Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effeti del trattamento pensionistico di reversibilità - A.C. 2264
Riferimenti:
AC n. 2264/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 134
Data: 30/03/2007
Descrittori:
INDENNITA' DI CONTINGENZA   INTERPRETAZIONE AUTENTICA
PENSIONE DI REVERSIBILITA'     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell’indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità

 

A.C. 2264

 

 

 

 

 

 

 

n. 134

 

 

30 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

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File: LA0180


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Contenuto della proposta di legge  11

Proposta di legge

§      A.C. 2264, (on. Lamorte ed altri), Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell’indennità speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità  18

Normativa nazionale

§      L. 27 maggio 1959, n. 324 Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza (art. 2)23

§      D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (artt. 88 e 99)26

§      L. 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 15)29

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 1, comma 41)31

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 774, 775 e 776)32

Giurisprudenza

§      Corte dei Conti (Sezioni riunite) Sentenza n. 8 del 17-04-2002  35

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2264

Titolo

Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell' indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità

Iniziativa

On. Lamorte ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

14 febbraio 2007

§       annuncio

15 febbraio 2007

§       assegnazione

5 marzo 2007

Commissione competente

11ª Commissione Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2264 (Lamorte ed altri), che consta di un unico articolo, reca una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41 della L. 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento alle modalità di calcolo dell’indennità integrativa speciale (IIS) agli effetti del trattamento di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, la proposta di legge è volta a superare le disposizioni introdotte al riguardo dai commi 774-776 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) secondo cui, per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della L. 335 del 1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’IIS spetta non in misura intera bensì nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

A tal fine la proposta di legge dispone che l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti previsto nell’ambito dell’AGO a tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime, prevista dal richiamato articolo 1, comma 41 della L. 335 del 1995, è da interpretarsi nel senso che le norme relative alla corresponsione della IIS sui trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 2 della L. 324 del 1959, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, a prescindere dalla data della morte del dante causa. In tal modo si intende precisare, tramite una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995, che tale ultima disposizione non ha comportato implicitamente l’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della L. 724 del 1994; pertanto rimarrebbe salvo, per le pensioni di reversibilità relative a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994, indipendentemente dalla data di decorrenza delle medesime pensioni di reversibilità (quindi anche se successiva all’entrata in vigore della L. 335 del 1995), il diritto dei superstiti all’attribuzione dell’IIS nella medesima misura in godimento da parte del dante causa cioè in misura intera.

Conseguentemente la proposta di legge provvede ad abrogare i richiamati commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e dispone espressamente la “reviviscenza” della norma di cui all’articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché si prevede un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41 della L. 335/1995 e l’abrogazione dei commi 774-776 della legge finanziaria 2007.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, recando norme relative alle modalità di calcolo di trattamenti pensionistici, riguarda una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge reca un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995, nel senso che tale disposizione non ha comportato l’abrogazione dell’articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994 e pertanto le norme relative alla corresponsione della IIS sui trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 2 della L. 324 del 1959, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, a prescindere dalla data della morte del dante causa.

Conseguentemente il provvedimento provvede ad abrogare i commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (che recavano un’interpretazione autentica divergente da quella del medesimo provvedimento) e dispone espressamente la “reviviscenza” della norma di cui al citato articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994.


Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento reca una disciplina più favorevole, rispetto a quella prevista dalla legge finanziaria 2007, per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’IIS agli effetti del trattamento di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335. Il provvedimento, in particolare, prevede in tal caso il diritto dei superstiti all’attribuzione dell’IIS nella medesima misura in godimento da parte del dante causa cioè in misura intera (e non, invece, come nella legge finanziaria 2007, nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità).

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 3, si osserva che il ripristino della vigenza dell’articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994 consegue già dall’abrogazione del comma 776 della legge finanziaria per il 2007 disposta dal precedente comma 2.

 


Schede di lettura


Contenuto della proposta di legge

La pdl 2264 (Lamorte ed altri), che consta di un unico articolo, reca una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41 della L. 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento alle modalità di calcolo dell’indennità integrativa speciale (di seguito IIS) agli effetti del trattamento di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335[1].

In particolare, la pdl in esame, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è volta a superare le disposizioni introdotte al riguardo dai commi 774-776 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), secondo cui, per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della L. 335 del 1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’IIS spetta non in misura intera bensì nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

 

L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza” o “scala mobile”) è disciplinata dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

In particolare, il richiamato articolo dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente (primo comma) applicando su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100.

Al titolare di più pensioni o assegni l'IIS compete (secondo comma) ad un solo titolo.

Inoltre (terzo comma), se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'IIS non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile (quarto comma), e la sua corresponsione è sospesa (quinto comma) nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Infine (sesto comma), l’IIS è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell’articolo 88 del medesimo D.P.R. 1092/1973 (20% della pensione diretta).

L’articolo 15, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724[2], ha stabilito che, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 15, inoltre, ha previsto che le disposizioni relative alla corresponsione della IIS sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della L. 27 maggio 1959, n. 324[3], sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

Successivamente, la L. 335 del 1995, all’articolo 1, comma 41, ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive del richiamato regime.

 

Da ultimo, i citati commi da 774 a 776 dell’articolo 1 della L. 296 del 2006 hanno fornito un’interpretazione autentica circa la controversa questione relativa alla misura, intera o invece percentuale, della IIS spettante sui trattamenti di reversibilità relativi a pensioni dirette liquidate antecedentemente all’entrata in vigore della L 335/1995.

Il richiamato comma 774 ha infatti disposto che l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti previsto nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) a tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime, prevista dal richiamato articolo 1, comma 41 della L. 335 del 1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L. 335 del 1995, indipendentemente dalla data di liquidazione della pensione diretta, l’IIS già in godimento da parte del dante causa spetta nella misura percentuale prevista per la pensione di reversibilità.

In sostanza il richiamato comma ha recepito l’interpretazione della norma già adottata dalle amministrazioni pubbliche erogatrici dei trattamenti pensionistici (in special modo l’attuale Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPDAP), secondo cui il citato articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995 - che aveva previsto relativamente al trattamento pensionistico a favore dei supersiti l’estensione generalizzata della disciplina già prevista per l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) - era da interpretare come abrogativo della norma transitoria prevista dall’articolo 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994. Conseguentemente, secondo tale interpretazione, in tutti i casi di reversibilità sorti successivamente all’entrata in vigore della L. 335 del 1995, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’IIS spetterebbe non in misura intera bensì nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Il successivo comma 775 ha previsto una salvaguardia per i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento già definiti in sede di contenzioso, prevedendo in ogni caso il riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

Infine, il comma 776, per esigenze di coordinamento con l’interpretazione autentica del comma 774, ha abrogato l’articolo 15, comma 5, della L. 724 del 1994, in precedenza richiamato.

 

Si ricorda, più in generale, che la disciplina dell’IIS ha dato luogo a un notevole contenzioso nel corso degli anni, che ha interessato, con varie pronunce, anche la Corte costituzionale. Alla proliferazione di tale contenzioso a contribuito soprattutto la crescita dell’IIS, dovuta alle spinte inflattive che caratterizzarono soprattutto gli anni ’70 e ’80, durante i quali i “tabellari” costituenti la base pensionistica furono rivalutati in maniera trascurabile rispetto all’indennità di contingenza, la quale appunto seguiva automaticamente la crescita dell’inflazione.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dispone che l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti previsto nell’ambito dell’AGO a tutte le forme esclusive e sostitutive di tale regime, prevista dal richiamato articolo 1, comma 41 della L. 335 del 1995, è da interpretarsi nel senso che le norme relative alla corresponsione della IIS sui trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 2 della L. 324 del 1959, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, a prescindere dalla data della morte del dante causa.

In sostanza il comma in esame è volto a precisare, tramite una interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 41, della L. 335 del 1995, che tale ultima disposizione non ha comportato implicitamente l’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della L. 724 del 1994; pertanto rimarrebbe salvo, per le pensioni di reversibilità relative a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994, indipendentemente dalla data di decorrenza delle medesime pensioni di reversibilità (quindi anche se successiva all’entrata in vigore della L. 335 del 1995), il diritto dei superstiti all’attribuzione dell’IIS nella medesima misura in godimento da parte del dante causa cioè in misura intera.

 

Si consideri che l’interpretazione autentica adottata dalla disposizione in esame recepisce sostanzialmente l’orientamento della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti.

Emblematica al riguardo è la sentenza della Corte dei Conti n. 8/2002/QM del 17/04/2002, pronunciata a Sezioni Riunite, nel cui dispositivo si legge testualmente che “In ipotesi di decesso di pensionato, titolare di trattamento di riposo, liquidato prima del 31.12.1994, il consequenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5 della L. 23.12.1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa. L’art. 1 comma 41 della L.8.8.1995, n.335 non ha effetto abrogativo dell’art. 15, comma 5 della L. 23.12.1994, 724.

 

Il comma 2, conseguentemente all’interpretazione autentica disposta dal precedente comma, provvede ad abrogare i richiamati commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 che presentano un contenuto contrastante e incompatibile rispetto a tale interpretazione autentica (cfr. supra).

 

Infine il comma 3 dispone espressamente la “reviviscenza” della norma di cui all’articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994 (abrogata, coma detto, dal comma 776 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), sul cui contenuto peraltro è fondata l’interpretazione autentica di cui al comma 1.

 

Si osserva che il ripristino della vigenza dell’articolo 15, comma 5 della L. 724 del 1994 consegue già dall’abrogazione del comma 776 della legge finanziaria per il 2007 disposta dal comma 2.

 


Proposta di legge


 

N. 2264

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

LAMORTE, GIANFRANCO FINI, LA RUSSA, PROIETTI COSIMI, ANTONIO PEPE, ARMANI, MENIA, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, PERINA, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO, ZACCHERA

¾

 

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento pensionistico di reversibilità

 

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Presentata il 14 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si pone rimedio ad una iniqua disposizione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), già sospettata di incostituzionalità dalla Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia, che ha ingiustamente decurtato modesti trattamenti pensionistici di reversibilità di vedove e vedovi di età avanzata.

      La questione è relativa alle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale nei confronti delle vedove o dei vedovi di coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «legge Dini»). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (ad esempio, sezioni riunite, sentenza n. 8/2002/QM del 17 aprile 2002), la corresponsione dell'indennità integrativa speciale non doveva subire la decurtazione al 60 per cento prevista, come per il trattamento pensionistico di base, dalla legge n. 335 del 1995, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Con i commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, si fornisce una non veritiera interpretazione autentica della normativa in oggetto (in quanto del tutto contrastante con le affermazioni rese dalla giurisprudenza in materia) in base alla quale i trattamenti di reversibilità maturati dopo l'entrata in vigore dalla legge n. 335 del 1995, anche se riferiti a trattamenti pensionistici maturati prima di tale data, sono soggetti alla decurtazione dell'indennità integrativa speciale. Si tratta di un provvedimento del tutto iniquo, perché, oltre ad non avere alcun fondamento giuridico, viene a colpire fasce della popolazione estremamente deboli che vedono ridotto il già modestissimo livello della pensione (i cui importi di riferimento affondano nel tempo, in quanto i più recenti risalgono a dodici anni fa) a cifre che non permettono neppure la semplice sussistenza.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data della morte del dante causa.

      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

      3. L'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 




[1]    Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

[2]     Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[3]     L’articolo 2 della L. 324 del 1959 prevede, per i titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati già liquidati o da liquidare a carico delle gestioni previdenziali per il personale statale, il diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale, di cui si prevede la disciplina anche con riferimento alle modalità di calcolo del relativo importo.