Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Schede di lettura (articolo 2, commi 304-642)
Riferimenti:
L n. 244 del 24-DIC-07     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 11
Data: 31/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AC n. 3256/XV   AS n. 1817/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Schede di lettura

(articolo 2, commi 304-642)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/11

Tomo IV

Edizione aggiornata

 

14 marzo 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-166;

§      Tomo II: articolo 1, commi 167-387;

§      Tomo III: articolo 2, commi 1-303;

§      Tomo IV: articolo 2, commi 304-642;

§      Tomo V: articolo 3.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche al testo apportate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e alle misure attuative intervenute entro la data del 31 gennaio 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0020s4.doc


INDICE

 

 

Tomo IV

 

Schede di lettura (articolo 2, commi 304-642)

§      Articolo 2, commi 304-306 (Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano)3

§      Articolo 2, commi 307-308 (Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)8

§      Articolo 2, commi 309-311 (Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)11

§      Articolo 2, comma 312 (Contributo al programma nazionale di ricerche aerospaziali)14

§      Articolo 2, commi 313-315 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)16

§      Articolo 2, commi 316-317 (Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)20

§      Articolo 2, commi 318-320 (Fondo di promozione della ricerca di base)22

§      Articolo 2, commi 321-332 (Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici)24

§      Articolo 2, comma 333 (Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche)34

§      Articolo 2, comma 334 (Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)35

§      Articolo 2, commi 335-336 (Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)38

§      Articolo 2, commi 337-338 (Dotazione organica degli Enti parco nazionali)42

§      Articolo 2, comma 339 (Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa)46

§      Articolo 2, commi 340-341 (Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio)48

§      Articolo 2, commi 342-343 (Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse)50

§      Articolo 2, commi 344-347 (Un centesimo per il clima)52

§      Articolo 2, commi 348-353 (Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)54

§      Articolo 2, comma 354 (Lega italiana per la lotta contro i tumori)64

§      Articolo 2, comma 355 (Registro dei dottori in chiropratica)66

§      Articolo 2, comma 356 (Autorità nazionale per la sicurezza alimentare)67

§      Articolo 2, commi 357-360 (Commissione nazionale per la formazione continua)69

§      Articolo 2, commi 361-365 (Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)73

§      Articolo 2, commi 366-368 (Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano)80

§      Articolo 2, comma 369 (Rideterminazione dell’indennità speciale di seconda lingua per i magistrati)85

§      Articolo 2, comma 370 (Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)86

§      Articolo 2, comma 371 (Gestione dei canili e gattili sanitari)89

§      Articolo 2, commi 372-373 (Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)90

§      Articolo 2, comma 374 (Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)94

§      Articolo 2, comma 375 (Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)96

§      Articolo 2, commi 376-378 (Quota fissa di partecipazione)98

§      Articolo 2, commi 379-381 (Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica)101

§      Articolo 2, commi 382-385 (Interventi per la tutela degli animali)103

§      Articolo 2, commi 386-387 (Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)105

§      Articolo 2, comma 388 (Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO)108

 

 

§      Articolo 2, commi 389-395 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)110

§      Articolo 2, commi 396-401 (Disposizioni in materia di istituzioni culturali)115

§      Articolo 2, comma 402 (Festival pucciniano)119

§      Articolo 2, comma 403 (Restauro archeologico di teatri)120

§      Articolo 2, commi 404-406 (Fondo per il ripristino del paesaggio)121

§      Articolo 2, comma 407 (Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)123

§      Articolo 2, comma 408 (Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)126

§      Articolo 2, commi 409-410 (Centro per il libro e la lettura)127

§      Articolo 2, commi 411-426 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)129

§      Articolo 2, comma 427 (Risorse per attività di supporto al settore della scuola)144

§      Articolo 2, commi 428-435 (Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)147

§      Articolo 2, comma 436 (Contributo al centro di ricerca CEINGE)160

§      Articolo 2, commi 437-439 (Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).162

§      Articolo 2, commi 440-443 (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)166

§      Articolo 2, comma 444 (Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”)170

§      Articolo 2, commi 445-449 (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)174

§      Articolo 2, commi 450-451 (Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)182

§      Articolo 2, commi 452-456 (Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)187

§      Articolo 2, commi 457-460 (Servizi socio-educativi)194

§      Articolo 2, comma 461 (Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)199

§      Articolo 2, comma 462 (Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)204

§      Articolo 2, comma 463 (Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)208

§      Articolo 2, comma 464 (Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori)210

§      Articolo 2, comma 465 (Fondo per le non autosufficienze)211

§      Articolo 2, commi 466-469 (Disposizioni per i soggetti affetti da cecità)212

§      Articolo 2, comma 470 (Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)216

§      Articolo 2, commi 471-473 (Fondo nazionale per le politiche sociali)218

§      Articolo 2, comma 474 (Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili)220

§      Articolo 2, commi 475-480 (Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)222

§      Articolo 2, commi 481-484 (Bilancio di genere)224

§      Articolo 2, commi 485-487 (Statistiche di genere)227

§      Articolo 2, commi 488-492 (Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)232

§      Articolo 2, commi 493-495 (Gestioni previdenziali)237

§      Articolo 2, commi 496-499 (Anticipazioni tra gestioni previdenziali)240

§      Articolo 2, comma 500 (Trasferimenti all’INPS)244

§      Articolo 2, commi 501-502 (Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)246

§      Articolo 2, comma 503 (Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)249

§      Articolo 2, commi 504-505 (Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)252

§      Articolo 2, commi 506-507 (Definizione di contenziosi con l’INPS)256

§      Articolo 2, commi 508-512 (Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)260

§      Articolo 2, comma 513 (Contributo per l’acquisto di personal computer)263

§      Articolo 2, comma 514-516 (Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto)265

 

§      Articolo 2, commi 517-519 (Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)269

§      Articolo 2, comma 520 (Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)276

§      Articolo 2, commi 521-530 (Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)278

§      Articolo 2, comma 531 (Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)288

§      Articolo 2, commi 532-534 (Sicurezza sui luoghi di lavoro)292

§      Articolo 2, commi 535-536 (Politiche migratorie nazionali e comunitarie)295

§      Articolo 2, comma 537 (Fondo per le aree sottoutilizzate)298

§      Articolo 2, comma 538 (Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)304

§      Articolo 2, commi 539-548 (Incentivi all’occupazione - Credito di imposta)306

§      Articolo 2, commi 549-552 (Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)313

§      Articolo 2, comma 553 (Stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana)322

§      Articolo 2, commi 554-556 (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)324

§      Articolo 2, comma 557 (Contributo scuola Jean Monnet)331

§      Articolo 2, commi 558-559 (Contributo compensativo)333

§      Articolo 2, comma 560 (Misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)335

§      Articolo 2, commi 561-563 (Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)336

§      Articolo 2, commi 564-568 (Promozione dello sport)341

§      Articolo 2, commi 569-576 (Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)345

§      Articolo 2, commi 577-585 (Potenziamento del Sistema pubblico di connettività)353

§      Articolo 2, commi 586-587 (Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)363

§      Articolo 2, commi 588-602 (Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)364

§      Articolo 2, commi 603-611 (Contenimento dei costi della giustizia militare)373

§      Articolo 2, commi 612-614 (Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico)381

§      Articolo 2, commi 615-626 (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)384

§      Articolo 2, commi 627-631 (Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)391

§      Articolo 2, commi 632-633 (Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)398

§      Articolo 2, commi 634-641 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)402

§      Articolo 2, comma 642 (Liquidazione convitti nazionali e istituti pubblici di educazione femminile)409


Schede di lettura
(articolo 2, commi 304-642)


 

Articolo 2, commi 304-306
(Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano)

 


304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio statale nell’anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

305. Per l’anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione.

306. Il fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 130 milioni di euro per l’anno 2009.


 

 

I commi 304-306 dell’articolo 2 intervengono in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Il comma 304 prevede una diversa allocazione delle risorse finanziarie che la legge 56 del 2005[1], recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, destinava, agli articolo 1 e 3, al progetto “Sportelli Italia all’estero” che non ha dato i risultati sperati.

In particolare, la norma stabilisce che le risorse in questione, disponibili al 31 dicembre 2007,siano versate – nel limite massimo rispettivamente di 12 e 2 milioni di euro - all'entrata del bilancio statale dell'anno 2008 e successivamente riassegnate al stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità previste dal comma 61, art. 4, della legge finanziaria 2004[2].

Si tratta di somme che altrimenti sarebbero andate in economia in quanto non utilizzate e che la disposizione in esame destina al finanziamento, in compartecipazione paritaria con fondi privati, (come si precisa nella relazione governativa che accompagna l’AS 1817) in particolare a due progetti di promozione all’estero di settori produttivi di eccellenza del made in italy e a un progetto promozionale, destinato alle piccole imprese, focalizzato sui mercati di prossimità (Balcani, Mediterraneo, Est Europa).

Parte delle risorse sono, inoltre, destinate a rafforzare il sistema delle camere di commercio all’estero e alla proroga per ulteriori due anni dei contratti a tempo determinato stipulati - in attuazione dell’art. 2 della legge 56/05 - con i funzionari assunti al fine di supportare le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero e che scadono nel 2008.

Con riferimento alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 2008 si segnala che l’art 24 del DL 248 del 2007, attualmente all’esame della Camera, al comma 1 dispone, appunto, la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei contratti di assunzione di personale a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale che risulti in servizio al 28 settembre 2007. La proroga dei contratti consente al Ministero di fronteggiare le esigenze legate alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle azioni svolte in favore dell’internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy.

Quanto al richiamato comma 61 della legge finanziaria per il 2004 si ricorda che ha istituito un Fondo, presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), finalizzato al:

-        sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, nonché la regolamentazione dell'indicazione di origine;

-        potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy nel mercati mediterranei, dell’Europa continentale ed orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si segnala che il comma 61, testé illustrato, è oggetto di modifiche da parte del dell’articolo 1, comma 174 , della presente legge.

Con riferimento alla legge n. 56/2005 si ricorda che all’articolo 1 ha previsto l’istituzione di sportelli unici all’estero (c.d. Sportelli Italia), quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel comparto e di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo. A tal fine la legge ha autorizzato una spesa complessiva di 6 milioni di euro per l'anno 2004 e 19,8 milioni di euro circa per l'anno 2005.

La promozione di investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero spetta al Ministro delle attività produttive (oggi Ministro del commercio internazionale) e al Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

Gli sportelli esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con il comitato nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero delle attività produttive. All'attività degli sportelli partecipano gli uffici dell'ICE, dell'ENIT, di Sviluppo Italia e di enti e istituzioni nazionali. Possono altresì aderirvi istituti di credito, consorzi di garanzia fidi e rappresentanze dei sistemi fieristici. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti.

La legge ha previsto, altresì, l’istituzione di strutture statali o regionali - anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia spa - per la formazione del personale operante nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, autorizzando a tal fine la spesa di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (art. 3).

Gli specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, previsti dall’art. 3 sono autorizzati nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero del commercio internazionale).

 

Il comma 305 destina 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008. A tale fine 50 milioni di euro sono prelevati dal fondo istituito dall'art. 2 del DL 251/1981[3] presso il Mediocredito centrale per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295[4].

 

Il citato fondo a carattere rotativo, istituito presso il Mediocredito centrale è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee a fronte di:

-        programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e di mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di mancata riscossione derivante da guerra o evento catastrofico nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità.

-        attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143[5] all'articolo 25 ha attribuito alla SIMEST - con decorrenza 1° gennaio 1999 - la gestione di vari interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema tra cui il fondo previsto dal decreto-legge n. 251/1981. La SIMEST spa è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi trasferiti era titolare.

 

Il fondo previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 finanzia gli interventi previsti dalle leggi 24 maggio 1977 n. 277, 24 aprile 1990, n. 100[6] e 9 gennaio 1991, n. 19[7]. Anche la gestione di tali interventi è stata attribuita alla SIMEST ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. 143/1998.

Il fondo finanzia gli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed in particolare:

a.    per crediti all'esportazione, in relazione a forniture all'estero di macchinari, studi, progettazioni e servizi di origine italiana (D.Lgs. 143/1998);

b.    investimenti all'estero, in relazione a crediti ottenuti da imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla SIMEST spa, in paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge 100/1990); per crediti ottenuti dalle imprese del Triveneto per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese partecipate dalla FINEST spa in paesi dell'Europa Centrale e Orientale (legge 19/1991).

Il Fondo di cui alla legge 295/1973 è amministrato da un Comitato agevolazioni composto da rappresentanti del Ministero del commercio internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante designato dalle regioni e da uno designato dall'ABI.

La destinazione di tale fondo, inserito nel fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, è soggetta a parere parlamentare[8].

 

Il comma 306 prevede un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei seguenti soggetti[9], individuati dall'articolo 15, comma 1, del citato D.Lgs. 143/1998:

a)  operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b)  banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c)  acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

 

L'articolo 14 del D.Lgs. 143/1998 ha previsto che il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponda, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui al comma 306 in esame, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.


 

Articolo 2, commi 307-308
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)

 


307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all’articolo10dellalegge 1° aprile 1999, n. 91, l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai fini dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbli­che, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministra­zione, ivi compresa quella di cui all’articolo15-septiesdeldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.


 

 

I commi 307 e 308 recano disposizioni finalizzate agli interventi di promozione e sicurezza della rete trapiantologica.

 

Il comma 307 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91[10].

Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica".

Il riparto delle risorse è operato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La misura attuale dello stanziamento annuo in favore dei centri regionali ed interregionali è pari a 2.169.119 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 91 del 1999.

All'autorizzazione di spesa in esame si fa fronte riducendo nella misura corrispondente lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (stanziamento relativo al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, istituito presso il Ministero della salute)[11].

 

Si ricorda che le funzioni del Centro nazionale per i trapianti - tra cui la tenuta delle liste dei soggetti in attesa di trapianto, l'individuazione dei criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti (ai fini dei trapianti) e la definizione delle linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti (allo scopo di assicurare l'uniformità dell'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale) - sono definite dal comma 6 del citato articolo 8 della legge n. 91 del 1999.

Le funzioni dei centri regionali per i trapianti - tra cui compiti di coordinamento nel settore in esame e nell'àmbito del relativo territorio, nonché di controllo sull'esecuzione di alcuni test - sono individuate dall'articolo 10, comma 6, della citata legge n. 91 del 1999.

Inoltre, i centri possono essere anche interregionali, se costituiti in associazione da più regioni, secondo la disciplina di cui al suddetto articolo 10 della legge n. 91 del 1999 (i centri interregionali hanno le medesime funzioni di quelli regionali).

 

Il comma 308 al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, modifica la disciplina relativa alle attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti, disponendo che esso, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, possa:

§      stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;

§      concludere - nei limiti delle risorse derivanti dai fondi istituzionali e dai programmi di ricerca nazionali ed internazionali - contratti di lavoro secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime modalità sono esplicitamente comprese, per quanto compatibili, quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Le disposizioni in esame fanno in ogni caso salva la disciplina dettata dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 che regolamenta le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e dei prodotti emoderivati.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni particolari mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli sopradescritti, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.


 

Articolo 2, commi 309-311
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)

 


309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidi­sciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.

310. Per le finalità di cui all’articolo5, comma 1, dellalegge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall’articolo1, comma 1042, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008.


 

 

L’articolo 2, al comma 309, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, allo scopo di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria ed alla formazione in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare  e multilaterale.

 

Il comma 310 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in vista del consolidamento delle basi tecnologiche dell’industria marittima e dell’incrementodel ruolodella ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta,finalità richiamate espressamente dall’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13[12]. I contributi sono concessi attraverso finanziamenti all’INSEAN,già riconosciuti all’istituto in base all’articolo 1, comma 1042, della legge finanziaria 2007.

 

L’INSEAN, Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, istituito con R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, Istituzione dell'Ente Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi. In genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’economia.

La legge 9 gennaio 2006, n. 13, autorizza il Ministero (delle infrastrutture e) dei trasporti, al fine di migliorare la sicurezza e la competitività della flotta, a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN di Roma e al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova, i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 (articolo 5).

 

Anche la legge finanziaria per il 2007 contiene misure in favore dell’INSEAN. In particolare, il comma 1042 autorizza il Ministero dei trasporti a concedere al medesimo un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale di cui all’articolo 5 della legge 9 gennaio 2006, n. 13. Il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’università e della ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento dell’INSEAN con altri enti pubblici di ricerca, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

 

Il comma 311 autorizza la spesa di 10 milioni di euro, per il 2008, allo scopo di realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare.

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto realizzato su più percorsi, “tracciati” (tratte terrestri) e “non tracciati” (tratte marittime), secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente all’esigenza di flussi di trasporto privi di soluzione di continuità, propria della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione.

Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’aumento di efficacia e competitività del trasporto risulta compatibile con la tutela dell'ambiente ed il decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.

A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto. Tra gi altri vanno ricordati: l'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM),  i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 413[13]e 1° agosto 2002, n. 166[14], gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dalla strada al combinato strada-mare (cosiddetto Ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002[15]), il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto dalla legge obiettivo[16].


 

Articolo 2, comma 312
(Contributo al programma nazionale di ricerche aerospaziali)

 

312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

 

 

Il comma 312 incrementa il contributo annuo che lo Stato destina alla gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46.

L’incremento previsto ammonta a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Il PRORA è un programma di ricerca aerospaziale - già denominato CIRA - varato nel 1979 con la delibera del CIPE del 20 luglio[17].

La legge 14 febbraio 1991, n. 46, recante "Contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziale", richiamata nell’articolo in esame, ha autorizzato una spesa di 43,5 mld. nel triennio 1991-93 e di 40 mld annui a decorrere dal 1994 quale concorso dello Stato alle spese necessarie per la gestione delle opere realizzate dal CIRA nell'ambito del suddetto Programma.

Il PRORA,la cui disciplina è stata sottoposta a revisione con il decreto 10 giugno 1998, n. 305 (Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)”, in attuazione dell’art. 5, comma 7, della legge 266/97 (c.d. legge Bersani) prevede:

-        lo svolgimento di attività di ricerca, la sperimentazione, la produzione e lo scambio di informazioni, nonché la formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali;

-        la realizzazione e la gestione di opere ed impianti funzionali a tali attività.

 

Il compito di definire e realizzare il PRORA è affidato al CIRA[18] sulla cui attività esercita un controllo il Ministero dell'università e della ricerca attraverso la Commissione di monitoraggio del PRORA, a cui è anche affidato il compito di formulare osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo programma, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto regolamento.

Lo stesso decreto, al successivo art. 4 prevede il concorso dello Stato - nella gestione delle opere in ambito PRORA e per le attività istituzionali - per un importo annuo di circa 20 milioni di euro, da erogare al CIRA ed a valere sullo stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca.

Si ricorda che in concomitanza con l'entrata in vigore di detto regolamento è stata abrogata la vecchia legge 16 maggio 1989, n. 184, relativa alla "Realizzazione e funzionamento del Programma nazionale di ricerche aerospaziali"(PRORA).

Si segnala che nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 (stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca- tab. 17) il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali è iscritto nel cap. 1678, “Contributo dello Stato per la ricerca scientifica”, UPB 2.2.2 (Interventi), del programmaRicerca scientifica e tecnologica di base”, la cui competenza, solo in parte destinata al Prora, ammonta a 41,8 milioni (DM 28 dicembre 2007 Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2008).

 


 

Articolo 2, commi 313-315
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

 


313. A decorrere dall’anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo1, comma 870, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L’attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo1, comma 873, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo5dellalegge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.


 

 

I commi 313-315 prevedono misure in favore dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, destinando, a tal fine, a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento -delFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST.La disposizione specifica che i progetti in favore dei quali è prevista tale riserva devono riguardare la ricerca di base (comma 313).

 

Si ricorda a tale proposito che il comma 870 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[19] ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

­       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[20];

­       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[21];

­       del Fondo per le aree sottoutilizzate[22], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

­       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Ai sensi del comma 871, il FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 874). Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS. L’autorizzazione di spesa è stata accantonata – come tutte le altre alimentate dal Fondo e destinate al finanziamento di interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla finanziaria – in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo. Più di recente, il decreto-legge n. 81/07[23] all’art. 13 ha disposto lo sblocco delle risorse vincolate sul TFR, prevedendo la concessione di anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento delle somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 758. La quota anticipabile riferita al FIRST risulta, pertanto, pari a 90 milioni di euro.

La ripartizione delle risorse del FIRST si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[24]. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato – Regioni. Con il riparto delle risorse del FIRST occorre comunque garantire il finanziamento di unprogramma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del Fondo sono determinate con regolamento del Ministro dell’università. Fino alla data di entrata in vigore del previsto regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST.

 

I progetti di ricerca ai quali è destinata la quota del fondo devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato. Tale comitato è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani.

 

In relazione agli indici bibliometrici per la valutazione dei componenti il comitato, la disposizione in commento fa riferimento all’impact factor e al citation index.

In proposito, si osserva che l'impact factor (IF) è un sistema di misurazione che determina la frequenza attraverso cui un articolo è citato in un anno o periodo determinato ed è calcolato dividendo il numero di citazioni dell’anno corrente per il numero di articoli pubblicati in un periodo di tempo anteriore[25]. L'IF è uno dei più utilizzati indicatori bibliometrici per valutare la produzione scientifica, pur essendo un criterio meramente quantitativo, poiché non permette di distinguere se un articolo abbia ricevuto citazioni positive o negative: dal punto di vista del fattore di impatto, è infatti sufficiente che un articolo sia citato. Il citation index indica quante volte un articolo di un autore è citato da un altro autore; il numero di citazioni successive di un lavoro è indice della sua importanza.

 

All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l’incremento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico (comma 315).

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 5 della legge n. 76 del 1985[26] stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati le aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico. Le aliquote aggiornate sono recate dall’art. 28 del decreto-legge n. 331 del 1993[27], e successive modificazioni, nella misura del:

a)  58,5 per cento per sigarette;

b)  23 per cento per sigari e sigaretti naturali;

c)  56 per cento per tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo;

d)  24,78 per cento per tabacco da masticare;

e)  24,78 per cento per tabacco da fiuto.

 

Il comma 314 dell’articolo in esame demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 313 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che il comma 873 della legge finanziaria 2007, così come modificato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 159/2007[28] prevede due provvedimenti di attuazione per l’operatività del FIRST. Così come originariamente stabilito, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST devono essere definiti con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di accelerare i tempi, per il triennio 2008-2010 si provvede mediante decreto del Ministro dell’università di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.


 

Articolo 2, commi 316-317
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

 

316. All’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All’articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

 

 

I commi in esame novellano la disciplina di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[29], relativa ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni[30].

 

Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 814, delle citata legge finanziaria per il 2007 prevedono che, per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[31], sia destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).

I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.

Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).

L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca[32].

Il comma 815 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006 determina gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del citato Comitato di valutazione, quantificandone l’importo massimo in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

La novella di cui al comma 316 rende permanente la quota di riserva destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

Di conseguenza, anche gli oneri per la costituzione ed il funzionamento del suddetto Comitato di valutazione (nel limite massimo di 100.000 euro[33]), sono quantificati in via permanente, anziché limitatamente agli anni 2007 e 2008 (comma 317).

 


 

Articolo 2, commi 318-320
(Fondo di promozione della ricerca di base)

 


318. È istituito, in via sperimentale, per l’anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l’assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.


 

 

I commi 318-320, recano misure per la promozione della ricerca di base tramite costituzione di un apposito Fondo, dotato di 10 milioni di euro, finalizzato ad incentivare l’erogazione di finanziamenti da parte delle Fondazioni bancarie.

In particolare in via sperimentale e per il solo anno 2008, viene istituito nello stato di previsione del ministero dell’università e ricerca un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione di 10 milioni di euro[34] (comma 318).

Le Fondazioni bancarie che investano nella ricerca di base potranno richiedere, fino al 20 per cento delle somme erogate, contributi a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. Tali contributi sono legati alla durata effettiva dei finanziamenti e comunque non possono essere richiesti per più di tre anni (comma 319).

Il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2008, stabilisce (comma 320):

§      gli obiettivi della ricerca di base per i quali possono essere concessi contributi in relazione a finanziamenti erogati dalle Fondazioni bancarie;

§      le modalità per la presentazione delle richieste di contributi;

§      i criteri per la valutazione dei piani di ricerca;

§      i principi per l’assegnazione dei contributi, anche al fine di rispettare i limiti di disponibilità del Fondo.

Il fondo in questione è allocato nello stato di previsione del Ministero dell’Università e ricerca, nel cap. 7246 nell’ambito del Programma 2.2 Ricerca scientifica e tecnologica di base della Missione 2 Ricerca e innovazione.

 

Si ricorda in proposito che le Fondazioni di origine bancaria sono soggetti non profit, privati e autonomi, esse perseguono scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico. La loro origine è connessa alla ristrutturazione del sistema bancario nazionale compiuto dalla legge L. 30 luglio 1990, n. 218[35] e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356[36], con la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti.

Ai sensi del D.lgs. 17 maggio1999, n. 153[37] le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente in alcuni settori e dagli utili derivanti dalla gestione degli investimenti traggono risorse per sostenere progetti di interesse collettivo, sulla base delle previsioni contenute nei rispettivi statuti; si tratta in particolare di attività inerenti i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della cultura, dello sport, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell'assistenza a particolari categorie  (tossicodipendenti, soggetti con disturbi psichici).

Fra i settori ammessi ogni tre anni ciascuna Fondazione ne sceglie cinque, definiti come “settori rilevanti”, ai quali devolve almeno il 50% delle risorse che erogherà nel corso dell'anno.

Nel 2005 le Fondazioni hanno distribuito complessivamente donazioni per 1.374 milioni di euro (+7,8% rispetto al 2004): il 30,6% destinato ad attività e beni culturali; il 15,6% a volontariato, filantropia e beneficenza; l'11,6% a programmi di Assistenza sociale; l'11,5% ad iniziative di Educazione, istruzione e formazione; il 10,4% alla Ricerca; l'8,8% a favore della Salute pubblica; il 6,9% per lo Sviluppo locale[38].

 


 

Articolo 2, commi 321-332
(Misure a tutela del territorio e dell’ambiente
e sui cambiamenti climatici)

 


321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d’intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall’anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l’attivazione di fondi di rotazione.

323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull’uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un’efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’articolo27dellalegge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1, deldecreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

328. Per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008.

329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell’articolo1, comma 247, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all’articolo63deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

331. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell’assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l’attuazione del presente comma è previsto l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.


 

 

Il comma 321 prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente,di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologicoe per favorire forme di adattamento dei territori. L’attuazione di tali piani deve avvenire d’intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino.

La norma in esame ripropone, almeno in parte, gli obiettivi dell’art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180[39] (ora confluito nell’art. 67 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. codice ambientale) e dell’art. 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernenti la realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico[40].

Si ricorda, in proposito, che il DL n. 180 del 1998 ha introdotto una serie di misure finalizzate da un lato all'accelerazione del processo attuativo della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, dall'altro all'adozione di interventi urgenti, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie.

L’art. 1 di tale decreto, ora abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006, prevedeva - tra l’altro - l’adozione, entro tempi definiti, da parte di tutte le autorità di bacino, di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) “che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”, nonché la definizione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico con priorità per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo stesso articolo prevedeva che per la realizzazione di tali interventi potessero essere adottate ordinanze di protezione civile.

Tale disposizioni si trovano ora riprodotte, nella sostanza, nell’art. 67 del citato d.lgs. n. 152 del 2006.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 16 della legge n. 179 del 2002 ha previsto, per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al DL n. 180 del 1998, la definizione e attuazione (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge), da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, di programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[41].

 

Viene inoltre disposto che, per le finalità indicate, sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183 del 1989 e al DL 5 ottobre 1993, n. 398[42], come determinate dalla tabella F della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione autorizza quindi la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e specifica, inoltre, che tali somme sono destinate anche all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332.

Nella tabella F della legge finanziaria 2007, relativamente alla legge n. 183 del 1989 e al DL n. 398 del 1993, è indicato uno stanziamento di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si fa notare che nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria[43] veniva sottolineato che gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico sono stimati in 44 miliardi di euro, di cui 4 miliardi solo per la fascia costiera.

 

Occorre richiamare l’articolo 33, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), che ha autorizzato, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2008 per far fronte alle esigenze dell’emergenza rifiuti in Campania. Tale disposizione ha previsto che, quanto a 20 milioni, al relativo onere si provveda mediante una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 321 in esame.

 

Il comma 322 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

 

Relativamente al solare termodinamico, si tratta - secondo l’ENEA - di una delle tecnologie disponibili per lo sfruttamento della fonte solare per la produzione di energia, “che consente di produrre calore ad alta temperatura mediante sistemi solari a concentrazione. Le possibilità di utilizzo di questa fonte energetica spaziano dalla produzione di energia elettrica alla chimica delle alte temperature per produzione di idrogeno e altri combustibili, alla dissalazione di acqua marina con processi termici, alla produzione di freddo con impianti ad assorbimento, fino alla produzione di calore per usi domestici ed impieghi nel settore agroindustriale. Il programma ENEA sul solare a concentrazione è stato finanziato con fondi pubblici da uno specifico articolo della legge finanziaria 2001”[44]. Ci si riferisce in particolare all’articolo 111 della 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recante un contributo straordinario all’ENEA per attuare “un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura”.

 

La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321.

 

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente l’individuazione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1° giugno 2008), delle modalità di utilizzazione del fondo.

Viene altresì previsto che tali modalità possano contemplare anche iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché l’attivazione di fondi di rotazione.

 

Il comma 323 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Tale fondo è in particolare finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321.

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1° giugno 2008), delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Il comma 324 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

 

Il comma 325, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Viene altresì disposto che sono a carico del Ministero dell’ambiente gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

Per le finalità della disposizione viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro sempre a valere sulle risorse di cui al comma 321.

 

Il Reparto Ambientale Marino (RAM) è stato istituito dall’art. 20 della legge n. 179 del 2002. Tale reparto ha sede presso il Ministero dell'Ambiente ed è posto alle dipendenze funzionali del Ministro.

L'art. 8 del D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) ha inserito il RAM tra gli organismi di supporto di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle sue funzioni per le attività che interessano la difesa dell'ambiente marino e delle coste.

Il RAM, per il concreto perseguimento delle finalità assegnate, si avvale di tutti gli Uffici Marittimi periferici. Sotto tale profilo, essendo comunque promanazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, svolge attività di impulso nei confronti delle Capitanerie di Porto, nonché azione di raccordo tra le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e le Autorità Marittime periferiche.

 

Il comma 326 assegna la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del comma 321, per le seguenti finalità:

§      prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare;

§      assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM.

Relativamente all’ICRAM, si ricorda che esso è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, vigilato dal Ministero dell'ambiente, che fornisce istituzionalmente supporto alle politiche delle amministrazioni centrali competenti e agli enti territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine. Attualmente, l'attività dell'ICRAM spazia su una vasta serie di temi di attualità e di rilevanza nazionale, in particolare l'Istituto supporta, in sinergia con l'APAT, assumendo un ruolo di primo piano, il Ministero dell'ambiente nei controlli sulla qualità dell'ambiente marino nell'ambito dell'unità di crisi per le emergenze in mare istituita in seno allo stesso Ministero. L'Istituto, è anche chiamato a fornire la propria collaborazione al Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di fornire accertamenti, in caso di fenomeni calamitosi, sulla rilevanza dei fenomeni stessi presso le imprese di pesca e acquicoltura sulla base di indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico.

 

Il comma 327, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179 del 2002.

Viene altresì previsto che tale estensione è finalizzata a rendere il Piano citato punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.

Per l’attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, alla quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL 21 febbraio 2005, n. 16.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 1, comma 1, del DL n. 16 del 2005 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire per il miglioramento della qualità ambientale dell'aria, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Successivamente l’art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha trasferito il citato fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed ha altresì previsto una riserva del 50% da destinare alle finalità di cui al DL n. 180 del 1998, prevedendo che “a tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico”.

Si rammenta altresì che il DM 16 ottobre 2006 ha istituito un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani, destinandovi una somma complessiva pari a 210 milioni di euro nel triennio 2006-2008, cioè precisamente il 50% non riservato alla difesa del suolo dal citato comma 432.

Relativamente al Piano Straordinario di telerilevamento si ricorda che esso è stato istituito dall’art. 27 della legge n. 179 del 2002 per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. A tal fine lo stesso articolo ha autorizzato il Ministero dell'ambiente a stipulare un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’obiettivo è quello di avviare, per la prima volta, la costituzione di una base dati rappresentativa del territorio nazionale, con particolare riguardo alla sua configurazione e al suo rapporto con l'ambiente, ad altissima risoluzione, e ad elevato valore aggiunto, da ottenersi tramite l'utilizzo delle tecnologie più evolute che le piattaforme satellitari e su aeromobili rendono attualmente disponibili.

I dati acquisiti saranno resi disponibili alle diverse amministrazioni innanzitutto per supportare le indagini conoscitive e le attività di prevenzione e di predizione nelle aree classificate e/o classificabili come quelle a elevato rischio di dissesto idrogeologico così come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino (PAI).

In data 26 gennaio 2006 è stata raggiunta un’intesa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge n. 179 del 2002, sulla proposta di accordo di programma tra il Ministro dell’ambiente, il Ministro della difesa e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del citato Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) ad alta precisione[45].

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero S152 del 9 Agosto 2007, è stato pubblicato il bando di gara per la "fornitura di dati, sistemi e servizi per la realizzazione del sistema informativo del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A)".

 

Il comma 328 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Si segnala, in proposito, che sul sito internet del Ministero dell’ambiente[46] è disponibile l’elenco cartografico delle aree marine protette istituite e di prossima istituzione.

Per quanto riguarda le aree marine protette di prossima istituzione, si tratta di 18 aree marine protette, per le quali è stato avviato l'iter istruttorio.

 

Il comma329 autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

 

L’art. 1, comma 247, della legge n. 311 del 2004, allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, aveva previsto che il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvedesse alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine era stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

Il comma 330 prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati:

§         all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica;

§         alla riqualificazione ambientale;

§         all’estensione delle reti ecologiche;

§         alla tutela delle risorse idriche;

§         al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici.

 

La stessa disposizione attribuisce la competenza della programmazione degli interventi all’Autorità di bacino di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente.

Si ricorda che l’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha previsto l’istituzione, in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64, di una Autorità di bacino distrettuale, provvedendo a sopprimere dal 30 aprile 2006 le precedenti autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Tra i distretti elencati nell’art. 64 figura (lettera b) del comma 1) il distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po[47], già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha novellato l'art. 170 del decreto n. 152 prevedendo che “nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina”. Lo stesso articolo ha previsto che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo correttivo “sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006”.

Per l’attuazione del comma 330 viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

 

Il comma 331autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sulle risorse del comma 321, al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni:

§         il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto;

§         e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

 

Il comma 332 prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia finalizzato:

§         alla mitigazione del rischio idrogeologico;

§         alla tutela e riqualificazione dell’assetto del territorio;

§         all’incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina.

Per l’attuazione della disposizione, viene previsto l’utilizzo del 10% delle risorse destinate, per l’anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

 


 

Articolo 2, comma 333
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche)

 

333. A decorrere dall’anno 2008, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

 

 

Il comma in esame istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

La disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1° aprile 2008) e con il concerto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo.

Si ricorda che numerosi interventi volti alla ristrutturazione e all’ammodernamento della rete idrica nazionale sono stati inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443). Tra essi, più di venti di interventi, tutti localizzati nel centro sud del territorio nazionale, sono già stati deliberati dal CIPE.

 


 

Articolo 2, comma 334
(Istituzione di un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)

 


334. Il comma 1284 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromo­lecolare organico ottenuto per polimeriz­zazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».


 

 

Il comma 334 novella il comma 1284 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)e aggiunge i commi 1284-bis e 1284-ter.

Si ricorda, innanzitutto, che il testo vigente dell’art. 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006 ha previsto l’istituzione di “un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale” alimentato da un contributo di 0,1 centesimi di euro “per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico”.

Lo stesso comma ha demandato ad un successivo “decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” l’indicazione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.

Il nuovo testo del comma 1284 conferma nella sostanza le disposizioni recate dal testo vigente relative all’istituzione del fondo e al rinvio ad un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di funzionamento e di erogazione delle relative risorse. Rispetto al testo vigente, vengono spostate al comma 1284-ter (e al contempo modificate) le disposizioni relative al contributo destinato ad alimentare il fondo stesso ed espunta la parte relativa alla titolarità del Ministero dell’economia ad emanare i necessari regolamenti attuativi.

Il comma 1284-bis prevede l’istituzione di un ulteriore fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, nonché del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati.

Nello stesso comma viene precisato che le disposizioni da esso recate perseguono le seguenti finalità:

§         tutelare le acque di falda;

§         favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto;

§         ridurre il consumo di acqua potabile;

§         ridurre la produzione di rifiuti;

§         ridurre le emissioni di anidride carbonica.

La disposizione prevede che il Fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter.

È altresì prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente volto a:

disciplinare le modalità di funzionamento del fondo;

individuare gli interventi destinatari dei contributi a valere sul fondo medesimo.

 

Il comma 1284-ter incrementa il contributo, già previsto dal vigente comma 1284, per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, da 0,1 a 0,5 centesimi di euro.

Rispetto al testo vigente viene inserita la definizione di materiale plastico, inteso come “il composto macromolecolare organico ottenuto per la polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili”.

Si ricorda in proposito che tale definizione riprende quella utilizzata sia a livello europeo (si veda l’art. 1 della direttiva 2002/72/CE e successive modifiche) che nazionale, ad eccezione della parte finale evidenziata di seguito in corsivo.

L’art. 9, comma 1, del DM 21 marzo 1973[48] recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” definisce la “materia plastica” come il “composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze”.

 

L’ultimo periodo del comma prevede la seguente destinazione delle entrate derivanti dal contributo di cui trattasi:

§      10% per l’alimentazione del fondo di solidarietà di cui al comma 1284;

§      90% per il fondo per le acque del rubinetto istituito dal comma 1284-bis.

 

In termini monetari si nota che la dotazione del fondo di cui al comma 1284 si riduce da 0,1 centesimi di euro (previsti nel testo vigente) a 0,05 centesimi (cioè un decimo del contributo di 0,5 centesimi, previsto dal comma in esame).


 

Articolo 2, commi 335-336
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)

 


335. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata all’istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio.


 

 

Il comma 335 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità.

La disposizione individua la dotazione del fondo in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Si ricorda che il “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010[49], elaborato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e adottato con la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto.

Il 18 dicembre 2006 il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto DEC/RAS/1448/2006 hanno approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, successivamente trasmesso alla Commissione europea che ha accolto il Piano a condizione che vi fossero apportati alcuni cambiamenti. Tale Piano quantifica gli assorbimenti di carbonio (derivanti da interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione) in 16,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Il Piano ed il relativo parere della Commissione europea costituiranno la base per la predisposizione del successivo Schema di Decisione di Assegnazione, attualmente in fase di elaborazione.

Si segnala, infine, che la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007)[50] sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall’agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale.

In merito, invece, al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, si richiama il DM 3 agosto 2007[51] con cui è stato approvato un Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico con una dotazione complessiva di 270 milioni di euro, in attuazione del comma 1121 e segg. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

 

Il comma 336 destina 2 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma precedente, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), in attuazione del Protocollo di Kyoto (ratificato con la 1° giugno 2002, n. 120) e della richiamata delibera CIPE n. 123 del 2002.

Si rammenta, innanzitutto, che con l’art. 1 del DM del 2 febbraio 2005[52] che ha dato attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, sono stati destinati 2.250.000 di euro per l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonché per l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali

Si ricorda, infatti, che l’istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI) è prevista dalla citata delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

I punti 7.3 e 7.4 della delibera prevedono in particolare:

-        la realizzazione, entro il 31 maggio 2005, da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia;

-        la realizzazione, entro il 31 dicembre 2006, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

Tali due strumenti sono, quindi richiamati nel “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010”[53]. In esso si legge che il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali rappresenta “lo strumento di certificazione delle quantità di carbonio assorbito dai sistemi agrari e forestali italiani. Il Registro è costituito dall’immagine dell’uso del suolo d’Italia a cui vanno riferiti i dati statistici sul contenuto di carbonio delle tipologie agrarie e forestali (suoli agrari; suoli, biomasse e necromasse forestali). La certificazione dei crediti di carbonio sarà diretta conseguenza della contabilizzazione delle variazioni del contenuto di carbonio nelle suddette tipologie...”. Nel Piano nazionale 2003-2010 viene indicata un’ipotesi di spesa di gestione del Registro per il periodo 2007-2012, pari a 6 milioni di euro.

In merito, invece, all’Inventario forestale nazionale, il citato Piano ne prevede l’aggiornamento ogni 5 anni in corrispondenza con la fine del periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (il primo aggiornamento, quindi, deve essere pronto per il 2012). “L’Inventario sarà composto dall’Inventario Forestale Nazionale (IFNI), da un Sistema Informativo Territoriale delle superfici forestali e da una banca dati sul contenuto di carbonio nelle biomasse, nelle necromasse e nei suoli forestali”. Nel Piano viene indicata un’ipotesi di spesa per l’Inventario Forestale Nazionale (azioni addizionali da intraprendere per il calcolo del carbonio nelle foreste e nel suolo) pari a 4 milioni di euro nel periodo 2003-2012.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle audizioni svolte presso l’VIII Commissione Ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici nel mese di giugno 2007, il Ministro dell’ambiente aveva comunicato che era in corso la verifica dei costi per il completamento dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio e per la realizzazione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio.

L’Inventario nazionale delle Foreste, infatti, realizzato dal Corpo Forestale[54] non è ancora utile, nella sua versione attuale, ai fini del conteggio delle emissioni, in quanto quantifica, al momento, solo l’estensione e la funzionalità degli ecosistemi forestali nazionali e tali informazioni non sono sufficienti per la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali. Pertanto all’inizio del 2003 hanno avuto inizio i rilievi per il secondo inventario forestale nazionale, l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), il cui obiettivo principale è la valutazione delle riserve di carbonio presenti negli ecosistemi forestali[55].

Si ricorda, da ultimo, che per il finanziamento delle misure derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto sono intervenuti l’art. 1, comma 433, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2006 e l’art. 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Si segnala, infine, l’art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che concede al Ministero dell’ambiente per l'anno 2007 un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La disposizione fa in particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, e attribuisce priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.


 

Articolo 2, commi 337-338
(Dotazione organica degli Enti parco nazionali)

 


337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell’articolo1, comma 93, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell’ambito del contributo dello Stato ai sensi dell’articolo32, comma 2, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all’articolo16dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall’anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 337 dell’articolo 2 autorizza gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ad incrementare le proprie piante organiche, entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco.

 

Il citato articolo 1, comma 93,della L. 311 del 2004ha previsto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001[56], un obbligo di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, in modo tale che ne conseguisse una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessivariferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica[57].

Le amministrazioni sopra indicate avrebbero dovuto pertanto provvedere, entro il 30 aprile 2005, alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingueva fra:

-        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la rideterminazione sarebbe stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

-        altre pubbliche amministrazioni, le quali avrebbero provveduto secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Si prevedeva che nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto alla rideterminazione entro il citato termine del 30 aprile 2005, la rispettiva dotazione organica restava fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.

La norma dispone inoltre che nel 2008 le amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere ad un’ulteriore rideterminazione dell’organico per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di limitazioni delle assunzioni (cd. “blocco del turn over”).

 

Si evidenzia che la rideterminazione autorizzata dal comma in esame, prevedendo un incremento della dotazione organica degli Enti parco, va in direzione contraria rispetto alla rideterminazione stabilita dall’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria 2005.

 

Si osserva che la disposizione in esame non indica in base a quale criterio si debba procedere alla ripartizione tra gli Enti parco delle unità complessive entro cui è possibile incrementare le piante organiche.

 

Tale rideterminazione deve avvenire nell’ambito di tali risorse:

§      contributo dello Stato previsto all’articolo 32, comma 2, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002);

§      entrate di cui all’articolo 16 della L. 6 dicembre 1991, n. 394[58];

§      ulteriori risorse attribuite ai sensi del successivo comma 338.

 

Si ricorda che l’articolo 32, comma 2, della L. 448 del 2001 ha disposto che gli importi dei contributi statali in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero interessato.

Inoltre, è previsto che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia, intendendosi rideterminate in maniera corrispondente le relative autorizzazioni di spesa. Su tale decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Inoltre, si ricorda che la L. 394 del 1991 ha inteso dettare i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (tra cui figurano i parchi nazionali), al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Tra l’altro, si prevede che i parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future (articolo 2). I parchi nazionali sono istituiti e delimitati in via definitiva con D.P.R., su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione (articolo 8)[59]. Alla gestione dei parchi naturali provvede l’Ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente (articolo 9).

In particolare, ai sensi dell’articolo 16, le entrate dell'Ente parco da destinare ai fini istitutivi sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, dai contributi delle regioni e degli enti pubblici, dai contributi ed i finanziamenti a progetti specifici, dalle donazioni e le erogazioni liberali in denaro, dagli eventuali redditi patrimoniali, dai canoni delle concessioni previste dalla legge, dai proventi delle attività commerciali e promozionali, dai proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle disposizioni regolamentari nonché da ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.La norma inoltre precisa che l’Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

 

Il comma in esame, inoltre, conseguentemente al previsto incremento delle piante organiche, dispone che, “per le finalità di cui al presente comma“, a decorrere dal 2008, gli Enti parco nazionali possano effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

 

Si osserva che la disposizione potrebbe prestarsi a dubbi interpretativi. Non è chiara la valenza da attribuire all’espressione “per le finalità di cui al presente comma“, che sembrerebbe da interpretare nel senso che le assunzioni autorizzate a decorrere dal 2008 sono volte a coprire gli ulteriori posti della pianta organica derivanti dall’ampliamento autorizzato dall’articolo in esame.

 

Il successivo comma 338 autorizza un contributo straordinario dello Stato, complessivamente pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per le finalità connesse all’incremento della pianta organica e alla conseguente assunzione di personale di cui al comma precedente, precisando che al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria (cioè entro il 31 marzo 2008).

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 27-bis del D.L. 159 del 2007[60], ha previsto disposizioni in materia di assunzione di personale nei Parchi nazionali. In particolare, nei limiti dell'importo precedentemente stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) – 2 milioni di euro - il Parco nazionale della Maiella e il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga sono stati autorizzati ad utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal richiamato comma 940, per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva[61].


 

Articolo 2, comma 339
(Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa)

 


339. La commissione di riserva di cui all’articolo28, terzo comma, dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l’ente cui è delegata la gestione dell’area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 339 modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva previste dall’art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Il numero dei componenti viene infatti ridotto da 11 a 7, come risulta dalla seguente tabella che mette a confronto la composizione vigente con quella prevista dall’articolo in esame:

 

Art. 28, comma 3, legge n. 979/1982

Comma in esame

a)  il comandante di porto che la presiede;

§   un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del RAM (Reparto ambientale marino presso il Ministero dell’ambiente);

b)  due rappresentanti dei comuni rivie­raschi designati dai comuni medesimi;

§   un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati;

c)  un rappresentante delle regioni territo­rialmente interessate;

§   un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vicepresidente;

d)  un rappresentante delle categorie eco­nomico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

 

 

e)  due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle parti­colari finalità per cui è stata istituita la riserva;

§   un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente, con funzioni di presidente;

 

f)   un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresen­tative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

§   un esperto designato dalle associa­zioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell’ambiente;

g)  un rappresentante del provveditorato agli studi;

 

h)  un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

 

i)   un rappresentante del Ministero dell'am­biente

§   un esperto del Ministero dell’ambiente;

 

§   un esperto designato dall’ICRAM.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28, quinto e sesto comma, della legge n. 979 del 1982, “la commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima” e, in particolare, “la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato”.

 

Lo stesso comma 339 prevede, inoltre, la conseguente ricostituzione, da parte del Ministero dell’ambiente, di tutte le commissioni di riserva entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 30 aprile 2008).


 

Articolo 2, commi 340-341
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio)

 


340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l’immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all’articolo32, comma 12, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2008.

341. All’articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».


 

 

Il comma 340 prevede l’incremento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, del Fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive istituito dall’art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[62], al fine di:

potenziare l’attività di sorveglianza e di tutela del territorio;

disincentivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici;

sostenere gli oneri a carico dei comuni per l’immediata demolizione delle opere abusive.

Si ricorda che l’art. 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

Lo stesso comma ha demandato la disciplina delle modalità di restituzione delle citate anticipazioni (che deve comunque avvenire in un periodo massimo di cinque anni), ad apposito decreto interministeriale, emanato in data 23 luglio 2004[63].

Il comma 12 dell’art. 32 dispone inoltre che, qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

 

Il comma 341 novella l’art. 27, comma 3, del testo unico in materia edilizia (recato dal richiamato DPR n. 380 del 2001), aggiungendovi un periodo al fine di consentire al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere entro tempi brevi (15 giorni successivi alla notifica dei provvedimenti definitivi adottati dopo l'ordine di sospensione dei lavori) al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.

Si ricorda in proposito che l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, dispone che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali (d'ufficio o su denuncia dei cittadini), l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, “il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”.


 

Articolo 2, commi 342-343
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse)

 

342. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per l’avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

343. Per l’attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

 

Il comma 342 dell’articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, da realizzarsi, in particolare, attraverso la conversione dei percorsi ferroviari dismessi in una rete di itinerari cicloturistici.

 

Il comma 343 affida al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – di concerto con i Ministeri dei trasporti e per i beni e le attività culturali - l’individuazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione del programma e l’avvio dei progetti di fattibilità, riferiti prioritariamente alle seguenti tratte:

§      Voghera-Varzi

§      Ospedaletti-Sanremo

§      Rimini-Novafeltria

§      Treviso-Ostiglia

§      Fermo-Amaldola

§      Val d’Orcia

§      Spoleto-Norcia

§      Paliano-Fiuggi

§      Capranica-Civitavecchia

§      L’Aquila-Sulmona

§      Sicignano-Lagonegro

§      Gioia del Colle-Palagiano

§      Lagonegro-Castrovillari

§      Valle dell’Anapo

§      San Gavino-Montevecchio

 

Per ferrovia dismessa si intende un tracciato ferroviario abbandonato. Nei paesi industrializzati vi sono, generalmente, molti tratti di linee ferroviarie dismesse[64]. Nella seconda metà del XX secolo, infatti, la chiusura di molte industrie e miniere, unitamente allo sviluppo della tecnologia dell’automobile e della rete stradale, ha conferito al trasporto su gomma il ruolo di mezzo prioritario negli spostamenti e determinato la dismissione di numerose linee ferroviarie. Spesso il tracciato resta abbandonato, in altri casi esso viene recuperato e destinato ad usi differenti - piste ciclabili, trekking, strade - ovvero ripristinato ad uso ferroviario ma con valenza esclusivamente turistica. Dopo le prime realizzazioni sporadiche degli anni ’70 e ’80, oggi, la conversione delle vecchie linee ferroviarie, in percorsi verdi pubblici, multi-funzionali e destinati ad un traffico non motorizzato (greenways), è una realtà in forte espansione. Per designare questo tipo particolare di percorsi verdi, nati sul tracciato di linee ferroviarie dismesse, le associazioni sorte per promuoverne la conversione hanno coniato termini differenti: railway paths in Gran Bretagna, rails-trails negli Stati Uniti, chemins du rail in Francia e in Belgio, vías verdes in Spagna.

 


 

Articolo 2, commi 344-347
(Un centesimo per il clima)

 


344. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di catego­ria, le associazioni ambientaliste di cui all’articolo13dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l’attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo «un centesimo per il clima».

347. Per l’anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.


 

 

Il comma 344 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’ambiente - di un fondo a contribuzione volontaria denominato “un centesimo per il clima”.

Viene infatti previsto il versamento volontario di 1 centesimo di euro:

§      per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione;

§      ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

 

Il comma 345, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegna le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) a versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.

Lo stesso comma elenca le seguenti finalità a cui tende il fondo:

§      finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile;

§      finanziamento delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2;

§         sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

 

Il comma 346 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai primi due commi.

Lo stesso comma dispone che tale decreto dovrà essere emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 1° aprile 2008) e sentite:

§      le organizzazioni rappresentative di categoria;

§      le associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

§      le associazioni dei consumatori.

 

Si ricorda che l’art. 13 della legge n. 349/1986 ha previsto il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'ambiente, delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni “sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna”[65].

 

Il medesimo comma 346 prevede, inoltre, che il medesimo decreto provveda all’istituzione di un Comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.

Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico delle dotazioni del fondo stesso.

 

Il comma 347, infine, assegna al fondo, per l’anno 2008, una dotazione iniziale di 1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso.

 


 

Articolo 2, commi 348-353
(Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci)

 


348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo3, comma 2, deldecreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo1, comma 4, deldecreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell’articolo1, comma 4, deldecreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell’Agen­zia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare alla ASL o all’organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interes­sata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

353. L’adempimento ai fini dell’accesso agli importi di cui all’articolo1, comma 181, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell’esercizio 2007, s’intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell’anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell’articolo1, comma 180, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell’idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco.


 

 

I commi 348-353 dell’articolo 2 integrano la disciplina vigente in materia di prescrizione e utilizzo dei medicinali e di contenimento della spesa farmaceutica.

 

Il comma 348 limita la possibilità di uso dei medicinali non ancora autorizzati in Italia e di uso dei farmaci in termini diversi rispetto all'autorizzazione.

In particolare, la norma prevede il divieto per il medico curante di prescrivere medicinali di cui non è autorizzato il commercio quando, sull’impiego del medicinale, non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

Analogamente, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, un medicinale industriale per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata o riconosciuta agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536[66], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale: i medicinali innovativi la cui commercializzazione sia autorizzata in altri Stati (ma non sul territorio nazionale), i farmaci non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, ed i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Tale possibilità è subordinata alla condizione che il farmaco sia tra quelli inseriti in un apposito elenco, predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (in precedenza, dalla Commissione unica del farmaco), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

In ogni caso, secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23[67], convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non possono essere inclusi nell'elenco i medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda[68].

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 23 del 1998, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale (prodotto industrialmente) per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata (ovvero riconosciuta in base alla summenzionata normativa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996), qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che non esista valida alternativa terapeutica e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Il comma 4 prescrive che, in ogni caso, il medicinale non è rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 (e sempre che, naturalmente, il farmaco rientri nell'elenco summenzionato).

Il comma 5 dello stesso decreto-legge n. 23 del 1998 stabilisce che la violazione, da parte del medico, di tale disciplina è oggetto di procedimento disciplinare.

L’articolo 1, comma 796, lettera z), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha introdotto alcune limitazioni all’applicazione della descritta normativa.

In particolare, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 1998 non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito esclusivamente nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. In caso di ricorso improprio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 23 del 1998.

Le regioni adottano le disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni in questione, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

Il comma 349 prevede che, ai fini delle decisioni che devono essere assunte per la redazione dell'elenco di medicinali di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) valuta (oltre ai profili di sicurezza) la presumibile efficacia del medicinale sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche (già concluse) almeno di fase seconda.

 

I commi da 350 a 352 dettano disposizioni per evitare sprechi di medicinali, con particolare riferimento al reimpiego di confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate.

 

Il comma 350 riguarda le confezioni (aventi i suddetti requisiti) già in legittimo possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali o di famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale o da un'organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria. La norma prevede che tali confezioni possano essere reimpiegate nell'àmbito della stessa residenza sanitaria o azienda sanitaria od organizzazione non lucrativa, qualora non siano richieste dal detentore all'atto della dimissione dalla residenza sanitaria (o, in caso di suo decesso, dagli eredi) o, rispettivamente, qualora siano restituite dalla famiglia che abbia ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda sanitaria o all'organizzazione non lucrativa.

 

Il comma 351 consente che le confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate - al di fuori dei casi di cui al comma 350 e di quelli in cui sia richiesta la conservazione in frigorifero a temperature controllate - siano consegnate dal detentore (che non abbia più necessità di impiegarle) ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle regioni e dalle province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

 

Il comma 352 richiede che le confezioni di farmaci, ai fini del reimpiego di cui ai commi 350 e 351, siano prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla verifica, alla registrazione ed alla custodia delle stesse. Si specifica, altresì, che le disposizioni in esame (commi da 350 a 352) si applicano anche a farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Il comma 353 concerne la verifica dell’efficacia delle misure di contenimento della spesa farmaceutica da parte delle regioni.

 

Con riferimento alla spesa farmaceutica relativa al 2007, si ricorda che il limite di spesa (nazionale e regionale) per l'assistenza farmaceutica territoriale è fissato al 13 per cento della spesa sanitaria corrente. Il tetto per l'assistenza farmaceutica complessiva è stabilito al 16 per cento[69]. Nel summenzionato limite del 13 per cento non rientra - oltre alla spesa farmaceutica relativa ai ricoveri ospedalieri - la distribuzione diretta per uso domiciliare (da parte delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali).

Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica ospedaliera il limite è fissato per il 2007 al 3 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato[70].

I limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2008 e seguenti sono ora disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[71] convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il citato articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN. La spesa farmaceutica in oggetto comprende:

-        la distribuzione dei farmaci in via convenzionata, al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti (ticket regionali);

-        la distribuzione diretta dei medicinali collocati in classe “A” ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione “per conto” e la distribuzione in dimissione ospedaliera.

La norma stabilisce, inoltre, che, a decorrere dal 2008, la spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta (la quale ultima, come detto, rientra nei limiti della spesa farmaceutica territoriale), non deve superare il limitedel2,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale.

 

Il commain esame specifica le condizioni in base alle quali si intendono rispettati da parte delle regioni i due tetti di spesa per il 2007 (13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata e 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata), ai fini dell'accesso alle quote di finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 164, della stessa legge n. 311 del 2004 prevede che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente[72], concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 173 dell’articolo 1 della stessa legge dispone, poi, che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001[73], pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi una serie di interventi e misure specifiche.

Il successivo comma 181 prevede, inoltre, che, con riferimento agli importi indicati al citato comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (che fissa il limite del 16 per cento, sia a livello nazionale che regionale, per l’assistenza farmaceutica complessiva).

 

In particolare, la norma statuisce che il limite del 13 per cento si intende rispettato in caso di conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nel 2007:

§      negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[74] per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007);

L’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 prevede che nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali disavanzi, è consentito l'accesso alle quote di finanziamento integrativo, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 alle seguenti condizioni:

     1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, le regioni devono procedere all’applicazione di una quota fissa per confezione (ticket) di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa all’applicazione di tale quota fissa, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. L’adozione e congruità di tali misure è verificata entro la stessa data dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;

     2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, le regioni interessate, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, devono presentare ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che rechi interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci. L’idoneità del piano deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata Intesa del 23 marzo 2005.

§      ovvero, per le regioni che abbiano stipulato un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006), negli importi definiti dai piani di rientro dal disavanzo sanitario.

L’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge finanziaria per il 2007 prevede l’istituzione di un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo. L’accesso a tali risorse è condizionato, tra l’altro:

-        alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. Tale accordo deve includere un programma di rientro del disavanzo entro il 2010;

-       all’attivazione dell’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta dell’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi.

Viene inoltre precisato che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, svolga un’attività di affiancamento alle regioni che hanno sottoscritto il previsto accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio, comprensivo del Piano di rientro dai disavanzi. Tale affiancamento è finalizzato al monitoraggio del Piano di rientro, all’adozione dei provvedimenti regionali subordinati alla preventiva approvazione dei suddetti Ministeri, all’attività dei Nuclei con funzioni consultive di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole regioni, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).

 

Le verifiche in oggetto sono compiute dal citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera a)).

Per quanto concerne il limite del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, esso si intende rispettato in caso di verifica positiva dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni.

Tali verifiche sono svolte congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[75] e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, con il supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (lettera b)).

 

Con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, si segnala che, da ultimo, l’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), attualmente in sede di conversione, proroga il meccanismo del pay-back di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che attribuisce alle aziende farmaceutiche la facoltà di chiedere la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale. La stessa norma reca, inoltre, norme volte a consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di adeguati elementi di conoscenza sulle dinamiche dei prezzi dei medicinali vendibili senza prescrizione medica. A tal fine, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'AIFA il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è messo in vendita.

 


 

Articolo 2, comma 354
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell’attività dell’assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

 

La disposizione in esame prevedeun ulteriore contributo straordinario, pari ad 1 milione di euro annuo per il triennio 2008-2010, in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla medesima.

Si ricorda che, in base all’articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 67[76], la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, a decorrere dall’esercizio finanziario 1963-64 riceve da parte del Ministero della salute un contributo annuale, unitamente ad altri enti di ricerca (Centro internazionale di ricerche per il cancro di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 947; Ufficio internazionale delle epizozie di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 927).

 

Il riparto delle risorse stanziate annualmente in sede di legge finanziaria è effettuato con decreto ministeriale, previo parere delle commissioni parlamentari.

Il decreto ministeriale di riparto relativo al 2007 ha attribuito alla Lega italiana per la lotta contro i tumori un contributo pari a 3.568.523,94 euro.

 

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)[77] ha stanziato, poi, un contributo straordinario di1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a beneficio della suddetta Lega, a cui si aggiungono le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Conseguentemente, a legislazione vigente, il contributo straordinario (che si somma alle risorse ordinarie individuate con il citato decreto di riparto) è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 2 milioni di euro per il 2009[78].


 

Articolo 2, comma 355
(Registro dei dottori in chiropratica)

 

355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

 

 

Il comma 355 dell’articolo 2 istituisce, presso il Ministero della salute,un registro dei dottori in chiropratica, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'iscrizione nel suddetto registro è consentita a coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale (nuova denominazione della laurea specialistica) in chiropratica o di titolo equivalente. La norma, seppur formulata implicitamente con riguardo al titolo necessario per l’esercizio della professione di chiropratico, istituisce, quindi, una nuova laurea specialistica; rinviando ad un regolamento la definizione delle disposizioni attuative.

Si specifica che il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente, come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.

Il chiropratico può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, o essere convenzionato con le medesime, nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (ossia entro il 1° luglio 2008), dal Ministro della salute.


 

Articolo 2, comma 356
(Autorità nazionale per la sicurezza alimentare)

 


356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare“, con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’amministrazione dell’Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell’Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010.(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 11 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.


 

 

Il comma 356, integralmente sostituito dall’art. 11 del D.L. n. 248/2007[79],attribuisce in primo luogo al “Comitato nazionale per la sicurezza alimentare”, istituito con l’Intesa Stato-Regioni del 17 giugno 2004 e già operativo presso il Ministero della salute, la nuova denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”, il che corrisponde al testo originario del medesimo comma 356. A seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 248[80], a decorrere dal 15 gennaio 2008, l’Autorità si trasforma in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia[81].

L’Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute; le norme sull’organizzazione, funzionamento e amministrazione dell’Agenzia saranno adottate con un D.P.C.M. su proposta del ministro della salute con il concerto di quello delle politiche agricole.

All’Agenzia, che funge da interfaccia dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), vengono quindi attribuiti, per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento,  2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro per il 2010.

 

Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, istituito con l’Intesa Stato – Regioni del 17 giugno 2004[82], è stato disciplinato dal Decreto in data 26 luglio 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali[83]. Dal comunicato del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 risulta che il Consiglio, prendendo atto del predetto decreto interministeriale, ha stabilito che il Comitato[84] abbia come sede referente la città di Foggia.

Il Comitato per la sicurezza alimentare è l’interfaccia dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002. il Comitato svolge, in particolare, funzioni di consulenza tecnico- scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.

Il Comitato (art. 2 del D.M. 26 luglio 2007) è composto di 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti la valutazione del rischi alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:

-        additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

-        additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;

-        salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

-        organismi geneticamente modificati;

-        prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie;

-        pericoli biologici;

-        contaminanti nella catena alimentare;

-        salute e benessere degli animali.

I membri del Comitato e gli esperti di cui il Comitato stesso intenda avvalersi devono impegnarsi ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, rendendo apposita dichiarazione in merito all’assenza di ogni conflitto di interessi.

 


 

Articolo 2, commi 357-360
(Commissione nazionale per la formazione continua)

 


357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo16-terdeldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall’articolo5deldecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

358. Per favorire l’attivazione dei nuovi servizi, l’Agenzia di cui al comma 357 può avvalersi, ai sensi dell’articolo17, comma 14, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l’Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all’articolo1, comma 308, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all’articolo92, comma 5, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall’attuazione dei commi da 357 a 360.

359. Per consentire all’Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L’Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all’articolo5, comma 5, deldecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall’articolo2, comma 4, deldecreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

360. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo16-terdeldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo5deldecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.


 

I commi in esame concernono la disciplina del sistema nazionale di educazione continua in medicina.

 

I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), diffusi in tutti i Paesi del mondo, comprendono l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.

La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...".

La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M. riguardante tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.

 

In particolare, i suddetti commi richiamano, ai fini della disciplina del sistema di E.C.M., l’Accordo del 1° agosto 2007 stipulato in sede di Conferenza Stato- regioni; in armonia con le previsioni del citato accordo, diretto a valorizzare il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua quale organismo di riferimento nazionale di indirizzo e coordinamento del programma ECM, potenziandone l’operatività e gli ambiti di intervento, viene disposto l’incardinamento della Commissione medesima nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali – istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 –. A quest’ultima, contestualmente rinominata “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali” e definita organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale (con compiti di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome), vengono formalmente trasferiti la gestione amministrativa del programma E.C.M. e il supporto alla sopraccitata Commissione.

 

L'Agenzia per i servizi sanitari regionali è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza del Ministero della Salute.

Essa è stata istituita con il D.Lgs. n. 266 del 1993 (art. 5) e svolge essenzialmente compiti di collaborazione nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome in materia sanitaria, anche a supporto delle loro iniziative di auto-coordinamento. I compiti dell'Agenzia sono stati stabiliti con provvedimenti normativi succedutisi nel tempo e riguardano la rilevazione, l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte in materia di organizzazione dei servizi, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, di qualità e costi dell'assistenza. La Conferenza Unificata, con delibera del 19 giugno 2003, ha espresso gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Inoltre l'Agenzia, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha avviato un Progetto Linee Guida, finalizzato alla elaborazione di linee-guida ed alla produzione di documentazione metodologica relativa alla loro elaborazione ed implementazione. L'Agenzia partecipa ai programmi di ricerca finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero della Salute.   

 

La nuova composizione della Commissione, in armonia con le previsioni dell’Accordo del 1° agosto 2007, viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute (comma 357).

 

Ai sensi del comma 358, viene consentito all’Agenzia di avvalersi di un contingente massimo di quindici unità di personale non dirigenziale di ruolo comandato dal Ministero della salute e da altre pubbliche amministrazioni e viene data facoltà al Ministro della salute di disporre, presso l’Agenzia medesima, distacchi per periodi massimi di due anni non rinnovabili di personale non dirigenziale di ruolo del Ministero della salute pari ad un massimo di 15 unità.

Agli oneri derivanti dalle citate disposizioni, comprese le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dall’accordo del 1° agosto 2007, nonché le spese di personale, si provvede mediante trasferimento al bilancio dell’Agenzia dei contributi alle spese di cui all’articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001)[85]

Il comma 359 determina in sessanta unità la dotazione organica del personale di ruolo dell’Agenzia, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. Viene pertanto data facoltà all’Agenzia di procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della citata dotazione organica e del finanziamento complessivo di cui all’articolo 5, comma 5[86], del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 42), integrato dai contributi precedentemente citati.

 

Vengono infine abrogate le disposizioni di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[87] (in materia di Commissione nazionale per la formazione continua), che risultano incompatibili con quelle descritte, nonché le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266[88], ove si fissa la dotazione organica del personale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato (comma 360).

 


 

Articolo 2, commi 361-365
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

 


361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

363. L’indennizzo di cui all’articolo1dellalegge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.

364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell’articolo2dellalegge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all’articolo5dellalegge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell’articolo1, comma 485, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311.

365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Le norme in esame recano disposizioni in favore di soggetti che abbiano subito danni in campo sanitario.

 

Il comma 361 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il comma 362 demanda, ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri in base ai quali, nell’ambito di un piano pluriennale, sono definite le transazioni in esame. In ogni caso, nell’ambito delle citate autorizzazioni, devono essere fissati criteri coerenti con quelli già determinati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002, assicurando priorità, a parità di infermità, ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[89] di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

L’articolo 1 del citato decreto ministeriale del 3 novembre 2003 precisa, tra l’altro, che, al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti, si provvede in base ai seguenti criteri: a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti; b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole; c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.

 

Con riferimento ai soggetti danneggiati in ambito sanitario, si ricorda che l’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede, al comma 1, un’autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Analogamente, a quanto previsto dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2008, il comma 2 del citato articolo 33 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione delle citate transazioni. La normaprevede, altresì, che la risoluzione delle controversie in atto sia attuata nell'ambito di uno specifico piano pluriennale e che i criteri per la definizione delle transazioni siano delineati, in analogia con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003[90], sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, in modo da assicurare priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

 

Si segnala che, per quanto concerne le modalità procedurali per la definizione delle transazioni, l’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, reca disposizioni analoghe a quelle riportate al comma 2 dell’articolo in commento. Anche al fine di evitare duplicazioni, sembrerebbe pertanto opportuno un maggior coordinamento delle citate disposizioni.

 

Il comma 363 estende il beneficio dell’indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

 

L’articolo 1 della legge n. 229 del 2005 stabilisce che alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana), è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera[91], un ulteriore indennizzo rispetto a quello già spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210[92].

Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio parametrato alla somma percepita dal danneggiato ai sensi della medesima legge n. 210 del 1992[93].

Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

In caso di morte dei congiunti, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

La citata legge n. 229 del 2005 stabilisce che, qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. A tal fine, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT (comma 4).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, prevede che, al fine di assicurare l’indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.

In attuazione di tale previsione, lo stesso articolo ha demandato al Ministro della salute di provvedere, con proprio decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

L’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, prevede, altresì, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, (ai quali è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione) sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

 

Infine, il comma 364 prevede che, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 e di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l’anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, mediante le occorrenti variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria di cui al comma 3 dell’articolo 83 del disegno di legge finanziaria in esame, si ricorda che le vigenti aliquote di accisa sui tabacchi sono contenute nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni. Tale decreto ha introdotto nuove misure rispetto a quelle indicate nella legge n. 75 del 1985 senza, peraltro, provvedere alla novella della norma originaria.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati sono stabilite nelle seguenti misure:

sigarette............................................. 58,50%;

sigari e sigaretti.................................. 23%;

tabacco da fumo................................. 56%;

tabacco da masticare.......................... 24,78%;

tabacco da fiuto.................................. 24,78%.

 

Appare opportuno segnalare che precedenti provvedimenti normativi hanno rinviato la determinazione di incrementi delle aliquote di accise sui tabacchi al fine di garantire un maggior gettito fiscale. In particolare:

-        l’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) prevedeva un aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sole sigarette al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003[94];

-        l’articolo 2, comma 62, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto la facoltà di disporre aumenti dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette al fine di assicurare, a decorrere dal 2004, ulteriori maggiori entrate annue per 650 milioni di euro. In attuazione di questa norma è stato emanato il D.M. 15 ottobre 2004 con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione delle sigarette dal 58 per cento al 58,5%;

-        l’articolo 1, comma 485, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha previsto un aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni nel 2005 e 1.000 euro a decorrere dal 2006. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, con il quale è stata aumentata l’aliquota di base della tassazione del tabacco da fumo dal 54 per cento al 56 per cento;

-        l’articolo 1, comma 551, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi;

-        l’articolo 1, comma 100, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la facoltà di aumentare l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui.

 

L’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 stabilisce che, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di vendita al pubblico dei generi di monopolio. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

 

Il comma 365dispone che una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, pari a 140 milioni di euro per il 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dal 2009, sia iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Tale fondo, iscritto nella U.P.B. 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, presenta una dotazione nel bilancio di previsione per il 2008 (legge n. 245/2007), pari a 10,3 milioni di euro.

 

Per una analisi dettagliata delle risorse del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 3, comma 157.

 


 

Articolo 2, commi 366-368
(Personale della associazione italiana della Croce rossa.
Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche
nella provincia autonoma di Bolzano)

 


366. Al fine di assicurare l’espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell’onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell’articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell’organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

368. All’articolo1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».


 

 

I commi da 366 a 368 dell’articolo 2 recano disposizioni relative al personale a tempo determinato dell’Associazione italiana della Croce rossa, nonché ad assunzioni presso gli uffici periferici dello Stato e degli enti previdenziali compresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

In particolare, il comma 366 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

In tutti gli altri casi di utilizzazione di forme di lavoro flessibile si applica la disciplina – volta a limitare tale utilizzazione - recata dalla legge finanziaria in esame, in particolare all’articolo 3, commi 76-80 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Alla copertura dell'onere derivante dalla conferma dei suddetti contratti a tempo determinato, l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4[95] convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha autorizzato la Croce rossa italiana a prorogare al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere, al fine di assicurare l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. L’applicazione di tale norma ha determinato una decurtazione di 8,5 milioni di euro dell’importo complessivo delle erogazioni del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica[96]per l’anno 2006, quale compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Per quanto concerne l’intervento di riordino di maggior rilievo dell’Associazione italiana della Croce rossa, il D.L. 19 novembre 2004, n. 276[97]ha modificato alcuni aspetti della struttura amministrativa dell’ente ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente (per la quale sono definiti procedura e termini) e dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

In particolare, si prevede l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio-sanitario, una diversa disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale e regole rigorose per l’accertamento dei soci con diritto di elettorato attivo.

Il processo di riordino si è concluso con l’approvazione del nuovo statuto dell’ente recato dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 97 del 2005, stabilisce che la Croce rossa, concorre attraverso lo strumento della convenzione:

-        ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché a svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70[98] della L. 23 dicembre 1978, n. 833[99], e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

-        al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati. 

L’articolo 3 (Servizi delegati) dello stesso D.P.C.M. consente alla Croce rossa di stipulare convenzioni per gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale e di essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti, purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

L’articolo 4 (Preparazione del personale e dei soci attivi), comma 2, prevede specifiche convenzioni che la Croce rossa italiana può stipulare con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che per la formazione delle infermiere la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico.

Da ultimo, l’articolo 48 (Regolamenti) stabilisce che il consiglio direttivo nazionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui al citato articolo 3.

 

La relazione illustrativaal disegno di legge iniziale (A.S. 1817)ricorda che le convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari concernono: il trasporto di infermi ed il soccorso urgente 118 (convenzioni con le aziende sanitarie locali); l'assistenza socio-sanitaria presso i centri di accoglienza profughi (convenzioni con le prefetture); il servizio di pronto soccorso aeroportuale (convenzione con il Ministero della salute); attività sociali e socio-sanitarie (convenzioni con amministrazioni pubbliche locali).

La stessa relazione osserva che il personale interessato dalla norma è pari ad oltre 1850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere risulta coperto dalle convenzioni stipulate dalla Croce rossa italiana su tutto il territorio nazionale che determinano un ricavo pari a circa 80 milioni di euro. Detratto il costo per il personale di 55 milioni di euro e le spese di funzionamento, pari a circa 15 milioni di euro, si configura, quindi, per la Croce rossa un ricavo netto derivante dalle attività svolte in convenzione pari a circa 10 milioni di euro.

Conseguentemente, secondo la medesima relazione, in assenza della norma in esame, si sarebbe avuta la mancata conferma dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato e la rescissione delle convenzioni in essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni (principalmente le aziende del Servizio sanitario nazionale) sarebbero restati invariati o sarebbero potuti risultare addirittura incrementati in ragione dell’affidamento ad altri soggetti dei servizi di pronto soccorso e di assistenza.

 

Il comma 367 reca disposizioni relative alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui al precedente comma 366.

In primo luogo viene precisato che al medesimo personale si applicano le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, di cui ai commi 90, 92 e 94 dell’articolo 3 della legge finanziaria in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Fatta questa premessa, il comma in esame dispone che per il personale che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni, nonché dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti.

Tale modalità di stabilizzazione avviene sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze. Con lo stesso protocollo vengono altresì definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari di cui al più volte richiamato comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

 

Il comma 368 aggiunge un periodo alla fine del comma 527 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), introducendo così nell’ambito della relativa disciplina una specifica previsione per l’assunzione di personale da destinare ad uffici pubblici situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Il citato comma 527 autorizza determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001) non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010.

Inoltre si dispone che le assunzioni in questione siano autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni[100].

 

In particolare il comma in esame, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al citato comma 527 della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda infine che una ulteriore novella del comma 527 della legge finanziaria del 2007 è prevista dall’articolo 3, comma 88, della legge finanziaria in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 2, comma 369
(Rideterminazione dell’indennità speciale di seconda lingua per i magistrati)

 

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo1dellalegge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

 

 

La disposizione in commento è volta a rideterminare in 400 euro l'importo dell'indennità mensile speciale di seconda lingua da riconoscere ai magistrati in servizio nella provincia di Bolzano e di Trento, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1165 del 1961[101].

 

Al riguardo, si ricorda che l'importo dell’indennità mensile spettante ai citati magistrati, originariamente fissato in lire 120.000 dall’articolo 1 della legge n. 454 del 1980[102], è stato da ultimo portato a 236 euro mensili dalla legge finanziaria del 2004[103].

 

La disposizione stabilisce in 150.000 euro il limite massimo della spesa annua consentita.

 


 

Articolo 2, comma 370
(Modifica all’articolo 4 della legge n. 281/1991)

 

370. All’articolo4dellalegge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

 

 

Il comma in esame è diretto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

La novella sopprime il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la pratica della sterilizzazione.

 

Nel quadro degli interventi di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali di affezione, il citatoarticolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991, come riformulato dal comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), demanda ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane di attuare, in via prioritaria, l’adozione di piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione.

A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse (afferenti al Fondo per l’attuazione della legge n. 281 del 1991) assegnate dalla regione agli enti locali per la realizzazione degli interventi di competenza[104].

Lo stesso comma 1 prevede che i comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, avvalendosi delle summenzionate risorse.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che i servizi comunali e i servizi veterinari delle ASL si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

Il citato articolo 2della legge n. 281 del 1991 detta specifiche norme sul trattamento dei cani e di altri animali di affezione. In particolare, si prevedono interventi di limitazione delle nascite dei cani e dei gatti effettuati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ovvero, a spese dei proprietari e dei detentori, presso ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici di animali e di privati.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili municipali e rifugi per cani), non possono essere soppressi.

Inoltre, i cani catturati o comunque provenienti dalle suddette strutture non possono essere destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore, mentre i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero di cui sopra, devono essere tatuati; i cani vaganti non tatuati, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle summenzionate strutture, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; essi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. I gatti in libertà, tra l’altro, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, prendere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire canili e rifugi per cani, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

Le strutture di ricovero per cani possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, garantendo il servizio di pronto soccorso.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l’articolo 8 della citata legge n. 281 del 1991 ha istituito uno specifico Fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991, presso il Ministero della salute.

La ripartizione delle risorse del suddetto Fondo tra le Regioni e le province autonome è effettuata annualmente, secondo i criteri di riparto definiti con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Con il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 1992sono stati determinati i seguenti criteri per la ripartizione delle disponibilità del suddetto Fondo:

-        il 42 per cento della disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti;

-        il 33 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti randagi;

-        il 25 per cento delle disponibilità viene ripartito in base al numero degli abitanti.

Si segnala, altresì, che l’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434 (Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo) ha autorizzato la spesa di 2,6 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 1999. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il finanziamento della citata legge n. 434 del 1998 è stato inserito nella Tabella C della legge finanziaria.

Per l’anno 2007 lo stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a 4,9 milioni di euro.

Per completezza, si ricorda, poi, che, al fine di realizzare un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione, nell’ambito degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno del randagismo, l'articolo 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato la spesa di euro 750.000 per l'anno 2002[105].


 

Articolo 2, comma 371
(Gestione dei canili e gattili sanitari)

 

371. All’articolo4, comma 1, dellalegge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

 

 

Il comma in esame detta un’ulteriore modifica alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), aggiungendo un periodo all’articolo 4, comma 1 della legge medesima, già modificata dal comma 370.

Le novità introdotte dal comma in esame riguardano le modalità di gestione dei canili e gattili sanitari da parte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Gli enti in questione provvedono alla gestione delle citate strutture direttamente o mediante convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che assicurino la presenza di volontari delle medesime associazioni con l’incarico di gestire le adozioni e gli affidamenti dei cani e dei gatti.

 

 


 

 

Articolo 2, commi 372-373
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)

 


372. A valere sulle risorse dell’apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l’anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull’offerta attiva del vaccino.

373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l’anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l’anno 2049, finalizzata al sostegno dell’Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.


 

 

Il comma 372 prevede che uno specifico stanziamento sia destinato, per il 2008, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

Si ricorda che il vaccino HPV è volto alla protezione contro il virus del papilloma umano, virus che provoca il tumore al collo dell'utero.

Lo stanziamento in oggetto è pari (come detto, per il solo 2008) al cinquanta per cento delle risorse del Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 2, comma 616della presente legge finanziaria.

Tale comma dispone l'istituzione di specifici fondi, da ripartire con decreti ministeriali, nei singoli stati di previsione dei Ministeri, in relazione alla cessazione delle iscrizioni di stanziamenti correlati a versamenti di somme, all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi inclusi nell’elenco allegato allo stesso disegno di legge finanziaria per il 2008 (per maggiori dettagli, si rinvia alla scheda sull’articolo 131).

 

Il comma 373 autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro per il periodo 2008-2049, così ripartita: 40 milioni per il 2008, 50 milioni annui dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049 a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

Per conseguire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio[106], la nuova formulazione del comma in commento mira a consentire l’utilizzo di meccanismi innovativi, capaci di sostenere lo sviluppo dei Paesi poveri, (tassazioni internazionali, International Financial Facility, diritti speciali di prelievo, rivalutazione delle riserve auree, uso e valorizzazione delle rimesse, contributi privati volontari) a fianco dei più tradizionali canali di finanziamento dell’Aiuto pubblico allo sviluppo. 

Si ricorda che l’Italia, dando corso all’impegno assunto, nell’ambito delle Nazioni Unite, con la Dichiarazione di Ginevra nel 2004 di aumentare il livello degli aiuti per lo sviluppo in maniera costante fino al 2015, ed anche a seguito del successivo rapporto sui Meccanismi finanziari innovativi redatto nel 2004, si è attivata per esplorare e sperimentare canali di finanziamento ulteriori e complementari rispetto a quelli tradizionali, che consentano di colmare il divario tra le risorse necessarie e quelle effettivamente disponibili.

In particolare, nel 2007, è stata autorizzata con la legge finanziaria per il 2007 la partecipazione dell’Italia all’IFFIm (International Facility for Immunisation), meccanismo innovativo che prevede, mediante l’emissione di titoli obbligazionari, la raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci e vaccini da parte del GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Inoltre l’Italia segue attentamente le altre iniziative in campo internazionale per la messa a punto di ulteriori meccanismi innovativi di finanziamento e di misure utili all’individuazione di tasse globali di scopo, sulla scia della nota proposta della Tobin Tax[107]. A tal fine, l’Italia ha annuciato la sua intenzione di entrare a far parte del Leading Group on Solidarity levies to fund development, noto anche come gruppo Lula-Chirac.

In tema di riduzione del debito, la legge 25 luglio 2000, n. 209[108] definisce il quadro normativo italiano per decidere misure, in sede bilaterale e multilaterale, di riduzione del debito dei Paesi poveri e maggiormente indebitati, nonché misure a favore della riduzione della povertà di tali Paesi (art.1). Condizione per l’annullamento del debito è che il Pese debitore si impegni a rispettare i diritti umani, a rinunciare alla guerra e a perseguire il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo la riduzione della povertà (art. 1, comma 2 e art. 2). Per quanto riguarda le condizioni, le modalità e i termini dell’annullamento (art. 3), essi sono stabiliti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati. L’art. 4 precisa inoltre che l’annullamento può essere perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti e meccanismi contemplati nell’ambito di intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori. L’art. 6 prevede, infine, che il Ministro del  Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministro per l’Economia e finanze) presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge in questione.

Dalla Relazione al Parlamento (Doc. CLXXXIII n. 1) sulla riduzione del debito dell’ottobre 2006, risulta che il totale cancellato dall’Italia ha raggiunto i 6 miliardi di euro nei confronti di 35 Paesi beneficiari. Tali risorse sono state allocate dai beneficiari su programmi di sviluppo e di riduzione della povertà, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge  n. 209 del 2000.

Si ricorda che le principali iniziative assunte a livello internazionale per la cancellazione del debito dei Paesi poveri sono la Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) e la Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

Nel 1996 al Vertice G7 di Lione del 1996 fu adottata l' "Iniziativa HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries) per rendere sostenibile nel medio-lungo periodo il debito estero dei Paesi più poveri (low income countries).

Il Vertice G7/G8 di Colonia del 1999 decise di: aumentare il numero dei Paesi eleggibili all'Iniziativa (alleggerendo le condizionalità per l'accesso); elevare l'ammontare del debito eleggibile a cancellazione (dall'80% di Lione al '90% ed oltre, ove necessario' del debito 'pre-cut-off-date'; accelerare i tempi di messa in atto del Programma attuativo dell'Iniziativa e rafforzare il legame fra risorse finanziarie liberatesi dalle cancellazioni debitorie, Programmi nazionali di Riduzione della Povertà (Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP) e sviluppo economico. La nuova più incisiva Iniziativa venne ridenominata "Iniziativa HIPC rafforzata" (Enhanced HIPC Initiative). All' Iniziativa possono accedere quei Paesi che oltre ad essere eleggibili ai prestiti altamente concessionali della International Development Association - IDA della Banca Mondiale (c.d. Paesi "IDA-only"), abbiano un debito insostenibile in base alle apposite analisi finanziarie degli esperti delle IFI (c.d. Paesi "IDA-only" HIPC).

A seguito dei risultati conseguiti dall’iniziativa HIPC di cancellazione attuata dai creditori del Club di Parigi, in esecuzione della quale ha avuto luogo una serie di cancellazioni debitorie, i Paesi del G8 hanno approvato nel vertice G8 di Gleneagles del giugno 2005 un’ulteriore iniziativa per l’alleggerimento del debito estero dei PVS denominata Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

L’Italia è stata fra i promotori dell’Iniziativa HIPC ed ha sostenuto l’MDRI in ambito G8 dando la piena disponibilità a contribuire al finanziamento dell’iniziativa.

L’Iniziativa prevede la cancellazione del 100% del debito verso tre Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI): Fondo Monetario Internazionale-FMI, la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. La MDRI intende principalmente assistere i Paesi debitori nel raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals-MDGs) individuati in ambito Nazioni Unite, che mirano a dimezzare la povertà entro il 2015.

Il FMI, accogliendo anche il suggerimento di numerosi Paesi in via di sviluppo, ha deciso di includere nell’iniziativa anche i Paesi non-HIPC che abbiano un reddito pro-capite annuo inferiore a 380 dollari.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio Esecutivo del Fondo ha completato la valutazione del primo gruppo di Paesi eleggibili, qualificandone 19 per l’Iniziativa (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cambogia, Etiopia, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mozambico, Nicaragua, Niger, Ruanda, Senegal, Tagikistan, Tanzania, Uganda e Zambia). Il debito che verrà cancellato nei confronti del FMI ammonta complessivamente a 3,3 miliardi di dollari.

In data 5 gennaio 2006 è divenuta operativa la decisione adottata il 21 dicembre 2005 dal Consiglio Esecutivo del FMI di cancellare il 100% del debito dei 19 Paesi poveri e successivamente è stato acquisito il necessario assenso ai fini dell’avvio dell’iniziativa di tutti e 43 i Paesi creditori che partecipano finanziariamente a coprire i costi per il FMI della cancellazione.

La Banca Mondiale ha approvato nel marzo 2006, i dettagli del finanziamento e dell’attuazione del proprio contributo alla MDRI, che porterà alla cancellazione del debito IDA di alcuni fra i Paesi più poveri a partire dal 1° luglio 2006. Dalla cancellazione dei debiti IDA è previsto un alleggerimento debitorio di oltre 37 miliardi di dollari per un periodo di 40 anni (di cui 22,15 sono debiti dei Paesi Africani che hanno raggiunto il completion point dell’HIPC).

Si ricorda infine l’impegno richiesto, nell’ambito dei negoziati in corso per la XV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), ai Paesi donatori a provvedere, in aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, alla copertura dei costi dell’iniziativa MDRI per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 374
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale)

 


374. Per gli anni 2008 e 2009, l’importo di 60,5 milioni di euro previsto dall’articolo1, comma 806, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;

b) alle malattie rare;

c) all’implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;

d) all’attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

f) all’attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.


 

 

Il comma in esameridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

Il comma 805 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 ha istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell’attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nonché dei progetti promossi dalle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

L’importo annuale del Fondo, ai sensi del comma 806 della stessa legge, è pari a 65,5 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 5 milioni per iniziative nazionali e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il medesimo comma 806 indica le priorità, nonché i relativi importi:

-        sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro);

-        salute della donna e tutela delle gestanti e del neonato (10 milioni di euro);

-        malattie rare (30 milioni di euro);

-        potenziamento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro).

Successivamente all’istituzione del Fondo, con il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 sono state emanate le Linee guida per l’accesso al cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome. L’articolo 3 del decreto dispone che i progetti presentati sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

 

La disposizione in commento lascia invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modificando tuttavia l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti attuativi del Piano sanitario nazionale. Inoltre, non viene più specificato l’importo destinato a ciascuna finalità.

Rispetto all’elenco recato dall’articolo 1, comma 806, della legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati, ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

§      attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome il Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui sono contenute le linee strategiche generali per le attività del Ministero della salute e delle regioni, che devono realizzarsi attraverso piani di attività su ambiti prioritari di salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, nel citato Patto sono indicati i seguenti obiettivi strategici:

-        il sistema informativo nazionale di prevenzione nei luoghi di lavoro;

-        il piano nazionale di prevenzione e la sua contestualizzazione a livello regionale;

-        un piano per la riduzione degli indici infortunistici e delle malattie professionali;

-        la partecipazione di tutti i soggetti del sistema di prevenzione e delle Parti sociali alle attività;

-        la valutazione e la comunicazione e diffusione dei risultati ottenuti.

 

§      promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

§      attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”.

Il documento programmatico Guadagnare salute - Rendere facili le scelte salutari, approvato con il D.P.C.M. 4 maggio 2007[109], è un programma di intervento volto a promuovere scelte salutari, attraverso campagne informative che mirino a modificare i comportamenti che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica.

In particolare, il Ministero della salute promuove le seguenti iniziative:

-        favorire la mobilità e l'attività fisica delle persone (trasporti e verde urbano);

-        sostenere il consumo di frutta e verdura;

-        ridurre la concentrazione di sale, zuccheri e grassi negli alimenti;

-        ridurre la quota di alimenti altamente calorici nella dieta;

-        scoraggiare il più possibile il fumo di sigarette;

-        ridurre l’abuso di alcol.

 


 

Articolo 2, comma 375
(Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

375. Al comma 566 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall’anno 2008, in euro 35.300.000».

 

 

Il comma in esame, modifica la disciplina per le assunzioni di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

 

Il suddetto comma 566 consente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di procedereall’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE[110], integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo dello stesso comma (primo periodo).

È previsto, altresì, che, nell’ambito delle procedure di assunzione, si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario:

-        in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale (secondo periodo).

A decorrere dal 2007,lo stanziamentoannuo previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335[111] (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina) risulta quindi rideterminato nella misura di 30.300.000 euro[112](terzo periodo).

Le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di quota parte del predetto stanziamento sono determinati con un apposito programma annuale, definito dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli stessi Istituti (quarto periodo).

 

La norma in esame prevede che la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007) è subordinata all’accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità.

Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dal citato decreto-legge n. 335 del 2000 è rideterminato in euro 35.300.000.

 


 

Articolo 2, commi 376-378
(Quota fissa di partecipazione)

 

376. Per l’anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

378. A tal fine il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo5dellalegge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l’anno 2008.

 

 

I commi in esame, escludono, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati[113] per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (comma 376).

 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti (non esentati dalle quote di partecipazione al costo) sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo). Tale quota fissa si cumula con la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni in esame (ticket), già vigente, pari ad euro 36,15.

La stessa legge (articolo 1, comma 796, lettera p-bis, come modificata dall’articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[114], che ha disposto, tra l’altro l’applicazione della suddetta quota fissa fino al 31 marzo 2007) stabilisce, altresì, che, fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, possono assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro. In particolare, alle regioni è data facoltà:

-        di adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. L’entrata in vigore di queste misure nella regione interessata è tuttavia subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

-        di stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che siano equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo stesso.

Successivamente, l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[115], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64 ha escluso l'applicazione della quota fissa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, l'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge n. 296 del 2006, è stato rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

A tal fine, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato[116], è stato incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro.

E’ stato quindi abrogato il comma 1 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che, come già ricordato, aveva disposto l’applicazione della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino al 31 marzo 2007 e, comunque, fino all’entrata in vigore delle misure alternative definite dalle regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera p-bis della legge finanziaria per il 2007 (comma 1).

All'onere derivante dall'attuazione dell’esclusione della quota fissa di partecipazione per l’anno 2007, pari a 511 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari);

b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale (comma 2).

 

Il comma 377, al fine di garantire l'esclusione per l'anno 2008 della suddetta quota fissa, incrementa il livello di finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale di 834 milioni (per il medesimo anno). Tale importo è ripartito tra le regioni secondo i criteri generali adottati per il medesimo anno.

 

Ai fini del concorso alla copertura finanziaria del suddetto incremento, il comma 378 riduce, nella misura di 326 milioni di euro per il 2008, la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree oggetto degli interventi dei Fondi strutturali sono iscritte nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia), che nell’ambito della nuova classificazione del bilancio dello Stato risulta inserito nel programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in campo internazionale).

Le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ammontano nel bilancio di previsione per il 2008 (legge n . 245/2007) a circa 8,6 miliardi di euro per il 2008, a 6,9 miliardi per il 2009 e a 5,3 miliardi per il 2010.


 

Articolo 2, commi 379-381
(Misure per promuovere la qualità nell’erogazione
dell’assistenza protesica)

 


379. Il Ministero della salute promuove l’adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell’assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

380. Nell’anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell’anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall’articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

381. Dall’applicazione dell’articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.


 

 

Ai sensi del comma 379 il Ministero della salute promuove l'adozione, da parte delle regioni, di programmi volti a garantire qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di apposite linee guida da definirsi con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

Il comma 380, introduce, per il solo 2008, un limite di spesa, nazionale e regionale, per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica, relativamente ai dispositivi su misura di cui all'elenco n. 1 allegato al regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332[117].

Tale limite di spesa non può superare quello registrato per il 2007, incrementato del tasso di inflazione programmata (primo periodo).

Il secondo periodo dello stesso comma 380, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica, dispone un aumento del 9 per cento del livello delle tariffe massime relative alle medesime prestazioni (livello di cui all'articolo 4 del D.M. 12 settembre 2006[118]).

 

Il comma 381 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266[119], le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali (di cui al comma 379) o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina (ECM).

Ai sensi della citata lettera c) del citato comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, le aziende che producono o distribuiscono in Italia dispositivi medici, inclusi quelli medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute a dichiarare, mediante autocertificazione presentata al Ministero della salute-Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo (a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato tecnico al D.M. 23 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche).

Si ricorda che la successiva lettera d) dello stesso comma 409[120] prevede, altresì, che le aziende in esame, entro il 30 aprile di ogni anno, versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.

 

Con riferimento al comma 3, potrebbe risultare opportuna una modifica testuale alla lettera c) del comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, anche al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi sull’applicazione della lettera d) dello stesso comma 409, che prevede il versamento da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici di un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate.

 

 


 

Articolo 2, commi 382-385
(Interventi per la tutela degli animali)

 


382. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

385. All’articolo17, comma 29, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».


 

 

Il comma 382 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita dal successivo comma 384 una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Fondo è destinato agli enti morali che per conto delle regioni e delle province gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

La gestione del fondo sarà disciplinata con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministro della salute.

 

Il comma 383 istituisce presso il dicastero agricolo un nuovo fondo per la repressione dei reati in danno agli animali, al quale è attribuita, dal successivo comma 384, una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per l’attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

 

La legge n. 36 del 2004, di riforma delle funzioni e dell’organizzazione del CFS ha delineato, in particolare, un nuovo assetto delle sfere di attribuzioni statale e regionali, riconoscendo che il Corpo, che è forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, è struttura specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema, che svolge funzioni di polizia giudiziaria e concorre all’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

L'ispettorato è suddiviso in Servizi, Divisioni ed Uffici, oltre che nella Scuola del Corpo forestale. Gli Uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono individuati con provvedimenti del Ministro, su proposta del Capo del Corpo forestale. Gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati con provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato.

Per svolgere la propria attività investigativa Il CFS ha istituito a livello centrale il Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e Forestale (NICAF), e il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivo (NIAB), nonché, a livello provinciale, i Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF). Ancora istituito a livello centrale il NIRDA, ovvero il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali che cura il coordinamento, l’indirizzo e la gestione operativa dell’attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati commessi nei confronti degli animali, svolge attività investigative a livello nazionale e fornisce il proprio supporto alle indagini svolte dalle unità periferiche del Corpo forestale. Il nucleo si occupa anche dell’applicazione della legge n. 189/2004 sul divieto di maltrattamenti degli animali ed è pertanto impegnato a contrastare e reprimere l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

 

Il comma 385 raddoppia gli importi della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita a carico dei grandi impianti di combustione dall’art. 17, comma 29, della legge n. 449/1997, come risulta dalla tabella seguente:

 

Importo della tassa per tonnellata annua di SO2

Importo della tassa per tonnellata annua di NOX

Testo vigente

103.000 lire

203.000 lire

Comma in esame

106 euro

(pari a 205.245 lire)

206 euro

(pari a 404.680 lire)

 

La tassa in questione è stata istituita dall’art. 17, comma 29, della legge n. 449/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Lo stesso comma ha specificato che “per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW”.

 

 


 

Articolo 2, commi 386-387
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)

 


386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell’articolo3deldecreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall’articolo1, comma 1143, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo7deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.


 

 

Il comma 386 dell’articolo 2 modifica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007[121] per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC); tale modifica ha la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo.

Si dispone, in particolare, che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

Infine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

La modifica è apportata mediante novella del quarto e il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, introdotti dall’articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997[122], al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149[123], convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tale ultima norma richiamata prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto il citato articolo 1, comma 1143, della finanziaria 2007, il quale ha modificato il suddetto art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tali risorse potevano cioè essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

 

La disposizione in esame propone ora di trasformare tale riprogrammazione, che ha avuto carattere straordinario, in una attività di carattere strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza.

 

Il comma 387, al fine di sostenere le iniziative di intervento a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 78 del 2001[124], di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Inoltre concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del medesimo art. 11, commi 3 e  4.

 

Si ricorda che, con la legge n. 78 del 2001, la Repubblica ha riconosciuto il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, introducendo una organica disciplina per la loro tutela e valorizzazione.

Ai sensi dell’art. 1 della citata legge, lo Stato e le regioni – avvalendosi anche di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma - nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

L’articolo 11, comma 1, della citata legge ha autorizzato la spesa di 330 milioni di lire annue a decorrere dal 2001 - . Tale somma viene ora incrementata di 200.000 euro.

I commi 3 e 4 disciplinano l'accensione di mutui da parte di regioni ed enti locali, con oneri a carico dello Stato, per l'attuazione della finalità della legge; tali risorse sono destinate prioritariamente ai progetti di intervento sugli Altipiani vicentini. Per l'attuazione di tali interventi, la legge ha autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a un miliardo di lire annue a decorrere dall'anno 2001.


 

Articolo 2, comma 388
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO)

 

388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell’UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

 

Il comma 388 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell’Unesco.

Le risorse vengono trasferite alla Regione Sicilia, che è tenuta a predisporre il piano di cui sopra entro tre mesi.

Si ricorda che l’inserimento di un sito nella Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco avviene nel rispetto dei criteri previsti dalla Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972), ratificata dall’Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184[125], nonché delle modalità indicate negli "Orientamenti applicativi" che accompagnano la Convenzione. Recentemente sono stati elaborati nuovi criteri di selezione volti ad includere nella lista del patrimonio mondiale tipologie finora poco rappresentate, come ad esempio i paesaggi culturali e l'architettura contemporanea.

Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali svolge al riguardo la funzione di coordinamento delle istanze italiane da inoltrare al Comitato per il patrimonio mondiale presso la sede dell’Unesco a Parigi che decide una volta l’anno i siti da inserire.

Attualmente risultano iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 41 siti italiani. In riferimento alla disposizione in commento, si segnala che tra questi rientrano l’Area archeologica di Agrigento (iscritta nel 1997), Siracusa e la necropoli di Pantalica (2005).

Sul punto, si segnala inoltre che la l.r. Sicilia n. 20/2000[126] ha istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, più in generale, ha disciplinato il sistema dei parchi archeologici regionali. Il parco archeologico, secondo la definizione contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, è «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto»[127]

Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si ricorda che di recente è intervenuta la legge 20 febbraio 2006, n. 77[128], chedetta norme per la valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista. In particolare, èconferita priorità di intervento ai progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi in tali siti, qualora essi siano oggetto di finanziamento (art. 2). Lo strumento per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei siti viene individuato in appositi piani di gestione (art. 3)[129].

La legge prevede altresì una serie di misure di sostegno (art. 4), volte a garantire la manutenzione dei siti e la corretta gestione del rapporto tra flussi turistici e servizi culturali, incluse attività di carattere più propriamente culturale (quali lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, o il sostegno ai viaggi di istruzione delle scuole) associate ad iniziative di tipo tecnico-logistico (quali servizi di pulizia, sicurezza, mobilità).

Per quanto attiene alle risorse, sono destinati:

a) 500.000 euro per l’anno 2006 e 300.000 euro per gli anni 2007-2008 a servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché a servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

b) 3.500.000 euro, per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 agli altri interventi descritti nell’articolo.

Con riferimento agli oneri, la norma prevede, inoltre, che a decorreredall’anno 2009 si provveda attraverso la quantificazione annuale nella Tabella C della legge finanziaria.

Gli interventi e le risorse descritti sono determinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, di cui al successivo articolo 5. Tale Commissione è altresì chiamata ad esprimere pareri sulle questioni riguardanti i siti italiani UNESCO[130].


 

Articolo 2, commi 389-395
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)

 


389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all’articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all’articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decor­rere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l’approvazione del bilancio dell’anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell’articolo1, comma 595, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo21deldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell’approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell’esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l’imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all’articolo24, comma 1, deldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».


 

 

Il comma 389 dell’articolo 2 introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche - disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo - sono state trasformate, nel corso della XIII legislatura (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985. Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono attualmente 14[131].

 

Il comma 389 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[132].

La lettera a)inserisce una specifica al comma 5 dell’articolo 12, nel senso di prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

La lettera b)abroga la lett. b) dell’articolo 21, recante disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni, sostituendo le disposizioni ivi previste con quelle contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione.

L’attuale lettera b) dell’articolo 21 prevede la facoltà dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo di disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico sinfoniche qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora il patrimonio subisca perdite di analoga gravità (per i primi due esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996, la percentuale era elevata al 50 per cento).

Tali disposizioni sono state sostituite con altre contenute nel comma 1-bis; il tenore delle stesse sembra avere carattere equivalente se non per la parte in cui si dispone l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni prima citate.

La lettera c) modifica il comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta (nel testo previdente la norma prevedeva solo che essi durino in carica sei mesi).

 

I commi 390 e 391 definiscono l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte con il comma 1.

In base al comma 390, quanto previsto dalle lettere a) e c) (e cioè che i consiglieri di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere riconfermati o rinnovati una sola volta) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una vota approvato il bilancio 2007.

In base al comma 391, quanto stabilito dalla lettera b) (e cioè l’obbligo di sciogliere il consiglio di amministrazione in caso gravi perdite al patrimonio registrate in due esercizi consecutivi) si applica a partire dal 1° gennaio 2009 sulla base, in sede di prima applicazione, degli esercizi degli anni 2008-2009.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 5 del decreto-legge n. 248/2007, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione, dispone, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali in scadenza nel corso dell’anno; si tratta in particolare delle fondazioni lirico sinfoniche e della Fondazione “La Triennale di Milano”. Il comma 1-bisdel medesimo articolo, introdotto durante l’esame del provvedimento, prevede che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato, di cui al D.Lgs. 367/1996, in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuità.

 

Il comma 392 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010. Assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato possono essere effettuate esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

 

Si ricorda che l’art. 3-ter, comma 6, del D.L. n. 7/2005, aveva disposto, per l'anno 2005, il divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non poteva superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Avevano, comunque, facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), come prima ricordato, ha fatto divieto, per gli anni 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

 

Il comma 393 reca l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di:

a)  contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996;

b)  contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, il Fondo è ripartito fra tutti gli aventi diritto. Il citato decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento (comma 394).

 

Il comma 395 novella l’articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1148, della legge finanziaria 2007, aveva sostituito l'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, stabilendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fossero determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.


 

Articolo 2, commi 396-401
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

 


396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8dellalegge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo32, commi 2 e 3, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448.

397. Per l’anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8dellalegge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l’onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori.

401. All’onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo1, comma 1142, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.


 

 

I commi 396-401 ridisciplinano le modalità dierogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementano la dotazione e consentono alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato -, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

 

Il comma 396 prevede che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[133], siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468[134]).

A tali istituzioni non si applica pertanto dal 2008 la prescrizione introdotta dalla legge 448/2001[135] (art. 32, commi 2 e 3), in base alla quale i contributi statali a favore di enti, istituti, associazioni ecc, sono iscritti in un’unica unità previsionale dello stato di previsione di ciascun Ministero; l’importo stanziato annualmente su tale upb è quantificato in tabella C della legge finanziaria ed alla ripartizione delle somme si provvede annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Pertanto, la disposizione in esame è volta a separare l’individuazione dei fondi destinati alle istituzioni culturali da quelli destinati ad altri soggetti culturali, prevedendo a tal fine una posta contabile autonoma.

 

Si ricorda che la legge n. 534/1996[136] ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali:

-        l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura;

-        l’art. 7 prevede che il ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

-        l’art. 8 autorizza infine il ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi[137].

 

Si ricorda che con DM 12 maggio 2006 sono stati erogati per il triennio 2006-2008 i contributi ordinari alle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/1996, per un importo complessivo di 7 milioni di euro.

Il comma 397 dispone che, per l’anno 2008, la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 534 del 1996 (contributi straordinari ad enti culturali già finanziati per il triennio in corso; contributi ad enti non finanziati) sia incrementata di 3,4 milioni di euro.

 

Con riferimento al richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 534/1996 si ricorda che quest’ultima non quantifica direttamente l’importo dei contributi  da assegnare ad enti ai sensi degli articoli citati (contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale e contributi annuali ad enti non inseriti in tabella) ma rinvia al  decreto ministeriale annuale di riparto.

Si fa presente che per l’esercizio finanziario 2007 con DM 13 luglio 2007 recante riparto dei contributi ad enti ed istituti culturali sono stati assegnati 2,5 milioni di euro come contributi annuali ad enti non inseriti nella tabella triennale (’art .8 della legge534/1996); in considerazione dell’esiguità delle risorse a disposizione non sono stati assegnati contributi straordinari (art. 7 della legge 534/1996) ad enti già finanziati per il triennio 2006-2008.

In relazione alle disposizioni recate dai commi 396 e 397, nel Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2007 recante ripartizione dei capitoli di bilancio per l’esercizio 2008, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è stato istituito il nuovo capitolo 3671 (Contributi ad enti ed istituzioni culturali) con uno stanziamento di 12,9 milioni di euro; corrispondentemente lo stanziamento del capitolo 3670 (Somma da erogare ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi) viene ridotto di 9,5 milioni di euro rispetto alle previsioni recate dal ddl di bilancio. Entrambi i capitoli fanno capo al Centro di responsabilità Beni librari ed istituzioni culturali, all’interno del macroaggregato Funzionamento, nel programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, facente capo alla Missione 1 del ministero “Tutela e valorizzazione de i beni ed attività culturali”

 

Il comma 398 consente ad Accademie ed istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione a titolo gratuito, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 DPR 296/2005[138] (assumendone gli oneri di manutenzione) per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico.

 

L’art. 9 del DPR n. 296/2005 prevede che possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore di vari soggetti, a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo, e in possesso di determinati requisiti, nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004[139], il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore citato DPR 296/2005, anche nei casi in cui alla stessa data non siano perfezionati i relativi atti di concessione o locazione. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori (commi 399 e 400)

 

Il comma 401 computa l’onere finanziario derivante dall’articolo in commento in 3,5 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 100.000 euro annui a decorrere dal 2009; a tale onere si provvede utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali dall’articolo 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007(L. 296/2006).

Il citato comma 1142 ha autorizzato la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte ad emergenze che minaccino la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici; di realizzare di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché progetti di tutela (paesaggistica e archeologico-monumentale) e di restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Il medesimo comma dispone che un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali indichi annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

 


 

Articolo 2, comma 402
(Festival pucciniano)

 

402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l’anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

 

 

Il comma 402 dell’articolo 2 assegna, per l’anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Si ricorda che la legge 23 febbraio 2001, n. 29, all’art. 5, comma 4, ha concesso a decorrere dall'anno 2002 un contributo annuo di 1.000 milioni di lire alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago.

Si ricorda inoltre che il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane è incluso tra i destinatari di finanziamenti erogati a favore di comitati nazionali ai sensi della legge 420/1997[140]; in particolare, con riferimento agli ultimi esercizi finanziari al Comitato sono stati assegnati di 100.000 euro per il 2006 e 87.429 euro per il 2007.

 


 

Articolo 2, comma 403
(Restauro archeologico di teatri)

 

403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l’anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

 

 

Il comma 403 dell’articolo 2 autorizza - per l’esercizio 2008 - lo stanziamento di un milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; l’importo sarà assegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Con riguardo alle competenze statali in materia, si ricorda che in base all’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione. La materia dei “beni culturali” è considerata dall’articolo 117 Cost, secondo comma, di competenza esclusiva dello Stato qualora riguardi la “tutela” e di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso interessi la “valorizzazione” dei stessi beni culturali.

 

Ai sensi della disposizione in esame, nello stato di previsione del Ministero per i bene le attività culturali è stato istituito il nuovo capitolo 7953 (Interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri) nell’ambito del Macroaggregato Interventi, facente capo al Programma tutela e valorizzazione dei beni archeologici architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici (Programma 1.3) che rientra nella Missione tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (Missione 1).

Si ricorda infine che alla la tutela dei beni archeologici (Programma 1.3) nello stato di previsione del ministero sono assegnati 178 milioni di euro per spese di gestione e funzionamento (macroaggregato 1.3.1); 3,8 milioni per interventi (macroaggregato 1.3.2); 27,7 milioni per investimenti(macroaggregato 1.3.6).

 


 

Articolo 2, commi 404-406
(Fondo per il ripristino del paesaggio)

 


404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l’acquisizione di immobili da demolire.

405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.


 

 

Il comma 404prevede l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Si ricorda che la legge n. 77 del 2006 recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO” dispone, tra l’altro, che “i siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale”[141].

 

Lo stesso comma individua le finalità del fondo nella demolizione di immobili e infrastrutture, nel risanamento e ripristino dei luoghi, nonché nel provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l’acquisizione di immobili da demolire.

Si richiama inoltre la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 323, relativa al recupero e alla conservazione degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

 

Il comma 405 demanda ad un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dei beni culturali e dell’ambiente) l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma precedente.

 

Il comma 406, infine, consente il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.

 


 

Articolo 2, comma 407
(Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

 

407. Il comma 102 dell’articolo2deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo3, comma 1, deldecreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo3, comma 2, deldecreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

 

 

Il comma 407 dell’articolo 2, proroga alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo - Arcus spa, sostituendo l’art. 2, comma 102, del DL 262/2006[142] che da ultimo ha disciplinato la materia.

Più precisamente, esso dispone che il comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 7/2005 continui ad applicarsi per tutto l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 mentre il comma 2 del medesimo articolo trovi applicazione anche per l’ anno 2007.

Da informazioni acquisite presso il ministero per i beni e le attività culturali, risulterebbe che la proroga della disciplina transitoria sul funzionamento della società trovi fondamento nella imminente emanazione del regolamento ministeriale previsto dal l’art. 60, comma 4, della legge 289/2003[143] (vedi infra).

 

Si ricorda in proposito che la società per azioni ARCUS S.p.A. è stata istituita dall’art. 2 della legge 291/2003[144] per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. L’articolo citato ha inoltre disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’ art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004[145], ha poi disposto (articolo 3) che con decreto interministeriale[146] fossero indicati i limiti di impegno sui quali effettuare il computo della quota del 3%.Il medesimo DL ha inoltre previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione, da stipulare tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle le modalità di realizzazione degli interventied ha introdottoilconcerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[147].

In relazione al DL citato, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004; rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro; conseguentemente, la quota da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.

Tale disciplina transitoria è stata poi prorogata per il 2005 (art. 3 comma 1 del DL 7/2005), per il 2006 (art.14 DL 273/2005[148]) e per il 2007 (art. 2 comma 102 del citato DL 262/2006).

 

L’articolo in esame (sostitutivo, come già segnalato dell’art.1, comma 102, del DL 262/2006) estende al 30 giugno 2008 la disciplina transitoria (recata dall’art. 3, comma 1, del DL 7/2005) relativa alla quantificazione della quota utilizzabile da parte della società Arcus per la contrazione di mutui ed alle modalità di funzionamento della società (proroga che l’art. 1, comma 102, del DL 262/2006 limitava al 2007).

Il secondo periodo dell’articolo conferma per il 2007 l’innalzamento dal 3% al 5%della percentualedegli stanziamenti per infrastrutture da attribuire alla Arcus[149]; per tale profilo l’articolo ripropone il contenuto del più volte citato art.1, comma 102, del DL 262/2006[150]).

 

Per completezza di informazione si ricorda che il comma 103 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 ha previsto che la localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione degli stessi siano effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità definite con decreto interministeriale. La norma ha affidato inoltre ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere per la realizzazione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) a Roma. utilizzando l’attuale stazione appaltante, autorizzando la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La tabella D della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha previsto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione del museo.

 


 

Articolo 2, comma 408
(Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)

 

408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

 

 

Il comma 408 dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

Si ricorda che l’articolo 36 del collegato alla finanziaria 2008, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[151] prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato promotore del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia definisca le attività da realizzare. Tale programma dovrà definire le opere e gli interventi da realizzare nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale. Per gli interventi è disposto un finanziamento di 140 milioni di euro per il 2007, cifra rideterminata in sede di conversione del decreto legge (nel testo originario era, infatti, prevista una somma pari a 150 milioni). Un Comitato dei garanti vigilerà sull’attuazione del programma, contribuendo all’elaborazione della relazione quadrimestrale sull’attività del Comitato che è presentata al Consiglio dei Ministri.

 


 

Articolo 2, commi 409-410
(Centro per il libro e la lettura)

 


409. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All’onere derivante dall’attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo1, comma 1142, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.


 

 

I commi 409 e 410 dell’articolo 2 dispongono un finanziamento a favore del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne definiscono l’ambito di attività.

 

Il comma 409 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e definisce i compiti della nuova struttura. Questi ultimi sonoriassumibili nella realizzazione di manifestazioni per la promozione della lettura e per la diffusione del libro italiano; nell’istituzione di un apposito Osservatorio; nel coordinamento dell’attività svolte da altre istituzioni statali e nella collaborazione con istituzioni locali e soggetti privati operanti nella filiera del libro.

La definizione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro viene affidata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; per l’emanazione del provvedimento viene indicata una scadenza.

 

Il comma 410 dispone la copertura della spesa di 3 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento di 87 milioni di euro, a decorrere dal 2008, autorizzato dall’art 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) per interventi di tutela e restauro di beni culturali, di salvaguardia di beni paesaggistici nonché per realizzazione di nuovi modelli museali archivistici e librari.

 

Si segnala che un protocollo di intesa per l’istituzione "Centro per il Libro e la Lettura” è stato siglato il 25 ottobre 2006 tra il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività Culturali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Capo del Dipartimento per l’editoria e i rappresentanti degli Editori e degli Enti locali[152].

Il documento attribuisce al nuovo organismo un’attività di coordinamento delle istituzioni statali e di stretta collaborazione con le istituzioni territoriali e locali competenti, con la finalità di realizzare campagne ed interventi di promozione della diffusione del libro e della lettura in Italia e all’estero. Si auspica tra l’altro l’assegnazione di risorse finanziarie al Centro e l’eventuale assorbimento delle funzioni esercitate dall”Istituto per il libro”, istituito con DM 28 ottobre 2005, presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali con analoghi compiti di promozione.

Si segnala infine che il recente regolamento di riorganizzazione del ministero per i beni e le attività culturali (DPR 233/2007[153]), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, include il Centro per il libro e la lettura tra gli Istituti del Ministero dotati di autonomia speciale (art. 15, comma 3[154]) e ne assegna la vigilanza alla Direzione generale per i beni librari gli istituti culturali ed il diritto di autore (art. 10, comma 5).

Gli istituti autonomi sopra citati possono essere riordinati o soppressi (art. 15, comma 5 del DPR 233/2007) con lo strumento del regolamento ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988[155].


 

Articolo 2, commi 411-426
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)

 


411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo3deldecreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998»;

d) l’assorbimento del personale di cui all’articolo1, comma 609, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all’articolo1, comma 620, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

415. All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo5dellalegge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

418. L’atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall’articolo1, comma 620, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

422. L’ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

424. Entro la fine dell’anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 423 può trovare applicazione l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

426. Allo scopo di contribuire all’equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.


 

 

I commi 411-426 prevedono varie misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico; dispongono inoltre in merito all’organico degli insegnanti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di formazione e reclutamento dei docenti[156].

Razionalizzazione della rete scolastica ed economie di spesa (commi 411 e 412)

Il comma 411, come illustrava la relazione governativa al ddl finanziaria, dispone interventi di razionalizzazione (proseguendo in parte quelli contenuti nella legge finanziaria 2007) nell’ottica di ridurre di 2.000 unità i docenti in servizio nell’anno scolastico 2008-2009, realizzando economie di spesa stimate in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 60 milioni a decorrere dal 2009.

 

Le misure recate dalle lettere a), b) e c) del comma 411 mirano al ridimensionamento del numero delle classi scolastiche; il disposto della lettera d) è finalizzato ad agevolare le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari.

 

La lettera a) subordina, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale (riconosciuti ai sensi del DM 234/2000) alla preventiva verifica della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali vigenti.

Si ricorda in proposito che il quadro orario annuale dei percorsi liceali è quello anteriore alle indicazioni recate dal D.Lgs. 226/2005[157] in quanto la riforma del secondo ciclo dell’istruzione non ha ancora preso avvio[158]: in linea di massima l’orario dei licei classici e scientifici oscilla dalle 27 alle 30 ore settimanali.

 

La misura citata comporta ovviamente un minor fabbisogno di docenti (pari a 124 unità, corrispondenti a un risparmio di 2.232 ore di insegnamento discendente dalla riconduzione dell’orario scolastico ad un massimo di 34 ore[159]).

La norma in commento sottopone di fatto ad una nuova autorizzazione - l’attivazione di percorsi sperimentali che ormai sono entrati a regime. Occorre infatti ricordare che con il DM n. 234 del 2000[160] è stato adottato il regolamento che disciplina i curricola delle istituzioni scolastiche (secondo quanto prescritto dall’art. 8- del DPR 275/1999[161], recante norme in materia di autonomia didattico organizzativa). Il regolamento citato ha confermato gli ordinamenti scolastici allora esistenti, compresi appunto quelli di tipo sperimentale adottati dalle scuole in relazione a programmi nazionali di sperimentazione autorizzati dal ministero; tali sperimentazioni sono pertanto entrate a regime, anche qualora comportassero un orario scolastico maggiore di quello previsto per i corrispondenti percorsi ordinari..

 

La lettera b) prevede che la determinazione del numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado sia basata sul numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

Anche tale misura è finalizzata a ridurre il fabbisogno di docenti realizzando ( secondo la relazione tecnica allegata al ddl finanziaria) un’economia di spesa pari a circa 56 milioni di euro per ogni anno scolastico.

 

La lettera c) novella il comma 1 dell’art. 3[162] del DL n. 255/2001[163], sottoponendo all’autorizzazione del competente direttore generale regionale (anziché a quella del dirigente scolastico) l’eventuale incremento del numero delle classi, a fronte delle effettive iscrizioni.

 

La previgente formulazione della disposizione novellata (comma 1 dell’art. 3 del DL 255/2001) disponeva che le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, non comportassero l’aumento delle classi già autorizzate dal dirigente territorialmente competente salvo casi di effettiva necessità, rimessi alla valutazione dei dirigenti scolastici secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998.

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998[164]. Quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora denominata scuola primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ). Con circolare n 19 del 13 febbraio 2007 il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso alle scuole lo schema di decreto interministeriale concernente gli organici dei docenti inoltrato al concerto del Ministro dell’economia e finanze. Lo schema di provvedimento in questione stima che per realizzare il desiderato innalzamento del rapporto alunni /classe - in relazione all’incremento delle iscrizioni- sia necessaria una riduzione effettiva di 11.726 docenti (a fronte della riduzione inizialmente computata in 14.179 docenti).

 

La lettera d) dispone che l’assorbimento dei docenti soprannumerari sia completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010 (anziché entro l’anno scolastico 2007/2008) e che la riconversione del personale in questione sia realizzata a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare.

La disposizione appena sintetizzata, modifica, senza novellarlo, l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria 2007; quest’ultimoha affidato al Ministro della pubblica istruzione la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

A fini di completezza, si ricorda che l’art. 3, comma 89, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) aveva già operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002 [165], disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali, sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

 

Il comma 412 indica le economie di spesa discendenti dall’attuazione delle misure di efficienza del servizio scolastico previste dall’art. 1 commi 615-619della legge finanziaria 2007 e da quelledisposte dal precedente comma 411 della legge finanziaria 2008:

 

§      535 milioni di euro per l’anno 2008;

§      897 milioni di euro per l’anno 2009;

§      1.218 milioni di euro per l’anno 2010;

§      1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.

 

Si evidenzia in proposito una riduzione delle economie di spesa rispetto alle prescrizioni della legge finanziaria 2007(art. 1, comma 620)[166]per gli esercizi dal 2008 al 2010,: in particolare si registra una riduzione di 819,50 milioni di euro rispetto alle economie di spesa previste per il 2008; di 505,20 milioni rispetto alle previsioni per il 2009; di 184,20 milioni rispetto alle previsioni per il 2010. A partire dal 2011 è invece previsto un incremento delle economie pari a 29,8 milioni di euro.

Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, si dispone inoltre l’applicazione della clausola di salvaguardia (procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007).

 

L’art. 1, comma 621, della finanziaria 2007 - per quanto qui interessa - dispone che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (commi 605-619[167]) e quantificate nell’art. 1 comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti, con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale docente e amministrativo.

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL 159/2007(collegato alla manovra finanziaria per il 2008[168]) ha escluso l’applicazione della clausola di salvaguardia per l’esercizio finanziario 2007.

Organico dei docenti di sostegno (commi 413 e 414)

I commi 413 e 414 recano nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno ad alunni con handicap.

 

Il comma 413 dispone che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni[169] e classi dell’organico di diritto dell’A.S. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze; si mantengono ferme comunque le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007.

In base ai dati forniti dal Ministero[170], il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’A.S. 2006-2007 è di 375.722 e si sono attivati 92.185 posti di sostegno; Il tetto imposto dalla norma in commento (equivalente a 93.930 posti) interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili[171].

L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [172], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

Si ricorda che l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138; il medesimo articolo consente tuttavia, in presenza di handicap particolarmente gravi (art. 40, comma 1), l’assunzione di insegnanti di sostegno- con contratto a tempo determinato- in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) – oltre a prevedere la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[173]- ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[174].

 

Con il comma 414 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’A.S. 2006-2007.

Il medesimo comma modifica l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili (cosiddetta clausola abrogativa innominata) con la nuova disciplina (recata dal comma in esame e dal precedente comma 313).

Assunzioni del personale A.T.A. (comma 415)

Il comma 415 novella l’art.1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità (e cioè da 20.000 a 30.000) il contingente di immissioni in ruolo ivi previste per il personale ATA (Amministrativo, tecnico, ausiliario).

Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria tale disposizione è finanziariamente neutra, considerato che il trend di collocamenti a riposo del personale in questione negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, risulta superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

La citata lettera c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009.

Con Decreto 17 luglio 2007 il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto alla Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009, prevedendo, per quanto qui interessa l’assunzione di 10.000 unità per l’anno scolastico 2006/2007 e di altre 10.000per i due anni scolastici successivi[175].

Reclutamento dei docenti (comma 416)

Il comma 416, rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente ed abroga contestualmente alcune disposizioni inerenti la materia.

 

Il comma in esame prevede in particolare che, con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione[176]e dal Ministro per l’università e la ricerca - sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione- siano disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti nonché le procedure di reclutamento di questi ultimi, attraverso concorsi ordinari con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando il regime autorizzatorio delle assunzioni[177].

Il regolamento in questione, per la cui adozione non è indicato un termine, sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; tale parere deve essere reso entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

 

Si fa, infine, salva la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che quest’ultimo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (all’epoca aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297( come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

 

Il comma in esame, come anticipato sopra, abroga:

§      l’art. 5 della legge 53/2003[178] (c.d. “legge Moratti”) concernente la formazione iniziale dei docenti;

§      il D.Lgs. 227/2005[179], emanato in attuazione del citato art. 5, che prevede l’accesso alla docenza attraverso concorsi banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno ed affida la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)[180].

 

Con riguardo a tali abrogazioni si ricorda che l’art. 5 della legge 53/2003 oltre a recare principi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo inerente la formazione dei docenti contiene disposizioni immediatamente prescrittive quali ad esempio:

§      la valutazione dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno ai fini di una eventuale abbreviazione del percorso di studio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione post-universitaria per l’insegnamento nella scuola secondaria (art. 5, co. 3);

§      l’attribuzione all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (art. 5, co. 3).

 

Per effetto delle abrogazioni sopra menzionate e nelle more dell’adozione del regolamento previsto dal comma 416 la formazione dei docenti resta disciplinata dalla legge 341/1990[181] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2), quest’ultima peraltro era attualmente applicata a seguito della mancata emanazione degli adempimenti previsti dal D.lgs.227/2005.

La norma citata (L. 341/1990) ha previsto l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie. Con decreto ministeriale 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola) è stato attuato il disposto dell'art. 17, co. 95 e 98, della L. 127/1997[182]; in particolare sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

Riorganizzazione del servizio scolastico (commi 417-425)

I commi da 417 a 425 dispongono la sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, al fine di innalzare la qualità del servizio dell’istruzione e accrescere l’efficienza della spesa.

Il modello sarà configurato sulla base di un atto di indirizzo, adottato entro il 31 marzo 2008 dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata.

Il documento ministeriale individuerà criteri e metodi della sperimentazione nonché gli ambiti territoriali - di norma provinciali - della medesima (commi 417 e 418);saranno indicati particolare:

§      le modalità di raccordo Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche, attraverso la creazione di organismi paritetici di coordinamento che stenderanno un piano triennale e ne cureranno la realizzazione senza oneri aggiuntivi per lo Stato (comma 418, lettera b), e commi 419, 420, 421);

§      le tipologie di intervento - anche con riguardo all’organizzazione scolastica, all’offerta formativa, alla formazione delle classi, al rapporto insegnanti-studenti - nonché gli obiettivi di qualità del servizio (comma 418, lettere a) e c));

§      le previsioni demografiche sulla popolazione scolastica (comma 418, lettera d));

§      le modalità di monitoraggio degli obiettivi- curato dall’ufficio scolastico regionale, di valutazione della sperimentazione e di verifica delle economie raggiunte – destinate ad un apposito Fondo dello stato di previsione del ministero per essere assegnate alle istituzioni che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi (comma 418, lettere e), f), g), commi 422, 423).

 

Entro l’anno scolastico 2010-2011, tenendo conto degli esiti della sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta un nuovo atto di indirizzo volto ad estendere il nuovo modello organizzativo a tutto il territorio nazionale (comma 424).

 

Si estendono infine (comma 425) alla gestione del Fondo di cui al comma 423 le disposizioni di semplificazione delle procedure di spesa già previste per la gestione contabile di programmi comuni fra più amministrazioni (art. 8 del DPR 367/1994).

Si ricorda che l’art. 8 del DPR n. 367/1994[183] prevede che qualora, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, si possano effettuare una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

 

Si ricorda, per completezza di informazione, che a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica (in particolare con riferimento al DPR 275/1999) le scuole possono già adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa ritenute opportune (art. 4 e 5 del DPR 275/1999[184]); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione) nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

 

Con riguardo ai risparmi di spesa derivanti dall’adozione del nuovo modello organizzativo delineato dai commi 417-425,la relazione tecnica al ddl finanziaria ha specificato che essi saranno quantificabili a seguito dell’atto di indirizzo recante criteri e modalità della sperimentazione.

 

Con riferimento generale ai contenuti dei commi da 417 a 425 si segnala infine che essi richiamano per vari profili l’analisi condotta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e finanze nel Quaderno bianco sulla scuola[185] (esplicitamente citato nella la relazione illustrativa al ddl finanziaria ). Nel documento si indicano in particolare (sezione II, paragrafo 1) tra i fattori di debolezza del sistema scolastico l’assenza di una programmazione del fabbisogno del personale docente e l’inadeguata programmazione della rete scolastica.

 

Il comma 426istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un Fondo per il concorso dello Stato agli oneri per il funzionamento ed il personale di ruolo dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Il liceo linguistico non è compreso tra i percorsi ordinamentali di istruzione secondaria di secondo grado elencati dall’art. 191 del D.Lgs. 297/1994[186](cd “Testo unico dell’istruzione”) ed attualmente attivati in attesa dell’avvio della riforma del secondo ciclo dell’istruzione di cui al D.Lgs. 226/2005[187] (che prevede invece tra i licei uno specifico percorso linguistico). Nell’ambito dell’istruzione secondaria sono operanti tuttavia varie sperimentazioni didattiche ad indirizzo linguistico.

Il citato T.U. dell’istruzione fa riferimento al liceo linguistico nell’ambito dell’istruzione non statale (art. 363), specificando che il corso ha durata quinquennale, si svolge sulla base di programmi approvati dal ministero e rilascia un titolo di studio finale (licenza linguistica) spendibile per l’accesso all’università. Il T.U. precisa che possono ottenere il riconoscimento legale[188], (una delle forme di riconoscimento delle scuole private anteriore alla legge 62/2001[189]) quindi la validazione dei percorsi di studio, i licei privati caratterizzati da un ordinamento didattico analogo a quello di cinque licei già riconosciuti[190]:

 

A seguito dell’approvazione della legge 62/2000[191] che ha dettato criteri per il riconoscimento della parità scolastica, i licei linguistici attualmente sono non statali o paritari (se hanno ottenuto la parità in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 62/2001[192]) in tal caso fanno parte del sistema nazionale di istruzione pubblico-privato e rilasciano titoli aventi valore legale.

Da informazioni acquisite presso il ministero della Pubblica Istruzione, i licei linguistici paritari gestiti da enti locali, destinatari del finanziamento disposto dalla norma in commento, risulterebbero essere quattordici (su un totale di 186, riferito all’anno scolastico 2006-2007). In particolare cinque licei sono gestiti, rispettivamente, dai comuni di Milano (liceo “Manzoni” e “Teatro alla scala”), Genova, Ruvo di Puglia e Spinazzola (in provincia di Bari); nove sono gestiti dalle province e localizzati in Sicilia (di questi, cinque sono gestiti dalla provincia di Palermo; due dalla provincia di Enna; uno dalla provincia di Ragusa; uno dalla provincia di Trapani).

Il Fondo istituito dal comma in esame è allocato nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sul nuovo capitolo 1233, nell’ambito del Programma Istruzione secondaria superiore e del macroaggregato Funzionamento.

 


 

Articolo 2, comma 427
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola)

 

427. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 634, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; all’attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

 

 

Il comma 427 finalizza, a decorrere dall’anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento, vale a dire 33 milioni di euro) della spesa autorizzata per il settore scolastico dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 634) a:

§      servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;

§      attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;

§      promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

 

L’art. 1, comma 634 della legge finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi indicati, dai commi 622-633 (ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica, disposte e finanziate dal comma 625 della medesima legge).

I citati commi 622-633 prevedono:

-        obbligo di istruzione per almeno 10 anni; regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale; progetti finalizzati alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo;

-        prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

-        ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione;

-        disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore;

-        progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età;

-        riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);

-        potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche;

-        incremento della dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

 

Va segnalato inoltre che il comma 4 dell’articolo 13 del D.L. 7/2007[193] dispone, a decorrere dal 2009, l’utilizzo della medesima autorizzazione di spesa anche per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale - introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; oneri valutati in54 milioni di euro per il 2008e in 31 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Si ricorda che l’attività di valutazione del sistema scolastico è affidata all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), disciplinato dal D.Lgs. 286/2004[194], che gli ha conferito lo status di ente di ricerca e ne ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione.

Recentemente è stato previsto un riordino degli organi direttivi dell’Istituto (art. 1, commi 612-615, della legge finanziaria 2007[195] e art. 1, comma 5 del DL 147/2007[196]; e ne sono state ampliate le competenze.

In particolare sono stati attribuiti all’INVALSI:

-        la predisposizione dei modelli da trasmettere alla scuole per l’elaborazione della terza prova degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria e la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore.( art.3 della legge 425/1997[197],come modificato dall’art. 1 della legge 1/2007[198]);

-        compiti inerenti il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici.

L’art. 1, comma 5, del D.L. 147/ 2007 ha infine affidato al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione.

 

Si segnala infine che le tre finalità menzionate dal comma in esame corrispondono a tre delle Missioni nelle quali si articola l’attività del ministero:

-        Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n 32 nella classificazione generale del  bilancio dello Stato);

-        Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del  bilancio dello Stato);

-        L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4, nella classificazione generale del  bilancio dello Stato).


 

Articolo 2, commi 428-435
(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

 


428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l’anno 2008, di 550 milioni di euro per l’anno 2009 e di 550 milioni di euro per l’anno 2010, comprensiva degli importi indicati all’articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento indivi­duate autonomamente dagli atenei.

429. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l’Università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell’università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;(*)

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(*)  Lettera aggiunta dall’art. 12, co. 3-bis del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

d) ridefinire il vincolo dell’indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l’effettiva erogazione delle maggiori risorse all’adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

431. Nell’ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all’articolo56, comma 5, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all’istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

432. Al fine di sostenere l’attività di ricerca, il fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di stataliz­zazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio.

433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializ­zazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specia­lizzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 428 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

 

In proposito, si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università,previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993[199], comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[200]. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto erapari a 7.087,8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[201], recante disposizioni urgenti in materia finanziaria[202]. E, da ultimo, con l’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 147/2007[203], sono stati assegnati ad incremento del Fondo ulteriori 20 milioni di euro da destinare esclusivamente all’assunzione di ricercatori[204].

Occorre, infine, considerare che la tabella C della legge finanziaria per il 2008 assegna al Fondo una dotazione pari a 6.820,698 milioni di euro per il 2007, nonché a 6.949,777 per il 2008 e 6.888,231 per il 2009[205]. A questi occorre aggiungere ulteriori 45 milioni, stanziati ai sensi dei commi 430 e 432 della legge finanziaria, qui in commento (v. infra) e 16 milioni di euro, previsti dall’articolo 13-bis del D.L. n. 248/2007 (c.d. milleproroghe)[206].

 

Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. La disposizione specifica che tale dotazione è comprensiva degli importi indicati all’articolo 3, commi 8 e 14 della legge in esame, riguardanti, rispettivamente, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007[207] e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009.

Le risorse aggiuntive sono iscritte nello stato di previsione del Ministero, nell’ambito della Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, nell’u.p.b. 1.3.2 – investimenti – cap. 1699.

 

La disposizione in commento si allinea alla necessità di predisporre meccanismi volti a garantire nel tempo la dinamica del FFO a sostegno dell’equilibrio finanziario degli atenei: necessità evidenziata nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) recante “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dalMinistero dell’economia e delle finanze. Le osservazioni critiche sul sistema universitario sono state in parte raccolte nel Libro Verde sulla spesa pubblica (paragrafo 2.3). Inoltre le raccomandazioni formulate dalla CTFP sono state fatte oggetto degli impegni del governo, sottoscritti dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’università e della ricerca il 2 agosto 2007 per un “Patto per l’università e la ricerca”.

Con riferimento specifico all’oggetto della disposizione in commento, si segnala che il documento della Commissione sottolinea come il Fondo di finanziamento ordinario per le università sia cresciuto nel corso degli anni, ma con una dinamica che più recentemente è risultata inferiore al tasso di inflazione e, soprattutto, alla dinamica delle retribuzioni, delle quali, in base all’art. 5 della legge n. 537/93, si sarebbe dovuto tener conto annualmente per incrementare le assegnazioni del Fondo. Ciò ha comportato che il costo degli aumenti automatici delle retribuzioni sono stati addossati sui bilanci delle università, con il rischio in prospettiva di seri problemi di squilibrio finanziario.

 

Il comma 429 subordina l’assegnazione delle predette risorse all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.

In particolare, il piano deve contenere disposizioni in base alle quali:

a)  in caso di superamento da parte degli atenei del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, sia effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

b)  l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei sia subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

 

A proposito dei vincoli di utilizzazione delle quote del Fondo, si ricorda che, con l’articolo 51, comma 4, della legge n. 449/97[208] sono stati già introdotti nel sistema universitario vincoli per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, sia docente che non docente: in particolare, è stato fatto divieto alle Università di procedere a nuove assunzioni nei casi in cui la spesa per assegni fissi al personale di ruolo risultasse eccedente il 90 per cento del FFO, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. Nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), di cui sopra, si rileva come, a fronte di queste disposizioni, non siano state ancora applicate procedure per garantire il rispetto della norma, con precise sanzioni nei casi di inosservanza della stessa. Anzi, nella relazione si sostiene che il vincolo del 90 per cento delle spese per il personale sul FFO èstato indebolito conl’articolo 5 del d.l. n. 97/2004[209] che lo ha ridefinito in modo “virtuale”, non tenendo conto per il suo calcolo degli incrementi stipendiali annuali e di 1/3 della spesa per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tale disposizione, in origine prevista per l’anno 2004, è stata fino ad oggi prorogata di anno in anno[210].

In ogni caso, si osserva che, pur con questa definizione “debole” del vincolo, quattro Università hanno superato il limite del 90 per cento. Mentre, se si utilizza come indicatore il vincolo quale originariamente definito dalla legge n. 449/1997, il numero delle Università con più del 90 per cento del FFO assorbito dalle spese per il personale sale a diciannove[211].

 

A seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 248/2007[212], tra i contenuti vincolati del piano programmatico rientra anche la definizione delle modalità di utilizzazione delle risorse eventualmente trasferite all’Università degli studi della Basilicata dalla regione di appartenenza. Tali criteri devono essere frutto di previa intesa tra regione e università. Inoltre, la disposizione precisa che in questo caso il limite del 90 per cento, di cui sopra, è calcolato al netto dei finanziamenti regionali.

 

Sul punto, merita ricordare che dal 2005 la regione Basilicata destina contributi finanziari a sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica in favore dell’Università lucana[213]. Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008 (art. 21) prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009[214]. I fondi sono destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché alla realizzazione di progetti di ricerca ed alla promozione di reti di cooperazione scientifica interregionale e internazionale.

 

Il comma 430 prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

Si ricorda che, a partire dall'anno accademico 1999/2000, i dottorati di ricerca sono istituiti e banditi dalle università e dagli istituti universitari nella loro piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica, sulla base della nuova disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 210/1998[215], in conformità al regolamento in materia di dottorato di ricerca (D.M. n. 224/1999[216]). Ai sensi del regolamento, le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio, nel rispetto di alcuni vincoli. Con decreti del Ministro, sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria. Si segnala, peraltro, che il 4 dicembre 2007 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha presentato al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) uno Schema di regolamento di riforma del dottorato di ricerca.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari a disposizione, si ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 81/2007[217], sono state incrementate di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

Le risorse per le borse di studio post lauream sono allocate nel cap. 1686 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che, a seguito della riclassificazione del bilancio, è iscritto nel macroaggregato 1.3.2.- interventi – nell’ambito del Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria. Per l’anno 2008, le risorse destinate a tale intervento ammontano a 183,7 milioni di euro.

 

Il comma 431 riserva una quota del fondo istituito ai sensi del comma 428, pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’articolo 56, comma 5, della legge n. 388/2000[218], e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, istituito con D.M. 18 novembre 2005[219].

A proposito delle Scuole superiori ad ordinamento speciale[220], si ricorda che l’articolo 56, comma 5, della legge n. 388/2000 ha previsto l’adozione annuale di un decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione delle risorse a queste destinate, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario[221], e tenuto conto delle esigenze finanziarie indicate nei programmi triennali[222] che le stesse scuole ad ordinamento speciale sono tenute a presentare.

Tale decreto determina annualmente le risorse da assegnare a ciascuna scuola; le risorse sono reperite sui tre fondi di finanziamento per l’università (Fondo per il funzionamento ordinario, Fondo per l’edilizia universitaria, Fondo per la programmazione).

In fase di prima applicazione, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a 22 miliardi per il triennio 2001-2003, è stato assicurato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle Università (7 mld. per ciascuno degli anni 2001 e 2002 ed 8 mld. per il 2003).

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 56, parte delle risorse ordinarie è stata destinata a valere sul Fondo per la programmazione. In particolare, sono stati adottati i D.M. 8 maggio 2001[223] - che ha destinato circa 1,5, milioni di euro annui per il triennio 2001-2003 per il consolidamento nell’ambito delle Università di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di sperimentazione di Scuole Superiori – e D.M. 5 agosto 2004[224], che ha previsto circa 8,7 milioni di euro annui per il triennio 2003-2006 per l’istituzione delle Scuole superiori di Pavia, Catania, Lecce e Siena. Infine, l’articolo 4, comma 6, del D.M. 3 luglio 2007, prot. n. 362/2007[225], prevede che le risorse finanziarie del fondo per la programmazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca, per gli anni 2007-2009, sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamentoordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

Parallelamente, sono stati disposti stanziamenti annuali nell’ambito della ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università. In particolare:

-        l’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2004, prot. n. 116/2004[226], ha previsto che 4,1 milioni di euro vengono destinati ad interventi di sostegno delle predette Scuole, sulla base di appositi parametri individuati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario;

-        l’articolo 5 del D.M. 24 maggio 2005, prot. n. 139/2005[227]ha destinato l’importo di 6.000.000,00 euro per interventi di sostegno e di adeguamento delle risorse per il funzionamento;

-        l’articolo 10 del D.M. 28 marzo 2006, prot. n. 207/2006[228], ha riservato la somma di 3.000.000 euro per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni ad ordinamento speciale, nonché l’articolo 7 ha disposto 3.000.000 euro, in parti uguali, per interventi consolidabili per l’avvio dell’Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze e della Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca;

-        l’articolo 11 del D.M. 8 maggio 2007, prot. n. 246/2007[229] riserva 3.000.000 euro per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni universitarie ad ordinamento speciale.

 

Il comma 432 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio.

 

Ai sensi del D.M. 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, può essere disposta la trasformazione di una Università non statale in Università statale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica, acquisita la relazione tecnica del nucleo di valutazione e sentiti i pareri del comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, previa stipula di accordi di programma con l'Università interessata, gli enti locali, la Regione e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti.

In applicazione della norma citata, ad oggi risulta adottato unicamente il D.M. 22 dicembre 2006, relativo alla statizzazione dell'Università non statale di Urbino «Carlo Bo».

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, il Ministero dell’università determina le quote deifinanziamenti di pertinenza dell'Università statale a valere sui fondi di cui all'art. 5 della legge n. 537/1993 (fondo per il finanziamento ordinario dell’università, fondo per l’edilizia universitaria e fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario).

Nella fase transitoria iniziale, al fine di superare le difficoltà finanziarie della gestione dell'Università, viene assicurato alla stessa, ad integrazione di quanto in precedenza attribuito, un contributo straordinario annuo a valere sul FFO sulla base di una intesa programmatica, da stipulare tra il Ministero e l'Università (articolo 8).

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è chiamato a svolgere attività di monitoraggio; al termine del quarto anno accademico, ove le difficoltà finanziarie dell'Università fossero superate, il Ministero potrà disporre il consolidamento del contributo ordinario di funzionamento a valere sul FFO. In caso contrario, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica potrà disporre, con successivo decreto, da inviare alla Corte dei Conti, la riorganizzazione più funzionale delle attività formative e di ricerca, mediante il trasferimento della titolarità delle stesse ad altre Università.

Nel decreto di ripartizione del FFO per l’anno 2007[230] vengono destinati 24,5 milioni di euro quale intervento consolidabile negli esercizi successivi, per il processo di “statizzazione” dell'Università di Urbino (articolo 7). Il contributo di cui al comma in esame, stante la formulazione letterale della disposizione, dovrebbe quindi intendersi come straordinario, e dunque aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto citato.

Si ricorda, infine, che precedentemente all’adozione del decreto di statizzazione, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 115/2005[231], per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Università «Carlo Bo» di Urbino aveva assegnato alla medesima università un contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

 

Il comma 433 interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 368/1999 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), materia attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina).

Il citato decreto ministeriale dispone che all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione possano partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l’esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.

Poiché tuttavia ogni anno vi sono tre sessioni di laurea e due sessioni per gli esami di abilitazione, mentre vi è un’unica sessione per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, gli studenti neolaureati sono costretti ad attendere un intero anno per poter partecipare all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione.

Pertanto la disposizione in esame stabilisce che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione possono essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all’ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.

La condizione per l’ammissione alle scuole di specializzazione delle due categorie di soggetti citate (che superino il relativo concorso) è il conseguimento della laurea e dell’abilitazione entro la data di inizio dei corsi.

 

Il comma 434 prevede la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010.

In particolare, si stabilisce un timing triennale basato sulle seguenti scansioni:

§      a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto a due anni e, parallelamente, coloro che a questa data sono al terzo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;

§      a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto ad un anno e, parallelamente, coloro che a questa data sono al secondo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;

§      a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è abolito in via definitiva e, parallelamente, coloro che a questa data sono al primo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo.

 

La normativa in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari risulta da numerose disposizioni legislative, che si sono sovrapposte nel tempo, dando luogo ad una disciplina complessa, che prevede in parte regimi differenziati.

Per i professori ordinari in servizio alla data dell’11 marzo 1980 ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data, si applica il regime previsto dalla legge n. 311/1958[232]: i professori possono essere collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età e sono posti in quiescenza al compimento di cinque anni successivi al predetto collocamento fuori ruolo, ossia al 75° anno di età (articolo 110, D.P.R. n. 382/1980[233]). Successivamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della L. n. 549/1995[234], la durata del collocamento fuori ruolo è stata ridotta da cinque a tre anni. In conseguenza di ciò, il collocamento a riposo è anticipato al 73° anno di età. Tuttavia, si consideri che i professori si possono avvalere della facoltà riconosciuta ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (articolo 16, D.Lgs. n. 503/1992[235]).

Ai professori ordinari nominati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 382/1980, si applica un regime parzialmente diverso, che si ricava dalla lettura congiunta dall’articolo 19 del D.P.R. n. 382/1980[236] con l’articolo 1 della legge n. 239/1990[237], in base ai quali il collocamento fuori ruolo è opzionale e può essere attivato a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, mentre il collocamento a riposo è fissato alla data del 70° anno di età dei docenti. Il periodo del collocamento fuori ruolo non può comunque avere una durata superiore a tre anni (articolo 1, comma 30, della l. n. 549/1995). In ogni caso, resta ferma la possibilità di richiedere il prolungamento biennale della permanenza in servizio, di cui al citato articolo 16, d.lgs. n. 503/1992.

Ai professori associati si applica, invece, l’art. 2 della citata legge n. 239/1990, ai sensi del quale sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, fatta salva la possibilità di usufruire del biennio di cui all’art. 16, d.lgs. n. 503/1992. In ogni caso, la data del collocamento a riposo è fissata al 70° anno di età.

 

Concretamente, la disposizione in commento comporta l’anticipazione del collocamento a riposo per i professori che avrebbero potuto avvalersi negli anni 2008-2010 della disciplina del collocamento fuori ruolo e, a partire dal 2010 la definitiva abolizione del collocamento fuori ruolo, con obbligo di pensionamentoper tutti i professori ordinari al compimento del 72° anno di età e per i professori associati al compimento del 67° anno di età.

 

A tale proposito, si ricorda che per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base della nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230[238], il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui al citato articolo 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età (art. 1, comma 17).

Il comma 435 autorizza la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono regolate dalla legge n. 508/1999.

L’aspetto maggiormente innovativo della legge, che ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte (le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutica).

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), al comma 1145, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico.

Con riguardo a precedenti interventi finanziari a favore delle istituzioni citate sopra, si ricorda che l’art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.

In precedenza l’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 212/2002 aveva previsto la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, l’articolo 1-quater del DL 250/2005 aveva, altresì, disposto l’assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Si ricorda infine che l’art. 1-quater del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aveva assegnato un contributo speciale di 1.500.000 euro per il 2007 alle accademie di belle arti non statali.


 

Articolo 2, comma 436
(Contributo al centro di ricerca CEINGE)

 

436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

 

 

Il comma 436 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, quale contributo teso a garantire il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli.

Le risorse, volte al sostegno delle attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico, nonché di ricerca e formazione, saranno destinate al Centro secondo criteri e modalità definiti dal Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Il CEINGE è una società consortile senza scopo di lucro che si occupa di biotecnologie avanzate e delle sue possibili applicazioni. Costituita nel 1983, annovera tra i suoi soci la Regione Campania (attraverso l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale - E.F.I. S.p.A.), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Provincia di Napoli, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Napoli, ed il Comune di Napoli. In particolare la Regione Campania costituisce il socio di maggioranza detenendo il 60% del capitale sociale, attraverso l’E.F.I. S.p.A., che fa capo all’Assessorato Attività Produttive.

In relazione al dettato statutario, gli ambiti di competenza del Centro sono:

a)    Ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate. Al riguardo si specifica che le attività del CEINGE sono per lo più indirizzate verso il compimento di studi ed analisi nei settori delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute, il trasferimento dei risultati della ricerca al settore produttivo, lo svolgimento di attività di servizio ad alta tecnologia a supporto della ricerca nonché la promozione di attività di formazione on the job nei settori di interesse a vari livelli di ingresso;

b)    Servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca nei settori di competenza accessibili anche alle PMI, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica;

c)    Alta Formazione nelle biotecnologie avanzate e nella medicina molecolare;

d)    promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica per favorire gli scambi di conoscenze tra gli Enti legati al settore della ricerca e per lo sviluppo delle biotecnologie;

e)    trasferimento tecnologico, nei settori di interesse, anche attraverso la creazione di spin off di azienda;

f)      produzione di beni (prototipi, reagenti, fine chemicals, molecole farmacolo­gicamente e biologicamente attive, su piccola scala) nel campo delle biotecnologie avanzate.

 

Si segnala che l’articolo 13-bis del D.L. 1-10-2007 n. 159[239], recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” (c.d. decreto-legge collegato) già prevede, per l’anno 2007, la costituzione di un Fondo con dotazione pari a 3 milioni di euro con il medesimo scopo di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE.

 


 

Articolo 2, commi 437-439
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

 


437. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di respon­sabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza­zione di spesa di cui all’articolo20, comma 8, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

438. Nell’ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall’articolo1, comma 160, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all’articolo1, comma 1269, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferi­mento alle buone prassi in materia.


 

 

Le disposizioni in esame prevedono stanziamenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

 

Il tema della responsabilità sociale delle imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa. Al riguardo, la Commissione europea ha pubblicato, nel 2001, il "Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" e, nel 2002, la "Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle Imprese allo Sviluppo Sostenibile".

I due documenti espongono le linee-guida della Commissione europea in materia di CSR, che nel Libro Verde viene definita come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

La CSR è una dimensione che dovrebbe appartenere all'orientamento strategico di fondo dell'impresa e, quindi, interagire con tutti gli ambiti della gestione aziendale: con gli aspetti finanziari, la produzione (rispetto delle leggi, riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti), il marketing, le risorse umane (la gestione dei percorsi di carriera, le politiche di formazione, la gestione degli esuberi, ecc.) e, più in generale, con le strategie e le politiche aziendali.

Alcune iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, sono ricordate in calce alla presente scheda di lettura.

 

Il comma 437 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328[240], relativa al Fondo per le politiche sociali.

 

Il comma 438 chiarisce il rapporto tra le norme in esame e le disposizioni delle precedenti leggi finanziarie in materia di responsabilità sociale delle imprese.

 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005[241] ha costituito la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, alla quale partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, tale legge ha assegnato alla Fondazione un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 429, della legge finanziaria per il 2006[242] ha assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della suddetta Fondazione, riducendo corrispondentemente la già citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1269, della legge finanziaria per il 2007[243] ha ridotto lo stanziamento a favore della Fondazione per gli anni 2007 e 2008 da 3 milioni a 750.000 euro per ciascun anno. Una somma corrispondente alla riduzione del contributo (2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) è stata nuovamente destinata, per i medesimi anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma in esame, stabilisce che il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese sia finanziato con le risorse del nuovo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il contributo annuale (di cui all’articolo 1, comma 1269, della legge n. 296 del 2006) a favore della Fondazione è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

 

Ai sensi del comma 439, l'istituendo Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, oltre a corrispondere il contributo alla Fondazione, deve finanziare:

§      una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, il cui scopo, secondo la relazione al disegno di legge in esame, è quello di assicurare il confronto permanente tra i diversi stakeholders;

§         attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2002 ha costituito un gruppo di lavoro interamente dedicato allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo del Progetto CSR-SC (Corporate Social ResponsabilitySocial Commitment). Il Progetto ha come quadro di riferimento il Libro Verde della Commissione europea e pone le proprie radici nella nozione di CSR.

La proposta italiana si basa su un approccio volontario alla CSR ed è finalizzata principalmente a promuovere la cultura della responsabilità sociale all'interno del sistema socio-economico e di accrescere il grado di consapevolezza delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

Le attività legate allo sviluppo del progetto CSR-SC hanno comportato la stesura, il 23 marzo 2005, di un Protocollo d'intesa tra Federambiente (Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con validità triennale.

Più specificamente, con tale protocollo la Federambiente si è impegnata, in stretto coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ad una serie di atti, quali, tra gli altri:

-    l’identificazione del livello di adozione e maturità della CSR tra le imprese associate e promozione delle azioni di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale delle imprese e di valorizzazione delle best practices, in linea con il progetto CSR-SC;

-    la diffusione, nel settore del servizio pubblico locale, della cultura della CSR e il progetto CSR-SC;

-    la realizzazione, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito delle proprie competenze, di un’attività di monitoraggio delle imprese che decideranno di aderire all’iniziativa del Ministero, attraverso la costituzione a livello nazionale di un apposito Osservatorio.

L'8 maggio 2007, i Ministri del lavoro e dell’occupazione del G8, riuniti a Dresda, hanno approvato un documento nel quale:

-        riconoscono il potenziale della responsabilità sociale delle imprese di aggiungere valore allo sviluppo sostenibile e, al tempo stesso, di migliorare la qualità della vita dei dipendenti così come delle comunità nella quali le imprese operano;

-        invitano le imprese presenti nei paesi del G8 ad assumere la responsabilità sociale e a rafforzare il loro impegno ed incoraggiano uno scambio di informazioni efficace e trasparente, quale importante indicatore di avanzamento nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

-        considerano che sia un importante compito promuovere la diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alle necessità di questi gruppi di imprese;

-        incoraggiano fortemente le imprese dei paesi del G8, ma non solo, ad osservare le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, ad impegnarsi a sostenere attivamente la diffusione di queste Linee Guida ed a promuoverne una migliore gestione attraverso i Punti di contatto nazionali individuati nelle Linee guida medesime;

-        chiedono ai governi dei Paesi emergenti e in via di sviluppo di abbracciare i valori e gli standard contenuti in tali linee guida e segnalano con interesse la proposta di includere i Paesi di recente industrializzazione in un dialogo ad alto livello promosso dall’OCSE sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

-        sostengono l’applicazione della Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle imprese multinazionali e alle politiche sociali e chiedono all’OIL di sviluppare ulteriormente questo strumento;

-        segnalano con interesse il Global Compact delle Nazioni Unite quale ulteriore iniziativa sulla responsabilità sociale delle imprese ed invitano le organizzazioni imprenditoriali nei paesi del G8, nei Paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo a partecipare attivamente alla sua realizzazione e a sostenere l’espansione globale di questo network[244].


 

Articolo 2, commi 440-443
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

 


440. Per l’anno 2008 presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 440 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008.


 

 

Il comma 440 prevede l’istituzione, per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

 

Il comma 441 dispone che i procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvenganosecondo le procedure individuate con i seguenti decreti:

§      DM Sanità 14 maggio 1996[245];

§      DM Sanità 20 agosto 1999[246].

Tali decreti recano rispettivamente “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. L’articolo 5, comma 1, lett. f), della legge n. 257 del 1992 in particolare attribuisce alla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (di cui al precedente articolo 4) il compito di predisporre normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

 

Il comma 442 demanda ad un successivo decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici previsto dal comma 1, disponendo che tale programma dovrà prevedere prioritariamente la messa in sicurezza:

§      degli edifici scolastici ed universitari;

§      delle strutture ospedaliere;

§      delle caserme;

§      degli uffici aperti al pubblico.

 

Viene infine previsto che lo stesso decreto provveda al riparto delle risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

 

Per quanto riguarda la procedura per l’emanazione del decreto, se ne prevede l’adozione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (vale a dire entro il 31 marzo 2008), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 443 stabilisce la dotazione del fondo in 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Le disposizioni in commento riproducono nella sostanza le norme dell’art. 2 dell’AS 3023[247] presentato nel corso della XIV legislatura dal sen. Pizzinato ed altri numerosi senatori, ed assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 6 agosto 2004.

Nella relazione illustrativa di tale proposta di legge i presentatori sottolineavano che, a distanza di dodici anni dall’approvazione della legge n. 257 del 1992 “rimangono irrisolte le altre problematiche, tra cui quelle più urgenti e significative riguardano il recupero e il risanamento degli edifici pubblici e privati dove tuttora vivono, a rischio della propria salute, migliaia di nostri concittadini. A fronte di tale situazione di emergenza, nel corso degli ultimi tre anni sono stati presentati numerosi emendamenti in sede di discussione della legge finanziaria, volti a disciplinare e a rendere obbligatorie le opere di disinquinamento e di bonifica degli edifici costruiti con manufatti in amianto, ma per ragioni diverse il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tali proposte, se non con l’estensione dei benefici (36 per cento)[248] previsti per le ristrutturazioni edilizie, le quali purtroppo non hanno favorito le bonifiche dell’amianto. Il presente disegno di legge nasce, quindi, da quelle proposte e tenta di dare una soluzione legislativa definitiva all’emergenza amianto e per imprimere un’accelerazione all’opera di disinquinamento e bonifica che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale”.

L’istituzione di un fondo analogo a quello previsto dall’articolo in esame figurava inoltre tra le richieste avanzate al Parlamento nel documento conclusivo della Conferenza nazionale non governativa sull'amianto, svoltasi a Monfalcone il 12-13 novembre 2004[249].

Il decreto del Ministro dell’ambiente 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93ha stabilito i criteri e i tempi per addivenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e definito i principi per l’individuazione degli interventi urgenti di bonifica.

Nel sito del Ministero dell’ambiente si legge che tale mappa (che risulta finora compilata dalla maggioranza delle regioni) “dovrà censire la presenza di questo pericoloso materiale in impianti industriali dismessi o ancora in attività, negli edifici pubblici o privati, nell'ambiente naturale per avviare gli interventi di bonifica” e che per tale mappatura e per le bonifiche urgenti “il Ministero dell'Ambiente ha impegnato una somma complessiva di circa 9 milioni di euro (8 milioni e 934 mila euro) da suddividere in parti uguali tra i due interventi”.

Nello stesso sito si legge che sul fronte della mappatura, […] alcune Regioni già si sono mosse, completandola, come l'Emilia-Romagna o elaborando un primo elenco come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Sicilia”. Nel caso dell’Emilia-Romagna, ad esempio, la mappatura[250] ha evidenziato che “dei 1198 siti censiti (comprese le cave di pietre verdi) la maggior parte sono edifici pubblici […]. Più precisamente si tratta di edifici pubblici o aperti al pubblico (soprattutto scuole e impianti sportivi) con presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta”.

Si ricorda infine che recentemente è stato emanato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

 


 

Articolo 2, comma 444
(Rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”)

 

444. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

 

 

Il comma 444 modifica l'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, relativo al rifinanziamento dei “Contratti di quartiere II”, sostituendo le parole “non impegnate” con “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma".

L'articolo 21-bis, comma 1, richiamato prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (previsto dall’art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’art. 13, comma 2, deI decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[251]), le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari (avviati con l'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152[252]) e non impegnate, siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

In conseguenza della disposizione in commento vengono destinate alla finalità indicata non, come nel testo originario dell’articolo 21-bis, le risorse “non impegnate” alla data del 31 dicembre 2007, bensì quelle alla medesima data “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma” relativi alla localizzazione degli interventi.

 

La novella in commento costituisce attuazione dell’impegno contenuto nel primo punto del dispositivo della risoluzione 8-00103 approvata nella seduta dell’VIII Commissione ambiente dell’11 dicembre scorso, relativo in particolare all’adozione “di ogni possibile iniziativa, anche normativa, a partire dalla corrente manovra di bilancio, per ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi”.

Si segnala che l’articolo 23 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 disponeva il differimento al 1° gennaio 2009 dell’applicabilità del comma in esame, al fine, indicato nella relazione illustrativa, di fare in modo che le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 fossero “da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo”. In sede di conversione del decreto-legge (avvenuta con legge 28 febbraio 2008, n. 31), tale disposizione è stata tuttavia soppressa.

 

Si ricorda che con i tre decreti del Ministro delle infrastrutture citati dall’articolo 21-bis si è data attuazione alla legge 8 agosto 2001, n. 21, con la quale erano state introdotte misure volte a finanziare alcuni programmi nazionali per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti, oltre che a categorie sociali deboli, anche alla riqualificazione delle periferie.

Con il DM 27 dicembre 2001 “Programmi innovativi in ambito urbano”, come modificato dal DM 30 dicembre 2002, sono stati finanziati per la seconda volta i contratti di quartiere. Il nuovo programma “Contratti di quartiere II” si propone di intervenire in situazioni caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenza di servizi e da un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. Il programma, inoltre, promuove la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi ed è finalizzato propriamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale oltre che a promuovere misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. A differenza della prima edizione dei contratti di quartiere, questo secondo finanziamento è gestito dalle singole regioni che, attraverso propri bandi, invitano le amministrazioni comunali a proporre progetti e a competere per la destinazione dei fondi.

Con il DM 21 novembre 2003 si è consentito ai comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria di poter accedere ai finanziamenti relativi al programma «Contratti di quartiere II», in quanto le rispettive regioni non avevano comunicato, nei termini previsti, la loro volontà di aderire al programma stesso.

In merito all’attuazione dei “Contratti di quartiere II” si ricordano:

-        il DM 22 luglio 2003, n. 880, con il quale è stato fissato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, dei bandi regionali, ed al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione dei medesimi bandi nei rispettivi bollettini ufficiali;

-        la circolare 4 luglio 2003, n. 851 esplicativa dei DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002;

-        il DM 21 luglio 2004, che ha prorogato i termini per la consegna delle proposte di "Contratti di quartiere II" per i comuni ricadenti nelle regioni Toscana, Campania e Calabria;

-        il DM n. A/1853 del 16 giugno 2005 che ha prorogato la presentazione dei progetti definitivi "Contratti di quartiere II";

-        il DM n. P/59/06 dell'8 marzo 2006 che reca le residue disponibilità per il completamento del programma "Contratti di quartiere II".

Si segnala che sul sito internet del Ministero delle infrastrutture sono consultabili tutti i decreti di approvazione delle graduatorie regionali.

Si ricorda infine che, nella seduta dell’8 novembre 2006, la Commissione ambiente della Camera dei deputati aveva approvato una risoluzione (a prima firma dell’onorevole Chianale), con la quale si impegnava il Governo “ad attivare entro 30 giorni un tavolo di concertazione con le regioni con le quali individuare, sentite le associazioni dei comuni, delle cooperative, degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e delle imprese, soluzioni definitive per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione del programma dei contratti di quartiere II, nonché l'utilizzo degli ulteriori stanziamenti, da sottoporre alla definitiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni”.

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni sopra richiamate, si ricorda che l’art. 4, comma 150, della legge n. 350 del 2003 interviene sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale destinata a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. La rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione da ratificare entro il 31 dicembre 2007.

L’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 273 del 2005 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 i termini previsti dall’art. 11, comma 2, e dall’art. 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136.

Si rammenta, inoltre, che il richiamato art. 11, comma 2, esclude dal finanziamento degli interventi per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, gli accordi di programma non ratificati entro la data prorogata del 31 dicembre 2007.

L’articolo 12, comma 2, prevede l’esclusione dal finanziamento nel caso in cui la convenzione urbanistica con il comune per la realizzazione dei citati programmi non sia conclusa entro il termine prorogato del 31 dicembre 2007.

Infine, l'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 dispone l’avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.


 

Articolo 2, commi 445-449
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

 


445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo38deldecreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All’articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».


 

 

I commi da 445 a 449 dell’articolo 2 istituiscono e disciplinano l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti.

 

La protezione degli interessi dei consumatori - non contemplata in via diretta dalla nostra Costituzione - trova riconoscimento nell’art. 153 par. 1 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che “la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

Tuttavia, pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, non è stato affrontato, in tale sede, il tema delle "azioni di gruppo o di classe", trattandosi di ambiti più strettamente connessi all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.

La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nei suoi diversi e poliedrici aspetti, ha costituito, soprattutto negli ultimi anni, uno dei punti focali della normazione comunitaria. La disciplina nazionale è dunque costituita, in buona parte, da una serie di disposizioni legislative volte a dare attuazione alle numerose direttive comunitarie sulla materia.

 

Nel nostro ordinamento, un primo significativo intervento volto a tutelare in via giudiziale gli interessi dei consumatori si ha con l’approvazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52). L’articolo 25, dando attuazione alla direttiva CEE n. 93/13 del Consiglio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, era intervenuto sulla normativa concernente i contratti per adesione, novellando il codice civile mediante l’aggiunta al capo XIV, del titolo II, del libro IV, di un capo XIV-bis, rubricato “Dei contratti del consumatore” (articoli 1469-bis-1469-sexies). Con tale intervento viene modificata radicalmente la disciplina dei contratti standardizzati, cioè di tutti quei contratti che vengono presentati al consumatore sotto forma di moduli prestampati in cui le condizioni generali del contratto sono state predisposte unilateralmente dal venditore o professionista[253].

 

Successivamente, la legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) ha introdotto, in armonia con i principi consolidati a livello comunitario, una disciplina organica della tutela degli interessi dei consumatori riconoscendo il potere inibitorio delle associazioni dei consumatori (la legittimazione ad agire).

La nuova disciplina ha previsto l'attribuzione alle associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, indipendentemente dalla segnalazione di un cittadino e dunque dall'esigenza di tutelare una singola posizione individuale.

In particolare, l’art. 3 della legge 218/1998 ha introdotto una forma di tutela processuale collettiva degli interessi dei consumatori modellata su quella prevista dall’art. 1469-sexies, basata quindi sulla azione inibitoria.

 

Sia la disciplina prevista dal codice civile che quella di cui alla successiva legge 281/1998 sono ora pressoché integralmente abrogate a seguito del loro assorbimento all’interno del cd. Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).

Nel Codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, sono infatti confluite tutte le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

 

Nello specifico, mentre il comma 445 dichiara le finalità dei commi successivi (istituzione e disciplina dell’azione collettiva risarcitoria in conformità con la normativa nazionale e comunitaria), il comma 446 integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), introducendo un articolo aggiuntivo (art. 140-bis), composto da 6 commi, che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone, condanni il convenuto ad un risarcimento.

 

Da un punto di vista sistematico, il nuovo art. 140-bis è inserito nel Titolo II della Parte V del Codice del consumo, precedentemente rubricato "Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia", ma che l’art. 2, comma 449, della legge finanziaria (v. infra) provvede a rinominare "Accesso alla giustizia".

Tale Titolo elenca gli strumenti processuali che l'ordinamento riconosce ad alcune associazioni di consumatori e di utenti. In particolare, l'art. 140 stabilisce che esse sono legittimate, nei casi previsti dall'art. 139, ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

 

Le fasi del procedimento, necessarie ed eventuali, definite dal nuovo art. 140-bis del Codice del consumo, possono essere così riassunte.

 

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale[254], nonché le associazioni e i comitati che sono «adeguatamente rappresentativi» dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio, sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

In particolare, il nuovo articolo 140-bis fa riferimento (commi 1 e 2, primo periodo):

1)      in ambito contrattuale, ad illeciti relativi ai rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari)[255];

2)      in ambito extracontrattuale, a pratiche commerciali scorrette o a comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

 

Il medesimo comma 2 del nuovo 140 del Codice del consumo, oltre ad individuare le modalità per l’adesione da parte dei singoli consumatori all’azione collettiva, precisa, poi, che l'esercizio dell'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, (comma 2, quinto periodo), mentre il successivo comma 5 precisa che la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del precedente comma 1 fa stato nei confronti di tutti i consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Tutti i consumatori e gli utenti che non hanno aderito all’azione e che non sono intervenuti nel giudizio, potranno agire individualmente in giudizio.

 

A seguito della presentazione della domanda da parte dei citati organismi, il Tribunale competente, ai sensi del successivo comma 3, nel corso della prima udienza, dopo aver sentito le parti e, ove necessario, dopo aver assunto sommarie informazioni, è chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda presentata, a meno che non intenda differire la pronuncia essendo pendente, sul medesimo oggetto della domanda presentata dalle associazioni, una istruttoria da parte di una Autorità indipendente.

Non sussistendo tale ipotesi di differimento, il Tribunale si pronuncia sulla ammissibilità della domanda presentata, adottando, a tal fine, apposita ordinanza, reclamabile davanti alla Corte d'appello che decide in camera di consiglio.

A questo riguardo, il medesimo comma 3 precisa che la domanda deve essere dichiarata inammissibile quando sia manifestamente infondata, quando sussista un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisi l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

Viceversa, ove il Tribunale consideri ammissibile la domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio, disponendo che i proponenti l'azione collettiva diano «idonea pubblicità» dei contenuti dell’azione proposta.

 

Per quanto riguarda i successivi passaggi, il giudice in sede di sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio, individuando, ove possibile, la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. L’impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre il pagamento della somma, e l’accettazione da parte del consumatore o dall'utente costituisce titolo esecutivo (comma 4).

 

Ai sensi del comma 6, se l'impresa non formula alcuna proposta entro il termine sopra richiamato, ovvero nel caso in cui tale proposta non sia stata accettata, il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazioneper la determinazione del quantumdei singoli risarcimenti in favore dei consumatori.

La camera di conciliazione è composta da 3 avvocati:

- uno indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva;

- uno indicato dall'impresa convenuta;

- uno, che assume le funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Spetta alla Camera di conciliazione definire, con verbale, i modi, i termini e l’entità del risarcimento. Tale verbale di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Da ciò consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore (comma 6).

 

Il procedimento d’ingiunzione appartiene alla categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati, appunto, dalla sommarietà della cognizione. E’ finalizzato ad ottenere la rapida formazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore, consistente nella ingiunzione di pagamento o consegna che il giudice adito può pronunciare nei casi previsti dall’art. 633 c.p.c.

Se il richiedente è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente (giudice di pace o tribunale in composizione monocratica), infatti, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1.  se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2.  se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3.  se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

In presenza delle condizioni di ammissibilità previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato (art. 641 c.p.c.) ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (o, invece di queste, la somma che il ricorrente è disposto ad accettare) nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (comma 2). Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

La fase (eventuale) di opposizione è poi disciplinata dall’articolo 645, che stabilisce che essa si proponga davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione; in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva (653). Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

 

In alternativa alla Camera di conciliazione, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003[256], operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.

 

Si ricorda che l'art. 38 del suddetto decreto legislativo 5/2003 prevede che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo medesimo (materia bancaria, societaria, creditizia e di intermediazione finanziaria). Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Quest'ultimo determina con decreto i criteri e le modalità di iscrizione nel detto registro. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39 del decreto stesso.

 

Il comma 447, concernente l'entrata in vigore del nuovo articolo 140-bis, prevede che le disposizioni contenute in tale norma diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, e dunque a partire dal 29 giugno 2008.

 

Da ultimo, i successivi commi 448 e 449 apportano le seguenti modifiche:

§      il comma 448, attraverso una modifica all’articolo 50-bis del codice di procedura civile, include la class action tra le cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale;

§      il comma 449 sostituisce la rubrica del Titolo II della parte V del codice del Consumo, originariamente recante “le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia”, con la seguente “accesso alla giustizia”.

 


 

Articolo 2, commi 450-451
(Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)

 


450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l’ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;

b) all’articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all’articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all’articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all’articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all’estinzione».

451. All’articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall’articolo10, comma 1, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».


 

 

I commi 450 e 451 recano misure per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari previste dagli articoli 7 e 8 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato articolo 7 del d.l. n. 7 del 2007, in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali, prevede al comma 1 che è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.

Secondo il comma 2, le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

Ai sensi del comma 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Secondo il comma 5, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

Ai sensi del comma 6, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

Il comma 7 stabilisce che in ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

 

Il richiamato articolo 8 del d.l. n. 7 del 2007, in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce al comma 1, che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

Secondo il comma 2, nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotazione di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

Secondo il comma 3, è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

Secondo il comma 4, la surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

Ai sensi del comma 4-bis, nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

Secondo il comma 4-ter, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Ai sensi del comma 4-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 450, lettera a), modificando il richiamato articolo 7, comma 1, del d.l. 7/2007, stabilisce innanzitutto che la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del d.lgs. 122/05.

 

Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 reca disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

 

Il comma 450, lettera b), modificando il richiamato articolo 8, comma 3, del d.l. 7/2007, dispone che si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata.

 

Il comma 450, lettera c), aggiungendo un comma 3-bis al richiamato articolo 8, comma 3, del d.l. 7/2007, dispone che la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo, che avviene con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario. Per la concessione del nuovo mutuo non possono essere imposte al cliente spese o commissioni. La concessione, l’istruttoria e gli accertamenti catastali si dovranno svolgere secondo procedure di collaborazione tra le banche volte a ridurre i tempi, gli adempimenti e i costi connessi.

 

Il comma 450, lettera d), modificando l’articolo 8, comma 4, del d.l. 7/2007, dispone che la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

 

Le lettere e) ed f) del comma 450 in esame intervengono sulla disciplina recata dall’articolo 13, commi 8-sexies e 8-novies, del d.l. n. 7/2007.

 

Il richiamato comma 8-sexies dell’articolo 13 del d.l. n. 7/2007 stabilisce che ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

Il comma 8-septies stabilisce che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.

Il comma 8-octies stabilisce che l'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

Il comma 8-novies stabilisce che l'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

 

Il comma 450, lettera e), modificando il richiamato articolo 13, comma 8-sexies, del d.l. 7/2007, stabilisce che la disciplina da questo posta si applica anche nei casi di contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del richiamato d.lgs. n. 122 del 2005.

 

Il comma 450, lettera f), modificando il richiamato articolo 13, comma 8-novies, del d.l. 7/2007, dispone che l'estinzione dell’ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane.

 

Si ricorda che il 2 maggio 2007 l’ABI e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo per la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta nel caso di estinzione anticipata di mutui immobiliari secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 7 del 2007.

L’ABI ha inoltre definito, il 21 novembre 2007, una procedura di collaborazione interbancaria volta a contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo.

 

Il comma 451 in esame modifica l’articolo 118, comma 4, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993.

 

Il richiamato articolo 118, riguardante la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, stabilisce al comma 1 che nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

Secondo il comma 2, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Secondo il comma 3, le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

 

Il comma 4 dell’articolo 118 stabilisce che le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente

La modifica apportata dal comma 451 in esame stabilisce che riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria.

Rilevano quindi non solo le variazioni adottate dopo le decisioni delle autorità monetarie, ama anche quelle adottate precedentemente.

Ciò al fine di evitare l’elusione della portata della norma da parte delle banche, allorché queste procedessero alla variazione dei tassi prima della decisione – spesso preannunciata – di politica monetaria.

 


 

Articolo 2, commi 452-456
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)

 


452. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L’articolo27del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L’articolo31del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore».

455. L’articolo36del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia».

456. L’articolo37del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.


 

 

I commi da 452 a 456 dell’articolo 2 recano alcune modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità.

In particolare:

§      si sostituisce interamente l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001, concernente i congedi di maternità fruibili per le adozioni e gli affidamenti, disciplinando sia le adozioni nazionali sia quelle internazionali (comma 452), abrogando contestualmente il successivo articolo 27, inerente al congedo di maternità fruibile in occasione di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 453);

§      si sostituisce interamente l’articolo 31, concernente il congedo di paternità fruibile per le adozioni e gli affidamenti (comma 454);

§      si sostituisce interamente l’articolo 36, recante disposizioni sul congedo parentale fruibile in caso di adozioni e affidamenti, disciplinando anche in questo caso le adozioni nazionali ed internazionali (comma 455), abrogando contestualmente il successivo articolo 37, disciplinante il congedo parentale fruibile nei casi di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (comma 456). 

Congedo di maternità

Il comma 452 dell’articolo 2, come accennato in precedenza, provvede a sostituire il testo dell’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, in modo da estendere, in favore delle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato o abbiano ottenuto in affidamento un minore, il congedo di maternità corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. L'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale sia quelli di adozione internazionale.

 

Il successivo comma 453, per finalità di coordinamento legislativo, provvede ad abrogare l’articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2006.

 

Il previgente articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001 disponeva (comma 1) che il congedo di maternità di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera c) (astensione dal lavorodurante i tre mesi dopo il parto) potesse essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Il congedo, inoltre, doveva essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice (comma 2).

Si ricorda al riguardo che, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal settore produttivo di appartenenza, ai sensi del richiamato articolo 16 del D.Lgs. 151/2001 sussiste il divieto di adibire al lavoro le donne:

a)    durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20[257];

b)    ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c)    durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d)    durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Infine, l’abrogato articolo 27 del D.Lgs. 151 del 2001 prevedeva, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, che il congedo di maternità di cui all’articolo 26, comma 1, in precedenza richiamato, spettasse anche se il minore adottato o affidato avesse superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età (comma 1). Allo stesso tempo, si riconosceva il diritto della lavoratrice, ai fini dell'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, alla fruizione di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento, precisando che tale congedo non comportava indennità né retribuzione (comma 2). All’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione si attribuiva il compito di certificare sia la durata del congedo di cui al comma 1 sia la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso dell’ulteriore congedo di cui al comma 2 (comma 3).

 

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 26 prevede:

§      che il congedo di maternità spetti, per un periodo massimo di 5 mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (nuovo comma 1);

§      che il congedo debba essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice (nuovo comma 2);

§      che, in caso di adozione internazionale (nuovo comma 3), il congedo possa essere fruito:

-       prima dell’ingresso del minore in Italia, nel corso del periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione;

oppure

-       entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, ferma restando comunque la durata complessiva del congedo;

§      che la lavoratrice che nel periodo di permanenza all’estero non abbia richiesto o abbia richiesto solo in parte la fruizione del congedo di maternità, possa in alternativa fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità (nuovo comma 4);

§      che l’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione abbia l’obbligo di certificare la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice (nuovo comma 5);

§      che, nel caso di affidamento di minore, il congedo di maternità può essere fruito nei primi 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo comunque di 3 mesi (nuovo comma 6).

 

Pertanto le principali modifiche introdotte rispetto alla normativa previgente possono essere individuate:

§      nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, nella estensione a 5 mesi (rispetto ai 3 mesi attualmente previsti) del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità. Viene al riguardo precisato dalla norma che il congedo, nel caso di adozione nazionale, deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, mentre nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativa al procedimento di adozione, ma comunque deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;

§      nel caso di adozione nazionale, nella eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità (mentre attualmente è previsto il limite massimo di 6 anni di età);

§      nel caso di affidamento - fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi – nella previsione che il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento (e non più entro 3 mesi come attualmente previsto).

Congedo di paternità

Il comma 454 dell’articolo 2 sostituisce interamente l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, in modo da coordinarne la formulazione con le novelle disposte dal comma 1 relativamente agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto.

 

Il testo previgente del citato articolo 31 disponeva che il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, in precedenza richiamati, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1). Al contempo, lo stesso articolo (comma 2) riconosceva il diritto, alle medesime condizioni, del lavoratore a fruire del congedo non retribuito di cui all'articolo 27, comma 2. Infine (comma 3), al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, era riconosciuto il diritto al congedo di paternità di cui all’articolo 28. Tale articolo prevede il diritto, per il padre lavoratore, di astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1). Inoltre (comma 2), il padre lavoratore che intenda avvalersi del richiamato diritto ha l’obbligo di presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[258], concernente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

Il nuovo testo dell’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, confermando sostanzialmente quanto già previsto dalla disciplina previgente, stabilisce:

§      che il congedo di maternità, così come disciplinato dal nuovo articolo 26, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (nuovo comma 1);

§      che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore. Anche in questo caso, si prevede che spetta all’ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazione certificare la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore (nuovo comma 2).

 

Si evidenzia tuttavia che, rispetto al testo previgente, viene omessa la previsione secondo cui i congedi in questione spettano anche nei casi di affidamento (non viene infatti richiamato il comma 6 del nuovo articolo 26).

Si consideri inoltre che il nuovo testo dell’articolo 31, al contrario del testo previgente, non fa alcun riferimento alla fattispecie di cuiall’articolo 28 del D.Lgs. 151 del 2001, che disciplina il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale

I commi 455 e 456 dell’articolo 2 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, a tal fine provvedendo rispettivamente a sostituire l’articolo 36 e ad abrogare l’articolo 37 del D.Lgs. 151/2001. La nuova disciplina introdotta riguarda sia le adozioni nazionali sia le adozioni internazionali.

 

Il previgente articolo 36 del D.Lgs. 151/2001 prevedeva che il congedo parentale, di cui agli articoli 32-38 dello stesso D.Lgs. 151/2001, spettava anche per le adozioni e gli affidamenti (comma 1). Lo stesso articolo elevava altresì il limite di età di 3 anni, relativo all’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1, a 6 anni. Si prevedeva che comunque il congedo parentale potesse essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 2). Infine, il comma 3 disponeva che, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale fosse fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il successivo articolo 37 disponeva che, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, si applicavano le disposizioni del precedente articolo 36. Inoltre, l'ente autorizzato che aveva ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certificava la durata del congedo parentale.

Per quanto attiene al congedo parentale, si ricorda che l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001 dispone che per ogni bambino, nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo determinate modalità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2. In relazione al limite richiamato, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)    alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)    al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui al successivo comma 2;

c)    qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il successivo comma 2 prevede l’elevazione del limite complessivo dei congedi parentali dei genitori a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1, inoltre, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni (comma 3).

Infine, il comma 4 dispone che il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Si ricorda inoltre, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, ha previsto che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo (comma 3) dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

 

 

Il nuovo testo dell’articolo 36 prevede:

§      che il congedo parentale in precedenza richiamato spetta anche in caso di adozione, nazionale ed internazionale, e affidamento (nuovo comma 1);

§      che il congedo parentale possa essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso dello stesso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (nuovo comma 2);

§      che l’indennità erogata alle lavoratrici e ai lavoratori durante i periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi), è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dallo stesso articolo, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia (nuovo comma 3).

 

Le principali modifiche rispetto alla disciplina previgente possono essere così sintetizzate:

§      si prevede che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (mentre la previgente normativa prevedeva che il congedo potesse essere fruito, purché il minore avesse al momento dell’adozione o dell’affidamento un’età non superiore a 12 anni, entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia);

§      si dispone che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 - pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi – spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia a prescindere dall’età del minore (viene quindi eliminata la previsione della normativa previgente in base alla quale tale indennità spettava sino al limite massimo di età di 6 anni del bambino).

 

Si ricorda infine che disposizioni concernenti il D.Lgs. 151 del 2001 sono contenuti anche nei commi 504 e 505 dell’articolo 2, alla cui scheda di lettura si rimanda.


 

Articolo 2, commi 457-460
(Servizi socio-educativi)

 


457. All’articolo1, comma 1259, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l’anno 2007, 170 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro per l’anno 2009»;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2007, di 170 milioni di euro per l’anno 2008 e di 100 milioni di euro per l’anno 2009».

458. Per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’articolo1, comma 1259, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.


 

 

I commi 457-460 dell’articolo 2 dettano disposizioni in materia di servizi socio-educativi.

 

Il comma 457 ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, la norma, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui), incrementa di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, precedentemente fissato in 100 milioni di euro.

 

Si ricorda che, con i commi 1259 e 1260 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, è stato avviato lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

In particolare, il comma 1259 prevede che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Il piano straordinario di cui sopra è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per le finalità del piano è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con il comma 1260 è stato previsto, altresì, che per le finalità del suddetto piano possa essere utilizzata anche una parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250[259] dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

L’Intesa del 14 giugno 2007, n. 48/CU tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della citata legge n. 296 del 2006, ha destinato una parte delle somme finalizzate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi alla promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni (cosiddette “sezioni primavera o ponte”), per l’anno scolastico 2007/2008, a norma dell'articolo 1, comma 630[260], della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In proposito, va ricordato che l’Accordo n. 44/CU concluso in pari data tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, al fine di contribuire alla realizzazione della suddetta nuova offerta formativa relativa alle suddette “sezioni primavera”, prevede un sostegno finanziario entro il limite dei seguenti finanziamenti:

-        10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006);

-        9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunzionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003);

-        10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia (articolo 1, comma 1259, legge 23 dicembre 2007, n. 296), finalizzati, in particolare, al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico.

Il decreto ministeriale 2 luglio 2007, concernente la ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, assegna risorse per 50 milioni di euro in relazione alle esigenze dei servizi socio-educativi, di cui 10 milioni destinate all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 630, della citata legge n. 296 del 2006 (“sezioni primavere”).

Infine, l’articolo 45 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[261], haintegrato ifinanziamenti riguardanti i servizi socio-educativi per la prima infanzia. In particolare, al comma 1si prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro, per l’anno 2007, ad integrazione del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

Il comma 458 istituisce un fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

 

Ai sensi del comma 459, la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 458 è svolta, nel rispetto della normativa vigente nelle regioni ove sono ubicate le sedi di tali servizi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Con il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stata effettuata una riorganizzazione dell’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, già istituiti con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.P.R. n. 103 del 2007, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Per lo svolgimento delle funzioni del suddetto Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni con qualificati enti di ricerca pubblici o privati. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità. Al Centro sono affidate le seguenti attività:

-        raccogliere le normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

-        realizzare, sulla base delle indicazioni regionali, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale e delle risorse destinate all'infanzia;

-        analizzare le condizioni dell'infanzia;

-        predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e del rapporto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

-        formulare proposte per l’elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

-        promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche;

-        raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il Presidente, il Coordinatore delle attività scientifiche e il Comitato tecnico-scientifico (articolo 4).

L’articolo 6 dello stesso regolamento prevede che il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

 

Il comma 460 stabilisce che i servizi socio educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al citato articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006.

 

Con riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha delineato i limiti dell’intervento legislativo statale in materia di asili nido. In particolare, con la sentenza n. 320 del 2004, la Corte ha dichiarato l’illegittimità delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro nidi di cui all’articolo 91 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

La Consulta, nel richiamare i principi già affermati con la sentenza n. 370 del 2003 in merito all’inclusione di tali interventi nell’ambito della potestà legislativa concorrente[262], ha ribadito che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».


 

Articolo 2, comma 461
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

 


461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.


 

 

Il comma 461, prevede una serie di prescrizioni rivolte agli enti locali al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, implementando qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni.

 

Giova ricordare brevemente che nel corso della XIV legislatura sono stati approvati due interventi di riordino complessivo volti alla liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali.

La “prima” riforma dei servizi pubblici locali è stata attuata dall’art. 35 della L. 448/2001, legge finanziaria per il 2002, recante un complesso di disposizioni concernenti sia la proprietà e la gestione delle reti, sia l’erogazione dei servizi. In tale ambito appare di particolare rilievo rammentare l’introduzione del principio generale secondo il quale l’erogazione dei servizi di rilevanza industriale avviene in regime di concorrenza e attraverso l’affidamento del servizio.

A differenza dell’esercizio dei servizi pubblici, completamente liberalizzato, gli enti locali mantengono un notevole controllo sulle reti e le altre infrastrutture (in parte attenuato dall’art. 35 che ha introdotto anche in questo campo alcuni elementi di concorrenza), considerato che l’ente locale titolare del servizio rimane proprietario delle reti e degli impianti necessari all’erogazione del servizio.

La “seconda” riforma dei servizi pubblici locali è stata adottata nell’ambito del D.L. 269/2003 , il cosiddetto decreto per la competitività, ed in particolare dall’articolo 14.

Ulteriori modifiche all’art. 113 del testo unico sono state introdotte - poco dopo la conversione del D.L. 269 – dall’art. 4, co. 234, della legge finanziaria per il 2004

Si segnala, infine, che presso l’Assemblea del Senato è incardinato un disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali” (A.S. n. 772) nel quale, come si evince dalla relazione di accompagno, “entrano in gioco da protagonisti gli utenti dei servizi pubblici locali, con la obbligatorietà della adozione da parte di ciascun gestore di una carta dei servizi che indichi:

-    modalità di accesso alle informazioni;

-    modalità di reclamo;

-    modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;

-    livelli minimi di ciascun servizio;

-    modalità di ristoro dell’utenza (in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza)”.

L’intento del d.d.l. pendente presso il Senato appare, pertanto, il rafforzamento del diritto di cittadinanza, della qualità dei servizi, l’apertura al confronto con le associazioni dei consumatori e delle imprese, con le quali deve essere concordata la stessa carta. La carta, prosegue la relazione, viene introdotta “non come un vuoto vademecum privo di effetti sul piano pratico, perché dall’osservanza della carta si fa discendere lo stesso perdurare dell’affidamento, insieme alla valutazione della soddisfazione degli utenti alla luce dell’evasione dei reclami presentati dalle rilevazioni mediante sondaggi caratterizzati dalla maggiore obbiettività e compilati sotto la vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.

Più specificamente, l’articolo 3 del suddetto disegno di legge, come modificato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, alla lettera a) del comma 1 prevede che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, approvata dall’Autorità competente e adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili.

 

L’articolo in esame prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a)  il soggetto gestore è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi", redatta e pubblicizzata sulla base di intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dalla quale si possano evincere gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, con particolare riferimento a quelle concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 luglio 1999, n. 286, i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti ad adottare una Carta dei Servizi secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

Si ricorda che in data 27 gennaio 1994, attraverso una Direttiva della Presidenza del Consiglio sono stati recepiti le regole ed i principi di un documento di studio del governo Ciampi, in seguito ulteriormente recepiti in altre leggi (v. art. 2, D.L. n. 165/1995, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 273/1995, articolo successivamente abrogato e sostituito dall'art. 11, D.Lgs. n. 286/1999; L. n. 481/1995 sui poteri delle Autorità di regolazione), che hanno definitivamente sanzionato l'obbligo legislativo di adottare le carte dei servizi.

La c.d. direttiva Ciampi, relativa ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi. Il rispetto di detti principi deve essere assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Nella direttiva viene affermato, per la prima volta, mutuando in gran parte dall'esperienza britannica, il principio in base al quale "le aziende si impegnano nei confronti del cittadino-utente a fornire determinati livelli di servizio ed a garantire precise forme di tutela…" ed "i soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate".

I punti fondamentali della Direttiva possono così sintetizzarsi:

-        enunciazione dei principi fondamentali cui devono attenersi i soggetti che erogano un servizio pubblico;

-        adozione degli standard di qualità e quantità del servizio ed indicazione di eventuali fattori esterni che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard. Tali standard devono essere sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche e devono essere periodicamente aggiornati

-        semplificazione delle procedure relative agli atti concernenti la prestazione di servizio pubblici, con un espresso riferimento alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni

Il citato articolo 2 della legge 273/1995, dalla rubrica "qualità dei servizi pubblici", prevedeva che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri venissero emanati schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con le singole amministrazioni interessate.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il suddetto articolo 2 della legge 273/1995, prevedendo al comma 2 che "le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un ultimo importante aspetto delle carte dei servizi che va ancora segnalato, e del quale al momento non si conoscono risvolti giurisdizionali significativi ha riguardo alla carta dei servizi come strumento di tutela dell'utente. Infatti, tra le esigenze cui si ritiene dovrebbero rispondere le carte dei servizi vi è anche quella di assicurare un sostegno delle aspettative dei cittadini ad una prestazione del servizio pubblico secondo regola d'arte. In questo senso le carte dei servizi potrebbero contribuire a puntualizzare e specificare l'obbligo di prestare il servizio, che non è più quello di erogare una prestazione qualunque, ma una prestazione con caratteristiche oggettivamente stabilite.

b)  gli enti locali sono tenuti a consultare le associazioni dei consumatori.

In merito a quanto sopra si ricorda che il cd. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) nella Parte V (artt.136-141), raccoglie le norme in materia di associazioni dei consumatori e di accesso alla tutela giurisdizionale. In tale ambito, oltre alle norme in materia di azioni inibitorie e legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori, particolare rilievo assume l’articolo 141 che, in attuazione di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett. d) della legge n. 229/2003, reca disposizioni in tema di composizione extragiudiziale delle controversie, prevedendo l’attivazione di tali forme di composizione extragiudiziale allo scopo di deflazionare il carico di contenzioso pendente e di agevolare la rapida soluzione delle liti.

Tra le disposizioni più innovative della legge si ricordano il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (articolo 3) e l’istituzione di un apposito organismo, il "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", presso il MAP, con il compito di svolgere tra l’altro attività consultive e di ricerca (articolo 4).

c)  obbligo per il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, di verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge con la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d)  obbligo di approntare un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" con una responsabilità diretta in capo all'ente locale od ambito territoriale ottimale prevedendo la partecipazione delle associazioni dei consumatori come pure  la ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, tanto all'ente locale quanto a gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;

e)  previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute, da parte dei cittadini, a ciascuno dei soggetti partecipanti;

f)   le attività di cui alla lettere b), c) e d) dovranno essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

 


 

Articolo 2, comma 462
(Modifica dell’articolo 1, comma 1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 


462. All’articolo1, comma 1251, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell’articolo8, comma 6, dellalegge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».


 

 

La disposizione in esame aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

 

IlFondo per le politiche per la famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio[263] con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007, dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[264].

Successivamente, il comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le citate risorse attraverso uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:

-        istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

-        iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

-        iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

-        iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[265];

-        valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

-        sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

Il comma 1251 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 296 del 2007 ha previsto, inoltre, che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:

-        finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

-        realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

-        promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Da ultimo, i commi 1252 e 1253 dell’articolo 1della citata legge n. 296 del 2006prevedono, rispettivamente, che il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, per gli interventi previsti ai citati commi 1250 e 1251, è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia e che lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

 

La nuova lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1251, della legge n. 296 del 2006 prevede che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia siano utilizzate, tra l’altro, per la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti (parzialmente o totalmente) non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.

Si prevede, altresì, che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, una intesa in sede di Conferenza unificata[266], avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.

La lettera c-ter) stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famigliasiano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38[267], è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

A tale fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto ministeriale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

 

Con decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti gli stanziamenti per il 2007 di cui al Fondo delle politiche per la famiglia.

La tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008 prevede che lo stanziamento del Fondo per le politiche della famiglia ammonta a 276.462.000 euro per il 2008[268].

 


 

Articolo 2, comma 463
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)

 

463. Per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

 

 

Il comma 463 dell’articolo 2 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Si ricorda che l'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[269], fosse destinato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere[270] e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere[271].

Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto ministeriale 3 agosto 2007 tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.

Su questo argomento sono all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputati numerose proposte di legge dirette, in particolare, al potenziamento degli strumenti relativi alla lotta contro la violenza sessuale e al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche attraverso l'individuazione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato in materia di "molestie assillanti" o "molestie insistenti".

 

 


 

Articolo 2, comma 464
(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori)

 

464. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all’attività dell’ente morale “SOS – Il Telefono Azzurro ONLUS“ (*).

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(*)  Comma così modificato dall’art. 11-bis del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

 

La norma in esame, come modificata dall’articolo 11-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[272] (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), prevedeuno specifico finanziamento per gli interventi a tutela dei minori.

In particolare, si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per le iniziative finanziate dal Ministero della solidarietà sociale in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, incluso il sostegno alle attività della ONLUS “S.O.S. – Il Telefono azzurro”.

Il testo originario del comma in esame destinava il finanziamento esclusivamente alle attività di ascolto, di consulenza e di assistenza promosse dall’ente morale “S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus”.

 

Il Comitato per il Telefono Azzurro è una O.N.L.U.S iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che coordina sul territorio nazionale volontari impegnati a diffondere una nuova cultura dell’infanzia e a sostenere e far conoscere le attività del Telefono Azzurro.

L'Associazione fonda le proprie premesse scientifiche e le proprie finalità statutarie sull'esperienza maturata dal Telefono Azzurro, che ha creato la prima linea telefonica gratuita in Italia per la prevenzione dell'abuso e la tutela dei minori in difficoltà, facendosi portavoce delle necessità dell’infanzia a livello nazionale e internazionale.

Telefono Azzurro Onlus è anche un osservatorio permanente dell’infanzia in Italia, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con Eurispes.

 


 

Articolo 2, comma 465
(Fondo per le non autosufficienze)

 

465. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1264, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009.

 

 

Il comma 465, incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, l’ammontare del Fondo per le non autosufficienze per il 2008 è pari complessivamente a 300 milioni di euro.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1264, della citata legge n. 296 del 2006 ha previsto, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di uno specifico Fondo per le non autosufficienze, al quale è stata assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 1265 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 ha disposto, inoltre, che gli atti ed i provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

 


 

Articolo 2, commi 466-469
(Disposizioni per i soggetti affetti da cecità)

 

466. Il comma 318 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

467. L’importo dell’indennità speciale istituita dall’articolo3, comma 1, dellalegge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

468. Alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell’articolo130deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo3dellalegge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

 

 

I commi 466-469 dell’articolo 2 intervengono sulla disciplina concernente i contributi ad enti per l’assistenza dei ciechi nonché sulledisposizioni in materia di provvidenze per tali soggetti.

 

Il comma 466 abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

Il citato comma 318 stabiliva che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379[273] era erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, nel rispetto di determinati obblighi di rendicontazione.

La legge n. 379 del 1993 ha previsto, infatti, un contributo annuo[274] in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.).

Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi[275] sulla base dei programmi e dell’organizzazione sul territorio degli Istituti di cui sopra. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui spettano le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa (ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990) e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del suddetto contributo.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222[276], ha concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2007 a favore dell’Unione italiana ciechi.

 

Il comma 467 statuisce che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508[277] è fissato in 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

L’articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 prevede che ai ciechi parziali (ossia ai cittadini con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è corrisposta una indennità al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato[278].

A seguito della circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2007[279], l’importo della provvidenza per il 2007 è stato determinato in 167,48 euro per 12 mensilità.

L'indennità speciale non si applica alle altre categorie di minorati civili. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è quindi incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

L’indennità è corrisposta d'ufficio ai beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

E’ previsto, inoltre, l'adeguamento automatico della indennità con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656[280].

 

Il comma 468 prevede che alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni relative agli invalidi civili di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[281].

 

L’articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (comma 1).

La concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili è demandata, invece, alle regioni, che provvedono con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con la legge statale per tutto il territorio nazionale (comma 2).

Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, la legittimazione passiva spetta alle regioni, ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse, ed all'INPS negli altri casi (comma 3).

Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario (comma 4)[282].

Il comma 469 stabilisce, inoltre, che, salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione delle provvidenze per i ciechi parziali, di cui al richiamato articolo 3 della legge n. 508 del 1988[283], ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

 


 

Articolo 2, comma 470
(Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)

 

470. Al comma 1258 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».

 

 

Il comma 470 dell’articolo 2 interviene sulla disciplina relativa alla determinazione delle risorse del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

 

Il testo previgente del comma 1258 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 stabiliva che il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285[284], a decorrere dal 2007, era provvisto di una dotazione determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468[285].

Si ricorda che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale destinati a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997 prevedono che tale Fondo è ripartito, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

 

La norma in esame, nel modificare l’articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria per il 2007, precisa che la Tabella C della legge finanziaria annua può rimodulare (con variazione positiva o negativa) solo una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anziché l'intera dotazione del medesimo.

La quota a cui viene limitata la possibilità di rimodulazione è quella riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.


 

Articolo 2, commi 471-473
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

 


471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale program­mazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo20, comma 8, dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l’anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

472. L’anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell’anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l’anticipo.

473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l’articolo20, comma 7, dellalegge 8 novembre 2000, n 328.


 

 

I commi 471-473 dell’articolo 2 recano disposizioni volte a razionalizzare l’impiego delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Il comma 471 prevede che il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano beneficino, ogni anno, di un'anticipazione finanziaria, a valere sulle somme del Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa del riparto del medesimo.

L'anticipazione è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Tale misura finanziaria è intesa a migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa.

L'anticipazione è concessa nel limite massimo del 50 per cento degli stanziamenti disponibili per il relativo anno, al netto della quota destinata al finanziamento dei diritti soggettivi.

 

Il comma 472 precisa che l’anticipazione è ripartita, tra ciascuna delle suddette amministrazioni, sulla base della quota proporzionale assegnata alle stesse in sede di riparto del Fondo dell'anno precedente sul totale delle risorse attribuite alle amministrazioni interessate dall'anticipazione.

 

Il comma 473 conferma l'attuale disciplina sul riparto del Fondo in esame di cui all’articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328[286].

 

Il citato comma 7 dell’articolo 20 della legge n. 328 del 2000 stabilisce che il Ministro della solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15 (finalizzata al sostegno domiciliare alle persone anziane non autosufficienti), sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e degli altri parametri stabiliti dalla medesima legge. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24 (ossia la corresponsione degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).

Per quanto concerne le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 16 giugno 2007 (Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007)[287] ha ripartito per il 2007 un importo pari a 1.565[288]milioni di euro.

Sempre per l’anno 2007, l’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale)[289] ha autorizzato una spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro.

Per il 2008, il cap. 3671 dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (Fondo da ripartire per le politiche sociali) reca uno stanziamento pari a circa 1.581 milioni di euro (al riguardo, cfr. la legge 24 dicembre 2007, n. 245[290] e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2007[291]).


 

Articolo 2, comma 474
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili)

 


474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.


 

 

L’articolo 2, comma 474, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo per mobilità dei disabili, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il Fondo è volto a finanziare la realizzazione di un parco ferroviario destinato al trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da donazioni e liberalità e dai proventi di contratti di sponsorizzazione.

Sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni di volontariato operanti sul territorio, le modalità attuative della norma.

 

La norma in esame si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di tutela dei passeggeri disabili o a mobilità ridotta. In sede comunitaria, in particolare, va segnalato il regolamento (CE) 1371/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento - che entrerà in vigore il 3 dicembre 2009 (ossia due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – riguarda – oltre che i requisiti minimi per le informazioni da fornire ai passeggeri prima, durante e dopo il viaggio, le condizioni contrattuali, la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di incidenti, ritardi o soppressioni di treni (compresi i risarcimenti) - le norme di qualità e le condizioni per l'assistenza alle persone a mobilità ridotta.

 

All’entrata in vigore del regolamento, a tutti i passeggeri del trasporto ferroviario verranno riconosciuti una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Non sono invece previste deroghe per le disposizioni che riguardano la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta.

Quanto al campo di applicazione del regolamento, il provvedimento trova applicazione per tutti i viaggi e servizi ferroviariforniti nella Comunità da imprese ferroviarie titolari di licenza. Un intero capo del regolamento è dedicato alle disposizioni volte a tutelarei passeggeri disabili o a mobilità ridotta. Lo scopo è di garantire a queste persone l’accesso al trasporto ferroviario “a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini”. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator, ad esempio, non potranno rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o a mobilità ridotta o chiedere che tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario. Non potranno poi essere richieste maggiorazioni sul prezzo del biglietto.

I disabili dovranno inoltre poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi che, nel caso di nuova costruzione o importante ristrutturazione, dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali. Questi passeggeri avranno diritto ad essere informati preventivamente sull’accessibilità e, in linea di principio, potranno contare su un’assistenza gratuita in stazione e a bordo dei treni. Se l'impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di sedie a rotelle o altre attrezzature specifiche, “non si applicano limiti finanziari”.


 

Articolo 2, commi 475-480
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)

 


475. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie.

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

480. Con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.


 

 

I commi da 475 a 480 dell’articolo 2 istituiscono un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, prevedendo che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

 

Nel dettaglio, il comma 475 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 476 prevede, con riferimento ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate:

a) per non più di due volte

b) e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

E’ ammesso un diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

 

Il comma 477 prevede che la sospensione non possa essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

Il comma 479 stabilisce i requisiti per conseguire il beneficio della sospensione dei pagamenti.

Nella specie, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

La dimostrazione di cui sopra deve avvenire nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480.

 

Il comma 480 prevede appunto che con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo.

 

Il comma 478 prevede il caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari.

In tali casi, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione dei pagamenti, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, è tenuto a provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

 

In materia vedasi anche la disciplina introdotta dai commi 450 e 451 dell’articolo 2 della presente legge, recante misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari.


 

Articolo 2, commi 481-484
(Bilancio di genere)

 


481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l’anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’università e della ricerca.

482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.

483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l’attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.


 

 

I commi da 481 a 484 prevedonouna attività di sperimentazione volta ad introdurre,per le amministrazioni statali, il “Bilancio di genere”,  anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni che risultano affidate ai singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per l’anno 2008[292].

La sperimentazione è prevista, limitatamente all’anno 2008, presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca  (comma 481).

 

Si ricorda che il “Bilancio di genere” è un criterio di rendicontazione volto a integrare una prospettiva di genere nella lettura dei documenti di programmazione economica che declinano le politiche pubbliche, tenendo conto della differenza di genere in tutte le fasi della programmazione, dalla fissazione degli obiettivi politici e finanziari, al monitoraggio e valutazione di risultato e di impatto delle azioni.

L’integrazione della prospettiva di genere nella programmazione di bilancio pone dunque l’accento sull’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, nel presupposto implicito che esse non siano neutre.

In tal senso il bilancio di genere è comunemente considerato come uno degli strumenti che consentonodi allocare le risorse pubbliche secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna.

 

Costruire un bilancio pubblico da una prospettiva di genere significa, tra l’altro,: determinare come i singoli cittadini beneficino della spesa pubblica e contribuiscano al reddito pubblico, sottolineando le differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati e benchmark qualitativi e quantitativi e valutando il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico.

Si ricorda che il bilancio di genere si colloca nell’ambito del c.d. gender mainstreaming, ossia della strategia per promuovere l’uguaglianza tra i sessi che si è diffusa a livello internazionale a seguito della Quarta Conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite svoltasi a Pechino nel 1995.

In tale consesso emerse infatti il concetto di bilancio di genere e fu sostenuta la necessità promuovere ai vari livelli processi di bilancio trasparenti volti ad integrare la prospettiva di genere nelle attività di programmazione economico-finanziaria.

Anche in ambito comunitario, a seguito della suddetta Conferenza, l’introduzione del bilancio di genere viene considerata come uno degli strumenti principali ai fini della promozione delle pari opportunità. La parità tra donne e uomini è del resto un principio fondamentale del diritto comunitario, essendo stabilita dall’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali (l’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato dispone inoltre che l’uguaglianza tra donne e uomini deve essere promossa in tutte le attività dell’Unione europea) .

Sulla base di tali presupposti, con una Risoluzione del Parlamento europeo del 2003 (0323), gli Stati membri sono stati invitati a definire i bilanci pubblici secondo una prospettiva di genere. La risoluzione fa propria la definizione di gender budgeting - inteso come applicazione del principio di gender mainstreaming nella procedura di bilancio – assumendo che esso consista nell’adottare una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza tra i sessi. L’atto di indirizzo sottolinea inoltre che il gender budgeting non mira a produrre bilanci separati per le donne bensì ad intervenire sui bilanci pubblici, poiché questi non sono neutrali in termini di genere, dato che hanno un impatto diverso su donne e uomini, sia a livello di entrate che di uscite; in tale ottica il gender budgeting implica che, all'interno dei programmi, delle azioni e delle politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da assicurare che le priorità e le necessità delle donne siano prese in considerazione allo stesso modo di quelle degli uomini, con l'obiettivo finale di realizzare la parità tra donne e uomini. La politica macroeconomica può infatti contribuire a ridurre o ad ampliare le disparità tra i sessi in termini di risorse economiche, potere, istruzione, formazione e salute. 

Iniziative di gender budgeting vengono già promosse in diversi Paesi dell’UE, a livello sia nazionale che regionale (come in Irlanda, Regno Unito e Spagna) e molte iniziative sono attuate già da tempo in altre parti del mondo (come in Australia, Canada e Sudafrica).

In Italia, alcune amministrazioni locali, quali ad esempio il Comune di Bologna,  hanno già avviato il processo di costruzione del bilancio di genere integrandolo con il bilancio sociale.

 

I criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 482).

 

Ai sensi del comma 483, ai fini della stesura sperimentale del bilancio di genere il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei suddetti Ministeri, per i quali viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

 

Entro il 31 marzo 2009, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione (comma 484).

 


 

Articolo 2, commi 485-487
(Statistiche di genere)

 

485. È istituito un fondo per l’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

486. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l’attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica.

487. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 485 a 486 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2008.

 

 

Le disposizioni in esame istituiscono (co. 485) un fondo, con una dotazione di 1 mln. di euro per l’anno 2008 (co. 487), destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, le quali dovranno realizzarsi attraverso una disaggregazione dei dati raccolti nonché grazie all’utilizzo di indicatori “sensibili al genere”. Non sono oggetto di specifica disciplina le modalità di costituzione del Fondo e di attribuzione o ripartizione delle risorse stanziate.

 

Il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 322/1989[293], rappresenta il principale strumento di programmazione delle rilevazioni statistiche effettuate dal Sistema statistico nazionale (SISTAN).

In questo quadro, il PSN stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema ed i relativi obiettivi; determinando l’oggetto e l’estensione dell’informazione statistica ufficiale e l’ambito di svolgimento dell’attività dell’ISTAT e dei diversi uffici statistici.

Ai sensi della disposizione citata, il Programma individua le rilevazioni statistiche, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi facenti parte del SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma ha infatti durata triennale e viene aggiornato annualmente.

La predisposizione del Programma spetta all’ISTAT[294] ed è redatto dalla segreteria centrale presso la presidenza dell’ISTAT; viene deliberato[295] dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (su cui v. infra), su proposta del Presidente dell’ISTAT, e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 322/1989[296]e, in applicazione del protocollo d'intesa stipulato nel 1993, della Conferenza permanente Stato-Regioni, integrata, da ultimo, con la componente delle Autonomie locali. In applicazione dell'art. 6-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 322[297] per l’adozione del PSN è sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali[298]. Il Programma è quindi sottoposto alla deliberazione del CIPE e adottato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri[299].

Il più recente Programma statistico nazionale, relativo al triennio 2007-2009, è stato adottato con D.P.C.M. 9 maggio 2007[300].

 

Con riferimento alle rilevazioni statistiche di genere, si osserva che l’ISTAT[301] ha evidenziato come l’utilizzo di una prospettiva di genere in campo statistico si traduca sostanzialmente nel riscontro delle disparità tra uomini e donne esistenti in molti aspetti e molte sfere della società sulla base di differenze collegate al sesso (le differenze biologiche) e, più propriamente, al genere (le differenze sociali e culturali).

Sotto il profilo metodologico, l’ISTAT rileva che la raccolta di statistiche di genere non comporta esclusivamente la disaggregazione dei dati relativi agli individui in base al sesso, ma richiede anche una osservazione dei fattori (con particolare riferimento a quelli sociali e culturali) che influenzano i comportamenti di uomini e donne, o che hanno su di loro un impatto differente.

In proposito, si segnala, inoltre, che il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009 evidenzia[302] che “per quanto riguarda il trattamento della variabile sesso nelle rilevazioni e nelle elaborazioni riferite ad individui, su 314 lavori che trattano dati riferiti alle persone, soltanto per 228 saranno diffusi dati separatamente per maschi e femmine”. il PSN precisa, peraltro, che per 278 lavori “la variabile sesso è prevista nel questionario o documento amministrativo, mentre la elaborazione distinta è effettuata in soli 242 casi”, ritenendo comunque auspicabile, ove possibile, che il trattamento e la diffusione vengano effettuati distintamente per genere.

Si segnala, inoltre, che al tema del rilancio a livello internazionale delle statistiche di genere, è stato di recente dedicato il Global Forum on gender statistics, organizzato dall’ISTAT, dalle Nazioni Unite (UNSD, United Nations Statistic division, UNDAW, United Nations Division for the Advancement of Women,UNFPA, United Nations Population Fund, UNECE, United Nations Economic Commission for Europe). Detto Forum, che si è svolto a Roma il 10-12 dicembre 2007, ha inteso sottolineare l’esigenza di sviluppare l’azione degli organismi internazionali e degli istituti nazionali di statistica nel campo delle statistiche di genere, valorizzando le migliori esperienze e promuovendo un confronto tra utenti e produttori di statistiche[303].

La realizzazione di statistiche di genere è stata proposta, nel corso degli anni, da numerosi progetti di legge.

In particolare, si ricorda che nella XIII legislatura il Governo D’Alema aveva presentato alla Camera un disegno di legge recante norme in materia di “Realizzazione di statistiche di genere” (A.C. 5771). Analoghe proposte di iniziativa parlamentare sono poi state avanzate nel corso della XIV[304] e XV legislatura[305]. Nella presente legislatura anche il C.N.E.L. aveva presentato un progetto di legge al riguardo (A.C. 2915 e A.S. 1738), che – all’articolo 1 – recava disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle introdotte dall’articolo in esame.

 

Quanto alla concreta realizzazione dell’inserimento delle statistiche di genere nel PSN, il comma 486 affida all’ISTAT il compito di garantire che tale obiettivo sia attuato dai soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, eventualmente anche attraverso l’adozione di apposite direttive da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

 

L’articolazione del SISTAN è definita dall’art. 2 del D.Lgs. 322/1989, ai sensi del quale di esso fanno parte:

-        l’ISTAT;

-        gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome;

-        gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

-        gli uffici di statistica delle province;

-        gli uffici di statistica dei comuni (singoli o associati) e delle unità sanitarie locali;

-        gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

-        gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici;

-        gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio[306].

 

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), previsto dall’art. 17 del D.Lgs 322/1989, costituisce l’organismo competente ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica che rientrano nel SISTAN. Del Comitato – che dura in carica quattro anni - fanno parte:

-        il Presidente dell'ISTAT (con funzioni di Presidente del Comitato);

-        il Direttore generale dell'ISTAT;

-        10 componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali, 3 dei quali provenienti delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

-        1 rappresentante delle regioni, designato tra i propri membri dalla Conferenza Stato-Regioni;

-        1 rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);

-        1 rappresentante dell'Unioncamere;

-        3 rappresentanti dell'ANCI;

-        2 rappresentanti degli enti pubblici dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

-        2 esperti scelti tra i professori universitari ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

Ad eccezione dei membri di diritto, i componenti sono nominati con DPCM, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati ovvero, per i componenti scelti tra i professori universitari, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Quanto ai suoi compiti, il Comitato, come si è detto, è competente a deliberare il Programma Statistico Nazionale, nonché a determinare in forma unitaria gli indirizzi del SISTAN. A tal fine, può utilizzare due distinti strumenti:

-        nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 322 presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome e posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT può emanare direttive vincolanti;

-        nei confronti degli altri uffici facenti parte del SISTAN può invece adottare atti di indirizzo.

Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi.

 


 

Articolo 2, commi 488-492
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)

 


488. A decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell’investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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(*)  Comma così modificato dall’art. 47-quinquies del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfeziona­te; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all’investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 22-quater del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell’articolo11deldecreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell’articolo40dellalegge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all’ottavo comma dello stesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.


 

 

I commi da 488 a 492 dell’articolo 2 recano norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

 

In particolare, il comma 488, al primo periodo, dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili.

Il secondo periodo del comma in esame, aggiunto successivamente dall’articolo 47-quinquies del D.L. 248/2007[307], invece autorizza l’INAIL, nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili analizzato in precedenza, ad effettuare investimenti in forma diretta per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

 

In proposito, si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 438, della legge finanziaria per il 2007, al primo periodo dispone che l’obbligo per gli enti previdenziali (ai sensi dell’articolo 3 della L. 498/1992) di destinare un’ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, debba applicarsi fino al 31 dicembre 2009.

Il secondo periodo del medesimo comma 438 dispone che l’INAIL debba realizzare gli investimenti individuati dall’articolo 1, comma 301, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), indirizzando prioritariamente tali investimenti al Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, nonché agli investimenti indicati nel precedente periodo.

Il richiamato comma 301 dell’articolo 1 della L. 266/2005 stabilisce che i piani di investimento immobiliare dell’INAIL siano deliberati dallo stesso ente, sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua annualmente - in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale - i singoli interventi di edilizia sanitaria (da attuare a valere sulle risorse in esame). Inoltre il medesimo comma 301 specifica che l'attuazione dei menzionati interventi (deliberati dall'INAIL) è subordinata all'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita[308].

 

Il successivo comma 489, così come novellato dall’articolo 22-quater del menzionato D.L. 248/2007, dispone che sono fatti salvi comunque i procedimenti in corso relativi alle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, precisando che tali somme possono essere investite entro il limite di cui al precedente comma 488 (cioè entro il 7% dei fondi disponibili).

Sono inoltre fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554[309] (riguardante il processo verbale di consegna), o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 22-quater del D.L. 248/2007, al comma 2, ha valutato l’onere derivante dalla riformulazione dell’articolo 1, comma 489, della L. 244/2007 in 50 miliardi di euro per il 2008, disponendone la copertura utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

Il comma 490 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104[310] e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488 in esame, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119[311], né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.

 

Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 104/1996 prevede l’obbligo, per gli enti di previdenza, di realizzare investimenti nel settore immobiliare, fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale, esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili per finalità di pubblico interesse (comma 1).

In particolare, gli investimenti devono essere diversificati, in modo da minimizzare il rischio (comma 2). In nessun caso la partecipazione può riguardare il capitale delle società indipendenti di gestione e delle società di intermediazione disciplinate dallo stesso D.Lgs. 104 del 1996.

Tenuto conto che l'individuazione dei fondi di investimento immobiliare e delle società immobiliari è motivata con le specifiche caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità dei contraenti prescelti (comma 3), gli enti previdenziali possono destinare una percentuale, non superiore al 15%, dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le società di intermediazione, da destinare a finalità di pubblico interesse, con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, con una redditività prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale.

 

Il richiamato primo comma dell’articolo 40 della L. 119 del 1981 dispone il divieto, per determinati enti che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a 516.456,90 euro, di mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, salvo particolari eccezioni.

Il successivo ottavo comma prevede, inoltre, la possibilità, tramite decreto del Ministro del tesoro (attualmente: Ministro dell’economia e delle finanze) di variare la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possano tenere presso di sé. Con lo stesso decreto possono altresì essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità in eccedenza rispetto al limite individuato dal precedente primo comma.

 

Il comma 491 precisa che, con apposito decreto del Ministro dell’economia, su proposta del Ministro del lavoro, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 488 (7% dei fondi disponibili).

 

Il comma 492, infine, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da norme precedenti a quelle in esame con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 37 del D.L. 159 del 2007[312] ha limitato la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre del 2007, obbligazioni in materia di investimenti. Infatti, si è disposto che in tale trimestre i medesimi enti potessero assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate, a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizioni che le stesse obbligazioni dessero luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007.


 

Articolo 2, commi 493-495
(Gestioni previdenziali)

 


493. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo59, comma 34, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).

495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo14dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.


 

 

I commi da 493 a 495 dell’articolo 2 recano disposizioni relative alle gestioni previdenziali.

 

In primo luogo, il comma 493 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[313], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88 del 1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 494, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2008 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 493, lettera a) – in 17.066,81 milioni di euro (per l’anno 2007 l’importo dovuto era pari a 16.650,39 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 493, lettera b) – in 4.217,28 milioni di euro (nel 2007 l’importo dovuto era pari a 4.114,39 milioni).

 

Ai sensi del comma 495 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449 del 1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241 del 1990.

 

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 493, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

§       59,39 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

§


 

Articolo 2, commi 496-499
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali)

 


496. Per fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all’emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l’INPDAP deve ispirare l’attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l’equilibrio finanziario della stessa.

498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell’articolo23dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289.

499. Per realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP, previsto dal comma 14 dell’articolo69dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell’articolo35dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo2dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni


 

 

I commi da 496 a 499 dell’articolo 2 recano disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali.

 

In particolare, il comma 496, al fine di fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cd. “Gestione credito”) presso l’INPDAP, conseguenti alla disciplina di cui D.M. 7 marzo 2007, n. 45[314](emanatoin attuazionedell’articolo 1, comma 347, della L. 266 del 2005) -che ha disposto l’iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP - e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP.

 

Si ricorda che la legge 266/2005 ha previsto all'articolo 1, comma 347 che, con lo stesso decreto ministeriale previsto all’articolo 13-bis, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80[315], siano stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche per i pensionati (già dipendenti pubblici) che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dello stesso Istituto - pure ai fini della l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996[316] -, nonché per i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP[317].

 

In attuazione di tale previsione legislativa è stato emanato il regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2007, n. 45 che, nella formulazione originaria, all’articolo 2 prevedeva un meccanismo di iscrizione basato sul silenzio-assenso dei soggetti interessati dalla disciplina (cioè, come detto, i pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti in servizio o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP), in base al quale i medesimi soggetti erano iscritti automaticamente alla gestione credito INPDAP se non comunicavano espressamente all’INPDAP la volontà contraria entro il 31 ottobre 2007.

Invece, a seguito delle modifiche introdotte al D.M. 45/2007 dall’art. 3-bis del D.L. 159 del 2007 (sostituendo all’articolo 2 del medesimo D.M. i commi 1 e 2), sono state modificate le modalità di iscrizione alla Gestione credito dei dipendenti in servizio e dei pensionati interessati dalla norma, facendosi venir meno il meccanismo di silenzio-assenso precedentemente previsto. In particolare, l’articolo 2 del D.M. 45/2007, così come modificato dal D.L. 159 del 2007, dispone (comma 1) che i pensionati il cui trattamento pensionistico è erogato dall’INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione. Inoltre, si prevede (comma 2) che per i dipendenti in servizio e i pensionati che aderiscono alla gestione credito INPDAP, l’iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (cioè a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007).

Si prevede inoltre che contribuzione è posta a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile (comma 3).

Il successivo articolo 3 dello stesso regolamento dispone che, per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione valida ai fini contributivi, mentre ai pensionati si applica un’aliquota pari allo 0,15% dell’importo lordo della pensione; sono tuttavia esentati dal contributo in questione i titolari di pensione non superiore a 600 euro lorde mensili (tale ultimo importo viene adeguato dall'INPDAP in base alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti).

Infine si dispone che la contribuzione è effettuata mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, ha istituito presso l'INPDAP la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti, affidando ad un decreto ministeriale l’emanazione delle norme attuative. Tali norme attuative sono state emanate con il D.M. n. 463 del 1998[318], il quale prevede che la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a)       all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b)       alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c)       all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d)       al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e)       all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f)         ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

 

Ai sensi del successivo comma 497, le richiamate anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010, e solamente se necessarie per permettere l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l’INPDAP dovrà esercitare l’attività relativa alla suddetta Gestione ispirandosi a criteri di equilibrio finanziario.

 

Per consentire il ricorso alle anticipazioni in questione, il comma 498 abroga a decorrere dal 2008 il comma 3 dell’articolo 23 della L. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

 

Tale norma dispone che gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell’INPDAP, ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.

 

Il comma 499, quindi, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell’ambito del bilancio unitario dell’INPDAP (previsto dall’articolo 69, comma 14, della L. 388 del 2000[319]), e al fine di permettere la corretta applicazione dell’articolo 35 della L. 448 del 1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS e all’INPDAP), sopprime il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335 del 1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

 

Il menzionato articolo 69, comma 14, della L. 388 del 2000 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale dell’INPDAP nonché l’unitarietà del bilancio del medesimo Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dello stesso Istituto.


 

Articolo 2, comma 500
(Trasferimenti all’INPS)

 


500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo130deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2006, trasferite alla gestione di cui all’articolo37dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

Il comma 500 dell’articolo 2 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[320], valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2006 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§      per un importo complessivo di 107,83 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2006, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b)).

 


 

Articolo 2, commi 501-502
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

 


501. Le risorse di cui all’articolo74, comma 1, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall’anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l’anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.


 

 

Il comma 501 dell’articolo 2 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L'articolo 74 della L. 388 del 2000 detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[321], sia su quello della contribuzione dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[322].

In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici,in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

-       dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998[323];

-       da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria. Si consideri che nella tabella C della legge finanziaria per il 2008, all’UPB 18.1.3 (cap. 2156) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è previsto per la finalità in questione lo stanziamento di 133,376 milioni di euro per il 2008, 135,951 milioni di euro per il 2009 ed il 2010.

 

Da ultimo, l’articolo 1, comma 767, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha previsto la possibilità di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato articolo 74, comma 1, della L. 388 del 2000, limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

Il successivo comma 502, dispone che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al finanziamento del fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola (Fondo “Espero”), annualmente determinate secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della L. 388 del 2000 (cioè tramite gli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria), già iscritta, per il 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Viene inoltre precisato che la quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

 

In sostanza la disposizione di cui al comma 502 in esame è volta a superare, con riferimento al personale del comparto scuola, il meccanismo laborioso precedentemente applicato per il versamento della quota di contributo a carico del datore di lavoro, che aveva determinato inefficienze e ritardi nell’assegnazione di tali risorse al Fondo “Espero” anche superiori ad un anno. Pertanto con la modifica in questione il medesimo Fondo potrà ricevere i contributi del lavoratore e del datore di lavoro in maniera contestuale ed entro la fine di ciascun mese, permettendo di porre in essere una situazione precedentemente non realizzabile tecnicamente.


 

Articolo 2, comma 503
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)

 

503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo11, comma 2, dellalegge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

 

 

Il comma 503 dell’articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica concernente il calcolo dell'eventuale quota in forma di capitale della pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”), gestito dall'INPS.

 

Si ricorda che con il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, si è provveduto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cd. “legge Dini”) - in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”).

Più specificamente, l’articolo 2 del D.Lgs. 164 del 1997 ha disposto i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, in attuazione della parte della disciplina di delega (articolo 2, comma 22, lettera b)) della L. 335 del 1995) che ha previsto la revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi dettati dalla medesima L. 335 all’articolo 1, commi 6-16. A tal fine l'articolo in questione individua la normativa pensionistica applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo in oggetto a seconda dell'anzianità dell'iscrizione stessa.

In particolare, il comma 1 specifica - conformemente al comma 13 del citato articolo 1 della L. 335/1995 - che per i lavoratori iscritti al Fondo speciale in oggetto, aventi un’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente secondo il sistema retributivo, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della citata L. 335/1995 che aumenta i periodi temporali di riferimento sui quali computare la retribuzione pensionabile per i lavoratori con la predetta anzianità contributiva.

Successivamente, nell’ambito del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quater ha recato modifiche alla normativa inerente al Fondo volo.

In particolare, le modifiche principali introdotte dal citato articolo 1-quater concernono:

a)    il tetto di pensione (comma 1). Il citato comma infatti prevede che, in attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella L. 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti iscritti al Fondo in precedenza richiamato, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. 164 del 1997, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l’80% della retribuzione pensionabile individuale determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. Precedentemente a tale modifica la misura della pensione non poteva superare il limite massimo di retribuzione pensionabile corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nell'anno solare precedente a quello di decorrenza della pensione dai dipendenti di pari qualifica dell'interessato in servizio nell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa ridotta del 10% dal 1° luglio 1997 e del 20% dal 1° gennaio 2000. La pensione, inoltre, non poteva essere inferiore a quella che sarebbe spettata all'interessato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b)    l’inclusione dell’intera indennità di volo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, al fine di eliminare il contenzioso in atto (comma 2). Al riguardo, il comma in esame stabilisce, fornendo un’interpretazione autentica, che l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, si tiene conto dell’intero importo dell’indennità di volo;

c)    l’abolizione della facoltà di capitalizzare, per l’iscritto al Fondo volo che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità una quota della pensione a decorrere dal 1°gennaio 2005, attraverso l’abrogazione dell’articolo 34 della L. 13 luglio 1965, n. 859 (comma 3).

 

In particolare, il comma in esame, confermando le modalità applicative già precedentemente seguite dall’INPS, prevede, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della L. 31 ottobre 1988, n 480[324], l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo stesso. Tali coefficienti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

L’articolo 11, comma 2, della L. 480/1988 ha stabilito che agli iscritti al Fondo volo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima L. 480/1988 non trova più applicazione l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859. Tale ultimo articolo, abrogato dall’articolo 1-quater del su richiamato D.L. 249 del 2004, disponeva che l’iscritto in possesso dei requisiti previsti dalla stessa L. 480/1988 per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, avesse la facoltà di chiedere la corresponsione, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, del valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'I.N.P.S.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[325], dispone una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.


 

Articolo 2, commi 504-505
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

 

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

505. L’articolo6, comma 3, dellalegge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

 

 

I commi 504 e 505 dell’articolo 2 forniscono interpretazioni autentiche in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti e di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti o categorie assimilate.

Trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti

Il comma 504 fornisce un’interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151[326], concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del congedo di maternità e del congedo parentale.

 

Il richiamato articolo 25 del D.Lgs. 151/2001 dispone che per i periodi di congedo di maternità non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa (comma 1).

Inoltre, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (comma 2).

Gli oneri derivanti dalla precedente disposizioni sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi, i richiamati oneri sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto dal precedente comma 2 (comma 3).

 

Il successivo articolo 35 dispone che i periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 34[327] sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre, si dispone l’applicazione della disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 25, e pertanto anche per i periodi di congedo parentale non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa (comma 1).

Lo stesso articolo 35, inoltre, prevede la copertura da contribuzione figurativa anche per i periodi di congedo parentale di cui al comma 3 dell’articolo 34, compresi quelli che non danno diritto al relativo trattamento economico, con attribuzione, come valore retributivo per tale periodo, del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della L. 1338 del 1962 ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria (comma 2).

Inoltre, si dispone che:

-        per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa (comma 3);

-        per i soggetti iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni, con le specifiche modalità di cui all'articolo 13 della L. 1338 del 1962, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa

 

Più specificamente, il primo periodo del comma 504, stabilisce che le disposizioni di cui ai richiamati articoli 25 e 35 si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 151 del 2001.

Il secondo periodo del medesimo comma contiene una clausola di salvaguardia, facendo salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati all’entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni inerenti ai congedi di maternità e parentali sono contenute nell’articolo 2, commi 452-456, alla cui scheda si rimanda.

Perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Il successivo comma 505 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della L. 15 aprile 1985, n. 140[328], in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

 

Il richiamato articolo 6 della L. 140/1985 prevede il diritto, per i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 24 maggio 1970, n. 336[329], esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, di beneficiare, a domanda, di una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di 15,49 euro (comma 1).

Tale maggiorazione, sempre a domanda degli interessati, trova inoltre applicazione ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della L. 336/1970, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 (comma 2).

Ai sensi del comma 3, la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

Il comma in esame dispone che il richiamato comma 3 dell’articolo 6 della L. 140/1985 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento di pensione di cui al comma 1 del medesimo articolo viene perequata a decorrere dal momento della concessione della stessa maggiorazione agli aventi diritto.

Si evidenzia che in tal modo si provvede a confermare le modalità di applicazione della norma finora seguite dall’INPS.


 

Articolo 2, commi 506-507
(Definizione di contenziosi con l’INPS)

 


506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo44, comma 1, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all’INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all’INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all’INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.


 

 

I commi 506 e 507 dell’articolo 2 recano disposizioni volte a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2003[330], in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.

 

Con il comma 1 del richiamato articolo 44 è stata fornita un’interpretazione autentica (con valenza quindi retroattiva) dell’articolo 9, comma 6, della L. 67 del 1988 (cfr. infra), relativo alla disciplina degli sgravi contributivi nel settore agricolo.

In particolare, con tale interpretazione autentica è stata disposta, per i datori di lavoro del settore agricolo, la non cumulabilità dei benefici contributivi di cui all’articolo 9, comma 5, della L. 67 del 1988, consistenti in una riduzione percentuale dei premi e dei contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, con gli altri benefici contributivi di cui all’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986, e all’articolo 1, comma 6, del D.L. 536 del 1987, consistenti (per un periodo determinato), rispettivamente, in una riduzione percentuale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno ovvero in una riduzione sul contributo per le prestazioni del SSN dovuto dai datori di lavoro agricolo di zone territoriali diverse dal Mezzogiorno per i propri dipendenti.

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988, reca benefici contributi per i datori di lavoro agricoli operanti in zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Più in dettaglio, il comma 5 prevede che i premi e contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti[331] assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato dai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani di cui all'art. 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[332], rispetto alle aliquote in vigore sul territorio nazionale, sono fissate nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 (con uno sgravio quindi del 70%).

I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate[333], delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984, sono invece fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996 (con uno sgravio quindi del 40%).

Ai sensi del comma 5-bis, per beneficiare delle agevolazioni il datore di lavoro deve rispettare le norme sul collocamento e i minimi di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi.

Viene inoltre precisato, dal comma 5-ter,che i benefici contributivi e assicurativi di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro[334].

Peraltro, il successivo comma 6 del medesimo articolo 9 della L. 67 del 1988, ha disposto che per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo non deve tenersi conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 1 del D.L. 536 del 1987.

Al riguardo, si consideri che l’articolo 1, comma 5, del citato D.L. 536 del 1987 ha provveduto a sostituire il testo dell’articolo 14, comma 1, della L. 64 del 1986. A seguito di tale modifica il medesimo articolo 14, comma 1, stabilisce che, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 218 del 1978 (cioè sostanzialmente nei territori del Mezzogiorno), è concessa la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.

Invece, l’articolo 1, comma 6, del D.L. 536 del 1987, ha concesso, a favore dei datori di lavoro del settore agricolo – ad esclusione di quelli operanti nei territori del Mezzogiorno -, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo per le prestazioni del SSN di lire 133.000 (euro 68,69) per ogni dipendente.

 

Si evidenzia quindi che, sulla questione del cumulo dei suddetti benefici - come evidenziato anche nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 269 del 2003 - si era determinato nel tempo un notevole contenzioso che vedeva coinvolte aziende agricole ubicate in zone montane o svantaggiate, dal momento che l’interpretazione adottata dall’INPS propendeva per l’incumulabilità dei medesimi benefici.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente - contrario alla tesi dell’INPS - confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14227 del 27 ottobre 2000 (che aveva appunto affermato la compatibilità tra il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, del D.L. 536 del 1987, con l’ulteriore e diverso beneficio contributivo contemplato dall’articolo 9, comma 5, della L. 67 del 1988, stabilendo che qualora un’azienda presenti entrambi i requisiti previsti possa godere di entrambi i richiamati benefici), aveva determinato una pluralità di richieste di rimborso, da parte delle aziende, delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione.

Pertanto, l’interpretazione autentica recata dall'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2003 ha inteso evitare che, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, a seguito di tali richieste di rimborso si determinassero ingenti esborsi per la finanza pubblica[335].

 

In particolare, il comma 506 autorizza l'INPS a definire i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2003 in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento in misura totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni. Il pagamento in questione può essere effettuato mediante rate annuali, in numero non superiore a 20, con corresponsione degli interessi legali.

Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già effettuato il pagamento all’INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale, pari al 40% delle somme versate all’INPS maggiorato degli interessi legali corrispondenti al periodo compreso tra il momento del pagamento e il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame).

 

Infine, il comma 507 dispone che la disciplina di cui al precedente comma 506 si applica, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.


 

Articolo 2, commi 508-512
(Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)

 


508. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

509. Per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo25dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

511. Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo25dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2008.

512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2008, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all’articolo25dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall’articolo9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


 

 

Il comma 508 dell’articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili", concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007.

 

La dotazione del Fondo è pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Tale Fondo è destinato alla copertura finanziaria di uno specifico provvedimento legislativo, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e relativo all'attuazione del suddetto Protocollo (L. 24 dicembre 2007, n. 247[336]).

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 92, della citata L. 247/2007, recante la clausola di copertura finanziaria, dispone che i maggiori oneri derivanti dalla medesima legge – quantificati in 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, 1.520 milioni di euro per l’anno 2009 e 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012 - siano coperti a valere sulle risorse stanziate nel Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007, previsto dalla legge finanziaria per il 2008, con corrispondente riduzione delle risorse ivi appostate. L’efficacia delle disposizioni della medesima L. 247/2007 viene quindi subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del suddetto Fondo della legge finanziaria per il 2008.

 

Il comma 509 prevede, in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

 

Il comma 510 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza unificata, l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Viene previsto inoltre che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845[337], istituito, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale.

 

Il comma 511 dispone che, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione su menzionato, per le finalità di cui alla L. 14 febbraio 1987, n. 40[338], viene destinata la spesa di 13 milioni di euro per il 2008.

 

Si ricorda che la menzionata L. 40 del 1987, e successive modificazioni, prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

 

Infine, il comma 512 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (cioè entro il 29 aprile 2008), la determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla su menzionata L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione di cui al su citato articolo 25 della L. 845 del 1978.

 


 

Articolo 2, comma 513
(Contributo per l’acquisto di personal computer)

 

513. Al comma 298 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell’articolo51dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

 

 

Il comma 513 dell’articolo 2 reca disposizioni in materia di contributi per l’acquisto di personal computer, novellando l’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

 

Il richiamato comma 298 della legge finanziaria 2007 ha previsto l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica effettuato dai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto. Ai fini del riconoscimento del contributo, le spese, debitamente documentate, devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Le modalità limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento, sono state definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno del 2007.

 

Il comma in esame, aggiungendo un periodo al comma 298 della legge finanziaria per il 2007, prevede l’erogazione dei contributi in questione, utilizzando le risorse del richiamato Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’articolo 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)[339], per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.


 

Articolo 2, comma 514-516
(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto)

 


514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d’imposta anteriormente all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo1, comma 9, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell’articolo23deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’ero­gazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione indivi­duale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l’adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordina­mento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale.


 

 

I commi da 514-516 dell’articolo 2 recano disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 514  prevede la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.

 

Il trattamento fiscale del T.F.R. è disciplinato dagli artt. 17 e 19 del TUIR. In via generale, l’articolo 17 dispone che il T.F.R. al pari delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetto a tassazione separata. Tale reddito, infatti, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si forma in più periodi di imposta precedenti e pertanto la sua imputazione al reddito del periodo d’imposta in cui viene percepito avrebbe determinato un trattamento deteriore per il contribuente.

L’articolo 19 disciplina la determinazione della base imponibile. Occorre a tal fine distinguere fra le quote maturare prima del 2001, per le quali all’ammontare netto del TFR  (la quota spettante al lavoratore al netto di eventuali contributi a suo carico) occorre sottrarre una detrazione pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio effettivo- Per le quote maturate dal 2001, la base imponibile è data dal quo importo al netto delle rivalutazioni già aggettate all’imposta sostitutiva dell’11 per cento, prevista dal d.lgs. n. 47 del 2000.

Per determinare l’imposta dovuta, occorre poi calcolare l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento (pari al reddito imponibile diviso per il numero degli anni di servizio e moltiplicato per 12). L’aliquota media così determinata deve essere alle basi imponibili relative al TFR maturato prima e dopo il 2001.

La liquidazione definitiva dell’imposta viene però effettuata dall’amministrazione finanziaria che procede al ricalcolo dell’imposta applicando l’aliquota media dei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto. La riliquidazione della maggiore o della minore imposta dovuta deve essere effettuata dall’amministrazione entro il 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta. (Cfr. lett. a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  come sostituito dal comma 40 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, converti cin legge dalla l. n.248 de 2006).

 

La disposizione in commento non precisa i criteri cui dovrà attenersi l’intervento di riduzione della pressione fiscale, ma si limita a fissare un tetto in  termini di oneri per la finanza pubblica conseguenti tale riduzione.

 

Al riguardo si osserva che, poiché l’attuazione della norma dovrà necessariamente incidere sulle vigenti disposizioni tributarie contenute in fonti di rango primario e che la disposizione in oggetto non detta alcun criterio per l’attuazione della disposizione, il rinvio ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia non appare coerente con il sistema delle fonti dell’ordinamento.

 

Il comma 515 estendealle quote di TFRmaturate entro il 31 dicembre 2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari la disciplina fiscale transitoria dettata dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005 relativamente alle quote ed alle prestazioni relative a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementare alla data del 31 dicembre 2006.

 

Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma delle forme pensionistiche complementari), è stato riordinato il sistema della previdenza complementare, anche con riferimento al trattamento fiscale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2008: pertanto, fino a tale data il trattamento fiscale della previdenza complementare continuerà ad essere disciplinato dalla normativa previgente.

 

I principali aspetti di carattere tributario sui quali è intervenuto il citato D.Lgs. n. 252 del 2005 sono:

-        modifica dei limiti alla deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari.

-        modifica delle modalità di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

-        conferma dell’applicazione di un’imposta sostitutiva, nella misura dell’11 per cento, ai redditi conseguiti dai fondi pensione.

 

Il citato comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 252/2205 reca la disciplina fiscale transitoria, prevedendo in particolare che, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (1° gennaio 2007), le nuove disposizioni relative alla deducibilità dei premi e dei contributi versati e al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si applicheranno anche ai soggetti che a tale data risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni maturate, in favore dei menzionati soggetti, sino al 31 dicembre 2006 sono assoggettate alla disciplina previgente, ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il quale prevede in particolare che la riliquidazione dell’imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti.  La previsione dell’inapplicabilità del secondo periodo dell’articolo 20, comma 1, del TUIR comporta pertanto che diviene definitiva la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale, effettuata secondo l’aliquota determinata con riferimento all’anno nel quale è maturato il diritto alla percezione della suddetta prestazione.

 

Il comma 515prevede inoltre che le somme versate concorrano ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito e disponendone l’applicabilità per i conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

In sostanza, la disposizione sembrerebbe voler considerare le somme versate come quote di TFR dopo il 31 dicembre 2006, purché maturate entro tale data, alla stessa stregua di quelle già versate entro la medesima data allo stesso titolo, concorrendo quindi (per quanto riguarda la posizione individuale) a formare i montanti delle prestazioni accumulate fino al termine del 2006.

I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

 

Il comma 516 istituisce una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale.


 

Articolo 2, commi 517-519
(Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)

 


517. Per l’anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

518. All’articolo118, comma 16, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l’anno 2008».

519. Per consentire all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall’articolo22dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall’anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell’Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1209, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


 

 

Il comma 517 dell’articolo 2 attribuisce a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro per l’anno 2008 quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Tale onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione.

 

La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997 (in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997), ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia[340]), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie.

Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.

In particolare, la società opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro.

Successivamente, l'articolo 30 della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) ha previsto che il Ministero del lavoro si avvalga di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.

Da ultimo, l’articolo 7-terdecies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto che il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. E’ stato inoltre previsto che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra. Lo stesso articolo, infine, dispone che il Ministero del lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007 quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 518 prevede un ulteriore finanziamento, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

In sostanza, novellando l'articolo 118, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), si prevede che anche per il 2008 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa destinare, con proprio decreto, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144[341], una quota fino a 80 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 

Si ricorda che disposizioni sostanzialmente analoghe sono state previste:

-        per il 1999, dal comma 5 del citato articolo 68 della L. 144/1999;

-        per il 2001 dal citato articolo 118, comma 16, della L. 388/2000;

-        per il 2003, per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 - tramite novella del medesimo articolo 118, comma 16 della L. 388/2000 – rispettivamente dall'articolo 47, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 137, terzo periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall’articolo 1, comma 156, della L. 311 del 2004, dall’articolo 39-sexies del decreto legge n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dall’articolo 1, comma 1188, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione della legge n. 30 del 2003, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, introducendo, all’articolo 47, tre differenti tipologie di contratto, ovvero:

a)  il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)  il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c)  il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In particolare, con riguardo al contratto di apprendistato di cui alla lettera a), l’art. 48 prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.

La regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa ad una intesa da raggiungere tra Regioni, Ministero del lavoro e Ministero dell’istruzione, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

L’intesa dovrà in ogni caso rispettare una serie di principi e criteri direttivi, quali, fra gli altri, la forma scritta, la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione esterna ed interna considerato congruo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, nonché il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sulla base del percorso di formazione effettuato.

 

Infine, il comma 519 incrementa di 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Tale incremento è volto, oltre a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto, a rendere possibile il completamento dei processi di stabilizzazione previsti dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 519, della stessa legge.

 

Il richiamato articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni, per l’anno 2007, relative alla stabilizzazione presso le pubbliche amministrazioni del personale precario in possesso di determinati requisiti.

In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza e che si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame.

Per beneficiare della stabilizzazione, inoltre, il personale in possesso dei requisiti sopra citati deve essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Invece alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

 

All’onere derivante dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione:

§      per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), relativa alle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati, pari a 300 milioni di euro per ciascuno dei due anni suddetti (lettera a));

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 296 del 2006, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, è volto a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

Più in dettaglio si dispone:

-        che i datori di lavoro che intendono procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007[342] appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (comma 1202);

-        che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. in rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo si prevede che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c. e che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente (comma 1203);

-        che le parti possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a prevedere condizioni più favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con rapporti di co.co.co. (comma 1204);

-        che la validità degli atti di conciliazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co., per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto (comma 1205);

-        che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approva gli accordi stipulati con riferimento alla possibilità di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD (comma 1206);

-        che gli atti di conciliazione producono gli effetti degli artt. 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso e che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi. Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto (comma 1207);

-        che possono avvalersi della procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e procedurali di cui ai commi 1205 e 1206 (comma 1208);

-        che è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame (comma 1209);

-        che i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei co.co.co. debbano avere una durata non inferiore a 24 mesi (comma 1210).

 

§      a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione (lettera b)).

 

Infine, si ricorda che l’ISFOL è un ente nazionale di ricerca, istituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, che opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto (DPCM 19 marzo 2003), l’ente ha visto allargato lo spettro operativo cui rivolgere le iniziative istituzionali.

Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, l’ente è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Nelle materie di competenza l'ISFOL:

-        svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

-        fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza unificata;

-        può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;

-        promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca;

-        può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;

-        realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

-        svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca;

-        svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

L’articolo 3 dello Statuto precisa che con apposito regolamento dell’ISFOL viene disciplinata la dotazione organica ed il personale, nel rispetto dell’ordinamento vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la dotazione finanziaria è costituita da (art. 12 dello Statuto):

-        un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale previsto dall'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro;

-        b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

-        c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;

-        d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

Successivamente, l’articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1999, n. 419[343], ha stabilito che l’ISFOL è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204[344], e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

Inoltre, l’articolo 28 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto un’autorizzazione di spesa, per il 2006, pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente.


 

Articolo 2, comma 520
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)

 

520. Le risorse stanziate per l’applicazione dell’articolo1, comma 571, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l’incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

 

 

Il comma 520 dell’articolo 2 interviene sulle risorse stanziate per il potenziamento del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro dall'art. 1, comma 571, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), disponendo, limitatamente all’anno 2008, un utilizzo parzialmente diverso delle medesime risorse.

 

Il richiamato comma 571 della legge finanziaria 2007 ha disposto il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (cfr. infra) con 60 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. Tale incremento, previsto ai fini del potenziamento dell'attività ispettiva propria di questo nucleo, consta di tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri.

Il comma 572autorizza pertanto il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche previste all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il comma 573 stabilisce infine che nel nuovo contingente sia previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

 

Con il comma in esame si dispone quindi che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità (presupponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e integrale al 1° gennaio 2008), mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e appartiene all'Organizzazione Speciale dell'Arma. In particolare, dipende dal Comando Divisione Unità Specializzate per ciò che attiene all'addestramento, all'ordinamento, alla disciplina ed all'avanzamento. Agisce d'iniziativa, ma anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma.

I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni in materia giuslavoristica e legislazione sociale, attraverso la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e, in genere, ovunque sia previsto un lavoro salariato o stipendiato.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento di militari dell'Arma negli Ispettorati del Lavoro risale al 1937; difatti il Regio Decreto Legge 13 maggio n. 804, all’articolo 2, provvedeva ad assegnare i militari dell'Arma ai servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro. Successivamente, il D.P.R. n. 520 del 1955[345], ha riconfermato l'assegnazione del predetto personale distribuito su tutto il territorio nazionale.

In data 1° ottobre 1997 - in ottemperanza del D.M. 31 luglio 1997[346], emanato in attuazione dell’art. 9-bis, comma 14, del D.L. 510 del 1996[347] - il Comando Generale dell'Arma ha attivato il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, già preesistenti, gerarchicamente subordinati. Dal 20 aprile 2006 il Comando ha assunto l'attuale denominazione.


 

Articolo 2, commi 521-530
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori-ammortizzatori sociali)

 


521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo1, comma 1190, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l’anno 2008 alla finalità di cui all’articolo1, comma 1, deldecreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

525. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all’articolo1, comma 1, deldecreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

526. Al fine di consentire il reinseri­mento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all’articolo2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l’anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei quali prevedere anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l’impiego e deve in ogni caso essere vincolata all’effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l’importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l’anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un’intesa volta a prevedere l’estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l’eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

530. All’attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell’ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.


 

 

I commi da 521 a 530 dell’articolo 2 recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Con tali disposizioni:

§      si rinnova, anche per l’anno 2008, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti (commi 521 e 522);

§      si prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2008, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori di imprese ordinariamente escluse dall’ambito di applicazione di tali ammortizzatori sociali (comma 523);

§      si prevede, per il 2008, il rifinanziamento degli interventi di proroga fino a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendalenel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (comma 524);

§      si proroga a tutto il 2008, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (comma 525);

§      si dispongono misure volte a favorire il reinserimento lavorativo e contestualmente strumenti per il sostegno del reddito per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (commi da 526 a 530).

 

Più in particolare, il comma 521, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 155, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), nell’articolo 1, comma 410, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) e nell’articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, possa concedere - anche in deroga alla normativa vigente - trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi.

§      tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 21-quater, comma 1,del D.L. 248/2007[348], ha esteso gli interventi di sostegno al reddito previsti dal comma 521 in esame anche alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione in relazione a nuovi assetti del sistema aeroportuale, che abbiano comportato crisi occupazionali coinvolgenti un numero di unità lavorative superiore a 3.000, entro un limite di spesa di 40 milioni di euro annui per il 2008 ed il 2009, a carico del Fondo per l’occupazione, che a tal fine è corrispondentemente integrato per i medesimi anni.

 

Lo stesso articolo 21-quater, inoltre, al comma 2, ha disposto che all’onere derivante dalla disposizione del comma 1, pari a 40 milioni di euro annui per il 2008 ed il 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all’accordo di solidarietà tra generazioni, di cui all’articolo 1, comma 1161, della L. 296/2006[349].

 

Il secondo periodo del comma 521 in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006.

Pertanto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 522 precisa che l’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga, viene ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 521 e 522 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga dei menzionati trattamenti - viene stanziato un importo complessivo di spesa pari a 460 milioni di euro, di cui 20 milioni in favore del settore agricolo, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[350].

 

Il successivo comma 523 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Si ricorda che già con decreto ministeriale 31 maggio 2004, n. 34158 si era provveduto, ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003[351], a prorogare la CIGS e il trattamento di mobilità, relativamente all’anno 2004, per le imprese sopra citate “per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali”.

Successivamente, con decreto ministeriale 28 luglio 2005 n. 36663 si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Si ricorda che tale articolo[352], riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge n. 350 del 2003 su citato, ha disposto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze possa - anche in deroga alla normativa ordinaria -, entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi; i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Inoltre si prevedeva la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina posta dal richiamato articolo 3, comma 137, quarto periodo, della citata L. 350 del 2003. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può concedere una proroga o un'ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2004. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10%, ovvero del 30% nell'ipotesi in cui sia già intercorsa una precedente proroga.

Con l’articolo 8, comma 3-ter del decreto legge n. 203/2005[353], si è prevista una proroga della CIGS e del trattamento di mobilità per le imprese in oggetto anche per l’anno 2006, mentre da ultimo con l’articolo 1, comma 1156, lettera c) della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) si è prevista un’ulteriore proroga anche per l’anno 2007.

 

Il comma 524 intende disporre, per il 2008, il rifinanziamento della proroga per un periodo fino a 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, prevista dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.

 

Si osserva, sul piano formale, che la disposizione non appare correttamente formulata laddove si fa riferimento a “proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività”. Al fine di precisare che le proroghe attengono al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sarebbe invece stato preferibile far riferimento a “proroghe a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività”.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, prevede che ordinariamente la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l’erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

In seguito l’articolo 1, comma 1 del D.L. 249 del 2004 ha previsto, in determinati casi, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. Presupposti della proroga sono:

-       la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

-       la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

-       l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga poteva essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

 

Il comma 525 proroga dal 31 dicembre 2007[354] al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998[355]. Si consideri che il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità.

 

Si ricorda, con riferimento alla fattispecie in esame, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità previsti dalla L. 223 del 1991 sono i seguenti :

a)    ai sensi dell’art. 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (cfr. infra);

b)    ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

 

Si consideri, al riguardo, che il comma 773 della legge finanziaria 2007 ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, in misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali[356].

Lo stesso comma prevede espressamente che la rideterminazione si applica anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente in misura pari a quella degli apprendisti, come è il caso dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità[357].

 

Il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione .

 

Si ricorda che gli incentivi contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere di durata superiore a 12 mesi (rispettivamente fino ad un massimo di 18 per i rapporti a tempo indeterminato o di 23 mesi per i rapporti a termine trasformati nel corso del loro svolgimento in rapporti a tempo indeterminato) e che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 

Il comma 526, con la finalità di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, prevede l’attivazione, in via sperimentale per il 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei quali prevedere anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica sotto forma di voucher.

La norma prevede, inoltre, che tale prestazione possa erogarsi anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l’impiego.

In ogni caso, l’erogazione della prestazione in oggetto deve essere vincolata all’effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

 

L'articolo 2, commi 26-33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (cd. “legge Dini”), ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stata istituita presso l’INPS una apposita Gestione separata, cui sono iscritti obbligatoriamente i lavoratori di seguito indicati, con conseguente obbligo di versamento contributivo[358]:

-        professionisti: si tratta dei soggetti che percepiscono redditi che derivano, come disposto dall'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. L'attività di cui trattasi non deve, comunque, essere condotta in forma di impresa commerciale. Rientrano, pertanto, in tale categoria e sono tenuti al pagamento del contributo previdenziale:

-        professionisti iscritti in albi senza cassa di previdenza ma titolari di partita IVA;

-        professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza ma non iscritti a quest'ultima;

-        professionisti iscritti in albi con cassa di previdenza, in relazione ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa stessa;

-        professionisti senza albo e senza cassa (si pensi alle professioni di consulente di informatica, esperto in marketing, traduttori o interpreti, ecc.);

-        collaboratori coordinati e continuativi: secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, del citato T.U.I.R., si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quei rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, vengono svolte a favore di un soggetto, senza vincolo di subordinazione, e sono inserite in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.

Rientrano, ad esempio, in tale categoria le seguenti specifiche figure:

-       amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti;

-       membri di commissione e collegi;

-       soggetti che collaborano a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;

-       amministratori di condominio;

-        venditori porta a porta: sono i soggetti incaricati delle vendite a domicilio (come definiti dall'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, recante la disciplina del commercio). Per effetto dell'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dal 1° gennaio 2004 devono essere iscritti alla Gestione separata, come pure gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, solo qualora il reddito annuo sia superiore a € 5.000;

-        titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (L. 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1); per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero (D.L. 105 del 2003, convertito dalla L. 170 del 2003);

-        pensionati: coloro che, pur in quiescenza, svolgono le attività sopradescritte; sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata in relazione ai soli redditi percepiti a seguito dell'esercizio di dette attività[359];

-        lavoratori dipendenti: sono naturalmente soggetti alla contribuzione in questione anche i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che percepiscono compensi che non sono già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

-        associati in partecipazione: per effetto del comma 157 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il comma 527 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di fruizione della suddetta prestazione, le categorie di lavoratori beneficiari oltre che la durata e l’importo della medesima prestazione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008, utilizzando, per 20 milioni di euro, le risorse finanziarie derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (FSE), nel rispetto delle finalità stabilite da tali strumenti.

 

Il comma 528 impegna il Governo a presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, “una intesa” (rectius: “una proposta di intesa”) volta a disporre l’estensione della sperimentazione della misura di cui al comma 526, nonché le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del FSE.

 

Il comma 529 invece impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al medesimo comma.

 

Infine, il comma 530 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi da 526 a 529 si provvede tramite l’utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell’ambito dei Programmi operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto delle finalità stabilite da tali strumenti.


 

Articolo 2, comma 531
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

 

531. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

 

Il comma 531 dell’articolo 2 proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti (in particolare, contratti di solidarietà “difensivi”: cfr. infra), beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[360].

 

Strumento finalizzato principalmente ad evitare o limitare i licenziamenti attraverso una riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori di una determinata impresa (contratti di solidarietà “difensivi”), tale istituto può, inoltre, utilizzare la riduzione dell'orario di lavoro anche per incrementare l'occupazione (contratti di solidarietà “espansivi”), anche se di fatto tale fattispecie non è stata praticamente quasi mai utilizzata.

La tipologia dei contratti di solidarietà a cui si riferisce il comma in esame è, come detto, quella dei contratti di solidarietà “difensivi”.

Come accennato, l’eccedenza di personale derivante dalla crisi aziendale si può affrontare attraverso la stipulazione di contratti di solidarietà difensivi, che si sostanziano in accordi tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali volti a ridurre l’orario di lavoro, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i licenziamenti mediante un utilizzo più razionale della forza lavoro.

La retribuzione persa in seguito a tale riduzione di orario è compensata, in parte, da una specifica prestazione previdenziale. In particolare, in relazione alla riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale; il suo ammontare è determinato nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario[361].

Il contratto di solidarietà difensivo è compatibile con la CIG, e. sotto particolari condizioni, anche con la CIGS[362]precludendo altresì al datore di lavoro il ricorso al licenziamento collettivo, ma non al licenziamento individuale, anche plurimo, per giustificato motivo oggettivo.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863[363], e dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, n, 48[364], tali contratti hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere sia provvisoria sia stabile. Il contratto di solidarietà difensivo è ritenuto congruo[365], infine, qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parte e parametrata su base settimanale risulti tale da far parificare il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto con il numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti. In ogni caso, si ammette una variazione percentuale inferiore o superiore al 30%.

 

Per quanto attiene ai contratti di solidarietà espansivi, l’articolo 2 del richiamato D.L. 726 del 1984 definisce invece come tale un accordo collettivo aziendale stipulato da datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico.

Tali assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima nel caso in cui sia inferiore.

Il datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà espansivi può ottenere, alternativamente, le seguenti agevolazioni:

-        contributi pari, per ogni mensilità corrisposta ai nuovi assunti, alle seguenti percentuali:

-        15% per i primi 12 mesi;

-        10% dal 13° al 24° mese;

-        5% dal 25° al 36° mese;

-        contribuzione a carico del datore di lavoro in misura fissa corrispondente a quella per gli apprendisti[366] con riferimento ai soli lavoratori neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Giova ricordare che le agevolazioni sono concesse a condizione che nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni il datore di lavoro non abbia proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni dal lavoro per CIGS.

 

La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2008 interessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le imprese artigiane[367] (anche con meno di 16 dipendenti), e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS)[368].

 

In particolare, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148/1993 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato - entro il termine del 31 dicembre 1995[369] - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223 del 1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.

Il comma 8 del citato articolo 5, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 299 del 1994, convertito dalla L. 451 del 1994, ha disposto, inoltre, che il predetto contributo possa concedersi, sempre in via transitoria, anche alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS, anche ove occupino meno di 16 dipendenti. Tale estensione è disposta a condizione che i lavoratori di tali imprese, interessati dal contratto di solidarietà stipulato inizialmente sempre entro il 31 dicembre 1995 (termine poi prorogato con successive disposizioni e, da ultimo, fino al 2006 dal citato D.L. 68/2006), percepiscano - a carico di fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva - una prestazione "di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è, per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

 

Riguardo all'applicazione della proroga, l’articolo in esame autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236).


 

Articolo 2, commi 532-534
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

 


532. All’articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo1, comma 780, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL,» sono soppresse.

533. All’articolo1della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l’attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».

534. La dotazione del fondo di cui all’articolo1, comma 1187, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.


 

 

I commi da 532 a 534 dell’articolo 2 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007[370], per l’attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai nn. 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

 

La citata L. 123 del 2007, in primo luogo, all’articolo 1, reca la delega, per il Governo, ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.

Ai fini dell’esercizio della delega la legge prevede una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, la lettera p), prevede la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, attraverso:

-        la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale anche attraverso il sistema della bilateralità (lettera p), n. 1);

-        il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese, i cui oneri siano sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali del medesimo Istituto. Deve essere garantita la semplicità delle procedure relative a tali finanziamenti (lettera p), n. 2);

-        la promozione e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico ed universitario e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria (lettera p), n. 3).

La medesima lettera p) precisa inoltre che le attività di cui ai su indicati numeri 1) e 2) debbano essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL[371].

 

Pertanto, in primo luogo (comma 532), novellando l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di finanziamento, secondo la quale le suddette attività di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera p) debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse (destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato) di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Conseguentemente viene ripristinata l'originaria destinazione integrale delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, alla riduzione dei premi dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigianato.

 

Al comma 533, che introduce il comma 7-bis all’articolo 1 della L. 123/2007, in sostituzione della soppressa modalità di finanziamento, per l’esercizio della delega relativa alla su menzionata lettera p), viene previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

 

Infine, il comma 534 incrementa di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Tale Fondo è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.A tale fondo è attualmente attribuita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

In attuazione del citato comma 1187 è stato emanato il D.M. 2 luglio 2007[372], che ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici.


 

Articolo 2, commi 535-536
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)

 

535. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo3, comma 151, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350.

536. Il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall’articolo1, comma 1267, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l’anno 2008.

 

 

Il comma 535 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria.

La copertura del relativo onere è ottenuta mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

 

La disposizione da ultimo citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

 

In sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che il comma in esame è volto a consentire l’utilizzo dei fondi europei in materia migratoria destinati all’Italia, che in assenza di risorse interne per il cofinanziamento dei progetti (fissato in sede europea in una misura che va dal 20% al 50 %), rischierebbero di andare perduti.

 

La relazione tecnica rimanda al Programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”[373] che stabilisce meccanismi di solidarietà finanziaria (Fondi) riguardanti i seguenti quattro ambiti:

-        controlli e sorveglianza delle frontiere esterne (gestione integrata delle frontiere) e politica in materia di visti, in complementarità con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

-        gestione integrata, da parte degli Stati membri, dei rimpatri di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare nell’UE e applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;

-        integrazione dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno regolare attraverso azioni positive in grado di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per permettere loro di integrarsi più facilmente nelle società europee;

-        sostegno e promozione degli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati (sulla base dell’esistente Fondo europeo per i rifugiati) e sostenere le conseguenze di tale accoglienza; individuazione delle migliori pratiche e creazione di strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

-        È prevista pertanto, in sede di Unione, l'istituzione di 4 fondi:

-        Fondo per le frontiere esterne (2007-2013) di cui alla Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

-        Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) di cui alla Decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

-        Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (2007-2013), di cui alla Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori;

-        Fondo Europeo per i rifugiati (2008-2013) di cui allaDecisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

 

Il comma 536 integra, per l’anno 2008, il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro.

Il Fondo,istituito presso il Ministero della solidarietà sociale ai sensi dell’art. 1, commi 1267-1268 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[374]), con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, è fra l’altro finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali. I provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo sono adottati dal ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro per i diritti e le pari opportunità. presso il Ministero della solidarietà sociale.

 

In attuazione della legge finanziaria 2007, è stata emanata la Direttiva del 3 agosto 2007 concernente l’utilizzazione del Fondo, con cui vengono definiti gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento che saranno finanziate per l’anno 2007, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro.

Le aree prioritarie di intervento individuate sono: sostegno all’accesso all’alloggio; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; diffusione della lingua e della cultura italiana; diffusione della conoscenza della Costituzione italiana, dell’ordinamento giuridico nazionale e dei percorsi di inclusione sociale. I progetti potranno essere presentati, in forma singola ovvero in partenariato da Regioni, province autonome, enti locali, associazioni e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, iscritte al registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 394/99 nonché associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 215/2003[375].

 


 

Articolo 2, comma 537
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

 

537. All’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400 milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno 2015»;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

 

 

Il comma 537 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate, pari a oltre 64 miliardi di euro, già stanziate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

 

Il citato comma 863 ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[376] (istituito dall’articolo 61, comma 3, della legge finanziaria 2003) di 64.379 milioni di euro nel periodo 2007-2015.

L’incremento è stato così ripartito:

-        100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

-        5.000 milioni per l’anno 2009;

-        59.179 milioni entro il 2015.

Il comma ha disposto, altresì, che almeno il 30% delle risorse aggiuntive di cui sopra sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali.

 

In particolare, la lettera a), mediante una novella al citato articolo 1, comma 863 della legge finanziaria per il 2007, modifica l’ammontare dell’assegnazione delle risorse per gli anni 2008-2009 e specifica la dotazione annuale per gli anni 2010-2015, prevedendo le seguenti dotazioni finanziarie:

 

§      1.100 milioni per l’anno 2008;

§      4.400 milioni per l’anno 2009;

§      9.166 milioni per l’anno 2010;

§      9.500 milioni per l’anno 2011;

§      11.000 milioni per l’anno 2012;

§      11.000 milioni per l’anno 2013;

§      9.400 milioni per l’anno 2014;

§      8.713 milioni per l’anno 2015.

 

Le disposizioni effettuano, pertanto, una rimodulazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009: per il 2008 si dispone un anticipo (cioè un incremento) di un 1 miliardo (1.100 milioni anziché 100 milioni), mentre per il 2009 vi è una riduzione da 5 miliardi a 4,4 miliardi. I residuali 400 milioni di riduzione sono posti a valere sulle risorse 2010-2015.

 

 

(dati in milioni di euro)

 

2008

2009

2010-15

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Fin. 2007

100

5.000

59.179

 

 

 

 

 

64.379

Ddl Fin. 2008

1.100

4.400

9.166

9.500

11.000

11.000

9.400

8.713

64.379

Differenza

+1.000

-600

-400

0

 

La successiva lettera b) reca una novella al comma 866 della citata legge finanziaria 2007 in base alla quale le suddette somme del FAS sono interamente ed immediatamente impegnabili.

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si segnalano le seguenti disposizioni:

§      l’articolo 2, comma 299 incrementa di 50 milioni di euro per il 2008 le risorse del FAS destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia);

§      l’articolo 2, commi da 539 a 548, attribuisce per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tal fine è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010, a valere sulle risorse del FAS;

§      la Tabella D dispone un rifinanziamento del FAS di 1 miliardo e 100 milioni per il 2008,di 7,4 milioni per il 2009 e di 11,7 milioni per il 2010;

§      la Commissione Bilancio del Senato ha disposto una rimodulazione delle risorse del FAS esposte in tabella F, riducendo la dotazione del 2008 di 1 miliardo di euro, incrementando il 2009 di 600 milioni, riducendo il 2010 di 2.667,360 milioni, a fronte di un incremento di 3.067.360 delle risorse per gli anni 2011 e successivi.

§      l’articolo 2, comma 135 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (plasmopora fungina). La copertura dell’onere, indicata in 150 milioni per il 2008 è posta a carico del FAS;

§      l’articolo 3, comma 158 riduce di 150 milioni l’autorizzazione di spesa per il 2008 del FAS a copertura parziale degli oneri recati per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio (articolo 2, comma 112);

§      il comma 538 dell’articolo 2 stabilisce che le risorse (500 milioni sia per il 2008 che per il 2009) destinate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 1152) alla viabilità secondaria delle strade della Calabria (150 milioni) e della Sicilia (350 milioni) siano poste direttamente a carico del FAS, anziché essere assegnate dal CIPE a tale finalità in sede di riparto del FAS.

 

Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 159/2007,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, pone parte della copertura dell’onere recato dal decreto-stesso a carico del FAS per 1 miliardo e 100 milioni di euro nel 2007, per 5,4 milioni nel 2008 e per 11,3 milioni per il 2009.

 

Si rammenta altresì che, ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007, risulteranno accantonate e resi indisponibili per il 2008 405,9 milioni di euro (50% per cento della quota a legislazione vigente nel 2007 per l’anno 2008 su cui è stato calcolato il “blocco” lineare).

Il FAS nel bilancio 2008 riclassificato

La nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi ha lo scopo di rendere più evidente il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti.

 

Per quanto riguarda il Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (FAS), allocato dall’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si può osservare che, sebbene ricompreso nella missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, la nuova classificazione ha determinato un c.d. “spacchettamento” del Fondo in tre fondi, di uguale denominazione, inseriti in tre distinti programmi:

§      “28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo”;

§      “28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”;

§      “28.3 Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”.

 

Tutte gli stanziamenti in competenza destinati alla missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” sono allocati, nel bilancio a legislazione vigente, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

 


Nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 le risorse del FAS erano così articolate:

(importi in euro)

Bilancio a legislazione vigente

UPB

Capitolo

2008

Strutture istituzionali

5.1.6

8349

131.964.000

Sistemi produttivi

5.2.6

8348

1.319.640.000

Infrastrutturazione territoriale

5.3.6

8425

2.947.196.000

Totale

 

 

4.398.800.000

 

Per effetto del decreto-legge n. 159/2007 e della legge finanziaria per il 2008, rispetto agli stanziamenti indicati dalla dotazione a legislazione vigente, sono state apportate le seguenti modifiche alle dotazioni, come specificato dalle due Note di variazioni al bilancio approvate dal Senato (A.C. 3257/bis e 3257/ter) e dalla Terza Nota di variazioni approvata dalla Camera dei deputati (A.C. 3257/quater). Le variazioni sono state imputate esclusivamente alla UPB 5.3.6, cap. 8425/Sviluppo economico relativo alla infrastrutturazione territoriale, come riportato nella successiva tavola:

 



Infrastrutturazione territoriale – cap. 8425

Euro

Bilancio a legislazione vigente (A.C. 3257)

2.947.196.000

Decreto-legge n. 159/2007 (art. 47)

-5.400.000

Disponibilità dopo I Nota di variazioni

2.941.796.000

Larga banda nel Mezzogiorno (art. 2, co. 299)

+50.000.000

Determinazione risorse aggiuntive (art. 2, co. 537)

+1.000.000.000

Costituzione Fondo credito occupazione (art. 2, co. 548)

-200.000.000

Rifinanziamento tabella D

+1.100.000.000

Rimodulazione tabella F (emendamento Senato)

-1.000.000.000

Disponibilità dopo II Nota di variazioni

3.891.796.000

Aziende viticole siciliane (art. 2, co 135)

-150.000.000

Velivoli antincendio (art. 2, co. 158)

-150.000.000

Viabilità secondaria Sicilia e Calabria (art. 2, co. 538)

-500.000.000

Legge di bilancio (legge n. 245/2007)

3.091.796.000

 


Nella legge di bilancio di previsione per il 2008 (legge n. 245/2007), le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – che dovranno essere ripartite dal CIPE - sono, conseguentemente, così esposte:

(importi in euro)

Bilancio 2008

UPB

Capitolo

2008

Strutture istituzionali

5.1.6

8349

131.964.000

Sistemi produttivi

5.2.6

8348

1.319.640.000

Infrastrutturazione territoriale

5.3.6

8425

3.091.796.000

 TOTALE

 

 

4.543.400.000

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, si determina, quindi, un aumento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 144,6 milioni di europer il 2008.

 

Per una più dettagliata analisi delle risorse destinate agli interventi nelle aree depresse previste dalla legge finanziaria per il 2008 si rinvia al dossier del Servizio studi, collana “Documentazione e ricerche”, n. 113/1 del gennaio 2008.

 


 

Articolo 2, comma 538
(Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)

 


538. Il comma 1152 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammoderna­mento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l’anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo61, comma 1, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289».


 

 

Il comma 538 – attraverso la sostituzione integrale del comma 1152 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e l’introduzione del comma 1152-bis – interviene in materia di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria della regione siciliana e della Calabria.

Il testo originario del comma 1152 prevedeva, per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, che una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 fosse assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate e demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e la definizione dei criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

Il testo novellato del comma 1152 fa sostanzialmente riferimento soltanto all’anno 2007 (considerando gli anni 2008 e 2009 nel successivo comma 1152-bis), confermando la procedura già indicata: il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), assegna 500 milioni di euro complessivi per il 2007 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa.

Si ricorda, in proposito, che in data 3 agosto 2007, il CIPE, in attuazione dell'art. 1, comma 1152, ha “preso atto” delle esigenze finanziarie relative agli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle regioni Sicilia e Calabria, con un primo stanziamento di 500 milioni. Il testo della delibera non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

 

Come il testo previgente, la disposizione demanda ad un successivo decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

§      la ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse;

§      l’individuazione dei criteri e delle modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

 

Per quanto riguarda la definizione di viabilità secondaria, si ricorda che all’interno della rete stradale di interesse regionale, si possono distinguere, dal punto di vista degli standard funzionali, sostanzialmente due livelli di viabilità:

-        la rete stradale principale, che assolve funzioni di collegamento sulle relazioni nazionali e regionali di media percorrenza;

-        la rete stradale secondaria costituita dall’insieme della viabilità di interesse provinciale e bacinale, cui è affidata prevalentemente la funzione di distribuzione capillare sul territorio.

 

Il successivo comma 1152-bis, introdotto dallo stesso comma 538, confermando anche per gli anni 2008 e 2009 gli stanziamenti gia previsti nel testo vigente, per le stesse finalità, nelle medesime proporzioni e con le stesse modalità a favore delle due regioni, non rinvia più alla ripartizione del FAS da parte del CIPE, ma provvede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, attraverso una corrispondente riduzione per i medesimi anni del FAS (art. 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002).

La somma destinata per il 2008 e 2009 viene quindi reperita direttamente da una riduzione dell’autorizzazione di spesa e non più attraverso una specifica destinazione delle risorse in sede di riparto del Fondo, con conseguente esclusione dell’intervento deliberativo del CIPE.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di riparto, la disposizione rinvia al precedente comma 1152, facendo indirettamente riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 2, comma 537.


 

Articolo 2, commi 539-548
(Incentivi all’occupazione - Credito di imposta)

 


539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.(*)

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(*)  Comma così modificato dall’art. 37-bis, co. 2, lett. a) del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

540. Il credito d’imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

541. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

542. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in com­pensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

543. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

545. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti dispo­sizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo28dellalegge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo61dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

548. [L’efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizza­zione della Commissione europea.](*)

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(*)  Comma abrogato dall’art. 37-bis, co. 2, lett. b) del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.


 

 

L’articolo 2, ai commi da 539 a 548, prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[377].

Pertanto, le aree individuate dalla disposizione in esame sono le seguenti[378]:

-        nell’ambito delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, par. 3, lett. a) del trattato CE:

-        l’intero territorio regionale della Calabria, della Campania, della Puglia, della Sicilia e della Basilicata (quest’ultima rientrante nella predetta deroga in base ad un regime transitorio[379]);

-        nell’ambito delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, par. 3, lett. c) del trattato CE:

-          le circoscrizioni comunali elencate nella Carta degli aiuti a finalità regionale nelle regioni Abruzzo (province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo), Molise (province di Campobasso e Isernia) e Sardegna (province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Mediano Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).

La misura agevolativa in esame, quindi, non può essere applicata né all’interno delle circoscrizioni comunali delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna che non risultano comprese nell’elenco della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, né all’interno delle restanti aree del centro ancorché rientranti nell’elenco. Infine, come risulta chiaro dal dettato normativo, rimangono in ogni caso escluse dall’applicazione del credito d’imposta le regioni del Nord.

 

Il comma 539, in particolare, dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dal regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione europea.

Il decreto-legge n. 248 del 2007[380] (c.d. “mille proroghe”) ha previsto il riferimento puntuale alla disposizione contenuta nel predetto regolamento (CE) n. 2204, vale a dire il punto XI, articolo 2, lett. f), che nel testo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) non risultava indicato. In tal modo, si individua con esattezza la definizione di lavoratore svantaggiato riferita al caso di “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.

 

Inoltre, il decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “mille proroghe”) ha aggiunto alla fine del comma in esame la disposizione che prevede che il predetto credito d’imposta sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204 del 2002.

Conseguentemente, è stato abrogato il comma 548 in base al quale l’efficacia delle disposizioni relative al credito d’imposta dovevano essere subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In tal modo, lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure agevolative in maniera automatica, non dovendo preventivamente attivarsi la procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti.

 

Si osserva che il predetto regolamento (CE) n. 2204 non cita espressamente il caso degli aiuti nella forma di credito d’imposta. Il riferimento dovrebbe pertanto essere inteso alle condizioni e ai limiti previsti dal regolamento con generico riferimento agli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Tra i beneficiari della misura agevolativa in esame sono esclusi espressamente dalla norma le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica –, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le regioni[381].

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003, art. 63) aveva previsto la proroga fino al 31 dicembre 2006 del credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall’articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), modificandone alcune condizioni per la concessione (applicazione del criterio cronologico di presentazione delle istanze) a seguito dell’introduzione del limite di oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, nel caso in cui i nuovi assunti non avessero superato i 25 anni d’età e non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (ad esclusione dei portatori di handicap) il credito d’imposta era pari a 100 euro. Tale misura veniva elevata: a 150 euro, se i nuovi assunti fossero stati di età superiore ai 45 anni; a 300, se il rapporto fosse instaurato nelle cosiddette aree di crisi (determinate province del centro-sud, ad eccezione di Massa-Carrara) e zone cuscinetto (sezioni circoscrizionali individuate nella regione Lazio), nonché, in ogni caso, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

 

Il comma 540 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta in esame, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

 

Il comma 541 precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate[382] ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro[383].

Si prevede inoltre che il credito d’imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all’incremento di tale base.

 

Il comma 542 prevede che il credito d’imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente[384], in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES[385].

 

Il comma 543 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, stabilendo che esso spetta a condizione che:

§      i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap[386]) ovvero se siano lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato[387].

La norma non specifica se la condizione di non aver avuto una precedente occupazione riguardi la sola tipologia di lavoro dipendente ovvero altre forme contrattuali. Inoltre, non è chiaro se la condizione di uscita ovvero di imminente uscita da un precedente rapporto di impiego riguardi anche la causa di dimissioni volontarie.

 

§      siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d’imposta;

§      siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

§      il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

A tale ultimo proposito si segnala come dalla formulazione della norma non sembrano esclusi i casi in cui la riduzione della base occupazionale sia dovuta a dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.

 

Il comma 544 dispone che, in tutti i casi in cui un’impresa subentra ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell’impresa sostituita.

 

Il comma 545 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio del credito d’imposta in esame:

§      se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell’impresa durante il 2007;

§      se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

§      se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d’imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

 

Il comma 546 dispone, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in esame, l’equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

 

Il comma 547 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[388].

Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Si prevede, infine, che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 539 a 548, anche per una verifica del rispetto della predetta dotazione di 200 milioni di euro.


 

Articolo 2, commi 549-552
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

 


549. All’articolo1, comma 1156, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo1, comma 1166, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l’attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo10, comma 3, deldecreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest’ultima tipologia di lavoratori i benefìci e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all’articolo1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall’esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.


 

 

I commi da 549 a 552 dell’articolo 2 recano disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili.

 

In particolare, il comma 549 novella l’articolo 1, comma 1156, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - che prevede a carico del Fondo per l’occupazione, una serie di interventi a tutela dell’occupazione - inserendo la nuova lettera g-bis).

 

I commi 1156 e 1159 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 hanno previsto, a carico del Fondo per l’occupazione[389] una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia sono stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvede anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159).

Tra gli altri, in materia di lavori socialmente utili, la lettera e) del citato comma 1156 ha autorizzato il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stipulare, limitatamente all'anno 2007 e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, nuove convenzioni direttamente con i comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU che si trovino nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno sette anni.

La successiva lettera f), autorizza i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno posti disponibili in organico, per l'anno 2007, a procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili (ASU), per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Si prevede che ciò possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468[390], quindi le assunzioni possono essere effettuate anche oltre la quota di riserva del 30% prevista per i soggetti collocati in ASU. Allo stesso tempo, per assunzioni in questione è prevista l’estensione del contributo, pari a 9.296,22 euro per ogni soggetto assunto, erogato ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81[391]. Gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 23 milioni di euro annui decorrenti dal 2007, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione.

La lettera f-bis), introdotta dall’articolo 27 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159[392], dispone, in primo luogo, la concessione, per l’anno 2007, a favore della regione Calabria e della regione Campania, di un contributo da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di quelli impegnati in lavori di pubblica utilità; tale contributo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è pari a 60 milioni di euro per la regione Calabria e a 10 milioni di euro per la regione Campania, a valere sul Fondo per l'occupazione che viene a tal fine incrementato nella medesima misura per l’anno 2007. La concessione di tale contributo è subordinata alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infine, è stato previsto, ai fini dell'applicazione delle lettere f) e f-bis) del citato comma 1156, l’equiparazione dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, del territorio della regione Calabria, ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81.

 

La nuova lettera g-bis) del citato comma 1156 dispone lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, sempre a valere sul Fondo per l’occupazione, di un ulteriore contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro. Tale contributo opera in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE, che per le finalità su indicate stipulano una apposita convenzione con il Ministero del lavoro.

 

Il successivo comma 550autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata[393], a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni direttamente con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU che siano nella disponibilità dei medesimi comuni da almeno tre anni, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all’articolo 10, comma 3[394], del D.Lgs. 468 del 1997[395], provvedendo ad estendere a quest’ultima categoria di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007 reca disposizioni in merito allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU). Sostanzialmente, il comma richiamato ha provveduto:

-        ad autorizzare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a prorogare, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riproducendo analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 430, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005);

-        in presenza delle predette convenzioni, a prorogare sino al 31 dicembre 2007 il termine relativo alla destinazione delle risorse del Fondo per l'occupazione (impegnate per attività socialmente utili) per il pagamento dei sussidi e degli assegni ai soggetti impegnati in attività socialmente utili[396].

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 468 del 1997 ha disposto, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, che gli enti interessati possano, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

Successivamente, l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81[397], così come modificato dall’articolo 52, comma 71, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha disposto l’applicazione delle disposizioni ci cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 468 del 1997, fino al 31 dicembre 2002.

 

Il comma 551 prevede, per le medesime finalità di cui al precedente comma, la possibilità,da parte degli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili, in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di procedere:

§      all’assunzione di ruolo a tempo indeterminato, con inquadramentonelle categorie A e B, dei lavoratori impiegati in ASU e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle su citate convenzioni;

§      ad assunzioni a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dalla stessa legge finanziaria 2007, attua una revisione, a partire dall’anno 2007, degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[398] relativi al contenimento delle spese per il personale. Si consideri infatti che, nell’ambito della legge finanziaria 2007, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata disciplina vincolistica di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria per il 2005) e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria per il 2006), sono confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

 

Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il menzionato comma 557 si limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.

 

Si consideri, inoltre, che il sistema professionale di inquadramento del personale è articolato in maniera differente nella contrattazione relativa al comparto regioni ed autonomie locali (dove sono previste le “categorie”) rispetto a quella del comparto Ministeri (dove invece sono previste le “aree”)

 

Per quanto concerne la classificazione professionale del personale non dirigente del comparto Ministeri, con l’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, è stato adottato un nuovo sistema di classificazione, basato sulle aree di inquadramento contrattuale.

 

Più specificamente, (comma 1) il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è basato sui seguenti elementi:

a)    accorpamento delle precedenti nove qualifiche funzionali in tre aree:

-        Area A - comprendente i livelli dal I al III;

-        Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

-        Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento[399];

b)    istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.

c)       previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.


La seguente tabella evidenzia la trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione.

 

Qualifiche funzionali ex L. 312 del 1980

Area

Nuove posizioni economiche

I

II

III

A

A1

IV

V

VI

B

B1

B2

B3

VII

VIII

IX

C*

comprensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative

C1

C2

C3

*    Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.

 

Nell’allegato A al richiamato contratto collettivo, inoltre, sono descritti i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze (comma 2).

In particolare (comma 3), i vari profili collocati nelle aree secondo il richiamato allegato A descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. Inoltre, all'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (comma 4).

Inoltre, il comma 5 dispone che l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, comma 1, del CCNL in oggetto e con l'assistenza dell'ARAN.

Infine, le norme finali del citato CCNL prevedono che nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidano, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90, sino all’applicazione dell’art. 13, comma 5, dello stesso CCNL.

 

Invece, la classificazione professionale del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali è stata rivista con il CCNL del 31 marzo 1999.

Il sistema di classificazione in questione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative.

Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A del citato CCNL, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. A titolo esemplificativo, nell’allegato A sono riportati alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

Si prevede che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell’allegato A.

La Tabella C provvede all’inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione. In particolare:

-        è collocato nella categoria A il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) I, II e III;

-        è collocato nella categoria B il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) IV e V;

-        è collocato nella categoria C il personale precedentemente inquadrato nella VI qualifica funzionale (o livello);

-        è collocato nella categoria D il personale precedentemente inquadrato nelle qualifiche funzionali (o livelli) VII e VIII.

 

Lo stesso comma, infine, demanda, a decorrere dal 2008, ad un decreto annuale del Ministro del lavoro, a beneficio dei comuni di cui al comma precedente, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività socialmente utili nonché di quelli relativi alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni di ruolo a tempo indeterminato o assunzioni a termine.

 

Il comma 552, infine, autorizza il Ministero del lavoro,previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, a valere sulle risorse trasferite alle regioni in attuazione della L. 144 del 1999[400].

 

Si ricorda che la legge n. 144/1999 ha inteso segnare una decisa inversione di tendenza, delineando un progressivo superamento dell'istituto dei lavori socialmente utili (LSU).

L'intervento della L. n. 144/1999 in materia di LSU si è articolato su due fronti.

Da un lato le disposizioni di immediata applicabilità contenute nell'art. 45 (commi 6-11) e 58 (comma 17) hanno, tra l'altro:

-        chiuso il bacino dei soggetti ammessi alla prestazione di LSU, disponendo che (sino alla ipotizzata riforma degli ammortizzatori sociali) possano essere approvati o prorogati solo progetti che utilizzino esclusivamente soggetti già utilizzati in tale tipo di attività per almeno dodici mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999;

-        potenziato le misure per la ricollocazione lavorativa dei soggetti impegnati in LSU, elevando al 30% la riserva dei posti negli avviamenti a selezione da parte delle pubbliche amministrazioni e consentendo il cumulo in capo al medesimo lavoratore del contributo per la prosecuzione volontaria della contribuzione utile al pensionamento e dell'altro contributo (18 milioni pro-capite) concesso al datore di lavoro in caso di assunzione del lavoratore stesso);

-        rifinanziato alcuni dei progetti in corso, in modo da consentirne la proroga;

-        previsto l'assegnazione alle regioni, per lo svolgimento di politiche attive per l'impiego e la stabilizzazione occupazionale di soggetti già impegnati in LSU, delle risorse del Fondo per l'occupazione utilizzate allo scopo nel 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere tra il ministero del lavoro e le regioni interessate.

Dall'altro lato la legge n. 144/1999 ha conferito al Governo (art. 45, comma 2) una ulteriore delega per la revisione della normativa sui LSU.

Tale delega è stata esercitata con il D.Lgs. n. 81/2000, che ha provveduto a sistematizzare la delimitazione dei soggetti utilizzabili in LSU e a disciplinare modalità e limiti della proroga dei progetti in corso. In particolare, per quanto riguarda la platea dei soggetti utilizzabili, si escludono alcune categorie di lavoratori in ragione della possibilità per i soggetti interessati di conseguire la pensione, ovvero nei casi di avvenuta ricollocazione lavorativa o di rifiuto ingiustificato delle attività proposte. Per quanto riguarda le proroghe sono definite analiticamente le procedure e soprattutto viene fissato un limite massimo di durata oltre il quale il rinnovo determina l'assunzione a carico dell'ente utilizzatore di una quota pari al 50% dell'assegno spettante al lavoratore.

 

 


 

Articolo 2, comma 553
(Stabilizzazione di personale precario della Regione Siciliana)

 

553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall’articolo20, comma 1, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall’articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

 

 

Il comma 553 dell’articolo 2 reca disposizioni in materia di stabilizzazione di personale precario in servizio presso la Regione Siciliana.

 

In particolare il comma in esame autorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale impiegato in compiti di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

Più specificamente, le richiamate assunzioni, effettuabili in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge finanziaria per il 2002 (L. 448 del 2001) e con oneri a carico del bilancio della medesima Regione, riguardano il personale di cui all’articolo 76 della L.R. 1° settembre 1993, n. 25[401], già equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 38[402], e dall’articolo (rectius: dell’articolo) 48 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21[403], a quello amministrato dalla Regione medesima.

 

L’articolo 20, comma 1, della L. 448 del 2001 ha stabilito che la Regione siciliana e gli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa provvedessero alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle seguenti disposizioni:

-        articolo 21, comma 2, dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 ;

-        articoli 14, comma 14, e 23-quater del D.L. 6 del 1998 (recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”), convertito dalla L. 61 del 1998.

Si tratta di personale tecnico e amministrativo assunto a tempo determinato in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal sisma del dicembre 1990.

Le assunzioni sarebbero avvenute in base ad apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle dotazioni organiche.

Alla relativa spesa si provvedeva a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 433 del 1991 (“Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa”).

 

L’articolo 76 della L.R. 25 del 1993, così come modificato dall’articolo 7 della L.R. 38 del 1994, reca disposizioni in materia di provvidenze per i dipendenti dell'ITALTER e della SIRAP, autorizzando la Regione ad avvalersi di tale personale mediante contratti a termine di durata non superiore ad un biennio, al fine di portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne (comma 1). Si dispone inoltre che al medesimo personale, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale della Regione, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla medesima legge (comma 2).

 

L’articolo 48 della L.R. 21 del 2001, infine, reca disposizioni relative al trattamento economico dei dipendenti ex ITALTER e SIRAP, attuando una equiparazione retributiva di tale personale al personale della Regione. In particolare, al fine di rendere omogeneo il trattamento economico di questi ultimi con quello dei dipendenti regionali, è stata prevista la corresponsione a regime, da parte dell'amministrazione regionale, al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti richiamati ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio.

 


 

Articolo 2, commi 554-556
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)

 


554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d’intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevo­lazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell’obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni;(*)

----------------------

(*)  Lettera così modificata dall’art. 48 del D.L. n. 248/2007 convertito, con modi­ficazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all’articolo21, comma 1, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.


 

 

L’articolo 2, ai commi da 554 a 556, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale[404].

 

Si ricorda che, da ultimo, il decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007[405],all’articolo 8-bis introdotto durante l’iter di conversione, ha aumentato al 100 per cento la misura – prevista dalla normativa vigente al 60 per cento – di possibile utilizzo delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni che cofinanziano programmi di cui alla legge n. 488 del 1992, finanziati altresì con i fondi strutturali dell’Unione europea. Il citato articolo 8-bis, peraltro, ha disposto una procedura volta ad accelerare l’attribuzione delle agevolazioni, anche in assenza degli accertamenti prescritti[406]e del decreto di concessione definitiva delle relative somme[407]. Pertanto, il decreto mediante il quale il Ministro per lo sviluppo economico dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni, è sostituito, nella parte a contenuto non discrezionale, dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio delle banche concessionarie.

In base alla disciplina previgente, il Ministero per lo sviluppo economico provvedeva al ricalcolo delle agevolazioni richieste sulla base di propri accertamenti per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e di una relazione finale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Solo successivamente, il predetto Ministero adottava il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni[408].

Inoltre, è stata disposta una revisione dei criteri di concessione dei principali strumenti di agevolazione finanziati con la legge n. 488 del 1992, con le misure della programmazione negoziata, del contratto di programma e del contratto d’area[409], mediante l’abrogazione della disciplina legislativa vigente, prevista dal decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale[410]. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie secondo le disposizioni che regolano i predetti strumenti di agevolazione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare, tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia, individua le attività d’impresa, le iniziative e le spese ammissibili, nonché la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni che possono essere concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria. Rispetto all’abrogazione della disciplina legislativa che riguarda la riforma degli incentivi, la norma in esame fa salvo l’eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese[411].

Si ricorda, inoltre, che in seguito all’istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), le risorse relative alla legge n. 488/1992, insieme alle altre destinate alle agevolazioni alle attività produttive, erano affluite al Fondo unico, allocato al cap. 7420 (U.P.B. 3.2.3.8) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, annualmente ripartito con decreto del Ministro delle attività produttive.

Successivamente, l’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha istituito un apposito Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, sul quale avrebbero dovuto confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi in tali aree, in base alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).

Tuttavia, nel nuovo ddl di bilancio riclassificato, il capitolo 7420 risulta iscritto allo stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico con la denominazione “Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese” e rientra nel Macroaggregato 2.1.6. Investimenti (Dipartimento per le imprese), del programma 2.1. “Incentivazione per lo sviluppo industriale”, Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese.

Peraltro, si segnala che nel medesimo stato di previsione, alla Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale, il capitolo 8351 (ex 8428) “Somme da erogare per gli interventi concernenti programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto di area nelle aree depresse”, nell’ambito del programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, presenta uno stanziamento di competenza nullo.

 

In particolare, ai sensi del comma 554, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare:

§      un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato[412] (lettera a);

§      la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro (lettera b)[413];

§      agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, come definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[414], mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007 (lettera c)[415];

§      lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore, nonché programmi di sviluppo regionale[416] e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a Poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza[417]. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing-out” dall’obiettivo Convergenza[418] (lettera d);

§      la creazione di un“Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D.Lgs. n. 216 del 2006, di attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto[419] (lettera e);

Si ricorda, in proposito, che il citato d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 ha provveduto al recepimento nell’ordinamento nazionale sia della direttiva 2003/87/CE, che della direttiva 2004/101. Il campo di applicazione del decreto (art. 2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B e prevede l’obbligo di autorizzazione per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva.

Viene inoltre individuata una procedura che, in linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) – che determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento - all’assegnazione e al successivo rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti. L’art. 11 prevede inoltre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 216/2006, è definito “nuovo entrante” (relativamente ai periodi di riferimento successivi al primo, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2008) “un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione”.

Si ricorda, infine, che al momento è in corso di elaborazione la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, sulla base del PNA delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 (approvato il 18 dicembre 2006 con decreto dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico ) e del relativo parere della Commissione europea del 15 maggio 2007 .

Lo schema di PNA per il periodo 2008-2012 (sulla base del quale verrà adottata la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, allo stato in corso di elaborazione) precisa che «L’assegnazione di quote ai “nuovi entranti” soggetti al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 è gratuita, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 2.3, fino all’esaurimento della riserva nuovi entranti di cui alla tabella 3.1»

Si segnala, inoltre, che nella relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007) (Doc. XVI, n. 1 ) uno degli elementi di criticità del meccanismo di emission trading avviato dalla direttiva 2003/87/CE viene individuato “nel vincolo derivante dalla costruzione di nuova capacità produttiva dalle attuali modalità di allocazione delle quote (e in particolare dal dimensionamento della riserva per i nuovi entranti). Con riguardo a tale ultimo profilo sono state evidenziate ulteriori criticità del meccanismo sotto il profilo della concorrenza, legate alla struttura fortemente concentrata del mercato nel quale sono avvenute le allocazioni gratuite dei diritti di emissione”.

§      la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (lettera f);

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 168, della legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) prevede la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.

 

Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 448 ha disposto una deduzione forfettaria,per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi,dai ricavi delle imprese degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per la ristrutturazione delle reti distributive, pari all’1,1% dell’ammontare lordo dei ricavi[420] fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6% sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4% sui ricavi oltre i 4 miliardi. La legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) ha successivamente prorogato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, la predetta misura di deduzione forfettaria dai ricavi. Da ultimo, il comma 393, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha prorogato la misura per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’ulteriore proroga della predetta deduzione forfettaria, prevista con la disposizione in esame, produrrà effetti onerosi in termini di minori entrate pari a 52,2 milioni di euro nel 2008, 53 milioni nel 2009 e 53,9 milioni nel 2010.

§      sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lettera g).

 

Il comma 555 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 554 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.

 

Il comma 556 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 2, comma 557
(Contributo scuola Jean Monnet)

 

557. Il finanziamento previsto all’articolo1, comma 278, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 per l’importo di 1.500.000 euro.

 

 

Il comma 557 ripristina a decorrere dal 2008 il finanziamento assegnato dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 278, della L. 311/2004)[421] alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per l’importo di 1,5 milioni di euro annui.

Si ricorda che la medesima disposizione della legge finanziaria 2005 ha contestualmente trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli.

 

La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee della medesima università[422].Essa ha costituito - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, aperto alla collaborazione con altre Facoltà ed i Dipartimenti di Università italiane e straniere

Attualmente, a seguito della trasformazione operata per legge (dal citato art. 1 comma 278 della L. 311/2004), la Scuola è divenuta la Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima, organizza, oltre ai corsi di laurea, Master di primo e secondo livello; Dottorati di ricerca, Corsi di Alta Formazione, perfezionamento, aggiornamento; preparazione a concorsi pubblici[423]. La facoltà ha stipulato inoltre protocolli di intesa e convenzioni con università anche straniere ed amministrazioni pubbliche per la realizzazione progetti specifici[424].

 

Con riguardo ai contributi assegnati alla Facoltà si ricorda che:

§      l’art. 1, comma 278, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005;

§      l’art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione), comma 3, del DL 203/2005[425] ha autorizzato la spesa di “ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli”.

§      la tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha poi disposto il definanziamento dell’autorizzazione recata dall’art. 1 comma 278 della legge finanziaria 2005 per l’importo di 1, 5 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008, 2009 (Stato di previsione del Ministero dell’Università UPB 3.1.2.5-Altri stanziamenti per le università statali- cap1713).

 

La disposizione in esame sembra, quindi, attribuire alla Facoltà un contributo di 3,5 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009 (anziché il contributo 2 milioni, che deriva dalla decurtazione operata dalla tabella E della legge finanziaria 2007). Il finanziamento autorizzato appare aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria della Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima infatti, quanto incardinata nella seconda Università di Napoli, fruisce di una dotazione annua erogata a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario dell’università[426].

 


 

Articolo 2, commi 558-559
(Contributo compensativo)

 


558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell’articolo11deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.


 

 

I commi 558 e 559, riguardano l’ istituzione di un "contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio" corrisposto, dai concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale, alle regioni (di cui tuttavia beneficia il comune sede dello stabilimento ed i comuni contermini).

Il comma 558 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle regioni - nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio - un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.

Il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, che ha avviato il processo di liberalizzazione del settore del gas naturale in attuazione della direttiva 98/30/CE, all’articolo 11 disciplina l'attività di stoccaggio che è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto stesso, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1974, n. 170 (“Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi"), così come modificata dallo stesso D.Lgs. n. 164. Al Ministro della attività produttive compete anche l’approvazione, con proprio DM, di un disciplinare tipo. Nel caso in cui il titolare di una concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di questa  comprende anche la concessione di coltivazione. In particolare, si ricorda che l’art.5 della legge 26 aprile 1974, n.170, prevede che la concessione scaduta possa essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli[427].

Il comma 61, art. 1, della legge 239/04di riordino del settore energetico (cd legge Marzano) ha stabilito,in proposito chei titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possano usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

Con riferimento alla problematica oggetto della disposizione in esame, può essere utile ricordare come, con la sentenza del 21 giugno 2007 nella causa C-173/05, la Corte di Giustizia delle Comunità europee abbia definitivamente riconosciuto l’incompatibilità con il diritto comunitario della c.d. “tassa sul tubo” istituita dall’articolo 6 della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2. Ponendo tale tributo (per tale ragione espressamente qualificato come “ambientale”) a carico dei proprietari di gasdotti ricadenti nel territorio regionale ed esercenti attività di trasporto, distribuzione, vendita o acquisto del gas metano, il legislatore siciliano si proponeva di “ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte”, tanto che il relativo gettito era destinato al finanziamento di “investimenti” diretti “alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza” delle condotte medesime. In sostanza, pertanto, si trattava di un tributo di scopo con (sia pure generiche) finalità di tutela dell’ambiente[428].

Il comma 559 disciplina l'ulteriore ripartizione del contributo compensativo, prevedendone la devoluzione:

a)  al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b)  ai comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

 

Si osserva che la ripartizione dell'importo, per il combinato disposto delle due disposizioni, non sembra poter essere diversa da quella 60% / 40%, senza alcuna discrezionalità regionale in materia (come invece sembrerebbe doversi desumere dall’uso dell’espressione “non inferiore”).


 

Articolo 2, comma 560
(Misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)

 

560. Al comma 1-bis dell’articolo4deldecreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall’impianto medesimo».

 

 

Il comma 560novella il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314[429] al fine di estendere le misure di compensazione territoriale previste a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare, anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

 

Si ricorda che il richiamato art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 dispone l’adozione di misure di compensazione territoriale fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. In particolare il comma 1-bis reca le modalità di determinazione dell’ammontare complessivo annuo del contributo e di assegnazione del medesimo, prevedendo: l’assegnazione annuale con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti; la ripartizione, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30% in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25%, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.

 


 

Articolo 2, commi 561-563
(Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani)

 


561. Il comma 340 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

562. Il comma 341 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

563. Il comma 342 dell’articolo l dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea».


 

 

Le disposizioni dell’articolo 2, commi 561-563 in esame, novellano i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno[430], con particolare riferimento al centro storico di Napoli.

 

Il comma 561, che sostituisce interamente il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, provvede a definire l’ambito di riferimento rispetto alla normativa vigente, disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 30.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani.

Si elimina pertanto la finalità volta a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, ed il riferimento al centro storico di Napoli.

Le disposizioni in esame mantengono la dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 riferita all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento dei programmi di intervento. In particolare, viene eliminata la disposizione secondo la quale il predetto Fondo provvedeva al cofinanziamento dei programmi regionali di intervento riferiti alle medesime aree.

Si segnala, peraltro, che lo stanziamento relativo al capitolo di bilancio 8430 “Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane” è iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, alla Missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, Programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, Macroaggregato 5.2.6. Investimenti (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione).

 

Il comma 562, che sostituisce il comma 341 della legge finanziaria per il 2007, introduce talune agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese[431] che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle aree individuate come ZFU. Sono elencate dalla norma:

 

a)   l’esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per i primi cinque periodi di imposta; per i periodi di imposta successivi l’esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque periodi, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l’ottavo e il nono. Si prevede un limite di 100.000 euro di reddito esente, maggiorato, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di 5.000 euro – ragguagliato ad anno – per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, a condizione ch sia residente all’interno del Sistema locale di lavoro[432] in cui ricade la ZFU;

b)   esenzione dall’IRAP nei primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro del valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta;

c)   esenzione dall’ICI, per il periodo 2008-2012, per i soli immobili situati nelle aree individuate come ZFU, posseduti dalle imprese che beneficiano dell’agevolazione e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d)   l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti del massimale definito con decreto del Ministro del lavoro, solo nei casi di contratti a tempo indeterminato ovvero non inferiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro[433] in cui ricade la ZFU; l’agevolazione si riduce dal 100% al 60% negli ulteriori cinque anni, al 40% nel sesto e settimo anno e al 20% nell’ottavo e nel nono. La predetta misura agevolativa si estende altresì ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

 

Le stesse agevolazioni si applicano altresì alle piccole e microimprese che abbiano avviato la propria attività nelle aree individuate come ZFU nel periodo antecedente al 1° gennaio 2008, con la limitazione che ad esse si applica il regime degli aiuti di importanza minore. Pertanto, esse potranno accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti del regime di aiuti "de minimis"[434], per i quali l'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare, a pena di sanzioni, l’importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (nuovo comma 341-bis dellalegge finanziaria per il 2007, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato).

Il nuovo comma 341-ter della legge finanziaria per il 2007[435]dispone inoltre i casi di esclusione dalle agevolazioni.Si tratta delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili e navale, della fabbricazione delle fibre tessili e sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. E’ demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle esenzioni fiscali sopra elencate, entro il 30 gennaio 2008.

 

Il comma 563 reca disposizioni che sostituiscono il comma 342 della legge finanziaria 2007 che disciplina le modalità per l'istituzione delle ZFU. Si mantiene la disposizione secondo la quale il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri per l’individuazione delle zone franche urbane[436] e l’allocazione delle risorse; tuttavia, rispetto alla legislazione previgente, non si fa più riferimento al parere delle regioni interessate. 

Inoltre, è stata introdotta la disposizione secondo cui la proposta del Ministro dello sviluppo economico, in base alla quale il CIPE individua le ZFU, sia presentata di concerto con il Ministro della solidarietà sociale. Successivamente, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, il CIPE provvede alla concessione del finanziamenti in favore dei programmi di intervento per le ZFU.

Rispetto al testo precedente, si prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 341 e 342 siano soggette ad autorizzazione da parte della Commissione europea, in ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 88 comma 3 del TCE, che prevede la valutazione, da parte della Commissione, sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune[437].

 

Si ricorda, infine, che le disposizioni in esame non modificano il comma 343 della legge finanziaria per il 2007 che completa la disciplina relativa alle zone franche urbane. In particolare, tale normahadisposto che il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi – anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate – siano effettuati dal Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, il quale presenta al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività.

Il 17 aprile 2003 è stata formalmente costituita, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la "Rete dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali” (Rete NUVV) prevista - insieme alla costituzione e attivazione dei singoli Nuclei - dall’articolo 1 della legge n. 144 del 1999[438], al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.

 


 

Articolo 2, commi 564-568
(Promozione dello sport)

 


564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo8deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l’articolo1, comma 1291, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l’articolo1, comma 1291, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all’articolo1, comma 580, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l’anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.


 

 

Il comma 564 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, denominato “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

Il Fondo è istituito con le seguenti finalità:

§      promuovere il diritto allo sport, come strumento per la formazione e per la tutela della salute;

§      permettere l’istituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, che, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, è destinato a costituire una sorta di “anagrafe degli impianti sportivi”.

Si ricorda che il decreto-legge n. 181/2006[439] ha attribuito alla Presidenzadel Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di sportgià attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive. Da ultimo, il D.P.C.M. 4 maggio 2007[440] ha provveduto a trasferire le strutture e le risorse finanziarie dal Ministero dei beni culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri[441].

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

 

Il comma 565 stabilisce che l’utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma precedente è disposta, con propri atti, dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997[442], la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 566 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

 

Il comma 567incrementa ulteriormente il Fondo di cui sopra di 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, al fine di realizzare gli interventi a favore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

 

Si ricorda che il Fondo di cui sopra è stato istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007. Il fondo è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italiaai Giochi olimpici di Pechino 2008. Con D.M. 25 giugno 2007[443] sono stati definiti i criteri di accesso alle risorse del Fondo.

 

Il comma 568 incrementa di 2 milioni di euro per il 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP).

La disposizione in esame si pone in continuità con i più recenti interventi in materia, volti ad incrementare le disponibilità finanziarie per la promozione della pratica sportiva, di base e agonistica, delle persone disabili. Si ricorda, infatti, che a tal fine l’articolo 1, comma 580, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)[444] aveva disposto in favore del Comitato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1298, della legge n. 296/2006[445]) ha quindi incrementato tale contributo, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro; per i medesimi fini, ha inoltre concesso al Comitato italiano paralimpico, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

 

In proposito, si ricorda che la legge n. 189 del 2003[446] ha promosso la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili attraverso tre interventi:

-        la concessione di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alla Federazione italiana sport disabili (FISD) (art. 1 della legge);

-        l’individuazione - attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali - delle attività della Federazione[447](FISD) quale Comitato italiano paralimpico (C.I.P), per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dei disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico (art. 2 );

-        l’attribuzione al C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) dei compiti di promozione della pratica sportiva dei disabilinonché della disciplina della partecipazione di atleti disabili a giochi paralimpici di concerto con il Comitato italiano paralimpico (art. 3 della legge).

In attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 8 aprile 2004, recante "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico". Quest’ultimo ha indicato i compiti della FIDS “quale Comitato Italiano Paralimpico”, consistenti riassuntivamente nell’organizzazione e preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paralimpici (in armonia con gli indirizzi emanati dall'International Parolympic Committee) e nella promozione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. Ai fini di cui sopra gli organi della FISD sono anche organi del CIP. Il DPCM citato (art. 3) prescrive inoltre l’adeguamento dello statuto della FIDS ai nuovi compiti assunti dal CIP. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto (adottato in data 15 dicembre 2004), in considerazione delle perplessità espresse dagli organismi interessati in ordine ai profili problematici derivanti dalla non chiara disciplina dei rapporti tra le due strutture (FISD e CIP) delineata dalla legge 189/2003, ha disposto la ridenominazione della Federazione in Comitato Italiano Paralimpico.

 


 

Articolo 2, commi 569-576
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

 


569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministra­zione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di program­mazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.


 

 

I commi da 569 a 576 dell’articolo 2 recano norme volte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche, genericamente intese.

 

In particolare, il comma 569 disponeche le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto previsionale del proprio fabbisogno di beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Sono comunque esclusi dall’applicazione di tale misura gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie.

 

Il prospetto previsionale del fabbisogno deve essere conforme alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

In sede di prima applicazione, il prospettova trasmesso al Ministero dell’economia e finanze entro il 28 febbraio 2008; mentre, a regime, va trasmesso al medesimo Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[448], disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

Il Codice non si applica, in tutto o in parte, a talune tipologie di contratti indicate nella parte I, Titolo II del suddetto Codice (artt.16-27), le quali sono in sintesi, contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti aggiudicati in base a norme internazionali, taluni contratti di servizi specificamente indicati nell’articolo 19 del Codice, taluni contratti nel settore delle telecomunicazioni, taluni appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione di terzi, appalti aggiudicati per l’acquisto e la fornitura di energia, contratti di sponsorizzazione.

 

Il comma 570 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP[449] s.p.a. – individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Tale individuazione avviene sulla base delle:

§      informazioni raccolte dai prospetti preliminari di fabbisogno;

§      informazioni circa gli acquisti delle suddette amministrazioni per gli anni 2005-2007, acquisite mediante il “Sistema di contabilità gestionale”[450] ed elaborate attraverso sistemi informativi integrati.

 

I fabbisogni sono quelli collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenuto conto delle caratteristiche di consumo dei beni e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

 

I sistemi informativi integrati sono realizzati, come esplicitato dallo stesso comma 570, ai sensi dell’articolo 1, comma 454 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), che prevede un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione un insieme di indicatori dei livelli di spesa sostenibili per categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Il comma 571 stabilisce che gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 2 costituiscono strumenti di supporto e modelli di comportamento nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo di gestione.

Tali indicatori devono essere messi a disposizione delle amministrazioni statali, anche mediante pubblicazione sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di CONSIP s.p.a.

Si ricorda che l’articolo 4 del decreto legislativo n. 286/1999 [451], richiamato nel comma, reca la disciplina del controllo di gestione, disponendo in particolare che ciascuna amministrazione pubblica definisce l'unità o le unità responsabili della suddetta attività, nonché i criteri per l’esercizio di tale attività, con particolare riferimento ai criteri e modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e le modalità di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti. Gli indicatori di spesa di cui al comma 3 dell’articolo in esame si inseriscono dunque quali parametri “precostituiti“ nell’esercizio del controllo gestionale.

 

Si osserva che la disciplina recata dai commi 569-571 in esame sembra completare quella già contenuta nell’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria 2007, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[452] l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per il cui approvvigionamento le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate ad utilizzare le convenzioni – quadro stipulate dalla Consip s.p.a.

 

Il comma 572 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP s.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP S.p.a per l’acquisto di beni e servizi, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

La disposizione in esame - come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria - è finalizzata a garantire un’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione di cui all’articolo 26 della legge 488 del 1999, precisando e confermando, al fine di evitare dubbi interpretativi, che gli acquisti di beni e servizi, anche da parte delle amministrazioni regionali e locali, oltre che centrali, debbano fare riferimento ai parametri Consip.

 

La disciplina vigente

Come accennato, l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) combinato con il disposto dell’articolo 58 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001)[453] prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alleconvenzioni Consip[454], ovvero possano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.

L’ultimo periodo di tale comma disponeva poi che quanto sopra non si applicasse ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Su tale disposizione ha inciso l’articolo 1, comma 449 della legge finanziaria 2007, il quale, sebbene richiami il disposto dell’articolo 26, sembra implicitamente estenderne l’ambito di applicazione. Il comma 449, in particolare:

-        demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per il cui approvvigionamento le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate a utilizzare le convenzioni – quadro stipulate dalla Consip s.p.a. Tale individuazione avviene tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti.

-        dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento;

-        dispone che le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tra cui rientrano gli enti territoriali, possono ricorrere alle convenzioni Consip e a quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto, la cui istituzione è prevista al comma 456 della stessa legge finanziaria 2007, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti.

Con riferimento agli enti territoriali, si ricorda che l’articolo 26, comma 3 escludeva i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, comma 3, legge n. 488/99). Tale esclusione è stata dunque superata dalla disposizione in esame.

 

Il comma 573, al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza., estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici - ossiai“soggetti aggiudicatori”ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Si ricorda che ai sensi del citato Codice degli appalti pubblici (articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 163/2006[455]), sono “soggetti aggiudicatori” i seguenti soggetti: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

 

La norma in esame specifica che rimane fermo il sistema degli acquisti della P.A. mediante convenzioni, come risultante dalle già citate disposizioni legge finanziaria 2000 (articolo 26), dalla legge finanziaria 2001 (articolo 58) e dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 449).

Per un commento a tali disposizioni cfr. supra.

 

Il comma 574 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni., stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante, ai fini – anche con modalità telematiche -  dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro.

Resta ferma la richiamata disciplina degli acquisti delle PP.AA., come definita dalle leggi finanziarie 2000, 2001 e 2007.

 

Il comma 575 effettua un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

La riduzione di spesa determinata dal tale taglio lineare è indicata in 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Sono esentati dalla riduzione il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituiti dal comma 601 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

Al riguardo si segnala che la Corte dei Conti[456] ha rilevato che tale riduzione lineare (la quale nel testo originario era pari a 500 milioni di euro) si aggiunge a quella disposta dal comma 507 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, aggravando la situazione di precarietà operativa della amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive, in tal modo rischiando di riproporsi, nel 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento d’urgenza analogo a quello intervenuto nel corrente anno (D.L. 81/07).

Si ricorda che nel corso degli ultimi anni, le spese per consumi intermedi sono state oggetto di ripetuti interventi di riduzione.

Si rammenta, in particolare, l’articolo 1, comma 295 della legge finanziaria 2005, il quale ha stabilito il taglio lineare degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

Da ultimo, la legge finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 507, ha disposto l’accantonamento e l’indisponibilità, in maniera lineare, di una quota, pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, 5.031 milioni per il 2008 e 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni delle u.p.b iscritte nel bilancio dello Stato[457]. Gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Come già rilevato della Corte dei Conti [458], degli stanziamenti utilizzabili circa il 23 per cento è rappresentata da consumi intermedi. La Corte ha osservato che tali elementi “testimoniano della difficoltà di ottenere significative riduzioni di spesa nel breve periodo senza compromettere la qualità dell’intervento pubblico.” A conferma dei suddetti aspetti problematici in ordine all’efficacia di ulteriori interventi di contenimento dei consumi intermedi, si ricorda che il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 ha previsto disaccantonamenti di somme nel 2007 per 1.972,9 milioni di euro, pari al 43,2 per cento delle risorse originariamente accantonate e rese indisponibili ai sensi del citato comma 507[459].

A tale riguardo, si segnala, inoltre, per ciò che attiene alle misure di limitazione di spesa per consumi intermedi degli enti pubblici non territoriali, che l’articolo 2, comma 625 della legge finanziaria in esame abroga la previsione (già disapplicata per l’anno 2007 dal d.l. n. 81/2007, art. 4) di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per tali enti per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006.

Il comma 576 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze alleghi al DPEF una relazione sull’applicazione della disciplina recata dai commi da 569 a 575 in esame e sull’entità dei relativi risparmi.


 

Articolo 2, commi 577-585
(Potenziamento del Sistema pubblico di connettività)

 


577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all’articolo 86, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell’ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell’ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l’ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell’ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all’articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all’articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l’integrità, anche ai sensi dell’articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell’identificazione delle soluzioni di cui al comma 582, indice conferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all’articolo107dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all’articolo12deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo107dellalegge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard adottati dall’Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all’adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d’intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell’articolo14dellalegge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All’attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l’attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l’anno 2008, 10,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l’anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l’utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l’utilizzazione delle predette risorse.


 

 

I commi da 577 a 585 recano norme volte a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) e a dare nuovo impulso all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente avviata nel 2001.

 

Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), istituito e disciplinato con il D.Lgs. 42/2005[460], ha sostituito la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (RUPA) con l’obiettivo di raccordare i sistemi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

Il SPC è una infrastruttura e un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse finalizzato a garantire la piena interazione e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali; esso consente a questi soggetti di utilizzare i servizi telematici per elaborare ed erogare i propri servizi direttamente ai cittadini e alle imprese. Accanto al SPC, ed a questo interconnessa, il D.Lgs. 42/2005 ha istituito una Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, volta a permettere il collegamento tra queste e gli uffici italiani all’estero.

La gestione strategica e la vigilanza sul sistema, la disciplina e la promozione della cooperazione informativa sono affidate alla Commissione di coordinamento del SPC. Presieduta dal Presidente del CNIPA, la Commissione è composta da rappresentanti delle amministrazioni statali e da membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, in rappresentanza degli enti territoriali.

Il CNIPA[461], anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti, ha il compito di coordinare le fasi della progettazione e della realizzazione del SPC e, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi della Commissione, quelle della gestione e dell’evoluzione del sistema.

Lo strumento per la realizzazione del SPC è stato individuato nei contratti quadro, che il CNIPA, a livello nazionale, e le regioni nell'ambito del proprio territorio, stipulano, espletando gare ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, con più fornitori per i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità del SPC.

In conformità a tali contratti, stipulati dal CNIPA con più fornitori qualificati, le singole amministrazioni ottengono dai fornitori prescelti i servizi richiesti, a parità di condizioni[462]. La stipulazione dei contratti esecutivi in conformità ai contratti quadro costituisce un obbligo per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali non economici; una facoltà per le amministrazioni regionali e locali.

La gara per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per le pubbliche amministrazioni è stata aggiudicata nel corso del 2006 a quattro operatori e ripartita secondo le seguenti percentuali: RTIFatsweb/EDS 60%, BT S.p.A. 25%, Wind S.p.A. 10%, Telecom Italia S.p.A. 5%. Il 10 luglio 2006 è stata costituita, da parte dei soggetti aggiudicatari della gara multifornitore per la fornitura dei servizi del Sistema Pubblico di Connettività, la Società consortile per la realizzazione e gestione della Qualified eXchange Network (QXN), infrastruttura che interconnetterà le reti delle stesse società, per consentire l’erogazione dei servizi SPC a tutte le amministrazioni italiane[463].

 

Il comma 577 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC, anziché per i primi due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti quadro, come attualmente previsto; per la copertura degli oneri si provvede con lo stanziamento di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 autorizzato dal successivo comma 585.

 

I contratti–quadro tra le quattro società aggiudicatarie della gara per la fornitura dei servizi del SPC e il CNIPA sono stati sottoscritti il 25 maggio 2006; i contratti regolano l’erogazione dei servizi SPC per i prossimi 5 anni[464]. Nel 2006, sono state anche assegnate le 57 amministrazioni centrali ai quattro operatori dopo un’analisi delle loro esigenze, in linea con gli impegni assunti nell’ambito della gara. A seguito della firma dei contratti-quadro con i quattro operatori vincitori della gara è iniziata l’attività di definizione dei piani dei fabbisogni da parte delle 57 amministrazioni centrali.

Secondo la legislazione vigente (art. 86, comma 2, del D.Lgs. 82/2005), gli oneri economici relativi alle infrastrutture telematiche condivise restano a carico del CNIPA nei primi due anni successivi alla data di approvazione dei contratti-quadro.

Dopo i primi due anni di vigenza contrattuale, gli oneri sono così ripartiti: i costi per la realizzazione delle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori che si aggiudicano la gara, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura da loro acquisiti, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni in proporzione ai servizi da esse utilizzati (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 82/2005). Si prevede che tale condizione comporti, con l’effettiva migrazione verso il SPC, una riduzione dei costi sostenuti dalle amministrazioni a parità di servizi richiesti, rispetto a quelli previsti per la RUPA, in quanto le spese per la RUPA relative ai servizi delle strutture condivise sono a carico del CNIPA, fino al momento in cui il processo di migrazione al nuovo sistema non sarà del tutto concluso[465].

Per quanto riguarda il concreto avvio del SPC, come espressamente previsto dall’art. 84 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)[466], i piani per la migrazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali dalla RUPA al SPC devono essere attuati entro 18 mesi dall’approvazione del primo contratto quadro.

Le amministrazioni in questione, aderenti alla RUPA, dovrebbero pertanto aver attuato i piani di migrazione verso il SPC entro il 30 novembre 2007. Il CNIPA nel corso del 2006 ha avviato le attività necessarie a garantire la migrazione, ovvero la transizione delle amministrazioni dallo scenario RUPA allo scenario SPC, senza soluzione di continuità nella erogazione dei servizi alle amministrazioni stesse. In particolare, è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro cui è stato affidato il compito di individuare tutte le problematiche connesse con le attività di migrazione e, nel contempo, delineare le modalità operative per affrontare in modo puntuale la gestione del transitorio nel processo di migrazione, ossia nell’arco temporale in cui necessariamente le due reti, RUPA e SPC, si troveranno a convivere fintantoché il processo della migrazione non sarà completamente concluso. Durante tale periodo, le PA risulteranno attestate in parte sulla rete RUPA, in dismissione, ed in parte sulla infrastruttura di rete del SPC[467].

 

Per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 578 a 581 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzative del sistema.

Nel programma inoltre sono definiti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti, i tempi e le modalità attuative, i costi relativi e i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le singole amministrazioni si impegnano a realizzare.

Il programma è quindi approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dopo che la Commissione di coordinamento del SPC ha espresso il proprio parere.

Nella fase successiva, il CNIPA predispone, sulla base delle indicazioni della Commissione di coordinamento, il progetto esecutivo del programma, che viene sottoposto all’approvazione della commissione medesima.

 

La Commissione, in quanto organismo preposto al coordinamento del sistema pubblico di connettività, svolge le seguenti funzioni, puntualmente indicate dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale:

-        assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

-        approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

-        promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e della evoluzione delle tecnologie;

-        promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche;

-        vigila sui fornitori qualificati del SPC e sui relativi elenchi, verificando la qualità e la sicurezza dei servizi da essi erogati;

-        promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del SPC.

 

Per assicurare l’integrità dei dati delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali non economici, delle regioni, degli enti locali e dei concessionari di pubblici servizi e per garantire la disponibilità e continuità dei servizi da questi ultimi erogati, anche nel caso in cui si verifichino disastri o situazioni di emergenza, i commi 582 e 583 attribuiscono al CNIPA il compito di individuare, mediante lo strumento della conferenza di servizi, le soluzioni tecniche e funzionali idonee a tale scopo.

 

La sicurezza dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi conservati costituisce un elemento di forte criticità. L’art. 51 del Codice dell’amministrazione digitale, pur senza individuare puntualmente le misure da introdurre per garantire la sicurezza dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, fissa i principi generali delle norme di sicurezza, rinviandone la definizione alle regole tecniche per il funzionamento del sistema pubblico di connettività che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 71, comma 1-bis del Codice, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso[468].

Secondo l’art. 51, le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche devono innanzitutto tutelare l'esattezza e l'integrità dei dati, nonché la loro riservatezza. Deve essere inoltre garantita la disponibilità e l'accessibilità; in merito queste ultime finalità, vengono in rilievo anche gli artt. 50 e 52 del Codice, secondo cui i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati, facendo salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali.

L’art. 51, comma 2, del Codice stabilisce inoltre in via generale che i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le regole tecniche sulla sicurezza informatica dei sistemi delle pubbliche amministrazioni sono contenute in provvedimenti di varia natura (regolamenti, direttive, circolari) succedutisi nel tempo senza trovare una sistemazione in un testo organico.

Tra questi si segnala la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002 sulla Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni.

Il Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003[469]), inoltre, detta una serie di norme sulle misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati personali (artt. 31-36 e Allegato B, recante il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). L’art. 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che le regole tecniche da esso previste siano adottate dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con lo scopo di assicurarne la coerenza con le disposizioni sulla tutela della riservatezza.

Il comma 584 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

A tal fine, per quanto riguarda il finanziamento del progetto, si stabilisce che:

§      i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, che, non essendo stati impegnati, hanno costituito avanzo di bilancio e sono confluiti, sulla base delle specifiche regole di contabilità della Presidenza del Consiglio, nel fondo di riserva previsto dall’articolo 12 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002[470], per essere riutilizzati per altre finalità, rimangano destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e, in via residuale, alle restanti attività previste;

§      tali fondi sono inoltre aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.

 

Si ricorda che nel corso dell’esame alla Camera del disegno di legge di bilancio 2007 (A.C. 1747-B), il Governo, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha accolto l’ordine del giorno n. 9-1747-B/1 (Violante ed altri), con cui si impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative affinché alle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 107 della legge 388/2000[471] (v. infra), e non impegnate, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2006, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, provvedendo affinché le stesse siano mantenute nel capitolo 119 del bilancio della Presidenza del Consiglio e comunque restino impegnabili solo per le originarie finalità di informatizzazione della normativa vigente, in considerazione della loro particolare rilevanza e dello speciale regime di gestione del fondo di riserva.

 

La disposizione in esame attribuisce ulteriori finalità al programma, rispetto a quelle originariamente previste (per le quali, vedi infra), e più specificamente:

§      il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;

§      l'adeguamento agli standard dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;

§      l’adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell’ottica del superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire - 2,58 milioni di euro circa - per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

-        facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;

-        fornire strumenti per l’attività di riordino normativo.

La definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Presidenti delle due Camere. Il decreto del Presidente del Consiglio che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003[472], ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

-        compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;

-        messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);

-        classificazione della normativa vigente con l’intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;

-        studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'àmbito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il Comitato guida si è raccordato con altre istituzioni sia a livello centrale (CNIPA, Ministero della giustizia, Corte di cassazione, Dipartimento per gli affari regionali), sia a livello regionale (Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali), perseguendo l’obiettivo di creare un unico portale di accesso alle leggi statali e regionali e, in prospettiva, al diritto comunitario.

E’ stata prevista la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale vigente (progetto denominato “Normattiva”) di carattere primario e secondario[473].

L’attività del Comitato guida si è – per ora – concentrata sugli atti normativi primari e subprimari di fonte statale. Grazie ad un accordo stipulato con il CED della Corte di Cassazione, tutti gli atti pubblicati dall’inizio della XIV legislatura (30 maggio 2001), già in corso di conversione nel formato elettronico XML (secondo gli standard emanati con le circolari AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, e n. 40 del 22 aprile 2002), saranno inseriti in un database che permetterà la ricerca degli atti sia nella loro versione “storica” sia nella versione derivante da novelle, annotati al fine di segnalare abrogazioni e modifiche implicite e pubblicati su un sito gestito dalle tre istituzioni responsabili del progetto. È stato poi avviato uno studio di fattibilità per il recupero degli atti precedenti (1861-2001) e per l’estensione all’intero stock pregresso delle procedure applicate sperimentalmente agli atti normativi pubblicati dal maggio 2001.

L’articolo 14, comma 12, della legge 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005)[474] ha inserito, nel procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme legislative introdotto dalla medesima legge di semplificazione, l’attività di informatizzazione della legislazione vigente, prevista dall’articolo 107 della legge finanziaria 2001.

I commi da 12 a 24 dell’articolo 14 hanno innovativamente previsto una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del corpus legislativo, articolata nei seguenti passaggi: dapprima, la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; quindi, l’individuazione delle disposizioni legislative indispensabili anteriori al 1970 e la semplificazione o il riassetto delle relative materie; infine, l’abrogazione generalizzata della legislazione anteriore al 1970, con l’eccezione delle disposizioni espressamente elencate al comma 17 e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo.

In base all’articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005, nella prima fase del procedimento illustrato (individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti), il Governo si avvale dei risultati dell’attività di informatizzazione della legislazione vigente, prevista dall’articolo 107 della legge finanziaria 2001 (vedi oltre).

Inoltre, il comma 13 dell’articolo 14 della legge 246/2005 ha stabilito che le somme non utilizzate, relative all’anno 2005, del fondo destinato a tale scopo potessero essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida.

La prima fase della ricognizione della normativa statale di rango legislativo vigente è stata portata a termine. Il 14 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio ha inviato alle Camere la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente prevista dall’art. 14, co. 12, della legge 246/2005 (Doc. XXVII, n. 7, annunciato in Assemblea il 18 dicembre 2007). La puntuale elencazione dei 21.000[475] atti vigenti (non espressamente abrogati) risultanti al termine della ricognizione è contenuta in due specifici allegati alla relazione.

Come sottolineato nella relazione citata, il sistema di cui all’articolo 107 della legge 388/2000 “risulta di particolare complessità tecnica, passando per il trattamento elettronico di tutti i testi normativi vigenti e del dato storico complessivo. Pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà – per evidenti regioni – assumere valore condizionante rispetto all’attuazione dell’azione di sfoltimento e riordino della legislazione vigente di cui all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pur potendo essere proficuamente utilizzato per le parti che saranno rese effettivamente disponibili”.

 

Con un’ulteriore innovazione rispetto all’attuale disciplina, il comma 584 affida ad un responsabile, nominato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell’attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l’attuazione dell'art. 14 della L. 246/2005 (relative alla ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti, vedi supra), e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.

All'attuazione dei programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il coordinatore riferisce al Parlamento annualmente, mediante una relazione, sullo stato di attuazione dei programmi.

 

Il comma 585 reca le disposizioni sulla copertura finanziaria. A tale scopo è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono individuate le modalità e i tempi per l’utilizzazione di tali risorse, ad eccezione di quelle stanziate per le attività connesse alla informatizzazione della normativa vigente, previste dal comma precedente.

 

 


 

Articolo 2, commi 586-587
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)

 


586. Al fine di migliorare l’utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell’Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell’edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

587. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.


 

 

Il comma 586 dell’articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

In particolare, la disposizione stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a)  acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano;

b)  trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

 

Il comma 587 stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo siano individuate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 


 

Articolo 2, commi 588-602
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

 


588. A decorrere dall’anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l’informa­tica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All’articolo 78 del codice dell’am­ministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet“ (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spe­se di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo11deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’ammini­strazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All’articolo4deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l’organo collegiale di cui all’articolo4, comma 2, deldecreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.


 

 

I commi da 588-602 dell’articolo 2 recano norme eterogenee, complessivamente finalizzate alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, il comma 588 dispone, a decorrere dal 2008, un limite alla cilindrata media delle autovetture di servizio (le c.d. auto blu)assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, precisando che essa non possa superare i 1600 centimetri cubici.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

 

L’utilizzo delle autovetture pubbliche nelle ultime Legislature è stato più volte oggetto di dibattito e di interventi legislativi. L’individuazione delle particolari categorie che potevano beneficiare dell’utilizzo dell’autovettura di servizio è stata effettuata conil D.P.C.M. 28 febbraio 1997; in seguito, con il D.P.C.M. 11 aprile 1997 sono stati precisati i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso, mentre con la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, sono state dettate nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa.

L’assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato è stata nuovamente disciplinata, con l’introduzione di ulteriori limitazioni, da una Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2001.

Una seconda direttiva del 30 ottobre 2001 ha provveduto a ridefinire i modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, prevedendo, peraltro, che il Ministero dell'economia e delle finanze riferisca al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento, nonché di fornire annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti. L’unica relazione sinora trasmessa è il documento CCXXVIII, n. 1 (trasmessa alla Presidenza il 19 aprile 2006) riferita all’anno 2005.

La legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto una disciplina restrittiva delle spese sostenibili dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Si è in particolare previsto che, a decorrere dal 2006, le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possano effettuare spese in tale ambito di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Da detta misura sono stati esclusi gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  La disposizione si è posta in linea di continuità con la legge finanziaria per il 2005 e, in particolare con l’art. 1, comma 12, che aveva previsto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un limite analogo ma meno rigoroso, pari, rispettivamente, al 90 per cento, all’80 per cento e al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2004.

La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha, tra l’altro, esteso a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le disposizioni della citata l. n. 266/2005 in materia di limitazione delle spese per auto di servizio, chesi applicavano a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fatte salve alcune esclusioni

 

Il comma 589 reca una disposizione volta a sanzionare il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni della posta elettronica.

 

Tale mezzo di comunicazione dei documenti è prescritto come “normale” dall’articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, in base al successivo articolo 48,  avviene mediante la posta elettronica certificata.

 

Si prevede, al riguardo, che il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettui, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle suddette disposizioni.

Se in base alle risultanze delle verifiche una singola amministrazione ha mancato di adeguarsi alla normativa in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, essa subisce la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea.

Sono comprese nell’ambito applicativo della disciplina in oggetto le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali

 

Il comma 590  dispone che le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 589 siano stabilite con  decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

I commi 591-593 introducono alcune norme nel Codice dell’amministrazione digitale, dettando misuredi innovazione in materia di comunicazioni telefoniche, nonché correlate misure di contenimento della spesa.

 

In dettaglio,il comma 591 aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater all’articolo 78 del Codice di amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82/2005. 

La norma dispone  l’obbligo di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate dalla CONSIP; destinatari di tale obbligo sono le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche richiamate dall’articolo 1, comma 1, lettera z) del Codice dell’amministrazione digitale.

Si tratta delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie fiscalidi cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

La norma specifica poi che le suddette amministrazioni sono tenute ad utilizzare i servizi VoIP nei limiti dei parametri di prezzo/qualità stabiliti dalle convenzioni quadro Consip, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (di cui al richiamato articolo art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge finanziaria 2007).

 

Il citato obbligo decorre dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla medesima data (articolo 78, comma 2-bis).

Si ricorda che il “Voice over IP” (Voce tramite protocollo Internet, acronimo “VoIP”) è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete per trasmissione dati che utilizza il protocollo IP, consentendo un notevole risparmio dei costi per servizi telefonici. La relativa tecnologia, coma sottolinea la relazione illustrativa, è stata inclusa nei progetti e negli accordi finalizzati a realizzare il citato Sistema Pubblico di Connettività.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, il Sistema Pubblico di Connettività - SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. Il completamento del SPC è previsto entro il 2007.

 

L’attività di monitoraggio e verifica del rispetto di tali disposizioni è demandata al CNIPA (articolo 78, comma 2-bis); in caso di mancato adeguamento alle medesime disposizioni è prevista la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia (articolo 78, comma 2-quater).

 

Il comma 592 dispone che le modalità attuative delle citate norme introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale, siano determinate con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. 

 

Il comma 593, in relazione alle misure di razionalizzazione di cui ai due commi precedenti, dispone un taglio lineare delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche, in misura tale da realizzare, complessivamente, una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Le “altre” pubbliche amministrazioni (diverse da quelle richiamate dal comma 591) sono chiamate a adottare misure di contenimento delle spese postali e telefoniche tali da comportare risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Il mancato rispetto dei suddetti obiettivi di risparmio sarà sanzionato, in caso di accertate minori economie, con corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali verso le amministrazioni inadempienti.

 

I commi da 594 a 599 prefigurano l’adozione di piani triennali da parte della generalità delle pubbliche amministrazioni volti al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni:

 

In particolare, il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[476], adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

§      delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

§      delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

§      dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

 

In relazione alle dotazioni strumentali, il comma 595 dispone che nei piani triennali siano indicate altresì misure dirette alla limitazione dell’asse­gnazione di telefoni cellulari al personale in servizio.

 

Nello specifico, tali misure:

§      sono dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, limitatamente alperiodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso,

§      individuano, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

 

Il comma 596 prescrive che, qualora gli interventi di pianificazione implichino la dismissione di dotazioni strumentali, essi siano corredati della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

 

Il comma 597 dispone la trasmissione, a consuntivo annuale, di una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

 

Il comma 598, infine, prevede che i suddetti piani triennali siano resi pubblici dagli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e attraverso la pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità previste, rispettivamente,  dall’articolo 11 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

 

Il comma 599 prevede disposizioni per il censimento degli immobili in mano pubblica. Tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla suddetta pianificazione triennale sono infatti tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito della ricognizione propedeutica alla redazione del piano triennale di razionalizzazione di cui al comma 7, lettera c),  i datirelativi a:

a)  i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali. Si dispone che essi vengano distinti in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b)  i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La comunicazione di tali dati avviene sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Si ricorda che i commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge finanziaria dettano specifiche misure di razionalizzazione della spesa per la manutenzione straordinaria dei beni immobili delle amministrazioni statali e, in genere, della amministrazioni pubbliche (cfr. la relativa scheda di lettura).

 

Il comma 600,nel presupposto che la materia disciplinata dall’articolo in esame afferisca al coordinamento della finanza pubblica (in relazione al quale la Costituzione prevede la legislazione concorrente), dispone che le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, adottino, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

 

I commi 601 e 602 dettano norme relative all’ Autorità istituita presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA.

 

In particolare, il comma 601, mediante una novella all’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  riduce da quattro a due – oltre al Presidente - il numero dei componenti del CNIPA.

 

Il comma 602 reca una norma transitoria, stabilendo che sino al 2 agosto 2009 l’Autorità è costituita dal Presidente e da tre membri e che, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.


 

Articolo 2, commi 603-611
(Contenimento dei costi della giustizia militare)

 


603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d’appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente ride­terminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magi­stratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L’udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d’appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell’ordine di scelta per il transito viene seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all’organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d’ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno facoltà di esercitare l’interpello per il transito in magistratura ordinaria all’atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordina­tamente all’esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l’articolo 11 è abrogato.

609. All’articolo1dellalegge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all’articolo5, comma 3, dellalegge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.

611. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni neces­sarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all’incremento degli organici.


I commi da 603 a 611 dell’articolo 2, ridisegnano la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

Al riguardo, si ricorda che disposizioni in materia di magistratura militare e transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria erano previste nel disegno di legge A.S. 1447, recante modiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, poi divenuto legge n. 111 del 2007. Tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge nel corso dell’esame in Senato per essere poi riassegnate (A.S. 1447-quinquies, "Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria") alle commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato.

 

In particolare, il comma 603 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 luglio 2008:

-        soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lett. a);

Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto:

-        Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);

-        Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna);

-        Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

-        soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d’appello – e delle relative procure - a Verona e Napoli (lett. b);

-        riduzione a 58 unità – in luogo delle attuali 103 – dell’organico dei magistrati militari (lett. c). I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 (3 unità, v. infra) sono considerati in soprannumero riassorbibile nel ruolo della magistratura militare mentre i magistrati militari in esubero (42 unità) transitano nel ruolo della magistratura ordinaria, ai sensi del successivo comma 606.

 

Il comma 604 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 7 dei membri del Consiglio della magistratura militare.

 

Attualmente, infatti, l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 prevede che del Consiglio facciano parte:

a)    il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b)    il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c)    5 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d)    2 componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

 

Senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 609), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio.

La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della suddetta legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158 , il cui art. 1 prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

 

Il comma 605 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 luglio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.

In caso di annullamento con rinvio o di revisione di una sentenza di corte d’appello provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.

 

La disposizione richiama le seguenti norme del codice di procedura penale:

-        l’art. 623 ("Annullamento con rinvio"), comma 1, lett, c) c.p.p., ai sensi del quale fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622 c.p.p., se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

-        l’art. 633 c.p.p., ai sensi del quale la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11. Nei casi previsti dall'art. 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati. Nel caso previsto dall'art. 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato;

-        l’art. 634 c.p.p., in  base al quale quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.

 

Il comma 606 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari.

In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.151 unità: 42 in più rispetto alle attuali 10.109 (lett. a); in tale ruolo transitano infatti i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b), con l’eccezione dei magistrati militari in soprannumero alla data del 28 settembre 2007.

Pertanto, tenuto conto che prima della legge finanziaria la magistratura militare aveva un organico di 103 unità, e che questo comporta 45 esuberi rispetto alle 58 unità richieste dalla riforma e considerato che la magistratura ordinaria aumenta il proprio organico di sole 42 unità (da 10.109 a 10.151), si deduce che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 erano 3: tali magistrati, come chiarito dal comma 603, lett. c) restano nei ruoli della magistratura militare in soprannumero.

 

Il transito avverrà in base ai seguenti criteri:

§      nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo il 28 settembre 2007;

§      i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;

§      nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

§      qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;

§      i trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;

§      i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 hanno la facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, e dell’economia e delle finanze, dovrà essere individuato un numero di dirigenti e di personale civile che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. La disposizione fa riferimento genericamente a “dirigenti” e “personale civile”; potrà dunque essere trasferiti nei ruoli del ministero della giustizia anche personale privo di pregresse esperienze in materia giudiziaria.

La disposizione precisa che il contingente trasferito non dovrà essere in numero inferiore alla metà del personale già impiegato presso gli uffici giudiziari militari soppressi.

Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d’ufficio (lett. c).

 

Ai sensi del comma 607, e per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, le piante organiche degli uffici giudiziari militari dovranno essere rideterminateentro il 28 febbraio 2008; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'art. 194 del regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), ai sensi del quale il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

 

Il comma 608, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica (scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità), e da due sostituti. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

 

Il comma 609 apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2 (v. sopra).

In particolare, la lett. a) elimina dall'art. 1 della legge 561/1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lett. b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lett. c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.

 

Il comma 610 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi – di cui alla legge n. 111 del 2007[477], art. 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche (v. sopra).

 

Il suddetto art. 5, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006[478] , come modificati dall’art. 2 della medesima legge 111/2007, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa. Fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 611 stabilisce che dall’applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Esso inoltre autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

 


 

Articolo 2, commi 612-614
(Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico)

 


612. All’articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All’articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall’applica­zione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.


 

 

I commi da 612 a 614 prevedono che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

In particolare, il comma 612 aggiunge un nuovo comma 3-bis all'art. 262 del codice di procedura penale, in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

 

L’art. 262 del codice di rito dispone che laddove non sia necessario mantenere il sequestro a fini probatori o a fini preventivi (ex art. 321 c.p.p.), le cose sequestrate siano restituite agli aventi diritto, anche prima della sentenza (commi 1 e 3). La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato o delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). Quando la sentenza diviene irrevocabile, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (comma 4).

 

Il nuovo comma 3-bis prevede che le somme di denaro sequestrate, e di cui non sia stata disposta la confisca, siano devolute allo Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni:

-        siano trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione e

-        nessuno ne abbia chiesto la restituzione.

 

Il comma 613 modifica l'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale che, elencando le competenze del giudice dell'esecuzione, richiama la decisione del giudice in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.

In virtù della novella all’art. 262 del codice introdotta dal comma 612, la disposizione in commento introduce all'art. 676 c.p.p. il riferimento ad una terza possibilità: la devoluzione delle somme allo Stato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 262 c.p.p..

 

Il comma 614 destina le somme ricavate dall’applicazione dell’art. 262, comma 3-bis, c.p.p. agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.

 

Il processo civile telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come istituito dal DPR n. 123 del 2001[479].

Per processo civile telematico si intende la gestione “integrale” ed “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:

-        gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza);

-        gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;

-        semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;

-        dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.

Il progetto per la realizzazione del processo civile telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.

 

Si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge del Governo C. 2873 (Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari) che, all’art. 6, fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.


 

Articolo 2, commi 615-626
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

 


615. A decorrere dall’anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell’applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell’economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo9deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo1, comma 5, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell’ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell’articolo22deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell’articolo1dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.


 

 

L'articolo 2, commi 615-626 recano disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese.

 

In particolare, il comma 615 vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 della legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.

L’elenco 1 sopra citato è stato da ultimo modificato dalla lettera a) dell’articolo 44-bis del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 [480] , la quale ha soppresso dalle disposizioni ivi elencate l’articolo 63 della legge n. 298 del1974.

E’ stato dunque escluso dal limite alla rassegnazione di entrate il contributo per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la cui istituzione è disciplinata dal sopra citato articolo 63 della legge n. 298 del 1974.

 

Il comma 616, in relazione a quanto sopra previsto, dispone l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione di cui sopra, di appositi Fondi da ripartire con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 617, in tali fondi confluiranno il 50 percento dei versamenti rIassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.

L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate.

La dotazione dei fondi è rideterminata annualmente, in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, così da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro.

 

In ordine alle limitazioni poste alle riassegnazioni di entrate previste dalle disposizioni in esame, la Corte dei Conti ha osservato che la deroga alla disciplina contabile interessa significativamente importi versati da terzi in entrata al fine di acquisire servizi dell’Amministrazione, a titolo di corrispettivo. Il che può incidere negativamente sull’operatività minima delle amministrazioni [481]. Si pensi, ad esempio, tra le autorizzazioni di spesa incluse nell’elenco 1 del disegno di legge finanziaria in esame, all'art. 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [482], ai sensi del quale i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti allo Stato sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Successivamente, il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti U.P.B. dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. Tali proventi sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

Per ciò che attiene alle norme vigenti che limitano la riassegnazione di entrate, si ricorda che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni di entrate rispetto all’anno precedente, prevedendo, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti [483].

La successiva legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), all’articolo 1, comma 46, ha introdotto una limitazione superiore rispetto a quanto previsto precedentemente, disponendo che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma stessa, cioè le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea [484].

Nell'allegato n. 6 della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 7/2006 sono indicate, con riferimento a ciascun Ministero, le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono il limite massimo alle riassegnazioni di entrate che ciascuna amministrazione può effettuare nel 2006. Tale limite massimo sembrerebbe operare anche per gli anni successivi.

Infine, l’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 ha disposto la non applicazione per il 2007 del limite alle riassegnazioni di entrate disposto dalle suddette disposizioni delle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006.

 

I commi da 618 a 622 recano limitazioni alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

 

In particolare, ai sensi del comma 618, tali spese non possono superare la misura:

§      dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria;

§      dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%.

Per gli immobili in locazione passiva, è inoltre ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato.

Da tali limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

 

Il comma 619 prevede che in due appositi capitoli di bilancio, uno di parte corrente e uno di parte capitale – anche di nuova istituzione- iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione, siano appostate le somme relative alle spese in oggetto. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il valore dell'immobile, ai sensi del comma 620, è determinato dall’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008. L'Agenzia deve rendere pubbliche tali informazioni, anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa

 

Il comma 621 prevede che una deroga ai limiti suddetti può essere richiesta al Ministro dell’economia e delle finanze del Ministro competente, in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

 

Il comma 622 sottrae dall'ambito di applicazione della disposizione in esame gli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[485].

 

Il comma 623 estende l’applicazione delle suddette misure di contenimento delle spese anche agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Sono invece esentati dalla limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sebbene contenuti nel suddetto elenco Istat:

-       gli enti territoriali e locali e gli enti da essi vigilati;

-       le aziende sanitarie ed ospedaliere;

-       gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

In attuazione dell’articolo 1, comma 5 della legge finanziaria 2005[486], le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono annualmente individuate dall’ISTAT con elenco da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale. Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007.

Tale Comunicato reca una elencazione delle amministrazioni pubbliche secondo le seguenti macro-tipologie:

-      Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri

-      Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

-      Agenzie fiscali

-      Enti di regolazione dell’attività economica

-      Enti produttori di servizi economici

-      Autorità amministrative indipendenti

-      Enti a struttura associativa

-      Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-      Enti e Istituzioni di ricerca

-      Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

-      Amministrazioni locali

-      Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

 

L’eventuale differenza tra l’importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri recati dall'articolo in esame, deve essere versata ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Gli organi interni di revisione e di controllo sono chiamati a vigilare sull’applicazione del comma in esame.

 

Il comma 624 dispone che il fabbisogno di personale e le connesse risorse economiche del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono determinate nell’ambito di un piano triennale relativo agli obiettivi, alle attività e ai risultati attesi aggiornato con cadenza annuale, nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione del CNIPA stesso.

 

Il comma 625 abroga la previsione, già disapplicata per l’anno 2007 dall’articolo 4 del decreto legge n. 81/2007, di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

 

L’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. Decreto Visco - Bersani) disponeva che per il triennio 2007-2009 gli stanziamenti di previsione per le voci di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali - ovvero dei costi di produzione individuati ai sensi dell’art. 2425, primo comma, lett. b) n. 6), 7) e 8) del codice civile, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, per gli enti che adottano una contabilità civilistica - non potessero superare l'80 per cento delle previsioni iniziali di spesa dell’anno 2006, mantenendo, peraltro ferma la previsione del limite all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007 già stabilito dalla legge finanziaria 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (cd. regola del 2 per cento).

Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per consumi intermedi devono essere appositamente accantonate nei bilanci degli enti pubblici non territoriali, per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, l’articolo 22 faceva riferimento agli enti e agli organismi pubblici non territoriali inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (cfr. supra).

Come già detto, il decreto – legge n. 81, all’articolo 2, commi 2-4 aveva già disapplicato la misura di contenimento in commento per l’anno 2007, provvedendo pertanto a stanziare nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 217 milioni di euro da utilizzare per i rimborsi agli enti non territoriali che abbiano effettuato i versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223/2006; e per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato quale compensazione delle minori entrate determinate dal mancato versamento delle somme relative della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali.

 

Il comma 626 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna u.p.b., fatta eccezione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché delle spese per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.


 

Articolo 2, commi 627-631
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)

 


627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’articolo5, primo comma, dellalegge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all’articolo9, comma 7, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell’articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

630. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

631. L’articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.


 

 

Il comma 627 prevede che il Ministro della Difesa, alla luce delle implicazioni sottese alla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare, da ispirare a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Gli alloggi di servizio su cui incide il Programma sono quelli posti all’interno di installazioni militari o comunque posti al loro diretto servizio, qualificati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 497 del 1978[487], come infrastrutture militari.

La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, che prevedeva la realizzazione di un programma decennale (1978-87) di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinarsi ai dipendenti dell'amministrazione della difesa.

L’articolo 5 della stessa legge n. 497/1978 disponeva che tutti i fabbricati che siano realizzati su aree ubicate all’interno di basi, impianti, installazioni militari o che siano posti al loro diretto e funzionale servizio dovessero essere considerati infrastrutture militari.

L'articolo 20 della richiamata legge n. 497/1978 prevedeva l'emanazione di un regolamento per la classificazione e la definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi al personale militare. Per molti anni, in assenza di tale regolamento, sono state direttamente applicate le norme - del resto già molto dettagliate - contenute nella legge n. 497/1978. Successivamente è entrato in vigore il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate", poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

 

Il comma 628, alla lettera a), stabilisce che vengano individuate tre categorie di alloggi di servizio:

§      alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

§      alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative;

§      alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

 

Si ricorda che, attualmente, la classificazione degli alloggi, prevista nel D.M. n. 88/2004 è articolata in sette categorie, sostanzialmente conformi a quelle già previste dal D.M. n. 253/1997 e dall'articolo 6 della legge n. 497/1978, modificato dall'articolo 16 della legge n. 266/1999[488]. Le categorie individuate sono le seguenti:

a)  alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b)  alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR), per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c)  alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

d)  alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

e)  alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f)   alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g)  alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

 

Il medesimo comma 628, alla lettera b), stabilisce che il Ministero della Difesa provveda all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali. In caso di alienazione prevede inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio. È previsto un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: riduzione del prezzo da un minimo del 25% ad un massimo del 100% per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di handicap in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e delle vedove, con basso reddito familiare (non superiore a quello determinato annualmente con DM di cui all’art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993[489]) o con componenti del nucleo familiare portatori di handicap.

Viene inoltre stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

 

La lettera c) del comma 628 mira a rendere celeri i procedimenti relativi alle alienazioni di cui alla lettera precedente. Allo scopo, si interviene in due modi: da un lato si prevede una sinergia tra amministrazioni pubbliche, attribuendo al Ministero della Difesa la facoltà di avvalersi dell’attività dei tecnici dell’Agenzia del demanio, tramite la Direzione generale competente; da un altro, le procedure vengono semplificate, attraverso l’esonero dalla consegna della documentazione ordinariamente richiesta per i contratti di alienazione in base alle norme urbanistiche, tecniche e fiscali, in luogo della quale sarà sufficiente un’apposita dichiarazione. 

 

La lettera d) del comma 628, modificata nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, completa la disciplina delle alienazioni, trattando i casi in cui esse attengano alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, con esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Le alienazioni concernono espressamente immobili ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi del comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 263 dell’articolo 1 della legge 296/06 introduce alcune modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In particolare, al comma 13-bis di tale articolo si inverte la procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della difesa. Inoltre, tali beni sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio, ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente. Attraverso una modifica al comma 13-ter del citato articolo 27, si stabilisce altresì il valore complessivo degli immobili da individuare ai fini della dismissione (2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008) e la relativa tempistica per la cessione.

Il Ministero della Difesa ha facoltà di assegnare la concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del suddetto Codice,in armonia con le modalità dettate dal vigente Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, adottato a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109[490]).   

L’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, espressamente citato dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 132qui in esame, riguarda i cosiddetti promotori, vale a dire i soggetti che presentano proposte in risposta ad avvisi indicativi di programmi di interventi realizzabili con capitali privati, pubblicati dalle amministrazioni aggiudicatrici (senza peraltro che ciò, di per sé, determini obblighi di esame e valutazione da parte delle amministrazioni stesse). Gli articoli del Codice che seguono il 153 regolano ulteriori aspetti, tra cui i criteri di valutazione delle proposte pervenute alle amministrazioni e l’eventuale indizione della gara tra le proposte considerate idonee.

Il Regolamento che disciplina le attività del Genio militare, a sua volta, dedica gli articoli 130-134 ai soggetti abilitati ad assumere lavori della difesa. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti sia imprese singole, sia imprese riunite sotto una capogruppo, sia consorzi di imprese. 

 

Il comma 629 dell’articolo 132del disegno di legge finanziaria impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge. 

In passato, si sono verificati notevoli ritardi nell’emanazione di regolamenti attuativi delle leggi in materia. Ad esempio, la richiamata legge 18 agosto 1978, n. 497[491] fu seguita solo nel gennaio 1997 dal relativo decreto ministeriale (n. 253/1997, Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88 su richiamato. 

La potestà ministeriale di adottare il regolamento suddetto trae fondamento dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3.

Trattasi, com’è noto, della legge recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui articolo 17 (Regolamenti) al comma 3 prevede che nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro possano essere adottati regolamenti con decreto ministeriale, quando la legge lo consenta espressamente. Tali regolamenti ministeriali, in ogni caso, non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Sul regolamento di attuazione sarà sentito il COCER (organismo centrale di rappresentanza, istituito con legge n. 382/1978[492]) e saranno acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 630 sospende le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti. La sospensione si protrarrà fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal precedente comma.

Attualmente, a sensi del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le situazioni di recupero forzoso in corso sono al di fuori dal campo di applicazione della disciplina generale sulle alienazioni degli alloggi di servizio. Sull’articolo 26 del decreto-legge n. 269/2003, v. infra

Il comma 631, primo periodo, dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[493], che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[494], ma con una serie di eccezioni. Le disposizioni del decreto legge n. 269 del 2003, infatti, tendono a salvaguardare le esigenze di operatività e pertanto si applicano agli alloggi non ubicati nelle infrastrutture militari - o, se posti al loro interno, a quelli che non sono al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa - e agli alloggi che non risultino connessi all’incarico del personale in servizio che li occupa per necessità abitative proprie o della propria famiglia. Inoltre, la norma che si intende abrogare stabilisce che le alienazioni di cui al decreto-legge n. 351/2001 non comprendano gli alloggi in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari, né le situazioni di recupero forzoso in corso (come si diceva poc’anzi).

La norma di cui al comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto legge 269/2003 è stata oggetto di intervento di interpretazione autentica da parte dell’art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273[495], convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 che ha chiarito che le parole «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi del già richiamato articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

In merito alla disciplina della cartolarizzazione, si ricorda che il citato D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nel Capo I (articoli 1-4), contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il decreto, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura articolata essenzialmente in due passaggi:

-        in primo luogo (articolo 1), una ricognizione, affidata all’Agenzia del demanio, dei beni immobili già attribuiti ad enti pubblici non territoriali ovvero a società a totale partecipazione pubblica, nonché dei beni ubicati all'estero, ai fini del "riconoscimento" della proprietà dello Stato sugli stessi[496]. La ricognizione è estesa anche ai beni delle regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta[497] e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario.

-        in secondo luogo, il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione (articoli 2 e 3) attraverso il trasferimento degli immobili da cedere alle società veicolo.

La ratio del ricorso alla cartolarizzazione è di consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più S.r.l. (c.d. società veicolo), appositamente costituite[498], che finanziano l'acquisto attraverso operazioni di cartolarizzazione (con emissione di titoli - il cui rimborso è effettuato sulla base dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili - o mediante finanziamenti acquisiti da terzi) e versano l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, ai proprietari cedenti.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello delle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti i finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (c.d. principio della “segregazione”).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi ed oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi; l'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo "differito" da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.

Infine, al secondo periodo del comma 631, l’abrogazione della disciplina vigente in tema di alienazione mediante cartolarizzazione degli alloggi non posti nelle installazioni militari e non posti a diretto a servizio di queste, di cui al decreto legge del 2003, rende necessaria la previsione secondo cui gli immobili originariamente individuati, ai sensi della predetta disciplina, per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione.

 


 

Articolo 2, commi 632-633
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)

 

632. All’articolo4, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all’articolo4, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

 

 

Il comma 632 reca una novella all’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[499], introducendo il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria presentato al Senato (A.S. 1817) chiarisce che la disposizione in esame intende “circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando il trait d’union fra autorità politica e l’amministrazione, di cui orientano l’attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti”. Analoghe considerazioni sono svolte dalla relazione tecnica allegata al medesimo disegno di legge, la quale evidenza altresì come la disposizione si configuri quale strumento di razionalizzazione organizzativa che consentirà un contenimento di spese che sarà rilevabile solo in sede di consuntivo.

In via generale, con riferimento agli uffici di diretta collaborazione (comunemente indicati anche come uffici di staff) si rileva che la previsione di una loro specifica disciplina normativa si colloca nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e della dirigenza e della precisazione della separazione tra politica e amministrazione che ha caratterizzato la pubblica amministrazione italiana a partire dagli anni ’90 del secolo, prendendo le mosse dalla L. 142/1990, per arrivare – attraverso il D.Lgs. 29/1993 – al più compiuto assetto della materia ora confluito nel D.Lgs. 165/2001. Il principio di separazione tra politica e amministrazione viene poi declinato nel diverso principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, per le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 4, co. 4, D.Lgs. 165/2001).

La più precisa attribuzione agli organi di governo del compito di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché di verificare la rispondenza agli indirizzi impartiti dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione (art. 4, co. 1, D.Lgs. 165/2001) ha infatti determinato un adeguamento del ruolo e della disciplina degli uffici destinati a svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica. Più specificamente, l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 ha previsto che ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo i ministri si avvalgano di uffici di diretta collaborazione, che hanno competenze esclusive di supporto e di raccordo con l'amministrazione. L’istituzione e la disciplina di detti uffici è affidata a regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[500], dall’entrata in vigore dei quali sono state abrogate le norme del R.D.L. 1100/1924 e le altre disposizioni riguardanti la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati, nei limiti stabiliti dai menzionati regolamenti:

-        dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando[501];

-        collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

-        esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 14 prevede inoltre che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

I regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazionedei vari Ministeri presentano una impostazione sostanzialmente similare (pur con le inevitabili differenze di dettaglio dovute anche alle diverse caratteristiche dei Ministeri). Essi dispongono relativamente all’articolazione degli uffici di diretta collaborazione, alle funzioni di tali uffici, ai responsabili e al personale di tali uffici (di cui viene fissato un contingente massimo), al trattamento economico di tale personale, alle modalità di gestione. Alcune specifiche disposizioni disciplinano il personale delle segreterie dei sottosegretari di Stato e dell’ufficio e delle segreterie dei vice Ministri (ove presenti). Generalmente si prevede un limite percentuale (rispetto al contingente complessivo di personale) entro cui è possibile avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Deve altresì segnalarsi che la disciplina degli uffici di diretta collaborazione è stata innovata con il D.L. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2006, che ha introdotto un periodo all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale ha previsto che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. In base a tale disposizione, che sembra aver disposto una sorta di “spoils system” per il personale degli uffici di diretta collaborazione, nel caso di formazione di un nuovo Governo si avrebbe la cessazione di tutte le forme di utilizzazione del personale previste dall’art. 14, comma 2 disposte dal precedente Governo, ove non intervenga un provvedimento di espressa conferma da parte del nuovo Ministro.

Con più specifico riferimento alla disposizione in esame, è opportuno segnalare come la dottrina abbia evidenziato come la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, dettata per i ministeri dall’art. 14 del D.Lgs. 165/2001, ha trovato applicazione, con modalità differenziate, anche con riferimento ad altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (INPS, ISTAT etc.). Gli studi condotti in materia[502] hanno, in particolare, evidenziato come gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici presentino significative differenze rispetto a quelli ministeriali, in quanto le strutture create negli enti pubblici – essendo poste al servizio di una struttura di vertice di natura non politica – si caratterizzano per una frequente commistione tra attività di supporto agli organi di vertice e attività di vera e propria gestione o, quantomeno, di collaborazione alla gestione “ordinaria”.

 

Il comma 633 reca la disciplina di una fase transitoria, volta a rendere effettivo con gradualità il divieto di istituzione degli uffici di diretta collaborazione introdotto dal comma 632. La disposizione prevede, in particolare, che alla scadenza dell’incarico attribuito:

§      i vertici degli uffici di diretta collaborazione già istituiti decadono;

§      il personale e i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono riassegnati all’amministrazione d’appartenenza secondo le procedure ordinarie.

Al riguardo, non risulta di facile interpretazione il riferimento alla “decadenza” dei vertici degli uffici, in quanto – poiché la norma sembra voler prevedere la prosecuzione degli incarichi già assegnati fino alla loro scadenza naturale – la decadenza dall’incarico sembrerebbe derivare comunque dalla scadenza dell’incarico stesso.

Non è inoltre prevista una specifica disciplina per i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato e per gli esperti e consulenti assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 


 

Articolo 2, commi 634-641
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)

 


634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammini­strazione e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture ammini­strative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o comple­mentari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppres­sione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta ammini­strativa;

f) abrogazione delle disposizioni legisla­tive che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere della Commis­sione di cui all’articolo14, comma 19, dellalegge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell’elenco di cui all’allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l’attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mante­nute all’amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l’emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la desti­nazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti sop­pressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l’articolo28dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall’attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell’inde­bitamento netto di cui all’articolo1, comma 483, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo28dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell’indebi­tamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell’articolo1della citata legge n. 296 del 2006.


 

 

I commi da 634 a 641 dell’articolo 2 delineano una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi in materia, a conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, a ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ad incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi.

 

Il tema della razionalizzazione degli enti pubblici nazionali ha formato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi. La disposizione in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, co. 482 e ss. della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che a sua volta ha disposto in materia apportando diverse modificazioni alla disciplina previgente, recata dall’art. 28 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001).

 

Il comma 634 autorizza, per le finalità sopra indicate, l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione[503] ai quali è direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali.

La norma in esame limita pertanto il proprio ambito oggettivo all’area statale, mentre la finanziaria 2007 si riferiva in maniera più ampia a “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.

 

Si ricorda, in relazione all’ambito oggettivo dell’intervento, che l’art. 117, co. 2°, lett. g), Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva con riguardo all’“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

 

Per l’adozione dei regolamenti, è previsto il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

I regolamenti in questione devono essere adottati – secondo un procedimento analogo a quello già dettato dall’art. 28 (e successive modificazioni) della legge finanziaria 2002 – su proposta del ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Vengono quindi individuati i “princìpi e criteri direttivi” cui devono attenersi i regolamenti[504]:

§       (lett. a)) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

§       (lett. b)) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia alle modalità previste dalla L. 1404/1956[505]. Resta fermo quanto previsto dalla successiva lett. e) (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall’art. 9, co. 1-bis, lett. c), del D.L. 63/2002[506], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[507];

§       (lett. c)) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

§       (lett. d)) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi;

§       (lett. e)) limitazione dellaresponsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all’attivo della singola liquidazione;

§       (lett. f)) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;

§       (lett. g)) trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione con “preminente competenza” nella materia.

 

Il comma 635 prevede che gli schemi di regolamento siano trasmessi al Parlamento perché sia acquisito il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione.

Il parere deve essere reso dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi – con possibilità di una proroga di venti giorni – decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

 

La Commissione è stata istituita dalla legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005). È composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

La Commissione svolge un ruolo di tipo consultivo nel processo in corso di semplificazione legislativa, delineato dall’art. 14 della citata L. 246/2005.

Il comma in esame configura una non usuale fattispecie di silenzio-assenso di un organo parlamentare. Più frequente, nella legislazione vigente, appare la previsione che scaduto il termine per il parere l’atto possa essere adottato.

 

Il comma 636 introduce una norma “di chiusura”, prevedendo che una serie di enti e organismi, elencati nell’allegato A alla legge finanziaria, siano soppressi ex legeove, alla scadenza del termine di 180 giorni per l’adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. Le funzioni degli enti soppressi ex lege dovranno essere attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le procedure sopra descritte – all’amministrazione con competenza “primaria” nella materia. Sempre con regolamento di delegificazione è previsto si disponga in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

La scelta operata del Governo è in questo caso di tipo “intermedio”: la scadenza infruttuosa del termine non determina né una soppressione generalizzata[508], né una situazione del tutto immodificata; importa la soppressione automatica dei (soli) enti individuati ed enumerati in allegato alla legge finanziaria, nulla disponendo con riguardo ai restanti enti e organismi.

L’elenco di cui all’Allegato A contempla un totale di 11 enti.

 

Si tratta dei seguenti:

-        Unione italiana di tiro a segno (UITS), istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143;

-        Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261;

-        Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005;

-        Ente irriguo umbro toscano, istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

-        Unione accademica nazionale (UAN), istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895;

-        Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254;

-        Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585;

-        Ente opere laiche palatine pugliesi, istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000;

-        Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”;

-        Pio istituto elemosiniere;

-        Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei BalcaniUnità tecnico-operativa, istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84 (artt. 1 e 2).

 

Alcuni tra gli enti elencati formano oggetto di disposizioni introdotte nel recente D.L. n. 248/2007[509], convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, recante proroghe di termini legislativi e altre disposizioni urgenti.

 

In particolare, l’art. 26, co. 6, del decreto-legge differisce dal 30 novembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell’ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), e prevede una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario al medesimo Ente, nonché al risanamento del bilancio dell’Ente irriguo umbro-toscano.

Si segnala inoltre che in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto un comma aggiuntivo (co. 2-bis) all’art. 5, nel quale si dispone, con riguardo all’Unione accademica nazionale, la proroga al 31 dicembre 2008 del termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato.

 

Il comma 637 prevede che con D.P.C.M., entro sei mesi dalla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti di razionalizzazione, si debba provvedere in ordine alla destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi per intervento del Governo. Il comma 638 prevede che sugli schemi di D.P.C.M. di cui sopra sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto. Scaduto il termine, i decreti possono comunque essere adottati.

 

Il comma 639 stabilisce che sono irrilevanti a fini fiscali tutti gli atti connessi alle “operazioni di trasformazione”.

 

Il comma 640 prevede l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della previgente disciplina in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, di cui all’art. 28 della legge finanziaria 2002 (sulla quale, v. sopra). Sono però fatti salvi i commi 7, 9, 10 e 11 e i regolamenti già emanati ai sensi di quell’articolo.

 

Il comma 7 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

Il comma 9 stabilisce bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 10 stabilisce che l’esenzione fiscale degli atti di trasformazione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

Il comma 11 stabilisce che gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

 

Il comma 641 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate, nonché di quella di cui al successivo comma 642 (che prevede la liquidazione di convitti nazionali ed istituti pubblici di educazione femminile: v. infra) deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto corrispondente a quello previsto in esito alle già menzionate misure di razionalizzazione degli enti e organismi pubblici recate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 482): miglioramento che, ai sensi dell’art. 1, co. 483, della stessa legge finanziaria, non può essere inferiore a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

Nel caso di accertamento di minori economie, si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 621, lett. a), della legge finanziaria 2007.


 

Articolo 2, comma 642
(Liquidazione convitti nazionali e istituti pubblici di educazione femminile)

 

642. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

 

 

Il comma 642 dispone l’individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al regio decreto n. 2392/1929[510] e alle tabelle annesse al regio decreto n. 1312/1931[511].

 

Il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 disciplina i reali educandati, i conservatori della Toscana e gli altri istituti pubblici di educazione femminile di carattere laico[512], che erano posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale[513]. Tali istituti avevano la finalità di provvedere all’educazione ed all’istruzione delle bambine (eventualmente ospitate in un convitto ed, in un certo numero, accolte in regime di gratuità) assicurando l’istruzione elementare e media e rilasciando titoli di studio riconosciuti a condizione che gli ordinamenti scolastici fossero conformi a quelli statali. Pertanto ad alcuni istituti erano annesse scuole elementari e medie aperte anche ad alunne esterne.

Gli istituti di educazione femminile (artt. 2-4 del R.D.) erano enti pubblici, dotati di personalità giuridica, disciplinati da uno statuto e retti da un consiglio di amministrazione. Essi si mantenevano tramite le rendite patrimoniali, le rette e tasse corrisposte dalle convittrici e dalle alunne iscritte, i contributi ed i sussidi dei privati e dello Stato[514].

Il successivo R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312, conteneva ulteriori disposizioni a completamento della disciplina sugli istituti di educazione femminile e recava nelle tabelle allegate l’elenco degli istituti, divisi per tipologia: reali educandati, Conservatori dellaToscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici femminili di educazione ed, infine, le scuole dipendenti da istituti di educazione femminile che erano state ammesse al beneficio della parificazione degli studi.

Si osserva che nel novero degli enti citati dalla disposizione in commento, non devono essere considerati gli istituti pubblici di educazione femminile elencati nella tabella 2 allegata al R.D. n. 1312/1931, ossia i Conservatori della Toscana[515], che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione[516].

 

La disciplina relativa a tali enti è stata aggiornata con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione[517], prevedendo che i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e gli altri istituti pubblici di educazione femminile sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro (ora dell’economia e delle finanze)[518]. Si tratta di persone giuridiche pubbliche che si occupano di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei/delle giovani che vi sono accolti. Essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi[519] (articoli 203 e 204, t.u. istruzione).

 

L’amministrazione di ciascuno degli istituti menzionati è affidata ad un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Agli stessi possono essere annesse scuole elementari, scuole medie e scuole di istruzione secondaria superiore (articoli 139 e 173[520]).

Si ricorda, inoltre, che ad ogni convitto nazionale o istituto di educazione femminile sono concessi in uso perpetuo e gratuito gli immobili dello Stato posti a servizio degli istituti medesimi, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è avvenuta.

 

Contemporaneamente, il D.Lgs. n. 297/1994 ha disposto che, nell’ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, si preveda la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori[521].

In attuazione di tale disposizione, è intervenuto da ultimo il D.M. 15 marzo 1997[522] (articolo 9), che ha incaricato i Provveditori agli studi di procedere alla soppressione dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica con meno di 30 convittori o di 50 convittori e semiconvittori, purché sussistano, nell'ambito regionale, analoghe istituzioni; negli istituti con meno di 20 convittori e più di 50 semiconvittori potranno essere mantenuti esclusivamente i servizi di semiconvitto. È stata prevista una adozione graduale di tali provvedimenti nel corso del triennio 1997-99, prendendo prioritariamente in considerazione gli istituti con minor numero di convittori.

 

Lo strumento al quale la disposizione in commento rinvia per la individuazione e liquidazione degli enti in questione è quello del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

La liquidazione è però subordinata alla verifica di una condizione, ovvero che i convitti e gli istituti di cui sopra abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Nel silenzio della norma, si presume che gli istituiti individuati vengano soppressi e successivamente si proceda alla liquidazione del patrimonio. La disposizione lascia intendere, altresì, che la verifica della inidoneità dell’ente competa al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Si ricorda, peraltro, che solo gli educandati femminili, non invece i convitti, sono dotati di uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione e che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all’amministrazione del patrimonio ed all’ammissione delle allieve. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione[523].



[1]     Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[2]     Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[3]     Decreto-legge 28 maggio m1981, n. 251 recante Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

[4]     Legge 28 maggio 1973, n. 295 recante Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

[5]     Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[6]     Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

[7]     Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

[8]     Si veda, da ultimo, l'atto del governo n. 146 Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007.

[9]     Previsti dall'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 143/1998.

[10]    Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

[11]    Quest'ultimo stanziamento ammonta a 31.900.000 euro annui (al lordo della riduzione ora disposta).

[12]    Legge 9 gennaio 2006, n. 13, Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.

[13]   Legge 30 novembre 1998, n. 413, Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

[14]   Legge 1 agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[15]   Legge 22 novembre 2002, n. 265, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[16]   Legge 21dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[17]    La delibera concernente l'approvazione degli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1979, n. 234.

[18]    Il CIRA è una società consortile per azioni, oggi a maggioranza pubblica: lo Stato, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, infatti, dal 1998, la maggioranza del capitale sociale , al quale partecipano anche la Regione Campania e le principali Aziende aerospaziali italiane.

[19]    L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[20]    Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

[21]    Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[22]    Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[23]    Il decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (GU 17 agosto 2007, n. 190, S.O.).

[24]    Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[25]    Lo Science Citation Index nasce nei primi anni Sessanta ad opera di Eugene Garfield, che ha visto nel sistema della citazione degli articoli scientifici le basi per la costruzione di una gigantesca rete della conoscenza, creando uno strumento bibliografico in grado di costruire una cartografia delle citazioni facendo uso del "fattore d'impatto", una forma di misura standardizzata introdotta dall'Institute of Scientific Information (ISI) che rende possibile valutare l'impatto di un articolo su successive pubblicazioni.

[26]    L. 7 marzo 1985, n. 76, recante Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.

[27]    D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

[28]    D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[29]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[30]    A tale disciplina è stata data attuazione con il D.P.C.M. 27 luglio 2007.

[31]    L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, è destinata a finanziare:

-        attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dall’Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza, da istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti, da istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

-        iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (183);

-        rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

      La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 reca uno stanziamento di 335.873.000 di euro per il 2008 relativamente al Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione.

[32]    Riguardo al 2007, l'articolo 1 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha fissato la quota di riserva per il 2007 nella misura del 5 per cento.

[33]    Riguardo al 2007, l'articolo 6 del citato D.P.C.M. 27 luglio 2007 ha determinato gli oneri per la costituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione nella misura di 100.000 euro (pari al massimo disponibile).

[34]   Il Fondo è allocato nello stato di previsione del M.U.R. Missione 2, Ricerca e innovazione, Programma 2.2 Ricerca scientifica e tecnologica di base  Macroaggregato 2.2.6 Investimenti, Centro di responsabilità Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, cap. 7246.

[35]   L. 30 luglio 1990, n. 218, Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

[36]   D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

[37]   D.Lgs. 17 maggio1999, n. 153, Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461

[38]   Informazioni tratte dal sito http://www.acri.it/3_fond/3_fond0050.asp.

[39]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

[40]   Finalità analoghe si rinvengono anche nell’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che destina il 50 per cento delle risorse del Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 180 del 1998. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

[41]   Sullo stato delle iniziative attuate e dei finanziamenti erogati si veda la relazione della Corte dei conti (allegata alla deliberazione n. 9/2003/G) all’indirizzo internet http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=7395&type=1.

[42]   Convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

[43]   AS 1817.

[44]   Per approfondimenti si veda il sito web del “Progetto solare termodinamico” dell’ENEA http://www.enea.it/com/solar/index.html.

[45]   Il testo dell’accordo è disponibile all’indirizzo www.governo.it/backoffice/allegati/27337-2846.pdf.

[46] All’indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/sdm/amp/amp_menu.asp oppure http://87.241.41.49/index.php?id_sezione=1021.

[47] L’indirizzo del sito web dell’Autorità di bacino del Po è www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home.html.

[48]   Come modificato dall'art 2 del D.M. Salute 28 marzo 2003, n. 123.

[49]   Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf.

[50]   Sugli orientamenti e le proposte contenuti nella relazione l'Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a seguito dell'approvazione nella seduta del 18 settembre della risoluzione Realacci 6-00021.

[51]   G.U. n. 255 del 2 novembre 2007.

[52]   GU n. 164 del 16-7-2005.

[53]   Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:  http://www2.minambiente.it/Sito/­settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf

[54]   La base giuridica e finanziaria per l’esecuzione del primo l’Inventario Forestale Nazionale Italiano è stata fornita dalla legge n. 984 del 1977 e dal relativo Piano Agricolo Nazionale.

[55]   http://209.85.129.104/search?q=cache:hWZHiUahdGsJ:www.sian.it/inventarioforestale/jsp/perc­he_intro_b.jsp+inventario+nazionale+delle+oreste+di+carbonio+istituzione&hl=it&ct=clnk&cd=10&gl=it

[56]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[57]    Erano comunque esclusi dalla rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi del successivo comma 94, le Forze armate, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni, le Università, il comparto scuola, le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

[58]    “Legge quadro sulle aree protette”.

[59]   Per un elenco degli enti parco nazionali si veda il sito del Ministero dell’ambiente al seguente indirizzo internet http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/sap/parchi_­nazionali/parchi_nazionali.asp

[60]   D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[61]   Il citato comma 940 della legge finanziaria per il 2007, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, ha previsto l’erogazione a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nonché dell’ente Parco nazionale della Maiella di una somma pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, allo scopo di stabilizzare il personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni si effettuano nei limiti dello stanziamento previsto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.

[62]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[63]   Tale decreto, recante “Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione”, è stato pubblicato nella G.U. 16 settembre 2004, n. 218.

[64]   Un elenco delle numerosissime linee ferrovie dismesse in Italia è consultabile sul sito della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

[65]   La lista completa delle associazioni ambientaliste riconosciute è disponibile all’indirizzo internet http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1814.

[66]    Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

[67]    Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

[68]    La fase seconda è costituita dallo studio di efficacia.

[69]    Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[70]    Cfr. l’articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

[71]    Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[72]    Cfr. l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

[73]    In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Si segnala, altresì, che il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007. La legge finanziaria per il 2008 prevede ulteriori disposizioni in materia di livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato: in particolare, per il 2008 tale livello è incrementato di 834 milioni di euro in conseguenza dell’abolizione per lo stesso anno della quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (articolo 2, comma 377) e di 661 milioni di euro in attuazione degli accordi tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego (articolo 3, comma 139).

[74]    Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttive rimesse successivamente ad un Tavolo politico, composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti:

-     richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti;

-     procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate;

-     entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

-     effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

-     riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

[75]    L’articolo 9 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute (di cui uno con funzioni di coordinatore), due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

-     certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze (programmazione regionale e mantenimento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; piano regionale della prevenzione e aggiornamento del personale sanitario);

-     verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

-     monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza a partire dal monitoraggio già effettuato per gli anni 2001-2002 e sviluppo di una metodologia per l’analisi delle condizioni di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse nell’erogazione degli stessi LEA.

[76]    Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

[77]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Cfr., al riguardo, l’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[78]    Tale contributo straordinario è iscritto (nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2008) al capitolo 3413 dell'unità previsionale di base 2.1.2.

[79]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 31.

[80]   Tali modifiche, come si ricava dalla relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 248, si ricollegano all’Ordine del giorno 9//3256/260, Di Gioia, presentato presso l’Assemblea della Camera in sede d’esame della legge finanziaria per il 2008, ed accolto il 15 dicembre 2007. Con tale atto si invitava il Governo a valutare la opportunità di una ulteriore trasformazione dell’Autorità in Agenzia allo scopo di rafforzarne le funzioni, ritenendo inadeguato l’assetto organizzativo previsto per l’Autorità  rispetto alle funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite.

[81]   Il testo originario del comma 356 recitava: “L’Autorità “si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia”.

[82]    Art. 1 dell’Intesa citata.

[83]    Pubblicato sulla G.U. 4 ottobre 2007, n. 31.

[84]    Nel comunicato del Consiglio dei Ministri il Comitato è altresì definito, tra parentesi, “Agenzia”.

[85]    Il comma 5 dell’articolo 92 stabilisce che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione

[86]    L’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 266/93, prevede che alle spese di funzionamento dell'Agenzia si faccia fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) (

[87]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[88]   Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge  23 ottobre 1992, n. 421.

[89]    Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità, è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare. A tal fine, sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza. Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità. Il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione. Per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia. La scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, o ancora lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori.

[90]    Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

[91]   L’attività della commissione è disciplinata dall’’articolo 165 del testo unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale prevede che il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

[92]   Si ricorda che la legge n. 210 del 1992 assegna un indennizzo, oltre che ai danneggiati da vaccinazioni, anche:

-     ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

-     a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali ;

-     alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

-     alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Cfr, tra l’altro, il D.M. 6 ottobre 2006 (Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229).

[93]   Il citato indennizzo è di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Per l’anno 2007, gli importi annuali ammontano a: 46.749,58 per la prima categoria; 45.914,93 per la seconda; 45.086,07 per la terza; 44.253,42 per la quarta; 36.182,27 per la quinta; 35.486,73 per la sesta; 27.834,12 per la settima; 27.277,69 per l’ottava.

[94]    L’articolo 1, commi 7 e 8 del DL n. 341/2003 ha sospeso il potere di disporre l’aumento per l’anno 2003 e ha prorogato il potere al 2004.

[95]   “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[96]    Cfr. l’articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che prevede un limite massimo di 1.900 milioni di euro.

[97]    “Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana”, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[98]    Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana e riordinamento dell'Associazione.

[99]   “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

[100]  Si ricorda che l’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), prevede che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l’autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

[101]Legge 23 ottobre 1961, n. 1165, Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

[102]Legge 13 agosto 1980, n. 454, Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

[103]  Cfr. legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), art. 3, comma 81.

[104]  Le risorse complessive da attribuire agli enti locali ammontano ad almeno il 75 per cento dei fondi assegnati annualmente alla regione con decreto del Ministro della salute.

[105]  Con il D.M. 28 marzo 2003 sono stati determinati i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle suddette disponibilità. In particolare, i criteri per la ripartizione di tali risorse sono fissati nel seguente modo:

a)   per ogni animale d'affezione vagante nel territorio o mantenuto rinchiuso nel canile sanitario o nel canile rifugio sarà corrisposta alla regione, cui compete la segnalazione del dato complessivo, una quota in euro corrispondente alla ripartizione del fondo di finanziamento diviso per il numero complessivo nazionale degli animali d'affezione vaganti nel territorio o mantenuti all'interno dei canili sanitari o canili rifugio;

b)   ai fini della ripartizione di cui al punto a) una quota in euro corrisponde ad un cane o a tre gatti.

Con il decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 sono stati determinati, poi, i criteri per la ripartizione delle risorse previste dalla legge 29 dicembre 2003, n. 376  per la realizzazione di strutture ed impianti per la lotta al randagismo. Si ricorda, infatti, che la citata legge n. 376 del 2003 (allegato A, punto n. 42) ha stanziato per tali interventi 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a valere sul capitolo 7330 dello stato di previsione del Ministero della salute. Il citato decreto ministeriale del 2005 ha stabilito che i finanziamenti sono erogati come contributo a copertura parziale, fino al massimo del 75 per cento, delle spese relative a progetti finalizzati alla realizzazione di strutture di rifugio per i cani randagi, di strutture per la sterilizzazione di cani e gatti e centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani.

Il citato decreto ha previsto, altresì, che i contributi in conto capitale erogati possono cumularsi con quelli finanziati dalle regioni, comunque non superando l'importo totale del progetto. Il finanziamento per tali obiettivi può essere richiesto dagli enti e dalle associazioni di seguito elencate: comuni, associazioni di comuni, comunità montane, province e regioni, università e istituti di ricerca, associazioni ed enti che perseguono finalità di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

[106]  Tali obiettivi, conseguenti alla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000 e miranti in ultima analisi a dimezzare la povertà entro il 2015, sono otto e precisamente: eliminare l’estrema povertà e la fame; garantire la formazione scolastica di base; promuovere la parità fra i sessi e l’empowerment femminile; ridurre la mortalità infanitle; migliorare la salute delle madri; combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie; garantire un ambiente sostenibile; sviluppare una partnership mondiale per lo sviluppo.

[107]  Com’è noto, la tassa, proposta dall’economista statunitense James Tobin, mirava a colpire, in misura moderata, tutte le transazioni sui mercati valutari al fine di stabilizzarli e al contempo ricavare delle entrate da destinare alla riduzione della povertà estrema.

[108]  Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

[109]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2007, n. 117, S.O.

[110]La delibera del CIPE 28 settembre 2007, n. 97, riguardante il Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione quota di parte corrente - assegna agli istituti zooprofilattici sperimentali 205.000.000 di euro, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2007.

[111]Convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

[112]L'onere finanziario previsto dalla legge è pari a 51,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2001.

[113]  Le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, che possono essere totali o parziali, riguardano, in particolare: le esenzioni per reddito (legge n. 537 del 1997 e successive modificazioni), le esenzioni per patologia (ossia per le malattie croniche o invalidanti oppure per malattie rare, che danno diritto all'esenzione dai ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria (farmaceutica e specialistica) collegate alla malattia (DD.MM. del Ministero della sanità 329/99  e 279/01)), le esenzioni per invalidità, le esenzioni relative alla diagnosi precoce di alcuni tumori e le esenzioni per le donne in stato di gravidanza.

[114]  Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[115]  Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

[116]  L’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) prevede che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo), in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'".

[117]  "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".

[118]  L’articolo 4 del citato decreto 12 settembre 2006 rinvia al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe).

[119]  Le risorse derivanti dai versamenti sono riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed impiegate dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici secondo la disciplina di cui alla stessa lettera d) del comma 409.

[120]  La lettera d) del comma 409 è stata interamente novellata dall'art. 1, comma 825, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[121]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[122]  D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

[123]  D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

[124]  L. 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

[125]Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.

[126]L.R. 3 novembre 2000, n. 20, recante Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

[127]D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (articolo 101, co. 2, lett. a).

[128]Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

[129]A tal fine, i piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari, tra i quali la norma menziona i sistemi turistici locali.

[130]Si ricorda che la Commissioneconsultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO è stata costituita dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto 27 novembre 2003, con lo specifico obiettivo di fornire ai siti italiani, iscritti nella lista del patrimonio mondiale, orientamenti e consulenze per la predisposizione dei citati piani di gestione.

[131]  Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DL 72/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2004, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2007, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici.

[132]  Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[133]  Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

[134]  Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L’art. 11, co. 3, lett. d), della L. n. 468/78 prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (Tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria stessa.

[135]  Legge 28 dicembre 2001, n.448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[136]  Legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[137]  In particolare si richiede che tali enti:

a)   svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b)   prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c)   promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d)   svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

[138]  Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

[139]  Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[140]  La legge 1° dicembre 1997, n. 420 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali. A questo fine è stata istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, con il compito valutare annualmente le richieste di contributi e procedere, previo parere parlamentare, all’assegnazione di fondi disponibili (a decorrere dall’anno 2000, 6,7milioni di euro annui).

[141]Si ricorda che la lista dei siti italiani UNESCO è consultabile all’indirizzo internet www.sitiunesco.it/index.phtml?id=4.

[142]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[143]L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[144]L. 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

[145]D.L. 22 marzo 2004, n. 72 Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

[146]Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

[147]  La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

[148]D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[149]Tale incremento era stato disposto per 2005 ed il 2006 dall’art.3, comma 2, del DL 7/2005.

[150]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[151]D.L. 1° ottobre 2007, n. 259, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[152]Il testo del protocollo e reperibile all’indirizzo internet: http://www.governo.it/GovernoInforma/­Dossier/mondo_editoria/index.html

[153]D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27dicembre 2006, n. 296.

[154]Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DPR 233/2007 sono dotati di autonomia speciale le seguenti strutture:

a)   la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b)   la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c)   la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d)   la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e)   la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f)    la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g)   l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h)   la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i)    la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l)    il Centro per il libro e la lettura;

m)l'Archivio centrale dello Stato.

[155]L. 23 agosto1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[156]Si segnala per completezza di informazione che l’art. 3, comma 127, della legge finanziaria in commento reca disposizioni sulla mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo (per un’illustrazione più analitica si rinvia alla relativa scheda di lettura).

[157]  D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Gli articoli 4-11 del D.Lgs e l’allegato C recano indicazioni sui nuovi quadri orari.

[158]L’avvio dei nuovi percorsi, fissato per l’anno scolastico 2008-2009 è stato rinviato al 2009-2010 dall’art. 13, comma 1-quater ,del DL 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».

[159]Tale quantificazione è stata effettuata dalla relazione tecnica allegata al ddl finanziaria.

[160]  D.M. 26-6-2000 n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[161]  D.P.R. 8-3-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[162]  Relativo alla formazione delle classi.

[163]  Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

[164]  Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[165]  Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

[166]Era previsto un risparmio di 1324,50 milioni di euro per il 2008; 1402,20 milioni a partire dal 2009

[167]  I commi 605-620 della medesima legge hanno previsto interventi di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e quantificato i risparmi da esse derivanti. Le misure previste dai commi citati interessano:

-        il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

-        le assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605, lettera c));

-        il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605, lettere d) ed e));

-        gli orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettera f));

-        le graduatorie e la valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c) e 607),

-        la mobilità e la riconversione professionale e del personale docente (commi 608-609);

-        l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e il contestuale riordino degli enti di servizio del Ministero della pubblica istruzione (commi 610-615);

-        i revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

-        la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c) ultimi periodi; commi 618-619).

[168]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[169]  Sono così definite-invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.

[170]Nella relazione tecnica al ddl finanziaria.

[171]  Secondo dati ministeriali i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 sono 174.586, con un personale docente di sostegno di circa 90mila unità.

[172]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[173]  A tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

[174]  In precedenza il D.M. 24 luglio 1998, oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art.40, comma 3, della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.

[175]  Con DPR 12 settembre 2007, ai sensi dell’art.39 della legge 449/1997, il Ministro della Pubblica istruzione è stato autorizzato alle assunzioni sopra citate.

[176]  Il comma fa riferimento all’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma richiamato prevede che, a seguito di un’autorizzazione di legge, con decreto ministeriale o interministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità ad esso sottordinate. Tali regolamenti (art.17, comma 4 ) sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[177]  Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

[178]  Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[179]  D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[180]  Il D.lgs. in commento prevede inoltre che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione siano individuate le classi dei corsi di laurea sopracitati e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri si proceda alla programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione dei decreti sopra richiamati.

[181]  Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari)

[182]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (c.d. “Bassanini 2”).

[183]  D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[184]DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997,n. 59.

[185]  Settembre 2007

[186]D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[187]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[188]il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.) è il provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale destinataria del provvedimento stesso. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l’insegnamento nelle scuole statali. Attualmente, a seguito dell’approvazione dell’art.1 bis del DL 250/2005, convertito con modif. dalla legge 27/2006; le diverse tipologie di scuole non statali previste dal citato TU dell’istruzione (scuole parificate, riconosciute ecc.) sono ricondotte alle due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

[189]Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[190]Si tratta dei licei«Alessandro Manzoni» di Milano; «Grazia Deledda» di Genova; «Marcelline» di Milano; «S. Caterina da Siena» di Venezia Mestre; «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

[191]Legge 10 marzo 2000 n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[192]Ai sensi della legge le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale a condizione che:

-        adottino un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti;

-        accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

-        abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, organi interni improntati alla partecipazione democratica, insegnanti forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento e assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

-        si sottopongano alle valutazioni operate dal sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali.

[193]  Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[194]  D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53..

[195]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[196]  Decreto-legge 7 settembre 2007, n.147 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari convertito , con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n176.

[197]  Legge 10 dicembre 1997, n. 425, Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria.

[198]  Legge 11gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[199]L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante Interventi correttivi di finanza pubblica.

[200]  Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[201]D.L. 2 luglio 2007 n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[202]  Lo stesso decreto ha altresì disposto 10 milioni di euro a favore del Fondo per l’edilizia universitaria e 10 milioni da destinare alle borse di studio post-lauream. Tutti i finanziamenti citati riguardano l’esercizio finanziario 2007.

[203]  D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni con legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[204]  I criteri per la ripartizione tra le università della dotazione assegnata sono stabiliti nel D.M. 9 ottobre 2007 (prot. n. 486/2007/2007).

[205]Per il 2008, si registra dunque una diminuzione rispetto alla legislazione vigente al 2007 pari a 87,3 milioni di euro.

[206]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 28 febbraio 2008, n. 31.

[207]  Per le università sono previsti a questo scopo 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009.

[208]  L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[209]  D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143.

[210]L’articolo 10 del d.l. n. 266/2004 ha disposto la proroga all’esercizio 2005 di quanto previsto, con riferimento al 2004, dal citato articolo 5 del d.l. n. 97/2004. L’articolo 8 del d.l. n. 273/2005  ha ulteriormente prorogato la medesima norma al 31 dicembre 2006; l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 300/2006 fino al 31 dicembre 2007 e, da ultimo, l’articolo 12, co. 1, del d.l. n. 248/2007 fino al 31 dicembre 2008.

[211]  Sul punto, si cfr. Ministero dell’economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, Roma, 31 luglio 2007, p. 5 ss.

[212]Si v. art. 12, co. 3-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[213]Si v. art. 28, L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, recante Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005.

[214]Si v. L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, recante Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008.

[215]  L. 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[216]  D.M. 30 aprile 1999 n. 224, recante Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

[217]  D.L. 2 luglio 2007 n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[218]L. 23 dicembre 2000 n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[219]D.M. 18 novembre 2005, recante Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

[220]Appartengono alla categoria delle Scuole superiori ad ordinamento speciale: la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa; l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia; la Scuola superiore ISUFI di Lecce; la Scuola superiore di Catania, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e la Scuola Superiore dell’Università di Siena.

[221]Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il suo funzionamento è stato disciplinato con D.M. 4 aprile 2000, n. 178, e la sua attuale costituzione è stata disposta con D.M. 14 maggio 2004, n. 101. Peraltro, si ricorda che il Comitato è destinato alla soppressione dal momento dell’entrata in vigore del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita con istituita ai sensi dell'art. 2, comma 138, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

[222]Una previsione di tenore simile a quella era contenuta nell’art. 20 del D.M. 21 giugno 1999, recante la programmazione del sistema universitario nel triennio 1998-2000.

[223]Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

[224]Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

[225]Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2,del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009.

[226]Assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari.

[227]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005.

[228]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2006.

[229]Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.

[230]D.M. 8 maggio 2007, prot. n. 246/2007, Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2007.

[231]D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

[232]L. 18 marzo 1958, n. 311, recante Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

[233]D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[234]L. 28 dicembre 1995, n. 549, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[235]D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[236]Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

[237]L. 7 agosto 1990, n. 239, recante Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.

[238]L. 4 novembre 2005, n. 230, recante Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[239]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[240]  Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[241]  Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

[242]  Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[243]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[244]  Il 24 luglio 2007 si è svolto presso il Ministero della solidarietà sociale il primo incontro del Tavolo interministeriale sulla responsabilità sociale delle imprese, convocato dal Ministro della solidarietà sociale con lo scopo di sviluppare il programma nazionale per la responsabilità sociale d’impresa e di preparare una Conferenza nazionale multi-stakeholder che si terrà a fine anno.

[245]  Pubblicato nel S.O. della G.U. n. 178 del 1996;

[246]  Pubblicato nella G.U. n. 249 del 1999. Tale D.M. è stato successivamente rettificato dal D.M. 25 luglio 2001 (pubblicato nella G.U. n. 261 del 2001).

[247]  L’articolato e la relazione illustrativa sono disponibili all’indirizzo internet seguente: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00116491&offset=426&length=13858&parse=no.

[248]  Tale estensione è stata operata dall’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).

[249]  La relazione conclusiva del gruppo di lavoro “bonifiche ambientali” è consultabile all’indirizzo internet www.lomb.cgil.it/ambsalsic/conferenza-amianto2004bonifiche-ambientali.htm.

[250]  I risultati della mappatura effettuata dalla Regione Emilia-Romagna sono consultabili all’indirizzo web http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2006n4/RicchiAR4_06.pdf.

[251]Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2006, n. 51.

[252]Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[253]  Rientrano in tale tipologia: contratti bancari, contratti assicurativi, contratti di somministrazione (elettricità, acqua, telefono,gas...), contratti di prestazione d'opera (conferimento d'incarico a un mediatore, trattamenti terapeutici..), contratti per l'acquisto di beni (acquisto di auto, arredi, vendite a domicilio di libri…) contratti per la fornitura di servizi (iscrizione a corsi, deposito e custodia di beni...).

[254]  Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice del consumo, l'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a)   avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b)   tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c)   numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli artt. 46 e ss del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;

d)   elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e)   svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f)    non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

[255]  L’art. 1342 c.c. stabilisce che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. In virtù del richiamo al secondo comma dell'art. 1349, per tali contratti non hanno in ogni caso effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

[256]Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.

[257]  L’articolo 20, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ha previsto la facoltà, da parte delle lavoratrici, di astenersi dal lavoro a decorrere del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, dietro parere medico che attesti che tale decisione non arrechi pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante.

[258]  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

[259]Il comma 1250 ha previsto uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007 (cfr. l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 1252 ha stabilito, inoltre, che il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi previsti. Con il decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti i suddetti stanziamenti previsti nel Fondo delle politiche per la famiglia.

[260]Concernente l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

[261]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[262]La Corte ha ricondotto tali iniziative negli ambiti dell'istruzione (sia pure con riferimento alla fase pre-scolare del bambino) e, per alcuni profili, della tutela del lavoro.

[263]  Si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (cfr. l’articoli 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) ha assegnato alla Presidenza del Consiglio la competenza in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite all’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per lo svolgimento di tali funzioni, è stata assegnata una specifica delega al Ministro delle politiche per la famiglia.

[264]  Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[265]  L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

[266]  L’Intesa è prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in base al quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

[267]  Recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.

[268]  Tale importo sembrerebbe includere anche le risorse (100 milioni di euro) destinate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2007.

[269]  Fondo previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[270]  Nelle note di commento alla finanziaria per il 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere si prefigura come un organismo avente il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.

[271]  Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.

[272]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[273]Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[274]Il contributo annuo previsto dalla legge n. 379 del 1993, inizialmente pari a circa euro 1.300.000, è stato incrementato a euro 2.300.000, a decorrere dal 2006, ai sensi del comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

[275]L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (ONLUS) è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'ente ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella società, perseguendo l'unità della categoria. Lo statuto dell’ente, approvato con il D.P.R. 26 settembre 1972, n. 708, specifica, all’articolo 3, che l’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. In particolare:

-        favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;

-        promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;

-        promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

-        promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;

-        attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;

-        opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;

-        promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;

-        favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

[276]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[277]Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[278]La misura dell'indennità è stata ridefinita con diversi interventi legislativi successivi: in proposito, v. l'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 131, nonché il comma 6 dell'articolo 39 e il comma 4 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[279]La circolare in esame è stata adottata sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 novembre 2006, che fissa l’aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2007.

[280]Quest’ultima norma prescrive che, in fase di prima applicazione dell’adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra, si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione dell’adeguamento automatico, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

[281]Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[282]L’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) stabilisce, altresì, specifiche norme per i procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 nei casi in cui sia legittimata la regione. In tali ipotesi, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, la regione può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle ASL ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

[283]Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

[284]Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Si evidenzia che il citato articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 si limita a definire il contenuto della legge finanziaria, prevedendo che essa non può contenere norme di delega, di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

[285]Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[286]Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[287]G.U. n. 213 del 13 settembre 2007.

[288]A tale importo vanno aggiunti ulteriori 186.237.791 euro, per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2007 (finanziaria 2007).

[289]Convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.

[290]Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

[291]Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008.

[292]Si ricorda che la riclassificazione del bilancio per il 2008 in Missioni e Programmi  - attuata in via amministrativa senza incidere sulla legislazione vigente - è diretta a dare specifica evidenza ai criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e alle loro modalità di utilizzo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire. In coerenza con gli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha infatti proceduto, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite. Con la nuova classificazione delle voci di bilancio  si passa pertanto da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le 34 Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa.

      Le Missioni rappresentano in particolare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Essa non corrispondono peraltro alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi ministeri che partecipano a più di una missione istituzionale e che vi sono missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni (per un approfondimento in ordine alla riforma si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazione e Ricerche, n. 111, del 26 novembre 2007). Per quanto concerne la valutazione dei risultati delle missioni e dei programmi previsti dalla nuova classificazione del Bilancio si vedano anche le disposizioni introdotte dall’articolo 144-bis del disegno di legge in esame.

[293]  D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[294]Art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs 322/1989.

[295]Art. 17, co. 6, D.Lgs. 322/1989.

[296]Tale Commissione è composta di 9 membri, nominati con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 dei quali scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del SISTAN, e 3 tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche. Recentemente, essa è stata confermata dall’art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[297]Introdotto dall’art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 281, Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

[298]Al riguardo si segnala che il d.d.l. cd. Nicolais, approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la I Commissione dell’altro ramo del Parlamento (A.S. 1859) all’art. 4 prevede che il Garante debba esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

[299]L’art. 13, co. 3, del D.Lgs 322/1989 prevedeva che il PSN fosse adottato con D.P.R. ma, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della L. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) esso viene emanato nella forma di D.P.C.M. Tale norma ha infatti stabilito in via generale che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della legge 13/1991, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della medesima legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente.

[300]Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007.

[301]V. il documento “Le statistiche di genere” del 7 marzo 2007, pubblicato nel sito istituzionale www.istat.it.

[302]Capitolo 2 - Lineamenti generali del Programma Statistico Nazionale – 2.5 Caratteristiche della produzione programmata.

[303]Gli interventi svolti in tale Forum sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ISTAT (http://www.istat.it/istat/eventi/2007/globalforum/interventi.html).

[304]V. in particolare l’A.C. 1573 e l’A.C. 5376.

[305]V. in particolare l’A.C. 226, l’A.C. 402 e l’A.C. 1461.

[306]  Tra questi, si ricordano, l'ufficio di statistica dell'Unioncamere, delle Poste italiane s.p.a., l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

[307]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[308]Si ricorda che annualmente l’INAIL, in sede di redazione del bilancio di previsione, determina i fondi eventualmente disponibili per investimenti, con particolare riferimento al settore immobiliare. Tali risorse sono poi ripartite secondo vincoli stabiliti da varie disposizioni legislative.

[309]“Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”.

[310]  “Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”.

[311]  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)”.

[312]D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[313]  “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[314]D.M. 7 marzo 2007, n. 45, “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2006, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”. Tale decreto è stato in seguito modificato dall’art. 3-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[315]L’articolo 13-bis del D.L. 35/2005 reca alcune modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (“T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni”). Il comma 2 di tale articolo 13-bis rimette ad regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, l’attuazione delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo: in attuazione di tale previsione è stato adottato il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313.

[316]L. 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[317]I dipendenti pubblici sono assicurati ai fini pensionistici presso l’INPDAP; ciò vale anche per gli impiegati dello Stato, poiché, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, è stata istituita presso l’INPDAP, a decorrere dal 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali. Tuttavia, rimangono alcune eccezioni a tale regola. Per esempio, i dipendenti dell’INPS, dell’ENPALS e dell’IPOST sono assicurati presso i rispettivi istituti di appartenenza. Inoltre i dipendenti di altri enti pubblici ormai privatizzati (Cassa depositi e prestiti e CONI), al momento della trasformazione in soggetto di diritto privato, hanno potuto optare se rimanere iscritti all’INPDAP o al contrario transitare alle gestioni previdenziali INPS.

[318]D.M. 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[319]L. 12 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”. 

[320]  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[321]  Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

[322]  Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della L. 449 del 1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della L. 388 del 2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.

[323]  L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

[324]  “Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”.

[325]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[326]  “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”.

[327]  Si ricorda, per quanto attiene al trattamento economico, che l’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 151 del 2001, prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Ai sensi del comma 2, si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, di lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 33.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

[328]  “Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale”.

[329]  Si tratta di dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dei magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, dei profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

[330]  D.L. 30 settembre 2003, n. 269, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[331]  I benefici contributivi in esame competono per tutto il personale dipendente: operai a tempo determinato o indeterminato, impiegati, quadri e dirigenti. Cfr. circolare INPS n. 250/1997.

[332]  Si tratta delle aree montane particolarmente svantaggiate, che comprendono comuni nei quali il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 m. o con pendenza superiore a 20 gradi ed il rapporto tra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo non supera il 120% della media comunitaria.

[333]  Si tratta:

      delle aree montane che, ferme restando le caratteristiche di altitudine e pendenza descritte alla nota 5, presentano un rapporto tra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria ed un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata pari o superiore al 75% della media nazionale;

      dei comuni non montani in cui almeno il 30% della superficie totale presenta una pendenza superiore a 5 gradi, a condizione che il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile non superi il 75% della media nazionale;

      di altri comuni non montani a forte prevalenza di attività agricola (tasso di occupazione agricola almeno doppio rispetto alla  media nazionale e tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale);

dei comuni appartenenti alle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise;

dei comuni individuati dall’obiettivo 5 b) del Reg. CE 20 luglio 1993 n. 2081, esclusi quelli i cui territori sono interamente ubicati ad altitudine inferiore a 500 m. e presentano una pendenza inferiore a 5 gradi.

[334]Il comma 2 dell'art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, ha previsto che dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, siano aumentate in una certa misura le agevolazioni contributive previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67/1988 per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. In particolare si è disposto che:

-     nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% altrimenti dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988);

-     nelle zone agricole svantaggiate (delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27 dicembre 1977, n. 984), comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% altrimenti dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988).

[335]La relazione tecnica al D.L. 269/2003 aveva quantificato, in particolare, in 1.080.222.000 euro l’onere dei rimborsi dovuti dall’INPS al netto degli interessi legali (di cui 314.816.000 euro per le aziende del Centro-Nord e 765.406.000 euro per le aziende della ex Cassa del Mezzogiorno).

[336]“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[337]  “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

[338]  “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

[339]Il richiamato comma 6 ha previsto che le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, , nonché, ai sensi dell’articolo 1, comma 1053, della L. 296 del 2006, il Corpo forestale dello Stato, possano, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca (con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti sopra menzionati).

Gli assegni hanno durata non superiore a 4 anni, sono rinnovabili (nel limite massimo di 8 anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca), non sono cumulabili con altre borse (ad eccezione di quelle concesse per integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni).

Si ricorda che l’articolo 8 del citato D.P.C.M. fa riferimento agli enti scientifici di ricerca di cui alla L. 70 del 1975 (ossia: Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), Istituto nazionale di geofisica, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris”, Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale), Comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN), Istituto nazionale della nutrizione, Istituto nazionale economia agraria (INEA), Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Istituto nazionale di ottica), nonché alle seguenti istituzioni: Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), Istituto italiano di medicina sociale, Istituto nazionale di statistica (ISTAT), istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, stazioni sperimentali per l’industria, Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.), Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica della marina militare “Giancarlo Vallauri” (Marinateleradar), Area di ricerca di Trieste.

[340]  Ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, (recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»), la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[341]  Si tratta delle risorse stanziate per l’attuazione dell’obbligo di frequenza di attività formative.

[342]Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di conversione presso la Camera (A.C. 3324-A), al comma 2-bis dell’articolo 7, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, proroga tale termine al 30 settembre 2008.

[343]  “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[344]  “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[345]  D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[346]  D.M. 31 luglio 1997, “Istituzione del «Comando carabinieri ispettorato del lavoro» presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

[347]  D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[348]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[349]I commi 1160 e 1161 dell’articolo 1 della L. 296/2006 hanno previsto una forma di “accordi di solidarietà tra generazioni”. In particolare, il comma 1160 ha stabilito, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro e, contemporaneamente, di ridurre le uscite dalla vita lavorativa dei lavoratori ultracinquantenni, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la contestuale assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni, se in possesso di diploma di laurea. Il successivo comma 1161 ha demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 (e cioè entro il 1° marzo 2007), la definizione delle modalità di stipulazione ed i contenuti degli accordi di solidarietà tra generazioni. Alla data attuale, tale regolamento non risulta essere stato emanato.

[350]  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del suddetto D.L. n. 148 del 1993, le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

[351]  L’articolo 3, comma 137, della legge n. 350 del 2003 ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

[352]  Modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 35 del 2005.

[353]  D.L. 30 settembre 2005 n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[354]  Il termine era stato a sua volta prorogato al 31 dicembre 2007, da ultimo, dall'art. 1, comma 1211, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

[355]  Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

[356]  Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti la suddetta aliquota del 10% per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.

[357]  Si ricorda che con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 l’INPS ha fornito indicazioni relative sia al comma 773 (nuova disciplina contributiva e previdenziale per gli apprendisti) sia al comma 1211 (proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese che occupano meno di 15 dipendenti ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione).

[358]La contribuzione è dovuta anche all'INAIL per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.. 38 del 2000, che all'articolo 5 (al riguardo si segnala la circolare INAIL n. 32 del 2000) ha sancito l'obbligo assicurativo presso detto Istituto anche per i lavoratori in questione (circolari INAIL 13 marzo 2000 e 18 marzo 2004, n. 22).

[359]  Nei confronti dei soggetti pensionati ultrasessantacinquenni che svolgono attività rientranti tra quelle per le quali è previsto il versamento del contributo in parola, vige la sola facoltà e non l'obbligo di versamento. L'obbligo sussiste, invece, per coloro che hanno un'età compresa fra i 60 e i 65 anni, i quali possono, comunque, chiedere il rimborso dei contributi versati, qualora, al compimento del 65° anno di età, non abbiano maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica (D.M. 2 maggio 1996, n. 282, articolo 4).

[360]  “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”.

[361]  A norma dell'art. 5 del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993, per i contratti di solidarietà stipulati nel triennio 1993-1995 l'ammontare del trattamento di CIG è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, con contemporanea corresponsione alle imprese di un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della medesima riduzione d'orario.

[362]  Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 299 del 1994, la compatibilità dei contratti di solidarietà difensivi con la CIGS è riconosciuta:

-        se i lavoratori interessati ai 2 distinti benefici sono diversi ed individuati in appositi elenchi nominativi, tale distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui le 2 fattispecie coesistono;

-        i programmi di CGIS devono essere univocamente quelli approvati per crisi aziendale oppure per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, escludendo quindi l’ipotesi di procedure concorsuali.

[363]  “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”.

[364]  “Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS”.

[365]  Secondo la circolare del Ministero del lavoro del28 marzo 2003, n. 8.

[366]  Merita ricordare, in proposito, che l’articolo 1, comma 773, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha rideterminato, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nella misura complessiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, al fine di rendere più graduale l’impatto dell’incremento della contribuzione per le aziende di minori dimensioni, si prevede che, per i datori di lavoro che occupano complessivamente meno di 10 dipendenti, la suddetta aliquota complessiva del 10% a loro carico relativa agli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali per i contributi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i contributi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per i contributi maturati negli anni successivi al secondo.

[367]  Le imprese artigiane non devono rientrare nel campo di applicazione della CIGS.

[368]  In sostanza si tratta di imprese che non siano: industriali; appaltatrici (presso imprese industriali) di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

[369]  Si ricorda, in proposito, che il termine originario previsto dal richiamato comma 5 (31 dicembre 1995) è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 1998 (articolo 1, comma 2, D.L. 4 del 1998), al 31 dicembre 1999 (articolo 81, comma 2, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448), al 31 dicembre 2000 (articolo 62, comma 5, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488), al 31 dicembre 2001 (articolo 78, comma 15, lettera c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388), al 31 dicembre 2002 (articolo 52, comma 70, della L. 448 del 2001), al 31 dicembre 2003 (articolo 41, comma 3, della L. 289 del 2002), al 31 dicembre 2004 (articolo 3, comma 136 della L. 350 del 2003), al 31 dicembre 2005 (art. 1, comma 162, della legge n. 311/2004), al 31 dicembre 2006 (articolo 1, comma 11, del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2006, n. 127), e da ultimo al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 1212, della L. 296 del 2006).

[370]  L. 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[371]  Per quarto riguarda la copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che, a decorrere dal 2008, con riferimento alla gestione separata artigianato presso l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera dell’INAIL, per un importo non superiore a 300 milioni di euro per il 2008, a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007 .

[372]  D.M. 2 luglio 2007, “Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.

[373]  COM(2005) 123 def., Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013.

[374]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[375]  D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

[376]  Con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).

      In particolare, nel Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61, comma 1), iscritto inizialmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ora, allocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono confluite, con separata evidenziazione contabile, le risorse relative alle seguenti leggi:

-        all’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-        all’intervento ordinario nelle aree depresse;

-        al Fondo per l’imprenditoria giovanile;

-        ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.

      L’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’Allegato 1 della legge n. 289/2002, è stato esteso anche:

-        alle agevolazioni concesse ai sensi dei commi 215-217 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, per l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate;

-        agli interventi previsti dai commi da 219-220 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dispongono finanziamenti all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici per attività di ricerca e formazione per la promozione dell'integrazione europea e mediterranea del Mezzogiorno;

-        agli interventi di intensificazione della deduzione a fini IRAP dei costi relativi alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-nord, di cui al comma 4-quinquies dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 11-ter, co. 2, del D.L. n. 35/2005, in quanto tali interventi sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

      Il Fondo costituito ai sensi dell’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 non ha mai avuto una autonoma evidenza contabile, in quanto è stato di fatto ricompresso nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 52 della legge n. 448/1998) e costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

-        alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;

-        agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

      Ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria 2007 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” confluiscono nel nuovo Fondo per la competitività e lo sviluppo.

[377]  Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006) e approvata con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007 (S.O. n. 279 alla G.U. del 21 dicembre 2007, n. 296).

[378]Per l’individuazione delle circoscrizioni comunali, ove dettagliate per provincia, e per i diversi livelli di massimale si rimanda alla già citata pubblicazione dell’elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale (S.O. n. 279, alla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007).

[379]Si ricorda che il regime transitorio è applicato alla Basilicata in considerazione dell’effetto statistico dovuto all’allargamento comunitario alle nazioni dell’Europa centro-orientale, che ha causato un innalzamento del PIL procapite per tale regione oltre la soglia-limite del 75% entro cui si collocano le aree dell’obiettivo “Convergenza” che, com’è noto, beneficiano delle più alte misure di intervento della politica di coesione regionale.

[380]Convertito dalla legge n. 31 del 2008.

[381]  Ai sensi dell’articolo 74 del TUIR (DPR n. 917 del 1986).

[382]  Secondo la definizione dell’articolo 2359 del codice civile.

[383]  La norma fa espresso riferimento al caso dell’interposta persona.

[384]  Ai sensi del  D.Lgs n. 241 del 1997.

[385]  Articolo 61 e articolo 109, comma 5, del TUIR.

[386]  Individuati ai sensi della L. n. 104 del 1992.

[387]Cfr. supra nota 2.

[388]  Istituito con legge n. 289 del 2002, arti. 61 (legge finanziaria per il 2003). Per una ricostruzione normativa del Fondo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 2, co. 537, del presente dossier.

[389]Si ricorda che il Fondo per l’occupazione è stato istituito dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, per la promozione di iniziative di sostegno per l’occupazione, ed in particolare:

-       l'erogazione di contributi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno aggiuntiva rispetto a quelle occupate alla data di entrata in vigore del D.L. 148/93;

-       il finanziamento dei lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

-       la promozione dell'imprenditorialità giovanile;

-       il finanziamento dei contratti di solidarietà;

-       ulteriori finalità previste da provvedimenti emanati successivamente al D.L. 148 (a titolo esemplificativo: proroga di trattamenti di sostegno al reddito, rimodulazione dell'orario di lavoro, tirocini formativi…).

[390]Si ricorda che il richiamato articolo 12 del D.Lgs. 468 del 1997 ha dettato disposizioni transitorie valide per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso risultavano impegnati da oltre 12 mesi in progetti di L.S.U. approvati ai sensi del D.L. 510 del 1996. In particolare, il comma 4 ha disposto che le pubbliche amministrazioni debbano riservare ai soggetti utilizzati in ASU una quota del 30% dei posti per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo da ricoprire mediante avviamento a selezione.

[391]L’articolo 7, comma 1, del richiamato D.Lgs. 81 del 2000 ha stabilito che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, è riconosciuto il contributo in precedenza evidenziato per ciascun soggetto assunto.

      Il comma 6 del medesimo articolo ha previsto che tale contributo è riconosciuto, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, anche ai soggetti collocati in ASU a cui le amministrazioni pubbliche avessero precedentemente attribuito incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili. Si precisa che la corresponsione di tale contributo comporta la decadenza da ogni altro beneficio previsto dal D.Lgs. 81/2000 a carico del Fondo per l’occupazione.

[392]“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[393]  La previsione della necessità dell’intesa preventiva con la regione interessata, necessità peraltro già evidenziata nell’articolo 1, comma 1166, della legge finanziaria 2007, ai fini della proroga delle convenzioni, appare opportunamente finalizzata ad introdurre un meccanismo di coinvolgimento delle regioni nella stipula delle convenzioni, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si consideri, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 76 e 82 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

[394]  Il citato comma 3 prevede che gli enti interessati possano, per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di lavori socialmente utili da essi promossi e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

[395]  Recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196,

[396]Il termine richiamato, prorogato dal 30 aprile 2001 al 30 giugno 2001 dall’articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 77, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), al 31 dicembre 2005 dall’art. 1, comma 262 della Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e al 31 dicembre 2006 dall’art. 1, comma 430 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

[397]D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, ,n. 144.

[398]  Si consideri che, ai sensi del comma 676, per quanto riguarda gli enti locali, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

[399]  I ruoli ad esaurimento sono: Direttore di divisione; Ispettore generale.

[400]L. 17 maggio 1999 n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[401]“Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia”.

[402]“Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia”.

[403]“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001”.

[404]  Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe sugli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea (alle lettere a) e c), paragrafo 3, dell’articolo 87, rispettivamente aree con PIL inferiore alla media comunitaria dei 25 paesi e zone in ritardo di sviluppo individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale) e le aree individuate dagli Obiettivi comunitari 1 e 2 e in phasing-out. Si ricorda che le agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, che peraltro modifica la legge n. 64 dell’86 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, sono concesse ai programmi di investimento delle imprese industriali per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali alle imprese nel settore dell’informatica e dei servizi connessi alla formazione professionale, del trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione, nonché alla consulenza tecnico-economica. I decreti fiscali convertiti dalle leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 hanno esteso le predette agevolazioni rispettivamente al settore turistico-alberghiero e alle imprese operanti nel commercio.

[405]  Convertito dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007.

[406]  Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. del 1° febbraio 2006, infatti, per la concessione definitiva delle agevolazioni, il Ministero per lo sviluppo economico (MiSE) dispone accertamenti sull’effettiva realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni. L’ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti, sulla base di una relazione finale contenente dichiarazioni del legale rappresentate dell’impresa (conformità ai documenti originali di spesa unicamente riferibili ai programmi, regolarità fiscale ecc.).

[407]  Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del D.M. n. 527 del 1995, il MiSE adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

[408]  Prima dell’effettiva emanazione del decreto da parte del Ministero per lo sviluppo economico, possono trascorrere fino a nove mesi (termine da considerarsi di silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia) dal ricevimento di tutta la documentazione valida ai fini della certificazione della spesa. Le nuove disposizioni introdotte con il citato articolo 8-bis rimandano ad un decreto di natura non regolamentare del MiSE le modalità di attuazione di controlli sui programmi sostitutivi degli accertamenti previsti a legislazione vigente, anche mediante verifiche a campione da parte di apposite commissioni di accertamento o mediante l’affidamento di tali verifiche a organismi o enti. Con tale decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori da applicare alle domande di agevolazioni, ai fini della formazione della graduatoria di tali richieste.

[409]  Rispettivamente previste alle lettere d), e) ed f), comma 203, articolo 2 della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996).

[410]  Le norme sulla riforma degli incentivi sono infatti previste all’articolo 8, commi 1-5, del citato decreto-legge n. 35, convertito dalla legge n. 80 del 2005.

[411]  Si ricorda, infatti, che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha istituito, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un fondo denominato “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca”, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

[412]  La definizione del programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008, d’intesa con il MiSe e con il concerto delle regioni interessate.

[413]  La norma, specifica, peraltro, che la costituzione dell’Osservatorio debba avvenire “senza oneri per la finanza pubblica” con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[414]  Il testo della Disciplina è stato pubblicato nella GUCE n. C 323 del 30 dicembre 2006, a seguito della conclusione di una consultazione pubblica per la revisione da parte della Commissione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSU). In particolare, si considerano compatibili con le norme in materia di aiuti a finalità regionale i trasferimenti alle nuove imprese innovatrici, purché queste siano piccole imprese con meno di 5 anni di attività al momento della concessione dell’aiuto. Inoltre, secondo un piano di impresa deve risultare che il beneficiario svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Le spese in ricerca e sviluppo devono altresì rappresentare il 15% del totale delle spese operative e l’aiuto che riceve l’impresa beneficiare con i predetti requisiti non deve essere superiore a 1 milione di euro, incrementato a 1,5 milioni nelle regioni con PIL inferiore al 75% della media UE a 25 e a 1,25 milioni nelle regioni in ritardo di sviluppo, vale a dire le aree ammissibili alle deroghe ai sensi, rispettivamente, dell’art. 87.3.a. e 87.3.c del Trattato istitutivo Comunità europea. Inoltre, il beneficiario può usufruire dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui è definita come impresa innovatrice e lo stesso aiuto può essere cumulato soltanto con altri aiuti alla ricerca (ex regolamento CE n. 364/2004) ovvero con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

[415]  La lettera in esame dispone altresì che i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni, comunque fissate entro i limiti di cui alla sezione 5.4 della Disciplina comunitaria, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

[416]Quest’ultima modifica è stata introdotta dal decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[417]  Si ricorda che nell’Obiettivo 1, Convergenza, ricadono esclusivamente le aree delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

[418]  I rapporti tra Governo e tali regioni e le modalità di erogazione delle risorse sono regolate da delibere CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro (vale a dire una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati).

[419]  Le modalità di assegnazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[420]  Definito ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

[421]  Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[422]  Si ricorda che il regolamento approvato con D.M. 509/1999 (recentemente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,) ha introdotto una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli ed ha limitato il rilascio di diplomi di specializzazione ai soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.

[423]  Tali informazioni sono tratte dal Sito in internet della facoltà http://www.jeanmonnet-unina2.it/?r=372.

[424]  Si ricorda in proposito che l’art. 3 comma 4 della legge finanziaria 2003 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) prevede che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possano stipulare accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati (comprese le piccole e medie imprese), al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori rilevanti per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese

[425]  D.L. 30-9-2005 n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[426]  Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.

[427]  A carico dei titolari di concessioni di stoccaggio il D.Lgs. 164 pone una serie di obblighi, tra i qualirientrano: la gestione in modo coordinato e integrato delle capacità di stoccaggio se si tratta di titolare di più concessioni; la fornitura di capacità di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta e il cui sistema abbia idonee capacità e purché i servizi richiesti siano realizzabili sia economicamente che tecnicamente, sulla base dei criteri di cui al DM 9 maggio 2001 e il DM 26 settembre 2001 (articolo 12).

[428]  Sulla complessa vicenda si rinvia a M. BARBERO, "Bocciatura definitiva per la “tassa sul tubo” della Regione Sicilia", in : http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/nuovi%20­pdf/Giurisprudenza/corte_di_giustizia/0001_barbero.pdf

[429]Convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

[430]  Si ricorda che, a seguito di osservazioni sollevate dalla Commissione europea, la sperimentazione delle ZFU non è stata ancora avviata. Peraltro, l’operatività del Fondo non risultava possibile per l’anno 2007, in quanto l’appostazione di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell’economia, pari a 50 milioni, era prevista per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[431]  Tale tipologia di impresa è definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, secondo la quale la categoria delle piccole imprese prevede l’impiego di meno di 50 persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre la categoria della microimpresa prevede l’impiego di meno di 10 persone, con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiori ai 2 milioni di euro.

[432]  Si ricorda che i Sistemi locali di lavoro (SLL) rappresentano aggregazioni di comuni contigui, geograficamente e statisticamente comparabili, caratterizzati dal maggiore addensamento della popolazione per motivi di lavoro. Tali aggregazioni derivano da una ricerca dell’ISTAT condotta con altri istituti di ricerca e ricavati da appositi quesiti posti nel censimento generale del ’91.

[433]  Cfr. nota 3.

[434]  Previsto dal Regolamento 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006. Tale norma è stata introdotta a seguito del Regolamento 994/98/CE, che conferisce facoltà alla Commissione europea di stabilire, mediante un regolamento, una soglia al di sotto della quale gli aiuti di stato non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, che reca i criteri per la compatibilità degli stessi con il mercato comune, e sono pertanto dispensati dalla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, che contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 87, paragrafo 1. Con il Regolamento 69/2001 la Commissione aveva fissato tale soglia a 100.000 euro su un periodo di tre anni. Il Regolamento 1998/2006 ha raddoppiato tale soglia portandola a 200.000 euro.

[435]Anche tale disposizione è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato e non è stato modificato dal maxi emendamento n. 23.1000 presentato successivamente alla Camera.

[436]  In particolare, si prevede che l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane venga definita sulla base di parametri socio-economici.

[437]  L'art. 88, par. 3, del Trattato CE prevede che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In attesa della decisione finale, non si può dare comunque esecuzione alle misure agevolative. Tale obbligo di notifica rappresenta il c.d. obbligo di standstill e determina la possibilità di ricorso al giudice nazionale da parte delle imprese concorrenti destinatarie dell’aiuto.

[438]  Tale legge, in materia di investimenti, contiene la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

[439]  Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

[440]Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport.

[441]Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, con D.P.C.M. 4 agosto 2006 è stata istituita una struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive», al fine di garantire adeguato supporto organizzativo al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento.

[442]  Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[443]Criteri di accesso al Fondo per eventi sportivi di rilevanza internazionale.

[444]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[445]  L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[446]  Legge 15 luglio 2003, n. 189, recante Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

[447]  La Federazione Italiana Sport Disabili nasce nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia).

[448]  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

[449]  Si ricorda che CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000).

[450]  Il DPR 367/94 ha disciplinato la sostituzione delle registrazioni cartacee con quelle informatizzate (Sistema informatico di contabilità gestionale – SICOGE).

[451]  D.Lgs. n. 286 del 1999, recante  “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 .

[452]  Per l’anno 2007, è stato adottato il D.M. 1° marzo 2007 (G.U. n. 30/2007 - V serie speciale)

[453]Si ricorda che l’articolo 59 della legge finanziaria 2001, disciplinante l’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale da parte degli enti decentrati di spesa, è stato abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 458), fatto salvo il comma 3, il quale è stato contestualmente novellato per coordinamento. Il comma consente alle università di costituire fondazioni di diritto privato, con enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca

[454]  Si tratta delle convenzioni, stipulate dalla Consip, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. Si ricorda che il D.M. 24 febbraio 2000, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3 della legge n. 488/1999 ha disciplinato il “Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”.

[455]  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[456]  Audizione della Corte dei Conti dinnanzi alle Commissioni bilancio del Senato e Camera sul disegno di legge finanziaria per l’anno 2008, 10 ottobre 2007.

[457]  In termini di indebitamento netto, si determina un risparmio di spesa pari a 3,3 miliardi nel 2007, 4,7 miliardi nel 2008 e 4,9 miliardi nel 2009.

[458]  Cfr Corte dei Conti, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2006, Doc. XLVIII, n. 4.

[459]  In termini di indebitamento netto, la reintegrazione è pari a 1.519 milioni per il 2007, 80 milioni per il 2008 e 90 per il 2009.

[460]D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Le disposizioni del D.Lgs. 42/2005 sono successivamente confluite nel Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, artt. 75-84) per effetto del D.Lgs. 159/2006, che apportato modifiche e integrazioni al Codice stesso.

[461]Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha assunto i compiti della preesistente Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita dall’art. 4 del D.Lgs. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche). Il CNIPA è la struttura organizzativa funzionale al perseguimento degli obiettivi di e-Government e di costruzione della Società dell’informazione.

[462]La pluralità dei fornitori che caratterizza l'SPC rispetto alla RUPA determina una riduzione dei costi, in base a quanto previsto dall'art. 83, co. 1, del Codice, in quanto la norma garantisce la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni che aderiscono ai contratti quadro, delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Oltre alla riduzione dei costi, la presenza di una pluralità di fornitori mira a garantire una migliore e maggiore quantità di servizi.

[463]CNIPA, Relazione annuale 2006. Rapporto sull’attività, pag. 61.

[464]CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 65.

[465]Camera dei deputati, Commissione bilancio, resoconto della seduta del 25 novembre 2004, allegato contenete la documentazione depositata dal Governo ai fini dell’esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione del SPC e della rete internazionale della pubblica amministrazione (atto n. 414).

[466]D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

[467]CNIPA, Relazione 2006, cit., pag. 61. Vedi anche CNIPA, Piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2008-2010.

[468]  L’art. 92 del Codice ne fissa l’entrata in vigore al 1 gennaio 2006. Non risulta che il D.P.C.M. recante le regole tecniche e di sicurezza del SPC sia stato ancora emanato.

[469]D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[470]D.P.C.M. 9 dicembre 2002, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 10 prevede che le disponibilità non impegnate e i maggiori o minori accertamenti di entrata costituiscono l'avanzo di esercizio; il Segretario generale dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva di cui all’art. 12. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le risorse del fondo sono destinate, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

[471]L. 23 dicembre 2000 n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[472]D.P.C.M. 24 gennaio 2003, Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[473]  Si veda il documento del CNIPA, Programma Normattiva – Progetto e-Leges – Riformulazione del progetto, aprile 2007.

[474]L. 28 novembre 2005 n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

[475]Dei quali 7.000 atti anteriori al 1969.

[476]  Si ricorda che il citato comma 2 intende, per amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 (comprese le agenzie fiscali).

Per le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale si veda tuttavia il comma 13 del presente articolo .

 

[477]  Legge 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

[478]  Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[479]  D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

[480]D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[481]  Audizione del Presidente della Corte dei Conti dinnanzi alle Commissioni bilancio del Senato e della Camera sul disegno di legge finanziaria 2008, 10 ottobre 2007.

[482]  "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

[483]  La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2005, in attuazione della norma limitativa di cui alla legge finanziaria 2005, ha fornito alcune precisazioni, indicando nell’allegato 1, in particolare, con riferimento a ciascun Ministero, il limite per le riassegnazioni alla spesa di somme versate in entrata, sulla base delle riassegnazioni effettuate nel 2004.

[484]  La Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7/2006, in attuazione della norma sopravvenuta con la legge finanziaria 2006, ha indicato le categorie economiche assoggettate al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) – salvo quanto previsto da specifiche disposizioni -, «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese» (Cat. 26).

[485]  D.L n. 351/2001, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

[486]  L’articolo 1, comma 5 della legge n. 311 del 2004 dispone per il triennio 2005 – 2007, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, che la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

[487]  Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

[488]  Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

Per tale provvedimento si veda più avanti nel testo.

[489]  La legge n, 537 del 1993, recante Interventi correttivi di finanza pubblica, all’art. 9 comma 7 prevede che i parametri di reddito siano stabiliti nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, approvato con decreto del Ministro, sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere.

[490]  Legge quadro in materia di lavori pubblici.

[491]  Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni

[492]  Norme di principio sulla disciplina militare.

[493]  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[494]  Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

[495]  Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[496]  L'individuazione dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile è avvenuta con i decreti 19 luglio 2002 e 5 novembre 2002, mentre con il decreto 23 dicembre 2002 sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio disponibile.

[497]  Per la privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, si rinvia all’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).

[498]  Le società veicolo, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 351/2001, sono società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze.

[499]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[500]  In base a tale disposizione, inserita dalla L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini) la organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. 29/1993. Con specifico riferimento agli uffici di diretta collaborazione, la lettera a) del comma 4-bis dell’art. 17 dispone che il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato debba realizzarsi in modo da stabilire che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Più dettagliatamente, l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 ha precisato che  regolamenti devono attenersi anche ad ulteriori princìpi e criteri direttivi:

-        attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

-        assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, anche ai fini della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

-        organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, secondo le disposizioni del D.Lgs. 286/1999, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

-        organizzazione del settore giuridico-legislativo che assicuri: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e l'elaborazione di testi normativi del Governo che consentano la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

-        attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

[501]  L’art. 13 del D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317, nel ribadire che gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale, ha poi introdotto una specifica disciplina per il collocamento in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita dei dipendenti di enti territoriali o ad ordinamento autonomo, dei magistrati e avvocati dello Stato, nonché del personale di livello dirigenziale o apicale delle regioni e degli enti locali.

[502]  V. in particolare M. Argentati et al. Gli uffici di diretta collaborazione negli enti pubblici in Giornale di diritto amministrativo n. 1/2007 pag. 93 e segg.

[503]  Da emanare con D.P.R. ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[504]  Si rileva che tale dizione è quella che l’art. 76 della Costituzione riferisce alle norme di delega per l’approvazione dei decreti legislativi, mentre l’art. 17, co. 2, della L. 400/1988 prevede che la norma di legge che autorizza l’intervento di un regolamento di delegificazione individui le “norme generali regolatrici della materia”.

[505]  Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[506]  Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. La menzionata lett. c) ha stabilito – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell’articolo 9 della citata L. 1404/1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[507]  V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[508]  Come prevedeva il testo originario dell’art. 28 della legge finanziaria 2002, prima della riformulazione operata dall’art. 1, co. 482, della legge finanziaria 2007.

[509]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv. con mod. dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[510]R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, recante Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

[511]R.D. 1 ottobre 1931, n. 1312, recante Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile.

[512]Il regio decreto disciplina anche i reali educandati femminili alle cui spese provvedeva in parte lo Stato.

[513]Ora Ministro della pubblica istruzione.

[514]L’organico del personale era indicato dallo statuto ed il reclutamento affidato al consiglio di amministrazione sulla base di un concorso. Al personale direttivo, docente ed amministrativo si applicano, in linea di massima (art. 29-31 del R.D. n. 2392/1929), le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli insegnanti statali.

[515]Tali fondazioni hanno finalità di istruzione, educazione e cultura, sono dotate di personalità giuridica di diritto privato con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

[516]L. 3 febbraio 2006, n. 27, recante Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.

[517]D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[518]Articolo 53, comma 2.

[519]Attualmente, l’articolazione periferica del Ministero è costituita dagli uffici scolastici regionali (aventi sede nel capoluogo di regione) ai quali sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione, fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale i centri servizi amministrativi.

[520]Ai sensi dell’articolo 139, le scuole elementari annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni. In passato, la disciplina era contenuta nella L. 9 marzo 1967, n. 150, recante Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

[521]Articolo 52, T.U. istruzione.

[522]Misure di riorganizzazione della rete scolastica.

[523]Articolo 204, comma 6, T.U. istruzione.