Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifiche alla disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni domestici - A.C. n. 73, 118 e 1697
Riferimenti:
AC n. 73/XV   AC n. 118/XV
AC n. 1697/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 164
Data: 14/05/2007
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI   CASALINGHE
INFORTUNI SUL LAVORO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Modifiche alla disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni domestici

(A.C. n. 73, 118 e 1697)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 164

 

 

14 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0212


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri principi costituzionali7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

Quadro normativo vigente  15

Contenuto delle proposte di legge  19

Progetti di legge

§      A.C. 73, (on. Volontè), Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 43, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici33

§      A.C. 118, (on. Cordoni ed altri), Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per lal tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici41

§      A.C. 1697, (on. Rossi Gasparrini ed altri), Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione  45

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)57

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 85, 102, 116)59

§      L. 28 febbraio 1986, n. 41 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (art. 20)65

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)67

§      D.L. 20 maggio 1993, n. 148 Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 1, comma 7)68

§      D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (art. 27)69

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)70

§      D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro  72

§      L. 3 dicembre 1999, n. 493 Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici74

§      D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (artt. 11 e 13)81

§      D.M. 15 settembre 2000 Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.85

§      D.M. 15 settembre 2000 Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.87

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 38)99

§      D.M. 15 ottobre 2004 Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria.102

§      D.M. 31 gennaio 2006 Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale  104

Normativa regionale

§      Regione Toscana L. R. 4 febbraio 2005, n. 24 Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.109

Giurisprudenza

§      Corte Costituzionale Sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 28  115

INAIL

§      Monitoraggio Infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 3 dicembre 1999), 1 marzo 2001 - 31 dicembre 2006  123

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 73

Titolo

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici

Iniziativa

On. Volontè

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

 


 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 118

Titolo

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici

Iniziativa

On. Cordoni ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XII (Affari sociali)

 


 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1697

Titolo

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici nonche' delega al Governo per l' emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione

Iniziativa

On. Rossi Gasparrini ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

§       presentazione o trasmissione alla Camera

26 settembre 2006

§       annuncio

27 settembre 2006

§       assegnazione

27 novembre 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XII (Affari sociali) e Questioni Regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le abbinate proposte di legge A.C. 73 (Volontà), A.C. 118 (Cordoni ed altri) e A.C. 1697 (Rossi Gasparrini ed altri) recano modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che, nel quadro di un esplicito ricoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all’interno della famiglia, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.

In particolare, le proposte di legge in esame prevedono:

-    l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (pdl 73), e l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperto dall’assicurazione (pdl 118 e 1697);

-    la modifica del limite massimo di età per l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione (pdl 73 e 1697);

-    la facoltà di iscriversi all’assicurazione per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva (pdl 73);

-    l’aumento del premio assicurativo, da 12,91 a 15 euro annui (pdl 73);

-    l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito (pdl 73, 118 e 1697);

-    la modifica delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici (pdl 73 e 1697).

 

Inoltre la pdl 1697 dispone una delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e reca modifiche all’articolo 5 della citata L. 493/1999 in materia di attività di informazione e di educazione.

Relazioni allegate

Trattandosi di progetti di legge di iniziativa parlamentare, ai medesimi è allegata solamente la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario, trattandosi di modificare una disciplina contenuta appunto in un atto con forza di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge concerne materie riconducibili alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione, relative rispettivamente alla “previdenza sociale” e alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale”.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, <<anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme">> (v. sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 19 gennaio 1995).

La materia previdenziale costituisce inoltre oggetto dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti, ed agli altri previsti dall’articolo, “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.


Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 6 della pdl 73 rimette l’attuazione della disciplina ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentito il consiglio dei amministrazione dell’INAIL, di cui non viene specificata l’eventuale natura regolamentare.

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte di legge in esame novellano il capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

La pdl 1649 inoltre provvede a novellare anche il capo II (in particolare l’articolo 5) della medesima L. 493/1999 e dispone una delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Le abbinate pdl in esame, tenendo conto del principio del valore sociale del lavoro effettuato in ambito domestico, sono volte a modificare la L. 493/1999 nel senso di prevedere norme generalmente più favorevoli ai soggetti che svolgono tale attività, tramite l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (pdl 73), l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente coperto dall’assicurazione (pdl 118 e 1697), l’elevazione (o addirittura l’eliminazione) del limite massimo di età per l’iscrizione all’assicurazione (pdl 73 e 1697), la facoltà di assicurazione per coloro che svolgono attività in ambito domestico in via non esclusiva (pdl 73), l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito (pdl 73, 118 e 1697), la modifica in senso migliorativo delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici (pdl 73 e 1697).

L’unica disposizione meno favorevole per gli assicurati rispetto alla normativa vigente (presente però solamente nella pdl 73), è rappresentata dall’aumento del premio assicurativo da 12,91 a 15 euro annui.


Formulazione del testo

Per quanto riguarda la pdl 73, si osserva quanto segue.

All’articolo 2, nella parte in cui prevede la riduzione del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo dal 33% al 27%, la disposizione appare superata dal comma 1257 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha già ridotto nella medesima misura tale limite percentuale minimo.

L’articolo 6,introducendo l’articolo 11-bis nella L. 493/1999, rimette l’attuazione della disciplina di cui agli articoli da 7 a 9 della medesima legge (così come modificati dalla pdl in esame), ad un decreto interministeriale (di cui peraltro non viene precisata l’eventuale natura regolamentare). Si osserva che, se l’intento della pdl fosse quello di attribuire a tale decreto l’attuazione solamente delle modifiche ed integrazioni da essa introdotte nei citati articoli da 7 a 9 della L. 493/1999, allora sarebbe opportuno formulare il comma 1 de medesimo articolo 6 non in forma di novella.

All’articolo 7, si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata. In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Inoltre, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009.

Per quanto riguarda la pdl 118, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda i requisiti ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo, l’articolo 2 della pdl 118 (analogo all’articolo 4 della pdl 1697) rinvia ai limiti di reddito, individuali e familiari, previsti dall’articolo 38, comma 5, lettere a) e b), della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) per fruire dell’incremento dei trattamenti di natura previdenziale ed assistenziale in favore dei soggetti disagiati. L’articolo 38, comma 5, lettera a), della legge n. 448 del 2001, fissa il limite di reddito annuo individuale in euro 6.713,98. La lettera d) del medesimo comma 5 prevede che per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. In conclusione, si osserva pertanto che le disposizioni in esame (art. 2 della pdl 118 e art. 4 della pdl 1697) non richiamano la lettera d) del citato comma 5: sembrerebbe dunque che gli aumenti successivi di cui a tale lettera non rilevino ai fini delle proposte di legge in esame.

Inoltre, sempre per quanto riguarda i requisiti ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo, l’articolo 2 della pdl 118 (come detto analogo all’articolo 4 della pdl 1697) richiama il limite dell’articolo 38, comma 5, lettera b) – relativo al reddito cumulato dei due coniugi - con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare. Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 settembre 2000, attuativo della legge sull’assicurazione contro gli infortuni domestici, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Si ricorda inoltre che l’articolo 38, comma 6, della legge n. 448/2001, specifica che non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. Tale norma non è richiamata dalle pdl 118 e 1697 e non sembrerebbe pertanto applicabile.

 

Infine, all’articolo 8 della pdl 118, recante la clausola di copertura finanziaria, i riferimenti temporali andrebbero aggiornati, dal momento che come primo anno di decorrenza degli oneri occorrerebbe far riferimento all’anno 2007.

Per quanto riguarda la pdl 1697, si osserva inoltre quanto segue.

All’articolo 3, comma 1, lettera c), si inserisce direttamente nel testo della L. 493/1999, in particolare nel comma 4 dell’articolo 7 della medesima legge, la previsione che estende l’assicurazione al rischio di morte. Si osserva che, conseguentemente a tale modifica introdotta nel comma 4 dell’articolo 7 della L. 493/1999, sarebbe opportuno prevedere la soppressione del comma 5 del medesimo articolo, che dispone che, dopo aver verificato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo lo consente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, la tutela dell’assicurazione possa essere estesa anche ai casi di infortunio mortale.

All’articolo 4, comma 1, il capoverso “c)” dovrebbe essere più correttamente indicato come capoverso “b)”.

L’articolo 6, capoverso lett. a), riformulando il comma 3 dell’articolo 10 della L. 493/1999, precisa che “il Fondo è gestito dal comitato amministratore”. Si osserva che la disposizione in esame andrebbe coordinata con il comma 2 del medesimo art. 10, laddove si legge che “al Fondo sovrintende un comitato amministratore”.

Sempre all’articolo 6, capoverso lett. a), introducendo il nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 10, si confermano sostanzialmente i compiti già attribuiti al comitato amministratore dall’attuale formulazione del medesimo articolo, specificando però che oltre a tali compiti il comitato esercita “tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente”. Sarebbe opportuno formulare in maniera più perspicua tale ultimo inciso, in modo da chiarire quali siano i poteri gestionali a cui si intende far riferimento.

All’articolo 7, si introduce il nuovo articolo 10-bis della L. 493/1999, volto ad attribuire ai comitati regionali di coordinamento anche compiti di collaborazione con le regioni, le ASL e le sedi territoriali dell’INAIL in materia di promozione della sicurezza in ambito domestico. Si osserva che nel nuovo art. 10-bis della L. 493/1999 sarebbe opportuno far riferimento più specificamente all’articolo 27 del D.Lgs. 626/1994, cioè la specifica disposizione legislativa che prevedel’istituzione dei comitati regionali di coordinamento.

All’articolo 8, si osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare correttamente formulata. In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Inoltre, con riferimento alle disposizioni da cui derivano oneri, si indica solamente l’art. 8, mentre anche altri articoli della pdl sembrano introdurre modifiche che determinano ulteriori oneri (si pensi all’art. 3 che abbassa il limite percentuale minimo di inabilità permanente coperta dalla assicurazione e all’art. 5 che dispone l’applicazione delle tabelle relative al danno biologico ai fini della determinazione della rendita per inabilità permanente).

 


Schede di lettura


Quadro normativo vigente

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza.

Tale legge si colloca nel quadro di un esplicito riconoscimento di principio in ordine al valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il quale si è realizzato quindi un ulteriore punto di emersione nell'ordinamento, facendo seguito a precedenti quali l'istituzione della previdenza per le casalinghe (L. 5 marzo 1963, n. 389) ed il riconoscimento dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, introdotto con la legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151). La legge prevede altresì una serie di misure volte a promuovere la prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

L'obbligo di assicurazione riguarda le persone tra i 18 ed i 65 anni di età, non iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale, che svolgano, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, cioè attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il nucleo familiare dell'interessato.

L'assicurazione è gestita dall'INAIL, presso il quale è istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, al quale sovrintende un comitato composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell’economia e della salute e da sei rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il premio a carico degli assicurati è fissato in euro 12,91 annui, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. Detto premio è a carico dello Stato per i soggetti con redditi propri non superiori a 4.648,11 euro annui, oppure appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a 9.296,22 euro.

Le prestazioni erogate dal Fondo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7 della L. 493/1999, e successive modificazioni, sono limitate alle situazioni di inabilità permanente causate da infortuni domestici, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 27%[1], e consistono in una rendita, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, rivalutata annualmente.

Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che, dopo aver verificato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo lo consente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, la tutela dell’assicurazione possa essere estesa anche ai casi di infortunio mortale.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 31 gennaio 2006, che ha appunto esteso la tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali in ambito domestico. In tali casi è corrisposta una rendita ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che è la disposizione generale relativa agli infortuni sul lavoro che hanno come conseguenza la morte.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 85, primo comma del D.P.R. 1124/1965, se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120 del medesimo D.P.R. 1124/65:

1)    il 50% al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2)    il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti[2];

3)    in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4)    in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'importo dell'intera retribuzione; le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite (art. 85, secondo comma).

Oltre alle rendite di cui sopra, è corrisposto una tantum un assegno di 516,46 euro (pari ad un milione di lire, come indicato nel D.P.R. 1124/1965) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita (art. 85, terzo comma).

 

Le disposizioni attuative per l'avvio della nuova assicurazione sono state dettate, in attuazione dell’articolo 11 della L. 493/1999, con due decreti interministeriali in data 15 settembre 2000 (G.U. del 22 settembre 2000), che disciplinano rispettivamente:

-       le modalità di attuazione dell'assicurazione (persone assicurate, premi e soggetti esonerati, iscrizione, modalità di versamento, regime sanzionatorio, prestazioni etc.);

-       le modalità operative per l'individuazione da parte dell'INAIL delle persone soggette all'obbligo assicurativo e per l’accertamento dei requisiti che esentano dal versamento del premio.

 

In particolare, per quanto concerne le modalità di attuazione dell’assicurazione, si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

-        conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

-        verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

Sono invece esclusi dall'assicurazione: gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari[3] (art. 2).

I soggetti obbligati, ad eccezione di quelli esonerati dal versamento del premio in ragione del reddito, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’INAIL. Per il primo anno di applicazione della disciplina in questione, l'iscrizione ed il relativo versamento dovevano essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della L. 493/1999, cioè entro il 31 marzo 2001. I soggetti che maturano i requisiti relativi all’assicurazione successivamente al primo anno di applicazione della disciplina, devono effettuare l'iscrizione ed il versamento del premio alla data di maturazione dei medesimi requisiti. Inoltre, il versamento del premio, per gli anni successivi alla prima iscrizione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, purché l’assicurato continui a possedere i previsti requisiti (art. 4).

Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo richiamato in precedenza è dovuta una somma aggiuntiva, di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore del Fondo (di cui all’art. 18 del D.M. in oggetto), fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto assicuratore ritiene di dover effettuare. In ogni caso, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata L. 493 del 1999, le disposizioni sanzionatorie non trovano applicazione (art. 6).

Invece, i soggetti esonerati dal versamento del premio, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di apposita domanda. Per il primo anno di applicazione della disciplina, l'iscrizione doveva essere effettuata, anche in questo caso, entro il 31 marzo 2001. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei medesimi requisiti, a presentare immediatamente domanda di iscrizione. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare all’INAIL in venir meno dei requisiti per l’assicurazione o dei requisiti reddituali per l’esenzione dal versamento del premio entro trenta giorni (art. 7).

Per quanto attiene alle prestazioni, si stabilisce che i soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio hanno diritto alla rendita soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione. Inoltre, i soggetti esonerati dal pagamento del premio in precedenza ricordati, non in regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data dell'iscrizione (art. 8).

Inoltre, nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a seguito dell’accertamento dei requisiti, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico di cui al D.P.R. 1124/1965 ed in base alla retribuzione convenzionale vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione (art. 12).

In base a dati comunicati dall’INAIL, il numero degli iscritti all’assicurazione per l’anno 2007 è pari a 2.269.649 unità.


Contenuto delle proposte di legge

Delega per un testo unico in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione

 

La pdl 1697, in primo luogo, prevede una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento, l’armonizzazione e la semplificazione delle medesime disposizioni e indicando espressamente le disposizioni abrogate. Il decreto legislativo deve essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari (art. 1).

Modifica della disciplina relativa alle attività di informazione e di educazione

La pdl 1697 reca modifiche alla disciplina delle attività di informazione e di educazione contenuta nell’articolo 5 della L. 493/1999 (art. 2)

 

Si ricorda che il citato art. 5 dispone che:

§         il Ministro della salute definisce, con uno o più decreti, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della medesima legge (comma 1);

§         le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida così definite, possono elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione (comma 2);

§         il Ministro della salute riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione (comma 3).

 

Prima di tutto, viene introdotto un vincolo per le regioni e le province autonome con riferimento all’attivazione dei programmi informativi e formativi, dalla legislazione vigente prevista invece come mera possibilità. Secondo la relazione illustrativa alla medesima pdl “la modifica è opportuna in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 117, attribuisce alla legislazione concorrente sia la tutela della salute che la tutela e la sicurezza del lavoro”.

 

Si osserva che andrebbe valutata invece la compatibilità della modifica introdotta proprio con l’attribuzione alla potestà legislativa concorrente delle regioni sulle materie in questione.

 

Conseguentemente si prevede che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere annualmente al Ministro della salute una relazione sui programmi informativi e formativi realizzati, che costituisce parte integrante della relazione che il medesimo Ministro deve presentare al Parlamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della L. 493/1999.

Estensione dei rischi coperti dall’assicurazione

Le proposte di legge in esame estendono l’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Si ricorda che attualmente tale assicurazione riguarda i casi di infortunio in ambito domestico da cui sia derivata l’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27% (art. 7, comma 4, della L. 493/99, così come modificato dal comma 1257 della L. 296/2006) o che abbiano per conseguenza la morte (D.M. 31 gennaio 2006).

Le pdl 118 e 1697 abbassano il limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo al 22% (art. 3 della pdl 1697) o al 25% (art. 1 della pdl 118).

Si osserva che invece la previsione dell’articolo 2 della pdl 73, nella parte in cui prevede la riduzione del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo dal 33% al 27%, appare superata dal citato comma 1257 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha già ridotto nella medesima misura tale limite percentuale minimo.

La pdl 73 estende inoltre l’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi(art. 2 e art. 5, comma 1, capoverso, lettera b)).

Infine si consideri che la pdl 1697 inserisce direttamente nel testo della L. 493/1999, in particolare nel comma 4 dell’articolo 7 della medesima legge, la previsione che estende l’assicurazione al rischio di morte (art. 3, comma 1, lettera c)).

Si ricorda che, in attuazione del comma 5 dell’articolo 7 della L. 493/1999, l’estensione della tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali è già stata disposta dal D.M. 31 gennaio 2006.

Il comma 5 dell’articolo 7 della L. 493/1999 prevede che, dopo aver verificato se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo lo consente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, la tutela dell’assicurazione possa essere estesa anche ai casi di infortunio mortale.

Si osserva che, conseguentemente a tale modifica introdotta nel comma 4 dell’articolo 7 della L. 493/1999, sarebbe opportuno prevedere la soppressione del comma 5 del medesimo articolo.

Modifica del limite massimo di età per l’iscrizione obbligatoria all’assicurazione

Le pdl 73 e 1697 prevedono un ampliamento della platea dei soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi all’assicurazione per gli infortuni domestici, mediante una modifica dei relativi limiti di età.

Si ricorda che attualmente tale obbligo sussiste per le persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (art. 7, comma 3, della L. 493/99).

In particolare:

-          la pdl 73 elimina il limite massimo di età, prevedendo l’assicurazione per tutti coloro che abbiano compito la maggiore età (art. 1);

-          la pdl 1697 innalza detto limite a 70 anni (art. 3, comma 1, lettera b)).

Assicurazione facoltativa

La pdl 73 (art. 3)introduce la facoltà di iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva, limitatamente al rischio di inabilità temporanea assoluta (anch’esso introdotto dalla medesima pdl).

Aumento del premio assicurativo

La pdl 73 modifica l’ammontare del premio assicurativo unitario a carico degli assicurati contro gli infortuni domestici.

L’art. 8, comma 1, della L. 493/99 ha fissato l'ammontare di detto premio assicurativo dovuto dagli assicurati in lire 25.000 annue, pari a euro 12,91, esenti da oneri fiscali.

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della medesima legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, può modificare l’entità del premio, allo scopo di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Fondo autonomo speciale, istituito presso l’INAIL dalla legge medesima.

La pdl dispone l’aumento del premio a 15 euro annui (art. 4, comma 1, lettera a)).

Requisiti ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo

Tutte le abbinate proposte di leggemodificano i requisiti richiesti ai soggetti assicurati ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo, elevando i limiti di reddito sia individuale sia familiare.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L. 493/99, il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue, pari a euro 4.648,11;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue, pari a euro 9.292,22.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è composto dai redditi dei singoli componenti il nucleo medesimo (art. 8, comma 3).

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della medesima legge, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, può modificare i detti limiti reddituali, allo scopo di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Fondo autonomo speciale, istituito presso l’INAIL dalla legge medesima.

In particolare, la pdl 73 fissa direttamente il limite di reddito individuale in 6.714 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in 11.271 euro annui (art. 4, comma 1, lettere b) e c).

Si consideri che il limite di euro 6.714 corrisponde sostanzialmente a quello previsto dall’art. 38, comma 5, lettera a), della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), pari a 6.713,98, per fruire dell’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

Le pdl 118 (art. 2) e la pdl 1697 (art. 4),rinviano invece ai limiti di reddito, individuali e familiari, previsti dall’articolo 38, comma 5, lettere a) e b), della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) per fruire dell’incremento dei trattamenti di natura previdenziale ed assistenziale in favore dei soggetti disagiati.

L’articolo 38, comma 5, lettera a), della legge n. 448 del 2001, come già ricordato, fissa il limite di reddito annuo individuale in euro 6.713,98.

Si segnala che la lettera d) del medesimo comma 5 prevede che per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente[4].

Si osserva che le disposizioni in esame (art. 2 della pdl 118 e art. 4 della pdl 1697) non richiamano la lettera d) del citato comma 5: sembrerebbe dunque che gli aumenti successivi di cui a tale lettera non rilevino ai fini delle proposte di legge in esame.

L’articolo 38, comma 5, lettera b), della legge n. 448 del 2001, prevede che se il beneficiario è coniugato e non legalmente separato, il reddito annuo cumulato con quello del coniuge non deve essere pari o superiore alla somma del suddetto valore di 6.713,98 euro e dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Si osserva che le disposizioni in esame (art. 2 della pdl 118 e art. 4 della pdl 1697) richiamano il limite dell’articolo 38, comma 5, lettera b) – relativo al reddito cumulato dei due coniugi - con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare. Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 settembre 2000, attuativo della legge sull’assicurazione contro gli infortuni domestici, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale.

Si ricorda inoltre che l’articolo 38, comma 6, della legge n. 448/2001, specifica che, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. Tale norma non è richiamata dalle pdl 118 e 1697 e non sembrerebbe pertanto applicabile alla fattispecie in esame.

Per l’anno 2007, in base alle disposizioni dell’articolo 38, comma 5, della legge n. 448/2001,il limite di reddito individuale risulta essere pari a 7.278,83 euro, mentre quello cumulato con quello del coniuge risulta essere pari a 12.340,51 euro (somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2007 dell’assegno sociale pari a 5.061,68 euro)[5].

Modalità di riscossione dei premi assicurativi

La pdl 1697 (art. 4, comma 1, capoverso c): rectius, capoverso b)) introduce ulteriori modalità per la riscossione dei premi assicurativi.

 

Si ricorda che l’art. 8, comma 5 della L. 493/1999 prevede che i premi, nonché le somme aggiuntive dovute nel caso di mancato pagamento dei premi nel termine previsto, possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’INAIL.

 

La pdl in esame prevede che i premi assicurativi e le somme aggiuntive possano essere riscossi anche mediante i sistemi appositamente previsti dal comitato amministratore o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione.

Prestazioni

La pdl 73 (art. 5), relativamente alle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici, prevede:

a)   nel caso di inabilità permanente, la conferma del regime attualmente previsto dall’articolo 9, comma 1, della L. 493/99 (art. 5, comma 1, capoverso, lettera a));

L’attuale disciplina prevede, purché a seguito dell’infortunio domestico la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al limite di cui all’art. 7, comma 4, della stessa L. 493/1999, una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale dall’art. 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/65.

Si ricorda che detto art. 116 ha stabilito che, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, viene considerata quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro sia in natura durante i dodici mesi precedenti l'infortunio (primo comma), prevedendo inoltre i criteri di calcolo nel caso in cui non sia possibile determinare tale retribuzione effettiva (secondo comma).

Il terzo comma prevede che, in ogni caso, la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Si ricorda inoltre che l’art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede che, a decorrere dal 1 luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui al citato art. 116 è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

Sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38[6].

Attualmente la retribuzione media giornaliera, per il settore industria, è fissata dal  D.M. 15 ottobre 2004 in euro 58,86; di conseguenza, il minimale della retribuzione annua, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nella misura di euro 12.360,60.

b)   nel caso di inabilità temporanea assoluta, l’erogazione di una indennità pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, in caso di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell’infortunio domestico per un periodo compreso tra 7 giorni e 6 mesi. Tale indennità è erogata a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio. (art. 5, comma 1, capoverso, lettera b), e comma 2);

c)   il rimborso delle spese effettuate in conseguenza dell’infortunio, se sostenute presso una struttura pubblica (art. 5, comma 1, capoverso, lettera c)).

 

La pdl 1697 (art. 5) invece modifica l’articolo 9, comma 2 della L. 493/1999, con riferimento ai criteri per calcolare la rendita per inabilità permanente.

 

Si ricorda che il citato art. 9, comma 2 prevede che la rendita per inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 (“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente”) e n. 7 (“Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione”) allegate al D.P.R. 1124/1965.

 

In particolare, la pdl 1697 dispone che la rendita per inabilità permanente sia calcolata anche secondo i criteri di cui alle tabelle previste dall’art. 13 della L. 38/2000 relative al risarcimento del danno biologico.

 

In caso di infortunio e malattia professionale, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative stabilite dalla legge e consistenti in prestazioni di natura sanitaria (ad es. visite mediche, fornitura di apparecchi di protesi) e prestazioni di natura economica, cioè un trattamento economico erogato dall’INAIL e collegato direttamente alle conseguenze dell’infortunio o della malattia professionale.

Nel caso in cui l’infortunio abbia determinato uno stato di inabilità temporanea assoluta, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione per i primi quattro giorni (il 100% della retribuzione il primo giorno e il 60% i tre giorni successivi) mentre l’INAIL provvede per il periodo successivo (60% della retribuzione per i primi 90 giorni e il 75% per i giorni successivi).

Oltre all’indennità per l’inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga prestazioni per inabilità permanente (cd. rendita diretta), sia assoluta (si ha quando a seguito di infortunio o malattia professionale il lavoratore perde completamente la capacità per tutta la vita) sia parziale (nel caso in cui l’attitudine al lavoro diminuisca in parte, sempre per tutta la vita). In quest’ultimo caso, l’indennità erogata a favore del soggetto interessato varia in relazione alla percentuale di inabilità ottenuta[7].

Si consideri tuttavia che il D.Lgs. 38/2000, recante la riforma dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ha introdotto l’indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, qualora l’infortunio abbia causato un’invalidità di carattere permanente. Per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Pertanto tale nuova disciplina, prendendo in considerazione, ai fini dell’indennizzabilità, il danno alla sfera personale del soggetto nel suo complesso, ha comportato il superamento della precedente disciplina basata sull’erogazione di una rendita diretta per la perdita totale o parziale della sola capacità lavorativa.

Conseguentemente, la disciplina relativa alla rendita diretta si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate fino alla data del 25 luglio 2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000), mentre dopo la medesima data si applica la nuova disciplina del risarcimento del danno biologico.

L’indennizzo del danno biologico viene erogato: in forma capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; sotto forma di rendita per gradi di invalidità superiori al 16%.

Le prestazioni per danno biologico sono calcolate sulla base di 3 specifiche tabelle (Tabella delle menomazioni”, “Tabella indennizzo danno biologico” e “Tabella dei coefficienti”) contenute nel D.M. 12 luglio 2000.

Regolamento di attuazione

La pdl 73, introducendo l’articolo 11-bis nella L. 493/1999, rimette l’attuazione della disciplina di cui agli articoli da 7 a 9 della medesima legge (così come modificati dalla pdl in esame), ad un decreto (di cui non viene precisata l’eventuale natura regolamentare) del Ministro del lavoro, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il consiglio di amministrazione dell’INAIL (art. 6, comma 1).

Si stabilisce che il medesimo decreto sia adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 6, comma 2).

Si osserva che, se l’intento della pdl in esame fosse quello di attribuire a tale decreto l’attuazione solamente delle modifiche ed integrazioni da essa introdotte nei citati artt. da 7 a 9 della L. 493/1999, allora sarebbe opportuno formulare il comma 1 dell’articolo 6 della medesima pdl non in forma di novella.

Fondo autonomo speciale e attività dei comitati regionali di coordinamento

La pdl 1697 (art. 6) introduce inoltre modifiche all’articolo 10 della L. 493/1999 relativo alla disciplina del Fondo autonomo speciale, in modo, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, da specificare meglio le funzioni in materia di gestione del medesimo Fondo spettanti al comitato amministratore.

Si ricorda che il citato art. 10 della L. 493/1999 prevede che presso l’INAIL è istituito un Fondo autonomo speciale per la gestione relativa all’assicurazione contro gli infortuni domestici (comma 1).

Al Fondo in questione sovrintende un comitato amministratore composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro, da un rappresentante del Ministero dell’economia, da un rappresentante del Ministero della salute e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro (comma 2).

Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti (comma 3):

§       avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni relative all’assicurazione;

§       vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

§       decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Viene specificato che decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria e che la proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

§       assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Infine si prevede che le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate all’estensione dell’assicurazione ai casi di infortunio mortale ovvero al miglioramento delle prestazioni e che eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità relative all’informazione e all’educazione alla sicurezza, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (comma 4).

Con le modifiche introdotte, riformulando il comma 3 dell’articolo 10 della L. 493/1999, in primo luogo si precisa che “il Fondo è gestito dal comitato amministratore”.

Si osserva che la disposizione in esame andrebbe coordinata con il comma 2 del medesimo art. 10, laddove si legge che “al Fondo sovrintende un comitato amministratore”.

Inoltre, con il nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 10, si confermano sostanzialmente i compiti già attribuiti al comitato amministratore dall’attuale formulazione del medesimo articolo, specificando però che oltre a tali compiti il comitato esercita “tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente”.

Sarebbe opportuno formulare in maniera più perspicua tale ultimo inciso, in modo da chiarire quali siano i poteri gestionali a cui si intende far riferimento.

Infine, riformulando il secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 10, si conferma che le eventuali ulteriori eccedenze di gestione del Fondo possono essere destinate alla realizzazione di campagne informative per la prevenzione degli infortuni domestici, disponendosi però che ciò avvenga su indirizzo del comitato amministratore.

Con le modifiche introdotte all’articolo 10 della L. 493/1999 con riferimento ai poteri del comitato amministratore è da porre in relazione la riformulazione del comma 2 dell’articolo 7 della medesima legge effettuato dalla pdl 1697 (art. 3, capoverso, lett. a)).

Si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 7 prevede che l’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL.

Con la riformulazione in esame viene specificato che l’assicurazione è gestita dall’INAIL mediante il comitato amministratore del Fondo autonomo speciale nonché mediante le proprie strutture organizzative.

La pdl 1697 (art. 7) inoltre, introducendo l’articolo 10-bis nella L. 493/1999, attribuisce ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 626/1994 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro”) anche compiti di collaborazione con le regioni, le ASL e le sedi territoriali dell’INAIL in materia di promozione della sicurezza in ambito domestico, con particolare riferimento alla predisposizione di quadri informativi e alla produzione dei dati, studi e ricerche sulla medesima materia. Con riferimento a tali compiti i comitati regionali di coordinamento sono integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

L’art. 27 del D.Lgs. 626/1994 prevede che con atto di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della salute, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono indicati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997, il quale prevede che per l’indicata finalità le regioni istituiscono comitati di coordinamento, di cui viene indicata la composizione.

Si osserva, sul piano formale, che nel nuovo art. 10-bis della L. 493/1999 sarebbe opportuno far riferimento più specificamente all’art. 27 del D.Lgs. 626/1994.

Inoltre, le regioni devono avvalersi dei comitati regionali di coordinamento nella definizione e nell’attuazione dei programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni domestici.

Copertura finanziaria

La pdl 73 (art. 7)dispone che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

 

Al riguardo si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

In secondo luogo, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri finanziari (che si estendono oltre il periodo considerato dal bilancio triennale), posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009[8].

 

La pdl 118 (art. 3) dispone che all’onere derivante dalla medesima, valutato in 996 mila euro per il 2006, in 2.007 mila euro per il 2007, in 2.142 mila euro per il 2008 e in 2.278 mila euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione.

Si osserva che i riferimenti temporali andrebbero aggiornati, dal momento che come primo anno di decorrenza degli oneri occorrerebbe far riferimento all’anno 2007.

 

La pdl 1697 (art. 8) dispone che all’onere derivante dalla modifica della disciplina relativa all’esenzione dal pagamento del premio assicurativo (disposta dall’articolo 4 della medesima pdl) si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dall’articolo 12 della L. 493/1999.

Si osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

In primo luogo, non vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni da cui derivano oneri, si indica solamente l’art. 8, mentre anche altri articoli della pdl sembrano introdurre modifiche che determinano ulteriori oneri (si pensi all’art. 3 che abbassa il limite percentuale minimo di inabilità permanente coperta dalla assicurazione e all’art. 5 che dispone l’applicazione delle tabelle relative al danno biologico ai fini della determinazione della rendita per inabilità permanente).

Infine si osserva che sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi in ordine all’attuale livello di utilizzazione delle risorse della legge n. 493/99, al fine di verificare l’eventuale eccedenza delle stesse rispetto agli interventi previsti a legislazione vigente.


Progetti di legge


N. 73

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato Volontè

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Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con l'approvazione della legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, è stato compiuto un rilevante passo in avanti nella tutela di coloro che rimangono coinvolti in incidenti durante lo svolgimento delle mansioni domestiche: da una prima lettura sembrerebbe posto in essere un importante provvedimento che riconosce e sancisce la valenza socio-economica delle figure della casalinga e del casalingo.

      È bene specificare che la legge n. 493 del 1999 è la prima legge, approvata dal Parlamento di uno Stato europeo, che tutela la salute nelle abitazioni e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

      L'attuazione di questa legge, nonché il fenomeno degli infortuni domestici, forniscono degli ottimi spunti per un'analisi socio-culturale delle difficoltà che si dovranno affrontare per intraprendere concretamente e con profitto un percorso, caratterizzato da profondi mutamenti culturali, per ora solo abbozzato e un giorno realizzato, ci si augura, in tutta la sua levatura morale e civile.

      L'Istituto nazionale di statistica conduce, ogni anno, un'indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana, realizzata intervistando un campione di circa sessantamila cittadini; nel capitolo «Stili di vita e condizioni di salute», dedica una sezione al fenomeno degli infortuni in ambito domestico fornendone una fotografia esauriente.

      I dati relativi all'andamento degli incidenti secondo la ripartizione geografica confermano la casualità del fenomeno.

      Due variabili, invece, che influiscono sugli incidenti in ambito domestico, sono il sesso e l'età; quest'ultima, suddivisa in tre macro classi determinate dai periodi della vita pre-occupazionale, occupazionale e post-occupazionale, ed analizzata secondo il sesso, mostra precise e circoscritte situazioni in relazione al fenomeno degli incidenti domestici ed evidenzia l'aumentare della possibilità di rimanere vittime di infortuni in ambito domestico con l'aumentare dell'età.

      È ipotizzabile che i giovani si impegnino poco, durante la giornata, in lavori di tipo domestico mentre le persone anziane, oltre a svolgere la loro normale e personale attività in ambito domestico, sono sempre più spesso chiamate a supporto dell'organizzazione familiare di figli, figlie, generi e nuore; anzi, si potrebbe ipotizzare, in questo caso, un sostanziale aumento delle attività domestiche svolte.

      I soggetti di età superiore ai sessantacinque anni, una volta andati in pensione, si trovano molto spesso a svolgere le funzioni di tate, governanti ed educatori per i propri nipoti e, se da un lato ciò può risultare un ottimo escamotage per la tutela dell'incolumità psicologica di coloro che entrano a far parte della categoria dei pensionati, dall'altro aumenta, con molta probabilità, il rischio per la loro incolumità fisica.

      Inserendo la variabile sesso, si ottiene una visione più particolareggiata del fenomeno e soprattutto della società italiana: le persone più soggette ad infortuni in ambito domestico sono le donne - il 72,1 per cento di infortunate rispetto ad una incidenza sulla popolazione totale del 51,4 per cento - e, nei valori assoluti, le più colpite appartengono alla fascia occupazionale - 42,5 per cento del totale degli infortunati.

      Se si confronta però il dato con l'incidenza delle fasce d'età sulla popolazione emerge che, proporzionalmente, le più coinvolte sono le ultra-sessantacinquenni nell'ordine di 30 donne infortunate su 1000 contro le 23 su 1000 della fascia d'età dai venticinque ai sessantaquattro anni.

      L'analisi dei dati relativa agli uomini infortunati in incidenti domestici in sostanza non ha storia: a fronte di un'incidenza dei maschi del 48,6 per cento sulla popolazione totale, vi è un'incidenza sulle persone infortunate pari al 27,9 per cento il che equivale ad affermare che ogni 1.000 uomini circa 9 rimangono coinvolti in incidenti domestici, con un rapporto di 2,45 donne infortunate per ogni uomo.

      La donna, anche se impegnata in attività lavorative svolte fuori dalle mura domestiche, è tuttora colei che cura la gestione e l'organizzazione della casa, e della famiglia.

      Non si è ancora giunti al riconoscimento dell'importanza socio-economica di tutte le attività connesse alla gestione della famiglia: il ruolo svolto dalla persona che si occupa dell'andamento della casa, della cura dei familiari e dell'educazione dei figli non viene riconosciuto quale pilastro della crescita culturale ed economica di una Nazione, e su questo errore, sia di valutazione sia strategico, si fonda la mancanza di iniziative politiche, economiche e sociali dei Governi europei.

      Apripista verso la realizzazione della auspicata tutela della categoria delle casalinghe e dei casalinghi, l'Italia ha sentito, e sente oggi più forte, la necessità di non dimostrarsi indifferente di fronte ai dati evidentemente allarmanti emersi da anni di osservazione, da parte degli enti preposti, del fenomeno degli infortuni in ambito domestico.

      L'importanza della legge n. 493 del 1999, ma indubbiamente anche l'oggettiva necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i rischi che inconsapevolmente si corrono nelle abitazioni domestiche, hanno fatto sì che i mass-media parlassero molto dell'entrata in vigore di questa legge; l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal canto suo, ha inviato un plico con lettera e opuscoli informativi a tutte le persone di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, senza differenze di genere, che non risultano iscritte presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale e che, quindi, dovrebbero svolgere esclusivamente attività di lavoro in ambito domestico, senza subordinazione e a titolo gratuito: in sintesi tutti coloro che svolgono l'attività di gestione della propria famiglia.

      La legge n. 493 del 1999, però, non presuppone, e tanto meno prevede, un riconoscimento formale del lavoro domestico quale attività lavorativa in senso proprio: all'equiparazione lessicale dell'incidente domestico con l'incidente sul lavoro non è seguita l'equiparazione formale tra condizione di casalinga e condizione occupazionale tout court. La legge, infatti, si prefigge da un lato la promozione di iniziative, attraverso la realizzazione di campagne informative ed educative, per la tutela della sicurezza e della salute di coloro che svolgono attività in ambito domestico e, dall'altro, l'istituzione di una forma assicurativa per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento di mansioni in ambito domestico; tuttavia non aggancia i parametri contrattuali dell'assicurazione per gli infortuni in ambito domestico alla formula contrattuale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

      La legge n. 493 del 1999, al capo III, articolo 6, comma 1, sancisce che «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tal fine il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante da lavoro svolto in ambito domestico», e con l'articolo 7, comma 2, assegna la gestione dell'assicurazione all'INAIL.

      Il comma 1 dell'articolo 6 riassume la contraddittorietà della legge: se da un lato lo Stato riconosce, per la prima volta formalmente, la valenza sociale ed economica del lavoro che quotidianamente centinaia di migliaia di persone svolgono in ambito domestico, dall'altro si contraddice e riconosce solo l'invalidità permanente e non anche quella temporanea come per qualunque altra persona occupata.

      Il paradosso si raggiunge poi con le tipologie di infortuni assicurabili: questi comprendono tutti gli infortuni avvenuti a causa o in occasione di lavoro in ambito domestico, causati da evento violento o virulento, ma da cui derivi una invalidità superiore al 33 per cento!

      Per il caso di morte, infine, si potrà intervenire solo dopo una verifica della capienza del Fondo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 493 del 1999.

      Un dipendente amministrativo, dell'industria o di qualunque altro settore economico, è tutelato e risarcito in tutti i casi di invalidità permanente: dal «semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque» o dalla «perdita della falange ungueale del pollice» alla «anchilosi completa rettilinea del ginocchio», mentre una casalinga, non mancina, in caso di «perdita del pollice e del primo metacarpo» della mano sinistra, non ha diritto alla tutela e al risarcimento del danno subìto a causa del lavoro svolto in ambito domestico in quanto, per questo tipo di infortunio, viene riconosciuta una invalidità «solo» del 30 per cento.

      A queste differenze si potrebbe obiettare l'esiguità del premio annuo corrisposto da chi svolge attività in ambito domestico, solo 12 euro e 91 centesimi.

      Il vizio di forma della legge consiste, in realtà, nella mancata quantificazione monetaria del riconosciuto valore economico prodotto dal lavoro svolto in ambito domestico e dagli indiscutibili vantaggi che da ciò l'intera collettività trae.

      Peraltro i premi assicurativi versati all'INAIL sono sì di importo maggiore ma non tale, in senso relativo, da giustificare una tale disparità di tutela tra un lavoratore dipendente e chi svolge lavori in ambito domestico.

      L'incompletezza legislativa porta ad un'altra, non indifferente, lacuna: la mancata indennità per l'inabilità temporanea, che per i lavoratori dipendenti ha lo scopo di ricomporre l'equilibrio economico interrotto dalle conseguenze dell'infortunio subìto.

      In realtà, l'inabilità temporanea di quaranta giorni, conseguente, ad esempio, ad una frattura, ha indubbiamente un costo in termini organizzativi per una famiglia che si trova a dover fare i conti con la necessità di assistere l'infortunato e sostituirlo nella gestione della casa.

      La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

      L'articolo 1 prevede l'iscrizione all'assicurazione per quanti abbiano compiuto la maggiore età, estendendo quindi la copertura anche per gli ultrasessantacinquenni.

      L'articolo 2 abbassa il grado di invalidità permanente dal 33 per cento al 27 per cento prevedendo anche un risarcimento per inabilità temporanea assoluta.

      L'articolo 3 introduce l'assicurazione facoltativa, per le persone che, pur non svolgendo esclusivamente lavoro in ambito domestico, si occupano comunque, anche saltuariamente, della cura della famiglia.

      L'articolo 4, inoltre, aumenta il premio annuo corrisposto da chi svolge lavori in ambito domestico passando da 12 euro e 91 centesimi a 15 euro, ma innalza il tetto che dà diritto alla gratuità dell'iscrizione al Fondo, adeguandosi agli standard al di sotto dei quali si ha diritto all'integrazione pensionistica.

      L'articolo 5 specifica la prestazione dovuta per inabilità temporanea assoluta prevedendo, in aggiunta, il rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici.

      Gli articoli 6 e 7, infine, riguardano rispettivamente le modalità di attuazione della legge e la copertura finanziaria.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto la maggiore età,».

 

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 27 per cento, ovvero una inabilità temporanea assoluta».

 

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). - 1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), limitatamente alla prestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9».

 

Art. 4.

      1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis» e le parole: «lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «15 euro annui»;

          b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «6.714 euro annui»;

          c) al comma 2, lettera b), le parole: «lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «11.271 euro annui».

 

Art. 5.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «1. Le prestazioni consistono:

          a) in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni;

          b) in un'indennità per inabilità temporanea assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi;

          c) nel rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state sostenute presso una struttura sanitaria pubblica».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio».

 

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Modalità di attuazione). - 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 7 a 9 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL».

      2. Il decreto di cui all'articolo 11-bis della legge 3 dicembre 1999, n. 493, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


N. 118

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, DELBONO, BELLANOVA, BUGLIO, MIGLIOLI, PELLEGRINO, WIDMANN, BUCCHINO, CANCRINI, CARBONELLA, CASSOLA, CIALENTE, DATO, FEDI, FILIPPESCHI, FINCATO, GRASSI, GIUDITTA, GRILLINI, LUCÀ, MARIANI, NARDUCCI, NICCHI, PEDICA, POLETTI, RIGONI, SASSO, SERVODIO, SPINI, VENTURA, ZANELLA, ZANOTTI

¾

 

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1999 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge 3 dicembre 1999, n. 493, per la tutela della salute nelle abitazioni.

      Tale legge introduce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per le casalinghe: in particolare, l'articolo 7, comma 4, fissa il diritto alla rendita per le inabilità permanenti al lavoro non inferiori al 33 per cento. Tale limite è stato individuato con riferimento ai dati ISTAT del periodo.

      In attuazione della legge n. 493 del 1999, sono stati successivamente emanati due decreti ministeriali in data 15 settembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000), recanti le modalità di attuazione dell'assicurazione e l'individuazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) delle persone soggette all'obbligo assicurativo, che hanno definito alcuni criteri e modalità essenziali per l'applicazione della legge.

      Secondo i dati ISTAT e come sottolineato nella relazione dell'INAIL al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, si rileva una incidenza di invalidità gravi (pari o superiori al 33 per cento) minore di quanto fosse possibile prevedere dai dati statistici disponibili nella fase di formulazione della legge.

      La legge prevede, all'articolo 10 istitutivo del Fondo autonomo speciale, al comma 4, che le eventuali eccedenze possano essere destinate «al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7» ovvero «al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9».

      Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2006 è stata quindi prevista l'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, dove è espressamente previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consenta «l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari».

      Di certo, secondo i dati disponibili, è possibile presumere che il Fondo abbia tuttora una capienza sufficiente per prevedere un ampliamento delle prestazioni e, in particolare, requisiti meno restrittivi per l'accesso alla rendita per inabilità permanente, con una riduzione dal 33 al 25 per cento del limite di «inabilità permanente al lavoro» derivante da infortuni avvenuti in ambito domestico.

      La presente proposta di legge, all'articolo 1, attraverso la modifica del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, prevede pertanto l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 9 della medesima legge per tutti i casi di infortunio in ambito domestico derivanti dallo svolgimento di attività «finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico», come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della citata legge, dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento.

      All'articolo 2 si amplia il limite di reddito individuale e familiare per beneficiare del diritto alla gratuità dell'iscrizione al Fondo, previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge.

      In particolare, il limite di reddito individuale è elevato da 9 milioni di lire all'anno a 6.713,98 euro, mentre il nuovo limite di riferimento per il reddito familiare è di 11.271,39 euro (nella legge era stato fissato in 18 milioni di lire all'anno).

      Tale limite di reddito viene opportunamente ampliato, sia in relazione all'incremento registrato nelle iscrizioni (nel 2002 circa il 69,9 per cento rispetto al 2001) sia in considerazione del fatto che gli infortuni domestici presentano un'incidenza più elevata tra le persone anziane a basso reddito. I limiti di reddito di cui alla presente proposta di legge sono i medesimi livelli di riferimento stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per l'incremento di pensione attribuito a soggetti disagiati.

      L'articolo 3 indica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Assicurazione obbligatoria).

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale».

 

Art. 2.

(Estensione dei casi di esonero dal pagamento del premio).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

 

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per l'articolo 1, in 96.000 euro per il 2006, in 225.000 euro per il 2007, in 360.000 euro per il 2008 e in 496.000 euro a decorrere dal 2009;

          b) per l'articolo 2, in 900.000 euro per il 2006 e in 1.728.000 euro a decorrere dal 2007.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 996.000 euro per il 2006, 2.007.000 euro per il 2007, 2.142.000 euro per il 2008 e 2.278.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


N. 1697

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ROSSI GASPARRINI, BALDUCCI, BELLANOVA, DATO, INTRIERI, LION, LEOLUCA ORLANDO, SCHIRRU, WIDMANN, ZANELLA

¾

 

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione

 

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Presentata il 26 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Gli infortuni domestici risultano essere una realtà drammatica in Italia. Causano morti, fratture invalidanti, menomazioni gravi. Provocano costi ospedalieri, costi per cure e terapie, perdita di giornate lavorative e comunque sofferenze e diminuzione della qualità della vita.

      Pertanto, e indispensabile un sempre più preciso intervento legislativo.

      Nel 2000 è entrata in vigore la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto un preciso percorso legislativo in riferimento alla sicurezza delle abitazioni a favore di tutti i cittadini (capo I e capo II).

      La stessa legge introduce altresì l'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone che prestano in via esclusiva e non retribuita la loro attività all'interno della famiglia.

      L'introduzione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha in parte reso complessa l'applicazione della definizione delle linee guida (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 493 del 1999), e l'attuazione di campagne informative volte alla prevenzione degli incidenti domestici; inoltre, non risulta essere ancora perfezionata la raccolta di dati certi sul fenomeno e sulla sua reale dimensione.

      Contemporaneamente l'applicazione della stessa legge n. 493 del 1999, nella parte riferita all'assicurazione obbligatoria, ha posto in evidenza problematiche e limiti che solo la sua attuazione in questi anni ha permesso di verificare.

      Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche migliorative alla disciplina vigente.

      L'articolo 1 ribadisce la necessità, come già previsto nell'articolo 2, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambienti di civile abitazione per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni in materia.

      L'articolo 2 in primo luogo introduce un vincolo per le regioni e le province autonome rispetto all'attivazione di programmi formativi e informativi. La modifica è opportuna in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 117, attribuisce alla legislazione concorrente sia la tutela della salute che la tutela e la sicurezza del lavoro.

      Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 5 della legge n,  493 del 1999 introduce - nella parte della relazione sullo stato sanitario del Paese, che il Ministro della salute è tenuto a presentare al Parlamento, riferita alle attività di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione - la valutazione dell'entità e della qualità delle iniziative informative e formative assunte dalle singole regioni, garantendo un quadro più completo al legislatore anche in previsione di iniziative legislative correttive della normativa in essere.

      L'articolo 3, modificando il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, apporta elementi di coordinamento con le modifiche all'articolo 10 della predetta legge, con riferimento alla disciplina del Fondo autonomo speciale, relativamente alle funzioni cui è preposto il comitato amministratore.

      Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 7 e dell'articolo 10 s'intende superare definitivamente l'interpretazione di parte sinora data alla previsione legislativa sulla gestione del Fondo, riconoscendo al comitato tale funzione e all'INAIL, come struttura, la gestione operativa delle funzioni meramente amministrative.

      La modifica del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, che innalza da 65 anni a 70 anni l'assicurabilita contro gli infortuni domestici, risponde ad un'esigenza di tutela di persone attive in ambito domestico e per questo esposte al pericolo d'infortunio.

      La modifica al comma 4 dell'articolo 7 deriva dalla richiesta ripetutamente ed ufficialmente avanzata dalle associazioni di categoria, e in particolare da «Donneuropee Federcasalinghe», che si sono rese interpreti della volontà popolare di abbassare la percentuale d'invalidità fissata al 33 per cento, ritenendola eccessiva e penalizzante. Infatti troppi incidenti domestici producono comunque un'inabilità che comporta l'impossibilità allo svolgimento di determinati lavori, spese, necessità di assistenza e di cure. In questi casi, che rimangono comunque al di sotto della soglia del 33 per cento, le persone infortunate si sentono tradite dallo spirito della legge che copre i grandi rischi tralasciando quelli di medio-alta entità.

      L'articolo 4, mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 8 dispone l'innalzamento del tetto di gratuità. Non è più attuale, dopo l'introduzione dell'euro e l'aumento generalizzato dei prezzi, prevedere un limite così basso (circa 4.684 euro come reddito personale e circa 9.296 euro come reddito familiare) che sta molto al di sotto della soglia di povertà.

      L'articolo 5 estende all'assicurazione contro gli infortuni domestici la normativa che disciplina il danno biologico.

      L'articolo 6, introducendo una modifica sostanziale al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, è volto a meglio specificare le principali funzioni in materia di gestione del Fondo attribuite al comitato.

      L'introduzione dell'articolo 10-bis nella legge n. 493 del 1999, disposta dall'articolo 7, inserisce nella legislazione nazionale quanto già previsto nella legge regionale della Toscana 4 febbraio 2005, n. 24 (Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici), circa il ruolo del comitato regionale di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici. Un ruolo che dovrà essere di collaborazione attiva nell'ambito delle attività informative e formative, a cominciare dalla redazione e attuazione dei programmi regionali di settore come introdotti nel nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 493.

      L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni stesse e indicando espressamente le disposizioni abrogate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

 

Art. 2.

(Attività di informazione e di educazione).

      1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee

guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».

 

Art. 3.

(Assicurazione obbligatoria).

      1. All'articolo 7 della legge n. 463 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;

          b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

          c) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 22 per cento».

 

Art. 4.

(Premi assicurativi).

      1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

          c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione».

 

Art. 5.

(Prestazioni).

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 493 del 1999, dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e alle tabelle previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni».

 

Art. 6.

(Fondo autonomo speciale).

      1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

      «3. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore.

      3-bis. Il comitato amministratore, oltre ad esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:

          a) assolve ad ogni compito che sia ad esso demandato dalle leggi o dai regolamenti;

          b) avanza proposte in merito all'estensione e al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

          c) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

          d) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento»;

          b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».

 

Art. 7.

(Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione). - 1. Ai comitati regionali di coordinamento, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 10, comma 2, sono attribuiti compiti in materia di collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e con le articolazioni territoriali dell'INAIL in materia di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, in particolare per quanto attiene la predisposizione di quadri informativi e la produzione di dati, studi e ricerche nell'ambito della sicurezza e della salute in ambiente domestico.
      2. Le regioni, nella definizione e nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 2, si avvalgono dei comitati previsti dal comma 1 del presente articolo.
      3. La nomina dei membri aggiuntivi dei comitati previsti dal comma 1 è di competenza delle regioni».

 

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 493 del 1999.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1]     Si consideri che il limite minimo della riduzione della capacità lavorativa che dà diritto alle prestazioni del fondo è stato portato al 27% dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), mentre precedentemente era previsto il limite del 33%.

[2]   Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti e per tutta la durata normale del corso di studi, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari. Se i figli siano inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio ovvero, salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data. Sono inoltre equiparati, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 85, ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

 

[3]     Il testo dell’art. 2 del D.M. 15 settembre 2000 prevedeva che fossero esclusi dall’assicurazione anche gli infortuni mortali. Tuttavia, come già detto, con il successivo D.M. 31 gennaio 2006 si è provveduto ad estendere la tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali in ambito domestico.

[4]     Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, l’importo del trattamento minimo delle pensioni si applica sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

[5]     Circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2007.

[6]     L’art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000 ha poi stabilito, che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

[7]     Una volta accertata l’indennizzabilità della malattia professionale, l’INAIL provvede al massimo entro 20 giorni dall’evento a liquidare all’infortunato l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Nel caso in cui, dopo la guarigione, residuino postumi che determinano un’inabilità permanente indennizzabile, l’INAIL comunica il diritto alle relative prestazioni.

[8]     Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 298, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009”.