Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare - A.C. 1558 - A.C. 1766 - A.C. 1770
Riferimenti:
AC n. 1558/XV   AC n. 1766/XV
AC n. 1770/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 128
Data: 20/03/2007
Descrittori:
INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

A.C. 1558 – A.C. 1766 – A.C. 1770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 128

 

 

20 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0152

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Dati identificativi4

Dati identificativi5

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

§      Quadro normativo  13

§      Contenuto delle proposte di legge  16

Progetti di legge

§      A.C. 1558, (on. Fabbri ed altri), Disposizioni per l’incremento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare  27

§      A.C. 1766, (on. Campa), Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare  33

§      A.C. 1770, (on. Delbono), Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare  39

Normativa nazionale

§      D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (art. 21 e Tab E) 47

§      L. 2 maggio 1984, n. 111 Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (art. 3) 53

§      L. 6 ottobre 1986, n. 656 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (art. 1) 55

§      L. 29 dicembre 1990, n. 422 Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio (art. 2) 57

§      L. 8 luglio 1998, n. 230 Nuove norme in materia di obiezione di coscienza  58

§      L. 6 marzo 2001, n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale  73

§      L. 27 dicembre 2002, n. 288 Provvidenze in favore dei grandi invalidi 81

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 535) 83

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115 Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 12) 84

§      L. 7 febbraio 2006, n. 44 Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare  85

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1558

Titolo

Disposizioni per l’incremento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

Iniziativa

On. Fabbri ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

2 agosto 2006

§          annuncio

2 agosto 2006

§          assegnazione

9 ottobre 2006

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

4ª Difesa

5ª Bilancio

6ª Finanze

12ª Affari sociali

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1766

Titolo

Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare

Iniziativa

On. Campa

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

4 ottobre 2006

§          annuncio

5 ottobre 2006

§          assegnazione

9 novembre 2006

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

4ª Difesa

5ª Bilancio

6ª Finanze

12ª Affari sociali

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1770

Titolo

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

Iniziativa

On. Delbono

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

4 ottobre 2006

§          annuncio

5 ottobre 2006

§          assegnazione

27 novembre 2006

Commissione competente

11ª Lavoro pubblico e privato

Sede

referente

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

4ª Difesa

5ª Bilancio

6ª Finanze

12ª Affari sociali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge abbinate A.C. 1558 Fabbri ed altri, A.C. 1766 Campa e A.C. 1770 Delbono, dal contenuto sostanzialmente analogo (le pdl 1558 e 1770 sono identiche), in primo luogo, sono volte a riconoscere ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, così come individuati dal secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), la possibilità di ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore.

In tal modo le pdl estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore, ed eliminano la condizione secondo cui la percezione dell’assegno è subordinata all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore, introducendo “a regime” quanto previsto per i soli anni 2006 e 2007 dalla L. 44 del 2006.

Lo scopo delle pdl è quindi di evitare che, scaduta tale disciplina temporanea il 31 dicembre 2007, tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui all’articolo 1 della L. 288 del 2002 che, tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell’accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, aveva introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.

Inoltre le pdl in esame adeguano la misura dell’assegno sostitutivo, attualmente prevista in 878 euro (900 euro per i soli anni 2006 e 2007) per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri. In particolare si dispone che:

§         per gli anni 2006 e 2007 (la pdl A.C. 1766 fa riferimento invece agli anni 2007 e 2008) spetta un assegno di 950 euro, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri;

§         a decorrere dal 1° gennaio 2008 (la pdl A.C. 1766 fa riferimento invece al 1° gennaio 2009) l’assegno è elevato a 1.200 euro, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri;

§         a decorrere dal 1° gennaio 2009, inoltre, all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore si applica il meccanismo di adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656.

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa, che contiene anche elementi relativi alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario dovendo modificare un quadro normativo costituito da fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge concernono materia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) e lettera o), della Costituzione (“previdenza sociale”).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento si inscrive nella cornice dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti “provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Tutte le proposte di legge abbinate, all’articolo 1, comma 4 prevedono che l’importo dell’assegno sostitutivo possa essere aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (sembrerebbe, di natura non regolamentare).

La pdl A.C. 1766, all’articolo 3, comma 2, prevedendo il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone che nel caso in cui si verifichino – o siano in procinto di verificarsi - scostamenti rispetto agli importi previsti, si provvede a modificare nella misura necessaria l’importo degli assegni; non viene però specificato lo strumento normativo o amministrativo (per esempio, decreto) con cui si opererebbe la rideterminazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Le pdl sono volte a modificare la disciplina dell’accompagnatore militare o civile e del relativo assegno sostitutivo per i grandi invalidi contenuta nel secondo comma dell’articolo 21 della legge n. 915 del 1978, nell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 e nell’articolo 1 della L. 44 del 2006.

In particolare viene modifica indirettamente la disposizione di cui all’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. n. 915 del 1978, prevedendo la possibilità di scegliere tra un accompagnatore del servizio civile e assegno sostitutivo per tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni; la nuova disciplina introdotta determina implicitamente l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 che, come detto, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, creando una scala di priorità all’interno della categoria dei grandi invalidi e subordinando la percezione dell’assegno all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore.

Infine si consideri che mentre le pdl A.C. 1558 e A.C. 1770 adeguano l’importo dell’assegno sostitutivo per entrambi gli anni 2006 e 2007 e conseguentemente dispongono l’abrogazione della L. 44 del 2006, la pdl A.C. 1766 non prevede l’adeguamento per l’anno 2006 per cui, limitatamente a tale anno, la disciplina di cui alla L. 44 del 2006 manterrebbe la sua validità.

Impatto sui destinatari delle norme

Le pdl sono volte ad introdurre una disciplina più favorevole relativamente alle provvidenze per i grandi invalidi di guerra e per servizio, ponendo “a regime” la disciplina prevista per i soli anni 2006 e 2007 dalla L. 44 del 2006. Pertanto si estende a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore, e si elimina la condizione secondo cui la percezione dell’assegno è subordinata all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore.

In tal modo si eviterebbe che, scaduta al 31 dicembre 2007 la disciplina temporanea di cui alla L. 44 del 2006, tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui all’articolo 1 della L. 288 del 2002 che aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.

Inoltre le pdl dispongono un aumento dell’importo dell’assegno, fissandone direttamente la misura per alcune annualità e prevedendo “a regime” l’adeguamento automatico previsto dall’articolo 1 della legge n. 656 del 1986.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 2 delle pdl in esame, si segnala che il testo appare lacunoso laddove, nella determinazione dell’entità dell’assegno per le varie categorie di invalidi, nella misura intera o in misura ridotta, non indica la somma spettante ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al D.P.R. 915, insigniti della medaglia d’oro al valor militare, espressamente richiamati invece nel precedente comma 1 come beneficiari dello stesso assegno. Andrebbero quindi meglio coordinati i due commi in questione, in particolare esplicitando nel comma 2 l’entità dell’assegno per tale categoria di invalidi.

Al medesimo articolo 1, comma 2, si osserva inoltre che le pdl A.C. 1558 e A.C. 1770 fanno decorrere l’adeguamento dell’assegno dal 2006, mentre la pdl A.C. 1766 fa decorrere tale adeguamento dal 2007; in ogni caso si determinerebbe una adeguamento dell’assegno con valenza retroattiva, per cui i percettori avrebbero diritto alla corresponsione degli “arretrati” per il periodo tra l’inizio del 2006 (l’inizio del 2007 per la pdl A.C. 1766) e la data di entrata in vigore del provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire meglio tale aspetto nel testo del provvedimento, eventualmente inserendo una disposizione che preveda espressamente il diritto alla corresponsione della differenza tra la misura precedente dell’assegno e quella prevista dal comma in esame (una disposizione di simile contenuto era prevista dall’articolo 1, comma 3 della L. 44 del 2006).

Infine si osserva che nelle pdl andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente l’abrogazione dell’articolo 1 della L. 288 del 2002, la cui disciplina, che pone una serie di limiti e di criteri selettivi per la fruibilità dell’assegno sostitutivo, verrebbe superata a seguito dell’estensione del diritto di beneficiare dell’assegno sostitutivo, in alternativa all’accompagnatore del servizio civile, a tutti i grandi invalidi affetti da gravi menomazioni.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura


Quadro normativo

Le proposte di legge abbinate, come detto, recano disposizioni volte ad estendere a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore nonché a prevedere un adeguamento dell’importo del medesimo assegno.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, (T.U. in materia di pensioni di guerra) prevede che i mutilati e gli invalidi affetti da mutilazioni o indennità particolarmente gravi, prevista nell’allegata tabella E, abbiano diritto ad un’indennità di assistenza e di accompagnamento (primo comma).

Inoltre, i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E - hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile secondo le modalità previste dalla L. 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, e dalla L. 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale; analogo beneficio, inoltre, viene riconosciuto ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare (secondo comma del medesimo articolo 21, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 288)[1].

Per la particolare assistenza di cui necessitano, alcune categorie di grandi invalidi - ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e alla lettera A-bis numero 1), della tabella E  - possono inoltre chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento (terzo comma).

Il quarto comma del citato articolo 21 determina l’ammontare di questi assegni di integrazione.

Un’altra categoria di invalidi – quella di cui alla lettera A-bis, numero 2) - ha diritto ad un secondo accompagnatore militare e, in suo luogo, può chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione (quinto comma).

Gli importi delle integrazioni delle indennità di assistenza ed accompagnamento di cui ai citati commi quarto e quinto dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 sono stati poi aumentati dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422. Essi sono inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, adeguati automaticamente ogni anno in base all'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria di cui all’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

Successivamente, la L. 2 maggio 1984, n. 111, recante l’adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ha stabilito, al secondo comma dell’articolo 3, che gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al citato D.P.R. 834/1981 (tabella che va ad aggiornare quella allegata al D.P.R. 915 del 1978), nelle lettere A), numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis); B), numero 1; C); D); E), numero 1, potessero ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

 

In seguito la richiamata L. 27 dicembre 2002, n. 288, tenendo conto della impossibilità di assicurare a tutti i grandi invalidi il servizio dell’accompagnatore a causa della riforma della normativa del servizio militare di leva, progressivamente abolito, ha introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ha posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentano una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.

Più in dettaglio, l’articolo 1 della L. 288/2002, oltre a modificare l’articolo 21, secondo comma, del D.P.R. 915 del 1978 (cfr. supra), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915 del 1978 – nel caso in cui i richiamati soggetti alla data di entrata in vigore della L. 288 fruiscano di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile - qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915/1978, spetta in sostituzione un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Alla liquidazione degli assegni in oggetto provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Tale assegno può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo appositamente istituito dall’articolo 2.

Infine, entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (adesso: Ministro del lavoro e della previdenza sociale), si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione delle priorità indicate, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Inoltre, se spettante, nell'ambito delle risorse disponibili in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità in precedenza richiamate, viene corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al più volte richiamato D.P.R. 915 del 1978.

Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

L’articolo 2 della L. 288 del 2002 dispone quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’istituzione di un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

 

Da ultimo la L. 7 febbraio 2006, n. 44, ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, prevedendo al contempoun adeguamento dell’importo dello stesso assegno per i medesimi anni.

Pertanto, limitatamente agli anni 2006 e 2007, la L. 44/2006 ha comportato il superamento della disciplina più restrittiva di cui all’articolo 1 della legge n. 288 del 2002 che, come detto, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, creando una scala di priorità all’interno della categoria dei grandi invalidi e subordinando la percezione dell’assegno all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore.

Più in dettaglio, la L. 44/2006, riconoscendo l’assegno sostitutivo a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, ha adeguato, per i soli anni 2006 e 2007, la misura dell’assegno sostitutivo (precedentemente stabilita, dalla L. 288/2002, in 878 euro per dodici mensilità per gli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri) prevedendo un assegno di 900 euro, esente da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità più gravi e nel 50% di tale importo per gli altri (articolo 1, comma 1).

Tale beneficio, inoltre, viene riconosciuto ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare (articolo 1, comma 2).

Si prevede altresì che ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 già percepiscono l’assegno sostitutivo ai sensi della richiamata L. 288/2002, è riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo compreso tra la stessa data e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, l’importo dell’assegno così come adeguato dalla medesima L. 44/2006 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002 (articolo 1, comma 3).

Si precisa che alla liquidazione degli assegni sostitutivi debbono provvedere le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto (articolo 1, comma 4).

L’articolo 2, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e dispone che, nel caso in cui si verifichino – o siano in procinto di verificarsi – scostamenti rispetto alle risorse stanziate, si provveda a modificare l’importo degli assegni.

Contenuto delle proposte di legge

La progressiva abolizione del servizio militare obbligatorio ha determinato una sempre maggiore difficoltà di assicurare ai grandi invalidi il servizio di accompagnamento svolto da militari di leva secondo quanto previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 915/1978.

Tale problematica, come detto, ha condotto all’approvazione della L. 288 del 2002 che, oltre a modificare il secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978, in modo da prevedere che il servizio di accompagnamento possa essere effettuato anche da un accompagnatore del servizio civile, ha introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile, ponendo però una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo tramite appositi criteri selettivi e di priorità.

La problematica in questione e in particolare la necessità di assicurare un assegno sostitutivo dell’accompagnatore ha assunto un rilievo ancora maggiore con l’approvazione della L. 23 agosto 2004, n. n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata delle chiamate per il servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, con il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, all’articolo 12 ha previsto la possibilità, per il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di chiedere con apposita domanda la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

Le proposte di legge abbinate A.C. 1558 Fabbri ed altri, A.C. 1766 Campa e A.C. 1770 Delbono, dal contenuto sostanzialmente analogo (le pdl 1558 e 1770 sono identiche), estendono a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di optare per l’assegno sostitutivo, in alternativa alla fruizione dell’accompagnatore ed eliminano la condizione secondo cui la percezione dell’assegno è subordinata all’impossibilità degli enti preposti di procedere, entro un certo termine, all’assegnazione dell’accompagnatore, introducendo quindi “a regime” quanto previsto per i soli anni 2006 e 2007 dalla L. 44 del 2006.

Lo scopo delle pdl è quindi di evitare che, scaduta il 31 dicembre 2007 la disciplina temporanea di cui alla L. 44 del 2006, tornino applicabili i criteri selettivi per la concessione del beneficio di cui all’articolo 1 della L. 288 del 2002 che aveva introdotto l’istituto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o civile ma, in considerazione della insufficienza delle risorse finanziari disponibili, aveva posto una serie di limiti alla fruibilità dell’assegno sostitutivo, dando priorità ai grandi invalidi che presentassero una certa tipologia di menomazione e che già fruivano del sostegno dell’accompagnatore al momento dell’entrata in vigore della legge.

Le relazioni illustrative evidenziano che la “reviviscenza” dei criteri selettivi di cui alla L. 288 del 2002 comporterebbe che oltre 1.200 soggetti che nel 2006 e 2007 hanno percepito l’assegno ne verrebbero privati.

Le proposte di legge abbinate sono inoltre dirette ad adeguare l’importo dell’assegno sostitutivo, in modo da renderlo più consono con riferimento all’esigenza di poter retribuire un accompagnatore per un congruo orario di servizio.

 

Più in dettaglio, l’articolo 1 delle pdl abbinate, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da alcune tipologie di invalidità - quelle indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al D.P.R. 915/1978 - la possibilità di ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civiledi cui alla richiamata L. 64 del 2001 o, in alternativa, un assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore.

Si evidenzia che ciò viene previsto in sostituzione dell’accompagnatore militare - previsto ancora dal vigente testo del secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 915/1978 - che, come detto, a seguito dell’abolizione del servizio militare di leva, non è più possibile assegnare per il servizio di accompagnamento.

Analogo beneficio, inoltre, spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all’articolo 3, secondo comma, della L. 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella richiamata tabella E, a condizione che siano insigniti della medaglia d’oro al valor militare.

 

In proposito, si segnala che il R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, recante nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, ha stabilito che i parametri di cui tener conto ai fini del conferimento delle decorazioni risiedono nell’eroismo e nella capacità di creare uno spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari. Le decorazioni al valor militare, inoltre, spettano a colui che abbia affrontato scientemente, “con insigne coraggio e con felice iniziativa”, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche, anche se la concessione delle decorazioni può aver luogo solamente quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Al riguardo, lo stesso provvedimento sottolinea che la perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

 

Il comma 2, prevedendo un adeguamento della misura dell’assegno sostitutivo, dispone che per gli anni 2006 e 2007 (la pdl A.C. 1766 fa riferimento invece agli anni 2007 e 2008) l’assegno sostitutivo spetta nella misura di 950 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità, per gli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50%, pari cioè a 475 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità.

 

Si ricorda che invece l’articolo 1 della L. 288 del 2002 prevede, nell’ambito delle risorse disponibili e degli appositi criteri selettivi e di priorità, che agli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978 spetta un assegno pari a 878 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità, mentre agli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E tale assegno spetta nella misura ridotta al 50%.

Successivamente la L. 44 del 2006 ha adeguato, per i soli anni 2006 e 2007, la misura dell’assegno sostitutivo prevedendo un assegno di 900 euro esente da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. 915 del 1978 e nel 50% di tale importo per gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

 

Si segnala, in proposito, che il testo appare lacunoso laddove, al comma 2 dell’articolo 1, nella determinazione dell’entità dell’assegno per le varie categorie di invalidi, nella misura intera o in misura ridotta, non indica la somma spettante ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al D.P.R. 915, insigniti della medaglia d’oro al valor militare, espressamente richiamati invece nel precedente comma 1 come beneficiari dello stesso assegno. Andrebbero quindi meglio coordinati i due commi in questione, in particolare esplicitando nel comma 2 l’entità dell’assegno per tale categoria di invalidi.

 

Si osserva inoltre che le pdl A.C. 1558 e A.C. 1770 fanno decorrere l’adeguamento dell’assegno dal 2006, mentre la pdl A.C. 1766 fa decorrere tale adeguamento dal 2007; in ogni caso si determinerebbe una adeguamento dell’assegno con valenza retroattiva, per cui i percettori avrebbero diritto alla corresponsione degli “arretrati” per il periodo tra l’inizio del 2006 (l’inizio del 2007 per la pdl A.C. 1766) e la data di entrata in vigore del provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuno chiarire meglio tale aspetto nel testo del provvedimento, eventualmente inserendo una disposizione che preveda espressamente il diritto alla corresponsione della differenza tra la misura precedente dell’assegno e quella prevista dal comma in esame (una disposizione di simile contenuto era prevista dall’articolo 1, comma 3 della L. 44 del 2006).

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 3 della L. 44 del 2006 riconosceva, ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 già percepissero l’assegno sostitutivo ai sensi della richiamata L. 288 del 2002, il diritto a percepire, per il periodo compreso tra la stessa data e la data di entrata in vigore della L. 44/2006, l’importo dell’assegno così come adeguato dalla medesima L. 44/2006 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della L. 288/2002.

 

Il comma 3 dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2008 (per la pdl A.C. 1766, a decorrere dal 1° gennaio 2009) la misura dell’assegno è incrementata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità a favore degli invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915 del 1978, mentre gli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E percepiscono tale assegno nella misura ridotta del 50%, pari cioè a 600 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità.

 

Il comma 4 prevede – con una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 1, comma 3 della L. 288/2002 - che l’importo dell’assegno sostitutivo previsto ai sensi dei commi precedenti, possa essere ulteriormente aumentato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse stanziate nel fondo di cui all’articolo 2 della L. 288/2002 (cfr. supra), come rifinanziato dall’articolo 1, comma 535 della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

 

Si ricorda che l’articolo 3 della L. 288/2002 autorizza la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2 della medesima legge istituito per la concessione dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio.

Successivamente l’articolo 1, comma 535 della L. 311/2004 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 per il finanziamento del medesimo fondo.

 

Il comma 5, riprendendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1 della L. 288/2002 e nell’articolo 1 della L. 44/2006, dispone che alla liquidazione dell'assegno sostitutivo dell’accompagnatore debbano provvedere con cadenza mensile le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

 

L’articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, all’assegno sostitutivo si applica l’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 della L. 6 ottobre 1986, n. 656.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 1 della L. 656/1986 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1989, la misura di determinati trattamenti pensionistici di guerra siano adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

Al riguardo, si evidenzia che mentre l’articolo 1, comma 4, prevede come mera eventualità l’adeguamento dell’assegno sostitutivo da effettuare con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’articolo 2 dispone che l’assegno sostitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, debba essere adeguato automaticamente sulla base di un determinato indice statistico.

L’adeguamento di cui all’articolo in esame è quindi volto ad introdurre un meccanismo di adeguamento automatico dell’importo dell’assegno sostitutivo per limitarne l’erosione dovuta all’incremento del costo della vita, in modo da rendere non più necessaria l’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi ai fini di aumentare periodicamente il medesimo importo.

Si osserva inoltre che, mentre dalle identiche pdl A.C. 1770 e A.C. 1558 l’adeguamento automatico dell’assegno viene fatto decorrere dall’anno successivo all’ultimo incremento stabilito ex lege (si ricorda che dal 1° gennaio 2008 la misura dell’assegno è fissata in 1.200 euro dal comma 3 dell’articolo 1 delle medesime pdl), invece la pdl A.C. 1766 fa decorrere l’adeguamento automatico dalla medesima data dell’ultimo incremento stabilito ex lege. Pertanto, nella pdl A.C. 1766, andrebbe valutata l’opportunità di posticipare di un anno (al 1° gennaio 2010) la data di decorrenza dell’adeguamento automatico.

 

L’articolo 3 della pdl A.C 1558 e l’identico articolo 3 della pdl A.C. 1770 recano la quantificazione dell’onere recato dall’attuazione delle misure di estensione ed incremento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, contenute nelle medesime proposte di legge. In particolare, l’onere è pari a:

a)                1,2 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007;

b)                23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

 

Ai suddetti oneri si provvede:

a)   per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a valere sulle disponibilità del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, istituito dall’articolo 2 della legge n. 288 del 2002 e successivamente rifinanziato dall’articolo 1, comma 535 della legge finanziaria 2005.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 3 della citata legge n. 288/2002 ha disposto il finanziamento di tale fondo, con uno stanziamento di 7.746.853 euro a decorrere dal 2003.

Il comma 535, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) ne ha poi incrementato lo stanziamento per il triennio 2005-2007, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, Il suddetto Fondo reca per gli anni 2006 e 2007 uno stanziamento di 22,7 milioni di euro.

A decorrere dal 2008, il Fondo torna invece alla iniziale dotazione di 7,7 milioni di euro prevista dalla legge istitutiva.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2007 (legge n. 298 del 2006 e successivo D.M 29 dicembre 2006 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2007), le somme relative a tale Fondo sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia, al capitolo 1319 (u.p.b. 2.1.2.3).

 

b)   a decorrere dall’anno 2008, si provvede alla copertura di tale onere, per il 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nella u.p.b di parte corrente Fondo speciale del Ministero dell’economia per il 2006, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si osserva in proposito che la norma, così come formulata, sembra coprire l’onere suddetto per il solo anno 2008 e non per gli anni successivi.

Si osserva altresì che l’accantonamento per il 2008 relativo al Ministero dell’economia non reca le necessarie disponibilità.

Si osserva infine che occorre adeguare la copertura finanziaria, che decorre dall’anno 2006, all’attuale esercizio finanziario.

 

Il comma 2 autorizza il Ministero dell’economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

 

 

L’articolo 3, comma 1, della pdl A.C. 1766 quantifica l’onere derivante dalle misure, previste dalla medesima pdl, di estensione ed incremento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, in 23 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008.

I suddetti oneri sono coperti a valere sulle risorse per gli anni 2007 e 2008 del sopra citato Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio.

In base a quanto sopra esposto, tuttavia, il Fondo risulta dotato di 22,7 per il 20076 e di soli 7,7 a decorrere dal 2008.

Pertanto, la norma in esame non reca per tali anni una adeguata copertura finanziaria

 

Si consideri, inoltre, che l’articolo 1, comma 3, della pdl A.C. 1766 prevede che la misura dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare sia elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a 1.200 euro mensili (rispetto ai 950 euro previsti per gli anni 2007 e 2008).

 

L’articolo 3 non reca invece alcuna copertura finanziaria per gli anni successivi al 2008.

Il comma 2 demanda al Ministro dell’economia il compito di provvedere al monitoraggio degli effetti derivanti dal provvedimento in esame, prevedendo, inoltre, che, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto allo stanziamento di spesa di cui al comma 1, si provveda a modificare la misura dell’importo dell’assegno, per garantire l’invarianza della spesa.

Il Ministro dell’economia e delle finanze deve inoltre presentare al Parlamento un’apposita relazione su cause ed entità degli scostamenti per cui è necessaria la rideterminazione dell’assegno.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell’economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

 

L’articolo 4 (presente solamente nelle identiche pdl A.C. 1770 e A.C. 1538) dispone espressamente l’abrogazione della L. 44 del 2006 che ha esteso a tutti i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni di cui al secondo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con riferimento però solamente agli anni 2006 e 2007, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, prevedendo al contempo un adeguamento dell’importo dello stesso assegno per i medesimi anni (cfr. supra).

 

Si evidenzia che l’abrogazione è conseguente al fatto che le stesse pdl introducono “a regime” la disciplina che la L. 44/2006 aveva previsto per i soli anni 2006 e 2007, peraltro provvedendo ad un ulteriore adeguamento dell’importo degli assegni per i medesimi anni; ciò determina un superamento delle disposizioni di cui alla L. 44/2006.

 

Si osserva peraltro che andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente l’abrogazione anche dell’articolo 1 della L. 288 del 2002, la cui disciplina, che pone una serie di limiti e di criteri selettivi per la fruibilità dell’assegno sostitutivo, verrebbe superata a seguito dell’estensione del diritto di beneficiare dell’assegno sostitutivo, in alternativa all’accompagnatore del servizio civile, a tutti i grandi invalidi affetti da gravi menomazioni.

 


Progetti di legge


 

N. 1558

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

FABBRI, ADENTI, AFFRONTI, BAIAMONTE, BARANI, BARBIERI, BOCCIARDO, BRUSCO, CREMA, DATO, FANCESCO DE LUCA, DE ZULUETA, DEL BUE, FARINONE, GIACOMONI, LA LOGGIA, LO PRESTI, MILANATO, OSVALDO NAPOLI, PELINO, ROCCHI, STRADELLA, ULIVI, ALFREDO VITO

¾

 

Disposizioni per l'incremento dell'assegno

sostitutivo dell'accompagnatore militare

 

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Presentata il 2 agosto 2006

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E annessa al testo unico sulle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno fin dal termine del secondo conflitto mondiale fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

      Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

      Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

      Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288 ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.

      La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

      Con la legge n. 44 del 2006, nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi intercorsi durante l'iter di approvazione, i predetti benefìci, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

      Accadrà quindi, qualora la presente proposta di legge non dovesse essere approvata entro tale data, che oltre 1.200 aventi titolo all'assegno se ne troveranno privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

      Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

      Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

      Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce tuttavia ai grandi invalidi, come prima specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

      Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2006 e 2007, dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2008, a 1.200 euro per tredici mensilità, a un livello, cioè, capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi i citati oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore settimanali.

      Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni.

      L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 23.000.000 di euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A) e A-bis), e 315 ascritti dalla lettera B), numero 1), alla lettera E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si può desumere che, alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua del 10 per cento dei beneficiari mortis causa.

      L'articolo 4, infine, abroga la citata legge 7 febbraio 2006, n. 44.

      Raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

      2. Per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2008 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis)  della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

      5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

Art. 2.

 

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

 

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:

          a) di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          b) di 23.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere sii provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

      1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.

 

 


 

N. 1766

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CAMPA

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Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

 

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Presentata il 4 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno fin dalla fine del secondo conflitto mondiale usufruito di un importante aiuto fisico e psicologico nella persona dell'accompagnatore militare di leva, grazie alla presenza del quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

      Si parla di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio e che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

      Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

      Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non si esita a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.

      La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato,  però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

      Una soluzione a questa palese ingiustizia è stata data con l'approvazione nella scorsa legislatura della legge 7 febbraio 2006, n. 44, la quale ha consentito non solo un miglioramento dell'importo dell'assegno ma anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso; la citata legge, tuttavia, disponendo una disciplina transitoria in attesa di una riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, limita la validità dei predetti benefìci al 31 dicembre 2007.

      Di conseguenza, qualora la presente proposta di legge non dovesse essere approvata entro tale data, oltre 1.200 aventi titolo all'assegno verrebbero a trovarsene privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla citata legge n. 288 del 2002.

      Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali di lavoro.

      Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

      Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce, dunque, ai grandi invalidi, dianzi specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

      Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2007 e 2008, dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2009, a 1.200 euro per tredici mensilità, a un livello, cioè, capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi i citati oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore settimanali.

      Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni.

      L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2007 e 2008 in 23.000.000 di euro, copertura questa che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A) e A-bis), e 315 ascritti dalla lettera B), numero 1) e alla lettera E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si può desumere che, alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua del 10 per cento dei beneficiari mortis causa.

      Onorevoli colleghi, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

 

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

      2. Per gli anni 2007 e 2008 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

 

Art. 2.

(Adeguamento automatico).

 

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

 

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 23.000.000 di euro per gli anni 2007 e 2008, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni alla misura dell'assegno stabilito dall'articolo 1, comma 2, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento una apposita relazione sulle cause e sull'entità degli scostamenti che hanno reso necessaria la rideterminazione della misura dell'assegno.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

N. 1770

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato DELBONO

¾

 

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

 

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Presentata il 4 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, fin dal termine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

      Si parla di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

      Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

      Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non si esita a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.

      La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

      Con la legge n. 44 del 2006, nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi intercorsi durante l'iter di approvazione, i predetti benefìci, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

      Accadrà quindi, qualora la presente proposta di legge non dovesse essere approvata entro tale data, che oltre 1.200 aventi titolo all'assegno se ne troveranno privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

      Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

      Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

      Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce tuttavia ai grandi invalidi, dianzi specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

      Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2006 e 2007, dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2008, a 1.200 euro per tredici mensilità, a un livello, cioè, capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi i citati oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore settimanali.

      Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni.

      L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 23.000.000 di euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A) e A-bis), e 315 ascritti dalla lettera B), numero 1), alla lettera E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si può desumere che, alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua del 10 per cento dei beneficiari mortis causa.

 

      L'articolo 4, infine, abroga la citata legge 7 febbraio 2006, n. 44.

      Onorevoli colleghi, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

      2. Per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

      4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

      5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

 

Art. 2.

 

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

 

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:

          a) di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          b) di 23.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

 

      1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.

 

 




[1]     Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione dell’accompagnatore, agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile sostitutivo, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio appositamente stanziate e quindi secondo determinati criteri di priorità (articolo 1, comma 2, legge n. 288/2002: cfr. amplius infra).