato tale indicazione. Il contenuto del disegno di legge in esame è articolato in nove Capi, che contengono, rispettivamente, norme in materia previdenziale, norme in materia di ammortizzatori sociali, norme in materia del lavoro nel settore agricolo, norme in materia di competitività, misure in favore dei giovani, norme in materia di occupazione femminile, altre disposizioni sempre in tema di lavoro e, da ultimo, norme finali.

Per quanto concerne il settore previdenziale, gli interventi recati dal Capo I, come è ben noto, rendono più graduale il percorso di incremento dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013. Viene contestualmente introdotta una deroga che consente a particolari categorie di lavoratori, tra cui quelli impiegati in lavori usuranti, notturni, nonché i conducenti di veicoli pesanti adibiti al servizio di trasporto pubblico, di accedere al pensionamento in via anticipata rispetto alla disciplina generale. Sono disciplinate le decorrenze del trattamento di pensione per coloro che accedono al pensionamento di anzianità con quaranta anni di contribuzioni e per coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia. Viene infine attribuita al Governo una delega relativa all'armonizzazione dei regimi pensionistici. Gli ulteriori articoli del Capo I recano disposizioni volte a recuperare risorse nell'ambito del settore pensionistico. A tal fine si prevede la razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza, la revisione dei coefficienti di trasformazione per la determinazione del trattamento pensionistico del sistema contributivo, l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo volo e delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la sospensione per il 2008 della rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS. Sempre in materia di pensioni intervengono le disposizioni che estendono i benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto per i periodi successivi al 1992 fino all'avvio degli interventi di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003 e le misure finalizzate a recuperare il potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL.
Il Capo II è costituito dal solo articolo 8, che contiene misure in materia di ammortizzatori sociali, con le quali è aumentata la misura e la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria, sia che si tratti dei trattamenti con requisiti normali, sia che si tratti di quelli con requisiti ridotti, e la percentuale di rivalutazione dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità. Viene infine attribuita al Governo la delega per una generale riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali che permetta di riordinare gli istituti di sostegno al reddito.
In materia di mercato del lavoro, in primo luogo, il Governo è delegato a riordinare la normativa concernente i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione e l'apprendistato. Vengono quindi dettate alcune disposizioni che mirano a favorire l'occupazione delle persone disabili e vengono introdotte significative modifiche alla disciplina concernente il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo parziale, nonché viene abolito l'istituto del lavoro intermittente o «a chiamata». Interessano in modo specifico il settore edile le previsioni di cui all'articolo 14, concernenti, in modo particolare, la procedura relativa alla conferma o rideterminazione della riduzione contributiva che si applica ai lavoratori del settore.
Il capo IV reca misure relative al mercato del lavoro nel settore agricolo, che prospettano l'omogeneizzazione della normativa riguardante le situazioni di disoccupazione agricola, la concessione, in via sperimentale per l'anno 2008, di un credito di imposta per nuove assunzioni in agricoltura, la riduzione dei contributi dovuti all'INAIL dalle aziende agricole virtuose in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro, il finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, la modifica della disciplina sugli interventi per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione di tali interventi, e la previsione, nel caso di debiti previdenziali già scaduti a carico di aziende agricole, della compensazione operata direttamente dall'AGEA a valere sui finanziamenti comunitari.
Il capo V contiene misure volte a ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese. In primo luogo, viene istituito un apposito fondo per il finanziamento di sgravi contributivi destinato a finanziare le agevolazioni relative al trattamento contributivo della quota di retribuzione determinata dalla contrattazione di secondo livello, che viene contestualmente resa pensionabile. Viene inoltre soppresso il contributo aggiuntivo gravante sul lavoro straordinario.
Il capo VI si riferisce alle misure miranti a favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. A tal fine, si prevede l'istituzione di appositi fondi per il credito ai giovani, sono stanziate risorse per integrare i compensi spettanti ai titolari degli assegni dei contratti per attività di ricerca in ambito universitario e, soprattutto, viene ampliata la possibilità di cumulare periodi assicurativi relativi a diverse gestioni pensionistiche e viene reso meno oneroso il riscatto a fini pensionistici del corso universitario.
I capi VII e VIII recano previsioni volte a favorire l'occupazione femminile e interventi specifici relativi a determinate situazioni, tra le quali, in particolare, la concessione per il 2008 di indennità ordinarie di disoccupazione per i lavoratori sospesi e di un'indennità per i lavoratori portuali. L'ultimo capo reca le disposizioni che disciplinano il procedimento la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento e la norma di copertura finanziaria.
Come emerge dalla rapida ricapitolazione dei contenuti del disegno di legge in esame, si tratta di un provvedimento che reca numerosi e rilevanti interventi. Nel rilevare che tali interventi peraltro appaiono tutti riconducibili alla materia relativa alla disciplina della previdenza e del mercato del lavoro, segnala che, conseguentemente, alla luce di queste caratteristiche, sembrano sussistere, in ordine alle disposizioni del disegno di legge, il requisito di omogeneità per materia previsto dalla legge n. 468 del 1978.
Osserva poi che, sotto il profilo finanziario, il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica. Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, per le disposizioni che intervengono in materia pensionistica sono indicate le proiezioni finanziarie per un periodo decennale.
Rileva poi che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 26 e nell'articolo 30 hanno una specifica e distinta copertura. Alle misure di cui all'articolo 26, relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi e al riscatto del corso di laurea, che determinano un onere pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito per tali interventi dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007. Con riferimento all'indennità per i lavoratori portuali, è previsto un limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2008. Il relativo onere trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme, pari complessivamente a 460 milioni di euro, destinate dall'articolo 65 del disegno di legge finanziaria agli interventi concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori per ammortizzatori sociali in deroga. La restante parte degli oneri finanziari determinati dal disegno di legge risulta pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 e 3.048 milioni di euro per il 2010 per quanto concerne il bilancio dello Stato. Minore è l'effetto sull'indebitamento netto, che risulta pari a 985 milioni di euro per il 2008, 1.222 milioni di euro per il 2009 e 2.743 milioni di euro per il 2010. La differenza degli effetti sui due saldi deriva dal fatto che, come è precisato nella relazione tecnica, gli oneri relativi a disposizioni che prevedono contribuzioni figurative hanno un'immediata ricaduta sul bilancio dello Stato, mentre incidono sull'indebitamento netto soltanto al momento dell'erogazione dei trattamenti pensionistici. La restante parte degli oneri evidenziati dalla relazione tecnica trovano capienza nelle disponibilità del fondo appositamente previsto dall'articolo 62 del disegno di legge finanziaria, che, per il solo anno 2008, dispone di uno stanziamento addirittura superiore a quello utilizzato dal disegno di legge in esame (1.548 milioni di euro, rispetto ad un onere di 1.264 milioni di euro) cosicché, ove il testo del disegno di legge finanziaria dovesse restare invariato, il provvedimento potrebbe risultare sovracoperto. Osserva peraltro che l'allocazione delle risorse da destinare a copertura del provvedimento nell'ambito della legge finanziaria comporta precise implicazioni sul piano procedurale nel senso che il provvedimento non potrà entrare in vigore prima della definitiva approvazione e della entrata in vigore della legge finanziaria.
Conclusivamente, in considerazione dei contenuti del provvedimento, e considerati gli aspetti che attengono ai profili finanziari cui si è fatto riferimento in precedenza, propone di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento.

Guido CROSETTO (FI) ritiene che il disegno di legge collegato dovrebbe essere assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Bilancio e Lavoro, in coerenza con numerosi precedenti di esame di disegni di legge collegati, e non solo, come si sta profilando, alla Commissione Lavoro, in considerazione della sua rilevanza sui saldi di bilancio. In proposito, rileva peraltro che la relazione tecnica precisa che le disposizioni del provvedimento comporteranno maggiori spese a partire dall'anno 2008 ed in misura crescente fino all'anno 2011; anche negli anni successivi si verificheranno aggravi di spesa, sia pure in misura decrescente fino a raggiungere l'equilibrio solo nell'anno 2035. Nell'osservare che tali quantificazioni si basano sull'ipotesi che permanga stabile la platea dei soggetti a cui non si applicheranno le disposizioni di riforma del sistema previdenziale previste dallo stesso disegno di legge e quindi presentano oggettivi elementi di precarietà, ritiene che questi elementi rendano indispensabile l'esame in sede referente da parte della Commissione bilancio ed invita il Presidente della Commissione ad attivarsi in tal senso presso il Presidente della Camera.

Marino ZORZATO (FI), nel condividere le valutazioni del collega Crosetto, richiama il ruolo di garanzia delle prerogative della Commissione che la sua Presidenza deve svolgere anche nei confronti della Presidenza della Camera. Rileva infatti che l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola Commissione lavoro rappresenterebbe un fatto assai grave, in un quadro che vede peraltro il Parlamento nel suo complesso, e la Commissione in particolare, già significativamente menomati nel loro ruolo, in conseguenza del fatto che il disegno di legge recepisce l'accordo con i sindacati e già all'inizio del suo iter, a causa degli equilibri interni alla maggioranza, risulta politicamente immodificabile.

Alberto GIORGETTI (AN) condivide le dichiarazioni dei colleghi Crosetto e Zorzato e rileva che in passato la Commissione bilancio ha esaminato in sede referente, congiuntamente ad altre Commissioni, provvedimenti assai meno rilevanti dal punto di vista finanziario. Rileva inoltre che risulta imprescindibile un chiarimento complessivo sulle modalità con le quali si intende affrontare l'iter della prossima sessione di bilancio. Infatti, il disegno di legge oggi in esame costituisce una parte importante della manovra di finanza pubblica e rischia di essere assegnato alla Commissione bilancio solo in sede consultiva; è stato inoltre trasmesso alla Camera il decreto-legge approvato dal Senato, nel quale risultano inserite numerose disposizioni il cui contenuto, per estraneità di materia o per copertura carente o inidonea, non sarebbero risultate ammissibili alla Camera e sulle quali, conseguentemente, la Camera avrà difficoltà ad intervenire. Rileva che in tal senso il Senato non ha tenuto conto dell'impegno ad un coordinamento dei criteri di ammissibilità delle proposte emendative tra Camera e Senato che era emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulle procedure di bilancio che le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto nei primi mesi dell'anno. A ciò si aggiungono, infine, le consistenti incertezze sulle grandezze quantitative della manovra.

Francesco PIRO (Ulivo) rileva che le problematiche richiamate dai colleghi sono in parte già state affrontate in occasione dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle procedure di bilancio e richiama quindi le conclusioni approvate dalla Commissione in quella occasione. Per il resto constata che la Commissione è, nella seduta odierna, chiamata unicamente a valutare l'omogeneità di contenuto del disegno di legge rispetto alle indicazioni contenute nella nota di aggiornamento al DPEF in coerenza con le previsioni regolamentari e con la legge n. 468 del 1978. In proposito, ritiene che la relazione del Presidente abbia fornito ampie assicurazioni e che quindi la Commissione possa procedere all'espressione del parere. Ciò premesso, per quanto concerne il merito del provvedimento, ritiene che, in considerazione della sua rilevanza per la politica economica complessiva del Governo, testimoniata dall'intesa che in proposito è stata raggiunta con le parti sociali e dal referendum sulla sua approvazione che ha coinvolto milioni di lavoratori, dovrebbe essere valutata l'opportunità di una sua assegnazione alle Commissioni riunite bilancio e lavoro.

Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'opportunità di non procedere all'espressione del parere fino a quando non perverranno indicazioni certe in ordine all'assegnazione del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, richiama preliminarmente la sede in cui la Commissione sta svolgendo l'esame del provvedimento, che è quella della valutazione del suo contenuto. Quanto alle questioni avanzate con riferimento all'assegnazione del provvedimento, segnala che la Presidenza della Camera procederà all'assegnazione solo successivamente alla verifica del contenuto proprio e, pertanto, tutti gli intervenuti si sono fin qui soffermati unicamente su un'ipotesi di assegnazione, senza poter conoscere quella che sarà l'assegnazione effettiva. Ciò premesso, sottolinea che una sua assegnazione in sede referente alla sola Commissione lavoro risulterebbe pienamente coerente con la prassi consolidata. Richiama in proposito la circolare del 16 ottobre 1996 sull'ambito di competenza delle Commissioni permanenti la quale precisa che i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono di competenza della V Commissione, anche se esaminati al di fuori della sessione di bilancio, quando rientrano nella politica di bilancio ovvero sostanziano manovre plurisettoriali di politica economica e finanziaria. Tali provvedimenti sono invece assegnati alle singole Commissioni competenti per materia qualora rechino soltanto riforme strutturali di carattere ordinamentale nonché ove riguardino esclusivamente specifici settori, come si è verificato in passato con la contestuale presentazione di più provvedimenti collegati incidenti ciascuno su una materia diversa ovvero in occasione della riforma delle pensioni. Ricorda in proposito che nel corso della XIV legislatura il disegno di legge C. 2031 recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione attività produttive, il disegno di legge C. 2032 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite ambiente e trasporti; il disegno di legge C. 2033, sempre collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione ambiente; il disegno di legge C. 2122 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, sempre collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione affari costituzionali; il disegno di legge C. 2144 recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, collegato alla manovra per il bilancio 2002 è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione finanze ed il disegno di legge C. 2145 recante la delega al Governo in materia previdenziale, pure collegato alla manovra per l'anno 2002, è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione lavoro. Rileva infine che anche in questa legislatura il disegno di legge C. 1762 recante la delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali, collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2007, è stato assegnato in sede referente alla sola Commissione finanze.
Conclusivamente segnala che l'eventuale assegnazione in sede consultiva alla Commissione bilancio del disegno di legge in esame fornisce comunque ampie garanzie in ordine alla verifica degli effetti finanziari del decreto, verifica che infatti potrà comunque essere particolarmente severa in considerazione della procedura di esame particolare che il Regolamento della Camera prevede per i disegni di legge collegati.

Guido CROSETTO (FI) rileva che in nessuno dei casi richiamati dal presidente si era proceduto all'esame nel corso della sessione di bilancio, con l'impegno del Governo ad approvare il provvedimento entro la fine dell'anno e quindi contestualmente all'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Marino ZORZATO (FI) rileva che, a differenza dei precedenti richiamati dal Presidente, il disegno di legge in esame non ha nemmeno una significativa omogeneità di materia, interessando, ad esempio, in misura rilevante, anche disposizioni in materia agricola. Ciò conferma che si tratta di una parte significativa della manovra finanziaria per il 2008 che rischia di essere sottratta all'esame della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, ribadisce che la Commissione in questa sede è chiamata a pronunciarsi sul contenuto proprio del provvedimento. Pone quindi in votazione la proposta, da lui già formulata, di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente.


 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)
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Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

 

La seduta comincia alle 10.55.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3178, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Il Capo I (articoli da 1 a 7) interviene in materia previdenziale con svariate misure.
L'articolo 1 interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge n. 243 del 2004.
Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008.
Si prevede che, in presenza di almeno 35 anni di contributi, si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Invece, a decorrere dal 1o luglio 2009 viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.
Altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cosiddette «finestre») per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
L'articolo 2 dispone la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse.
L'articolo 3 prevede la revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo.
L'articolo 4 introduce un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
L'articolo 5 stabilisce che, per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, per l'anno 2008 non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni.
L'articolo 6 precisa alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro.
L'articolo 7 dispone in materia di recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL, tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi.
Il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si eleva la durata temporale e la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione; si interviene sulla misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; si modifica la misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; si conferisce una delega al Governo per la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito.
Il Capo III (articoli da 9 a 14) reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
L'articolo 9 reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato.
L'articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità, prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 12 reca invece modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili» (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale) ed alle «clausole elastiche» (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti), attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva (e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro).
L'articolo 13 reca l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata).
L'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia: tra l'altro si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale nel settore dell'edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.
Il Capo IV (articoli da 15 a 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo.
L'articolo 15 prevede modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate.
In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16, il quale stabilisce, al comma 1, la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.
Il credito d'imposta è pari a 1 euro nelle zone di cui all'obiettivo 1 (Regioni del sud) ed a 0,30 euro nelle zone di cui all'obiettivo 2 (comuni CEE), come individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
L'articolo in commento richiama inoltre il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 2 prevede che il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, proceda alla verifica delle disposizioni agevolative di cui al precedente comma 1 anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
L'articolo 17 intende incentivare l'osservanza della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina.

L'articolo 18 dispone la destinazione di parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo.
L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione, mentre l'articolo 20 contiene modifiche alle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole.
Il Capo V (articoli da 21 a 27) reca invece norme in materia di competitività.
In particolare, l'articolo 21, prevede, in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività: la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro, per sostenere la competitività del sistema produttivo, rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 22, il quale prevede l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle retribuzioni erogate come premio di produttività, entro un limite massimo di spesa.
In particolare, la disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'emanazione di disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, nella quale prevedere la deducibilità ai fini fiscali, ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione, per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
A tale riguardo rileva la sostanziale indeterminatezza della previsione, la quale si limita stabilire un tetto massimo di spesa, senza indicare in termini univoci né la tipologia dell'agevolazione, né la sua misura, né i requisiti per fruirne.
L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo.
Il Capo VI (articoli da 24 a 27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale.
L'articolo 24 prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
L'articolo 25 stanzia risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca che prestino la propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e siano iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici.
Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione.
Con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario, si introducono norme volte a rendere meno oneroso, e quindi più conveniente, tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e consentendo il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.
L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui figurano i professionisti ed i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto); tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il Capo VII (articoli da 28 a 30), oltre ad intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali.
In particolare, l'articolo 28 conferisce una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
L'articolo 29 contempla la possibilità, per l'anno 2008, di concedere, nel limite di 20 milioni di euro, le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione.
L'articolo 30 dispone il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
Il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).

Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.05.


 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

 

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 15 novembre 2007.

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 6).

Gian Luca GALLETTI (UDC), dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore

 


ALLEGATO 6

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3178, recante Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale,

evidenziato come il disegno di legge in esame indichi la volontà del Governo di rilanciare il metodo della concertazione, come strumento fondamentale per contemperare le esigenze del mondo del lavoro con quelle delle imprese, in un'ottica volta a sostenere la crescita della competitività;

sottolineato come il disegno di legge dia attuazione legislativa all'Accordo intervenuto il 23 luglio 2007 tra il Governo e le parti sociali, che fa seguito ad altri accordi già raggiunti nel settore agricolo ed in quello dell'editoria, e che è stato approvato a larga maggioranza dal referendum svolto tra i lavoratori e i pensionati;

rilevato positivamente come le misure contenute nel disegno di legge ribadiscano l'intento di ricondurre il lavoro flessibile entro livelli fisiologici;

evidenziato inoltre come il provvedimento rechi un insieme significativo di misure in favore dei soggetti socialmente più deboli, in particolare per quanto riguarda i pensionati a basso reddito ed i giovani;

rilevato, altresì, come il disegno di legge contenga misure significative per accrescere la competitività del tessuto produttivo italiano, in particolare attraverso il potenziamento della contrattazione di secondo livello e l'incremento degli sgravi fiscali per gli aumenti retributivi erogati a titolo di produttività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 22, il quale prevede l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello come premio di produttività, entro il limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la definizione delle medesime misure, che consisteranno nella deducibilità ai fini fiscali, ovvero nell'introduzione di opportune misure di detassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto della previsione, la quale risulta sostanzialmente indeterminata, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l'ammontare, sia per quanto attiene ai requisiti dell'agevolazione.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro, competitività.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo VILLARI (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame da attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo sul Welfare. Il provvedimento reca norme relative a vari settori d'intervento. Osserva che, nell'illustrazione che si accinge a svolgere, sintetizzerà tutte le disposizioni del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che riguardano più strettamente la competenza della VII Commissione.

Rileva, quindi, che il Capo I del provvedimento, recante gli articoli da 1 a 7, interviene in materia previdenziale con svariate misure. In primo luogo l'articolo 1 interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge 243 del 2004. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento in esame, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Si prevede che, in presenza di almeno 35 anni di contributi si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

A decorrere dal 1o luglio 2009, invece, viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Osserva che altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime, cosiddette «finestre», per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1 che riguardano più in particolare la competenza della VII Commissione, ricorda che il comma 2, lettera a), n. 3) interviene sulla disciplina della decorrenza del pensionamento per il personale del comparto scuola, sostituendo a tal fine l'ultimo periodo della lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004. Ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 6, lettera c) disciplina la decorrenza del pensionamento per i lavoratori, di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, che hanno diritto alla pensione di anzianità, di cui alla lettera a) del medesimo comma, o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale disciplina varrà a decorrere dal 2008: il terzo periodo ne dispone, infatti, l'inapplicabilità ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione - liquidata con il sistema retributivo, contributivo o misto - entro il 31 dicembre 2007. Rispetto alla disciplina previdente, di cui alla legge n. 335 del 1995: per i lavoratori che hanno diritto alla pensione di anzianità, le cosiddette finestre di uscita vengono portate da quattro a due; per i lavoratori cui si applica esclusivamente il sistema contributivo, le cosiddette finestre di uscita sono introdotte ex novo. In base alla disciplina attuale, nel silenzio del legislatore, il trattamento pensionistico decorre alla maturazione dei requisiti richiesti.

Rileva che il primo ed il secondo periodo prevedono la disciplina applicabile, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti. In base al quarto periodo, al personale del comparto scuola si applica la disciplina previgente, di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ricorda, inoltre, che tale disposizione prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. La nuova formulazione dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 conferma nella sostanza il contenuto della norma in questione, precisando però che, ai fini della attribuzione del trattamento pensionistico dalla data di inizio dell'anno scolastico nel caso di prevista maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre dell'anno, si abbiano come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti con riferimento al primo semestre dell'anno, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, età anagrafica di almeno 58 anni insieme ad un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Sempre con riferimento specifico alle competenze della VII Commissione, ricorda che il comma 5, in attesa della definizione del nuovo regime delle decorrenze pensionistiche di cui al comma 4 dell'articolo 1, stabilisce transitoriamente le decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti i quali, sulla base di quanto stabilito dal comma in esame, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011. La lettera d) del comma 5 dispone, in particolare, che per il personale del comparto scuola si applica la disciplina di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ricorda che tale ultima disposizione prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Gli altri articoli del Capo I recano inoltre disposizioni: in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2; in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 3; per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo, ai sensi dell'articolo 4; concernenti i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, prevedendo che, per l'anno 2008, non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, in base all'articolo 5; volte a precisare alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro, in base all'articolo 6;

volte a prevedere un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Aggiunge quindi che il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si interviene in materia di: indennità ordinaria di disoccupazione, elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione; indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito, da attuarsi mediante delega governativa. Il Capo III, comprensivo degli articoli da 9 a 14, reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro. L'articolo 9 delega invece il Governo al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato; il successivo articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori. L'articolo 11 reca quindi modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, cui rinvia. Osserva che particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva. Evidenzia inoltre che l'articolo 12 reca modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale, il successivo articolo 13 abolisce l'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata), mentre l'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia.

Aggiunge quindi che il Capo IV, articoli da 15 a 20, reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate, ai sensi dell'articolo 15; la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente, in base all'articolo 16; una incentivazione ad osservare la normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina, secondo il disposto dell'articolo 17; la destinazione di parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 18; modifiche sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione, in base all'articolo 19; modifiche alle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole, secondo quanto disposto dall'articolo 20.

Sottolinea, ancora che il Capo V, formato dagli articoli da 21 a 27 reca norme in materia di competitività. In primo luogo, con l'articolo 21, si prevede in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività; la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività del sistema produttivo rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività. L'articolo 22 completa l'intervento normativo a favore della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività prevedendo, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale retribuzione, entro un determinato limite massimo di spesa. L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo. Il Capo VI, articoli da 24 a 27 reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale. In primo luogo, con l'articolo 24, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. In particolare, per consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni - ovvero 29 se laureati - di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, si prevede l'istituzione, dal 1o gennaio 2008, dei seguenti Fondi: Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per consentire in via esclusiva agli stessi soggetti di poter fruire, in assenza di un rapporto di lavoro, di un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, utile a compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti.

Ricorda, al riguardo, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione che sono iscritti obbligatoriamente alla predetta gestione separata INPS, tra - gli altri - i titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1; per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero, in base al disposto del disegno di legge n. 105 del 2003, convertito dalla legge n. 170 del 2003; Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne; Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali settori. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi ammonta a 150 milioni di euro per l'anno 2008. Ricorda, infine, che l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentita la Conferenza Unificata. L'articolo 25 stanzia apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, che prestino al propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Rileva che, a tal fine, si incrementa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali ed enti pubblici di ricerca.

Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 autorizza le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, alcune istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, a conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso gli enti su indicati. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha percepito la borsa per il dottorato di ricerca. Il titolare dell'assegno in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa non retribuita. I medesimi enti sopra elencati possono altresì stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti di prestazione d'opera (lavoro autonomo), compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni statali ed enti pubblici e privati. L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici. Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione.

Rileva quindi che con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario - che interessa più specificatamente le competenze della VII Commissione - si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335 del 1995, tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto; tali aliquote sono stabilite al 24 per canto per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Evidenzia inoltre che il Capo VII, articoli da 28 a 30, oltre ad intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo: una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, ai sensi articolo 28; per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, la possibilità di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 29; il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 30. Sottolinea, infine, che il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 31, e prevedendo la clausola di copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 32. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Alba SASSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo ZUNINO (PD-U), relatore, fa presente che l'articolo 30 del provvedimento in titolo reca modifiche alla disciplina relativa alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, al fine di rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei medesimi lavoratori. In particolare, al comma 1, viene modificata la disciplina relativa alle modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo di cui al comma 15 dell'articolo citato. Ricorda, in proposito, che la normativa vigente prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso le imprese o le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, in materia di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, e che, se ricorrono le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 477 del 1997, il Ministro stesso, di concerto con quello dell'economia, emana i regolamenti previsti dal citato articolo 2 della legge n. 662 del 1996. In particolare, il predetto decreto ministeriale reca un regolamento-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie attualmente sprovviste; tale disciplina è da considerarsi propedeutica, come afferma la relazione governativa, «all'adozione di specifici regolamenti per ciascuno degli ambiti che verranno individuati dalla contrattazione collettiva nazionale». La concreta definizione degli strumenti di intervento è infatti rinviata a singoli regolamenti da emanare con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sempre in base all'articolo 2, comma 2, della legge n. 662 del 1996.

Tornando quindi alla disposizione recata dal provvedimento in esame, fa presente che la nuova formulazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ivi prevista, dispone - limitatamente al 2008 - un diverso meccanismo per il sostegno del reddito dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo. In particolare, a tali lavoratori, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, viene riconosciuta un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Viene comunque precisato che l'INPS procede all'erogazione delle provvidenze in questione solamente previa acquisizione degli elenchi predisposti dal Ministero dei trasporti recanti il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro distintamente per ciascuna impresa o agenzia di fornitura di lavoro temporaneo. Il comma 2 reca la copertura finanziaria, disponendo che all'onere derivante dal comma precedente, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse destinate dalla legge finanziaria per il 2008 agli ammortizzatori sociali in deroga.

Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole con una osservazione.

Mario TASSONE (UDC) a fronte di una questione molto tecnica relativa all'articolo 30 del provvedimento auspicherebbe che il rappresentante del Governo, anche in una successiva seduta, fornisse maggiori precisazioni sul contenuto normativo dell'articolo 30 del provvedimento in esame, in assenza delle quali non può che preannunciare un voto contrario sulla proposta di parere.

Paolo UGGÈ (FI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, in quanto a prescindere dal contenuto normativo dell'articolo 30, il provvedimento reca un insieme di disposizioni di ordine generale che, da più punti di vista, hanno conseguenze sui lavoratori di tutti i comparti produttivi, compresi quelli dei trasporti e delle comunicazioni. Ritiene pertanto che l'esame della Commissione avrebbe dovuto investire anche altre disposizioni del disegno di legge.

Michele Pompeo META, presidente, pur comprendendo le ragioni della richiesta di maggiori chiarimenti al Governo formulata dal deputato Tassone, fa presente che l'XI Commissione (Lavoro) dovrà concludere entro la seduta di domani l'esame in sede referente del provvedimento in titolo. Appare quindi opportuno che la IX Commissione possa esprimere nella seduta odierna il prescritto parere. Ciò consentirà, tra l'altro, alla Commissione stessa di dedicare più tempo all'esame dei disegni di legge di bilancio. Quanto alla considerazione del deputato Uggé, di cui comprende lo spirito, deve tuttavia confermare che, in sede consultiva, la Commissione è chiamata ad esaminare le sole parti del provvedimento che risultano riconducibili alla sua competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato n. 3).


ALLEGATO 3

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, il disegno di legge: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 30, siano recepiti integralmente i contenuti dell'accordo stipulato il 22 dicembre 2006 tra il Ministero del lavoro, il Ministero dei trasporti e le organizzazioni sindacali di categoria, al fine di non limitare al solo 2008 la previsione della remunerazione delle giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio TURCO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo entro la seduta di domani mattina, poiché esso risulta calendarizzato nella seduta dell'Assemblea del 26 novembre prossimo. Dà quindi la parola al collega Ruggeri per la relazione introduttiva.

Ruggero RUGGERI (PD-U), relatore, come ha già ricordato il Presidente sottolinea che la Commissione Attività produttive è chiamata a rendere il proprio parere alla XI Commissione sul disegno di legge che dà attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosiddetto Protocollo sul welfare).
Il provvedimento in esame interviene su più materie: previdenza, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale, in un'ottica di crescita e di equità, considerando in maniera equilibrata le esigenze sia dei lavoratori sia delle imprese, in modo da rendere i vari istituti giuridici vigenti più consoni alle istanze economiche e sociali del Paese e alle attese dei cittadini e dei lavoratori, senza dimenticare la necessità di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nell'attuale panorama internazionale caratterizzato sempre più da un'accelerazione dei processi concorrenziali.

Il Protocollo e il disegno di legge che lo recepisce partono inoltre dal presupposto che, per essere veramente competitivo, il «Sistema Paese» dovrà cercare di utilizzare al meglio tutte le sue risorse, tramite il coinvolgimento nel mercato del lavoro dei soggetti che oggi sono più svantaggiati: i giovani (i più penalizzati dal lavoro flessibile e talvolta da forme di vero e proprio precariato, per i quali il disegno di legge si preoccupa di creare i presupposti per maggiori opportunità di lavoro stabile e prospettive pensionistiche più adeguate); le donne (il cui livello di occupazione rimane ancora - soprattutto nel Mezzogiorno - troppo basso rispetto alla media europea e agli obiettivi della «Strategia di Lisbona»), per le quali il disegno di legge prevede interventi volti ad aumentare le opportunità di occupazione rendendo più facile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e rafforzando le garanzie per l'effettiva parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne; le persone con disabilità (che incontrano ancora grandi difficoltà per un effettivo accesso al lavoro), per le quali il provvedimento prevede appositi interventi volti a rendere effettive le opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo, tra cui la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.

Passando al contenuto dell'articolato, rileva che il Capo I (articoli da 1 a 7) interviene in materia previdenziale con diverse misure. In primo luogo (articolo 1), si interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge n. 243 del 2004. Come noto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il provvedimento in esame, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Si prevedono infatti alcuni «scalini», per cui allo scadere del 1o gennaio 2008 si dispone un innalzamento di un solo anno del requisito in questione (da 57 a 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e da 58 a 59 anni di età per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS) e successivamente si prevedono ulteriori innalzamenti fino ad arrivare a regime, a decorrere dal 2013, al requisito di una «quota» (data dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) pari almeno a 97, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 61 anni, per i lavoratori dipendenti, e pari almeno a 98, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 62 anni, per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Di particolare rilievo, sempre all'articolo 1, la delega al Governo, da esercitarsi entro tre mesi, per l'introduzione di un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, che permetterà ai lavoratori rientranti in determinate categorie di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, comunque, almeno pari a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette «finestre»). Per l'attuazione della norma, vengono stanziate risorse considerevoli, pari a 83 milioni di euro nel 2009, 200 milioni di euro nel 2010, 312 milioni di euro nel 2011, 350 milioni di euro nel 2012 e 383 milioni di euro dal 2013.

Gli altri articoli del Capo I recano disposizioni relative, tra l'altro, alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali (articolo 2), con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse; alla revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo (articolo 3), nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo; all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo (articolo 4); alla sospensione della rivalutazione automatica, per l'anno 2008, per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS (articolo 5); al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro (articolo 6); alla previsione di un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi e in attesa che tale meccanismo sia definito (articolo 7).

Il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, di misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, nonché di riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, mediante delega al Governo da attuarsi entro dodici mesi. In sostanza, tramite tali interventi, i lavoratori disoccupati o sospesi potranno beneficiare di una serie di misure volte a rendere più consistenti gli strumenti di sostegno al reddito, prevedendo a tal fine un incremento dell'importo sia dell'indennità ordinaria di disoccupazione sia dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nonché, per i lavoratori sospesi dal lavoro, il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli incrementi annuali dell'integrazione salariale straordinaria.

Il Capo III (articoli da 9 a 14) reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro, che rafforzeranno e renderanno più efficaci le politiche attive per il lavoro, tramite la delega al Governo, da attuarsi entro dodici mesi, finalizzata al riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, contenuta all'articolo 9. Al riguardo, sembra opportuno sottolineare alcuni principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, per quanto concerne i servizi per l'impiego, si fa riferimento al rafforzamento della centralità dei servizi pubblici. Per quanto riguarda gli incentivi per l'occupazione, si fa riferimento all'esigenza di incrementare l'occupazione stabile, di migliorare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, di rivedere la disciplina dei contratti di inserimento e di intervenire sui contratti a tempo parziale, al fine sia di prevedere aumenti contributivi, sia di incentivare orari giornalieri più elevati. Infine, per quanto concerne l'apprendistato, si fa riferimento all'esigenza di individuare standard nazionali di qualità della formazione e di favorire il corretto utilizzo dell'apprendistato.

Inoltre, all'articolo 10, si interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro: la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa; l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo; la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.

Altre norme (articolo 11) incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro, al fine di correggere alcuni aspetti della normativa vigente che potrebbero favorire le situazioni di «precarietà» del lavoro.

Al riguardo, tra le norme, assume un particolare rilievo l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in modo da evitare un uso improprio dello strumento del lavoro a termine: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.

Con l'articolo 12 si introducono modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili» (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale) ed alle «clausole elastiche» (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti), attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva (e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro).

L'articolo 13 reca l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata), di cui alla legge n. 30 del 2003 e al susseguente decreto legislativo n. 276 del 2003, utilizzato peraltro in misura molto marginale, mentre, con un intervento più settoriale, l'articolo 14 dispone interventi in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale in edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente, in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.

Il Capo IV (articoli da 15 a 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo.

Le disposizioni del Capo V (articoli da 21 a 23) sono quelle di maggiore interesse per la X Commissione: esso reca infatti norme in materia di competitività. In primo luogo (ai sensi dell'articolo 21), si istituisce un apposito Fondo (con una dotazione pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010), attuando un'operazione che, da una parte, rende interamente imponibili ai fini previdenziali e quindi anche pensionabili la quota di retribuzione erogata a titolo di premio di produttività permettendo ai lavoratori di beneficiare di un miglioramento dei trattamenti pensionistici e dall'altra invece prevede la concessione di uno sgravio contributivo per la medesima quota di retribuzione. Tale intervento normativo è completato dalla previsione di misure di detassazione (articolo 22) per ridurre l'imposizione fiscale su tale quota di retribuzione, che dovrebbe permettere al lavoratore di usufruire di un maggior reddito disponibile (entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2008). Inoltre, la soppressione del contributo aggiuntivo per l'utilizzazione del lavoro straordinario, di cui all'articolo 23, farà beneficiare le imprese di una riduzione del costo del lavoro e, più in generale, avrà ricadute positive sul piano della competitività.

Il Capo VI (articoli da 24 a 27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale.

Il Capo VII (articolo 28) interviene in materia di occupazione femminile, mentre il Capo VIII (articoli 29 e 30) reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali; infine il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame e prevedendo la clausola di copertura finanziaria.

Maurizio TURCO, presidente, nessun collega chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donato Renato MOSELLA (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge, sul quale la Commissione è chiamata a dare il parere di competenza alla XI Commissione lavoro, reca le norme di attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività, stipulato lo scorso 23 luglio tra il Governo e le parti sociali.

Il Protocollo sul welfare è un documento importante. Qui trovano posto misure in materia previdenziale e di ammortizzatori sociali, di occupazione e di mercato del lavoro, disposizioni in favore dei giovani e delle donne, azioni di sostegno in favore dell'occupazione delle persone diversamente abili.

Le norme dell'articolato hanno un duplice obiettivo. Innanzitutto, promuovere una crescita economica strutturale, competitiva ed equilibrata. Ma anche una crescita sostenibile. Il che significa attenzione alle istanze sociali che provengono dalle persone meno fortunate; attenzione per i lavoratori che reclamano condizioni di lavoro più dignitose e sicure; attenzione per i giovani precari come per le donne che devono poter conciliare le esigenze della famiglia con i tempi del lavoro.

Su questi temi, il provvedimento all'esame della Commissione si inserisce nel solco delle azioni già intraprese nell'ultimo anno per migliorare il contesto competitivo del nostro sistema-paese ed agganciarlo alle dinamiche dei mercati globali.

Sono da evidenziare anche quelle iniziative già avviate, e che qui trovano una ulteriore conferma, a tutela del lavoro delle donne e dei giovani, e per garantire in maniera più adeguata la salute sui luoghi di lavoro.

È, infine, doveroso sottolineare il metodo di concertazione e di partecipazione che ha caratterizzato la stesura del Protocollo, e auspica quindi che possa diventare sempre più lo strumento per individuare le criticità esistenti nel Paese e trovare soluzioni tramite il lavoro parlamentare.

Per la parti di competenza della Commissione Affari sociali, evidenzia sei aspetti che egli ritiene particolarmente significativi.

L'articolo 6 in tema di lavoratori esposti all'amianto, riconosce i benefici pensionistici previsti dalla legge n. 257 del 1992 ai dipendenti di aziende già interessate dagli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro, sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INAIL ai medesimi lavoratori, purché abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, e per i periodi di lavoro sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Si tratta di una norma che, ancorando il beneficio pensionistico ad una data certa (quella di avvio dell'azione di bonifica, con la conseguente fissazione alla medesima data del termine del beneficio), tende a superare i dubbi interpretativi della disciplina vigente nella individuazione dei soggetti beneficiari.

Il tema del recupero del potere di acquisto degli indennizzi erogati dall'INAIL per danno biologico è l'oggetto dell'articolo 7. Esso prevede che, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli indennizzi, un quota di risorse pari a 50 milioni di euro sia destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Istituto a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico.

L'articolo 10 prevede le opportune misure di sostegno per favorire l'integrazione attiva delle persone diversamente abili, in linea con le indicazioni della Commissione UE.

In particolare i commi 1 e 2 modificano la disciplina dell'assegno mensile per gli invalidi civili privi di occupazione, semplificando le procedure necessarie per l'erogazione delle provvidenze. Infatti viene prevista, in luogo della certificazione da parte dei centri per l'impiego, una autocertificazione con la quale il soggetto dichiara di non svolgere attività lavorativa. Il comma 3 apporta modifiche allo scopo di rendere più efficaci le misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili già previste dalla legge n. 68 del 1999.

La lettera a) del comma 3 prevede l'ampliamento del novero dei soggetti presso i quali, attraverso apposite convenzioni, possono essere inserite, temporaneamente e con finalità formative, le persone disabili. Rispetto alla disciplina vigente, tra i soggetti cosiddetti ospitanti, vengono ricompresi le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 ed i datori di lavoro privati non soggetti ad obbligo di assunzione ai sensi della legge n. 68 del 1999.

La lettera b) del medesimo comma si premura di favorire l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili con particolare difficoltà, mediante l'introduzione di un nuova disposizione, ossia l'articolo 12-bis alla legge n. 68 del 1999, che ha per oggetto le «Convenzioni d'inserimento lavorativo». Si prevede, a tal fine, che gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con i datori di lavoro privati sottoposti all'obbligo di assunzione di persone disabili e con le cooperative sociali, le imprese sociali ed i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione. Tali convenzioni sono finalizzate all'assunzione di persone disabili con particolare difficoltà di inserimento lavorativo, a cui i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Con una norma di favore che mira a dare efficacia alle misure citate, la lettera c) determina la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, di contributi ai datori di lavoro che intendano assumere lavoratori disabili a tempo indeterminato. Si dispone, infatti, che le regioni e le province autonome possano concedere un contributo variabile, da un massimo del 60 per cento ad un minimo del 25 per cento del costo salariale, in ragione della riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

In coerenza con lo spirito delle azioni che il Governo ha già intrapreso con l'approvazione della delega sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, l'articolo 17 prevede la riduzione dei premi assicurativi al fine di incentivare l'applicazione della normativa nel settore agricolo, comparto caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro. Viene prevista una riduzione dei contributi dovuti all'INAIL, in misura non superiore al 20 per cento, per le imprese virtuose, operanti da almeno due anni nel pieno rispetto delle tutele a garanzia della salute dei lavoratori e nelle quali non si siano verificati incidenti nel biennio anteriore alla richiesta del beneficio.

L'articolo 24, confermando il prioritario interesse dell'Esecutivo verso il capitale umano rappresentato dai giovani, provvede ad istituire, presso il Ministero del lavoro, tre Fondi (con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2008) volti a concedere finanziamenti agevolati a coloro che hanno meno di 25 anni (29 anni se laureati). In particolare sono previsti: il Fondo credito per il sostegno delle attività intermittenti dei lavoratori a progetto i quali potranno accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti; il Fondo microcredito al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne; il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere il trasferimento generazionale e l'avvio delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione.

L'articolo 28, infine, delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi al fine di attuare il riordino della normativa in materia di occupazione femminile. L'esercizio della delega, che avverrà attraverso l'ascolto delle associazione datoriali e dei sindacati, declinerà puntuali criteri direttivi in linea con la necessità di strutturare una normativa al passo con i tempi e con le seguenti indicazioni provenienti dalla UE:

a) previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere la conciliazione tra il tempo del lavoro e la vita familiare;

b) rafforzamento delle misure a sostegno della flessibilità di orario;

c) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, per garantire l'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

d) orientamento prioritario verso l'occupazione femminile degli interventi legati alla programmazione comunitaria, a partire dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Programma operativo nazionale (Pon);

e) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

f) realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo;

g) potenziamento delle azioni intese a favorire l'imprenditoria femminile.

Dall'approvazione di queste norme, si augura con il più largo consenso possibile, deriverà un decisivo contributo alla costruzione nel nostro Paese di un moderno modello di welfare, in linea con i sistemi più maturi.

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, deve rilevare con rammarico che sul provvedimento in esame ma anche sui documenti di bilancio la Commissione ha a disposizione un tempo davvero troppo limitato. E ciò è a suo avviso ancora più grave considerando che si tratta di due provvedimenti di grande importanza per il paese. Invita la Commissione a riflettere sul fatto che è forse la prima volta che ciò accade.

Katia ZANOTTI (SDpSE), dopo aver ringraziato il relatore per l'accuratezza con cui ha svolto la sua relazione introduttiva, intende esprimere alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame, per passare poi ad una analisi delle norme di stretta competenza della Commissione.

In generale, osserva che il disegno di legge pur non disponendo un riordino complessivo della materia, tuttavia affronta una serie di questioni di grande rilevanza e significato politico, a partire da quella dei lavori usuranti, relativamente alla quale viene finalmente fissato il principio secondo cui non tutti i lavori sono uguali a fini pensionistici e previdenziali. A tale proposito, auspica che la somma a tal fine stanziata dal provvedimento pari a 250 milioni di euro non venga modificata dalla Commissione di merito. Altro punto altamente qualificante è il mantenimento dell'età pensionabile per le donne che, fortunatamente, non è stata aumentata.

Passando alle disposizioni che incidono specificamente su materie di competenza della Commissione, condivide il giudizio positivo del relatore in merito all'articolo 6, che da finalmente risposte soddisfacenti alle esigenze dei lavoratori esposti all'amianto, le cui morti sono purtroppo ancora troppo numerose. Altrettanto positivo è, a suo avviso, il disposto dell'articolo 10 sull'integrazione delle persone disabili, materia questa su cui l'attenzione della Commissione affari sociali è molto alta, nonché il contenuto dell'articolo 24, che conferma l'interesse del Governo per i giovani. In particolare, giudica molto positivamente l'istituzione del Fondo microcredito e del Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, la cui dotazione finanziaria non soddisfa certamente tutte le necessità ma è pur sempre un primo ed importante segnale che va valorizzato. Dopo aver evidenziato anche l'importanza dell'articolo 28 in materia di occupazione femminile, esprime a nome del suo gruppo un giudizio decisamente positivo sul provvedimento in esame, preannunciando il proprio voto favorevole.

Salvatore MAZZARACCHIO (FI) ritiene che il disegno di legge in oggetto rappresenti una enorme mortificazione per il Parlamento ma soprattutto per il popolo italiano. Sarebbe invece necessario che si prendesse atto che si è sconsideratamente privilegiata la frammentarietà nella distribuzione del cosiddetto «tesoretto», di cui peraltro in molti rivendicano la paternità. A suo avviso, infatti, il «tesoretto» avrebbe potuto essere meglio utilizzato per finanziarie iniziative strutturali volte a creare nuovi posti di lavoro anziché essere devoluto come elemosina per diverse finalità, quali l'occupazione femminile e quella giovanile. A suo giudizio è inutile devolvere aiuti economici di tipo assistenziale senza investire per aumentare i posti di lavoro.

Dopo aver evidenziato che anche nel decreto-legge n. 159 del 2007, cosiddetto «fiscale», il Governo ha seguito la medesima logica, osserva che in nessun paese al mondo si prevede un abbassamento dell'età pensionabile quale quello previsto dal provvedimento in discussione. Il rischio insito in un tale abbassamento risiede nel fatto che si andrà in pensione molto giovani e che tali pensionati, ancora in salute e in forze, si troveranno un'occupazione in nero diminuendo comunque le opportunità di lavoro per i giovani. In conclusione, fa presente che il suo gruppo si batterà fino in fondo per contrastare il provvedimento in esame, che va solo incontro alle richieste della sinistra radicale e mortifica il paese.

Lalla TRUPIA (SDpSE) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Zanotti, che condivide pienamente, ma a seguito dell'intervento del deputato Mazzaracchio intende aggiungere qualche osservazione. Innanzitutto, ritiene che il provvedimento contenga misure concrete e nient'affatto demagogiche, che sono il risultato di una utile e proficua concertazione tra le parti sociali. Inoltre, il provvedimento riconosce importanti diritti conseguenti a concrete politiche redistributive ed elimina aspetti intolleranti della precedente normativa sullo «scalone», iniziando ad intraprendere anche la strada della lotta e del contrasto alla precarietà. Particolare rilievo assumono poi le misure volte a creare nuove opportunità per le donne e per i giovani, categorie sino ad oggi quasi del tutto escluse dall'occupazione, così come degne di nota sono le risorse stanziate a favore della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, nonché gli investimenti nei servizi essenziali quali gli asili nido e le misure di sostegno alla non autosufficienza. Inoltre, ritiene che il Governo abbia raggiunto un risultato storico, dall'altro valore politico e democratico, anche nel campo dei lavoratori esposti all'amianto e abbia compiuto passi importanti anche in riferimento ai lavori usuranti.

Luigi CANCRINI (Com.It) manifesta convinta adesione ai contenuti del testo che, ricorda, rappresenta il frutto di un'ampia concertazione tra tutte le forze sociali più rappresentative degli interessi del Paese e che accoglie e promuove le istanze di una maggioranza trasversale di articolate e variegate rappresentanze di interessi sociali. Osserva che sui contenuti del provvedimento ha apportato un contributo minimo la sinistra radicale, che è la forza politica che manifesta proprio i maggiori rilievi critici sul testo medesimo. Reputa che il punto di maggiore perplessità dell'articolato attiene alla disciplina dei lavori usuranti a causa dei vincoli economici posti nel testo. Osserva che la delega al Governo sui lavori usuranti rappresenta di fatto un limite dell'intervento normativo e preclude l'estensione della tutela ad altre categorie di occupati, quali i lavoratori che svolgono lavori notturni. Auspica pertanto che nel proseguio dell'esame del provvedimento si possa addivenire ad una diversa e più ampia prospettiva in relazione alla disciplina dei lavori usuranti. Condivide gli interventi svolti dai colleghi in relazione alla disciplina relativa all'amianto e ribadisce, in conclusione, il proprio giudizio favorevole sul provvedimento sotto il profilo politico, pur conservando talune riserve di merito in relazione a specifici aspetti.

Leopoldo DI GIROLAMO (PD-U) ringrazia il relatore per l'approfondita relazione ed esprime apprezzamento per un testo che, fa notare, reca incisive misure di sostegno allo sviluppo e di tutela sociale tese a disegnare in modo coerente e sistematico un Welfare non compassionevole ma di iniziativa e solidaristico, in conformità alle indicazioni programmatiche proposte in sede elettorale dai gruppi di maggioranza. Ricorda la netta opposizione che i gruppi dell'attuale maggioranza condussero contro la legge Maroni; apprezza quindi l'attuale testo che, sottoposto ad una consultazione referendaria dei lavoratori che ha fornito un esito inequivocabile, contempla misure di particolare tenore, quali quelle relative alla disciplina dell'amianto, attraverso le quali si attua non solo un diritto alla salute ed al risarcimento del danno, bensì anche il superamento di un vulnus dell'ordinamento afferente alla disciplina dei «coefficienti di classificazione», che non risultano attualmente idonei a salvaguardare l'effettiva tutela della salute dei lavoratori interessati. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 7 del testo, relativo alla rivalutazione degli indennizzi per danno biologico; osserva al riguardo che su tale fronte sono state accolte le richieste avanzate dall'Associazione ANEMIL. Esprime apprezzamento in ordine alle disposizioni relative all'occupazione delle persone in disabilità, le cui norme rivestono un forte impatto sociale e semplificano le relative procedure. Valuta favorevolmente le norme a carattere di premialità a favore delle imprese del settore agricolo previste all'articolo 17 del testo, come pure le disposizioni che agevolano l'accesso al credito per i giovani. Reputa di assoluto rilievo le previsioni, da anni attese, di cui all'articolo 28 del testo, che contemplano misure di sostegno per l'occupazione femminile. Ricorda al riguardo che oltre il 20 per cento delle donne sono costrette ad abbandonare il lavoro dopo la gravidanza a causa della lacunosa normativa attualmente vigente che non consente di coniugare i tempi di lavoro con quelli della vita privata; tale provvedimento, sostiene, introduce efficaci misure in ordine a tali problematiche.

Elisabetta RAMPI (PD-U) esprime una valutazione favorevole sul testo in esame, ampiamente condiviso e sottoscritto dalle parti sociali, nonché sottoposto ad un referendum a cui ha partecipato la netta maggioranza dei lavoratori. Evidenzia l'ampia portata e l'assoluto rilievo del provvedimento, che risponde all'esigenza di affermare e promuovere equità sociale, crescita e solidarietà nei confronti delle fasce di popolazione più deboli e meno garantite. Osserva che il testo offre un ampio riconoscimento dei diritti collettivi ed individuali; rappresenta altresì un visibile segnale di attenzione sulle problematiche relative ai temi dell'occupazione giovanile, dell'amianto, del risarcimento del danno biologico. Sostiene che il protocollo sul welfare rappresenta una svolta inequivocabile, esprime connotati di forte progettualità e di incisiva innovazione al fine di configurare una concezione di welfare nuova, moderna, efficiente e solidale. Richiama in conclusione le apprezzabili misure premiali relative ai comportamenti virtuosi delle imprese che attuano le norme di tutela dei lavoratori.

Rocco PIGNATARO (Pop-Udeur) esprime un giudizio decisamente favorevole sul testo in esame, che, rileva, promuove la crescita sociale e rappresenta il frutto di una ampia concertazione, che non ha precedenti, conclusasi con un referendum cui hanno partecipato la grande maggioranza dei lavoratori. Evidenzia che il provvedimento appresta validi strumenti di tutela delle fasce sociali più deboli e più esposte alle insidie della precarietà sociale. Conclude dichiarando che il suo gruppo sosterrà con convinzione l'approvazione del provvedimento in esame.

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio.

(omissis)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dorina BIANCHI, presidente, ricorda che nella seduta della mattina il relatore ha svolto la relazione ed alcuni deputati sono intervenuti nel dibattito.

Elisabetta GARDINI (FI) ritiene che le modalità con le quali il provvedimento in questione è stato esaminato in questi ultimi giorni lascia intendere che il Governo si trova in una situazione di grande difficoltà politica, in quanto sugli snodi fondamentali del provvedimento vi è disaccordo tra le ali più moderate della maggioranza e quelle più estremiste. Rileva in particolare che la scorsa notte la Commissione lavoro non è riuscita ad andare avanti nell'esame del provvedimento proprio a causa del disaccordo citato e che quindi sarebbe bene che il Governo chiarisse al proprio interno le sue posizioni, anche al fine di evitare disagi ai colleghi della Commissione lavoro.

Per quel che riguarda il merito del provvedimento, ritiene che seppure gli articoli di competenza della Commissione trattino temi importanti e suggeriscano spesso soluzioni adeguate per la risoluzione dei problemi trattati, esiste un problema di fondo relativamente alla struttura del provvedimento, che si identifica con il fatto che tutte le soluzioni prospettate non sono soluzioni concrete ma semplici rinvii a deleghe e decreti attuativi, che configurano pertanto dei veri e propri «libri dei sogni». Ritiene pertanto che non appare assolutamente condivisibile l'impostazione che tende ad addossare al Governo Berlusconi danni prodotti al Paese per quel che riguarda l'equità sociale ed evidenzia inoltre che il Governo in carica non provvede a mettere in atto alcuna vera strategia di redistribuzione delle risorse disponibili, contestando peraltro che la strategia di ridistribuire le risorse sia la strategia più efficace, come evidenziato anche da autorevoli studiosi recentemente.

Esprime il convincimento che il problema fondamentale delle famiglie italiane sia quello dell'eccessivo carico fiscale che grava sui cittadini, che comporta di fatto un'incidenza delle risorse ascrivibili alla riscossione delle tasse per addirittura il 43 per cento sul PIL o del 53 per cento, laddove si consideri che non tutti pagano le tasse.
Rileva inoltre che la manovra di finanza pubblica ha evidenziato un aumento delle spese del 10,45 per cento e che tale aumento peraltro non contribuisce a risolvere i problemi economici e sociali dell'Italia, dato che vengono destinate in particolare pochissime risorse al settore del welfare (solo il 9,6 per cento del PIL, molto meno della media europea), continuando quindi nella vecchia logica della distribuzione a pioggia di finanziamenti in favore di clientele più o meno influenti o al limite di assegnare limitate risorse in favore delle fasce deboli, configurandosi pertanto la manovra di finanza pubblica tutt'al più con riferimento a tale ultimo aspetto come una manovra di «redistribuzione delle povertà».

Segnala, peraltro, che la situazione critica in cui versa l'economia italiana è stata aggravata anche dalla crisi dei mutui americani e che in ogni caso occorre porre mano ad interventi seri al fine di contrastare la recente crescita esponenziale di sacche di povertà.

Tale impostazione delle norme in materia di welfare e della manovra di finanza pubblica configura di fatto una situazione con cui lo Stato si atteggia allo Stato-padrone che espropria i cittadini italiani delle proprie ricchezze, senza dare in cambio servizi e pensioni adeguate.

Per quel che riguarda l'abolizione dello «scalone», ritiene che la norma che prevede tale abolizione sia censurabile anche perché è collegata alla situazione e ad altre norme che prevedono di colpire di fatto i lavoratori parasubordinati, che hanno versato negli anni precedenti ingenti risorse nelle casse dello Stato, senza che abbiano adesso la possibilità di ricevere in cambio pensioni adeguate, rappresentando di fatto i lavoratori parasubordinati i soggetti «finanziatori delle pensioni di anzianità».

Critica inoltre le norme dell'articolo 24 del provvedimento che prevedono agevolazioni nei confronti dei giovani, ritenendo che i meccanismi previsti da tali norme non consentono ai giovani di poter effettivamente usare al meglio i finanziamenti stessi.

In conclusione, formula un giudizio nettamente negativo sul provvedimento in questione, auspicando che vi sia una netta inversione di tendenza da parte del Governo che deve rendersi conto della delicatezza del momento e dell'importanza quindi di assumere decisioni veramente efficaci.

Domenico DI VIRGILIO (FI) giudica negativamente il provvedimento, in quanto lo stesso non è in grado di raggiungere i pur lodevoli obiettivi prefissati, anche in considerazione del fatto che vi sono poche norme direttamente applicabili nel provvedimento e molti rinvii a provvedimenti attuativi da parte del Governo. Per quel che riguarda la sostituzione dello «scalone» con gli «scalini», ritiene che tale decisione sia ingiustificabile sia dal punto di vista normativo e dal punto di vista dell'ordinamento europeo, sia soprattutto dal punto di vista sociologico, in quanto il progresso medico e scientifico odierno rende di fatto «risibile» la circostanza che si possa andare in pensione a soli 58 anni, età nella quale si è ancora nel pieno delle forze. Ritiene, inoltre, che tale decisione non darà vantaggi particolari per quel che riguarda la creazione di posti di lavoro, in quanto le risorse risparmiate con la sostituzione dello «scalone» con gli «scalini» saranno evidentemente molto inferiori rispetto a quelle prevedibili con l'attuazione della normativa vigente e non consentiranno quindi di creare molti posti di lavoro. Ritiene inoltre inaccettabile la critica feroce rivolta alla legge Biagi, legge che ha creato un milione di posti di lavoro. Giudica favorevolmente la normativa in materia di occupazione femminile, pur rilevando che la stessa andrebbe ulteriormente potenziata, mentre giudica insufficienti gli interventi previsti in materia di danno biologico, ricordando peraltro che tali interventi sono troppo disomogenei e non riguardano ad esempio i soggetti colpiti da trasfusioni di emoderivati infetti, per i quali, solo grazie all'approvazione di un emendamento dell'opposizione al Senato alla legge finanziaria si è riusciti a aumentare le scarse risorse messe a disposizione. Rileva inoltre che le risorse in materia di assegni per disabili sono troppo esigue e giudica inoltre inopportuno il meccanismo di autocertificazione per l'accesso a tali risorse. Ritiene inoltre che nel provvedimento occorreva dare maggiore sottolineatura e importanza ai finanziamenti in favore dei cittadini in stato di bisogno.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene che il provvedimento sia condivisibile per quel che riguarda gli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma che non lo sia quanto alle soluzioni che si impiegano, poiché sarebbe stato necessario prevedere delle norme più articolate e concrete. Per quel che riguarda il merito del provvedimento, giudica negativamente sia le disposizioni in materia di credito per i giovani sia quelle relative all'abolizione dello «scalone», sottolineando in particolare che le prime costringono i giovani a restituire troppo in fretta il prestito ricevuto e le seconde comporteranno un peggioramento notevole della già disastrata situazione dei conti pubblici, ponendosi inoltre in contraddizione con la realtà sociologica della vita odierna. Preannuncia quindi che il giudizio sul provvedimento in questione rimane sospeso nell'auspicio che il Governo possa trovare delle soluzioni concrete ai problemi affrontati dal provvedimento.

Donato Renato MOSELLA (PD-U), relatore, rileva che il provvedimento è ancora in fase di «costruzione» in quanto la Commissione lavoro sta ancora approvando le proposte di modifica all'articolato e che quindi un giudizio più completo sul provvedimento potrà essere dato solo dopo che si conosceranno tutte le modifiche apportate. Rileva, peraltro, che i problemi affrontati dal provvedimento in esame sono problemi molto rilevanti e che si trascinano da molti anni e che non è quindi pensabile che si possa arrivare a risolverli in un sol colpo con il provvedimento in questione. Rileva peraltro che su molti punti del provvedimento vi è stato un giudizio positivo da parte delle varie forze politiche e che in ogni caso il provvedimento costituisce una novità importante nell'ambito dell'ordinamento italiano, in quanto recepisce le indicazioni provenienti dalle varie parti sociali, che sono confluite nel protocollo del Welfare, protocollo a cui il provvedimento in questione intende dare attuazione. Ricorda in conclusione che nella giornata di domani, ricevuto il testo definitivo da parte della Commissione lavoro, la Commissione XII sarà in grado di esprimere un parere e si riserva pertanto la presentazione di una proposta di parere nella seduta di domani.

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame attua il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali ed è collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2008.

Si tratta di un provvedimento ampio, che interviene su più materie: previdenza, ammortizzatori sociali, mercato del lavoro, competitività, misure in favore dei giovani, occupazione femminile, il tutto all'interno di un disegno riformatore unitario ed organico - da attuare con diverse tappe temporali - in cui crescita ed equità sono letti come obiettivi che si integrano e si rafforzano a vicenda e in cui le ragioni del lavoro e dell'impresa si misurano in un orizzonte comune di impulso allo sviluppo del Paese.

Il Protocollo e il disegno di legge di attuazione fanno parte di una strategia complessiva che vede nelle politiche attive del lavoro, nell'investimento sulla qualità del capitale umano, nella riqualificazione professionale, nella capacità di innovare e, contemporaneamente, nell'attenzione particolare ai soggetti oggi «deboli» del mercato del lavoro (giovani, donne, lavoratori «over 50») le leve in grado di accrescere la competitività e la produttività del nostro Paese e di dare un contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.

Si sofferma quindi sugli articoli di competenza della Commissione Agricoltura, contenuti principalmente nel Capo IV del disegno di legge, evidenziando che il Protocollo sul welfare, non rappresentando un fatto isolato ma un disegno complessivo che si inserisce in un più ampio confronto con le parti sociali, ha già prodotto ulteriori accordi successivi al 23 luglio scorso, tra cui l'«Accordo sull'emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura» siglato il 21 settembre tra Governo, parti sociali, INPS e INAIL e interamente recepito nel disegno di legge in esame.

L'articolo 15, in materia di disoccupazione agricola, dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2008, una revisione della normativa finalizzata a rendere omogenee, per quanto riguarda la misura e la durata delle provvidenze erogate, le differenti discipline attualmente previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione e i trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli. Si apporta così una sostanziale modifica al sistema degli ammortizzatori sociali in agricoltura, trasformandolo in un sistema più adeguato all'attuale realtà produttiva del settore e mirato alle reali situazioni di bisogno e contribuendo, pur mantenendo caratteri di peculiarità, al processo di unificazione del mondo del lavoro. A tal fine viene prevista un'unica misura dei trattamenti di disoccupazione in agricoltura, pari al 40 per cento della retribuzione, mentre attualmente sono previste, diverse aliquote a seconda del tipo di prestazione: 30 per cento per l'indennità di disoccupazione ordinaria; 40 per cento o 66 per cento, a seconda del numero di giornate di lavoro prestate, per i trattamenti speciali di disoccupazione. Inoltre, per tutti i trattamenti di disoccupazione si prevede un unico parametro a cui è ancorata la durata dell'erogazione dei trattamenti (iscrizione negli elenchi nominativi, cioè giornate di lavoro effettuate). Si sopprime, di fatto, il sistema delle cosiddette soglie (51-101-151 giornate annue), che nel tempo ha creato pesanti distorsioni incentivando da una parte l'evasione contributiva parziale e dall'altra il lavoro fittizio. L'articolo 15 del disegno di legge dispone altresì che, ai fini della corresponsione dei trattamenti di disoccupazione per i lavoratori agricoli, siano valutati non solamente i periodi di lavoro subordinato svolti nel settore agricolo, ma anche quelli svolti in altri settori produttivi a condizione che l'attività agricola sia prevalente nel corso dell'anno o del biennio al quale si riferisce la domanda e che, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, siano computate anche le giornate di disoccupazione, nei limiti previsti per la corresponsione dei trattamenti di disoccupazione dal comma 1. Viene inoltre stabilito che dall'importo dei trattamenti di disoccupazione sia trattenuto dall'INPS un contributo di solidarietà pari al 9 per cento del medesimo importo per ogni giornata indennizzata sino ad un tetto di 150 giornate.

L'articolo 16 concede, in via sperimentale, per l'anno 2008, incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente. Il credito d'imposta è pari a 1 euro nelle zone di cui all'obiettivo 1 ed a 0,30 euro nelle zone di cui all'obiettivo 2. Il successivo comma 2 prevede che il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, proceda alla verifica delle disposizioni agevolative anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

L'articolo 17 intende incentivare l'osservanza della normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro e da una marcata propensione al rischio di malattie professionali, prevedendo una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina. Si interviene pertanto in modo mirato a sostegno delle imprese «virtuose». In particolare, si prevede che l'INAIL applichi, a far data dal 1o gennaio 2008, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività che siano in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; abbiano adottato misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nell'ambito di specifici piani pluriennali di prevenzione; non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

L'articolo 18 riduce, a decorrere dal 1o gennaio 2008, la contribuzione relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli. In particolare si prevede che la relativa aliquota contributiva sia ridotta di 0,3 punti percentuali. Peraltro, l'importo risultante da detta riduzione continua ad essere a carico dei datori di lavoro ed è utilizzato per il finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo. Il comma 2 dispone quindi che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua devono effettuare l'intero versamento dei contributi in questione, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, all'INPS, che, una volta dedotti i costi amministrativi, provvede ogni due mesi al trasferimento dell'importo relativo allo 0,3 per cento al Fondo paritetico indicato dal datore di lavoro. Ai sensi del comma 3, anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici sono obbligati comunque a versare all'INPS l'intero contributo del 2,75 per cento; nel caso in questione, la suddetta quota dello 0,3 per cento per il finanziamento delle iniziative di formazione continua segue la medesima destinazione dell'addizionale contributiva prevista dall'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978 per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (anch'essa pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo). Sottolinea infine il grande valore della norma, volta a conseguire il diritto alla formazione continua dei lavoratori agricoli, assolutamente indispensabile per affrontare le continue trasformazioni tecnologiche, organizzative e produttive del settore e per investire sul ricambio generazionale.

L'articolo 19 modifica la disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 223 del 1991, al fine di circoscriverne il campo di applicazione. In base alla nuova formulazione, in primo luogo viene circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Si prevede infatti che il beneficio in questione è destinato solamente ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano prestato per almeno cinque giornate la propria attività per imprese agricole che possiedano i seguenti requisiti: ricadano nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge n. 296 del 2006 (che rimette alle regioni il compito di provvedere alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori agricoli); abbiano beneficiato degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), con l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Ai sensi della vigente disciplina possono invece usufruire del beneficio in questione tutti i lavoratori agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato al medesimo beneficio almeno cinque giornate di lavoro (a prescindere dalle caratteristiche dell'impresa nei cui confronti sono state prestate tali giornate lavorative). Le modifiche proposte, inoltre, delimitano l'entità del beneficio attribuito, prevedendo che, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, è riconosciuto un numero di giornate necessarie al raggiungimento delle giornate lavorative effettivamente prestate alle dipendenze delle stesse imprese agricole nell'anno precedente a quello in cui abbiano fruito degli interventi del FSN.

L'articolo 20 reca infine disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole. Più specificamente, con le novelle apportate alla disciplina vigente, si precisa che la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria riguardi i contributi già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti. Inoltre, si dispone che la comunicazione in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti debba essere inoltrata contestualmente non solamente all'AGEA, ma anche a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola. Resta ferma, infine, la competenza dell'Istituto previdenziale della legittimazione processuale passiva in caso di contestazioni.

In aggiunta agli articoli che riguardano direttamente la competenza della Commissione Agricoltura, richiama gli interventi in materia di ammortizzatori sociali, soprattutto per quanto concerne la delega per la riforma e la progressiva estensione ed armonizzazione degli istituti a sostegno del reddito. A tal proposito ritiene che la Commissione debba sottolineare l'opportunità che il Governo, nell'esercizio di tale importante delega, preveda l'estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale, proprio per la particolarità dei ritmi di lavoro che tale attività comporta.

Infine, ricorda, sempre in tema di interventi a sostegno del reddito, una misura assolutamente positiva per il comparto dell'agricoltura: la previsione contenuta nell'articolo 116 del disegno di legge finanziaria 2008 di estendere al settore agricolo la cassa integrazione salariale straordinaria in deroga nei casi di ristrutturazione, riconversione aziendale e crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato.

In conclusione, ribadisce che il disegno di legge delinea un intervento di ampio respiro, su temi che certamente assumono rilievo centrale per la funzionalità del settore, e che persegue finalità condivisibili di promozione del settore, di contrasto al lavoro nero e fittizio e di incentivo al lavoro stabile e sicuro e, al contempo, di modernizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa. Si tratta inoltre di un provvedimento che, per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, interessa un milione di lavoratori agricoli e 200 mila imprese e che risponde pienamente alla volontà delle parti che hanno sottoscritto gli accordi dopo un importante e serio lavoro di concertazione sociale.

Il sottosegretario Stefano BOCO sottolinea i punti qualificanti del disegno di legge in esame, che riguardano il settore agricolo e la riforma del mercato del lavoro in agricoltura.

In particolare, rammenta il contenuto normativo dell'articolo 15, che prevede la riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola, superando il vigente sistema delle soglie in base alle quali scatta un diverso livello di indennità, che incentiva da una parte l'evasione contributiva parziale e dall'altra il cosiddetto lavoro fittizio. La riforma concordata invece prevede una soglia di ingresso di 51 giornate, l'eliminazione delle altre due soglie e il pagamento dell'indennità di disoccupazione nella misura unitaria del 40 per cento della retribuzione. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, si prevede un contributo di solidarietà nella misura del 9 per cento dell'indennità di disoccupazione per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Di particolare rilievo è la parte che riguarda l'estensione al settore agricolo della cassa integrazione salari straordinaria in deroga nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale, crisi, in relazione a modifiche del mercato, quali le nuove organizzazioni comuni del mercato stabilite a livello europeo.

Parimenti rilevanti sono altresì gli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, come l'agevolazione, sotto forma di credito di imposta, alle imprese per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto all'anno precedente, nonché le misure previste in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, consentendo all'INAIL di applicare una riduzione della contribuzione, dovuta per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, alle imprese con almeno due anni di attività, che siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente e che abbiano attivato piani pluriennali di prevenzione.

Rammenta infine le previsioni normative su formazione, riordino degli interventi a favore dell'occupazione nelle imprese colpite da calamità naturale e attuazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio previste dalla normativa vigente.

Precisa altresì che per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, l'articolo 62 del disegno di legge finanziaria 2008 prevede un Fondo per l'attuazione nel limite complessivo 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Sono quindi stanziate le misure finanziarie per attuare l'accordo sulla riforma del mercato del lavoro agricolo.

Auspica infine che la Commissione valuti positivamente il provvedimento in questione.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, formula una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritiene necessario che il parere sia integrato da un'espressa previsione a favore dei marittimi imbarcati, anche al fine di mantenere in vita il dialogo tra le organizzazioni di settore ed il Governo in merito alla definizione dei lavori particolarmente usuranti, tra i quali andrebbe appunto annoverato quello dei marittimi che operano sui natanti da pesca. Ricorda in proposito che l'Assemblea, lo scorso 2 maggio, ha già approvato unanimemente una mozione in tal senso.

Gianpaolo DOZZO (LNP) critica la limitazione del campo di applicazione del credito di imposta in agricoltura di cui all'articolo 16, che non si estende a tutto il territorio nazionale. Rileva poi che il finanziamento della formazione continua può risolversi in un mero beneficio a favore delle organizzazioni che istruiscono i corsi più che in un vantaggio per i lavoratori del settore. Evidenzia altresì come il requisito delle cinque giornate lavorative previsto all'articolo 19 per accedere alle provvidenze in caso di calamità sia troppo blando. In generale, ritiene che le misure contenute nel disegno di legge non favoriscano in alcun modo la competitività e l'equità, come peraltro riportato nel titolo.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, dopo aver precisato che il requisito delle cinque giornate è già previsto dalla norma vigente, che invece limita per gli altri aspetti prima indicati il campo di applicazione del beneficio, si riserva di riformulare la sua proposta di parere, ritenendo di poter accogliere le indicazioni avanzate nel corso della discussione dal deputato Marinello.

Giuseppina SERVODIO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16,30.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U), relatore, illustra la nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


ALLEGATO 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 3178 del Governo, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

considerato che il disegno di legge, per quanto concerne le materia di propria competenza, recepisce pienamente anche i contenuti del successivo «Accordo sull'emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura» del 21 settembre scorso;
nel sottolineare l'opportunità che il Governo, nell'esercizio della delega a riformare gli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito di cui all'articolo 8 del disegno di legge, preveda l'estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

nell'evidenziare che, in tema di mercato del lavoro, è opportuno che il Governo e le parti sociali definiscano interventi volti alla semplificazione amministrativa per alcune tipologie di prestazioni puramente occasionali tipiche del settore agricolo, con l'evidente obiettivo di contribuire al contrasto del lavoro irregolare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

ALLEGATO 2

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 3178 del Governo, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

considerato che il disegno di legge, per quanto concerne le materie di propria competenza, recepisce pienamente anche i contenuti del successivo «Accordo sull'emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura» del 21 settembre scorso;

nel sottolineare l'opportunità che il Governo, nell'esercizio della delega a riformare gli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito di cui all'articolo 8 del disegno di legge, preveda l'estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

nel segnalare l'esigenza di valutare altresì la possibilità di inserire, tra i lavori cosiddetti «usuranti», anche l'attività dei marittimi imbarcati sui natanti da pesca;

nell'evidenziare che, in tema di mercato del lavoro, è opportuno che il Governo e le parti sociali definiscano interventi volti alla semplificazione amministrativa per alcune tipologie di prestazioni puramente occasionali tipiche del settore agricolo, anche con l'obiettivo di contribuire al contrasto del lavoro irregolare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)
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Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

 

La seduta comincia alle 10.55.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

 

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dà attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosiddetto Protocollo sul Welfare), intervenendo su vari settori d'intervento.
Il Capo I (articoli 1-7) reca numerose innovazioni in materia previdenziale. In primo luogo (articolo 1), si interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge n. 243 del 2004.
Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento in esame, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008.
Si prevede che in presenza di almeno 35 anni di contributi si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Invece, a decorrere dal 1o luglio 2009, viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.
Altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cosiddette «finestre») per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
Gli altri articoli del Capo I recano disposizioni: in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse (articolo 2); in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo (articolo 3); per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo (articolo 4); concernenti i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, prevedendo che, per l'anno 2008, non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni (articolo 5); volte a precisare alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro (articolo 6); volte a prevedere un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi (articolo 7).
Ai fini delle competenze della Commissione, segnala che le misure previste dal provvedimento si allineano con gli indirizzi introdotti nella revisione intermedia della strategia di Lisbona, operata nel Consiglio europeo di marzo 2005.
Le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione per il periodo 2005-2008 evidenziano, nell'ambito degli orientamenti per l'occupazione, la necessità, in previsione del calo della popolazione in età lavorativa, di un aumento dell'offerta di manodopera in tutti i gruppi, di un nuovo approccio al lavoro basato sul ciclo di vita e dell'ammodernamento dei regimi previdenziali tale da garantirne l'adeguatezza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli necessità sociali. Nell'ambito della relazione annuale sull'attuazione della strategia di Lisbona, la Commissione ha raccomandato all'Italia, fra l'altro, di dare piena attuazione alle riforme pensionistiche, nell'intento di garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici.
Segnala inoltre che, in materia, pende a carico dell'Italia, una procedura di contenzioso, aperta nel febbraio scorso dalla Commissione europea che ha presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee ritenendo che l'Italia, mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, ha mancato agli obblighi di cui all'articolo 141 del trattato CE.
In particolare, la Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all'articolo 141 CE, dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60.
Il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione; indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito, da attuarsi mediante delega governativa.
Il Capo III (articoli 9-14) reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
L'articolo 9 reca una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato.
L'articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.
L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Particolare rilevanza assume, tra le altre norma, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 12 reca invece modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili» (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale) ed alle «clausole elastiche» (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti), attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva (e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro).
L'articolo 13 reca l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata).
L'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia. Tra l'altro si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale nel settore dell'edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.
Sul punto segnala che la Commissione europea ha presentato, il 12 dicembre 2006, la relazione annuale sui progressi nell'attuazione della strategia di Lisbona rinnovata «Un anno di realizzazioni». La relazione considera una priorità la modernizzazione dei mercati del lavoro europei e pone l'accento sulla flessicurezza. Gli Stati membri sono chiamati, entro la fine del 2007, a: fare in modo che a ogni diplomato o laureato venga offerta un'occupazione, uno stage, un'ulteriore formazione o qualsiasi altra opportunità che favorisca l'inserimento professionale entro sei mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione (quattro mesi a partire dal 2010); provvedere a maggiori servizi per l'infanzia di qualità e economicamente accessibili, in linea con gli obiettivi definiti dai singoli Stati; introdurre incentivi mirati al fine di prolungare la vita lavorativa e di estendere le opportunità di formazione per gli ultra-quarantacinquenni.
La relazione annuale comprende 25 «capitoli per paese», nell'ambito dei quali sono esposti i progressi realizzati dagli Stati membri nell'attuazione delle misure previste dai programmi nazionali di riforma.In particolare, la Commissione raccomanda all'Italia, tra le altre cose, di perseguire una politica rigorosa di risanamento fiscale, in modo che il rapporto debito pubblico/PIL cominci a diminuire, e dare piena attuazione alle riforme pensionistiche, nell'intento di garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici; ridurre le disparità regionali in termini di occupazione lottando contro il lavoro irregolare, potenziando i servizi per la prima infanzia e garantendo l'efficienza dei servizi per l'occupazione su tutto il territorio nazionale; sviluppare una strategia globale di apprendimento continuo e migliorare la qualità dell'istruzione garantendone l'adeguatezza al mercato del lavoro.
Ricorda che, il 22 novembre scorso, inoltre, la Commissione europea ha presentato il Libro Verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo « (COM (2006)708) per avviare una consultazione sul modo di far evolvere il diritto del lavoro, in linea con gli obiettivi della strategia di Lisbona e, in particolare, con quello di una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. Alla consultazione, che si è conclusa a marzo 2007, ha fatto seguito una comunicazione della Commissione, presentata il 27 giugno 2007, intesa a definire principi comuni in materia di flessicurezza.
La Commissione indica alcuni percorsi tipici per consentire agli Stati membri di sviluppare strategie di flessicurezza adattate al proprio contesto nazionale. La Commissione incoraggia gli Stati membri a collaborare con le parti sociali al fine di includere i loro approcci in materia di flessicurezza nei loro programmi nazionali attuativi della Strategia di Lisbona.
Il Capo IV (articoli 15 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo: modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate. (articolo 15); la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente (articolo 16); una incentivazione ad osservare la normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina (articolo 17); la destinazione di parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo (articolo 18).
In tema di occupazione dei lavoratori rurali, il 21 dicembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione «Occupazione nelle zone rurali: colmare il divario occupazionale». Nel documento la Commissione rappresenta come, in generale, i tassi di disoccupazione siano di gran lunga meno elevati nelle zone urbane che nelle zone rurali; in queste ultime inoltre il settore primario rappresenta meno del 10% dell'occupazione totale. La Commissione sottolinea anche la necessità di considerare il fenomeno della disoccupazione occulta (quella cioè che include imprenditori e lavoratori del settore agricolo sottoccupati) che si aggira probabilmente attorno ai 5 milioni di persone nelle zone rurali. In conclusione la Commissione ritiene che le zone rurali debbano affrontare una serie di sfide relative ai seguenti aspetti: bassi livelli di reddito; situazione demografica sfavorevole; tassi di occupazione più bassi e tassi di disoccupazione più elevati; sviluppo più lento del settore terziario; carenze in termini di competenze e di capitale umano; mancanza di opportunità per le donne e per i giovani; mancanza delle necessarie competenze in alcune parti del settore agricolo e dell'industria di trasformazione alimentare.
Alla luce di tali sfide, la Commissione sostiene, per stimolare le opportunità di crescita e di occupazione, un approccio integrato delle politiche comunitarie e degli Stati membri abbinato ad una forte spinta del capitale umano e delle competenze. In particolare, viene raccomandato il mantenimento e consolidamento del processo di riforma della PAC; lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla coltivazione delle colture energetiche e dallo sviluppo delle imprese che fanno uso di energie rinnovabili; la priorità data alla integrazione e ristrutturazione delle zone rurali dei nuovi Stati membri; la priorità data ai programmi di sviluppo rurale per realizzare il trasferimento delle conoscenze, della modernizzazione, dell'innovazione e della qualità nella catena alimentare, degli investimenti nel capitale umano e soprattutto della creazione di opportunità occupazioni e condizioni propizie alla crescita; il ricorso a tutti gli strumenti comunitari e la promozione delle sinergie tra le politiche strutturali, occupazionali e di sviluppo rurale; la individuazione, da parte della rete di sviluppo rurale, come tema di lavoro per il 2008 la creazione di posti di lavoro nelle zone rurali.
Il Capo V (articoli 21-23) reca invece norme in materia di competitività. In primo luogo, con l'articolo 21, si prevede in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività; la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività del sistema produttivo rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività.
L'articolo 22 completa l'intervento normativo a favore della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività prevedendo, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale retribuzione, entro un determinato limite massimo di spesa.
L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo.
Il Capo VI (articoli 24-27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale. In primo luogo, con l'articolo 24, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
L'articolo 25 stanzia apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca che prestino la propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e siano iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione.
Con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario, si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.
L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto); tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Ricorda che il 5 settembre scorso la Commissione ha presentato la comunicazione «Promuovere la piena partecipazione dei giovani all'educazione, al mondo del lavoro e alla società» (COM(2007) 498). La comunicazione è accompagnata da due documenti, dei quali, il primo analizza per la prima volta la situazione occupazionale dei giovani tra i 15 e i 30 anni nell'UE-27, e il secondo presenta una rassegna analitica delle politiche nazionali sulle attività giovanili di volontariato.
La comunicazione richiama l'attenzione sulla disoccupazione giovanile (relativa alla fascia d'età 15-24 anni), considerata una preoccupazione di primo piano per l'Europa, che si situa attualmente intorno al 17 per cento, costituendo in tal modo uno spreco di capitale umano.
Nel sottolineare l'esigenza di promuovere lo spirito imprenditoriale nell'Unione europea, la Commissione rileva che solo il 15 per cento dei lavoratori dell'Unione europea sono imprenditori o lavoratori autonomi e che questa percentuale scende al 4,2 per cento per i giovani. Sottolinea, tuttavia, che più della metà dei giovani si dichiara interessata a compiere un percorso imprenditoriale. La Commissione ritiene pertanto che sia essenziale stimolare l'acquisizione di un atteggiamento imprenditoriale, riconosciuto come competenza fondamentale, mediante l'insegnamento e l'apprendimento e che sia necessario creare le condizioni favorevoli ai giovani imprenditori mediante l'informazione, gli incentivi finanziari e l'eliminazione degli oneri legali e amministrativi inutili.
Il Capo VII (articoli 28-30), oltre intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo: una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (articolo 28); per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, la possibilità di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione (articolo 29); il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (articolo 30).
Tali misure vanno nella direzione auspicata dalle Istituzioni comunitarie. Ricorda che da ultimo il Parlamento europeo ha approvato, il 27 settembre 2007, una risoluzione sulla relazione della Commissione sulla parità tra donne e uomini - 2007 nella quale, tra l'altro insiste sulla necessità di avere un legame chiaro e permanente tra le relazioni annuali sulla parità e le priorità definite nella tabella di marcia, al fine di mettere in atto un ciclo efficace di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di parità di genere ed incoraggia la Commissione a lavorare per attuare tale ciclo; chiede agli Stati membri di sostenere la Commissione nel controllare l'attuazione di misure nazionali al fine di valutare l'efficacia delle politiche e il rispetto del principio di parità, in particolare per quanto riguarda i diritti di legge e i regimi pensionistici e di sicurezza sociale. Rileva che la conciliazione tra vita lavorativa, vita privata e vita familiare è una questione importante e costituisce uno degli elementi chiave ai fini dell'aumento occupazionale e della riduzione dell'onere dell'invecchiamento demografico.
Sugli obiettivi della conciliazione tra vita lavorativa e familiare, la Commissione ha avviato, il 12 ottobre 2006, la prima fase di consultazione dei partner sociali europei (UNICE/ueapme, CEEP e CES) sulla conciliazione della vita professionale, privata e familiare, conformemente alla procedura prevista all'articolo 138 del Trattato CE.
Il 30 maggio 2007 la Commissione ha avviato la seconda fase della medesima consultazione. Essendo emersi pareri molto divergenti sulla maniera di procedere, il documento su cui si basa la seconda fase insiste sul fatto che è cruciale progredire in diversi settori - anche non legislativi - affinché i cittadini europei possano godere di una vita migliore al lavoro, nella sfera privata e in famiglia.
Sul piano delle misure concrete, il documento invita le parti sociali a rendere noto il proprio punto di vista sul modo migliore di sviluppare l'offerta di strutture di accoglienza per i bambini, assicurandosi che non siano costose, che siano accessibili e di buona qualità; rafforzare lo scambio di buone pratiche; incoraggiare gli uomini ad approfittare delle misure volte a conciliare lavoro e vita privata/familiare; sviluppare e promuovere delle organizzazioni del lavoro innovative, modulabili e flessibili.
La Commissione chiede inoltre alle parti sociali di valutare le disposizioni dell'accordo quadro sul congedo parentale nella prospettiva del suo eventuale riesame e di riferire sui progressi registrati entro marzo 2008. Sulla base del parere delle parti sociali europee, la Commissione deciderà sull'opportunità di una proposta legislativa.
Il 19 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea, nella quale, fra l'altro, invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che permettano di conciliare meglio gli studi, la formazione e la vita familiare.
Occorre peraltro ricordare che il 12 dicembre scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Il 21 marzo 2007 la Commissione europea ha altresì inviato all'Italia una lettera di messa in mora poiché ritiene che non sia stato correttamente o esaurientemente recepito l'articolo 1 della direttiva 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005, che introduce modifiche alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e alla legge n. 903 del 9 dicembre 1977.
Infine il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame (articolo 31) e prevedendo la clausola di copertura finanziaria (articolo 32).
Conclusivamente segnala che, nella prospettiva delle competenze della nostra Commissione, il provvedimento presenta numerose misure volte a dare attuazione ad indirizzi ed orientamenti di politica sociale e familiare più volti espressi dalle Istituzioni comunitarie.
Preannuncia una proposta di parere favorevole.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2007.

Gianluca PINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che sul provvedimento in titolo non vi è ancora una posizione unitaria nella maggioranza. Da notizie giornalistiche si è appreso infatti che esponenti di Rifondazione comunista hanno abbandonato un vertice notturno sul provvedimento in titolo. Ritiene pertanto che non si possa esprimere un parere su un testo che non è stato ancora definitivamente elaborato dalla Commissione Lavoro.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che il parere deve essere espresso entro la giornata di domani poiché il provvedimento sarà all'esame dell'Assemblea dal 26 novembre prossimo.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che non sono state ancora discusse molte proposte emendative presentate nella Commissione di merito per cui il parere della XIV Commissione rischia di interessare un testo non più corrispondente al lavoro svolto dalla XI Commissione.

Franca BIMBI, presidente, precisa che il parere è stato richiesto dall'XI Commissione sul disegno di legge.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, osserva che la complessità e la delicatezza della materia non sfugge a nessuno e che il dibattito che da mesi si svolge nel paese sulle tematiche del welfare rende particolarmente impegnativo l'accordo. Rileva tuttavia di avere verificato che nel testo trasmesso dalla Commissione Lavoro non si evidenziano elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria. Ritiene pertanto che, da un punto di vista formale, si potrebbe esprimere un parere favorevole fin dalla giornata odierna, ma non ha alcuna contrarietà ad aspettare la giornata di domani, per verificare la possibilità di esprimere il parere sul nuovo testo della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, ritiene che si potrebbe altrimenti esprimere il parere sul testo in esame ed eventualmente, qualora i tempi lo consentano, esprimere successivamente il parere sul nuovo testo che potrebbe essere trasmesso dalla Commissione di merito.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce la necessità di esprimere un parere successivamente all'elaborazione di un eventuale nuovo testo da parte della Commissione Lavoro. Preannuncia altresì che, se la Commissione esprimerà il suo parere nella giornata odierna, il suo voto sarà comunque contrario.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ribadisce la sua disponibilità ad attendere la giornata di domani per esprimere un parere sul testo in esame o sul nuovo testo che potrà essere trasmesso dalla Commissione lavoro.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea l'obiettivo di esprimere il parere nei termini previsti, pur volendo consentire tutto lo spazio possibile ad una discussione che, peraltro, ha natura prevalentemente politica.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ribadisce che nel testo non si evidenziano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria e che la discussione politica sul provvedimento in titolo non è di competenza della XIV Commissione.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

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 COMMISSIONE PERMANENTE

(Questioni regionali)
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente in sostituzione del relatore, senatore Giuseppe Saro, illustra il testo del disegno di legge in esame, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Riferisce che il testo, pur recando disposizioni che intervengono in distinti settori, regola principalmente la materia previdenziale e la disciplina dei rapporti di lavoro, materie afferenti, rispettivamente, alla «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, ed all'«ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Evidenzia che il testo contempla altresì disposizioni relative al «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva che il provvedimento interviene con talune disposizioni anche sulla materia della «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 9 del testo, che recano la delega al Governo volta ad attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali ed il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Sottolinea che l'articolo 10 del testo apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, prescrivendo che le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata. Rileva che, ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani ivi istituiti è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi sentita la Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 28 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 31 del testo, secondo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedimento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


ALLEGATO 2

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3178 Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

considerato che il testo, recante disposizioni che intervengono in distinti settori, regola principalmente, in considerazione delle numerose norme di carattere previdenziale ed afferenti alla disciplina dei rapporti di lavoro, le materie, rispettivamente, della «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e dell'«ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, entrambe assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che il testo contempla altresì disposizioni relative al «sistema tributario e contabile dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, connesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e che le ulteriori norme relative al sostegno al reddito ed alle politiche per l'occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro attengono alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile anch'essa alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

evidenziato che il provvedimento interviene con talune disposizioni anche sulla materia della «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 9 del testo, la prevista delega al Governo volta ad attuare, rispettivamente, la riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito ed il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, deve essere esercitata in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
considerato che l'articolo 10 del testo apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68, prescrivendo che le modalità ed i criteri di attuazione del nuovo articolo 12-bis relativo alle convenzioni di inserimento lavorativo delle persone con disabilità siano definiti, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata; considerato che si introduce altresì il nuovo articolo 13 alla suddetta legge, recante incentivi alle assunzioni, con cui, ai sensi del comma 4, si prevede che la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sia annualmente ripartita fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate secondo le modalità ed i criteri definiti in un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 24 del disegno di legge, l'individuazione delle modalità operative di funzionamento dei Fondi per le politiche a favore dei giovani ivi istituiti è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi sentita la Conferenza unificata;

considerato che l'articolo 28 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

evidenziato quanto statuito dall'articolo 31 del testo, secondo cui gli schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del provvedimento in esame vengono deliberati dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Mercoledì 31 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Cesare Damiano e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 11.40.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Emilio DELBONO (Ulivo), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dà attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali (cosiddetto Protocollo sul welfare).
Il provvedimento interviene dunque su più materie: previdenza, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, competitività, inclusione sociale, in un'ottica di crescita e di equità. Su tali materie, il Governo e una parte rilevante delle parti sociali hanno raggiunto un accordo su un complesso di interventi che considerano in maniera equilibrata le esigenze sia dei lavoratori sia delle imprese, in modo da rendere i vari istituti giuridici vigenti più consoni alle istanze economiche e sociali del Paese e alle attese dei cittadini e dei lavoratori, senza dimenticare la necessità di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nell'attuale panorama internazionale caratterizzato sempre più da un'accelerazione dei processi concorrenziali.
Il Protocollo e il disegno di legge che lo recepisce partono inoltre dal presupposto che, per essere veramente competitivo, il «Sistema Paese» dovrà cercare di utilizzare al meglio tutte le sue risorse, tramite il coinvolgimento nel mercato del lavoro dei soggetti che oggi sono più svantaggiati: i giovani (i più penalizzati dal lavoro flessibile e talvolta da forme di vero e proprio precariato, per i quali il disegno di legge si preoccupa di creare i presupposti per maggiori opportunità di lavoro stabile e prospettive pensionistiche più adeguate); le donne (il cui livello di occupazione rimane ancora - soprattutto nel Mezzogiorno - troppo basso rispetto alla media europea e agli obiettivi della «Strategia di Lisbona»), per le quali il disegno di legge prevede interventi volti ad aumentare le opportunità di occupazione rendendo più facile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e rafforzando le garanzie per l'effettiva parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne; le persone con disabilità (che incontrano ancora grandi difficoltà per un effettivo accesso al lavoro), per le quali il provvedimento prevede appositi interventi volti a rendere effettive le opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo, tra cui la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.
Il provvedimento quindi attua un disegno riformatore unitario, che, nelle svariate materie affrontate, cerca di contemperare i vari interessi economici e sociali in un'ottica più generale di maggiore crescita ed equità.
Sottolinea altresì che il provvedimento si pone in un'ottica di continuità e di coerenza con il decreto-legge n. 223 del 2006, con gli interventi contenuti nella legge finanziaria per il 2007 e con la legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che hanno già prodotto ottimi risultati. A questi, vanno aggiunti i risultati conseguiti in materia di stabilizzazione di lavoratori precari, di lotta al lavoro nero, nonché le tutele per i collaboratori a progetto. Osserva inoltre che l'aver recepito in modo coerente, nel disegno di legge in esame, i contenuti del citato Protocollo è un segno di rispetto per il metodo della concertazione e per l'esito del referendum svolto tra lavoratori e pensionati. Passa quindi ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo.
Il Capo I (articoli da 1 a 7) interviene in materia previdenziale con diverse misure. In primo luogo (articolo 1), si interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge n. 243 del 2004. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, il provvedimento in esame, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Con la disciplina introdotta dalla legge n. 243 del 2003, allo scadere del 1o gennaio 2008, fermo restando il requisito di un'anzianità contributiva di 35 anni, viene innalzato immediatamente di tre anni il requisito dell'età anagrafica (da 57 a 60 anni di età per i lavoratori dipendenti, e da 58 a 61 anni di età per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS) e successivi innalzamenti sono previsti fino ad arrivare, a regime, a decorrere dal 2014, al requisito di 62 anni per i lavoratori dipendenti e di 63 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Diversamente con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, fermo restando il suddetto requisito di anzianità contributiva, si prevedono alcuni «scalini», per cui allo scadere del 1o gennaio 2008 si dispone un innalzamento di un solo anno del requisito in questione (da 57 a 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e da 58 a 59 anni di età per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS) e successivamente si prevedono ulteriori innalzamenti fino ad arrivare a regime, a decorrere dal 2013, al requisito di una «quota» (data dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) pari almeno a 97, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 61 anni, per i lavoratori dipendenti, e pari almeno a 98, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 62 anni, per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Rileva che, il provvedimento in esame rende così più favorevole, in particolare, la posizione di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità nel periodo immediatamente successivo al 31 dicembre 2007, con un vantaggio che si affievolisce negli anni successivi.
Fa presente che è di particolare rilievo, all'articolo 1, la delega al Governo, da esercitarsi entro tre mesi, per l'introduzione di un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, che permetterà ai lavoratori rientranti in determinate categorie (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; lavoratori subordinati notturni in base ai criteri del decreto legislativo n. 66 del 2003; lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone) di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, comunque, almeno pari a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette «finestre»). Per l'attuazione della norma, vengono stanziate risorse pari a 83 milioni di euro nel 2009, 200 milioni di euro nel 2010, 312 milioni di euro nel 2011, 350 milioni di euro nel 2012 e 383 milioni di euro dal 2013. Si prevede inoltre, in via transitoria, che i lavoratori i quali, al momento del pensionamento di anzianità, si trovano nelle condizioni di lavoro usurante, devono aver svolto tale attività per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro; a regime, si prevede che l'attività usurante debba essere stata svolta per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Un'altra rilevante misura in materia di pensionamento è costituita dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime (cosiddette «finestre») per tutti i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
Gli altri articoli del Capo I recano disposizioni relative, tra l'altro, alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse. Al riguardo, ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino, svolta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, fornisce suggerimenti importanti in merito alla «creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali». In generale, tale documento offre spunti interessanti al Governo, il quale, in base all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, dovrà presentare entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurative a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro. Le restanti misure di cui al Capo I sono relative: alla revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo (a tal fine sarà costituita una commissione di dieci esperti, che dovrà elaborare una proposta entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto degli andamenti della spesa pensionistica di lungo periodo, tenendo conto: delle dinamiche demografiche e migratorie; dei percorsi lavorativi discontinui, a tutela delle pensioni basse; dell'obiettivo di raggiungere un tasso di sostituzione non inferiore al 60 per cento); all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo; alla sospensione della rivalutazione automatica, per l'anno 2008, per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS; al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro; alla previsione di un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi e in attesa che tale meccanismo sia definito.
Il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si interviene in materia di indennità ordinaria di disoccupazione (elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione), di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative), di misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, nonché di riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, mediante delega al Governo da attuarsi entro dodici mesi. In sostanza, tramite tali interventi, i lavoratori disoccupati o sospesi potranno beneficiare di una serie di misure volte a rendere più consistenti gli strumenti di sostegno al reddito, prevedendo a tal fine un incremento dell'importo sia dell'indennità ordinaria di disoccupazione sia dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nonché, per i lavoratori sospesi dal lavoro, il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli incrementi annuali dell'integrazione salariale straordinaria. In proposito, si sofferma sui principi e sui criteri direttivi della delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, evidenziando in particolare: la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati; la previsione della contribuzione figurativa; lo stretto legame con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego.
Il Capo III (articoli da 9 a 14) reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro, che rafforzeranno e renderanno più efficaci le politiche attive per il lavoro, tramite la delega al Governo, da attuarsi entro dodici mesi, finalizzata al riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, contenuta all'articolo 9. Al riguardo, sottolinea alcuni principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, per quanto concerne i servizi per l'impiego, si fa riferimento al rafforzamento della centralità dei servizi pubblici. Per quanto riguarda gli incentivi per l'occupazione, si fa riferimento all'esigenza di incrementare l'occupazione stabile, di migliorare il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, di rivedere la disciplina dei contratti di inserimento e di intervenire sui contratti a tempo parziale, al fine sia di prevedere aumenti contributivi, sia di incentivare orari giornalieri più elevati. Infine, per quanto concerne l'apprendistato, si fa riferimento all'esigenza di individuare standard nazionali di qualità della formazione e di favorire il corretto utilizzo dell'apprendistato.
Inoltre, sempre nel Capo III, si interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro: la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa; l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo; la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori.
Altre norme incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro, al fine di correggere alcuni aspetti della normativa vigente che potrebbero favorire le situazioni di «precarietà» del lavoro. Al riguardo, tra le norme, assume un particolare rilievo l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in modo da evitare un uso improprio dello strumento del lavoro a termine: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva. È altresì prevista la possibilità di una deroga, ma l'ulteriore contratto a termine può essere stipulato per una sola volta e a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato. Si stabilisce altresì che il lavoratore che, con contratto a termine, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (con riferimento alle medesime mansioni); analoghe previsioni valgono per i lavoratori stagionali.
Con un altro intervento di rilievo si introducono modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale. In primo luogo si interviene sulla disciplina delle «clausole flessibili» (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro a tempo parziale) ed alle «clausole elastiche» (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticali o misti), attribuendo un ruolo «autorizzatorio» alla contrattazione collettiva, nel senso che tali clausole possono essere previste e regolamentate solamente dalla contrattazione collettiva (e quindi non più autonomamente dalle parti del contratto individuale di lavoro).
Sottolinea, inoltre, l'abolizione dell'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata), di cui alla legge n. 30 del 2003 e al susseguente decreto legislativo n. 276 del 2003, utilizzato peraltro in misura molto marginale.
Con un intervento più settoriale, si interviene in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale in edilizia, introducendo un più efficace meccanismo relativo alla eventuale proroga annuale della riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente, in modo da evitare discontinuità della concessione di tale agevolazione.
Il Capo IV (articoli da 15 a 20) reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo: modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate; la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente; una incentivazione ad osservare la normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole (sino al 20 per cento dei contributi) che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina; la destinazione di parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo; modifiche sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione; modifiche alle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole.
Per quanto riguarda il Capo V (articoli da 21 a 27), che reca norme in materia di competitività, in primo luogo, con l'istituzione di un apposito Fondo (con una dotazione pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010), si attua un'operazione che, da una parte, rende interamente imponibili ai fini previdenziali e quindi anche pensionabili la quota di retribuzione erogata a titolo di premio di produttività permettendo ai lavoratori di beneficiare di un miglioramento dei trattamenti pensionistici e dall'altra invece prevede la concessione di uno sgravio contributivo per la medesima quota di retribuzione. Tale intervento normativo è completato dalla previsione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale quota di retribuzione, che dovrebbe permettere al lavoratore di usufruire di un maggior reddito disponibile (entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2008). Inoltre, la soppressione del contributo aggiuntivo per l'utilizzazione del lavoro straordinario, di cui all'articolo 23, farà beneficiare le imprese di una riduzione del costo del lavoro e, più in generale, avrà ricadute positive sul piano della competitività.
Il Capo VI (articolo da 24 a 27) reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale.
In primo luogo, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani con meno di 25 anni di età (29 se laureati), per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti (credito sino a 600 euro mensili per 12 mesi) ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali (complessivamente vengono stanziati a tal fine 150 milioni di euro per l'anno 2008). Relativamente all'aspetto retributivo, vengono stanziate apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca in ambito universitario. A tal fine, si prevede uno stanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Sul piano previdenziale, si prevedono norme che rendono più ampia la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi a diverse gestioni pensionistiche (cosiddetta totalizzazione), riducendo da sei a tre anni la durata che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati; ciò andrà a beneficio soprattutto di coloro che svolgono lavori intermittenti e quindi che subiscono una situazione di precarietà. Inoltre, si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente il riscatto della durata dei corsi di studio universitario, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale. A tal fine, sono stanziati 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Rileva inoltre che, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, il provvedimento prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto); tali aliquote sono stabilite al 24 per cento per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010. Le aliquote sono fissate al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli altri iscritti alla gestione separata che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Si intende così assicurare a tali lavoratori una pensione più adeguata e, nello stesso tempo, avvicinare il costo delle collaborazioni a quello del lavoro dipendente.
Il Capo VII (articoli da 28 a 30), oltre intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo, in primo luogo, una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Inoltre, per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, viene prevista la possibilità (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali) di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione.
Viene altresì riconosciuta, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. A tal fine, è prevista una spesa complessiva pari, al massimo, a 12 milioni di euro.
Infine il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame e prevedendo la clausola di copertura finanziaria.
Auspica infine, che l'esame del provvedimento in titolo proceda speditamente e che, pur nel rispetto della sovranità del Parlamento, venga salvaguardato nella sua sostanziale integrità il contenuto dell'Accordo tra Governo e parti sociali, peraltro approvato con un referendum tra lavoratori e pensionati.

Il ministro Cesare DAMIANO desidera ringraziare il relatore per l'ampia esposizione del provvedimento in esame e soffermarsi su alcuni aspetti che ritiene particolarmente rilevanti. Rileva, innanzitutto, che con l'Accordo del 23 luglio scorso il Governo ha inteso rilanciare il metodo della concertazione come strumento fondamentale, in un Paese avanzato, al fine di contemperare le ragioni del lavoro e dell'impresa, in un orizzonte comune di crescita della competitività. Naturalmente, la concertazione è un metodo faticoso e non esente da limiti e controindicazioni; in particolare, il raggiungimento di un accordo non può essere considerato obbligatorio, anche se, a suo avviso, è necessario verificarne fino in fondo la possibilità. Ricorda quindi che l'Italia ha acquisito il metodo della concertazione con ritardo rispetto ad altri paesi avanzati ed evidenzia come il filo conduttore degli accordi di concertazione succedutisi negli ultimi anni sia da rintracciare in un meccanismo di «scambio». Invece, l'Accordo del 23 luglio 2007 rappresenta un patto imperniato esclusivamente sulla distribuzione di risorse, che per di più è stato approvato, con una maggioranza superiore all'80 per cento, da un referendum svolto tra lavoratori e pensionati cui hanno partecipato oltre cinque milioni di persone. Naturalmente, tale Accordo non rappresenta un fatto isolato, ma si inserisce in un più ampio confronto con le parti sociali che, dopo il 23 luglio scorso, ha già prodotto ulteriori accordi, per esempio in materia di lavoratori agricoli e di lavoratori precari nel settore dell'editoria. In questo quadro, devono anche essere inseriti gli interventi in materia di lavoro contenuti nel disegno di legge finanziaria e nel decreto-legge in materia fiscale. Passando ad illustrare i contenuti del disegno di legge in esame, rileva che esso segna una chiara discontinuità, in coerenza con quanto previsto dal programma elettorale dell'Unione, nel quale si fa riferimento all'esigenza di tornare a considerare «normale» l'assunzione a tempo indeterminato. A questo fine era rivolta anche la riduzione del cuneo fiscale, che, nell'anno 2008, ha significato un impegno di risorse pari a cinque miliardi di euro in favore del sistema delle imprese, con una sensibile riduzione del costo del lavoro, nonché i più recenti interventi volti a ridurre il costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato nel settore dell'edilizia. Le misure citate confermano, se considerate nel loro insieme, l'intento di ricondurre il lavoro flessibile entro livelli «fisiologici»; anche per questo, il provvedimento in titolo provvede ad abrogare l'istituto del lavoro intermittente e a rivedere la disciplina dei contratti a termine e dei contratti a tempo parziale. Per quanto concerne, poi, gli interventi a favore di soggetti socialmente deboli, il Governo si è concentrato sui pensionati a basso reddito (per i quali, come è noto, è stato erogato, per l'anno 2008, un bonus che sarà stabilizzato per gli anni successivi) e sui giovani, in favore dei quali è stato adottato un «pacchetto» significativo di misure: dalla tutela della malattia e della maternità nei contratti di lavoro discontinuo, ai contributi figurativi per i periodi di disoccupazione, alla «totalizzazione» dei contributi, al riscatto agevolato degli anni di laurea e alla deducibilità dal reddito familiare degli oneri sostenuti per il riscatto. Si sofferma infine sulle misure volte ad accrescere la competitività, ricordando come, recentemente, anche il Governatore della Banca d'Italia abbia sottolineato la scarsa competitività dei salari italiani. La soluzione a questo problema, che è da tempo all'attenzione delle forze di Governo, passa attraverso il puntuale rinnovo dei contratti. Tuttavia, anche il disegno di legge in esame reca misure significative, potenziando la contrattazione di secondo livello, aumentando lo sgravio fiscale per gli aumenti erogati a titolo di premio di produttività e, al contempo, rendendo pensionabili tali aumenti. Desidera infine sottolineare che, per il Governo, il Protocollo sul welfare rappresenta un insieme organico di misure; auspica, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, che il disegno di legge in esame sia approvato entro il 31 dicembre 2007, in coerenza con l'equilibrio raggiunto tra il Governo e le parti sociali.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Giovedì 8 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 9.20

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 31 ottobre 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che nella seduta del 31 ottobre scorso è stata svolta la relazione introduttiva, a cui è seguito l'intervento del Ministro del lavoro, Cesare Damiano. Ricorda altresì che si è concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata sul provvedimento in esame.

Luigi FABBRI (FI) ricorda che il Protocollo di cui il provvedimento in esame reca l'attuazione non è stato sottoscritto da numerose associazioni datoriali ed è, a suo avviso, inadeguato, poiché non affronta il tema fondamentale dell'adeguamento dei salari al costo della vita. Dichiara quindi di non condividere l'impostazione di tale provvedimento, giudicandola troppo orientata verso politiche di assistenza e previdenza, a scapito delle politiche attive del lavoro. Sottolinea quindi, con riferimento al superamento del cosiddetto «scalone», che tale norma prevede una copertura finanziaria incerta e introduce un'inaccettabile disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e autonomi. Quanto alle misure in materia di lavori usuranti, evidenzia l'incertezza relativa alla platea dei possibili beneficiari e alla copertura finanziaria di tali misure attraverso, in parte, l'aumento dell'aliquota contributiva per i parasubordinati, nonché, ove non si realizzino i risparmi attesi, attraverso l'aumento della contribuzione previdenziale per tutti i lavoratori. Queste misure, nel complesso, vanno in direzione esattamente opposta agli obiettivi di contenimento della spesa indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Si rinviano scelte necessarie, come la revisione dei coefficienti di trasformazione, che è inaccettabile lasciare alla contrattazione tra le parti. Giudica inoltre del tutto illusoria la garanzia di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento per i lavoratori discontinui e critica l'introduzione di «finestre di uscita» per le pensioni di vecchiaia, nonché la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni più elevate. Sottolinea quindi i rischi per la tenuta dei conti pubblici, impliciti nelle misure in materia di esposizione dei lavoratori all'amianto e di danno biologico. Riconosce quindi la necessità di un intervento in materia di ammortizzatori sociali, ma ritiene inadeguata la delega contenuta nel provvedimento in esame, che ha il limite di non privilegiare le politiche attive del lavoro e la formazione. Quanto ai contratti a tempo determinato, il provvedimento in esame irrigidisce eccessivamente il sistema dei rinnovi, con il rischio di indurre il datore di lavoro a non rinnovare le assunzioni. In proposito, ricorda anche che, come è emerso a più riprese nei lavori della Commissione, il lavoro precario risulta essere più diffuso nel settore pubblico che non in quello privato. In particolare, pur riconoscendo l'esistenza di un fenomeno di utilizzo distorto di alcune tipologie contrattuali flessibili, ricorda che il lavoro a chiamata, abolito dal provvedimento in esame, ha avuto il merito di favorire la lotta al «lavoro nero». Per lo stesso motivo, ritiene non condivisibile la scelta di penalizzare il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale al di sotto delle dodici ore settimanali. Quanto al contratto di apprendistato, si limita ad osservare che esso funziona correttamente e rappresenta uno strumento importante per gli stessi datori di lavoro. Evidenzia altresì l'assenza di una svolta politica rispetto ai problemi del settore agricolo, ricordando che si tratta di un settore molto protetto e assistito, in cui per giunta sono molto diffusi il «lavoro nero» e gli infortuni sul lavoro. Dichiara quindi di concordare con la scelta di incentivare l'occupazione femminile, ma rileva che, oltre ai dubbi di costituzionalità che simili interventi possono sollevare, il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Agenda di Lisbona rappresenta una mera chimera. Stigmatizza, infine, il fatto che la norma di copertura finanziaria preveda che i decreti legislativi di attuazione di molte delle deleghe contenute nel provvedimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato.

Lorenzo BODEGA (LNP) ritiene che il principale obiettivo da perseguire, in materia di welfare, consista nell'individuazione degli strumenti più efficaci al fine di garantire sicurezza, serenità e tranquillità ai lavoratori e ai pensionati. Esprime quindi rammarico per il fatto che il confronto sul provvedimento in esame si sia trasformato in uno scontro tra opposti schieramenti, con argomenti spesso strumentali. Ricorda che il Protocollo in questione è stato siglato dalla maggioranza delle parti sociali interessate e approvato da un referendum, in cui tuttavia è stato determinante il voto dei pensionati, mentre, ad esempio, la maggior parte dei lavoratori metalmeccanici ha espresso voto contrario. Ricorda altresì che le parti sociali ascoltate nel corso dell'indagine conoscitiva hanno espresso valutazioni molto articolate.
Passa quindi ad illustrare le principali ragioni di contrarietà rispetto al provvedimento in esame. Ritiene che il superamento del cosiddetto «scalone» non rappresentasse una priorità per il Paese e annuncia la presentazione di emendamenti al riguardo. Si dichiara altresì contrario a modifiche normative in materia di flessibilità del mercato del lavoro, quali, ad esempio, l'abolizione del lavoro a chiamata, che è servito a contrastare il fenomeno del «lavoro nero». Esprime inoltre rilievi critici in ordine all'eliminazione del tetto numerico in materia di lavori usuranti e sulle modalità individuate per il rinnovo dei contratti a tempo determinato oltre i trentasei mesi: pur riconoscendo, infatti, che i contratti a termine non possono costituire la regola, ricorda che essi sono indubbiamente serviti a rimettere in moto il mercato del lavoro e che, comunque, l'abuso delle tipologie contrattuali flessibili riguarda soprattutto le pubbliche amministrazioni. In proposito, riconosce che, nel settore pubblico, possono essere stati compiuti degli errori, per esempio applicando il divieto di nuove assunzioni anche ai comuni virtuosi: tuttavia, non ritiene che il problema possa essere risolto attraverso i meccanismi individuati nel provvedimento in titolo. Critica altresì la disparità di trattamento che si viene a realizzare tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Ricorda quindi che la mancata approvazione, entro l'anno, del provvedimento in esame comporterebbe l'applicazione dello «scalone» e che pertanto il provvedimento, connesso per molti versi al disegno di legge finanziaria, rappresenta evidentemente un passaggio estremamente delicato per le forze di maggioranza. Dichiara comunque la propria contrarietà all'aumento della spesa pubblica e, dunque, della pressione fiscale al fine di consentire l'abolizione dello «scalone» o la garanzia di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento per le pensioni dei lavoratori discontinui, garanzia che appare peraltro illusoria. Conclusivamente, pur confermando le critiche al provvedimento in esame, desidera esprimere la grande attenzione del suo gruppo per l'oggettiva situazione di precarietà che grava su un numero consistente di lavoratori e, in particolar modo, di giovani.

Alberto BURGIO (RC-SE) segnala preliminarmente una problematica di ordine istituzionale, emersa anche nel corso dell'audizione di rappresentanti di Confindustria, la quale prescinde dal momento contingente. Si tratta infatti della delimitazione degli margini di intervento del Parlamento, intervenuta a seguito dell'introduzione del Patto di stabilità a livello europeo.
Con riferimento al merito del provvedimento in esame, segnala che il testo presenta, accanto ad elementi positivi, anche aspetti opinabili. Non ritiene che debba destare perplessità l'esistenza, all'interno delle forze di maggioranza, di opinioni diverse che sono correlate alle differenti sensibilità politiche.
Circa il profilo previdenziale, esprime apprezzamento per l'introduzione di «scalini» in luogo del cosiddetto «scalone» previsto dalla legge Maroni. Circa l'eccessivo onere finanziario derivante dall'introduzione di tali «scalini», osserva che non esiste una credibile stima della spesa pensionistica che evidenzi una sofferenza della spesa medesima. Auspica comunque una netta distinzione tra la previdenza e l'assistenza,anche in un'ottica di miglioramento dei conti pubblici.
Evidenziando come il provvedimento in esame presenti al suo interno un equilibrio, il quale non esclude comunque interventi migliorativi, si dichiara favorevole alle disposizioni previste nel testo in favore dei giovani, le quali appaiono coerenti con la politica adottata dal Governo in tale ambito.
Con riferimento alle disposizioni relative al contratto a termine, valuta favorevolmente l'introduzione del limite dei trentasei mesi e della deroga a tale limite solo in presenza di specifici elementi. Ritiene però che il Governo debba valutare attentamente l'ipotesi di introdurre le cosiddette «causali» per l'utilizzo del contratto a termine, come peraltro già previsto a livello europeo. Reputa infatti che non vi siano motivi ostativi a tale introduzione, che costituirebbe la logica conseguenza dell'introduzione della flessibilità nel mercato del lavoro.
Quanto alla soppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario, segnala l'opportunità di prevedere l'utilizzazione da parte delle imprese del beneficio conseguente a tale soppressione esclusivamente per il rilancio del sistema produttivo. Ritiene poi che il beneficio andrebbe comunque riconosciuto solo a quelle imprese dimostratesi virtuose sul piano della sicurezza del lavoro, determinando così anche una riduzione della spesa.

In conclusione ribadisce la propria convinzione che il testo in esame presenti sicuramente elementi positivi, ma offra comunque spazi per miglioramenti, sui quali auspica che si concentri il lavoro della Commissione, finalizzati a determinare maggiore sviluppo e maggiore equità. A tale proposito fa notare che, mentre la produttività si attesta intorno al 38 per cento, il costo del lavoro è pari al 27 per cento, con un differenziale dell'11 per cento. Tale dato, unito a quello relativo alla diminuzione dal 16 al 10 per cento del costo del lavoro all'interno dei costi della produzione, dimostra come il problema fondamentale sia legato all'equità, nel cui ambito deve muoversi il disegno di legge che recepisce il Protocollo del 23 luglio scorso.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) ritiene che il provvedimento in esame abbia, in un certo senso, invertito l'ordine delle priorità, anteponendo l'abolizione dello «scalone» alla creazione di un sistema credibile e forte di ammortizzatori sociali. In questo modo, si è finito per concentrare l'attenzione su una fascia piuttosto limitata di lavoratori, reperendo per giunta le risorse anche mediante un aumento della contribuzione per i parasubordinati. In generale, ritiene che il provvedimento manchi di un respiro riformatore adeguato alle trasformazioni sociali in atto. Per quanto attiene, più in particolare, ai lavori usuranti, sottolinea la necessità di garantire che la platea dei beneficiari individuata sia compatibile con le risorse finanziarie stanziate. Esprime altresì dubbi sulla possibilità di mantenere l'impegno a garantire un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento per le pensioni dei lavoratori discontinui, senza con ciò mettere in discussione i pilastri della riforma Dini. In proposito, ritiene che l'unica soluzione possibile consista nel graduale aumento della contribuzione per questi lavoratori e, soprattutto, nell'aumento dei salari. Osserva inoltre che sarebbe opportuno valutare la possibilità di migliorare la norma in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato, giudicando contraddittorio che l'onere della prova, per quanto riguarda la necessità del ricorso a questa tipologia contrattuale, non gravi sul datore di lavoro anche in fase di prima stipula del contratto. Riconosce quindi l'esistenza di fenomeni di «cronicizzazione» del ricorso al lavoro flessibile e annuncia, in proposito, la presentazione di un emendamento volto a introdurre la «prova lunga», al fine di rispondere, almeno in parte, alle esigenze che determinano l'abuso del contratto a tempo determinato. Sottolinea peraltro che tale proposta nulla ha a che fare con ipotesi di sospensione di previsioni contenute nello Statuto dei lavoratori, anche se, personalmente, ritiene che una parziale revisione dell'articolo 18 di tale Statuto sarebbe necessaria. Per quando concerne il superamento del lavoro a chiamata, sottolinea la necessità di un'attenta riflessione rispetto alle esigenze di taluni settori economici. Infine, giudicando evidente un abuso dell'istituto dei contratti di collaborazione a progetto, annuncia una proposta di modifica del codice civile, al fine di distinguere più chiaramente tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, per fare emergere come spesso il ricorso al citato istituto nasconda rapporti di lavoro subordinato.

Francesco Maria AMORUSO (AN) osserva, in premessa, che la riforma del mercato del lavoro varata nella scorsa legislatura ha avuto il merito di trasformare una reale precarietà senza regole in un mercato del lavoro flessibile ma regolato. Ricorda inoltre che la creazione della gestione separata dell'INPS per i lavoratori parasubordinati ha indubbiamente recato beneficio alle casse dell'Istituto, ma ha messo in crisi, al contempo, altri enti previdenziali. Passando al merito del provvedimento in esame, ritiene che esso sia il frutto di un compromesso fondato sull'illusoria pretesa che molte delle misure ivi contenute siano prive di oneri. Più in particolare, osserva che l'abolizione del lavoro a chiamata finirà per favorire un aumento del ricorso al «lavoro nero», proprio mentre in altri Paesi, come la Spagna, il lavoro flessibile, pur essendo assai più diffuso che in Italia, è largamente accettato come strumento per promuovere la competitività e la crescita. Il provvedimento in esame, inoltre, non tiene conto del fatto che il lavoro precario è assai più diffuso nel settore pubblico che non in quello privato. Ritenendo che tale provvedimento andrebbe modificato in varie sue parti, annuncia la presentazione di emendamenti qualificati da parte del suo gruppo. Ricorda quindi che l'audizione del presidente dell'INPS ha messo in evidenza i rischi connessi all'eliminazione dello «scalone», scelta ideologica che determinerà un aumento assai sostenuto della spesa pensionistica. Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, riconosce che anche nella scorsa legislatura essi non sono stati rideterminati, ma ritiene che il rinvio della revisione operato con il provvedimento in esame sia assolutamente inaccettabile. Evidenzia quindi l'indeterminatezza della platea dei possibili beneficiari delle misure in materia di lavori usuranti e i connessi rischi di aumento della spesa pubblica. Sottolinea altresì che la pretesa di garantire un tasso di sostituzione del 60 per cento per le pensioni dei lavoratori discontinui appare contraddittorio con i principi del sistema contributivo e che l'unica soluzione al riguardo può consistere nella definizione di un sistema di previdenza complementare. Rileva infine che il Governo ha un atteggiamento incerto e inconcludente sulla riorganizzazione degli enti previdenziali, che il provvedimento in esame è assai vago al riguardo e che non viene minimamente affrontato il tema del rapporto tra spesa previdenziale e spesa per l'assistenza.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) rileva come dall'indagine conoscitiva sul disegno di legge in titolo siano emersi con chiarezza i limiti del provvedimento che nasce da una esigenza politica della maggioranza, quale quella del superamento della riforma delle pensioni varata dal Governo Berlusconi.
Attorno all'abrogazione del cosiddetto «scalone» - criticata anche da qualificati esponenti della maggioranza e da una gran parte degli osservatori indipendenti - è stato costruito un pacchetto di norme, spesso scoordinate, su temi che meglio sarebbe stato affrontare separatamente. Si tratta di norme che puntano ad allargare il discorso, e principalmente a stemperare l'impatto negativo che l'abrogazione dello scalone avrebbe avuto, configurando il provvedimento come provvedimento a favore di una fascia già tutelata di lavoratori, idoneo a produrre un conflitto generazionale, oltre che un aggravio complessivo di spese sul lavoro e sulla fiscalità generale.
Esprime una valutazione negativa del provvedimento che segna un passo indietro (la cui portata oggi non è nemmeno ben chiara dal punto di vista del peso sulla finanza pubblica) nel percorso che il Paese ha avviato per affrontare la crisi del sistema pensionistico. Ritiene che con il provvedimento in esame il Governo ha deciso di muoversi in chiara controtendenza rispetto all'Europa.
Richiama la crisi demografica che incide profondamente e sostanzialmente sulla struttura della popolazione italiana, al punto che l'Italia è già oggi, dopo il Giappone, la nazione più vecchia con la metà della popolazione ultraquarantenne. Fa presente che fra 15-20 anni, secondo le previsioni dell'Inps, i pensionati supereranno i lavoratori attivi.
Si tratta di una modificazione epocale della società nei confronti della quale in tutto l'occidente Governi di ogni estrazione politica stanno adottando specifiche misure. E la prima più logica misura, a fronte di un innalzamento dell'età media, è l'innalzamento dell'età pensionabile. Infatti oggi gli uomini, una volta raggiunti i 65 anni di età, hanno una speranza di vita di circa 17 anni contro i 13 anni del 1972. Per le donne, sempre a 65 anni di età, si è addirittura arrivati a 21 anni di speranza di vita contro i 16 del 1972. Sulla base di tali dati era stato avviato uno specifico processo con la riforma Dini, definito poi, in sintonia con quanto accadeva nel resto d'Europa, con la riforma del Governo Berlusconi.

Osserva che la maggioranza ed il Governo di centrosinistra hanno deciso di andare in controtendenza in Europa, varando una controriforma che abbassa l'età pensionabile e accresce, di conseguenza, la spesa pensionistica. Tale scelta viene adottata in un Paese come l'Italia dove già la spesa sociale vale un punto di Pil in meno della media dei paesi dell'Europa a 25 e oltre tre punti in meno, ad esempio, di Germania e Francia. Inoltre tale spesa sociale, diversamente dal resto d'Europa, è in gran parte assorbita dalle pensioni.
Con riferimento al metodo, ricorda che il Ministro del Lavoro ha ufficializzato in Commissione ciò che da settimane si legge sui giornali e che è stato ribadito anche dai firmatari del Protocollo, e cioè l'immodificabilità dell'accordo. Esprime perplessità su tale metodo, dal quale consegue un invito al Parlamento a non modificare il testo in esame, al fine di non vanificare il principio della concertazione.
Passando al merito del provvedimento, osserva come il Protocollo rappresenti un «macigno» sulla spesa pubblica di circa 10 milioni di euro secondo stime che appaiono ottimistiche.
L'onere finanziario è compensato con l'aumento dei contributi sul lavoro, che vuol dire aumento del costo del lavoro per le imprese e maggiori oneri per i lavoratori, soprattutto per i lavoratori parasubordinati. Fa quindi presente come, al fine di consentire il pensionamento di lavoratori che hanno già oggi almeno 55 anni, vengano aggravate le condizioni di lavoro soprattutto dei giovani.
Fatta eccezione per tale profilo, i mezzi di copertura degli oneri previsti dal provvedimento non appaiono chiari, se si considera che l'extragettito non è una entrata strutturale, dipendendo dal recupero dell'evasione, in gran parte dalla congiuntura economica e, in piccola parte, dal recupero fiscale.
Quanto al riordino degli enti previdenziali, ritiene che l'entità del risparmio conseguente a tale razionalizzazione sia diversa dalla stima effettuata (circa 3 miliardi e mezzo di euro).
Ricorda come nel corso dell'indagine conoscitiva sia emerso come il progetto di razionalizzazione degli enti previdenziali non porterà risparmi, anzi, semmai, rischia di causare aggravi di spesa.
Circa i lavori usuranti, ricorda che è stato eliminato il tetto delle cinque mila unità di lavoratori, ma è stato introdotto un tetto di spesa, che comunque non altera la sostanza. Si domanda come si faccia a prevedere un tetto di spesa senza individuare il lavoro usurante, anzi rinviando ad un decreto legislativo l'individuazione. Esprime poi perplessità circa la previsione del riconoscimento dei benefici previdenziali solo per i lavoratori usuranti dipendenti e non quelliautonomi.
Fa poi presente che nel testo in esame ci sono penalizzazioni che riguardano le cosiddette «finestre» con previsioni diverse per lavorati autonomi e lavoratori dipendenti, nonché un problema complessivo di livello delle pensioni che vede i lavoratori autonomi svantaggiati.
Fa poi notare che un'altra questione che il decreto rinvia e che ha effetti negativi sull'equilibrio ed il costo del sistema è quella della revisione dei coefficienti di conversione. I coefficienti attualmente vigenti sono stati individuati nel 1995 sulla base di una rilevazione statistica della popolazione del 1990. L'Italia di 17 anni fa, in termini di speranza di vita era molto diversa da quella di oggi, peertanto lo spostamento fino al 2010 della revisione di tali coefficienti allontana ancora di più il sistema pensionistico da una gestione sana e, soprattutto, realistica. Precisa poi che, come evidenziato anche nel corso delle audizioni, la revisione dei coefficienti non è oggetto di concertazione, ma è rimessa alla legge: il rinvio della determinazione rischia di produrre ulteriori oneri per la fiscalità generale.
Concludendo, rileva come la questione del lavoro femminile sia utilizzata ancora una volta come argomento di propaganda. Si dichiara perplessa sulla natura di interventi a sostegno dell'occupazione femminile che siano a costo zero.
Circa il mercato del lavoro, ritiene che il Protocollo si muova in direzione opposta rispetto all'Europa che considera il tempo determinato, il part-time, il lavoro intermittente come strumenti efficaci per incrementare la competitività delle imprese. Talune norme del disegno di legge si muovono invece nella direzione inversa, quella della rigidità del sistema, che la «legge Biagi» ha cercato di eliminare.
Rileva che la trasformazione automatica dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato dopo 36 mesi (senza differenziazioni fra contratti di start up, sostituzione, lavoro stagionale), l'abolizione del lavoro a chiamata e del par time al di sotto di 12 ore settimanali, particolarmente utilizzato dalle donne, sono misure che non si muovono nella direzione della flessibilità e della sicurezza che sarebbero auspicabili.
Ribadendo la valutazione negativa del provvedimento, preannuncia la presentazione di emendamenti tesi a migliorare il provvedimento e a renderlo adatto alle esigenze di sviluppo e modernizzazione del Paese.

Enrico FARINONE (PD-U) ricorda che dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso un ampio consenso sul provvedimento in esame e che anche i colleghi Fabbri e Bodega hanno riconosciuto la positività di alcuni interventi. Peraltro, anche la maggioranza è consapevole del fatto che si tratta di un testo migliorabile. Sottolinea quindi l'importante esito del referendum svolto tra i lavoratori e i pensionati, anche nell'Italia settentrionale. Ricorda altresì che l'abolizione dello «scalone», criticata da alcuni colleghi dell'opposizione, rappresentava un impegno elettorale dell'Unione, che si è cercato di rispettare compatibilmente con la situazione finanziaria del Paese. Il provvedimento ha altresì il merito di affrontare il tema dei lavori usuranti, che effettivamente dovrà essere approfondito per alcuni aspetti, specie in riferimento alla possibile discriminazione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Ricorda inoltre che il tema dei coefficienti di trasformazione non era stato affrontato nella scorsa legislatura, come prevedeva la legge, e che il testo in esame reca interventi positivi in materia di ammortizzatori sociali, contratti di lavoro a tempo parziale e contratti di apprendistato. Anche in materia di contratti a tempo determinato, si è rispettato il programma elettorale dell'Unione, perseguendo l'obiettivo di rendere economicamente più oneroso per il datore di lavoro il ricorso al lavoro flessibile. Osserva infine che, contrariamente a quanto sostenuto dal collega Fabbri, il provvedimento reca misure significative in materia di politiche attive del lavoro, nonché a favore dei giovani: dalla totalizzazione dei contributi versati, all'agevolazione del riscatto della laurea e all'innalzamento della contribuzione per i lavoratori discontinui. Auspica pertanto l'approvazione, entro l'anno, del provvedimento in esame.

 

La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 13.30.

 

Carmen MOTTA (PD-U) ritiene che l'accordo tra Governo e parti sociali all'origine del provvedimento in esame, nonché la concertazione che lo ha preceduto, abbiano soprattutto il merito di affrontare i problemi reali del Paese. Per quanto riguarda, più in particolare, il superamento dello «scalone», ricorda che esso era contenuto nel programma elettorale dell'Unione e che lo stesso Ministro Maroni ha recentemente dichiarato di aver subito, nella scorsa legislatura, l'introduzione dello «scalone» e di averlo accettato solo a patto di far entrare in vigore la riforma a partire dal 2008. Sempre nella scorsa legislatura, sono state rinviate riforme strategiche e sono stati lasciati aperti problemi rilevanti, dall'avvio della previdenza complementare alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Analoghe considerazioni possono farsi in riferimento al tema degli ammortizzatori sociali, sui quali nulla è stato fatto nella passata legislatura, sebbene lo stesso «libro bianco» del professor Biagi ne sottolineasse la necessità. Rileva altresì, ancora con riferimento allo «scalone», che l'innalzamento dell'età pensionabile è certamente inevitabile, ma deve avvenire in modo graduale e salvaguardando le ragioni dell'equità. Quanto ai lavori usuranti, ritiene che la platea dei beneficiari sia chiaramente definita, come emerso anche dalle audizioni delle organizzazioni sindacali, e che la copertura finanziaria sia congrua. Per quanto attiene, inoltre, ai coefficienti di trasformazione, osserva che il provvedimento in esame ha il merito di affrontare il problema, che nel 2005 il Governo non aveva inteso affrontare. Esprime quindi il proprio stupore per il fatto che nessuno - tra i soggetti ascoltati nel corso delle audizioni e tra i colleghi dell'opposizione - si sia concentrato sulle misure a favore dei giovani, sulle politiche attive per il lavoro, sulle misure in favore dei soggetti disabili, nonché sugli interventi nel settore agricolo. Ritiene inoltre che il provvedimento tenga nella dovuta considerazione le ragioni della competitività e della crescita, affrontando al contempo il problema della precarietà nel mondo del lavoro. In materia di occupazione femminile, ricorda che il disegno di legge contiene una delega, da esercitare entro dodici mesi, la quale, in modo innovativo, prevede una collaborazione tra diversi ministeri, nell'ottica di un approccio complessivo al problema. Si rammarica infine che, nell'esame del provvedimento, non si sia sin qui realizzata l'auspicata collaborazione con i gruppi dell'opposizione.

Antonino LO PRESTI (AN), dopo aver criticato l'eccessiva accelerazione impressa all'esame del provvedimento, si sofferma sulla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 32, la quale, come è noto, rinvia all'approvazione del disegno di legge finanziaria. In proposito, esprime dubbi sulla costituzionalità di siffatta copertura e annuncia la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità, quando il provvedimento giungerà all'esame dell'Assemblea. Osserva inoltre che la norma di copertura finanziaria prevede, a suo avviso del tutto infondatamente, che dall'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato. Annuncia pertanto la presentazione di un emendamento volto ad inserire una clausola di garanzia nella norma di copertura finanziaria. Osserva quindi che è del tutto illusorio attendersi risparmi di spesa pari a 3,5 miliardi di euro in dieci anni dalla razionalizzazione dei costi di gestione del sistema previdenziale. Al riguardo, desidera richiamare i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'audizione svoltasi l'11 luglio 2007 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. In particolare, in quell'occasione è stato osservato che un'eventuale unificazione o l'attuazione di sinergie in settori omogenei non possono determinare nell'immediato risultati consistenti sotto il profilo del contenimento dei costi, essendo chiaro che nel breve e medio periodo, per raggiungere l'obiettivo di armonizzare i diversi comparti, sarà necessario programmare spese aggiuntive. È stato poi sottolineato che non sono ipotizzabili i risparmi nell'immediato, in quanto la ricollocazione in un unico ente di tutti gli enti previdenziali potrebbe comportare un meccanismo di allineamento verso i trattamenti economici del personale più elevati: pertanto, gli eventuali risparmi in materia di personale sarebbero configurabili solo nel lungo periodo, in conseguenza della successiva riduzione degli organici. Infine è stato chiarito che le eventuali economie derivanti dall'operazione di accorpamento degli enti non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove spese, nel senso che gli eventuali risparmi di spesa derivanti da tale operazione non possono essere utilizzati come fonte di copertura per disposizioni recanti oneri certi ed immediati, derivanti ad esempio dal potenziamento delle tutele e dei diritti soggettivi nell'ambito delle prestazioni sociali. Osserva quindi che l'evidenziata carenza della copertura finanziaria mina alla base tutte le misure contenute nel provvedimento, ivi compresi gli aspetti teoricamente condivisibili. Ricorda quindi come il presidente dell'INPS, nel corso della sua audizione, abbia con grande chiarezza evidenziato i costi derivanti dall'abolizione dello «scalone» e dal rinvio della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, evidentemente sulla base dei dati elaborati dagli uffici dell'INPS. A tale ultimo riguardo, osserva che nella scorsa legislatura non si è proceduto alla rideterminazione dei citati coefficienti, in quanto la riforma pensionistica allora varata poneva comunque sotto controllo la spesa previdenziale e le resistenze da parte dei sindacati erano molto forti. Dichiara quindi di non credere che il Ministro Maroni potesse essere contrario a specifici contenuti di quella riforma e ricorda, inoltre, che nella scorsa legislatura sono mancate le risorse finanziarie per una riforma degli ammortizzatori sociali. Dopo aver rimarcato l'impossibilità di garantire ai lavoratori discontinui un tasso di sostituzione delle pensioni pari al 60 per cento, annuncia la presentazione di emendamenti su tutti i principali aspetti del provvedimento e, in particolare, per l'estensione agli altri settori produttivi dei benefici previsti per il settore agricolo.

Elena Emma CORDONI (PD-U) ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008, nel cui ambito si inquadrano anche il disegno di legge finanziaria per il 2008 e il decreto-legge n. 159 del 2007. Ritiene che la dimensione dell'operazione di finanza pubblica si comprenda appieno solo a seguito di una lettura comparata dei tre provvedimenti citati.
Sottolinea come, a seguito delle misure introdotte dalla legge finanziaria del 2007, si registri un netto miglioramento nel Paese. Ciò è dovuto al processo virtuoso avviatosi con la richiamata finanziaria, la cui prosecuzione consentirà di rispondere all'obiettivo di una riduzione del debito pubblico al di sotto del 100 per cento entro la fine del quinquennio della legislatura.
Con riferimento al problema del potere di acquisto, fa presente che gli strumenti per affrontare tale tematica possono essere diversi. Il Governo ha scelto di abbandonare il percorso precedentemente utilizzato, che puntava essenzialmente alla riduzione del costo del lavoro, privilegiando altri strumenti, quali la quattordicesima per le pensioni basse, il bonus per gli incapienti, ma soprattutto il ripristino del fiscal drag previsto nel disegno di legge finanziaria per il 2007. Apprezzando il nuovo percorso scelto dal Governo, fa presente che si tratta però di un percorso che richiede tempo per produrre risultati evidenti.
Con riferimento al Protocollo del 23 luglio, sottolinea come, a fronte del riconoscimento del ruolo delle parti sociali, debba essere garantito il ruolo del Parlamento che non può limitarsi ad un'operazione di ratifica.
Con riferimento al profilo previdenziale, in primo luogo fa notare come lo strumento del pensionamento flessibile possa rivelarsi particolarmente utile in futuro. Esprime comunque apprezzamento per la modifica del sistema pensionistico previsto dalla «legge Maroni».
Richiama poi il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori, che ha l'onore di presiedere, che ha indicato le linee di una riorganizzazione degli enti previdenziali, da cui potrebbe derivare maggiore risparmio, oltre che una maggiore efficienza nell'attività svolta. Ritiene necessario intervenire secondo tali linee, non essendo comunque auspicabile l'innalzamento, nel 2011, della aliquota contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
Con riferimento al superamento del divieto di cumulo previsto nel Protocollo del 23 luglio scorso e non tradotto in apposita disposizione nel disegno di legge in esame, fa presente l'importanza di recuperare risorse finanziarie per tale profilo.
Conclude soffermandosi sulla disposizione relativa ai benefici previdenziale per l'esposizione all'amianto. Ricordando la vicenda, a livello normativo, dell'amianto, fa presente che la riapertura del tema dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto rischia di generare aspettative non facilmente soddisfabili.

Simone BALDELLI (FI) si sofferma innanzitutto sul superamento dello «scalone», che, pur non essendo certo una priorità, era stato inserito nel programma elettorale dell'Unione, con la conseguenza che il Governo si è visto costretto a concludere un accordo difficile e controverso, come dimostrano i due passaggi in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di attuazione e il ritardo con cui questo è stato trasmesso al Parlamento. Osserva quindi che la copertura finanziaria del provvedimento è dubbia nel complesso e addirittura scandalosa per quanto concerne il prelievo dalla gestione separata dell'INPS per i lavoratori parasubordinati, oltre ad essere palesemente insufficiente per le misure in materia di lavori usuranti e di lavoratori esposti all'amianto. Il citato prelievo dalla gestione separata dell'INPS, inoltre, contrasta palesemente con la retorica demagogica delle dichiarazioni del Governo in materia di precarietà nel mondo del lavoro. Al riguardo, osserva, per inciso, che la Commissione non ha ancora approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, forse perché gli elementi emersi non risultano graditi all'attuale maggioranza. Sottolinea altresì l'insostenibilità della garanzia di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento per i lavoratori discontinui, il quale, come è emerso anche dalle audizioni, inserisce un elemento di carattere chiaramente retributivo in un sistema previdenziale contributivo. In sostanza, la maggioranza si è divisa al suo interno per favorire le organizzazioni sindacali, mettendole in contatto con un'ampia platea di potenziali iscritti attraverso il meccanismo individuato per il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, trascorsi i primi trentasei mesi. In conclusione, osserva che il provvedimento in esame rappresenta un cattivo compromesso tra una visione ideologica del mercato del lavoro e alcuni interessi di parte. Auspica che nel corso dell'esame si realizzi una serena discussione nel merito del provvedimento, che sia all'altezza del rilievo dei temi trattati e della dignità del confronto parlamentare.

Paola PELINO (FI) ricorda, citando la relazione introduttiva, che il disegno di legge in esame vorrebbe raggiungere un obiettivo di grande rilievo: l'individuazione, in piena condivisione tra Governo e parti sociali, delle misure da intraprendere per promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, dal punto di vista finanziario e sociale. I settori d'intervento, secondo il Governo, sono stati riguardati attraverso una duplice prospettiva temporale, e cioè la necessità di un intervento riformatore di estrema ampiezza e di particolare profondità, volto a rendere gli istituti presi in considerazione più aderenti alle istanze sociali ed economiche oggi presenti; nel contempo, il Governo dichiara di aver provveduto a proiettare le modifiche delineate in un prossimo futuro nel quale le stesse verranno a contatto con dinamiche diverse delle quali dovranno reggere l'urto. In tal modo, il Governo rileva di aver agito in modo strategico, in quanto sono stati elaborati una serie di interventi volti tutti all'ottenimento, con diverse tappe temporali, di un disegno riformatore unitario, cementato dall'obiettivo comune di una maggiore crescita ed equità. Al riguardo, rileva che in alcuni punti del provvedimento occorre apportare modifiche migliorative per i lavoratori, ovvero ripristinare lo status quo ante di alcuni strumenti recati dalla legislazione in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Infatti, il fitto ciclo di audizioni tenuto in questi giorni ha evidenziato che sia da parte degli istituti previdenziali che da parte delle associazioni rappresentative di categoria e datoriali, come da parte degli stessi sottoscrittori dell'accordo con il Governo, sono stati evidenziati punti di criticità, anomalie e censure all'articolato in esame, sotto vari profili. A titolo di esempio, i punti di criticità sono: la mancanza di copertura finanziaria, la disparità tra lavoro pubblico e lavoro privato, il problema del precariato nella pubblica amministrazione, la carenza di compiuta regolamentazione normativa delle categorie di lavori usuranti, la flessibilità occupazionale e, non da ultimo, la situazione dei salari, definiti tra i più bassi d'Europa. Pertanto, appare evidente che il provvedimento varato dalla maggioranza non rivela certamente, nell'attuale articolato frettolosamente collazionato con lacune e anomalie che andranno esaminate in fase emendativa, una posizione favorevole per i lavoratori, nonostante le eclatanti intenzioni programmatiche in tal senso. Annuncia quindi che esprimerà il suo dissenso tramite appositi emendamenti correttivi al provvedimento, in materie che riguardano, ad esempio, le disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68), in quanto l'assunzione a tempo indeterminato è limitativa, perché, aggiungendo altre forme di lavoro subordinato, si amplia la possibilità per i disabilili di accesso al lavoro, favorendo la categoria svantaggiata, come nella ratio della legge. Altre correzioni vanno apportate alle modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che vanno riformulate in modo da essere omogenee con la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che fissa i criteri per detti contratti a termine, e in modo da non escludere l'applicabilità dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 2001, recante le ragioni oggettive e non meramente temporali. Inoltre, occorre eliminare la disposizione che andrebbe a sopprimere l'esenzione da limitazioni quantitative per i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie indicate, di durata non superiore a sette mesi, limitando dunque l'utilizzo flessibile della manodopera. Per quanto riguarda, poi, le norme in materia di lavoro a tempo parziale, evidenzia che le modifiche apportate incidono negativamente sull'autonomia negoziale del lavoratore, sottraendo alle parti stesse del contratto di lavoro a tempo parziale, la possibilità di stabilire le clausole flessibili, rimettendo, invece, detta facoltà ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non a caso, la parola «concordare» viene dal provvedimento sostituita con «stabilire»: ciò, a suo avviso, in danno alla libera contrattazione dei lavoratori. Infine, andrebbe certamente soppressa l'abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente (articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), perché verrebbe abrogato uno strumento di flessibilità messo a disposizione delle imprese e che si è rivelato comunque utile, anzi necessario, per consentire opportunità di lavoro a determinate categorie di lavoratori del settore (ad esempio, del turismo alberghiero, dello spettacolo etc.); andrebbero inserite disposizioni correttive sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile, in senso maggiormente favorevole alle donne, anche alla luce della Direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità, fonte di rango primario secondo cui gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO ricorda che il provvedimento in esame persegue gli obiettivi della crescita economica e dell'equità sociale, tentando una redistribuzione delle risorse in favore dei soggetti più deboli. Personalmente, ritiene che la flessibilità del mercato del lavoro non debba essere demonizzata e confusa con la precarietà. Il Governo intende infatti ridurre la precarietà senza irrigidire in modo irragionevole il mercato del lavoro. A tal fine, è intenzione del Governo operare per far sì che il contratto di lavoro a tempo indeterminato torni ad essere la tipologia contrattuale normale, evitando l'abuso delle tipologie contrattuali flessibili. Tale obiettivo rappresenta, a suo avviso, una scelta coerente rispetto alle battaglie condotte dal centrosinistra nella scorsa legislatura e al programma elettorale dell'Unione. Venendo ad affrontare le questioni emerse nel corso della discussione, rileva che il Governo intende naturalmente farsi carico della necessità di innalzare l'età pensionabile, agendo però attraverso un meccanismo più equo e graduale dello «scalone». Per quanto attiene ai coefficienti di trasformazione, ricorda che nella scorsa legislatura non sono stati adeguati, perché si è preferito introdurre appunto lo «scalone», e che essi devono essere aggiornati dopo che siano stati rivisti i criteri per la loro determinazione; in questo contesto, si inserisce l'obiettivo di garantire ai lavoratori discontinui un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento, mediante l'adozione di una serie di concrete misure di politica economica e previdenziale. Ritiene altresì che sia giusto riflettere sulla possibile discriminazione tra lavoratori dipendenti e autonomi in materia di lavori usuranti, ma difende la scelta di eliminare il tetto numerico e di introdurre una previsione di spesa, che naturalmente sarà rivista ove necessario. Passando agli interventi in favore dei lavoratori esposti all'amianto, rileva che il provvedimento in esame supera in effetti la finzione giuridica in base alla quale nessun lavoratore sarebbe stato esposto all'amianto dopo il 1992, ma non riapre i termini per la presentazione delle domande, che restano fermi al 15 giugno 2005: ritiene pertanto che possano essere evitati i rischi segnalati dal deputato Cordoni. Giudica inoltre positivo l'intervento in materia di danno biologico, mentre osserva che, in tema di ammortizzatori sociali, il provvedimento contiene misure di immediata applicazione e norme di delega, comunque provviste di adeguata copertura finanziaria. Osserva inoltre che era assolutamente necessaria una revisione della disciplina dei contratti di apprendistato, per evitare l'eccessiva frammentazione della stessa su base regionale, la quale pone ostacoli talvolta insormontabili alla mobilità dei lavoratori. Esprime altresì un giudizio positivo sulle misure in favore dei soggetti disabili nonché sulla norma in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato, della quale andrà verificata in concreto l'efficacia. Ricorda infine le misure in favore dei giovani e i benefici per il settore agricolo, ricordando come, lo scorso anno, analoghi benefici fossero stati concessi al settore dell'artigianato, in un'ottica di progressiva estensione degli stessi. Rinvia quindi alla relazione tecnica per quanto attiene alle preoccupazioni emerse in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.Avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è fissato - secondo quanto stabilito in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - per domani, venerdì 9 novembre alle ore 14.
A tale proposito ricorda che il provvedimento in titolo rientra tra quelli collegati alla manovra della finanza pubblica per il 2008 e che la fase di presentazione e di esame degli emendamenti è sottoposta ad una particolare disciplina.
In primo luogo, ricorda che non potranno essere presentati direttamente in Assemblea emendamenti che non siano stati previamente presentati e respinti presso questa Commissione, fatta eccezione per quelli riferiti a parti del testo modificate dalla Commissione stessa. Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio del progetto di legge collegato alla manovra della finanza pubblica, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione che ha approvato il documento di programmazione economico-finanziaria. Sono, altresì, inammissibili gli emendamenti contrastanti con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato: gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dovranno pertanto recare la relativa copertura finanziaria. Avverte quindi che, sulla base della prassi adottata negli ultimi anni presso la Commissione bilancio e in Assemblea, la copertura finanziaria, in quanto parte integrante dell'emendamento, deve essere formulata in modo integrale e idoneo, sotto il profilo della congruità e della corrispondenza temporale, per il suo ammontare agli oneri derivanti dall'emendamento medesimo. Avverte infine che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere presentati in Assemblea.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 11.20.

 

Variazioni nella composizione della Commissione.

Gianni PAGLIARINI, presidente, comunico che in data 7 novembre 2007 il deputato Salvatore Buglio (PD-U) ha cessato di far parte della XI Commissione.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Fa quindi presente che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 1). Avverte altresì che sono inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
Compagnon 1.68, in quanto riguarda la possibilità, per il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, di rimanere in servizio all'estero senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei requisiti di sevizio necessari per il pensionamento;
Schirru 1.01, in quanto relativo al collocamento anticipato in quiescenza per i lavoratori che assistono familiari con disabilità gravi;
Cordoni 2.01, relativo alle prestazioni sanitarie erogate direttamente dall'INAIL nonché all'ambito soggettivo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
Mazzocchi 4.6, che, con riferimento all'avvenuta confluenza dell'INPDAI nell'INPS, abroga la previsione della legge n. 289 del 2002 in base alla quale l'iscrizione dei dirigenti di aziende industriali all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del fondo lavoratori dipendenti dell'INPS;
Cordoni 5.01 che reca modifiche alla disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione di inabilità o invalidità liquidata dall'INPS e rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante;
Bellanova 7.8, in quanto recante la riapertura dei termini di una delega volta a ridefinire l'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento a numerosi altri profili oltre a quello del danno biologico;
Fabbri 7.015 e gli identici Bodega 7.02 e Compagnon 7.03, in quanto relativi alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico degli artigiani e dei commercianti con riferimento ai periodi per i quali non sia stata effettuata la dichiarazione ai fini fiscali;
gli identici Fabbri 7.016 e Compagnon 7.05 recanti modifiche alla disciplina relativa alla liquidazione del supplemento di pensione;
Amoruso 7.09 relativo alle modalità di individuazione del reddito ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e alla comunicazione dei dati reddituali dei pensionati;
Amoruso 7.010 relativo all'entità e alla destinazione del contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni dei professionisti iscritti agli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996;
Amoruso 7.011 relativo alla natura giuridica e allo statuto di alcune tipologie degli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, cioè degli ente pluricategoriale e dell'ente gestore di categoria;
Amoruso 7.012, in quanto esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2006 relative al contenimento di specifiche spese per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, gli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato;
Rocchi 13.013 che riconosce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nell'ambito del procedimento penale in relazione ai delitti commessi con violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
Rocchi 13.014 in quanto relativo alla formazione necessaria per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

Fabbri 13.015 e Fabbri 13.016 relativi alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai servizi competenti;
Fabbri 13.017 e Compagnon 8.2, vertenti su identica materia, che esonerano il datore di lavoro dalla comunicazione agli istituti previdenziali dei dati necessari per la determinazione dell'indennità di disoccupazione nel caso li abbia già forniti mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi;
Pedica 14.01, 14.02, 14.03, 14.04 e 14.05 recanti modifiche ad alcuni aspetti della disciplina vigente per le cooperative;
Mazzocchi 27.02 relativo alla disciplina della deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare dai lavoratori e dai datori di lavoro;
Oliva 27.03 recante sgravi contributivi per l'incremento delle unità lavorative da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
Cordoni 28.01 in quanto modifica la disciplina relativa ai congedi parentali;
Rossi Gasparrini 28.02 relativo alle contribuzioni saltuarie alle forme di previdenza complementare da parte delle iscritte alla gestione «mutualità pensioni» per le casalinghe;
Marinello 29.01 che concede un contributo ai comuni con meno di cinquantamila abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico dei bilanci comunali da almeno otto anni;
gli identici Marinello 30.14 e Compagnon 30.15, che esentano le imprese ittiche dall'obbligo, introdotto per i datori di lavoro dalla legge finanziaria per l'anno 2007, di conferire ad un apposito Fondo gestito dall'INPS il trattamento di fine rapporto maturato per i propri lavoratori;
Marinello 30.03 in quanto recante modifiche alla disciplina del collocamento della gente di mare;
Compagnon 30.05 relativo alla comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai servizi competenti;
Amoruso 30.06 in quanto relativo alla determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Comunica altresì che sono inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:
gli identici Santori 1.1, Bodega 1.2, Turco 1.3 e Della Vedova 1.4; Rocchi 1.8; Baldelli 1.13; Baldelli 1.15; Della Vedova 1.18; Rocchi 1.23; Compagnon 1.31; Viola 1.32; Bodega 1.35; Rocchi 1.49; Codurelli 1.200; Marinello 1.41; Codurelli 1.44; Fabbri 1.47; Cordoni 1.48; Cordoni 1.50; Cordoni 1.51; Santori 1.55; Bodega 1.58; Fabbri 1.59; Santori 1.63; Compagnon 1.68; Rocchi 1.100; Schirru 1.01; Turci 1.02; Farinone 1.03; Mazzocchi 1.05; Compagnon 1.04;
Compagnon 2.4; Bodega 2.5; Fabbri 2.6; Bodega 2.7; Compagnon 2.8;
Della Vedova 3.1;
Compagnon 5.1; gli identici Lo Presti 5.2, Mazzocchi 5.3, Barani 5.4 e Santori 5.9; Mazzocchi 5.6; Donadi 5.7; Santori 5.8; Cordoni 5.01;
Bellanova 6.2; gli identici Compagnon 6.3 e Lo Presti 6.4; Bellanova 6.6;
Compagnon 7.5; Bellanova 7.8; gli identici Fabbri 7.016 e Compagnon 7.05; Mazzocchi 7.07;
Della Vedova 8.1; Bodega 8.3; Compagnon 8.01;
Pellegrino 9.11;
Porcu 10.1; Porcu 10.01;
gli identici Fabbri 14.2 e Compagnon 14.3; Pedica 14.01;
Lo Presti 17.5;
Baldelli 21.1; Bodega 21.2; Compagnon 21.3; Baldelli 21.4; Della Vedova 21.6; Compagnon 21.9; Compagnon 21.10;

Mazzocchi 22.1; Della Vedova 22.6; Compagnon 22.8; Compagnon 22.9;
Lo Presti 24.5; Pedica 24.6; Pizzolante 24.01; Lo Presti 24.02; Lo Presti 24.03; Lo Presti 24.04; Lo Presti 24.05; Pedica 24.06;
Ossorio 26.1; Ossorio 26.3; Ossorio 26.4; Marchi 26.5; Santori 26.7; Santori 26.8; Santori 26.9; Miglioli 26.10; Santori 26.11; Santori 26.12; Fabris 26.13; Amoruso 26.01;
27.1 Bodega; Fabbri 27.2; gli identici Bodega 27.8 e Compagnon 27.9; Cordoni 27.10; Mazzocchi 27.02; Oliva 27.03;
Cordoni 28.01;
Di Salvo 30.3; Di Salvo 30.7; gli identici Marinello 30.14 e Compagnon 30.15; Widmann 30.04;
Bodega 32.3.

Avverte inoltre che sono inammissibili per inidoneità della copertura i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Della Vedova 8.1, Della Vedova 22.7, Bodega 23.3 e Marinello 29.01.
Avverte infine che sulle dichiarazioni di inammissibilità potranno essere presentati ricorsi per iscritto entro le ore 14; su questi la presidenza si pronuncerà all'inizio della seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

Elena Emma CORDONI (PD-U) chiede al presidente di precisare i criteri adottati per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che, poiché il provvedimento in esame è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in base alle determinazioni adottate in sede di nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa risoluzione di approvazione, risulta necessario che le proposte emendative siano rispondenti al criterio di omogeneità per materia e, nel caso in cui rechino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, siano correlate di puntuale ed esplicita compensazione.

Luigi FABBRI (FI) chiede al presidente di valutare l'opportunità di posticipare alle ore 16 il termine per la presentazione dei ricorsi.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che l'esame degli eventuali ricorsi dovrà comunque concludersi prima dell'inizio della seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Pertanto, per venire incontro all'esigenza rappresentata dal collega Fabbri e, al contempo, consentire che l'esame dei ricorsi si concluda in tempo utile, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 15.

Lorenzo BODEGA (LNP) esprime apprezzamento per il differimento dei termini per la presentazione dei ricorsi sulle dichiarazioni di inammissibilità.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

ALLEGATO 1

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178.

 

EMENDAMENTI

 

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Santori.

Sopprimerlo.
* 1. 2. Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
* 1. 3. Turco, D'Elia, Beltrami, Mellano, Poretti.

Sopprimerlo.
* 1. 4. Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e parificazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «60 anni» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
4. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 arati a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
5. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
6. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

 

7. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.
8. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'Allegato 1 alla presente legge.

 

Conseguentemente, nell'Allegato 1 sostituire le tabelle A e B con la seguente:

 

Tabella A

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità

Pensione di vecchiaia

Anno

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Donne

2008

60

61

60

2009

60

61

60

2010

61

62

61

2011

61

62

61

2012

62

63

62

2013

62

63

62

2014

63

64

63

2015

63

64

63

2016

64

65

64

2017

64

65

64

dal 2018

65

65

65


**1. 5.Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e parificazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).

1. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
2. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: «60 anni» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».

4. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009, o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 arati a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
5. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
6. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
7. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.
8. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'Allegato 1 alla presente legge.

 

Conseguentemente, nell'Allegato 1 sostituire le tabelle A e B con la seguente:


 

Tabella A

Requisiti di età per l'accesso alla pensione di anzianità

Pensione di vecchiaia

Anno

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Donne

2008

60

61

60

2009

60

61

60

2010

61

62

61

2011

61

62

61

2012

62

63

62

2013

62

63

62

2014

63

64

63

2015

63

64

63

2016

64

65

64

2017

64

65

64

dal 2018

65

65

65


**1. 6. Turco, D'Elia, Beltrami, Mellano, Poretti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 10. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 11.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 12.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 17,70 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 13.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: al 17,70 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 14.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2008, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui al precedente comma possono avvalersi delle somme corrispondenti all'incremento del prelievo contributivo, a carico loro e dei loro committenti, stabilito dall'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare la loro iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Alla medesima posizione individuale i lavoratori interessati possono far confluire le somme corrispondenti agli ulteriori aumenti dell'aliquota contributiva disposti dal precedente comma, alle diverse scadenze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, le modalità applicative di quanto disposto nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 dalle seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 15.Baldelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 16. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere le Tabelle A e B contenute nell'Allegato n. 1.
1. 17. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.
1. 18.Della Vedova.

 

Al comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

 

ALLEGATO 1
(di cui all'articolo 1, comma 1)

 

TABELLA A

Anno

Età anagrafica

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

2008

58

59

2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009

58

59

 

 

TABELLA B

 

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS con 25 anni di contributi

Età anagrafica minima richiesta

Età anagrafica minima richiesta

2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009

59

60

2011

60

61

2013

61

62

2015

62

63

2017

63

64

2019

64

65

2021

65

 


1. 7.Barani.

 

Al comma 1, sostituire la Tabella B con la seguente:

 

TABELLA B

 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

 

(1) Somma di età ana- grafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

(2) Somma di età ana- grafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2

2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009

95

59

96

60

2010

95

59

96

60

2011

96

60

97

61

2012

96

60

97

61

 

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
d) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
e) quanto a 70 milioni per l'anno 2008 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 8. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

 

Al comma 1, sostituire la Tabella B con la seguente:

TABELLA B

 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

 

Somma di età a anagrafica e anzianità contributiva

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009

95

96

2010

95

96

2011

96

97

2012

96

97

 

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
d) quanto a 84 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
e) quanto a 30 milioni per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute;
f) quanto a 231 milioni per l'anno 2008 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 100. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere infine le seguenti parole: In quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. 19.Compagnon.

Al comma 2, lettera b), capoverso «7., sostituire le parole: entro l'anno con le seguenti: entro il 31 dicembre dell'anno.
1. 20.Pagliarini.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 18, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con le seguenti: di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
1. 21. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, con le seguenti: ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007,

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a 190 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 22. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera d), capoverso «8-bis, sostituire le parole: all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 con le seguenti: all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 23. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera d), capoverso «18-bis, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1 e 2.
*1. 24. Pagliarini, Rocchi, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 2, lettera d), capoverso «18-bis, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1 e 2.
*1. 70.Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
b) lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le seguenti: come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 25. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:
2-bis. A partire dal 1o gennaio 2008, inoltre, coloro che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo contributivo ai sensi della legge n. 335 del 1995. Le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo sono interamente cumulabili con ogni altro reddito di qualsiasi natura. A partire dal 1o gennaio 2022, il metodo contributivo si applicherà a tutti i nuovi pensionati.
1. 26. Barani.

Sopprimere il comma 3.
*1. 28. Alemanno, Murgia, Lo Presti, Porcu, Angeli, Amoruso.

Sopprimere il comma 3.
*1. 29. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
3-bis. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.
3-ter. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma 3-quater, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
3-quater. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-ter, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:
a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
3-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
3-sexies. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni peri li 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3-septies. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;
lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2.012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 30. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi del benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 23 e 26.
1. 31.Compagnon.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 460 milioni di euro annui.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
1. 35.Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lavoratori dipendenti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
1. 32.Viola, Farinone.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: i requisiti inserire le seguenti: per l'accesso al pensionamento.
1. 33.Pagliarini.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri con le seguenti: secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
1. 34.Pagliarini.

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:
I vincoli di cui alla presente lettera possono essere derogati per i lavoratori precoci che abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 35 anni.
1. 200.Codurelli, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: i lavoratori siano con le seguenti: prevedere l'applicazione ai lavoratori.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: ovvero siano con la seguente: ai.
1. 36.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), sostituire le parole da: 83 milioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: 316 milioni per il 2009, 424 milioni per il 2010, 646 milioni per il 2011, 902 milioni per il 2012 e 1.114 milioni a decorrere dal 2013.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.753 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.272 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.382 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.450 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.629 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 731 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 464 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a curo 267 milioni di euro l'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 37.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 con le seguenti: come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per i1 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies emerga, dal monitoraggio delle domande presentati ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 83 milioni di euro per l'anno 2010, a 108 milioni di euro per il 2011 a 116 milioni di euro per il 2012 e a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede, per un importo pari a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 38. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: nel periodo notturno sopprimere le seguenti: ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena".
1. 39. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: una permanenza minima nel periodo notturno aggiungere le seguenti: pari almeno a sei ore per notte e a settanta notti l'anno.
1. 40. Compagnon.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero siano lavoratori marittimi imbarcati a bordo di natanti da pesca.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
1. 41. Marinello.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: ; ovvero abbiano prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso nuclei ed impianti industriali ubicati in aree dichiarate con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, «area ad elevato rischio di crisi ambientale».
1. 42. Schirru, Bellanova.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.
* 1. 43. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.
* 1. 52. Murgia, Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Porcu.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) prevedere, per i lavoratori che conseguono il requisito dei quaranta anni di contribuzione con età anagrafica inferiore a 57 anni, un meccanismo di rivalutazione della contribuzione relativa ai periodi di lavoro svolto nelle mansioni di cui alla lettera b) e nei limiti di cui alla lettera c);.
1. 44. Codurelli, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fino alla fine della lettera, con le seguenti: le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari.

Tale aumento si applica anche alla quota contributiva a carico dei lavoratori.
1. 45. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) Le aliquote contributive a carico delle imprese i cui lavoratori hanno beneficiato di tale diritto sono incrementate fino a copertura dei maggiori oneri in proporzione al numero dei beneficiari.
1. 46. Murgia, Alemanno, Amoruso, Angeli, Porcu.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1. 47. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i lavoratori impegnati in attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa nelle attività sopraindicate, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si é protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
1. 48. Cordoni, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità e revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 200 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 60 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; e quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio De Cristofaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole «per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole «con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ivi comprese le lavorazioni in sottotecchia)».
1. 50. Cordoni, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, si interpreta nel senso che le lavorazioni in sotterraneo ivi previste ricomprendono le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendono le attività in sottotecchia).
3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l'espressione ivi prevista di «lavorazione ancorché parziale in sotterraneo» deve interpretarsi nel senso di ricomprendere le attività di scavo che vanno oltre la verticale del fronte di cava (ricomprendere le attività in sottotecchia).
1. 51. Cordoni, Ricci.

Sopprimere il comma 4.
1. 38. Santori.

Al comma 4, sostituire le parole: entro il 2011 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2011.
1. 54. Pagliarini.

Sopprimere il comma 5.
1. 55. Santori.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.
1. 57. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti sono aggiunte le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatoti diretti.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 23 e 26.
1. 56. Compagnon.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, possono accedere al pensionamento il mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
1. 58. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: dei lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti.
1. 59. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

6-ter. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1. 60. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono comunque un rendimento, ai fini del calcolo della pensione, pari al 2 per cento annuo.

Conseguentemente all'articolo 27, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 30 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 21 per cento.
1. 61. Di Salvo, Buffo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini del calcolo della pensione i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono un rendimento pari al due per cento annuo.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere all'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità Previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 62. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2007 ed ai soggetti che, al momento dei compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano privi di attività lavorativa da almeno 12 mesi.
1. 63. Santori.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 con le seguenti: e successive modificazioni, e al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1. 64. Pagliarini.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
7. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1o gennaio 2008 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2008, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
8. Gli importi di cui al comma 1 sono versati entro il 16 marzo 2008, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui nei commi precedenti.
10. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 65. Donadi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorreré dal 1o gennaio 2008 versando, anche a sanatoria del periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007, un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2009, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati, in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
8. Gli importi, di cui al comma 1 sono versati entro il 30 aprile 2009, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 30 aprile 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 1.
10. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di coi ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 66. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Per gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1o dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal momento in cui raggiungono successivamente al pensionamento i requisiti di età o contributivi già previsti dalla vigente normativa, versando, a sanatoria, un importo pari al 20 per cento della pensione lorda relativa al mese precedente la richiesta, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva o di età mancante, al momento del pensionamento, rispetto ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità: per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione all'atto della richiesta é provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcalo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva. Tale sistema e in qualche modo simile a quello già applicato con la legge n. 289 articolo 44 del 27 dicembre 2002 e la sua applicazione eviterebbe l'evidente sperequazione oggi esistente tra i pensionati fino al dicembre 2002, che hanno potuto e possono tuttora fruire del beneficio di cumulabilità, rispetto a quelli collocati in quiescenza a partire dal 1o gennaio 2003 n poi, che, allo stato, sono soggetti ai divieti di cumulo in parola.
8. Gli importi di cui al comma 1 sono versati entro 90 giorni successivi a quello della richiesta, secondo criteri e modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
9. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 67. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al personale docente e al personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il periodo di almeno tredici anni di servizio all'estero e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per accedere al trattamento di pensione, è consentito di rimanere, su sua richiesta, in servizio all'estero senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei requisiti di servizio utili al trattamento di pensione e, comunque, non oltre cinque anni dalla scadenza giuridica del proprio mandato.
6-ter. La domanda di mantenimento in servizio all'estero, di cui al comma 1, deve includere la richiesta di collocamento a riposo al termine del predetto periodo. Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio all'estero si considera la decorrenza giuridica della nomina o delle nomine.
6-quater. Ai fini del calcolo degli anni utili al raggiungimento del trattamento di pensione, possono venire conteggiati, a richiesta, anche i periodi riscattati o riscattabili a qualsiasi titolo, compresa la supervalutazione per il servizio all'estero.
6-quinquies. Le disposizioni della presente legge si applicano alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 68. Compagnon, Giovanardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
1. 69. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Collocamento anticipato in quiescienza per il lavoro di cura).

1. Le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura ed assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico d'anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza al familiare convivente.
2. I lavoratori hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza d'assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104
3. Il beneficio di cui al comma 2, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2 comma 1, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni non impegnati in attività lavorativa.
4. Il beneficio di cui al comma 1 si applica al lavoratore che presti assistenza ala disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.
5. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici. Ai fini della presente legge per «lavoratore o lavoratrice» si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima conviva stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica.
6. Per uno dei genitori che assista stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si prevede oltre al diritto di cui all'articolo 1 comma 1, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.
8. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambe i genitori che siano anche lavoratori, l'agevolazione di cui al comma 1 è suddivisa al 50 per cento tra gli stessi.
9. Qualora la presenza in famiglia di figli disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sia superiore all'unità, possono chiedere i benefici della presente legge entrambi i genitori.
10. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non abbiano mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione secondo le modalità previste dal CCNL del lavoro del personale domestico.
11. Per coloro che abbiano dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità il familiare disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, con il diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.
1. 01. Schirru.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il limite di età per il collocamento a riposo è stabilito al compimento del settantesimo anno di età».

3. Sono fatti salvi i diritti quesiti del personale che alla data di cui al comma 1 e 2 abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo ai sensi delle previgenti disposizioni.
4. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 02. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o luglio 2009 i redditi degli ex lavoratori dipendenti, derivanti da pensione di anzianità e di invalidità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con eventuali redditi da lavoro.
2. Sono abrogate, dalla stessa data, le norme di legge precedenti in contrasto con la presente disposizione.
1. 03. Farinone, Lenzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Decorrenza della pensione di anzianità). - 1. I trattamenti pensionistici di anzianità, conseguiti con il requisito di contribuzione di quaranta anni, ai quali si applica il solo sistema di calcolo retributivo, sono determinati dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata secondo l'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di un'anzianità contributiva pari a quarant'anni;
b) della maggiorazione calcolata secondo l'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base dei contributi eccedenti i quarant'anni.

2. La suddetta maggiorazione, liquidata con la stessa decorrenza della pensione, si somma alla pensione stessa e ne è parte integrante a tutti gli effetti.
3. I commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui la pensione di anzianità sia liquidata a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, qualora nell'ambito di ogni singola gestione sia stata conseguita un'anzianità contributiva inferiore ai quaranta anni. È fatto salvo, in ogni caso, il trattamento di miglior favore.
4. Le pensioni di anzianità conseguite in virtù dell'anzianità contributiva di quaranta anni, già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ricalcolate, a domanda degli interessati, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
1. 04.Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i redditi derivanti da pensione di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro.
1. 05.Mazzocchi, Lo Presti.

ART. 2.

Al comma 2 dopo le parole: Ai fini di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e tenuto conto delle loro specificità.
2. 2. Amoruso.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e assicurativi fino alla fine del comma.
2. 1. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , tenendo conto dei risultati dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
2. 3. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

 

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 26.
dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.
2. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
2. 6. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimere il comma 4.
2. 4. Compagnon.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«780. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro.
7. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».
2. 7. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Il comma 780 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«780. A decorrere dal 1o gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro».

7. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.»
2. 8. Compagnon.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge, 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regine ambulatoriale che di ricovero.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 garantiscano la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto delle competenze dette Regioni in materia di tutela della salute.
3. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 è sostituito con il seguente:
«Art. 1.

1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni di tutte le persone che prestano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa comunque retribuita alle dipendenze di altri.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo:
a) i coltivatori diretti;
b) le persone che prestano attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, e successive modificazioni;
c) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
d) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
e) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
f) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze attività lavorativa;
g) i soci delle cooperativa e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata od esercitata e gli associati in partecipazione, i quali prestino attività lavorativa;
h) i soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa;
i) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa si sensi del precedente comma 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

l) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, prestino attività lavorativa ai sensi del precedente comma 1;
m) i soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento».

4. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 sono abrogati.
2. 01. Cordoni.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole da: , è costituita una Commissione, fino a: con il compito di proporre con le seguenti: sono proposte

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
3. 2.Amoruso.

Al comma 1, sopprimere le parole: sul piano nazionale
3. 3.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelini, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: percorsi lavorativi discontinui con le seguenti: percorsi lavorativi
3. 5. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: meccanismi di solidarietà e garanzia aggiungere le seguenti: a carico della fiscalità generale e in aggiunta al sistema contributivo.
3. 6.Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di proporre politiche attive fino alla fine della lettera.
*3. 7. Murgia, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché di proporre politiche attive fino alla fine della lettera.
*3. 8. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel rigoroso rispetto del sistema contributivo e degli equilibri della spesa pensionista.
3. 9. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le proposte di modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 1 sono valutate ai fini della prima rideterminazione utile del coefficiente di trasformazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole da: In fase fino a: medesima legge con le seguenti: In assenza della rideterminazione di cui al comma 1-bis.
3. 10. Pagliarini, Rocchi, Pellegrini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Prima del 1o gennaio 2010 la Commissione di cui al comma 1 è comunque autorizzata a modificare la Tabella A contenuta nell'allegato n. 2 della presente legge.
3. 11. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Compagnon, Formisano.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
* 4. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo volo con le seguenti: Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
4. 5. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono soppresse.
4. 6. Mazzocchi, Lo Presti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. Sono modificate le aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
b) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
5. 5.Baldelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
5. 1.Compagnon, Formisano.

Sopprimerlo.
*5. 2. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
*5. 3.Mazzocchi, Lo Presti.

Sopprimerlo.
*5. 4.Barani.

Sopprimerlo.
*5. 9.Santori.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Indicizzazione delle pensioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 6.Mazzocchi, Lo Presti.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per la fascia di pensione superiore a otto volte il minimo INPS.
5. 7.Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a dieci volte il minimo).

1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n 448, non è concessa limitatamente alla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
2. Il comma 1 non si applica alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo.
5. 8.Santori.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2. Il Governo si impegna, previa verifica delle possibili compensazioni finanziarie a stabilire, entro il 2009, il ripristino a decorrere dal 1o gennaio 2010 della rivalutazione automatica delle pensioni nei trattamenti superiori nel 2008 a otto volte il minimo per i quali detta rivalutazione risulta sospesa per effetto dei commi precedenti.
5. 10.Farinone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Cumulabilità dei trattamenti per gli inabili).

1. A decorrere al primo giorno del mese successivo alla durata di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'importo della pensione di inabilità è calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti e all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, si assume il coefficiente contributivo di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n.335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
2. Dalla data prevista dal comma 1 del presente articolo, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia corrisposta dall'INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione prevista dal predetto articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.
3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole da: pari a 1.264 milioni di euro fino a: 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: pari a 1.284,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1. 544,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.090 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
5. 01.Cordoni.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nelle aziende interessate fino alla fine del comma.
6. 2. Bellanova, Cordoni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: pari al 24 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: pari al 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2010, in misura pari al 29 per cento per l'anno 2011, in misura pari al 31 per cento per l'anno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.406 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.662 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.190 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.066 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.450 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.629 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;
b) quanto a 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 5. Sgobio, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro.

Sopprimere il comma 2.
*6. 3. Compagnon, Formisano.

Sopprimere il comma 2.
*6. 4. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, sostituire la parola: non con la seguente: anche.
6. 6. Bellanova, Cordoni.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
Art. 32-bis. - 1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 7, si provvede mediante le seguenti modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni:
1) al comma 1, la parola: «sedici» è sostituita con la seguente: «dieci»;
2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono alla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali in modo che la Giunta comunale e la Giunta provinciale siano composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori comunque non superiore a dieci unità. A seguito del provvedimento di riduzione, sono rideterminate le funzioni attribuite agli assessorati e sono contestualmente soppressi gli uffici di diretta competenza degli assessori comunali e provinciali destinatari dei provvedimenti di riduzione.»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali e degli uffici di diretta competenza di cui al comma 1 sono destinati al miglioramento dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e non possono essere impiegati a copertura di nuove o maggiori spese o minori entrate. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro e i trasferimenti erariali ai comuni e alle province sono ridotti in misura corrispondente alla spesa relativa agli assessorati soppressi indicata nell'ultimo bilancio approvato».
7. 2.Compagnon, D'Agrò.

Al comma 1, sostituire le parole da: una quota delle risorse fino a: è destinata all'aumento con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'incremento.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.
7. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
7. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 9, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo.
7. 5.Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 6. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 sono apportate le seguenti variazioni:
a) le parole: «ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ed inferiore all'11 per cento»;

b) le parole: «dal 16 per cento è erogato in rendita» sono sostituite con le seguenti: «dall'11 per cento è erogato in rendita».

1-ter. All'articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 le parole: «di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite con le seguenti: «di grado pari o superiore all'11 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 100 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
7. 7. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. I successivi adeguamenti della «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1o luglio 2009, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT.
7. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 giugno 2008. Dall'attuazione del presente comma, con riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la spesa pubblica, risultanti dal rapporto tra eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazioni delle prestazione, superiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, utilizzando una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate dall'INAIL in sede di bilancio 2007.
7. 8.Bellanova, Miglioli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
7. 015. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destero, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.
*7. 02.Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. Le pensioni, le quote di pensione ed i supplementi a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti la cui liquidazione comprenda contributi relativi a periodi per i quali non sia stata ancora effettuata la dichiarazione ai fini fiscali sono liquidati sulla base dei contributi riferiti al minimale.
2. Il richiedente le prestazioni di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare il versamento relativo al trimestre in cui ricade il mese precedente la decorrenza della pensione, a prescindere dalle scadenze di legge, sulla base del minimale.
3. I trattamenti di cui al comma 1 sono ricalcolati, a domanda, nel caso in cui negli anni non dichiarati fiscalmente al momento della decorrenza del trattamento sia stato conseguito un reddito superiore al minimale.
*7. 03.Compagnon.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a carico delle predette forme.
7. 07.Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Supplementi di pensione). - 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 sono sostituiti con i seguenti:
«4. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando sia trascorso anche solo un anno a condizione che sia stata superata l'età pensionabile».
*7. 016. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Supplementi di pensione). - 1. I commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti con i seguenti:
«4. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando sia trascorso anche solo un anno a condizione che sia stata superata l'età pensionabile».
*7. 05.Compagnon.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel termine previsto per la successiva comunicazione reddituale la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
6. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i pensionati che hanno compiuto l'età di 80 anni.
7. 09.Amoruso.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli Enti, nella misura dal 2 al 4 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale il 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti».
7. 010.Amoruso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:
«Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto
deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 6 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000; di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro, componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. In ogni caso il numero di membri elettivi dell'organo di indirizzo generale non può superare le trenta unità».
7. 011.Amoruso.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito con il seguente:
«505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di ci all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali».
7. 012.Amoruso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Ricongiunzione dei periodi assicurativi). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
7. 013. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.
*7. 014.Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Liquidazione in via definitiva dei trattamenti pensionistici). - 1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.
* 7. 04.Compagnon.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali.
2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:
a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;
d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;
e) la disciplina dei contributi sociali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 8-bis e, con riferimento a ciascuno degli oggetti di delega previsti dal comma 2 del presente articolo, anche ai principi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8-sexties e 8-septies.
4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi generali della disciplina del sistema degli ammortizzatori sociali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) definizione di un sistema a due livelli:
1) il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
2) il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;
b) introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera a), volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;
c) introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera a), numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;
d) estensione dei trattamenti di cui alla lettera a) ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
e) previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;

f) previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera a) rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;
g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;
h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;
i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;
l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Art. 8-ter.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:
a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;
c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;
d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 8-quater e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;
f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

Art. 8-quater.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la riforma dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), il Governo sì attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato «indennità di disoccupazione», sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi conformemente a quanto previsto dall'articolo 8-quinques, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 8-quinques, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;
c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;
d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;
e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un patto di servizio che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;
f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);
g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 8-sexties i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;
i) previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);
l) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;
m) previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.

Art. 8-quinquies.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per l'estensione volontaria ai lavoratori autonomi dei trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 8-quater quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;
b) previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera a) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 8-sexties;
c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 8-sexies.
(Principi e criteri direttivi particolari per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate «Agenzia», sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Italia Lavoro Spa»;
b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci dì lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni;
d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;
e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fattosalvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;
f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Parlamento, alle regioni e alle province;
g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 8-septies.
(Princìpi e criteri direttivi particolari per la disciplina dei contributi sociali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi particolari:
a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'autosufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinques intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;
b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;
c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 8-ter e 8-quater confluiscano in due appositi fondi, denominati (Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversone aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro e «Fondo per i trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

Art. 8-octies.
(Copertura finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8-septies, comma 1, lettere b) e e), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
8. 1.Della Vedova.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il datore di lavoro è esonerato dal fornire all'INPS e agli istituti assicuratori i dati necessari per il calcolo dell'indennità di disoccupazione già forniti mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modifiche ed integrazioni.
* 8. 2. Compagnon, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il datore di lavoro è esonerato dal fornire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e agli altri istituti assicuratori i dati necessari per il calcolo dell'indennità di disoccupazione già forniti mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
* 8. 200. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a partire dal 2008, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il primo semestre dell'anno medesimo che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio dello stesso anno.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:
pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
8. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: anche con riferimento ai lavoratori disoccupati precedentemente occupati nella pubblica amministrazione;.
8. 4. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
8. 5. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: e di applicazione fino alla fine della lettera con le seguenti: e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
8. 6. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) estensione ai lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale;

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Alla corresponsione del trattamento di cui alla lettera d-bis) del comma 5 provvede la «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 86.
8. 7. Marinello.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 8. Compagnon, D'Agrò.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 9. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 11. Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le seguenti: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
* 8. 12. Turci, Spini, Del Bue.

Al comma 5, lettera g) dopo la parola: soprattutto aggiungere le seguenti: giovanile e.
8. 13. Baldelli.

Al comma 5, lettera g) dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: giovani e a quelli.
8. 14. Baldelli.

Al comma 5, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: , salvaguardando la flessibilità come strumento utile all'aumento della produttività nel mercato del lavoro.
8. 15. Baldelli.

Al comma 5, lettera h) dopo le parole: servizi per l'impiego aggiungere le seguenti: pubblici e privati.
8. 16. Baldelli.

Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
i) assicurare ad ogni persona disoccupata una occasione di lavoro o di formazione entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione per i giovani ed entro dodici mesi per gli adulti;
j) garantire che almeno al 25 per cento dei disoccupati di lunga durata sia garantita una occasione di lavoro o di formazione;
k) stabilire tassativamente che lo stato di disoccupazione si perde nel caso di rinuncia alle proposte di cui ai punti i) e j).
8. 17. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola «quadro» aggiungere le parole «o dirigente».
8. 18. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per il perseguimento di politiche attive di sostegno dei reddito e dell'occupazione, in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, gli enti ed aziende pubbliche e private, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché le categorie ed i settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, sono autorizzati a versare, in nome e per conto dei propri dipendenti, i contributi in regime di prosecuzione volontaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, cosi come integrata dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184), purché nell'ambito di accordi collettivi, stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei personale dipendente, che prevedano il finanziamento di specifici trattamenti a favore di personale interessato di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ovvero nel quadro dei processi dl agevolazione all'esodo nei confronti di coloro che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.
2. Per il finanziamento degli accordi di cui al comma precedente le parti stipulanti dovranno prevedere un contributo sulla retribuzione secondo i principi di cui ai punti a), c) e d) dell'articolo 2 comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
8. 01. Compagnon, Ciro Alfano.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 2.Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: tra servizi pubblici fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tra operatori pubblici e privati e degli enti bilaterali, tenuto conto della centralità della persona rispetto all'erogatore del servizio;
c) promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;
d) promozione della effettività del patto di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) semplificazione delle procedure amministrative.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione regolare valorizzando il ruolo della bilateralità come strumento di regolazione del mercato del lavoro;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento concedendo maggiori competenze ai contratti collettivi nazionali di categoria e o ad accordi intereconfederali;
d) prevedere nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e degli enti bilaterali anche ai fini della determinazione dei trattamenti retributivi, che potranno essere calcolati su base percentuale, e dei percorsi formativi interni all'azienda;
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;
c) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
9. 1. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenuto conto della centralità dei servizi pubblici,
9. 3. Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dei servizi pubblici con le seguenti: del mercato del lavoro.
9. 4. Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: prevedendo a tal fine la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.
*9. 5. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: prevedendo a tal fine la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.
*9. 6. Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il momento formativo ed escludendo le fasce deboli previste dalla decisione del Consiglio UE del 13 marzo 2000 n. 200/228/CE.
9. 7. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: semplificazione.
9. 9. Baldelli.

Al comma 2, lettera e) aggiungere, infine, le seguenti parole: al fine di rendere operativa e tempestiva l'adozione del patto di cui alla lettera d) e per armonizzare, su tutto il territorio, la definizione della congruità dell'offerta di lavoro e dell'offerta formativa, anche ai fini del mantenimento o della perdita dello status di disoccupato.
9. 10. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e rafforzare le misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendone l'estensione al personale dirigenziale medico del comparto sanitario con contratto a termine.
9. 11. Pellegrino.

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: il tasso di occupazione aggiungere la seguente: stabile.
9. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo e stabilire i modi per il loro raggiungimento entro il 2010.
9. 13. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
9. 14. Baldelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragioni di sesso e di età, con espressa individuazione dunque, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggior rischio di esclusione sociale e, in ogni caso, prevedendosi che nessun lavoratore possa essere assunto più di una volta con contratto d'inserimento e che la mancata stabilizzazione del rapporto, al termine del contratto d'inserimento, sia condizionata alla sussistenza di un giustificato motivo.
9. 15. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusivo riferimento agli incentivi di tipo normativo e contributivo.
9. 16. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 17. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 18. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 19. Compagnon.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 20. Viola.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*9. 21. Alemanno, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
**9. 22. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: aumenti contributivi con le seguenti: una riduzione dei contributi.
9. 23. Baldelli.

Al comma 3, lettera d), inserire in fine le seguenti parole: , fermo restando che laddove vi sia una formale richiesta specifica del lavoratore comprovata da esigenze personali, non saranno fatti valere gli aumenti contributivi a carico dell'impresa.
9. 24. Compagnon.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 25. Compagnon.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 26. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 27. Viola.

Al comma 3, lettera e) sopprimere la parola: giornaliero.
*9. 28. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere che nelle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo o associato, nonché per le collaborazioni di lavoro a progetto, la prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse dei committente e/o per fargli conseguire un risultato utile che le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento siano compatibili con la suddetta coordinazione, purchè non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.
9. 29. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) prevedere modifiche alla clausola di prova, al fine di introdurre la possibilità di assumere in prova lavoratori per un periodo di tempo stabilito tra le parti anche in misura superiore a quanto stabilito nei contratti collettivi, e comunque non superiore ai sei mesi, e ai 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 32 anni; prevedere che durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova. Prevedere che l'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mese preventivati, che in caso di esito negativo il rapporto di lavoro cesserà allo spirare della scadenza predetta, e che la legge che disciplina il licenziamento individuale non trovi applicazione durante il periodo di svolgimento della prova lunga.
9. 30. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), con le seguenti: In ordine alla delega di cui al comma 1, lettera c), da esercitare previa intesa con le Regioni e le parti sociali,.
9. 40. Pagliarini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia.
9. 41. Pagliarini.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: in tema di formazione.
9. 42. Baldelli.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale.
9. 43. Pagliarini.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: l'attuazione uniforme fino alla fine della lettera con le seguenti: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione immediata su tutto il territorio nazionale dell'istituto dell'apprendistato.
9. 44. Pagliarini.

Al comma 4, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ricorrendo alla utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed alle modalità dell'e-learning;.
9. 45. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: volte ad assicurare il con le seguenti: per il controllo sul.
9. 46. Baldelli.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, infine, le parole: , fatta salva l'esclusione di aumenti dell'aliquota contributiva.
9. 47. Baldelli.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
9. 48. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , subordinando al rigoroso rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro degli apprendisti durante il lavoro.
9. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datorì di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 50. Compagnon.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datorì di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 51. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) conferma della possibilità di svolgere l'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, secondo le modalità definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
*9. 52. Amoruso.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) al fine di favorire l'alternanza scuola-lavoro e le esperienze lavorative nei periodi di ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che occupano detti giovani in ogni anno solare e per una durata non superiore a mesi tre, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
9. 53. Motta, Chicchi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 54. Compagnon.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 55. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
*9. 56. Viola.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di 23 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
9. 58. Pagliarini.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. Per le imprese artigiane iscritte all'albo, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione cosi determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
*9. 01. Compagnon, D'Agrò.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. Per le imprese artigiane iscritte all'albo, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione cosi determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
*9. 02. Quartiani.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
**9. 03. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
**9. 04. Compagnon, D'Agrò.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti).

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
«Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
9. 06. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Contribuzione dovuta per gli apprendisti).

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite con le seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite con le seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite con le seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
9. 05. Compagnon.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al settanta per cento della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
9. 07. Compagnon, Galletti.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 1, sostituire le parole: euro 242,84 per tredici mensilità con le seguenti: euro 317,07 per quattordici mensilità.
10. 1. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, sopprimere il comma 2.
10. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 2, sostituire le parole: della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti: dell'articolo 47 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. 4. Pagliarini.

Al comma 1, capoverso «Art. 13, comma 2, sostituire le parole: della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. 3. D'Ulizia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente:
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
10. 5. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì prevista, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare apposite collaborazioni, disciplinate da convenzioni, tra impresa avente l'obbligo di assunzione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, outsourcer e cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n 381, con la conseguente modalità di ripartizione della commessa di lavoro da stabilire tra le parti.
10. 6. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 2, lettera b), dell'articolo 6 con le seguenti: comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
10. 7. Pagliarini.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento del disabile da parte del datore di lavoro.
10. 9. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato o attraverso altre forme di lavoro subordinato del disabile da parte del datore di lavoro;
10. 10. Pelino.

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole: che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi con le seguenti: che non può eccedere i ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori ventiquattro mesi.
10. 11. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: comma 3 inserire le seguenti: , lettera a),.
10. 12.Pagliarini.

Al comma 3, lettera b) capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici competenti possono altresi stipulare con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, convenzioni-quadro aventi le medesime caratteristiche. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*10. 13. Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici competenti possono altresì stipulare con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, convenzioni-quadro aventi le medesime caratteristiche. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
*10. 14. Compagnon.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì prevista, la possibilità per gli uffici competenti di stipulare apposite collaborazioni, disciplinate da convenzioni, tra impresa avente l'obbligo di assunzione, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 outsourcer e cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n 381, con la conseguente modalità di ripartizione della commessa di lavoro da stabilire tra le parti.
10. 15. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 4, lettera d), dopo le parole: a risoluzioni del rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: con altri soggetti disabili.
10. 18. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato o attraverso altre forme di lavoro subordinato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto prelazione nell'assegnazione delle risorse.
10. 19. Pelino.

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 12-bis, comma 5, lettera b), dopo la parola: disabili aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 13, comma 4,.
10. 20.Pagliarini.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera a) , dopo le parole: nella misura non superiore al sessanta per cento del costo salariale inserire le seguenti: per la durata massima di otto anni.
10. 21.Lenzi, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato, inserire le seguenti: ovvero nella misura non superiore al 40 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato,.

Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ovvero nella misura superiore al 15 per cento qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo sostituire le parole: possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo determinato con le seguenti: e a tempo determinato.
al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, lavoratori disabili, con le modalità di cui al comma 2.
10. 22.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
10. 23. Lenzi, Cordoni.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tutte le altre forme di lavoro subordinato.
10. 24.Pelino.

Al comma 3, lettera c), capoverso «Art. 13, comma 9, dopo le parole: un resoconto delle assunzioni finanziate inserire le seguenti: e della permanenza nel posto di lavoro.
10. 25.Lenzi, Cordoni.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
L'articolo 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68 è sostituito con il seguente:

Art. 15.
(Sanzioni).

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole da: «di una somma pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a euro 200 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4 dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono destinate alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, per finanziare percorsi di inserimento lavorativo di disabili.
10. 26.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti ospitanti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificati dal presente articolo, sono disposti in apposito elenco in ordine alfabetico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.
10. 8.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le caratteristiche e le difficoltà di inserimento dei soggetti destinatari dell'assunzione di cui all'articolo 12-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come introdotto dal presente articolo, nonché i criteri e le modalità con cui gli uffici competenti individuano i soggetti destinatari delle convenzioni sono definiti in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge.
10. 16.Pedica, D'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esplicitate le tipologie contrattuali ammissibili ai fini dell'assunzione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lettera d), della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal presente articolo.
10. 17.Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.

1. L'incremento pensionistico previsto dall'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, 448, come modificato dal quinto comma della legge 3 agosto 2007, n. 127, è concesso, secondo i criteri ivi stabiliti, anche agli invalidi civili titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, che abbiano un'età inferiore ai limiti stabiliti dalla citata legge n. 448, e siano dichiarati permanentemente incollocabili al lavoro.
2. Il beneficio di cui al primo comma spetta anche ai ciechi civili e ai sordomuti titolari di pensione che si trovino nelle condizioni indicate nel suddetto primo comma.
3. Hanno inoltre titolo all'incremento di cui al primo comma, alle condizioni ivi indicate, gli invalidi civili e i sordomuti titolari di pensione sociale o assegno sociale.
4. L'incremento pensionistico decorre dal 1o gennaio 2008 ed è corrisposto nella misura ridotta ad un terzo e a due terzi rispettivamente negli anni 2008 e 2009 ed è corrisposto nella misura intera a partire dall'anno 2010.
5. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in euro 200.000.000 nell'anno 2008, in euro 400.000.000 nell'anno 2009 e in euro 600.000,000 a regime. Alla copertura del suddetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale a disposizione del Ministro dell'economia e finanze.

Art. 10-ter.

1. A decorrere dall'anno 2008 le pensioni e gli assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono corrisposti per 14 mensilità.
2. All'onere di euro 208.800.000 derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze».
10. 01. Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato).

1. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo.
3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
"4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo. Per la definizione di limiti quantitativi di utilizzazione della stessa si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".

5. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
6. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. 4. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È consentita, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro.

L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c. è consentito solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il successivo contratto si considera a tempo indeterminato».
b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«1. I1 termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai 4 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato».
c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
11. 5. Bodega, Grimoldi.

Al comma l, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e) per le postazioni che hanno carattere di stabilità nel processo produttivo».
11. 6. Pagliarini, Rocchi.

Al comma 1, sopprimere lettera a).
11. 9. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi «4-bis e 4-ter con i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione e delle proroghe sopra descritte qualora, in via continuativa o per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c., il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dalla contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
11. 10. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi precedenti inserire le seguenti: nonché le condizioni oggettive previste per l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, così come disposto all'articolo 1,
11. 11. Pelino.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
11. 12. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: 36 mesi con le seguenti: 30 mesi.
11. 14. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: comprensivi di rinnovi e proroghe inserire le seguenti: , indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.
11. 15. Pagliarini, Pellegrino, Rocchi, Di Salvo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: proroghe e rinnovi inserire le seguenti: nel corso di un quinquennio.
*11. 16. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, dopo le parole: proroghe e rinnovi inserire le seguenti: nel corso di un quinquennio.
*11. 17. Amoruso.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il rapporto di lavoro si considera fino alla fine del comma con le seguenti: nell'arco di un quinquiennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
*11. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il rapporto di lavoro si considera fino alla fine del comma con le seguenti: nell'arco di un quinquiennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
*11. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 con la seguente: nullo.
11. 18. Baldelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 2. In deroga con le seguenti: data della stipula del primo contratto a tempo. Ferma restando la disciplina dell'apposizione del termine di cui all'articolo 1 e dei divieti di cui all'articolo 3, in deroga.
11. 19. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: un ulteriore successivo contratto a termine fino alla fine del periodo con le seguenti: ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
11. 20. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma l, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta inserire le seguenti: , per una durata non superiore a otto mesi,.
11. 21. Pagliarini, Rocchi, Di Salvo, Pellegrino.

Al comma 1 lettera b) capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: una sola volta inserire le seguenti: , e per un periodo non superiore a sei mesi.
11. 22. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b) capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: e con l'assistenza fino alla fine del comma con le seguenti: o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termini presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».
11. 7. Miglioli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: o con l'assistenza.
* 11. 23. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: o con l'assistenza.
*11. 25. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e con l'assistenza con le seguenti: anche con l'assistenza.
11. 24. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e con l'assistenza di un rappresentante fino alla fine del periodo.
*11. 26. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e con l'assistenza di un rappresentante fino alla fine del periodo.
*11. 27. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: e con l'assistenza inserire le seguenti: o di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi previo conferimento di un mandato, o.
11. 28. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
11. 29. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo dopo la parola: rappresentative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
11. 30. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo la parola: rappresentantative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalla organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
* 11. 100.Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo la parola: rappresentative inserire le seguenti: o dagli enti bilaterali costituiti dalla organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente rappresentative.
* 11. 101. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: sul piano nazionale.
11. 31. Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: conferisca mandato inserire le seguenti: ovvero presso le Commissioni di conciliazione in sede sindacale, istituite sulla base degli accordi interconfederali vigenti.
11. 32. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis, secondo periodo, dopo le parole: conferisca mandato inserire le seguenti: e di un rappresentante dell'associazione datoriale cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato.
11. 33. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 34. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: descritta procedura inserire le seguenti: di violazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 ovvero di violazione del termine massimo di 6 mesi.
11. 35. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro nonché dei rapporti di collaborazione a progetto.
11. 36. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro.
11. 37. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dell'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, delle attività stagionali ivi comprese quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni formulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nonché dai contratti collettivi nazionali o aziendali.
11. 38. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nei confronti dei contratti a tempo determinato conclusi per la produzione e/o realizzazione di spettacoli ovvero di programmi radiofonici o televisivi purché predeterminati ed individuati espressamente nei contratti stessi, nonché di quelle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
11. 39. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: delle attività stagionali con le seguenti: dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese quelle.
*11. 40. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: delle attività stagionali con le seguenti: dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese quelle.
*11. 41. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
**11. 42. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno.
**11. 43. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente a imprese che comunque prevedano una sospensione dell'attività non inferiore a due mesi su base annua.
11. 44. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quater.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies le parole: ai commi 4-quater e sono sostituite con le seguenti: al comma.
11. 45. Baldelli.

Al comma l, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: superiore a sei mesi con le seguenti: di almeno sei mesi.
11. 46. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater), sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 4 mesi.
11. 47. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: a tempo indeterminato inserire le seguenti: e a tempo determinato.
11. 48. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater) le parole: 12 mesi sono sostituite con le seguenti: 24 mesi.
11. 49. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma l, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 50. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 51. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine con le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 52. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o mansioni equivalenti
11. 53. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-quinquies.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-sexies, sostituire le parole: ai commi 4-quater e 4-quinquies con le seguenti: al comma 4-quater.
11. 54. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 4-quinquies e 4-sexies con i seguenti:
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
11. 55. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 57. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 58. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: da parte dello stesso datore di lavoro con le seguenti: presso la stessa azienda.
* 11. 59. Amoruso.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
** 11. 60. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
** 11. 61. Amoruso.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-quinquies, dopo le parole: per le medesime attività stagionali aggiungere le seguenti: con la medesima qualifica.
* 11. 102. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b) capoverso 4-quinquies, dopo le parole: attività stagionali aggiungere le seguenti: e dopo due ulteriori assunzioni a termine, alla assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale e alla fruizione dell'indennità di disoccupazione negli intervalli.
11. 56. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma l, lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 62. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma l, lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 63. Amoruso.

Al comma 1 , lettera b), dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente: 4-quinquies 1. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.
* 11. 65. Compagnon, Galletti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4-sexies.
11. 64. Baldelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. In caso di condanna passata in giudicato per il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, a carico del datore di lavoro, di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, il lavoratore parte lesa del procedimento penale può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura penale, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, con effetto dall'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato.
11. 66. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:
4-septies. I criteri di priorità nella composizione di liste di lavoratori predisposte per disciplinare l'esercizio del diritto di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies vanno concordati con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi le quali hanno diritto ad avere accesso alle liste con cadenza almeno semestrale, fatte salve norme contrattuali di maggior favore, dei lavori titolari di precedenza, alla loro anzianità pregressa di servizio, al computo del periodo di lavoro complessivamente prestato da essi, nonché in merito alle assunzioni effettuate e a quelle programmate.
11. 67. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la dipendenza dalle stesse della limitazione temporale del rapporto e delle mansioni assegnate.
11. 68. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza delle ragioni di cui al comma 1 nonché della dipendenza dagli stessi della limitazione temporanea e delle mansioni assegnate.
11. 69. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 70. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 71. Compagnon, Galletti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 72. Amoruso.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 11. 73. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*11. 74.Baldelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*11. 200. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

A1 comma 2, lettera a) il capoverso d), sostituire con il seguente:
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni, di durata non superiore a sette mesi, compresa l'eventuale proroga. L'esenzione dalle limitazioni quantitative non si applica a singoli contratti stipulati per la durata suddetta per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
11. 76. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
11. 78.Baldelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono abrogati i commi 8, 9 e con le seguenti: è abrogato il comma.
11. 80. Lo Presti, Amoroso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 8,.
*11. 79.Pelino.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 8,.
*11. 201. Turco, Beltrandi, Mellano, D'Elia, Poretti.

Sopprimere il comma 4.
11. 81. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: comma 4-bis inserire le seguenti: dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo.
11. 82.Pagliarini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'onere della prova con riguardo all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine è a carico del datore di lavoro».

6. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il contratto si considera a tempo indeterminato quando non sussistano le ragioni che consentono l'apposizione del termine e quando quest'ultima non risulti da atto scritto nel quale le predette ragioni siano specificate».
7. In relazione alla giustificazione della proroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica la regola di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, come introdotto dal presente articolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
11. 84. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Alle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250 è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 18 mesi, non rinnovabili, anche per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
11. 83. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

Dopo l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, è inserito il seguente: «3-bis. Per rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma precedente, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante la comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».
11. 01. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, dopo le parole: «di manodopera» sono inserite le seguenti: «per le prestazioni da rendere durante il fine settimana, per le prestazioni da rendere durante le festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati e».
11. 02. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 1.Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
*12. 2.Della Vedova.

Sopprimerlo.
*12. 3. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
**12. 4.Pelino.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
**12. 5. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1).
12. 6.Baldelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole: sul piano nazionale.
12. 7.Pedica, D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).
12. 8.Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3» con le parole: «intendendosi per tale quello che svolge a tempo pieno la medesima mansione nel luogo di esecuzione del rapporto».
12. 9.Buontempo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno sette giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3».
12. 10.Cordoni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 8, comma 2-ter, è abrogato.
12. 11. Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

Al comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: è comunque richiesto fino alla fine della lettera con le seguenti: è in ogni caso richiesto il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare né integra la fattispecie di giustificato motivo di licenziamento».
12. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: è comunque richiesto fino alla fine della lettera con le seguenti: è comunque richiesto l'accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora la modifica dell'orario contrasti con i compiti di cura, con ragioni di studio o con altra attività lavorativa».
12. 13.Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli armi tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.
12. 14.Cordoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) i commi 2-ter e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono abrogati.
12. 15. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Diritto di precedenza).

1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza per aumentare il proprio monte ore nelle assunzioni con contratto a tempo pieno o nelle assunzioni a tempo parziale purché su fasce orarie diverse e compatibili per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».
12. 16.Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La disposizione di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono estese al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
12. 17.Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 63.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità del lavoro eseguito e non deve essere inferiore ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nel luogo di esecuzione del rapporto».
12. 18.Buontempo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme in materia di lavoro accessorio).

1. Al fine di favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare e per consentire ai datori di lavoro di ricorrere non più in via sperimentale a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e delle correlative coperture assicurative e previdenziali, ed individuati i settori merceologici, oltre a quelli già interessati dalla fase sperimentale di cui ai decreti ministeriali del 30 settembre 2005 e 1o marzo 2006, cui applicare tale fattispecie contrattuale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.
12. 01.Compagnon.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto disoccupati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata o di un rapporto di lavoro a progetto in base agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, vengono attribuiti mensilmente i contributi di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nei periodi in cui l'iscritto non è titolare di alcun rapporto di lavoro che preveda il versamento di contributi pensionistici.
2. L'iscritto deve comunicare tempestivamente all'INPS l'esistenza di rapporti di lavoro che gli permettono di versare contributi pensionistici e nel caso di indebita doppia contribuzione l'iscritto è tenuto a versare alla gestione separata a titolo di sanzione otto volte il valore dei contributi di cui alla lettera a) in quanto indebitamente ottenuti in versamento sulla gestione separata.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il versamento dei contributi di cui alla lettera a) è a carico del committente dell'attività espletata nella misura dei due terzi dell'aliquota contributiva pensionistica moltiplicata per un numero di mesi pari a dodici ridotto del numero di mesi o frazione di mese per i quali si svolge l'attività di cui alla lettera a).
4. Ai contributi di cui alla lettera c) versati per mesi successivi al completamento l'attività di cui alla lettera a) in cui l'iscritto percepisce altri contributi pensionistici e a quelli non versati si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
12. 02.Buontempo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

Al decreto legislativo n. 368 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 10, dopo le parole: «di manodopera» sono aggiunte le seguenti: «per le prestazioni da rendere durante i fine settimana, per le prestazioni da rendere in occasione delle festività, per le prestazioni rese da lavoratori studenti e da lavoratori pensionati, e»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i rapporti di lavoro stipulati ai sensi del comma precedente, la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata unicamente all'atto della prima assunzione, entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. A fronte di successive assunzioni dello stesso lavoratore, il datore di lavoro comunica mensilmente le prestazioni rese nel corso di ciascun mese mediante comunicazione di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modifiche ed integrazioni».
12. 03.Compagnon, Galletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 1. Compagnon.

Sopprimerlo.
* 13. 2. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Sopprimerlo.
* 13. 3. Pelino.

Sopprimerlo.
* 13. 4. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sopprimerlo.
* 13. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimerlo.
* 13. 6. Baldelli.

Sopprimerlo.
* 13. 7. Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13 (Modifiche all'istituto del lavoro intermittente). I contratti collettivi disciplinano l'ambito di applicazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
13. 8. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13

1. Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui ai commi che seguono.
2. Il contratto di lavoro intermittente di cui al comma precedente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni accessorie o intermittenti individuate e disciplinate dai contratti collettivi di lavoro di qualunque livello, sottoscritti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto della disciplina di cui ai commi che seguono.
3. È in ogni caso vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 che consentono la stipulazione del contratto;
b) modalità del preavviso di chiamata del lavoratore che, di norma, non può essere inferiore a due giorni lavorativi;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione e comunicazione della prestazione;
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

5. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi di secondo livello, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
6. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
7. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
8. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
9. Entro il 30 giugno 2009 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie di contratti collettivi al fine di monitorare l'andamento delle assunzioni con la tipologia di cui al comma 1 ed individuare eventuali criticità.
13. 9. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13 (Modifiche all'istituto del lavoro intermittente). Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono applicabili previo invio, da parte del datore di lavoro, di una informativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, firmata congiuntamente dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore interessato, con cui si da notizia dell'applicazione dei citati articoli, insieme ad una copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
13. 10. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:
1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati, lavoratori occupati in altre attività. Ulteriori casi di applicazione possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
13. 11. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
* 13. 12. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente).

1. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, gli articoli da 33 a 40, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 restano in vigore per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
* 13. 13. Viola, Miglioli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche all'istituto del lavoro intermittente).

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente ai settori turistico-alberghiero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, del commercio, degli esercizi pubblici e delle imprese di facchinaggio e pulizia.
13. 14. Compagnon.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati e lavoratori occupanti in altre attività.
* 13. 15. Viola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori: studenti maggiorenni, pensionati e lavoratori occupati in altre attività.
* 13. 16. Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore del turismo e dello spettacolo.
13. 17. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore dello spettacolo.
13. 18. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente ai musicisti e agli addetti al settore del turismo.
13. 19. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: sono applicabili esclusivamente agli addetti al settore dello spettacolo e del turismo.
13. 20. Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al fine dello svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale territoriale, può essere concordato tra le parti che l'assunzione valga, anche ai fini della regolarizzazione previdenziale, per i rapporti del medesimo tipo che successivamente vengano stipulati fra le parti. In via provvisoriamente sostitutiva, le esigenze e situazioni che autorizzano al lavoro discontinuo possono essere individuate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Nel relativo contratto di assunzione, da redigere in forma scritta, il lavoratore dichiara di essere disponibile a svolgere, a tempo indeterminato o per un certo tempo, quando il datore di lavoro lo chieda, le mansioni e i compiti specificamente indicati e che corrispondono ad una certa qualifica o livello retributivo, senza che ciò comporti obbligo di rispondere alla chiamata. Nella scrittura devono essere precisati il modo e i tempi della chiamata e, anche con rinvio al contratto collettivo, il trattamento retributivo riconosciuto.
4. Le parti debbono scambiarsi copia della scrittura in cui viene assunto tale impegno reciproco. È obbligo del datore di lavoro registrare le ore lavorate in ogni giornata di utilizzazione, dandone riscontro scritto al lavoratore al più tardi nella giornata successiva in cui verrà utilizzato, o comunque quando egli lo richieda.
13. 21. Turci, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e delega al Governo per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e-ter) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «effettuata da studenti e pensionati»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le imprese familiari e i committenti dell'esecuzione di vendemmie possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro».

2. Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dai seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 e alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 che provvedono, su richiesta, ad iscriverlo nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione, a condizione che siano iscritti nella borsa continua nazionale del lavoro.
2-bis. Nella fase di sperimentazione prevista dal comma 5 dell'articolo 72 sarà sperimentata, in alcune aree individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'affidamento al concessionario di cui all'articolo 72 delle attività di raccolta delle disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro accessorio».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I beneficiari delle prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, l'attività oggetto della prestazione, il luogo dove si svolgono i lavori e il periodo presunto dell'attività lavorativa;
b) al comma 3 le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
c) al comma 3 le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,» sono soppresse;
d) il comma 4-bis è soppresso;
e) al comma 5 le parole: «e il concessionario del servizio attraverso cui» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quali»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «6. Il servizio è affidato in concessione all'INPS che è tenuto a stipular convenzioni con soggetti che erogano servizi di cassa al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale degli sportelli abilitati alla attività previste dagli articoli 70, 71, 72 e 73».

4. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

Art. 73-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per la solidarietà sociale, da adottare, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite misure volte ad incentivare l'utilizzo dei carnet di buoni, di cui all'articolo 72, da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) previsione per le imprese che intendono erogare i carnet di buoni come benefit per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per servizi di cura, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio;
b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei carnet di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11-quaterdecies, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 2031, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'attuazione della presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 01. Turco, D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Monocommittenza e presunzione di rapporto lavorativo)
.

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 luglio 2003, n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente «3-bis Salvo che risulti la sussistenza degli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, le norme del presente capo trovano applicazione anche nelle ipotesi di prestazioni personali di servizi da parte di persone fisiche titolari di partita IVA, qualora l'attività risulti prestata in modo continuativo ed esclusivo o predominante ad' un medesimo soggetto. È ammessa la prova contraria della indipendenza dei prestatori da direttive dei committenti e da esigenze di coordinamento con l'attività aziendale.
13. 03. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13 è aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:
1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori comparativamente più rappresentative nella categoria possono fissare la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale, comunque non inferiore al 70 per cento della retribuzione spettante ai lavori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
13. 04. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contratti di collaborazione a progetto).

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 10 luglio 2003, n. 276, dopo le parole: «dedotto in contratto» sono aggiunte le seguenti: «quale oggetto dell'obbligazione di risultato assunta dal prestatore».
13. 05. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Abolizione dell'istituto della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).

1. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. 06.Pagliarini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma 1, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo.
*13. 07. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma l, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo.
*13. 08.Amoruso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, è consentita la stipula di contratti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, durante le vacanze scolastiche e negli ulteriori casi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie già individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
2. Il lavoratore assunto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che svolga le medesime mansioni, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nelle categorie indicate al comma l, sono definite modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al presente articolo».
*13. 09.Compagnon, Galletti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all'articolo 18, comma 4, o di cui all'articolo 18, comma 5, e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».
13. 013. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sicurezza e datore di lavoro).

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «sul luogo di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di durata non inferiore a quanto previsto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».
13. 014. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
2-bis. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata in forma semplificata, indicando unicamente il codice fiscale del lavoratore, la data di assunzione e la eventuale data di cessazione. In tal caso, il datore di lavoro fornisce le ulteriori informazioni richieste, mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
13. 015. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'ammissione al lavoro».
13. 016. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 32, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
*14. 1. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.
*14. 2. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006.
*14. 3. Compagnon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa che nell'atto costitutivo preveda l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile e che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 3, presenti domanda alla Commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all'Albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza dei voti negli organi deliberanti della società; ai fini assicurativi e previdenziali i soci di cooperativa di cui al presente comma hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni».
14. 01. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 3 e 7 dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati, ovvero, come disciplinato dall'articolo 7, comma 2.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti. II versamento di detto contributo da parte di un ente cooperativo non aderente determina la vigilanza ossia la revisione da parte dell'Associazione destinataria di detto contributo».
b) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione».
14. 02. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. A decorrere dall'anno 2008, i crediti da lavoro dei soci delle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991, derivanti dal lavoro appaltato da enti pubblici locali, vengono equiparati, dal punto di vista delle modalità di erogazione, ai crediti da lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, con conseguente diritto, per il socio, al trattamento tipico del rapporto di lavoro nelle forme disciplinate dalla legge n. 142 del 2001.
14. 03. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«m-ter) ovvero gli enti cooperativi che non presentino, contestualmente alla documentazione inerente la candidatura per l'aggiudicazione dell'appalto, il certificato/attestato di avvenuta revisione, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220».
14. 04. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in tema di imprese cooperative).

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora le commissioni di cui al comma 2 non siano state istituite presso la provincia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro. Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla direzione provinciale del lavoro competente e costituite, in maniera paritetica, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, presenti nel medesimo Consiglio».
14. 05. Pedica, D'Ulizia.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, relative alle violazioni constatate prima della entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».
14. 06. Pagliarini.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: obiettivo 1 con le seguenti: obiettivo «convergenza».
16. 1.Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole: obiettivo 2 con le seguenti: obiettivo «competitività regionale e occupazione».
16. 2.Pagliarini.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

1. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008 l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.
17. 1. Bodega, Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Interventi in materia di sicurezza sul lavoro).

1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti 40 milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio».
17. 5. Lo Presti, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, per una somma pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
17. 2. Baldelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
17. 3. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
17. 4. Miglioli, Brandolini, Zucchi, Franci, Maderloni, D'Ulizia, Servodio, Fiorio.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento con le seguenti: è ridotta di 0,3 punti percentuali.
* 18. 5. Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 2,75 per cento al 2,45 per cento con le seguenti: di 0,3 punti percentuali.
* 18. 1. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Buglio, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola.

Al comma 2, dopo le parole: formazione continua inserire le seguenti: , istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,.
18. 2. Pagliarini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , pari al 2,75 per cento delle retribuzioni.
18. 6. Santori.

Al comma 3, dopo le parole: paritetici interprofessionali inserire le seguenti: nazionali per la formazione continua.
18. 3. Pagliarini.

Al comma 3, sostituire le parole: segue la stessa destinazione del con le seguenti: è aumentata in conformità a quanto stabilito per.
18. 4. Pagliarini.

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e tutte le sanzioni conseguenti.
20. 1. Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: tutte le sanzioni conseguenti con le seguenti: le somme dovute a titolo di sanzione.
20. 2. Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole Centri assistenza agricola con le seguenti: Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
20. 3. Pagliarini.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Attività agricole di raccolta).

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
e-ter) di attività agricole di raccolta, per un massimo di 40 giornate lavorative, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) o d).
20. 02. Santori.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Attività agricole di raccolta).

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
e-ter) di attività agricole di raccolta.
20. 01. Santori.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali).

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
2.Alle finalità di cui al comma precedente è assegnata una dotazione finanziaria di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
21. 1. Baldelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, anche territoriali, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a);
d) con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2 è soppresso l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.
21. 2. Bodega, Grimoldi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 6, comma 3 lettera e) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l'ammissione al beneficio contributivo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.
21. 3. Compagnon.

Al comma 1, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2008, 404 milioni di euro per l'anno 2009 e 283 per l'anno 2010.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 27.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
21. 4. Baldelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 648 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Risorse per la stipula di nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato stipulare nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'esercizio 2008, previa intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti Stato-regioni, con i Comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro e riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
21. 5. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: , per ciascuno degli anni 2008-2010. In Via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, con le seguenti: annui.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: Ai fini del monitoraggio fino a: a decorrere dall'anno 2011.
21. 6. Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: quindici per cento.
21. 8. Mazzocchi, Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 punti percentuali con le seguenti: 32 punti percentuali.
21. 9. Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente alle erogazioni previste dai contratti collettivi decentrati integrativi.
21. 10. Compagnon, D'Agrò.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) Gli emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di contratti collettivi aziendali o di contratti individuali, collegati ad obiettivi aziendali o individuali, dei quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo o dal contratto individuale alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati».

2. All'articolo 21 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) Sugli emolumenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b-bis), si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito».
22. 1. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo le parole: sentite le organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: dei lavoratori e dei datori di lavoro.
22. 4. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 2. Compagnon.

Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 3. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
* 22. 5. Bodega, Grimoldi.

Sopprimere le parole: per l'anno 2008.

Conseguentemente, sostituire le parole: per il medesimo anno sono sostituite dalle seguenti: annui.
22. 6. Della Vedova.

Sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al maggior onere derivante dal comma 1, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
22. 7. Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno con le seguenti: entro il limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
22. 8. Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890 , n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente alle erogazioni previste dai contratti collettivi decentrati integrativi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 27.
22. 9. Compagnon, D'Agrò.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1. Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. All'articolo 2, comma 19, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contributo di cui al primo periodo non è dovuto dalle imprese che abbiano predisposto il documento di valutazione dei rischi lavorativi previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, prima del 1o gennaio 2008 o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività produttiva oppure dal momento dell'adempimento dell'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994».
23. 2. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 4. Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 5. Compagnon, Galletti.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
2. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato.
*23. 6. Amoruso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è esente dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. All'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.
23. 3. Bodega, Grimoldi.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero 29 con le seguenti: ovvero 46.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
24. 1. Baldelli.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 150 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni.
24. 5. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
24. 6. Pedica.

Al comma 3, sostituire le parole: , dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive con le seguenti: e dello sviluppo economico.
24. 7. Baldelli.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Incentivi per favorire le esperienze lavorative dei giovani).

1. Nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro e al fine di favorire le esperienze lavorative nei periodi di ferie estive dei giovani con meno di 25 anni, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che occupano detti giovani in ogni anno solare, e per una durata non superiore ai tre mesi, è pari a quella prevista per gli apprendisti.
24. 01. Pizzolante, Fabbri.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'INPS provvede a erogare, ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, un'apposita indennità pari al 60 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 02. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalle legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 03. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il sostegno al reddito dei soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile.

2. Il Fondo di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 3, provvede alla erogazione ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, di un'apposita indennità pari al 60 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
3. La dotazione finanziaria annua del Fondo di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 04. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per il sostegno al reddito dei soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile.
2. Il Fondo di cui al comma 1, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 3, provvede alla erogazione ai soggetti che svolgono forme di lavoro flessibile e sprovvisti di ammortizzatori sociali, per i periodi di disoccupazione involontaria, di un'apposita indennità pari al 40 per cento della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi tre mesi di lavoro prestato. L'indennità non può comunque superare l'importo mensile di 600 euro e può essere percepita per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di ogni anno solare.
3. La dotazione finanziaria annua del Fondo di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui attribuire una priorità nell'erogazione dell'indennità di cui al comma 2 tenendo conto in particolare dello stato di famiglia e della situazione reddituale e patrimoniale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007.
24. 05. Lo Presti, Angeli, Amoruso, Murgia, Alemanno.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare fino al cinquanta per cento dei versamenti contributivi I.N.P.S., per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'I.N.P.S., il seguente Fondo: Fondo per l'accesso all'acquisto della «prima casa».
2. L'adesione al Fondo di cui al comma 1 è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi effettuati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato altresì con uno stanziamento iniziale per il 2008 di 100 milioni di euro ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì attraverso la contribuzione diretta, pari all' uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa», attraverso la procedura indicata al comma 1.
5. Si provvede, inoltre, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 attraverso contribuzione diretta, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa. La misura della contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari all'1 per cento della retribuzione.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
24. 06. Pedica.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
26. 1. Ossorio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 con le seguenti: 550 milioni di euro per l'anno 2008, 650 milioni di euro per l'anno 2009 e 650 milioni per l'anno 2010.
26. 3. Ossorio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 1.584 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 2. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le parole: un anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26. 4. Ossorio.

All'articolo 26, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il requisito dei quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dalle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2 della presente legge.
26. 5. Marchi, Miglioli.

Al comma 2, dopo l'alinea inserire la seguente lettera:
0a) al comma 2, le parole: «e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi» sono soppresse;.
26. 6. Astore.

Al comma 2, lettera a), capoverso «4-bis, sostituire le parole: ovvero, in centoventi rate mensili con le seguenti: ovvero, in duecentoquaranta rate mensili.
26. 7. Santori.

Al comma 2, lettera a), capoverso «4-bis, sostituire le parole: ovvero in centoventi rate mensili con le seguenti: ovvero in centottanta rate mensili.
26. 8. Santori.

Al comma 2), lettera b), capoverso «5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni è ammessa la facoltà di riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti ultracinquantenni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 205 milioni di curo a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che sono corrispondentemente ridotte.
26. 9. Santori.

All'articolo 26, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, primo comma, lettera b), le parole: «, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria e superiore e» sono soppresse.
26. 10. Miglioli, Brandolini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Entro il 31 dicembre 2008, possono essere riscattati, a titolo oneroso, a domanda dell'interessato, i periodi di iscrizione ad Albi professionali, privi di copertura assicurativa, nella misura massima di anni 2.
26. 11. Santori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, entro il 31 dicembre 2008, nella misura massima di anni due, mediante il versamento della riserva matematica, secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
26. 12. Santori.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 1996, n. 564, le parole «successivi al 31 dicembre 1996» sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Totalizzazione dei contributi assicurativi, riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici e dei periodi di formazione professionale, studio, ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.
26. 13. Fabris.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente: Art 26-bis. - 1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, Titolo III, è riconosciuto il diritto di accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.230.000 euro per l'anno 2007 e 5.870.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26. 01.Amoruso.

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi è all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 460 milioni di euro annui.
27. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, inserire le seguenti: e con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
b) sopprimere il secondo periodo.
27. 2. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole «che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,» inserire le seguenti: «e con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, comma 212, legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 33.

1. All'allegato 1 del resto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: caro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: egro 880,01 per ettolitro anidro».
27. 3. Compagnon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parole da: pari al fino alla fine del periodo con le seguenti: 26 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 27 per cento per l' anno 2009, in misura pari al 28 per cento per l'anno 2010, in misura pari al 29 per cento per l'anno 2011, in misura pari al 31 per cento per l'anno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013.
27. 4. Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che successivamente si iscrivono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è data facoltà di proseguire volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria-fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ancorché iscritti alla gestione pensionistica succitata».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anzi 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
27. 5. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che abbiano periodi di contribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica, ai fini del calcolo della pensione, l'articolo 16 della legge 2 ottobre 1990, n. 233. In tali fattispecie, ai fini del diritto alla pensione, si applicano le norme previste per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta ferma per tali lavoratori la possibilità di avvalersi, in presenza di ulteriori periodi contributivi, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 150 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
27. 6. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità e monitorandone gli effetti.
27. 7. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.
*27. 8. Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.
*27. 9. Compagnon.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva pensionistica dovuta sui compensi lordi».
27. 10. Cordoni, Bellanova.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. All'articolo 409 del codice di procedura civile sono aggiunti infine i seguenti commi:
«2. Nelle ipotesi di collaborazione previste al n. 3) del precedente comma, la prestazione d'opera si intende coordinata quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato al momento della stipula, o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse del committente e/o per fargli conseguire un risultato utile. Le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento sono compatibili con la suddetta coordinazione, purché non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla sua autonomia nell'organizzare tempi, luoghi e modalità della attività lavorativa occorrente per adempiere.
3. Le collaborazioni che si concretano in una prestazione d'opera coordinata e continuativa di cui al n. 3) del comma 1, possono aver origine in ogni contratto che comporti di fatto una prestazione di lavoro, o una erogazione di attività, o un apporto di servizi, abbia esso natura sinallagmatica o associativa».

4. La coordinazione nel senso precisato al comma precedente contraddistingue le collaborazioni coordinate e continuative, di lavoro autonomo o associato, nonché le collaborazioni di lavoro a progetto disciplinate negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tutti i piani ed ambiti, compresi quelli fiscale e della previdenza, in cui le stesse rilevano e determinano conseguenze giuridiche».
27. 11. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Patto di prova lunga).

1. Nel caso le parti stabiliscano, ai sensi della seconda proposizione del terzo comma dell'articolo 2096 del codice civile, una durata minima della prova, possono concordarla anche in una misura superiore al massimo stabilito nei contratti collettivi. Il tempo minimo necessario alla prova non può superare i sei mesi, a meno che il lavoratore non sia assunto con la qualifica di quadro e di dirigente, nel qual caso la prova lunga può raggiungere rispettivamente la durata di nove mesi e di un anno. Se il lavoratore ha un età inferiore a trentadue anni, la durata della prova lunga può in ogni caso giungere fino ad un massimo di un anno.
2. La durata della prova lunga, a stregua del precedente comma, deve essere stabilita in mensilità e commisurata alle stesse. Durante il tempo minimo necessario alla prova il recesso può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova.
3. L'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore prima della scadenza, nel corso dell'ultimo dei mese preventivati. In caso di esito negativo il rapporto di lavoro cesserà allo spirare della scadenza predetta.
4. Salvo diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, il datore di lavoro non potrà avvalersi del patto di prova lunga nel caso in cui, nei due anni precedenti, non abbia mantenuto in servizio almeno il sessantasei per cento dei lavoratori il cui patto di prova lunga sia venuto a scadenza. Il predetto limite trova applicazione quando risulti venuto a scadenza un numero di patti inferiore a quattro.
5. Il datore di lavoro che stipuli patti di prova lunga è tenuto a fornirne informazione al cento per l'impiego nonché, ove presenti, alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. La legge che disciplina il licenziamento individuale non trova applicazione durante il periodo di svolgimento della prova lunga.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione in caso di stipulazione di contratti a termine.
27. 01. Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica al decreto legislativo n. 252 del 2005).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 8, comma 4, le parole: «non superiore ad euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 12 per cento del reddito complessivo» e dopo le parole «ai fini del computo del predetto limite» sono soppresse le parole «di euro 5.164,57».
27. 02. Mazzocchi, Lo Presti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sgravi contributivi).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2008 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2007 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
27. 03. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

ART. 28.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: femminile aggiungere le seguenti: di qualità.
28. 1. Pelino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'occupazione femminile;
28. 2. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico;.
28. 3. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire l'occupazione femminile;.
28. 4. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione d'ella durata di tali congedi e all'incremento del trattamento economico degli stessi al fine di incentivare l'utilizzo di questi importanti strumenti;.
28. 5. Pelino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;.
28. 6. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) procedere al riesame delle modalità dei congedi per contribuire ad un migliore equilibrio tra donne e uomini nella suddivisione delle responsabilità private e familiari e favorire cosa la qualità della vita e il benessere dei bambini;.
28. 7. Pelino.

Al comma l, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) attuazione di iniziative legislative che favoriscano la diffusione del telelavoro;.
28. 8. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti con le seguenti: all'offerta di strutture accessibili e di buona qualità per l'infanzia e i non auto sufficienti.
28. 9. Pelino.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine la seguente parola: lavorativa.
28. 10. Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la predisposizione, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle donne escluse dal mondo del lavoro per aver privilegiato gli impegni familiari e di cura, di interventi che consentano di recuperare competenze, percorsi di vita ed esperienze, e che agevolino il rientro nel mercato del lavoro delle donne che hanno lasciato l'impiego alla nascita dei figli attraverso:
1) l'analisi e la valutazione dell'attività svolta nel percorso di vita e le attitudini espresse in modo che sia possibile formulare per ogni persona, in modo obiettivo le relative qualifiche;
2) la formazione professionale di queste persone al fine di integrare e qualificare le competenze;
3) la certificazione della riqualificazione raggiunta e rilascio del bilancio di competenze;
4) il recupero nel mondo del lavoro anche attraverso forme di lavoro flessibile.
28. 11. Rossi Gasparrini, Pagliarini, Bellanova, Schirru, Levi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) definizione degli obblighi dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.
28. 12. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsioni di azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne.
28. 13. Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 33.
1. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggiore gettito complessivo a copertura dell'onere.
28. 14. Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Congedi parentali).

1. All'articolo 32, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Entro la fine del terzo anno di vita del bambino, il padre lavoratore è tenuto all'astensione dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, pari ad un mese.

2. All'articolo 34, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 60 per cento della retribuzione della madre lavoratrice e pari al 75 per cento della retribuzione del padre lavoratore, nonché pari al 90 per cento nel caso di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 32».
3. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità», con: «pari al 60 per cento del reddito della madre lavoratrice e pari al 75 per cento della retribuzione del padre lavoratore preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità».
28. 01. Cordoni, Bellanova.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

1. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».
28. 02. Rossi Gasparrini, Pagliarini, Bellanova, Schirru, Levi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Maternità a rischio).

1. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22».
28. 03. Cordoni, Bellanova.

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.314 milioni.
29. 3. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: 1.264 milioni con le seguenti: 1.284 milioni.
29. 2. Compagnon, D'Agrò.

Sopprimerlo.
29. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, aggiungere le seguenti: la cui erogazione dovrà essere collegata e coordinata con la partecipazione attiva del soggetto beneficiario a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo,.
29. 4. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di 20 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 40 milioni di euro.
29. 9. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. - (Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni, è autorizzato a concedere un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili a carico dei bilanci comunali da almeno otto anni, utilizzando all'uopo le risorse trasferite alle regioni di attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
29. 01. Marinello.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso «15, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno, con le seguenti: A decorrere dal.

Conseguentemente, allo stesso articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti:
16. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
17. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro;

b) al comma 2, sostituire le parole da si provvede per fino alla fine del comma, con le seguenti: annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1-bis del presente articolo.
30. 1. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Al comma 1, capoverso «15, sostituire le parole: Per l'anno con le parole: A decorrere dal.
30. 3. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
1-ter. A far data dalla cessazione delle compagnie e gruppi portuali, e dalla costituzione operate a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 dicembre 1986 n. 873 convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 210 l'accredito per la contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.
30. 4. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 24 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: per l'anno 2008 inserire le seguenti: per un importo pari a 12 milioni di euro e, infine, inserire le seguenti: per un impatto pari a 12 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 12 milioni a decorrere dal 2008, l'accantonamento relativo a1 Ministero della salute.
30. 5. Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 12 milioni di euro con le seguenti: nel limite massimo di 24 milioni di euro.
30. 6. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu.

Al comma 2, sostituire le parole: si provvede per fino alla fine del comma, con le seguenti: annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.
30. 7. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola «trasformarsi» è sostituita dalla parola «costituirsi;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola «trasformazione» è sostituita, ovunque ricorre, con la parola «costituzione»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

4. Il decreto di cui al comma 3 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 8. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla parola: «costituirsi»;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla parola: «costituzione»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

4. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 9. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «trasformarsi», è sostituita dalla parola: «costituirsi»;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque rincorre è sostituita dalla parola: «costituzione».
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi degli articoli 21, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse potranno svolgere, in deroga all'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e o di diportistiche o altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo».
30. 10. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 lettera b). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 11. Pagliarini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 12. Meta, Barbi, Di Salvo, Albonetti, Attili, Mario ricci, Olivieri, Soffritti, Velo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 lettera b). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
* 30. 13. Di Salvo, Buffo, Attili, Maderloni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.
**30. 14. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto.
**30. 15. Compagnon.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondi paritetici interprofessionali).

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 10 per cento della dotazione complessiva, debbono essere destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori marittimi, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo, ed eseguiti dalle stesse.
30. 02. Marinello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231).

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «enti bilaterali del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;
2) la parola: «bilaterali» è sostituita dalle seguenti: «e le associazioni»;

c) all'articolo 10:
l) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gli enti bilaterali del lavoro marittimo» sono inserite le seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi»;
2) al comma 4, le parole: «bilaterali del lavoro marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi».
30. 03. Marinello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro a progetto e lavoro occasionale).

1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» sono inserite le seguenti: «nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese da personale non dipendente a favore di editori, distributori ed edicolanti per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
30. 04. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 510 del 1993).

1. Al decreto legge n. 510 del 1o ottobre 1993 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 9-bis le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'ammissione al lavoro»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata in forma semplificata, indicando unicamente il codice fiscale del lavoratore, la data di assunzione e la eventuale data di cessazione. In tal caso, il datore di lavoro fornisce le ulteriori informazioni richieste mediante la comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni».
30. 05. Compagnon, Galletti.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 51, comma 2, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In analogia a quanto previsto dal comma 1, lettera d), n. 3, del presente articolo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni».
30. 06.Amoruso.

ART. 31.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 2. Compagnon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: e dei datori di lavoro.
*31. 3. Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
31. 4. Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Porcu, Alemanno.

ART. 32.

Al comma 1, dopo le parole: 23 luglio 2007 aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 2,.
32. 1. Pagliarini.

Al comma 1, dopo la parola: copertura inserire le seguenti: finanziaria necessaria per l'attuazione.
32. 2. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi della pressione fiscale e della pressione contributiva.
32. 3. Bodega, Grimoldi.

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 9.25.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2007.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 6.1 e Sgobio 6.5, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l'emendamento Turco 6.1, che insiste sia posto in votazione, ritenendo che le disposizioni di cui all'articolo 6 non siano state sufficientemente approfondite da parte del Governo. Rileva altresì che di tali disposizioni non vi è traccia nel Protocollo del 23 luglio 2007 e che gli effetti delle stesse, in termine di aumento della spesa pubblica, non sono compiutamente prevedibili.

Lorenzo BODEGA (LNP) annuncia voto favorevole sull'emendamento Turco 6.1, condividendo le considerazioni svolte dal collega Turci, con particolare riferimento alle possibili conseguenze derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6. Osserva altresì che la problematica su cui verte l'emendamento in discorso meriterebbe di essere approfondita in altra sede, invece di essere inserita nel disegno di legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007.

Elena Emma CORDONI (PD-U) annuncia voto favorevole sull'emendamento Turco 6.1. Dopo aver ricordato l'evoluzione della normativa in materia di benefici per i lavoratori esposti all'amianto, invita il Governo a considerare attentamente le conseguenze che possono derivare dalle disposizioni di cui all'articolo 6. In particolare, rileva che tali disposizioni potrebbero dar vita ad un ampio contenzioso giurisdizionale da parte di lavoratori, esclusi dai benefici, che abbiano maturato i requisiti di carattere temporale successivamente all'anno 1992. Pertanto, dalle disposizioni in discorso deriverebbe un considerevole aumento della spesa pubblica. Dopo aver fatto presente che, come ricordato dal collega Turci, tali disposizioni non sono ricomprese nel Protocollo del 23 luglio 2007, evidenzia le conseguenze di carattere penale che possono derivare alle aziende che certifichino l'esposizione all'amianto dei propri dipendenti dopo il 1992. Rileva infine che non appare ragionevole l'esclusione dai benefici dei lavoratori che, pur avendone i requisiti, risultino in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge.

Luigi FABBRI (FI) dichiara di condividere le considerazioni dei colleghi Turci e Cordoni. Ritiene infatti che le disposizioni di cui all'articolo 6 rischino di provocare un ingiustificato aumento della spesa pubblica e ricorda, in proposito, come già in passato la normativa in materia di esposizione all'amianto si sia evoluta nel senso di un progressivo ampliamento della platea di possibili beneficiari. Annuncia pertanto voto favorevole sull'emendamento Turco 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 6.1.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ritira l'emendamento 6.5, di cui è cofirmatario.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Compagnon 7.2, Fabbri 7.3, 7.4 e 7.013 e sugli identici articoli aggiuntivi Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Turco 7.1, sul quale esprime, altrimenti, parere contrario, nonché gli emendamenti Rocchi 7.6 e 7.7. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di far proprio l'emendamento Turco 7.1 e insiste perché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 7.1.

Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 7.2. Infatti, pur riconoscendo il carattere positivo sotteso alla rivalutazione degli indennizzi per danno biologico, ritiene necessario superare l'iniqua impostazione e individua, nell'avanzo della gestione artigiani dell'INAIL (fino ad un massimo di 50 milioni di euro), le risorse necessarie per conseguire la finalità di cui all'articolo 7. In particolare, desidera sottolineare che il cosiddetto «extragettito» della gestione artigiani dell'INAIL è determinato da comportamenti virtuosi delle imprese che generano una flessione degli infortuni. Per queste ragioni, ritiene che le risorse derivanti dagli avanzi della gestione artigiani debbano essere utilizzate per operare una riduzione dei relativi premi assicurativi. Conseguentemente, sottolinea che il suo emendamento 7.2, attraverso l'individuazione di una diversa copertura finanziaria, ottiene il duplice risultato di non modificare la ratio legis e di consentire un più attento utilizzo delle risorse di sistema.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 7.2.

Luigi FABBRI (FI), illustrando l'emendamento a sua firma 7.3, fa presente che esso è volto a prevedere uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'incremento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico.

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 7.3; respinge, quindi, l'emendamento Fabbri 7.4.

Alberto BURGIO (RC-SE) ritira gli emendamenti 7.6 e 7.7 di cui è cofirmatario, preannunciando la sottoscrizione dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9. Si riserva infine di affrontare il tema della rivalutazione dell'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Peppe DE CRISTOFARO (RC-SE) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Gloria BUFFO (SDpSE) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

La Commissione approva l'emendamento Cinzia Maria Fontana 7.9.

Luigi FABBRI (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.013, volto ad assicurare la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi pregressi, coerentemente con la logica del sistema contributivo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fabbri 7.013.

Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.014, identico all'articolo aggiuntivo Compagnon 7.04, volto a stabilire l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, coerentemente con la giurisprudenza in materia, al fine di correggere l'erronea applicazione dell'INPS.

Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.04, ricordando che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, prevede due tipi di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, il primo (articolo 1) presso l'assicurazione generale obbligatoria, il secondo (articolo 2) presso la gestione alla quale si è iscritti al momento della domanda o presso una gestione nella quale si possano far valere almeno otto anni di contributi. Ricorda altresì che un'interpretazione dell'INPS preclude la possibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale degli artigiani, nei casi in cui l'interessato abbia svolto nel corso della propria vita lavorativa diverse attività, ma sempre di lavoro autonomo, o, comunque, non abbia lavorato in qualità di dipendente nei cinque anni precedenti la domanda. Nonostante la giurisprudenza sul punto sia favorevole agli assicurati, il problema non può dirsi risolto, in quanto l'INPS continua a respingere le domande e non sempre l'interessato è disposto a intraprendere la via del contenzioso, nell'incertezza circa il proprio trattamento pensionistico. Ritiene quanto mai opportuno, pertanto, che venga recepito il suo articolo aggiuntivo 7.04, contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della citata legge n. 29 del 1979. Ricorda infine che la ricongiunzione in questione continuerebbe ad essere a carico dell'interessato.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, riconosce la rilevanza della questione posta dai presentatori degli articoli aggiuntivi 7.014 e 7.04. Invita pertanto il Governo ad affrontare in tempi rapidi, insieme alle parti sociali, il problema evidenziato. Conferma comunque il parere contrario sui citati articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bodega 7.014 e Compagnon 7.04. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Turci 8.4, sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, nonché sugli emendamenti Baldelli 8.13 e 8.14. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Turco 8.5, Bodega 8.6, Baldelli 8.15 e 8.16, nonché sull'emendamento Mazzocchi 8.18. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Marinello 8.7, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione in merito all'emendamento Turci 8.17.

Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento Turci 8.17, il quale concerne problemi che possono comunque essere affrontati dal Governo in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 8. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore, pur segnalando che gli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12 possono rappresentare un elemento di complicazione nell'esercizio della delega.

Elena Emma CORDONI (PD-U) invita i presentatori a un'ulteriore riflessione sull'emendamento Turco 8.4, ritenendo che esso contenga una precisazione superflua.

Augusto ROCCHI (RC-SE) reputa corretta l'obiezione sollevata dalla collega Cordoni, poiché l'indennità di disoccupazione prescinde già oggi dalla precedente occupazione dei disoccupati che ne sono titolari.

Gloria BUFFO (SDpSE) concorda con i colleghi Cordoni e Rocchi.

Carmen MOTTA (PD-U), nel concordare con i colleghi che l'hanno preceduta, rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Turci 8.4 potrebbe rendere di difficile interpretazione la norma risultante o, comunque, favorirne una interpretazione restrittiva.

Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO condivide le perplessità espresse e invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento Turci 8.4.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) osserva, rivolto al collega Rocchi, che la lettera a) del comma 5 non verte esclusivamente sull'indennità di disoccupazione. Pertanto, ritiene che il suo emendamento 8.4 non risulti pleonastico.

Donata LENZI (PD-U) ritiene che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 5 si estendono a tutti i soggetti disoccupati e che, pertanto, l'emendamento Turci 8.4 risulta superfluo.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritira il suo emendamento 8.4. Dichiara quindi di fare proprio l'emendamento Turco 8.5.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 8.5.

Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra l'emendamento Bodega 8.6, di cui è firmatario volto a tutelare le piccole e medie imprese artigiane.

La Commissione respinge l'emendamento Bodega 8.6.

Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l'emendamento Matrinello 8. 7.

Angelo COMPAGNON (UDC) ricorda che la Commissione ha approvato recentemente una risoluzione volta a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere come lavoratori usuranti anche i marittimi imbarcati. Dichiarando di voler aggiungere la sua firma all'emendamento 8.7, invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parer già espresso sull'emendamento in questione.

Elena Emma CORDONI (PD-U) fa presente l'opportunità di respingere l'emendamento ai fini della ripresentazione in Assemblea, dove esso potrà essere approfondito.

Lorenzo BODEGA (LNP) invita le forze di maggioranza ad una apertura sull'emendamento 8.7.

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di voler aggiungere la sua firma all'emendamento 8.7.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, evidenzia come sul tema preso in considerazione dall'emendamento 8.7 possa determinarsi una convergenza tra le forze di maggioranze e quelle di opposizione. Ritenendo opportuna una disciplina organica, fa presente che essa potrà essere introdotta o nel corso dell'esame del disegno di legge in Assemblea, previo respingimento dell'emendamento, che avrebbe natura meramente tecnica, o in altra sede

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di condividere nel merito il problema evidenziato dall'emendamento, anche se ritiene necessario affrontare anche il tema della contribuzione delle imprese.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all'emendamento 8.7.

Giustina MISTRELLO DESTRO (FI) dichiara di voler aggiungere la firma all'emendamento 8.7.

La Commissione respinge l'emendamento Marinello 8.7.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione degli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, nel senso di aggiungere le parole «in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti e dell'integrazione del reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari», alla fine della lettera f) del comma 5 dell'articolo 8.

Angelo COMPAGNON (UDC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.8, nel senso indicato dal relatore.

Luigi FABBRI (FI) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.9, nel senso indicato dal relatore.

Lorenzo BODEGA (LNP) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.11, nel senso indicato dal relatore.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.12, nel senso indicato dal relatore.

Teresa BELLANOVA (PD-U) dichiara di astenersi sugli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12.

La Commissione approva gli identici emendamenti Compagnon 8.8, Fabbri 8.9, Bodega 8.11 e Turci 8.12, come riformulati (vedi allegato 1). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Baldelli 8.13 e 8.14.

Simone BALDELLI (FI) esprime perplessità sul parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 8.15, ritenendo che tale parere contrario sia motivato dalla volontà di non far emergere le divisioni presenti nella maggioranza sul rapporto tra flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 8.15 e 8.16.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di non comprendere l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 8.17, il quale è volto a introdurre, alla lettera h) del comma 5, alcuni benchmark già accolti a livello europeo.

Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO osserva che i criteri contenuti nell'emendamento Turci 8.17 risultano superflui.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno), alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 8.17, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 8.18.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 9, ritenendo che esse richiedano di essere ulteriormente approfondite sotto il profilo sia tecnico sia politico.

Simone BALDELLI (FI) ricorda di aver già dichiarato, in occasione dell'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 1, che tale decisione, dovuta alle difficoltà politiche della maggioranza, sarebbe stata riproposta con riferimento agli articoli più rilevanti del provvedimento in esame. Poiché prevede che analoga problematica si presenterà con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, ritiene che sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, nella speranza che, nel frattempo, maggioranza e Governo abbiano risolto le loro difficoltà.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bodega 10.2, D'Ulizia 10.3, Porcu 10.5, Pedica 10.6, Bodega 10.9, Pelino 10.10, 10.19, 10.24 e Pedica 10.26. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Pagliarini 10.4, 10.7 e 10.12, sugli identici emendamenti Bellanova 10.13 e Compagnon 10.14, nonché sugli emendamenti Pagliarini 10.20, Lenzi 10.25 e sull'emendamento Lenzi 10.23, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire la disposizione ivi contenuta come lettera aggiuntiva alla fine del comma 3, lettera c), capoverso «ART. 13, comma 1. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica 10.18, Lenzi 10.21, Pedica 10.22, 10.16 e 10.17. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Pedica 10.11, 10.15 e 10.8, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Michele Antonio MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianni PAGLIARINI, presidente, essendo imminente l'inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 


ALLEGATO 1

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

 

EMENDAMENTI RIFORMULATI

 

ART. 8.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 8. (nuova formulazione) Compagnon, D'Agrò.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 9. (nuova formulazione) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 11. (nuova formulazione) Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 12. (nuova formulazione) Turci, Spini, Del Bue.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.»
12. 14. (nuova formulazione) Cordoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.»
12. 14. (ulteriore nuova formulazione) Cordoni.

ART. 18.

Al comma 3, dopo le parole: paritetici interprofessionali inserire le seguenti: per la formazione continua.
18. 3. (nuova formulazione) Pagliarini.

ART. 27.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità.
27. 7. (nuova formulazione) Pagliarini.

 

 


ALLEGATO 6

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178 Governo).

 

EMENDAMENTO DEL RELATORE

 

ART. 10.

 

Al comma 3, lettera c), capoverso articolo 13, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
10. 200.Il relatore.

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 10.30.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2007.

 

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito. Ricorda poi che nella seduta notturna di ieri la Commissione ha esaminato gli emendamenti relativi agli articoli 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 (fatta eccezione per gli analoghi emendamenti 22.4, 22.2, 22,3 e 22.5), 23 (fatta eccezione per l'emendamento 23.2), 24, 26 e 27. Ricorda altresì che la Commissione ha poi esaminato l'emendamento 10.200 del relatore e l'emendamento 10.23, precedentemente accantonato.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pelino 28.1, Germontani 28.3 e 28.4, Pelino 28.7, Germontani 28.8 e Pelino 28.9; nel ritenere pleonastico l'emendamento Germontani 28.2, invita al ritiro del medesimo. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Pelino 28.5 e Germontani 28.6, Pagliarini 28.10, nonché, subordinatamente ad una riformulazione, sull'emendamento Rossi Gasparrini 28.11. Esprime poi parere favorevole, subordinatamente alla sostituzione del termine «obblighi» con quello «adempimenti», sull'emendamento Rocchi 28.12. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Germontani 28.13 e Bodega 28.14. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Rossi Gasparrini 28.02 e chiede chiarimenti ai presentatori sull'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore. Precisa quindi che l'emendamento Germontani 28.2 appare ridondante in relazione all'inciso relativo all'obiettivo di favorire l'occupazione femminile, ivi richiamato; esprime inoltre riserve sul contenuto dell'emendamento Germontani 28.6, che non assume tuttavia carattere palesemente contraddittorio rispetto al testo in esame.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal deputato Pelino. Esprime forti riserve sulla validità dei contenuti dell'articolo 28, che ritiene non possa arrecare alcun beneficio all'occupazione femminile. Richiama i dati riportati dai documenti relativi all'«Agenda di Lisbona», dai quali si evince che l'Italia risulta all'ultimo posto in Europa sulle condizioni in cui versa l'occupazione femminile. Ricorda che nell'ambito di un provvedimento notevolmente oneroso, l'articolo 28, che reca una delega al Governo generica e poco incisiva, risulta sostanzialmente privo di oneri: si tratta di un dato che rappresenta un dato incongruo rispetto all'obiettivo di potenziare e sostenere con misure adeguate l'occupazione femminile. Pur prendendo atto del parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento Pelino 28.5, fa notare che intervenire sulla materia dei congedi parentali senza definirne con precisione criteri e parametri, come emerge dal testo dell'articolo 28, rende di fatto inefficaci e puramente declaratorie le norme che si intende approvare. Sottolinea al riguardo che la delega recata dall'articolo 28 andrebbe ulteriormente dettagliata e che allo stato non si può che formulare un giudizio negativo sul testo. Ricorda quindi i risultati ottenuti dal Governo nella passata legislatura nel settore del lavoro, soprattutto in relazione alla legge n. 30 del 2003 che ha decisamente innovato il mercato del lavoro e favorito, tra l'altro, l'affermazione dell'istituto del part-time ed incrementato forme di articolata flessibilità a vantaggio dell'occupazione femminile.

Augusto ROCCHI (RC-SE) reputa singolare il giudizio espresso dal deputato Prestigiacomo in relazione agli interventi varati dal Governo di centro-destra nella scorsa legislatura che, ritiene, ha introdotto con la legge n. 30 del 2003 non condivisibili elementi di precarietà nel settore del lavoro femminile. Esprime ulteriori riserve in merito alle considerazioni svolte dal deputato Prestigiacomo specificamente nella parte in cui ha richiamato, tra le riforme introdotte dal Governo della scorsa legislatura, l'istituto del part-time, rilevando al riguardo che la disciplina sul lavoro a tempo parziale risulta in vigore da oltre 30 anni e non si può certamente ascrivere alle politiche in materia di lavoro realizzate nella scorsa legislatura dal Governo di centro destra. Lamenta quindi il carattere palesemente velleitario delle proposte emendative presentate dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che non rivestono affatto carattere propositivo né apportano elementi utili al confronto in Commissione.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), sostiene che il provvedimento in esame contiene, nel suo complesso, disposizioni particolarmente apprezzabili in quanto tese a ridurre e stabilizzare le forme di precariato del mercato del lavoro sia maschile che femminile. Ritiene che su tali temi non si possano attivare interventi differenziati tra i lavoratori. Richiama piuttosto l'attenzione della Commissione sulla necessità di promuovere strumenti conoscitivi più efficaci e mirati sulla condizione del lavoro femminile, che siano da supporto informativo rispetto alle conseguenti opzioni legislative. Conclude manifestando stupore per l'intervento del deputato Prestigiacomo, secondo cui l'articolo in esame avrebbe un contenuto limitativo e inadeguato; ricorda al riguardo che le politiche varate dal Governo di centro-destra nel settore del lavoro hanno di fatto comportato una netta compressione dei diritti delle donne e delle tutele poste a garanzia dell'occupazione femminile nel suo complesso.

Teresa BELLANOVA (PD-U) ritiene che il tema del lavoro delle donne e dell'occupazione femminile costituisca un punto cardine del provvedimento in quanto riflette l'affermazione di principi di equità e giustizia sociale che non possono essere disattesi in una società attenta ai diritti della persona e delle donne in particolare. Si associa alle considerazioni del deputato Rocchi nel deplorare la mancata presentazione di valide proposte alternative da parte dell'opposizione. Ricorda che, a fronte di una percentuale del 46 per cento di donne che lavorano in Italia rispetto al totale degli occupati, solo il 26 per cento svolge attività lavorativa nel Mezzogiorno. Tale dato esprime una vera e propria sconfitta della politica sull'occupazione femminile che, ritiene, sia da imputare ad una regressione avvenuta in anni recenti a seguito dei provvedimenti adottati in materia dal Governo di centrodestra nella scorsa legislatura. Al riguardo, evidenzia talune specifiche misure improvvidamente adottate dal precedente Governo, quali l'annullamento delle clausole elastiche e le misure sul preavviso per il cambiamento di orario. Dichiara infine di sottoscrivere l'emendamento Germontani 28.2, ove venga valutata l'ipotesi di una riformulazione che metta in evidenza l'obiettivo dell'aumento dell'occupazione femminile, e l'emendamento Pelino 28.5.

Lucia CODURELLI (PD-U) dichiara di concordare con le valutazioni della collega Bellanova e sottolinea che gli interventi in favore dell'occupazione femminile rappresentano una priorità per l'azione di Governo. Ritiene inoltre si debba evitare di mettere in contrasto gli interventi in favore della conciliazione tra lavoro e vita familiare e le norme volte a disincentivare il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale per orari di lavoro brevi. Dichiara infine la propria disponibilità a valutare positivamente alcune delle proposte emendative presentate da deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.

Bruno MURGIA (AN) ritiene che le reazioni delle colleghe appartenenti ai gruppi di maggioranza dimostrino la pertinenza delle osservazioni formulate dal deputato Prestigiacomo. Osserva altresì che le disposizioni contenute nell'articolo 28 del provvedimento in esame appaiono del tutto inadeguate rispetto all'obiettivo di promuovere l'occupazione femminile e conferiscono al Governo, sostanzialmente, una delega «in bianco».

Giustina MISTRELLO DESTRO (FI) desidera chiedere preliminarmente, alle colleghe della maggioranza, quale sia il loro giudizio sull'operato del Ministro per i diritti e le pari opportunità sino a questo momento. Osserva quindi che le donne hanno sempre dimostrato di saper incidere nel tessuto economico e sociale del Paese, mentre l'azione del Governo ha sin qui dimostrato scarsissima attenzione verso le esigenze delle donne, come dimostrano, in particolare, i risultati assai modesti ottenuti dal Ministro delle politiche per la famiglia. Lamenta infine la scarsa attenzione dei colleghi uomini della maggioranza per il dibattito in corso e dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pelino 28.5.

Gloria BUFFO (SDpSE) invita tutti i colleghi ad evitare di utilizzare l'argomento in discussione a fini di propaganda e sottolinea come l'Italia debba recuperare un ritardo storico sul terreno dell'emancipazione. In proposito, esprime un giudizio fortemente negativo sull'operato del Governo nella legislatura precedente e rileva che il provvedimento in esame cerca di dare soluzioni almeno ad alcuni dei problemi aperti, anche grazie all'azione delle organizzazioni sindacali, che si sono battute contro l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Ricorda quindi gli interventi del Governo per contrastare la precarietà nel mondo del lavoro, evidenziando che proprio le donne sono i soggetti più esposti a tale condizione lavorativa. Richiama infine l'esigenza di compiere un salto di qualità sulla normativa in materia di congedi parentali, a cominciare dal prossimo esame del disegno di legge finanziaria.

Carmen MOTTA (PD-U) precisa che l'articolo 28 del disegno di legge in esame non introduce strumenti diretti a favorire l'occupazione femminile, ma prevede semplicemente il riordino della normativa in materia. Sottolinea quindi l'importanza dei principi e criteri direttivi concernenti la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orario flessibili per la conciliazione per lavoro e vita familiare, la realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere di tipo retributivo e l'orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, in via prioritaria, per l'occupazione femminile, a supporto delle attività formative e di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro. Ricorda altresì che l'intervento in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale si è reso necessario perché tale istituto è stato reso più rigido nella passata legislatura, con la conseguenza di disincentivare il ricorso al part-time, anche da parte delle donne. Cita infine alcuni interventi in favore delle donne lavoratrici contenuti nella legge finanziaria per l'anno 2007, come ad esempio le misure in favore dell'occupazione nel Meridione e le tutele per la maternità e la malattia, in favore dei lavoratori precari.

Elena Emma CORDONI (PD-U) osserva che solo adottando l'innalzamento del tasso di occupazione femminile come obiettivo comune ai gruppi di maggioranza e di opposizione è possibile definire strategie di intervento efficace. Riconosce quindi che quanto realizzato sin qui dal Governo non è sufficiente, ma invita i colleghi dell'opposizione a riconoscere, allo stesso tempo, che sono stati compiuti significativi passi in avanti. Non bisogna infatti sottovalutare le misure per la stabilizzazione dei lavoratori precari, per l'occupazione nel Mezzogiorno, per la tutela della maternità e della malattia a favore dei lavoratori precari e per l'innalzamento delle pensioni minime. Osserva inoltre che, nel Paese, non vi è sufficiente attenzione verso questa problematica, anche se recentemente il tema dell'occupazione femminile è stato al centro di un autorevole intervento del Governatore della Banca d'Italia e di un ampio dibattito tra economisti. Dichiara infine di condividere l'emendamento Germontani 28.2, ove venga valutata l'ipotesi di una riformulazione che metta in evidenza l'obiettivo dell'aumento dell'occupazione femminile come indicato dalla collega Bellanova, e di sottoscrivere l'emendamento Pelino 28.5.

La Commissione respinge l'emendamento Pelino 28.1.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Germontani 28.2 (vedi allegato 2).

Carmelo PORCU (AN) accoglie la riformulazione dell'emendamento Germontani 28.2, di cui è cofirmatario, proposta dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Germontani 28.2, come riformulato. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Germontani 28.3 e 28.4 e approva gli emendamenti Pelino 28.5 e Germontani 28.6. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Pelino 28.7, Germontani 28.8 e Pelino 28.9. Approva quindi l'emendamento Pagliarini 28.10.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Rossi Gasparrini 28.11 (vedi allegato 2).

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur) accoglie la riformulazione del suo emendamento 28.11, proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rossi Gasparrini 28.11, come riformulato.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Rocchi 28.12 (vedi allegato 2).

Augusto ROCCHI (RC-SE) accoglie la riformulazione del suo emendamento 28.12.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 28.12, come riformulato dal relatore.

Carmelo PORCU (AN) illustra l'emendamento Germontani 28.13, di cui è firmatario, ritenendo che esso risponda ad una esigenza di mero buonsenso. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a chiarire le ragioni del suo parere contrario.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO ritiene che la specificazione introdotta dall'emendamento Germontani 28.13 limiti, anziché estendere, la portata della norma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Germontani 28.13.

Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra l'emendamento Bodega 28.14, che sostanzialmente ripropone disposizioni già contenute nella proposta di legge n. 2573 della XIV legislatura.

La Commissione respinge l'emendamento Bodega 28.14 e approva l'articolo aggiuntivo Rossi Gasparrini 28.02.

Elena Emma CORDONI (PD-U) illustra il suo articolo aggiuntivo 28.03, volto a estendere la tutela per le lavoratrici precarie nel caso di gravidanza a rischio.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla collega Cordoni, esprime parere favorevole sul suo articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Lucia CODURELLI (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Amalia SCHIRRU (PD-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Gloria BUFFO (SDpSE) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

Alberto BURGIO (RC-SE) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cordoni 28.03.

La Commissione approva l'emendamento Cordoni 28.03. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 29.3, Compagnon 29.2, Bodega 29.1, Baldelli 29.4 e Lo Presti 29.9.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 29.3.

Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 29.2, voto a conseguire il mantenimento degli attuali criteri utili ai fini del godimento dei trattamenti di disoccupazione per i lavoratori sospesi, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8 della legge 14 marzo 2005, n. 80. La previsione contenuta nel disegno di legge, infatti, interviene sul disposto dei commi sopra richiamati prevedendo, in aggiunta, la stipula di intese in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 ottobre 2007 con decreto interministeriale. Al riguardo, appare evidente che subordinare la richiesta e, quindi, la concessione dei trattamenti al requisito sopra richiamato, rappresenta un rilevante appesantimento di tipo procedurale che mal si concilia con le realtà produttive interessate dalle sospensioni in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. Desidera altresì sottolineare che il succitato comma 8 subordina l'erogazione del trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti all'intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Rileva, pertanto, che il legislatore ha inteso riconoscere alla bilateralità il ruolo di soggetto attivo nella creazione di un sistema di welfare moderno e attento alle specificità di taluni settori e, contemporaneamente, la delicata funzione di controllo sociale delle realtà socio-produttive di riferimento.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 29.2.

Paolo GRIMOLDI (LNP) illustra l'emendamento Bodega 29.1 volto a mantenere gli attuali requisiti ai fini del godimento dei trattamenti di disoccupazione per i lavoratori sospesi. Sottolinea, inoltre, che tale emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 29.1.

Luigi FABBRI (FI) dichiara di fare proprio l'emendamento Baldelli 29.4, ricordando come sul principio ad esso sotteso si sia sempre verificata, in Commissione, un'ampia convergenza.

Carmelo PORCU (AN) invita i colleghi appartenenti ai gruppi della sinistra a rivedere le proprie tradizionali convinzioni sulle misure di carattere assistenziale, ricordando che il godimento di determinati istituti, quali l'indennità di disoccupazione, si accompagna a precisi doveri e responsabilità per il lavoratore interessato. Invita pertanto i colleghi della maggioranza a riconsiderare la propria posizione sull'emendamento Baldelli 29.4.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO dichiara di condividere le considerazioni di carattere generale svolte dai colleghi Fabbri e Porcu, ma precisa che l'articolo 29 si riferisce ai lavoratori sospesi, i quali, in generale, dovrebbero tornare alla loro normale occupazione al termine del periodo di sospensione.

Augusto ROCCHI (RC-SE) sottolinea che, come ha segnalato il sottosegretario Montagnino, la partecipazione del beneficiario a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo non ha, in questo caso, alcun senso, trattandosi di lavoratori semplicemente sospesi.

Angelo COMPAGNON (UDC) ritiene che l'emendamento Baldelli 29.4 sia del tutto ragionevole, poiché la sospensione del lavoratore è suscettibile di degenerare in condizioni lavorative più gravi.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno), pur comprendendo le valutazioni del collega Rocchi, segnala che, in realtà, la sospensione può rappresentare una situazione transitoria verso condizioni lavorative più gravi. Pertanto, ritiene utile ribadire il principio sotteso all'emendamento Baldelli 29.4.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, rileva che l'emendamento Baldelli 29.4 andrebbe approfondito ai fini di un'eventuale riformulazione poiché, trattandosi di lavoratori sospesi, appare incongruo collegare l'indennità di disoccupazione alla partecipazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Propone quindi di respingerlo ai fini dell'eventuale presentazione in Assemblea, dove la tematica trattata potrebbe essere ulteriormente approfondita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 29.4 e Lo Presti 29.9. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Di Salvo 30.4, Rocchi 30.5, Lo Presti 30.6, Meta 30.9 e Di Salvo 30.10. Invita altresì i presentatori a ritirare i seguenti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario: Meta 30.1 e Pagliarini 30.8. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo 30.02, mentre si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo per quanto concerne gli identici emendamenti Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13. Esprime altresì parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Emilio DELBONO (PD-U) esprime parere conforme a quello del sottosegretario Montagnino sugli identici emendamenti Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13.

Gloria BUFFO (SDpSE), osserva che gli emendamenti Meta 30.1 e 30.9 e gli identici emendamenti Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13 non snaturano il Protocollo del 23 luglio del 2007, in quanto trattano problemi in esso non ricompresi. Evidenzia altresì che essi non comportano oneri aggiuntivi.

Augusto ROCCHI (RC-SE) osserva che molte delle proposte emendative riferite all'articolo 30 si limitano a dare attuazione ad accordi sottoscritti dal Governo e parti sociali successivamente alla stipula del Protocollo del 23 luglio 2007 e non comportano oneri aggiuntivi.

Gloria BUFFO (SDpSE) dichiara di fare proprio l'emendamento Meta 30.1.

Gianni PAGLIARINI, presidente, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni dei pareri diversi espressi su emendamenti che appaiono omogenei sotto il profilo politico.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, precisa di non essere a conoscenza di accordi tra le parti sociali successivi alla stipula del Protocollo del 23 luglio 2007, aventi contenuto analogo ad emendamenti riferiti all'articolo 30. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Gianni PAGLIARINI, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire i necessari approfondimenti sugli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.20.

 

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, alla luce degli approfondimenti effettuati, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Meta 30.1, 30.4, Rocchi 30.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lo Presti 30.6. e Pagliarini 30.8. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Meta 30.9 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Di Salvo 30.10. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti di identico contenuto Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13. Si rimette quindi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Marinello 30.02.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare precisa che gli emendamenti Meta 30.1 e Di Salvo 30.4 stabiliscono una copertura degli oneri delle disposizioni ivi contenute per il solo 2008 e non per gli anni successivi. Ritiene al riguardo che le previsioni recate dagli emendamenti predetti possano essere inserite nel testo che darà attuazione alla delega sugli ammortizzatori sociali. Osserva che il contenuto degli emendamenti che prevedono un aumento dei contributi al mercato del lavoro potrebbe essere recepito nel suddetto testo. Ritiene pertanto opportuno procedere ad una doppia fase di accoglimento delle proposte emendative relative all'articolo 30 del disegno di legge, rinviando alla riforma degli ammortizzatori sociali il completamento della disciplina che le proposte emendative in oggetto prospettano.

Gloria BUFFO (SDpSE) insiste per la votazione dell'emendamento Meta 30.1, da lei fatto proprio e dell'emendamento di cui è cofirmataria, Di Salvo 30.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Meta 30.1 e Di Salvo 30.4.

Augusto ROCCHI (RC-SE) insiste per la votazione del suo emendamento 30.5.

La Commissione respinge l'emendamento Rocchi 30.5.

Carmelo PORCU (AN) insiste per la votazione dell'emendamento di cui è cofirmatario, 30.6.

La Commissione respinge l'emendamento Lo Presti 30.6.

Gianni PAGLIARINI, presidente, insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 30.8.

La Commissione respinge l'emendamento Pagliarini 30.8. Approva quindi l'emendamento Meta 30.9.

Alberto BURGIO (RC-SE) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento Di Salvo 30.10.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara precluso l'emendamento Di Salvo 30.10.

La Commissione approva gli emendamenti di identico contenuto Pagliarini 30.11, Meta 30.12 e Di Salvo 30.13; respinge quindi l'articolo aggiuntivo Marinello 30.02.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 31.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto Bodega 31.1, Compagnon 31.2 e Fabbri 31.3, purché siano riformulati nel senso di aggiungere alle parole «organizzazioni sindacali» le parole «dei lavoratori e dei datori di lavoro» (vedi allegato 2). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lo Presti 31.4.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Lorenzo BODEGA (LNP) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 31.1.

Gianni PAGLIARINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Compagnon 32.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Luigi FABBRI (FI) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 31.3.

Augusto ROCCHI (RC-SE) preannuncia il voto contrario sugli identici emendamenti Bodega 31.1, Compagnon 31.2 e Fabbri 31.3 nella riformulazione proposta dal relatore.

Gianni PAGLIARINI, presidente, preannuncia il voto contrario sugli identici emendamenti Bodega 31.1, Compagnon 31.2 e Fabbri 31.3 nella riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bodega 31.1 e Fabbri 31.3 nel testo riformulato dal relatore. Respinge quindi l'emendamento Lo Presti 31.4.

Gianni PAGLIARINI, presidente, propone di accantonare gli emendamenti presentati all'articolo 32, recanti la copertura finanziaria dell'intero provvedimento.

La Commissione concorda.

Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


ALLEGATO 2

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

 

EMENDAMENTI RIFORMULATI

 

ART. 28.

 

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) previsione di azioni ed interventi che agevolino l'accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea.
28. 11. (nuova formulazione) Rossi Gasparrini, Pagliarini, Bellanova, Schirru, Levi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) previsione nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile.
28. 2. (nuova formulazione) Germontani, Porcu, Lo Presti, Amoruso, Angeli, Murgia, Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.
28. 12. (nuova formulazione) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

 

ART. 31.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: dei lavoratori e dei datori di lavoro.
31. 1. (nuova formulazione)Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere le seguenti: dei lavoratori e dei datori di lavoro.
31. 3. (nuova formulazione)Fabbri, Baldelli, Colucci, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso.


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

 

La seduta comincia alle 10.10.

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda che la Commissione ha esaminato tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 9, 11 , 13 e 32, nonché per le seguenti proposte emendative: Rocchi 3.5, Pagliarini 3.10, Porcu 10. 5, Cordoni 12.10, Di Salvo 12. 11, Rocchi 12. 12,12.13, 12. 15, 12. 16, Buontempo 12. 18 e 12.02, Fabbri 22. 4, gli identici Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5, Rocchi 23.2.

Avverte che la Presidenza, a seguito del supplemento di istruttoria che si era riservata di effettuare, ritiene inammissibili per carenza di copertura finanziaria gli emendamenti Cordoni 1.50 e Cordoni 1.51.

Avverte altresì che il Presidente della Camera, con lettera in data 16 novembre, mi ha comunicato di essere stato investito, ai sensi dell'articolo 123 bis, comma 3-bis, del regolamento, dal Presidente del gruppo parlamentare Popolari-Udeur, della questione relativa all'inammissibilità dell'emendamento Fabris 26.13, pronunciata dalla presidenza della Commissione nella seduta del 13 novembre scorso. Nella medesima lettera il Presidente della Camera mi ha altresì comunicato di aver confermato la valutazione di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria adottata dalla Presidenza della Commissione.

Avverte infine di aver ritirato il suo emendamento 1.36.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, precedentemente accantonate.

Simone BALDELLI (FI) chiede di sapere per quale ragione il relatore proponga di riprendere l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 9, anziché da quelli riferiti all'articolo 1.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, assicura che è intenzione dei gruppi di maggioranza concludere entro la giornata odierna l'esame di tutte le proposte emendative precedentemente accantonate. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Baldelli 9.2, Fabbri 9.1, Baldelli 9.3 e 9.4, Turco 9.10, Baldelli 9.14, Turco 9.16, sugli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22, nonché sugli emendamenti Baldelli 9.23, Compagnon 9.24, sugli identici emendamenti Compagnon 9.25, Fabbri 9.26, Viola 9.27 e Bodega 9.28, e sugli emendamenti Baldelli 9.42, 9.46 e 9.47, Di Salvo 9.48, sugli identici emendamenti Compagnon 9.50, Fabbri 9.51 e Amoruso 9.52, nonché sugli articoli aggiuntivi Bodega 9.06, Compagnon 9.05 e 9.07.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Di Salvo 9.15, Turci 9.45, gli identici emendamenti Compagnon 9.54, Bodega 9.55 e Viola 9.56, nonché gli identici articoli aggiuntivi Compagnon 9.01 e Quartiani 9.02 e gli identici articoli aggiuntivi Bodega 9.03 e Compagnon 9.04. Invita altresì i presentatori a ritirare i seguenti emendamenti, sui quali esprime, altrimenti, voto contrario: gli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6, gli emendamenti Rocchi 9.7, Pellegrino 9.11, Turci 9.30 e Motta 9.53. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Baldelli 9.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 2, lettera e), le parole «e semplificazione» dopo la parola «revisione»; sull'emendamento Rocchi 9.12 e sull'emendamento Turci 9.13, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole «e stabilire i modi per il loro raggiungimento entro il 2010»; sugli emendamenti Pagliarini 9.40, 9.41 e 9.43, nonché sull'emendamento Pagliarini 9.44, a condizione che sia riformulato inserendo, dopo la parola «attuazione» le parole «uniforme e»; sull'emendamento Pagliarini 9.58, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «23 milioni» con le parole «10 milioni». Si rimette alle valutazioni del Governo in merito all'emendamento Rocchi 9.49, mentre propone di accantonare l'emendamento Turci 9.29.

La Commissione concorda con la proposta del relatore di accantonare l'emendamento Turci 9.29.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere contrario sull'emendamento Rocchi 9.49, ritenendolo superfluo, mentre esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, precisando che sulla questione concernente il rapporto di apprendistato, sottesa agli identici emendamenti Compagnon 9.54, Bodega 9.55 e Viola 9.56, il Governo ha già aperto un tavolo di confronto con le regioni e le parti sociali e definito, in quella sede, un calendario dei lavori.

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.2, volto ad evitare che in materia di servizi per l'impiego si realizzi una sorta di ritorno al passato, in nome della indicata «centralità dei servizi pubblici».

Bruno MELLANO (RosanelPugno), preannunciando l'intenzione di insistere per la votazione degli emendamenti di cui è cofirmatario, sui quali il relatore ha formulato un invito al ritiro, dichiara di condividere l'emendamento Baldelli 9.2, ritenendo puramente ideologico il richiamo alla centralità del servizio pubblico contenuto nella lettera b) del comma 2.

Daniele GALLI (FI) sottolinea l'importanza di efficaci e moderni servizi per l'impiego ritenendo che tale materia debba essere affrontata senza i pregiudizi ideologici che, in passato, hanno di fatto impedito il buon funzionamento degli uffici di collocamento.

La Commissione respinge l'emendamenti Baldelli 9.2.

Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 9.1, giudicando incomprensibile la contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo.

Paolo RUSSO (FI) annuncia voto favorevole sull'emendamento Fabbri 9.1, recante principi e criteri direttivi ispirati alla logica della sussidiarietà e ai valori del mercato.

La Commissione respinge l'emendamento Fabbri 9.1.

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.3, che muove da considerazioni analoghe a quelle sottese al suo emendamento 9.2, precedentemente respinto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 9.3 e 9.4.

Antonino LO PRESTI (AN) illustra l'emendamento Alemanno 9.6, di cui è firmatario, insistendo perché sia posto in votazione. Osserva infatti che i criteri per l'accreditamento per i soggetti che operano sul mercato del lavoro sono già disciplinati dalla normativa vigente e, pertanto, le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 sembrano preludere allo stravolgimento di tale normativa.

Daniele GALLI (FI) annuncia voto favorevole sugli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6.

Bruno MELLANO (RosanelPugno) chiede al relatore di chiarire le ragioni della sua contrarietà all'emendamento Turco 9.5, di cui è firmatario.

Emilio DELBONO (PD-U) spiega di ritenere corretto che il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, possa rivedere i criteri per l'accreditamento dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime un giudizio positivo sulla vigente disciplina relativa all'accreditamento dei soggetti che operano sul mercato del lavoro, oggetto di modifiche migliorative anche nella scorsa legislatura. Peraltro, ritiene utile prevedere che il Governo, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, possa verificare l'opportunità di ulteriori modifiche.

Simone BALDELLI (FI) osserva che, nel complesso, la lettera b) del comma 2, muovendo dal presupposto della centralità dei servizi pubblici per l'impiego, esprime un orientamento restrittivo nei confronti dei soggetti privati che operano sul mercato del lavoro. In proposito, giudica poco chiara la posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Antonino LO PRESTI (AN), associandosi alle valutazioni del collega Baldelli, osserva che gli emendamenti in discorso sono volti ad evitare il rischio che le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 2 creino i presupposti per uno stravolgimento della normativa in materia di servizi per l'impiego.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO sottolinea che il Governo ha il dovere di rendere efficienti i servizi pubblici per l'impiego, verificando al contempo i criteri per l'accreditamento alle agenzie private.

Bruno MELLANO (RosanelPugno), come precedentemente annunciato, insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Turco 9.5, di cui è firmatario. Ritiene infatti che per rendere efficienti i servizi per l'impiego sarà comunque necessario favorire l'attività dei soggetti privati, sebbene i servizi pubblici rimangano un indiscusso elemento di garanzia. Richiama infine la necessità di affrontare il tema in discussione mettendo al centro le esigenze della persona.

Carmelo PORCU (AN) osserva, rivolto al collega Mellano, che, tradizionalmente, la cultura di sinistra ha sempre messo al centro le strutture e le burocrazie e mai la persona.

Simone BALDELLI (FI) ritiene che il rappresentante del Governo non abbia risposto compiutamente alla domanda se il Governo intenda restringere il ruolo dei soggetti privati nell'ambito dei servizi per l'impiego.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6.

Alberto BURGIO (RC-SE) illustra l'emendamento Rocchi 9.7, di cui è firmatario, insistendo perché sia posto in votazione e invitando il relatore a riconsiderare l'orientamento espresso.

Augusto ROCCHI (RC-SE) chiede al relatore di chiarire le ragioni dell'invito al ritiro formulato in riferimento al suo emendamento 9.7.

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di non comprendere il significato dell'emendamento Rocchi 9.7.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, dopo aver ricordato che la lettera c) del comma 2 concerne la promozione dell'invecchiamento attivo, dichiara di ritenere superfluo quanto previsto dall'emendamento Rocchi 9.7.

Alberto BURGIO (RC-SE) insiste perché il relatore chiarisca le ragioni del suo invito al ritiro.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO propone l'accantonamento dell'emendamento Rocchi 9.7, al fine di approfondire i riferimenti normativi ivi contenuti.

La Commissione concorda.

Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.9, accogliendo la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Baldelli 9.9, come riformulato (vedi allegato 1).

Bruno MELLANO (RosanelPugno) illustra l'emendamento Turco 9.10, di cui è firmatario, sottolineando l'esigenza di introdurre, alla lettera e) del comma 2, la sanzione consistente nella perdita dello status di disoccupato.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, rivedendo il parere precedentemente espresso, osserva che l'emendamento Turco 9.10 non appare in contrasto con le finalità del provvedimento in esame: si rimette pertanto alla Commissione.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) annuncia voto favorevole sull'emendamento Turco 9.10.

Donata LENZI (PD-U) ricorda che la sanzione consistente nella perdita dello status di disoccupato è già prevista dalla normativa, ma non viene applicata.

Emilio DELBONO (PD-U), alla luce del dibattito svoltosi, riconsidera il parere precedentemente espresso e si rimette alla Commissione.

Augusto ROCCHI (RC-SE) concorda con le osservazioni della collega Lenzi e fa presente che i problemi da lei segnalati si sono acuiti con l'apertura ai privati dei servizi per l'impiego.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento Turco 9.10. Pur essendo senz'altro fondata l'affermazione della collega Lenzi, ritiene che l'emendamento citato sia comunque utile al fine di promuovere pratiche di flexsecurity.

Augusto ROCCHI (RC-SE) esprime il dubbio che l'emendamento Turco 9.10 sia finalizzato, in realtà, a una modifica della normativa vigente e non semplicemente a ribadire previsioni normative in essere.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, pur non condividendo le considerazioni svolte, da ultimo, dal collega Rocchi, osserva che può comunque essere utile una riflessione sulla normativa vigente in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 9.10.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 9.11.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 9.12.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.13.

La Commissione approva l'emendamento Turci 9.13, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi l'emendamento Baldelli 9.14.

Titti DI SALVO (SDpSE) chiede al relatore di spiegare le ragioni dell'invito al ritiro formulato sul suo emendamento 9.15.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, modificando il suo iniziale orientamento, dichiara di condividere la prima parte dell'emendamento Di Salvo 9.15, mentre conferma un orientamento contrario sulla seconda parte. Esprime pertanto parere favorevole, a condizione che sia riformulato, sopprimendo le parole da «e, in ogni caso» fino alla fine del periodo.

Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 9.15, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi l'emendamento Turco 9.16.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'emendamento 9.18, di cui è firmatario, volto a sopprimere la norma che dispone l'aumento dei contributi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali. In generale, dichiara di non condividere il frequente ricorso del Governo agli aumenti contributivi per varie categorie di lavoratori e ritiene che il Governo dovrebbe verificare gli effetti, a suo avviso del tutto negativi, degli aumenti contributivi disposti in passato.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che in un sistema previdenziale contributivo l'aumento dei contributi ha, se non altro, il pregio di determinare un aumento della pensione erogata.

Simone BALDELLI (FI) osserva, rivolto al presidente, che il provvedimento in esame contiene però norme incompatibili con i principi del sistema contributivo, come la pretesa garanzia di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento.

Roberto ROSSO (FI) auspica l'approvazione dell'emendamento 9.18, di cui è firmatario, ricordando come, nel corso della passata legislatura, la flessibilità del mercato del lavoro ha determinato una forte crescita dell'occupazione, pur in una fase economica sfavorevole. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 determineranno invece, a suo avviso, un minore ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale regolari.

Angelo COMPAGNON (UDC), nell'illustrare il suo emendamento 9.19, evidenzia che lo stesso è volto a superare l'evidente contraddittorietà che emerge dalla lettura del combinato disposto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 9. Tali disposizioni, infatti, prevedono, da una parte, aumenti contributivi per i contratti part-time con orario inferiore alle dodici ore settimanali e, dall'altra, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato. Una siffatta impostazione rischia di incidere negativamente proprio su quelle attività lavorative che, specie in alcuni settori dei servizi, per loro natura possono determinare rapporti lavorativi caratterizzati da breve durata e, in quanto tali, risultano congeniali alle esigenze di vita privata dei lavoratori interessati. Per tali ragioni, è evidente che il contrasto del ricorso, con finalità improprie, al contratto di lavoro a tempo parziale deve essere giustamente perseguito adottando misure - come la previsione di incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato - che non penalizzino le fattispecie regolarmente costituitesi.

Antonino LO PRESTI (AN) rileva che le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 prevedono un aumento dei contributi al fine di promuovere misure rivolte al settore dei servizi, senza determinare, dunque, nessun beneficio per i lavoratori interessati.

Teresa BELLANOVA (PD-U), dopo aver precisato di considerare lo strumento del rapporto di lavoro a tempo parziale fondamentale al fine di favorire i lavoratori e le imprese, osserva che un ricorso eccessivamente flessibile a questo strumento, ben lungi dal contrastare il «lavoro nero», incentiva il fenomeno del cosiddetto «lavoro grigio», ovvero solo parzialmente regolare. Annuncia pertanto voto contrario sugli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22.

Lorenzo BODEGA (LNP), pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle valutazioni espresse dai colleghi, esprime la contrarietà del suo gruppo allo strumento degli aumenti contributivi.

Emilio DELBONO (PD-U), relatore, riconosce che gli aumenti contributivi generano alcuni problemi, ma sottolinea l'esistenza di un fenomeno di crescente ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale anomali, che nascondono casi di «lavoro grigio». Ricorda altresì che le principali organizzazioni datoriali hanno, proprio per questa ragione, sottoscritto il Protocollo del 23 luglio 2007.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22. Respinge quindi l'emendamento Baldelli 9.23.

Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 9.24, volto a tutelare una situazione che, in concreto, si presenta di frequente.

Simone BALDELLI (FI) ritiene che il relatore dovrebbe chiarire il suo parere contrario sull'emendamento Compagnon 9.24.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 9.24.

Angelo COMPAGNON (UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta l'atteggiamento distratto dei colleghi appartenenti ai gruppi di maggioranza, che, a suo avviso, può incidere sulla regolarità delle votazioni.

Gianni PAGLIARINI, presidente, s'impegna a farsi carico del problema segnalato dal deputato Compagnon.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Compagnon 9.25, Fabbri 9.26, Viola 9.27 e Bodega 9.28.

Lanfranco TURCI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 9.30, sottolineando che esso non riduce le tutele dei lavoratori e non modifica lo Statuto dei lavoratori.

Antonino LO PRESTI (AN) annuncia voto favorevole sull'emendamento Turci 9.30.

Elena Emma CORDONI (PD-U) fa presente che la tematica della prova andrebbe rimessa alla contrattazione collettiva. Ritiene pertanto opportuna un'attenta valutazione sulla possibilità, prevista dall'emendamento in esame, di prova per un periodo stabilito tra il lavoratore e l'impresa

Simone BALDELLI (FI) ritiene che l'emendamento Turci 9.30 offra interessanti spunti di riflessione in materia di flessibilità nel mercato del lavoro e ne condivide lo spirito. Ritiene altresì che tale emendamento potrà essere ulteriormente approfondito in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Turci 9.30.

Gianni PAGLIARINI, presidente, essendo imminente l'inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178)

 

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

1. 37. (nuova formulazione) Pagliarini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: discontinui fino a: garanzia; con le seguenti: , anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi.

3. 5. (nuova formulazione) Rocchi, Pagliarini, Burgio, De Cristofaro.

ART. 9.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: revisione aggiungere la seguente: semplificazione.

9. 9. (nuova formulazione) Baldelli.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accettare, nell'ambito della Strategia di Lisbona, i benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo.
9. 13. (nuova formulazione) Turci, Villetti, Spini, Del Bue.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragioni di sesso e di età, con espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggior rischio di esclusione sociale.

9. 15. (nuova formulazione) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: l'attuazione uniforme fino alla fine della lettera con le seguenti: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale dell'istituto dell'apprendistato.

9. 44. (nuova formulazione) Pagliarini.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per gli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli anni 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

9. 58. (nuova formulazione) Pagliarini.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando il momento formativo

9. 7. (nuova formulazione) Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio, De Cristofaro.

ART. 11.

Al comma 1, premettere il seguente comma:

01. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.

11. 4. (nuova formulazione) Di Salvo, Buffo, Pagliarini, Pellegrino, Rocchi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3».

12. 10. (nuova formulazione) Cordoni.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tipologie specifiche di lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo).

1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

*13. 07 (nuova formulazione) Fabbri e *13.08 (nuova formulazione) Amoruso.


ALLEGATO 2

 

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178)

 

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

 

All'emendamento 1. 300 del Governo, sostituire le parole: «a 500 euro e non superiore a 2.000 euro» con le seguenti: «a 100 euro e non superiore a 500 euro».

0.1.300.1. Compagnon, Fabbri, Lo Presti.

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: bis) «prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro, e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla c.d. «linea catena» ed al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando le ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti per il conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente percepite».

1. 300. Il Governo.

All'emendamento 11. 200 del relatore, sostituire la parola: «stabilito» con le seguenti «o di violazione delle clausole stabilite».

0.1.200.1. Burgio, De Cristofaro, Rocchi.

All'articolo 11, comma, lettera b), capoverso 4-bis, terzo periodo, dopo le parole: «descritta procedura» aggiungere le seguenti: «nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto».

1. 200. Il relatore.