Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Benefici previdenziali per i lavoratori degli impianti di Portovesme - A.C. 321
Riferimenti:
AC n. 321/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 124
Data: 19/03/2007
Descrittori:
LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI   LAVORO PESANTE
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 
SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

Benefici previdenziali per i lavoratori degli impianti di Portovesme

A.C. 321

 

 

 

 

 

 

N. 124

 

 

19 marzo 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro

 

SIWEB

 

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File: LA0089


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Il quadro normativo e l’attività parlamentare relativa a Portovesme  11

§      Il contenuto della proposta di legge  19

Progetto di legge

§      A.C. 321, (on. Mereu ed altri), Disposizioni per il riconoscimento di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi negli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente  27

Normativa nazionale

§      L. 8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (art. 7)35

§      D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , recante benefici per le attività usuranti37

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 1, comma 34)41

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 59, comma 11)42

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 74)43

§      D.M. 19 maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.45

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 78, commi 8, 11, 12 e 13)48

§      D.M. 17 aprile 2001 Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefìci in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura.49

§      D.M. 18 settembre 2001, n. 468 Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale».52

§      L. 31 luglio 2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale (art. 17)159

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri160

Atti di indirizzo e di controllo (xiv Legislatura)

§      Atto Camera Odg in Assemblea su p.d.l. 9/01984/092  Primo firmatario: On. Pinto Maria Gabriella  175

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 321

Titolo

Disposizioni per il riconoscimento di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi negli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente

Iniziativa

On. Mereu ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2006

§       annuncio

4 maggio 2006

§       assegnazione

2 agosto 2006

Commissione competente

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

X Commissione (Attività produttive)

XII Commissione (Affari sociali)

Commissione per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame è finalizzata al riconoscimento di benefici previdenziali a favore dei lavoratori che abbiano prestato, per almeno 15 anni, attività lavorative in impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell’area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale già nel 1990. I benefici consistono in particolare nell’attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa; la contribuzione figurativa è utile sia per il conseguimento del diritto, sia per la misura del trattamento pensionistico.

Ai fini dell’attuazione del provvedimento si prevede che la Regione Sardegna dovrà individuare (entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge) gli impianti e le industrie esposti a particolari fattori nocivi, stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità. Inoltre il Ministro del lavoro avrà sei mesi di tempo per disciplinare, di concerto con il Ministro dell’economia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati nonché i termini per la concessione dei benefici, in base alle priorità individuate dalla regione e nell’ambito delle risorse disponibili, che peraltro non vengono quantificate.

Si segnala che la proposta di legge in esame, evidentemente prendendo atto dei problemi derivanti dalle difficoltà di attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività usuranti,  ne riprende parzialmente la disciplina con esclusivo riferimento all’area di Portovesme.

Relazioni allegate

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario in presenza del riconoscimento di specifici benefici previdenziali con una disciplina di carattere locale che, riprendendo gli indirizzi delle disposizioni di carattere più generale di cui al decreto legislativo n. 374 del 1993, deroga alla vigente disciplina sulle pensioni regolata da fonti normative di rango primario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia della previdenza sociale rientra tra le materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. La proposta di legge in esame, poiché volta all’attribuzione di benefici previdenziali al ricorrere di determinate condizioni, ricade in tale previsione e quindi sembra conforme al dettato costituzionale.

Peraltro la proposta di legge, intervenendo in relazione ai lavoratori di una specifica area ubicata in una Regione a statuto speciale, prevede il coinvolgimento di quest’ultima in ordine all’individuazione del campo di applicazione e dell’ordine di priorità con cui dovrà essere attuata.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La proposta di legge si inscrive nella cornice delineata dall’articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.


Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3, al comma 1, dispone che la Regione Sardegna, entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento, provveda ad individuare le industrie e gli impianti esposti a particolari fattori nocivi stabilendo una graduatoria di priorità ai fini della concessione dei benefici previsti.

Inoltre il medesimo articolo, al comma 2, attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il compito di stabilire le modalità di presentazione delle richieste relative ai benefici, nonché i termini per la concessione dei medesimi benefici.

Coordinamento con la normativa vigente

Come già segnalato, la proposta di legge detta una disciplina specifica per una area territorialmente delimitata, prendendo spunto, per i benefici previdenziali da concedere, dalle disposizioni già vigenti in via generale, contenute nel già citato D.Lgs. 374/1993, recante benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti (cfr. amplius le schede di lettura).

L’articolo 3 rinvia, per l’individuazione da parte della Regione Sardegna delle industrie e degli impianti esposti a particolari fattori nocivi, all’articolo 74 del decreto legislativo n. 112/1998, che disciplina l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge attribuisce ai lavoratori che abbiano prestato, per almeno 15 anni, attività lavorativa in impianti del nucleo industriale di Portovesme, la possibilità di beneficiare, per ogni anno di tale attività, dell’attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico sia ai fini della misura dello stesso trattamento.

Si consideri tuttavia che i benefici vengono attribuiti, secondo una graduatoria di priorità da elaborare sulla base del livello di pericolosità, nei limiti delle risorse disponibili, che tuttavia non vengono espressamente quantificate.

 

 

 

Formulazione del testo

Si osserva che mentre la disposizione dell’articolo 2 sembrerebbe riconoscere al lavoratore, al ricorrere delle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione dei benefici previdenziali, l’articolo 3 parrebbe “condizionare” tale diritto alle modalità e ai criteri stabiliti, con decreto ministeriale, in base alle priorità individuate dalla regione e alle risorse disponibili, che peraltro non vengono espressamente quantificate dal provvedimento. Peraltro, per quanto riguarda gli aspetti che l’emanando decreto è chiamato a disciplinare, andrebbe chiarito il riferimento a “i termini per la concessione dei benefici”.

All’articolo 3, comma 2, si osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno sostituire le parole: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali” con le seguenti: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

All’articolo 4 si osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare correttamente formulata. In primo luogo non viene quantificato l’onere finanziario derivante dal provvedimento.In secondo luogo, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009, ai fini della copertura finanziaria posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, oneri che peraltro non sembrano limitati ai soli anni 2007 e 2008, per i quali si provvede alla copertura. Difatti, nonostante l’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame sia volto a fissare un termine finale di “efficacia” del provvedimento stesso, agganciato al completamento del risanamento dell’area industriale di Portovesme, in relazione alla quale vengono concessi i benefici previdenziali, il provvedimento in esame sembra comunque comportare un onere che si estende oltre il periodo considerato dal bilancio triennale.

Infine, al medesimo articolo, sul piano formale, con riferimento all’accantonamento da utilizzare, sarebbe opportuno sostituire le parole: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con le seguenti: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

All’articolo 5 si osserva che sarebbe necessario adeguare la data di entrata in vigore del provvedimento.


Schede di lettura


Il quadro normativo e l’attività parlamentare relativa a Portovesme

Il polo industriale di Portovesme comprende insediamenti industriali per la produzione di alluminio, zinco, piombo, magnesio, che emettono in atmosfera elevate quantità di metalli e fluoro sotto forma di polveri, particelle e fumi, e tre centrali termoelettriche ENEL. In forza di tali attività industriali, tutto il territorio del Sulcis-Iglesiente - e segnatamente l'area di Portovesme - è soggetto a gravi rischi ambientali, il cui riconoscimento ha determinato, già nel 1990[1], la dichiarazione di zona ad elevato rischio di crisi ambientale.

 

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, infatti, è stata designata l’area ad elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente, comprendente i comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, S. Antioco e S. Giovanni Suergiu.

Successivamente, con il DPCM 23 aprile 1993 è stato approvato il Piano di disinquinamento dell’area, a cui ha fatto seguito la stipula di un Accordo di Programma tra Stato, Regione ed Enti Locali, finalizzato all’attuazione del piano medesimo.

Con la legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002, la Regione Sardegna ha reiterato, per il territorio del Sulcis Iglesiente, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, resasi necessaria per il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di aree a rischio, ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998[2].

Il Piano di disinquinamento ha previsto 115 interventi, dei quali 55 a totale carico delle aziende industriali e 60 con finanziamentipubblici.

Per la loro realizzazione è stato stanziato, da parte dello Stato, un finanziamento di 104,66 milioni di euro, dei quali sono stati già erogati 64,7 milioni di euro, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro stanziati dall’art. 17 della legge 31 luglio 2002, n. 179[3] “al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale”.

Ulteriori informazioni sullo stato di attuazione del citato Piano sono disponibili nel sito web della Regione Sardegna[4].

Si ricorda, inoltre, che il polo industriale di Portovesme fa parte, insieme all'area industriale di Assemini e all'agglomerato industriale di Sarroch, del sito inquinato d'interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, istituito con D.M. 18 settembre 2001, n. 468[5], con il quale, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 426[6], è stato emanato il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Con tale programma, il Governo ha provveduto all’individuazione degli interventi giudicati, per le loro caratteristiche, di interesse nazionale e ammessi a beneficiare del concorso pubblico ai finanziamenti per la loro realizzazione.

Nel sito internet della Regione Sardegna[7] è pubblicato un articolato dossier che illustra dettagliatamente la situazione del citato sito inquinato.

 

I lavoratori addetti agli impianti di Portovesme soffrono – dopo 15-20 anni di servizio – di patologie di diversa natura, spesso invalidanti.

 

Tale affermazione - pronunciata dal relatore nel corso dell’esame dell’AC 2837 della scorsa legislatura[8] – è stata, da ultimo, confermata dai risultati, presentati nel corso del recente Convegno “Epidemiologia per la sorveglianza: dal disegno alla comunicazione”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2006, di uno studio realizzato sui lavoratori dell’area industriale di Portovesme.

In tale documento[9] si legge che, negli stabilimenti dell’area “sono stati condotti studi di coorte che hanno mostrato aumenti di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio, tumore del polmone, della pleura e del pancreas. Il sito di Portoscuso (ove è localizzata l’area industriale di Portovesme) è incluso nel recente Rapporto sulle aree a rischio della Sardegna che, per 18 aree “potenzialmente contaminate”, presenta analisi descrittive della mortalità (1997-2001) e delle dimissioni ospedaliere (2001-2003) i cui risultati sono essenzialmente coerenti con gli eccessi di rischio per le cause evidenziate negli studi di coorte, documentando la componente professionale dell’impatto sanitario conseguente all’inquinamento dell’area”.

 

La proposta di legge in esame, evidentemente prendendo atto dei problemi derivanti dalle difficoltà di attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività usuranti, ne riprende parzialmente i benefici da concedere con esclusivo riferimento all’area di Portovesme e senza fissare limiti massimi relativi all’entità della contribuzione figurativa.

Si ricorda che la normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, in attuazione di una delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 374/1993 sono considerati particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Le attività particolarmente usuranti sono individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto. In particolare, tale tabella comprende le seguenti attività:

       - lavoro notturno continuativo;

       - lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;

       - lavori in galleria, cava o miniera;

       - lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;

       - lavori in altezza: su scale aree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione (a questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto);

       - lavori in cassoni ad aria compressa;

       - lavori svolti dai palombari;

       - lavori in celle frigorifere o all'interno di ambiente con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;

- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;

       - autisti di mezzi rotabili di superficie;

       - marittimi imbarcati a bordo;

       - personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;

       - trattoristi;

       - addetti alle serre e fungaie;

       - lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

La tabella può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

E’ necessario peraltro evidenziare che la normativa vigente (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993) distingue due tipi di attività usuranti: al primo periodo fa riferimento a quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo fa riferimento (sempre nell’ambito delle attività particolarmente usuranti) ad un sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori. Il sottoinsieme è stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cfr. infra).

Ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi (art. 2, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 374/93).

Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata, il beneficio è frazionabile in giornate sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni (art. 2, comma 2, D.Lgs. 374/93)[10].

E’ poi prevista, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (come detto individuate dall’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999), la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati (art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 374/93, introdotto dall’art. 1, comma 35, della l. 335/95)[11] .

Sono comunque fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, ove questi prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti[12] (art. 2, comma 3, D.Lgs. 374/93).

Il riconoscimento dei benefici previdenziali presuppone peraltro l’individuazione, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 374, come modificato dall’articolo 1, comma 34, della legge di riforma del sistema pensionistico (L. 335/95), delle mansioni particolarmente usuranti all’interno delle categorie di lavori usuranti di cui alla Tabella A, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Tale individuazione è rimessa a successivi decreti ministeriali - distinti per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS e per i lavoratori del settore pubblico - da emanarsi su proposta delle organizzazioni sindacali. La copertura degli oneri deve avvenire attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; per i lavoratori pubblici deve inoltre essere rispettato il limite delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 374 del 1993, per i lavoratori del settore privato l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In caso di mancata formulazione delle proposte da parte delle organizzazioni sindacali è previsto un potere sostitutivo del Ministro del lavoro (art. 3, comma 3, D.Lgs. 374/93).

L'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente modificato la procedura per l'individuazione delle mansioni usuranti, stabilendo che i criteri per tale individuazione fossero stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, della sanità e della funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In attuazione dell’art. 59, comma 11, della legge n 449/1997 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 4 settembre 1999).

Il decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha determinato, all’articolo 1, i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive (art. 1, comma 1).

Si tratta, in particolare, dei seguenti criteri:

-      l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;

-      la prevalenza della mansione usurante:

-      la mancanza di possibilità di prevenzione;

-      la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;

-      l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

-      l'età media della pensione di invalidità;

-      il profilo ergonomico;

-      l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

E’ esplicitamente ribadito che gli oneri sono a totale carico delle categorie interessate.

E’ fissato un termine per la formulazione delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali. In particolare si prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali formulino congiuntamente apposite proposte entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come riformulato dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335: viene pertanto ribadito il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica, che è tenuta formulare il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione (art. 1, comma 2, D.M. 19/5/99).

L’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 374/1993 prevede inoltre una disciplina particolare per la copertura degli oneri relativi a “determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”: si tratta sostanzialmente del sottoinsieme più ristretto di attività considerate (ancora) più usuranti di cui al secondo periodo dell’articolo 2, comma 1. Per tali oneri è rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica, il riconoscimento di un concorso dello Stato, in misura non superiore al 20 per cento.

Si consideri che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 374/1993, l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha individuato direttamente, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A allegata al d.lgs. n. 374 del 1993, le “mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano”, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo.

Le mansioni sono le seguenti:

§         «lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

§         «lavori nelle cave»: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

§         «lavori nelle gallerie»: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

§         «lavori in cassoni ad aria compressa»;

§         «lavori svolti dai palombari»;

§         «lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

§         «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

§         «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

§         «lavori di asportazione dell'amianto»: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per tali mansioni, come già previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, è ribadito il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento, nell’ambito delle risorse già preordinate dalla legge di riforma del sistema pensionistico (l. 335/95).

Si attribuisce alle organizzazioni sindacali e datoriali il compito di formulare congiuntamente, entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione del decreto, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive relative alle mansioni individuate dal comma 1; inoltre, anche in questo caso, in mancanza delle proposte delle organizzazioni sindacali e datoriali si prevede il potere sostitutivo del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico scientifica (art. 2, comma 3).

L'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.lgs n. 374 del 1993, notevoli ritardi. Difatti sino ad oggi, non essendo stata completata la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 e all’articolo 2, comma 3 del D.M. 19 maggio 1999, non sono stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993.

In considerazione di tale situazione la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all’articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, ha previsto una disciplina transitoria (i cui effetti si sono già esauriti), “in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374”[13].

In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva è stato riconosciuto ai lavoratori che:

a)      per il periodo successivo all’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che queste presentano, individuate dal citato art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;

b)      potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

In attuazione dell'art. 78, comma 11, della citata legge 388/2000 (finanziaria per il 2001), è stato emanato il D.M. 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti[14]. Pertanto i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato decreto legislativo n. 374 del 1993[15].

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi “a regime” i benefici previdenziali previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. 374/1993, i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il pensionamento (inclusi i lavoratori di Portovesme) non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti. Pertanto, nelle more della complessiva definizione della materia, la proposta di legge in esame interviene in riferimento ad una situazione specifica.

In ambito parlamentare si è mostrata particolare attenzione per la problematica di Portovesme, con riguardo ad un duplice profilo: da un lato, il ripristino ambientale del sito inquinato; dall’altro, il riconoscimento a fini previdenziali delle attività svolte dai lavoratori, con l’applicazione anche a loro del meccanismo cosiddetto delle “marche pesanti”. In particolare, durante l’esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 2002, nel corso del dibattito in Assemblea, è stato presentato un ordine del giorno[16] che impegnava il Governo “ad assumere quanto prima tutte le iniziative di sua competenza atte a dare una risposta efficace ai lavoratori che operano in impianti che per le loro caratteristiche concorrono a determinare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, con specifico riguardo alla situazione di Portovesme” ed “a prevedere altresì tutte le misure necessarie a salvaguardare il Sulcis-Iglesiente dai rilevanti rischi ambientali cui è soggetto”.

L’ordine del giorno sopra citato, accolto come raccomandazione dal Governo, affrontava quindi entrambi i profili prima richiamati: quello previdenziale e quello relativo al ripristino ambientale. Questo secondo aspetto ha trovato parziale accoglimento nella medesima legge finanziaria per il 2002, che nella tabella B ha stanziato 5 milioni di euro per il medesimo anno. Tali risorse sono state utilizzate dall’articolo 17 della legge 31 luglio 2002, n. 179[17],al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale”.

 

 

 

Il contenuto della proposta di legge

L’articolo 1 definisce l’ambito dei lavoratori che possono richiedere l’attribuzione dei benefici previdenziali di cui al provvedimento in esame. Si tratta dei lavoratori che, per almeno quindici anni, hanno prestato attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati secondo le modalità dell’articolo 3 (comma 1).

Si dispone che il provvedimento, con riferimento all’attribuzione dei benefici, si applica sino al completamento delle azioni di risanamento dell’area industriale interessata, rimanendo però salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori per l’attività svolta prima del medesimo risanamento (comma 2).

 

Si evidenzia che il comma 2, in sostanza, fissa un termine finale di “efficacia” del provvedimento in esame (fatte salve le situazioni giuridiche già maturate), agganciato al completamento del risanamento dell’area.

 

L’articolo 2 prevede che, per ogni anno di attività presso gli impianti industriali di Portovesme esposti a particolari effetti nocivi, spettano al lavoratore, previa apposita domanda da presentare secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 2, due mesi di contribuzione figurativa utile sia ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico sia ai fini della misura dello stesso trattamento.

Per i periodo di attività inferiori all’anno, la contribuzione figurativa spettante è ridotta in misura proporzionale.

 

Si evidenzia che la disposizione in esame non prevede un limite massimo all’entità della contribuzione figurativa che può essere riconosciuta al lavoratore, mentre l’articolo 2, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 374/1993, prevede che l’anticipazione dell’età pensionabile non può comunque superare un totale di 60 mesi.

Sembrerebbe inoltre che il provvedimento in esame intenda attribuire i benefici previdenziali esclusivamente ai soggetti ancora in attività al momento della sua entrata in vigore, proprio al fine del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Pertanto i soggetti già in quiescenza, seppur in possesso dei requisiti previsti, non potrebbero chiedere una “riliquidazione” della propria pensione sulla base della contribuzione figurativa prevista dal provvedimento.

Infine si consideri che, anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento, in concreto l’attribuzione dei benefici previdenziali è subordinata all’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 2, volto a stabilire le modalità e i criteri per la medesima attribuzione (cfr. infra, anche per quanto riguarda la natura della situazione giuridica soggettiva riconosciuta al lavoratore).

 

L’articolo 3 dispone che la disciplina relativa alle modalità di presentazione delle domande nonché “i termini per la concessione dei benefici” vengano stabiliti, con un decreto del Ministro del lavoro, da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia - previo parere delle competenti commissioni parlamentari - entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

Il decreto ministeriale è emanato sulla base di una graduatoria di priorità stabilita dalla regione Sardegna, che a tal fine entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento individua le industrie e gli impianti esposti a particolari fattori nocivi mediante una classificazione del livello di pericolosità.

L’art. 74 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112[18], attribuisce alle regioni la competenza in ordine alla individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione ai fini della dichiarazione di area di elevato rischio di crisi ambientale. In ordine a tale dichiarazione, le regioni adottano un piano di risanamento volto a rimuovere le situazioni di rischio e ai fini del ripristino ambientale. In precedenza, nell’abrogato art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349[19], la competenza della dichiarazione di area di elevato rischio di crisi ambientale era attribuita al Consiglio dei ministri (previo parere delle Commissioni parlamentari, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni interessate).

 

Si osserva che mentre la disposizione dell’articolo 2 sembrerebbe riconoscere al lavoratore, al ricorrere delle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione dei benefici previdenziali, l’articolo 3 parrebbe “condizionare” tale diritto alle modalità e ai criteri stabiliti, con decreto ministeriale, in base alle priorità individuate dalla regione e alle risorse disponibili, che peraltro non vengono espressamente quantificate dal provvedimento (cfr. infra).

Peraltro, per quanto riguarda gli aspetti che l’emanando decreto è chiamato a disciplinare, andrebbe chiarito il riferimento a “i termini per la concessione dei benefici”.

Si osserva inoltre, sul piano formale, che sarebbe opportuno sostituire le parole: “Ministro del lavoro e delle politiche sociali” con le seguenti: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

 

Si ricorda che con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181[20], convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, è stata modificata per più aspetti l’organizzazione del Governo stabilita dal D.Lgs. 300/1999 (e successive modificazioni), innanzitutto incidendo sull’articolazione in Ministeri, il cui numero è stato aumentato da 14 a 18; conseguentemente si è realizzato un ampio riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Nell’ambito del riordino disposto dal D.L. 181/2006 è stato istituito il Ministero della solidarietà sociale (art. 1, co. 1), al quale sono state attribuite (art. 1, co. 6) le competenze in materia di politiche sociali (e di assistenza) e di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori immigrati, competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [21], la cui denominazione è conseguentemente stata sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 1, co. 11 e 18). Si è previsto conseguentemente il trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Al Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite altresì le competenze in materia di coordinamento delle politiche contro le tossicodipendenze e alcooldipendenze e di organizzazione, indirizzo e controllo delServizio civile nazionale, precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri[22].

 

Al Ministero del lavoro e della previdenzasociale sono invece rimaste le competenze - precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in materia di:

§         politiche previdenziali[23];

§         politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori(eccetto, come sopra visto, per quanto riguarda la vigilanza dei flussi dei lavoratori esteri).

Come conseguenza del riordino in esame, il Ministero della solidarietà sociale è stato inserito nell’elencazione dei Ministeri di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999 e, nella stessa elencazione, in conseguenza di tale ridisegno di funzioni, l’attuale “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (come già detto) ha assunto la nuova denominazione di “Ministero del lavoro e della previdenza sociale”(art.1, co. 1).

 

L’articolo 4, contenente la norma di copertura finanziaria del provvedimento, dispone che agli oneri derivanti dal medesimo si provveda per gli anni 2007 e 2008 tramite una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero del lavoro.

 

Al riguardo si osserva che la norma di copertura finanziaria non appare correttamente formulata.

In primo luogo, non viene quantificato l’onere finanziario derivante dal provvedimento.

In secondo luogo, occorrerebbe far riferimento al bilancio triennale 2007-2009[24], ai fini della copertura finanziaria posta a valere sul Fondo speciale di parte corrente degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, oneri che peraltro non sembrano limitati ai soli anni 2007 e 2008, per i quali si provvede alla copertura.

Difatti, nonostante l’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame sia volto a fissare un termine finale di “efficacia” del medesimo provvedimento, agganciato al completamento del risanamento dell’area industriale di Portovesme, in relazione alla quale vengono concessi i benefici previdenziali, il provvedimento in esame sembra comunque comportare un onere che si estende oltre il periodo considerato dal bilancio triennale.

Infine, sul piano formale, con riferimento all’accantonamento da utilizzare, sarebbe opportuno sostituire le parole: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con le seguenti: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” (cfr. supra).

 

Infine l’articolo 5 prevede il 1° gennaio 2007 come data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si osserva che sarebbe necessario adeguare la data di entrata in vigore del provvedimento.


Progetto di legge


 

N. 321

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

MEREU, ADOLFO, D'AGRÒ, FORLANI, LUCCHESE,

MAZZONI, MELE, PILI, PORCU, VOLONTÈ

 

Disposizioni per il riconoscimento di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi negli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente

 

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Presentata il 29 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» per la zona interessata alle emissioni del polo industriale di Portovesme effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione determinatasi dopo tre decenni di attività della massiccia presenza industriale di base.

      Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi, ha inciso pesantemente sulle componenti ambientali ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole, zootecniche e sulla salute pubblica.

      Numerose sono le iniziative ipotizzate e messe in cantiere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla regione; tuttavia, ancora oggi, permane la necessità di intervenire con misure per il disinquinamento ed il riequilibrio ambientali.

      Partendo da tale considerazione, sembra urgente provvedere all'adozione di uno strumento legislativo che, in certa misura, riconosca il danno subìto dai lavoratori che hanno operato o operano in ambienti nocivi per la salute. Oggi le indagini epidemiologiche  effettuate nell'ambito dell'area a rischio confermano che «il rischio cancerogeno è potenzialmente presente in tutti gli impianti di Portovesme, come la presenza di IPA e metalli pesanti per i quali è riconosciuta una sicura azione cancerogena sull'uomo».

      Si evidenzia poi che dati non certo rassicuranti sono emersi dalla relazione dell'Istituto superiore di sanità del 15 maggio 2001 indirizzata al comune di Portoscuso (Cagliari), relativa all'indagine epidemiologica e al monitoraggio sanitario del Sulcis-Iglesiente.

      La presente proposta di legge prevede quindi benefìci a tutela dei lavoratori che hanno lavorato e lavorano in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi.

      L'articolo 1 determina le finalità e l'ambito di applicazione della legge. Essa interessa i lavoratori che hanno lavorato per più di quindici anni nelle aree che sono state dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.

      L'articolo 2 specifica che i benefìci consistono nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività e sono accessibili su domanda dell'interessato.

      L'articolo 3 tiene conto delle modifiche intervenute con la devoluzione di competenze alle regioni avviata con le «leggi Bassanini». In particolare in considerazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed ha attribuito alle regioni le competenze in materia di disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale si è demandato alla regione il compito di individuare le industrie e gli impianti interessati dal provvedimento.

      Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore della legge.


 



proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

 

      1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefìci previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.

      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di completamento delle azioni di risanamento dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attività già svolta.

 

Art. 2.

(Benefìci).

 

      1. Ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dà diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato.

      2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

 

Art. 3.

(Procedure di attuazione).

 

      1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefìci di cui all'articolo 2.

      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefìci di cui al medesimo articolo, in base alle priorità individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.

 

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

 

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5.

(Entrata in vigore).

 

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.

 




[1]     Delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990.

[2]     L’art. 74 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce alle regioni la competenza in ordine alla individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione ai fini della dichiarazione di area di elevato rischio di crisi ambientale. In ordine a tale dichiarazione, le regioni adottano un piano di risanamento volto a rimuovere le situazioni di rischio e ai fini del ripristino ambientale. In precedenza, nell’abrogato art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, la competenza della dichiarazione di area di elevato rischio di crisi ambientale era del Consiglio dei ministri (previo parere delle Commissioni parlamentari, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni interessate).

[3]     Legge 31 luglio 2002, n. 179, “Disposizioni in materia ambientale”.

[4]    www.regione.sardegna.it

[5]     D.M. 18 settembre 2001, n. 468, Regolamento recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.

[6]     L. 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”.

[7]    www.regione.sardegna.it

[8]     Si consideri che il provvedimento in esame riprende sostanzialmente il contenuto della citata proposta di legge A.C. 2837, Mereu ed altri, presentata nel corso della XIV legislatura.

[9]     Il documento è reperibile nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it

[10]    Per tali lavoratori, inoltre, i limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo sono ridotti fino al massimo di un anno (art. 1, comma 36, della l. 335/95).

[11]    Per quanto riguarda invece le pensioni che saranno liquidate esclusivamente con il nuovo sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti  hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (art. 1, comma 37, della l. 335/95).

[12]    A tale riguardo, si segnala che la legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede, all'art. 1, che i lavoratori delle miniere, cave e torbiere possano andare in pensione a 55 anni, purché siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo. L'art. 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone invece che il servizio prestato dagli operai dello Stato addetti ai lavori insalubri (come definiti da ultimo dal decreto del Ministro della Sanità del 19 novembre 1981) o ai polverifici, sia maggiorato di un quarto.

[13]    In tal senso, l’art. 78, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[14]    D.M. 17 aprile 2001, Attuazione dell'art. 78, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefìci in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura. La materia è stata successivamente oggetto della circolare INPS n. 115 del 25 maggio 2001 e, per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, della circolare INPS n. 161 del 10 agosto 2001.

[15]    In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell’anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell’anticipo rispetto ai requisiti di anzianità).

[16]    Odg n. 9/1984/92, dell’On. Pinto, presentato e discusso nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell’esame dell’A.C. 1984, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

[17]    Legge 31 luglio 2002, n. 179, “Disposizioni in materia ambientale”.

[18]    D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[19]    Legge 8 luglio 1986, n. 349, “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

[20]   “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[21]   Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999.

[22]   Si consideri invece che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sia di politiche giovanili sia di politiche per la famiglia sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio (co. 19, lett. d) ed e)) . La lett. f) dello stesso co. 19 trasferisce alla Presidenza del Consiglio alcune funzioni precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da alcune disposizioni del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

[23]   Considerata l’attribuzione al Ministero della solidarietà sociale della competenza in materia di politiche assistenziali, il citato art. 1, co. 6 del D.L. 181/2006 prevede che le competenze relative al controllo e alla vigilanza sugli enti che operano in ambito previdenziale e assistenziale, spettano congiuntamente allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale.

[24]    Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 298, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009”.