Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro - A.C. 2849 - Iter al Senato | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 210 Progressivo: 2 | ||
Data: | 04/07/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(A.C. n.2849)
Iter Senato
n. 210/2
4 luglio 2007
Sui provvedimenti AC 2636 e AC 2849 sono stati redatti i seguenti dossier:
§ dossier n. 210, contenente la scheda di sintesi, le schede di lettura e il testo dei provvedimenti;
§ dossier n. 210/1, contenente la normativa nazionale e comunitaria relativa all’AC 2849;
§ dossier n. 210/2, contenente l’iter al Senato relativo all’AC 2849;
§ dossier n. 210/3, contenente la normativa nazionale relativa all’AC 2636 (parte I, II e III);
§ dossier n. 210/4, contenente la normativa comunitaria relativa all’AC 2636 (Parte I e II).
Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione dei Dipartimenti Ambiente, Bilancio, Finanze e Giustizia.
Dipartimento Lavoro
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: LA0252b
INDICE
Seduta del 29 maggio 2007 antimeridiana
Seduta del 29 maggio 2007 pomeridiana
Seduta del 30 maggio 2007 antimeridiana
Seduta del 30 maggio 2007 pomeridiana
Seduta del 13 giugno 2007 antimeridiana
Seduta del 13 giugno 2007 pomeridiana
- 11^ Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
Relazione della 11^ commissione (Lavoro, previdenza sociale)
Seduta del 13 giugno 2007 antimeridiana
Seduta del 13 giugno 2007 pomeridiana
Seduta del 21 giugno 2007 antimeridiana
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1507
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DAMIANO) e dal Ministro della salute (TURCO) di concerto col Ministro dello sviluppo economico (BERSANI) col Ministro per le politiche europee (BONINO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) e col Ministro della solidarietà sociale (FERRERO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 18 aprile 2007 |
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Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
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Onorevoli Senatori. – La vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una progressiva stratificazione di fonti assai diverse ed eterogenee tra loro, succedutesi senza soluzione di continuità dagli anni Cinquanta ad oggi. Ne è derivato un quadro regolatorio particolarmente complesso, in cui i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie di «nuovo approccio» si sono sommati a disposizioni vecchie di decenni e di ben diversa logica dando vita ad una difficile compresenza.
Pertanto, appare necessario il riassetto della materia, da realizzare nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell’equilibrio tra Stato e regioni garantendo, al contempo, l’uniformità della tutela sull’intero territorio nazionale. Di conseguenza, la formulazione del titolo considera sia l’attività di collazione e riordino della normativa sia quella di riforma delle disposizioni preesistenti e successive al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, da ricondurre in un «testo unico» non meramente compilativo. L’espressione «salute e sicurezza sul lavoro» è usata in quanto introdotta dalle direttive comunitarie ed è ritenuta riferibile sia al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. Si è scelto di non usare l’espressione «prevenzione degli infortuni sul lavoro», di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 164 del 1956, per evitare ogni fraintendimento sull’area nella quale esercitare la delega, la quale non contiene la riforma del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, l’intervento di riforma non comprenderà misure di carattere previdenziale (si pensi, ad esempio, a quelle in favore di chi abbia contratto malattie professionali o di chi sia divenuto inabile in costanza di lavoro).
Il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, di cui all’articolo 1, comma 1, appare congruo ove si tenga conto, da un lato, l’urgenza dell’intervento di riforma e, dall’altro, della sua complessità; al riguardo, si consideri la vastità delle normative che potrebbero essere rivisitate potendo il «testo unico» comprendere, oltre ai provvedimenti degli anni Cinquanta, anche quelli che disciplinano, ad esempio, il settore degli apparecchi a pressione e quello degli ascensori. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno prevedere, al comma 5, terzo periodo, un meccanismo di proroga – operante alle condizioni ivi esplicitate, vale a dire qualora il termine per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni precedenti i dodici mesi – che, ove utilizzato, porterebbe il termine complessivo dell’intervento a diciotto mesi. Quanto alla locuzione «uno o più decreti legislativi», essa consente di operare il riassetto in parola sia tramite un solo provvedimento sia per mezzo di più decreti, ove si ritenga – per ragioni legate alla particolarità di alcune normative di settore (si pensi, per tornare ad un esempio già fatto, agli apparecchi a pressione), che come tali meriterebbero un approfondimento autonomo e specifico rispetto al resto delle disposizioni vigenti – che questa seconda sia modalità più rapida ed efficace di intervento.
I commi 4 e 5 dell’articolo 1 individuano la procedura da seguire nella adozione dei decreti di attuazione, mentre il successivo comma 6 prevede la possibilità per il Governo di intervenire in funzione integrativa e correttiva su di essi, sempre nel rispetto delle procedure appena citate, ove risulti opportuno o necessario a seguito di una prima ricognizione (nell’arco temporale di dodici mesi) delle ricadute pratiche della normativa riformata.
Il primo dei criteri di delega – comma 2, lettera a) – è diretto a consentire al legislatore delegato di intervenire su tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, in funzione di riordino e coordinamento delle medesime. Tale intervento dovrà essere realizzato tenendo conto del quadro delineato dalle previsioni comunitarie (numerosissime ed assai stringenti) ed internazionali vigenti in materia, nonché dell’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». La ricaduta di tale norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già chiarita dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 312 del 18-25 luglio 1996, è ormai pacificamente identificata nel principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, inteso come obbligo per l’imprenditore (a cui corrisponde, ovviamente, il correlativo diritto del lavoratore) di adottare nell’esercizio dell’attività di impresa ogni misura possibile, secondo la tecnologia di quel momento storico, utile ad evitare (o ridurre al minimo) ogni rischio in ambiente di lavoro.
Il successivo criterio – comma 2, lettera b) – impone, per quanto concerne il campo di applicazione oggettivo, che la normativa di sicurezza riguardi tutte le attività pubbliche e private, ferma restando la facoltà di considerare l’esistenza di particolari esigenze; in tale senso, particolare riguardo viene attribuito alla specificità dell’attività lavorativa svolta all’interno della pubblica amministrazione. Inoltre, si prevede la predisposizione di misure di contrasto alla pericolosità di alcune lavorazioni (si pensi, per tutte, al settore delle costruzioni) nelle quali permane un indice infortunistico particolarmente elevato.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 impone che il campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro comprenda tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche «parasubordinati», in applicazione dell’orientamento, ormai consolidato, che considera beneficiari della normativa stessa tutti coloro che si trovano in un «ambiente di lavoro» di cui un datare di lavoro abbia la disponibilità, non importa a quale titolo o con quale tipologia contrattuale. Inoltre, sempre nel criterio di cui alla lettera c), seguendo le più evolute sollecitazioni comunitarie (per quanto non ancora tradottesi in direttive ma solo nella Raccomandazione n. 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003), si esplicita la volontà di disciplinare l’applicazione delle norme di salute e sicurezza anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi, in relazione ai quali, tuttavia, tale applicazione non potrebbe – per le peculiarità dello svolgimento del lavoro autonomo – atteggiarsi allo stesso modo di quella riservata agli altri lavoratori e lavoratrici; di qui la necessità di una regolamentazione peculiare.
Inoltre, il criterio in commento permette di predisporre misure di tutela peculiari nei confronti di alcune categorie di lavoratori e lavoratrici o per specifiche tipologie di lavoro (si pensi, ad esempio, ai giovani o ai lavoratori avviati con contratto di somministrazione) o settori di attività; ciò per predisporre misure di particolare tutela – soprattutto in termini di informazione e formazione – nei confronti di categorie di lavoratori e lavoratrici o tipologie di lavoro più esposte, secondo consolidati dati statistici, agli infortuni sul lavoro. In tal modo si potrebbe superare il principio, finora invalso, della parità di tutela di tali lavoratori e lavoratrici nei confronti di quelli stabilmente inseriti in azienda assicurando ai lavoratori «giovani» e a quelli «flessibili» una tutela finalmente adeguata al rischio infortunistico (in piena coerenza con la direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 – in materia di miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici interinali o con contratto a tempo determinato – la quale parla di una «normativa complementare particolare» per quanto concerne la salute e sicurezza di tali lavoratori e lavoratrici).
Il criterio di cui alla lettera d) si colloca nell’ottica di una semplificazione di adempimenti formali, specie nelle piccole e medie imprese, come tali intendendosi quelli che costituiscono un appesantimento di tipo amministrativo. Tale semplificazione, tuttavia, dovrà essere realizzata senza alcuna diminuzione dei livelli di tutela al momento raggiunti, come imposto dalle direttive comunitarie già recepite.
La lettera e) è diretta a consentire l’intervento legislativo sulle normative «di utilizzo», di cui ai decreti degli anni Cinquanta, le quali possono prevedere specifici requisiti costruttivi delle macchine e delle attrezzature di lavoro non coordinate con i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine marcate CE e di cui alla cosiddetta «direttiva macchine» (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e successive modificazioni). Infatti, come noto, tali ultime direttive prevedono procedure particolari – rispetto a quelle applicabili in sede ispettiva – nell’ipotesi in cui, in sede di vigilanza, emerga una non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996). La lettera in commento prevede, altresì, la razionalizzazione, ai fini della sua migliore efficienza, del sistema pubblico di controllo, da realizzarsi senza pregiudizio delle competenze in materia riservate agli organismi privati.
Il criterio di cui alla lettera f) consente la riformulazione del complesso apparato sanzionatorio oggi vigente, per assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni tenendo conto dei compiti effettivamente ed in concreto svolti da ciascun soggetto obbligato (si pensi, ad esempio, alle responsabilità del preposto) nonché della natura sostanziale o formale della violazione; il tutto utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente, nel rispetto del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Infine, viene previsto il ricorso alle disposizioni in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai reati di lesioni colpose ed omicidio colposo conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche ed a tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro. Per le violazioni particolarmente gravi il criterio in commento prevede, poi, il ricorso a sanzioni di tipo interdittivo.
La lettera g) consente la ridefinizione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema della salute e sicurezza in azienda anche attraverso idonei percorsi formativi – come evidenziato in sede di riunione del tavolo tecnico della Conferenza unificata – (con particolare evidenza, finalizzata al potenziamento delle sue prerogative, per il rappresentante per la sicurezza territoriale). A tale proposito, si prevede il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; in tale ambito, potranno eventualmente essere affrontate la problematiche connesse alle modalità di elezione e di svolgimento del relativo mandato.
Il criterio di cui alla lettera h) tende a valorizzare il ruolo della bilateralità, nelle forme già individuate dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, anche (ma non solo) quale necessario supporto ai datori di lavoro per l’adempimento degli obblighi di sicurezza o per il miglioramento delle tutele negli ambienti di lavoro.
Il vigente quadro costituzionale rende quanto mai opportuna la ricerca – perseguita dal criterio di cui alla lettera i) – di una sede idonea ad individuare, nel rispetto del principio del tripartitismo, linee concordate di applicazione sul territorio nazionale delle normative di sicurezza; ciò al fine di indirizzare le attività di rispettiva competenza a criteri di uniformità e, al contempo, di promuovere lo scambio di informazioni sulle disposizioni, interne o comunitarie, in fase di approvazione. Del pari, nel criterio in commento si prevede – sempre nell’ottica della sussidiarietà e del coordinamento sul territorio degli interventi in materia di sicurezza – il potenziamento del ruolo dei comitati regionali di coordinamento.
La lettera l) è diretta, nell’ottica da sempre propugnata in sede europea, a supportare le aziende nella costruzione di sistemi di sicurezza individuando accordi aziendali e strumenti volontari – quali i codici di condotta ed etici e le buone prassi – che siano utilizzabili per garantire o innalzare i livelli di tutela, per i quali vale la riserva di legge.
La lettera m) è diretta a definire un assetto istituzionale che consenta l’organizzazione e la circolazione di informazioni per potere meglio conoscere i fenomeni infortunistici e le malattie professionali e, di conseguenza, finalizzare gli interventi di Stato, enti e regioni, alla massima efficacia. Inoltre, il criterio è utile anche ai fini degli adempimenti periodicamente richiesti dall’Unione europea a ciascuno degli Stati membri relativamente alla effettiva applicazione delle direttive comunitarie. Si prevede, per tale finalità, l’utilizzo (nel rispetto delle attuali competenze) del sistema informativo nazionale esistente in materia, reso maggiormente efficace attraverso l’eliminazione di ogni sovrapposizione o duplicazione di intervento, al quale parteciperanno – lettera n) – i Ministeri ed al cui sviluppo potranno concorrere – in una ottica di massima condivisione e utilità dello strumento – gli organismi paritetiei e gli istituti di settore a carattere scientifico.
La lettera o) risponde alla necessità di favorire, in una logica squisitamente prevenzionistica, l’effettività dell’impatto della riforma nei confronti delle imprese e, in particolare, di quelle piccole e medie, le quali costituiscono tuttora la struttura portante dell’economia italiana e che più delle grandi aziende faticano ad adempiere compiutamente agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le misure previste sono dirette a:
- definire, tramite una azione di governance fondata sul tripartitismo, progetti formativi da indirizzare a tutti i soggetti interessati alla salute e sicurezza in azienda, specie in quelle piccole e medie, anche per il tramite del sistema della bilateralità;
- prevedere il finanziamento degli investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, anch’esse a carico dell’INAIL, che vi provvede tramite approvazione dei propri organi deliberanti, nell’ambito delle sue spese istituzionali;
- sensibilizzare ed informare i giovani (futuri lavoratori) attraverso l’inserimento della materia della salute e della sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione.
Le attività di cui ai primi due punti sono da finanziare a valere su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 deIl’INAIL.
La lettera p) consente interventi di razionaIizzazione e coordinamento delle strutture di vigilanza valorizzando le specifiche competenze. L’intervento di riforma in materia dovrà, in particolare, essere finalizzato alla massima efficacia della vigilanza ed alla eliminazione di ogni duplicazione o carenza di intervento.
Il criterio di cui alla lettera q) ribadisce un principio ormai pacifico (si pensi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994), in base al quale ogni intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può gravare sul lavoratore e sulla lavoratrice subordinati vale a dire sui soggetti beneficiari della normativa.
Inoltre, la lettera r) consente la rivisitazione della normativa vigente in materia di appalti, con particolare riferimento ai subappalti ed al miglioramento delle regole che disciplinano il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi. Si tratta di contribuire alla creazione di un sistema che assicuri, in settori a particolare – consolidata – incidenza infortunistica, una maggiore certezza delle responsabilità (anche «di filiera») di chi opera e la presenza delle sole aziende che rispettino le regole in materia. In particolare, si prevede la possibilità di introdurre strumenti in grado di valutare l’idoneità delle aziende che lavorino negli appalti utilizzando come parametro di valutazione il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, la lettera in commento considera il parametro appena citato elemento vincolante per l’acceso a agevolazioni, finanziamentì e contributi a carico della finanza pubblica.
La lettera s) prevede la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria.
Si evidenzia, infine, che i decreti legislativi attuativi della delega non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti dei lavoratori.
I decreti attuativi della presente delega sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture (limitatamente alla revisione della normativa in materia di appalti), il Ministro dello sviluppo economico (limitatamente al riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro), ed il concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà sociale (limitatamente alla lettera l) del comma 2). Per i decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, in dotazione alle medesime amministrazioni.
Si ritiene utile premettere che dalla legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica cosi come espressamente previsto dal comma 7 dell’articolo 1; non si prevede, inoltre, l’istituzione di nuovi organismi amministrativi ma solo la rivisitazione di quelli già esistenti ed operanti.
Per le sottoelencate misure ed attività previste dalle lettere b), c), g), i), l), m), n) ed s) del comma 2 dell’articolo 1:
- applicazione di misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici, pubblici e privati, subordinati ed autonomi; attuazione di idonei percorsi formativi in ordine alla revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- istituzione di un coordinamento delle attività e delle strutture centrali e territoriali di vigilanza; accordi aziendali, buone pratiche;
- riordino del sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione e controllo; sviluppo informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- rivisitazione delle modalità della sorveglianza sanitaria;
si intendono utilizzare le ordinarie risorse, umane, economiche e strumentali, già in dotazione delle amministrazioni e degli organismi interessati, attraverso una diversa e più efficace allocazione delle stesse, senza che ciò comporti nuovi oneri o maggiori spese a carico della finanza pubblica.
Per ciò che concerne, inoltre, le misure previste dai numeri 1 e 2 dell’articolo 1, comma 2, lettera o) – progetti formativi in materia di salute e sicurezza e finanziamenti degli investimenti in materia a favore delle piccole e medie imprese, nonché l’inserimento di tale tematica nei programmi scolastici ed universitari – si prevede che le stesse sono da finanziare a valere su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dall’INAIL.
Si rappresenta, infine, che in ogni caso, trattandosi di legge di delega, per una più completa valutazione delle misure da adottare per allocare diversamente le risorse attualmente in dotazione alle Amministrazioni, si fa rinvio ai decreti di attuazione.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi
a) Necessità dell’intervento normativo
L’intervento normativo è diretto a riorganizzare e razionalizzare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultante dal combinato disposto di una molteplicità di fonti normative succedutesi dagli anni Cinquanta ad oggi. Al contempo, la necessità dell’intervento si impone per garantire la massima incisività alla lotta al fenomeno degli infortuni sul lavoro.
b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulla legislazione vigente
Il disegno di legge proposto incide sulla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; normativa che trova riferimento nella stessa Carta costituzionale (articoli 32 e 41) e nelle norme del codice civile (articolo 2087) e che si articola in numerosi interventi normativi (in particolare, tra gli altri, i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 7 gennaio 1956, n. 164 e 19 marzo 1956, n. 303, i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e relative disposizioni di attuazione).
c) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Si rileva che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario; tra l’altro, gli stessi decreti citati alla lettera b) sono essi stessi attuazione di direttive comunitarie. Pertanto, è stata già verificata la loro piena compatibilità con gli indirizzi comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni in quanto si prevede espressamente che l’intervento (in materia a legislazione concorrente) sia realizzato nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà orizzontale e verticale contenuti nell’articolo 117 della Costituzione, di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico nonché di uniformità della tutela dei lavoratori attraverso il rispetto in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Sono state, inoltre, accolte, le richieste avanzate dalle regioni in sede di riunione del tavolo tecnico della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali
Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non incide sulle funzioni delle regioni e degli enti locali.
2. Valutazioni dell’impatto amministrativo
Il disegno di legge in esame non prevede la creazione di organismi amministrativi, prefiggendosi unicamente il coordinamento, finalizzato alla massima efficacia, degli interventi degli organi di vigilanza già esistenti. Inoltre, tutti gli altri organismi di cui si prevede la rivisitazione ed il potenziamento sono già esistenti ed operanti.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Non sono contenute definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell’attuale cultura tecnico-giuridica della materia.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto
I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti
L’intervento coinvolge i datori di lavoro pubblici e privati ed i beneficiari sono tutti i lavoratori.
b) Obiettivi generali e specifici
L’obiettivo è la razionalizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
c) Presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica
Sotto l’aspetto finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato, come espressamente previsto dal comma 7 dell’articolo 1.
In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c), i), m) ed o), si evidenzia che per far fronte agli adempimenti ivi previsti – relativi all’applicazione di misure in particolare tutela per determinate categorie di lavoratori, all’istituzione di un coordinamento sul territorio nazionale delle attività e delle strutture centrali e territoriali e allo sviluppo informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro – si intendono utilizzare le risorse, umane, economiche e strumentali, già in dotazione delle amministrazioni e degli organismi interessati attraverso una diversa e più efficace allocazione delle stesse.
Si rappresenta, inoltre, che le attività di cui ai numeri 1) e 2) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), sono da finanziare a valere su una quyota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.
In ogni caso, trattandosi di legge delega, l’impatto finanziario del provvedimento potrà essere oggetto di più completa valutazione con riferimento ai decreti di attuazione.
d) Strumento tecnico normativo appropriato
Come strumento normativo è stata individuata la legge delega, in considerazione della ampiezza dell’intervento e delle peculiarità tecniche delle disposizioni recate.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione; b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; 2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale; 4) l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno; 5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate; g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento; l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi; n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico; o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso: 1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto; 3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria; p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici; r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: 1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia. 3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. 5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi. 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottaree, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 7. Dall’attuazione dei criteri della presente legge di delega, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
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Affari costituzionali (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 GIUGNO2007
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
(omissis)
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005), 1485 (Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), 1249 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute) e 1448 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007).
La Sottocommissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.
Affari costituzionali (1ª)
MARTEDÌ 12 GIUGNO2007
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
BIANCO
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.
La seduta inizia alle ore 14,30.
(omissis)
IN SEDE CONSULTIVA
(1507-A) Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore VILLONE (SDSE) illustra un parere non ostativo con condizione e osservazioni sul testo del disegno di legge e un parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti a esso riferiti.
Il senatore SINISI (Ulivo) esprime perplessità sulla condizione proposta dal relatore concernente la soppressione o quantomeno la riformulazione della lettera b) dell’articolo 3, comma 1: il disegno di legge in esame prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) richiamata sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, configurando pertanto un potere sostitutivo atipico il quale, in quanto assentito dagli enti sostituiti, è a suo giudizio compatibile con il riparto di competenze costituzionali.
Il relatore VILLONE (SDSE) osserva che se l’intervento in questione si qualifica come esercizio di un potere sostitutivo, che si può attivare a fronte di un’inadempienza delle Regioni, esso per sua natura non può essere condizionato dall’intesa espressa dagli stessi soggetti sostituiti. A suo avviso, la previsione di una procedura per l’esercizio di un potere sostitutivo alternativa a quella disciplinata dall’articolo 8 dalla legge n. 131 del 2003 che ha attuato l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione finirebbe per indebolire la stessa potestà sostitutiva dello Stato.
Il senatore PASTORE (FI) condivide le osservazioni del relatore e sottolinea i riflessi che l’assetto delle competenze previste dalla Costituzione determinano sui diritti dei cittadini. Sotto tale profilo, non si può prescindere dalle conseguenze in termini di tutela dei diritti e di responsabilità penali che derivano dal mancato esercizio delle rispettive competenze di Stato e Regioni.
Anche il presidente BIANCO esprime riserve sulla previsione di un’intesa tra Stato e Regioni in un ambito - l'esercizio di poteri sostitutivi - che a suo giudizio va ricondotto alla piena competenza statale. Ritiene opportuno quindi che il parere faccia riferimento a interventi, ad esempio di natura sollecitatoria, che non costituiscano esercizio di poteri sostitutivi, per il quale sarebbe incongruo richiedere l’acquisizione della previa intesa.
Il senatore MALAN (FI) rileva la genericità dei princìpi e criteri direttivi della delega di cui all’articolo 1, comma 2, che propone una generale revisione della normativa in materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In proposito, sottolinea anche l’improprietà del riferimento inserito nel testo definito dalla Commissione di merito alle "differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati". Infine, osserva che la sanzione conseguente all’accertamento di un impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, consistente nella sospensione dell’attività imprenditoriale finirebbe per danneggiare soprattutto i lavoratori in regola: per tale circostanza, a suo avviso, sarebbe preferibile introdurre sanzioni pecuniarie che colpiscano piuttosto il datore di lavoro.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario del senatore PASTORE (FI), la Commissione approva i pareri proposti dal relatore, integrati in base alle osservazioni emerse nel dibattito, pubblicati in allegato al resoconto.
(omissis)
PARERE ALL’ASSEMBLEA APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU TESTO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1507-A
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che nell’articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera b) o che sia quanto meno riformulata sostituendo il riferimento all’esercizio di poteri sostitutivi con quello all’esercizio di poteri sollecitatori in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto non sia già disciplinato dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativo dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Si osserva inoltre che l’articolo 1, comma 2, lettera i) dovrebbe essere riformulato escludendo la possibilità che si configuri un potere di indirizzo e coordinamento in una materia – quella della tutela e sicurezza del lavoro – che l’articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in conformità ai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Si segnala, infine, l’opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella fase attuativa del finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla definizione di criteri generali di riparto, incidendo tali finanziamenti in una materia di competenza legislativa concorrente.
Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull’emendamento 1.89, invitando tuttavia a una sua riformulazione che preveda il coinvolgimento delle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il riparto del fondo finalizzato alle iniziative per la promozione della sicurezza e tutela del lavoro, incidendo tali finanziamenti in una materia di competenza legislativa concorrente;
- con l’occasione, si segnala che l’emendamento 1.36 prescrive l’acquisizione del parere vincolante della Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega conferita al Governo; su tale proposta si esprime un parere contrario, poiché tale previsione contrasta con il dettato dell’articolo 76 della Costituzione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
(omissis)
Giustizia (2ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
9ª Seduta
Presidenza del Presidente
alla 11a Commissione
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: parere parte favorevole con osservazioni e parte contrario.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007
68ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,35.
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza in primo luogo che il provvedimento, composto di un unico articolo, prevede al comma 7 una clausola di invarianza degli oneri ad eccezione che per la lettera o) di cui si dirà più avanti. Proprio in relazione all’affermata invarianza, ribadita anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si richiama in primo luogo, ai fini di una conferma di detto principio la lettera b) che prevede, l’applicazione della disciplina sulla sicurezza a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle eventuali peculiarità o pericolosità degli stessi e, dall’altro della specificità di alcuni ambiti lavorativi, come quelli della PA (si veda al riguardo anche la nota di lettura n. 39 del Servizio del bilancio) e la lettera c) che estende anche ai lavoratori autonomi la normativa in materia di sicurezza rilevando ciò per la pubblica amministrazione in relazione a tutti i contratti di lavoro non subordinato. Le medesime considerazioni valgono anche per le lettere g), h) e i) che prevedono rispettivamente un rafforzamento, attraverso idonei percorsi formativi, del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, il potenziamento degli organismi paritetici e la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di sicurezza: politiche che ordinariamente comportano oneri. La stessa conferma appare necessaria anche in relazione alla lettera s) che prevede la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria. Segnala poi il punto 2) della lettera r) che propone la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso per gli effetti che ciò potrebbe, in linea teorica, comportare sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda la lettera o) che prevede la promozione della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso azioni di prevenzione mediante progetti formativi per le piccole e medie imprese ed investimenti finalizzati a questi soggetti i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL si prevede la copertura mediante una quota delle risorse previste dal comma 780 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Al riguardo va sottolineato che l’onere derivante da tale principio di delega, non quantificato, si finanzia su di un’entrata eventuale, come quella prevista dal comma in questione finalizzata peraltro ad altro obbiettivo (si veda al riguardo anche la richiamata nota del Servizio del bilancio) e accertabile presumibilmente a metà dell’anno 2008. Apparirebbe pertanto opportuna una quantificazione degli oneri che chiarisse quanta parte delle risorse del comma 780 debbano essere destinate agli obbiettivi del disegno di legge in esame e si rendesse esplicito che tali obbiettivi possano essere attuati solo all’atto dell’accertamento delle risorse secondo quanto stabilito dal comma 780 medesimo. Appare inoltre necessario acquisire chiarimenti sul mancato inserimento del punto 3) della medesima lettera o) nella clausola di copertura in quanto anche il raggiungimento di tale obbiettivo sembra comportare maggiori oneri. Infine, in relazione al comma 5, sembrerebbe opportuna l’assegnazione per il parere oltre che alle commissioni di merito anche a quelle che effettuano la valutazione dei profili finanziari degli schemi dei decreti legislativi.
Il sottosegretario CASULA, in relazione all'affermata invarianza, ribadisce quanto già affermato in relazione tecnica, che il citato comma 7, prevede espressamente che per l'attuazione dei criteri di delega diversi da quelli della lettera o), nn. 1) e 2), le Amministrazioni competenti provvederanno con la diversa allocazione delle risorse umane, strumentali economiche allo stato in dotazione alle medesime Amministrazioni. In relazione al punto 2) della lettera r), ribadisce gli elementi di risposta forniti dal Ministero del lavoro, ossia evitare l'aggiudicazione di offerte anomale (cioè al massimo ribasso), specificando altresì in modo analitico anche i costi per la sicurezza. In relazione alla lettera o), rappresenta che allo stato non è possibile fornire un'esatta quantificazione degli oneri, in quanto gli strumenti operativi devono essere ancora definiti. Circa il punto 3), della medesima lettera o), fa presente che esso è soggetto al vincolo di invarianza degli oneri di cui al comma 7.
Il presidente MORANDO rileva la necessità di un ulteriore approfondimento da parte del Governo in ordine ai profili evidenziati dal relatore circa la garanzia dell'effettività della clausola di invarianza finanziaria in relazione ai principi posti per l'esercizio della delega legislativa, per cui risulta opportuna una integrazione della documentazione fornita dal Governo su tale questione. Si sofferma poi sul punto 2 della legge r), per la quale andrebbe chiarita la compatibilità tra il ricorso al sistema del massimo ribasso in materia di pubblici appalti, così da garantire risparmi in termini di finanza pubblica, e la tutela dei profili della sicurezza sul lavoro. In ordine alla lettera o), il Governo dovrebbe poi definire la scansione temporale in relazione agli oneri finanziari previsti.
Il senatore FERRARA (FI) evidenzia i rischi connessi al rinvio degli aspetti di quantificazione al successivo momento dell'esercizio della delega legislativa. Si sofferma, inoltre, sulla lettera r), punto 2, rilevando che la normativa in vigore già prevede norme volte a garantire il rispetto dei profili per la sicurezza sul lavoro in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei pubblici appalti; in tale quadro non appare chiaro il senso della norma in esame, che, stante il suo inserimento nell'ambito di una legge delega, rischia di costituire una norma interpretativa fonte di una più ampia delega in materia di normativa dei lavori pubblici, con un rischio di sovrapposizione rispetto a materie di competenza di altre Commissioni. Propone, dunque, che venga posta una condizione tesa all'espunzione dal testo del provvedimento della norma in esame, non potendo risultare sufficiente un chiarimento al riguardo.
Il PRESIDENTE rileva come potrebbe risultare idoneo chiarire l'oggetto della delega legislativa specificando che l'intervento sia esclusivamente riferito ad un rafforzamento nel controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza, fermo restando il possibile ricorso al sistema dell'aggiudicazione per massimo ribasso.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) rileva che potrebbe essere formulato un parere di nulla osta nel quale, acquisita conferma dell'effettività dell'invarianza finanziaria in relazione alle lettere b), c), g), h) e i) dell'articolo unico del provvedimento, ponga una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla lettera r), punto 2, nel senso di specificare l'obiettivo di rafforzamento del controllo sul corretto espletamento delle misure a tutela della sicurezza. In ordine alla lettera o) potrebbe inoltre condizionarsi il parere alla previsione della possibilità di disporre le relative misure solo a partire dall'esercizio 2008, in relazione al meccanismo di copertura mediante la quota di risorse di cui al comma 780 della legge finanziaria per il 2007, propone, infine, che venga prevista un'ulteriore condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, in ordine all'inserimento al comma 5 della sottoposizione al parere parlamentare anche per i profili finanziari.
Il presidente MORANDO, rilevato che dovrebbero comunque essere forniti dal Governo gli ulteriori chiarimenti in ordine all'effettività della clausola di invarianza finanziaria prevista in relazione alla prima parte del provvedimento, propone che si disponga il rinvio dell'esame al fine di acquisire dal Governo la relativa documentazione integrativa.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) volto ad evidenziare la necessità di una specificazione in ordine alla previsione della lettera r), punto 2, il PRESIDENTE, propone di rinviare l'esame del provvedimento, anche al fine di poter chiarire nella linea già evidenziata, di rafforzamento del controllo circa l'attuazione delle misure per la sicurezza, in relazione a tale previsione della delega.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
69ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 12.
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 maggio scorso.
Il presidente MORANDO ricorda che erano stati chiesti taluni approfondimenti al Governo in relazione ad alcuni profili inerenti il testo del provvedimento. In qualità di relatore, in luogo del senatore Ripamonti, assente per cause a lui non ascrivibili, illustra quindi gli emendamenti al testo del provvedimento. Per quanto di competenza richiama le osservazioni avanzate sul testo circa l’acquisizione di una conferma sulla invarianza degli oneri in relazione agli emendamenti 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera g- quater), 1.46, 1.22 e sull’emendamento 1.0.15 che introduce un articolo aggiuntivo concernente il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sembrano invece comportare maggiori oneri non coperti gli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1).
In relazione agli emendamenti 1.4 e 1.66, 1.64, 1.5 (limitatamente alla lettera f-ter) e 1.62, ritiene necessario valutare gli effetti sulla finanza pubblica conseguenti ad una estensione degli ambiti di applicazione della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro sia in relazione al tipo di rischio che di categorie di lavoratori. Mentre sulle proposte emendative 1.42, 1.59 e 1.71, fa presente la necessità di avere chiarimenti su quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall’introduzione di nuove procedure o nuovi documenti. In relazione agli emendamenti 1.70 e 1.84, ritiene altresì necessario acquisire conferma che il riferimento alle micro imprese rappresenti una precisazione testuale e non un allargamento della platea di applicazione delle norme. In relazione all’emendamento 1.53, volto a stabilire la destinazione delle sanzioni già vigenti relative alle violazioni della normativa sulla sicurezza rileva l’esigenza di acquisire conferma che tali importi siano o meno iscritti in bilancio nelle entrate, con i conseguenti effetti sui saldi, perché in tal caso la proposta comporterebbe maggiori oneri.
Riguardo alle proposte 1.63 (limitatamente al comma 2) e 1.1 (limitatamente alla lettera g-bis), occorre valutare quali possano essere gli effetti sul bilancio dello stato riguardo alla "rivalutazione" del tempo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza per la parte concernente la pubblica amministrazione. In relazione all’emendamento 1.60, fa presente, inoltre, l’esigenza di valutare quali possano essere gli effetti finanziari derivanti dall’estensione di una serie di obblighi in capo al datore di lavoro committente (riferito dunque anche alla pubblica amministrazione) attualmente in capo alle imprese esecutrici di lavori pubblici. Analoga valutazione sui possibili effetti finanziari deve essere operata in relazione all’emendamento 1.0.4 che fissa una quota del 2 per cento delle risorse di ciascun servizio sanitario regionale ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Occorre, poi, valutare al medesimo fine gli effetti potenzialmente derivanti dalla creazione di banche dati unificate predisposta dall’emendamento 1.0.11. Infine, in relazione all’emendamento 1.51, che prevede l’assunzione tutti gli idonei che hanno partecipato ad un concorso per ispettori del lavoro bandito dal Ministero del lavoro del 2004, chiede conferma della corretta quantificazione dell’onere al fine di valutarne la copertura. Segnala inoltre l’opportunità che la clausola di copertura, formulata come tetto di spesa a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi derivanti dall’assunzione in ruolo, sia trasformata in previsione di spesa e sia introdotta una clausola di invarianza. In relazione all’emendamento 1.0.19 d’iniziativa governativa, recante disposizioni varie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sembra opportuno acquisire, oltre alla relazione illustrativa, di cui l’emendamento è corredato, la relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge di contabilità. In relazione poi all’emendamento 1.0.20 che si propone il contrasto al lavoro irregolare e che predispone, al comma 2, lettera c), sanzioni destinate ad integrare il Fondo per l’occupazione occorre acquisire conferma che si tratti di un gettito aggiuntivo oltre a quello vigente. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.41, 1.3, 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1 (limitatamente alla lettera g- quater), 1.46 e 1.22, in quanto determinano maggiori oneri non quantificati né coperti.
Dopo un intervento del senatore MORGANDO (Ulivo) volto a chiedere chiarimenti in ordine alla sussistenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 1.22, il senatore FERRARA (FI) rileva che non risulta chiaro quali effetti in termini di maggiori oneri possano riconnettersi alla proposta 1.41.
Il sottosegretario CASULA prosegue dunque con l’espressione del parere dell’Esecutivo, rimettendosi al parere della Commissione in ordine all’emendamento 1.0.15 e formulando parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89.
In relazione alla proposta 1.0.15, dopo che il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che la stessa non sembra comportare nuovi o maggiori oneri, il PRESIDENTE evidenzia che l’emendamento incide su questioni di competenza e coordinamento senza rilievi di natura finanziaria.
Il sottosegretario CASULA in relazione alla proposta 1.52 rileva che la stessa è suscettibile di determinare maggiori oneri qualora per la promozione delle attività ivi previste non ci si possa avvalere delle figure professionali già esistenti a legislazione vigente.
In merito a tale proposta il presidente MORANDO propone l’espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario CASULA prosegue poi esprimendo parere contrario, ai sensi dell’artico 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1).
Il PRESIDENTE propone dunque che in relazione alle proposte finora esaminate, stante il parere espresso dal Governo, potrebbe esprimersi un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g-quater), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1), mentre potrebbe esprimersi un parere contrario senza il richiamo alla citata norma costituzionale sulle proposte 1.41, 1.3, 1.45 e 1.46. In relazione alla proposta 1.0.15 non sembrano invece sussistere profili di carattere finanziario per cui propone l’espressione di un parere di nulla osta.
In relazione alla proposta 1.66 il senatore FERRARA (FI) rileva come il riferimento ad ambienti di lavoro a rischio risulta in termini generali per cui potrebbero esservi ricondotte anche altre tipologie ivi incluso i luoghi di svolgimento del telelavoro.
Il sottosegretario CASULA esprime al riguardo parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre il senatore TECCE (RC-SE) rileva che non appaiono evidenti le ragioni per l’espressione di tale contrarietà, per cui propone l’espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 1.66, che eventualmente potrebbe essere condizionato alla espunzione dal testo dell’emendamento del riferimento al lavoro domestico.
In ordine alla proposta 1.64, il sottosegretario CASULA esprime la posizione di contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione del Governo, mentre il senatore TECCE (RC-SE) rileva che sebbene sussistano elementi di scarsa chiarezza nella formulazione della proposta non appaiono con evidenza effetti di tipo finanziario.
Il presidente MORANDO evidenzia la riguardo come le lettere e-bis e e-quater della proposta presentino effetti finanziari privi della necessaria copertura. In ordine all’emendamento 1.5, sul quale il Governo esprime parere contrario, il PRESIDENTE rileva che stante la genericità della formulazione potrebbe optarsi per l’espressione di un parere di contrarietà senza il richiamo dell’articolo 81 della Costituzione. In ordine all’emendamento 1.62 sul quale il Governo esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il senatore TECCE (RC-SE) evidenzia che lo stesso presenta carattere normativo e non rileva in modo evidente sul piano finanziario, per cui esprime il proprio dissenso rispetto ad un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, risultando piuttosto auspicabile l’espressione di un parere contrario senza il richiamo alla citata disposizione costituzionale.
Il presidente MORANDO rileva al riguardo che l’emendamento presenta evidenti effetti sul piano finanziario, in relazione alla possibile sospensione dell’attività dei lavoratori pubblici.
Dopo che il sottosegretario CASULA ha espresso parere contrario sulle proposte 1.42 e 1.71, in ordine alla proposta 1.59, il PRESIDENTE dopo aver chiarito il tenore della norma del decreto legislativo n. 626 del 1994 che si intende modificare, propone l’espressione di un parere di nulla osta condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione che le parole: "la documentazione relativa alla valutazione dei rischi" siano sostituite dalle parole: "il documento". Propone quindi di rinviare il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.
La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
70ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 15.
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Seguito dell’esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dell’emendamento 1.0.19)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta antimeridiana è stata esaminata una parte degli emendamenti. Si riprende dalla proposta 1.70.
Il sottosegretario CASULA precisa che le proposte 1.70 e 1.84 non determinano un allargamento della platea di applicazione delle norme citate dal relatore. Per quanto concerne, poi, le proposte 1.53, 1.63 (limitatamente al comma 2), 1.1 (limitatamente alla lettera g-bis), 1.60 e 1.0.4, esprime avviso contrario, in quanto comportano maggiori oneri non quantificati né coperti. In particolare, segnala la proposta 1.53 in quanto si tratta di un utilizzo di entrate a legislazione vigente, in relazione all’emendamento 1.0.4 precisa che mentre le quote di risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sono già definiti, la proposta in questione introduce una quota di risorse aggiuntive senza copertura finanziaria.
Esprime poi avviso contrario sulla proposta 1.0.11, mentre sull’emendamento 1.51 condivide l’esigenza del relatore di predisporre una relazione tecnica, che tuttavia non è ancora disponibile. In merito alla proposta 1.0.19 fa presente che non è ancora disponibile una relazione tecnica, sebbene la relazione illustrativa sia stata trasmessa. Conferma, infine, che le sanzioni indicate nell’emendamento 1.0.20 sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Esprime avviso favorevole su tutte le restanti proposte emendative.
Il senatore TECCE (RC-SE) dichiara di non condividere l’avviso del Governo sulle proposte 1.0.4 e 1.0.20 che, a suo giudizio, sono prive di profili finanziari critici.
Il presidente MORANDO, in relazione all’emendamento 1.0.11, non condivide l’avviso del Governo in quanto la formulazione della proposta è talmente generica da escludere un effetto negativo per la finanza pubblica. Propone, in alternativa, di esprimere avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione. Analoga valutazione ritiene possa essere formulata in merito alla proposta 1.51, in quanto non presenta profili finanziari critici giacché la copertura finanziaria è più che sufficiente. Il parere contrario, senza indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, è motivato dal fatto che gli oneri ivi previsti non sono propriamente configurabili come tetti di spesa. Auspica che il Governo presenti, entro la giornata di domani, la relazione tecnica all’emendamento 1.0.19, che verrà esaminato successivamente.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che all’articolo 1, comma 2, lettera o), dopo le parole: "da finanziare" vengano aggiunte le altre: "a decorrere dall’anno 2008" e che dopo le parole: "a valere" vengano aggiunte le altre: ", previo atto di accertamento, ";
b) che al comma 5, dopo le parole: "per materia" vengano aggiunte le altre: "e per i profili finanziari".
Osserva, infine, che la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso deve comunque contemplare l’obiettivo di rafforzamento del controllo sul corretto espletamento delle misure a tutela della sicurezza.
In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g-quater), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 1), 1.66, 1.64, 1.62, 1.42, 1.71, 1.53, 1.63, 1.1 (limitatamente alla lettera g-bis), 1.60, 1.0.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.3, 1.45, 1.46, 1.4, 1.5 (limitatamente alla lettera f-ter), 1.70, 1.84, 1.0.11, 1.51. In ordine all’emendamento 1.59 il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le parole: "la documentazione relativa alla valutazione dei rischi" siano sostituite dalle parole: "il documento". Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sull’emendamento 1.0.19, per il quale il parere è sospeso.".
Il senatore TECCE (RC-SE), avendo espresso orientamenti difformi da quelli del relatore, preannuncia la propria astensione al voto.
Il senatore FERRARA (FI) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore, in quanto l’osservazione sul testo relativa agli appalti al massimo ribasso può ingenerare dubbi interpretativi sulla generale applicazione del rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore, rinviando il seguito dell’esame della proposta 1.0.19.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
71ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9,05.
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e rinvio dell’esame dell’emendamento 1.0.19 ed esame degli ulteriori emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte non ostativo)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, in ordine alla proposta 1.102, occorre acquisire conferma che la riformulazione del comma 3 dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 626 del 1994 non comporti effetti di natura finanziaria. Infine, rileva che l’emendamento 1.105 sembra comportare maggiori oneri, ancorché rechi una clausola di invarianza finanziaria. Informa, inoltre, che è pervenuto l’ulteriore emendamento 1.52 (testo 2), che non appare superare le osservazioni critiche già formulate dalla Commissione con riferimento al testo originario della proposta.
Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario dell’Esecutivo in ordine alle proposte 1.102 e 1.105, nonché sull’emendamento 1.52 (testo 2), in quanto determinano maggiori oneri.
Il presidente MORANDO rileva che l’emendamento 1.102 fa riferimento alla sola attività di coordinamento per cui non sembra suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria, mentre la proposta 1.105 appare suscettibile di comportare effetti onerosi.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), rilevando il carattere trascurabile degli effetti eventualmente connessi alla proposta 1.102, propone l’espressione di un parere contrario senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione. Propone invece un parere di contrarietà ai sensi della citata norma costituzionale sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2).
Il presidente MORANDO ricorda che è rimasta sospesa l’espressione del parere sull’emendamento del Governo 1.0.19, per il quale si è in attesa della relazione tecnica obbligatoria per gli emendamenti governativi.
Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato recante la verifica positiva del comma 6 della proposta emendativa, rilevando inoltre la posizione favorevole della Ragioneria sul complesso della proposta come risultante dalla relazione allegata alla medesima.
Il presidente MORANDO rileva tuttavia che resta non chiarito il profilo della compatibilità tra il contenuto dell’emendamento in questione e la richiamata norma della legge finanziaria per il 2007, per cui si rende necessaria una esplicitazione di tale compatibilità nell’ambito di un’apposita relazione tecnica.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) volto ad evidenziare la necessità che il Governo chiarisca le modalità di utilizzazione delle somme stanziate nella legge finanziaria per il 2007 in relazione alla previsione della proposta emendativa, il PRESIDENTE propone dunque di rinviare l’esame dell’emendamento 1.0.19. Pone poi ai voti la proposta di parere del relatore sugli ulteriori emendamenti del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2), nonché parere contrario sulla proposta 1.102. Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti ulteriori proposte.".
La Sottocommissione approva.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato
La seduta termina alle ore 9,25.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
72ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 15.
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame dell’emendamento 1.0.19. Esame dell’emendamento 1.52 (testo 4). Parere in parte contrario; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il presidente MORANDO avverte che è stato trasmesso l’emendamento 1.52 (testo 4) e che è stata trasmessa la relazione tecnica sull’emendamento 1.0.19. Ricorda inoltre che la formulazione della proposta 1.52 (testo 2), sulla quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, non escludeva la possibilità che le istituzioni scolastiche dovessero provvedere nel limite delle risorse a loro assegnate.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra l’ulteriore emendamento 1.52 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, evidenziando che, sebbene l’attuale formulazione appaia idonea a superare i rilievi emersi nell’esame del testo 2 in seguito al vincolo del rispetto del principio di autonomia didattica e nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili, tuttavia, evidenzia che viene introdotto un obbligo a riorganizzare i programmi di studio, riducendo le ore relative ai programmi attualmente svolti. Per tali ragioni, ritiene che sia opportuno esprimere un avviso contrario senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario CASULA esprime avviso conforme al relatore sull’emendamento 1.52 (testo 4). In relazione alla proposta 1.0.19, illustra la relazione tecnica depositata agli atti della Commissione. Conferma, infine, che gli interventi contenuti nel comma 4 della proposta 1.0.19 sono limitati all’anno 2007.
Il senatore TOFANI (AN), firmatario dell’emendamento 1.52 (testo 4), rileva che una volta introdotto il vincolo del rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili, dovrebbero essere superati i rilievi critici associati alla precedente formulazione.
Il senatore FERRARA (FI), tenuto conto delle considerazioni testé svolte, preannuncia il proprio voto favorevole ad un parere non ostativo sulla proposta 1.52 (testo 4). Per quanto concerne l’emendamento 1.0.19, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo nella relazione tecnica, sottolinea l’esigenza di esplicitare che le assunzioni previste dall’articolo 1, commi 544 e 545 della legge n. 296 del 2006, vengano effettuate a decorrere dal 1° luglio del 2007.
Il presidente MORANDO condivide la proposta del relatore sull’emendamento 1.52 (testo 4), in quanto la nuova formulazione, da un lato, appare idonea a garantire la neutralità finanziaria dell’emendamento, dall’altro, tuttavia, riconosce il principio di autonomia didattica prevedendo, al contempo, un obbligo di riorganizzare i piani di studio. Per quanto concerne, poi, la proposta 1.0.19, condivide l’opportunità di condizionare l’avviso favorevole all’esplicitazione della data del 1° luglio del 2007 per l’assunzione di personale, posto che dal differimento della presa di servizio di tale personale si crea lo spazio di copertura degli interventi, limitati al 2007, per il funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva.
Il senatore TECCE (RC-SE) preannuncia la propria astensione al voto.
La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.52 (testo 4) e 1.0.19, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 1.52 (testo 4). In relazione poi all’emendamento 1.0.19 esprime parere di nulla osta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a condizione che al comma 4, lettera a), siano inserite in fine le seguenti parole: "a partire dal 1° luglio 2007"."
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007
77ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 8,45.
(1507-A) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte non ostativo, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte non ostativo, sugli emendamenti)
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all’articolo 1, comma 2, lettera d), e alla lettera p), punti 1 e 2, è stato introdotto il concetto di microimprese sul quale la Commissione aveva espresso una semplice contrarietà in relazione agli emendamenti 1.70 e 1.84. Occorre poi acquisire chiarimenti, in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall’introduzione, alla lettera g) del medesimo articolo 1, comma 2, della figura dei rappresentanti di sito. Segnala, ai fini di una valutazione sui possibili maggiori oneri, la lettera v) dell’articolo 1, comma 2, che amplia l’istituto dell’interpello, già previsto dall’articolo 9 della legge 124 del 2004, nel quale si prevede la costituzione di organismi cui partecipano le diverse amministrazione statali e regionali competenti. Segnala, infine, che la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà sull’emendamento 1.102, confluito nell’articolo 2 comma 1, lettera a), sull’emendamento 1.52 (testo 4) confluito nell’articolo 3, comma 8 e sull’emendamento 1.51 approvato come articolo 11 del testo.
Per quanto riguarda gli emendamenti ripresentati all’Assemblea e già esaminati dalla Commissione, ricorda il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.56 (ripresentato con testo analogo con il numero 1.202), 1.17, 1.39, 1.42 (ripresentato con testo analogo con il numero 1.800), 1.71, 1.35, 1.65, limitatamente al comma 5-ter (ripresentato con il numero 1.225), 1.20, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g)-bis), 1.47, 1.105, 1.6, 1.88, 1.22, 1.89, 1.0.4 e 1.0.2. La Commissione aveva inoltre espresso parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.41, 1.5, limitatamente alla lettera f-ter (ripresentato con il numero 1.227), 1.45 (ripresentato con il numero 1.801) e 1.46 (ripresentato con il numero 1.704). In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all’Assemblea sembrano presentare maggiori oneri gli emendamenti 1.206, 1.207, 1.213 (analogo all’emendamento 1.35), 1.214, 1.215, 1.222, 1.223, 1.224, 1.233, 1.707, 1.0.201, 1.0.203, 2.203, 3.201 e 3.204. Occorre invece chiedere chiarimenti in ordine alla corretta quantificazione degli oneri contenuti nelle proposte emendative 1.203, 1.204, 1.205, 1.226 e 1.706. Infine, occorre valutare quali possono essere gli effetti di carattere finanziario derivanti dalle proposte emendative 1.211, 1.212, 1.0.202, 1.0.205, 1.0.206, 2.201, 2.202, 2.204, 2.205, 3.200 e 10.200. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota che deposita agli atti relativa ad un’eventuale riformulazione dell’articolo 11, nonché di una eventuale proposta di riformulazione dell’articolo 9 del testo, in relazione alla modifica della copertura attualmente recata mediante l’imposta sui tabacchi e sugli alcolici.
Il PRESIDENTE rileva comunque che tali riformulazioni non risultano formalmente presentate all'Assemblea per cui non può che farsi riferimento al contenuto del testo attualmente all'esame.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) propone, quindi, in relazione al testo del provvedimento, l’espressione di un parere di nulla osta ad eccezione che sull’articolo 1, comma 2, lettera d), lettera p), punti 1 e 2, e sull’articolo 2, comma 1, lettera a), sull’articolo 3, comma 8, e sull’articolo 11, sui quali il parere è di semplice contrarietà. Propone, inoltre, l’espressione di un parere di nulla osta sull’articolo 1, comma 2, lettera v), a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole da: "anche attraverso" fino alla fine della lettera, in quanto tale parte della disposizione risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, segnala, al riguardo, che in sede di esame presso l’Assemblea potrà comunque essere presentata dal relatore una riformulazione che precisi, in ordine al testo in questione, che l’istituzione di organismi per il coordinamento in materia di interpello sia ad invarianza di spesa senza la creazione di nuove strutture amministrative.
In relazione alle proposte emendative, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già espresso con riferimento agli emendamenti presentati nel corso dell’esame in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea. Propone, quindi, l’espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.17, 1.39, 1.800, 1.71, 1.35, 1.225 (limitatamente al comma 5-ter), 1.20, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g)-bis), 1.47, 1.105, 1.6, 1.88, 1.22, 1.89, 1.0.4 e 1.0.2.
In ordine all’emendamento 1.227 (limitatamente alla lettera f)-ter), che ha il parere contrario del Governo, propone di ribadire il parere contrario, senza il richiamo alla citata norma costituzionale, già espresso con riferimento all’analoga proposta presentata presso la Commissione di merito, ribadendo altresì la contrarietà semplice sulle proposte 1.41, 1.801 e 1.704. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all’Assemblea, propone l’espressione di un parere di nulla osta sulle proposte 1.203, 1.204, 1.205, mentre in ordine alla proposta 1.226, sulla quale il Governo esprime il parere contrario in relazione a maggiori oneri non quantificati né coperti, propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Propone altresì l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.206, 1.207, 1.213, 1.214, 1.215, 1.222, 1.223, 1.224, 1.233, 1.707, 1.0.201, 1.0.203, 2.203, 3.201 e 3.204.
Il PRESIDENTE, in ordine alla proposta 1.226, osserva inoltre che la stessa prevede un taglio orizzontale sulle risorse stanziate nella Tabella C, che non può essere effettuato con una legge ordinaria, mentre il senatore AZZOLLINI (FI) osserva che la copertura della proposta, con il suddetto taglio lineare, risulta solo a decorrere dall'anno 2010.
In ordine alla proposta 1.706, sulla quale il Governo esprime un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) osserva che sul piano formale la copertura recata dalla proposta appare corretta, per cui propone l’espressione di un parere di nulla osta. Infine, propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con conforme avviso del rappresentante del GOVERNO, sulle proposte 1.0.205, 1.0.206, 2.201, 2.202, nonché sulle proposte 3.200 e 10.200, proponendo un parere di nulla osta sulle restanti proposte.
Il senatore TECCE (RC-SE), in ordine alla proposta 1.0.206, rileva che non appaiono profilarsi significativi effetti finanziari, in quanto la norma sembra principalmente riferita alle aziende di tipo privato, per cui preannuncia il proprio voto di astensione in ordine alla proposta di parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, formulata dal relatore.
Il presidente MORANDO (Ulivo) pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sull’articolo 1, comma 2, lettera d), lettera p), punti 1 e 2, e sull’articolo 2, comma 1, lettera a), sull’articolo 3, comma 8, e sull’articolo 11, sui quali il parere è di semplice contrarietà.
Esprime altresì parere di nulla osta sull’articolo 1, comma 2, lettera v), a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole da: "anche attraverso" fino alla fine della lettera.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.17, 1.39, 1.800, 1.71, 1.35, 1.225 (limitatamente al comma 5-ter), 1.20, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g)-bis), 1.47, 1.105, 1.6, 1.88, 1.22, 1.89, 1.0.4, 1.0.2, 1.206, 1.207, 1.213, 1.214, 1.215, 1.222, 1.223, 1.224, 1.233, 1.707, 1.0.201, 1.0.203, 2.203, 3.201, 3.204, 1.226, 1.0.205, 1.0.206, 2.201, 2.202, 3.200 e 10.200.
Esprime, quindi, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.41, 1.227 (limitatamente alla lettera f)-ter), 1.801 e 1.704.
Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 9,30.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2007
79ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(1507-A) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea sul provvedimento in titolo
Per le parti di competenza si segnala l’emendamento 4.800 rispetto al quale occorre valutare se in luogo della formulazione usata: "nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio" non sia preferibile l’inserimento di una clausola di invarianza degli oneri al fine di escludere oneri derivanti da emolumenti aggiuntivi.
In relazione poi all’emendamento 9.800 occorre acquisire conferma dal Governo che sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al Fondo sociale europeo (rispetto al quale occorre verificare se si tratti di una gestione fuori bilancio) sia sufficiente a coprire gli oneri derivanti dalla norma escludendo effetti negativi sul fabbisogno. Occorre infine inserire la cadenza temporale degli oneri medesimi nella clausola di copertura.
Quanto poi all’emendamento 11.800, accompagnato da una relazione tecnica non "bollinata" dalla RGS, si segnala la necessità di esplicitare, al comma 2, la quota di risorse non destinate alle nuove assunzioni. Sarebbe infine opportuna una correzione testuale del comma 3.
Non vi sono osservazione sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA nel rilevare che in ordine all’emendamento 9.800 è in corso di verifica da parte del Governo la disponibilità del Fondo rotativo indicato dalla copertura finanziaria, esprime il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulla proposta 4.800, che demandando nuovi compiti al personale sanitario risulta suscettibile di determinare maggiori oneri. In ordine all’emendamento 11.800 deposita una nota, di cui dà lettura, recante la verifica della Ragioneria generale dello Stato contenente il parere favorevole in ordine alla proposta, con l’indicazione di talune correzioni e riformulazioni rispetto al testo emendativo in esame.
Il presidente MORANDO rileva che il riferimento dei documenti depositati dal Governo non appare chiaramente riferibile al testo in esame, per cui è necessario un chiarimento degli elementi forniti dal Governo anche con riferimento alla relazione tecnica debitamente verificata riferita alla proposta emendativa 11.800.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) che richiede il rinvio dell’esame degli emendamenti al disegno di legge in esame, attesi i profili di contraddittorietà e scarsa chiarezza degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE propone dunque il rinvio dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2007
80ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula e per i trasporti Gentile.
La seduta inizia alle ore 15,05.
(1507-A) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dell’emendamento 9.800)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il sottosegretario CASULA illustra una proposta di riformulazione dell’emendamento 11.800, sulla scorta delle richieste avanzate dal relatore. In relazione all’emendamento 4.100, dichiara che la proposta determina maggiori oneri privi di un’adeguata copertura. Si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sulla proposta 9.800 in altra seduta. Dichiara infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.800, 3.800 e 8.800.
Il senatore FERRARA (FI) dichiara che, a suo giudizio, gli oneri connessi all’assunzione di 300 unità di personale per il contrasto al lavoro sommerso, indicati nella relazione tecnica depositata dal Governo nel corso del dibattito, sono sottostimati, preannunciando la propria contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.800, 3.800 e 8.800, avviso contrario sulla proposta 4.100, nonché avviso favorevole sull’emendamento 11.800, condizionato alla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo. Auspica che il Governo fornisca presto i chiarimenti richiesti sull’emendamento 9.800.
La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.800, 3.800, 4.800, 8.800 e 11.800, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.800.
Esprime altresì sulla proposta 11.800 parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione dei commi 2, 3 e 5, con i seguenti: "2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all’incremento delle attività ispettive, all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall’anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall’anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
Esprime infine parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 19 GIUGNO 2007
82ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
(omissis)
(1507-A) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 giugno scorso.
Il presidente MORANDO invita il sottosegretario Casula ad esprimere le valutazioni del Governo in ordine all’emendamento 9.800.
Il sottosegretario CASULA, in ordine ai rilievi espressi dal relatore, fa presente che le risorse volte alla copertura della norma risultano congrue per essere assegnate sperimentalmente negli anni 2008 e 2009. Ritiene inoltre di condividere l’osservazione sulla necessità di una correzione del comma 2 in ordine alla cadenza temporale dell’onere.
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) propone pertanto l’espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l’ulteriore emendamento 9.800 trasmesso dall’Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "annui" con le altre: "per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
La Sottocommissione approva la proposta.
(omissis)
Bilancio (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 26 GIUGNO 2007
86ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per le comunicazioni Vimercati.
La seduta inizia alle ore 15,35.
(1507-1486-A) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea sull’ulteriore emendamento 3.800 (testo 2). Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), dopo aver segnalato che si tratta dell’ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), fa presente che, poiché l’emendamento si propone di sostituire i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 3, concernente la formazione scolastica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, occorre valutare se non sia necessario ribadire che i progetti sperimentali saranno effettuati nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale esistenti (analogamente a quanto previsto nel comma 8 che si vuole sostituire). Propone quindi che, in relazione all’emendamento in esame, sia posta una condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per l’inserimento di una clausola che condizioni l’effettuazione dei programmi indicati dalla norma alla utilizzazione delle risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.
Il sottosegretario CASULA esprime il parere favorevole del Governo in relazione alla proposta emendativa in esame a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sia inserita una clausola d’invarianza finanziaria.
Il senatore FERRARA (FI) ribadisce, anche con riferimento alla proposta emendativa in esame, la posizione di semplice contrarietà, senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, in relazione alle osservazioni già svolte sul testo del provvedimento.
Il presidente MORANDO pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), trasmesso dall’Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "nell’ambito" vengano inserite le altre: "delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere posta ai voti.
(omissis)
Istruzione pubblica (7ª)
Sottocommissione per i
pareri
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
14ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 11ª Commissione:
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro : parere favorevole.
Industria, Commercio, Turismo (10ª)
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007
56ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
indi del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore MERCATALI (Ulivo) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n. 1507, d'iniziativa del Governo, pone una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il disegno di legge n. 1486, d'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri, reca invece direttamente un testo unico sulla materia. Tale testo riprende in larga misura i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 479, sottoposto alle Camere per il parere nella XIV legislatura e il cui iter non fu completato a seguito di un conflitto con le regioni rispetto a taluni profili. La Commissione di merito, che peraltro ha avviato un ciclo di audizioni informali, non ha escluso l'ipotesi di pervenire ad un testo misto con una parte di delega ed una parte di norme immediatamente precettive. Entrambi i disegni di legge sono comunque accomunati dalla constatazione che la materia presenta a tutt'oggi una sovrapposizione tra leggi recenti, approvate anche al fine di recepire le numerose direttive comunitarie in materia, e leggi più antiche ispirate ad una logica giuridica diversa rispetto all'impianto comunitario. Per tale ragione si ravvisa la necessità di un riordino ed unificazione della disciplina vigente.
Per quanto riguarda la proposta di delega, i principi e criteri che sembrano interessare maggiormente la 10^ Commissione sono: la lettera d) che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela; la lettera h) che prevede la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumenti di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la lettera o) che prevede tra l'altro il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese nonché il finanziamento pubblico di progetti formativi dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale in particolare per piccole e medie imprese. A conclusione della propria esposizione il Relatore manifesta la propria disponibilità ad acquisire nel corso del successivo dibattito tutti gli elementi utili per la redazione del parere da sottoporre al voto della Commissione. Preannuncia, tuttavia, sin da ora, una valutazione positiva sui provvedimenti in esame basata sulla puntuale ricognizione delle premesse che inducono a esprimere un parere di tenore sostanzialmente favorevole. In particolare, ritiene che debba essere sottolineata la particolare urgenza di pervenire ad un assetto normativo chiaro in materia, anche mediante norme immediatamente precettive, affinché anche l'Italia si attesti agli stessi livelli di garanzia delle altre normative europee. Peraltro, a tale proposito, va sottolineata la necessità che la normativa in questione sia realmente semplificata, e basata su un sistema sanzionatorio più attento agli aspetti sostanziali che a quelli meramente formali, anche al fine di una reale prevenzione. Un altro aspetto di particolare importanza riguarda la necessaria attività di concertazione con il mondo imprenditoriale, con le rappresentanze dei lavoratori, nonché infine con le regioni. A tale riguardo, appare strettamente necessario, a suo avviso, operare un coordinamento fra i livelli centrale e periferico, in modo da definire chiaramente i centri di responsabilità e di garantire quindi efficacemente i lavoratori. Tale esigenza di precisare le responsabilità è particolarmente avvertita in materia di appalto e subappalto: prospetta quindi l'opportunità di auspicare la modifica delle norme concernenti il massimo ribasso. Infine richiama l'attenzione sul fatto che la proposta governativa non reca alcun onere di spesa: a tale proposito ritiene che, a prescindere dai profili di stretta competenza della 10^ Commissione, non possa esimersi dal sottolineare la necessità che vengano assegnate adeguate risorse finanziarie per promuovere efficacemente la formazione professionale nonché per tutte le attività di contrasto al triste fenomeno del lavoro nero.
Si apre quindi il dibattito.
Il senatore ALLOCCA (RC-SE) concorda con l'orientamento del Relatore diretto ad evidenziare il problema della normativa sui subappalti e del massimo ribasso che sono quelle che determinano le maggiori criticità del sistema. Esprime peraltro l'avviso che la tematica della tutela dei luoghi di lavoro non possa prescindere da un'adeguata considerazione del ruolo dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in termini di attività preventiva, anziché repressiva.
Il senatore POSSA (FI) , sottolineata la particolare delicatezza e rilevanza della materia trattata, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'attività normativa potrebbe incorrere da una parte nel rischio di eccessiva burocratizzazione delle norme e dall'altra nell'altrettanto grave rischio di moltiplicare i centri di responsabilità, a scapito dell'esigenza di chiarezza delle normative, ciò che comprometterebbe un'effettiva garanzia delle tutele dei lavoratori.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
Industria, Commercio, Turismo (10ª)
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007
57ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MERCATALI (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione sui provvedimenti in titolo (pubblicato in allegato).
Il senatore MANINETTI (UDC) chiede al Relatore di voler riformulare il testo, trasformando le premesse in altrettante osservazioni.
Poiché il relatore MERCATALI (Ulivo) accoglie il suggerimento del senatore Maninetti, viene posto in votazione, e risulta accolto dalla Commissione, uno schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato (pubblicato in allegato).
Schema di parere proposto dal relatore sui disegni di legge
nn. 1507 E 1486
La 10ª Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,
sottolineata l'urgenza di un intervento normativo nella materia, anche per armonizzare i livelli di tutela dell’ordinamento italiano con quelli dell’ordinamento comunitario;
valutata positivamente l’ipotesi di provvedere non soltanto mediante legge delega ma anche prevedendo contestualmente norme immediatamente precettive;
sottolineata l’importanza di procedere attraverso la concertazione con le imprese, i lavoratori e le Regioni, al fine di un miglior coordinamento tra i vari soggetti istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
richiamata la particolare l'esigenza di individuare con chiarezza i precisi ambiti di responsabilità, soprattutto con riferimento alla normativa sugli appalti, della quale si auspica una modifica delle procedure di aggiudicazione basate sul criterio del prezzo più basso;
rilevata l'esigenza di provvedere al riordino della materia con lo specifico obiettivo di realizzare la massima semplificazione normativa, in modo da rendere, altresì, il sistema sanzionatorio più attento agli aspetti sostanziali che a quelli formali;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
si sottolinea infine l’opportunità di corredare la normativa in esame con una adeguata dotazione finanziaria, al fine di destinare le necessarie risorse alle attività di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza, nonchè per potenziare le attività di coordinamento, ai fini del controllo e della prevenzione sul territorio dei fenomeni di lavoro irregolare.
Parere approvato dalla commissione sui disegni di legge
nn. 1507 e 1486
La 10ª Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si sottolinea l'urgenza di un intervento normativo nella materia, anche per armonizzare i livelli di tutela dell’ordinamento italiano con quelli dell’ordinamento comunitario;
si valuta positivamente l’ipotesi di provvedere non soltanto mediante legge delega ma anche prevedendo contestualmente norme immediatamente precettive;
si sottolinea l’importanza di procedere attraverso la concertazione con le imprese, i lavoratori e le Regioni, al fine di un miglior coordinamento tra i vari soggetti istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
si richiama in particolare l'esigenza di individuare con chiarezza i precisi ambiti di responsabilità, soprattutto con riferimento alla normativa sugli appalti, della quale si auspica una modifica delle procedure di aggiudicazione basate sul criterio del prezzo più basso;
si rileva l'esigenza di provvedere al riordino della materia con lo specifico obiettivo di realizzare la massima semplificazione normativa, in modo da rendere, altresì, il sistema sanzionatorio più attento agli aspetti sostanziali che a quelli formali;
si sottolinea infine l’opportunità di corredare la normativa in esame con una adeguata dotazione finanziaria, al fine di destinare le necessarie risorse alle attività di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza, nonchè per potenziare le attività di coordinamento, ai fini del controllo e della prevenzione sul territorio dei fenomeni di lavoro irregolare.
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale afferma che il disegno di legge in titolo rappresenta un elemento di progresso civile di grande importanza in relazione ad un tema che costituisce motivo di allarme per l'intera collettività. Ricorda a tale proposito il recente intervento del Presidente della Repubblica, il quale ha richiamato l'attenzione delle istituzioni e della società civile sull'inaccettabile frequenza di incidenti nei luoghi di lavoro, con esiti spesso mortali. Fa inoltre presente che l'attuale situazione è favorita dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità.
Entrando nel merito del disegno di legge in esame, osserva che esso reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al "riassetto" e alla "riforma" della disciplina in oggetto.
Il relatore si sofferma poi sui princìpi e criteri direttivi, posti dalle lettere da a) a s) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo. La lettera a) reca il principio del riordino e del coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali e del summenzionato riparto costituzionale di competenze normative.
La lettera b) prevede l'applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle eventuali peculiarità o particolari pericolosità degli stessi e, dall'altro, della specificità di alcuni ambiti lavorativi, come quelli della pubblica amministrazione.
La lettera c) reca il principio dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si prevedono, in particolare: misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori; adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, come sollecitato anche dalla Raccomandazione del Consiglio n. 2003/134/CE del 18 febbraio 2003.
La lettera d) prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela.
La lettera e) contempla il riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale.
La lettera f) prevede la revisione delle sanzioni penali ed amministrative relative alle violazioni delle norme vigenti in materia e di quelle poste dai decreti attuativi della delega in esame. In relazione al numero 4), il relatore considera eccessivamente mite la sanzione ivi prevista rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro.
La lettera g)pone il principio della revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi. Si prevede, in particolare, il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Riguardo agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ricorda che il decreto legislativo n. 626 del 1994 disciplina il servizio di prevenzione e protezione, la figura del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, il regime eventuale di sorveglianza sanitaria e la figura del medico competente.
Il relatore richiama quindi l'attenzione sulla lettera h), che prevede la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumenti di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La successiva lettera i) pone i princìpi del coordinamento sul territorio nazionale delle attività in materia di sicurezza sul lavoro e della ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento. Detto coordinamento deve essere inteso alla definizione di indirizzi generali uniformi ed alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni, italiane o comunitarie, in corso di approvazione.
La lettera l)introduce il principio della valorizzazione degli accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela.
La lettera m)prevede la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono indicate altresì le finalità di valorizzazione delle competenze esistenti e il superamento delle sovrapposizioni o duplicazioni di interventi.
Lalettera n)prevede la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, INAIL ed ISPESL, nonchè il concorso allo sviluppo del medesimo da parte dei summenzionati organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico.
Soffermandosi sulla lettera o),il relatore osserva che essa concerne la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria.
Lalettera p)prevede larazionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute, vigilanza. L'esercizio della delega, sotto i profili in esame, deve essere inteso altresì ad evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi ed a valorizzare le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento.
Il principio di cui alla lettera q) esclude qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati e per i soggetti ad essi equiparati, in relazione all'adozione delle misure concernenti la sicurezza e salute sul lavoro.
Il relatore si sofferma quindi sullalettera r), cheprevede il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonchè il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica. E' inoltre prevista la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni, a parere del relatore, sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire un maggior rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese è falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori.
Prosegue illustrando la lettera s), la quale prevede la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.
Passando all'illustrazione del comma 3, il relatore nota come esso escluda che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
I commi 4 e 5 recano le norme procedurali per l'esercizio della delega, mentre il comma 6 prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quelli di base. Il comma7,infine, specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi in esame, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, attualmente in dotazione.
Dopo aver fatto presente che i temi recati nel disegno di legge in titolo avrebbero potuto giustificare un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni 11ª e 12ª riunite, il senatore TOMASSINI (FI) chiede rassicurazioni circa la possibilità di disporre di tempi adeguati per un approfondito esame del disegno di legge stesso.
Il senatore CURSI(AN), anche in considerazione della delicatezza dei contenuti recati nell’atto in titolo, tanto più a fronte dei recenti accadimenti e delle richiamate affermazioni del Presidente della Repubblica in merito all'esigenza di assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiede che la Commissione svolga un esame approfondito, prevedendo specifiche audizioni. Ciò consentirebbe, egli prosegue, per un verso, di acquisire l’orientamento degli operatori del settore nei confronti del provvedimento, con particolare riferimento alle norme di maggior rilievo recate nel disegno di legge, e, per l’altro, di approfondire le criticità del vigente decreto legislativo n. 626 del 1994, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presidente MARINO tiene a precisare che numerose audizioni sul provvedimento in titolo sono già state avviate e concluse dalla Commissione di merito, presso la quale l’esame è peraltro giunto in una fase avanzata. In considerazione del contributo che la Commissione igiene e sanità può comunque apportare all’esame della Commissione di merito, fa presente che l’articolo 39, comma 4, del Regolamento, consente di chiedere alla Commissione competente di allegare il parere alla relazione che la stessa presenterà all’Assemblea.
La senatrice BINETTI (Ulivo) giudica opportuno integrare il disegno di legge in titolo, inserendo un’apposita norma diretta a rendere obbligatoria l’individuazione di un protocollo che preveda, da un lato, il consenso informato del lavoratore nei confronti delle condizioni di sicurezza dell’azienda in cui opera e, dall’altro, la presa d'atto, da parte dello stesso lavoratore, dell’avvenuta adozione delle misure aziendali di prevenzione.
Inoltre, riterrebbe utile l’individuazione di un medico di riferimento a livello aziendale, nonché la definizione di un sistema che assicuri un’immediata assistenza sanitaria in favore del lavoratore vittima di un incidente sul lavoro.
La senatrice BASSOLI (Ulivo) auspica che la Commissione possa acquisire, attraverso l’eventuale collaborazione del Governo, una specifica documentazione in ordine allo stato dell’arte dei servizi di medicina del lavoro e ai risultati conseguiti dai piani per la salute sui luoghi di lavoro adottati a livello regionale.
Il seguito dell’esame è indi rinviato.
Igiene e sanità (12ª)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007
79ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore TOMASSINI (FI) stigmatizza che la Commissione non sia riuscita ad esprimere un parere sul disegno di legge n. 1507, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al riguardo, fa presente che il provvedimento reca disposizioni che investono direttamente profili sanitari, tali da giustificare l'ipotesi, prospettata inizialmente dalle forze di opposizione, di chiedere una riassegnazione del provvedimento alle Commissioni 11ª e 12ª riunite. Chiede in proposito delucidazioni alla Presidenza.
Il presidente MARINO sottolinea che la Commissione igiene e sanità aveva avviato, lo scorso 29 maggio, l'esame del richiamato disegno di legge n. 1507; alla relazione svolta dal senatore Silvestri sono seguiti vari interventi da parte dei senatori, ma non è stato possibile concludere l'iter in sede consultiva, a causa dell'approvazione, da parte della Commissione di merito, del provvedimento. Coglie peraltro l'occasione per rilevare che in quella sede da parte dei Gruppi di opposizione sono giunte richieste di approfondimento difficilmente compatibili con una rapida conclusione.
Il senatore POLLEDRI (LNP) chiede che la Presidenza verifichi gli eventuali strumenti regolamentari che consentano alla Commissione di esprimere comunque il parere.
Ha indi nuovamente la parola il senatore TOMASSINI (FI), il quale rileva che in sede di avvio dell'esame in Aula del disegno di legge, può essere disposto il rinvio in Commissione, ciò che consentirebbe alla Commissione igiene e sanità di concludere l'esame in sede consultiva.
Anche il senatore GRAMAZIO (AN) riterrebbe proficuo un rinvio in Commissione del provvedimento.
La senatrice BIANCONI (FI) giudica singolare che la Commissione di merito abbia concluso l'esame senza attendere il parere della Commissione igiene e sanità, tanto più a fronte della rilevanza delle tematiche recate nel disegno di legge. Chiede alla Presidenza ulteriori ragguagli in proposito.
La senatrice MONACELLI (UDC) si associa alla richiesta di verificare la possibilità di consentire alla Commissione igiene e sanità di concludere il proprio esame in sede consultiva, auspicando che il Presidente si attivi in tal senso.
Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione non ha più titolo per esprimersi sul provvedimento in esame. Senza entrare nel merito dell'opportunità di un eventuale rinvio del provvedimento alla Commissione di merito, tiene a precisare che si tratta di una prerogativa esclusiva del Presidente del Senato. Ricorda peraltro che il disegno di legge n. 1507 è stato mantenuto all'ordine del giorno sino a che la Commissione di merito non ne ha concluso l'esame.
Anche il senatore CURSI (AN) deplora la mancata conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1507, sottolineando che la Commissione non può abdicare ai propri compiti istituzionali, soprattutto su tematiche di tale rilievo. In proposito, si unisce alla richiesta di verificare la possibilità che la Commissione possa comunque esprimersi sul provvedimento.
La senatrice BAIO (Ulivo), dopo aver ricordato che l'accelerazione dell'iter legislativo del disegno di legge n. 1507 era stata auspicata anche dal mondo economico e dalla società civile, invita il Presidente ad attivarsi per verificare se e in che termini la Commissione igiene e sanità possa comunque esprimere il proprio orientamento sul provvedimento.
Il senatore IOVENE (SDSE) giudica inopportuna ogni eventuale iniziativa volta a ritardare l'iter del provvedimento, ormai all'esame dell'Aula, invitando a prendere atto che la Commissione non si è espressa entro i termini prescritti dal Regolamento. Ciascun senatore potrà comunque assicurare il proprio contributo nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea.
La seduta termina alle ore 16.
Igiene e sanità (12ª)
GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2007
80ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.
La seduta inizia alle ore 9.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice BIANCONI (FI), facendo riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri in merito alla mancata espressione del parere della Commissione sul disegno di legge n. 1507 - riguardante la materia della salute e della sicurezza sul lavoro -, specifica che le forze di opposizione non possono essere ritenute responsabili di quanto è piuttosto derivato da una poco attenta gestione dell'attività da parte della Presidenza. Sottolinea inoltre come, diversamente da quanto pure sostenuto nel corso della seduta di ieri, i Gruppi di opposizione non hanno inteso operare a fini ostruzionistici, bensì richiamare l'attenzione su una questione sostanziale, peraltro condivisa da parte della maggioranza. Ritiene che l'importanza di trasmettere in tempo utile alla Commissione di merito il parere sul provvedimento citato dovesse opportunamente suggerire la convocazione, la scorsa settimana, di un'ulteriore seduta da dedicare all'argomento o, quanto meno, una diversa scelta delle priorità. Conclude auspicando che sia richiesto un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1507, già calendarizzato per l'Assemblea.
Il senatore IOVENE (SDSE) osserva che la programmazione dei lavori spetta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Il senatore TOMASSINI (FI) replica che la convocazione dell'Ufficio di presidenza è prerogativa del Presidente della Commissione.
Il presidente MARINO precisa che non è mai mancata da parte sua o della maggioranza la volontà di far sì che la Commissione potesse esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1507, considerata la sua innegabile rilevanza. Ricorda che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in tempi più rapidi del previsto, così che nemmeno le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea sono state in grado di portare a termine l'esame in sede consultiva. Ricorda altresì che nel corso della seduta del 29 maggio scorso, successivamente allo svolgimento della relazione sul disegno di legge, l'atteggiamento di alcune componenti dell'opposizione, giunte a ipotizzare audizioni, non era parso in sintonia con l'esigenza di una rapida conclusione dell'esame. Conviene peraltro circa la presumibile utilità di un'ulteriore seduta, da dedicare specificamente all'esame in sede consultiva del provvedimento summenzionato.
Ha nuovamente la parola la senatrice BIANCONI (FI), la quale ritiene che il verificarsi di situazioni analoghe in altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva non può indurre a trascurare l'esigenza di una costante attenzione all'attività delle Commissioni cui si è chiamati a trasmettere parere.
Replica il presidente MARINO, osservando di avere fatto presente la necessità di un tempestivo svolgimento dell'esame in sede consultiva, mentre gli interventi svoltisi a seguito della relazione hanno impedito di procedere rapidamente all'esaurimento della trattazione nel merito.
Il senatore BOSONE (Aut) rileva la sussistenza di una difficoltà oggettiva che contrasta con la necessità di un'efficace programmazione dell'attività, dovuta alla pluralità di impegni istituzionali cui sono chiamati i senatori. Ritiene peraltro che una frequente convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato possa consentire di superare almeno in parte le difficoltà riscontrate.
Il senatore GRAMAZIO (AN) ritiene che, sulla base dell'unità di intenti manifestatasi in Commissione circa la rilevanza del disegno di legge n. 1507, dovrebbe essere richiesto all'Assemblea il rinvio in Commissione dell'esame del testo.
La senatrice VALPIANA (RC-SE) auspica un impegno comune da parte di Capigruppo e Presidenti di Commissione al fine di rivedere la complessiva organizzazione dei lavori del Senato, affinché le Commissioni possano disporre di maggiori possibilità operative.
Il presidente MARINO non ritiene di aderire alle posizioni assunte in merito ad un eventuale rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1507, dal momento che tale opzione riguarderebbe piuttosto la Commissione di merito. Osserva inoltre che un eventuale rinvio sarebbe incompatibile con il comune sentire rispetto all'urgenza di una rapida approvazione del testo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sottolinea poi come non si possa ritenere da parte di alcuno che l'andamento dell'esame in sede consultiva presso la Commissione sia stato condizionato da un insufficiente livello di sensibilità relativamente ad un tema di indubbia importanza. Si associa all'auspicio di una più efficace organizzazione dei lavori a vantaggio delle Commissioni e, infine, preannuncia la convocazione di un Ufficio di presidenza allargato per la programmazione dei lavori.
La seduta termina alle ore 9,30.
Igiene e sanità (12ª)
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007
82ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 10,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.
Il relatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicata in allegato al presente resoconto).
Interviene quindi il senatore TOMASSINI (FI), il quale manifesta in primo luogo apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore, che ha tra l'altro accolto alcuni orientamenti delle forze di opposizione, in riferimento specialmente alle osservazioni di cui ai punti nn. 8), 9) e 10) dello schema di parere presentato. Rileva peraltro che il disegno di legge in esame, pur rispondendo ad un'esigenza ampiamente avvertita, è caratterizzato da un'eccessiva genericità nella formulazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa. Esprime perplessità ulteriori riguardanti il rischio del verificarsi futuro di contenziosi tra lo Stato e le Regioni, nonché la previsione di sanzioni a carico delle imprese talvolta di una severità non ben commisurata all'illecito e tali da provocare pesanti interruzioni dell'attività lavorativa e d'impresa.
Il senatore CURSI (AN), dopo aver manifestato un'opinione positiva circa l'operato del relatore, rileva come i riferimenti al sistema di attribuzione degli appalti, pur menzionato nella premessa dello schema di parere, non sia ribadito tra le osservazioni, nonostante l'indubbia rilevanza di tale questione. Osserva inoltre l'esigenza di una più specifica formulazione in materia di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione e alla vigilanza e fa in particolare presente l'opportunità di un incremento della dotazione da impiegare ai fini di una più efficace applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La senatrice BAIO (Ulivo) rivolge l'espressione del proprio apprezzamento nei confronti del relatore per l'approfondita analisi del provvedimento in titolo e per l'apertura dimostrata nei confronti delle posizioni delle diverse componenti politiche. Suggerisce poi di modificare il testo del punto 3 delle osservazioni, inserendo un riferimento alla salute sul lavoro, accanto alla già menzionata materia della sicurezza.
Replica il relatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com), il quale riformula lo schema di parere già illustrato, accogliendo la proposta della senatrice Baio, nonché le osservazioni del senatore Cursi in relazione alle risorse finanziarie da destinare all'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Rileva inoltre che la questione della disciplina degli appalti, pur di innegabile rilevanza, non rientra nella competenza della Commissione.
La nuova proposta di parere (pubblicata in allegato al presente resoconto), risultante dall'integrazione con le osservazioni accolte dal relatore, viene infine posta ai voti e, previa verifica del numero legale, risulta approvata all'unanimità.
La seduta termina alle ore 11.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1507
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al riordino della disciplina in oggetto;
esso è finalizzato a superare le cause degli inaccettabili incidenti nei luoghi di lavoro, ponendosi in linea con il recente richiamo del Presidente della Repubblica circa l’esigenza di assicurare un’effettiva tutela e sicurezza e con l'allarme delle organizzazioni sindacali;
i numerosi incidenti sono favoriti - fra l’altro - dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità;
espresso apprezzamento per i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, ed in particolare per i seguenti:
la valorizzazione degli accordi aziendali e, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela,
la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria,
la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza;
il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica;
la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire un maggior rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese rischia di essere falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori;
la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
l'impossibilità che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
preso altresì atto delle disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative, relative alle violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro, di cui sarebbe opportuno valutare un ulteriore inasprimento rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) appare necessario che il disegno di legge assicuri l'adozione in tempi brevi di forme di coordinamento, a livello nazionale e a livello territoriale, delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste forme di sinergia, infatti, consentono di sopperire, benché solo parzialmente, alle carenze di organico o di risorse finanziarie, che attualmente presentano le amministrazioni pubbliche competenti nel settore della sicurezza;
2) l'implementazione delle forme di coordinamento, tuttavia, deve essere accompagnata da un potenziamento, anche quantitativo, delle medesime amministrazioni pubbliche, al fine di elevare il livello delle attività di prevenzione e di vigilanza;
3) con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali (ASL), si rileva l'esigenza della definizione di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro; tale valore potrebbe essere determinato in una percentuale del complesso della spesa sanitaria corrente delle ASL - ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione di livelli quantitativi adeguati -. Sarebbe poi opportuno che i proventi derivanti dall'attività di vigilanza delle ASL siano destinati ai servizi di prevenzione delle stesse (attualmente, le regioni presentano un quadro eterogeneo riguardo all'impiego di tali risorse);
4) appare opportuna l'istituzione di un libretto sanitario in cui si indichino (fermo restando il rispetto del diritto alla riservatezza) i fattori a cui il lavoratore sia esposto, ovvero sia stato esposto in precedenti attività, e che potrebbero determinare l'insorgere di una malattia;
5) occorre, inoltre, sia assicurare il pieno funzionamento degli attuali sistemi di "registrazione" di malattie professionali, come quelli relativi ai tumori ed ai casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati, sia estendere i medesimi sistemi ad altre malattie;
6) si invita a riporre attenzione all’esigenza di garantire efficaci forme di tutela nei confronti delle donne lavoratrici, anche in relazione alle specificità di genere;
7) si sollecita una particolare attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, ai quali occorre, in prospettiva, assicurare idonee forme di tutela;
8) con riferimento alle figure professionali del sistema di prevenzione aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), si segnala l’opportunità di tener conto delle disposizioni attualmente in vigore. Con particolare riguardo al potenziamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, si tratta di questione che è auspicabile affrontare attraverso il coinvolgimento delle parti sociali;
9) relativamente ai soggetti che partecipano, a vario titolo, al sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera n), si valuti l’inserimento anche dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle università;
10) con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera s), in materia di rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, si consideri l’opportunità di una più articolata definizione dei principi e criteri con cui la delega legislativa deve essere esercitata;
Sen. Gianpaolo Silvestri
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1507
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al riordino della disciplina in oggetto;
esso è finalizzato a superare le cause degli inaccettabili incidenti nei luoghi di lavoro, ponendosi in linea con il recente richiamo del Presidente della Repubblica circa l’esigenza di assicurare un’effettiva tutela e sicurezza e con l'allarme delle organizzazioni sindacali;
i numerosi incidenti sono favoriti - fra l’altro - dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità;
espresso apprezzamento per i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, ed in particolare per i seguenti:
la valorizzazione degli accordi aziendali e, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela,
la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria,
la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza;
il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica;
la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire un maggior rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese rischia di essere falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori;
la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
l'impossibilità che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
preso altresì atto delle disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative, relative alle violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro, di cui sarebbe opportuno valutare un ulteriore inasprimento rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) appare necessario che il disegno di legge assicuri l'adozione in tempi brevi di forme di coordinamento, a livello nazionale e a livello territoriale, delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste forme di sinergia, infatti, consentono di sopperire, benché solo parzialmente, alle carenze di organico o di risorse finanziarie, che attualmente presentano le amministrazioni pubbliche competenti nel settore della sicurezza;
2) l'implementazione delle forme di coordinamento, tuttavia, deve essere accompagnata da un potenziamento, anche quantitativo, delle medesime amministrazioni pubbliche, al fine di elevare il livello delle attività di prevenzione e di vigilanza;
3) con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali (ASL), si rileva l'esigenza della definizione di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; tale valore potrebbe essere determinato in una percentuale del complesso della spesa sanitaria corrente delle ASL - ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione di livelli quantitativi adeguati -. Sarebbe poi opportuno che i proventi derivanti dall'attività di vigilanza delle ASL siano destinati ai servizi di prevenzione delle stesse (attualmente, le regioni presentano un quadro eterogeneo riguardo all'impiego di tali risorse);
4) appare opportuna l'istituzione di un libretto sanitario in cui si indichino (fermo restando il rispetto del diritto alla riservatezza) i fattori a cui il lavoratore sia esposto, ovvero sia stato esposto in precedenti attività, e che potrebbero determinare l'insorgere di una malattia;
5) occorre, inoltre, sia assicurare il pieno funzionamento degli attuali sistemi di "registrazione" di malattie professionali, come quelli relativi ai tumori ed ai casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati, sia estendere i medesimi sistemi ad altre malattie;
6) si invita a riporre attenzione all’esigenza di garantire efficaci forme di tutela nei confronti delle donne lavoratrici, anche in relazione alle specificità di genere;
7) si sollecita una particolare attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, ai quali occorre, in prospettiva, assicurare idonee forme di tutela;
8) con riferimento alle figure professionali del sistema di prevenzione aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), si segnala l’opportunità di tener conto delle disposizioni attualmente in vigore. Con particolare riguardo al potenziamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, si tratta di questione che è auspicabile affrontare attraverso il coinvolgimento delle parti sociali;
9) relativamente ai soggetti che partecipano, a vario titolo, al sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera n), si valuti l’inserimento anche dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle università;
10) con riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera s), in materia di rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, si consideri l’opportunità di una più articolata definizione dei principi e criteri con cui la delega legislativa deve essere esercitata;
11) si sollecita un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Sen. Gianpaolo Silvestri
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
PER L'AVVIO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO
Il presidente TREU avverte che il disegno di legge di delega per l'emanazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro è stato assegnato in data odierna alla Commissione. Dopo aver ricordato il grave e diffuso allarme sociale suscitato dagli incidenti sul lavoro, alcuni dei quali mortali, succedutisi in questi giorni, allarme del quale si è fatto interprete il Capo dello Stato, il Presidente sottolinea il carattere di urgenza del provvedimento e propone alla Commissione di convocare una nuova seduta per la mattina di domani, giovedì 19 aprile, per l'inizio dell'esame in sede referente.
Conviene la Commissione.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 19 APRILE 2007
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Esame e rinvio)
In apertura di seduta, il presidente TREU richiama l'attenzione sul grande rilievo che assume il disegno di legge all'esame, per il quale da più parti si sollecita un iter di approvazione particolarmente celere, in relazione all'esigenza di disporre al più presto di strumenti idonei, anche sul piano normativo, a fronteggiare l'allarmante situazione determinatasi a seguito del susseguirsi, con preoccupante frequenza, di incidenti sul lavoro, molto spesso mortali.
Prende la parola il senatore SACCONI (FI) per informare la Commissione di aver presentato un disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro, che riprende in larga misura i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 479, sottoposto alle Camere per il parere nella XIV legislatura e il cui iter non è stato completato.
Dopo aver sottolineato l'impegno della sua parte politica a favorire lo sviluppo di un confronto quanto più possibile ampio ed aperto, al fine di valorizzare tutti gli elementi di possibile convergenza tra le forze politiche, in relazione al comune obiettivo di giungere al più presto alla definizione di un intervento normativo concreto ed efficace, fa presente che il predetto disegno di legge, non ancora assegnato in Commissione, pur recando, a differenza di quello in titolo, una disciplina immediatamente dispositiva - e non quindi una delega all'Esecutivo - prospetta contenuti che da un lato possono essere ricondotti a taluni principi contemplati dal disegno di legge n. 1507, dall'altro possono fornire utili indicazioni, qualora, come peraltro egli auspica, la Commissione volesse verificare la possibilità di elaborare un testo nel quale alla delega legislativa si affianchino norme direttamente precettive su specifici aspetti, per i quali l'esigenza di definire un quadro regolatorio si manifesti con particolare urgenza e sui quali si registri la convergenza tra le forze politiche.
Il PRESIDENTE nel ribadire l'esigenza di un concludere in tempi brevi l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene altresì utile acquisire informalmente l'avviso delle parti sociali e degli altri soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia della sicurezza del lavoro. Propone quindi di attivare un ciclo di audizioni di tali soggetti, da svolgere presso l'Ufficio di Presidenza, a partire dal 26 aprile.
La Commissione conviene sulla proposta di audizioni formulata dal Presidente.
Il senatore SACCONI (FI) chiede che ai soggetti convocati venga data notizia anche dell'intervenuta presentazione del disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro di cui è primo firmatario e dei contenuti di essa, affinché, in attesa della presumibile assegnazione alla Commissione lavoro, anche tale proposta possa essere presa in considerazione, in via informale, nell'ambito delle audizioni testé deliberate.
Il PRESIDENTE assicura il senatore Sacconi che i soggetti interpellati per il predetto ciclo di audizioni verranno informati adeguatamente sul contenuto del disegno di legge di cui è primo firmatario. Dà quindi la parola al senatore Roilo, relatore sul disegno di legge n. 1507.
Introduce l'esame il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame pone una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore, per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con finalità di riassetto e di riforma della disciplina in oggetto.
Come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge, la legislazione intervenuta in materia in epoca recente, anche al fine del recepimento della disciplina comunitaria - legislazione costituita, in via principale, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni - si è sovrapposta a precedenti corpi normativi.
La compresenza di vecchi provvedimenti, tuttora vigenti, improntati a princìpi di logica giuridica differenti rispetto all'impianto comunitario, richiede, quindi, secondo un'opinione largamente diffusa, ripresa dalla stessa relazione illustrativa, un'opera di riordino ed unificazione della disciplina vigente. Il disegno di legge delega, peraltro, non si limita a tale obiettivo, ma reca anche una serie di princìpi e criteri direttivi intesi ad una revisione sostanziale di numerosi profili.
Riguardo alla cornice costituzionale, il relatore ricorda che la materia della tutela e sicurezza del lavoro è tra quelle sottoposte a competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni: in tale regime, spetta allo Stato soltanto la determinazione dei princìpi fondamentali.
Il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento all'esigenza di garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Come è noto, la determinazione dei suddetti livelli essenziali rientra nell'àmbito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il relatore osserva quindi che tra gli istituti e le norme di carattere generale introdotti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, si possono menzionare: la previsione del coordinamento, a livello regionale, dei soggetti operanti nella prevenzione e nella vigilanza; la disciplina del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, dei medici competenti, dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori; il riconoscimento degli organismi paritetici, ai fini dello svolgimento di funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori nonché come sede di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione; la disciplina sugli obblighi di cooperazione e coordinamento, in materia di sicurezza, a carico del datore, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, mediante contratto di appalto o di opera.
I princìpi e criteri direttivi della proposta di delega - prosegue il relatore - sono posti dalle lettere da a) a s) del comma 2 dell'articolo 1, mentre i successivi commi 3 e 7 pongono "norme di chiusura".
La lettera a) del comma 2 reca il principio del riordino e del coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali e del summenzionato riparto costituzionale di competenze normative.
La lettera b) prevede l'applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle eventuali peculiarità o particolari pericolosità degli stessi e, dall'altro, della specificità di alcuni àmbiti lavorativi, come quelli della pubblica amministrazione.
La lettera c) reca il principio dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si prevede, in particolare, l’adozione di misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori, nonché di adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, come sollecitato anche dalla Raccomandazione del Consiglio n. 2003/134/CE, del 18 febbraio 2003.
Riguardo all'àmbito soggettivo di applicazione, si ricorda che l'attuale disciplina generale concerne, oltre ai lavoratori dipendenti, i titolari di rapporto di lavoro a progetto, nell'ipotesi, naturalmente, in cui la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Attualmente, sono esclusi, invece, gli altri collaboratori in forma coordinata e continuativa; i lavoratori autonomi; i componenti dell'impresa familiare.
La lettera d) prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela.
La lettera e) contempla il riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le norme di recepimento delle direttive comunitarie cosiddette di prodotto e quelle di attuazione delle direttive cosiddette di utilizzo dei prodotti medesimi. La lettera e) indica altresì la finalità di razionalizzare, in tal modo, il sistema pubblico di controllo.
La lettera f) prevede la revisione delle sanzioni penali ed amministrative relative alle violazioni delle norme vigenti in materia e di quelle poste dai decreti attuativi della delega in esame. In via generale, si fa riferimento, per tale revisione, al criterio della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione.
Inoltre, i numeri da 1) a 5) della lettera f) pongono alcuni criteri specifici, relativi anche alla tipologia di pena o sanzione ed all'entità della medesima.
Si rileva che il numero 1) prevede il ricorso a strumenti che favoriscano gli adempimenti ed il superamento della situazione di pericolo, con la conferma dell'istituto della prescrizione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
La lettera g) pone il principio della revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi. Si prevede, in particolare, il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, figura introdotta dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994: a tale proposito il relatore fa presente che dagli studi ed analisi in materia emerge, pur in assenza di dati statistici generali, che l'istituto del rappresentante non è ancora stato attuato in molte imprese.
Sembra comunque opportuno chiarire, nella lettera g) in esame, se il riferimento al rappresentante "territoriale" intenda comprendere anche l'ipotesi summenzionata di rappresentanti unici per comparto produttivo, anziché per àmbito territoriale.
Riguardo agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, di cui alla presente lettera g), il relatore ricorda che il decreto legislativo n. 626 disciplina il servizio obbligatorio di prevenzione e protezione, la figura del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, il regime eventuale di sorveglianza sanitaria e la figura del medico competente.
La lettera h) prevede la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumenti di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La lettera i) pone i princìpi del coordinamento sul territorio nazionale delle attività in materia di sicurezza sul lavoro e della ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento.
Il coordinamento deve essere inteso alla definizione di indirizzi generali uniformi ed alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni, italiane o comunitarie, in corso di approvazione.
Sempre in base alla formulazione della lettera i) in esame, la modifica della composizione degli organi collegiali summenzionati sembrerebbe dover assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, presenza che attualmente è obbligatoria solo per la commissione consultiva permanente. In ogni caso, la revisione della disciplina di tali organi è operata nel rispetto delle competenze normative delle regioni e delle province autonome.
La lettera l) pone il principio della valorizzazione degli accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro - anche secondo i princìpi della responsabilità sociale - dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela.
La lettera m) prevede la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono indicate altresì le finalità di valorizzare le competenze esistenti e di sopprimere le sovrapposizioni o duplicazioni di interventi. L'assetto summenzionato è conseguito anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
La lettera n) prevede la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, INAIL ed ISPESL, ed il concorso allo sviluppo del medesimo da parte dei summenzionati organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico.
La lettera o) concerne la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione. Al numero 1 della stessa lettera si prevede l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi - sostenuti a carico della finanza pubblica - relativi ai soggetti sopra ricordati del sistema di prevenzione aziendale. Nella definizione di tali progetti occorre fare particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Essi possono essere attuati anche attraverso il sistema degli organismi paritetici e in generale della bilateralità. Il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese, è previsto al numero 2 della stessa lettera o), mentre al numero 3, la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è contemplata all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria.
La lettera p) prevede la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza - nel rispetto delle particolari competenze già attribuite, per specifici settori o àmbiti, a determinati organi - al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza. L'esercizio della delega, sotto i profili in esame, deve essere inteso altresì ad evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi ed a valorizzare le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento.
Il principio di cui alla lettera q) esclude qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati, e per i soggetti ad essi equiparati, in relazione all'adozione delle misure concernenti la sicurezza e salute sul lavoro.
La lettera r), numero 1), prevede il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Si fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, nonché all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
Il relatore ricorda quindi che la responsabilità solidale del committente e delle imprese appaltatrici - tema di grande attualità - è prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, che disciplina gli specifici profili di sicurezza del lavoro nelle ipotesi di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Tale disciplina è stata da ultimo integrata dall'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La lettera r), numero 2), prevede la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La lettera s) prevede la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.
Si ricorda che, in base all'articolo 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il regime di sorveglianza sanitaria si applica nei casi in cui sia previsto dalle singole norme, in relazione all'attività lavorativa svolta, e comprende lo svolgimento di accertamenti medici preventivi e periodici.
Avviandosi a concludere la sua esposizione, il relatore si sofferma sui commi 3 e 7, che, coma già aveva accennato, pongono, in merito all'esercizio della delega in esame, alcune norme di chiusura: in particolare, il comma 3 esclude che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze, mentre il comma 7 specifica che dall'attuazione della delega - fatti salvi i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2) - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi in esame, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
I commi 4 e 5 recano le norme procedurali per l'esercizio della delega, mentre il comma 6 prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quelli di base, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Il relatore richiama infine la rilevanza del provvedimento all'esame, la cui urgenza è resa evidente dal drammatico susseguirsi in questi giorni di gravissimi incidenti sul lavoro, molti dei quali mortali, che ha prodotto un forte e diffuso allarme sociale, di cui si è fatto interprete il Capo dello Stato. Esprime pertanto l'augurio che l'iter del provvedimento all'esame possa concludersi con la necessaria celerità e che si giunga alla predisposizione di un testo quanto più possibile condiviso. In tal senso, egli si associa all'auspicio già espresso dal senatore Sacconi.
Si apre la discussione generale.
Il senatore TOFANI (AN), riservandosi di intervenire in altro momento nella discussione generale, dichiara di condividere l'esigenza di un rapido iter procedurale del provvedimento in esame, ma evidenzia che la disciplina contenuta nello stesso risulta sotto taluni profili piuttosto debole, risolvendosi in una sorta di elencazione di tematiche rilevanti, la cui puntuale definizione è però inviata alla successiva fase dell'esercizio della delega, con la conseguenza che per l'emanazione del testo unico trascorrerà un consistente lasso di tempo. La gravità del fenomeno degli infortuni postula invece la necessità che almeno sugli aspetti maggiormente condivisi si addivenga celermente all'enucleazione di misure immediatamente dispositive.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), dopo aver espresso apprezzamento per l'impegno profuso dall'Esecutivo nell'elaborazione della disciplina di delega contenuta nel disegno in titolo, messa a punto anche attraverso un ampio confronto con le parti sociali e con le regioni, e dopo aver altresì sottolineato l'esigenza di una rapida approvazione di tale testo normativo, sottolinea tuttavia l'esigenza di porre in essere ulteriori iniziative atte a fronteggiare nell'immediato la grave recrudescenza del fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, recentemente verificatasi, che si aggiungano alle misure già previste nella legge finanziaria per il 2007, per quel che concerne il rafforzamento delle strutture ispettive del Ministero del lavoro e la denuncia preventiva delle assunzioni effettuate da parte del datore di lavoro.
La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al fenomeno della cosiddette "morti bianche" ha già approvato una relazione intermedia in cui si sollecita l'adozione di misure volte a favorire il coordinamento delle attività di vigilanza, non solo a livello centrale, ma anche a livello territoriale. A tale particolare riguardo, va evidenziato che il coordinamento a livello regionale dei soggetti operanti nella prevenzione e nella vigilanza sugli infortuni, prefigurato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, non ha avuto attuazione in alcune regioni, mentre dall'audizione di un rappresentate della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, effettuata dalla predetta Commissione d'inchiesta, è emerso che nelle aree in cui tali moduli sono stati attuati si è registrato un sensibile miglioramento per quel che concerne la sicurezza sul lavoro.
Va infine sottolineato che il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavatori per la sicurezza territoriale costituisce una misura utile, soprattutto per la prevenzione degli infortuni nelle piccole realtà imprenditoriali.
Il senatore SACCONI (FI), riservandosi di intervenire in fase successiva in merito al provvedimento in esame, ricorda che nella XIV legislatura lo schema di decreto legislativo n. 479, presentato dall'Esecutivo allora in carica, non completò il proprio iter a seguito di un conflitto con le regioni rispetto a taluni profili. Ritiene tuttavia necessario ribadire quanto meno il principio al quale quel testo si ispirava, relativamente all'esigenza di evitare una eccessiva disarticolazione territoriale delle normative in materia di sicurezza sul lavoro: ne potrebbe infatti derivare un pregiudizio alla certezza del diritto riguardo agli aspetti in questione, certezza che andrebbe invece garantita e rafforzata attraverso una semplificazione e una razionalizzazione della disciplina e delle competenze degli organi di vigilanza.
Un altro nodo problematico di rilievo è quello di una rimodulazione dell'approccio complessivo agli adempimenti previsti dalle normative di sicurezza, volta a incentrare lo stesso non tanto su un piano meramente formalistico quanto su quello sostanzialistico, articolato per obiettivi, la cui attuazione andrebbe monitorata attraverso parametri oggettivi ed efficaci, determinati d'intesa con le parti sociali, che, per questo aspetto, potrebbero avvalersi dell'opera di coordinamento del CNEL.
Altre questioni cruciali relative alla sicurezza sul lavoro sono costituite dal ruolo della bilateralità, che deve essere valorizzato in maniera adeguata, più di quanto risulta nel disegno di legge del Governo, nonché dal riassetto dell’apparato sanzionatorio, rispetto al quale occorre un approccio equilibrato e non condizionato da fattori di emotività comprensibili, ma che rischiano di compromettere la razionalità e l'efficacia dello stesso. Occorre in particolare che venga prestata una adeguata attuazione al condivisibile principio - enunciato tra i principi di delega all'esame - della differenziazione tra le sanzioni concernenti violazioni meramente formali e le sanzioni concernenti violazioni di tipo sostanziale.
Per quel che concerne i profili connessi all'adozione delle misure tecnologiche più idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro, va evidenziato che tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una normazione di soft low idonea ad evolversi parallelamente ai continui progressi scientifici e tecnologici.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) ritiene condivisibile l'esigenza, emersa nel corso del dibattito, di arricchire il disegno di legge delega in esame con talune disposizioni di carattere immediatamente precettivo.
E' inoltre necessario che venga celermente completato l'iter legislativo del disegno di legge n. 1201, recante interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, per arginare i fenomeni di caporalato, particolarmente diffusi in taluni settori produttivi, che favoriscono tra l'altro anche gravi violazioni delle normative antinfortunistiche, suscettibili di ingenerare pericoli per l'incolumità di tale fasce di lavoratori.
Va infine sottolineata l'esigenza di intervenire con una serie di misure operative atte ad accrescere l'efficacia dei controlli e a eliminare talune distorsioni applicative di normative di prevenzione, tra le quali cita a titolo esemplificativo quella conseguente alla circolare del 28 marzo 2007 dell'INPS, con la quale si autorizzano le imprese ad adottare alcune discutibili modalità di conservazione, presso i cantieri, di documentazione di notevole interesse.
Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver sottolineato l'importanza della tematica della sicurezza sul lavoro, ricorda che gli iter legislativi avviati sia nella XIII legislatura che nella XIV non furono completati, sia per la complessità della materia in questione, rispetto alla quale sono coinvolti poteri dello Stato e delle regioni, sia per la difficoltà di intervenire su un mercato del lavoro che presenta caratteristiche di accentuata articolazione e frammentazione.
Sarà pertanto utile l'approfondimento che verrà effettuato nel corso del dibattito parlamentare e che potrà consentire un ulteriore miglioramento della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, nella prospettiva di fondo di individuare una normativa pienamente compatibile con i canoni di razionalità e di semplificazione e strategicamente orientata a prevenire in modo più incisivo gli infortuni sul lavoro.
Nell'auspicare un celere iter di approvazione del provvedimento in esame, il rappresentante del Governo fa presente che l'Esecutivo ha elaborato un testo snello, condiviso anche dalle regioni, e che non esaurisce tuttavia gli interventi ipotizzabili in materia di sicurezza. A tal proposito va evidenziato che il conferimento di una delega per l'elaborazione del testo unico sulla sicurezza non esclude l'eventuale adozione di misure con valenza operativa immediata, volte a risolvere taluni gravi nodi problematici riscontrabili rispetto alla tematica in questione.
Il PRESIDENTE proprio alla luce della complessità della tematica della sicurezza sul lavoro, ritiene opportuno, non appena verrà assegnato alla Commissione il disegno di legge a firma del senatore Sacconi e non appena lo stesso verrà congiunto all'iter del provvedimento in esame, valutare tempi e modalità di prosecuzione dell'esame, senza escludere la possibilità di dare vita ad un comitato ristretto, che potrà compiere gli approfondimenti istruttori necessari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 26 APRILE 2007
54ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.
Il presidente TREU comunica che nel corso della mattina sono state svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione le audizioni informali sul disegno di legge in titolo - deliberate dalla Commissione medesima nella precedente seduta - alle quali hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché una delegazione dell'INAIL. Nel corso delle audizioni, durante le quali si è fatto riferimento anche ai contenuti del disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro la cui presentazione è stata preannunciata, sempre nella precedente seduta, dal senatore Sacconi, sono emerse numerose ed utili indicazioni, nell'ambito di una generale condivisione dell'impostazione del testo elaborato dal Governo e di apprezzamento per l'impegno assunto dalla Commissione di procedere con la necessaria celerità nell'esame del disegno di legge in titolo. In particolare, soprattutto da parte della componente datoriale, è stata segnalata l'esigenza di approfondire le problematiche connesse alla disciplina del regime sanzionatorio, mentre da più parti, e in particolare dalle associazioni dei lavoratori, sono state manifestate perplessità sulla disposizione per la quale dall'esercizio della delega non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Interpellati sul numero degli incidenti sul lavoro per comparti produttivi e per aree geografiche, i rappresentanti dell'INAIL si sono inoltre riservati di trasmettere quanto prima alla Commissione i dati statistici in possesso dell'Istituto.
Le audizioni hanno offerto pertanto un importante contributo al dibattito, e hanno fornito elementi di riflessione utili anche in relazione all'ipotesi, avanzata da più parti nella precedente seduta, di prevedere che, oltre ai principi di delega, su alcuni specifici aspetti, vengano introdotti nel disegno di legge all'esame disposizioni immediatamente precettive.
Prende quindi la parola il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) il quale, ad integrazione delle considerazioni già svolte nella precedente seduta, sottolinea come i lavori della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle "morti bianche" abbiano evidenziato, sin dalla passata Legislatura, non soltanto l'entità e la gravità del fenomeno, ma anche le difficoltà nell'accertamento dei dati e la carenza di interventi specifici in questo campo, come ad esempio, la realizzazione presso l'INAIL del registro nazionale delle malattie del lavoro, che potrebbe concorrere a definire un quadro più esatto circa la realizzazione di condizioni effettive di sicurezza sui luoghi di lavoro. Proprio il tema delle malattie del lavoro richiederebbe, tra l'altro, approfondimenti specifici, poiché si tratta di una fenomenologia in continua evoluzione in relazione alle trasformazioni del sistema produttivo ed al conseguente insorgere di nuove patologie. A tale proposito, occorre che si affermino principi generali di cautela per quanto attiene all'esposizione a sostanze delle quali non sono ancora del tutto chiariti i possibili effetti nocivi.
E' comunque opportuno che, come ha anche ricordato il Presidente, la Commissione abbia assunto l'impegno a procedere quanto più speditamente possibile nell'esame di un provvedimento che affronta un tema sul quale si registra un diffuso e crescente allarme sociale: non a caso, le organizzazione sindacali hanno deciso di dedicare la celebrazione del Primo Maggio alla problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro, oggetto, in questi giorni, anche di autorevolissimi richiami da parte del Pontefice e del Presidente della Repubblica.
Il disegno di legge d'iniziativa del Governo - prosegue il senatore Zuccherini - si affianca in modo positivo alle misure già adottate nella legge finanziaria per il 2007, per l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro e in materia di contrasto del lavoro precario, e tuttavia, pur avendo apprezzabilmente acquisito il consenso delle regioni, presenta ancora dei profili di eccessiva genericità, in parte giustificati dalla complessità del corpo normativo oggetto dell'intervento di riordino. A questo proposito, sono certamente da accogliere gli inviti, rivolti anche da numerosi esponenti delle organizzazioni ascoltate questa mattina, a procedere nel senso della semplificazione normativa ed amministrativa, e del superamento di un sistema sanzionatorio orientato ancora in misura eccessiva a colpire gli inadempimenti di carattere meramente formale. Al tempo stesso, però, la disciplina che interviene su un bene costituzionale di primaria importanza, quale la salute dei lavoratori, non può rinunciare a perseguire in modo rigoroso le violazioni che mettono effettivamente a rischio l'integrità psico-fisica delle persone, e a costruire pertanto un sistema sanzionatorio non persecutorio, ma sufficientemente severo.
Dopo avere auspicato una azione puntuale di verifica e monitoraggio dell'efficacia delle norme che il Governo varerà in sede di esercizio della delega, il senatore Zuccherini si sofferma sull'esigenza di valorizzare appieno il protagonismo dei lavoratori nella realizzazione di condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e, in questo ambito, di rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ampliandone i poteri di intervento e di proposta nei confronti dei rischi derivanti dalle trasformazioni dei processi produttivi. Occorre altresì garantire ai familiari delle vittime di incidenti mortali la possibilità di cumulare i trattamenti pensionistici di reversibilità e le rendite erogate dall'INAIL, e prevedere misure specifiche per estendere l'assicurazione obbligatoria anche al lavoro domestico.
Per perseguire queste finalità occorrono risorse finanziarie adeguate, considerata anche la ridotta frequenza degli accessi ispettivi alle aziende - i responsabili dell'INAIL hanno parlato questa mattina di una media di un accesso ogni quindici anni - e la conseguente esigenza di disporre dei mezzi per rafforzare ed intensificare l'azione di vigilanza, anche al fine di assicurare una effettiva omogeneità dell'azione di tutela su tutto il territorio nazionale.
Specifiche misure occorrono poi per definire puntualmente la responsabilità delle stazioni appaltanti, e per valorizzare il ruolo delle parti sociali, in particolare attraverso un maggior coinvolgimento degli enti bilaterali, soprattutto nell'ambito della formazione alla sicurezza che, ad oggi, appare del tutto insufficiente, malgrado i flussi finanziari non esigui di cui è destinataria, anche tramite i fondi europei.
In conclusione, il senatore Zuccherini ribadisce la rilevanza etica e politica dell'impegno che la Commissione ha concordemente assunto, di elaborare, con la necessaria speditezza, una disciplina legislativa in grado di contribuire a segnare un'inversione di tendenza e a colpire un fenomeno che non è frutto di fatalità, ma di ben precisi ed individuati meccanismi economici e sociali.
Il senatore POLI(UDC), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Zuccherini sulla necessità di un esame quanto più possibile celere del disegno di legge in titolo, ricorda che anche dall'attività che sta svolgendo la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro emerge l'esigenza di un intervento radicale sul sistema della prevenzione, della formazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo ambito, assume una particolare rilevanza l'obiettivo del riordino e della razionalizzazione delle funzioni ispettive, da conseguire anche mediante la valorizzazione delle competenze e delle specializzazioni in possesso dei diversi soggetti pubblici impegnati in tale attività, mentre la semplificazione normativa ed amministrativa dovrebbe assicurare un quadro di maggiore certezza per le imprese.
Oltre alla vigilanza, un altro fattore rilevante per realizzare condizioni di effettiva sicurezza sui luoghi di lavoro è costituito dalla formazione: occorre superare i ritardi che si registrano in questo settore, e, in particolare, prevedere che, soprattutto per alcune mansioni o per il passaggio da una mansione all'altra, l'inserimento lavorativo sia accompagnato obbligatoriamente da un periodo adeguato di formazione. Si tratta di misure essenziali, della cui improcrastinabilità è prova inconfutabile la impressionante frequenza degli incidenti, anche mortali, sul lavoro.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007
55ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1507, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1486 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1486, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1507 e rinvio)
Il relatore ROILO (Ulivo) introduce l'esame del disegno di legge n. 1486, evidenziando che esso riprende con alcuni adattamenti i contenuti dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presentato nella passata Legislatura in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ma ritirato dal Governo allora in carica, in relazione ad alcune questioni riguardanti la compatibilità della disciplina proposta con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e regioni in materia di sicurezza del lavoro. Contrariamente al disegno di legge n. 1507, che conferisce una delega legislativa al Governo, il disegno di legge n. 1486 si pone dunque come una disciplina immediatamente precettiva, e opera non solo una riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche una rivisitazione di tutta la materia attraverso l'armonizzazione della legislazione vigente.
Il relatore osserva quindi che, stante la complessità del disegno di legge n. 1486, composto da 194 articoli, non è possibile dare conto nel dettaglio di ogni suo aspetto. Se però se ne considerano i principi ispiratori, si può affermare in primo luogo che la revisione normativa proposta, come peraltro è esplicitato nella relazione di accompagnamento, parte dall'idea che il modello legale italiano della sicurezza sui luoghi di lavoro si configuri attualmente come una disciplina caratterizzata da una notevole complessità, strutturata sul modello della grande impresa e tale da imporre alle aziende ed agli organi di vigilanza un approccio alla sicurezza unicamente per regole, tassative ed assistite da sanzione penale. Tale sistema, sempre ad avviso dei proponenti, evidenzia notevoli problemi di adattabilità alla realtà produttiva italiana, fondata sulle imprese di piccole o piccolissime dimensioni, ed una perdurante difficoltà - anche degli organi ispettivi - ad intervenire nei settori nei quali l'utilizzo del lavoro nero determina una minore attuazione di cautele antinfortunistiche. Di conseguenza, il disegno di legge tende a rivedere tutta la normativa prevenzionistica applicabile nei luoghi di lavoro, ponendo soprattutto l'accento sugli aspetti di programmazione della sicurezza dei luoghi di lavoro medesimi, già delineata nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, tuttora fonte principale in materia.
Anche se occorrerà riflettere sui modi di realizzazione, il relatore ritiene condivisibile l'intento dichiarato nella relazione, di rendere le norme prevenzionistiche maggiormente esigibili ed accessibili da parte innanzitutto dei piccoli imprenditori e di facilitare, in tal modo, una capillare ed efficace diffusione della normativa di salute e sicurezza in ogni luogo di lavoro. Da tale finalità, deriva, come conseguenza, l'opzione in favore di una strategia della prevenzione incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto su regole formali. Una tale impostazione presuppone anche l'esigenza di tenere conto del rinnovamento dei sistemi di organizzazione d'azienda e di regolamentazione dei rapporti di lavoro, nonché di definire un ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina inteso ad assicurare a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro e con il committente, il diritto a un ambiente di lavoro sicuro.
A tale scopo, nel disegno di legge n. 1486 si rinvengono norme dirette a valorizzare la bilateralità, quale fattore di controllo sociale, con la previsione di norme premiali e incentivanti per le imprese, e di un alleggerimento dei vincoli meramente formali e burocratici. La promozione della bilateralità persegue, nelle intenzioni dei proponenti, anche l'obiettivo di facilitare la diffusione di una concezione della sicurezza sul lavoro nella quale, ai fini della prevenzione degli infortuni, assumono una rilevanza strategica la formazione di tutti i soggetti inseriti in ambiente produttivo e le forme di organizzazione del lavoro finalizzate a risolvere i problemi aziendali sulla base delle più aggiornate linee fornite dalla migliore tecnologia disponibile e non solo con riferimento al mero adempimento burocratico delle regole.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 1486 - prosegue il senatore Roilo - i proponenti elencano le linee di intervento più rilevanti prospettate dalla delega conferita al Governo ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 229 del 2003 e riprese nell'articolato: esse riguardavano, oltre alla finalità summenzionata di riordino e di coordinamento, l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro; l'individuazione di misure di prevenzione compatibili con le caratteristiche delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole o dei settori artigiano, agricolo, forestale e zootecnico; il riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi e sulle relative misure di prevenzione; l'assicurazione della tutela della salute e della sicurezza in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e in favore di tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore o con il committente; la promozione di codici di condotta e la diffusione di buone prassi; il riordino razionale delle competenze istituzionali; il conseguimento delle condizioni per un'adeguata informazione e formazione, ai fini della prevenzione e dell'elaborazione e attuazione delle misure di sicurezza necessarie; la modifica o l'integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, al fine di evitare disarmonie.
Per quel che concerne alcuni aspetti specifici del disegno di legge all'esame, il relatore sottolinea che l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina viene esteso ai lavoratori autonomi - come peraltro prevede anche il disegno di legge n. 1507 - ed ai componenti dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile: tali soggetti, com'è noto, sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa di prevenzione e sicurezza. Per essi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del disegno di legge n. 1486 trovano applicazione i seguenti obblighi: di munirsi di dispositivi di protezione individuale; di impiegare i medesimi conformemente alle disposizioni di cui al Titolo V; di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal provvedimento in titolo. Il disegno di legge presenta inoltre un carattere estensivo anche per quanto concerne i collaboratori in forma coordinata e continuativa.
Un altro punto di rilievo riguarda la valorizzazione degli enti bilaterali, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese: in particolare, l'articolo 27, comma 4, del disegno di legge prevede che, nelle aziende con un organico non superiore a 100 dipendenti, gli enti bilaterali, su richiesta dei datori, possano effettuare sopralluoghi intesi alla verifica del rispetto della disciplina sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro e al rilascio di relativa certificazione. Si dispone, al riguardo, che gli organi di vigilanza tengano conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive. Gli enti bilaterali inoltre, vengono inclusi tra i soggetti competenti per la definizione di buone prassi e per il relativo monitoraggio.
In via generale, come indica la relazione illustrativa, gli enti bilaterali mantengono e vedono notevolmente accentuato il ruolo - giàoggi ad essi riservato – di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come la competenza in materia di raffreddamento delle controversie tra aziende e sindacati.
Il relatore si sofferma quindi sulla parte del disegno di legge n. 1468 relativa alla disciplina delle norme di buona tecnica e dalle buone prassi: le prime sono costituite da un insieme di prescrizioni la cui osservanza assicura in ogni caso la conformità alle norme in esame; le buone prassi rappresentano, come recita l'articolo 5, comma 1, lettera o), del disegno di legge all'esame, soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro; tali soluzioni sono definite dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli enti bilaterali, che provvedono anche al loro monitoraggio.
Ai fini della rilevanza giuridica delle buone prassi, occorre far riferimento, in particolare, all'articolo 32, comma 1, del disegno di legge all'esame: esso infatti prevede che gli ispettori, qualora riscontrino l'inosservanza delle norme di buona tecnica o delle buone prassi e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscano, ai fini dell'applicazione delle medesime, disposizioni esecutive.
In merito, il relatore ricorda altresì che tra le funzioni della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro rientra, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera b), lo studio per l'aggiornamento di alcune delle norme di buona tecnica e delle buone prassi individuate tramite rinvii agli atti normativi.
Riguardo, più in generale, ai compiti delle pubbliche amministrazioni previsti al Titolo I, Capo VIII del disegno di legge all'esame, e alle relative norme di carattere innovativo, il relatore segnala, oltre a quelle già menzionate: la disciplina, di cui all'articolo 34, dell'attività di monitoraggio e di verifica sull'applicazione della normativa in esame, attività che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ivi individuate e dalle parti sociali, mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi; la destinazione, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), al finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 20 per cento delle risorse provenienti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'articolo 176 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; l'attribuzione alla summenzionata Commissione consultiva del compito di individuare ogni anno i piani di azione e le attività di sostegno alle imprese dell'INAIL, dell'ISPESL e dell'IIMS e la previsione del coordinamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - dei medesimi piani ed attività, di cui alla lettera b) del citato articolo 37, comma 1.
Il Titolo XII del disegno di legge n. 1468 - prosegue il relatore - contiene l’apparato sanzionatorio, definito sul modello del titolo IX del decreto legislativo n. 626 del 1994, dal quale si differenzia innanzitutto per la considerazione dei lavoratori e dei componenti della impresa familiare tra i destinatari delle sanzioni.
In generale, la rivisitazione dell’apparato sanzionatorio vigente in materia di salute e sicurezza, viene effettuata dal disegno di legge in titolo attraverso una rimodulazione degli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti, realizzata tramite la scelta di mantenere lo stesso regime sanzionatorio oggi vigente, conservando, in particolare, la sanzione penale, con correlata possibilità di oblazione ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, per tutti gli obblighi diretti ad incidere sulle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. Nella relazione introduttiva si sottolinea la contiguità del meccanismo sanzionatorio proposto con quello previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, incentrato sulla azione penale e correlata sanzione quale conseguenza della verifica dell’inosservanza delle normative di sicurezza direttamente incidenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; tale sistema risulterebbe potenziato – sempre in una ottica di prevenzione dell’inadempimento e non di mera repressione del medesimo – dall’implementazione del meccanismo della disposizione, ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, destinato ad operare unicamente con riferimento a normative non direttamente incidenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, ciò nonostante, attualmente assistite da sanzione penale in caso di loro inadempimento. In tali ipotesi, corrispondenti all’area delle norme di buona tecnica e delle buone prassi, viene, infatti, consentito all’organo di vigilanza di impartire una disposizione in luogo della sanzione penale oggi prevista, consentendo al soggetto obbligato di adempiere entro un dato termine ai propri obblighi liberandosi di ogni responsabilità ed, al contempo, introducendo una sanzione penale assai gravosa in caso di perdurante inosservanza delle istruzioni impartite. Infine, ancora con riferimento al sistema sanzionatorio, va segnalato che nell'articolato sono individuati analiticamente e separatamente gli obblighi dei preposti, limitati a compiti di attuazione e vigilanza delle disposizioni della legge e di quelle impartite dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Il relatore rileva quindi la difficoltà di condurre un esame congiunto dei disegni di legge n. 1507 e n. 1468, considerata la diversa natura dei due testi, il primo inteso a conferire una delega legislativa al Governo e il secondo recante già il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro che della delega medesima dovrebbe costituire l'oggetto. Tuttavia si propone l'abbinamento dei due disegni di legge, in base a due considerazioni: la prima è relativa alla disposizione dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento del Senato, in base al quale i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente; la seconda riguarda l'orientamento, emerso nel corso del dibattito fin qui svolto in Commissione, volto ad individuare alcuni temi sui quali si potrebbe decidere, nell'ambito dell'esame in sede referente, di dettare norme immediatamente precettive, da inserire nell'ambito del disegno di legge n. 1507, e che si affiancherebbero alle disposizioni recanti i principi e i criteri direttivi della delega. Il disegno di legge del Governo dovrebbe pertanto essere assunto come testo base.
Il presidente TREU fa presente che, poiché non si fanno obiezioni, le proposte del relatore si intendono accolte. Avverte pertanto che l'esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486 procederà congiuntamente, e che viene assunto come testo base, al quale riferire gli eventuali emendamenti, il disegno di legge n. 1507.
Propone quindi di convocare prossimamente un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per assumere le opportune decisioni in merito ai tempi e alle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, e per valutare meglio l'ipotesi di dare vita ad un Comitato ristretto, al quale potrà essere affidato il compito di individuare - con riferimento al testo base testé prescelto dalla Commissione - gli ambiti specifici suscettibili di essere disciplinati con norme immediatamente precettive, nonché i profili che dovranno essere connotati come criteri e principi direttivi di delega.
Il senatore SACCONI(FI), dopo aver sottolineato l'esigenza, da lui già espressa in altra occasione nel corso del dibattito, di un confronto ampio e costruttivo tra i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, finalizzato all'elaborazione di un testo normativo largamente condiviso, dichiara di condividere la linea metodologica testé prospettata dal Presidente, ritenendo in particolare che l'attività del Comitato ristretto, ove se ne decida la costituzione, potrebbe opportunamente orientare l'attività emendativa, con effetti positivi anche sulla speditezza dell'iter di esame dei disegni di legge in titolo.
Il senatore TOFANI(AN), concordando sull'esigenza di prevedere tempi certi e spediti per l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, ritiene che il termine per l'esercizio della delega contemplato nel disegno di legge n. 1507 - pari ad un anno, prorogabile di altri sei mesi - sia eccessivamente ampio, e prospetta quindi l'opportunità di una riduzione dello stesso.
Dopo che il presidente TREU ha sottolineato che l'esigenza rappresentata dal senatore Tofani è già emersa nel corso della discussione generale, il rappresentante del GOVERNO rileva che la questione è meritevole di attenta considerazione e si riserva di valutarla in modo più approfondito nel corso dell'esame congiunto.
Il PRESIDENTE , nel prendere atto del comune proposito di procedere senza indugi nell'esame dei disegni di legge in titolo, propone che la discussione generale si concluda entro la prossima settimana e che entro lo stesso termine abbiano luogo anche gli interventi di replica del relatore e del rappresentante dell'Esecutivo. Propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1507, assunto come testo base, per le ore 12 di mercoledì 16 maggio.
La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,05.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007
57ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.
Il presidente TREU avverte che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, tenutasi prima dell'inizio della seduta, si è deciso di proporre alla Commissione di costituire un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1507, già adottato come testo base, e per una valutazione sulla possibilità di trasformare alcuni principi di delega in norme direttamente precettive - facendo riferimento anche ad alcune parti del disegno di legge n. 1486 - secondo un orientamento emerso in numerosi interventi nel corso dell'esame congiunto. A tal fine, si è convenuto sull'opportunità di tenere una prima riunione del Comitato ristretto già nel pomeriggio di domani alle ore 15,30, in luogo della seduta della Commissione, già convocata per la stessa ora, e che si riunirà invece alle ore 21.
Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.
Interviene quindi nella discussione generale il senatore SACCONI (FI), il quale ricorda che il disegno di legge n. 1486, di cui è primo firmatario, ripropone con alcuni aggiustamenti lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, varato nella passata Legislatura in base alla delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, e successivamente ritirato, soprattutto a causa della difficoltà di superare i rilievi mossi presso altre sedi istituzionali circa la presunta violazione delle norme costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Ciò nonostante, ad avviso del senatore Sacconi, le ragioni delle scelte effettuate con il testo elaborato nella passata Legislatura mantengono tuttora la loro piena validità, in primo luogo in relazione all'esigenza di pervenire finalmente al coordinamento ed alla semplificazione di un sistema normativo che si è sedimentato nell'arco di un cinquantennio, e del quale si rende necessario assicurare l'operatività, a fronte dell'ineffettività che si è riscontrata soprattutto negli ultimi anni. Tale ineffettività è il problema principale che il legislatore è chiamato ad affrontare. La disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro è stata infatti elaborata essenzialmente con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, e si fonda pertanto su un approccio prescrittivo, supportato da adempimenti di carattere formale, con un elevato livello di burocratizzazione: questa impostazione si è rivelata del tutto inefficace nei confronti delle piccole e medie imprese e, più in generale, di una realtà del sistema produttivo italiano caratterizzata da un forte decentramento.
Occorre quindi mutare la filosofia stessa del sistema normativo della sicurezza sul lavoro, e dare vita ad un testo unico la cui effettività nei confronti della piccola impresa sia garanzia di effettività anche nei confronti dell'impresa di grandi dimensioni, e che si deve connotare in primo luogo per certezza e semplicità della norma, come presupposto per la sua applicabilità. A tale fine, è essenziale l'adozione di un approccio sostanzialistico e per obiettivi, con alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo, occorre prevedere che le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro possano essere svolte con il concorso delle parti sociali, in un rapporto fondato sul principio di sussidiarietà, anche traendo spunto dalle positive esperienze di bilateralità realizzate nel settore dell'edilizia e dell'artigianato. D'altra parte, è innegabile che un vero ed effettivo incentivo alla bilateralità presuppone che laddove essa si afferma si realizzi una proporzionale riduzione degli adempimenti e dei controlli.
Un altro problema al quale si deve trovare una positiva risoluzione nel testo unico - prosegue il senatore Sacconi - riguarda l'esigenza di individuare modalità operative condivise con le Regioni, per superare le ambiguità della disciplina costituzionale, che, come è noto, ha alimentato a dismisura il contenzioso innanzi la Corte costituzionale. Sarebbe peraltro gravemente errato, in materia di sicurezza del lavoro, accreditare l'idea di una disciplina differenziata a livello territoriale. Si rende invece necessaria una riflessione specifica sul coordinamento delle funzioni di vigilanza, indispensabile proprio al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa prevenzionistica su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito del predetto coordinamento, va poi assicurato anche il diritto di interpello, nei termini già previsti dalla legislazione vigente, per venire incontro alle esigenze degli operatori chiamati ad applicare la norma e anche di coloro che sono addetti alla vigilanza.
Come è già stato affermato durante la discussione, nel disegno di legge n. 1507, adottato dalla Commissione come testo base, occorre introdurre, in misura quanto più possibile ampia, disposizioni immediatamente precettive: l'idea di limitarsi al varo di una delega, che potrebbe essere esercitata - secondo quanto previsto nello stesso disegno di legge del Governo - entro un termine suscettibile di protrarsi fino a diciotto mesi, contraddice apertamente l'esigenza, richiamata da più parti e in sedi istituzionali autorevolissime, di disporre celermente di un insieme di norme in grado di incidere efficacemente sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Pertanto, si potrebbero introdurre norme immediatamente operative per quanto riguarda la disciplina delle bilateralità, del coordinamento delle funzioni di vigilanza, nonché in materia di sanzioni. Su questo ultimo tema, nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza, si è registrato un unanime e motivato dissenso delle organizzazioni datoriali nei confronti dei principi di delega contenuti nel disegno di legge del Governo. Questi ultimi, in effetti, non sono tali da assicurare sanzioni proporzionate alla responsabilità ed al danno prodotto a seguito della violazione della norma, e per questo aspetto, potrebbero sortire l'effetto indesiderato di incoraggiare il ricorso del lavoro sommerso.
Altre disposizioni immediatamente precettive, da inserire nel disegno di legge n. 1507 - prosegue il senatore Sacconi - potrebbero riguardare i profili relativi alla formazione, all'informazione e all'incentivazione dei comportamenti virtuosi, sul modello del bonus malus applicato dall'INAIL ai premi assicurativi. Un altro problema da chiarire, e sul quale sarò fondamentale conoscere l'avviso del rappresentante del Governo, attiene alle risorse pubbliche effettivamente disponibili per la sicurezza e la prevenzione.
In conclusione, il senatore Sacconi rileva che permangono forti motivi di divergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, in particolare per quanto attiene alla disciplina relativa alle sanzioni. Esprime peraltro l'auspicio che nel prosieguo della discussione possa prevalere l'approccio collaborativo, di cui la sua parte politica si è fatta promotrice - e di cui ha avuto sentore anche negli interventi del rappresentante del Governo e del Presidente - e che maturino conseguentemente le condizioni per pervenire all'elaborazione di un testo normativo quanto più possibile condiviso.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1507 E N. 1486. DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI MERCOLEDI' 9 MAGGIO
Il presidente ZUCCHERINI avverte che, a seguito delle decisioni testé adottate dalla Commissione su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486 si riunirà domani, mercoledì 9 maggio, alle ore 15,30. Conseguentemente, l'orario di inizio della seduta pomeridiana della Commissione è differito alle ore 21.
La seduta termina alle ore 15,40.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC), intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente che il disegno di legge n. 1507 è orientato nella giusta direzione rispetto alle politiche di prevenzione degli incidenti sul lavoro, anche se è opportuna l’introduzione in tale testo normativo di alcune modifiche migliorative.
Va in generale evidenziato che l'elevata incidenza statistica degli infortuni sul lavoro è ascrivibile innanzitutto alla progressiva diminuzione delle tutele del lavoro operata nell'ultimo decennio, nella prospettiva - assai discutibile – di una centralità assoluta dell'impresa, con tutte le conseguenti ripercussioni di tale impostazione sul contenimento del costo del lavoro e sulla precarizzazione dei rapporti lavorativi, suscettibile quest'ultima di indebolire notevolmente la posizione dei lavoratori, spesso sottoposti a orari e condizioni di lavoro inaccettabili.
In tale quadro complessivo appare evidente che una politica del lavoro volta a ridurre la frequenza degli infortuni dovrebbe articolarsi in un'ottica più ampia rispetto a quella sottesa al disegno di legge n. 1507, prospettando anche interventi idonei a contrastare il grave fenomeno della precarietà del lavoro.
E' ravvisabile poi una contraddittorietà tra le campagne giornalistiche volte a denunciare il grave fenomeno delle cosiddette "morti bianche" e le campagne, anch'esse promosse da taluni organi di stampa, dirette contro il fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti – anche di quelli appartenenti al pubblico impiego - che spesso non tengono conto dello stress a cui è continuamente sottoposto il lavoratore. Gli orientamenti recentemente emersi rispetto alle ipotesi di eliminazione dell'obbligo posto in capo al datore di lavoro di pagare la retribuzione nei primi tre giorni di malattia del lavoratore non sono condivisibili, come pure risultano del tutto inaccettabili i tentativi di eliminare il secondo macchinista nei convogli delle Ferrovie dello Stato, nonché quelli volti a esternalizzare in talune circostanze i controlli sulla sicurezza sul lavoro.
Va inoltre rilevato che i tempi previsti per l'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo - ai quali occorre aggiungere quelli necessari per l'approvazione del disegno di legge di delega stesso - risultano incompatibili con l'urgenza di porre rimedio al grave problema degli infortuni sul lavoro, e conseguentemente sarebbe necessario integrare il predetto disegno di legge con disposizioni immediatamente precettive.
Un intervento specifico dovrebbe poi riguardare il comma 1198 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007: tale disposizione, che sospende le ispezioni in materia di sicurezza nelle imprese che abbiano presentato una domanda di regolarizzazione retributiva e contributiva dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture, è del tutto inaccettabile, poiché si ispira ad un equivoco principio di mercificazione della sicurezza sul lavoro, e andrebbe pertanto abrogata.
Occorre inoltre prevedere anche un intervento sulla disciplina degli appalti, al fine di evitare la frammentazione del ciclo produttivo, che inevitabilmente finisce per determinare una diminuzione delle tutele sul piano della sicurezza.
E' necessario altresì definire, alla stregua di taluni parametri oggettivi, gli standard minimi di controlli e verifiche a cui sottoporre le aziende, come pure occorre assumere tutte quelle misure volte ad evitare l’esposizione dei lavoratori ad agenti potenzialmente nocivi - come ad esempio l'amianto – anche nelle situazioni in cui le predette esposizioni che non superino i valori limite previsti per ciascuna sostanza.
E' inoltre opportuno rafforzare il ruolo e le responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tutelando gli stessi rispetto ad eventuali indebite pressioni dei datori di lavoro.
Un'altra misura che potrebbe sortire effetti positivi in ordine alla prevenzione degli infortuni è costituita dalla introduzione della possibilità per il lavoratore di sospendere l'attività lavorativa qualora la stessa presenti dei pericoli per l'incolumità, e della contestuale facoltà per lo stesso di chiedere in tali circostanze l'attivazione dei controlli da parte delle autorità competenti.
E' infine del tutto condivisibile l'aggravamento delle sanzioni per violazioni di norme antinfortunistiche, prefigurato nel disegno di legge delega n. 1507.
Intervenendo nella discussione generale, il presidente TREU rileva preliminarmente che nel corso del dibattito in Commissione è emersa una significativa convergenza tra le forze politiche sia sulla necessità di procedere quanto più possibile speditamente nel varo della legge delega sia, nel merito, sull'esigenza di procedere alla semplificazione e all'innovazione del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro. Occorre peraltro non nascondersi le difficoltà di un intervento di così ampia portata, che è stato tentato già, senza successo, sia nella XIII sia nella XIV Legislatura.
D'altra parte, la Commissione ha iniziato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nella consapevolezza della necessità di fornire risposte tempestive e concrete alle rilevanti aspettative che si sono create nella pubblica opinione attorno alle problematiche della sicurezza sul lavoro. A tale proposito, sono già emerse nel corso del dibattito in Commissione alcune indicazioni meritevoli della più attenta considerazione, relativamente all'opportunità di assegnare un termine più ridotto di quello previsto nel disegno di legge n. 1507, per l'esercizio della delega, nonché alla possibilità di trasformare in disposizioni immediatamente precettive alcuni principi di delega.
Dalle valutazioni espresse nel corso delle audizioni, è emersa una generale condivisione dell'impostazione del disegno di legge del Governo, che, peraltro, è il risultato di un lungo ma proficuo lavoro di confronto con le parti sociali e con le Regioni. In particolare, vanno segnalati come importanti elementi di novità, in linea con la normativa europea, i principi di delega contenuti nel disegno di legge n. 1507 riguardanti l'estensione della normativa di sicurezza a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, e ai soggetti ad essi equiparati, nonché l'adeguamento della stessa normativa di sicurezza all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese.
In materia di semplificazione - questione richiamata anche negli interventi dei senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione - è stato sottolineato come il corpo normativo vigente sia stato modellato con riferimento soprattutto alla grande impresa, e come si renda pertanto necessario adattarlo, ai fini di una maggiore effettività, alla realtà del sistema produttivo italiano, caratterizzato soprattutto dalla presenza di imprese di piccole dimensioni. Non c'è dubbio che anche in sede di esercizio della delega, occorrerà elaborare norme che risultino concretamente applicabili alla realtà del sistema produttivo, ma questa impostazione deve tradursi in una disciplina che agevoli l'adeguamento della piccola impresa alle normative di sicurezza, senza però indulgere in atteggiamenti assolutori, per i casi di violazione delle norme.
Sull'apparato sanzionatorio delineato nei principi di delega - prosegue il Presidente - si sono registrate forti critiche da parte delle associazioni datoriali. Si tratta di un punto particolarmente delicato, che il disegno di legge del Governo affronta con apprezzabile equilibrio, e rispetto al quale anche l'ipotesi di passare dalle norme di delega a disposizioni immediatamente precettive - formulata ieri nell'intervento del senatore Sacconi - deve essere concretamente valutata, verificando la sussistenza delle condizioni per pervenire ad una intesa: sull'argomento, occorre prendere atto che permangono valutazioni fortemente differenziate tra le forze politiche. Qualora si dovesse intervenire sulla parte del disegno di legge del Governo relativo al sistema sanzionatorio, si dovrebbe anche valutare l'applicabilità del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, limitatamente alle violazioni più gravi. Inoltre, la riflessione sul tema dell'apparato sanzionatorio non può andare disgiunta da una ricognizione delle norme di carattere premiale - l'attivazione delle quali richiede peraltro risorse finanziarie adeguate - e delle relative sanzioni per la loro violazione.
Anche se gli interventi di razionalizzazione e semplificazione della legislazione sono importanti, è tuttavia essenziale assicurare l'effettività della norma rendendo più efficaci ed incisive le funzioni di controllo; occorre infatti considerare che l'Italia dispone di una normativa sulla sicurezza del lavoro non dissimile da quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, stante la comune matrice comunitaria, ma registra un numero di incidenti sul lavoro molto più elevato rispetto agli altri paesi.
Un altro punto rilevante riguarda l'attribuzione di maggiori tutele e di prerogative più incisive ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a livello sia aziendale sia territoriale: a tale proposito, è meritevole di attenzione la proposta di concentrare l'elezione di tali rappresentanti in un unico giorno, da dedicare anche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della sicurezza del lavoro.
Sulla bilateralità occorre precisare che, oltre alle funzioni in materia di formazione ed informazione, essa può operare anche come supporto all'azione di prevenzione e di accertamento, con un ruolo integrativo, ma non sostitutivo del controllo esercitato dagli organismi pubblici competenti. Analogamente, la valorizzazione delle buone prassi deve essere rivolta all'integrazione e non alla sostituzione della disciplina legale.
Sempre in tema di vigilanza, si è poi posto il problema di realizzare forme di coordinamento finalizzate a rendere più efficace l'azione dei diversi soggetti pubblici preposti a tale funzione. A tal fine, occorre anzitutto prevedere la definizione di indirizzi generali cogenti, concordati in particolare tra lo Stato e le Regioni, per la programmazione degli interventi a livello nazionale e territoriale, con l'indicazione delle relative priorità, nonché individuare i soggetti ai quali attribuire il compito del coordinamento operativo dell'attività di vigilanza e controllo, sempre nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ove intervenisse un accordo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, si potrebbe pensare di disciplinare questo profilo tramite atti di natura regolamentare - come ad esempio un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - che assicurerebbero, tra l'altro, una maggiore flessibilità ed adattabilità della regolazione.
In materia di informazione e formazione, sia quella prevista nelle scuole, sia quella più specificamente rivolta ad alcune figure imprenditoriali, quale presupposto per l'avvio di attività, occorre poi una peculiare riflessione circa la necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie, mentre sul tema degli appalti occorre elaborare una disciplina coerente con l'azione di riordino già intrapresa dal Governo per tale materia, precisando l'ambito di responsabilità del committente nonché modalità specifiche di individuazione dei costi per la sicurezza, affinché quest'ultima non venga sacrificata alla logica del contenimento degli oneri e del massimo ribasso. Gli obblighi in materia di sicurezza già vigenti per gli appalti nel settore pubblico dovrebbero inoltre essere estesi anche al settore privato.
Ogni adeguamento ed ogni miglioramento del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro - conclude il Presidente - comporta un impegno specifico sul piano del reperimento di risorse finanziarie adeguate: si tratta di un punto prioritario, sul quale è imprescindibile un impegno forte ed inequivoco del Governo.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
Il presidente TREU avverte che, a seguito della richiesta di sconvocazione avanzata informalmente da alcuni Gruppi politici, la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 9 maggio, alle ore 21, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 9,15.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
59ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore TOFANI(AN), intervenendo in discussione generale, evidenzia preliminarmente che, alla fine della XIV Legislatura, esattamente l'8 marzo 2006, la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" approvò all'unanimità una relazione finale, le cui considerazioni conclusive sottolineano l'esigenza prioritaria di addivenire all'adozione di un testo unico o codice in materia di sicurezza sul lavoro.
Il disegno di legge n. 1507, assunto come testo base dalla Commissione, viene quindi incontro alla sopra descritta esigenza, prospettando una disciplina condivisa anche dalle regioni e dalle parti sociali.
Durante l'istruttoria effettuata dal Comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione per l'esame dei disegni di legge in titolo è altresì emersa l'esigenza, largamente condivisa, di elaborare su taluni profili norme immediatamente precettive, ad integrazione dei criteri e principi direttivi di delega, in modo tale da dare risposte concrete e immediatamente efficaci rispetto al grave problema degli infortuni sul lavoro.
Tale normativa dovrebbe essere finalizzata anche a favorire il coordinamento delle attività di vigilanza, già prefigurato nell'ambito della relazione finale della Commissione d'inchiesta sopra citata, nella prospettiva, che venne unanimemente condivisa dai Gruppi politici, di incrementare gli standard di efficacia dei controlli. A tal proposito va sottolineata l'opportunità di assumere al più presto i candidati risultati idonei a precedenti concorsi espletati dal Ministero del lavoro, per il reclutamento di personale con qualifica di ispettore del lavoro, come pure è necessario valutare la possibilità che, con il consenso dell'Istituto, gli attivi di gestione dell'INAIL siano utilizzati per il sostegno finanziario alle politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Come anche il ministro Damiano ha in più occasioni sottolineato, una politica efficace di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori non può non fondarsi su una cultura che miri ad umanizzare il lavoro, diffondendo un messaggio in tal senso, rivolto in particolare alle giovani generazioni, in primo luogo attraverso la scuola: è auspicabile che anche tale aspetto trovi una appropriata traduzione sul piano normativo nell'ambito del disegno di legge che la Commissione si accinge a varare.
Nella nuova legge occorre poi valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, adottando tutte le misure volte a favorire l'espletamento da parte degli stessi del proprio mandato.
Nella relazione intermedia approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", costituita nella XV Legislatura - la cui attività è stata richiamata recentemente anche dal Presidente della Repubblica e da autorevoli esponenti del Governo - è stato affrontato il tema del coordinamento, a livello centrale e locale, delle attività di vigilanza dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza ed è stata altresì sottolineata l'esigenza che nell'ambito delle quote minime della spesa sanitaria da destinare - in base al piano sanitario triennale - alla prevenzione complessivamente considerata, venga definito , in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.
Sempre nella predetta relazione intermedia, su proposta del senatore Zuccherini, è stato ipotizzato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, da destinare a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.
L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che il Comitato ristretto concluda la propria istruttoria addivenendo ad una soluzione largamente condivisa, che consenta in tempi celeri di completare l'iter di approvazione del provvedimento all'esame.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,50.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2007
60ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 maggio 2007.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione generale, il presidente TREU la dichiara conclusa e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.
Replica quindi agli intervenuti il relatore ROILO (Ulivo) , il quale rileva preliminarmente che la discussione generale ha consentito di svolgere un proficuo approfondimento sui temi oggetto dei provvedimenti all'esame, e, in particolare, ha messo in luce la piena convergenza di tutti i gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, sulla necessità di varare quanto prima il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro. E' stata in tal modo colta una indicazione già contenuta nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata all'unanimità nella passata Legislatura: in quella sede, infatti, si sottolineò il carattere prioritario di un intervento di razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro attraverso la predisposizione di un testo unico, come peraltro ha ricordato nel suo intervento il senatore Tofani, chiamato a presiedere la Commissione di inchiesta anche nella attuale Legislatura.
Nel corso della discussione generale si è anche convenuto sulla necessità di predisporre interventi urgenti a fronte di un forte e diffuso allarme sociale in relazione al ripetersi di incidenti sul lavoro, spesso mortali. Sono stati pertanto individuati alcuni profili rispetto ai quali la Commissione, avvalendosi anche del lavoro svolto in tal senso dal Comitato ristretto costituito nella seduta dell'8 maggio, ha ritenuto di potere elaborare norme immediatamente precettive, che dovrebbero pertanto affiancarsi ai criteri e principi della delega. In particolare, la Commissione ritiene che possano essere regolati direttamente, senza ricorrere alla delega legislativa al Governo, i profili relativi al coordinamento nazionale e territoriale delle funzioni pubbliche di controllo e vigilanza; alla promozione delle attività di prevenzione per le piccole e medie imprese, ed al relativo finanziamento; alla disciplina dei soggetti direttamente coinvolti nell'attività di prevenzione, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché alla disciplina degli appalti e sub appalti. Per quest'ultimo aspetto - prosegue il relatore - occorre rilevare che la ricorrente preoccupazione delle imprese di mantenere standard di competitività elevati anche attraverso la riduzione dei costi ha condizionato fortemente l'organizzazione del lavoro e, ormai non più solo nei cantieri, ha fatto prevalere una spinta all'esternalizzazione delle attività ed alla frammentazione delle funzioni produttive che alimenta la catena degli appalti, con modalità che sovente risultano gravemente penalizzanti per le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. E' peraltro evidente che una revisione organica della normativa sulla sicurezza del lavoro richiede la disponibilità di risorse adeguate all'entità degli interventi che si rendono necessari: per questo aspetto, molti interventi hanno posto in luce l'esigenza di disporre di risorse aggiuntive, a carico del bilancio dello Stato, da destinare all'incremento quantitativo e qualitativo delle attività di prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In conclusione il relatore osserva che la discussione generale ha messo in luce la possibilità di concentrare il confronto ed anche l'attività emendativa sui profili maggiormente qualificanti del disegno di legge del Governo, adottato dalla Commissione come testo base, ed esprime l'auspicio che nel prosieguo della discussione possa concretizzarsi la volontà unanimemente manifestata dai gruppi di maggioranza e di opposizione nel corso del dibattito, di ricercare soluzioni condivise e di dare vita ad un testo normativo sostenuto da un'ampia convergenza politica.
Il sottosegretario MONTAGNINO evidenzia preliminarmente che il disegno di legge governativo in titolo risponde innanzitutto all’esigenza, emersa anche nel corso dell’esame del provvedimento e delle audizioni informali svoltesi presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, di operare un riordino della disciplina attualmente vigente in materia di sicurezza del lavoro, razionalizzando un corpus normativo risultante da più di cinquanta anni di interventi legislativi, rispondenti a logiche spesso profondamente differenti tra loro, tali da creare un complesso regolatorio privo di omogeneità e coordinamento.
In particolare, alle regole risalenti agli anni cinquanta si sono aggiunte altre disposizioni contenute in successivi interventi legislativi, rispondenti essenzialmente alla necessità di attuare le direttive comunitarie succedutesi dagli anni ottanta ad oggi e dirette all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri attraverso l’adozione di prescrizioni minime per migliorare le condizioni di lavoro. In tal modo si è creato un modello di prevenzione degli infortuni di natura particolarmente complessa, risultante dalla progressiva stratificazione di una serie di provvedimenti ciascuno dei quali ha una sua peculiare logica e propri specifici meccanismi applicativi.
Per tale ragione, la prospettiva della razionalizzazione della normativa - intesa come risultato combinato della abrogazione delle disposizioni obsolete e della rivisitazione di quella da aggiornare - costituisce il primo importante obiettivo del disegno di legge in commento.
Pertanto, il disegno di legge delega ha una portata tutt’altro che meramente compilativa aspirando, al contrario, ad operare una vera e propria riforma di tutta la normativa di sicurezza applicabile nei luoghi di lavoro, da realizzarsi in piena coerenza da un lato con gli indirizzi comunitari e, dall’altro, con gli assetti costituzionali vigenti.
In relazione a tale ultimo aspetto, il rappresentante del Governo ricorda che l’articolo 117 della Costituzione, comma 3, colloca tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni anche la tutela e sicurezza del lavoro e che il disegno di legge delega in esame ha tenuto conto di tale ripartizione di competenze legislative, operando anche un espresso richiamo alla previsione di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere salvaguardati su tutto il territorio nazionale. In tal modo, viene ribadita la assoluta necessità di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale - all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge n. 1507 - evitando diversificazioni per territorio in una materia che involge un bene fondamentale per la persona quale la salute, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Tale esigenza è stata rimarcata anche nel corso della discussione generale dal senatore Sacconi e dalle stesse Regioni, in sede di espressione del parere favorevole sul disegno di legge governativo da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Ne deriva che allo Stato spetta il compito di individuare la legislazione sui livelli minimi delle tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che costituirà un nucleo intangibile, rispetto al quale la potestà legislativa concorrente delle Regioni potrà introdurre unicamente deroghe migliorative.
Nel decreto legislativo - o nei decreti legislativi - occorrerà, quindi, indicare espressamente i profili ascrivibili alla competenza dello Stato, in relazione ai sopracitati livelli essenziali delle prestazioni, nonché quelli affidati alle Regioni. In relazione alla complessità e delicatezza di tale disciplina – da elaborare in stretto collegamento con le Regioni – nonché della ampiezza dei testi normativi da razionalizzare e della loro eterogeneità, il termine di attuazione previsto nell’ambito del disegno di legge in commento – pari a 12 mesi - appare congruo. Il Governo infatti, pur non sottovalutando l'esigenza, sottolineata dal senatore Tofani nel corso della discussione generale, di una riduzione dei tempi per l’approvazione dei decreti delegati, intende adoperarsi al fine di elaborare, in fase attuativa, una normativa completa ed efficace. In ogni caso l’Esecutivo non si opporrà ad eventuali ipotesi di riduzione a nove mesi del termine finale per l’esercizio della delega, ritenendo di non potere invece accogliere, per le ragioni testé indicate, l’ipotesi di una riduzione a sei mesi del termine medesimo.
Il Governo comunque, considerati il drammatico andamento degli infortuni e degli incidenti mortali, nonché le indicazioni, emerse nel corso della discussione generale e nel corso delle audizioni delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati, condivide l’esigenza di conferire immediata precettività ad alcune norme contenute nel disegno di legge delega, nelle more dell'esercizio della delega stessa.
L’Esecutivo inoltre, alla luce della necessità di operare un coordinamento delle attività di vigilanza, sottolineata anche dalla relazione intermedia approvata dalla Commissione d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, ritiene opportuno conferire immediata operatività ai profili attinenti al coordinamento degli interventi degli organi di vigilanza, al fine di garantire interventi sinergici e mirati sulle specificità dei diversi ambiti territoriali.
Va altresì evidenziato che è in fase di predisposizione il coordinamento dei sistemi informativi nonché la realizzazione di programmi formativi e di informazione nei confronti dei lavoratori, nella prospettiva di favorire, specie con riferimento a settori o lavoratori maggiormente esposti, la crescita della conoscenza dei rischi in ambiente di lavoro. Saranno predisposti anche progetti sperimentali in materia di sicurezza, da inserire nei programmi scolastici e nei percorsi formativi.
Proseguendo nel suo intervento, il rappresentante del Governo sottolinea inoltre l'opportunità di estendere il Documento unico di regolarità contributiva anche ai profili attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché di ampliare l'applicabilità delle misure sospensive, previste per l'edilizia nelle ipotesi di impiego irregolare di lavoratori, anche ad altri settori.
Il Governo provvederà inoltre ad introdurre una disciplina per la qualificazione delle imprese, nonché a predisporre un Piano straordinario di interventi ispettivi nei cantieri, necessario in ragione della grave incidenza del rischio infortunistico nel settore: a tale proposito è essenziale un ulteriore potenziamento dell'apparato ispettivo attraverso l'assunzione di un rilevante numero di nuovi ispettori nell'ambito degli idonei ai concorsi di ispettore del lavoro e di ispettore tecnico, nonché l'implementazione delle risorse per le missioni, al fine di intensificare l'azione di vigilanza: a fronte di tali misure, saranno previste idonee coperture finanziarie. L’Esecutivo ritiene infatti necessario modificare la disposizione contenuta nel comma 7 dell’articolo 1, recante una clausola di invarianza degli oneri: nella prossima Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa sarà possibile effettuare una ricognizione più puntuale delle risorse finanziarie disponibili.
Con specifico riferimento alle osservazioni dei senatori Sacconi e Poli, in ordine alla necessità di semplificare gli adempimenti in materia di sicurezza, il rappresentante del Governo evidenzia poi che il disegno di legge delega prospetta tale intervento, all'articolo, 1, comma 1, lettera d), soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese. Viene modificata inoltre l'impostazione complessiva della gestione della sicurezza, che viene incentrata su obiettivi e non solo sul mero rispetto di regole formali e viene altresì prospettata una strategia di prevenzione atta a combinare gli aspetti attinenti alla informazione, formazione e diffusione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel disegno di legge n. 1507 viene inoltre delineato un metodo tendenzialmente tripartito relativamente alla materia in discussione e viene altresì valorizzato il ruolo della bilateralità.
La strategia di prevenzione degli infortuni dovrà necessariamente partire dal rispetto dei livelli di tutela al momento raggiunti - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 1507 - tenendo conto del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, a prescindere dalle discipline di soft law, che potranno, eventualmente, operare in funzione integrativa rispetto alle previsioni di legge.
Quanto alle considerazioni espresse nel corso della discussione generale in merito alla disciplina sanzionatoria, il Sottosegretario concorda sulla opportunità di approfondire le ricadute pratiche della attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del disegno di legge n. 1507, anche se va comunque evidenziato che quest'ultimo, considerato nella sua globalità, prefigura un impianto non incentrato esclusivamente sui profili sanzionatori. Essi infatti rappresentano l'argine finale, il deterrente ultimo di un processo che ha come pilastri la prevenzione e la vigilanza e che si propone di determinare le condizioni idonee a promuovere la sicurezza nelle aziende, attraverso specifiche norme che riguardano il sistema di informazione e formazione, il rafforzamento dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, la valorizzazione degli accordi aziendali, il coinvolgimento delle parti sociali e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quale strumento di aiuto alle imprese nell'individuare soluzioni tecniche ed organizzative più idonee ad una migliore tutele della salute e sicurezza sul lavoro.
La finalità ultima di tale disciplina è quella di creare le migliori condizioni per l’applicazione da parte delle imprese delle normative di sicurezza, attraverso la garanzia di norme certe, omogenee su tutto il territorio nazionale, e attraverso un'importante opera di semplificazione.
Inoltre, quanto alla necessità - segnalata del senatore Zuccherini nel corso della discussione generale - di realizzare il registro nazionale delle malattie del lavoro presso l'INAIL, che appare coerente con la logica della riforma, occorre considerare la necessità di configurare in maniera più stringente - eventualmente nei decreti legislativi - l'obbligo di segnalazione delle malattie professionali, gravante non solo sul medico competente, ma anche sui medici del servizio sanitario nazionale che ne vengano a conoscenza.
Le notazioni critiche espresse dal senatore Turigliatto in ordine alla precarietà del lavoro e alla proposta di escludere il pagamento della retribuzione nei primi tre giorni di malattia, affrontano temi di ampio respiro ed indubbia rilevanza, che però non possono essere affrontati nell'ambito di una operazione di rivisitazione ed ammodernamento della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.
Con riferimento, invece, alla abrogazione dell'articolo 1, comma 1198, della legge finanziaria 2007 - volto a sospendere le ispezioni nelle imprese che operino una regolarizzazione contributiva - si segnala come il disegno di legge n. 1507 superi integralmente la logica sottesa alla predetta disposizione, incentivando l’applicazione delle normative in materia di sicurezza attraverso la previsione di misure premiali a favore delle aziende virtuose o di quelle - specie medie e piccole - che pianifichino interventi di sostanziale miglioramento della propria organizzazione del lavoro.
Infine, sempre con riferimento alle notazioni del senatore Turigliatto, si condivide la necessità di intervenire sul settore degli appalti al fine di impedire che la pratica dell'affidamento dei lavori in subappalto determini una riduzione dei livelli di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori. Al riguardo, è già contenuto nel disegno di legge delega uno specifico criterio in ordine a tale profili, che potrebbe essere ampliato o reso immediatamente precettivo.
L’oratore informa infine la Commissione che contestualmente ai lavori parlamentari si stanno già costituendo, presso i ministeri competenti, i gruppi di lavoro tecnici per la stesura dei decreti legislativi, che inizieranno l'attività in tempi rapidissimi, esprime quindi il proprio ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, di maggioranza ed opposizione, per il contributo dato all'esame del provvedimento in questione e per la testimonianza della priorità degli obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1507 E 1486
Il presidente TREU avverte che la riunione del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1507 e 1486, già convocata per questa sera al termine della seduta dell'Assemblea, non avrà più luogo. Il Comitato ristretto tornerà invece a riunirsi domani, martedì 16 maggio, alle ore 8.
La seduta termina alle ore 15,30.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
61ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 10,10.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.
Il presidente TREU avverte che il comitato ristretto, costituito per l’esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486, ha concluso i propri lavori con l’esame di alcune ipotesi emendative e la valutazione di alcune proposte di riformulazione, convenendo comunque sull’opportunità di rimettere alla Commissione l’esame degli emendamenti.
Avverte pertanto che si passerà all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1507, costituito da un unico articolo, adottato a suo tempo dalla Commissione come testo base.
Il senatore SACCONI (FI), dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.91, si sofferma sugli emendamenti 1.67 e 1.68, sottolineando, con particolare riferimento a quest’ultimo, l’esigenza di chiarire l’ambito entro la quale la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica ai lavoratori autonomi. Dati per illustrati gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, sottolinea che l’emendamento 1.72 intende assicurare, con riferimento al principio di delega di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, che sia confermato il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati, già oggi previsto. L’emendamento 1.73, nel determinare un inasprimento delle attuali sanzioni, intende assicurare che la pena dell’arresto sia sempre alternativa all’ammenda, come presupposto per l’applicazione del decreto legislativo n. 758 del 1994, anche al fine di evitare una formulazione della delega contraddittoria con quanto previsto al numero 1) della lettera f) relativamente alla valorizzazione del principio del ravvedimento operoso disciplinato dal predetto decreto. Sempre in tema di apparato sanzionatorio, l’emendamento 1.74 si occupa di assicurare la proporzionalità della pena, mentre gli emendamenti 1.75 e 1.76, soppressivi dei numeri 4) e 5) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1, si propongono di prevenire un’indesiderabile innovazione normativa, in quanto, in base a tali disposizioni, le sanzioni interdittive previste dalla disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche verrebbero irrogate in relazione a reati colposi, e non più solo a reati dolosi, come attualmente previsto.
L’emendamento 1.77 - prosegue il senatore Sacconi - intende circoscrivere la responsabilità dei preposti, mentre l’emendamento 1.78 si propone di valorizzare il potere di disposizione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di incoraggiare l’applicazione di norme di buona tecnica e buona prassi che, per loro stessa natura, non possono essere vincolate a singole norme, in quanto devono tenere conto dell’evoluzione organizzativa e tecnologica dell’impresa.
Dati per illustrati gli emendamenti 1.79, 1.81, 1.83, 1.84 e 1.85, il senatore Sacconi fa presente che l’emendamento 1.80 intende precisare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul territorio può essere alternativo rispetto alla presenza di organismi bilaterali. L’emendamento 1.82 vuole consentire il rafforzamento dell’efficacia degli accordi previsti dalla lettera l) del comma 2 dell’articolo 1, prevedendone il riconoscimento legale; l’emendamento 1.86 sviluppa il tema della responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatore, contemplando altresì il principio dell’esonero della responsabilità del committente persona fisica non imprenditore. L’emendamento 1.87 riprende i termini di un avviso comune dei sindacati di categoria e dei datori di lavoro, relativamente all’esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili.
L’emendamento 1.88 fa riferimento all’esigenza di disporre di un sistema di monitoraggio condiviso tra le parti sociali e i soggetti istituzionali coinvolti nelle problematiche della sicurezza del lavoro; l’emendamento 1.92 introduce un principio di carattere generale, finalizzato a conferire alla disciplina legale in materia di sicurezza del lavoro il dinamismo necessario per tenersi al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica.
Dopo aver dato conto dell’emendamento 1.89, relativo al finanziamento delle iniziative mirate alla promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dato altresì per illustrato l’emendamento 1.90, il senatore Sacconi illustra l’emendamento 1.0.17, che disciplina prerogative e funzioni degli organismi paritetici per la salute e la sicurezza del lavoro, e si sofferma infine sull’emendamento 1.0.18 che, riprendendo la disciplina già vigente, contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 2004, estende il diritto di interpello alle materie relative alla salute e alla sicurezza del lavoro
Il senatore POLI (UDC) illustra l’emendamento 1.28, sottolineando che il termine di sei mesi appare sufficiente per l’esercizio da parte del Governo della delega all'esame, che deve essere attuata, alla luce delle preoccupanti statistiche infortunistiche degli ultimi mesi, nel modo più celere possibile.
Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola, evidenziando brevemente che l’introduzione di un termine semestrale sarebbe incompatibile con la complessità dell’opera di riordino dell’articolata normativa in materia di sicurezza, mentre una riduzione a nove mesi del termine in questione, prospettata da altre proposte emendative, risulta congrua rispetto ai tempi tecnici necessari per l’attuazione della delega.
Il senatorePOLI (UDC), continuando nell’illustrazione degli emendamenti a propria firma, dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.30, 1.16, 1.27, si sofferma sull’emendamento 1.17, evidenziando che l’età del lavoratore costituisce un parametro da tenere nel debito conto, al fine di rafforzare l’efficacia delle misure antifortunistiche.
Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.24, 1.18, 1.25, 1.19, 1.20, 1.21, 1.31, 1.26, 1.29, 1.22 e 1.23.
Il relatore ROILO (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti, a propria firma, 1.32, 1.93, 1.35, 1.0.13, 1.94, 1.34, 1.33, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15.
Successivamente, vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.16, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1, 1.2, 1.6, 1.0.1 e 1.0.2.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) illustra l’emendamento 1.56, sottolineando che in taluni casi gli incidenti sul lavoro possono determinare potenziali pericoli anche per la popolazione di un determinato territorio, come recentemente è avvenuto ad esempio in occasione dell’infortunio mortale determinatosi in conseguenza dell’esplosione di taluni serbatoi contenenti sostanze combustibili a Campello sul Clitumno, o come verificatosi in passato nei siti destinati alla lavorazione dell’amianto.
L’emendamento 1.66 prende in considerazione, ai fini antinfortunistici, anche il lavoro domestico, che include non solo l’attività delle collaboratrici familiari, ma anche quella svolta quotidianamente dalle casalinghe.
Relativamente all’emendamento 1.64, va sottolineata l’importanza del principio di cautela, in esso sancito, mentre l’emendamento 1.53 prefigura la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrativi al potenziamento dei servizi di vigilanza.
Dopo aver dato per illustrato l’emendamento 1.65, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.63, che prospetta l’elezione diretta da parte dei lavoratori dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Dopo aver fatto proprio e dato per illustrato l’emendamento 1.57, fa proprio e ritira l’emendamento 1.58.
Successivamente viene illustrato l’emendamento 1.62, che amplia il diritto del lavoratore di sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative di igiene e sicurezza del lavoro.
Il senatore Zuccherini ritira gli emendamenti 1,54, 1.55 e 1.59, dando poi per illustrato l’emendamento 1.60.
Relativamente all’emendamento 1.61, ricorda che lo stesso sancisce il diritto del rappresentante per la sicurezza di ricevere dal datore di lavoro per l’espletamento della propria funzione - ed eventualmente anche a richiesta - il documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché il registro degli infortuni sul lavoro.
Il senatore PETERLINI (Aut) sottolinea preliminarmente che l’esigenza di adottare idonee misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro – pienamente condivisibile - deve essere adattata alla peculiare natura delle piccole imprese e degli artigiani, evitando di porre a carico degli stessi oneri eccessivamente gravosi.
In tale prospettiva va inquadrato l’emendamento 1.7, volto a sopprimere il riferimento ai lavoratori autonomi nell’ambito della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge governativo in esame.
L’emendamento 1.8 è finalizzato ad estendere la semplificazione - prefigurata nella lettera b), comma 2, articolo 1 del disegno di legge governativo - anche agli adempimenti in materia di sicurezza che non rivestano carattere meramente formale, mentre l’emendamento 1.9 è volto a conferire maggior elasticità alla delega per la rimodulazione dell’apparato sanzionatorio, nella prospettiva di evitare l’eccessivo inasprimento delle sanzioni, soprattutto per le piccole e medie imprese.
Dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.10 e 1.11, l’oratore si sofferma sull’emendamento 1.12, atto a valorizzare gli accordi aziendali e i codici di condotta ed etici e delle buone prassi, attraverso il conferimento a tali atti di una particolare valenza giuridica.
Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.14.
Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.38, 1.37 e 1.36.
Il senatore TOFANI (AN), dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa l’individuazione delle risorse economiche, a suo avviso necessarie per finanziarie taluni interventi in materia di sicurezza in tempi brevi, e comunque prima che venga completato l’esame dei disegni di legge in titolo da parte del Senato, in modo tale da evitare una eventuale terza lettura, che amplierebbe eccessivamente la tempistica per la conclusione dell’iter legislativo in questione.
Il sottosegretario MONTAGNINO assicura che il Governo è già attivamente impegnato nel lavoro di accertamento circa la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive, da destinare ad ulteriori interventi in materia di sicurezza del lavoro.
Dopo che è stato dato per illustrato l’emendamento 1.0.3, il rappresentante del GOVERNO dà per illustrati gli emendamenti 1.95, 1.0.19 e 1.0.20.
Il presidente TREU avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,05.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007
62ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE ricorda che nella odierna seduta antimeridiana è stata effettuata l'illustrazione degli emendamenti presentati riferiti al disegno di legge n. 1507. Invita quindi il relatore a riferire su alcuni emendamenti, da lui presentati con riferimento a segnalazioni e sollecitazioni che sono emerse nel dibattito dei giorni scorsi.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra l'emendamento 1.106, finalizzato all'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.105 - relativo alla possibilità per le Regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni per lo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori infortunati - e 1.102, inerente all'unitarietà del documento di valutazione dei rischi.
Il senatore TOFANI (AN) , aderendo all'invito del relatore ROILO (Ulivo), riformula l'emendamento 1.50 nel testo 2. Prospetta poi una nuova versione dell'emendamento 1.52 (testo 2).
Il senatore POLI(UDC), aderendo ad un invito del relatore ROILO(Ulivo), riformula gli emendamenti 1.31, 1.19 e 1.23 nei rispettivi testi 2.
Il senatore ZUCCHERINI(RC-SE), accogliendo l' invito del relatore ROILO(Ulivo), riformula nel testo 2 l'emendamento 1.61, nonché - limitatamente alla prima parte di tale proposta emendativi, concernente la costituzione di parte civile - l'emendamento 1.65a
Il sottosegretario MONTAGNINO dichiara di riformulare l'emendamento 1.95 nel testo 2, evidenziando che gli incidenti sul lavoro sono spesso ascrivibili ad una scarsa conoscenza delle normative di sicurezza da parte di taluni imprenditori. Preannuncia poi la presentazione di una proposta di riformulazione atta ad integrare l'emendamento 1.0.20 con un esplicito riferimento alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, riprendendo in parte il contenuto dell'emendamento 1.0.10.
Riformula quindi l’emendamento 1.0.19, nel testo 2.
Il senatore SACCONI(FI), relativamente all'emendamento 1.95 (testo 2), fa presente che l'impostazione sottesa allo stesso pone inopportunamente degli ostacoli all'accesso all'attività imprenditoriale, ponendosi in contraddizione con le linee di fondo seguite dallo stesso Governo relativamente alla cosiddetta liberalizzazione di talune professioni.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) dichiara di non condividere l'opinione testé espressa dal senatore Sacconi, atteso che il diritto alla salute del lavoratore riveste una valenza fondamentale, da salvaguardare con strumenti adeguati.
Il senatore NOVI (FI) nel concordare con l'opinione precedentemente espressa dal senatore Sacconi, sottolinea la contraddittorietà del predetto emendamento governativo 1.95 (testo 2) con le misure di liberalizzazione delle professioni contenute nel cosiddetto decreto Bersani.
Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati in ordine all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi.
Il relatore ROILO(Ulivo), dopo aver raccomandato l'accoglimento delle proposte emendative 1.106, 1.105 e 1.102, formula parere favorevole sugli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.32, 1.31 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.65a, 1.93, 1.70, 1.43, 1.35, 1.83, 1.95 (testo 2), 1.94, 1.84, 1.34, 1.33, 1.90, 1.49, 1.51, 1.0.13, 1.0.19 (testo 2), 1.0.20, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.15. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.65, 1.57, 1.68, 1.56, 1.4, 1.66, 1.67, 1.8, 1.69, 1.24, 1.42, 1.18, 1.71, 1.64, 1.53, 1.63, 1.20, 1.79, 1.10, 1.45, 1.1, 1.11, 1.81, 1.46, 1.60, 1.91, 1.28, 1.15, 1.41, 1.30, 1.3, 1.16, 1.27, 1.7, 1.17, 1.39, 1.72, 1.9, 1.25, 1.44, 1.440, 1.73, 1.441, 1.40, 1.74, 1.442, 1.38, 1.75, 1.443, 1.76, 1.77, 1.78, 1.5, 1.80, 1.2, 1.37, 1.26, 1.13, 1.29, 1.85, 1. 47, 1.48, 1.86, 1.14, 1.22, 1.62, 1.87, 1,88, 1.92, 1.89, 1.36, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18.
Si rimette quindi al Governo per quel che concerne l'emendamento 1.21, prospettando altresì l'opportunità di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.6 e 1.0.2 e avvertendo che, in caso contrario, il proprio avviso in ordine agli stessi sarà negativo.
Propone infine di accantonare temporaneamente l'esame delle proposte emendative 1.12, 1.82 e 1.52 (testo 2).
Conviene la Commissione su tale ultima proposta.
Il sottosegretario MONTAGNINO, riservandosi di svolgere considerazioni più puntuali su talune proposte emendative in fase successiva, dichiara di conformarsi ai pareri espressi dal relatore, rimettendosi invece alla Commissione per quel che concerne gli emendamenti 1.106 e 1.102, dopo aver comunque espresso talune perplessità sulla disciplina contenuta negli stessi.
Il sottosegretario PATTA prende la parola evidenziando brevemente l'importanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, utile soprattutto nelle aree industriali in cui svolgano la propria opera contemporaneamente diverse aziende. Dopo aver sottolineato poi il ruolo del datore di lavoro committente per quel che concerne la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro, cita a titolo esemplificativo l'incidente mortale avvenuto a Campello sul Clitunno, evidenziando che in tale caso il prestatore d'opera non fu informato dei rischi specifici dell'attività manutentiva da svolgere.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI
Il presidente TREU avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani, mercoledì 30 maggio, per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486.
Fa presente inoltre che, in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune, l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani è posticipato alle ore 15.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1507
Art. 1
1.91
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».
1.28
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».
1.32
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».
1.93
ROILO, relatore
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «civili e sociali», aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».
1.15
Al comma 1, sostituire le parole: «per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori» con le seguenti: «per la riforma in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il riassetto normativo con le disposizioni vigenti».
1.41
Al comma 2, lettera b), inserire, in apertura, il seguente inciso:
«b) fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali,».
1.30
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio» inserire le seguenti: «ad esse connesse».
1.3
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le categorie di rischio» inserire le seguenti: «secondo gli standard scientifici e tecnologici più elevati» e sopprimere fino alla fine della lettera b).
1.16
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le attività e a tutte le tipologie di rischio,» sopprimere la seguente: «anche».
1.56
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».
1.27
Al comma 2, lettera c), sopprimere, dopo le parole: «i lavoratori e lavoratrici» le seguenti: «, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati».
1.7
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.17
Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività» con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».
1.4
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «lavoro o settori di attività» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione al lavoro precario e al mobbing».
1.39
Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni»
1.66
ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis)misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (mobbing);».
1.67
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate».
1.68
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003» aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».
1.8
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.69
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.24
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le seguenti: «meramente formali».
1.42
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali» ed aggiungere, in fine: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di un documento unico per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».
1.18
AI comma 2, lettera d), dopo le parole: «adempimenti meramente formali» inserire le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».
1.70
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «piccole e medie imprese» con le seguenti: «piccole, medie e micro imprese».
1.71
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».
1.43
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e, quelle di utilizzo» inserire le seguenti: «concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,».
1.72
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo», aggiungere le seguenti: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».
1.35
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratichi uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».
1.64
DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;
e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;
e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».
1.9
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».
1.25
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».
1.44
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».
1.19
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire seguenti: «con riguardo in particolare alla figura del preposto,».
1.19 (testo 2)
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire seguenti: «con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto,».
1.440
Al comma 2, lettera f), al numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» inserire le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».
1.73
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».
1.441
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamiIa euro;».
1.40
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «euro centomila negli altri casi» con le seguenti: «euro trecentomila negli altri casi».
1.74
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».
1.442
AI comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».
1.38
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila» con le seguenti: «fino ad euro trecentomila».
1.75
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1.0.13
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 231, è aggiunto il seguente:
"Art. 25-septies. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle nonne antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.".
1.443
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
"i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41.";».
1.76
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).
1.53
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».
1.77
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), e), m), n), q) edell'articolo 41.";».
1.78
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli Ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi;».
1.65
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».
1.65a
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; ;».
1.5
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali;
f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».
1.63
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «anche attraverso idonei percorsi formativi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso la riqualificazione e la previsione di responsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;» indi, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a partire:
1) dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;
2) dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l'esercizio del mandato e per la formazione, considerata l'organizzazione del lavoro ed il numero dei lavoratori rappresentati;
3) dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio documento di analisi dei rischi e dei danni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della relativa documentazione;
4) riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;».
1.20
AI comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo del», inserire le seguenti: «medico competente e del».
1.79
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo», inserire le seguenti: «del medico competente, nonché».
1.10
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «e del medico competente».
1.80
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «, laddove non siano presenti organismi bilaterali per la sicurezza».
1.106
ROILO, relatore
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sicurezza territoriale,» aggiungere le seguenti: «introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;».
1.45
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, procedendo anche ad una rivisitazione critica dei compiti e delle responsabilità del medico competente».
1.1
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«g-bis) rivalutazione del tempo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in funzione dei compiti da svolgere, con particolare riguardo agli obblighi del datore di lavoro di consegna della documentazione necessaria, a partire dal documento di valutazione dei rischi;
g-ter) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione di un proprio documento della valutazione dei rischi;
g-quater) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale;
g-quinquies) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;».
1.21
Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: «attività» con la seguente: «politiche».
1.11
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione,».
1.81
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della pubblica amministrazione».
1.31
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «e paritetica».
1.31 (testo 2)
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «e di norma paritetica».
1.2
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
1.46
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accordi aziendali», aggiungere le seguenti: «, territoriali e nazionali,»;
sostituire le parole: «ai fini del miglioramento dei livelli di tutela» con le seguenti: «per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela»;
e, in fine, dopo la parola: «legislativamente», aggiungere i seguenti numeri:
«1) agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità,
2) trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolamentare separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro;
3) prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità;».
1.12
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».
1.82
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «– anche attraverso il riconoscimento, tramite rinvio, della legge –».
1.83
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accordi aziendali», inserire le seguenti: «territoriali e nazionali».
1.95
Il Governo
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla esperienza, competenze e conoscenza dei fattori di rischio dell'attività d'impresa anche individuale;».
1.95 (testo 2)
Il Governo
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla esperienza, competenze e conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;».
1.37
Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
«n) previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);».
1.94
ROILO, relatore
Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «(INAIL)» inserire le seguenti: «Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)».
1.57
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici» inserire le seguenti: «, degli istituti e delle associazioni che si occupano della salute delle donne».
1.58
Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «promozione della cultura e delle azioni di prevenzione» inserire le seguenti: «con particolare attenzione alle differenze di genere e alle specificità delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».
1.26
AI comma 2, lettera o), sostituire le parole: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 deIl'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.13
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 deIl'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.84
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera o), numero 2), sostituire le parole: «piccole e medie» con le seguenti: «piccole, medie e micro».
1.29
AI comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto» aggiungere le seguenti: «, garantendo l'immediata accessibilità nonché semplicità delle procedure».
1.85
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto», aggiungere le seguenti: «. Per tali finanziamenti devono essere garantite la fruibilità e la semplicità delle procedure».
1.47
Al comma 2, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure».
1.48
Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltatori e subappaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per eliminare i rischi ambientali e da interferenza tra i vari lavori mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appltatrici e dei subappaltatori; valorizzare».
1.86
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appartatori e subappaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esaonerato il committente persona fisica non imprenditore;».
Conseguentemente, sostituire le parole: «anche attraverso» con la seguente: «valorizzare».
1.14
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera r), numero 1), dopo le parole: «e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti», sopprimere le seguenti: «anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private».
1.34
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 2, lettera r), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) modificare la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;».
1.22
AI comma 2, lettera s), dopo le parole: «differenti modalità organizzative,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto di adeguati livelli di sorveglianza nell'organizzazione del lavoro.».
1.23
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) prevedere, rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.».
1.23 (testo 2)
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.».
1.62
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) affermazione del diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e a tutti casi in cui vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; assicurando che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisponendo le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l'eliminazione della situazione di rischio.».
1.87
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità.».
1.88
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAL.».
1.92
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto.».
1.6
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) revisione del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000 in direzione:
1) dell'esclusione del personale del Ministero della difesa dall'effettuazione dei controlli e dal rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro della stessa amministrazione;
2) dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare.».
1.105
ROILO, relatore
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, limitatamente ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »
1.54
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Istituzione dell'anagrafe dei rappresentanti per la sicurezza (RLS-RLST) di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, , presso l'Ispettorato del lavoro.».
1.55
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Assunzione fino ad esaurimento dei candidati risultati idonei dei concorsi pubblici espletati, dopo il 1º gennaio 2005, per ispettori del Ministero del lavoro.».
1.59
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la documentazione relativa alla valutazione dei rischi deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente, anche in formato elettronico".».
1.60
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) il datore di lavoro committente è obbligato a redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, che definisca le responsabilità del committente nel coordinamento tra le varie imprese, lavoratori autonomi e tra le varie attività svolte; il piano di sicurezza e coordinamento elaborato dal committente è allegato al contratto di appalto di lavoro; la redazione del piano di sicurezza è requisito di validità del contratto e deve essere inviato all'organo di vigilanza territorialmente competente, anche in formato elettronico, e a tutte le imprese e lavoratori autonomi affidatari di lavori prima dell'inizio dell'attività. L'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a redigere in forma scritta il piano di sicurezza specifico per i lavori affidati che deve trasmettere al committente e all'organo di vigilanza, anche in formato elettronico, prima dell'inizio dei lavori. I lavoratori autonomi affidatari dei lavori devono utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme del piano di sicurezza e coordinamento."».
1.61
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.Il rappresentante per la sicurezza riceve dal datore di lavoro, per l'espletamento della sua funzione, il documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché il registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).''».
1.61 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)". ».
1.89
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria».
1.36
Al comma 5, dopo le parole: «dalla data di trasmissione, il parere» inserire la seguente: «vincolante».
1.33
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 5, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «tre mesi».
1.90
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».
1.49
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.».
1.50
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro possono riprendere l'attività esclusivamente al completamento, ove necessario, degli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».
1.50 (testo 2)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».
1.51
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
1.52
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, almeno l'otto per mille del monte ore annuale deve essere destinato allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione. Tale percentuale è raddoppiata negli istituti universitari e di istruzione secondaria superiore, i cui percorsi formativi devono prevedere l'insegnamento e lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche.».
1.52 (testo 2)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi e le attività scolastiche degli istituti di 2° grado, quelli universitari e i percorsi di formazione prevedono, nell'ambito delle ore destinate all'insegnamento delle materia tecnico-scientifiche e giuridiche e nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, che almeno il 5 per cento del monte ore annuale di tali discipline, sia dedicato allo studio e alla promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso lo svolgimento di percorsi teorico-pratici.».
1.0.19
Il Governo
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) euro quattromilioni ducentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 545, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4 il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).
8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le disposizioni del presente articolo.».
1.0.20
Il Governo
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Guardia di Finanza e delle Aziende Sanitarie Locali (AUSL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articolo 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente le competenti amministrazioni dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b)è inserita la seguente: "c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».
1.0.1
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Abrogazione del comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».
1.0.2
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è così modificato:
''2. Nei riguardi dei servizi di protezione, delle strutture giudiziarie, penitenziari e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché delle Forze di polizia e delle Forze armate limitatamente ai siti o a specifiche aree dei siti di pertinenza del Ministero della difesa coperti da segreto militare le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.''».
Consenguentemente, ogni decreto ministeriale attuativo non conforme è abrogato.
1.0.3
RIPAMONTI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le ispezioni e le verifiche in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
1. Al comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori'';
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo, le parole: ''al completo adempimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'adempimento'' e le parole: ''alla scadenza del predetto anno'' sono soppresse».
1.0.4
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Piano sanitario nazionale)
1. Il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione, fissa, in misura non inferiore al 2 per cento, la quota percentuale di risorse da destinare specificamente, da parte di ciascun Servizio sanitario regionale, ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro.
2. Alle Regioni che non adempiano all'obbligo di destinazione di cui al comma 1 è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001».
1.0.5
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
''1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al pieno adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.''».
1.0.6
TREU, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 18, dopo il comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.''».
1.0.7
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.''».
1.0.8
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
''3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18.''».
1.0.9
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'impresa appaltante o subappaltante.
2 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi l e 2 comporta l'applicazione, in capo al datare di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma l che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
1.0.10
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per l'emersione del lavoro sommerso)
1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, nei casi di gravi e reiterate violazioni della stessa.
3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.».
1.0.11
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Unificazione delle banche dati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono, le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.».
1.0.12
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Poteri degli enti bilaterali)
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma l viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono altresì chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.».
1.0.14
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.».
1.0.15
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, al sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di enti ed amministrazioni pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma l, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato nei confronti degli uffici, rientranti nell'ambito territoriale di competenza, delle amministrazioni e degli enti pubblici».
1.0.16
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
2) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
3) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.".
Art. 1-ter.
(Poteri e funzioni degli organismi)
1. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.
4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.
5. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».
1.0.17
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
2) la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
3) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
Art. 1-ter.
(Poteri e funzioni degli Organismi bilaterali per la sicurezza)
1. Gli organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali per la sicurezza.
4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datari di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
5. Gli organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».
1.0.18
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interpello)
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, o alle Direzioni generali competenti per materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di sicurezza e tutela della sa1ute sul lavoro.
2. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.
3. Al tal fine, viene istituita una Commissione, composta da:
a) un funzionario della Conferenza delle Regioni;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un funzionario del Ministero della salute.
I membri della Commissione possono avvalersi della collaborazione di altri funzionari pubblici competenti nella materia oggetto dell'interpello.».
1.102
ROILO, relatore
Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Il presente comma non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".».
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
63ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente TREU ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati espressi i parere del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. 1507. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo si è riservato di esprimersi in modo più dettagliato su alcuni degli emendamenti in votazione.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.91 e 1.28, di identico tenore.
Successivamente, con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 1.32 e 1.93.
Dopo che l'emendamento 1.15 è stato respinto, il senatore POLI (UDC) fa proprio l'emendamento 1.41, che, posto ai voti, viene respinto.
Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.30, 1.3 e 1.16.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra quindi l'emendamento 1.100, a propria firma, che recepisce parte delle indicazioni contenute negli emendamenti 1.56 e 1.64.
Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di accantonare le proposte emendative 1.100 e 1.56.
Si conviene quindi di accantonare tali proposte.
Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.27, 1.7 e 1.17.
Il sottosegretario MONTAGNINO, relativamente all'emendamento 1.4, evidenzia che il criterio di delega contenuto alla lettera c), numero 1, inerente in particolare alla peculiare tutela per determinate categorie di lavoratori e per specifiche tipologie di lavoro, ricomprende anche i rapporti lavorativi precari, a cui fa riferimento la predetta proposta emendativa. Analogamente il riferimento al mobbing contenuto nell'emendamento 1.4 risulta superfluo, in quanto alla lettera b) del comma 2 si fa riferimento a tutte le tipologie di rischio, includendo potenzialmente quindi anche i rischi per la integrità psico-fisica conseguenti a situazioni di mobbing.
Alla luce delle ragioni precedentemente evidenziate, invita il proponente al ritiro dell'emendamento 1.4.
Dopo che il senatore TURIGLIATTO(Misto-SC), aderendo all’invito rivoltogli dal Sottosegretario, ha ritirato l'emendamento 1.4, il presidente TREU dichiara decaduto l'emendamento 1.39, per l'assenza del proponente.
Dopo che la senatrice ALFONZI (RC-SE) ha riformulato l'emendamento 1.66 nel testo 2, il senatore SACCONI (FI) osserva, con riferimento a tale riformulazione, che il datore di lavoro domestico non riveste natura imprenditoriale e, alla stregua della disciplina vigente, non è destinatario delle normative di sicurezza sul lavoro.
Si conviene di accantonare la proposta emendativa 1.66 (testo 2).
Il senatore SACCONI (FI) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.67, nonché dell'emendamento 1.68, evidenziando che la ratio sottesa agli stessi si incentra sulla esigenza di circoscrivere e definire l'estensione delle normative di sicurezza per i lavoratori autonomi, che attualmente peraltro non sono soggetti a tale disciplina.
Il senatore TOFANI (AN) ritiene meritevole di attenzione l'emendamento 1.67, poiché, pur essendo necessario prevedere congrue misure di prevenzione e di tutela per i lavoratori autonomi, è tuttavia opportuno, a suo avviso, che tale intervento non introduca adempimenti eccessivamente onerosi, in particolare per gli artigiani.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra l'emendamento 1.104, a propria firma, contenente una riformulazione del numero 2 della lettera c) del comma 2, dell'articolo 1. Fa presente che la proposta tiene conto delle raccomandazioni e dei rilievi formulati dai senatori Sacconi e Tofani. Ne raccomanda pertanto l'accoglimento.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.104, evidenziando che lo stesso costituisce un adeguato punto di mediazione tra l'esigenza di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori autonomi e quella di evitare di sottoporre tale categoria ad adempimenti eccessivamente gravosi.
Il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull' emendamento 1.104, evidenziando che il riferimento alla Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, contenuto nello stesso, non chiarisce adeguatamente la portata del criterio di delega in questione.
Il senatore TOFANI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento testé illustrato dal relatore.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.67 e accoglie l'emendamento 1.104 del relatore.
Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.104, è preclusa la votazione sull'ultima parte dell'emendamento 1.68.
Posto ai voti per la parte non preclusa, l'emendamento 1.68 viene respinto.
Il senatore POLI (UDC) fa proprio l'emendamento 1.42.
Successivamente, con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 1.8, 1.69, 1.24 e 1.42 - limitatamente alla prima parte dello stesso recante la soppressione delle parole "meramente formali" - di identico tenore.
Il senatore POLI (UDC) riformula la seconda parte dell'emendamento 1.42, nel testo 2, al fine di superare i rilievi formulati dalla 5a Commissione sulla versione originaria dell'emendamento.
Il senatore SACCONI (FI) dichiara di riformulare l'emendamento 1.71 nel testo 2.
Dopo che il relatore ROILO (Ulivo) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.42 (testo 2) e 1.71 (testo 2), di identico tenore, gli stessi, posti ai voti congiuntamente, vengono accolti dalla Commissione.
Il rappresentante del GOVERNO invita il senatore Poli al ritiro dell'emendamento 1.18, evidenziando che l'individuazione delle misure di semplificazione sarà effettuata in sede di attuazione della delega.
Dopo che il senatore POLI (UDC) ha insistito per la votazione dell'emendamento 1.18, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.
Successivamente, con separate votazioni, sono accolti l'emendamento 1.70 e l'emendamento 1.43, fatto proprio dal senatore POLI(UDC).
Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.72, si decide di accantonare gli emendamenti 1.35 e 1.64.
Il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulle proposte emendative 1.9 e 1.25, alle quali aggiunge la firma, evidenziando che la disciplina ivi contenuta prefigura una proporzionalità tra sanzione e violazione .
Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, gli emendamenti 1.9 e 1.25 sono respinti.
Il senatore POLI (UDC) fa proprio l'emendamento 1.44, sul quale il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole.
Posto ai voti, l'emendamento 1.44 è respinto.
Dopo che il senatore SACCONI (FI) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.19 (testo 2), la Commissione accoglie lo stesso.
Successivamente viene respinto l'emendamento 1.440, fatto proprio dal senatore POLI(UDC).
Il senatore SACCONI (FI) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.73, evidenziando che il criterio di delega contenuto nel numero 2 della lettera f) del comma 2 - che prefigura anche casi di infrazioni punite con la sola pena dell'arresto - risulta in contraddizione con il principio della valorizzazione del sistema contemplato dal decreto legislativo n. 758 del 1994, che, all'articolo 19, comma 1, lettera a), circoscrive l'ambito di applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione dell'organo di vigilanza - di cui al successivo articolo 20 - ai soli casi di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.73 e 1.441, fatto proprio quest'ultimo dal senatore POLI(UDC).
Dopo che l'emendamento 1.40 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, il senatore SACCONI (FI) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.74, ispirata al principio di proporzionalità tra sanzione e violazione.
Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.74 e 1.442.
Dopo che l'emendamento 1.38 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, il senatore SACCONI (FI) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.75, evidenziando che il criterio di delega contenuto nel numero 4 della lettera f), del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1507, configura una responsabilità amministrativa da reato a carico delle persone giuridiche delle società e delle associazioni per delitti di tipo colposo, alterando la configurazione originaria di tale tipologia di sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, incentrata su fattispecie delittuose dolose.
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.75.
Si conviene poi di accantonare la proposta emendativa 1.0.13.
Il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.443 e 1.77, sottolineando l'esigenza di circoscrivere la responsabilità penale dei preposti.
Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.443 e 1.77, di identico tenore.
Successivamente, dopo che è stato respinto l'emendamento 1.76, si decide di accantonare l'emendamento 1.53.
Il senatore SACCONI (FI) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.78, evidenziando che la stessa valorizza il potere di disposizione degli organi di vigilanza in materia di sicurezza, nella prospettiva di favorire la diffusione delle norme di buona tecnica e di buone prassi.
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.78.
La Commissione accoglie la proposta emendativa 1.65a, che riformula la prima parte dell'emendamento 1.65.
Viene invece accantonata la seconda parte dello stesso emendamento 1.65, relativa al gratuito patrocinio delle vittime di incidenti sul lavoro.
Dopo che l'emendamento 1.5 è stato respinto, il relatore ROILO (Ulivo) illustra gli emendamenti 1.101 e 1.103 evidenziando che quest’ultimo recepisce in parte le proposte contemplate nell'emendamento 1.63, relative all’elettività del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza.
Sugli emendamenti 1.101 e 1.103 esprime parere favorevole il rappresentante del GOVERNO.
Dopo che l'emendamento 1.63 viene ritirato dal senatore ZUCCHERINI(RC-SE), la Commissione accoglie con successive votazioni gli emendamenti 1.61 (testo 2) e 1.103.
Viene accantonato l'emendamento 1.101.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1507
Art. 1
1.91
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».
1.28
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».
1.32
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».
1.93
ROILO, relatore
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «civili e sociali», aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».
1.15
Al comma 1, sostituire le parole: «per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori» con le seguenti: «per la riforma in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il riassetto normativo con le disposizioni vigenti».
1.41
Al comma 2, lettera b), inserire, in apertura, il seguente inciso:
«b) fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali,».
1.30
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio» inserire le seguenti: «ad esse connesse».
1.3
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le categorie di rischio» inserire le seguenti: «secondo gli standard scientifici e tecnologici più elevati» e sopprimere fino alla fine della lettera b).
1.16
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le attività e a tutte le tipologie di rischio,» sopprimere la seguente: «anche».
1.100
ROILO, relatore
Al comma 2, alla fine della lettera b), sostituire le parole: «e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» con le seguenti: «nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale».
1.56
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».
1.27
Al comma 2, lettera c), sopprimere, dopo le parole: «i lavoratori e lavoratrici» le seguenti: «, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati».
1.7
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.17
Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività» con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».
1.4
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «lavoro o settori di attività» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione al lavoro precario e al mobbing».
1.39
Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni»
1.66
ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis)misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (mobbing);».
1.66 (testo 2)
ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis)misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario;».
1.67
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate».
1.104
ROILO, relatore
Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;».
1.68
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003» aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».
1.8
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.69
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.24
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le seguenti: «meramente formali».
1.42
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali» ed aggiungere, in fine: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di un documento unico per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».
1.42 (testo 2)
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di forme di unificazione documentale;»
1.18
AI comma 2, lettera d), dopo le parole: «adempimenti meramente formali» inserire le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».
1.70
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «piccole e medie imprese» con le seguenti: «piccole, medie e micro imprese».
1.71
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».
1.71 (testo 2)
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di forme di unificazione documentale;»
1.43
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e quelle di utilizzo» inserire le seguenti: «concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,».
1.72
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo», aggiungere le seguenti: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».
1.35
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratichi uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».
1.64
DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;
e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;
e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».
1.9
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO, SACCONI
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».
1.25
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».
1.44
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».
1.19 (testo 2)
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire le seguenti: «con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto,».
1.440
Al comma 2, lettera f), al numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» inserire le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».
1.73
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».
1.441
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamiIa euro;».
1.40
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «euro centomila negli altri casi» con le seguenti: «euro trecentomila negli altri casi».
1.74
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».
1.442
AI comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».
1.38
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila» con le seguenti: «fino ad euro trecentomila».
1.75
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1.0.13
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 231, è aggiunto il seguente:
"Art. 25-septies. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle nonne antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.".
1.443
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
"i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41.";».
1.76
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).
1.53
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».
1.77
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), l), m), n), q) edell'articolo 41.";».
1.78
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli Ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi;».
1.65
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».
1.65a
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».
1.5
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali;
f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».
1.101
ROILO, relatore
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,» con le seguenti: «revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente,».
1.63
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «anche attraverso idonei percorsi formativi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso la riqualificazione e la previsione di responsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;» indi, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a partire:
1) dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;
2) dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l'esercizio del mandato e per la formazione, considerata l'organizzazione del lavoro ed il numero dei lavoratori rappresentati;
3) dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio documento di analisi dei rischi e dei danni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della relativa documentazione;
4) riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;».
1.103
ROILO, relatore
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è di norma eletto dai lavoratori"».
1.61 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)". ».
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2007
65ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente TREU avverte che è pervenuto dalla 2a Commissione permanente un ampio ed articolato parere sui disegni di legge all'esame congiunto, contenente, oltre ad alcune osservazioni che collimano con gli orientamenti emersi nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, anche dei rilievi critici sulla possibilità che taluni principi di delega contenuti nel disegno di legge n. 1507 possano dare luogo ad un eccessivo alleggerimento delle sanzioni vigenti per le violazioni delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
Avverte quindi che si passerà alla votazione sugli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.
Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 1.100.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.56, 1.66 (testo 2) , 1.64, 1.53 e la seconda parte dell'emendamento 1.65, ricordando, con riguardo a quest’ultimo emendamento, che in una precedente seduta è stata accolta la proposta emendativa 1.65a, con la quale è stato riformulato il testo originario della prima parte dell'emendamento 1.65.
Dopo che il relatore ROILO (Ulivo) ha ritirato l’emendamento 1.35, il senatore SACCONI preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 1.0.13, evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso introduce inopportunamente una responsabilità amministrativa da reato a carico delle persone giuridiche delle società e delle associazioni, relativamente a delitti di tipo colposo conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche.
Posto ai voti, l’emendamento 1.0.13 viene accolto.
Il senatore SACCONI (FI), aderendo ad una proposta del presidente TREU, riformula l’emendamento 1.82 nel testo 2, sul quale esprimono parere favorevole il relatore ROILO e il sottosegretario MONTAGNINO.
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) preannuncia, a nome della componente della Sinistra Critica del Gruppo Misto, il voto contrario sull’emendamento 1.82 (testo 2), che, posto ai voti viene accolto, con conseguente assorbimento dell’emendamento 1.12.
Aderendo ad una proposta del sottosegretario MONTAGNINO, il senatore SACCONI (FI) riformula quindi l’emendamento 1.0.18 nel testo 2, sul quale esprime parere favorevole il relatore ROILO (Ulivo).
Posto ai voti, l’emendamento 1.0.18 (testo 2) viene accolto.
Si passa alla votazione dell’articolo 1 del disegno di legge n. 1507, nel testo conseguente alle modifiche accolte.
La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, nel testo emendato, dopo che su di esso il senatore SACCONI (FI) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione.
Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver riformulato l’emendamento aggiuntivo 1.0.19 (testo 2) nel testo 3, al fine di recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, fa presente che la disposizione contenuta al comma 7 dell’articolo aggiuntivo introdotto con l'emendamento all'esame contempla l’avvio di progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, mentre la disciplina contenuta nell’emendamento 1.52 (testo 4), già accolto nella seduta pomeridiana di ieri dalla Commissione (e pubblicato in allegato nel resoconto sommario della seduta pomeridiana del 30 maggio), introduce una riorganizzazione strutturale dei programmi delle istituzioni scolastiche. Pertanto, a suo avviso, i due interventi, pur presentando delle connessioni, non si sovrappongono e possono quindi essere attuati parallelamente.
Il PRESIDENTE, alla luce delle precisazioni fornite dal sottosegretario Montagnino, prospetta l’opportunità di effettuare le necessarie modifiche in sede di coordinamento formale del testo, per raccordare, sul piano della collocazione sistematica, le disposizioni contenute negli emendamenti 1.0.19 (testo 3) e 1.52 (testo 4), proponendo in particolare di collocare la norma contenuta in quest’ultimo in un apposito comma dell'articolo introdotto dal predetto emendamento governativo.
Dopo che il senatore TOFANI (AN) ha dichiarato di condividere la proposta testé formulata dal Presidente, la Commissione accoglie la proposta emendativa 1.0.19 (testo 3), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.0.11 e 1.0.15.
Dopo che il sottosegretario MONTAGNINO ha riformulato l’emendamento 1.0.20, nel testo 2, apportando ad esso le modifiche già annunciate in una precedente seduta, relativamente all’inclusione delle gravi e reiterate violazioni della disciplina antinfortunistica quale presupposto per l’adozione della sanzione della sospensione temporanea della attività imprenditoriale, il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario su tale proposta emendativa, evidenziando che la stessa estende il rimedio - del tutto eccezionale - della sospensione dell’attività imprenditoriale anche ai casi di superamento dei tempi di lavoro, diffusi soprattutto nel settore delle piccole imprese, introducendo altresì elementi di incertezza per quel che concerne i presupposti di applicazione di tali misure, incentrati su una non meglio precisata reiterazione delle violazioni.
Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 1.0.20 (testo 2), con conseguente assorbimento dell’emendamento 1.0.10.
Il relatore ROILO (Ulivo) illustra l’emendamento Tit. 1, che, con il parere favorevole del sottosegretario MONTAGNINO, viene accolto dalla Commissione.
Il PRESIDENTE propone alla Commissione di conferire al relatore il mandato, in sede di coordinamento formale del testo, di accorpare in un unico articolo tutti gli emendamenti accolti recanti modifiche del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di trasferire al di fuori dell'articolo 1, recante i principi e i criteri direttivi della delega e le connesse norme di carattere procedurale, altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo, approvate come commi aggiuntivi dello stesso articolo 1.
La Commissione conviene su tale proposta.
Il sottosegretario MONTAGNINO prende la parola per precisare che la disposizione di copertura contenuta nell’emendamento 1.51 (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta pomeridiana del 30 maggio), relativo all’assunzione di ispettori del lavoro, risulta idonea a fare fronte alle spese per le retribuzioni di circa seicento unità di personale, mentre occorre una valutazione più approfondita circa le risorse necessarie ad assicurare la copertura delle spese per straordinari, per missioni, e per altri oneri accessori. Il Governo è pertanto impegnato ad effettuare i necessari approfondimenti, per individuare eventuali risorse aggiuntive da destinare ad ulteriori interventi in materia di sicurezza del lavoro, in particolare per quel che concerne il funzionamento e il potenziamento delle attività ispettive.
Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli emendamenti è conclusa.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore SACCONI (FI) preannuncia il voto di astensione del Gruppo parlamentare di appartenenza, esprimendo l’auspicio che durante l’esame in Assemblea possano essere introdotti significativi miglioramenti al testo in esame, tali da consentire al Gruppo di Forza Italia l’espressione in tale sede di un voto favorevole.
In particolare, desta forte perplessità l'eccessiva ampiezza del termine assegnato per l'esercizio della delega, mentre permangono notevoli motivi di dissenso sul contenuto del provvedimento, che ripropone un approccio basato esclusivamente su regole – spesso formali – e sulle connesse sanzioni, anziché, come sarebbe stato invece opportuno, su un nuovo approccio per obiettivi, a partire dalla creazione di un sistema di monitoraggio concordato fra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, in funzione di un necessario orientamento e della programmazione delle politiche attive di prevenzione. Questa impostazione innovativa adotta come propri strumenti la formazione, l'informazione, il potere di disposizione esercitato dai servizi ispettivi a sostegno delle buone pratiche e delle norme di buona tecnica, l'incentivazione delle forma di ravvedimento operoso, la valorizzazione degli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali ed infine il diritto di interpello, che contribuisce a fornire interpretazioni certe della disciplina vigente.
Su questi temi il disegno di legge che la Commissione si accinge a varare è ancora fortemente lacunoso; inoltre, l’Esecutivo non ha individuato sufficienti risorse finanziarie da investire per la sicurezza dei luoghi di lavoro, né tantomeno a sostegno degli investimenti dei datori di lavoro su tali profili.
L’apparato sanzionatorio appare poi incerto, sproporzionato e inidoneo a consentire una maggiore effettività delle norme antinfortunistiche, e va altresì rilevato che i criteri di delega non tengono conto adeguatamente delle imprese di piccola dimensione e del lavoro autonomo.
Il senatore TOFANI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1507 – completo delle modifiche apportate dalla Commissione – esprimendo tuttavia l’auspicio che il Governo individui, prima del completamento dell’esame da parte del Senato, le risorse finanziarie necessarie per coprire integralmente le spese contemplate in alcuni degli emendamenti accolti nel corso dell'esame congiunto.
Il senatore PETERLINI (Aut) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, sottolineando che la Commissione ha introdotto significativi miglioramenti – anche con il contributo delle forze politiche di opposizione - al disegno di legge n. 1507, restringendo opportunamente i tempi massimi per l’esercizio della delega.
Positiva è anche l’introduzione, nell’ambito dei criteri di delega, di talune modifiche atte a differenziare la posizione dei lavoratori autonomi rispetto a quella dei lavoratori subordinati, ed è altresì auspicabile che il Governo, in sede di esercizio della delega, si adoperi per un ulteriore snellimento delle procedure previste dalle normative antinfortunistiche.
Risulta condivisibile anche l’inserimento di uno specifico riferimento al ruolo del medico competente, importante ai fini della prevenzione, come pure risulta opportuno e congruo il riferimento alla pariteticità quale criterio per la composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni.
Va inoltre espresso un giudizio positivo in ordine alle modifiche finalizzate alla valorizzazione degli accordi sindacali, come pure sulle disposizione volte a differenziare le medie, le piccole e le micro imprese, mentre permane qualche perplessità per quel che concerne l’apparato sanzionatorio, per taluni profili sproporzionato ed eccessivo.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, che introduce significative innovazioni orientate nella direzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in linea peraltro con i positivi interventi posti in essere dall’Esecutivo su tali profili, quali ad esempio le misure di contrasto del lavoro sommerso e gli accordi conclusi in riferimento al personale portuale di Genova e di Napoli.
Restano tuttavia lacune piuttosto rilevanti nella disciplina introdotta – per quel che concerne ad esempio la sicurezza sul lavoro negli stabilimenti industriali militari – rispetto alle quali la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro potrà fornire utili apporti propositivi, nell’espletamento della propria attività.
Sarebbe stato opportuno inasprire l’apparato sanzionatorio - come ha segnalato anche la Commissione giustizia nel parere espresso – che comunque dovrà riguardare anche le violazioni commesse nelle micro imprese, nelle quali spesso l’incidenza infortunistica è particolarmente elevata.
Va infine espresso l’auspicio che il Governo si adoperi per individuare coperture finanziarie più adeguate per le spese previste in taluni degli emendamenti accolti.
Il senatore POLI (UDC), dopo aver preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sul testo in esame, esprime preoccupazione per le affermazioni del sottosegretario Montagnino circa le risorse finanziarie destinate all’assunzione degli ispettori, evidenziando che la mancata individuazione delle coperture per le spese di missione e per le altre spese accessorie potrebbe di fatto ostacolare l’adeguato espletamento delle attività di controllo.
Va poi evidenziato che i profili attinenti alla formazione ed informazione dei lavoratori, importanti ai fini della prevenzione degli infortuni, non sono adeguatamente valorizzati nel testo in esame, e risulta infine incongruo l’apparato sanzionatorio previsto, che prefigura pene eccessive e sproporzionate.
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) preannuncia, anche a nome della componente della Sinistra Critica del Gruppo Misto, il voto favorevole sul testo normativo in esame, esprimendo apprezzamento per il proficuo lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione, anche se, a suo avviso, su taluni profili sarebbe stata opportuna l’introduzione di una disciplina più puntuali e più precisa.
Sarebbe stata altresì auspicabile un'impostazione più rigorosa dei principi di delega riguardanti il riassetto dell’apparato sanzionatorio, mentre rimane aperto il tema degli interventi normativi per contrastare la precarietà del lavoro, fenomeno che spesso si accompagna a condizioni di lavoro caratterizzate dalla presenza di consistenti fattori di rischio.
Il senatore BOBBA (Ulivo) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, esprimendo preliminarmente soddisfazione per l’impostazione metodologica seguita durante l’iter in Commissione, improntata al dialogo e alla collaborazione fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, nonché fra Parlamento e Governo, come auspicato negli appelli rivolti dal Presidente della Repubblica sui temi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
La disciplina all’esame, nel recepire anche talune risultanze dell’attività di elaborazione normativa posta in essere nel corso della XIV legislatura, individua un giusto punto di equilibrio fra le esigenze di contrasto degli infortuni – sicuramente rilevanti - e le esigenze di prevenzione, anch’esse importanti e significative.
Nell’esprimere l’auspicio che il Governo individui risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, l’oratore sottolinea altresì la necessità che la delega venga esercitata in tempi il più possibile brevi.
Il senatore DI SIENA (SDSE) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul testo normativo in esame, sollecitando tuttavia il Governo ad individuare quanto prima risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla sicurezza sul lavoro.
Dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo confronto sviluppatosi tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione nel corso dell'esame in Commissione, fa presente che una positiva inversione di tendenza in materia di sicurezza implica necessariamente un mutamento profondo della cultura lavoristica, e il conseguente abbandono di posizioni spesso in contrasto con l'esigenza di accentuare l'impegno delle istituzioni e dei soggetti sociali per fronteggiare la preoccupante tendenza all'incremento degli infortuni sul lavoro.
Il sottosegretario PATTA prende la parola, esprimendo apprezzamento per il proficuo lavoro espletato dalla Commissione, che ha consentito un sensibile miglioramento del testo normativo originario.
Il sottosegretario MONTAGNINO, nell’associarsi alle considerazioni ed agli apprezzamenti testé espressi dal sottosegretario Patta, precisa, anche con riferimento ai rilievi del senatore Poli, che, fermo restando l’impegno del Governo ad individuare ulteriori risorse da destinare alle politiche di prevenzione, i fondi stanziati per l’assunzione dei nuovi ispettori del lavoro risultano del tutto adeguati.
Peraltro, il tema delle risorse per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è stato, giustamente, al centro del dibattito: a tale proposito, occorre però registrare un risultato non trascurabile, dato che la Commissione si accinge a varare un disegno di legge nel quale la originaria previsione dell'invarianza della spesa è stata di fatto superata, con l'accoglimento di emendamenti che contemplano utili e importanti misure prevenzionistiche, non prive di implicazioni finanziarie.
La Commissione conferisce, infine, al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1507, con le modifiche apportate, di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1486 ad esso abbinato, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1507
Art. 1
1.100
ROILO, relatore
Al comma 2, alla fine della lettera b), sostituire le parole: «e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» con le seguenti: «nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale».
1.56
ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».
1.66 (testo 2)
ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis)misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario;».
1.35
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratichi uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».
1.64
DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;
e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;
e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».
1.0.13
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 231, è aggiunto il seguente:
"Art. 25-septies. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle nonne antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.".
1.53
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».
1.65
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».
1.65a
TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».
1.12
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».
1.82
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «– anche attraverso il riconoscimento, tramite rinvio, della legge –».
1.82 (testo 2)
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche mediante rinvio legislativo,».
1.0.19 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) euro quattromilioni ducentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).
8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.».
1.0.19 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;
b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).
8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.».
1.0.20
Il Governo
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Guardia di Finanza e delle Aziende Sanitarie Locali (AUSL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articolo 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente le competenti amministrazioni dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b)è inserita la seguente: "c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».
1.0.20 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articolo 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5, integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b)è inserita la seguente: "c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.».
1.0.10
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per l'emersione del lavoro sommerso)
1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, nei casi di gravi e reiterate violazioni della stessa.
3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.».
1.0.11
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Unificazione delle banche dati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono, le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.».
1.0.15
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, al sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di enti ed amministrazioni pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma l, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato nei confronti degli uffici, rientranti nell'ambito territoriale di competenza, delle amministrazioni e degli enti pubblici».
1.0.18
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interpello)
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, o alle Direzioni generali competenti per materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di sicurezza e tutela della sa1ute sul lavoro.
2. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.
3. Al tal fine, viene istituita una Commissione, composta da:
a) un funzionario della Conferenza delle Regioni;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un funzionario del Ministero della salute.
I membri della Commissione possono avvalersi della collaborazione di altri funzionari pubblici competenti nella materia oggetto dell'interpello.».
1.0.18 (testo 2)
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2 dell'articolo 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.».
Tit. 1
ROILO, relatore
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
«Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia».
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
Nn. 1507 e 1486-A
Relazione orale
(Relatore Roilo)
TESTO PROPOSTO DALLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
Comunicato alla Presidenza il 1º giugno 2007
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (n. 1507)
presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e dal Ministro della salute
di concerto col Ministro dello sviluppo economico
col Ministro per le politiche europee
col Ministro della giustizia
e col Ministro della solidarietà sociale
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007
———–
CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE
Testo Unico in materia
di salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (n. 1486)
d’iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e STRACQUADANIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007
———–
del quale la
Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n.—1507
———–
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Casson)
sul disegno di legge n. 1507
30 maggio 2007
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime un parere favorevole, ad eccezione dell’articolo 1, comma 2, lettera f), in materia di sanzioni, sul quale il parere è contrario. Rileva altresì l’opportunità di ridurre i termini della delega al Governo.
Per
quanto concerne il regime delle sanzioni, i cui princìpi e criteri direttivi
sono contenuti all’articolo 1, comma 2, lettera f), la Commissione
ritiene che le soluzioni adottate siano eccessivamente blande e non idonee a
reprimere penalmente un fenomeno così grave. In particolare, l’indicazione
delle sole sanzioni dell’arresto e dell’ammenda, previste nei casi in cui le
infrazioni ledano gli interesse generali dell’ordinamento in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, per di più da comminare in via anche
alternativa, risulta oltremodo effimera, perchè configura le violazioni di
norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro o degli altri soggetti
quali semplici contravvenzioni. Ciò risulta inaccettabile, mentre continuano a
verificarsi incidenti sul lavoro in ogni parte d’Italia e considerando la
gravità dei reati perpetrati, rispetto ai quali è palese la sproporzionata
irrisorietà della sanzione penale proposta e quindi la non dissuasività della
medesima. Come è perfettamente comprensibile da chiunque, l’entità microscopica
della sanzione, la mortificante sproporzione tra la stessa e il «titanico
precetto» del quale essa è posta a presidio, rende desolantemente la norma
proposta, come la stragrande maggioranza di quelle poste a difesa del lavoro e
dei lavoratori, appena meno seria ed imperativa di una grida della Milano del
diciassettesimo secolo. Inoltre la scelta per la natura contravvenzionale delle
sanzioni è tale da incidere sul regime della prescrizione, considerando che i
reati contravvenzionali si prescrivono in quattro anni.
Alla luce di queste
considerazioni, la Commissione ritiene doversi procedere ad una correzione
della parte relativa al regime delle sanzioni penali, prevedendo che i fatti
più gravi (comportamenti/omissioni gravi in violazione delle norme sulla
sicurezza del lavoro) siano puniti come delitti e quindi con la pena della
reclusione e/o della multa.
Si auspica inoltre,
all’articolo 1, comma 2, lettera f), n. 3, in tema di sanzioni
amministrative, la sostituzione delle parole: «fino ad euro 100 mila» con le
altre: «da euro 20.000 a euro 100.000 mila».
In relazione al delitto di cui
all’articolo 437 del codice penale, nonchè ai delitti di cui agli articoli 589
e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, si ritiene opportuno intervenire sul decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, prevedendo una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Nel caso di
condanna per uno dei suddetti delitti si ritiene altresì opportuno prevedere
l’applicazione delle sanzioni interdittive, già indicate all’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore
a sei mesi e non superiore ad un anno.
Quanto alle altre parti della
legge delega, la Commissione esprime un parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:
a) la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione;
b)
occorre introdurre misure di tutela più intensa per specifiche tipologie di
lavoro, anche in considerazione della particolare nocività di alcuni ambienti
di lavoro, compreso quello domestico, riservando altresì una particolare
attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (mobbing);
c) occorre
ridefinire i criteri per la composizione e la formazione qualitativa e
quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro, approntando a tale
scopo opportune risorse finanziarie;
d) si
palesa la necessità di richiamare il principio di precauzione quale norma
fondamentale e vincolante che ogni produttore, importatore/esportatore o
commerciante deve applicare, documentando in via preventiva, e in modo
rigoroso, alle autorità preposte l’innocuità a breve, a medio e a lungo termine
della sostanza/prodotto o della tecnologia che intende produrre, impiegare o
commercializzare. Ciò al fine di impedire l’esposizione ad agenti e sostanze di
cui non sia accertato il livello di pericolosità, considerando che per gli
agenti e le sostanze tossiche e cancerogene non esiste un livello al di sotto
del quale non vi sia rischio oncogeno per i soggetti esposti;
e) è
opportuno rivedere le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti forme organizzative del lavoro, nonchè ai criteri e
alle linee guida scientifiche più avanzate, estendendole, per particolari tipi
di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro;
f) è
necessario riconoscere il diritto, in capo alle organizzazioni sindacali e alle
associazioni dei famigliari delle vittime, di costituirsi parte civile nei
procedimenti a carico dei datori di lavoro per la violazione delle norme in
materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
g) è
opportuno predisporre idonee misure volte a garantire la gratuità del
patrocinio legale alle vittime degli incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;
h) occorre
regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e
subappaltatori, introducendo l’obbligo giuridico di vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo
appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi, confermando
altresì l’obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente ed
appaltatore o subappaltatori, per prevenire i rischi derivanti dall’ambiente
del committente e dall’interferenza tra i vari lavori;
i) è
necessario prevedere l’obbligo, per il datore di lavoro committente, di
redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto
dell’utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione
collettiva, nel quale siano definite anche le procedure da eseguire in caso di
emergenza, le responsabilità del committente, il piano di sicurezza e
coordinamento da allegare al contratto di appalto di lavoro;
l) occorre
prevedere l’obbligo, per l’impresa esecutrice dei lavori, di redigere in forma
scritta il piano di sicurezza specifico per i lavori affidati, che deve essere
trasmesso al committente e all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei
lavori;
m) è
opportuno prevedere altresì l’obbligo, per i lavoratori autonomi affidatari dei
lavori, di utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione
individuali, nel rispetto delle norme contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento;
n) occorre
disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato agli altri organi di
prevenzione e vigilanza degli enti locali, individuando altresì i soggetti
tenuti all’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministratori ed enti pubblici.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ripamonti)
sul disegno di legge n. 1507 e sui relativi emendamenti
29 maggio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che all’articolo 1, comma 2, lettera o), dopo le parole: «da finanziare» vengano aggiunte le altre: «a decorrere dall’anno 2008» e che dopo le parole: «a valere» vengano aggiunte le altre: «, previo atto di accertamento,»;
b) che al comma 5, dopo le parole: «per materia» vengano aggiunte le altre: «e per i profili finanziari».
Osserva, infine, che la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso deve comunque contemplare l’obiettivo di rafforzamento del controllo sul corretto espletamento delle misure a tutela della sicurezza.
In
relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione sugli emendamenti 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1
(limitatamente alla lettera g-quater), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente
al comma 5-ter), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9
(limitatamente all’ultimo periodo del comma 1), 1.66, 1.64, 1.62, 1.42, 1.71,
1.53, 1.63, 1.1 (limitatamente alla lettera g-bis), 1.60, 1.0.4.
Il parere è contrario sugli
emendamenti 1.41, 1.3, 1.45, 1.46, 1.4, 1.5 (limitatamente alla lettera f-ter),
1.70, 1.84, 1.0.11, 1.51.
In ordine all’emendamento 1.59
il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, che le parole: «la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi» siano sostituite dalle parole: «il documento».
Il parere è di nulla osta sui
restanti emendamenti ad eccezione che sull’emendamento 1.0.19, per il quale il
parere è sospeso.
su ulteriori emendamenti
30 maggio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2), nonché parere contrario sulla proposta 1.102. Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti ulteriori proposte.
su ulteriori emendamenti
30 maggio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.52 (testo 4) e 1.0.19, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 1.52 (testo 4). In relazione poi all’emendamento 1.0.19 esprime parere di nulla osta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a condizione che al comma 4, lettera a), siano inserite in fine le seguenti parole: «a partire dal 1º luglio 2007».
DISEGNO DI LEGGE N. 1507 |
DISEGNO DI LEGGE N. 1507 |
D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia |
Art. 1. |
Art. 1. |
|
(Delega al Governo per il risassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. |
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali: |
2. Identico: |
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione; |
a) identica; |
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; |
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale; |
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: |
c) identica: |
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; |
1) identico; |
2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; |
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; |
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; |
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale; |
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; |
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo; |
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: |
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso: |
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; |
1) identico; |
2) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi; |
2) identico; |
3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale; |
3) identico; |
4) l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno; |
soppresso |
5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate; |
4) identico; |
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5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; |
g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; |
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo; |
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; |
h) identica; |
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento; |
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento; |
l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; |
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; |
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m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati; |
m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi; |
n) identica; |
n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico; |
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; |
o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso: |
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL, attraverso: |
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; |
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; |
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto; |
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; |
3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria; |
3) identico; |
p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; |
q) identica; |
q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici; |
r) identica; |
r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a: |
s) identico: |
1) migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l’adozione di meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; |
1) identico; |
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; |
2) identico; |
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3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto; |
s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia. |
t) identica; |
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u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; |
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v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia. |
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. |
3. Identico. |
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. |
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. |
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi. |
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. |
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |
7. Dall’attuazione dei criteri della presente legge di delega, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. |
7. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. |
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Art. 2. |
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(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) |
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1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: |
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«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»; |
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b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: |
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«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18.»; |
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c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»; |
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d) all’articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»; |
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e) all’articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 4, comma 5, lettera o).»; |
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f) all’articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: |
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«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza». |
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(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati: |
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a) nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale; |
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b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici. |
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2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell’ambito territoriale di competenza. |
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3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. |
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4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall’articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007: |
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a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui all’articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1º luglio 2007; |
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b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell’attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l’incremento delle dotazioni strumentali. |
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5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
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6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d’ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124. |
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7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti princìpi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell’anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma operativo nazionale (PON). |
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8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi richiamati al comma 7 e nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al 5 per cento del monte ore sia dedicata all’informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione. |
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9. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo. |
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Art. 4. |
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(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare) |
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. |
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2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: |
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a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; |
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b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; |
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c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate. |
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3. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. |
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4. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
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«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate». |
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Art. 5. |
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(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) |
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1. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1º settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. |
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2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere, vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. |
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3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. |
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Art. 6. |
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(Poteri degli organismi paritetici) |
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1. Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. |
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2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. |
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3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni. |
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Art. 7. |
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(Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) |
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1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al adecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti: |
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«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. |
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3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta». |
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Art. 8. |
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(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) |
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1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: |
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«Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote. |
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2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno». |
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Art. 9. |
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(Credito d’imposta) |
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d’imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. |
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2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. |
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Art. 10. |
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(Modifica
dell’articolo 1 della legge |
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1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente: |
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«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori». |
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Art. 11. |
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(Assunzione di ispettori del lavoro) |
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1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’anno 2004. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. |
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Disegno di legge n. 1486
Per il testo del disegno di legge n. 1486, del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1507, si veda il corrispondente stampato.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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152a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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Presidenza del presidente MARINI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 691 (Delega liberalizzazione energia elettrica e gas) e 1507 (Delega tutela salute e sicurezza lavoro) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 24 maggio.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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156a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 29 MAGGIO 2007 |
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Presidenza
del presidente MARINI,
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1201 (Sfruttamento lavoratori stranieri clandestini) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 29 maggio; quelli ai disegni di legge nn. 1507 (Delega sicurezza sul lavoro) e 772 (Delega riordino servizi pubblici locali), entro le ore 19 di giovedì 31 maggio.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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166a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 13
GIUGNO 2007 |
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Presidenza
del presidente MARINI, |
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Discussione dei disegni di legge:
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,45)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.
Il relatore, senatore Roilo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ROILO, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter allegare agli atti il testo della relazione, al fine di dare spazio adeguato alla discussione.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
ROILO, relatore. Aggiungo soltanto alcune considerazioni sottolineando, anzitutto, che il disegno di legge che l'Assemblea si appresta a discutere è inteso a definire un nuovo assetto complessivo della disciplina in un settore particolarmente delicato, quello della sicurezza sul lavoro, che ancora oggi occupa un posto di primo piano nelle cronache.
Principalmente per questo motivo, il testo elaborato dalla 11a Commissione permanente è alquanto diverso da quello trasmesso poco più di un mese fa dal Governo. È diverso non tanto per i contenuti della delega, peraltro puntualizzati e ulteriormente articolati, ma soprattutto per la scelta, adottata da tutti i Gruppi e sostenuta anche dal rappresentante del Governo, di introdurre, accanto alla disciplina di delega, un insieme di disposizioni immediatamente precettive, contenute negli articoli dal 2 all'11, proprio in considerazione del carattere di urgenza e di drammaticità che presenta, ancora oggi, il problema della sicurezza sul lavoro. Si tratta di una grave piaga sociale che gli articoli da 2 a 11 del provvedimento intendono affrontare da un lato con il potenziamento e con un maggiore coordinamento dell'attività di vigilanza e dall'altro con misure per rafforzare l'azione di prevenzione.
Nell'elaborazione dei predetti articoli la Commissione ha tenuto presenti anche i contenuti del disegno di legge n. 1486, di iniziativa del senatore Sacconi ed altri, il cui esame si è svolto congiuntamente con il disegno di legge n. 1507; inoltre, ha largamente attinto dall'approfondito lavoro di elaborazione e proposta svolto sia nella passata che nell'attuale legislatura dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il cui contributo ha anticipato alcuni contenuti del disegno di legge in esame. Ai fini della predisposizione del testo sono state altresì utili le audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Infine, il dibattito in Commissione ha evidenziato che una politica più incisiva di tutela della sicurezza sul lavoro non può prescindere da un impegno conseguente anche sul piano della spesa. Il comma 7 dell'articolo 1 del testo in esame introduce la clausola di invarianza della spesa. Voglio però precisare a questo riguardo che tale vincolo deve essere inteso con riferimento alla delega, poiché nei successivi articoli sono contemplate disposizioni onerose, ad esempio l'assunzione del personale ispettivo ed il credito d'imposta per una quota delle spese di formazione per la sicurezza sostenute dal datore di lavoro.
In conclusione, è doveroso da parte del relatore esprimere un vivo ringraziamento ai rappresentanti del Governo che hanno preso parte al dibattito e manifestare un vivo compiacimento per l'elevato livello di discussione in Commissione, discussione che si è svolta in un clima di collaborazione dialettica tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, i quali, pur nella distinzione delle posizioni politiche, hanno profuso un comune impegno per dare vita ad un testo quanto più possibile condiviso, cercando così di recepire nel metodo di lavoro oltre che nei contenuti il significato dei moniti più volte rivolti dal Capo dello Stato sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Mi auguro, quindi, che questo spirito di collaborazione dialettica prosegua anche in Assemblea. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, prendo la parola per confermare un annuncio che informalmente avevamo già fatto pervenire agli uffici della Presidenza consistente nel ritiro delle quattro questioni pregiudiziali, QP1, QP2, QP3 e QP4, presentate in forma scritta, le quali attengono a profili che pensiamo più utilmente di far esaminare dall'Aula attraverso gli emendamenti che saranno discussi durante l'iter del provvedimento.
Invero, noi siamo convinti che quei dubbi relativi alla stessa costituzionalità del disegno di legge sussistano e che riguardino in modo particolare la corretta applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale, laddove stabilisce in modo inequivoco una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di sicurezza del lavoro, interpretazione che è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato in occasione dell'esame durante la trascorsa legislatura di un analogo provvedimento e del conseguente decreto delegato. In quella sede il Consiglio di Stato, in modo particolare, ebbe a sottolineare come il provvedimento di legge dovesse limitarsi a declinare i princìpi fondamentali e a indicarli esplicitamente, in modo che il legislatore regionale potesse poi operare all'interno di essi con il dettaglio necessario.
Analogamente, avevamo presentato un'eccezione di costituzionalità riferita alla mancanza di copertura di un provvedimento che complessivamente rafforza i doveri del datore di lavoro, ricordandoci che il datore di lavoro è anche la pubblica amministrazione con gli oneri che conseguentemente si determinano. Tra le questioni pregiudiziali da noi proposte sottolineo anche quella relativa ad un impianto sanzionatorio che ci appare non corrispondere ai criteri costituzionali che vogliono una proporzionalità adeguata tra la sanzione e la violazione per la quale essa viene disposta. Infine, ricordo la considerazione relativa alla indeterminatezza dell'oggetto, come si riscontra spesso nelle deleghe: deleghe che possono definirsi talora in bianco, sottraendo al Parlamento la propria essenziale funzione.
Il presidente Treu e lo stesso relatore possono testimoniare quanto abbiamo concorso in Commissione a che l'esame si svolgesse in tempi rapidi e ciò è avvenuto nonostante i dissensi che in quella sede si sono manifestati e che, sempre in Commissione, non sono stati sanati, tanto che quegli emendamenti sono stati riproposti in una misura assolutamente compatibile con un rapido esame del provvedimento. Quindi, concludendo, è a quegli emendamenti che voglio fare riferimento; sarà quella la sede nella quale quegli stessi contenuti saranno esaminati nell'obiettivo di perseguire obiettivamente risultati migliori in termini di salute e sicurezza nel lavoro perché è dei risultati che ci deve interessare.
Troppo spesso l'approccio appare formalistico e ricordo che soprattutto nelle dimensioni di impresa, nei settori più esposti alle minacce che si determinano nei confronti della salute e della sicurezza del lavoratore, soprattutto in quegli ambiti del nostro tessuto produttivo, il tradizionale impianto regolatorio e il tradizionale impianto sanzionatorio si sono rivelati ineffettivi. Tale ineffettività si riscontra ancora nell'impianto di questo provvedimento.
Per queste ragioni, ritiriamo le proposte di questioni pregiudiziali da noi avanzate, ma rimaniamo impegnati a richiedere al Senato modifiche sostanziali nello stesso senso delle proposte or ora ritirate. (Applausi dai Gruppi FI e Ulivo).
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1507 e 1486 (ore 10,02)
GALLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, mantengo concettualmente il contenuto della questione pregiudiziale QP5 e della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli NP1 per le stesse ragioni richiamate dal collega Sacconi.
Da una parte, è possibile ravvisare una questione di costituzionalità perché gran parte della materia dovrebbe essere di competenza regionale, mentre il provvedimento, così come impostato, salta completamente questo passaggio. Dall'altra, si tratta di una legge delega che lascia al Governo ampia facoltà di intervento, con tempi assolutamente non certi (addirittura, se sommiamo tutte le possibilità, andiamo in là di anni per giungere al provvedimento finale) e va ad incidere su una questione di estremo rilievo, che non intendiamo minimizzare, ma anzi sottolineare con assoluta forza, vista la gravità di quanto quotidianamente accade, che certo non è una novità di questi mesi o di questi anni, ma purtroppo è una realtà che nel Paese esiste da sempre; ciò non toglie nulla tuttavia alla gravità della questione e alla assoluta necessità di intervenire per cercare di ridurla ai minimi termini o eliminarla del tutto. Di qui le nostre perplessità, non tanto dal punto di vista concettuale, quanto sulla modalità che la maggioranza ha approntato per risolvere la questione. Esattamente per le stesse ragioni, per evitare questo passaggio e per non apparire come quelli che in maniera strumentale cercano di allungare i tempi sul provvedimento, ritiriamo entrambe le proposte QP5 e NP1, anche se rimaniamo convinti che la modalità di approccio al problema non sia corretta.
Anche qui, come per provvedimenti in altri campi (ad esempio, lo sfruttamento del lavoro, che per tanti aspetti rientra nello stesso ragionamento perché spesso molti degli infortuni accadono proprio nelle attività non regolari che si svolgono nel Paese), allo stesso modo di quanto visto e fatto ieri in Aula, ci sembra che l'approccio sia ideologico e non pragmatico: si cerca di dividere per categorie mentali o sociali chi sta dalla parte del bene e chi dalla parte del male, mentre si dovrebbe semplicemente affrontare in maniera molto più pratica la questione, investigando dal punto di vista statistico come, dove e quando avvengono con maggiore frequenza questi fatti assolutamente incresciosi e comportarsi di conseguenza. Affrontarla, invece, dal punto di vista puramente ideologico-legislativo, aumentando in maniera spropositata le pene (pur sapendo bene che, come sempre nel nostro Paese, l'eccesso di legislazione e di pena vanno a colpire spesso chi in realtà fa le cose in regola e le leggi già le rispetta mentre lascia completamente fuori, prima e dopo, chi vive e lavora in clandestinità), ci sembra veramente il modo e l'atteggiamento mentale più sbagliato.
Ciò non di meno, parteciperemo in maniera costruttiva alla discussione e cercheremo in corso d'esame di migliorare il testo che alla fine verrà licenziato. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 10,07)
CARRARA (FI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie impongono il riassetto... (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatore Carrara, aspetti un momento. Prego i senatori di fare un po' di silenzio perché è iniziata la discussione generale e non il cicaleccio continuo.
La prego di continuare, senatore Carrara.
CARRARA (FI). Come dicevo, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie impongono il riassetto della materia in oggetto, nel rispetto dell'equilibrio tra Stato e Regioni, per garantire l'uniformità della tutela della salute dei lavoratori sull'intero territorio nazionale.
È dunque condivisibile lo sforzo di riordinare, coordinare, armonizzare e semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, prodotto dal legislatore nell'articolato in discussione, che è riconducibile ad identificare e codificare le competenze statali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se... (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatore Carrara, si interrompa un attimo. Permettiamo ai colleghi di uscire dall'Aula affinché lei possa riprendere il suo intervento con un minimo di concentrazione. (Alcuni senatori si avviano verso l'uscita). Prego, senatore Carrara, tentiamo.
CARRARA (FI). Tecnici esperti in materia da me consultati hanno evidenziato diversi punti critici. Ne cito alcuni: il mancato coordinamento dei provvedimenti che investono la molteplicità delle attribuzioni dei Ministeri, la mancata collegialità nella definizione dell'azione normativa del Governo, stanti le diverse e complesse competenze in materia; la mancanza di chiarezza sulle attribuzioni alle Regioni, e nello specifico in materia di monitoraggio, controllo e verifica, relativamente alle modalità dell'organizzazione del sistema di partecipazione e concertazione e gestione della formazione e informazione; la non individuazione di criteri e vincoli certi per la predisposizione delle linee guida (ad esempio principio di sussidiarietà, ruolo delle agenzie, della Conferenza delle Regioni e delle società scientifiche).
In particolare, anche il riordino della materia stessa, la mancanza di estensione del campo di applicazione, anche quello che è al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, gli obblighi espliciti per i preposti, così come menzionato nell'articolo 8, l'allargamento della platea della tutela e delle nuove forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 dicembre 2003, n. 276, nonché alle imprese familiari e ai lavoratori autonomi, così come già aveva previsto la legge Biagi; il mancato recepimento di alcune importanti direttive europee, come quella sull'amianto, sul rumore, sugli agenti fisici, in particolare le vibrazioni.
Vi sono poi altri punti critici. Parliamo, ad esempio, dei lavori atipici.
Per il lavoro a progetto si pongono tutele inferiori rispetto a quelle previste dall'articolo 66, comma 4... (Brusìo). Signor Presidente, vorrei chiederle: ma lei mi sente?
PRESIDENTE. La sento benissimoe la seguo.
CARRARA (FI). Ho l'impressione che...
PRESIDENTE. Anche l'Aula non è che la sente proprio, ma la "senticchia".
CARRARA (FI). Allora posso continuare.
Stavo dicendo, quelle previste dall'articolo 66, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, prima menzionato, cioè la cosiddetta legge Biagi. Nell'articolo 4 (computo dei lavoratori) e nell'articolo 5(definizione di lavoratore) dovrebbero essere meglio inquadrati i lavori flessibili.
Vi sono, inoltre, delle linee di responsabilità. Andrebbero riportati, nelle definizioni, anche i dirigenti e i preposti.
Per il datore di lavoro vi sono minori responsabilità. Non è, ad esempio, riportato l'attuale articolo 1, comma 4, della legge Biagi, dove sono stabiliti gli obblighi del datore di lavoro o dei dirigenti, il che farebbe venir meno, comunque, l'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro sull'operato del suo stesso dirigente, l'obbligo nell'affidare i compiti di tener conto, oltre che delle capacità, anche delle condizioni soggettive degli stessi; l'esercizio del controllo circa l'operato del medico competente - sottolineo competente (articolo 4, comma 5) - e l'obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio.
Vi sono poi norme di buona tecnica e di buona prassi. Il testo unico prevede il passaggio da una gestione della sicurezza per regole ad una per obiettivi. Quindi, assumono grande importanza norme di buona tecnica e prassi, anche se va chiarito il rapporto tra le norme abrogate e quelle dichiarate come di buona tecnica dall'articolo 5.
Occorre dunque inserire una serie di nuovi elementi in aggiunta a quelli previsti, nei quali l'attuazione di quanto sopra richiamato sia espressamente rimandata alla predisposizione di apposite linee guida per l'applicazione della buona prassi e della buona tecnica, all'individuazione dei criteri di certificazione delle stesse e all'individuazione dei soggetti incaricati di certificare e verificare il rispetto delle linee guida.
Si considerano norme di buona tecnica o buona prassi molte misure contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e in altri, nonché quelle più recenti in tema di prevenzione, incendi e primo soccorso, con una chiara, seppure indiretta, depenalizzazione, essendo su di esse previsto solo un potere di disposizione degli organi di vigilanza.
Va richiamata poi la diversità tra lenorme di buona tecnica, in genere molto precise, e quelle di buona prassi, che derivano da comportamenti condivisi.
Fino alla conclusione di questo processo dobbiamo mantenere viva la normativa esistente. Va chiarito l'ambito, sicuramente tecnico, dell'elaborazione, mentre per le norme attuative appare più funzionale attribuire alle Regioni un'esclusiva competenza in materia.
La bilateralità e la valorizzazione del contributo delle forze sociali rappresentano un altro punto importantissimo. Gli organismi paritetici sono difatti i depositari della formazione. Determinante ed importante è il ruolo che potranno avere gli organismi bilaterali, per i quali va precisato rigorosamente il livello: regionale, provinciale, di distretto produttivo, subprovinciale, di settore e di comparto. Il testo unico sottolinea la necessità di valorizzare adeguatamente il dialogo sociale sul territorio e la bilateralità quale fattore determinante di controllo sociale, inducendo così le imprese a perseguire condotte socialmente responsabili.
Al contrario, signor Presidente, il testo unico contrae la platea degli attori negli organismi di competenza istituzionale; non raccoglie le disponibilità di alta professionalizzazione maturate in questi anni e protagoniste nel campo della sensibilizzazione delle informazioni e della formazione e non coglie tutte le potenzialità che la società italiana può mettere a disposizione nell'ambito della ricerca, della consulenza e soprattutto dell'assistenza. Nelle relazioni sindacali promuove la bilateralità, ma rappresenta la riunione periodica come un semplice adempimento formale piuttosto che come un indispensabile strumento di comunicazione, informazione ed arricchimento delle reciprocità.
Cito alcuni princìpi preventivi. Si reintroduce il principio della massima sicurezza concretamente attuabile, principio superato da quello della massima sicurezza tecnicamente possibile. L'attuale comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è riportato tra i princìpi generali di cui all'articolo 6. La redazione è rimessa alla libera scelta del datore di lavoro, la cui portata appare solamente limitata alla mera individuazione delle misure preventive e protettive.
Scompare così l'autocertificazione, ma il documento può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici. La previsione non è di per sé criticabile se non per il fatto che estende tale possibilità alle aziende fino a 50 dipendenti. Ciò svuota di significato il documento di valutazione dei rischi.
Vorrei parlare anche di sorveglianza sanitaria, signor Presidente. Nella sorveglianza sanitaria non emerge la consapevolezza che il sistematico coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze in azienda, nell'organizzazione del lavoro, nei tempi e nella qualità del lavoro, nella gestione delle emergenze e dei rischi rappresenta un'importante fonte di indicazioni procedurali, accorgimenti comportamentali, sottolineature operative, fondamentale per raggiungere l'ambizioso obiettivo di sostituire un sistema per regole con uno per obiettivi.
La sorveglianza sanitaria appare avere un ambito più limitato dell'attuale, estendendosi nei casi previsti dal presente decreto legislativo all'articolo 23, comma 1, e non alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 16. Dovrebbero essere previste modalità di sorveglianza sanitaria ed adempimenti relativi (tenuta di cartelle sanitarie e di rischio, consegna, invio all'ISPESL) specifiche per i lavoratori atipici in particolare, tenuto conto delle peculiarità organizzative e temporali di tale attività; ad esempio, dovrebbe essere prevista una procedura più snella e realisticamente percorribile per la visita preventiva dei lavoratori interinali.
Vorrei parlare infine del medico competente, signor Presidente. I requisiti delle altre figure professionali sono di alto livello, compresi i corsi di formazione specifici, mentre con la definizione di medico competente attualmente riportata nel testo unico viene invece sacrificata la professionalità del medico stesso. Non è stato modificato il ruolo del medico competente nel processo della valutazione del rischio; il medico competente deve partecipare attivamente e responsabilmente alla valutazione del rischio, sin dal suo inizio. Ricordiamoci, cari colleghi, che è sempre meglio prevenire che curare. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Comunico che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.201, 1.202, 1.205, 1.207, 1.208, 1.213, 1.35, 1.215, 1.223, 1.224, 1.226, 1.10, 1.232, 1.233, 1.105, 1.0.201, 1.0.4, 1.0.206, 1.0.207, 2.202, 2.203, 2.204, 5.0.200 e 8.200.
È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.
MORRA (FI). Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce, in sostanza, una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La strada del testo unico è una strada intorno alla quale si lavora da più anni, da più di un decennio, ed è una strada per noi condivisibile.
A questo proposito, vorrei ricordare che nella passata legislatura, su delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, fu varato, attraverso lo strumento del decreto legislativo, il testo unico in materia di norme sulla sicurezza del lavoro; decreto successivamente ritirato, soprattutto a causa dei rilievi mossi presso altre sedi istituzionali circa la presunta violazione delle norme costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni.
L'attuale Governo sembra avere più fortuna con le Regioni. Ce lo auguriamo, perché, per un'effettiva applicabilità delle norme in materia di sicurezza, abbiamo bisogno di una legislazione snella e chiara.
Non è più rinviabile, pertanto, l'operazione di procedere ad una semplificazione di un sistema normativo che raccoglie provvedimenti datati, rivenienti dagli ultimi cinquant'anni, ed improntati, fra l'altro, a princìpi di logica giuridica differenti rispetto all'impianto comunitario. Semplificazione, quindi, accompagnata da una revisione di numerosi profili, attesa l'evoluzione che ha interessato e interessa il mondo del lavoro.
Il Gruppo di Forza Italia in Commissione si è astenuto e ciò nonostante l'ottimo lavoro, che qui va richiamato, svolto dalla Commissione nella sua interezza; astensione, dunque, nonostante più di qualche positività presente nel disegno di legge. Senza richiamare l'estensione della norma a tutti i settori, che costituisce per noi un aspetto condivisibile, perché nel passato l'applicazione della legge n. 626 del 1994 ha conosciuto deroghe di vario tipo, specialmente per la pubblica amministrazione, con l'aspetto positivo, e con altri particolarmente significativi, afferente l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici e universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e alla informazione dei giovani.
Tale scelta, infatti, si pone in linea con i più recenti orientamenti comunitari, ove l'insegnamento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nelle politiche educative è uno degli obiettivi inseriti nel 6° Programma quadro comunitario, programma che ha fra le sue finalità quelle di formare giovani lavoratori che, una volta entrati nel mondo del lavoro, riescono già a pensare e ad agire in termini di salute e sicurezza. Questo perché siamo convinti che quello della sicurezza è essenzialmente un tema a valenza culturale. Occorre promuovere, iniziando dai giovani, una cultura della sicurezza.
La nostra astensione, che speriamo possa essere modificata in Aula da quello che sarà l'atteggiamento della stessa Assemblea nei confronti degli emendamenti presentati, deriva essenzialmente dall'approccio al tema della sicurezza, approccio che traspare in tutto il disegno di legge; un approccio formalistico basato su regole e relative sanzioni e pene, che vengono in questo disegno di legge fortemente inasprite e che poi - come dimostra l'esperienza - rimangono sistematicamente sulla carta in attesa dell'immancabile condono.
In materia di sicurezza - lo vogliamo ricordare all'Aula - il vero problema è l'effettiva applicazione delle norme, che può essere realisticamente affrontato solo mettendo da parte il tradizionale atteggiamento formalistico che tanto condiziona i comportamenti sui luoghi di lavoro. Che l'approccio del disegno di legge delega all'esame sia essenzialmente formalistico sanzionatorio lo dimostra il contenuto della lettera f), riguardante la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale. Una legge delega che dovrebbe fissare solo i criteri e i princìpi si premura invece di indicare l'entità delle sanzioni incorrenti in una chiara violazione formale. Nel merito, il capitolo sanzioni presente nel disegno di legge delega è particolarmente gravoso, specialmente per le piccole e medie imprese. Combinando infatti il forte inasprimento delle sanzioni previste nello schema di legge delega con il già vigente appesantimento delle sanzioni introdotte in finanziaria si ottiene un grado eccessivo di pressione repressiva.
Per questo motivo avremmo preferito una tecnica legislativa più per obiettivi che per regole, attraverso normative non solo più facilmente accessibili, ma - quel che più conta - adattabili ai diversi contesti organizzativi e alle modalità oggi sempre più differenziate e articolate di lavoro.
A questo proposito, vorrei ricordare che da più parti, da sinistra e da destra (più da sinistra che da destra), si sostiene che l'incremento del fenomeno infortunistico è in larga parte addebitabile ai recenti cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro e della produzione e i contesti organizzativi. Si dice che il ricorso alle esternalizzazioni, il ricorso eccessivo ai subappalti e ai lavori atipici, la compresenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con differenti regimi legali e contrattuali sia causa di un aumento del tasso di incidenti sui luoghi di lavoro.
Se questo è vero - e d'altra parte riteniamo improponibile e impraticabile il ritorno ai vecchi modelli produttivi e lavoralistici del passato - è anche vero che questo fenomeno non si può combattere con un inasprimento delle sanzioni (che nulla hanno a che fare con la logica promozionale e preventiva); e non si può combattere con il formalismo, che mal si combina con i nuovi contesti produttivi e organizzativi. Formalismo e sanzioni eccessive, anzi, possono disincentivare le imprese (specie quelle piccole e medie) a ricercare modelli organizzativi moderni che rendano effettivo il rispetto della sicurezza.
A questo proposito andrebbero valorizzate (ciò che il disegno di legge non fa in maniera compiuta) le norme di buona tecnica e di buona prassi che, fermo restando un livello di obblighi fondamentali, consentono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con le peculiarità dei diversi contesti produttivi; così come non vengono valorizzati dal disegno di legge delega gli organismi bilaterali, che oltre a poter svolgere un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei modelli produttivi ai fini della sicurezza, oltre a poter svolgere una funzione appropriata per quel che riguarda la formazione e l'informazione, per il fatto stesso di avere al proprio interno lavoratori e datori di lavoro potrebbero svolgere una sorta di controllo sociale.
Per questi motivi, signor Presidente, colleghi, noi di Forza Italia ci aspettiamo qualche risposta, anche in merito agli emendamenti presentati in Aula, che possa trasformare il nostro voto di astensione, espresso in Commissione, in un voto di consenso in Aula. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.
CURTO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame affronta uno tra i temi più scottanti posti all'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi tempi. Si tratta sostanzialmente della delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La questione della sicurezza sui luoghi di lavoro è esplosa all'indomani di una sostanziale escalation di infortuni, che ha visto tagliare trasversalmente tutto il nostro Paese, tant'è che se oggi c'è un dato che accomuna il Paese è che il problema viene sofferto non solamente nel Meridione d'Italia ma anche molto al Centro-Nord, a dimostrazione dell'assoluta necessità di individuare i motivi di questo fenomeno e quindi di analizzare gli strumenti più importanti e più idonei per poterlo contrastare adeguatamente.
Tale escalation ha fatto sì che si aprisse un momento di confronto, di dialettica molto interessante, di prese di posizione di autorevoli comparti istituzionali del nostro Stato, ad iniziare dal Presidente della Repubblica, ma ha mosso anche le più alte gerarchie religiose. Diventa infatti estremamente difficile, negli anni 2000, dover assistere impotenti, giorno dopo giorno, ad uno stillicidio di vite umane senza che il legislatore possa far nulla per contrastare, ridimensionare, eliminare il fenomeno.
C'è un dato che accomuna questo fenomeno. Prima ho fatto riferimento alla circostanza che il problema taglia trasversalmente il Paese, andando da Nord a Sud, ma c'è un altro dato da considerare. Il fenomeno della sicurezza sui luoghi di lavoro oggi impone una riflessione soprattutto se si guarda con attenzione alla caratteristica della più alta percentuale delle vittime. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di giovani molte volte assunti da pochi giorni, alle prime esperienze di lavoro, il che dovrebbe imporci un'adeguata riflessione sulla necessità di dare vita ad una nuova forma della cultura della sicurezza e anche ad una nuova forma di professionalizzazione, elemento senza il quale probabilmente nessuna normativa può determinare le condizioni per produrre efficacemente i suoi effetti.
La politica e il Parlamento hanno, quindi, il dovere d'intervenire sul tema, in maniera sapiente, puntuale ed efficace. Tutto va bene, quindi, quando si parla di riordino e di riassetto e quando si ritiene assolutamente doveroso ed opportuno inserire all'interno di un testo unico tutta la normativa, in modo da semplificarla, razionalizzarla, renderla più intelligibile. Ma, semmai, vi è un contrasto stridente con il provvedimento che oggi è sotto gli occhi di questo ramo del Parlamento: il fatto che con la procedura della legge delega, i tempi si allungano notevolmente fino a quando il provvedimento medesimo potrà produrre i suoi effetti, mentre in Italia si vive oggi una emergenza, sotto questo profilo, che avrebbe avuto bisogno di altri strumenti e di altre metodologie. Lo diciamo ovviamente con spirito molto costruttivo, nella consapevolezza che tutte le parti politiche debbono contribuire al miglioramento di un testo, sul quale evidentemente avremo occasione di esprimere le nostre valutazioni.
Credo, però, che sia importante all'interno di questo provvedimento lasciare uno spazio significativo alla verifica del livello di applicazione della normativa esistente e dei motivi per i quali la stessa è stata larghissimamente disattesa e disapplicata. Il decreto legislativo n. 626 del 1994 ne è un esempio plastico: è sotto gli occhi di tutti che esso non è stata applicato non solo dalle piccole imprese, cioè da quelle che non hanno le risorse adeguate per poter sostenere i costi di una riforma che andava impostata in una certa maniera, no; se andiamo anche all'interno dei cosiddetti enti pubblici, molti di questi dovrebbero chiudere le loro strutture per una violazione aperta dei princìpi e dei dettati dal decreto legislativo n. 626.
Il problema è che le norme non si costruiscono a tavolino, ma bisogna calarsi nella realtà italiana, comprenderla, analizzarla e, quindi, produrre momenti di sintesi politica e legislativa.
E per fornire un contributo - spero puntuale - alla valutazione, siccome la stragrande maggioranza degli infortuni sul lavoro, compresi quelli mortali e quelli che danno luogo ad invalidità permanenti, avvengono nel cosiddetto sistema di imprese, non può sfuggire al Parlamento il dato che il sistema di imprese in Italia oggi è diviso in tre fasce. Vi sono le imprese che non applicano in toto il contratto collettivo nazionale di lavoro: esse rappresentano un segmento significativo che, a mio personale avviso, va perseguito perché queste cosiddette imprese vanno assolutamente espulse dal mercato, creando all'interno dello stesso una distonia capace di produrre effetti devastanti.
Vi è un altro tipo di impresa che, invece, rispetta in maniera puntuale i contratti collettivi nazionali di lavoro. Lo può fare perché magari ha un'organizzazione storica alle spalle; perché ha una solidità economica collaudata; perché anche l'imprenditore stesso ha una cultura del fare impresa che si concilia e coincide sicuramente con il cosiddetto dettato costituzionale.
Vi è poi un terzo segmento di impresa, il più ampio a mio avviso, costituito da quelle imprese che non operano pienamente nella cosiddetta legalità, non applicano cioè completamente i contratti collettivi nazionali di lavoro, ma vi si avvicinano molto. E quando non adempiono esattamente ai dettati di legge, non lo fanno perché intendono violare la legge, ma solamente perché così sono di fatto «costrette» dalle contingenze del mercato, da cui altrimenti sarebbero sbattute fuori.
Credo che su queste imprese, per esempio, bisogna fare una riflessione per aiutarle a rientrare in un sistema di piena legalità, creando quindi le condizioni ed i presupposti di base perché, insieme al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, insieme all'adempimento degli oneri previdenziali, della imposizione fiscale, vi sia anche l'adempimento sulle materie relative alla sicurezza sul lavoro.
Oggi però non possiamo fare a meno di osservare quanto è sotto i nostri occhi. I problemi nell'ambito della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro e sotto l'aspetto personale e umano del lavoratore nascono da una scarsa qualificazione professionale derivante da molti fattori. Molte volte c'è scarsa propensione alla propria qualificazione e riqualificazione professionale, ma altre volte c'è l'indisponibilità dell'impresa a determinare tali condizioni. Bisogna affrontare gli aspetti negativi per emarginarli o marginalizzarli e saldare invece gli aspetti positivi che si possono riscontrare su entrambi i fronti, perché sia superato questo handicap di natura culturale.
Il secondo motivo deriva dalla cosiddetta eccessiva mobilità delle funzioni. Il personale scarsamente qualificato è disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro, anche con funzioni completamente diverse, diametralmente opposte, incapace quindi di poter garantire una perizia, un'esperienza, una competenza specifica anche per quanto riguarda le attenzioni che lo stesso lavoratore deve porre in essere sul tema della sicurezza del lavoro.
Il terzo punto è legato alla precarietà contrattuale. Intendo dire che se pensiamo di poter risolvere il problema della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro solamente con una normativa, sia pure specifica, senza rimuovere le cosiddette situazioni di contesto non riusciremo sicuramente a raggiungere tale risultato. Né si può pensare che la risposta che possiamo dare e quindi il risultato che possiamo ottenere sia strettamente o direttamente collegato all'entità delle sanzioni che di fatto vengono applicate: non può essere solamente questo. Ci deve essere sicuramente anche questo: un impianto sanzionatorio serio che crei effettivamente le condizioni per aggredire il patrimonio del titolare dell'impresa che non rispetta le disposizioni di legge; però, per rendere efficace anche questa norma, le sanzioni debbono essere eque, quindi non debbono essere talmente basse da poter essere giudicate risibili, né talmente alte da determinare contenziosi lunghissimi sui quali poi si innestano procedure che sfuggono al principio di effettività.
Vi sono però altre questioni di contesto sulle quali bisogna lavorare per risolvere il problema o almeno per tentare di risolverlo. Per esempio, soprattutto negli enti locali continuano ancora ad esistere le anomalie legate alle gare caratterizzate dal cosiddetto massimo ribasso. In tali casi non è possibile fare alcunché, né contrastare tale anomalia con l'esaltazione del principio delle cosiddette offerte anomale, che al legislatore tempo fa apparve la soluzione più idonea per poter contrastare il fenomeno, per fare in modo cioè che, in presenza di massimi ribassi si andasse effettivamente ad effettuare una verifica sul campo. Non vengono rispettati i contratti collettivi nazionali di lavoro e, insieme con questi, non vengono rispettate neanche le condizioni della sicurezza; è un fatto oggettivo legato all'effettivo costo e all'effettiva onerosità del lavoro medesimo.
L'altro punto riguarda la necessità di rivolgere l'attenzione non solo alle cosiddette imprese ufficiali, quelle che cioè operano all'interno di un sistema previdenziale, assistenziale e antinfortunistico riconosciuto. Molto spesso, gli organismi di controllo si premurano di effettuare delle verifiche proprio su queste, tralasciando invece l'area del lavoro completamente in nero e completamente sommerso, che in molti casi si può determinare attraverso l'ausilio e l'utilizzo di manodopera clandestina. Il che ci imporrebbe una valutazione a raggiera sulla necessità di una visione a trecentosessanta gradi al fine di determinare le situazioni ottimali per affrontare il tema della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò può servire a creare le condizioni per una valutazione e un'analisi delle situazioni di contesto, ma poi, per determinare le condizioni di sicurezza di cosa c'è bisogno? Di tre fattori: prevenzione, vigilanza ed eventuale repressione. Nella passata legislatura, insieme con il presidente Tofani, ho avuto la possibilità di effettuare verifiche in molte parti d'Italia: abbiamo potuto sostanzialmente appurare la scarsezza di personale umano, quindi di risorse da utilizzare per porre in essere questi princìpi di prevenzione, vigilanza ed eventuale repressione. In proposito, richiamo l'attenzione del Governo sull'eventualità di ritirare il suo emendamento che, per quanto riguarda gli ispettori del lavoro, riduce a 300 unità il numero di potenziali nuovi ispettori, mentre nel testo elaborato dalla Commissione, con un emendamento meritorio a firma del collega Tofani ed altri, era stata prevista la possibilità di utilizzare tutti gli idonei.
Per quanto concerne il lavoro nero e il lavoro sommerso, la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono obiettivi che vogliamo raggiungere sul serio? In tal caso, dotiamoci degli strumenti che possono essere messi a nostra disposizione, altrimenti non riusciremo sicuramente a raggiungere alcun risultato. Mi rivolgo oggi ai rappresentanti del Governo per ribadire che la serietà istituzionale del Governo medesimo su questo argomento la riscontreremo in ragione della possibilità di ritirare questo emendamento, che costituirebbe un passo indietro rispetto al testo elaborato dalla Commissione e al nostro esame all'interno di quest'Aula.
Quindi, la penuria di soggetti utilizzati in azione di prevenzione, vigilanza e repressione di illeciti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è un problema importante, senza risolvere il quale non è possibile fare alcunché, anche perché adesso - lo dico in maniera molto franca - e sono molto franco al riguardo, contrastare adeguatamente tale fenomeno non è più facile. Alcune imprese, infatti, in caso di infortuni sul lavoro, non possono essere destinatarie di addebiti di natura colposa, ma di addebiti di natura dolosa. Mi riferisco al fenomeno delle cosiddette aziende madri che subappaltano ad aziende fantasma fasi di lavorazione estremamente difficili, pericolose e molto impegnative. Le aziende madri traslano, sostanzialmente, su aziende fantasma le responsabilità patrimoniali, civili e penali derivanti da un'inosservanza della normativa in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il problema origina dal fatto che questo è un negozio giuridico simulato perché queste aziende fantasma vedono al proprio vertice «imprenditori» privi di un patrimonio personale, quasi sempre nullatenenti e senza nulla da perdere, né sotto il profilo economico né sotto quello sociale. Essi diventano, sostanzialmente, irresponsabili nei confronti delle rivendicazioni dei soggetti che dovessero attentare o aggredire il patrimonio dei responsabili degli infortuni medesimi. Per risolvere questo problema servono un'analisi specifica e anche organi di vigilanza e repressione qualificati, al fine di creare condizioni e presupposti perché questo fenomeno sia sostanzialmente sradicato.
Il provvedimento si presta senz'altro a delle analisi importanti e presenta alcune criticità che, nel corso del dibattito, è importante evidenziare. Non solamente per i tempi lunghi ma anche per il merito della materia, c'è bisogno di definizioni precise sulla efficacia del provvedimento stesso.
Avere focalizzato l'attenzione della delega soprattutto sull'aspetto sanzionatorio, a nostro avviso ha distratto l'attenzione da altri argomenti, non costituenti un corollario ma rappresentanti una sorta di concerto necessario per affrontare bene il fenomeno.
Troppe leggi restano sulla carta, venendo meno alla loro funzione fondamentale di incidere profondamente nel tessuto socio-economico di un Paese per determinare le condizioni essenziali ad un innalzamento del livello di legalità. Anche questa legge, se non mi sbaglio e se non interverranno dei correttivi, nasce con una debolezza intrinseca.
E da qui muove la necessità che all'interno del dibattito che si potrà sviluppare in Parlamento, in quest'Aula, in ordine ai rimedi, alle proposte, alle direttive, alle iniziative che si dovranno adottare in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo sia disponibile a recepire questi indirizzi.
Questo è un momento qualificante di questa Assemblea legislativa perché la misura della civiltà di un determinato Paese viene rilevata sostanzialmente non solo dalla qualità della vita media ma anche dalle condizioni di sicurezza e di salvaguardia di coloro che, più esposti di altri a fenomeni pericolosissimi per la loro salute ed integrità, debbono essere tutelati nella maniera migliore possibile.
Spero quindi che il provvedimento in esame possa incontrare un decorso positivo che contempli quegli importanti correttivi in grado di tracciare un dato, una via, una direttiva capace di stroncare il fenomeno. (Applausi dei senatori Tofani e Roilo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.
COSTA (FI). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, ritengo, signor Sottosegretario, che questa mattina avrebbe dovuto farle compagnia un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico perché questa iniziativa, certamente lodevole, del riordino della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro va nella direzione di mettere ordine in un groviglio di norme che vengono da lontano e che hanno accompagnato ed assistito il divenire socio-economico di un Paese che, prendendo le mosse da una realtà oltremodo dilaniata quale quella che usciva dalla guerra negli anni '50, è pervenuto al rango di quinta potenza industrializzata del mondo.
Attraverso la lettura di queste norme via via stratificatesi si legge evidentemente la storia economica di un Paese che cresce, la cui legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è correlata strettamente al prodotto interno lordo e alla capacità di un popolo di crescere e di svilupparsi.
Per essere chiaro, ritengo che la legislazione che oggi intendiamo darci con il costruendo testo unico non poteva certamente essere né desiderata né costruita né applicata negli anni '50, come non potrebbe essere applicata in Stati che non abbiano conseguito il livello di sviluppo di questo nostro amato Paese.
Pertanto, prima ancora di pensare alle sanzioni e nella consapevolezza che quelle più rigorose non rimuovono mai le caratteristiche di base di un Paese che merita di essere vestito anche da un punto di vista giuridico e sanzionatorio, per quando e se si violano le norme, ritengo sarebbe stato più opportuno presentare innanzitutto un provvedimento con il quale si postulasse uno sviluppo economico ulteriore nelle aree laddove più frequentemente si verifica la violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro.
Si ha un bel dire quando si afferma: «Rendiamo rigorose le sanzioni», ma chi di noi non ricorda che, quando si volle evitare la malapianta della sofisticazione della produzione vinicola (e forse l'ho già detto in quest'Aula), in Italia fu introdotta la norma che confisca i beni del produttore (prima ancora che questa norma fosse mutuata per i fatti di mafia)? Non giovò ad alcunché, non si riuscì a rimuovere quella pratica non virtuosa di produzione in frode. La sanzione pesante, quindi, non risolve il problema che invece viene risolto rimuovendo la causa: e la causa è il sottosviluppo, la cui cartina di tornasole è costituita dall'indice di disoccupazione.
Si vada pure nella direzione di mettere ordine, ma avremmo fatto soltanto un'esercitazione di costruzione di norme giuridiche se non pensassimo innanzitutto a leggi e a soluzioni che consentano di modificare l'indice di disoccupazione nelle aree laddove l'impresa in quanto tale non esiste ma è soltanto un'iniziativa di qualcuno che, per poter sopravvivere, pensa di realizzare un insieme di uomini e mezzi per produrre al peggio servizi e beni, senza soddisfare l'esigenza primaria di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
E allora, con questa convinzione, nella certezza che forse si perverrà pure alla costruzione di un testo unico, ma che esso non risolverà il problema al quale è diretto, mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario: dica al Ministro dello sviluppo economico assente che, fin quando non ci saranno le condizioni ideali perché un'impresa possa produrre reddito e fin quando ci sarà un Governo che perseguita l'imprenditore per operare un prelievo fiscale sempre più sostenuto, aumenteranno forse le entrate e ci saranno pure i «tesoretti», ma certamente aumenterà la violazione delle norme in materia di tutela di salute e di sicurezza sul lavoro.
Per tali motivi Forza Italia si astiene dal voto su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuccherini. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, senatrici e senatori, l'Organizzazione mondiale del lavoro riporta che ogni anno si verificano 270 milioni di infortuni sul lavoro e che ci sono 350.000 morti e 160 milioni di malattie professionali. In Europa si registrano 4,5 milioni di infortuni annui, 4.600 dei quali mortali. In Italia è nota la situazione: 1 milione di infortuni l'anno, 1.302 mortali nel 2006.
Vorrei qui ricordare il giovane Andrea, che è morto ieri dopo giorni di coma. Lavorava in un'azienda dell'appalto dell'ILVA di Taranto, di quello che resta della nostra siderurgia.
Nel 2006 sono morti 1.200 uomini e 101 donne sul lavoro. Questi numeri sono il frutto di drammatici processi produttivi, di precarie condizioni di lavoro e, come ci hanno insegnato i movimenti di questi mesi, sussiste un rapporto tra infortuni sul lavoro, da un lato, e flessibilità e precarietà della condizione di lavoro e anche della struttura produttiva del nostro Paese, dall'altro. Il 90 per cento - ma forse più, il 92 per cento - degli infortuni mortali sul lavoro si verifica in aziende al di sotto dei 15 dipendenti, cioè dove non vige lo Statuto dei lavoratori e dove spesso non è possibile per i lavoratori organizzarsi.
Il disegno di legge delega in discussione, che spero perverrà ad una rapida approvazione, valorizza anche l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori (che riconosce ai lavoratori il diritto di organizzarsi collettivamente a tutela delle loro condizioni e anche di intervento positivo a difesa delle stesse) e l'articolo 32 della Costituzione, (che riconosce nella salute un diritto fondamentale).
In queste settimane i camalli, i portuali di Genova, hanno ricordato, con una dura lotta, con uno sciopero, le drammatiche condizioni di lavoro anche all'interno di quel contesto. Hanno cioè riproposto al Paese, con un'iniziativa forte, una critica alle condizioni del lavoro e alla flessibilità e alla precarietà del lavoro. Ritengo sia stata un'iniziativa importante, a cui forse bisognava dare più continuità, ma che ha contribuito senz'altro alla crescita di un senso comune sui temi della salute sul lavoro.
Va dato atto al Governo che in questi mesi ha già messo in campo soluzioni importanti in questa direzione. Penso alle norme per il contrasto al lavoro nero, agli accordi che, sull'iniziativa di quelle lotte che prima ricordavo, sono state fatti a Genova e si tentano di fare a Napoli e a Terni, e che anticipano anche i contenuti del provvedimento che stiamo discutendo.
Eppure il nostro Paese ha avuto una cultura forte, quella che si è chiamata il modello operaio di tutela della salute nei luoghi di lavoro. È sufficiente qui ricordare le dispense della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) sull'ambiente di lavoro del 1969, ma i processi di ristrutturazione delle imprese in questi anni hanno contribuito a rendere più precaria e più difficile quella condizione di lavoro, perché gli incidenti che prima ricordavo, che sono costanti nel tempo, accadono con una riduzione delle ore lavorate in particolare nei settori più colpiti dagli infortuni. Quella scomposizione del modello d'impresa ha, per così dire, sostanzialmente distrutto il compromesso instaurato da quel forte movimento operaio, il più alto punto del rapporto tra democrazia e capitalismo, tra Stato e mercato e la controffensiva capitalista. (Brusìo). Farebbe bene anche il senatore Benvenuto, che è stato uno dei protagonisti...
PRESIDENTE. Senatore Benevenuto, la prego.
ZUCCHERINI (RC-SE). ...a dare il suo contributo a questa discussione, perché è un pezzo di quel movimento operaio che ha ragionato attorno a questi elementi.
Come dicevo, siamo in presenza di una controffensiva, che cavalca, per l'appunto, il pensiero liberista ed è necessario forse ricordare qui l'Assemblea di Confindustria, dove si è proposta una competizione tra l'élite capitalista, il sistema politico ed uno degli elementi che in tutti i Paesi del mondo, in particolare in quelli sviluppati, accompagnano i fenomeni della globalizzazione, vale a dire lo spostamento di decisioni strategiche dall'area democratica a quella capitalista con il tentativo di spogliare lo Stato di qualsiasi capacità di programmazione e di intervento.
Il presidente di Confindustria non ha ricordato i drammatici dati cui prima mi riferivo, mentre questo sarebbe stato utile ad una critica delle responsabilità del sistema delle imprese nel nostro Paese sul tema inerente agli infortuni; a sostegno di questa mia tesi, ricordo le sentenze della Corte costituzionale, che per l'appunto affermano la disparità esistente tra lavoratore e imprenditore e precisano che la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro fa capo all'imprenditore. Siamo in presenza (va anche detto, perché non tutto il sistema delle imprese è uguale) di un conflitto tra i travolgenti predatori, come sono stati chiamati, in cerca di rapidi guadagni e invece una imprenditoria innovatrice, capace di dispiegare una politica di investimenti.
Vorrei qui ricordare, senza farne il nome, una grande multinazionale che appunto predisponendo un piano di interventi sulle questioni della sicurezza per un'azienda di gelati del nostro Mezzogiorno ha fatto sì che in un anno non si determinasse nemmeno un incidente: non mi riferisco ad un incidente grave, perché non ne è accaduto nessuno. Ciò dimostra che si può rendere sicura quella condizione di lavoro.
Andrebbero analizzate, da questo punto di vista, anche le modalità con cui ragioniamo sul nostro PIL, sul prodotto interno lordo, dentro al quale sono ricomprese le rendite dell'INAIL per infortuni gravi e mortali. Su questo terreno va rilevato che mentre la legge, forse colpevolmente, prevede una diminuzione dei premi nel settore dell'artigianato, vale a dire nel comparto più colpito dagli infortuni mortali sul lavoro, la rendita delle pensioni dell'INAIL è sempre più bassa. Non è peraltro possibile, in caso di morte, sommare la rendita INAIL con la reversibilità della pensione e bisognerebbe dare corso alla riforma sanitaria, separando l'INAIL che assicura i lavoratori dal riconoscimento delle malattie professionali, che andrebbe invece assegnato alle aziende sanitarie.
Forse è bene ricordare quanto detto da Giorgio Ruffolo ragionando sul PIL, ovverosia che esiste anche un rovescio del PIL e quando i prodotti di quel PIL diventano rifiuti, dovrebbero chiamarsi «lordura interna prodotta». Gli incidenti e le morti sul lavoro sono appunto una lordura interna prodotta non da casualità. Ho epurato dai dati gli incidenti in itinere, perché qui parliamo appunto della condizione del processo di lavoro, della struttura produttiva e di situazioni produttive particolarmente nocive e disagiate e di effetti che si producono in termini di infortuni e malattie professionali sui procedimenti tecnologici e sulle sostanze usate; e c'è una diffusa disapplicazione della legge, nei fatti l'impunità per i datori di lavoro.
E' curioso che il Ministro dell'industria dichiari che non è nemmeno il caso di pensare un'azione sistematica di controllo, perché i controlli sono limitati al Nord e al Centro: il 60 per cento dell'attività ispettiva delle circa 90.000 aziende sanitarie del Paese viene svolta nelle Regioni del Centro Italia e la dichiarazione che prima ricordavo risale al 15 novembre 1909 ma sembra attuale in relazione ai controlli su quelle condizioni di lavoro. Avete capito bene: 15 novembre 1909.
Ragionando di processi produttivi, di tipologie di lavoro e di materie che si lavorano, vicende lontane ma che insegnano: nel 1973 a Sellano in Umbria, in una cooperativa che costruiva raspe dove si usava il piombo per fabbricarne i denti, 51 persone, tra cui addetti al processo produttivo e loro familiari, rimasero colpite da saturnismo. Le malattie professionali - ricordo che ogni anno si registrano circa 26.000 casi nel Paese - dipendono da colposa esposizione ad agenti nocivi in ambiente di lavoro. Giova forse ricordare la tragedia provocata dall'esplosione avvenuta in una fabbrica di Campello sul Clitunno in cui persero la vita quattro persone pur essendo impiegate 70 unità dei vigili del fuoco - cui va riconosciuta una capacità una professionalità di intervento alta - e 21 mezzi di spegnimento.
La relazione dei Vigili del fuoco afferma che quanto si è manifestato era al di sopra di ogni previsione; diversamente dal ritrovarsi ad affrontare un evento in ambito petrolchimico, dove l'allarme sarebbe stato colto immediatamente dagli addetti ai lavori, quello stabilimento lavorava olio di colza con solventi idrocarburi, olio di colza che lì non doveva esserci e di cui chi era a lavoro ignorava la presenza unitamente alle relative emanazioni. La relazione continua rilevando che quanto accaduto si è rivelato di gran lunga più grave sia come sviluppo intrinseco dell'evento che come impatto sul territorio ed era quindi impossibile parlare di previsione e pianificazione dei rischi territoriali.
Il provvedimento presenta alcuni passaggi significativi anche se ancora insufficienti. Ricordo che la Commissione ha consegnato un testo all'Aula dove si prevede l'assunzione dei candidati idonei al concorso per ispettori del lavoro, in modo da potenziare le strutture di intervento, pur sapendo che c'è ancora carenza di figure professionali. Consiglierei al Governo di lasciare inalterato quel punto, che ritengo un risultato qualificante cui è pervenuta la Commissione.
Va anche detto - non perché rappresenti il Governo ma al Governo in quanto tale - che il provvedimento ha bisogno di risorse, senza le quali non si tutela quella condizione di lavoro. L'impegno assunto in Commissione è che le risorse - e significative per garantire alla normativa cogenza e una prospettiva di uscita da questa situazione di pesanti condizioni di lavoro - saranno trovate in sede di predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Vorrei qui ricordare un punto che il provvedimento non prevede e che invece, stante la diversa struttura produttiva nel nostro Paese, è profondamente presente.
Mi riferisco al lavoro domestico professionale, di quello obbligatoriamente iscritto all'INPS. Nel 2004 ci sono stati in questo campo 2.572 infortuni, di cui 2.280 accaduti a donne. Nel 2005 vi sono stati 2.593 infortuni, di cui 2.277 a donne. Nel 2006 gli infortuni sono stati 2.767, di cui 2473 a donne. Qui, sì, c'è una condizione di genere nel lavoro da affrontare che la legge delega non fa in maniera prescrittiva, ma su cui è in necessario, invece, ragionare e intervenire a tutela della salute e della condizione della sicurezza.
Ritengo che si stia consegnando alla discussione dell'Aula un provvedimento che consente una possibilità di intervento in più, anche prefigurando nuove figure di lavoratori responsabili per la sicurezza, come quelli di sito, assumendo, da questo punto di vista, anche accordi sindacali, come avvenuto per la costruzione della centrale di Civitavecchia, che hanno previsto il rappresentante della sicurezza indipendentemente dalle aziende che nel cantiere lavorano.
Penso però che occorra intervenire anche sulle modifiche delle leggi. Sono state ricordate in questa sede le gare al massimo ribasso. Vorrei sottolineare che per legge nella formula del general contractor è consentito il ribasso anche sulla quantità di denaro previsto per le norme di sicurezza. Nel provvedimento al nostro esame prevediamo alcune ipotesi e alcune soluzioni per intervenire anche sulle modalità degli appalti e per attribuire la responsabilità al sistema delle imprese, contribuendo così - nella legge sono contenute anche norme per il contrasto al lavoro nero - ad una ricomposizione dei cicli produttivi e ad una qualificazione della nostra impresa.
È pure un problema di dimensione dell'impresa se le cifre parlano in Italia di 3,5 addetti e in Germania di 7 addetti. Sta nelle dimensioni piccole dell'impresa anche la condizione di pericolosità e di rischio nel lavoro.
Credo che il disegno di legge delega oggi in discussione contribuisca a rafforzare la lotta contro gli infortuni e le morti sul lavoro. (Applausi dai Gruppi RC-SE e IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccone. Ne ha facoltà.
PICCONE (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, mi sembra che il quadro complessivo si sia accentuato ad ogni intervento relativo a questa piaga sociale, perché di questo si tratta. Non credo che le cifre degli infortuni e il sommarsi di situazioni e di spunti di carattere aritmetico possano conferire a questo argomento più di quello che in effetti già possiede. Si tratta di una vera e propria piaga sociale di cui tutti siamo responsabili, soprattutto noi legislatori preposti ad adottare provvedimenti tesi ad evitare il verificarsi di fatti del genere in un Paese civile e democratico come il nostro.
Occorre piuttosto che nell'Italia del terzo millennio all'interno dei processi produttivi delle aziende e all'interno di quell'apparato economico nazionale vi sia la cultura della sicurezza. Quanto alla gestione del processo di sicurezza non possiamo essere indotti a ritenere che possa essere assicurato attraverso un elemento sanzionatorio, repressivo e vessatorio. Prova ne è che ogni qualvolta volta siamo intervenuti su questi argomenti con questo approccio e con questa modalità non abbiamo ottenuto nulla.
Quello che ci spaventa di più è che, dopo gli interventi svolti dalla stessa maggioranza, con affermazioni anche piuttosto eclatanti rispetto al fenomeno, si risponda con una delega al Governo in base alla quale prima di due-due anni e mezzo non farà tornare indietro nulla. Conosciamo le insidie che si nascondono dietro la stesura di un testo unico con un simile approccio ed una simile metodologia. È stato proposto dal Governo un periodo di dodici mesi, poi modificato dalla Commissione in nove mesi. Tutto ciò sarà un percorso ad ostacoli, che non produrrà nulla di buono rispetto alla necessità di velocizzare, semplificare ed incentivare le aziende a coltivare al proprio interno la modalità e la cultura della sicurezza.
Il collega Zuccherini ha svolto alcune considerazioni sul liberismo e sul comunismo, che di questi tempi risparmierei all'Assemblea, visto che la storia dei Paesi comunisti e liberisti è stata scritta ed evidenziata agli occhi del mondo. A prescindere da tutto ciò, vorrei fare un'osservazione al senatore Zuccherini rispetto alle piccole e alle medie industrie, quelle che sono al di sotto dei 15 dipendenti e che, secondo il modo di vedere suo e della sua maggioranza, producono la maggior parte degli incidenti sul lavoro. Il problema non sta nel fatto che le piccole e medie industrie non applicano lo statuto dei lavoratori o non sono annoverate all'interno di una legislazione rigida; il problema risiede piuttosto nell'eccesso di burocrazia e nell'eccesso di sistema da dover mettere in piedi per porre l'azienda in regime di sicurezza.
Tutto ciò, però, non è realizzabile per le imprese al di sotto dei 15 dipendenti; le piccole aziende spesso non hanno la possibilità di avere un responsabile per la sicurezza, non hanno un team che lavori per mettere in sicurezza l'azienda. Credo che questi siano i reali motivi per i quali la maggior parte degli incidenti si consuma all'interno delle piccole aziende.
Ritengo che la risposta che sta fornendo al riguardo la maggioranza, nella quale il mio Gruppo non si riconosce, sia demagogica ed anche irresponsabile. Il Capo dello Stato ha acceso un faro grande, grandissimo; ha sollecitato l'opinione pubblica e ha sensibilizzato tutti rispetto ad un problema reale. La risposta a questo fenomeno è, però, inopportuna e - ripeto - demagogica e irresponsabile.
Non ci sono risorse, come è stato testé evidenziato da chi mi ha preceduto; c'è un eccesso di sanzioni e di burocrazia; non vengono individuati all'interno dell'apparato produttivo le reali divisioni tra grande azienda, piccola azienda e lavoratori autonomi; i contenuti del testo, poi, non vengono estesi a situazioni complementari alle attività di lavoro.
Noi abbiamo proposto un testo, peraltro frutto di un lavoro svolto dal precedente Governo (arenatosi in sede di materia concorrente rispetto alle Regioni), che a mio avviso potrebbe essere preso in esame, seppure con le modifiche che la stessa maggioranza poteva e può proporre, senza però ripetere un iter che io considero paradossale. Infatti, tale iter verrà ripetuto dagli uffici dello stesso Ministero, che in qualche modo ha provveduto negli anni precedenti a redigere quel testo unico. Credo che, con la semplificazione con la quale abbiamo approcciato quel testo unico, con l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti che in qualche modo si sono incastrate all'interno di un quadro di riferimento più omogeneo e anche più chiaro, poteva essere avviata un'azione volta a risparmiare tempo e a fornire una risposta concreta ad una questione di grande rilevanza.
Abbiamo cercato di intervenire sulla prevenzione che riteniamo assolutamente importante e prioritaria rispetto alle sanzioni.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,10)
(Segue PICCONE). Credo che tale meccanismo si tradurrebbe in opportunità importanti per le nostre aziende, che potrebbero rendere più competitive e più efficienti i loro processi produttivi. Mi riferisco anche ad intervento sulle macchine di costruzione che potrebbe agire sulla tecnologia prodotta al fine di permettere alle nostre aziende di essere più competitive, all'interno di una legislazione per la sicurezza che deve fare incentivazione, deve stimolare le imprese a produrre in sicurezza e deve fare cultura per la sicurezza.
Non vedo e non ho colto, all'interno di questo provvedimento, la volontà di intervenire sugli appalti, che tutti dicono sia impossibile che continuino ad essere solo al massimo ribasso; non vedo tuttavia attività premianti in riferimento ad appalti che possano, appunto, premiare chi predilige il fenomeno della sicurezza nei cantieri. Uno scenario nuovo, assolutamente diverso, che ormai muta costantemente, e una dinamica del mondo del lavoro che non ci mette nelle condizioni di fotografare in maniera ferma questo fenomeno (penso all'outsourcing, al decentramento produttivo e a una serie di diversità rispetto al passato) ci impongono di vedere la materia in maniera snella, semplificata ed incisiva. Questo non è stato fatto e non sarà fatto dal Governo.
Per di più, dopo un primo probabile tentativo di propaganda rispetto alla materia affrontata, vedremo scorrere davanti a noi mesi e mesi nei quali puntualmente i giornali e i telegiornali riporteranno notizie di morti ed incidenti sul lavoro, come hanno fatto nei mesi scorsi. Allora, la risposta di questa maggioranza e di questo Governo sarà stata quella di aver preso due o tre anni di tempo su una materia che, a detta di loro stessi, è così importante ed urgente.
Non è così che si risponde ai problemi del Paese, non è così che si contribuisce a modernizzare il Paese e il suo apparato produttivo; non è questa la risposta che si aspettavano gli italiani. (Applausi da Gruppo FI).
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1507 e 1486 (ore 11,37)
PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Silvestri. Ne ha facoltà.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo per rendere edotta l'Aula del parere che la Commissione sanità ha inviato all'11a Commissione in merito al disegno di legge di cui stiamo discutendo. Approfitto per ringraziare la Presidenza per aver consentito il deposito di tale parere, nonostante l'irritualità della procedura e il ritardo della Commissione. Come Commissione, riteniamo infatti importantissimo che la Commissione igiene e sanità si esprima su questo pacchetto di questioni di cui sono stato relatore.
Il parere è all'unanimità, quindi per correttezza nei confronti di tutti i commissari, contrariamente alla mia abitudine, non aggiungerò alcunché di personale e leggerò il parere all'Aula, affinché essa ne sia edotta, ringraziando tutti i colleghi che su di esso si sono ritrovati in Commissione:
«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato al riordino della disciplina in oggetto;
esso è finalizzato a superare le cause degli inaccettabili incidenti nei luoghi di lavoro, ponendosi in linea con il recente richiamo del Presidente della Repubblica circa l'esigenza di assicurare un'effettiva tutela e sicurezza e con l'allarme delle organizzazioni sindacali;
i numerosi incidenti sono favoriti - fra l'altro - dalla scarsa disponibilità di mezzi delle amministrazioni deputate al controllo del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da meccanismi di attribuzione degli appalti che tendono a favorire le imprese meno scrupolose e, in generale, una scarsa chiarezza rispetto all'individuazione delle responsabilità;
espresso apprezzamento per i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ed in particolare per i seguenti:
la valorizzazione degli accordi aziendali e, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela;
la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese; la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria;
la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza;
il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Essa fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e all'introduzione di condizioni di rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni e finanziamenti a carico della finanza pubblica;
la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali previsioni sono da accogliere con favore in quanto tese a garantire maggiore rigore in un settore nel quale la stessa competizione tra le imprese rischia di essere falsata a vantaggio dei soggetti in grado di ridurre notevolmente i costi sacrificando la sicurezza dei lavoratori;
la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazione ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
l'impossibilità che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
preso altresì atto delle disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative, relative alle violazioni delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute nel luogo di lavoro, di cui sarebbe opportuno valutare un ulteriore inasprimento rispetto ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) appare necessario che il disegno di legge assicuri l'adozione in tempi brevi di forme di coordinamento, a livello nazionale e territoriale, delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste forme di sinergia, infatti, consentono di sopperire, benché solo parzialmente, alle carenze di organico o di risorse finanziarie, che attualmente presentano le amministrazioni pubbliche competenti nel settore della sicurezza;
2) l'implementazione delle forme di coordinamento, tuttavia, deve essere accompagnato da un potenziamento, anche quantitativo, delle medesime amministrazioni pubbliche, al fine di elevare il livello di attività di prevenzione e di vigilanza;
3) con specifico riguardo alle aziende sanitarie locali (ASL), si rileva l'esigenza della definizione di un limite minimo di risorse finanziarie da destinare alla prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; tale valore potrebbe essere determinato in una percentuale del complesso della spesa sanitaria corrente delle ASL, ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione di livelli quantitativi adeguati. Sarebbe poi opportuno che i proventi derivanti dall'attività di vigilanza delle ASL siano destinati all'attività di prevenzione delle stesse (attualmente, le regioni presentano un quadro eterogeneo riguardo l'impiego di tali risorse);
4) appare opportuna l'istituzione di un libretto sanitario in cui si indichino (fermo restando il rispetto del diritto alla riservatezza) i fattori a cui il lavoratore sia esposto, ovvero sia stato esposto in precedenti attività, e che potrebbero determinare l'insorgenza di una malattia;
5) occorre, inoltre, sia assicurare il pieno funzionamento degli attuali sistemi di "registrazione" di malattie professionali, come quelli relativi ai tumori ed ai casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto correlati, sia estendere i medesimi sistemi ad altre malattie;
6) si invita a riporre attenzione all'esigenza di garantire efficaci forme di tutela nei confronti delle donne lavoratrici, anche in relazione alle specificità di genere;
7) si sollecita una particolare attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici, ai quali occorre, in prospettiva, assicurare idonee forme di tutela;
8) con riferimento alle figure professionali del sistema di prevenzione aziendale di cui all'articolo 1, comma una, lettera g), si segnala l'opportunità di tenere conto delle disposizioni attualmente in vigore.
Con particolare riguardo al potenziamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, si tratta di questione che è auspicabile affrontare attraverso il coinvolgimento delle parti sociali;
9) relativamente ai soggetti che partecipano, a vario titolo, al sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), si valuti l'inserimento anche dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle università;
10) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera s), in materia di rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, si consideri l'opportunità di una più articolata definizione dei principi e criteri con cui la delega legislativa deve essere esercitata;
11) si sollecita un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994».
Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione che hanno sottoscritto e condiviso il parere da me esteso ed anche la Presidenza che ha permesso di porre questo importante parere all'attenzione dell'Aula, ci tengo a concludere il mio intervento citando solo due nomi, quelli di Mario Di Ciano e Costanzo Ribichesu, due persone scelte a caso tra i soggetti morti sul lavoro in questi ultimi giorni. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, noi avremmo voluto arrivare ad una definizione di un testo unico delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro già nella scorsa legislatura, ma non l'abbiamo fatto perché l'allora opposizione sviluppò un antagonismo molto forte e rigoroso nelle Commissioni parlamentari e, nello stesso tempo, la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome fece in modo che, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione che prevede una competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, l'impianto del disegno di legge delega non giungesse nelle Aule parlamentari. Quindi, tutto si fermò nelle Commissioni di merito.
Perché si sviluppò questa opposizione così dura? Dopo tutto questa è materia che avrebbe potuto dare luogo ad un atteggiamento bipartisan da parte degli schieramenti politici. La sinistra però in quell'occasione capì che il disegno di legge presentato dal centro-destra si ispirava soprattutto a criteri generali che non potevano essere condivisi non solo dalla sinistra radicale ma anche dalle cosiddette forze riformiste dell'allora opposizione.
Il disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi, infatti, faceva perno soprattutto sulle forme di controllo preventivo che, anzi, venivano definite forme di controllo sociale. Si arrivava cioè a definire un'azione di prevenzione diffusa sul territorio e capillare. Questo tipo di approccio non soddisfa chi è portatore di una impostazione antagonista, non piace, perché esso si ispira a processi di condivisione, di partenariato, che non fanno parte della cultura della sinistra. Da questo, quindi, nasceva l'opposizione nei confronti di quel disegno di legge.
Anche nel provvedimento al nostro esame la parte nuova, preponderante, è quella sanzionatoria che in alcune fasi, come quella dell'interdizione del processo produttivo, arriva anche, ad esempio, a colpire il terzo incolpevole. Infatti, nel momento in cui un lavoratore ha la sfortuna di prestare la sua opera in un'azienda nella quale si incorre in determinate procedure, egli rischia di perdere il posto di lavoro, anzi lo perde pur essendo incolpevole.
E allora qui è il problema della diversa posizione dei due schieramenti. Non è che noi non condividiamo questo provvedimento (siamo anzi stati promotori nella precedente legislatura, trovando voi fieri oppositori, di un disegno di legge sulla materia), ma siamo profondamente diversi per quanto riguarda poi l'approccio generale e la fase di razionalizzazione e di riordino di quelle che sono le stratificazioni normative presenti in quest'ambito.
Signor Presidente, noi dobbiamo incominciare a fissare dei paletti di verità perché fino ad ora sono state dette molte cose, ma le verità non sono emerse. Qual è la verità? La verità è che gli infortuni, per esempio nell'artigianato, sono scesi dell'11 per cento tra il 1998 e il 2005. Nei servizi e nell'industria, anche in quella grande, dove gli infortuni dovevano essere limitati, la diminuzione è stata invece inferiore: meno 2,4 per cento. Nelle microunità produttive c'è stata quindi una diminuzione dell'11 per cento, mentre nelle macrounità produttive questa diminuzione è stata del 2,4 per cento. Soffermiamoci anche sugli infortuni mortali. Nell'artigianato sono diminuiti del 6,1 per cento; nell'industria e nei servizi del 5,2 per cento. Che cosa è avvenuto? Complessivamente, tra il 2001 e il 2005, gli infortuni mortali erano diminuiti di quasi il 20 per cento o poco più. Un improvviso balzo in avanti c'è stato a partire dal 2006.
Al riguardo dobbiamo metterci d'accordo sulla lettura da dare a queste cifre perché la sinistra, e non solo quella antagonista, ha sempre affermato che gli infortuni sul lavoro subivano un incremento in presenza di contratti di lavoro atipici; sosteneva cioè che la contrattazione atipica - sostanzialmente ciò che viene definito da quello schieramento come il diffondersi del precariato - provocava un incremento degli infortuni sul lavoro. Invece no, invece proprio la cosiddetta legge Biagi ha determinato una flessione degli infortuni sul lavoro. Sapete perché? Perché quella legge ha fatto emergere il sistema produttivo in nero. La legge Biagi ha fatto in modo che emergessero lavoratori in nero e nel momento in cui è emerso il sistema produttivo sommerso e sono emersi lavoratori in nero sono diminuiti gli infortuni sul lavoro. Perché dalla metà del 2006 gli infortuni sul lavoro sono aumentati? Perché c'è un nuovo processo di immersione di unità produttive e di lavoro. Questa è la verità.
Se non prendiamo atto di queste verità, non possiamo nemmeno approcciarci a tali questioni in maniera seria e rigorosa. Questi dati contraddicono quanto è stato affermato in quest'Aula e anche in Commissione. Perché allora, per esempio, non incrementare in maniera più che considerevole il numero degli ispettori sul lavoro? Perché non lo incrementate?
Perché voi badate molto al momento sanzionatorio, signor sottosegretario Montagnino, e mai a quello preventivo, perché se doveste badare al momento preventivo, allora dovreste anche far vostra la cultura della condivisione. Anche in materia ambientale, la nostra opposizione alle vostre procedure e scelte è la seguente: noi siamo per far sì che si arrivi alla prevenzione con le politiche degli incentivi, voi no, perché ritenete essenziale il momento sanzionatorio. Secondo voi, dunque, arrivando a sanzioni penali pari a tre anni di reclusione e sospendendo l'attività produttiva di una azienda si risolve definitivamente problema e ci si libera della piaga delle morti bianche.
Non è così, perché - guardate - con le sanzioni e le misure interdittive fino ad ora si è fatto ben poco. Dovreste piuttosto investire nella politica degli incentivi; dovreste investire nelle politiche professionalizzanti, perché molti degli infortuni sul lavoro sono provocati anche dalla mancanza di professionalizzazione del lavoratore. Tale carenza deriva dal fatto (che tutti conoscono) che i corsi professionali delle Regioni sono fonte di sprechi, di tangenti, di malgoverno, di acquisizione di consenso elettorale proveniente da una diffusa corruttela. È dunque logico che, nel momento in cui viene meno il ruolo fondamentale delle Regioni nel processo di professionalizzazione del lavoratore, quest'ultimo rischi di più sul luogo di lavoro.
Perché quindi non affrontare, anche con questo disegno di legge, il nodo fondamentale delle politiche di prevenzione? Le politiche di prevenzione si fanno anche con gli accordi con le associazioni di categoria, facendo in modo ‑ ad esempio - che, come si verifica già in molte aree della microimpresa dell'artigianato, quando si realizza una intesa tra prestatore d'opera e imprenditore la si utilizzi? Perché non arrivare a queste forme d'intesa diffusa? Ecco allora che noi, signor sottosegretario Montagnino (lo abbiamo dimostrato anche in Commissione), non siamo contrari ad un riordinamento delle disposizioni vigenti. Tutti noi siamo convinti che sia necessario attuarlo, perché ormai in materia c'è una confusione totale: ci sono le fonti normative europee, le norme che si sono affastellate negli ultimi anni, vi è confusione per quanto riguarda le sanzioni e notevole confusione anche per quanto concerne i processi di prevenzione.
Ci rendiamo conto di tutto questo. Allo stesso tempo, ci domandiamo come sia possibile, con tutta questa urgenza, che chiediate nove mesi per emanare i decreti legislativi. Lei sa benissimo che il lavoro per arrivare ai decreti legislativi sta già sul vostro ed anche sul suo tavolo, perché fu quello svolto dal precedente Governo. Il precedente Governo aveva portato avanti quel lavoro: lei è una persona seria e onesta e sa benissimo che fu impedito che andasse in porto dalla Conferenza Stato-Regioni. Furono le Regioni - per la verità, prevalentemente quelle di sinistra - che per bloccare quel disegno di legge invocarono l'articolo 117 della Costituzione: lo dovevano bloccare, perché per la sinistra suonava quasi come una provocazione il fatto che un Governo di centro-destra proponesse un disegno di legge delega in materia di sicurezza sul lavoro. E siccome in quel periodo ci fu anche un ruolo (perché non ammetterlo?) della Corte costituzionale davvero molto censorio nei confronti dell'operato del Governo di centro-destra, allora non andammo avanti con quella normativa.
Mancano risorse anche per quanto riguarda l'applicazione della legge nella pubblica amministrazione, perché si pongono sempre al centro dell'attenzione le carenze del privato e spesso non emergono le carenze del pubblico. Se è vero che nel settore del subappalto - in cui si registra l'85 per cento degli infortuni mortali - emergono problemi seri, occorre considerare che si è arrivati ad una tale situazione anche per una politica sciagurata degli appalti. Infatti, dopo le vicende di Tangentopoli, l'affidamento degli appalti si è basato sul massimo ribasso, spesso offerto da chi poi utilizza in subappalto le imprese gestite avventurosamente e soprattutto - penso, per esempio, all'edilizia - inquinate anche da presenze criminali.
Mi chiedo allora come si possa attuare una forma di controllo preventivo e di condivisione con una impresa a sfondo criminale, in cui l'imprenditore è sostanzialmente una figura criminale, di che cosa si possa discutere, o come sia possibile pensare che un lavoratore che presta la propria opera in quelle condizioni possa invocare controlli: certamente non lo farà perché è rischioso.
Ancora una volta, poi, si procede con una presunta semplificazione degli adempimenti burocratici che porta, invece, ad un appesantirsi del rapporto tra pubblica amministrazione e i soggetti che devono applicare la norma. È chiaro che di fronte all'oppressione di adempimenti burocratici costosi che rallentano tutto il processo della produzione, l'imprenditore - soprattutto il piccolo e il medio - entra in difficoltà e incorre nelle sanzioni anche contro la sua volontà.
Ricapitolando, non ci sono risorse per le politiche di professionalizzazione, non ci sono risorse per gli ispettori, esasperate gli adempimenti formalistici contro le piccole imprese, prevedete sanzioni che portano a misure interdittive radicali. Secondo me, questo disegno di legge non pone rimedio alle morti bianche e agli infortuni sul lavoro, ma rischia - con i successivi decreti legislativi - di incrementarli, perché dove ci sono sanzioni durissime in genere c'è il sommerso e con questo tipo di norme rischiate di incoraggiare il sommerso.
Avremmo certamente condiviso il provvedimento - e infatti non abbiamo sviluppato nessuna forma di opposizione forte in Commissione - perché ci rendiamo conto che si tratta di un processo normativo che trova concorde anche l'opinione pubblica; peraltro, il burocraticismo e le sanzioni che avete posto come suo fondamento, ispirandoci noi a criteri profondamente diversi, ci impediscono di votare a favore. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il ripetersi incessante di morti e infortuni sul lavoro ha costretto il Parlamento ad intervenire con urgenza in una materia, quale quella della sicurezza sul lavoro, da sempre all'attenzione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dell'opinione pubblica. L'alto, accorato ed autorevole richiamo del Presidente della Repubblica corrisponde al profondo sentire della nostra gente. Non possiamo più accettare che l'integrità della persona, la sua stessa vita, costituiscano una sorta di costo sociale.
L'intento del Governo, con la proposizione del disegno di legge n. 1507, è certamente positivo. Sarebbe però molto ingenuo, e soprattutto fuorviante, anche solo ritenere che con questo nuovo provvedimento si risolveranno tutti i problemi della sicurezza sul lavoro, sia per ragioni di tempistica legislativa sia per ragioni contenutistiche. Un esame analitico delle disposizioni che vogliamo introdurre nell'ordinamento ci conduce a dire che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta, ma con altrettanta tranquillità, o meglio preoccupazione, questo esame analitico mi consente di dire fin da ora che non sarà assolutamente sufficiente.
La sicurezza sul lavoro è una questione dalle molteplici sfaccettature, che quindi deve essere affrontata sotto diversi punti di vista. È una questione di civiltà, una questione culturale, sociale, economica e di formazione. È un settore nel quale le fasi della prevenzione e della vigilanza assumono un ruolo rilevantissimo e nel quale ha un ruolo rilevante pure l'aspetto repressivo.
Tutti questi aspetti vanno attentamente considerati. Anche ammesso che i primi che ho citato siano adeguatamente trattati nel disegno di legge delega n. 1507, sono gli ultimi evidenziati che mi preoccupano. In materia di prevenzione, controllo e repressione, infatti, il mio giudizio sul disegno di legge è convintamente negativo. Osservo che due rimangono i punti critici fondamentali: la decisione politica di investire e di continuare ad investire in materia di prevenzione e vigilanza in mezzi, uomini e strutture in proporzione adeguata rispetto all'entità del fenomeno; la volontà politica del Governo, concreta, di far funzionare le strutture e i meccanismi di vigilanza, controllo e prevenzione. Non è, ovviamente, un problema soltanto del Governo, ma anche dei vari enti pubblici competenti in materia, a partire da Regioni e Province. Senza un impegno costante e pressante in tale ottica continueremo, purtroppo, a piangere lavoratori morti.
A questi aspetti della sicurezza sul lavoro si collega strettamente tutta la tematica della repressione anche penale. In Commissione giustizia abbiamo espressamente affrontato la questione, dovendo esprimere un parere istituzionale sul disegno di legge n. 1507. La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprimeva un parere unanime contrario in materia di sanzioni. La Commissione inseriva altresì specifiche sollecitazioni ritenute qualificanti.
Per quanto concerne il regime delle sanzioni, la Commissione riteneva che le soluzioni adottate fossero eccessivamente blande e non idonee a reprimere penalmente un fenomeno così grave. Perché dicevamo e continuiamo a dire questo? In particolare, l'indicazione delle sole sanzioni dell'arresto e dell'ammenda previste nei casi in cui le infrazioni ledano gli interessi generali dell'ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per di più da comminare in via anche alternativa, risulta oltremodo effimera, perché configura le violazioni di norme antinfortunistiche da parte dei datori di lavoro o degli altri soggetti quali semplici contravvenzioni. Risulta inaccettabile, mentre continuano a verificarsi incidenti sul lavoro in ogni parte d'Italia, ogni giorno, e considerando la gravità sostanziale e sociale dei reati perpetrati, rispetto ai quali è palese la sproporzionata irrisorietà della sanzione penale proposta, e quindi la non dissuasività della medesima. Come è perfettamente comprensibile, l'entità microscopica della sanzione, la mortificante sproporzione tra la stessa e il titanico precetto del quale essa è posta a presidio rende desolantemente la norma proposta, come la stragrande maggioranza di quelle poste a difesa del lavoro e dei lavoratori, appena meno seria ed imperativa di una grida della Milano del XVII secolo. Inoltre, la scelta per la natura contravvenzionale delle sanzioni è tale da incidere pesantemente sul regime della prescrizione, considerando che i reati contravvenzionali si prescrivono in soli quattro anni. Questo costituisce un'amnistia costante.
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione riteneva unanimemente necessario procedere ad una correzione della parte relativa al regime delle sanzioni penali, prevedendo che i fatti più gravi, comportamenti, omissioni gravi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dovessero essere puniti come delitti e quindi con la pena della reclusione e/o della multa e pertanto con termini di prescrizione sicuramente più elevati. A tal proposito, sarebbe auspicabile che il Governo o il relatore accogliesse la proposta unanime della Commissione giustizia e presentasse un emendamento specifico, quale quello che materialmente abbiamo già consegnato al relatore stesso.
Alcuni degli altri punti qualificanti emersi sono i seguenti. Il primo attiene alla necessità di considerare adeguatamente il principio di precauzione (del quale non si fa cenno nel disegno di legge) come norma fondamentale e vincolante che ogni produttore, importatore, esportatore e/o commerciante deve applicare, ovvero deve documentare in modo rigoroso e preventivo alle autorità preposte l'innocuità a breve, a medio e a lungo termine della sostanza, del prodotto o della tecnologia che intende produrre, impiegare o commercializzare. A questo principio si collega la riconsiderazione di quanto sia pacifico, a livello scientifico, che non esiste un livello, una soglia o un limite che dir si voglia, per quanto infinitesimo, per le sostanze cancerogene e genotossiche al di sotto del quale non vi sia rischio oncogeno per le persone esposte e conseguentemente come tali sostanze debbano essere sostituite con quelle a dimostrata innocuità. Il riferimento è chiaramente a quanto avviene nel campo delle malattie professionali, ai danni ad esempio dei lavoratori esposti o ex esposti a sostanze cancerogene e genotossiche (come l'amianto o il cloruro di vinile monomero), che stanno pagando sulla propria pelle omissioni e manchevolezze da parte innanzitutto dello Stato.
Né va taciuto il fatto che nel disegno di legge in questione non vi sia traccia dell'attivazione di una stringente normativa di prevenzione dei rischi lavorativi, con particolare riferimento - appunto - alle malattie professionali e agli infortuni, né vi sia cenno della dotazione al sistema prevenzionistico del Paese di appropriati mezzi (si intendono gli stanziamenti economici sul bilancio dello Stato); c'è, invece, un limitato e generico rinvio ad oneri sostenuti dall'INAIL nell'ambito della creazione di un organismo a base tripartita, peraltro in palese conflitto di interessi da parte dell'istituto assicuratore. Quindi, non si fa cenno ad appropriati mezzi in dotazione al sistema prevenzionistico del Paese, al personale qualificato e alle strutture, ivi comprese quelle di ricerca a ciò finalizzate.
Quanto alle altre parti del disegno di legge delega, alcune osservazioni devono essere svolte a proposito di temi non trattati o trattati in modo insoddisfacente nel provvedimento. La valutazione dei rischi dovrebbe riguardare, oltre quelli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione e per coloro che vivono attorno agli stabilimenti e ai siti industriali e commerciali di particolare rilievo, ma di ciò non c'è alcuna traccia né considerazione nel disegno di legge.
Occorre inoltre introdurre misure di tutela più intensa per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione della particolare nocività di alcuni ambienti di lavoro, compreso quello domestico, riservando altresì una specifica attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica.
È necessario riconoscere poi concretamente il diritto, in capo alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime, di costituirsi parte civile nei procedimenti a carico del datore di lavoro per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. È opportuno predisporre idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali e alle loro famiglie.
Occorre regolamentare in modo più stringente la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi, confermando altresì l'obbligo di cooperazione e coordinamento tra committente ed appaltatore o subappaltatori, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori.
È necessario prevedere poi l'obbligo giuridico, per il datore di lavoro committente, di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, nel quale siano definite anche le procedure da eseguire in caso di emergenza, le responsabilità del committente, il piano di sicurezza e coordinamento da allegare al contratto di appalto o di lavoro.
Un ultimo punto concerne la necessità di creare un vero sistema di sorveglianza sanitaria, che riguardi anche gli ex lavoratori (cioè i lavoratori ex esposti o comunque coloro che sono usciti dal mondo del lavoro), adeguando la sorveglianza sanitaria alle diverse forme organizzative del lavoro, alle varie e differenti esposizioni a sostanze tossiche o nocive, nonché ai criteri e alle linee guida scientifiche più avanzate, prevedendo strutture, sistemi e meccanismi di sorveglianza sanitaria, soprattutto a livello locale.
Dall'illustrazione, pur sintetica, che ho effettuato emergono in maniera evidente le criticità e tutte le perplessità che ho maturato sul sistema sicurezza sul lavoro che viene proposto. Al termine della passata legislatura la Commissione d'inchiesta del Senato sulle morti bianche aveva concluso i propri lavori redigendo e approvando una relazione finale molto dettagliata e approfondita, che soltanto in parte è stata trasfusa nelle linee generali del disegno di legge che ci troviamo oggi ad affrontare e che invece avrebbe meritato una maggiore considerazione.
Non finisce certamente oggi o nei prossimi giorni il nostro impegno e il nostro lavoro; purtroppo saremo costretti a tornare sulla materia, perché costantemente norme e controlli dovranno essere aggiornati e adeguati.
Peraltro - e mi avvio alla conclusione - pur proponendo di accogliere il suggerimento unanime della Commissione giustizia per quanto attiene alla parte sanzionatoria e nonostante i punti critici rilevati, ritengo che vada dato un giudizio, anche se parziale, sostanzialmente positivo al disegno di legge n. 1507, che si mette lungo una via obbligata di tutela del lavoro e del singolo lavoratore. È solo un piccolo passo limitato, ma comunque utile, che avrà bisogno di ulteriori aggiunte e integrazioni. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turigliatto. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, credo che la discussione che svolgiamo oggi sia molto attesa dall'opinione pubblica e richiesta da tempo dal mondo del lavoro. Essa ha alle spalle - come ricordava poco fa il senatore Casson - il lavoro svolto dalla Commissione speciale nella scorsa legislatura, che ci ha lasciato del materiale prezioso, solo in parte - come ricordava ancora il collega Casson - proposto nel provvedimento che stiamo discutendo.
L'importanza di tale provvedimento è data dai dati drammatici degli ultimi anni, che confermano una dinamica estremamente negativa. Non ci troviamo di fronte a un miglioramento della situazione, ma, anzi, le cifre ufficiali parlano piuttosto di un aumento degli infortuni del 2,2 per cento tra il 2005 e il 2006. È da rilevare anche - come già credo qualcuno abbia fatto in questa sede - che sono le lavoratrici ad esserne colpite sempre di più; anche le lavoratrici, entrate nel mondo del lavoro sempre più numerose.
Per quanto riguarda il settore edile, tradizionalmente al centro degli incidenti, purtroppo si conferma una crescita degli incidenti, anche mortali. La FILLEA ha calcolato, nel 2006, 258 omicidi bianchi, con un balzo del 35 per cento rispetto all'anno precedente.
A metà di aprile di quest'anno contavamo già più di 300 morti, 8.000 invalidi e 300.000 infortuni gravi. È una inaccettabile sequenza di tragedie, non una tragica fatalità ma un fatto materiale e sociale concreto, una guerra interminabile contro il lavoro o per meglio dire - usando le parole di un dirigente della FIOM - la guerra della competitività contro il lavoro.
Al costo delle vite umane è chiaro che si aggiunge poi il costo economico e sociale: l'INAIL stima 35 miliardi di euro questo costo, cui si aggiunge quello delle malattie professionali, di 6,8 miliardi.
Inoltre, bisogna sempre tenere conto che il dato degli infortuni è calcolato molte volte al ribasso, perché contemporaneamente esiste una stima che valuta tra il 10 e il 20 per cento il numero degli incidenti occultati. Ci troviamo di fronte - e certe volte le cronache lo rivelano - ad episodi abbastanza agghiaccianti: incidenti spacciati per incidenti stradali o domestici; qualche volta addirittura si cerca di coprirli come fossero suicidi o risse; si registra poi persino il disumano fenomeno dell'abbandono dell'infortunato grave che operava senza essere iscritto sui libri paga. È chiaro che se tutto ciò pesa moltissimo l'enorme esercito di lavoratori precari e di lavoratori in nero.
Al centro degli incidenti abbiamo sempre la conferma che c'è la violazione della normativa, non solo delle normative più recenti ma anche di quelle più vecchie, più consolidate, quelle che datano addirittura già dagli anni Cinquanta, e l'assenza o l'insufficienza di protezioni ed inadeguatezze strutturali.
Questa è la principale causa di morte sul lavoro. Solo recentemente peraltro, per quanto riguarda i cantieri edili, con la finanziaria si è cercato di porre ostacolo al vergognoso fenomeno degli infortuni del primo giorno di lavoro: circa 250 incidenti mortali che altro non sono che l'indicatore tragico del lavoro irregolare che emerge soltanto al momento dell'incidente. Sottolineo anche il fatto che la concentrazione degli infortuni nei primissimi giorni di lavoro è particolarmente accentuata nelle microimprese. In questo contesto bisogna anche ricordare che i lavoratori migranti - per esempio - nei cantieri costituiscono ormai il 50 per cento della forza lavoro e pagano un tributo di sofferenze e di sangue superiore alla media. Sarebbe anche il caso che tutti noi parlamentari avessimo ben presente questo tipo di situazione.
Infine, evidenzio che nella relazione della citata Commissione speciale c'era anche la segnalazione che spesso erano proprio i lavoratori precari non radicati nel contesto aziendale e sindacale, e quindi di fatto meno tutelati e meno formati, ad essere impegnati nello svolgimento di attività nocive.
Quindi, siamo tutti d'accordo che è necessaria una nuova normativa, un testo unico, tanto più che i modelli produttivi affermatisi negli ultimi anni, a partire dal fenomeno della terziarizzazione dell'impresa, della dispersione della produzione sul territorio e della precarietà e della stabilità del lavoro, richiedono normative nuove.
Sono tutti aspetti che, per quanto riguarda la sicurezza, appartengono non più solo ad alcuni comparti produttivi o di categorie di lavoratrici e lavoratori, ma stanno diventando comuni a tanta parte dell'industria e dei servizi. Dal tema della organizzazione del lavoro alle nuove forme di rappresentanza possiamo generalizzare problematiche e proposte che vengono da esperienze pilota o da riflessioni di settori come l'edilizia e la cantieristica.
Le stesse responsabilità dell'impresa madre nella terziarizzazione devono essere riviste e potenziate, come già molti hanno sottolineato, come va rafforzata e coordinata, e dove è possibile unificata, la presenza dei rappresentanti dei lavoratori. Abbiamo un esempio di fronte a noi: la lotta dei lavoratori del porto di Genova, che ha portato generalmente ad un accordo che garantisce ai rappresentanti dei lavoratori maggiori poteri di controllo e prevenzione, maggiore indipendenza rispetto alle imprese e quindi anche maggiore efficacia; ciò può costituire un punto di riferimento importante. Non solo sono state approvate nuove forme di collaborazione tra le diverse autorità addette al controllo e alla prevenzione, ma soprattutto è stato costituito un organismo dei lavoratori che può rappresentare e coordinare la complessità delle mansioni e delle aziende che operano sulle banchine dopo che i processi di privatizzazione avevano frantumato il ciclo produttivo.
La Commissione lavoro, credo, nel discutere la proposta di legge delega del Governo ha fatto un buon lavoro, introducendo una serie di emendamenti migliorativi, rendendo più stringenti alcune normative, impegnando anche il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie ai nuovi compiti, che non erano previste nel disegno iniziale, e consegnando quindi all'Aula una proposta più precisa e avanzata.
Voglio tuttavia sottolineare, come ha già fatto il senatore Casson, alcuni punti di debolezza che ancora persistono e che vorrei superati attraverso l'azione emendativa. Non mi soffermo su quanto ha già detto il senatore Casson sulle sanzioni (condivido ampiamente il parere della Commissione giustizia), ma desidero sottolineare altri aspetti e in particolare uno. Credo che non sia stato ancora dato il ruolo e i relativi poteri che dovrebbero essere dati agli RLS. È proprio dall'esperienza concreta del loro lavoro che è emersa in questi anni la richiesta che essi siano dotati di maggior potere di intervento. Il testo proposto non soddisfa ancora questa esigenza; certo, la debolezza degli RLS è anche il risultato dell'indebolimento complessivo del movimento sindacale, ma solo un rafforzamento normativo e una maggiore tutela darebbero agli RLS una piena indipendenza e capacità di resistere ai ricatti a cui sono sottoposti.
In terzo luogo, credo non siano tenuti ancora in adeguata considerazione alcuni problemi, come la valutazione dei rischi per la popolazione, un'adeguata quantificazione degli organi di vigilanza rapportati al contesto produttivo, oppure il principio di precauzione rispetto a sostanze tossiche di cui non sia accertato il principio di pericolosità.
In quarto luogo, non posso non sottolineare con forza che un intero e importante comparto produttivo resta fuori dalle tutele previste dai decreti legislativi nn. 626 e 242, rispettivamente del 1994 e del 1996; mi riferisco alle attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa da personale militare e civile, settore dove assistiamo a una particolare situazione in cui coloro che dovrebbero essere controllati sono nello stesso tempo i controllori.
Occorre quindi a questo proposito una radicale modifica del decreto ministeriale n. 284 del 2000. Tutti i lavoratori del Ministero della difesa devono essere tutelati come gli altri: i controlli, le verifiche e la vigilanza devono essere effettuati dagli appositi dipartimenti delle AUSL. Solo in particolari aree dove può esistere effettivamente il segreto militare può essere previsto un accesso parziale o nessun accesso. A questo proposito ho presentato sia degli emendamenti sia una mozione che invita il Governo a rivedere il citato decreto ministeriale n. 284.
Voglio svolgere infine alcune considerazioni, forse un po' più politiche, non specifiche, ma che credo abbiano un rapporto molto stretto con quanto discutiamo oggi.
In questi ultimi mesi abbiamo assistito a campagne giornalistiche relative agli infortuni sul lavoro con vari interventi da diverse parti che, certo, hanno avuto anche il merito di porre all'attenzione dell'opinione pubblica il problema e di sollecitare il Parlamento a discuterne; in questo senso hanno giocato un ruolo positivo. Ma ho trovato anche tanta ipocrisia nelle cose scritte. Molte volte, infatti, quegli stessi che hanno denunciato questi fenomeni, poi hanno difeso, sugli organi di giornale, nelle dichiarazioni ufficiali e in varie sedi, concetti completamente contraddittori.
Voglio dire che se le scelte economiche e le ideologie dominanti restassero quelle della costante pressione sul lavoro, della riduzione del costo del lavoro, della ricerca del massimo profitto e della concorrenza senza vincoli, i fenomeni infortunistici, da tutti denunciati, non farebbero che perpetuarsi. È contraddittorio parlare di sicurezza e poi, ogni giorno, chiedere maggiore competitività, maggiore flessibilità, maggiore precarietà, quando esiste una pressione costante ad andare oltre le regole, a ottenere il massimo, a mettere sotto torchio lavoratrici e lavoratori sempre in nome del profitto e per battere la concorrenza. Non può essere sottaciuto che, ogni giorno, lavoratrici e lavoratori sono sottoposti a un costante ricatto sul proprio posto di lavoro, e che sono costretti non solo a lavorare di più, ma anche a correre il rischio dell'infortunio o della malattia, per difendere il posto di lavoro. È l'organizzazione capitalistica stessa del lavoro che uccide e che fa ammalare.
Qualcuno di quelli che qualche volta fanno i Soloni nei giornali o nelle televisioni è mai andato a parlare a lavoratori e lavoratrici dall'uscita di un turno della fabbrica, a guardare i loro volti, la loro fatica? Riesca mai ad immaginare quali siano i tempi di lavoro e lo stress dentro un call center? E non faccio altri esempi.
Un giorno si parla delle morti bianche e il giorno dopo sullo stesso giornale viene lanciata una campagna contro gli assenteisti o sul fatto di quanto poco si lavori in Italia rispetto a quell'altro Paese del mondo. Fantastico! Così qualcuno ha anche il coraggio di proporre l'abolizione della conquista storica del pagamento dei primi tre giorni di malattia, e qualcun altro di affidare a enti privati i controlli sulla sicurezza che non possono che spettare a una struttura pubblica.
Infine, qualsiasi battaglia contro gli infortuni rischia di essere vana se non si mette mano alle leggi sulla precarietà (3 milioni di lavoratori e lavoratrici coinvolti, a cui si aggiungono i 3,3 milioni di quelli in nero, come ha spiegato il ministro del lavoro, Damiano). Doveva essere, questa della lotta alla precarietà, una centralità del Governo; tutta la maggioranza ha difeso quest'obbiettivo in campagna elettorale. Ad oggi siamo al palo. Nulla è stato fatto per abrogare o superare - non importa quale verbo usare - la legge n. 30 del 2003, legge della precarietà totale che ha consentito lo sfondamento delle regole giuridiche del mercato del lavoro, concedendone una frammentazione parossistica da cui derivano appalti, subappalti e via via, esternalizzazioni anche da parte delle aziende «serie».
Se non interveniamo con misure drastiche contro la precarietà per rimettere al centro il diritto del lavoro, rischiamo che anche il positivo provvedimento che stiamo discutendo e che speriamo di approvare oggi resti lettera morta e non produca il cambiamento invocato.
In conclusione, se non ci sarà una nuova sensibilità politica sociale che produca una rivalutazione dei diritti dei lavoratori, un nuovo protagonismo del movimento sindacale e, quindi, anche dei rappresentanti della sicurezza, è difficile pensare che nei luoghi della produzione e dei servizi, nelle imprese, nella società in genere si affermino le condizioni di un'efficace prevenzione. Per questo condivido largamente anche la proposta, avanzata dalla FIOM, di uno sciopero generale di tutte le categorie per la salute e la sicurezza del lavoro, per dare forza effettiva a quel che discutiamo qui e affinché possa affermarsi in modo costante e permanente nella realtà dei fatti all'interno della società, sui luoghi di lavoro. Sì, deve essere reintrodotta la centralità dell'articolo 1 della Costituzione italiana: «L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro». Ed io aggiungo: deve essere fondata sulla sicurezza del lavoro. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signori senatori, membri del Governo, una premessa per tutti: è compito di tutti salvaguardare anche in maniera legislativa il mondo del lavoro e dei lavoratori.
Premesso questo, credo sia però interessante inserire dei dati, altrimenti parliamo senza numeri. Riprendo i dati INAIL, riguardante il confronto tra il 2005 e il 2004 chiaramente degli infortuni denunciati, perché sappiamo benissimo che molti infortuni rimangono oscuri. Ebbene, nel raffronto 2004-2005 non possiamo non notare un sostanzioso calo degli infortuni sul lavoro. Unico dato in crescita è quello degli infortuni in itinere, passati dagli 84.500 del 2004 agli 87.000 del 2005. Il calo nella perdita di vite umane è da attribuire a una significativa contrazione dei casi mortali avvenuti in itinere: pur aumentando il numero degli infortuni sono calate le morti, che nel 2005 scendono a 280 casi, rispetto ai 301 del 2004, ai 355 del 2003, ai 396 (che fu un picco) del 2002. Sicuramente ciò è da attribuire agli effetti delle disposizioni in materia di circolazione stradale, almeno credo che l'unico motivo di cambiamento sia la cosiddetta patente a punti, che entrò in vigore proprio nell'anno 2003.
Se andiamo poi a vedere gli infortuni nel periodo 2001-2005, constatiamo esclusivamente un calo, pari in termini assoluti all'8,2 per cento. Si potrebbe dire che questo calo in termini assoluti (che, tra l'altro, in termini relativi è del 12 per cento) sia dovuto ad una recessione della produzione. È indubbiamente probabile, tant'è che nell'ultimo periodo in cui la produzione sta ripartendo c'è stato un netto incremento degli infortuni sui lavori. Sempre per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro, nel periodo 2001-2005 registriamo un calo del 3,6 per cento e un calo del 7 per cento per quanto riguarda le morti per infortuni in itinere, come poc'anzi dicevo.
In realtà, l'aumento del primo trimestre 2005-2006 è purtroppo del 3,3 per cento. Dicevo che il segnale è prodotto da una ripresa produttiva dell'intero Paese, anche perché dove non c'è stato un incremento di produzione, cioè nell'agricoltura, si è registrato un ribasso degli infortuni dell'ordine del 2 per cento. Questa è una storica perdita di occupazione nel settore dell'agricoltura, che ormai è da anni in calo.
Per quanto riguarda la frequenza infortunistica per Regione, mi dispiace dover intervenire da umbro, perché noto che al primo posto c'è purtroppo l'Umbria, una piccola Regione: 800.000 abitanti, 600.000 elettori. L'Umbria è caratterizzata da una forte presenza di piccole imprese, soprattutto a carattere artigianale, e probabilmente in queste c'è minor controllo sulla protezione e sull'infortunistica; ma ci tornerò più avanti.
Veniamo adesso alla media europea, perché anche questi sono dati importanti per fare un'analisi del problema. Il nostro Paese presenta per gli infortuni nel loro complesso valori ben al di sotto sia della media europea sia dei Paesi assimilabili al nostro per cultura, economia e Welfare, come Spagna, Francia e Germania. Tanto per fare un esempio, su 100.000 occupati in Italia i casi mortali sono pari al 2,8 per cento, contro il 7,6 per cento del Portogallo, il 4,8 per cento dell'Austria, il 3,7 per cento della Spagna, il 3,2 per cento di Irlanda e Lussemburgo e così via.
Ritorno al problema degli incidenti mortali in itinere, che sono oltre il 30 per cento del complesso degli incidenti mortali. Che cosa significa? Che le nostre infrastrutture sono fatiscenti. Quando abbiamo posto in essere con il passato Governo una forte azione sulle infrastrutture, questa era tesa anche a salvaguardare i lavoratori nel loro percorso in itinere, in uscita e in entrata dai posti di lavoro. In realtà, questo Governo solo ultimamente si sta accorgendo della carenza di infrastrutture.
Veniamo al lavoro irregolare. I dati dell'ISTAT evidenziano che nel campo del lavoro sommerso operano circa 4 milioni di lavoratori. Per il CENSIS sono circa 5 milioni. Probabilmente, sono dati difficili da analizzare. Se andiamo a valutare l'entità del lavoro irregolare nelle Regioni (riporta un'elaborazione del sindacato UIL su dati del Ministero del lavoro: quindi, non sono dati inventati), per quanto riguarda il primo trimestre 2007, troviamo al primo posto, in una media nazionale del 64 per cento, la città di Bolzano con l'88,1 per cento di lavoro irregolare. Anche la Regione con il dato più basso, cioè la Valle d'Aosta, si attesta al 51,2 per cento. Sono dati impressionanti!
La classifica regionale, in percentuale, del rapporto tra lavoratori completamente in nero sul totale dei lavoratori irregolari, a fronte di una media del 30,1 per cento, registra delle punte, in Abruzzo e a Trento, del 48,5 e del 42,3 per cento.
Torno alla mia Regione, l'Umbria, per svolgere un semplice ragionamento relativo alla prevenzione e al controllo. Faccio riferimento alla variazione del primo trimestre del 2007 raffrontato al primo trimestre del 2006. Chiaramente, c'è un incremento generale. Su 1.628 aziende ispezionate, ben 856 sono risultati irregolari. Su 1.028 lavoratori irregolari trovati in queste 1.628 aziende, ben 600 sono stati trovati totalmente in nero. Su 163 cantieri ispezionati, ben 130 sono risultati irregolari.
Con ciò voglio dire che l'azione, che noi ci aspettavamo, non era volta alla repressione tout court. In questo Paese occorre un controllo dei cantieri e dei luoghi di lavoro, specie laddove gran parte delle aziende, oltre il 90 per cento, sono di piccole dimensioni, prive cioè di un'azione sindacale forte che possa sopperire ad una mancanza di controllo. Attendevamo finanziamenti significativi, tesi ad aumentare il numero degli ispettori e dei controlli.
Sono disponibili tanti soldi e ogni giorno questo Governo afferma la necessità di dividere il «tesoretto». Perché non investire in questo campo, che porta tra l'altro reddito allo Stato? Infatti, se sono veri i dati in base ai quali circa 200 miliardi di euro vengono evasi, in base a tante irregolarità, da piccole e medie industrie in nero (citavo l'esempio della mia piccola Umbria, dove circa il 50 per cento dei cantieri ispezionati sono irregolari), investire in questo campo produce gettito alle casse dello Stato, è un investimento che ha un ritorno ben più significativo di quanto si creda.
Allora, ci saremmo aspettati nuove norme tese ad incidere fortemente, non con sanzioni più pesanti delle attuali e basta, ma con finanziamenti significativi nei confronti dei controllori. Occorreranno senz'altro norme più significative dal punto di vista sanzionatorio ma, sicuramente, non dal punto di vista repressivo. Ogni volta che la repressione nel Paese è aumentata, si è ottenuto purtroppo l'effetto contrario a quello atteso.
Noi abbiamo tante istituzioni preposte ai controlli (l'ispettorato del Lavoro, l'INAIL, i Vigili del fuoco, le ASL, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Regioni per le loro competenze, la polizia municipale e la magistratura). Ebbene, tutti questi organi, preposti al controllo, svolgono i loro compiti? Dispongono di personale per effettuare questi controlli? Questo è il problema.
Noi siamo convinti che bisogna incidere più fortemente su una politica di maggiore legalità. Crediamo che occorra che lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore - perché no? - comprendano cosa significhi sicurezza nel proprio lavoro. Quante volte entrando nelle aziende, parlando con i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro ci sentiamo dire che è difficile far capire all'operaio che deve sempre indossare il casco. Fanno fatica ad agire nei confronti dei lavoratori proprio perché manca una cultura della legalità e dovremmo intervenire anche nel mondo dell'istruzione, della scuola, perché tale cultura possa formarsi.
Sono molte le azioni collaterali che si potrebbero attivare per ridimensionare questa piaga che poi, come dicevo poc'anzi, è mondiale perché diffusa nei Paesi evoluti e non solo in essi. Quando in Cina mi sono sentito dire che per costruire un grattacielo muoiono mediamente 15 operai sono rimasto scandalizzato. Sembrava che rimanendo nella media si ottenesse il massimo della sicurezza. Ma non è così, perché è sufficiente un incidente, un morto per sostenere che c'è qualcosa che non funziona in un luogo di lavoro.
Tutti, politici, impresari, artigiani, lavoratori devono riunirsi attorno ad un tavolo per migliorare le conoscenze sull'infortunistica. Solo in questo modo potremmo arrivare ad un risultato. Certo, un Paese in cui si registrano enormi tassi di lavoro precario e di lavoro nero e dove gli immigrati sono tanti, troppi, diventa difficile, ma non è complicato, investire in un maggiore controllo ispettivo.
Noi avremmo voluto votare a favore del disegno di legge in esame, con il quale avremmo potuto essere in linea anche noi, come qualcuno ha ricordato, in quanto nella passata legislatura eravamo tesi ad intervenire legislativamente su tale materia. Purtroppo il provvedimento che stiamo esaminando evidenzia una cultura della repressione più che della prevenzione. Sono d'accordo con quanti sostengono che probabilmente il sistema sanzionatorio non è sufficiente; l'avevamo detto anche noi nella scorsa legislatura. Va quindi riesaminato perché, se non c'è sanzione giusta e coerente, evidentemente regna l'indifferenza nel mondo del lavoro; si preferisce pagare un'ammenda se questa costa molto meno della protezione dei propri lavoratori. Siamo d'accordo, ma fare solo repressione non serve a niente.
Inoltre, il problema di questo disegno di legge è che mancano i finanziamenti, giusti, significativi, per poter far sì che la legge possa muoversi. Altrimenti voi vi salvate l'anima, dicendo che avete varato un dispositivo di legge, norme di legge sulla questione dell'infortunistica, ma non salvate gli uomini del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (1507)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
SACCONI, PASTORE, BIANCONI, FERRARA, VEGAS, NOVI, MORRA
Ritirata
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità e notevoli incongruenze normative, tali da dare una valutazione negativa del provvedimento e da ritenere quindi assolutamente fondata la presente pregiudiziale;
si palesa una violazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione, che prevede che la tutela e la sicurezza del lavoro sia materia di legislazione concorrente. La norma costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni sancisce che allo Stato non compete più una generale potestà regolatrice ma un potere assai circoscritto. Al contrario il provvedimento in esame non si limita a dettare i principi fondamentali, per così dire «cornice», entro i quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa, ma sotto più profili invade la sfera regionale;
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1507.
QP2
SACCONI, PASTORE, BIANCONI, FERRARA, VEGAS, NOVI, MORRA
Ritirata
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità e notevoli incongruenze normative, tali da dare una valutazione negativa del provvedimento e da ritenere quindi assolutamente fondata la presente pregiudiziale;
il provvedimento risulta in contrasto con l'articolo 76, Costituzione, poiché le deleghe in esso contenute sono generiche e prive del requisito della definitezza dell'oggetto richiesto dalla norma costituzionale. Inoltre l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non per un tempo limitato e in questo caso l'esercizio della delega è suscettibile di protrarsi fino a 18 mesi, contraddicendo apertamente l'esigenza, richiamata da più parti e in sedi istituzionali autorevolissime, di disporre celermente di un insieme di norme in grado di incidere efficacemente sul fenomeno degli infortuni sul lavoro;
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1507.
QP3
SACCONI, PASTORE, BIANCONI, FERRARA, VEGAS, NOVI, MORRA
Ritirata
Il Senato, premesso che:
il disegno di legge in esame presenta diversi profili di incostituzionalità e notevoli incongruenze normative, tali da dare una valutazione negativa del provvedimento e da ritenere quindi assolutamente fondata la presente pregiudiziale;
il presente provvedimento risulta carente di una specifica copertura finanziaria, non essendo né quantificati e specificati gli oneri delle misure aggiuntive da adottare cui sono tenute anche le amministrazioni pubbliche in quanto datori di lavoro, né tantomeno indicati i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese, in palese contrasto con l'articolo 81, Costituzione. Tanto più senza specifiche indicazioni è difficile pensare a quali risorse umane, strumentali ed economiche le amministrazioni competenti potranno attingere;
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1507.
QP4
SACCONI, PASTORE, BIANCONI, FERRARA, VEGAS, NOVI, MORRA
Ritirata
Il Senato, premesso che:
il provvedimento in esame contiene numerosi aspetti critici e numerose norme non funzionali e giuridicamente e politicamente discutibili, soprattutto per ciò che concerne il regime delle sanzioni. I principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo l, relativamente al regime sanzionatorio, prospettano soluzioni sproporzionate alle ipotesi di reato e come tali inefficaci a creare un adeguata deterrenza.
È necessario un approccio equilibrato all'apparato sanzionatorio, e non condizionato da fattori di emotività comprensibili, ma che rischiano di compromettere la razionalità e l'efficacia dello stesso. Occorre in particolare che venga prestata una adeguata attenzione al condivisibile principio - enunciato tra i princìpi di delega all'esame - della differenziazione tra le sanzioni concernenti violazioni meramente formali e le sanzioni concernenti violazioni di tipo sostanziale,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1507.
QP5
Ritirata
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame presenta taluni profili di incostituzionalità, tali da indurre a valutare negativamente il provvedimento e da ritenere fondata la presente pregiudiziale;
in particolare si evidenzia una violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che considera la tutela e sicurezza del lavoro materia di legislazione concorrente;
tale norma costituzionale riconosce allo Stato competenza nella determinazione dei principi fondamentali mentre alle Regioni spetta l'adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio;
il provvedimento in esame, di contro, risulta non limitarsi a dettare i principi fondamentali entro i quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa, piuttosto appare "invasivo" della sfera regionale, concedendo alle Regioni una potestà legislativa residuale, nel senso di marginale ed irrilevante,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1507.
ORDINE DEL GIORNO
G1
Il Senato,
verificata l'incongruità dell'effettuazione dei controlli e del rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei siti di pertinenza del Ministero della difesa affidati alla stessa amministrazione, secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000,
impegna il Governo:
alla revisione di tale disposizione in direzione dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con l'esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare.
Allegato B
Integrazione alla relazione orale del senatore Roilo sui disegni di legge nn. 1507 e 1486
II disegno di legge che l'Assemblea si accinge a discutere è inteso a definire un nuovo assetto complessivo della disciplina di un settore particolarmente delicato e che purtroppo ancora oggi occupa un posto di primo piano nelle cronache, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo elaborato dalla lla Commissione permanente è alquanto diverso da quello trasmesso, poco più di un mese fa, dal Governo: diverso non tanto per i contenuti della delega, che peraltro sono stati puntualizzati ed ulteriormente articolati, quanto per la scelta, adottata unanimemente da tutti i Gruppi e sostenuta anche dal rappresentante del Governo, di introdurre, accanto alla disciplina di delega, un insieme di disposizioni immediatamente precettive - contenute negli articoli da 2 a 11 -, in considerazione del carattere di urgenza e di drammaticità che presenta il problema della sicurezza sul lavoro. Nell'elaborazione dei predetti articoli, la Commissione ha tenuto presente anche i contenuti del disegno di legge n. 1486, d'iniziativa del senatore Sacconi e di altri senatori, il cui esame si è svolto congiuntamente con il disegno di legge n. 1507, ed ha largamente attinto all'approfondito lavoro di elaborazione e proposta, svolto, sia nella passata che nell'attuale legislatura, dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, il cui contributo ha anticipato alcuni dei contenuti del disegno di legge all'esame.
Ai fini della predisposizione del testo, sono state altresì utili le audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione: oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e ad alcuni esperti, sono state ascoltate le delegazioni dell'INAIL, del CNEL e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Prima di passare ad una disamina più dettagliata dei vari articoli, è doveroso da parte del relatore esprimere un vivo ringraziamento ai rappresentanti del Governo che hanno preso parte al dibattito e, soprattutto, manifestare un vivo compiacimento per l'elevato livello della discussione in Commissione, svoltasi in un clima di collaborazione dialettica tra i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, i quali, pur nella distinzione delle posizioni politiche, hanno profuso un comune impegno per dare vita ad un testo quanto più possibile condiviso, cercando così di recepire, nel metodo di lavoro oltre che nei contenuti, il significato dei moniti più volte rivolti dal Capo dello Stato sui temi della sicurezza del lavoro.
Venendo all'esame dell'articolato, occorre sottolineare in primo luogo che, nel testo dell'articolo 1, comma 1, approvato dalla Commissione, il termine per l'esercizio della delega è stato ridotto da 12 a 9 mesi. I princìpi e criteri direttivi della proposta di delega sono invece stabiliti dalle lettere da a) a v) del comma 2 dello stesso articolo 1.
In particolare, le lettere da a) a d) articolano i princìpi di carattere generale, enunciati al comma 1, che tengono conto sia della necessità di assicurare l'osservanza del riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di sicurezza del lavoro, sia dell'esigenza di omogeneizzare un complesso normativo molto stratificato, nel quale, ad una serie di disposizioni che risalgono alla metà degli anni '50, si sovrappone l'insieme delle norme derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie, che hanno regolato la materia dalla fine degli anni '80 in avanti. In tale contesto, il comma 1 dell'articolo 1 pone in rilievo l'esigenza di assicurare la necessaria uniformità della tutela su tutto il territorio nazionale, con riguardo anche - come recita un emendamento accolto dalla Commissione - alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori e delle lavoratrici immigrate.
Partendo da questi presupposti, alla lettera a) viene enunciato il principio del riordino e del coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali e del riparto costituzionale di competenze normative, mentre la successiva lettera b) dispone che la disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro si applichi a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle peculiarità degli stessi e, dall'altro, della specificità di alcuni comparti, come quelli della pubblica amministrazione, nonché, come prescrive un altro emendamento accolto dalla Commissione, provvedendo, ove necessario, al coordinamento con la normativa ambientale.
La lettera e) reca il principio dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati, prevedendo altresì che le misure di tutela per i lavoratori autonomi siano formulate con specifico riferimento ai rischi propri delle attività svolte. La successiva lettera d) si occupa della semplificazione degli adempimenti meramente formali, con particolare riguardo alle piccole, medie e microimprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela, mentre la lettera e) contempla il riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale.
La lettera f) prevede la revisione delle sanzioni penali ed amministrative: si tratta di un punto molto dibattuto, e sul quale si sono registrate posizioni notevolmente distanti, come si potrà meglio verificare in sede di discussione degli emendamenti. Basti dire che l'impostazione della delega, condivisa dalla maggioranza della Commissione, è volta a salvaguardare la sostanza dell'apparato sanzionatorio stabilito con il decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo operare dei correttivi, anche in relazione al principio di proporzionalità tra la sanzione e la natura della violazione.
La lettera g) reca il principio della revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, nonché il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e l'introduzione (con un emendamento accolto dalla Commissione) della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza «di sito produttivo».
Altri due importanti princìpi di delega riguardano, alla lettera h), la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, e, alla lettera i), il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro e la ridefìnizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento.
La lettera l) pone il principio della valorizzazione (anche mediante rinvio legislativo) degli accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, che orientino i comportamenti di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti per legge, mentre la lettera m) inserita dalla Commissione - prevede un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati.
La lettera n) prevede la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche, mentre la successiva lettera o) disciplina la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, Regioni e Province autonome, INAIL, IPSEMA ed ISPESL, ed il concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico.
La lettera p) concerne la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso: l'adozione di specifici progetti formativi relativi ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale, a carico della finanza pubblica e attuabili anche attraverso il sistema degli organismi paritetici; il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese; la promozione della cultura della sicurezza all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princìpi di autonomia didattica e finanziaria.
Le prime due misure sono finanziate, a decorrere dal 2008, attraverso una quota delle risorse già destinate, in base all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 2006, alla riduzione dei premi relativi alla gestione artigianato dell'assicurazione INAIL.
La lettera q) prevede la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, mentre il principio di cui alla lettera r) precisa che le misure concernenti la sicurezza e salute sul lavoro devono essere adottate con esclusione di qualsiasi onere finanziario per i lavoratori subordinati e per i soggetti ad essi equiparati.
La lettera s) reca alcuni princìpi di delega in materia di appalti: in particolare, il numero 1) prevede il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti; il successivo numero 2) si occupa della modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, mentre il numero 3), introdotto dalla Commissione, dispone la modifica della disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto.
Vanno infine segnalate: la lettera t), sulla revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria; la lettera u) - inserita dalla Commissione - recante la conferma ed il rafforzamento delle norme che disciplinano l'allontanamento temporaneo del lavoratore dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici; e la lettera v) - anch'essa inserita dalla Commissione - recante l'introduzione dello strumento dell'interpello, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
I commi 3 e 7 pongono, in merito all'esercizio della delega, alcune norme di chiusura: il comma 3 esclude che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze, mentre il comma 7 introduce la clausola di invarianza della spesa, precisando che, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche disponibili. Tale vincolo deve essere inteso con riferimento alla delega, poiché nei successivi articoli sono contemplate disposizioni onerose (ad esempio, l'assunzione del personale ispettivo e il credito d'imposta per una quota delle spese di formazione per la sicurezza sostenute dal datore di lavoro). In effetti, come peraltro il dibattito in Commissione ha evidenziato, una politica più incisiva di tutela della sicurezza sul lavoro non può prescindere da un impegno conseguente anche sul piano della spesa.
I commi 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, le procedure per l'adozione degli atti di esercizio della delega e per l'espressione del parere parlamentare su di essi: con un emendamento introdotto in relazione ad una condizione posta nel parere della Commissione bilancio, si è previsto il parere parlamentare sia della Commissione competente per materia, sia della Commissione competente per i profili finanziari.
Il comma 6, inoltre, prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quelli di base (nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi).
Come si è detto, gli articoli da 2 a 11, introdotti nel corso del dibattito in Commissione, recano disposizioni di carattere immediatamente precettivo.
All'articolo 2 sono state inserite le disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina contemplata nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In particolare, la lettera a) del comma 1 novella il comma 3 dell'articolo 7 del sopracitato decreto legislativo, relativo ai contratti di appalto e ai contratti d'opera, prefigurando l'elaborazione da parte del committente di un unico documento di valutazione dei rischi; la lettera b) introduce, nel medesimo articolo 7, un comma 3-bis, in cui si prevede che nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, vengano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, e che a tali dati possa accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle lettere e) e d) si novella l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626, prevedendo che il rappresentante per la sicurezza territoriale o di comparto sia eletto di norma dai lavoratori, e stabilendo che l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avvenga di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.
Nella prospettiva di favorire l'esercizio da parte dei rappresentanti per la sicurezza dei compiti ad essi assegnati, le lettere e) ed f), novellando l'articolo 19 del decreto legislativo n. 626, pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di consegnare al rappresentante stesso, su richiesta di questi, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro e stabiliscono che i rappresentanti territoriali o di comparto esercitano le loro attribuzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.
Alla luce della necessità di operare un coordinamento delle attività di vigilanza, sottolineata anche dalla relazione intermedia approvata dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'articolo 3, commi 1 e 2, del testo in esame contempla una disciplina specifica in materia. In particolare, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da emanarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 - la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, affidato ai comitati regionali di coordinamento; l'individuazione dei settori prioritari di intervento, dei piani di attività e dei progetti operativi da attuare a livello territoriale, nonché dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
Viene poi dettata una disciplina transitoria, che, nelle more dell'emanazione del predetto decreto, attribuisce al Presidente della Provincia o ad un assessore da lui delegato il compito di assicurare il predetto coordinamento nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.
Il successivo comma 3 si occupa dell'integrazione degli archivi informativi delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di sicurezza del lavoro, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, ed i commi 4 e 5 individuano le risorse finanziarie per l'immissione in ruolo del personale ispettivo, già prevista dalla legge finanziaria per il 2007, nonché per il potenziamento dell'attività ispettiva.
Il comma 6 amplia i poteri del personale amministrativo degli enti previdenziali, mentre, nella prospettiva di promuovere anche a livello scolastico una cultura della sicurezza, il comma 7 contempla l'avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, in materia di sicurezza sul lavoro - con finanziamento a carico del Programma operativo nazionale, per l'anno scolastico 2007-2008 - mentre il successivo comma 8 prefigura una riorganizzazione strutturale dei programmi delle istituzioni scolastiche, volta ad includere negli stessi i profili attinenti alla sicurezza.
L'articolo 4 opera un'estensione dei poteri di sospensione dell'attività - spettante agli organi di vigilanza, in base all'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, (cosiddetto decreto Bersani), limitatamente ai cantieri edili - alle altre attività lavorative in cui si verifichino situazioni di lavoro sommerso che coinvolgano il personale in misura pari ad almeno il 20 per cento dei lavoratori regolarmente impiegati o in cui si determinino reiterate violazioni della disciplina sui tempi di lavoro, includendo altresì nell'ambito dei presupposti per la predetta sospensione anche le situazioni di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
All'articolo 5 viene esteso a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto l'obbligo di munire il personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, obbligo già previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006 per i soli cantieri edili.
L'articolo 6 riconosce agli organismi paritetici la facoltà di effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, dei cui esiti viene informata l'autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Agli organismi paritetici si riconosce altresì la possibilità di chiedere all'autorità di coordinamento l'effettuazione di particolari controlli su specifiche situazioni.
L'articolo 7 novella il comma 3-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recante il codice dei contratti pubblici - introducendo l'obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare, nella predisposizione delle gare di appalto e nel giudizio sull'anomalia delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo relativo alla sicurezza - oltre che rispetto al costo del lavoro, come già previsto dal codice dei contratti pubblici - e precisando altresì al comma 3-ter che il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
L'articolo 8 aggiunge una nuova fattispecie ai casi di responsabilità amministrativa da reato degli enti - di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 -, prevedendo una sanzione pecuniaria non inferiore a 400 quote e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e non superiori ad un anno per i casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
All'articolo 9 è prevista la concessione ai datori di lavoro di un credito d'imposta, per le spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, mentre l'articolo 10 novella l'articolo 1, comma 1198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007 - escludendo, nei casi di violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, l'applicabilità della misura della sospensione per un anno delle ispezioni e verifiche degli organi di controllo e vigilanza, prevista dalla predetta legge finanziaria in favore dei datori di lavoro che abbiano presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al precedente comma 1192.
Infine, l'articolo 11 autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004.
Sen. Roilo
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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166a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 13
GIUGNO 2007 |
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Presidenza
del presidente MARINI, |
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Alfonzi. Ne ha facoltà.
ALFONZI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghe senatrici e onorevoli colleghi senatori, ripeto le cifre che già sono state riferite questa mattina all'inizio del dibattito. Sono cifre imponenti, importanti e ci danno la misura di quanto la situazione sia drammatica. Ogni anno ci sono in Italia 1.300 morti, più di un milione di infortuni ufficiali che colpiscono maggiormente lavoratori immigrati e donne, maggiormente le classi d'età più avanzate: per chi pensa che si debba allungare l'età pensionabile, questo è un dato molto interessante.
Ci sono più infortuni presso le classi e le età successive ai quarant'anni, stando ai dati INAIL. A tali cifre vanno aggiunti i circa 200.000 infortuni non denunciati a causa del lavoro nero e l'insorgenza di numerose patologie che coinvolgono uomini e donne per via della loro attività di lavoro, scarsamente denunciate all'INAIL e ancora più scarsamente riconosciute.
L'Organizzazione internazionale del lavoro ritiene che in Europa le morti per malattie di origine professionale siano il quadruplo di quelle per infortuni. Di questo scandalo e di questo conflitto tra capitale e lavoro ci stiamo occupando con il provvedimento in esame; credo che stiamo facendo la cosa giusta ed è - se mi è permesso - una cosa giusta di sinistra, una di quelle che la gente e il popolo che ci ha votato aspetta.
Non è sufficiente una nuova normativa per la salute e la sicurezza del lavoro, ma bisogna intervenire anche sugli aspetti che concorrono a determinare il peggioramento delle condizioni del lavoro: prioritariamente sul tema della precarietà del lavoro, come ci dicono con chiarezza i dati INAIL, nella lotta contro il lavoro nero irregolare e sommerso.
Per la tutela della salute nei luoghi di lavoro si intende il tema più generale della salute intesa in senso ampio. I determinanti della salute sono i fattori che condizionano il peso delle malattie nella società e influiscono in modo significativo sulla salute della popolazione. Solitamente essi sono raggruppati in categorie quali il comportamento personale e lo stile di vita, i fattori sociali, che possono essere vantaggiosi o svantaggiosi, condizioni di vita e di lavoro, l'accesso ai servizi.
I fattori socioeconomici e gli stili di vita condizionano la salute al 40-50 per cento; lo stato e le condizioni dell'ambiente per il 20-30 per cento; l'eredità genetica e i servizi sanitari solo per il 10-15 per cento. Lo stile di vita, quindi, è fortemente influenzato da altri determinanti, fra cui l'occupazione, il reddito, l'istruzione e la cultura. Questi elementi influiscono sullo stile di vita dei singoli individui.
A sua volta, la condizione socioeconomica costituisce un importante determinante dello stato di salute. Tendenzialmente le persone meno abbienti, meno istruite, che svolgono un lavoro più rischioso, più pesante e faticoso si ammalano di più e muoiono di più. Il miglioramento della salute e la riduzione delle disuguaglianze nella salute è un obiettivo in sé e costituisce una condizione rilevante dello sviluppo economico. Si pensi, sempre stando ai dati INAIL, a quei tre punti di PIL in meno, oltre al costo umano derivato da infortuni e malattie professionali.
Intervenire pertanto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non solo afferma un diritto, quello ad ottenere il migliore livello di salute ottenibile, come sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità, ma incide direttamente sulla disuguaglianza sociale. Per questo, intervenendo su tale tema, così come si è fatto nell'ultimo anno con vari provvedimenti (penso al decreto Bersani, alle norme importanti contenute nella legge finanziaria, al disegno di legge che abbiamo votato solo ieri sul grave sfruttamento dei lavoratori irregolari), stiamo assumendo una misura che certo migliora la condizione del lavoro, ma migliora anche complessivamente la condizione di disuguaglianza di questo Paese.
In tale ottica va concepita questa misura, così come in tale ottica i luoghi di lavoro devono essere non solo sicuri (la sicurezza è dimensione essenziale dell'andare a lavorare e dell'esistenza), ma devono essere nel contempo luoghi che generano a loro volta salute, cultura e stili di vita migliori. Del resto, l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 41 della Costituzione pone limiti all'iniziativa economica privata là dove parla di utilità sociale e di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona.
Lo Statuto dei lavoratori, all'articolo 9, sancisce il diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Proprio dal protagonismo del movimento operaio, del movimento delle donne e dei movimenti sociali, la centralità della salute è diventata la base per affermare la propria soggettività, i diritti, la cittadinanza piena. Da tali movimenti prende vita una storia che viene da lontano, che ha segnato il mondo del lavoro punteggiato di tragedie, che voglio citare per la loro emblematicità.
Ce ne sono tante: ne ricordo solo alcune, quelle che confusamente ci vengono in mente immediatamente. Ricordo Marcinelle, perché fu una strage enorme, ma soprattutto perché in quel caso gli immigrati eravamo noi, perché parla di questa doppia condizione che a volte sembriamo aver dimenticato. Penso a Seveso, perché quello è un punto che segna un drammatico rapporto tra ambiente di lavoro-produzione del lavoro e invasione devastante dell'ambiente circostante. Penso a Porto Marghera, che tanti lutti addusse a tutto il movimento e ai lavoratori di quella fabbrica. E soprattutto penso alla lotta per la messa al bando dell'amianto. E come non andare con la memoria agli anni '60 e '70, all'esperienza, che è stata ricordata questa mattina, della Federazione lavoratori metalmeccanici, ma anche di Medicina Democratica e alle lotte operaie per la salute collettiva, per la prevenzione dei rischi e della nocività, per la bonifica dei cicli produttivi e dell'ambiente inquinato, all'interno e all'esterno del luogo di lavoro?
Presidenza del vice presidente BACCINI(ore 17,18)
(Segue ALFONZI). L'approdo di quelle lotte fu, tra l'altro, la conquista di una riforma sanitaria importante, come quella del 1978. Oggi, come allora, il tema della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso la contrattazione collettiva, con i loro delegati sindacali, le RSU o le RSA, con gli RLS (cioè i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), è la condizione per un'applicazione viva, dialettica della legge e per una ricomposizione di qualità del lavoro e dell'ambiente, da un lato, e per politiche industriali e produttive, dall'altro.
Il nostro Paese è quello con il mercato del lavoro più flessibile d'Europa e noi sappiamo che salute e sicurezza del lavoro dipendono da elementi molteplici, dalla disarticolazione produttiva derivante dalle numerose esternalizzazioni e dalla filiera di appalti e subappalti; dipendono dalla precarietà del lavoro; dipendono dalla particolarità del lavoro autonomo, spesso lavoro subordinato mascherato; dipendono, ancora, da illegalità e criminalità organizzata, ma anche da un'insufficiente applicazione dei princìpi della prevenzione, dai ritardi, dall'indifferenza nell'assunzione della specificità delle lavoratrici e della dimensione di genere oltre ai rischi diretti legati a gravidanze e allattamento.
Evidente è il legame tra aumento degli infortuni e flessibilità del lavoro, perché l'abbattimento dei costi del lavoro si è ottenuto con l'introduzione di nuove tipologie di lavoro, moltiplicando precarietà, ricattabilità dei lavoratori, imposizione di ritmi più intensi, ma anche considerando la sicurezza come un costo da tagliare. Non a caso, i tassi di infortunio sono più alti tra i lavoratori precari, tra gli immigrati, così come sono in crescita gli infortuni anche con esito mortale tra le donne. Nel 2005 e nel 2006, nel momento in cui si è alzato il tasso di occupazione femminile, immediatamente si sono alzati anche i tassi di infortunio.
Stiamo facendo, con questa legge e con le iniziative assunte nel corso dell'anno, una cosa giusta. Ma è necessario e urgente un intervento complessivo e articolato per combattere il lavoro nero, irregolare e sommerso, il lavoro minorile, quello in nero degli immigrati, per superare la legge n. 30 del 2003 e la precarietà, per gli ammortizzatori sociali, per la democrazia nei luoghi di lavoro: questi sono, seppure non direttamente, agenti di sicurezza e salute del lavoro, costruiscono un contesto dentro il quale una politica di sicurezza può crescere e ampliarsi.
Devo sottolineare - questa mattina è già stato fatto dal senatore Zuccherini - che elementi significativi ce ne sono, in questo testo, un testo che volentieri votiamo. Nell'intervento in Aula preferisco sottolineare due aspetti del provvedimento. Uno, positivo, è costituito dalla disponibilità e dalla sensibilità mostrata nel lavoro della Commissione ad accogliere quegli arricchimenti del testo di legge che facevano riferimento alla specificità del lavoro delle donne e alla necessità di pensare in termini di prevenzione, di valutazione dei rischi e di misure da intraprendere anche in termini di genere. Quello che manca, purtroppo, invece è un intervento preciso sul lavoro domestico che, come è stato detto, è foriero di una quantità di incidenti che si svolgono dentro le mura domestiche, nella piena solitudine di chi lavora.
È un provvedimento che riteniamo urgente, sul quale dobbiamo lavorare e sul quale penso che la Commissione dovrà spendere parte del suo tempo perché possa essere introdotto in questo testo. Ho già detto che in questo anno possiamo essere, in qualche modo, se non soddisfatti, per lo meno cominciare ad esserlo per le varie misure che sono state introdotte dalla legge n. 248 del 2006, il cosiddetto decreto Bersani, ma anche dalla finanziaria, che ha previsto numerosi elementi di intervento nel mondo del lavoro: penso all'introduzione degli indici di congruità, all'estensione della dichiarazione unica di regolarità contributiva, ma non li voglio citare tutti.
C'è un punto di concretezza: questi obiettivi vanno concretamente perseguiti, non possono soltanto essere enunciati. Quindi, bisogna pensare alle difficoltà economiche che si stanno incontrando nel previsto rafforzamento della capacità ispettiva, da ottenersi mediante il potenziamento di 60 unità dell'organico del Comando dei carabinieri; ma bisogna pensare anche all'incremento fino a 300 unità del numero di ispettori del lavoro.
A quello che si sente dire, che si legge e che è stato denunciato, a sei mesi dall'anno nuovo, mancano i denari per ripristinare il pagamento delle indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'ENPALS e dell'IPSEMA, soppresso dalla precedente legge finanziaria. A tal proposito, non è stato certo piacevole ascoltare in Commissione lavoro e poi leggere dalle colonne di qualche giornale che sarebbero già terminati i soldi a tanto destinati: si rischia davvero di dare uno spettacolo brutto, perché da una parte si interviene e si enuncia quali saranno le misure, ma dall'altro l'intervento concreto risulta ridotto dallo scarso investimento di risorse in un settore così fondamentale e che versa in situazioni così gravi.
È positivo che il Parlamento finalmente stia per realizzare un obiettivo su cui si è lavorato per lungo tempo. Ricordo che un anno fa, fresca senatrice, il primo intervento che osai svolgere riguardava un avvenimento accaduto a Torino e che voglio richiamare: un giovanissimo operaio rumeno, clandestino, irregolare stava lavorando allo spurgo delle fogne e, con un'immagine veramente emblematica come metafora della società, fu risucchiato nella fogna. Credo che ancora oggi lo piangano senza averne ritrovato il corpo. C'è voluto un anno per arrivare a questo testo di legge, ma tant'è, oggi speriamo soprattutto - lo ribadisco - che le risorse ci siano e vengano messe in campo, perché questa situazione, insieme a quella dell'irregolarità, che genera fragilità, precarietà, ricattabilità, venga affrontata.
Occorre, infine, che il Senato si attivi, da un lato, per ratificare la Convenzione ONU sui diritti dei migranti, dall'altro lato, perché le aziende italiane che operano all'estero, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, applichino la legge italiana, quando questa sia migliore di quella del Paese in cui l'azienda opera. Anche così renderemo un buon servizio ai lavoratori e al diritto.
Poiché prima ho citato Medicina Democratica e poiché ho tentato di ricordare la storia neanche troppo distante dei movimenti per la salute e, in modo precipuo, per la salute nell'ambiente di lavoro, concludo con una citazione di Giulio Maccacaro che va certamente analizzata. In un antico convegno di Medicina Democratica ha detto che occorreva affermare la centralità della lotta per la salute nello scontro di classe; affermò che la fabbrica (nelle forme oggi assunte) non era solo il luogo dove si realizzavano insieme in massimo grado la concentrazione della nocività e la spoliazione della salute, ma era anche il luogo dove il movimento operaio aveva chiarito a sé e agli altri che la lotta collettiva per la salute collettiva investiva tutto il modo di produzione e lo contestava in ciò di cui era più geloso: la sua falsa razionalità». (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, l'ordine di intervento tra me ed il senatore Amato era stato invertito dagli Uffici per una momentanea assenza del senatore Amato, ma è preferibile - per accordi intervenuti tra noi - che al mio intervento venga anteposto quello del senatore Amato.
PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha chiesto di far intervenire prima il senatore Amato: a che titolo lo chiede, scusi? Ho dato la parola a lei, non può ...
FERRARA (FI). L'ho già spiegato, signor Presidente; mi scusi, ma lei era stato distratto, con tutto il rispetto per la Presidenza, dalla cortese presenza di due senatrici segretario ...
PRESIDENTE. No, stavo parlando di un fatto organizzativo interno.
FERRARA (FI). ... non soltanto brave ma anche gradevoli nel ...
PRESIDENTE. C'è una ragione politica per cui lei cede il posto al senatore Amato?
FERRARA (FI). No, signor Presidente; gli Uffici del Gruppo avevano comunicato la sostituzione ... (Ilarità).
PRESIDENTE. Va bene, apprezzate le circostanze, ha facoltà di parlare il senatore Amato.
AMATO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge delega oggi in discussione è stata ottimamente rappresentata dal senatore Carrara e dagli altri colleghi fin qui intervenuti. Mi limiterò, pertanto, ad esprimere alcune considerazioni relative a taluni punti critici del testo in esame.
Vorrei partire subito dalla sottolineatura di un principio che, a me, non pare pienamente recepito nel disegno di legge delega. Ritengo infatti che ogni provvedimento di legge a carattere sociale, nello stabilire le proprie finalità, dovrebbe sempre e comunque tenere in considerazione la funzione sociale dell'impresa. Funzione sociale che consiste nel creare profitto e ricchezza secondo la logica del mercato e non nel caricarsi di obblighi formali e nel sostituirsi ad enti previdenziali o, peggio, ad autorità che non riescono a controllare l'applicazione di regole giustamente emanate a tutela dei lavoratori e della loro salute. Lo dico perché, leggendo l'articolo 4 del testo proposto dalla 11a Commissione, ad integrazione dell'articolato presentato dal Governo, non ho trovato questa considerazione per il ruolo ed il valore sociale dell'impresa.
A colpirmi negativamente e a preoccuparmi politicamente, non sono soltanto la tipologia e la quantità di sanzioni previste per l'impresa, ma è anche, e soprattutto, la filosofia che ispira tale foga sanzionatoria. L'impresa infatti non può essere caricata di ogni responsabilità, senza peraltro distinzioni di sorta in ordine alle dimensioni aziendali, e senza un forte richiamo alla responsabilità di chi ha il compito istituzionale di prevenire e di controllare, a livello nazionale, come a livello locale.
La complessa situazione che sta dietro questo provvedimento potrebbe, in realtà, essere letta semplicemente, cioè nel seguente modo: c'è un Governo che, non essendo riuscito ad organizzare in modo efficiente la rete dei pubblici poteri adibiti alla prevenzione e ai controlli, ha deciso di riversare, di fatto, sull'impresa gli oneri e le responsabilità dell'inefficienza della macchina statale. Il che, diciamolo francamente, non rappresenta certo un incentivo allo sviluppo della nostra economia e, tanto meno, al grado della sua competitività.
Peraltro, esaminando i dati in nostro possesso, risulta che la maggior parte degli incidenti sul lavoro non avviene in ambito aziendale. Vi faccio un esempio concreto. La mia Regione di appartenenza, la rossa Toscana, detiene purtroppo, con poche altre, il triste primato degli infortuni sul lavoro, tanto che dal 1° gennaio al 22 maggio 2007 sono stati registrati 39 infortuni mortali.
Ebbene, nella relazione presentata il 29 maggio 2007 dalla direzione dell'ispettorato regionale del lavoro alla speciale commissione del Consiglio regionale della Toscana, non solo è stato dimostrato che gli infortuni sul lavoro non sono in crescita, neppure nel delicato settore dell'edilizia, ma è stato anche precisato che, dei suddetti 39 incidenti, otto non sono stati riconosciuti dall'INAIL come infortuni sul lavoro, uno è stato semplicemente considerato un malore sul luogo di lavoro, tre sono avvenuti per cadute dall'alto e sei per schiacciamento o investimento, mentre ben 21 si sono verificati sulla strada, ripeto, sulla strada! Ecco, è dalla realtà delle cifre che bisognerebbe forse partire, onde evitare il condizionamento di visioni o di affermazioni ideologiche.
Resta, infine, il fatto che, da un disegno di legge che delega al Governo l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mi sarei aspettato un maggior coinvolgimento delle Regioni e una più stringente sottolineatura della collaborazione che, in questo campo, deve necessariamente sussistere tra amministrazioni decentrate e Governo centrale. Lo dico anche perché non sempre le Regioni mettono in cantiere risorse ed iniziative atte a contrastare efficacemente, sul piano locale, gli incidenti sul lavoro o le violazioni alle norme di sicurezza.
La mia Regione, ad esempio, nel bilancio di previsione 2007 ha ridotto il finanziamento previsto dal programma regionale di sviluppo per la qualità e la sicurezza del lavoro, scendendo da 8,5 a 5 milioni di euro. Un taglio consistente, che lascia sconcertati, specie a fronte di tanti discorsi retorici sulle cosiddette morti bianche e di tante, troppe, spese inutili, largamente finanziate dal bilancio regionale.
Credo, insomma, che sia doveroso trovare il modo di coniugare solidarietà e sviluppo, tutelando i lavoratori e il loro diritto alla salute, ma rispettando anche l'impresa, senza la quale non può esservi il lavoro e il conseguente diritto alla salute che su di esso si fonda.
Per far questo occorre però recuperare, sul piano concettuale prima ancora che politico, il senso della realtà e della misura. Non mi pare che il disegno di legge oggi in discussione vada in questa direzione. Peccato, perché è un'occasione persa. Un'occasione persa, la cui responsabilità politica è tutta dei proponenti. (Applausi del senatore Pianetta).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo che si possa segnare oggi una pagina di speranza, per quei milioni di lavoratori che quotidianamente, con la loro fatica, portano avanti il Paese e lo fanno crescere.
Vengo da una Regione, la Lombardia, in cui sono stata eletta, dove la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro sta diventando una drammatica urgenza: negli ultimi anni quella Regione, quella stessa che produce una così larga parte della ricchezza nazionale, svetta nella triste classifica delle morti bianche e degli infortuni.
Secondo le statistiche ufficiali, solo nel 2005 sono stati ben 2.354 gli infortuni mortali o ad elevata gravità verificatisi in Italia. Nello specifico, sono deceduti 1.482 lavoratori, mentre 872 sono rimasti permanentemente invalidi in maniera particolarmente grave. Di questi infortuni 444 sono avvenuti in Lombardia, quasi il 20 per cento, e il 60 per cento degli infortuni gravi o mortali si concentra nel Nord Italia. E questa è la fotografia ufficiale.
Poi ce n'è un'altra, rappresentata da quei lavoratori, non solo immigrati, che non sono registrati come tali e da quei lavoratori che sono rimasti vittime di incidenti stradali perché stanchi e affaticati dal lavoro precedente. E muoiono anche altri lavoratori, vittime di esposizione ad agenti cancerogeni e tossici, per i quali quasi mai o a grande fatica si riesce a dimostrare che la causa della morte è il lavoro.
Ogni giorno si compie una strage per il lavoro, tanto più grave quanto più culturalmente accettata. E questo avviene in un contesto in cui gli infortuni sul lavoro, tra tutte le tipologie e i settori, sono più di 900.000 all'anno.
Questi numeri aiutano a capire. Aiutano a capire che morire di lavoro non è una cosa scontata o inevitabile: un quarto delle morti bianche avviene per caduta dall'alto, il 15 per cento per la caduta di oggetti. Sarebbe bastato un casco o una imbracatura per salvare delle vite, ma in quei cantieri i caschi non c'erano e forse qualcuno aveva pensato che le imbracature avrebbero rallentato il lavoro.
Il 40 per cento degli infortunati ha meno di 35 anni. Trovare il motivo di ciò non è difficile. Sono infatti i più giovani ad essere esposti a lavori precari che, per la loro stessa natura, sono caratterizzati da un livello di sicurezza nettamente inferiore alla media. Perché mai un datore di lavoro dovrebbe investire sulla sicurezza di qualcuno che, al più, lavorerà per lui per 4 mesi? Troppo spesso un padroncino pensa che un lavoratore temporaneo non sia un patrimonio per l'azienda e, pertanto, non sia economicamente sensato investire su di lui.
Tutto questo è tristemente confermato dai dati INAIL. I lavoratori interinali, infatti, sono in maggioranza uomini con meno di 40 anni e un basso livello di istruzione. Un quarto di questi sono lavoratori extracomunitari principalmente impiegati in lavori stagionali con forte caratterizzazione manuale: manifattura, edilizia e agricoltura.
Nel caso degli infortuni per lavoratori temporanei, ben il 75 per cento si verifica nel Nord del Paese, a causa del massiccio utilizzo di tipologie di contratto flessibile in Lombardia ed Emilia Romagna.
Gli effetti perversi della precarizzazione del lavoro, come emerge crudamente dai numeri, non riguardano solo l'accesso ai diritti sociali, ma anche lo stesso diritto alla vita. È per questo che dobbiamo esprimere oggi soddisfazione per il lavoro celere svolto in Commissione. Il provvedimento, presentato dal Governo ad aprile, è ora in Aula e siamo certi che la Camera sentirà, come del resto sta avvenendo in Senato, l'urgenza di questo impegno.
Servono norme più forti e nette. Non vi possono essere rinunce al valore della scelta di prevedere, insieme a un'ampia delega in grado di affrontare il complesso delle norme, alcuni interventi puntuali e di immediata attuazione. Tutto questo rafforza il percorso che le istituzioni devono fare per mettere la parola fine all'inaccettabile situazione di cui ho detto prima.
Certamente queste norme sono solo una parte della soluzione: la forte diffusione del lavoro nero contribuisce in modo decisivo ad aumentare la rischiosità dei luoghi di lavoro; buona parte delle morti bianche, infatti, riguarda lavoratori assunti in nero, spesso anche immigrati, senza tutela alcuna. Nell'edilizia un lavoratore su sei che muore è un migrante.
Le soluzioni a questi problemi sono a portata di mano: servono investimenti in sicurezza, formazione ed informazione. Ciò nonostante, la ricerca esasperata del profitto, il desiderio malato e miope del contenimento dei costi, la scarsa legalità che caratterizza vaste aree dell'Italia si ergono a barriera contro una cultura del lavoro sicuro. L'ignoranza dei diritti e delle norme è senza dubbio una componente fondamentale di tutto questo. Infortuni e morti non costituiscono solo una situazione umanamente intollerabile, ma anche economicamente insensata, dati gli alti costi che ricadono sulla società.
«E' assurdo che si debba morire sul lavoro. Abbiamo il dovere istituzionale di reagire, di indignarci, di gettare l'allarme, di sollecitare risposte». Queste dure parole del Presidente della Repubblica, questo monito, oggi hanno una prima, positiva, risposta. Speriamo che un clima coeso delle istituzioni rafforzi e acceleri l'azione di tutti, tanto delle Camere quanto del Governo.
Morire sul lavoro non è un fatto ineluttabile, è un fatto inaccettabile. La restituzione al Paese della sua dignità passa oggi attraverso una scelta netta: cancellare dalla nostra storia questa traccia di sangue che ha macchiato l'Italia. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e delle senatrici Alfonzi e Bonfrisco).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massidda. Ne ha facoltà.
MASSIDDA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di prendere la parola su questo tema che, in linea di massima, ha la mia approvazione come quella di gran parte dell'Assemblea. Sento anche il dovere di segnalare alcune perplessità nei confronti di questo testo e alcuni suggerimenti che, in parte, sono presenti sotto forma di emendamenti, proprio perché il testo unico possa recepire le direttive comunitarie senza intaccare, come nei desideri del Governo di fatto non perfettamente realizzati, l'equilibrio tra lo Stato e le Regioni e per mantenere quanto più uniforme nel territorio questo intervento.
Quindi, ripeto, è condivisibile in assoluto lo sforzo di riordinare, coordinare, armonizzare, semplificare le disposizioni di legge, e credo che il centro-destra su questo non possa che essere d'accordissimo, dal momento che l'ha portato sempre avanti come direttrice della propria politica. Bisogna però anche essere chiari perché uno degli obiettivi del testo unificato, oltre a quello di unificare tutti i provvedimenti, è quello di chiarirli.
Ed ecco perché sento il dovere di intervenire segnalando alcune defezioni in questa legge. Per esempio, non c'è un vero e proprio declarato, chiaro coordinamento tra i provvedimenti che investono la molteplicità delle deleghe dei vari Ministri; cioè permane ancora, in questo testo, una certa confusione circa gli interventi dei vari Ministeri. Addirittura, anche la collegialità dell'intervento tra i vari organi ministeriali in parte viene enunciata ed auspicata ma, di fatto, non viene chiarita.
C'è, ad esempio, una mancata chiarezza nello specifico delle esatte funzioni, mansioni ed attribuzioni delle Regioni, soprattutto in materia di monitoraggio, controllo della verifica, modalità dell'organizzazione del sistema di partecipazione e concertazione. Sì, è vero, è stato detto: «questo lo faremo nelle linee guida», ma ciò vuol dire, secondo me, votare di fatto una legge che è soltanto un auspicio e non una legge.
Credo che un minimo di paletti e di indicazioni un Parlamento li debba dare, altrimenti cosa stiamo a fare qui? Stiamo semplicemente a parlare di desiderata? Ebbene, il testo non individua vincoli e criteri precisi sulle linee guida. E non parlo di cose da poco; mi riferisco, ad esempio, al principio di sussidiarietà che deve essere chiarito, una volta per tutte, se in questo campo è verticale o orizzontale; al ruolo delle Agenzie, della Conferenza delle Regioni, delle società scientifiche.
Non credo, quindi, che in una legge non ci debba essere già un'indicazione che dia un atto di indirizzo alle linee guida che, come sappiamo, troppo spesso vengono riservate soltanto ai tecnici che - ahimé - sono gli stessi che oggi necessitano di questa legge perché nelle precedenti hanno lasciato delle defezioni. Spero che ne abbiano fatto tesoro; comunque ribadisco che un Parlamento debba dare questi criteri.
Tanti, inoltre, hanno parlato dell'ipertrofia dell'apparato sanzionatorio penale. C'è chi auspica che addirittura venga accentuato; io sono uno di quelli che credono che una tale misura non sortirebbe alcun risultato, anzi potrebbe sortire l'effetto opposto. Ritengo, infatti, che questa legge debba fare emergere il nero che, invece, così verrebbe quasi incentivato a non regolarizzarsi, in quanto queste sanzioni penali di fatto non sono così temibili, a fronte, invece, dei costi elevatissimi che comporterebbe l'adeguamento alle norme. Reputo l'incentivazione del sistema di prescrizione e di diffida sicuramente migliore dell'inasprimento penale che, per me, è inadatto in certi campi.
Critico anche la mancata estensione del campo d'applicazione. Secondo me, questa sarebbe stata un'ottima occasione per essere più chiari nell'intervento sul lavoro subordinato. Certo, ci sono diversi passaggi che, però, non sono così precisi come probabilmente sarebbero potuti diventare se si fosse intervenuti su questa legge.
La stessa legge Biagi - se mi permettete - è molto più precisa; quella stessa legge che di fatto viene fortemente contestata da alcuni componenti della maggioranza. Questa mattina alcuni degli intervenuti mi hanno fatto pensare che il sistema lavorativo in Italia è ancora fermo al 1900. Ho intuito che ciò è dovuto alle proprie ideologie politiche e non alla realtà del Paese perché veramente è assurdo pensare che esistano ancora quelle realtà che sono state enunciate. Ce ne sono di sicuro di peggiori e su quelle dobbiamo intervenire, però, non cerchiamo di tracciare un'immagine che non ha riscontro nella realtà.
Un'altra critica riguarda il mancato recepimento di alcune importanti direttive europee riguardanti l'amianto, il rumore e gli agenti fisici (per esempio le vibrazioni). Alcuni colleghi, in Commissione, hanno presentato diversi testi di legge e soprattutto hanno condotto in passato diverse battaglie; questa, quindi, era l'occasione migliore per poter fissare nel testo unico princìpi e criteri che tutelassero ed intervenissero in questo ambito.
Di punti critici ne possiamo enunciare tanti. Tra questi, in particolare, la tutela riconosciuta nei lavori a progetto che è garantita in maniera molto inferiore in questo testo unico rispetto a quanto tracciato dalla legge Biagi. Vogliamo rifletterci, o no?
E ancora: vogliamo intervenire, una volta per sempre, sul lavoro flessibile? O volete annullarlo per sempre e pensare che non sia servito a niente? Andatelo a dire alle decine di migliaia di giovani e meno giovani, soprattutto quei meno giovani che purtroppo, per una serie di cause, hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro e solo con il lavoro flessibile sono riusciti a raggiungere il numero di anni necessario per poter avere la pensione. Non so se questa carenza di intervento sul lavoro flessibile è legata ad un indirizzo politico o è invece una dimenticanza. Lo valuterete voi.
Per quanto riguarda il testo unico, un passaggio per me importante e che condivido riguarda il fatto che la gestione della sicurezza non è più basata solo su regole, ma su obiettivi. Siamo d'accordo, ma tali obiettivi devono avere anche indirizzi e regole certe; quindi, quando si parla di norme di buona tecnica e prassi dovremmo essere un po' più pignoli nell'indicare cosa sia la buona tecnica e cosa la prassi. Infatti, la buona tecnica in genere è molto precisa, ma qui nel testo unico non è specificata. La prassi è legata a comportamenti condivisi che non sempre sono i comportamenti più adatti; quindi, rimanere nel generico vuol dire cadere negli errori del passato e di fatto avere una legge che ancora non dà le risposte che mi pare tutti auspichiamo. Probabilmente, prima di concludere l'iter di questo testo, è necessario intervenire su queste voci e credo - spero - sia un auspicio di tutti e non solo del sottoscritto.
Per quanto riguarda la bilateralità, credo si tratti di un passaggio molto importante, se inteso come atto di indirizzo. Tuttavia, nel testo sembra si parli di qualcosa di generico; non emerge, ad esempio, se viene considerata a livello regionale, provinciale, se legata ad un distretto produttivo, subprovinciale, di settore, di comparto. Si parla di un organismo bilaterale che, pur se condivisibile, inteso così genericamente non sortisce alcun effetto.
Non solo. La bilateralità - e va chiarito - viene rappresentata come una riunione periodica, come un semplice adempimento formale, quando invece, proprio perché ci crediamo, deve essere un indispensabile strumento di dialogo per andare avanti e sortire effetti reali e concreti per il mondo del lavoro. In caso contrario, infatti, ci si appunta semplicemente la medaglia sul petto senza aver di fatto risolto niente, perché si tratta di una mera enunciazione.
In merito alla sorveglianza sanitaria, mi ha fatto ridere sentire grandi esaltazioni di questa legge e della sua completezza, quando, nel momento in cui si vanno a leggere i vari pareri delle Commissioni, emergono critiche che mettono in discussione tutto l'impianto. Al riguardo, basta far riferimento ai 13 punti enunciati dal collega che ha rappresentato la posizione della Commissione sanità, che peraltro non è pervenuta; infatti, è stata letta dopo e me ne dispiace. Spero venga recepita, perché ancora una volta noi continuiamo a lavorare al Senato assiduamente, con grandi sacrifici, per poi non sortire alcun risultato, perchè è inutile passare ore e ore a parlare di questo provvedimento quando poi il parere della Commissione sanità perviene purtroppo non in tempo utile, parere che contiene tanti distinguo e spunti interessanti che però non sortiscono alcun effetto perché non sono stati tradotti nemmeno in emendamenti.
Scusate se lo sottolineo, ma a me sembra che la Commissione sanità abbia formulato giudizi estremamente utili, soprattutto per quanto riguarda la funzione delle ASL nei confronti del mondo del lavoro, evidenziando che di fatto le leggi esistenti non è che non abbiano sortito effetti quanto piuttosto non sono state mai applicate per carenza di denaro e di organizzazione, e naturalmente non potranno cambiare. Infatti, se anche emaniamo una legge più completa ma di fatto non coinvolgiamo nell'attuazione le Regioni, e man mano le istituzioni ai più bassi livelli, è tutto inutile perché sarà ancora peggio, soprattutto, quando presentate un testo unico largamente condivisibile ma senza una copertura fonanziaria sufficiente per poterlo attuare. Ragionate su questo.
Parliamo di lavoratori atipici, parliamo di lavoratori interinali una volta per sempre perché sono una realtà. Se mi permettete, qui abbiamo esaltato tutte le figure professionali di altissimo livello. Si è parlato di formazione che però ancora non si è capito a chi è stata domandata perché della platea di coloro che potranno intervenire vengono escluse figure che fino ad oggi hanno maturato grande esperienza e potrebbero contribuire tantissimo nel portare avanti queste idee.
Non credo siano soltanto i sindacati o altri che sicuramente hanno grandi meriti, ma vi sono altre figure che si sono consolidate in questi anni, che fanno parte di un patrimonio che non si può disperdere. Per esempio, il medico competente che voi richiamate, come ha già detto la Commissione sanità: credetemi, quel parere non è stato stilato dal centro-destra o dall'opposizione, ma 13 punti a sfavore, 13 critiche ben precise - è chiaro che è stato stilato da una maggioranza, ma non è stato votato, come ripeto - mettono in evidenza, per esempio, la posizione proprio del medico competente; una figura che purtroppo non ha la stessa valenza istituzionale e professionale di altre professioni.
Ecco perché vi chiedo un minimo di riflessione: ci sono emendamenti che arricchiranno il testo, osservazioni di cui credo il Governo, per accelerare i tempi, potrebbe fare tesoro; soprattutto vi chiedo di cercare di capire che se le leggi, già alla loro origine, hanno posizioni chiare ed indiscutibili, le linee-guida, che nasceranno, sortiranno sicuramente gli effetti voluti dalla legge, che non verranno inquinati o alterati, come spesso accade e come il centro-sinistra ci ha abituato in questi anni, soprattutto in quest'ultimo. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, ha ragione la senatrice Pellegatta, che prima parlava, in termini molto impegnativi, della traccia di sangue che il nostro Paese porta nella sua storia del lavoro, però, è anche giusto collocare nel modo più corretto il vero significato di questa traccia dolorosa e la sua contestualizzazione ci aiuta a comprenderne davvero i confini e la portata.
Va dunque ricordato che nel dopoguerra, cioè nella prima metà degli anni Cinquanta, si registravano ogni anno oltre 3.000 morti per infortuni sul lavoro.Questo dato si è poi trascinato fino agli Settanta, mentre dal 1975 il fenomeno ha cominciato lentamente, ma progressivamente a decrescere.
Non è difficile cogliere quanto su questo fronte abbia influito, dagli inizi degli anni Settanta, l'introduzione dello Statuto dei lavoratori. Mano a mano, poi, siamo passati ai circa 2.000 morti per tutti gli anni Ottanta e Novanta (2.400 nel 1990), fino a scendere, con un decremento progressivo, nel decennio successivo, dalle 1.400 vittime sul lavoro nel 2000alle 1.206 - dati dell'ultimo rapporto INAIL - nel 2005.
Oggi, quindi, si registrano meno vittime e conseguentemente meno drammi umani e sociali e minori costi economici per il Paese. Se, infatti, si fa il confronto con l'Europa, si vede che negli ultimi anni l'Italia si è collocata sotto le medie europee, quanto ad infortuni con assenza dal lavoro superiore a tre giorni e ad infortuni indennizzati, mentre i casi mortali, quelli che colpiscono di più e spesso fanno rabbrividire, sono 2,8 ogni 100.000 occupati in Italia, contro i 2,9 della media nell'Eurozona.
L'Europa ci ricorda che creare un numero maggiore di posti di lavoro di migliore qualità è proprio l'obiettivo che l'Unione Europea si è data durante il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, quel Consiglio europeo che ha aperto la strada a una nuova visione delle politiche del lavoro, spostando l'accento dalle politiche passive a quelle attive e indicandoci non solo cifre da raggiungere, come per la maggiore occupazione (non solo con riferimento al tasso di occupazione, ma anche al tasso di occupabilità, concetto fondamentale che Lisbona introduce), ma anche l'elemento fondamentale chiamato qualità del lavoro, more job and better job, che è il secondo pilastro della Strategia di Lisbona.
Certo, la salute e la sicurezza sono elementi essenziali della qualità del lavoro e rientrano tra gli indicatori adottati di recente anche dall'ultima comunicazione della Commissione europea, intitolata "Investire nella qualità". Noi, quindi, nel nostro Paese, all'interno dell'Unione Europea, possiamo presentare il bilancio positivo - lo ha ricordato bene prima di me il senatore Massidda - che la legge Biagi ha fatto emergere: una nuova conformazione del mercato del lavoro e la necessità di adeguare a tale nuova conformazione anche le forme di sicurezza, stando sempre a quel terzo pilastro della strategia di Lisbona che, rispetto alle politiche attive del lavoro, possiamo indicare con il neologismo coniato all'epoca "flexicurity", cioè flessibilità connessa fortemente con la sicurezza.
In ogni caso, le cifre che oggi registriamo, soprattutto sul versante europeo, restano comunque alte, soprattutto in riferimento all'ingresso di nuovi Paesi, che su questo fronte ci portano - ahimè - un carico pesante da sopportare. I dati ci incoraggiano però anche a sviluppare una strategia più globale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto la qualità dell'occupazione consta di varie componenti solidali: tipo di qualifiche richieste per il posto di lavoro; livello di formazione dei lavoratori; natura del loro rapporto di lavoro; organizzazione del loro lavoro e dell'orario di lavoro.
Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 17,58)
(Segue BONFRISCO). Se non si affrontano direttamente questi temi, è difficile svolgere e declinare quella promozione della salute sul luogo di lavoro che deve essere affrontata nel quadro dell'evoluzione generale delle attività economiche (più servizi rispetto al passato), delle forme di occupazione (maggiormente diversificate della popolazione attiva (che oggi è cambiata, con un maggior numero di donne che partecipano al mercato del lavoro, ma anche di lavoratori anziani) e della società in generale, maggiormente diversificata, ma sempre più contraddistinta da quell'esclusione sociale che tutti noi combattiamo e che l'Europa ci chiede di combattere.
Un'organizzazione e un ambiente di lavoro sani e sicuri sono peraltro fattori che migliorano le prestazioni dell'economia e delle imprese. In effetti, le relazioni tra la salute sul luogo di lavoro e la competitività sono più complesse della semplice questione dei costi legati al rispetto delle norme. La "non qualità" del lavoro si traduce in una perdita di capacità produttiva per l'economia e in spese per indennizzi e prestazioni, il cui finanziamento pesa, in larga misura, sulle imprese. Al di là, quindi, dei drammi di natura umana, si tratta di uno spreco di risorse nel contesto dell'invecchiamento strutturale della popolazione attiva.
A livello dell'impresa stessa, la "non qualità" si traduce in un degrado della sua immagine nei confronti del mondo esterno: dei dipendenti, dei clienti, dei consumatori e più in generale del pubblico, sempre più sensibile ai temi legati alla sicurezza.
Ecco perché, secondo noi, su questo crinale della sicurezza sul luogo di lavoro si gioca una delle sfide della responsabilità sociale delle imprese nei confronti dei propri stakeholders. Un ambiente di lavoro sano consente, inoltre, di affermare l'immagine di prodotti o di servizi di qualità e il suo miglioramento dipende da una strategia globale di "gestione della qualità" e di responsabilità sociale che apporta benefici alle prestazioni, in modo particolare alla competitività.
L'economia della conoscenza, che Lisbona considera il cuore di una nuova strategia economica e sociale, è contrassegnata da trasformazioni profonde che riguardano la società, l'occupazione e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Tali trasformazioni inducono, secondo noi, ad assumere un'impostazione differente in merito alla politica da attuare in tale settore strategico e talvolta ad adottare nuove priorità.
Noi pensiamo, ad esempio, che il lavoro svolto nella passata legislatura ad iniziativa del Governo Berlusconi sia ancora molto valido. Le ragioni delle scelte elaborate con il testo proposto nella passata legislatura mantengono tutta la loro piena validità, in primo luogo in relazione all'esigenza di pervenire finalmente al coordinamento e alla semplificazione di un sistema normativo che si è sedimentato nell'arco di un cinquantennio e del quale si rende necessario assicurare l'operatività, a fronte di quella ineffettività che si è riscontrata soprattutto negli ultimi anni.
Tale ineffettività è il problema principale da combattere e il legislatore è chiamato ad affrontare i motivi per cui si sono resi inefficaci ed ineffettive queste leggi. La disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro è stata infatti elaborata, secondo noi, con riferimento alle imprese di grandi dimensioni e si fonda pertanto su un approccio prescrittivo supportato da adempimenti di carattere formale, con un elevato livello di burocratizzazione.
Questa impostazione si è rivelata del tutto inefficace nei confronti delle piccole e medie imprese e, più in generale, di una realtà del sistema produttivo italiano caratterizzato da un forte decentramento, quando non di un vero e proprio policentrismo legato all'economia dei distretti.
Occorre quindi, secondo noi, mutare la filosofia stessa del sistema normativo in materia di sicurezza sul lavoro e dare vita ad un testo unico la cui effettività nei confronti della piccola impresa sia garanzia di effettività anche nei confronti dell'impresa di grandi dimensioni e che si deve connotare, in primo luogo, per certezza e semplicità della norma, come presupposto vitale per la sua applicabilità.
A tal fine, secondo noi, è essenziale l'adozione di un approccio sostanzialistico e per obiettivi, oltre le forme e i formalismi, con alcune caratteristiche specifiche.
In primo luogo, occorre prevedere che le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro possano essere svolte con il concorso delle parti sociali, in un rapporto fondato sul principio di sussidiarietà, anche traendo spunto dalle positive esperienze di bilateralità realizzate con grande successo nel settore dell'edilizia e dell'artigianato. D'altra parte, è innegabile che un vero ed effettivo incentivo alla bilateralità presuppone che, laddove essa si afferma, si realizzi una proporzionale riduzione degli adempimenti e dei controlli.
Un altro problema al quale secondo noi è urgente trovare una positiva risoluzione nel testo unico riguarda l'esigenza di individuare modalità operative condivise con le Regioni per superare le ambiguità della disciplina costituzionale che, come è noto, ha alimentato a dismisura il contenzioso innanzi la Corte costituzionale.
A noi, quindi, pare di poter dire, con grande forza, che il nostro giudizio negativo su questa proposta è legato fondamentalmente alla somma dei tanti fattori normativi che aumenteranno a dismisura burocrazie e rigidità e contribuiranno a perdere di vista la sostanziale efficacia di una normativa che dovrebbe guardare di più e meglio nel particolare e nel sistema economico italiano così frammentato dovrebbe salvaguardare un principio, ossia che ciò che conta è il risultato che noi vogliamo ottenere. E non lo otterremo in virtù di un approccio solo formale e ideologico, attraverso balzi, balzelli e nuove burocratizzazioni, ma - anzi - faremo sì che quel lavoratore sarà sempre meno protetto, invece che più protetto, nella sostanza dei fatti, al di là delle parole, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo FI.Congratulazioni).
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Stracquadanio. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni politiche su questo provvedimento e su come esso è arrivato alla nostra attenzione e all'attenzione della pubblica opinione.
In quest'ultimo anno, abbiamo assistito ad una crescente campagna che ha fatto della sicurezza del lavoro un'emergenza che si aggravava e, come sempre accade in questi casi, ne è nato un moto di opinione mediatica che ha portato innanzitutto i principali sindacati a dedicare la giornata del 1° maggio di quest'anno proprio a tale tema e, infine, ha spinto il Capo dello Stato ad un appello perché si intervenisse al riguardo.
Ora, la prima domanda che dovremmo porci è la seguente: esiste effettivamente un'emergenza? La seconda domanda è: la risposta a questa eventuale emergenza è legislativa, oppure occorrono altre risposte? Prima di porre mano a una legislazione, infatti, dovremmo sempre ricordare quello che si dice quando c'è un problema e non lo si vuole risolvere. Si fanno di regola due cose: si nomina una Commissione, oppure si fa una legge, che resta come una grida manzoniana.
In questo modo, nominando una Commissione o facendo quella legge, si tacita l'opinione pubblica che è stata sollecitata a ritenere che il problema fosse di grave emergenza e fosse quindi stato affrontato. Ebbene, in questo caso abbiamo fatto l'una e l'altra cosa: abbiamo istituito una Commissione d'inchiesta che analizzasse il problema e stiamo facendo una legge per rispondere all'emergenza, ma se guardiamo i dati forse ci rendiamo conto che il problema esiste ma non è di così grave emergenza.
Premetto, signor Presidente, a queste mie considerazioni il fatto che sono tra i presentatori, assieme ai colleghi Sacconi, Gentili, Morra, Novi e Piccone, di un Testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e quindi non rappresento qui la voce di quelli insensibili ad un tema grave o che considerano gli incidenti sul lavoro una grave fatalità a cui rassegnarsi. Sono, al contrario, dell'opinione che bisogna arrivare, come ha detto oggi in Aula il collega Zuccherini, ad un modello organizzativo del lavoro in cui l'incidente sia una rarissima eccezione e le situazioni di eccellenza, come lo stabilimento cui faceva riferimento lo stesso senatore Zuccherini, dove si registra un tasso di incidenti pari a zero, debbano diventare la regola.
Analizzando i dati di alcune elaborazioni formulate da un istituto di ricerca che non è certo vicino alla nostra parte (l'EURISPES), secondo le quali sostanzialmente negli ultimi venticinque anni si sono mantenuti stabili gli incidenti sul lavoro e gli incidenti mortali, si potrebbe pensare che non abbiamo fatto un passo avanti. Ciò varrebbe se si fossero mantenuti stabili in termini assoluti, ma bisogna considerare una variante: negli ultimi venticinque anni sono notevolmente incrementati i posti di lavoro.
Il permanere, quindi, di un numero assoluto stabile di incidenti sul lavoro a fronte di un mercato del lavoro che dà impiego ad un numero maggiore di persone, corrisponde in realtà ad una tendenza progressiva al calo degli incidenti sul lavoro.
Se poi andiamo ancora più nei dettagli, ci accorgiamo che, su 1.376 incidenti mortali sul lavoro, circa 850 sono frutto di una sola causa: si collocano nel settore dell'edilizia e sono determinati dalla caduta dalle impalcature (su questo vorrei svolgere poi qualche considerazione) e che un'altra parte consistente di essi in realtà non sono incidenti veri e propri nello svolgimento della mansione lavorativa da parte di chi sta facendo un lavoro, ma avvengono negli spostamenti da un luogo di lavoro all'altro, da uno stabilimento all'altro, da un cantiere all'altro e questi, seppur rubricabili come incidenti che si svolgono durante l'orario di lavoro e nello svolgimento di mansioni lavorative, non sono attribuibili alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro, ma al problema della sicurezza delle nostre strade e quindi andrebbero affrontati non con una normativa specifica sugli incidenti sul lavoro ma, in termini più generali, rinnovando le nostre infrastrutture, le nostre strade e potendo contare su strade che offrano una sicurezza di natura passiva, come si dice, maggiore rispetto a quella attuale.
Se allora derubrichiamo questa parte di incidenti sul lavoro e consideriamo la grande rilevanza degli incidenti in edilizia che nascono dalle cadute dalle impalcature, ci accorgiamo in realtà che tale emergenza degli incidenti sul lavoro non esiste. Infatti noi abbiamo di fronte un disegno di legge delega che non è rivolto tanto a far fronte alla costante ricorrenza di un atteggiamento pericoloso della società italiana, ossia quello di sollevare allarmi ed emergenze, adottare leggi di carattere emergenziale e poi infischiarsene - mi scusi, Presidente, per il termine poco abituale per quest'Aula - dell'applicazione delle leggi.
Dal punto di vista politico, l'operazione che viene tentata in questo momento rappresenta esattamente un rovesciamento di responsabilità, perché se è vero che gli incidenti sul lavoro permangono nei numeri che conosciamo, ossia circa 1.400 persone che muoiono ogni anno, bisogna sottolineare che nessuna di esse è morta per carenza di normativa; nessuno di tali lavoratori è morto perché mancava la norma che imponeva un determinato atteggiamento di sicurezza, una strumentazione adeguata o una preparazione professionale di un certo tipo. Ciò accade perché i controlli non sono penetranti o non lo sono sufficientemente.
Di chi è, signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, la responsabilità del controllo amministrativo se non del Governo? Dunque, se l'appello andava rivolto a qualcuno da parte del presidente Napolitano, e se la manifestazione sindacale del primo maggio doveva rivolgersi a qualcuno, non si doveva certo investire il Parlamento. Quest'ultimo oggi commette, nel discutere e approvare il provvedimento in esame, l'errore con il quale siamo arrivati ad avere un corpo legislativo di 350.000 leggi, o almeno così si presume da parte dei «geolegislatori»: ormai siamo al carotaggio nell'archivio di Stato, per capire il numero e gli strati di leggi che si sono addensati sulla Repubblica italiana.
Aggiungeremo una nuova delega legislativa e nuovi decreti delegati, che non porteranno un'oncia di beneficio e alcun miglioramento nella situazione; al contrario, si aggraverà sicuramente la situazione di molte imprese e di molti lavoratori e probabilmente vi sarà un ulteriore effetto dissuasivo sulla creazione di posti di lavoro e un sicurissimo effetto dissuasivo sull'emergere del lavoro sommerso.
Signor Presidente, dobbiamo dircelo con chiarezza: la maggior parte degli incidenti in edilizia avvengono non nelle imprese che operano nel pieno della trasparenza e della legalità e che rispettano la legislazione, bensì nelle imprese che sono in qualche modo sommerse, che usano il lavoro nero e che sono fuori dal perimetro della legalità. Non è inasprendo la durezza della norma che consentiremo di individuare più facilmente tali imprese, perché già oggi esse non potrebbero operare, per come operano; già oggi tali lavoratori non dovrebbero lavorare e invece lavorano.
Il problema sarebbe tutto del Governo e della sua capacità di far funzionare l'apparato amministrativo. Siccome il Governo è in tutt'altre faccende affaccendato, della funzionalità dell'apparato amministrativo poco si occupa e ci offre dunque questa grida manzoniana di cui poco abbiamo bisogno.
Detto questo, Presidente, vogliamo anche adottare un cambiamento di mentalità nell'approcciare questi temi? Sono circa trent'anni che sto nell'arena politica ai diversi livelli e che ascolto sempre alcune considerazioni, come ne ho sentite in quest'Aula, in base alle quali le imprese sono, di per sé, entità del male, non hanno nessuno rispetto della vita delle persone e, in questo caso, della sicurezza delle persone e non hanno alcuna considerazione perché, se muore un lavoratore, tanto lo si può sostituire.
Così si rappresenta spesso il mondo delle imprese. Non è per nulla vero. Io non conosco un'impresa dove sia considerato irrilevante anche il pur minimo incidente sul lavoro, intanto perché dal punto di vista umano è un problema per chiunque ed io non conosco imprenditori che non abbiano alcuna sensibilità per i loro collaboratori, ma in secondo luogo perché, anche volendo tacciare di massimo cinismo l'imprenditore dedito solo a contabilizzare il suo profitto - situazione che esiste solo in una certa fumettistica di sinistra - la verità è che si produce un danno economico per l'impresa se un lavoratore capace, esperto, competente, che sa far funzionare l'apparecchiatura cui è destinato, che sa far andare avanti la produzione si ferisce in maniera anche grave e deve abbandonare, magari per un lungo periodo il posto di lavoro.
Inoltre, è un danno economico per la collettività, se questo incidente si riflette poi su costi complessivi nel prestare cure, riabilitazioni e altri servizi assolutamente indispensabili che vanno prestati. È quindi interesse comune dell'impresa come dei lavoratori che gli incidenti siano minimizzati, perché essi gravano sui bilanci delle imprese e sui redditi di tutti come un costo aggiuntivo e non come un incidente irrilevante o una variabile indipendente della produzione (tanto per parafrasare un linguaggio che un tempo attribuiva al salario questa caratteristica, in quanto variabile indipendente rispetto alla produzione di ricchezza).
Dobbiamo smetterla, inoltre, di considerare l'impresa come il regno del male e il lavoratore come una vittima priva di qualunque responsabilità. Ci sono numerosissimi casi di infortuni sul lavoro, in particolare nel campo dell'edilizia - signor Presidente, signor rappresentante del Governo - dove la responsabilità è tutta - ahimé - spesso in capo a chi l'incidente, poi, lo subisce. Io ho conoscenza diretta di questo settore, perché un mio stretto parente è architetto, è responsabile della sicurezza del lavoro nei cantieri, ha dovuto seguire un corso di abilitazione per conseguire questa qualifica e ogni volta che si apre un cantiere per una costruzione o una ristrutturazione lui predispone tutta la strumentazione necessaria per garantire la sicurezza ai lavoratori (elmetti, imbragature, ganci di sicurezza, scarpe rinforzate e così via), e svolge a tutti i lavoratori un breve corso sull'utilizzo di queste dotazioni, controllando che siano utilizzate.
Ma dirò di più. Quando lui va in cantiere (vestito un po' come noi, in giacca e cravatta), indossa le scarpe rinforzate di acciaio, l'elmetto e se sale su un'impalcatura si imbraga e si lega con i moschettoni alle impalcature. Lo fa perché è necessario anche saper dare l'esempio a tutti su come si affronta il mondo del lavoro. Lo fa al punto che nel box di casa sua ha esposto, come in una bellissima galleria, gli elmetti di tutti i cantieri significativi che ha gestito nella sua attività professionale, ognuno con un colore ed una scritta diversi legati all'impresa presso cui in quel momento svolgeva il lavoro.
Questo mio parente architetto mi racconta che appena lui si allontana dal cantiere per recarsi in un altro o nel suo studio professionale, tutte le dotazioni vengono immediatamente dismesse dagli stessi lavoratori a cui lui ha minacciato sanzioni disciplinari anche gravi nel caso in cui le avessero dismesse: i lavoratori, insomma, si tolgono l'elmetto perché fa caldo e dà fastidio, si staccano l'imbragatura perché fa lavorare più lentamente, si sfilano le scarpe di sicurezza perché sono pesanti e fanno male e, grazie a Dio, nel 99 per cento dei casi, non accade nulla, se non magari qualche chiodo che si infilza sotto la pianta del piede per mancanza di attenzione.
Ma noi consideriamo tutto questo nel provvedimento al nostro esame? No. Il lavoratore è trattato come un bambino irresponsabile a cui al massimo dobbiamo fare corsi. La vogliamo smettere di trattare questo Paese come una Nazione che deve fare corsi di formazione permanenti? Vogliamo fare corsi agli immigrati, ai lavoratori e così via.
Stiamo facendo un grande corsificio e non facciamo mai un esamificio, una verifica, un controllo; non prevediamo che nel controllo la sanzione non colpisca solo l'impresa ma anche il lavoratore se si accerta che sistematicamente si è rifiutato di utilizzare i dispositivi di sicurezza, quando l'elmetto, la scarpa chiodata, o le imbragature di sicurezza erano presenti nella casupola degli attrezzi del cantiere.
Non dico che si devono applicare sanzioni spaventose, minacce di licenziamento o altro, ma basterebbe sapere che, se arriva l'ispettore del lavoro, c'è la multa all'impresa ma anche la multa di 50 euro a ciascun lavoratore che non indossa l'elmetto: alla seconda multa garantisco che farebbe indossare gli elmetti, esattamente come, dopo due multe di fila, evito di parcheggiare la macchina in sosta vietata, perché quello è un deterrente abbastanza efficace. Invece no: seguiamo l'ideologia del povero lavoratore, non consideriamo le situazioni reali, calcoliamo gli incidenti stradali come fossero incidenti sul lavoro laddove i problemi sono le infrastrutture alla viabilità e facciamo una bella grida manzoniana senza controllare.
Di questo passo, il Paese sarà sepolto dalla demagogia, come in parte è, e il numero dei morti sul lavoro non cambierà. Cosa racconteremo alle famiglie delle vittime? Che il Parlamento si è impegnato, ha predisposto una bella legge delega e il Governo ha nove mesi di tempo - se c'era urgenza forse sarebbe stato ragionevole darsi un orizzonte temporale più limitato - per emanare una montagna di decreti delegati in base ai quali, signor Presidente, avvengono già adesso dei paradossi straordinari.
Lo sa, signor Presidente, lo sa signor rappresentante del Governo, che negli studi professionali c'è l'obbligo di avere la targa luminosa che indica l'uscita di sicurezza, che nel 99 per cento dei casi corrisponde con l'unica entrata e uscita esistente, cioè la porta? Sono studi professionali siti in appartamenti, però abbiamo un bellissimo cartello luminoso che indica la porta come uscita di sicurezza: complimenti, che sicurezza straordinaria abbiamo ottenuto! (Ilarità).
Abbiamo anche dei bellissimi cartelli che riportano una serie di divieti relativi ad attività che non è possibile porre in essere in un appartamento: non camminare sui cornicioni (e chi ha intenzione di farlo?), non sporgersi troppo dai finestrini (e mica siamo su un treno). Voglio dire che prevediamo norme che trasformano gli uffici e le aziende in veri e propri cantieri pieni di cartelli, di indicazioni, di piste, manca solo il briefing iniziale come sugli aerei, quando parte il filmato e l'assistente di volo illustra come indossare il giubbetto di salvataggio o indica il corridoio luminoso verso le uscite di sicurezza.
Ci rendiamo ridicoli di fronte al Paese e graviamo le imprese di obblighi, registri, adempimenti burocratici inutili e poi ci stupiamo che ci sia antipolitica nel Paese: signor Presidente, fermiamoci finché siamo in tempo! (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, nel disegno di legge in esame c'è anzitutto il problema - che ho sollevato anche in sede di espressione del parere da parte della Commissione affari costituzionali - di una delega, che dovrebbe essere esercitata ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, che più ampia di così non credo si possa immaginare.
Faccio un solo esempio, che però è il cuore del provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 1 riporta i princìpi e i criteri direttivi cui si devono ispirare i decreti delegati, tra i quali, alla lettera c), si legge: «applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (...) prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività; (...)».
In poche righe c'è praticamente una normativa vastissima, impressionante. Il Governo dovrà redigere ed emanare un provvedimento che avrà valore di legge sulla base di poche righe di totale genericità. Mi chiedo dove mai vadano a finire il dovere e, soprattutto, la prerogativa costituzionale assegnata al Parlamento, al quale, e non quindi al Governo, spetta il compito di fare le leggi.
Pochi paragrafi dopo troviamo l'indicazione di altri princìpi e criteri direttivi generali. Siamo alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, che recita: «riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo».
Anche in questo caso si tratta di una materia vastissima, che credo verrà affrontata con centinaia di articoli, anche perché spero che non si torni, non essendoci necessità di porre la fiducia, al sistema della finanziaria con un articolo e più di mille commi. Per cui una totale abdicazione del Parlamento nei confronti del Governo per redigere le leggi.
Si può anche dire che non importa, perché ciò che conta è che le leggi siano fatte bene, ma al termine del mio intervento tornerò su un punto che dimostrerà che delegare al Governo, privando di fatto il Parlamento di quella facoltà e di quel dovere di fare le leggi e di controllare, ma in modo reale, gli atti del Governo (figuriamoci quando il Governo agisce in via del tutto straordinaria, dice la Costituzione, per redigere lui stesso le leggi), non sempre è positivo.
Intanto rivolgo un invito al rappresentante del Governo e, attraverso lui, in particolare al Ministero competente per questo settore. A seguito dell'intervento del collega Stracquadanio, vorrei infatti che il Governo ci fornisse, possibilmente in sede di replica, ma qualora questa giungesse troppo presto, anche quando affronteremo gli emendamenti, i numeri ai quali si faceva riferimento.
Sidice che si porta avanti questo disegno di legge per rispondere al gran numero di infortuni sul lavoro. Abbiamo il dovere di sapere quanti di tali infortuni avvengano per motivi che non siano del tutto non affrontabilicon un provvedimento di legge. In altre parole, di questi infortuni (comunque sempre troppo numerosi, perché dovremmo riuscire a ridurli il più possibile), quanti avvengono perché le norme non sono sufficienti? Quanti invece per il mancato rispetto delle norme? Quanti in realtà sono conseguenza di incidenti stradali, per cui il problema sarebbe affrontabile in tutt'altro modo? Credo sia fondamentale saperlo, altrimenti rispondiamo ad un'emergenza in maniera non del tutto corretta. Dovremmo intanto sapere qual è l'emergenza, perché, se fosse conseguenza di norme che non funzionano (però da quanto abbiamo sentito non credo sia così), dovremmo agire in un certo modo, ma, se fosse conseguenza di altro, dovremmo guardare in un'altra direzione. Faccio dunque un esplicito invito al Governo a risponderci su questo punto.
Intervengo poi su due aspetti specifici di questo provvedimento. Il primo è più di forma, persino faceto, il secondo è assai più serio. Al comma 1 dell'articolo 1 si dice che: «Il Governo è delegato ad adottare (...) uno o più decreti legislativi (...) attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni» - il che naturalmente va benissimo - «(...) anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati». Si parla delle differenze di genere. Si usa questo termine secondo me perché si pensa che faccia più chic rispetto al termine «sesso», invece sono due cose diverse; si pensa che sia un modo politically correct di dire «sesso», ma sono due cose sociologicamente diverse, e credo che non sfugga.
Tornando invece all'argomento in discussione, dal momento che secondo queste direttive si dovrebbe intervenire sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, certamente alcune esigenze sono diverse per le donne rispetto agli uomini per evidenti motivi, in particolare se si considera la situazione delle donne in gravidanza. Non trovando spiegazioni mi sono chiesto - e in questo senso ho voluto fare una verifica rispetto ai lavori della Commissione - in che cosa i lavoratori immigrati sono diversi da quelli non immigrati per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. Forse che una strumentazione o un ambiente di lavoro che può essere salubre per un italiano può non esserlo per un immigrato o viceversa? Forse che se un immigrato cade non si fa male esattamente come un italiano? Verrebbe da citare Shakespeare quando il mercante di Venezia ebreo parlando contro i suoi avversari dice: «Forse che se ci pungono non proviamo dolore anche noi»?
Mi chiedo dunque sulla base di quale criterio si sia proceduto. Dopo un'analisi degli atti della Commissione è risultato che il relatore - e mi auguro che egli possa farlo in sede di replica - non ha illustrato l'emendamento in questione. Senza alcuna discussione è stato votato con il parere favorevole del relatore e del Governo.
Un'altra questione di importanza anche superiore - e mi auguro che in fase di applicazione della delega cadrà l'argomento secondo cui gli immigrati non hanno diritto a forme di tutela analoghe a quelle assicurate agli italiani - è che il Parlamento ha in primo luogo il dovere di predisporre le leggi e non dovrebbe in nessun caso abdicarvi. In quei casi in cui di fatto ciò avviene dovrebbe comunque, secondo quanto previsto dalla Costituzione, poter esercitare un controllo.
Detto questo, resta il fatto che di questo Governo ci si fida assai poco, ma sarebbe lungo fare l'elenco dei motivi generali. Esaminando però più da vicino il disegno di legge al nostro esame ho potuto notare una questione che in un primo momento e per ottimi motivi non avevo verificato. L'articolo 10 del disegno di legge riformula per intero il comma 1198 della legge finanziaria 2007. Non cito l'articolo, ma certo è che questo Governo, nel momento in cui gli fa comodo, evita di presentare leggi scandite per articoli, come prescritto dalla Costituzione, ma per commi.
Ora, incuriosito, ho voluto leggere il comma 1198 che il Parlamento ha approvato senza alcuna discussione. Quando si presentano 1365 commi in un colpo solo, viene meno il potere di controllo del Parlamento e resta solo la possibilità di votare in senso contrario. Sono dunque per 1365 motivi contento che si sia votato contro, ma resta il fatto che purtroppo non è stato possibile esaminarli singolarmente, anche se sono convinto che la maggioranza, che ha votato in senso favorevole per una specifica richiesta del Governo, non avrebbe mai accettato, se fosse stata possibile una discussione, il comma 1198.
Tale comma, infatti, dice una cosa spaventosa: «Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192,» (un comma che incoraggia - e questo va benissimo - la regolarizzazione dei lavoratori non inquadrati, in nero) «per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».
Qui si sono criticate le sanatorie, i condoni del Governo Berlusconi, che peraltro hanno consentito di far pagare le tasse a coloro che prima non le avevano pagate, ma si trattava comunque di soldi mentre in questo caso si ha a che fare con la sicurezza dei lavoratori. Nel caso di un datore di lavoro che paga si prevede che per un anno non si facciano i controlli sulla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. È una cosa spaventosa!
Ecco perché non bisogna abdicare alla nostra facoltà - che non è un diritto bensì un dovere - di predisporre le leggi. Sono convinto che neanche un senatore della maggioranza - figuriamoci dell'opposizione, che ha votato contro - avrebbe mai accettato, potendone discutere, di votare una mostruosità simile.
Questo articolo 10, di conseguenza, è certamente giusto, ma io dico, il Governo, che evidentemente si è accorto di questo problema (o meglio: forse non se n'é accorto, perché mi sembra che l'articolo sia stato aggiunto durante il passaggio in Commissione, per cui è lodevole il lavoro della Commissione), che emana decreti-legge su qualunque cosa e la settimana scorsa ha ipotizzato di farne uno contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati mentre il Parlamento sta approvando un provvedimento di questo genere, perché non fa un decreto-legge per correggere questa mostruosità? Ha emanato un decreto-legge addirittura immediatamente prima che entrasse in vigore la finanziaria per cassare quel famigerato comma che realizzava un altro condono, un altro colpo di spugna (almeno in quel caso se ne accorse), perché non lo fa anche in questa situazione? Dobbiamo aspettare che si concluda l'iter di questo provvedimento, sul quale esprimo tutte le mie perplessità riallacciandomi all'intervento di diversi colleghi? Facciamola questa cosa e ricordiamoci che, se ci fosse stato un aumento degli infortuni (che, mi pare, grazie al cielo non c'è stato, probabilmente perché nessuno ha deciso di approfittarne), esso sarebbe stato determinato da una norma del genere, grazie alla quale, se un datore di lavoro aveva dei lavoratori in nero, poteva pagare per regolarizzarli (e questa è una buona cosa), ma per un anno, pazienza, non si sarebbero fatti più i controlli sulla sicurezza.
È veramente una cosa incredibile che ci consiglia una volta di più di non fidarci del Governo per fare le leggi, anche perché è nostro dovere, ce lo dice la Costituzione che dobbiamo farle noi le leggi e non lasciare che si facciano queste mostruosità che, ripeto, nessun senatore, né dell'opposizione, che ha votato contro, ma neanche della maggioranza, costretta a votare a favore per via del voto di fiducia - cosa che non li esenta dalle loro responsabilità ma diciamo che li giustifica - avrebbe mai accettato. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Fluttero).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, mi consentirà di iniziare con una breve battuta polemica nei confronti del senatore Stracquadanio. Credo sia molto arduo tentare di dimostrare che gli incidenti sul lavoro abbiano una rilevanza inferiore rispetto ai dati che tutti conosciamo perché molti incidenti avvengono durante il percorso tra la casa e il lavoro o da un posto di lavoro all'altro. È esattamente il contrario, e questo lo dimostra spesso la magistratura, ma per non ricorrere alla magistratura basta leggere i risultati delle indagini svolte in questi anni.
Da queste indagini si dimostra che, molto spesso, gli incidenti accadono nei cantieri e il lavoratore viene preso, impacchettato, messo in macchina e portato sulla strada dove si dimostra poi che ci sarebbe stato un incidente in bicicletta, in motorino o quant'altro. Questa è la storia del nostro Paese, poi se vogliamo dimostrare che l'incidenza degli infortuni sul lavoro è più bassa utilizziamo altri dati, non raccontiamo queste storielle perché non riguardano assolutamente la storia di questo Paese.
Vi è una conclusione comune riguardo all'esigenza di un intervento organico su queste materie che deriva dalle varie Commissioni d'inchiesta che si sono succedute in questi ultimi 15-20 anni. Ho avuto modo di leggere la relazione conclusiva della Commissione Lama, poi della Commissione Smuraglia, poi della stessa Commissione Tofani e tutti arrivano a questa conclusione: occorre un intervento organico di revisione e di razionalizzazione delle norme. Ed è evidente, senatore Malan, che se occorre un intervento di riordino e di razionalizzazione, bisogna procedere attraverso una delega. Questo lo avete fatto anche voi nella passata legislatura: il Governo chiedeva una delega al Parlamento per poter intervenire su questa materia.
Quando ci sono interventi di questa complessità si opera in questa direzione, si fa così: non c'è un altro modo. Quindi, la critica secondo cui il Parlamento sarebbe espropriato non funziona e non ha alcuna ragione di essere.
Nonostante si lavori attorno ad una delega, che ovviamente deve avere dei criteri molto stringenti e precisi perché il Governo presenta delle sue valutazioni e il Parlamento deve intervenire sui criteri direttivi - come succede sempre perché il controllo parlamentare si deve esercitare in questo modo - il Governo non è stato fermo in questi mesi e in questo anno di legislatura: si è introdotta la norma che prevede l'assunzione il giorno prima, proprio per evitare - questione di cui siamo tutti a conoscenza - che, quando capitava un incidente, questo venisse certificato lo stesso giorno dell'assunzione.
Si è introdotta anche una norma che prevede di aumentare il numero degli ispettori - non so se vi ricordate, però lo abbiamo fatto in questi mesi - per incrementare la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni. Si è introdotta una norma per garantire più sicurezza nelle gare di appalto.
Quindi, è vero che si produce una delega; è vero che la delega avrà i suoi tempi d'attuazione per l'emanazione dei decreti legislativi, ma nello stesso tempo il Governo è intervenuto - credo - giustamente attorno alle questioni più rilevanti dal punto di vista dell'emergenza.
È anche vero - e questo mi dispiace dirlo, ma l'ho già ricordato anche in altre occasioni - che alcune previsioni della legge finanziaria (per esempio il taglio orizzontale su tutti i Ministeri) a volte producono dei danni. Penso agli ispettori che non hanno i mezzi e le attrezzature per poter uscire e condurre le ispezioni perché appunto si sono ridotti gli stanziamenti a loro destinati.
C'è un dato - voglio ricordarlo - emerso anche nella relazione conclusiva della Commissione presieduta dal senatore Tofani nella passata legislatura: moltissimi degli incidenti del lavoro si verificano in capo ai cosiddetti lavoratori precari; interessano questo genere di lavoratori perché c'è poca informazione, poca prevenzione e poca formazione, appunto perché trattandosi di rapporti di lavoro precari non si investe per garantire la sicurezza. È la solita logica competitiva che abbassa i costi del lavoro, ma è anche la logica che crea una concorrenza sleale nel mercato del lavoro tra le aziende che rispettano tutte le norme e quelle, invece, che non le rispettano.
Allora, ritengo - non lo dico in termini polemici - che sarebbe necessario un confronto vero. Il presidente di Confindustria dice che questa situazione è intollerabile, che vuole avere un rapporto con il mondo del lavoro e con le organizzazioni sindacali per trovare insieme le soluzioni. La prima strada che bisogna imboccare è proprio questa: cercare di evitare che le storture previste dalla cosiddetta legge n. 30 del 2003, la legge che ha aumentato le flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro, possano produrre l'aumento degli incidenti sul lavoro.
Questa è una questione che non è sollevata da me, dal mio Gruppo o da chi è identificato come arroccato su posizioni più radicali, ma è la conclusione della Commissione d'inchiesta presieduta dal presidente Tofani, un senatore di Alleanza Nazionale, che dice esattamente questa cosa. Dice che la stragrande maggioranza degli incidenti avviene in quei posti dove ci sono rapporti di lavoro precario. Credo che questo sia un tema da affrontare.
Occorre ovviamente più informazione, più formazione, più prevenzione, più repressione; occorrono norme più snelle, che facilitino la loro applicazione e la loro efficacia. Occorre rendere più trasparenti le rispettive competenze e responsabilità reciproche tra i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori.
Ritengo che la prevenzione parta prima di tutto dalla conoscenza del ciclo produttivo e del posto di lavoro. In questo senso i datori di lavoro ricoprono un ruolo importante nell'obbligo della presentazione del documento sui rischi che deve essere discusso, trasparente e conosciuto da parte di tutti i lavoratori. Un ruolo altrettanto importante è rivestito dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che devono essere più autonomi, devono avere più poteri, più autonomia nella possibilità di intervenire sui processi produttivi facendo proposte.
Occorrono norme più precise, più trasparenti per garantire la loro elezione, che deve venire dai lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza non devono essere indicati dalle organizzazioni sindacali; devono essere eletti dai lavoratori. Ovviamente, come dicevo prima, stiamo discutendo di una delega al Governo che quindi avrà i tempi necessari per poter essere attuata secondo l'emanazione dei decreti legislativi.
È evidente che però bisogna cercare di rispondere ad alcune necessità immediate e la prima di queste - come emerge costantemente dalle relazioni conclusive delle indagini conoscitive, dalla Commissione Smuraglia alla Commissione Tofani - è che occorre più coordinamento tra le varie attività ispettive.
È di certo una questione delicata perché devono convivere le competenze delle Regioni - sotto il controllo regionale operano gli ispettori delle ASL - e quelle dello Stato, che riguardano il Ministero del lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la repressione del lavoro nero e i Carabinieri per quanto concerne le norme relative al rispetto e alla tutela dell'ambiente. La materia è molto complessa e però uno dei dati fondamentali è riuscire a garantire più coordinamento e più efficacia nelle varie attività ispettive. Questione complessa, sì, però questione urgente e decisiva.
Non ci devono essere sovrapposizioni; ci deve essere uno scambio efficace e trasparente di dati. Occorre creare una banca dati per garantire le informazioni in tempo reale, il coordinamento e la trasparenza. Occorrono più controlli e quindi più ispettori.
È stato presentato un emendamento che verrà discusso in Aula e che va in questa direzione. Credo che sarà approvato dalla maggioranza e mi auguro anche da parte dell'opposizione proprio perché mira a garantire più controlli e più ispettori. Occorrono misure finalizzate alle piccole e piccolissime imprese per incentivarle ad adeguarsi alle norme. In questo senso l'INAIL ha assunto un ruolo importante e già da tempo finalizza una quota del proprio bilancio alla incentivazione di misure per garantire la sicurezza nei posti di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.
Occorrono forme di incentivi per stimolare le aziende a praticare le migliori disposizioni e pratiche scientifiche più avanzate. Bisogna stimolare le aziende, per esempio valorizzando gli accordi aziendali che prevedono misure per migliorare la sicurezza e, a mio avviso, in questo campo serve anche il cosiddetto valore dell'esempio virtuoso.
Infine, signor Presidente, ritengo che abbiamo corso negli anni passati un rischio importante perché le norme sulla sicurezza devono essere unitarie e valere su tutto il territorio nazionale.
Devono valere in Sicilia come in Lombardia; devono valere nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. Abbiamo corso un rischio. Ricordo che vi è stata una polemica, quando si è trattato di riformare il Titolo V della Costituzione, quando si prevedeva di inserire questa materia della sicurezza tra quelle concorrenti tra lo Stato e le Regioni. Avevamo commesso un errore, che è stato superato perché - ripeto -queste norme devono valere in modo unitario su tutto il territorio nazionale.
In questa direzione credo vada la delega che stiamo esaminando, augurandoci che venga approvata nel più breve tempo possibile dai due rami del Parlamento. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Rossi Fernando).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, colleghi, innanzitutto consentitemi di richiamare alcuni dati, soprattutto quelli relativi al trend di medio periodo, che si può evincere confrontando il periodo 2002-2006 secondo quanto ci dice l'INAIL.
In questo arco temporale si registra una riduzione complessiva del numero di infortuni del 6,5 per cento nel corso di questo quinquennio, cioè dai 993.000 infortuni del 2002 ai 928.000 del 2006. E ancora più sostenuto è il calo degli infortuni mortali che, considerando per il 2006 una stimadel dato consolidato, si attesta comunque attorno al 10 per cento, vale a dire un risparmio annuo di circa 150 vite umane nel 2006 rispetto al 2002.
In termini relativi, rapportando cioè gli infortuni alla forza-lavoro che li esprime e tenendo conto che l'occupazione è cresciuta del 4,9 per cento nel quinquennio, la contrazione infortunistica, espressa dai tassi di incidenza, risulta più sostenuta e significativa sia per quanto riguarda gli infortuni nel loro complesso (- 10, 9 per cento) che per i casi mortali per i quali il dato 2006 consolidato si stima comporterà una riduzione nell'arco del quinquennio nell'ordine del 15 per cento.
Il secondo dato che voglio considerare è quello comparato con gli altri Paesi europei. Il nostro Paese presenta per gli infortuni nel loro complesso un indice pari a 3.085 infortuni per 100.000 occupati, al di sotto sia del valore riscontrato per l'Eurozona (3.698) sia per quello dell'Unione Europea dei quindici (3.221).
La graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate colloca, quindi, l'Italia anche per il 2004 ben al di sotto di Paesi assimilabili al nostro come Spagna, Francia e Germania. Per i casi mortali l'Italia, con un indice nazionale di 2,5 decessi per 100.000 occupati, si colloca perfettamente in linea con il dato rilevato per i 15 Stati membri e al di sotto di quello registrato nell'Eurozona del 2,8, che comprende Paesi più omogenei al nostro sia dal punto di vista dei sistemi assicurativi sia di quello della omogeneità e completezza dei dati.
Ho sostanzialmente citato, come ho detto, la fonte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Quindi, è giusto riportare il problema alle sue esatte dimensioni ma, allo stesso tempo, mantenere doverosamente alta l'attenzione morale prima ancora che politica per contrastare un fenomeno che, se solo anche producesse una vittima, dovrebbe indurci a rafforzare i presidi che possono prevenire il formarsi del danno per una persona al lavoro.
Hoalcuni ricordi della trascorsa legislatura. Iniziammo la legislatura, affidando al professor Marco Biagi un Libro bianco sul mercato del lavoro ed egli, in quell'ambito, dedicò alla patologia degli infortuni sul lavoro una specifica attenzione, individuando sostanzialmente tre problematiche.
Innanzitutto, un eccesso di regolamentazione quale si è prodotto per il recepimento di numerose direttive via via accumulatesi e sedimentatesi sopra il fondamentale decreto legislativo n. 626 e tutta la produzione normativa precedente degli anni Cinquanta, con il risultato quindi di un'incertezza della norma e di una sua diffusa ineffettività.
In secondo luogo, una mancanza di buone prassi e di criteri prevenzionistici specifici per le piccole imprese e per l'agricoltura, perché, nel complesso il nostro assetto regolatorio è tutto orientato sulla media, medio-grande e grande impresa strutturata e trascura quella grande dimensione del nostro sistema produttivo, nella quale peraltro si concentra larga parte degli infortuni, composta da imprese diffuse, spesso sommerse, che operano in particolare nell'agricoltura, nell'edilizia e nei servizi.
Il terzo problema che Marco Biagi segnalò era quello dei nuovi lavori, dei cosiddetti lavori atipici (che in realtà sono sempre più tipici di un mercato del lavoro che cambia), e del lavoro autonomo, che nel nostro ordinamento ancora oggi è sottratto a ogni disciplina relativa alla salute e alla sicurezza nel lavoro. Non è un caso che proponemmo subito all'esame del Consiglio dei ministri e poi del Parlamento un complesso di norme delega inserite nel disegno di legge di semplificazione, che furono approvate nel 2003 con il voto contrario dell'opposizione, un voto accompagnato da aspre polemiche, che segnarono un radicale conflitto tra maggioranza e opposizione, anche se accompagnato dal consenso di tutte le organizzazioni dei datori di lavoro, dal commercio all'artigianato, all'agricoltura, all'industria, da un atteggiamento dialogante di CISL e UIL e, come al solito, dal conflitto radicale con la CGIL, sulla quale normalmente si tarava, come si tara ancora oggi, la coalizione di centro-sinistra.
Producemmo il decreto delegato che ora è oggetto del disegno di legge a firma mia e di altri colleghi, il cui esame è abbinato a quello del disegno di legge del Governo e quel decreto delegato si fermò di fronte alla contestazione delle Regioni, soprattutto di quelle, se mi capite, di un certo tipo. Esse opposero una rigida interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione, che noi cercammo inutilmente di cambiare, laddove lo stesso prevede, con una definizione assolutamente incerta nella sua interpretazione, la tutela e la sicurezza del lavoro materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
Ci fu allora un parere del Consiglio di Stato, che segnalò alcuni criteri di rispetto della Carta costituzionale, ai quali, devo dire, questo disegno di legge delega non ha in alcun modo ottemperato, ma, tant'è, le cose cambiano, o meglio, cambiano i Governi. Così cambia anche l'atteggiamento di quelle stesse Regioni, che a noi chiesero rigidamente, un interpretazione a mio avviso pericolosa, quella secondo la quale avremmo dovuto dar vita a tanti sistemi della sicurezza per ciascuna Regione, rendendo ancor più difficile l'obiettivo della effettività delle norme, già oggi reso complesso dalla loro incerta interpretazione.
Peraltro, non ci limitammo a questo. Nella trascorsa legislatura producemmo un atto importante, la legge Biagi, quella che vi ostinate a chiamare con un numero, perché probabilmente avete bisogno di sciacquarvi la bocca prima di nominare il nome di Marco Biagi. (Applausi dai Gruppi FI, DCA-PRI-MPA e UDC).
La legge Biagi si preoccupò di estendere a tutti i lavori le tutele, cosa che poi ritornava nel nostro provvedimento, nel decreto delegato, che però considerava doversi applicare le nuove disposizioni a tutti coloro che a qualunque titolo si trovano in un ambito lavorativo. La legge Biagi già prevedeva però tutele fondamentali e quindi incrementava il grado di protezione dei nuovi lavori, nella convinzione che si dovesse così anche preparare l'auspicato, da Marco Biagi come da noi, Statuto dei lavori, fondato su una base di tutele sostanziali a tutti riconosciute.
L'altra novità che introducemmo fu quella relativa alla riforma dei servizi ispettivi centrali, cioè l'integrazione dei servizi ispettivi dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero del lavoro - compreso il Nucleo dei Carabinieri - che operano, da allora, doverosamente in modo integrato, cioè, comunicano l'uno all'altro le attività ispettive ed operano insieme, ciascuno per le proprie competenze, dando così ai circa 6.000 ispettori una capacità operativa straordinariamente superiore rispetto al tempo nel quale essi operavano in modo assolutamente disgiunto l'uno servizio dall'altro.
Aggiungo che demmo luogo al concorso per oltre 800 ispettori, solo in parte assunti, e qui si discute dei modi con i quali garantire la totale assunzione dei 600 circa che ancora, pur idonei, non sono stati assunti.
Tuttavia, il tema del testo unico rimaneva necessariamente aperto. Bloccati noi dal conflitto con le Regioni, è stata cosa buona e giusta l'aver riproposto una legge delega per il testo unico e noi abbiamo condiviso questa necessità. Non occorreva una specifica enfasi su un fenomeno che è sempre stato, fortunatamente, all'attenzione del Governo e del Parlamento per affermare l'esigenza di un testo unico che desse maggiore effettività alle norme attraverso una maggiore certezza.
Voglio ricordare che noi abbiamo voluto sostenere questa maggiore certezza con un emendamento recepito dalla Commissione nel corso dei suoi lavori, quello in base al quale si estende anche alle norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro il cosiddetto diritto d'interpello che noi abbiamo già introdotto con la legge Biagi, quello per il quale alcuni soggetti a ciò abilitati (come le associazioni di rappresentanza) possono chiedere ed ottenere con certezza e in tempi brevi una interpretazione autentica da parte del Ministero del lavoro (in questo caso di una Commissione, che mi auguro sarà definita in modo semplice, comprendente Regioni, Ministero del lavoro e Ministero della salute).
La risposta all'interpello consente, infatti, certezza a tutti gli interpreti e a coloro che sono preposti ad applicare la norma, ma anche ai servizi ispettivi che devono evitare un florilegio interpretativo che crea disordine e non aiuta l'obiettivo di produrre sicurezza.
Tuttavia, il vostro disegno di legge ha un difetto fondamentale: si muove, cioè, sulla base di un presupposto opposto a quello che noi avevamo adottato. Noi partivamo dall'idea che era di Marco Biagi, il quale, tra le moltissime cose che ha depositato, aveva lasciato anche un robusto lavoro per la produzione di questo testo unico. Marco Biagi era solito dire (e lo diceva in inglese, amando la sostanzialità del common law): management by objectives but not by regulation. Chiedeva, cioè un approccio per obiettivi e non per regole, o più per obiettivi che per regole, cioè un approccio non formalistico, ma sostanzialista, un approccio che consentisse di contrastare le patologie nei luoghi di lavoro e tutto ciò che mette a repentaglio l'incolumità della persona al lavoro attraverso strumenti che consentissero di raggiungere risultati. L'ansia di Marco Biagi, in generale, era l'ansia del riformista che vuole risultati, che non accontenta la propria coscienza attraverso il deposito di una norma, magari astrusa, che si rivela ineffettiva nella realtà. Egli era fortemente motivato dall'ansia di vedere gli effetti risultati dalle norme alle quali lavorava.
E questo approccio caratterizzò la nostra proposta quanto voi rimanete, anzi più che mai esasperate la vecchia impostazione che vuole contrastare il fenomeno degli infortuni nel lavoro attraverso adempimenti formali esasperati sostenuti da sanzioni ancora più enfatizzate, con il risultato che proprio nella dimensione nella quale gli infortuni più si producono questo combinato disposto non genererà effetti, non ne produrrà. Pensate alla sospensione dell'attività di impresa.
Quando quell'impresa è precaria, è sommersa o emersa solo per una parte, non si preoccupa della sospensione dell'attività, muore e rinasce sotto altre forme, con la flessibilità che è tipica dell'attività sommersa, ma potreste mettere a repentaglio terzi incolpevoli, come i lavoratori, attraverso la sospensione dell'attività d'impresa anche solo per eccesso di ricorso alle ore straordinarie, fenomeno che si produce tipicamente nelle realtà nelle quali vi è carenza di manodopera, in cui le parti, colludendo (non giustamente: non voglio con ciò giustificarle), talora pur di completare un'opera magari ricorrono esageratamente al lavoro straordinario. Quella sanzione sarebbe la sospensione dell'attività d'impresa, che in generale abbiamo contestato ovunque sia stata proposta, proprio perché colpisce i terzi incolpevoli.
Oppure, penso alla responsabilità oggettiva che caricate sugli amministratori, fino ad arrivare al punto della loro interdizione dalle funzioni amministrative, di fronte a reati che sarebbero colposi e non dolosi come sono quelli per i quali questa responsabilità è stata sin qui introdotta. O ancora, quando pensate di separare l'arresto dall'ammenda, con ciò facendo venire meno quell'obiettivo, sempre sostanziale, di stimolare il ravvedimento operoso, che è sostenuto ovviamente dal pagamento dell'ammenda in luogo dell'arresto, ravvedimento che ci interessa molto di più che non la soddisfazione dell'arresto, perché ci interessa rimuovere le ragioni che possono generare il danno ad un lavoratore.
L'apparato sanzionatorio, quindi, non è casuale: è conforme ad un approccio tutto esasperatamente formalistico, che oltretutto si tara ancora sempre sulla grande impresa, alla quale volete anche associare il lavoro autonomo non nelle forme circoscritte che avrebbero rappresentato un passo avanti rispetto alla disciplina precedente, ma allo stesso tempo verosimile e coerente con la natura del lavoro; noi sostenevamo che il lavoro autonomo dovesse essere richiamato all'uso dei dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza medica periodica, voi, con una delega molto ambigua a questo riguardo, lasciate intendere che il lavoro autonomo potrebbe entrare nel complesso delle disposizioni, come ho detto, ancor più "starate" rispetto alle sue caratteristiche perché disegnate sulla grande impresa strutturata, quel modello ideale al quale vi richiamate, come fa anche il ministro Visco, che ritiene la piccola, la microimpresa una patologia del nostro sistema produttivo che deve essere rimossa quanto prima e devo dire che qui dei contributi alla rimozione delle piccole imprese ci sono.
Noi invece proponiamo un'altra strada: un approccio per obiettivi, il quale si realizza in primo luogo con un robusto sistema di monitoraggio (come direbbero, ancora una volta, gli inglesi, di benchmarking), cioè di monitoraggio condiviso, secondo la nostra proposta presso il CNEL, da Stato, Regioni e parti sociali, in modo che, in quanto sistema di monitoraggio condiviso, consenta insieme di condividere la necessità di rafforzare i presidi in un settore, in un'area, in un ambito, piuttosto che in un altro, e quindi di correggere, aggiustare flessibilmente il tiro dell'azione positiva per raggiungere risultati e misurare quindi le politiche, le azioni, le stesse norme che devono sempre essere ritenute reversibili sulla base dei risultati che si conseguono.
Cominciamo a governare, cioè, secondo una logica di quantistica che ci consenta di stabilire se l'azione è giusta o meno sulla base dei numeri, così come abbiamo cercato di fare con i tassi di occupazione ma, come ho detto prima, anche con i tassi relativi agli infortuni nel corso del passato quinquennio. Quanto ad un sistema di monitoraggio condiviso, ad un adeguato investimento in formazione e in informazione, voi non stanziate un euro a questo fine. Per quanto riguarda gli investimenti nelle tecnologie della prevenzione da parte delle piccole imprese, non garantite che venga ripreso quello strumento presso l'INAIL, consistente nel fondo a ciò dedicato.
L'uso delle norme di buona tecnica e delle buone prassi deve essere sostenuto però dalla scelta del potere di disposizione da parte delle attività ispettive, soprattutto per le normative vecchie ed obsolete, che riguardano tecnologie largamente superate. Quanto è più importante cancellare tali norme e dare invece ai servizi ispettivi il potere di disposizione che chiede quando intervengono le tecnologie più moderne e la sanzione penale interviene solo dopo, quando quella disposizione non viene accettata ed adempiuta.
Infine, quanto alle buone prassi, esse devono essere monitorate, diffuse e generalizzate. Sottolineo un ultimo aspetto ma non meno importante: il tema della bilateralità. Proprio noi lo abbiamo sottolineato con forza pensando all'agricoltura, all'edilizia, all'artigianato, ambiti nei quali la bilateralità ha già, per fortuna, una grande funzione e ancora più grande ne può avere, ossia la produzione di organismi bilaterali, espressioni delle parti sociali.
Là dove la bilateralità esiste e crea quindi il cono di luce di una forma di controllo sociale, perché non semplificare drasticamente, posto che le parti sociali insieme, concordemente, non possono che avere un approccio sostanzialista e molto migliore dell'approccio freddo e lontano dell'amministrazione, che chiede soltanto adempimenti formali?
Alla bilateralità dobbiamo dare poteri e fare in modo che la sua attività ispettiva e di vigilanza possa dare luogo ad una certificazione. Verso la bilateralità voi nutrite un'ostilità preconcetta, perché dentro di voi rimane l'idea che l'impresa deve essere l'epicentro del conflitto sociale e non il luogo della naturale e fisiologica cooperazione fra le parti, soprattutto quando è in gioco la salute del lavoratore e, più in generale, lo sviluppo della risorsa umana. Voi partite dall'idea che si deve invece incoraggiare il conflitto e tutto ciò che contrappone il lavoro e l'impresa; questo è un approccio che purtroppo non aiuta soprattutto i lavoratori. (Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-IND-MPA. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzone. Ne ha facoltà.
FAZZONE (FI). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo è teso a definire un nuovo assetto complessivo della disciplina in un settore particolarmente delicato, quello della sicurezza sul lavoro, che ancora oggi, purtroppo, continua ad essere uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno.
Ogni anno mediamente il 6 per cento dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità, dei quali circa 600.000 con esiti di inabilità superiore a tre giorni; oltre 27.000 determinano una invalidità permanente nella vittima, e più di 1.300 ne causano la morte. Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa.
Il decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato una tappa fondamentale per far crescere e maturare una coscienza critica circa tale problematica, introducendo innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione sulle regole e gli strumenti operativi. Tuttavia, essa ha fallito nel suo obiettivo principale a causa della poca praticità di applicazione, degli eccessivi adempimenti formali, della frammentazione delle norme e delle disposizioni tecniche, della forte disorganicità.
Già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva lavorato ad un Testo unico delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, poi arenatosi nel confronto con le Regioni, come ha ricordato il collega Sacconi. Ciò è comprensibile quando, dall'altra parte, si utilizzano le istituzioni per ostacolare un Governo avverso, pratica che non abbiamo mai compiuto e a cui mai ricorreremo, ma purtroppo nella nostra Italia si utilizzano anche tali sistemi.
Appare, quindi, di tutta evidenza come non si possa non giudicare favorevolmente la volontà di voler mettere mano a tale importante settore con l'obiettivo di combattere quella vera e propria piaga sociale del nostro Paese costituita dalle cosiddette morti bianche. Tutto va bene, quindi, quando si parla di riordino e di riassetto e quando si ritiene assolutamente doveroso ed opportuno inserire all'interno di un testo unico tutta la normativa, in modo da semplificarla, razionalizzarla, renderla più intelligibile.
Tuttavia, ancora una volta dobbiamo fare i conti con il metodo con il quale la maggioranza ed il Governo si rapportano con il Parlamento, come ha ricordato bene il collega Malan, ed il Paese che da questo è rappresentato.
Vi è un contrasto stridente tra gli intendimenti ed il provvedimento che oggi è sotto gli occhi di questo ramo del Parlamento, che non affronta la discussione con la volontà di elaborare una legge, la migliore possibile per cercare di risolvere tale drammatica problematica, bensì si limita a delegare al Governo i successivi passaggi.
Invero, appare possibile sollevare dubbi relativi alla stessa costituzionalità del disegno di legge, che riguardano in modo particolare la corretta applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale, laddove stabilisce in modo inequivoco una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di sicurezza del lavoro, interpretazione che è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato in occasione dell'esame, durante la trascorsa legislatura, di un analogo provvedimento e del conseguente decreto delegato.
Vi è poi il fatto che con la procedura della legge delega i tempi di concretizzazione si allungano notevolmente da oggi a quando il provvedimento medesimo potrà produrre i suoi effetti. Il rischio è di veder trascorrere altri uno o due anni mentre in Italia si vive una costante emergenza e non si capisce il richiamo del Capo dello Stato ad essere celeri in questa materia, mentre poi si prevede una delega che può arrivare addirittura a disporre di 18 mesi, quando la questione, sotto questo profilo, avrebbe avuto bisogno di altri strumenti e di altre metodologie. Lo diciamo ovviamente con spirito molto costruttivo, nella consapevolezza che tutte le parti politiche debbono contribuire al miglioramento di un testo, sul quale evidentemente avremo occasione di esprimere le nostre valutazioni.
Lo stesso dicasi per l'impostazione di fondo che anima tutto il provvedimento in esame. In materia di sicurezza il vero problema è l'effettiva applicazione delle norme, che può essere realisticamente affrontato solo mettendo da parte il tradizionale atteggiamento formalistico che tanto condiziona i comportamenti sui luoghi di lavoro.
Che l'approccio del disegno di legge delega all'esame sia essenzialmente formalistico e sanzionatorio lo dimostra il contenuto della lettera f), riguardante la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale. Una legge delega che dovrebbe fissare solo i criteri e i princìpi si premura invece di indicare l'entità delle sanzioni incorrenti in una chiara violazione formale. Nel merito, il capitolo sanzioni presente nel disegno di legge delega è particolarmente gravoso, specialmente per le piccole e medie imprese.
Combinando, infatti, il forte inasprimento delle sanzioni previste nello schema di legge delega con il già vigente appesantimento delle sanzioni introdotte in finanziaria, si ottiene un grado eccessivo di pressione repressiva. Per questo motivo avremmo preferito una tecnica legislativa più per obiettivi che per regole, attraverso normative non solo più facilmente accessibili, ma - quel che più conta - adattabili ai diversi contesti organizzativi e alle modalità oggi sempre più differenziate e articolate di lavoro.
Il disegno di legge presentato dal collega Sacconi, oltre ad avere il pregio di essere un testo di legge già coordinato ed unificato con la legislazione esistente in materia, cosa che avrebbe permesso una immediata applicazione delle misure varate, affrontava tale problematica con un approccio diverso e a mio parere più convincente. Quel disegno di legge, infatti, faceva perno soprattutto sulle forme di controllo preventivo che, anzi, venivano definite forme di controllo sociale. Si arrivava, cioè, a definire un'azione di prevenzione diffusa e capillare sul territorio. La sanzione non può essere intesa come l'unico rimedio praticabile, il rischio altrimenti è quello di spingere molte piccole e medie realtà al di fuori della legge.
Questo disegno di legge, di contro, così come concepito, rischia di non porre alcun rimedio alle morti bianche e agli infortuni sul lavoro, bensì - con i successivi decreti legislativi - di incrementarli, perché dove ci sono sanzioni durissime in genere c'è il sommerso e con questo tipo di norme si rischia di incoraggiare il sommerso.
La modernizzazione dell'attuale assetto normativo del diritto del lavoro deve passare necessariamente attraverso importanti e funzionali interventi riformatori. Sulla capacità prevenzionale e sulla sicurezza del lavoro si misura il livello di civiltà di un Paese. Questo testo unico poteva costituire la base per istituire un sistema permanente di incentivi alle imprese, con criteri di premialità per quelle più virtuose e rispettose delle norme, invece nulla di tutto questo vi si legge. Non ci sono risorse per le politiche di professionalizzazione, non ci sono risorse per gli ispettori che dovrebbero essere chiamati a svolgere una funzione preventiva e non repressiva, vengono invece esasperati gli adempimenti formalistici contro le piccole imprese, prevedendo sanzioni che portano a misure interdittive radicali (sino al blocco dell'attività), colpendo anche i lavoratori in buona fede.
Per questi motivi, non è possibile esprimere un voto favorevole a questo provvedimento, anche se siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è una necessità di riordino, ma un riordino che vada al di là di forme di repressione. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galli. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, in considerazione della discussione che si sta svolgendo in queste ore, e che si ricollega a quanto accaduto in Aula nei giorni scorsi riguardo il provvedimento sullo sfruttamento del lavoro nero nei confronti dei lavoratori extracomunitari clandestini, dobbiamo rilevare un atteggiamento ideologico della maggioranza che vanifica la sostanza dei disegni di legge al nostro esame.
Anche noi, come credo tutti i colleghi, siamo concordi nell'affermare che gli infortuni sul lavoro costituiscono un problema gravissimo, che esiste da sempre nel nostro come in tutti i Paesi industrializzati e non, che va affrontato con massima responsabilità: è altrettanto vero che le modalità scelte dalla maggioranza nel preparare i provvedimenti che porta in Aula non possono che farci esprimere un parere fortemente critico, tant'è che disegni di legge in via di principio condivisibili, come quello di ieri o quelli al nostro esame oggi, si trasformano in occasioni per la maggioranza di fare manifesti puramente ideologici, rispetto ai quali non possiamo essere d'accordo.
In sede di discussione dei provvedimenti in titolo sono stati ripresentati da parte dei colleghi della maggioranza argomentazioni e concetti che pensavamo appartenere ormai alla storia: gli ultimi avvenimenti negli altri Paesi europei e più recentemente anche nel nostro Paese non sono serviti a far comprendere che loro per primi dovrebbero relegarli negli armadi della storia. Abbiamo sentito di nuovo parlare di problema del profitto, di colpa del sistema capitalista, di problema di libero mercato, di imprenditori assolutamente irresponsabili da questo punto di vista.
Ricordo ai colleghi che, proprio perché viviamo in un Paese abbastanza normale dal punto di vista dell'impostazione democratica e che ha la fortuna di un forte sviluppo industriale, possiamo parlare di queste problematiche per cercare di ridurle in qualche modo ai minimi termini, ma non mi pare sia lo stesso in quei Paesi che o non hanno avuto lo stesso sviluppo economico o peggio ancora quello sviluppo economico l'hanno avuto ma non hanno nella loro tradizione e storia l'impostazione liberale e di imprenditoria privata che fortunatamente esiste nel nostro Paese.
Tant'è che oggi siamo qui a parlare di queste cose con, ad esempio, i colleghi appartenenti soprattutto alla sinistra radicale, che magari in gioventù e anche dopo hanno avuto dei miti sempre davanti agli occhi, quando proprio nei Paesi che per loro hanno rappresentato esempi giovanili e magari anche non più giovanili simili problematiche si presentano in maniera ben più grave. Pensiamo, per esempio, alla Cina, che negli ultimi anni ha avuto e sta continuando a registrare lo sviluppo economico più rapido (sui cui dati ci permettiamo di esprimere qualche dubbio, nonostante questo arrivano lo stesso), in cui non solo e non tanto nelle attività che sono rientrate da anni nella sfera del libero mercato o ad esso assimilabili, ma proprio in quelle gestite puramente dall'ente pubblico, se non addirittura dal partito centrale, avvengono quotidianamente episodi del genere.
Certo, magari i giocattoli o i capi di vestiario sono prodotti da imprese che, pur avendo il partner pubblico o semipubblico, sono gestite in maniera privata, però nelle miniere di carbone o di metalli, presenti soprattutto nel Nord del Paese, che non rientrano ancora nell'area del libero mercato e non sono gestite da imprese straniere e multinazionali (che non sono gestite, per intenderci, dai Brambilla locali), tutti gli anni si verificano dalle 6.000 alle 7.000 morti, eppure dietro quell'organizzazione non c'è il profitto, ma lo Stato.
Su tali argomenti, per esempio, da parte dei colleghi non è arrivata alcuna notazione critica. Si è piuttosto continuato a dividere il Paese tra sfruttati e sfruttatori, non rendendosi conto, come invece hanno fatto nei loro interventi molti colleghi dell'attuale opposizione, che l'impresa, nella quale si produce il valore aggiunto, nella quale si produce la ricchezza per tutti, dovrebbe essere un luogo in cui tutte le categorie sociali cercano di tirare fuori il meglio per il resto della collettività.
Senza parlare poi dell'aspetto non marginale, ovviamente, ma assolutamente banale, che pure i colleghi non riescono nemmeno ad immaginare: per gli imprenditori, la questione va vista sia da un punto di vista personale, umano, di rispetto di tutti i diritti dei propri collaboratori, a partire da quelli della salute e della sicurezza fisica, sia da un punto di vista economico. Nessun imprenditore, infatti, si permetterebbe neanche lontanamente di non essere attento alle questioni legate alla sicurezza, perché quando si verifica un infortunio, piccolo, meno grave, grave o gravissimo è soprattutto l'impresa e l'imprenditore a subirne direttamente i danni maggiori e diretti. Quindi, nessun imprenditore porrebbe, se non la massima attenzione, a tali questioni.
Poi si è fatta la demonizzazione, come sempre, delle piccolissime, piccole e medie imprese, come se si trattasse, come pure ricorda spesso il vice ministro Visco, del problema economico del Paese. Al vice ministro Visco ricordo che se non ci fossero queste microimprese, dopo che la dissennata ideologia comunista sindacale degli anni Sessanta e seguenti ha distrutto tutte le grandi imprese del Paese, saremmo al livello dei Paesi maghrebini o forse ancora più giù. Magari ci vorrebbe più rispetto ideologico nei confronti di queste persone che ogni giorno creano la ricchezza di cui usufruiamo tutti.
Ricordo che proprio che nelle piccolissime e piccole imprese, come i colleghi hanno già evidenziato, c'è stato il miglior risultato nella riduzione degli infortuni, di qualunque tipo. Ricordo altresì che le piccolissime e le piccole imprese pagano la maggior parte dei premi INAIL e ne costituiscono il grosso del bilancio. Ricordo, infine, che le piccolissime e le piccole imprese, come riconosciuto dallo stesso ente, ed è una battaglia che si sta portando avanti da tempo, pagano nella misura tripla le prestazioni che l'INAIL stessa fornisce alle imprese per gli infortuni sui luoghi di lavoro. Nonostante questo, non c'è né un intervento economico di restituzione di questi surplus di premi né interventi di tipo conoscitivo o di diffusione della cultura della sicurezza presso le imprese.
Oltre a questo aspetto ideologico, che molti colleghi purtroppo hanno sottolineato anche oggi, ce n'è un altro, che è stato evidenziato dai colleghi di minoranza: il provvedimento al nostro esame, così come molti altri, si configura come puramente legislativo, come se riempire un po' di fogli, un po' di righe, con delle parole, ci mettesse a posto la coscienza e, soprattutto, risolvesse i problemi. Non è questa la strada giusta per risolvere la questione.
Intanto ricordo che in Italia sia prima sia soprattutto dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994 abbiamo avuto un eccesso di normativa. Gli incidenti che purtroppo quotidianamente si ripetono non capitano perché rientrano in qualche fattispecie non prevista dalla normativa in essere. È assolutamente il contrario. La normativa copre anche più della realtà dei fatti, ma se ci sono poi imprese, e ne parleremo dopo, che queste normative non rispettano per prassi consolidata, è evidente che il peggioramento normativo, l'incremento di sanzioni, l'incremento di burocrazia legislativa, non porteranno ad alcun risultato. Arriveremo solo alla solita situazione italiana per cui chi le regole le rispetta, le rispettava già e continuerà a rispettarle, chi non le rispettava e non le rispetta, continuerà a non rispettarle anche con eventuali normative più severe.
Oltretutto, il fatto che la situazione sia fuori controllo dal punto di vista del rispetto delle norme è dimostrato proprio nei luoghi che dovrebbero essere preposti al rispetto delle regole. Nonostante il decreto legislativo n. 626 del 1994, che negli ultimi dieci anni circa ha fatto impazzire moltissimi imprenditori per le difficoltà interpretative e la farraginosità nell'applicazione delle norme, sono proprio i luoghi preposti al rispetto delle regole (ASL, ospedali e ispettorati del lavoro) a non essere a norma.
Anche al Senato o alla Camera, luoghi in cui si impone ai cittadini il rispetto di determinate regole, molte situazioni sono fuorilegge. Ad esempio, se si procedesse ad una verifica la moquette presente in Aula risulterebbe non ignifuga, così come le uscite di sicurezza che dovrebbero, conformemente a quanto avviene per gli edifici scolastici, avere una larghezza pari a 130 centimetri circa ogni 30 persone - e spesso qui sono riunite fino a 400 persone - e che invece non sono adeguate o ancora gli scalini che, nel rapporto alzata-pedata, sarebbero altrettanto non in regola con quanto previsto dalle norme di legge. Se io nell'uscire oggi dall'Aula dovessi cadere e subire un infortunio grave, è probabile che il responsabile per la sicurezza si troverebbe di fronte ad una grana seria perché l'Aula non è a norma.
Bisogna dunque rendersi conto di quante difficoltà si impongono ai cittadini non tanto nella logica di risolvere i problemi quanto piuttosto in quella di mettersi la coscienza a posto producendo specifiche leggi. Evidentemente non è questa la strada giusta da seguire. Piuttosto si dovrebbe con buon senso prendere atto della situazione e, senza ripetere i dati indicati dai colleghi, riferire i dati quantitativi corrispondenti alla realtà. Non si diminuisce il problema o gli si dà meno importanza o rispetto se si comincia a fare dei distinguo, però se i dati si leggono e si interpretano in maniera corretta è perlomeno più facile valutare in quale ottica intervenire.
Limitandomi a ripetere solo alcune considerazioni essenziali, se la maggior parte degli incidenti non avvengono sul luogo di lavoro, bisogna prenderne atto. Il problema non viene eliminato perché comunque vi sono vittime, però se gli incidenti mortali sono in gran parte sulla strada (nel senso che sulla base della normativa in vigore da qualche anno gli incidenti stradali che avvengono mentre ci si reca o si torna dal luogo di lavoro rientrano nella casistica degli infortuni sul lavoro), è evidente che il problema esiste ma è inutile aumentare le sanzioni al datore di lavoro "normale" senza prevedere alcun intervento sulla sicurezza della strada, sulla preparazione dei ragazzi che intendono conseguire la patente o sulle sanzioni che si comminano ai cittadini che non rispettano le norme stradali, che magari sono poi i principali responsabili di questi incidenti.
D'altro canto, se la maggior parte dei restanti incidenti gravi si verifica percentualmente nei cantieri edili, trattandosi di un mestiere particolarmente pericoloso, è inutile fare di tutta l'erba un fascio e produrre una quantità smisurata di norme che poi si ripercuotono in eguale misura su tutti gli imprenditori italiani, senza distinguere tra i settori in cui di fatto gli incidenti sul lavoro non incidono, se non in minima parte, e quelli in cui avviene la maggior parte degli incidenti.
Sela maggior parte degli incidenti è dovuta alla caduta dalle impalcature, non si dovrebbe neanche discutere di tale problema in Aula. Basterebbe inviare a tutti gli ispettorati provinciali del lavoro una specifica circolare del Ministero del lavoro che prevede di sospendere immediatamente ogni controllo nelle aziende "normali" limitandosi a controllare per un anno soltanto i cantieri edili. Bisogna controllare se le impalcature sono a norma, se vi sono i parapetti, se sono state poste apposite recinzioni di sicurezza sui tetti, se le persone usano imbracature e moschettoni adeguati. Già intervenendo su tali circostanze si risolve l'80 per cento dei casi.
È una questione di puro buonsenso che in quest'Aula non si prende neanche in considerazione. Si parlerà per altri due anni di ciò che il Governo dovrà produrre, quando magari in quell'arco di tempo sarà già caduto e ne sarà stato messo un altro al suo posto, però intanto la coscienza è a posto perché nella seduta di oggi pomeriggio si è parlato in quest'Aula di questi argomenti.
Non mi pare, senza per questo voler fare il Pierino della situazione, che sia un bel modo di fare i legislatori. Non si risolve alcunché, ma ci si limita soltanto a far vedere al Paese che ci si sta interessando del problema.
Per ciò che abbiamo detto, l'altra questione fondamentale è quella della cultura del lavoro. Ripeto, non è questione di aggiungere qualche migliaio di righe di legge o pagine di Gazzetta Ufficiale su una questione che è già ampiamente coperta: il decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto in Italia, è stato ed è una versione peggiorativa, per la severità, dell'indicazione europea. Quindi, da questo punto di vista, non avremmo più nulla da aggiungere. Se però poi tale normativa resta lettera morta e non diventa cultura diffusa non serve assolutamente a nulla.
Oggi, in Italia, esiste una situazione lavorativa strana: non siamo più come tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta, quando gli operai, i contadini gli artigiani, il lavoro lo imparavano in casa da bambini. Era negativo per tanti aspetti, anche se era la normalità del tempo, però le persone prendevano confidenza con i pericoli dei luoghi di lavoro da piccoli e crescevano con la capacità di distinguere le situazioni di pericolo da quelle della normalità per cui diventavano adulti con questo patrimonio di conoscenze naturale, innato. Poi magari c'erano problemi ed anche vittime sul lavoro perché gli impianti non erano in regola o non erano adeguati dal punto di vista della sicurezza come oggi, però c'era la capacità del singolo individuo.
Oggi abbiamo persone con un'alta scolarità, assolutamente non professionalizzante, che non trovano uno sbocco adeguato al loro titolo di studio, per cui spesso ripiegano su lavori immediatamente manuali, completamente avulsi dal tipo di preparazione che fino a quel momento hanno avuto. Oppure, come nel campo dell'edilizia, c'è una quantità enorme di cittadini extracomunitari - situazione incentivata anche dal vostro modo di impostare e di gestire il problema migratorio, cioè facendo entrare tutti nel nostro Paese - dotati magari di una grande buona volontà, ma che non hanno la conoscenza fisica del lavoro e del pericolo: non si rendono conto, appunto, delle difficoltà quotidiane che potrebbero trovarsi ad affrontare.
Allora, invece di fare leggi che si aggiungerebbero a leggi già esistenti e che non cambierebbero di una virgola la situazione, si investano le risorse in una campagna capillare di informazione. Facciamo qualche reality show in meno in televisione; mandiamo in onda qualche documentario nelle ore in cui le famiglie sono riunite a casa a mangiare e quindi guardano la televisione; martelliamole quotidianamente sulla necessità di comportarsi in maniera virtuosa e sicura all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamola diventare cultura diffusa, ai ragazzi facciamo imparare a memoria qualche formazione di squadra di calcio in meno e qualche principio di sicurezza sul lavoro in più: quando saranno grandi gli servirà molto di più che non la quantità inutile di informazioni che riversiamo sulle loro menti.
L'altra questione che va sottolineata e che ritroviamo, purtroppo, nella cronaca quasi quotidiana dei nostri telegiornali, riguarda il fatto che la maggior parte degli incidenti mortali sul lavoro non avviene per oggettiva pericolosità della situazione. Non c'è l'impianto che esplode (c'è stato quello dell'olio di colza, certo, e di fatto è stato l'unico caso negli ultimi due anni), non c'è il petrolchimico che si incendia, non c'è il ponte che cede perché l'ingegnere ha sbagliato il calcolo strutturale mentre era in costruzione. Gli incidenti avvengono nelle situazioni più banali e più stupide: mezzi in retromarcia che non guardano, persone che passano dove c'è scritto «vietato passare» e viene giù una betoniera che li riempie di cemento. Per esempio, l'anno scorso un padre e un figlio sono andati a pulire una cisterna che produceva gas tossici, il che ha causato un incidente mortale.
Questo è veramente mancanza di cultura diffusa della questione della sicurezza sul lavoro. Non voglio minimizzare tutte le altre questioni, però sinceramente in questo caso non serve una legge in più, ma una in meno e un po' più di buon senso nella diffusione di questa informazione.
Visto che si discuteva delle materie concorrenti e della regionalizzazione ‑ non mi pronuncio perché sono della Lega, ma perché abito in Padania ‑ vorrei dire che credo che sia giunto il momento di darsi una regolata: in Italia non mancano le persone con la divisa, non mancano le forze dell'ordine, non mancano gli ispettori. Lo dico con molta sincerità intellettuale: molti luoghi di lavoro pubblici sono stipendifici e non uffici che devono fornire un servizio alla collettività. Le persone ci sono, però otto sono in ufficio e due sulla strada. Basterebbe invertire i numeri e di colpo la quantità disponibile di persone a fare le cose che servono sarebbe immediatamente decuplicata.
A proposito delle polemiche degli ultimi giorni sulla Guardia di finanza, inviterei a fare un esame più attento. Se tiriamo le somme e chiediamo quanti sopralluoghi vengono condotti in Lombardia, in Toscana, nel Lazio, in Campania e in Sicilia vedremo che in Italia il problema non è avere le cose separate Regione per Regione ed avere le materie concorrenti; in Italia ci sono oggettivamente situazioni diverse che - devo dire - non sono più tollerabili. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.
PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è un argomento fondamentale al quale è necessario dare ampia organicità in ragione delle preoccupazioni avvertite unanimemente e in coerenza con i princìpi e gli assetti della Costituzione e anche in base agli indirizzi comunitari. È sufficiente citare i due pilastri costituzionali, contenuti nell'articolo 1 e nell'articolo 32 della Costituzione, che tutela un bene fondamentale per la persona qual è la salute, per esprimere l'importanza e la necessità di affrontare con più efficacia questo argomento.
La tutela e sicurezza del lavoro è argomento che, in base all'articolo 117 della Costituzione, è riservato alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 117 della Costituzione, però, al secondo comma, attribuisce alla potestà esclusiva dello Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali che su tutto il territorio nazionale devono essere salvaguardati. Di qui la necessità di garantire uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale. Inoltre, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro incide ampiamente sull'argomento al nostro esame e fa sì che sia necessario il riassetto della materia.
La necessità di varare un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro è stata, peraltro, evidenziata nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata all'unanimità nella passata legislatura. Quindi, già nella precedente legislatura - come è stato citato da alcuni colleghi che mi hanno preceduto - si era affrontato l'argomento. In ragione della complessità, dell'importanza e della delicatezza della materia, avrei, però, preferito che fosse affrontata non per delega, ma con la discussione di norme direttamente precettive.
Il relatore ha riferito che alcuni articoli, in ragione dell'urgenza e anche in relazione ai lavori svolti in Commissione, sono direttamente precettivi. È un ibrido che ha una sua giustificazione, ma che, a mio parere, penso si possa migliorare nel prosieguo dei lavori, anche in ragione del contributo offerto dall'ampio e completo disegno di legge n. 1486, che è parte della discussione.
Vi è un punto da cui a mio avviso bisogna partire per salvaguardare al massimo la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori. Infatti, la disciplina in atto in materia di sicurezza del lavoro si basa su un approccio con elevati livelli burocratici ed eccessivi adempimenti formali. Questa impostazione, che tra l'altro si uniforma più alle imprese di grandi dimensioni, non aderisce adeguatamente alle esigenze, ad esempio, delle piccole e medie imprese, che - lo sappiamo - caratterizzano fondamentalmente il sistema produttivo italiano, un sistema preso a modello anche da tanti Paesi all'estero.
Proprio in ragione di questa caratteristica, e per rendere più efficace la sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono a mio avviso invece necessarie norme connotate da certezza e semplicità che sono il fondamentale elemento che costituisce il presupposto per l'applicabilità. Infatti, quando i provvedimenti, come è noto, sono troppo complessi, si creano difficoltà di applicazione e addirittura si rischia di peggiorare la situazione nel senso di non raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con le normative.
Questo non significa che si possa accettare la non attenta e puntuale applicazione delle norme antinfortunistiche; si tratta però di non penalizzare chi le applica e di colpire e modificare radicalmente l'atteggiamento e il comportamento di chi sistematicamente non le applica.
Quindi, unitamente alla semplificazione e razionalizzazione delle norme per la loro effettiva applicazione, è necessario prevedere ed ampliare più incisive ed efficaci misure di semplificazione e di controllo con modalità di assistenza e anche di collaborazione operativa. Sono processi, questi, anche lunghi, ma fondamentali per migliorare la situazione italiana in ordine alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.
In Italia, infatti, pur dovendo considerare la casistica con attenzione - ad esempio, il collega Amato ha fatto riferimento ad una casistica della sua Regione, che ci fa capire com'è la vera realtà di questi incidenti - si registra un numero di incidenti sul lavoro più elevato rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea, pur avendo il nostro Paese una normativa, in ragione della comune appartenenza all'Unione Europea, simile a quella di altri Paesi europei.
Allora, il formalismo, e anche un inasprimento sanzionatorio, addirittura forse anche repressivo, non è la strada fondamentale che potrà fare ottenere migliori risultati, anche se la deterrenza sanzionatoria è uno strumento ovvio. Invece, le considerazioni sul tema sanzionatorio dovrebbero indurci a considerare congiuntamente anche aspetti normativi a carattere premiale per i quali sono tra l'altro necessarie anche adeguate risorse finanziarie che io evidentemente sollecito. Del resto, adeguate risorse finanziare sono necessarie per lo svolgimento di attività di formazione e informazione, sia nelle scuole, sia per le figure imprenditoriali e anche dei lavoratori.
È una strada lunga, forse anche costosa, ma alla quale una comunità deve prestare la massima attenzione e il massimo impegno. È un parametro di civiltà.
Convengo sulla fondamentale utilità di predisporre percorsi formativi e informativi per i lavoratori per una crescita della coscienza, per una consapevolezza dei rischi nell'ambiente di lavoro. Sono anche d'accordo sull'opportunità di inserire nei programmi scolastici e nei percorsi formativi la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Avevo citato le conclusioni unanimemente approvate da parte della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: è urgente un migliore coordinamento degli interventi degli organi di vigilanza.
Le morti e gli infortuni sul lavoro sono una piaga inaccettabile. Le autorevoli sottolineature e raccomandazioni ed anche il responsabile lavoro svolto dalla competente Commissione al Senato stanno a significare l'impegno di tutti. L'obiettivo, dunque, è quello di definire un testo - il più efficace - per cancellare questa piaga.
Di qui la possibilità di migliorarlo in questa sede con l'apporto di tutti, ma anche la necessità di una maggiore disponibilità di risorse, di ridurre i formalismi a favore di una più accentuata efficacia, di un non utile inasprimento sanzionatorio a favore, invece, di un migliore sistema di controllo e monitoraggio sinergico tra Stato, Regioni, imprenditori, parti sociali, finalizzato alla prevenzione.
Questa è l'impostazione, con l'informazione e formazione e con l'incentivazione del ravvedimento operoso, cui si deve aggiungere un virtuoso diritto di interpello, recepito con un emendamento in Commissione e che contribuisce ad una maggiore responsabilità e ad una più corretta applicazione delle norme antinfortunistiche.
È necessario, a mio avviso, come a parere di altri colleghi intervenuti prima di me, un approccio più innovativo per obiettivi condivisi e meno farraginosi, meno burocratici e senza inutili aggravamenti sanzionatori, sopratutto per le piccole e medie imprese e le medie aziende. Molti emendamenti proposti vanno in questa direzione.
Si tratta, però, di cambiare, a mio modo di vedere, l'approccio complessivo del testo della delega. Ho qualche dubbio, ma mi auguro non vi siano atteggiamenti preconcetti, perché tutti si possa contribuire a migliorare un testo che regola un tema sentito da tutti i nostri concittadini. (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Poli. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, non possiamo certo nasconderci l'importanza dell'emanazione di un testo di legge come quello che ci apprestiamo a discutere. Un interessante stillicidio di notizie funeste, relativo alle cosiddette morti bianche, impone una svolta decisiva nelle politiche che riguardano il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza nel mondo del lavoro, dei luoghi dove si svolge, delle pratiche ivi poste in essere, di tutte quelle persone che quotidianamente si trovano a praticarlo a proprio rischio e pericolo.
Sembra ormai non più differibile il momento, per il Governo, di assumersi la responsabilità dell'adozione di una serie di misure volte ad un radicale ridimensionamento di questo fenomeno, del tutto indegno di un Paese civile. Secondo i dati che proprio l'EURISPES, in un'indagine sugli infortuni sul lavoro, ha di recente evidenziato, il lavoro è in grado di uccidere come una guerra: tra il 2003 ed il 2006 sono morte sul lavoro 5.252 persone. Questo significa che ogni anno in Italia muoiono in media 1.376 persone per infortuni sul lavoro. E per questo sono urgenti azioni immediate da parte del Governo per arginare il tragico problema.
Le morti bianche portano con sé gravi danni, umani e familiari, oltre al costo che l'intera comunità nazionale è chiamata a sostenere in termini economici e sociali, laddove alcuni imprenditori disonesti cercano di trarre addirittura un turpe profitto da risparmi sulle misure che invece dovrebbero essere adottate.
La necessità di varare quanto prima il testo unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ha potuto così evidenziare una piena convergenza di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione. Si è quindi posto in essere un lavoro proficuo, che ha portato all'adozione di una delega, i cui princìpi, ma anche l'impianto generale, sono in parte condivisibili.
Del resto, sembrava a tutti evidente che il punto di partenza della predisposizione di un simile testo unico non potesse configurarsi che in un intervento di razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente in materia. L'intero corpus normativo oggi in vigore porta infatti il peso di più di cinquant'anni di interventi legislativi, emanati senza alcuna soluzione di continuità e spesso rispondenti a logiche profondamente differenti tra loro.
Il carattere disomogeneo dell'intera disciplina è stato anche aggravato dalla necessità di attuare le direttive comunitarie succedutesi dagli anni Ottanta fino ad oggi e dirette all'adozione di prescrizioni minime, comuni a tutti i Paesi dell'Unione, per migliorare le condizioni di lavoro.
Quest'opera di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, peraltro assolutamente indispensabile, ha comportato l'ulteriore cumulo di disposizioni normative, della cui semplificazione e coordinamento oggi non si può fare più a meno. Da questo punto di vista, non si può negare che il testo della delega licenziato dalla Commissione, sebbene elaborato con scarso quanto inspiegabile senso della collegialità, cerchi, anche se a fatica, di andare nella direzione auspicata.
Non convince pienamente, tuttavia, la soluzione adottata. Ci domandiamo, infatti, che senso possa avere concedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti, insieme alla contemporanea previsione di una serie di nuove norme. L'elaborazione di un provvedimento di delega, che si ritenga debba prevedere anche un contenuto del tutto innovativo, impone evidentemente la predisposizione di criteri direttivi chiari, completi e vincolanti per l'organo che dovrà emanare il provvedimento conclusivo.
Se l'esigenza è veramente quella di semplificare e coordinare una materia intricata e complessa quale quella in oggetto, la soluzione, per così dire ibrida, che andiamo a esaminare non sembra certo quella più razionale. Una soluzione mista del tutto manichea, che, da un lato, prevede norme specifiche immediatamente vincolanti per il Governo, che sarà chiamato poi al riassetto della materia, e, dall'altro, risolve invece la successiva delega nel dare con una certa superficialità totale carta bianca al Governo.
A mio avviso, siamo di fronte a un'evidente contraddizione nel momento in cui si concede al Governo una grande libertà di manovra attraverso l'indicazione di criteri del tutto vaghi e generici per il riordino della materia, salvo poi vincolarla al rispetto di alcune norme specifiche, che il Governo non si può certo permettere di smentire di qui a pochi mesi per non entrare in evidente contraddizione con la sua maggioranza.
L'estrema genericità della delega, peraltro, determina il rischio che l'attività parlamentare possa perdere molta della sua efficacia emendativa, mentre espone il Governo a una deriva autocratica del tutto superflua in relazione alla materia, anche potenzialmente dannosa in questo clima di continua e reciproca delegittimazione. Forse si poteva rimandare all'Assemblea parlamentare l'esame e la definizione dell'intera materia, procedendo quindi con la più ampia partecipazione di tutte le forze politiche all'emanazione di un testo unico per quanto possibile omogeneo; questo sì sarebbe stato allora un testo veramente di riassetto e riforma dell'intera normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Contro una simile scelta non poteva certo addursi l'argomento di una maggioranza risicata, che avrebbe reso difficile il dibattito e mortificato la decisione; anzi, vista la delicatezza della materia, proprio le difficoltà numeriche avrebbero potuto esaltare il senso di responsabilità della nostra Assemblea, fin troppo esposta a critiche di inerzia in questa legislatura.
Né del resto può essere addotto il pur lodevole argomento della necessità di accelerare il processo di definizione normativa, stanti i tempi veramente lunghi che questa delega concede al Governo. In un Paese che sconta una tragica media di circa tre morti al giorno lasciare al Governo un termine di nove mesi appare al comune buon senso francamente eccessivo, soprattutto se si considera che molte delle previsioni normative contenute in questa delega saranno costrette poi a scontare una carenza di copertura finanziaria. Questo mi sembra un punto sconcertante sul quale è doveroso porre l'accento.
Nonostante si abbia in cassa quello che comunemente viene chiamato un tesoretto, ci domandiamo come mai nessuno abbia realmente previsto di dedicarne una buona parte a garantire la quanto più celere possibile entrata in vigore delle norme e degli istituti previsti in questa materia. Delle due l'una: o non si è convinti della possibilità di pervenire ad un testo realmente efficace e incisivo sul problema (e allora stiamo perdendo tempo, con buona pace dei problemi del Paese che siamo chiamati a risolvere), oppure avete esigenze di cassa più pressanti, che sinceramente oggi qui in questa sede a noi sfuggono.
Da un punto di vista normativo, comunque, lo stesso provvedimento non sembra sia particolarmente originale, né innovativo. Innanzitutto, il testo che ci troviamo oggi di fronte non sembra ancora in grado di cogliere la peculiarità delle piccole imprese rispetto alle medie o, addirittura, alle grandi in una materia che presenta equilibri così delicati. Trattasi di specificità di non poco conto che non hanno rilievo solo sui maggiori oneri economici, ovvero sugli aspetti sanzionatori che in entrambi i casi possono anche diventare sproporzionati, ma che possono arrivare a confliggere con il senso stesso delle norme che andiamo ad introdurre favorendone la disattenzione e la mancata applicazione.
Il decreto legislativo n. 626 del 1994, che sembra tagliato su misura esclusivamente delle grandi imprese, ha finora imposto alle piccole l'enorme mole di inutili ed onerose complessità burocratiche che non trovano poi in questa delega una così pronta razionalizzazione e semplificazione, come era nei propositi.
Non si tratta di fare degli sconti ad una determinata categoria produttiva piuttosto che ad un'altra, ma di realizzare un sistema che sia capace di commisurare ogni intervento non solo al criterio oggettivo del rischio, ma anche a quello soggettivo della dimensione aziendale.
In questi anni di applicazione del citato decreto n. 626 è emerso chiaramente che né gli eccessi burocratici, né quelli sanzionatori possono contribuire a proteggere i lavoratori. Per garantire migliori condizioni di sicurezza bisogna, invece, puntare sulla semplicità degli adempimenti cartacei e sulla razionalizzazione del sistema dei controlli e delle sanzioni sviluppando la prevenzione e incentivando la formazione di imprenditori e dipendenti.
Non può sfuggire, infatti, come l'impostazione complessiva della materia sembri ancora incentrata principalmente sul mero rispetto di regole formali e sull'erogazione delle connesse sanzioni. Queste ultime, va detto per inciso, appaiono sproporzionate e inidonee a consentire una maggiore effettività delle norme antinfortunistiche. La storia giuridica del nostro Paese avrebbe dovuto ormai insegnarci che ogni sanzione sproporzionata rispetto alla corrispondente ipotesi di reato si dimostra del tutto inadeguata a favorirne la deterrenza.
Insistere su un approccio simile non significa, forse, continuare a pagare il dazio di una deriva ideologica, quanto non del tutto emotiva, che fa della sanzione l'unico strumento a disposizione per pretendere di risolvere il problema?
Le ormai tristemente famose morti bianche costituiscono una piaga sociale da risolvere intervenendo alle radici del fenomeno, che sono culturali prima ancora che giuridiche. La complessità del tema e l'importanza dei valori in gioco impongono, infatti, la promozione di un vero e proprio cambiamento di passo.
Si sente il bisogno che il maggiore rispetto della normativa vigente si possa fondare non solo sul consueto meccanismo sanzionatorio (la cui effettività, peraltro, risente di una cronica mancanza di risorse e mezzi), ma anche sulla predisposizione di un percorso che sia capace di venire incontro alle carenze di formazione, informazione e prevenzione.
Il cambiamento dell'atteggiamento culturale è uno strumento di gran lunga più efficace di ogni meccanismo sanzionatorio e da questa delega sembrava doveroso aspettarsi un'inversione di tendenza che, allo stato attuale, ancora non c'è stata.
In Commissione abbiamo più volte perorato la causa di un percorso di formazione preventiva che insegni le indispensabili misure di sicurezza ai lavoratori e agli imprenditori, soprattutto ai più giovani, inesperti e, per questo, maggiormente esposti e questo già a partire dall'insegnamento scolastico. Abbiamo poi insistito anche sulla predisposizione urgente di mezzi e risorse per una maggiore collegialità degli organi preposti alla prevenzione e al controllo di una migliore efficienza della loro attività.
La formazione preventiva ed un efficace coordinamento ispettivo sono i primi passi di una realistica inversione di tendenza. Ma per fare questo occorre che vengano immediatamente destinate allo scopo risorse aggiuntive, anche consistenti, senza le quali il Governo rischia di predicare bene e a razzolare male ad un prezzo, questa volta, che non possiamo proprio permetterci di pagare.
Il senso di responsabilità nei confronti del tema, particolarmente tragico, cui peraltro lo stesso Presidente della Repubblica ci ha più volte richiamati, ci impone di non abbandonare un testo che fin qui, per tutto quello che è stato detto, non sembra condivisibile. Auspichiamo pertanto che il dibattito nelle Aule parlamentari possa introdurre significativi miglioramenti nelle direzioni indicate. (Applausi del senatore Eufemi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanciu. Ne ha facoltà.
SANCIU (FI). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che oggi ci troviamo ad esaminare reca misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo il riassetto e la riforma della normativa in materia. Anzitutto, va osservato che questa è una materia di fondamentale importanza, considerato il grande e doloroso tributo di vite umane e di conseguenze negative sulla salute dei lavoratori che ogni anno si paga in materia di infortuni sul lavoro.
Con questo provvedimento il Parlamento viene completamente esautorato e l'opposizione privata della elementare nonché costituzionalmente garantita possibilità di dire la sua in questa delicata materia. Tutto ciò per il solito motivo che ormai è diventato il tormentone di questa legislatura e che riguarda tutti i provvedimenti di un certo rilievo, e cioè l'assoluta mancanza di posizioni univoche da parte di questa maggioranza e di questo Governo sui temi di maggiore importanza per il Paese ed il terrore di andare sotto, vista la maggioranza risicata di numeri soprattutto al Senato.
Viene comunque spontaneo chiedersi quali siano le cause di tutti questi incidenti sul lavoro e le risposte possono essere sostanzialmente due: non esiste una normativa idonea ad arginare e contrastare efficacemente il fenomeno; esiste una normativa compatibile con le esigenze di salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, ma queste norme non vengono applicate.
Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè quello della normativa vigente in materia, vanno sicuramente menzionati il decreto legislativo n. 626, recante normativa sulla sicurezza del lavoro e, in materia di sicurezza antincendio, il decreto n. 139. Questa normativa (in particolare il decreto legislativo n. 626) risulta essere fortemente incisiva e pone le condizioni necessarie affinché sui luoghi di lavoro siano osservati determinati comportamenti minimi posti a tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Semmai, questa normativa necessiterebbe di una rivisitazione e della riunione di tutte le norme in un Testo unico.
Quindi se è vero come è vero che la normativa attuale, con una parziale rivisitazione, è già sufficiente a svolgere quell'opera di prevenzione alla quale è preposta, vuol dire che questa non viene attuata e che in particolare non vengono effettuati i controlli dagli organismi a questo compito demandati. Molto spesso, quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, si pensa al settore della cantieristica ed in particolare dell'edilizia, mentre forse non si ha il coraggio di dire che, in base al ricordato decreto legislativo n. 626, se oggi fossero effettuati dei controlli rigorosi, ci troveremmo ad assistere alla chiusura di buona parte degli uffici pubblici, delle scuole, degli ospedali, dei Ministeri e via dicendo.
Quindi il problema, signor Presidente, non sta nel colmare un vuoto legislativo inesistente, ma nell'effettuazione di controlli capillari sul territorio da parte delle autorità a ciò preposte. Allora, ci dobbiamo chiedere quale sia la logica che sottostà all'adozione di un provvedimento come quello che oggi ci troviamo di fronte.
La logica - ahimè - è sempre la stessa ed è quella di gravare le imprese di inutili adempimenti per coprire le manchevolezze dell'apparato dello Stato, che non effettua adeguati controlli.
Già il citato decreto legislativo n. 626 impone alle imprese un'attività tale da comportare dei costi elevatissimi, sia per i lavori da effettuare che per le unità di personale da impiegare nelle verifiche periodiche.
Ma tutti questi discorsi questo Governo e la sua maggioranza hanno un approccio culturale sbagliato, salvo poi meravigliarsi quando nelle aree economicamente più progredite del Paese si perdono le elezioni con percentuali bulgare, come accaduto di recente nell'ultima tornata di elezioni amministrative. Non riflettete a sufficienza sul fatto incontestabile che le imprese, ed in particolare quelle di dimensioni medie e piccole, costituiscono il volano dell'economia di questo Paese e che le classi produttive dello stesso sono stufe di dover combattere quotidianamente, da un lato, la lotta derivante dalla concorrenza dei mercati esteri e, dall'altro, quella contro le inutili vessazioni proposte da questo Governo e figlie di un retaggio ideologico che ormai dovrebbe essere morto e sepolto.
Un altro fronte sul quale il Governo attuale e la maggioranza che lo sostiene dovrebbero abbondantemente riflettere è quello del lavoro nero, privo di qualunque minima garanzia per i lavoratori e quasi sempre dovuto all'inerzia nel settore dei controlli del personale preposto alla vigilanza contro il verificarsi del fenomeno.
Non si riesce a capire il perché in determinate zone del Paese (situate prevalentemente nel Mezzogiorno), l'impiego irregolare di manodopera costituisca di fatto, la norma, un personale, come ricordato, senza alcuna tutela, mal pagato ed esposto a tutti i rischi ivi compresi quelli legati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Ma anche di questo nessuna traccia, non si legge da nessuna parte neanche la mera intenzione di questo Governo in carica e della sua maggioranza di stanziare i fondi necessari per l'effettuazione dei necessari controlli da parte degli organismi a ciò deputati.
La volontà punitiva di questo Governo e della sua maggioranza nei confronti delle imprese e quindi della classe produttiva del Paese, emerge in modo chiaro dall'analisi del sistema sanzionatorio contenuto nella delega. Questo risulta fortemente sproporzionato se rapportato a quello applicato alla commissione di altre fattispecie criminose di uguale rilevanza. Punire, quindi, senza rendere efficiente il sistema. Teniamo presente inoltre che non solo un innalzamento del sistema dei controlli potrebbe autofinanziarsi attraverso i proventi che deriverebbero dall'emersione del lavoro nero, ma con ogni buona probabilità deriverebbero da questo una massa di risorse tali da poter essere destinate ad altri bisogni dei lavoratori.
Un altro aspetto inquietante è che tutto questo dibattito si svolge contemporaneamente ad un altro disegno di legge, che è stato all'esame del Senato in questi giorni, che è rubricato «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio dello Stato». Senza entrare nel merito di tale provvedimento e dell'incongruenza di chi, da un lato, vorrebbe agevolare l'ingresso di clandestini nel nostro Paese e, dall'altro, si propone di contrastare lo sfruttamento degli stessi, si deve purtroppo notare che questo scellerato Governo ha maggiormente a cuore la salvaguardia dei cittadini stranieri entrati illegalmente in questo Paese anziché la maggior parte dei giovani e meno giovani del Sud che, come già ricordato, svolgono lavori precari, privi di ogni tutela e carenti dal punto di vista della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Pertanto, signor Presidente, la soluzione seria di questa problematica, che ci porterà, se attuata puntualmente, ad un drastico calo di infortuni sul lavoro e delle conseguenze a questi legate, passa inevitabilmente attraverso la piena applicazione di quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 626 opportunamente rivisitato. La soluzione passa altresì attraverso l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte al rispetto della normativa vigente: controlli diffusi sui luoghi di lavoro pubblici e privati e controlli a tappeto per favorire l'emersione del lavoro nero e contro la situazione di sfruttamento in cui vivono molti dei nostri giovani.
Signor rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza, abbiate per una volta il coraggio di smetterla con le mistificazioni ed inquadrate realmente i problemi e le loro soluzioni concrete, abbandonando questo inutile provvedimento e destiniamo le risorse necessarie all'effettuazione dei controlli da parte degli organismi pubblici a ciò deputati.
Del resto, le risorse per finanziarie la fase iniziale ci sono: avete il "tesoretto" realizzato grazie al buon governo del Paese nei cinque anni dell'Esecutivo Berlusconi, che con una riduzione della tassazione ha dato modo a tutti di pagare le tasse; così si è formato l'extragettito, sull'impiego del quale ogni giorno sentiamo proporre da voi ogni sorta di possibile destinazione, molto spesso anche in contrasto con gli interessi reali del Paese. Investiamo quindi nell'intensificazione dei controlli e nella vera salvaguardia dei lavoratori e restituiamo loro, sotto forma di maggiori garanzie, una parte di quanto gli è stato sottratto attraverso il prelievo fiscale.
Per quanto esposto, la nostra valutazione su questo provvedimento è fortemente negativa. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Colleghi, la situazione è la seguente. La conclusione degli odierni lavori è fissata per le ore 20,30, ma, poiché devono ancora intervenire quattro colleghi, ritengo doveroso accordare a questi ultimi lo stesso tempo concesso a coloro che li hanno preceduti. Direi quindi di concludere qui i nostri lavori, rinviando ad altra seduta il prosieguo della discussione generale; naturalmente, sarà la Conferenza dei Capigruppo a stabilire le modalità della discussione.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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173a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDI' 21 GIUGNO
2007 |
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Presidenza
del vice presidente ANGIUS, |
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,58)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 13 giugno è proseguita la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Emprin Gilardini. Ne ha facoltà.
EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo agli ultimi interventi di un dibattito nel quale i senatori Alfonzi e Zuccherini hanno già avuto occasione di riportare in quest'Aula la drammaticità della condizione del lavoro, le ragioni che ci vedono assentire a questo provvedimento ed il fatto che esso è, oggi, un punto di partenza, non solo di arrivo, che dovrà poi sostanziarsi negli interventi che il Governo si è impegnato ad introdurre nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Mi limiterò quindi a due ordini di osservazioni nel merito delle questioni connesse alla discussione di questo disegno di legge.
Da un lato desidero far riferimento al richiamo che, in materia di tutela della salute e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, è stato fatto alle lotte del movimento operaio e dei movimenti politici delle donne. In quest'Aula si è parlato appunto di soggetti che sono socialmente, ma anche sessualmente, connotati e si è detto che non è soltanto una questione di condizione, ma è soprattutto una questione di soggettività politica, di capacità di produrre cultura politica e un'idea di una società diversa. In sostanza, parlo della trasformazione dei rapporti sociali che definire incivili è - credo - un eufemismo di fronte alla drammaticità dei dati che ci sono stati ricordati.
Desidero, però, porre l'accento anche sul patrimonio delle lotte compiute dal movimento per il superamento dell'handicap in questo Paese. Sono torinese e ricordo quando alla FIAT entrarono, per effetto della legge sul collocamento obbligatorio, le prime persone disabili e quando furono modificate le catene di montaggio per rendere loro possibile l'accesso al lavoro. Lì si realizzò un principio fondamentale che oggi è stato pesantemente rimesso in discussione: quello, cioè, che un processo produttivo deve essere a misura del lavoratore e della lavoratrice e non questi ultimi a misura del processo produttivo, un processo produttivo che oggi esce dalla fabbrica.
Credo che il movimento per il superamento dell'handicap ci abbia anche consegnato, attraverso la legge n. 104 del 1992 (una legge molto importante, capace di rileggere il diritto alla salute come diritto trasversale, che taglia tutti gli altri e che deve poter intervenire su tutti i settori delle politiche sociali), la consapevolezza che esiste un problema di finanziamento, oggi e fin dall'origine della citata legge. Credo che anche questo sia un tema con il quale dovremo confrontarci nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Ma soprattutto - e questa è la seconda riflessione che vi sottopongo - la stessa legge n. 104 del 1992 ci rinvia, così come la nuova Convenzione dell'ONU per i diritti umani delle persone con disabilità, a quell'idea fondamentale su cui si fonda l'articolo 32 della Costituzione, cioè al ruolo che spetta alla salute in termini di diritti umani; non solo quindi il suo mantenimento e il suo recupero sono un bisogno riconosciuto come diritto e una risorsa fondamentale per l'individuo, per la sua libertà e per la sua realizzazione, ma sono soprattutto un interesse di questa società. Lo sono, quindi, la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e lo sono non solo nei luoghi di lavoro.
Credo che questa presa di coscienza, che è patrimonio comune di tutti i movimenti di lotta che qui ho richiamato, riguardi anche le disuguaglianze nella salute, che contraddicono quelle aspettative che nel 1978 alla Conferenza di Alma Ata aveva fatto generare l'obiettivo della salute per tutte e tutti nel 2000 (parlo del nostro Paese, ma c'è anche un problema di relazioni con altri Paesi, con i Paesi cosiddetti del Terzo mondo). Quell'obiettivo non solo non è stato raggiunto, ma le disuguaglianze nella salute, collegate in particolare alla condizione del lavoro subordinato, si sono aggravate ed estese, anche attraverso la progressiva decostruzione della legge n. 833 del 1978.
Oggi c'è un aumento dell'aspettativa media di vita, ma l'operaio e le donne hanno perso un anno di vita: lo attestano le inchieste della scuola epidemiologica torinese e ce lo dice il CENSIS per ciò che concerne le aspettative di vita delle donne.
C'è un livello di povertà collegato, appunto, alla questione salariale, alla drammatica precarizzazione dei processi di lavoro e alla perdita reale di potere d'acquisto delle pensioni in questo Paese. Abbiamo i salari e le pensioni più bassi d'Europa e con questi salari e con queste pensioni - ce lo dicono ancora i dati del CENSIS - il 15 per cento delle famiglie dichiara di non arrivare alla fine del mese, mentre il 30 per cento dichiara di non essere in condizioni di affrontare una spesa straordinaria dell'entità di 600 euro.
Questo dato ci parla anche dell'equità nell'accesso ai servizi sanitari, sia a quelli di prevenzione che a quelli di diagnosi e cura. Abbiamo svolto in Commissione sanità un'indagine conoscitiva sulla libera professione medica intramuraria in relazione all'equità nell'accesso e abbiamo preso atto che molti dei servizi di specialistica e diagnostica sono solo teorici e che le prestazioni, persino quelle urgenti, rese nel Servizio sanitario nazionale vengono prestate in tempi superiori a quelli nei quali si può ottenerle attraverso la libera professione intramuraria dei medici, cioè con costi che arrivano ai 1.000 euro e che mediamente si aggirano sui 250-300 euro.
Questo dato, correlato con le difficoltà del 30 per cento delle famiglie italiane, ci parla della necessità di un intervento che ristabilisca l'equità e che rimetta le famiglie, le donne e gli uomini che prestano lavoro dipendente, in condizione non solo di sopravvivere ma di farlo in buona salute, alla pari di tutte le altre classi sociali in questo Paese.
Quindi, abbiamo un problema anche di casa, di affitti che si mangiano stipendi e salari, e abbiamo un problema in relazione alla non autosufficienza e alla carenza dei servizi; queste sono tutte condizioni che pesano in particolare sul lavoro dipendente, quello stesso che contribuisce, attraverso la fiscalità generale, a sostenere le politiche pubbliche.
Concludo citando un "pericoloso sovversivo" che si chiamava Giorgio La Pira, il quale nel 1978, quando gli si chiese perché sosteneva la necessità di un Servizio sanitario a carattere universalistico finanziato sulla fiscalità generale, rispose: sì, io voglio pagare la sanità per Agnelli perché finché sarò curato nello stesso ospedale dove si cura Agnelli sarò sicuro che non ci saranno diseguaglianze tra la sua salute e la mia. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che questo provvedimento non evochi un crescendo di attenzione e, quindi, anche di definizione da quando...
PRESIDENTE. Prego i colleghi del Gruppo dell'Ulivo di sciogliere quell'assembramento. Mi riferisco al senatore Antonio Boccia, al senatore Goffredo Bettini e agli altri. Vi prego, colleghi, di sciogliere l'assembramento.
TOFANI (AN). La ringrazio, signor Presidente. Del resto siamo in campagna elettorale, anzi stanno in campagna elettorale, dunque tutto è comprensibile.
Facevo presente, signor Presidente, come questo provvedimento, invece di seguire un processo in crescita, invece di perfezionarsi, sta seguendo un andamento regressivo.
Il disegno di legge delega presentato dal Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è stato accolto in Commissione - dobbiamo dirlo - serenamente, senza alcun elemento precettivo. Di fatto, conteneva una serie di deleghe, dunque prevedeva l'emanazione di una serie di decreti delegati, che nel giro di un anno il Governo avrebbe dovuto approntare. Di conseguenza, tutto sarebbe stato rinviato di almeno un anno.
In Commissione è stato svolto un lavoro impegnativo, proficuo. A tal proposito voglio ringraziare, in modo particolare, il senatore Roilo, insieme al presidente della Commissione lavoro, il senatore Treu, perché in quella sede si è cercato di lavorare nel miglior modo possibile, serenamente, per fornire risposte ad un tema cogente, forte, drammatico come questo che riguarda, appunto, gli infortuni e le morti sul lavoro, che si stanno ormai definendo in questi termini: gli infortuni ammontano a circa 900.000 l'anno, mentre le morti nel 2006 hanno di nuovo superato la soglia delle 1.300 unità. Sia i Gruppi di maggioranza che quelli di opposizione hanno dunque ritenuto opportuno lavorare in quel luogo, nella Commissione, per dare risposte evitando in ogni modo elementi di polemica, di contrasto, propri di una dialettica tra maggioranza e opposizione che, a nostro avviso e ad avviso della maggioranza, non potevano trovare albergo in un tema così importante e da tutti fortemente sentito.
Il lavoro della Commissione ha prodotto una serie di norme immediatamente esecutive, dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge, ed in parte ha riequilibrato ciò che doveva essere una delega generale introducendo una serie di norme precettive. Del resto, come avete avuto modo o avrete modo di notare dalla lettura e dalla comparazione tra il testo giunto a noi dal Governo e quello licenziato dalla Commissione, è palese il lavoro svolto da quest'ultima, come l'impegno profuso e ciò che è stato fatto.
Come dicevo, all'inizio purtroppo si è però determinato un processo involutivo. Del resto, nella dichiarazione di voto in Commissione io stesso ho dato un'indicazione di voto favorevole sul provvedimento condizionandolo ad un miglioramento del testo che sarebbe dovuto avvenire in Aula. Ciò anche perché i rappresentanti del Governo che hanno delega specifica - non solo loro: mi riferisco, in particolare, al sottosegretario Montagnino, che comunque ha con noi lavorato e collaborato in questo processo, e al Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento - in numerose occasioni, in sede di Conferenza dei Capigruppo, hanno dato ampia disponibilità da parte del Governo a trovare coperture per migliorare in Aula il testo del disegno di legge e soprattutto per coprire, dal punto di vista economico, una serie di emendamenti che in Commissione non trovavano possibile copertura.
Ci aspettavamo di arrivare ad un provvedimento (e io ancora ci spero, Presidente) che in modo più diretto potesse dare risposte alle tante problematiche insite in questa materia, che noi tutti conosciamo. Purtroppo, però, così non sta avvenendo. Me ne sono rammaricato, facendo presente che il Governo non mostra di avere grande attenzione - perlomeno in questa fase - nei confronti della sicurezza sul lavoro e quindi non pone in essere un'attività di contrasto e di protezione seria.
Ciò è tanto vero che vediamo grande attenzione da parte del Presidente della Repubblica nei confronti di questo tema, così come da parte dei Presidenti delle Camere e di tutto il Parlamento. A quanto pare, al Governo invece non interessa granché, tant'è vero che nei vari incontri che vi sono stati anche sul tesoretto non è stata pronunciata una parola in tal senso. Basterebbe il 3, il 2 o il 4 per cento del tesoretto, ossia cifre minime.
Se è vero che si tratta di un tema fortemente attenzionato, e se è vero, come è vero, che il Presidente della Repubblica - di questo lo ringraziamo - ha acceso su di esso i riflettori e non li ha mai spenti, come hanno fatto il Presidente della Camera e quello del Senato, senatore Marini, la cui la sensibilità va sottolineata, in quanto ha voluto creare in questo ramo del Parlamento una Commissione di inchiesta sul fenomeno, il Governo non può non tener presente tutto ciò. Non può non tener presente il lavoro sereno e bipartisan svolto in Commissione lavoro e nella Commissione di inchiesta, non può girare le spalle - perlomeno così pare - ad un tema come questo. Allora, se c'è necessità di una minima copertura, si prendano tre punti percentuali del tesoretto per dare una copertura che permetterà ulteriori norme precettive che accompagneranno la definitiva approvazione del disegno di legge sia alla Camera che al Senato.
La nostra Commissione d'inchiesta ha avuto modo di audire martedì scorso la signora Turco, ministro della salute, che ci ha fornito degli elementi di attenzione. Il Ministro ha affermato che intende portare avanti un processo con le Regioni e quindi con quei soggetti che possono concorrere a quel Patto per la sicurezza di cui ha parlato. Noi comunque prendiamo atto delle dichiarazioni di impegno e di programma.
Abbiamo anche chiesto al ministro Turco di dare seguito non ad una mia proposta, ma ad un argomento che ritroviamo nella relazione intermedia votata all'unanimità dalla Commissione d'inchiesta sulle morti bianche, relativo alle quote minime di spesa sanitaria da destinare alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In effetti, lo Stato rimette nel Piano sanitario cifre che riguardano anche la destinazione mirata alla prevenzione in modo complessivo. Si tratta del 5 per cento e avremmo voluto che parte di questa percentuale avesse una destinazione più specifica.
Ci dicono che ci sono problemi con le Regioni. A fronte di questo - sempre che sia vero - ed atteso che le Regioni hanno ampia delega attraverso gli organi territoriali e periferici (mi riferisco alle ASL) proprio in materia di prevenzione, di contrasto e di repressione degli infortuni e, quindi, dei drammi sui luoghi di lavoro, proprio le Regioni devono compiere un atto di responsabilità; non possono palleggiarsi simili tematiche mentre quotidianamente continuano a registrarsi decessi sui luoghi di lavoro.
Bisogna comprendersi. Bisogna osare. Non ci si può assolutamente nascondere dietro procedure o consuetudini o, addirittura, tavoli che spesso non producono atti. Bisogna osare. Bisogna dare risposte concrete. Bisogna attenzionare veramente questo tema, altrimenti si rischia di essere sempre sensibili, si rischia che ogni volta che accade un dramma il tutto si consumi in poche ore, con una serie di esternazioni di solidarietà o di condoglianze nei confronti delle famiglie e delle persone che hanno perso un loro congiunto vittima di un infortunio sul lavoro. Non credo che il Presidente della Repubblica, quando ha acceso i fari su questo tema (e non l'ha fatto solo lui), volesse attivare atteggiamenti che rappresentino solamente un'attenzione di sensibilità generale e non invece una risposta concreta e di fatto. Noi questa risposta dobbiamo dare.
Vorrei ora riprendere gli argomenti trattati all'inizio del mio intervento. Qualcuno che dovesse starmi ad ascoltare con un po' di attenzione potrebbe chiedersi quale sia il vero processo involutivo che si è determinato nel passaggio del provvedimento dall'esame in Commissione a quello in Aula. Sintetizzo rapidamente le ragioni. Sono stati presentati degli emendamenti che, anche se portano la mia firma, in effetti sono frutto di una conoscenza del problema e di un dibattito svolto in Commissione d'inchiesta sia nella passata legislatura che nell'attuale. Pertanto, non posso e non intendo ascrivere a me alcuna palma. Tali proposte rappresentano solamente una conoscenza più diretta del tema che mi ha sollecitato a presentare alcuni emendamenti accolti all'unanimità dalla Commissione e, quindi, integrati nel testo che stiamo esaminando in Aula e che oggi si vogliono mettere in discussione.
A questo punto, non si riesce più a capire se effettivamente vogliamo dare un segnale concreto su questi temi e se vogliamo approvare emendamenti proposti da colleghi di maggioranza e di opposizione che, al di là delle firme (molti sono rappresentati dal relatore e dal Presidente di Commissione), ci vedono convergere. Sono - se mi posso permettere, presidente Treu, collega Roilo - emendamenti condivisi da tutti, per i quali è stato detto che avremmo trovato in Aula il necessario supporto e la necessaria copertura economica. Ebbene, non solo non li si trova in Aula, ma addirittura si vuole tagliare su quei temi che già erano stati oggetto di voto favorevole da parte della Commissione.
Mi riferisco, ad esempio, al credito di imposta, che si vuole ridurre da una copertura di 25, che pure era stata data, a 10 milioni; all'assunzione degli ispettori, che dovevano, inclusi tutti gli idonei, essere assunti: si tratta di circa 600 unità che oggi, invece, si dimezzano a 300. Mi riferisco anche ad un altro argomento: desidero richiamare - perché mi sembra doveroso farlo - lo stesso ministro Damiano, il quale continuamente, parlando di ciò, ha sottolineato l'importanza di questo tema, su cui è opportuna una particolare attenzione per un processo culturale, di approfondimento e di comprensione.
È un tema che condivido completamente - e l'allora senatore Montagnino, oggi sottosegretario, me ne può dare atto perché faceva parte attiva e diligente della Commissione d'inchiesta - tant'è vero che tra i punti previsti dalla relazione finale della Commissione d'inchiesta, si parlava dell'inserimento della materia relativa al tema della sicurezza del lavoro in ogni percorso di formazione professionale e nei programmi scolastici ed universitari. Questo si diceva l'8 marzo 2006, a Camere sciolte, nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta, i cui componenti ancora una volta ringrazio per essersi recati a leggerla, definirla e votarla. Siamo, quindi, d'accordo con la relazione del 2006, con quanto detto dal ministro Damiano.
Che cosa accade, allora? Viene eliminato dal testo - che la Commissione aveva votato - un altro punto molto importante, di orientamento e indirizzo: permettere in ogni scuola di ogni ordine e grado di disporre di una quota, sia pure nella libertà (propria dell'insegnamento) e nell'autonomia (propria delle scuole) e dell'organizzazione (propria del Ministero, al quale fanno riferimento questi organi di istruzione), di insegnamento della cultura del lavoro, per fare in modo che questo tema possa in prospettiva essere compreso; esso deve essere sicuramente oggetto di riflessione e approfondimento già dalle scuole elementari per far crescere una cultura diversa non solo in coloro che dirigeranno la nostra società, ma anche in coloro i quali dovranno svolgere dei lavori per cui saranno necessarie precauzioni al fine di evitare incidenti, infortuni e drammatiche morti.
Di fronte a tutto ciò, mi auguro che il Governo voglia ritirare gli emendamenti che riducono e vanificano - di questo mi dispiace - il tanto lavoro svolto in Commissione e che voglia dare copertura ad altri emendamenti migliorativi del testo. Questo è l'auspicio, Sottosegretari, Ministro del lavoro (che mi auguro potrò anche incontrare in questa sede, magari la settimana prossima), per dare risposte concrete in un processo definitivo.
Un'ultima riflessione. Ci è stato detto che bisognava aspettare il 20 giugno per la relazione semestrale di cassa. Ci siamo arrivati. Anche da questo punto di vista il Governo ha tutti gli elementi per valutare se intende licenziare un testo che dia risposte concrete e che sia in linea con le attenzioni delle massime autorità dello Stato, oppure se vuole licenziare un testo di basso profilo, che credo nessuno all'interno di quest'Aula riesca a condividere ed accettare. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, sin dall'inizio della discussione del provvedimento abbiamo provveduto a regolare la nostra posizione ritirando financo le questioni pregiudiziali che erano state presentate, perché abbiamo pensato che il provvedimento stesso non potesse essere considerato per quello che veniva percepito all'esterno e quindi assolutamente necessario. Il giusto dibattito nel Paese e nelle Aule parlamentari da tempo coinvolge le rappresentanze sia dei lavoratori, sia delle imprese.
Tutti i sistemi di rappresentanza avevano rilevato come fosse necessaria l'emanazione di un testo unico - la cui procedura si era già avviata nella passata legislatura - per il riassetto e la riforma della materia, a tutela della sicurezza dei lavoratori. Veniva però rilevato dalla nostra parte politica e dai senatori che più di me si sono occupati della vicenda, come l'ex sottosegretario Sacconi e il collega Morra, che il provvedimento aveva una specifica e carente copertura finanziaria. Cioè, non erano specificati gli oneri, in special modo con riferimento a quelle misure aggiuntive che si prevedeva dovessero essere adottate dalle amministrazioni pubbliche e dai datori di lavoro, con riferimento non soltanto ai punti di diritto già presenti nella legislazione vigente, ma anche a ciò che per altro verso, come osservato dai colleghi in Commissione affari costituzionali, veniva presentato come un eccesso di delega. Infatti, nelle lettere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che incentrava la proposta proprio nella delega a redigere un testo unico, si configurava un ampliamento ulteriore rispetto alle vigenze legislative.
Ciò è stato fatto altre volte; si dirà che comunque i testi dovranno essere presentati alle Commissioni competenti per il parere. Ma il parere finisce, come sappiamo benissimo, per essere consultivo, per non essere determinante. La nostra preoccupazione è stata pertanto che si potesse configurare un'altra occasione simile a quella, famosa, della normativa sulla sicurezza sul lavoro, del decreto legislativo n. 626, la cui legge delega, approvata in un momento particolare, cioè nel corso del Governo Dini, nella legislatura 1994-1996, finì per ricevere nei decreti legislativi di attuazione delle modifiche sostanziali più cogenti e più pressanti, che non accompagnavano la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e quindi facendo sì che certi sistemi di tutela venissero introdotti con un eccesso di attenzione e senza accompagnare la formazione dei lavoratori, finendo per fare più danno rispetto al presunto bene perseguito.
Ma cosa c'è ancor di più? Come fare a non essere d'accordo a migliorare la sicurezza sul lavoro? Come fare a non essere d'accordo con le teorie di Taylor, riprese dal francese Fayol e poi rivisitate in tutta la moderna teoria sull'organizzazione del lavoro? Come non considerare che ciò di cui oggi discutiamo non è certamente riconducibile a fattori motivazionali nel mondo del lavoro, ma soltanto a fattori igienici?
La sicurezza sul lavoro è, cioè, il principale istituto dei fattori igienici (gli hygiene factors di cui si parla nella letteratura inglese), da assicurare prima ancora dei fattori motivazionali; garantire il fattore igienico nell'ambito della sicurezza sul lavoro è un diritto ineludibile da perseguire. In questo senso, se quello igienico è il fattore principale, precedente ai fattori motivazionali, su di esso bisogna che l'attenzione sia totale.
Noi non siamo stati ostativi; credo siamo fortemente positivi, siamo prudenti nella manifestazione della nostra posizione, ma riteniamo che tutto questo non sia consentito dalla delega in quanto ad essa non è collegata una copertura. In particolare, quello che si è detto più volte in Commissione, in special modo nella 5a Commissione (bilancio e programmazione economica), è che i criteri di delega che vengono descritti all'articolo 1 del provvedimento in esame vengono implicitamente riconosciuti onerosi nella descrizione, perché si presuppone un'invarianza degli oneri, in virtù di una migliore allocazione delle risorse disponibili, in contraddizione con quanto altre volte stabilito con analoghe disposizioni.
Non è pensabile che soltanto per la delega virtuosa della lettera p) (per la quale faremo un discorso a parte in ordine alla copertura che è prevista a valere sul comma 780 della legge finanziaria per il 2007) tutto ciò venga fatto in contraddizione con la dottrina in materia, soprattutto con la famosa sentenza n. 226 del 1976 della Corte costituzionale, che espressamente afferma che anche nella legge di delega la definizione del quadro finanziario, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura devono essere effettuati in sede di legge di delega e non rimandati ai decreti legislativi.
Tutto ciò non è presente nel disegno di legge che stiamo esaminando e non lo è in maniera preoccupante in quanto il disegno di legge non riguarda un settore specifico, non riguarda il precedente, citato dal Governo e dai colleghi della maggioranza, della delega per la riforma della pubblica istruzione, ma, concernendo la sicurezza sul lavoro, riguarda la più estesa varietà di rapporto tra il settore pubblico come datore di lavoro e quello privato come offerta di lavoro. La situazione è diversa dal rapporto di lavoro afferente interamente il privato, sia nella domanda, sia nell'offerta: con riferimento all'assetto pubblico, andrebbe precisato dove possono essere individuate le risorse e gli oneri che ne conseguono. Ma c'è di più.
È un fatto positivo - hanno detto altri colleghi - che, oltre all'articolo 1 e oltre ai criteri di delega, vengano assommati tanti altri articoli che arricchiscono la legislazione che deve essere presa a riferimento della legge delega per la scrittura di un testo unico.
Si tenga presente che, nel corso dei lavori parlamentari sono stati aggiunti all'articolo 1 altri 10 articoli, in cui si parla dell'assunzione degli ispettori del lavoro, del credito d'imposta per aiutare gli interventi a carattere formativo previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, come abbiamo più volte rilevato nelle settimane scorse, nell'ambito della discussione della legge sul caporalato, ritenendo che quelle disposizioni dovessero essere riportate all'interno di questo provvedimento, è stata implementata la normativa relativa alle disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare.
Pertanto, il disegno di legge oggi in esame non è soltanto un semplice disegno di legge delega, coniugando alla delega numerose altre disposizioni in cui si parla di sicurezza sul lavoro; ciò a testimonianza del fatto che ha finito giustamente per essere largamente condivisa la nostra posizione in ordine alla necessità di rivedere molte normative relative alla sicurezza sul lavoro, da noi evidenziata e riportata poi nel testo del disegno di legge.
Per tornare al discorso sulla copertura, è evidente che esiste una contraddizione: infatti, mentre all'articolo 1, contenente la delega al Governo, si dice che non c'è bisogno di risorse, contemporaneamente vengono allocate risorse negli articoli successivi. In questo modo si evidenzia che non si può rinviare il reperimento delle risorse necessarie, così come in alcune dichiarazioni del Governo si è fatto, ma queste devono essere ricercate, perché, in caso contrario, si contrasterebbe con le decisioni della Corte costituzionale e con tutti i precedenti giuridici che in proposito esistono nel nostro diritto e nella nostra normativa.
Dunque, al di là della posizione che esprimiamo nei nostri interventi (con il mio, da ultimo, ma anche con quelli degli altri senatori dell'opposizione che si sono occupati del problema), riteniamo che quello in esame sia quasi un provvedimento bandiera, come quello esaminato ieri, considerando gli emendamenti che, all'ultimo momento, sono stati inseriti dal Governo nel decreto sull'emergenza rifiuti in Campania, nel tentativo di accontentare una parte della maggioranza che richiedeva di intervenire in modo diverso rispetto a quanto sarebbe più opportuno fare.
Anche in questo caso si è proceduto ad alcuni inserimenti, al fine di far risultare un più attivo perseguimento dell'obiettivo della sicurezza dei lavoratori: al contrario, da essi traspare invece il fondamento ideologico che ci vede - e forse io lo sono più di altri colleghi - contrari al provvedimento. Infatti, mentre è chiaro che la sicurezza sul lavoro non può che essere considerata un fattore igienico e non motivazionale, tale impostazione viene travolta e stravolta dai fondamenti ideologici e prodromici della sinistra più estrema della maggioranza, che tende a contrapporre il perseguimento della sicurezza del lavoratore al giusto interesse del datore di lavoro.
La differenza filosofica è che per il datore di lavoro il lavoratore non rappresenta certo uno strumento da utilizzare: non voglio neppure ripetere l'espressione «sfruttamento del lavoratore», che io stesso ho cercato di far eliminare anche dal titolo della legge sul caporalato. In realtà, la sola ripetizione, in un atto dispositivo di tipo legislativo, della parola "sfruttamento" sta a significare la separazione, ormai radicata nel mondo del lavoro, tra datore e lavoratore, per cui non è possibile che tale espressione venga utilizzata in un linguaggio dispositivo-giuridico. La posizione del datore di lavoro, in verità, è che il lavoratore non può che essere la ricchezza della stessa azienda. E se è la ricchezza della stessa azienda, la sanzione nei confronti del datore di lavoro non può essere quella richiamata nelle disposizioni aggiuntive a questo testo.
Siamo d'accordo sul fatto che debba essere svolta più formazione, sul fatto che si proceda all'assunzione di quegli ispettori del lavoro, la cui prima parte era stata già chiamata in servizio nella precedente legislatura, ma non siamo d'accordo con questa attività legislativa assolutamente persecutoria di un mondo del lavoro che, dove coniuga nell'impresa il lavoro e il capitale, crea l'unica miscela in grado di favorire lo sviluppo perché, con il richiamo del rischio e l'incontro tra il lavoro e il capitale, si ha il progresso, non si ha lo sfruttamento e il diniego dei diritti igienici del lavoratore.
Allora, proprio per questo, come diceva poc'anzi il senatore Tofani, non comprendiamo la scarsa attenzione del Governo all'individuazione delle giuste risorse; non comprendiamo l'attività meritoria del Governo che, presente nella persona del sottosegretario Montagnino, non dà quella risposta che l'opposizione, con un'attività di enorme e fattiva collaborazione in Commissione e in Aula, sta richiedendo per fare sì che questo provvedimento sia di giusta risposta non ad una pretesa, ma ad un'attesa che tutta la popolazione italiana ha sopportato, sensibilizzata specialmente dagli orrendi fatti e dalle disgrazie avvenute di recente nel mondo del lavoro.
Non è pensabile che l'obiettivo venga perseguito attraverso un provvedimento che è contraddittorio tra il primo articolo e gli articoli che rinnovano, aggiungono, novellano ed arricchiscono le disposizioni vigenti, per le parti che giudichiamo positive, e non, invece, attraverso l'individuazione di risorse. Ad esempio, si pensi che soltanto per la lettera p) dell'articolo 1 del disegno di legge in questione, che è l'unica parte virtuosa della delega, si fa riferimento alle risorse previste nella finanziaria al comma 780, dove si dice specificatamente che quelle erano risorse originate da un tasso d'incremento del gettito contributivo complessivo relativo e, comunque, per un importo non superiore a 300.000 euro.
Ma quelle erano risorse evenienti e non delle risorse certe, tanto che proprio in Commissione bilancio si è dovuta porre una condizione, ricevuta nel testo, che prevede, dopo la correzione al testo inizialmente presentato, che quelle attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione da finanziare non potranno che aver luogo che a decorrere dall'esercizio 2008 e che potranno essere effettive previo atto di accertamento. Queste due prescrizioni, inserite per non esprimere un parere di contrarietà ex articolo 81 della Costituzione, lasciano vedere come il provvedimento, nell'unica parte virtuosa, prevedeva risorse che non c'erano e risorse che forse non ci saranno.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,45)
(Segue FERRARA). Allora, se da un lato non si può che essere d'accordo sulla ricerca della sicurezza, come non dire che questa sicurezza viene ricercata con un atteggiamento vago, di bandiera, demagogico e che tiene conto di una letteratura che è stata assolutamente e totalmente rinnovata, dicevo poc'anzi, non soltanto da Fayol rispetto all'atteggiamento terroristico dello sfruttamento - se una volta soltanto e soltanto una volta si vuole richiamare questa orrenda parola - ma anche rispetto alla relazione tra datore di lavoro e prestatore d'opera, che non esiste più in quella filosofia che è richiamata dalla sinistra estrema della maggioranza.
Quindi, siamo d'accordo sul provvedimento, ma siamo dell'opinione - già espressa più volte e che in ultimo mi permetto di ripetere anch'io - che vada modificato tenendo conto delle nostre proposte di implementazione delle risorse e di diminuzione di una pericolosa penalità che si vuole introdurre nei confronti del datore di lavoro. Oggi non ha significato e trova testimonianza in un atteggiamento retrivo della sinistra e della maggioranza che riteniamo non possa e non debba essere introdotto in quel testo unico, per cui abbiamo manifestato interesse.
Con questa ultima mia dichiarazione, riteniamo che il provvedimento non possa essere esitato nella veste proposta, dovendo assolutamente essere modificato, come gli emendamenti, la discussione e la nostra attività in questa Aula cercheranno di fare. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.
TREU (Ulivo). Signor Presidente, vorrei riprendere alcuni punti di un dibattito molto ricco, che magari qualcuno si è scordato perché risale a qualche giorno fa. Comincio anch'io, come il senatore Tofani, con un richiamo all'utilità e al proficuo lavoro svolto in Commissione, che ha molto migliorato il testo originario del Governo; anche il dibattito in Aula è stato per larga parte utile, anche se non privo di qualche forzatura. Vorrei sottolineare i punti positivi e i progressi che abbiamo insieme ottenuto, rispondendo magari a qualche critica forzata.
La prima osservazione più volte ripetuta è che stiamo migliorando una normativa che non contiene tutto quello che servirebbe per contrastare il tragico fenomeno degli infortuni e delle morti bianche. Qui ci si muove molto sul piano dell'effettività, quindi occorrono organizzazione, intervento pubblico, controllo sociale. Qualcosa è stato fatto, perché i provvedimenti iniziali che ha varato questo Governo, come il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e le normative in materie di appalto, hanno dimostrato già di essere effettivi. Non dimentichiamo che questo è un punto importante. È però notevole l'opera che si può fare per migliorare la normativa e anzitutto consiste, in accordo con l'originario orientamento del testo, nel mettere ordine, nel produrre un testo unico, nel semplificare una normativa estremamente complicata cresciuta negli anni o addirittura nei decenni e quindi di difficile applicazione. Questo è il primo punto su cui siamo impegnati, anche con il contributo dell'opposizione.
Vorrei sottolineare un secondo punto importante, da cui dipende non solo il varo della normativa, ma anche la sua efficace applicazione, vale a dire il rapporto con le Regioni e gli enti locali. Il tentativo operato nella scorsa legislatura in materia si era arenato soprattutto su questo, oltreché su difficoltà con le parti sociali; al riguardo è stato svolto un ottimo lavoro da parte del Governo e abbiamo ora un provvedimento largamente condiviso, il che rappresenta un'altra garanzia. Le Regioni non hanno, come qualcuno ha qui sostenuto con delle forzature, il compito di stabilire norme diverse: la base della normativa sulla sicurezza deve essere nazionale, però le Regioni e gli enti locali svolgono un compito decisivo in termini di gestione.
Vorrei sottolineare un secondo punto, sempre a proposito del rapporto con le Regioni e dell'effettività del provvedimento, che credo sia decisivo. Abbiamo affrontato, e mi pare ormai marci sulla giusta carreggiata, il tema del coordinamento delle attività di controllo e di ispezione: è anche vero che abbiamo pochi controllori ed ispettori, ma tutti ci dicono che vi è una scarsa organizzazione degli interventi. Era quindi fondamentale rendere efficace il coordinamento, l'azione sinergica dei vari istituti competenti, dal Ministero del lavoro alle ASL, agli altri. Il provvedimento contiene una norma molto importante la cui valenza naturalmente dipenderà dall'azione successiva, ma che mi pare possa prefigurare un futuro di maggiore efficacia in questa fondamentale opera tesa a mettere insieme gli sforzi per controllare milioni di comportamenti, su tutto il territorio, in situazioni diverse. Occorre, appunto, che si realizzi una sinergia, per così dire, tra i soggetti pubblici e i soggetti privati.
Un ulteriore punto richiamato nella discussione e da sottolineare è che abbiamo allargato l'ambito di copertura di riferimento della normativa, tenendo conto delle grandi novità che ci sono state. Dopo attenta e lunga discussione, accogliendo anche suggerimenti dell'opposizione, abbiamo allargato la copertura di queste norme di sicurezza a tutti i generi di lavoro, compresi quelli atipici, spesso i più esposti, ma anche al lavoro autonomo, e l'abbiamo fatto con attenzione. Non si tratta, infatti, di estendere meccanicamente la normativa che vale per il lavoro subordinato ai lavoratori autonomi, ma di estenderla tenendo conto delle specificità, dei rischi particolari e delle condizioni, anche secondo - come abbiamo scritto - le indicazioni dell'Unione Europea.
Sottolineo anche l'allargamento dell'ambito applicativo molto importante, i nessi tra sicurezza interna ai luoghi di lavoro e le conseguenze sull'ambiente esterno; poi, tutta la grande area degli appalti, dei subappalti, delle catene di esternalizzazione che, se non controllate, creano le occasioni più gravi di infortunistica. Anche su questo abbiamo previsto norme immediatamente precettive superando, come su altri punti, la normativa delegata con un progresso mi pare indubbio e largamente condiviso.
Passo ad alcuni punti che sono stati rilevati anche con qualche critica - ripeto - forzata, ma che invece una parte dell'opposizione ha concordato. Anzitutto, la semplificazione, argomento sul quale ci siamo molto impegnati. Non è vero che qui ci sia chi vuole semplificare e chi vuole complicare: siamo tutti convinti della necessità della semplificazione, ma sappiamo quanto è difficile. Abbiamo inserito indicazioni precise, alcune di delega, altre con effetto immediato: ad esempio, abbiamo indicato l'obiettivo dell'unificazione documentale che è importantissimo per far fronte al mare di carte; abbiamo sottolineato la necessità di semplificare l'accesso ai finanziamenti disponibili soprattutto da parte dalle piccole imprese. L'opposizione e le categorie produttive richiamano spesso questo punto fondamentale: abbiamo pertanto indicato chiaramente qual è l'obiettivo, che ovviamente va gestito.
Non è vero - qui c'è proprio la forzatura massima e una distanza che va colmata - che la nostra normativa sia più preoccupata del formalismo o addirittura della repressione e non abbia un accento per la prevenzione, critiche avanzate da alcuni colleghi. Abbiamo indicato alcune attività fondamentali per la prevenzione: abbiamo introdotto un rafforzamento delle rappresentanze sindacali ai vari livelli, che sono uno strumento anche di prevenzione e per questo abbiamo previsto della formazione specifica; abbiamo introdotto e rafforzato le tecniche di monitoraggio; abbiamo previsto un obbligo di formazione per la qualificazione delle imprese che va nella medesima direzione; abbiamo accolto anche indicazioni dell'opposizione sul cosiddetto interpello, che serve a questo, sul ruolo - integrativo e non sostitutivo del controllo pubblico - degli enti bilaterali; abbiamo rafforzato il ruolo del medico competente. Sono indicazioni precise che mostrano come crediamo al compito della prevenzione.
Una ulteriore sottolineatura: attenzione, senatore Sacconi: sostenere che stiamo realizzando interventi per obiettivi si può accettare in senso lato, ma non è che siamo in una normativa, come quella per esempio del mercato del lavoro, per cui si indica un obiettivo e non importa come lo si raggiunge, qualcuno può fare una cosa, qualcuno ne può fare un'altra. Gli obiettivi sono importanti, ma trattandosi di normativa che ha a che fare con la salute e la sicurezza dei lavoratori alcune norme rigide ed imperative ci devono essere. Non è che se si va verso un obiettivo si può fare quel che si vuole.
Altro punto, molto delicato, riguarda l'apparato sanzionatorio, che è stato discusso a lungo. Vi sono critiche all'attuale impianto un po' da tutte le parti. Per qualcuno siamo troppo repressivi, per qualcun altro saremmo stati assolutori. Credo piuttosto che abbiamo dosato, ovviamente di intesa con i Ministeri competenti, con molta cura il tipo di sanzione. A ciò si aggiunga che si tratta di sanzioni contravvenzionali e non di diritti, con uno stretto rapporto alla proporzionalità. Abbiamo richiesto, inoltre, di graduare le sanzioni per certi soggetti particolarmente esposti, come i cosiddetti preposti. Abbiamo previsto normative sanzionatorie, come le pene interdittive, per i casi gravi. Ma abbiamo dosato le sanzioni, peraltro nella convinzione che si debba valorizzare il cosiddetto ravvedimento e che si debba accompagnare alla sanzione anche l'incentivazione e il premio per i comportamenti virtuosi. Per questo motivo, abbiamo valorizzato le buone prassi. Questo è un punto di equilibrio che riteniamo corretto, realistico ed in linea con le migliori prassi europee.
Un ultimo appello desidero fare, riallacciandomi a quanto detto dal collega Tofani: abbiamo condiviso molte di queste norme e abbiamo ritenuto che su alcuni punti - in particolare sulle norme immediatamente precettive - si debbano mettere in campo le risorse necessarie per dare loro sostanza. Non si tratta di risorse ingenti, ma sarebbero un test dell'effettività che vogliamo conferire.
Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, alcuni miglioramenti sono stati apportati, con l'impegno del Governo, e anch'io mi unisco all'appello affinché si compia uno sforzo ulteriore. Ci sono alcuni punti sui quali occorre ricercare risorse ulteriori - ripeto - di limitata entità. Tra l'altro, ci siamo avvicinati come data al mese di giugno, in cui è più certo anche il tipo di risorse disponibili. Questo appello lo rivolgiamo al Governo affinché ci dia un'ulteriore risposta oltre quella che già ci ha dato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
ROILO, relatore. Signor Presidente, anch'io ho apprezzato - lo dico senza nessun atteggiamento formale - il dibattito molto impegnato che si è svolto in Aula, così come è avvenuto, molto positivamente, in Commissione.
Desidero solo fare, rispetto alla discussione molto ampia ed impegnata svoltasi in Assemblea, due considerazioni che mi sembrano di un certo rilievo rispetto alle critiche avanzate al Governo ed al testo che ha presentato.
Innanzitutto, si è detto che non c'è tutta questa urgenza di procedere sul piano normativo, anche perché il fenomeno degli infortuni sul lavoro è in calo. A tal riguardo, desidero precisare la mia opinione: se da una parte è vero che il numero degli infortuni è indubbiamente diminuito, e i numeri parlano chiaro (pensiamo all'entità del fenomeno negli anni '60-'70, richiamata nel corso della discussione), è altrettanto importante rimarcare che ancora oggi il numero degli incidenti, compresi quelli mortali, è ancora ad un livello inaccettabile. Inoltre, il livello attuale è praticamente stabile da diversi anni e si trova stabilmente al di sopra delle mille unità. Negli ultimi anni abbiamo registrato nei casi più gravi, quelli mortali, un andamento del numero degli infortuni annuo che oscilla tra i 1.200 e i 1.400. Ci sembra, questa, una cifra assolutamente inaccettabile, che attesta un fenomeno socialmente negativo al quale il Parlamento deve porre rimedio dal punto di vista normativo. Non possiamo sottrarci. Ci sono stati richiami solenni da parte del Presidente della Repubblica e sollecitazioni altrettanto importanti, provenienti in particolare dai luoghi di lavoro, affinché il Parlamento si dimostri sensibile ed incisivo su questa materia.
In secondo luogo, il testo che oggi stiamo per votare - come sottolineato e riconosciuto dal senatore Tofani - è davvero molto diverso da quello presentato dal Governo. Quest'ultimo aveva la caratteristica di presentarsi come un insieme di norme tendenti principalmente a riordinare la materia e ad adeguare le normative del nostro Paese a quelle europee. Oggi abbiamo un testo molto articolato (tant'è che siamo passati da uno a dodici articoli) che, da una parte, deve giustamente riordinare, semplificare, adeguarsi alle normative europee - e questo rappresenta naturalmente un punto di partenza importante -, ma dall'altra - lo ricordava da ultimo il senatore Treu - presenta delle novità importanti. Inoltre, grazie al lavoro svolto in Commissione da maggioranza e opposizione, vi sono misure urgenti che se attuate sono in grado di incidere positivamente nel contrastare questa piaga sociale.
Mi auguro davvero che il Parlamento approvi rapidamente questa normativa, consentendo a chi deve operare di disporre di norme aggiornate e davvero efficaci. Naturalmente, le prime responsabilità rispetto all'attuazione delle normative vecchie e nuove competono alle imprese. Non è più possibile continuare ad assistere a ciò cui abbiamo assistito in questi anni: imprese che sostanzialmente si chiamano fuori e si scaricano dalle proprie responsabilità. Questo influisce molto negativamente rispetto ad un fenomeno sociale che tutti denunciamo e che abbiamo denunciato anche in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Misto).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
*MONTAGNINO, sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, anch'io svolgerò una breve replica cercando di essere puntuale rispetto alle rilevanti questioni poste nel corso di un dibattito molto responsabile e di un lavoro svolto in Commissione approfondito e fortemente impegnativo.
Occorre riordinare la materia della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute perché proveniamo da cinquant'anni di leggi e di norme sedimentate nel tempo e non più omogenee, anzi, spesso contraddittorie e quindi di difficile applicazione. Con questo provvedimento, pertanto, abbiamo voluto realizzare un'autentica riforma coerente con la normativa europea e l'assetto costituzionale, adeguata ad affrontare il grave problema degli incidenti e delle morti sui luoghi di lavoro, che rappresentano un tributo inaccettabile a cui non vogliamo arrenderci.
I caratteri fondamentali di questa legge sono stati descritti negli interventi precedenti dai senatori e dalle senatrici. Mi permetto di ricordare che il disegno di legge delega risponde ai criteri di riordino, semplificazione, innovazione e si fonda su due pilastri: la prevenzione da un lato, con la diffusione della cultura della sicurezza e delle buone prassi, le misure premiali soprattutto per le piccole e medie imprese, la formazione, la qualificazione delle imprese, meccanismi per stabilire l'idoneità tecnico-professionale delle imprese ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, l'integrazione dei sistemi informativi, il potenziamento degli organismi paritetici, il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza, e dall'altro i controlli, con il coordinamento della vigilanza, l'incremento del personale ispettivo, la sospensione delle attività per gravi e reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza, l'interdizione all'accesso di benefici di finanza pubblica per le imprese non virtuose.
Infine, le sanzioni che sono equilibrate e che rappresentano non una formalistica adesione ad un intento punitivo nei confronti dell'azienda, ma un deterrente serio perché calibrate sulla gravità delle infrazioni.
È poi previsto un inasprimento di esse, proprio come deterrente efficace. Tale inasprimento si accompagna all'implementazione del catalogo dei reati presupposto per l'affermazione delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, estendendolo all'ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ciò consapevoli dell'esigenza di un sistema sanzionatorio misto che combini l'impiego delle sanzioni di diversa natura.
I princìpi cardine del testo della delega, contenuti all'articolo 1, sono rappresentati, come poc'anzi è stato ricordato dal senatore Treu, dall'estensione del campo di applicazione. La Commissione lavoro ha, inoltre, integrato l'articolo 1 migliorandolo anche con riguardo alle differenze di genere e alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Altro principio fondamentale è rappresentato dalla garanzia della uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale finalizzato ad evitare diversificazioni in una materia che riguarda beni fondamentali per la persona, come la salute e la sicurezza sul lavoro.
Mi preme sottolineare che tale esigenza, oltre ad essere stata più volte rimarcata nel dibattito svolto in Commissione, è stata condivisa anche dalle Regioni attraverso il parere favorevole espresso sul disegno di legge delega dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ne deriva che allo Stato spetterà individuare nel decreto di attuazione i principi generali sui minimi delle tutele che costituiranno un nucleo intangibile rispetto al quale la potestà legislativa concorrente delle Regioni potrà realizzare deleghe migliorative esercitando le proprie competenze.
Ascoltando anche i rilievi della Commissione lavoro e la richiesta avanzata dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni, oltre che quelli delle parti sociali, abbiamo scelto - e tale scelta è stata condivisa anche da senatori della maggioranza e dell'opposizione che hanno presentato diversi emendamenti poi approvati - di rendere immediatamente prescrittive alcune norme in maniera da rispondere alle esigenze più urgenti, in attesa del completamente del disegno di riforma. Tra queste vorrei ricordare la norma sul coordinamento della vigilanza affidata ai Comitati regionali di coordinamento che riteniamo di fondamentale importanza, quella sull'integrazione degli archivi informativi da parte degli enti e delle amministrazioni con competenze in materia e l'avvio di progetti sperimentali, già nell'anno scolastico 2007-2008, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L'esame del provvedimento da parte della Commissione lavoro ha poi consentito di introdurre nuove norme che hanno reso il testo più completo. Tra queste vorrei ricordare: il riconoscimento alle organizzazioni sindacali e all'associazione dei familiari delle vittime, della possibilità di costituirsi in giudizio, la revisione dei requisiti e delle funzioni del medico competente, la previsione della specifica indicazione nei bandi di gara per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei costi della sicurezza, l'introduzione dello strumento dell'interpello, la tessera di riconoscimento per il personale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, l'esclusione dei costi della sicurezza dal ribasso d'asta, l'ampliamento dei poteri degli organismi paritetici, la concessione ai datori di lavoro di un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza e, infine, la modifica dell'articolo 1198 della finanziaria che esclude dalla sospensione delle ispezioni, per le aziende che hanno presentato istanza di regolarizzazione, quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ebbene, credo che il provvedimento sia tutt'altro che claudicante, nonostante alcune giuste osservazioni critiche rivolte in questa sede nel corso di diversi interventi e da ultimo dal senatore Tofani e dal presidente Treu.
In effetti, la normativa che riguardava l'assunzione degli ispettori, che è stata approvata in Commissione nonostante alcune perplessità manifestate dal sottoscritto, presentava una assunzione per circa 600 lavoratori, ossia tutti gli idonei. L'organico del Ministero del lavoro - l'ho fatto presente - è di 400 lavoratori. La copertura finanziaria era limitata soltanto agli stipendi e non alle spese per l'attività, ai buoni pasto e alle spese di missione, ed essa, seppure formalmente ineccepibile, non era comunque adeguata perché vincolata ai consumi dei tabacchi. Abbiamo inserito una copertura "reale" di 20 milioni di euro, ed abbiamo ridotto a 300 gli ispettori da assumere.
Per quanto attiene il credito d'imposta, la copertura era valida anch'essa solo dal punto di vista formale. Avevamo preoccupazioni dal punto di vista sostanziale ed abbiamo previsto 10 milioni di euro annui per una sperimentazione biennale. Abbiamo inoltre previsto 400.000 euro per la sperimentazione nel campo dei percorsi formativi e scolastici. È chiaro che si tratta di risorse limitate ed esiste l'esigenza di un aumento ulteriore di tali risorse.
Non si può però non riconoscere il progresso fatto dal momento in cui si è pensato ad un provvedimento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica al successivo passaggio in cui sono previsti 30 milioni e 400.000 euro di stanziamento, oltre a quelli dell'INAIL e quelli previsti nel Programma operativo nazionale (PON) del Ministero del lavoro per la formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza.
L'apertura sicuramente c'è. Mi rammarico, senatore Tofani, per quanto riguarda la normativa prevista per la scuola, ma questo dipende da una violazione dell'ordinamento scolastico: in particolare, viene violato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, in base al quale le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Le tematiche in questione, comunque, saranno recepite nell'indicazione nazionale per il primo ciclo attualmente in fase di revisione, come saranno oggetto di particolare attenzione in sede di definizione delle linee programmatiche relative al secondo ciclo.
Quindi, si rileva una adesione completa alla volontà di fare formazione nelle scuole. Peraltro, la norma contenuta all'articolo 1, lettera p), punto 3, è indirizzata alla promozione e alla divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole. Quindi, questo argomento, seppure non risolto totalmente in questa fase, è sicuramente all'attenzione del Governo e comunque in sede di attuazione di decreti legislativi sarà risolto, fermo restando che sono già previste le sperimentazioni a partire dal prossimo anno scolastico.
Sono convinto che il tema della sicurezza debba rappresentare un terreno comune di dialogo tra le istituzioni, le forze politiche e sociali, sul quale realizzare quel serrato confronto e quella ricerca di convergenze di cui il mondo del lavoro e l'intero Paese hanno urgente bisogno.
Credo che dovremo continuare a lavorare con questo spirito. L'impegno del Governo sarà quello di garantire un testo unico largamente condiviso ed efficace sul fronte della lotta agli incidenti e alle morti sul lavoro. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli e che prima di procedere alla votazione di tale proposta si verifichi la presenza del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Stiffoni.
Non è approvata.
Comunico che sono pervenuti i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che saranno pubblicati nell'allegato B della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
MONTAGNINO, sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale. Il mio parere è concorde con quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.
Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1507, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'emendamento 1.209 modifica la lettera d) del comma 2 dell'articolo oggetto del nostro esame.
Ritengo necessaria una migliore formulazione di questa parte dell'articolato perché l'attuale testo del provvedimento, in cui si fa riferimento solo agli adempimenti formali, potrebbe lasciare mano libera ad una semplificazione troppo spinta. Mi spiego meglio. Esistono alcuni adempimenti di carattere formale che il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha previsto debbano essere garantiti in ogni caso. Faccio l'esempio dell'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, un adempimento formale del cui espletamento viene prevista l'obbligatorietà. Un altro esempio di adempimento formale può essere rappresentato dalla nomina del rappresentante per la sicurezza alla cui obbligatorietà si fa comunque riferimento. Credo sia necessario prevedere l'esclusione di alcuni adempimenti che comunque devono essere poi garantiti.
L'emendamento 1.214, invece, interviene sui criteri volti a stabilire la composizione numerica delle figure professionali nelle Aziende sanitarie locali. Credo che se il disegno di legge fosse approvato nell'attuale formulazione si potrebbe incorrere nel rischio di varare un provvedimento molto depotenziato. Peraltro, richiamando l'intervento del senatore Tofani, faccio presente che questa è una richiesta già contenuta nel documento conclusivo approvato dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro della passata legislatura.
Do per illustrati gli altri emendamenti per soffermarmi, invece, sull'1.0.204 concernente l'esclusione dei cosiddetti lavoratori precari dallo svolgimento di alcune mansioni, che riguardano il contatto, ad esempio, con agenti cancerogeni, chimici, biologici e l'utilizzo di attrezzature pericolosissime, con la possibilità di correre rischi elevati. Ritengo necessario prevedere l'esclusione dei lavoratori precari dallo svolgimento di alcune mansioni perché non hanno il medesimo obbligo a svolgerle (conseguente alla formazione ed alla informazione) di quelli assunti a tempo pieno. Quindi, possono aumentare i rischi nell'espletamento di queste mansioni proprio perché non sono nelle stesse condizioni degli altri lavoratori.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
SACCONI (FI). Signor Presidente, i nostri emendamenti sono coerenti con i rilievi che abbiamo rivolto a questo provvedimento nel corso della discussione generale.
In primo luogo, un emendamento ha lo scopo di garantire maggiore tempestività all'entrata in vigore del decreto delegato che dovrà essere prodotto, in base a questo disegno di legge delega, sulla base della conclamata esigenza di garantire quanto prima un Testo unico per dare certezza ed effettività alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Ed, invero, ci sembra che nove mesi, tempo idoneo per altri profili fisiologici, non lo siano altrettanto per la produzione di un decreto delegato, che sarà redatto sul solco di un'ampia elaborazione che negli ultimi dieci anni è stata intensamente prodotta.
In secondo luogo, alcuni emendamenti sono rivolti a garantire risorse adeguate agli obiettivi, anche in questo caso da tutti riconosciuti, di maggiore investimento nella prevenzione, nell'informazione e nella formazione. In modo specifico proponiamo che l'INAIL, sulla base dell'esperienza già realizzata, possa disporre di un fondo che ripete l'attività di finanziamento che l'istituto in passato ha svolto nei confronti di quelle piccole imprese che realizzano investimenti nelle nuove tecnologie destinate alla prevenzione degli infortuni.
In terzo luogo, una serie di emendamenti è rivolta più generalmente a quell'approccio - che abbiamo considerato doversi privilegiare - per obiettivi. Poco fa il collega Treu dava di questo approccio una versione non corrispondente alla nostra tesi, secondo la quale l'approccio per obiettivi sarebbe in certa misura confliggente con quello per regole. Invece noi riteniamo che l'approccio per regole debba avere il complemento dell'approccio per obiettivi, in modo tale che non si segua la via che questo disegno di legge sembra indicare dell'ulteriore esasperazione degli adempimenti formali, anziché stimolare quanto più la realizzazione di ciò che effettivamente costituisce una prevenzione adeguata rispetto al crearsi dell'evento dannoso. Quindi proponiamo un sistema di monitoraggio presso il CNEL, condiviso dalle parti sociali e dalle istituzioni centrali come da quelle regionali, utile ad orientare le politiche attive rivolte alla salute ed alla sicurezza del lavoro, così come sottolineiamo con forza il ruolo degli enti bilaterali, di quegli organismi che promuovono concordemente le parti sociali e che garantiscono, soprattutto nel tessuto delle imprese diffuse - ove si concentra maggiormente l'infortunio nel lavoro (quindi nell'artigianato, nell'edilizia, nell'agricoltura) - organismi bilaterali che dovrebbero garantire semplificazione degli adempimenti attraverso quel controllo sociale che garantiscono. Nel disegno di legge varato dalla Commissione c'è un accenno agli enti bilaterali, frutto proprio della nostra iniziativa emendativa, che però è francamente insufficiente, perché non garantisce alla bilateralità un'adeguata condizione di vantaggio, tale da incentivare l'organizzarsi degli organismi bilaterali. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di svolgere attività ispettive e di certificare la corrispondenza dei presidi di sicurezza alle disposizioni vigenti.
L'ultima parte degli emendamenti riguarda l'apparato sanzionatorio. L'apparato sanzionatorio deve avere caratteristiche di proporzionalità, affinché sia effettivamente utile a prevenire il comportamento delittuoso, la violazione. Quando invece si collega alla violazione degli adempimenti formali, cioè non distingue tra gli aspetti più gravi e quelli che invece possono essere frutto di una negligenza, per quanto colpevole, quando arriva poi a prevedere l'interdizione degli amministratori o la sospensione dell'attività dell'impresa, colpisce quei terzi incolpevoli che certamente sono i lavoratori, mette a rischio la stabilità dell'attività produttiva e certamente non scoraggia quegli ambiti di impresa nei quali si concentrano gli infortuni. Mi riferisco a quelle imprese che, muovendosi nel sommerso o a cavallo tra l'attività legale e quella illegale, non hanno certo il timore di sparire per ricomparire poi rapidamente sotto altre forme organizzative. Si prevede ancora di superare quell'utile alternatività tra l'arresto e l'ammenda che consente la scelta del ravvedimento operoso e quindi della rimozione dei fattori che possono determinare il crearsi del danno per il lavoratore. Il ravvedimento operoso si applica soltanto se c'è la possibilità di sostituire l'arresto con l'ammenda. Invece qui, in alcuni casi, si reintroduce per la prima volta la non alternatività dell'arresto con l'ammenda, eliminando in questo modo la via del ravvedimento operoso che ho sottolineato.
Potrei ancora ricordare come con un nostro emendamento abbiamo inteso sottolineare il potere di disposizione delle attività ispettive. Quel potere di disposizione che consente di stimolare quanto più possibile il rispetto di norme di buona tecnica e la realizzazione di buone prassi. Cioè, al di là di quanto dispongono in modo cogente le norme, che spesso risalgono addirittura agli anni Cinquanta e che descrivono tecnologie di quel tempo, la possibilità di richiedere all'impresa, sulla base di un'attività ispettiva e di un potere di disposizione conferito agli ispettori, tecnologie più recenti, appunto di quei comportamenti che corrispondono alle buone prassi che sono state monitorate. In tal modo, se l'azienda non adempie, se l'azienda non corrisponde alla disposizione che le è stata rivolta, allora sì che si determina la sanzione. Questo percorso, ancora una volta, corrisponde all'approccio per obiettivi e non solo all'approccio formalistico.
Insomma, i nostri emendamenti attraversano questo provvedimento e cercano di ricondurlo ad una logica che voglia davvero creare le condizioni per ricondurre il fenomeno a una dimensione ancora più contenuta di quella che già oggi si registra. Una logica caratterizzata per davvero dall'ansia del risultato, rispetto invece a quell'approccio che caratterizza la maggioranza di Governo, tutto formale e formalistico, tutto ispirato ad adempimenti, nel presupposto che l'impresa sia di per sé un luogo pericoloso per il lavoro e per il lavoratore, anzi, come ricordava il collega Ferrara prima, sia fisiologicamente e non patologicamente, come talora disgraziatamente può accadere, il luogo dello sfruttamento del lavoratore.
È questo approccio ideologico che vi frega, ma soprattutto frega il Paese reale. (Applausi dal Gruppo FI). Esso infatti non corrisponde alle persone che lavorano in carne ed ossa, ai rapporti di produzione quali si determinano effettivamente nella realtà, quella realtà nella quale noi vogliamo intervenire con norme verosimili, per obiettivi verosimili di reale tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, secondo obiettivi quantificabili perché la buona politica si deve sempre più misurare con i risultati. (Applausi dal Gruppo FI).
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, in primo luogo l'accoglimento da parte del rappresentante del Governo dell'ordine del giorno G1 che riguarda i siti militari di produzione mi permette di ritirare gli emendamenti 1.6 e 1.0.2, in qualche modo coperti dall'ordine del giorno G1. Allo stesso modo, ritiro l'emendamento 1.225 in quanto, anche se non completamente, è però sufficientemente coperto dal testo della Commissione.
In merito all'emendamento 1.227, si richiede la definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza in relazione alle specifiche condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciale), alla tipologia di concentrazione di lavoratrici e lavoratori e alle peculiarità ambientali. È chiaro che gli organici della vigilanza devono essere rapportati a queste condizioni territoriali per poter essere efficaci. Sempre in questo emendamento viene richiamata anche con forza la necessità del principio di cautela rispetto all'esposizione a sostanze tossiche di lavoratrici e lavoratori.
L'emendamento 1.1, che è abbastanza articolato, ha però una filosofia e una proposta molto semplice: tende ad allargare su diversi terreni i poteri e le prerogative dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) che, nonostante i miglioramenti raggiunti in sede di Commissione per quanto riguarda la normativa che li riguarda, a mio avviso restano troppo limitati. L'emendamento 1.1 intende perciò ampliare i loro poteri, garantendo in tal modo un maggiore grado di intervento e quindi una maggiore efficacia, tenuto conto anche dei ricatti e delle debolezze con cui si trovano molte volte ad operare i RLS.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, che va in una direzione completamente opposta alla filosofia poc'anzi espressa anche dal senatore Sacconi, esso propone l'abolizione della lettera l) dell'articolo 1, che valorizza gli accordi aziendali sulla sicurezza. Ho molti dubbi in questo senso, data la situazione concreta oggi nelle aziende, con rapporti di forza molto negativi per le organizzazioni sindacali e per i lavoratori in genere. La mia preoccupazione è rispetto alla valorizzazione di quei tipi di accordi e quindi preferirei affermare la forza della norma.
Infine, vorrei anticipare l'emendamento 10.200. La Commissione è già intervenuta proponendo l'abrogazione parziale del famoso comma 1198 della finanziaria, quindi rintroducendo per le imprese che regolarizzano la propria situazione la possibilità di controlli riguardo alla sicurezza e alla prevenzione. Io penso che già siano previste misure positive per le imprese che si regolarizzano e non vedo perché non debba rimanere anche la possibilità di un controllo che riguardi tutti gli aspetti della normale attività di un'azienda, quindi anche rispetto ai contributi, per esempio.
Con il mio emendamento propongo quindi l'abrogazione completa del comma 1.198 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
NOVI (FI). Signor Presidente, le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni! Quello in esame è un provvedimento che nasce da buone ed encomiabili intenzioni, ma in realtà si ispira a criteri generali che da parte nostra non sono condivisibili. Esso si ispira, infatti, all'ideologia del comando-controllo, in contrapposizione con la moderna visione della condivisione e del partenariato.
Rischiamo pertanto sostanzialmente di registrare lo stesso risultato negativo colto dal vice ministro Visco con gli studi di settore. Secondo il Vice ministro, in particolare, la revisione autoritaria degli studi di settore doveva ampliare la platea dei contribuenti e fare in modo che ci fosse un introito fiscale nettamente superiore rispetto allo scorso anno. Si è dimostrato, invece, che in tal modo non si è ampliata la platea dei contribuenti, al punto che le aziende congrue sono diminuite del 30 per cento, mentre sono raddoppiate quelle non congrue, che non rientrano cioè negli studi di settore. L'obiettivo raggiunto dal vice ministro Visco è stato quindi di limitare e far decrescere la platea dei contribuenti.
Con questo provvedimento, se non facciamo riferimento ai criteri cui sostanzialmente si ispirano anche i Paesi avanzati - che sono poi i criteri della condivisione e del partenariato - rischiamo di raggiungere un risultato opposto a quello che animerebbe tutto il disegno di legge. Il rischio di questo provvedimento, infatti, è quello di un formalismo repressivo poco attento alla prevenzione e proprio per evitare tale formalismo abbiamo presentato gli emendamenti 1.68, 1.69 e 1.71, che fanno riferimento alla semplificazione degli adempimenti, che non sono soltanto formali, essendoci anche adempimenti sostanziali che hanno un costo e che rappresentano una vischiosità per l'imprenditore, nonché una diseconomia per le aziende.
Dovete riflettere, ad esempio, su quanto ha affermato ieri il presidente Sarkozy, sottolineando come i Paesi europei si trovino in una fase di difficoltà non solo sui costi, ma anche sui modelli organizzativi della produzione. Ci troviamo, infatti, a competere oggi con Paesi che praticano il dumping monetario, sociale, ambientale, sulla sicurezza del lavoro. Nessuno vuole creare competitività su quei dumping, anzi, in realtà, in una visione neocolbertiana dovremmo tentare di difendere l'Europa da questa aggressione mercatista; dovremmo fare in modo, in questo momento, che i costi e le difficoltà per l'imprenditore puntino verso un decremento e non verso un incremento.
E poi dovremmo fare in modo che la si smetta anche con il tipo di impostazione secondo cui, per esempio, persino per quanto riguarda la tutela della salute sui luoghi di lavoro bisogna avere particolare riguardo alla differenza di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Perché particolare riguardo? I lavoratori non devono essere sui luoghi di lavoro tutti quanti identici di fronte a misure di prevenzione e di repressione? Che significa particolare riguardo? Cosa significa questa presenza di presunte quote all'interno del mondo del lavoro di lavoratori per i quali bisogna avere particolare riguardo?
Mi rendo conto che queste non sono altro che una sorta di richiamo alla ideologia del politicamente corretto. Nell'ideologia del politicamente corretto, infatti, se non si parla delle donne e della moltitudine dei migranti non si è à la page sostanzialmente, e non si è promotori di produzione legislativa politicamente corretta. Ma cosa c'entrano queste cose? Stiamo parlando di un disegno di legge, di una legge quadro, di una legge delega la quale deve fare in modo che sia razionalizzato e semplificato tutto il sistema normativo in materia di sicurezza del lavoro.
Questi richiami certamente non aiutano anche perché dovete riflettere su quale può essere l'obiettivo anche disarticolatore delle realtà produttive con un tipo di richiamo normativo del genere. Immaginate un richiamo normativo del genere, che lascia ampia discrezionalità giurisdizionale, nelle mani di un magistrato che vuole disarticolare il sistema produttivo; un magistrato con questo tipo d'impostazione non solo può disarticolare, ma anche discriminare tra un'azienda e l'altra.
Pertanto, abbiamo presentato questi tre emendamenti per fare in modo che si ritorni alla corretta impostazione di tutta la questione della sicurezza del lavoro: un'impostazione che punta al partenariato, alla cooperazione e che tende a stemperare l'antagonismo nei luoghi di lavoro piuttosto che ad accentuarlo. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, lei sta chiedendo al relatore di esprimere i pareri. Sono presenti all'articolo 1 anche degli emendamenti del relatore che non sono stati illustrati. Si tratta di proposte di una certa specificità ed importanza. Non credo che si possa considerare dilatoria la richiesta di illustrazione di questi emendamenti, in ordine anche ai ragionamenti ideologici e dialettici che abbiamo fatto. Fra i tanti, cito l'emendamento 1.800a per la richiesta di partecipazione al CNEL; ma, più di questo, mi interessa l'emendamento 1.900, relativo ad una questione appena affrontata in Commissione bilancio.
Speravo, non potendo contemporaneamente partecipare ad entrambe le Commissioni (bilancio e lavoro), di poter sentire la motivazione da parte del relatore. Non si tratta di modifiche di poco conto, ma significative e, mentre nel prosieguo potremo intervenire con dichiarazioni di voto, credo che se il relatore, prima di dare il parere, non intervenga per spiegarci il motivo della proposta, non avremo più la possibilità di averne contezza.
PRESIDENTE. Non c'è modo di dare per forza la parola al relatore; se lo vorrà, potrà intervenire.
ROILO, relatore. Signor Presidente, direi che non è il caso di illustrare.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche aggiuntivi, presentati all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.860, 1.800a, 1.900, 1.650 e 1.0.208 sui quali esprimo parere favorevole.
Invito a trasformare l'emendamento 1.203 in un ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario.
Infine, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.100.
MONTAGNINO, sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
MALAN (FI). Grazie per le motivazioni!
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non c'è un obbligo di motivazione del parere, se è per questo. Non apriamo la discussione sul motivo.
FERRARA (FI). Signor Presidente, la ringrazio, so che non c'è un obbligo e che quindi la mia richiesta è caduta invano.
Ringrazio il relatore e il Governo per le ampie delucidazioni.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, identico all'emendamento 1.200.
Verifica del numero legale
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell'opposizione per la presenza di luci tra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbe la presenza di senatori).
Colleghi, vi saranno diverse votazioni: togliete le schede in eccesso, per cortesia. Nella fila davanti al senatore Garraffa c'è un eccesso di luci. Senatore Vitali, mi dà una mano anche nella sua fila? Senatore Tecce, verifica se dietro lei c'è qualche luce in più?
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Poli, identico all'emendamento 1.200, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Non è approvato.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, la ringrazio per il controllo posto per posto. Mi pare che questa sia la formula giusta per garantire che tutti votino solo per sé. Poi, Presidente, le chiederò qualche volta di fare altrettanto anche con riguardo ai banchi del centro-destra e lei certamente lo farà. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Magari in occasione di una votazione in cui anche loro partecipano, perché sull'astensione diventa dura verificare la volontà.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.860.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole a questo emendamento, che giustamente ricorda gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.860, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento, specialmente visto che, nonostante le richieste, il relatore, che pure ha presentato e dato parere favorevole all'emendamento che in Commissione ha dato luogo alle parole che qui si vogliono emendare, non ha minimamente motivato perché siano state introdotte. Parlo in particolare di quelle che si riferiscono alle condizioni dei lavoratori immigrati.
L'ho già detto in sede di discussione generale e ho chiesto al relatore di fare il suo mestiere, cioè di spiegare perché sono scritte certe parole. Ho chiesto quali differenze ci sono nella tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro tra un lavoratore immigrato e un lavoratore non immigrato. Ci sono forse delle differenze anatomiche, fisiologiche? Mi pare proprio di no. E allora ci sono delle cose che vanno bene per i lavoratori italiani e delle altre che non vanno bene per i lavoratori immigrati? Mi pare proprio di no. Se ci fossero delle motivazioni credo che il relatore, in sede di replica, le avrebbe dette, invece ha ignorato completamente questa parte e non ha minimamente motivato il parere contrario. La stessa cosa, naturalmente, ha fatto il rappresentante del Governo.
Ebbene, o si tratta di una aggiunta puramente demenziale - cosa possibile, data la razionalità con cui agisce il Governo in frequenti occasioni - oppure c'è il trucco: si vuole nascondere qui un ennesimo tentativo di allargare le maglie dell'immigrazione. Non si tratta forse dell'ennesimo tentativo di regalare permessi di soggiorno a lavoratori che, magari, si trovano in ambienti insalubri? Lo chiedo. Mi sembra legittimo pensare che potrebbe trattarsi di questo, visto che il Governo su questo punto sta agendo con un disegno di legge e visto che il ministro Ferrero ha preannunciato, addirittura, un decreto-legge.
Cosa si vuole dire con queste parole? Dove i lavoratori immigrati hanno una tutela della salute che sia superiore o inferiore o diversa da quella dei lavoratori italiani? Mi piacerebbe davvero saperlo. Si potrebbe citare quel passo di Shakespeare dove il prestatore di soldi ebreo dice: «Forse che se ci pungiamo non proviamo anche noi dolore?». A quanto pare, secondo il Governo ed il relatore, alcune cose fanno bene agli immigrati mentre sono dannose per i lavoratori italiani o viceversa. Vogliamo saperlo, oppure si tratta dell'ennesimo imbroglio e dell'ennesima mancanza di riguardo nei confronti del Senato. (Applausi dal Gruppo FI).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non voglio sostituirmi al relatore, però potrei dare un'interpretazione di natura tecnica che vorrei che l'Aula attentamente considerasse, atteso che di queste cose me ne occupo da tanto tempo.
Sarebbe interessante sapere se il relatore abbia mai visto una fabbrica in vita sua. (Commenti dai banchi della maggioranza). È una curiosità che ho. È una curiosità legittima, credo. A me hanno detto che un ingegnere non poteva fare il Ministro della giustizia, magari uno che ha visto una fabbrica poteva fare il relatore sul decreto legislativo n. 626. Se ha visto soltanto uffici sindacali o qualcosa del genere, non so.
Ma esiste un problema pratico, che credo possa diventare importante e gravoso per le nostre aziende. Non so se dietro questa norma vi sia il retropensiero illustrato poc'anzi dal senatore Malan, però sicuramente potrebbe sorgere un altro problema, molto grave, credo, per le aziende: come potrebbero interpretare la norma gli ispettorati locali e le ASL preposte ai controlli secondo cui tutte le istruzioni presenti sui macchinari, i cartelli e la documentazione - molto vasta - relativa al decreto legislativo n. 626 dovrebbero essere tradotte in tutte le lingue, come minimo, dei lavoratori presenti in fabbrica, con un aggravio enorme di costi burocratici per le aziende. Noi riteniamo che chi viene a lavorare in Italia debba essere tenuto a conoscere la lingua italiana, ma se una norma del genere venisse approvata credo che un'interpretazione che potrebbe essere data è questa, con un'ennesima vessazione per le nostre aziende in questo momento. Pregherei di valutare meglio tale aspetto, perché già il decreto legislativo n. 626 è gravoso per le piccole e piccolissime aziende; se ad esso aggiungiamo previsioni come quella di cui stiamo discutendo, considerando che moltissime piccolissime aziende, anche artigianali, oggi si avvalgono di manovalanza e di prestazioni d'opera extracomunitaria, rischiamo veramente di costruire una Babele dal punto di vista della documentazione.
Rifletterei un attimo sulla questione. Non so se ho rubato il mestiere al nostro muto relatore, ma credo che la ratio a monte di tale disposizione - a meno che non sia stata messa «a capocchia» per ragioni ideologiche - possa essere proprio questa, e in tal caso è foriera di gravi problemi. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, credo non si possa non intervenire su questo punto, perché la ratio in base alla quale è stata presentata una questione relativa alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati attiene ad una semplice lettura dei dati INAIL, in cui i lavoratori immigrati rappresentano circa il 16 per cento nel totale degli infortuni. Vi sono ovviamente anche problemi di lingua e di alfabetizzazione, che richiedono una capacità di intervento diretto.
Questo ragionamento va anche collegato con le cifre relative agli infortuni sul lavoro domestico professionale, che coinvolgono 2.500 donne, in larga parte anch'esse lavoratrici immigrate.
Le norme individuate dalla Commissione vanno lette poi in relazione all'emendamento 1.203, che improvvidamente il relatore ha chiesto di ritirare e trasformare in un ordine del giorno (e anticipo che, se venisse ritirato, lo farei mio, chiedendo che venga sottoposto al voto dell'Aula). Tale emendamento, infatti, interviene con contenuti di formazione e di prevenzione su questioni riguardanti anche il lavoro domestico professionale e, tra l'altro, si tratta di interventi che il Ministro della salute ha già anticipato nel corso della sua audizione presso la Commissione infortuni sul lavoro. Sarebbe pertanto opportuno che l'Assemblea mettesse il Ministero in condizione di realizzare una prevenzione più efficace in questo ambito.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, ho appena ascoltato le dichiarazioni del senatore Zuccherini e mi permetto di citare in quest'Aula ciò che ha detto ieri il presidente Tremonti: «Non ho capito». Non riesco a capire cosa c'entri un'attività di tipo professionale con una provenienza di carattere nazionale, a meno che nella testa dei nostri colleghi non vi sia una identificazione per natura, in base alla quale se si è lavoratori extracomunitari si è destinati, per natura appunto, a svolgere quelle funzioni.
Cosa significa, senatore Zuccherini, che il 16 per cento dei lavoratori che subiscono incidenti sul lavoro ha origini extracomunitarie? Questo li espone a rischi diversi e maggiori? Se il 2 per cento proviene da Catanzaro invece che da Bergamo, signor Presidente, è esposto a rischi diversi rispetto ad altri? Tale riferimento non ha alcun tipo di significato nell'ambito di questa normativa, anzi è pericoloso per il suo carattere discriminatorio e razzista. Può portare infatti a conseguenze negative, come quella descritta dal senatore Castelli, che tra l'altro è l'interpretazione più bonaria, ma anche ad altre, ad esempio forme di tutela speciale che ad altri non vengono assicurate, in nome di un'ideologia o di un concetto di favore verso chi sarebbe in qualche modo penalizzato dalle nostre normative. È un dispositivo che non può trovare ospitalità in norme che devono avere carattere universale, generale e astratto.
Dichiaro pertanto il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento in esame.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, avrei potuto evitare di prendere la parola, poiché condivido quanto affermato poc'anzi dal collega Zuccherini; però intervengo poiché noto che si continua ad insistere sull'argomento e, dalle mie parti, in questi casi si dice che non c'è nessuno più sordo di chi non vuol sentire.
A me pare che la norma prevista sia chiarissima e risponda ad un'esigenza specifica. Intanto, è collocata all'interno dell'articolo 1 in cui sono previste deleghe al Governo... (Commenti del senatore Malan). Aspetti un minuto, senatore Malan. Mi sembra si debba trovare un'intesa. Non si può essere tutti d'accordo e associarci ai richiami del Presidente della Repubblica quando qualcuno muore sul lavoro o quando si verifica un grave infortunio e contestare poi una norma, come quella in esame, nella quale, oltre a tenere conto di vari princìpi come la salvaguardia dei diritti, si suggerisce di porre attenzione ad un dato specifico che caratterizza gli infortuni e cioè al fatto che le donne - e quindi la necessità di parlare di differenza in genere - e i lavoratori immigrati sono particolarmente colpiti. Non che debbano avere un trattamento... (Commenti del senatore Castelli). Senatore Castelli, lo dicono le statistiche! Scusi, ma io in fabbrica ci sono stato, ci ho lavorato (forse lei meno), le fabbriche continuo a conoscerle e so quanto dalle sue parti, soprattutto nelle fabbriche dove si sta male, i lavori peggiori li svolgano gli immigrati i quali, essendo spesso meno tutelati degli altri, si trovano nella condizione di subire di più il rischio, l'esposizione.
Perciò questo a me pare un richiamo di buonsenso. Se poi lo si vuole interpretare facendo il processo alle intenzioni, o altro, sarebbe meglio ammettere sin d'ora che non avete voglia di discutere di questi problemi. La previsione in questione è talmente chiara che non lascia spazio ad eventuali interpretazioni.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). È propaganda!
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Tende solo a rimarcare il fatto oggettivo che oggi le donne e i lavoratori immigrati, sia maschi che femmine, beneficiano di minori tutele oggettive rispetto alla propria salute: lo dicono le statistiche. Punto. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE e del senatore Turigliatto).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GALLI (LNP). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo... (Scambio di battute tra i senatori Tibaldi e Castelli).
PRESIDENTE. Senatore Castelli, senatore Tibaldi, il collega Galli sta intervenendo. Non vorrei dover sospendere la seduta alle 13,10.
GALLI (LNP). Capisco, signor Presidente, che i colleghi della sinistra interpretino la Costituzione in maniera elastica, come il tessuto epiteliale delle gonadi maschili, ma vorrei richiamare l'attenzione del collega Tibaldi ricordandogli che ci sono anche etnie all'interno delle quali, per esempio, si registrano maggiori percentuali di furti in casa, o di reati contro la persona. Prevediamo, allora, un codice penale che vale per gli italiani, uno diverso per i rumeni e un altro ancora per i maghrebini, perché questo è il vostro principio. Se le leggi vengono predisposte sulla base delle percentuali riguardanti le varie provenienze etniche, allora sarebbe il caso di rivedere anche il codice civile in base al fatto che, soprattutto tra le componenti comunitarie, vi sono etnie maggiormente presenti che in altre comunità o rispetto agli italiani. Non so se vi rendete conto di ciò che state dicendo.
Se esiste un problema di sicurezza sui luoghi di lavoro (e c'è indiscutibilmente, nonostante ciò che è stato detto nelle settimane scorse), bisogna riordinare la normativa. Faccio notare però che le regole, in un Paese civile, sono uguali per tutti! Come fate voi che siete i cultori della Costituzione ad introdurre princìpi che differenziano per provenienza geografica? A noi andrebbe anche bene, perché di cose da dire ne avremmo tante, però tutto ciò mi pare un pochino in contrasto con il vostro abituale modo di ragionare. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Non intendo aprire una discussione sul problema dell'immigrazione e tutto ciò che ad esso è collegato. Quindi, se si intende utilizzare il dissenso per aprire un dibattito, a questo punto - mi spiace - non ci sto e lo rimando alla fine della seduta, per chi vorrà fermarsi con me in Aula, alle ore 14.
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PASTORE (FI). Presidente, non voterò per dissenso tecnico. Vorrei invitare i colleghi ad una riflessione, e non tanto a quella prospettata dal collega Malan, che probabilmente ha anche un suo fondamento.
Invito i colleghi a leggere il testo del comma 1 dell'articolo 1, e precisamente l'aggiunta della frase che l'emendamento vuole cancellare. Che cosa stabilisce il comma 1 dell'articolo 1? Stabilisce quanto segue: «... garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Si tratta di una formula, quella originaria del disegno di legge, che non farebbe una piega, perché riconosce un principio elementare, ossia il principio dell'uguaglianza, il principio per cui i livelli essenziali in materia di diritti civili e sociali devono essere validi per tutti, senza distinzioni di sesso, razza, religione e via discorrendo.
La Commissione ha aggiunto una frase che contraddice in maniera significativa questa regola costituzionale. Non è una regola operativa, parliamo di diritti e non di attuazione dei diritti sul territorio nelle varie realtà locali nelle quali poi si dispiega la tutela del lavoro. La parte aggiunta che si propone di sopprimere è formulata nel modo seguente. Dopo aver enunciato l'uniformità della tutela per i diritti civili e sociali, si dice: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati». Ciò significa che, in base a questa aggiunta che proponiamo di togliere, ci sono soggetti che hanno diritti speciali e soggetti che hanno diritti ridotti.
Questa formula è assolutamente inaccettabile, poiché - ripeto - mentre nella operatività, nell'attuazione può essere posta una attenzione diversa per situazioni di disagio o di particolare debolezza, nello stabilire il livello essenziale dei diritti non ci può essere questa differenza perché diverso è il sesso del lavoratore (Applausi dal Gruppo FI) o diversa è la provenienza del lavoratore e le sue caratteristiche. È una contraddizione insanabile, per cui vorrei invitare a svolgere una riflessione seria sul punto, che tra l'altro indirizza la delega, che quindi sarà rilevante sul piano della legislazione delegata. Si tratta di un punto di diritto sostanziale costituzionale. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Colleghi, ho chiesto di illustrare gli emendamenti. Tutti possono intervenire sul loro complesso.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Non si può ricorrere ad un dissenso, che non è tale, per non intervenire sul merito. Per il suo Gruppo, senatore Sacconi, hanno già parlato due persone. Interviene in dissenso totale? Come voterà? Contrarissimo o favorevolissimo?
In ogni caso, le do la parola.
SACCONI (FI). Mi astengo per una ragione - lo dico ai colleghi - non tecnica ma concretamente riferita all'emendamento.
Condivido la necessità di articolare, in relazione al genere, le norme relative alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della lavoratrice. Non c'è dubbio che differenze antropologiche e fisiologiche determinano - per esempio - la necessità di dispositivi di protezione individuale assolutamente più robusti nel caso del genere femminile, ossia della lavoratrice, e le statistiche relative alle lavoratrici corrispondono effettivamente alla necessità di alzare le soglie di protezione ad esse rivolte. Per questo aspetto non condivido l'emendamento e mi astengo.
Condivido invece l'emendamento e mi unisco alle considerazioni che sono state già fatte per quanto riguarda i lavoratori immigrati, perché in questo caso la statistica non sovviene. Essa ci dice che gli infortuni sono più presenti fra i lavoratori immigrati - come è stato già detto - in relazione ai bad jobs nei quali essi si concentrano, in quanto sono lavori rifiutati molto spesso dai cittadini residenti. In questo caso, però, la statistica non si può in alcun modo risolvere in adempimenti o obblighi maggiori per il datore di lavoro, perché essa si riferisce soltanto ad un aspetto oggettivo: la particolare concentrazione in lavori a più alto rischio, come quelli del settore edile, dove si registra la più alta percentuale di lavoratori immigrati. Quindi, per l'edilizia varranno le disposizioni che, come è giusto che sia, intendono proteggere più attentamente tanto il lavoratore immigrato quanto quello non immigrato.
Questa e non altra è la ragione del mio voto di astensione sull'emendamento 1.700.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, alla luce delle considerazioni del senatore Sacconi, che condivido pienamente, chiedo che l'emendamento in esame sia votato per parti separate. Si è infatti giustificata la previsione di una differenza riferita alle lavoratrici...
PRESIDENTE. Senatore Malan, faccia la sua proposta rispetto al testo dell'emendamento.
MALAN (FI). Propongo di votare la prima parte dell'emendamento fino alle parole «condizione delle lavoratrici», fermo restando che se la prima parte dovesse essere respinta - cosa che non credo avvenga - sarebbe possibile votare la seconda.
PRESIDENTE. Senatore Malan, per quanto mi riguarda, nell'emendamento si fa riferimento a due categorie differenti e quindi sarebbe accoglibile la votazione per parti separate.
POLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, io non ho illustrato l'emendamento 1.700, ma credo che quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro si faccia riferimento al principio generale di sicurezza.
Non capisco perché il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento in esame, a fronte di una pronuncia favorevole sulla proposta di prestare maggiore attenzione e riguardo ai lavoratori anziani, i quali, in base alle statistiche, risultano essere coinvolti in numerosi incidenti. L'emendamento 1.700 affronta il tema della discriminazione e richiede che sia prestata attenzione alle donne lavoratrici e agli immigrati. Credo che il principio di prevenzione debba essere generalizzato e applicato a tutti; quindi, deve essere possibile salvaguardare la salute di tutti i lavoratori. Non capisco questa differenza di posizioni, una relativa agli anziani e l'altra relativa alle donne e agli immigrati per i quali l'emendamento 1.700 prevede un'attenzione aggiuntiva. Ricordo a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge fa esplicito riferimento al «rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Credo sia diritto di tutti lavorare in una migliore condizione di sicurezza.
Annuncio pertanto, come è ovvio, il mio voto favorevole sull'emendamento 1.700.
DI SIENA (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI SIENA (SDSE). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento perché la discussione è andata oltre rispetto allo scambio di opinioni svoltosi in Aula.
Prego, però, la Presidenza e chi coadiuva il suo lavoro di guardare all'intero emiciclo perché sia possibile a tutti noi partecipare al dibattito.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Di Siena. Mi spiace non averla vista. Ho notato solo il cenno del senatore Zuccherini di voler intervenire, ma non il suo.
DI SIENA (SDSE). Deve guardare un po' più a sinistra qualche volta! (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PASTORE (FI). Il presidente Calderoli ha il torcicollo.
PRESIDENTE. A volte il torcicollo impedisce rotazioni adeguate che potrebbero risultare pericolose.
Poiché è stata chiesta la votazione dell'emendamento per parti separate, passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.700.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.700, presentato dal senatore Poli, fino alle parole «delle lavoratrici».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 1.700.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 1.700, presentato dal senatore Poli.
Non è approvata. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). L'emendamento 1.41 è davvero rilevante. Tocca un aspetto della complessiva riforma e della produzione del Testo unico, che poi tornerà in altri emendamenti. Infatti, qui si propone che si affermi - quale criterio ispiratore della intera disciplina - la commisurazione degli adempimenti alle caratteristiche settoriali e dimensionale delle aziende.
Il problema si pone perché tutto il sedimento normativo, che qui dovrà essere riunito, semplificato ed anche in parte sottoposto a novazione, è essenzialmente costruito sull'impresa di grandi dimensioni, strutturata, organizzata, alla quale si chiedono adempimenti sostenibili da questa dimensione d'impresa. Ma proprio per la volontà di rendere le disposizioni più effettive, rispetto al grado di ineffettività che largamente riscontriamo, in particolare nelle piccole imprese, è importante che vi sia da parte del legislatore la capacità di adattare molte disposizioni alla dimensione aziendale, alle caratteristiche quindi anche settoriali dell'impresa; che cioè la disciplina si articoli quanto più in modo da essere, come diciamo sempre, effettiva, in modo da avere ragionevolmente una prospettiva di effettiva applicazione.
Per questa ragione, l'emendamento 1.41 va sostenuto, così come sosterremo altri emendamenti nostri e di altri colleghi che sempre si riconducono a questo fondamentale obiettivo: avere disposizioni che si articolano, anche in relazione ai settori ed alle dimensioni aziendali. (Applausi dal Gruppo FI).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Voteremo l'emendamento 1.41. Però, vorrei svolgere una riflessione: il decreto legislativo n. 626 è intervenuto nella nostra legislazione con gravi conseguenze dal punto di vista organizzativo ed anche economico, sopratutto sul tessuto delle piccole e medie aziende, ormai da quasi dieci anni perché, di fatto, comincia ad essere applicato intorno al 1996.
Vi è un dato curioso, nel modo più assoluto, in tutto ciò: se vediamo la curva degli incidenti dagli anni Ottanta ad oggi, questa è discendente. Quindi non è vero che siamo in emergenza incidenti. Essi stanno diminuendo da vent'anni in Italia, legati soprattutto alla modernizzazione dei cicli tecnologici.
Oggi le macchine sono quasi tutte automatiche, quindi è evidente che chi lavora sulle macchine automatiche si fa meno male di chi lavora sulle macchine manuali. Se andiamo a vedere questa curva, ci rendiamo conto che essa non è stata modificata in nulla dall'intervento del decreto legislativo n. 626. Cioè, l'incidentalità e la mortalità in Italia nelle aziende manifatturiere ha continuato a diminuire esattamente con lo stesso trend che aveva prima che venisse introdotto il decreto n. 626. Questo ci dovrebbe far riflettere. Dov'è l'incidentalità? Soprattutto dove c'è lavoro nero. Questo è il punto.
Sono spaventato da questo disegno di legge, che rischia di introdurre nelle nostre aziende ulteriori adempimenti burocratici. Perché il legislatore cosa fa? Se vuole modificare una legge, raramente toglie, ma aggiunge altre norme, se non altro per giustificare a se stesso il fatto che esiste. Noi siamo qui, dobbiamo lavorare, dobbiamo produrre; ma attenzione, andremo a richiedere adempimenti che poi, fuori di qui, non qui dentro, le piccole e medie aziende dovranno tradurre in adempimenti concreti e che rischiano di rimanere soltanto sulla carta.
Torno rapidamente sulla questione dei lavoratori e delle lavoratrici extracomunitari. È vero che, abituati a noi stessi, forse diamo scarsa fiducia al legislatore, forse questo è il dato; però, già oggi il decreto n. 626 distingue chiaramente le donne dagli uomini, è del tutto ovvio. Pensiamo soltanto alle norme per il sollevamento dei pesi; c'è tutta una normativa che prescrive le modalità del loro sollevamento, come si possono sollevare, il peso massimo che si può sollevare (che, come è evidente, è diverso per gli adolescenti). Sono previste anche differenze in considerazione dell'età e del genere, perché - è ovvio - il legislatore, anche se in Italia non gode di buona fama, fino a qui c'era arrivato.
Quindi, questi aspetti sono già previsti. Per il resto, mi sembra che riecheggi un dibattito che si svolse nel 1993, quando alla Camera si discusse la cosiddetta legge Panda. La sinistra ha la strana voglia di cercare di individuare alcuni generi e alcune classi diversi dagli altri. Non capisco perché. Tra l'altro, avete dimenticato i gay, che di solito sono sempre nelle vostre preoccupazioni. Non capisco perché non li avete previsti. (Applausi dal Gruppo LNP).
State tranquilli colleghi, questa è una norma patentemente anticostituzionale che verrà cassata dalla Costituzione, perché il diritto alla salute e il diritto alla sicurezza sono diritti universali che non possono essere rescissi e scissi in funzione del genere e della provenienza. Quindi, sarà una norma che sicuramente cadrà sotto la mannaia della Corte. (Applausi dal Gruppo LNP).
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, mi vorranno scusare i colleghi per l'ora tarda in cui intervengo, ma la chiusura della seduta è fissata per le ore 14 e continuiamo a votare emendamenti al provvedimento che, come è stato dichiarato e argomentato prima dai colleghi, sono di una certa importanza per la nostra parte politica.
In proposito, vorrei approfittare della cortesia ai colleghi della maggioranza per chiedere di prestare attenzione all'emendamento 1.30, che fa riferimento al comma 2 dell'articolo 1, laddove, all'inizio, si dice che i decreti di cui al comma 1, cioè il decreto o i decreti che faranno seguito alle deleghe di cui al comma stesso, dovranno essere adottati realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto degli elencati princìpi e criteri direttivi generali. Le successive lettere stabiliscono poi quali sono i princìpi e i criteri.
Colleghi, richiedo la vostra attenzione per ricordare i principi e i criteri della lettera b) - su cui ha parlato il senatore Sacconi poc'anzi - che riguardano l'applicazione della normativa in materia di salute sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio: ebbene, a tale proposito non è stata accettata la correzione che ciò fosse fatto con un elemento salvifico rispetto ai principi della commisurazione degli adempimenti di funzione.
C'è ancora la possibilità di dare la giusta correzione alla proposta che proviene dalla Commissione, quella di aggiungere, dopo le parole «tipologie di rischio», soltanto tre parole che avrebbero il significato di ricondurre la disposizione all'interno, se non propriamente nel perimetro esatto, così come richiesto dall'emendamento 1.41, o almeno in un perimetro un po' più allargato, ma comunque più specifico rispetto a quello, troppo esteso (con una conseguente disciplina che non sarebbe stata effettiva), del testo così come presentato.
Questo perché, come abbiamo già detto sia in Commissione, sia in Aula, il sedimento normativo in relazione alla sicurezza sul lavoro fa necessariamente riferimento alle grandissime aziende; necessariamente deve essere un sedimento normativo che nella raccolta di tutto ciò che è stato fatto, detto e scritto, degli indirizzi che sono stati tracciati, ha come punto ultimo il raggiungimento di obiettivi che in primo luogo cercano di ricondurre i grandi insediamenti al rispetto delle normative e quindi, in tal senso, a far sì che l'applicazione determini una conseguenza culturale e un rispetto delle normative: in una parola, una linearità, dalle aziende più grandi a quelle più piccole. Ma cosa consegue da un'applicazione di una delega così estesa? Che i decreti delegati, che - ricordiamo - perverranno ai due rami del Parlamento e nelle Commissioni di merito non per un parere vincolante, ma soltanto consultivo, non potranno incidere, come è avvenuto e come diceva il senatore Castelli per la legge n. 626, sulla possibilità di accompagnare le aziende nel raggiungimento di quegli obiettivi.
La conseguenza potrebbe essere non il raggiungimento di un luogo di lavoro più sicuro, ma di una rinuncia da parte delle piccole aziende al conseguimento dei perimetri di sicurezza e quindi, a questo punto, un danno economico, che è il motivo per cui in Commissione bilancio ci siamo battuti affinché la delega non fosse generica e indicasse le risorse necessarie perché gli obiettivi venissero raggiunti. Invece, ci troviamo di fronte ad una realtà diversa, cioè la previsione della ricerca delle risorse viene proiettata soltanto nei decreti successivi.
In questo modo, il raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere svilito, sminuito, non realizzato e in questo senso la correzione richiesta attentamente dal senatore De Poli potrebbe dare non solo la possibilità che i decreti raggiungano l'obiettivo, cosa su cui tutti siamo d'accordo, ma che lo raggiungano con una norma di accompagnamento che è il fine ultimo non soltanto dell'emendamento 1.41, ma anche dei successivi 1.3 e 1.16, su cui ci riserviamo di intervenire sperando che però ciò sia reso inutile dall'accoglimento della nostra proposta da parte dei colleghi della maggioranza.
Comunque, noi la difendiamo e cercheremo, anche con altri interventi dell'opposizione, di arrivare alla sua condivisione e approvazione. (Applausi dal Gruppo FI).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.
CARRARA (FI). Presidente, chiedo a soli 12 colleghi di appoggiare la mia richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore, lei è un po' restrittivo. Se ce ne fossero di più dovremmo prenderli.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Poli, tocca un aspetto, che ritornerà in successivi emendamenti, relativo all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavori.
Questo era un obiettivo già presente nella legge Biagi, che ha esteso le tutele fondamentali in materia di tutela e sicurezza sul lavoro a tutte le nuove tipologie di lavoro. Allo stesso modo, nella delega inserita nella legge di semplificazione, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, si prevedeva di estendere - per la prima volta, peraltro, nel nostro ordinamento - ai lavoratori autonomi alcune misure relative alla loro salute e sicurezza, mentre i loro dipendenti sono ovviamente già tutelati dalle disposizioni vigenti.
Vorrei ricordare, inoltre, che la Commissione europea non ha raggiunto a questo proposito un orientamento concorde: non esiste infatti una direttiva che imponga di estendere anche ai lavoratori autonomi le norme che riguardano la tutela e la sicurezza sul lavoro.
Tale emendamento evidenzia come non si possano considerare i lavoratori autonomi soggetti alle stesse disposizioni dei lavoratori subordinati. Più avanti proporremo - con un passo avanti significativo, peraltro - che si limiti la normativa relativa ai lavoratori autonomi ai dispositivi di protezione individuale e al periodico controllo sanitario. La premessa per un emendamento di questo tipo, che successivamente esamineremo, è di eliminare il riferimento ai lavoratori autonomi, perché per essi deve valere una disciplina speciale che, come ho detto, li consideri destinatari, oggi e non ieri, delle norme che mirano a proteggere la tutela e la sicurezza sul lavoro, ma in una dimensione del tutto speciale, come del resto già oggi dispongono gli stessi atti e le raccomandazioni della Commissione europea; non le direttive, come ho detto, perché non esiste un orientamento comune al riguardo.
In questo senso annunciamo quindi il nostro voto favorevole all'emendamento presentato dal collega Poli. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Colleghi, sulla base di quanto sto per comunicarvi, credo si possano concludere qui i nostri lavori, prima di procedere a rischiose verifiche del numero legale. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri sera, a conclusione della seduta - e quindi successivamente alla comunicazione dell'ordine del giorno di oggi - è stata presentata dal prescritto numero di senatori la richiesta di rimessione all'Assemblea del parere della 1a Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sulla liberalizzazione dei mercati energetici.
Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, la deliberazione dell'Assemblea deve avvenire entro cinque giorni. Il Senato è pertanto convocato lunedì 25 giugno, alle ore 18, per la predetta deliberazione.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, nel dare appuntamento ai colleghi per lunedì alle ore 18, volevo chiederle una cortesia: se può interporre i suoi buoni uffici affinché la prossima volta, verificandosi le stesse circostanze, sia possibile procedere ad esprimere il voto sui presupposti nella giornata di giovedì, anziché nella giornata di lunedì. Mi pare utile per il buon andamento dei nostri lavori. Capisco che, forse, questa volta non si è potuto fare, ma in futuro sarebbe il caso di adottare questo sistema.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, la mia personale interpretazione della lettera dell'articolo 78, comma 3, mi fa dire che il Presidente mette e inserisce; questo perché si legge: "sottopone (...) al voto dell'Assemblea", e non si parla di inserimento all'ordine del giorno. Quindi, avrei dato una lettura come la sua. Non essendovi oggi il Presidente in sede, si è preferita questa strada che mi sembra più elegante e accettabile.
(omissis)
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (1507)
ORDINE DEL GIORNO
G1
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
verificata l'incongruità dell'effettuazione dei controlli e del rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei siti di pertinenza del Ministero della difesa affidati alla stessa amministrazione, secondo le previsioni del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000,
impegna il Governo:
alla revisione di tale disposizione in direzione dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con l'esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m)previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.
u)rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v)introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
EMENDAMENTI
1.28
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sei».
1.200
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Id. em. 1.28
Al comma 1, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sei».
1.15
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro» con le seguenti: «per la riforma in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il riassetto normativo con le disposizioni vigenti».
1.860 (già 1.0.200)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 117 della Costituzione». aggiungere le seguenti: «e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione».
1.700
Respinto. Votato per parti separate.
Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».
1.41
Respinto
Al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole: «fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali,».
1.30
Respinto
Al comma 2, lettera b), inserire, dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio» le seguenti: «ad esse connesse».
1.16
Respinto
Al comma 2, lettera b), sopprimere, dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio,» la seguente: «anche».
1.27
Respinto
Al comma 2, lettera c), sopprimere, dopo le parole: «i lavoratori e lavoratrici» le seguenti: «, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati».
1.7
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, sopprimere il numero 2).
1.701
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, sopprimere il numero 2).
1.17
Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività», con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».
1.39
Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni».
1.203
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, DI SIENA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:
«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1-bis, determinati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1.67
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate e».
1.68
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003», aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».
1.204
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis). idonee misure di tutela in funzione della specificità di genere».
1.206
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) specifici obblighi di formazione e aggiornamento periodico minimo per tutti i soggetti a carico dei quali sono previste sanzioni penali per reati contravvenzionali, da registrare in appositi "libretti" individuali formativi».
1.209
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) individuazione in sede della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, degli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede una sanzione, anche amministrativa».
1.800
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali», ed aggiungere in fine le seguenti: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».
1.24
Al comma 2, lettera d), sopprimere, dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» le seguenti: «meramente formali».
1.8
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.69
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali».
1.210
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali».
1.18
Al comma 2, lettera d), inserire, dopo le parole: «adempimenti meramente formali» le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».
1.71
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».
1.211
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela».
1.212
DE PETRIS, RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela».
1.72
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo» aggiungere le seguenti parole: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».
1.214
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) definizione dei criteri per stabilire la composizione numerica e le figure professionali essenziali dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, in funzione delle realtà territoriali;».
1.25
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazione alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi».
1.9
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi».
1.702
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» aggiungere le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».
1.440
Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» aggiungere le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».
1.73
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».
1.441
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro;»
1.216
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, anche in via alternativa, graduate in relazione al livello di pericolosità della condotta, alla gravità delle inosservanze ed all'eventuale reiterazione dei reati, riservando in ogni caso alle ipotesi di maggior gravità la pena congiunta dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda fino a 200.000 euro».
1.217
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «fino a euro ventimila» con le seguenti: «fino a euro diecimila».
1.218
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «dell'arresto fino a tre anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dell'arresto fino a due anni».
1.219
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi», con le seguenti: «dell'ammenda fino a euro cinquantamila negli altri casi».
1.74
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».
1.442
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».
1.220
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila», con le seguenti: «fino ad euro cinquantamila».
1.76
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1.703
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).
1.221
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), numero 5), dopo le parole: «persona offesa» inserire le seguenti: «, ove consenziente,».
1.77
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) sostituire l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il seguente:
"Art. 90. - 1. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41"».
1.443
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) sostituire l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il seguente:
"Art. 90. - 1. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a mille euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41"».
1.78
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi».
1.222
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali».
1.225
Ritirato
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie».
1.227
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;
f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».
1.228
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
1.229
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) implementazione del sistema di prevenzione aziendale con rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio e Protezione dei lavoratori (RSPP);».
1.20
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo del» «inserire le seguenti: «medico competente e del».
1.801
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «per la sicurezza territoriale», inserire le seguenti: «procedendo anche ad una rivisitazione critica dei compiti e delle responsabilità del medico competente».
1.80
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «laddove non siano presenti Organismi bilaterali per la sicurezza».
1.1
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«g-bis) rivalutazione del tempo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in funzione dei compiti da svolgere, con particolare riguardo agli obblighi del datore di lavoro di consegna della documentazione necessaria, a partire dal documento di valutazione dei rischi»;
g-ter) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione autonoma del documento della valutazione dei rischi»;
g-quater) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale»;
g-quinquies) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria».
1.11
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione,».
1.81
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione».
1.2
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
1.12
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».
1.704
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «ai fini del miglioramento dei livelli di tutela», con le seguenti: «per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela», e, in fine, dopo la parola: «legislativamente», aggiungere:
«1. Agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità.
2. Trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolarmente separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro.
3. Prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità».
1.705
Al comma 2, sopprimere la lettera m).
1.37
Al comma 2, sostituire la lettera o), con la seguente: «previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPELS)».
1.800a
IL RELATORE
Al comma 2, lettera o) dopo le parole: «(ISPSEL),» aggiungere le seguenti: «con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),».
1.26
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «a valere previo atto di accertamento su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.230
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera p), le parole: «a valere previo atto di accertamento su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,», sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.706
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,», con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.231
Al comma 2, lettera p), numero 1), sopprimere le parole: «, di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,».
1.802
Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «deve essere garantita,», inserire le seguenti: «l'immediata accessibilità e».
1.47
Al comma 2, lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure».
1.900
IL RELATORE
Al comma 2, alla lettera p), numero 3), sostituire la parola: «promulgazione» con la seguente: «divulgazione»; alla lettera q), sostituire le parole: «nel rispetto e nella verifica dei risultati» con le seguenti: «nel rispetto dei risultati verificati»; al comma 4, sostituire le parole: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2,» con le seguenti: «su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2,».
1.48
Al comma 2, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso», con le seguenti: «regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltatori e subappaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per eliminare i rischi ambientali e da interferenza tra i vari lavori mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori; valorizzare».
1.86
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, lettera s), al numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso», con le seguenti: «regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e sub-appaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i sub-appaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e sub-appaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei sub-appaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore; valorizzare».
1.14
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera s), numero 1), dopo le parole: «e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti», sopprimere le seguenti: «anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private».
1.707
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) possibilità per le Regioni di stipulare con l'lNAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo istituto, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'INAlL».
1.6
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) revisione del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000 in direzione:
1) dell'esclusione del personale del Ministero della difesa dall'effettuazione dei controlli e dal rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro della stessa amministrazione;
2) dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare».
1.88
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAL.».
1.92
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto;».
1.22
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «differenti modalità organizzative,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto di adeguati livelli di sorveglianza nell'organizzazione».
1.87
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità».
1.650
IL RELATORE
Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera.
1.89
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria».
1.36
Al comma 5, dopo le parole: «dalla data di trasmissione, i pareri» aggiungere la seguente: «vincolanti».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è così modificato:
"2. Nei riguardi dei servizi di protezione, delle strutture giudiziarie, penitenziari e, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché delle forze di Polizia e delle Forze armate limitatamente ai siti o a specifiche aree dei siti di pertinenza del Ministero della difesa coperti da segreto militare le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministero competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica"».
Conseguentemente ogni decreto ministeriale attuativo non conforme è abrogato.
1.0.202
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in tema di salute e sicurezza delle lavoratrici)
1. L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici è effettuata secondo le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"».
1.0.16
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro e loro poteri e funzioni)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta la seguente lettera:
"l) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
a) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
b) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
2. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
3. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.
4. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.
5. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.
6. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
1.0.17
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza e loro poteri e funzioni)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta la seguente lettera:
"l) Organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
a) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
b) la Programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
c) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
2. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
3. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
4. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi bilaterali per la sicurezza.
5. Nelle aziende che occupano sino a 100 dipendenti, gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
6. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
1.0.203
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Diritto di interpello in materia di sicurezza e salute del lavoro)
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali e gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, nonché la Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione (CIIP), possono inoltrare al "Comitato speciale per l'interpello" di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il "Comitato speciale per l'interpello" è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero della salute, che possono avvalersi della collaborazione di altri Ministeri, dell'INAIL e dell'ISPESL e delle Regioni.
3. All'interpello in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo non si applica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni».
1.0.204
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 20, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) per i lavori che espongano i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d) oppure che prevedano l'utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 oppure che prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe».
1.0.205
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sistemi di gestione della Sicurezza SGSL)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e deve attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo, per l'anno 2007, dell'INAIL».
Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» aggiungere le seguenti: «nonché dell'articolo 1-bis».
1.0.208
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
"1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colpo so o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato un malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso"».
1.0.209
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
1.0.210
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
ORDINE DEL GIORNO
G1.100 (già em. 1.0.205)
(*)
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1507, di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative, anche sul piano legislativo, affinché sia introdotto l'obbligo per il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.
________________
(*) Accolto dal Governo
Allegato B
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1507 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, lettera d), lettera p), punti 1 e 2, e sull'articolo 2, comma 1, lettera a), sull'articolo 3, comma 8, e sull'articolo 113 sui quali il parere è di semplice contrarietà.
Esprime altresì parere di nulla osta sull'articolo 1, comma 2, lettera v), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole da: "anche attraverso" fino alla fine della lettera.
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.17, 1.39, 1.800, 1.71, 135, 1.225 (limitatamente al comma 5-ter), 1.20, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera g)-bis), 1.47, 1.105, 1.6, 1.88, 1.22, 1.89, 1.0.4, 1.0.2, 1.206, 1.207, 1.213, 1.214, 1.215, 1.222, 1.223, 1.224, 1.233, 1.707, 1.0.201, 1.0.203, 2.203, 3.201, 3.204, 1.226, 1.0.205, 1.0.206, 2.201, 2.202, 3.200 e 10.200.
Esprime, quindi, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.41, 1.227 (limitatamente alla lettera f)-ter), 1.801 e 1.704.
Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.800, 3.800, 4.800, 8.800 e 11.800, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.800.
Esprime altresì sulla proposta 11.800 parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione dei commi 2, 3, 4 e 5, con i seguenti: "2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 9.800 trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione al comma 2 della parola: "annui" con le altre; "per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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178a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 27
GIUGNO 2007 |
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Presidenza
del vice presidente CALDEROLI |
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1507, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 giugno ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7, identico all'emendamento 1.701.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'emendamento 1.7, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, in quanto esso intende estrapolare i lavoratori autonomi da quanto disposto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 1 per la stessa ragione che abbiamo già avuto modo di evidenziare in occasione dell'esame di precedenti emendamenti, quella cioè per cui i lavoratori autonomi devono essere destinatari di una disciplina specifica. Né può soccorrere il riferimento alla raccomandazione 2003/134 del Consiglio europeo del 18 febbraio 2003, per la genericità che la caratterizza, quindi è bene che l'emendamento provveda a sopprimere il comma 2, lettera c).
Ricordo che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, appare più opportuno procedere nei termini già convenuti con le associazioni di categoria, ovvero limitatamente ai dispositivi di protezione individuale e al controllo sanitario periodico. Queste sarebbero già novità significative rispetto all'ordinamento vigente, che non prevede alcun coinvolgimento dei lavoratori autonomi nelle discipline relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, se non vi è nessun altro intervento, chiedo il voto elettronico su questi due emendamenti; se la mia richiesta sarà appoggiata, richiedo inoltre che venga consentito il giusto tempo di attesa dei venti minuti, come da Regolamento.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, mi sembra che vi siano altri colleghi che desiderano intervenire.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo condivide l'impostazione dell'emendamento 1.7, anche se esso proviene da alcuni colleghi della maggioranza, che appoggiano il provvedimento nella sua interezza, provvedimento che, invece, nella sua interezza noi, ovviamente, non condividiamo, per le ragioni già esposte negli interventi svolti nei giorni scorsi.
Tuttavia, ci sembra positivo tutto quanto possa comportare un minimo di miglioramento ad un impianto che, pur partendo da un'idea giusta e condivisibile, è diventato tutt'altra cosa. Infatti, benché la forma in cui il testo in esame in questo momento si presenta alla nostra Camera non ne renda più condivisibile l'impianto complessivo, in questo caso, però, ci sentiamo di appoggiare questo emendamento.
Effettivamente, i lavoratori autonomi, soprattutto di certe categorie ed in certe tipologie di lavoro, rivestono una loro specificità, che non può essere inserita in una legge o in un provvedimento generale che, invece, riguarda le imprese nel vero senso del termine. Pertanto, pensare di ampliare tutta una serie di obblighi - estremamente difficili da applicare da parte dei lavoratori autonomi stessi e, soprattutto, da controllare da parte delle imprese, che peraltro diventerebbero corresponsabili - è un qualcosa che non riteniamo giusto.
Ribadisco dunque che l'emendamento alla nostra attenzione, che in qualche modo fa chiarezza in questo senso e, perlomeno, introduce una minore ingiustizia - se non una maggiore giustizia - nel provvedimento nel suo complesso, è condivisibile.
In questa legge delega si fa di tutta l'erba un fascio, senza andare a cogliere i problemi reali, e ciò è sottolineato dalla seguente questione: alla fine, non si attua un minimo di ragionevole discrimine tra le tipologie di lavoratori, con riferimento al lavoro effettivo che questi poi svolgono, mettendo tutto in un unico discorso, secondo una visione che, anche in questo caso, appare ideologicamente centralista e lontana dall'economia e dalle imprese reali ed indica in maniera chiarissima, da una parte, l'impostazione mentale e politica della maggioranza, dall'altra, l'effettiva conoscenza dei fatti.
Stiamo parlando di questo provvedimento da qualche settimana: una volta da noi approvato, andrà alla Camera, poi diventerà legge e il Governo dovrà emanare i decreti attuativi, eccetera; passeranno chissà quanti altri mesi, se non anni. Nel frattempo, anche se la questione sarà passata di moda - perché nessuno ne parlerà più, a partire dal Capo dello Stato - le morti bianche continueranno a verificarsi statisticamente e percentualmente nelle stesse situazioni e condizioni di lavoro che abbiamo denunciato fin dall'inizio.
Se, invece che stare qui a parlare, a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiamo iniziato l'esame del provvedimento, tutti gli ispettori del lavoro fossero stati mandati a controllare, ad esempio, i cantieri edili, soprattutto dove vi sono ponteggi superiori ai tre o quattro metri, probabilmente metà delle morti bianche verificatesi in questo mese sarebbe stata evitata. Questa è la dimostrazione di come qui si chiacchieri, mentre fuori, nel Paese, è tutta è un'altra cosa.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie aveva presentato questo emendamento in Commissione in quanto aveva rilevato la necessità di operare una differenziazione tra la sicurezza sul lavoro per i lavoratori dipendenti e quella per gli autonomi, soprattutto in presenza di piccole imprese o di microimprese dove spesso il lavoratore autonomo lavora con le proprie forze o con l'ausilio della famiglia: ci sembrava infatti esagerato applicare tout court le misure di protezione previste per tutti i dipendenti anche a queste realtà.
L'obiettivo, però, è stato ugualmente raggiunto. La Commissione, infatti, pur non accogliendo il testo proposto, ha condiviso il merito del nostro emendamento - come tra l'altro evidenziato anche dal senatore Sacconi e da altri - riprendendo il concetto al comma 2 della lettera c) del comma due dell'articolo 1 del disegno di legge e differenziando le situazioni, in quanto saranno previste «adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte».
Ritenendo dunque che l'emendamento sia stato recepito, ritiro la proposta modificativa 1.7.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Sospendiamo dunque la seduta fino alle ore 10,25 per fare decorrere il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.
(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,27).
La seduta è ripresa.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.701, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, vorrei motivare l'orientamento favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 1.17 del senatore Poli, laddove segnala la necessità di articolare la disciplina: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti». Sembra, questa, un'articolazione più congrua rispetto a quella del testo all'esame.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Per poter votare quest'emendamento, chiedo il sostegno a quindici colleghi per la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.39, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, vorrei esprimere l'orientamento favorevole del mio Gruppo a questo emendamento, che fa riferimento alla cosiddetta legge Biagi, la quale - vorrei ricordarlo - peraltro ha già provveduto a estendere tutte le tutele relative alla salute e sicurezza sul lavoro a tutti i nuovi lavori.
Ora, nella redazione di un testo unico, che deve essere insieme compilativo e innovativo, è importante far riferimento a tutte le discipline dei nuovi lavori, individuando quella tutela che può derivare soprattutto da una elementare considerazione: qualunque persona che a qualunque titolo si trovi in un ambiente di lavoro deve essere destinataria delle tutele che qui verranno organizzate.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Per poter votare quest'emendamento, chiedo il sostegno a quindici colleghi per la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Galli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 1.67, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, giungiamo alla disposizione cui mi sono più volte richiamato, quella già prevista dalla bozza di testo unico che è stata portata all'esame delle Commissioni parlamentari nella scorsa legislatura, laddove si limita all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, nonché all'obbligo di formazione relativa alla sicurezza per quanto riguarda i lavoratori autonomi.
Non comprendo la ragione dell'opposizione del Governo a questa specificazione relativa all'introduzione di una nuova regolazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Infatti, la materia è stata lungamente negoziata con le parti sociali e almeno con larga parte di esse - e certamente con tutte le associazioni del lavoro autonomo - concordata.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.68, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MALAN (FI). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.800, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MALAN (FI). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24, identico agli emendamenti 1.8, 1.69 e 1.210.
LOSURDO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOSURDO (AN). Signor Presidente, la ratio dell'emendamento 1.24, identico agli emendamenti 1.8, 1.69 e 1.210 (di cui, insieme alla senatrice Allegrini e al senatore De Angelis, sono firmatario), consiste nel fatto che riteniamo giusta la posizione verso l'imprenditore che si rende colpevole rispetto alla normativa nella delicata materia della tutela del lavoro; tuttavia, riteniamo che le sanzioni debbano puniregiustamente e severamente, ma non "uccidere" l'impresa, cioè mettere il titolare nelle condizioni di doverla chiudere. Vi sono sanzioni veramente devastanti di cui noi chiediamo il dimezzamento, ossia una pena giusta e severa, ma non tale da impedire all'azienda di sopravvivere, specialmente in questi settori di microimprenditorialità, come alcuni dell'agricoltura.
In sostanza, riteniamo che l'emendamento in esame non stravolga il senso del provvedimento, ma fornisca un contributo serio affinché le disposizioni siano severe, ma nel contempo molto più giuste ed evitino un danno economico certo per l'imprenditoria italiana.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Per poter votare quest'emendamento, chiedo il sostegno a quindici colleghi per la votazione elettronica.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Poli, identico agli emendamenti 1.8, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, 1.69, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, e 1.210, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Poli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.71, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, credo si debba rendere più facile la vita del datore di lavoro nel rendere sicuro il lavoro e non già renderla più difficile senza alcun effetto sulla sicurezza. Pertanto, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.71, ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.71, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.72, non comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, laddove si conferma - ripeto, si conferma e non si innova - il ruolo di controllo svolto anche da enti ed organismi privati. Forse, per il Governo il solo aggettivo "privato" è sufficiente a fargli esprimere un parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.72, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.214 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Poli, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.702.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, siamo entrati nel punto forse più delicato del provvedimento. Purtroppo, anche per mia disattenzione, i precedenti due emendamenti sono stati votati senza una opportuna attenzione da parte dell'Aula. D'altronde, l'emendamento 1.702, presentato dal senatore De Poli, riprende lo stesso tema che tornerà poi in molti emendamenti successivi.
Il Governo propone un apparato sanzionatorio che non appare funzionale a creare una adeguata deterrenza rispetto ai comportamenti in violazione delle disposizioni che pure il testo unico vorrà meglio organizzare. Si dice, in particolare, da parte del senatore De Poli, che la delega per la riorganizzazione dell'apparato sanzionatorio «deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità». Non vedo come si possano negare questi criteri elementari, anche se, invero, molte delle disposizioni che poi esamineremo non appaiono proprio coerenti, proporzionali e caratterizzate da attenzione soprattutto alla dimensione del rischio.
Credo quindi opportuno adottare un principio di esercizio della delega di questo tipo per regolare in conseguenza tutta la disciplina sanzionatoria.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico e, se possibile, vorrei anticipare la richiesta di voto elettronico per tutti gli altri emendamenti.
PRESIDENTE. Purtroppo, da Regolamento, deve essere richiesta tutte le volte.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.702, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.440.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.440, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.73.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.73, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.441.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, ritorna il tema dell'alternatività tra arresto e ammenda. Nell'ordinamento attuale, arresto e ammenda sono sempre sanzioni disposte in alternativa tra di loro, nel senso che è possibile evitare l'arresto attraverso il ravvedimento operoso, che consiste nella rimozione dei fattori che possono determinare un danno per il lavoratore e in questo modo pagare l'ammenda in luogo, appunto, dell'arresto.
Nella delega, invece, sono contenuti princìpi che sembrano tra di loro contraddittori, perché da un lato si afferma la volontà di incoraggiare il ravvedimento operoso, mentre, dall'altro, si prevede la possibilità della sanzione dell'arresto senza l'alternativa dell'ammenda, quindi senza la possibilità di evitare l'arresto con comportamenti che costituiscano ravvedimento operoso.
La sanzione sembra quindi non idonea a perseguire lo scopo principale, che è quello di creare le condizioni perché non si determini un danno per la salute del lavoratore.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.441, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.216, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.217, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.74.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto a favore dell'emendamento 1.74, in primo luogo, per quanto questo emendamento dettagliatamente contiene, e cioè perché cerca di andare un po' più nel dettaglio rispetto alle sanzioni. Vorrei ricordare che stiamo approvando per delega delle sanzioni che comprendono anche l'arresto. Non solo; parliamo di due, tre anni, cioè stiamo stabilendo un arresto per anni sulla base di una delega.
Il Senato, il Parlamento nel suo insieme, sta abdicando ad una funzione legislativa che la Costituzione gli assegna non su dettagli tecnici che potrebbero avere senso in una disciplina del genere, su dettagli che riguardano - che so - le attrezzature, il particolare materiale da usare, che sarebbe troppo lungo forse dibattere in quest'Aula, ma su arresto e su ammende molto pesanti. Stiamo veramente ponendo in essere una privazione, un'abdicazione - lo ripeto - del Senato rispetto alla funzione che gli è propria e che gli è affidata dalla Costituzione. Nel merito, ci stiamo affidando a questo Governo per stabilire tutta una vasta articolazione di sanzioni, ben sapendo ciò che il Governo ha fatto nel passato; mi riferisco, in particolare, al condono, con l'esenzione addirittura dei controlli sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, introdotto con il maxiemendamento alla finanziaria.
Credo che non possiamo accettare una cosa di questo genere e ricordo - se ci fosse qualche dubbio sulla possibilità di legiferare in questa materia non per delega ma elaborando un testo in Aula - che è in discussione congiunta al disegno di legge n. 1507, presentato dal Governo, il disegno di legge n. 1486, presentato dal senatore Sacconi ed altri senatori, firmato da senatori di Forza Italia e anche di altri Gruppi dell'opposizione, che propone un testo completo e non una delega sostanzialmente in bianco al Governo. Pertanto, già solo questo è un motivo sufficiente per votare a favore dell'emendamento 1.74. (Applausi della senatrice Rebuzzi).
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.442.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.442, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.220, presentato dal senatore Losurdo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.76.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, invito l'Assemblea a considerare con attenzione il comma 2, lettera f), numero 4), laddove si dispone «l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche».
Vorrei ricordare che la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che può condurre fino all'interdizione dall'esercizio di attività di amministrazione di società, nell'ordinamento attuale si connette a reati di carattere doloso. Per la prima volta, invece, si introdurrebbe una responsabilità per reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Oltretutto, l'interdizione degli amministratori produrrà ragionevolmente una difficoltà nella continuità dell'attività aziendale con danno per terzi incolpevoli, come sono i lavoratori.
Quindi, vi è una manifesta sproporzione tra la sanzione e l'obiettivo che essa si prefigge; si determina una instabilità non giustificata nella vita dell'impresa e nella condizione dei lavoratori.
TOFANI (AN). Lo abbiamo già soppresso.
PRESIDENTE. Senatore Sacconi, il numero 4) della lettera f) del comma 2 è già stato soppresso. Quindi, la invito a ritirare l'emendamento 1.76.
SACCONI (FI). Ritiro l'emendamento 1.76.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.703.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.703, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.221, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.77, identico all'emendamento 1.443.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, la proposta emendativa in questione si vuol definire una specifica disciplina della responsabilità e, quindi, della sanzione conseguente nei confronti dei preposti, per lo più dipendenti della società, per i quali credo sia doveroso circoscrivere la responsabilità.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.77 e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.443, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.78.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.222, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.222, il cui primo firmatario è il senatore Tofani, è stato esaminato con l'attenzione propria della 5a Commissione in ordine ai problemi conseguenti alla doverosa applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Questo, quindi, ci ha dovuto trovare unanimi nell'applicare a questo emendamento la condizione ex articolo 81 con il conseguente parere contrario. In verità, non è possibile l'identificazione della destinazione delle somme rinvenienti dalle sanzioni con un riconoscimento meccanico alle entrate e quindi l'autorizzazione alla destinazione indicata.
Pur tuttavia, trovo l'emendamento grandemente significativo ancorché non sia accettabile, ex articolo 81 della Costituzione da parte della 5a Commissione. Pertanto, se il senatore Tofani non intendesse trasformarlo in ordine del giorno, lo farei io perché gli sforzi che l'amministrazione dovrebbe fare per poter formulare i propri bilanci in modo conseguente alla utilizzazione delle rinvenienze delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui alle lettere precedenti e la utilizzazione per una programmazione di interventi mirati alla prevenzione ci trova perfettamente d'accordo.
Quindi, pregherei il senatore Tofani di accettare la mia proposta di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno o, se contrario a questa, laddove non vi fosse l'appoggio da parte di 15 senatori per sostenerne la votazione, vorrei fare mio l'emendamento 1.222 per trasformarlo in ordine del giorno.
In sintesi, dato che mi sono ritrovato anch'io a dover condividere la decisione della 5a Commissione, ho suggerito questa possibilità per rilevare la validità dell'emendamento in ordine ad una proposta che, se non con una disposizione precisa, perché contraria alle leggi di contabilità e all'articolo 81 della Costituzione, possa comunque fungere da invito al Governo affinché rifletta su questo argomento.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, inviterei i colleghi a riflettere su questo emendamento perché, di fatto, dice di destinare gli introiti delle sanzioni pecuniarie "per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali".
Mi sembra un orientamento di tutto interesse.
Mantengo pertanto l'emendamento e consentitemi quindi di chiedere il sostegno dei colleghi, affinché esso sia messo in votazione, nonostante il parere contrario della 5a Commissione permanente.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, volevo riprendere l'intervento del senatore Ferrara e invitare il senatore Tofani a trasformare questo emendamento in ordine del giorno, ma ovviamente, dopo l'intervento del collega Tofani il mio invito non ha più alcun senso.
Tuttavia, vorrei ricordare che ho presentato un emendamento esattamente uguale a questo e che ho ritirato in presenza del parere contrario della 5a Commissione. Mi permetto pertanto di insistere con il senatore Tofani affinché trasformi questo emendamento in ordine del giorno, al quale potrei aggiungere la mia firma.
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, si narra di due persone in mongolfiera che si erano perse, le quali, dopo essersi abbassate su un campo, chiedono a una persona che vedono sotto dove sono; questa gli risponde: «Su un pallone». I due allora commentano: «Dev'essere un economista: risposta corretta ma assolutamente inutile». È un po' la funzione, in alcuni casi anche invasiva rispetto ai testi, che svolge la 5a Commissione.
Intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.222, perché esso riguarda una questione che è stata anche condivisa dalla Commissione lavoro, la quale ha definito il testo per l'Aula ma che appunto ha incontrato un parere, giusto ma inutile, rispetto al testo che stiamo discutendo, per il quale invece è necessario disporre di più risorse a sostegno della sicurezza. Per questo il nostro voto sarà favorevole.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anche noi condividiamo assolutamente lo spirito dell'emendamento 1.222 e facciamo oggettivamente fatica a capire perché ci sia questo invito al ritiro, alla sua trasformazione in ordine del giorno e quant'altro. Proprio dal punto di vista economico non capisco quale possa essere il problema per la 5a Commissione, nel senso che comunque gli introiti derivanti da sanzioni credo dovrebbero, per definizione, essere comunque utilizzati all'interno del discorso sicurezza sul lavoro nel suo complesso.
Abbiamo anche qui evidenziato in tutte le discussioni dei giorni scorsi che uno dei problemi più importanti della questione sicurezza è proprio la diffusione della cultura della sicurezza, la diffusione della consapevolezza dei rischi che si corrono nei posti di lavoro, che spesso sono sottovalutati, tant'è che la maggior parte o comunque moltissimi incidenti avvengono proprio per disattenzione o per eccesso di sicurezza da parte dei lavoratori. Mi sembra pertanto assolutamente ragionevole prevedere una quota di risorse economiche nel campo dell'informazione preventiva.
Peraltro, se queste sanzioni sono aggiuntive a quanto in qualche modo esiste già, le entrate derivanti, essendo aggiuntive non devono andare a coprire voci di spesa già esistenti, e quindi possono essere destinate in maniera discrezionale secondo la volontà politica del Parlamento. Non capisco pertanto perché questa proposta non possa essere accettata.
Inoltre, visto che parliamo di entrate, sanzioni e quant'altro, sottolineo che andrebbe anche rivista la questione, più ancora che sanzionatoria, del pagamento dei premi veri e propri. Infatti, siamo oggi dinanzi all'assurdo che nel bilancio dell'INAIL avanzino poi dei fondi che vengono destinati a tutt'altre questioni, magari anche giuste, ad esempio l'edilizia scolastica, universitaria, eccetera, che possono essere certamente nell'interesse del Paese ma non certo nell'interesse dell'istituto specifico. Abbiamo invece una quantità notevole di aziende che, ad esempio, hanno già problemi di bilancio, di costo del lavoro e tutto ciò che ne consegue, e che pagano premi che ormai, per quanto riguarda le imprese artigiane e le imprese piccole e medie sono di due-tre volte superiori alle uscite per copertura di infortuni della stessa categoria di aziende.
Dunque, anche la questione economica e sanzionatoria del pagamento dei premi andrebbe rivista.
Se si decide di portare avanti questa iniziativa, che ha come finalità l'alleggerimento della situazione legata al settore degli infortuni che si verificano sui luoghi di lavoro, varrebbe la pena cogliere anche l'occasione per rivedere in maniera ragionevole l'intero apparato economico che ruota intorno all'INAIL che, in assoluto, vede girare una notevolissima quantità di soldi ed oggi - come molte altre cose nel nostro Paese - è strutturato in modo che chi, in realtà, arreca il danno minore paga il premio maggiore. A ciò, poi, si accompagna una quantità enorme di imprese (spesso clandestine) che non pagano affatto e in molti casi sono proprio quelle che procurano i danni maggiori. Chiedo, dunque, di porre attenzione a questi temi.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lei è gia intervenuto.
FERRARA (FI). Signor Presidente, nel mio precedente intervento avevo rivolto un invito, non avevo svolto una dichiarazione di voto.
A questo punto, considerando anche l'intervento svolto dal collega che mi ha preceduto - quasi uno zuccherino sul dibattito - debbo dichiarare che non mi esprimerò più con un voto di astensione, come solitamente avviene per i componenti della 5a Commissione quando rileva un parere di contrarietà ex articolo 81.
Nel caso specifico, l'intervento fatto dai colleghi del lato estremo della maggioranza non mi consente di far questo e poiché ritengo che l'emendamento 1.222 possa essere approvato, per disciplina dichiaro che non mi asterrò, come normalmente fanno i componenti della 5a Commissione, ma mi sottrarrò al voto per consentire l'approvazione di questo emendamento da parte dell'Aula.
PRESIDENTE. Ce ne rallegriamo.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Tofani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI e AN).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, mi scusi, ma su questo emendamento c'era il parere contrario della Commissione bilancio. Non poteva essere votato.
PRESIDENTE. Sì, ma tale impedimento viene superato se ne richiedono la votazione 15 senatori e il voto con cui si procede è nominale. In questo caso si può votare, nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Sono d'accordo, signor Presidente, ma non ha verificato l'appoggio dei 15 senatori.
PRESIDENTE. Si vede che era distratto. La richiesta è stata appoggiata da 27 senatori, senatore Boccia.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Per la votazione elettronica, ma non per l'appoggio alla richiesta.
PRESIDENTE. Non ci sono due tipi di appoggio; ce n'è uno solo.
Ricordo che l'emendamento 1.225 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.227.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che sull'emendamento 1.227, da me presentato, esprimerò un voto favorevole e per ricordarne la natura.
Rammento che la prima parte dell'emendamento in esame propone che siano definiti dei criteri rispetto agli organici degli organismi di vigilanza in relazione alle condizioni ambientali, alle concentrazioni di lavoratori e alle tipologie di lavori, poiché mi pare che la distribuzione degli organici di vigilanza debba essere rapportata a tali elementi.
La seconda parte dell'emendamento introduce, invece, il principio di cautela per l'esposizione ad agenti a rischio, a sostanze cancerogene o, comunque, tossiche.
Per questi motivi chiedo di votare a favore dell'emendamento 1.227. Peraltro, non comprendo perché la Commissione abbia espresso un parere contrario su di esso.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Signor Presidente, visto che prima sono stato anticipato, questa volta vorrei formalizzare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Pensavo che ci lasciasse un po' tranquilli dopo il passaggio dell'emendamento 1.222.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.227, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.228.
TOMASSINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOMASSINI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo questa dichiarazione di voto soprattutto per richiamare l'attenzione della maggioranza e, in particolare, quella dei componenti della 12a Commissione, perché questo emendamento altro non è che un adeguamento al parere espresso dalla nostra Commissione in maniera unanime e così ben descritto dal senatore Silvestri.
Voglio ricordare che quanto previsto alla lettera g) del comma 2 rischia di portare una sequela di polemiche. Infatti le due figure professionali in oggetto sono state già normate recentemente con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che individua le capacità e i requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, meglio delineate con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001 e con la legge del 1° marzo 2002, n. 39, approvata a larghissima maggioranza in quest'Aula per rispondere ad una oggettiva carenza di medici competenti in diverse Regioni italiane. Quindi, è bene che queste due figure rimangano normate come definito dalle leggi vigenti.
Quanto poi all'inserimento del rappresentante dei lavoratori, pare più opportuno che sia inserito nell'ambito degli accordi tra le parti sociali.
Circa infine il vuoto a cui corrisponderebbe l'abrogazione della lettera g), ho presentato un successivo emendamento che lo riempie di contenuti migliorativi proprio riguardo alle funzioni di queste figure.
Dichiaro pertanto voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia e lo chiedo all'Aula.
Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tomassini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.228, presentato dal senatore Tomassini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.229.
TOMASSINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOMASSINI (FI). Signor Presidente, l'intento di questo emendamento è di rafforzare e potenziare in generale il sistema di prevenzione aziendale con campagne informative, formative e corsi, senza però modificare le figure già presenti perché già sufficientemente normate e consolidate nel settore.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.229, presentato dal senatore Tomassini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.20 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.801, presentato dal senatore De Poli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.80.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Il senatore Turigliatto ha riformulato l'emendamento 1.1, ritirando la parte relativa all'introduzione della lettera g-bis), su cui la 5a Commissione aveva espresso parere contrario.
Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, questo emendamento aveva il senso nel suo complesso di rafforzare i poteri degli RLS, che è la domanda che è emersa con più forza dall'esperienza che c'è stata nella realizzazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. Togliendo la prima parte, l'emendamento risulta indebolito; tuttavia va nella stessa direzione.
La Commissione ha approvato una serie di miglioramenti rispetto ai poteri degli RLS, ma credo che essi debbano essere ulteriormente potenziati, e così complessivamente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, per potersi difendere quando vi è condizione di pericolo.
Per questo motivo, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo il voto favorevole.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, su questo emendamento annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Turigliatto.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.81, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Turigliatto.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.704, presentato dal senatore De Poli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.705, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.
MALAN (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Galli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800a.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, sono assolutamente contrario a questo emendamento del relatore, che vuole aggiungere il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Non credo che il contributo del CNEL debba essere disposto in modo così preciso e indicativo in un provvedimento di legge, atteso che esso può comunque esprimere le competenze proprie (come studi, valutazioni, proposte e quant'altro). Che, invece, tale contributo sia disposto come un qualcosa di perpetuo ed al quale non si può non fare riferimento, mi fa pensare che da parte della maggioranza vi sia un atteggiamento diverso rispetto ai compiti propri del CNEL, il che non ci trova d'accordo con riferimento al ruolo istituzionale dello stesso.
Ricordo che, ad esempio, tra poco esamineremo in Aula - come stiamo facendo in Commissione - la formulazione proposta dal Governo in ordine alla fondazione a cui dev'essere trasferita la proprietà della RAI e, quindi, il pacchetto che, in atto, consente al Ministero dell'economia di essere al tavolo...
Mi scusi, signor Presidente, come lei sa, l'oratore, poiché viene tante volte sollecitato dalla Presidenza, si rivolge al Presidente; quindi, non vorrei contravvenire a questa regola togliendole il piacere di farmi la cortesia di ascoltarmi, anche perché, tra le altre cose, poc'anzi ho apprezzato il fatto che lei si sia molto compiaciuto del modo in cui ho dichiarato la mia volontà di non partecipare al voto.
Signor Presidente, il fatto che lei si sia distratto mi dà la possibilità di ritornare sull'argomento. Guardi che, quando da parte dei componenti della 5ª Commissione - ma non è una cosa della quale congratularsi o meno - si svolgono interventi come il mio di poco fa con riferimento a quegli emendamenti, le assicuro che lo si fa in maniera molto sofferta. Il fatto che lei lo abbia stigmatizzato con un minimo di sorriso mi causa una certa amarezza, perché l'intervento che avevo svolto era di chiarimento, in quanto esprimermi contrariamente all'emendamento del senatore Tofani mi ha provocato una certa difficoltà nell'espressione del voto.
Con riferimento, invece, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non comprendiamo né il parere del relatore né l'emendamento in esame, che coglie un atteggiamento del Governo, il quale, di fatto, con queste continue introduzioni di disposizioni facenti riferimento a quell'organismo, intende cambiarne il significato proprio. Questo, infatti, non dovrebbe essere coinvolto in consigli d'amministrazione per esprimere un parere: ciò, così come richiamato dall'emendamento del relatore, svilisce il compito istituzionale di un organo così importante e costituzionalmente previsto.
Invece, in questo caso, il CNEL viene attratto in una norma - che non è certamente di rango così importante come quella costituzionale - per esprimere un parere che non è quello per cui è stato pensato dai Padri costituenti e inserito nella Costituzione stessa.
Pertanto, preannuncio un voto assolutamente contrario. (Voce nell'emiciclo: "Bravo!").
PRESIDENTE. Non sono ammessi né "Bis!" né "Bravo!".
Metto ai voti l'emendamento 1.800a, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26, identico all'emendamento 1.230.
POLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, la norma in esame in pratica sottrae risorse che l'INAIL aveva già stanziato in favore degli artigiani e per gli abbattimenti del premio, quindi già in funzione della prevenzione degli infortuni. Tali risorse verrebbero distratte dalla funzione di aiuto agli artigiani per essere trasferite ad un'altra promozione, relativa alla prevenzione e alla sicurezza.
Sostanzialmente, in questo modo non si creerebbe nulla di nuovo: praticamente, si sottraggono fondi previsti per aiutare chi rispetta la legge e fa formazione e prevenzione, per destinarli ad un'altra situazione.
Credo che questo non sia un sistema giusto; quindi, è giusto reperire i fondi su altri capitoli e non su quello già finalizzato alla riduzione del tasso degli artigiani.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Poli, identico all'emendamento 1.230, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.706, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.231, presentato dal senatore Galli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.802, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.47 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 1.900, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.86.
MALAN (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.707 è improcedibile.
L'emendamento 1.6 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.88, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FERRARA (FI). Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 1.88.
A tale emendamento presentato dal senatore Sacconi soggiace la stessa logica dell'intervento svolto da me poc'anzi con riferimento al CNEL. Infatti, il senatore Sacconi propone un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, introducendo un sistema e una possibilità concordata tra la Conferenza delle Regioni, il Ministero del lavoro ed altri Dicasteri per poter offrire un supporto, un aiuto alle necessità nel campo della prevenzione degli infortuni e per la tutela del lavoratore.
Non so se riesco a spiegarmi bene, ma non vorrei sottrarre altro tempo alla velocità con cui ci sta portando, come è solito fare signor Presidente, all'approvazione del provvedimento ed anzi le chiederei di dare la possibilità, tra un emendamento e l'altro e considerata la complessità del provvedimento, di far capire quale emendamento si stia votando, per evitare che si ripeta quanto poc'anzi accaduto al senatore Sacconi, che non ha potuto esprimersi sul suo emendamento 1.86, da lei messo in votazione in una maniera forse più veloce rispetto a quanto la normale procedura potrebbe consentire garantendo un'attenzione resa difficile dall'ora tarda, dal brusio e dalla complessità del provvedimento.
Tornando all'emendamento, siamo a favore della proposta modificativa 1.88 proprio perché il suo significato si contempera, configura e relaziona con quello del relatore sul quale ci eravamo invece espressi in modo contrario.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, credo però che la valutazione che esprime un senatore che appartenga alla Commissione bilancio dovrebbe essere analoga sia nel caso in cui si tratti di un emendamento del senatore Tofani che nel caso in cui si tratti di un emendamento del collega Sacconi, perché anche questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della 5a Commissione permanente.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.92.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Si tratta dell'introduzione, tra i criteri dell'esercizio della delega, di un principio rilevante, secondo il quale la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro si deve collegare all'evoluzione della scienza e della tecnica, tuttavia con la previsione di un limite di predeterminabilità oggettivo. Cioè, il criterio si ispira tanto alla necessità di avere sempre a riferimento, per fortuna, l'evoluzione della scienza e della tecnica con riferimento alla consapevolezza dei rischi per la salute e la sicurezza, ma allo stesso tempo anche assumendo quella certezza del diritto che può essere garantita da un criterio di predeterminabilità oggettiva dell'evoluzione stessa della scienza e della tecnica.
Abbiamo visto troppo spesso l'intervento di alcune procure con riferimento ad eventi in danno della salute dei lavoratori, ma riferiti a tempi nei quali non era assolutamente predeterminabile il danno connesso ad un determinato materiale o ad un determinato processo di produzione.
L'emendamento richiama un principio di elementare civiltà giuridica, che rappresenta tutela per tutti i soggetti e credo sarebbe cosa buona e giusta se l'Assemblea lo volesse approvare.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.92, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.87.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, con l'emendamento 1.87 torna un tema più volte all'esame delle Commissioni parlamentari, e torna nella sede opportuna della legge delega per la redazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
Si tratta di materia che le parti sociali hanno concordato tra loro. Esistono accordi sottoscritti dalle organizzazioni di categoria della CGIL, della CISL e della UIL, e, dall'altro lato, dall'associazione dei costruttori e dalle altre organizzazioni dei datori di lavoro e, con riferimento a questa intesa, sono state rivolte anche lettere sottoscritte da tutti questi attori al Ministero del lavoro in più occasioni affinché anche questo contenuto delle intese venisse recepito da atti legislativi.
Mi riferisco alla esclusione dagli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e nelle altre attività assimilabili. Qui c'è una evidente contraddizione tra una norma che a suo tempo fu assunta in modo indifferenziato, senza tener conto della specifica caratteristica di un cantiere edile, e condizioni di disabilità fisica o psichica che ovviamente non possono dare luogo ad attività lavorativa in un contesto che metterebbe a rischio l'incolumità di queste persone.
La norma è inevitabilmente elusa dai datori di lavoro e farisaicamente difesa da coloro che non vogliono modificarla; i datori di lavoro la eludono normalmente pagando alla luce del sole la penale che consente di evitare l'assunzione del lavoratore disabile secondo la disciplina del collocamento obbligatorio.
Non comprendo la ragione dell'opposizione del Governo, non comprendo l'insensibilità della maggioranza e di quei settori di essa che pure, quando si trovano di fronte alle ragioni della impresa, sono molto prodighi di riconoscimenti ad esse.
E' bene che su questo voto il Parlamento si esprima mediante votazione elettronica, di cui avanzo specifica richiesta, perché davvero siamo in presenza di una norma che costituisce rispetto elementare per i disabili e per le ragioni dell'impresa.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Signor Presidente, se il senatore Sacconi consente, vorrei apporre la firma all'emendamento 1.87.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sacconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.87, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.650, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 1.89 che prevede l'istituzione permanente di quel fondo di finanziamento degli investimenti rivolti alla promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro che già nel passato l'INAIL ha gestito con mezzi trasferitigli dal bilancio dello Stato.
Tale esperienza è stata positiva, tutti i Gruppi in Commissione hanno affermato la necessità di prorogare l'esperienza positiva già svolta dall'INAIL, ma il Governo non ha dato la disponibilità di alcuna risorsa per riattivare questo fondo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
In questa sede proponiamo che il fondo sia finanziato annualmente mediante appositi stanziamenti da iscrivere nella legge finanziaria, quindi con un atto di rinvio, ma assumendo qui la ricostituzione del fondo e la decisione che la legge finanziaria ogni anno provveda a finanziarlo. Contestualmente chiedo la votazione elettronica di questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Sacconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.89, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, credo che questo sia un emendamento molto importante. Come abbiamo più volte ribadito questo provvedimento è un disegno di legge di delega, quindi dovrebbe rispettare l'articolo 76 della Costituzione.
Il Parlamento dunque delega il Governo a legiferare in una materia estremamente complessa e con dei criteri direttivi che mi sembrano talmente vaghi da porsi al di fuori dell'articolo 76 della Costituzione. Tuttavia, su questa parte non possiamo più intervenire, quindi speriamo in un intervento dell'altro ramo del Parlamento.
L'emendamento 1.36 del senatore Galli prevede che i pareri delle Commissioni competenti sui decreti legislativi che verranno emanati sulla base di questa legge delega siano vincolanti. Posso capire il parere del Governo, ma vorrei capire con quale criterio il relatore formula parere contrario a che i pareri espressi dalle Commissioni competenti - in particolare la Commissione lavoro - non siano vincolanti. Si dà cioè una delega quasi in bianco al Governo dicendogli di fare quello che vuole su tutto il settore della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro con criteri talmente vaghi che l'Esecutivo può operare come vuole sulle attrezzature, sulle norme, sugli adempimenti formali, sulle sanzioni (che includono anche l'arresto). Inoltre, il Parlamento si priva anche del potere d'intervenire su svarioni che faccia il Governo in seguito, presentando lo schema del decreto legislativo alla Commissione competente.
Rivolgo quindi un appello ai senatori della maggioranza, in particolare ai membri della Commissione lavoro: avendo la maggioranza sarà soprattutto vostra la facoltà di intervenire su questi decreti legislativi, volete allora privare voi stessi della possibilità di esprimere il parere su ciò che il Governo farà con questa delega in bianco?
Ma quale ragione c'è? Se voterete a favore dell'emendamento in esame, non vi sarà alcuno sforamento di bilancio, non cadrà - purtroppo! - alcuna maggioranza e alcun Governo; semplicemente resterà in piedi un minimo di possibilità, per il Senato, per il Parlamento e in particolare per la Commissione lavoro e previdenza sociale, di intervenire in presenza di svarioni del Governo, che peraltro abbiamo visto ve ne sono stati alcuni, anche su questa materia, particolarmente pesanti.
Torno a ricordare l'esenzione dai controlli sulla sicurezza del lavoro introdotta dal comma 1198 della legge finanziaria: so che non avreste mai votato questa disposizione potendola votare, ma adesso vi si pone la possibilità di dare al Parlamento, alla Commissione, almeno la possibilità di intervenire di fronte agli svarioni, ai mostruosi provvedimenti che eventualmente il Governo dovesse assumere. Volete privarvene? Non eravate voi quelli che, quando si trattava di votare sul referendum per la riforma del Parlamento, vi ergevate a vestali, difensori delle prerogative del Parlamento di fare le leggi e vi opponevate ad un Governo che travalica, ad un premier dittatore? Era tutta propaganda perché non c'era nulla di tutto questo nella riforma costituzionale. Ora, quando si tratta di agire, demandate e pretendete dal Parlamento che abdichi al proprio potere, lasciando al Governo la potestà di legiferare e privando il Senato della possibilità di intervenire.
Anche quando c'è in ballo la coerenza di coalizione, credo sia necessaria molto di più la coerenza delle idee, nel difendere le istituzioni! (Applausi dal Gruppo FI).
Rivolgo, dunque, questo appello. Non canteremo vittoria e ripeto che purtroppo non cadrà alcun Governo se verrà approvato l'emendamento in esame; semplicemente il Parlamento manterrà un po' delle prerogative, eserciterà un po' il dovere, stabilito dall'articolo 70 della Costituzione che assegna alle Camere la funzione legislativa. (Applausi dal Gruppo FI).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, il collega Malan di fatto ha già sviscerato il significato dell'emendamento in esame; tuttavia, voglio fare anch'io un richiamo per le stesse ragioni e per qualche altra che intendo aggiungere.
La critica più grande rivolta dall'opposizione al provvedimento in esame, a parte alcune impostazioni ideologiche di cui abbiamo già parlato nella discussione in corso, riguarda soprattutto il fatto che si attui sotto forma di delega. Da una parte si è partiti da una situazione di emergenza, ma in realtà poi si è imboccato un iter legislativo che di fatto allungherà i tempi per arrivare al provvedimento finale, contraddicendo quindi l'emergenza dichiarata inizialmente; dall'altra, poiché nel nostro Paese la legislazione in materia non è assente (anzi forse ce ne è fin troppa!), serviva una reimpostazione politica della prevenzione per cercare effettivamente di ridurre i numeri inaccettabili delle morti bianche. Anche il fatto che si voglia delegare tutto al Governo, che per definizione svolge altri compiti, è una contraddizione in termini. Quindi, sarebbe stato più corretto fare una legge ordinaria, con la giusta partecipazione ed il giusto impegno, ed anche i tempi complessivi sarebbero stati estremamente ristretti.
La maggioranza ha scelto un'altra strada: va bene, ma riteniamo che almeno un controllo finale da parte dei rappresentanti dei cittadini e, quindi, dei lavoratori, sia assolutamente indispensabile, proprio per tutto quanto è stato affermato e che quotidianamente verifichiamo. Il Governo, alla fine, è una sorta di esecutivo tecnico, dove poche persone, Ministri e Sottosegretari, fanno alcune cose, che poi in realtà vengono delegate agli uffici, che sono composti da persone che, con tutto il rispetto per la loro indiscutibile professionalità, non sono i rappresentanti politici del popolo. In questo momento, non stiamo parlando di qualcosa che non esiste e che pertanto, tecnicamente deve essere messa in piedi; al contrario, stiamo parliamo di una situazione già ampiamente "legificata", che però non dà i risultati che il popolo si aspetta. Dunque, per definizione deve essere un intervento di tipo politico.
Quindi, ripeto, più giusta sarebbe stata la strada tradizionale di una legge normale; si è scelta la delega e va bene, però, almeno, la possibilità di tenerci qualche giorno di controllo su quello che uscirà dal lavoro del Governo e dei funzionari che lavorano al suo interno, credo che sia il minimo che quest'Aula e anche la Camera dei deputati debbano pretendere.
Concordo, quindi, con il collega Malan che tale provvedimento non porta spese, stravolgimenti politici ed è solo un intervento di buon senso; credo che dovrebbe essere nella logica e nell'interesse di tutti poter avere la possibilità di leggere un testo prima che diventi legge dello Stato.
Per tutti questi motivi, chiedo il voto elettronico.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, apprezzo moltissimo gli interventi dei colleghi Malan e Galli. Farei, tuttavia, torto a tutto ciò che ho continuato a dire negli ultimi tempi e cioè che è doloroso rispetto alla Costituzione se votassi favorevolmente un emendamento che prevede un parere vincolante da parte delle Commissioni. Infatti, al di là del significato costituzionale, il fatto che si dia la possibilità - ciò può avvenire quando c'è un Governo di centro-sinistra o di centro-destra - al Governo di ricevere la delega del Parlamento all'emanazione di un provvedimento legislativo e che, poi, questo non sia effettivo e reale, perché il provvedimento legislativo è subordinato al parere vincolante delle Commissioni, esprime una contraddittorietà tra quello che facciamo e ciò che è previsto dall'articolo 76 della Costituzione.
Quindi, indipendentemente dalla mia volontà, eccepisco, tra le altre cose, che probabilmente la stessa Presidenza avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'emendamento 1.36, in quanto è una formulazione che, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, aveva un significato di modifica della Costituzione stessa e, quindi, soggetto ad altra procedura e non accettabile all'interno di un provvedimento ordinario.
PRESIDENTE. La Presidenza, senatore Ferrara, condivide le sue osservazioni e dichiara inammissibile per incostituzionalità l'emendamento 1.36.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
L'emendamento 1.0.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.202, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.16.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor presidente, vorrei annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.0.16 e anticipo all'emendamento 1.0.17, a mia firma. Il contenuto dei due emendamenti è analogo e in tutti e due i casi l'intenzione dei proponenti è di valorizzare gli organismi bilaterali, cioè quegli organismi che sono promossi dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori di cui il testo del Governo e della Commissione tratta, ma in modo assolutamente insufficiente.
Credo sia necessario riconoscere a questi organismi la capacità, anche in termini di sussidiarietà, di sostituire le funzioni pubbliche o comunque di alleggerire e semplificare gli adempimenti che dalle funzioni pubbliche sono richiesti alle imprese.
In particolare, nell'emendamento 1.0.17 si ipotizza che nelle aziende sotto i 100 dipendenti, a richiesta dei datori di lavoro, gli organismi bilaterali possano anche effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione delle norme vigenti con rilascio di un'attestazione, la quale potrebbe poi dare luogo ad una programmazione delle attività ispettive di vigilanza che consideri prioritariamente attività sottratte al cono di luce delle forme di controllo sociale che si realizzano attraverso gli organismi bilaterali. C'è, purtroppo, e lo devo rilevare, da parte di larghi settori della maggioranza, una diffidenza nei confronti di tutto ciò che può rappresentare cooperazione tra le parti; c'è una sorta di auspicio ricorrente che le parti privilegino il rapporto di tipo conflittuale e ciò in omaggio a ben note ideologie che considerano il lavoro come epicentro più generale del conflitto sociale.
Peccato, perché invece quello della salute e della sicurezza è un obiettivo assolutamente primario. Esso si consegue soprattutto nelle imprese diffuse, nell'agricoltura, nel turismo, nell'artigianato, nel commercio, nell'edilizia; si persegue soprattutto attraverso gli organismi bilaterali che rappresentano la cooperazione tra le parti sociali, la loro condivisione di attività di prevenzione, di formazione, di informazione. Si tratta insomma di un approccio tutt'altro che formalistico, di un approccio sostanziale, come si realizza attraverso l'incontro tra gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.16, presentato dal senatore De Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.17.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.17, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.203 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.204.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto personale che non impegna il Gruppo al quale appartengo. Io non parteciperò al voto sull'emendamento 1.0.204, seppur è un emendamento presentato da me, perché voterei a favore e quindi esprimerei un voto difforme dalle indicazioni del relatore di maggioranza e del Governo.
Ritengo che l'emendamento al nostro esame sia molto importante: si tratta della salute dei lavoratori somministrati in caso di attività nelle quali sono esposti a rischi molto elevati, e di lavoratori che non hanno l'opportuna informazione e formazione professionale. Sì prevede il divieto di utilizzare questi lavoratori, atipici e precari, in mansioni che prevedono appunto rischi elevati, quali il contatto con agenti cancerogeni, chimici, biologici e attrezzature pericolose.
Per questi motivi ho presentato l'emendamento 1.0.204 e, a fronte del parere contrario del relatore, dichiaro che non parteciperò al voto. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.204, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 1.0.205 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.208 (testo corretto), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.209, sostanzialmente identico all'emendamento 1.0.210.
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, invito i colleghi a valutare con attenzione questo messaggio importante che possiamo dare in riferimento a temi fondamentali e urgenti, quali sono quelli relativi alla lotta agli infortuni sul lavoro e ai drammi che si determinano. Si richiede di potere istituire la settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro.
Desidero raccomandare attenzione all'emendamento 1.0.209 in quanto esso nasce da una serie di richieste di associazioni, pervenute non soltanto al sottoscritto o alla Commissione di inchiesta della quale sono Presidente, ma credo anche a molti colleghi che sono membri della Commissione lavoro.
Credo che in questa maniera, formalizzando una settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro, daremo anche un'attenzione particolare del Parlamento.
PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 1.0.209 e 1.0.210 sono sostanzialmente identici, in quanto il primo fa riferimento alla «Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro» e il secondo alla «Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita», propongo ai presentatori di modificarli in tal senso, introducendo la seguente dizione: «Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita».
Poichè i presentatori mi sembra che concordino con la mia proposta, metto ai voti l'emendamento 1.0.209 (testo 2), presentato dal senatore Tofani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.210 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato. (Il senatore Tofani chiede di intervenire).
Chi è contrario? Chi si astiene? Se non c'è nessuno che vota in senso contrario, come faccio a fare la controprova?
TOFANI (AN). È stato approvato o meno?
PRESIDENTE. Non era stato approvato. Per controprova ho chiesto i contrari solo per verificare se ce ne fossero.
TOFANI (AN). Se non ha votato nessuno, Presidente, la inviterei a ripetere la votazione.
PRESIDENTE. Anche il non voto è un'espressione consentita.
TOFANI (AN). Comunque, insisto nelle mia richiesta.
PRESIDENTE. Ripetiamo la votazione utilizzando il sistema elettronico senza registrazione dei nomi; se nessuno vota a favore o contro, visto che deve essere in esubero per essere approvato, anche a parità l'emendamento viene respinto.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.0.209 (testo 2), presentato dal senatore Tofani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.210 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti per avere occasione di interloquire con il Governo.
Durante la discussione generale, ho chiesto espressamente al Governo di farci conoscere un elemento che credo avrebbe dovuto fornirci di sua spontanea volontà. Del totale degli infortuni che si lamentano sul lavoro, quanti sono dovuti a inosservanza delle norme che già esistono e quanti invece sono dovuti a insufficienza delle norme? Quanti infortuni sono avvenuti perché, pur rispettando le norme, queste ultime si sono rivelate insufficienti o è accaduto qualcosa per cui l'infortunio è avvenuto lo stesso? Quanti invece sono classificati come infortuni del lavoro quando nella pratica si tratta di incidenti stradali avvenuti mentre il lavoratore si recava o tornava dal posto di lavoro o si spostava ad esempio da un cantiere all'altro?
Dal momento che a questa facilissima domanda in sede di replica non si è risposto, visto che il Governo peraltro non ha dato alcuna spiegazione circa la reiezione degli emendamenti, ho presentato un'interrogazione per conoscere questo dato semplicissimo, che credo dovrebbe essere nelle disponibilità del Governo e addirittura dovrebbe essere preliminare per sapere cosa dobbiamo fare.
Siamo tutti d'accordo che l'obiettivo è la riduzione degli infortuni sul lavoro, questo è chiaro, ma per capire in quale modo agire, dobbiamo sapere quanti di questi infortuni sono dovuti alla mancata osservanza delle norme che già esistono e quanti invece all'insufficienza delle norme. Infatti se, come io penso (a parte gli incidenti stradali che non possono essere limitati con provvedimenti che riguardano le attrezzature di sicurezza sul posto di lavoro), la maggior parte degli incidenti avviene per mancata osservanza delle norme che già esistono, non serve a nulla modificare le norme di sicurezza. Tutt'al più si deve intervenire sui controlli e, forse, sulle sanzioni per la mancata osservanza.
Di fronte a questa domanda, che mi sembra costruttiva - e la cui risposta dovrebbe suscitare la curiosità di tutti - il Governo ha opposto silenzio totale in sede di replica. Quanto meno, per normale rispetto del Parlamento o più banalmente per normale educazione, ad una domanda estremamente pertinente sarebbe gradita una risposta; quanto meno, una spiegazione dell'assenza della stessa. Invece, il Governo nulla ci ha detto in sede di replica; nulla ci ha detto in sede di formulazione dei pareri; nulla ci ha detto in risposta all'interrogazione alla quale, se non seguirà una risposta nel corso della discussione, avrà poco senso darla in seguito, anche se permarrà il mio interesse, più che la mia curiosità. Se qui stiamo facendo solo un atto di propaganda, allora va benissimo non sapere nulla sulle cause del numero degli incidenti di lavoro che avvengono in questo Paese (Commenti del senatore Garraffa); se, invece, stiamo cercando di far qualcosa di utile per difendere la salute e la vita dei lavoratori, questo è un dato indispensabile.
Pertanto, reitero l'appello: il Governo dovrà intervenire per formulare i propri pareri (benché distratto dal continuo afflusso di senatori che vanno a parlare al suo rappresentante che ha il compito di seguire il provvedimento); anziché limitarsi a dire di essere conforme al relatore, invito il suo rappresentante competente (ed il senatore che gli sta parlando di volerglielo riferire) a darci una risposta oppure a spiegare perché non la dà.
Noto peraltro l'autorevole, seppur distratta, presenza del Ministro della salute che, se è vero che è qui per sorreggere la maggioranza, è pur sempre Ministro della salute e gli incidenti sul lavoro sono anche competenza sua, quanto meno per capirne le cause; forse dovrebbe anche essere una sua curiosità; forse al telefono sta per l'appunto domandando questa informazione.
Ripeto l'appello al Governo affinché risponda alla mia domanda, che non è una curiosità oziosa, ma è fondamentale per capire che cosa stiamo facendo. (Applausi dal Gruppo FI).
LEONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). Anch'io voglio far sentire la mia voce come operatore del settore. Continuo a sentire in Aula situazioni che non mi convincono e diventa anche il mio un appello al Governo a darci delle risposte. Si fa riferimento continuo alle morti bianche nei cantieri. Sono un operatore del settore e penso che la situazione nasca dalla grande voce del Presidente della Repubblica, che ha preso la parola più volte sulle morti bianche. Allora il Governo corre ai ripari, facendo dei pasticci, però, e ve lo posso anche dimostrare: se le regole pur farraginose vigenti nel nostro mondo, in particolare del cantiere e della sicurezza, sono complete, presentano ancora molte lacune.
La mia vuole essere una raccomandazione al Governo affinché prenda posizioni precise in questo settore e vi spiego il perché: come mai in questi ultimi anni avvengono questi disastri, queste morti bianche nei cantieri? Nel nostro Paese non siamo più in grado di fornire manodopera. Io continuo a dire che fare il magüt è il lavoro più bello del mondo, ma non ci sono più nostri giovani a farlo, anche perché mancano proprio i giovani, anche grazie alla legge sull'aborto che da 25 anni ha ucciso quattro milioni di persone. (Commenti dei banchi della maggioranza). Comunque, è così! Allora andiamo a prendere i ragazzi ventenni, estirpandoli dalle campagne, per immetterli nei cantieri, dove si verificano situazioni pericolosissime. Non sono addetti ai lavori e poi capitano gli incidenti.
È inutile allora che prevediamo sanzioni e andiamo a visitare i cantieri, a volte con delle umiliazioni per gli operatori, proprio perché la manodopera non è all'altezza di svolgere un determinato lavoro. Poi, nel nostro Paese, se uno si alza la mattina e decide di aprire un'impresa edile lo può fare: non deve partecipare ad un corso, non ha nessuna prova da affrontare.
In particolar modo, la sicurezza non la dovete far fare agli architetti o agli operatori di cantiere. La sicurezza viene da lontano e va curata dalla manodopera che opera nei cantieri, altrimenti ci facciamo male e continuiamo a farci male. Pensiamo anche ai macchinari che sono nei cantieri: è nel momento in cui escono dalle fabbriche che devono essere caratterizzati da tutte le sicurezze del caso, altrimenti è inutile omologarli. Invece noi facciamo le verifiche nei cantieri che non sono altro che fumo che vogliamo mandare negli occhi alla nostra comunità, pensando di mettere a posto le situazioni e la sicurezza con interventi fuori luogo.
Un'altra questione. Per poter operare nell'ambito della sicurezza dei cantieri occorre obbligatoriamente partecipare a dei corsi. Bene, ho visto che possono partecipare ai corsi sulle normative dei decreti legislativi nn. 626 o 494 i neolaureati, cioè ragazzi che non sono mai stati in un cantiere. I primi a essere pericolosi sono questi ragazzi, che escono dall'università e vanno nei cantieri per fare controlli e redigere verbali sulla sicurezza, non essendo mai stati in un cantiere. Guardate che il cantiere non è un ambiente molto semplice, anzi è molto complicato. È come mettere una persona che non ha conseguito un brevetto di volo su un aereo veramente perfetto, in cui si osservano tutte le regole: sicuramente qualcuno si farà male. È come voler mettere a bordo di un'automobile perfetta una persona che non ha la patente. Ecco, siamo arrivati a queste situazioni.
Invito dunque il Governo a riflettere su tali suggerimenti al fine di tenerne conto nell'ambito delle deleghe conferite, proprio per poter migliorare questo nostro mondo. (Applausi dal Gruppo LNP).
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il tema posto dal senatore Malan è serio, perché è molto importante un'adeguata conoscenza dei dati sugli infortuni, di dove accadono e perché, al fine di porre in essere interventi efficaci di prevenzione o repressione di questo fenomeno. Il Governo ha registrato un'insufficienza di dati sulla materia, al punto che abbiamo assunto immediatamente un'iniziativa per disporre di una banca dati completa. Nella giornata di oggi la Conferenza Stato-Regioni approverà un'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero della salute, Regioni, ISPES, INAIL e IPSEMA per incrociare tutte le banche dati disponibili sia dei Ministeri, che delle amministrazioni e degli istituti, in modo da disporre di un controllo più adeguato del fenomeno infortunistico.
Devo però anche sottolineare che già dal 2002 esiste una banca dati parziale, quindi istituita precedentemente, che ci fornisce alcune indicazioni che comunque ci permettono di intuire dove accadono gli infortuni più rilevanti. Da questa banca dati, che riguarda in maniera particolare le morti e non ancora gli incidenti che generano infortuni non mortali, si evince in maniera assolutamente chiara che circa il 92 per cento di quei decessi avvengono in aziende sotto i 16 dipendenti. Invece, nelle aziende sopra i 50 dipendenti, quindi nelle aziende più strutturate dove esistono servizi di controllo e relazioni sociali più avanzate, registriamo un dato certamente grave ma di gran lunga migliore rispetto a quello di queste piccole realtà o nel lavoro autonomo. Infatti, nelle aziende sopra i 50 dipendenti si registra una percentuale di decessi pari al 3,5 per cento dei 1.300 decessi annuali, il che vuol dire che nelle aziende dove la normativa viene più rispettata e i rapporti sindacali sono più consolidati la legge è stata efficace. Se questo dato delle aziende sopra i 50 dipendenti fosse esteso a tutto il mondo del lavoro, come cerca di fare questo provvedimento, credo che il risultato sarebbe certamente migliore.
FERRARA (FI). Domando di parlare, ma avevo già chiesto di intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Non mi è stato riferito, senatore Ferrara.
FERRARA (FI). Credevo di aver incrociato il suo sguardo; può darsi che lei guardasse altrove. Poc'anzi, le ho fatto ampi gesti.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma mi sono sfuggiti anche gli ampi gesti.
Comunque, ha facoltà di intervenire.
FERRARA (FI). Signor Presidente, mi scusi ma, considerata l'importanza dell'articolo - che, come è ben evidente e come ha ricordato il Governo, di fatto, modifica la vigenza del decreto legislativo n. 626 del 1994 - non posso sottrarmi dall'intervenire.
Sono grato al Governo per essere intervenuto. Come lei certamente ricorderà, signor Presidente, in occasione dell'espressione dei pareri sull'articolo 1, avevo chiesto - considerando l'importanza di quell'articolo in cui è presente il contenuto principale del provvedimento e cioè la delega - che sugli emendamenti si potessero esprimere pareri più argomentati, che ci potesse essere una discussione e che potessero essere chiaramente esplicitate le motivazioni che avrebbero portato all'espressione, da parte del relatore e del Governo, dei loro pareri favorevoli o contrari.
Questo non è avvenuto sugli emendamenti presentati all'articolo 1, mentre invece in questo caso il Governo lo ha fatto. I latini dicevano: rem tene, verba sequentur. È, dunque, possibile che il Governo non lo abbia fatto prima e lo faccia adesso perché prima non sapeva cosa dire mentre ora lo sa. Di questo lo ringraziamo. Ci dispiacciamo, invece, del fatto che resta in noi la preoccupazione che questo Governo sul precedente articolo non sapesse cosa stesse proponendo e cosa questo ramo del Parlamento stesse approvando, rispetto alle proposte avanzate.
Mi scusi, Presidente, lei incrocia il mio sguardo ma, come lei sa, la polemica lucida il cervello e facilita la favella. Spero, perciò, che un minimo di favella possa rendere a noi più chiaro il perché dei pareri contrari alle modifiche che i colleghi, proponenti gli emendamenti, intenderebbero introdurre.
Ebbene, l'approvazione del decreto legislativo n. 626 occorsa nel 1994, signor Presidente, la si deve al recepimento della legge comunitaria disposto dall'allora ministro Comino e conseguente ad un periodo di una certa tal quale latitanza dovuta alla successione di due veloci legislature (la X e l'XI), durante il quale la legge comunitaria non era stata mai approvata. Nel 1994 invece, con uno dei primi provvedimenti legislativi del Governo Berlusconi, con la legge comunitaria fu recepita una imponente mole di provvedimenti comunitari, rendendosi più pressante e cogente la necessità di riordinare con un provvedimento (appunto, il decreto legislativo n. 626 che seguì) tutta la normativa europea relativa al mondo del lavoro.
Ne furono relatori alcuni deputati, uno dei quali molto famoso e presente in quest'Aula (il presidente Castelli) che in quel momento, nella successione dei Governi (nel frattempo cadde il Governo Berlusconi e seguì il Governo Dini il cui ministro era il professor Treu, oggi presidente della 11a Commissione), pressò perché fosse esitato il provvedimento legislativo di cui alla delega per il recepimento della legge comunitaria Cumino. Allora le Commissioni parlamentari avevano una configurazione e il Governo un'altra; relatore del provvedimento era rimasto l'onorevole Castelli, mentre il ministro competente era l'onorevole Treu.
Accadde però, signor Presidente, che con il decreto legislativo n. 626 furono recepite in modo eccessivo e in tempi rapidi una serie di condizioni che determinarono scompiglio nel mondo dell'impresa comportando, di fatto, gravi e grandissime difficoltà in termini di adeguamento per gli imprenditori e per gli istituti di vigilanza nell'agire conseguentemente con una regolazione che fosse coordinata ed armoniosa. Ne seguirono azioni a macchia di leopardo di piccole imprese che non riuscivano ad adeguarsi e di grandi imprese che invece, per la loro capacità contrattuale, potevano ritardare l'adeguamento. Di fatto, regnava una grande confusione.
Cosa vuole questo articolo 2, che s'inserisce in quella che prima doveva essere una legge delega e che poi invece aggiunge otto articoli? Ricordo che la legge delega deve essere norma di coordinamento delle leggi esistenti e quindi, di fatto, con l'articolo 1 si delega ad un testo unico e con gli altri articoli si innova la legislazione vigente talché il testo unico comprenda anche le innovazioni.
Ebbene, le innovazioni di fatto novellano il decreto legislativo n. 626 del 1994 e rischiano di determinare quella disarmonia che si determinò negli anni 1995, 1996 e seguenti e rispetto a cui oggi probabilmente possiamo osservare una certa regolarità. Vorremmo sentire ancora meglio il relatore e il Governo, per essere sicuri (noi siamo assolutamente contrari e siamo convinti che non è così) che non si determini la stessa situazione che si è determinata negli anni successivi al 1994? La nostra preoccupazione, invece, è che gli articoli aggiunti all'articolo 1 di delega al Governo, e principalmente l'articolo 2 al nostro esame, possano determinare condizioni del genere per una disposizione che arrecherebbe grave nocumento e disarmonia alla legislazione vigente con una difficoltà alla virtuosa intrapresa. (Applausi dei senatori Zanettin e Scarpa Bonazza Buora).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi trovo costretto ad intervenire visto che il senatore Ferrara ha evocato gli eventi di quegli anni in maniera forse corretta ma non esaustiva.
Ricordo che fui relatore di questo provvedimento sia sotto il Governo Berlusconi, con il ministro Comino, sia poi con il Governo Dini, con il ministro Treu. Il mio compito fu quello di edulcorare al massimo il testo governativo, perché, lo ricordo, eravamo in presenza di un decreto legislativo e quindi di un provvedimento costruito dal Governo sul quale, come tutti ben sappiamo, il Parlamento non ha possibilità di interventi cogenti ma semplicemente consultivi.
Il mio compito di rendere il più possibile accettabile alle aziende il decreto legislativo n. 626 si spinse fino al punto per il quale noi votammo insieme all'opposizione contro la maggioranza; lo devo dire per verità storica, perché anch'io sono convinto (e i dati oggi a dieci anni di distanza ce lo dimostrano) che il decreto n. 626 di fatto ha avuto ben pochi effetti sull'incidentalità del sistema industriale (Brusìo). Mi riferisco soprattutto alle aziende manifatturiere: se andiamo infatti a vedere l'andamento degli incidenti, sia mortali che non mortali, nel nostro Paese nelle aziende manifatturiere ci troviamo di fronte ad un risultato sorprendente.
Come ho già avuto modo di precisare in quest'Aula distratta, non è vero che oggi ci troviamo di fronte ad un'emergenza incidenti, non è vero che ci troviamo di fronte ad un'emergenza mortalità. Certo, il nostro compito e il nostro auspicio devono essere quelli di arrivare a mortalità zero, e ciò è possibile: vi sono aziende estere che hanno ormai da anni all'interno dei propri opifici tassi di mortalità e di incidentalità pari a zero, quindi è un traguardo che è possibile raggiungere. Ma dagli anni Ottanta nelle aziende manifatturiere italiane gli incidenti sono sempre in discesa. Ciò è legato all'andamento dell'adozione di processi produttivi sempre più automatizzati che riducono la possibilità di incidenti, perché l'uomo ormai non lavora quasi più sulla macchina.
Dunque, se andiamo a vedere questa curva di discesa ci accorgiamo di un fatto che dovrebbe farci riflettere (anche se non pretendo che quest'Aula rifletta perché è in tutt'altre faccende affaccendata): la curva di discesa dal 1996 in poi non cambia assolutamente. Ciò dimostra dal punto di vista statistico che il decreto n. 626 non è servito a nulla, almeno nelle aziende manifatturiere, nel senso che non ha cambiato minimamente l'andamento discendente degli incidenti. Quindi oggi, in qualsiasi modo, come ho già avuto modo di dire qualche giorno fa, siccome dobbiamo dimostrare di esistere, andiamo a calcare ancora la mano con ulteriori provvedimenti che diventeranno provvedimenti burocratici che peseranno sulle aziende, soprattutto su quelle piccole e medie.
Allora ci trovammo di fronte al fatto di dover adottare inevitabilmente questa norma, perché altrimenti la Comunità europea ci avrebbe pesantemente sanzionato. Oggi, essa è stata in qualche modo digerita; nutriamo l'auspicio di non vessare ulteriormente le aziende. (Applausi dal Gruppo LNP).
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, la difficoltà incontrata anche ora con l'impianto audio dell'Aula, mi consente di sollevare un argomento per coerenza di materia. Di solito, infatti, intervengo con riferimento all'argomento in discussione, e credo di farlo anche ora: desidero intrattenerla, per un attimo, sulla salute e sulla sicurezza dei senatori - e includo anche le senatrici - sul luogo di lavoro.
Dal primo giorno, ho inutilmente segnalato - a nome non solo mio, ma di molti altri colleghi - le condizioni di temperatura di quest'Aula. (Applausi dal Gruppo FI). Non so se il Servizio sanitario nazionale consigli particolari terapie legate al freddo, ma in questa zona - e credo anche in altre - dell'Aula vi sono correnti d'aria fredda che colpiscono le senatrici ed i senatori, determinando un rischio immanente per la loro salute.
Finalmente mi sono deciso a chiedere a voce alta in Aula che si provveda a questa esigenza, più volte rappresentata, perché non ho mai trovato soddisfazione. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Senatore Sacconi, segnaleremo tale esigenza ai questori; comunque, per la cronaca, in questo momento ci sono 24 gradi, per cui consiglierei di indossare un gilet o un maglione sotto la giacca per ovviare all'inconveniente.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, forse ci sono 24 gradi al banco della Presidenza, non in Aula.
PRESIDENTE. Il banco in cui siedono i colleghi del Gruppo dei Verdi è quello maggiormente sottoposto al getto diretto di aria fredda proveniente da un tubo che si trova nelle loro vicinanze; lì sì che vi sono problemi professionali.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
ROILO, relatore. Signor Presidente, l'articolo 2 del testo in esame aggiorna il decreto legislativo n. 626 del 1994 e, in particolare, innova il rapporto fra il committente e l'impresa appaltatrice, prevede le elezioni in un'unica giornata dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rafforza il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Si tratta, dunque, di un articolo innovativo che - come cercavo di spiegare poc'anzi - tenta di aggiornare positivamente il suddetto decreto legislativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.700, 2.201, su cui vi è peraltro anche il parere contrario della 5a Commissione, 2.701 e 2.205, mentre esprimo invece parere favorevole sul 2.200.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.700, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.201 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, abbiamo rispettato il suo parere e accettato il suo consiglio: come ha visto, non abbiamo avanzato alcuna richiesta sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, cosicché i lavori stanno procedendo in modo abbastanza veloce.
Ci consenta, però, a questo punto - in relazione anche e coerentemente agli interventi svolti sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 - di pronunciarci in senso contrario all'approvazione dell'articolo.
Sarebbe stato un voler ripeterci, qualora avessimo fatto una dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo e non sull'articolo finale.
Noi, per chiarezza e con assoluta volontà di favorire l'iter e quindi l'eventuale approvazione del provvedimento legislativo, speriamo che il Testo unico, sul quale siamo d'accordo, possa essere approvato, seppure con le distanze esistenti rispetto alla nostra proposta e ci auguriamo che diventi legge il contenuto degli articoli aggiuntivi al testo originario che comunque assorbiva le proposte avanzate dal Governo al riguardo nella passata legislatura, in principal modo dal collega senatore Sacconi.
In questo senso, e quindi facendo seguito ai nostri interventi, dichiariamo il voto contrario di Forza Italia all'approvazione dell'articolo 2 e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.700 e 3.200. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.950 e contrario alle proposte modificative 3.201 e 3.701. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.202 e 3. 800 (testo 3).
Esprimo, infine, parere contrario anche sull'emendamento 3.204.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.200 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.950.
FERRARA (FI). La luce era...
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, le ho dato la parola e ho annullato l'operazione di voto. Non mi venga ora a dire che non la vedo, perché non è così: la vedo molto e bene.
FERRARA (FI). Signor Presidente, con tutto il rispetto, voleva essere un complimento, che se vuole riformulo: siamo tutti ben contenti del modo con cui lei conduce i lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.950, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 3.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Ne chiediamo la votazione. Desidero, ancora una volta, sottolineare l'importanza del fatto che tutti i soggetti che operano nel settore, in modo particolare l'INAIL e l'ISPESL, possano disporre di archivi informatici. Raccomando, quindi, all'attenzione dei colleghi l'emendamento 3.201, che di fatto, in qualche modo, vuole dare un segnale di maggiore coordinamento nelle attività di vigilanza ed ispettive in materia di sicurezza e di prevenzione nei luoghi di lavoro.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Tofani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.701, presentato dal senatore Poli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 (testo 3).
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, credo sia opportuno verificare se la maggioranza condivide l'azione di Governo. Chiedo quindi la verifica del numero legale.
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, l'emendamento 3.800 (testo 3) del Governo di fatto cancella un passo importante compiuto dalla Commissione, approvando all'unanimità il comma 8 del testo in discussione, dove appunto si specifica che: «in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al 5 per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione».
A qualsiasi parte politica si appartenga, si parla in modo costante ed insistente di cultura della prevenzione, della cultura della salute nei luoghi del lavoro. E' stato proposto ed approvato all'unanimità in Commissione un emendamento, il cui testo ho appena richiamato, ovviamente con il parere favorevole del Governo, che non entra assolutamente nelle competenze del Ministero della pubblica istruzione o addirittura mette in discussione l'autonomia organizzativa ed economica delle scuole e degli istituti: vorremmo allora che il Governo ritirasse l'emendamento 3.800 (testo 3), perché andrebbe a vanificare un lavoro svolto da tutti i membri della Commissione, contraddicendo addirittura lo stesso ministro del lavoro Damiano, che più volte e in più circostanze - e le ho potute vivere anche personalmente in dibattiti pubblici - si è sempre espressamente dichiarato favorevole a far sì che la cultura del lavoro, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sia quanto più elemento centrale della formazione dei giovani, dei giovanissimi e financo all'università.
Allora, sottosegretario Patta, la invito a riflettere su questo emendamento, altrimenti andiamo a vanificare i lavori della passata Commissione d'inchiesta che in questo modo si è orientata (mi riferisco alla legislatura precedente), i lavori dell'attuale Commissione d'inchiesta che in questo modo si è orientata (e mi riferisco a questa legislatura), gli orientamenti del Governo, oltre che quelli del Parlamento. Mi sembra che non si crei nessuna lesa maestà se prevediamo che, nell'ambito delle prerogative dell'autonomia della scuola e della programmazione del Ministero della pubblica istruzione, si tenga presente il grande tema della cultura della salute e della prevenzione degli infortuni, affinché fin da bambini si impari ad avere attenzione a questo grande tema.
Ancora una volta, sottosegretario Patta, la invito a riflettere e a ritirare l'emendamento, facendo vivere i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del testo licenziato dalla Commissione. (Applausi dal Gruppo AN).
RANIERI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANIERI (Ulivo). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento del Governo.
Sono assolutamente convinto del ruolo centrale che ha la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro nei percorsi scolastici; però, c'è una Commissione che sta riscrivendo le indicazioni nazionali dei percorsi scolastici, c'è l'autonomia scolastica e ci sono le prerogative proprie del Ministero della pubblica istruzione nel riscrivere le indicazioni nazionali.
Credo non si possa imporre in maniera rigida alle scuole dell'autonomia quasi una nuova materia, addirittura con il 5 per cento fissato in maniera rigida. (Applausi dei senatori Possa, Quagliariello e Bonfrisco). Ritengo che l'emendamento del Governo risponda benissimo allo scopo, quindi lo voterò, pur essendo convinto che nelle scuole occorra realizzare un'azione straordinaria per la cultura della prevenzione e della sicurezza.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.800 (testo 3), del Governo.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.204.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SACCONI (FI). Signor Presidente, intendo segnalare all'Aula una disposizione di assoluta gravità contenuta nell'articolo 4. Si ipotizza infatti che i servizi ispettivi possano adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, non solo in presenza di gravi violazioni relative alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nel lavoro, ma anche - e prego i colleghi di ascoltare con attenzione - nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Soprattutto nelle aree nelle quali vi è carenza di manodopera è ben noto che, in termini certamente discutibili, tuttavia per ragioni comprensibili, le parti colludono nel ricorrere anche ad un eccesso di straordinari - cosa certamente riprovevole - che, ove rilevata dalle attività ispettive, deve dare luogo a sanzioni.
Tuttavia, mi sembra assolutamente sproporzionata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale per eccesso di straordinario, anche perché si tratta di una misura eccezionale, discutibile anche negli altri casi, perché colpisce i terzi incolpevoli, cioè le lavoratrici e i lavoratori di quella stessa azienda, e interrompe l'attività di impresa che costituisce un interesse generale anche quando le persone che di essa portano la responsabilità abbiano avuto comportamenti in violazione delle norme.
Pertanto, segnalo all'Aula una particolare attenzione per l'emendamento 4.200, che prevede di sopprimere, almeno limitatamente a questo tipo di violazioni, la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale per le ragioni che ho ricordato e anche - come ho detto - per la manifesta sproporzione con violazioni relative al lavoro straordinario.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
GALLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anch'io condivido l'avviso del collega Sacconi e vorrei invitare a una riflessione. Non si può ogni volta parlare, dal punto di vista politico, solo dell'argomento del giorno e poi, passato l'interesse specifico per quella tematica, dimenticarsi di tutto e ricominciare a parlare in maniera ideologicamente esattamente opposta.
Allora, bisogna capire cosa si intende fare nel nostro Paese dal punto di vista economico ed industriale.
Credo non sfugga a nessuno che trenta anni, anzi ormai quaranta anni, di politica industriale retta, da una parte, dai sindacati e, dall'altra, dall'ideologia comunista anti-industriale - che poi è sempre la stessa - hanno portato esclusivamente ad un indebolimento della struttura industriale. Infatti, oggi nel nostro Paese esistono soltanto piccole e piccolissime aziende: si tratta di una questione di cui tutti si lamentano per ovvie ragioni su cui si potrebbe argomentare. Ciò avviene per il semplice motivo che soltanto le piccole e le piccolissime aziende sono riuscite a sopravvivere - ripeto - al trentennio di follia ideologica.
Nel nostro Paese quelle grandi o grandissime esistevano quaranta o cinquanta anni fa, dagli anni Cinquanta e Sessanta, fino alla metà degli anni Settanta. Ad esempio, la FIAT aveva 250.000 dipendenti nel 1975, mentre oggi ne ha meno di 30.000 (quindi, ha perso i nove decimi dei lavoratori). Invece, in Paesi equivalenti al nostro, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, dopo trenta anni ci sono ancora le grandi aziende. Si pensi alle grandi aziende automobilistiche che erano state date per morte già venti anni fa e che, invece, in Francia ed in Gran Bretagna godono ancora di ottima salute. In Italia ormai si fa meno di un milione di automobili l'anno, mentre in Germania se ne fanno ancora quasi cinque milioni.
Ciò accade proprio perché in quei Paesi le relazioni sindacali ed industriali sono state improntate all'effettiva salvaguardia dei lavoratori e comunque anche ad un buon senso diffuso. In Italia, trenta anni fa, quando la FIAT costruiva le 127, se aveva la necessità di prevedere un sabato mattina di straordinari, doveva chiedere il permesso al sindacato e alla commissione interna. Il risultato finale è stato che, dopo trenta anni, la FIAT di fatto non c'è più, tanto che già l'anno scorso la maggior parte delle automobili prodotte dal gruppo FIAT Auto è stata realizzata all'estero (in Polonia, in Ungheria, in Turchia e in altri Paesi del mondo). Il signor Cordero di Montezemolo va a pontificare a Vicenza, ma poi di fatto crea altrove nuovi stabilimenti, spesso con i soldi dei contribuenti italiani (questo, però, è solo un inciso).
Quindi, tale ideologia ha distrutto il Paese, dove è rimasto vivo soltanto il tessuto delle piccole e piccolissime aziende, perché - ripeto - sono le uniche che sono riuscite a sopravvivere a questa follia; sono le aziende in cui il rapporto tra dipendente ed imprenditore è quotidiano, immediato e personale. Quindi, senza la mediazione delle organizzazioni sindacali, queste aziende sono riuscite a sopravvivere, anche se - come abbiamo visto - con grande fatica.
La seconda questione riguarda l'effettivo utilizzo degli impianti, della manodopera e degli investimenti; si tratta di un'altra situazione su cui la maggioranza afferma tutto ed il contrario di tutto. Padoa-Schioppa o l'ala liberista, quando fa i congressi, plaude a quello che viene fatto in alcuni Paesi. Ad esempio, l'Austria, che non è un Paese medioevale né del profondo Sudamerica perché sta vicino a noi, ha completamente liberalizzato in alcune situazioni la possibilità di utilizzare lo straordinario per il semplice buon senso che in situazioni particolari, se il mercato è quello, si deve agire oppure si perde.
Non parlo, poi, di tutti coloro che all'interno della stessa maggioranza di centro-sinistra presentano la Cina come un grande Paese perché la gente lavora sedici ore al giorno e dorme in fabbrica. Allora, mettiamoci d'accordo. Qui nessuno vuole fare le cose che qualche vostro estremista intende realizzare, ma credo sia assolutamente indispensabile un minimo di buon senso.
Nel nostro Paese vi è carenza di manodopera specializzata. La realtà è questa, ma voi volete «tirare in casa» 20 milioni di extracomunitari che non hanno alcuna professionalità; il nostro problema non è trovare la gente che schiacci un bottone, ma trovare personale che sappia usare le macchine a controllo numerico, che certamente non arriva da quei Paesi.
In Italia, dunque, vi è carenza di manodopera specializzata; il mercato è sempre meno prevedibile, per cui vi sono stagioni di alta produzione ed altre di bassa produzione, con richieste improvvise e così via, e dove dunque l'elasticità e la flessibilità sono punti vincenti delle nostre aziende. Ebbene, a questo punto, voi introducete una norma in base alla quale, non tanto alla luce di eventuali infortuni dovuti a questo, ma semplicemente con la denuncia di una qualunque persona, si sanziona un'azienda fino alla chiusura (penalizzando tutti i terzi incolpevoli che di conseguenza sarebbero interessati alla questione).
Abbiamo aziende che fanno i miracoli per tenere in piedi il Paese, per pagare le tasse, per stare negli studi di settore che voi improvvidamente portate avanti; fanno i miracoli per coprire i buchi che fa Bassolino in Campania e, poi, voi come risultato finale le volete chiudere. Mettiamoci d'accordo allora; se volete veramente salvare il Paese, cominciate a ragionare con un po' di buon senso. Se pensate di poter ragionare ancora come nel Sessantotto, quando andavate a scuola e avevate i pantaloni corti, e sperare che le cose vadano sempre bene, è un'altra cosa; ma così - vi assicuro - non andiamo lontano. (Applausi dal Gruppo LNP).
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della maggioranza su certe decisioni di cui poi essa si pente. Per esempio, ieri, nel corso del dibattito in Aula e anche in base alla mozione che la maggioranza ha presentato, c'è stato il suo pentimento sugli studi di settore. Hanno capito infatti che con gli studi di settore non solo perdono i voti, ma in realtà creano il presupposto per un'insorgenza sociale che li potrebbe travolgere storicamente. A quel punto, allora, non solo per la sconfitta elettorale nel Nord, ma per il rischio di un'insorgenza sociale di vastissime proporzioni, hanno deciso di rivedere in parte la politica del Governo.
Ora cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che questa sinistra profondamente ideologizzata ha imboccato una strada rischiosissima che, come quella degli studi di settore, provocherà delle reazioni, da parte dell'Italia che lavora, che saranno molto dure. Qui c'è una sorta di ideologia dell'interdizione, della sanzione interdittiva. Ci sono dipendenti in nero extracomunitari? Ecco che si decide di interdire l'attività di quella impresa. Ci sono problemi per quanto riguarda gli orari e i tempi di lavoro, il riposo giornaliero e settimanale? Ed ecco la misura interdittiva, si chiude cioè l'azienda. Poi, il terzo incolpevole, cioè il dipendente di quell'azienda, rimane disoccupato e il problema non si pone.
Cosa c'è dietro questo tipo di impostazione? Perché si punta alla sanzione interdittiva? Perché, in realtà, la sinistra di classe in questo Paese, che poi è la classe in queste società, interpreta i bisogni del potere bancario, della grande industria e poi dei sindacati operai e delle aristocrazie operaie delle grandi fabbriche. Per questa sinistra di classe, in realtà, la piccola, piccolissima impresa, la microazienda è il nemico giurato; in pratica, verso questo tipo di società si nutre lo stesso odio ideologico dello stalinismo nei confronti dei kulaki. Questo fenomeno sociale, i kulaki collettivi del Veneto, della Lombardia, anche di parte del Piemonte, si sta estendendo anche nel Centro-Sud e va combattuto. Come combatterlo? Con questo tipo di sanzioni e di terrorismo normativo, di autentico terrorismo normativo.
Il problema, quindi, colleghi della sinistra e del Governo, è quello di rivedere questa impostazione, perché se credete, con questo terrorismo normativo, di disincentivare la tendenza al decentramento produttivo, vi sbagliate! Tant'è che, nonostante tutti i provvedimenti posti in atto per far sì che gli ipermercati spazzassero via la microimpresa commerciale, sta avvenendo invece una ripresa della microimpresa commerciale a scapito degli ipermercati. Infatti, mentre negli ipermercati il livello delle vendite è stazionario, nella microimpresa commerciale l'anno scorso ha subito un incremento del 5,6 per cento. Quindi, in realtà, poi le società si organizzano e si autodifendono. È inutile che seguite la strada di prevenzione e di disincentivazione dell'impresa complessiva diffusa e radicata sul territorio.
Ecco perché, cari colleghi, vi invito a riflettere su questo tipo di impostazione, che - guardate - susciterà un allarme sociale tale da provocare un distacco sempre più radicale e forte di quei ceti sociali nei vostri confronti.
Stalin distrusse i kulaki deportandoli, provocando una tragedia in quelle parti dell'Unione Sovietica in cui quell'assetto sociale esisteva. Qui Stalin però non c'è, voi siete democratici, siete di sinistra, siete progressisti e allora quelle politiche non le potete attuare. Quindi, alla fine, cosa avverrà? Che sarete sconfitti dai kulaki.
Ecco perché, al limite, a noi questo tipo d'impostazione del nostro lavoro legislativo può anche riuscire utile perché alla fine sarete sociologicamente e storicamente sconfitti. (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Eufemi).
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente vorrei ricordare ai colleghi che, qualche settimana fa, quando abbiamo discusso la legge sul caporalato, in uno degli interventi che veniva ribadito da questa parte politica era che quel provvedimento avrebbe potuto essere riguardato come un semplice emendamento ad un provvedimento che sarebbe seguito, e che è proprio quello di cui stiamo facendo la trattazione oggi. Infatti, l'inasprimento delle sanzioni penali introdotte con il provvedimento sulla repressione del caporalato avrebbe potuto essere una parte dell'articolo 4 proposto all'approvazione di questa Assemblea, che ha come titolo: «Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare».
Ricorderanno i colleghi e la Presidenza che alcuni senatori provavano a dire (me compreso), che quell'inasprimento avrebbe potuto benissimo essere un 3-bis di questo provvedimento, perché proprio il comma 3 dell'articolo 4 recita: «È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti». Tutto il resto di quel provvedimento avrebbe potuto essere un articolo bis contenente le eccezioni. Perché lo dico? Perché quel provvedimento aveva, alla luce di quanto stiamo trattando questa mattina in quest'Aula, soltanto un significato di bandiera, un significato demagogico, riconosciuto da molti istituti di rappresentanza, imprenditoriali e non, mentre era stato un condizionamento alla politica del Governo e all'espressione di voto di quest'Assemblea da parte della sinistra radicale. L'insistenza sugli errori ci dà però tanta preoccupazione, intanto, perché conteneva un inasprimento eccessivo.
Ricordo in proposito i numerosi interventi, anche del senatore Palma, esperto in problemi giuridici e di giustizia, che evidenziavano come fosse stata introdotta una disparità tra persone giuridiche e fisiche o persone che comunque, se non propriamente giuridiche, avevano la gestione di personale in quanto organizzate sotto forma di impresa al momento in cui per quelle organizzate sotto forma di impresa era motivo di inasprimento della sanzione la presenza di un solo lavoratore irregolare, e invece, nel caso in cui il datore di lavoro fosse persona fisica, si poteva prevedere anche la presenza di due lavoratori.
Signor Presidente, con la proposta al nostro esame, non solo per i casi attinenti il lavoro in agricoltura, ma per tutti i casi, si ha un inasprimento eccessivo a nostro avviso - mi riservo di intervenire sull'emendamento del senatore Poli che propone la soppressione dell'articolo 5 - perché, come diceva poc'anzi il senatore Sacconi, oltre all'inasprimento, che rimane in questo caso costante, e quindi fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, si possono attivare provvedimenti di sospensione dell'attività se si ha una presenza di lavoratori irregolari superiore al 20 per cento, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
È una situazione che non sta in piedi, signor Presidente, una situazione per cui siamo davvero preoccupati, perché tutta la produzione legislativa di quest'Aula, seppur scarsa, come diceva il collega Novi, vedasi quella sugli studi di settore, è limitativa, è ossessivamente contraria alla libertà di intraprendere, alla libertà di produrre, se non attraverso un lavoro dipendente. Ma che lavoro dipendente potrà esserci se alle imprese non viene data la possibilità di lavorare? Certo, esse non devono farlo con lavoro eccessivo o irregolare, ma che significato ha la pesantezza delle sanzioni previste dall'articolo 4?
Gli emendamenti dell'opposizione in questo caso tendono (se non è approvato il primo emendamento, su cui siamo a favore ma ci riserviamo di intervenire in dichiarazione di voto) a vincolare, diminuire, circostanziare, perimetrare l'inasprimento eccessivo previsto dall'articolo 4, che non tiene conto di una realtà che dovrebbe essere guardata con migliore attenzione, con maggiore prudenza e (signor Presidente, mi permetta, l'ora ce lo consente e i colleghi lo perdoneranno), senza parlare continuamente al telefono così come fa il rappresentante del Governo, così come fa il Ministro della salute, non già dimostrando una scarsa sensibilità o attenzione a quello che diciamo forse impropriamente o con un modo di vedere assolutamente diverso dal loro, ma con un dileggio delle istituzioni che non tiene conto di quello che un lavoro parlamentare dovrebbe consentire, cioè il confronto e non già, a questo punto, la disattenzione totale.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, volevo osservare che il testo attuale dell'articolo 4, così come proposto dalla Commissione, già assegna poteri molto ampi al personale ispettivo del Ministero del lavoro. L'emendamento 4.800, presentato dal relatore, sul quale naturalmente esprimerà parere favorevole avendolo scritto lui, assegna gli stessi poteri anche alle aziende sanitarie locali per le materie di propria specifica competenza.
Stiamo parlando di una questione molto seria, la sospensione di un'attività imprenditoriale. Ricordo che la nostra Repubblica, secondo l'articolo 1 della Costituzione, è fondata sul lavoro, non è che il lavoro è un fastidioso accidente. A parte il testo costituzionale, dovrebbe essere ben chiaro a tutti (forse questo andrebbe chiarito nelle scuole assieme alle mille cose che si vuole che nelle scuole si insegni) che tutto quello che noi abbiamo, tutto ciò che costituisce una risorsa per i cittadini viene dal lavoro, non viene da garanzie di legge, perché queste ultime senza il lavoro effettuato - non il lavoro a parole - non ci sarebbe, non avrebbe modo di sussistere.
Chiudere un'attività imprenditoriale, anche una sospensione provvisoria, può voler dire un colpo mortale per questa attività imprenditoriale che, secondo l'articolo 41 della Costituzione, è libera. Ricordo inoltre che, se si ferma un'attività imprenditoriale, non è solo un danno per l'imprenditore - e non si capisce per quale motivo questo non dovrebbe meritare particolare cautela - ma anche per i lavoratori. Infatti possiamo immaginare che il lavoratore venga pagato ugualmente anche se c'è un fermo imprenditoriale, ma può essere un fatto del tutto transitorio; in alcuni casi, un fatto talmente transitorio da non poter sussistere, perché evidentemente un'azienda che è in queste condizioni può facilmente arrivare alla chiusura.
Allora, siamo sicuri che sia sensato attribuire poteri così ampi agli ispettori del Ministero del lavoro e al personale dell'azienda sanitaria locale, laddove le garanzie che generalmente vengono richieste per atti assai meno rilevanti assolutamente non ci sono?
Noi rischiamo di dare un colpo mortale ad aziende e consegnare questo potere non a magistrati - che, quantomeno, devono conoscere certe procedure legali - ma a persone che hanno competenza di un altro tipo: possono - e speriamo che la abbiano - avere competenza specifica per la tutela dei lavoratori e della loro salute.
Tra l'altro, parliamo di adempimenti anche formali - e sappiamo quanti e quali obblighi a volte del tutto formali ci sono per un'azienda - laddove si dice in parte ragionevolmente con una definizione molto chiara, per di più in presenza di scarse garanzie, che una azienda può essere chiusa e riaperta chissà se si riscontra un impiego di personale non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria, se in pratica in uno dei tanti documenti manca il 20 per cento dei dipendenti.
Credo che bisognerebbe essere molto attenti a questo, anche senza richiamarsi ad un passato in cui vi era una furia ideologica di questo tipo, che portava ad eccessi anche di applicazione della legge; credo che si dovrebbe usare prudenza nel decidere di mettere per iscritto che persone, senza una adeguata preparazione giuridica, possono sospendere attività imprenditoriali, rischiando di mettere sul lastrico del personale, di distruggere attività imprenditoriali.
Pertanto, è evidente che l'orientamento mio e del mio Gruppo sarà estremamente negativo nei confronti di queste misure.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
ROILO, relatore. Signor Presidente, credo che questo articolo sia di particolare importanza. Vorrei innanzitutto sottolineare che non siamo animati dalla volontà di perseguire le imprese; tanto meno da furore ideologico, come è stato detto in Aula. Abbiamo presente l'importanza del provvedimento per l'economia del Paese, ma non solo, delle imprese e, soprattutto, dell'attenzione che va rivolta anche su una materia come questa al sistema delle piccole e piccolissime imprese, vitale per il Paese stesso.
Tuttavia, ciò non può andare - il punto è proprio questo - a scapito delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Ripeto anche questa volta che è vero che i dati fortunatamente, rispetto agli anni '60 e '70, sono in calo. Tuttavia - la cronaca di tutti i giorni lo rimarca - ahinoi! - siamo in presenza di numeri, anche a metà di quest'anno, davvero gravi ed allarmanti. Non siamo ancora al completamento del semestre e gli infortuni mortali sono già arrivati a 500!
È una piaga sociale che deve essere affrontata - insisto - anche con provvedimenti legislativi, che non vogliono - ripeto - colpire le imprese, ma tutelare il lavoro e garantire alle imprese una prestazione lavorativa sicura, la soluzione migliore per mettere le imprese in quelle condizioni di produttività che spesso non ci sono.
L'articolo, in particolare, affronta due argomenti: il primo riguarda il coordinamento necessario delle attività di vigilanza e di prevenzione. Si è detto anche nella 11a Commissione - ed emerge ciò anche dalle conclusioni della Commissione d'inchiesta in materia, presieduta dal senatore Tofani, nella precedente legislatura - che è fondamentale, prima ancora che potenziare - cosa peraltro utile - e mettere altre risorse sulla vigilanza e sugli ispettori, coordinare e qualificare gli enti oggi preposti - e non sono pochi - all'attività di vigilanza e di prevenzione.
In secondo luogo, il testo dell'articolo prevede anche una possibilità sostitutiva in sede territoriale rispetto al provvedimento legislativo, dando una facoltà al Presidente della Provincia. Anche questa non è un'indicazione casuale: pensiamo che sia soprattutto il livello territoriale che va attivato per svolgere un'attività di vigilanza, che - insisto - soprattutto a questo livello, dev'essere coordinata, oltre che naturalmente potenziata.
L'altro aspetto - e concludo, Presidente, anche perché i tempi mi sembra stiano per scadere - riguarda l'estensione della cosiddetta legge Bersani, del provvedimento legislativo che riguarda appunto, come sapete, i cantieri, il lavoro nero e le reiterate violazioni dell'orario di lavoro. Anche in questo caso non c'è nessuna volontà persecutoria: ci sembra importante estendere queste misure, che non consistono in un obbligo ma in una possibilità di sospensione dell'attività in presenza di gravi e reiterate violazioni delle normative della sicurezza. Ci sembra utile - per venire all'emendamento 4.800 che ho riformulato - che questo potere venga dato anche alle ASL e non solo agli ispettori, per le ragioni che prima cercavo di evidenziare: cioè, la prevenzione e anche una più efficace attività di vigilanza si può esercitare soprattutto a livello territoriale, utilizzando tutte le risorse disponibili.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Toglierò fra poco la seduta, senatore Ferrara.
Senatore Roilo, la prego di passare ora ai pareri.
ROILO, relatore. Per quanto riguarda i pareri, esprimo parere contrario agli emendamenti 4.201, 4.202 e 4.200.
Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 4.900 e naturalmente all'emendamento 4.800, nel testo riformulato, supportato anche dal parere favorevole della 5a Commissione e sostenuto anche dal punto di vista finanziario.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non c'è solo lei in quest'Aula: ci sono anche il relatore ed il rappresentante del Governo.
FERRARA (FI). Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Lei prima mi doveva chiedere su che cosa intendevo intervenire, invece non mi ha dato la parola rispondendomi in altro modo.
Con tutto il rispetto, Presidente, lei mi deve dare la parola quando gliela domando, non quando decide lei.
PRESIDENTE. No, lo decido io, caro senatore Ferrara.
FERRARA (FI). Presidente, lei è anziano di Senato quanto e più di me. Lei prima deve sentire il motivo per cui chiedo di intervenire e non può non darmi la parola a termini di Regolamento.
Dopodiché, faccio presente che avevo chiesto di intervenire, nell'assoluta condivisione del fatto che è lei a dirigere l'Aula, per richiedere che i pareri potessero essere espressi alla ripresa della seduta. Infatti, essendo tanto importanti, mi sembra improprio che questi siano espressi davanti ad un'Aula vuota. Pertanto, visto che il parere del relatore è stato espresso, non avendo avuto la possibilità di intervenire, faccio tale richiesta adesso, prima che venga espresso il parere del Governo ad un'Aula vuota, visto che tutti sono andati a mangiare.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, l'illustrazione dei pareri non consente più ulteriori iscrizioni a parlare in discussione quando questi sono già stati espressi. La fase dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo è già esaurita. Se il Governo intenderà intervenire alla ripresa lo potrà fare, come, viceversa, potrà non farlo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (1507)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 173
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i princìpi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi princìpi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
EMENDAMENTO 1.7 E SEGUENTI
1.7
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Ritirato
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, sopprimere il numero 2).
1.701
Respinto
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».
Conseguentemente, sopprimere il numero 2).
1.17
Respinto
Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività», con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».
1.39
Respinto
Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni».
1.203
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, DI SIENA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.200
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:
«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1-bis, determinati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
1.67
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate e».
1.68
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003», aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».
1.204
Respinto
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis). idonee misure di tutela in funzione della specificità di genere».
1.206
Respinto
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) specifici obblighi di formazione e aggiornamento periodico minimo per tutti i soggetti a carico dei quali sono previste sanzioni penali per reati contravvenzionali, da registrare in appositi "libretti" individuali formativi».
1.209
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) individuazione in sede della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, degli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede una sanzione, anche amministrativa».
1.800
Respinto
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali», ed aggiungere in fine le seguenti: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».
1.24
Respinto
Al comma 2, lettera d), sopprimere, dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» le seguenti: «meramente formali».
1.8
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Id. em. 1.24
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».
1.69
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Id. em. 1.24
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali».
1.210
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Id. em. 1.24
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «meramente formali».
1.18
Respinto
Al comma 2, lettera d), inserire, dopo le parole: «adempimenti meramente formali» le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».
1.71
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».
1.211
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela».
1.212
DE PETRIS, RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI
Id. em. 1.211
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela».
1.72
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo» aggiungere le seguenti parole: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».
1.214
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) definizione dei criteri per stabilire la composizione numerica e le figure professionali essenziali dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, in funzione delle realtà territoriali;».
1.25
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazione alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi».
1.9
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Id. em. 1.25
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi».
1.702
Respinto
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» aggiungere le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».
1.440
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» aggiungere le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».
1.73
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».
1.441
Respinto
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro;»
1.216
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, anche in via alternativa, graduate in relazione al livello di pericolosità della condotta, alla gravità delle inosservanze ed all'eventuale reiterazione dei reati, riservando in ogni caso alle ipotesi di maggior gravità la pena congiunta dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda fino a 200.000 euro».
1.217
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «fino a euro ventimila» con le seguenti: «fino a euro diecimila».
1.218
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «dell'arresto fino a tre anni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dell'arresto fino a due anni».
1.219
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi», con le seguenti: «dell'ammenda fino a euro cinquantamila negli altri casi».
1.74
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».
1.442
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».
1.220
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila», con le seguenti: «fino ad euro cinquantamila».
1.76
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Ritirato
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1.703
Respinto
Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).
1.221
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera f), numero 5), dopo le parole: «persona offesa» inserire le seguenti: «, ove consenziente,».
1.77
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) sostituire l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il seguente:
"Art. 90. - 1. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41"».
1.443
Id. em. 1.77
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) inserire il seguente:
«5-bis) sostituire l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il seguente:
"Art. 90. - 1. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a mille euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41"».
1.78
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi».
1.222
Approvato
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
«5-bis) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali».
1.225
Ritirato
Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:
«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie».
1.227
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;
f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».
1.228
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
1.229
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) implementazione del sistema di prevenzione aziendale con rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio e Protezione dei lavoratori (RSPP);».
1.20
Improcedibile
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo del» «inserire le seguenti: «medico competente e del».
1.801
Respinto
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «per la sicurezza territoriale», inserire le seguenti: «procedendo anche ad una rivisitazione critica dei compiti e delle responsabilità del medico competente».
1.80
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «laddove non siano presenti Organismi bilaterali per la sicurezza».
1.1
V. testo 2
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«g-bis) rivalutazione del tempo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in funzione dei compiti da svolgere, con particolare riguardo agli obblighi del datore di lavoro di consegna della documentazione necessaria, a partire dal documento di valutazione dei rischi»;
g-ter) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione autonoma del documento della valutazione dei rischi»;
g-quater) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale»;
g-quinquies) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria».
1.1 (testo 2)
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«»
g-bis) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione autonoma del documento della valutazione dei rischi»;
g-ter) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale»;
g-quater) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria».
1.11
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione,».
1.81
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Id. em. 1.11
Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione».
1.2
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
1.12
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».
1.704
Respinto
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «ai fini del miglioramento dei livelli di tutela», con le seguenti: «per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela», e, in fine, dopo la parola: «legislativamente», aggiungere:
«1. Agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità.
2. Trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolarmente separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro.
3. Prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità».
1.705
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera m).
1.37
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera o), con la seguente: «previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPELS)».
1.800a
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, lettera o) dopo le parole: «(ISPSEL),» aggiungere le seguenti: «con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),».
1.26
Respinto
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «a valere previo atto di accertamento su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.230
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Id. em. 1.26
Al comma 2, lettera p), le parole: «a valere previo atto di accertamento su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,», sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.706
Respinto
Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,», con le seguenti: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».
1.231
Respinto
Al comma 2, lettera p), numero 1), sopprimere le parole: «, di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,».
1.802
Respinto
Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «deve essere garantita,», inserire le seguenti: «l'immediata accessibilità e».
1.47
Improcedibile
Al comma 2, lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure».
1.900
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, alla lettera p), numero 3), sostituire la parola: «promulgazione» con la seguente: «divulgazione»; alla lettera q), sostituire le parole: «nel rispetto e nella verifica dei risultati» con le seguenti: «nel rispetto dei risultati verificati»; al comma 4, sostituire le parole: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2,» con le seguenti: «su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2,».
1.48
Respinto
Al comma 2, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso», con le seguenti: «regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltatori e subappaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per eliminare i rischi ambientali e da interferenza tra i vari lavori mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori; valorizzare».
1.86
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, lettera s), al numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso», con le seguenti: «regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e sub-appaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i sub-appaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e sub-appaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei sub-appaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore; valorizzare».
1.14
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Al comma 2, lettera s), numero 1), dopo le parole: «e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti», sopprimere le seguenti: «anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private».
1.707
Improcedibile
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) possibilità per le Regioni di stipulare con l'lNAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo istituto, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'INAlL».
1.6
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) revisione del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000 in direzione:
1) dell'esclusione del personale del Ministero della difesa dall'effettuazione dei controlli e dal rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro della stessa amministrazione;
2) dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare».
1.88
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAL.».
1.92
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto;».
1.22
Respinto
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «differenti modalità organizzative,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto di adeguati livelli di sorveglianza nell'organizzazione».
1.87
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
«t-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità».
1.650
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera.
1.89
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria».
1.36
Inammissibile
Al comma 5, dopo le parole: «dalla data di trasmissione, i pareri» aggiungere la seguente: «vincolanti».
ORDINE DEL GIORNO
G1.200 (già em. 1.203)
TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, DI SIENA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1507, di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo ad adottare misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico professionale.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è così modificato:
"2. Nei riguardi dei servizi di protezione, delle strutture giudiziarie, penitenziari e, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché delle forze di Polizia e delle Forze armate limitatamente ai siti o a specifiche aree dei siti di pertinenza del Ministero della difesa coperti da segreto militare le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministero competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica"».
Conseguentemente ogni decreto ministeriale attuativo non conforme è abrogato.
1.0.202
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in tema di salute e sicurezza delle lavoratrici)
1. L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici è effettuata secondo le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"».
1.0.16
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro e loro poteri e funzioni)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta la seguente lettera:
"l) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
a) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
b) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
2. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
3. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.
4. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.
5. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.
6. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
1.0.17
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza e loro poteri e funzioni)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta la seguente lettera:
"l) Organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
a) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
b) la Programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
c) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
2. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
3. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
4. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi bilaterali per la sicurezza.
5. Nelle aziende che occupano sino a 100 dipendenti, gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
6. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
1.0.203
Improcedibile
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Diritto di interpello in materia di sicurezza e salute del lavoro)
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali e gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, nonché la Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione (CIIP), possono inoltrare al "Comitato speciale per l'interpello" di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il "Comitato speciale per l'interpello" è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero della salute, che possono avvalersi della collaborazione di altri Ministeri, dell'INAIL e dell'ISPESL e delle Regioni.
3. All'interpello in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo non si applica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni».
1.0.204
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 20, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) per i lavori che espongano i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d) oppure che prevedano l'utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 oppure che prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe».
1.0.205
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sistemi di gestione della Sicurezza SGSL)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e deve attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo, per l'anno 2007, dell'INAIL».
Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» aggiungere le seguenti: «nonché dell'articolo 1-bis».
1.0.208 (testo corretto)
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Approvato
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
§ (Notizia all'Inail in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
"1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colpo so o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato un malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso"».
1.0.209
V. testo 2
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
1.0.210
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
V. testo 2
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
1.0.209 (testo 2)
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
1.0.210 (testo 2)
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Id. em. 1.0.209 (testo 2)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione della Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita)
"1-bis. È istituita la ' Settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita ', individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella ' settimana ' i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un ' Bilancio annuale ' sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi. Le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma"».
ORDINE DEL GIORNO
G1.100 (già em. 1.0.205)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1507, di delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative, anche sul piano legislativo, affinché sia introdotto l'obbligo per il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato con un emendamento
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18.»;
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).»;
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
EMENDAMENTI
2.700
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.200
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Approvato
Al comma 1, lettera b) capoverso «3-ter», sostituire le parole: «può accedere» con le altre: «possono accedere» e aggiungere, in fine, le parole: «e le organizzazioni sindacali dei lavoratori».
2.201
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) All'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis) La formazione dei datori di lavoro di cui al comma 1 non può essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento deve avere frequenza minimo triennale"».
2.701
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2.205
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) All'articolo 26, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "Istituto italiano di medicina sociale" sono aggiunte le seguenti parole: "; Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP)"».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato con emendamenti
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1º luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti princìpi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma operativo nazionale (PON).
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi richiamati al comma 7 e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al 5 per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.
9. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.
EMENDAMENTI
3.700
Respinto
Sopprimere i commi 1 e 2.
3.200
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Improcedibile
AI comma 2 sostituire le parole: «dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato» con le seguenti: «dal direttore generale dell'Unità sanitaria locale del capoluogo di provincia».
3.950
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 2 dopo le parole: «enti pubblici» inserire le seguenti: «territoriali».
3.201
Respinto
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
3.701
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».
3.202
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Approvato
Al comma 3 dopo le parole: «banche dati unificate» inserire le seguenti: «relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori» indi aggiungere infine le seguenti: «I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
3.800 (testo 3)
IL GOVERNO
Approvato
Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:
«7. Nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi Operativi Nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro».
3.204
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Precluso
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, almeno l'otto per mille del monte ore annuale deve essere destinato allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione. Tale percentuale è raddoppiata negli istituti universitari e di istruzione secondaria superiore, i cui percorsi formativi devono prevedere l'insegnamento e lo svolgimento di esercitazioni teoriche e pratiche».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate».
EMENDAMENTI
4.201
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
AI comma 1, dopo le parole: «anche su segnalazione», inserire le seguenti: «delle forze dell'ordine e», e dopo le parole: «qualora riscontri», inserire le seguenti: «anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,».
4.202
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Al comma 1 sostituire le parole: «o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati», con le seguenti: «ad almeno 3 lavoratori».
4.200
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Al comma 1, sopprimere le parole da: «reiterate violazioni» fino a: «ovvero di».
4.900
IL RELATORE
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «comminate» con la seguente: «irrogate»; al comma 5, sostituire la parola: «comminate» con la seguente: «irrogate».
4.800
IL RELATORE
V. testo 2
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I poteri e gli obblighi assegnati al comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c)».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».
4.800 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle Aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie , limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c)».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge 1507-1486-A e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 4.800 (testo 2).
L'espressione del parere resta sospesa per l'emendamento 9.800 (testo 3).
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo la parola: "nell'ambito" vengano inserite le altre: "delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e".
La 1a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che nell'articolo 3, comma 1, sia soppressa la lettera b) o che sia quanto meno riformulata sostituendo il riferimento all'esercizio di poteri sostitutivi con quello all'esercizio di poteri sollecitatori in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto non sia già disciplinato dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativo dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Si osserva inoltre che l'articolo 1, comma 2, lettera i), dovrebbe essere riformulato escludendo la possibilità che si configuri un potere di indirizzo e coordinamento in una materia - quella della tutela e sicurezza del lavoro - che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in conformità ai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Si segnala, infine, l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella fase attuativa del finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla definizione di criteri generali di riparto, incidendo tali finanziamenti in una materia di competenza legislativa concorrente.
Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.89, invitando tuttavia a una sua riformulazione che preveda il coinvolgimento delle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il riparto del fondo finalizzato alle iniziative per la promozione della sicurezza e tutela del lavoro, incidendo tali finanziamenti in una materia di competenza legislativa concorrente;
- con l'occasione, si segnala che l'emendamento 1.36 prescrive l'acquisizione del parere vincolante della Commissione parlamentare sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega conferita al Governo; su tale proposta si esprime un parere contrario, poiché tale previsione contrasta con il dettato dell'articolo 76 della Costituzione;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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178a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 27
GIUGNO 2007 |
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Presidenza
del vice presidente ANGIUS, |
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
(omissis)
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,36)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1507 con il seguente titolo: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1507, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.
BONFRISCO (FI). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (FI). Ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola a proposito di alcune dichiarazioni apparse oggi sulle agenzie che noi senatori di Forza Italia consideriamo assai gravi: in particolare, i senatori eletti in Veneto, signor Presidente, hanno letto stamattina che il governatore altoatesino, Luis Durnwalder, ha dichiarato tutto il suo favore e il positivo accoglimento da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo....
PRESIDENTE. Mi scusi, cosa ha a che fare questo con l'ordine dei lavori? Io non riesco a capire.
BONFRISCO (FI). Presidente, abbiamo la necessità di poter segnalare all'Assemblea che rispetto...
PRESIDENTE. Questo lo può fare a fine seduta come strumento regolamentare e normale.
BONFRISCO (FI). No, signor Presidente!
PRESIDENTE. Sì, signora senatrice. Le tolgo la parola. (Applausi dal Gruppo Ulivo e della senatrice Palermo).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Poiché non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.
(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,56).
La seduta è ripresa.
Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 4.201, sul quale il senatore Stiffoni aveva chiesto, con l'appoggio del prescritto numero di senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.202, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, questo emendamento cancella quella parte del comma 1 che, come prima abbiamo sottolineato all'Assemblea, pone in capo agli ispettori del lavoro la facoltà di sospendere l'attività produttiva nel caso di violazioni del lavoro straordinario. Segnalo davvero all'Assemblea, ancora una volta, la gravità di tale disposizione e il fatto che si arrivi ad interrompere l'attività produttiva in presenza di una violazione rispetto alla quale, quantomeno, può ritenersi non proporzionata la sanzione.
Aggiungo che, a differenza di analoghe disposizioni recentemente introdotte per quanto riguarda violazioni del rapporto di lavoro, in questo caso nemmeno si considera l'eccezione, altrove appunto considerata, relativa alle attività agricole e al loro ciclo biologico, che non può essere interrotto se non si vuole compromettere definitivamente la vita stessa dell'impresa.
Io credo che questa disposizione sia davvero grave, prego il rappresentante del Governo di riconsiderare il suo parere negativo e chiedo a tutti i parlamentari, a tutti coloro che non sono viziati da una lettura ideologica del problema, di condividere questo emendamento e di rimuovere una odiosa disposizione le cui conseguenze potrebbero davvero essere gravi per molte imprese e per molti lavoratori che sarebbero i terzi incolpevoli in questo caso.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, per prima cosa anticipo la richiesta di votazione elettronica.
Anch'io vorrei sottolineare la gravità della questione perché si tratta di una cosa di cui non si dovrebbe nemmeno parlare, nel senso che è ovvio, per chi lavora, che ci sono delle situazioni in cui, evidentemente, alcune cose sono semplicemente obbligatorie. È ovvio che, per esempio nel caso delle aziende agricole, ci sono le stagioni in cui si succedono avvenimenti naturali particolari che certo non possono essere gestiti in maniera programmata e distribuita durante tutto l'arco dell'anno lavorativo. Non si possono fare piani quinquennali dappertutto, contrariamente a quanto qualcuno nella maggioranza pensa ancora, per cui ci sono delle situazioni in cui, semplicemente, la giornata lavorativa non può essere di otto ore e la settimana lavorativa non può essere di cinque giorni. Devo dire che è imbarazzante essere in quest'Aula per dire cose talmente ovvie che se qualcuno fuori ci sentisse si chiederebbe veramente che cosa stiamo facendo e perché ci pagano, se poi passiamo le giornate, le ore, a discutere in questa maniera.
La cosa ancora più grave, però, viene proprio da parte della maggioranza, che evidentemente vuole arrivare sotto il 10 per cento in alcune zone del Paese prima di capire che deve invertire la tendenza: ormai ci si è messi veramente su una strada che porta in direzione opposta rispetto al Paese reale. Fare queste cose, che poi sappiamo benissimo non potranno essere e non saranno applicate per ovvie ragioni, distanzia sempre di più dal Paese il mondo dei rappresentanti del popolo (teoricamente), il Palazzo, che dovrebbe fare cose di buonsenso e migliorare la vita dei cittadini mentre invece, alla fine, produce solo provvedimenti burocratici contrari alla volontà stessa dei cittadini, i quali vengono così obbligati a diventare, senza volerlo, persone che quotidianamente commettono dei reati.
Se parliamo con chiunque lavori in agricoltura, che sia l'imprenditore, cioè il titolare dell'azienda, o un dipendente, un bracciante, a nessuno verrebbe in mente di agire in questo modo quando è la stagione del raccolto o del taglio del fieno. Si fa veramente fatica a capire in base a quale principio si portano avanti certe impostazioni.
Più in generale, vorrei capire dove questa maggioranza intende portare il Paese, questione già sollevata questa mattina. Tutti gli Stati occidentali simili al nostro - non sto parlando, quindi, del Sudamerica, dell'Estremo Oriente, del Sud-Est asiatico, dell'India, della Thailandia o del Vietnam - si stanno dirigendo verso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro. C'è chi si è messo in mente idiozie come la legge sulle 35 ore varata in Francia ma poi è ritornato velocemente sui suoi passi e c'è anche chi, come i tedeschi e gli austriaci, applica l'orario di 40 ore da 50 anni e poi di fatto ha liberalizzato in molti settori industriali, a condizioni ovviamente regolamentate, l'aumento dell'orario di lavoro secondo le esigenze del ciclo produttivo.
Vorrei capire se vogliamo stare o non vogliamo stare in questa Europa, che non è un'Europa medievale dove i diritti sindacali non vengono rispettati, ma è un'Europa che semplicemente prende atto della situazione reale del mondo. Vorrei poi sapere se questa Europa ci va bene quando certifica i matrimoni fra gay stabilendo nella Costituzione che il matrimonio è l'unione fra più individui e non va bene quando invece permette di liberalizzare l'orario di lavoro. Non si può volere sempre tutto e il contrario di tutto. Vorrei capire in quali canali industriali e in quale direzione economica volete indirizzare il Paese.
In ogni caso, provvedimenti come quello in esame e passaggi come questo che irrigidiscono l'orario di lavoro contro la volontà stessa dei lavoratori (non degli imprenditori) sono un qualcosa che vi allontana sempre di più dal Paese reale. Per noi può anche andar bene, perché ogni legge come questa vi fa perdere 500.000 voti, però quando alla fine torneremo noi al Governo non vorremmo trovare un Paese distrutto. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Maninetti).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Galli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.900, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.800 (testo 2).
Verifica del numero legale
FERRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.800 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 5.700 e 5.200; è favorevole sull'emendamento 5.850.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.700.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.700, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.850, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, avevo già svolto questa mattina delle considerazioni generali che rifacevano la storia del decreto legislativo n. 626 del 1994 e dell'inasprimento che viene portato, con l'articolo 2, alla disciplina già da tempo introdotta a seguito dei decreti conseguenti, dal n. 626 agli altri, sulla sicurezza sul lavoro. L'introduzione delle disposizioni del decreto legislativo n. 626 avevano determinato negli anni passati, a stretto ridosso degli anni d'approvazione, quindi 1994, 1995 e 1996, una certa difficoltà per l'adeguamento da parte delle imprese agli stretti regimi di sicurezza che venivano a suo tempo introdotti.
Il mio intervento è stato anche richiamato dal senatore Castelli e abbiamo proposto all'Assemblea un ragionamento rispetto alla necessità di introdurre dilazioni in ordine all'introduzione delle disposizioni concernenti questa tipologia. Specificatamente l'articolo 5 prevede l'introduzione di una tessera di riconoscimento. Mi si permetta di osservare che (come già rilevato, ma non ci stancheremo di ripeterlo) tutto l'articolato si inserisce e si aggiunge all'articolo 1, che ha una grande importanza ed evidenzia la necessità per il Governo di procedere alla riscrittura di un testo unico sulla sicurezza sul lavoro, al quale aggiungere poi norme sulle irregolarità che sono un di più rispetto a precedenti provvedimenti, proprio per la necessità di intervenire sulla utilizzazione dei lavoratori irregolari in agricoltura.
Voglia l'Assemblea valutare l'eccessività della disposizione contenuta all'interno dell'articolo 5. Si prevede una tessera di riconoscimento per le imprese appaltatrici o subappaltatrici che eseguono i lavori, per rendere possibile agli ispettori l'individuazione, all'interno dei cantieri, delle presenze regolari o irregolari, in modo da facilitare le possibilità di ispezione e quindi eventualmente di comminare o irrogare sanzioni.
Laddove si prevede, al comma 2, che per le imprese con meno di 10 dipendenti si possa assolvere a questo obbligo con il registro di cantiere vidimato e così via, emerge una prudenza all'introduzione della disposizione che non si coniuga con l'eccessività dell'applicazione della sanzione che, badi bene, può arrivare anche a 500 euro per ogni lavoratore. Ciò determina, per una piccolissima impresa subappaltatrice con 10 lavoratori (che è il massimo previsto dall'articolo 4), un totale di 5.000 euro, 10 milioni delle vecchie lire.
Ma c'è di più: per la corresponsabilità tra lavoratore e datore di lavoro, una sanzione fino a 300 euro può essere comminata anche al lavoratore che non sia munito di tessera di riconoscimento. Ebbene, gli emendamenti proposti - pochi, perché in effetti l'emendamento principale era quello soppressivo dell'articolo 5 - avevano il significato di spingere il Governo a rendersi conto che il contesto di queste disposizioni segue la stessa storia del decreto legislativo n. 626. Tutti ricorderanno le perplessità espresse da molti parlamentari negli anni 1994-1995 che furono poi ricevute e commentate anche dagli stessi esponenti di centro-sinistra e pure dai Ministri del lavoro della legislatura 1996-2001.
Non vorremmo che quest'enorme attenzione, questa scarsa mancanza di prudenza nel prevedere pene e sanzioni abbia un effetto depressivo rispetto all'energia che in questo momento si sta sviluppando nel Paese, alla capacità di ripresa e ad un nuovo interesse per poter intraprendere e per poter produrre meglio.
Credo sia un provvedimento molto squilibrato dal lato della sicurezza da garantire al lavoratore dipendente, mancando la necessità che tutto questo sia contemperato con una certa prudenza per l'introduzione di norme che hanno un peso eccessivo nei confronti del datore di lavoro e dell'impresa.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere contrario.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.700.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.700, presentato dal senatore Poli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, mi consenta di intervenire, ma non ruberò molto tempo, solo un paio di minuti per una breve dichiarazione di voto.
All'articolo 6 si possono riferire gli stessi motivi di contrarietà che abbiamo già sottolineato in occasione delle votazioni degli articoli 2 e 4.
Questa farraginosità e questa eccessiva attenzione agli organismi paritetici, la loro costituzione, la valutazione dell'applicazione delle vigenti norme rappresentano una complicazione enorme ed incredibile; tutto va nel verso di complicare ulteriormente, non sulla strada della semplificazione ma su quella di una eccessiva burocratizzazione, con una centralità di controllo che toglie libertà alla possibilità d'impresa, pur aggiungendo una sicurezza. Dobbiamo comunque ragionare che è inutile la sicurezza dei lavoratori se questi non hanno di che esserci: infatti, se non esiste la possibilità di lavoro e l'incoraggiamento ad intraprendere, non avremo dipendenti da difendere quanto alla sicurezza sul lavoro.
Ritengo - lo ripeto ancora - che gli articoli aggiunti all'ottima iniziativa della stesura di un testo unico sulla sicurezza sul lavoro, le eccessive sanzioni di cui al precedente articolo 5, la farraginosità di cui all'articolo 6, l'introduzione di una revisione dei temi della sicurezza di cui all'articolo 2 contengono tutti i motivi per dichiararci contrari all'approvazione dell'articolo 6.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Onorevoli colleghi, riprenderò in parte il discorso pronunciato dal collega Galli.
Queste norme si possono guardare da un duplice punto di vista. Il primo è semplicemente partitico, e non ci si può che rallegrare di norme di questo genere, perché ogni volta che c'è un'elezione voi colleghi della sinistra scoprite che esiste il Nord, di cui non siete in grado di interpretare l'idem sentire, ed allora vi interrogate su cosa fare. Per esempio l'ultima volta, per capire cosa è il Nord, avete escogitato una gita sul Po, pensando che bastasse che il presidente del Consiglio Prodi si facesse vedere a mangiare pane e salame su un battello sul Po e immediatamente le popolazioni del Nord sarebbero accorse plaudenti e avrebbero votato per l'Unione; dopodiché, avete escogitato la scesa in campo di Veltroni, che oggi si è presentato a Torino - anche in questo caso sempre sul Po, perché Torino è sul Po - pensando che in questo modo le popolazioni plaudenti sarebbero accorse ad applaudirlo; infine, prevedete norme di questo genere.
Ricordo che in Italia ci sono 8 milioni di partite IVA, la maggior parte delle quali sono al Nord: se è possibile, vi odieranno ancora di più per una norma di questa natura. Dovremmo essere contenti perché - come diceva il collega Galli - forse capiranno di che pasta siete fatti, forse capiranno che non riuscite ad interpretare lo spirito delle classi produttive del Paese. Credo che non ci sia da rallegrarsi, ma da preoccuparsi, perché voi date un altro colpo alle piccole e medie aziende.
Non bastava la Guardia di finanza, non bastava l'Ispettorato del lavoro, non bastavano i Vigili del fuoco, non bastavano le ASL: vi inventate un altro organismo - che peraltro esiste già ma se ne sta per il momento a casa propria - che ha poteri ispettivi e addirittura di denuncia; quindi se ne andranno in giro anche in questo caso e, visto che hanno questo nuovo potere, lo eserciteranno. Si andrà a vessare ancor più le piccole e medie aziende, gli artigiani, i commercianti e quant'altro.
Mi domando come si possano scrivere simili norme. Non spero di riuscire a convincere qualcuno dell'Unione: si sa, loro odiano le aziende; per loro l'azienda è un vulnus. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Gruppo Per le Autonomie, che hanno fatto finta o si sono battuti a favore delle piccole e medie aziende e poi approveranno simili provvedimenti, non capisco con quale coerenza. Vi rendete conto che ogni volta si tratta di una vessazione in più? Lo dico ai colleghi della Casa delle Libertà che forse non voteranno contro questo provvedimento sciagurato, perché va ad appesantire ancor più il corpo degli adempimenti e delle ispezioni che verranno effettuate a carico di chi cerca semplicemente di creare un po' di ricchezza per il Paese.
Quanto all'articolo 8, esso è ancora peggiore, perché non c'è limite al peggio. Siete riusciti ad inventare qualcosa di ancora peggiore, che poi cercherò di illustrare non per convincervi, ma almeno per lasciare tranquilla la mia coscienza. Noi, ovviamente, voteremo contro questo articolo. (Applausi dal Gruppo LNP).
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere contrario.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere analogo a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Presidente, credo che ci siano molti colleghi distratti, in specie quelli che si occupano di lavori pubblici nelle Commissioni di merito o anche in Commissione affari costituzionali. Mi riferisco soprattutto a quest'ultima sede perché, rispetto a tale emendamento, chi ha amministrato, e in specie chi precedentemente è stato elemento apicale dell'amministrazione di enti locali, sa benissimo che l'applicazione della norma di cui all'articolo 7 non ha nessun significato ed è praticamente impossibile applicarla senza conseguenze. Mi riferisco specificamente alla Commissione affari costituzionali perché il senatore Bianco è stato per lungo tempo, ancor prima di ricoprire l'importante carica di Ministro, sindaco di un'importante città meridionale.
Si dovrebbe prestare un po' più di attenzione a ciò che è scritto - Presidente, si tratta di poche righe - e cioè al fatto che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente (...) rispetto al costo relativo alla sicurezza». Quale è il significato di ciò? Quando si partecipa a una gara bisogna effettuare, ai sensi dell'articolo 7, lo splittaggio delle cifre che compongono il prezzo finale di offerta e il prezzo relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere congruo. Ma ciò non ha alcun significato, in specie se si coniuga tale disposizione con il comma 3-ter, laddove si dice che «il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
Nel caso in cui ci si aggiudichi la gara anche tenuto conto delle offerte anomale (perché sono molteplici i sistemi di aggiudicazione e non soltanto quello con l'esclusione delle offerte anomale), nel caso in cui cioè, indipendentemente dalle offerte anomale, ci si aggiudichi la gara al massimo ribasso, l'articolo 7 non ha significato in quanto si può benissimo lasciare invariata la cifra relativa alla sicurezza sul lavoro e procedere a un ribasso ben superiore sulle altre cifre rispetto a quello che potrebbe essere consentito da una virtuosa gestione dell'azienda.
Quindi, cosa rappresenta questo articolo? Signor Presidente, in realtà è un articolo bandiera, come quello sul caporalato. È l'ennesima presa in giro, per cui «fatta la festa, gabbato lo santo». Non ha alcun senso prevedere all'interno di una norma che si coniuga alla delega sulla sicurezza sul lavoro una disposizione (a questo punto indicativa) di cogente importanza nei confronti della legge sugli appalti (Merloni-ter e quater), in quanto la ricorregge prevedendo che le gare di appalto non possano essere bandite se non attraverso bandi di gara uniformati alle disposizioni dell'articolo 7. Ma questo articolo - ripeto - non ha alcun significato. Esso, infatti, o è ultroneo, in quanto la sicurezza sul lavoro, verificata ai sensi di quanto fin qui disposto, non può non essere adeguatamente coperta dai costi previsti nell'appalto, nel senso della cifra offerta e valutata come corrispettivo dell'opera prestata, oppure, se ha un significato, può benissimo essere aggirato e non è questo il modo di formulare la norma.
Il motivo per cui siamo contrari all'emendamento 7.200 presentato dal senatore Ripamonti - non ho capito se ha intenzione di ritirarlo o correggerlo per rendere la norma più coerente - sta nel fatto che la norma è priva di significato, per cui siamo contrari sia all'emendamento che all'articolo 7.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SACCONI (FI). L'emendamento 8.201 ripropone il tema della proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni. Come abbiamo già visto in altre parti del provvedimento, il criterio della proporzionalità non è stato per nulla seguito, con la conseguenza di un'insufficiente effettività delle sanzioni disposte. Tutta la nostra critica, invero, è rivolta proprio a questo, per fare in modo che le sanzioni risultino davvero effettive.
Nonsi dimentichi che gli infortuni si verificano soprattutto nelle attività marginali, in tutto o in parte sommerse, per le quali l'inasprimento della sanzione risulta davvero inefficace, in modo particolare quando consiste nella sospensione dell'attività o nell'interdizione degli amministratori. Si tratta infatti di attività che scompaiono per poi riproporsi attraverso un processo sistematico di violazione delle norme, proprio di queste attività non soggette a regolamentazione.
Proponiamo di sostituire la rubrica prevedendo l'omicidio doloso e le lesioni dolose e di conseguenza modificando gli articoli di riferimento del codice penale, in modo che le sanzioni disposte abbiano un'effettiva proporzionalità con il tipo di reato commesso, che non può non avere carattere doloso per essere sanzionato nei termini quiprevisti. È un tema che si è riproposto anche in precedenza: vogliamo sottolineare come la sanzione debba aggravarsi quando appunto si ravvisa tutta l'intenzionalità necessaria in colui che commette la violazione.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziasi sugli emendamenti in esame.
ROILO, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.201 e parere favorevole sull'emendamento 8.800, presentato dal Governo.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.201, presentato dal senatore Sacconi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.800.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, l'emendamento del Governo tende ad inasprire la sanzione pecuniaria di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, laddove già con la riscrittura dell'articolo 8 nella predisposizione proposta dalla Commissione la sanzione pecuniaria era stata portata a 400 quote. Oggi il Governo, in Aula propone di alzarla a 1.000 quote. Vorrei far osservare che si tratta di una filosofia che la maggioranza sta applicando non soltanto all'interno di questo provvedimento, ma anche dei precedenti, volta ad un eccessivo inasprimento nei confronti dell'imprenditore. Ricordiamo che per l'utilizzo irregolare di lavoratori stranieri la pena variava da tre a otto anni, una pena cioè solo di un anno superiore a quella prevista per il reato di associazione mafiosa, quasi pari ad una rapina a mano armata.
In questo caso, la sanzione pecuniaria per la responsabilità nell'ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose non è assimilabile alle sanzioni che coprono le responsabilità civili, che vanno coperte in altro modo, ma si tratta di sanzioni penali che dovrebbero costituire un deterrente, ponendo in atto le misure che debbono contenere, evitare o rendere difficili episodi di danno colposo e lesioni gravi o gravissime nei confronti dei lavoratori. Tutto ciò è, a nostro avviso, da stigmatizzare.
Quello in esame è un emendamento che non ha significato tenendo conto della storia precedente e dell'inasprimento già presente nel testo della Commissione. Riteniamo quindi che l'emendamento 8.800 presentato del Governo non vada approvato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, chiederei all'Aula di votare l'articolo 8 per parti separate. Non so quanti di coloro che sono adesso in Aula si siano resi conto della portata del comma 2. Il comma 2 evoca una previsione inerente al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che comporta addirittura la chiusura o il sequestro dell'azienda. E in base a quale previsione? In base all'articolo 589 del codice penale, che parla di omicidio colposo. Posso capire che, nel caso in cui vi sia un decesso, si possano applicare pene così terribili, ma l'articolo 590 parla di lesioni gravi; ciò significa che se si verifica un incidente, come ne accadono purtroppo ancora a migliaia nelle aziende italiane, il magistrato in caso di condanna può addirittura sequestrare l'azienda. Con quale modalità? Mettendo in luogo del datore di lavoro, dell'imprenditore o del dirigente un uomo di sua nomina. Siamo praticamente all'esproprio proletario da parte di Magistratura democratica. Questo è il quadro. Vedo che qualcuno sorride, ma c'è da piangere; c'è veramente da piangere. Stiamo portando avanti norme di questa natura che riguarderanno migliaia di aziende, perché purtroppo sono migliaia gli incidenti.
Francamente non riesco a capire come possano essere state approvate in Commissione norme del genere. Il testo originario del Governo era tutto sommato equilibrato; mirava a costruire un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ed era abbastanza condivisibile nei principi. Dalla Commissione è uscito un mostro che avrà conseguenze molto gravi sulla competitività delle nostre aziende. Diamo un altro colpo al sistema Italia con pene veramente sproporzionate. Stiamo parlando di delitti colposi che sono evidentemente di ben altra natura rispetto a quelli dolosi. Questo è ciò che stiamo per votare.
Vedo un'indifferenza totale dell'Aula perché, come si sa, la cultura industriale nel nostro Paese, soprattutto in questi luoghi, è eccezionale; è enorme. (Applausi dai Gruppi UDC e FI). C'è qualcuno che crea ricchezza, ma evidentemente per i colleghi dell'Unione i soldi e le finanze in Italia sono come la manna: scendono giù dal cielo, non nascono dal lavoro nelle fabbriche e nelle officine.
Questo è il dato, però a voi non interessano per nulla questi discorsi: l'importante è scrivere norme vessatorie, l'importante è che ci sia qualcuno vessato, in modo da poter andare a casa tranquilli e dire: «Abbiamo fatto una bella norma che va a colpire i cattivi che fanno gli incidenti in fabbrica». Ricordatevi che la fabbrica a zero incidenti è quella chiusa; la fabbrica chiusa non è pericolosa, ricordatelo: fa zero incidenti, incidenti di nessuna natura. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'articolo 8 che per l'appunto, come era stato detto precedentemente, ha l'intento di aggiungere sanzioni accessorie per casi per cui già le norme attuali prevedono, com'è oltremodo giusto, la punizione dei colpevoli, oppure per comportamenti che in realtà non sono connessi a lesioni o omicidio, nel senso che non ne sono la causa. In questo articolo si parla di delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e non in conseguenza. Infatti, se in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche si verificano lesioni o, peggio ancora, la morte di un lavoratore, il discorso è diverso, ma si tratta di ipotesi già ampiamente punite dalla normativa attuale.
L'articolo 8, invece, aggiunge a questi eventi la coincidenza della violazione di norme antinfortunistiche. Pertanto, la violazione di tali norme può non avere nulla a che fare con le conseguenze che possono derivare ad un lavoratore da un incidente sul lavoro. Tuttavia, se in coincidenza con tali eventi c'è una violazione di norme antinfortunistiche si applicano le pene previste, che non sono soltanto pesantissime sanzioni pecuniarie, ma anche, come diceva poco fa il collega Castelli, la chiusura di un'azienda. Si realizzerebbe in tal modo quanto il senatore Castelli ha indicato, per cui se è vero che l'azienda non determinerebbe più alcun infortunio, si verificherebbe, nel contempo, la perdita del posto di lavoro per chi vi lavorava, la perdita di un'attività produttiva a beneficio, magari, di Paesi in cui le norme per la sicurezza sul lavoro non vengono applicate, pur esistendo.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1507
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.800 (testo 3).
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 9.800, nel testo riformulato dal relatore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 9.800 (testo 3), trasmesso all'Assemblea e relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.800 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo 9.
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, intervengo per esprimere contrarietà all'emendamento 9.800 (testo 3), presentato dal relatore, perché, di fatto, riduce da 25 a 20 milioni di euro la disponibilità del credito d'imposta, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione di lavoratori a programmi e percorsi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un atto di regressione da parte dell'Assemblea in riferimento a quanto votato e deciso in Commissione. Mi rendo conto che questo testo ha in qualche modo migliorato un precedente testo del Governo, però mi sembra che l'attesa dell'Aula fosse ben altra e non quella di compiere sforzi tali da ridurre il meno possibile le scelte già assunte in Commissione. Vedo che l'Aula del Senato ha preso una direzione molto negativa: si vive un clima completamente diverso da quello che c'è stato in Commissione.
Invito pertanto il Governo a ritirare questo emendamento e a fare in modo che questa cifra vada a sostegno di ulteriori iniziative. C'è già un emendamento, votato dalla Commissione, che prevede 25 milioni di euro proprio per tali finalità, alle quali si ispira anche il testo in esame. Non possiamo arrivare a processi di questo tipo di fronte ad un tema così importante, che ci vede - ritengo - tutti coinvolti. Capisco anche che in proposito vi è un ordine del giorno del collega Barbato, ma non credo si possa andare avanti su temi come questi con ordini del giorno, nonostante il rispetto che merita l'iniziativa del collega Barbato. (Applausi del senatore Izzo). Il Governo si deve decidere: si sta parlando continuamente della necessità di intervenire su un punto così importante e puntualmente il Governo non lo fa.
Desidero denunciare tale atteggiamento e mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, che tanta sensibilità hanno mostrato, al presidente Treu e al relatore Roilo, che pure hanno mostrato grande sensibilità. Non riesco a capire come il Governo possa procedere in un'operazione siffatta, dietro il titolo secondo il quale non ci sono fondi. Ma allora, se non ci sono fondi, pensiamo anche noi per il 3 per cento, per il 4 per cento a quel tesoretto di cui tanto si parla, ultimamente diventato il doppio o il triplo di quello che sembrava essere fino a qualche giorno fa. Come si può non rispondere ad esigenze così importanti e pregnanti, dicendo che non vi sono disponibilità? Stiamo parlando di pochissime e minime cifre.
Allora, sollecito il Governo a ritirare questo emendamento e con calore, qualora non volesse farlo, che l'Assemblea sovrana decida in modo tale da respingerlo. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anticipo innanzitutto la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.
Cinque milioni di euro sono più o meno un centocinquantamillesimo delle entrate fiscali dello Stato italiano. Sono tre mesi che riempiamo i giornali, facciamo trasmissioni, si scomoda il Capo dello Stato per parlare di un problema che oggettivamente è serio. Parliamo di 1.500, 2.000 morti ogni anno, che in gran parte potrebbero essere evitati semplicemente con maggiore prevenzione, maggiore controllo o maggiore attenzione da parte delle stesse persone che lavorano. Poi facciamo tutta una serie di sproloqui in Aula sull'importanza della cultura, dell'informazione.
Facciamo un intervento giusto per dare una nuova possibilità alle aziende che. comunque, devono investire dei soldi: se si svolge un corso di formazione durante l'orario di lavoro, credo che anche quelli che pensano che i soldi crescono sugli alberi capiscano che, se una persona per cinque ore segue un corso di formazione, non lavora e non produce in quell'arco di tempo. Poiché l'azienda lo paga - giustamente - ugualmente, è un costo ed un investimento: poter almeno recuperare parzialmente questo investimento sembrerebbe talmente logico che non se ne dovrebbe neppure parlare.
Invece, non solo introduciamo un limite (vorrei sottolineare come sia giusto il principio e mi sembra oggettivamente talmente ridicolo pensare di stanziare 25 milioni di euro l'anno in un Paese di 60 milioni di abitanti, la sesta potenza industriale del mondo, che non se ne dovrebbe neanche parlare), ma tali questioni semplicemente non dovrebbero essere nemmeno quantificate, intanto perché la frazione di eventuale perdita fiscale è talmente bassa rispetto alle anomalie della contabilità dello Stato italiano che comunque nessuno sarebbe mai in grado di rilevarla, ma quand'anche fosse significativa non si può quantificare l'informazione, la prevenzione e la cultura della sicurezza, altrimenti ci prendiamo in giro e siamo qui in Aula a predicare bene e razzolare male.
Già porre un limite è senza senso; stanziare 25 milioni, che sono una cifra veramente ridicola, e poi toglierne 5 è imbarazzante! Non so veramente con che faccia sia stata fatta questa proposta per poi portarla in Aula! (Applausi dal Gruppo LNP).
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, non intendo tediare molto i colleghi con i problemi che ci hanno intrattenuto in Commissione bilancio al momento di esprimere il parere sull'emendamento 9.800, anche perché nella prima stesura, quindi nel testo esitato dalla Commissione che ora arriva in Aula, era prevista una necessità per onere annuo, con una maxicopertura, ma con dei problemi riguardo alla legge di contabilità. La proposta è stata variata, come lei vede, prevedendo una necessità di risorse per due anni e con una copertura diversa rispetto alla maxicopertura tipica, prelevando dal gettito delle accise sui tabacchi.
Qual è il problema che rileviamo politicamente? In primo luogo, indipendentemente dalla difficoltà di copertura, la riduzione della cifra non tiene conto di un argomento su cui tutti ci siamo trovati d'accordo. Non ci si è trovati d'accordo sull'eccessiva garanzia, eccessiva non perché non meritevole o perché problema di fattore igienico nei confronti dei lavoratori, ma eccessiva rispetto ai tempi e alle modalità di introduzione come garanzia nei confronti del lavoratore. Non ci siamo trovati d'accordo sugli obblighi e le previsioni di sanzioni e di una disciplina sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore, in quanto eccessiva o troppo veloce nel tempo. Una questione invece, su cui tutti ci siamo trovati d'accordo è la necessità della formazione, vuoi per i lavoratori, vuoi per i datori di lavoro.
Si sono verificate due situazioni nel corso dell'approvazione dell'emendamento. In primo luogo, la soppressione, con emendamento del Governo, dell'emendamento Tofani, approvato in 11a Commissione, volto ad introdurre un'attività di formazione, nell'ambito delle discipline tecniche e tecnico-giuridiche, nell'insegnamento nelle scuole fino a livello secondario, laddove si era trovata una soluzione senza necessità di copertura con la previsione di destinare il 5 per cento dell'insegnamento a materie tecniche o tecnico-giuridiche, ad esempio, con la famosa materia di applicazioni tecniche o con le materie giuridiche in istituti ove è previsto l'insegnamento del diritto, come possono essere quelli che avviano alla collaborazione societaria, come quelli per ragionieri o anche la scuola per geometri. Tutto ciò, invece, con una motivazione che non abbiano ben capito e con una difficoltà notevole è stato negato, ma per fortuna, comunque, approvato lo stesso dall'Aula da una parte della maggioranza.
Ora ci ritroviamo con una diminuzione della copertura da 25 a 20 milioni di euro, con una diminuzione necessaria del periodo, per via dei problemi relativi ai sistemi di copertura e alla legge di contabilità, e con un periodo che non arriva neanche ai tre anni - circostanza che era possibile - e che si ferma al solo biennio. Capisco che la difficoltà possa essere costituita dal fatto che, Presidente, l'emendamento prevede che le spese sostenute siano per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Non ho letto esattamente, perché tra la parola "percorsi" e la parola "di", che precede "carattere formativo" c'è in realtà la parola "certificati".
La verità sostanziale è che probabilmente il Governo non ha molta fiducia di come questi percorsi formativi possano essere certificati, di cosa significhi certificati, di come la mancanza di certificazione o la presenza di una certificazione non efficiente comporti degli spazi di cattiva utilizzazione delle risorse per percorsi di formazione che invece di essere effettivi sono un sistema per parcheggiare o distribuire prebende e per dare la parvenza di una formazione, come quella a veline o a parrucchieri, di cui tanto si eccede in Regioni e Comuni di tutta Italia, in particolare - ahimè - del Meridione. Ma la verità sostanziale è che c'è una ritrosa attitudine da parte del Governo, rivelatasi in tutto il percorso approvativo di discussione del provvedimento, ad accedere alle proposte dell'opposizione.
Questo negare ogni volta, in certi momenti di grande difficoltà della maggioranza (perché le difficoltà la maggioranza le ha sempre), viene prospettato come necessità di collaborazione, in specie da autorevoli Capogruppo della maggioranza. Poi invece su una proposta del genere, che è abbastanza prudente e limitata e riguarda un percorso che dovrebbe trovarci tutti consenzienti, abbiamo questa rigidità del Governo che ci lascia ben capire quale deve essere nel prosieguo il nostro atteggiamento.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NOVI (FI). Signor Presidente, vorrei ricordare che c'è stato un roboante soffermarsi in sede legislativa - e non solo in sede legislativa, ma in tutte le sedi istituzionali - sulla questione vera e drammatica degli infortuni e delle morti bianche. Ebbene, di fronte alla questione drammatica delle morti bianche questa maggioranza e questo Governo lesinano 5 milioni di euro sulle politiche di prevenzione. Cioè, con le sanzioni interdittive, si chiudono le aziende, si sequestrano i macchinari, si arrestano gli imprenditori, si multano per 500 euro gli operai che non ostentano il cartellino, però mentre l'operaio deve pagare 500 euro se non ostenta il cartellino, allo stesso tempo lo Stato bada a risparmiare 5 milioni di euro nelle misure di prevenzione.
Penso che in tale dato ci sia tutta l'ipocrisia non solo di questa maggioranza, non solo di questo Governo, ma anche dei lavori di quest'Aula, perché il relatore doveva contrastare questo provvedimento, doveva esprimere parere negativo di fronte alla volontà del Governo. Non è possibile che il relatore per l'intera giornata sia stato qui a proporre norme e provvedimenti legislativi che dovrebbero contrastare il lavoro nero e poi si cerchi di risparmiare 5 milioni di euro sulle politiche di prevenzione, nel momento in cui poi - faccio l'esempio nel quadro delle politiche ambientali - si porta avanti il principio di precauzione. L'attività di prevenzione, anche sui rischi possibili e futuri, è l'elemento costitutivo delle moderne politiche del lavoro e delle moderne politiche ambientali.
Ecco, Presidente, perché dissento dal mio Gruppo: perché il mio Gruppo non ha centrato la questione politica dell'opposizione su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo FI).
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Senatore Franco, l'aveva già chiesta il senatore Galli.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Galli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.800 (testo 3), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G9.1, che invito il presentatore ad illustrare.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, eviterò di leggere la prima parte dell'ordine del giorno, limitandomi alla seconda: «allo scopo della prevenzione ben potrebbe concorrere la previsione di incentivi fiscali indirizzati a quelle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti rivolta alla conoscenza delle regole preposte a garanzia dalla propria sicurezza». Questo ordine del giorno, dunque: «impegna il Governo ad incrementare le risorse per garantire maggiori investimenti sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare, ad aumentare gli stanziamenti per il credito d'imposta delle aziende che adottano percorsi formativi sulla materia.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
ROILO, relatore. Esprimo parere favorevole.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ROILO, relatore. Esprimo parere contrario.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FRANCO Paolo (LNP). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.200, presentato dal senatore Turigliatto.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, credo sia importante sottolineare il contenuto dell'articolo 10, introdotto nel provvedimento che stiamo discutendo per cancellare - grazie ad un emendamento presentato dal senatore Tofani in Commissione, e riformulare - una sciagurata parte del comma 1198 della legge finanziaria. Nella nuova formulazione, introdotta dall'emendamento del senatore Tofani, restano l'obbligo e la possibilità di effettuare i controlli sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro anche alle imprese che hanno aderito a questa regolarizzazione del lavoro sommerso prevista dal comma 1192 della finanziaria.
Il testo oggi in vigore, che il Governo ha presentato, sul quale ha posto la fiducia e sul quale la maggioranza l'ha incautamente data, prevede che le aziende che hanno aderito a questa regolarizzazione, a questa emersione del lavoro sommerso, sono esentate per un anno dai controlli, dalle ispezioni e dalle verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza, comprese quelle concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Allora è positivo che vi sia questo articolo, ma è estremamente negativo che a tutt'oggi sia in vigore una norma (ed è in vigore fin dall'inizio di quest'anno), introdotta dalla finanziaria di questo Governo, che esenta certe aziende che hanno fatto una regolarizzazione di carattere amministrativo, per regolarizzare il lavoro nero e non per regolarizzare il lavoro in condizioni tali da mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. Credo che questo andrebbe sottolineato e andrebbe ricordato che a tutt'oggi, e finché questo o altri provvedimenti non verranno introdotti per modificarlo, il Governo e la maggioranza hanno messo in vigore e lasciano che sia in vigore una norma che esenta alcune aziende dai controlli sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.
Credo che questo, da parte di una maggioranza che ebbe molto da ridire sui condoni, unicamente di carattere fiscale, proposti dal Governo precedente, proposti e votati dalla maggioranza precedente e che avevano unicamente conseguenze di carattere fiscale (e peraltro hanno ottenuto il risultato di far pagare le tasse a chi non le pagava), da parte di coloro che hanno criticato quei condoni, che parlavano, alla fin fine, di vil denaro (al quale dobbiamo rispetto, ma non certo pari a quello che dobbiamo alla salute dei lavoratori), hanno introdotto il condono delle violazioni a danno della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Vi faccio i miei complimenti e dichiaro, naturalmente, il voto a favore dell'articolo che cancella quella vergogna.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Mi meraviglio, senatore Ferrara. Ne prendo atto e le do la parola.
FERRARA (FI). Signor Presidente, siccome il Governo ci ha abituati al fatto che dice in quest'Aula che non ha fatto condoni e non farà più condoni, non vorrei correre il rischio che l'accalorato intervento del senatore Malan convinca molti colleghi della maggioranza a votare contro l'approvazione dell'articolo 10 e quindi assolva il Governo dalla responsabilità di rendere evidente davanti a tutto il Paese come non solo abbia fatto il condono nel settore agricolo (i famosi SCAU), ma continui in sottaciute forme a voler introdurre correzioni e condoni, come nella fattispecie.
Fra le altre cose, è pur vero che questo condono è assolutamente scandaloso, quindi voterò in modo tale da rendere evidente che il Governo dice al Paese una cosa ma, sotto mentite spoglie, ne fa un'altra ben diversa. Condoni pure, così tutti si renderanno conto di che specie è fatto il Governo: non si presenta soltanto con l'effigie del vice ministro Visco, non si presenta soltanto persecutore nei confronti del contribuente, ma si dichiara anche contrario ad una giusta causa dei lavoratori nel momento in cui sospende i loro diritti con delle modalità particolari come quelle adottate in occasione della modifica del comma 1198 dell'articolo unico dell'ultima legge finanziaria.
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1507 e 1486
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.
PATTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, l'emendamento 11.800 (testo 2) si intende illustrato.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
ROILO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato. Vorrei però precisare, giusto per chiarirne il senso concreto, che le 300 unità di personale ispettivo che si intendono assumere con questo provvedimento sono aggiuntive rispetto a quanto già operato in materia con la legge finanziaria.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.800 (testo 2).
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in esame, innanzitutto perché conferma la volontà di procedere all'assunzione di ulteriori 300 ispettori di lavoro, aggiuntivi alle unità già assunte in base al concorso promosso ed espletato nella precedente legislatura, anche se non si perviene alla totale assunzione degli idonei del concorso come era previsto nella formulazione originaria.
Segnalo come l'emendamento 11.800 (testo 2) sostituisca con l'utilizzo di un accantonamento di fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze un prelievo fiscale aggiuntivo che non avremmo potuto condividere ancorché riferito ancora una volta all'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico. Credo si debba rinunciare sempre all'inasprimento fiscale perché i livelli di pressione fiscale sono comunque pervenuti ad un grado tale da non consentire ulteriori aggravi, anche quando le ragioni possono essere nobili come sono quelle relative alle assunzioni di ispettori del lavoro a valere su un concorso che il Governo del quale ho avuto l'onore di fare parte ha promosso ed espletato.
Rimane la necessità di completare l'assunzione di tutti gli idonei del concorso, ma - come ho detto - questo in ogni caso non può che essere considerato un passo in avanti: fu richiesto dai Gruppi di opposizione in Commissione e pertanto non può non essere sottolineato il fatto positivo di un rafforzamento del numero degli ispettori del lavoro.
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che si stiano veramente creando elementi di confusione in quest'Aula, perché si propone come positivo ciò che è negativo. Modificare l'articolo 11, così come propone il Governo con questo emendamento, significa, di fatto, non assumere 600 idonei, ma assumerne 300, vale a dire tagliare la metà degli idonei.
Ora, l'articolo 11 del testo originario che ci si propone di modificare deriva dall'approvazione in Commissione di un altro emendamento da me proposto e non capisco il motivo per il quale ancora un volta si stia tornando su decisioni assunte dalla Commissione su temi così importanti quali i controlli. Ognuno di noi, chiunque si interessi a questi argomenti (anche nelle esternazioni delle più alte cariche dello Stato) sa che in materia si è sempre e comunque sottolineata l'importanza dei controlli.
Abbiamo oggi la possibilità di disporre di ulteriori 600 unità per svolgere attività di prevenzione, di controllo e, se del caso, di sanzione: la Commissione le ha approvate, mentre il Governo chiede all'Assemblea di tagliarle! Non capisco questo atteggiamento, perché non comprendo dove ci vuole portare, quasi che l'opposizione venga in qualche modo messa nelle condizioni di contrastare questo provvedimento, mentre nelle nostre intenzioni non c'è questa volontà. Non capisco se la maggioranza voglia comunque rompere con l'opposizione, visto che di fatto va a rompere su temi importanti, primari e condivisi. Ebbene, non capisco la ratio di tutto questo, né mi viene data una spiegazione.
Certamente non ha detto una cosa sbagliata il relatore Roilo, quando ha affermato che sono 300 in più rispetto alla finanziaria, ma non ci ha nemmeno detto che sono 300 in meno rispetto all'emendamento approvato in Commissione. Bisogna allora che ci diciamo queste cose, non possiamo non mettere nelle condizioni ogni collega presente in Aula di capire esattamente di cosa stiamo parlando e che cosa dobbiamo votare. Infatti, nel momento in cui l'emendamento accolto dalla Commissione, che rappresenta oggi l'articolo 11 del testo proposto all'Assemblea, prevede l'assunzione di tutti i 795 idonei al concorso del 2004 per ispettori del lavoro, se si tolgono i 300 previsti dalla finanziaria, aritmeticamente è facile fare il conto esatto dei rimanenti. Perché si tagliano queste unità e invece non si va ad attingere completamente alla graduatoria degli idonei? Ebbene, colleghi senatori, vi invito a riflettere attentamente.
Purtroppo torna quanto ho già detto, non solo nel precedente intervento ma anche in riferimento alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della vita sul lavoro: questo è un altro esempio in cui l'Assemblea non sta migliorando il provvedimento, ma lo sta fortemente minando, addirittura riducendone l'efficacia.
Pertanto, chiedo che venga espresso un voto contrario e non comprendo chi è d'accordo con un emendamento del Governo che di fatto riduce la possibilità di assumere gli ispettori per i controlli, per la prevenzione e per la repressione di casi che dovessero essere contra legem sui posti di lavoro, per dare una risposta alla sicurezza sul lavoro.
Mi auguro, colleghi senatori, che nella severità dei vostri sentimenti e nella onestà intellettuale che vi contraddistingue, che comunque ci deve contraddistinguere, possiate respingere questo emendamento del Governo, che tra l'altro è una provocazione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, la posizione che esprimo credo sia diversa sia da quella dei colleghi del centro-destra che da quelli del centro-sinistra per ovvie ragioni.
Nel merito, vorrei sottolineare comunque che restando nella logica della coerenza della maggioranza, che certo non si pone problemi che poi esporrò successivamente nel prosieguo della dichiarazione di voto, non posso che essere d'accordo con i colleghi dell'opposizione appena intervenuti. Non si può parlare per mesi della questione, pontificare in tutte le occasioni e in tutte le situazioni, venire in Commissione e in Aula a spiegarci come sono tutti brutti e cattivi quelli che fanno impresa e come fortunatamente ci siete voi della maggioranza a difendere i lavoratori, poi di fatto, quando si arriva al momento della decisione, al dunque, tirate via quattro soldi che servono per la prevenzione, dite che servono più controlli e non fate passare l'assunzione dei nuovi ispettori. Quindi, nella vostra logica effettivamente si fa fatica a capire come ragioniate o come pensiate di risolvere i problemi, visto che questo è il vostro unico modo di ragionare.
Diversamente dalla posizione della maggioranza che da quella dell'opposizione aggiungo che non si tratta di continuare ad assumere persone. Con la legge finanziaria 2007 avete regolarizzato 500.000 dipendenti pubblici precari, cioè a tempo determinato, facendoli diventare a tempo indeterminato; questo porta, tra dipendenti pubblici a tempo indeterminato (che ormai sono la stragrande maggioranza), quelli rimasti a tempo determinato e tutti quelli che non vengono contati come dipendenti pubblici ma che di fatto lo sono, a quasi 5 milioni di persone, in un Paese di 58 milioni, dove 23 milioni, compresi questi 5 milioni, sono gli unici a lavorare. Si tratta di numeri che corrispondono esattamente al doppio di quelli della Germania e dell'Inghilterra e quasi al doppio della Francia, che peraltro è il Paese più centralista del mondo. Allora, veramente non si può andare avanti così!
La soluzione che state tirando fuori adesso è che dite di fare le cose e non le fate. La pubblica amministrazione deve entrare nella logica di riorganizzarsi. Le ultime assunzioni per qualunque tipo di lavoro sono state fatte con concorsi dove partecipano molte persone, quindi, per esempio, la stragrande maggioranza degli assunti, indipendentemente dal lavoro che andranno a svolgere effettivamente, sono comunque laureati praticamente in tutte le materie esistenti nei corsi di laurea universitari del nostro Paese. Quindi, la pubblica amministrazione deve mettersi a guardare al proprio interno e tirar fuori di lì le risorse che servono per affrontare i problemi che diventano più importanti nel Paese. Che si tiri via qualcuno dalle ex Partecipazioni statali, che si tiri via qualcuno dalla Camera e dal Senato, che negli ultimi vent'anni hanno aumentato del 50 per cento i loro dipendenti, quando il numero dei senatori e dei deputati è esattamente lo stesso dal 1947, e si vada a riqualificare queste persone per metterle dove serve. Non si può assumere una persona ogni volta che serve qualcosa: e tutte le altre che svolgono lavori che non esistono più? Della necessità che non ci sono più, degli interventi informatici che hanno ridotto moltissimo la manualità, la burocrazia, le trascrizioni, i lavori che dieci, venti o trent'anni fa avevano senso e adesso non ne hanno più, di queste cose non si parla mai? Lo ripeto, i soldi non crescono sugli alberi!
L'altro giorno avete aumentato gli indici degli studi di settore per far pagare più tasse a quelli che già le pagano e poi sprecate i soldi in questa maniera: non è una cosa accettabile!
Se vogliamo essere un Paese moderno, non lo si fa con i tour sul Po o con quello che ha detto Veltroni mezz'ora fa a Torino, ma con i fatti. I Paesi seri equivalenti al nostro, quando hanno troppi statali, li licenziano; quando hanno un'esigenza li riqualificano, e nessuno si scandalizza per questo. Se assumiamo una persona è a vita; se è assunto a fare un lavoro che poi, dopo due anni, non c'è più, per i successivi quarant'anni continua a svolgere quel lavoro e a prendere lo stipendio. Credo non ci sia nulla di scandaloso a dire ad un dipendente statale, che magari sarebbe anche più contento di svolgere una mansione utile, che il suo lavoro non serve più, che si fa un anno di riqualificazione e lo si mette a fare qualcos'altro: sarebbe più serio nei confronti del dipendente pubblico ed enormemente più serio nei confronti del Paese. Magari non dovremmo assumere i 300 ispettori che non so alla fine se assumerete o no, magari ne troveremmo 2.000, che sono molti di più e che farebbero altrettanto bene, sei volte di più, il lavoro di ispezione se è diventato più importante rispetto ad altri.
Quindi invito a dire la stessa cosa. Non si può andare avanti con la Lombardia che ogni anno, tra ciò che paga e ciò che riceve, ha un surplus di 50 miliardi; con il Veneto, una parte del Piemonte e dell'Emilia con altri 50 miliardi e il resto del Paese che ne perde altrettanti. L'Italia senza la Padania perderebbe 150 miliardi all'anno e sarebbe tutti i giorni come l'Argentina. E voi per fare un po' di controlli assumete 700 persone: complimenti! (Applausi dai Gruppi LNP e UDC).
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NOVI (FI). Signor Presidente, vorrei rivolgere un appello anche alla coerenza dei colleghi della cosiddetta sinistra radicale. Loro sostanzialmente hanno votato a favore di un emendamento che colpiva le politiche di prevenzione. Ora siamo qui a vedere se voteranno a favore di un emendamento che colpisce le politiche di controllo. Prevenzione e controllo sono infatti alla base di qualsiasi attività seria diretta a limitare gli infortuni sul lavoro e le cosiddette morti bianche. Staremo a vedere ora se la sinistra radicale sarà coerente con quanto sostiene fuori dal Parlamento.
Questo è uno strano Paese, nel quale ventiquattro ore fa si discuteva di scaloni e scalini presso la Presidenza del Consiglio e, nello stesso tempo, si tentava di far passare sottobanco l'aumento dell'età pensionabile a 62 anni per le lavoratrici, tra il silenzio e la complicità del sistema mediatico e anche della sinistra radicale; infatti, non mi risulta che qualcuno di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani di Diliberto si sia opposto a quanto andavano ventilando i giornali circa l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 62 anni; e non mi risulta che si sia levata una voce da questo Parlamento. Così come non mi risulta che oggi in questo Parlamento ci sia una voce da parte della sinistra radicale, e anche da parte della cosiddetta sinistra riformista riguardo al fatto che agire e operare con la leva del controllo è una politica riformista; il controllo e la prevenzione rientrano nelle politiche riformiste.
Bene, nessuno di voi parla e ciò sta a significare che, quando si tratta di grida manzoniane e di proclami, di temi suggestivi da agitare di fronte all'opinione pubblica, allora si è quanto mai radicali, ma poi nel concreto, qui in Aula e non solo, ma anche a Palazzo Chigi, allora non si è nemmeno riformisti, ma soltanto conservatori degli interessi che stanno dietro il vostro schieramento. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento presentato dal Governo. In Commissione, e ancora prima in sede di esame della finanziaria, abbiamo discusso non dei 795 ispettori che sono già stati assunti, quelli che hanno vinto il concorso, ma degli idonei, che sono 700. Trecento sono stati assunti con la finanziaria dal 1° luglio e l'assunzione di altri trecento scatterà a partire dal 1° gennaio 2008, completando così (l'emendamento del Governo prevede anche l'assunzione di ispettori tecnici, figure differenti dagli ispettori, ma fondamentali sulle questioni della prevenzione), l'organico previsto degli ispettori del lavoro.
In tal modo verrà compiuta nell'arco di sei mesi la più grande operazione di investimento per una figura che è necessaria in particolare per ciò che riguarda l'edilizia (conosciamo la devastazione delle imprese nel settore dell'edilizia attraverso il subappalto), lasciando 100 posti alla qualificazione del personale interno e quindi ad una possibilità significativa.
In Commissione abbiamo discusso anche della copertura finanziaria: i 20 milioni di cui si parla riguardano appunto 300 persone.
Non voglio sottrarmi però alla necessità di rispondere ad un'obiezione avanzata dal senatore Tofani. Era stata avanzata la proposta di una definitiva assunzione di tutti gli idonei del concorso cui facevo riferimento e su cui il Governo, già in Commissione, aveva sollevato le obiezioni che ricordavo, avanzando una differente proposta di assunzione e di relative coperture. Come tutti sanno, gli ispettori del lavoro si trovano in una condizione molto difficile in quanto non prendono buoni pasto, non hanno mezzi e spesso devono effettuare le ispezioni con la propria macchina; tant'è che alcune circolari consigliano, proprio per mancanza di fondi, di effettuare le ispezioni soltanto nei capoluoghi comunali e con i mezzi pubblici.
Credo pertanto che questo emendamento risponda all'esigenza immediata di aumentare la capacità di controllo e di prevenzione nella tutela dagli infortuni sul lavoro attraverso un'importante operazione finalizzata a rispondere al tema dell'occupazione e della qualificazione degli interventi sulla prevenzione. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, questo emendamento è la dimostrazione della schizofrenia del Governo perché, da un lato, per quanto riguarda gli ispettori del lavoro prevede l'assunzione degli idonei e, dall'altro, al Ministero delle finanze, nega la medesima scelta. È stato deciso, infatti, di procedere ad un nuovo concorso frustrando le aspettative di migliaia di giovani che avevano partecipato a selezioni difficili, garantendo così la copertura di posti importanti nell'Amministrazione finanziaria per la lotta all'evasione a supporto delle politiche tributarie del Governo. Il Governo ha preferito invece bloccare quei giovani, costringendoli a fare nuovi concorsi nonostante avessero conseguito la laurea con il vecchio ordinamento e quindi sulla base di una selezione più severa rispetto alle lauree triennali.
Signor Presidente, ritengo una gravissima contraddizione che al Ministero del lavoro si assumano degli idonei e che al Ministero delle finanze ciò venga negato.
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.800 (testo 2), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 11.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1507 e 1486 (ore 18,35)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
ROSSI Fernando (Misto-Consum). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Fernando (Misto-Consum). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, finalmente, per merito del Presidente della Repubblica, la mancata sicurezza sul lavoro è entrata nell'agenda politica del nostro Governo e del nostro Parlamento. Le premesse politiche contenute nella legge finanziaria per il 2007, che con il comma 1198 garantisce la sospensione di un anno dei controlli sulla tutela della salute e della sicurezza nelle aziende che manifestano l'intenzione di regolarizzare lavoratori prima in nero, non lasciano ben sperare; così come la scelta di sviluppare le assunzioni degli ispettori del lavoro con funzioni amministrative, non dando invece la necessaria priorità a quella dei tecnici del lavoro, la cui mancanza di controllo degli impianti produttivi e dei luoghi di lavoro è al momento l'anello più debole di tutta la catena.
Tuttavia, la vicenda di Matteo Valenti, il ragazzo di 23 anni morto sul lavoro a Viareggio, è lì a gridare che non è solo la politica a segnare un fortissimo ritardo di cultura e di civiltà, ma che l'insieme della nostra organizzazione sociale ha lasciato passare una sorta di irresponsabile fatalismo.
La persona responsabile di quell'omicidio sul lavoro, mentre ha riconosciuto la sua colpa patteggiando una condanna a 20 mesi (con l'indulto, ovviamente, lo hanno subito liberato), non solo non ha sentito il dovere di dimettersi da presidente provinciale dei commercianti, ma all'indomani del patteggiamento ha addirittura utilizzato tale carica rappresentativa per far uscire un comunicato ufficiale della sua associazione presentandosi come vittima di una immotivata persecuzione.
Era perseguitato con tanto accanimento che, mentre era imputato di omicidio, la Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno ha pensato bene di fare cosa buona e giusta chiamandolo a far parte del proprio consiglio d'amministrazione.
Alla sicurezza sul lavoro occorre affiancare la sicurezza del lavoro, nonché il riconoscimento del ruolo essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Gli impegni morali in questa materia, per il rispetto che a quei morti è dovuto, debbono tradursi in atti e scelte precise.
Le mie proposte sono un concreto aumento delle risorse che devono andare al potenziamento degli ispettorati del lavoro ed una revisione dell'attuale tendenza dell'INAIL a ridurre le proprie tabelle per l'invalidità e per la morte sul lavoro. Le multe, inoltre, che le ASL applicano per il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni vadano in gran parte utilizzate per aumentare l'esiguo numero di addetti a tale servizio. Stato, Regioni ed enti locali individuino forme premiali per quelle imprese che, andando oltre le attuali norme di legge, adottino ulteriori innovazioni di processi e di prodotto in grado di elevare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
È auspicabile, inoltre, un maggior impegno delle organizzazioni sindacali; a tale fine si potrebbero magari usare anche le maggiori entrate provenienti dalla gestione dei fondi TFR per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che andrebbero però eletti dai lavoratori a cui debbono rispondere e non nominati dai dirigenti sindacali.
Il mio voto non mancherà, pur mantenendo una posizione fortemente critica su ciò che è stato fatto fino ad oggi e sperando che l'impegno del Governo e dell'Unione abbia una decisa impennata. (Applausi del senatore Ripamonti).
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, il proficuo confronto tra operatori, studiosi ed amministratori ha permesso di individuare le priorità di un programma coerente di riforma in materia di sicurezza sul lavoro.
Dunque, vi è ora l'impellenza di un riassetto che sintetizzi la normativa dagli anni Cinquanta ad oggi, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'equilibrio tra Stato e Regioni.
Grazie a questa delega l'Esecutivo potrà approvare un testo unico la cui stesura mi auguro sia completa disciplina a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il dibattito politico, preludio della formulazione legislativa anche innovativa, deve necessariamente tener conto sia dei diritti sia dei canoni di sicurezza di ambedue le parti del rapporto di lavoro. Si tratta di un passaggio di grande valore a fronte delle evidenziate carenze dell'attuale panorama normativo in materia di sicurezza e delle cifre allarmanti di morti e infortuni che richiamano le istituzioni ad approntare responsabilmente strumenti efficaci di tutela e prevenzione.
La scelta, obbligata per l'ampiezza dell'intervento, di delegare al Governo la materia non priva il Parlamento della sua autorità trasposta nelle linee guida oggi al vaglio. Il documento ha, infatti, ampi margini, entro cui spaziare, dettati da criteri che, benché generici, rappresentano la giusta guida per l'Esecutivo. Mi voglio brevemente riferire ad alcuni validi principi e criteri direttivi contenuti nella delega, cioè ai presupposti da fornire alle aziende circa la relazione e la diffusione di codici di condotta, primo passo per garantire e innalzare i livelli di tutela.
E, proprio con riferimento alle misure a sostegno delle imprese e finalizzate alla formazione dei dipendenti ed alla conoscenza delle regole preposte a garanzia della loro sicurezza, voglio sottolineare l'accoglimento, da parte del Governo, dell'impegno contenuto in un ordine del giorno a mia firma, che auspica il rafforzamento della previsione contenuta nell'articolo 9, così come modificato dall'Assemblea.
Presidenza del presidente MARINI(ore 18,42)
(Segue BARBATO). La disposizione in questione prevede la concessione di un credito d'imposta ai datori di lavoro nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro.
Mi auguro che il responsabile impegno del Governo ad aumentare lo stanziamento previsto possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile.
Tra i principi positivi, contenuti nella legge delega che ci accingiamo ad approvare, vorrei fare poi menzione alla razionalizzazione del sistema pubblico di controllo ed alla riformulazione dell'apparato sanzionatorio vigente, affinché si elevino le competenze e si ponga un forte deterrente alla violazione delle regole di sicurezza.
Non a caso la 2a Commissione, che propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1507 e 1486, ha evidenziato, in sede di esame, l'incongruenza dell'articolo 1, comma 2, lettera f), in materia di sanzioni, sul quale si è espressa con parere contrario. Si è eccepita, inoltre, la totale sproporzione tra le sanzioni - anche quelle di tipo esclusivamente amministrativo - e la gigantesca normativa cui sono poste a tutela, incoraggiando vivamente di adottate soluzioni deterrenti più idonee.
Occorre perciò una netta valutazione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche sui potenziali pericoli per la popolazione. Occorre introdurre misure tutelari più energiche per specifiche tipologie di lavoro, in base alla particolare nocività di taluni ambienti. Occorre riservare una particolare attenzione al lavoro precario ed al mobbing. Occorre, infine, ridefinire i criteri qualitativi e quantitativi della formazione degli organi di vigilanza e della sorveglianza sanitaria.
In conclusione, queste sono le più che valide ragioni del nostro voto positivo. (Il microfono del senatore Barbato produce un rumore meccanico).
STORACE (AN). Sta tornando Veltroni!
PRESIDENTE. Calma, senatore Storace! Poteva parlare prima lei, l'ha bloccato! La ringrazio.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, voterò a favore di questa legge delega che ritengo rappresenti un passo importante e molto atteso, che risponde a molte preoccupazioni.
Vorrei segnalare, tuttavia, un primo elemento: all'improvviso è sceso l'oblio rispetto a tale questione sui giornali, che pur ne hanno parlato molto, a riprova del fatto che c'è un atteggiamento giornalistico per lo meno superficiale.
Votare oggi in quest'Aula tale provvedimento rivela quindi, in realtà, un impegno delle istituzioni; dimostra il fatto che abbiamo lavorato abbastanza rapidamente e soprattutto che, prima in Commissione e poi in Aula, abbiamo migliorato il testo predisposto dal Governo.
Tuttavia, faccio osservare immediatamente che tra le esigenze ed i bisogni, da un lato, e le risorse messe a disposizione, dall'altro, c'è ancora una forbice molto ampia che andrebbe colmata, perché altrimenti si rischia che alle attese ed alle indicazioni date non corrispondano, poi, risorse economiche per realizzarle.
Spero che questo provvedimento apra anche la possibilità di riprendere la discussione su un altro disegno di legge, di cui il senatore Casson è primo firmatario, sulle vittime dell'amianto. Mi pare ci sia una forte relazione tra i due provvedimenti: c'è una forte attesa anche su tale questione e, a mio avviso, sarebbe un dato molto positivo poter riprendere la discussione anche su questo disegno di legge e portarla possibilmente a termine.
Detto questo, voglio comunque porre in evidenza parecchie criticità che ho riscontrato in questa discussione e nel testo che stiamo per varare.
In primo luogo, credo che risulta ancora, nonostante lo sforzo fatto in Commissione, debole il ruolo degli RLS. Tutte le indicazioni ci dicono che soltanto rafforzando il loro potere e la loro capacità di intervento, sarà possibile ridurre drasticamente gli incidenti sui luoghi di lavoro. Mi dispiace che l'Assemblea abbia respinto alcuni emendamenti che abbiamo presentato in tal senso e mi dispiace anche che altri emendamenti, soprattutto del Gruppo Verdi-Comunisti italiani, non siano stati approvati. Devo dire, peraltro, che gli esponenti di questo Gruppo non li hanno difesi, come credo sarebbe stato giusto adeguatamente in questa sede fare ma che io, però, ho votato.
Infine, altri due elementi più generali di criticità riguardano non la legge in sé ma il contesto in cui questa legge delega viene realizzata e quel che manca rispetto alla possibilità che possa poi essere compiuta ed estrinsecarsi fino in fondo. Temo veramente molto che questa legge delega ed il provvedimento finale possano restare anche eventualmente lettera morta, se non si accompagnano a qualcosa di strettamente correlato. Mi riferisco, in particolare, ad un intervento sulla precarietà, sulle leggi che hanno creato e determinato la precarietà.
In Aula ed in Commissione moltissimi hanno sottolineato che l'elemento della sicurezza del lavoro è fortemente collegato alla stabilità, alla sicurezza in senso più generale del posto e che la precarietà è una delle fonti principali degli incidenti.
Su questo, ad un anno e più di distanza dall'insediamento di questo Parlamento, nonostante le promesse e gli impegni fatti, ancora non si è fatto nulla praticamente o molto poco; cose molto limitate seppur importanti in finanziaria, ma non un provvedimento organico legislativo.
Da questo punto di vista non mi rassicurano affatto le indiscrezioni che leggo sui giornali rispetto alle proposte del Ministro del lavoro sulle leggi della precarietà, che mi paiono ultraridotte, limitatissime e che non interverrebbero, se restassero tali, sulla questione di fondo, cioè su un superamento drastico della legge n. 30 e di tutte le leggi che hanno determinato la precarietà. Resterà lettera morta anche questa legge se non operiamo sul terreno di un intervento fortissimo in questa direzione.
Infine, penso anche, come avevo già sottolineato nell'intervento in corso di discussione generale, che deve mutare anche il clima nel Paese rispetto alle organizzazioni sindacali, rispetto al mondo del lavoro. Se la centralità è soltanto l'impresa, il lavorare di più, il ridurre i costi del lavoro, ridurre i tempi, aumentare gli orari di lavoro - perché questo è quanto avvenuto concretamente nel corso degli ultimi anni - ebbene, gli incidenti non solo non diminuiranno, ma continueranno ad aumentare. Se non cambia la percezione complessiva nel Paese e tornano ad essere al centro i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, veramente il diritto al lavoro ma anche alla sicurezza del lavoro - e questo passa attraverso un riconoscimento pieno di nuovo di un protagonismo del mondo sindacale e del mondo del lavoro - sarà molto difficile affrontare alla radice le cause che determinano le morti sul lavoro e che questa legge positiva che oggi votiamo possa realizzarsi fino in fondo. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Rossi Fernando).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Galli, chiedo di contenere, se possibile, i restanti interventi nei cinque o sei minuti ciascuno, in tal modo arrivando al voto finale del provvedimento per la conclusione della serata, come credo sia nell'interesse di tutti dopo il lungo lavoro della giornata. Se lei, senatore Galli, potesse contribuire a dare un esempio in questa direzione gliene sarei grato.
Ha facoltà di parlare.
GALLI (LNP). Ringraziandola innanzitutto per avere anticipato il mio intervento come richiesto, le assicuro che starò nei tempi richiesti. La Lega Nord voterà contro questo provvedimento, come risulta evidente da tutti gli interventi che abbiamo fatto durante la discussione di queste giornate, non perché non ritenga esserci un problema nel nostro Paese riguardante la sicurezza sul lavoro, come purtroppo la statistica impietosa, numerica, quotidianamente ci ricorda, ma proprio perché questo provvedimento, che affronta un argomento estremamente importante, è partito nella prima stesura in maniera condivisibile: era un documento semplice, snello, che indicava solo princìpi generali, tra i quali soprattutto quello di armonizzare la legislazione e di ridurre gli eccessi burocratici, cioè di andare alla sostanza del problema e di diffondere, soprattutto, la prevenzione.
Si tratta di una modalità assolutamente condivisibile, che ci avrebbe visti favorevoli se durante il passaggio in Commissione, e poi anche in Aula, con peggioramenti in corso d'opera, non fosse stata completamente stravolta. Difatti, il testo che ne esce ha poco a che fare con l'intenzione originaria. È un testo che, di fatto, si è trasformato esclusivamente in un ulteriore appesantimento burocratico-legislativo e economico. Un provvedimento che, in definitiva, aumenta solo, e di moltissimo, le pene e le sanzioni, arrivando, veramente, come si è visto durante il dibattito, a situazioni assurde, prevedendosi pene superiori a quelle previste per reati quali la rapina a mano armata o l'associazione mafiosa e aumentando anche in maniera assolutamente non accettabile le pene pecuniarie, senza peraltro affrontare il cuore del problema, che ovviamente non si può affrontare in maniera puramente legislativa e burocratica. Infatti, come detto e ampiamente spiegato da tutti i colleghi, in Italia il problema delle morti bianche non è legato a una mancanza di legislazione, che anzi nel nostro Paese è sicuramente tra le più severe del mondo occidentale.
Fra parentesi, il mondo occidentale è l'unica parte del pianeta che si occupa di tale questione, perché, lasciamo perdere Paesi sottosviluppati a livello tale per cui di questi argomenti probabilmente neanche si può parlare, ma anche in Paesi che in realtà sono in grande fermento economico e che stanno diventando veramente dei giganti industriali, come la Cina, altrettanto di questi problemi neanche si parla. Sebbene i nostri governanti di spicco vanno a stringere le mani a tutti i governanti di partito cinese, di tali questioni non parlano mai.
Stavo dicendo che il nostro Paese, nel novero dei Paesi occidentali che già sono gli unici sensibili - fortunatamente e giustamente, aggiungo - a questo problema, è quello che prevede una tra le legislazioni più severe. Dal decreto legislativo n. 626 in avanti le aziende sono state sottoposte a una serie di obblighi e di interventi sulla sicurezza che veramente non hanno pari nel resto dell'Europa.
Abbiamo una legislazione talmente severa che essa ha anche modificato la modalità infortunistica del nostro Paese. Oggi, fortunatamente, gli incidenti gravi, a livello statistico, non accadono più in misura rilevante nelle grandi aziende organizzate. Aggiungo di più, non accadono quasi più neanche nelle piccole, medie o piccolissime aziende, che sono, purtroppo, per le ragioni che anche io ho illustrato in queste giornate, la normalità economica del nostro Paese. Infatti, anzitutto c'è grande sensibilità, checché ne dica la sinistra integralista, da parte dell'imprenditoria del nostro Paese, ma poi - anche se uno non crede a questo primo fattore - vi è il semplice fatto che quando accade un infortunio, soprattutto un infortunio grave, il primo danno, oltre che ovviamente alla persona interessata, arriva proprio all'azienda, che quindi è assolutamente incentivata in maniera spontanea a far sì che tali fatti non si verifichino.
Dove avviene la maggior parte degli incidenti? In tutta quella parte di economia che sfugge ad ogni controllo. Pensiamo alla cantieristica, soprattutto quella irregolare, dove i controlli non ci sono, dove magari lavorano persone non regolarmente assunte, dove magari i prezzi sono particolarmente tirati e le persone sono portate a lavorare in un certo modo, anche qui non per ragioni particolarmente difficili da interpretare.
Infatti - sarò breve per stare nei tempi - alla fine, se andiamo a vedere i dati, il numero di morti bianche nel nostro Paese, sempre troppo alto se anche fosse ridotto a uno intendiamoci, in gran parte è dovuto a incidenti stradali nel percorso casa - lavoro, lavoro - casa, non imputabili, dunque, alla sicurezza all'interno dei cancelli della fabbrica. Al massimo esiste un problema di sicurezza sulla strada, questo si, perché gli incidenti mortali sulla strada, lo ricordo, sono più del doppio degli incidenti sul lavoro, quindi anche di questo si dovrebbe parlare con altrettanta serietà. Però, effettivamente, per una ragione statistica, da anni ormai, gli incidenti sulla via del lavoro sono considerati infortuni e quindi, statisticamente, si ha questo risultato.
Il resto avviene soprattutto nei cantieri per caduta dei ponteggi. Si cade dai ponteggi perché o manca la ringhiera, semplicemente, o perché non si usa la cinta di salvataggio con un collegamento ad un punto fisso sicuro. Queste cose non richiedono tutti gli interventi scritti in questo provvedimento, non richiedono di mettere in galera l'imprenditore che fa fare due ore in più di straordinario ad un tornitore che lavora su una macchina a controllo numerico che va da sola e dove il pericolo è pari a zero. Si risolve semplicemente amplificando, incrementando in maniera esponenziale i controlli dove avvengono gli incidenti.
Se noi potessimo tenere sotto controllo i cantieri edili dove non vengono rispettate queste norme basilari di sicurezza, subito dimezzeremmo le morti bianche. Se poi consideriamo che l'altra metà degli infortuni è dovuta ad incidenti stradali daremmo un altro colpo enorme.
Quindi noi siamo contrari a questo provvedimento perché, alla fine, è diventato un provvedimento burocratico che penalizza, sia da un punto di vista propriamente penale, nel caso classico della parola, che fiscale, che da un punto di vista delle multe pecuniarie, chi in realtà la legge già la rispetta e si troverà ad avere ulteriori obblighi legali, mentre non risolve nulla dove invece gli incidenti capitano. A questo proposito, il fatto di avere ridotto di cinque milioni, una cifra ridicola, su 25, che è altrettanto ridicola, la spesa per la prevenzione e avere ridotto di metà le assunzioni degli ispettori, per quanto riguarda il discorso che ho fatto prima, la dice lunga su quanto veramente si voglia fare un provvedimento ideologico, solo di facciata, riguardo al quale saremo contrari. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Galli, anche per avere mantenuto l'impegno alla contenutezza che ci consente di andare avanti speditamente.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà ma la prego di essere breve.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, per prima cosa vorrei evidenziare che noi abbiamo lavorato duramente in Commissione, ed è stato un lavoro molto proficuo, costruttivo, che ha coinvolto il contributo dell'opposizione, del Governo e naturalmente della maggioranza. Un lavoro che, purtroppo, non si è rispecchiato in quest'Aula in cui ha prevalso la posizione politica, lo scontro politico, che su una materia così importante e che tutti condividono non era decisamente appropriato.
Stiamo approvando un importante disegno di legge che delega al Governo il riordino della materia della salute e sicurezza sul lavoro. È un provvedimento importante perché mira a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, quelli autonomi e quelli dipendenti, prevenendo gli infortuni, puntando sull'educazione e su misure di precauzione per ridurre gli incidenti e le morti bianche purtroppo troppo frequenti anche nel nostro Paese.
Noi, in Commissione, come dicevo, abbiamo dato un contributo forte, l'ha dato anche l'opposizione e c'erano tanti emendamenti del Gruppo Per le Autonomie che coincidevano con quelli della maggioranza ma anche con quelli dell'opposizione, del senatore Sacconi e altri, della qual cosa prendo atto positivamente.
Abbiamo raggiunto parecchi miglioramenti e ne ricordo uno, per esempio: si è deciso di puntare soprattutto sulla prevenzione e sulla semplificazione delle procedure. C'era un grande dibattito sulla parola semplificazione in Commissione, se doveva essere solo formale o sostanziale. Il punto essenziale è che il messaggio che viene fuori è che si deve semplificare senza ridurre la protezione né la sicurezza per i lavoratori. Questo è anche l'appello che faccio al Governo qui presente perché ne tenga conto.
Abbiamo anche tenuto conto delle differenti situazioni, gli artigiani avevano proposto di togliere gli autonomi da questa legge, giustamente si è detto che anche all'autonomo serve una certa protezione, era però giusto differenziare tra situazioni di micro-economia e di micro-aziende, in cui l'artigiano lavora da solo, magari con sua moglie e i suoi figli, e un grande cantiere - com'è stato rilevato poc'anzi dal senatore che mi ha preceduto - che ha naturalmente più pericoli intrinseci all'operato.
Abbiamo previsto incentivi per percorsi formativi, non è vero che in quest'Aula sono stati ridotti i mezzi: sono stati aumentati, e sono stato grato al senatore Barbato di aver proposto una mozione che era espressione dell'anima di quanto è successo in Commissione stessa, per aumentare i mezzi di 20 milioni per incentivi alle aziende, percorsi formativi, forme di credito d'imposta. Ricordo un ulteriore emendamento proposto dal mio Gruppo che ha potenziato il ruolo del medico competente, oltre a quello del rappresentante dei lavoratori.
È previsto che nella commissione di prevenzione e monitoraggio sui luoghi di lavoro ci sia una presenza tripartita, paritetica, con un terzo rispettivo di datori di lavoro, di lavoratori e della pubblica amministrazione. Abbiamo introdotto un nuovo concetto, anch'esso con emendamento del Gruppo per le autonomie: il riconoscimento giuridico degli accordi aziendali e dei codici di condotta etici, abbiamo lottato per questa introduzione, perché abbiamo detto che non era necessario fissare tutto nei decreti legislativi che dovranno seguire, è stato poi accolto anche questo nostro emendamento.
Siamo pertanto soddisfatti che il Senato rafforzi la prevenzione per la sicurezza, auspicando di diminuire con ciò gli infortuni e le tragedie sul posto di lavoro. Siamo anche soddisfatti che in sede di Commissione sia stato possibile coniugare, con questo principio, l'obiettivo di semplificare la materia e di tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e di non appesantire troppo gli oneri burocratici. Ringrazio in questo senso il presidente Treu, che ha con grande pazienza e professionalità condotto i lavori, il relatore Roilo, i rappresentanti del Governo Patta e Montagnino.
Ho già detto che sono contento che siano stati aumentati anche i mezzi, ho già citato quelli in forma di credito d'imposta per le aziende e ci sono altri 20 milioni in più per le assunzioni degli ispettori che avevano già vinto il concorso e pertanto anche qui c'è un aumento e non una diminuzione.
Abbiamo apprezzato l'ordine del giorno che sollecita il Governo, mi appello al Governo nell'attuazione della delega di cercare di essere semplice, di non appesantire troppo per le piccole e medie imprese gli oneri, naturalmente sempre con l'obiettivo da una parte di evitare inutili burocrazie, dall'altra parte di prevenire bene gli infortuni. Annuncio con ciò il voto favorevole e convinto del Gruppo per le autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Peterlini, anche per il risparmio di tempo che ha determinato.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rivolgo anche a lei, naturalmente, l'invito alla brevità.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte all'aumento dei decessi legati agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'International Labour Office il 28 aprile hanno dedicato una giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro cercando di sottolineare la necessità di creare una cultura della prevenzione a livello globale.
Secondo i dati forniti, il numero delle vittime causate da incidenti e malattie legate al lavoro supera i 2 milioni di unità ed è in crescita, in particolare a causa del processo di industrializzazione di molti Paesi in via di sviluppo. Inoltre, il rischio di malattie legate al lavoro è diventato sempre più grave: 1.700.000 decessi risultano essere causati ogni anno da malattie professionali.
L'obiettivo di migliorare la salute dei lavoratori ha condotto l'Organizzazione mondiale della sanità a collaborare più strettamente sulla sicurezza occupazionale.
L'Organizzazione mondiale della sanità sta aiutando le diverse Nazioni a mettere a punto strategie di prevenzione e ha istituito un network che raggruppa 70 centri collaborativi in tutto il mondo.
Naturalmente questa premessa serve per comprendere in quale ambito culturale-politico e giuridico-amministrativo stiamo operando e - debbo dire - anche con un po' di ritardo.
«A dispetto di significativi miglioramenti nella salute e nella sicurezza in molte parti del mondo, negli ultimi decenni l'obiettivo globale di garantire la salute e la sicurezza ai lavoratori è ancora lontano dall'essere stato raggiunto». Così sottolinea la direzione generale del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e l'ambiente sempre della stessa Organizzazione.
Più in generale, è anche utile ricordare che nei prossimi 15 anni ci sarà un aumento sia del numero dei giovani che di quello degli anziani che entreranno nella forza lavoro e si sottolinea che si tratta proprio delle categorie che tendono ad avere i più alti tassi di incidenti sul lavoro. Ed è per tali motivi che si chiede la creazione di programmi di educazione e protezione specificatamente destinati a questi due gruppi. Dai dati diffusi dall'EURISPES, patrocinata dalla Camera dei deputati, le cifre sugli infortuni e sulla mortalità nel mondo del lavoro in Italia sono fortemente drammatiche e mettono chiaramente in risalto l'inefficacia dei provvedimenti legislativi a tutela dei lavoratori messi sinora in campo. Per rimarcare la triste portata del fenomeno delle morti bianche ha quindi fornito delle cifre allarmanti: dall'aprile 2003 (anno di inizio della seconda guerra del Golfo) all'aprile 2007 i militari della coalizione che hanno perso la vita durante le operazioni belliche sono stati 3.520; i morti sul lavoro in Italia dal 2003 all'ottobre 2006 sono stati 5.252.
Quindi, dalla serie storica 2000-2006 risulta che ogni anno in Italia muoiono in media 1.376 persone per infortuni sul lavoro; poco meno del 70 per cento dei lavoratori (circa 850) perdono la vita per cadute dall'alto di impalcature nell'edilizia o per ribaltamento del trattore in agricoltura o ancora in un incidente stradale nel trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida. L'età media dei soggetti colpiti da infortuni mortali si aggira sui 37 anni per cui, dato che l'aspettativa di vita alla nascita è in media di circa 79 anni, ogni incidente comporta una perdita di vita pari a 42 anni.
Potrei ancora moltiplicare questo dato per il totale, dilungandomi nel fornire molte cifre che spaventano e che quindi ci convincono del fatto che i risultati ottenuti dalle iniziative messe in campo non sono ancora visibili. Per tali motivi, condividiamo l'urgenza che muove questo specifico provvedimento, ma per gli stessi motivi riteniamo assolutamente necessario porre in essere, almeno questa volta con l'appoggio sia della maggioranza che dell'opposizione, un provvedimento realmente incisivo e realmente definitivo.
Leggendo però il testo che oggi è in discussione in quest'Aula e dopo avere ascoltato il dibattito svolto in merito, mi sorgono forti dubbi sulla debolezza del provvedimento, sui suoi tempi di attuazione eccessivamente lunghi, sulla sua eccessiva attenzione al dato punitivo non accompagnata dalla capacità di mettere in campo norme bilanciate. Tutto questo non ci induce a credere che esso sia realmente capace di raggiungere il fine proposto. Sicuramente non sufficienti sono le misure relative ai controlli sulla corretta applicazione della normativa stessa, che è il problema fondamentale della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non condividiamo, inoltre, lo strumento della delega. Sulla questione c'è ampia convergenza, una convergenza che avrebbe potuto portare alla creazione di un testo condiviso veramente, contenente provvedimenti immediatamente precettivi ed emanati direttamente dal Parlamento, giusta sede di discussione e di dibattito.
Quello di cui abbiamo necessità è un provvedimento complessivo, incisivo, che rimetta ordine in modo definitivo alla normativa vigente, una normativa dalle molteplici sfaccettature e che tocca ambiti civili, sociali, economici.
Non riteniamo, inoltre, sia stata prevista una sufficiente copertura finanziaria - abbiamo ascoltato le polemiche manifestate in quest'Aula anche su questo aspetto -adeguata a rendere operative norme che altrimenti finiranno per rimanere come al solito lettera morta. Velocità e snellezza sì, ma non leggerezza ed inadeguatezze nelle disposizioni.
A causa delle evidenti criticità e molteplici perplessità non ci riteniamo pienamente soddisfatti del provvedimento proposto. Quindi, per tali ragioni al momento della votazione ci comporteremo nel modo conseguente. (Applausi dei senatori Girfatti e Sacconi).
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, colleghi, credo che il provvedimento che ci apprestiamo a votare sia un fatto importante e sarebbe sbagliato da parte di tutti non apprezzare questo risultato.
In primo luogo, con questa legge credo si possa anche intravedere, per così dire, un giro di boa rispetto ad una inversione di tendenza che dovrà poi essere completata da altri interventi, orientamenti politici, patti sociali tra le organizzazioni sociali che rimetta al centro la questione della dignità e del valore del lavoro. Credo che vada riconosciuta da tutti l'importanza che in questo ramo del Parlamento ci apprestiamo a votare questo provvedimento, anche rispetto al fatto che la questione di un testo unico sulla sicurezza viene affrontata da tre legislature e finora non si era mai riusciti a portarla a compimento.
Il provvedimento, quindi, risponde ad un'esigenza vera, che ci è stata sottoposta dalle parti sociali e di cui ha preso atto questa maggioranza, come nella legislatura scorsa ne aveva preso atto la precedente maggioranza. Hanno certamente influito in maniera positiva i richiami del Presidente della Repubblica e il clima di diversa sensibilità sulle vicende che è cresciuto nel Paese e in particolare su quelle che con un eufemismo vengono definite morti bianche od omicidi bianchi. Sta dunque crescendo nel Paese la consapevolezza che non ci può più essere una convivenza civile e sociale se le questioni della tutela dell'integrità psicofisica e della vita dei lavoratori non vengono rimesse in primo piano.
Io apprezzo - e credo dobbiamo farlo tutti - gli avanzamenti che sono stati fatti anche rispetto al provvedimento originale, tant'è che si è partiti da un articolo unico e si è arrivati ad 11, ma soprattutto apprezzo il fatto che gli altri 10 articoli attengono a misure prescrittive che possono avere valenza immediata, dando una risposta immediata, alla tragicità della situazione che ci troviamo ad affrontare. Non possiamo nasconderci dietro al fatto che siamo forse superiori alla media a livello europeo e che quindi in altri Paesi si muore di più.
Poco fa qualcuno ha citato il dato secondo cui da gennaio ad adesso sono morte 500 persone, senza però considerare gli infortuni gravi e il fatto che gli infortuni sul lavoro costano alla collettività 40 miliardi di euro. Si tratta quindi anche di un problema, per così dire, di spesa, di cassa dello Stato oltreché di diritti e quindi intervenire subito è doveroso: vanno dunque apprezzati gli aspetti del provvedimento che offrono una migliore strumentazione per la tutela. Voglio ricordare l'obbligatorietà del coordinamento regionale tra tutte le strutture e gli enti preposti alla vigilanza o alla tutela, che porteranno senza dubbio risultati positivi; il rafforzamento dei poteri e dei diritti dei responsabili della sicurezza, oltre agli interventi maggiori sulla formazione, sia quelli aziendali ma soprattutto quelli territoriali e soprattutto quelli di sito, perché i dati indicano che laddove lavorano i rappresentanti sindacali per la sicurezza e sono in grado di intervenire, l'incidenza degli infortuni è molto più bassa.
La maggior parte degli infortuni avviene nelle medie, piccole o piccolissime aziende dove non esistono i delegati alla sicurezza, come non esistono le commissioni tra azienda e organizzazioni sindacali, e quindi questo sarà senza dubbio un passo importante. Così pure è importante intervenire e aumentare gli strumenti di prevenzione: credo che, soprattutto per quelli che non hanno trovato adeguata copertura economica in questo ramo del Parlamento, ulteriori miglioramenti potranno essere apportati alla Camera e quindi si potrà alla fine andare verso risultati maggiori.
Concludo dichiarando il voto favorevole per i motivi che ho esposto - e ci sarebbe molto altro da dire - non senza ricordare, come già hanno fatto altri in precedenza, che non ci si può illudere che sia sufficiente una buona legge delega e un buon testo unico sulla sicurezza, che sia sufficiente una maggiore cultura della sicurezza, che sia sufficiente che si cominci ad insegnare tali questioni anche nelle scuole, perché se non affrontiamo contemporaneamente i problemi della sicurezza sul lavoro e i temi della sicurezza del lavoro, non riusciremo mai a raggiungere la garanzia della tutela della sicurezza, dell'indennità psicofisica dei lavoratori, della garanzia della tutela della loro vita. Quindi, auspico in parallelo altri provvedimenti che, oltre ad affrontare tali questioni, si occupino sul serio del problema della precarietà del lavoro, che ha assunto ormai condizioni drammatiche ed è il terreno sul quale avviene la maggioranza degli infortuni più o meno gravi, se non mortali. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
DI SIENA (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI SIENA (SDSE). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, Sinistra Democratica voterà a favore del provvedimento, anche valutando il fatto che il lavoro in Commissione, e per qualche aspetto anche quello in Aula, consente di licenziare un testo che migliora il disegno di legge originario del Governo.
Sono stati, infatti, ridotti i termini entro i quali il Governo dovrà esercitare la delega; è stato reso più cogente il coordinamento tra strutture sanitarie, l'INAIL e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e quindi tra prevenzione, controllo e persecuzione delle illegalità e dei reati; è stata affrontata in maniera soddisfacente la delicata questione di tenere insieme l'attività delle strutture che fanno capo alla sanità e quindi alle Regioni e di altre invece, come gli Ispettorati del lavoro e l'INAIL che dipendono dai poteri dello Stato; sono state, infine, reperite le risorse per rendere possibile l'assunzione di 300 nuovi ispettori, per rendere più efficace l'azione di controllo e prevenzione, anche se - come la discussione in Aula ha dimostrato - stiamo legiferando in presenza di risorse finanziare che restano limitate.
Tutto questo lavoro positivo, pur tra le difficoltà e i limiti che si sono appalesati nella discussione in Aula, a nostro parere è stato possibile anche per il lavoro svolto della Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Tofani, che ha dato con la sua attività gli elementi necessari alla Commissione lavoro per arrivare ad un risultato soddisfacente.
L'impostazione generale del nostro lavoro ha contenuto entro limiti che non valicano la funzione di sussidiarietà anche il ruolo che i rapporti bilaterali tra le parti debbono avere in materia di sicurezza sul lavoro. In questo caso, infatti, quando si tratta della salute e della vita stessa delle persone, non c'è nient'altro che la norma stabilita per legge che possa esprimere una effettiva tutela.
In verità, a tal proposito è emersa la maggiore ragione di contrasto, anche nella discussione in Aula e nell'intervento sugli emendamenti. Infatti, quando si tratta di sicurezza sul lavoro, le relazioni negoziali e il sistema dell'avviso comune non possono sostituire la certezza della norma, né la sua applicazione può essere modulata sulla dimensione delle imprese. La rigorosa attuazione delle misure di sicurezza sui posti di lavoro attiene infatti a quei diritti inalienabili degli individui che lavorano e che non possono essere per loro natura negoziabili e affidati ai rapporti tra le parti.
Del resto, noi della Sinistra Democratica, e presumo l'intera sinistra dell'Unione, dobbiamo interpretare questo primo risultato legislativo, avvenuto sulla base di tante sollecitazioni, a cominciare da quella del Capo dello Stato, come l'avvio di un'iniziativa parlamentare sui temi del lavoro, che pongono i diritti individuali delle persone che lavorano come elementi fondativi di una nuova stagione del diritto del lavoro.
Penso al superamento delle condizioni di precarietà, più volte qui ricordate, ma penso anche alla ripresa di una discussione sulle norme relative alla rappresentanza nei posti di lavoro e, perché no, alla questione che ha tanto appassionato gli anni della passata legislatura, che riguardano l'estensione dei diritti previsti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Auspichiamo pertanto una nuova stagione che punti alla valorizzazione del lavoro come condizione per la civilizzazione generale del Paese. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo e RC-SE. Congratulazioni).
POLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il gran numero delle cosiddette morti bianche che affligge il nostro Paese rappresenta una vera e propria piaga di fronte alla quale non è più possibile limitarsi alla denuncia, anche quando questa assume le forme più commosse ed indignate.
Per contrastare adeguatamente il fenomeno occorre prendere decisioni, occorre reagire con forza. Ma la forza che si richiede ad una classe politica che sia realmente consapevole del suo ruolo e veramente rappresentativa del proprio Paese si può, si deve anche manifestare attraverso un cambio di passo che, con obiettività, possa partire dall'analisi di ciò che non ha funzionato per arrivare a un'impostazione originale delle soluzioni che dovrebbero essere adottate.
Sono anni che si pensa di risolvere il problema degli infortuni sul lavoro con leggi che hanno una matrice formalistica ed un'impostazione repressiva. Sin dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 gli interventi legislativi, tanto quelli che possiamo trovare disseminati un po' ovunque nella impressionante opera normativa che si è succeduta in questo periodo a qualsiasi titolo (ma che pure hanno avuto il suo riflesso sulla materia in oggetto), tanto quelli emanati ad hoc per recepire le direttive europee, non hanno fatto altro che continuare su questa linea, la quale, alla prova dei fatti, risulta del tutto insoddisfacente.
Sono aumentati gli adempimenti burocratici e sono state inasprite le sanzioni, eppure il tragico fenomeno di cui siamo qui a parlare non ha ancora invertito il proprio trend. Cosa dobbiamo fare se nonostante queste leggi il numero degli infortuni e delle morti rimane sostanzialmente costante?
Occorre che la classe politica sappia assumersi la responsabilità di abbandonare schemi mentali e derive ideologiche del tutto anacronistiche per aderire a impostazioni e prospettive che siano maggiormente aderenti alla realtà lavorativa del nostro Paese, alle condizioni di salute e sicurezza in cui questa si svolge.
Non si tratta tanto di biasimare il passato. L'occasione è di quelle che non meritano la solita avvilente strumentalizzazione e le solite polemiche sterili tra maggioranza e minoranza.
Si tratta soprattutto di interpretare la necessità di rinnovarsi e di proporsi come promotori di risposte concrete alle esigenze reali di un Paese che abbiamo l'onore di rappresentare. Se ciò significa per ciascuno di noi fare i conti con il proprio retaggio culturale, e quindi anche politico e legislativo, difficilmente oggi potremmo trovare occasione più nobile e dignitosa.
In tal senso, mi permetto di citare le parole che un nostro collega, il senatore Tofani, ha pronunciato in apertura del dibattito in quest'Aula: «Bisogna comprendersi, bisogna osare». Una felice espressione che illuminava lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere un dibattito sereno nei confronti di un impegno pressante e non più eludibile.
Ciò nonostante ci troviamo oggi ad esprimere un voto sul disegno di legge che concede una delega al Governo per il riassetto dell'intera materia in esame il cui contenuto, a fatica, può essere definito veramente innovativo. Sebbene in Commissione si sia dato luogo ad un dibattito sereno, non si può dire che il lavoro in Aula abbia fornito le risposte attese, anzi sembra che il disegno di legge abbia seguito una deriva involutiva: troppi vizi continuano ancora a svalutare il risultato normativo che andiamo a votare.
Innanzi tutto, non condividiamo l'impostazione generale di un testo che da un lato impone tutta una serie di norme immediatamente vincolanti e, dall'altro, conferisce al Governo una delega, invero troppo generica, per il riassetto e la riforma della normativa vigente. Ci sarebbe da discutere sulla forza cogente delle norme previste in questo disegno di legge. Ci chiediamo quanto imbarazzo potrebbe provocare nella maggioranza l'esercizio della delega da parte del Governo che possa andare eventualmente nel senso contrario, magari di soppressione, di tali norme.
Ma non è questo il punto. Ci saremmo aspettati ben altra soluzione, ovvero la realizzazione di un sistema organico della prevenzione piuttosto che un semplice testo unico, quasi una raccolta legislativa che si limiti ad armonizzare e solo talvolta a semplificare, mai comunque a ridurre, le più varie disposizioni.
Avremmo voluto discutere dei criteri specifici per realizzare l'architettura complessa, ma razionale, di un impianto normativo rinnovato nel suo spirito più profondo, dove gli organi istituzionali possano operare in modo integrato, dove gli istituti nazionali possano collaborare secondo le proprie specifiche funzioni, ma soprattutto dove le imprese, i lavoratori e tutti i soggetti coinvolti nel sistema produttivo non siano più ridotti ad oggetto passivo di norme, sanzionatorie o risarcitorie, ma possano aspirare ad un pieno coinvolgimento come soggetti attivi, finalmente promotori della cultura della prevenzione.
Di tutto questo nel disegno di legge non se ne vede traccia, ma anzi è possibile scorgere un avvitamento sui consueti, verrebbe da dire antichi, difetti che hanno afflitto la normativa vigente e sui quali torneremo successivamente; perché, prima ancora della loro analisi critica, ci preme sottolineare quello che noi consideriamo il vero punto dolente di questo testo, ovvero il termine per l'esercizio della delega.
Non è possibile sottacere la lentezza del processo posto in essere né sminuire la sua drammatica portata. Si doveva procedere senza indugio verso una quanto più rapida definizione dell'intera materia ed invece si è assistito ad uno sconcertante balletto di termini. Con il termine di nove mesi, di cui al primo comma dell'articolo 1, nella migliore delle ipotesi, considerando anche il susseguirsi dei futuri passaggi in Aula, ma soprattutto tacendo di tutte le possibili insidie, non riusciremo ad avere un testo definitivo prima della metà del prossimo anno.
Un ritardo assurdo e irresponsabile del quale, pur con tutta la buona volontà, non siamo riusciti a capire le ragioni, a meno che queste non vadano cercate nella misera esigenza di trovare i fondi per sostenere tutte le prevedibili voci di spesa. Una ricerca affannosa, che il Governo forse non aveva preventivato e che oggi deve porlo in serio imbarazzo, tanto da posticipare oltre il limite della decenza l'esercizio della delega.
Il riferimento al profilo soggettivo della materia ci permette di introdurre quello che a nostro avviso è uno dei grandi assenti del disegno di legge, ovvero la micro, la piccola e la media impresa. Mi chiedo ancora una volta come sia possibile pensare di rinnovare l'approccio alla salute e alla sicurezza del lavoro in Italia senza cogliere in tutte le sue implicazioni le specificità di tali soggetti.
Di fronte a eguali rischi e pericoli, infatti, la loro capacità di prevenzione e di risposta rimane drammaticamente diversa e non può essere altrimenti. L'estensione indiscriminata delle norme a tutti i soggetti quale che sia la loro dimensione aziendale rappresenta un'imposizione insostenibile per i destinatari, la cui efficacia peraltro nei confronti dei lavoratori è assai dubbia.
Non credo che le massime autorità del nostro Paese - a partire dal Presidente della Repubblica o dallo stesso Presidente del Senato, che ha voluto appositamente istituire una Commissione d'inchiesta, solo per fare un esempio - volessero solo fare un mero richiamo formale alla sensibilità generale di noi parlamentari, ovvero dotarsi di uno strumento di indagine storica o statistica, quanto piuttosto chiedere con autorevolezza una risposta concreta ad una tragedia cui si deve porre fine il più velocemente possibile.
Ed invece sembra che siamo qui a contare i giorni in attesa che, negli oscuri meandri della contabilità nazionale, si scopra per caso qualche residuo di cassa che possa magari concorrere alle inevitabili voci di spesa previste dall'esercizio di questa delega.
Tutti questi rilievi qui appena accennati, ma ampiamente emersi nel dibattito in Aula (e mi riferisco alla concessione in più parti di una delega sostanzialmente in bianco al Governo, alla probabile violazione dei princìpi della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alla mancanza di copertura finanziaria per tutti questi nuovi oneri posti a carico del datore di lavoro, ove poi si è dimenticato che questi viene spesso interpretato anche da istituzioni pubbliche), sembrano andare incontro ad eccezioni di incostituzionalità, che non sono state eccepite in questa sede nella speranza che l'Aula recepisse il gesto di buona volontà e che proprio per la vostra ignavia permangono sul futuro del testo come una imbarazzante spada di Damocle.
Ma se anche si volesse superare la portata negativa di tali pregiudiziali, come abbiamo comunque fatto, altri sembrano i difetti di questo disegno di legge. Ci aspettavamo di arrivare all'emanazione di un provvedimento che potesse dare un diverso tipo di risposte, che avesse finalmente compreso il significato e l'importanza dell'informazione e della formazione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dobbiamo invece rammaricarci dell'occasione perduta. Il testo oggi emanato sembra zoppicare dal punto di vista costituzionale.
PRESIDENTE. Apprezzo molto la sua buona volontà, senatore Poli, ma ha già utilizzato dieci minuti. Devo chiederle di terminare l'intervento, la prego.
POLI (UDC). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Esso manca di risorse per essere messo in condizione di dispiegare i suoi virtuosi effetti ed è del tutto privo di un vero salto normativo di qualità in materia di formazione e prevenzione.
Per tutti questi motivi, ci troviamo ad esprimere il voto non favorevole del nostro Gruppo e lo facciamo con l'amarezza di chi ha visto quest'Aula sprecare l'occasione di dare un segnale importante al Paese. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ad un testo significativo, che interviene sulle condizioni di salute e di vita nel lavoro di migliaia, di milioni, di lavoratori.
In quest'Aula abbiamo definito un testo equilibrato, che pone una questione che non è solo quella della sicurezza delle condizioni di lavoro, ma anche quella della qualità dell'impresa nel nostro Paese. Chi come me ha avuto modo di assistere ieri, nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, all'audizione del Nucleo dei Carabinieri che lavora con l'Ispettorato del lavoro ed ha compiti ispettivi, ha potuto ascoltare le cifre che descrivono la condizione del lavoro e dell'impresa nel Paese, e dunque non può non ritenere che anche la parte della normativa relativa alle sanzioni è equilibrata. Non ci siamo lasciati prendere la mano, ma abbiamo inserito nella legge anche significative risorse economiche per consentire alle imprese un processo di qualificazione e di tutela della condizione di lavoro.
Sono state dette in quest'Aula molte cose che richiederebbero più tempo rispetto a quello che ho a disposizione, ma intendo contribuire all'approvazione del testo anche con la brevità del mio ragionamento. Stiamo per consegnare al lavoro della Camera dei deputati un testo significativo, che però ha ancora la necessità di maggiori risorse, che il Governo si è impegnato a mettere in campo per consentire un rafforzamento della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Credo, e mi avvio a concludere, che con questo voto favorevole stiamo mettendo il Parlamento in connessione sentimentale con il Paese e le sue condizioni e ridiamo dignità al lavoro attraverso una più forte tutela delle sue condizioni di sicurezza. (Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo, SDSE e IU-Verdi-Com).
SACCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per cinque minuti.
SACCONI (FI). Signor Presidente, non mi occorre molto tempo per sottolineare il nostro dissenso su questo provvedimento.
Lo facciamo con rammarico perché abbiamo, in realtà, condiviso l'esigenza di una legge delega per produrre un testo unico in parte compilativo, ma in parte anche innovativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Già nella scorsa legislatura, peraltro, ci fu una netta contrapposizione tra l'impostazione prodotta dalla Casa delle Libertà, attraverso il proprio disegno di legge delega, contenuto nel più ampio provvedimento rivolto alla semplificazione della nostra normativa, e la posizione che la coalizione di centro-sinistra, allora di opposizione, ebbe nei confronti di quel disegno di legge e successivamente del testo unico che in relazione ad esso fu prodotto. Si contrapposero, insomma, due impostazioni, le stesse due impostazioni che si sono contrapposte nel corso dell'esame di questo provvedimento.
Per la Casa delle Libertà il testo unico nasce da un'esigenza di semplificazione, di adattamento della norma soprattutto alla piccola dimensione d'impresa, posto che la disciplina vigente è stata costruita tutta sull'impresa di maggiore dimensione, sull'impresa strutturata; nasce, inoltre, da un'esigenza di coinvolgimento delle parti sociali attraverso la bilateralità, cioè quegli organismi che le parti sanno produrre ove cooperano soprattutto con riguardo a quel bene primario che è la salute e sicurezza del lavoratore; nasce, infine, dalla volontà di produrre un approccio per obiettivi mediante, ad esempio, l'impiego delle norme di buona tecnica o le buone prassi.
Noi siamo, insomma, animati dal volere confrontare le norme con la realtà e con i risultati che possono ragionevolmente essere prodotti, tanto che abbiamo insistito nel volere un sistema di monitoraggio condiviso da Stato e Regioni come da imprenditori e lavoratori, in modo da costituire esso un utile strumento per l'orientamento della quotidiana azione politica e amministrativa idonee a contrastare il fenomeno delle morti, degli infortuni e delle malattie sul lavoro.
Per l'Unione, in realtà, il testo unico sembra necessario solo per l'obiettivo di rafforzare i vincoli formali e le sanzioni a carico dell'impresa, indistintamente di tutta l'impresa, di tutte le imprese. Alla base di questa impostazione, infatti, vi è l'idea che inesorabilmente l'impresa sia fisiologicamente il luogo dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ora, nel corso del confronto parlamentare il dialogo, in realtà, non c'è stato o è stato soltanto marginale, quando vi è stato. Nessun emendamento, nel dibattito d'Aula, é stato accolto, ma soprattutto nessuna reale semplificazione è stata prodotta; nessuna modifica dell'apparato sanzionatorio, assolutamente destinato ad essere ineffettivo, è stata accolta; nessuna fiducia è stata espressa nei confronti della bilateralità e quindi della collaborazione tra le parti sociali; nessun investimento è stato disposto per la prevenzione nelle piccole imprese.
Abbiamo a malapena condiviso l'esigenza di rafforzare i controlli, posto che il Governo Berlusconi aveva riformato le funzioni ispettive e bandito il concorso per circa 900 ispettori aggiuntivi, che in parte qui fortunatamente procediamo ad assumere.
In conclusione, non possiamo condividere un provvedimento che nei suoi criteri e nei suoi principi contiene ragionevolmente una maggiore pressione burocratica sulle imprese, ulteriori elementi di aleatorietà nella vita dell'impresa, una ragionevole ineffettività delle norme per contrastare infortuni e malattie, là ove più si producono, là ove più dovrebbero essere contrastati.
Per tali ragioni, insisto, non possiamo condividere questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, in cinque minuti è difficile racchiudere le speranze e le delusioni di questi mesi. Si tratta di speranze e delusioni che si sono sommate da quando il provvedimento è stato assegnato al Senato.
Non posso non ricordare l'impegno e l'entusiasmo profuso per fare in modo che la Commissione desse il via libera per l'Aula. (Brusìo). Scusate, colleghi, vorrei parlare!
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, siamo in fase conclusiva. Vi invito dunque ad ascoltare il dibattito, come del resto dovrebbe essere la norma. La prego, senatore Russo Spena!
TOFANI (AN). Ricordavo, appunto, come la Commissione abbia cercato di lavorare per consentire l'esame in Assemblea e per fare in modo che un tema così importante potesse trovare il massimo della convergenza. Ciò è da ricondurre non soltanto alle nostre convinzioni - dico nostre perché penso siano condivise da ognuno di noi - ma anche all'attenzione richiamata sul tema dalle massime cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Camera e da lei stesso, signor Presidente, che più volte lo ha fatto, con autorevolezza, in modo tale che noi potessimo dare una risposta importante su un grave problema del nostro Paese.
In Commissione abbiamo lavorato affinché il provvedimento fosse disponibile per l'Aula già a fine maggio e così è stato. Si sono trovate alcune convergenze, anche importanti, pur nella certezza di un grande limite, dal momento che non stavamo definendo norme precettive, ma stavamo discutendo, invece, di deleghe al Governo. Abbiamo allora cercato, in qualche modo, di dare anche contenuti precettivi a queste deleghe, nello stabilire i paletti delle stesse, sperando di poter continuare a svolgere in Aula un lavoro di approfondimento e di collaborazione, sia pure con le diverse sensibilità di ognuno di noi.
Purtroppo, signor Presidente, è accaduto il contrario: in Aula abbiamo assistito ad un processo di regressione tale da cancellare o comprimere argomenti importanti, ritenuti tali dall'intera Commissione, senza conoscerne il motivo, perché non ci è stato spiegato.
Voglio ricordare il tema della cultura del lavoro, spesso richiamato anche da lei, signor Presidente, e del quale ho già avuto modo di parlare oggi durante l'esame degli emendamenti: ritengo si tratti di un aspetto centrale nel processo di contrasto agli infortuni sul lavoro e al dramma delle morti bianche. Abbiamo cercato di inserire la cultura del lavoro nelle scuole, rispettando le peculiarità, le specificità, l'autonomia scolastica, nonché le prerogative del Ministero della pubblica istruzione: anche questo, però, è stato tolto, Presidente.
Non riusciamo a comprenderne il motivo e per questo parlavo prima di entusiasmo e delusione; non riusciamo a capire quest'atteggiamento di contrasto della maggioranza, questa volontà di volere approvare, a tutti i costi, una norma, senza prevedere anche significativi, sia pur minimi, investimenti, perché poi, alla fine, anche di questo si tratta. Parliamo di una norma che poteva essere migliorata ancora nell'altro ramo del Parlamento, quando una visione più chiara delle disponibilità di copertura avrebbe potuto portare ad individuare ulteriori, importanti e significative soluzioni.
Devo dunque dimostrare e mostrare questa delusione nel momento peggiore, alla fine del dibattito in Aula sul disegno di legge, mentre avrei voluto esternare sentimenti opposti o comunque di grande soddisfazione e di grande condivisione.
Mi auguro che nel percorso successivo alla Camera venga rivisto quanto è stato definito in questa Aula. Lo dico con rammarico, per non averlo potuto fare noi nei confronti dei cittadini, dei lavoratori italiani e delle imprese italiane, che tanto si impegnano anche in questo settore.
Quindi, signor Presidente, colleghi senatori (concludo il mio intervento, perché credo di aver esaurito il tempo che lei cortesemente ha voluto concedermi), trionfa in me, nel Gruppo Alleanza Nazionale, in questa fase, una grande delusione, perché non è stato accolto quell'appello che, come prima ricordavo, rivolto dalle più alte autorità dello Stato e non si è capito - perlomeno io non l'ho capito - perché si è voluto irrigidire questo rapporto non dando una soluzione che poteva essere condivisa. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).
BOBBA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBA (Ulivo). Abbiamo fatto un buon lavoro. In tempi ragionevoli abbiamo dato una risposta al Paese, ai lavoratori, alle persone che lavorano ed alla robusta sollecitazione che il Presidente della Repubblica più volte ha fatto perché il Parlamento adeguasse in modo rapido la normativa di contrasto e di prevenzione al fenomeno così difficile da estirpare nella vita del nostro Paese, nella vita delle persone che lavorano in questa nostra Italia.
Tre parole chiave dicono di questo provvedimento: razionalizzazione, contrasto, prevenzione. Razionalizzazione, semplificando le norme e portando a compimento un apparato normativo attraverso la delega al Governo, che dia un quadro generale di norme che siano effettivamente legate all'ambito comunitario e siano legate ai cambiamenti che sono avvenuti nelle imprese; di contrasto, che si è manifestato in particolare nell'evidenziazione dei diritti essenziali delle persone che lavorano, in particolare di quelli più deboli, le donne e gli immigrati; di contrasto attraverso una normativa diversa sugli appalti ed i subappalti, dove si verificano la gran parte degli incidenti mortali; di contrasto attraverso un aumento degli ispettori del lavoro che fanno le verifiche ed i controlli sulle imprese.
La terza parola chiave è prevenzione, perché gli incidenti sono evitabili, specialmente quelli mortali.
Investire sulla prevenzione attraverso tre vie: la formazione sperimentale nel campo della formazione professionale, la formazione nelle scuole con un cinque per cento di tempo dedicato alle materie giuridiche e tecniche, il credito di imposta per quelle imprese che investono in percorsi formativi certificati per i lavoratori. Un significativo investimento di risorse: 20 milioni di euro in più per assumere 300 ispettori che si aggiungono ai 300 già assunti con la finanziaria, la più massiccia manovra di inserimento di nuove persone che facciano controlli e contrasto nelle imprese; 20 milioni nuovi di credito di imposta per quelle imprese che fanno formazione per i lavoratori e 20 milioni per le scuole, per la formazione professionale in forma sperimentale. Sono 60 milioni di risorse che vengono destinate al contrasto, alla prevenzione, alla razionalizzazione delle norme.
In conclusione, credo che questo lavoro dia il significato di un testo che appare armonico e capace di darci una normativa solida nel campo della sicurezza del lavoro. Il rispetto della vita e della dignità delle persone passa anche da questo provvedimento. L'Ulivo esprime convintamente il suo voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1507 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).
Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1486.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (1507)
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con emendamenti
(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate».
EMENDAMENTI
4.201
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
AI comma 1, dopo le parole: «anche su segnalazione», inserire le seguenti: «delle forze dell'ordine e», e dopo le parole: «qualora riscontri», inserire le seguenti: «anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,».
4.202
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati», con le seguenti: «ad almeno 3 lavoratori».
4.200
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «reiterate violazioni» fino a: «ovvero di».
4.900
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «comminate» con la seguente: «irrogate»; al comma 5, sostituire la parola: «comminate» con la seguente: «irrogate».
4.800 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle Aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c)».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato con un emendamento
(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1º settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere, vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
EMENDAMENTI
5.700
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5.850
IL RELATORE
Approvato
Al comma 2, sopprimere le parole: «di cantiere».
5.200
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette sanzioni sono duplicate dopo la terza violazione e triplicate dopo la quinta violazione».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Poteri degli organismi paritetici)
1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
EMENDAMENTO
6.700
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «possono effettuare», inserire le seguenti: «, previa autorizzazione delle aziende,».
Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «viene informata», con le parole: «può essere informata, se richiesto dalla azienda».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al adecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
EMENDAMENTO
7.200
RIPAMONTI, TIBALDI, PALERMI, DE PETRIS, BULGARELLI, DONATI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, FERRANTE
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «dei servizi», inserire le seguenti: «delle macchine e attrezzature».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato con un emendamento
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
EMENDAMENTI
8.201
SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 25-septies», apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Omicidio doloso e lesioni dolose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
b) al comma 1 sostituire le parole: «589» e «590, terzo comma» con i seguenti: «575 e 582».
8.800
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «mille».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Non posto in votazione (*)
(Credito d'imposta)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
________________
(*) Approvato l'em. 9.800 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTO
9.800 (testo 3)
IL RELATORE
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Credito d'imposta). - 1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
ORDINE DEL GIORNO
G9.1
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
considerato che
il disegno di legge delega in oggetto presenta come finalità il riassetto e la riforma della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
le cifre allarmanti di morti e d'infortuni avvenute nei luoghi di lavoro richiamano le istituzioni ad approntare responsabilmente strumenti efficaci di tutela e prevenzione;
che allo scopo della prevenzione ben potrebbe concorrere la previsione di incentivi fiscali indirizzati a quelle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti rivolta alla conoscenza delle regole preposte a garanzia della loro sicurezza,
impegna il Governo ad incrementare le risorse per garantire maggiori investimenti sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare, ad aumentare gli stanziamenti per il credito d'imposta delle aziende che adottano percorsi formativi sulla materia.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
EMENDAMENTO
10.200
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Abrogazione del comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - 1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Non posto in votazione (*)
(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'anno 2004. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
________________
(*) Approvato l'em. 11.800 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTO
11.800 (testo 2)
IL GOVERNO
Approvato
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio» .
Allegato B
Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Poli sui disegni di legge nn. 1507 e 1486
Signor Presidente, il gran numero delle morti bianche, che affliggono il nostro Paese, rappresenta una vera e propria piaga di fronte alla quale non è più possibile limitarsi alla denuncia, anche quando questa assume le forme più commosse ed indignate.
Per contrastare adeguatamente il fenomeno, occorre prendere decisioni, occorre reagire con forza. Ma la forza che si richiede ad una classe politica che sia realmente consapevole del suo ruolo e veramente rappresentativa del proprio Paese si può, si deve anche manifestare attraverso un cambio di passo. Un cambio di passo, che con obiettività possa partire dall'analisi di ciò che non ha funzionato per arrivare ad una impostazione originale delle soluzioni che dovrebbero essere adottate.
Sono anni che si pensa di risolvere il problema degli infortuni sul lavoro con leggi che hanno una matrice formalistica ed una impostazione repressiva.
Sin dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 gli interventi legislativi, tanto quelli che possiamo trovare disseminati un po' ovunque nella impressionante opera normativa che si è succeduta in questo periodo a qualsiasi titolo, ma che pure hanno avuto il suo riflesso sulla materia in oggetto, tanto quelli emanati ad hoc per recepire le direttive europee, non hanno fatto altro che continuare su questa linea, la quale alla prova dei fatti risulta del tutto insoddisfacente.
Sono aumentati gli adempimenti burocratici, sono state inasprite le sanzioni eppure il tragico fenomeno di cui siamo qui a parlare non ha ancora invertito il proprio trend.
Ma cosa dobbiamo fare se, nonostante queste leggi, il numero degli infortuni e delle morti rimane sostanzialmente costante?
Occorre che la classe politica sappia assumersi la responsabilità di abbandonare schemi mentali e derive ideologiche del tutto anacronistiche per aderire a impostazioni e prospettive che siano maggiormente aderenti alla realtà lavorativa del nostro Paese, alle condizioni di salute e sicurezza in cui questa si svolge.
Non si tratta tanto di biasimare il passato. L'occasione è di quelle che non meritano la solita avvilente strumentalizzazione, le solite polemiche sterili tra maggioranza e minoranza.
Ma si tratta soprattutto di interpretare la necessità di rinnovarsi e di proporsi come promotori di risposte concrete alle esigenze reali di un Paese che abbiamo l'onore di rappresentare.
E se questo significa per ciascuno di noi fare i conti con il proprio retaggio culturale, e quindi anche politico e legislativo, difficilmente oggi potremmo trovare occasione più nobile e dignitosa.
In tal senso, mi permetto di citare le parole che un nostro collega, il senatore Tofani, ha pronunciato in apertura del dibattito in questa Aula: "Bisogna comprendersi, bisogna osare". Una felice espressione che illuminava lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere un dibattito sereno nei confronti di un impegno pressante e non più eludibile.
Ciò nonostante ci troviamo oggi ad esprimere un voto su un disegno di legge che concede una delega al Governo per il riassetto dell'intera materia in esame il cui contenuto a fatica può essere definito veramente innovativo.
Sebbene in Commissione si sia dato luogo ad un dibattito sereno, non si può dire che il lavoro in Aula abbia fornito le risposte attese, anzi sembra che il disegno di legge abbia seguito una deriva involutiva: troppi vizi continuano ancora ad svalutare il risultato normativo che andiamo a votare.
Innanzi tutto non condividiamo l'impostazione generale di un testo che da un lato impone tutta una serie di norme immediatamente vincolanti e dall'altro conferisce al Governo una delega invero troppo generica per il riassetto e la riforma della normativa vigente.
Ci sarebbe da discutere sulla forza cogente delle norme previste in questo disegno di legge. Ci chiediamo quanto imbarazzo potrebbe provocare nella maggioranza un esercizio della delega da parte del Governo che possa andare eventualmente nel senso contrario, magari di soppressione, di tali norme.
Ma non è questo il punto!
Ci saremmo aspettati ben altra soluzione, ovvero la realizzazione di un sistema organico della prevenzione piuttosto che un semplice testo unico, quasi una raccolta legislativa che si limiti ad armonizzare e solo talvolta a semplificare, mai comunque a ridurre, le più varie disposizioni.
Avremmo voluto discutere dei criteri specifici per realizzare l'architettura complessa, ma razionale, di un impianto normativo rinnovato nel suo spirito più profondo, dove gli organi istituzionali possano operare in modo integrato, dove gli istituti nazionali possano collaborare secondo le proprie specifiche funzioni, ma soprattutto dove le imprese, i lavoratori e tutti i soggetti coinvolti nel sistema produttivo non siano più ridotti ad oggetto passivo di norme, sanzionatorie o risarcitorie, ma possano aspirare ad un pieno coinvolgimento come soggetti attivi, finalmente promotori della cultura della prevenzione.
Di tutto questo nel disegno di legge non se ne vede traccia, ma anzi è possibile scorgere un avvitamento sui consueti, verrebbe da dire antichi, difetti che hanno afflitto la normativa vigente e sui quali torneremo successivamente. Perché prima ancora della loro analisi critica, ci preme sottolineare quello che noi consideriamo il vero punto dolente di questo testo, ovvero il termine per l'esercizio della delega.
Non è possibile sottacere la lentezza del processo posto in essere né sminuire la sua drammatica portata. Si doveva procedere senza indugio verso una quanto più rapida definizione dell'intera materia ed invece si è assistito ad uno sconcertante balletto di termini.
Con il termine di nove mesi di cui al primo comma dell'articolo 1, nella migliore delle ipotesi, considerando anche il susseguirsi dei futuri passaggi in Aula, ma soprattutto tacendo di tutte le possibili insidie, non riusciremo ad avere un testo definitivo prima della metà del prossimo anno.
Un ritardo assurdo e irresponsabile del quale pur con tutta la buona volontà non siamo riusciti a capire le ragioni, a meno che queste non vadano cercate nella misera esigenza di trovare i fondi per sostenere tutte le prevedibili voci di spesa. Una ricerca affannosa, che il Governo forse non aveva preventivato, e, che oggi deve porlo in serio imbarazzo, tanto da posticipare oltre il limite della decenza l'esercizio della delega.
E questo con la complicità irresponsabile di una maggioranza, le cui componenti più massimaliste e radicali hanno spesso avuto la pretesa di elevarsi ad autorità morale proprio su queste materie. Le stesse componenti che nei vari luoghi istituzionali e negli abbondanti spazi che i media concedono loro fanno bella mostra di sé e delle proprie rivendicazioni demagogiche istaurando un costante clima di resa dei conti che svilisce qualsiasi tentativo di dialogo.
Ed il dibattito su questo disegno di legge non ha fatto eccezione. Ancora oggi ci troviamo di fronte un testo che getta il suo sguardo esclusivamente ideologico sul mondo del lavoro. Uno sguardo anacronistico e irreale che provoca inutilmente ritardi e contraddizioni.
Un esempio su tutti.
All'articolo 1 si accosta la garanzia dell'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale alla specificazione del riguardo per le differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Io non so dirvi se questa costituisce una contraddizione insanabile, come pure è stato autorevolmente detto in questa Aula, all'interno di un articolo, il primo che costituisce l'autorevole introduzione all'intera delega. E, del resto, guardo anche con certo interesse all'introduzione di elementi soggettivi all'interno di una disciplina altrimenti troppo legata all'oggettività del rischio.
Ma mi sembra evidente, ed in questo mi sento confortato dal rigetto di altri emendamenti che si muovevano nella stessa direzione, come la commisurazione del rischio in base all'età, solo per fare un esempio, che il riferimento agli immigrati sia stato un prezzo da pagare alla tenuta della coalizione piuttosto che un ragionevole elemento di discernimento critico.
Il riferimento al profilo soggettivo della materia ci permette di introdurre quello che a nostro avviso è uno dei grandi assenti del disegno di legge, ovvero la micro, la piccola e la media impresa.
Mi chiedo ancora una volta come sia possibile pensare di rinnovare l'approccio alla salute e alla sicurezza del lavoro in Italia senza cogliere in tutte le sue implicazioni le specificità di tali soggetti.
Di fronte a eguali rischi e pericoli, infatti, la loro capacità di prevenzione e di risposta rimane drammaticamente diversa e non può essere altrimenti. L'estensione indiscriminata delle norme a tutti i soggetti quale che sia la loro dimensione aziendale rappresenta una imposizione insostenibile per i destinatari, la cui efficacia peraltro nei confronti dei lavoratori è assai dubbia.
Io non credo che le massime autorità del nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica o dallo stesso Presidente del Senato, che ha voluto appositamente istituire una Commissione d'inchiesta, solo per fare un esempio, io non credo, dicevo, che questi volessero solo fare un mero richiamo formale alla sensibilità generale di noi parlamentari, ovvero dotarsi di uno strumento di indagine storica o statistica, quanto piuttosto chiedere con autorevolezza una risposta concreta ad una tragedia cui si deve porre fine il più velocemente possibile.
Ed invece sembra che siamo qui a contare i giorni in attesa che, negli oscuri meandri della contabilità nazionale, si scopra per caso qualche residuo di cassa che possa magari concorrere alle inevitabili voci di spesa previste dall'esercizio di questa delega.
Lo stesso ministro della salute Livia Turco, che alcuni giorni fa è venuta ad illustrare tutta una serie di brillanti iniziative, quali un Patto stretto con le Regioni sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un Piano nazionale di prevenzione sulle morti bianche e le malattie professionali, nonché l'intenzione di triplicare le ispezioni da parte delle ASL, ha poi lasciato intendere come l'effettiva messa a disposizione delle risorse necessarie sia un nodo ancora tutto da sciogliere.
Tutti questi rilievi qui appena accennati, ma ampiamente emersi nel dibattito in Aula (e mi riferisco alla concessione in più parti di una delega sostanzialmente in bianco al Governo, alla probabile violazione dei princìpi della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, alla mancanza di copertura finanziaria per tutti quei nuovi oneri posti a carico del datore di lavoro, ove poi si è dimenticato che questi viene spesso interpretato anche da istituzioni pubbliche), sembrano andare incontro a eccezioni di incostituzionalità, che non sono state eccepite in questa sede nella speranza che l'Aula recepisse il gesto di buona volontà e che proprio per la vostra ignavia permangono sul futuro del testo come una imbarazzante spada di Damocle.
Ma se anche si volesse superare la portata negativa di tali pregiudiziali, come abbiamo comunque fatto, altri sembrano i difetti di questo disegno di legge.
Ci aspettavamo di arrivare all'emanazione di un disegno di legge che potesse dare un diverso tipo di risposte, che avesse finalmente compreso il significato e l'importanza dell'informazione e della formazione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Proprio questo disegno di legge forniva l'occasione di dare corso ad un vero e proprio cambiamento culturale ovvero nella creazione di una sostanziale cultura della responsabilità e della sicurezza. Un diverso approccio a queste tematiche improntato all'adozione di una moderna concezione del rapporto di lavoro, basata essenzialmente sul coinvolgimento dei destinatari della norma e non già o non soltanto sul mero adempimento formale o della prescrizione tecnica.
Dobbiamo invece rammaricarci dell'occasione perduta. Il testo oggi emanato sembra zoppicare dal punto di vista costituzionale; presenta un impianto sanzionatorio ideologico ed eccessivamente punitivo; manca di risorse per essere messo in condizione di dispiegare i suoi virtuosi effetti ed è del tutto privo di un vero salto di qualità normativo in tema di formazione e prevenzione.
Per tutti questi motivi, ci vediamo ad esprimere il voto non favorevole del nostro Gruppo e lo facciamo con l'amarezza di chi ha visto quest'Aula sprecare l'occasione di dare un segnale importante al Paese.
Una occasione perduta di restituire alla politica la capacità di dare risposte concrete che speriamo possa essere recuperata nel successivo passaggio alla Camera dei deputati, e quindi nel ritorno qui in Senato in terza lettura.
Sen. Poli