Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione lavoro
Riferimenti:
AC n. 1747/XV   AC n. 1747-bis/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 11
Data: 09/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/11

 

 

9 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Lavoro pubblico e privato

 

SIWEB

 

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File: LA0071


INDICE

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  3

1.1     Il quadro generale riassuntivo  3

1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006  4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato  12

La disciplina contabile: la legge finanziaria  17

Glossario dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica  21

Parte II Bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (A.C. 1747)

§      Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2007  37

§      Variazioni nei capitoli di spesa  42

§      Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2006  47

§      ContodeiResidui48

§      Autorizzazioni di cassa  48

Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2007: parti di interesse per la Commissione XI (Lavoro pubblico e privato)

§      Tabella A Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente  55

§      Tabella B  Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale  55

§      Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria  55

§      Tabella D Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale  57

§      Tabella E Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente  58

§      Tabella F Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali58

Schede di lettura del disegno di legge finanziaria (A.C. 1746-bis)

§      Articoli 2, 31, 72, 81, 87, 103 (Effetti sulla finanza pubblica per settori di intervento)61

§      Articolo 53 (Contenimento della spesa)67

§      Articolo 4 (Assegni per il nucleo familiare)72

§      Articolo 18 (Interventi di riduzione del cuneo e incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate)76

§      Articolo 32 (Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)88

§      Articolo 36 (Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)96

§      Articolo 39 (Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali)98

§      Articolo 43 (Ricorsi in materia pensionistica)101

§      Articolo 57 (Assunzioni di personale)103

§      Articolo 58 (Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)120

§      Articolo 59 (Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)124

§      Articolo 68 (Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)131

§      Articolo 70 (Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca)150

§      Articolo 82 (Gestioni previdenziali)155

§      Articolo 83 (Trasferimenti all'INPS)160

§      Articolo 84 (Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)162

§      Articolo 85 (Misure in materia previdenziale)178

§      Articolo 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)198

§      Articolo 119 (Modifica all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)203

§      Articolo 166 (Interventi a carico del Fondo per l'occupazione)205

§      Articolo 167 (Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)212

§      Articolo 168 (Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva)215

§      Articolo 169 (Istituzione di indici di congruità)218

§      Articolo 170 (Documento unico di regolarità contributiva)220

§      Articolo 171 (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)223

§      Articolo 172 (Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)227

§      Articolo 173 (Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro)234

§      Articolo 174 (Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)235

§      Articolo 175 (Mobilità lunga)237

§      Articolo 176 (Proroga di ammortizzatori sociali)242

§      Articolo 177 (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare)245

§      Articolo 178 (Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)252

§      Articolo 179 (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti)257

§      Articolo 180 (Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)259

§      Articolo 200 (Interventi di solidarietà sociale)262

 


PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 2007


1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1     Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2     Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


Glossario
dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).


Parte II
Bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale per l’anno 2007
e bilancio pluriennale per
il triennio 2007-2009

(A.C. 1747)


Bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: organizzazione del Ministero e priorità politiche per il 2007

L’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disciplinata dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176 (e successive modificazione ed integrazioni), e ridefinita di recente con il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244[2], che ha introdotto le direzioni generali come strutture di primo livello, è stata nuovamente oggetto di un intervento normativo, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181[3], convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, che ha rideterminato le competenze previste precedentemente. Tale provvedimento, infatti, ripartendo le competenze in materia di politiche del lavoro e sociali in capo a più Dicasteri, ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale e ha provveduto alla costituzione di due Ministeri senza portafoglio, con compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia.

 

Si ricorda che il decreto-legge 181/2006, ha attribuito al Ministero della solidarietà sociale (comma 6 dell'articolo 1) le seguenti competenze:

§         politiche sociali e di assistenza;

§         vigilanza dei flussi di entrata e coordinamento delle politiche per l’integrazione dei lavoratori immigrati,

§         competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui denominazione è conseguentemente stata sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (commi 11 e 18 dell'articolo 1);

§         coordinamento delle politiche contro le tossicodipendenze e alcooldipendenze;

§         organizzazione, indirizzo e controllo delServizio civile nazionale;

§         competenze fino ad oggi esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allo stato attuale, è in corso una nuova configurazione delle competenze attraverso l’emanazione di una disciplina di dettaglio, volta a completare le procedure relative all’individuazione delle specifiche attribuzioni trasferite nonché alle conseguenti ripartizioni dell’apparato amministrativo[4].

 

Si ricorda più dettaglio che il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244[5], modificando il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176[6], oltre ad istituire la figura del Segretario generale, ha ridefinito l’articolazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuando 13 direzioni generali, tra cui la nuova direzione generale per il coordinamento dell’attività ispettiva[7]:

§         direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione: svolge le funzioni relative agli incentivi all'occupazione, con gestione dei fondi per l'occupazione, per lo sviluppo e per gli interventi a sostegno dell'occupazione, ed agli ammortizzatori sociali (trattamenti di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione, contratti di solidarietà);

§         direzione generale per l'attività ispettiva: esercita, oltre alle funzioni di direzione e coordinamento delle attività ispettive, funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell’attività di vigilanza degli organi periferici del Ministero e dell’attività di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto di competenza del Ministero del lavoro.

§         direzione generale della comunicazione: svolge le funzioni relative alla informazione e comunicazione istituzionale, di supporto alle attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione e di organizzazione dell’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all’utenza.

§         direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR): a questa Direzione spettano svariati compiti in materia di politiche per la famiglia (quali, a titolo esemplificativo, la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, misura di sostegno alla famiglia, la genitorialità e natalità, osservatorio sulla famiglia, servizi socio-educativi della prima infanzia); oltre a ciò svolge funzioni in materia di tutela dei  minori e delle politiche giovanili (indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, anche per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, contrasto al lavoro minorile, gestione del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all’istituzionalizzazione). Ad essa spettano inoltre le competenze in merito al sostegno delle persone anziane, nonché le funzioni inerenti al contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alla grave emarginazione (in questo contesto rientrano le funzioni concernenti la gestione ed il monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza e l’attività di Commissione nazionale contro l’esclusione sociale), nonché nuove competenze in relazione alle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR- Corporate Social Responsibility), e funzioni relative allo sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione europea;

§         direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale: svolge i compiti relativi alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di riparto delle relative risorse, nonché quelli concernenti il coordinamento ai fini della determinazione “degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente”, il monitoraggio della spesa sociale e – in via più generale – la valutazione dell’efficacia e l’efficienza delle politiche sociali;

§         direzione generale dell'immigrazione: oltre alle funzioni di carattere generale in materia di immigrazione si occupa di iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, di sviluppo e gestione del sistema AILE (Anagrafe Informatizzata Lavoratori Extracomunitari), di promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con i Paesi extra-UE e di sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociale ed occupazionali ed alle iniziative.

§         direzione generale del mercato del lavoro che esercita le seguenti funzioni:

-          indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche per l’impiego, con particolare riferimento al piano nazionale dell’impiego, al contrasto al lavoro sommerso all’inserimento nel lavoro dei soggetti disabili e dei soggetti svantaggiati;

-          prevenzione e studio sulle esigenze sociali e occupazionali;

-          sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) in raccordo con le regioni e gli enti locali;

-          valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche occupazionali;

§         direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione: le competenze esercitate sono quelle di attuazione delle disposizioni in materia di formazione introdotte dal D.Lgs. 276 del 2003; la Direzione dovrebbe esercitare tali funzioni indicate fino alla costituzione dell’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale prevista dall’art. 88 del D.Lgs. 300 del 1999;

§         direzione generale per le politiche previdenziali, che svolge le funzioni inerenti la materia della previdenza, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

§         direzione generale per l'innovazione tecnologica, cui sono affidati i compiti in materia di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, compreso il sito web del Ministero;

§         direzione generale delle risorse umane e affari generali: tra le competenze di questa Direzione è prevista esplicitamente la competenza al recupero del danno erariale, mentre la formulazione “affari generali” comprende tutte le attività residuali non affidate ad altre direzioni generali;

§         direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro: tale Direzione ha, oltre alle competenze di carattere generale in materia di condizioni di lavoro, competenza per la promozione delle pari opportunità sul lavoro ed il finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità;

§         direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, le cui funzioni sono rivolte alla promozione delle attività del volontariato e del “terzo settore”, supporto all’attività della Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi correlati all’alcol.

 

A seguito dell’emanazione del citato D.L. 181 del 2006, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi che individueranno le strutture trasferite e provvederanno all’organizzazione dei due Ministeri, il Ministero della solidarietà sociale – come si legge nella Nota preliminare relativa alla Tabella n. 18 – sarà articolato, oltre che nel Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e nella Direzione generale delle risorse umane e affari generali, in cinque Direzioni generali “di settore”[8]:

a)       direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

b)       direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese;

c)       direzione generale dell'immigrazione;

d)       direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

e)       direzione generale per le politiche sulle tossicodipendenze.

 

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (tabella n. 4), le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA).

Con successivo provvedimento[9] sono poi stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale all’interno del Segretariato generale e delle Direzioni generali e ne sono stati definiti i relativi compiti.

In considerazione della fase di transizione in precedenza richiamata, il progetto di bilancio per il 2007 è stato predisposto con riferimento ai C.R.A. relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre, per quanto concerne le risorse  finanziarie da attribuire per spese di funzionamento e di personale comuni ai due Ministeri, le indicazioni riferite ai rispettivi capitoli riguardano le necessità complessive di entrambi, in attesa dei provvedimenti attuativi del D.L. 181 del 2006.

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 2007 (Tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa, elaborata secondo le linee di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e le disposizioni impartite dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare 28 aprile 2006, n. 18.

La Nota si compone di due parti:

§         nella prima sono illustrate le priorità di intervento del Ministero, in conformità a quanto indicato nel DPEF 2007-2011 ed agli impegni assunti in sede europea,

§         nella seconda vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi formulati dai singoli CRA (ad esclusione del CRA 1 – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro) anche in relazione alle funzioni-obiettivo di pertinenza previste dal bilancio dello Stato.

 

La Nota, in particolare, evidenzia come il problema della riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero assumano un maggiore rilievo in considerazione delle modificazione avvenute a livello centrale, nonché degli intendimenti di riforma della disciplina del mercato del lavoro e della ”valenza del ruolo di interfaccia svolto dagli uffici periferici con il territorio di riferimento”.

Per quanto concerne in particolare il fabbisogno di personale, la Nota sottolinea, soprattutto a causa del blocco delle assunzioni previsto dalle ultime leggi finanziarie, una carenza riferita non solamente alle unità da destinare all’attività ispettiva, ma anche a quelle da assegnare all’attività amministrativa, soprattutto in relazione ai profili professionali dell’area C.

 

Per quanto attiene alla programmazione strategica e finanziaria, la Nota preliminare spiega che, sulla base delle scelte programmatiche di politica economica formalizzate nel DPEF 2007-2011, sono stati individuati gli obiettivi strategici connessi, nonché le politiche di settore ritenute più importanti.

In particolare, nell’ambito dell’atto programmatico, il Servizio di controllo interno del Ministero ha provveduto alla verifica della cd. “coerenza esterna”, sulla base delle previsioni e determinazioni assunte sul piano nazionale e delle linee strategiche definite a livello comunitario, con particolare riguardo alle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 e del 15-16 giugno 2006, nonché alla decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che dichiara l’anno 2007 come “Anno delle pari opportunità per tutti”.

Lo stesso Servizio inoltre ha selezionato un elenco esemplificativo di “indicatori di impatto” riferiti a ciascuna priorità politica, al fine di analizzare il loro sviluppo e monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici

Sempre in materia di sistema integrato dei controlli, infine, il Ministero, oltre all’affinamento progressivo dell’attività di valutazione e di controllo strategico in ordine allo stato di attuazione delle direttive emanate dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, ha attivato un sistema di valutazione della dirigenza di prima e seconda fascia, in vigore orami dal1° gennaio 2005.

 

Si evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti priorità di intervento per l’anno 2007:

Ø      incremento e miglioramento delle opportunità occupazionali e della partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto favorendo forme di incentivazione del lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la riduzione del cuneo fiscale e contributivo);

Ø      potenziamento degli interventi volti al contrasto del lavoro nero ed irregolare e contestuale sviluppo degli strumenti per l’emersione del sommerso;

Ø      definizione della normativa di settore e sviluppo degli strumenti finalizzati al pieno esercizio del diritto alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso una rivisitazione dell’impianto normativo vigente, anche mediante l’adozione di un Testo Unico;

Ø      miglioramento e razionalizzazione del sistema pensionistico, in primo luogo attraverso il superamento del cosiddetto “scalone”, cioè del brusco innalzamento del requisito dell’età anagrafica ai fini della pensione di anzianità a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le disposizioni di cui alla L. 243 del 2004;

Ø      sviluppo delle politiche intersettoriali, da realizzare attraverso la cooperazione di tutti i soggetti interessati sulla base di quanto disposto dal richiamato D.L. 181/2006, agendo prioritariamente mediante la rivisitazione sistematica della struttura del bilancio dello Stato.

Variazioni nei capitoli di spesa

Per quanto concerne, più dettagliatamente, i capitoli iscritti sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si segnalano le seguenti variazioni nell’ambito degli stanziamenti dei Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.)[10].

Si consideri, al riguardo, che importanti variazioni nei capitoli di spesa sono la conseguenza delle disposizioni del richiamato D.L. 181 del 2006, che nell’ambito del riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha istituito (articolo 1, comma 6) il Ministero della solidarietà sociale, al quale, come detto, sono confluite le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché competenze in materia di politiche d’immigrazione, lotta alla droga e servizio civile nazionale.

Lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 è contenuto nella tabella n. 18 allegata al ddl 1747. A tale stato di previsione sono state trasferite le risorse finanziarie riguardanti i C.R.A.: “Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese”; “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale”; “Immigrazione; Volontariato, associazionismo e formazioni sociali”; nonché parte delle risorse iscritte nei C.R.A. “Gabinetto” e “Risorse umane ed affari generali”.

 

C.R.A. 3 – Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione – A fronte di una previsione assestata per il 2006 pari a 2.906,01 mln. di euro, sono state proposte variazioni per un decremento pari a -993,69 mln di euro, sulla base delle quali la previsione 2007 risulta essere pari a 1.912,32 mln di euro.

 

In particolare, si segnalano le seguenti voci:

 

-          U.P.B. 3.1.2.4 – Trasferimenti all’INPS per oneri per il mantenimento del salario :

o     previsione iniziale 2006:          1.733,71 mln di euro

o     prev. assestate 2006:                         1.733,71 mln di euro

o     previsioni proposte:                 -427,23 mln di euro

o     prev. 2007 risultante               1.306,48 mln di euro

In particolare, si segnala il cap. 2402, “oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione”, che, a fronte di una previsione assestata 2006 pari a 711,78 mln di euro, presenta un incremento di 497,44 mln di euro, per cui la previsione 2007 risulta pari a 1.209,22 mln di euro. Tale capitolo presenta una denominazione modificata, al fine di unificare in un unico capitolo, ai fini della migliore flessibilità gestionale, le spese facenti carico già ad altri capitoli, classificati sotto la medesima categoria economica SEC 95. La variazione è costituita dal trasferimento del quadro contabile del cap. 2403 “oneri relativi ai trattamenti di disoccupazione”, che si sopprime per un importo pari a 924, 67 mnl di euro, al capitolo 2402 (articoli 6 e 7) per un importo corrispondente.

 

-          U.P.B. 3.2.3.1 - Ooccupazione:

o     previsione iniziale 2006:          1.147,04 mln. di euro,

o     prev. assestate 2006:                         1.147,04 mln. di euro,

o     variazioni proposte                  544,53 mln di euro,

o     prev. 2007 risultante                602,51 mln di euro

L’intera variazione è posta a carico del cap. 7202 “Fondo per l’occupazione”, ed è proposta in relazione alla L. 30 del 1997, alla L. 388 del 2000, alla L. 80 del 2005, al D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, relativo agli importi inscritti in tabella F, ed alla cessazione dell’onere recato dall’articolo 1, comma 430, della  L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

 

 

C.R.A. 6 – Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 4,68 mln. di euro, in base alle disposizioni del citato D.L. 181 del 2006, convertito dalla L. 233 del 2006, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per la famiglia sono soppressi, e l’intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 3: Direzione generale famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese). Nella Tabella n.18 la previsione 2007 relativa al C.R.A. 3 risulta essere pari a 4,65 mln di euro.

 

 

C.R.A. 7 – Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 15.864,31 mln. di euro, in base alle disposizioni del D.L. 181/06, convertito dalla L. 233/06, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale sono soppressi, e l’intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 4: Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale). In tale stato di previsione, la previsione 2007 relativa al C.R.A. 4 risulta essere pari a 16.584,06 mln. di euro.

 

In particolare, si segnalano le seguenti voci:

 

-          U.P.B. 7.1.2.5 - cap. 3528 Trasferimenti all’INPS per oneri pensionistici: somma da corrispondere all’INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili: in applicazione del D.L. 181/06, convertito dalla L. 233/06, l’U.P.B. e il relativo capitolosono stati soppressi nello stato di previsione del Ministero del lavoro (dove la previsione assestata 2006 era pari a 12.599 mln di euro) e il relativo quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (tabella n. 18), in cui conseguentemente è stata iscritta l’U.P.B. 4.1.2.5 (capitolo 3528), con una previsione 2007 pari a 13.050 mln di euro;

 

-          U.P.B. 7.1.2.6 – Trasferimenti all’INPS per trattamenti di famiglia: in applicazione del D.L. 181/06, convertito dalla L. 233/06 l’U.P.B. e i relativi capitolisono stati soppressi nello stato di previsione del Ministero del lavoro (dove la previsione assestata 2006 era pari a 2.050,92 mln di euro) e il relativo quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (Tabella n. 18), in cui conseguentemente è stata iscritta l’U.P.B. 4.1.2.6, con una previsione 2007 pari a 2.046,02 mln di euro;

 

-          U.P.B. 7.1.5.2 – cap. 3671 - Fondo per le politiche sociali: in applicazione del D.L. 181/06, convertito dalla L. 233/06 l’U.P.B. e i relativi capitolisono stati soppressi nello stato di previsione del Ministero del lavoro (dove la previsione assestata 2006 era pari a 1.154 mln di euro) e il relativo quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (Tabella n. 18), in cui conseguentemente è stato iscritta l’U.P.B. 4.1.5.2 (capitolo 3671), con una previsione 2007 pari a 1.471,78 di euro;

 

 

C.R.A. 8 – Immigrazione - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 1,56 mln. di euro, in base alle disposizioni del D.L. 181 del 2006, convertito dalla L. 233 del 2006, per il 2007 tutti i capitoli della Direzione generale per l’immigrazione sono soppressi, e l’intero quadro contabile si trasferisce allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (C.R.A. 5: Direzione per l’immigrazione). Nella tabella n. 18 la previsione 2007 relativa al C.R.A. 5 risulta essere pari a 1,68 mln di euro.

 

 

C.R.A. 11 – Politiche previdenziali - A fronte di una previsione assestata 2006 pari a 52.812,08 mln. di euro, si propongono variazioni per un decremento pari a 265,47 mln di euro, le previsioni risultanti per il 2007 sono quindi pari a 52.546,60 mln di euro.

 

In particolare, si segnalano le seguenti voci:

 

-          U.P.B. 11.1.2.1 – istituti di patronato e di assistenza sociale - cap. 4331: finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale

o     previsione iniziale 2006:          250,95 mln. di euro

o     prev. assestate 2006:                         348,63 mln. di euro

o     variazioni proposte:                 -75,50 mln di euro,

o     prev. 2007 risultante               273,14 mln di euro

La variazione è proposta in relazione alla L. 152/01, recante la nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale.

 

-          U.P.B. 11.1.2.4 – Altri interventi in materia previdenziale – cap. 4336: rimborsi e contributi da erogare all’INAIL:

o     previsione iniziale 2006:          <<

o     prev. assestate 2006:                         21,40 mln. di euro,

o     variazioni proposte:                 361,80 mln di euro,

o     prev. 2007 risultante               383,19 mln di euro

Si consideri tuttavia che in tale capitolo è stato trasferito il quadro contabile dei capitoli 4337 e 4338, a fini di flessibilità gestionale.

 

-          U.P.B. 11.1.2.4 – Altri interventi in materia previdenziale – cap. 4337:contributo da erogare all’INAIL per la revisione dei sistemi di finanziamento e del livello della contribuzione anche al fine di risanare la gestione agricoltura, nonché per la previsione della copertura e della valutazione indennitaria del danno biologico: Il capitoloè stato soppresso e l’intera somma, pari a 361,5 mln di euro è stata trasferita al cap. 4336, art. 3 per considerare in un unico capitolo spese classificate sotto la medesima categoria economica SEC 95.

 

-          U.P.B. 11.1.2.6 – Copertura fabbisogno finanziario gestioni previdenziali – cap. 43397: somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso

o     previsione iniziale 2006:          2.901,82 mln. di euro

o     prev. assestata 2006:                         2.901,82 mln. di euro

o     variazioni proposte:                 -101,82 mln di euro,

o     prev. 2007 risultante               2.800 mln di euro

La variazione è proposta in relazione al previsto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria.

 

-          U.P.B. 11.1.2.10 – Trasferimenti all’INPS per sgravi ed agevolazioni contributive – cap. 4363: sgravi contributivi

o     previsione iniziale 2006:          501,74 mln. di euro,

o     prev. assestata 2006:                         501,74. di euro,

o     variazioni proposte:                 -438,68 mln di euro,

o     prev. 2007 risultante               63,07 mln di euro

La variazione è proposta in relazione alla cessazione degli oneri recati dall’articolo 1, comma 107, della L. 266/05, dalla L. 88/89 e dall’articolo 116, comma 5, della L. 388/00.

 


Variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2006

Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2007 per il bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, registrano diminuzioni rispetto all’assestamento 2006 pari al 23,78%.

Ai fini della comparazione con le previsioni per il 2007, si consideri che i dati relativi alle annualità 2005 e 2006 si riferiscono allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia le risorse finanziarie riguardanti alcuni C.R.A. (e quindi alcune U.P.B.) del bilancio di tale Ministero, a seguito della istituzione del Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.L: 181/2006[11] (cfr. supra), sono state trasferite allo stato di previsione di tale nuovo Dicastero (Tabella n. 18).

La tabella seguente dà conto dell'andamento delle spese a partire dal rendiconto 2006.

 

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(milioni di euro)

 

 

Rendiconto 2005

 

Previsioni 2006

Prev. assestate 2006

Variazioni %

Previsioni 2007
Var. %

 

 

(a)

(b)

(b/a - 1)

(c)

(c/b - 1)

Spese correnti

67.530,08

70.706,48

70.860,69

0,22

54.292,37

-23,38

Spese c/capitale

1.425,50

1.173,83

1.173,83

-

609,79

-48,05

TOTALE

68.955,58

71.880,31

72.034,52

0,21

54.902,16

-23,78

 

ContodeiResidui

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2007 è stata valutata complessivamente in 6.393 mln. di euro, di cui 3.534 mln. di parte corrente e 2.859 mln. in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2006, e tiene altresì conto della “massa spendibile” (cassa + residui) dell’anno 2006 aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte.

Autorizzazioni di cassa

La nota preliminare al riguardo afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l'anno 2007, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello steso di previsione.

Più specificamente, la stima è stata compiuta individuando per ciascuna componente di bilancio una tasso di realizzabilità coerente con quello degli esercizi precedenti, “tenuto conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2007 possono influenzare il volume di pagamenti”. La stessa nota evidenzia altresì che la valutazione stessa rimane comunque subordinata al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per il 2006. Eventuali scostamenti, infatti, “verranno a riflettersi automaticamente sulla cassa 2007”, potendosi intervenire in questo caso solamente in sede di assestamento, ai sensi dell’articolo 17 della L. 468 del 1978.

 

La seguente tabella riporta l’analisi per categoria e per titoli di bilancio della massa spendibile e dei pagamenti per l’anno 2007 (dati in migliaia di euro).

 


 

Residui presunti al           1° gennaio 2007

Previsioni di competenza 2007

Massa spendibile

Autorizzazioni di cassa

Coefficiente di realizzazione

Titolo I - spese correnti

 

 

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

10.319

308.674

318.992

308.775

96,80%

Consumi intermedi

30.686

37.510

68.197

38.532

56,50%

Imposte pagate sulla produzione

1

18.978

18.979

18.978

100,00%

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

3.462.710

53.608.568

57.071.278

53.640.890

93.99%

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

16.238

273.296

289.534

289.520

100,00%

Trasferimenti correnti a imprese

12.510

30.439

42.949

34.360

80,00%

Interessi passivi e redditi da capitale

25

<<

25

10

40,00%

Altre uscite correnti

1.461

14.903

16.364

14.903

91,07%

TOTALE TITOLO I

3.533.950

54.292.368

57.826.318

54.345.968

93,98%

Titolo II – spese in conto capitale

 

 

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

26.025

7.276

33.301

7.276

21,85%

Contributi agli investimenti

2.828.496

602.513

3.341.009

804.513

23,45%

Contributi agli investimenti ad imprese

4.604

<<

4.604

1.604

34,83%

Altri trasferimenti in conto capitale

<<

<<

<<

<<

<<

Acquisizioni di attività finanziarie

<<

<<

<<

<<

<<

TOTALE TITOLO II

2.859.125

609.789

3.468.914

813.393

23,45%

TOTALE GENERALE

6.393.074

54.902.158

61.295.232

55.159.361

89,99%


Bilancio pluriennale 2007 – 2009

La seguente tabella espone un quadro sintetico delle previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2007-2009, dal punto di vista dell’analisi per categoria e per titolo di bilancio (dati in migliaia di euro).

 

2007

2008

2009

Parte corrente

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

308.674

307.142

307.142

Consumi intermedi

37.510

38.140

42.617

Imposte pagate sulla produzione

18.978

19.003

19.003

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

53.608.568

54.836.075

56.434.662

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

273.296

273.296

273.296

Trasferimenti correnti a imprese

30.439

30.689

30.689

Interessi passivi e redditi da capitale

<<

<<

<<

Altre uscite correnti

14.903

14.903

14.503

TOTALE

54.292.368

55.519.247

57.121.912

Conto capitale

 

 

 

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

7.276

7.422

7.567

Contributi agli investimenti

602.513

535.080

534.050

Contributi agli investimenti ad imprese

<<

<<

<<

Altri trasferimenti in conto capitale

<<

<<

<<

Acquisizioni di attività finanziarie

<<

<<

<<

TOTALE

609.789

542.502

541.617

TOTALE GENERALE

54.902.158

56.061.749

57.663.529


Le Tabelle del disegno di legge finanziaria 2007: parti di
interesse per la Commissione XI (Lavoro
pubblico e privato)


Tabella A
Voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

La tabella A del disegno di legge finanziaria, reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. Tali stanziamenti non incidono, dunque, sugli stati di previsione dei singoli Ministeri, ma vengono iscritti al cap. 6856 (U.P.B. 4.1.5.9) della tabella del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 57,15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100,20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La relazione illustrativa allegata al ddl finanziaria in esame precisa che “l’accantonamento è finalizzato alla delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale  e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE e per interventi vari”.

Tabella B
Voci da includere nel Fondo speciale in conto capitale

La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.

Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria

Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2007 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

-          Legge 335 del 1995, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”: articolo 13 - Vigilanza sui fondi pensione

-          (U.P.B. 11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione: cap. 4332)

-          Anno 2007: 0,784 mln di euro;

-          Anno 2008: 0,784 mln di euro;

-          Anno 2009: 0,784 mln di euro.

 

-          Legge 448 del 1998, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”(provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999): articolo 80, comma 4 – Formazione professionale

-          (U.P.B. 10.1.2.1 - Contributo ad enti ed altri organismi: cap. 4161)

-          anno 2007: 1,96 mln. di euro;

-          anno 2008: 1,96 mln. di euro;

-          anno 2009: 1,96 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento era pari a 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008

 

-          Legge 350 del 2003, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”: articolo 3, comma 149 – Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali

-          (U.P.B. 14.1.1.0 – Funzionamento: cap. 5025)

-          anno 2007: 1,957 mln. di euro;

-          anno 2008: 1,957 mln. di euro;

-          anno 2009:1,957 mln. di euro.

 

Si segnalano, inoltre, il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

-          Legge 385 del 1978, “Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato”

-          (U.P.B. 4.1.5.4 - Fondo da ripartire per oneri del personale: cap. 3026)

-          anno 2007: 39,564 mln. di euro;

-          anno 2008: 39,564 mln. di euro;

-          anno 2009: 39,564 mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento era di 43,5 mln. di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

-          Legge 388 del 2000, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 74, comma 1 - Previdenza complementare dipendenti pubblici

-          (U.P.B. 3.1.5.9 - Previdenza complementare: cap. 2156)

-          anno 2007: 136,22 mln. di euro;

-          anno 2008: 136,22  mln. di euro;

-          anno 2009: 136,22  mln. di euro.

 

Nella tabella C della legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento era di 136 mln di euro per il 2006 e di 139 mln di euro per il 2007 e il 2008.

 

-          Decreto Legislativo 165 del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”: articolo 46 – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

-          (U.P.B. 12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: cap. 5223)

-          anno 2007: 3,43 mln. di euro;

-          anno 2008: 3,43 mln. di euro;

-          anno 2009: 3,43 mln. di euro.

 

Tabella D
Rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale

La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 - U.P.B. 3.2.3.1-, al quale sono stati attribuiti 675 mln. di euro per il 2007, 245 mln per il 2008 e 164 mln per il 2009.

 

Nella tabella D della legge finanziaria per il 2005 lo stanziamento era di 500 mln. di euro per il 2006, mentre non risultavano finanziamenti per il 2007 e il 2008.

 

Si rileva che, ai sensi dell’articolo 84, tutti gli interventi previsti dalla Tabella D sono finanziati dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Tabella E
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente

La tabella E indica le variazioni che si intendono apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa disposte precedentemente.

Non sono previste variazioni riguardanti il Ministero del lavoro.

Tabella F
Rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'eventuale effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento).

 

Per quanto attiene al lavoro e la previdenza sociale, nel settore denominato "interventi diversi" (settore d’intervento n. 27) si segnala il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 -, al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 735 mln. di euro per il 2007, 245 mln. di euro per il 2008 e 164 mln di euro per il 2009.

 

Nella tabella F della legge finanziaria per il 2006 lo stanziamento era pari a 610 mln. di euro per il 2006 e a 60 mln. di euro per il 2007; non era invece previsto finanziamento per il 2008.

 

Nello stesso settore di intervento si segnala, inoltre, il finanziamento del fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR),di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, iscritto al cap. 7398 – U.P.B. 3.2.3.57 -, al quale sono stati attribuiti 424 mln. di euro per il 2008 e il 2009 e 1.525 mln di euro per gli anni 2010 e successivi, fino al 2013.

 

Si consideri che l’articolo 84, comma 10, del disegno di legge in esame, nel riformulare l’articolo 8 del citato D.L. 203/2005, al fine di modificare la disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevede l’abrogazione della disposizione (comma 1) che istituisce dal 1° gennaio 2008 il menzionato fondo di garanzia per l’accesso al credito.

 

 


Schede di lettura del disegno di legge finanziaria
(A.C. 1746-bis)


Articoli 2, 31, 72, 81, 87, 103
(Effetti sulla finanza pubblica per settori di intervento)

 

Titolo II
Disposizioni in materia di entrate

Articolo 2

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l'anno 2007; 3.356 milioni di euro per l'anno 2008; 4.983 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro per l'anno 2007, -849 milioni di euro per l'anno 2008 e 249 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo III
Disposizioni in materia di spese

Capo I
Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

Articolo 31

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 176 milioni di euro per l'anno 2007; -4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 2.908 milioni di euro per l'anno 2007; 4.495 milioni di euro per l'anno 2008; 5.266 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 3.408 milioni di euro per l'anno 2007; 5.065 milioni di euro per l'anno 2008; 5.366 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo IV
Enti territoriali

 

Articolo 72

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 1.622 milioni di euro per l'anno 2007; 28 milioni di euro per l'anno 2008; 16 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

 

Capo V
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

 

Articolo 81

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni di euro per l'anno 2007, 2.076 milioni di euro per l'anno 2008 e 3.078 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo VI
Interventi in materia sanitaria

 

Articolo 87

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

a) saldo netto da finanziare -6.553 milioni di euro per l'anno 2007, -4.617 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.997 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo IV
Interventi per lo sviluppo e la ricerca

Capo I
Effetti finanziari

 

Articolo 103

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       d) saldo netto da finanziare: -7.859 milioni di euro per l'anno 2007, -7.595 milioni di euro per l'anno 2008 e -10.711 milioni di euro per l'anno 2009;

       e) fabbisogno del settore pubblico: -5.351 milioni di euro per l'anno 2007, -5.309 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.241 milioni di euro per l'anno 2009;

       f) indebitamento netto della P.A.: -5.236 milioni di euro per l'anno 2007, -5.134 milioni di euro per l'anno 2008 e -4.981 di euro per l'anno 2009.

 

 

Per la prima volta la legge finanziaria indica, all’inizio dei singoli titoli o capi, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi.

Sono stati così individuati 6 settori:

§      entrate (titolo II);

§      razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (titolo III, capo I);

§      enti territoriali (titolo III, capo IV);

§      previdenza (titolo III, capo V);

§      sanità (titolo III, capo VI);

§      sviluppo e ricerca (titolo IV).

 

Si segnala che non sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento delle disposizioni in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, capo III).

Non sono altresì indicati gli effetti sui saldi delle misure delle tabelle e degli allegati.

Si osserva altresì che in taluni casi i settori sono composti da disposizioni di carattere non omogeneo. Ad esempio, nell’ambito del settore della sanità è compresa una disposizione che modifica il regime delle entrate della regione Sardegna (art. 102), i cui effetti sono riferibili solo parzialmente alla spesa sanitaria. Il settore della ricerca e sviluppo (titolo IV) comprende disposizioni che riguardano ambiti molto differenziati: sostegno all’apparato produttivo (capo II); infrastrutture e trasporti (capo III); agricoltura (capo IV); ambiente e beni culturali (capo V); occupazione (capo VI); settori diversi (capo VI). L’ultimo capo contiene disposizioni varie, alcune delle quali avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in altri settori.

Si tratta in particolare di disposizioni in materia di: obblighi comunitari e internazionali; turismo; trasporto pubblico locale; agenzie fiscali; debiti pregressi dello Stato; ripristino dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale; difesa e missioni internazionali di pace; emittenza locale; famiglia; pari opportunità; assistenza sociale; montagna; politiche giovanili e sport; spese di giustizia; cooperazione allo sviluppo; patrimonio immobiliare estero.

 


Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

 

(dati in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore pubblico

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Entrate
(art. 2)

2.283

3.356

4.983

268

-849

249

268

-849

249

Razionalizzazione e riorganizzazione P.A.
(art. 31)

176

-4

-4

2.908

4.495

5.266

3.408

5.065

5.366

Enti territoriali
(art. 72)

1.622

28

16

4.409

4.948

5.436

4.409

4.948

5.436

Previdenza
(art. 81)

1.622

2.076

3.078

-526

-1.355

-2.098

-526

-1.355

-2.098

Sanità
(art. 87)

-6.553

-4.617

-5.997

2.970

3.218

4.127

2.970

3.218

4.127

Sviluppo e ricerca
(art. 103)

-7.859

-7.595

-10.711

-5.351

-5.309

-5.241

-5.236

-5.134

-4.981

TOTALE

-8.709

-6.756

-8.635

4.678

5.148

7.739

5.293

5.893

8.099

 

Il saldo netto da finanziare è il saldo del bilancio dello Stato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione dunque delle operazioni di accensione e rimborso prestiti), in termini di competenza.

Il fabbisogno è il risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Si tratta di un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese. Esso è riferito al settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza[12]. L’andamento di questo saldo ha importanti ripercussioni in termini di debito pubblico, poiché esso è finanziato con nuove emissioni di titoli del debito e rappresenta in larga misura l’incremento annuo dello stock.

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è il saldo conclusivo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; è espresso in termini di competenza economica[13], secondo le convezioni adottate in sede Eurostat, sulla base del SEC95[14]. Esso costituisce il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.

 

Il Governo ha dunque deciso, con un’innovazione di un certo rilievo, di dare evidenza nel testo normativo a saldi parziali, in precedenza desumibili solo dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (in particolare dall’allegato n. 7).

Secondo la relazione illustrativa, l’indicazione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica costituisce una «innovazione, di natura essenzialmente conoscitiva, che intende offrire elementi per innestare con più precisione la valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli andamenti tendenziali.»

 

Si osserva che i dati indicati dagli articoli in esame non sembrano coincidere con quelli riportati nella relazione tecnica e nei relativi allegati. Appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Occorre altresì che il Governo fornisca elementi puntuali circa i criteri di ricostruzione degli andamenti tendenziali dei singoli settori, al fine di consentire una verifica sulla congruità degli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica. Apparirebbe altresì opportuno distinguere all’interno dei singoli settori tra gli effetti positivi e gli effetti negativi in termini di saldi, ai fini di una migliore comprensione dell’effetto complessivo.

 

Si ricorda al riguardo che la risoluzione al DPEF 2007-2011 (Ventura ed altri n. 6-00004), approvata dall’Assemblea della Camera nella seduta del 26 luglio 2006, ha impegnato il Governo a fornire, in occasione della sessione di bilancio, quadri informativi relativi ai conti della pubblica amministrazione che consentano di individuare gli andamenti per sottosettori (amministrazioni centrali, enti territoriali ed enti di previdenza), anche con riferimento all'andamento del debito; analogamente, mettere a disposizione un quadro aggiornato degli andamenti tendenziali, sempre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, anche per aggregati riconducibili ai sottosettori nonché alle politiche di settore, tanto di spesa che di entrata.

 

Si osserva inoltre che occorre chiarire i motivi che hanno indotto ad ascrivere alle disposizioni sugli enti territoriali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, rilevanti soprattutto per il 2007 (1.622 milioni di euro). Quest’ultimo saldo si riferisce infatti al bilancio dello Stato, che, come è noto, con comprende gli enti territoriali.

 

Non sembra che dall’introduzione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica possa discendere una cogenza normativa dei medesimi, dal momento che gli effetti sui saldi delle disposizioni della legge finanziaria non appaiono determinabili con esattezza a priori.

Non è del resto prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui dall’attuazione delle disposizioni non derivino gli effetti indicati.

 

Si ricorda infine che la citata risoluzione al DPEF 2007-2011 ha impegnato il Governo a fornire informazioni dettagliate sugli effetti prodotti, sia sul versante della spesa che sul versante dell'entrata, dai provvedimenti legislativi in vigore, in raffronto con le relative previsioni.

Si valuti pertanto l’opportunità di verificare la disponibilità del Governo a fornire, in corso d’anno, informazioni sul conseguimento degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alla manovra.

 


Articolo 53
(Contenimento della spesa)

 

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

2. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle Categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

 

Il comma 1 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale) una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle seguenti categorie:

§      consumi intermedi (categoria 2);

§      trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali;

§      trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,

§      L’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata ad escludere dall’accantonamento previsto dall’articolo in esame gli stanziamenti relativi alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè la Chiesa cattolica, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Si osserva peraltro che la legge n. 222/1985 riguarda solo la Chiesa cattolica; i rapporti con le altre confessioni religiose sono disciplinati sulla base di leggi successive che dovrebbero essere richiamate espressamente.

§      altre uscite correnti (categoria 12);

§      tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.

 

A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Occorre al riguardo acquisire dal Governo puntuali indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattore legislativo.

Ai fini di una valutazione dell’impatto della disposizione in esame, appare inoltre necessario allegare, come avvenuto in precedenti occasioni, un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell’entità di ciascun accantonamento.

 


La seguente tabella riporta l’ammontare complessivo, iscritto del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (AC 1747), degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate dalla disposizione in esame (senza considerare le esclusioni).

(milioni di euro)

 

 

Complessivo

Oneri giuridicamente obbligatori

Oneri discrezionali

Spese correnti

 

 

 

Consumi intermedi

8.578

5.631

2.947

Trasferimenti a amministrazioni pubbliche

178.824

165.415

13.409

Trasferimenti a famiglie e ISP

3.826

3.327

499

Trasferimenti a imprese

3.840

3.442

398

Trasferimenti a estero

1.490

1.455

35

Altre uscite correnti

6.370

6.348

22

Spese in conto capitale

27.974

25.756

2.218

 

Totale

230.902

211.374

19.528

 

L’accantonamento previsto per il 2007, pari a 4.572 milioni di euro,  riguarda dunque circa il 2,0 per cento del complesso degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate.

Qualora l’accantonamento fosse riferito alla sola parte discrezionale, esso riguarderebbe il 23,4 per cento delle dotazioni.

Si segnala che il calcolo effettuato non considera le esclusioni previste dalla disposizione in esame (particolarmente rilevanti soprattutto per la categoria dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche): se si considerassero tali esclusioni la percentuale rispetto agli stanziamenti interessati risulterebbe ovviamente superiore.

 

 

il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può procedere, con decreto, a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie.

Deve in ogni caso essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; è inoltre preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per riduzione di accantonamenti di risorse di parte corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'ufficio centrale del bilancio.

 

Il comma 2 introduce una disciplina che appare volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione. Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.  

 

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, con propri decreti, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni  ivi richiamate.

Anche in tal caso deve essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e non possono essere effettuate variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 

Come in numerosi precedenti provvedimenti legislativi, approvati sia nel corso della XIV legislatura che della legislatura corrente[15], si intendono conseguire risparmi di spesa attraverso interventi di carattere orizzontale sugli stanziamenti di bilancio, sia pure prevedendo misure che assicurano una certa flessibilità ed introducendo incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda che l’efficacia di interventi indifferenziati sulle dotazioni di bilancio è stata più volte messa in discussione.

La Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio[16].

Più recentemente, la Commissione istituita dal Ministro dell’economia e delle finanze con l’incarico di effettuare una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 (cd. Commissione Faini) è stata unanime nel valutare negativamente l’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa. Secondo il documento trasmesso alle Camere recante una sintesi dei risultati della verifica, «il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione e l’impatto di programmi già avviati.»

 

Dall’applicazione della disposizione in esame non sono previsti effetti in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente perché trattasi di accantonamenti e non di vere e proprie riduzioni.

Sono invece stimati i seguenti effetti sul fabbisogno di cassa e sull’indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2.085

3.460

4.060

2.335

3.780

4.100

 


Articolo 4
(Assegni per il nucleo familiare)

 


1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro per le politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.


 

 

L’articolo in esame prevede una rideterminazione degli importi complessivi dell’assegno al nucleo familiare (di seguito “assegno”), di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

 

L’assegno per il nucleo familiare è stato introdotto con decorrenza 1° gennaio 1988 dal richiamato D.L. 69 del 1988. Si tratta di una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione .

L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito.

Beneficiari dell’assegno sono[17]:

§       i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;

§       i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;

§       i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi .

 

Come anche precisato, da ultimo, nella circolare INPDAP n. 21 dell'8 giugno 2005, la normativa dell'assegno per il nucleo familiare si applica ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e la concessione dell’assegno è subordinata alla circostanza che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante comunque da lavoro dipendente sia superiore al 70% del reddito familiare complessivo. Nel caso in cui nel nucleo sia compreso un familiare che in un anno abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito negativo è da considerare, ai fini che qui interessano, uguale a zero. In concreto, quindi, la perdita di reddito da parte di un componente del nucleo familiare non comporta la riduzione del reddito conseguito dagli altri componenti.

Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.

Per quanto concerne i limiti di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno, è necessario individuare il reddito familiare dichiarato per l’anno precedente quello della domanda.

In particolare il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda, o nel periodo di riferimento della domanda (L. 153 del 1988, articolo 2, comma 9) .

Si osserva che concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e quelli di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032, 91 euro annui, i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Nel caso in cui il reddito complessivo familiare sia composto da redditi diversi (ad esempio di impresa, di capitale), l’assegno spetta soltanto se la somma dei redditi di lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente supera il 70% del reddito complessivo familiare.

I livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione della percentuale dell’indice ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra un anno e l’altro.

Gli importi erogati a titolo di assegno per il nucleo familiare non concorrono a formare base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo. La prestazione erogata è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare.

Il pagamento dell’assegno viene generalmente effettuato dal datore di lavoro che anticipa la somma spettante al lavoratore e chiede poi il rimborso all’ente previdenziale tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile.

Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, validi per il periodo 1° luglio 2006 – 30 giugno 2006, sono stati determinati con la circolare INPS n. 83 del 16 giugno 2006.

Al fine di valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente attività di cura del nucleo familiare, l’articolo 1, comma 559, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha stabilito l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 .

Si ricorda, infine, che l’articolo 13 del D.P.R. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ha stabilito specifiche detrazioni, in relazione al reddito complessivo posseduto, ai fini dell’IRPEF per carichi di famiglia.

 

In particolare, l’articolo in esame prevede una rideterminazione, entro un massimale di maggiore spesa pari 1.400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007, dei livelli dell’assegno, destinata a favorire i nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli.

 

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l’obiettivo prioritario della riforma è quello di introdurre “una corretta progressività complessiva del sistema di sostegno dei redditi familiari”, superando i difetti presenti attualmente in tale sistema derivanti dall’operare combinato degli assegni (come stabiliti dalle attuali Tabelle) con le detrazioni IRPEF. In particolare, rileva la relazione, “le attuali tabelle implicano, al passaggio dei relativi scaglioni di reddito familiare, riduzioni molto accentuate dell’assegno, nell’ordine anche di 300 euro l’anno per figlio. La conseguenza è che al passaggio di scaglione si determinano le cosiddette <<trappole della povertà>>: a un aumento del reddito guadagnato corrisponde una riduzione del reddito disponibile della famiglia”.

Un altro obiettivo della riforma, si legge nella relazione, “è quello di sostenere in misura maggiore rispetto all’attuale non solo le famiglie con redditi bassi, ma anche quelle con redditi medi”.

 

Si riproduce di seguito la tabella esemplificativa riportata nella relazione illustrativa, che fornisce “un esempio del modo in cui potrà attuarsi la riforma con riferimento agli assegni per i nuclei familiari con uno, due o tre figli”.

 

Nuclei con 1 figlio

Importo annuale dell’assegno

Fino a 12.499 euro di reddito familiare

1.650 euro

Da 12.500 euro in avanti

L’importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro fino ad un reddito di 25.799 euro;

da 25.800 euro in poi l’importo decresce di 1,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 61.000 euro

Nuclei con 2 figli

Importo annuale dell’assegno

Fino a 12.499 euro di reddito familiare

3.100 euro

Da 12.500 euro in avanti

L’importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro fino ad un reddito di 29.999 euro;

da 30.000 euro in poi l’importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 66.500 euro

Nuclei con 3 figli

Importo annuale dell’assegno

Fino a 12.499 euro di reddito familiare

4.500 euro

Da 12.500 euro in avanti

L’importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro fino ad un reddito di 34.999 euro;

da 35.000 euro in poi l’importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi a 78.700 euro

Assegno aggiuntivo per nuclei con 3 figli e un solo genitore

Importo annuale dell’assegno

Fino a 14.499 euro di reddito familiare

800 euro

Da 14.500 euro in avanti

L’importo dell’assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi

 

La rideterminazione dei livelli deve essere effettuata con decreto del Ministro della famiglia, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale nonché - sia ai fini dell’osservanza del richiamato limite di spesa sia della verifica della coerenza con il nuovo sistema del calcolo dell’IRPEF di cui al precedente articolo 3 (cfr. al riguardo la relativa scheda) - con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Restano comunque fermi i criteri di rivalutazione previsti dall’articolo 2, comma 112 del richiamato D.L. 69 del 1988, in precedenza richiamati.

 

Secondo la relazione tecnica, dalla disposizione in esame derivano i seguenti maggiori oneri (in mln. di euro):

 

2007

2008

2009

1.400

1.400

1.400

 


Articolo 18
(Interventi di riduzione del cuneo e incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate)

 


1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

       «a) sono ammessi in deduzione:

       1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

       2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

       3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;

       4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

       5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

       b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

       c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

       d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

       e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

2. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

3. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 88, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.


 

 

L’articolo 18 introduce misure volte a favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la previsione di ulteriori deduzioni, con speciali disposizioni agevolative nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.

 

Il comma 1 modifica i princìpi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La lettera a) sostituisce la lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11. In base alla nuova formulazione, rimangono deducibili per tutti i soggetti passivi i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per tutti i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle amministrazioni degli organi costituzionali e delle regioni a statuto speciale [indicati mediante riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e)], i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’effettività degli stessi sia asseverata da uno dei soggetti indicati nella disposizione.

Sono inoltre previste le seguenti nuove fattispecie deducibili in favore dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti:

1) un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, ovvero

2) un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: questa deduzione è alternativa a quella testé indicata, riferita ad ogni lavoratore, e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis stabilita dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2006: v. infra, Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE);

3) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La relazione governativa segnala che la presente deduzione ha carattere innovativo solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con metodo analitico (imprese ed esercenti arti e professioni), in quanto, per i soggetti che determinano invece la base imponibile con il metodo retributivo (enti non commerciali, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997), l’esclusione di tali oneri opera già a regime.

 

La lettera b) interviene invece sul comma 4-bis.1 del medesimo articolo 11.

 

Il vigente comma 4-bis.1 riconosce una deduzione dalla base imponibile, nella misura di euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, ai soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a euro 400.000; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e ridotta proporzionalmente nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale. Limiti ulteriori riguardano gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

 

La presente disposizione precisa che la deduzione è accordata nella misura di euro 2.000 su base annua. Vengono inoltre espunte le disposizioni speciali riguardanti i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo d’imposta, i contratti di lavoro a tempo parziale nonché gli enti non commerciale e le società ed enti non residenti, per coordinamento con quanto è disposto nella successiva lettera c).

 

La lettera c) integra il comma 4-bis.2 dello stesso articolo 11, aggiungendo una disposizione sul calcolo delle deduzioni. In base alla nuova norma, le deduzioni previste al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) (nuove deduzioni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati) e al comma 4-bis.1 (deduzione per i soggetti con componenti positivi fino a euro 400.000):

a) sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta;

b) nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità previste all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;

c) per gli enti non commerciali residenti e le società ed enti non residenti, spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali; in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto stabilito per la determinazione della base imponibile di tali enti dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

La lettera d) coordina la formulazione del comma 4-ter del medesimo articolo 11, prevedendo – per i soggetti la cui attività è esercitata nel territorio di più regioni – che le deduzioni previste dall’intero articolo 11 (e non più le sole deduzioni previste dai commi 4-bis e 4-bis.1) siano applicate sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

 

La lettera e) introduce una disposizione agevolativa per le imprese che impiegano donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato posta dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione (la cui efficacia termina il 31 dicembre 2006: v. infra, Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE).

 

A norma dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera f), di questo regolamento, rientra nella nozione di «lavoratore svantaggiato» qualsiasi persona appartenente ad una delle categorie ivi definite, che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro: in particolare è considerata tale “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (v. infra) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.

L’articolo 5 dello stesso regolamento ìndica le condizioni che debbono soddisfare i regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi.

L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili.

Quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; inoltre, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

 

L’agevolazione prevista dal nuovo comma 4-sexies è configurata come aumento della deduzione per incrementi dell’occupazione relativamente alle aree svantaggiate, ed è alternativa alla quintuplicazione prevista per i nuovi occupati in tali aree dal comma 4-quinquies nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.

 

Il comma 4-quinquiesprevede che, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater (entro 20.000 euro annui) è:

1) quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea (gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione), individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo;

2) triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del medesimo Trattato (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), individuate come sopra.

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, la deroga si applica a regioni del livello II della NUTS con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE. Si tratta, quindi, di regioni svantaggiate rispetto alla media europea.

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato copre invece gli aiuti destinati ad altri tipi di aree in difficoltà che risultano svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle zone del livello III della NUTS che possono beneficiare di tale deroga è stabilito dalla Commissione su proposta degli Stati membri i quali possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.

Per il periodo di programmazione 2000-2006 gli Stati membri hanno negoziato con la Comunità la Carta degli aiuti a finalità regionale, che comprende, da un lato, le regioni o aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall’altro, i massimali di intensità di aiuti.

Per quanto riguarda l’Italia, con decisione della Commissione del 13 marzo 2000è stata approvata la Carta degli aiuti relativa alle regioni meridionali (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a) (coincidenti con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali), e con decisione del 20 settembre 2000 è stata approvata la Carta relativa alle aree ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c).

Mentre l’intero territorio delle regioni meridionali è ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale, le aree 87.3.c) comprendono parti del territorio delle regioni del Centro-Nord, oltre che l’Abruzzo e il Molise.

 

Nella nuova ipotesi, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità e alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

 

Il nuovo comma 4-septies dispone comunque che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse nell’intero articolo non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro; inoltre, l'applicazione delle nuove deduzioni introdotte nel comma 1, lettera a), ai numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni previste dai commi 4-bis per le piccole imprese e 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies in materia di deduzioni per nuovi occupati.

 

La relazione tecnica stima le conseguenze finanziarie delle disposizioni proposte in una diminuzione di gettito dell’IRAP pari, in termini di competenza, a 2,88 miliardi di euro per il 2007, a 4,68 miliardi di euro per il 2008 e a 4,80 miliardi di euro per il 2009. In termini di cassa, la diminuzione di entrata è stimata in 2,45 miliardi per il 2007, 4,41 miliardi per il 2008 e 4,68 miliardi per il 2009.

 

Il comma 2 subordina l’applicabilità delle nuove deduzioni introdotte dalla lettera a), limitatamente ai numeri 2) e 4), all'autorizzazione delle competenti autorità europee; ove questa sia concessa, le agevolazioni decorreranno dal mese di febbraio 2007 nella misura della metà, e per il loro intero ammontare dal successivo mese di luglio, conseguentemente ragguagliandosi ad anno la deduzione prevista dal citato numero 2).

 

Il comma 3 stabilisce che la deduzione introdotta dalla lettera a), numero 3), spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007, e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

 

Il comma 4 disciplina la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007 (data di inizio di alcune agevolazioni, a norma dei precedenti commi 2 e 3. A questo fine potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

 

Il comma 5 stabilisce che, al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di rientro dai disavanzi per la spesa sanitaria, previsti dall'articolo 88, comma 1, lettera b), del presente disegno di legge (v. la scheda corrispondente), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette somme sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Riforma degli aiuti “de minimis

Il 20 settembre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di regolamento volto a modificare e a sostituire il regolamento (CE) n. 69/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2006. Il nuovo regolamento sarà valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La Commissione invita le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni sul progetto sottoposto a consultazione entro il 20 ottobre 2006.

L’iniziativa della Commissione si iscrive nell’ambito del piano d’azioneAiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107) presentato dalla Commissione il 7 giugno 2005 allo scopo di razionalizzare e di semplificare le procedure in materia di aiuti di Stato.

Il progetto di regolamento propone di innalzare la soglia degli aiuti “de minimisconcessi nell’arco di 3 esercizi finanziari ad una stessa impresa da 100.000 (come previsto nel regolamento (CE) n. 69/2001) a 200.000 euroal fine di tenere conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL nell’UE fino al 2006 e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente allo stesso progetto.

Le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi, a certe condizioni, anche agli aiuti concessi prima della loro entrata in vigore, compresi i settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/21 quali i trasporti e la commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Esse, inoltre, si applicheranno soltanto agli aiuti trasparenti ovvero agli aiuti il cui importo preciso potrà essere determinato in anticipo, senza effettuare un’analisi del rischio.

La Commissione propone di escludere dal campo di applicazione degli aiuti de minimis alcuni settori in quanto già disciplinati da norme specifiche.

Di conseguenza, in base al nuovo progetto, sarebbero esclusi dal campo di applicazione del futuro regolamento:

-        gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore del trasporto stradale[18];

-        gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

-        gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;

-        gli aiuti concessi alle imprese per attività nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato solo nei casi seguenti: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. Tale categoria di aiuti, di conseguenza, non dovrebbe più essere soggetta al regolamento (CE) n. 1860/2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura e della pesca;

-        gli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. La Commissione precisa che non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi e o esistenti su un nuovo mercato;

-        gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

-        gli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.

 

Infine, il nuovo progetto di modifica fornisce indicazioni precise in materia di prestiti, conferimenti di capitale, capitale di rischio e garanzie.

Esso stabilisce, in particolare, che:

-        gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se il beneficiario non è un’impresa in difficoltà e l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e se il prestito è assistito dalle normali garanzie;

-        gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti de minimis trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis;

-        gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti de minimis trasparenti a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato non preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;

-        gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a piccole e medie imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se il prestito totale che sottende la garanzia individuale fornita nell’ambito di tale regime non supera 1.700.000 euro per impresa beneficiaria e la garanzia non supera l’80% del prestito. Nelle intenzioni della Commissione, questo dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto. Sotto questo profilo il nuovo regolamento integrerà gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese pubblicati dalla Commissione il 19 luglio 2006.

Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

L’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica su un documento di lavoro in vista della revisione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSI). La Commissione invita le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro il 13 ottobre 2006.

Considerato che nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di ricerca, sviluppo e innovazione è insufficiente per l’economia europea, la Commissione sottolinea la necessità di modernizzare e potenziare le attuali regole in materia di aiuti di Stato in questo settore al fine di garantire una maggiore crescita nell’UE.

A tal fine la Commissione intende, in particolare, estendere le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell’innovazione considerata non in senso astratto, ma legata ad attività concrete, volte espressamente a rimediare a fallimenti del mercato che ostacolano l’innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.

La Commissione, inoltre, intende promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato concessi in questo settore, aumentando l’ambito delle esenzioni per categoria, attualmente limitate agli aiuti alle PMI. A tal fine le misure di aiuto alle RSI meno problematiche saranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. La Commissione precisa, infine, che non saranno autorizzate le misure di aiuto che escludono la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova disciplina proposta dalla Commissione, essa si applicherà agli aiuti di Stato alle RSI in campo ambientale, viste le numerose sinergie da sfruttare tra l’innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta ad ottimizzare l’uso dell’energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza. Inoltre gli aiuti a favore dell’occupazione e della formazione dei ricercatori continueranno ad essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione e della formazione, ovvero dal regolamento (CE) n. 68/2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione, e dal regolamento (CE) n. 2204/2002, relativo agli aiuti a favore dell’occupazione. Sono, infine, esclusi dal campo di applicazione della disciplina gli aiuti per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo a favore delle imprese in difficoltà in conformità degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

In considerazione del maggiore rischio che determinate misure possano provocare distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione intende procedere ad una valutazione dettagliata della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune in base ad un test comparativo articolato in tre fasi: le prime due concernenti gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse e la terza gli effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza nonché il saldo tra effetti positivi e negativi. La valutazione dettagliata riguarderà, in particolare, le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria e, per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina proposta, gli aiuti a progetti e studi di fattibilità, gli aiuti all’innovazione del processo e o dell’organizzazione in attività relative a servizi e gli aiuti ai poli di innovazione a condizione che, per tutte le fattispecie contemplate, l’importo dell’aiuto superi i 5 milioni di euro.

La nuova disciplina dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013. La Commissione applicherà la disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali deve rendere una decisione dopo la sua pubblicazione anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione. La nuova disciplina prevede, infine, una serie di obblighi a carico degli Stati membri i quali sono tenuti a:

-        esprimere il loro accordo incondizionato alle misure proposte entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In caso contrario la Commissione riterrà che lo Stato membro non concorda con le misure proposte;

-        adattare alla nuova disciplina i vecchi regimi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e presentare relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI.

Revisione del regolamento (CE) n. 2204/2002/CE

Il 25 agosto 2006 si è conclusa una consultazione pubblica su un progetto di regolamento finalizzato ad estendere di un anno, fino al 31 dicembre 2007, il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.


Articolo 32
(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni
riguardanti i Ministeri)

 


1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

       a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

       b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

       c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

       d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

       e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

       f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

       g) all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.

3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

4. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 1, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

       a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

       b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

7. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

8. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, emana linee guida per l'attuazione del presente articolo.

10. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f), e di quanto disposto dal comma 5.

11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

12. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è coordinata dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.


 

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri,finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 400/1988[19].

Come si legge nella relazione illustrativa, l’intervento costituisce uno strumento per il contenimento della spesa per le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 53 del disegno di legge.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione.

Innanzitutto (lett. a), si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti.

 

L’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400 (così è stabilito nell’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

 

I regolamenti adottati ai sensi del presente provvedimento dovranno diminuire il numero degli uffici anche di livello dirigenziale non generale, intervenendo così in materia che la legge espressamente riserva ad una fonte di rango inferiore (decreto ministeriale).

Una seconda linea di intervento dei futuri regolamenti (lett. c) consiste nella revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione. A questo proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo.

 

La seconda soluzione riporta alla natura originaria degli uffici territoriali del Governo. Istituiti dall’art 11 del D.Lgs. 300/1999, in sostituzione delle prefetture, avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). In seguito, le funzioni degli UTG (che hanno assunto la denominazione di prefetture – uffici territoriali del Governo) hanno mutato le loro funzioni, assumendo un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato (D.Lgs. 29/2004). Anche il DPR 287/2001 che individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali è stato abrogato (DPR 180/2006).

 

Il provvedimento in esame individua almeno due settori specifici in cui vengono indicate le strutture periferiche da riorganizzare, sempre attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione:

§      il primo è il Ministero degli affari esteri (lett. g)del comma in esame) che dovrà unificare i servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (vedi infra);

§      il secondo intervento è contenuto nell’art. 33 del provvedimento in esame (cui si rinvia) che provvede alla riorganizzazione delle sedi periferiche del Ministero dell’interno (prefetture, questure, comandi dei vigili del fuoco). In particolare, si prevede la soppressione delle strutture nelle province con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti. Pertanto, delle due alternative indicate sopra per la semplificazione delle sedi periferiche – istituzione di in un unico ufficio regionale o accorpamento presso le prefetture – di fatto nelle piccole province sarà praticabile solamente la prima, stante appunto la soppressione della prefettura.

 

Come accennato, la lettera g) del comma 1 prevede l’esercizio della potestà regolamentare con riferimento al Ministero degli Affari esteri, e segnatamente allo scopo di unificare i servizi contabili della rete diplomatica in un unico ufficio, qualora detti servizi siano ubicati nella stessa città estera. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.R. 1202000[20]saranno svolte – in base alle norme regolamentari da adottare – dal responsabile dell’ufficio unificato, che agirà per conto di tutte le rappresentanze interessate.

 

A norma dell’articolo 3 del DPR 120/2000 sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria, come già previsto dall’art. 2 della legge 6 febbraio 1985, n. 15  “Disciplina delle spese da effettuarsi all’estero dal Ministero degli Affari esteri”.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

 

La terza direttrice di intervento (lett. f) prevede una generale riduzione degli organici di tutte le amministrazioni. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con una basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:

§      gestione delle risorse umane;

§      informatica;

§      manutenzione e logistica;

§      affari generali;

§      provveditorati e contabilità.

 

Per la riduzione del personale di supporto, l’articolo in esame (comma 5) prevede una realizzazione secondo una scansione temporaleprecisa: il limite del 15% dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2008, sulla base di piani di riallocazione del personale in servizio da predisporre immediatamente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, non oltre il 31 marzo 2007. Detti piani saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla approvazione dei piani non potranno essere disposte nuove assunzioni.

La riduzione del personale di supporto dovrà essere applicata anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e ai Vigili del fuoco, in modo da liberare risorse, ora utilizzate per altri fini, nelle attività di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

 

Disposizioni analoghe a quelle testé illustrate sono recate dal successivo art. 39 con riguardo alle agenzie ed agli enti pubblici non economici nazionali.

 

Gli altri criteri – guida per i regolamenti da emanare, indicati dal comma 1, riguardano la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lett. b); gli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lett. d) e gli organismi di analisi, consulenza e di studio (lett. e).

 

I commi da 2 a 12 delineano il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondi criteri individuati dal comma 1.

Esso può essere sintetizzato come segue:

§      le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio  - entro il 10 gennaio 2007 - ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) provvedono a programmare la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15 % (comma 10);

§      il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 9);

§      entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica, che specifichi le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 4);

§      l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 4);

§      sempre entro il 31 marzo 2007 dovranno essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 5);

§      i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 2);

§      dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 3).

 

Viene, inoltre, previsto un sistema di controllo e di sanzioni:

§      il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano ogni sei mesi lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati alle Camere con una relazione specifica (comma 6);

§      anche gli organi di controllo delle singole amministrazioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Inoltre, dopo due anni, verificano il rispetto delle disposizioni relative al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (comma 8);

§      le amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento non possono, per gli anni 2007 e 2008, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (comma 7);

§      il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, e nei programmi di cui al comma 10 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (comma 11).

 

Infine (comma 12), viene istituita una Unità per la riorganizzazione  composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con il duplice compito di coordinare le attività delle singole amministrazioni e di monitorare tali attività. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

 


Articolo 36
(Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)

 


1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

(Secondo periodo stralciato).


 

 

Il primo periodo dell’articolo 36 (il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento dei deputati, ha stralciato nella seduta del 5 ottobre 2006 il secondo periodo dell’articolo in esame in quanto disposizione estranea al contenuto proprio delle leggi finanziarie), prevede che l’obbligo per gli enti previdenziali di destinare un’ulteriore quota dei propri fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n,. 498, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.

 

L’articolo 3 della L. 23 dicembre 1992, n,. 498 ha previsto, per gli anni 1993 e 1994, l’obbligo, per gli enti previdenziali, di destinare una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.

Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.

In ogni caso, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali, infine, possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze).

Successivamente è intervenuto l’articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che ha prorogato l’applicazione dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1992, n. 498 fino al 31 dicembre 2005.

 


Articolo 39
(Riorganizzazione e
riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali)

 


1. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.

2. Le agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.


 

 

L’articolo 39 reca disposizioni in materia di riorganizzazione e riallocazione di determinate categorie di personale degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie.

 

Si ricorda che il titolo II del D.Lgs. 300/1999[21] (articoli 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle Agenzie.

Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Le Agenzie oggi previste dal D.Lgs. 300/1999 sono le seguenti:

-        Agenzia industrie difesa;

-        Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

-        Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture;

-        Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale;

-        quattro Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio[22]).

L’art. 10 del D.Lgs. 300/1999 configura le agenzie fiscali come agenzie “speciali”, in quanto soggette ad una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale di cui ai precedenti artt. 8 e 9. La specifica disciplina di queste agenzie è recata dagli artt. 57-72.

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti. Si tratta dei seguenti:

-        Agenzia spaziale italiana (ASI);

-        Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

-        Agenzia per i servizi sanitari regionali;

-        Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

-        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

-        Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

-        Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

-        Agenzia nazionale del turismo.

 

In particolare, il comma 1 prevede un limite all’utilizzo di personale impegnato in specifiche attività da parte degli enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie. Si prevede infatti che il personale impiegato nello svolgimento delle funzioni di supporto, comprese quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali e dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

 

Pertanto, ai sensi del successivo comma 2, gli enti in questione hanno l’obbligo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro 31 marzo 2007, di adottare i provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione del personale ai fini del rispetto del parametro di cui al precedente comma 1, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

 

I provvedimenti di riorganizzazione citati, ai sensi del comma 3, devono essere trasmessi al presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nonché al Ministero dell’economia e delle finanze  - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale i provvedimenti di riorganizzazione debbano essere trasmessi alle amministrazioni destinatarie.

 

Il comma 4 specifica che i processi riorganizzativi devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il comma 5 prevede un sistema di monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo in esame da parte degli organi competenti, i quali altresì hanno l’obbligo di trasmetterne i risultati ai Ministri vigilanti ed alla Corte dei conti entro il 29 febbraio 2009. Gli stessi organi preposti al controllo devono altresì verificare ogni anno il rispetto del limite del 15 per cento delle risorse complessivamente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

 

Al riguardo, si segnala che il testo non specifica i tempi di trasmissione dei risultati del monitoraggio a decorrere dal 2009, anno in cui tale attività è da considerarsi a regime.

 

Il comma 6 infine dispone che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e quindi sia la mancata adozione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto sia il mancato rispetto del parametro di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2008, comporta la revoca o lo scioglimento degli organi degli Enti e delle Agenzie. Contestualmente alla cessazione di tali organi è nominato un commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere all’attuazione delle disposizioni in oggetto entro il termine massimo di un anno.

 


Articolo 43
(Ricorsi in materia pensionistica)

 


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.


 

 

L’articolo in esame prevede la soppressione di determinati comitati dell’INPS e dell’INPDAP nonché la devoluzione dei ricorsi amministrativi pendenti ai dirigenti in servizio nei rispettivi Istituti.

 

In particolare, si dispone la soppressione, dal 1° gennaio 2008, dei comitati centrali, regionali e provinciali dell’INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP, con conseguente attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti di entrambi gli Istituti.

 

I comitati centrali dell’INPS sono, ai sensi della L. 30 aprile 1970, n. 639[23], organi dell’Istituto, e sono rappresentati da un comitato esecutivo e una serie di comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (cd. comitati speciali) (attualmente sono 18).

I loro compiti consistono, tra gli altri, nel deliberare sui ricorsi in prima o in seconda istanza (al riguardo il comitato esecutivo delibera in via definitiva sui richiamati ricorsi che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali).

 

I comitati regionali e provinciali, a livello locale, partecipano alla gestione dell'INPS.

In particolare, il comitato regionale, composto dai soggetti richiamati nell’articolo 42 della L. 9 marzo 1989, n. 88[24], svolge, ai sensi del successivo articolo 43, i seguenti compiti:

-        coordinamento dell'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

-        mantenimento del collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

-        mantenimento dei contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

-        presentazione periodica, al consiglio di amministrazione, di una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;

-        decisione, in via definitiva, in merito ai ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

-        svolgimento dei compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto

 

I comitati di vigilanza delle gestioni autonome sono stati istituiti con l’articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479[25]con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368[26], il comitato di vigilanza di ciascuna gestione:

-        predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa;

-        propone le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

-        decide sui ricorsi amministrativi avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni.

La relazione tecnica al riguardo afferma che i comitati dell’INPS soppressi sono complessivamente 140, di cui 18 centrali, 20 regionali, e 102 provinciali, per una spesa pari, nel 2005, ad oltre 5 milioni di euro.

I comitati di vigilanza dell’INPDAP sono invece 6, di cui solamente 2 funzionanti, con un onere, sempre per il 205, di 27.300 euro.

In relazione a ciò, gli effetti sui saldi di finanza pubblica, sempre secondo la relazione tecnica, sono quantificabili in base alla seguente tabella (dati in mln di euro).

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno

indebitamento

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

=

=

=

5

5

5

5

5

5


Articolo 57
(Assunzioni di personale)

 


1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Stralciato.

9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

11. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

12. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

13. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

       «h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

       h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

       h-quater) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC».


 

 

L’articolo in esame detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, va considerato che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Una disposizione di analogo tenore era già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie: tuttavia, rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). E' stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103).

 

In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        agenzie;

-        enti pubblici non economici;

-        enti di ricerca;

-        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 .

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni, ed espressamente autorizzate, negli anni 2005 e 2006: trattasi delle assunzioni di 1324 agenti della Polizia di Stato e di 1400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.

Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.

E’ stata prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.

E’ stata inoltre disposta, con il comma 96, una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie della disciplina di blocco – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - possono assumere, nel triennio 2005-2007, personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

Si ricorda che il comma 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il blocco del “turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.

A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse dovrebbero consentire circa 3.000/3.500 assunzioni annue. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-       del personale del settore della ricerca;

-       del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[27];

-       dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-       del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-       dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-       dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-       del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-       degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

Il comma 1 stabilisce che, per l’anno 2007, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni di personale per un contingente complessivo non superiore a 1.000 unità. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si osserva che la disposizione non prevede in quale modo si proceda alla ripartizione del contingente complessivo tra i vari Corpi di polizia.

 

Si ricorda che il comma 246 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 246 dispone inoltre che alla ripartizione di tali unità di personale si provveda con le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze[28].

 

I commi 2, 3, 7, 8 e 9 contengono disposizioni volte alla stabilizzazione del personale lato sensu “precario” presso le pubbliche amministrazioni: personale a tempo determinato, personale con rapporti di formazione e lavoro (CFL), personale in posizione di comando.

 

Il comma 2, in attuazione di quanto annunciato dal Governo nel DPEF 2007-2011 con riferimento alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, prevede l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel richiamato Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale (è da intendersi: di pubbliche amministrazioni) che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

§      sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

§      che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

§      che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame riguarda il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

Il comma in esame, non delimitando la platea delle amministrazioni pubbliche che possono procedere alla stabilizzazione, sembrerebbe riferirsi a tutte le amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui al comma 95 della legge n. 311/2004.

Sembrerebbe inoltre che il primo periodo del comma 2 preveda che la stabilizzazione di tale personale possa avvenire senza una apposita procedura selettiva, sulla base solamente della richiesta degli stessi interessati, purché possano far valere un rapporto di lavoro di una certa durata (tre anni almeno) presso le medesime pubbliche amministrazioni instaurato mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”.

Si osserva al riguardo che andrebbe valutato se la disposizione di cui al comma 2 appare in linea con il disposto dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.

 

Si ricorda che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, appare costante l’affermazione secondo cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le tante, sentt. n. 1 del 1999, nn. 205 e 34 del 2004, n. 190 del 2005). Va altresì considerato che la giurisprudenza costituzionale afferma anche che il principio del concorso pubblico non è incompatibile – nella logica di agevolare il buon andamento dell’amministrazione – con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione.

 

Si osserva inoltre che andrebbe chiarito l’inciso “previste da norme di legge”, con riferimento alle procedure selettive.

 

Si prevede che le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Inoltre, si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.

 

La relazione tecnica, con riferimento alla stabilizzazione del personale precario, afferma che gli oneri del personale a tempo determinato il cui rapporto è stato anno per anno prorogato dalle leggi finanziarie “risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa”.

 

Si rinvia al comma 5 per quanto riguarda la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale per gli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 3 dispone che le modalità di assunzione, per la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 2 devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. Si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni.

 

Si ricorda che i commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti[29]:

-        Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio: tali amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) (comma 237, primo periodo);

-        Ministero dell’economia e delle finanze: tale amministrazione può avvalersi del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 (comma 237, secondo periodo);

-        Ministero della giustizia: tale amministrazione, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro (comma 238);

-        Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL: gli enti e organi richiamati possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dagli stessi stipulati. In particolare, per quanto concerne gli enti previdenziali, la proroga concerne i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti (comma 239);

-        Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT): tale agenzia può continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia (comma 240, primo e secondo periodo);

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione): tale organismo è autorizzato a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro (comma 240, terzo e quarto periodo);

-        Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): l’ente è autorizzato a continuare ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005, con oneri che continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente (comma 241);

-        Corpo forestale dello Stato: tale amministrazione può continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005 (comma 242).

 

Per tale personale resta fermo che al relativo onere si provvede mediante il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 266, facendo salvo per il restante personale (è da intendersi: il personale che non possiede i requisiti di cui al precedente comma 2) l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 249, della medesima legge.

 

Si ricorda che il comma 247 della legge n. 266 prevede che le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: si prevede che vengano considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo[30].

Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[31].

Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.

Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):

§       le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247;

§       i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).

Infine il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252.

 

Il comma 4 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni: Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§      amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§      agenzie;

§      enti pubblici non economici;

§      enti di ricerca;

§      enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide (dettando limiti più restrittivi) sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 95 - a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni -, possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Conseguentemente, il successivo comma 11 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della L. 311, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Pertanto, per il combinato disposto del comma 4 in esame e del comma 103 della L. 311 del 2004, le pubbliche amministrazioni su indicate possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

§      per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

§      a partire dall’anno 2010 entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Si osserva che la platea delle pp.aa. cui si applica la disposizione in esame non coincide perfettamente con quella di cui al comma 95 della legge n. 311/2004, includendo anche i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il secondo periodo del comma 4 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Invece le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 15.

 

Il comma 5 attribuisce alle amministrazioni che hanno in servizio personale a tempo determinato con anzianità almeno triennale ed assunto mediante prove selettive di tipo concorsuale o previste da norme di legge, la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni rispetto a quelli fissati dal comma 4. Difatti si dispone che tali le amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 (cfr. supra) nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5, possono procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 6 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4, non interessate dalla stabilizzazione del personale a termine, a procedere ad ulteriori assunzioni, per “fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza”.

 

Si osserva che sarebbe opportuno esplicitare che si tratta di assunzioni di “personale a tempo indeterminato”.

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Si dispone che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito DPCM.

 

Il comma 7 autorizza la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti di formazione e lavoro (CFL), più volte prorogati dalle recenti leggi finanziarie per l’impossibilità di procedere alla stabilizzazione a causa del blocco del “turn over” (da ultimo dall’articolo 1, comma 243, della legge n. 266/2005).

La stabilizzazione può essere attuata dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2007), nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

 

Si ricorda che il comma 243 della legge n. 266 prevede che sia mantenuto in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni[32]. Inoltre, lo stesso comma, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), precisa che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, possano essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

 

Il comma 9dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa.

 

Si ricorda che, da ultimo, il comma 244 della legge n. 266/2005 ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa[33].

Tali comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si evidenzia che la proroga di cui al comma 9, al contrario di quelle delle precedenti leggi finanziarie, non riguarda il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.

 

Il comma 10 dispone una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 4, 5, 7 e 8.

In particolare si prevede che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

L’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 restringe ulteriormente (rispetto alla vigente normativa) la possibilità per alcune pubbliche amministrazioni (cfr. infra) di avvalersi di personale a tempo determinato, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005.

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

§       alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

§       alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

§       agli enti pubblici non economici;

§       agli enti di ricerca;

§       alle università;

§       agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[34].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[35]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

In sostanza il comma in esame comporta un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di “limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso”.

 

In base alla relazione tecnica, il comma 12 comporta economie lorde per più di 72 milioni di euro annui.

 

Il comma 13 dispone la soppressione dell’apposito Fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, di cui ai commi 228 e 229 della legge n. 266/2005.

 

I commi 228-230 della legge n. 266 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, a “razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità”.

In particolare, con il comma 228 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Destinatarie del suddetto fondo sono le pubbliche amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie - incluse le agenzie fiscali -, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca ed enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[36], a condizione che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40%.

Il successivo comma 229 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un D.P.C.M., su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1° marzo 2006.

Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’”effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità”.

 

La relazione illustrativa motiva la soppressione del Fondo sulla base delle scarsissime richieste pervenute per usufruire delle risorse del Fondo, anche a causa della complessità della relativa procedura.

 

In base alla relazione tecnica il comma 13 comporta, a decorrere dal 2007, economie lorde pari a 20 milioni di euro annui, somma che coincide con l’importo stanziato annualmente per il Fondo in questione.

 

Il comma 14 integra l’elenco delle categorie di personale di cui è prevista l’assunzione prioritaria ai sensi dell’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si ricorda che il comma 96 della legge n. 66 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia[37].

Il comma 97, così come successivamente modificato, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente.

In particolare, deve essere considerata prioritaria l’immissione in servizio:

-        degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;

-        del personale del settore della ricerca;

-        del personale in servizio nel dicembre 2003, o che abbia prestato servizio per almeno due anni, in posizione di distacco o comando presso l’Azienda per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 180/1998 convertito dalla legge 276/1998[38];

-        dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e in quelli dei cancellieri C1 dell’Amministrazione giudiziaria;

-        del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

-        dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino al 1° gennaio 2005;

-        dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

-        del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e al controllo dei confini dello Stato;

-        dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

 

In particolare il comma in esame aggiunge le seguenti ulteriori categorie di personale all’elencazione di cui al citato comma 97:

§      personale necessario alla copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio;

§      personale del Ministero degli affari esteri;

§      addetti alla sicurezza dell’ENAC.

 

Si osserva, sul piano della formulazione, che alla lettera h-bis) sarebbe opportuno sostituire le parole: “per la copertura delle posizioni” con le seguenti: “personale necessario alla copertura delle posizioni”.

 


Articolo 58
(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)

 


1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


 

 

L’articolo in esame reca disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

A tal fine, i commi 1 e 2 incrementano, a decorrere dal 2007, le risorse per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2006 per la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

Si ricorda che i commi 183-186 della legge n. 266 hanno stabilito la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al riconoscimento degli incrementi retributivi per il personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007.

In particolare sono stanziati:

-        per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 183);

-        per il personale statale in regime di diritto pubblico: 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 184).

 

Si prevede in particolare, ai commi 1 e 2 in esame:

§      per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato: un incremento di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 (comma 1);

 

In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

 

§      per il personale statale in regime di diritto pubblico è previsto un incremento di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 (comma 2).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-        i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-        il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-        il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

 

Come precisato anche dalla relazione, le ulteriori risorse stanziate (ad integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale) per il biennio economico 2006-2007 dai commi 1 e 2, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello stato del 4,46%, di cui il 3,7% per l’adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio (rispettivamente 1,7%e 2%).

Pertanto:

§      per l’anno 2006 restano ferme le risorse stanziate dai commi 183 e 184 della legge finanziaria per il 2006, parametrate all’indennità di vacanza contrattuale;

§      per l’anno 2007 le risorse aggiuntive consentono di attribuire incrementi retributivi del 2%, pari al tasso di inflazione programmata;

§      a decorrere dal 2008, viene attribuito un incremento aggiuntivo del 2,46%.

 

Il comma 3 dispone che le somme di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Tale disposizione è analoga a quelle di cui all’articolo 1, comma 90, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005 e all'articolo 1, commi 181 e 185, della legge finanziaria per il 2006.

 

Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 4 ribadisce che le risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché per i miglioramenti economici spettanti ai professori ed ai ricercatori universitari[39] sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale stabilisce appunto che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il comma 4 dispone quindi che la quantificazione delle risorse in questione sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 

Si osserva che l’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.


Articolo 59
(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

 


1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli articoli 73 e 74 della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 12, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


 

 

L’articolo in esame, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno fissate dagli articoli 73 e 74 del provvedimento in esame (cfr. infra), rivede a partire dall’anno 2007 gli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, ai sensi degli articoli su citati, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Pertanto l’articolo in esame, ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

In particolare le regioni e gli enti locali, per contenere la spesa per il personale, possono far leva sui principi desumibili dalle seguenti disposizioni:

§      articolo 32 del provvedimento in esame, relativo al riassetto organizzativo (cfr. supra);

§      articolo 57, commi 2, 3 e 12 del provvedimento in esame per quanto attiene alle assunzioni (cfr. supra), considerando l’eventuale opportunità di stabilizzare il personale precario;

§      articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa;

 

Si ricorda che i commi da 189 a 196 della legge n. 266 recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego.

Il comma 187 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Si prevede che tali fondi debbano avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165 del 2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)[40].

E’ richiesta la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente per la costituzione (in sede contrattuale) di nuovi fondi (comma 190).

Il successivo comma 191 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. Lo stesso comma, inoltre, introduce una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004[41].

Il successivo comma 192, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi stessi debbano coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

Ai sensi del comma 193, gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria (le cd. progressioni orizzontali), devono continuare ad essere a carico dei fondi pertinenti. Tali importi devono essere, inoltre, portati in detrazione, in ragione d’anno, dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione di servizio a qualsiasi titolo avvenuta. Lo stesso articolo dispone altresì che i richiamati importi debbano essere riassegnati, dalla data individuata in precedenza, ai fondi medesimi in base alla normativa contrattuale vigente.

Il comma 194 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche debbano “tenere conto”, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il successivo comma 195 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, tali risparmi costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L’ultimo periodo del comma ribadisce il divieto, negli anni successivi, dell’utilizzo di tali somme ai fini dell’incremento dei più volte citati fondi.

Il comma 196, infine, impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o al diverso, equivalente, organo di controllo interno, di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall’articolo in esame, con particolare riferimento alla nullità e inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi, di cui all’articolo 40, comma 3, del più volte citato D.Lgs. 165 del 2001.

 

L’ultimo periodo del comma 1 in esame quindi, per quanto sopra già detto, dispone che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dal 1° gennaio 2007, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Si ricorda che il comma 98 della legge n. 311/2004 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Inoltre il comma 107 della legge n. 311/2004 prevede che per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

In attuazione del citato comma 98 citato, sono stati emanati i previsti D.P.C.M. relativi ai criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007. che, distintamente per il personale delle Regioni e del S.S.N. e per il personale degli enti locali, recepiscono sostanzialmente il contenuto dell’Accordo del 24 novembre 2005 concluso in sede di Conferenza unificata. Si tratta: per la parte relativa al personale delle Regioni e del SSN, del D.P.C.M 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2006, n. 51; per la parte relativa al personale degli enti locali, del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006, n. 52.

 

Si consideri inoltre che il comma 198 della legge n. 266 prevede che le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali devono adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell'1% rispetto a quella del 2004. L'aggregato di spesa è identificato in modo ampio, e quindi comprensivo degli oneri a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il comma 198 conferma comunque gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale già fissati dalla legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il comma 199 reca disposizioni per la definizione dell'aggregato relativo alle "spese di personale", sottoposto a riduzione. In particolare tali spese sono considerate al netto:

a)    per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

b)    per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004.

Gli enti interessati dalle disposizioni sopra illustrate potranno fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, alle misure previste nella legge finanziaria in materia di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-196), di limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato (commi 187-188) e, più in generale, alle altre specifiche misure in materia di personale (comma 200).

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 202 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[42].

Il comma 203 riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale e precisa che le disposizioni in esame costituiscono “strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. La norma specifica altresì che gli “effetti delle disposizioni in esame”, nonché di quelle previste per i medesimi enti del SSN dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge n. 311 del 2004, sono valutati nell'ambito del "tavolo tecnico" per la verifica degli adempimenti previsto all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005.

Il comma 204[43] prevede per le regioni e gli enti locali[44], in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nel citato comma 198, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.Pertanto, al fine del monitoraggio e della verifica di tali obiettivi di risparmio da parte degli enti interessati, il comma prevede che, con D.P.C.M. da emanare previo accordo da concludere in sede di Conferenza unificata entro il 30 settembre 2006, si provveda a costituire un Tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’interno[45].

Ai sensi del comma 204-bis, il risultato della verifica del Tavolo tecnico è trasmesso annualmente alla Corte dei Conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 comporta, in ogni caso, il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo per gli enti inadempienti.

Infine il comma 204-ter prevede una disposizione volta a “premiare” gli enti locali più virtuosi, ai fini dei limiti previsti per la spesa relativa al personale. In particolare si prevede che “ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis” – con esclusivo riferimento agli enti locali che presentano un bilancio in avanzo negli ultimi tre esercizi - sono escluse dal computo delle spese per il personale i costi relativi a contratti di lavoro a tempo determinato e a contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso del 2005.

Il comma 205 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine il comma 206 chiarisce al fine di evitare eventuali ricorsi al giudizio della Corte costituzionale, da parte di regioni – a statuto ordinario o speciale – che ritenessero invasa la proprio sfera di competenza in materia, fermo restando, ovviamente, la possibilità di giudizio della Corte, che le disposizioni sopra illustrate costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

 

Il comma 2 dispone un divieto generale di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 il patto di stabilità interno.

 

Si osserva che andrebbe precisato se tale disposizione “sanzionatoria” riguardi tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, o al contrario solamente gli enti locali come previsto dalle precedenti leggi finanziarie.

 

Si consideri che il comma 150 della legge n. 266/2005, per quanto concerne il monitoraggio degli andamenti finanziari e la verifica del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità per gli anni 2006-2008, nonché le eventuali sanzioni da applicare nei confronti degli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi, si richiama alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 30-35 e 37 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004).

A sua volta il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede che a decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:

a)       divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)       divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo[46];

c)       divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.

 

Il comma 3 precisa che agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005.

 

In sostanza le su menzionate disposizioni relative al contenimento della spesa del personale continuerebbero ad applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali di minori dimensioni (cfr. infra, articolo 74, per quanto riguarda la delimitazione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno).


Articolo 68
(Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)

 


1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

3. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica


istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

5. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

7. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

8. A decorrere dal 2007, il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.

12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

 

 


 

 

L’articolo 68 reca una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali, con particolare riferimento alle scuole per l’infanzia.

 

Gli interventi sopra citati prevedono risorse per complessivi 370 milioni di euro per l’anno 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010:

§      50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica;

§      220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema di istruzione, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 2008 e 2009 per le dotazioni tecnologiche;

§      100 milioni per le scuole paritarie destinati prioritariamente alla scuola dell’infanzia.

Obbligo scolastico e accesso al lavoro (commi 1 e 2)

I commi 1 e 2 ridefiniscono l’obbligo scolastico e innalzano l’età minima per l’accesso al lavoro.

Il comma 1 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 l’istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l’età per l’accesso al lavoro.

Attualmente l’art. 3 della legge 977/1967[47] dispone che l'età minima per l'ammissione al lavoro sia fissata “al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e comunque non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Si ricorda inoltre che l’art. 1 del D.Lgs.76/2005[48], emanato in attuazione della legge 53/2003 (cosiddetta “legge Moratti”) e riprendendo quanto stabilito alla lettera c), comma 1, articolo 2 della predetta legge, fa riferimento alla nozione di “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”; e precisa che è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato[49] .

Tale ultima previsione sembra esclusa dal comma sopra descritto.

 

La norma, pertanto, sembrerebbe distinguere tra il diritto-dovere, che ai sensi della legge n. 53 (non modificata) è assicurato per dodici anni, e l’obbligo scolastico, che viene assicurato per dieci anni. In entrambe le formulazioni è comunque contenuta la finalizzazione (rispettivamente dell’obbligo o del diritto-dovere)al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

 

Viene ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale (già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione[50]).

Si ricorda che l’innalzamento progressivo del regime di gratuità era stato previsto dal D.Lgs. n. 76 del 2005 in relazione all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

 

Con riguardo ai curricoladel percorso di istruzione obbligatorio si rinvia ad un decreto ministeriale (emanato sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) recante indicazioni sui primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Sono comunque autorizzati accordi tra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relativi.

 

Non appare chiaro se questi progetti costituiscono assolvimento dell’obbligo scolastico e quale titolo di studio sia possibile conseguire al termine del percorso.

 

In linea generale, occorrerebbe inoltre valutare l’opportunità di un coordinamento formale delle norme in commento con le norme contenute nei decreti di attuazione della legge Moratti ed in particolare nel citato D.Lgs. n. 76 del 2005 in materia di diritto-dovere e dispersione scolastica.

 

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[51] ha previsto, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione. In tale ambito, l’articolo 4 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) ha previsto l’adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni.

 

Il comma 2 nelle more dell’attuazione della nuova disciplina autorizza la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del citato D.Lgs. 226/2005 confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Per l’effettuazione dei corsi si demanda ad decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza) l’indicazione dei criteri in base ai quali le regioni potranno accreditare apposite strutture.

 

L’articolo 28 del D.Lgs.226/2005 prevedeva che a partire dall’anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all’istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprendesse i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004[52].

Piani di edilizia scolastica (comma 3)

Il comma 3 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, cui le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo.

 

Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, per le quali le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

 

La materia dell’edilizia scolastica è stata disciplinata dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23[53] con l’obiettivo di assicurare alle strutture edilizie – considerate elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico – uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

L’art. 4, co. 2, della L. 23/1996 dispone che la programmazione dell’edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all’uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali[54].

Alla ripartizione delle risorse tra le regioni provvede il Ministro dell’istruzione con proprio decreto (l’ultimo dei quali, relativo alle prime due annualità del terzo triennio di programmazione (2003-2005), reca la data del 30 ottobre 2003).

Quanto alla ripartizione delle competenze, ai comuni spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede delle scuole elementari e medie, mentre alle province spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi licei, conservatori ed accademie.

 

L’ultimo intervento legislativo di finanziamento è stato recato dall’articolo 79 della legge finanziaria per il 2003[55] ha autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica.[56]Nella medesima legge finanziaria, il comma 21 dell’articolo 80 ha altresì previsto interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nonché un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

Quanto al termine per il completamento delle opere in commento, si ricorda che l’articolo 9 del DL 266 del 2004[57] autorizzava le regioni a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche[58], prorogando altresì al 31 dicembre 2006 la riserva ad esse destinata del 30% del fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, co. 54, della L 549/1995[59].

Il termine per l’adeguamento è stato poi prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis, D.L. n. 314/2004[60].

Norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (comma 4)

Il comma 4, prevede la definizione, da parte del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

 

Tali interventi, previsti in via sperimentale per il triennio 2007-2009, rientrano nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[61].

L’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità richiamate sono determinate dallo stesso Consiglio di indirizzo e di vigilanza, che utilizzano a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione dei progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 38 del 2000.

Sulla base degli indirizzi definiti, infine, lo stesso Consiglio definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

Ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche (comma 5)

Il comma 5 reca misure per l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione; a tal fine prevede che il ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l’assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime.

 

L’art. 9 del D.P.R. 275/1999[62] (recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), richiamato dal comma in esame, dispone che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell’offerta formativa anche in relazione alle esigenze del contesto socio culturale ed in collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. Gli interventi citati sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio. Iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti da realizzare al di fuori dell’orario scolastico erano autorizzate anche dal Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Libri di testo per l’istruzione secondaria superiore (comma 6)

Il comma 6 reca una serie di disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore

 

Il primo periodo, estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito, dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999).

L’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto - con uno stanziamento di 200 miliardi di lire - che i comuni provvedessero a garantire, per l’anno scolastico 1999-2000, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. L’articolo rimetteva quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, l’individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio. Il DPCM del 5 agosto 1999, n. 320 ha quindi ha indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni, salvo aumenti per situazioni particolari) per l'individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo (in sostanza, a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore) ed ha provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato.

Successivamente l’articolo 53 della legge finanziaria 2000 (legge 488/1999) ha stabilito che le disposizioni introdotte dal summenzionato articolo 27 della legge 448/1998 continuassero ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001, autorizzando a tal fine la spesa di lire 100 miliardi, finanziamento integrato con altri 100 miliardi dalla tabella D della stessa legge finanziaria.

Il DPCM del 4 luglio 2000, n. 226 ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM n. 320 del 1999, rendendo però - pur in mancanza di un’esplicita previsione legislativa - permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie[63].

Da ultimo il DPCM. 6 aprile 2006 n. 211, sempre intervenendo sul DPCM del 1999, ha demandato ad un decreto dirigenziale l’aggiornamento delle tabelle con i dall'ISTAT ed ha inserite nelle suddette tabelle le Province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale 419/2001.

 

La norma in commento va vista in relazione all’estensione dell’obbligo scolastico disposta dal precedente comma 1, ma nello stesso tempo può apparire superflua, in quanto l’articolo 27 della legge 448/1998 prevede appunto la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo.

Non appare inoltre chiaro se si intende prevedere per il primo biennio della scuola superiore la sola gratuità parziale escludendo quella totale.

Resta da chiarire infine se si intende incrementare le risorse per la fornitura dei libri di testo con parte delle stanziamento previsto dal successivo comma 11 o se invece l’aumento della platea dei beneficiari si debba affrontare con le somme attualmente a disposizione.

 

Il secondo periodo del comma in esame dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria recate sempre dall’articolo 27 della legge 448/1998.

 

Il comma 3 del citato articolo 27 ha disposto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo ed individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte[64].

 

Per il primo biennio della scuola superiore valgono le stesse considerazioni fatte per il primo periodo in relazione al comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il terzo periodo del comma in esame prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

 

Si ricorda che il più volte citato articolo 27 già prevede la possibilità della fornitura dei libri in comodato per gli studenti dell'istruzione secondaria superiore, mente la norma in commento sembra proporre un meccanismo diverso (il noleggio, per il quale potrebbe essere previsto un corrispettivo) che dovrebbe inoltre riguardare anche il secondo ciclo della scuola primaria.

 

Non appare pertanto chiaro il significato normativo della disposizione in commento.

Scuola dell’infanzia (comma 7)

Il comma 7 prevede l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie con priorità per la realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, ciò nell’ottica di favorire la continuità del percorso formativo 0-6 anni.

Si dispone in proposito che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale (secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999, regolamento recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche[65]) ed assicuri iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - a nuovi servizi.

Viene contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs 59/2004,[66] ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; viene pertanto sostituita, secondo la relazione governativa, la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni.

Si ricorda in proposito che la legge 28 marzo 2003, n. 53[67] aveva previsto, con un'apposita norma transitoria (articolo 7, comma 4), che potessero iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, per i tre anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (sperimentalmente e subordinatamente alla disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni) i bambini e le bambine che avessero compiuto tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, nonché dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59[68], parzialmente attuativo della medesima.

Quest’ultimo ha inoltre stabilito (articolo 12) che, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in via transitoria, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

L'articolo 6 del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti e convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha quindi prorogato l'applicazione della descritta disposizione transitoria per l'anno scolastico 2006-2007; un ulteriore proroga per l’anno scolastico 2007/2008 è stata disposta dall’art. 1 comma 6 della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

 

Alla copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, la disposizione in commento provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria (66.198 euro a decorrere dal 2005).

Riorganizzazione dell' IFTS (comma 8)

Il comma 8 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge144/1999[69], secondo le linee guida adottate con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

L'art. 69 della L. 144/1999 ha previsto, a partire dal 1999 un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L’articolo dispone inoltre che le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata[70] e le parti sociali.

Con Decreto 31 ottobre 2000, n. 436, il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ) ha emanato un regolamento di attuazione[71] dell'articolo 69 sopra citato. Ai sensi di quest’ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale.

In sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM ) per la realizzazione dei percorsi della formazione tecnica superiore: da ultimo l’accordo 29 aprile 2005 ha individuato agli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali individuate a suo tempo (con Accordo sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2002); mentre l’accordo 25 novembre 2005 ha riguardato la programmazione per il triennio 2004-2006.

Con riguardo ai finanziamenti l’articolo 69 della legge 144/1999 ha disposto l’utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonché di quote del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440)- nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.

Si ricorda inoltre che l’IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico[72] predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 (recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art . 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003)

Educazione degli adulti (comma 9)

Il comma 9 dispone il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine affida ad un decretodel Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I Centri Territoriali Permanenti, istituiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 455/1997, hanno raccolto ed integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. Le attività per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinate dal Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell’obbligo e come coordinatore responsabile il suo dirigente. Le attività (alfabetizzazione, apprendimento della lingua ecc), si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione o moduli a carattere monografico e si concludono con il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti. L’accesso é gratuito ed aperto a tutte le età, con precedenza per quanti chiedono il conseguimento di un titolo di studio (licenza media). I docenti sono assegnati dagli uffici scolastici regionali.

In sede di Conferenza unificata è stato adottato, il 2 marzo 2000, un accordo sull’educazione degli adulti, cui ha fatto seguito il 6 febbraio 2001 l’emanazione di linee guida da parte del ministero.

Con riguardo ai docenti si ricorda che l’art. 38 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005 reca disposizioni sulle assegnazioni e l’orario del personale impegnato nel settore dell’educazione degli adulti in relazione alla specificità dell’attività.

Con riguardo ai finanziamenti, lo sviluppo dell’educazione permanente rientra tra gli obiettivi prioritari indicati annualmente dal ministero della Pubblica istruzione in sede di riparto del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440), si ricorda inoltre che l’educazione degli adulti è inclusa tra gli interventi da finanziare ai sensi del piano programmatico[73] predisposto predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003 (recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004), per l’attuazione del medesimo piano, dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003).

Innovazioni tecnologiche (comma 10)

Il comma 10 autorizza - per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 30 milioni di euro, per incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

Secondo la relazione tecnica, tali somme costituiscono una quota dello stanziamento complessivo (220 milioni di euro) autorizzato dal successivo comma 11. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di specificare espressamente, nel predetto comma 10, che nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 11, una quota parte pari a 30 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 – è destinata alle predette innovazioni tecnologiche.

 

Si ricorda che lo sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione informatica rientra tra le iniziative da finanziare ai sensi del piano programmatico[74] predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003( recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003).

Autorizzazione di spesa (comma 11)

Il comma 11 autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal comma 3.

Si rinvia a quanto rilevato per il comma 11.

Scuole paritarie (comma 12)

Il comma 12 incrementa per complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2007 gli importi attualmente iscritti nelle u.p.bScuole non statali” destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

L’8 settembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione: “Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione” (COM(2006)481), con la quale la Commissione individua nell’efficienza e nell’equità i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati i sistemi europei d’istruzione e formazione, come previsto dal quadro della Strategia di Lisbona.

(Per altri aspetti della medesima comunicazione v. la scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 66.)

La Commissione ritiene, in particolare, che i sistemi di istruzione e formazione dell’obbligo debbano garantire l’istruzione di base e le competenze fondamentali indispensabili per raggiungere il benessere in una società basata sulla conoscenza. I sistemi scolastici con ”smistamento” precoce degli studenti, inoltre, sono considerati dalla Commissione potenzialmente in grado di esasperare le differenze e di generare effetti ancor meno equi, in termini di rendimento degli studenti e della scuola, in particolar modo nei confronti dei bambini svantaggiati. La Commissione ritiene infine che il posticipo dello smistamento al livello secondario superiore, unitamente alla possibilità di passare ad un altro tipo di scuola, possa ridurre la segregazione e promuovere l’equità, senza che diminuisca l’efficienza.

Il documento della Commissione evidenzia l’importanza di un’istruzione preelementare di qualità elevata, in grado di produrre vantaggi a lungo termine sia sul piano dell’apprendimento che su quello socio-economico, in quanto può limitare, in fasi successive dell’esistenza, spese “riparatorie” collegabili alla criminalità, alla salute e alla disoccupazione.

Quanto all’educazione per gli adulti, la Commissione ribadisce il proprio impegno a proseguire il lavoro già avviato, segnatamente attraverso:

-        una proposta di raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (COM(2005)548), presentata il 10 novembre 2005, con cui la Commissione mira a realizzare uno strumento di riferimento europeo che definisca le competenze di base “competenze chiave” da fornire a tutti i cittadini, mediante l'apprendimento permanente, per contribuire alla realizzazione personale, alla partecipazione attiva e al miglioramento dell’occupabilità della persona in economie e società basate sulla conoscenza.

La proposta è stata approvata con emendamenti dal Parlamento in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nel corso della seduta del 26 settembre 2006, ed è in attesa di esame da parte del Consiglio.

-        Una proposta di regolamento relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente (COM(2005)625), presentata il 6 dicembre 2005, che si propone di stabilire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche nel campo dell’educazione e dell’apprendimento permanente nell’Unione europea.

La proposta è attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione.

-        Una proposta modificata di decisione che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (COM(2006)236) per il periodo 2007-2013, intesa ad istituire un nuovo programma integrato di apprendimento permanente (2007-2013), che sostituisce i programmi Socrates, Leonardo da Vinci, e-Learning e connessi, che verranno a scadenza alla fine del 2006, con quattro nuovi programmi specifici[75].

Sulla proposta il Consiglio ha adottato una posizione comune nel corso della riunione del 24 luglio 2006. Il provvedimento, che segue la procedura di codecisione, dovrà essere esaminato dal Parlamento europeo, in seconda lettura, entro il 30 novembre 2006.

-        Una proposta di raccomandazione per la creazione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente(COM(2006)479), presentato il 5 settembre 2006, intesa a fornire, nell’ambito della strategia di Lisbona, uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE.

L’adozione della proposta, attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione, si prevede possa avvenire entro il 2007.

 

Su questo ultimo tema il Parlamento europeo ha approvato, nel corso della seduta del 25 settembre 2006, una risoluzione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche.

Il Parlamento europeo sottolinea la necessità di istituire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze al fine di favorirne la trasparenza, la trasferibilità, il riconoscimento e l’impiego da parte dei vari Stati membri nel pieno rispetto delle ricchezze e delle specificità territoriali.

 

Il Consiglio europeo di primavera 2005, nelle sue conclusioni, ha ricordato che l’apprendimento permanente costituisce una condizione sine qua non per realizzare gli obiettivi di Lisbona. Tale concetto è stato ribadito anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2006, che ha sottolineato la centralità dell'istruzione e della formazione all’interno dell'agenda di riforme di Lisbona.

In tale contesto, il Consiglio europeo considera fondamentale il programma di apprendimento permanente 2007–2013, affermando che le strategie nazionali per l'apprendimento permanente dovrebbero avvalersi di un'assistenza crescente a livello comunitario, da parte di programmi di istruzione e formazione quali Erasmus e Leonardo. Il Consiglio europeo ha inoltre posto l’accento sulla necessità di un quadro europeo delle qualifiche (EQF), importante per sostenere una maggiore mobilità e un efficiente mercato del lavoro.


Articolo 70
(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca)

 


1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, sono definite le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


 

 

L’articolo in esame reca disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca, dettando una specifica disciplina per le relative assunzioni meno rigida rispetto agli altri comparti, sulla base dell’importanza dei su menzionati settori per la competitività del Paese.

 

Il comma 1, per gli anni 2008 e 2009, autorizza le università statali e gli enti di ricerca pubblici a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente e comunque entro il limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (2007). Si precisa che la percentuale di assunzioni destinate ai ricercatori universitari nell’ambito dei limiti complessivi previsti sia stabilita con decreto ministeriale, previo parere della CRUI.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 105 della legge finanziaria 2005[76]prevede che, a decorrere dall’anno 2005, le università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali.

 

Si evidenzia che la disposizione in esame prevede una specifica disciplina per quanto riguarda le assunzioni del personale degli enti in questione, che deroga a quella più generale di cui all’articolo 57.

 

Il comma 2 rinvia all’articolo 57, comma 5 (cfr. supra), per quanto riguarda la possibilità di stabilizzazione del personale con rapporto a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, precisando che la stabilizzazione debba comunque avvenire nei limiti delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.

 

Sembrerebbe quindi, dal combinato disposto delle due disposizioni, che le università e gli enti di ricerca possano procedere, per gli anni 2008 e 2009, alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 57, comma 2, nel limite delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.

 

Il comma 3 prevede che gli enti in questione possono avviare già dal 2007 le procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma che l’instaurazione effettiva di tali rapporti non può comunque intervenire se non dal 1° gennaio 2008.

Si precisa inoltre che le procedure eventualmente avviate nel 2007 devono comunque rispettare i limiti di cui al comma 1, con riferimento però al bilancio consuntivo relativo all’anno 2006 e alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2006.

 

Si osserva che il comma 3 sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle assunzioni da effettuare sulla base della disciplina specifica di cui al comma 1. Pertanto sembrerebbe che nell’anno 2007 le università e gli enti di ricerca possano comunque avvalersi della possibilità di effettuare assunzioni sulla base della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2006).

Tuttavia, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso nel comma 3.

 

Il comma 4 prevede che, “ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 3”, si può comunque procedere alle assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate alla data del 30 settembre 2006. Tuttavia le assunzioni effettuate sulla base di tali procedure concorrono comunque al raggiungimento dei limiti di cui sopra.

 

Sembrerebbe che il comma 4 sia volto ad autorizzare, nel caso di concorsi già banditi, anche al fine di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati, l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato già nell’anno 2007 e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 (che come visto autorizzano le assunzioni solamente a partire dall’anno 2008).

Resta tuttavia ferma la disciplina di cui al comma 1 con riferimento ai limiti per le assunzioni.

 

Il comma 5 autorizza per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori, in aggiunta alle assunzioni previste dai commi precedenti.

In particolare si stabilisce che entro il 31 marzo 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sia bandito un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale.

 

Si specifica che il piano dovrà definire il numero complessivo di ricercatori da assumere e le modalità procedurali con riferimento in particolare agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli e dell’attività di ricerca.

Il comma 6, al fine dell’attuazione della disposizione di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Dal tenore della norma il piano sembrerebbe riguardare sia le assunzioni nelle università che negli enti di ricerca.

 

Al riguardo si segnala innanzitutto che l’idoneità scientifica nazionale è stata recentemente introdotta per le procedure di reclutamento dei docenti universitari.

 

La legge 4 novembre 2005, n. 230, ha infatti dettato - mediante delega al governo poi attuata tramite il d.lgs. 6 aprile 2006, n. 164[77] - nuove disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari.

In particolare, sono previste procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il numero dei soggetti che possono conseguire tale idoneità è pari al fabbisogno delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento; l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza. I giudizi idoneativi si svolgono presso le università, che sostengono anche gli oneri relativi alle commissioni di valutazione.

 

Per quanto riguarda i ricercatori universitari, la legge conferma in via transitoria - fino al  30 settembre 2013 - la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante le procedure concorsuali previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[78]. Tale legge aveva trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori.

 

Il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è invece regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[79]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[80], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998[81].

 

La norma in esame sembrerebbe pertanto prefigurare, in deroga alle disposizioni sopra citate, una procedura analoga a quella prevista per il reclutamento dei docenti dalla legge n. 230 del 2005. In tale quadro occorrerebbe valutare l’opportunità che la norma definisca le procedure con cui le università e gli enti di ricerca procedono alle assunzioni dei ricercatori che hanno conseguito l’idoneità nazionale, anche prevedendo il coordinamento con la normativa vigente in materia di reclutamento.

 


Articolo 82
(Gestioni previdenziali)


 

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2007:

       a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

       b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».

5. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».

6. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

 


 

 

L’articolo in esame determina l'adeguamento, per l'anno 2007, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita dall’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato .

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997 ha previsto un incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi disposti per il 2007, pari complessivamente a 585,09 milioni di euro, sono determinati (comma 1):

a)      nella misura di 469,16 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)      nella misura di 115,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

In proposito, la relazione tecnica afferma che gli importi fissati per il 2006 dall’articolo 1, commi 263-265, della legge finanziaria per il 206, sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2007-2011, nella misura dell’1,7% per il 2006 e del 2,2% per il 2007.

 

In base al comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2007 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – in base all'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 16.650,39 milioni di euro (per l’anno 2006 l’importo era infatti pari a 16.181,23 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – in base all'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.114,39 milioni di euro (nel 2006 esso era pari a 3.992,46 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Nell'ambito del primo importo di 16.650,39 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

§      945,10 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989 ;

§      2,50 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§      57,94 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§

Il comma 4, provvede a modificare le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

Il richiamato comma 2 è finalizzato alla rideterminazione del contributo dovuto dallo Stato all’INPS per il concorso agli oneri della GIAS. In particolare, l’ultimo periodo del comma 2 contiene una delega al Governo per procedere entro il 31 dicembre 1999 alla ripartizione dell’importo globale degli oneri, tenendo altresì conto delle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali.

I criteri cui attenersi nell’esercizio della delega sono:

-        rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;

-        risultanze gestionali negative;

-        rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

 

Il comma in esame, modificando parte dell’ultimo periodo del richiamato comma 2, dispone che il criterio da seguire sia unicamente quello del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale modifica si renderebbe necessaria “in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle medesime, rispetto a quanto finora previsto dalla legga n. 335 del 1995”.

 

Il successivo comma 5 provvede a sostituire il quinto periodo del comma 34 dell’articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), concernente le percentuali di riparto delle somme trasferite all'INPS ai sensi della lett. c) dell'art. 37, comma 3, della L. n. 88 del 1989.

 

L'art. 59, comma 34, della L. n. 449 del 1997 ha stabilito che, a decorrere dal 1998, le percentuali di riparto dello stanziamento delle somme trasferite all'INPS ai sensi della lett. c) dell'art. 37, comma 3, della L. n. 88 del 1989 - al netto della predetta somma aggiuntiva -siano definite tramite lo strumento organizzativo della Conferenza di servizi (di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241) e mediante i criteri di cui all'art. 3, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (applicati in base all'ultimo consuntivo approvato) . Sono escluse dal procedimento di ripartizione le somme spettanti alla gestione speciale minatori e all'ENPALS. Si osserva peraltro che l'art. 4 della legge finanziaria per il 1999 (legge n. 449/1998), riguardo al riparto dello stanziamento in esame relativo al medesimo anno 1999, ricomprende, da un lato, anche le suddette somme aggiuntive di adeguamento ed esclude, dall'altro, (oltre alle quote assegnate alla gestione speciale minatori e all'ENPALS) un importo pari a 2.294 miliardi, direttamente attribuito alla Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Successivamente, l’articolo 34, comma 9, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), modificando il comma 34 dell'art. 59 della L. n. 449 aggiungendo un quinto periodo allo stesso, ha escluso dal medesimo procedimento di riparto, per gli anni 1998 e 1999, due quote - ciascuna pari alla metà dell'importo assegnato alla Gestione degli artigiani e a quella degli esercenti attività commerciali dall'art. 5, comma 1, della legge finanziaria per il 1997 - che sono state direttamente attribuite alle medesime.

La successiva legge finanziaria per il 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488), all’articolo 35, comma 2, ha stabilito in via permanente l'esclusione delle due suddette quote dal procedimento di riparto.

 

Il richiamato comma 5 in primo luogo estende al richiamato procedimento di ripartizione anche le quote della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e del fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 28 della citata L. 88 del 1989.

Lo stesso comma, inoltre, dispone che una somma pari al 50% dell'importo assegnato alla gestione degli artigiani e a quella degli esercenti attività commerciali sia rivalutato, a decorrere dal 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con la legge finanziaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 5, della più volte richiamata L. 88 del 1989, annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.

 

Il comma 6, infine, prevede che, al fine di pervenire alla sistemazione del debito che Poste italiane S.p.A. ha verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine del 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A. per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS, di cui all’articolo 16 della L. 12 agosto 1974, n. 370[82], fino alla fine appunto dell’anno 2000, si devono intendere concesse direttamente all’INPS. Sono quindi apportate le conseguenti variazioni nel conto del patrimonio dello Stato.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 16 ha stabilito che per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'INPS, l’Istituto è tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. Per la precostituzione del citato fondo, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate. In difetto delle disponibilità richiamate sono autorizzate, per il pagamento delle pensioni, anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'INPS.

 


Articolo 83
(Trasferimenti all'INPS)

 


1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

       a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

       b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

       1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

       2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

L’articolo 83 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla “Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti”, istituita dall’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 534 milioni di euro per il 2005 e in 400 milioni di euro per il 2006.

 

Secondo la relazione tecnica, dato che la disposizione in esame costituisce di fatto una regolazione contabile, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’INPS, essa “non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle PP.AA.

 

Pertanto a tale imputazione, per l’anno 2005, si provvede mediante trasferimento di un importo pari a 534 milioni di euro, pari alle somme risultanti (sulla base del bilancio consuntivo INPS 2005) trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” quale eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie[83] (comma 1, lettera a));

 

Per l’anno 2006 viene disposto l’utilizzo di:

§      87,48 milioni di euro che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” quale eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie[84] (comma 1, lettera b), n. 1);

§      312,52 milioni per risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2005 dell’Istituto[85], in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi[86] (comma 1, lettera b), n. 2).

 


Articolo 84
(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)

 


1. All'articolo 23, commi 1, 5, 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovunque ricorrano, le parole: «1o gennaio 2008» e «31 dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2007» e «31 dicembre 2006».

2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», che è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore è interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 8 del presente articolo, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, nonché degli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.

6. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.

7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati, sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 2 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «conferito alle forme pensionistiche complementari» sono inserite le seguenti: «e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile». Al medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il comma 3 è abrogato.

9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione del TFR). 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

       b) alla tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 8, comma 1».


 

 

L’articolo 84 reca alcune disposizioni in materia di previdenza complementare.

In particolare:

§      si anticipa la decorrenza delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare introdotte dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, fissandola al 1° gennaio 2007 anziché al 1° gennaio 2008 (comma 1);

§      si prevede l’istituzione di un Fondo gestito dall’INPS, al quale far affluire un contributo pari al 50 per cento della quota di trattamento di fine rapporto (TFR) che maturerà dal 1° gennaio 2007, stabilendone altresì le modalità di attuazione nonché le procedure di destinazione delle risorse (commi da 2 a 7);

§      si estende l’esonero per i datori di lavoro dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia presso l’INPS di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982, in proporzione non solo alla quota di TFR destinata alla previdenza complementare ma anche a quella destinata al Fondo per l’erogazione del TFR (comma 8);

§      si prevede il finanziamento delle spese per la campagna informativa per adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari (comma 9);

§      si introduce una nuova disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR (comma 10);

 

La relazione tecnica sugli oneri finanziari prevede che per effetto della istituzione del Fondo per l’erogazione del TFR e dei connessi obblighi di versamento per il datore di lavoro, si verifichi un ulteriore incremento delle adesioni alla previdenza complementare rispetto alle adesioni valutate con riferimento al D.Lgs. 252/2005[87]. La relazione tecnica prevede “un’adesione alla previdenza complementare sin dal 2007 di circa il 45-50% dei soggetti, con versamento dell’intero 6,91%, per quanto riguarda i lavoratori <neoassunti>(di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) e attorno al 60% (circa 4 punti percentuali) del TFR per i lavoratori in essere, poi crescente nel tempo per arrivare al 2014 attorno al 55-60% delle adesioni, in quanto, a regime, si prevede un’adesione dei neoassunti per i quali la pensione è calcolata con il sistema contributivo, di poco inferiore al 70%”.

Anticipo della decorrenza delle disposizioni di riforma della previdenza complementare (comma 1)

Il comma in esame, come accennato in precedenza, modificando il testo dell’articolo 23 del D.Lgs. 252/2005, provvede ad anticipare la data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252 dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. Conseguentemente, vengono modificati i commi 1, 5, 7 e 8 del richiamato articolo 23.

 

L’articolo 23 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005 ha stabilito al 1° gennaio 2008 (comma 1) la data di entrata in vigore del provvedimento, eccetto che per alcune disposizioni, che entrano invece in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (cioè il 14 dicembre 2005), e cioè:

-       destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP (articolo 16, comma 2, lettera b));

-       disposizioni in materia di vigilanza della COVIP e compiti della medesima (articoli 18 e 19);

-       stanziamento per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari (articolo 22, comma 1).

Lo stesso comma 1 ha previsto, inoltre, per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007, l’applicazione della disciplina vigente alla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto.

Il comma 2 introduce una disciplina transitoria per le aziende che non sono in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di garanzia per il credito di cui all’articolo 10, comma 3. In particolare si prevede che, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (quindi non oltre il 31 dicembre 2008), ai lavoratori di tali aziende non si applica la norma relativa al conferimento tacito del T.F.R. (meccanismo del silenzio-assenso) di cui all’articolo 8, comma 7. Resta fermo che i lavoratori in questione possono conferire in maniera esplicita, con dichiarazione di volontà, il T.F.R.; in tal caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste dal citato articolo 10, naturalmente con esclusione dell’accesso al Fondo di garanzia.

Il successivo comma 3 dispone che la COVIP emani, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativi, le direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche, per dare attuazione alle disposizioni dello stesso decreto. In seguito, entro il 31 dicembre 2007 tutte le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi, sulla base delle direttive COVIP, alle norme del decreto in esame.

In particolare, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali “attuate prima della predetta data” (cioè prima del 31 dicembre 2007), sono tenute alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del regolamento da allegare ai contratti di assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

Con il comma 4 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possano ricevere nuove adesioni, anche tramite conferimento del T.F.R., solamente le forme pensionistiche che hanno provveduto agli adeguamenti necessari e conseguentemente hanno ricevuto la relativa autorizzazione dalla COVIP.

Il comma 5 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le disposizioni dello stesso decreto legislativo, relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Il comma 6 prevede che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, continui ad applicarsi esclusivamente la normativa previgente, fino all’attuazione della specifica delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 243 del 2004.

I commi 7 e 8 recano disposizioni transitorie per le seguenti categorie di lavoratori:

§      lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge di delega n. 421 del 1992):

-       ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni di carattere tributario stabilite dall’articolo 8, commi 4 e 5;

-       per le prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario vigente a tale data;

-       per le prestazioni previdenziali maturate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 252, il soggetto interessato può chiedere l’applicazione del regime delle prestazioni previsto. Resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2007 “sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

§      lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame: entro la data del 30 giugno 2008 potranno indicare le modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare, secondo le modalità indicate all’articolo 8, comma 7 (cfr. supra).

 

Il comma in esame, in conseguenza dell’anticipo di un anno dell’entrata in vigore della riforma, modifica alcune date di riferimento nei commi su indicati, in particolare sostituendo il “1° gennaio 2008” con il “1° gennaio 2007” e il “31 dicembre 2007” con il “31 dicembre 2006”.

Conseguentemente a tali modifiche:

§      la data di entrata in vigore del D.Lgs. 252 del 2005 risulta essere il 1° gennaio 2007;

§      continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 252 per i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006;

§      le disposizioni del D.Lgs. 252 relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari;

§      alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993) e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992, si applicherà il regime tributario vigente alla predetta data;

§      per le prestazioni previdenziali maturate dopo l’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sempre per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, resta ferma la possibilità, per il soggetto interessato di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR (commi da 2 a 7)

Il comma 2 reca l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito Fondo)

Tale Fondo è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Tale Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro (pari al 50% della quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 come specificato nel successivo comma 3 (vedi infra).

 

Il T.F.R. del settore privato, regolato dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, si configura come una sorta di retribuzione differita e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari o all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

La legge di riforma del sistema pensionistico n. 335 del 1995 ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

 

Il successivo comma 3 precisa che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo in precedenza richiamato affluisce (al netto del contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, ultimo comma, della L. 297 del 1982), un contributo pari al 50% della quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al più volte richiamato D.Lgs. 252.

Le modalità del versamento mensile da parte dei datori di lavoro del richiamato contributo saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze , da emanare entro un mese dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 31 gennaio 2007. Con il medesimo decreto, ai sensi del comma 4, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

Lo stesso comma 3, inoltre, dispone che la liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni debba essere effettuata interamente dal datore di lavoro, che provvede altresì al conguaglio della quota liquidata corrispondente all’ammontare dei versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli istituti previdenziali nonché allo stesso Fondo, secondo modalità stabilite nel decreto in precedenza richiamato.

 

I successivi commi 5, 6 e 7 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo nonché le relative procedure.

 

Secondo la relazione tecnica, tali risorse sono stimate in 5.000 mln di euro per il 2007, 4.540 mln di euro per il 2008 e 3.980 mln di euro per il 2009.

Per una disamina puntuale della stima delle risorse da destinare sulla base di quanto indicato dai commi in esame al finanziamento di interventi per lo sviluppo, si rinvia alla tabella contenuta nella relazione tecnica al disegno di legge in esame (pag. 377 dello stampato).

 

In particolare, si prevede: che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’art. 2 della L. 297 del 1982, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della norma in esame, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo), nonché degli oneri di cui al comma 9, sono destinate al finanziamento di specifici interventi (nei limiti degli importi dell’elenco n. 1) (comma 5).

 

Si riporta di seguito l’elenco n. 1 allegato al ddl n. 1746[88], relativo agli interventi da effettuare e al relativo stanziamento.

 

Quote da accantonare
(dati in mln di euro)

Art./co.

Intervento

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

104

Fondo competitività

300

400

400

100

200

300

106

Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica

300

300

360

150

200

300

115

Imprese pubbliche

600

600

600

500

500

500

117

Autotrasporto

520

=

=

520

=

=

134, c. 1

Alta velocità/alta capacità

0

900

1.200

=

900

1.200

134, c. 2

Apporto capitale ferrovie S.p.A.

400

0

0

400

0

0

134, c. 5

Rifinanziamento rete tradizionale F.S.

2.00

1.200

0

2.000

1.200

0

187, c. 1

Fondo per le spese di funzionamento della Difesa

=

350

200

=

350

200

216, c. 3 (tab, D)

Rifinanziamenti spese di investimento

2.966

3.053

8.039

1.500

1.200

1.400

TOTALE

 

6.786

6.803

10.799

5.020

4.550

3.900

 

Si dispone quindi che attraverso la conferenza dei servizi[89] siano trimestralmente accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicate nel precedente comma (comma 6);

Gli stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco n. 1, potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilità della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia (comma 7).

Estensione dell’esonero del contributo per il Fondo di garanzia per il TFR presso l’INPS alla quota di TFR destinata al Fondo per l’erogazione del TFR (comma 8)

Il comma in esame, integrando il comma 2 dell’articolo 10 del più volte richiamato D.Lgs. 252 del 2005, estende l’esonero a favore del datore di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il TFR presso l’INPS (di cui all’art. 2 della L. 297 del 1982), disponendo che tale esonero sia computato in proporzione non solamente alla quota di TFR maturando destinata alle forme di previdenza complementare ma anche a quella destinata al Fondo di cui al comma 2 dell’articolo in esame.

 

L’articolo 10 del richiamato D.Lgs. 252, per compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come TFR, ha stabilito misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese, completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. 203 del 2005, con riguardo all’istituzione di un fondo per agevolare l’accesso al credito e alla previsione di riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 10 ha previsto l’esonero, a favore del datore di lavoro, dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il T.F.R., istituito dall’articolo 2 della citata L. 297, nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.

 

Si ricorda, inoltre, che il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) è stato istituito dal richiamato articolo 2 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. stesso, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Lo stesso articolo, inoltre, ha stabilito che tale Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sia alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982.

L’entità di tale contributo, originariamente pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, è stata successivamente elevata allo 0,15% dal D.M. 9 febbraio 1988, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, e cioè dal marzo 1988.

Ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 80 del 1992, per l'anno 1992 l'aliquota contributiva è stata elevata dello 0,05% e, per gli anni successivi, si prevede che sia determinata sulla base dell'andamento gestionale del Fondo stesso.

Si ricorda, infine, che per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. E’ previsto un vincolo di destinazione del contributo alle finalità istituzionali del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

 

Lo stesso comma contestualmente abroga il successivo comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 252/2005, relativo al funzionamento del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare.

 

Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 8 del D.L. n. 203/2005 ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese, in favore del quale viene erogato un contributo finanziario a carico dello Stato (anche ai fini dei costi di gestione), pari a 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 243 milioni per il 2011.

Si specifica che la garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2006-2010.

La definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento e di gestione del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

Si consideri peraltro che l’articolo 1, comma 269, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha riformulato i primi tre periodi del comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 203/2005.

In primo luogo, in considerazione dello “slittamento” al 2008 dell’entrata in vigore della riforma della disciplina della previdenza complementare, l’istituzione del Fondo di garanzia è prevista dal 1° gennaio 2008.

La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, dopo le modifiche, risulta essere pari a 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2012 e a 253 milioni di euro per il 2013.

La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare (oltre ai relativi interessi) dei finanziamenti concessi a fronte dei summenzionati conferimenti alle forme pensionistiche complementari effettuati nel periodo 2008-2012.

 

Successivamente il comma 3 del richiamato articolo 10 del D.Lgs. 252/2005 ha precisato che la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, istituito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 203 del 2005, per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare, siano stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive (attualmente Ministro per lo sviluppo economico), la cui emanazione è già stata prevista nel D.L. sopra menzionato. Si dispone inoltre che nella definizione di tali criteri si tenga conto delle prescrizioni indicate in un apposito Accordo stipulato dai Ministri del lavoro e dell’economia e dall’ABI, fermo restando il rispetto della dotazione finanziaria del Fondo.

 

Si evidenzia che tale abrogazione si raccorda con la nuova formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203 del 2005 (prevista dal comma 10 dell’articolo in esame), che implicitamente prevede la soppressione del Fondo in questione (cfr. infra).

Finanziamento delle spese per la campagna informativa relativa alle modalità di espressione da parte dei lavoratori, dell’adesione alle forme pensionistiche complementari (comma 9)

Il comma in esame, autorizza, per il 2007, una spesa pari a 17 milioni di euro per il finanziamento delle spese per campagne di informazione intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 252 del 2005.

 

Il richiamato articolo 8 ha innovato profondamente la disciplina del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, rispetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 124/1993.

In primo luogo si prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché attraverso il conferimento del TFR maturando. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri il richiamato finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare, con l’eccezione dell’adesione individuale a fondi pensione aperti e dell’adesione a forme pensionistiche individuali, la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Il livello minimo della contribuzione a carico dei lavoratori, inoltre, può essere determinato dagli accordi tra soli lavoratori.

Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:

-       per i lavoratori dipendenti: in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;

-       per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;

-       per i soci lavoratori di società cooperative: secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo, dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente.

Confermando le analoghe disposizioni di cui al D.Lgs. n. 124/1993, nel caso in cui i destinatari delle forme pensionistiche complementari sono dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

Con una novità di notevole rilievo, si prevede che il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità esplicite o tacite. In particolare, è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso: il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari ha luogo solo se il lavoratore non decida diversamente, in maniera espressa, entro sei mesi dalla data di prima assunzione. Per i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, i sei mesi decorrono dal 1° gennaio 2008. Nel caso in cui decida in maniera esplicita per il conferimento del T.F.R., il lavoratore ha inoltre facoltà di scegliere, sempre entro sei mesi, la forma pensionistica complementare cui destinarlo.

Nel caso di conferimento tacito (silenzio-assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza prevista, il datore di lavoro trasferisce il T.F.R. maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del T.F.R. ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il T.F.R. è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Infine, nel caso in cui non siano applicabili i criteri precedenti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.

Specifiche disposizioni riguardano i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, per i quali era già previsto un diverso regime, concernente la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento parziale del T.F.R.

In particolare, ai richiamati soggetti, nel caso in cui risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo (ciò vale anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà) alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito.

Nel caso in cui non risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla stessa data, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se mantenere il T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui tali soggetti non esprimano alcuna volontà, si applicano i criteri di trasferimento del T.F.R. su decritti con riferimento al conferimento tacito.

Al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, si prevede che, prima dell’avvio del periodo di sei mesi per esprimere la volontà sul trasferimento del TFR, il datore di lavoro debba fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative al fondo pensione verso il quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

 

Le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del D.Lgs. 252, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, nonché di quanto previsto dall’art. 13 dello stesso D.Lgs. 252 relativamente alla disciplina delle forme pensionistiche individuali, sono definite, ai sensi dello stesso comma 9 in esame, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, da emanare entro il 31 gennaio 2007.

Nuova disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR (comma 10)

Il comma 10, lettera a),riformulando l’articolo 8 del richiamato D.L. 203/2005,modifica la disciplina relativa alle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevedendo che tali compensazioni spettino anche per la quota di TFR destinata al Fondo di cui al comma 2 dell’articolo in esame.

In sostanza, con riferimento alla vigente formulazione dell’articolo 8 del D.L. 203, viene confermata (seppur con parziali modifiche) la disposizione di cui al comma 2 relativa alla compensazione costituita dalla riduzione dei contributi sociali.

Al contrario viene implicitamente abrogato il comma 1, relativo al Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese a seguito del conferimento del T.F.R. a forme di previdenza complementare.

Inoltre si prevede implicitamente l’abrogazione dei restanti commi: 3, 3-bis e 3-ter (cfr. infra).

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 8 riconosce, a titolo di compensazione in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o al Fondo per l’erogazione del TFR di cui al comma 2 dell’articolo in esame, una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti da parte degli stessi datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della L. 88 del 1989[90], per ciascun lavoratore.

La misura della riduzione, prevista dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 203/2005, è pari a 0,19 punti percentuali per il 2008 ed aumenta ogni anno fino alla percentuale, a regime, di 0,28 punti, decorrente dal 2014[91]. Tali riduzioni, tuttavia, non si applicano per intero, bensì nella misura percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari nonché al Fondo suddetto.

L’esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia presso l’INPS per il versamento del TFR di cui all’articolo 2 della più volte richiamata L. 297 del 1982, nonché il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845[92].

Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della L. 88/1989, l’importo differenziale deve essere trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo.

La disposizione valuta l’onere derivante dalla sua applicazione in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Si osserva che andrebbe valutata la congruità della data di decorrenza delle misure di compensazione in termini di riduzioni contributive di cui al nuovo articolo 8, dal momento che tali benefici sono previsti solamente a decorrere dal 1° gennaio 2008, mentre i maggiori oneri per i datori di lavoro per la perdita di parte del TFR maturando si determinerebbero già dal 1° gennaio 2007. Ciò a causa sia dell’anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005, sia dell’introduzione a decorrere dalla stesa data dell’obbligo di versamento di parte del TFR al Fondo di cui al comma 2 dell’articolo in esame.

 

A seguito della riformulazione dell’articolo 8 del D.L. 203/2005, la lettera b) del comma in esame prevede una modifica di mero coordinamento formale alla tabella A allegata allo stesso articolo 8.

 

Occorre infine segnalare che il testo vigente dell’articolo 8 in oggetto presenta tre ulteriori commi (il 3, il 3-bis e il 3-ter) che contengono disposizioni in settori diversi da quello trattato, rispettivamente:

a)      la proroga dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 il termine per il completamento, sull'intero territorio nazionale, del processo di istituzione e consegna della tessera sanitaria;

b)      l’estensione dell’ambito di operatività del Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, consentiti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, ad enti non commerciali in situazione di crisi aziendale aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia e operanti nel settore della sanità privata, nonché la proroga al 31 dicembre 2006 della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte in favore dei medesimi soggetti;

c)      la proroga, non oltre il 31 dicembre 2006, dei trattamenti di CIGS e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti).

 

In relazione alla lettera a) appare opportuno un chiarimento in ordine agli effetti prodotti dalla abrogazione implicita del comma 3 del vigente articolo 8, in considerazione dei tempi necessari per il completamento del processo di istituzione e distribuzione della tessera sanitaria.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), anche in considerazione dell’esaurimento degli effetti prodotti nell’arco del 2006, sono da considerare di fatto non più operative.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 20 ottobre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di trasferibilità dei diritti alla pensione complementare (COM(2005) 507). La proposta mira ad agevolare la mobilità dei lavoratori eliminando gli ostacoli derivanti dai differenti ordinamenti nazionali in materia di regimi pensionistici complementari.

Gli obiettivi principali della proposta, sono:

§       facilitare l’acquisizione dei diritti a pensione aziendale o professionale;

§       garantire una tutela adeguata dei diritti in sospeso dei lavoratori in uscita;

§       facilitare il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti;

§       assicurare che i lavoratori ricevano adeguate informazioni in caso di mobilità professionale.

Il Consiglio ha proceduto ad un primo esame generale della proposta il 1° giugno 2006. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarla in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, il 14 febbraio 2007.

 


Articolo 85
(Misure in materia previdenziale)

 


1. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

3. Con effetto dal 1o gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull' importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

6. L'articolo 5, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 85 reca diverse disposizioni in materia previdenziale.

 

In particolare, si prevede:

 

§      a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’adeguamento delle aliquote contributive:

-       delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (comma 1);

-       delle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti (comma 2);

-       delle gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, per i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione (comma 3);

-       dovute dai datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani (comma 4).

§      l’istituzione, limitatamente per il periodo 2007-2009, di un contributo di solidarietà sulle quote dei trattamenti pensionistici eccedenti l’importo di 5.000 euro mensili (comma 5);

§      un’interpretazione autentica in merito alle disposizioni in materia della determinazione della retribuzione pensionabile in caso di trasferimento ad enti previdenziali italiani di contributi versati presso enti di paesi esteri (comma 6).

Aliquote contributive Gestioni INPS artigiani e commercianti (commi 1-4)

Il comma 1 prevede l’innalzamento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti.

 

In particolare, le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e dei commercianti sono stabilite in misura pari al 19,50% a decorrere dal 1° gennaio 2007, e al 20% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

La legge 4 luglio 1959, n. 463, ha istituito presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1959, una apposita Gestione speciale cui sono tenuti ad iscriversi gli artigiani ed i loro familiari, se coadiuvanti. Tale Gestione, ai sensi della L. 89 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani".

Sono iscritti alla Gestione i titolari e i contitolari di imprese artigiane, nonché i familiari coadiuvanti. Al riguardo, si precisa che sono considerati familiari i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; mentre l'art. 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che, in via sperimentale per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti negli albi provinciali, se impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo - nel corso dell'anno - non superiore a novanta giorni, con il solo obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali. A tale ultimo riguardo è intervenuto il successivo decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il quale, al comma 6-ter dell'art. 21, ha disposto che gli artigiani iscritti negli albi provinciali possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, anche studenti, per periodi anche frazionati ma complessivamente non superiori a 90 giorni nell'anno, con esonero contributivo condizionato all'assenza di compenso economico e al fatto che la prestazione sopperisca alla temporanea impossibilità dell'imprenditore ad espletare la propria attività lavorativa; resta obbligatoria la sola iscrizione all'INAIL.

Per effetto dell'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, possono iscriversi alla gestione previdenziale degli artigiani i soci lavoratori di società a responsabilità limitata con pluralità di soci in presenza dei seguenti requisiti: la società deve essere costituita per le finalità e nei limiti dimensionali stabiliti dalla legge n. 443/1985 per la generalità delle imprese artigiane; la maggioranza dei soci (in caso di due soci ne è sufficiente uno) deve svolgere in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo (la manualità va apprezzata in relazione alla natura dell'attività svolta: in senso materiale e tradizionale, ovvero come partecipazione tecnica e operativa); la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.

Dal 1° luglio 1990 si è passati ad un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce

Per quanto concerne i contributi, fino al 30 giugno 1990 (data di entrata in vigore della L. 233 del 1990, recante la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.), il sistema di contribuzione della gestione commercianti prevedeva:

-       un contributo "capitario" annuo, in cifra fissa, dovuto da ogni assicurato;

-       un contributo "aggiuntivo" in percentuale, dovuto dal solo titolare d’azienda.

A decorrere dal 1° luglio 1990 si è passati al versamento di un contributo unico a percentuale, calcolato sul reddito annuo imponibile IRPEF, che dal 1° gennaio 1993 è formato dalla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (articolo 3-bis del D.L. 384 del 1992, convertito dalla L. 438 del 1992, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali)[93].

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), l'aliquota contributiva del 15%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, è stata elevata di 0,8 punti percentuali. L'aliquota stessa è, poi, dal 1° gennaio 1999, elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l'aliquota a regime del 19% nel 2014.

 

La L. 22 luglio 1966, n. 613, ha istituito presso l’INPS, con decorrenza 1° gennaio 1965, una apposita Gestione speciale assicurativa cui sono tenuti ad iscriversi gli esercenti attività commerciali. Tale Gestione, a partire dal 1° gennaio 1989, ai sensi della L. 89 del 1988, ha assunto la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”.

Sono iscritti alla Gestione speciale, previo possesso di determinati requisiti, i seguenti soggetti:

-       titolari di aziende che esercitano attività commerciali e turistiche;

-       soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio, titolari degli istituti di informazione);

-       familiari coadiutori che lavorano prevalentemente ed abitualmente nell’azienda commerciale.

Dal 1° gennaio 2004 devono iscriversi alla Gestione i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del D.L. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Dal 1° gennaio 1997, i promotori finanziari sono soggetti all’obbligo assicurativo presso la Gestione degli esercenti attività commerciali. Sono, inoltre, tenuti ai versamenti contributivi alla gestione commercianti anche i soggetti che svolgono l'attività di affittacamere, che deve essere svolta con i caratteri della abitualità e della prevalenza previsti dalla legge.

Per quanto concerne i contributi, la dinamica ricalca in maniera identica quanto già analizzato in precedenza riguardo alla Gestione INPS degli artigiani,

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) l’aliquota contributiva del 15,39%, in vigore fino al 31 dicembre 1997, è stata elevata di 0,8 punti percentuali. L’aliquota stessa è, poi, dal 1° gennaio 1999, elevata ogni anno di 0,2 punti fino a raggiungere l’aliquota del 19% a regime.

 

La seguente tabella riporta le modifiche apportate dalla disposizione in esame rispetto alla normativa vigente.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Artigiani, aliquota vigente

17,60%

17,80%

18,00%

18,20%

18,40%

18,60%

18,80%

19,00%

Commercianti, aliquota vigente

17,90%

18,10%

18,30%

18,50%

18,70%

18,90%

19,00%

19,00%

Aliquota derivante dalla presente disposizione

19,50%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate contributive vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al lordo fisco

1.355

1.649

1.533

1.408

1.274

1.130

1.026

965

Al netto fisco

1.355

1.129

1.094

1.057

954

844

776

734

 

(impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Al lordo fisco

1.016

1.576

1.562

1.439

1.307

1.166

1.052

981

Al netto fisco

1.016

1.185

1.103

1.066

979

871

793

744

 

Il comma 2 prevede l’innalzamento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. Si prevede comunque che l’aliquota contributiva totale, data dalla somma della quota a carico del lavoratore (anche considerando l’aumento di 0, 3 punti) e di quella a carico del datore di lavoro, non possa essere superiore al 33%.

 

L'aliquota stabilita per il FPLP per la generalità delle categorie dei lavoratori dipendenti è pari al 32,70%, di cui l'8,89% a carico del lavoratore[94].

Con il D.M. 21 febbraio 1996 sono stati trasferiti al FPDL dalla gestione prestazioni temporanee una serie di aliquote, complessivamente pari al 4,43%, così ripartite: 0,57% dal contributo maternità, 0,14% dal contributo prestazioni economiche per la tubercolosi, 3,72% dal contributo trattamenti di famiglia.

Per le categorie per le quali non è stato possibile attuare tale trasferimento (in quanto non tenute a versare le aliquote trasferite o, pur essendovi tenute, l'entità delle stesse non presentava la necessaria capienza) l’articolo 27, comma 2-bis, del D.L. 669 del 1996, convertito dalla L. 30 del 1997 ha stabilito l'aumento scaglionato della aliquota FPLD a carico del datore di lavoro con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e nella misura dello 0,50%, sino a concorrenza di 4,43 punti percentuali.

In via generale, nel FPLD la quota a carico del lavoratore è pari all'8,89%, più l'1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile, qualora l'aliquota IVS a carico del lavoratore sia inferiore al 10%. A ciò si deve aggiungere lo 0,30% per la CIGS straordinaria; e lo 0,50% relativo al contributo di rimpatrio lavoratori extracomunitari, da questi dovuto sino al 31 dicembre 1999[95].

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (articolo 2115 c.c., articolo 19 della L. 4 aprile 1952, n. 218).

Può essere utile infine ricordare che una tabella delle aliquote "storiche" dell'IVS è contenuta nella circolare INPS n. 81 del 13 maggio 2004.

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

991

1.024

1.058

Al netto fisco

720

744

768

 

(impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

839

1.019

1.053

Al netto fisco

609

740

765

 

L'importo al lordo del fisco non tiene conto dell'effetto indotto sulle entrate fiscali prodotto dall'incremento dell'aliquota contributiva. Infatti, i maggiori contributi versati costituiscono voci deducibili dal reddito imponibile sia dei committenti sia dei beneficiari e comportano, pertanto, un minor carico fiscale per gli interessati. Tale importo è dipendente dall'aliquota marginale di colui che sostiene l'onere, in caso di imponibile Irpef, ovvero dall'aliquota Irpeg se il committente è una persona giuridica.

 

Il comma 3 prevede:

§      l’incremento al 23% dell’aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 dai lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione non iscritti ad altre forme pensionistiche;

§      l’incremento al 16%.dell’aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, dai rimanenti iscritti rispetto ai soggetti di cui al punto precedente.

 

Si ricorda che sono iscritti alla Gestione separata INPS i seguenti soggetti:

§      professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-       professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-       professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-       professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

§      collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti figure:

-       amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-       membri di commissione e collegi;

-       soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-       amministratori di condominio;

§      venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

§      titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

§      pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[96];

§      lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

§      associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Si ricorda che per il 2006, le aliquote contributive della Gestione separata INPS sono pari al 17,70% (più il contributo dello 0,50% per la malattia, l’assegno familiare e la maternità) per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, fino al limite di reddito di € 39.297,01. L’aliquota è aumentata di un punto percentuale (18,70%), sempre tenendo conto il contributo per la malattia, l’assegno familiare e la maternità, sui compensi eccedenti tale somma. Per i soggetti pensioni od iscritti ad altra forma obbligatoria per il 2006 l’aliquota contributiva è pari al 10,00%, mentre per i pensionati titolai di pensione diretta è pari al 15,00%.

 

La seguente tabella mette a confronto le aliquote a legislazione vigente con quelle introdotte dal comma in esame.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aliquota vigente

17,90%

18,10%

18,30%

18,50%

18,70%

18,90%

19,00%

Aliquota presente disposizione

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame per quanto concerne i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Al lordo fisco

816

784

752

720

688

656

640

Al netto fisco

759

486

567

543

519

469

495

 

(impatto in termini di fabbisogno del settore statale)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Al lordo fisco

748

787

755

723

691

659

641

Al netto fisco

691

488

570

546

522

472

496

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame per quanto concerne i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della L. 335, vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

471

476

481

Al netto fisco

426

293

355

 

(impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

399

475

480

Al netto fisco

362

298

361

 

Il comma 4 ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

Attualmente, in ragione dell’onere formativo i contributi previdenziali ed i premi formativi sono previsti in misura estremamente ridotta, pur garantendo una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1° gennaio 2006, ai sensi della circolare INPS n. 18 dell’8 febbraio 2006.

 

Apprendisti

FPLD

 

a) contributo settimanale base

Euro 0,0868

b) contributo settimanale adeguamento

Euro 2,75

CUAF

 

Contributo settimanale

Euro 0,0347

MATERNITA’

 

Contributo settimanale

Euro 0,0165

INAIL

 

Contributo settimanale

Euro 0,0930

Totale contributo settimanale      

 

Esclusa INAIL

Euro 2,89

Compresa INAIL

Euro 2,98

 

N.B.:contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 €.

Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD. è fissata nella misura del 5,54%.

 

Si ricorda che la disciplina dell’apprendistato è stata modificata dal D.Lgs. n. 276/2003[97] con l’introduzione di tre differenti tipologie di contratto, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto:

§      il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

§      il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

§      il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione.

 

Con riferimento al rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, si evidenzia che:

§      possono essere assunti con tale contratto i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età mentre la normativa previgente prevedeva come età minima sedici anni;

§      la durata massima del contratto è fissata in tre anni ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale;

§      la regolamentazione del contratto è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

 

Con riferimento invece al contratto di apprendistato professionalizzante, si evidenzia che:

§      possono essere assunti con tale contratto i soggetti di età compresa tra diciotto (ridotta a diciassette per i soggetti in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge n. 53/2003[98]) e ventinove anni;

§      è rimesso ai contratti collettivi stabilire la durata del contratto, che in ogni caso non può essere inferiore a due anni e superiore a sei anni;

§      la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni, d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

 

Per quanto riguarda invece l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma universitario, si evidenzia che:

§       possono essere assunti come apprendisti soggetti tra 18 e 29 anni (il limite di età minimo si abbassa a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale);

§       la disciplina e la durata dell’apprendistato in esame è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 53, comma 4, del richiamato D.Lgs. 276, ha confermato le disposizioni contenute nella normativa già esistente per quanto attiene alla copertura previdenziale dell’apprendista.

 

La ripartizione del predetto contributo è stabilita con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è cioè entro il 28 febbraio 2007.

Lo stesso comma, altresì, prevede l’estensione dell’applicazione della rideterminazione in esame anche alle contribuzioni erogate in misura pari a quelle degli apprendisti (come per esempio nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità).

 

Contestualmente, si dispone la cessazione, per le Regioni, dell’obbligo del pagamento, con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani, di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845[99].

 

Il terzo comma del richiamato articolo 16 dispone che le regioni stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

 

Lo stesso comma, infine, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’estensione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del D.Lgs. 276 del 2003 (vedi supra). La relativa contribuzione è stabilita con il decreto di ripartizione in precedenza richiamato.

 

In base all’articolo 6 della L. 11 gennaio 1943, n. 138, nei confronti di determinate categorie di lavoratori è dovuta in caso di malattia un'indennità economica in regime previdenziale qualora non sia previsto per contratto collettivo un trattamento economico a carico del datore di lavoro in misura pari o superiore all'indennità medesima.

Per il finanziamento delle indennità di malattia, l’articolo 76 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N., pone l’obbligo per i datori di lavoro, di versare all’INPS una serie di contributi, variamente modulati per i diversi settori secondo le aliquote attualmente fissate dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, contenute nella tabella 6 allegate alla medesima legge.

:

Categorie

Aliquota

Industria e Artigianato: operai e categorie assimilate compresi i lavoranti a domicilio

2,22%

Commercio (terziario): proprietari di Fabbricati, Servizi di Culto: operai ed impiegati e categorie assimilate con esclusione degli impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori e piazzisti, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali

2,44%

Pubblici esercizi Sull'aliquota del terziario si applica l'aliquota aggiuntiva dello 0,77% (D.M. 1° febbraio 1957; circolare INPS 21 marzo 1985, n. 2084)

3,21%

Agricoltura: operai

0,683%

Credito, Assicurazione e Servizi tributari appaltati: salariati

2,55%

 

Dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 148, della L. finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), il trattamento di malattia degli addetti ai servizi pubblici di trasporto viene corrisposto con le medesime modalità previste nel settore industria.

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dal coma 4 in esame vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

2010

Al lordo fisco

1.087

1.087

1.087

1.087

Al netto fisco

1.087

621

821

821

 

(impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

2010

Al lordo fisco

920

1.087

1.087

1.087

Al netto fisco

920

693

790

821

 

Istituzione di un contributo di solidarietà (comma 5)

Il comma 5 istituisce per il periodo 2007-2009 un contributo di solidarietà pari al 3% sulla quota di pensione eccedente il limite di 5.000 euro mensili.

 

Negli ultimi anni il legislatore ha già previsto alcune forme di contributo di solidarietà con vigenza temporanea.

Una forma di contributo di solidarietà ha trovato applicazione, per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 488/1999 (finanziaria 2000).

In particolare, tale contributo di solidarietà era pari al 2% calcolato sulle quote di trattamento pensionistico - corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - eccedenti il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995[100]. I diversi trattamenti di cui fosse titolare il medesimo soggetto si sommavano ai fini in esame.

Con il D.M. 7 agosto 2000 sono state determinate le modalità ed i termini per la trattenuta del richiamato contributo di solidarietà.

 

In seguito la legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha stabilito, per il periodo 2004-2006, un contributo di solidarietà, a carico di specifici trattamenti pensionistici di base e di alcuni di quelli complementari (o integrativi) che, nel loro complesso, superino una determinata misura[101].

In particolare, il contributo in oggetto è pari al 3% dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte l’importo del reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensione dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), annualmente rivalutato[102].

Quest'ultima misura è pari, per il 2006, a 7167,55 euro, ed è rivalutata[103] ogni anno in base all'incremento - in valori assoluti e non percentuali - del trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS[104].

Con riguardo al 2006, dunque, il limite di riferimento sarebbe pari a 179.188,75 euro (7.167,55 euro moltiplicati per il coefficiente di venticinque).

Al predetto importo debbono concorrere anche i trattamenti integrativi percepiti da soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, comprese:

§      quelle di cui al D.Lgs. n. 563/1996[105], recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria;

§      quelle di cui al D.Lgs. n. 124/1993, istitutivo del fondi pensione, e al D.Lgs. n. 357/1990, recante disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;

§      quelle che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici, inclusi quelli delle Regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge n. 70/1975[106], compresa la gestione speciale ad esaurimento per il personale delle USL, di cui al D.P.R. n. 761/1979, le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale delle aziende private del gas, per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

 

Si prevede che l’importo complessivamente assoggettato a contributo non può comunque risultare inferiore al limite di riferimento, al netto dello stesso contributo.

Le risorse derivanti dal contributo di solidarietà, al netto delle minori entrate derivanti dal gettito IRPEF, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali[107].

 

Si consideri inoltre che la legge n. 243/2004 di riforma del sistema pensionistico ha posto, come obiettivo di una delle varie deleghe attribuite al Governo, la previsione - in via sperimentale per il periodo 2007-2015 – di un ulteriore contributo di solidarietà, a carico dei trattamenti pensionistici che, nel loro complesso, superino una determinata misura.

Tale delega, tuttavia, non è stata esercitata dal Governo entro il termine previsto.

Il contributo, pari al 4 per cento, si sarebbe dovuto applicare ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, il cui importo risulti complessivamente superiore a venticinque volte l’importo del reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensioni dall'articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), annualmente rivalutato. La rivalutazione sarebbe dovuta avvenire, fino al 2007, in misura pari all'incremento (in termini assoluti e non percentuali) del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti – ossia con lo stesso meccanismo previsto per il reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensioni – e, a partire dal 2008, “in base alle variazioni integrali del costo della vita”.

Il contributo di solidarietà era qualificato “non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Inoltre si prevedeva che il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare non poteva comunque risultare inferiore a venticinque volte l’importo del reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensioni, rivalutato annualmente.

 

Tale contributo, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento, è rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001)[108], e a tale importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti da soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio già analizzati in precedenza (vedi supra).

 

Rispetto alle due analoghe forme di contributo analizzate in precedenza, tale contributo si differenzia:

§      per l’entità del trattamento pensionistico su cui è calcolato (5.000 euro);

§      per la destinazione (gestione pensionistica di riferimento).

 

Si precisa, inoltre, che ai fini del prelievo del contributo di solidarietà, si prende come riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

Infine, si prevede l’obbligo per l’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, di a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

 

Secondo la relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame vengono così a delinearsi (dati in milioni di euro):

 

(impatto in termini di indebitamento netto delle PA)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

37

37

37

Al netto fisco

22

22

22

 

(impatto in termini di fabbisogno settore statale)

 

2007

2008

2009

Al lordo fisco

31

37

37

Al netto fisco

18

22

22

 

Determinazione della retribuzione pensionabile per lavoratori rientranti dall’estero (comma 6)

Il comma 6 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 5, secondo comma, della L. 27 aprile 1968, n. 488[109] in merito alla determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dall’estero (la norma, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, interesserebbe i lavoratori rientranti dalla Svizzera), intesa ad evitare, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, che si determini, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità.

 

L’articolo 5, secondo comma, della L. 27 aprile 1968, n. 488 ha stabilito che per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione IVS dell'articolo 17 della L. 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. Si prevede inoltre che con appositi provvedimenti attuativi sia stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

 

Il comma in esame afferma che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che, in caso di trasferimento presso l’AGO dei contributi versati in Paesi esteri in conseguenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile del periodo interessato è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato ottenuto per l’aliquota contributiva IVS in vigore nel periodo di riferimento. Lo stesso comma, infine, contiene una clausola di salvaguardia che fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli liquidati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione ha presentato, il 13 febbraio 2006, la relazione congiunta sulla protezione sociale e sull’inclusione sociale 2006 (COM(2006)62), successivamente presentata al Consiglio europeo di primavera 2006.

La relazione congiunta si basa sui piani e sugli orientamenti politici formulati dagli Stati membri nel 2005 riguardo ai tre grandi temi dell’inclusione sociale, delle pensioni e della salute e cure sanitarie di lunga durata, presentati nell’ambito del metodo di coordinamento aperto[110].

Il documento della Commissione sottolinea la necessità di un’interazione efficace del metodo di coordinamento aperto con il processo rivisto di Lisbona, affinché le politiche di protezione sociale e di inclusione sostengano quelle per la crescita e l’occupazione, e queste ultime rafforzino gli obiettivi sociali.

Per quanto riguarda le pensioni, la relazione sottolinea, in particolare, che le relazioni sulle strategie nazionali per le pensioni pongono in evidenza l’interconnessione tra i tre obiettivi generali di adeguatezza, sostenibilità e aggiornamento.

La relazione congiunta pone l’accento sulla necessità di rafforzare le misure che incoraggiano il prolungamento della vita attiva. Al riguardo ricorda che ciò costituisce, nel contesto della strategia di Lisbona, un obiettivo europeo, che si traduce nella volontà di portare a 50% il tasso di occupazione dei lavoratori anziani (55-64 anni) e di aumentare di cinque anni l’età effettiva di uscita dal mercato del lavoro. La relazione ricorda che le riforme in corso presso gli Stati membri dell’UE presentano molte differenze, e che in alcuni casi è necessario un ripensamento della questione dell’uscita precoce dal mercato del lavoro. Sottolinea inoltre che affinché i regimi di pensionamento incentivino il prolungamento della vita lavorativa, è necessario che i lavoratori anziani beneficino di un accesso adeguato a posti di lavoro appropriati.

La relazione congiunta considera una priorità promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, stabilendo un rapporto più stretto fra contributi e prestazioni e garantendo un accesso alla pensione che permetta di mantenere un livello di vita adeguato.

E’ opportuno ricordare al riguardo che il Consiglio europeo di primavera 2006 ha adottato un nuovo quadro per il processo di protezione e inclusione sociale, sulla base della comunicazione della Commissione “Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell’Unione europea“ (COM(2005)706). In tale ambito sono stati adottati nuovi obiettivi comuni in materia di protezione sociale relativi a ciascuno dei tre assi di intervento: inclusione, pensioni, cure sanitarie e di lunga durata.

L’importanza di una migliore interazione tra regimi previdenziali e mercato del lavoro è sottolineata anche nell’ambito delle linee direttrici integrate per la crescita e l’occupazione per il periodo 2005-2008[111], approvate dal Consiglio europeo di giugno 2005in conformità alla richiesta del Consiglio europeo di Bruxelles del 22-23 marzo 2005.

Le linee direttrici si articolano in:

§       una raccomandazione[112] del Consiglio del 12 luglio 2005 recante i grandi orientamenti di politica economica (GOPE)[113], applicabili a tutti gli Stati membri e alla Comunità.

§       una decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 recante le linee direttrici per l’occupazione[114] che enunciano gli obiettivi generali e le azioni prioritarie in materia di occupazione nell’Unione europea e nei suoi Stati membri.

In particolare, secondo l’orientamento n. 2, occorre salvaguardare la sostenibilità dell’economia nel lungo periodo in vista dell’invecchiamento della popolazione.

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero, tra l’altro, riformare e rafforzare i regimi pensionistici, previdenziali e sanitari per assicurarne l’efficienza finanziaria, l’accessibilità e l’adeguatezza sociale.

 

In base all’orientamento n. 18 occorre promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, tramite, in particolare:

§       il sostegno all’invecchiamento attivo, comprese condizioni di lavoro appropriate, miglioramento dello stato di salute (sul lavoro) e adeguati incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento;

§       regimi previdenziali moderni, compresi le pensioni e i sistemi sanitari, che si rivelino adeguati, finanziariamente sostenibili e rispondenti alle mutevoli necessità, in modo tale da stimolare l’attività professionale e il prolungamento della vita lavorativa.

 

Sulla base delle linee direttrici, gli Stati membri hanno definito programmi di riforma nazionali[115], che sono stati oggetto di consultazione con le parti interessate e successivamente esaminati dalla Commissione europea[116].

Il Consiglio europeo di primavera del 23 e 24 marzo 2006 ha accolto favorevolmente la relazione annuale presentata dalla Commissione sui progressi nell’attuazione della strategia di Lisbona rinnovata e ha definito i settori specifici per azioni prioritarie da attuare entro la fine del 2007. In tale ambito il Consiglio europeo ha confermato la necessità di attuare strategie per l’invecchiamento attivo; di considerare incentivi per prolungare la vita lavorativa, i pensionamenti progressivi; ha inoltre ribadito la strategia trivalente, mirante a ridurre il debito pubblico, incrementare i tassi d’occupazione e la produttività e a riformare i regimi pensionistici e sanitari; ha sottolineato, inoltre, l’esigenza di promuovere misure che scoraggino un ritiro anticipato dalla vita lavorativa o riducano i costi pensionistici.

 


Articolo 86
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

 


1. A decorrere dal 1ogennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30-dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


 

 

L’articolo 86 prevede l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori in riferimento agli eventi della malattia e del parto.

 

In primo luogo si prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera di malattia, a carico dell’INPS, entro il limite massimo di venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Ai fini del riconoscimento di tale indennità trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

 

Il D.M. 12 gennaio 2001 ha stabilito[117], che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla richiamata Gestione separata sia dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera. Per le degenze iniziate prima di tale data, l'indennità spetta a decorrere dalla data stessa. Da tale beneficio sono esclusi gli iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

L'indennità è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo relativo sia alla base imponibile per la determinazione dei contributi sia alla retribuzione pensionabile, pari, ai sensi del comma 18 dell’articolo 2 della L. 335 del 1995, a 68.172,31 euro[118], diminuito del 30 per cento (pari, cioè, a 47.720,62 euro).

La misura dell’indennità è calcolata in relazione al massimale di contribuzione richiamato, valido per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:

-       8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

-       12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero;

-       16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero.

Tali percentuali possono essere variate, con periodicità biennale, in relazione all'andamento della Gestione separata.

L'indennità, inoltre, spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.

 

La misura della prestazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera richiamato in precedenza, restando fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Ai fini della certificazione e dell’attestazione dello stato di malattia per la fruizione alla relativa indennità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30- dicembre 1979, n. 663[119], convertito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Tale articolo stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia.

Si prevede che le modalità tecniche operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro siano individuate con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300[120], può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

 

E’ prevista, infine, l’applicabilità delle disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

 

Il richiamato articolo 5, comma 14, del D.L. 463[121], prevede che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dai suoi diritti nelle seguenti modalità[122]:

§      prima visita di controllo: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;

§      seconda visita di controllo:oltre alla precedente sanzione, si applica la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;

§      terza visita di controllo: interruzione dell’indennità economica previdenziale a carico dell’INPS dal momento della visita fino al termine del periodo di malattia, in quanto il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità (cfr. al riguardo la circolare INPS n. 65 del 31 marzo 1989).

 

Si ricorda inoltre che il D.M. 15 luglio 1986, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 13, del citato D.L. 463, ha stabilito che, allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato malattia, il lavoratore debba essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, in determinate fasce orarie giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

 

Si dispone, inoltre, la corresponsione ai lavoratori in questione, aventi titolo all’indennità di maternità, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità.

Le disposizioni richiamate si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

 

Si ricorda che il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1998, per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, un'ulteriore aliquota contributiva, pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai medesimi soggetti della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, si demandava a un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (attualmente dell’economia e delle finanze) la disciplina di tale estensione nei limiti delle risorse derivanti dalla suddetta aliquota contributiva.

L'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha disposto una interpretazione autentica del citato comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449/1997, nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

In seguito l’articolo 64 del D.Lgs. 151 del 2001, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS non iscritte ad altre forme obbligatorie, ha confermato che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’istituzione dell’ulteriore aliquota contributiva dello 0,5% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti iscritti della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine ha previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente Ministro del lavoro e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo. Inoltre si precisa che, fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto decreto, continua a trovare applicazione il D.M. 4 aprile 2002, emanato in attuazione dell'articolo 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388[123].

 

Il comma in esame, infine, prevede che gli oneri derivanti dall’estensione delle prestazioni di cui al comma in esame, siano finanziati a valere sul contributo di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

Tale articolo, riproducendo le disposizioni dell’articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997, prevede che, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla Gestione separata INPS è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.

 


Articolo 119
(Modifica all'articolo 1, comma 105,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

 


1. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


 

 

L’articolo 119 reca alcune modifiche all’articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266).

Il citato comma 105 ha autorizzato un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 451 del 1998, relativi all’anno 2005, in ordine alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98[124] ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Successivamente, con riferimento a tali misure:

§      l’articolo 45, comma 1, lettera b) della L. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'articolo 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999.

§      l’articolo 15 della L. 448 del /2001 (legge finanziaria 2002) ha autorizzato, per l'anno 2002, un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro:

§      l’articolo 1, comma 518, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, per l’anno 2005, un’ulteriore spesa di 15 milioni di euro.

 

L’articolo in esame eleva tale autorizzazione a 170 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante l’utilizzo della somma di pari importo già affluita all’INPS in seguito all’agevolazione contributiva riconosciuta in favore delle aziende di autotrasporto, limitatamente all’anno 2005, dall’articolo 1, comma 107, della stessa L. 266.

 

Tale disposizione riconosce l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuto all’INPS per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a venti, determinato con decreto dirigenziale del Ministero della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere dell'INPS.

L’agevolazione è concessa appunto entro il limite di spesa complessivo di 120 milioni di euro.

 

La richiamata somma viene versata, ai fini della copertura, all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Articolo 166
(Interventi a carico del Fondo per l'occupazione)

 


1. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di cui al comma 2:

       a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui all'articolo 177 della presente legge. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

       b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

       c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

       d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

       e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

       f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

L’articolo 166 è volto a prevedere, a carico del Fondo per l’occupazione di cui al decreto legge n. 148 del 1993, una serie di interventi a tutela dell’occupazione, nei limiti degli importi indicati (comma 1), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia (comma 2).

 

Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 236 n. del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:

§      l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del DL 148/93;

§      il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

§      la promozione dell'imprenditorialità giovanile;

§      il finanziamento dei contratti di solidarietà;

§      ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).

 

In particolare sono posti a carico del Fondo i seguenti interventi:

a)      nei limiti di 10 milioni di euro annui per gli anni 2007 e 2008, si prevede, con decreti ministeriali, l’adozione di un programma speciale di interventi in materia di occupazione, la costituzione di una cabina nazionale di regia al fine di concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione nonché alla valorizzazione dei CLES, nonché l’istituzione di un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare destinato al finanziamento (d’intesa con le regioni e gli enti locali) di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivano i processi di emersione di cui al successivo articolo 177 (cfr. la relativa scheda);

b)      si destinano 25 milioni di euro al rifinanziamento per l’anno 2007 dell’intervento di proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di CIGS stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 249/2004, nel caso di crisi aziendali;

Si ricorda che l’art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che ordinariamente la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

In seguito l’articolo 1, comma 1 del D.L. 249/2004 ha previsto, in determinati casi, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. Presupposto della proroga sono:

-       la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-       la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-       l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

 

c)      la possibilità di concedere anche per l’anno 2007, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai dipendenti delle imprese del commercio con più di 50 addetti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

 

Si ricorda che già con decreto ministeriale 31 maggio 2004 n. 34158 si era provveduto, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003[125], a prorogare la CIGS e il trattamento di mobilità, relativamente all’anno 2004, per le imprese sopra citate “per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali”.

Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 2005 n. 36663 si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Si ricorda che tale articolo[126], riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 su citato, ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze possa - anche in deroga alla normativa ordinaria -, entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi; i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Inoltre si prevedeva la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della citata L. 350 del 2003. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.

Infine con l’articolo 8, comma 3-ter del decreto legge n. 203/2005, recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, si è prevista una ulteriore proroga per l’anno 2006.

 

d)      in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si prevede che con apposito decreto ministeriale siano definiti criteri e modalità per finanziare programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento lavorativo di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi;

 

e)      si autorizza il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2007 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di ASU e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.

Si ricorda che nelle precedenti leggi finanziarie si sono previste disposizioni di analogo tenore. In particolare L'articolo 3, comma 82, della legge n. 350/2003 ha disposto, limitatamente all’esercizio 2004, con un costo complessivo di 1 milione di euro, l’autorizzazione alla stipula diretta di nuove convenzioni tra il Ministero del lavoro ed i comuni con meno di 50.000 abitanti, sia per lo svolgimento di attività socialmente utili sia per l’attuazione di misure volte a garantire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno cinque anni.Successivamente l’articolo 1, comma 263, della richiamata legge n. 311/2004 ha prorogato, limitatamente all'anno 2005 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, le medesime convenzioni ed ha specificato, ai fini della proroga, l’obbligo di avvalersi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del 25 ottobre 2004[127]. Infine l’articolo 1, comma 430, della citata legge n. 266/2005 ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2006 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di ASU e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.

 

f)        l’attuazione e il finanziamento, da parte del Ministero del lavoro, di interventi strutturali volti a migliorare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro irregolare, promozione dell’occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale e in altri ambiti di competenza del Ministero del lavoro.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Il 1° marzo 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l’istituzione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2006)91). Il Fondo, la cui istituzione è stata prospettata dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005, nell’ambito del compromesso sulle prospettive finanziarie 2007-2013[128], è destinato a fornire un sostegno mirato per il reinserimento professionale dei lavoratori in seguito a modifiche strutturali importanti nel commercio mondiale.

La dotazione annuale del Fondo è pari a 500 milioni di euro annui finanziati attraverso sottoutilizzazioni del bilancio UE.

La proposta dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nella riunione del 13 novembre 2006.

Programma Progress

La Commissione ha presentato, il 14 luglio 2004, nel quadro delle proposte collegate al quadro finanziario 2007-2013, una proposta di decisione relativa ad un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS (COM(2004) 488).

Il programma comunitario, relativo al periodo 2007-2013, intende sostenere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nel campo dell’occupazione e degli affari sociali, contribuendo in tal modo alla realizzazione della strategia di Lisbona in tali settori.

Il programma si articola in cinque sezioni corrispondenti a cinque grandi settori di attività: occupazione; protezione sociale e inclusione; condizioni di lavoro; lotta contro la discriminazione e la diversità; pari opportunità.

Il 13 settembre 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, approvandola senza emendamenti. La proposta è attualmente in attesa di esame da parte del Consiglio.

Coinvolgimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro

Facendo seguito alla nuova Agenda sociale per il periodo 2005-2010[129], l’8 febbraio 2006 la Commissione ha avviato una consultazione su un’azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro (COM (2006) 44).

La comunicazione – che ribadisce che una maggiore coesione sociale costituisce, accanto agli obiettivi in materia di occupazione, un altro elemento chiave per la riuscita della strategia di Lisbona – persegue un duplice obiettivo:

§       fare un bilancio dei progressi compiuti dall’Unione allargata sulla via di un migliore accesso al mercato del lavoro per le persone che ne sono escluse;

§       a partire da questo bilancio, lanciare una consultazione pubblica sui possibili orientamenti di un’azione a livello dell’Unione al fine di promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro.

Dopo questa prima fase di consultazione – che si è conclusa ad aprile 2006 - la Commissione intende procedere ad un esame particolareggiato dei contributi ricevuti e trarre conclusioni, sulla cui base valuterà se predisporre proposte legislative in materia.

 


Articolo 167
(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)

 


1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2007.


 

 

L’articolo 167 è volto a prorogare per l’anno 2007 l’aumento (sia della durata sia della misura) del trattamento di disoccupazione ordinaria di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2005, che scadrebbe il 31 dicembre 2006.

 

L'indennità ordinaria di disoccupazione ha lo scopo di garantire un sostegno al reddito del lavoratore subordinato in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

L’involontarietà della disoccupazione comporta che, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) la cessazione per dimissioni non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione[130].

I requisiti e le condizioni che danno diritto all’indennità sono (articolo 19 del R.D.L. 636 del 1939):

-        stato di disoccupazione;

-        anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni e di 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;

-        conservazione di una residua capacità lavorativa;

-        presentazione della domanda entro il termine tassativo di 68 giorni dal licenziamento.

L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni (articolo 31 della L. 29 aprile 1949, n. 264. Per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni alla data di cessazione del rapporto, ai sensi dell’articolo 78, comma 19, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), l’indennità è estesa fino a 9 mesi. Nel caso di licenziamento per giusta causa, tuttavia, il periodo massimo è ridotto di 30 giorni (articolo 76, comma 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827)[131].

Ai sensi del citato articolo 78, comma 19, della L. 388 del 2000, la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è pari al 40% della retribuzione media soggetta a contribuzione degli ultimi 3 mesi[132] (30% per i lavoratori saltuariamente occupati e stagionali).

Il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo alla pensione di anzianità, esso viene considerato solo per la determinazione della misura e non per il conseguimento del requisito contributivo.

L'istituto in esame si applica anche, con alcune disposizioni particolari, al settore agricolo[133].

L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro.

 

Si consideri tuttavia che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, con l’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35/2005, si è previsto per gli anni 2005 e 2006 un aumento sia della durata che della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione. Più specificamente, la durata è stata incrementata da 180 giorni a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e da 9 a 10 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni. Inoltre è stata ristrutturata la misura percentuale dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ai sensi della relativa disciplina pari al 40%, in relazione al tempo di godimento. In particolare, l’indennità è pari al 50% per i primi 6 mesi; al 40% per i successivi tre mesi; al 30% per il periodo ulteriore. Tuttavia gli aumenti della durata non danno luogo ad un corrispondente ampliamento della contribuzione figurativa, che rimane confermata per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di 6 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e di 9 mesi per quelli con età pari o superiore a 50 anni. Inoltre sono esclusi dall'ambito di applicazione degli incrementi di durata e di misura i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari  e speciali) e le indennità ordinarie di disoccupazione liquidate con requisiti ridotti.

 


Articolo 168
(Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva)

 


1. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


 

 

L’articolo 168, al fine di coordinare gli interventi di contrasto al lavoro irregolare e all’evasione contributiva, estende alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l’obbligo di fornitura dei dati già gravante sulle società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto legge n. 269/2003 (comma 1).

 

Si ricorda che l’articolo 44, comma 5, del decreto legge n. 269/2003 prevede l’obbligo, per aziende, enti, istituti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché per le società ad esse collegate, di rendere disponibili i dati relativi alle citate utenze contenuti nei rispettivi archivi, agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva[134].

Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, devono essere definite da apposite convenzioni, che prevedono il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.

Gli Enti destinatari dei dati sono responsabili degli stessi ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. codice sulla privacy).

 

Si osserva che andrebbe precisato meglio quali siano le informazioni che le CCIAA devono trasmettere agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

 

Il comma 2 dispone che i dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità da definire con apposite convenzioni, del Ministero del lavoro anche mediante collegamenti telematici.

 

Si osserva che non è chiaro se il comma 2 si riferisca esclusivamente ai dati delle CCIAA o anche a quelli delle società e degli enti di somministrazione di energia elettrica e di forniture di servizi telefonici. Si ricorda che tali ultimi soggetti, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a metterli a disposizione (anche con collegamenti telematici) solamente degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali.

 

Il comma 3 dispone che per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 124/2004, il Ministero del lavoro può avvalersi delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 124/2004 ha realizzato la riforma della disciplina sulla vigilanza ispettiva. Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 30/2003, dispone il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale, allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, con particolare riguardo soprattutto alla attività di prevenzione.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una banca dati telematica, allo scopo di raccogliere le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulle materie oggetto di aggiornamento e formazione permanente del personale ispettivo. Tale banca dati, rappresenta una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 276 del 2003, il cui accesso è riservato ai soli organi abilitati alla vigilanza ai sensi del provvedimento in esame. Le modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all’articolo 17 del citato D.Lgs. 276.

 

Il comma 4 precisa che il Ministero del lavoro, in possesso dei dati acquisiti mediante le suddette convenzioni, è titolare degli stessi ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. codice sulla “privacy”).

 

Si ricorda che il decreto legislativo 196 del 2003, “ribattezzato” codice della privacy, recepisce l’ultima direttiva dell’Unione europea, n. 58 del 2002, in materia di comunicazioni elettroniche. Il codice si compone di 3 Parti: I, recante disposizioni generali; II relativa a disposizioni relative a specifici settori; III, concernente tutela dell’interessato e sanzioni. L’articolo 28 definisce il titolare del trattamento, mentre l’articolo 29 individua le funzioni e i requisiti del responsabile del trattamento. Il codice è in vigore, ai sensi dell’articolo 186, dal 1° gennaio 2004.

 


Articolo 169
(Istituzione di indici di congruità)

 


1. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 2 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.


 

 

L’articolo 169 prevede in via sperimentale l’introduzione di indici di congruità intesi a valutare la congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore di lavoro impiegate.

L’istituzione deve avvenire con decreto del Ministro del lavoro sentiti il Ministro dell’economia nonché i ministri dei settori interessati, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentativi.

Gli indici devono essere articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio e si deve provvedere a specificare le relative modalità applicative.

Il decreto ministeriale che istituisce gli indici deve in primo luogo individuare i settori più critici, nei quali risultano maggiormente estese le violazioni delle norme in materia di incentivi e agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Si osserva che non appare chiarissimo il riferimento alle “violazioni in materia di incentivi ed agevolazioni contributive”. Sarebbe stato invece più opportuno riferirsi alle violazioni in materia di regolarità delle assunzioni e di regolarità contributiva.

 

Per tali settori più critici sono stabiliti gli indici volti a fissare la congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché il margine di scostamento tollerabile.

 

Tali indici dovrebbero servire “al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall’ordinamento”.

 

Si osserva che non è chiara la valenza precettiva degli indici di congruità, in particolare le conseguenze sanzionatorie che potrebbero derivare alle imprese dall’accertamento di un’eventuale incongruenza.

Sembrerebbe che, poiché l’istituzione avviene in via sperimentale, non venga attribuita dalla norma una valenza immediatamente precettiva.


Articolo 170
(Documento unico di regolarità contributiva)

 


1. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.


 

 

L’articolo 170 è volto ad introdurre una disciplina più generale relativa al Documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di estenderne l’applicazione anche a settori e situazioni ulteriori rispetto alla normativa vigente (cfr. infra).

 

Si prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni:

§      siano in possesso del DURC;

§      rispettino gli altri obblighi previsti dalla normativa;

§      rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Si osserva che andrebbe precisato meglio quali siano gli “obblighi di legge” da rispettare per usufruire dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale, in particolare se si intende far riferimento esclusivamente a quelli specifici ratione materiae (normativa lavoristica e previdenziale).

 

Si ricorda che il quadro normativo vigente non prevede una disciplina organica del DURC, essendo state introdotte disposizioni specifiche con riferimento a imprese di determinati settori.

L’articolo 2 del D.L. 210 del 2002, convertito dalla L. 266 del 2002, recando disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, ha previsto un obbligo di certificazione della regolarità contributiva tramite la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)[135]. In particolare, l’articolo 2, comma 1, ha stabilito che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico. Infine il comma 2 reca una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio del D.U.R.C.

In seguito l’art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002.

L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il D.U.R.C. per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti[136].

In seguito l’articolo 39-septies del D.L. 273 del 2005 , convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto una validità temporale pari a tre mesi del documento unico di regolarità contributiva di cui al citato articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494 del 1996.

Infine l’articolo 36-bis, comma 8, del decreto legge n. 223/2006 ha disposto che possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 29 del decreto legge n. 244/1995, relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile, esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili[137].

 

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali, siano definite, con riferimento al DURC:

§      le modalità di rilascio;

§      i contenuti analitici della certificazione;

§      le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

 

Tale ultima previsione sembra volta ad introdurre un criterio di ragionevolezza, nel senso di non escludere dal rilascio del DURC (e quindi dai benefici normativi e contributivi a tale certificazione subordinati) le imprese che presentano irregolarità più lievi (per esempio violazioni formali o di importo poco significativo).

 

L’ultimo periodo del comma 2 precisa che, sino all’entrata in vigore del decreto che dovrà emanare la disciplina attuativa relativa al DURC, sono fatte salve le vigenti specifiche discipline in materia di certificazione della regolarità contributiva relative ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

 


Articolo 171
(Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)

 


1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.

2. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


 

 

L’articolo 171 è volto ad adeguare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori entrate in vigore in data antecedente al 1° gennaio 1999.

In particolare, si dispone che tali sanzioni sono quintuplicate (comma 1), con eccezione della fattispecie relativa all’omessa istituzione ed omessa esibizione del libro matricola e del libro paga di cui all’articolo 20 e 21 del D.P.R. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale) e all’articolo 134 del R.D. 1422 del 1924, per la quale si prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 4.000 a un massimo di 12.000 euro (comma 2).

 

Si ricorda che l’articolo 20 del D.P.R. 1124 del 1965 ha previsto l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola e disciplina le modalità di tenuta, mentre l’articolo 21 del medesimo testo disciplina l’obbligo di esibizione agli organi accertatori e di conservazione nel luogo dove viene svolto il lavoro.

Inoltre, l’articolo 195 dello stesso D.P.R. 1124 ha disposto una fattispecie sanzionatoria generale, disponendo una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 154 euro per tutte le violazioni delle disposizioni del Titolo I dello stesso D.P.R. (si tratta del Titolo che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell’industria).

Si ricorda inoltre che l’articolo 134 del R.D. 1422 del 1924, confermando l’obbligo della tenuta del libro matricola e del libro paga e detta, prescrive le modalità di vidimazione dei medesimi libri.

 

Si consideri che il comma 2 in esame, almeno sul piano letterale, si riferisce esclusivamente alle violazioni relative all’ “omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga”. Invece, come sopra detto, gli articoli 20 e 21 del D.P.R. 1124/1965 si riferiscono a fattispecie più ampie e quindi, il combinato disposto di tali articoli con la disposizione sanzionatoria dell’articolo 195 dello stesso D.P.R. determina la sanzionabilità del mancato adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 20 e 21.

In sostanza, ai sensi della disciplina vigente:

§      per il combinato disposto degli articoli 20 e 195 del D.P.R. 1124 del 1965 è prevista la sanzione da 25 a 154 euro non solamente per l’omessa istituzione dei libri paga e matricola, ma anche per l’omessa o infedele compilazione o l’irregolare tenuta degli stessi libri;

§      per il combinato disposto degli articoli 21 e 195 del D.P.R. 1124 del 1965 è prevista la medesima sanzione con riferimento al rifiuto di esibire i libri o comunque all’omessa esibizione degli stessi in caso di visita ispettiva.

 

Pertanto, al comma 2 in esame, per evitare difficoltà interpretative, andrebbe chiarito se si intende adeguare l’importo delle sanzione amministrativa pecuniaria solamente con riferimento alle violazioni relative all’ “omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga”, o, invece (come sarebbe più ragionevole), si intende disporre tale adeguamento per tutte le violazione relative alle fattispecie di cui agli articoli 20 e 21 del richiamato D.P.R. 1124 del 1965.

 

Si ricorda che il datore di lavoro deve tenere e conservare una serie di libri e documenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, cioè il libro matricola, il libro paga, il registro infortuni e il registro delle visite mediche.

Il libro matricola deve riportare, nell’ordine cronologico di assunzione, il numero di dipendenti, i loro dati anagrafici e la loro posizione professionale, al fine di documentare l’esistenza del rapporto di lavoro agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel libro paga devono essere annotati tutti gli elementi che compongono al retribuzione dei lavoratori, le trattenute operate e l’importo dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto.

Nel registro infortuni il datore di lavoro deve annotare cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino l’assenza dal lavoro almeno di un giorno (senza considerare quello dell’infortunio), indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia o meno coperto dall’assicurazione INAIL.

La tenuta del registro delle visite mediche è obbligatoria in determinati casi previsti dalla legge, al fine di segnalare l’effettuazione e l’esito delle visite mediche prescritte prima dell’assunzione o delle visite periodiche.

 

Si consideri inoltre che disposizioni relative all’adeguamento di alcune specifiche sanzioni amministrative per contrastare il lavoro irregolare sono state previste dall’articolo 36-bis, comma 7, del decreto legge n. 223/2006.

In particolare si sono previste modifiche all’articolo 3 del D.L. 12 del 2002[138]. In primo luogo (lettera a)) viene riformulato il comma 3 dello stesso art. 3, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Inoltre, con la stessa finalità di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Si ricorda al riguardo che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.

In particolare:

-       nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602/73[139]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

-       nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;

-       nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;

-       nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.

 

L’ultimo periodo del comma 2 in esame, infine, prevede che confronti delle violazioni in questione (omessa esibizione dei libri paga e matricola) non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124 del 2004.

 

Si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. 124 del 2004 prevede che, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni della norme in materia di lavoro e previdenza sociale dalle quali derivino sanzioni amministrative, deve diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando un termine. In caso in cui adempia alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio.

 

Il comma 3, a decorrere dal 2007, destina le eventuali maggiori entrate derivanti dall’adeguamento delle sanzioni previste dall’articolo in esame all’aumento delle dotazioni del Fondo per l’occupazione.

 

La relazione tecnica specifica che in via prudenziale non vengono stimate maggiori entrate derivanti dall’articolo in esame, anche in considerazione del fatto che le maggiori sanzioni possono avere un effetto di deterrenza e dell’aleatorietà dell’effettiva riscossione delle somme accertate.

 


Articolo 172
(Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro)

 


1. Il comma 2 dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei moduli previsti dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, al Servizio competente, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

4. L'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:

«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

6-bis. Sono abrogati l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».


 

 

L’articolo 172 è volto a modificare alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro.

 

Il comma 1, riformulando l’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 510 del 1996, è volto ad estendere a tutti i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione preventiva dell’assunzione dei lavoratori, introdotta recentemente dall’articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 223 del 2006 per il solo settore dell’edilizia.

La previsione in oggetto è volta evidentemente a contrastare pratiche elusive da parte delle imprese, rafforzando i poteri degli organi accertativi sul piano probatorio[140].

 

Si ricorda che, ai sensi della vigente disciplina sul collocamento di cui al citato articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 510 del 1996 (modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 297 del 2002) il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente in maniera contestuale alla stessa assunzione, indicando: dati anagrafici, data di assunzione, data di cessazione (se il rapporto è a tempo determinato), tipologia contrattuale, qualifica e trattamento economico. Solamente nel caso in cui l’assunzione avvenga in un giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione entro il primo giorno utile successivo.

 

Inoltre il citato articolo 36-bis, comma 6, del D.L. 223 del 2006, riformulando il comma 10-bis dell’articolo 86 del D.Lgs. 276 del 2003[141], ha reso immediatamente applicabile (senza necessità di una disciplina secondaria che ne fissasse il termine di applicabilità) la previsione secondo cui nel settore edile, in deroga alla normativa generale sul collocamento, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli uffici competenti l’assunzione di nuovi lavoratori in maniera preventiva, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa[142].

 

La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-bis del D.L. 510 del 1996 prevede quindi che, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al servizio per l’impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, mediante documentazione avente data certa.

Si confermano, rispetto alla vigente disciplina, i dati e le informazioni da trasmettere relative al lavoratore e al rapporto di lavoro.

Infine, con una disposizione volta a semplificare gli adempimenti nel caso di lavoro temporaneo, si prevede che le agenzie di lavoro autorizzate sono tenute a comunicare al servizio competente, “entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione…l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente”.

 

Si osserva che tale ultima disposizione andrebbe meglio formulata, prevedendo che le agenzie di lavoro sono tenute ad effettuare le comunicazioni relative all’assunzione, alla proroga e alla cessazione dei rapporti di lavoro temporaneo entro il venti del mese successivo alla data in cui si è verificato l’evento e quindi rispettivamente l’assunzione, la proroga o la cessazione.

 

Si ricorda che una disposizione analoga era già contenuta nell’articolo 4-bis, comma 4 del D.Lgs. 181 del 2000. Tuttavia tale disposizione non era immediatamente applicabile poiché l’articolo 5, comma 2-bis dello stesso decreto ne rinviava l’applicazione alla data stabilita dal decreto interministeriale di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. Non essendo ancora stato emanato il decreto in questione, l’obbligo di comunicazione preventiva non è mai divenuto operativo.

 

In sostanza, la disposizione in esame (ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 9-bis) è volta a rendere immediatamente applicabile l’analoga previsione dell’articolo 5, comma 2-bis del D.Lgs. 181 del 2000.

 

Il comma 1 in esame introduce inoltre un nuovo comma 2-bis all’articolo 9-bis del D.L. 510 del 1996, prevedendo che i datori di lavoro pubblici e privati, per le comunicazioni relative al rapporto di lavoro, devono utilizzare i moduli previsti dall’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181 del 2000, e successive modificazioni.

 

L’articolo 4-bis, comma 7, del richiamato D.Lgs. 181 del 2000 prevede che al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

 

Si prevede, inoltre, che, in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente all’assunzione, anche in via telematica mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame abroga il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002.

 

Si consideri che il comma 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 297 del 2002 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 dello stesso decreto, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

 

Pertanto, il comma 2 in esame in parte assume una valenza di mero coordinamento formale, per quanto riguarda la decorrenza del comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 297 del 2002 (disposizione ormai superata e implicitamente abrogata).

Per il resto, rende immediatamente applicabile la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 6 dello stesso D.Lgs. 297, che a sua volta ha sostituito il primo comma dell'articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264.

 

Si ricorda che il primo comma dell'articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264, prevede che i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

 

Il comma 3 prevede che, sino a quando diventerà effettivamente operativa la modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181 del 2000, rimane in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38 del 2000, a cui si deve adempiere esclusivamente con strumenti informatici.

 

Si ricorda che l’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 38 del 2000 dispone che datori di lavoro soggetti alla disciplina sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbono comunicare all'INAIL il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.

In seguito il comma 2-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181[143], ha stabilito la soppressione dell’articolo 14, comma 2 del D.Lgs. 38/2000 a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (che tuttavia, come detto, non è stato ancora emanato).

 

Il comma 4 dell’articolo in esame è volto a riformulare il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter allo stesso articolo, in modo da semplificare gli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative all’instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 prevede che le comunicazioni del datore di lavoro relative alla proroga o alla trasformazione del rapporto di lavoro (da effettuare entro 5 giorni al servizio per l’impiego competente) sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

 

Il comma in esame, nel riformulare il comma 6 dell’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000, prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla disciplina vigente, inviate al servizio per l’impiego competente mediante gli appositi moduli di cui al comma 7 da definire con decreto interministeriale (cfr. supra), sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e  dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-UTG.

 

Si ricorda che, nel caso di lavoratori extracomunitari, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’instaurazione, la cessazione e la trasformazione del rapporto entro cinque giorni allo Sportello unico per l’immigrazione presso le prefetture-UTG.

 

Il nuovo comma 6-bis introdotto all’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000 prevede una serie di abrogazioni, anche a seguito delle nuova disciplina prevista dal disegno di legge in esame. In particolare si prevede l’abrogazione:

§      dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 276 del 2003;

Tale articolo prevede che nel caso di omissioni relative alle comunicazioni sui rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà se l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.

§      l’articolo 01, comma 9, del D.L. 2 del 2006, convertito dalla L. 81 del 2006;

 

Sembrerebbe che la disposizione a cui si intende far riferimento non è l’articolo 1 (indicato erroneamente nel testo) bensì l’articolo 01 del D.L. 2 del 2006, introdotto dalla relativa legge di conversione.

 

Si ricorda che l’articolo 01, comma 9, del richiamato D.L. 2 del 2006, in deroga alla disciplina generale vigente per gli altri settori produttivi, ha previsto per i datori di lavoro agricoli effettuino le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. E’ inoltre previsto l’obbligo, da parte dell’INPS, di trasmettere le comunicazioni richiamate al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede di lavoro dell’azienda agricola e all’INAIL.

Le comunicazioni a cui si riferisce al norma sono le seguenti:

§      comunicazione contestuale all’assunzione[144] dei dati anagrafici del lavoratore[145], della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo, in caso. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608);

§      comunicazione di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (articolo 4-bis, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297);

§      comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, nel caso in cui si tratti di rapporti a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (articolo 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297).

 

Pertanto, con l’abrogazione della disciplina speciale di cui all’articolo 01, comma 9, del D.L. 2 del 2006, si intende estendere ai datori di lavoro agricolo la disciplina generale relativa alle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, peraltro in parte riformata dal disegno di legge in esame (cfr. supra).

 

Infine, il nuovo comma 6-ter introdotto all’articolo 4-bis del citato D.Lgs. 181 del 2000, a fini di semplificazione degli adempimenti burocratici, sostanzialmente sopprime l’obbligo previsto per il datore di lavoro che assume un lavoratore extracomunitario di darne comunicazione scritta (entro quarantotto ore) all’autorità di pubblica sicurezza. Tale obbligo è attualmente previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 286 del 1998[146].

 


Articolo 173
(Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro)

 


1. Alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».


 

 

L’articolo 173 prevede che le risorse del Fondo speciale infortuni, a cui affluiscono le somme introitate per le violazioni alle disposizioni del D.P.R. 1124 del 1965[147], possano essere utilizzate anche per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai settori più a rischio sul versante infortunistico.

Ciò deve avvenire nel rispetto:

§      della L. 150 del 2000, recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 422 del 2001;

§      dei criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro.

 

Si ricorda che l’articolo 197 del D.P.R. 1124 del 1965 prevede che le somme riscosse per le violazioni alle disposizioni dello stesso provvedimento sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, amministrato dal Ministero del lavoro.

Le risorse del Fondo possono essere erogate, dal Ministro del lavoro, per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale, per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.

 


Articolo 174
(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

 


1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».


 

 

L’articolo 174 prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2007, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

Si ricorda che attualmente il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è disciplinato dal D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/2003.

Il decreto legislativo, che si compone di 9 articoli, definisce all’articolo 1 il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; a tal fine l’obbligo scolastico è ridefinito e ampliato per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato .

E’ prevista la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente, come stabilito dall’articolo 111 del TU sull’istruzione con riferimento all’obbligo scolastico. La fruizione del diritto, di cui si ribadisce la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, è gratuita. E’ inoltre garantita l’integrazione delle persone in situazione di handicap, mentre si stabilisce che l’attuazione del diritto-dovere avvenga con gradualità, come di seguito specificato.

 

In sostanza si prevede che anche per il 2007 il Ministero del lavoro possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[148], una quota fino a 100 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente identiche sono state previste:

§      per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144;

§      per il 2001, per il 2003, per il 2004 e per il 2005 dall'articolo 118, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (come modificato dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004 e da ultimo dall’articolo 39-sexies del decreto legge n. 273/2005[149]).

 

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione Legge n. 30 del 2003[150], ed entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:

a)       il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)       il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c)       il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.

La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.


Articolo 175
(Mobilità lunga)

 


1. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


 

 

L’articolo 175, ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007, è volto a concedere la mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro dei nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, avuto anche riguardo ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla CIGS.

 

Si ricorda che le aziende, se occupano più di 15 dipendenti ed intendono effettuare almeno 5 licenziamenti (o anche uno solo se interessate dalla CIGS), devono osservare una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

In particolare, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223 del 1991, la fattispecie del licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti intende effettuare nell’arto di 120 giorni almeno 5 licenziamenti nell’azienda. In assenza del requisito quantitativo o di quello temporale si applica la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

La procedura (articolo 4 della L.. 223 del 1991) di riduzione del personale, preventiva rispetto alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.

In particolare, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[151] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero.

Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 7, commi 1 e 2, della richiamata L. 223 del 1991 prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

§      per i primi dodici mesi: cento per cento;

§      dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

Nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

§      per i primi dodici mesi: cento per cento;

§      dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

 

Si ricorda che la mobilità lunga consiste nella proroga dell’indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza e fino al momento in cui lavoratore consegue il diritto alla pensione. Essa è stata introdotta per la prima volta dall’articolo. 7, comma 7, della L. 223 del 1991, e successivamente riproposta per ulteriori periodi dalle seguenti disposizioni:

§      articolo 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1993, n. 236;

§      articolo 5, comma 4, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 1994, n. 451;

§      articolo 4, commi 26-27, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 628;

§      articolo 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (modificato dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1998, n. 52);

§      articolo 1-septies del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1998, n. 176;

§      articolo 81, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che modifica il citato articolo 1-septies del D.L. 78 del 1998);

§      articolo 45, comma 17, lettera b), della L. 19 maggio 1999, n. 144 (che modifica il citato articolo 1-septies del D.L. 78 del 1998);

§      articolo 1-bis del D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 81.

La norma del decreto-legge richiamato rinvia all’ultima di tali proroghe, l’articolo 1-bis del D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2003, n. 81.

Per quanto riguarda i requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della cessazione del rapporto di lavoro per usufruire della mobilità lunga, essi devono essere ricavati dal citato articolo 7, comma7, della L. 223 del 1991:

-    compimento di un’età anagrafica inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia[152];

-    anzianità contributiva non inferiore a 28 anni.

Gli oneri relativi al trattamento di mobilità, per il periodo eccedente la durata della mobilità ordinaria (compresa la contribuzione figurativa), sono posti a carico delle imprese beneficiarie.

L’articolo in esame prevede che ai lavoratori, ai quali viene concessa la mobilità lunga ai sensi della presente disposizione, continueranno ad applicarsi gli attuali requisiti per il pensionamento di vecchiaia (articolo 11 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e tabella A allegata alla L. 502 del 1992) e di anzianità (articolo 59, comma 6, comma 7 lett. a) e b) e comma 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Pertanto, tali lavoratori, in deroga alla nuova disciplina sulle pensioni di anzianità introdotta dalla riforma di cui alla L. 243 del 2004 che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2008, potranno andare in pensione anche dopo il 31 dicembre 2007 sulla base dei requisiti anagrafici previsti dalla più favorevole disciplina precedente alla riforma (di cui alla L. 335 del 1995 ed alla L. 449 del 1997).

 

Si ricorda che la L. 243 del 2004 non ha modificato il regime di accesso alle prestazioni pensionistiche per coloro che maturano i requisiti del diritto alle pensioni di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007; i requisiti restano pertanto quelli definiti dalla L. 335 del 1995 e dalla L. 449 del 1997, siano esse calcolate con il metodo retributivo, con quello contributivo o con quello misto. Pertanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, il diritto alla pensione di anzianità è riconosciuto in presenza di 57 anni di età e 35 di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, qualora ricorra un requisito contributivo più elevato (39 anni per il biennio 2006-2007). Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS sono attualmente richiesti 58 anni di età e 35 di contributi ovvero, indipendentemente dall’età, 40 anni di contributi.

Per la pensione di vecchiaia i requisiti, per le pensioni retributive e miste, sono rappresentati da almeno 20 anni di contributi e 60 anni d’età per le donne, e 65 per gli uomini.

Per la pensione di vecchiaia, calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, valgono invece le seguenti condizioni di accesso: almeno 5 anni di contributi, 57 anni di età ed una pensione da liquidare di importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Si prescinde dal requisito legato all’importo della pensione al compimento dei 65 anni di età.

I lavoratori che entro il 2007 conseguiranno i requisiti sopra indicati potranno accedere al relativo trattamento pensionistico secondo la normativa e le stesse decorrenze vigenti anteriormente alle innovazioni della riforma.

Questi stessi lavoratori, inoltre, potranno esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in un qualsiasi momento successivo alla maturazione dei predetti requisiti, indipendentemente da ogni modifica normativa, grazie all’istituto della “certificazione del diritto alla pensione”. Tale certificazione assume valenza garantista dei diritti quesiti, consentendo agli interessati di pensionarsi (anche dopo il 31 dicembre 2007) in base alle regole del previgente regime, anche per quanto riguarda le regole di calcolo della pensione, seppur sia intervenuta una revisione della normativa in materia. Tale disposizione è volta evidentemente ad evitare una “fuga” verso le pensioni nel 2007, in considerazione della consistente elevazione del requisito di età anagrafica per l’accesso alla pensione di anzianità previsto a decorrere dal 2008.

Come detto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 si assisterà alla riforma strutturale, con l’introduzione dei seguenti requisiti per accedere al pensionamento:

§       pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: 35 anni di contributi e 60 anni di età, con incremento di 1 anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è fissato in 61 anni nel biennio 2008-2009, ed a 62 anni nel periodo 2010-2013. In presenza di 40 anni di anzianità contributiva si prescinde dal requisito anagrafico;

§       pensione di vecchiaia nel sistema contributivo: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.

Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della disposizione in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007.

Per l’attuazione della misura in esame è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2007, di 59 milioni di euro per il 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 


Articolo 176
(Proroga di ammortizzatori sociali)

 


1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».


 

 

L’articolo 176,riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e nell’articolo 1, comma 410, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2007, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con quello dell'economia e delle finanze – possa - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;

§      i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2007 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2007.

 

Il secondo periodo dell’articolo in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005.

Pertanto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2006.

L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

 

Per l’attuazione delle disposizioni previste dal comma 410 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga - viene stanziato un importo complessivo di spesapari a 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[153]).

 

L’ultimo periodo dell’articolo in esame modifica l’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.L. 35 del 2005, che a sua volta aveva provveduto a modificare l'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), il quale ha consentito l’attribuzione in via transitoria di trattamenti in deroga alla disciplina degli ammortizzatori sociali.

 

Si ricorda che il richiamato primo periodo del comma 155, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350), ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze – possa - anche in deroga alla normativa ordinaria - concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

-       la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi;

-       i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005.

 

Successivamente l’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.L. 35 del 2005 ha introdotto le seguenti modifiche all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge finanziaria per il 2005:

-       ha incrementato da 310 a 460 milioni di euro la dotazione delle risorse finanziarie;

-       ha differito il termine per l'applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 nel caso in cui l'accordo sottostante ai trattamenti in deroga sia di settore;

-       ha specificato che gli accordi che definiscono i programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ai quali è subordinata la concessione dei benefici, conclusisi in sede governativa entro il 30 giugno 2005, devono costituire il recepimento delle intese intervenute in sede istituzionale territoriale.

 

Pertanto l’ultimo periodo dell’articolo in esame differisce ulteriormente il termine per l’applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'accordo sottostante ai trattamenti in deroga sia un accordo di settore.

 


Articolo 177
(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare)

 


1. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.

5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende unità sanitarie locali.

8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 3.

9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.


 

 

L’articolo 177 detta misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, concedendo al datore di lavoro agevolazioni relative al versamento di contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi.

 

In particolare, il comma 1 dispone che il datore di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari (non risultanti da scritture obbligatorie), possono presentare apposita richiesta all’INPS entro il 30 settembre 2007.

 

Il comma 2 prevede che i datori di lavoro possono avvalersi della possibilità della regolarizzazione solamente dopo aver stipulato apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Nell’istanza il datore di lavoro deve indicare le generalità del lavoratore e i periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni.

 

Ai sensi del comma 3, l’accordo sindacale disciplina la regolarizzazione tramite la stipula di contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo oggetto di regolarizzazione.

 

Il successivo comma 4 dispone l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione.

Inoltre, il secondo periodo del comma sembrerebbe doversi intendere nel senso che possono avvalersi della regolarizzazione anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo e assicurativo evaso.

 

Si osserva, pertanto, che la parola “non” andrebbe riferita nel testo alla definitività dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali e non alla eventuale ricezione di tali provvedimenti.

 

Gli effetti di tali provvedimenti definitivi sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi connessi alla regolarizzazione.

 

Il comma 5 disciplina le modalità di regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi. In particolare si prevede che il datore di lavoro è tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative per i lavoratori regolarizzati, con le seguenti modalità:

§      versamento al momento dell’istanza del 20 per cento della somma totale dovuta;

§      per la somma rimanente pagamento in sessanta rate mensili di uguale importo senza interessi di dilazione.

 

Si osserva che l’accesso alla regolarizzazione e il versamento di quanto previsto dal comma 5 in esame sembrerebbe comportare la non applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi di 8 e 9, del D.Lgs. 388 del 2000.

 

Si ricorda che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388 del 2000, in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.

In particolare:

§      nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602 del1973[154]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

§      nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;

§      nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;

§      nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.

 

Si ricorda che, al fine di rendere più rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, l’articolo 36-bis, comma 7 del D.L. 223 del 2006 ha previsto che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

 

Si prevede, inoltre, che i lavoratori sono esclusi dal pagamento dei contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato è calcolato in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata.

 

Si osserva che il comma 5 disciplina esclusivamente l’adempimento dei pregressi obblighi contributivi e assicurativi, nulla disponendo in merito agli obblighi tributari.

 

Il comma 6, al fine di incentivare l’adesione dei datori di lavoro alla regolarizzazione, prevede che il versamento della somma complessivamente dovuta (quindi non solamente l’acconto al momento dell’istanza, ma anche tutte le rate complessivamente dovute) determina “l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi…”.

 

Si osserva che la disposizione, almeno sul piano letterale, sembrerebbe prevedere l’estinzione dei reati e delle sanzioni amministrative relative esclusivamente al mancato versamento o alla mancata denuncia contributiva mensile all’INPS, mentre nulla viene disposto per le omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (che integrano ipotesi di evasione e non di semplice omissione). Andrebbe valutata l’opportunità di estendere anche a tali fattispecie di violazioni gli effettivi estintivi connessi alla regolarizzazione.

 

Si consideri che l’impiego irregolare di lavoratori subordinati non risultante dalle scritture obbligatorie è sanzionato sia sul piano penale sia sul piano amministrativo.

Sul piano penale costituiscono fattispecie delittuose:

§      l’omissione di registrazioni o denunce obbligatorie, o esecuzione di registrazioni e denunce false, al fine di non versare contributi e premi previsti dalla normativa sulla previdenza e assistenza obbligatorie, allorché l’omissione contributiva supera un certo limite (articolo 37 della L. 24 febbraio 1981 n. 689);

§      l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro (Articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463) .

 

Per l’impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori è inoltre prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 12 del 2002[155], recentemente modificato dall’articolo 36-bis, comma 7 del D.L. 223 del 2006 al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria

Per tale fattispecie, dopo le recenti modifiche, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

 

Il comma 6 in esame specifica che l’estinzione delle sanzioni riguarda anche quelle di cui:

§      all’articolo 51 del D.P.R. 1124 del 1965 (T.U. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro);

 

Si ricorda che tale articolo dispone che datori di lavoro, i quali siano recidivi con riferimento alla violazione di cui all’articolo 50 (mancata denuncia del lavoro esercitato), oltre ad eseguire i versamenti previsti, sono tenuti a rifondere all’INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti.

 

Pertanto, la disposizione in esame sembrerebbe volta a prevedere l’estinzione anche dell’obbligo di rimborsare all’INAIL l’ammontare delle rendite liquidate ai propri dipendenti nel caso della fattispecie di cui al citato art. 51.

 

§      all’articolo 18 del D.L. 918 del 1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Con riferimento a tale articolo si prevede quindi l’estinzione della sanzione prevista nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di sgravi in maniera superiore a quanto effettivamente spettante.

 

Si ricorda che per tale violazione l’articolo 18 citato obbliga il datore di lavoro a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente utilizzato.

 

Il comma 7 prevede che nei confronti dei datori di lavoro che presentano l’istanza di regolarizzazione sono sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall’istanza.

I datori di lavoro devono adeguarsi alla disciplina sulla sicurezza e salute dei lavoratori entro un anno dall’istanza, quindi durante il periodo in cui non possono essere sottoposti ad ispezioni o verifiche.

Si prevede inoltre che l’efficacia estintiva delle sanzioni prevista al comma 6 si perfeziona esclusivamente al completo adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, verificato al termine del previsto periodo di un anno dai competenti organi ispettivi.

 

Andrebbe chiarito, al primo periodo del comma in esame, se la sospensione temporanea delle ispezioni riguardi esclusivamente le ispezioni relative alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, o al contrario tutte le ispezioni volte a verificare il rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di previdenza sociale.

 

Si consideri inoltre che il comma 8, a proposito della riduzione a due terzi dei contributi da versare, prevede che l’agevolazione sono temporaneamente concesse solo al 50 per cento e definitivamente concesse per l’importo totale solamente allo scadere di gli anno di lavoro prestato dal lavoratore regolarizzato.

 

In sostanza si prevede un meccanismo per cui immediatamente è usufruibile solamente la riduzione di un sesto dei contributi e premi dovuti, mentre il rimanente sesto sarà utilizzabile con un differimento di un anno.

 

Infine, il comma 9, per evitare utilizzazioni strumentali della regolarizzazione senza una effettiva volontà di far emergere in modo stabile il lavoro irregolare, prevede che la concessione delle agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro salve le ipotesi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.

 

Si osserva che andrebbe chiarito cosa succede alle predette agevolazioni nel caso in cui il mantenimento in servizio del lavoratore cessi prima del completo versamento delle sessanta rate mensili. In particolare (poiché il comma 9 fa salve le agevolazioni allorché il lavoratore sia mantenuto in servizio almeno 24 mesi dopo la regolarizzazione) sarebbe da precisare se in tale evenienza il datore di lavoro deve versare quanto ancora dovuto in unica soluzione subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Si osserva, inoltre, che la disposizione del comma 9 sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle agevolazioni relative ai contributi e premi di cui al comma 5, per cui ne deriverebbe la definitività dell’estinzione delle sanzioni di cui al comma 6 anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, per volontà del datore di lavoro, anche prima dei due anni previsti, purché lo stesso datore di lavoro provveda a versare interamente quanto dovuto a titolo di contributi e premi ai sensi del comma 5.

 


Articolo 178
(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

 


1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.

2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.

4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approvano i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.

7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.


 

 

L’articolo 178 è volto a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, tramite la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (di seguito: co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

 

Il comma 1 dispone che i datori di lavoro che intendono procedere alla stabilizzazione dei co.co.co. sono tenuti a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali (con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie) o territoriali (con le organizzazioni sindacali).

 

Il successivo comma 2 prevede che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. in rapporti di lavoro subordinato e che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c..

 

Il comma 3 dispone che le parti possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con rapporti di co.co.co., ai sensi dell’articolo 61, comma 4, del D.Lgs. 276 del 2003.

 

Si ricorda che tale disposizione prevede che la disciplina legislativa sui lavoratori a progetto non pregiudica la previsione di condizioni più favorevoli nei contratti individuali e gli accordi collettivi.

 

Il comma 4 subordina la validità degli atti di conciliazione all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per il periodo di svolgimento del rapporto di co.co.co., per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto.

 

Il comma 5 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili.

Qualora i datore di lavoro non dovessero procedere ai versamenti delle rate a titolo di contributo integrativo, si applicano le sanzioni previste in caso di omissione contributiva (cfr infra).

Si prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approvano gli accordi stipulati con riferimento alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD. Il comma 8 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione della disposizione in oggetto.

 

Il comma 6 precisa gli effetti della stabilizzazione e dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

In particolare, gli atti di conciliazione producono effetto con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo precedente.

Il versamento della somma dovuta a titolo di contributo integrativo alla gestione separata INPS comporta l’estinzione

Inoltre, al fine di incentivare l’adesione dei datori di lavoro alla regolarizzazione, si prevede che il versamento della somma complessivamente dovuta (quindi non solamente l’acconto al momento dell’istanza, ma anche tutte le rate complessivamente dovute) determina “l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi…”.

 

Si osserva che la disposizione, almeno sul piano letterale, sembrerebbe prevedere l’estinzione dei reati e delle sanzioni amministrative relative esclusivamente al mancato versamento o alla mancata denuncia contributiva mensile all’INPS, mentre nulla viene disposto per le omissioni o irregolarità relative alle registrazioni sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (che integrano ipotesi di evasione e non di semplice omissione). Andrebbe valutata l’opportunità di estendere anche a tali fattispecie di violazioni gli effettivi estintivi connessi alla regolarizzazione.

 

Si consideri che l’impiego irregolare di lavoratori subordinati non risultante dalle scritture obbligatorie è sanzionato sia sul piano penale sia sul piano amministrativo.

Sul piano penale costituiscono fattispecie delittuose:

§      l’omissione di registrazioni o denunce obbligatorie, o esecuzione di registrazioni e denunce false, al fine di non versare contributi e premi previsti dalla normativa sulla previdenza e assistenza obbligatorie, allorché l’omissione contributiva supera un certo limite (articolo 37 della L. 24 febbraio 1981, n. 689);

§      l’omesso versamento di ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro (Articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463) .

 

Per l’impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori è inoltre prevista la sanzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. 12 del 2002[156], recentemente modificato dall’articolo 36-bis, comma 7, del D.L. 223 del 2006, al fine di rendere più efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria.

Per tale fattispecie, dopo le recenti modifiche, si prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

 

Il comma 6 in esame specifica che l’estinzione delle sanzioni riguarda anche quelle di cui:

 

§      all’articolo 51 del D.P.R. 1124/1965 (T.U. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro);

 

Si ricorda che tale articolo dispone che datori di lavoro, i quali siano recidivi con riferimento alla violazione di cui all’articolo 50 (mancata denuncia del lavoro esercitato), oltre ad eseguire i versamenti previsti, sono tenuti a rifondere all’INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti.

 

Pertanto, la disposizione in esame sembrerebbe volta a prevedere l’estinzione anche dell’obbligo di rimborsare all’INAIL l’ammontare delle rendite liquidate ai propri dipendenti nel caso della fattispecie di cui al citato art. 51.

 

§      all’articolo 18 del D:L. 918 del 1968, in materia di sgravi degli oneri sociali. Con riferimento a tale articolo si prevede quindi l’estinzione della sanzione prevista nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di sgravi in maniera superiore a quanto effettivamente spettante.

 

Si ricorda che per tale violazione l’articolo 18 citato obbliga il datore di lavoro a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente utilizzato.

 

Il comma 6 dispone, inoltre, sempre al fine di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, che per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto.

 

Il comma 7, infine, consente l’accesso alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

Si dispone la sospensione degli effetti di tali provvedimenti fino al completo adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 (cfr. supra).

Il perfezionamento degli adempimenti da parte del datore di lavoro determina l’estinzione delle violazioni secondo quanto previsto dal comma 6.

 


Articolo 179
(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti)

 


1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «e di 37 milioni di euro per il 2007».


 

 

L’articolo 179 proroga dal 31 dicembre 2006[157] al 31 dicembre 2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998[158].

Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

 

Si ricorda che, per la fattispecie in esame, gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla L. 223 del 1991 sono i seguenti :

a) ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (cfr. infra);

b) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato .

In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

 

Si ricorda inoltre che attualmente, in ragione dell’onere formativo, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro per gli apprendisti sono previsti in misura estremamente ridotta, pur garantendo una tutela simile a quella degli altri lavoratori dipendenti. Infatti la contribuzione dovuta per gli apprendisti dal datore di lavoro è attualmente pari a 2,94 o a 2,85 euro settimanali, a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In tale ultimo caso l’importo dovuto dal datore di lavoro (2,85 euro) comprende anche il premio assicurativo dovuto all’INAIL.

 

Si consideri, tuttavia, che l’articolo 85, comma 4, del disegno di legge in esame ridetermina, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Lo stesso comma prevede espressamente che la rideterminazione si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla disciplina vigente in misura pari a quella degli apprendisti, come è il caso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Si dispone che il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2007 nel limite massimo di spesa di 37 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione[159] .

 

Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 23 mesi per i rapporti a termine trasformati nel corso del loro svolgimento in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.


Articolo 180
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

 


1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


 

 

L’articolo 180 proroga al 31 dicembre 2007, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine - da ultimo prorogato al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 - entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.

 

Per "contratti di solidarietà"[160] si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984, convertito dalla L. 863 del 1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro e dello politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[161].

 

La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2007 interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane[162] (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS)[163].

 

In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato, entro il termine del 31 dicembre 1995[164] - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati - per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge (tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento) -.

Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà stipulato inizialmente sempre entro il 31 dicembre 1995 (termine poi prorogato con successive disposizioni e, da ultimo, fino al 2005 dalla finanziaria per il 2005), percepiscano - a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva - una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

 

Riguardo all'applicazione della proroga, l’articolo in esameautorizza una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236).


Articolo 200
(Interventi di solidarietà sociale)

 


1. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro annui per l'anno 2006 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

2. Stralciato.


 

 

L’articolo in esame, al comma 1, riduce, per gli anni 2007 e 2008, il contributo assegnato dal comma 429 della legge n. 266/2005 a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa.

 

Si ricorda che il citato comma 429 ha previsto l’assegnazione di un contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004)[165].

In particolare, si è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, ai fini delle attività istituzionali della Fondazione. Ai fini della copertura finanziaria (come affermato nella relazione tecnica originaria) si è prevista la riduzione in identica misura dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della L. 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma 1 pertanto riduce il contributo in questione, per gli anni 2007 e 2008, da 3 milioni di euro a 750 mila euro.

Conseguentemente, una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro) viene destinata per gli stessi anni al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Si consideri che il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo la Commissione Europea ha pubblicato nel 2001 il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e nel 2002 la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile". I due documenti espongono le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR. che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Per responsabilità sociale dell'impresa si intende quindi l'impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge[166].

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e quindi interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi ecc.) e, più in generale con le strategie e le politiche aziendali.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsability – Social Comitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione Europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR e ha l'obiettivo principale di promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.

Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:

-        l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;

-        la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;

-        la realizzazione, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.

 

 

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]     “Regolamento di riorganizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali”, emanato in attuazione del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241, che ha novellato in proposito l’art. 47 del D.Lgs. n. 300/1999.

 

[3]    “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[4]     Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 10, del D.L. 181/2006 prevede che con D.P.C.M: si provveda a alla ricognizione delle strutture trasferite in relazione alla modifica delle funzioni ministeriali, nonché alla individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.

[5]    Oltre a istituire la figura del segretario generale, delineando l’assetto organizzativo-funzionale del relativo ufficio.

[6]     Tale regolamento prevedeva due Dipartimenti come strutture di primo livello (Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori e Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali).

[7]    La cui istituzione è prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nell’ambito della riforma dei servizi di vigilanza e ispettivi.

[8]     Si consideri che le direzioni di cui alle lettere da a) a d) erano presenti nell’organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. supra)

[9]     D.M. 1° dicembre 2004.

[10]    I dati relativi alle variazioni si riferiscono alla gestione relativa alla competenza.

[11]    Si ricorda che a seguito della riorganizzazione dei Ministeri introdotta dal D.L. 181/2006 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (alcune delle cui funzioni sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale) ha assunto la nuova denominazione di Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[12]    Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[13]    In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[14]    Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

[15]   Cfr. articolo 25 del decreto-legge n. 223/2006.

[16]   Per ciò che attiene alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha rilevato come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. In terzo luogo, gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive sono risultati compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione.

[17]   Si ricorda, inoltre, che anche i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto, ai sensi degli articoli 61 e ss. del D.Lgs. 276 del 2003), iscritti alla Gestione separata INPS, esclusi gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ed i pensionati, hanno diritto ad un assegno per il nucleo familiare.

[18]  La Commissione precisa che l’esclusione del trasporto stradale dall’ambito di applicazione del regolamento proposto non mette in discussione il suo atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato per l’acquisto di veicoli più puliti ed ecocompatibili.

[19]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

[20]    D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[21]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[22]    Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (art. 3, co. 4, 5 e 5-bis), l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico.

[23]    “Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”.

[24]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[25]    “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”.

[26]    “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica”.

[27]    “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[28]    Si consideri che sulla disciplina del comma 246 in esame incide l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 , con una disposizione relativa all’assunzione di personale della Polizia di Stato, connotata dalla finalità dichiarata di prevenire e contrastare il crimine organizzato e il terrorismo interno ed internazionale, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. In particolare il comma 1 dell’art. 1 del d.l. citato autorizza l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio per effetto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 45/2005 . E’ disposto che le assunzioni abbiano luogo nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di Stato, come già detto pari a 1.500 unità.

[29]    Si consideri, inoltre, che gli articoli 5 e 5-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante “Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione” , prevedono, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, rispettivamente, la proroga, per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana, e la proroga, sempre per il 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dall’Agenzia per le ONLUS, istituita dal D.P.C.M. 26 settembre 2000.

[30]    Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.

[31]    La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[32]    Per contratto di formazione e lavoro si intende un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, caratterizzato da una causa mista che risulta dallo scambio fra la prestazione di lavoro da parte del giovane e un'erogazione non soltanto di retribuzione, ma anche di addestramento professionale specifico, da parte del datore di lavoro .

      Una delle principali caratteristiche di tale tipo di contratto, che ha contribuito alla sua grande diffusione, è la riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Le leggi che si sono susseguite nel tempo hanno delineato un sistema di sgravi che operano in diversa misura a seconda del tipo di impresa, della sua localizzazione e del settore di attività. Tale sistema differenziato di sgravi è stato dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune. In conseguenza di tale intervento, Il Ministero del lavoro con la nota n. 5/25389/70/CFL del 15 febbraio 2000 e con la successiva circolare n. 5/26969/70/CFL del 22 giugno 2000, ha fatto presente che i contratti di formazione e lavoro stipulati senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione "non sono pienamente supportati dalle agevolazioni, ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato."

      Il contratto di formazione e lavoro ha una durata massima di 24 mesi (per le professionalità intermedie o elevate) o di 12 mesi (contratti miranti ad agevolare l’inserimento lavorativo). In seguito all’intervento dell’UE, per poter usufruire dei benefici contributivi è necessario che il lavoratore abbia un’età inferiore a 25 anni o, se laureato, 30 anni.

[33]    Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate erano circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.

[34]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[35]    La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[36]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[37]    E’ stato inoltre previsto che ai fini dell’assunzione venga seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

[38]    “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

[39]    Si ricorda che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico (cfr art. 3, co. 2, D.Lgs. 165/2001).

[40]    Ai sensi del richiamato articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 165, l’organo di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è il collegio dei revisori dei conti; laddove tale organo non sia previsto, deputati al controllo sono i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, emanato in attuazione dell’articolo 11 della L. 59 dl 1997, e recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

[41]    Al riguardo, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che tale disposizione “fa salvi unicamente gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e posti a carico dei medesimi”

[42]    Il citato comma 91 prevede che gli oneri dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti economici del personale di amministrazioni non statali sono a carico dei rispettivi bilanci, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di vincolo alle assunzioni nel pubblico impiego (commi da 93 a 106 della legge finanziaria 2005). Ai comitati di settore è assegnato il compito di quantificare le relative risorse e la quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi al "tetto" alla crescita delle retribuzioni stabilito per il personale dello Stato (comma 88 della legge finanziaria 2005).

[43]    Così come riformulato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), che ha peraltro introdotto i commi 204-bis e 204-ter nella legge n. 266/2005.

[44]    Si consideri che la nuova formulazione del comma 204 introdotta dal d.l. 223/2006 non sembra invece interessare, almeno sul piano letterale, gli enti del Servizio sanitario nazionale (considerati invece, ai fini dei vincoli per il contenimento della spesa, dal citato comma 198), in quanto essi non sono qualificabili "enti locali". Pertanto il controllo sul conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa da parte degli enti del SSN rimarrebbe affidato allo speciale Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica degli adempimenti in materia di spesa sanitaria (cfr. art. 1, comma 203, legge finanziaria 2006).

[45]    Gli obiettivi del "tavolo tecnico" sono:

a)       acquisire, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale di cui al citato comma 198;

b)       fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti obiettivi di contenimento della spesa. La verifica potrà essere effettuata a campione solamente per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

c)       verificare, sulla base dei predetti criteri e modalità operative, oltreché della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d)       elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per le Regioni e gli enti locali.

[46]    La Circolare n. 8/2006 conferma, come lo scorso anno, una interpretazione rigorosa della norma. In particolare, è ribadita la preclusione al ricorso a procedure di mobilità in entrata e all’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale).

[47]   L. 17 ottobre 1967, n. 97, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

[48]   D.Lgs. 15 aprile 2005 è stato emanato il decreto legislativo n. 76 recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003.

[49]   Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

[50]   Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il D.Lgs. ha definito nelle linee generali, Il secondo ciclo dell’istruzione costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, per il quale lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni.

[51]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[52]   Nelle more del decreto di attuazione della delega recata in proposito dalla legge 53/2003 (cosiddetta legge Moratti), l’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede di Conferenza unificata, ha previsto la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale; a tal fine era previsto lo stanziamento di 11,34 milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97(recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonché di 204,71 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9, comma 5 del DL 148/1993. Successivamente, l’accordo del 15 gennaio 2004, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Infine, è stato siglato in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003.

[53]    Norme per l’edilizia scolastica”.

[54]    Si ricorda che l’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è stata riordinata dal regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, che ha disposto la soppressione dei provveditorati agli studi, presenti a livello provinciale. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, i consigli scolastici distrettuali e provinciali sono stati sostituiti dai consigli scolastici locali, di nuova istituzione. Si ricorda, altresì, che a fini applicativi e di finanziamento della legge n. 23 del 1996 sono intervenuti, da ultimo, l’art. 5 della legge n. 191 del 1998 (c.d. legge Bassanini-ter), nonché l’art. 2, co. 2, della legge n. 295 del 1998.

[55]    Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[56]    Con riferimento a limiti di impegno precedentemente autorizzati si ricorda che:

-        con la legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;

-        con la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;

-        con la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stato autorizzato il limite di impegno quindicennale di 30,987 milioni di euro a decorrere dal 2004.

[57]    Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[58]    L’art. 15 della L. 265/1999 fissava al 31 dicembre 2004 la data ultima per il completamento degli interventi da effettuare nelle scuole in base alle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994), nonché per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi (L. 46/1990); tali interventi sarebbero stati realizzati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

[59]    Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[60]    D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, Proroga di termini,. convertito, con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

[61]    “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[62]   DPR 8 marzo-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[63]    Più precisamente per l’esercizio 2001 dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge 388/2000), per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001) e, da ultimo, per gli esercizi 2005 e 2006, dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

      Il presente disegno di legge finanziaria prevede in Tabella D un rifinanziamento, sempre per il medesimo importo, per il triennio 2007-2009.

[64]    In applicazione di tale norma è stato emanato il Decreto Ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.

[65]   L’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) prevede che il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

[66]   D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[67]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[68]   Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[69]   L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore.

[70]   La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stata istituita dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9).

Essa opera in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto.

[71]    Ai sensi di quest’ultimo i percorsi:

-          i hanno durata variabile dai due ai quattro semestri ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti;servizi assicurativi e finanziari;

-       sono fondati su curricula riferiti a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

-       sono strutturati in moduli e unità autonomamente significative;

-       sono affidati a docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

-          possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

-          sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni

[72]   Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.

[73]   Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali.

[74]   Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l’espressione del prescritto parere .

[75]    Si tratta dei programmi: Comenius, per le attività di istruzione generale fino al compimento del livello di istruzione secondaria; Erasmus, per l’istruzione e la formazione avanzata a livello di istruzione superiore; Leonardo da Vinci, per tutti gli altri aspetti dell’istruzione e della formazione professionale; Grundtvig, per l’istruzione degli adulti, più un programma “trasversale”. La proposta comprende inoltre un programma Jean Monnet a sostegno di azioni connesse all’integrazione europea, di istituzioni e associazioni europee operanti nel campo dell’istruzione e della formazione.

[76]   Legge 30 dicembre 2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

[77]   Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari. Il provvedimento, ricalcando sostanzialmente quanto previsto dalla legge delega, disciplina l’idoneità scientifica nazionale, la cui durata è stabilita in quattro anni. Le procedure concorsuali sono bandite, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e associati e sono volte ad accertare il possesso della piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e della maturità scientifica per la fascia dei professori associati. E’ ribadito che l’idoneità non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.

[78]   Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[79]   Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[80]   Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[81]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[82]   “Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS”.

[83]   Si fa riferimento a:

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 448 del 1998, per 112,452 mln. di euro;

-        contribuzione figurativa invalidi ex articolo 80 L. 388 del 2000, per 103,013 mln. di euro;

-        altri oneri pensionistici per 318,535 mln. di euro.

[84]   Si fa riferimento a:

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 448 del 1998, per 20,22 mln di euro;

-        maggiorazioni sociali ex articolo 38 della L. 289 del 2002 a favore dei cittadini all’estero, per 46,532 mln di euro;

-        convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede ex L. 244 del 2003, per 20,728 mln di euro.

[85]    Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 35 della L 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) ha istituita presso l'INPS (e presso l'INPDAP) un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

[86]   Si tratta di fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, in particolare:

-        fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercoli ex articolo 3, comma 14, L. 448 del 1998 (65 mln di euro);

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap ex articolo 80, comma 2, L. 388 del 2000 (69,52 mln di euro);

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per il sostegno della maternità e paternità ex L. 53 del 2000 (20 mln di euro);

-        fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ex articolo 71 L. 388 del 2000 (100 mln di euro);

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati ex articolo 8 L. 451 del 1994 (58 mln di euro).

[87]   Pari a circa il 25% nei primi anni di applicazione poi crescente fino ad arrivare al 35% nel 2014 e al 55% a regime.

[88]    Riportato a pag. 748 dello stampato del ddl n. 1746.

[89]    Tale istituto è stato introdotto dall’articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 , nel caso in cui l’amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

      La conferenza di servizi deve essere sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

[90]    Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 88/1989 la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti comprende: assicurazione per la disoccupazione involontaria (DS); assicurazione per la tubercolosi (TBC): a decorrere dal 1999 la contribuzione è a carico dello Stato; fondo garanzia TFR; cassa unica per gli assegni familiari (CUAF); cassa integrazione guadagni (industria, edilizia, agricoltura); assicurazione per la malattia; assicurazione per la maternità; fondo rimpatrio per i lavoratori extracomunitari (il relativo contributo è stato soppresso a decorrere dall’anno 2000); cassa per il trattamento di richiamo alle armi; ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.

[91]   La Tabella A (che nel testo iniziale partiva dall’annualità 2006) è stata modificata dall’art. 1, comma 269, lettera b), della legge finanziaria per il 2006, conseguentemente al differimento dell’entrata in vigore della disposizione all’annualità 2008.

[92]   “Legge-quadro in materia di formazione professionale”. Il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stato previsto dall’articolo 12 della legge n. 160 del 1975 nella misura dell’1,30 per cento della retribuzione. In seguito, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l’articolo 25, comma 4 della legge n. 845 del 1978 ha previsto un aumento dell’aliquota di tale contributo in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni.

[93]    Poiché non è possibile conoscere in anticipo l’effettiva entità dei redditi che verranno prodotti nel corso dell’anno, il versamento contributivo viene effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente. L’anno successivo verrà, poi, effettuato un versamento a conguaglio tra l’importo versato in acconto sul reddito d’impresa assunto in via provvisoria e quello da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

[94]    Tale aliquota è la risultante di diverse disposizioni legislative e regolamentari: L. 335 del 1995, articolo 3, commi 23 e 24; D.L. 669 del 1996, articolo 27, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; D.M.

[95]    L'aliquota FPLD dello 0,50% prevista dall'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (relativa all’elevazione delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile), compresa nell'aliquota complessiva del 32,70%, è versata dal datore di lavoro e detratta dal TFR spettante al lavoratore anziché dalla retribuzione corrente.

[96]    Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[97]    Si ricorda che in attuazione delle disposizioni del Titolo VI del Decreto 276 è stata emanata da parte del Ministero del lavoro la Circolare 14 ottobre 2004, n. 40, “Nuovo contratto di apprendistato”.

[98]    Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[99]    Legge-quadro in materia di formazione professionale.

[100]  Quest'ultimo importo - annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - costituisce il limite di imponibile sia contributivo sia pensionistico per i soggetti a cui si applica in via esclusiva il sistema di calcolo contributivo. Essi sono i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 ovvero quelli che abbiano optato per tale sistema - secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

[101]  La disciplina di dettaglio è stata dettata con il D.M. 1° aprile 2004, recante Attuazione dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.

[102]  Si ricorda che il citato arti. 38 della legge n. 448 del 2001 ha disciplinato l'aumento della misura dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino al conseguimento di un reddito proprio complessivo pari a 516,46 euro mensili (un milione di lire) per tredici mensilità.

[103]  Il meccanismo di rivalutazione è previsto dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della citata legge n. 448 del 2001 e dalla relativa norma di interpretazione autentica, di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[104]  Tale trattamento minimo, a sua volta, è adeguato in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Poiché il trattamento minimo è di valore inferiore alla misura annua di cui al suddetto articolo 38, comma 1, ne consegue che quest'ultima si rivaluta solo parzialmente rispetto alle variazioni dell'indice ISTAT.

[105]  Il citato provvedimento è stato emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge n. 335 del 1995.

[106]  Si tratta dei cosiddetti enti soppressi, messi in liquidazione, ristrutturati o fusi. Gli enti non interessati dal provvedimento richiamati sono stati successivamente soppressi o trasferiti alle regioni, ai sensi della legge n. 382 del 1975 e del D.P.R. n. 616 del 1977.

[107]  Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.P.B. 3.1.5.1., capitolo 1711.

[108]  Si ricorda che il citato articolo 38 ha disciplinato l'aumento della misura dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino al conseguimento di un reddito proprio complessivo pari a 516,46 euro mensili (un milione di lire) per tredici mensilità . Tale importo è annualmente rivalutato in misura pari all'incremento (in termini assoluti e non percentuali) del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

[109]  “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”.

[110]  Il metodo di coordinamento aperto comporta: la definizione di obiettivi comuni; l’elaborazione di piani d’azione nazionali per l’integrazione e di relazioni sulla strategia nazionale, in cui gli Stati membri presentano i progetti politici che intendono realizzare in un periodo di tempo concordato per perseguire gli obiettivi comuni; la valutazione di questi piani e di queste strategie nell’ambito di relazioni congiunte della Commissione e del Consiglio; la collaborazione nel definire indicatori che permettano la comprensione e la valutazione reciproche.

[111]  Anche chiamate “Orientamenti integrati”.

[112]  Raccomandazione 2005/601/CE

[113]  L’articolo 99 del Trattato istitutivo della Comunità europea prevede che, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione che definisce gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri. Il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima e procede regolarmente ad una valutazione globale.

[114]  Decisione 2005/600/CE.

[115]  A ottobre 2005 l’Italia ha presentato il programma nazionale per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO).

[116]  Come complemento dei programmi nazionali di riforma, a luglio 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione sul programma comunitario di Lisbona 2005-2008 relativo alle azioni da intraprendere a livello comunitario a favore della crescita e dell’occupazione.

[117]Si ricorda, in proposito, che l'articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; inoltre, l'articolo 51, comma 1, della L. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato contributo ed in relazione al reddito individuale.

[118]L’articolo 2, comma 18, della L. 335 del 1995 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 1996, un limite massimo di importo relativo, appunto, sia alla base imponibile per la determinazione dei contributi sia alla retribuzione pensionabile, e cioè alla base di calcolo della pensione, stabilito in misura di 132 milioni di lire, cioè 68.172,31 euro. Sulla quota eccedente di tale importo non si applicano le aliquote contributive né, relativamente all’anzianità conseguita a decorrere dal 1° gennaio 1996, i coefficienti di rendimento pensionistico.

[119]“Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile”.

[120]Tale articolo vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, stabilendo che il controllo sulle assenza possa essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro, inoltre, ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

[121]  Così come risultante a seguito della sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78 della Corte Costituzionale

[122]  Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988).

[123]Il citato D.M. ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui al richiamato articolo 59, comma 16, della L. 449 del 1997, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate. L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

[124]“Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto”.

[125]  L’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

[126]  Modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2005.

[127]  Ai sensi del richiamato decreto sono rientrati nella graduatoria, ai fini della stipulazione delle convenzioni, i seguenti comuni: Caltabellotta (provincia di Agrigento); Capranica (provincia di Viterbo); Cianciana (provincia di Agrigento); Cigognola (provincia di Pavia); Cipriano Po (provincia di Pavia); Fragneto Monforte (provincia di Benevento); Latronico (provincia di Potenza); Lirio (provincia di Pavia); Melilli (provincia di Siracusa); Orta di Atella (provincia di Caserta); Ostra (provincia di Ancona); Pesco Sannita (provincia di Benevento); Porto Torres (provincia di Sassari); Samo (provincia di Reggio Calabria); Sant’Arsenio (provincia di Salerno); Sciacca (provincia di Agrigento); Scilla (provincia di Reggio Calabria); Termoli (provincia di Campobasso). Si ricorda, inoltre, che i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie e l'assegnazione delle risorse sono stati stabiliti dal decreto direttoriale del 31 marzo 2004.

[128]L’accordo sulle prospettive finanziarie e le risorse proprie dell’Unione europea per il periodo 2007-2013, raggiunto dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, è stato stipulato – limitatamente alle prospettive finanziarie – da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 17 maggio 2006.

[129]            Il 9 febbraio 2005 la Commissione ha presentato la nuova Agenda sociale (COM(20065)33) per la modernizzazione del modello sociale europeo, nel contesto della revisione della strategia di Lisbona. L’Agenda presenta azioni chiave relativamente all’occupazione, alle pari opportunità e all’inclusione.

[130]  Tale esclusione non opera, tuttavia, per i casi di dimissione per giusta causa (secondo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002, recepita dall'INPS con le circolari n. 97 del 4 giugno 2003 e n. 163 del 20 ottobre 2003).

[131]  L'indennità è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro - ovvero a quello della scadenza del periodo di preavviso, qualora sia pagata l'indennità per mancato rispetto del medesimo - (art. 73 del R.D.L. n. 1827); nei casi di licenziamento per giusta causa, al periodo di carenza di 8 giorni si aggiunge quello suddetto di 30.

[132]  Tale media è calcolata in relazione al numero di giornate prestate e non può in ogni caso essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria.

Per il calcolo dell'importo dell'indennità trovano inoltre applicazione i massimali vigenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale.

[133]  L'art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, sostituendo il comma 1, lett. a), della L. 29 aprile 1949, n. 264, ha esteso tale istituto agli operai agricoli, sempre che risultino iscritti negli elenchi nominativi di rilevamento da almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno precedente ed in quello in corso un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. A tal fine, l'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 1049 del 1970 consente il cumulo con i periodi lavorativi prestati in attività non agricole.

      Per gli operai agricoli, la durata della corresponsione dell'indennità è pari alla differenza tra il numero di 270 giorni ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino al massimo di 180 giornate previste per la generalità dei lavoratori (art. 32, comma 1, lett. a), della L. n. 264 del 1949, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 1049 del 1970).

La retribuzione di riferimento per i lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 1988, n. 160, è quella convenzionale, stabilita annualmente dal Ministro del lavoro, con propri decreti, per ogni provincia, sulla base degli importi previsti dai contratti collettivi per le varie qualifiche di operaio agricolo (ex art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968). Peraltro, l'art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il salario medio convenzionale resti fermo agli importi stabiliti con decreti del Ministro del lavoro per l’anno 1996 fino a quando, nelle singole province e per ciascuna qualifica di operaio, esso non sia superato dalla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Successivamente a tale momento, troverà applicazione l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, che ai fini della determinazione della base contributiva, fa riferimento all’importo previsto da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori più rappresentative su base nazionale ovvero, qualora ne derivi un ammontare superiore, da accordi collettivi o contratti individuali.

[134]  La relazione tecnica al provvedimento in esame evidenzia come “la possibilità di avere una banca dati con informazioni aggiornate sulle utenze consente una più efficace attività di vigilanza e di lotta al lavoro nero con incrementi del recupero dell’evasione contributiva”.

[135]  Una previsione della certificazione di regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva era già contenuta nel D.Lgs. 494/1996, recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare l’art. 3, comma 8, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, è tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva e che tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

[136]L’articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 2/2006 ha poi previsto che per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[137]Si consideri che alle aziende edili si applicano, oltre ai benefici contributivi previsti per aziende degli altri settori, alcune speciali agevolazioni contributive.

      In particolare, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 , per il settore edile è prevista una specifica riduzione contributiva solamente per gli operai (compresi i soci lavoratori di cooperative), occupati a tempo pieno e denunciati alle Casse edili .

      L’agevolazione spetta a condizione che le aziende del settore edile iscrivano i loro lavoratori alla Cassa edile (versando i relativi contributi) e che rispettino i contratti collettivi nazionali e provinciali. L’agevolazione si applica all’intera contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa a carico del datore di lavoro dovuta all’INPS e all’INAIL per gli operi occupati, con esclusione del contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

      L’agevolazione, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 1996 nella misura del 9,50%, è stata successivamente elevata all’11,50% per le annualità successive in base al comma 5 dell’art. 29, che prevede appunto la possibilità di conferma o rideterminazione della riduzione con decreto ministeriale.

      Al riguardo, da ultimo, il D.M. 1° febbraio 2006  ha confermato, per il 2005, la riduzione nella misura dell’11,50%. Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di presentare all’INPS una dichiarazione, rilasciata dalla Cassa edile competente, di regolarità contributiva, entro il 31 dicembre di ogni anno.

[138]  Recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

[139]  Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

[140]  Si consideri che la disposizione da attuazione ad una delle misure preannunciate dal Governo nel DPEF 2007-2011 per contrastare il lavoro nero.

[141]  Introdotto dal dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

[142]  Si ricorda che invece il previgente comma 10-bis, pur introducendo un analogo obbligo di comunicazione preventiva, prevedeva che tale obbligo si applicasse non immediatamente bensì a decorrere dalla data prevista da un emanando decreto ministeriale (di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181). Tuttavia, non essendo stato emanato il decreto in questione, l’obbligo di comunicazione preventiva non è mai divenuto operativo.

[143]  Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297,

[144]  Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.

[145]  La disposizione si riferisce all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

[146]  Recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[147]  Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[148]  Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.

[149]  Convertito con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

[150]  La legge n. 30 del 2003, recante delega in materia di occupazione e mercato del lavoro che rappresenta una prima trasposizione sul piano normativo degli obiettivi e delle misure indicati nel “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità”, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ottobre del 2001.

[151]  Il contributo d’ingresso è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti al termine della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuta l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS n. 171/2001).

[152]  L’età prevista per il pensionamento di vecchiaia per i soggetti a cui si applica il sistema retributivo o misto, rimasta immutata a seguito della riforma di cui alla L. 243/2004, è di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini (tabella A allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla tabella A allegata alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724).

[153]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[154]  Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

[155]  Recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

[156]  Recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

[157]  Il termine era stato a sua volta prorogato al 31 dicembre, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[158]  Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

[159]  L’articolo1. comma 1, in esame prevede che il Ministero del lavoro rimborsa i relativi oneri all'IINPS, previa rendicontazione.

[160]  Il contratto di solidarietà rappresenta, in sostanza, un contratto collettivo aziendale con il quale si realizza una particolare forma di tutela occupazionale, al fine di permettere la salvaguardia di posti di lavoro attraverso la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro allo scopo di evitare, o limitare, i licenziamenti nelle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS attraverso un impiego più razionale della forza lavoro. Accanto a questa tipologia di contratto, denominato contratto di solidarietà difensivo, è presente un’altra tipologia di contratto di solidarietà (cd. contratto di solidarietà espansivo), meno utilizzata, finalizzata a creare nuova occupazione. Attraverso questo strumento, infatti, il datore di lavoro può concordare con le organizzazioni sindacali la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione, con assunzione contestuale di nuovo personale a tempo indeterminato.

Introdotti dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 683, i contratti di solidarietà interessano gli stessi datori di lavoro destinatari della CIGS e, quindi, in generale, le aziende industriali che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente la domanda per la procedura di cassa integrazione, più di quindici dipendenti. Alla disciplina della CIGS si rimanda anche per quanto riguarda le modalità di computo dei lavoratori. Il contratto di solidarietà, inoltre, può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, (36 mesi nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 218 del 1978) ai sensi del citato D.L. 726 del 1984, e può essere prorogato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, per ulteriori 24 mesi.

[161]  A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[162]  Le imprese artigiane non devono rientrare nel campo di applicazione della CIGS.

[163]  In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

[164]  Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 dall’articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002 (finanziaria 2003), al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003) e , da ultimo, al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162, della legge n. 311/2004). Il decreto legge in esame, come sopra visto, lo proroga ulteriormente a tutto il 2006.

[165]  Il richiamato comma 160, oltre ad istituire la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato alla stessa un contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2005, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

      Si ricorda che alla Fondazione partecipano quali soci fondatori il Ministero del lavoro e dello politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità (non viene peraltro specificato quali). Viene altresì stabilito che la fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori.

[166]  Occorre ricordare, in merito alla responsabilità sociale delle imprese, che alcuni provvedimenti comunitari hanno trattato il problema “indirettamente”: pur trattando argomenti diversi, infatti, tali provvedimenti hanno toccato tematiche “adiacenti” alla CSR. In particolare, si possono citare la direttiva n. 94/45 sui Comitati Aziendali Europei, il regolamento n. 2157/2001 e la direttiva n. 2001/86, sullo statuto di società europea, e la direttiva n. 2002/14, sull’informazione e consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.