Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Cumulo tra le prestazioni erogate dall'Inail e dall'Inps - A.C. 110
Riferimenti:
AC n. 110/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 60
Data: 20/10/2006
Descrittori:
CUMULO DI PENSIONI   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL

e dall’ INPS

A.C. 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 60

 

 

20 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

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File: LA0078

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

Progetto di legge

§      A.C. 110, (on. Cordoni ed altri), Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall’Inail e dall’Inps  25

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (artt. 2, 3, 38 e 117)31

§      D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (a disposizione presso il Servizio Studi)35

§      L. 12 giugno 1984, n. 222 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile. (artt. 1 e 2)36

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 1, commi 6, 14, 15 e 43 – Tab. A)40

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (artt. 73 e 78)42

Giurisprudenza

§      Corte Costituzionale Ordinanza del 22-29 maggio 2002, n. 227  53

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 110

Titolo

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’ INPS

Iniziativa

On. Cordoni ed altri

Settore d’intervento

Previdenza

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

Commissione competente

11ª Lavoro

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª Affari costituzionali

 

5ª Bilancio

 

12ª Affari sociali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl 110 Cordoni ed altri, che consta di un unico articolo, è volta ad intervenire sulla disciplina relativa al parziale divieto di cumulo tra pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS e rendita vitalizia erogata dall’INAIL, in modo da consentire di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori rispetto all'attuale assetto.

Con riferimento alla pensione di inabilità (comma 1), si prevede che tale pensione sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL:

§         se liquidata con il sistema retributivo, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta, eventualmente maggiorata dell’integrazione al minimo;

§         se liquidata con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale applicando però il più favorevole coefficiente di trasformazione relativo all’età di 62 anni nel caso l’età dell’assicurato sia inferiore.

 

Con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (comma 2), si prevede che tale assegno sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL:

§         se liquidato con il sistema retributivo e misto, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta con esclusione dell’integrazione al minimo;

§         se liquidato con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all'importo riferito al montante contributivo individuale secondo la disciplina di cui al comma 14 dell’art 1 della legge n. 335/1995, cioè applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’effettiva età dell’assicurato o a 57 anni se inferiore.

 

Inoltre si precisa che restano salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con riassorbimento sui futuri miglioramenti (comma 3).

Relazioni allegate

Al provvedimento in esame è allegata solamente la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la proposta di legge in esame mira alla modifica di una disposizione di rango legislativo (il comma 43 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia della previdenza sociale rientra tra le materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

La proposta di legge in esame, trattando del cumulo di prestazioni previdenziali e assicurative obbligatorie, ricade in tale previsione ed è quindi conforme al dettato costituzionale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento può riconnettersi all’articolo 38 Cost., che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Il provvedimento può altresì presentare connessioni con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., eliminando la differenza di trattamento rispetto a coloro per cui sono stati fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli, al momento dell’introduzione del divieto di cumulo (ai sensi dell’art. 1, comma 43 della legge n. 335/1995).

Non si può invece sostenere che il provvedimento serva a sanare una discriminazione di trattamento che investe anche i principi costituzionali.

Si consideri, al riguardo, che una presunta violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione da parte del comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995 è stata sostenuta anche in sede giudiziaria e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal tribunale di Pisa. La Corte costituzionale però, nel pronunciarsi sulla questione con l’ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando precedenti pronunce della stessa Corte, la quale più volte ha ritenuto (si veda in particolare la sentenza n. 218 del 1995) “che il legislatore, nel porre la disciplina di tutela in favore del lavoratore che versi in una situazione di bisogno, può tener conto del fatto che l’ordinamento contempli già un altro intervento di tutela, ed ha affermato in particolare che “(…) rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilità o divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono” onde non è irrilevante la circostanza che “(…) il lavoratore assicurato abbia già beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia già stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole”.” Quindi, “il legislatore, nel dimensionare la prestazione a carico dell’INPS, può tener conto del fatto che il lavoratore assicurato benefici già – in ragione di uno stesso evento inabilitante – di una rendita a carico dell’INAIL, mentre la pluralità di prestazioni previdenziali ed assistenziali non garantisce di per sé al lavoratore assicurato una tutela sufficiente". In sostanza la Corte costituzionale rimette al legislatore la scelta circa l’eventuale imposizione del divieto di cumulo: la proposta di legge in esame opta per l’abolizione di tale divieto, in base alla considerazione che il regime di cumulabilità delle prestazioni sia più rispondente ai principi costituzionali.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si ricorda che ai sensi del vigente articolo 1, comma 43 della L. 335 del 1995, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità attribuiti in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono liquidati soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata L. 335 del 1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

La proposta di legge in esame è volta a modificare tale disciplina del divieto di cumulo, introducendo criteri più favorevoli per i percettori rispetto all’attuale quadro normativo. Conseguentemente, si dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995.

Si ricorda inoltre che il testo dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995 originariamente prevedeva un divieto di cumulo ancora più esteso, che riguardava anche il trattamento pensionistico di reversibilità. In seguito su tale disciplina hanno inciso gli articoli 73, comma 1 e 78, comma 20, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che hanno escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL incaso di decesso del lavoratoreconseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento in esame è volto ad introdurre criteri più favorevoli per i percettori, rispetto all'attuale assetto normativo, ai fini del cumulo tra il trattamento previdenziale erogato dall’INPS e quello assicurativo erogato dall’INAIL in conseguenza di un evento invalidante sul lavoro. Si ricorda che la normativa vigente prevede che, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita.

Invece, sulla base della proposta in esame, l’assegno di invalidità sarebbe cumulabile integralmente con la rendita INAIL se liquidato con il sistema contributivo; invece, se liquidato con il sistema retributivo, il divieto di cumulo rimarrebbe limitatamente all’eventuale integrazione al minimo.

La pensione di inabilità sarebbe invece cumulabile, se liquidata con il sistema contributivo (per cui già nella disciplina generale non vige l’istituto dell’integrazione al minimo), nell’importo commisurato al montante contributivo individuale effettivamente maturato. Pertanto, se da una parte il divieto di cumulo verrebbe mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995, dall’altra si dispone a beneficio del percettore che l’importo della pensione sia calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 62 anni nel caso di età inferiore al momento dell’attribuzione del trattamento.

Per la pensione di inabilità liquidata con il sistema retributivo il trattamento sarebbe cumulabile nell’importo “a calcolo” e quindi il divieto di cumulo verrebbe mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della L. 222 del 1984.

Formulazione del testo

Al comma 1, si osserva che nel testo, nella parte in cui si precisa che la misura della pensione deve essere “determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della L. 222 del 1984”, lo specifico riferimento alcomma 3 dello stesso articolo 2 non appare coerente con la previsione secondo cui la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia INAIL solamente “nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva””. Si consideri infatti che il citato articolo 2, comma 3 dispone invece che la pensione di inabilità è calcolata maggiorando l’importo dell’assegno di invalidità di una quota ottenuta sulla base dell’anzianità contributiva che si sarebbe raggiunta al compimento dell’età pensionabile. Pertanto sarebbe opportuno mantenere nel testo solamente il riferimento all’articolo 2, comma 4, della L. 222 del 1984, che dispone l’applicabilità dell’integrazione al minimo secondo la gestione previdenziale di riferimento.

Si osserva inoltre che il provvedimento in esame, pur introducendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non reca alcuna clausola di copertura finanziaria.

 

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge in esame modifica la disciplina di cui al comma 43 dell’articolo 1 della L. 8 agosto 1995, n. 335[1], relativa al divieto di cumulo tra la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS (liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale) e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL, fino alla concorrenza della rendita vitalizia stessa, introducendo criteri più favorevoli per i percettori rispetto all’attuale assetto normativo[2].

Ai sensi del vigente articolo 1, comma 43 della L. 335 del 1995, infatti, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata L. 335 del 1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Si ricorda che il testo dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995 originariamente prevedeva un divieto di cumulo ancora più esteso, che riguardava anche il trattamento pensionistico di reversibilità. In seguito su tale disciplina hanno inciso gli articoli 73, comma 1 e 78, comma 20[3], della L. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che hanno escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000[4], il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL incaso di decesso del lavoratoreconseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Il divieto di cumulo è stato in tal modo eliminato non soltanto per i trattamenti pensionistici di reversibilità dell'Assicurazione generale obbligatoria[5], ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive[6], esclusive[7] ed esonerative[8] della medesima.

Si fa presente inoltre, per quanto riguarda l’applicazione della vigente disciplina, che la circolare INPS n. 91 del 20 aprile 1996 ha chiarito che sono esclusi dal divieto di cumulo in esame i seguenti trattamenti previsti dal D.P.R. 1124 del 1965 diversi dalla rendita vitalizia, e cioè:

§         gli indennizzi in capitale liquidati in luogo della rendita vitalizia: ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  trascorso un decennio dalla costituzione della rendita vitalizia, qualora il grado di inabilità permanente risulta determinato in maniera definitiva in misura superiore al 10% ed inferiore al 16%, ad estinzione di ogni diritto è corrisposta una somma pari al valore attualizzato dell’ulteriore rendita spettante per il periodo futuro;

§         le rendite di passaggio: riconosciute, dall’articolo 150 del D.P.R. 112 del 1965, per un anno nel caso in cui l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la silicosi o l'asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, non superiore all'80%);

§         l’assegno continuativo mensile: spettante, ai sensi dell’articolo 1 della L. 248 del 1976, al coniuge e ai figli superstiti[9] in caso di morte per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%;

§        l’assegno per l'assistenza personale e continuativa: spettante, ai sensi degli articoli 76 e 218 del D.P.R. 112 del 1965, ad integrazione della rendita, nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a particolari menomazioni, nei quali sia necessaria un'assistenza personale continuativa. L’assegno non spetta quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di cura a spese dell’INAIL o di altro istituto pubblico[10].

Con successiva circolare INPS n. 115 del 30 maggio 1996 è stato poi chiarito che restano esclusi dal divieto di cumulo l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e le quote integrative della rendita vitalizia, spettanti, ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 1124 del 1965, qualora l'infortunato abbia moglie e figli minori, nella misura di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, a prescindere dalle date di matrimonio e di nascita[11].

 

Alla luce di tale quadro normativo, il provvedimento in esame è volto ad ampliare la possibilità di cumulo tra i due trattamenti (previdenziale ed assicurativo) rispetto alla vigente disciplina, tenendo conto che nella realtà l’incumulabilità può diventare totale poichè spesso l’importo della rendita vitalizia INAIL supera l’importo della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità. Ciò soprattutto a causa dell’incremento della rendita INAIL a seguito del nuovo sistema di indennizzo introdotto dal D.Lgs. 38 del 2000[12], che tra l’altro ha previsto una copertura del danno biologico oltre che del danno patrimoniale.

Si evidenzia che anche nella precedente legislatura, con i progetti di legge abbinati C. 1450, C. 2960, C. 5439 e C. 6223, è stato affrontata la questione del divieto di cumulo, tra le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL, fino a concorrenza della rendita vitalizia stessa. La XI Commissione non ha però concluso l’esame di tale provvedimento, soprattutto per ragioni attinenti alla copertura finanziaria.

 

Il comma 1 dell’articolo unico della pdl in esame in primo luogo disciplina il cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e pensione di inabilità, distinguendo a seconda che tale pensione sia liquidata con il sistema retributivo (ai sensi de dell’articolo 2 della L. 222 del 1984) o con il sistema contributivo (ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995).

 

Si ricorda che i lavoratori iscritti all’INAIL, in quanto svolgono un’attività lavorativa compresa tra quelle pericolose, in caso di infortunio hanno diritto, sulla base del D.P.R. 1124 del 1965[13]), alle forme di indennizzo di seguito riportate.

§         Indennità giornaliera per inabilità temporanea[14]: viene erogata all’infortunato per il periodo di sussistenza di inabilità assoluta, provocata da un infortunio o malattia professionale, che impediscano totalmente ma temporaneamente al lavoratore di attendere la propria occupazione. Essa sostituisce il reddito da lavoro per i giorni di malattia ed è corrisposta dal datore di lavoro per il giorno dell’infortunio (nella misura del 100% della retribuzione giornaliera effettiva) e i tre successivi (nella misura del 60% della retribuzione giornaliera effettiva), e dall’INAIL per tutto il residuo periodo di assenza, nella misura del 60% della retribuzione giornaliera effettiva. Nel caso in cui la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75%della retribuzione giornaliera effettiva.

§         Rendita diretta per inabilità permanente: viene invece erogata nel caso in cui il lavoratore, a seguito di infortunio o malattia professionale, subisca una perdita o una diminuzione permanente dell’attitudine al lavoro.

 

La disciplina vigente, inoltre, distingue la rendita per inabilità permanente assoluta, che viene erogataa seguito dell’infortunio o della malattia professionale per cui il lavoratore perde completamente per tutta la vita l’attitudine al lavoro, e la rendita per inabilità permanente parziale, se l’attitudine lavorativa sia diminuita per tutta la vita solo in maniera parziale[15].

La rendita è rapportata al grado d’inabilità sulla base delle seguenti aliquote stabilite in percentuale alla retribuzione:

§        aliquota crescente con il grado di inabilità tra il 50% ed il 60% della retribuzione[16], per grado di inabilità tra l’11% e il 60%;

§        aliquota pari al grado di inabilità, per grado di inabilità tra il 61% e il 79%;

§        aliquota pari al 100% della retribuzione, per grado di inabilità superiore all’80%.

La rendita è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non è soggetta ad IRPEF.

Si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[17] ha introdotto una forma di indennizzo INAIL anche per il danno biologico, definito come ”lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”. Le relative menomazioni vengono indennizzate con una prestazione che sostituisce la rendita permanente di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del D.P.R. 1124 del 1965. L’indennizzo per danno biologico, a differenza della rendita diretta per inabilità permanente, è determinato indipendentemente dall’importo della retribuzione dell’assicurato, sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6 per cento ed inferiori al 16 per cento sotto forma di rendita per gradi di invalidità pari almeno al 16 per cento.

Si ricorda inoltre che la pensione di inabilità, ai sensi del citatoarticolo 2 della L. 222 del 1984, è erogata dall'INPS, nei casi di infermità o difetto fisico o mentale, in favore di soggetti che abbiano un’anzianità di iscrizione al regime assicurativo di almeno cinque anni e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, i quali si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Pertanto la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e ne implica la cessazione. Lo svolgimento sopravvenuto di qualsiasi attività lavorativa comporta la revoca della pensione di inabilità a decorrere dal mese successivo a quello in cui ciò è avvenuto.

L’importo della pensione di inabilità, nel sistema retributivo, viene determinato secondo il meccanismo di calcolo di cui al comma 3 dell’articolo 2 della L. 222 del 1984. Tale importo è costituito dall’assegno di invalidità (cfr. infra), calcolato in riferimento all’anzianità contributiva secondo le norme vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria (senza però applicare l’integrazione al minimo), maggiorato di una somma che, per i lavoratori dipendenti, è pari alla differenza tra la misura dello stesso assegno e la misura che invece sarebbe spettata, sulla base della retribuzione pensionabile, con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile (nel caso di soggetti con invalidità pari almeno all’80%, 60 anni di età per gli uomini e a 55 per le donne[18]). La norma precisa che comunque non può essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Il comma 4 del medesimo articolo 2 fa salva in ogni caso la disciplina dell’integrazione al minimo.

Anche nel caso di pensione di inabilità liquidata con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995, viene prevista una maggiorazione rispetto all’importo dell’assegno di invalidità con criteri similari mutatis mutandis. In particolare, al montante contributivo individuale effettivamente maturato al momento di ammissione al pensionamento viene aggiunta un’ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo che manca rispetto al raggiungimento del sessantesimo anno di età; anche in tale caso si precisa che non può essere conteggiata una anzianità contributiva superiore a 40 anni. Ai fini della determinazione della misura della pensione, si applica un coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Nel caso di liquidazione con il sistema retributivo, il comma in esame sembrerebbe prevedere che la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL nella misura corrispondenteall’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta (praticamente coincidente con l’assegno di invalidità), incrementata dell’integrazione al trattamento minimo.

In sostanza, sembrerebbe che il divieto di cumulo venga mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della L. 222 del 1984.

Si osserva, al riguardo, che nel testo in esame, nella parte in cui si precisa che la misura della pensione deve essere “determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984”, lo specifico riferimento al comma 3 dello stesso articolo 2 non appare coerente con la previsione secondo cui la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia INAIL solamente “nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva””. Si consideri infatti che il citato articolo 2, comma 3 (cfr. amplius supra) dispone invece che la pensione di inabilità è calcolata maggiorando l’importo dell’assegno di invalidità di una quota ottenuta sulla base dell’anzianità contributiva che si sarebbe raggiunta al compimento dell’età pensionabile.

Pertanto sarebbe opportuno mantenere nel testo solamente il riferimento all’articolo 2, comma 4, della L. 222 del 1984, che dispone l’applicabilità dell’integrazione al minimo secondo la gestione previdenziale di riferimento.

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo, per cui già nella disciplina generale non vige l’istituto dell’integrazione al minimo, il comma 1 prevede che il trattamento sia commisurato al montante contributivo individuale effettivamente maturato.

Pertanto, il divieto di cumulo verrebbe mantenuto per la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995 (cfr. supra).

Si dispone però che l’importo della pensione sia calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 62 anni nel caso di età inferiore al momento dell’attribuzione del trattamento.

Tale previsione a beneficio dell’assicurato sembrerebbe diretta a compensare almeno in parte l’impossibilità di cumulare la quota corrispondente alla maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della L. 335 del 1995.

Il comma 2 dell’articolo unico in esame disciplina invece il cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno di invalidità, anche in tal caso distinguendo a seconda che tale trattamento sia liquidato con il sistema retributivo (ai sensi de dell’articolo 1 della L. 222 del 1984) o con il sistema contributivo (ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 335 del 1995).

 

Si consideri che il provvedimento in esame non affronta la questione dell’eventuale concorrenza di redditi da lavoro con l’assegno di invalidità. Nel silenzio del testo è da presumere che sulla disciplina del cumulo tra il medesimo assegno e la rendita vitalizia INAIL, di cui al comma 2, è ininfluente l’eventuale svolgimento di attività lavorativa e quindi la percezione di redditi da lavoro.

 

Si ricorda chel’assegno ordinario di invalidità è erogato dall'ente previdenziale nel caso in cui la capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in favore di soggetti con i medesimi requisiti contributivi già illustrati con riferimentoalla pensione di inabilità (cfr. supra)[19].

Tale assegno, non reversibile ai superstiti, è riconosciuto per tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Si ricorda al riguardo che l’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ferma restando la disciplina relativa al cumulo tra redditi da lavoro e trattamento pensionistico.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità viene trasformato, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 222 del 1984, l’assegno di invalidità, qualora risulti inferiore al trattamento minimo previsto nelle singole gestioni[20], è integrato per un importo pari all'assegno sociale[21], fino a raggiungere la misura massima del medesimo trattamento minimo. Si consideri però che l’integrazione al trattamento minimo non spetta ai soggetti che posseggono redditi per un importo superiore a due volte la misura della pensione sociale; nel caso di soggetti coniugati, l’integrazione non spetta qualora la somma dei redditi dell’assicurato e del coniuge sia superiore a tre volte la misura della pensione sociale[22].

Per le altre forme di tutela per i soggetti affetti da invalidità totale o parziale previste dalla vigente legislazione, cfr. infra .

Nel caso di liquidazione con il sistema retributivo, il comma in esame prevede che l’assegno di invalidità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL nella misura corrispondente all’importo “a calcolo”, cioè all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente maturata, senza applicazione del beneficio dell’integrazione al trattamento minimo di cui al citato articolo 1, comma 3 della L. 222 del 1984.

Si evidenzia pertanto che, in base al comma in esame, nel caso di assegno di invalidità liquidato con il sistema retributivo il divieto di cumulo riguarderebbe esclusivamente l’eventuale quota relativa all’integrazione al trattamento minimo.

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo, per cui già nella disciplina generale non vige l’istituto dell’integrazione al minimo, il comma 2 prevede che il trattamento sia commisurato al montante contributivo individuale effettivamente maturato secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 14, della L. 335 del 1995.

Si ricorda che tale disposizione, ai fini della determinazione della misura della pensione, prevede che al montante contributivo effettivamente maturato si applica un coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

Si evidenzia quindi che, in base al comma in esame, nel caso di assegno di invalidità liquidato con il sistema contributivo il divieto di cumulo verrebbe completamente eliminato, potendosi cumulare integralmente lo stesso assegno (così come determinato in base alla disciplina vigente) con la rendita vitalizia INAIL.

Il comma 3 prevede una “clausola di salvaguardia”, in base alla quale vengono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli eventualmente goduti dai lavoratori al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti del trattamento.

Infine il comma 4 dispone espressamente l’abrogazione dell’articolo 1, comma 43, della L. 335 del 1995, che come detto disciplina attualmente la questione del cumulo tra pensione di inabilità o assegno di invalidità e rendita INAIL.

 

Si osserva infine che il provvedimento in esame, pur introducendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non reca alcuna clausola di copertura finanziaria.

 

Si consideri al riguardo che la relazione tecnica sugli oneri finanziari allegata al citato disegno di legge C. 6223 presentato nella precedente legislatura (cfr. supra), con riferimento all’articolo 2 che presentava un contenuto analogo alla proposta di legge in esame, stimava (prendendo in considerazione un decennio) un maggior onere finanziario pari a 9,1 milioni di euro per il 2005, 21,6 milioni di euro per il 2006 e progressivamente crescente fino a 49,3 milioni di euro per il 2014[23].

Nell'attuale quadro normativo sono previste diverse forme di tutela per i soggetti affetti da invalidità totale o parziale (oltre a quelle già considerate precedentemente).

Innanzitutto vanno distinti i trattamenti assistenziali (invalidi civili), che prescindono da una prestazione lavorativa[24], dai trattamenti previdenziali, che presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro e vengono erogati dai rispettivi enti previdenziali[25]. Viene poi in considerazione il diverso grado di menomazione che può dar luogo ad un trattamento di inabilità, quando l'incapacità di prestare lavoro è totale, o di invalidità, quando la stessa è solamente parziale.

A parte trattamenti particolari previsti per i non vedenti (ciechi assoluti o parziali) e i sordomuti, le prestazioni di natura assistenziale[26] sono riassumibili nelle seguenti.

Pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili[27].

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

La pensione, l’importo della quale per il 2006 è pari a 238,07 euro per 13 mensilità, è riconosciuta alle seguenti condizioni:

§        età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

§        essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

§        invalidità riconosciuta pari al 100%;

§        reddito annuo personale non superiore a euro 13.973,26.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli attiquotidiani della vita. E' invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio e lavoro.

Assegno mensile di assistenza [28].

La provvidenza inizialmente spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente l’articolo 9 del D.Lgs. 509 del 1988 ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%[29].

L’assegno, il cui importo è pari per il 2006 a 238,07 euro per 13 mensilità, è erogato alle seguenti condizioni:

§            età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

§            essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

§            invalidità riconosciuta dal 74% al 99%;

§            reddito annuo personale non superiore ad euro 4.089,54;

§            essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

L'assegno è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

In sostituzione della pensione di inabilità per mutilati e invalidi civili o dell’assegno mensile di assistenza, in precedenza richiamati, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153[30].

 

Le prestazioni di natura previdenziale, oltre alla pensione ordinaria di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità già considerate (per tali trattamenti cfr. supra, quanto detto nell’ambito dell’esame del provvedimento), sono invece riassumibili nelle seguenti.

 

 

Pensione privilegiata di inabilità[31].

È erogata dall'ente previdenziale, a fronte di totale inabilità lavorativa derivante da causa di servizio in favore di dipendenti del settore pubblico e privato, indipendentemente dal possesso di requisiti assicurativi e contributivi minimi; tale trattamento è reversibile.

 

Assegno privilegiato di invalidità[32].

È erogato dall'ente previdenziale, in caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in favore di lavoratori privati, indipendentemente dal possesso di requisiti assicurativi e contributivi minimi; tale trattamento non è reversibile.

 

Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa[33]

E’ erogato dall’ente previdenziale ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di un'assistenza continua. Tale assegno è erogato nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[34].

 

Per quanto riguarda le indennità erogate dall’INAIL con riferimento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cfr. supra quanto detto nell’ambito dell’esame del provvedimento.

Si consideri infine che per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimasti in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, è prevista l’erogazione di un equo indennizzo[35], ovvero di un’indennità una tantum erogata a coloro che subiscono, per causa di servizio, una menomazione non comportante la totale inabilità.

 


Nello schema seguente vengono riassunti i trattamenti erogabili ai soggetti affetti da invalidità in relazione o meno allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Prestazioni in favore degli invalidi

Invalidità da rischi comuni

 

Se colpisce una persona che non lavora o che, pur lavorando, non ha maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi (prestazioni concesse dalle regioni e erogate dall’INPS)[36]

Se colpisce un lavoratore che ha maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti (prestazioni erogate dall’ente previdenziale):

Se l’attività lavorativa non rientra tra quelle pericolose (prestazioni erogate dall’ente previdenziale):

·   Pensione di inabilità, se è del tutto inabile al lavoro;

 

·   Assegno di invalidità, se ha una residua capacità lavorativa

·   Pensione ordinaria di inabilità (se è del tutto inabile al lavoro)

·   Assegno ordinario di invalidità (se ha una residua capacità lavorativa)

·   Pensione privilegiata di inabilità (se è del tutto inabile al lavoro).

·   Assegno privilegiato di invalidità (se ha una residua capacità lavorativa).

 

 

Invalidità da rischi professionali

 

Se l’attività lavorativa rientra tra quelle pericolose (che comportano l’obbligo dell’iscrizione all’INAIL). Le prestazioni sono erogate dall’INAIL:

·     Indennità giornaliera per inabilità temporanea: sostituisce il reddito da lavoro per i giorni di malattia;

·     Rendita diretta per inabilità (assoluta o parziale) permanente: viene concessa a chi ha una percentuale di invalidità permanente compresa tra l’11% e il 100%. Non è soggetta all’IRPEF ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

In entrambi i casi non è richiesto alcun requisito assicurativo e contributivo minimo.

 


Progetto di legge


 

N. 110

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

CORDONI, MOTTA, DELBONO, BELLANOVA, CODURELLI, MIGLIOLI, SCHIRRU, BARATELLA, AMICI, BRANDOLINI, BURTONE, CRISCI, DATO, DE BRASI, D'ANTONA, FASCIANI, FILIPPESCHI, FINCATO, GENTILI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LUMIA, MARIANI, NACCARATO, NANNICINI, OLIVERIO, RAMPI, SASSO, SPINI, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, VELO, ZANELLA, ZANOTTI, ROCCO PIGNATARO, SATTA, CALÒ, CARBONELLA

¾

 

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.

      Le prestazioni erogate dall'INAIL derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi - con l'eccezione dell'indennità temporanea - per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.

      La norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori. Infatti, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.

      Ancora più grave è la situazione qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte; i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL.

      Di fatto, quindi, è stata cancellata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall'INAIL, per consentire un risparmio all'INPS. È evidente che una simile discriminazione investe anche i princìpi costituzionali e gravi riserve di legittimità sono state avanzate anche da sindacati e patronati, mentre l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) ha già avviato iniziative giurisdizionali per arrivare ad un pronunciamento della Corte costituzionale. Nell'iter della citata legge n. 335 del 1995, la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su alcuni propri emendamenti ha impedito l'esame di tutte le altre proposte di modifica, tra le quali quelle relative alla norma in oggetto.

      E che la norma medesima suscitasse seri dubbi è provato dal fatto che alcuni parlamentari hanno predisposto un ordine del giorno, invitando il Governo ad eliminare la discriminazione venutasi a creare in seguito al divieto di cumulo tra prestazioni di invalidità erogate dall'INPS e rendite INAIL; l'ordine del giorno è stato accolto, come raccomandazione, dal rappresentante del Governo, l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Tiziano Treu.

      Purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'approvazione di una norma che modifichi quella in oggetto. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha solo in parte sanato questa situazione, escludendo, dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Una misura doverosa, ma ancora del tutto insufficiente.

      Supportata da questa evidente volontà di sanare una incresciosa situazione, la presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti, ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

      2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 222 del 1984.

      3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

      4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

 




[1]    “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[2]    Si ricorda che l'istituto della rendita vitalizia è disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[3]    Si ricorda, che l’articolo 78, comma 20, ripropone il contenuto, ad esclusione del periodo di riferimento, dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 324, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali.

[4]    In realtà, l’articolo 73 rimuove il divieto di cumulo a partire dal 1° luglio 2001, mentre l’articolo 78, comma 20, fa riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. Nella circolare INPS n. 38 del 15 febbraio 2001, si afferma che, in pratica, dal coordinamento tra gli articoli 73, comma 1, e 78, commi 20 e 33, discende che a decorrere dal 1° luglio 2000 non è più operante il divieto di cui all’articolo 1, comma 43 della legge n. 335 del 1995. Le disposizioni riguardano tutte le rate di pensione di reversibilità successive alla data sopra indicata, indipendentemente dalla data di liquidazione della medesima pensione.

[5]     L'Assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, recante Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, è gestita dall'INPS e copre la maggior parte dei lavoratori dipendenti privati e dei lavoratori autonomi.

[6]     Le gestioni sostitutive sono state costituite a favore di determinate categorie professionali. L'iscrizione a questi fondi sostituisce l'iscrizione all'INPS (anche se alcuni di questi fondi sono gestiti direttamente dall'INPS stesso). Tra le gestioni sostitutive sono ricomprese anche le forme pensionistiche gestite dagli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Tali enti gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali, tra le quali i liberi professionisti, i giornalisti professionisti, i dirigenti di aziende industriali e gli impiegati dell'agricoltura.

[7]     Le gestioni previdenziali esclusive derivano la loro origine dalla volontà legislativa di sottrarre all'obbligo dell'iscrizione al regime generale alcune categorie di soggetti, a causa delle particolari caratteristiche del datore di lavoro (pubblico) e dello speciale rapporto di lavoro instaurato tra questi e il personale dipendente.

[8]     Le gestioni esonerative, presenti soprattutto nel settore creditizio, hanno natura privata e si pongono in alternativa rispetto al regime generale gestito dall'INPS.

[9]    I figli devono, ai fini del beneficio in questione, essere minori di anni 18 ovvero, qualora frequentino la scuola media superiore, di anni 21; se studenti universitari, il beneficio è concesso per l'intera durata legale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno.

[10]   Si ricorda che è prevista una incompatibilità tra l’assegno in questione erogato dall’INAIL e l’assegno per l'assistenza personale e continuativa liquidato dall'INPS ai titolari di pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

[11]   La circolare INPS n. 153 del 1996 ha ridefinito l’applicazione di tale divieto di cumulo con riferimento ai casi di plurinfermità.

[12]   “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[13]   “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[14]   Articolo 68 del D.P.R. 1124 del 1965.

[15]   Articolo 74del D.P.R. 1124 del 1965.

[16]   Secondo quanto stabilito dalla Tabella di cui all’allegato n. 6 del D.P.R. 1124 del 1965.

[17]   “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[18]   Si consideri che l’articolo 1 del D.Lgs. 503 del 1992, nell’elevare l’età per il pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ha previsto (comma 8) che tale elevazione non si applica ai soggetti con invalidità non inferiore all’80%, per i quali pertanto rimangono fermi i limiti di età per il pensionamento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

[19]   La norma riconosce l’assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

[20]   Per l’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, tale importo nel 2006 è pari a 427,58 euro.

[21]   381,72 euro per il 2006.

[22]   In ogni caso è escluso dal calcolo il reddito della casa di abitazione. Per il 2006, l’integrazione al minimo di applica fino a un reddito annuo individuale di 9.924,72 euro nel caso di soggetto non coniugato e fino a un reddito cumulato di 14.887,08 euro nel caso di soggetto coniugato.

[23]   Tale stima è stata effettuata sulla base del numero annuo dei soggetti interessati e dei maggiori oneri presumibilmente derivanti dal nuovo regime di cumulo.

[24]   Si ricorda che, a seguito del D.Lgs 112 del 1998, le competenze per la concessione di tali emolumenti sono state trasferite dal Ministero dell’interno alle Regioni, con la competenza delle Aziende sanitarie locali per l’accertamento, fermo restando all’INPS il compito di erogare gli emolumenti medesimi.

[25]   I trattamenti assistenziali competono sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, dopodiché si trasformano automaticamente in assegno sociale, mentre l'assegno ordinario o privilegiato di invalidità viene sostituito, al compimento dell'età pensionabile, qualora sussistano i relativi requisiti, dalla pensione di vecchiaia.

[26]   Si ricorda inoltre che nella scorsa legislatura l’articolo 6 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ha previsto una delega al Governo per il riordino degli emolumenti di natura assistenziale, da esercitare entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge. Tale termine è scaduto senza l’adozione dei decreti legislativi.

[27]   Articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

[28]   Articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

[29]   L'innalzamento è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio 1992.

[30]   “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[31]   Articolo 6 della L. 222 del 1984.

[32]   Articolo 6 della L. 222 del 1984.

[33]   Articolo 5 della L. 222 del 1984.

[34]   L’assegno di cui all’articolo 5 della L. 222 del 1984 non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni.

[35]   Articolo 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[36]   Si ricorda che, a seguito del D.Lgs 112 del 1998, le competenze per la concessione di tali emolumenti sono state trasferite dal Ministero dell’interno alle Regioni, con la competenza delle Aziende sanitarie locali per l’accertamento, fermo restando all’INPS il compito di erogare gli emolumenti medesimi.