Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Schede di lettura (articolo 1, commi 1-166)
Riferimenti:
L n. 244 del 24-DIC-07     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 11
Data: 31/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AC n. 3256/XV   AS n. 1817/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Schede di lettura

(articolo 1, commi 1-166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/11

Tomo I

Edizione aggiornata

 

14 marzo 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier si compone dei seguenti tomi:

§      Tomo I: articolo 1, commi 1-166;

§      Tomo II: articolo 1, commi 167-387;

§      Tomo III: articolo 2, commi 1-303;

§      Tomo IV: articolo 2, commi 304-642;

§      Tomo V: articolo 3.

Le schede sono aggiornate con riferimento alle modifiche al testo apportate dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e alle misure attuative intervenute entro la data del 31 gennaio 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ID0020s1.doc


INDICE

 

 

Tomo I

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817), il testo nelle varie fasi dell’iter e il testo della legge n. 244/2007  1

Schede di lettura (articolo 1, commi 1-166)

§      Articolo 1, commi 1-4 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)31

§      Articolo 1, commi 5, 6, lett. b)-8 (Detrazione ICI prima casa)38

§      Articolo 1, comma 6, lett. a) (Agevolazioni ICI per la riqualificazione energetica degli edifici)43

§      Articolo 1, commi 9-10 (Detrazione per canoni di locazione)45

§      Articolo 1, commi 11-12 (Assegno di mantenimento)49

§      Articolo 1, commi 13-14 (Esenzione IRPEF per redditi fondiari)51

§      Articolo 1, commi 15-16 (Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)52

§      Articolo 1, commi 17-19 (Proroga al 2008-2010 della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari)58

§      Articolo 1, commi 20-24 (Proroga al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)61

§      Articolo 1, commi 25-28 (Aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili in aree di edilizia residenziale)69

§      Articolo 1, commi 29-30 (Compensazioni orizzontali per lavoro autonomo e imprese in contabilità semplificata)72

§      Articolo 1, comma 31 (Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nel caso in cui il beneficiario del trasferimento sia il coniuge)74

§      Articolo 1, comma 32 (Esenzione per i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti)76

§      Articolo 1, commi 33-34 (Modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa, decorrenza e periodo transitorio)78

§      Articolo 1, comma 35 (Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili non strumentali)102

§      Articolo 1, comma 36 (Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari)103

§      Articolo 1, comma 37 (Opzione per l’esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale)104

§      Articolo 1, commi 38-39 (Utili distribuiti da soggetti IRES, plusvalenze e dividendi)107

§      Articolo 1, commi 40-42 (Opzione per la tassazione separata del reddito d’impresa e dei redditi da partecipazione in società di persone)109

§      Articolo 1, commi 43-45 (Trasformazione dell’IRAP in tributo proprio regionale)112

§      Articolo 1, commi 46-47 (Trattamento fiscale di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti, e imposta sostitutiva)115

§      Articolo 1, comma 48 (Imposta opzionale sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP sulle deduzioni extracontabili)121

§      Articolo 1, comma 49 (Imposta sostitutiva sulle differenze da disallineamento nel consolidato fiscale e nel regime di trasparenza)123

§      Articolo 1, commi 50-52 (Modifiche alla disciplina IRAP)125

§      Articolo 1, comma 53 (Modifica all’utilizzo dei crediti d’imposta a favore di società ed enti)139

§      Articolo 1, commi 54-57 (Limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)143

§      Articolo 1, commi 58-62 (Soggetti che adottano i principi contabili internazionali)146

§      Articolo 1, commi 63-64 (IVA di gruppo)153

§      Articolo 1, comma 65 (Proroga termini completamento investimenti nelle aree svantaggiate)155

§      Articolo 1, comma 66 (Aumento agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo)157

§      Articolo 1, commi 67-69 (Disciplina dei dividendi in uscita)160

§      Articolo 1, commi 70-76 (Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali)163

§      Articolo 1, commi 77-78 (Regime ordinario IVA per agenzie viaggi e turismo)168

§      Articolo 1, comma 79 (Riduzione aliquota IVA per i corsi mascherati e in costume)171

§      Articolo 1, comma 80 (IVA per prestazioni professionali dei medici legali)172

§      Articolo 1, commi 81-82 (Interpretazione della norma sull’ammortamento degli immobili strumentali)174

§      Articolo 1, commi 83-90 (Disposizioni antielusive per i paradisi fiscali: white list)176

§      Articolo 1, comma 91 (Riapertura termini per rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)189

§      Articolo 1, commi 92-94 (Sanzioni per violazioni obblighi tributari)192

§      Articolo 1, comma 95 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione dei rimborsi IVA sull’acquisto di veicoli aziendali)195

§      Articolo 1, commi 96-117 (Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi)198

§      Articolo 1, comma 118 (Modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale)218

§      Articolo 1, comma 119 (Pagamento diritti doganali con bonifico)220

§      Articolo 1, comma 120 (Proroga per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e finanze)222

§      Articolo 1, commi 121-123 (Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta)223

§      Articolo 1, commi 124-127 (Autorizzazione ai Confidi a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato)226

§      Articolo 1, commi 128-129 (Disciplina antielusiva delle società di comodo)229

§      Articolo 1, comma 130 (Erogazioni liberali alle ONLUS)236

§      Articolo 1, comma 131 (Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta)239

§      Articolo 1, comma 132 (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)241

§      Articolo 1, commi 133-135 (Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi)243

§      Articolo 1, commi 136-137 (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)249

§      Articolo 1, commi 138-154 (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)251

§      Articolo 1, commi 155-157 (Sanzioni IVA – Reverse charge)267

§      Articolo 1, commi 158-159 (IVA su servizi di telecomunicazione e di telematica)270

§      Articolo 1, comma 160 (Imposta sostitutiva per finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo)274

§      Articolo 1, comma 161 (Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici)277

§      Articolo 1, commi 162-165 (Disposizioni in materia di IVA)278

§      Articolo 1, comma 166, lett. a) (Proroga TARSU)281

§      Articolo 1, comma 166, lett. b) (Proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti)282

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817), il testo nelle varie fasi dell’iter e
il testo della legge n. 244/2007


 

 

Titolo

A.S. 1817

A.S. 1817-A

A.C. 3256

A.C. 3256-A

L.
244/2007

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

Art. 1,
co. 1-4

Titolo II
Disposizioni in materia di entrata

 

 

 

 

 

Riduzione della pressione fiscale

2, co. 1-20

2, co. 1-24

2, co. 1-24

2,
co. 1-24

Art. 1,
co. 5-30

Esenzione dall’imposta su successioni e donazioni

 

2, co. 25

2, co. 25

2,
co. 25

Art. 1,
co. 31

Esenzione per i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti

 

 

 

2,
co. 25-bis

Art. 1,
co. 32

Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IRAP

3, co. 1-14

3, co. 1-19

3, co. 1-19

3,
co. 1-19

Art. 1,
co. 33-52

Limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta

3, co. 15

 3, co. 20

3, co. 20-24

3,
co. 20-24

Art. 1,
co. 53-57

Soggetti che adottano i principi contabili internazionali

 

 

 

3, co. 24-bis-24-sexies

Art. 1,
co. 58-62

IVA di gruppo

3, co. 16-17

3, co. 21-22

3, co. 25-26

3,
co. 25-26

Art. 1,
co. 63-64

Agevolazioni agli investimenti

3, co. 18-19

3, co. 23-24

3, co. 27-28

3,
co. 27-28

Art. 1,
co. 65-66

Disciplina dei dividendi in uscita

3, co. 20-22

3, co. 25-27

3, co. 29-31

3,
co. 29-31

Art. 1,
co. 67-69

Credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali

3, co. 23-29

3, co. 28-34

3, co. 32-38

3,
co. 32-38

Art. 1,
co. 70-76

IVA per agenzie viaggi e turismo, corsi mascherati e in costume, per prestazioni professionali dei medici legali

3, co. 30-31

3, co. 35-36

3, co. 39-40

3,
co. 39-40-ter

Art. 1,
co. 77-80

Interpretazione della norma sull’ammortamento degli immobili strumentali

3, co. 32

3, co. 37-38

3, co. 41-42

3,
co. 41-42

Art. 1,
co. 81-82

Disposizioni antielusive per i paradisi fiscali: white list

3, co. 33-40

3, co. 39-46

3, co. 43-50

3, co. 43-50

Art. 1,
co. 83-90

Riapertura termini per rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

 

3,
co. 47

3,
co. 51

3,
co. 51

Art. 1,
co. 91

Sanzioni per violazioni di obblighi tributari

 

 

 

3,
co. 51-bis-51-quater

Art. 1,
co. 92-94

Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione dei rimborsi IVA sull’acquisto di veicoli aziendali

 

 

 

3,
co. 51-quinquies

Art. 1,
co. 95

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

4, co. 1-36
(co. 23-26
stralciati)

4, co. 1-21 e 23-33

4, co. 1-21 e 23-33

4,
co. 1-21 e 23-33

Art. 1,
co. 96-117 e 119-129

Modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale

 

4, co. 22

4, co. 22

4,
co. 22

Art. 1,
co. 118

Erogazioni liberali alle ONLUS

 

4, co. 34

4, co. 34

4,
co. 34

Art. 1,
co. 130

Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta

 

 

 

4-bis

Art. 1,
co. 131

Esenzione dal canone RAI per soggetti ultra settantacinquenni

 

 

5

5

Art. 1,
co. 132

Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, turismo e servizi. Disposizioni in materia di Confidi

 

 

6

6

Art. 1,
co. 133-135

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

 

4-bis

7

7

Art. 1,
co. 136-137

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

 

4-ter, co. 1

8, co. 1

8, co. 1-17

Art. 1,
co. 138-154

Sanzioni IVA – reverse charge

 

 

 

8
co. 18-20

Art. 1,
co. 155-157

IVA su servizi di telecomunicazione e di telematica

 

 

 

8,
co. 21-22

Art. 1,
co. 158-159

Imposta sostitutiva per finanziamenti erogati per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili per uso abitativo

 

 

 

8,
co. 23

Art. 1,
co. 160

Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici

 

 

 

8,
co. 24

Art. 1,
co. 161

Disposizioni in materia di IVA

 

 

 

8
co. 25-28

Art. 1,
co. 162-165

Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

 

 

 

8,
co. 29 e
27 co. 3-bis

Art. 1, co. 166

Proroghe di agevolazioni fiscali e tributarie

5, co. 1-9
(co. 27-30 e 33 Stralciati)

5, co. 1-9

9, co. 1-9

9,
co. 1-9

Art. 1. co. 167-173 e 175-176

Gestione del Fondo Made in Italy

 

 

 

9,
co. 7-bis

Art. 1,
co. 174

Determinazione forfetaria del reddito per gli imprenditori agricoli

 

5,
co. 10-11

9, co. 10-11

9,
co. 10-11

Art. 1,
co. 177-178

Comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate per i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

 

5,
co. 12

9,
co. 12


soppresso

 

Modifica agevolazioni accise su oli minerali e gas usati dalle Forze armate e sui carburanti impiegati da taxi e ambulanze

5, co. 10-14

5, co. 13-17

9, co. 13-17

9, co. 13-17

Art. 1,
co. 179-184

Riduzione accise e compartecipazione al gettito erariale nella regione Friuli Venezia Giulia

5, co. 15-20

5, co. 18-23

9, co. 18-23

9, co. 18-23

Art. 1,
co. 185-190

Soppressione dell’esenzione dalle accise per i combustibili nella zona franca di Gorizia e per benzina e gasolio nelle zone franche di Trieste e Udine

5, co. 21-26

5, co. 24-29

9, co. 24-29

9,
co. 24-29

Art. 1,
co. 191-196

Deducibilità contributi di assistenza sanitaria

5, co. 31-32

5, co. 30-31

9, co. 30-31

9,
co. 30-31

Art. 1,
co. 197-199

Assegni per i nuclei familiari con disabili

 

5, co. 32

9, co. 32

9,
co. 32

Art. 1,
co. 200

Detrazioni d’imposta per rette asili nido e per interessi passivi sui mutui

 

5, co. 33-34

9, co. 33-34

9,
co. 33-34

Art. 1,
co. 201-202

Esenzione dalla tassa di concessioni governative sui telefonini intestati ai non udenti

 

5, co. 35

9, co. 35

9,
co. 35

Art. 1,
co. 203

Franchigia per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera

 

5, co. 36

9, co. 36

9,
co. 36

Art. 1,
co. 204

Riduzione dell’imposta di bollo sulla presentazione degli atti delle imprese individuali

5, co. 34

5, co. 37

9, co. 37

9,
co. 37

Art. 1,
co. 205

Inclusione delle attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

 

5, co. 38

9, co. 38

9,
co. 38

Art. 1,
co. 206

Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede

5, co. 35-36

5, co. 39-40

9, co. 39-40

9,
co. 39-40

Art. 1,
co. 207-208

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato

5, co. 37-41

5, co. 41-46

9, co. 41-46

9
co. 41-46

Art. 1,
co. 209-214

Rimborsi e compensazioni di crediti IVA infrannuali

 

5, co. 47-48

9, co. 47-48

9
co. 47-48

Art. 1,
co. 215-216

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali

 

 

 

9, co. 48-bis-48-quinquies

Art. 1,
co. 217-220

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

 

5, co. 49

9, co. 49

9, co. 49

Art. 1,
co. 221

Indicazione del codice fiscale nei contratti di telefonia, fissa, mobile e satellitare

 

5, co. 50

9, co. 50

9, co. 50

Art. 1,
co. 222

Limite minimo per rimborso imposte inferiori a dodici euro

 

5, co. 51

9, co. 51

9,
co. 51

Art. 1,
co. 223

Applicazione del meccanismo del “reverse charge” IVA per le cessioni di fabbricati strumentali

 

5, co. 52-53

9, co. 52-53

9,
co. 52-53

soppressi

Affidamento a terzi del servizio di riscossione tributi di comuni e province

5, co. 42

5, co. 54

9, co. 54

9,
co. 54-54-bis

Art. 1,
co. 224-225

Riparametrazione aliquote IRAP variate dalle regioni

 

5, co. 55-56

9, co. 55-56

9,
co. 55-56

Art. 1,
co. 226-227

Credito d’imposta per l’adozione di misure di sicurezza da parte di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande

 

 

 

2,
co. 12-bis-12-sexies

Art. 1,
co. 228-232

Credito d’imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto di impianti e attrezzature di sicurezza

 

5, co. 57-61

9, co. 57-61

9,
co. 57-61

Art. 1,
co. 233-237

Aliquota ridotta IRAP per le cooperative di servizi del settore selvicolturale

 

5, co. 62

9, co. 62

9,
co. 62

Art. 1,
co. 238

Non imponibilità dei contributi per il settore bieticolo saccarifero

 

 

 

9,
co. 62-bis

Art. 1,
co. 239

Agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane

 

5, co. 63

9, co. 63

9,
co. 63

Art. 1,
co. 240

Fondo per le vittime dell’amianto

 

5, co. 64-69

9, co. 64-69

9,
co. 64-69

Art. 1,
co. 241-246

Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti

5, co. 43-46

5, co. 70-73

9, co. 70-73

9,
co. 70-73

Art. 1,
co. 247-250

Aumento del compenso che i concessionari della riscossione devono versare alla Fondazione IFEL

5, co. 47

5, co. 74

9, co. 74

9,
co. 74

Art. 1,
co. 251

Onere della prova per l’Agenzia delle entrate relativamente agli studi di settore

 

 

9, co. 75

9,
co. 75

Art. 1,
co. 252

Limitazione degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA per le imprese manifatturiere che operano in conto terzi

 

 

 

9,
co. 75-bis-75-ter

Art. 1,
co. 253-254

Modifiche in materia di IVA per l’utilizzo di autoveicoli e telefonini, per le cooperative consortili, nonché variazioni di aliquote

 

 

 

9, co. 77-bis-77-septies

Art. 1,
co. 255 e 261-265

Attività estimali eseguite dall’Agenzia del demanio

 

5, co. 75

9, co. 76

9,
co. 76

Art. 1,
co. 256

Disposizioni in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato e di edilizia residenziale sociale

 

 

 

9, co. 76-bis-76-quater

Art. 1,
co. 257-259

Contributo della Guardia di finanza per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche

 

5, co. 76

9, co. 77

9,
co. 77

Art. 1,
co. 260

Definizione dei gruppi di acquisto solidale e disciplina IVA

 

5, co. 77-79

9, co. 78-80

9,
co. 78-80

Art. 1,
co. 266-268

Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale

 

5, co. 80

9, co. 81

9,
co. 81

Art. 1,
co. 269

Trasmissione elenchi clienti e fornitori e trasmissione telematica dei corrispettivi

 

 

 

9,
co. 82-83

Art. 1,
co. 270-271

Esclusione dall’iscrizione a ruolo e dai rimborsi delle imposte per redditi soggetti a tassazione separata di importo minimo

 

 

 

9,
co. 84

Art. 1,
co. 272

Decorrenza aggiornamento variazioni colturali

 

 

 

9,
co. 85

Art. 1,
co. 273

Sistema informativo della fiscalità

 

 

 

9,
co. 86

Art. 1,
co. 274

Fabbricati rurali

 

 

 

9,
co. 87

Art. 1,
co. 275

Regime speciale delle SIIQ

 

 

 

9,
co. 88

vedi ultra, art. 1, co. 374, lett. b)

Disposizioni in materia di catasto

 

 

 

9,
co. 89-94

Art. 1,
co. 276-281

Apparecchi da intrattenimento

 

 

 

9,
co. 95-96

Art. 1,
co. 282-283

Credito d’imposta

 

 

 

9,
co. 97-98

Art. 1,
co. 284-285

Estensione delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

 

 

 

9,
co. 99

Art. 1,
co. 286

Trasferimento ai Comuni del minor gettito ICI

 

 

 

9,
co. 100

Art. 1,
co. 287

Certificazione energetica

 

 

 

9,
co. 101

Art. 1,
co. 288

Installazione negli edifici di nuova costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

 

 

 

9,
co. 102

Art. 1,
co. 289

Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici

 

 

 

9-bis,
co. 1-5

Art. 1,
co. 290-293

Utilizzo delle economie derivanti da diminuzioni delle aliquote di accisa sui prodotti energetici per agevolazioni sul gasolio per autotrazione

 

 

 

 

Art. 1,
co. 294

Trasporto pubblico locale

6

6

10

10

Art. 1,
co. 295-312

Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali

 

 

 

10-bis
co. 1-8

Art. 1,
co. 313-319

Immobili della Difesa

 

 

 

10-bis
co. 9

Art. 1,
co. 320

Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici

 

6-bis

11

11

Art. 1,
co. 321

Recupero dei centri storici

 

 

 

11-bis

Art. 1,
co. 322-324

Incentivazioni fiscali per il cinema

7

7

12

12

Art. 1,
co. 325-343

Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica

 

7-bis

13

13

Art. 1,
co. 344

Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria

 

7-ter, co. 1-2

14, co. 1-2

14,
co. 1-2

Art. 1,
co. 345-346

Assunzioni di personale da parte dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT)

 

7-ter, co. 3

14, co. 3

14,
co. 3

Art. 1
co. 347

Potenziamento dell’attività dell’Alto Commis
sario per la prevenzione e il contrasto della corruzione

 

7-ter, co. 4

soppresso

14,
co. 3-bis

Art. 1,
co. 348

Contrasto all’immigrazione clandestina

 

7-ter, co. 5

14, co. 4

14,
co. 4

Art. 1,
co. 349

Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario

 

7-ter, co. 6, 8-9, e 11-12

14, co. 5-9

14,
co. 5-9

Art. 1,
co. 350-354

Disposizioni relative alla Corte di Cassazione e all’Avvocatura dello Stato

 

7-ter, co. 10, 13-14

soppressi

 

 

Assunzionedi magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati e procuratori dello Stato

 

7-ter, co. 15-16

14, co. 10-11

14,
co. 10-11

Art. 1,
co. 355-356

Distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni

 

7-ter, co. 17

14, co. 12

14,
co. 12

Art. 1,
co. 357

Potenziamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale

 

7-ter, co. 7

soppresso

14, co. 12-bis-12-decies

Art. 1,
co. 358-366

Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

 

7-quater, co. 1-7

15
co. 1-7

15
co. 1-7

Art. 1,
co. 367-373

Disposizioni concernenti l’applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate

 

 

 

15
co. 7-bis

Art. 1,
co. 374

Titolo III
Interventi sulle missioni

 

 

 

 

 

Capo I
Missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del consiglio dei ministri

 

 

 

 

 

Indennità dei membri del Parlamento

8

8

16

16

Art. 1,
co. 375

Norme sulla formazione e composizione del Governo

 

8-bis

17

17

Art. 1,
co. 376-377

Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo

9

9

18

18

Art. 1,
co. 378

Capo II
Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

 

 

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

10, co. 1
co. 1, lett. n)
Stralciata

10, co. 1

19, co. 1

19,
 co. 1

Art. 1,
co. 379

Estensione del patto di stabilità alle università non statali della regione Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano

10, co. 2
co. 1, lett. n)
Stralciata

10, co. 2

19, co. 2

19,
co. 2

Art. 1,
co. 380

Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

 

10-bis

20

20

Art. 1,
co. 381-384

Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno

 

10-ter

21

21

Art. 1,
co. 385

Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati

 

10-quater

22

22

Art. 1,
co. 386

Fondi speciali – Tabelle A e B

96,
co. 1

 96,
 co. 1

 150,
 co. 1

 150,
 co. 1

Art. 1,
co. 387

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

11

11

23

23

Art. 2,
co. 1

Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2008

12, co. 1

12, co. 1

24, co. 1

24,
co. 1

Art. 2,
co. 2

Compartecipazione delle province al gettito IRPEF

12, co. 2

12, co. 2

24, co. 2

24,
co. 2

Art. 2,
co. 3

Esclusione di restituzioni di somme versate a fini ICI

 

 

 

24
co. 2-bis

Art. 2,
co. 4

Disposizioni finanziarie per la regione Friuli-Venezia Giulia

 

 

 

24
co. 2-ter

Art. 2,
co. 5

Soppressione norme sulla riqualificazione urbana

12, co. 3

12, co. 3

24, co. 3

24,
co. 3

Art. 2,
co. 6

Pubbliche affissioni

 

12, co. 4

24, co. 4

24,
co. 4

Art. 2,
co. 7

Utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia

 

12, co. 5

24, co. 5

24,
co. 5

Art. 2,
co. 8

Fondo per il contenimento delle tariffe relative ai servizi non commerciali degli enti locali

 

 

 

24
co. 5-bis

Art. 2,
co. 9

Modifiche al finanziamento a favore dei piccoli comuni con elevata popolazione residente di  ultrasessantacinquenne

 

 

 

24
co. 5-ter

Art. 2,
co. 10

Contributo ai comuni per l’attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini della UE e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

 

 

24
co. 5-quater

Art. 2,
co. 11

Uffici unici di avvocatura degli enti locali

 

 

 

24
co. 5-quinquies

Art. 2,
co. 12

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti

 

 

 

24
co. 5-sexies

Art. 2,
co. 13

Destinazione dei contributi residui assegnati ai comuni per le alluvioni del 1994 per finalità di investimento

 

 

 

24
co. 5-septies

Art. 2,
co. 14

Trasferimento ai comuni degli alloggi assegnati originariamente ai profughi dalmati e istriani

 

 

 

24,
co. 5-octies

Art. 2,
co. 15

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

13

13

25

25

Art. 2,
co. 16-22

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

14

14

26

26

Art. 2,
co. 23-32

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

15, co. 1-2

15, co. 1-2

27, co. 1-2

27,
co. 1-2

Art. 2,
co. 33-34

Norme sui Consorzi di bonifica e sui Bacini imbriferi montani

 

 

 

27,
co. 2-bis-2-quinquies

Art. 2,
co. 35-37

Rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali

 

15, co. 3

27, co. 3

27, co. 3

Art. 2,
co. 38

Proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti

 

 

 

27
co.3-bis

vedi supra, art. 1, co. 166, lett. b

Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

 

 

 

27-bis

Art. 2,
co. 39

Sviluppo della montagna e delle isole minori

16

16

28

28

Art. 2,
co. 40-43

Integrazione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale

 

 

 

28,
co. 4-bis

Art. 2,
co. 44

Determinazione delle risorse da trasferire all’Ente Italiano Montagna (EIM)

 

 

 

28,
co. 4-ter

Art. 2,
co. 45

Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale

17
Stralciato

 

 

 

 

Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

18

18

29

29

Art. 2,
co. 46-49

Norme per la riduzione degli oneri delle consulta­zioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale

 

18-bis

Stralciato

 

 

Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006

 

 

30

30

Art. 2,
co. 50-51

Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

 

 

 

30-bis

Art. 2,
co. 52-54

Capo III
Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

 

Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

19
Stralciato

 

 

 

 

Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero

20, co. 1-5
(co. 6-7 stralciati)

20, co. 1-6

31, co. 1-6

31,
co. 1-6

Art. 2,
co. 55-60

Disposizioni concernenti attività del Ministero degli affari esteri

 

 

 

31,
co. 6-bis-6-quater

Art. 2,
co. 61-63

Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali

21

21

32

32

Art. 2,
co. 64-69

Collettività italiane all’estero

 

21-bis

33

33

Art. 2,
co. 70

Capo IV
Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

 

Sviluppo professionale delle Forze armate

22, co. 1-4

22, co. 1-4

34, co. 1-4

34,
co. 1-4

Art. 2,
co. 71-74

Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale

 

 

 

34,
co. 4 bis-4-quater

Art. 2,
co. 75-77

Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche nelle aree militari

 

22-bis

35

35

Art. 2,
co. 78-81

Capo V
Missione 6 – Giustizia

 

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica

23

23

36

36

Art. 2,
co. 82-83

Misure in favore della giustizia minorile

 

23-bis

37

37

Art. 2,
co. 84-85

Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG

 

 

 

37-bis

Art. 2,
co. 86-88

Espropriazione per pubblica utilità

 

 

 

 

Art. 2,
co. 89-90

Capo VI
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

24,
co. 1

2,
co. 1

3,
co. 1

3,
co. 1

Art. 2,
co. 91-96

Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

25

25

39

39

Art. 2,
co. 97

Sicurezza della navigazione

26

26

40

40

Art. 2,
co. 98-99

Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica

 

26-bis

41

41

Art. 2,
co. 100-101

Istituzione del Fondo per la legalità

 

 

 

41-bis

Art. 2,
co. 102-104

Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere

 

 

 

41-ter

Art. 2,
co. 105

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 

 

 

41-quater

Art. 2,
co. 106

Capo VII
Missione 8 – Soccorso civile

 

 

 

 

 

Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997

27, co. 1-3

27, co. 1-3

42, co. 1-3

42,
co. 1-3 e
3-quinquies

3-sexies

Art. 2,
co. 107-109
e 113

soppresso

Debiti tributari e previdenziali degli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia

 

 

 

42,
co. 3-bis-3-ter

Art. 2,
co. 110-111

Acquisto di velivoli antincendio

 

 

 

42,
co. 3-quater

Art. 2,
co. 112

Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali nella regione Veneto

 

 

 

42,
co. 3-septies

Art. 2,
co. 114

Interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981

 

 

 

42,
co. 3-octies

Art. 2,
co. 115

Recupero tributi e contributi sospesi nei territori colpiti da eventi calamitosi del Molise e delle province di Foggia e Catania. Estensione dei benefici fiscali nei comuni colpiti da calamità naturali

 

 

 

42,
co. 3-novies-3-decies

Art. 2,
co. 116-117

Modifica alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali per particolari categorie di lavoratori

 

 

 

42, co. 3-undecies-3-duodecies

soppressi

Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali nella provincia di Teramo

 

 

 

42-bis

Art. 2,
co. 118-119

Capo VIII
Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

 

 

 

 

Pesca e vittime del mare

28
(co. 2 stralciato)

28

43

43

Art. 2,
co. 120-121

Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

29

29

44

44

Art. 2,
co. 122-123

Rafforzamento della filiera agroenergetica

 

29-bis

45

45

Art. 2,
co. 124

Interventi per il settore dell’apicoltura

 

29-ter

46

46

Art. 2,
co. 125

Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna

 

29-quater

47

47

Art. 2,
co. 126

Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio.

 

29-quinquies

48

48,
co. 1-6

Art. 2,
co. 127-131

Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

 

 

 

48,
co. 6-bis

Art. 2,
co. 132

Interventi nel settore dell’irrigazione

 

29-sexies

49

49

Art. 2,
co. 133

Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale

 

 

 

49-bis

Art. 2,
co. 134

Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola

 

 

 

49-ter

Art. 2,
co. 135

Capo IX
Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 

 

 

 

 

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

30, co. 1-2

30, co. 1-3

50, co. 1-3

50,
co. 1-3

Art. 2,
co. 136-138

Biodiesel

 

 

 

50,
co. 3-bis–3-quater

Art. 2,
co. 139-140

Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica

 

30-bis

51

51

Art. 2,
co. 141-142

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

 

30-ter

52

52

Art. 2,
co. 143-157

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

 

30-quater

53

53

Art. 2,
co. 158-161

Misure per il contenimento delle emissioni di CO2

 

 

 

53-bis

Art. 2,
co. 162-163

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili

 

30-quinquies

54

54

Art. 2,
co. 164-166

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili

 

30-sexies

55

55

Art. 2,
co. 167-172

Impianti fotovoltaici

 

30-septies

56

56

Art. 2,
co. 173-174

Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas

 

 

 

56-bis

Art. 2,
co. 175

Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile

 

 

 

56-ter

Art. 2,
co. 176

Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati (OGM) e nel campo delle biotecnologie

 

 

 

56-quater

Art. 2,
co. 177-178

Capo X
Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

 

Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre

31

31

57

57

Art. 2,
co. 179-181

Sostegno all’imprenditoria femminile

32
(co. 1, lett. b)
Stralciata
)

32

58

58

Art. 2,
co. 182-183

Estensione del Fondo per la competitività e lo sviluppo alle tecnologie per le attività turistiche

 

 

 

58-bis

Art. 2,
co. 184

Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

32-bis

59

59

Art. 2,
co. 185-187

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità

 

32-ter

60

60

Art. 2,
co. 188-190

Rimodulazione dei patti territoriali e dei contratti di area

 

 

 

 

Art. 2,
co. 191

Facoltà di ingegneria di Genova nell’area di Erzelli

 

 

 

 

Art. 2,
co. 192

Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale

 

 

 

60-bis

Art. 2,
co. 193-195

Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi

 

 

 

60-ter

Art. 2,
co. 196-203

Capo XI
Missione 13 – Diritto alla mobilità

 

 

 

 

 

Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

33, co.
1-13

33, co.
1-16

61, co.
1-16

61,
co. 1-16

Art. 2,
co. 204-220

Sgravio contributivo per le navi da cabotaggio

 

 

 

61,
co. 16-bis

Art. 2,
co. 221

Ulteriori interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

 

 

 

61, co. 16-ter-61-quater

Art. 2,
co. 222-223

Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto

 

 

 

61-bis

Art. 2,
co. 224

Interventi in favore dell’autotrasporto

 

 

 

 

Art. 2,
co. 225-227

Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti

34, co. 1-22
(ult.per. co. 19 e co. 20 stralciati)

34, co. 1-24

62, co. 1-24

62; co. 1-24-ter

Art. 2,
co. 228-253

Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico

 

 

 

62-bis

Art. 2,
co. 254

Linee metropolitane

 

 

 

62-ter

Art. 2,
co. 255

Passante grande di Bologna

 

 

 

62-quater

Art. 2,
co. 256

Capo XII
Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

 

Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo

35, co. 1

35, co. 1

63, co. 1

63,
co. 1 e 2-bis-2-quinquies

Art. 2,
co. 257 e 259-262

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice distrutta dal terremoto del 1968

 

35, co. 2

63, co. 2

63, co. 2

Art. 2,
co. 258

Giochi del Mediterraneo del 2009

 

35-bis

64

64

Art. 2,
co. 263

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

 

35-ter

65

65

Art. 2,
co. 264-270

Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009

 

35-quater

66

66

Art. 2,
co. 271

Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso

 

 

 

66-bis

Art. 2,
co. 272-274

Riduzione della spesa per i rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie

36, co. 2
(co. 1 stralciato)

36, co. 1

67, co. 1

67, co. 1

Art. 2, co. 275

Edilizia scolastica e penitenziaria

36, co. 3-5

36, co. 2-4

67, co. 2-4

67, co. 2-4

Art. 2,
co. 276-278

Edilizia sanitaria

36, co. 6-7

36, co. 5-7

67, co. 5-7

67,
co. 5-6

co. 7

Art. 2,
co. 279-280

soppresso

Verifiche energetiche

 

 

 

67,co. 7-bis e 7-ter

Art. 2,
co. 281-282

Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie

 

 

 

67-bis

Art. 2,
co. 283-284

Residenze di interesse generale destinate alla locazione

 

 

 

67-ter

Art. 2,
co. 285-288

Modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale

37

37

68

68

Art. 2,
co. 289-290

Interventi per la salvaguardia della città di Venezia

 

 

 

68-bis

Art. 2,
co. 291

Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto

 

37-bis

69

69

Art. 2,
co. 292

Capo XIII
Missione 15 – Comunicazioni

 

 

 

 

 

Sostegno alle imprese editrici e TV locali

38, co. 1-4

38, co. 1-4

70, co. 1-4

70, co. 1-4-ter

Art. 2,
co. 293-298

Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre

39

39

71

71

Art. 2,
co. 299-300

Modifiche al testo unico della radiotelevisione

40, co. 1

40, co. 1-2

72, co. 1-2

72,
co. 1-2

Art. 2,
co. 301-302

Sviluppo del mercato postale

 

40-bis

73

73

Art. 2,
co. 303

Capo XIV
Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

 

 

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano

41, co. 1

41, co. 1-3

74, co. 1-3

74,
co. 1-3

Art. 2,
co. 304-306

Capo XV
Missione 17 – Ricerca e innovazione

 

 

 

 

 

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica

42

42

75

75

Art. 2,
co. 307-308

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti

43

43

76

76

Art. 2,
co. 309-311

Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali

 

 

77

77

Art. 2,
co. 312

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

 

43-bis

78

78

Art. 2,
co. 313-315

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

 

43-ter

79

79

Art. 2,
co. 316-317

Fondo di promozione della ricerca di base

 

 

 

79-bis

Art. 2,
co. 318-320

Capo XVI
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 

 

 

 

 

Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

44,
co. 1

44,
co. 1

80,
co. 1

80,
 co. 1

Art. 2,
co. 321

Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica

 

44,
co. 2

80,
co. 2

80,
 co. 2

Art. 2,
co. 322

Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio

 

44,
co. 3

80,
co. 3

80,
 co. 3

Art. 2,
co. 323

Fondo per la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e salute

 

 

 

80,
co. 3-bis

Art. 2,
co. 324

Vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero

 

44,
co. 4

80,
co. 4

80,
co. 4

Art. 2,
co. 325

Emergenza ambientale marina e finanziamento ICRAM

 

 

 

80,
co. 4-bis

Art. 2,
co. 326

Accordi di programma per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento

44,
co. 2-3

44,
co. 5

80,
co. 5

80,
co. 5

Art. 2,
co. 327

Finanziamento nuove aree marine protette

 

44,
co. 6

80,
co. 6

80,
co. 6

Art. 2,
co. 328

Attività di monitoraggio del rischio sismico

 

 

 

80,
co. 6-bis

Art. 2,
co. 329

Riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po

 

44,
co. 7

80,
co. 7

80,
co. 7

Art. 2,
co. 330

Programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni

 

 

 

80,
co. 7-bis

Art. 2,
co. 331

Programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti montani

 

 

 

80,
co. 7-ter

Art. 2,
co. 332

Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche

 

 

 

80-bis

Art. 2,
co. 333

Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto

 

 

 

80-ter

Art. 2,
co. 334

Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità

45,
co. 1

45,
co. 1-2

81
co. 1-2

81
co. 1-2

Art. 2,
co. 335-336

Dotazione organica degli Enti parco nazionali

 

 

 

81-bis

Art. 2,
co. 337-338

Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa

 

 

 

81-ter

Art. 2,
co. 339

Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio

 

 

 

81-quater

Art. 2,
co. 340-341

Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse

 

 

 

81-quinquies

Art. 2,
co. 342-343

Un centesimo per il clima

 

 

 

81-sexies

Art. 2,
co. 344-347

Capo XVII
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

 

 

Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci

46,
co. 1-7
(co. 6 stralciato)

46,
co. 1-6

82,
co. 1-6

82,
co. 1-6

Art. 2,
co. 348-353

Lega italiana per la lotta contro i tumori

 

46,
co. 7

82,
co. 7

82,
co. 7

Art. 2,
co. 354

Registro dei dottori in chiropratica

 

46,
co. 8

82,
co. 8

82,
co. 8

Art. 2,
co. 355

Autorità nazionale per la sicurezza alimentare

 

 

 

 

Art. 2,
co. 356

Commissione nazionale per la formazione continua

 

 

 

82-bis

Art. 2,
co. 357-360

Prescrizione dei farmaci di classe C

 

46-bis

stralciato

 

 

Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario

 

 

83,
co. 1-3

83, co. 1-3-bis

Art. 2,
co. 361-365

Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano

47,
co. 1

47,
co. 1

84,
co. 1-3

84,
co. 1-3-bis

Art. 2,
co. 366-369

Lotta al randagismo

 

47-bis

85

85

Art. 2,
co. 370

Gestione e gattili comunali

 

 

 

85-bis

Art. 2,
co. 371

Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri

48
(co. 2 stralciato parzialmente)

48

86

86

Art. 2,
co. 372-373

Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

 

 

 

86-bis

Art. 2,
co. 374

Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

86-ter

Art. 2,
co. 375

Quota fissa di partecipazione (ticket ambulatoriale)

 

48-bis

87

87

Art. 2,
co. 376-378

Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica

 

48-ter

88

88

Art. 2,
co. 379-381

Disposizioni in materia di dispositivi medici

 

 

 

88-bis

soppresso

Interventi per la tutela degli animali

 

 

 

88-ter,
co. 1-3

Art. 2,
co. 382-384

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto

 

 

 

88-ter,
co. 4

Art. 2,
co. 385

Capo XVIII
Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

 

 

Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali

49,
co. 1

49
co. 1

89
co. 1

89
co. 1

Art. 2,
co. 386

Tutela del patrimonio storico della I guerra mondiale

 

49
co. 2

89
co. 2

89
co. 2

Art. 2,
co. 387

Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO

 

 

 

89-bis

Art. 2,
co. 388

Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche

 

49-bis

90

90

Art. 2,
co. 389-395


Disposizioni in materia di istituzioni culturali

 

49-ter

91

91

Art. 2,
co. 396-401

Festival pucciniano

 

49-quater

92

92

Art. 2,
co. 402

Restauro archeologico di teatri

 

49-quinquies

93

93

Art. 2,
co. 403

Fondo per il ripristino del paesaggio

 

 

 

93-bis

Art. 2,
co. 404-406

Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo - Arcus spa

 

 

 

93-ter

Art. 2,
co. 407

Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

 

 

 

93-quater

Art. 2,
co. 408

Centro per il libro e la lettura

 

 

 

93-quinquies

Art. 2,
co. 409-410

Capo XIX
Missione 22 – Istruzione scolastica

 

 

 

 

 

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

50,
co- 1-17

50,
co- 1-15

soppressi co. 7-8

94,
co- 1-15

94,
co. 1-
15-bis

Art. 2,
co. 411-426

Risorse per attività di supporto al settore della scuola

51
(co. 1 stralciato)

51

95

95

Art. 2,
co. 427

Capo XX
Missione 23 – Istruzione universitaria

 

 

 

 

 

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale

52,
co. 1-2

52, co. 1-2

96, co. 1-3

96, co. 1- 3-sexies

Art. 2,
co. 428-435

Contributo al centro di ricerca CEINGE

 

 

 

96-bis

Art. 2,
co. 436

Capo XXI
Missione 24 – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

 

 

 

 

 

Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa

53

53

97

97

Art. 2,
co. 437-439

Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici

 

 

98

98

Art. 2,
co. 440-443

Contratti di quartiere II

 

 

 

 

Art. 2,
co. 444

Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

 

 

99

99

Art. 2,
co. 445-449

Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari

 

 

 

99-bis

Art. 2,
co. 450-451

Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

54,
co. 1-5

54,
co. 1-5

100,
co. 1-5

100,
co. 1-5

Art. 2,
co. 452-456

Servizi socio-educativi

 

 

 

100, co. 5-bis-5-quinquies

Art. 2,
co. 457-460

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

 

 

101

101

Art. 2,
co. 461

Fondo per le politiche della famiglia

 

54-bis

102

102

Art. 2,
co. 462

Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne

55

55

103

103

Art. 2,
co. 463

Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori

 

 

 

103-bis

Art. 2,
co. 464

Fondo per le non autosufficienze

 

55-bis,
co. 1

104,
co. 1

104,
co. 1-1-sexies

Art. 2,
co. 465-473

Misure in favore di soggetti con disabilità grave

 

55-ter

105

Soppresso

 

Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili

 

 

 

105-bis

Art. 2,
co. 474

Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

 

 

 

105-ter

Art. 2,
co. 475-480

Bilancio di genere

 

 

 

105-quater

Art. 2,
co. 481-484

Statistiche di genere

 

 

 

105-quinquies

Art. 2,
co. 485-487

Capo XXII
Missione 25 – Politiche previdenziali

 

 

 

 

 

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

56

56

106

106

Art. 2,
co. 488-492

Gestioni previdenziali

57

57

107

107

Art. 2,
co. 493-495

Anticipazioni tra gestioni previdenziali

 

 

 

107-bis

Art. 2,
co. 496-499

Trasferimenti all’INPS

58

58

108

108

Art. 2,
co. 500

Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

59,
co. 1

59,
co. 1

109,
co. 1

109,
co. 1 e
1-bis

Art. 2,
co. 501-502

Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo

60

60

110

110

Art. 2,
co. 503

Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140

61

61

111

111

Art. 2,
co. 504-505

Definizione di contenziosi con l’INPS

 

61-bis,
co. 1

112,
co. 1

112,
co. 1-
1-bis

Art. 2,
co. 506-507

Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale

62,
 co. 1

62,
co. 1

113,
co. 1-5

113,
co. 1-5

Art. 2,
co. 508-512

Contributo per l’acquisto di personal computer da parte dei co.co.co

 

 

 

113,
co. 5-bis

Art. 2,
co. 513

Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto

 

 

 

113-bis

Art. 2,
co. 514-516

Capo XXIII
Missione 26 – Politiche per il lavoro

 

 

 

 

 

Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL

63

63

114

114

Art. 2,
co. 517-519

Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro

64

64

115

115

Art. 2,
co. 520

Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali

65,
co. 1-5

65,
co. 1-5

116,
co. 1-5

116,
co. 1-10

Art. 2,
co. 521-530

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

66

66

117

117

Art. 2,
co. 531

Sicurezza sui luoghi di lavoro

67

67

118

118

Art. 2,
co. 532-534

Capo XXIV
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

 

 

Politiche migratorie nazionali e comunitarie

68

68

119

119

Art. 2,
co. 535-536

Capo XXV
Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale

 

 

 

 

 

Fondo per le aree sottoutilizzate

69,
co. 1

69
co. 1

120
co. 1

120
co. 1

Art. 2,
co. 537

Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria

 

 

 

120
co. 1-bis

Art. 2,
co. 538

Incentivi all’occupazione

 

69-bis

121

121,
co. 1-10

Art. 2,
co. 539-548

Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili

 

 

 

121, co. 10-bis-10-sexies

Art. 2
co. 549-553

Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra

70,
co. 1-3

70,
co. 1-3

122,
co. 1-3

122,
co. 1-3

Art. 2,
co. 554-556

Contributo scuola Jean Monnet

 

70,
co. 4

122,
co. 4

122,
co. 4

Art. 2,
co. 557

Contributo compensativo corrisposto alle regioni per le attività di stoccaggio del gas

 

70-bis

123

123

Art. 2,
co. 558-559

Misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare

 

 

 

123,
co. 2-bis

Art. 2,
co. 560

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

71

71

124

124

Art. 2,
co. 561-563

Capo XXVI
Missione 30 – Giovani e sport

 

 

 

 

 

Promozione dello sport

72

72

125

125

Art. 2,
co. 564-568

Agenzia nazionale per i giovani

73
Stralciato

 

 

 

 

Capo XXVII
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

74

74

126

126

Art. 2,
co. 569-576

Potenziamento del Sistema pubblico di connettività

 

 

 

126-bis

Art. 2,
co. 577-585

Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano

 

74-bis

127

127

Art. 2,
co. 586-587

Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali

75

Soppresso

 

 

 

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

76

76

128

128

Art. 2,
co. 588-602

Contenimento dei costi della giustizia militare

77

77

129

129

Art. 2,
co. 603-611

Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico

 

77-bis

130

130

Art. 2,
co. 612-614

Divieto di estensione del giudicato

78

78

Soppresso

 

 

Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese

79

79

131

131

Art. 2,
co. 615-626

Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa

 

79-bis

132

132

Art. 2,
co. 627-631

Regolamenti di organizzazione

80
Stralciato

 

 

 

 

Contenimento degli uffici di diretta collaborazione

81

81

133

133

Art. 2,
co. 632-633

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

82,
co. 1-8

82
co. 1-8

134
co. 1-8

134
co. 1-
8-bis

Art. 2,
co. 634-640

Liquidazione della Coni servizi Spa

 

 

 

134-bis

soppresso

Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali

83

83

135

135

Art. 3,
co. 1-2

Capo XXVIII
Missione 33 – Fondi da ripartire

 

 

 

 

 

8 per mille

84, co. 1

84, co. 1

136, co. 1

136,
co. 1

Art. 3,
co. 3

5 per mille

84. co. 2

84. co. 2-6

136. co. 2-6

136,
co. 2-6

Art. 3,
co. 4-11

Capo XXIX
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni

 

 

 

 

 

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche

85

85

137

137

Art. 3,
co. 12-18

Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche

86, co. 1-4

86, co. 1-5

138, co. 1-5

138,
co. 1-5

Art. 3,
co. 19-23

Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. legge milleopere)

 

 

 

138-bis

Art. 3,
co. 24

Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006

 

86-bis

139

139

Art. 3,
co. 25-26

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

87

87

140

140

Art. 3,
co. 27-32

Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese

88, co. 1-2

88, co. 1-2

141, co. 1-2

141,
co. 1-2

Art. 3,
co. 33-34

Completamento degli interventi della programmazione negoziata

 

 

 

141,
co. 2-bis

Art. 3,
co. 35

Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione

89

89

142

142

Art. 3,
co. 36-39

Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale

90

90

143

143

Art. 3,
co. 40-42

Limiti massimi e pubblicità degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze

91, co. 1

91, co. 1-7

144, co. 1-11

144,
co. 1-9

co. 10-11 soppressi

Art. 3,
co. 43-53

Consulenze e altri incarichi esterni

 

91, co. 8-16

144, 12-16

Art. 144, co. 12-16

Art. 3,
co. 54-58

Assicurazione di pubblici amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali

 

91, co. 13

144, co. 17

144,
co. 17

Art. 3,
co. 59

Misure concernenti l’organizzazione e le funzioni della Corte dei conti

 

91, co. 14-17

144, co. 18-21

144, co. 17-bis - 21

Art. 3,
co. 60-65

Trattamento economico del personale in regime di diritto pubblico

 

91, co. 18

144,
co. 22

144,
co. 22

Art. 3,
co. 66

Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

144-bis

Art. 3,
co. 67-74

Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007

 

 

 

144-ter

Art. 3,
co. 75

Capo XXX
Disposizioni in materia di pubblico impiego

 

 

 

 

 

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

92, co. 1-8

92, co. 1-8

145, co. 1-8

145, co. 1-8-bis

Art. 3,
co. 76-85

Assunzioni di personale presso la P.A.

93, co. 1-4

93, co. 1-4

146, co. 1-4

146,
co. 1-4

Art. 3,
Co. 86-89

Stabilizzazione dei pubblici dipendenti a tempo determinato con specifici requisiti  di anzianità

 

93, co. 5 e 6

146, co. 5 e 6

146,
co. 5 e 6

Art. 3, co. 90 e 92

Stabilizzazione del personale del Corpo dei Vigili del fuoco

 

 

 

146,
co. 5-bis

Art. 3,
co. 91

Collocazione in soprannumero del personale dell’Arma dei Carabinieri

 

 

 

146,
co. 6-bis

Art. 3,
co. 93

Predisposizione da parte della PA dei piani di progressiva stabilizzazione e stabilizzazione del personale precario impiegato con tipologie contrattuali di lavoro flessibile

 

93, co. 7-9

146, co. 7-9

146,
co. 7-9

Art. 3,
co. 94-97

Assunzioni di specifiche categorie (carabinieri, GDF, polizia, forestali, APAT)

 

93, co. 10-11

146, co. 10-11

146,
co. 10-11

Art. 3,
co. 98-99

Proroga dei contratti di formazione lavoro nella PA

93, co. 5

93, co. 12

146, co. 12

146,
 co. 12

Art. 3,
co. 100

Passaggio dal rapporto part-time al rapporto a tempo pieno

93, co. 6

93, co. 13

146, co. 13

146,
co. 13

Art. 3,
co. 101

Limiti alle assunzioni di personale

93, co. 7-10

93, co. 14-17

146, co. 14-17

146,
co. 14-17

Art. 3,
co. 102-105

Stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni

93, co. 11

93, co. 18

146, co. 18

146,
co. 18

Art. 3,
co. 106

Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni culturali

93, co. 12-15

93, co. 19-22

146, co. 19-22

146,
co. 19-22

Art. 3,
co. 107-110

Assunzione di personale operaio per la gestione delle aree naturali protette

 

 

 

146,
co. 22-bis

Art. 3,
co. 111

Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze

93, co. 16

93, co. 23

146, co. 23

146, co. 23

soppresso

Inquadramento nei ruoli per il personale Poste Spa e Poligrafico dello Stato

93, co. 17

93, co. 24

146, co. 24

146,
co. 24

Art. 3,
co. 112

Stabilizzazioni in regioni e enti locali sottoposti patto stabilità interno e ARPA

 

 

 

146,
co. 24-bis

Art. 3,
co. 113

All’invio in missione temporanea di esperti presso uffici di Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero

 

 

 

146,
co. 24-ter

Art. 3,
co. 114

Vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale

93, co. 18

93, co. 25

146, co. 25

146,
co. 25

Art. 3,
co. 115

Assunzione di personale presso le camere di commercio

93, co. 19-21

93, co. 26-28

146, co. 26-28

146,
co. 26-28

Art. 3,
co. 116-118

Assunzione di personale educativo negli istituti penitenziari nella Regione Piemonte

 

93, co. 29

146, co. 29

146,
co. 29

Art. 3,
co. 119

Assunzione di personale per gli enti locali

 

93, co. 30-31

146, co. 30-31

146,
co. 30-31

Art. 3;
co. 120-121

Personale depositi tabacchi

 

 

 

146,
co. 31 bis

Art. 3,
co. 122

Estensione del diritto al collocamento obbligatorio

 

 

147

147

Art. 3,
co. 123

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

94

94

148

148

Art. 3,
co. 124-130

Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

95, co. 1-14

95, co. 1-14

149, co. 1-14

149,
co. 1-6 e 7-14

Art. 3,
co. 131-137 e 139-147

Segretari comunali e provinciali

 

 

 

149,
co. 6-bis

Art. 3,
co. 138

Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno

 

 

 

149-bis

Art. 3,
co. 148-150

Titolo V
Norme finali

 

 

 

 

 

Fondi speciali - Tabelle A e B

96, co. 1

96, co. 1

150, co. 1

150, co. 1

Vedi supra, Art. 1, co. 387

Tabelle C, D, E, F

96, co. 2-6

96, co. 2-6

150, co. 2-6

150,
co. 2-6

Art. 3,
co. 151-155

Misure correttive degli effetti delle leggi di spesa (Allegato 1)

96, co. 7

96, co. 7

150, co. 7

150,
co. 7

Art. 3,
co. 156

Fondi unici investimenti

96, co. 8

soppresso

 

 

 

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

 

150,
co. 7-bis

Art. 3,
co. 157

Fondo per le aree sottoutilizzate

 

 

 

150,
co. 7-ter

Art. 3,
co. 158

Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

 

 

 

150, co. 7-quater

Art. 3,
co. 159

Assegnazione in favore del CNEL

 

 

 

150, co. 7-quinquies

Art. 3,
co. 160

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

97

97

151

151

Art. 3,
co. 161-164

 


Schede di lettura
(articolo 1, commi 1-166)


 

Articolo 1, commi 1-4
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 


1. Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l’anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione econo­mico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall’articolo17, primo comma, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo dell’incre­mento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell’incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.


 

 

 

I commi da 1 a 4 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 (comma 1) e per i due anni successivi, 2009 e 2010 compresi nel bilancio pluriennale (comma 2), individuando altresì le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente (comma 4).

 

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza[1]. Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all’obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest’ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l’amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui è necessario fare ricorso al debito per fare fronte alle spese che si prevedono nel corso dell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L’entità del ricorso al mercato coincide pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell’accensione di prestiti [2].

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2008

Il comma 1 fissa, per l’esercizio 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie[3].

Si ricorda che Il DPEF 2008-2011 presentato nel giugno scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2008 pari a 24.000 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

 

Tuttavia, con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011 presentata in settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima, la quale era formulata sulla base degli elementi riguardanti le linee della composizione della manovra e il suo impatto sul bilancio dello Stato ipotizzati al momento della predisposizione del Documento medesimo .

Per l’anno 2008, il predetto livello di saldo è stato così rideterminato in 34 miliardi di euro, sulla scorta dei dati del bilancio a legislazione vigente 2008 e della manovra di finanza pubblica deliberata in sede di Consiglio dei Ministri. Tale manovra, prosegue la Nota, pur mantenendo inalterati gli obiettivi relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in un contesto macroeconomico meno favorevole rispetto alle previsioni, presenta rilevanti modifiche nella composizione qualitativa e quantitativa tra i diversi settori di spesa che concorrono alla stessa rispetto alle ipotesi assunte nel DPEF. In particolare, si è ritenuto opportuno, per ridurre gli oneri per interessi passivi a carico della finanza pubblica e per rendere sostenibili i piani di rientro dei disavanzi sanitari delle Regioni, prevederel’assegnazione di liquidità a carico del bilancio dello Stato a favore delle stesse per l’estinzione di rapporti debitori già assunti da queste con il sistema bancario attraverso operazioni di cartolarizzazione e transattive, nonchè degli ulteriori debiti commerciali assunti a tutto il 31 dicembre 2005 (9,1 miliardi). Inoltre, sempre sulla base della Nota di aggiornamento, si è reso necessario adeguare alcuni stanziamenti connessi ad impegni internazionali già sottoscritti (circa 4 miliardi). L’emergere di tali nuove esigenze ha determinato una revisione al rialzo del saldo netto da finanziare programmatico.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l’anno finanziario 2008, un livello massimo, in termini di competenza, di 245.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008.

 

 

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2009 e 2010

Il comma 2 determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2009 e 2010, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

 

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) dispone, all’articolo 23, l’approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2008-2010. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2008, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2008, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2008, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

 

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2008, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

 

§      per il 2009:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 31.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 230.000 milioni di euro;

 

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 11.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro.

 

 

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

 

§      per il 2009:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 16.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 215.000 milioni di euro;

 

§      per il 2010:

-       il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 8.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;

-       il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 212.000 milioni di euro.

 

Si ricorda che il Bilancio programmatico 2008-2010 riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 16.000 milioni di euro per il 2009 e a 8.000 milioni di euro per il 2010.

 

Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Destinazione di eventuali maggiori entrate

Il comma 4 individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Tali maggiori entrate sono destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF 2008-2011 (in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare).

 

In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi – e salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed indifferibili per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese le eventuali maggiori entrate tributarie sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti.

 

 

Al riguardo si specifica che:

 

a)  tale riduzione del carico tributario sui lavoratori dipendenti deve essere realizzata mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008;

 

Si ricorda che la misura delle detrazioni fiscali stabilite dal citato articolo 13 del TUIR[4] per la tipologia di reddito dichiarato è determinata in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.

In particolare, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono: a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .

La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2). Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, lettera b) del testo in esame reca modifiche all’articolo 13 TUIR per le quali si rinvia alla relativa scheda di lettura del presente dossier.

 

b)  le maggiori entrate di carattere permanente finalizzate all’incremento della suddetta detrazione sono quelle risultanti dal disegno di legge di assestamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato[5]; tali entrate, registrate in sede di assestamento, debbono essere iscritte in un fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

c)  la misura dell'eventuale incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente non può in ogni caso risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse; essa è comunque rideterminabile dalla legge finanziaria[6].

 

Si ricorda che nel disegno di legge originario (A.S. 1817), il comma in esame faceva riferimento alla riduzione della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità, nella destinazione delle eventuali maggiori entrate di carattere permanente, a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse. Le modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato facevano invece generico riferimento alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, prevedendo inoltre, l’elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito, che implicitamente si riferiva, pertanto, anche ai lavoratori autonomi.

Si osserva, infine, come rispetto ad analoghe previsioni di destinazione di maggiori entrate a riduzione del carico tributario contenute nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, il comma 4 in oggetto si caratterizzi per un maggiore grado di automaticità del meccanismo ivi previsto, posto che le eventuali maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di assestamento devono essere iscritte in un fondo specificamente destinato alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti.

Il comma in esame non riproduce, pertanto, la diposizione prevista dal testo dell'art. 1, comma 4, della legge finanziaria 2007 (l.296/2006), in base alla quale entro il 30 settembre di ciascun anno deve essere presentata al Parlamento una relazione sui risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, con una quantificazione delle maggiori entrate di natura permanente da destinare alla riduzione della pressione fiscale.


 

Articolo 1, commi 5, 6, lett. b)-8
(Detrazione ICI prima casa)

 


5. All’articolo8deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All’articolo6deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o ces­sazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

7. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 è rimbor­sata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell’interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell’interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


 

 

I commi 5 e 6 lett. b) dell’articolo 1 recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale[7]ed estendendo il diritto alla detrazione all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

I commi 7 e 8 dell’articolo 1 recano norme finanziarie in favore dei Comuni al fine di compensare il minor gettito ICI che deriva dalle sopra indicate disposizioni.

 

L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è un’imposta reale con gettito destinato ai Comuni.

Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.

Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.

L’articolo 8, comma 2, del citato D.Lgs. n. 504/1992 fissa una detrazione ordinaria ai fini ICI di importo annuo pari a 103,29 euro sugli immobili dovuta per l’abitazione principale. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. Inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione, fissato al comma 2, può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, la detrazione ordinaria pari a 103, 29 euro, di cui al comma 2, del presente articolo, può essere elevato, fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 4 estende l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 8 in esame alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Il comma 5, introducendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992, dispone:

§      l’introduzione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa” in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. L’ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in presenza di più soggetti aventi diritto, deve essere ripartita in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2-bis);

§      l’esclusione dal beneficio relativamente all’imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli[8] (comma 2-ter).

 

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell’ICI è data dal valore degli immobili gravati da tale imposta. Tale valore è determinato applicando i coefficienti fissati dalla norma alla rendita catastale incrementata del 5%. In particolare:

-        per i fabbricati, il coefficiente è pari a 100, se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; è pari a 50, se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; è pari a 34, se si tratta di negozi e botteghe;

-        per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-        per i terreni agricoli la misura del coefficiente è pari a 75 e deve essere applicato al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento.

 

Il comma 6, inserendo il comma 3-bis all’articolo 6 del d.lg.s. n. 504/1992, estende i benefici ICI per l’abitazione principale ai soggetti che, in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale.

In altre parole, il soggetto proprietario di un immobile nel quale non risiede in quanto, a seguito di separazione legale, il medesimo immobile è assegnato all’ex–coniuge, determina l’ICI dovuta applicando l’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale e la relativa detrazione fiscale.

La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso.

La norma precisa, inoltre, il beneficio introdotto è subordinato all’assenza di altri diritti reali del coniuge non assegnatario su immobili situati nello stesso comune.

 

Il comma 7 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, i comuni, entro il 30 aprile del 2008, devono trasmettere al Ministero dell’interno, su apposito modello da approvare entro il prossimo 28 febbraio, una certificazione relativa all’ammontare del mancato gettito previsto.

Il trasferimento compensativo per minor gettito ICI è erogato, per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Si dispone inoltre che gli eventuali conguagli siano effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via compensativa è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si rammenta che – in base all’art. 10, co. 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell’ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata[9]. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Il comma 287 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia, reca disposizioni, con diversa formulazione, relative al trasferimento ai Comuni del minor gettito conseguente all’applicazione del comma 5. In particolare, stabilisce che l’ammontare del trasferimento compensativo e l’eventuale conguaglio devono essere determinati con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

 

Il comma 8 dispone che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi di cui al comma 7 finalizzati a compensare il minor gettito ICI vengano erogati a favore di questi ultimi enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Si ricorda infatti che le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali.


 

Articolo 1, comma 6, lett. a)
(Agevolazioni ICI per la riqualificazione energetica degli edifici)

 


6. All’articolo6deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immo­biliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevo­lazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo52deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;


 

 

Il comma 6, lettera a) dell’articolo 1 prevede la facoltà per i comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica.

 

Si segnala, peraltro, che i commi da 20-24 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) recano disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica.

 

Il decreto legislativo n. 504 del 1992[10] reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili definendo, tra l’altro, l’ambito di discrezionalità applicabile da ogni Comune. Per quanto riguarda la misura dell’aliquota ICI l’articolo 6, comma 2, stabilisce che l’aliquota ICI fissata dal Comune non può essere inferiore al 4 per mille e non può essere superiore al 7 per mille.

 

Il beneficio introdotto interessa gli immobili sui quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

 

In merito alla durata del beneficio, la norma prevede:

§      l’applicazione dell’aliquota agevolata per un periodo di tre anni, qualora gli interventi effettuati riguardino l’installazione di impianti solari termici;

§      l’applicazione dell’aliquota agevolata per un periodo di cinque anni “per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili”.

 

Per quanto concerne le modalità attuative ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la disposizione rinvia ad un apposito regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997.

Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 504/1992 i Comuni possono deliberare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Il regolamento deve essere emanato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui divengono esecutivi. Il Ministero dell’economia e finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità. La norma, inoltre, individua i principi in materia di riscossione e accertamento dei tributi.


 

Articolo 1, commi 9-10
(Detrazione per canoni di locazione)

 


9. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessiva­mente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».

10. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

Il comma 9 dell’articolo 1 modifica le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 917 del 1986[11] ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In merito ai benefici fiscali in favore dei proprietari di immobili locati in base a contratti di locazione concordata, l’articolo 2, commi 285-288, del provvedimento in esame, cui si rinvia, introduce la facoltà per i Comuni di ridurre le aliquote ICI relative ai suddetti immobili.

 

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 10 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

-        una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (lettera a);

-        una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (lettera d);

-        l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (lettera d)

 

L’articolo 16 del TUIR prevede, al comma 1, una detrazione fiscale IRPEF in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[12]. La misura annua della detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, è determinata in misura pari a:

a)       495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b)       247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Il successivo comma 1-bis, prevede una detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La misura annua della detrazione, fruibile per i primi tre anni e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a)       991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b)       495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

 

La lettera a) inserisce il comma 01 all’articolo 16 TUIR prevedendo una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

 

La misura della detrazione è pari a

a)      300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

b)      150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

Il beneficio sembrerebbe introdotto in favore dei conduttori degli immobili e non anche dei proprietari. Ciò in quanto, pur considerando che la norma si riferisce ai “soggetti titolari di contratti di locazione”, la formulazione adottata per il comma 01 è la stessa di quella già contenuta nel comma 1 ai sensi del quale la detrazione si applica, appunto, ai soli soggettari.

La norma, in sostanza, non interessa i titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale i quali continueranno a beneficiare della detrazione già prevista, in misura superiore, dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, mentre estende il beneficio ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

 

La lettera d) del comma 9 inserisce i commi da 1-ter a 1-sexies all’articolo 16 del TUIR.

 

Il comma 1-ter estende l’applicazione della detrazione fiscale prevista dal comma 1-bis, lettera a) dell’articolo 16 del TUIR ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni.

La detrazione spetta per i primi tre anni, purché l’immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

 

Per quanto concerne le modalità di fruizione la norma in esame dispone che le detrazionifiscali disposte dai commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del TUIR:

§      non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall’articolo 16 del TUIR. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (comma 1-quater);

§      sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto. Pertanto, la misura del beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto (comma 1-quater) ed è da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (comma 1-quinquies).

Le modifiche introdotte, rispettivamente, dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 4 in esame hanno la finalità di coordinare i criteri generali di ripartizione della detrazione (tra gli aventi diritto e in base al periodo spettante) già previsti, a normativa vigente nel comma 1 e nel comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR;

§      in caso di c.d. incapienza è disposta l’attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta. L’incapienza si verifica qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (art. 13 TUIR). Le modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-sexies).

 

La norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.


 

Articolo 1, commi 11-12
(Assegno di mantenimento)

 


11. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

I commi 11 e 12 dell’articolo 1 recano modifiche alla disciplina fiscale sugli assegni di mantenimento aumentando la misura delle detrazioni IRPEF in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli.

In particolare, il comma 11 modifica l’articolo 13 del DPR n. 917 del 1986[13] e il comma 12 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007.

 

La disciplina fiscale vigente, in materia di assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, prevede:

-        l’iscrizione dei citati assegni tra gli oneri deducibili del soggetto che li corrisponde (articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR);

-        l’inclusione nel reddito complessivo del soggetto che li percepisce. In particolare, gli assegni sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR);

-        la detrazione fiscale, nella misura prevista dall’articolo 13, comma 5, del TUIR spettante al soggetto che percepisce tali assegni.

L’articolo 13 del TUIR reca la disciplina delle detrazioni IRPEF differenziate per categorie di redditi (lavoro dipendente, pensione, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo o impresa), per età del contribuente e per scaglioni di reddito.

In particolare, il comma 5, nel testo previgente, stabilisce gli importi delle detrazioni, non cumulabili con quelle previste nei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano, tra gli altri, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente. La misura della detrazione è pari a:

a)       1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)       1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 11 sono dirette a modificare la misura della detrazione fiscale fruibile dai soggetti che percepiscono assegni periodici corrisposti dal coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In particolare:

-        la lettera a) esclude la fruizione della detrazione spettante per redditi assimilati a lavoro dipendente, di cui al comma 5 dell’articolo 13 del TUIR;

-        la lettera b), introducendo un comma 5-bis all’articolo 13 del TUIR, attribuisce ai percettori dell’assegno una misura della detrazione più elevata, corrispondente a quella prevista per i redditi di pensione, di cui all’articolo 13, comma 3, del TUIR. Il medesimo comma 5-bis, inoltre, stabilisce che la misura della detrazione spettante non deve essere rapportata ad anno, ma spetta, in ogni caso, in misura intera e che la detrazione introdotta non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 13.

 

Le misure delle detrazioni fiscali spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione sono, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13:

a)       1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.;

b)       1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)       1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

 

Come precisato anche nella circolare 1/E del 9 gennaio 2008 emanata dall’Agenzia delle entrate, in base alla precedente formulazione dell’articolo 13 del TUIR, la detrazione riconosciuta era pari a 1.104 euro per redditi complessivi non superiori a 4.800 euro; per redditi superiori a tale importo e inferiori a 55.000 euro, la detrazione di 1.104 euro era riconosciuta solo per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito del reddito complessivo e 52.000.

 


 

Articolo 1, commi 13-14
(Esenzione IRPEF per redditi fondiari)

 

13. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

 

I commi 13 e 14 dell’articolo 1 introducono misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario come definito dall’articolo 25 del DPR n. 917 del 1986[14].

In particolare, il comma 13 modifica l’articolo 11 del TUIR e il comma 14 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

Ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (comma 1).

I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati (comma 2).

In base alla normativa vigente, relativamente ai redditi fondiari sono previste le seguenti esenzioni:

-        redditi dei terreni di importo complessivo non superiore a 185,92 euro (articolo 11, comma 2, del TUIR) se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 euro e redditi di fabbricati relativi ad abitazione principale e sue pertinenze;

-        redditi dei fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e sue pertinenze (articolo 10, comma 3-bis del TUIR).

 

Il comma 13, inserendo il comma 2-bis all’articolo 11 del TUIR, prevede che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.


 

Articolo 1, commi 15-16
(Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)

 


15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.»;

b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.


 

 

Il comma 15 dell’articolo 1 interviene sugli articoli 12 e 13 del DPR n. 917 del 1986[15] modificando le disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e per categoria di reddito.

Tali modifiche, ai sensi del comma 16, entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

Gli importi delle detrazioni fiscali stabiliti dagli articoli 12 e 13 del TUIR - rispettivamente, per familiari a carico e per tipologia di reddito dichiarato – sono determinati in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile, è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.

 

L’articolo 12, comma 1, del TUIR stabilisce, tra l’altro, le seguenti misure delle detrazioni per carichi di famiglia:

a)    per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1)       800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2)       690 euro, se il reddito è compreso tra 15.000 euro e 40.000 euro;

3)       690 euro, se il reddito è compreso tra 40.000 euro e 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b)    la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1)       10 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 29.000 euro e 29.200 euro;

2)       20 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 29.200 euro e 34.700 euro;

3)       30 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 34.700 euro e 35.000 euro;

4)       20 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 35.100 euro;

5)       10 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 35.100 euro e 35.200 euro;

c)    800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

d)    750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

Ai sensi dell’articolo 13 TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono (comma 1):

a)       1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro;

b)       1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c)       1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .

La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2).

Le detrazioni per i redditi di pensione, non cumulabili con quelle per i redditi di lavoro dipendente, rapportate al periodo di pensione nell’anno, sono le seguenti (comma 3):

a)       1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, non può essere inferiore a 690 euro;

b)       1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)       1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Il comma 4 dell’articolo 13 del TUIR riconosce detrazioni di maggiore importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età.

Più precisamente, qualora alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrano uno o più redditi di pensione, spetta a questi ultimi una detrazione d’imposta in luogo di quella di cui al precedente comma 3 (detrazioni per i redditi di pensione) e non cumulabile con quella prevista dal comma 1 per i redditi di lavoro dipendente.

Tale detrazione ammonta a:

a)       1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, deve essere comunque non inferiore a 713 euro;

b)       1.297 euro, aumentati del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia compreso tra 7.751 e 15.000 euro;

c)       1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste, per questo tipo di lavoro, dal comma 1 del nuovo articolo 13, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono quelle appresso indicate (comma 5 dell’articolo 13 del TUIR). Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 4:

a)       1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)       1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

 

I numeri 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 15, inserendo il comma 1-bis all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 (TUIR), introducono una ulteriore detrazione IRPEF per figli a carico qualora il numero degli stessi sia non inferiore a quattro, nonché il rimborso della ulteriore detrazione introdotta nel caso di incapienza.

 

Come già indicato in precedenza, l’articolo 12 del TUIR reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali per carichi di famiglia. In particolare, i commi 1 e 4 individuano gli importi teorici e la formula da applicare per la determinazione della detrazione spettante per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico. Il comma 2 stabilisce che sono considerati a carico i soggetti che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 2.840 euro annui. Il comma 3 precisa che la misura della detrazione è riferita all’intero anno e che deve essere rapportata ai mesi qualora il requisito per essere considerato a carico cessi nel corso dell’anno.

 

Ai sensi del numero 1) l’ulteriore detrazione è fissata in misura pari a 1.200 euro annui ed è da ripartire in quote uguali tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, in caso di separazione, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Inoltre, se uno dei due coniugi è a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo.

 

La circolare n. 1/E emanata dall’Agenzia delle entrata in data 9 gennaio 2008 precisa che l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che, pertanto, non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

La medesima circolare, inoltre, ritiene che il beneficio fiscale trovi applicazione nell’intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno. Pertanto, l’ulteriore detrazione trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Infine, la circolare ritiene che, trattandosi di “ulteriore detrazione”, il beneficio spetta solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

 

Il numero 2) reca una norma di coordinamento diretta a stabilire che, analogamente a quanto previsto per le altre detrazioni dell’articolo 12 del TUIR, per essere considerati a carico i soggetti devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini della determinazione del reddito, sono computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

La citata circolare n. 1/E precisa che il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale.

 

Il numero 3), infine, stabilisce che in caso di incapienza, è riconosciuto un credito al contribuente in misura corrispondente alla quota del beneficio fiscalmente non detratta.

L’incapienza si verifica se la somma delle detrazioni fiscali, ivi incluse – oltre a quelle per carichi di famiglia – quelle per tipologia di reddito di lavoro (articolo 13 del TUIR), quelle per oneri detraibili (articolo 15 del TUIR), quelle per canoni di locazione (articolo 16 del TUIR) nonché ogni altra detrazione prevista da altre disposizioni normative, è superiore all’imposta lorda dovuta.

In merito alle modalità di erogazione delle somme da corrispondere agli incapienti, si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia, relativamente al quale la norma non indica il termine per l’emanazione.

 

La sopra citata circolare n. 1/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce che il sostituto d’imposta è tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l’ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007 l’ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal dipendente.

 

Il numero 4) della lettera a) e la lettera b) del comma 15 recano disposizioni fiscali in favore dei contribuenti che dichiarano il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Si stabilisce, infatti, che ai fini della determinazione dell’importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del TUIR, non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

In particolare, il numero 4) inserisce nell’articolo 12 TUIR il nuovo comma 4-bis, in base al quale, per la determinazione della detrazione fiscale effettivamente fruibile di cui al comma 1, in luogo del “reddito complessivo” deve essere utilizzato “il reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3- bis”.

 

La lettera b) del comma 10 dispone l’inserimento nell’articolo 13 TUIR del nuovo comma 6-bis, in base al quale, ai fini del presente articolo, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui al sopra illustrato articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

 


 

Articolo 1, commi 17-19
(Proroga al 2008-2010 della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari)

 


17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all’articolo2, comma 5, dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all’articolo9, comma 2, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.


 

 

I commi da 17 a 19 dell’articolo 1 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.

In particolare, i commi 17 e 19 prorogano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF e il comma 18 proroga l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

 

Il comma 17 dispone la proroga della detrazione IRPEF che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Ai sensi del comma 19, la detrazione fiscale di cui al comma 17 spetta solo se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.

Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.

Gli interventi oggetto della proroga di cui al comma 17 sono:

a)      gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e successive modificazioni, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010[16];

b)      agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della finanziaria 2002 (L. n. 448/2001), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, se eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

La relazione illustrativa del Governo precisa che la fattispecie in esame si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.

 

Il comma 18 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 10 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed in particolare:

a)      interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b)      interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c)      interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d)      interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

La relazione illustrativa del Governo sottolinea che la proroga concessa dal comma 18 in commento “è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro”.

 

Ai fini della proroga dell’aliquota agevolata IVA non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera.


 

Articolo 1, commi 20-24
(Proroga al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)

 


20. Le disposizioni di cui all’articolo1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corri­spondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo1, comma 2, deldecreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo61dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona
climat.

Strutt.
opache
verticali

Strutture opache orizzontali

Finest. compr. infissi

 

 

Coper.

Pavim.

 

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’appli­cazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sosti­tuzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

I commi da 20 a 24 dell’articolo 1 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347, 353, 358 e 359 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

 

Si segnala, peraltro, che il comma 6, lettera a) dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) introduce la facoltà per i Comuni di applicare un’aliquota agevolata ICI relativamente agli immobili nei quali si effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica.

 

Il comma 344 della legge 296/2006 ha disposto una detrazione IRPEF pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[17] emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.


La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.

 

Rapporto di forma dell’edificio

Zona climatica

 

A

B

C

D

E

F

S/V

fino a
600
GG

a
601
GG

a
900
GG

a
901
GG

a
1400
GG

a
1401
GG

A
2100
GG

a
2101
GG

a
3000
GG

oltre
3000
GG

Valori limite vigenti

<0,2

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

>0,9

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

valori limite applicabili dal 1° gennaio 2008

<0,2

9,5

9,5

14

14

23

23

37

37

52

52

>0,9

41

41

55

55

78

78

100

100

133

133

valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010

<0,2

8,5

8,5

12,8

12,8

21,3

21,3

34

34

46,8

46,8

>0,9

36

36

48

48

68

68

88

88

116

116

 

I valori limite riportati in tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a)       S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b)       V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

 

Il comma 345 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella allegata alla legge finanziaria 2007, come modificata dal comma 23 dell’articolo 1 della legge in commento (v. infra)[18].

 

Il comma 346 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

 

Il comma 347 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

 

Il comma 348 ha stabilito, inoltre, le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:

a)       l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;

b)       l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.

L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L’attestato ha una validità temporale di dieci anni.

Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.

Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.

 

Il comma 349 rinvia, in merito alle definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005.

L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che è stato emanato il 19 febbraio 2007 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).

Tra l'altro l'articolo 10 del decreto dispone che la detrazione prevista dalle norme in esame non è cumulabile con le altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi (le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie previste ai sensi della legge 449/1997 ) mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato al riguardo la circolare interpretativa 31 maggio 2007 n. 36.

 

I commi 353, 358 e 359 della finanziaria 2007 introducono una detrazione fiscale per le spese, effettuati entro il 31 dicembre 2007, relative a:

-          sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353). La detrazione è pari al 20% delle spese e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun apparecchio;

-          acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 358). La misura della detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo massimo di 1.500 euro per motore;

-          acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 359). La detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo non superiore a 1.500 euro per intervento.

Ai sensi del comma 360, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359 e le modalità applicative delle relative disposizioni sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 20 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:

§      spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

§      spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

§      spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

§      spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007). La norma in esame, inoltre, estende il beneficio di cui al citato comma 347 anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009.

Ai sensi del comma 286 dell’articolo 1 della legge in esame, alla cui scheda si rinvia, l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste nel richiamato comma 347 della finanziaria 2007 è esteso alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Gli impianti a condensazione, per i quali il ddl finanziaria già prevedeva il beneficio fiscale, consentono, rispetto a quelli non a condensazione, un maggiore risparmio energetico in quanto riutilizzano i gas combustibili emessi dalla caldaia medesima.

 

Il comma 21 prevede un’autorizzazione di spesa in misura pari a 2 milioni di euro annui relativamente alla detrazione fiscale sulle caldaie non a condensazione. A tal fine rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la individuazione delle modalità per il riconoscimento dei benefici.

 

Il comma 24 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici disposta dal comma 20 dell'articolo in esame.

In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge 296/2006) per:

§      gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

§      l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1).

 

Il primo periodo del comma 22 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Il decreto cui fa riferimento la norma in esame corrisponde ad un decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico emanato in attuazione del comma 349 della finanziaria 2007 e contenente modalità applicative relativamente ai commi da 344 a 348 della finanziaria 2007.

In data 19 febbraio 2007, oltre al decreto richiamato dalla norma, è stato emanato anche un altro decreto interministeriale, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

 

Il secondo periodo del comma 22 prevede una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

L’utilizzo del termine “corrispondentemente ridotte” ed il richiamo ad un decreto ministeriale di variazioni di bilancio, sembrerebbe indicare che l’applicazione all’articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 reca un onere, il cui ammontare tuttavia non viene indicato.

Per quanto riguarda le risorse della legge n. 488 del 1992 per le agevolazioni alle attività produttive, si ricorda che esse sono assegnate dal CIPE in sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per essere poi trasferite all’apposito piano di gestione del Fondo unico incentivi alle imprese, ora confluito, ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 nel Fondo per la competitività e lo sviluppo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 luglio 2007, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo per il 2007 non risultano essere assegnate risorse alla legge n. 488 (il decreto ha confermato, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate l’assegnazione di 135 milioni per il 2007 per gli interventi della programmazione negoziata (contratti di programma).

 

Il comma 23 sostituisce la tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007. La nuova tabella proposta, di seguito indicata, inverte i valori per i pavimenti e la copertura nell’ambito delle strutture opache orizzontali. La modifica è effettuata per correggere un errore materiale.

 

La nuova tabella 3 vigente è la seguente:

 

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

 

 

Copertura

Pavimenti

 

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 


 

Articolo 1, commi 25-28
(Aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili
in aree di edilizia residenziale)

 


25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento».

26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

27. All’articolo36deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.


 

 

I commi da 25 a 28 dell’articolo 1 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

 

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) dispone che ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223/2006, come modificato in sede di conversione, dispone l’abrogazione del citato comma 3 il quale, tuttavia continua ad applicarsi “per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione”.

 

La norma introduce un nuovo regime di imposizione indiretta per tali trasferimenti fissando l’imposta di registro in misura pari all’1%, l’imposta ipotecaria in misura pari al 3% e l’imposta catastale in misura all’1%.

 

In particolare, il comma 25, inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro[19], dispone l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

 

L’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986 contiene un elenco di trasferimenti di beni immobili, distinti per tipologia di bene e per natura dei soggetti contraenti, individuano per ciascuna fattispecie la misura dell’imposta di registro da applicare. In particolare, per il trasferimento di diritti reali su immobili, di fabbricati e di terreni agricoli le aliquote ordinarie previste sono pari a, rispettivamente, 8%, 7% e 15%. La norma prevede, poi, alcune aliquote agevolate che riguardano: il trasferimento di immobili di particolare interesse storico, artistico e archeologico (3%); il trasferimento di abitazioni non di lusso[20] (3%); il trasferimento di fabbricati esenti da IVA in favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni[21] (1%). Infine, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro) relativamente a: trasferimenti in favore dello Stato, enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane, trasferimento di beni immobili situati all’estero o diritti reali sugli stessi, trasferimenti in favore di ONLUS e di istituzioni riordinate in aziende di aziende di servizi[22].

 

Rispetto alla normativa vigente, l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%:

§      viene estesa a quelli destinati all’edilizia residenziale, non essendo più richiesto il requisito della convenzione;

§      viene introdotta la condizione in base alla quale l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

Il comma 26 modifica l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali[23], prevedendo l’applicazione dell’imposta ipotecaria, con aliquota al 3 per cento, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

 

Rispetto alla normativa vigente:

§      alle trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale convenzionata si applicherebbe, in luogo dell’imposta in misura fissa (di cui all’articolo 36, comma 15 del DL n. 223/2006, abrogato dal comma 27 dell’articolo in esame), l’aliquota del 3%;

§      le trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale non convenzionata sarebbero soggette all’aliquota ridotta del 3%.

 

Il comma 27 prevede, a fini di coordinamento, l’abrogazione del citato comma 15 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006 ha abrogato l’articolo 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), con la sola eccezione dei trasferimenti di immobili siti in piani particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata. Il regime agevolato introdotto con la legge finanziaria 2001 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

 

Il comma 28, infine, stabilisce che le nuove misure di imposte introdotte nei commi da 25 a 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati nonché alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 


 

Articolo 1, commi 29-30
(Compensazioni orizzontali per lavoro autonomo
e imprese in contabilità semplificata)

 


29. L’articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’eser­cizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’e­sercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella propor­zione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.


 

 

Il comma 29 dell’articolo 1, sostituendo l’articolo 8 del DPR n. 917 del 1986[24], modifica il regime di deducibilità e riporto delle perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilità semplificata, di cui all’articolo 66 del TUIR, o attività di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici o associazioni.

Il testo previgente dell’articolo 8 del TUIR, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, recava disposizioni generali sulle perdite applicabili anche dalle c.d. imprese minori e dai professionisti. Si trattava, in sostanza, della possibilità di portarle in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo, solo in presenza e nei limiti in cui esistono redditi della stessa natura (c.d. compensazione verticale). La quota non portata in deduzione per incapienza, poteva essere dedotta da redditi della stessa natura, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto (c.d. riporto in avanti).

 

In particolare, si dispone che le citate perdite:

§      possono essere portate in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF, anche da redditi di natura diversa realizzati dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta (c.d. compensazione orizzontale);

§      non possono più essere riportate in avanti, per la quota che non trova capienza nell’anno.

La nuova formulazione proposta ripristina, a decorrere dal 2008, il testo vigente fino al 31 dicembre 2005[25].

 

Ai sensi del comma 30, la novella di cui al sopra illustrato comma 23 sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008.


 

Articolo 1, comma 31
(Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nel caso in cui il beneficiario del trasferimento sia il coniuge)

 

31. All’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

 

 

Il comma 31 dell’articolo 1 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali.

La norma interviene modificando l’articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346[26] ai sensi del quale non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti sopra indicati, effettuati in favore dei discendenti, anche tramite i patti di famiglia[27] di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni) dispone, in merito alla sopra indicata esenzione, che nel caso di quote sociali e azioni di società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile[28].

A questo proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha chiarito (punto 12.1) che, qualora la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione in commento spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo. L’agevolazione spetta sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà.

Condizione per fruire dell’esenzione è che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, assumendo impegno in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.

Il mancato rispetto di questa condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa pecuniaria per ritardati od omessi versamenti[29] oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Non è espressamente disciplinata l’ipotesi in cui l’inosservanza della condizione (cessazione dell’attività dell’impresa, perdita del controllo) derivi da fatto non imputabile alla volontà del beneficiario dell’esenzione. L’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce per altro, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore

 

In materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, l’Agenzia delle entrate ha recentemente emanato la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 diretta a fornire chiarimenti in merito alla reintroduzione delle suddette imposte con particolare riferimento al regime di imposizione applicabile ai trust e ai “vincoli di destinazione”.

In ogni caso si sottolinea che, come disposto dall’articolo 2, comma 50, del decreto legge n. 262/2006, per quanto non diversamente stabilito da successive disposizioni e ove compatibili, si applicano le disposizioni del Testo unico sulle successioni e donazioni[30] vigente alla data del 24 ottobre 2001, ossia al giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 383/2001 che ha disposto la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni.


 

Articolo 1, comma 32
(Esenzione per i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti)

 

32. Al primo comma dell’articolo15deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».

 

 

Il comma 32 dell’articolo 1, estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973[31] alle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003[32].

 

L'articolo 5 del decreto legge n. 269/2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con il compito di concedere finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato, e di concedere finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche, a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta non assistite dalla garanzia dello Stato ed effettuate esclusivamente attraverso investitori istituzionali.

In particolare, la lettera b) del comma 7 ha per oggetto la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, per opere, impianti, reti e dotazioni relativi alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. La raccolta di fondi da destinare ai finanziamenti, da effettuare esclusivamente presso investitori istituzionali, è effettuata attraverso l’emissione di titoli e, più in generale, l’assunzione di finanziamenti e l’effettuazione di altre operazioni finanziarie. Rispetto a questi strumenti di raccolta è espressamente esclusa la garanzia dello Stato ed è stabilito il divieto per la CDP S.p.A. di raccogliere fondi rimborsabili a vista.

 

Il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative e le imposte ipotecarie e catastali.

 

Per quanto riguarda la tipologia dei finanziamenti e degli atti ad essi inerenti, ai sensi della lettera b) richiamata dalla norma, il beneficio si applica alle operazioni a medio e lungo termine relative ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

 


 

Articolo 1, commi 33-34
(Modifiche alle regole di determinazione del reddito d’impresa, decorrenza e periodo transitorio)

 


33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8»;

b) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Interessi passivi) – 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’am­montare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all’articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

e) all’articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all’articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»;

g) all’articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5»;

h) all’articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l’articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’e­sercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assu­mono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo1deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capo­gruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalente­mente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo3, comma 115, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo1, comma 465, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al conso­lidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.»;

8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all’articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.»;

n) all’articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento deter­minate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammorta­mento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.»;

o) all’articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

p) all’articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all’articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all’articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l’articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) – 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

t) all’articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) all’articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6»;

v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

z) dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate) – 1. Nell’ipotesi di inter­ruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consoli­damento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

aa) all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96».

34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del predetto testo unico, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l’applica­zione in via transitoria delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere discono­sciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili. L’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguar­dante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.


 

 

I commi da 33 a 95 dell’articolo 1 intervengono sulla disciplina di determinazione del reddito d’impresa nonché il regime di tassazione diretta per le società (IRES e IRAP) prevedendo:

1.      modifiche ai criteri di deducibilità degli oneri diretti ad ampliare la base imponibile con riferimento al reddito d’impresa sia per quanto riguarda i soggetti IRPEF, sia per quanto riguarda i soggetti IRES;

2.      armonizzazione del risultato economico ai fini del bilancio civile con il reddito imponibile ai fini fiscali;

3.      riduzione dell’aliquota IRES che viene ridotta dal 33% al 27,5%;

4.      riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%.

La relazione illustrativa afferma che le modifiche sono finalizzate, in primo luogo, all’allineamento con le tendenze dei maggiori paesi europei e anche con le raccomandazioni della Commissione Europea.

Inoltre, la relazione precisa che la riforma proposta persegue anche altre finalità quali quelle della semplificazione, razionalizzazione e trasparenza del prelievo fiscale. Infatti la “complessità della disciplina sul reddito d’impresa, oltre a generare, soprattutto per le imprese di grandi dimensioni, maggiori costi di procedure e adempimenti e, per il fisco, maggiori difficoltà in sede di accertamento, rende molto difficoltoso stabilire l’effettivo carico tributario gravante sulle imprese. Ciò comporta per gli investitori l’impossibilità di operare immediati raffronti con gli altri sistemi di tassazione”.

 

Appare opportuno segnalare che alcune modifiche concernenti l’ampliamento della base imponibile interessano, oltre alle società, anche i soggetti IRPEF. Il provvedimento in esame non ha introdotto, diversamente dall’IRES, una riduzione dell’aliquota IRPEF; tuttavia, in favore delle persone fisiche che dichiarano redditi d’impresa ha introdotto la facoltà di optare, in presenza di specifici requisiti, per la tassazione separata del reddito d’impresa applicando un’aliquota (27,5%) uguale a quella IRES (articolo 1, commi da 40 a 42, alla cui scheda si rinvia).

Per i soggetti che non possono fruire di tale regime o non ne hanno convenienza la norma sembrerebbe comportare, rispetto al regime vigente, un aggravio dell’imposizione fiscale.

Aliquota IRES

La disposizione contenuta nella lettera e) del comma 33, modificando l’articolo 77 del TUIR, riduce l’aliquota IRES dal 33% al 27,5%.

La nuova aliquota, ai sensi del comma 34, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

Regime fiscale degli interessi passivi

La nuova disciplina in materia di deducibilità degli interessi passivi entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

La normativa previgente disponeva dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d’impresa sia nel Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche)[33] sia nel Titolo II (imposta sul reddito delle società). Con riferimento a quest’ultimo, si segnala:

-        contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization). A tal fine con l’articolo 98 del TUIR si stabiliva un limite alla deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti. In linea generale, l’indeducibilità operava quando l’ammontare medio dei finanziamenti era superiore agli apporti di capitale da parte dei soci. La norma intendeva evitare che le società, qualora necessitino di risorse finanziarie, si indebitassero in eccesso traendo vantaggi sia da un punto di vista fiscale (per la deducibilità degli interessi passivi) sia in termini di rischio (in quanto non incrementano il capitale sociale, ossia il capitale soggetto al rischio d’impresa);

-        pro-rata patrimoniale, che prevedeva un ulteriore limite alla deducibilità degli interessi da applicare qualora l'impresa possedesse delle partecipazioni esenti iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello del proprio patrimonio netto contabile, risultante dal medesimo bilancio. In questo caso, l’articolo 97 del TUIR stabiliva che gli interessi passivi, ai quali era già stata applicata la thin capitalization di cui all’articolo 98, erano indeducibili per la quota corrispondente al rapporto tra l’eccedenza delle partecipazioni esenti rispetto al patrimonio netto e il valore corrispondente alla differenza tra il totale attivo dedotto del patrimonio netto e del valore dei debiti commerciali;

-        pro-rata generale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del TUIR. In particolare, il comma 1 dell’articolo 96 disponeva che la quota di interessi passivi che residuava dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 era deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Il comma 2 dell’articolo 96 individuava le fattispecie di componenti positive che non rilevavano o che rilevavano in misura parziale per la determinazione del rapporto di cui al comma 1. Ai sensi del comma 3, se la società aveva riscosso interessi o altri proventi esenti relativi a obbligazioni pubbliche o private acquisite dopo il 28 novembre 1984, gli interessi passivi non erano ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

 

La lettera i) del comma 33 sostituisce interamente l’articolo 96 del TUIR sopra richiamato, introducendo una nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.

La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 del TUIR i quali, infatti, sono abrogati dalla successiva lettera l).

Il nuovo articolo 96 dispone:

§      gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati realizzati nel medesimo periodo d’imposta (comma 1). Ai sensi del comma 34 dell’articolo 1 in commento, il limite massimo di deducibilità è incrementato, per i primi due anni di applicazione, rispettivamente di 10.000 euro e 5.000 euro;

§      l’eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (comma 1). Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, come risultanti dal conto economico di esercizio, escluse le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni leasing relativi a beni strumentali; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti (comma 2);

§      la possibilità di utilizzare, dal 2011, la quota di risultato operativo lordo prodotto a decorrere dal 2010 non utilizzato per la determinazione del limite massimo di deducibilità(comma 1).

La relazione di accompagnamento all’emendamento governativo afferma che la disposizione è diretta a tutelare i soggetti che realizzano un risultato operativo lordo alto e interessi passivi bassi. In questo caso, è stato previsto un meccanismo che permette a tali soggetti di riportare in avanti la parte del risultato operativo rimasta non sfruttata;

§      ai fini dell’articolo in esame, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria mentre sono esclusi quelli aventi natura commerciale (comma 3)[34].

In particolare, la norma si riferisce ai contratti di mutuo, ai contratti leasing, ai prestiti obbligazionari o emissione di titoli similari e ad ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

§      in deroga a quanto indicato nel punto precedente, per i soggetti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, sono considerati interessi attivi, rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, purché connessi al ritardato pagamento dei corrispettivi (comma 3).

La relazione illustrativa afferma che tale deroga ha lo scopo di risolvere il problema delle imprese abitualmente operanti con le pubbliche amministrazioni e che, quindi, si trovano spesso esposte al problema dei ritardati pagamenti e della conseguente esigenza di ricorrere al debito;

§      le eccedenze di interessi passivi indeducibili in un determinato periodo di imposta possono essere dedotte dal reddito dei successivi periodi di imposta, (c.d. riporto in avanti), qualora, negli esercizi successivi, il risultato operativo sia capiente. In altre parole, il riporto in avanti trova applicazione solo se e nei limiti in cui, negli esercizi successivi l’eventuale eccedenza dei componenti negativi rispetto a quelli positivi sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza (comma 4)[35].

§      sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 87/1992[36], le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi le società consortili di cui all’articolo 96 del DPR n. 554/1999, le società di progetto di cui all’articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006, le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge n. 240/1990 e le società a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, e teleriscaldamento e impianti per lo smaltimento e la depurazione (comma 5).

L’articolo 96 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) stabilisce che, dopo l’aggiudicazione, le imprese riunite possono costituire tra loro una società consortile per l’esecuzione unitaria, anche parziale, dei lavori appaltati.

L’articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dispone che il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere la facoltà, per l’aggiudicatario, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto deve avere un capitale sociale non inferiore a quello indicato nel bando e diventa la concessionaria in quanto subentra nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

§      sono incluse nell’ambito soggettivo le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria (c.d. holding industriali) (comma 5);

§      restano ferme, in ogni caso, le regole generali di indeducibilità disposte dall’articolo 90, comma 2 (relativamente agli immobili non strumentali), dall’articolo 110, comma 7 (relativamente alle operazioni con imprese residenti in paesi esteri con i quali sono stati stipulate convenzioni contro le doppie imposizioni), dall’articolo 110, comma 10 (relativamente ad operazioni con imprese residenti in paesi aventi regime fiscale privilegiato), dall’articolo 3, comma 115 della legge n. 549/1995[37] (tasso di rendimento effettivo su obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti superiore ai limiti fissati al DPR n. 600/1973, articolo 26, comma 1) e dall’articolo 1, comma 465 della legge n. 311/2004[38] (interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative) (comma 6);

In merito alla indeducibilità relativa agli immobili non strumentali, si rinvia a quanto disposto dal comma 35 dell’articolo in esame il quale, recando norma di interpretazione autentica, afferma che gli interessi passivi corrisposti su finanziamenti per l’acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90.

§      in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale (comma 7);

§      la disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel consolidato mondiale. Pertanto, ai soli effetti della individuazione della capienza per la deducibilità degli interessi passivi, possono essere incluse anche le società estere; in tal caso nella dichiarazione dei redditi devono essere espressamente indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera (comma 8).

La relazione allegata all’emedamento governativo afferma che tale modifica è finalizzata a non discriminare le eventuali acquisizioni di partecipazioni estere prevedendo l’utilizzo, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, dell’eventuale margine di capienza presente in imprese estere controllate.

 

La lettera b) del comma 33 sostituisce l’articolo 61 del TUIR, recante la disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF. La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 del TUIR i quali, pertanto, sono abrogati dalla successiva lettera c).

 

Prima di esaminare il contenuto degli articoli 61, 62 e 63 del TUIR, si ricorda che ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del TUIR, il reddito d’impresa ai fini IRPEF è determinato, ove non diversamente disposto, secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti).

Ai sensi dell’articolo 61 gli interessi passivi pagati dall’imprenditore devono essere computati nella determinazione del reddito d’impresa e non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15[39].

Inoltre, analogamente alle disposizioni per i soggetti IRES, gli articoli 62 e 63 recano la disciplina il pro-rata patrimoniale e il contrasto all’utilizzo della sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization) per i soggetti IRPEF.

Il nuovo articolo 61 dispone, al comma 1, la parziale deducibilità degli interessi passivi inerenti l’esercizio di impresa.

In particolare, si prevede che tali oneri sono deducibili per la parte corrispondente al coefficiente ottenuto dividendo la somma dei ricavi, degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa nonché dei ricavi che non vi concorrono perché esclusi, per l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. In altre parole, la quota indeducibile degli interessi passivi è proporzionale alla quota dei ricavi e proventi esenti rispetto al totale dei ricavi e proventi.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 61 dispone che la parte di interessi passivi non deducibili ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

 

La lettera d) del comma 33 espunge dall’articolo 66, comma 3, TUIR il rinvio all’articolo 96 del TUIR.

Con tale modifica, il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, di cui al riformulato articolo 96 del TUIR, non si applica alle imprese minori.

 

La lettera aa) del comma 33, aggiungendo un periodo al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, estende agli interessi passivi portati in avanti, perché indeducibili nell’esercizio di riferimento, lo stesso trattamento limitativo delle perdite nell’ambito delle operazioni di fusione o scissione.

Il comma 7 dell’articolo 172 del TUIR reca disposizioni antielusive in materia di fusioni e scissioni societarie. In particolare, si dispone che le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per un ammontare non superiore al rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.

La relazione illustrativa sottolinea come tale previsione abbia una funzione antielusiva, al fine di evitare che le operazioni societarie straordinarie siano fatte con lo scopo di “subentrare nel diritto della deduzione a titolo di interessi portati a nuovo”.

 

In materia di regime fiscale degli interessi passivi, il comma 33 in esame reca, infine, disposizioni di coordinamento tra la normativa previgente e le modifiche introdotte.

In particolare, la lettera a) del comma 33 modifica l’articolo 56, comma 2 del TUIR concernente la determinazione delle perdite d’impresa che possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Ai sensi del previgente comma 2 dell’articolo 56 la perdita d’impresa, “al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6 è computata in deduzione del reddito complessivo”.

La modifica è diretta ad includere nel comma 2 dell’articolo 56 il riferimento all’articolo 61 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 33 in esame nonché ad espungere i rinvii all’articolo 96 e all’articolo 109, comma 6 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche introdotte dalla lettera i) del comma 33 in esame.

L’articolo 109 del TUIR reca disposizioni concernenti “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”. In particolare, il comma 6 dispone che qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 96 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

 

La lettera g), numero 2) del comma 33 modifica il comma 1 dell’articolo 84 del TUIR espungendo i rinvii all’articolo 96 e all’articolo 109, comma 6 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche introdotte dalla lettera i) del comma 33 in esame.

Regime delle perdite

Le norme in esame modificano la disciplina in materia di deducibilità e riporto delle perdite d’impresa.

 

Appare opportuno ricordare che i commi 29 e 30 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia), riformulando l’articolo 8 del DPR n. 917/1986, hanno modificato la disciplina delle perdite realizzate dalla imprese minori e dai lavoratori autonomi.

 

Le modifiche complessivamente introdotte sono dirette ad unificare la disciplina della deducibilità delle perdite realizzate prevedendo, in linea generale, il passaggio da un regime di compensazione orizzontale (nel quale le perdite sono sommate algebricamente agli altri redditi realizzati nell’esercizio ed è escluso il riporto in avanti delle perdite non dedotte) ad un regime di compensazione verticale (nel quale le perdite possono essere dedotte esclusivamente da redditi della stessa natura realizzate dai medesimi soggetti e possono essere dedotte anche negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto).

Ai fini di una ricognizione della normativa in materia di deducibilità delle perdite si segnala:

-        l’articolo 8 del TUIR, riformulato dai commi 29 e 30 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, ai sensi del quale le perdite delle società di persone si imputano a ciascun socio in proporzione alle loro quote (comma 2). Inoltre, le perdite di imprese e quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone o associazioni possono essere computate in diminuzione dai relativi redditi; in caso di incapienza è ammesso il riporto in avanti negli esercizi successivi ma non oltre il quinto (comma 3);

-        l’articolo 56, comma 2, del TUIR ai sensi del quale la perdita d’impresa, determinata in base alla normativa fiscale, può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, ossia in base al regime della compensazione verticale;

-        l’articolo 84 del TUIR disciplina il riporto della perdita per i soggetti IRES precisando che la perdita realizzata, determinata in base alla normativa fiscale, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l’importo che trova capienza nel reddito imponibile in ciascuno di essi (comma 1). Il periodo del riporto è illimitato se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione se si riferiscono ad una nuova attività produttiva (comma 3);

-        l’articolo 101, comma 6, del TUIR prevede l’applicazione della compensazione verticale delle perdite attribuite per trasparenza da società di persone a società di capitali.

 

La lettera m) del comma 33 interviene sull’articolo 101 del TUIR recante disposizioni in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite subite dai soggetti IRES.

In particolare, viene sostituito il comma 6 dell’articolo 101 al fine, da un lato, di confermare la disciplina vigente relativa alle perdite attribuite per trasparenza da società in nome collettivo e in accomandita semplice a società di capitali (c.d. compensazione verticale), e dall’altro lato di limitare l’ambito di deducibilità in quanto tali perditesono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

 

La nuova disciplina entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

 

La relazione illustrativa rileva come tale disposizione sia volta a prevenire comportamenti elusivi da parte di società di capitali tesi a concentrare su società di persone partecipate il sostenimento di interessi passivi, così da sottrarli alla disciplina del nuovo articolo 96 TUIR e da dedurli sottoforma di perdita attribuita per trasparenza.

Nella seguente tabella si riporta una esemplificazione dell’applicazione della normativa introdotta dalla citata lettera m).

Descrizione/Anno

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

Reddito(1) soc.partecipante

+ 300

+400

+500

+600

+700

+800

 

Reddito(1) soc.partecipata

-1.000

+100

+100

+200

+200

+300

 

Utilizzo perdite pregresse

0

-100

-100

-200

-200

-300

 

Perdita anno “n” indeducibile

 

 

 

 

 

 

-100

(1)Il segno “+” rappresenta un utile, il segno “-“ una perdita.

 

La lettera u) del comma 33 estende l’applicazione del nuovo comma 6 dell’articolo 101, come sostituito dalla precedente lettera m), anche alle società non residenti che partecipano alle società di persone residenti. Anche in tal caso, pertanto, le perdite attribuite per trasparenza sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa che ha generato le perdite.

La disposizione di cui alla lettera u) entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

 

La lettera a) del comma 33, oltre a recare norme di coordinamento relative alla disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, inserisce un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 56 del TUIR concernente la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF, stabilendo che alle perdite da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.

La relazione illustrativa all’emendamento governativo precisa che la modifica è diretta a chiarire che, nel caso in cui la partecipazione in una società di persone venga assunta da un’impresa individuale, resta fermo il regime attuale delle perdite imputate da tali società, cioè la concorrenza delle stesse alla formazione del reddito d’impresa. Ciò non consente alcuna elusione fiscale relativamente alla nuova disciplina degli interessi passivi in quanto la stessa trova applicazione in capo alla società partecipata e, di riflesso, al soggetto partecipante.

 

La lettera f) del comma 33 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell’articolo 83 del TUIR recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo.

La nuova disciplina entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2007.

 

L’articolo 83 dispone, nel testo previgente la modifica, che, ai fini della determinazione dell’imponibile IRES, è necessario apportare all’utile risultante dal bilancio civile le variazioni in base ai criteri di imputazione e deducibilità di natura fiscale.

Con la novella in commento, si specifica che, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

 

La lettera g), numero 1, del comma 33 interviene sull’articolo 84 del TUIR, recante la disciplina del riporto delle perdite, disponendo la soppressione del secondo periodo del comma 1, coordinandosi con quanto disposto dalla lettera f) del comma 33.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 34, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 84, nel testo previgente la modifica, la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi (primo periodo). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Nei periodi successivi, si stabilisce che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.

 

Si ricorda che il periodo soppresso era stato inserito dal comma 72 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) con decorrenza dal periodo di imposta 2007. Considerato che, in base al comma 34 del presente articolo 1, le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), n. 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ne consegue come il suddetto secondo periodo dell’articolo 84, comma 1, TUIR, rimanga del tutto privo di effetti pratici.

Regime degli ammortamenti

La lettera n) del comma 33 modifica l’articolo 102 del TUIR recante le modalità di ammortamento dei beni materiali.

 

L’articolo 102 del TUIR – nel testo previgente - dispone, in linea generale, che la quota ordinaria di ammortamento[40] deducibile ai fini fiscali deve essere di ammontare non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Il numero 1) della lettera n) abroga il comma 3 dell’articolo 102, che prevede la possibilità di elevare, per alcune categorie di beni, la misura massima di deducibilità delle quote di ammortamento (c.d. ammortamento accelerato e ammortamento anticipato).

Il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR disciplina l’ammortamento accelerato e l’ammortamento anticipato. L’ammortamento accelerato è consentito qualora si verifichi una più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore; in tal caso la misura massima di ammortamento, determinata ai sensi del comma 2, può essere superata in proporzione all’effettivo maggiore utilizzo del bene. L’ammortamento anticipato, invece, consente di aumentare la quota ordinaria di ammortamento fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi.

La nuova disciplina entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

Il comma 34 introduce una disciplina transitoria degli ammortamenti anticipati. In particolare, si dispone che in attesa della revisione generale dei coefficienti ordinari di ammortamento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applica la riduzione al 50% della quota ordinaria di ammortamento prevista per i beni, diversi dalle auto aziendali, acquistati o entrati in funzione nell’esercizio. La deroga introdotta non rileva ai fini della determinazione degli acconti delle imposte dirette dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

Il numero 2) della lettera n) sostituisce il comma 7 dell’articolo 102, recante le modalità di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario).

La nuova disciplina, ai sensi del comma 34, si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

In materia di ammortamento dei beni in leasing il comma 7 dell’articolo 102, nel testo previgente, dispone che la società che concede i beni in locazione, iscrive tra i componenti positivi i canoni di locazione e deduce annualmente quote di ammortamento ordinario essendo esclusa la possibilità di effettuare ammortamento anticipato.

Il soggetto utilizzatore del bene può dedurre i canoni di locazione in presenza delle seguenti condizioni:

-        per i beni mobili, il contratto leasing deve avere una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento;

-        per i beni immobili, oltre al requisito indicato nel punto precedente, la durata del contratto non deve essere, in ogni caso, inferiore a 8 anni e superiore a 15 anni;

-        per veicoli aziendali, il contratto leasing deve avere una durata non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento.

Con le modifiche introdotte dal nuovo comma 7, per quanto concerne le imprese utilizzatrici :

§      per i beni mobili e immobili, ai fini della deducibilità dei canoni leasing, la durata minima del contratto viene elevata dalla metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento;

§      per i beni immobili, inoltre, la durata del contratto non deve essere, in ogni caso, inferiore a 11 anni (in luogo di otto) e non superiore a 18 anni (in luogo di 15);

§      per i veicoli aziendali, viene riproposta la normativa vigente, che prevede, ai fini della deducibilità dei canoni, una durata del contratto leasing non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario;

§      per tutti i tipi di contrattisi dispone che la quota di interessi impliciti è soggetta alle limitazioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 (modificato dalla lettera i) del comma in esame).

Per quanto concerne le società concedenti, il nuovo comma 7 non ripropone il divieto di ammortamento anticipato. La modifica è da collegare all’abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 102 disposta dal punto 1 della lettera n) ed ha pertanto natura di coordinamento formale.

 

La lettera o) del comma 33, abrogando il comma 4 dell’articolo 102-bis (“Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate”), sopprime il divieto di ogni ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La norma dispone il coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera n).

La nuova disciplina, entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

 

La lettera p) del comma 33, modificando il comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, interviene sulla disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza.

La nuova disciplina entra in vigore, ai sensi del comma 34, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

Il comma 2 dell’articolo 108 del TUIR, nel testo previgente, reca disposizioni, nella parte modificata, relativa alla deducibilità delle spese di rappresentanza. In particolare, tali spese sono deducibili, nella misura di un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

 

In base alla modifica introdotta le spese di rappresentanza:

§      ai fini fiscali le spese di rappresentanza sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità da fissare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base della natura e della destinazione delle spese medesime, nonché del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.

Non risulta individuato il termine per l’emanazione del decreto;

§      sono deducibili interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute;

§      sono, in ogni caso, deducibili le spese relative all’acquisto di beni distribuiti gratuitamente (omaggi) se il valore unitario è inferiore a 50 euro. Rispetto alla normativa vigente, pertanto, viene aumentato il limite da 25,82 a 50 euro.

 

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, è stato soppresso il periodo che prevedeva la inclusione tra le spese di rappresentanza delle perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.

Deduzioni extra-contabili e svincolo di riserve in sospensione d’imposta

La lettera q) del comma 33 modifica la disciplina contenuta nell’articolo 109 del TUIR recante “Norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, intervenendo sui commi 4, 5 e 6.

In particolare, si dispone che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (comma 34), non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore, accantonamenti spese relative a studi e ricerche di sviluppo, canoni di leasing finanziario, ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico, pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fiscale.

Pertanto, l’innovazione in commento consiste nell’eliminazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili indicato nel quadro EC (prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi) per ammortamenti, accantonamenti e altri costi. Tale prospetto viene redatto quando i componenti negativi imputati al conto economico sono di ammontare inferiore a quelli consentiti dalla normativa fiscale; in tali casi, il maggiore componente negativo deducibile ai fini fiscali può essere dedotto in sede di dichiarazione dei redditi mediante apposita evidenziazione nel prospetto fiscale (quadro EC).

L’eliminazione del quadro EC comporta la necessità di effettuare una revisione della disciplina fiscale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. In proposito si rinvia alla scheda relativa ai commi da 58a 62dell’articolo in esame.

La riforma dell’IRES (D.Lgs. n. 344 del 2003) ha introdotto la possibilità di operare, relativamente agli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, delle deduzioni extracontabili.

Tale possibilità era stata indotta dalla scelta, operata con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003), di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale del bilancio, causato dalla possibilità di far concorrere al risultato di esercizio rettifiche di valore e accantonamenti per rischi e oneri operati per ragioni esclusivamente fiscali, ma privi, del tutto o in parte, di giustificazione secondo corretti principi contabili.

 

La lettera q), numero 1), abroga parzialmente l’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR riducendo i margini di ricorso alle deduzioni c.d. extracontabili le quali erano state introdotte in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 109, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi è ammessa solo se risultano imputati nel conto economico. In deroga a tale principio, sono deducibili, anche se non contabilizzati:

a)       quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente e non dedotti fiscalmente in conformità a norme fiscali;

b)       quelli deducibili per disposizione di legge. Relativamente ad alcune voci di costo (ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore, accantonamenti, spese relative a studi e ricerche di sviluppo, differenze tra i canoni leasing e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che ne derivano) si ammette la deducibilità, anche in assenza di imputazione al conto economico, se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC) risultano evidenziati l’importo complessivo, il valore civile e quello fiscali dei beni nonché i fondi di ammortamento. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 34, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è ammessa l’applicazione, in via transitoria, delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR.

Con particolare riferimento alle riserve in sospensione d’imposta, il comma 34, dispone la facoltà per il contribuente, di eliminare il vincolo di disponibilità, che non ne consente la distribuzione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva fissata in misura pari all’1% da versare entro il termine di scadenza per il pagamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Inoltre, si stabilisce che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla sopra illustrata lettera q), numero 1) del comma 33, decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possano essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, qualora non risultino coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, fatta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

La relazione illustrativa sottolinea come tale ultima disposizione sia finalizzata “a ostacolare comportamenti elusivi e in contrasto con la regola della continuità dei criteri contabili adottati (…). Essa, peraltro, assume anche portata di tutela della consistenza e veridicità del bilancio civilistico, essendo chiaramente volta a scoraggiare comportamenti anomali forieri di nuovi inquinamenti del risultato economico”.

 

Al riguardo si segnala come il successivo comma 48 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia, contenga disposizioni relative alla possibilità di riallineare i valori fiscali e civili corrispondenti alla deduzioni extracontabili, con versamento di un’imposta sostitutiva.

 

Si segnala che la norma non indica in luogo di quali imposte deve essere corrisposta l’imposta sostitutiva. Tuttavia, tenuto conto ai sensi del comma 51 dell’articolo 3 del provvedimento in esame, la ripresa a tassazione ai fini IRAP dei costi dedotti fiscalmente in via extracontabile, comporta lo svincolo delle riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto limitatamente alla quota IRAP, si ritiene che l’imposta introdotta in misura pari all’1% si intenda quale imposta sostitutiva dell’IRES.

 

La lettera q), numero 2), introduce modifiche al comma 5 dell’articolo 109 al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi introdotta al comma in esame.

Il comma 5 dell’articolo 109 del TUIR dispone, nel testo previgente le modifiche, che i componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili, in base al principio di inerenza, se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Qualora tali componenti siano riferibili indistintamente ad attività computabili e ad attività non computabili in quanto esenti, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota indeducibile dei costi parzialmente imputabili ad attività esenti, si sostituisce il rinvio al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96 (sostituito dalla lettera i) del comma in esame) con un nuovo meccanismo basato sul rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per un’analoga ragione, la lettera q), numero 3), abroga il comma 6 dell’articolo 109 TUIR.

La nuova disciplina, ai sensi del comma 34, entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Plusvalenza esenti

La lettera h) del comma 33 modifica il comma 1 dell’articolo 87 del TUIR, recante il principio della c.d. participation exemption o pex, elevando dall’84 per cento al 95 per cento la quota di esenzione delle plusvalenze.

Ai sensi del comma 34, la modifica introdotta produce effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per le plusvalenze realizzate dal 2008. Tuttavia, resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, recante la riforma dell’IRES).

 

L’articolo 87 del TUIR consente, a determinate condizioni, di considerare esenti, ai fini fiscali, le plusvalenze di cui all’articolo 86, relative alle partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti, fatta eccezione per quelle in società semplici o enti ad esse equiparate.

La misura dell’esenzione, nel testo previgente le modifiche, è fissata nel 91 per cento dell’ammontare della plusvalenza e, a decorrere dal 2007, nell’84 per cento.

 

Con la modifica in commento, l’esenzione viene elevata al 95 per cento, con conseguente riduzione della quota di tassazione dal 16 al 5 per cento.

In materia di plusvalenze esenti si segnala anche la modifica apportata all’articolo 87 del TUIR dalla lettera c) del comma 58dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) che ha ridotto, da 18 mesi a 12 mesi. il periodo minimo di possesso necessario per l’applicazione del regime di esenzione.

Consolidato nazionale e mondiale

Le disposizioni recate dalle lettere r), s), t), v), e z), comma 33, riguardano la materia del consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale.

 

Il consolidato nazionale e il consolidato mondiale sono stati introdotti con la riforma del sistema fiscale delle società (D.Lgs. n. 344 del 2003) al fine di prevedere il c.d. consolidamento degli imponibili. E’ infatti prevista la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Il consolidato nazionale disciplina i gruppi di imprese costituiti da società residenti, mentre il consolidato mondiale, interessa i gruppi cui appartengono anche le società non residenti.

Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo: dunque, la controllante, in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate, compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso e determinando così un reddito complessivo globale. La sua disciplina è contenuta negli artt. 117-129 del TUIR ed è integrata dal D.M. 9 giugno 2004. Si tratta di un regime opzionale: l’opzione ha la durata di tre esercizi ed è irrevocabile.

Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali. Nel consolidato mondiale l’opzione è vincolante per almeno cinque esercizi della controllante (non per tre, come per il consolidato nazionale) ed eventuali rinnovi sono validi per altri tre esercizi.

 

Le modifiche introdotte sono in parte conseguenti alle sopra illustrate innovazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi e, in parte di natura autonoma.

La ratio dell’intervento muove dalla considerazione che l’accesso al regime di consolidamento rappresenta un beneficio in sé e che, dunque, non siano necessari ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa: pertanto, si dispone l’eliminazione del beneficio sui dividendi, del beneficio sul pro-rata patrimoniale, e del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di singoli beni.

 

La lettera r) del comma 33 modifica l’articolo 119, comma 1, lettera d), TUIR, abbreviando il termine entro il quale va comunicato all’Agenzia delle entrate l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo in sede di consolidato nazionale.

La relazione illustrativa rileva come la suddetta modifica sia volta ad allineare la data di scadenza del versamento dell’IRES con quella di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo.

 

La lettera s) del comma 33 sostituisce l’articolo 122 del TUIR, prevedendo che la società o ente controllante debba presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo, secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.

 

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, ne consegue che la società o ente controllante non potrà più apportare alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le rettifiche di consolidamento di cui all’articolo 122 vigente, derivanti dai predetti benefici del consolidato ora soppressi.

 

La lettera t) del comma 33, abrogando l’articolo 134, comma 1, lettera a) del TUIR, sopprime, nell’ambito del consolidato mondiale ed in sede di calcolo del reddito imponibile di ciascuna controllata estera, il beneficio consistente nell’esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione per la tassazione secondo il meccanismo del consolidato mondiale.

 

La lettera v) del comma 33 abroga gli articoli 123 e 135 TUIR riguardanti, rispettivamente, i trasferimenti infragruppo nel consolidato nazionale e in quello mondiale.

Tali abrogazioni sono consequenziali alla soppressione del beneficio dei trasferimenti infragruppo in neutralità di singoli beni.

 

La lettera z) del comma 33 inserisce nel TUIR il nuovo articolo 139-bis, che disciplina nel dettaglio il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, nell’ipotesi di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.

 

Ai sensi del comma 2, l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) ed t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Altresì, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Rimane ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR.

Trattasi delle disposizioni in merito alla rideterminazione del reddito della società o ente controllante nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione; è previsto, infatti, che la rideterminazione per il recupero dei benefici utilizzati permanga, in via transitoria, anche dopo l’eliminazione dei benefici stessi.


 

Articolo 1, comma 35
(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili non strumentali)

 

35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

 

 

Il comma 35 dell’articolo 1, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

L’articolo 90, comma 1, del TUIR dispone che i redditi degli immobili, diversi da quelli strumentali o dai c.d. beni merce, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Il comma 2 del medesimo articolo 90 introduce una norma di indeducibilità assoluta ai sensi della quale non possono essere dedotte le spese e i costi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1.

 

Viene precisato che gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni non strumentali non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2, TUIR e, pertanto, sono deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale.

 

Sono da considerarsi indeducibili, in quanto rientrano nell’ambito dell’articolo 90, comma 2 del TUIR, gli interessi di finanziamento relativi alla gestione di detti immobili.

 


 

Articolo 1, comma 36
(Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari)

 


36. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplifi­cazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma restando, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.


 

 

Il comma 36 dell’articolo 1 dispone l’istituzione di una Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La Commissione ha il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative nel settore immobiliare dirette a semplificare e a razionalizzare il sistema vigente. In particolare, dovrà tenere conto delle differenze esistenti tra l’attività di gestione degli immobili e quella di costruzione anche al fine di prevedere la possibilità di introdurre disposizioni agevolative dirette ad incentivare la politica di sviluppo dell’edilizia abitativa.

La relazione di accompagnamento all’emendamento precisa che negli ultimi anni si sono succeduti molteplici interventi in materia di fiscalità immobiliare non perfettamente coordinati tra loro e in parte motivati da esigenze di gettito.

 

La norma precisa che le modifiche proposte potrebbero entrare in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

Le modifiche normative da proporre non devono, in ogni caso, intervenire sulla non rilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, di cui all’articolo 96 del TUIR. Si ricorda che tale articolo è stato sostituito dal comma 33, lettera i) dell’articolo 1 in esame (alla cui scheda si rinvia).


 

Articolo 1, comma 37
(Opzione per l’esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale)

 


37. L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, [primo periodo,] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo12deldecreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.(*)

------------------------

(*)  Comma così modificato dall’art. 38-bis, co. 2, lett. a) e b) del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.


 

 

Il comma 37 dell’articolo 1dispone chel’imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR[41], può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.

Il decreto legge n. 248/2007 (c.d. Mille proroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, è intervenuto, con l’articolo 38-bis, sulla norma in esame precisando, in primo luogo, che i beni immobili strumentali soggetti al regime agevolato in argomento sono quelli “posseduti” in luogo di quelli “utilizzati”.

In secondo luogo, il decreto legge n. 248/2007 ha esteso l’ambito di applicazione in quanto ha eliminato il riferimento ai soli beni indicati nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 43 del TUIR. In sostanza, in luogo della precedente formulazione che ammetteva al beneficio i soli beni immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l’esercizio di lavoro autonomo o di impresa, nella nuova formulazione possono essere esclusi dal patrimonio dell’impresa anche:

-             gli immobili strumentali delle imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato;

-             le strutture recettive destinate alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

 

L’imposta sostitutiva è pari al dieci per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la cui cessione è soggetta all’IVA, la misura dell’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al trenta per cento dell’IVA applicabile al valore normale dell’immobile, calcolata secondo l’aliquota propria del bene in questione.

Il valore normale degli immobili è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta per il calcolo delle rendite catastali, ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 70 del 1988[42], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1998, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.

L’imprenditore che si avvale delle disposizioni sopra illustrate è tenuto a versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997[43].

 

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso, si applica la disciplina prevista per le imposte sui redditi[44].

 

La materia del regime fiscale dei beni immobili strumentali delle imprese individuali è stata nel recente passato già oggetto di interventi. La legge finanziaria per il 2002 (n. 448 del 2001) aveva previsto un analogo regime all’articolo 3, commi da 4 a6. L'agevolazione, era stata inoltre già prevista dall’articolo 58 della legge n. 413/1991, e dall'articolo 30 della legge n. 449/97, poi prorogata dalla legge n. 133 del 1999 (collegato fiscale 1999).


 

Articolo 1, commi 38-39
(Utili distribuiti da soggetti IRES, plusvalenze e dividendi)

 

38. Al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzio­nalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

 

 

I commi 38 e 39 dell’articolo 1 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, una riduzione della tassazione in capo al socio.

L’articolo 1, lettera e) del comma 33, del provvedimento in esame dispone, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento.

 

A tal fine, il comma 38 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le rideterminazione proporzionale delle percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR.

Si segnala che il comma 33, lettera h) dell’articolo in esame prevede, relativamente al regime di esenzione sulle plusvalenze disposto dall’articolo 87 del TUIR, l’incremento dall’84 al 95 per cento della predetta quota di esenzione.

 

Ai sensi del citato articolo 47, comma 1, gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73 (ossia i soggetti passivi IRES), anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

Ai sensi del citato articolo 58, comma 2, le plusvalenze di cui all'articolo 87 (ossia quelle incluse nel regime di participation exemption o pex) non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

Ai sensi del citato articolo 59, gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73 (i soggetti passivi IRES), nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) (ossia i titoli similari alle azioni), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (ossia i contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza agli utili di un’impresa), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti.

Ai sensi del citato articolo 68, comma 3, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associati non residenti, che non siano similari ad azioni), per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

 

La relazione illustrativa evidenzia come non sia previsto alcun adeguamento per il trattamento dei dividendi nazionali pertinenti a partecipazioni non qualificate non detenute nell’esercizio di impresa e per le corrispondenti plusvalenze.

Si tratta, in particolare, dei dividendi relativamente ai quali, in luogo della tassazione ordinaria, si applica l’imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%.

L’adeguamento riguarderà, invece, i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni qualificate detenute da soggetti IRPEF privati e, in generale, tutti i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni detenute nell’esercizio di impresa.

 

Ai sensi del comma 39, la normativa transitoria e le decorrenze sono determinate con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 38.


 

Articolo 1, commi 40-42
(Opzione per la tassazione separata del reddito d’impresa e dei redditi da partecipazione in società di persone)

 


40. A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corri­spondente ai redditi prelevati o distribuiti.

41. L’opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applica­zione del regime opzionale.

42. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.


 

 

I commi da 40 a 42 dell’articolo 1 introducono la facoltà di optare per un regime di tassazione separata relativamente ai redditi di impresa percepiti da soggetti IRPEF (imprenditori individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice[45]). Obiettivo della norma è introdurre il principio della neutralità della tassazione dei redditi di impresa rispetto alla forma organizzativa delle imprese, favorendo al contempo i processi di capitalizzazione delle imprese soggette all’’IRPEF.

 

Il comma 40 stabilisce che - a decorrere dal periodo d’imposta 2008 - le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato – possano optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

 

In base all’articolo 55, comma 1, del TUIR, costituiscono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.[46], e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32[47] del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

In base all’art. 55, comma 2, sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

 

Tale disciplina agevolativa è comunque subordinata al mantenimento all’interno dell’impresa del reddito prodotto. Si prevede infatti che – in caso di successivo prelievo o distribuzione - i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

 

Al fine di rendere concretamente possibile la verifica sul rispetto di tale condizione il successivo comma 41 dispone che l’opzione di cui al comma 40 non sia esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata[48]. Tale condizione appare motivata dalla circostanza che solo la contabilità ordinaria consente di monitorare le variazioni del patrimonio dell’impresa.

 

E’ inoltre stabilito che – in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi – debba indicarsi il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e le altre componenti del patrimonio netto.

E’ altresì, previsto, con una formulazione che sembra configurare delle presunzioni assolute, che:

§      le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, sono considerate prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;

§      l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi;

§      in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

 

Il comma 42 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime d’imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

 


 

Articolo 1, commi 43-45
(Trasformazione dell’IRAP in tributo proprio regionale)

 


43. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente comma in conformità all’articolo3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell’articolo 4deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.

45. Fino alla emanazione dei regola­menti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 43 a 45 dell’articolo 1 recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione.

 

L’IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446 del 1997, è un’imposta gravante sulle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione e, ai sensi dell’articolo 15, il gettito è attribuito alle regioni nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta.

L’aliquota ordinaria IRAP per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo è fissata in misura pari al 4,25%; tuttavia, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto legislativo, le regioni possono variare la predetta aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale (articolo 16).

Sono soggetti passivi d’imposta anche le Amministrazioni pubbliche, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. Per tali soggetti, la base imponibile è rapportata al costo del lavoro dipendente e l’aliquota è fissata in misura pari all’8,5%.

 

Per un’analisi più approfondita della normativa vigente in materia di IRAP si rinvia alla scheda relativa ai commi da 50 a 52 dell’articolo 1 del provvedimento in esame che modificano i criteri per la determinazione della base imponibile IRAP e riducono la relativa aliquota, portandola dall’attuale 4,25 al 3,9 per cento.

 

Il comma 43 reca una norma transitoria secondo cui, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e a decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale.

L’articolo 119 della Costituzione, nella versione modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce alle regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa (comma 1). Altresì (comma 2), si prevede che regioni ed enti locali possano stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 

L’attribuzione della natura di tributo regionale deve essere effettuata assicurando il rispetto del Patto di stabilità interno e, in ambito europeo, dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’Unione europea. A tal fine, il comma in esame prevede la conferma di alcuni principi contenuti nel decreto legislativo n. 446/1997 ed in particolare dispone che le regioni:

1) dovranno confermare l’indeducibilità dell’IRAP per la determinazione della base imponibile fiscale statale;

2) non possono modificare le disposizioni concernenti ladeterminazione della base imponibile;

3) possono modificare gli altri parametri, quali l’aliquota, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dall’imponibile nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi statali.

 

Si dispone, infine, riproponendo l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del comma in esame in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[49].

I commi 158 e 159 della legge n. 662 del 1996 stabiliscono che le regioni ad autonomia speciale provvedano con propria legge, nel rispetto dei rispettivi statuti, a dare attuazione ai decreti di cui ai commi da 143 a 149 della medesima legge 662 (commi che si riferiscono, a loro volta, ad una serie di decreti legislativi delegati, adottati dal Governo, contenenti disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, al fine di riformare il sistema tributario).

 

Il comma 44 stabilisce che, con accordo concluso a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, venga approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP istituita con legge regionale.

Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni.

In ogni caso, al fine di evitare incrementi di costi, il regolamento dovrà obbligatoriamente affidare all’Agenzia delle entrate le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP.

 

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 281 del 1997 stabilisce, al comma 1, che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere, in sede di Conferenza Stato-regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Il comma 2 prevede che i suddetti accordi si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Ai sensi del comma 45, in via transitoria e fino all’emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè al 1° gennaio 2008).


 

Articolo 1, commi 46-47
(Trattamento fiscale di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti, e imposta sostitutiva)

 


46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione azien­dale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell’imposta sosti­tutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell’imposta sosti­tutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

c) all’articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all’articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell’uni­ca azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’eser­cizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizza­zioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammor­tamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior am­mortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’impo­sta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.


 

 

I commi 46 e 47 dell’articolo 1 intervengono sul regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende).

 

Attraverso una serie di novelle agli articoli 172, 173, 175 e 176 del Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR (emanato con D.P.R. n. 917 del 1986), si prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale che attualmente caratterizza il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni qualora vengano mantenuti gli stessi valori che i beni avevano nelle società fuse o incorporate, sia possibile optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La misura dell’aliquota di imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori dei beni iscritti, ed in particolare[50]:

§      per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

§      per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

§      per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

 

L’opzione potrà essere compiuta in caso di operazione di fusione (nuovo articolo 172) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (nuovo articolo 173) dalla società beneficiaria della medesima.

Analogo regime viene previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (nuovo articolo 176) ed in tal caso l’opzione dovrà essere effettuata da parte della società conferitaria.

Viceversa le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, in virtù delle novelle apportate all’articolo 175, rimangono assoggettate al vigente regime, secondo il quale il valore di realizzo è quello ricevuto dal soggetto conferente ovvero, se superiore, quello iscritto a bilancio dal conferitario.

L’opzione deve essere compiuta nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo.

 

Con riferimento al conferimento di aziende, si modifica anche la disciplina relativa ai requisiti soggettivi, precisando che il regime si applica non solo qualora il soggetto conferente sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa o comunque un ente pubblico o privato avente ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, (articolo 73, comma 1, lettere a) e b)). Nella nuova formulazione dell’articolo 176, rientrano anche gli altri soggetti, ed in particolare, società di persone e imprenditori individuali.

 

A fronte dell’imposta sostitutiva, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 176 prevede che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva siano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell’opzione.

Tale beneficio fiscale viene però condizionato ad un periodo minimo di possesso post-affrancamento, fissato in quattro anni. Infatti, in caso di realizzo dei suddetti beni entro il quarto periodo di imposta successivo all’opzione, si applica il regime ordinario vigente. Pertanto, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva, al netto dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto. L’imposta sostitutiva versata è dedotta dall’imposta ordinaria sui redditi.

 

Ai sensi del comma 47, le disposizioni del comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

E’ comunque previsto che si possa optare per l’imposta sostitutiva anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.

Il versamento dell’imposta è effettuato in tre rate annuali il cui ammontare è pari, rispettivamente, al 30 per cento, al 40 percento e al 30 per cento. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi al tasso del 2,5 per cento.

 

Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva. In sede di disposizioni di attuazione potrà in particolare essere previsto che, in caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione sia subordinato al rispetto di limiti minimi.

 

Il medesimo regolamento dovrà anche dettare disposizioni per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249, dell’articolo 1della legge finanziaria per il 2007, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.

 

I suddetti commi da 242 a 249 contenevano alcune disposizioni agevolative per le operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008, nel limite di cinque milioni di euro. Dette disposizioni, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese contengono, infatti, una deroga temporanea (2 anni), limitata (fino ad un massimo di 5 milioni di euro) e condizionata (ad operazioni poste in essere da imprese operative e fra loro indipendenti), al principio di neutralità fiscale, senza prevedere al contempo un’imposta sostituiva .

 

Il comma 242 stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 243, nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

 

I commi 244 e 245 chiariscono le condizioni e l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dai commi 242 e 243.

 

Esse si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino:

-        esclusivamente imprese operative da almeno due anni;

-        imprese che si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

 

Al contrario, esse non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni:

-        facciano parte dello stesso gruppo societario;

-        siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero

-        siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.

 

Il comma 246 subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva di interpello, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente[51], al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.

 

Ai sensi del comma 247, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Il comma 248 contempla infine le ipotesi di decadenza dall'agevolazione. Si tratta del caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione:

-        ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

-        ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo.

 

Il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243.

Inoltre, sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

 

L’ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia di riorganizzazione societaria dettate dai commi 46 e 47 in esame e di quelle agevolative contenute nella finanziaria del 2007 è diverso, in primo luogo dal punto di vista temporale, poiché, mentre la scorsa finanziaria prevedeva un’agevolazione limitata alle operazione poste in essere nel 2007 e nel 2008 i commi 46 e 47 dell’articolo 1 contengono una nuova disciplina regime. Diverse sono anche le fattispecie cui si applica o i due regimi: quello recato dai commi 46 e 47 è generale mentre quello della finanziaria 2007 era ristretto da limiti quantitativi e qualitativi.

 


 

Articolo 1, comma 48
(Imposta opzionale sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP
sulle deduzioni extracontabili)

 


48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.


 

 

Il comma 48 dell’articolo 1 interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabli, ovvero delle componenti negative del reddito non contabilizzate nel conto economico ai fini civilistici ma relativamente alle quali era ammessa la deduzione ai fini fiscali alle particolari condizioni fissate dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.

Si ricorda che il comma 33, lettera q), numero 1), dell’articolo in esame ha abrogato parzialmente l’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR riducendo i margini di ricorso alle deduzioni c.d. extracontabili le quali erano state introdotte in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio.

Le deduzioni extracontabili erano state introdotte a seguito della riforma del diritto societario, di cui alla legge n. 366 del 2001, che ha fra l’altro previsto l’abrogazione delle disposizioni che determinavano interferenze della disciplina fiscale sul bilancio civilistico. Il suddetto articolo 109, comma 4, lettera b), aveva previsto alcuni casi nei quali si poteva usufruire di deduzioni di componenti negative ai fini fiscali anche se non presenti nel bilancio (perciò extracontabili).

Va sottolineato come la suddetta disposizione oltre a disciplinare i requisiti oggettivi delle deduzioni extracontabili, fissava l’importante principio per cui le deduzioni sono in regime di sospensione di imposta, ovvero generino un vincolo fiscale di importo corrispondente sugli utili d’esercizio e le riserve di patrimonio netto presenti e future.

 

La disposizione in oggetto innova il regime delle deduzioni fiscali extracontabili prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che nel testo originario del ddl era pari al 18 per cento, è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:

§      per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;

§      per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;

§      per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.

 

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.

 

In merito alle modalità di versamento, sono previste tre rate annuali in misura pari, rispettivamente, al 30, al 40 e al 30 per cento. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi al tasso del 2,5 per cento.

Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.

E’ infine prevista l’applicazione del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 TUIR, come modificato dal comma 46 dell’articolo in esame e alla cui scheda si rinvia.

 

In proposito si ricorda come la disposizione di cui al precedente comma 34 dell’articolo 1, ha previsto la possibilità di eliminare il vincolo gravante sulla riserva in sospensione di imposta derivante dalle deduzioni extracontabili, con conseguente possibilità di distribuzione di utili, mediante corresponsione di un’imposta sostitutiva con aliquota dell’1 per cento.

 


 

Articolo 1, comma 49
(Imposta sostitutiva sulle differenze da disallineamento nel consolidato fiscale e nel regime di trasparenza)

 


49. L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.


 

 

Il comma 49 stabilisce che l’ammontare delle differenze (c.d. disallineamento) tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato[52] o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate, possa essere assoggettato, in luogo dell’imposizione ordinaria, ad un regime di imposizione sostitutiva.

 

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che nel testo originario del ddl era fissata al 7 per cento, è pari al 6 per cento.

 

Tale imposta è da intendersi sostitutiva del pagamento dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e non anche dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[53]. Ciò in quanto, come precisato nella relazione illustrativa all’emendamento approvato, il regime di riallineamento, previsto dagli articoli 128 e 141 del TUIR non interessa l’imposta regionale sulle attività produttive.

 

L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 247/2005 (c.d. correttivo IRES) stabilisce che le disposizioni dell’articolo 115, comma 11 e dell’articolo 128 del TUIR non rilevano ai fini IRAP.

 

Tale previsione è applicabile anche alle differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 TUIR (regime della trasparenza fiscale).

La relazione illustrativa al d.d.l. collega l’intervento alle difficoltà di applicazione e di interpretazione del regime dei riallineamenti dei valori civili e di quelli fiscali di cui agli articoli 128 e 141 del TUIR. Difficoltà che “in molti casi costituisce un serio ostacolo alla fruizione dell’imposizione consolidata di gruppo”.

Le disposizioni di attuazione del presente comma verranno adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 50-52
(Modifiche alla disciplina IRAP)

 


50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputa­zione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazio­ne temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa.»;

b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali) – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’am­mortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;

c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo1deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo9, comma 1, deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo9deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.

7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finan­ziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni stru­mentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputa­zione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assun­zione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’ar­ticolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;

d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumen­tali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono co­munque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputa­zione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;

e) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

f) all’articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l’importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l’articolo 11-bis è abrogato;

h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare comples­sivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichia­razione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.


 

 

I commi da 50 a 52 modificano la disciplina relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997 intervenendo:

§      sulle modalità di determinazione della base imponibile e sulla misura dell’aliquota ordinaria d’imposta (comma 50);

§      stabilendo il recupero a tassazione delle deduzione extracontabili e delle riserve in sospensione d’imposta (comma 51);

§      sulle modalità di presentazione della dichiarazione IRAP (comma 52).

 

La relazione illustrativa predisposta dal Governo afferma che le modifiche sono dirette ad avvicinare la struttura dell’IRAP ai criteri di contabilità nazionale utilizzati per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici e che, a seguito della riforma, la base imponibile IRAP deriverà per intero dai dati di bilancio.

La determinazione della base imponibile IRAP, infatti, non risultava allineata alla disciplina fiscale relativa alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Ciò comportava, per il contribuente, un aggravio degli adempimenti in quanto la contabilità doveva seguire un “doppio binario” finalizzato, appunto, alla determinazione dei due imponibili fiscali.

 

La revisione, inoltre, va inquadrata nel processo di progressiva trasformazione dell’imposta da tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome, come previsto dai commi 43-45 dell’articolo 1 del provvedimento in esame e alla cui scheda si rinvia.

 

La disciplina generale dell’IRAP è contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (articoli 1-45).

L’imposta ha carattere reale ed il presupposto dell’imposta è individuato nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Soggetti passivi dell’imposta sono le società di capitali; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti commerciali pubblici e privati; le società di persone, le persone fisiche, che esercitino attività commerciali ovvero arti o professioni; i produttori agricoli, purché abbiano un volume di affari annuo superiore a 2.582,28 euro, ovvero a 7.746,85 euro qualora operino in comuni montani con meno di mille abitanti (oppure in centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi in comuni montani).

L’imposta è altresì dovuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La base imponibile dell’imposta, nel testo previgente, coincide, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, con il valore della produzione netta, derivante dall’attività svolta nel territorio della regione. Per i soggetti che non svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo, l’imponibile è determinato sulla base del costo del lavoro del personale dipendente e assimilato.

Il decreto legislativo n. 446, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, stabiliva, all’articolo 16, comma 1, che l’aliquota l’IRAP per soggetti che realizzano attività commerciali era pari al 4,25%; per gli altri soggetti, quali le amministrazioni pubbliche, l’aliquota ordinaria è fissata nella misura dell’8,5%. A norma del successivo comma 3, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto legislativo in questione (ossia a partire dal 2000), le regioni possono variare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

 

Il comma 50, interviene sulla disciplina IRAP di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, modificando sia le modalità di determinazione della base imponibile sia la misura dell’aliquota ordinaria.

La norma in esame precisa che le modifiche introdotte sono dirette a semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché a separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito.

 

In linea generale, le modifiche introdotte dal comma 50, esaminate di seguito in dettaglio, sono dirette a:

§      modificare, sostituendole e integrandole, le disposizioni in materia di determinazione del valore delle produzione netta delle società ed enti commerciali (nuovo articolo 5 come sostituito dalla lettera a) del comma in esame), delle imprese individuali (nuovo articolo 5-bis come introdotto dalla lettera b) del comma in esame), delle banche ed altre società finanziarie (nuovo articolo 6 come sostituito dalla lettera c) del comma in esame), delle imprese di assicurazione (nuovo articolo 7 come sostituito dalla lettera d) del comma in esame) e degli esercenti arti e professioni (articolo 8 modificato dalla lettera e) del comma in esame);

§      modificare le disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP, tra le quali rientrano anche le deduzioni forfetarie e le deduzioni per i lavoratori dipendenti (articolo 11 modificato dalla lettera f) del comma in esame);

§      sopprimere l’articolo 11-bis concernente disposizioni di raccordo con la normativa contenuta nel DPR n. 917/1986[54] (lettera g) del comma in esame);

§      riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP (lettera h) del comma in esame).

 

Le lettere a) e b) del comma 50 modificano le disposizioni contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446/1997 attraverso la sostituzione del citato articolo 5 (limitatamente alle società e agli enti commerciali) e l’introduzione di un articolo 5-bis (relativo alle imprese individuali).

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, nel testo previgente, reca disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto che esercitano attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa. Per tali soggetti, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente[55]. In virtù del citato rinvio, i componenti positivi ai fini IRAP sono dati dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, le variazioni positive delle rimanenze ed altri eventuali ricavi; mentre i componenti negativi sono rappresentati dai costi per acquisti di merci e servizi, dai costi per godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per rischi, altri oneri diversi da quelli espressamente esclusi.

 

Il nuovo articolo 5 disciplina il regime IRAP per le società commerciali e gli enti commerciali e rinvia al nuovo articolo 5-bis la disciplina per le imprese individuali e per le società di persone esercenti attività commerciale.

Il comma 1 del nuovo articolo 5 dispone che il valore di produzione netta è dato dalla differenza tra il valore di produzione, determinato ai sensi della lettera A) dell’articolo 2425 del codice civile, e i costi di produzione, individuati ai sensi della lettera B) del medesimo articolo 2425 con esclusione dei numeri 9, 10 lettere c) e d), 12 e 13. In sostanza, ai fini IRAP non si includono tra i costi di produzione, rispetto alle disposizioni del codice civile, le svalutazione delle immobilizzazione, diverse dagli ammortamenti che rimangono deducibili, le svalutazione delle disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi, gli altri accantonamenti.

 

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 5 concorrono alla formazione della base imponibile:

§      i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili;

§      le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci.

Sono, inoltre, ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

 

Infine, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio, non sono deducibili:

§      le spese per il personale dipendente e assimilato (già indeducibili a normativa vigente). Restano, in ogni caso, deducibili ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a) punti numero 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 446/1997 alcune voci di costo del personale tre le quali i contributi INAIL, spese per apprendisti, alcune assunzioni a tempo determinato;

§      i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative[56] (già indeducibili a normativa vigente);

§      gli utili spettanti agli associati in partecipazione (già indeducibili a normativa vigente);

§      la quota di interessi dei canoni leasing che, a differenza di quanto previsto a normativa vigente, dovrà essere desunta dal contratto di locazione finanziaria stipulato;

§      le perdite su crediti (già indeducibili a normativa vigente);

§      l’imposta comunale sugli immobili la quale è, a normativa vigente, deducibile ai fini IRAP.

 

In sostanza, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al ddl originario, per i soggetti appartenenti al settore industriale, commerciale e dei servizi, la nuova determinazione del valore della produzione risente, principalmente, della eliminazione delle deduzioni extracontabili.

Infatti, le nuove norme non prevedono la possibilità di portare in deduzione alcuni costi ai soli fini fiscali. In proposito, peraltro, si rinvia al successivo commento del comma 51, ai sensi del quale sono recuperate a tassazione le deduzioni extracontabili operate fino al 31 dicembre 2007.

 

Ai sensi dell’articolo 5-bis, la base imponibile per le imprese individuali e le società di persone, che a normativa vigente coincide con quella delle società commerciali, è determinata facendo riferimento alle voci di conto economico contenute nel TUIR e non in quelle indicate nel codice civile.

In particolare, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP i ricavi di vendita di merci, materie prime, semilavorati e servizi, le variazioni positive delle rimanenze, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, nonché i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili.

Sono deducibili ai fini IRAP i costi di acquisto di merci, materie prime e sussidiarie, di servizi, ammortamenti e canoni di locazione di beni strumentali (al netto degli interessi).

Non sono deducibili ai fini IRAP le spese per il personale dipendente e assimilato, i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative[57], gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota di interessi dei canoni leasing, le perdite su crediti e l’imposta comunale sugli immobili.

Analogamente alle modifiche introdotte per le società di capitali, viene modificata la disciplina sulla deducibilità degli interessi sul leasing, che devono essere desunti dal contratto, e diviene indeducibile l’ICI pagata dal contribuente.

Ai soggetti in regime ordinario, è data la facoltà di optare per la determinazione della base imponibile IRAP applicando le disposizioni previste per i soggetti IRES di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, come riformulato dalla norma in esame. L’opzione deve essere comunicata con le modalità e i termini stabiliti in apposito provvedimento da emanare entro il 31 marzo 2008 ed è vincolante per almeno tre anni. Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio ovvero, è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione del regime dell’articolo 5-bis, che diventa vincolante per i successivi tre anni.

 

La lettera c) del comma 50 sostituisce l’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie.

Il nuovo valore della produzione netta è determinato, tendenzialmente, dal margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi complessivi; è prevista, altresì, la deduzione del 90 per cento dei consumi intermedi rappresentati dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e delle altre spese amministrative.

Si dispone, inoltre, che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

 

La lettera d) del comma 50 sostituisce l’articolo 7, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

La base imponibile IRAP è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico alcune variazioni specificatamente indicate. Gli ammortamenti sono deducibili nel limite del 90 per cento.

Si dispone, inoltre, che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di immobili non strumentali e non costituenti beni merci e sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e di avviamento in misura non superiore a 1/18 del loro costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.

 

La lettera e) del comma 50 integra l’articolo 8 del D.Lgs. n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle persone fisiche e delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Per tali soggetti si prevede che la base imponibile IRAP derivi dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Con la modifica in commento, si precisa che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

 

La lettera f) del comma 50 modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 recante “disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera a), è stato recentemente modificato dall’articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge n. 81 del 2007, al fine di recepire le raccomandazioni della Commissione europea volte ad evitare che la riduzione del cuneo fiscale e contributivo si configurasse quale aiuto di Stato.

Pertanto, è stata estesa alle banche, ad altri enti finanziari e imprese di assicurazione la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, nonché i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

 

Il numero 1 della lettera f), modificando il comma 1, lettera a) dell’articolo 11, riduce le deduzioni forfetarie spettanti per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 11, il beneficio spetta a tutti i soggetti IRAP, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dei servizi pubblici[58], delle Amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La deduzione, nel testo previgente, è fissata in misura pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato. Tale deduzione è elevata a 10.000 euro per le imprese, escluse le banche, enti finanziari e assicurazioni, se i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

In particolare, viene ridotta da 5.000 a 4.600 euro la deduzione per ciascun lavoratore dipendente, e da 10.000 a 9.200 euro la deduzione, alternativa alla precedente, per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

Il numero 2 della lettera f), intervenendo sul comma 1, lettera b) dell’articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 50 in esame. Si tratta, in particolare, della indeducibilità di alcune voci di costo del personale, degli interessi passivi inclusi nei canoni leasing, e dei compensi corrisposti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 67 del D.Lgs. 446/1997.

 

Il numero 3 della lettera f), abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 50 in esame.

Il comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, nel testo previgente, dispone la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori (c.d. fringe benefits).

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle espressamente indicati negli articoli 5, 6 e 7 del medesimo decreto n. 446, se correlati a componenti di reddito inclusi nella determinazione della base imponibile in anni precedenti. In ogni caso, concorrono alla formazione dell’imponibile IRAP le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, e i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

Il comma 4 dispone che ai fini della individuazione dei componenti positivi e negativi, si tiene conto della loro corretta classificazione, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico effettuata dal contribuente.

Il numero 4 della lettera f), modificando il comma 4-bis dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, modifica l’importo delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarato[59].

La rimodulazione, evidenziata nella seguente tabella, comporta un incremento delle detrazioni forfetarie in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 446/1997 (persone fisiche, delle società di persone, associazioni e soggetti equiparati) e una riduzione delle detrazioni per gli altri soggetti.

(importi in euro)

Base imponibile

Deduzione fino al 2007

Deduzione dal 2008

Per tutti i soggetti

Soggetti diversi da quelli di cui alle lett.b) e c)

Soggetti di cui alle lett.b) e c)

Fino a 180.790 euro

8.000

7.350

9.500

Da 180.790 a 180.840 euro

6.000

5.500

7.125

Da 180.840 a 180.920 euro

4.000

3.700

4.750

Da 180.920 a 181.000 euro

2.000

1.850

2.375

 

Il numero 5 della lettera f), modificando il comma 4-bis.1 dell’articolo 11, riduce l’importo della deduzione spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato fino ad un massimo di cinque.

Ai sensi del comma 4-bis.1 dell’articolo 11, il beneficio spetta a tutti i soggetti IRAP, con esclusione delle Amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La deduzione, ai sensi del comma 4-septies dell’articolo 11, è alternativa a quella spettante ai sensi della medesima lettera a) del comma 1 (modificata dal numero 1) della lettera f) in esame).

In particolare, la misura della deduzione per ciascun lavoratore dipendente viene ridotta da 2.000 euro a 1.850 euro su base annua.

 

La lettera g), abrogando l’articolo 11-bis, reca norme di coordinamento con le modifiche dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP, recate dalle lettere da a) ad e).

 

La lettera h), modificando l’articolo 16, comma 1, dispone la riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP dal 4,25% al 3,9%.

Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 16, che fissa all’8,5 per cento l’aliquota IRAP applicata al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali svolte dalle amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), nonché dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

 

Il comma 51 stabilisce che le disposizioni recate dal sopra illustrato comma 50 si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

Il medesimo comma 51, inoltre, individua una specifica disciplina relativa ai componenti negativi indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.

In particolare, si dispone il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) e dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Tale prospetto è stato introdotto con la riforma dell’imposta sulle società (D.lgs. n. 344 del 2003) con la finalità di indicare separatamente le voci di costo rilevanti ai soli fini fiscali e non anche ai fini del bilancio civilistico (c.d. disinquinamento del bilancio)[60]. In particolare, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR tali voci sono rappresentate dagli ammortamenti, dalle altre rettifiche di valore, dagli accantonamenti, dalle spese relative a studi e ricerche di sviluppo e dalle eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario (differenza tra canoni dedotti, ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e interessi passivi corrisposti sui canoni leasing).

I valori dedotti extracontabilmente rilevano ai fini della distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio. Infatti, il terzo periodo della citata lettera b) del comma 4 dispone che la distribuzione delle predette riserve non produce effetti ai fini fiscali se l’ammontare delle riserve distribuite non è superiore ai valori dedotti extracontabilmente. Se, invece, si verifica tale ipotesi, l’eccedenza distribuita, aumentata delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile con conseguente riassorbimento dell’eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Il recupero a tassazione è previsto in sei quote annue costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Corrispondentemente, sono svincolate le riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto limitatamente alla quota IRAP. In altre parole, la distribuzione delle predette riserve, qualora superi i limiti per l’assoggettamento a tassazione, comporta il pagamento della sola IRES in quanto l’IRAP risulta già corrisposta.

In proposito si segnala che il comma 34 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia, introduce, tra l’altro, la facoltà di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva fissata in misura pari all’1% senza indicare quali sono le imposte in luogo delle quali dovrebbe essere versata la predetta imposta sostitutiva.

 

Relativamente alle quote di componenti negativi la cui deduzione ai fini IRAP è rinviata in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la precedente disciplina.

Tale deroga non si applica alla variazione della riserva sinistri, di cui all’articolo 111, comma 3 del TUIR, operata dalle imprese di assicurazioni la quale è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

L’articolo 111, comma 3, del TUIR dispone che la variazione della riserva sinistri ramo danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 60% dell’importo iscritto in bilancio e l’eccedenza in nove quote costanti a partire dall’esercizio successivo.

 

Il comma 52 prevede che, ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata.

 

In merito all’attività di riscossione e accertamento si segnala che il comma 45 dell’articolo in esame stabilisce che in via transitoria, fino all’emanazione dei regolamenti regionali, l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda che la dichiarazione unificata è la dichiarazione tributaria redatta su modello UNICO, che consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dei sostituti di imposta.

L’obbligo di avvalersi di UNICO riguarda i contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, tenuti ad effettuare almeno due dichiarazioni tra quelle dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP.

 

In particolare, la dichiarazione annuale IRAP dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale .

I nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, che detterà anche le opportune disposizioni di coordinamento.


 

Articolo 1, comma 53
(Modifica all’utilizzo dei crediti d’imposta a favore di società ed enti)

 


53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo1, comma 280, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo1, comma 271, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.


 

 

Il comma 53 introduce un limite massimo di utilizzo del credito d’imposta fissato in misura pari a 250.000 euro annui.

 

La norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle leggi che hanno introdotto le singole misure agevolative.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o in via principale, direttamente con i versamenti per le imposte sui redditi (IRES, IRPEF e relative addizionali), ovvero, solo per l’eventuale eccedenza, con gli importi a debito di altre imposte e contributi, anche se le modalità specifiche sono regolate dalle diverse leggi istitutive delle agevolazioni in questione.

Si evidenzia che l’articolo 34 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) ha introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2001, il limite massimo di utilizzo di crediti in compensazione, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fissandolo in 516.547 euro su base annua. Tale limite, che si riferisce all’utilizzo in compensazione di tutti i crediti di natura fiscale o contributiva utilizzati dal contribuente per il pagamento di imposte, tasse o contributi e, pertanto, risulta compatibile con la disposizione in esame la quale introduce un ulteriore limite riferito ai soli crediti d’imposta indicati nel quadro RU.

Nel quadro RU della dichiarazione UNICO 2007, relativo all’anno 2006, dovevano essere evidenziati i crediti d’imposta relativi a: teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; esercenti sale cinematografiche; incentivi occupazionali (art. 7 legge n. 388/2000 e art. 63 legge n. 289/2002); investimenti delle imprese editrici; esercizio di servizio di taxi; campagne pubblicitarie; carta per editori; investimenti in agricoltura (art. 11 del DL n. 138/2002 e art. 69 della legge n. 289/2002); investimenti in aree svantaggiate; investimenti innovativi; spese di ricerca; commercio e turismo; strumenti per pesare; incentivi per la ricerca scientifica; veicoli elettrici, a metano o a GPL; caro petrolio; premio concentrazione (art. 9 del DL n. 35/2005); recupero contributo SSN; assunzione detenuti; mezzi antincendio e autoambulanze; software per farmacie; creditori verso EFIM; cessione di attività regolarizzate; altri crediti d’imposta.

 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la norma precisa che il limite massimo di importo riguarda tutti i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con la sola esclusione:

§      del credito d’imposta per le spese per investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo di cui all’articolo 1, comma 280, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

Il comma 280 della legge finanziaria 2007 ha introdotto un credito d’imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo sostenuto nel triennio 2007-2008. Tale misura è elevata al 40[61] per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

§      del credito d’imposta relativo all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno di cui all’articolo 1, comma 271 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Tale ultima esclusione opera a decorrere dal 2010.

Il comma 271ha introdotto un credito in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di beni nuovi nelle “aree svantaggiate”del Mezzogiorno nel periodo 2007-2013[62]. La misura del credito d'imposta è quella massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013[63], non cumulabile con il sostegno de minimis[64] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Si ricorda che tali aree sono rappresentate dalle zone ammissibili alle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alle seguenti lettere:

-        lettere a), in base alla quale possono beneficiare degli aiuti a finalità regionale quelle regioni in cui il PIL pro-capite non supera il 75% della media dell’Unione europea a 25 paesi. Per quanto riguarda l’Italia, sono ammesse le regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, mentre la Basilicata rientra in un regime particolare[65] a motivo del c.d. “effetto statistico” (regioni in cui il PIL pro-capite risulta inferiore alla media calcolata relativamente all’Europa a 15, ma superiore a quella riferita all’Europa a 25).

-        lettere a), in base alla quale le aree ammesse alla deroga risultano comunque “sfavorite” rispetto alla media nazionale. Si tratta prevalentemente di circoscrizioni comunali e pertanto sono singolarmente individuate nell’aggiornamento della Carta degli aiuti italiana 2007-2013.

Si segnala che i successivi commi 54-57 (alla cui scheda si rinvia) introducono una deroga all’applicazione della disposizione in esame diretta a ridurre l’ambito di applicazione ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo del credito d’imposta.

 

La norma in esame, inoltre, disciplina anche l’utilizzo della quota di credito d’imposta non utilizzato in compensazione nell’anno perché eccedente il limite annuo fissato.

In particolare, si dispone che tale valore può essere utilizzato in compensazione a partire dal terzo anno successivo a quello in cui l’eccedenza si è generata. Il riporto in avanti è ammesso anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito nelle leggi istitutive.

 

Si ricorda infine che l’articolo 29, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. milleproroghe), ha previsto che per i contributi previsti o prorogati dallo stesso articolo 29 del decreto-legge- si tratta dei contributi per la rottamazione di autovetture, autoveicoli e motocicli - non si applichi il limite all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta disciplinato dal comma 53 in commento.


 

Articolo 1, commi 54-57
(Limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)

 


54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con parti­colare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

55. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferi­mento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo11dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Mini­stero dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

57. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’auto­rizzazione della Commissione europea.


 

 

I commi da 54 a 57 dispongono una deroga al limite di importo annuale di 250.000 euro ai fini della compensazione tributaria previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta ai sensi del precedente comma 53,per le imprese situate nelle aree svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria aventi determinati requisiti.

 

Il comma 54 prevede, in particolare, che il suddetto limite non si applichi, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, alle imprese:

§      impegnate in processi di ricerca e sviluppo;

§      che presentino un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;

§      che risultino ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[66].

§      che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di processi di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria per il 2007 (lett. a));

Il comma 242 della legge finanziaria per il 2007(legge n. 296 del 2006) stabilisce che per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che risultino da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore all’importo di 5 milioni di euro. Nei casi di decadenza dal diritto del riconoscimento dei predetti valori, disciplinati dal comma 248 della medesima legge finanziaria[67], il successivo comma 249 prevede che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica tale decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'IRES e l'IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente, senza applicazionedi sanzioni e interessi.

§         le cui azioni, dal 2007, siano quotate in un mercato regolamentato (lett. b)).

 

Ai sensi del comma 55, la disapplicazione del limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU è subordinata alla presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle entrate,volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54[68].

 

Per le finalità di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo con una dotazione nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. Le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, il quale stabilisce anche le procedure volte ad assicurare il rispetto del limite dello stanziamento del predetto fondo (comma 56).

 

Il comma 57 dispone, infine, che l’efficacia delle disposizioni in esame sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede infatti una procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti. In ogni caso, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale da parte della Commissione europea. Si ricorda in particolare che, la Commissione ha adottato in data 17 febbraio 1996 una Comunicazione concernente gli aiuti specifici per la ricerca e lo sviluppo, secondo la quale tali aiuti possono essere favoriti poiché finanziano progetti relativamente distanti dal mercato e quindi le probabilità di distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari sono minori; inoltre essi possono dare un rinnovato slancio all'economia, alla crescita dell'occupazione ed al rafforzamento della competitività dell'industria europea. La stessa Comunicazione, facendo riferimento alla prossimità che i progetti di ricerca e sviluppo possono avere rispetto al mercato, distingue i vari tipi di aiuti di Stato riferiti alla ricerca e sviluppo, nei seguenti:

-        aiuti alla ricerca fondamentale, volti all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

-        aiuti alla ricerca industriale, volti all’acquisizione di nuove conoscenze per nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

-        attività di sviluppo precompetitiva, volto alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi (ad esempio: creazione di un primo prototipo, progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, ecc.).

Successivamente, il Regolamento (CE) n. 364/2004[69] ha previsto, in relazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, l’esenzione dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:

-       il 100% per la ricerca fondamentale;

-       il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;

-       il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.


 

Articolo 1, commi 58-62
(Soggetti che adottano i principi contabili internazionali)

 


58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d’impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»;

b) all’articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizza­zioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizza­zioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all’articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all’articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»;

e) all’articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parla­mento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all’articolo 101:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parla­mento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-bis»;

g) all’articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico»;

h) all’articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regola­mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all’articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»;

l) all’articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».

59. Il comma 2 dell’articolo11deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell’econo­mia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordi­namento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il tratta­mento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il tratta­mento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposi­zioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilan­cio in base ai princìpi contabili interna­zionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo1, comma 4, deldecreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.


 

 

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 recano prevalentemente disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 38 del 2005 (c.d. decreto IAS) i principi contabili internazionali sono quelli adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Il D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare la normativa fiscale in materia di reddito d’impresa con l’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). In linea generale si può affermare che le disposizioni contenute nel citato decreto disciplinano gli effetti ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale di alcune voci che, in base ai principi contabili internazionali, sono imputate al patrimonio nonché la deducibilità di alcune voci non imputate nel conto economico (c.d. deduzioni extracontabili).

Si segnala, inoltre, che l’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.

 

Nell’ambito delle modifiche introdotte, tuttavia, la norma interviene anche sulla disciplina delle plusvalenze esenti che interessa tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non adottano i principi contabili internazionali.

In particolare, la lettera c) del comma 58, modificando l’articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR, amplia l’ambito di applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze da partecipazione di cui all’articolo 87 del TUIR riducendo da diciotto a dodici il numero minimo deimesi di possesso necessario per fruire del beneficio della parziale esenzione.

In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che la modifica è diretta ad unificare l’holding period previsto per le plusvalenze a quello disposto per le minusvalenze da partecipazioni.

A fini di coordinamento, pertanto, la lettera f), punto 1) dispone la soppressione del comma 1-bis dell’articolo 101 del TUIR il quale prevede che il periodo di possesso minimo da considerare in caso di minusvalenze è di 12 mesi in luogo dei 18 previsti per le plusvalenze.

 

Ai sensi del comma 61 le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tuttavia, il medesimo comma, dispone che, per i soggetti che hanno adottato gli IAS negli anni precedenti, sono fatti salvi gli effetti se basati su una corretta applicazione dei principi contabili internazionali e coerenti con le modifiche introdotte dal comma 58.

 

Il comma 62 stabilisce che ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 209/2002[70] convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002. In sostanza, si prevede l’esclusione delle norme antielusive di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600 nel caso di realizzo di minusvalenze da cessione di partecipazione superiori a 5 milioni di euro.

La disposizione è, inoltre, da collegarsi anche a quanto disposto dalla lettera h) del comma 58 (v. infra), diretta ad escludere l’applicazione delle norme antielusive di cui al citato articolo 37-bis relativamente alle operazioni di natura finanziaria effettuate dai soggetti IAS.

 

L’articolo 1 del decreto legge n. 209/2002, recante disposizioni in materia di fiscalità dell’impresa, stabilisce al comma 4 che per le cessioni di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, qualora si realizzi una minusvalenza superiore a 5 milioni di euro, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate al fine di consentire l’accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

L'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 reca disposizioni antielusive in base alle quali se l’Amministrazione finanziaria individua atti, fatti e negozi messi in essere dal contribuente privi di valide ragioni economiche, e che ritiene siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, procede al recupero dei vantaggi tributari goduti dal contribuente.

 

In linea generale, l’esigenza di intervenire in materia di determinazione del reddito fiscale per i soggetti IAS è da collegarsi a quanto previsto dal comma 33, lettera q) dell’articolo in esame, che dispone la soppressione delle deduzioni extracontabili e del quadro EC. Ciò in quanto, nel citato quadro EC i soggetti che adottano i principi contabili internazionali evidenziano le divergenze tra i valori contabili determinati in base principi IAS/IFRS e la normativa fiscale.

In particolare, rispetto alla normativa vigente che prevede l’adeguamento dei valori IAS ai valori fiscali determinati in base al TUIR, la norma in esame introduce modifiche al DPR n. 917/1986 (TUIR) dirette ad adeguare la normativa fiscale vigente ai valori contabili delle società che adottano gli IAS.

La relazione allegata all’emendamento afferma che il decreto legislativo n. 38 del 2005 ha lasciato inalterate, anche per i soggetti IAS, la maggior parte delle norme che disciplinano la trasformazione del dato originario (dato di bilancio) in quello derivato (reddito imponibile) senza adeguarle ai nuovi criteri di redazione dei bilanci.

 

Il comma 58 interviene sul DPR n. 917 del 1986 (TUIR) e, introducendo deroghe ai principi generali relativamente ai soggetti IAS, modifica:

1)      articolo 83, comma 1, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo per i soggetti IRES. La modifica è diretta ad ammettere le deduzione dei componenti imputati in base a criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS (lettera a));

2)      articolo 85, comma 3, in materia di individuazione delle immobilizzazioni finanziarie, dispone che per i soggetti che adottano gli IAS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (lettera b));

3)      articolo 89, recante disposizioni in materia di dividendi e interessi attivi. Si inserisce il comma 2-bis ai sensi del quale gli utili distribuiti ai soggetti IAS relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari concorrono del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare (lettera d);

4)      articolo 94, recante disposizioni in materia di valutazioni dei titoli non inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie, nel quale, inserendo il comma 4-bis, si dispone che per i soggetti IAS la valutazione dei titoli, azioni, partecipazione e valori assimilati, operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali (lettera e);

5)       articolo 101 recante disposizioni in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, nel quale, inserendo il comma 2-bis, si dispone che ai fini della valutazione di titoli, quote, partecipazioni e strumenti similari iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1-bis (lettera f) punto 2). Il comma 1-bis dell’articolo 110 del TUIR, introdotto dalla lettera i) del comma in esame, stabilisce che per i soggetti IAS: a) le differenze dei valori dei titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie imputate a conto economico rilevano anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 110[71] si applica ai soli valori iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie; c) per le azioni, quote e strumenti finanziari posseduti per un periodo inferiore a 12 mesi il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. Si introduce, inoltre, il comma 1-ter all’articolo 110 ai sensi del quale, per i soggetti IAS, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali;

6)      articolo 103 recante disposizioni in materia di ammortamento di beni immateriali. Si inserisce il comma 3-bis ai sensi del quale, per i soggetti IAS, le quote di ammortamento dei marchi d’impresa e dell’avviamento sono determinate in base all’articolo 103, commi 1 e 3, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (lettera g);

7)      articolo 109, recante norme generali sui componenti del reddito d’impresa. Si inserisce il comma 3-quinquies al fine di disporre la non applicazione, per i soggetti IAS, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (lettera h);

8)      articolo 112, recante disposizioni in materia di operazioni fuori bilancio. Si inserisce il comma 3-bis ai sensi del quale i componenti negativi imputati al conto economico in applicazione degli IAS assumono rilievo anche ai fini fiscali (lettera l). Tale modifica è da collegarsi al comma 59 il quale prevede la soppressione del comma 2, dell’articolo 11 del sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2005. Ai sensi del suddetto comma 2 concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Come precisato dalla relazione illustrativa, le modifiche introdotte dalle lettere d) ed e) escludono l’applicazione della disciplina sul c.d. dividend washing per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

 

Le modifiche introdotte all’articolo 109 del TUIR dalla lettera h) del comma in esame prevedono, per i soggetti IAS, l’esclusione dell’applicazione delle norme antielusive di cui all’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 per le operazioni di natura finanziaria.

 

Il comma 60 rinvia ad un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione e di coordinamento dei precedenti commi 58 e 59. In particolare dovrà prevedere:

a)      i criteri per evitare la doppia contabilizzazione o nessuna contabilizzazione di componenti positivi o negativi;

b)      i criteri da adottare nelle transazioni che interessano soggetti IAS e soggetti non IAS;

c)      coordinamento tra principi contabili internazioni in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie;

d)      coordinamento con le norma in materia di consolidato fiscale;

e)      coordinamento in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f)        coordinamento con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2005;

g)      coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base agli IAS a diretta riduzione del patrimonio netto;

h)      coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i)        i criteri per consentire la continuità dei valori con quelli assunti nei precedenti periodi d’imposta.

 

Il criterio indicato nella lettera a) andrebbe coordinato con il combinato disposto della lettera l) del comma 58 e il comma 59 i quali stabiliscono, di fatto, la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi risultanti dalle valutazioni delle operazioni fuori bilancio.

 


 

Articolo 1, commi 63-64
(IVA di gruppo)

 


63. All’articolo73, ultimo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società control­lante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30».

64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.


 

 

I commi 63 e 64 dell’articolo 1, modificano l’articolo 73 del DPR n. 633/1972,introducendo, con finalità antielusive, un limite temporale iniziale all’applicazione della disciplina dell’IVA di gruppo.

In base al menzionato articolo 73, ultimo comma, (testo previgente) il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni IVA delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti IVA siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse.

Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente a quello in cui ci avvale della facoltà di cui al citato articolo 73.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo 13 dicembre 1979, la dichiarazione di volersi avvalere del regime in esame deve essere presentata dalla società o dall’ente controllante ed ha effetto per l'anno in cui è stata presentata.

 

Il comma 63, novella l’ultimo comma dell’articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

La novella in esame introduce all’articolo 73, ultimo comma, un ulteriore periodo, in base al quale - agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti sopra citati – non rilevano le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, in detto periodo d’imposta, l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. In sostanza la compensazione sarà possibile esclusivamente per le eccedenze detraibili che si formano negli anni per i quali trova applicazione il regime dell’IVA di gruppo.

E’ previsto altresì che alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per le quali, ai sensi del comma in esame, non si applica il regime dell’IVA di gruppo, si applichi il regime ordinario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il citato articolo 30 stabilisce che le eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale sono computate in detrazione nell'anno successivo. Lo stesso articolo individua specifiche fattispecie nelle quali il contribuente, in relazione alla tipologia delle operazioni effettuate, ha diritto a chiedere il rimborso dell’eccedenza. Tale diritto spetta inoltre al contribuente che, nei due anni precedenti, ha presentato dichiarazioni dalle quali risultano eccedenze detraibili.

 

La normativa sulla liquidazione IVA di gruppo consente ai soggetti del gruppo in posizione debitoria IVA di ottenere un rimborso accelerato, per la parte corrispondente alle eccedenze dei soggetti di gruppo in posizione debitoria, rimborso liquidato direttamente da tali ultimi soggetti. Nel testo previgente, tuttavia, l’istituto poteva prestarsi a pratiche elusive, nei casi in cui soggetti in forte posizione creditoria siano acquistati al mero fine di utilizzare – per compensare eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società allo stesso collegate – le eccedenze detraibili emergenti dalle dichiarazioni annuali degli stessi.

La novella introdotta è finalizzata a rimediare a tale eventualità, prevedendo che i crediti emergenti dalla dichiarazione degli enti e delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all’anno antecedente quello di partecipazione alla procedura stessa, non possano confluire nei calcoli compensativi, trovando per gli stessi applicazione gli ordinari criteri previsti dall’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In concreto, l’ente o la società controllante potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno l’eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo dallo stesso ente o società gestita come controllante nell’anno precedente; mentre non potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno né l’eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all’anno precedente di società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo, né l’eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita da un altro ente o società come controllante nell’anno precedente.

 

Il comma 64 prevede che la modifica recata dal comma 63 trovi applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.

 


 

Articolo 1, comma 65
(Proroga termini completamento investimenti
nelle aree svantaggiate)

 


65. Il quinto periodo del comma 1 dell’articolo8dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell’articolo4deldecreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti dagli articoli7 e 8dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l’anno 2008 e 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.


 

 

Il comma 65 sopprime la disposizione (quinto periodo dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 388/2000 introdotto dal comma 4-bis, articolo 4, del decreto-legge n. 300 del 2006[72]) che prevedeva la proroga, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, dei termini per il completamento degli investimenti per i soggetti beneficiari del corrispondente credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006. Tale credito d’imposta attiene all’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate[73], ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001).

 

Si ricorda che le disposizioni del citato articolo 8 della legge finanziaria per il 2001 attribuivano un credito di imposta (nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per il 2002, 1.725 milioni per il 2003, 1.740 milioni per il 2004, 1.511 milioni euro per il 2005, 1.250 milioni di euro per il 2006, 700 milioni di euro per il 2007 e 300 milioni di euro per il 2008), alle imprese in aree svantaggiate ammissibili alle deroghe previste dai trattati comunitari per gli aiuti a finalità regionale, che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[74]. Pertanto, per effetto della suddetta abrogazione, non possono più fruire del credito di imposta le imprese che, pur avendo ottenuto il riconoscimento del credito di imposta nell’anno 2005 ovvero nel 2006, si accingono a completare gli investimenti rispettivamente entro il 2007 e il 2008.

 

La norma precisa inoltre che, a seguito della predetta abrogazione e in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta previsti all’articolo articolo 8 e all’articolo 7 della citata legge finanziaria per il 2001, le somme che si rendono disponibili – nell’ambito delle risorse accreditate presso la contabilità speciale n. 1778 “Fondi di bilancio” – sono pari 1.500 milioni di euro.

Tali somme vengono riversate all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per il 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Si ricorda che l’articolo 7 della citata legge finanziaria per il 2001 concede un credito di imposta ai datori di lavoro che assumono nuovo personale con contratto a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, ad effettivo incremento della base occupazionale.

Si segnala che, anche in base a quanto riportato nella relazione tecnica all’articolo in esame, gli effetti di minore spesa relativi ai crediti d’imposta in esame, sono contabilizzati non tra le entrate tributarie, ma tra i contributi agli investimenti alle imprese, sul conto economico della P.A. Gli importi sono quantificati in relazione alle risorse che sono state liberate a seguito del mancato riconoscimento del diritto al credito d’imposta.


 

Articolo 1, comma 66
(Aumento agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo)

 

66. All’articolo1dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

 

 

Il comma 66 modifica la disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo elevando la misura del beneficio ed abrogando la norma che subordinava il beneficio fiscale all’autorizzazione della Commissione europea.

 

In particolare, la lettera a), dispone l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura del credito di imposta previsto dal comma 280 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

 

Si ricorda che i commi da 280 a 284 della predetta legge finanziaria per il 2007 hannodisposto la concessione di un credito d’imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione. In particolare, il comma 280 novellato dalla disposizione in esame, ha previsto che tale credito d’imposta sia concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo[75]. Tale misura è incrementata al 15 per cento nel caso che tali costi siano sostenuti dalle imprese a seguito di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

 

Si segnala che il comma 53, articolo 1, del provvedimento in esame - che ha introdotto un limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU, e alla cui scheda si rinvia – ha disposto, in deroga alla disciplina introdotta, che il credito d’imposta previsto dal citato comma 280 della legge finanziaria per il 2007 non concorra alla formazione dell’importo utilizzato dei crediti d’imposta ai fini della determinazione del limite massimo utilizzabile (250.000 euro annui).

Alla lettera b), si prevede altresì una novella al comma 281 della predetta legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro.

Il comma 281 infatti aveva fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

 

Alla lettera c) si dispone, infine, l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la concessione del credito d’imposta in esame[76].

 

L'art. 88, par. 3, del Trattato CE prevede che siano comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. In attesa della decisione finale, non si può dare comunque esecuzione alle misure agevolative. Tale obbligo di notifica rappresenta il c.d. obbligo di standstill e determina la possibilità di ricorso al giudice nazionale da parte delle imprese concorrenti destinatarie dell’aiuto.

Alla Commissione europea spetta l'esercizio del potere di controllo sulle misure agevolative concesse dallo Stato ai soggetti che svolgono attività d’impresa[77]. L’attuazione della disciplina in materia di aiuti di Stato ha peraltro portato a definire precise condizioni di ammissibilità, per gli aiuti c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).

Con il Regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (tra questi rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente e per l’occupazione e la formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis). Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.

Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo[78].

In base a tale ultimo regolamento, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:

-       il 100% per la ricerca fondamentale;

-       il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;

-       il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.

La disciplina del regolamento – che peraltro introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka) oltre il quale esso è comunque vietato – non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).

 

Per completezza, si ricorda che al comma 282 della predette legge finanziaria per il 2007 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo.

Esso deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo Testo unico.

Il credito d’imposta è altresì utilizzabile per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Inoltre, l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione[79], a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Il comma 283 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

 


 

Articolo 1, commi 67-69
(Disciplina dei dividendi in uscita)

 


67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità euro­pee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

69. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell’ar­ticolo27deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modifica­zioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.


 

 

I commi da 67 a 69 apportano modifiche alla disciplina dei dividendi pagati a società estere (c.d. dividendi in uscita).

 

Il trattamento fiscale degli utili da partecipazione societaria (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell’articolo 89 del TUIR, il quale – al comma 2 – prevede, in via generale, che tali redditi se percepiti da soggetti IRES siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare

L’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973[80], dispone invece che gli utili corrisposti a soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate siano soggette ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento.

Per quanto concerne, invece, gli utili percepiti da soggetti non residenti l’articolo 27, comma 3, del medesimo D.P.R. prevede che i dividendi corrisposti ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non riguardanti stabili organizzazioni, siano tassati mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 27 per cento. La ritenuta è effettuata a prescindere dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazioni qualificate[81] o meno e indipendentemente dalla circostanza che il percettore non residente sia una persona fisica o una società.

Una disciplina di maggior favore è prevista dall’art 27 bis del TUIR, il quale ha recepito le indicazioni al riguardo contenute nella direttiva c.d. società madri e figlie (modificata da ultimo con la direttiva 2003/123/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 de 2007).Le società rientranti in tali fattispecie possono, ai sensi dell’art. 27 bis citato, chiedere il rimborso della ritenuta subita.

Tale regime ha comportato l’apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato C(2006) 2544 del 28 giugno 2006.

La suddetta procedura è motivata dalla presunta incompatibilità del regime fiscale dei dividendi con i principi relativi alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, dal momento che la normativa vigente prevede una tassazione più onerosa dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri, o in Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo[82], rispetto a quella applicata ai dividendi intersocietari domestici.

 

Al fine di recepire il parere della Commissione C(2006) 2544 del 28 giugno 2006, il comma 67, lettera a), numero 4), inserisce nell’articolo 27 (“Ritenuta sui dividendi”) del D.P.R. n. 600 del 1973, il nuovo comma 3-ter, con cui è stabilito che - ai dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, e ivi residenti (c.d. White list) – si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell’1,375 per cento. Tale percentuale è finalizzata ad omogeneizzare il trattamento fra soggetti residenti e non, e deriva dall’applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito residenti (95%) all’aliquota generale dell’IRES (27,5%)

 

Le modifiche apportate dal comma 67, lettere b) e c), agli articoli 27-bis (“Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti”) e 27-ter (“Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A”) derivano da esigenze di coordinamento con il nuovo dettato dell’articolo 27.

Il comma 68 prevede che le disposizioni del comma 67 si applichino agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ne consegue che – per la distribuzioni degli utili formatisi in precedenti esercizi – continui ad applicarsi la ritenuta alla fonte con aliquota del 27 per cento.

A tal fine, è previsto che le società ed enti che distribuiscono i dividendi indichino in dichiarazione l’ammontare degli utili, o delle riserve di utili, formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi in altri esercizi.

 

Il comma 69 reca una clausola transitoria secondo cui, ai fini dell’applicazione del nuovo comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del nuovo art. 168-bis TUIR, introdotto dal comma dell’articolo in esame, (c.d. White List), gli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 239 del 1996[83].


 

Articolo 1, commi 70-76
(Credito d’imposta per la crescita dimensionale
delle aggregazioni professionali)

 


70. Al fine di favorire la crescita dimen­sionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l’ammodernamento, ristrut­turazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all’operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

71. Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d’imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professio­nale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.

73. Il credito d’imposta di cui al comma 70, è commisurato all’ammontare comples­sivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrez­zature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d’imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell’econo­mia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggre­gazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggrega­zione.

76. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.


 

 

I commi da 70 a 76 dell’articolo 1 introducono una misura agevolativa al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

 

Il comma 70 riconosce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

 

La relazione illustrativa, relativamente al numero dei professionisti, sottolinea “che si è voluto attribuire allo studio rappresentato da quattro associati il livello minimo per essere considerato sufficientemente competitivo, mentre quello risultante da più di dieci associati si è ritenuto rappresentare di per sé un livello tale da non necessitare di alcuna agevolazione”.

 

E’ prevista la facoltà di modificare, con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i limiti del numero minimo e del numero massimo dei professionisti interessati all’operazione di aggregazione qualora si tratti di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

 

In base al comma 71, il credito d’imposta spetta con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

 

Il comma 72 prevede che l’agevolazione di cui al comma 70 spetti a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione.

Per i servizi di medicina primaria, in luogo dell’obbligo ad esercitare la professione all’interno della struttura, saranno previste diverse condizioni da stabilire con il decreto di cui al comma 70.

L’agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali all’esercizio dell’attività professionale.

 

Ai sensi del comma 73, il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:

a)  beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b)  programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

 

Il comma 74 stabilisce che il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

 

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Si segnala che il comma 53 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia, introduce un tetto massimo di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi il cui ammontare è pari a 250.000 euro annui.

 

Il comma 75 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74.

Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggregazione.

 

Il comma 76 subordina l’efficacia delle previsioni di cui ai sopra illustrati commi da 28 a 33 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Infatti – rileva la relazione illustrativa – benché la misura agevolativa sia strutturata come misura di “carattere generale”, l’eventuale diversa configurabilità come “aiuto di Stato”, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE, comporterebbe il necessario esame da parte dell’Esecutivo comunitario e il conseguente obbligo – in capo allo Stato italiano – di non dare attuazione all’agevolazione, in attesa dell’autorizzazione prevista.

 

Per quanto riguarda le regole applicabili agli aiuti di stato, si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati.

In particolare, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Tra queste ultime, vi sono gli aiuti di Stato in ricerca e sviluppo in quanto destinati "a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo" (lettera b) e "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche" ( lettera c).

Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate in tempo utile alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88, par. 3).

L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, tra l’altro, per gli aiuti c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela). Nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha infatti stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (tra questi rientrano quelli per le piccole e medie imprese, per la ricerca e allo sviluppo, per la tutela dell’ambiente per l’occupazione e la formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti de minimis).

Il rispetto di tali norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.

Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti de minimis e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo[84].

In base a tale ultimo regolamento, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:

-       il 100% per la ricerca fondamentale;

-       il 60% (75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;

-       il 35% (50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo.

La disciplina del regolamento – che peraltro introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka ) oltre il quale esso è comunque vietato – non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).


 

Articolo 1, commi 77-78
(Regime ordinario IVA per agenzie viaggi e turismo)

 


77. All’articolo74-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizza­zione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora ap­plichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

78. L’efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo395delladirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.


 

 

Il comma 77 dell’articolo 1 inserisce nell’articolo 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. n. 633 del 1972[85], il nuovo comma 8-bis, con cui è stabilito che le agenzie di viaggi e turismo, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Il citato articolo 74-ter assoggetta le agenzie di viaggi e turismo a un regime speciale IVA che prevede il calcolo dell’imposta secondo il metodo “base da base” (anziché con il sistema ordinario “imposta da imposta”): la base imponibile dell’imposta è calcolata, infatti, come differenza tra il valore dei corrispettivi e il valore dei costi al lordo dell’imposta. Sulla base imponibile (che viene anche definita margine commerciale) viene poi calcolata l’IVA dovuta, applicando l’aliquota ordinaria. A questo regime speciale, che si applica in via generale alle operazioni in cui l’agenzia di viaggio e turismo opera come soggetto in proprio (anche nel caso di rivendita di servizi, cioè nel caso in cui i servizi venduti dall’agenzia di viaggio al cliente sono organizzati da terzi soggetti), si affianca anche il regime IVA ordinario (che prevede il calcolo dell’IVA da versare come differenza tra IVA a debito e IVA a credito) per tutte quelle operazioni in cui l’agenzia di viaggio e turismo agisce come semplice intermediario di pacchetti e/o servizi turistici o quando acquista in nome proprio e per conto di clienti i servizi in discorso. Da tenere presente che il regime speciale crea una posizione di debito IVA per le agenzie in questione nel caso di corrispettivi superiori ai costi; nel caso opposto, si origina un credito di costo che può essere utilizzato nella liquidazione successiva, ma che di per sé non origina titolo per richiesta di rimborso, atteso che il credito di costo non configura posizione di credito d’imposta a fini IVA.

 

E’ importante sottolineare che le fatture emesse per le operazioni effettuate nell’ambito del sopra illustrato regime speciale non contengono la separata indicazione dell’imposta (articolo 74-ter cit., comma 7), impedendo in tal modo ai clienti delle agenzie di viaggi e turismo di detrarre l’imposta pagata.

Si ricorda inoltre che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’articolo 1, comma 304, ha consentito la detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande,effettuate in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, ma che tale possibilità non è stata di fatto operante per i soggetti che si rivolgono, per l’organizzazione dei convegni e dei congressi, a agenzie di viaggi e turismo operanti con il regime speciale.

 

La disposizione in esame è diretta a superare questo ostacolo alla detraibilità dell’IVA pagata per la partecipazione a convegni e congressi, consentendo alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, effettuate a diretto vantaggio del cliente.

Le agenzie di viaggi e turismo potranno in tal caso detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione, in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.

Si prevede infine che le agenzie di viaggi e turismo, che applicano sia il regime ordinario che il regime speciale di cui all’articolo 74-ter, devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

 

Il comma 78 subordina l’efficacia della disposizione di cui al comma 77 alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d’Europa del 28 novembre 2006[86], da parte dei competenti organi comunitari.

 

L’articolo 395 della citata Direttiva prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

L’autorizzazione si rende necessaria, dal momento che lo speciale regime IVA per le agenzie di viaggi è previsto dagli artt. 306 e seguenti della Direttiva in questione.


 

Articolo 1, comma 79
(Riduzione aliquota IVA per i corsi mascherati e in costume)

 


79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».


 

 

Il comma 79 dell’articolo 1 estende il regime IVA agevolato previsto per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti ai corsi mascherati e in costume ovunque tenuti.

In particolare, relativamente alle suddette attività, la modifica consiste:

§      inclusione nella tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, relativa alle prestazioni assoggettate ad aliquota IVA 10%;

§      spostamento, nell’ambito della Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, dal punto numero n. 3) al punto n. 4). La citata tabella C individua l’elenco delle attività di spettacolo ed altre assimilate per le quali sono previsti regimi speciali. Il passaggio al numero 4) determina l’assimilazione dei corsi in maschera e in costume alle attività di spettacolo in luogo delle esibizioni musicali.

 

La direttiva 2006/11/CE (di refusione della direttiva n. 77/388/CEE) individua nell’allegato III (ex allegato H) l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte. In particolare, il punto n. 7) include nel regime agevolato i diritti d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.

 


 

Articolo 1, comma 80
(IVA per prestazioni professionali dei medici legali)

 

80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

 

 

Il comma 80 dell’articolo 1 modifica il regime IVA delle prestazioni professionali specifiche di medicina legale, disponendo il passaggio dal regime di esenzione al regime ordinario di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto.

La disposizione ha effetto retroattivo in quanto decorre dal periodo d’imposta 2005.

La norma è diretta ad allinearsi a quanto indicato dalla Corte di giustizia europea la quale ha precisato che, ai fini di una corretta applicazione del regime di esenzione è necessario individuare lo scopo della prestazione medica.

 

La direttiva comunitaria 2006/112/CE, di refusione della precedente direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva o direttiva IVA), stabilisce all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c[87]) il regime di esenzione IVA per le “prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”:

L’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) individua all’articolo 10 le operazioni esenti da IVA. In particolare, ai sensi del comma 1, numero 18), sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Con le sentenze della Corte di Giustizia Europea, cause C-307/01 e C-212/01, la Corte ha precisato che ai fini di una corretta applicazione del regime di esenzione è necessario individuare lo scopo della prestazione medica. Infatti, se la prestazione medica è “effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica a tale prestazione”. Pertanto, se la prestazione consiste nel realizzare una perizia medica, risulta che, nonostante la realizzazione di tale prestazione faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente, lo scopo principale della prestazione non è quello di tutelare la salute delle persone a cui la perizia si riferisce ma è quello di fornire una risposta alle questioni individuate nell'ambito della richiesta di perizia.

 

In merito alla data in entrata in vigore del regime di imponibilità IVA, si segnala che la disposizione introduce una deroga al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Non appaiono chiare, peraltro, le modalità applicative della disposizione tenuto conto che, da un punto di vista fiscale, gli adempimenti relativi al periodo d’imposta 2005 sono scaduti.

 


 

Articolo 1, commi 81-82
(Interpretazione della norma sull’ammortamento
degli immobili strumentali)

 


81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell’articolo36deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzional­mente al costo dell’area e al costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo1deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.


 

 

I commi 81 e 82 dell’articolo 1 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006[88].

 

L’articolo 36, comma 7, del decreto legge n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina relativa all’ammortamento del costo dei terreni sui quali sono ubicati fabbricati strumentali introducendo la indeducibilità del costo dei terreni e quindi l’obbligo di distinguere la quota del costo complessivo riferita al terreno e quella riferita al fabbricato. Tale disposizione si applica, ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 36 anche ai fabbricati in leasing.

Ai fini della determinazione del valore del terreno è necessario risalire, in primo luogo, all’atto di acquisto in modo da individuare i singoli costi nel caso in cui si sia proceduto alla stipula di due distinti contratti ovvero nel caso in cui nell’unico atto di acquisto risulta indicato, oltre al valore complessivo, anche il costo del terreno e quello del fabbricato.

In assenza dei suddetti elementi, il costo da attribuire al fabbricato è pari, ai sensi dei commi 7 e 8, al maggior valore tra quello delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della disposizione e quello corrispondente al 20% del costo complessivo, come risultante dall’ultimo bilancio, al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Se il fabbricato ha natura industriale (ossia destinati alla produzione o trasformazione di beni), la predetta percentuale viene elevata al 30%.

Il terzo periodo del comma 8 precisa che il valore residuo di ciascun fabbricato (da ammortizzare) è determinato detraendo dal costo di acquisto individuato ai sensi dei commi 7 e 7-bis le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti e calcolate sul costo complessivo. In altre parole, gli ammortamenti dedotti in precedenza concorrono interamente alla riduzione del residuo ammortizzabile del costo del fabbricato.

 

Il comma 81 reca l’interpretazione autentica del terzo periodo, comma 8, dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 concernente le modalità di determinazione delle quote di ammortamento già dedotte e calcolate sul costo complessivo del fabbricato e del terreno sul quale lo stesso è ubicato.

In particolare, il citato terzo periodo del comma 8, va interpretato nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (dunque, sino a tutto il periodo di imposta 2005) calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.

Si segnala che la norma riproduce la disposizione contenuta nel decreto legge n. 118 del 2007, non convertito. Infatti, l’articolo 1 recava una norma interpretativa diretta ad introdurre una ripartizione proporzionale tra costo del fabbricato e costo del terreno degli ammortamenti effettuati.

 

Ai sensi del comma 82 sono salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2007.

Il citato decreto legge è entrato in vigore il 4 agosto 2007 ed è decaduto, trascorsi 60 giorni, per mancata conversione in legge.

 

Tale comma è attuativo dell’articolo 77, comma 3, ultimo periodo, della Costituzione, secondo cui le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

 


 

Articolo 1, commi 83-90
(Disposizioni antielusive per i paradisi fiscali: white list)

 


83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifi­cazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Ac­cordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

c) all’articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secon­do le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.»;

d) all’articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

e) all’articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;

f) all’articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimo­strazione, a seguito dell’esercizio dell’inter­pello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis.»;

g) all’articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.»;

h) all’articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

i) all’articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

l) all’articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipa­zioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

m) all’articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l’articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo10-ter, commi 1 e 9, dellalegge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo2, comma 5, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’appli­cazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regola­mentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all’articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull’intero importo delle remune­razioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico»;

c) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All’articolo10-terdellalegge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

86. All’articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.

88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.


 

 

I commi da 83 a 90 dell’articolo 1 modificano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali", come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione europea (white list).

Il nuovo sistema è basato sulla futura emanazione, con decreto ministeriale, di due tipologie di white list che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore[89]:

1)      una prima tipologia è costituita dalla white list che dovrà essere emanata in base al comma 83, lettera a) e che sarà utilizzata per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, della disposizione dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR sulla presunzione di residenza fiscale in Italia.

2)      una seconda tipologia di white list, costituita da ulteriori due liste, è quella prevista dal nuovo articolo 168-bis del TUIR, che viene a tal fine appositamente introdotto dal comma 83, lettera n) e che costituirà il riferimento per l’applicazione di tutte le norme antielusive contenute nel TUIR e relative ad operazioni di variotipo, sia per lepersone fisiche che per le imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati.

 

Si prevede, in particolare, l’emanazione, con lo stesso decreto ministeriale, di due liste di paesi, la prima contenente l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che terrà anche conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

 

La disciplina previgente recava norme antielusive riguardanti varie tipologie di situazioni, connesse sia ai trasferimenti di residenza che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di black list), nonchè ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi.

Si ricorda infatti che l'art. 167, comma 4 del TUIR, stabiliva, in materia di imprese estere controllate, che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalle norme in commento, le liste degli Stati a regime fiscale privilegiato sono contenute nei seguenti decreti ministeriali, come successivamente modificati:

-        il D.M. 4 maggio 1999, utilizzato ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche[90];

-        il D.M. 4 settembre 1996, recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni[91] ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

-        il D.M. 23 gennaio 2002, che prevede, relativamente alle imprese, l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato[92], ivi elencati;

-        il D.M. 21 novembre 2001, che contiene invece un elenco[93] di stati considerati non privilegiati ai fini dell’articolo 96-bis, comma 2-ter del TUIR[94].

 

I commi 83, 84, 85, e 87 apportano pertanto numerose modifiche, sia sostanziali che di coordinamento, agli articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, nonché ad altre leggi rilevanti in materia tributaria, quali il D.P.R. n. 600 del 1973 sull’accertamento delle imposte sui redditi, le norme fiscali speciali dettate per gli organismi di investimento collettivo e le norme sui finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Per quanto riguarda nel dettaglio le singole modifiche, la prima modifica sostanziale è quella, già citata, apportata dal comma 83, lettera a), che sostituisce innanzitutto il comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, stabilendo che la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in altri Stati o territori, sia operativa qualora si tratti di Stati diversi da quelli individuati in una futura lista contenuta in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A proposito del decreto in questione, si sottolinea che, non facendo la norma novellata riferimento espresso alla nuova white list prevista dall’articolo 168-bis, sembrerebbe prefigurarsi l’emanazione di un’apposita lista valevole solo ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia, diversa pertanto dalle due nuove white list di cui all’articolo 168-bis. Peraltro poiché nelle white list previste dal nuovo articolo 168-bis dovranno essere inclusi anche gli Stati attualmente non compresi nella black list di paesi di cui al DM 4 maggio 1999 - che si costituisce il riferimento proprio per l’applicazione della norma dell’articolo 2 del TUIR relativa alla presunzione di residenza – potrebbe anche verificarsi l’emanazione di un unico decreto ministeriale, quello previsto dall’articolo 168-bis, da utilizzarsi anche per l’applicazione della norma sulla presunzione di residenza in questione.

In base alla nuova disciplina del comma 83 lettera a) pertanto, la presunzione di residenza in un “paradiso fiscale”, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, scatterà non più qualora egli trasferisca la residenza in un paese ricompreso nella vigente “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999, bensì qualora il contribuente trasferisca la residenza in un paese che non sia contemplato tra quelli della futura “white list”. La mancata inclusione di un paese nella futura “white list” farebbe pertanto scattare l’inversione dell’onere della prova a sfavore del contribuente il quale avrebbe l’onere di provare di non aver posto in essere operazioni elusive, anziché essere l’amministrazione finanziaria a provare l’eventuale comportamento elusivo del contribuente.

Si ricorda che all'interno dell'Unione europea, i governi hanno competenza esclusiva per quanto riguarda i livelli dell’imposizione diretta, ovvero l’imposta sui redditi individuali e sugli utili societari, sempre che tali imposte siano compatibili con il mercato unico e con la libera circolazione dei capitali, ossia non ostacolino gli investimenti transfrontalieri. Qualora tuttavia il mercato unico, la libera circolazione dei capitali o i diritti dei singoli siano lesi dalle norme tributarie, la Commissione europea o i soggetti direttamente interessati possono adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Le imposte sulle persone fisiche e le relative aliquote sono pertanto di competenza dagli Stati membri, salvo l’eventuale intervento dell’UE per impedire discriminazioni o agevolazioni speciali per chi si avvale della possibilità di lavorare o investire in un altro paese.

 

Per quanto riguarda la decorrenza, il comma 89 prevede che la norma del comma 83, lettera a) in questionetrovi applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto.

 

La seconda modifica sostanziale è quella apportata dalla lettera n) del comma 83 che inserisce nel TUIR il nuovo articolo 168-bis, in base al quale – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri – saranno individuate due ulteriori liste di Stati.

La norma in questione sostituisce il previgente criterio della presenza di una tassazione in misura ridotta nei paesi stranieri, quale elemento discriminante per l’inserimento del paese nella black list, prevedendo, in sua sostituzione l’emanazione di due nuove white list, basate l’una sul criterio dell’esistenza di un effettivo scambio di informazioni tra gli Stati, quale strumento principale di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e l’altra basata sul duplice criterio dello scambio di informazioni e del livello di tassazione particolarmente ridotto presente in taluni Stati esteri.

Il criterio della ripartizione, secondo quanto indicato nella relazione governativa all’emendamento approvato, è il seguente:

§      la lista basata esclusivamente sullo scambio di informazioni riguarderà le disposizioni normative sui redditi finanziari e le disposizioni miranti a contrastare i fenomeni di esterovestizione e l’effettuazione di operazioni fittizie;

§      la lista basata sul duplice criterio dello scambio di informazioni e del ridotto livello di tassazione costituirà il riferimento per tutta una serie di operazioni realizzate, ad esempio, mediante partecipazioni e poste in essere al fine di localizzare gli investimenti in Paesi con livello di tassazione molto basso.

 

Pertanto, gli articoli contenuti nel TUIR che prevedono disposizioni antielusive vengono modificati di conseguenza, sostituendosi il precedente riferimento ad una delle liste vigenti con un nuovo riferimento ad una delle due nuove liste.

In base a quanto indicato nella lettera n) del comma 83 in commento, la lista basata sull’effettivo scambio di informazioni sarà utilizzata per l’applicazione delle seguenti disposizioni:

§      l’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, recante l’individuazione degli oneri deducibili ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF;

§      l’articolo 73, comma 3, del TUIR sull’individuazione del paese di residenza dei trust e degli istituti di contenuto analogo, ai fini della loro sottoposizione all’IRES;

§      l’articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR, per l’indeducibilità dalla base imponibile IRES di spese e altri componenti negativi e di spese per prestazioni di servizi resi da professionisti;

§      l’articolo 26, commi 1 e 5, articolo 27, comma 3-ter[95], del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi da società incluse nella black list e ritenuta sui redditi di capitale nei confronti di percipienti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nonché regime fiscale dei dividendi in uscita);

§      l’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge n. 77 del 1983 (ritenuta sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero);

§      gli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 (soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni ed esenzione per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni);

§      l’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 351 del 2001 (finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata per la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato).

 

La lista contenente gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia sarà invece utilizzata per l’applicazione delle seguenti disposizioni:

§      l’art. 47, comma 4 del TUIR, recante il regime fiscale dei dividendi, ai fini della loro imputazione a reddito di capitale;

§      l’art. 68, comma 4, del TUIR, relativo al regime fiscale delle plusvalenze, ai fini della loro imputazione a reddito di impresa;

§      l’art. 87, comma 1 del TUIR per l’individuazione delle plusvalenze esenti, ai fini del calcolo della base imponibile IRES;

§      l’art. 89, comma 3, del TUIR, per l’individuazione di dividendi e interessi, ai fini della loro esclusione dalla base imponibile IRES;

§      l’art. 132, comma 4 del TUIR, relativi alle condizioni per l’esercizio dell’opzione di adesione al consolidato mondiale;

§      l’art. 167, commi 1 e 5, e l’art. 168, comma 1 del TUIR, relativi all’imputazione a soggetti, residenti o meno, di redditi derivanti dal controllo o, comunque, da partecipazioni in imprese, enti o società;

§      l’art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ritenute sulle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa da società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato);

§      l.’art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato e come tali considerate inopponibili all'amministrazione finanziaria).

 

Il successivo comma 88 stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni, di cui ai commi da 83 a 87, dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis. Il comma 88 prevede inoltreche fino al periodo d’imposta precedente continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

Sempre con riguardo alla decorrenza della nuova disciplina, occorre segnalare che il comma 90 prevede che per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, saranno inclusi nel decreto sulla white list, di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati:

§      nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

§      nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;

§      nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001;

§      nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2002.

Saranno altresì inclusi nella nuova white list, per il medesimo periodo transitorio di cinque anni, gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

In sostanza, le due nuove white list contenute nel DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, dovranno riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto la disciplina vigente continuerà nella sostanza ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all’emanazione del nuovo decreto, in quanto nelle due nuove white list saranno inclusi per tale periodo transitorio tutti gli Stati non ricompresi nelle attuali black list.

 

Le lettere da b), ad m) del comma 83 recano numerose modifiche di coordinamento alle disposizioni del TUIR, al fine di adeguarle con le nuove liste previste dal nuovo articolo 168-bis del TUIR.

Si segnala, in particolare, la lettera h) del comma 43, che sostituisce l’articolo 110, commi 10 e 12-bis del TUIR. Si tratta della norma sulle valutazioni che prevede attualmente (comma 10) l’indeducibilità dalla base imponibile IRES delle spese e degli altri componenti negativi per operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati non appartenenti all’Unione europea, a regime fiscale privilegiato, contenuti nella black list di cui al DM 23 gennaio 2002 ed aventi un regime di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano, nonchè della norma (comma 12-bis) che estende alle prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati, tale indeducibilità. In base alle modifiche introdotte dalla lettera h) si specifica espressamente che la deducibilità di tali spese è comunque ammessa per le operazioni con imprese residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma alla condizione che siano inclusi nella futura white list.

Si tratta dei seguenti istituti:

-        individuazione degli oneri deducibili ai fini del calcolo della base imponibile IRPEF (lettera b),che modifica l’art. 10, comma 1, lett. e-bis));

-        regime fiscale dei dividendi, ai fini della loro imputazione a reddito di capitale (lettera c)che modifica l’art. 47, comma 4);

-        regime fiscale delle plusvalenze, ai fini della loro imputazione a reddito di impresa (lettera d) che modifica l’art. 68, comma 4);

-        individuazione del paese di residenza dei trust e degli istituti di contenuto analogo, ai fini della loro sottoposizione all’IRES (lettera e) che modifica l’art. 73);

-        individuazione delle plusvalenze esenti, ai fini del calcolo della base imponibile IRES (lettera f) che modifica l’art. 87);

-        individuazione di dividendi e interessi, ai fini della loro esclusione dalla base imponibile IRES (lettera g) che modifica l’art. 89);

-        indeducibilità dalla base imponibile IRES di spese e altri componenti negativi e di spese per prestazioni di servizi resi da professionisti (lettera h) che modifica l’art. 110);

-        condizioni per l’esercizio dell’opzione di adesione al consolidato mondiale (lettera i));

-        imputazione a soggetti, residenti o meno, di redditi derivanti dal controllo o, comunque, da partecipazioni in imprese, enti o società (lettere l) e m)).

 

Il comma 84 modifica le relative disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’accertamento delle imposte, in quanto per alcune categorie di reddito - come i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i mutui di titoli garantiti e altri strumenti finanziari – vige un regime di esenzione nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni e che con la novella in esame vengono collegati alla white list di cui al nuovo art. 168-bis TUIR, anziché ala lista vigente.

In questo senso vanno interpretate le novelle di cui alla:

§      lettera a), che modifica l’art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale);

§      lettera c), che modifica l’art. 27 (Ritenuta sui dividendi);

§      lettera d), che modifica l’art. 37-bis (Disposizioni antielusive).

 

Il comma 85 modifica l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 contenente disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, al fine di coordinare con la nuova white list il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

 

Il comma 86 coordina con le nuove white list il regime fiscale sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici, di cui al D.L. n. 351 del 2001.

 

Infine, il comma 87 apporta modifiche al decreto legislativo n. 239 del 1996, per coordinare anch’esso con le nuove disposizioni sulla white list. Si tratta di norme che elencano i Paesi e territori nei cui confronti è previsto il non assoggettamento a tassazione di alcuni redditi di capitale e che, in particolare, dispongono un regime di esenzione per gli interessi ed altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, Spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, enti pubblici economici trasformati in Spa in base a disposizioni di legge, enti territoriali.


 

Articolo 1, comma 91
(Riapertura termini per rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati
e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

 

91. Al comma 2 dell’articolo2deldecreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

 

 

Il comma 91 dell’articolo 1 dispone la riapertura del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2001) e successivamente oggetto di numerosi interventi e modifiche normative.

A tal fine, il comma in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale ha disposto la riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riferiti, rispettivamente, al possesso delle partecipazioni e dei terreni, i cui valori d’acquisto possono essere rideterminati.

 

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) hanno introdotto la facoltà di effettuare la rivalutazione, rispettivamente delle partecipazioni e dei terreni, posseduti alla data del 1°gennaio 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito. Le disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche dirette, tra l’altro, ad ampliare, attraverso la proroga e la riapertura dei termini, l’ambito di applicazione del beneficio fiscale.

In particolare, l’articolo 5 della legge n. 448/2001 reca disposizioni in materia di aggiornamento del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2002. I destinatari della disposizione sono:

a)       le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;

b)       le società semplici e società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

c)       i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Il valore aggiornato delle partecipazioni si determina assumendo il valore della frazione del patrimonio netto della partecipata quale risultante da una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ovvero nell’elenco dei revisori contabili[96]. L’eventuale maggior valore (plusvalenza) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fissata nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, e del 2% per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis) dello stesso comma 1 dell’articolo 67.

Il versamento di tale imposta, che può essere suddiviso in non più di tre rate annuali di pari importo, doveva essere effettuato entro il 16 dicembre 2002. Le rate successive alla prima sono aumentate degli interessi nella misura del 3%.

Il valore così rivalutato viene assunto per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di cessione delle citate partecipazioni.

L’articolo 7 della medesima legge n. 448 del 2001 consente l’adeguamento dei valori d’acquisto, ai quali deve essere riferita la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i terreni edificabili e per i terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002. In particolare, è previsto che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i terreni in parola può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili[97]. La rideterminazione è subordinata all’assoggettamento del predetto valore di stima ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 4% del valore così rideterminato. Ai fini del versamento si applicano le stesse modalità previste dall’articolo 5, sopra illustrato.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 282 del 2002 ha disposto una riapertura dei termini, consentendo la rivalutazione agevolata di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La medesima disposizione aveva fissato al 16 maggio 2003 la data entro la quale devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia e stabilito che le imposte sostitutive potevano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

L’articolo 39, comma 14-undecies, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha prorogato dal 16 maggio 2003 al 16 marzo 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003, ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima.

 

Successivamente l’articolo 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha prorogato dal 16 marzo 2004 al 30 settembre 2004 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima[98]. La medesima disposizione ha spostato dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2003 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.

 

In seguito, l’articolo 1, comma 376, della legge n. 311 del 2004 ha prorogato dal 30 settembre 2004 al 30 giugno 2005 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima. Non era stata invece modificata la data di riferimento (1° luglio 2003) per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.

Infine il citato articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005 ha prorogato dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2006 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive ed effettuati la redazione e il giuramento della perizia di stima. La medesima disposizione ha spostato dal 1° luglio 2003 al 1° gennaio 2005 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare.

 

La disposizione, relativamente alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e i terreni edificabili o con destinazione agricola, proroga:

§      dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2008 la data di riferimento per il possesso delle partecipazioni e dei terreni da rivalutare;

§      dal 30 giugno 2006 al 30 giugno 2008 la data entro la quale devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia;

§      dal 30 giugno 2006 al 30 giugno 2008 la data a partire dalla quale possono essere pagate o rateizzate le imposte sostitutive.


 

Articolo 1, commi 92-94
(Sanzioni per violazioni obblighi tributari)

 


92. All’articolo9deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell’im­posta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

94. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».


 

 

I commi da 92a 94 dell’articolo 1 recano disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile qualora non evidenzino nella relazione di revisione il mancato rispetto, da parte della società, delle disposizioni contenute nel Codice civile o dei principi contabili.

 

Il comma 92 sostituisce il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Il decreto legislativo n. 471/1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) reca all’articolo 9 norme di materia di violazione degli obblighi di contabilità.

In particolare, il comma 5, nel testo previgente, dispone che i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da 2.066 euro a 10.329 euro. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro.

 

Il nuovo comma 5, come riformulato dalla norma in esame, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inadempimento, a carico dei soggetti che compilano la relazione di revisione di cui all’articolo 2409-ter del codice civile.

L’articolo 2409-ter del codice civile reca disposizioni in materia di funzioni di controllo contabile. In particolare, il primo comma individua i compiti del revisore contabile e della società incaricata del controllo contabile e il secondo comma stabilisce il contenuto della relazione del revisore. Il terzo comma stabilisce che qualora il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, deve illustrarne analiticamente i motivi nella relazione. Gli ulteriori due commi dispongono l’obbligo di sottoscrizione della revisione e di deposito della relazione presso la società. Ai sensi dell’ultimo comma, infine, autorizza il revisore o la società incaricata del controllo contabile a chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e a procedere ad ispezioni; inoltre, i medesimi soggetti sono tenuti a documentare l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.

 

La sanzione amministrativa si applica ai soggetti incaricati del controllo contabile se non indicano nella loro relazione le motivazioni che li hanno indotto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP.

 

La misura della sanzione è fissata in misura pari al 30 per cento del compenso contrattuale spettante e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata in capo al contribuente.

 

Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP si applica, oltre alla precedente sanzione, una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

 

In proposito, il comma 94, sostituendo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del DPR n. 322/1998, estende l’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti passivi IRES sottoposti al controllo contabile ai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Il citato comma 5 dispone, al primo periodo, che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. Il secondo periodo stabilisce che la dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

 

Ai sensi del comma 93 le disposizioni del comma 92si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.


 

Articolo 1, comma 95
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione dei rimborsi IVA sull’acquisto di veicoli aziendali)

 


95. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell’articolo15-bisdeldecreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo10, comma 5, deldecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 95dispone:

-       la riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006.

Con sentenza C-228/05 del 14 settembre 2006, la Corte di giustizia delle Comunità europee si è espressa in merito alla compatibilità tra il regime di detraibilità dell’IVA sull’acquisto di veicoli aziendali e costi assimilati, di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[99], e il paragrafo 7 dell’articolo 17, in combinato disposto con il paragrafo 2 della sesta direttiva IVA[100].

In particolare, il DPR n. 633/1972 stabilisce – in deroga all’articolo 19, relativo alla detrazione dell’IVA – l’indetraibilità dell’IVA relativamente ad alcuni beni e servizi, tra cui l’acquisto o l’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), non compresi nella tabella B allegata allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972 e non adibiti ad uso pubblico, che non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Il paragrafo 7 dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva o direttiva IVA) stabilisce che – salvo l’obbligo procedurale di consultazione del comitato di cui all’articolo 29 della direttiva in questione – ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere in tutto o in parte dal regime di deduzioni IVA la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Il paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo stabilisce che "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore (…) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo".

Secondo la citata sentenza della Corte di giustizia (paragrafo 66 delle motivazioni), ai sensi del comma 3 dell’articolo 249 del Trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della sesta direttiva IVA. Nel caso in cui un’esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all’articolo 17, n. 7, primo periodo, della sesta direttiva medesima, "le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell’IVA enunciato dall’articolo 17, n. 1, della stessa direttiva ".

Infatti – afferma la Corte (punto 1 del dispositivo) – l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva impone agli Stati membri, ai fini del rispetto dell’obbligo procedurale di cui all’articolo 29 della direttiva, di informare il comitato consultivo dell’IVA "del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto", fornendo a tale comitato informazioni sufficienti per consentire ad esso di esaminare la misura con cognizione di causa.

Inoltre (punto 2 del dispositivo), l’articolo 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso "che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, istituito all’articolo 29 della detta direttiva. La detta disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico".

Ad avviso della Corte (paragrafo 67 delle motivazioni), è accertato che la normativa statale derogatoria del principio comunitario della detrazione IVA è stata sistematicamente prorogata dal Governo italiano a partire dal 1980. Essa non presenta quindi un carattere temporaneo, né è stata motivata da ragioni congiunturali, rientrando invece in un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale non giustificati dall’articolo 17 n. 7: il Governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.

Pertanto, il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura deve poter ricalcolare il suo debito IVA conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta (punto 3 del dispositivo).

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alla sentenza comunitaria, è stato emanato il decreto legge n. 258/2006 nel quale si è stabilità la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati a decorrere dal 14 settembre 2006, e la previsione di una rideterminazione degli effetti IVA per gli acquisti effettuati nei periodi precedenti. In particolare, per quanto concerne l’IVA non detratta sugli acquisti effettuati nei periodi d’imposta precedenti, il decreto legge prevedeva la presentazione di una apposita istanza da parte dei contribuenti a fronte della quale l’Amministrazione finanziaria avrebbe provveduto a erogare il rimborso.

 

L’onere complessivo per i rimborsi è evidenziato contabilmente tra le regolazioni debitorie della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) la quale, alla tabella B, presenta un accantonamento a titolo di regolazioni debitorie di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 consentendo, entro il 2009, l’integrale rimborso delle somme dovute ai contribuenti.

 

Il comma 12 dell’articolo15-bis deldecreto legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi ha autorizzato, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Tale onere, tuttavia è risultato sovrastimato in quanto al termine per la presentazione dell’istanza di rimborso da parte dei contribuenti, fissato – da ultimo – al 20 ottobre 2007, l’Amministrazione finanziaria ha potuto accertare che le istanze presentate sono state significativamente inferiori a quelle previste.

 

-       in conseguenza della predetta riduzione di spesa e, quindi della riduzione del fabbisogno per i medesimi anni 2008 e 2009, sono stimati dei risparmi di spesa per interessi. Tali risparmi, per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009, sono iscritti nel Fondo per gli interventi di politica economica.

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Per una più dettagliata analisi del Fondo si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 3, comma 157.


 

Articolo 1, commi 96-117
(Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi)

 


96. Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguentideldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipa­zione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo6deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intrapren­dono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo35deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo53, comma 1, deldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebita­no l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

101. L’applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applica­zione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensa­zione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo6deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

103. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contri­buenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo30, terzo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’im­prenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’e­sercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di perma­nenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determi­nata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo27deldecreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo62-bisdeldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l’articolo32-bisdeldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo14dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo3, commi da 165 a 170, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo32-bis, comma 7, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all’ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo32-bisdeldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa familiare.


 

 

I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi.

Poiché ai sensi del comma 117, le disposizioni di cui a precedenti commi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’Agenzia delle entrate ha emanato, in data 21 dicembre 2007, una prima circolare (n. 73/E) nella quale sono state illustrate le modalità applicative del regime in esame, successivamente contenute nel decreto ministeriale del 2 gennaio 2008.

Inoltre, in data 28 gennaio 2008, è stata emanata una successiva circolare (n. 7/E) diretta a fornire ulteriori chiarimenti relativi al regime semplificato per i contribuenti minimi.

 

Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – come un regime naturale, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I tratti peculiari del regime sono i seguenti:

1.  esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;

2.  applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;

3.  assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva;

4.  estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

5.  esclusione dell’applicazione degli studi di settore;

6.  riduzione degli adempimenti contabili.

 

Nel dettaglio, ai sensi del comma 96, si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell’anno solare precedente:

1)  hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2)  non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3)  non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico. Con tale ultimo inciso si è previsto che l’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera impedisca l’applicazione del regime agevolativo.

Il richiamato articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR fa riferimento a:

-        somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

-        somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

I richiamati articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 disciplinano le tipologie contrattuali di lavori a progetto e occasionali.

Il richiamato articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR prevede che siano redditi di lavoro autonomo le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

b)nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria[101], per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

 

Il comma 97 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA.

 

Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (comma 1).

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (comma 2).

 

La relazione illustrativa specifica che – in presenza dei requisiti di accesso – il regime dei contribuenti minimi è quello naturale, per cui non si prevede un’opzione per entrare in tale regime.

 

In base al comma 98, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

 

In base al comma 1 del predetto articolo 35, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

 

Il comma 99 reca un elenco tassativo di fattispecie per le quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Per la precisione, non sono considerati contribuenti minimi:

a)  le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

I regimi speciali si caratterizzano per meccanismi di calcolo del IVA dovuta diversi dal regime ordinario. E’ il caso – a titolo esemplificativo – dei produttori agricoli; degli agriturismo; delle agenzie di viaggio e turismo; dell’editoria; dei giochi e intrattenimenti; del commercio di beni mobili usati, oggetti di arte e antiquariato e da collezione; del commercio di rottami.

b)i soggetti non residenti nel territorio dello Stato;

c)  i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Il richiamato articolo 10, n. 8), esenta dall’IVA le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Il richiamato articolo 53, numero 1) – in combinato con l’articolo 38 – fa riferimento alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, agli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e ai veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

 

d)gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del TUIR, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

 

Come previsto dal comma 100, i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

 

I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

 

La relazione illustrativa sottolinea come il predetto comma 100 preveda per i contribuenti minimi un regime di franchigia ai fini IVA, analogo a quello dettato dall’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

Nel dettaglio, si ricorda che il comma 15 dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto un nuovo articolo 32-bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633[102], istituendo un regime di franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per determinati soggetti passivi marginali, come consentito dall’articolo 24 (“Regime particolare delle piccole imprese”) della sesta direttiva comunitaria sull’IVA[103].

Al regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e che non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, fatta eccezione per gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi, ovviamente, non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate a titolo di rivalsa, né potranno detrarre l’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA e i non residenti. Sono altresì esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8) del D.P.R. n. 633 del 1972[104], e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Ai soggetti destinatari del regime di franchigia è assegnato un numero speciale di partita IVA.

L’articolo 32-bis è ora abrogato dal comma 116 dell’articolo 1 in esame.

 

Si ricorda che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 285 stabilisce che gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della Direttiva 67/228/CEE possono concedere una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo pari alla somma di euro 5.000 o al suo controvalore in moneta nazionale.

 

Al riguardo, si segnala come la disposizione in esame non subordini l’entrata in vigore all’autorizzazione dei competenti organi dell’Unione europea e sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi in merito alla compatibilità della disposizione medesima con la disciplina comunitaria.

 

Il comma 101 dispone che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA. Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto.

Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al successivo comma 105.

Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

 

Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Il comma 102 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

 

Il richiamato articolo 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.

Come specificato nella relazione illustrativa, l’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta, per il cedente o per il prestatore che si avvalga del regime dei contribuenti minimi, la rinuncia al differimento dell’esigibilità.

 

Il comma 103 prevede che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il richiamato articolo 50, comma 3, stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

 

Secondo la previsione del comma 104, i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

I commi da 50 a 52 dell’articolo 1 del presente provvedimento (si veda la relativa scheda) recano modifiche della base imponibile e dell’aliquota IRAP.

 

Ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, è prevista l’applicazione del criterio di cassa. La relazione illustrativa sottolinea come questo aspetto costituisca un elemento innovativo per i titolari di reddito di impresa. Pertanto, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione.

Concorrono inoltre alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge comprendono quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. Con tale modifica si dispone pertanto la deducibilità per il titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per i suoi collaboratori fiscalmente a suo carico.

 

Il comma 105 prevede che sul reddito determinato in base al comma 104 sopra illustrato si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

 

Ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del TUIR, i redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 TUIR, si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione.

 

Il comma 106 chiarisce il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.

E’ stabilito che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime semplificato - la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio - partecipino per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro.

In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio.

In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito (ossia – precisa la relazione illustrativa – la somma algebrica negativa è integralmente deducibile dal reddito).

 

Si disciplina poi distintamente il computo ai fini fiscali delle perdite che si sono generate prima dell’ingresso nel regime speciale e le perdite generatisi nel corso del periodo d’imposta o successivamente (comma 107). Per queste ultime si prevede che possano essere computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quinto (comma 108).

Nel dettaglio, il comma 107 prevede che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.

 

Il comma 108 stabilisce che le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR.

 

Il richiamato comma 3 dell’articolo 8 del TUIR prevede che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.

 

Relativamente agli adempimenti contabili, il comma 109 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Il richiamato articolo 22 disciplina le modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

 

Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

 

La predetta disposizione stabilisce che, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dei dati IVA – da consegnare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento -, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

 

In base al comma 110, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, attivabile per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Limitatamente al periodo d’imposta 2008, l’opzione può essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

Il comma 111 prescrive che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99.

Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui.

In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

 

Ai sensi del richiamato articolo 27, per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare, o da riportare al mese successivo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

 

E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

 

Ai sensi del comma 112, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi.

Viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato.

Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato di cui ai commi da 96 a 117 in commento.

Con i provvedimenti di cui al comma 115, possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma 112.

 

Il comma 113 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331[105], convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Gli studi di settore sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.

Numerose norme di revisione della disciplina degli studi di settore sono contenute nei commi da 13 a 24 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Da ultimo, il comma 3-bis dell’art. 15 del D.L. n. 81 del 2007 ha definito la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica - relativi agli studi di settore - di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), ai fini dell’accertamento. Viene precisato che tali indicatori hanno valore di presunzione semplice; che i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici; che, in caso di accertamento, spetta all’ufficio motivare e fornire elementi di provaper gli scostamenti riscontrati.

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzioni semplici) trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato. Le presunzioni semplici – per avere valenza probatoria – devono essere gravi, precise e concordanti.

 

Il comma 114 prevede che – per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi - si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99.

Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui.

In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 110, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 115 rimette ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione delle disposizioni di attuazione dei commi precedenti.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

 

Il comma 116 abroga i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

L’art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 reca la disciplina dei contribuenti minimi in franchigia, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non abbiano effettuato o prevedano di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

 

L’art. 14 della legge n. 388 del 2000 disciplina nel dettaglio il regime fiscale per le attività marginali, di cui possono avvalersi i contribuenti, persone fisiche ed imprese familiari, per i quali si applicano gli studi di settore, a condizione che non abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi superiori ai limiti stabiliti con appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662 del 1996 reca un regime particolarmente semplificato per alcuni contribuenti (persone fisiche) minori (c.d. regime supersemplificato).

Il regime in questione è riservato a quegli esercenti imprese, arti o professioni che, nell’anno solare precedente:

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 15.493,71 euro per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 25.822,84 euro negli altri casi;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 18.075,99 euro se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 10.329,14 euro negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore 25.822, 94 euro;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

 

Con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, è stato riformulato il secondo periodo del comma 20 che, nella versione iniziale, prevedeva rimanesse ferma, fino a scadenza, l’efficacia dell’opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 7 (franchigia IVA) del D.P.R. n. 633 del 1972.

In base a quest’ultima disposizione, i soggetti che rientrano nel regime della franchigia IVA possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

 

I contribuenti che esercitano l’opzione per il regime IVA ordinario possano applicare la disciplina in commento, limitatamente al periodo di imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dall’articolo 32-bis, comma 7.

In tal caso, la revoca dell’opzione per il regime IVA ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si prevede l’applicazione del comma 6 dell’articolo 4 in esame: con tale disposizione, è stabilito che la fruizione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

 

A fini di coordinamento, si è prevista la sostituzione nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, delle parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» con le seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

 

Il richiamato comma 2-bis prevede che non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Ai sensi del comma 117, le disposizioni di cui a precedenti commi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

 

Ai sensi del richiamato articolo 5, comma 4, del TUIR i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

 


 

Articolo 1, comma 118
(Modalità di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale)

 

118. All’articolo12deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

 

 

Il comma 118 dell’articolo 1 interviene sulla disciplina in materia di esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

In particolare, modificando il comma 2-quater dell’articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, esclude chela suddetta sospensione possa essere effettuata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

 

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 471/1997 reca disposizioni relative alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce che quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

Secondo il comma 2, nel testo previgente[106], qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Ai sensi del comma 2-bis, la sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

Secondo il comma 2-ter, l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 2-quater dell’articolo 12, nel testo previgente, prevede che l’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.

 

Il comma in esame sopprime ora, al sopra citato comma 4-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».

Di conseguenza, la disposizione esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

 

Si segnala che il comma 269 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia, interviene in materia, elevando da tre a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.

 


 

Articolo 1, comma 119
(Pagamento diritti doganali con bonifico)

 

119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all’Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 1, al comma 119, introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. n. 43 del 1973, si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Rientrano fra i diritti doganali i “diritti di confine” ossia: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

 

In base all’articolo 38, al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

 

La disposizione autorizza a tal fine l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme.

Con un successivo decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze verranno stabilite le modalità di riversamento all’erario o agli altri enti beneficiari delle somme predette.

 


 

Articolo 1, comma 120
(Proroga per le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e finanze)

 

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

 

Il comma 120 dell’articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il richiamato articolo 64, comma 3, dispone infatti che – ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali, venga fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

 


 

Articolo 1, commi 121-123
(Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta)

 


121. Dopo l’articolo44deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) – 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, diretta­mente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implemen­tazione delle posizioni assicurative indivi­duali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammi­nistrazione pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplifica­zione e all’armonizzazione degli adempi­menti di cui all’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell’articolo44deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


 

 

Il comma 121 dell’articolo 1 inserisce nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il nuovo articolo 44-bis.

L’innovazione è finalizzata a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

In base a queste ultime disposizioni, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

Le suddette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

 

Il nuovo articolo 44-bis dispone pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

I sopra illustrati obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

 

Il comma 122 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative del suddetto comma 121 nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e l’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 123 rinvia al medesimo decreto di cui al comma 122 la semplificazione e l’armonizzazione degli adempimenti gravanti sui sostituti di imposta, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b)  previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, i dati contributivi dell’INPDAP e dell’INPGI vengono trasmessi attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre quelli dell’INPS vengono gestiti direttamente dall’istituto previdenziale.

c)  possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi dall’INPS e dall’INPDAP.


 

Articolo 1, commi 124-127
(Autorizzazione ai Confidi a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato)

 


124. All’articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo106deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All’articolo8, comma 2, deldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

126. All’articolo19, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

127. All’articolo48, comma 3, deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».


 

 

I commi da 124 a 127 dell’articolo 1 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003:

- i “confidi” sono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

- per “attività di garanzia collettiva dei fidi”, si intende l'utilizzazione di risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

- per “confidi di secondo grado”, si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese.

Ai sensi del comma 12, il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

Ai sensi del comma 13, la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

In base al comma 14, il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del TUB, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

In base al comma 2 dell’articolo 107, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

 

Il comma 124 modifica l’articolo 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di permettere ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e anche ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato.

 

Secondo l’articolo 106, comma 1, TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi (UIC).

 

Il comma 125 – modificando l’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 - permette ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Il comma 126 – modificando l’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 - permette ai confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB e nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

 

Il comma 127 – modificando l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - permette ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale.

 

Il richiamato articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) prevede che se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.


 

Articolo 1, commi 128-129
(Disciplina antielusiva delle società di comodo)

 


128. All’articolo30dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1 per cento»;

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

d) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo1, commi da 111 a 117, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.


 

 

I commi 128 e 129 dell’articolo 1 modificano la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo).

In particolare, il comma 128 modifica i parametri utilizzati per l’attribuzione della non operatività della società e amplia l’ambito soggettivo di esclusione dalla disciplina in commento; il comma 129 dispone la riapertura dei termini per la fruizione di agevolazioni fiscali in caso di scioglimento o la trasformazione delle società non operative.

 

Per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo a fini antielusivi.

 

A tal fine, il comma 128 in esame novella in più punti l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

 

Il comma 1 dell’articolo 30 – articolo recentemente modificato dai commi 109 e 326 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) - prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali:

a)  il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, (vale a dire i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti assoggettati ad IRES), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b)  il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), anche in locazione finanziaria (vale a dire le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto);

c)  il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

 

Il comma 1 dell’articolo 30 è stato recentemente modificato dal comma 326 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Con quest’ultima modifica, la percentuale relativa ai corrispettivi delle cessioni di azioni o strumenti finanziari similari, quote di partecipazione al capitale, cessioni di obbligazioni o altri titoli di soggetti IRES (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30), ossia il 2 per cento, è stata ridotta all’1 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti.

Inoltre, in forza della medesima modifica, sempre per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la percentuale relativa al valore delle altre immobilizzazioni (di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994), ossia il 15 per cento, è stata ridotta al 10 per cento.

 

Il comma 128, lettera a), modifica la sopra illustrata lettera b) dell’articolo 30, comma 1, riducendo all’1 per cento la percentuale di determinazione dei ricavi in rapporto al valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

Secondo la relazione illustrativa, tale correzione si giustifica con il fatto che è ragionevole presumere che tali immobili generino proventi di importo esiguo.

 

Il comma 128, lettera b), abroga l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30.

Pertanto viene soppressa la correzione apportata dal sopra illustrato comma 326 dell’unico articolo della legge finanziaria 2007, che aveva ridotto, per i beni siti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle immobilizzazioni.

 

Il comma 128, lettera c), modifica il comma 1, secondo periodo, numero 6), dell’articolo 30, portando da 100 a 50 il numero minimo dei soci necessario ad esentare la società dall’applicazione delle percentuali dirimenti ai fini dell’individuazione delle società di comodo.

 

Come indicato nella relazione illustrativa, si ritiene che 50 soci siano già un numero sufficiente per poter escludere la società dalla normativa antielusiva.

 

Il comma 128, lettera d), amplia i casi di esenzione dalla normativa antielusiva di contrasto delle società di comodo. Si prevede, infatti, che essa non si applichi:

§      alle società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

§      alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

La relazione illustrativa sottolinea come le suddette fattispecie, essendo sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, non possono prestarsi a manovre elusive.

§      alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale ;

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le società che presentano assets molto redditizi possono esimersi dalla sottoposizione al test antielusivo.

§      alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

La relazione illustrativa sottolinea come la presenza di un “controllo” pubblico sia tale da escludere la natura di comodo della società.

§      alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

 

Gli studi di settore – disciplinati dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

Gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.

Numerose norme di revisione della disciplina degli studi di settore sono contenute nei commi da 13 a 24 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Da ultimo, il comma 3-bis dell’art. 15 del D.L. n. 81 del 2007 ha definito la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica - relativi agli studi di settore - di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), ai fini dell’accertamento. Viene precisato che tali indicatori hanno valore di presunzione semplice ; che i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici; che, in caso di accertamento, spetta all’ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

 

Il comma 128, lettera e), modifica il comma 3, lettera b), dell’articolo 30. Tale ultima disposizione stabilisce i criteri da utilizzare ai fini della determinazione del reddito minimo delle società ed enti non operativi.

Con la novella in esame, si riduce al 4 per cento (anziché al normale 4,75 per cento) la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (ossia uffici e studi privati).

Altresì, la percentuale è fissata allo 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

Il comma 128, lettera f), inserisce nell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, i nuovi commi 4-ter e 4-quater, con i quali si rimette ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’eventuale individuazione di determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la normativa antielusiva contro le cosiddette società di comodo, senza necessità di presentare apposito interpello al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

La disposizione fa riferimento all’interpello speciale disapplicativo, previsto dall'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973: tale istituto è finalizzato alla disapplicazione di una qualunque norma tributaria diretta a limitare deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e così via.

 

Viene altresì previsto che i provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva, siano comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

Tali modalità di comunicazione sono motivate dalla relazione illustrativa con ragioni di economicità e speditezza del procedimento.

 

Il comma 129 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative.

Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che non abbiano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007, si prevede una consistente riduzione delle imposte sostitutive previste dal comma 112 dell’unico articolo della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Nel dettaglio, si dispone che lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge n. 296 del 2006, possa essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.

La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007.

Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006 (v. infra), sono rideterminate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento (anziché del 25 e 10 per cento come previsto dal citato comma 112).

 

Il richiamato comma 111 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007 prevede che le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di imposta (vale a dire nel primo anno di attività) e che, entro il 31 maggio 2007, abbiano deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina in materia di cessioni e di assegnazioni ai soci di cui ai commi successivi, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2007 (cioè il 1° gennaio 2007) ovvero che siano stati iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.

Il comma 112 prevede che sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione delle società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 111, o, nel caso di trasformazione delle medesime società, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, nonché sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione.

Inoltre, per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

Il comma 113 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del TUIR, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti da parte della società degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva sopra descritta, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Tali importi non costituiscono redditi per i soci. Inoltre, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Il comma 114 prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società poste in liquidazione successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati.

Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali stabiliti dalle singole leggi di imposta ovvero il valore determinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.

Il comma 115 prevede che l’applicazione della disciplina in materia di regime fiscale delle cessioni e assegnazioni ai soci da parte delle società poste in liquidazione sopra descritta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, prevedendosi altresì che per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della menzionata legge n. 724 del 1994.

Il comma 116 prescrive che le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni ai fini IVA. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi, la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte.

Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, emanato con D.P.R. n. 131 del 1986.

Queste ultime disposizioni riguardano la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole; i criteri per la determinazione del valore dei beni e diritti; la rettifica del valore degli immobili e delle aziende.

Si prevede che l’applicazione della disposizione in commento deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.

Il comma 117 prevede che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


 

Articolo 1, comma 130
(Erogazioni liberali alle ONLUS)

 


130. All’articolo13deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produ­zione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclu­sione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».


 

 

L’articolo 1, comma 130 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

L’articolo 13, comma 3, nel testo previgente, dispone che i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa -, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

 

Il comma 3 dell’articolo 13, come modificato dal comma in esame, attiene ai beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa - diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa - che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità del loro utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la loro distruzione.

Si prevede che tali beni, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85, comma 2, TUIR , per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui, conseguentemente, non sono assoggettati.

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997, sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a)  lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1)    assistenza sociale e socio-sanitaria;

2)    assistenza sanitaria;

3)    beneficenza;

4)    istruzione;

5)    formazione;

6)    sport dilettantistico;

7)    tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;

8)    tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;

9)    promozione della cultura e dell'arte;

10)   tutela dei diritti civili;

11)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b)  l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c)  il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d)  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e)  l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f)   l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g)  l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h)  disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i)   l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».


 

Articolo 1, comma 131
(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta)

 

131. A decorrere dall’anno 2009, le certifica­zioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni di cui all’articolo1deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

 

 

Il comma 131 dell’articolo 1 dispone che a decorrere dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.

 

Nel dettaglio si stabilisce che le certificazioni fiscali rilevanti sono quelle rilasciate dal sostituto di imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

 

Ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, le disposizioni del decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.

Ai sensi del comma 2, l'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:

a) miglioramento dei servizi;

b) trasparenza dell'azione amministrativa;

c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 3, lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

c) collegamento con il sistema statistico nazionale.

Ai sensi del comma 4, allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.

 

Le certificazioni fiscali dovranno essere rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emanato in attuazione dell'articolo 1 comma 197, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Il richiamato comma 197 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.


 

Articolo 1, comma 132
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)

 


132. [Nel limite massimo di 500.000 euro annui] a decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. [Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma].(*)

------------------------

(*)  Comma così modificato dall’art. 42, co. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.


 

 

Il comma 132, come modificato ed integrato dall’art. 42, commi 2-bis e 2-ter del DL n. 248/2007[107] esonera dal pagamento del canone RAI (limitatamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza) i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

All’onere finanziario, quantificato in 26 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale.

 

Il testo della legge finanziaria prevedeva per tale agevolazione un limite complessivo di 500.000 euro annui; i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 42 del DL 248/2007 hanno abolito tale limite e contestualmente indicato la copertura della spesa.

 

Si ricorda che la corresponsione di un canone di abbonamento annuale da parte di chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è stato previsto originariamente dal R.D.L. n. 246 del 1938[108]; l’art. 15 della legge 103/1975 (confermato da successive disposizioni, da ultimo l’art. 7 del D.Lgs 177/2007[109]) ha poi qualificato il canone come risorsa finanziaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Merita inoltre segnalare che il pagamento del canone costituisce, secondo le pronunce della Corte costituzionale (da ultimo: sentenza n. 284 del 2002) e della Corte di Cassazione (Sentenza 20068/2006 e 24010/2007[110]), una prestazione di carattere tributario.

L’ammontare della somma da corrispondere è determinato annualmente dal ministro delle comunicazioni (così dispone da ultimo l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005[111] recante Testo unico della Radiotelevisione). Con decreto del ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 2007[112] è stato determinato in 106 euro l’ammontare del canone di abbonamento annuale[113] per apparecchi di uso privato; l’importo del canone per il 2007 era di 104 euro (DM 15 dicembre 2006).

Si ricorda tuttavia che il canone propriamente detto copre una quota residuale della somma effettivamente corrisposta dall’utente; quest’ultima comprende infatti il sovrapprezzo[114], devoluto in massima parte alla concessionaria, cui si aggiungono la tassa di concessione governativa[115] e l’IVA.

Per completezza di informazione si segnala infine che l’art. 92 della legge finanziaria 2003[116] ha disposto l’esenzione dal pagamento del canone RAI a favore dei centri sociali per anziani.


 

Articolo 1, commi 133-135
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
Disposizioni in materia di confidi)

 


133. All’articolo1, comma 878, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo13deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria.

135. All’articolo13, comma 55, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione».


 

 

I commi da 133 a 135 pongono disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

Il comma 133 modifica l'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In materia di interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, il comma 878 della legge finanziaria per il 2007) ha attribuito, per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il richiamato articolo 24, comma 1, ha previsto che i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Lo stesso articolo 4, al comma 4, lettera a), ha poi previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti.

Il comma 133 dell’articolo 1 in esame aggiunge quindi ora al comma 878 della legge finanziaria per il 2007 un periodo a mente del quale il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e il contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 marzo 2001, n. 400.

Le società devono essere operative alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L’assegnazione dei contributi dovrà avvenire in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

 

Il richiamato decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400 reca il regolamento relativo ai criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

 

Il comma 134 stabilisce che le banche di garanzia collettiva dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007.

Ciò al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del d.lgs. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le risorse indicate dal comma 134 sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

Si chiarisce che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

La relativa delibera, di competenza dell'assemblea ordinaria, deve assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La disposizione produce quindi la decadenza dei vincoli di destinazione dei fondi pubblici, ma – come essa precisa - esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.

 

Con riguardo a tale materia, si ricorda che l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, in tema di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, aveva disposto al comma 33 una disciplina speciale per l'imputazione a riserve patrimoniali dei fondi rischi di origine pubblica.

 

Il comma 33 stabilisce infatti che le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 dello stesso articolo 13 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Il richiamato comma 29 stabilisce che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

Secondo il comma 30, alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

Ai sensi del comma 31, la Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

 

Da ultimo, il comma 879 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle sopra illustrate società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 della stessa legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 135 integra il comma 55 dell’articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte dei confidi.

La legge quadro n. 326 del 2003 sui confidi ha riservato, all’articolo 13, la gestione di fondi pubblici di incentivazione ai confidi iscritti nell’albo speciale degli intermediari finanziari previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), in sintonia con la riserva più generale per l’esercizio di tale attività favore delle banche prevista dal TUB.

La legge n. 326 del 2003 lasciava ai confidi iscritti soltanto nell’albo generale di cui all’articolo 106 del TUB un periodo di tre anni, poi prorogato, scaduto il quale avrebbero cessato di svolgere il servizio di "sportello agevolazioni" per conto delle amministrazioni locali.

Il comma 135 dell’articolo 6 in esame interviene per escludere l’attività di gestione di fondi pubblici di agevolazione dalla riserva a favore di banche e intermediari finanziari e confidi iscritti nell’albo di cui all’articolo 107 del TUB, consentendone l’esercizio anche agli altri tipi di confidi.

 

Nel dettaglio, si ricorda che il comma 55 dell’articolo 13 del d.l. n. 269 del 2003, come modificato dal comma 395 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che i confidi che alla data di entrata in vigore del decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data.

La disposizione ha inoltre stabilito che fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

 

Il comma 135 dell’articolo 6 in esame integra il disposto del comma 55 dell’articolo 13 sopra illustrato.

Innanzitutto, si prevede che i contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB), che pone una riserva di attività relativa ai finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici a favore delle banche.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 47 del TUB stabilisce che tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

Ai sensi del comma 2, l'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

Secondo il comma 3, i contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

 

La disposizione recata dal comma 135 in esame autorizza poi i soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 106 del TUB, come disposto dall’articolo 155, comma 4, dello stesso TUB, a esercitare l’attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari.

 

Il richiamato articolo 155, comma 4, del TUB stabilisce che i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 dello stesso TUB. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco.

 

La disposizione stabilisce che tale attività può essere svolta in connessione all'operatività tipica e nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico.

Si pongono inoltre due condizioni per lo svolgimento dell’attività:

a)  il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b)  il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.


 

Articolo 1, commi 136-137
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)

 

136. Nei confronti degli italiani residenti all’estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l’eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS.

 

 

I commi 136 e 137 dell’articolo 1 recano disposizioni concernenti il recupero delle prestazioni pensionistiche - o di relative quote - o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 52, comma 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88[117], ha stabilito la possibilità di rettificare in ogni momento le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Tale rettifica può essere disposta dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

Il successivo comma 2, inoltre, ha disposto il divieto del recupero delle somme corrisposte nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, salvo che la percezione indebita sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle medesime somme può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto nel caso di dolo o colpa grave.

Successivamente, l’articolo 13, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 412[118], fornendo un’interpretazione autentica del richiamato articolo 52, comma 2, della L. 88 del 1989, ha disposto che citata sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Le somme sono, invece, in ogni caso soggette a recupero qualora l'indebita percezione sia stata dovuta a dolo dell'interessato o all'omessa od incompleta segnalazione - da parte del medesimo - di dati (che non fossero già conosciuti dall'Istituto) incidenti sul diritto o sulla misura del trattamento.

 

L’articolo in esame prevede, al comma 1, che l’eventuale recupero sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione, in misura non superiore al quinto e senza interessi.

Tali disposizioni non si applicano, ai sensi del comma 2, qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.


 

Articolo 1, commi 138-154
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

 


138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall’articolo1, comma 426, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto.

140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

141. All’articolo72-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo44, comma 1, deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

142. All’articolo73deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

143. Nei casi di cui agli articoli2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11deldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale.

144. Dopo l’articolo3deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) – 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo1, comma 412, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo19deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

145. All’articolo19deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d’ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d’ipoteca».

146. All’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l’undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell’articolo2, comma 2, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell’articolo3, comma 1, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell’articolo1, comma 412, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005.

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.(*)

------------------------

(*)  Comma così modificato dall’art. 36, co. 4-bis del D.L. n. 248/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

 

149. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l’organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell’ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

150. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo13, comma 1, dellalegge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo13deldecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’articolo30deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

151. All’articolo17deldecreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

152. All’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

153. All’articolo3deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.


 

 

I commi da 138 a 154 dettano disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi.

 

Il comma 138 dispone l’applicazione della sanatoria delle responsabilità amministrative - di cui all’articolo 1, comma 426 della legge finanziaria 2005[119] - per le società titolari di concessioni in ambito provinciale[120]del servizio nazionale di riscossione, nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

 

Si ricorda che il citato comma 426 dispone che il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999[121] (entrate riscosse mediante ruoli) debba essere effettuato mediante ruolo.

Per i concessionari del servizio nazionale della riscossione e per i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al d.lgs. n. 112 del 1999, si prevede quindi – per quanto qui rileva in particolare - la facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005.

 

Per usufruire di tale sanatoria è richiesto il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell’ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004.

L’adesione alla sanatoria, le cui concrete modalità applicative sono state fissate nel decreto ministeriale 7 febbraio 2006, n. 112, non incide, comunque, sulle eventuali responsabilità penali.

Il pagamento dell’importo richiesto per la sanatoria, come sopra determinato, doveva essere effettuato in tre rate:

-        la prima, di importo pari al 40 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2005;

-        la seconda, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi entro il 30 giugno 2006;

-        la terza, di importo pari al 30 per cento del totale, da versarsi tra il 21 e il 31 dicembre 2006.

 

Il comma 426-bisdispone che, in caso di adesione alla sanatoria di cui al comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

Nel medesimo caso, fermi restando gli effetti delle stesse definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 e ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 potevano essere presentate entro il 30 settembre 2006.

 

La disposizione in commento comporta dunque l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi - derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 - commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.

 

Si ricorda che i commi 26-ter e 26-quater dell’articolo 35 del d.l. n. 223 del 2006[122] (c.d. decreto Bersani-Visco) recano disposizioni sulla sanatoria per i concessionari della riscossione.

Il comma 26-ter considera efficaci, agli effetti della sanatoria delle somme dovute dai concessionari della riscossione per inadempimento, i versamenti effettuati entro il 10 luglio 2006 (comprensivi degli interessi legali) a titolo di prima e di seconda rata. Tali somme avrebbero dovuto essere versate entro, rispettivamente, il 20 dicembre 2005 e il 30 giugno 2006.

Il comma 26-quater reca una norma d’interpretazione autentica, precisando che la sanatoria non produce effetti circa la responsabilità amministrativa delle società concessionarie della riscossione relativamente ai provvedimenti per i quali non era pendente ricorso alla data del 30 giugno 2005, o a falsità di atti definitivamente dichiarata in sede penale prima del 1° gennaio 2005.

 

Il comma 139 dell’articolo in esame stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Nel dettaglio, si dispone che decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per tali crediti producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

 

Il comma 140 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare i suddetti interessi.

 

Nel dettaglio, si dispone che la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

 

Il comma 141, inserendo il comma 1-bis all'articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[123], dispone che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione. In tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

 

Il richiamato articolo 44 (Registro cronologico e bollettario) al comma 1 stabilisce che l'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

 

Il comma 142 inserisce il comma 1-bis all'articolo 73 del D.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo che l’atto di pignoramento dei beni del debitore verso terzi possa essere redatto dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis.

In tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo - che deve adempiere entro il termine di trenta giorni – per procedere successivamente alla vendita.

 

Il richiamato articolo 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile[124], l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione (di cui all’articolo 543[125], secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile), l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

 

Il comma 143 stabilisce che in specifiche ipotesi di reato in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni del reo ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca cosiddetta per equivalente).

Nel dettaglio, si dispone che nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

 

Le ipotesi del D.Lgs. n. 74 del 2000 richiamate dal comma in esame si riferiscono ai seguenti reati:

-        dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);

-        dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);

-        dichiarazione infedele (art. 4);

-        omessa dichiarazione (art. 5);

-        emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);

-        omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis);

-        omesso versamento di IVA (art. 10-ter);

-        indebita compensazione (art. 10-quater);

-        sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

 

Il richiamato articolo 322-ter del codice penale stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (recanti la disciplina di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma[126], è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

 

Il comma 144 aggiunge l’articolo 3-bisal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462[127],in materia di rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari.

In sostanza, la norma consente al contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato e di controlli formali, effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi.

 

Se le somme dovute sono superiori a duemila euro, esse possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo.

 

Nel caso in cui esse siano superiori a cinquemila euro, il versamento è effettuabile  in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

 

Il nuovo articolo 3-bis inoltre prevede che, se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente sia tenuto a prestare idonea garanzia, commisurata al totale delle somme dovute (comprese quelle a titolo di sanzione, in misura piena), per il periodo di rateazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno. La garanzia può essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti negli elenchi previsti dagli articolo 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385[128].

 

In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

 

A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131[129], che detta la disciplina della rettifica del valore degli immobili e delle aziende ai fini dell’imposta di registro.

Tale valore può essere in alternativa determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile (disciplinante la responsabilità del consulente tecnico, al quale - tra l’altro - si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti). Tale perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

 

La norma prevede inoltre che l’ipoteca non sia assoggettata all’azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare[130] e che le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione siano a carico del contribuente.

Nell’ipotesi in cui è prevista la prestazione di una garanzia, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la relativa documentazione.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 3-bis dispone che, qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, nell’ ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso su richiesta del contribuente stesso, da presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Il comma 3 della medesima norma sancisce, a livello procedimentale:

§      che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;

§      che sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione;

§      che le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

 

Ai sensi del comma 4, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione, con l’iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato. Nel caso in cui sia stata prestata garanzia e qualora i soggetti obbligati non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca.

 

L’invito inviato dall’ufficio contiene l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

 

La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata (articolo 3-bis, comma 5).

 

Le citate norme (commi 1, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 3-bis) si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia delle entrate ai contribuenti sull'esito dell’attività di liquidazione - effettuata con procedure automatizzate - delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata[131].

Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al nuovo comma 2 e seguenti.

Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi della procedura prevista all’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, modificato dal successivo comma 145.

 

Il comma 145 apporta alcune modifiche al citato articolo 19, che reca una specifica disciplina della dilazione del pagamento delle somme dovute per le imposte sui redditi iscritte a ruolo, nonché delle condizioni e delle garanzie richieste per ottenere il beneficio della dilazione.

Ai sensi dell’articolo 19, infatti, l'ufficio - su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso - può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.

La norma in esame eleva da cinquanta milioni a cinquantamila euro l’importo iscritto a ruolo oltre il quale è necessario prestare idonea garanzia per usufruire del beneficio della dilazione dei pagamenti.

La stessa norma introduce - in alternativa alla fideiussione – la possibilità di garantire il credito iscritto a ruolo anche con iscrizione di ipoteca, secondo le disposizioni dell'articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in alternativa alla polizza fideiussoria ed alla fideiussione bancaria.

Si tratta di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, che può essere concessa dal contribuente stesso o da un terzo datore.

 

Ai sensi del citato articolo 77, decorso inutilmente il termine per l’inizio dell’esecuzione, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Il secondo comma dell’articolo dispone invece che, qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, si procede all'espropriazione.

 

A fini ipotecari, anche in questo caso il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (vedi supra) o, in alternativa, sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria, e restano a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione.

 

Il comma 146 modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 i mesi previsti dalla normativa vigente per l’obbligo di notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione.

Di conseguenza, la mancata notificazione di cartelle al contribuente entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo cagiona la perdita del diritto al discarico.

 

Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» siano sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

 

Il comma 147 stabilisce i termini di decorrenza delle disposizioni di cui al comma 144, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.

 

Nel dettaglio, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:

-          al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;

-          al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;

-          al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del TUIR, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

 

Il comma 148, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge “mille proroghe” (nel dettaglio con l’ articolo 36, co. 4-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 31/2008[132]) stabilisce la decorrenza dal 31 ottobre 2009 delle disposizioni del comma 146.

 

Nella formulazione originaria, si prevedeva che tale termine decorresse dal 1° aprile 2008.

 

Il comma 149 prevede l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.

 

Nel dettaglio, si prevede che con regolamenti (regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[133]), sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

 

Il comma 150 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

 

Nel dettaglio si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[134] siano stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557[135], nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[136].

 

Il comma 151 novella l’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999[137], recanti norme sulla riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti di società partecipate dallo Stato.

In particolare, ai sensi della novellata disposizione il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato”, come previsto dalla formulazione originaria). E’ inoltre previsto che, in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, prevista in origine dal comma 3-ter del citato articolo 17.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 17 (Entrate riscosse mediante ruolo) del D.Lgs. n. 46 del 1999 stabilisce al comma 1 che, salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Ai sensi del comma 2, può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Secondo il comma 3, continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il novellato comma 3-bis dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; ai sensi del comma 3-ter,in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639[138] (ovvero contenente l’ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare la somma dovuta entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi).

 

Il comma 152 novella l’articolo 3, comma 7-bis, del D.L. n. 203 del 2005[139] estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Riscossione Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.

 

Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, siano apportate le seguenti modificazioni:

a)       dopo la parola «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b)       dopo la parola «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c)       dopo la parola «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero 1facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d)       dopo la parola «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria.

 

Il comma 153 aggiunge il comma 35-bis all’articolo 3 del citato D.L. n. 203 del 2005.  Ai sensi della nuova disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo alla data dell’acquisizione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Si ricorda che il comma 7 dell’articolo 3 ha autorizzato la società Riscossione S.p.A. all’acquisto di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, ovvero del ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione.

 

Il comma 154 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di sanatoria per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni, contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis della legge finanziaria 2005 (per la quale vedi supra, al commento del comma 138).

In particolare, tali disposizioni si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinate dagli articoli 47-53 del D.Lgs. n. 112/1999[140]. Viene inoltre chiarito che le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.

Si ricorda a tal proposito che il comma 2 del citato articolo 19 elenca le cause di perdita del diritto al discarico.

 


 

Articolo 1, commi 155-157
(Sanzioni IVA – Reverse charge)

 


155. All’articolo6deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo19deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irrego­larmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’im­posta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile».

156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell’articolo 10»;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell’articolo10deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.


 

 

I commi da 155 a 157 riguardano la disciplina del regime IVA, con riguardo alle sanzioni e all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge).

 

In base al meccanismo dell’inversione contabile il cedente emette la fattura ma senza l’applicazione dell’IVA, la quale deve essere integrata dall’acquirente. Pertanto, a differenza del regime ordinario Iva, il reverse charge non attua il regime della rivalsa dell'imposta. Gli obblighi Iva sono posti a carico del cessionario, il quale è tenuto a regolarizzare il documento ricevuto indicandovi l'aliquota Iva e l'imposta dovuta.

 

Si segnala che ulteriori disposizioni in materia di reverse charge sono state introdotte anche dal comma 162 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia.

 

Il comma 155 modifica la disciplina del regimeIVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse-charge).In particolare si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo. E’ stato limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.

 

Nel dettaglio si prevede che all'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 sia aggiunto un comma 9-bis, che punisce con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il richiamato articolo 74 del DPR n. 633/1972 dispone, fra l’altro, che per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

 

Al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento si applica la medesima sanzione. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione amministrativa è pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro.

Al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

La norma punisce poi il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.

 

Il comma 156 in esame stabilisce che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta è il cessionario. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF.

 

In materia di regime Iva nelle cessioni di immobili, con particolare riferimento alla responsabilità nell’assolvimento del debito tributario, si rinvia anche alla scheda relativa al comma 164 dell’articolo in esame.

 

Nel dettaglio, si prevede che al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), sia inserita la lettera a-bis), che fa riferimento alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. ottobre 1972, n. 633. Nell'articolo 30, secondo comma, alla lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

 

Il comma 157 prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.


 

Articolo 1, commi 158-159
(IVA su servizi di telecomunicazione e di telematica)

 


158. All’articolo74, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denomi­nazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell’articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione ammini­strativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non documen­tato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente»;

b) all’articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 6».


 

 

I commi 158 e 159 riguardano l’applicazione della disciplina IVA sui servizi di telecomunicazione e di telematica.

 

Il comma 158 modifica la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta.

Nel dettaglio, si prevede la sostituzione della lettera d) dell'articolo 74, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.

L’articolo 74, lettera d), nel testo previgente, stabilisce che in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente.

La nuova formulazione della lettera d) prevede che l’imposta è dovuta per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.

 

Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti.

 

Si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti debbano rilasciare un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta.

La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.

 

Il comma 159 in esame prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Nel dettaglio, vengono apportate una serie di modifiche al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

All'articolo 6, dopo il comma 3 viene aggiunto un comma 3-bis il quale stabilisce che il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.

Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.

Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono aumentate al 40 per cento.

Sempre all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il comma 9-ter[141] a mente del quale il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare.

Si dispone poi che nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.

 

Infine, si dispone che nell'articolo 12, dopo il comma 2-quater, sia aggiunto il comma 2-quinquies, a mente del quale la sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.

 


 

Articolo 1, comma 160
(Imposta sostitutiva per finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo)

 


160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifi­cazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all’articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione ammini­strativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».


 

 

Il comma 160 estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 2% anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione ela ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Si stabiliscono inoltre le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.

 

Nel dettaglio, si dispone che al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, siano apportate una serie di modificazioni.

Innanzitutto, viene modificato l’articolo 18, in tema di aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva, che nella versione attuale stabilisce che l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'art. 16. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.

 

La lettera a) del comma 160 in esame aggiunge all'articolo 18, terzo comma, un periodo a mente del quale la stessa aliquota del 2 per cento si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze.

Si specifica inoltre che tale imposta sostitutiva si applica anche per i finanziamenti per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

 

La richiamata nota II-bis) prevede, al comma 1, che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a)       che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b)       che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c)       che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

 

La lettera b) del comma 160 in esame aggiunge nell'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dopo il terzo comma, un comma secondo il quale l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

 


 

Articolo 1, comma 161
(Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici)

 

161. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

 

Il comma 161 modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

 

Nel dettaglio, si dispone una modifica all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Il richiamato articolo 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali) stabilisce, al comma 3, che in caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.

Secondo il comma 4-ter (nel testo previgente) a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

La disposizione in esame sostituisce le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» con le seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,», differendo così il termine entro cui le scritture contabili sono considerate ancora regolari.


 

Articolo 1, commi 162-165
(Disposizioni in materia di IVA)

 


162. All’articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente gene­rale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio 2008.

164. All’articolo60-bisdeldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora l’importo del corri­spettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

165. All’articolo62, quinto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell’articolo 41» sono soppresse.


 

 

I commi da 162 a 165 apportano modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

In particolare, il comma 162 prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge (inversione contabile nel pagamento dell’imposta) con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (cosiddetto general contractor).

 

Con riguardo al meccanismo dell’inversione contabile nel pagamento dell’imposta, si ricorda che l’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA prevede fra l’altro che per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Tali disposizioni si applicano anche:

a)       alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b)       alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c)       alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d)       alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

 

Il comma 162 in esame aggiunge quindi nel richiamato articolo 17, sesto comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

 

Il comma 163 in esame stabilisce che la disposizione precedente si applichi dal 1° febbraio 2008.

 

Il comma 164 in esame stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.

 

In materia di regime Iva nelle cessioni di immobili si rinvia anche alla scheda relativa al comma 156 dell’articolo in esame.

 

Nel dettaglio, si dispone una modifica all'articolo 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

Ai sensi del comma 2, in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

Ai sensi del comma 3, l'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

 

Il comma 164 in esame aggiunge quindi il comma 4, a mente del quale qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Si stabilisce inoltre che il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

 

Il comma 165 in esame sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.

 

Nel dettaglio, si dispone la soppressione, all'articolo 62 (Riscossione coattiva e privilegi), quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, delle parole: «ai sensi dell'articolo 41».

Il richiamato articolo 62 (Riscossione coattiva e privilegi), quinto comma, stabilisce che per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.

Il richiamato articolo 41, riguardante le violazioni dell'obbligo di fatturazione, è stato abrogato dall'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 


 

Articolo 1, comma 166, lett. a)
(Proroga TARSU)

 

166. All’articolo1, comma 184, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2008»;

 

 

Il comma 166, lettera a), prevede la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.

 

Nel dettaglio, si dispone che all'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dopo le parole: «anno 2007» siano aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»".

Il richiamato articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce, nel testo previgente, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007.

 

Si ricorda che l’articolo 238 del codice ambientale prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che sostituirà la tariffa che attualmente può essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi.

Tale sostituzione avverrà non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell’art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.

 


 

Articolo 1, comma 166, lett. b)
(Proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti)

 

166. All’articolo1, comma 184, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

 

Il comma 166, lettera b), proroga al 31 dicembre 2008 la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, da ultimo differita al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 184, lett. c) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

La proroga al 31 dicembre 2008 riguarda, nello specifico, la disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 36 del 2003, ovvero:

il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 36/2003, possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17, comma 1);

il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984[142] (art. 17, comma 2);

il termine finale di validità, ai fini di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopracitata deliberazione 27 luglio 1984 (art. 17, comma 6, lett. a).

Tale proroga non si applica, invece, alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento ha coinciso, invece, con la data di entrata in vigore della legge n. 248 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005).

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 36/2003 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 1999/31/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 36, le discariche sono classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984 citata. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 36 si è sovrapposta, pertanto, a quella precedentemente in vigore, comportando la necessità di prevedere una disciplina di carattere transitorio riguardante le discariche già operanti in base alla normativa vigente (art. 17). I criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti sono invece definiti dal D.M. 3 agosto 2005.


 



[1]    Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell’anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell’esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell’accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell’anno.

[2]    Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (debito fluttuante).

[3]    I 7.905 milioni di regolazioni debitorie sono così riferiti:

-     3.700 milioni per rimborso IVA autovetture;

-     3.150 milioni per rimborso imposte dirette pregresse;

-     830 milioni quale integrazione FSN per minori entrate IRAP (tabella C legge finanziaria);

-     200 milioni per debiti pregressi del Poligrafico dello Stato;

-     25 milioni per spese di giustizia (eccedenze di spesa).

[4]     Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

[5]    Articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

[6]     Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, in base al quale la legga finanziaria reca, tra l’altro, nell’ambito del suo contenuto proprio, le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione.

[7]    Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92 per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale” si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

[8]    Il testo originario del disegno di legge, prima delle modifiche introdotte dal Senato, escludeva dal beneficio i soggetti con un reddito complessivo IRPEF superiore a 50.000 euro.

[9]    Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.

[10]   Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[11]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[12]   La legge n. 431/1998 (c.d. legge Zagatti) reca “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Il comma 3 dell’articolo 2 si riferisce ai contratti stipulati in base ad appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 recano disposizioni attuative della norma contenuta nel citato articolo 2, comma 3.

[13]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[14]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[15]    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[16]   Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (“Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”) della legge n. 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”).

[17]    Il D.Lgs. è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge n. 373/1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge n. 10/1991, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

[18]   La sostituzione è diretta ad eliminare un errore in base al quale, relativamente alle strutture opache orizzontali la descrizione indicava prima i “pavimenti” in luogo della copertura e poi la “copertura” in luogo dei pavimenti.

[19]    Emanato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si ricorda che l’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. L’imposta di registro può essere proporzionale (alla natura e al contenuto degli atti a cui si riferisce) oppure fissa (pari a 168 euro). La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto oppure il corrispettivo pattuito tra le parti.

[20]    I criteri sono definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

[21]    Esenzione ai sensi dall’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972.

[22]    In quest’ultima tipologia di trasferimenti, per l’applicazione della tassa in misura fissa la norma prevede ulteriori specifiche condizioni.

[23]    Emanato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

[24]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[25]   L’articolo 36, comma 27, del decreto D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco), sostituendo l’articolo 8 del TUIR, aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la compensazione verticale e il riporto delle perdite relativa all’attività di impresa in contabilità semplificata o all’attività di lavoro autonomo. Nella versione precedente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005 era consentito sottrarre le perdite d’impresa e di lavoro autonomo dai redditi anche di diversa natura (c.d. compensazione orizzontale).

[26]    Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

[27]    Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti rispettivamente l’azienda o le proprie quote di partecipazione.

[28]    Tale disposizione si riferisce alle società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

[29]    Trattasi delle sanzioni disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in tema di sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi.

[30]   Decreto legislativo n. 346 del 1990.

[31]   Disciplina delle agevolazioni tributarie.

[32]   Collegato alla finanziaria 2004 (c.d. Legge tecno-Tremonti).

[33]    La disciplina degli interessi passivi prevista per i soggetti IRPEF è contenuta nell’articolo 61 del TUIR anch’esso modificato dal comma 1, lettera b), di seguito illustrata e alla quale si rinvia.

[34]    Il riferimento agli interessi attivi è stato introdotto con emendamento presso la Commissione bilancio del Senato. La relazione di accompagnamento sottolinea come la finalità della modifica consista nell’evitare che la nuova disciplina degli interessi passivi interferisca con le politiche commerciali praticate dalle imprese non solo come parti acquirenti, ma anche come parti venditrici.

[35]   Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera, è stato eliminato il limite temporale previsto dal ddl originario, ai sensi del quale il riporto in avanti era consentito limitatamente a cinque esercizi.

[36]    Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

[37]    Legge finanziaria 1996.

[38]    Legge finanziaria 2005.

[39]    Si tratta, in particolare, della detrazione in misura pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (lettera a)) ovvero in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 (lettera b)).

[40]    L’ammortamento è una procedura che consente di ripartire, ai soli fini fiscali, il costo sostenuto per l’acquisto di beni con utilità pluriennale in quote annue.

[41]   L’art. 43, comma 2, primo periodo, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.

[42]   Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

[43]   Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[44]   Il riferimento è al D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), al D.P.R. n. 636 del 1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonché al D.Lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

[45]   Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice rientrano – insieme alle società semplici – nella categoria delle società di persone, per le quali non opera il principio di autonomia patrimoniale propria delle società di capitali.

[46]   Ci si riferisce:

-        alle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;

-        alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni;

-        alle attività di trasporto per terra, acqua o aria;

-        alle attività bancarie o assicurative;

-        ad altre attività ausiliarie delle precedenti.

[47]   Trattasi delle attività agricole consistenti:

-        nell’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

-        nelle attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

[48]    Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a queste equiparate, nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali – qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività - sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria e sono tenute a disporre la sola contabilità semplificata.

[49]   Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.

[50]   Nel testo del ddl originario l’aliquota era fissata in misura pari al 18%.

[51]   Legge 27 agosto 2000, n. 212

[52]   Con il D.Lgs. n. 344 del 2003, il Legislatore delegato ha adottato il meccanismo del c.d. consolidamento degli imponibili: è prevista la dichiarazione di un’unica base imponibile nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo, con conseguente compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: nazionale, per le società residenti, e mondiale, aperto anche alle società non residenti.

      Il consolidato nazionale consente la determinazione in capo alla controllante di un’unica base imponibile di gruppo: dunque, la controllante, in sede di dichiarazione dei redditi, provvede ad aggregare il proprio imponibile e gli imponibili delle società controllate, compensandoli integralmente e indipendentemente dalla percentuale di possesso e determinando così un reddito complessivo globale. La sua disciplina è contenuta negli artt. 117-129 del TUIR ed è integrata dal D.M. 9 giugno 2004. Si tratta di un regime opzionale: l’opzione ha la durata di tre esercizi ed è irrevocabile.

      Nel consolidato mondiale (artt. 130-142 TUIR), la tassazione di gruppo può essere estesa anche a società non residenti. Alla società controllante in Italia vengono imputati per trasparenza i redditi e le perdite delle controllate estere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva: redditi e perdite delle controllate estere devono essere ricalcolati in base alle norme tributarie nazionali.

      Nel consolidato mondiale l’opzione è vincolante per almeno cinque esercizi della controllante (non per tre, come per il consolidato nazionale) ed eventuali rinnovi sono validi per altri tre esercizi.

[53]   Il testo originario del ddl disciplinava l’imposta sostitutiva in luogo dell’IRES e dell’IRAP. Nel corso dell’esame parlamentare è stato approvato un emendamento che ha eliminato il riferimento all’IRAP.

[54]   Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[55]   L’articolo 2425 del codice civile disciplina il contenuto del conto economico in forma c.d. “scalare” in quanto individua dapprima il valore di produzione netta relativo alla gestione caratteristica dell’impresa (dato dalla differenza tra ricavi e costi di produzione); a tale risultato viene poi sommato algebricamente il saldo finanziario (differenza tra proventi e oneri finanziari), le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie e i componenti straordinari del reddito. Il risultato ottenuto rappresenta l’utile (o la perdita) al lordo delle imposte sul reddito sottratte le quali si ottiene il risultano netto (utile o perdita) di esercizio ai fini civilistici.

[56]   A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.

[57]   A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera f) del comma in esame, sono compresi anche i compensi relativi agli obblighi di fare, non fare o permettere.

[58]   In particolare, le imprese operanti nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti.

[59]   Il testo originario del provvedimento prevedeva la sola riduzione delle citate detrazioni.

[60]   La disposizione è stata introdotta al fine di coordinare la normativa fiscale con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003 recante riforma del diritto societario. In particolare, a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 2426 del codice civile, non si possono imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.

[61]   La norma originaria prevedeva un incremento al 15% di tale misura. La modifica, dal 15 al 40 per cento, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 66, del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia.

[62]    Il comma 273 della legge finanziaria per il 2007 in particolare elenca i seguenti beni: macchinari, impianti - diversi da quelli infissi al suolo - e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva (per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta).

[63]   Si segnala che tale Carta degli aiuti 2000-2006 è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006). I nuovi “Orientamenti” determinano, altresì, una riduzione dell’intensità di aiuto nelle aree 87.3.a) rispetto alla programmazione precedente, pari al 30% in ESL (equivalente sovvenzione lorda) per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-25, al 40% ESL per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25 e al 50% per le regioni con il PIL pro-capite inferiore al 45% della media UE-25.

Tali massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.

[64]    Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

[65]   Si tratta del regime “phasing-out”) riservato alle regioni che, a motivo della loro crescita del PIL pro-capite, si spostano dalle aree individuate dall’Obiettivo 1 (Convergenza) a quelle dell’Obiettivo 2 (Competitività territoriale). Tale regione beneficerà del regime transitorio fino al 31 dicembre 2010.

[66]   Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[67]   Si tratta dei casi in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, la società risultante dall'aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie (ai sensi del Titolo III, capi III e IV del TUIR) ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto delle disposizioni agevolative in esame.

[68]   L’istanza preventiva richiamata dalla disposizione è prevista dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), secondo la quale ciascun contribuente può esercitare per iscritto un diritto di interpello all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro centoventi giorni, riguardo la corretta interpretazione di disposizioni tributarie, tuttavia senza effetti sulle scadenze previste dalle norme. Scaduto tale termine, al contribuente non possono essere irrogate sanzioni a seguito di controversie con l’amministrazione finanziaria, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello.

[69]   Recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[70]   Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[71]   La citata lettera d) dispone che il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.

[72]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, c.d. “Milleproroghe”.

[73]   Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[74]   Attività riportate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.

[75]   Sono agevolati gli investimenti effettuati sia “intra muros” cioè all’interno dell’impresa stessa, che quelli “extra muros” cioè i finanziamenti destinati a soggetti esterni all’azienda. Il diritto al beneficio è concesso a tutti i tipi di imprese, senza distinzione alcuna, e si applica quindi sia alle PMI che alle grandi imprese, a prescindere dal settore di operatività dell’impresa stessa.

[76]   Pertanto, per la concessione di tali agevolazioni, occorre notificare la relativa richiesta in tempo utile alla Commissione europea che ne valuta successivamente la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

[77]   Tale potere, peraltro, costituisce una condizione legale di efficacia, a carattere costitutivo del provvedimento nazionale che istituisce l'aiuto. Infatti, anche come rilevato dalla Corte di giustizia delle CE (causa C-332/98), i singoli Stati non possono accertare autonomamente la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, in quanto tale potere spetta esclusivamente alla Commissione europea.

[78]   Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[79]   Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[80]    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[81]    Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR), le partecipazioni qualificate sono quelle che comportano la detenzione di oltre il 20 per cento dei diritti di voto o di oltre il 25 per cento del capitale nelle società non quotate; di oltre il 2 per cento dei diritti di voto o di oltre il 5 per cento del capitale nelle società quotate.

[82]    Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l’AELS (Accordo Europeo di Libero Spazio) e l’UE, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato comune europeo, senza dover essere membri dell’Unione.

[83]    Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

[84]   Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[85]    Recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[86]    Recante “Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”.

[87]   La norma richiamata ha riprodotto quanto contenuto nell’articolo 13, parte A, n. 1, lettera c) della direttiva 77/388/CEE.

[88]   Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

[89]   Il testo originario del disegno di legge finanziaria prevedeva l’emanazione di una sola “white list” con il DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, contenente l’elenco dei paesi c.d.”virtuosi” e basata sul criterio dello scambio di informazioni.

[90]   Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, i seguenti Stati e territori:

Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

[91]   Si tratta dei seguenti: 1) Albania, 2) Algeria 3) Argentina 5) Australia 6) Austria 8) Bangladesh 9) Belgio 10) Bielorussia 11) Brasile 12) Bulgaria 13) Canada 14) Cina 15) Corea del Sud 16) Costa d'Avorio 17) Croazia 18) Danimarca 19) Ecuador 20) Egitto 21) Emirati Arabi Uniti 22) Estonia 23) Federazione Russa 24) Filippine 25) Finlandia 26) Francia 28) Germania 29) Giappone 30) Grecia 31) India 32) Indonesia 33) Irlanda 34) Israele 35) Jugoslavia 36) Kazakistan 38) Kuwait 39) Lituania 40) Lussemburgo 41) Macedonia 42) Malta 43) Marocco 44) Mauritius 45) Messico 46) Norvegia 47) Nuova Zelanda 48) Paesi Bassi 49) Pakistan 50) Polonia 51) Portogallo 52) Regno Unito 53) Repubblica Ceca 54) Repubblica Slovacca 55) Romania 56) Singapore 57) Slovenia 58) Spagna 59) Sri Lanka 60) Stati Uniti 61) Sud Africa 62) Svezia 64) Tanzania 65) Thailandia 66) Trinidad e Tobago 67) Tunisia 68) Turchia 70) Ucraina 71) Ungheria 73) Venezuela 74) Vietnam 75) Zambia.

[92]   Ai fini dell’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, di cui all’articolo 110, comma 10 del TUIR, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu .

Sono altresì inclusi: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; 4) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano inoltre ad un’altra serie di Stati, elencati nell’articolo3, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate.

[93]   Recante “Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)”. Si tratta dei seguenti:

      1) Albania; 2) Algeria; 3) Argentina; 4) Australia; 5) Bangladesh; 6) Bielorussia; 7) Brasile; 8) Bulgaria; 9) Canada; 10) Cina; 11) Costa d'Avorio; 12) Croazia; 13) Egitto; 14) Estonia; 15) Giappone; 16) India; 17) Indonesia; 18) Israele; 19) Iugoslavia; 20) Kazakistan; 21) Lituania; 22) Macedonia; 23) Marocco; 24) Messico; 25) Norvegia; 26) Nuova Zelanda; 27) Pakistan; 28) Polonia; 29) Repubblica Ceca; 30) Slovacchia; 31) Romania; 32) Russia; 33) Slovenia; 34) Sri Lanka; 35) Stati Uniti; 36) Sudafrica; 37) Tanzania; 38) Thailandia; 39) Trinidad e Tobago; 40) Tunisia; 41) Turchia; 42) Ucraina; 43) Ungheria; 44) Venezuela; 45) Vietnam; 46) Zambia.

[94]   Tale articolo 96-bis, relativo ai dividendi distribuiti a società non residenti, è stato abrogato.

[95]   Il comma 3-ter è stato introdotto dal comma 67, lettera a), dell’articolo 1 della legge in esame, e alla cui scheda si rinvia.

[96]    Si segnala che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha ampliato il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie, aggiungendovi i periti in regola con l'iscrizione alle Camere di commercio, ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

[97]    Il novero dei soggetti abilitati alla redazione e al giuramento delle perizie è stato ampliato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004 (si veda la nota precedente).

[98]    Si ricorda che il comma 428 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha successivamente prorogato, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005, il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima, a condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il suddetto termine del 30 settembre 2004.

[99]   Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

[100]Al momento della emanazione della sentenza, la sesta direttiva era disciplinata dalla direttiva n. 77/388/CEE. Ad oggi, tale direttiva è stata rifusa nella direttiva n. 2006/112/CE. In particolare, il paragrafo 7 dell’articolo 17 è ora contenuto nell’articolo 177.

[101]La locazione finanziaria è il contratto con cui un finanziatore acquista il bene che l’utilizzatore gli indica o sceglie direttamente dal produttore e lo dà in godimento all’utilizzatore, consentendogli di acquistare il bene alla scadenza del contratto.

[102]  “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[103]  Direttiva 77/388/CEE.

[104]  Il rinvio non appare chiaro: dovrebbe trattarsi di terreni, aziende agricole e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.

[105]Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

[106]Come ricordato nella scheda in esame, tale disposizione è modificata dal comma 269 dell’articolo 1 della legge in esame.

[107]D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008,n. 31.

[108]  Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, convertito dalla legge . 4 giugno 1938, n. 880.

[109]L’articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103,è stato in seguito abrogato, da ultimo gli articoli 7 e 47 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177(Testo unico della radiotelevisione) fanno riferimento alle risorse derivanti dal canone come fonte di finanziamento delle attività proprie della concessionaria del servizio pubblico.

[110]Con la recente sentenza 20 novembre 2007, n. 24010, la Corte di Cassazione ha stabilito che, tra l’altro, che il giudizio relativo al mancato pagamento del canone RAI è di competenza della giurisdizione tributaria e non di quella ordinaria. Secondo la Corte di Cassazione, il pagamento del canone RAI è a tutti gli effetti una prestazione tributaria; l'obbligo del pagamento, infatti, non deriva da uno specifico rapporto contrattuale tra il cittadino e la RAI. Si tratta, quindi, di una pretesa tributaria derivante da disposizioni di legge indipendentemente dall'effettiva possibilità, per l'utente, di usufruire del servizio..

[111]  D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione.

[112]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2008.

[113]  L’importo è leggermente superiore qualora la corresponsione avvenga in rate semestrali o quadrimestrali ( rispettivamente 54,06 e 28,17 euro per ciascuna rata ).

[114]  Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 5571.

[115]  Istituita con legge 10 dicembre 1954, n. 1150.

[116]  Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[117]  “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[118]  “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

[119]Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[120]Di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[121]D.Lgs. 26 febbraio 199, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.

[122]D.L. 4 luglio 2003, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[123]D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[124]I commi da quarto a sesto dell’articolo 545 c.p.c. recano la disciplina della parziale pignorabilità di alcune somme per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

[125]Recante norme sulla forma del pignoramento.

[126]L’articolo 322-bis del codice penale disciplina l’ipotesi di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. In particolare, al primo comma la norma dispone che le citate ipotesi di reato si applichino anche nei confronti di:

1)   membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2)   funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3)   persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4)   membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5)   coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[127]D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, recante “Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[128]Si ricorda che l’articolo 106 del Testo unico bancario dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC, di cui l’articolo reca la disciplina. L’articolo 107 disciplina l’elenco speciale, tenuto presso la Banca d’Italia, cui sono tenuti ad iscriversi coloro i quali intendano esercitare l’attività di intermediari finanziari. Ai sensi del comma 1, Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in tale elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; il secondo comma prescrive invece che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

[129]D.P.R. 26 aprile 1981, n. 131, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

[130]R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[131]Tale comunicazione è prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005).

[132] Legge 28 febbraio 2008 n. 31 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, ildecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[133]Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[134]Emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) secondo il quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, determina la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

[135]D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, recante “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Si ricorda che l’articolo 13, primo comma, del d.l. n. 557 del 1993 reca la disciplina degli interessi per rapporti di credito e debito di imposta, fissandone la misura per specifiche ipotesi (mancato o ritardato versamento diretto; ritardata iscrizione a ruolo;dilazione di pagamento; sospensione amministrativa della riscossione; ritardato rimborso di imposte pagate, ipotesi rispettivamente disciplinate dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. n. 602 del 1973). Il secondo comma del citato articolo dispone invece la misura degli interessi in materia di IVA e per le ipotesi disciplinate dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

[136]Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

[137]Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337

[138]Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

[139]D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 e recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

[140]Si tratta in particolare delle sanzioni comminate per:

-          omissione dei riversamenti agli enti creditori;

-          ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite;

-          ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante;

-          atti compiuti da personale non autorizzato;

-          omessa o irregolare tenuta del registro cronologico;

-          ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione;

-          mancato rispetto del termine di notifica della cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo;

-          altre violazioni.

[141]  Il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 è stato introdotto dal comma 155 dell’articolo 1 della legge in esame.

[142]  Si ricorda che la deliberazione 27 luglio 1984 prevedeva una classificazione delle discariche in categorie (di I categoria per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi; di II categoria suddivise, a loro volta, in discariche di Tipo A per i soli rifiuti inerti e di Tipo B (per rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano – in determinate concentrazioni - sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al D.P.R. n. 915/1982 e di III categoria per rifiuti tossici e nocivi contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9, 20 e 24, 25, 27, 28 di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/ anche in concentrazioni superiori a una determinata soglia fissata dalle stesse norme). Tale delibera contiene, inoltre, condizioni e limiti di accettabilità per lo smaltimento in discarica dei rifiuti.