Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disciplina delle attività subacquee e iperbariche - A.C. 1394 e A.C. 2638
Riferimenti:
AC n. 1394/XV   AC n. 2638/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 312
Data: 22/01/2008
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(A.C. n. 1394 e A.C. n. 2638)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 312

 

 

22 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0227


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  13

§      Impatto sui destinatari delle norme  14

§      Formulazione del testo  15

Schede di lettura

§      Quadro normativo  19

§      Il contenuto delle proposte di legge  22

§      Ordinamento delle attività subacquee  24

§      Operatori subacquei e iperbarici professionali e imprese subacquee e iperbariche  25

§      Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee  33

Progetto di legge

§      A.C. 1394, (on. Bellotti ed altri), Disciplina delle attività subacquee e iperbariche  45

§      A.C. 2638, (on. Fabbri), Disciplina delle attività subacquee e iperbariche  69

§      Codice della navigazione (art. 116)83

§      D.P.R. 15 Febbraio 1952, n. 328 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) (artt. 204-207)84

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (art. 11)87

§      D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 , concernente la disciplina della pesca marittima. (artt. 35 e 55)88

§      D.M. 13 gennaio 1979 Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.90

§      D.M. 20 ottobre 1986 Disciplina della pesca subacquea professionale.94

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (art. 19)98

§      D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati.100

§      D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (il seguente D.Lgs è a disposizione presso il Servizio Studi)120

§      D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (art. 11)121

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)122

§      D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (artt. 1-7)124

Normativa comunitaria

§      Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (artt. da 1 a 4)133

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1394

Titolo

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Iniziativa

On. Luca Bellotti

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

no

Numero di articoli

25

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

17 luglio 2006

§       annuncio

18 luglio 2006

§       assegnazione

6 dicembre 2006

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.),

2ª (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera),

4ª (Difesa),

5ª (Bilancio),

6ª (Finanze),

7ª (Cultura),

8ª (Ambiente),

9ª (Trasporti),

10ª (Att. produt.),

12ª (Aff. sociali),

14ª (Pol. comun.),

Questioni Regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2638

Titolo

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Iniziativa

On. Luigi Fabbri

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

no

Numero di articoli

14

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

10 maggio 2007

§       annuncio

14 maggio 2007

§       assegnazione

14 giugno 2007

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.),

2ª (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera),

4ª (Difesa),

5ª (Bilancio),

7ª (Cultura),

9ª (Trasporti),

12ª (Aff. sociali),

14ª (Pol. comun.),

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le abbinate proposte di legge A.C. 1394 (Bellotti ed altri) e A.C. 2638 (Fabbri) sono volte a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese.

Poiché il provvedimento interviene in ambiti riconducibili alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, investendo la definizione di una attività professionale anche con riguardo agli aspetti attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro, la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni.

La pdl 1394 si compone di 25 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I definisce l’oggetto e la finalità del provvedimento e l’ambito di applicazione, delimitando il concetto di “attività subacquee” distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo).

Il Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l’attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.

I punti fondamentali della disciplina sono:

a) l’istituzione di elenchi ed altri documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore; in particolare vengono istituiti:

§      l’elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, presso gli assessorati competenti delle singole regioni, con la possibilità per l’operatore iscritto in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea (art. 4). L’elenco è articolato in qualifiche professionali (art. 5);

§      l’elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche, presso gli assessorati competenti delle singole regioni (art. 7), con la possibilità per l’impresa iscritta in una regione di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea;

§      il registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee dalle imprese (art. 9, comma 2);

§      il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, dove devono essere annotati l’idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate (art. 10);

 

b) l’individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell’idoneità medica per svolgere l’attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime:

§      a regime, gli “operatori subacquei ed iperbarici”, per essere iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, devono essere in possesso, tra l’altro, del certificato di abilitazione professionale rilasciato da istituti legalmente riconosciuti e dell’idoneità psico-attitudinale, attestata da apposito certificato medico rilasciato da medici specializzati (art. 6);

§      in sede di prima applicazione della legge possono iscriversi all’elenco regionale tutti gli operatori subacquei ed iperbarici che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco, dimostrino di possedere una specifica professionalità documentata attraverso al presentazione del libretto individuale (art. 12, comma 1);

§      a regime, possono essere iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 7 le imprese che posseggano appositi requisiti di sicurezza e di qualità e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi dalle attività subacquee ed iperbariche (art. 7);

§      in sede di prima applicazione della legge le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 7, anche se non iscritte; inoltre possono ottenere l’iscrizione nell’elenco le imprese che (sembrerebbe indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 7) dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici (art. 12, commi 2 e 3);

§      in ogni caso, sono sempre considerati operatori subacquei ed iperbarici gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Croce rossa italiana che svolgono tale attività (art. 13);

 

c) la previsione di norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche, in materia di:

§      certificazione medica dello stato di salute dell’operatore (art. 6, comma 1, lettera e));

§      obbligo, in capo alle imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l’attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 8, comma 1);

§      obbligo, in capo agli operatori subacquei ed iperbarici (sia imprenditori sia lavoratori dipendenti), di frequentare corsi di aggiornamento teorico pratico con particolare riguardo alle tecniche di supporto cardio-circolatorio e nell’ambito della sicurezza (art. 8, comma 2);

§      attrezzature ed equipaggiamenti, rispondenti a determinati standard di affidabilità e sicurezza (art. 9).

 

Il Capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi.

L’articolo 14, con riferimento a tali servizi, definisce: le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, escludendo dall’applicazione del provvedimento le attività subacquee di tipo agonistico; il brevetto subacqueo; l’istruttore subacqueo; la guida subacquea; i centri di immersione e di addestramento; le organizzazioni didattiche subacquee.

L’articolo 15 prevede l’istituzione degli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni: istruttori subacquei; guide subacquee; centri di immersione e di addestramento;

associazioni no profit.

L’articolo 16 disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale apposito. A tal fine, gli istruttori e le guide devono essere in possesso, tra l’altro, di un brevetto apposito rilasciato, al termine di un apposito corso, da una delle organizzazioni didattiche di cui all’articolo 19; di una copertura assicurativa per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee; dell’idoneità medica attestata da apposito certificato medico specialistico.

L’articolo 17 detta i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale. A tal fine i centri devono essere in possesso, tra l’altro, della disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee e in perfetto stato di funzionamento e di attrezzature di primo soccorso. I centri sono inoltre tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte. Inoltre i centri devono avvalersi, per la propria attività, esclusivamente degli istruttori e delle guide iscritti in uno degli elenchi regionali.

L’articolo 18 prevede che anche le associazioni no profit possano svolgere attività di centro di immersione in modo continuativo, purchè iscritte nell’apposito elenco regionale (a tal fine devono essere in possesso, tra l’altro, di attrezzature specifiche per le immersioni, di attrezzature di primo soccorso e di una copertura assicurativa).

L’articolo 19 prevede l’istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico ricreativo, a cui è riservato il rilascio del brevetto di istruttore o di guida subacquea.

L’articolo 20 dispone in merito all’uso delle denominazioni.

L’articolo 21 prevede che le attrezzature usate nell’attività subacquea devono rispondere a determinati standard di sicurezza ed affidabilità e a tal fine prevede l’obbligo di tenere un apposito registro.

L’articolo 22 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide, dove annotare le immersioni effettuate.

L’articolo 23 dispone in merito alla disciplina transitoria per i servizi subacquei turistico ricreativi.

L’articolo 24 stabilisce che il provvedimento non deve determinare oneri per la finanza pubblica.

Infine l’articolo 25 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento (giorno successivo alla pubblicazione).

 

La pdl 2638, che consta di 14 articoli, reca una disciplina meno dettagliata, prevedendo per taluni profili norme similari e differenziandosi dalla precedente pdl, tra l’altro, per i seguenti significativi profili:

§      previsione di una disciplina sostanzialmente unitaria per tutte le l’attività subacquee e iperbariche, quindi sia per i lavori subacquei e iperbarici sia per i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo;

§      l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche esercenti attività subacquea ed iperbarica (albo pubblico ed articolato in albi regionali), con l’attribuzione ad un regolamento del Ministro dei trasporti della disciplina delle modalità di iscrizione all’Albo nazionale e della tenuta del medesimo Albo(articolo 2, commi 1 e 2);

§      l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo per la formazione dei subacquei diversamente abili, alimentato con una quota pari allo 0,1% delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all’Albo nazionale (articolo 11);

§      l’obbligo di annotazione, per gli operatori ed imprese esercenti attività subacquea ed iperbarica, delle generalità dei soggetti che effettuano immersioni, con previsione di sospensione dell’attività per un massimo di 12 mesi in caso di inosservanza di tale obbligo (articolo 12). 

Relazioni allegate

Alle pdl sono allegate solamente le rispettive relazioni illustrative.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La necessità dell'intervento con legge è determinata dal fatto di porre limiti e obblighi al libero esercizio di attività private.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento agisce in ambiti riconducibili, alla luce della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, investendo la definizione di una attività professionale, con particolare riguardo agli aspetti attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro. Le materie "tutela e sicurezza del lavoro" e "professioni" sono infatti ricomprese tra quelle enumerate all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla potestà legislativa concorrente.

Secondo quanto dichiarato dall’articolo 1 della pdl 1394, il provvedimento si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia. Tra l’altro, l’articolo 11 della pdl 1394 demanda espressamente alle regioni la definizione delle modalità di iscrizione negli elenchi regionali degli operatori subacquei e delle imprese subacquee.

Anche l’articolo 1 della pdl 2638, seppur in maniera più sintetica, prevede che il provvedimento reca i principi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica, e quindi sembrerebbe anch’esso voler demandare alle regioni la disciplina di dettaglio. Tuttavia appare non coerente rispetto a tale previsione di principio e quindi suscettibile di rilievi sul piano del rispetto delle prerogative normative delle regioni costituzionalmente riconosciute la disposizione di cui all’articolo 2 della pdl 2638, che – con una valenza “caratterizzante” nell’impianto della medesima pdl - istituisce presso il Ministero dei trasporti l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività subacquee e iperbariche ed attribuisce ad un regolamento del Ministro dei trasporti la disciplina delle modalità di iscrizione all’Albo nazionale e della tenuta del medesimo Albo. Sarebbe invece più corretto, sul piano del rispetto delle prerogative normative delle regioni, come fa la pdl 1394, istituire degli elenchi regionali presso le singole regioni e demandare alle stesse regioni il compito di emanare la disciplina di attuazione relativa alle modalità di iscrizione agli elenchi regionali e di tenuta dei medesimi elenchi, oltre ad ogni altro profilo di dettaglio.

Il provvedimento presenta inoltre disposizioni che possono attenere, oltre alla materia “professioni”, già richiamata, anche alla materia “formazione professionale”. Si pensi alle disposizioni relative agli attestati necessari per svolgere le attività subacquee e iperbariche, rilasciati previo apposito corso, e, in particolare, per quanto riguarda la pdl 1394, al certificato e al brevetto per svolgere rispettivamente l’attività di operatore subacqueo e di istruttore o guida subacquea, e, per quanto riguarda la pdl 2638, al brevetto per l’esercizio dell’attività subacquea e iperbarica. Si ricorda, in proposito, che la materia “formazione professionale” è riconducibile, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, alla potestà legislativa “residuale” delle regioni.

 

In particolare, con riferimento alla pdl 1394, per quanto riguarda l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori subacquei, l’articolo 6 richiede, tra l’altro, il possesso di un certificato di abilitazione professionale all’attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti. Sembrano quindi rimesse alle singole regioni, nel rispetto della disciplina comunitaria, la definizione della durata e del contenuto dei corsi, la corrispondenza tra questi e le qualifiche previste, le condizioni alle quali gli istituti di formazione possono essere abilitati al rilascio degli attestati. Analogamente, per quanto riguarda gli istruttori subacquei, l’articolo 16, richiede il possesso, tra l’altro, di un brevetto rilasciato, al termine di un corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da una organizzazione didattica iscritta in un apposito elenco nazionale; sembra quindi demandata alla legislazione regionale, nel rispetto del quadro comunitario, la disciplina dei corsi con particolare riferimento alla durata e ai contenuti. Si tenga presente inoltre che l’articolo 8, in considerazione della competenza legislativa esclusiva delle regioni nella materia “formazione professionale”, nel prescrivere la frequenza di corsi di aggiornamento per gli operatori subacquei a carico delle imprese presso cui lavorano, demanda alle regioni il compito di definire le modalità relative allo svolgimento e alla articolazione dei corsi in questione.

 

Infine si consideri che l’articolo 13 della pdl 1394 e l’articolo 9 della pdl 2638, relativi alla regolamentazione, anche in deroga, delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, presentano attinenze anche con la materia “difesa e forze armate”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. d) Cost.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206), nel disciplinare il riconoscimento in un altro Stato membro, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite nello Stato membro d’origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione corrispondente, prevede che gli Stati membri non possano impedire l'esercizio di un'attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel paese di origine.

Laddove, invece, nel paese di origine l'attività professionale non sia regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività in parola.

Ora, nel caso di specie, il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale nei porti); gli operatori di altri profili professionali (tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei) sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.

Pertanto, la regolamentazione del settore è perseguita dalle pdl in esame (oltre che al fine di garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori)  anche al fine di permettere agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri.

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Quadro europeo delle qualifiche

Il 5 settembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione relativa all’istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) (COM(2006)479).

La proposta intende fornire uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostando l’attenzione dagli input dell’apprendimento (durata, tipo di istituzione) ai risultati dell’apprendimento.

Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Consiglio istruzione del 15 novembre 2007 ha raggiunto un accordo politico in vista dell’adozione di una posizione comune su un testo che recepisce gli emendamenti approvati in prima lettura dal Parlamento europeo, il 24 ottobre 2007. L'atto sarà formalmente adottato non appena il testo sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali.

Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2007, nelle sue conclusioni, ha invitato gli Stati membri e la Commissione a dare priorità all'attuazione del quadro europeo delle qualifiche, una volta completata l’adozione.

Facendo seguito alla presentazione della proposta di raccomandazione relativa al QEQ sopra citata, il 6 novembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa all’abrogazione della decisione n. 85/368/CEE concernente un sistema per la comparabilità delle qualifiche di formazione professionale (IFP) (COM(2007)680).

La Commissione, infatti, ritiene che la decisione IFP, che risale al 1985, sia stata superata dalle recenti iniziative comunitarie volte ad aumentare la trasparenza e a facilitare la valutazione dei risultati dell’apprendimento, in particolare dalla proposta relativa al QEQ. L'iniziativa della Commissione rientra fra le misure preannunciate nel programma di lavoro per il 2008 allo scopo di semplificare e modernizzare il quadro normativo comunitario nel settore del mercato interno.

Il provvedimento, che segue la procedura di codecisione, potrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo in prima lettura nella seduta del 20 maggio 2008.

Istruzione professionale

La Commissioneè impegnata a sviluppare un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)[1] inteso a facilitare il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento in Europa.

In particolare, l’ECVET prospetta una metodologia che descrive ogni qualifica professionale in termini di unità dei risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) ai quali sono associati dei punti di credito che possono essere capitalizzabili e riconoscibili in tutta Europa. L’ECVET si propone di essere adattabile a qualsiasi contesto di apprendimento in quanto facilita la validazione e il trasferimento dei risultati dell’apprendimento non formale e informale e contribuisce a migliorare l’accesso alle qualifiche per ogni persona, nel corso di tutta la vita, contribuendo a migliorare la mobilità nell’ambito della formazione professionale iniziale e continua nonché a migliorare la trasparenza delle qualifiche.

L’ECVET dovrebbe essere sviluppato e attuato gradualmente su base volontaria.

Sulla base dei risultati di un ampio processo consultivo che si è svolto su un documento della Commissione (SEC(2006)1431) e si è concluso nel 2007, la Commissione potrebbe decidere ulteriori iniziative per perfezionare l’introduzione dell’ECVET.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento, intervenendo come sopra indicato in ambiti riconducibili alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, dovrebbe limitarsi a stabilire i principi fondamentali, demandando alle regioni la legislazione di dettaglio in materia di attività subacquee ed iperbariche.

Pertanto la pdl 1394: all’articolo 8, comma 4, demanda alle regioni il compito di definire le modalità dello svolgimento dei corsi di aggiornamento degli operatori subacquei; all’articolo 11 demanda alle regioni il compito di definire le modalità d’iscrizione agli elenchi regionali; all’articolo 23, comma 4, prevede che le regioni possano emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo.

Invece la pdl 2638 – in ciò prospettando, come detto, un profilo di possibile violazione delle prerogative normative delle regioni costituzionalmente riconosciute - all’articolo 2 istituisce presso il Ministero dei trasporti l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività subacquee e iperbariche ed attribuisce ad un regolamento del Ministro dei trasporti la disciplina delle modalità di iscrizione all’Albo nazionale e della tenuta del medesimo Albo.

Infine, si ricorda che l’articolo 13 della pdl 1394 e l’articolo 9 della pdl 2638, affidano alle amministrazioni competenti la regolamentazione, anche in deroga, delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la pdl 1394 anche della Croce rossa italiana).

Coordinamento con la normativa vigente

Come si è già accennato, non esiste nel nostro ordinamento una normativa di portata generale per la regolamentazione delle attività subacquee ed iperbariche. Risultano regolamentati da decreti ministeriali emanati sulla base di norme di legge solo alcuni specifici profili professionali:

a)  quello di pescatore subacqueo professionale;

b)  quello di palombaro in servizio locale, addetto ai servizi portuali;

c)  quello di sommozzatore in servizio locale, addetto ai servizi portuali.

Sulla normativa vigente in materia si rimanda alle schede di lettura (cfr. infra). Qui ci si può limitare a ricordare che per l'esercizio di tali attività è comunque richiesta l'iscrizione a determinati registri, subordinata al possesso di requisiti anche fisico-sanitari e formativi. In rapporto a tale complesso normativo, appare necessario chiarire l'effetto delle nuove disposizioni legislative che, disciplinando in generale l'esercizio di tutte le attività subacquee ed iperbariche, si sovrappongono per le categorie professionali sopra individuate alle norme già presenti nell'ordinamento. In particolare, in relazione a tali categorie, non essendo prevista espressamente l’abrogazione della normativa già vigente, potrebbe determinarsi un doppio obbligo di iscrizione, con evidente complicazione del quadro normativo.

Impatto sui destinatari delle norme

I principali destinatari delle norme sono gli operatori del settore, in capo ai quali vengono posti rilevanti obblighi e limitazioni per l'esercizio di un'attività fino ad ora quasi del tutto libera. L'obbligo di iscrizione negli elenchi regionali (o, come nella pdl 2638, nell’Albo nazionale), con il conseguente inquadramento nelle previste qualifiche professionali, secondo le modalità che dovrebbero essere disposti dalla normativa di attuazione, si accompagna all'obbligo di tenuta del libretto individuale. La subordinazione dell'esercizio dell'attività al possesso di determinati requisiti sanitari e formativi porta inoltre inevitabilmente all'esclusione di molti soggetti, e impone agli altri l'adempimento di ulteriori obblighi. In particolare, si ricordi che gli operatori del settore dovranno essere in possesso, tra l’altro, a seconda delle pdl, di apposito brevetto o di una certificazione di abilitazione professionale. In sede di prima applicazione della legge, è tuttavia prevista una disciplina transitoria volta a permettere l’iscrizione degli elenchi (o, come nella pdl 2638, nell’Albo) ai soggetti che dimostrino una professionalità acquisita con una esperienza pregressa.

Rilevanti sono anche i limiti e gli obblighi previsti per le imprese del settore. Attività e lavori subacquei potranno infatti essere eseguiti solo dalle imprese iscritte nell’apposito elenco regionale (o, come nella pdl 2638, nell’Albo nazionale); inoltre, le imprese sono obbligate a tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee. Sono previste apposite sanzioni - quali la sospensione dell’attività e il sequestro delle attrezzature, fino ad arrivare nei casi più gravi alla cancellazione dagli elenchi o dall’Albo - nel caso di mancata tenuta del menzionato registro o di inefficienza delle attrezzature, qualora sia riscontrata una violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Infine – secondo quanto previsto dalla pdl 1394 - le imprese sono responsabili (solidalmente con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono) dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutte le prescrizioni recate dal provvedimento in esame.

Si noti peraltro che la regolamentazione potrà avere effetti positivi sia per gli operatori che per le imprese del settore, permettendo agli uni di svolgere la propria attività in condizioni adeguatamente sicure e di piena competitività con gli operatori degli altri paesi comunitari, alle altre di disporre di manodopera adeguatamente qualificata senza dover ricorrere ad operatori stranieri, con il conseguente aggravio di costi.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura.

 


Schede di lettura


 

Le abbinate proposte di legge A.C. 1394 (Bellotti ed altri) e A.C. 2638 (Fabbri) sono volte a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese.

 

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna la pdl 1394, nel nostro ordinamento non esiste una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. “In modo improprio”, afferma la relazione, “ciascun segmento dell’attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell’acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria”.

Tale vuoto normativo è evidenziato anche nella relazione illustrativa che accompagna la pdl 2638 secondo la quale, infatti, “nel nostro Paese non esiste una categoria professionale specifica per l'operatore subacqueo e proliferano varie organizzazioni didattiche o scuole subacquee che si occupano della formazione del subacqueo che si immerge a scopo sportivo-ricreativo; tali organizzazioni didattiche hanno sistemi di insegnamento messi a punto autonomamente, con un proprio marchio, oppure acquistati, di norma in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa madre straniera, con il diritto di utilizzare un marchio e un sistema di insegnamento e la possibilità di modificarlo a seconda delle esigenze europee o nazionali”.

Tra l’altro, la necessità di una proposta in tal senso si configura anche in relazione al fatto, evidenziato nella relazione alla pdl 1394, che analoghe proposte di legge, già presentate nel corso delle ultime due legislature, pur superando l’esame delle competenti Commissioni della Camera, non hanno terminato il loro iter per la scadenza delle legislature stesse.

Pertanto, la regolamentazione del settore è perseguita dalle pdl in esame al fine di garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori; essa appare inoltre funzionale a permettere agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri (cfr. infra).

Quadro normativo

Si ricorda che la direttiva 2005/36/CEdel 7 settembre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[2] (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[3] per quanto riguarda il riconoscimento in territorio italiano delle qualifiche professionali conseguite in altri Paesi comunitari), nel disciplinare il riconoscimento in un altro Stato membro, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite nello Stato membro d’origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione corrispondente, prevede che gli Stati membri non possano impedire l'esercizio di un'attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel paese di origine.

Laddove, invece, nel paese di origine l'attività professionale non sia regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l'autorizzazione a svolgere l'attività in parola.

Ora, nel caso di specie, il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali (pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale nei porti: cfr. infra); gli operatori di altri profili professionali (tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei) sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.

Come detto, risultano regolamentati da decreti ministeriali emanati sulla base di norme di legge solo alcuni specifici profili professionali:

a)    quello di pescatore subacqueo professionale;

b)    quello di palombaro in servizio locale, addetto ai servizi portuali;

c)    quello di sommozzatore in servizio locale, addetto ai servizi portuali.

 

Sommariamente, si può ricordare, quanto alla pesca subacquea professionale, che l'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attività. In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.M. 20 ottobre 1986, recante disciplina della pesca subacquea professionale, che ha attribuito al capo del compartimento marittimo la potestà di autorizzare lo svolgimento di tale attività con limite massimo di immersione fino a -20 metri, o senza limiti di immersione, subordinatamente al possesso di determinati requisiti, individuati dall'articolo 4:

§      burocratici (iscrizione nel registro dei pescatori professionale di cui all'articolo 35 del D.P.R. 1639 del 1968);

§      formativi (possesso di attestato di qualificazione rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti, o da altri enti e scuole specificati);

§      fisici, sanitari e anagrafici.

L'articolo 3 detta, inoltre, norme specifiche in relazione alle bombole e ai dispositivi usati nell'esercizio della pesca subacquea, per garantire la sicurezza dell'operatore.

 

Successivamente, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, ha escluso l'applicabilità delle norme sul silenzio-assenso per l'autorizzazione allo svolgimento di attività private introdotte dall'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241[4], con riferimento all'autorizzazione allo svolgimento della pesca subacquea senza limiti di immersione, rimanendo quindi interessata da tali norme la sola pesca subacquea con limite di immersione a -20 metri.

Quanto invece alle attività di palombaro e sommozzatore in servizio locale, addetti ai servizi portuali, la prima categoria è stata istituita dall'articolo 116, comma 1, numero 3, del Codice della navigazione, ed è disciplinata dagli articoli 204-207 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Tali articoli prevedono, in particolare, che i palombari in questione possano esercitare la propria attività solo nell'ambito dei porti, ed istituisce presso i vari porti dei registri nei quali i palombari devono iscriversi per esercitare la propria attività. È previsto altresì l'istituzione di un libretto di ricognizione, le cui modalità di tenuta sono disciplinate dall'articolo 155 del regolamento citato.

Sostanzialmente analoga è la disciplina recata dal D.M. 13 gennaio 1979, "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", dettata per adeguare i requisiti richiesti per i palombari alle particolari condizioni tecniche e operative della loro attività, che prevede anch'essa l'istituzione di un registro e di un libretto di ricognizione tenuti dal comandante del porto.

In entrambi i casi, per l'iscrizione nei rispettivi registri portuali, sono richiesti requisiti anche fisico-sanitari e formativi.

 

Quanto alle norme in materia di sicurezza, si può ricordare che la disciplina generale attualmente vigente è quella recata dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626[5], e successive modificazioni, mentre altri decreti legislativi hanno recepito le direttive europee relative alla sicurezza in singoli settori produttivi.

Per il profilo che qui interessa, si può segnalare il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", che detta una disposizione applicabile specificamente alle attività subacquee esercitate in tali cantieri. Ai sensi dell'articolo 11 di tale decreto legislativo, solo in determinati casi il committente o il responsabile dei lavori nel cantiere è tenuto a trasmettere ai competenti organi di vigilanza una notifica preliminare, con cui si dà comunicazione dell'apertura del cantiere e contenente una serie di dati utili per il controllo del rispetto delle misure di sicurezza. Tra i casi in cui è prevista la sussistenza di tale obbligo rientrano in particolare i cantieri i cui lavori comportino rischi particolari, individuati nell'allegato II al decreto legislativo e ricomprendenti appunto i lavori subacquei con respiratori.

Il contenuto delle proposte di legge

Entrambe le pdl regolamentano l’esercizio delle attività subacquee ed iperbariche, evidenziando però sostanziali differenze di impostazione e di disciplina. 

In particolare, la pdl 1394, dopo una parte generale relativa atutte le l’attività subacquee e iperbariche, reca specifiche e distinte discipline per i lavori subacquei e iperbarici e per i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. In particolare:

§      il Capo I (articoli 1-2) definisce l’oggetto e la finalità del provvedimento e l’ambito di applicazione, delimitando il concetto di “attività subacquee” distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo);

§      il Capo II (articoli 3-13), con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l’attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, stabilendo, tra l’altro:

-l’istituzione di elenchi ed altri documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore (elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche, registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti, libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici);

-l’individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell’idoneità medica per svolgere l’attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime;

-norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche;

 

§      il Capo III (articoli 14-23) disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi. Tra l’altro si prevede l’istituzione degli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico ricreativo, si disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, si dettano i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, si prevede l’istituzione dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico ricreativo, si disciplinano i requisiti delle attrezzature usate nell’attività subacquea.

 

La pdl 2638, che consta di 14 articoli, reca una disciplina meno dettagliata, prevedendo per taluni profili norme similari ma differenziandosi dalla precedente pdl, tra l’altro, per i seguenti significativi profili:

§      la previsione di una disciplina sostanzialmente unitaria per tutte le l’attività subacquee e iperbariche, quindi sia per i lavori subacquei e iperbarici sia per i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo;

§      l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche esercenti attività subacquea e iperbarica (albo pubblico ed articolato in albi regionali), con l’attribuzione ad un regolamento del Ministro dei trasporti della disciplina delle modalità di iscrizione all’Albo nazionale e della tenuta del medesimo Albo(articolo 2, commi 1 e 2);

§      l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo per la formazione dei subacquei diversamente abili, alimentato con una quota pari allo 0,1% delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all’Albo nazionale (articolo 11);

§      l’obbligo di annotazione, per gli operatori ed imprese esercenti attività subacquea e iperbarica, delle generalità dei soggetti che effettuano immersioni, con previsione di sospensione dell’attività per un massimo di 12 mesi in caso di inosservanza di tale obbligo (articolo 12). 


Ordinamento delle attività subacquee

In primo luogo, la pdl 1394 afferma la libertà dell’attività subacquea (articolo 1, comma 2). Spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, nonché la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e la qualità dei servizi.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede, al comma 1, che i principi fondamentali della disciplina in esame siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed individuate dai rispettivi statuti.

Analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 1, comma 1, della pdl 2638.

 

Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l’ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell’acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso (articolo 2, comma 1, della pdl 1394; articolo 1, comma 2, della pdl 2638).

 

Entrambe le pdl - come detto però la pdl 1394 in maniera più netta, recando dopo un a parte generale specifiche e distinte discipline - distinguono tali attività in due differenti settori, aventi differenti finalità:

§      lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (articolo 2, comma 1, lettera a), della pdl 1394;articolo 1, comma 2, lettera a),della pdl 2638);

§      servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (articolo 2, comma 1, lettera b), della pdl 1394; articolo 1, comma 2, lettera b), della pdl 2638).

 


Operatori subacquei e iperbarici professionali e imprese subacquee e iperbariche

Si segnala in primo luogo che la pdl 1394, all’articolo 3, reca, a differenza della pdl 2638, la definizione degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche.

In particolare:

o     si definiscono operatori subacquei e iperbarici professionali i soggetti che quali compiono, a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l’ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei (articolo 3, comma 1, della pdl 1394);

o     si definiscono imprese subacquee e iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici (articolo 3, comma 2, della pdl 1394).

Elenchi ed albi professionali

Entrambe le pdl in esame condizionano l’esercizio delle attività subacquee ed iperbariche all’iscrizione in specifici elenchi od albi professionali.

In particolare, la pdl 1394 dispone l’istituzione di elenchi regionali degli operatori subacquei e iperbarici professionali (articolo 4) e delle imprese subacquee e iperbariche (articolo 7) presso i competenti assessorati delle regioni, alle quali è demandato il compito di definire le modalità di iscrizione (articolo 11).

L’elenco regionale degli operatori professionali deve essere istituito  nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4, comma 1), e deve essere trasmesso, così come l’elenco regionale delle impresesubacquee ed iperbariche (articolo 7, comma 1), al “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233[6], modificando l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300[7], ha disposto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero delle infrastrutture (articolo 1, comma 4) e del Ministero dei trasporti (articolo 1, comma 5), coerentemente con il nuovo elenco dei Ministeri di cui al comma 1 dello stesso articolo 1. Si valuti quindi l’opportunità di precisare quale sia il Ministero al quale inviare i richiamati elenchi regionali.

 

Si vieta a chiunque non sia iscritto negli elenchi regionali di svolgere a titolo professionale (anche in modo non esclusivo e non continuativo) attività di operatore subacqueo e iperbarico (articolo 4, comma 2). Analogamente, si vieta alle imprese non iscritte negli elenchi regionali di svolgere lavori subacquei e iperbarici (articolo 7, comma 5).

Si stabilisce la possibilità, sia per gli operatori professionali sia per le imprese iscritti nell’elenco di una regione, di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea (rispettivamente articolo 4, comma 3, e articolo 7, comma 4 della pdl 1394).

 

La pdl 2638 prevede, al contrario (articolo 2), l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, dell’Albo nazionaledelle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica (quindi, qualsiasi attività subacquea e iperbarica), avente carattere pubblico ed articolato in albi regionali. L’iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica, su tutto il territorio nazionale. Infine, si prevede che con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni concernenti le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle della tenuta dello stesso.

Qualifiche professionali

L’elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche professionali (articolo 5 della pdl 1394), che comprendono l’operatore di basso fondale, l’operatore di alto fondale, l’operatore tecnico iperbarico e l’operatore scientifico subacqueo.

 

Per quanto concerne la pdl 2638, in materia di qualifiche professionali si segnala che l’articolo 3 prende in considerazione le seguenti figure ai fini dell’iscrizione nell’Albo nazionale:

§      operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di saturazione (comma 1, lettera a));

§      operatore tecnico iperbarico, cioè il soggetto addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non abilitato all'ambiente clinico (comma 1, lettera b));

§      istruttore subacqueo, cioè il soggetto che, in possesso di corrispondente brevetto, ha il compito di insegnare a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo. L'istruttore subacqueo può essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori (comma 1, lettera c));

§      guida subacquea, cioè colui che, in possesso di corrispondente brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, svolgendo inoltre professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo (comma 1, lettera d));

§      impresa di lavori subacquei e iperbarici (comma 1, lettera e));

§      centro di immersione subacquea: è l'impresa operante nel settore dei servizi specializzati per il turismo, con il compito di supportare la pratica e l'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa (comma 1, lettera f));

§      organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico: è  l'impresa, la società o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo (comma 1, lettera g)).

Requisiti

L’iscrizione ai richiamati elenchi regionali degli operatori professionali e delle imprese, nella pdl 1394, viene subordinata al possesso di determinati requisiti.

In particolare, per gli operatori sono richiesti (articolo 6 della pdl 1394):

§      la maggiore età (comma 1, lettera a));

§      la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; sembrerebbe inoltre prevedersi l’equiparazione dei cittadini extracomunitari regolari (comma 1, lettera b));

§      il diploma di scuola dell’obbligo o di titoli equivalenti, compresi i titoli conseguiti all’estero e riconosciuti (comma 1, lettera c));

§      il certificato di abilitazione professionale, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti (comma 1, lettera d));

§      la certificazione di idoneità medica psico-attitudinale, rilasciata dal medico competente, il quale ha altresì l’obbligo di avvalersi, ai fini della redazione della certificazione stessa, di specifici specialisti (comma 1, lettera e));

§      la stipulazione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, per la copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento della attività di riferimento, in caso di attività autonoma (comma 1, lettera f)).

 

Per le imprese, invece, sono stabiliti i seguenti requisiti (articolo 7, comma 2, della pdl 1394):

§      sistema di sicurezza tale da garantire la sicurezza dei lavoratori in conformità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente (lettera a));

§      sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie (lettera b));

§      stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, per la copertura dei rischi verso i lavoratori nello svolgimento delle attività di riferimento (lettera c));

§      codice fiscale e partita IVA (lettera d));

§      certificato di iscrizione alla CCIAA con annessa indicazione dell’attività specifica dell’impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell’organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA è data facoltà di presentare, in luogo delle attestazioni aggiuntive in precedenza richiamate, un analogo certificato della cancelleria del tribunale competente (lettera e)).

 

Inoltre, per le imprese è previsto l’obbligo del versamento di un diritto di iscrizione annuale (articolo 7, comma 3, della pdl 1394) per la tenuta dell’elenco delle imprese nonché per l’effettuazione di controlli periodici. L’entità del versamento è connessa alla natura delle attività e al numero delle imprese iscritte nelle regioni interessate, e deve avere una misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Per quanto attiene ai requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale e al seguente esercizio dell’attività, la pdl 2638 si discosta dalla pdl 1394, analizzata in precedenza, per i seguenti profili:

§      per le persone fisiche, si richiede anche di non aver riportato condanne, tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (articolo 4, comma 1, lettera a), n. 3);

§      sempre per le persone fisiche, in luogo dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), della pdl 1394, si richiede il conseguimento dell'apposito brevetto di cui al successivo articolo 5 (cfr. infra) rilasciato previa frequentazione, e superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi del medesimo articolo 5, ovvero di aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo nazionale (articolo 4, comma 1, lettera a), n. 5);

§      per quanto riguarda la certificazione medica di idoneità per le persone fisiche, all’articolo 8 viene stabilita una disciplina più dettagliata; in particolare:

-tale certificazione è distinta nelle seguenti tipologie: per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione (articolo 8, comma 1, lettera a)); per profondità operativa oltre i limiti di cui al punto precedente (articolo 8, comma 1, lettera b));

-la certificazione, che ha valore annuale, deve essere rilasciata da uno specialista in medicina subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettera a) (articolo 8, comma 2);

-infine, l'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario (articolo 8, comma 3);

§      per le persone giuridiche, è richiesta la certificazione con procedure di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria (articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1).

La norma UNI EN ISO 9001/2000 dedicata ai sistemi di gestione per la qualità, rappresenta la terza edizione della norma internazionale ISO 9001 ed annulla e sostituisce la seconda edizione della stessa norma nella precedente versione ISO 9001/1994 (Sistemi qualità - Modello per l’assicurazione per la qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza), nonché le norme ISO 9002/1994 (Sistemi qualità - Modello per l’assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza) e ISO 9003/1994 (Sistemi qualità – Modello per l’assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali). La norma evidenzia 8 principi[8] di gestione per la Qualità. Questi possono fornire, ai vertici di ogni organizzazione, una guida per migliorare le performances delle proprie attività.

Norme di sicurezza e attrezzature

L’articolo 8 della pdl 1394 stabilisce le norme di sicurezza cui devono attenersi le imprese. In particolare (comma 1), le imprese devono conformarsi alle prescrizioni previste dalla pdl in esame, e, più in generale, delle norme contenute nel richiamato D.Lgs. 626 del 1994; viene prevista una responsabilità in solido delle imprese con gli operatori di cui si avvalgano o che siano loro dipendenti.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede (comma 2) l’obbligo per gli operatori, sia dipendenti sia imprenditori individuali, di frequentare corsi di aggiornamento professionale, disponendo altresì l’obbligo per le imprese di garantire ai propri dipendenti tale frequenza (comma 3). Infine, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni inerenti alla richiamata frequenza è demandata, ai sensi del comma 4, alle regioni.

 

Infine, l’articolo 9 della pdl 1394 e l’articolo 7 della pdl 2638 recano disposizioni concernenti le attrezzature ed equipaggiamenti usate nell’attività subacquea e iperbarica e, in particolare, dalle imprese subacquee ed iperbariche.

A questo riguardo, in primo luogo, la pdl 1394 prescrive la conformità delle richiamate attrezzature ed equipaggiamenti alle normative europee, disponendone altresì il collaudo, al certificazione e l’utilizzazione in conformità alle prescrizioni di collaudo (articolo 9, comma 1, della pdl 1394).

Per quelle imprese che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità, si stabilisce l’obbligo didotare il cantiere di una specifica camera iperbarica, nonché di individuare un medico specialista con particolari requisiti (articolo 9, comma 2, primo periodo, della pdl 1394). Per le medesime imprese si dispone l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti usati nelle attività subacquee, su cui annotare i dati inerenti al collaudo, alla manutenzione nonché all’utilizzo nell’attività subacquea e iperbarica (articolo 9, comma 2, secondo periodo della pdl 1394).

Sono inoltre previste specifiche sanzioni nel caso di mancata tenuta del menzionato registro o di inefficienza delle attrezzature, qualora sia riscontrata una violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In tale ipotesi la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro - organismi deputati alla vigilanza e al controllo delle richiamate attività - possono procedere, nei casi di gravi inadempienze, alla sospensione temporanea dell’attività dell’impresa o al sequestro delle attrezzature; nei casi più gravi la regione, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, può disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco di cui al precedente articolo 7 (articolo 9, comma 3, della pdl 1394).

 

Invece la pdl 2638 reca disposizioni relative alle attrezzature ed equipaggiamenti all’articolo 7, prevedendo:

o     la conformità alla normativa comunitaria in materia delle attrezzature, degli equipaggiamenti collettivi e individuali, dei respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, delle apparecchiature complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie (comma 1);

o     l’obbligo, per le imprese subacquee e iperbariche, di tenuta di un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica (comma 2);

o     la comminazione di sanzioni, da parte della capitaneria di porto e della direzione provinciale del lavoro, in caso di omessa tenuta del registro di cui al precedente comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica. In particolare, in base alla gravità delle omissioni, si può giungere alla temporanea sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale (comma 3);

o     l’obbligo, per le imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri, di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità di un medico specialista (comma 4).

 

Si consideri inoltre che la pdl 1394 prevede la tenuta del libretto individuale, affidata all’operatore subacqueo e iperbarico, il quale ha l’obbligo di esibirla al responsabile di cantiere o agli organi abilitati (articolo 10, comma 2, della pdl 1394), nel quale devono essere annotati l’idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate (articolo 10, comma 1, della pdl 1394). E’ altresì previsto l’obbligo (articolo 10, comma 3 della pdl 1394) del versamento alle regioni, ai fini della tenuta del libretto individuale, di un diritto di segreteria annuale. L’entità di tale diritto è determinata dalle regioni, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

A differenza della pdl 1394, l’articolo 6 della pdl 2638 reca una disciplina unitaria per quanto riguarda il libretto di immersione per tutte le persone fisiche che esercitano l’attività subacquea e iperbarica, quindi sia per gli operatori subacquei e iperbarici sia per gli istruttori e le guide turistiche (cfr. amplius infra).

 

Infine, l’articolo 12 della pdl 2638 dispone l’obbligo, per gli operatori e le imprese di cui al precedente articolo 3, di tenere un apposito registro nel quale fare annotazione, per ogni immersione effettuata, dei dati anagrafici del subacqueo, dell'eventuale guida o responsabile in acqua e del brevetto in suo possesso, nonché delle miscele usate, della profondità massima raggiunta e degli eventuali problemi che si siano manifestati. L’inosservanza di tali obblighi comporta la sospensione, per i soggetti interessati, dall'esercizio dell'attività per una durata massima di dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.

 

Particolari categorie di operatori

L’articolo 13 della pdl 1394 e l’articolo 9 della pdl 2638 recano alcune specifiche disposizioni per alcune particolari categorie di operatori.

In particolare, gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici.

Si segnala, in proposito, che l’articolo 13, comma 1, della pdl 1394 considera a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici. anche quelli della Croce rossa italiana.

Entrambi le pdl, inoltre, specificano che le attività di servizio degli operatori richiamati sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni delle pdl in esame, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Disposizioni transitorie

L’articolo 12 della pdl 1394 e l’articolo 13 della pdl 2638 recano disposizioni transitorie attinenti alla fase di prima applicazione della disciplina recata dalle medesime.

 

In particolare, in questa fase, ai sensi del richiamato articolo 12 della pdl 1394:

·       possono iscriversi nell’elenco regionale tutti gli operatori subacquei e iperbarici con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche professionale in precedenza richiamate tramite la presentazione del libretto individuale correttamente compilato e certificato (comma 1);

Si segnala, al riguardo, che la pdl 1394 non reca alcuna previsione relativa a limiti di età per l’accesso ai corsi professionali; pertanto, il comma in esame sembrerebbe far riferimento a limiti di tale natura eventualmente fissati nell’ambito della disciplina di dettaglio delle regioni ai sensi dell’articolo 11. Sarebbe comunque opportuna, al riguardo, una formulazione più chiara della norma;

·       è prevista la possibilità, per le imprese, di continuare ad operare sino a dodici mesi dall’istituzione dell’elenco regionale anche se non iscritte (comma 2), in deroga al divieto di esercizio dell’attività in mancanza di iscrizione, di cui al precedente articolo 7, comma 5 (al riguardo, si segnala che il testo della pdl indica erroneamente il comma 4 dell’articolo 7);

·       è prevista inoltre la possibilità, per le imprese, di ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale – sembrerebbe, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 7 - a condizione che le stesse dimostrino (comma 3), entro il medesimo termine (sei mesi dall’istituzione dell’elenco) e con le stesse modalità individuate nel precedente comma 1, di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Si osserva che non è chiaro il rinvio al comma 1 per quanto riguarda le modalità per la dimostrazione, da parte delle imprese, dell’esperienza già acquisita nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ai fini dell’iscrizione “in deroga”. Difatti il comma 1 fa riferimento al libretto individuale, che però è tenuto solamente dagli operatori subacquei ed iperbarici e non invece dalle imprese.

 

Per quanto concerne la pdl 2638, il richiamato articolo 13, comma 1, prevede la possibilità di iscrizione all'Albo nazionale, in sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo stesso, degli operatori e delle imprese subacquee di cui al precedente articolo 1, a condizione che tali soggetti dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.

Il successivo comma 2 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’obbligo, per le regioni, di adeguare la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.

Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee

Entrambi le pdl, infine, recano disposizioni concernenti le attività subacquee di carattere turistico e ricreativo e i soggetti che svolgono tali attività. La pdl 1394 tuttavia, come detto, reca in proposito una disciplina molto più dettagliata, dedicando a tali attività e soggetti un apposito Capo (Capo III).


Definizioni

L’articolo 14 della pdl 1394, con riferimento ai servizi turistico-ricreativi, definisce:

§      le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall’applicazione del provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico (comma 1);

§      il brevetto subacqueo, inteso come l’attestato di addestramento ricevuto alla fine della frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo ed emesso dall’organizzazione didattica subacquea (comma 2);

§      l’istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo (comma 3). Si prevede, inoltre, che l’istruttore possa esercitare anche l’attività di guida subacquea;

§      la guida subacquea, cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l’istruttore, anche in modo non esclusivo e non continuativo (comma 4);

§      i centri di immersione e di addestramento, cioè le imprese che, operando nel settore dei servizi turistico-riceativi subacquei, offrono supporto logistico organizzativo e strumentale (comma 5);

§      le organizzazioni didattiche subacquee, cioè le imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte nell’elenco nazionale di cui al successivo articolo 19 che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo, l’attività di formazione per l’attività di addestramento alle immersioni subacquee, a vari livelli, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei (comma 6).

 

Per quanto riguarda le definizioni contenute nella pdl 2638 con riferimento alle attività turistiche e ricreative e, in particolare, ai relativi operatori, cfr. supra.

Albi ed elenchi professionali e requisiti per l’iscrizione e per l’esercizio delle attività

 

L’articolo 15 della pdl 1394 inveceprevede l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso (comma 1) nelle seguenti sezioni: istruttori subacquei; guide subacquee; centri di immersione e di addestramento subacqueo; associazioni no profit. Tale elenco deve essere trasmesso (comma 2) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (al riguardo, con riferimento all’istituzione dei distinti Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti, si rimanda alle osservazioni evidenziate in riferimento ai precedenti articoli 4 e 7 della pdl 1394). Anche in questo caso è previsto l’obbligo, per gli operatori subacquei, del versamento (comma 3) alle regioni di un diritto di iscrizione annuale determinato dalle regioni stesse, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 16 della pdl 1394 disciplina l’attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, subordinandola all’iscrizione nell’apposito elenco regionale. Tale attività può essere svolta all’interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, all’interno delle associazioni no profit, oppure in modo autonomo (comma 1).

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale, gli istruttori e le guide devono essere in possesso (comma 2):

§      della maggiore età;

§      della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea (sembrerebbe inoltre prevedersi l’equiparazione dei cittadini extracomunitari regolari);

§      del godimento dei diritti civile e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

§      di un diploma della scuola dell’obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all’estero;

§      di un apposito brevetto di istruttore subacqueo, rilasciato, al termine di un apposito corso, da una delle organizzazioni didattiche di cui al successivo articolo 19;

§      di una copertura assicurativa per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee;

§      dell’idoneità medica attestata da apposito certificato medico specialistico.

 

L’articolo 17 della pdl 1394 detta i requisiti per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento, subordinandola all’iscrizione nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15 della pdl medesima. A tal fine, i centri devono essere in possesso (comma 1):

§      dell’iscrizione presso la CCIAA e della partita IVA (lettere a) e b)). Si segnala, al riguardo, che, a differenza delle imprese subacquee ed iperbariche, non sono richieste ai centri in oggetto le ulteriori attestazioni connesse all’attività dell’impresa e dei suoi rappresentanti, dalla quale risulti la non esistenza, a carico del richiedente, dello stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività;

§      della disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c));

§      della disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee e in perfetto stato di funzionamento (lettera d));

§      di attrezzature di primo soccorso conformi ai dettati di cui al D.Lgs. 626 del 1994, nonché di personale addestrato al primo soccorso (lettera e)). In particolare, in materia di sicurezza vengono considerati validi ai sensi del richiamato D.Lgs. 626 i corsi di sicurezza realizzati dalle organizzazioni di cui al successivo articolo 19

§      di un’apposita polizza assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte (lettera f)).

 

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di iscrizione nell’elenco regionale anche per i centri che svolgono un’attività stagionale, a condizione che il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

Infine (comma 3), è stabilito l’obbligo, sempre per i centri in oggetto, di avvalersi, per la propria attività, esclusivamente degli istruttori e delle guide iscritti nell’apposita sezione dell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15.

 

L’articolo 18 della pdl 1394 e l’articolo 10 della pdl 2638 recano disposizioni in materia di associazioni no profit.

In particolare larticolo 18 della pdl 1394 prevede che tali soggetti possano svolgere attività di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, purché iscritte nell’apposita sezione del più volte richiamato elenco regionale (comma 1).

Ai fini dell’iscrizione (comma 2), le associazioni no profit devono essere in possesso:

§      dell’atto costitutivo registrato, dello statuto e del codice fiscale (lettere a) e b));

§      della disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c));

§      di idonee attrezzature specifiche per le immersioni (lettera d));

§      di attrezzature di primo soccorso conformi al D.Lgs. 626 del 1994 (lettera e));

§      di una copertura assicurativa per incidenti connessi alle attività svolte (lettera f)).

Anche in questo caso, è prevista la possibilità (comma 3) per i centri che svolgono un’attività stagionale di essere iscritti negli elenchi degli operatori del turismo subacqueo, a condizione che il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

 

Invece l’articolo 10 della pdl 2638 dispone, in maniera più generale, che le associazioni no profit per svolgere l’attività subacquea e iperbarica devono essere iscritte alla specifica sezione dell’Albo nazionale (comma 1).

Il medesimo articolo rimanda, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale, al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 della stessa pdl, alla cui scheda si rinvia.

Si segnala che l’articolo 11 della pdl 2638 prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo per la formazione dei subacquei diversamente abili, allo scopo di favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro. Tale fondo è alimentato da una quota pari allo 0,1% delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione al citato Albo nazionale.

 

L’articolo 19, comma 1, della pdl 1394 prevede l’istituzione, presso il “Ministero delle attività produttive”, dell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo, a cui è riservato il compito di organizzare l’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo e quindi di rilasciare il brevetto di istruttore o di guida subacquea.

Anche in questo caso, si segnala che l’articolo 1, comma 1, del richiamato D.L. 181 del 2006, modificando l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 300 del 1999, ha disposto, tra gli altri, l’istituzione del Ministero dello sviluppo economico, precisandone altresì le funzioni (comma 2). Pertanto nel testo sarebbe opportuno sostituire le parole “Ministero delle attività produttive” con le seguenti “Ministero dello sviluppo economico”.

 

Il successivo comma 2 precisa che sono idonee all’iscrizione le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS)e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

Si segnala, al riguardo, che il secondo requisito richiesto (sembrerebbe alternativamente) ai fini dell’iscrizione non appare chiaro in quanto condiziona l’iscrizione stessa al possesso di non ben definiti materiali didattici utili per lo svolgimento dei corsi.

 

La Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) è la federazione che raggruppa le organizzazioni di addestramento all’attività subacquea a livello internazionale. Per quanto attiene alle qualifiche riconosciute e alle certificazioni rilasciate, la CMAS utilizza un sistema a “stelle” per la graduatoria sia degli istruttori sia dei subacquei. In particolare, per l’attività subacquea, vengono riconosciuti 4 differenti livelli (dal livello base al supervisore di progetto), mentre per gli istruttori sono previste tre diverse certificazioni (istruttore di piscina e docente, istruttore per acque aperte, istruttore "di istruttori”). Il Recreational Scuba Training Council (RSTC) è l’organismo internazionale che garantisce gli standard minimi di sicurezza e un percorso didattico-formativo per le agenzie subacquee. Le didattiche riconosciute RSTC (ad es. Padi, Naui, SSI ecc.) hanno, in merito a questa appartenenza, il riconoscimento professionale in ogni parte del mondo.

 

Ai fini dell’iscrizione, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata in ogni caso dalla seguente documentazione (comma 3):

§      copia degli standard didattici di riferimento (lettera d));

§      elenco “dettagliato” dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, nonché altra documentazione manualistica (lettera e), primo periodo). Per le organizzazioni internazionali, inoltre, i sussidi didattici di cui alla lettera e) devono essere in lingua italiana (lettera e), secondo periodo);

 

Oltre a tale documentazione, si richiede, a seconda della tipologia di organizzazione didattica:

§      certificato di iscrizione alla CCIAA e certificato di attribuzione della partita IVA se si tratta di imprese (lettera a));

§      copia autenticata dell’atto costitutivo notarile, dello statuto vigente del certificato di attribuzione di codice fiscale e certificato di attribuzione di partita IVA, in caso di associazioni no profit (lettera b));

§      copia autenticata degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento dell’organizzazione, se si tratta di organizzazioni operanti come sede nazionali di società o associazioni internazionali, sia comunitarie sia extracomunitarie (lettera c)).

 

Infine, le organizzazioni didattiche subacquee vengono esentate dall’obbligo dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 15 (comma 4)

 

Per quanto riguarda invece la pdl 2638, l’articolo 5 reca apposite disposizioni relative alle organizzazioni didattiche aventi come oggetto sociale esclusivo o principale l’attività di formazione e addestramento per l’effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della stessa pdl 2638 (cfr. supra).

In primo luogo, si dispone che tali organizzazioni didattiche, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi restando i requisiti per l’iscrizione all’Albo stesso:

§      un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione (articolo 5, comma 1, lettera a));

§      una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente le tecniche e la teoria di immersioni speciali, salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, di gestione delle immersioni, di insegnamento a singoli e gruppi (articolo 5, comma 1, lettera b)).

 

Ai sensi del successivo comma 2, il brevetto, valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica, è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni didattiche iscritte all'Albo nazionale.

 

Inoltre, si prevede l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, di una commissione (comma 3), dalla quale non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, avente il compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività espletata dalle richiamate organizzazioni didattiche. La commissione disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'autorizzazione dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo, a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.

Tale commissione, ai sensi del successivo comma 4, è composta da tecnici del settore, fra i quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione, un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40 metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un ricercatore universitario del settore subacqueo.

 

 

L’articolo 20 della pdl 1394 dispone in merito all’uso delle denominazioni, precisando che la denominazione di “centro di immersione e di addestramento subacqueo” è riservata alle imprese che hanno ottenuto, ai sensi della pdl in esame, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (comma 1).

Inoltre, si prevede l’esclusivo utilizzo del proprio nome da parte di ogni centro di immersione (comma 2) e l’obbligo di esposizione dell’iscrizione all’elenco regionale nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione ed addestramento subacqueo e delle associazioni no profit (comma 3).

Attrezzature

L’articolo 21 della pdl 1394 prevede che le attrezzature usate nell’attività subacquea devono rispondere a determinati standard di sicurezza ed affidabilità (comma 1), prevedendo a tal fine l’obbligo, da parte dei centri di immersione ed addestramento subacquei e delle associazioni no profit, di tenuta di un apposito registro, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione delle attrezzature stesse (comma 2).

Sono infine previste sanzioni, comminate dalla capitaneria di porto o dalla direzione provinciale del lavoro, in caso di omessa tenuta del registro o di gravi inefficienza delle attrezzature, che possono consistere nella temporanea sospensione dell’attività e nel sequestro delle attrezzature fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla cancellazione dall’elenco regionale da parte delle regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro (comma 3).

 

Si ricorda invece che la pdl 2638 reca disposizioni relative alle attrezzature ed equipaggiamenti, con riferimento a tutte le attività subacquee ed iperbariche, all’articolo 7.

Libretto di immersione

L’articolo 22, della pdl 1394 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide iscritte nell’elenco regionale, dove annotare le immersioni effettuate (comma 1). La tenuta del libretto, ai sensi del successivo comma 2, è a carico dell’operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi abilitati. Come nel caso del libretto individuale di cui al precedente articolo 10, è previsto l’obbligo (comma 3) del versamento alle regioni, ai fini della tenuta del libretto individuale di immersione, di un diritto di segreteria annuale. Anche in questo caso, inoltre, l’entità di tale diritto è determinata dalle regioni, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

A differenza della pdl 1394, l’articolo 6 della pdl 2638 reca una disciplina unitaria per quanto riguarda il libretto di immersione per tutte le persone fisiche che esercitano l’attività subacquea e iperbarica, quindi sia per gli operatori subacquei e iperbarici sia per gli istruttori e le guide turistiche.

In particolare, l’articolo 6 della pdl 2638:

§      istituisce il libretto di immersione degli operatori subacquei e iperbarici nonché degli istruttori e delle guide turistiche iscritti all’Albo nazionale, (comma 1, primo periodo);

§      specifica che le immersioni annotate debbano essere certificate dal datore di lavoro nel caso in cui l’attività sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi (comma 1, secondo periodo);

§      affida la tenuta del libretto al titolare, nonché agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini dell’assunzione (comma 2).

 

Si consideri infine che la pdl 2638 non dispone nulla per quanto riguarda eventuali diritti di segreteria.

Disciplina transitoria

L’articolo 23 della pdl 1394 dispone in merito alla disciplina transitoria per i servizi subacquei turistico-ricreativi.

Più specificamente, si prevede:

§      l’obbligo, per le organizzazioni didattiche, di presentare la documentazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al precedente articolo 19 entro sei mesi dall’istituzione dello stesso (comma 1).

§      l’obbligo, per gli operatori subacquei, di presentare la documentazione richiesta per l’iscrizione negli elenchi regionali di cui al precedente articolo 15, entro sei mesi dalla data di istituzione dei medesimi elenchi (comma 2). La stessa disposizione salvaguarda altresì le iscrizioni già avvenute presso le regioni che, sulla base di proprie normative, abbiano già istituito elenchi regionali alla data dell’entrata in vigore della pdl in esame. Allo stesso tempo, si stabilisce l’obbligo per tali regioni di adeguare le proprie precedenti normative al provvedimento in esame, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento;

§      la possibilità per gli operatori subacquei di svolgere la loro attività mediante autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti nel caso in cui le regioni non definiscano le modalità di iscrizione nei relativi elenchi regionali (comma 3). Gli operatori in questo caso devono notificare la loro esistenza sul territorio alla regione competente conservando copia della notifica presso la sede legale od operativa, se persona giuridica, o il domicilio se persona fisica;

§      la facoltà, da parte delle regioni, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, di emanare ulteriori disposizioni transitorie al fine della salvaguardia delle attività delle categorie di operatori di cui all’articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

Si evidenzia che invece l’articolo 13 della pdl 2638 sembrerebbe non prevedere disposizioni transitorie per gli istruttori e le guide turistiche.

 

Infine, si consideri che il Capo IV della pdl 1394 consta degli articoli 24 e 25, che recano rispettivamente disposizioni in merito alla neutralità finanziaria ed all’entrata in vigore del provvedimento (giorno successivo alla pubblicazione).

Invece la pdl 2638, che nulla prevede in materia di oneri finanziari, all’articolo 14 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento (90 giorni dopo la pubblicazione).

 


Progetto di legge


 

N. 1394

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

BELLOTTI, ASCIERTO, BARANI, BARBIERI, BONO, CASTELLANI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, COSENZA, D'AGRÒ, GAMBA, LAMORTE, LO MONTE, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZOCCHI, MISURACA, MONDELLO, NESPOLI, PELINO, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, RUGGERI, SALERNO, SCALIA, SIMEONI, ULIVI, VILLARI, ZACCHERA

¾

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

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Presentata il 17 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell'acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.

      La necessità della presente proposta si configura palese, peraltro, perché essa, già presentata nelle scorse due legislature, ha passato il vaglio di tutte le Commissioni senza giungere, però, all'esame dell'Aula per questione di tempo. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la finanza pubblica, essa ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo, problematiche tali, senza una precisa regolamentazione, da far correre il rischio di penalizzare non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto «omologato» con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

      Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando che la nuova realtà turistico-subacquea ha assunto notevoli dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45 mila brevetti turistici); le scuole e le didattiche preposte per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la professionalità dovute.

      E dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea e che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.

      La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.

      Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse tra classi di specializzazione, non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.

      A questo fine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici», l'iscrizione al quale è condicio sine qua non per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori. Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonché di assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il «libretto individuale di immersione», e sono previste periodiche visite mediche specialistiche di accertamento, con determinata frequenza.

      L'istituzione del registro di cui sopra è il punto qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli pescatori di vongole o palombari su area portuale, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del registro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle iscrizioni al registro stesso, e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.

      Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali necessitano, secondo la presente proposta di legge, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri diving abilitati ai lavori subacquei. Affidato alle imprese è anche il controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali sia civili.

      Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera.

      La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, ripropone, con alcune modifiche, il testo unificato licenziato dalla XI Commissione della Camera dei deputati poco prima della conclusione della XIV legislatura.



 


proposta di legge

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Capo I

Ordinamento delle attività subacquee

 

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

      2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

 

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

      1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

          a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese

di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

          b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

 

Capo II

Operatori subacquei e iperba rici professionali, imprese subacquee e iperbariche

 

Art. 3.

(Definizioni).

      1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

      2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

 

Art. 4.

(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo e iperbarico.

      3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

 

Art. 5.

(Qualifiche professionali).

      1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

          a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

          b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

          c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;

          d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.

 

 

 

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

      1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

          d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;

          e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;

          f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.

 

 

Art. 7.

(Elenco regionale delle imprese subacquee e iperbariche).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee e iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

          a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

          b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;

          c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione;

          d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

          e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.

      3. Per la tenuta dell'elenco delle imprese subacquee e iperbariche e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

      4. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

      5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

 

Art. 8.

(Norme di sicurezza).

      1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni con gli operatori subacquei e iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.

      2. Gli operatori subacquei e iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.

      3. Le imprese subacquee e iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei e iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.

      4. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 9.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati, nell'attività subacquea e iperbarica devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo.

      2. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.

      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea e iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.

 

Art. 10.

(Libretto individuale).

      1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei e iperbarici. Nel suddetto libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.

      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.

      3. Per la tenuta del libretto individuale gli operatori subacquei e iperbarici sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 11.

(Modalità di iscrizione).

      1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione negli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.

 

Art. 12.

(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.

      2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

      3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.

 

 

 

Art. 13.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

      1. Gli operatori subacquei e iperbarici delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

      2. Le attività di servizio dei soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

Capo III

Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee

 

Art. 14.

(Definizioni).

      1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico.

      2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

      3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

      4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.

      5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

      6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.

 

Art. 15.

(Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

          a) istruttori subacquei;

          b) guide subacquee;

          c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          d) associazioni no profit.

      2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      3. Per la tenuta dell'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

      1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:

          a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          b) all'interno delle associazioni no profit;

          c) in modo autonomo.

      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

          d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

          e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

          f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

          g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

 

Art. 17.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

      1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

          a) iscrizione presso la CCIAA;

          b) partita IVA;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

      3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 18.

(Associazioni no profit).

      1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) atto costitutivo registrato e statuto;

          b) codice fiscale;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      3. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

 

Art. 19.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.

      2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.

      3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

          a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;

          b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

          c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;

          d) copia degli standard didattici di riferimento;

          e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi ed altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana.

      4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15.

 

 

Art. 20.

(Uso delle denominazioni).

      1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

      2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

      3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 21.

(Attrezzature).

      1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

      2. Le imprese di cui all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 15.

 

Art. 22.

(Libretto individuale di immersione).

      1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.

      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.

      3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 23.

(Disposizioni transitorie).

      1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.

      2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.

      3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.

      4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art. 24.

(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 25.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

N. 2638

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FABBRI

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

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Presentata il 10 maggio 2007

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Onorevoli Colleghi! - In Italia non vi è ancora una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, sia che essi svolgano la loro attività all'interno del circuito industriale sia che la svolgano in quello turistico.

      La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna legislativa, che troppo ha penalizzato il singolo operatore subacqueo e l'imprenditoria di settore, dettando norme che disciplinano la materia in modo organico ed esaustivo.

      Occorre fare alcune premesse per poter comprendere l'esigenza ormai inderogabile di regolamentare tale materia. Innanzitutto, rientrano in tale ambito realtà tra loro diverse, dal momento che da un lato abbiamo l'attività subacquea ricreativa, cioè quella posta in essere a scopo turistico, ricreativo e sportivo, e dall'altro vi è quella posta in essere da imprese specializzate che devono compiere lavori subacquei e che richiede un'attività lavorativa estremamente specializzata.

      Dunque nel nostro Paese non esiste una categoria professionale specifica per l'operatore subacqueo e proliferano varie organizzazioni didattiche o scuole subacquee che si occupano della formazione del subacqueo che si immerge a scopo sportivo-ricreativo; tali organizzazioni didattiche hanno sistemi di insegnamento messi a punto autonomamente, con un proprio marchio, oppure acquistati, di norma in franchising con esclusiva territoriale, dalla casa madre straniera, con il diritto di utilizzare un marchio e un sistema di insegnamento e la possibilità di modificarlo a seconda delle esigenze europee o nazionali.

      Il quadro italiano mette in evidenza l'assenza di professionalità certificata nel settore subacqueo, nonostante l'esistenza di una normativa europea che detta norme ben precise sulla regolamentazione dell'attività subacquea, norme peraltro già adottate dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

      La presente proposta di legge consta di 14 articoli e distingue gli operatori subacquei tra diverse categorie professionali, che si dividono in classi di specializzazione alle quali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica. Inoltre, tale proposta istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un Albo nazionale degli operatori professionali e delle imprese subacquee e iperbariche. Per ottenere l'iscrizione al suddetto Albo occorrono una serie di requisiti tra cui una certificazione di idoneità psico-fisico-attitudinale, nonché il conseguimento di un brevetto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti.

      Le altre novità previste dalla presente proposta di legge riguardano: l'istituzione di un libretto di immersione, nel quale devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro o dal committente; il rinnovo annuale del certificato medico di idoneità psico-fisica allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità degli operatori subacquei; infine, l'istituzione di un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di introdurli nel mercato del lavoro.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità e definizioni).

 

      1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai princìpi della normativa dell'Unione europea, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquea e iperbarica.

      2. Si intende per attività subacquea e iperbarica l'attività svolta, con o senza l'ausilio di mezzi autonomi di respirazione, sotto la superficie dell'acqua dai seguenti soggetti:

          a) operatori subacquei e iperbarici professionali ovvero imprese di lavori subacquei e iperbarici;

          b) operatori, istruttori e guide subacquee, ovvero imprese o centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, a scopo esclusivamente turistico e ricreativo.

 

Art. 2.

(Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica).

 

      1. Presso il Ministero dei trasporti è istituito l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività subacquea e iperbarica, come definita ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominato: «Albo nazionale».

      2. L'Albo nazionale è pubblico ed è articolato in albi regionali.

      3. L'iscrizione nell'Albo nazionale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui all'articolo 1, su tutto il territorio nazionale.

      4. Con regolamento del Ministro dei trasporti sono adottate le disposizioni concernenti le modalità di iscrizione all'Albo nazionale e quelle relative alla tenuta dell'Albo stesso.

 

Art. 3.

(Qualifiche professionali e tipologie di attività svolta).

 

      1. L'iscrizione all'Albo nazionale può essere effettuata con riferimento alle seguenti qualifiche professionali e corrispondenti tipologie di attività svolta:

          a) operatore di basso fondale, fino a 50 metri, nonché operatore di alto fondale oltre i 50 metri, che effettua immersioni anche con tecniche di saturazione;

          b) operatore tecnico iperbarico, ovvero colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione, abilitato o non abilitato all'ambiente clinico;

          c) istruttore subacqueo, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, insegna a persone singole e a gruppi le tecniche di immersione subacquea, limitatamente alla qualifica riconosciuta al medesimo istruttore, prevalentemente a scopo turistico e ricreativo in tutte le sue specializzazioni, esercitate anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione. L'istruttore subacqueo può essere coadiuvato nella propria attività da uno o più aiuto-istruttori;

          d) guida subacquea, ovvero colui che, in possesso di corrispondente brevetto, accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto, limitatamente alla qualifica riconosciuta, e inoltre svolge professionalmente l'attività di accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;

          e) impresa di lavori subacquei e iperbarici;

          f) centro di immersione subacquea, ovvero l'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa;

          g) organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopo ricreativo o turistico, ovvero l'impresa, la società o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che ha come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento per l'effettuazione di immersioni subacquee a scopo turistico e ricreativo.

 

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale).

 

      1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale sono necessari i seguenti requisiti:

          a) per le persone fisiche:

              1) maggiore età;

              2) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi delle normative vigenti;

              3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

              4) possesso del diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e legalmente riconosciuti;

              5) aver conseguito l'apposito brevetto rilasciato previa frequentazione, e superamento del relativo esame finale, del corso svolto presso un ente riconosciuto dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, ovvero aver prestato lavoro per un periodo di almeno tre anni, con mansioni inerenti l'ambito subacqueo e iperbarico, presso imprese iscritte all'Albo nazionale, comunque previo superamento del solo esame finale del predetto corso;

              6) certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale, rilasciata ai sensi dell'articolo 8;

          b) per le persone giuridiche:

              1) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000, nel rispetto della normativa comunitaria;

              2) disponibilità di attrezzature per le immersioni conformi alla normativa comunitaria e in perfetto stato di funzionamento;

              3) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.

 

Art. 5.

(Rilascio del brevetto).

 

      1. Le organizzazioni didattiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, devono presentare, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4:

          a) un dettagliato elenco dei manuali, degli audiovisivi e degli altri eventuali supporti e sussidi didattici utilizzati per la formazione;

          b) una descrizione dettagliata dei vari livelli del percorso formativo, che prevedano, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea; tecniche e teoria di gestione delle immersioni; tecniche e teoria di insegnamento a singoli e gruppi.

      2. Il brevetto valido ai fini dell'esercizio dell'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge è rilasciato esclusivamente dalle organizzazioni didattiche iscritte all'Albo nazionale.

      3. Presso il Ministero dei trasporti, è istituita una commissione con il compito di definire gli standard operativi minimi e massimi di ogni attività espletata dalle organizzazioni didattiche di cui al presente articolo. La commissione disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'autorizzazione dell'esposizione di operatori subacquei, per finalità di ricerca scientifica o per l'attuazione di progetti speciali autorizzati dal Ministero medesimo, a pressioni parziali superiori a 4,68 di azoto e 1,47 di ossigeno, e comunque entro i limiti massimi di 5,53 di azoto e 1,60 di ossigeno.

      4. La commissione di cui al comma 3 è composta da tecnici del settore, fra i quali deve essere prevista la presenza di almeno un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di basso fondale, un rappresentante della categoria degli operatori subacquei e iperbarici di alto fondale, un rappresentante della categoria degli istruttori o guide in ambito turistico-ricreativo entro i 40 metri in curva di non decompressione, un rappresentante della predetta categoria turistico-ricreativa oltre i 40 metri e oltre la curva di non decompressione, un medico iperbarico e un ricercatore universitario del settore subacqueo.

      5. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 3 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 6.

(Libretto di immersione).

 

      1. È istituito il libretto di immersione individuale degli operatori subacquei e iperbarici, nonché degli istruttori e delle guide, iscritti all'Albo nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso di attività subacquea e iperbarica svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero certificate dal committente negli altri casi.

      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata al titolare, che ne è responsabile ed è tenuto a esibirlo agli organi abilitati per legge, nonché agli operatori professionali che ne facciano domanda ai fini dell'assunzione.

 

Art. 7.

(Attrezzature ed equipaggiamenti).

 

      1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, i respiratori a circuito semichiuso, chiuso e aperto, le apparecchiature complementari usate o pronte a essere usate nell'attività subacquea e iperbarica, compresi gli impianti di ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

      2. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e all'utilizzo nell'attività subacquea e iperbarica.

      3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dall'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale.

      4. Alle imprese subacquee e iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera sotto la diretta responsabilità di un medico specialista.

 

Art. 8.

(Certificazione di idoneità).

 

      1. La certificazione di idoneità medica psico-fisico-attitudinale è distinta nelle seguenti tipologie:

          a) per profondità operativa sino a 40 metri in curva di non decompressione;

          b) per profondità operativa oltre i limiti di cui alla lettera a).

      2. La certificazione deve essere rilasciata da uno specialista in medicina subacquea, ovvero da uno specialista in medicina dello sport limitatamente ai casi di cui al comma 1, lettera a). La certificazione ha comunque validità di un anno.

      3. L'istruttore subacqueo, per l'accettazione all'addestramento, ha l'obbligo di richiedere il certificato medico necessario.

 

Art. 9.

(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

 

      1. Gli operatori subacquei e iperbarici dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici.

      2. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da parte degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni della presente legge.

 

Art. 10.

(Associazioni no profit).

 

      1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale o locale, per svolgere l'attività subacquea e iperbarica di cui alla presente legge, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'Albo nazionale.

      2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4.

 

Art. 11.

(Introduzione di soggetti diversamente abili nell'attività subacquea).

 

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per la formazione di subacquei diversamente abili, al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.

      2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale.

 

Art. 12.

(Obblighi e divieti).

 

      1. Gli operatori e le imprese di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di tenere un registro nel quale sono annotati, per ogni immersione effettuata, il nome e il cognome del subacqueo, l'eventuale guida o responsabile in acqua, il brevetto in suo possesso, le miscele usate, la profondità massima raggiunta, gli eventuali problemi che si siano manifestati.

      2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati sono sospesi dall'esercizio dell'attività per una durata massima di dodici mesi con eventuale ritiro del brevetto.

 

Art. 13.

(Disposizioni transitorie).

 

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Albo nazionale, entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Albo stesso, gli operatori e le imprese subacquee di cui all'articolo 1 che dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, attraverso idonee attestazioni amministrative rilasciate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa contenute.

 

Art. 14.

(Entrata in vigore).

 

      1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 




[1]  ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training.

[2]     La direttiva 2005/36/CE ha abrogato le direttive 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE, del 18 giugno 1992, relative a un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

[3]     Il D.Lgs. 206/2007 ha abrogato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (che aveva dato attuazione alla direttiva 89/48/CEE) e il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 (che aveva dato attuazione alla direttiva 92/51/CEE). Le disposizioni del D.Lgs. 206/2007 si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea (Stato di origine) e che, nel medesimo Stato, li abilita all'esercizio di detta professione. Le disposizioni non trovano applicazione, invece, nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

 

[4]     "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

[5]     “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

[6]     “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[7]     “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[8]   essi sono: Principio 1 - Organizzazione orientata al cliente; Principio 2 – Leadership; Principio 3 - Coinvolgimento del personale; Principio 4 - Approccio per processi; Principio 5 - Approccio sistemico alla gestione; Principio 6 - Miglioramento continuativo; Principio 7 - Decisioni basate su dati di fatto; Principio 8 - Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori.