Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari - A.C. n. 2455 e A.C. n. 2933
Riferimenti:
AC n. 2455/XV   AC n. 2933/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 244
Data: 17/09/2007
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(A.C. n. 2455 e A.C. n. 2933)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 244

 

 

17 settembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0297


INDICE

Iter al Senato (dell’A.C. 2933)

§      A.S. 1614, (sen. Treu, sen. Peterlini), Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari55

§      A.S. 1626, (sen. Rame ed altri), Norme per l’ordinamento della professione di collaboratore parlamentare  59

Trattazione in sede deliberante (A.S. 1614 e 1626)63

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 21 giugno 2007  65

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 27 giugno 2007  68

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 28 giugno 2007  70

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 3 luglio 2007  72

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 17 luglio 2007  74

-       11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 18 luglio 2007 - approvazione  81

Trattazione in sede consultiva  85

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 luglio 2007  87

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 18 luglio 2007  89

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 luglio 2007  91

Normativa nazionale

§      Codice Civile (art. 1453)37

§      L. 31 ottobre 1965, n. 1261 Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. (art. 2)38

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (art. 23)39

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. (artt. da 61 a 69)42

Corte Suprema di Cassazione

§      Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 26 maggio 1998, n. 5234  49

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2455

Titolo

"Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare"

Iniziativa

On. D’Ulizia ed altri

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 marzo 2007

§       annuncio

29 marzo 2007

§       assegnazione

30 maggio 2007

Commissione competente

XI Lavoro

Sede

referente

Pareri previsti

I Affari costituzionali

V Bilancio

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2933

Titolo

Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

Iniziativa

Sen. Treu, Sen. Peterlini

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

si

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§       annuncio

24 luglio 2007

§       assegnazione

24 luglio 2007

Commissione competente

11ª Lavoro

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.),

5ª (Bilancio),

6ª (Finanze)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2933, approvata in sede deliberante dalla 11.a Commissione permanente del Senato, e l’abbinata proposta di legge A.C. 2455 (D’Ulizia ed altri)recano disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

Le proposte rispondono alla necessità, da più parti evidenziata, di introdurre una disciplina legislativa relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra i parlamentari ed i loro collaboratori, in modo da assicurare a questi ultimi maggiori certezze in termini di diritti e tutele lavorative.

Le pdl abbinate in primo luogo disciplinano la natura del rapporto lavorativo dei collaboratori parlamentari (articolo 4 della pdl 2455 e articolo 1, comma 2, della pdl 2933).

In particolare la pdl 2933 stabilisce la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari nonché l’applicazione, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, della disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto), ovvero di lavoro autonomo.

La pdl 2455, invece, nel confermare le stesse possibili tipologie lavorative tra collaboratore parlamentare e membro del Parlamento indicate nella pdl 2933, prevede (distinguendosi in ciò dall’altra pdl abbinata) che tali rapporti vengano instaurati attraverso un ente, un’associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, ovvero una società cooperativa a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari stessi, escludendo così la possibilità da parte del parlamentare di instaurare direttamente il rapporto di lavoro con il collaboratore. Per quanto riguarda la pdl 2933, invece, la possibilità dei parlamentari di essere parte diretta del rapporto di lavoro si desume anche dal comma 3 dell’articolo 1, che considera il parlamentare quale sostituto d’imposta.

La pdl 2933, inoltre, riconosce comunque (articolo 1, comma 5) la possibilità ai parlamentari di avvalersi, nel rispetto delle leggi, di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.

Entrambe le pdl recano inoltre disposizioni relative alla durata dell’incarico (articolo 3 della pdl 2455 e articolo 1, comma 4, della pdl 2933) , prevedendo che i rapporti lavorativi dei collaboratori parlamentari hanno di norma una duratacommisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurate.

La pdl 2933 prevede altresì la possibilità delle parti di stabilire una diversa durata, la possibilità di rinnovo dei contratti, nonché la risoluzione di diritto degli stessi in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

La pdl 2455, invece, prevede che all’inizio della legislatura o nel corso della stessa il parlamentare possa conferire l’incarico di collaborazione a persona di fiducia e che in seguito possa revocare tale incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario.

Oltre a quanto su indicato, la pdl 2455 fornisce una definizione di collaboratore parlamentare (articolo 2), disciplina l’entità del relativo trattamento economico (articolo 5) e reca disposizioni relative al contributo spettante ai parlamentari per provvedere alla retribuzione dei collaboratori (articolo 6).

La pdl 2933, invece, rimanda ad un successivo atto degli organi competenti di Camera e Senato l’applicazione delle disposizioni contenute nella pdl stessa (articolo 1, comma 6) e dispone l’applicazione della normativa in esame anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari (articolo 1, comma 8).

Relazioni allegate

All’A.C. 2455 è allegata la relazione illustrativa, presente anche nell’A.S. 1614 approvato in sede deliberante dalla 11.a Commissione permanente del Senato (divenendo l’A.C. 2933).

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Gli organi competenti di Camera e Senato, nell’ambito della disciplina per il rilascio del titolo di accesso ai collaboratori parlamentari, hanno già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e requisiti dei rapporti giuridici che devono intercorrere tra parlamentari e loro collaboratori, in modo da rispondere all’esigenza di una maggiore trasparenza e certezza dei medesimi rapporti.

L’intervento con legge si rende tuttavia necessario per disciplinare in maniera diretta tali rapporti di lavoro sul piano civilistico (natura, trattamento economico, durata, ecc.).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica di alcuni peculiari rapporti di lavoro, riguarda principalmente la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento, poiché prevede una disciplina volta a introdurre adeguate garanzie per i collaboratori parlamentari, appare coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 35, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 6, della pdl 2933 demanda l’adozione delle misure necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, agli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti.

L’articolo 6 della pdl 2455 prevede che gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato debbano provvedere a stabilire l’entità del contributo spettante ai parlamentari per provvedere al compenso dei loro collaboratori, introducendo anche appositi incentivi in favore dei soggetti giuridici costituiti ad hoc dai parlamentari per la gestione del rapporto di lavoro con i collaboratori.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame introduce specifiche tutele lavorative per i collaboratori parlamentari, prevedendo che ai relativi rapporti lavorativi si applichi la disciplina civilistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, ovvero di lavoro autonomo.

Il provvedimento pertanto garantirebbe a tali lavoratori una serie di diritti e di tutele corrispondenti a quelle della tipologia del rapporto di lavoro utilizzato, comunque a titolo oneroso, che comporterebbe il superamento delle “collaborazioni volontarie” a titolo gratuito.

In maniera corrispondente i parlamentari, a seguito dell’entrata in vigore delle norme in esame, sarebbero tenuti ad instaurare con i propri collaboratori un formale rapporto di lavoro secondo una delle tipologie previste, con conseguente obbligo di corrispondere il relativo trattamento economico e di adempiere ai relativi obblighi contributivi. La pdl 2933 prevede anche che il parlamentare assuma il compito di sostituto d’imposta e quindi sia tenuto ad operare all'atto del pagamento dei compensi una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 2, della pdl 2933, pur essendo espressamente richiamati gli articoli del D.Lgs. 276 del 2003 disciplinanti l’istituto del lavoro a progetto, sotto il profilo della redazione formale del testo sarebbe opportuno specificare il riferimento alla fattispecie del lavoro a progetto in luogo della forma più generica di “collaborazione”. A tal fine nel comma in esame dopo le parole “di collaborazione” si potrebbero aggiungere le seguenti: “a progetto”.

All’articolo 1, comma 5, della pdl 2933 si osserva che il riferimento alle “altre forme di supporto” appare generico. Sarebbe invece opportuno individuare in maniera più puntuale le caratteristiche delle “altre forme di supporto” di cui il parlamentare può avvalersi nello svolgimento del proprio mandato, disciplinando la relazione tra tali rapporti e le fattispecie dei rapporti di lavoro dei collaboratori indicate dal comma 2 dell’articolo 1 al fine di chiarirne la rispettiva utilizzabilità.

Invece, all’articolo 3, comma 3, della pdl 2455 si osserva che non appare corretto far riferimento al recesso “per giusta causa” nel caso in cui il parlamentare faccia cessare l’incarico ad nutum anticipatamente per il mero venir meno del rapporto fiduciario, in mancanza di gravi inadempimenti contrattuali del lavoratore o comunque della sopravvenuta inidoneità del lavoratore all’esecuzione della prestazione lavorativa. Sarebbe più corretto qualificare espressamente il caso in questione come una ulteriore ipotesi di recesso ad nutum a cui si applica l’art. 2118 del codice civile, in modo da non lasciar dubbi sul fatto che il collaboratore licenziato conservi il diritto ad un congruo preavviso (o all’indennità sostitutiva del preavviso).

 


Schede di lettura


Il contenuto delle proposte di legge

La proposta di legge A.C. 2933, approvata in sede deliberante dalla 11.a Commissione permanente del Senato[1], e l’abbinata proposta di legge A.C. 2455 (D’Ulizia ed altri)recano disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.

Le proposte rispondono alla necessità, da più parti evidenziata, di introdurre una disciplina legislativa relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori, soprattutto per gli aspetti civilistici, in modo da assicurare a questi ultimi maggiori certezze in termini di diritti e tutele lavorative.

Si consideri che gli organi competenti di Camera e Senato, nell’ambito della disciplina per l’accreditamento dei collaboratori parlamentari, hanno già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e requisiti dei rapporti giuridici che devono intercorrere tra parlamentari e loro collaboratori, in modo da rispondere all’esigenza di una maggiore trasparenza e certezza dei medesimi rapporti.

 

Si ricorda, in proposito, che già con delibera del 3 giugno 2003, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati adottò una nuova disciplina per il rilascio del titolo di accesso ai collaboratori dei deputati.

In particolare, fu stabilito che i deputati, nel richiedere l’accreditamento presso le sedi della Camera per i propri collaboratori, nel numero massimo di due, dovessero depositare la documentazione relativa al rapporto di lavoro, nel caso di contratto a titolo oneroso, ovvero autocertificare la natura non onerosa della collaborazione.

Tale disciplina è stata profondamente modificata con le successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 13 marzo e del 5 luglio 2007, di cui i punti qualificanti sono:

§       il principio per cui ciascun deputato può chiedere il rilascio del titolo di accesso per collaboratori, sempre nel limite massimo di due, con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro a titolo oneroso. Tale rapporto può intercorrere anche con un soggetto terzo, purché ciò avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente. E’ ammesso, inoltre, l’accredito di collaboratori che svolgono attività di tirocinio formativo (stage), nel qual caso il titolo di accesso è valido per la sola durata dello stesso tirocinio;

§       per quanto concerne la collaborazione a titolo non oneroso, essa è ammessa soltanto per collaboratori titolari di reddito da pensione, da lavoro dipendente ovvero da lavoro autonomo, purché avvenga, per i lavoratori dipendenti, al di fuori del normale orario di lavoro;

§       in tutti i casi, infine, sono stati previsti precisi oneri quanto alla documentazione da presentare, attestante il contratto ovvero l’attività lavorativa svolta. Nei casi in cui è consentito l’accredito per collaboratori a titolo non oneroso deve, inoltre, essere presentata la documentazione relativa all’iscrizione previdenziale.

 

 

Entrambi le pdl recano disposizioni in merito:

§         alla natura del rapporto lavorativo dei collaboratori parlamentari (articolo 4 della pdl 2455 e articolo 1, comma 2, della pdl 2933). La pdl 2933, inoltre, prevede (articolo 1, comma 5) la possibilità per i parlamentari di avvalersi, nel rispetto delle leggi, di altre forme di supporto lavorativo e precisa (articolo 1, comma 7) che i rapporti di lavoro in precedenza richiamati non danno luogo ad alcuna tipologia di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni dei due rami del Parlamento;

§         alla durata dell’incarico (articolo 3 della pdl 2455 e articolo 1, comma 4, della pdl 2933).

La pdl 2455, inoltre, fornisce una definizione di collaboratore parlamentare (articolo 2), disciplina l’entità del relativo trattamento economico (articolo 5) e reca disposizioni relative al contributo spettante ai parlamentari per provvedere alla retribuzione dei collaboratori (articolo 6).

La pdl 2933, invece, rimanda ad un successivo atto degli organi competenti di Camera e Senato l’applicazione delle disposizioni contenute nella pdl stessa (articolo 1, comma 6) e dispone l’applicazione della normativa in esame anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari (articolo 1, comma 8).

Attività dei collaboratori parlamentari

La pdl 2455, oltre a precisare la necessità di disciplinare, promuovere e valorizzare la figura del collaboratore parlamentare, attraverso il suo riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico (articolo 1), fornisce una definizione di collaboratore parlamentare (articolo 2) intendendo come tale il soggetto che svolge una o più delle seguenti attività, in favore di uno o più parlamentari:

a)      organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera o presso il Senato;

b)      organizzazione e coordinamento dell’ufficio legislativo;

c)      analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all’esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi;

d)      redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

e)      gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d’informazione;

f)        svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

Natura del rapporto lavorativo

Entrambi le pdl definiscono la natura del rapporto lavorativo dei collaboratori parlamentari.

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della pdl 2933 stabilisce la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e che a tale rapporto si applica, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto), ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[2], ovvero di lavoro autonomo.

 

Si ricorda che il richiamato D.Lgs 276 del 2003 ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative[3] (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine si stabilisce (articolo 61), creando in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Pertanto vengono fissati due criteri alternativi, uno correlato alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente, l’altro correlato all’ammontare del corrispettivo, che servono a distinguere le prestazioni meramente occasionali dalle collaborazioni coordinate e continuative vere e proprie, che vengono disciplinate dalle disposizioni sul lavoro a progetto. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Viene inoltre fatta salva la particolare disciplina del contratto di agenzia.

Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1).

La determinazione del progetto e di tutti gli elementi accessori è lasciata alla contrattazione. Il contratto, infatti, che deve essere redatto in forma scritta ad probationem, deve contenere, tra gli altri, l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e del progetto, o programma, di lavoro o delle fasi di esso, nonché il corrispettivo e le relative modalità di pagamento e le forme di coordinamento del lavoratore, che in ogni caso non devono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore stesso. Lo stesso contratto, infine, deve prevedere forme di tutela e di sicurezza della salute del collaboratore di progetto (articolo 62).

Si consideri che la disciplina del lavoro a progetto non si applica al settore pubblico, poiché l’art. 1 del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che la disciplina introdotta dal medesimo decreto non si applica alle amministrazioni pubbliche e al relativo personale.

 

Pur essendo espressamente richiamati gli articoli del D.Lgs. 276 del 2003 disciplinanti l’istituto del lavoro a progetto, sotto il profilo della redazione formale del testo sarebbe opportuno specificare il riferimento alla fattispecie del lavoro a progetto in luogo della forma più generica di “collaborazione”. A tal fine nel comma in esame dopo le parole “di collaborazione” si potrebbero aggiungere le seguenti: “a progetto”.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa all’A.S. 1614[4], la proposta di legge, esplicitando che a tali soggetti si applica la disciplina privatistica in materia di rapporti di lavoro, è volta ad assicurare ai collaboratori parlamentari maggiori certezze in termini di diritti e tutele lavorative.

La stessa relazione pone peraltro in rilievo che la natura privatistica del rapporto di lavoro tra parlamentari e propri collaboratori è stata statuita dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 26 maggio 1998, n. 5234, con cui si è stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto di lavoro instaurato tra un membro del Parlamento e un proprio collaboratore.

Nella medesima relazione, inoltre, viene ricordato che con il D.M. 16 marzo 1987, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 1987, si è provveduto a fornire indicazioni relative all’inquadramento previdenziale dei collaboratori parlamentari, sulla base delle quali l’INPS ha adottato uno specifico codice contributivo permettendo così ai parlamentari di assumere un proprio collaboratore con un contratto di lavoro dipendente.

 

L’articolo 4 della pdl 2455, invece, nel confermare le stesse possibili tipologie lavorative tra collaboratore parlamentare e membro del Parlamento indicate nella pdl 2933, prevede che tali rapporti vengano instaurati attraverso un ente, un’associazione con personalità giuridica senza fini di lucro, ovvero una società cooperativa a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari stessi(comma 1).

Il successivo comma 2 dispone, ai soli fini dell’applicazione del provvedimento in esame e in deroga alla normativa vigente, la possibilità, per i parlamentari, di costituire i richiamati organismi, a condizione che tali organismi siano costituiti da almeno tre parlamentari in carica e che alla costituzione segua il deposito degli atti costitutivi e dei relativi regolamenti presso l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

 

Si evidenzia che la pdl 2455 sembrerebbe escludere la possibilità da parte del parlamentare di instaurare direttamente il rapporto di lavoro con il collaboratore, prescrivendo invece che il relativo contratto di lavoro sia concluso tra il medesimo collaboratore e un soggetto terzo costituito ad hoc dagli stessi parlamentari (ente o associazione con personalità giuridica e senza fini di lucro, ovvero società cooperativa).

 

Di contro, la pdl 2933, che consta di un unico articolo, non fornisce alcuna prescrizione in tal senso, prevedendo solamente (comma 1 dell’articolo 1) la facoltà, per i deputati e i senatori, di avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera e del Senato, in qualità di collaboratori parlamentari al fine dello svolgimento delle attività connesse all’esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato.

Per quanto riguarda la pdl 2933, la possibilità dei parlamentari di essere parte diretta del rapporto di lavoro si desume peraltro anche dal comma 3 dell’articolo 1, che considera il parlamentare quale sostituto d’imposta e quindi include i senatori e i deputati tra i soggetti obbligati ad operare all'atto del pagamento degli emolumenti una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti (cfr. infra).

Il successivo comma 8 dell’articolo 1 della stessa pdl 2933, inoltre, stabilisce espressamente l’applicazione della normativa in esame anche airapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.

 

La pdl 2933, inoltre, riconosce comunque (articolo 1, comma 5) la possibilità ai parlamentari di avvalersi, nel rispetto delle leggi, di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.

 

Si osserva, in proposito, che il riferimento alle “altre forme di supporto” appare generico. Sarebbe invece opportuno individuare in maniera più puntuale le caratteristiche delle “altre forme di supporto” di cui il parlamentare può avvalersi nello svolgimento del proprio mandato, disciplinando la relazione tra tali rapporti e le fattispecie dei rapporti di lavoro dei collaboratori indicate dal comma 2 dell’articolo 1 al fine di chiarirne la rispettiva utilizzabilità.

 

Il successivo articolo 1, comma 6, della stessa pdl 2933, demanda l’adozione delle misure necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, agli organi competenti della Camera e del Senato, in base alle norme dei rispettivi regolamenti.

Trattamento economico

L’articolo 5 della pdl 2455, ai fini della determinazione del trattamento economico da erogare ai collaboratori parlamentari, rimanda alla stipulazione di un “contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari“, stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel CNEL.

 

La pdl 2933 non fornisce alcuna indicazione specifica in merito all’entità del trattamento economico da erogare ai collaboratori parlamentari, tuttavia prevede che i rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari siano instaurati e disciplinati “nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili”.

Si consideri inoltre che, come su accennato, il comma 3 dell’articolo 1, modificando l’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[5], recante disposizioni sulle ritenute fiscali da applicare sui redditi di lavoro dipendente, aggiunge i senatori e i deputati tra i sostituti d’imposta, cioè tra i soggetti obbligati ad operare all'atto del pagamento degli emolumenti una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti.

 

Il comma 1 del richiamato articolo 23 dispone che gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 dello stesso TUIR, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR medesimo, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 dello stesso TUIR, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Si consideri, inoltre, che gli articoli 24 e 25 dello stesso D.P.R. 600 del 1973, che disciplinano, rispettivamente, le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, richiamano espressamente, ai rispettivi commi 1, per quanto riguarda i soggetti obbligati ad operare all'atto del pagamento degli emolumenti una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti (sostituti d’imposta), i medesimi soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 in precedenza richiamato.

 

In considerazione del rinvio degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 600 del 1973, per quanto riguarda l’individuazione dei sostituti d’imposta, alla elencazione contenuta nel comma 1 dell’articolo 23 del medesimo D.P.R., sembrerebbe discenderne che i membri del Parlamento sarebbero obbligati a fungere da sostituti d’imposta per ogni trattamento economico corrisposto ai collaboratori parlamentari, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo).

 

Infine, si consideri che la pdl 2455 reca disposizioni in materia di contributo ai parlamentari per la retribuzione dei collaboratori parlamentari (articolo 6). Novellando l’articolo 2 della L. 1261 del 1965, si prevede che gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato debbano provvedere a stabilire l’entità del contributo spettante ai parlamentari per provvedere al compenso dei loro collaboratori, introducendo anche appositi incentivi in favore dei soggetti giuridici costituiti ad hoc dai parlamentari per la gestione del rapporto di lavoro con i collaboratori.

Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della pdl 2933 e dell’articolo 3, comma 3, della pdl 2455, le fattispecie contrattuali hanno di norma una durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurate.

 

La pdl 2933 prevede altresì la possibilità delle parti di stabilire una diversa durata, la possibilità di rinnovo dei contratti, nonché la risoluzione di diritto degli stessi in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

 

La pdl 2455, invece, prevede che all’inizio della legislatura o nel corso della stessa il parlamentare possa conferire l’incarico di collaborazione a persona di fiducia per l’espletamento delle mansioni in precedenza richiamate (articolo 3, comma 1) e che in seguito possa revocare tale incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario (articolo 3, comma 2).

Pertanto il parlamentare potrà recedere dal rapporto anticipatamente, in ogni momento, “per giusta causa” allorché venga meno il rapporto fiduciario o si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del collaboratore (articolo 3, comma 2).

 

Si osserva che, al comma 3 dell’articolo 3, non appare corretto far riferimento al recesso “per giusta causa” nel caso in cui il parlamentare faccia cessare l’incarico ad nutum anticipatamente per il mero venir meno del rapporto fiduciario, in mancanza di gravi inadempimenti contrattuali del lavoratore o comunque della sopravvenuta inidoneità del lavoratore all’esecuzione della prestazione lavorativa.

Sarebbe più corretto qualificare espressamente il caso in questione come una ulteriore ipotesi di recesso ad nutum a cui si applica l’art. 2118 del codice civile (cfr. infra), in modo da non lasciar dubbi sul fatto che il collaboratore licenziato conservi il diritto ad un congruo preavviso (o all’indennità sostitutiva del preavviso).

 

La nozione di giusta causa è contenuta nell'articolo 2119 del codice civile, ai sensi del quale ciascuna delle parti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può recedere dal contratto, senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'articolo precisa che non costituisce giusta causa il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

La giusta causa ricorre allorché siano commessi fatti di particolare gravità i quali, valutati oggettivamente e soggettivamente, sono tali da configurare una grave e irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto. A differenza dei comportamenti che costituiscono giustificato motivo soggettivo - che devono essere strettamente attinenti al rapporto contrattuale - secondo giurisprudenza e dottrina i comportamenti che integrano la giusta causa possono anche essere estranei alla sfera del contratto, ma idonei a produrre riflessi negativi nell’ambiente di lavoro e a deteriorare la fiducia insita nel rapporto di lavoro stesso.

 

Si ricorda inoltre che, in materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela "reale" e "obbligatoria", permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità (c.d. recesso ad nutum) originariamente previsto per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall'articolo 2118 del codice civile[6].

Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica nelle seguenti fattispecie:

§       dirigenti: l'applicazione delle norme vincolistiche delle leggi vigenti in materia di licenziamenti individuali è espressamente limitata ad operai, impiegati e quadri (cfr. legge 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali, articolo 10, in combinato - per i quadri - con la legge 13 maggio 1985, n. 190, articolo 2, comma 3). È ammessa l'introduzione di clausole limitative del licenziamento dei dirigenti ad opera di contratti collettivi (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7295 del 9/12/1986). Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (c.d. "tutela reale") ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) è esteso ai dirigenti in caso di licenziamento "discriminatorio" (cfr. legge 11 maggio 1990, n. 108, Disciplina dei licenziamenti individuali, articolo 3);

§       prestatori di lavoro domestico: l'articolo 4, comma 1, della legge n. 108/1990 esclude l'applicazione della disciplina generale in materia di licenziamenti agli addetti ai servizi domestici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339;

§       sportivi professionisti: tale esclusione è disposta dall'articolo 4, settimo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

§       lavoratori assunti in prova, nei primi sei mesi dall'inizio del rapporto (cfr. legge n. 604/1966, articolo 10);

§       lavoratori ultrassessantenniin possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione, salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54[7] (cfr. legge n. 108/1990, articolo 4, comma 1).

 


Progetti di legge


 

N. 2455

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

D'ULIZIA, ASTORE, BARANI, BELISARIO, CATONE, GALLI, LOMAGLIO, PALOMBA, RAITI, SAMPERI, ZANELLA

¾

 

Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

 

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Presentata il 28 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - L'attività parlamentare, nella sua peculiarità, richiede la collaborazione di personale qualificato, dotato di grande professionalità e, al contempo, della necessaria «elasticità» temporale e territoriale, che tuttavia non deve equivalere a condizioni di precarietà e assenza di regole e tutele specifiche. Proprio perché riteniamo meritorio l'intento di rendere trasparenti i rapporti di lavoro e il loro accreditamento presso le Camere, crediamo non sia sufficiente, né per il contraente diretto, né per l'istituzione «sovventrice», acquisire atti che non contengano elementi di chiarezza nella regolamentazione dei rapporti o, nel peggiore dei casi, disattendano nella pratica ciò che sanciscono formalmente. Inoltre la mancanza di chiarezza nella regolamentazione dei rapporti può prestarsi a facili strumentalizzazioni.

      Il servizio giornalistico trasmesso poco tempo fa su una rete televisiva privata ha aperto, ancora una volta, il vaso di Pandora nel quale scopriamo - ma già molti media nel tempo ne avevano dato contezza - quelle che devono essere considerate le vere incongruenze del nostro sistema e come tali andrebbero subito trattate affinché non incancreniscano. Il problema evidenziato ci obbliga a fare delle amare ma doverose riflessioni sulla credibilità ed efficacia delle norme che il nostro Parlamento produce, con costi tutt'altro che irrisori, e a cui tutti i cittadini - nessuno escluso - sono chiamati a conformarsi, rispettandole e facendole rispettare.

      Il fatto inconfutabile è che al giorno d'oggi, benché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proliferino in Italia, risulta dagli accrediti ai palazzi della Camera dei deputati che ben 629 «volontari» giovani e meno giovani «regalano» ai deputati anche 9-10 ore di lavoro al giorno, tutti i giorni. Il che appare poco credibile, perché non credo trattarsi di 629 uomini o donne che hanno fatto del volontariato la loro vocazione di vita. Siamo consapevoli della delicatezza dell'argomento, a partire dal rapporto fiduciario instaurato tra collaboratori e deputati o gruppi parlamentari, così come siamo consci della mancanza di riferimenti che consentano di regolare al meglio e di dare certezza a questi rapporti di lavoro. È vero, infatti, che se la maggior parte delle collaborazioni parlamentari riveste carattere di atipicità, ciò è dovuto non tanto ad una negligenza del singolo deputato, bensì all'oggettiva impossibilità del deputato medesimo di assumere con contratto regolare una persona di sua fiducia. Stante la vigente normativa, infatti, la singola persona fisica, in quanto appunto non persona giuridica, né sostituto d'imposta, non può essere datore di lavoro, eccezion fatta per le assunzioni di collaboratori familiari e badanti. Ad oggi, dunque, per un deputato la sola via di assumere regolarmente il proprio collaboratore è per il tramite di un ente terzo con personalità giuridica.

      È pur vero, tuttavia, che per rispondere all'esigenza di una maggiore trasparenza nei rapporti giuridici tra deputati e collaboratori, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 giugno 2003, approvò una nuova disciplina del procedimento di accreditamento dei collaboratori presso la Camera. In particolare, secondo quelle nuove disposizioni non più vigenti, al deputato che presentava richiesta di accredito per il proprio collaboratore si domandava di chiarire al momento della compilazione degli appositi moduli se si trattasse di rapporto di collaborazione a carattere oneroso ovvero a titolo non oneroso, quindi «gratuito». La recentissima delibera approvata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati lo scorso 13 marzo 2007 e quella altrettanto recente del Senato della Repubblica hanno modificato sostanzialmente le disposizioni di accredito dei collaboratori, consentendone la possibilità solo ed esclusivamente ai collaboratori con i quali i deputati abbiano instaurato un regolare rapporto di lavoro a titolo oneroso; a tal fine il parlamentare deve consegnare copia del suddetto contratto stipulato con il collaboratore, recante l'attestazione di un consulente del lavoro o di altro qualificato professionista, per quanto attiene alla conformità del contratto stesso alla normativa vigente. La vera novità contenuta nella citata recente delibera consiste nell'accordare l'accredito ai collaboratori che abbiano un rapporto di lavoro con un soggetto terzo il quale, a sua volta, sia legato allo stesso deputato, ovvero al partito politico o al gruppo parlamentare di riferimento, con un contratto finalizzato alla prestazione di servizi.

      La seguente proposta di legge intende andare oltre e superare l'attuale limite per il singolo parlamentare di non poter essere datore di lavoro, dovendo ricorrere per forza di legge ad un soggetto terzo.

      L'articolo 1 indica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 intende dare una definizione giuridica della figura di collaboratore parlamentare, attraverso l'elencazione delle mansioni.

      L'articolo 3 sottolinea il carattere temporaneo del rapporto di collaborazione, legato alla durata del mandato parlamentare e comunque sempre alla natura fiduciaria del rapporto stesso, mentre l'articolo 5 rinvia per il trattamento economico dei collaboratori ad un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

      Ma è l'articolo 4 a rappresentare la res nova, ovvero consentire al singolo deputato di poter assumere direttamente il proprio collaboratore di fiducia, costituendosi in cooperativa a mutualità prevalente, con almeno altri due colleghi.

      Per favorire il ricorso a queste forme di gestione del rapporto di lavoro, l'articolo 6 - novellando l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - rimette agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati la determinazione di forme d'incentivo a favore degli enti, associazioni o cooperative costituite a tal fine secondo le norme della presente legge, nell'ambito della determinazione del contributo destinato ai parlamentari per la remunerazione dei loro collaboratori.

      Per i motivi fin qui esposti auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge, finalizzata, lo ribadiamo, a rendere più lineare, corretto e trasparente il rapporto tra l'eletto, il suo collaboratore e la Camera di appartenenza, perché riteniamo che solo una seria regolamentazione contrattuale di questi rapporti, così come avvenuto con altre autorevoli istituzioni e così come avviene già in altri Paesi europei, sia in grado di definire modalità comuni e di regolare con serietà, certezza e trasparenza queste modalità contrattuali, a partire dalla condivisione della effettiva natura del rapporto, dalla valorizzazione e dal riconoscimento della professionalità acquisita, specialmente sotto il profilo economico e giuridico, per arrivare a forme di tutela sociale e della dignità della persona che certamente stanno a cuore a tutti.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

 

      1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare, promuovere e valorizzare la figura del collaboratore parlamentare, attraverso il suo riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico, e di consentire ai parlamentari di esercitare il loro mandato nella forma migliore e più efficace.

 

Art. 2.

(Definizione).

 

      1. Ai fini della presente legge, si definisce collaboratore parlamentare colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

          a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;

          b) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

          c) analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento ed elaborazione di testi legislativi;

          d) redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

          e) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;

          f) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

 

Art. 3.

(Durata dell'incarico).

 

      1. All'inizio di ogni legislatura, o nel corso di essa, il parlamentare conferisce, secondo le modalità di cui all'articolo 4, a persona di sua fiducia, l'incarico di collaboratore parlamentare per l'espletamento di una o più delle mansioni indicate all'articolo 2.

      2. Le mansioni riferite all'incarico conferito sono espletate sulla base delle direttive e delle disposizioni impartite dal parlamentare, che potrà far cessare l'incarico in ogni momento in considerazione del suo carattere fiduciario.

      3. L'incarico di collaborazione, fatta salva l'ipotesi di recesso anticipato per giusta causa dovuta al venire meno del rapporto fiduciario di cui al comma 2 ovvero ad inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, è conferito fino al termine della legislatura.

 

Art. 4.

(Natura del rapporto).

 

      1. Il collaboratore parlamentare intrattiene con il parlamentare che gli ha conferito l'incarico un rapporto di lavoro di natura subordinata, autonoma, ovvero nella modalità a progetto, attraverso un ente o un'associazione con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero una società cooperativa, costituiti dagli stessi parlamentari.

      2. In deroga alla normativa vigente e ai soli fini della presente legge, possono essere costituiti, da almeno tre parlamentari in carica, enti o associazioni con personalità giuridica e senza finalità di lucro, ovvero società cooperative a mutualità prevalente; i rispettivi atti costitutivi e i relativi regolamenti sono in seguito depositati presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

 

Art. 5.

(Trattamento economico).

 

      1. Per il trattamento economico dei collaboratori parlamentari, gli enti e le associazioni con personalità giuridica e le imprese cooperative possono fare riferimento ad un contratto collettivo nazionale di lavoro dei collaboratori parlamentari stipulato e depositato secondo la normativa vigente dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

Art. 6.

(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari).

 

      1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del contributo spettante ai membri del Parlamento per provvedere alla retribuzione dei loro collaboratori, prevedendo altresì forme di incentivazione in favore degli enti o associazioni con personalità giuridica, senza fine di lucro, e delle società cooperative a mutualità prevalente, costituiti dai parlamentari medesimi per la gestione del rapporto di lavoro con i loro collaboratori, nelle forme previste dalla legge».

 

 


 

N. 2933

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 18 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1614)

 

d'iniziativa dei senatori

TREU, PETERLINI

¾

 

Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 luglio 2007

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proposta di legge

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Art. 1.

(Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari).

 

      1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.

      2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

      3. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono inserite le seguenti: «, i senatori e i deputati».

      4. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

      5. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.

      6. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

      7. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      8. I princìpi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.

 

 


SIWEB

Iter al Senato
(dell’
A.C. 2933)


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1614

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TREU e PETERLINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2007

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Regolamentazione del rapporto di lavoro

dei collaboratori parlamentari

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell’opera di collaboratori, per l’espletamento delle loro funzioni.

    In particolare, esplicitando che a tale personale si applica la disciplina privatistica del rapporto di lavoro (come peraltro ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza 26 maggio 1998, n. 5234, precisando che è demandata all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore), si intende concorrere a fornire risposte concrete ad una domanda di trasparenza sempre più diffusa nell’opinione pubblica: nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in condizioni di incertezza giuridica.

    Nel merito, il disegno di legge si compone di un solo articolo: con il comma 1 si prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per le attività connesse all’esercizio delle loro funzioni. Il comma 2 chiarisce che il rapporto di lavoro ha natura fiduciaria, e che ad esso si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo.

    Si ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1987, ha dato le opportune specificazioni al fine dell’inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari, e che in base a tale norma l’INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

    Il comma 3 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto, nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura. Con il comma 4 si precisa, infine, che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non danno luogo ad alcun rapporto di impiego e di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

 

    1. Per le attività connesse all’esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori.

    2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.

    3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

    4. I rapporti di lavoro di cui al comma 2 non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1626

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAME, FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, BARBATO, CUSUMANO, FUDA, LEVI MONTALCINI, PALLARO, ROSSI Fernando e TURIGLIATTO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 12 giugno 2007

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Norme per l’ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di affrontare il problema delle collaborazioni parlamentari, ovverosia di quelle circa ottocento persone che supportano il lavoro dei parlamentari e che ancora non si vedono riconosciuta, contrattualmente, la loro professionalità. Sicché, proprio per evitare abusi, forme surrettizie di sfruttamento, sacche di lavoro in nero e, al tempo stesso, per far emergere alla luce del sole professionalità tanto importanti ed utili che operano nel Parlamento, nelle sue strutture e attraverso i suoi mezzi, per supportare il lavoro quotidiano degli eletti, il presente disegno di legge mira a porre in essere delle norme che garantiscano questa figura professionale, dandole dignità e pieni diritti all’interno del nostro ordinamento.

    In questo senso, rivestendo questa figura professionale il carattere di atipicità, si è previsto che ai collaboratori parlamentari debba essere applicato il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali e che, proprio in considerazione del necessario vincolo fiduciario che lega questi al parlamentare, tale contratto debba essere a tempo determinato e con scadenza al termine della legislatura.

    Si è previsto, altresì, per rendere più evidente e certificato questo tipo di contratto, l’istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari che consenta a questi ultimi di godere, anche in termini professionali, di maggiore visibilità e di dimostrare, da parte dei loro datori di lavori, un’ampia trasparenza al pubblico rispetto alle persone che li assistono nelle loro attività.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Oggetto)

 

    1. Ai fini della presente legge, per «collaboratore parlamentare» si intende colui o colei che supporta nella sua attività quotidiana il parlamentare e che, conseguentemente, è iscritto nell’apposito Albo dei collaboratori parlamentari di cui all’articolo 4.

 

Art. 2.

(Rapporto di lavoro)

 

    1. Ai collaboratori parlamentari di cui all’articolo 1 si applica il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali e, quindi, i diritti e i doveri che dal medesimo contratto collettivo discendono, sia per il collaboratore sia per il parlamentare.

    2. La durata del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari con il singolo parlamentare, stante la natura fiduciaria del rapporto, è definita a tempo determinato e comunque non può oltrepassare il termine della legislatura.

 

Art. 3.

(Licenziamento)

 

    1. Il collaboratore parlamentare può essere licenziato, ai sensi del contratto collettivo nazionale di cui all’articolo 2, per giusta causa, ragione nella quale si ricomprende anche il venir meno del rapporto fiduciario.

 

Art. 4.

(Albo dei collaboratori parlamentari)

 

    1. Al momento della stipula del contratto di collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l’inibizione dall’ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministrazione parlamentare ed è depositato presso gli Uffici dei parlamentari Questori.

    2. L’Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via internet, rispettivamente nei siti internet di ciascun ramo del Parlamento.

    3. L’iscrizione all’Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle Amministrazioni degli organi parlamentari.

 

Art. 5.

(Disposizioni finali)

 

    1. Nessun obbligo né vincolo deriva alle Amministrazioni parlamentari a seguito della stipula di un contratto di collaboratore parlamentare ai sensi della presente legge.

 


Trattazione in sede deliberante
(A.S. 1614 e 1626
)


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

GIOVEDI’ 21 giugno 2007

70ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

ZUCCHERINI 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Discussione e rinvio)

 

Il relatore BOBBA (Ulivo)  introduce la discussione, evidenziando preliminarmente che il disegno di legge in titolo si propone di chiarire in quali termini ed entro quali limiti i deputati ed i senatori possono avvalersi dell'opera di collaboratori, per l'espletamento delle loro funzioni.

 

In particolare, il provvedimento stabilisce che il rapporto dei collaboratori ha natura fiduciaria, e che ad esso si applica la disciplina privatistica del contratto di lavoro, come peraltro ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 1998, n. 5234, nella quale si è precisato che è demandata all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo collaboratore.

 

Con riferimento alla qualificazione del rapporto, il disegno di legge in discussione può contribuire anche a fornire risposte concrete ad una domanda di trasparenza sempre più diffusa in seno all'opinione pubblica:  nel caso di specie, infatti, si tratta di disporre di una disciplina legale in grado di prevenire il rischio che il delicato compito di collaborazione con i parlamentari si svolga in condizioni di incertezza giuridica.

 

Nel merito - prosegue il relatore - il disegno di legge si compone di un solo articolo: con il comma 1 si prevede che i parlamentari possano avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori, per  le attività connesse all'esercizio delle loro funzioni. Il comma 2 chiarisce che al rapporto di lavoro dei collaboratori  si applica la disciplina privatistica in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione ovvero di lavoro autonomo.

 

Il relatore ricorda, a tale proposito, che già il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 16 marzo 1987 ha dato le opportune specificazioni al fine dell'inquadramento previdenziale dei collaboratori dei parlamentari, e che in base a tale norma l'INPS ha poi adottato un apposito codice contributivo, che rende possibile per i parlamentari instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore.

 

Il comma 3 si sofferma sulla durata del rapporto, precisando che, salvo un diverso accordo tra le parti, i contratti regolati dal comma 2 hanno durata pari a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, e sono rinnovabili. Il secondo periodo dello stesso comma dispone la risoluzione di diritto del contratto, nel caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla durata della legislatura. Con il comma 4 - prosegue il relatore - si precisa infine che i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori stessi e le amministrazioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

 

Occorre infine valutare l'opportunità di disciplinare nel disegno di legge in titolo anche i casi di utilizzo da parte del parlamentare di dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti, attraverso l'istituto del distacco.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore TOFANI (AN) prospetta l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in titolo, in sede consultiva, anche alla Commissione giustizia, in relazione alle disposizioni riguardanti, in particolare, la durata e le modalità di risoluzione dei contratti dei collaboratori dei parlamentari.

 

Il presidente ZUCCHERINI, riservandosi di sottoporre al presidente Treu la richiesta avanzata dal senatore Tofani, osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo si limita a disciplinare le modalità con cui i contratti già previsti dalla legislazione vigente si applicano ai collaboratori dei parlamentari.

 

Il senatore VIESPOLI(AN), nel riservarsi di intervenire eventualmente in maniera più ampia in una fase successiva della discussione generale, segnala il contrasto tra la natura fiduciaria del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, sancita dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, e la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo che, nel commisurare la durata dei contratti a quella del mandato, non prevede espressamente la possibilità di interrompere il rapporto stesso in un momento anteriore, qualora venga meno la relazione fiduciaria tra parlamentare e collaboratore.

 

A tale proposito, il rinvio,  contenuto nel comma 2 dell'articolo 1, ai contratti di collaborazione di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - la durata dei quali viene correlata, ai sensi dell'articolo 67 del predetto decreto, ai tempi di realizzazione del progetto - appare non pienamente compatibile con l'apposizione di un termine coincidente con la fine del mandato parlamentare, considerato che il rapporto di collaborazione non può essere concluso se non con l'esaurirsi del progetto o della fase di esso in ragione del quale il rapporto stesso è stato instaurato. Pertanto, il venir meno del vincolo fiduciario - per ragioni non identificabili con la giusta causa - non sembrerebbe idoneo a motivare la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione.

 

Il presidente ZUCCHERINI osserva che, considerato il carattere fiduciario del rapporto in discussione, allo stesso non risulta applicabile la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di  licenziamento illegittimo, di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per i dipendenti dei partiti politici.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

MERCOLEDÌ 27 giugno 2007

72ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Seguito della discussione e rinvio)

 

 

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

 

Il presidente TREU interviene in discussione generale e, pur evidenziando la non stretta necessarietà dell'intervento legislativo in questione, atteso il carattere prevalentemente ricognitivo della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, fa tuttavia presente che si è ritenuto opportuno, anche su sollecito delle Presidenze dei due rami del Parlamento, fissare un quadro normativo generale in ordine alla figura del collaboratore parlamentare, le cui specifiche modalità attuative potranno essere definite nei regolamenti amministrativi  interni delle Camere.

 

Circa i rilievi prospettati dal senatore Viespoli nel corso della discussione generale, relativamente alla mancata previsione espressa della possibilità di interrompere il rapporto di lavoro in questione anteriormente al termine di durata dello stesso - coincidente con quella del mandato parlamentare - va sottolineato che la natura fiduciaria di tale fattispecie lavoristica implica sicuramente la facoltà per il parlamentare di porre fine alla collaborazione qualora tale fiduciarietà venga meno.

 

Riguardo all'osservazione, anch'essa formulata dal senatore Viespoli, volta a evidenziare una contraddittorietà tra il rinvio ai contratti di collaborazione, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - la durata dei quali viene correlata ai tempi di realizzazione del progetto - e l'apposizione di un termine finale al rapporto coincidente con la durata della Legislatura, va precisato che la durata del progetto può, nelle singole fattispecie concrete, essere anche inferiore rispetto a quella della Legislatura.

 

La caratterizzazione fiduciaria della collaborazione in questione - prosegue il Presidente - è analoga a quella che connota i rapporti dei dipendenti dei partiti, come pure quelli dei Gruppi politici operanti nelle Regioni e peraltro anche in altri paesi europei viene seguita questa impostazione di fondo.

 

Sarebbe opportuno, eventualmente anche attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, prefigurare moduli normativi alla stregua dei quali l'erogazione al singolo parlamentare di risorse finanziarie pubbliche, per le spese relative ai rapporti di collaborazione, sia subordinata alla presentazione da parte dello stesso di apposita documentazione atta a comprovare la stipula di un regolare contratto di lavoro.

 

Va inoltre chiarito che l'ambito di operatività della disciplina prevista nel disegno di legge in titolo è circoscritta ai soli rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari, non includendo quindi gli appalti di servizi e i contratti di prestazioni d'opera stipulati da parlamentari o da Gruppi politici per attività di consulenza.

 

Il Presidente conclude il proprio intervento auspicando che il disegno di legge in esame venga approvato quanto prima dalla Commissione, atteso che lo stesso è volto a prevenire situazioni di irregolarità relativamente ai rapporti di lavoro di cui trattasi.

 

Il senatore ZUCCHERINI(RC-SE), dopo aver precisato che il carattere fiduciario dei rapporti di lavoro in questione risulta incompatibile con la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prospetta la necessità di introdurre un esplicito rinvio al contratto collettivo nazionale relativo al comparto dei servizi, al fine di garantire al collaboratore parlamentare una soglia retributiva minima.

 

E' auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge in esame, finalizzato a prevenire  situazioni di irregolarità nell'ambito dei rapporti di lavoro in questione.

 

Il PRESIDENTE precisa brevemente che non è possibile sancire ex lege l'applicabilità di un determinato contratto collettivo alla categoria dei collaboratori parlamentari, potendosi eventualmente introdurre con lo strumento legislativo solo un rinvio generale alla contrattazione collettiva.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

GIOVEDì 28 giugno 2007

72ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari  

 

(1626) RAME ed altri. - Norme per l' ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

(Discussione del disegno di legge n. 1626 e congiunzione con il disegno di legge n. 1614. Seguito della discussione del disegno di legge n. 1614 e congiunzione con il disegno di legge n. 1626. Rinvio del seguito della discussione congiunta) 

 

Riprende la discussione del disegno di legge n. 1614, sospesa nella seduta di ieri.

 

Il presidente TREU,in sostituzione del relatore Bobba, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni di natura parlamentare, riferisce sul disegno di legge n. 1626, facendo preliminarmente presente che lo stesso, analogamente al disegno di legge n. 1614, reca norme volte a disciplinare il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, nella prospettiva di prevenire situazioni di irregolarità e di salvaguardare i diritti di tale categoria.

 

L’articolo 1 reca una definizione di collaboratore parlamentare, mentre l’articolo 2 sancisce l’applicabilità ai relativi rapporti di lavoro del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, stabilendo altresì che, attesa la natura fiduciaria delle collaborazioni in questione, la durata di tali contratti - individuati nell’ambito del lavoro subordinato a tempo determinato - non possa essere superiore a quella della legislatura.

 

All'articolo 3 figura una disposizione - forse non necessaria - che include fra le situazioni idonee a configurare la giusta causa per il licenziamento anche il venir meno del rapporto fiduciario. Con l’articolo 4 si prevede l’istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari, mentre l’articolo 5 sancisce, opportunamente, che la stipula di un contratto di lavoro da parte dei singoli parlamentari per attività di collaborazione non determina alcun obbligo o vincolo per le amministrazioni delle Camere.

 

Attesa l'identità dell'oggetto del disegno di legge n. 1626 rispetto a quello del disegno di legge n. 1614 il Presidente avverte infine che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, la discussione proseguirà congiuntamente.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,45.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

MARTEDì 3 LUGLIO 2007

74ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari  

 

(1626) RAME ed altri. - Norme per l' ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo sospesa nella seduta del 28 giugno scorso.

 

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il disegno di legge n. 1626 e si è proceduto alla congiunzione dello stesso con il disegno di legge n. 1614, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà alla scelta del testo base, al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti.

 

Interviene quindi nella discussione generale la senatrice RAME (Misto-IdV), che si sofferma sul disegno di legge n. 1626, di cui è prima firmataria, ricordando che con l'articolo 1 viene definita la  figura professionale del collaboratore parlamentare, mentre l'articolo 2 prevede, al comma 1, che il relativo rapporto di lavoro sia regolato mediante l'applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali. Lo stesso articolo 2, al comma 2, stabilisce che  il rapporto di lavoro del collaboratore, stante la sua natura fiduciaria, è a tempo determinato, ponendo come termine massimo di esso  la durata della legislatura.

 

L'articolo 3 precisa che il collaboratore parlamentare può essere licenziato per giusta causa, comprendendo in tale motivazione anche il venir meno del rapporto fiduciario. Il successivo articolo 4 istituisce l'Albo dei collaboratori parlamentari, al quale ciascun collaboratore è iscritto all'atto della stipula del contratto, come condizione per poter accedere nelle sedi del Parlamento. L'istituzione dell'Albo - precisa la senatrice Rame - costituisce un elemento qualificante del disegno di legge, poiché tramite esso si dà attuazione ad un principio di trasparenza senza il quale la stessa iniziativa legislativa in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari risulterebbe vana: l'Albo è aggiornato periodicamente, a cura delle amministrazioni delle due Camere, è depositato presso gli uffici dei parlamentari questori, ed è disponibile al pubblico, anche mediante la pubblicazione sui siti internet della Camera dei deputati e del Senato. L'articolo 5, infine precisa che nessun obbligo o vincolo deriva alle amministrazioni parlamentari a seguito della stipula del contratto di collaborazione.

 

Concludendo il suo intervento, la senatrice Rame, nel richiamare l'attenzione sulle esigenze di chiarezza circa la condizione lavorativa del collaboratore parlamentare dalle quali hanno preso le mosse i disegni di legge in discussione congiunta, ricorda che, a quanto risulta anche da recenti inchieste televisive - che hanno destato un notevole scalpore nell'opinione pubblica - non pochi parlamentari dichiarano di non avvalersi dell'opera dei collaboratori, pur percependo ogni mese le somme messe loro a disposizione dalle Camere di appartenenza per tale finalità. Occorrerebbe, pertanto, che venisse resa pubblica la ragione del mancato utilizzo di questo denaro, per ovvie ragioni di trasparenza, che investono direttamente la credibilità dell'istituzione parlamentare.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione generale il  PRESIDENTE la dichiara conclusa, avvertendo che le repliche del relatore e del rappresentante del Governo avranno luogo in una successiva seduta.

 

Il Presidente propone quindi di adottare come testo base il disegno di legge n. 1614.

 

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

 

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per giovedì 5 luglio, alle ore 17, il termine per la presentazione degli emendamenti, che, stante la decisione testé adottata in merito al testo base, saranno riferiti al disegno di legge n. 1614.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

MARTEDì 17 LUGLIO 2007

80ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari  

 

(1626) RAME ed altri. - Norme per l' ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 3 luglio scorso.

 

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale e, considerato che il relatore e la rappresentante del Governo rinunciano all’intervento di replica, avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1614, già adottato dalla Commissione come testo base, accantonando però temporaneamente la trattazione degli emendamenti 1.3, 1.1, 1.11, 1.12, 1.5, 1.2, 1.0.1 e 1.0.2, stante l'impossibilità, per i rispettivi proponenti, di prendere parte alla seduta odierna, a causa di concomitanti e non prorogabili impegni di natura parlamentare.

 

Il Presidente, sottolineata la larga convergenza manifestatasi in relazione al disegno di legge n. 1614, frutto di un confronto ampio e approfondito, ancorché informale, tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, osserva, relativamente all’emendamento 1.10 - volto a riconoscere la possibilità per il parlamentare di avvalersi, per l'adempimento dei propri compiti, anche di prestazioni fornite in base a contratti di servizi  - che le esigenze sottese allo stesso possono essere compiutamente soddisfatte anche dalla disposizione contemplata nell’emendamento 1.5, a firma del senatore Malan, nel quale, però, a suo avviso, le parole "restano liberi di avvalersi" dovrebbero essere sostituite con le altre: "possono avvalersi". Poiché, comunque, la formulazione proposta dal senatore Malan risulta più estensiva e completa, ritira l'emendamento 1.10.

 

L’emendamento 1.9 reca poi un rinvio generale alla disciplina legislativa e dei contratti collettivi, senza tuttavia procedere all’individuazione ex lege dello specifico contratto applicabile ai collaboratori – che in concreto potrebbe variare anche in relazione all’oggetto dell’attività lavorativa -, mentre l’emendamento 1.8 precisa che i rapporti di collaborazione sono quelli disciplinati dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo quindi le parole "coordinata e continuativa", non necessarie.

 

L’emendamento 1.7 stabilisce che i senatori e i deputati rivestono il ruolo di sostituti d’imposta rispetto ai collaboratori parlamentari dei quali si avvalgono.

 

Dopo aver precisato che l’emendamento 1.6 demanda ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato l’adozione delle misure necessarie per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in titolo, il Presidente fa presente che una disciplina con analoghe finalità è contenuta anche negli emendamenti 1.4, e nella prima parte degli emendamenti 1.11 e 1.12. Prospetta quindi la necessità di pervenire ad una formulazione univoca di tale norma.

 

Il senatore PARAVIA (AN) illustra l’emendamento 1.4, che intende recepire l’esigenza, diffusa tra i collaboratori parlamentari, di apporre un termine per l’adozione da parte delle Camere delle misure attuative della disciplina in discussione. Non ritiene invece opportuna, come pure da qualche parte si è ventilato, e come risulta in alcuni emendamenti, l'introduzione, attraverso lo strumento legislativo, di una disciplina in ordine ai livelli retributivi spettanti ai collaboratori parlamentari.

 

Il relatore BOBBA (Ulivo) illustra l’emendamento 1.13, che si propone di raccogliere la sollecitazione del Presidente circa l'esigenza di formulare una proposta emendativa in grado di sintetizzare le indicazioni contenute nell'emendamento 1.4, 1.6 e nella prima parte degli emendamenti 1.11 e 1.12. L’emendamento 1.13 demanda infatti agli organi competenti di ciascuna Camera, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la corretta attuazione della legge. Lo stesso emendamento precisa altresì che i principi della normativa legislativa di cui trattasi sono applicabili anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.

 

Il senatore PARAVIA (AN) fa presente che l’estensione al personale dei Gruppi della normativa in discussione potrebbe suscitare perplessità, se non opposizione. Ricorda, a tale proposito, che, in una lettera a lui recentemente indirizzata, il Presidente del Senato sottolineò l'esigenza di salvaguardare la necessaria sfera di autonomia dei Gruppi parlamentari, non concordando con l'ipotesi, dallo stesso senatore Paravia avanzata nel corso del dibattito parlamentare sul bilancio interno del Senato, di prevedere, nell'ambito di tale atto, anche la pubblicazione dei bilanci interni dei Gruppi parlamentari.

 

Il relatore BOBBA (Ulivo) precisa che l’esigenza di trasparenza che è alla base del disegno di legge in discussione, si pone non solo rispetto ai singoli parlamentari – relativamente ai contratti di lavoro dei collaboratori – ma anche riguardo ai Gruppi parlamentari, per quel che concerne la definizione del rapporto di lavoro con i loro dipendenti. L’emendamento 1.13 infatti, si limita ad affrontare questo profili, senza introdurre alcuna misura suscettibile di ledere l’autonomia di bilancio dei Gruppi medesimi.

 

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la considerazione testé formulata dal relatore, poiché, a suo avviso, l’esigenza di assicurare la necessaria trasparenza e certezza anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari, non lede in alcun modo la sfera di autonomia loro riconosciuta.

 

Il senatore PETERLINI (Aut), dopo aver sottolineato l’esigenza di salvaguardare l’autonomia contabile dei Gruppi parlamentari, prospetta la necessità che gli stessi, nella definizione dei rapporti di lavoro, si attengano ai principi del disegno di legge in discussione, soprattutto per quanto attiene alla natura privatistica del rapporto medesimo.

 

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) dichiara di condividere l’opinione espressa dal relatore, relativamente all’estensione delle garanzie contenute nel disegno di legge in titolo anche ai dipendenti di Gruppi, precisando che tale aspetto non incide in alcun modo sull’autonomia di bilancio di tali organismi, mentre è opportuno e del tutto ragionevole che essi si attengano quanto meno ai principi della disciplina che si intende varare per i collaboratori dei parlamentari.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

 

1614

 

Art. 1

 

1.10

 

TREU

 

Al comma 1, dopo le parole: "possono avvalersi", inserire le seguenti: ", oltre che di prestazioni fornite in base a contratti di servizi,".

 

1.3

 

RAME

 

Al comma 1, dopo la parola: "collaboratori", inserire la seguente: "parlamentari".

 

1.9

 

TREU

 

Al comma 2, dopo le parole: "degli accordi tra le parti", inserire le seguenti: "e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili,".

 

1.8

 

TREU

 

Al comma 2, dopo le parole: "di collaborazione", sopprimere le seguenti: "coordinata e continuativa".

 

1.1

 

SACCONI

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

"2-bis. I contratti di cui al comma 2 dovranno essere certificati presso le sedi competenti, secondo le disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

 

1.7

 

TREU

 

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

"2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore," sono inserite le seguenti: "i senatori e i deputati".

 

1.4

 

PARAVIA

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 

"3-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori, le specifiche modalità attuative della presente legge, ovvero le norme che regolamentano il rapporto tra parlamentare e collaboratore."

 

1.11

 

TIBALDI

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 

"3-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori, le specifiche modalità attuative della presente legge, ossia le norme che regolamentano il rapporto tra parlamentare e collaboratore.".

 

Conseguentemente dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

 

"3-ter. Le delibere di cui al comma 3-bis devono stabilire quanto segue:

 

a) il rapporto fra il rimborso forfettario che percepiscono mensilmente i parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni degli eventuali collaboratori di cui si avvalgano;

 

b) due o più tipologie di contratto di lavoro subordinato (impiegato o funzionario) parametrati ai livelli dei dipendenti delle relative amministrazioni. Il parlamentare che intenda assumere un collaboratore con contratto subordinato deve optare necessariamente fra uno dei contratti previsti.".

 

1.12

 

RAME

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 

"3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni delle due Camere stabiliscono, con delibera dei Questori, le modalità attuative della presente legge".

 

Conseguentemente dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

 

"3-ter. La delibera di cui al comma 3-bis deve stabilire quanto segue:

 

a) il rapporto fra il rimborso forfettario che percepiscono mensilmente i parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni degli eventuali collaboratori di cui si avvalgano;

 

b) due o più tipologie di contratto di lavoro subordinato (impiegato e funzionario). Il parlamentare che intenda assumere un collaboratore con contratto subordinato deve optare necessariamente fra uno dei contratti previsti.".

 

1.5

 

MALAN

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

"4-bis. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari restano liberi di avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori."

 

1.6

 

TREU

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

"4-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.".

 

1.13

 

BOBBA, relatore

 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

 

"4-bis. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.

 

 4-ter. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.".

 

1.2

 

RAME

 

All'articolo 1, inserire la seguente rubrica:

 

"Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari".

 

1.0.1

 

RAME

 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

 

"Art. 1-bis.

(Albo dei collaboratori parlamentari)

 

1. Al momento della stipula del contratto di collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l'inibizione dell'ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministrazione parlamentare ed è depositato presso gli Uffici dei parlamentari Questori.

 

2. L'Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via internet, rispettivamente nei siti internet di ciascun ramo del Parlamento.

 

3. L'iscrizione all'Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle Amministrazioni degli organi parlamentari."

 

1.0.2

 

RAME

 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare)

 

1. Le camere adottano adeguati provvedimenti per verificare che le somme attribuite ai parlamentari quale "rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare" siano effettivamente dedicate a questo scopo."


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2007

81ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari  

 

(1626) RAME ed altri. - Norme per l' ordinamento della professione di collaboratore parlamentare

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1614 ed assorbimento del disegno di legge n. 1626) 

 

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

 

Il presidente TREU avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti accantonati nella seduta di ieri. Ricorda che gli emendamenti sono riferiti al disegno di legge n. 1614, già adottato dalla Commissione come testo base.

 

Il senatore SACCONI (FI) illustra l'emendamento 1.1, che intende applicare al rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari l'istituto della certificazione, introdotto con la legge n. 30 del 2003 e con il decreto legislativo n. 276 dello stesso anno, tramite il quale i soggetti esplicitamente autorizzati dalla legge stessa possono attestare la libera manifestazione di volontà delle parti in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro. Anche con riferimento ad alcuni recenti accenni del Presidente della Camera dei deputati circa l'opportunità di certificare i rapporti di lavoro dei collaboratori, accenni peraltro alquanto generici e non molto precisi per quanto attiene all'identificazione dei soggetti abilitati a compiere tale atto, il senatore Sacconi ritiene utile introdurre un chiaro ed esplicito richiamo alla legislazione vigente in materia e alle garanzie accordate alle parti dall'ordinamento. Peraltro, l'obbligo o la facoltà di ricorrere all'istituto della certificazione potrebbe essere compreso anche nell'ambito delle misure applicative, da adottarsi da parte degli organi competenti dei due rami del Parlamento, come prevedono l'emendamento 1.13 del relatore ed altri emendamenti di analogo tenore.  

 

Il senatore Sacconi aggiunge quindi la firma all'emendamento 1.5 del senatore Malan, e lo riformula nell'emendamento 1.5 (testo 2), in accoglimento dell'invito rivolto nella seduta di ieri dal Presidente, sostituendo le parole "restano liberi di avvalersi" con le altre: "possono avvalersi".

 

Il senatore NOVI (FI) aggiunge la firma all'emendamento 1.5 (testo 2).

 

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) fa presente che l'emendamento 1.11 si propone di esplicitare che, nell'ambito delle modalità attuative della legge, rimesse ad una deliberazione dei questori di ciascuno dei due rami del Parlamento, dovrebbe essere stabilito il rapporto tra il rimborso forfetario percepito mensilmente dai parlamentari e gli importi relativi alle retribuzioni dei loro collaboratori, e dovrebbero essere indicate le tipologie di contratto di lavoro subordinato applicabili ai collaboratori stessi. Ritiene tuttavia accettabile l'emendamento 1.13 del relatore, che persegue le stesse finalità  dell'emendamento 1.11, tramite il rinvio alle misure attuative la cui adozione è demandata agli organi competenti dei due rami del Parlamento. Ritira pertanto l'emendamento 1.11.

 

Dopo che la senatrice RAME (Misto-IdV)  ha dato per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, il PRESIDENTE , con riferimento alle osservazioni del senatore Tibaldi, segnala che l'emendamento 1.9 esplicita il rinvio al contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei collaboratori, individuabile in relazione ai contenuti specifici della prestazione e alla categoria professionale di riferimento, mentre l'emendamento 1.13 del relatore demanda agli organi competenti dei due rami del Parlamento l’adozione di specifiche misure di attuazione delle norme in discussione, in ambiti che attengono alla autonomia delle Camere, quali il regime degli accessi alle sedi parlamentari, la verifica sulla effettiva destinazione delle somme erogate forfettariamente ai parlamentari, la predisposizione di corsi di aggiornamento a cura delle amministrazioni parlamentari, e la certificazione del rapporto di lavoro del collaboratore, per citare alcune delle questioni richiamate negli emendamenti presentati.

 

Il Presidente ricorda quindi che è già pervenuto il parere della Commissione bilancio, di nulla osta sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati, e dà conto del parere della Commissione affari costituzionali, che, nell'esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1614, pur sottolineando la natura ricognitiva dello stesso, formula un parere contrario sugli emendamenti   1.4, 1.11 - peraltro testé ritirato -, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, ritenuti in contrasto con il principio di autonomia normativa e organizzativa delle Camere, di cui all'articolo 64 della Costituzione. Va altresì  segnalato che le osservazioni della Commissione affari costituzionali relativamente all'emendamento 1.6 sono sostanzialmente recepite dall'emendamento 1.13, sul quale, peraltro, il nulla osta della Commissione è subordinato alla soppressione dell'inciso recante il termine di tre mesi entro il quale  gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato adottano le misure attuative, termine considerato anch'esso lesivo del principio costituzionale di autonomia delle Camere. Il parere non ostativo sull'emendamento 1.7, infine, è formulato nel presupposto che la modifica apportata all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si applichi solo nel caso in cui si faccia ricorso ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.  

 

Al fine di recepire la condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali, il relatore BOBBA (Ulivo) riformula l'emendamento 1.13 nell'emendamento 1.13 (testo 2), sopprimendo l'inciso "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

Gli emendamenti 1.4, 1.12 e 1.6 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti, i quali aggiungono la loro firma all'emendamento 1.13 (testo 2). A tale emendamento aggiunge la firma anche il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com).

 

La senatrice RAME (Misto-IdV), nel dichiarare di  ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, precisa che, a suo avviso, andrebbe eliminata del tutto la possibilità per il parlamentare di avvalersi dei rapporti di collaborazione a progetto, in considerazione dei numerosi abusi a cui  essi sono suscettibili di dar luogo.

 

Il PRESIDENTE pur sottolineando che il rapporto più congruo in relazione all'attività dei collaboratori parlamentari è quello di lavoro subordinato, fa presente che non  è opportuno escludere del tutto la possibilità di avvalersi del modulo contrattuale della collaborazione a progetto, che può rivelarsi più adatto di altre tipologie contrattuali per il perseguimento di determinate finalità e per lo svolgimento di attività connesse, ad esempio, alla ricerca o all’istruttoria per la redazione di proposte di legge.

 

Il senatore NOVI (FI) fa presente che a volte i collaboratori parlamentari, oltre all'attività di supporto espletata a favore del singolo parlamentare, svolgono in via principale un'attività lavorativa ulteriore.

 

Il PRESIDENTE chiarisce, in relazione ai profili evidenziati dal senatore Novi, che relativamente al regime delle incompatibilità risultano applicabili i principi generali sussistenti nell'ordinamento lavoristico. Con riferimento ad alcune osservazioni dei  senatori PARAVIA (AN)  e ADRAGNA (Ulivo),  precisa poi che la dizione "lavoro autonomo" contenuta al comma 2 dell'articolo 1, deve intendersi comprensiva anche delle attività professionali.

 

Avverte quindi che si passerà all'espressione del parere del relatore e della rappresentante del Governo sugli emendamenti.

 

Il relatore BOBBA (Ulivo) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.8, 1.7, 1.5 (testo 2) e 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto ritiene preferibile che l'adozione di disposizioni riguardanti la certificazione dei rapporti di lavoro sia demandata alle misure di attuazione contemplate nell'emendamento 1.13 (testo 2), di cui auspica l'approvazione.

 

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti.

 

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.3, che viene approvato dalla Commissione.

 

Con separate votazioni vengono poi approvati gli emendamenti 1.9 e 1.8.

 

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.1, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 1.7, 1.5 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 1.2.

 

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

 

Considerato che non ci sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto in ordine ai disegni di legge in titolo, il Presidente, prima di passare alla votazione finale dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 1614, nel testo modificato, esprime ai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione il proprio compiacimento per l’ampiezza e l’elevato livello della discussione. Rivolge inoltre un particolare ringraziamento ai senatori Azzollini, Paravia e Zuccherini, per il fondamentale contributo di idee e di proposte con cui hanno attivamente e proficuamente preso parte alla stesura del disegno di legge n. 1614. I loro nomi non figurano tra quelli dei firmatari di tale disegno di legge solo per disguidi di natura organizzativa, ma è doveroso riconoscere il ruolo fondamentale che essi hanno svolto nella messa a punto del testo che la Commissione si accinge a licenziare.

 

Chiede infine alla Commissione di conferirgli il mandato di verificare la correttezza dei rinvii interni al testo, alla luce delle modifiche approvate, apportando, ove necessario, le necessarie correzioni, in sede di coordinamento formale del testo medesimo.

 

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

 

Il PRESIDENTE pone quindi  ai voti il disegno di legge n. 1614, nel testo conseguente alle modifiche approvate.

 

La Commissione approva, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1626.


Trattazione in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007

49ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge n. 1614, che si propone di disciplinare il rapporto di lavoro dei cosiddetti collaboratori parlamentari, ossia – come recita l’articolo 1, comma 1 – del personale, esterno alle amministrazioni delle Camere, di cui i parlamentari possono avvalersi per attività connesse all’esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato. Il disegno di legge non suscita rilievi critici in termini di costituzionalità, dovendosi semmai valutare l’effettiva necessità dell’intervento legislativo proposto, di natura sostanzialmente ricognitiva. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con l’osservazione ora formulata.

 

Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi, in particolare sugli emendamenti 1.4, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, sui quali propone di esprimere un parere contrario, poiché le norme ivi previste e in particolare l’individuazione in una delibera dei Questori dell’atto per la definizione delle modalità attuative, la determinazione di alcuni dei contenuti di tali delibere, la previsione di condizioni in presenza delle quali debba essere inibito l’ingresso nelle sedi parlamentari, la previsione di corsi di aggiornamento promossi dalle amministrazioni delle Camere, le verifiche sull’effettiva destinazione delle somme, contrastano – a suo giudizio - con il principio di autonomia normativa e organizzativa delle Camere, sancito dall’articolo 64 della Costituzione.

 

Quanto all’emendamento 1.6, propone di esprimersi in senso non ostativo, ritenendo peraltro necessario segnalare l’opportunità di una riformulazione che demandi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l’adozione, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, di misure idonee ad assicurare la corretta applicazione della disciplina così definita, ritenendo tale riformulazione maggiormente rispettosa dell’autonomia delle Camere.

 

Illustra, infine, l’emendamento 1.7 che propone la qualificazione dei parlamentari come sostituti d’imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973; esprime, a tale riguardo la propria perplessità, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ovvero come lavoro autonomo, ossia tipologie di prestazioni lavorative  per le quali nella legislazione vigente non sono previste figure di sostituti d’imposta.

 

I senatori SAPORITO (AN) e PASTORE (FI) dichiarano di condividere i rilievi formulati dal relatore, e di ritenere opportuno un approfondimento sull’emendamento 1.7.

 

Il presidente VILLONE (SDSE) concorda con tale richiesta.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2007

50ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) richiama le considerazioni e il dibattito svolti nella seduta precedente, con particolare riferimento all’emendamento 1.7; raccogliendo le preoccupazioni espresse in quell’occasione, propone di esprimere un parere non ostativo su tale proposta, nel presupposto che la modifica così apportata all’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 si applichi solo nei casi in cui con i collaboratori parlamentari sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

 

Il senatore SAPORITO (AN), nel concordare con tale proposta suggerisce un’integrazione ai rilievi già formulati nella precedente seduta sul testo del disegno di legge in esame, nel senso di invitare la Commissione di merito a evitare qualsiasi misura che possa prefigurare la possibilità di immissioni nei ruoli delle amministrazioni parlamentari ovvero di riconoscimenti economici a carico delle stesse.

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE), accogliendo tale richiesta propone, in conclusione, di esprimere sul disegno di legge n. 1614 un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’effettiva necessità dell’intervento legislativo proposto, di natura sostanzialmente ricognitiva. Si segnala inoltre l’esigenza di evitare qualsiasi misura che possa prefigurare la possibilità  di immissioni nei ruoli delle amministrazioni parlamentari ovvero di riconoscimenti economici a carico delle stesse.

 

Quanto agli emendamenti a esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

 

- parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.11, 1.12, 1.0.1 e 1.0.2, poiché le norme ivi previste e in particolare l’individuazione in una delibera dei Questori dell’atto per la definizione delle modalità attuative, la determinazione di alcuni dei contenuti di tali delibere, la previsione di condizioni in presenza delle quali debba essere inibito l’ingresso nelle sedi parlamentari, la previsione di corsi di aggiornamento promossi dalle amministrazioni delle Camere, le verifiche sull’effettiva destinazione delle somme, appaiono contrastare con il principio di autonomia normativa e organizzativa delle Camere, sancito dall’articolo 64 della Costituzione;

 

- parere non ostativo sull’emendamento 1.13, a condizione che nel comma 4-bis sia soppressa la previsione di un termine entro il quale gli organi competenti delle Camere adottano le misure attuative, in quanto lesiva dell’autonomia normativa e organizzativa delle stesse;

 

- parere non ostativo sull’emendamento 1.7, nel presupposto che la modifica così apportata all’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 si applichi nel solo caso che si faccia ricorso a un contratto di lavoro subordinato dei collaboratori parlamentari;

 

 - parere non ostativo sull’emendamento 1.6, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di una riformulazione che demandi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l’adozione, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, di misure idonee ad assicurare la corretta applicazione della disciplina così definita;

 

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,35.


BILANCIO    (5ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2007

98ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

 

(1614) TREU e PETERLINI. - Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore LUSI (Ulivo) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento consente di applicare la disciplina di contratti di  lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo. Occorre acquisire conferma che i nuovi regimi introdotti (lavoro autonomo) non siano suscettibili di determinare variazioni di gettito rispetto alle forme contrattuali attuali, valutando, di converso, se le nuove norme sono idonee a determinare un’emersione di base imponibile. In relazione al parere da rendere sul testo, segnala le proposte 1.11, 1.12 e 1.5 per i medesimi profili segnalati con riferimento al testo.

 

Il sottosegretario CASULA esprime avviso favorevole, segnalando l’opportunità di aggiornare la dizione dei  contratti di collaborazione coordinata e continuativa con quella di contratti di lavoro a progetto. Per quanto concerne gli emendamenti, si riserva di fornire i chiarimenti in altra seduta.

 

Il presidente MORANDO, in considerazione dell’avviso del Governo sul testo che dichiara di condividere, propone di procedere anche all’esame degli emendamenti.

 

Il relatore LUSI (Ulivo), tenuto conto che il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, propone di esprimere avviso favorevole anche sugli emendamenti.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

 

 



[1]    A.S. 1614, d’iniziativa dei sen. Treu e Peterlini.

[2]    “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[3]     Come è noto, l’attività di collaborazione coordinata e continuativa consiste in prestazioni d’opera prevalentemente personali, svolte senza vincolo di subordinazione in un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Le collaborazioni coordinate e continuative, infatti, non rientrano nelle tradizionali tipologie del lavoro subordinato e di quello autonomo. Tali rapporti, pur non svolgendosi alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (secondo la definizione del prestatore di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c.), hanno caratteristiche di continuità e di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente cui i lavoratori prestano la propria collaborazione. Allo stesso tempo, sono accomunati al lavoro autonomo da caratteristiche specifiche, quali la mancanza sia di un legame diretto tra retribuzione e disponibilità temporale del lavoratore, sia della tendenziale esclusività del rapporto.

[4]     Approvato in sede deliberante dalla 11.a Commissione permanente del Senato, divenendo l’A..C. 2933.

[5]    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

[6]     L’articolo 2118 del codice civile prevede, in caso di recesso ad nutum di uno dei contraenti (naturalmente, nel caso di recesso da parte del datore di lavoro, solamente nei casi residuali in cui ancora si applica il regime di libera recedibilità), il diritto ad un congruo preavviso per l’altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

[7]     A seguito dell’elevazione a 65 anni dell’età per la pensione di vecchiaia, la norma dovrebbe essere ormai riferita ai lavoratori ultrassessantacinquenni in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.