Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla disciplina dell'immigrazione ed alle norme sulla condizione dello straniero - A.C. 776 e abb. - Atti internazionali e documentazione
Riferimenti:
AC n. 776/XV   AC n. 1102/XV
AC n. 1263/XV   AC n. 1779/XV
AC n. 1804/XV   AC n. 1850/XV
AC n. 1852/XV   AC n. 2122/XV
AC n. 2547/XV   AC n. 2976/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 248    Progressivo: 2
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Modifiche alla disciplina dell'immigrazione
ed alle norme sulla condizione
dello straniero

A.C. 776 e abb.

Atti internazionali e documentazione

 

 

 

n. 248/2

 

 

16 Ottobre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: ID0012b.doc

 

 


INDICE

Atti internazionali

§      Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  3

§      L. 2 agosto 1952, n. 1305. Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro (Convenzione n. 97, concernente i lavoratori migranti)10

§      Legge 24 luglio 1954, n. 722. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951  18

§      L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (artt. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 della Convenzione)44

§      Raccomandazione n. 151 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente i lavoratori migranti, 24 giugno 1975  48

§      L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 (artt. 12, 13, 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici)59

§      L. 10 aprile 1981, n. 158. Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione n. 143, sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti)62

§      L. 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (artt. 2, 10, 11, 22 della Convenzione)73

§      L. 8 marzo 1994, n. 203. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B   77

§      L. 2 gennaio 1995, n. 13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977  85

§      L. 9 febbraio 1999, n. 30. Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (artt. 18 e 19 della Carta; art. 19 dell’Annesso)103

§      Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dalla Commissione delle Comunità europee a Nizza il 7 dicembre 2000 (artt. 15, 18, 19, 21, 45)107

§      Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 (non ratificata dall’Italia)110

Documentazione

§      Senato della Repubblica – Mozione 1-00042 (Livi Bacci, Finocchiaro, Zanda, Russo Spena, Palermi, Peterlini, Formisano, Treu), presentata il 25 ottobre 2006 ed approvata nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2006  153

§      Commissione delle Comunità europee, Terza relazione annuale su migrazione e integrazione, 11 settembre 2007  157

§      Istat, Rapporto annuale 2006. Capitolo 6: Immigrati e nuovi cittadini177

§      Istat, La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2007, 2 ottobre 2007  251

§      Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007  271

§      Ministero dell’interno, Rapporto sulla criminalità in Italia, 18 giugno 2007. Capitolo 9: Gli stranieri e la sicurezza  317

 

 


Atti internazionali

 


 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

 

 

Preambolo

 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

 

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

 

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

 

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

 

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

 

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

 

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

 

 

L'ASSEMBLEA GENERALE

 

proclama

 

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

 

 

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 

 

 

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

 

 

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

 

 

 

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

 

 

 

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

 

 

 

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

 

 

 

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

 

 

 

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

 

 

 

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

 

 

 

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

 

 

Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

 

 

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

 

 

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 

 

Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

 

 

 

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

 

 

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

 

 

 

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

 

 

 

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

 

 

Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

 

 

 

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

 

 

 

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

 

 

 

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

 

 

 

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

 

 

Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

 

 

 

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

 

 

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

 

 

 

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

 

 

 

 

Articolo 29

1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

 

 

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 

 


 

L. 2 agosto 1952, n. 1305.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro
(Convenzione n. 97, concernente i lavoratori migranti)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. - supplemento ordinario - 17 ottobre 1952, n. 242.

(omissis)

Convention 97

Convention concernant les travailleurs migrants (revisée en 1949)

 

 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

 

Convoquée à Genéve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie la 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

 

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision de la Convention sur les travailleurs migrants, 1939, adoptée par la Conférence à sa vingt-cinquième session, question qui est comprise dans le onzième point à l'ordre du jour de la session,

 

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949:

 

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à mettre à la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, à leur demande:

 

a) des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l'émigration et à l'immigration;

 

b) des informations sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie;

 

c) des informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers en ces matières conclus par le Membre en question.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à avoir, ou à s'assurer qu'il existe, un service gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.

 

 

Article 3

1. Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage, dans la mesure où la législation nationale le permet, à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration.

 

2. A cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres intéressés.

 

 

Article 4

Dans les cas appropriés, des mesures doivent être prises par chaque Membre, dans les limites de sa compétence, en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants.

 

 

Article 5

Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à prévoir, dans les limites de sa compétence, des services médicaux appropriés chargés de:

 

a) s'assurer, si nécessaire, tant au moment du départ que de l'arrivée, de l'état de santé satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;

 

b) veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d'une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d'hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination.

 

 

Article 6

1. Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes:

 

a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives:

 

i) la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;

 

ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

 

iii) le logement;

 

b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:

 

i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

 

ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale;

 

c) les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçcus au titre du travailleur;

 

d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la présente Convention.

 

2. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions du présent article devront être appliquées dans la mesure où les questions auxquelles elles ont trait sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. Il appartiendra à chaque Membre de déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliquées aux questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui dépendent de leurs autorités administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la Convention, dans quelle mesure les questions visées au présent article sont réglementées par la législation fédérale ou dépendent des autorités administratives fédérales. En ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui dépendent de leurs autorités administratives, le Membre agira conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

 

 

Article 7

1. Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à ce que son service de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coopèrent avec les services correspondants des autres Membres.

 

2. Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à ce que les opérations effectuées par son service public de l'emploi n'entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.

 

 

Article 8

1. Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'éxercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.

 

2. Lorsque les travailleurs migrants sont, dès leur arrivée dans le pays d'immigration, admis à titre permanent, l'autorité compétente de ces pays peut décider que les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne prendront effet qu'après un délai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, supérieur à cinq années, à partir de la date de l'admission de tels migrants.

 

 

Article 9

Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à permettre, en tenant compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant oue celui-ci désire transférer.

 

 

Article 10

Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est necessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente Convention.

 

 

Article 11

1. Aux fins de la présente Convention, le terme «travailleur migrant» désigne une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte: il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant.

 

2. La présente Convention ne s'applique pas:

 

a) aux travailleurs frontaliers;

 

b) à l'entrée, pour une courte période, de personnes exerçcant une profession libérale et d'artistes;

 

c) aux gens de mer.

 

 

 

Article 12

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

 

 

Article 13

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

 

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

 

Article 14

1. Tout Membre qui ratifie la présente Convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes à la Convention ou l'une d'entre elles.

 

2. Sous réserve des termes d'une déclaration ainsi communiquée, les dispositions des annexes auront le même effet que les dispositions de la Convention.

 

3. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur général qu'il accepte les diverses annexes mentionnées dans la déclaration ou l'une dentre elles; à partir de la date d'enregistrement par le Directeur général d'une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question.

 

4. Tant qu'une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu'il a l'intention d'accepter une telle annexe comme ayant la valeur d'une recommandation.

 

 

Article 15

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu du paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer:

 

a) les térritoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la Convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles soient appliquées sans modification;

 

b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la Convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles soient appliquées avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;

 

 

c) les territoires auxquels la Convention et ses diverses annexes ou l'une d'entre elles sont inapplicables et dans ces cas les raisons pour lesquelles elles sont inapplicables;

 

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant d'avoir étudie davantage la situation.

 

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront députés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

 

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

 

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans les territoires déterminés.

 

 

Article 16

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront indiquer si les dispositions de la Convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles seront appliquées dans le territoire intéressé, avec ou sans modifications; et si la déclaration indique que les dispositions de la Convention et de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

 

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou en partie, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

 

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention ou ses diverses annexes ou l'une d'entre elles peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette Convention.

 

 

Article 17

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau internationale du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

3. Tant que la présente Convention est sujette à dénonciation conformément aux dispositions des paragraphes précédents, tout Membre pour lequel la Convention est en vigueur et qui ne la dénonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur général une déclaration dénonçcant uniquement l'une des annexes à ladite Convention.

 

4. La dénonciation de la présente Convention, de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu'elles accordent au migrant ou aux personnes de sa famille s'il a immigré pendant que la Convention ou l'annexe était en vigueur à l'égard du territoire où la question du maintien de la validité de ces droits est posée.

 

 

Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

 

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

 

 

Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

 

Article 20

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

 

 

 

 

Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

 

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

 

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

 

2. La présente Convention demeurerait en tous cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifié et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

 

 

Article 22

1. La Conférence internationale du Travail peut à toute session où la question est comprise dans l'ordre du jour, adopter, à la majorité des deux tiers, un texte revisé de l'une ou de plusieurs des annexes à la présente Convention.

 

2. Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur devra, dans un délai d'un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la session de la Conférence, soumettre ce texte revisé à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

 

3. Ce texte revisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur, lors de la communication par ce Membre au Directeur général du Bureau international du Travail d'une déclaration notifiant son acceptation du texte revisé.

 

4. A partir de la date de l'adoption du texte revisé de l'annexe par la Conférence, seul le texte revisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.

 

 

Article 23

Les version françcaise et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

(omissis)

 


 

Legge 24 luglio 1954, n. 722.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951

 

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari delle Nazioni Unite sullo Statuto dei rifugiati e degli apolidi

 

I

Par sa résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réunir à Genève une Conférence de plénipotentiaires pour achever de rédiger et pour signer une Convention relative au statut des réfugiés et aussi un Protocole relatif au statut des apatrides.

La Conférence s'est réunie à l'Office européen des Nations Unies à Genève où elle a siégé du 2 au 25 juillet 1951.

Les Gouvernements des vingt-six Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux de la Conférence:

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Colombie

Danemark

Egypte

Etats-Unis d'Amérique

France

Grèce

Irak

Israël

Italie

Luxembourg

Monaco

Norvège

Pays-Bas

République fédéral d'Allemagne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Saint-Siège

Suède

Suisse (la Délégation suisse représentait aussi le Liechtenstein)

Turquie

Vénézuela

Yougoslavie

 

Les Gouvernements des deux Etats suivant étaient représentés par des observateurs:

 

Cuba

Iran

 

Conformément à la demande de l'Assemblée générale, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation internationale pour les réfugiés étaient représentées à la Conférence, sans droit de vote.

La Conférence a invité le Conseil de l'Europe a se faire représenter, sans droit de vote.

Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient ègalement présent en qualité d'observateurs:

 

 

Catégorie A

Confédération internationale des syndicats libres.

Fédération internationale des syndicats chrétiens.

Union interparlementaire.

 

 

Catégorie B

Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles.

Association internationale du droit pénal.

Bureau international pour l'organisation du droit pénal.

Caritas Internationalis.

Comité des Eglises pour les affaires internationales.

Comité consultatif mondial de la Société des amis.

Comité de coordination d'organisations juives.

Comité international de la Croix-Rouge.

Congrès juif mondial.

Conseil consultatif d'organisations juives.

Conseil international des femmes.

Fédération internationale des amis de la jeune fille.

Ligue internationale des droits de l'homme.

Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.

Organisation mondiale Agudas Istraël.

Pax Romana.

Service social international.

Union catholique internationale de service social.

Union internationale des ligues féminines catholiques.

Union internationale de protection de l'enfance.

World Union for Progressive Judaism.

 

 

Registre

Association mondiale des guides et des éclaireuses.

Comité international d'aide aux intellectuels.

Comité permanent des organisations bénévoles.

Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

World University Service.

 

Les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les représentants des organisations inscrites par le Secrétaire général sur le Registre et dont il est question au paragraphe 17 de la résolution 288 B (X) du Conseil économique et social, avaient, aux termes du Règlement intérieur adopté par la Conférence, le droit de présenter à celle-ci des déclarations écrites ou verbales.

La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A. Herment, représentant de la Belgique, et M. Talat Miras, représentant de la Turquie.

A sa seconde séance, la Conférence, sur la proposition du représentant de l'Egypte, a décidé à l'unanimité d'adresser une invitation au Saint-Siège, le priant de bien vouloir désigner un plénipotentiaire pour participer aux travaux de la Conférence. Le 10 juillet 1951 un représentant du Saint-Siège est venu prendre place parmi les membres de la Conférence.

La Conférence a adopté comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général (A/CONF.2/2/REV.1). Elle a également adopté le Règlement intérieur provisoire rédigé par le Secrétaire général, en y ajoutant une disposition qui autorisait un représentant du Conseil de l'Europe à assister à la Conférence sans droit de vote, et à présenter des propositions (A/CONF.2/3/REV.1).

Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, le Président et les Vice-Présidents ont vérifié les pouvoirs des représentants et, le 17 juillet 1951, ils ont fait rapport à la Conférence sur les résultats de cette vérification. La Conférence a adopté ce rapport.

 

La Conférence a pris pour base de travail le projet de Convention relatif au statut des réfugiés et le projet de Protocole relatif au statut des apatrides préparés par le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides lors de sa deuxième session, tenute à Genève du 14 au 25 août 1950, à l'exception du préambule et de l'article 1 (Définition du terme «réfugié») du projet de Convention. Le texte du préambule dont la Conférence était saisie était celui que le Conseil économique et social avait adopté le 11 août 1950 dans sa résolution 319 B II (XI). Le texte de l'article 1 soumis à la Conférence était celui que l'Assemblée générale avait recommandé le 14 décembre 1950 et qui figure à l'annexe de la résolution 429 (V). Ce texte reprenait, en le modifiant celui qui avait été adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 319 B II (XI) [1].

 

-------------------------

[1] Les textes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus sont reproduits dans le document A/CONF. 2/1.

La Conférence a adopté en première et en deuxième lecture la Convention relative au statut des réfugiés. Avant la seconde lecture, elle avait constitué un comité de style composé du Président et des représentants de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, d'Israël, de l'Italie et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que du Haut Commissaire pour les Réfugiés: ce comité de style a élu Président M. G. Warren, représentant des Etats-Unis d'Amérique. Le comité de style a modifié le texte adopté par la Conférence en première lecture; ces modifications ont porté en particulier sur des questions de langue et sur la concordance à assurer entre les textes anglais et français.

La Convention a été adoptée le 25 juillet par 24 voix contre zéro sans abstention. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951. Elle sera de nouveau ouverte à la signature au Siège permanent des Nations Unies à New-York du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais et français de la Convention, qui font également foi.

 

 

II

La Conférence a décidé, par 17 votes contre 3 et 3 abstentions, que les titres des chapitres et des articles de la Convention sont inclus aux fins d'information et ne constituent pas des éléments d'interprétation.

 

 

III

En ce qui concerne le projet de Protocole relatif au statut des apatrides, la Conférence a adopté la resolution suivante:

 

«La Conférence,

«Ayant pris en considération le projet de Protocole relatif au statut des apatrides,

«Considérant que ce sujet exige encore une étude plus approfondie,

«Décide de ne pas prendre de décision à ce sujet à cette Conférence et renvoie le projet de Protocole pour plus ample étude aux organes appropriés des Nations Unies».

 

 

IV

La Conférence a adopté à l'unanimité les recommandations suivantes:

 

A

«La Conférence,

«Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter le mouvement des réfugiés et, en particulier, leur reinstallation,

«Demande instamment aux Gouvernements parties à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité inter-gouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres le 15 octobre 1946, ou qui reconnaissent la validité des titres de voyage délivrés conformément aux dispositions de ce Accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces titres de voyage à tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces personnes, jusqu'à ce qu'ils aient assumé les obligations qui découlent de l'article 28 de ladite Convention».

 

B

«La Conférence,

«Considérant que l'unité de famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et,

«Constatant avec satisfaction que, d'après le commentaire officiel du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

«Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour:

«1) Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;

«2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption».

 

C

«La Conférence,

«Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du concours de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non gouvernementales qualifiées,

«Recommande aux Governements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d'encourager et de soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche».

 

D

«La Conférence,

«Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d'origine pour des raisons de persécution et qu'elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,

«Recommande aux Gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d'agir de concert dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité de réétablissement».

 

E

«La Conférence,

«Exprime l'espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d'exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu'elle incitera tous les Etats à accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention».

En foi de quoi, le président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le présent Acte final.

Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise et française, chacun des deux textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois, en espagnol et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à la Conférence.

 

 

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati

Préambule.

 

 

Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 (2) par l'Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préeoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord.

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après:

 

                                                                                               Artt.

Chapitre I   - Dispositions generales                                           1-11

Chapitre II  - Condition juridique                                                  12-16

Chapitre III - Emplois lucratifs.                                                   17-19

Chapitre IV  - Bien-etre.                                                             20-24

Chapitre V   - Mesures administratives                                       25-34

Chapitre VI - Dispositions executoires et transitoires                   35-37

 

Chapitre VII - Clauses finales                                                     38-46

 

Annexe

 

CHAPITRE I - Dispositions generales.

Article premier.

Définition du terme «réfugié».

 

A) Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:

1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 (3) et du 10 février 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés;

Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;

2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B) 1. Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit.

a) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit

b) «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;

et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2. Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C) Cette Convention cessera, dans le cas ci après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons imperieuses tenant à des persécutions antérieures.

D) Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformement aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E) Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F) Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons serieuses de penser:

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

Article 2.

Obligations générales.

Tout réfugié, a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obbligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

 

Article 3.

Non-discrimination.

Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.p

 

Article 4.

Religion.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.p

 

 

Article 5.

Droits accordés indépendamment de cette Convention.

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.p

 

Article 6.

L'expression «dans les mêmes circonstances».

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances», impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question s'il n'était pas un réfugié doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.p

 

Article 7.

Dispense de réciprocité.

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux ètrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité legislative.

3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outres ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.p

 

Article 8.

Dispense de mesures exceptionnelles.

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats Contractants n'appliqueront pas ces mêsures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants, qui de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.p

 

Article 9.

Mesures provisoires.

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat Contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.p

 

Article 10.

Continuité de résidence.

1. Lorsqu'un réfugié a été-déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.p

 

Article 11.

Gens de mer réfugiés.

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

 

 

CHAPITRE II - Condition juridique.

 

Article 12.

Statut personnel.

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.p

 

Article 13.

Propriété mobilière et immobilière.

Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

 

Article 14.

Propriété intellectuelle et industrielle.

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.p

 

Article 15.

Droits d'association.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.p

 

Article 16.

Droit d'ester en justice.

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

 

 

CHAPITRE III - Emplois .

 

Article 17.

Professions salariées.

1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) compter trois ans de résidence dans le pays;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abbandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'±uvre ou d'un plan d'immigration.

 

 

 

 

Article 18.

Professions non salariées.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

 

Article 19.

Professions libérales.

1. Tout Etats Contractants accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

 

CHAPITRE IV - Bien-être.

 

Article 20.

Rationnement.

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

 

Article 21.

Logement.

En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

 

Article 22.

Education publique.

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats Contractants accorderont aux refugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

 

 

Article 23.

Assistance publique.

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

 

Article 24.

Législation du travail et sécurité sociale.

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; b) la sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:

I) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

II) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays des résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat Contractant. 3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats Contractants et des Etats non contractants.

 

 

CHAPITRE V - Mesures administratives.

 

Article 25.

Aide administrative.

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalment seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues. 5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

 

Article 26.

Liberté de circulation.

Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstance.

 

Article 27.

Pièces d'identité.

Les Etats Contractans délivreront des pièces d'identité à tout refugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

 

 

Article 28.

Titres de voyage.

1. Les Etats Contractans délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractans pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de rèfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

 

Article 29.

Charges fiscales.

1. Les Etats Contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élévés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

 

Article 30.

Transfert des avoirs.

1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller. 2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

 

Article 31.

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil.

1. Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrinctions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

 

Article 32.

Expulsion.

1. Les Etats Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

 

Article 33.

Défense d'expulsion et de refoulement.

1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ces opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (4).

 

Article 34.

Naturalisation.

Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

 

 

CHAPITRE VI - Dispositions executoires et transitoires.

 

Article 35.

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies.

1. Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s'engagent à leurs fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et,

c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés (5).

 

Article 36.

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux.

Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.

 

Article 37.

Relations avec les conventions antérieures.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les Accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935 ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933 (6), 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946 (7).

 

 

CHAPITRE VII - Clauses finales.

 

Article 38.

Réglement des différends.

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande de l'une des Parties au différend.

 

Article 39.

Signature, ratification et adhésion.

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1952 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprés du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhèrer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.p

 

Article 40.

Clause d'application territoriale.

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

 

Article 41.

Clauses fédérale.

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en ±uvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons;

c) un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

 

Article 42.

Réserves.

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

 

Article 43.

Entrée en vigueur.

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépòt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.p

 

Article 44.

Dénonciation.

1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an aprés la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

 

Article 45.

Revision.

1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire géneral des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.p

 

Article 46.

Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39:

a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;

b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;

c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;

d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;

e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;

f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;

g) les demandes de revision visées à l'article 45.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectif, la présente Convention,

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiés conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.

Pour l'Afghanistan:

Pour l'Albanie:

Pour l'Argentine:

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

 

DR. KAR. FRITZER

Sous les réserves qui suivent: a) les stipulations figurant aux articles 6, 7 (2), 8, 17 (1 et 2), 23 et 25 ne sont reconnues que comme des recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement; b) les stipulations figurant à l'article 22 (1 et 2) ne sont acceptées que dans la mesure où elles s'appliquent à l'education publique; c) les stipulations figurant à l'article 31 (1) ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui n'ont pas fait l'objet dans le passé d'une décision émanant d'une autorité juridictionnelle ou administrative compétente autrichienne d'interdiction de séjour (Aufenthaltverbot) ou d'expulsion (Ausweisung ou Abschaffung); d) les stipulations figurant à l'article 32 ne sont acceptées qu'en ce qui concerne les réfugiés qui ne feraient pas l'objet d'une expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, comme conséquence d'une mesure trouvant son fondement dans le droit pénal, ou pour un autre motif d'intérêt public.

Il est déclaré en outre qu'au point de vue des obligations assumées par la République d'Autriche en vertu de la Convention l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs. Pour la Belgique:

 

HERMENT

 

Sous la réserve suivante: Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorables accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

 

Pour la Bolivie:

Pour le Bréil:

Pour la Bulgarie:

Pour la Birmanie:

Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie:

Pour la Cambodge:

Pour le Canada:

Pour le Ceylan:

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

 

G.GIRALDO-JARAMILLO

 

En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe.

 

Pour la Costa-Rica:

Pour le Cuba:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour le Danemark:

 

KNUD LARSEN

 

In signing this Convention, the Government of Denmark declares that for the purpose of its obligations thereunder the words «events occuring before 1 January 1951» in article 1, section A shall be understood as referring to events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951.

 

Pour la République Dominicaine:

Pour l'Equateur:

Pour l'Egypte:

Pour le Salvador:

Pour l'Ethiopie:

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour la Grèce:

Pour le Guatemala:

Pour le Haíti:

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie:

Pour le Saint-Siège:

Pour le Honduras:

Pour la Hongrie:

Pour l'Islande:

Pour l'Inde:

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:

Pour l'Irak:

Pour l'Irlande:

Pour Israël:

 

JACOB ROBINSON

 

1 August 1951

Pour l'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Laos:

Pour le Liban:

Pour la Libéria:

Pour le Liechtenstein:

 

PH. ZUTTER

O.SCHURCH

 Pour le Luxembourg:

 

J. STURN

 

Sous la réserve suivante:

Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

 

Pour le Mexique:

Pour le Monaco:

Pour le Népal:

Pour les Pays-Bas:

 

E.O.BOETZELAER

 

En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.

Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux de pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

 

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour le Nicaragua:

Pour la Norvège:

 

PETER ANKER (Sous réserve de ratification)

 

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Paraguay:

Pour le Pérou:

Pour les Philippines:

Pour la Pologne:

Pour le Portugal:

Pour la République de Corée:

Pour la Roumanie:

Pour l'Arabie Séoudite:

Pour la Suède:

 

STUPRE PETREN

 

Pour la Suisse:

PH. ZUTTER

O. SCHURCH

 

Pour la Syrie:

Pour la Thaílande:

Pour la Turquie:

 

TALAT MIRAS

 

24 août 1951

 

En signant cette Convention, le Gouvernement de la République Turque déclare qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe.

Le Gouvernement Turc considère, d'autre part, que l'expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» se rapporte au commencement des événements. Par conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui commença avant le premier janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le premier janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de cette Convention.

Le Gouvernement Turc formulera, au moment de la ratification, des réserves qu'il pourrait faire conformément à l'article 42 de la Convention.

 

Pour la République socialiste soviétique d'Ukraine:

Pour l'Union Sud-Africaine:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord:

 

S. HOARE

J.B. HOWARD

 

In signing this Convention, the Governement of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declares that for the purpose of its obligations thereunder the words «events occurring before 1 January 1951» in article 1, section A, shall be understood as referring to events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951.

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Pour l'Uruguay:

Pour le Vénézuela:

Pour le Viet Nam:

Pour le Yémen:

Pour la Yougoslavie:

 

S. MAKIEDO

 

 

Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de formuler en ratifiant la Convention telles réserves qu'il jugera appropriées, conformément à l'article 42 de la Convention.

 

ANNEXE

Paragraphe 1.

1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Paragraphe 2.

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre réfugié adulte.

 

Paragraphe 3.

 

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

 

 

Paragraphe 4.

 

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

 

 

 

 

Paragraphe 5.

 

La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

 

 

Paragraphe 6.

 

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement sur le territoire de ladite autorlté. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité

pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

 

 

Paragraphe 7.

 

Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.

 

 

Paragraphe 8.

 

Lcs autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

 

Paragraphe 9.

 

1. Les Etats Contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

 

 

Paragraphe 10.

 

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

 

 

Paragraphe 11.

 

Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

 

 

Paragraphe 12.

 

L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.

 

 

Paragraphe 13.

 

1. Chacun des Etats Contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui aura été delivré par ledit Etat en application de l'article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans les cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.

 

 

Paragraphe 14.

 

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

 

 

Paragraphe 15.

 

La délivrance du titre pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent Ie statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

 

 

 

Paragraphe 16.

 

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1954, n. 196.

(2) La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è riportata nella nota 2 posta alla L. 4 agosto 1965, n. 848, riportata alla voce DIRITTI DELL'UOMO E DELLE GENTI.

(3) Convenzione approvata con L. 4 gennaio 1937, n. 205, vedi anche il seguente art. 37 della presente Convenzione nel quale sono stabiliti i rapporti che essa ha con le precedenti convenzioni.

(4) Vedi anche la parte IV dell'Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite, premesso alla Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 e ratificata in Italia con L. 1° febbraio 1962, n. 306, riportata al n. Y/V di questa voce.

(5) Fra il Governo italiano e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è stato, in data 2 aprile 1952, a Roma, stipulato un Accordo, approvato e reso esecutivo in Italia con L. 15 novembre 1954, n. 1271, riportata al n. Y/II di questa voce.

(6) Tale Convenzione, stipulata a Ginevra il 28 ottobre 1933, era stata approvata dall'Italia con L. 4 gennaio 1937, n. 205.

(7) Tale Accordo, relativo al rilascio di un documento di viaggio ai rifugiati, concluso a Londra il 15 ottobre 1946, era stato approvato dall'Italia con D.Lgs 18 marzo 1948, n. 604.

 

 

 

 


 

L. 4 agosto 1955, n. 848.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952

(artt. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 della Convenzione)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 1955, n. 221.

(2) Il testo della Convenzione è stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3, ratificato con L. 13 luglio 1966, n. 653, del Protocollo n. 5, ratificato con L. 19 maggio 1967, n. 448, del Protocollo n. 8, ratificato con L. 27 ottobre 1988, n. 496, del Protocollo n. 9, ratificato con L. 14 luglio 1993, n. 257, del Protocollo n. 10, ratificato con L. 2 gennaio 1995, n. 17 e del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296.

(3) Vedi, anche, il Protocollo n. 2, ratificato con L. 13 luglio 1966, n. 653, il Protocollo n. 4 reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, il Protocollo n. 6, ratificato con L. 2 gennaio 1989, n. 8, il Protocollo n. 7, ratificato con L. 9 aprile 1990, n. 98 e il Protocollo n. 14 ratificato con L. 15 dicembre 2005, n. 280.

 

 

1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

 

 

2.  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

 

 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4)

 

 

Traduzione non ufficiale

 

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

 

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (5);

 

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

 

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

 

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;

 

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

 

hanno convenuto quanto segue:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(4) Il testo della Convenzione è stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3, ratificato con L. 13 luglio 1966, n. 653, del Protocollo n. 5, ratificato con L. 19 maggio 1967, n. 448, del Protocollo n. 8, ratificato con L. 27 ottobre 1988, n. 496, del Protocollo n. 9, ratificato con L. 14 luglio 1993, n. 257, del Protocollo n. 10, ratificato con L. 2 gennaio 1995, n. 17 e del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296.

Vedi, anche, il Protocollo n. 2, ratificato con L. 13 luglio 1966, n. 653, il Protocollo n. 4 reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, il Protocollo n. 6, ratificato con L. 2 gennaio 1989, n. 8, il Protocollo n. 7, ratificato con L. 9 aprile 1990, n. 98.

 

(5)  Approvata e proclamata, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in data 10 dicembre 1948. Il testo ufficiale di tale Dichiarazione fu compilato nelle cinque lingue ufficiali dell'O.N.U., cioè francese, inglese, russa, spagnola e cinese.

Il testo che qui si riporta in lingua italiana è quello risultante dalla traduzione fatta fare dal segretario generale dell'O.N.U. in ottemperanza delle istruzioni a lui date dall'Assemblea che aveva disposto la diffusione della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» nel maggior numero possibile di lingue.

Tale Dichiarazione non essendo stata approvata sotto forma di trattato internazionale, non costituisce strumento giuridico in senso stretto, ma, in considerazione dell'argomento trattato, contiene principi generali di diritto che per il loro carattere morale, sono riconosciuti e perciò vincolanti per tutte le nazioni civili. Si ritiene pertanto opportuno riportare tale Dichiarazione anche in considerazione del fatto che essa è posta a base della stipulazione di vari accordi internazionali, come risulta dalle premesse ad essi poste.

 

«DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

 

 

Preambolo

 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo;

 

considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

 

considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

 

considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

 

considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

 

considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

 

considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:

 

L'ASSEMBLEA GENERALE

 

proclama

 

La presente dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

(omissis)

Art. 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

Art. 11. 1). Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

 

2). Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

(omissis)

Art. 13 1). Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

 

2). Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 

Art. 14. 1). Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

 

2). Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

(omissis)

Art. 16. 1). Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

 

2). Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

 

3). La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

Art. 17. 1). Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

 

2). Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

 

Art. 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

(omissis)

 


Raccomandazione n. 151 dell’Organizzazione internazionale del lavoro concernente i lavoratori migranti, 24 giugno 1975

 

 

R151 Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975

Recommandation concernant les travailleurs migrants

Lieu:Genève

Session de la Conférence:60

Date d'adoption=24:06:1975

Sujet: Travailleurs migrants

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Statut: Instrument à jour

 

 

 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

 

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

 

Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail assigne à celle-ci la tâche de défendre les intérêts des travailleurs occupés à l'étranger;

 

Rappelant les dispositions contenues dans la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, et dans la recommandation sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955, qui traitent notamment de la préparation et de l'organisation des migrations, des services sociaux dont doivent bénéficier les travailleurs migrants et leurs familles, spécialement avant leur départ et en cours de voyage, de l'égalité de traitement dans différentes matières qu'elles énumèrent, de la réglementation du séjour et du retour des travailleurs migrants et de leurs familles;

 

Ayant adopté la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;

 

Considérant que de nouvelles normes seraient souhaitables en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la politique sociale en faveur des migrants et l'emploi et la résidence;

 

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux travailleurs migrants, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

 

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975.

 

 

1. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation dans le cadre d'une politique d'ensemble relative aux migrations internationales aux fins d'emploi. Cette politique de migrations devrait être fondée sur les besoins économiques et sociaux des pays d'origine et des pays d'emploi; elle devrait tenir compte non seulement des besoins et des ressources à court terme en main-d'oeuvre, mais aussi des conséquences économiques et sociales à long terme des migrations, tant pour les migrants que pour les communautés intéressées.

 

 

 

I. Egalité de Chances et de Traitement

 

2. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Membre devraient bénéficier de l'égalité effective de chances et de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:

 

a) l'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;

 

b) l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi de leur choix, selon leurs aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi en tenant compte des qualifications acquises à l'étranger et dans le pays d'emploi;

 

c) la promotion selon leurs qualités personnelles, leur expérience, leurs aptitudes et leur application au travail;

 

d) la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation;

 

e) la rémunération pour un travail de valeur égale;

 

f) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l'emploi;

 

g) l'appartenance aux organisations syndicales, l'exercice des droits syndicaux et l'éligibilité aux responsabilités syndicales et aux organes de relations professionnelles, y compris les organes de représentation des travailleurs dans les entreprises;

 

h) le droit d'être membres à part entière de coopératives de toutes sortes;

 

i) les conditions de vie, y compris le logement et le bénéfice des services sociaux et des institutions d'éducation et de santé.

 

 

3. Tout Membre devrait assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 2 de la présente recommandation dans toutes les activités soumises au contrôle d'une autorité publique et en encourager l'application par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux dans toutes les autres activités.

 

 

 

4. Des mesures appropriées devraient être prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes intéressés, pour:

 

a) faire comprendre au public et lui faire admettre les principes mentionnés ci-dessus;

 

b) examiner les plaintes fondées sur l'inobservation de ces principes et remédier, par voie de conciliation ou par d'autres moyens appropriés, à toute pratique considérée comme incompatible avec ceux-ci.

 

 

 

5. Tout Membre devrait s'assurer que la législation nationale relative aux conditions de résidence sur son territoire est appliquée de telle manière que l'exercice légal des droits garantis conformément à ces principes ne puisse être un motif de non-renouvellement de l'autorisation de résidence ou d'expulsion et ne soit pas découragé par la menace de telles mesures.

 

 

 

6. Tout Membre pourrait:

 

a) subordonner le libre choix de l'emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années ou, si la législation exige un contrat d'une durée déterminée inférieure à deux années, que le premier contrat de travail soit venu à échéance;

 

b) après consultation appropriée des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquises à l'étranger;

 

c) restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat.

 

 

 

7.

 

(1) En vue de permettre aux travailleurs migrants et à leurs familles de faire pleinement usage de leurs droits et possibilités en matière d'emploi et de profession, toutes mesures nécessaires devraient être prises, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleur:

 

a) pour les informer, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle ou sinon dans une langue qui leur est familière, des droits dont ils bénéficient en vertu de la législation et de la pratique nationales dans les matières traitées au paragraphe 2;

 

b) pour améliorer leur connaissance de la langue ou des langues du pays d'emploi, dans la mesure du possible pendant le temps rémunéré;

 

c) pour favoriser, d'une manière générale, leur adaptation à la société du pays d'emploi et pour aider et encourager les efforts des travailleurs migrants et de leurs familles visant à préserver leur identité nationale et ethnique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d'origine, y compris la possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur langue maternelle.

 

(2) Lorsque des Membres ont conclu entre eux des accords concernant les recrutements collectifs de travailleurs, ils devraient prendre conjointement les mesures nécessaires avant le départ des migrants de leur pays d'origine pour les initier à la langue du pays d'emploi ainsi qu'à son environnement économique, social et culturel.

 

 

 

8.

 

(1) Sans porter préjudice aux mesures destinées à assurer que les travailleurs migrants et leurs familles sont introduits sur le territoire national et admis à l'emploi conformément à la législation applicable, une décision devrait être prise dès que possible, dans les cas où la législation n'a pas été respectée, pour que le travailleur migrant sache si sa situation peut être régularisée.

 

(2) Les travailleurs migrants dont la situation a été régularisée devraient bénéficier de tous les droits qui, conformément au paragraphe 2 de la présente recommandation, sont accordés aux travailleurs migrants régulièrement admis sur le territoire du Membre.

 

(3) Les travailleurs migrants dont la situation n'est pas régulière ou n'a pas pu être régularisée devraient bénéficier de l'égalité de traitement pour eux et leurs familles en ce qui concerne les droits résultant de leur emploi ou d'emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, aussi bien qu'en matière d'appartenance aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux.

 

(4) En cas de contestation sur les droits visés aux sous-paragraphes précédents, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.

 

(5) En cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devraient pas en supporter le coût.

 

 

II. Politique Sociale

 

 

9. Tout Membre devrait, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, élaborer et appliquer une politique sociale appropriée aux conditions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants et leurs familles soient à même de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux, tout en tenant compte -- sans porter atteinte au principe de l'égalité de chances et de traitement -- des besoins particuliers qu'ils peuvent avoir jusqu'au moment où leur adaptation à la société du pays d'emploi est réalisée.

 

 

 

10. Pour que cette politique réponde aussi pleinement que possible aux besoins réels des travailleurs migrants et de leurs familles, elle devrait se fonder notamment sur un examen, non seulement des conditions qui prévalent sur le territoire du Membre, mais aussi de celles du pays d'origine des migrants.

 

 

 

11. Cette politique devrait tenir compte de la nécessité d'assurer une répartition aussi large et équitable que possible du coût social des migrations sur l'ensemble de la collectivité du pays d'emploi, en particulier sur ceux qui profitent le plus du travail des migrants.

 

 

 

12. Cette politique devrait être périodiquement réexaminée, évaluée et, au besoin, révisée.

 

 

 

A. Regroupement familial

 

 

13.

 

(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises par les gouvernements des pays d'emploi et des pays d'origine pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants le plus rapidement possible. Ces mesures devraient inclure la législation et les arrangements bilatéraux ou multilatéraux nécessaires.

 

(2) Préalablement au regroupement familial, il serait nécessaire que le travailleur dispose pour sa famille d'un logement approprié qui réponde aux critères normalement applicables aux travailleurs nationaux du pays d'emploi.

 

 

14. Les représentants de tous les milieux intéressés et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être consultés au sujet des mesures à adopter pour favoriser le regroupement familial, et leur collaboration devrait être recherchée pour en assurer la mise en oeuvre.

 

 

 

15. Aux fins des dispositions de la présente recommandation relatives au regroupement familial, la famille d'un travailleur migrant devrait comprendre son conjoint, ainsi que, pour autant qu'ils soient à sa charge, ses enfants et ses père et mère.

 

 

 

16. En vue de faciliter un regroupement familial aussi rapide que possible, conformément au paragraphe 13, tout Membre devrait, notamment dans sa politique de construction de logements familiaux, d'aide pour obtenir ces logements et de développement de services d'accueil appropriés, tenir pleinement compte des besoins des travailleurs migrants et de leurs familles.

 

 

 

17. Lorsqu'un travailleur migrant employé depuis un an dans un pays d'emploi ne peut être rejoint, dans ce pays, par sa famille, il devrait avoir le droit: a) soit de se rendre dans le pays où réside sa famille, pendant le congé annuel payé auquel il peut prétendre en vertu de la législation et de la pratique nationales du pays d'emploi, sans que son absence de ce pays ait pour effet de porter atteinte à ses droits acquis ou en cours d'acquisition et particulièrement sans qu'il puisse être mis fin à son contrat ou à son droit à résidence durant cette période;

 

b) soit de recevoir la visite de sa famille pour une durée qui ne devrait pas être inférieure à celle du congé annuel payé auquel il a droit.

 

 

 

18. La possibilité d'accorder une aide financière aux travailleurs migrants quant au coût des voyages prévus au paragraphe 17, ou une réduction du coût normal de transport grâce par exemple à l'organisation de voyages de groupes, devrait être envisagée.

 

 

 

19. Sous réserve de dispositions plus favorables qui pourraient leur être applicables, les personnes pouvant se prévaloir d'arrangements internationaux de libre circulation devraient bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 13 à 18 ci-dessus.

 

 

 

 

B. Protection de la santé des travailleurs migrants

 

 

20. Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour prévenir tous risques de santé particuliers auxquels les travailleurs migrants peuvent être exposés.

 

 

 

21.

 

(1) Tous les efforts devraient être faits pour que les travailleurs migrants reçoivent une formation et une instruction en matière de sécurité et d'hygiène du travail, à l'occasion de leur formation professionnelle ou d'une autre préparation professionnelle pratique, et qu'elles soient, autant que possible, intégrées à celles-ci.

 

(2) En outre le travailleur migrant devrait, durant les heures de travail rémunérées et immédiatement après son engagement, recevoir une information suffisante dans sa langue maternelle, ou sinon dans une langue qui lui est familière, sur les éléments essentiels de la législation et des stipulations des conventions collectives concernant la protection des travailleurs et la prévention des accidents, ainsi que sur les règlements et les procédures de sécurité spécifiques à la nature du travail.

 

 

 

22.

 

(1) Les employeurs devraient prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer que les travailleurs migrants soient à même de comprendre pleinement les instructions, avis de mise en garde, symboles et autres signaux relatifs aux risques de sécurité et d'hygiène concernant leur travail.

 

(2) Lorsqu'en raison du manque de familiarité des travailleurs migrants avec les procédés de fabrication, ou par suite de difficultés linguistiques ou pour toute autre cause, la formation ou les instructions destinées aux autres travailleurs sont inadéquates pour eux, des mesures spéciales devraient être prises pour assurer une compréhension complète de leur part.

 

(3) Les Membres devraient avoir une législation en vue d'appliquer les principes énoncés au présent paragraphe et prévoir que, lorsque des employeurs ou d'autres personnes ou organisations qui ont une responsabilité à cet égard n'observent pas cette législation, des sanctions administratives, civiles et pénales pourraient être imposées.

 

 

 

 

 

 

 

C. Services sociaux

 

 

23. Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 2 de la présente recommandation, les travailleurs migrants et leurs familles devraient bénéficier des activités des services sociaux et avoir accès à ces services dans les mêmes conditions que les nationaux du pays d'emploi.

 

 

 

24. Des services sociaux devraient aussi être disponibles pour assurer, notamment, les fonctions suivantes à l'égard des travailleurs migrants et de leurs familles:

 

a) apporter toute assistance aux travailleurs migrants et à leurs familles en vue de leur adaptation à l'environnement économique, social et culturel du pays d'emploi;

 

b) aider les travailleurs migrants et leurs familles: à obtenir des informations et des consultations auprès d'organismes qualifiés, par exemple en leur fournissant une assistance pour l'interprétation et la traduction; à accomplir des formalités administratives ou autres; à faire plein usage des services et facilités offerts dans des domaines tels que l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement des langues, les services de santé et la sécurité sociale, le logement, les transports et les loisirs, étant entendu que les travailleurs migrants et leurs familles devraient avoir autant que possible le droit de communiquer dans leur propre langue ou dans une langue qui leur est familière avec les autorités publiques du pays d'emploi, en particulier dans le cadre de l'assistance judiciaire et des procédures légales;

 

c) assister les autorités et les institutions s'occupant des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants et de leurs familles à identifier leurs besoins et à s'y adapter;

 

d) fournir aux autorités compétentes des informations et, dans les cas appropriés, des avis pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique sociale relative aux travailleurs migrants;

 

e) fournir des informations aux collègues de travail et aux contremaîtres et cadres sur la situation et les problèmes des travailleurs migrants.

 

 

 

25.

 

(1) Les services sociaux visés au paragraphe 24 de la présente recommandation pourraient être assurés, selon les conditions et pratiques nationales, par des autorités publiques, par des organisations ou des organismes à fins non lucratives reconnus, ou par une combinaison des uns ou des autres. Les autorités publiques devraient avoir la responsabilité générale de s'assurer que les services mentionnés ci-dessus sont mis à la disposition des travailleurs migrants et de leurs familles.

 

(2) Il devrait être fait pleinement usage des services qui sont ou peuvent être fournis par les autorités, organisations ou organismes existants pour les nationaux du pays d'emploi, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.

 

 

 

26. Tout Membre devrait prendre toutes mesures nécessaires afin que des ressources suffisantes et un personnel formé de manière adéquate soient disponibles pour les services sociaux mentionnés au paragraphe 24 de la présente recommandation.

 

 

 

27. Tout Membre devrait promouvoir la collaboration et la coordination entre les divers services sociaux opérant sur son territoire et, dans les cas appropriés, entre ces services et les services sociaux d'autre pays, sans que toutefois cette collaboration et cette coordination libèrent les Etats de leurs responsabilités dans ce domaine.

 

 

 

28. Tout Membre devrait organiser des réunions périodiques permettant des échanges d'informations et de données d'expérience au niveau national, régional ou local, ou, dans les cas appropriés, dans les branches économiques employant une proportion importante de travailleurs migrants et il devrait encourager l'organisation de telles réunions; il devrait en outre prévoir la possibilité d'organiser des échanges d'informations et de données d'expérience avec d'autres pays d'emploi ainsi qu'avec les pays d'origine des travailleurs migrants.

 

 

 

29. Les représentants de tous les milieux intéressés et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs devraient être consultés au sujet de l'organisation des divers services sociaux dont il s'agit, et leur coopération devrait être recherchée en vue d'atteindre les objectifs visés.

 

 

 

III. Emploi et Résidence

 

 

30. Pour donner suite aux dispositions du paragraphe 18 de la recommandation sur les travailleurs migrants (révisée), 1949-- selon lesquelles, lorsqu'un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir autant que possible d'éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l'insuffisance de ses ressources ou de la situation du marché de l'emploi --, la perte par un tel travailleur migrant de son emploi ne devrait pas, par elle-même, entraîner le retrait de son autorisation de résidence.

 

 

31. Le travailleur migrant devrait, lorsqu'il a perdu son emploi, disposer, pour trouver un nouvel emploi, d'un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles il pourrait avoir droit à des prestations de chômage; l'autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence.

 

 

 

32.

 

(1) Lorsqu'un travailleur migrant a formé un recours contre un licenciement en application des procédures qui peuvent lui être ouvertes, il devrait disposer d'un délai suffisant pour obtenir une décision finale.

 

(2) S'il s'est établi que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes conditions que les travailleurs nationaux en matière de réintégration, de réparation des pertes de salaires ou autres paiements résultant de son licenciement injustifié ou d'obtention d'un nouvel emploi avec droit de dédommagement. Si le travailleur migrant n'est pas réintégré dans son emploi antérieur, il devrait disposer d'un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi.

 

 

 

33. Tout travailleur migrant faisant l'objet d'une mesure d'expulsion devrait bénéficier d'un droit de recours devant une instance administrative ou judiciaire, selon les modalités prévues à cet effet par la législation nationale. Ce recours devrait être suspensif de l'exécution de la mesure d'expulsion sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l'ordre public. Le travailleur migrant devrait bénéficier de l'assistance judiciaire au même titre que les travailleurs nationaux et avoir la possibilité de se faire assister par un interprète.

 

 

 

34.

 

(1) Tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour dans ce pays:

 

a) au solde de la rémunération due pour le travail qu'il a accompli, y compris les indemnités de fin de contrat normalement dues;

 

b) aux prestations qui lui seraient dues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

 

c) conformément à la pratique nationale:

 

i) à une indemnité compensatrice pour les congés annuels qu'il a acquis mais non utilisés;

 

ii) au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui, suivant la législation nationale ou les arrangements internationaux, n'ont pas créé ou ne créeront pas en sa faveur de droits à prestations -- étant entendu que, lorsque les cotisations ne peuvent permettre l'ouverture de droits à prestations, tous les efforts devraient être faits pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant de protéger les droits des migrants.

 

(2) En cas de contestation sur les créances visées au sous-paragraphe ci-dessus, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant l'organisme compétent et de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'assistance judiciaire.

 

 


 

L. 25 ottobre 1977, n. 881.
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966

(artt. 12, 13, 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1977, n. 333, S.O.

(2)  Dei presenti patti si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:

 

a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

 

b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

 

c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

 

 

 

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.

 

 

 

Art. 3

L'espressione, arestation ou détention illegales» contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello Stesso articolo 9.

 

 

 

Art. 4

L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici «Si postérieurement à cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus légère, le delinquant doit en bénéficier» deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la applicazione di una pena più lieve.

 

 

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel patto, fra cui il testo in lingua francese.

 

 

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

 

PREAMBOLO

 

Gli Stati parti del presente Patto,

 

considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

 

riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

 

riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

 

considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

 

considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

 

hanno convenuto quanto segue:

(omissis)

Art. 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

 

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

 

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

 

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

 

 

Art. 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

(omissis)

Art. 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

(omissis)

 


 

L. 10 aprile 1981, n. 158.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

(Convenzione n. 143, sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 29 aprile 1981, n. 116.

(2)  Delle convenzioni si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:

 

n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

 

n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;

 

n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.

 

 

 

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 21 della convenzione n. 92, all'articolo 15 della convenzione n. 133 ed all'articolo 18 della convenzione n. 143.

 

 

 

Art. 3

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.

 

(omissis)

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

Convenzione (n. 143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti

 

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

 

convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau International du Travail - B.I.T.) e ivi riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

 

considerato che il Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro assegna all'Organizzazione stessa il compito di difendere gli «interessi, dei lavoratori occupati all'estero»;

 

considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che «il lavoro non è una merce» e che «la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti», e riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con «mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera...»;

 

considerati il Programma mondiale per l'occupazione dell'OIL nonché la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, e rilevando la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano;

 

considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre più sulla opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione;

 

considerato altresì il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici;

 

ricordando le disposizioni contenute nella Convenzione e nella Raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949; nella Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955; nella Convenzione e nella Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, nella Convenzione e nella Raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948; nella Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva dell'occupazione, nonché della collaborazione internazionale in questi campi;

 

considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione di lavoratori:

 

considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili;

 

ricordato che la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni Stato membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative;

 

ricordato che la definizione del termine «discriminazione», nella Convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalità;

 

considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorità amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori nazionali;

 

rilevato che le attività relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate;

 

rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, è stato tenuto conto dei lavori delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verrà proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme;

 

avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;

 

dopo aver deciso che tali proposte abbiano a prendere la forma di una Convenzione che venga ad integrare la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la Convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958,

 

adotta, addì ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la Convenzione di cui sotto, che verrà denominata Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.

 

 

Parte I

Migrazione in condizioni abusive

 

Articolo 1

Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.

 

 

 

Articolo 2

1. Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine dell'occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e l'occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale.

 

2. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori debbono essere largamente consultate ed avere la possibilità di fornire le proprie informazione in proposito.

 

 

 

Articolo 3

Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Stati membri:

 

a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti;

 

b) contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

 

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici d'informazione con gli altri Stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.

 

 

 

Articolo 5

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 debbono, tra l'altro, tendere a far si che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attività.

 

 

 

Articolo 6

1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni.

 

2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtù del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.

 

 

 

Articolo 7

Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilità di prendere iniziative all'uopo deve essere loro riconosciuta.

 

 

 

Articolo 8

1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro.

 

2. Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.

 

 

 

Articolo 9

1. Senza pregiudizio delle misure destinate al controllo dei movimenti migratori ai fini dell'occupazione, garantendo che i lavoratori migranti entrino nel territorio nazionale e vi siano occupati conformemente alla legislazione relativa, il lavoratore migrante deve, nei casi in cui detta legislazione non sia rispettata e in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficiare, per sé stesso e per i familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni.

 

2. In caso di contestazione dei diritti di cui al precedente paragrafo, il lavoratore deve avere la possibilità di far valere i propri diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti.

 

3. In caso di espulsione del lavoratore o della sua famiglia, essi non dovranno sostenerne le spese.

 

4. Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel Paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.

 

 

 

Parte II

Parità di opportunità e di trattamento

 

Articolo 10

Ogni Stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.

 

 

 

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine «lavoratore migrante» designa una persona che emigra o è emigrata da un paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.

 

2. La presente parte non si applica:

 

a) ai lavoratori frontalieri;

 

b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;

 

c) ai marittimi;

 

d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;

 

e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.

 

 

 

Articolo 12

Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:

 

a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione;

 

b) emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;

 

c) adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attività diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo più completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonché le attività destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;

 

d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;

 

e) con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinché i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parità di opportunità e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla società del paese di occupazione;

 

f) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;

 

g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

 

 

 

Articolo 13

1. Ogni Stato membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.

 

2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.

 

 

 

Articolo 14

Ogni Stato membro può:

 

a) subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;

 

b) dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero;

 

c) respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato.

 

 

 

Parte III

Disposizioni finali

 

Articolo 15

La presente convenzione non vieta agli Stati membri di concludere accordi multilaterali o bilaterali al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sua applicazione.

 

 

 

 

Articolo 16

1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la parte I o la parte II della convenzione.

 

2. Ogni Stato membro che faccia una simile dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore.

 

3. Qualsiasi Membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia in vigore dovrà indicare, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui è stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonché i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.

 

 

 

Articolo 17

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dal Direttore generale stesso registrate.

 

 

 

Articolo 18

1. La presente convenzione impegnerà solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà registrata dal Direttore generale.

 

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

 

3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica del Membro stesso sarà stata registrata.

 

 

 

Articolo 19

1. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dallo stesso registrato. La denunzia avrà effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione.

 

2. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

 

Articolo 20

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

 

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Presente convenzione.

 

 

 

Articolo 21

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la loro registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

 

 

 

Articolo 22

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) presenterà alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

 

 

 

Articolo 23

1. In caso che la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:

 

a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;

 

b) a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione revisionata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

 

2. La presente convenzione rimarrebbe, comunque, in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.

 

Articolo 24

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

 

Il testo che precede è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nel corso della sua sessantesima sessione, tenuta in Ginevra e dichiarata chiusa addì venticinque giugno 1975.

 

In fede di che hanno apposto la loro firma, addì ventisei giugno 1975:

 

Il Presidente della Conferenza

 

Blas F. Ople

 

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro

 

Francis Blanchard

 

 

 


 

L. 27 maggio 1991, n. 176.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

(artt. 2, 10, 11, 22 della Convenzione)

 

 

(1) (2) (3)

 

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

(2)  Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, i protocolli opzionali alla presente convenzione resi esecutivi con L. 11 marzo 2002, n. 46.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 2 settembre 1998, n. 371.

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

 

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

 

 

 

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

CONVENZIONE. SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

 

Preambolo

 

Gli Stati parti alla presente Convenzione

 

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

 

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

 

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

 

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

 

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

 

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

 

In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

 

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

 

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

 

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

 

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

 

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

 

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

 

Hanno convenuto quanto segue:

(omissis)

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

 

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

(omissis)

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

 

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

 

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

 

 

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

 

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

(omissis)

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

 

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

(omissis)

 


 

L. 8 marzo 1994, n. 203.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1994, n. 71, S.O.

(2)  Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello sociale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

 

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della convenzione stessa.

 

 

 

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale

 

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

 

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

 

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i princìpi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

 

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esseri umani;

 

Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

 

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee;

 

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

 

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale, e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali;

 

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Parte I

 

Art. 1

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C.

 

Tuttavia ogni Stato contraente può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

 

2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli solamente può in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

 

 

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residenti stranieri» indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

 


 

Capitolo A

Libertà di espressione, di riunione e di associazione

 

Art. 3

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

 

a) il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio-trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;

 

b) il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione.

 

 

 

Art. 4

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

 

 

 

Capitolo B

Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

 

Art. 5

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1:

 

a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

 

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

 

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;

 

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;

 

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

 

2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

 

 

 

Capitolo C

Diritto di voto alle elezioni locali

 

Art. 6

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

 

2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

 

 

 

Art. 7

Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'art. 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.

 

 

 

Parte II

 

Art. 8

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'àmbito della vita pubblica locale.

 

 

 

Art. 9

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.

 

2. Il diritto ammesso dall'art. 3.a) che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

 

3. Il diritto ammesso dall'art. 3.b) può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

 

4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.

 

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.

 

 

 

Art. 10

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

 

 

 

Parte III

 

Art. 11

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

 

 

 

Art. 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'art. 11.

 

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

 

 

Art. 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20.d) dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

 

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

 

 

Art. 14

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformità con l'art. 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

 

 

15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettività territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

 

 

 

Art. 16

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

 

2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

 

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

 

 

Art. 17

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'art. 1, paragrafo 1.

 

 

 

Art. 18

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

 

 

Art. 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

 

a) ogni firma;

 

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

 

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità ai suoi articoli 12, 13 e 16;

 

 

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2;

 

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 4;

 

f) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

 

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

 

 


 

L. 2 gennaio 1995, n. 13.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977

 

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1995, n. 14, S.O.

(2)  Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

 

 

 

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.

 

 

 

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Traduzione non ufficiale

 

CONSIGLIO D'EUROPA

 

Convenzione europea sullo Statuto giuridico dei lavoratori migranti

 

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

 

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di giungere ad una più stretta unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di promuovere, nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro sviluppo economico e sociale;

 

riconoscendo la necessità di regolare lo stato giuridico dei lavoratori migranti, cittadini degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, un trattamento che non sia meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali dello Stato d'accoglimento per tutto quello che riguarda le condizioni di vita e di lavoro;

 

decisi a favorire il progresso sociale ed il benessere dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

 

affermando che i diritti e privilegi che essi concedono reciprocamente ai loro cittadini vengono concessi in virtù della stretta associazione che unisce gli Stati membri del Consiglio d'Europa mediante il suo Statuto;

 

hanno convenuto quanto segue:

 

 

CAPITOLO I

 

Articolo 1

Definizione

1. Ai fini della presente Convenzione, per «lavoratore migrante» si intende il cittadino di una Parte Contraente che è stato autorizzato da un'altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito.

 

2. La presente Convenzione non si applica:

 

a) ai lavoratori frontalieri;

 

b) agli artisti, ivi compresi gli artisti di varietà e gli animatori di spettacoli, agli sportivi, impegnati per un breve periodo di tempo e alle persone che svolgono una professione libera;

 

c) ai marittimi;

 

d) ai tirocinanti;

 

e) agli stagionali; i lavoratori migranti stagionali sono quei cittadini di una Parte Contraente che svolgono un lavoro retribuito nel territorio di un'altra Parte Contraente in una attività dipendente dal ritmo delle stagioni, sulla base di un contratto a tempo determinato o per un lavoro determinato;

 

f) ai lavoratori di una Parte Contraente, che svolgono un lavoro determinato nel territorio di un'altra Parte Contraente, per conto di una impresa la cui sede sociale si trova fuori del territorio di detta Parte Contraente.

 

 

CAPITOLO II

 

Articolo 2

Forme di reclutamento

1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in questo ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e, se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento.

 

2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.

 

 

 

Articolo 3

Esame medico e di attitudine professionale

1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti può essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale.

 

2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di salute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica.

 

3. Le modalità di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante.

 

4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potrà essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.

 

 

 

Articolo 4

Diritto d'uscita - Diritto d'accesso - Formalità amministrative

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti:

 

- il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui è cittadino;

 

- il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti.

 

2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume.

 

3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel più breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non può superare il costo amministrativo di detti documenti.

 

 

 

Articolo 5

Formalità e procedure riguardanti il contratto di lavoro

Ogni lavoratore migrante che ha ottenuto un lavoro dovrà essere munito, prima della sua partenza per lo Stato d'accoglimento, di un contratto di lavoro o di una offerta di lavoro precisa che potranno essere redatte in una o più lingue in uso nello Stato d'origine e in una o più lingue in uso nello Stato d'accoglimento. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale e una agenzia di collocamento ufficialmente riconosciuta, sarà obbligatorio l'uso di almeno una lingua dello Stato di origine ed una lingua dello Stato d'accoglimento.

 

 

 

Articolo 6

Informazioni

1. Le Parti Contraenti si scambieranno e forniranno ai candidati emigranti informazioni adeguate circa il loro soggiorno, le condizioni e le possibilità di riunificazione delle famiglie, la natura del lavoro, la possibilità di concludere un nuovo contratto di lavoro allo scadere del primo, la qualifica richiesta, le condizioni di lavoro e di vita (ivi compreso il costo della vita), la retribuzione, la sicurezza sociale, l'alloggio, il vitto, il trasferimento dei risparmi, il viaggio, nonché le ritenute sul salario per la tutela e la sicurezza sociale, le imposte, le tasse e gli altri oneri. Possono essere fornite anche informazioni sulle condizioni culturali e religiose nello Stato d'accoglimento.

 

2. In caso di reclutamento tramite un organo ufficiale dello Stato d'accoglimento queste informazioni saranno fornite al candidato all'emigrazione, prima della sua partenza, in una lingua che egli può capire, onde permettergli di prendere una decisione con piena cognizione di causa. Se del caso, la traduzione di queste informazioni in una lingua che il candidato all'emigrazione può capire, viene generalmente assicurata dallo Stato d'origine.

 

3. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a prendere misure appropriate al fine di prevenire la propaganda ingannevole relativa all'emigrazione ed all'immigrazione.

 

 

Articolo 7

Viaggio

1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinché in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalità relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente.

 

2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorità competente dello Stato di transito dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficoltà amministrative.

 

3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento, al rientro definitivo nello Stato d'origine nonché durante i transiti:

 

a) per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare;

 

b) in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere.

 

Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle modalità previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.

 

 

 

CAPITOLO III

 

Articolo 8

Permesso di lavoro

1. Ciascuna Parte Contraente che ammette nel proprio territorio un lavoratore migrante per occupare un posto di lavoro retribuito, gli rilascia o gli rinnova (salvo in caso di dispensa) un permesso di lavoro alle condizioni previste dalla sua legislazione.

 

2. Tuttavia, il permesso di lavoro rilasciato per la prima volta non può, di regola, legare il lavoratore di uno stesso datore di lavoro o ad una stessa località per un periodo superiore ad un anno.

 

3. In caso di rinnovo di permesso di lavoro del lavoratore migrante, tale permesso dovrebbe avere generalmente la durata di almeno un anno, fintantoché la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro lo permettano.

 

 

Articolo 9

Permesso di soggiorno

1. Ciascuna Parte Contraente rilascerà, qualora la legislazione nazionale lo richieda, un permesso di soggiorno ai lavoratori migranti che sono stati autorizzati ad occupare un posto di lavoro retribuito sul suo territorio conformemente alle condizioni previste nella presente Convenzione.

 

2. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato, e, se del caso, rinnovato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, per una durata uguale, di regola, a quella del permesso di lavoro. Quando la durata del permesso di lavoro è indeterminata, il permesso sarà rilasciato e, se del caso, rinnovato di regola per un periodo di almeno un anno. Sarà rilasciato e rinnovato gratuitamente o dietro pagamento delle sole spese amministrative.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore migrante autorizzati a raggiungerlo conformemente all'art. 12 della presente Convenzione.

 

4. Qualora il lavoratore migrante non occupi più il posto di lavoro, o perché colpito da inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o incidente, o perché disoccupato involontario debitamente accertato dalle autorità competenti, sarà autorizzato ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 25 della presente Convenzione, a rimanere sul territorio dello Stato d'accoglimento per un periodo non inferiore a cinque mesi.

 

Tuttavia, nessuna Parte Contraente avrà l'obbligo nei casi di cui al precedente comma, di permettere al lavoratore migrante di rimanere per un periodo superiore alla durata del versamento delle indennità di disoccupazione.

 

5. Il permesso di soggiorno, rilasciato in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo potrà essere ritirato:

 

a) per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume;

 

b) se il titolare si rifiuta, dopo essere stato debitamente informato delle conseguenze di tale rifiuto, di conformarsi alle prescrizioni emanate dall'autorità sanitaria nei suoi confronti a fine della tutela della salute pubblica;

 

c) se non è soddisfatta una condizione essenziale per il suo rilascio o la sua validità.

 

Ciascuna Parte Contraente si impegna tuttavia ad assicurare ai lavoratori migranti, cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno, un effettivo diritto di ricorso, in conformità alla procedura prevista dalla propria legislazione, presso un'autorità giudiziaria o amministrativa.

 

 

 

Articolo 10

Assistenza

1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonché tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento.

 

2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilità pubblica dello Stato d'accoglimento nonché dell'aiuto fornito dalle autorità consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente farà in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie.

 

3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la libertà di praticare il culto che essi professano; essa faciliterà loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.

 

 

 

Articolo 11

Recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare

1. La condizione di lavoratore migrante non deve ostacolare il recupero delle somme dovute a persone rimaste nello Stato d'origine a titolo di obbligazione alimentare derivanti da legami familiari, di parentela, di matrimonio o di unione ivi compresi obblighi alimentari verso un figlio non legittimo.

 

2. Ciascuna Parte Contraente prenderà i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare, utilizzando a tale scopo, nei limiti del possibile il formulario adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

 

3. Ciascuna Parte Contraente adotterà, nei limiti del possibile, dei provvedimenti al fine di nominare un'unica autorità nazionale o regionale, incaricata di ricevere e di inviare le richieste di alimenti dovuti a titolo di obbligazione alimentare rispondenti alle condizioni del precedente paragrafo 1°.

 

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni bilaterali o multilaterali già concluse o da concludere.

 

 

 

Articolo 12

Riunificazione delle famiglie

1. Il congiunto del lavoratore migrante che ha un'occupazione regolare nel territorio di una Parte Contraente e i suoi figli non sposati, fintantoché sono considerati minori dalla legislazione in materia dello Stato d'accoglimento e che sono a suo carico, sono autorizzati, alle stesse condizioni di quelle previste dalla Convenzione per l'ammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione o dagli Accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che quest'ultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora.

 

Ciascuna Parte Contraente potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potrà essere superiore ai dodici mesi.

 

2. Ciascuno Stato potrà inoltre, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, subordinare la riunificazione delle famiglie di cui al precedente paragrafo 1 alla condizione che il lavoratore migrante disponga di mezzi finanziari stabili, sufficienti a provvedere ai bisogni della sua famiglia.

 

3. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che avrà effetto un mese dopo il suo ricevimento, derogare temporaneamente all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione prevista al precedente paragrafo 1, per una o più parti del suo territorio che indicherà nella dichiarazione, purché dette misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali. La dichiarazione dovrà menzionare i motivi particolari che giustifichino la deroga relativamente alla capacità d'accoglimento.

 

Ciascuno Stato che si avvale di tale facoltà di deroga dovrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa in merito ai provvedimenti adottati ed assicurare la pubblicazione di detti provvedimenti nel più breve tempo possibile. Deve altresì informare il Segretario Generale della data in cui dette misure cessano di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione sono di nuovo applicabili.

 

La dichiarazione non pregiudicherà in linea di massima le domande di riunificazione delle famiglie sottoposte alle autorità competenti prima che la dichiarazione sia stata inviata al Segretario Generale dei lavoratori migranti che si trovano già nella parte del territorio interessato.

 

 

 

Articolo 13

Alloggio

1. Ciascuna Parte Contraente applicherà al lavoratore migrante, in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che si applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari.

 

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà assicurarsi che i servizi nazionali competenti effettuino dei controlli, nei casi adeguati, ed in collaborazione con le autorità consolari interessate, nei limiti della loro competenza, al fine di assicurare che le norme di igiene degli alloggi vengano rispettate nei confronti dei lavoratori migranti così come avviene per i propri nazionali.

 

3. Ciascuna Parte Contraente si impegna a tutelare i lavoratori migranti, nel quadro delle sue disposizioni legislative e regolamentari, dallo sfruttamento in materia di affitto.

 

4. Ciascuna Parte Contraente curerà, con i mezzi a disposizione dei servizi nazionali competenti, che l'alloggio del lavoratore migrante sia adeguato.

 

 

 

Articolo 14

Preformazione - Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale

1. I lavoratori migranti e i loro familiari regolarmente ammessi nel territorio di una Parte Contraente, beneficeranno, allo stesso modo e alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento generale e professionale nonché della formazione e rieducazione professionale e verrà loro concesso l'accesso all'insegnamento superiore conformemente alle disposizioni che regolano, in generale, l'accesso alle diverse istituzioni nello Stato d'accoglimento.

 

2. Al fine di favorire l'accesso alle scuole di insegnamento generale e professionale nonché ai centri di formazione professionale, lo Stato d'accoglimento faciliterà l'insegnamento della sua o delle sue lingue a favore dei lavoratori migranti e dei suoi familiari.

 

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2, la concessione di borse di studio sarà lasciata alla discrezione di ciascuna Parte Contraente che si adopererà per concedere ai figli dei lavoratori migranti che vivono presso le loro famiglie nello Stato d'accoglimento in conformità con le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione, le stesse facilitazioni in materia che accorda ai suoi lavoratori nazionali.

 

4. Le qualificazioni professionali del lavoratore nonché i diplomi e i titoli professionali precedentemente acquisiti nello Stato d'origine saranno riconosciuti dalle Parti Contraenti secondo le modalità fissate con accordi bilaterali o multilaterali.

 

5. Le Parti Contraenti interessate si assicureranno, nel quadro di una stretta cooperazione, che la formazione e la rieducazione professionale, ai sensi del presente articolo, tengano conto, nei limiti del possibile, delle necessità dei lavoratori migranti in vista di un loro ritorno nel Paese d'origine.

 

 

 

Articolo 15

Insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante

Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune accordo al fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore dei figli dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante per facilitare, tra l'altro, il loro ritorno nel Paese d'origine.

 

 

 

Articolo 16

Condizioni di lavoro

1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini.

 

2. Non si può derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.

 

 

 

Articolo 17

Trasferimento dei risparmi

1. Ciascuna Parte Contraente permetterà, secondo le modalità fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire.

 

Tale disposizione verrà applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potrà essere in nessun caso ostacolato o impedito.

 

2. Ciascuna Parte Contraente permetterà, nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.

 

 

 

Articolo 18

Sicurezza sociale

1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari parità di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate.

 

2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonché la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.

 

 

 

Articolo 19

Assistenza sociale e medica

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio ai lavoratori migranti e ai loro familiari, residenti regolarmente nel proprio territorio, la stessa assistenza sociale e medica riservata per i propri nazionali, e ciò in conformità agli obblighi assunti con accordi internazionali ed in particolare con la Convenzione Europea di assistenza sociale e medica del 1953.

 

 

 

Articolo 20

Incidenti sul lavoro e malattie professionali - Igiene del lavoro

1. Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro, i lavoratori migranti beneficeranno degli stessi diritti e della stessa tutela dei lavoratori nazionali in applicazione delle leggi di una Parte Contraente e dei contratti collettivi e tenuto conto della loro situazione particolare.

 

2. Il lavoratore migrante che avrà subito un incidente sul lavoro o sia stato colpito da una malattia professionale nel territorio dello Stato d'accoglimento beneficerà della stessa rieducazione professionale dei lavoratori nazionali.

 

 

 

Articolo 21

Controllo delle condizioni di lavoro

Ciascuna Parte Contraente controllerà o farà controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti così come avviene per i lavoratori nazionali. Tale controllo sarà effettuato dagli organismi o dalle istituzioni competenti dello Stato d'accoglimento o di ogni altro organo autorizzato dallo Stato d'accoglimento.

 

 

 

Articolo 22

Decesso

Ciascuna Parte Contraente avrà cura che, nel quadro delle sue leggi o, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, vengano adottati provvedimenti al fine di fornire tutto l'aiuto e l'assistenza necessari al trasporto nel Paese d'origine dei corpi dei lavoratori migranti deceduti in seguito ad incidente sul lavoro.

 

 

 

Articolo 23

Imposte sul reddito da lavoro

1. In materia di reddito e senza pregiudicare le disposizioni riguardanti la doppia imposizione contenuta negli accordi già conclusi o che potranno essere conclusi tra le Parti Contraenti, i lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte Contraente, a diritti, tasse, imposte o contributi, di qualunque genere, superiori o più gravosi di quelli che vengono imposti ai lavoratori nazionali che si trovano in situazione analoga. Essi beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni da tasse o imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni per oneri familiari.

 

2. Le Parti Contraenti stabiliranno fra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i provvedimenti da adottare per evitare la doppia imposizione sui guadagni dei lavoratori migranti.

 

 

 

Articolo 24

Scadenza del contratto di lavoro e licenziamento

1. Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, alla fine del periodo stabilito, e in caso di rescissione anticipata di tale contratto o di rescissione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore migrante beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori nazionali in virtù delle disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro.

 

2. Il lavoratore migrante beneficerà, in caso di licenziamento individuale o collettivo, del regime applicabile ai lavoratori nazionali in virtù della legislazione o dei contratti collettivi di lavoro, in particolare per quanto riguarda la forma e il periodo di preavviso per il licenziamento, le indennità previste dalla legge o dai contratti collettivi, e quelle che eventualmente gli spetterebbero in caso di rescissione arbitraria del suo contratto di lavoro.

 

 

 

Articolo 25

Reimpiego

1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorità competente dello Stato d'accoglimento faciliterà il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato.

 

2. A tal fine, lo Stato ospite favorirà i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purché manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.

 

 

 

Articolo 26

Ricorso alle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato d'accoglimento

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai lavoratori nazionali in materia di procedimenti giudiziari. I lavoratori migranti avranno diritto, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, alla piena tutela legale e giudiziaria della loro persona e dei loro beni, dei loro diritti ed interessi; essi hanno in particolare lo stesso diritto dei lavoratori nazionali di ricorrere alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti secondo la legislazione dello Stato d'accoglimento, e di farsi assistere da una persona di loro scelta autorizzata dalle leggi di detto Stato, in particolare nelle controversie con il loro datore di lavoro, con i loro familiari e con i terzi. Le norme del diritto internazionale privato in vigore nello Stato d'accoglimento non vengono pregiudicate dal presente articolo.

 

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà ai lavoratori migranti il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali ed in caso di procedura civile o penale, la possibilità di farsi assistere da un interprete se il lavoratore migrante non capisce o non parla la lingua usata nell'udienza.

 

 

 

Articolo 27

Ricorso ai servizi relativi all'impiego

Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti ed ai loro familiari che si trovano regolarmente nel suo territorio, il diritto di ricorrere ai servizi relativi all'impiego, alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le condizioni di accesso in vigore in detto Stato.

 

 

 

Articolo 28

Esercizio del diritto sindacale

Ciascuna Parte Contraente riconosce ai lavoratori migranti il libero esercizio del diritto sindacale per la tutela dei loro interessi economici e sociali alle condizioni previste dalla legislazione nazionale per i propri cittadini.

 

 

 

Articolo 29

Partecipazione all'attività dell'azienda

Ciascuna Parte Contraente faciliterà, nella misura del possibile, la partecipazione dei lavoratori migranti all'attività dell'azienda alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

 

 

 

CAPITOLO IV

 

Articolo 30

Ritorno al paese d'origine

1. Ciascuna Parte Contraente adotterà, per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sarà lasciata a ciascuna Parte Contraente la facoltà di fornire una assistenza finanziaria.

 

2. Affinché i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverrà il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunicherà allo Stato d'accoglimento, che le metterà a disposizione degli interessati su loro richista, informazioni relative in particolare a:

 

- le possibilità e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine;

 

- l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica;

 

- il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale;

 

- i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio;

 

- l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento;

 

- l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.

 

CAPITOLO V

 

Articolo 31

Mantenimento dei diritti acquisiti

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordato ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato è Parte Contraente.

 

 

 

Articolo 32

Relazioni fra la presente Convenzione e la legislazione nazionale delle Parti Contraenti o gli Accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni che sono o entreranno in vigore e che sono o saranno più favorevoli alle persone tutelate dalla presente Convenzione in virtù della legislazione nazionale e dei trattati, convenzioni, accordi o intese bilaterali o multilaterali, nonché delle misure adottate per la loro applicazione.

 

 

 

Articolo 33

Applicazione della Convenzione

1. Verrà istituito un Comitato a carattere consultivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

2. Ciascuna Parte Contraente designerà un rappresentante per tale Comitato consultivo. Ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore con voto consultivo.

 

3. Il Comitato consultivo esaminerà ogni proposta che gli verrà sottoposta da una delle Parti Contraenti al fine di facilitare o di migliorare le condizioni di applicazione della Convenzione nonché ogni proposta di modifica della presente Convenzione.

 

4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo verranno adottati a maggioranza dei membri del Comitato: tuttavia le proposte di modifica della Convenzione verranno adottate all'unanimità dai membri del Comitato.

 

5. I pareri, le raccomandazioni e le proposte del Comitato consultivo sopramenzionate verranno inviate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che deciderà sul seguito da dar loro.

 

6. Il Comitato consultivo sarà convocato dal segretario Generale del Consiglio d'Europa e si riunirà, di regola, almeno una volta ogni due anni ed inoltre su iniziativa del Comitato dei Ministri o di almeno due Parti Contraenti; il Comitato si riunirà anche su richiesta di una Parte Contraente qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 12.

 

7. Il Comitato consultivo redigerà periodicamente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto contenente le informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio delle Parti e relative alle materie contemplate dalla presente Convenzione.

 

 

 

CAPITOLO VI

 

Articolo 34

Firma - Ratifica - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà, accetterà o approverà in seguito, il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

 

 

Articolo 35

Campo di applicazione territoriale

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o successivamente, in qualunque altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'insieme dei territori o ad uno o più territori per i quali egli assicura le relazioni internazionali o per i quali è autorizzato a stipulare.

 

2. Ogni dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata per quanto riguarda ogni territorio designato in detta dichiarazione. Questo ritiro avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

 

 

 

Articolo 35

Riserve

1. Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o più riserve che non potranno riguardare più di nove articoli dei Capitoli dal II° al IV° incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 26.

 

2. Ogni Stato potrà ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtù del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.

 

 

 

Articolo 37

Denuncia della Convenzione

1. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento.

 

2. Non potrà essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata.

 

3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualità di Stato membro.

 

 

 

Articolo 38

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio Generale notificherà agli Stati membri del Consiglio:

 

a) le firme;

 

b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

 

c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;

 

d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 34;

 

 

e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 35;

 

f) le riserve formulate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 36;

 

g) il ritiro delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 36;

 

h) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'art. 37 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

 

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme ad ogni Stato firmatario.

 

 

(Seguono le firme)

 

 


 

L. 9 febbraio 1999, n. 30.
Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996
(artt. 18 e 19 della Carta; art. 19 dell’Annesso)

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44, S.O.

(2)  Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Il Ministro degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Carta è avvenuto il 6 luglio 1999; di conseguenza la medesima Carta è entrata in vigore il 1° settembre 1999 (comunicato in Gazz. Uff. 5 ottobre 1999, n. 234). Al momento del deposito l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «In acceding to the European Social Charter (revised), Italy does not consider itself bound by Article 25 (The right of workers to the protection of their claims in the event of the insolvency of their employer) of the Charter».

(omissis)

Articolo 18

Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

 

1. ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;

 

2. a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

 

3. a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri;

 

e riconoscono:

 

4. Il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

 

 

 

Articolo 19

Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte le Parti s'impegnano:

 

1. a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

 

2. a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

 

3. a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

 

4. a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

 

a) retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

 

b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

 

c) abitazione.

 

5. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

 

6. ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

 

7. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

 

8. a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume;

 

9. ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

 

10. ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

 

11. a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;

 

12. a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

(omissis)

 

ANNESSO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA RIVEDUTA

 

Portata della Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le persone protette

 

1. Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini ai altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

 

La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

 

2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che risiedono regolarmente sul suo territorio un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.

 

3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.

(omissis)

PARTE I, paragrafo 18, e PARTE II, articolo 18, paragrafo 1

 

Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

 

Articolo 19, paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per «famiglia di lavoratore migrante» almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

(omissis)

 

 

 


Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dalla Commissione delle Comunità europee a Nizza il 7 dicembre 2000
(artt. 15, 18, 19, 21, 45)

 

 

PREAMBOLO

 

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

 

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

 

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

 

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

 

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

(omissis)

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

(omissis)

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

Le espulsioni collettive sono vietate.

Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

(omissis)

Articolo 21

Non discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

(omissis)

 

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

(omissis)

 


 

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990
(non ratificata dall’Italia)

 

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIA

 

Traduzione non ufficiale

 

 

PREAMBOLO

 

Gli Stati parte della presente Convenzione,

 

Tenendo conto dei principi consacrati dagli strumenti di base delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo,

 

Tenendo conto allo stesso modo dei principi e delle norme riconosciuti tra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare la Convenzione concernente i lavoratori migranti (n°97), la Convenzione concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione dell'eguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (n° 143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori migranti (n°86 e n°151 ), nonché la Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio ( n°29 ) e la Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n°105),

 

Nel riaffermare l'importanza dei principi enunciati nella Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nell'ambito dell'insegnamento, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

 

Richiamando la Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento di coloro che delinquono, il Codice di condotta per i responsabili dell'applicazione delle leggi e le Convenzioni relative alla schiavitù,

 

Richiamando che uno degli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come previsto nella sua costituzione, è la protezione degli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in un paese altro dal proprio, e avendo presenti le conoscenze specializzate e l'esperienza di detta organizzazione per le questioni concernenti i lavoratori migranti e le loro famiglie,

 

Riconoscendo l'importanza del lavoro realizzato nei riguardi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi organi delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione dei diritti dell'uomo e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dall'Organizzazione mondiale della salute e da altre organizzazioni internazionali,

 

Riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, nonché l'importanza e l'utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo ambito,

 

Coscienti dell'importanza e della vastità del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran numero di paesi della comunità internazionale,

 

Coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori sugli Stati e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare norme che permettano agli Stati di armonizzare le loro intenzioni con l'accettazione di alcuni principi fondamentali per ciò che riguarda il trattamento dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,

 

Considerando la situazione di vulnerabilità nella quale si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie per il fatto, tra gli altri, del loro allontanamento dallo Stato d'origine e di eventuali difficoltà, legate alla loro presenza nello Stato di impiego,

 

Convinti che, ovunque, i diritti del lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente riconosciuti e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione internazionale appropriata,

 

Tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

 

Considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari e convinti di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clandestini nonché il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tempo la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi,

 

Considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o in situazione irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni meno favorevoli di altri lavoratori e che certi datori di lavoro sono portati a ricercare una tale manodopera in vista di trarre beneficio da una concorrenza sleale,

 

Considerando allo stesso modo che l'impiego di lavoratori migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato se i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono più largamente riconosciuti e, inoltre, che l'accordo su alcuni diritti supplementari ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerebbe tutti i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare le leggi e procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,

 

Convinti per questa ragione della necessità di istituire la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello stabilire norme di base nel quadro di una convenzione generale che sia universalmente applicata,

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

PRIMA PARTE

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Articolo primo

 

1. A meno che non vi sia disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di altra situazione.

 

2. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la durata del soggiorno, l'attività remunerata nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

 

 

 

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

 

1. L'espressione " lavoratori migranti" designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono;

 

2. a) L'espressione "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno o almeno una volta a settimana;

 

b) L'espressione "lavoratori stagionali" designa i lavoratori migranti la cui attività per sua natura, dipende dalle condizioni stagionali e non può essere esercitata che per una parte dell'anno;

 

c) L'espressione "gente di mare", che comprende i pescatori, designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno scafo immatricolato in uno Stato cui loro non appartengono;

 

d) L'espressione "lavoratori di una installazione in mare " designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione in mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non appartengono;

 

e) L'espressione "lavoratori itineranti" designa i lavoratori migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato, devono, per la natura della loro attività, recarsi in altri Stati per brevi periodi

 

f) L'espressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto" designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad un progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore di lavoro;

 

g) L'espressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico" designa i lavoratori migranti:

 

i) Che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a termine una missione o un compito specifico, o

 

ii) Che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche o altre altamente specializzate; o

 

iii) Che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di impiego, intraprendono per un tempo limitato e determinato un lavoro di carattere provvisorio o di breve durata; e che sono tenuti a lasciare lo Stato di impiego sia al termine del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano più a termine la missione o il risultato specifico, o se essi non eseguono più il lavoro iniziale;

 

h) L'espressione "Lavoratore indipendente" designa i lavoratori migranti che esercitano una attività remunerata altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che guadagnano normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri lavoratori migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti in base alla legislazione applicabile dello Stato di impiego o ad accordi bilaterali o multilaterali.

 

 

 

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica :

 

a) A persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi internazionali né a persone inviate o impiegate da uno Stato fuori del proprio territorio per esercitare funzioni ufficiali, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati dal diritto internazionale generale o da accordi internazionali o da convenzioni internazionali specifiche;

 

b) A persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno Stato, fuori del proprio territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati da un accordo specifico concluso con lo Stato di impiego e che, conformemente a quell'accordo, non sono considerati come lavoratori migranti;

 

c) A persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro Stato di origine in qualità di investitori;

 

d) A rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti internazionali in vigore in quello Stato;

 

e) a studenti e a stagisti;

 

f) A genti di mare e lavoratori di installazioni in mare che non sono stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego.

 

 

 

Articolo 4

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "membri della famiglia" designa le persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.

 

 

 

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie:

 

a) Sono considerati come provvisti di documenti o in situazione regolare coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego conformemente alla legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali ai quali quello Stato partecipa;

 

b) Sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione irregolare coloro che non rispecchiano le condizioni previste al punto a del presente articolo.

 

 

 

Articolo 6

Ai fini della presente Convenzione:

 

a) L'espressione "Stato di origine" si intende per lo Stato al quale la persona interessata appartiene;

 

b) L'espressione "Stato di impiego" si intende per lo Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita, o ha esercitato una attività remunerata, secondo il caso;

 

c) L'espressione "Stato di transito" si intende per tutti gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi nello Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di origine o allo Stato di residenza abituale.

 

 

 

SECONDA PARTE

NON-DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI

 

 

Articolo 7

Gli Stati parte si impegnano, in maniera conforme alle disposizioni degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia che si trovano sul loro territorio e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione, d'origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di qualunque altra situazione.

 

 

 

TERZA PARTE

DIRITTI DELL'UOMO DI TUTTI I LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

 

 

Articolo 8

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi di lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie alla protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o del diritto e libertà degli altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente parte della Convenzione.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro Stato di origine.

 

 

 

Articolo 9

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie é protetto dalla legge.

 

 

 

Articolo 10

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 

 

 

Articolo 11

1. Nessun Lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere tenuto in schiavitù o servitù.

 

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio.

 

3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere interpretato in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi crimini possono essere puniti con la detenzione accompagnata a lavoro forzato, lo svolgersi di una pena di lavoro forzato inflitta da un tribunale competente.

 

4. Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

 

a) Tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3 del presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che é detenuto in virtù di una decisione di giustizia regolare o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia scontando pene alternative;

 

b) Tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di sinistri che minacciano la vita o il benessere della comunità;

 

c) Tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli obblighi civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente imposto ai cittadini dello Stato considerato.

 

 

 

Articolo 12

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di avere o adottare una religione o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, per il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l'insegnamento.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono subire alcuna costrizione che attenti alla loro libertà di avere o di adottare una religione o una convinzione di loro scelta.

 

3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza, dell'ordine, della salute o della moralità pubblica o delle libertà e diritti fondamentali altrui.

 

4. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un lavoratore migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera conforme alle loro proprie convinzioni.

 

 

 

Articolo 13

1. I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere molestati per le loro opinioni.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di espressione; Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad informazioni e idee di qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata, o artistica, o per qualunque altro mezzo di propria scelta.

 

3. L'esercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità speciali. Si può di conseguenza essere sottomessi a certe restrizioni che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla legge e che sono necessarie:

 

a) Al rispetto dei diritti e della reputazione di altri;

b) Alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità;

c) Al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra

d) Al fine di impedire qualunque appello all'odio nazionale, razziale o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

 

 

 

Articolo 14

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o tali attentati.

 

 

 

Articolo 15

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario a titolo individuale o in associazione con altre persone. Quando, in virtù della legislazione in vigore nello Stato di impiego, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia siano oggetto di una espropriazione totale o parziale, l'interessato ha diritto ad una indennità equa e adeguata.

 

 

Articolo 16

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla libertà e alla sicurezza delle loro persone.

 

2. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza, i danni corporali, le minacce e le intimidazioni, che siano fatte da funzionari o da singoli individui, da gruppi o da istituzioni.

 

3. Ogni verifica dell'identità dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia viene effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.

 

4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.

 

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro.

 

6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono arrestati o detenuti a motivo di una infrazione penale devono essere tradotti al più presto davanti a un giudice o una altra autorità abilitata per legge ad esercitare le funzioni giudiziarie e devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati. La loro detenzione in attesa di passare in giudicato non deve costituire la regola, ma la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino la loro comparizione all'audizione, a tutti gli altri atti della procedura, e, nei casi dovuti, all'esecuzione della sentenza.

 

7. Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia sono arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in attesa di passare in giudicato o sono detenuti in qualunque altra maniera:

 

a) Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati d'origine o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale Stato vengono informati al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi addotti;

 

b) Gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette autorità. Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più presto come hanno anche il diritto di ricevere al più presto comunicazioni dalle suddette autorità;

 

c) Gli interessati vengono informati al più presto di questo diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono, nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di adoperarsi con i rappresentanti delle suddette autorità e di prendere tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza legale.

 

8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale. Quando assistono all'udienza, gli interessati beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell'assistenza di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua utilizzata.

 

9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.

 

 

 

Articolo 17

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono privati della loro libertà sono trattati con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e della loro identità culturale.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati sono, salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati e sottomessi ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione di persone non condannate. I giovani imputati vengono separati dagli adulti e si decide sul loro caso il più rapidamente possibile

 

3. I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono detenuti in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa di una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni devono essere separati, nella misura del possibile, dai condannati o imputati.

 

4. Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia siano imprigionati in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario comporta un trattamento il cui obiettivo essenziale è la loro espiazione e il loro recupero sociale. I giovani che delinquono vengono separati dagli adulti e sottomessi ad un regime appropriato alla loro età ed al loro status legale.

 

5. Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali degli stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie.

 

6. Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della loro libertà le autorità competenti dello Stato interessato accordano una attenzione particolare ai problemi che potrebbero porsi nei confronti delle loro famiglie, particolarmente al coniuge e ai figli minorenni.

 

7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono sottoposti a una qualunque forma di detenzione o di imprigionamento in virtù delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato di Transito godono dei medesimi diritti degli appartenenti a quello Stato che si trovano nella stessa situazione.

 

8. Se dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sono detenuti al fine di verificare se consista una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni, nessuna frase che ne risulti potrà essere mossa a loro carico.

 

 

Articolo 18

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali. Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito per legge, che deciderà sia la fondatezza di tutte le accuse di carattere penale diritte contro di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti ed obblighi di carattere civile.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando la loro colpevolezza viene legalmente stabilita.

 

3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie :

 

a) Essere informati, al più presto, in una lingua che loro comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi dell'accusa portata contro di loro;

 

b) Disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta;

 

c) Essere giudicati senza ritardo eccessivo

 

d) Essere presenti al processo e difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno e, ogni volta che l'interesse della giustizia lo esige, avere a disposizione d'ufficio un difensore, gratuito, se egli non dispone dei mezzi per remunerarlo;

 

e) Interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a sfavore nelle stesse condizioni dei testimoni a favore;

 

f) Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende o non parla la lingua impiegata durante l'udienza;

 

g) Non essere forzati a testimoniare contro sé stessi o di dichiararsi colpevoli.

 

4. La procedura applicabile ai minori terrà conto della loro età e dell'interesse che presenta la loro rieducazione.

 

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati colpevoli di una infrazione hanno il diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, in maniera conforme alla legge.

 

6. Quando una condanna penale definitiva viene successivamente annullata o quando la grazia viene accordata perché un fatto recente o recentemente rivelato prova che è stato prodotto un errore giudiziario, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che hanno subito una pena in ragione di tale condanna vengono indennizzati, in maniera conforme alla legge, a meno che venga provato che la non rivelazione in tempo utile del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte o totalmente.

 

7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere perseguito o punito in ragione di una infrazione per la quale egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio definitivo, in maniera conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato concernente.

 

 

 

Articolo 19

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione o omissione che non costituisca un atto delittuoso di fronte al diritto nazionale o internazionale al momento in cui questo è stato commesso; allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più dura di quella che sia applicabile al momento in cui l'infrazione sia stata commessa. Se, posteriormente a tale infrazione la legge prevede l'applicazione di una pena più leggera, l'interessato ne deve beneficiare.

 

2. Quando si determina la pena per una infrazione commessa da un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere tenuto conto delle considerazioni umanitarie legate alla condizione del lavoratore migrante in particolare per quel che concerne il suo permesso di soggiorno o il suo permesso di lavoro

 

 

 

Articolo 20

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo contrattuale.

 

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo permesso di lavoro né essere espulso per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo risultante da un contratto di lavoro, a meno che l'esecuzione di tale obbligo non costituisca una condizione di rilascio di questa autorizzazione o di questo permesso.

 

 

 

Articolo 21

1. Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato dalla legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere o di tentare di distruggere dei documenti di identità, dei documenti autorizzanti l'entrata il soggiorno, la residenza o la stabilizzazione sul territorio nazionale, o del permesso di lavoro. Quando questa sia autorizzata, la confisca dei documenti deve dare luogo al rilascio di una ricevuta dettagliata. Non è permesso in alcun caso di distruggere i passaporti o documenti equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie.

 

 

 

Articolo 22

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere oggetto di una espulsione collettiva. Qualunque caso di espulsione deve essere esaminato e interpretato su base individuale.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere espulsi dal territorio di una Stato parte che in applicazione di una decisione presa dall'autorità competente in maniera conforme alla legge.

 

3. La decisione deve essere notificata agli interessati in una lingua che essi comprendono. Su loro domanda, Quando questo non sia già obbligatorio, la decisione deve essere notificata per iscritto e, salvo circostanze eccezionali giustificate dalla sicurezza nazionale, questa viene ugualmente debitamente motivata. Gli interessati sono informati di questo diritto prima che la decisione sia presa, o al più tardi al momento in cui questa viene presa.

 

4. al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare il loro caso dall'autorità competente, a meno che delle ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti. Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare la sospensione della decisione dell'espulsione.

 

5. Se una decisione di espulsione già eseguita viene di seguito annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare delle riparazioni in maniera conforme alla legge e la decisione anteriore non viene invocata per impedirgli di fare ritorno nello Stato concernente.

 

6. In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti i salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute e di regolare tutte le obbligazioni in sospeso dovute

 

7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano oggetto di una tale decisione possono domandare di essere ammessi in uno Stato altro di quello di origine.

 

8. In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie, le spese dell'espulsione non sono a loro carico. Gli interessati possono essere costretti a pagare le spese del loro viaggio

 

9. In sé stessa, l'espulsione dello Stato di impiego non lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione di questo stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie, e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre prestazioni che gli sono dovute.

 

 

 

Articolo 23

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricorrere al ricorso alla protezione e all'assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o dello Stato rappresentante gli interessi di questo Stato in caso di attentato ai diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. In particolare, in caso di espulsione, l'interessato viene informato prontamente di questo diritto e le autorità dello Stato che lo espelle ne facilitano l'esercizio.

 

 

 

Articolo 24

Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro personalità giuridica.

 

 

 

Articolo 25

1. I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato di impiego in materia di remunerazione e ;

 

a) Di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute, cessazione di impiego, e tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con questo termine;

 

b) Di altre condizioni di impiego, ovvero l'età minima di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono considerati come termini di impiego.

 

2. Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro privati, al principio dell'uguaglianza di trattamento al quale si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo.

 

3. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano da questo principio in ragione dell'irregolarità della loro situazione in materia di soggiorno o di impiego. Una tale irregolarità non deve in particolare avere per effetto di dispensare il datore di lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali o di restringere in alcuna maniera la portata dei suoi obblighi.

 

 

 

Articolo 26

1. Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e a tutti i membri delle loro famiglie il diritto:

 

a) Di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge, in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali e altri con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.

 

b) Di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni summenzionati, con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.

 

c) Di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni summenzionate.

 

2. L'esercizio di questo diritto non può essere soggetto a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e libertà altrui.

 

 

 

Articolo 27

1. In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie beneficiano, nello Stato di impiego, dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile in questo Stato e i Trattati bilaterali e multilaterali applicabili. Le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato di impiego, possono in qualunque momento prendere le disposizioni necessarie a determinare le modalità di applicazione di questa norma.

 

2. Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati l'ammontare dei costi che gli sono versati a titolo di questa prestazione, sulla base del trattamento che viene accordato al nazionale che si trovi in una situazione similare.

 

 

 

Articolo 28

I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari di urgenza per preservare le loro vite o evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. Da tali servizi medici di urgenza non vengono rifiutati in ragione di una qualunque irregolarità in materia di soggiorno o di impiego.

 

 

 

Articolo 29

Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla registrazione della sua nascita e a una nazionalità.

 

 

 

Articolo 30

Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. L'accesso all'istruzione pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata o limitata in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o all'impiego di uno o l'altro dei genitori e né all'irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato di impiego.

 

 

Articolo 31

1. Gli Stati parte assicurano il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine.

 

2. Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.

 

 

 

Articolo 32

Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali e gli oggetti in loro possesso.

 

 

 

Articolo 33

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato di impiego o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò che riguarda:

 

a) I diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione;

 

b) Le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in virtù della legislazione e degli usi dello Stato concernente e tutte le altre questioni che permettono loro di conformarsi alle formalità amministrative o altre in questo Stato.

 

2. Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano appropriate per diffondere le suddette informazioni o per vegliare affinché queste siano fornite dai loro datori di lavoro, i sindacati o altri organismi o istituzioni appropriate. Secondo i bisogni, questi cooperano a questo fine con gli altri Stati di competenza.

 

3. Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella misura del possibile, in ua lingua che essi comprendono

 

 

 

Articolo 34

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha effetto di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie dell'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti sia dello Stato di Transito che dello Stato di impiego, né dell'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti di quegli Stati.

 

 

 

Articolo 35

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può essere interpretata come implicante la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sprovvisti di documenti o in situazione irregolare, né un qualsiasi diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né come inficiante le misure terse ad assicurare le condizioni sane ed eque per le migrazioni internazionali, previste nella sesta parte della presente Convenzione.

 

 

QUARTA PARTE

 

ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA CHE SONO PROVVISTI DI DOCUMENTI O IN SITUAZIONE REGOLARE

 

 

Articolo 36

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d'impiego beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli enunciati nella terza parte.

 

 

 

Articolo 37

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste condizioni siano modificate.

 

 

 

Articolo 38

1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro, secondo il caso. Così facendo, gli Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine.

 

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.

 

 

 

Articolo 39

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego e di scegliervi liberamente la loro residenza.

 

2. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

 

Articolo 40 1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali ed altri.

 

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e le libertà altrui.

 

 

 

Articolo 41

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.

 

2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme alla propria legislazione, facilitare l'esercizio di questi diritti

 

 

 

Articolo 42

1. Gli Stati parte prevedono l'allestimento di procedure o di istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nel lo Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni.

 

2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l'amministrazione delle comunità locali.

 

3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato di impiego, se questo Stato nell'esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti.

 

 

 

Articolo 43

1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:

 

a) L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi competenti;

 

b) L'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento.

 

c) L'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione

 

d) l'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;

 

e) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi siano rispettate;

 

f) L'accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;

 

g) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale;

 

2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano di assicurare l'uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono alle prescrizioni in merito.

 

3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti. Con riserva dell'articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.

 

 

 

Articolo 44

1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante.

 

2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati.

 

3. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di accordare l'uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia del lavoratore migrante.

 

 

 

Articolo 45

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano, nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali di tale Stato per quel che concerne:

 

a) L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi di competenza;

 

b) L'accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi siano soddisfatte;

 

c) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano soddisfatte;

 

d) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale

 

2. Gli Stati di impiego conducono, ne caso dovuto in collaborazione con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l'integrazione dei bambini del lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l'insegnamento della lingua locale.

 

3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l'insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni.

 

4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d'origine.

 

 

 

Articolo 46

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale necessario all'esercizio dell'attività remunerata motivandone l'ammissione nello Stato di impiego :

 

a) Al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato di residenza abituale;

 

b) Al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di impiego;

 

c) Al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;

 

d) Al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale

 

 

 

Articolo 47

1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti.

 

2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti

 

 

 

Articolo 48

1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia:

 

a) Non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale che siano più elevate o più onerose di quelle che sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;

 

b) Beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti a carico.

 

2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

 

 

 

Articolo 49

1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro.

 

2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga.

 

3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare un'altra attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità di disoccupazione.

 

 

 

Articolo 50

1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l'autorizzazione di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro residenza in quello Stato.

 

2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego.

 

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.

 

 

 

Articolo 51

I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, non siano autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come trovantisi in condizioni irregolari né perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto che la loro attività remunerata abbia fine prima della scadenza del loro permesso di lavoro, salvo nel caso che il permesso di soggiorno sia espressamente subordinato all'attività remunerata specifica per la quale il lavoratore sia stato ammesso nello Stato di impiego. Questi lavoratori migranti hanno il diritto di cercare un altro impiego, di partecipare a dei programmi di interesse pubblico e di seguire dei tirocini di riqualificazione durante il periodo residuo di validità del loro permesso di lavoro, con riserva delle condizioni e restrizioni specifiche nel permesso di lavoro.

 

 

 

Articolo 52

1. I lavoratori migranti godono nello Stato di impiego del diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata, con riserva delle restrizioni o condizioni seguenti.

 

2. Per tutti i lavoratori migranti, lo Stato di impiego può:

 

a) Restringere l'accesso ad alcune categorie limitate di impieghi, funzioni, servizi o attività, allorquando gli interessi dello Stato lo esigano e che la legislazione nazionale lo preveda;

 

b) Restringere la libera scelta dell'attività remunerata conformemente alla propria legislazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite aldifuori del suo territorio. Gli Stati parte interessati si sforzano tuttavia di assicurare il riconoscimento di tali qualifiche.

 

3. Nel caso dei lavoratori migranti titolari di un permesso di soggiorno di durata limitata, lo Stato di impiego può anche:

 

a) Subordinare l'esercizio del diritto alla libera scelta dell'attività remunerata alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere due anni;

 

b) Limitare l'accesso di un lavoratore migrante a una attività remunerata a titolo di una politica volta a dare la priorità ai nazionali o a persone che sono loro assimilabili a tali affetti in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Una tale limitazione cessa di essere applicabile ad un lavoratore migrante che ha risieduto legalmente sul suo territorio in vista di esercitarvi una attività remunerata durante il periodo prescritto da tale legislazione nazionale, tale periodo non deve eccedere i cinque anni.

 

4. Gli Stati di impiego prescrivono le condizioni nelle quali i lavoratori migranti che sono stati ammessi nel paese per prendervi un impiego possono essere autorizzati a lavorare per conto proprio. Si tiene conto del periodo durante il quale i lavoratori hanno già soggiornato legalmente nello Stato di impiego.

 

 

 

Articolo 53

1. I membri delle famiglie di un lavoratore migrante che hanno essi stessi una autorizzazione di soggiorno o di ammissione che sia senza limitazione di durata o sia automaticamente rinnovabile sono autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata nelle condizioni che sono applicabili a suddetto lavoratore in virtù delle disposizioni dell'articolo 52 della presente Convenzione.

 

2. Nel caso di membri della famiglia di un lavoratore migrante che non siano autorizzati a scegliere liberamente una attività remunerata, gli Stati parte studiano favorevolmente la possibilità di accordare loro l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata con priorità sugli altri lavoratori che domandano di essere ammessi sul territorio dello Stato di impiego, con riserva di accordi bilaterali e multilaterali vigenti.

 

 

 

Articolo 54

1. Senza pregiudicare le condizioni della loro autorizzazione di soggiorno o del loro permesso di lavoro e dei diritti previsti agli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti beneficiano della uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego per quel che concerne:

 

a) La protezione contro il licenziamento ;

 

b) Le indennità di disoccupazione

 

c) L'accesso a programmi di interesse pubblico destinati a combattere la disoccupazione;

 

d) L'accesso a un altro impiego in caso di perdita di lavoro o di cessazione di un'altra attività remunerata, con riserva dell'articolo 52 della presente Convenzione.

 

2. Se un lavoratore migrante stima che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, egli ha il diritto di portare il suo caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato di impiego, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 55

I lavoratori migranti che hanno ricevuto l'autorizzazione di esercitare una attività remunerata, con riserva delle condizioni specificate al momento del rilascio della detta autorizzazione, beneficiano dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali dello Stato di impiego nell'esercizio di detta attività remunerata.

 

 

 

Articolo 56

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia descritti nella presente parte della Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di impiego se non per ragioni definite nella legislazione nazionale di detto Stato, e sotto riserva delle garanzie previste nella terza parte

 

2. L'espulsione non deve essere utilizzata con il fine di privare i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie dei diritti derivanti dal permesso di soggiorno e permesso di lavoro.

 

3. Quando si prevede di espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrà tenere conto delle considerazioni umanitarie e dei tempi durante i quali l'interessato ha già soggiornato nello Stato di impiego.

 


 

QUINTA PARTE

 

DISPOSIZIONI APPLICABILI AD ALCUNE CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI MIGRANTI E AI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

 

 

Articolo 57

Le categorie particolari di lavoratori migranti specificate nella presente parte della Convenzione e i membri della loro famiglia, che sono provvisti di documenti o in situazione regolare, godono dei diritti enunciati nella terza parte e, con riserva delle modifiche indicate qui di seguito, di quelle enunciate nella quarta parte.

 

 

 

Articolo 58

1. I lavoratori frontalieri, per come questi vengono definiti alla lettera "a" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che sono loro applicabili in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego, tenuto conto di coloro che non hanno la residenza abituale in tale Stato.

 

2. Gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di dare ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un lasso di tempo dato. La concessione di questo diritto non modifica il loro statuto di lavoratori frontalieri.

 

 

 

Articolo 59

1. I lavoratori stagionali, per come questi sono definiti alla lettera "b" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che si applica a loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori stagionali, tenuto conto di coloro che non sono presenti nel suddetto Stato che per una parte dell'anno.

 

2. Lo Stato di impiego si adopera, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, di concedere ai lavoratori stagionali che sono stati impiegati sul suo territorio per un periodo consistente la possibilità di dedicarsi ad altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che domandano di essere ammessi in tale Stato, con riserva degli accordi bilaterali e multilaterali applicabili.

 

 

 

Articolo 60

I lavoratori itineranti, per come questi sono definiti alla lettera "e" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano dei diritti previsti nella quarta parte che possono essere loro accordati, in ragione della loro presenza e del loro lavoro sul territorio dello Stato di impiego e che sono compatibili con il loro status di lavoratori itineranti in tale Stato.

 

 

 

Articolo 61

1. I lavoratori impiegati a titolo di progetto, per come questi sono definiti alla lettera "f " del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, e i membri della loro famiglia beneficiano dei diritti previsti dalla quarta parte, eccezion fatta delle disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 43 in tema di programmi di alloggi sociali, della lettera "b" del paragrafo 1 dell'articolo 45 e degli articoli da 52 a 55.

 

2. Se un lavoratore impiegato a titolo di un progetto reputa che i termini del suo contratto di lavoro sono stati violati dal suo datore di lavoro, ha diritto di portare il proprio caso dinanzi alle autorità competenti dello Stato dal quale questo datore di lavoro dipende, alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 18 della presente Convenzione.

 

3. Con riserva degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore che sono loro applicabili, gli Stati parte interessati si sforzano di provvedere che i lavoratori impegnati a titolo di progetti siano debitamente protetti dai sistemi di assistenza sociale del loro Stato di origine o di residenza abituale durante il loro impiego a titolo del progetto. Gli Stati parte interessati prendono delle misure appropriate a questo riguardo per evitare che questi lavoratori non siano privati dei loro diritti o non siano soggetti ad una doppia detrazione.

 

4. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 47 della presente Convenzione e degli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, gli Stati parte interessati autorizzano lo spostamento dei guadagni dei lavoratori impiegati a titolo di progetti nello Stato di origine o di residenza abituale.

 

 

 

Articolo 62

1. I lavoratori ammessi per un impiego specifico, per come questi sono definiti alla lettera "g" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti figuranti nella quarta parte, eccezion fatta per le disposizioni della lettera "b" e "c" del paragrafo 1 dell'articolo 43, della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 43 in materia di programmi di alloggi sociali dell'articolo 52 e della lettera "d" del paragrafo 1 dell'articolo 54.

 

2. I membri della famiglia dei lavoratori ammessi per un impiego specifico beneficiano dei diritti relativi ai membri della famiglia dei lavoratori migranti, enunciati nella quarta parte della presente Convenzione, eccezion fatta per le disposizioni dell'articolo 53.

 

 

 

Articolo 63

1. I lavoratori indipendenti, per come questi sono definiti alla lettera "h" del paragrafo 2 dell'articolo 2 della presente Convenzione, beneficiano di tutti i diritti previsti nella quarta parte, ad eccezione dei diritti esclusivamente applicabili ai lavoratori aventi un contratto di lavoro.

 

2. Senza pregiudicare gli articolo 52 e 79 della presente Convenzione, la cessazione dell'attività economica dei lavoratori indipendenti non implica in sé il ritiro dell'autorizzazione che viene loro accordata oltre che ai membri della loro famiglia di restare nello Stato di impiego o di esercitarvi una attività remunerata, a meno che l'autorizzazione di residenza dipenda espressamente dall'attività remunerata particolare per la quale egli sia stato ammesso.

 

 

SESTA PARTE

 

PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI SANE, EQUE, DIGNITOSE E LEGALI PER QUEL CHE CONCERNE LE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

 

 

Articolo 64

1. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati parte interessati procedono in caso di bisogno ad alcune consultazioni e cooperano in vista di promuovere condizioni sane, eque e dignitose per quel che concerne le migrazioni internazionali dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie.

 

2. A questo riguardo, è da tenere debitamente in conto non solamente dei bisogni e delle risorse di mano d'opera attiva, ma egualmente dei bisogni sociali, economici, culturali e altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze di tali migrazioni per le comunità concernenti.

 

 

 

Articolo 65

1. Gli Stati parte mantengono i servizi appropriati per occuparsi delle questioni relative alla migrazione internazionale de lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. Questi hanno in particolare il compito :

 

a) Di formulare e mettere in opera politiche concernenti tali migrazioni:

 

b) Di scambiare informazioni, procedere a consultazioni e cooperare con l autorità competenti di altri Stati concernenti a tali migrazioni;

 

c) Di fornire informazioni appropriate, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, sulle politiche, leggi e regolamenti relativi alle migrazioni e all'impiego, sugli accordi relativi alle migrazioni conclusi con altri Stati e su altre questioni pertinenti;

 

d) Di fornire informazioni e aiuto appropriato ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia intorno alle autorizzazioni, le formalità richieste e gli adempimenti necessari alla loro partenza, il loro viaggio, il loro soggiorno, le loro attività remunerate, la loro uscita e il loro ritorno, e in quel che concerne le condizioni di lavoro e di vita nello Stato di impiego nonché le leggi ed i regolamenti in materia doganale, monetaria, fiscale ed altre.

 

2. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il sussistere dei servizi consolari adeguati ed altri servizi necessari per rispondere ai bisogni sociali, culturali ed altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.

 

 

 

Articolo 66

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i soli autorizzati ad effettuare operazioni in vista di reperimento di lavoratori per un impiego in un altro paese sono:

 

a) I servizi o organismi ufficiali dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo;

 

b) I servizi o organismi ufficiali dello Stato di impiego sulla base di un accordo tra gli Stati interessati;

 

c) Ogni organismo istituito a titolo di un accordo bilaterale o multilaterale.

 

2. Con riserva dell'autorizzazione, dell'approvazione e del controllo degli organi ufficiali degli Stati parte interessati stabilito conformemente alla legislazione ed alla pratica di tali Stati, degli uffici, dei datori di lavoro potenziali o delle persone che operano in loro nome possono essere ammessi ad effettuare tali operazioni.

 

 

 

Articolo 67

1. Gli Stati parte interessati cooperano in caso di bisogno in vista di adottare misure relative alla buona organizzazione del ritorno dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia nello Stato di origine, allorché essi decidano di farvi ritorno o che il loro permesso di soggiorno o di impiego scada o quando questi si trovino in posizione irregolare nello Stato di impiego.

 

2. Per quel che concerne i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in situazione regolare, gli Stati parte interessati cooperano, in caso di bisogno, secondo le modalità convenute da tali Stati, in vista di promuovere condizioni economiche adeguate per la loro reinstallazione e di facilitare la loro reintegrazione sociale e culturale durevole nello Stato di origine.

 

 

 

Articolo 68

Gli Stati parte, ivi compresi gli Stati di transito, cooperano al fine di prevenire e di eliminare i movimenti e l'impiego illegale o clandestino di lavoratori migranti in situazione irregolare. Le misure da prendere a tali effetti da ciascuno Stato interessato nei limiti della sua competenza sono in particolare le seguenti :

 

a) Misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannatorie concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;

 

b) Misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli;

 

c) Misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare.

 

2. Gli Stati di impiego prendono tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l'impiego sul loro territorio dei lavoratori migranti in situazione irregolare, infliggendo in particolare, nei casi dovuti, sanzioni ai datori di lavoro. Tali misure non ledono i diritti che hanno i lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro a causa del loro impiego.

 

 

 

Articolo 69

1. Quando dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione irregolare si trovano sul loro territorio, gli Stati parte prendono le misure appropriate perché tale situazione non si prolunghi oltre.

 

2. Ogni qual volta che gli Stati parte interessati intravedono la possibilità di regolarizzare la situazione di tali persone conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale ed agli accordi bilaterali o multilaterali applicabili, si tiene debitamente conto delle circostanze della loro entrata, della durata del loro soggiorno nello Stato di impiego oltre che di altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle che riguardano la situazione familiare.

 

 

 

Articolo 70

Gli Stati parte prendono misure non meno favorevoli di quelle che si applicano ai loro cittadini per far sì che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia in situazione regolare siano conformi alle norme di salute, di sicurezza e di igiene e ai principi inerenti la dignità umana.

 

 

 

Articolo 71

1. Gli Stati parte facilitano, in caso di bisogno, il rimpatrio nello Stato di origine dei corpi dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia deceduti.

 

2. Per quel che concerne le questioni di risarcimento relative al decesso di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati parte portano assistenza, per quanto è necessario a persone concernenti in vista di assicurare il regolamento immediato di tali questioni. Il regolamento di tali questioni si effettua sulla base della legislazione nazionale applicabile in maniera conforme alle disposizioni della presente Convenzione e di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

 

 

SETTIMA PARTE

 

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

 

Articolo 72

1. a) Al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione viene costituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia (di seguito nominato "il Comitato" );

 

b) Il comitato é composto, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci esperti e, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte, di quattordici esperti di alta integrità, imparziali e le quali competenze sono riconosciute nell'ambito dei temi della Convenzione.

 

2. a) I membri del Comitato vengono eletti a scrutinio segreto dagli Stati parte su una lista di candidati designati dagli Stati parte, tenuto conto del principio di una equa ripartizione geografica, per quel che concerne tanto lo Stato di origine che lo Stato di impiego, oltre che la rappresentazione dei principali sistemi giuridici. Ogni Stato parte può designare un candidato tra i propri cittadini;

 

b) I membri vengono eletti e siedono a titolo individuale.

 

3. La prima elezione ha luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e le elezioni seguenti hanno luogo ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a sottomettere il nome del loro candidato in un periodo di due mesi. Il Segretario generale stila una lista alfabetica di tutti i candidati, indicando da quale Stato parte essi sono stati designati, e comunica questa lista agli Stati parte al più tardi un mese prima della data di ogni elezione, con il curriculum vitae degli interessati.

 

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parte convocati dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati aventi ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

 

5. a) I membri del Comitato hanno un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione termina allo scadere dei due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi 5 membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;

 

b) L'elezione dei quattro membri supplementari del Comitato ha luogo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, dopo l'entrata in vigore della Convenzione da parte del quarantunesimo Stato parte. Il mandato di due dei membri supplementari eletti in questa occasione termina allo scadere di due anni; il nome di questi membri viene estratto a sorte dal presidente della riunione degli Stati parte;

 

c) I membri del Comitato sono rieleggibili se la loro candidatura viene nuovamente presentata.

 

6. Se un membro del Comitato muore o rinuncia ad esercitare le sue funzioni o si dichiara per una qualunque causa nell'impossibilità di svolgerle prima della scadenza del suo mandato, lo Stato parte che ha presentato la sua candidatura nomina una altro esperto tra i propri cittadini (ressortissants) per la restante parte del mandato. La nuova nomina viene sottomessa all'approvazione del Comitato.

 

7. Il Segretario generale dell'Organizzazione elle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi necessari per assolvere efficacemente le sue funzioni..

 

8. I membri del Comitato ricevono emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le modalità che possono essere definite dall'Assemblea Generale

 

9. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per come queste vengono previste nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 73

1. Gli Stati parte si impegnano a sottomettere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con un esame del Comitato un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative ed altre che vengono prese per dare corso alle disposizioni della presente Convenzione :

 

a) Entro un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione da parte dello Stato interessato;

 

b) In seguito, ogni cinque anni ed ogni volta che il Comitato ne fa domanda.

 

2. I rapporti presentati in virtù del presente articolo dovranno anche indicare i fattori e le difficoltà che affliggono, nel caso dovuto, la messa in opera delle disposizioni della Convenzione e fornire informazioni sulle caratteristiche dei movimenti migratori concernenti lo Stato parte interessato.

 

3. Il Comitato decide su ogni nuova direttiva concernente il contenuto dei rapporti.

 

4. Gli Stati parte mettono i loro rapporti a vasta disposizione del pubblico nel loro proprio paese.

 

 

 

Articolo 74

1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ogni Stato parte e trasmette allo Stato parte interessato i commentari che può ritenere appropriati. Questo Stato parte può sottomettere al Comitato delle osservazioni su ogni commento fatto dal Comitato conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Comitato, quando esamina tali rapporti, può domandare informazioni supplementari agli Stati parte.

 

2. In tempi opportuni prima dell'apertura di ogni sessione ordinaria del Comitato, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati parte interessati e informazioni utili per l'analisi di tali rapporti, al fine di permettere all'Ufficio di aiutare il Comitato attraverso le conoscenze specializzate che può fornire per quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione che entrano nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Il Comitato terrà conto, nelle sue deliberazioni, di tutti i commentari e documenti che potranno essere forniti dall'Ufficio.

 

3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può ugualmente, previa consultazione con il Comitato, trasmettere ad altre istituzioni specializzate oltre che ad organizzazioni intergovernative copie delle parti di tali rapporti che rientrano nei loro ambiti di competenza.

 

4. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oltre che organizzazioni intergovernative ed altre organizzazioni interessate, a sottomettere per iscritto, all'esame del Comitato, informazioni sulle questioni trattate nella presente Convenzione che rientrano nella loro area di attività.

 

5. L'Ufficio internazionale del Lavoro è invitato dal Comitato a designare rappresentanti perché questi partecipino, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato.

 

6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre istituzioni specializzate e di organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oltre che organizzazioni intergovernative, ad assistere a essere sentiti alle sue riunioni allorché si esaminano questioni che rientrano nel loro ambito di competenza.

 

7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'applicazione della presente Convenzione, contenente le sue proprie osservazioni e raccomandazioni fondate, in particolare, sull'esame dei rapporti e su tutte le osservazioni presentate dagli Stati parte.

 

8. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati parte della presente Convenzione, al Consiglio economico e sociale, alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni pertinenti.

 

 

 

Articolo 75

1. Il Comitato adotta il suo proprio regolamento interno.

 

2. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

 

3. Il Comitato si riunisce regolarmente una volta l'anno.

 

4. Le riunioni del Comitato hanno normalmente luogo presso la Sede delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 76

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non assolva i propri obblighi previsti dalla presente Convenzione. Le comunicazioni presentate in virtù del presente articolo non possono essere ricevute ed esaminate se non quelle emanate da uno Stato parte che ha fatto una dichiarazione riconoscente, per quel che lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non accetta alcuna comunicazione interessante uno Stato parte che non abbia fatto una tale dichiarazione. La procedura seguente si applica a riguardo delle comunicazioni ricevute conformemente al presente articolo:

 

a) Se uno Stato parte della presente Convenzione stima che un altro Stato parte non assolve i propri impegni, riguardo alla presente Convenzione, può richiamare, per comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato parte può anche informare il Comitato della questione. Entro i tre mesi a partire dalla ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario farà dare dallo Stato al quale ha indirizzato la comunicazione delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta delucidante la questione, che dovranno comprendere, in tutte le misure possibili ed utili, delle indicazioni sulle regole delle procedure e sugli strumenti di ricorso, siano essi già utilizzati, in corso o ancora accessibili;

 

b) Se, in un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione originale dallo Stato destinatario, la questione non è stata regolata con soddisfazione dei due Stati parte interessati, l'uno e l'altro avranno diritto di sottometterla al Comitato, indirizzando una notifica al Comitato oltre che all'altro Stato interessato;

 

c) Il Comitato non può venire a conoscenza di un affare che gli viene sottomesso, se non dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni siano stati utilizzati ed esauriti, in maniera conforme ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Questa regola non si applica ai casi in cui, per avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli ;

 

d) Con riserva delle disposizioni della lettera "c" del presente paragrafo, il Comitato affida i suoi buoni uffici alla disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione fondata sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente Convenzione;

 

e) Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse allorché esamina le comunicazioni previste al presente articolo;

 

f) In ogni affare che gli viene sottomesso conformemente alla lettera "b" del presente paragrafo, il Comitato può domandare agli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

 

g) Gli Stati parte interessati indicati alla lettera "b" del presente paragrafo hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'affare dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;

 

h) Il Comitato deve presentare un rapporto in un periodo di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevutola notifica indicata alla lettera "b" del presente paragrafo:

 

i) Se una soluzione ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione intervenuta;

 

ii) Se una soluzione non ha potuto essere trovata conformemente alle disposizioni della lettera "d" del presente paragrafo, il Comitato espone, nel suo rapporto, i fatti pertinenti concernenti l'oggetto del contendere tra gli Stati parte interessati. Il testo delle osservazioni scritte e il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono aggiunti al rapporto. Il Comitato può ugualmente comunicare agli Stati parte interessati solamente ogni volta che lo possa considerare pertinente in materia.

 

Per ogni affare, il rapporto viene comunicato agli Stati parte interessati.

 

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ritirata ad ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Questo ritiro avviene senza pregiudizio per la disamina di ogni questione che costituisce oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte verrà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica di ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

 

 

 

Articolo 77

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto di particolari rilevanti della sua giurisdizione che pretendono che i loro diritti individuali stabiliti dalla presente Convenzione sono stati violati da tale Stato parte. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che interessi uno Stato parte che non ha fatto una tale dichiarazione.

 

2. Il Comitato dichiara non ricevibile ogni comunicazione sottomessa in virtù del presente articolo che é anonima o che si considera essere un abuso di diritto di sottomettere tali comunicazioni, o essere incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

 

3. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un particolare in maniera conforme al presente articolo senza essersi assicurata che :

 

a) la stessa questione non é stata e non è in corso di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento;

 

b) Il particolare che ha esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se, ad avviso del Comitato, le procedure di ricorso eccedono i tempi ragionevoli, o se sia poco probabile che le vie di ricorso porteranno una soddisfazione effettiva a questi particolari.

 

4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato porta ogni comunicazione che gli viene sottomessa in virtù del presente articolo all'attenzione dello Stato parte della presente Convenzione che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi che seguono, detto Stato sottomette per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicando, nel caso dovuto, le misure che possono essere prese per rimediare alla situazione.

 

5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo e tenendo conto di tutte le informazioni che gli vengono sottomesse per o per conto di particolari e dallo Stato parte interessato.

 

6. Il Comitato tiene le sue sedute a porte chiuse quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo.

 

7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato parte interessato e al particolare.

 

8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. La detta dichiarazione viene depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne comunica copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ad ogni momento ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro avviene senza pregiudizio per l'esame di tutte le questioni che costituiscono l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; alcuna altra comunicazione sottomessa per o per conto di un particolare sarà ricevuta in virtù del presente articolo sino a che il Segretario generale avrà ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

 

 

 

Articolo 78

Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione si applicano senza pregiudizio per ogni procedura di regolamento delle controversie o dei reclami nell'ambito della presente Convenzione previste dagli strumenti costitutivi e le convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate, e non impediscono gli Stati parte di ricorrere ad una qualunque delle altre procedure per il regolamento di una controversia in maniera conforme agli accordi internazionali che li legano.

 

 

OTTAVA PARTE

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 79

Nessuna disposizione della presente Convenzione lede il diritto dello Stato parte di fissare i criteri regolanti l'ammissione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia. In quel che concerne le altre questioni relative allo status giuridico ed al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, gli Stati parte sono legati dalle limitazioni imposte dalla presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 80

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come lesiva delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli atti costitutivi delle istituzioni specializzate che definiscono le responsabilità rispettive dei diversi organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate in quel che concerne le questioni trattate nella presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 81

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione lede i diritti e libertà più favorevoli accordate ai lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia in virtù:

 

a) Del diritto o della pratica dello Stato parte; o

 

b) Di ogni trattato bilaterale o multilaterale vincolante lo Stato parte considerato

 

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o una persona, un diritto qualunque di dedicarsi a qualsiasi attività o di compiere ogni atto che attenti uno di questi diritti od una di queste libertà enunciate nella presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 82

Non si può rinunciare ai diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia previsti nella presente Convenzione. Non é permesso di esercitare una qualunque forma di pressione sui lavoratori migranti e i membri della loro famiglia affinché essi rinuncino ad uno qualunque di tali diritti o si astengano dall'esercitarli. Non é possibile derogare per contratto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati parte prendono le misure appropriate per assicurare che tali principi siano rispettati.

 

 

 

Articolo 83

Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna:

 

a) A garantire che ogni persona della quale i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione sono stati violati disponga di un ricorso utile anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

 

b) A garantire che ogni persona che esercita un tale ricorso ottenga che la sua causa (plainte) sia esaminata e che si decida su di essa attraverso l'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa competente o per tutt'altra autorità competente prevista nel sistema giuridico dello Stato, e per (à) sviluppare le possibilità di ricorsi giurisdizionali;

 

c) A garantire che le autorità competenti diano seguito ad ogni ricorso che sarà riconosciuto giustificato.

 

 

 

Articolo 84

Ogni Stato parte si impegna a prendere tutte le misure legislative ed altre necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 

 

NONA PARTE

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 85

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite é designato come depositario della presente Convenzione.

 

Articolo 86

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. La Convenzione è soggetta a ratifica

 

2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati

 

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 87

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

 

2. Per ogni Stato che ratifica la presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore o vi aderisca, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dopo la data di licenziamento di questo Stato del suo strumento di ratificazione o di adesione.

 

 

 

Articolo 88

Uno Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce non può precludere l'applicazione di una parte qualunque di questa, senza pregiudicare l'articolo 3, escludere una categoria qualunque di lavoratori migranti dalla sua applicazione.

 

 

 

Articolo 89

1. Ogni Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione, dopo un lasso di tempo di almeno cinque anni sarà decorso dalla sua entrata in vigore nei riguardi di detto Stato, per vi di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

2. la denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese seguente l'espirazione di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

3. Una tale denuncia non libererà lo Stato parte degli obblighi che lo riguardano in virtù della presente Convenzione per quel che concerne ogni atto o ogni omissione commessa prima della data alla quale la denuncia prenderà effetto; questa non apporterà ostacoli al proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato è già stato investito alla data in cui la denuncia ha preso effetto. Dopo la data nella quale la denuncia di uno Stato parte prende effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna questione nuova concernente questo Stato

 

Articolo 90

1. Allo scadere dei cinque anni a contare dalla data di entrata i vigore della presente Convenzione, ognuno degli Stati parte potrà formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà allora tutti gli emendamenti proposti dagli Stati parte alla presente Convenzione, domandando loro di fargli sapere se essi sono in favore della convocazione di una conferenza degli Stati parte a fine di studiare le proposte e di votare in merito. Nel caso in cui, nei quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncerà in favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti sarà presentato all'Assemblea generale per l'approvazione.

 

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati da una maggioranza dei due terzi degli Stati parte, in maniera conforme alle loro rispettive regoli costituzionali.

 

3. Quando questi emendamenti entreranno in vigore, saranno obbligatori per gli Stati parte che li avranno accettati, gli altri Stati parte restano legati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento anteriore che questi avranno accettato.

 

 

 

Articolo 91

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte dagli Stati parte al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione.

 

2. Nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e il fine della presente Convenzione sarà autorizzata.

 

3. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale informa tutti gli Stati. La notifica prenderà effetto dalla data di ricezione.

 

 

 

Articolo 92

1. ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non è regolata per via negoziale sarà sottomessa ad arbitrato, a domanda di una delle due parti. Se, nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le parti non perverranno ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in maniera conforme allo Statuto della Corte.

 

2. Ogni Stato parte potrà, al momento nel quale firmerà la presente Convenzione, la ratificherà o vi aderirà, dichiarare che non si sente legato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno legati a dette disposizioni verso uno Stato parte che avrà formulato una tale dichiarazione.

 

3. Ogni Stato parte che avrà formulato una dichiarazione in maniera conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà ad ogni momento ritirare tale dichiarazione per via di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

 

Articolo 93

1. La presente Convenzione, i cui testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia conforme certificata della presente Convenzione a tutti gli Stati.

 

NEL TESTIMONIARLO i sottoscritti plenipotenziari, debitamente abilitati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

 

 

 

 

 


 

Documentazione

 


 

Senato della Repubblica

Mozione 1-00042 (Livi Bacci, Finocchiaro, Zanda, Russo Spena, Palermi, Peterlini, Formisano, Treu), presentata il 25 ottobre 2006
ed approvata nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2006

 

 

Il Senato,

 

        premesso che:

 

            il fenomeno dell’immigrazione è ormai un aspetto strutturale della società italiana, come dimostrato dall’intensa domanda di lavoro espressa dalle imprese e dalle famiglie;

 

            l’attuale disciplina prevista dall’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini), impone una procedura d’accesso nel Paese per motivi di lavoro basata essenzialmente sulla chiamata diretta o numerica, non corrispondente alle necessità delle famiglie e di quelle imprese che richiedono il contatto diretto con il lavoratore;

 

            di conseguenza, in via di fatto, è procedura abituale l’entrata regolare dello straniero extracomunitario non autorizzato alla ricerca di lavoro, il quale poi viene direttamente impiegato al nero, entrando così in situazione di irregolarità;

 

            questo stato di cose determina un’inevitabile crescita del numero di stranieri in situazione di irregolarità, e quindi in situazione di debolezza personale e di vulnerabilità per l’ordine pubblico, con la necessità di sanatorie periodiche, l’ultima della quali, nel 2002, ha regolarizzato la posizione di oltre 700.000 persone;

 

            il decreto flussi emanato dal Governo – nel rispetto della normativa vigente – ad integrazione del decreto flussi annuale per il 2006, ha ad oggetto le medesime domande di ingresso già presentate il 14 marzo 2006 con riferimento alle quote previste dal decreto flussi per il 2006, adottato dal precedente Governo, e risponde alla pressante esigenza di esaminare le oltre 350.000 domande di ingresso eccedenti la quota di 175.000 domande fissata dal decreto flussi per il 2006;

 

            i permessi di soggiorno per motivi di lavoro non solo sono eccessivamente brevi, ma determinano anche lunghe e complesse procedure di rinnovo, che creano forti e ingiusti disagi per gli immigrati e costi rilevanti per la collettività;

 

            la normativa in essere rende difficile il radicamento di quegli immigrati che intendono integrarsi nel tessuto civile della società di accoglienza e massimizza l’immigrazione di breve periodo, ad alta rotazione;

 

            tale normativa, scoraggiando i processi d’inserimento, genera un alto rischio di esclusione, con evidenti conseguenze negative per la società ospitante e per gli immigrati;

 

            l’alta e strutturale domanda di immigrazione nel nostro Paese non può essere disgiunta da vigorosi processi d’integrazione che nel recente passato l’Italia ha colpevolmente trascurato, come dimostrato, tra l’altro, dalla mancata nomina della Commissione per le politiche di integrazione (art. 46 del testo unico) e dal mancato finanziamento del Fondo per le politiche migratorie (art. 45 del testo unico);

 

            la normativa vigente ha allargato le possibilità di espulsione, indebolito i diritti di difesa e creato il reato di immigrazione clandestina, innestando un perverso meccanismo che ha contribuito alla criminalizzazione del fenomeno, con grave pregiudizio per gli immigrati giunti in Italia fortemente orientati ad integrarsi pacificamente nella società civile,

 

 

        impegna il Governo:

 

            a rafforzare il processo di programmazione dei flussi sulla base di realistiche analisi previsionali circa le necessità del Paese e le possibilità di equilibrato inserimento ed integrazione degli immigrati nella società;

 

            a rivedere la normativa d’accesso legale al lavoro, prevedendo meccanismi più flessibili ed adatti ad assicurare un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro, assicurando così l’effettiva percorribilità dei canali d’immigrazione;

 

            a introdurre meccanismi di concessione dei permessi di soggiorno e di loro rinnovo, non vessatori per gli immigrati e meno costosi per la collettività, anche con l’allungamento del periodo di validità;

 

            a tutelare i diritti degli immigrati secondo quanto prescritto dalle convenzioni internazionali, anche promuovendo la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;

 

            a realizzare la riforma dei procedimenti di acquisizione della cittadinanza, attualmente assai difficilmente percorribili dagli immigrati ben integrati e da anni regolarmente soggiornanti nel Paese, con grave danno dei processi d’integrazione;

 

            a sostenere i processi d’integrazione, prevedendo un’articolata e adeguata raccolta di risorse, e rafforzando le politiche antidiscriminazione;

 

            a circoscrivere il fenomeno dell’irregolarità privilegiando, quando possibile, politiche premiali e d’incentivo rispetto a quelle coercitive e repressive o alle sanatorie periodiche;

 

            a sostenere e rafforzare le politiche bilaterali e multilaterali con i Paesi di emigrazione, considerando i flussi migratori come un’importante risorsa da governare ed incanalare nelle vie legali, nell’interesse delle società di partenza e di quelle di arrivo.