Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Schede di lettura (articolo 3)
Riferimenti:
L n. 244 del 24-DIC-07     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 11
Data: 31/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AC n. 3256/XV   AS n. 1817/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Schede di lettura

(articolo 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/11

Tomo V

Edizione aggiornata

 

14 marzo 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-166;

§      Tomo II: articolo 1, commi 167-387;

§      Tomo III: articolo 2, commi 1-303;

§      Tomo IV: articolo 2, commi 304-642;

§      Tomo V: articolo 3.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche al testo apportate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e alle misure attuative intervenute entro la data del 31 gennaio 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0020s5.doc


INDICE

 

 

Tomo V

 

Schede di lettura (articolo 3)

§      Articolo 3, commi 1-2 (Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)3

§      Articolo 3, commi 3-11 (Otto per mille e cinque per mille)6

§      Articolo 3, commi 12-18 (Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)14

§      Articolo 3, commi 19-23 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)21

§      Articolo 3, comma 24 (Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)31

§      Articolo 3, commi 25-26 (Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)35

§      Articolo 3, commi 27-32 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)37

§      Articolo 3, commi 33-34 (Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese)40

§      Articolo 3, comma 35 (Completamento degli interventi della programmazione negoziata)43

§      Articolo 3, commi 36-39 (Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)46

§      Articolo 3, commi 40-42 (Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)50

§      Articolo 3, commi 43-66 (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti)55

§      Articolo 3, commi 67-74 (Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)94

§      Articolo 3, comma 75 (Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007)108

§      Articolo 3, commi 76-85 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)110

§      Articolo 3, commi 86-121 (Assunzioni di personale)124

§      Articolo 3, comma 122 (Rivendite di generi di monopolio)161

§      Articolo 3, comma 123 (Estensione del diritto al collocamento obbligatorio)162

§      Articolo 3, commi 124-130 (Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)164

§      Articolo 3 commi 131-137 e 139-147 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)174

§      Articolo 3, comma 138 (Segretari comunali)184

§      Articolo 3, commi 148-150 (Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno)188

§      Articolo 3, comma 151 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)191

§      Articolo 3, comma 152 (Rifinanziamento di spese di conto capitale)205

§      Articolo 3, comma 153 (Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)208

§      Articolo 3, commi 154-155 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)209

§      Articolo 3, comma 156 (Eccedenze di spesa)213

§      Articolo 3, comma 157 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)221

§      Articolo 3, comma 158 (Fondo per le aree sottoutilizzate)225

§      Articolo 3, comma 159 (Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)226

§      Articolo 3, comma 160 (Assegnazione in favore del CNEL)228

§      Articolo 3, comma 161 (Copertura finanziaria)229

§      Articolo 3, comma 162 (Coordinamento della finanza pubblica)232

§      Articolo 3, comma 163 (Clausola di compatibilità con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale)234

§      Articolo 3, comma 164 (Entrata in vigore)235

 


Schede di lettura
(articolo 3)


 

Articolo 3, commi 1-2
(Riduzione del costo degli immobili
in uso alle Amministrazioni statali)

 


1. All’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differen­ziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell’atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall’attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l’anno 2008, 80 milioni di euro per l’anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.


 

 

Come indicato nella relazione illustrativa, i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono finalizzati a far emergere, con gradualità, in seno al bilancio dello Stato, i costi connessi all’uso degli immobili pubblici.

A tale proposito, vengono modificati i commi 204, 206, 207 e 208 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al fine di garantirne l’applicazione con effetti adeguatamente scanditi nel tempo.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), sostituisce interamente il comma 204 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 204, nella versione previgente, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo relativo all'Agenzia del demanio, determini, con riferimento agli immobili in uso[1] governativo e condotti in locazione[2] dallo Stato, gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

Il nuovo comma 204 prevede che i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa degli immobili in uso alle amministrazioni statali per il triennio 2008-2010 siano finalizzati a conseguire una riduzione complessiva, per l’anno 2008, non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento eal 6 per cento per gli anni successivi. Si dispone inoltre che i suddetti piani siano elaborati d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni interessate e siano approvati con decreti ministeriali, anziché con l’atto di indirizzo relativo all’Agenzia del demanio, confermando la possibilità di differenziare i piani di razionalizzazione e riduzione per àmbiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

 

Il comma 1, lettera b), sostituisce interamente il comma 206 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 206, nella versione previgente, prevede che il costo d'uso[3] dei singoli immobili in uso alle amministrazioni sia commisurato ai valori correnti di mercato, secondo parametri forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

Il nuovo comma 206 prescrive che – in sede di prima applicazione - il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato venga determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare[4], praticati nella zona per analoghe attività.

Si dispone inoltre che, a decorrere dal 2009, tale percentuale sia incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento, fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 207 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 207, nella versione previgente, stabilisce che gli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa possano essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

Il nuovo comma 207 stabilisce che sia un obbligo (e non più una mera facoltà, come nell’enunciato previgente) per le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, ridurre il costo d’uso derivante dalla razionalizzazione degli spazi e diminuire la spesa corrente per le locazioni passive.

 

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 208 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 208, nel testo previgente, demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

La modifica in commento espunge dal sopra illustrato comma 208 il riferimento all’atto di indirizzo, ai fini del coordinamento con il comma 204 nella versione modificata dalla lettera a) (cfr. supra).

 

Il comma 2 prescrive che dall’attuazione del presente articolo debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a:

§      140 milioni di euro per l’anno 2008,

§      80 milioni di euro per l’anno 2009

§      70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.


 

Articolo 3, commi 3-11
(Otto per mille e cinque per mille)

 


3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo47, secondo comma, dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

4. Al comma 1237 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, nel limite dell’importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo10deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo7, commi 1, 2, 3 e 4, dellalegge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. (*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 45, co. 1 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modifi­cazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regola­mentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’uni­versità e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2009.

9. Al fine di consentire un’efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell’attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.


I commi da 3 a 11 dell’articolo 3 recano disposizioni relative alla destinazione della quota dell’otto per mille (comma 3)e del cinque per mille (commi 4-11) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF, ora IRE).

 

In particolare, il comma 3 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venga incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2008.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge originario sottolinea come tale rifinanziamento sia finalizzato a recuperare talune criticità gestionali, emerse nel corso dei recenti esercizi, tenuto conto della prevedibile insufficienza dei fondi, ripetutamente manifestatasi negli ultimi anni, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di amministrazioni ed enti interessati.

 

In via generale, si ricorda che la legge 20 maggio 1985, n. 222[5] ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di caratterereligioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose[6].

Ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 222/1985, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:

-        pubbliche amministrazioni;

-        persone giuridiche;

-        enti pubblici e privati.

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per ciò che concerne la procedura per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

-        entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille di gestione statale. Il piano viene predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno.

-       esaurita l’istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno.

 

Si ricorda, inoltre, che con la legge finanziaria 2004[7]è stata prevista, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRPEF, oggi IRE[8].

L’articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007[9]ha disposto il parziale ripristino delle risorse stanziate, per un importo di 45 milioni di euro per il solo 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mantenendo intatta la decurtazione di 80 milioni per gli anni 2008 e 2009.

Lo stanziamento relativo alla quota dell’otto per mille di gestione statale, iscritto nel disegno di legge di bilancio 2008 al cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, recava una previsione di 5 milioni di euro.

A seguito del rifinanziamento operato con la norma in esame, nella legge di bilancio 2008 lo stanziamento iscritto ammonta quindi a 65 milioni di euro.

 

Il comma 4 dispone il rifinanziamento della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRE per un ammontare pari, nel 2008, a 150 milioni di euro.

Nel dettaglio la norma, tramite una novella al comma 1237 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevede l’innalzamento a 400 milioni di euro - rispetto ai 250 milioni già previsti - del limite massimo di spesa derivante dall’applicazione della misura del 5 per mille IRE riferita all’anno finanziario 2007[10] di cui all’art.1, comma 1234, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che il citato comma 1234 hadisposto che, per l’anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

a.      sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che operano in determinati settori. I soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille sono, in particolare:

-        le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività );

-        le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

-        le associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.

b.      finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c.      finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

 

Il successivo comma 1235 destina comunque una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.

 

La Relazione illustrativa al disegno di legge originario evidenzia come il rifinanziamento di 150 milioni di euro sia finalizzato all’adeguamento della spesa al previsto ammontare dei benefici da erogare per l’anno 2008, secondo le stime delle spettanze di ciascun soggetto destinatario effettuate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte compiute dai contribuenti.

Si ricorda, inoltre,  che l’articolo 20, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007 (A. C. 3194) - collegato alla manovra di finanza pubblica - ha disposto l’integrazione di 150 milioni di euro, per l’anno 2007, della dotazione del Fondo nel quale confluisce una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) destinata al volontariato e alla ricerca. Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell’esame del decreto-legge presso il Senato, ha inoltre disposto  che al riparto della quota del 5 per mille siano ammesse anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. a norma di legge.

 

I commi 5-8 ripropongono, per l’esercizio finanziario 2008[11], la misurarelativa alla destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l’esercizio 2007 dai citati commi 1234-1237 della legge dalla legge finanziaria 2007.

 

In particolare, il comma 5 dispone che per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell’IRE – diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, alle finalità di:

a) sostegno:

 

1.      delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

2.      delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale;

3.      delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

4.      delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

5.      delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

 

Gli ultimi due punti (4 e 5) sono stati introdotti in forma di novella dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007[12]. Le disposizioni estendono dunque l’ambito dei soggetti ammessi al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2008 rispetto a quelli elencati nella disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Rispetto all'analoga formulazione contenuta nel comma 1234 della predetta legge finanziaria per il 2007, il testo specifica che le associazioni riconosciute che possono beneficiare della misura debbono essere "senza scopo di lucro" ed operare  "in via esclusiva o prevalente" nei settori indicati dal citato articolo 10 del D.lgs.460/97 .

 

b) finanziamento:

-   agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

-   agli enti della ricerca sanitaria.

 

Rispetto alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007, le norme del comma 5, in relazione alla quota da destinare alle finalità solidaristiche e sociali,specificano che essa è calcolata al netto del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti. Risulta inoltre eliminata la destinazione di una quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali.

 

Il comma 6, anche in tal casoinnovando la disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

 

Il comma 7 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

 

Rispetto alla disciplina di cui alla citata legge finanziaria per il 2007, al D.P.C.M. di natura non regolamentare si demanda, tra l’altro, la determinazione delle modalità di richiesta e delle modalità e dei termini del recupero delle somme non rendicontate (anziché la sola individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di riparto delle somme); il D.P.C. M. è inoltre adottato su proposta del Ministro della solidarietà sociale,  del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre in precedenza proponente era solo il Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 8 dell’articolo dispone, infine, un limite massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2009 ai finidell’applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 3 e 5 dell’articolo in esame.

Il limite di spesa è riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme[13].

 

Tale limite per il 2009 è incrementato di 5 milioni di euro dall’articolo 45, comma 1-ter, del già citato decreto-legge n. 248 del 2007 per tenere conto dell’estensione all’ammissione al riparto del 5 per mille relativo sia alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, sia alle fondazioni nazionali di carattere culturale. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nella stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero della Solidarietà sociale.

 

Si ricorda che il medesimo articolo 45, comma 1-ter, prevede analogamente l’incremento di 5 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1237, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) con riferimento all’estensione dell’ammissione al riparto delle quote del 5 per mille relative all’anno finanziario 2008 riferita alle sole fondazioni nazionali a carattere culturale. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008, utilizzandone allo scopo l’accantonamento relativo.

 

I commi da 9 a 11 dell’articolo 3 prevedono uno stanziamento di 500.000 euro per consentire una efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione dei contributi del cinque per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007  da parte del Ministero della solidarietà sociale.

In particolare, ai sensi del comma 9, tale somma è stanziata a valere sulla quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, assegnata dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1236, l. n. 296/2006) all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille.

Il comma 10 conseguentemente novella il comma 1235 della legge finanziaria 2007 includendo, tra le finalità della norma, anche la copertura degli oneri necessari alla liquidazione delle quote del cinque per mille agli aventi diritto, relativamente agli anni 2006 e 2007.

Il comma 11 autorizza il Ministero della solidarietà sociale alla stipula di apposite convenzioni con un intermediario finanziario per lo svolgimento dell’attività di erogazione dei contributi relativi agli anno 2006 e 2007.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 45 del citato decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007 ha disposto, anche per l’anno finanziario 2008, l’ammissione al riparto, sulla base della scelta dei contribuenti, del 5 per mille dell’imposta sul reddito (IRE, ex IRPEF) a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, così come previsto, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 159/07[14].


 

Articolo 3, commi 12-18
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)

 


12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di ammi­nistrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiun­tivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presi­dente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi stretta­mente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attri­buite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società control­lata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativa­mente al comma 12, lettera b), alle società di cui all’articolo1, commi 459 e 461, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all’articolo1, comma 729, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministra­zioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consu­lente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.


 

 

L’articolo 3, ai commi da 12 a 14,reca disposizioni volte a ridurre i componenti degli organi delle società in mano pubblica, le quali danno seguito – senza sostituirla - alla disciplina limitativa già introdotta in materia dalla legge finanziaria per 2007 (legge n.296/2006, commi 459-463), che viene infatti richiamata e fatta salva.

 

Si ricorda, in particolare, che l’art. 1, comma 459, della legge finanziaria 2007 ha disposto la riduzione dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A, prevedendo che i componenti dei suddetti consigli di amministrazione siano ridotti al numero di tre, nonché la cessazione dall’incarico dei consiglieri allora in carica alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria medesima (1° gennaio 2007). Si è inoltre stabilito che il limite di tre membri del consiglio di amministrazione si applichi alle società controllaterisultanti dal piano di riordino e dismissione delle partecipazione societarie di Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”) previsto dal successivo comma 461.

Si rammenta, inoltre, che la legge finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 729) ha introdotto anche norme limitative riferite alle società partecipate dagli enti locali (cfr. infra, il commento del comma 17).

 

In particolare, il comma 12 chiama le amministrazioni pubbliche statali a porre in essere iniziative atte a incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate.

Per la definizione di “controllo” il testo rinvia all’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, in base al quale sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (cd. controllo “indiretto”).Il controllo indiretto, di cui al comma 2 dell’art. 2359 c.c., è basato sul principio della transitività, per il quale se una società controlla un’altra e questa a sua volta una terza, si deduce che la prima società controlli anche la terza.

Tali iniziative devono essere promosse entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo in esame, anche attraverso atti di indirizzo, e sono volte a:

 

§      ridurre il numero dei componenti degli organi societari (a tre, se gli organi sono composti attualmente da più di cinque membri; a cinque, se se sono composti attualmente da più di sette membri)[15];

§      prevedere che nei consigli amministrativi o di gestione formati da tre membri le funzioni di amministratore delegato siano attribuite al presidente, senza alcun compenso aggiuntivo per quest’ultimo;

§      sopprimere del tutto la carica di vice presidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che questa permane solo come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che essa dia titolo a compensi aggiuntivi;

§      eliminare, ove prevista, la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti gli organi societari;

§      limitare ai “casi strettamente necessari” la costituzione di organismi con funzioni consultive o di proposta.

 

Il comma 13 prevede che le modifiche statutarie, che saranno determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

 

Il comma 14 reca una norma relativa alle sole società indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni statali, nelle quali è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o gestione amministratori della società controllante.

A tale divieto si può derogare in due casi:

§      se sono attribuite a tali soggetti deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo;

§      se la nomina è tesa a mettere a disposizione della società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante.

 

Anche nei casi di operatività delle deroghe, gli emolumenti legati alla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque “riversati alla società controllante”.

La norma sembra potersi intendere come volta ad escludere che le suddette nomine in deroga comportino emolumenti aggiuntivi per gli amministratori della società controllante, pur apparendo la formulazione sul punto non del tutto chiara, anche sotto il profilo del trattamento fiscale dei compensi eventualmente percepiti e “riversati” alla società controllante .

 

Ai sensi del comma 15 le società in mano pubblica, come individuate dal comma 12, sono invitate ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni da Consip S.p.A.

Si tratta di una norma non cogente, in quanto dette società possono scostarsi dai parametri, pur dovendo fornire motivazione espressa delle ragioni dello scostamento. Tale onere di motivazione vale soprattutto, ma non esclusivamente, nei casi in cui le società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

 

Si osserva che i parametri di qualità prezzo devono essere non identici, ma solo “rapportati” a quelli forniti dalla Consip: tale formulazione potrebbe rivelarsi di non agevole interpretazione. Inoltre, si impone alle società controllate dalla mano pubblica - soggetti formalmente privati[16] - un onere di motivazione relativo a transazioni commerciali, senza che siano espressamente indicate le conseguenze legate all’omessa motivazione.

 

Si ricorda che CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000). In base all’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle “convenzioni Consip”[17], ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.

 

Il comma 16 esenta dalla disciplina sopra illustrata le società quotate nei mercati regolamentati.

Inoltre, esenta dall’obbligo relativo alla coincidenza fra la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e quella di amministratore delegato - di cui al precedente comma 1, lettera b) - le società Sviluppo Italia S.p.A. (ora “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”) e Sogin S.p.A..

 

Si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I commi 460-464 della legge finanziaria per il 2007 hanno disposto il riassetto della società, che ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”.

Per quanto concerne la SOGIN, l’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, impegnava il gruppo ENEL a costituire una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società. Il 31 maggio dello stesso anno ENEL Spa diede vita alla “Società gestione impianti nucleari” (SOGIN Spa).

La SOGIN era dotata di un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire Successivamente, il 3 novembre 2000, in forza di una convenzione, l’ENEL trasferiva l’intero pacchetto azionario SOGIN al Ministero del Tesoro, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999. Il valore del ramo d’azienda relativo alle attività nucleari dell’ENEL veniva determinato in 30 miliardi di lire, e l’assemblea straordinaria di SOGIN deliberava un aumento di capitale di lire 30 miliardi da attuarsi mediante conferimento del ramo d'azienda.

Le risorse finanziarie impiegate da SOGIN per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti derivano da due diversi contributi: a) il fondo trasferito a SOGIN dall’ENEL all’atto del conferimento delle attività nucleari; b) il finanziamento pubblico accordato dal governo sulla base delle determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica (oneri nucleari). I programmi di attività di SOGIN sono sottoposti alla valutazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ne controlla l’efficienza al fine del riconoscimento da parte dello Stato dei relativi oneri economici.

 

Il comma 17 stabilisce che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuano ad applicarsi le norme limitative recate in materia dalla legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che commi 725-733 della legge finanziaria 2007 mirano al contenimento della spesa degli enti territoriali. In particolare, i commi 731 e 732 trattano degli emolumenti dei consiglieri circoscrizionali e della composizione dell’organo di revisione economico-finanziario, mentre gli altri commi limitano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione.

In particolare, il comma 729, richiamato dalla disposizione in esame, pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, si dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

Le disposizioni illustrate operano una deroga alla disciplina generale recata dal codice civile, secondo la quale spetta all’atto costitutivo o all’assemblea dei soci stabilire il numero degli amministratori delle società per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389 c.c.).

 

Il comma 18 dispone in ordine al diverso tema delle consulenze delle pubbliche amministrazioni.

Esso condiziona l’efficacia dei contratti di consulenza stipulati con le pubbliche amministrazioni (individuate mediante l’usuale rinvio all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della pubblica amministrazione stipulante.

 

Si ricorda che la materia degli incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di una pluralità di interventi di contenimento.

L’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha stabilito, ad esempio, che, a decorrere dall’anno 2006, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Precedentemente, l’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha previsto che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione debba essere adeguatamente motivato e che è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Si ricorda, inoltre, per quanto concerne l’affidamento di incarichi di consulenze, che ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche - a fronte di esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L’art. 53 del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti .

L'altra norma di riferimento in materia - in relazione agli enti locali - è l'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Accanto a tale norma di carattere generale, esistono poi altre disposizioni, di tipo speciale, che consentono agli enti locali di conferire incarichi (ad esempio l'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, di conferire incarichi per la progettazione di opere pubbliche).

Le norme di carattere generale richiamate sono quelle che consentono, tra l’altro, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative: da esse emerge infatti la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e di elevata autonomia nel loro svolgimento.

Sempre con riferimento specifico agli enti locali, l’articolo 1, comma 42 della legge finanziaria 2005 disciplina il conferimento di incarichi di studio e di consulenze da parte degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, introducendo una serie di aggravi procedurali, volti a rendere più complesso il procedimento di affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione locale (adeguata motivazione del conferimento dell’incarico, con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e trasmissione alla Corte dei conti dell’atto di affidamento).


 

Articolo 3, commi 19-23
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

 


19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sotto­scritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggiorita­riamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente [al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge], decadono automatica­mente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.(*)

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(*)  Parole soppresse dall’art. 15, co. 1 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All’articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».


 

 

I commi 19-22 intervengono in materia di arbitrato in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.


 

L’arbitrato nelle controversie relative ai lavori pubblici

Il principio del ricorso all’arbitrato nelle controversie relative all’esecuzione dei contratti di appalto di lavori pubblici, affermato dall’articolo 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), è stato introdotto con la (prima) riforma della “legge Merloni” nel 1995 (decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216)[18].

Tale disposizione è stata oggetto di divergenti interpretazioni e di critiche, in primo luogo in quanto essa dava adito ad un’interpretazione nel senso dell’obbligatorietà dell’arbitrato, incompatibile con una costante giurisprudenza costituzionale, che sin dal 1977 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’arbitrato obbligatorio. Altre incertezza applicative sono sorte in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni alle controversie pendenti.

L’articolo 32 è stato quindi nuovamente modificato con la seconda riforma della “legge Merloni” (legge 18 novembre 1998, n. 415) che ha istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una camera arbitrale presso la quale doveva essere costituito il collegio arbitrale (procedimento arbitrale cd “amministrato”) al quale le controversie venivano deferite nel caso in cui le parti avessero optato per questa soluzione (la norma chiariva infatti anche in merito alla natura facoltativa dell’arbitrato).

La stessa norma rinviava poi ad un regolamento interministeriale la definizione delle norme procedurali del giudizio arbitrale, la fissazione delle tariffe degli arbitri e la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 2 dicembre 2000, n. 398, Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’’art. 150 del regolamento di attuazione della legge quadro (DPR 21 dicembre 1999, n. 554) stabiliva inoltre che dei tre arbitri componenti il collegio due fossero scelti dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente del collegio, nominato dalla Camera arbitrale e scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Altre norme sull’arbitrato sono state poi introdotte nel capitolato generale d’appalto (DM 19 aprile 2000, n. 145).


Un ulteriore intervento sul richiamato articolo 32 - di portata limitata e volto essenzialmente a risolvere talune ambiguità della disciplina - è stato successivamente operato dall’art. 7, comma 1, lettera v) della legge 1° agosto 2002, n. 166; la disciplina in materia di arbitrato veniva inoltre richiamata –relativamente alle infrastrutture strategiche di cui alla “legge obiettivo” – dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Il sistema di arbitrato delineato dalla normativa richiamata – rispetto al quale, sin dal suo varo, furono avanzate perplessità[19] - è caratterizzato essenzialmente da tre elementi:

- la esplicita facoltatività del ricorso al giudizio arbitrale;

- il carattere amministrato del modello di arbitrato;

- la designazione dei membri del collegio in parte affidata alle parti e in parte alla camera arbitrale (terzo membro).

Tale sistema è stato fortemente intaccato dalla sentenza n. 6337 del Consiglio di Stato (del 17 ottobre 2003) che ha annullato l’articolo 150, comma 3 del DPR n. 554 del 1999 (ed altre disposizioni connesse) nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla Camera arbitrale. La sentenza era imperniata sul divieto (costituzionale) di istituzione di giurisdizioni speciali e sul riconoscimento che la sottrazione alle parti della designazione dell’intero collegio configurerebbe proprio tale fattispecie, venendo a tradire il principio fondante del modello arbitrale, rinvenibile nell’articolo 810 del cpc. Inoltre, la Camera arbitrale, secondo la citata sentenza, è pur sempre un organo amministrativo, per quanto indipendente, e privo, pertanto di quel carattere di terzietà che il Titolo IV, parte seconda, della Costituzione richiede per tutti i giudici.

La sentenza è stata immediatamente commentata – con allarme – dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che in data 6 novembre 2003 ha inviato un Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento,nel quale si paventavano i rischi derivanti dal conseguente vuoto normativo e si segnalava soprattutto l’incertezza della sorte degli oltre 400 giudizi definiti o in corso – a quel momento – presso la Camera arbitrale. L’Autorità suggeriva pertanto l’opportunità di un intervento normativo che scongiurasse tali rischi. In occasione della presentazione (nel corso dell’esame al Senato del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7) di un emendamento della Commissione (successivamente ritirato), che aveva il fine di rendere sostanzialmente facoltativo il ricorso al sistema della Camera arbitrale, rimettendo ad un collegio di tre soggetti, liberamente scelti dalle parti, le controversie in materia di lavori pubblici, l’Autorità di vigilanza inviava un nuovo Atto di segnalazione a Governo e Parlamento (24 febbraio 2005). In esso venivano previamente ricordate le storiche diffidenze verso l’istituto dell’arbitrato nel settore dei lavori pubblici[20], ma veniva sostanzialmente valutato positivamente il modello delineato dalla legislazione vigente,  basato sulla  Camera arbitrale  e sulla garanzia di  imparzialità


da questa offerta, pur ammettendosi che gli effetti (si diceva: “gli inconvenienti”) creati dalla sentenza n. 6337 del 2003 del Consiglio di Stato, avevano inciso profondamente su tale assetto normativo, richiedendo un intervento del legislatore. Tuttavia l’intervento normativo proposto dall’emendamento n. 6.0.3 presentato al Senato veniva in questo documento dell’Autorità fortemente criticato. Effetto di tale norma sarebbe stata la formazione, nell’ordinamento, di due distinti e concorrenziali modelli: un arbitrato – libero - rimesso totalmente alla disponibilità della parti e un altro (residuale e prevedibilmente recessivo) amministrato dalla Camera arbitrale, contraddistinto da un procedimento più rigido, “anche per quanto riguarda la determinazione dei compensi”.

L’Autorità denunciava, fra l’altro, l’abbandono, con questa soluzione, di una tradizione risalente a 144 anni che “ha sempre riservato alla mano pubblica l’intervento nella nomina dei collegi arbitrali, nonché una forma di vigilanza sullo svolgimento del procedimento”. Infine si segnalava il rischio di un aumento degli oneri a carico della PA (prevalentemente soccombente nei giudizi arbitrali) data la fuoriuscita dal sistema di compensi normativamente controllati.

Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, è intervenuto l’articolo 5, comma 16 sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) che attraverso una novella al più volte richiamato articolo 32 della legge-quadro:

- in via generale prevede che, anche in materia di lavori pubblici, si applicano le norme dell’arbitrato ordinario contenute nel codice di procedura civile e, in primo luogo, il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri[21];

- stabilisce, tuttavia, che – solo in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendo nell’albo previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 109;

- fa salvo l’obbligo della fissazione dei compensi secondo le tariffe stabilite dallo stesso DM n. 398 (Allegato);

- fa comunque salva la normativa relativa agli obblighi di deposito del lodo presso la Camera arbitrale (art. 9, comma 4, del DM n. 398 del 2000)[22] e dispone l’obbligo del versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia (pari all’1/10.000)[23];

- con una norma di chiusura prevede, infine, che ai giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici debbano comunque applicarsi le norme procedurali previste dal DM n. 398 del 2000.

Con il comma 16-septies, si interviene poi a sanare la situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dell’annullamento del comma 3 dell’articolo 150 del DPR n. 554 del 1999, operato dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2003 (e sottolineata nei citati Atti di segnalazione della Autorità di vigilanza) in merito ai procedimenti pendenti o definiti alla data di pubblicazione della sentenza stessa (all’epoca, oltre 400).

Viene infatti disposto che siano fatti salvi tutti i procedimenti arbitrali già definiti o comunque aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, o quelle recate dall’articolo 32 della legge n. 109, come modificato dal precedente comma 16-sexies.

Come rilevato dall’Autorità di vigilanza nell’atto di segnalazione trasmesso a Governo e Parlamento lo scorso 26 ottobre, il decreto-legge n. 35 del 2005 ha introdotto, per l’arbitrato di lavori pubblici, «un sistema “binario” o “alternativo” a seconda che le parti fossero o meno d’accordo sulla nomina del terzo arbitro. In caso di accordo, l’arbitrato doveva svolgersi secondo il modello dell’arbitrato libero, vale a dire applicando la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, e lasciando agli arbitri il potere di autoliquidazione dei compensi, pur se con l’obbligo di applicare le tariffe allegate al D.M. n. 398 del 2000. Nell’ipotesi, invece, di mancato accordo tra le parti, l’arbitrato si svolgeva secondo il modello di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale, applicando le norme contenute nel DM n. 398 del 2000 e, solo per quanto da esso non disciplinato, le norme del codice di procedura civile». L’Autorità, richiamando anche la sua precedente segnalazione del 24 febbraio 2005, osserva che, se da un lato «la Camera arbitrale è stata, dunque, reintegrata nei poteri che la sentenza del Consiglio di Stato le aveva sottratto», i poteri della Camera sono stati indeboliti dal fatto che la sua attività, estesa in origine a tutti gli arbitrati in materia di lavori pubblici, è stata definitivamente limitata ad un intervento “vicario” di una volontà privata mancante».

Sulla materia è infine intervenuto il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), che nel dettare una disciplina complessiva degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, ha previsto anche specifiche disposizioni in materia di arbitrato, abrogando contestualmente la disciplina previgente.

In particolare, l’articolo 241 ha confermato il principio della deferibilità ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi in materia di lavori pubblici (estendendolo inoltre ai  servizi, alle forniture, e ai concorsi di progettazione e di idee), nonché dell’intervento della Camera arbitrale soltanto nel caso di mancanza dell’accordo sulla nomina del terzo arbitro, ma ha unificato i due modelli di arbitrato sopra descritti, prevedendo l’applicabilità in via generale ai giudizi arbitrali delle disposizioni del codice di procedura civile.


Inoltre, nel prevedere l’istituzione presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Camera arbitrale, ne conferma la funzione di nomina del terzo arbitro (da scegliere all’interno dell’albo degli arbitri) in caso di mancato accordo tra le parti. Si ricorda che sulla disposizione è intervenuto il decreto legislativo correttivo 31 luglio 2007, n. 113, che con riferimento alle tariffe, ha confermato l’applicazione del decreto n. 398 del 2000, escludendo espressamente l’applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 1006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Tale modifica è stata introdotta in accoglimento dei rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni competenti di Camera e Senato (espressi rispettivamente il 18 e il 19 luglio 2007), fondati sui costi di gran lunga inferiori che derivano dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale in luogo del richiamato articolo 24, come evidenziato anche nella Relazione annuale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

 

 

Le disposizioni in commento vietano, in particolare, alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

 

Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.).

Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

 

Si segnala preliminarmente che sull’entrata in vigore delle norme in commento è intervenuto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) che ha previsto, all’articolo 15, il differimento al 1° luglio 2008 dell’applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008, al fine, esplicitamente indicato nella disposizione, di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

 

Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:

§      alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;

§      alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;

§      agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

 

Si segnala che i soggetti destinatari del divieto non coincidono con i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici. In primo luogo, la nozione di “amministrazione aggiudicatrice” ricomprende anche gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, commi 25 e 26), ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria che sia: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. In secondo luogo, esso trova applicazione – entro determinati limiti e a determinate condizioni – rispetto ad appalti affidati da altri soggetti aggiudicatori e, in primo luogo, dai concessionari di lavori pubblici (cfr. in particolare gli articoli 32 e 142).

 

Il comma 1 individua le conseguenze della violazione del divieto:

§      nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti;

§      nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

La ragione della norma secondo la relazione illustrativa e la posizione dell’Autorità di vigilanza

 

La relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria individua la ratio del divieto nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'ultima relazione annuale. In particolare, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;

- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);

- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;

- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

Si segnala che sulla modifica normativa proposta, l’Autorità di vigilanza ha espresso forti perplessità, osservando in particolare con particolare riferimento “alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell’eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria sia amministrativa”. Secondo l’Autorità, il criterio del doppio binario non sembra offrire la possibilità per uscire dalla criticità dell’istituto; piuttosto il modello di arbitrato amministrato quale normativamente configurato prima della sentenza del Consiglio di Stato “offriva garanzie sufficienti sia in ordine alla natura neutrale ed  imparziale della costituzione del collegio sia in ordine alla possibilità di monitorare l’andamento delle liti sia infine in ordine al contenimento delle spese.»[24] Secondo l’Autorità quindi occorre superare il sistema del doppio binario e “far rientrare nella Camera arbitrale tutta la materia della designazione del terzo arbitro e della regolazione delle tariffe in base a chiari disposti normativi”, attraverso un intervento normativo che modifichi il sistema previsto dagli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006[25].

 

Il comma 21 reca la norma transitoria volta a disciplinare le controversie relative a contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della disposizione per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007. Il già richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha differito tale termine (pur senza novellare espressamente la disposizione in commento) al 30 giugno 2008.

In tal caso, i soggetti di cui ai commi 19 e 20 hanno l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, a condizione però che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

 

L’ultimo periodo della disposizione, novellato invece espressamente dal richiamato articolo 15 (che in particolare ha espunto il riferimento alla data del 30 settembre 2007), prevede che i collegi arbitrali eventualmente costituiti successivamente a tale data (30 giugno 2008) decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

 

Il comma 22 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Le relative risorse devono essere riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

La disposizione prevede inoltre la trasmissione annuale al Parlamento ed alla Corte dei conti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

 

Il comma 23 è volto, infine, a novellare l'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici. Tale disposizione reca la disciplina del procedimento per il raggiungimento dell’accordo bonario, che trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in maniera sostanziale.

 

In tal caso, la disposizione prevede l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve (comma 3) e, da parte di quest’ultimo, la valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (comma 4).

Nel caso di appalti e concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione. La commissione ha la funzione di formulare, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario (comma 5), sulla quale le parti si pronunciano nel termine di 30 giorni dal ricevimento (comma 12). La disposizione disciplina, inoltre, le modalità di costituzione della commissione (commi 6 e 7), la sua composizione (commi 8 e 9), le modalità di definizione dei compensi dei commissari (comma 10), la facoltà delle parti di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti.

Il comma 13 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di formulare la proposta di accordo bonario, quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento. Per tale adempimento la disposizione fissa il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, si prevede la facoltatività della costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento (comma 14) e, nel caso in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la formulazione della proposta di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13.

La disposizione, inoltre, consente il ricorso all’arbitrato nel caso di inutile decorso dei termini di cui ai commi 12 e 13 (comma 16), prevede la redazione del verbale dell’accordo bonario accettato (comma 17), reca la disciplina degli interessi sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario (comma 19), esclude la vincolatività per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario (comma 20), consente l’attivazione del procedimento di accordo bonario nel caso di mancata effettuazione del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione (comma 21), ne definisce l’ambito di applicazione rispetto ai contratti di servizi e forniture nei settori ordinari e ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali (comma 22).

 

La novella in esame, attraverso l’introduzione del comma 15-bis, è volta a precisare le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 dell’art. 240 per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione o del responsabile del procedimento.

In particolare la disposizione prevede che:

1) se il mancato rispetto dei termini dipende da ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento, quest’ultimo risponde sia sul piano disciplinare, sia sul piano dei danni erariali;

2) se dipende invece da ritardi negli adempimenti della commissione incaricata di formulare la proposta motivata di accordo bonario, i componenti della commissione perdono ogni diritto al compenso di cui al comma 10.

 


 

Articolo 3, comma 24
(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

 

24. I commi 28 e 29 dell’articolo1dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.(*) [Le risorse non impegnate sono riversate all’entrata dello Stato]. (**)

--------------------------

(*)  Comma così modificato dall’art. 47, co. 1 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

(**)Periodo soppresso dall’art. 47, co. 2 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

 

Il comma 24 dispone labrogazione, a decorrere dal 1° agosto 2008, dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 che prevedono la concessione di contributi statali per la realizzazione di interventi volti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Conseguentemente, si dispone la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.

 

Si ricorda che il testo originario della norma disponeva a partire dal 1° gennaio 2008 l’abrogazione dei citati commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate.

Tale termine è stato oggetto di modifica da parte dell’articolo 47 del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, che nel testo iniziale ne aveva previsto il differimento al 1° aprile 2008. Durante il corso dell’esame del provvedimento, tale termine è stato differito inizialmente al 1° maggio 2008(durante l’esame del testo da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera) e, infine, al 1° agosto 2008.

 

L’articolo 47 del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha inoltre soppresso il secondo periodo del comma 24, il quale prevedeva il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse non impegnate.

 

Le risorse per la concessione dei contributi in oggetto iscritte in bilancio per il 2008 ammontano a 96,050 milioni di euro e risultano allocate alla UPB 14.1.6, cap. 7436 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e ricomprese nella missione n. 14 “Casa e assetto territoriale”, programma n. 14.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”.

 

Si ricorda, in particolare, che l’articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi sopra richiamati sono stati autorizzati dall’articolo 2-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005). In particolare, la disposizione ha autorizzato la spesa di ulteriori 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 della legge n. 311/2004.

Successivamente, l’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per il 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004, volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 575, legge n. 266/2005) ha integrato gli stanziamenti indicati dal D.L. n. 203/2005, novellando l’articolo 11-bis e disponendo una ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2006 (che si affiancano ai 222 milioni di euro già previsti per il 2005).

Va, inoltre, ricordato che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha provveduto, con la tabella F, a rimodulare negli anni le risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004, posticipando al 2008 46,2 milioni stanziati per il 2006 e 49,8 milioni stanziati per l’anno 2007.

Per effetto di tale rimodulazione, le risorse autorizzate dal comma 28 della legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 si sono ridotte rispetto a quanto previsto dalla norma originaria (da 176,5 a 130 milioni lo stanziamento per il 2006 e da 170,5 a 120 milioni quello per il 2007), ma si è creato un nuovo stanziamento, di complessivi 96 milioni di euro per il 2008.

Poiché gli stanziamenti autorizzati dal comma 28 della legge n. 311/2004 sono già stati ripartiti con il D.M. 18 marzo 2005, l’articolo 39-septiesdecies del D.L. n. 273/2005 ha autorizzato il Ministero dell’economia a procedere ad una rideterminazione, in misura proporzionale, per gli anni 2006-2008, dei contributi statali già attribuiti agli enti beneficiari per il 2006 e il 2007 ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005.

 

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze.

L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante l’individuazione degli enti beneficiari dei 195,960 milioni di euro per l’anno 2005, è stato emanato il 1° marzo 2006), secondo le indicazioni dettate nelle risoluzioni parlamentari del 22 dicembre 2005; il decreto relativo alla ripartizione degli ulteriori 26,04 milioni per il 2005 e 5 milioni per il 2006 è stato emanato il 7 marzo 2006.

Va ricordato che l’articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (come successivamente modificato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 314/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005[26]) introduce inoltre una disciplina dettagliata relativamente alle modalità di attribuzione e di revoca dei contributi assegnati secondo le indicate modalità. In particolare:

-        nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, il comma 29 prevede che se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultano impegnati nel bilancio dell’ente, siano revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura;

-        per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

 

Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo.

All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[27].

Relativamente alle assegnazioni effettuate con i decreti del 18 marzo 2005 e dell’8 luglio 2005 (di ripartizione delle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e dall’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005), il Ministero dell’economia e finanze ha proceduto alla revoca di alcuni finanziamenti, secondo le indicazioni fornite in apposite comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Con apposita risoluzione sono stati indicati al Governo gli ulteriori interventi da finanziare a valere sulle risorse revocate e rassegnate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° marzo 2006 e 3 agosto 2007.


 

Articolo 3, commi 25-26
(Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)

 


25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’eco­nomia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’articolo3, comma 1, dellalegge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell’articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.


 

 

Il comma 25 prevede la nomina -a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la nomina del commissario liquidatore, nonché la precisazione dei relativi compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006.

Le eventuali risorse disponibili alla fine della gestione liquidatoria, dovranno, invece, essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che – in base alla proroga disposta con il comma 1299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – il termine per la conclusione dell’attività dell’Agenzia è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) è stata finalizzata alla definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché all’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (svoltisi dal 10 al 26 febbraio 2006) e per i IX Giochi Paralimpici (svoltisi dal 10 al 19 marzo dello stesso anno).

L’Agenzia per i giochi olimpici di Torino era uno degli organi istituiti dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»; con la legge 26 marzo 2003, n. 48, ne era stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo[28]. Per il funzionamento dell’Agenzia, l’art. 10 della legge n. 285 del 2000 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002, nonché le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della medesima legge n. 285. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. Tale contributo è stato poi assegnato all’Agenzia con il DPCM 14 dicembre 2001. Inoltre, l’art. 13 della stessa legge, come modificato dalla legge n. 48 del 2003, ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento per l’adozione delle disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia (compresi le attrezzature e gli arredi) e il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate (risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia), nonché la definizione, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, della definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2.

 

Il comma 26 disciplina la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 285 del 2000. La disposizione prevede che essa coincida con quella contemplata nelle convenzioni attuative del medesimo piano, conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

Tale ultima disposizione, come modificata dalla legge n. 48 del 2003, ha previsto che le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedano, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

 


 

Articolo 3, commi 27-32
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

 


27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’ar­ticolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perse­guimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legi­slativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L’assunzione di nuove partecipa­zioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono parte­cipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decen­tramento, adottano, sentite le organizza­zioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e stru­mentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provve­dimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione o all’as­sunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasfe­rimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti­mento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.


 

 

L'articolo 3, commi 27-32, pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Ai sensi del comma 27 al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le pubbliche amministrazioni non possono:

 

§      costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

§      assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

 

Destinatarie del divieto sono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

 

Si ricorda che, secondo la prassi comunitaria, per servizi di interesse generale si intendono i servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico, come ad esempio, il servizio pubblico radiotelevisivo.

 

Il comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti devono essere autorizzate dall’organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

 

Il comma 29 prevede che le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e tale cessione deve avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

 

Ai sensi del comma 30, nei casi in cui sia comunque necessario costituire, nel rispetto dei limiti di cui al comma 27, società o enti, comunque denominati, o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni devono:

§      adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i suddetti società, enti, ecc.,

§      provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

 

Il comma 31 prevede che, sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono individuate provvisoriamente in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente alla costituzione di società o enti o all’assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale trasferito.

 

Ai sensi del comma 32, i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.


 

Articolo 3, commi 33-34
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese)

 


33. A decorrere dall’anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell’articolo46dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizza­zioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L’articolo46della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno 2008.

34. A decorrere dall’esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.


 

 

I commi 33 e 34 dell'articolo 3 prevedono la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge originario (A.S. 1817), tali norme sono state concepite nell’ottica di snellimento delle procedure di riparto delle somme disponibili; tali procedure (cfr. oltre) contemplavano, in precedenza, l’acquisizione del parere parlamentare sulla destinazione delle risorse.

 

Si osserva, peraltro, come le disposizioni in esame - che non producono effetti sui saldi di bilancio - possano altresì essere inquadrate nella nuova cornice della decisione di bilancio derivante dalla riclassificazione del Bilancio dello Stato in Missione e Programmi. I suddetti fondi – i quali, allorché istituiti, sembravano rispondere alla finalità di conferire ai Ministri competenti un certo grado di elasticità nella gestione delle risorse per investimenti di loro spettanza - potrebbero oggi non trovare una collocazione soddisfacente nell’ambito del bilancio riclassificato, mentre le sottostanti autorizzazioni legislative con i relativi stanziamenti potrebbero trovare una più coerente collocazione nell'ambito della nuova articolazione per programmi.

 

Nel dettaglio, relativamente al Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell’articolo 46 della legge finanziaria 2002(legge 28 dicembre 2001, n. 448), il comma 33 stabilisce che il relativo stanziamento sia assegnato alle autorizzazioni di spesa in precedenza confluite nel Fondo e che il citato articolo 46, istitutivo del fondo, cessi di avere efficacia a decorrere dal 2008.

Si ricorda, al riguardo, che il citato articolo 46 della legge finanziaria 2002 ha istituito (comma 1) nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, ove far confluire le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, disponendo altresì che in detto Fondo (comma 2) confluissero gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati in precedenza, da individuarsi con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. Il medesimo articolo (comma 3) ha disposto, a decorrere dal 2003, l’applicabilità ai fondi per gli investimenti di cui al comma 1 della procedura di rifinanziamento pluriennale nella Tabella D della legge finanziaria.

La finanziaria per il 2002 (articolo 46, comma 4) ha poi previsto che in allegato al disegno di legge finanziaria fossero analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti confluiti in ciascuno dei fondi per gli investimenti da istituire nei singoli stati di previsione, nonché (articolo 46, comma 5) che i Ministri competenti presentassero annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale individuare le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo[29].

I fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione sono stati esposti, per la prima volta, nell’allegato 2 della legge finanziaria 2003, con l’indicazione delle singole autorizzazioni legislative (e di relativi importi) in essi confluite, per ciascun comparto omogeneo di spesa.

La disciplina illustrata disponeva quindi che gli stanziamenti iscritti nei fondi unici fossero trasferiti ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi con decreto ministeriale, successivamente all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Sino alla legge di bilancio 2008, gli stanziamenti relativi ai fondi unici per gli investimenti erano allocati in un’unica unità previsionale di base e, all’interno di essa, in un unico capitolo. I capitoli corrispondenti alle singole autorizzazioni di spesa confluite nei fondi erano comunque mantenuti e, relativamente ad essi, nella voce di competenza era riportata l’indicazione “per memoria”; per la cassa, invece, veniva iscritta una autorizzazione di spesa correlata alla presenza di residui.

Con la ripartizione delle disponibilità di ciascun fondo per gli investimenti, i capitoli relativi ai singoli interventi erano successivamente dotati, in conto competenza, delle risorse indicate nella relazione concernente la ripartizione del fondo, come eventualmente modificata a seguito delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari; conseguentemente erano adeguate anche le autorizzazioni di cassa.

Alla luce della nuova disciplina i capitoli relativi ai Fondi unici risultano soppressi; le rispettive risorse sono iscritte direttamente nei capitoli relativi ai singoli interventi di spesa autorizzati legislativamente.

 

Per quanto attiene ai fondi per i trasferimenti correnti alle imprese, il comma 34 dispone, a decorrere dall’esercizio 2008, la cessazione dell’efficacia delle norme istitutive (articolo 1, commi 15 e 16 della legge finanziaria 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266) e la destinazione delle relative risorse disponibili alle finalitàdi cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della citata legge finanziaria 2006.

 

Si ricorda, che il citato articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) prevedeva l’istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire in cui far confluire le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese[30]. Le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base confluite in ciascun Fondo, per gli anni 2006-2008, erano indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria medesima.

Il successivo comma 16 della medesima legge n. 266/2005 disponeva poi la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, da parte dei Ministri competenti, nella quale individuare la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti erano chiamate ad esprimere un parere.

 


 

Articolo 3, comma 35
(Completamento degli interventi della programmazione negoziata)

 


35. Il comma 862 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della program­mazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».


 

 

Il comma 35dell'articolo 3 novella il comma 862 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007), prorogando dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che non siano ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse secondo la vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti (il testo previgente indicava tale percentuale al 30%).

La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

 

Per programmazione negoziata si intende la regolamentazione concordata tra soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti economici e sociali (imprenditoriali, sindacali, culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale, per l'attuazione di interventi di sviluppo e la promozione di attività produttive all'interno di un territorio. Il fine è la creazione di percorsi amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici interessi che agiscono a livello territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale e la concertazione economica e sociale.

La programmazione negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n. 32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.

Sono quattro gli strumenti principali di intervento: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, intese istituzionali di programma.

In particolare, sono i patti territoriali e i contratti di area a caratterizzare la nuova disciplina della programmazione negoziata. I contratti di programma si pongono come obiettivo la promozione di una singola iniziativa imprenditoriale; i patti territoriali e i contratti di area sono invece mirati all’elaborazione di un “progetto locale di sviluppo”, un insieme di interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, realizzati mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati (amministrazioni, parti sociali, camere di commercio, istituti finanziari) che vi operano. Ad essi, si affiancano le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro, finalizzati alla concertazione istituzionale della spesa pubblica, i quali rappresentano una nuova forma di cooperazione tra lo Stato e le regioni per la programmazione pluriennale di interventi di interesse comune o collegati fra loro.

Ai sensi della legge n. 662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della programmazione negoziata non si limita alle aree depresse del territorio nazionale ma coinvolge l’intero territorio nazionale, ad eccezione del contratto d’area, la cui applicazione è limitata a territori circoscritti. Riguardo alle aree depresse, specifiche risorse sono comunque riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a patti territoriali.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto che spetta al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) la competenza in materia di programmazione negoziata, in particolare, per quanto concerne le funzioni e i compiti di spettanza statale relativi a “agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse” (art. 28, comma 1, lettera a).

Rimanevano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), le funzioni generali in materia di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, nonché le competenze relative alle intese istituzionali di programma ed agli accordi di programma-quadro, che rappresentano lo strumento di attuazione delle intese.

Dal maggio 2006, il Dipartimento per le politiche di sviluppo è stato integrato nella struttura del Ministero dello sviluppo economico (D.L. 18 maggio 2006, n. 181, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006). Nell’ambito del Dipartimento, tali competenze sono esercitate dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese.

 

Quanto alla vigente normativa sulle proroghe per le agevolazioni, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, novellato da ultimo dal D.M. del 27 aprile 2006, ha disciplinato l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali.

Per ciò che concerne la revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett. e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della richiesta, salvo che il termine non sia prorogato. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai dodici mesi.

Per ciò che concerne il differimento dei termini per il completamento dei programmi, l'articolo 12-ter prevede per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi.


 

Articolo 3, commi 36-39
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)

 


36. All’articolo36, terzo comma, delregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall’anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all’analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all’articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall’articolo20, terzo comma, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato, nonché l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


 

 

L'articolo 3, comma 36, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile [31] - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, cd. residui [32]).

 

In particolare, l’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440[33], stabiliva che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato avesse assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendessero perenti agli effetti amministrativi.

 

Il comma 37 prevede che, con cadenza triennale a partire dal 2008, si debba effettuare l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali [34], al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, come indicati dalla legge nazionale di contabilità [35], cioè l’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

Si ricorda che l’articolo 20, terzo comma della legge n. 468 del 1978 [36] del dispone che costituiscono impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

La previsione sembra dunque finalizzata ad operare una ricognizione puntuale della effettiva configurazione dei residui iscritti in bilancio; in particolare, in base alla suddetta verifica, potrà essere periodicamente riscontrata l’effettiva corrispondenza tra atti di impegno adottati dall’amministrazione ai fini del mantenimento in bilancio in conto residui delle suddette somme, e l’effettiva esistenza, alla base di tali atti di impegno, di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

Il comma 38 detta le modalità con le quali opera la ricognizione di cui al comma 37. In particolare, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di ricognizione dei residui passivi, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

Il programma di ricognizione dovrà concludersi entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.

Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e finanze, e sono disciplinati dall’articolo 9 del D.P.R. n. 38/98[37]. Essi sono istituiti presso tutte le amministrazioni centrali (ministeri) e presso alcune Direzioni generali dei Ministeri.

Tali uffici provvedono, tra l’altro, alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità del procedimento del controllo preventivo di ragioneria (art. 9, comma 1)[38]. Presso ciascun Ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente, formata dai rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata (articolo 9, comma 3). La Conferenza contribuisce ad assicurare il più efficace esercizio da parte dell’amministrazione dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'amministrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche dei provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie, di cui all’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tale disciplina è destinata peraltro ad essere modificata a seguito dell’adozione, ai sensi dell’articolo 1, commi 404-416 e commi 426-429 della legge finanziaria 2007, del nuovo regolamento di organizzazione, il cui schema è già stato oggetto di parere parlamentare [39]. Tale schema prevede che gli uffici centrali del bilancio definiti di livello dirigenziale generale siano tredici, così come previsto dalla disciplina vigente [40] e, in modo nuovo rispetto a questa, che ciascuno di essi operi presso uno o presso più Ministeri. Conferma la previsione della Conferenza permanente in seno a ciascun ufficio.

 

Il comma 39 prevede altresì che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, venga quantificato:

§      l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato;

§      l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

In ordine alla disciplina in esame si rileva che ad avviso della Corte dei Conti [41], una parte non marginale delle somme eliminate e versate all’entrata in virtù delle norme in oggetto dovrà essere reiscritta nel Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale eliminati per perenzione amministrativa, trattandosi di debiti riconosciuti verso terzi che continuano ad esistere quali partite patrimoniali negative, a cui prima o poi occorrerà far fronte. In proposito, la Corte rileva peraltro come lo stanziamento per il 2008 relativo al suddetto Fondo sia stato quasi raddoppiato rispetto alle previsioni dell’anno precedente, passando da 500 a 900 milioni di euro[42].


 

Articolo 3, commi 40-42
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)

 


40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco del conto econo­mico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’or­dinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell’economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all’articolo57deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo93, comma 8, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell’anno precedente a quello di riferimento e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali.(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 44-bis, co. 1, lett. b) del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell’anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.


 

 

L’articolo 3, comma 40, conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996). Si tratta di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di tali misure è stata estesa agli anni successivi dalle leggi finanziarie.

Da ultimo, la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ai commi 18-20, ha confermato per il triennio 2005-2007 l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria, estendendoli a tutti gli enti titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche (D.M. Economia 21 febbraio 2005), nonché la fissazione di limiti massimi di giacenza sui conti di tesoreria nei confronti degli enti (enti territoriali, università, enti di ricerca) che, in quanto soggetti al sistema di Tesoreria unica, sono obbligati a tenere le loro disponibilità liquide in contabilità speciali o in conti correnti aperti presso la tesoreria statale giacenze (D.M. Economia 15 marzo 2005). Va peraltro segnalato che tale ultima misura, in base alla quale i pagamenti da parte dello Stato sui conti di tesoreria potevano essere effettuati soltanto quando le giacenze di cassa scendevano sotto una certa soglia indicata con decreto del Ministro dell’economia, non è stata ulteriormente prorogata.

 

Come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, l’estensione al triennio 2008-2010 del sistema di controllo bimestrale dei prelevamenti di tesoreria statale è effettuato al fine di impedire che “il venir meno del vincolo ai prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale possa pregiudicare gli obiettivi di fabbisogno degli enti decentrati di spesa,interessati dalla norma, già previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010”.

 

In particolare, il comma 40, primo periodo,conferma per il triennio 2008-2010 l’applicazionedi limiti ai tiraggi di tesoreria nei confronti dei soggetti, titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria, ricompresi nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno.Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007.

 

Anche per quanto concerne il limite massimo ai prelevamenti dai conti di tesoreria da applicare per il triennio 2008-2010, il comma 40 riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa previgente: gli enti interessati non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento.

 

In base al secondo periodo del comma 40, sono esclusi dal suddetto limite del 2 per cento:

a)   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b)   gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni);

c)   gli enti previdenziali;

d)   gli enti del Servizio sanitario nazionale;

e)   il CNEL;

f)     gli enti del sistema camerale (in quanto fouriusciti dal sistema della Tesoreria unica ai sensi dell’art. 1, co. 45, della legge n. 266/2005);

g)   enti gestori delle aree naturali protette;

h)   Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM);

i)      Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

j)      le autorità portuali;

k)    il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

l)      le Agenzie fiscali;

m)i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati (accesi ai sensi dell'articolo 576 del RD n. 827 del 1924);

n)   i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, nonché i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori[43].

o)   i conti relativi ad interventi di emergenza;

p)   il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

q)    la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali. Tale ultima esclusione è stata introdotta dall’articolo 44-bis, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

 

Rispetto alla normativa previgente (cfr. con riferimento al triennio 2005-2007, il D.M. Economia 21 febbraio 2005[44]), risultano ulteriormente esclusi dall’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria gli enti del sistema camerale; gli enti gestori delle aree naturali protette; l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM); l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, nonché, a seguito della modifica introdotta dal D.L. n. 248/2007, la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali.

 

Si ricorda che gli enti gestori delle aree naturali protette sono, ai sensi dell’art. 9 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 1991, gli enti parco, dotati di personalità di diritto pubblico, con sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. Con la citata legge si è provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed è stato istituito, altresì, l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette[45]. Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003[46].

Per quanto riguarda l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), esso è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il compito di fornire istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Nato nel 1982 con il nome ICRAP (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata Alla Pesca a e tecnologica Applicata al Mare) con lo scopo di supportare l'azione della Direzione Generale della Pesca Marittima dell'ex Ministero della Marina Mercantile nella politica di gestione delle risorse alieutiche, successivamente, in conseguenza dell’estensione delle relative competenze alla tutela dell'ambiente marino e della sostenibilità delle attività produttive, ha cambiato denominazione con la legge n. 220 del 1992.

L’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) è l’organismo di ricerca e consulenza per lo Stato e gli enti locali in tema di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. L’Ente è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’Istituto ha competenza nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma, assolve i compiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”), nonché da specifiche leggi regionali in materia, ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti gestori delle aree protette.

 

Analogamente a quanto già disposto dalla normativa previgente[47], il comma 41 prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe ai vincoli relativi ai limiti ai tiraggi per effettive e motivate esigenze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all’accoglimento della richiesta o al diniego, totale o parziale, con determinazione dirigenziale.

Rispetto alla precedente disciplina, il comma in esame prevede che l’ente sia tenuto a riassorbire le eccedenze di spesa riconosciute in deroga entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale,

 

Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa comporta, ai sensi del comma 42, che nell'anno successivo potranno essere effettuate esclusivamente le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La natura di tali provvedimenti non viene peraltro specificata.

 

 

 

Articolo 3, commi 43-66
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti)

 


43. Il comma 593 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicom­prensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassa­zione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attra­verso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto inte­ressato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno. Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 42, co. 2, del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008

 

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurta­zione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurta­zione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti con­templati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubbli­cità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell’articolo1, comma 466, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei mini­stri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l’attua­zione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell’articolo3, comma 4, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All’articolo1, comma 127, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’inca­rico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collabo­razione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsa­bilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall’amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All’articolo7, comma 7, dellalegge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all’articolo3, comma 6, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all’articolo13deldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

61. L’articolo7, comma 9, dellalegge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all’ap­plicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’articolo3, comma 4, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all’articolo4dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo3deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presi­dente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l’attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell’articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo3dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell’articolo3dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indi­pendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All’articolo1, comma 576, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2007»;

b) le parole: «nell’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2008».


 

Limiti massimi e pubblicità degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze (commi 43-53)

I commi da 43 a 53 dell’articolo 3 recano disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

 

Il comma 43 sopprime il comma 593 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007[48], che contiene una analoga disciplina, volta al contenimento e alla trasparenza delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici.

 

Il primo periodo del comma oggetto della soppressione imponeva un tetto massimo alle retribuzioni di varie categorie di titolari di incarichi pubblici, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Il secondo periodo subordinava la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che “comporti spesa” ai sensi del precedente periodo all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:

-        pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;

-        comunicazione al Governo e al Parlamento.

La disposizione aveva ad oggetto le retribuzioni:

-        dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni (come individuati dall’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001);

-        dei consulenti;

-        dei membri di commissioni e di collegi;

-        dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Il terzo periodo del comma disponeva che, in caso di violazione, l’amministratore che avesse disposto il pagamento e il destinatario del medesimo fossero tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

 

Il comma 44 pone un tetto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§      pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§      agenzie;

§      enti pubblici anche economici;

§      enti di ricerca;

§      università;

§      società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e società da queste controllate.

Quanto all’individuazione della platea dei destinatari, il termine “statali” recato dal comma esclude da tale novero alcune tra le amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che pure il comma richiama espressamente.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Risultano certamente escluse “le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni”[49]; non è chiaro invece se la generale dizione “enti pubblici anche economici” includa quelli regionali e locali e se per “società […] a totale o prevalente partecipazione pubblica” si intendano anche quelle partecipate da Regioni ed enti locali.

Sono altresì escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autorità indipendenti[50]”: di esse tratta infatti l’ultimo periodo del comma, al solo fine di estendere a tali organismi gli obblighi di pubblicità (sui quali, v. infra) per gli emolumenti superiori al limite fissato (che pertanto non sono vietati), e i successivi commi 45 e 46.

Il comma 45 rinvia a una futura organica legge di riforma la disciplina dei modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformità agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 44. Una modifica apportata al comma dall’art. 42, co. 2, del D.L. 248/2007[51], convertito con modificazioni in L. 31/2008, recante proroghe di termini legislativi e altre disposizioni urgenti, precisa che tale riordino dovrà aver luogo nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria.

Il comma 46 (del quale si dirà più avanti) fissa una specifica soglia massima al trattamento economico complessivo.

 

Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) è attualmente all’esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

 

Il tetto imposto dal comma 44 si applica altresì:

§      agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti (dalle pubbliche amministrazioni sopra elencate, parrebbe intendersi) nel territorio metropolitano (l’espressione sembra voler escludere gli incarichi conferiti all’estero nell’ambito ad es. delle rappresentanze diplomatiche e delle missioni militari);

§      ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§      ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate (presumibilmente, a totale o prevalente partecipazione pubblica);

§      ai dirigenti (è da ritenere, delle pubbliche amministrazioni suelencate).

Come può notarsi, la formulazione appare in qualche punto ellittica, in altri ridondante rispetto a quanto già disposto in via generale.

Un’esplicita esclusione è prevista dal terzo periodo del comma:

§      per le attività di natura professionale;

§      per i contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”. In nessun caso tali contratti possono essere stipulati con chi percepisca emolumenti o retribuzioni ad altro titolo (non è precisato se dalla stessa o anche da altra amministrazione pubblica).

 

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del citato D.L. 248/2007, è stato introdotto un comma aggiuntivo (co. 4-bis) all’art. 24 che, pur senza novellarla, incide sulla disposizione testé illustrata rinviando l’efficacia dell’esclusione ivi disposta, con riguardo ai contratti d’opera, sino a quando non saranno definite con apposito D.P.C.M. le tipologie dei contratti d’opera artistica o professionale che dovranno intendersi escluse dall’applicazione del tetto retributivo. Tale decreto dovrà comunque essere emanato entro il 1° luglio 2008. Resta ferma, aggiunge la disposizione, l’inapplicabilità (sin d’ora) del tetto alle attività soggette a tariffe professionali.

 

Il trattamento economico onnicomprensivo massimo nei casi sin qui indicati non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.

 

Si ricorda che l’articolo 36 Cost. pone, tra i criteri cui commisurare la retribuzione del lavoratore, quello della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Nell’attuale assetto del pubblico impiego, la definizione della retribuzione dei pubblici dipendenti è demandata alla contrattazione collettiva, ad eccezione dei settori rimasti in regime di diritto pubblico[52].

La nozione di “trattamento economico onnicomprensivo”, che la disposizione in esame non definisce, appare tecnicamente generica.

 

Essa include presumibilmente (ma non esaustivamente):

-        la retribuzione da lavoro dipendente, nelle componenti del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità fisse) e dei trattamenti economici accessori (lavoro straordinario, indennità variabili, indennità di funzione e di risultato, ecc.) come usualmente definite dai contratti collettivi;

-        le indennità di funzione o compensi comunque denominati per lo svolgimento di funzioni pubbliche para-professionali (come quelle dei Capi di Gabinetto, dei membri di Consigli di amministrazione di enti e società pubbliche, etc.);

-        i compensi per consulenze, arbitrati, o altre prestazioni di lavoro autonomo.

 

Il penultimo periodo del comma precisa tuttavia che il termine “onnicomprensivo” implica il computo del cumulo degli emolumenti provenienti a vario titolo anche da diverse amministrazioni o organismi pubblici (compresi tra quelli destinatari della disposizione), nonché degli emolumenti provenienti da una stessa amministrazione o organismo anche se relativi a una pluralità di incarichi conferiti nel corso dell’anno.

Va segnalato che il parametro di riferimento per il tetto retributivo, rappresentato a sua volta dal “trattamento economico onnicomprensivo” percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, non sembra definibile in modo certo e stabile – a differenza della “retribuzione” del primo presidente della Corte[53] – rientrando in tale dizione anche emolumenti, eventuali e variabili, aggiuntivi alla retribuzione.

 

Il successivo comma 46 dispone, con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il limite di cui al comma 44, che in ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Il comma 44 prevede, ancora, che gli atti “comportanti spesa ai sensi dei precedenti periodi” non possano avere attuazione, se non siano previamente:

§      resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito webdell’amministrazione o del soggetto interessato;

§      comunicati al Governo e al Parlamento.

Tale obbligo – alla luce della formulazione letterale del comma – sembra doversi applicare a tutti gli atti che incidano sul trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ad incarichi o mandati di qualsiasi natura. Non sembra potersi ritenere, infatti, che l’obbligo sussista per i soli atti di spesa che comportino il superamento del limite massimo, considerato che tali atti sono vietati in radice.

 

Finalità della disposizione appare quella di assicurare la trasparenza e consentire forme di controllo diffuso sui più elevati livelli retributivi nel settore pubblico, nonché – presumibilmente – quella di rendere in concreto possibile il rispetto del limite massimo, ponendo ogni amministrazione nelle condizioni di conoscere l’ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ad un medesimo soggetto anche in virtù di rapporti in atto con altre amministrazioni.

 

In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.

I soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 devono inoltre comunicare preventivamente i “relativi atti” alla Corte dei conti.

Le disposizioni che fissano il tetto agli emolumenti non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale, e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Resta ferma la disciplina sanzionatoria delle violazioni di cui si è già detto.

I soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 devono comunicare preventivamente i “relativi atti” alla Corte dei conti. I “relativi atti” sembrano essere quelli assunti in deroga al tetto retributivo, ancorché la formulazione sia sul punto non del tutto perspicua.

Una specifica disciplina è riservata alle amministrazioni dello Stato: per esse i tetti retributivi possono essere superati previa autorizzazione data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Non è precisato se il limite numerico è riferito (come parrebbe) al complesso delle amministrazioni statali o a ciascuna di esse.

Il nono periodo del comma in esame prevede il necessario collocamento in aspettativa senza assegni e con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza di coloro che, essendo legati da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate, siano al tempo stesso componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società.

 

Il comma 47 specifica i limiti entro i quali la disciplina di cui al comma 44, dianzi illustrata, è immediatamente operativa anche nei riguardi delle situazioni e dei rapporti in corso. Il nuovo testo esclude l’applicazione del limite massimo ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007, data in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria.

 

L’esclusione ha ad oggetto sia gli incarichi di funzione dirigenziale, al cui conferimento accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico (cfr. art. 19, co. 2, D.Lgs. 165/2001), sia gli incarichi definiti nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o comunque su base contrattuale, sia, infine, la generalità dei rapporti di lavoro dipendente con le amministrazioni pubbliche: questi, ai sensi dell’art. 2, co. 2 e 3, del citato D.Lgs. 165/2001, sono infatti regolati contrattualmente ai sensi delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

 

Restano fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi ultimi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

 

Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

-        magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

-        avvocati e procuratori dello Stato;

-        personale militare;

-        Forze di polizia di Stato;

-        personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

-        vigili del fuoco;

-        docenti e ricercatori universitari.

 

Con riferimento a tali incarichi o rapporti, il superamento del limite di cui al comma 44 o 46 eventualmente riscontrato comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente. Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire da quello conferito per ultimo.

 

Il comma 48 dispone che i limiti introdotti dal comma 44 si applichino comunque a tutti contratti di nuova stipulazione, nonché a quelli rinnovati per scadenza, i quali non possono in alcun caso essere prorogati. Il comma 49 estende peraltro a tutti i rapporti, a prescindere dall’applicabilità del tetto massimo, le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

 

Il comma 50 aggiunge un ulteriore obbligo di comunicazione per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.: tali emolumenti devono essere resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

Il comma 51 sopprime parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che dispone in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell’economia o da queste controllate o a queste collegate.

 

La disposizione riguarda le società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate.

Relativamente a tali società sono introdotti limiti per i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, prevedendosi in particolare che i compensi non possano superare l’importo di 500.000 euro annui. A tale importo può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Gli importi sono rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni alla deroga.

Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad una annualità dell’indennità loro spettante.

 

Della disciplina recata dal co. 466, in virtù delle soppressioni recate dal comma in esame, resta in vigore solo la limitazione dei benefici legati alla cessazione dell’incarico. Ciò in quanto le situazioni già disciplinate dalle norme soppresse vengono sottoposte alla regolazione di cui ai commi 44 e seguenti sin qui illustrate.

 

Il comma 52 fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di presentare alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51, redatta sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

 

Il comma 53 prevede che l’attuazione delle disposizioni in materia di tetti ai trattamenti economici di cui al precedente comma 44 sia verificata dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, co. 4, della L 20/1994[54].

 

Si ricorda che la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti realizzata dalla L. 20/1994 si è mossa nella direzione di ridurre i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo sull’attività e sulle gestioni come strumento per la verifica del rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia.

Più in particolare, i tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti è stato introdotto di recente ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 473).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti.

Consulenze e altri incarichi esterni (commi 54-58)

Il comma 54 reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996[55], in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso.

Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato e debbano trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della responsabilità amministrativa del dirigente preposto.

Non viene innovata, invece, la disposizione relativa alla trasmissione degli elenchi al Dipartimento per la funzione pubblica.

 

Per un’analisi del procedimento di tipizzazione delle fattispecie di responsabilità amministrativa v. infra la scheda relativa al comma 59 del presente articolo.

In generale, si rileva che la norma in esame sembra presentare forti analogie e margini di sovrapponibilità con disposizioni introdotte negli ultimi annial fine di rafforzare la trasparenza circa gli incarichi di consulenza affidati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani 1”)[56], l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 già prevede che le pubbliche amministrazioni[57] rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico[58].

 

Al riguardo, si osserva, che rispetto all’art. 53 del D.Lgs 165/2001 la portata innovativa della disciplina in esame sembra limitarsi all’introduzione dell’obbligo di pubblicare non solo i dati relativi alle consulenze, ma anche i provvedimenti con i quali sono conferiti gli incarichi, con l’indicazione anche delle ragioni dell’incarico stesso. Inoltre, mentre la disposizione dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 fa riferimento ai soli consulenti, la disposizione oggetto della novella in esame si applicherebbe più genericamente anche a tutte le forme di collaborazione esterna.

 

Il comma 18 dell’art. 3 della presente legge (sul quale v. supra) prevede inoltre che l’efficacia dei contratti di consulenza stipulati con le pubbliche amministrazioni (individuate mediante l’usuale rinvio all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) sia condizionato alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della pubblica amministrazione stipulante.

 

Per completezza, si segnala inoltre che più stringenti vincoli di pubblicità erano previsti dall’art. 1, comma 593, della legge finanziaria per il 2007, che viene tuttavia abrogato dal co. 43 dell’articolo in esame e sostituito dalla disciplina di cui ai successivi commi 44-53 (vedi supra).

 

I commi da 55 a 57 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze.

 

In particolare, il comma 55 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso.

 

La norma richiama espressamente i programmi approvati ai sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b) del testo unico sugli enti locali (T.U.E.L.[59]). Tale disposizione riporta un elenco delle attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali, nella quale la competenza dell’organo consiliare ècircoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre sono affidati alle Giunte comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo. In particolare, la lettera b) richiamata dalla disposizione in esame prevede che spetti ai Consigli la competenza su atti di programmazione e su documenti di bilancio (“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”). Il comma 4 del medesimo art. 42 esclude che deliberazioni in ordine alle materia affidate alla competenza dei Consigli possano essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo per quanto attinente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

La ratio della disposizione è evidentemente quella di limitare la discrezionalità delle Giunte comunali e provinciali nelle scelte circa l’affidamento di incarichi esterni, rimettendo la decisione in ordine alla previsione degli incarichi stessi ad un programma di carattere generale deliberato dall’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale.

 

Il comma 56 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali[60] la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

La disposizione reca inoltre una specifica norma sanzionatoria, prevedendo che il conferimento di incarichi esterni in violazione delle norme del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa.

 

Per un’analisi del procedimento di tipizzazione delle fattispecie di responsabilità amministrativa v. infra  la scheda relativa al comma 59 del presente articolo.

 

Quanto al campo di applicabilità della disciplina introdotta dai co. 55 e 56, si segnala che nelle due disposizioni si fa riferimento a fattispecie che non paiono del tutto coincidenti: mentre, infatti, il co. 55 menziona incarichi di studio o di ricerca e consulenze, il successivo comma indica anche, più genericamente, gli “incarichi di collaborazione”.

 

Le differenze tra le tre fattispecie individuate da entrambe le disposizioni (incarichi di studio, ricerca e consulenze) sono state oggetto di ricostruzione, in particolare da parte della giurisprudenza contabile.

In particolare si è evidenziato[61] come gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994[62] che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. In particolare, si individua come requisito essenziale, per il corretto svolgimento di un incarico di studio la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Per gli incarichi di ricerca, invece, la Coorte dei Conti riteneva invece necessaria la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione, in modo analogo a quanto ora disposto dal comma 55 della disposizione in esame.

Le consulenze vengono, infine, identificate più genericamente nelle richieste di pareri ad esperti.

In generale, con riferimento alla disciplina degli incarichi di studio e ricerca, nonché delle consulenze, si segnala in primo luogo che – con una disposizione di carattere generale, che trova applicazione con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, e quindi anche agli enti locali – l’art. 7 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.L. 223/2001[63] (c.d. “decreto Bersani 1), prevede (co. 6 e 6-bis) che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa solo per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e in favore di esperti di provata competenza (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 76, della presente legge – sulla quale v. infrasi è precisato che lacompetenzadebba risultaresulla base di particolare e comprovata specializzazione universitaria).

Gli incarichi devono essere, inoltre, attribuiti nel rispetto dei seguenti principi:

-        l’oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze dell’amministrazione conferente e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        l’amministrazione deve in via preliminare accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione;

-        la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata;

-        devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La disposizione prevede altresì che tutte le amministrazioni pubbliche debbano disciplinare e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Con più specifico riferimento, agli enti locali il T.U.E.L.[64] si limita a stabilire che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Peraltro, il comma 6-ter del ricordato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 – anch’esso introdotto dal c.d. “decreto Bersani 1” – precisa che i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi debbano ispirarsi ai principi di carattere generale introdotti per tutte le pubbliche amministrazioni. Accanto a tale norma di carattere generale, esistono poi altre disposizioni, di tipo speciale, che consentono agli enti locali di conferire incarichi (ad esempio l'articolo 17 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994, che prevede la possibilità, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, di conferire incarichi per la progettazione di opere pubbliche).

 

Il successivo comma 57 prevede che le disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 56 siano trasmesse per estratto alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

 

Nel testo approvato dal Senato (A.C. 3256) si prevedeva che l’invio alla sezione regionale della Corte fosse finalizzato all’espressione da parte della sezione di un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni regolamentari. La modifica apportata dalla Camera in sede referente, come pure quelle introdotte ai commi 9-11 del testo dell’art. 144 approvato dal Senato (ora art. 3, co. 53, per cui v. supra), appare intesa ad escludere l’introduzione di nuove forme di controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti. La trasmissione delle disposizioni regolamentari alla sezioni regionali della Corte dei conti dovrebbe peraltro consentire un loro esame nell’ambito delle diverse forme di controllo, di carattere successivo, di competenza della Corte.

Con riferimento alla materia dei controlli sugli atti degli enti locali, occorre infatti osservare in via preliminare che l’assetto di tali controlli ha subito profonde modifiche a seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. Fino a tale riforma, infatti, la Costituzione[65] prevedeva che un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercitasse, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Era altresì previsto che in casi determinati dalla medesima legge potesse essere esercitato un controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

La legislazione attuativa di tale disposizione costituzionale si è progressivamente evoluta nel senso di affievolire la funzione di controllo, con l’abolizione totale del controllo di merito e la riduzione degli atti sottoposti a controllo di legittimità preventivo. L’ art. 126 del T.U.E.L. prevedeva in questo quadro che il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 Cost. si esercitasse esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, sul rendiconto della gestione. L’art. 127 prevedeva inoltre forme di controllo eventuale, attivabili su richiesta di un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per deliberazioni riguardanti:

-        appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

-        dotazioni organiche e relative variazioni;

-        assunzioni del personale.

Il sistema delineato è tuttavia stato superato dal nuovo quadro costituzionale, che è unanimemente stato interpretato nel senso della soppressione dei controlli di legittimità di tipo preventivo e del venir meno dei compiti affidati in materia ai comitati regionali di controllo (Co.re.Co.). Come osservato anche dal Consiglio di Stato[66], infatti, deve ritenersi che “con l’abrogazione dell’art. 130 Cost., siano venuti meno, insieme alle norme che li disciplinavano, i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali”.

In questo quadro, particolare rilievo assumono, quindi, i controlli – di diverso carattere – attribuiti dalla legislazione vigente alla Corte dei conti.

Tali forme di controllo sono comunemente ricostruite dalla dottrina in termini di controlli “ausiliari” ad altre attività, in quanto volti a consentire in particolare una maggiore efficacia del controllo politico effettuato dalle assemblee elettive, sia a livello centrale, che a livello degli enti territoriali. Con riferimento al rapporto con tali ultimi enti, la dottrina e la giurisprudenza hanno altresì evidenziato la natura “collaborativa” dei controlli svolti dalla Corte, sottolineando come essi siano tesi a stimolare autonome misure correttive da parte degli enti locali, delle quali la Corte stessa può valutare congruità ed efficacia.

Quanto ai controlli svolti dalla Corte dei conti con riferimento alle autonomie territoriali, assumono in primo luogo rilievo le disposizioni dell’art. 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994[67], con le quali è stato disciplinato il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione). Con particolare riferimento agli enti locali, la L. 20/1994 ha mantenuto in vigore i controlli già previsti dal D.L 786/1981[68], che prevedeva l’esame dei conti consuntivi delle province e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti ai fini di riferire al riguardo al Parlamento.

In particolare l’art. 7 della L. 131/2003[69] (c.d. legge La Loggia), nel disciplinare forme di controllo successivo sugli enti locali, reca[70] un’articolata disciplina delle funzioni della Corte dei conti, a fini di coordinamento della finanza pubblica: in particolare, la Corte è tenuta a verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali, nonché (tramite le sezioni regionali di controllo) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni. Al fine di rafforzare la natura collaborativa dei controlli previsti, l’art. 7 prevede inoltre che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscano sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.

Comuni, Province e Città metropolitane possono richiedere, di norma attraverso il Consiglio delle autonomie locali, ulterioriforme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

In questo quadro, nel quale il controllo della Corte dei Conti non ha ad oggetto singoli atti, bensì la gestione complessiva dell’ente locale, e non mira direttamente alla irrogazione di sanzioni, ma ad evitare il verificarsi o il ripetersi di irregolarità o disfunzioni, è successivamente intervenuto l’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006[71].

Tale disposizione ha introdotto una nuova forma di controllo della Corte dei Conti, imponendo la trasmissione alla Corte di apposite relazioni degli organi di revisione degli enti locali sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto di esercizio ai fini di un monitoraggio finalizzato in particolare a prevenire squilibri di bilancio. A tal fine, si prevede che la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione d trasmettere. Qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità  interno, adottano una specifica pronuncia al riguardo, vigilando sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno

Con riferimento alla compatibilità con il quadro costituzionale delineatosi a seguito della modifica del titolo V della Costituzione di disposizioni statali che introducono forme di controllo contabile sugli enti locali, si segnala che recentemente, con la sent. 179/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 1, commi 166-169, della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, la Consulta ha avuto modo di evidenziare come dette norme “introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost.”.

In questo contesto, la Corte ha sottolineato la natura collaborativa del controllo disciplinato dalle norme della finanziaria per il 2006, che si limita alla segnalazione all’ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie. C’è, dunque – secondo la Corte – una netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l’attività amministrativa degli enti, che sono sottoposti al controllo stesso, né la Corte ritiene possa dirsi che la vigilanza sull’adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati implichi un’invasione delle competenze amministrative di questi ultimi, poiché l’attività di vigilanza, limitatamente ai fini suddetti, è indispensabile per l’effettività del controllo stesso.

Pertanto, la Consulta ritiene che, alla luce del fatto che il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l’esigenza degli equilibri di bilancio, la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in esame rientri nella competenza propria di quest’ultimo di dettare principi nella materia concorrente della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.).

Al riguardo, si ricorda altresì che con la sentenza n. 417 del 2005, la Corte Costituzionale aveva, tra l’altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione[72] la quale prevedeva che gli organismi degli enti locali competenti in materia di controlli di gestione dovessero fornire le proprie conclusioni, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

In quella sede la Corte evidenziò come tale obbligo non fosse di per sé idoneo a pregiudicare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto esso doveva considerarsi «espressione di un coordinamento meramente informativo»

Richiamando la propria precedente giurisprudenza in materia, la Corte riconduce inoltre la disposizione alla competenza statale in materia di princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della finanza pubblica allargata, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. La finalità dell'azione di coordinamento finanziario comporta infatti che a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì la determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 58prevede la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali.

Sono espressamente esentati da tale soppressione i contratti di consulenza stipulati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e storico artistico e dell’attività culturale, alla tutela della salute e alla pubblica incolumità.

Sembrerebbe inoltre che la disposizione intenda esentare dalla soppressione anche i contratti di “consulenza e di durata continuativa” individuati come indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali di uffici e strutture delle amministrazioni statali. L’individuazione è effettuata con D.P.C.M. da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

I contratti di consulenza individuati con D.P.C.M. come indispensabili ai sensi del quarto periodo non sono peraltro espressamente fatti salvi dalla generale “soppressione” prevista dal primo periodo del medesimo comma, che si riferisce testualmente a “tutti i contratti di consulenza di durata continuativa”, ad eccezione di quelli riferiti a strutture preposte alla tutela di specifici interessi.

A seguito della cessazione delle consulenze, le relative funzioni sono demandate alle “direzioni generali” che abbiano competenza nella stessa materia o in materie affini.

Il periodo in esame sembra voler fare riferimento alle “direzioni generali” previste dall’ordinamento dei ministeri di cui al D.Lgs. 300/1999[73]. Si segnala peraltro che, ai sensi dell’art. 3, co. 1, di tale decreto legislativo le strutture di primo livello dei ministeri sono costituite alternativamente da dipartimenti o direzioni generali.

La disposizione non chiarisce in modo esplicito se, a seguito del trasferimento delle funzioni, debbano essere soppressi – oltre alle consulenze – anche gli uffici o le strutture nell’ambito dei quali esse erano prestate.

Il personale di ruolo delle amministrazioni statali è restituito all’amministrazione di appartenenza ovvero può essere inquadrato – nel rispetto delle procedure previste per i passaggi fra amministrazioni diverse – in uno degli uffici del Ministero presso il quale presta servizio.

Assicurazione di pubblici amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali (comma 59)

Il comma 59 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

La norma non incide peraltro sulla possibilità per i soggetti interessati di stipulare a proprio carico un’assicurazione per tali rischi.

 

La responsabilità amministrativa tutela le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nei confronti dei danni ad esse arrecati dal funzionario o dall’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il responsabile a risarcire il danno causato della sua condotta. A tale riguardo l’art. 82, primo comma, della legge di contabilità dello Stato del 1923[74] prevede che “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Analogamente, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato[75] “l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”, salvi i casi in cui abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. In tal caso, è tuttavia responsabile il superiore che ha impartito l’ordine.

La giurisdizione in materia è storicamente attribuita alla Corte dei conti[76], che nella sua giurisprudenza ha delineato i confini di tale forma di responsabilità, cui si attribuisce comunemente natura contrattuale[77].

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la Corte ha evidenziato che la responsabilità si estende a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto d’impiego o di ufficio: non sono quindi responsabili i soli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (quali i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quanti di fatto si trovino a svolgere funzioni pubbliche.

La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ma inseriti in modo stabile nel relativo apparato organizzativo, come per esempio i direttori dei lavori. La Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici[78] e delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri[79].

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in tale sede occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa[80] collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Ai sensi del co. 4 dell’art. 1 della L. 20/1994, sussiste responsabilità amministrativa anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi)[81].

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale, nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l’immagine e il prestigio dell’amministrazione) è considerato un danno risarcibile in quanto pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale[82]. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo.

Sin dall’art. 20 della L. 1483/1853 si prevedeva il potere della Corte dei Conti di ridurre il danno che i pubblici ufficiali stipendiati erano tenuti a risarcire (c.d. potere riduttivo). La legge di contabilità di Stato del 1923 stabiliva, in proposito, che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83, primo comma). L’art. 1 della L. 20/1994 ha poi precisato che, fermo restando il potere di riduzione, nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno).

 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità contabile, essa investe tutti gli agenti contabili, vale a dire tutti gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e quanti in via di fatto o di diritto si trovino ad avere la disponibilità materiale di denaro, beni o altri valori pubblici[83] e non adempiano all’obbligo di custodia e restituzione che a loro incombe. La responsabilità si realizza nel caso di qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro e dei valori pubblici.

Sotto il profilo procedurale, il giudizio volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità contabile (c.d. giudizio di conto) presenta notevoli differenze rispetto al giudizio in materia di responsabilità amministrativa: il giudizio di conto si instaura, infatti, automaticamente al momento della presentazione del rendiconto giudiziale, cui gli agenti contabili sono periodicamente tenuti. A seguito della presentazione dei rendiconto il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che verifica la regolarità del conto e della gestione. Al termine della fase di verifica il relatore deposita una relazione nella quale, ove non rilevi anomalie, richiede il discarico dell’agente che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore regionale conclude per il discarico, il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario si apre una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile.

Quanto alla possibilità per una pubblica amministrazione di stipulare polizze assicurative a favore dei propri amministratori o dipendenti per rischi derivanti dai compiti di istituto, essa è prevista in via generale per gli amministratori degli enti locali.

L’art. 86, comma 5, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), riprendendo una disposizione già contenuta nell’art. 23 della L. 816/1985, stabilisce che “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”. Tale normativa si applica espressamente ai soli amministratori di enti locali come definiti dall’art. 77 del testo unico (su cui v. infra) e non è stata pertanto ritenuta applicabile a soggetti che nel vigore delle precedenti disposizioni in materia ne beneficiavano (in particolare i rappresentanti nominati dagli enti locali in organi di amministrazione di soggetti esterni all’ente di appartenenza). Analogamente, si ritiene che non rientrino nell’ambito applicativo della disposizione i componenti esterni di commissioni che operino all’interno dell’ente.

Quanto alla possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa a favore di amministratori o dipendenti pubblici, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, estese non solo ai casi di responsabilità civile nei confronti di terzi, bensì anche al rischio costituito da eventuali condanne da parte della Corte dei conti, si tratta di questione che è stata oggetto nel tempo di grande attenzione da parte della magistratura contabile.

A tale riguardo, deve in primo luogo richiamarsi la Deliberazione n. 1/2005/P resa dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005. La deliberazione si riferiva, in particolare, ad un contratto, stipulato con una compagnia assicurativa, per la copertura di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato. In tale contratto si faceva, in particolare, riferimento, oltre alla copertura della “responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di Polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale” (prevista dall’art. 16, comma 4, della L. 448/2001), anche alle ipotesi di responsabilità civile ed amministrativa per danni cagionati “allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza” nonché di responsabilità “contabile” per danni cagionati “alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza e/o all’Erario”.

La Corte richiama a tale proposito i propri costanti orientamenti in materia, evidenziando come “un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa” (Corte dei Conti, sez. Lazio, 12 febbraio 1997, n. 12)[84]. Analogamente si era già osservato che appare “assolutamente estranea al sistema l'assunzione da parte del Comune dell'onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l'Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'Ente divenutone creditore” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale della Lombardia, sentenza 10 maggio 2002, n. 942).

Con particolare riferimento, poi, all’assicurazione per la responsabilità contabilela Corte dei conti evidenzia che “non è dato rilevare un qualsivoglia interesse dell’Amministrazione che possa giustificare l’assunzione della copertura assicurativa da parte della stessa in presenza di inadempienze di detti agenti contabili. In dette ipotesi, in realtà, sotto un profilo civilistico, si può affermare che il contratto risulta privo di causa non ravvisandosi uno scopo giuridicamente tutelabile nell’assumere l’Amministrazione il pagamento di un premio assicurativo per tenere indenni coloro che dovrebbero risarcire un danno proprio alla stessa Amministrazione”.

Esistono comunque disposizioni legislative a livello regionale che prevedono la stipula di polizze assicurative riferite anche a fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile[85].

In particolare, l’art. 1 della L.R. Emilia-Romagna 24/1997[86] stabilisce che la Regione provveda alla copertura assicurativa cumulativa dei componenti del Consiglio regionale in carica con riferimento, tra l’altro, ai rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile. La copertura per tali rischi e responsabilità deve estendersi anche alle contestazioni, agli addebiti e alle richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, purché riferiti ad atti o fatti avvenuti nel periodo della loro carica. I consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio riferibile a tali rischi e responsabilità.

Analoghe provvidenze, sempre con riferimento ai Consiglieri regionali, sono previste dalla L.R. Lazio 48/1998[87].

 

Quanto all’ambito di operatività della disposizione in esame, si rileva che incertezze interpretative potrebbero sorgere in relazione all’identificazione degli  “amministratori” di enti pubblici, menzionati nel primo periodo del comma in esame, potendo sorgere questioni circa l’applicabilità di tale dizione ai soli titolari di incarichi elettivi o di governo ovvero anche ai dirigenti degli enti stessi.

 

Si segnala infatti che non esiste nel nostro ordinamento una nozione generalmente accolta di amministratore pubblico. Una definizione, peraltro direttamente applicabile al solo Capo IV del T.U.E.L., è invece prevista per gli amministratori degli enti locali dall’art. 77 del D.Lgs. 267/2000. In quel contesto sono definiti amministratori “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

 

Il secondo periodo del comma in esame reca invece una disciplina transitoria riferita ai contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, prevedendo che la loro efficacia cessa il 30 giugno 2008.

Non sembra peraltro che la norma transitoria escluda la responsabilità amministrativa per la stipula dei contratti di assicurazione già individuata dalla giurisprudenza contabile

È inoltre prevista una norma sanzionatoria per il caso di stipula di contratti di assicurazione in violazione della disposizione in esame. A tale riguardo, si prevede che gli amministratori che pongano in essere nuovi contratti o proroghino quelli attualmente in essere ed i beneficiari della copertura assicurata dai contratti stessi siano tenuti a risarcire – a titolo di responsabilità amministrativa – una somma pari a 10 volte l’ammontare dei premi complessivamente previsti dal contratto nullo.

 

Quanto alla norma sanzionatoria prevista dalla disposizione in esame, si segnala come essa paia iscriversi nell’ambito di un più generale processo di tipizzazione delle fattispecie di responsabilità erariale avviato negli ultimi anni.

In diverse disposizioni recentemente approvate, in particolare nell’ambito delle leggi finanziarie[88], infatti, il legislatore stabilisce a priori la condotta illecita da cui scaturisce la responsabilità erariale, affidando in sostanza al giudice contabile esclusivamente il compito di verificare l’integrazione della fattispecie nel caso concreto e l’individuazione dell’effettivo responsabile della violazione.

In una recentissima sentenza[89] le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno ricostruito il descritto fenomeno, evidenziando appunto come negli ultimi anni si sia venuto delineando un sistema tipizzato di fattispecie di responsabilità sanzionatoria. Tale sistema è il risultato della previsione, sul piano legislativo, di fattispecie tipizzate di illeciti amministrativo-contabili, che si aggiungono alle tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute dall'ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti: Secondo la Corte, le nuove fattispecie di responsabilità previste dalla legge stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile  che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni.

In sostanza, per la Corte sussistono, quindi, due species di responsabilità amministrativa:

-        una responsabilità amministrativa per danno, di tipo risarcitorio, che configura una responsabilità generica, nel senso che non è tipizzata né nei comportamenti, né nella quantificazione del debito. Tale responsabilità sorge ogniqualvolta vi sia un danno patrimoniale risarcibile, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, purché il comportamento omissivo o commissivo del soggetto cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave

-        una responsabilità amministrativa a carattere sanzionatorio, che invece è tipizzata, in quanto, essendo di tipo sanzionatorio, le relative fattispecie devono necessariamente corrispondere al principio di stretta legalità di cui all’art. 25 Cost. Tali fattispecie sono tassative (non sono pertanto suscettibili di interpretazione analogica), e devono essere determinate e specifiche (nel senso che la legge deve molto puntualmente indicare ogni elemento dell'intera fattispecie sanzionatoria).

Analogamente i giudici contabili avevano già in precedenza evidenziato[90] come le nuove forme di sanzioni previste dalla legislazione (si faceva riferimento, in particolare, all’art. 1, comma 593, della L. 296/2006) “stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente «punitivo», nel quale campeggia la ricordata funzione di «deterrenza» della responsabilità amministrativo-contabile”. Tale scelta del legislatore sarebbe, peraltro, il frutto dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore stesso gode nel disciplinare il sistema della responsabilità amministrativo contabile, né “sul piano costituzionale si individuano principi e/o valori tali da limitare una siffatta discrezionalità alla misura necessariamente «risarcitoria» della responsabilità stessa”.

Quanto all’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio, le Sezioni riunite nella sentenza del 27 dicembre 2007 ritengono – a fronte di posizioni di segno diverso assunte, sul piano giurisprudenziale, dalle sezioni regionali, che oscillavano tra il ritenere necessaria la “colpa grave” e il ritenere sufficiente una qualsiasi colpa, seppur lieve o “lievissima”, secondo i principi generali in materia di sanzioni amministrative – che si renda comunque necessario un comportamento omissivo o commissivo caratterizzato da dolo o colpa grave, in considerazionedel dato letterale dell'art. 1, co. 1, della L. 20/1994[91].

Misure concernenti l’organizzazione e le funzioni della Corte dei conti (commi 60-65)

Il comma 60, introduce modifiche testuali alla disciplina delle sezioni regionali della Corte dei conti di cui all’articolo 7, comma 7, della L. 131/2003 (c.d. “legge La Loggia”).

In particolare, si prevede una eccezione alla regola in base alla quale le funzioni di referto delle sezioni regionali della Corte dei Conti devono essere necessariamente indirizzate all’organo consiliare dell’ente controllato, con una modifica che dovrebbe consentire una più ampia circolazione delle analisi condotte a livello territoriale dalle sezioni regionali.

In questa ottica, il comma in esame introduce un ultimo periodo all’art. 7, co. 7, della legge La Loggia, prevedendo che la Corte dei Conti dia conto anche dell’attività di controllo svolta nel periodo temporale di riferimento dalle sezioni regionali di controllo nell’ambito di due relazioni annuali al Parlamento previste dalla legislazione vigente.

Si tratta, in particolare:

§      della relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, trasmessa ai sensi dell’art. 3, co. 6, della L. 20/1994;

Ai sensi della norma richiamata, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

Si segnala inoltre che – a seguito delle modifiche apportate nel 2003 - l’art. 9 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti[92]prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, che costituisce “espressione delle sezioni regionali di controllo”, riferisca al Parlamento, almeno una volta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, anche sulla base dell’attività svolta dalle sezioni regionali.

In attuazione del richiamato art. 3, co. 6, della L. 20/1994, dell’art. 7, co. 7, della L. La Loggia e della ricordata norma del regolamento di organizzazione, la Corte trasmette al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle regioni (Doc. CI)[93].

 

§      della relazione sui risultati dell’esame della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali, prevista dal quinto comma dell’art. 13 del D.L. 786/1981[94].

 

L’art. 13 del D.L. 786/1981 – disposizione espressamente fatta salva nell’ambito del riordino delle funzioni di controllo della Corte dei Conti[95] - ha previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti debbano trasmettere alla Corte dei conti i propri conti consuntivi, nonché le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

All’esito del controllo la Corte trasmette al Parlamento, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sui risultati dell’esame della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali (Doc. XLVI-bis)[96].

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999[97]; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione in direzione di una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, infatti, alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[98] e i “collegi” regionali[99], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).

In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[100].

Quanto alle competenze loro attribuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994, con la quale è stato introdotto il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

È sempre il citato regolamento di auto-organizzazione della Corte che disciplina la composizione delle sezioni regionali (art. 2, co. 5). Ciascuna di esse deve essere presieduta da un Presidente di sezione e composta almeno da altri tre magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza[101]. A questi magistrati il Presidente della sezione assegna le indagini di controllo sulla gestione, all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I controlli sulla gestione infatti vengono programmati, secondo quanto stabilisce l’articolo 5 del citato regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 16 giugno 2000.

Ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n. 14 del 2000, la programmazione delle attività di controllo avviene sia a livello centrale (“Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono entro il 30 ottobre il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima”), sia a livello regionale (“Le sezioni regionali di controllo, previa analisi di fattibilità [...] deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti al fine di verificarne l’azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo”). È anche previsto che i presidenti delle sezioni regionali di controllo comunichino ai presidenti dei Consigli regionali i programmi di lavoro deliberati.

Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può disporre che la sezione si articoli in due collegi con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti ed istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

 

Il comma 61 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della L. 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia”[102] eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista,di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

La soppressione di tale disposizione comporta anche il venir meno della possibilità per le sezioni regionali di controllo di avvalersi di personale della Regione con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, previsto nella fase di prima applicazione della L. 131/2003.

Il comma disciplina, inoltre, le modifiche alla situazione giuridica dei consiglieri attualmente in carica in conseguenza della soppressione della norma, distinguendo tra coloro che risultano essere stati nominati alla data del 1° ottobre 2007 e quelli nominati successivamente. I primi rimangono in carica fino alla fine del loro mandato, mentre i secondi decadono – dalla data di entrata in vigore del testo in esame – e non hanno più diritto alla corresponsione degli emolumenti in precedenza percepiti “a qualsiasi titolo”.

 

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede la possibilità di integrare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati:

-        uno, dal Consiglio regionale;

-        l’altro, dal Consiglio delle autonomie locali oppure, nelle Regioni ove tale organo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost., non sia stato ancora istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.

L’individuazione dell’organo (della regione e rappresentativo degli enti locali) competente a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte può qualificarsi come disposizione “recessiva” o “cedevole”: viene, infatti, espressamente previsto che essa operi “salvo diversa previsione dello statuto della regione”.

La disposizione individua le categorie di soggetti tra le quali le regioni ed i Consigli delle autonomie locali debbono scegliere i componenti aggiuntivi: questi debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

A tale proposito si ricorda che l’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, prevede che “i posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, […] possono essere conferiti ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per l’attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti”.

La loro nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili.

Lo status dei componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. È tuttavia previsto, come già accennato, che l’integrazione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (che in quanto tale sembrerebbe ampiamente comprensiva anche di quella non statale).

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede inoltre che ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi di personale delle regioni, previe intese con le regioni stesse. Sono posti limiti a tale possibilità, in quanto essa:

-        è data in sede di prima applicazione;

-        è connessa allo svolgimento delle funzioni di verifica sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle altre funzioni di verifica di cui all’art. 7, co. 7; alla realizzazione di forme di collaborazione tra regioni e sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, co. 8), nonché alla nomina dei componenti delle sezioni regionali designati dalle regioni (art. 7, co. 9);

-        è limitata ad un contingente massimo di dieci unità di personale per ciascuna sezione regionale.

Le sezioni regionali di controllo potranno avvalersi anche di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (co. 6, sesto periodo)[103] sotto duplice condizioni, procedurale la prima e finanziaria la seconda:

-        previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali;

-        con oneri a carico della Regione.

 

Il comma 62 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, finalizzata a coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dai commi 43-66 dell’articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa (il rinvio dovrebbe peraltro intendersi più correttamente riferito ai commi 43-65 in quanto il comma 66 disciplina materia del tutto estranea alle competenze della Corte dei Conti).

In base alla disposizione, la riorganizzazione è inoltre tesa a rafforzare le attività della Corte riferite alla relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, ai controlli sulla gestione e al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’art. 3, co. 4, della L. 20/1994.

 

Con riferimento alla relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato si ricorda che ai sensi del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, la Corte provvede al giudizio di parificazione del rendiconto e, unitamente alla deliberazione conclusiva di tale giudizio, presenta una relazione nella quale devono essere esposte:

-        le ragioni per le quali ha proceduta alla registrazione con riserva di atti governativi;

-        le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

-        le variazioni o le riforme che crede opportune per il miglioramento della normativa di interesse della Corte[104].

Una specifica disposizione concernente i criteri per l’elaborazione, da parte della Corte dei conti, della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato è recata dal comma 70 del presente articolo 144-bis (v. infra, la relativa scheda di lettura).

Con riferimento alle priorità indicate dal Parlamento, si ricorda che – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 473, della legge finanziaria 2007 – l’articolo all'art. 3, co. 4, della L 20/1994 prevede chela Corte definisca annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllosuccessivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari (per completezza, si osserva inoltre che il successivo comma 65 –  per il quale v. infra – reca un’ulteriore  novella all’art. 3, co. 4, della L. 20/1994, prevedendo che la Corte debba tener conto ai fini del referto anche delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico).

Ai fini della riorganizzazione degli uffici e servizi in attuazione della presente disposizione, si prevede che i regolamenti di organizzazione siano adottati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente della Corte stessa, il quale a sua volta formula le proposte con il parere del segretario generale, definendo obiettivi e programmi da adottare.

 

Al riguardo si segnala che la disposizione sembra avere carattere innovativo per quanto riguarda la competenza ad adottare i regolamenti di organizzazione della Corte dei Conti. A legislazione vigente, infatti, il regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo e le sue successive modificazioni[105], il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Corte[106] ed il regolamento sull’autonomia finanziaria dell’Istituto[107] sono stati adottati dalle sezioni riunite della Corte, sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione. In proposito, si è osservato[108] come l’attuale assetto competenziale in materia regolamentare si ponga in diretta connessione alle riforme dell’ordinamento della Corte dei conti degli anni ’90 del secolo scorso[109], dal momento che fino a tale momento il potere organizzativo era attribuito al Presidente della Corte stessa, in attuazione dell’art. 98 del T.U. sulla Corte dei Conti, il quale demandava al Presidente il compito di provvedere con regolamento “alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio” e ad ogni altra disposizione esecutiva del testo unico.

 

Il comma 63 prevede che nel triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti trasmetta entro il 30 giugno una relazione al Parlamento nella quale dia conto delle misure di riorganizzazione previste in attuazione del comma 62, evidenziando in tale ambito anche gli strumenti ritenuti necessari per assicurare la posizione di autonomia e di indipendenza della Corte nella sua funzione di organo ausiliario del Parlamento ai sensi dell’art. 100 della Costituzione[110].

 

Con riferimento alle prerogative di autonomia ed indipendenza della Corte dei conti previste nell’ordinamento in attuazione del terzo comma dell’art. 100 Cost., si ricorda che – sotto il profilo dell’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile - l’art. 4 della L. 20/1994 ha specificato che spetta alla Corte la competenza a deliberare con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese della Corte stessa. Con specifico riferimento, all’autonomia finanziaria, il comma 2 dell’art. 4 prevede che alla Corte dei conti  spetti l'autonoma gestione delle proprie spese nei limiti di uno specifico fondo iscritto in un capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri[111]. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle Camere e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, le garanzie di indipendenza dal Governo per i magistrati della Corte dei Conti, in assenza di precise indicazioni costituzionali al riguardo, il legislatore si è ispirato – come avviene anche per la magistratura amministrativa – al modello dell’autogoverno, temperato dalla partecipazione di componenti esterni. La L. 117/1988[112] ha infatti previsto che la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti sia affidata ad un Consiglio di presidenza, di cui fanno parte il Presidente della Corte (che lo presiede), dal procuratore generale della Corte dei conti, dal presidente aggiunto dalla Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano, da 4 componenti nominati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale e da 10 magistrati.

 

Si segnala che in relazione alle innovazioni recate dal commi 62 e 63 del presente articolo, la 1a Commissione del Senato, nel corso dell’esame in seconda lettura del d.d.l. finanziaria 2008 (A.S. 1818-B), ha approvato[113] un ordine del giorno[114], che tuttavia non è successivamente stato preso in esame dall’Assemblea di quel ramo del Parlamento a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 3.

Nell’ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, si sottolinea come la formulazione delle disposizioni in esame potrebbe apparire non del tutto conforme al principio – risalente alla stessa istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) e confermato dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo – secondo il quale il suo Presidente è stato sempre inteso quale organo di governo dell'Istituto.

Pertanto, l’ordine del giorno, ritenendo opportuno confermare il ruolo principale della figura presidenziale, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla normativa vigente, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali, impegnava il Governo ad applicare i commi 62 e 63 dell’articolo in esame nel presupposto che Il Presidente della Corte è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono - oltre la presidenza di collegi giurisdizionali o di controllo, secondo la legge - tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, co. 1, del D.Lgs 165/2001.

 

Il comma 64 reca una norma volta a potenziare il ruolo della Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, al fine indicato di razionalizzazione della spesa pubblica e vigilanza sulle entrate.

Si prevede, in particolare, che, ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

 

Il comma 65 reca una modifica testuale all’articolo 3, comma 4 della legge 20/1994. Si prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari, tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

 

Tra gli organi di controllo e vigilanza cui fa riferimento la disposizione in esame devono presumibilmente considerarsi i servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni. Per quanto riguarda le autorità amministrative indipendenti si segnala a titolo puramente esemplificativo il servizio di controllo interno istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 25 del regolamento adottato con deliberazione 9 ottobre 2002).

 

Si ricorda che la citata L. 20/1994 ha avuto ad oggetto la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.

I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono tre. In primo luogo, il controllo preventivo di legittimità è limitato e concentrato sugli atti fondamentali del Governo (e non più su tutti gli atti prodotti dall'amministrazione); in secondo luogo, viene potenziato e generalizzato a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti; in terzo luogo viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all'amministrazione.

Il richiamato articolo 3, comma 4, prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, poi, accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte, inoltre, definisce ogni anno i programmi ed i criteri di riferimento del controllo di gestione sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. L’intervento del Parlamento nel procedimento di formazione del programma di controllo di gestione della Corte dei conti è stato introdotto di recente ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 473).

Ai sensi del comma 6 dell’art. 3, la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti.

Trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico (comma 66)

Il comma 66 reca disposizioni in ordine alla limitazione degli adeguamenti automatici della retribuzione di dipendenti pubblici non “contrattualizzati”.

 

In particolare, la lettera a) con una novella all’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente del comma 576) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsto da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato”.

La limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007-2008, che opera solo nei confronti di chi percepisca retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro e – come precisato anche nella relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2007[115]trova applicazione anche nei confronti dei magistrati, non dà luogo a successivi recuperi.

 

In base all’art. 24 della 448/1998[116], gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato” (docenti e ricercatori universitari, personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica), siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale sulle voci della rispettiva retribuzione (la disposizione richiamate precisa che le voci retributive devono intendersi comprensive dell’indennità integrativa speciale e devono corrispondere a quelle utilizzate dallo stesso ISTAT per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali).

Quanto al meccanismo di concreta individuazione della misura dell’adeguamento annuo il comma 2 dell’art. 24 prevede che la determinazione sia effettuata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica[117]. Al fine dell’adozione del D.P.C.M. l’ISTAT provvede a comunicare entro il mese di marzo la variazione percentuale registrata nell’anno precedente dalle retribuzioni del personale “contrattualizzato”. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio.

Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 448 del 1998 prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego, fatta salva, per i profili non interessati dalla disposizione, la disciplina speciale di cui all’art. 2 della L. 27/1981.

In base a detta disposizione, che ha sostituito integralmente gli artt. 11, 12, legge n. 97 del 1979, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto ogni triennio nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l’indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale spettante, calcolata dall’ISTAT rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell’ultimo anno del triennio precedente, è determinata nel primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro, ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento: al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio gli stipendi sono aumentati, a titolo di acconto, per ciascun anno, in misura pari al 30% della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, tranne l’eventuale conguaglio.

Il più recente adeguamento retributivo dei magistrati è stato disposto con il D.P.C.M. del 15 maggio 2006, che ha previsto un incremento del 12,30 per cento a decorrere dal 2006, previo riassorbimento degli incrementi già corrisposti per il 2004 e il 2005[118]. Per gli anni 2007 e 2008 il D.P.C.M. ha invece disposto, a titolo di acconto, un adeguamento del 3,69 per cento annuo.

 

In conseguenza della limitazione del “taglio” dell’adeguamento automatico al solo 2007, la lettera b) della disposizione in esame anticipa al 2008 il ripristino dell’ordinaria progressione stipendiale. Nell’anno 2008 vi sarà quindi l’applicazione dell’indice di adeguamento nella misura piena e la reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

 


Articolo 3, commi 67-74
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)

 


67. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le inno­vazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un’istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all’anno precedente e al primo quadrimestre dell’anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all’articolo8deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l’efficienza, la produttività e l’economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all’accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, comple­mentari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell’adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell’elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell’articolo3, comma 4, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell’articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l’adozione di intese ai sensi dell’articolo8, comma 6, dellalegge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informa­zione volti a verificare l’esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All’articolo13deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un’apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all’organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell’attuazione del comma 4-bis dell’articolo13deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministra­zione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l’adeguamento del sistema informativo dell’ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all’articolo36dellalegge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All’articolo7deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».


 

 

L’articolo 3, commi 67-74 prevede la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) avviato dalla legge finanziaria per il 2007 e un conseguente potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni connesso anche alla nuova classificazione per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il 2008.

Le disposizioni - in continuità con gli interventi adottati dalla legge finanziaria dello scorso anno in tema di potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di riqualificazione della spesa (cfr. oltre) - sono intese a valorizzare e collegare fra loro gli apparati conoscitivi e i sistemi di controllo interno ed esterno già esistenti - facenti capo, rispettivamente, ai Servizi per il controllo interno e alla Corte dei conti - ai fini del miglioramento della conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni e del radicamento nell’attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

In tale prospettiva, che pone al centro la prosecuzione “a regime” della c.d. spending review, l’articolo prevede altresì il rafforzamento delle attività di programmazione strategica e di controllo parlamentare sul sistema delle amministrazioni statali, delineando un articolato schema procedimentale che vede coinvolti in una logica di sistema, volta ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, i diversi organismi preposti alla definizione degli indirizzi strategici, al controllo, al monitoraggio e alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

 

Si ricorda che nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[119], sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

In tale ambito, la legge finanziaria per il 2007[120] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[121] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476), ed il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a superare un approccio puramente incrementale nelle decisioni di allocazione di Bilancio, riesaminando in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato. In particolare, il comma 480 dell’art.1, della legge finanziaria per il 2007 ha previsto che per l’anno 2007 il Ministero dell’economia e finanze, avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, promuova la realizzazione del suddetto Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa; a tal fine, le amministrazioni dello Stato sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia, entro il 31 marzo 2007, un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza. Sull’attuazione del programma, il Governo riferisce nel DPEF presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia presenta poi, entro il 30 settembre 2007, una relazione al Parlamento sui risultati del Programma e sulle conseguenti iniziative.

 

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (5 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[122](3 luglio 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione, il 1° ottobre 2007, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi . In proposito, si ricorda che la riclassificazione, attuata a legislazione vigente, è stata diretta a dare specifica evidenza ai criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e alle loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire. In coerenza con gli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha pertanto proceduto, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite. Con la nuova classificazione delle voci di bilancio si passa pertanto da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le 34 Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (per un approfondimento in ordine alla riforma si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007).

 

In particolare, ai sensi del comma 67, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali - di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e dei temi indicati nelle relazioni di cui al successivo comma 68 (cfr. oltre).

 

Si ricorda che il comma 480 dell’art.1, della legge finanziaria per il 2007 ha previsto che il Ministero dell’economia e finanze, avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, promuova la realizzazione del suddetto Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa con riferimento al solo anno 2007.Il programma è stato pertanto avviato nell’anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell’Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti; un prima relazione recante un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica, nonché i primi risultati del programma e l’indicazione delle possibili iniziative di intervento (Libro verde sulla spesa pubblica) è stata preparata dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica e presentata in data 6 settembre 2007.

 

Il Governo è chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Il comma 68 prevede una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro trasmette alle Camere - ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:

§      allo stato della spesa;

§      all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;

§      al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

 

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi e i Macroaggregati (ossia le nuove unità di voto del bilancio decisionale) consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica. In particolare, nelle Note preliminari a ciascun stato di previsione sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, nonché individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai Programmi di spettanza e gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per la valutazione dei risultati. Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, rappresentano le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione. Tra le novità di rilevo, si segnala la previsione di una Scheda di analisi per ciascun Programma di competenza del Ministerochefornisce, oltre che specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti, anche l’indicazione dettagliata delle finalità del programma, degli obiettivi perseguiti e degli indicatori adottati ai fini della valutazione di efficienza, efficacia ed economicità (per un approfondimento in ordine alla nuova classificazione del Bilancio dello Stato si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007).

 

Le suddette relazioni ministeriali, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano, inoltre, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a)  lo stato di attuazione delle direttive adottate annualmente da ciascun Ministro ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[123], con riguardo:

§      ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro;

§      al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio e alla luce delle attività di controllo interno;

§      alle linee di intervento perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e ai casi di maggior successo registrati;

 

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 286/99 ha previsto il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, la direttiva annuale del Ministro, di cui all’articolo 8 del medesimo D.lgs., costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo (in tal caso, a seguito della riclassificazione, occorrerà evidentemente fare riferimento agli obiettivi e agli indicatori di risultato contenuti nelle “schede Programma” contenute in ciascun stato di previsione della spesa), e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del medesimo D.lgs n.286, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

 

b)    gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c)    le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative, nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura per missioni e per programmi del bilancio dello Stato.

 

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) sembrano connettersi al fatto che nell’ambito della riclassificazione del Bilancio dello Stato la costruzione delle missioni e dei programmi è risultata condizionata, per comprensibili esigenze di continuità gestionale, dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative.

Il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle missioni e dei programmi medesimi è stato infatti attuato solo parzialmente, posto che i programmi di spesa sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, e non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri. Sussistono pertanto casi nei quali più centri di responsabilità amministrativa partecipano ad un singolo programma, attraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma. In tale quadro, permane una asimmetria fra il bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e il bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha sottolineato, tra l’altro, proprio l’insufficiente coerenza tra le strutture del bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità), nonché l’eccessiva frammentazione dei programmi tra più Centri di responsabilità. D’altro canto, come sottolineato nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2008, è la stessa riclassificazione che potrebbe offrire a tutte le Amministrazioni centrali l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte. I Programmi, infatti, come accennato, sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente espletate, non alle strutture costituite all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri. In tale prospettiva sembrano collocarsi le disposizioni in esame.

 

Ai sensi del comma 69, entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere al Parlamento ai sensi al comma 68.

 

Il medesimo Comitato è chiamato inoltre a riassumere gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, nonché a cooperare, assieme ai servizi di controllo interno, con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

 

Il suddetto Comitato tecnico scientifico è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante norme di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59[124]” Il citato articolo 7, comma 2, prevedeva che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalesse di un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri.

La disciplina del Comitato è stata successivamente ridefinita con D.P.R. 12 dicembre 2006 n. 315[125]. Il Comitato è ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento programma di Governo, e svolge la propria attività avvalendosi del supporto tecnico del predetto Dipartimento. Esso è composto da un Presidente e da tre membri [126].

Ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6 del citato D.Lgs 286/99, il Comitato:

-        svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unita' d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

-        promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

-        elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

-        elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

-        formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

 

Alla Commissione tecnica per la finanza pubblica[127] istituita presso il Ministero dell’economia, sono assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni. Essa elabora inoltre studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare riferimento al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità. La Commissione è composta da dieci membri rinnovabili una sola volta.

Ai fini del raccordo operativo con la Commissione tecnica, il comma 474 della legge finanziaria 2007, ha previsto altresì l’istituzione di un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento.

 

Ai sensi del comma 70la Corte dei conti, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza:

§      anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle relazioni ministeriali di cui al comma 68;

§      tenendo altresì conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento[128] ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Ai sensi del comma 71, il Governo è chiamato a promuovere, in attuazione degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, l’adozione di intese, nell’ambito della Conferenza Unificata[129], ai fini di:

§      individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali;

§      sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

 

La promozione dell’adozione delle predette intese è qualificata, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5, come attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione.

Si ricorda che il citato articolo 117, secondo comma, lettera r), prevede che lo Stato abbia una competenza legislativa esclusiva in ordine, tra l’altro[130], al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Il comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione, richiamato dalla norma in esame, dispone invece che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

L’adozione delle suddette intese in sede di Conferenza Unificata sono altresì finalizzate all’attuazione delle disposizioni della legge in esame contenute nell’articolo 2, commi da 33 a 38 - recanti norme di indirizzo dirette alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali e in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni, o parte di esse, esercitate dagli enti territoriali – e nell’articolo 2, commi da 634 a 642, che delineano una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi in materia, a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi. (per un approfondimento in ordine alle suddette disposizioni si rinvia alle schede di lettura del presente dossier).

 

Il comma 72 reca una novella volta ad aggiungere un comma 4-bis all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322[131], ai sensi del quale nell’ambito del programma statistico nazionale deve essere inclusa una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici.

Tale sezione è finalizzata a monitorare:

§      il numero, la natura giuridica, il settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei suddetti soggetti;

§      i beni e i servizi prodotti, il rapporto tra costo e prodotto e ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, nonchéla produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

 

Ai sensi del comma 73, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è chiamato ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui al comma 68.

Viene inoltre prevista la definizione - da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica[132], in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) - di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni; tali standard sono definiti per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione.

L’ultimo periodo del comma, prevede[133], infine, la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

 

Ai fini dell'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi il comma in esame dispone che si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate a favore dell'Istituto a seguito del rifinanziamento operato dalla legge finanziaria in esame, in tabella C, dell'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

 

Il comma 74 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT.

Si dispone, inoltre, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.


 

Articolo 3, comma 75
(Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007)

 


75. La somma di 94.237.000 euro, versata all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell’anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

L’articolo 3, comma 75, prevede che la somma di 94,237 milioni di euro, versata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2007 a seguito dalla confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario - di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007 - sia iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.

 

Nello specifico, la somma in esame è l’oggetto della confisca stabilita in occasione del patteggiamento della sanzione, applicata alla Banca Popolare italiana con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 28 giugno 2007 (n. 1545/07), divenuta irrevocabile l’11 novembre scorso. Il patteggiamento è avvenuto all’esito del procedimento nel quale la Banca Popolare italiana è stata perseguita per condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001[134].

 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione

 

Come si legge nel citato provvedimento giudiziale, le condotte illecite contestate al citato istituto di credito sono collegate alle vicende relative al tentativo occulto di “scalata” della Banca Antonveneta, in esito al quale, come sopra rilevato, è stata disposta la confisca di 99.237.412 euro, pari alle plusvalenze illecite realizzate con la cessione di azioni Antonveneta.

 

L’ultimo periodo dell’articolo reca una deroga alla ordinaria entrata in vigore della legge finanziaria, specificando che tale disposizione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge finanziaria (28 dicembre 2007), ciò al fine di consentire l’iscrizione nel 2007 delle predette somme nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e il successivo riversamento delle medesime all’entrata del bilancio nel 2008.

 

Si ricorda che il fondoper interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge.

Tale fondo, iscritto nella u.p.b. 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

 

Per una analisi dettagliata delle risorse del predetto Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 3, comma 157.


 

Articolo 3, commi 76-85
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

 


76. Al comma 6 dell’articolo7deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All’articolo7deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo1, comma 5, dellalegge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall’articolo1, commi 529 e 560, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L’articolo36deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministra­zioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l’indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmet­tono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo1dellalegge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell’articolo2, comma 37, dellalegge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazio­nale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall’articolo1, comma 565, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità ammini­strativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

80. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo1, comma 187, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo1, comma 538, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi com­prese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di con­trattazione integrativa e finanziate nell’am­bito dei fondi unici di amministrazione, all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall’anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All’articolo17deldecreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».


 

 

I commi da 76 a 85 dell’articolo 3 sono volti principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo da prevenire l’uso non appropriato di tali tipologie contrattuali che ha contribuito al fenomeno della precarietà del lavoro con le conseguenti richieste di stabilizzazione.

In primo luogo, il comma 76 novella l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001[135], recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio.

 

Si ricorda che l’art. 32 del D.L. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani 1)[136] aveva già provveduto, al citato articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, a riformulare il comma 6 e ad introdurre i nuovi commi 6-bis e 6-ter (per i quali cfr. infra).

A seguito di tali modifiche, il comma 6 prevedeva che il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza potesse avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:

-        corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

-        temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

-        preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Con la modifica introdotta dal comma in esame si precisa che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

 

Il comma 77dispone che dopo il comma 6-ter dell’art. 7 (Gestione delle risorse umane) del D.Lgs. 165/2001 venga aggiunto il comma 6-quater.

 

L’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 - come modificato dal D.L. 223/2006 e, da ultimo, dal comma 76 dell’articolo in esame - prevede al comma 6, come detto, che il conferimento di incarichi ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria possa avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:

-        corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

-        temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

-        preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre, il successivo comma 6-bis prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione.

Il comma 6-ter stabilisce infine che le disposizioni sopra illustrate costituiscono norma di principio anche ai fini del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità da parte degli enti locali, che possono essere previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi enti per determinati obiettivi e con convenzioni a termine (art. 110, co. 6, del T.U. sugli enti locali[137]).

 

L’aggiunto comma 6-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 non si applichino a:

 

§      i componenti degli organismi di controllo interno di cui al D. Lgs. 286/1999[138], volti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione della dirigenza nonché alla valutazione e al controllo strategico dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

§      i nuclei di valutazione di cui al D. Lgs. 286/1999, grazie ai quali le Pubbliche amministrazioni, sulla base dei risultati dei controlli di gestione, devono valutare le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi affidate;

§      gli organismi operanti[139] per le finalità di cui all’art. 1, comma 5 della L. 144/1999[140], che istituisce il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il MIP ha il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di valutazione.

 

Il comma 78 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[141].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-        siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

-        abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Il comma 79 riscrive l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, che disciplina l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

 

Si ricorda che il previdente articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in primo luogo, prevedeva che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, potessero avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Alla contrattazione collettiva nazionale veniva demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (comma 1).

Si stabiliva quindi che le amministrazioni pubbliche potessero instaurare rapporti a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (comma 1-bis).

Si disponeva inoltre, al comma 1-ter, per le amministrazioni pubbliche, un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato) delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili[142].

Si prevedeva altresì che in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non potesse comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, riconoscendo al lavoratore interessato solamente il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e ponendo a carico delle amministrazioni interessate l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione fosse dovuta a dolo o colpa grave.

 

In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità attuate dalle autonomie territoriali (comma 1).

Inoltre, non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale (comma 2) e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili (comma 3).

Viene precisato che le disposizioni in precedenza richiamate non sono derogabili dalla contrattazione collettiva (comma 4).

Il comma 5, recante una norma già contenuta nel testo previgente dell’articolo 36, prevede per le amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell’economia (Ragioneria Generale dello Stato), delle convenzioni concernenti l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Al comma 6, confermandosi la disposizione, contenuta nel testo previgente dell’articolo 36, secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l’obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), si introduce ex novo la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa.

Al comma 7 viene precisato che la disciplina di cui al medesimo articolo 36 non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Tali organismi corrispondono ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali e regionali che in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. Inoltre, l’articolo 1, comma 5, della legge 144/1999 prevede l’istituzione nell’ambito del CIPE del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), su cui cfr. supra.

 

Il comma 8, ai fini dell’attuazione di programmi di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alla L. 31 dicembre 1982 e alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, autorizza il parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena, di cui alla L. 4 gennaio 1994, n. 10, nonché gli enti cui è delegata la gestione, ai sensi dell’articolo 2, comma 37, della L. 9 dicembre 1998, n. 426, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto di lavoro a termine, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili, per un contingente complessivo che sarà stabilito con successiva disposizione legislativa e la cui ripartizione tra gli enti interessati sarà definita con apposito decreto.

 

Si ricorda che la L. 979 del 1982 (“legge sulla difesa del mare”), all’articolo 27 prevede che il decreto di istituzione delle riserve naturali marine debba prevedere, tra l’altro, anche programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva stessa. Analogamente progetti di valorizzazione delle aree marine sono finanziati con l’articolo 18 della legge quadro sui parchi (L. 394 del 1991).

Per quanto riguarda, nello specifico, il Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena, esso è stato istituito con la legge n. 10 del 1994 e comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

Da ultimo si rammenta che con l’articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 è stato previsto che la gestione delle aree protette marine previste dalle citate leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991, venga affidata, con decreto ministeriale, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.

 

Lo stesso comma stabilisce altresì che in sede di prima applicazione, il richiamato contingente viene fissato in 150 unità di personale non dirigenziale, alla cui copertura si provvede in via prioritaria con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

 

La norma in sostanza sembrerebbe volta ad attuare la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nei richiamati enti in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

I commi da 9 a 11 del nuovo articolo 36 prevedono, per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno con organico inferiore a 15 unità, per gli enti del Servizio sanitario nazionale e per gli enti di ricerca e le università, la possibilità di utilizzare forme contrattuali flessibili, oltre che per le finalità su indicate, anche in relazione ad ulteriori esigenze specificamente e tassativamente indicate e diverse a seconda degli enti interessati.

In particolare, il comma 9 prevede che gli locali non sottoposti al patto di stabilità interno e con una dotazione organica inferiore o pari alle quindici unità possano avvalersi di contratti flessibili, oltre che per le finalità di cui al comma 1, anche per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, a condizione che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Il comma 10 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle figure infungibili del personale medico, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile anche per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio, nei limiti dei casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze legate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Viene peraltro precisato che tali assunzioni devono essere compatibili con i vincoli previsti dall’art. 1, comma 565 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di contenimento della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale.

 

Si ricorda che il comma 565, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria e il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni sul patto nazionale per salute, ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004; restano confermati, altresì, i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006. Tale aggregato di spesa è identificato in modo ampio e, quindi, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP sulle retribuzioni, degli oneri per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni (lettera a).

Conseguentemente, per gli anni 2007 e 2008, la lettera d), prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure previste dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 sono sostituite da quelle indicate nel presente comma[143].

Alla lettera b) si specificano, altresì, alcune modalità di calcolo, stabilendo che le spese per il personale devono essere considerate al netto:

-        per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

-        per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;

-        per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs.. 502 del 1992.

Inoltre, alla lettera c), la norma indica, altri obblighi procedurali a carico degli enti interessati, fermi restando gli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia:

-        individuazione della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato (o con altre tipologie di lavoro) in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e della relativa spesa;

-        predisposizione di un programma annuale di riduzione delle predette consistenze, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (nel definire gli indirizzi, le regioni possono far riferimento ai principi desumibili dall’articolo 1, commi da 513 a 543, del presente provvedimento di legge);

-        per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa si dovranno adottare le misure previste dalla legge finanziaria per il 2006.

 

Ai sensi della lettera e), la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario, la regione sarà considerata adempiente, solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

 

Il comma 11 del nuovo articolo 36, in primo luogo, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di lavoro flessibile ai fini dello svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate (primo periodo).

Si dispone inoltre che le università e gli enti di ricerca possano ricorrere a forme contrattuali flessibili per svolgere progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento delle università (secondo periodo).

Il medesimo comma prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a forme contrattuali flessibili per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati in base alle modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b), secondo periodo della legge finanziaria 2007, cioè con fondi comunitari o privati (terzo periodo).

Viene infine precisato che la stipula di contratti di lavoro flessibile per finalità diverse da quelle indicate dal comma in esame comporta la responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto (quarto periodo), nonché la nullità del provvedimento cioè, sembrerebbe, dell’atto amministrativo con cui si è stabilito di stipulare il contratto flessibile (quinto periodo) .

 

Il comma 80 dell’articolo in esame restringe ulteriormente (rispetto alla normativa previgente) la possibilità per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed altri enti pubblici (cfr. infra) di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, modificando la previsione di cui al comma 187 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), come successivamente modificata dall’art. 1, comma 538 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che il comma 187 della legge n. 266/2005 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa[144], solo entro il limite del 60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

Più specificamente, tale norma è diretta:

-        alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-        alle agenzie, comprese le agenzie fiscali;

-        agli enti pubblici non economici;

-        agli enti di ricerca;

-        alle università;

-        agli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[145].

 

Il medesimo comma 187 precisa che la richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative, specifiche disposizioni di settore. Infine, l’ultimo periodo del comma evidenzia che il mancato rispetto dei limiti di spesa in discorso integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il successivo comma 188 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti[146]. Gli enti ed istituti sono i seguenti:

-        enti di ricerca;

-        Istituto superiore di sanità;

-        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-        Agenzia per servizi sanitari regionali;

-        Agenzia italiana del farmaco;

-        Agenzia spaziale italiana;

-        Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente;

-        CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella p.a.);

-        Università;

-        Scuole superiori ad ordinamento speciale;

-        Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Successivamente l’art. 1, comma 538 della legge finanziaria 2008 ha disposto un abbassamento del limite entro cui le amministrazioni richiamate possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.

 

In particolare, il comma in esamedispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni su richiamate possano avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

 

I commi da 81 a 84 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni.

In particolare il comma 81 dispone che le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati sulla base della legge finanziaria 2007, provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti previsioni contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario.

Il comma 82 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), sono tenute a contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

Ai sensi del comma 83, le pubbliche amministrazioni possono corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Il comma 84 estende l’applicazione delle disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario di cui ai commi 5 e 6 (ma solamente a decorrere dal 2009) alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le eventuali e indifferibili esigenze di servizio non fronteggiabili tramite le risorse disponibili per il lavoro straordinario o mediante una diversa modulazione dei servizi, dell’orario di lavoro e delle turnazioni, devono essere fronteggiate utilizzando le risorse dei fondi per l’incentivazione del personale.

Per tali finalità, si ricorre al maggiore utilizzo e alla finalizzazione degli istituti retributivi già previsti dalla contrattazione decentrata per fare fronte alle esigenze che richiedono un prolungato impegno nelle attività istituzionali. Infine viene precisato che sono fatte salve le risorse previste dal comma 134 dell’articolo 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia), a favore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, volte a valorizzare le funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

Infine, il comma 85 introduce il comma 6-bis all’articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66[147].

 

L’articolo 17 del D.Lgs. 66 del 2003 reca una serie di deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale della prestazione lavorativa).

 

Tale comma 6-bis è volto a disporre che al personale del ruolo sanitario del S.S.N. non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 66/2003 – in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore[148] - , mentre per lo stesso personale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Si segnala che l’articolo 24-ter del D.L. 248/2007[149], rinvia la decorrenza dell’applicazione della disciplina introdotta dal menzionato comma 6-bis al 1° gennaio 2009.

 


 

Articolo 3, commi 86-121
(Assunzioni di personale)

 


86. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo1dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All’articolo35deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All’articolo1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è autorizzato a procedere all’assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo1, comma 519, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono am­mettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo1, comma 526, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo1, comma 558, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell’Arma dei carabi­nieri, stabilizzato ai sensi dell’articolo1, commi 519 e 526, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabiliz­zazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo1, commi 519 e 558, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo1, commi 529 e 560, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall’articolo1, commi 529 e 560, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo1, comma 418, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all’articolo1, comma 417, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall’articolo16, comma 4, dellalegge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l’anno 2010, le ammini­strazioni di cui all’articolo1, comma 523, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo1, comma 536, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le ammini­strazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All’articolo1, comma 103, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall’articolo1, comma 519, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo1, comma 404, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo1dellalegge n. 296 del 2006.

110. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo1, comma 1142, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all’articolo1, comma 1072, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l’impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabiliz­zazione di cui all’articolo1, commi da 247 a 251, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell’anno 2008, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo1, comma 534, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo1, comma 557, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non diri­genziale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della mede­sima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo118, comma 14, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzio­nalmente utilizzato per supportare l’attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l’utilizzazione di personale delle categorie di cui all’articolo168deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l’espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all’estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All’articolo1, comma 565, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungi­mento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon­dente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon­dente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon­dente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adegua­mento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All’articolo1, comma 557, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo19, comma 8, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All’articolo1, comma 562, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo19, comma 8, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».


 

 

Il comma 86 dell’articolo 3 dispone che le assunzioni di personale presso pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 - in deroga al “blocco del turn over” disposto dal comma 95 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) - ai sensi del comma 96 della stessa legge finanziaria 2005 nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 della legge finanziaria 2007 (L. 296 del 2006), possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

 

Si ricorda che il comma 96 della legge finanziaria 2005 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per il triennio 2005-2007 (previsto dal precedente comma 95[150]): le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possono assumere un contingente di personale entro un limite di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Ai fini delle assunzioni dovrà essere seguita la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. L'autorizzazione all'assunzione è disposta con apposito DPCM.

 

Si ricorda altresì che il comma 518 della legge finanziaria 2007, in deroga alla disciplina del “blocco delle assunzioni” stabilita dalla legge finanziaria 2005 (L. 311/2004), ha autorizzato per il 2007 il reclutamento di magistrati amministrativi, contabili, avvocati e procuratori dello Stato; il relativo limite di spesa è fissato in 1,370 milioni di euro per il 2007 ed in 5,671 milioni di euro a decorrere dal 2008. La ripartizione di dette assunzioni è affidata ad un D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.

Il successivo comma 520, per l’anno 2007, dispone la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito Fondo, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, che è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al precedente comma 519 (cfr. infra), nonché all'assunzione dei vincitori di concorso. Lo stanziamento del Fondo è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. All’utilizzazione del Fondo e quindi all’assegnazione delle risorse in esso stanziate si provvede con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti sugli enti di ricerca, su proposta della Presidenza del Consiglio (Dipartimento della funzione pubblica) di concerto con il Ministero dell’economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)[151].

Il successivo comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Si prevede inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 87, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 tramite l’aggiunta del comma 5-ter, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

Si ricorda che la normativa previgente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevedeva, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[152], che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, era elevata da 18 a 24 mesi.

Tale modifica incideva sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993[153], che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili[154].

Una disciplina specifica è invece prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000[155], che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Viene specificato inoltre che la possibilità di utilizzare le graduatorie non riguarda i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui si riferiscono le medesime graduatorie.

 

Si consideri inoltre che il D.L. 248/2007[156], all’articolo 24-quater, reca una specifica deroga, riferita al Ministero del lavoro, alla disciplina relativa al termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotta dal comma 87 in esame.In particolare, si dispone che, in deroga alla menzionata disciplina, per fronteggiare le esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, il Ministro del lavoro può utilizzare la graduatoria formata all’esito dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro[157] fino al termine del 10 dicembre 2010.

 

Il comma 88 provvede a novellare il comma 527 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[158].

 

La modifica consiste nella estensione della possibilità di effettuare le assunzioni in questione anche alle richiamate amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007[159].

 

Inoltre, aggiungendo un periodo al comma 527 della legge finanziaria 2007, si autorizza il CNEL, a valere sulle risorse del Fondo di cui al medesimo comma, a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.

 

Il comma 89 prevede che, per il 2008, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo con uno stanziamento corrispondente al limite di spesa su indicato, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, in base alle modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997, e successive modificazioni.

 

L’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Si evidenzia che la normativa vigente alla quale si deroga sembrerebbe quella prevista dal comma 523 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 523 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-        agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

-        enti pubblici non economici;

-        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[160].

 

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001.

Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

 

Il comma 90 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui ai commi 526 e 558 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 526 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[161] nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il citato comma 558 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (1° gennaio 2007), gli enti di cui al precedente comma 557, ossia le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, del personale non dirigenziale a tempo determinato che, alternativamente:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        consegua il requisito del servizio a tempo determinato di almeno tre anni (anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Oltre a tale personale, gli enti in questione possono procedere alla stabilizzazione (sempre nei limiti dei posti vacanti in organico) del personale di cui al comma 1156, lettera f), cioè dei soggetti occupati in attività socialmente utili (ASU).

Il comma in esame prevede, inoltre, che può beneficiare della stabilizzazione solamente il personale che, in possesso dei requisiti sopra citati, sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o “previste da norme di legge”. Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

La modifica introdotta dal comma in esame alla disciplina in questione è volta ad estendere la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

In particolare si dispone che, fermo restando il principio che l’immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non può comunque prescindere dall’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da disposizioni legislative, e fatte salve le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007, con riferimento agli anni 2008 e 2009, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché le amministrazioni locali e regionali, possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste rispettivamente dal comma 526 e dal comma 558 della legge finanziaria 2007, anche personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio su indicati in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

 

Il citato comma 519 prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario, in possesso di determinati requisiti, di pubbliche amministrazioni[162].

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

 

Il comma 91, con riferimento al personale volontario del Corpo nazionale dei vigile del fuoco, fornisce un’interpretazione autentica relativamente al limite quinquennale posto dal richiamato articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 al fine della possibilità di accesso alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale a tempo determinato.

 

Si ricorda che il citato comma 519 dispone che possono beneficiare della stabilizzazione, tra gli altri, coloro siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (cfr. amplius supra).

 

Più specificamente, si dispone che tale limite quinquennale costituisce principio generale e assume validità anche ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate dalla stessa legge finanziaria 2007 (ai commi 519 e 526).

 

Nell’ambito della disciplina relativa alla stabilizzazione, per l’anno 2007, del personale precario di determinate pubbliche amministrazioni prevista dal comma 519 (cfr. supra), i periodi quarto e quinto del medesimo comma 519 prevedono una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

In particolare con tali disposizioni si prevede che, “nei limiti del presente comma”[163], la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139[164], da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. La definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione viene demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Inoltre, nell’ambito della disciplina relativa alla stabilizzazione, per gli anni 2008 e 2009, del personale precario di determinate pubbliche amministrazioni prevista dal comma 526 (cfr. supra), i periodi secondo e terzo del medesimo comma 526 recano una disciplina specifica per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco.

Si prevede quindi che, nel limite del contingente di personale previsto dal medesimo comma (corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente), è autorizzata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2007 risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio, tramite la trasformazione dei relativi rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma in esame demanda altresì la definizione dei criteri, del sistema di selezione, nonché delle modalità abbreviate per il corso di formazione ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Pertanto, lo stesso comma precisa che il requisito minimo richiesto, ai fini della stabilizzazione, delle centoventi giornate lavorative effettuate, debba sussistere nel richiamato quinquennio.

 

Il comma 92 prevede che nelle more delle procedure di stabilizzazione le pubbliche amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale precario in questione.

 

Il comma 93 dispone che il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

 

Il comma 519 dell’articolo 1 della legge sopraccitata prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti[165].

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

Il successivo comma 526 attribuisce alle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523. Si ricorda che il comma 523 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In particolare il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 94 dispone che – fatte salve le intese stipulate sulla base dei commi 558 e 560 della legge finanziaria 2007 riguardanti sostanzialmente le stabilizzazioni del personale precario delle regioni e degli enti locali - le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione delle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

§      personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007 (cfr. supra);

§       collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; attività pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che è in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto con mansioni di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

 

Il citato comma 529 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni[166].

Più in particolare le amministrazioni pubbliche in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-        siano stati titolari di uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, con la rispettiva amministrazione procedente;

-        abbiano svolto mansioni funzionali alle esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio della medesima amministrazione procedente.

 

Il citato comma 560 dispone che, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, una quota pari al 60% dei posti sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti.

Più in particolare gli enti in questione, nel bandire le relative prove selettive, sono tenute a riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Sono esclusi dalla previsione gli incarichi di nomina politica.

 

Infine, per quanto riguarda il citato comma 558, cfr. supra.

 

Il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni di cui al comma 90 (cfr. supra) – purché siano rispettati i vincoli finanziaria previsti dalla normativa vigente - a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60% delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni (cfr. amplius supra);

 

Il comma 96 stabilisce che, relativamente alla stabilizzazione del personale precario impiegato presso pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal comma precedente, l’apposito D.P.C.M. previsto dall’articolo 1, comma 418, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che deve essere adottato inderogabilmente entro marzo 2008, provvederà ad individuare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali acquisite presso la stessa pubblica amministrazione (comunque non inferiori ai 3 anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), nonché le modalità di valutazione da adottare nell’ambito delle procedure selettive, al cui esito positivo viene garantita l’assimilazione di tali lavoratori precari ai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera b) del precedente comma 7, ai fini dei piani per la stabilizzazione previsti dal medesimo comma.

Si consideri che ilD.L. 248/2007[167], all’articolo 25-bis, proroga al 30 giugno 2008 il termine di cui al comma 96 in esame, entro cui si deve procedere inderogabilmente all’adozione del D.P.C.M.previsto dall’articolo 1, comma 418, della legge finanziaria 2007.

 

Si rammenta che i commi da 417 a 420 della legge finanziaria 2007 recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni.

Più in dettaglio, il comma 417 prevede l’istituzione di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Il comma 418 dispone che i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono stabiliti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresì fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

Il comma 419 dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.

Il comma 420 autorizza, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo altresì che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni.

 

Il comma 97, al fine di consentire la realizzazione delle finalità connesse alle procedure di stabilizzazione di cui ai commi da 90 a 96, incrementa di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’art. 1, comma 417, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 98 dispone in ordine ad assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Si prevede che per tali assunzioni le amministrazioni citate provvedano in via prioritaria mediante reclutamento dei volontari delle Forze armate che abbiano i seguenti requisiti:

§      essere utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 332/1997;

§      avere ultimato la ferma.

 

Si ricorda che con il D.P.R. 332/1997 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana”.

 

Per i rimanenti posti il comma dispone che si provveda mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 226[168], che siano in servizio o in congedo e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

La legge n. 226/2004, recante disposizioni in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, prevede norme relative ai volontari in ferma prefissata di un anno al Capo II (artt. 4-10), con particolare riferimento ai requisiti e modalità di reclutamento, alla rafferma annuale, allo stato giuridico e avanzamento, al trattamento economico, agli incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino, ai benefici a favore dei medesimi volontari.

 

Il comma in esame inoltre precisa che i vincitori dei concorsi così banditi potranno essere immessi direttamente nelle carriere iniziali, in deroga alla disciplina vigente di cui all’art. 16, comma 4, della L. 226/2004, che prevede invece che i vincitori di tali concorsi possano essere solo in parte immessi direttamente nelle carriere iniziali, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente a determinate misure percentuali, mentre la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

 

Il comma 99 dispone che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di sopperire alle carenze di organico e di fare fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze legate alla protezione civile, continui ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007. Viene precisato che tale utilizzo deve avvenire entro il limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 e che i relativi oneri continuano ad essere a carico del bilancio della medesima Agenzia.

 

Il comma 100 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 528 della legge finanziaria 2007, qualora i medesimi contratti non siano stati convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

 

Si ricorda che il citato comma 528 autorizza le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) già prorogati dall’articolo 1, comma 243 della legge 266/2005 o comunque in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Si prevede inoltre che, nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 101 dispone che per il personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time la trasformazione a tempo pieno del relativo rapporto può avvenire solamente nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla legislazione vigente, precisando comunque che se le pubbliche amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo pieno deve essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti part-time che lo abbiano richiesto.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della L. 662/1996, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda altresì che, in base all’articolo 6, comma 4, del D.L. 79/1997, i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

 

Il comma 102 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[169]). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2010, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), così come novellato dall’articolo 1, comma 537, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevedeva che, a partire dall’anno 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto (in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni)[170] potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente[171].

Si consideri peraltro che il successivo comma 105 dell’articolo in esame (cfr. infra) provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

Il comma 103 stabilisce quindi che le assunzioni di cui al comma precedente debbano essere autorizzate secondo un’apposita procedura già contemplata dal comma 536 della legge finanziaria 2007, cioè secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[172] (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

 

Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)[173].

 

Il comma 104 autorizza le medesime amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 102 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001), per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2010 e a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

 

Il comma 105provvede a novellare il comma 103 della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni, relativo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Si ricorda che il citato comma 103 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 (cfr. supra) e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto[174] potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Successivamente tale disposizione è stata novellata dal comma 537 della legge finanziaria 2007, che ha differito la decorrenza di tale disciplina al 2010.

 

Pertanto, a seguito della novella di cui al comma in esame, per le medesime amministrazioni il turn over del personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente viene consentito dal 2011, anziché dal 2010.

 

Si evidenzia che la modifica disposta dal comma in esame va posta in relazione con il comma 102 (cfr. supra), ai sensi del quale le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Il comma 106, fermo restando quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni (cfr. supra), dispone che, nell’anno 2008, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

Inoltre, viene prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data.

 

Si evidenzia che il comma in esame, sia per il personale subordinato a tempo determinato sia per i collaboratori coordinati e continuativi, sembra far riferimento ad una esperienza di lavoro pregresso svolta genericamente presso pubbliche amministrazioni, quindi anche presso una pubblica amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso pubblico.

Si evidenzia altresì che la disciplina posta dal comma in esame si differenzia da quella prevista dalla legge finanziaria 2007 in quanto, nel comma in esame, si creano i presupposti per una eventuale stabilizzazione mediante previsione di una possibile riserva di posti (o il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato) nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

 

I commi 107 e 108 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie rispettivamente di:

§      400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, al fine di ampliare la fruizione dei luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura;

§      100 unità di personale di posizione economica C1, selezionate tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, al fine di potenziare incaricate della tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari.

 

Il comma 109 precisa quindi che la definizione della pianta organica del medesimo Ministero, secondo quanto previsto dal comma 404 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), deve tener conto delle assunzioni autorizzate dai precedenti commi.

 

Si ricorda che il citato comma 404 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi su proposta di ciascuna amministrazione. A tal fine vengono individuate alcune linee di intervento:

-        riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento;

-        limitazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti;

-        revisione delle strutture periferiche prevedendone la loro riduzione;

-        generale riduzione degli organici delle amministrazioni; contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15 % del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione;

-        riduzione e riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni.

 

Il comma 110 infine provvede alla copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi da 107 a 109, pari a 14.621.242 euro annuia decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1142 della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che il menzionato comma 1142 stanzia apposite risorse al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

 

Il comma 111, autorizza il Ministero delle politiche agricole ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui al comma 1072 della legge finanziaria 2007[175], nei limiti di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l’impiego del personale operaio assunto ai sensi della L. 124 del 1985[176], non interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 247 a 251, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

 

La richiamata L. 124 del 1985 ha autorizzato l’allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via transitoria, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dei parchi nazionali e delle riserve, ad assumere personale operaio con contratti sia a tempo determinato che indeterminato, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché delle riserve ed i parchi naturali.

Veniva precisato che il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non avrebbe potuto mai superare nel periodo stabilito l'equivalente di 500 unità per anno.

 

La disposizione in esame, quindi, intende autorizzare l’impiego, per la menzionata finalità, del personale operaio precario assunto a tempo determinato ai sensi della L. 124 del 1985.

 

Si ricorda inoltre che il comma 247 della L. 266/2005 prevede che le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati dai commi da 237 a 242 - Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato – possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Il secondo periodo del comma 247 pone un criterio per la valutazione dei titoli, nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate: si prevede che vengano considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo[177].

Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procederà con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[178].

Il comma 248 prevede l’invio preventivo della copia del bando dei concorsi autorizzati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle amministrazioni interessate.

Il comma 249 chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al “blocco del turn over” di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi sono così stabilite (comma 250):

-       le amministrazioni interessate predisporranno i piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247;

-       i piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, saranno poi approvati con apposito DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

Il comma 251 prevede la costituzione di un apposito Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247 (comma 252).

Infine il comma 253 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni recate dai commi da 247 a 252.

 

Il comma in esame, infine, dispone che il su menzionato importo di 2 milioni di euro è versato, nell’anno 2008, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole.

 

Il comma 112 dispone che, per l’anno 2008, il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico. La disposizione stabilisce quindi che i relativi provvedimenti di comando vengono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006). Da ultimo, il comma 534 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei comandi presso pubbliche amministrazioni del solo personale della società Poste italiane S.p.a., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. Si consideri, tuttavia, che la proroga al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata successivamente prevista dall’articolo 1, comma 6-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[179], recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

 

Si ricorda altresì, in tema di mobilità del personale pubblico, che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva per la gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).

Il comma 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

Il comma 2-ter dell’art. 30 reca specifiche disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare tale comma prevede che l’immissione in ruolo di cui al precedente comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili[180].

Il comma 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[181].

 

Per la disciplina delle procedure di mobilità collettiva di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001 si rinvia alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa all’articolo 3, commi 124-130, della legge finanziaria in esame.

 

 

Il comma 113 reca disposizioni inerenti alla stabilizzazione di specifico personale in servizio presso le regioni, gli enti locali e le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA).

In particolare, si prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per gli enti di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)[182], cioè per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, nonché per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007[183], che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della L. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l’attuazione del Progetto operativo “Ambiente” e del Progetto operativo “Difesa del suolo”, nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema – PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

 

Si ricorda che il citato articolo 118, comma 14, della legge finanziaria per il 2001 consente agli enti pubblici di ricerca, nell'esecuzione di programmi o di attività di assistenza tecnica finanziati da fondi comunitari, di effettuare assunzioni o comunque impiegare personale a tempo determinato per la durata dei medesimi programmi.

 

Il comma 114reca misure relative all’invio in missione temporanea di esperti presso uffici di Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero su proposta di Amministrazioni pubbliche diverse da quella del Ministero degli affari esteri, con oneri a carico della Amministrazione proponente. Dal momento che tale fattispecie non è attualmente contemplata dalla normativa vigente (art. 168 del DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri, che non dispone in merito a missioni temporanee e che - anche nella ipotesi in cui l’esperto inviato all’estero faccia parte di altra amministrazione pubblica - prevede comunque incarichi biennali ed oneri a carico del Ministero degli affari esteri), la norma introdotta dal comma in esame fa rinvio – per la disciplina di dettaglio - ad un successivo decreto interministeriale del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., da emanare entro il mese di giugno 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri dispone in modo dettagliato in merito al conferimento di incarichi biennali ad esperti (in numero complessivo comunque non superiore a 165 unità) tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango da utilizzare da parte della Amministrazione degli affari esteri negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici. La norma prevede anche che – in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità – possa ricorrersi a persone estranee alla Pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire.

L'incarico di esperto, ai sensi dell’art. 168, è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri ed è equiparato (anche ai fini del trattamento economico) a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero a quello di console aggiunto o di console. Tali incarichi non creano – comunque - aspettativa di impiego stabile né danno diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere, mentre viene disposto che alla stessa persona possano essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono in ogni caso revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

L’espressione “delle categorie di cui all’articolo 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18” recata dal comma in esame deve essere intesa nel senso che gli esperti di cui al comma in esame dovranno comunque appartenere alla “carriera direttiva o di eguale rango”, come specificato dall’articolo 168 del DPR n. 18. Analogamente, il decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2008, potrà (o addirittura dovrà) prevedere l’ipotesi – comunque eccezionale – del ricorso a persone estranee alla Pubblica Amministrazione, indicando altresì il livello massimo di ricorso a tali figure.

Non sembra invece obbligatoriamente e integralmente estensibile alla nuova fattispecie introdotta il rinvio agli articoli 142, 143, 144, 147 e 170, all'articolo 148 e alle disposizioni della parte terza. Rinvio che viene invece esplicitamente disposto – per gli esperti di cui all’art. 168 del DPR n. 18 - dal terzo comma dell’art. 168 stesso.

Questo rinvio riguarda:

-        comportamento del personale (art. 142): il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali;

-        congedi e permessi straordinari (art. 143): in particolare, si dispone che la durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata di un decimo e che per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, siano aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi;

-        residenze disagiate e particolarmente disagiate (art. 144): particolari agevolazioni sono previste in questi casi, sia ai fini del trattamento di quiescenza, sia ai fini del computo del periodo di servizio, si ai fini della richiesta di trasferimento;

-        disposizioni sul procedimento disciplinare (art. 147);

-        preventiva autorizzazione per pubblicare scritti, effettuare conferenze o interventi in pubblico, concedere interviste su argomenti di carattere politico o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali (art. 148);

-        indennità di servizio all’estero (art. 170);

-        trattamento economico (Parte III).

Si ricorda altresì che il regolamento di cui al D.P.R. 19 dicembre 2007 n. 258[184], in attuazione della norma di cui all’art. 1, comma 404, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) finalizzata a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri (cfr. supra), ha provveduto recentemente alla riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri[185].

Il regolamento in questione, che ha realizzato un parziale riordino della disciplina complessiva dell’organizzazione, è interamente sostitutivo delle previgenti disposizioni riguardanti l’organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri. L’art. 13, infatti, ha abrogato integralmente il D.P.R. 267 del 1999, che aveva ridisciplinato gli uffici di livello dirigenziale generale del MAE e il D.P.R. 157 del 2002, che aveva apportato parziali modifiche al D.P.R. 267 del 1999. Inoltre sono stati abrogati molti articoli riguardanti l’organizzazione centrale del MAE contenuti nel D.P.R. 18 del 1967, tutte però contenute nel Titolo I della Parte I dello stesso D.P.R., dedicato alla Amministrazione centrale. Non è stato invece abrogato, né modificato, l’art. 168 del medesimo D.P.R. 18 del 1967 rientrante nel Titolo VII della Parte II, a cui fa riferimento il comma in esame.

 

Si segnala inoltre che il comma 55 dell’art. 2 della legge finanziaria in esame già interviene sulla disciplina del personale che svolge funzioni negli uffici all’estero, prevedendo, entro il mese di giugno 2008, l’adozione di un altro decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. nel quale dovranno essere individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, al fine di ottenere una razionalizzazione della spesa destinata alle relative funzioni, contestualmente riducendo i costi per l’utilizzazione degli esperti con incarico biennale inviati presso gli uffici all’estero, di cui al citato art. 168 del DPR n. 18.

 

 

Il comma 115 modifica l'art. 1, comma 565, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha ridefinito la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui alla lettera a) del comma in esame, novellando la lettera c) del citato comma 565, rende tassativa, anziché facoltativa, per gli enti suddetti la procedura di verifica della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si ricorda che tale verifica è compiuta nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalle regioni e che essa è volta alla riduzione della spesa complessiva per il personale.

 

In base alla disciplina di cui alla lettera c) del citato comma 565, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze del personale (dipendente e non dipendente), inteso alla riduzione della spesa complessiva per il personale medesimo.

 

La disposizione di cui alla lettera b) invece stabilisce che nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della legge finanziaria 2007, il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, presso l’azienda sanitaria che bandisce il concorso, è valutato come titolo di carriera ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali in termini identici al servizio di ruolo svolto presso aziende sanitarie locali o ospedaliere.

 

I commi da 116 a 118 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

In primo luogo il comma 116, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle suddette assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare tali assunzioni possono avvenire:

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 70% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 35% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente;

§      qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad un onere pari al 25% di quello relativo alle cessazione avvenute nell’anno precedente.

 

Ai sensi del comma 117 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri di cui al D.M. 8 febbraio 2006.

Il comma 118 invece, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, rinvia al limite previsto dalla lettera a) del comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

 

L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[186]  prevede che l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) curi e rappresenti gli interessi generali delle camere di commercio. Essa promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato .

La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.

 

Il comma 119 dispone, ai fini di far fronte alle carenze di personale educativo negli istituti penitenziari, lo stanziamento, a favore del Ministero della giustizia, della somma di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, al fine di immettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale - C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il Ministero della giustizia provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel summenzionato concorso.

 

Il comma 120 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Il citato comma 557 della legge finanziaria 2007, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità internoper il triennio 2007-2009 previste dalla legge finanziaria 2007, attua una revisione, a partire dall’anno 2007, degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[187] relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, nell’ambito della legge finanziaria 2007, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005, sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità, facendo comunque salvo quanto previsto dal medesimo patto.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate[188].

 

Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

 

Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

 

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

 

Il comma 121 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

 

Il citato comma 562 della legge finanziaria 2007 impone agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale[189].

Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato)nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, anche ai fini della stabilizzazione del personale precario di cui al comma 558 (cfr. supra).

Si consideri quindi che il medesimo comma 562, nulla disponendo rispetto ad una eventuale limitazione temporale delle norme da esso previste, introduce per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno una disciplina “a regime” relativa al contenimento delle spese per il personale e alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Pertanto tale nuova disciplina, regolando ex novo le medesime questioni, determina implicitamente il superamento della precedente disciplina in materia di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, comma 198 della legge n. 266 del 2005.

 

Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr. supra), devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%.


 

Articolo 3, comma 122
(Rivendite di generi di monopolio)

 

122. All’ultimo periodo del comma 94 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

 

 

Il comma 122 dell’articolo 3modifica l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007, in relazione al triennio di esperimento previsto per le rivendite tabacchi assegnate direttamente.

Il comma 94, nel testo previgente, ha introdotto una disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio stabilendo che le rivendite assegnate secondo la procedura di assegnazione diretta non siano soggette al triennio di esperimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957.

Il comma 122 in esame limita l’esclusione dal triennio di esperimento alle sole rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007 ha previsto, in deroga alla disciplina sulle assegnazioni dei generi di monopolio, un’agevolazione transitoria a favore dei delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio. Questi soggetti possono ottenere l’assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio regionale dell’Amministrazione dei monopoli di Stato territorialmente competente, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni.

Le rivendite cosi assegnate non sono soggette al triennio di esperimento, previsto dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che stabilisce, per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie, che queste siano assegnate, ovvero appaltate mediante asta pubblica, in esperimento della durata di un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, viene classificata in base al reddito prodotto e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.


 

Articolo 3, comma 123
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio)

 

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo1, comma 2, dellalegge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

 

 

Il comma 123 dell’articolo 3 estende il campo di applicazione dell’istituto del collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407[190].

 

In proposito, l’articolo 1, comma 2, della richiamata L. 407 del 1998, dispone che soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. In particolare, per i soggetti richiamati, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Lo stesso comma, inoltre, riconosce il limite al diritto all’assunzione, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non superiore al del 10% del numero di vacanze nell'organico.

Si ricorda, inoltre, che la L. 12 marzo 1999, n. 68[191] all’articolo 1, comma 1, ha previsto l’applicazione del collocamento mirato in favore delle seguenti categorie:

-        persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 509 del 1988, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla OMS;

-        persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;

-        persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 e alla L. 26 maggio 1970, n. 381;

-        persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

 

La disposizione in esame estende tale istituto anche agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.


 

Articolo 3, commi 124-130
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

 


124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle ammini­strazioni dello Stato, anche ad ordina­mento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasfe­rimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichia­rato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili profes­sionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armoniz­zazione con la disciplina contrattuale ai fini dell’inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministra­zioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell’accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo30deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l’utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, prevista dall’articolo9deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


 

 

I commi da 124 a 130 dell’articolo 3 recano disposizioni straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

 

In particolare, il comma 124 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero e la funzionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[192], possano autorizzare, per il biennio 2008-2009, sulla base della verifica della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

 

La disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni è contenuta principalmente negli articoli 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001, che prevedono in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’apposita indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui si attinge preliminarmente per soddisfare le esigenze di personale delle amministrazioni pubbliche che presentano necessità di assumere nuovo personale. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, anche in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.

Più in dettaglio, l’articolo 33, al comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni che rilevino esuberi di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le apposite procedure di “mobilità collettiva” previste dal medesimo articolo. Si precisa che, salvo quanto previsto dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni in materia di collocamento in mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223[193], ed in particolare l'articolo 4, comma 11 (relativo alla possibilità per gli accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, di stabilire la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile) e l'articolo 5, commi 1 e 2 (relativi alle modalità di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità).

La disciplina relativa alla “mobilità collettiva” di cui all’articolo 33 si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti (articolo 33, comma 2). In tal caso la pubblica amministrazione interessata dall’eccedenza attiva una apposita procedura alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell'ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi - comunque entro quarantacinque giorni dal suo avvio - con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; comunque la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio (articolo 33, commi 3, 4 e 5).

I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali (articolo 33, comma 6).

All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (articolo 33, comma 7).

Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa (articolo 33, comma 8).

L’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:

-        dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);

-        dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).

È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’articolo 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".

Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Tali fondi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito ai sensi dell'articolo 33 prima del collocamento in disponibilità.

Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’articolo 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa. Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’articolo 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.

Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Ilcomma 6 dell’articolo 34 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica [194], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.

Infine, i commi 7 e 8 dell'articolo 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi del precedente articolo 34, formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità - sono:

-        il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

-        le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[195], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni[196].

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti, le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni possono provvedere ad organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..

Il comma 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio.

Il comma 5-bis dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995[197], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato[198].

 

Si ricorda, ancora, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Successivamente, i commi 228-229 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005) hanno previsto la costituzione di un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale Fondo è stato tuttavia soppresso dall’articolo 1, comma 539, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Ai sensi del successivo comma 125, spetta agli stessi accordi di mobilità definire modalità e criteri dei trasferimenti ed eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle normative vigenti, anche contrattuali.

 

Il comma 126 prevede la possibilità di disporre, con i medesimi strumenti di cui al comma 124 (accordi di mobilità), trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[199].

Gli stessi strumenti di cui al comma 124 definiscono altresì i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato ed i relativi aspetti finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 127 stabilisce, invece, la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli specifici percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale. Infine, con i più volte richiamati accordi di mobilità sono disciplinati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato nonché i relativi profili finanziari.

 

Il comma 128 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, di coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, le vacanze di organico di tali uffici ricorrendo alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni.

Viene precisato che le procedure di mobilità sono attivate, qualora possibile, sulla base di convenzioni con le altre pubbliche amministrazioni in modo da facilitare l’individuazione del personale da trasferire.

Inoltre, si dispone che la sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 165 del 2001.

 

Si ricorda, in tema di mobilità del personale pubblico, che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva (cfr. supra).

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).

Il comma 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

Il comma 2-ter dell’art. 30 reca specifiche disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare tale comma prevede che l’immissione in ruolo di cui al precedente comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili[200].

Il comma 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[201].

 

Infine, il comma in esame autorizza il Ministero della giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari tramite l’utilizzazione in posizione di comando di personale di altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva.

 

Si ricorda che, per quanto riguarda l’adozione del provvedimento che dispone il comando, l’articolo 17, comma 14, della L. n. 127/1997[202], prevede che, qualora apposite previsioni normative stabiliscano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, i relativi provvedimenti devono essere adottati entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Il commi 129 e 130, infine, istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità, prevista dall’articolo 9 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80[203]. Tale banca dati assume la valenza di banca dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[204].

 

Il citato articolo 9 del D.L. 4/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione del personale tra le pubbliche amministrazioni, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

 

Si evidenzia, pertanto, che il comma in esame istituisce direttamente la banca dati in questione, mentre il richiamato articolo 9 del D.L. n. 4 del 2006 attribuiva alla Presidenza del Consiglio la potestà discrezionale di istituirla.

 

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 60del D.Lgs. 82/2005, si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.


 

Articolo 3 commi 131-137 e 139-147
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

 


131. Ai sensi dell’articolo48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previ­ste per il biennio 2006-2007 dall’articolo1, comma 546, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci stipendiali previsti dall’articolo15, comma 2, deldecreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell’Ac­cordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall’articolo1, comma 549, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i migliora­menti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l’anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanzia­mento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all’articolo48, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all’articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo47, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rima­nente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessiva­mente in 117 milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo48, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all’articolo3, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all’articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo47, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quanti­ficazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche meto­dologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle ammini­strazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.


 

I commi da 131 a 137 e da 139 a 142 dell’articolo 3 recano disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

 

A tal fine, il comma 131 dispone un incremento delle risorse destinate, dall’articolo 1, comma 546, della legge finanziaria per il 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri) di 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009[205].

Si ricorda che il comma 546 della legge finanziaria 2007 (L 296 del 2006)), ha previsto un incremento delle risorse per la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato di 807 milioni di euro per l’anno 2007 e di 2.193 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), che al comma 183 ha destinato alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato 222 milioni di euro per il 2006 e 322 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

In relazione al richiamato stanziamento per il 2008, è stato previsto che dei richiamati 1.081 milioni di euro 564 milioni siano resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222[206].

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 2, del D.L. 159 del 2007 reca un’autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007, relativi all’anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007.

Il comma 1, in particolare, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi 546 e 549 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.

I commi da 2 a 4 chiariscono l’ambito di applicazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dal precedente comma 1, che riguarda:

-        il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007;

-       il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007;

-        il personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

Infine, il comma 5 precisa che gli importi corrisposti grazie agli stanziamenti aggiuntivi di cui ai precedenti commi costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede di contrattazione, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.

 

Il comma 132 definisce l’importo delle risorse aggiuntive, pari a 210 milioni di euro a decorrere dal 2008, rispetto agli stanziamenti di cui al comma precedente, destinate al personale docente della scuola, finalizzate allo sviluppo professionale ed alla valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2007, confluito nel recente C.C.N.L. del 29 novembre 2007[207].

 

Il comma 133 prevede un incremento delle risorse – previste dall’articolo 1, comma 549, della legge finanziaria per il 2007 - destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Il primo periodo del comma 549 dell’articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2007 ha previsto un incremento delle risorse destinate ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico di 374 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e ai Corpi di polizia 304 milioni di euro per l’anno 2007 e 805 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

Tale incremento va posto in relazione allo stanziamento originario previsto dalla legge finanziaria per il 2006, che al comma 184 ha destinato ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico 108 milioni di euro per il 2006, e 183 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007.

 

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico:

-       i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

-       il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario;

-       il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-       i professori e i ricercatori universitari.

 

Il comma 134 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal precedente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Poliziadi cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[208], per la valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento ad attività di tutela economico-finanziaria, nonché della difesa nazionale. Tali risorse possono essere utilizzate anche per interventi in materia di buoni pasto e al fine dell’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

 

Il comma 135 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 133, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per migliorarne l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

 

Si ricorda che il “soccorso pubblico” - nell’ambito della riclassificazione del bilancio operata dal Governo con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze - costituisce ora un autonomo programma (denominato “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico”) della missione “Soccorso civile”.

La tabella C allegata alla legge finanziaria in esame prevede, in relazione alla missione citata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’interno, stanziamenti pari a: 17,368 milioni di euro per l’anno 2008; 17,703 milioni di euro per l’anno 2009 e per il 2010.

 

Il comma 136 stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008 destinati all’attuazione del patto per il soccorso pubblico stipulato tra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si riconduce alla più generale intesa sul lavoro pubblico ed al “Memorandum” sottoscritto il 6 aprile 2007 da Governo e parti sociali.

Al riguardo, tale documento, sottoscritto il 16 ottobre 2007, nel riconoscere che la sicurezza tecnica ed il soccorso pubblico rientrano tra le principali priorità strategiche dell’azione di governo, rappresentando infatti il perseguimento di tale priorità uno dei più importanti strumenti ai fini del mantenimento e del miglioramento delle condizioni per uno svolgimento della vita sociale, afferma, tra l’altro, che “le attività di prevenzione incendi e di soccorso pubblico ed il ruolo centrale nel sistema di protezione civile rivestono un carattere fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, per l’incremento dello sviluppo produttivo del Paese e per la tutela della sicurezza dei cittadini, anche riguardo ad eventi imprevisti ed imprevedibili, compresi quelli connessi ad episodi di natura terroristica”.

 

Il comma 137 dispone, per le regioni e gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno, l’esclusione, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso, dei maggiori oneri di personale determinatisi in virtù delle intese e degli accordi in precedenza richiamati.

 

Il comma 139, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati nel comma 131, incrementa il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, per una somma pari a 661 milioni di euro per il 2008 ed a 398 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

La relazione illustrativa e quella tecnica al ddl originario (A.S. 1817) specificano che l'incremento in esame definisce le risorse necessarie per il riconoscimento della quota eccedente i tassi di inflazione programmata dei benefici (per i suddetti lavoratori) relativi al biennio 2006-07.

 

Il comma 140, sempre in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, pone a carico del bilancio dello Stato, in deroga dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate nei precedenti commi 6 e 7, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per il 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel Fondo istituito dal precedente articolo 2, comma 428 (alla cui scheda si rimanda), destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

 

L’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, stabilisce che per le pubbliche amministrazioni non statali gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il successivo comma 141 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, specificamente indicate nei commi 131-135 e 140, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Tale disposizione è analoga a quelle di cui all'articolo 1, commi 181 e 185, della legge finanziaria per il 2006, e all’articolo 1, comma 554, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 142 prevede, quindi, che, al fine di rendere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli specifici comitati di settore, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 e della quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali, stabiliranno il limite massimo di crescita retributiva complessiva attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al precedente comma 131. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale.

 

L’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 

I commi da 143 a 147 stanziano invece le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In primo luogo, il comma 143 dispone che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), è pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Il comma 144 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di poliziadi cui al D.Lgs. 195 del 1995.

 

Il comma 145, inoltre, dispone, come l’analoga disposizione di cui al precedente comma 141, che le somme di cui ai commi 143 e 144, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468 del 1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

 

Con il comma 146 si prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428, in precedenza richiamato (cfr. la relativa scheda), ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Infine, il comma 147, prevede che, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della L. 3 maggio 1999, n. 124[209].

 

In particolare, l’articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999, concernente il trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, ha previsto (comma 1) che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato e che siano abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. Ai sensi del comma 2, il personale di ruolo di cui al citato comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della L. 124 è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 124. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. Il comma 3 dispone che il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

Il trasferimento del personale ATA è stato attuato con il D.M. 23 luglio 1999.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), fornendo un’interpretazione autentica, ha disposto, in riferimento al comma 2 dell'articolo 8 della citata L. 124, che il richiamato personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.

Lo stesso comma specifica che tale trattamento è costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data di inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale[210].


 

Articolo 3, comma 138
(Segretari comunali)

 


138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valoriz­zazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell’omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell’ambito del fondo di mobilità di cui all’articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall’anno 2008, con finalità perequative e solidari­stiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.


 

 

L’articolo 3, comma 138, destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno (vale a dire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

La disposizione è finalizzata sostanzialmente a recepire i principi generali dell’intesa per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e provinciali del 28 novembre 2007 (sul quale, vedi infra) e, più specificamente, l’equiparazione, in sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.

La disposizione stabilisce che, per i comuni di minore dimensione demografica (non sottoposti al Patto di stabilità), i costi aggiuntivi derivanti dal rinnovo contrattuale saranno parzialmente compensati dai contributi erogati dall’Agenzia dei segretari a valere sul fondo finanziario di mobilità di cui all’art. 20 del D.P.R. 465/1997[211] (vedi infra).

Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno invece definite specifiche misure, in sede contrattuale, che prevedono anche l’utilizzo delle risorse derivanti dalla razionalizzazione dell’attuale sistema retributivo dei segretari, che sarà attuata con il fine di pervenire ad un trattamento economico onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenzialiI[212].

 

Il 28 novembre 2007 è stato siglato un protocollo di intesa per la valorizzazione dei segretari comunali e provinciali. All’accordo, sottoscritto dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e dell’economia, dall’ANCI, dall’UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria, si è pervenuti a conclusione di una lunga trattativa sullo status dei segretari degli enti locali e sul rinnovo del contratto di lavoro iniziata nel 2002. Esso recepisce l’intesa sugli obiettivi da raggiungere con il contratto relativo al biennio 2006-2007, che dovrebbe essere rinnovato entro la primavera del 2008.

In sintesi, l’accordo prevede che il contratto di lavoro, valorizzando la funzione dirigenziale svolta dai segretari, permetta di raggiungere, nel successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007):

-        per i segretari di fascia A e di fascia B[213] la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie Locali;

-        per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all’ 80% di quello previsto per i dirigenti del medesimo comparto.

Nel documento si evidenzia la necessità accompagnare l’equiparazione con un una razionalizzazione e sistematizzazione dell’attuale struttura retributiva, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa, al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali, che remuneri ogni funzione o compito attribuito ai medesimi e assorba ogni altro emolumento o indennità accessoria corrisposta.

Con riferimento al nuovo ruolo del segretario, nell’intesa si richiama il disegno di legge delega per il nuovo ordinamento degli enti locali, (A.S. 1464, all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato), che reca la previsione di una figura di vertice negli enti locali che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’apparato organizzativo, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (principio di delega di cui all’art. 2, comma 4, lettera cc), del disegno di legge).

Il 15 gennaio 2008 l’ARAN e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative hanno firmato le ipotesi di contratto dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per i due bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005. La preintesa contrattuale è attualmente all’esame della Corte dei Conti per il necessario controllo di copertura finanziaria.

L’art. 5 del CCNL per il biennio economico 2004-2005 reca una norma programmatica che recepisce i punti nodali del protocollo di intesa sottoscritto il 27 novembre 2007, e in particolare sancisce il “completo allineamento” della struttura della retribuzione “a quella dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali. Tale allineamento stipendiale dovrà essere realizzato nell’ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento inderogabile per il CCNL 2006-2007”.

E’ stata avviata la trattativa per concludere, entro marzo 2008, il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

 

Per quanto riguarda la figura e il ruolo dei segretari comunali e provinciali, si ricorda che essa è stata riformata dalla legge 127/1997[214].

I commi 67 e seguenti dell’art. 17 della legge 127/1997, in seguito confluiti negli articoli da 97 a 106 del Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[215]), hanno mantenuto in capo a tali soggetti rilevanti compiti di alta consulenza presso l’ente locale e di coordinamento dell’attività dei dirigenti. Ai sensi della nuova disciplina, tuttavia, essi non sono più funzionari statali facenti capo al Ministero dell’interno, ma dipendenti di un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari, appositamente istituita quale soggetto di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

I segretari comunali e provinciali sono iscritti in un apposito albo nazionale, articolato in sezioni regionali e suddiviso per fasce professionali, cui si accede per concorso dopo aver conseguito l’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo.

Il segretario comunale o provinciale dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione locale. Il suo rapporto di lavoro è disciplinato in base alla contrattazione collettiva, secondo la disciplina generale prevista dal D.Lgs. 165/2001 per i dipendenti di pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico fondamentale è distinto nelle seguenti componenti: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione.

Il D.P.R. 465/1997 ha regolato l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di accesso, i criteri di prima iscrizione all’albo ed altri aspetti ordinamentali. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità, previsto dall’art. 102, comma 5, del TUEL e disciplinato nel dettaglio dall’art. 20 del D.P.R. 465/1997, nel quale confluiscono i proventi dei diritti di segreteria[216]. Il fondo finanziario di mobilità è determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.


 

Articolo 3, commi 148-150
(Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno)

 


148. Per fare fronte alla notevole com­plessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immi­grazione, il Fondo unico di ammini­strazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall’anno 2008, l’ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integra­zione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispon­dente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo3, comma 151, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

I commi in esame recano due stanziamenti, uno (comma 148) destinato al fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno e uno (comma 149) per il finanziamento del contratto della carriera prefettizia, e provvede alla individuazione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri relativi (comma 150).

 

Il comma 148 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno. La finalità dichiarata dell’incremento è quella di “far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione”.

 

L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999.

Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”.

In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:

-        per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;

-        per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista);

-        per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

-        per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti;

-        per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

-        per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.

 

Si ricorda che negli ultimi anni il fondo unico del Ministero dell’interno è stato più volte oggetto di stanziamenti: in particolare, nel 2005 è stato prima incrementato di 4 milioni di euro annui per il periodo 2005-2007 (D.L. 45/2005, art. 1-quinquies, co. 3[217]) e, poco dopo, di ulteriori 3 milioni annui, a valere sullo stesso periodo (D.L. 115/2005 art. 13-ter[218]).

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2007[219] ha provveduto ad aumentare la dotazione del fondo di ulteriori 6 milioni a decorrere dal 2007.

 

Per quanto riguarda le finalità di cui al comma in esame si rammenta che le norme in materia di immigrazione sono contenute principalmente nel D.Lgs. 286/1998, recante il testo unico sull’immigrazione[220], e quelle in materia di depenalizzazione nel D.Lgs. 507/1999 e L. 689/1981.[221]

 

Il comma 149 destina 9 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, al rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009.

 

Tale stanziamento integra quanto stabilito nel comma 144 dell’articolo 3 del provvedimento in esame che fissa l’importo complessivo delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, tra cui è compreso quello della carriera prefettizia[222], nella cifra di 117 milioni di euro per il 2008 e di 229 milioni di euro a decorrere dal 2009 (di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995).

 

Si ricorda che già in passato il finanziamento del rinnovo del contratto dei prefetti era stato disposto con norme analoghe: l’art. 3-quater del D.L. 24/2004[223] aveva destinato 3 milioni di euro per l’anno 2004 e 5 milioni di euro per l’anno 2005 al finanziamento del rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia per il biennio 2004-2005. Successivamente, il citato D.L. 45/2005 (art. 1-quinquies, co. 1) ha quantificato in 5 milioni di euro annui l’onere finanziario, per gli anni 2006 e seguenti, derivante sempre dal rinnovo del contratto 2004-2005, e ha disposto che la copertura dell’onere abbia luogo attingendo al fondo istituito dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004. A valere sullo stesso fondo, infine, per il rinnovo dello stesso contratto, sono stati stanziati altri 5 milioni all’anno ad opera del citato D.L. 115/2005 (art. 13-bis).

 

Il comma 150 dispone in ordine alla copertura dell’onere recato da ciascuno dei due commi precedenti cui si provvede attingendo al fondo che l’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003[224]) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione.

 

Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 


 

Articolo 3, comma 151
(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente)

 

151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l’anno 2010.

 

 

Il comma 151 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella C, nella quale vengono rifinanziate le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

 

In proposito, si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).

 

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 - che ha riformulato l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.

Tale disposizione era confermata dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…) dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere quantificate annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria soltanto se sono state incluse nella Tabella C della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne autorizza il finanziamento facendo esplicito richiamo all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.

 

Rispetto alla finanziaria dello scorso anno, la legge finanziaria per il 2008 prevede in Tabella C il finanziamento di ulteriori disposizioni di legge, di seguito esposte in base alla nuova classificazione del bilancio:

 

Missione: diritti sociali, solidarietà e famiglia (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Sostegno alla famiglia

§      Decreto-legge n. 223 del 2006[225], Art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia

Programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità

§      Decreto-legge n. 223 del 2006, Art. 19, co. 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità.

 

Missione: Giovani e sport (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù

§      Decreto-legge n. 223 del 2006[226], Art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili;

§      Decreto-legge n. 297 del 2006[227], Art. 6, co. 1: Agenzia nazionale per i giovani.

 

Missione: Turismo (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze)

Programma: Sviluppo e competitività del turismo

§      Decreto-legge n. 262 del 2006[228], Art. 2, co. 98, lett. a): Turismo.

 

Missione: Politiche per il lavoro (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Programma: Reinserimento lavorativo e sostengo all'occupazione

§      Legge n. 296 del 2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale.

 

Si segnala, peraltro, che l’autorizzazione recata dalla legge n. 267 del 2002, art. 1, co. 2, relativa ai Contributi dello Stato all'INSEAN è stata trasferita dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti, Missione: Ricerca e innovazione, Programma:Ricerca nel settore dei trasporti.

 

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 19.066,9 milioni di euro per il 2008, a 17.940,5 milioni di euro per il 2009 e a 17.926,9 milioni di euro per il 2010.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) è stato rideterminato in 18.922,9 milioni di euro per il 2008, a 17.816,9 milioni di euro per il 2009 e a 17.671,3 milioni di euro per il 2010.

 

I predetti importi scontano, oltre agli effetti determinati dall’approvazione di singoli emendamenti, una riduzione in maniera lineare, per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l’anno 2010, delle dotazioni delle voci di parte corrente della Tabella C.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli stanziamenti per l’anno 2008 delle singole voci di Tabella C della legge finanziaria per il 2008. Per ciascuna voce, sono indicati gli importi del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818), gli importi di Tabella C del disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.S. 1817) e come approvati definitivamente nella legge n. 244/2007. Nell’ultima colonna è indicata la variazione rispetto al dato a legislazione vigente.

 

Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.

 

 

 

 

BLV
2008

Ddl Governo
(A.S. 1817)

Legge 244/2007

Differenza su BLV

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

 

 

 

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185)

253.422

303.422

299.588

46.166

 

D.Lgs. 303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2115)

433.882

453.882

448.146

14.264

 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

 

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (U.P.B. 2.1.2 – cap. 2820)

8.636

8.636

8.527

-109

 

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

 

L. 38/2001, art. 16 co. 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7513/p)

4.750

4.750

5.250

500

 

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

 

D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 - cap. 2701)

0

830.000

830.000

830.000

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

 

L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1539)

274

274

271

-3

 

Politica economia e finanziaria in ambito internazionale

 

L. n. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza Convenzione tra Commissione e Consiglio CE e Stati ACP accordo su aiuti comunitari (U.P.B. 3.2.2 – 1647)

350.000

350.000

345.577

-4.423

 

Soccorso civile

 

Protezione civile

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B 6.2.8 – cap. 7446/p)

218.761

218.761

218.761

0

 

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p)

78.726

78.726

78.726

0

 

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184)

39.341

39.341

38.844

-497

 

L. 225/1992, art. 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447)

535.168

535.168

535.168

0

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

Sostegno al settore agricolo

 

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525)

249.281

249.281

246.131

-3.150

 

Diritto alla mobilità

 

Sostegno allo sviluppo del trasporto

 

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (U.P.B. 9.1.2. – cap. 1723)

3.762

3.762

3.714

-48

Comunicazioni

Sostegno dell’editoria

L. 67/1987: Editoria (U.P.B. 3.1.5.14 – cap. 2183; U.P.B. 11.2.3 – cap. 2183 e U.P.B. 11.2.8, cap. 7442)

331.954

381.954

414.582

0

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (U.P.B. 11.2.2. – cap. 1575)

3.838

3.838

3.789

0

Ricerca e innovazione

Ricerca di base e applicata

D.Lgs. 39/1993, art. 4: Istituzione Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (U.P.B. 12.1.2 – cap. 1707/p)

16.312

16.312

19.068

0

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (U.P.B. 17.1.6 – cap. 7256)

24.948

24.948

24.948

0

Garanzia dei diritti dei cittadini

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (U.P.B. 17.2.2. – cap. 1733)

21.591

21.591

21.318

0

Sostegno alla famiglia

D.L. 223/2006, Art. 19, co. 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B 17.3.3. – cap. 2102

280.000

280.000

276.462

0

Promozione dei diritti e delle pari opportunità

D.L. 223/2006, Art. 19, co. 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B 17.4.3. – cap. 2108

45.000

45.000

44.431

0

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

L. 388/2000, art. 74 co. 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156)

133.376

133.376

131.690

0

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA-Scuola superiore della pubblica amministrazione (U.P.B. 1.1.2. – cap. 3935)

14.489

14.489

14.306

0

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2: Finanziamento Agenzia del demanio (U.P.B. 1.1.2. - cap. 3901)

127.539

127.539

125.927

0

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (U.P.B. 1.2.2 – cap. 1702)

3.838

3.838

3.789

0

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (U.P.B. 1.2.2. – cap. 1613)

1.823

2.123

2.096

300

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330)

1.665

1.665

1.665

0

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (U.P.B. 1.4.2 – cap. 1560)

12.474

12.474

12.316

0

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

L. 448/2001, art. 14, comma 1: Finanziaria 2002 – accise gas metano (U.P.B. 1.5.2 – cap. 3823)

95.954

95.954

94.741

0

Giovani e sport

Attività ricreative e sport

D.L. 181/2006, art. 1, comma 19: Adeguamento struttura Presidenza del Consiglio per applicazione D.L. 181/2006 in materia di sport (U.P.B. 22.1.3 – cap. 7450)

176.428

176.428

176.396

0

Incentivazione e sostegno alla gioventù

D.L. 223/2006, Art. 19, co. 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B 22.2.3. – cap. 2106

119.700

139.700

137.935

20.000

D.L. 297/2006, Art. 6, co. 1: Agenzia nazionale per i giovani (U.P.B 22.2.2. – cap. 1597

600

-

-

 

Turismo

Sviluppo e competitività del turismo

L. 292/1990: Ordinamento dell’Ente italiano per il turismo (U.P.B. 23.1.3 - cap. 2194)

49.994

49.994

49.362

0

D.L. 262/2006, Art. 2, co. 98, lett. a): Turismo (U.P.B 23.1.3. – cap. 2107

62.604

62.604

61.813

0

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubbli­ca Amministrazione (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5217)

14.393

14.393

14.211

0

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione all’Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 24.1.2 – cap. 1680)

158.526

158.526

166.396

0

L. 94/1997, art. 7, co. 6: Contributo in favore dell’ISAE (U.P.B. 24.1.2. – cap. 1321)

11.795

11.795

11.646

0

D.Lgs. 285/1999: Riordino del FORMEZ (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5200)

21.110

21.110

20.843

0

D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (U.P.B. 24.1.2. – cap. 5223)

3.358

3.358

3.316

0

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026)

38.738

38.738

38.248

0

L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (U.P.B. 25.2.3. - cap. 3003)

0

0

0

0

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

 

Competitività e sviluppo imprese

 

Incentivazione per lo sviluppo industriale

 

L. 287/1990, art. 10, co. 7: Autorità garante della concorrenza e del mercato (U.P.B. 2.1.2. – cap. 2275)

21.110

21.110

20.843

-267

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2. cap. 2280)

1.132

1.132

1.118

-14

 

Ricerca e innovazione

 

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

 

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (U.P.B. 4.1.6. – cap. 7630)

191.908

191.908

191.908

0

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

 

 

 

 

Politiche previdenziali

 

Previdenza obbligatoria e complementare,sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

 

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (U.P.B. 1.1.2. – cap. 4332)

768

768

758

-10

 

Politiche per il lavoro

 

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

 

L. 350/2003: art. 3, co. 149: Finanziaria 2004 – spese funzionamento commissione di garanzia per attuazione legge sciopero servizi pubblici essenziali (U.P.B. 2.1.1. - cap. 5025)

2.916

2.916

2.879

-37

 

Reinserimento lavorativo e sostengo all'occupazione

 

L. 448/1998, art. 80, co. 4: Formazione professionale – contributi a organismi vari (U.P.B. 2.2.2. – cap. 4161)

1.919

1.919

1.895

-24

 

L. 296/2006, art. 1, co. 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 2.2.6. – cap. 7682)

0

0

5.000

5.000

 


Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

Giustizia

 

Amministrazione penitenziaria

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenzione e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1768)

4.798

4.798

4.737

-61

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1160)

116

116

115

-1

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali

L. 1612/1962, art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto agronomico per l'Oltremare (U.P.B. 1.2.2 – cap. 2201)

2.687

2.687

2.653

-34

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari)

642.224

742.224

732.846

90.622

L. 58/2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (Paesi in via di sviluppo) (U.P.B. 1.2.2 – cap. 2210)

2.207

2.207

2.179

-28

Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica

L. 883/1977: Accordo relativo a un programma internazionale per l'energia (U.P.B. 1.3.2. - cap. 3749)

960

960

948

-12

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (U.P.B. 1.3.2. - cap. 4052)

268

268

265

-3

L. 960/1982: Rifinanziamento legge di ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (U.P.B. 1.3.2 – capp. 4061 e 4063)

2.687

2.687

2.653

-34

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo-latino-americano (U.P.B. 1.4.2. – cap. 4131)

2.399

2.399

2.369

-30

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (U.P.B. 1.4.2 – cap. 1163)

5.949

5.949

5.874

-75

L. 91/2005, art. 1, co. 1: Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica-AIEA (U.P.B. 1.4.2. – cap. 3421)

3.454

3.454

3.410

-44

Integrazione europea

L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (U.P.B. 1.5.2 – cap. 4534)

4.798

4.798

4.737

-61

Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali

D.P.R. 200/1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (U.P.B. 1.6.2. - cap. 3105)

2.303

2.303

2.274

-29

Ministero della pubblica istruzione

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca per la didattica

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (U.P.B. 2.1.2. - cap. 1261)

3.026

3.026

2.988

-38

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (U.P.B. 1.9.2 - cap. 2193)

362

362

357

-5

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 440/1997 e L. 144/1999, art. 68, co. 4, lett. b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (U.P.B. 5.1.3.- cap. 1270/p)

188.208

188.208

185.830

-2.378

Ministero dell’interno

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine

L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. - cap. 2674)

14.981

14.981

14.792

-189

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.1.1 – cap. 2668 e cap. 2815)

2.879

2.879

2.843

-36

Prevenzione generale e controllo del territorio

L. 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.3.1 - cap. 2543)

14.980

14.980

14.791

-189

Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

L. 968/1969 e D.L. 361/1995, art. 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. - cap. 1916)

17.368

17.368

17.149

-219

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Legge 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti ed altri organismi (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2309)

506

506

500

-6

D.Lgs n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311)

 

17.856

17.856

17.630

-226

Ministero dell’ambiente

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

D.Lgs. 300/1999, art. 38: Agenzia protezione ambiente e servizi tecnici (U.P.B. 2.1.2 – cap. 3621; U.P.B. 2.1.6 – cap. 8831)

81.560

81.560

80.886

-674

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.2.2 - cap. 1644)

34.269

34.269

33.836

-433

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

L. 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – cap. , 1646/p)

11.717

11.717

11.569

-148

D.L. n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/p)

468

468

463

-5

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.5.2 - cap. 1551)

71.836

71.836

70.928

-908

Ministero delle infrastrutture

 

 

 

 

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative

L. 431/1998, art. 11, co. 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 2.2.2 – cap. 1690)

208.220

208.220

205.589

-2.631

L. 350/2003, art. 3, co. 108: Finanziaria 2004 – Fondo per l’edilizia a canone speciale (U.P.B. 2.2.2. – cap. 1691)

9.791

9.791

9.667

-124

Ministero della difesa

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840)

24.478

24.478

24.169

-309

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.5.2 – cap. 1352)

2.988

2.988

2.950

-38

L. 267/2002, art. 1, co. 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (U.P.B. 1.5.2 - cap. 1345)

68

68

67

-1

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

R.D. 263/1928, art. 17, co. 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 - cap. 1253)

41.123

41.123

40.603

-520

D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. - cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 - cap. 7145)

12.763

12.763

12.614

-149

Ministero delle politiche agricole

 

 

 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

L. 549/1995, art. 1, co. 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (U.P.B. 1.1.2 – cap. 2200)

5.319

5.319

7.720

2.401

D.Lgs. 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.1.2. – cap. 2083)

98.061

98.061

96.822

-1.239

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

L. 267/1991, art. 1, co. 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari)

13.939

13.939

13.762

-177

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. - capp. 2040, 2041, 2043)

4.080

4.080

4.029

-51

L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (U.P.B. 2.1.2 – cap. 4132)

816

816

806

-10

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Sostegno e vigilanza ad attività culturali

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (U.P.B. 1.1.2. – cap. 3630)

2.670

2.670

2.636

-34

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 1.1.2. - cap. 3670)

29.458

29.458

29.086

-372

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 1.1.2 - cap. 1442)

0

0

0

0

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari)

486.817

536.817

511.544

24.727

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (U.P.B. 1.4.1 – cap. 3610)

2.303

2.303

2.274

-29

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzio­namento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.4.1 - cap. 3611)

1.102

1.102

1.088

-14

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO (U.P.B. 3.2.6- cap. 7305)

0

0

0

0

 

Ministero della salute

 

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

 

Ricerca per il settore della sanità pubblica

 

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo sanitario nazionale - Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (U.P.B. .2.1.2 - cap. 3392)

335.873

335.873

331.628

-4.245

 

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto superiore di sanità (U.P.B. 2.1.2 - cap. 3443)

98.206

98.206

96.965

-1.241

 

D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (U.P.B. 2.1.2 - cap. 3447)

64.162

64.162

63.351

-811

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 2.1.2 - cap. 3412)

5.469

5.469

5.400

-69

 

Tutela della salute

 

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

 

D.L.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 1.1.2. – cap. 4320)

19.239

19.239

18.996

-243

 

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 1.1.2 - cap. 3453)

29.746

29.746

29.370

-376

 

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

 

L. 434/1998: Finanziamento interventi preven­zione del randagismo (U.P.B. 1.2.2 - cap. 5340)

4.934

4.934

4.872

-62

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

D.L. 17/2001, art. 2, co. 4: Agenzia servizi sanitari regionali (U.P.B. 1.3.2. - cap. 3457)

4.894

4.894

4.832

-62

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

D.L. 269/2003, art. 48, co. 9: Agenzia Italiana del Farmaco (U.P.B. 1.4.2. - cap. 3458; U.P.B. 1.4.6 - cap. 7230)

44.305

44.305

43.747

-558

 

Ministero dei trasporti

 

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

 

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

 

L. 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 2.1.1.– cap. 2121)

5.906

5.906

5.831

-75

 

L. 267/1991, art. 2, co. 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 2.1.1. - cap. 2179)

1.984

1.984

1.959

-25

 

Diritto alla mobilità

 

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 1.4.2. - cap. 1952)

336

336

332

-4

 

D.Lgs. 250/1997: Istituzione ENAC (U.P.B. 1.4.2. – cap. 1921)

61.410

61.410

60.634

-776

 

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

 

D.L. 535/1996: Contributo Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (U.P.B. 1.7.2. – cap. 1850)

614

614

606

-8

 

Ricerca e innovazione

 

Ricerca nel settore dei trasporti

 

L. 267/2002, art. 1, co. 2: Contributi dello Stato all'INSEAN (U.P.B. 3.1.2. - cap. 1801/P)

3.838

6.838

6.752

2.914

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

 

L. 407/1974: Ratifica ed esecuzione accordi internazionali per la ricerca scientifica (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7291)

4.602

4.602

4.602

0

 

Ricerca e innovazione

 

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 2.2.2. - cap. 1679)

9.588

9.588

9.467

-121

 

D.Lgs. 204/1998: Coordinamento, program­mazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 2.2.6 - cap. 7236)

1.733.955

1.813.955

1.813.955

80.000

 

Istruzione universitaria

 

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

 

L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (U.P.B. 1.1.2. - cap. 1709)

7.833

7.833

11.190

3.357

 

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1695)

153.931

153.931

151.986

-1.945

 

L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 1.1.6 - cap. 7273/P)

31.332

31.332

31.332

0

 

Sistema universitario e formazione post-universitaria

 

L. 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 1.3.2. - cap. 1690)

93.453

93.453

92.272

-1.181

 

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (U.P.B. 1.3.2. – cap. 1692)

130.223

130.223

128.577

-1.646

 

L. 537/1993, art. 25 co. 1, lett. a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 1.3.2.- cap. 1694)

6.907.998

6.907.998

6.820.698

-87.300

 

Ministero della solidarietà sociale

 

 

 

 

 

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

 

Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali. Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali

 

L. 285/1997 Art. 1: Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (U.P.B. 1.1.2 – cap. 3527)

44.467

44.467

43.905

-562

 

L. 328/2000, art. 20, co. 1: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (U.P.B. 1.1.3 – cap. 3671)

1.603.074

1.603.074

1.582.815

-20.259

 

Ministero del commercio internazionale

 

 

 

 

 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

 

Promozione del made in Italy

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (U.P.B. 1.2.2 - cap. 2500)

32.450

32.450

35.989

3.539

 

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. a): Spese di funzionamento ICE (U.P.B. 1.2.2 - cap. 2530)

94.035

104.035

102.720

8.685

 

L. 68/1997, art. 8, co. 1, lett. b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 1.2.2 - cap. 2531)

59.683

79.683

78.676

18.993

 

 


 

Articolo 3, comma 152
(Rifinanziamento di spese di conto capitale)

 

152. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo2, comma 16, dellalegge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 152 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

-        il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

-        il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Ai sensi dell’articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che “(…) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (…) dall’allegato 1 della legge finanziaria medesima.

 

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l’inserimento in Tabella D.

 

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria nel testo presentato dal Governo (A.S. 1817) ammontava a 5.120 milioni euro per il 2008, a 2.007,4 milioni per il 2009 e a 1.911,7 milioni per il 2010.

A seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, gli stanziamenti di Tabella D risultano pari a 5.105 milioni euro per il 2008, a 2.007,4 milioni per il 2009 e a 1.911,7 milioni per il 2010.

 

Nelle tavole che seguono sono indicati i rifinanziamenti operati con la Tabella D della legge finanziaria per il 2008, nonché le disponibilità rispetto alla legislazione vigente delle disposizioni interessate dalla medesima tabella.

Gli stanziamenti sono espressi in migliaia di euro.

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2008

2009

2010

BLV

5.698.000

4.897.500

4.998.000

Rifinanziamento Tabella D

3.200.000

2.000.000

300.000

Tabella F

8.898.000

6.897.500

5.298.000

N.B.   Per una esatta ricostruzione delle disponibilità del Fondo si veda la scheda di lettura dell’articolo 3, comma 159.

 

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, ecc

Ministero politiche agricole

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2 – Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (U.P.B. 1.1.6 – cap. 7439)

 

2008

2009

2010

BLV

200.000

0

0

Rifinanziamento Tabella D

20.000

0

0

Tabella F

220.000

0

0

 

 


Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Ministero Infrastrutture

D.L. 203/2005, art.11-quaterdecies, co. 20 – Diga foranea di Molfetta (U.P.B. 1.5.6 – cap. 7157)

 

2008

2009

2010

BLV

0

0

0

Rifinanziamento Tabella D

2.000

0

0

Tabella F

2.000

0

0

Programma: Opere pubbliche e infrastrutture

Ministero economia e finanze

L. 448/1998, art. 50, co. 1 – Edilizia sanitaria (U.P.B. 10.1.6 – cap. 7464)

 

2008

2009

2010

BLV

784.000

1.520.000

1.200.000

Rifinanziamento Tabella D

0

0

1.600.000

Tabella F

784.000

1.520.000

2.800.000

 

Missione: Politiche per il lavoro

Programma: Reinserimento lavorativo e sostegno all’occupazione

Ministero lavoro e previdenza sociale

D.L. 148/1983, art. 1, co. 7 – Fondo per l’occupazione (U.P.B. 2.2.6 – cap. 7202)

 

2008

2009

2010

BLV

98.000

65.600

 

Rifinanziamento Tabella D

783.000

0

0

Tabella F

881.000

65.600

0

N.B.   La dotazione del Fondo per l’occupazione, come esposto legge di bilancio per il 2008, ammonta a 1.125 milioni di euro.

 

Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale

Programma: Politiche per l’infrastrutturazione territoriale nel Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Ministero sviluppo economico

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate (U.P.B. 5.3.6 – cap. 8425)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

2.947.196

6.486.940

6.486.940

38.176.211

Rifinanziamento Tab. D

+1.100.000

+7.400

+11.700

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.000.000

+600.000

-2.667.360

+3.067.360

Tabella F

3.047.196

7.094.340

3.831.280

41.243.571

N.B.   Per una esatta ricostruzione delle disponibilità del FAS si veda la scheda di lettura dell’articolo 2, comma 537.


 

Articolo 3, comma 153
(Riduzione di autorizzazioni legislative di spesa)

 

153. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

 

 

Il comma 153 dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

 

La riduzione delle spese mediante definanziamento permette tra l’altro di reperire risorse ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla finanziaria stessa.

Gli effetti riduttivi della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria.

Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

 

La legge finanziaria per il 2008 non presenta disposizioni che recano riduzioni degli stanziamenti di spesa.

 


 

Articolo 3, commi 154-155
(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa)

 

154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

 

I commi 154 e 155 dell’articolo 3 dispongono in ordine agli stanziamenti iscritti nella Tabella F.

La Tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera e) e art. 11-quater, comma 1,della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).

Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.

Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni: i residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-quater, lettera d) della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 al disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) indica i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e le giacenze in essere alla medesima data.

 

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E. Qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.

La Tabella F sconta, quindi, anche i rifinanziamenti esposti nella Tabella D e i definanziamenti previsti dalla Tabella E.

 

Nel testo del disegno di legge finanziaria 2008 presentato dal Governo (A.S. 1817) gli importi iscritti in Tabella F ammontavano complessivamente a 26.679,3 milioni per il 2008, 30.667,7 milioni per il 2009, a 23.045,3 milioni per il 2010 e a 84.911,3 milioni per il 2011 e gli anni successivi.

Tali importi scontavano già i nuovi rifinanziamenti disposti dalla Tabella D (si ricorda che non sono presenti definanziamenti in Tabella E).

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare alla Tabella D, l’ammontare complessivo delle autorizzazioni pluriennali di spesa riportato in Tabella F è pari a 25.662,3 milioni per il 2008, a 31.267,7 milioni per il 2009, a 20.377,9 milioni per il 2010 e a 87.978,7 milioni per il 2011 e anni successivi.

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente (A.S. 1818), le rimodulazioni disposte dalla Tabella F della legge finanziaria 2008 determinano una diminuzione delle autorizzazioni di spesa di 540 milioni per il 2008, un incremento di 880 milioni di euro per il 2009, una diminuzione di 2.637,4 milioni per il 2010, compensati da incremento delle autorizzazioni di spesa per 2.297,4 milioni nel 2011 e negli anni successivi[229].

 

Le rimodulazioni determinate dalla Tabella F, attraverso lo spostamento negli anni delle risorse già disponibili, hanno interessato le seguenti autorizzazioni di spesa (importi espressi in migliaia di euro):

 

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale

Ministero Sviluppo Economico

L. 296/2006, art. 1, co. 885, punto b)– Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7421/p)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

40.000

40.000

40.000

480.000

Rimodulazioni Tab. F

+560.000

-40.000

-40.000

-480.000

Disponibilità

600.000

-

-

-

 


 

L. 296/2006, art. 1, co. 885, punto c)– Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7421/p)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

-

30.000

30.000

390.000

Rimodulazioni Tab. F

-

+420.000

-30.000

-390.000

Disponibilità

-

450.000

-

-

 

Missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale

Programma: Politiche per l’infrastrutturazione territoriale nel Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate

Ministero sviluppo economico

L. 289/2002, art. 61, co. 1 – Fondo per le aree sottoutilizzate (U.P.B. 5.3.6 – cap. 8425)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

2.947.196

6.486.940

6.486.940

38.176.211

Rifinanziamento Tab. D

+1.100.000

+7.400

+11.700

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.000.000

+600.000

-2.667.360

+3.067.360

Disponibilità

3.047.196

7.094.340

3.831.280

41.243.571

N.B. Per una esatta ricostruzione delle disponibilità del FAS vedi scheda di lettura articolo 2, comma 537

 

Missione: Fondi da ripartire

Programma: Fondi da assegnare

Ministero politiche agricole

L. 448/2001, art. 46, co. 4 – Fondo investimenti (U.P.B. 6.1.8 – cap. 7003)

 

2008

2009

2010

2011 e succ.

BLV

220.000

-270.000

0

0

Rimodulazioni Tab. F

-100.000

-100.000

+100.000

+100.000

Disponibilità

120.000

170.000

100.000

100.000

 

Il comma 155 prevede che, a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate dalle leggi riportate nella Tabella F, di cui al comma precedente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell’anno 2008 a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella.

 

Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

In ogni caso, i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2008 si avvale pertanto della predetta facoltà di limitare l’impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando le disposizioni legislative esposte nella tabella con i numeri 1, 2 o 3 che stanno ad indicare:

§      n. 1, che le quote degli anni 2009 ed esercizi successivi non sono impegnabili;

§      n. 2, che le quote degli anni 2009 e successivi sono impegnabili al 50%;

§      n. 3, che le quote degli anni 2009 e successivi sono interamente impegnabili già nell’esercizio 2008.

 

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spese in annualità.

 

 


 

Articolo 3, comma 156
(Eccedenze di spesa)

 

156. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

 

 

Analogamente a quanto previsto a decorrere dalla legge finanziaria per il 2007, il comma 156 dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc. dd. eccedenze di spesa).

 

Il finanziamento di tali oneri viene disposto in attuazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i - quater), della legge n. 468/1978, introdotto dal decreto-legge n. 194/2002 (c.d. decreto-legge “tagliaspese”), ai sensi del quale nella legge finanziaria possono essere inserite misure correttive degli effetti finanziari di leggi in relazione alle quali, in fase di attuazione, si sono verificati o sono in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni.

 

Il decreto legge 6 settembre 2002 n. 194, cosiddetto decreto-legge "tagliaspese" [230], ha previsto che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime (articolo 1, comma 1, lett. a), che novella l’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468/1978).

Nel caso in cui, in fase di attuazione, si determinino oneri superiori ai limiti della spesa espressamente autorizzata, il D.L. n. 194/2002 ha introdotto una specifica procedura che determina la cessazione dell’efficacia delle disposizioni onerose in conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un decreto dirigenziale della Ragioneria dello Stato con il quale si accerta l’esaurimento delle disponibilità corrispondenti all’autorizzazione di spesa (lett. b) dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 194/2002)

In ogni caso, qualora dall’attuazione di disposizioni di legge si determinino, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 1, comma 2, del D.L. n. 194/2002, che novella l’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978).

Il D.L. n. 194/2002 ha, tuttavia, stabilito che misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/1978, inserita dall’articolo 1, comma 01, lett. a) del decreto legge n. 194).

Ha inoltre disposto che in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall’articolo 1, comma 01, lett. b) del decreto legge).

 

Le eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 dispone il finanziamento ammontano a 648,077 milioni di euro per il 2008 ( quasi interamente imputabili alle esigenze degli anni pregressi pari a circa 602 milioni di euro), a 200 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

 

Un ultimo profilo rilevante è rappresentato dalla tipologia delle spese per le quali l’allegato 1 dispone finanziamenti aggiuntivi, volti a dare copertura agli oneri eccedenti le previsioni.

Sulla base della sopra citata disciplina nazionale di contabilità, come novellata dal decreto-legge n. 194/2002, la copertura finanziaria di disposizioni di legge onerose si configura:

1)    come tetto di spesa non superabile (pena la cessazione di efficacia della disposizione);

ovvero:

2)    come previsione di spesa, a fianco della quale viene introdotta una clausola di salvaguardia.

Questa dicotomia sembra implicare che le misure correttive contenute nella legge finanziaria dovrebbero riferirsi a disposizioni onerose riconducibili alla seconda tipologia, vale a dire a disposizioni per le quali non può essere stabilito un tetto di spesa (ad esempio, prestazioni connesse a diritti soggettivi costituzionalmente tutelati).

 

Si osserva, in relazione all’allegato 1 in esame, che in taluni casi, il finanziamento delle cc.dd. eccedenze di spesa riguarda autorizzazioni in relazione alle quali è già stato rilevato negli anni precedenti un’eccedenza (come nel caso del fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di ragionevole durata del processo – legge n. 89/2001, o degli stanziamento necessari a fronteggiare al maggior onere dato dall’esenzione dal pagamento dell’ICI degli oratori – legge 206/2003).

In questi casi, poiché sembrerebbe trattarsi dell’esigenza di un rifinanziamento delle leggi, più che ad una applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978, si potrebbe valutare l’opportunità di procedere con le modalità di cui all’articolo 11-ter, comma 7 della stessa legge di contabilità,  in base al quale il Ministro dell’economia e finanze riferisce al Parlamento con propria relazione circa le cause che hanno determinato gli scostamenti,  assumendo le conseguenti iniziative legislative.

 

Di seguito sono elencate le singoli voci per le quali si sono registrate eccedenze di spesa di cui l’allegato 1 della legge finanziaria per il 2008 dispone il finanziamento.

Le indicazioni relative alle singole voci sono tratte dalle schede contenute nella relazione tecnica.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

 

Ministero dell’Economia e delle finanze

 

Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma Garanzia dei diritti dei cittadini

Legge n. 89/2001 – Fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 – Oneri comuni di parte corrente -cap. 2829)

2008

2009

2010

Anno terminale

30.000

15.000

15.000

P

La legge n. 89 del 2001 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, destinando originariamente per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.

Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia e Difesa, e, fino a tutto il 2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dei precorsi esercizi 2003 e 2006 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinando la necessità dell'emanazione di decreti di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468/1978.

In tale situazione, si è provveduto ad includere la suddetta voce tra le eccedenze di spesa della legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 246 della legge n. 350/2003) e della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1359 della legge n. 296/2006), nella quale sono state previste, riguardo alla stessa voce, eccedenze di spesa per il 2007 totalmente imputabili agli anni pregressi.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2007, l'importo complessivamente disponibile di euro 26.561.585, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia, difesa ed economia dal 1 gennaio 2007 [231]), si è ripresentato insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi necessario allo stato un prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie nel limite di 15 milioni di euro per fronteggiare le occorrenze più urgenti, specificamente relative agli indennizzi per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vedi nota 1).

 

 

missionePolitiche previdenziali

programma    Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge n. 296/2006, art. 1, comma 486 – Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 – Interventi - cap. 1687)

2008

2009

2010

Anno terminale

15.000

15.000

15.000

2015

 

Nell’ambito delle operazioni finanziaria relative alla liquidazione degli enti disciolti, il comma 91 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), come sostituito dal comma 486 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) ha previsto la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza per la definizione delle pregresse posizioni previdenziali pendenti del personale dei medesimi enti soppressi, alla quale provvede la gestione previdenziale di destinazione del suddetto personale. La medesima norma ha altresì previsto che l’INPS, l’INPDAP, l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, negoziano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia, anche in via presuntiva, e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari.

Tenuto conto dell’attuale stato di negoziazione tra il Dipartimento della Ragioneria, l’INPS, l’INPDAP (mentre verso l’INAIL non vi sono posizioni da definire), la relazione tecnica evidenzia un fabbisogno valutabile in almeno 120 milioni di euro, ripartibili in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 e fino al 2015, che pertanto è stato incluso nelle misure correttive di cui allegato 1 in esame del disegno di legge finanziaria.

La suddetta previsione è peraltro, secondo quanto specificato, di ordine inferiore rispetto alle informazioni per ora parziali in possesso assunte da INPS e INAL, e dunque assume valenza provvisoria.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

missionePolitiche previdenziali

programma    Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Legge n. 448/2001, art. 43, comma 1 – Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 – Interventi - cap. 4345)

2008

2009

2010

Anno terminale

3.167

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 546/1996 – Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2– Interventi - cap. 4354)

2008

2009

2010

Anno terminale

783

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 267/1972, art. 23-bisRivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini rimpatriati dalla Libia e altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356)

2008

2009

2010

Anno terminale

2.536

-

-

2008

 

Legge n. 230/1997, art. 3 – Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 -Interventi- cap. 4357)

2007

2008

2009

Anno terminale

1.414

-

-

2008

 

Legge n. 448/2001, art. 43, co. 1 – Quota parte delle prestazioni derivante dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361)

2008

2009

2010

Anno terminale

34.576

-

-

2008

 

Legge n. 448/1998, art. 3, co. 5– Sgravi contributivi (1.1.2 – Interventi - cap. 4363)

2008

2009

2010

Anno terminale

137.292

-

-

2008

 


Legge n. 88/1989, art. 37 – Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2- Interventi - cap. 4364)

2008

2009

2010

Anno terminale

239.845

-

-

2008

 

Decreto - legge n. 103/1991, art. 4 – Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367)

2008

2009

2010

Anno terminale

3.464

-

-

2008

Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del Rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2005, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessaria una integrazione.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2005. Essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2005, sono state dunque individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

 

Cap. 4345

Oneri sociali derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

3.167

Cap. 4354

Oneri derivanti da pensionamenti anticipati

783

Cap. 4356

Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici

2.536

Cap. 4357

Somma da trasferire al fondo spedizionieri doganali

1.414

Cap. 4361

Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità

34.576

Cap. 4363

Sgravi contributivi

137.292

Cap. 4364

Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri

239.845

Cap. 4367

Altri interventi in materia previdenziale

3.464

 

Si ricorda, al riguardo, che già lo scorso anno la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1359 e relativo allegato 1), rilevava, sui medesimi capitoli di cui sopra (tranne che per il cap. 4345), eccedenze di spesa per il 2007, imputandole ai risultati emersi dal Rendiconto INPS per l’anno 2004.

 


Ministero della giustizia

 

MissioneGiustizia

Programma    Giustizia civile e penale

Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 – Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1- Funzionamento – cap. 1424)

2008

2009

2010

Anno terminale

25.000

-

-

2008

L’intervento è diretto al ripiano di una esposizione debitoria, pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso degli ultimi due anni, per le integrazioni stipendiali del personale UNEP (Ufficiali Giudiziari).

Tali situazione, si legge nella relazione tecnica, scaturisce dall’assimilazione del sistema di pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le spese di giustizia, che erano anticipato da Poste italiane s.p.a, il quale ha determinato, per insufficienza del predetto capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare.

 

 

Ministero degli affari esteri

 

MissioneL’Italia in Europa e nel mondo

Programma    Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali

Legge n. 848/1957 – Contributo alle spese ONU (1.4.2 – Interventi- cap. 3393/03)

2008

2009

2010

Anno terminale

153.719

169.744

169.744

P

Si tratta – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica – di una spesa derivante dall’applicazione di un accordo internazionale al cui onere si è provveduto con la legge di ratifica n. 848 del 17 agosto 1957[232]. Il contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite è commisurato alle spese di funzionamento nonché alle spese per le Forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo. Detti oneri gravano sul capitolo 3339/piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale per l’anno 2007, recava uno stanziamento iniziale di euro 205.323.330. Tale stanziamento è stato poi incrementato nel corso della gestione, per euro 24.196.414, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, e per 50 milioni di euro mediante provvedimento di assestamento di bilancio.

Al fine di regolarizzare i rapporti finanziari con le Nazioni Unite viene proposto sul medesimo capitolo un incremento di 153.719.000 euro per l’anno 2008 e di 169.744.000 euro a decorrere dal 2009.


Ministero dell’interno

 

MissioneRelazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma    Trasferimenti a carattere generale agli Enti locali

Legge n. 206/2003, art. 2 – Ristoro minori entrate ICI - Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 – Interventi - cap. 1316)

2008

2009

2010

Anno terminale

1.281

256

256

P

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge alle attività di oratorio e similari e, quindi, esenta tali pertinenze dal pagamento dell'ICI.

Il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha comunicato che, in base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, di dover provvedere all’erogazione a favore dei comuni interessati della complessiva somma di 5.618.340 euro, contro lo stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla legge 206 del 2003.

Poiché il fondo complessivo destinato al suddetto intervento è stato sin qui adeguato nell’importo complessivo di 5.362.000 di euro, si rende necessario provvedere a fronteggiare il maggior onere, pari ad euro 256.340 annui a decorrere dal 2004, mediante iscrizione del provvedimento nell’allegato 1 in esame.

Si ricorda, in proposito, che la legge n. 206 del 2006, è stata già inclusa lo scorso anno nell’elenco delle eccedenze di spesa, con la previsione di un’eccedenza di 11.448 migliaia di euro per il 2007, e di 2.862 migliaia di euro a decorrere dal 2008.


 

Articolo 3, comma 157
(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

 

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l’anno 2008, di 556 milioni di euro per l’anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

 

 

Il comma 157 dispone la riduzione di 487,309 milioni di euro per il 2008, di 556 milioni di euro per il 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2010 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

 

Nel corso dell’esame parlamentare la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stata utilizzata a copertura degli oneri recati dall’approvazione di alcuni emendamenti. In particolare il Fondo ha subito le seguenti riduzioni:

§      15 milioni di euro per l’anno 2008, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento dell’autorizzazione di spesa per la stipula delleconvenzioni con i comuni, relative ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 550;

§      212,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 276 per l’anno 2009 e di 280 milioni per l’anno 2010 e di 180 milioni a decorrere dal 2011, a copertura degli oneri derivanti da varie disposizioni introdotte dall’approvazione dell’emendamento 9.478 del Relatore in Commissione bilancio alla Camera dei deputati;

§      5 milioni di euro per l’anno 2008, a copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di 2 milioni di euro a favore del CNEL, di cui all’articolo 3, comma 160, e di 3 milioni in favore del CNIPA, di cui alla Tabella C della legge finanziaria (D.Lgs. n. 39/1993);

§      50 milioni di euro per il 2008, a copertura degli oneri relativi all’acquisizione di velivoli antincendio, di cui all’articolo 2, comma 112;

§      169,8 milionidi euro per il 2008 a copertura di oneri recati da modifiche apportate durante l’esame in Commissione bilancio alla Camera dei deputati (art. 150, co. 7-bis A.C. 3256-A);

§      280 milioni di euro per il 2009 quale incremento,da 100 a 380 milioni di euro per l’anno 2009, dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 3, comma 8, da destinare per il 5 per mille dell’imposta sul reddito;

§      35 milionidi euro per il 2008 ad opera del maxiemendamento del Governo presentato in Assemblea alla Camera dei deputati a reintegro della dotazione della tabella A e a copertura degli oneri di altre modifiche apportate.

 

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presentava una dotazione a legislazione vigente per il 2008, pari a 7,6 milioni di euro.

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, nel corso dell’esame parlamentare, sono state introdotte alcune disposizioni nella legge finanziaria che hanno provveduto alla assegnazione di risorse al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per complessivi 490 milioni nel 2008, 560 milioni nel 2009 e 280 milioni a decorrere dal 2010. In particolare:

§      il comma 285 dell’articolo 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dal differimento al 2008 del regime agevolativo per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, disposto dal precedente comma 97, quantificato in 350 milioni di euro per il 2008 e 280 milioni di euro per il 2009, siano iscritte all’apposito Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;

§      il comma 365dell’articolo 2 prevede l’iscrizione sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 140 milioni di euro per il 2008 e di 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, quali maggiori entrate derivanti dalle variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati disposta dal comma 364.

 


Nella successiva tavola sono indicate le variazioni di bilancio determinate dalla manovra finanziaria per il 2008.

(dati in euro)

 

2008

2009

2010

Maggiori assegnazioni

490.000.000

560.000.000

280.000.000

Art. 2. co. 285

350.000.000

280.000.000

 

Art. 3, co. 365

140.000.000

280.000.000

280.000.000

Riduzioni a copertura

-487.309.000

-556.000.000

-280.000.000

Convenzioni LSU

-15.000.000

0

0

Disposizioni varie (em.9.478 Relatore)

-212.500.000

-276.000.000

-280.000.000

CNIPA e CNEL

-5.000.000

0

0

Velivoli antincendio

-50.000.000

0

0

5 per mille IRPEF

0

-280.000.000

0

Copertura modifiche V Comiss. Bilancio

-169.809.000

0

0

Maxiemendamento Aula

-35.000.000

0

0

Differenza

2.691.000

4.000.000

0

 

Conseguentemente, la dotazione in bilancio per il 2008 è così determinata:

(dati in euro)

 

2008

Bilancio a legislazione vigente 2008

7.567.334

Differenza

2.691.000

Legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007)

10.258.334

 

Al riguarda si osserva che il comma 95 dell’articolo 1 provvede alla riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 e contestualmente iscrive i risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica. Tali risorse sono, tuttavia, destinate a copertura degli oneri derivanti dalle ulteriori detrazioni per carichi di famiglia, disposte dall’articolo 1, comma 15 (vedi emendamento 2.261 riformulato del relatore, approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 4 dicembre 2007).

Conseguentemente sarebbe stato più opportuno ridurre la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 577.309.000 euro per l’anno 2008, di 646 milioni di euro per l’anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

Per quanto riguarda le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica si segnala che gran parte delle disponibilità sono state utilizzate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria - in corso di conversione), a copertura degli oneri recati dall’articolo 24 (100.000 euro per il 2008 e 1 milione per il 2009) relativo alla proroga dei contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute, dall’articolo 46 (1,2 milioni per il 2008 e per il 2009) recante disposizioni in favore di inabili, dall’articolo 47 (5 milioni nel 2008 e 4 milioni nel 2009) relativo al differimento del termine di soppressione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (c.d. milleopere), e dall’articolo 50 (2 milioni sia nel 2008 che nel 2009) relativo all’estensione anche al periodo 2008-2009 degli interventi a favore dei perseguitati politici e razziali.


 

Articolo 3, comma 158
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

 

158. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo61, comma 1, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l’anno 2008.

 

 

Il comma 158 dispone la riduzione di 150 milioni di euro per il 2008 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) previsto dall’articolo 61, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 

La riduzione è stata utilizzata a copertura parziale degli oneri recati dall’approvazione da parte della V Commissione bilancio della Camera dei deputati di un emendamento (ora comma 112 dell’articolo 2) che ha previsto l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi stessi.

 

Si ricorda che l’emendamento 42.37 del relatore autorizzava ai predetti fini la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008, ponendo il relativo onere a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il sub-emendamento 0.42.37.1 ha aumentato di ulteriori 50 milioni le risorse destinate ai velivoli antincendio, ponendo la copertura a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai fini dell’indebitamento, tuttavia, l’onere a carico del FAS è stato conteggiato, in ragione dei vincoli di impegnabilità delle somme iscritte nel fondo, per un ammontare triplo (150 milioni in luogo di 50).

 

Per una completa ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 2, comma 537.

 


Articolo 3, comma 159
(Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)

 

159. All’onere derivante dall’articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l’anno 2008 e a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo5dellalegge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 159 provvede alla copertura degli oneri recati dall’articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per il 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2010 – relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) – a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie.

 

Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia), che nell’ambito della nuova classificazione del bilancio dello Stato risulta inserito nel programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in campo internazionale).

 

La Tabella D della legge finanziaria per il 2008 autorizza un rifinanziamento del predetto Fondo pari a 3.200 milioni per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 300 milioni per il 2010.

 

Oltre alla riduzione disposta dal comma in esame, l’articolo 2, comma 378 riduce di 326 milioni per il 2008 la dotazione del Fondo quale copertura parziale dell’onere derivante dalla soppressione per il 2008 dell'applicazione della quota fissa (10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Conseguentemente le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ammontano a circa 8,6 miliardi di euro per il 2008, a 6,9 miliardi per il 2009 e a 5,3 miliardi per il 2010, come evidenziato nella successiva tavola.

 


Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente

5.698.000

4.897.500

4.998.000

Rifinanziamento Tabella D

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

Tabella F

8.898.000

6.897.500

5.298.000

Art. 2, co. 378 (copertura oneri sop­pressione ticket ambulatoriale)

-326.000

0

0

Art. 3, co. 159 (copertura oneri conven­zioni ASU)

-15.000

0

-15.000

Disponibilità in bilancio

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

 


 

Articolo 3, comma 160
(Assegnazione in favore del CNEL)

 

160. L’assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2008.

 

 

Il comma 160 dell’articolo 3 incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 l’assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), di cui alla L. 17/1973[233].

 

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è previsto dalla Costituzione che, all’art. 99, lo definisce: “organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”.

Il CNEL è stato istituito dalla legge 5 gennaio 1957, n. 3. La composizione e le attribuzioni del CNEL sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il Consiglio ha una durata di cinque anni.

In base alla sopra citata L. 17/1973 (art. 1), alla determinazione dell’assegnazione in favore del CNEL si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Il bilancio assestato 2007 reca per il CNEL un’assegnazione di competenza pari a 16,85 milioni di euro.

La legge di bilancio 2008 reca uno stanziamento complessivo pari a 20,2 milioni di euro[234].


 

Articolo 3, comma 161
(Copertura finanziaria)

 

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo11, comma 5, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

 

 

Il comma 161 dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, di cui all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978 e successive modificazioni, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

 

L’articolo 11, comma 5 della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, prevede che la legge finanziaria possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi del successivo articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

La disposizione comporta che le nuove o maggiori spese correnti previste nella legge finanziaria per il 2008 (compresi gli accantonamenti di tabella A), nonché le riduzioni di entrata, debbano trovare copertura in nuove o maggiori entrate di parte corrente, vale a dire entrate da iscriversi nei titoli I e II (rispettivamente entrate tributarie ed entrate extratributarie) e in riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Ne consegue il divieto di ricorrere, per la copertura finanziaria di oneri correnti, a risorse (maggiori entrate o riduzioni di spesa) di conto capitale.

 

Nell’ambito di una lettura sistematica delle disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, formulata nelle risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92 di Camera e Senato, è stata ammessa l’interpretazione secondo la quale gli oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria possono essere coperti anche ricorrendo all’eventuale miglioramento del risparmio pubblico[235] risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente rispetto all’analogo saldo come determinato nell’assestamento di bilancio relativo all’esercizio in corso.

In conformità all’interpretazione richiamata, pertanto, il vincolo di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria va inteso nel senso che la legge finanziaria non può determinare un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla più recente previsione assestata (o al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo evidenzi un saldo peggiore di quello dell’assestamento relativo all’anno precedente).

 

Il prospetto di copertura della legge finanziaria per il 2008 evidenzia oneri di natura corrente pari a 16.411 milioni di euro per il 2008, 16.234 milioni di euro per il 2009 e 16.143 milioni di euro per il 2010.

Gli oneri indicati nel prospetto sono riconducibili a:

-        nuove o maggiori spese correnti determinate dall’articolato (13.384 milioni di euro per il 2008, 10.236 milioni di euro per il 2009 e 11.113 milioni di euro per il 2010);

-        minori entrate correnti determinate dall’articolato (2.327 milioni di euro per il 2008, 5.449 milioni di euro per il 2009 e 3.916 milioni di euro per il 2010);

-        maggiori spese disposte dalla Tabella A (532 milioni di euro per il 2008, 511 milioni di euro per il 2009 e 748 milioni di euro per il 2010);

-        maggiori spese disposte dalla Tabella C (168 milioni di euro per il 2008, 38 milioni di euro per il 2009 e 366 milioni di euro per il 2010).

 

A fronte degli oneri correnti sopra indicati, il prospetto evidenzia mezzi di copertura per 7.097 milioni di euro per il 2008, 8.500 milioni di euro per il 2009 e 9.951 milioni di euro per il 2010.

I mezzi di copertura indicati nel prospetto sono i seguenti:

-        nuove o maggiori entrate determinate dall’articolato (2.420 milioni di euro per il 2008, 3.880 milioni di euro per il 2009 e 5.317 milioni di euro per il 2010);

-        riduzioni di spese correnti determinate dall’articolato (4.676 milioni di euro per il 2008, 4.620 milioni di euro per il 2009 e 4.634 milioni di euro per il 2010).

 

La restante quota di copertura è effettuata a valere sull’utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico, nella misura di 9.314 milioni di euro per il 2008, di 7.734 milioni per il 2009 e di 6.192 milioni per il 2010.

 


PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 3, comma 161)

 

 

copertura legge finanziaria

2008

2009

2010

 

(importi in milioni di euro)

1)   ONERI DI NATURA CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

Articolato:

13.384

10.236

11.113

Razionalizzazione P.A.

5.657

3.675

3.942

Eccedenze di spesa

623

200

200

Altri interventi

7.074

6.323

6.933

Effetti indotti

28

38

38

 

 

 

 

Tabella “A”

532

511

748

 

 

 

 

Tabella “C”

168

38

366

 

 

 

 

Minori entrate nette

2.327

5.449

3.916

Totale oneri da coprire

16.411

16.234

16.143

2)   MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

 

 

 

Articolato:

2.420

3.880

5.317

Riduzione spese correnti

 

 

 

Articolato:

4.676

4.620

4.634

Razionalizzazione P.A.

716

914

1.116

Previdenza

549

549

519

Altri interventi

2.889

2.886

2.704

Effetti indotti (effetto netto)

521

271

295

 

 

 

 

Totale mezzi di copertura

7.097

8.500

9.951

 

 

 

 

Utilizzo miglioramento risparmio pubblico

9.314

7.734

6.192

 

 

 

 

TOTALE COPERTURA

16.411

16.234

16.143

 

 

 

 

A – Miglioramento risparmio pubblico a L.V.

12.880

9.307

26.556

Margine

3.566

1.573

20.365

Risparmio pubblico Ass. emendato 2007

Risparmio pubblico a L.V. 2008

Risparmio pubblico a L.V. 2009

Risparmio pubblico a L.V. 2010

 

21.277

34.156

30.584

47.833

 

 


 

Articolo 3, comma 162
(Coordinamento della finanza pubblica)

 

 

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

 

Il comma 162 stabilisce che le disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2008 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Tale previsione appare volta a legittimare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali.

 

Ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente.

Anche l’articolo 119, comma secondo, della Costituzione prevede che le regioni e gli enti locali stabiliscano e applichino tributi ed entrate propri “secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

Dal momento che si tratta di materia di legislazione concorrente, è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.

 

Si rileva peraltro che talune disposizioni della legge finanziaria sono specificamente indicate quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, si tratta delle disposizioni contenute:

-          nell’articolo 1, comma 43, che attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione;

-          nell’articolo 1, comma 214, in base al quale le disposizioni in tema di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

-          nell’articolo 2, comma 33, recante una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali;

-          nell’articolo 2, comma 38,relativo alla rideterminazione da parte delle regioni degli “ambiti territoriali ottimali” nella organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

-          nell’articolo 2, comma 600, in base al quale le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro 90 dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in tema di razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni relativamente alle auto di servizio, alla corrispondenza postale, alla telefonia, ai beni immobili.

 


 

Articolo 3, comma 163
(Clausola di compatibilità con l’ordinamento delle regioni
a statuto speciale)

 

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.

 

 

Il comma 163 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

La cosiddetta clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome viene introdotta da tempo in ogni legge finanziaria, al fine di esplicitare il corretto rapporto tra le fonti normative.

Le disposizioni della legge finanziaria non modificano, in effetti, il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale.

 

 


 

Articolo 3, comma 164
(Entrata in vigore)

 

164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

 

Il comma 164 dispone, come di consueto, l’entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio dell’anno 2008 .

 

La norma prevede due eccezioni per le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2 – relative alla possibilità per gli enti locali di utilizzare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti - e al comma 36 dell’articolo 3 - relativo alla riduzione da sette a tre anni del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (cfr. le relative schede di lettura).

Tali norme entrano in vigore il 28 dicembre 2007, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge finanziaria.

 


 



[1]     Il diritto di uso – disciplinato dall’art. 1021 c.c – è analogo all’usufrutto, ma ha un contenuto più ristretto: esso attribuisce al suo titolare (c.d. usuario) il potere di servirsi di un bene mobile o immobile e, se esso è fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

[2]     Ai sensi degli artt. 1571 e ss. c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte (c.d. locatore) si obbliga a far godere all’altra (c.d. locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile, per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo (il canone di locazione).

[3]     La valutazione del costo d’uso è finalizzata all’iscrizione della relativa posta nel Fondo unico istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 205, della citata legge n. 296 del 2006.

[4]     Si rammenta che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce (articolo 64, comma 3) che l’Agenzia del territorio gestisca l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). L’Osservatorio ha il duplice obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e di fornire elementi informativi alle attività dell’Agenzia del territorio nel campo dei processi estimali. Ciò avviene, da un lato, mediante la gestione di una banca dati delle quotazioni immobiliari, che fornisce una rilevazione indipendente, sull’intero territorio nazionale, delle quotazioni dei valori immobiliari e delle locazioni, dall’altro, valorizzando a fini statistici e di conoscenza del mercato immobiliare le banche dati disponibili nell’amministrazione e, più in generale, assicurando la realizzazione di analisi e studi.

[5]     Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

[6]     Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. anche la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo. Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409 ha esteso la possibilità di scelta anche in favore della Chiesa evangelica valdese, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale. Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 tale possibilità di scelta è stata estesa anche in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”. Infine, la disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF è stata estesa anche all'Unione delle Comunità ebraiche italiane (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.

[7]     Articolo 2, comma 69 della legge n. 350 del 2003.

[8]     Inoltre, l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, ha previsto, a decorrere dal 2006, un’ulteriore riduzione di 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale.

[9]     Legge n. 296 del 2006.

[10]    La misura deve intendersi riferita alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007, mentre le  relative somme sono erogate ai soggetti beneficiari nell’esercizio 2008, come si evince del resto dall’imputazione temporale dei relativi oneri, per i quali è autorizzata una spesa riferita appunto all’anno 2008.

[11]    Nonostante il riferimento non univoco all’”anno finanziario 2008”, la disposizione dovrebbe intendersi riferita al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008 (come si desume dalla stima degli oneri che vengono coperti dal comma 6 con riferimento all’anno 2009, ciò in quanto, verosimilmente, si tiene conto dei tempi tecnici di erogazione delle somme  – cfr. oltre). La nozione di “anno finanziario” ha del resto rilievo sul piano contabile, ma non risulta univoca dal punto di vista tributario. Dalla formulazione letterale del testo non risulterebbe chiaro se la disposizione debba applicarsi al periodo d’imposta 2007, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008, o al periodo d’imposta 2008, e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2009. In proposito, si segnala che con riferimento ad una disposizione analogamente formulata della legge finanziaria 2006, la quale, introducendo proprio la disciplina del 5 per mille, conteneva il riferimento all’”anno finanziario 2006” (art. 1, comma 337, legge n. 266/2005) è stata necessaria una norma di interpretazione autentica, la quale ha specificato come la stessa dovesse intendersi applicabile al periodo d’imposta 2005 (art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273).

[12]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

[13]    Come sopra ricordato, nonostante il riferimento non univoco del comma 3 all’”anno finanziario 2008”, le disposizioni in esame dovrebbero intendersi riferite al periodo d’imposta 2007 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2008; le relative somme dovrebbero quindi essere erogate ai soggetti beneficiari nel corso del 2009.

[14]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 200.

[15]    Nel testo originario il numero massimo di componenti era pari, rispettivamente, a 5 e a 7.

[16]    Va segnalato che la giurisprudenza più recente sembra ricostruire la natura giuridica delle società in mano pubblica privilegiando gli elementi sostanziali rispetto a quelli meramente formali. Così, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe ormai pacifico che una s.p.a. in mano pubblica è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Va peraltro evidenziato che la norma in oggetto non riguarda solo le società a totale partecipazione pubblica, in relazione alle quali la suddetta giurisprudenza è stata per lo più elaborata.

[17]    Si tratta delle convenzioni, stipulate dalla Consip, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi.

[18]      Il testo originario della “legge quadro”, dopo aver previsto la conciliazione in via amministrativa delle controversie, disponeva che (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo) la controversia fosse devoluta alla competenza del giudice ordinario e vietava che nei capitolati fosse previsto il deferimento della controversia ai collegi arbitrali. Tale disposizione era stata ampiamente criticata, in quanto inopportunamente troppo severa verso l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici, ed è stata ritenuta da molti anche illegittima, in quanto indirettamente veniva a creare una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e a ledere gli stessi principi di eguaglianza e di garanzia del buon andamento della PA. Ciò spiega la riforma del 1995, che in realtà rappresentava una sorta di ritorno alla tradizione, in quanto sin dal 1865 (e quindi dalla prima normativa nazionale sui lavori pubblici) l’arbitrato aveva rappresentato il sistema preferenziale di soluzione delle controversie nel settore.

[19]    La più radicale fa riferimento addirittura alla natura della fonte idonea a disciplinare tale delicata materia, che – secondo tale opinione – sarebbe interamente coperta dalla riserva di legge di cui agli artt. 101 e 102 della Cost.

[20]    “visto con sfavore, quale possibile teatro o veicolo – come è stato detto in dottrina – di accordi in danno dell’interesse pubblico”.

[21]    Si ricorda che sulle disposizioni del c.p.c. in materia di arbitrato è intervenuta la riforma operata con l’articolo 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha comunque confermato il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri.

[22]    Tale disposizione prevede che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio e che resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

[23]    Su tale disposizione è successivamente intervenuto il comma 70 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che ha previsto il versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia pari all’1 per 1.000, piuttosto che all’1 per 10.000. Il successivo comma 71 ha quindi previsto il versamento direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici degli importi dovuti alla Camera arbitrale

[24]    L’Autorità aggiunge che “non è condivisibile l’idea che far confluire tutta la materia nell’arbitrato amministrato finisca per costituire una lesione della libertà negoziale, dal momento che le pubbliche amministrazioni, pur utilizzando forme privatistiche, restano pur sempre assoggettabili a regole di tipo pubblicistico che non sono imposte ai privati. E ciò sia perché si impegnano risorse pubbliche sia perché si movimenta una domanda aggregata preminente che richiede una regolazione di questo particolare mercato, ove occorre garantire a tutti gli operatori la parità d’accesso”.

[25]    L’Autorità ritiene inoltre necessario anche intervenire su una migliore razionalizzazione dei presupposti che consentono di abbassare il contenzioso e in particolare sui momenti iniziali della procedura che riguardano sia la progettazione che i bandi. Su tali profili, essa preannuncia un attento monitoraggio anche al fine di sviluppare proposte adeguate di eventuali soluzioni legislative.

[26]   In particolare,con l’art. 1-ter del D.L. n. 314/2004 è stata eliminata la previsione che imponeva agli enti beneficiari di presentare i progetti preliminari ai fini dell’ammissione ai benefici.

[27]    La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

[28]    L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it

[29]    La disposizione di cui al comma 4 tendeva a individuare le disponibilità da includere nel fondo, stante l’assenza di specificazioni al riguardo nel testo dell’articolo; le norme di cui al comma 5 hanno consentito al Parlamento di pronunciarsi in ordine all’impiego delle risorse disponibili.

[30]    Non sono confluite nei suddetti Fondi:

-        le risorse destinate al comparto della radiodiffusione televisiva locale;

-        le risorse relative a contributi in conto interessi;

-        gli stanziamenti determinati in Tabella C;

-        le somme classificate come spese obbligatorie.

      Si ricorda peraltro che l’elenco 3 allegato alla legge finanziaria 2006 ha contestualmente operato una riduzione della dotazione finanziaria per gli anni 2006-2008 di ciascuna unità previsionale di base, relativa a trasferimenti correnti ad imprese, destinate a confluire nei fondi unici, rispetto alla dotazione a legislazione vigente per l’anno 2006.

      Tale riduzione è stata pari al 29,5% degli stanziamenti di tutte le U.P.B. interessate (fatta eccezione per il Ministero dell’istruzione per l’anno 2006).

[31]   Regio decreto n. 2440 del 1923, art. 36, terzo comma.

[32]    Si ricorda che Gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

[33]    R.D. n. 2440 del 1936, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". Si ricorda che il terzo comma dell’articolo 36 del regio decreto n. 2440 ha subito numerose novelle, e da ultimo e stato modificato dall’articolo 12 delle legge n. 144 del 17 maggio 1999.

[34]    Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, disciplina, all’articolo 275 le modalità di accertamento delle somme da iscriversi come residui nel conto consuntivo. Come già detto (cfr. nota 1), gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo e a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell’esercizio scaduto.

Il secondo comma del citato articolo 275 prevede che tale dimostrazione deve indicare distintamente:

a)   le somme riferibili ad ordinativi diretti e ad ordini di accreditamento trasportati;

b)   le rate di spese fisse rimaste insolute, pari alla differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;

c)   le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

d)   le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento;

e)   le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, le spese per servizi in economia che vengano eseguite nell'anno, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra;

f)    i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, secondo comma del citato r.d. n. 2440/1923, cioè quelle somme iscritte quali residui, anche se non sono state impegnate.

[35]    Legge n. 468/1978, art. 20, terzo comma.

[36]    L. 5 agosto del 1978, n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.

[37]    D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 ”. Cfr., inoltre, la nota 1 della scheda relativa all’art. 34 del disegno di legge in esame.

[38]    l controllo preventivo di ragioneria è disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del D. P. R n. 367 del 1994.Gli uffici centrali del bilancio ricevono altresì dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze di contabilità economica, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione da parte del Ministero dell’economia. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di previsione (art. 9, comma 2).

[39]    Cfr. schema di regolamento n. 179 “Organizzazione del Ministero dell’economia e finanze”.

[40]    Cfr. art. 3, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 173 del 2003. Su di esso, in data 30 ottobre, la Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole con rilievi.

[41]    Audizione dinnanzi alle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera dei deputati , 10 ottobre 2007.

[42]    Secondo il Bilancio di previsione 2008 per capitoli (D.M. Economia e Finanze del 28 dicembre 2007) , il Fondo per la rassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale è iscritto, al Ministero dell’economia, alla Missione 25 “Fondi da ripartire” Programma 25.1 “Fondi da assegnare” u.p.b. 25.1.6, cap. 7496.

[43]   Tale disposizione ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio con esclusione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. L’individuazione dei fondi di rotazione che possono esser mantenuti fuori bilancio è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal 1° luglio 2004, le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, attraverso il versamento all’entrata delle relative disponibilità che saranno assegnate alle pertinenti unità previsioni di base;

[44]    Erano espressamente esclusi dai limiti ai tiraggi le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il CNEL, il Consiglio di Stato, Corte dei conti, TAR ecc., i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria e gli interventi di emergenza, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2004.

[45]    Tale Comitato è stato successivamente soppresso dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[46]    Pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2003 – S.O. n. 144.

[47]    Cfr. articolo 8, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come successivamente confermato dall’art. 47, co. 4 della legge n. 449/1997, dall’art. 66, comma 2 della legge n. 388/2000, dall’art. 32 della legge n. 289/2002 e dall’art. 1, co. 19, della legge n. 311/2004.

[48]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[49]    Va ricordato in proposito che il co. 162 dell’art. 3 del disegno di legge in esame prevede in via generale che tutte le sue disposizioni costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; non appare peraltro evidente se e quale incidenza abbia tale principio sulla disposizione in esame. Vedi anche al riguardo quanto detto infra, con riferimento al comma 53.

[50]    Il termine “altre” sembra attribuire anche alla Banca d’Italia la qualifica di autorità amministrativa indipendente, definendo una questione sin qui dibattuta in dottrina.

[51]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv. con mod. in L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[52]    In tema di statuizione legislativa di tetti massimi alla retribuzione, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che (sent. 124/1991, relativa ad un meccanismo di indicizzazione stabilito per legge in maniera cogente, pertanto ad una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame): “[…] l’autonomia collettiva non è immune da limiti legali. II legislatore può stabilire […] vincoli di compatibilità con obiettivi generali di politica economica, individuati nel quadro dei programmi e controlli previsti dall’art. 41, terzo comma, Cost. […] Compressioni legali di questa libertà, nella forma di massimi contrattuali, sono giustificabili solo in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata del provvedimento debba necessariamente essere predeterminata con l’indicazione di una precisa scadenza. Cessata l’emergenza che lo legittimava, la conservazione del provvedimento si pone in contrasto non solo con l’art. 39 Cost. […] ma anche con l’art. 36 Cost., del quale la contrattazione collettiva, secondo una interpretazione costituzionale consolidata, è lo strumento di attuazione”.

[53]    Il parametro della “retribuzione” è utilizzato da varie disposizioni, ultima tra le quali il citato art. 1, comma 593, della legge finanziaria 2006; in sede applicativa, l’importo è stato determinato in circa 274.000 euro lordi.

[54]    L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[55]    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[56]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[57]    La disposizione, essendo inserita nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, si applica a “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001).

[58]   L’art. 53 del citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti .

[59]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[60]   Il regolamento è disciplinato dall’art. 89 del T.U.E.L., che prevede i principi ispiratori per la sua redazione e ne disciplinai i contenuti essenziali.

[61]   Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005.

[62]   Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

[63]   Il testo iniziale dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 prevedeva che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

[64]    Art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000.

[65]    Art. 130 Cost., abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[66]    Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza 25 marzo – 8 agosto 2003, n. 4598.

[67]    L. 14 gennaio 1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. L’art. 148 del T.U.E.L. per quel che concerne il controllo esterno sulla gestione degli enti locali contiene esclusivamente un rinvio alle norme della L. 20/1994.

[68]    Art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, Disposizioni in materia di finanza locale, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

[69]    L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[70]    Si vedano i commi 7-9 dell’art. 7.

[71]    L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[72]    Si trattava, in particolare, dell’art. 1, co. 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha inserito nel T.U.E.L. l’art. 198-bis.

[73]    D.Lgs. 30 luglio1999 n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[74]    R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[75]    D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[76]    Art. 83, R.D. 2440/1923 e art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[77]    In tal senso C.Cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 24.

[78]    Corte di Cassazione, ordinanza a SS.UU., n. 19667 del 22 dicembre 2003.

[79]    Corte di Cassazione, sentenza a SS.UU., n. 3899 del 26 febbraio 2004.

[80]    Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, come modificato dall’art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[81]    Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

[82]    In tal senso si veda, ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. n. 5668 del 25 giugno 1997.

[83]    Per un elenco di tali soggetti si veda, in particolare, l’art. 74 del R.D. 2440/1923 e l’art. 178 del regolamento d’esecuzione di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Per gli enti locali si veda l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[84]    In tal senso si sono pronunciate anche altre sentenze della Corte dei Conti: si vedano, in particolare, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria n.553/EL/2002 del 10 dicembre 2002  e Sezione Giurisdizionale Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 423/EL/2002 del 28 ottobre 2003.

[85]    Disposizioni riferite genericamente a forme di assicurazione per i Consiglieri regionali contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato sono previste inoltre nelle regioni Piemonte (art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57, come modificato da ultimo con l’art. 1 L.R. 17 giugno 1997, n. 35) e Veneto (art. 6-bis della L. R. 10 marzo 1973, n. 9, inserito dall’art. 81 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6). La legge regionale per il Veneto prevede in particolare che l’onere derivante dall’assicurazione sia posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.

[86]    L.R. 26 luglio 1997, n. 24, Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

[87]    L.R. 5 novembre 1998, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. “Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri regionali”. Copertura assicurativa rischi derivanti dall’espletamento compiti istituzionali. La legge ha al riguardo introdotto l’art. 9-bis nella L.R. 19/1995.

[88]   Ad esempio, si vedano, in proposito, l’art. 30, co. 15, della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003); l’art. 1, co. 11 e 42, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e l’art. 1, co. 593, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), abrogato dall’art. 3, co. 43, della presente legge.

      Nell’ambito della presente legge si vedano, in particolare, le seguenti disposizioni (per le quali si rinvia alle relative schede illustrative): art. 3, co. 19;  art. 3, co. 23;  art. 3, co. 44; art. 3, co. 54; art. 3, co. 56.

[89]   Corte dei conti Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2007/QM del 27 dicembre 2007.

[90]   Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, sentenza n. 128/EL/2007.

[91]   il primo periodo di tale disposizione prevede, infatti ,che” la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

[92]   Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000, successivamente modificato dalla Deliberazione n. 2/DEL/2003.

[93]   La più recente relazione, riferita agli anni 2005-2006 (Doc. CI, n. 2), è stata trasmessa alla Presidenza il 2 luglio 2007.

[94]   D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, Disposizioni in materia di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51.

[95]   Art. 3, co. 7, della L. 20/1994.

[96] .  La più recente relazione, riferita agli anni 2005-2006 (Doc. XLVI-bis, n. 2), è stata trasmessa alla Presidenza il 2 luglio 2007.

[97]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[98]    Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[99]  Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[100]  Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[101]  Il C.d.P. della Corte dei Conti, istituito con l’articolo 10 della L. 117/1988 e modificato, per quanto riguarda la composizione, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006, ha competenza per i provvedimenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte (principalmente, ma non solo, per i provvedimenti di natura disciplinare).

[102]  L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[103]  La figura dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs. 267/2000; l’art. 98 prevede l’albo nazionale, al quale si accede per concorso, articolato per sezioni regionali (art. 98) e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, cui è affidata la cura di un interesse pubblico, qual è la corretta gestione della categoria dei segretari comunali e provinciali (art. 102).

[104]Art. 41 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[105]Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000, successivamente modificato dalla Deliberazione n. 2/DEL/2003 e dalla Deliberazione n. 1/DEL/2004.

[106]Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e de­gli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazione n. 22/01/DEL).

[107]Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2001).

[108]In proposito v. G. Carbone Corte dei Conti in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento IV, Milano, 2000 p. 499.

[109]V. in particolare l’art. 4 della L. 20/1994 e l’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999.

[110]Ai sensi del secondo comma dell’art. 100 della Costituzione, “la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”. Il successivo terzo comma rimette alla legge il compito di assicurare l'indipendenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato e dei loro componenti nei confronti del Governo.

[111]A seguito della riforma della Presidenza del Consiglio e della conseguente soppressione del relativo stato di previsione, il capitolo risulta ora iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (si tratta, in particolare, del cap. 2160, iscritto nell’ambito dell’u.p.b. 21.2.3 del programma relativo agli Organi a rilevanza costituzionale).

[112]Art. 10 della L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. Modifiche, per quanto riguarda la composizione del Consiglio sono state apportate, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006.

[113]Senato della Repubblica - 1a Commissione permanente. Resoconto della seduta n. 186 del 18 dicembre 2007.

[114]G/1817-B/1/1 Bianco.

[115]    A.C. 1746, art. 64.

[116]  L. 23 dicembre 1998 n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[117]    L’adeguamento relativo all’anno 2007 è stato disposto con d.p.c.m. del 27 aprile 2007 che ha previsto un incremento dei trattamenti rispetto a quelli in godimento alla data del 1° gennaio 2006 in misura pari a 4,28 per cento.

[118]    Nelle premesse al decreto si rileva che, in mancanza di una elaborazione specifica dell’ISTAT riferita al criterio di calcolo individuato dal comma 4 dell’art. 24 della L. 448/1998, si è individuato un possibile parametro di riferimento per l’aggiornamento dei trattamenti nel dato di contabilità nazionale relativo all’incremento nel periodo di riferimento della retribuzione pro capite lorda nella Pubblica Amministrazione (pari al 13,30 per cento), precisandosi tuttavia che tale dato non può essere tenuto presente in toto e giustifica quindi l’attribuzione, salvo conguaglio, di un aumento identico a quello stabilito nel precedente d.p.c.m.

[119]Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[120]Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[121]Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[122]In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[123]Recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

[124]L. n. 59/1997, cd. “Bassanini”, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[125]Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

[126]I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.

[127]Istituita dall’art. 1, comma 479 della legge finanziaria per il 2007 (legge n.296/06), è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[128]  Si tratta delle priorità indicate con apposita delibera della commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, norma che non risulta allo stato aver trovato ancora applicazione.

[129]Di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/97, ai sensi del quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

[130]Si ricorda che tra le materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva ai sensi della citata lettera r) figurano anche quelle inerenti pesi, misure e determinazione del tempo, nonché le opere dell'ingegno.

[131]Recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.”

[132]Di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

[133]Mediante una novella all'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[134]Recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[135]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[136]D.L. 4 luglio 2006 n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[137]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[138]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[139]  Delibera del CIPE 6 agosto 1999, Costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 134/99).

[140]L. 17 maggio1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[141]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[142]La disposizione sembra volta a rendere possibile un aggiornato e costante monitoraggio delle convenzioni in esame.

[143]  Si tratta delle misure previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[144]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (“lavoro a progetto”), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[145]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[146]  La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

[147]“Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”.

[148]L’articolo stabilisce altresì che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

[149]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[150]  In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311/2004 prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:

-     amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

-     agenzie;

-     enti pubblici non economici;

-     enti di ricerca;

-     enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico .

Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni ed espressamente autorizzate.

[151]Il comma in esame non provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le due finalità a cui le medesime sono destinate (stabilizzazione del personale e assunzione dei vincitori di concorso), attribuendo pertanto tale compito al D.P.C.M. relativo all’utilizzazione del Fondo.

[152]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[153]  L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[154]  Successivamente il D.P.R. n. 487 del 1994, Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

[155]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[156]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[157]Tali concorsi pubblici sono stati banditi con decreto direttoriale del 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004.

[158]  Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[159]Si ricorda che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria per il 2007 è prevista dall’articolo 2, comma 368, della legge finanziaria in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[160]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[161]  Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[162]La disciplina in questione riguarda tutte le pubbliche amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

[163]  L’inciso “nei limiti del presente comma” sembrerebbe riferito ai limiti di spesa (20% del Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) nell’ambito dei quali si può procedere alla stabilizzazione.

[164]  Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[165] La disciplina in questione riguarda tutte le pubbliche amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

[166]  Si ricorda che alle amministrazioni pubbliche non si applica la specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), introdotta dagli articoli 61-69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 con la finalità di superare gli abusi che hanno condotto all’uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l’articolo 1 del D.Lgs. 276/2003 precisa che, dall’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, resta escluso il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

[167]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[168] “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

[169]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[170]Tra le amministrazioni cui si applica il comma 103 della L. 311/2004 sono ricomprese anche tutte le amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria 2007.

[171]  Si ricorda che invece, ai sensi del comma 523, le suddette pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

[172]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[173]  Da ultimo, in attuazione delle disposizioni in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, recante Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed Agenzie,

[174]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[175]I commi 1072 e 1074 della legge finanziaria 2007prevedono un cambio di finalizzazione dei fondi destinati all’emergenza aviaria dall’articolo 1-bis, commi 8, 13 e 14, del decreto-legge n. 2 del 2006. A tal fine (comma 1072) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per le crisi di mercato, nel quale confluiscono le suddette risorse, le cui modalità di funzionamento (comma 1074) verranno definite, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[176]L. 5-aprile 1985, n. 124, “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”.

[177]  Il criterio suindicato appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni.

[178]  La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[179]  In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[180]Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.

[181]Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.

[182]Per quanto riguarda la disciplina relativa alle assunzioni e al contenimento delle spese per il personale per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, di cui al comma 557 della legge finanziaria 2007, cfr. infra, la scheda relativa al comma 120 dell’articolo in esame.

[183]Ai sensi del comma 519 il personale precario, per beneficiare della stabilizzazione, deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[184]“Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.

[185]Il relativo schema di regolamento (atto n. 180) è stato esaminato per l’espressione del parere, alla Camera dei deputati, dalla I Commissione (con rilievi delle Commissioni III e V), che ha espresso il parere nella seduta dell’8 novembre 2007.

[186]  “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[187]  Si consideri che, ai sensi del comma 676 della legge finanziaria per il 2007, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[188]  Con sentenza n. 4/2004, la Corte costituzionale ha stabilito che la norma di cui all'art. 19, comma 8, della L. 448 del 2001 è costituzionalmente legittima, quale norma strumentale rispetto al fine di coordinamento della finanza pubblica, e norma di principio (e non già di dettaglio), in quanto prevede che eventuali deroghe al principio della riduzione complessiva della spesa, cui deve improntarsi il documento di programmazione del fabbisogno del personale, siano analiticamente motivate.

[189]  Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, per il triennio 2007-2009, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono:

-     i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

-     le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi.

[190]  “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

[191]  “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[192]  Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[193]  “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[194]  L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

[195]  D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[196]  Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. 469/1997, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.

[197]  D.L. 12 maggio-1995, n. 163, recante “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[198]  Si consideri altresì che l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. L’attuazione delle procedure e dei criteri generali richiamati è demandata alla contrattazione collettiva nazionale.

[199]  “Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[200]Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.

[201]Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.

[202]Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.

[203]  “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[204]  “Codice dell'amministrazione digitale”.

[205]In questo modo si attua quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale il Ministero dell’economia è chiamato a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

[206]“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.”

[207]“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”, pubblicato sulla G.U. del 17 dicembre 2007, n. 292.

[208]  “Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[209]“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.

[210]La norma intende far salvo il trattamento economico goduto al momento del trasferimento, anche nel caso di attribuzione di una posizione stipendiale che implichi un trattamento economico inferiore, tramite l’attribuzione di un assegno ad personam. Tale assegno sarebbe poi utile, “previa temporizzazione”, ai fini del conseguimento del successivo scatto stipendiale.

[211]  D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[212]Sul punto, si veda, infra, l’illustrazione dei contenuti del protocollo di intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei segretari comunali e provinciali il 28 novembre 2007.

[213]La fascia A comprende i segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia, nonché di Provincia;

      la fascia B gli idonei alla titolarità di sedi di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione compresa tra 3.000 e 65.000 abitanti;

      la fascia C gli idonei alla titolarità di sedi di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione fino a 3.000 abitanti.

[214]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[215]  Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[216]I diritti di segreteria sono entrate correlate all’esercizio, da parte dell’ente locale, di pubbliche funzioni, dovuti per la prestazione di servizi organizzati nell’interesse generale e forniti su richiesta dei cittadini (artt. 40-42 della legge 604/1962). Dal 1 gennaio 1998 il 10% dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 604/1962 (esclusi quelli sugli atti urbanistico edilizi) riscossi dai comuni, province, comunità montane e consorzi è versato all’Agenzia per i segretari comunali.

[217]  D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2005, n. 89.

[218]  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168.

[219]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[220]  D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[221]  D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[222]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 3.

[223]  D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[224]  L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

[225]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

[226]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006.

[227]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007.

[228]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

[229]  Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo prevedeva, rispetto al BLV, un incremento di 460 milioni per il 2008, di 280 milioni per il 2009 e di 30 milioni per il 2010 a fronte di riduzioni di 770 milioni per il 2011 ed anni seguenti. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che modificava le autorizzazioni di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate riducendo di 1 miliardo gli stanziamenti per il 2008 e di 2.667,4 quelli per il 2010, a fronte di incrementi di 600 milioni per il 2009 e di 3.067,4 milioni per il 2011 ed anni successivi.

[230]  Decreto legge n. 194 del 2002, recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

[231]  A questo proposito si ricorda che la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1225) ha introdotto ulteriori indennizzi in materia di equa riparazione – per riconosciuta violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo1, comma 1) – già posti a carico della Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 12 del 2006, i quali sono stati trasferiti dal 2007, per quanto attiene ai pagamenti, alla competenza del Ministero dell’economia e finanze. La richiamata normativa non ha peraltro previsto finanziamenti aggiuntivi in favore del suddetto Ministero.

[232]  Legge n. 848/1957 “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”.

[233]  L. 8 febbraio 1973, n. 17, Aumento dell’assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

[234]  Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, unità previsionale di base 21.2.3, capitolo 2192.

[235]  Il risparmio pubblico indica il saldo corrispondente alla differenza tra il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli (entrate tributarie e entrate extratributarie, che costituiscono il complesso delle entrate correnti) e il totale delle spese correnti.