Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore A.C. 1538
Riferimenti:
AC n. 1538/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 118
Data: 13/03/2007
Descrittori:
CONTRATTI DI LAVORO   DIMISSIONI
LAVORATORI DIPENDENTI   SCHEDE E SCHEDARI
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

Modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore

A.C. 1538

 

 

 

 

 

 

 

N. 118

 

 

13 marzo 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: LA0149

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Contenuto della proposta di legge  11

Proposta di legge

§      A.C. 1538, (on. Nicchi ed altri), Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera  19

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 35 e 37)27

§      Codice Civile (artt. 2094, 2118, 2222, da 2549 a 2554 e 2594)28

§      L. 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (artt. 1, 2, 8, 9, 14, 15 e da 18 a 27)31

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 53)40

§      L. 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (art. 1)42

§      D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (art. 55)43

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 61, 69 e 86)44

§      D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. (art. 35)49

Normativa comunitaria

§      Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata il 7 dicembre 2000) (art. 30)53

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1538

Titolo

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera

Iniziativa

On. Nicchi ed altri

Settore d’intervento

Lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

1º agosto 2006

§       annuncio

2 agosto 2006

§       assegnazione

15 novembre 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl 1538 (Nicchi ed altri), che consta di un unico articolo, ha lo scopo di contrastare la pratica di far firmare al lavoratore le dimissioni “in bianco” al momento dell’assunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole, pratica riguardante prevalentemente le donne lavoratrici.

La disciplina introdotta dal provvedimento in esame si applica ai contratti di lavoro subordinato, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione in cui l’associato fornisce prestazioni lavorative, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Si prevede che l’efficacia della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal lavoratore e volta a dichiarare l'intenzione del medesimo soggetto di recedere dal contratto di lavoro, sia subordinata all’utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

I richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive definite con apposito decreto, devono riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione e appositi spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno comunque una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione.

Tali moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui sopra, garantendo allo stesso tempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni richiamato in precedenza.

Con apposite convenzioni, definite con apposito decreto, devono essere stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli richiamati in precedenza, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

 

Relazioni allegate

Al provvedimento in esame è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con un atto normativo di rango primario si rende necessario poiché il provvedimento interviene sulla disciplina civilistica dei rapporti di lavoro, disponendo la nullità delle dimissioni che non siano presentate secondo determinate modalità.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, dettando disposizioni relative alla disciplina civilistica dei rapporto di lavoro, riguarda la materia “ordinamento civile” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento, poiché prevede una disciplina volta a contrastare la pratica (adottata soprattutto a danno delle lavoratrici) di far firmare “in bianco” le dimissioni al momento dell’assunzione e quindi volta a tutelare il diritto alla conservazione del posto di lavoro, appare coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 35, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e all’art. 37, primo comma, della Costituzione, secondo cui la donna lavoratrice ha gli stessi diritti spettanti al lavoratore e le condizioni di lavoro devono consentire alla lavoratrice di adempiere la sua essenziale funzione familiare tramite una speciale adeguata protezione sia per la medesima lavoratrice sia per il figlio.


Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione delle direttive per la realizzazione dei moduli necessari per presentare le dimissioni.

Il comma 4 prevede che tali moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al precedente comma.

Il comma 5 attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di convenzioni volte ai stabilire le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli richiamati in precedenza, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

Coordinamento con la normativa vigente

Si consideri che nell’ordinamento sono già presenti specifiche tutele per i lavoratori dipendenti contro il richiamato fenomeno delle false dimissioni. In particolare, l’articolo 55 del D.Lgs. 151 del 2001 prevede (comma 4) che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 198 del 2006stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, purché segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

Poiché tali particolari discipline già garantiscono una adeguata tutela del lavoratore tramite la necessità dell’intervento della Direzione provinciale del lavoro ai fini della validità delle dimissioni, sembrerebbe che in tali casi non sia necessario presentare le dimissioni secondo le modalità prescritte dal provvedimento in esame.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, introducendo una disciplina volta a contrastare il fenomeno delle dimissioni firmate “in bianco”, potrebbe servire a proteggere i lavoratori e soprattutto le lavoratrici da tale deprecabile fenomeno, evitando che il datore di lavoro possa utilizzare le “false” dimissioni già fatte firmare al momento dell’assunzione per fare cessare ad nutum il rapporto di lavoro.

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 1, sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “prestatore d’opera” con quella più generale di “lavoratore”, in quanto il prestatore d’opera, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., è definito come colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, e quindi è sostanzialmente un lavoratore autonomo. Invece, non tutte le tipologie contrattuali a cui si applica il provvedimento, individuate nel successivo comma 2, sono inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo; ci si riferisce, oltre al rapporto di lavoro subordinato, anche ai rapporti “parasubordinati” (contratti di collaborazione, anche a progetto).

Con riferimento al comma 2, si osserva, su un piano formale, che sarebbe opportuno sostituire le parole “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto” con le seguenti: “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto”.

Al medesimo comma il riferimento all’art. 2594 c.c. non appare corretto e andrebbe sostituito con quello all’art. 2549 c.c.; inoltre, relativamente all’associazione in partecipazione in cui l’associato apporti esclusivamente prestazioni lavorative, sarebbe opportuno far riferimento a “redditi derivanti dalla partecipazione agli utili” piuttosto che a “compensi”.

Si osserva infine che, ai fini di una più corretta redazione della norma, con riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro che implicano una prestazione lavorativa citati nel comma 2, sarebbe opportuno riportare espressamente, laddove mancanti, gli estremi delle disposizioni legislative che disciplinano i medesimi contratti.

 


Schede di lettura


Contenuto della proposta di legge

 

La pdl 1538 (Nicchi ed altri), che consta di un unico articolo, ha lo scopo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, di contrastare la pratica di far firmare al lavoratore le dimissioni “in bianco” al momento dell’assunzione e quindi nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole.

Nella relazione viene posto in rilievo inoltre che la pratica delle “dimissioni firmate in bianco” viene adottata soprattutto a danno delle donne lavoratrici, come emergerebbe, tra l’altro, dai dati forniti dall’ufficio vertenze della CGIL, da un’indagine svolta dal Coordinamento delle donne dell’ACLI e da una ricerca condotta dall’ISFOL su incarico dell’Ufficio nazionale della consigliera di parità su un campione di 25.000 donne. In tale ricerca dell’ISFOL, tra l’altro, si afferma che “diverse sono anche le forme di mobbing a seconda del genere: ad esempio l'esclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, che arrivano a fare firmare dimissioni in bianco”.

Tuttavia, precisa la medesima relazione, il fenomeno delle “dimissioni in bianco” viene utilizzata in maniera più ampia indipendentemente dal sesso del lavoratore anche per fini fiscali, “al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia”.

 

Al fine di contrastare tale fenomeno, rendendo meno difficoltoso l’onere probatorio relativo alla nullità delle dimissioni volontarie, la pdl in esame prevede che la validità della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal “prestatore d'opera” e volta a dichiarare l'intenzione del medesimo soggetto di recedere dal contratto di lavoro, sia subordinata, fatte salve le disposizioni concernenti il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e il rispetto dei termini di preavviso di cui all’articolo 2118 c.c., all’utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali (comma 1).

 

Il richiamato articolo 2118 c.c., prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Tale indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

 

Con riferimento al comma 1 del provvedimento in esame, sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “prestatore d’opera” con quella più generale di “lavoratore”, in quanto il prestatore d’opera, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., è definito come colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, e quindi è sostanzialmente un lavoratore autonomo. Invece, non tutte le tipologie contrattuali a cui si applica il provvedimento, individuate nel successivo comma 2, sono inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo; ci si riferisce, oltre al rapporto di lavoro subordinato, anche ai rapporti “parasubordinati” (contratti di collaborazione, anche a progetto).

 

E’ opportuno comunque ricordare che nell’ordinamento sono già presenti specifiche tutele per i lavoratori subordinati contro il richiamato fenomeno delle false dimissioni. In particolare, l’articolo 55 del D.Lgs. 151 del 2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, prevede (comma 4) che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stesso articolo, inoltre, dispone che nel caso di dimissioni da esso disciplinate, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso (comma 5).

Inoltre, l’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 198 del 2006, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilisce la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, purché segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla lavoratrice medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

 

Poiché tali particolari discipline già garantiscono una adeguata tutela del lavoratore tramite la necessità dell’intervento della Direzione provinciale del lavoro ai fini della validità delle dimissioni, sembrerebbe che in tali casi non sia necessario presentare le dimissioni secondo le modalità prescritte dal provvedimento in esame.

 

Il successivo comma 2 elenca tassativamente le tipologie di contratti di lavoro che usufruiscono della tutela delle dimissioni volontarie.

 

 

 

Tali contratti sono:

 

§         tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata;

Ai sensi del richiamato articolo, si definisce prestatore di lavoro subordinato il soggetto che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

 

§         i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di collaborazione a progetto;

La collaborazione coordinata e continuativa si configura come un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un’opera od un servizio, in via continuativa, a favore del committente, ed in coordinamento con il committente stesso, senza che però si crei un vero e proprio vincolo di subordinazione. Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[1] ha introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. A tal fine si stabilisce (articolo 61), creando in questo modo la nuova figura del lavoratore a progetto, l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Sono escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi. Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (articolo 69, comma 1). Si consideri che la disciplina del lavoro a progetto non si applica al settore pubblico, poiché l’art. 1 del D.Lgs. 276/2003 dispone espressamente che la disciplina introdotta dal medesimo decreto non si applica alle amministrazioni pubbliche e al relativo personale.

 

Si osserva pertanto, su un piano formale, che sarebbe opportuno sostituire le parole “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto” con le seguenti: “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto”.

 

§         i contratti di collaborazione di natura occasionale;

 

Sembrerebbe che si intenda far riferimento alle prestazioni occasionali di cui all’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003.

 

Si ricorda che l’art. 61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003, come già accennato, dispone che sono escluse dall’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di collaborazione di durata complessiva non superiore a 30 giorni per anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro, nel qual caso di applicano le disposizioni concernenti il lavoro a progetto. Pertanto vengono fissati due criteri alternativi, uno correlato alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente, l’altro correlato all’ammontare del corrispettivo, che servono a distinguere le prestazioni meramente occasionali dalle collaborazioni coordinate e continuative vere e proprie, che vengono disciplinate dalle disposizioni sul lavoro a progetto.

 

§         i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2594 c.c. (rectius: articolo 2549 c.c.) nel caso in cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e quindi i suoi compensi (rectius: redditi derivanti dalla partecipazione agli utili) siano qualificati come redditi da lavoro autonomo;

L’articolo 2549 c.c. stabilisce che con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può consistere in un apporto di capitale oppure in una determinata attività lavorativa. L’associazione in partecipazione, fermo restando che la gestione dell’impresa spetta all’associante, implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante in relazione al potere di controllo dell’associato sulla gestione economica dell’impresa e l’esistenza a carico di quest’ultimo di un rischio di impresa (salvo patto contrario, partecipazione alle perdite nella stessa misura degli utili ma comunque non oltre il valore dell’apporto).

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, al fine di evitare l’elusione della disciplina normativa e contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui l’associazione in partecipazione si configuri senza un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni per chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi economici e normativi stabiliti dalla legge e dai CCNL per il lavoro subordinato svolto in posizione corrispondente nel medesimo settore di attività, o, in mancanza di CCNL, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento..

Si consideri inoltre che, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sono redditi di lavoro autonomo gli utili derivanti da associazioni in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

 

§         i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci;

 

La disposizione sembrerebbe far riferimento ai contratti di lavoro instaurati con i propri soci dalle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (cd. cooperative di produzione e lavoro), ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

 

Si ricorda che la citata L. 142/2001 reca la disciplina della posizione del socio lavoratore di cooperativa, precisando che tale disciplina si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 142/2001, tra socio lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, successivamente, quello di lavoro. Difatti il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, se il rapporto di lavoro è svolto in forma subordinata, al socio lavoratore di cooperativa si applicano, tra le altre: le disposizioni della legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori). Fanno eccezione le norme concernenti: la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della tutela reale (art. 18 della legge n. 300/1970), qualora venga a cessare anche il rapporto associativo assieme a quello di lavoro; i diritti sindacali (artt. 19-27 della legge n. 300/1970), che possono essere esercitati, compatibilmente con lo status di socio lavoratore, solamente se ciò è previsto da specifici accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano inoltre tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Se il rapporto di lavoro è svolto in forma autonoma (o parasubordinata), al socio lavoratore si applicano esclusivamente le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla libertà di opinione, religiosa e sindacale (art. 1 della legge n. 300/1970), al divieto per il datore di lavoro di effettuare indagini sulle convinzioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della loro professionalità (art. 8 della legge n. 300/1970), al diritto di associazione e di attività sindacale (artt. 14 e 15 della legge n. 300/1970). Tuttavia, in sede di accordi collettivi su citati, tenendo conto della peculiarità del sistema cooperativo, possono essere individuate forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali. Le disposizioni relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano solamente se compatibili con la prestazione lavorativa.

 

Si osserva infine che, ai fini di una più corretta redazione della norma, con riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro che implicano una prestazione lavorativa citati nel comma 2, sarebbe opportuno riportare espressamente, laddove mancanti, gli estremi delle disposizioni legislative che disciplinano i medesimi contratti.

 

Il successivo comma 3 dispone che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive definite con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, devono in ogni caso riportare:

§         un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

§         la data di emissione;

§         appositi spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile.

 

I moduli hanno comunque una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione.

 

Tali moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al precedente comma.

In ogni caso, la pubblicazione sulla rete deve garantire allo stesso tempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di quindici giorni richiamato in precedenza (comma 4).

 

Infine, il comma 5 dispone che con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli richiamati in precedenza, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.


Proposta di legge


 

N. 1538

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

NICCHI, ZANOTTI, ACERBO, AMENDOLA, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BELLANOVA, BELLILLO, BENZONI, BOFFA, BUFFO, BURGIO, CARBONELLA, CIALENTE, CORDONI, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, DI SALVO, DIOGUARDI, GIANNI FARINA, FASCIANI, FEDI, FIORIO, FUMAGALLI, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, LARATTA, LEONI, LO MONTE, LONGHI, MADERLONI, MARCENARO, MOTTA, OTTONE, PROVERA, ROCCHI, ROTONDO, FRANCO RUSSO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, SPINI, TRUPIA, VENTURA

¾

 

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 1º agosto 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La richiesta di «dimissioni firmate in bianco» al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è una pratica vessatoria che mette la lavoratrice e il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento in tronco, ammantato dalla finzione della volontarietà.

      Tale pratica riguarda in particolare le donne, ma non è un fenomeno esclusivamente di genere ed è legata anche a fenomeni fiscali: si usa per esempio al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro per imprevisti quali infortuni o malattia.

      Secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa 1.800 donne chiedono assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie.

Purtroppo si contano in poche decine i casi in cui l'onere probatorio (che è in capo alla lavoratrice) si traduce in una prova (scritta o testimoniale) in grado di rendere nullo l'atto di cessazione del rapporto. Un'indagine del 2002, svolta dal Coordinamento delle donne delle ACLI, quantifica in almeno il 25 per cento le false dimissioni volontarie (dati «Dimissione per maternità. Storie e fatti», dossier ACLI 2003), connesse quasi sempre a maternità. È opportuno citare la ricerca «Maternità, lavoro, discriminazioni», pubblicata in volume da Rubettino editore e svolta dall'Area ricerche sui sistemi del lavoro dell'ISFOL su incarico dell'Ufficio nazionale della consigliera di parità. II lavoro si avvale, tra le molte fonti utilizzate, di una inedita indagine ISFOL PLUS, condotta su un campione, rappresentativo per area geografica, di 25.000 donne di età compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni per analizzare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro rispetto al tema della maternità. Nella ricerca si scrive testualmente: «diverse sono anche le forme di mobbing a seconda del genere: ad esempio l'esclusione delle donne da progetti importanti; la richiesta, più o meno velata, dei datori di lavoro che invitano a posticipare la scelta di maternità o comportamenti a vario titolo scorretti di questi ultimi, che arrivano a fare firmare dimissioni in bianco». Purtroppo il fenomeno rimane prevalentemente sommerso.

      Il dispositivo proposto è volto a neutralizzare questa prassi.

      Si è pensato pertanto di vincolare la validità della dichiarazione di dimissioni volontarie all'utilizzo di appositi moduli usufruibili solo attraverso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, assicurando che gli stessi siano contrassegnati da codici alfanumerici progressivi e da una data di emissione che garantiscano la loro non contraffazione, e al tempo stesso l'utilizzabilità solo in prossimità della effettiva manifestazione della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro in essere. Se venisse accolta una siffatta soluzione, verrebbe meno la possibilità di estorcere al momento dell'assunzione la contestuale sottoscrizione di una possibile, postuma lettera di dimissioni volontarie.

      Al fine di tutelare realmente la lavoratrice e il lavoratore, evitando loro defatiganti procedure burocratiche, si è ritenuto necessario prevedere la possibilità di reperire tali moduli anche per via telematica tramite il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come si è ipotizzato il coinvolgimento dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo procedure disciplinate in apposite convenzioni definite dallo stesso Ministero.

      Questo provvedimento, pur se generale e rivolto all'intero mondo del lavoro, ha quindi particolari valenze anti-discriminatorie a favore di un diritto sacrosanto quale la maternità o la conservazione del posto a fronte di malattie e infortuni. Un valore che trova ampio riconoscimento giuridico tanto nell'ordinamento europeo, quanto in quello italiano, come sancito dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 35 e 37 della Costituzione, cui fanno riscontro l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori, la legge 8 marzo 2000, n. 53, volta proprio ad affermare e assicurare la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, e il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in cui sono state accorpate le misure a tutela della maternità della medesima legge n. 53 del 2000 con quelle «storiche» della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e in particolare l'articolo 55, comma 4, in materia di dimissioni della lavoratrice madre.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali.

      2. Per contratto di lavoro, ai sensi del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2594 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

      3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

      4. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito INTERNET del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

      5. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al prestatore d'opera acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

 

 




[1]     Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.