Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Costi della politica - A.C. 1942 e abb.
Riferimenti:
AC n. 1942/XV   AC n. 2104/XV
AC n. 2179/XV   AC n. 2250/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 183
Data: 13/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Costi della politica

A.C. 1942 e abb.

 

 

 

 

 

n. 183

 

 

13 luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

 

 

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File: id0011.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  10

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Necessità dell’intervento con legge  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  12

Schede di lettura

Contenuto dei progetti di legge  17

§      Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario  17

§      Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica  23

§      Nullità di contratti di assicurazione  25

§      Ripristino della responsabilità per colpa lieve  30

§      Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia Spa  32

§      Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali37

§      Riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti41

§      Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da parte di regioni ed enti locali46

§      Organismi di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali50

§      Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti52

§      Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  56

§      Soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)60

§      Soppressione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  65

§      Soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)69

§      Soppressione della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi71

§      Soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)73

§      Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti ed organismi76

§      Soppressione dell’Istituto per la promozione industriale (IPI)83

§      Soppressione dell’Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno  87

§      Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica  91

§      Soppressione dell’Ente italiano montagna (EIM)94

§      Soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO   96

§      Disciplina dei rimborsi elettorali ai movimenti e partiti politici98

Progetti di legge

§      A.C. 1942, (on. Spini), Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni105

§      A.C. 2104, (on. Caruso ed altri), Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento  121

§      A.C. 2179, (on. Donadi ed altri), Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento  125

§      A.C. 2250, (on. D’Elia ed altri), Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni129

§      D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182. Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.150

§      Legge 27 ottobre 1949, n. 851  155

§      L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento. (art. 1)156

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. (artt. 87-92)157

§      L. 30 luglio 1973, n. 481. Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO.161

§      D.M. 10 settembre 1980. Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.162

§      L. 12 agosto 1982, n. 576. Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.166

§      L. 4 agosto 1984, n. 461. Aumento del contributo ordinario in favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).191

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)192

§      L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 27)195

§      D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (artt. 4-9)198

§      D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 16)204

§      L. 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.207

§      L. 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.216

§      D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, conv., con mod., Legge 7 aprile 1995, n. 104. Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. (art. 17)228

§      L. 3 giugno 1999, n. 157. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. (artt. 1-2, 8)229

§      D.M. 28 settembre 2000, n. 301. Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.233

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 17, 82, 85, 87)240

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Titolo II, Capo III)244

§      L. 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 7)255

§      L. 23 agosto 2004, n. 243. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.  (art. 1)258

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1, co. 27 e co. 57)276

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv con mod. in L. 17 agosto 2005, n. 168. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (art. 14-novies)278

§      D.L. 9 settembre 2005, n. 182, conv. con mod. in L. 11 novemrbe 2005, n. 231. Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (art. 7)280

§      D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Disciplina delle forme pensionistiche complementari (art. 13, 18, 19, 21 e 23)281

§      L. 28 dicembre 2005, n. 262. Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. (art. 24 e 25)291

§      D.L. 8 aprile 1974, n. 95, conv. in L. 7 giugno 1974, n. 216. Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. (art. 1)294

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 52, 65)297

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. con mod. in L. 11 marzo 2006, n. 81 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (art. 1-bis)298

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223. conv. con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 13)303

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 6-8, 251)305

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 467, 474-480, 580, 1279)315

Documentazione

Camera dei deputati

§      A.C. 1746-bis/B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - Ordine del giorno 9/1746-bis-B/78. D'Elia, Pettinari323

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1942

Titolo

Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni

Iniziativa

On. Spini

Settore d’intervento

Parlamento; regioni ed enti locali; pubblica amministrazione ed enti pubblici

Iter al Senato

No

Numero di articoli

19

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

14 novembre 2006

§       annuncio

15 novembre 2006

§       assegnazione

19 dicembre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Att. produt.), XI (Lavoro), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2104

Titolo

Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Iniziativa

On. Caruso e Acerbo

Settore d’intervento

Parlamento

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

21 dicembre 2006

§       annuncio

28 dicembre 2006

§       assegnazione

12 febbraio 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2179

Titolo

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Iniziativa

On. Donadi ed altri

Settore d’intervento

Parlamento

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

26 gennaio 2007

§       annuncio

29 gennaio 2007

§       assegnazione

14 febbraio 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2250

Titolo

Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni

Iniziativa

On. D’Elia ed altri

Settore d’intervento

Parlamento; regioni ed enti locali; pubblica amministrazione ed enti pubblici

Iter al Senato

No

Numero di articoli

19

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

13 febbraio 2007

§       annuncio

14 febbraio 2007

§       assegnazione

8 maggio 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Att. produt.), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XIII (Agricoltura), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 dell’A.C. 1942 e dell’A.C. 2250, con formulazione analoga, impongono un tetto massimo al trattamento economico dei parlamentari europei e nazionali, dei consiglieri regionali e dei titolari di altri incarichi gli emolumenti dei quali siano a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, prevedendo altresì particolari forme di pubblicità agli atti che incidano sulle relative spese. È inoltre limitata l’entità del rimborso per le spese di viaggio in aereo sostenute dai medesimi soggetti.

Dell’indennità spettante ai membri del Parlamento trattano anche le due proposte di legge A.C. 2104 ed A.C. 2179, entrambe composte da un solo articolo. La prima riduce l’entità di tali indennità, la seconda ne “congela” l’ammontare sino a tutto il 2010.

L’articolo 2 dell’A.C. 1942 limita a tre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate interamente o in misura prevalente da soggetti pubblici.

L’articolo 3 dell’A.C. 1942 e l’articolo 2 dell’A.C. 2250 prevedono la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

L’articolo 4 dell’A.C. 1942 e l’articolo 3 dell’A.C. 2250 ripristinano la rilevanza del comune criterio della colpa ordinaria nell’ambito dei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

L’articolo 5 dell’A.C. 1942 e l’articolo 4 dell’A.C. 2250 dispongono la cessazione del conferimento di risorse dello Stato alla società per azioni Sviluppo Italia e alle società partecipate e della partecipazione di rappresentanti dello Stato negli organi di tali società; l’articolo 5 dell’A.C. 1942 prevede inoltre la liquidazione di Sviluppo Italia spa.

L’articolo 6 dell’A.C. 1942 e l’articolo 5 dell’A.C. 2250 apportano modifiche ad alcuni articoli del testo unico sugli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000[1], in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali e di trattamento dei componenti i consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili; si dispone tra l’altro la soppressione del gettone di presenza oggi previsto a favore dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia) e delle comunità montane. Il solo A.C. 2250, peraltro, accompagna a tali modifiche una delega al Governo volta ad una nuova disciplina della materia.

L’articolo 6 dell’A.C. 2250 opera una riduzione dei consigli circoscrizionali, limitando la loro istituzione ai soli comuni al di sopra di 300 mila abitanti.

L’articolo 7 dell’A.C. 1942 e dell’A.C. 2250 vieta alle amministrazioni regionali e locali di assumere o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi che: non sono strumentali alla attività delle medesime amministrazioni e non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Gli articoli 8 e 9 dell’A.C. 1942 limitano fortemente la possibilità per enti locali e regioni di istituire organismi di rappresentanza all’estero.

L’articolo 10 dell’A.C. 1942 e l’articolo 8 dell’A.C. 2250 dispongono l’eliminazione della facoltà per le regioni di procedere all’integrazione delle sezioni regionali della Corte dei conti con la nomina di due componenti, prevista dall’art. 7. co. 9, della L. 131/2003.

L’articolo 11 dell’A.C. 1942 e l’articolo 9, comma 1, dell’A.C. 2250 prevedono la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli artt. 6 ss. del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). Il comma 2 dell’articolo 9 dell’A.C. 2250, attraverso l’inserimento di un articolo aggiuntivo al medesimo codice, dispone la pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione pubblica, entro cinque giorni dalla data di stipula, dell’elenco di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l’indicazione dell’appaltatore, dell’oggetto, della durata e del corrispettivo.

L’articolo 12 dell’A.C. 1942 e l’articolo 10 dell’A.C. 2250 provvedono a sopprimere la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 252/2005.

L’articolo 13 dell’A.C. 1942 prevede la soppressione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il conferimento delle sue funzioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’articolo 14 dell’A.C. 1942 e l’articolo 11 dell’A.C. 2250 dispongono la soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito a norma del D.Lgs. 39/1993 con funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni dello Stato.

L’articolo 15 dell’A.C. 1942 e l’articolo 12 dell’A.C. 2250 dispongono la soppressione della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, preposta alla vigilanza sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

L’articolo 16 dell’A.C. 1942 e l’articolo 13 dell’A.C. 2250 sopprimono l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conferendone le funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’articolo 17 dell’A.C. 1942 e l’articolo 14 dell’A.C. 2250 dispongono in ordine alla riattribuzione delle funzioni svolte dagli enti ed organismi di cui le due proposte di legge prevedono la soppressione, individuando quali destinatari la Presidenza del Consiglio dei ministri o i Ministeri competenti nelle rispettive materie.

L’articolo 18 dell’A.C. 1942 e l’articolo 15 dell’A.C. 2250 dispongono la soppressione dell’Istituto per la promozione industriale (IPI). Le risorse rese disponibili da tale soppressione sono destinate alle medesime finalità di promozione industriale, da perseguire secondo l’A.C. 1942 mediante le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia e secondo l’A.C. 2250 mediante le strutture ordinarie del Ministero dello sviluppo economico.

L’articolo 16 dell’A.C. 2250 dispone la soppressione dell’Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.

L’articolo 17 dell’A.C. 2250 sopprime la Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dai co. 474-479 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.

L’articolo 18 dell’A.C. 2250 reca la soppressione dell’Ente italiano montagna (EIM), istituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in sostituzione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT).

L’articolo 19 dell’A.C. 2250 sopprime il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO, destinando le risorse rese disponibili dalla soppressione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L’articolo 19 dell’A.C. 1942 introduce modifiche alla disciplina dei rimborsi elettorali ai movimenti e partiti politici recata dalla L. 157/1999, intervenendo tanto sull’ammontare dei fondi da ripartire che sui requisiti per l’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame intervengono su materie regolate da disposizioni di rango legislativo e, almeno in parte, coperte da riserva di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La massima parte delle disposizioni recate dalle proposte di legge incide su materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello stato ex art. 117, co. 2°, Cost., quali: “sistema tributario e contabile dello Stato” (lett. e)); “organi dello Stato e relative leggi elettorali; […] elezione del Parlamento europeo” (lett. f)); “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (lett. g)); “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (lett. p)). Con riguardo alle finalità di contenimento della spesa pubblica, può altresì rilevare la materia “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, co. 3°, Cost.

Talune disposizioni, che paiono incidere sull’ambito di autonomia organizzativa e finanziaria delle regioni e degli enti locali, andrebbero valutate sotto il profilo della loro conformità al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni (v. art. 1, co. 1, A.C. 1942 ed A.C. 2250; art. 1, co. 2, A.C. 2250; art. 7, A.C. 1942; artt. 8 e 9, A.C. 1942).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 5, co. 4, dell’A.C. 2250 reca una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi rappresentativi degli enti locali.

Altre disposizioni dell’A.C. 1942 e dell’A.C. 2250 recano autorizzazioni al Governo per l’adozione di regolamenti (A.C. 1942, art. 17, co. 1; A.C. 2250, artt. 4, co. 3 e 14, co. 1), o prevedono adempimenti normativi da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.C. 1942, art. 13, co. 2 e 16, co. 2; A.C. 2250, art. 13, co. 2) o dei comuni (A.C. 2250, art. 6, co. 2).

Coordinamento con la normativa vigente

Con riguardo all’art. 2 dell’A.C. 1942, che limita il numero dei componenti i consigli di amministrazione delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica, si ricorda che disposizioni in materia, con riguardo agli enti territoriali, sono state introdotte dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, co. 725 ss.).

Gli artt. 8 e 9 dell’A.C. 1942, che limitano l’istituzione di organismi di rappresentanza all’estero di enti locali e regioni, recano disposizioni in gran parte coincidenti con quelle già introdotte dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 594-599, L. 296/2006).

Impatto sui destinatari delle norme

Ai fini della valutazione del risparmio derivante dalla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici prevista dall’art. 11 dell’A.C. 1942 e dall’art. 9, co. 1, dell’A.C. 2250, sembra opportuno tener conto del fatto che i costi legati (in modo diretto o indiretto) al personale coprono quasi il 90% del totale delle spese dell’Autorità e che i relativi dipendenti saranno assegnati ad altre strutture dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 17 A.C. 1942 e 14 A.C. 2250).

Formulazione del testo

Con riferimento all’art. 5 dell’A.C. 1942 e all’art. 4 dell’A.C. 2250, concernenti la cessazione del conferimento di risorse dello Stato alla società per azioni Sviluppo Italia e alle società partecipate, si osserva che tali articoli recano disposizioni che potrebbero ingenerare incertezze sul piano interpretativo (si rinvia al riguardo alla relativa scheda di lettura).

La soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici prevista dall’art. 11 dell’A.C. 1942 e dall’art. 9, co. 1, dell’A.C. 2250 dovrebbe comportare la soppressione di tutti i riferimenti all’Autorità contenuti nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Non appare corretto, nell’art. 12 della p.d.l. 1942, il riferimento all’articolo 16 del D.Lgs. 124/1993, dal momento che tale D.Lgs. è stato abrogato dall’art. 21, co. 8, del D.Lgs. 252/2005.

L’art. 14 dell’A.C. 2250 non dispone in ordine alla riattribuzione delle funzioni svolte da alcuni tra gli enti ed organismi soppressi da altri articoli della proposta di legge.

Con riguardo all’art. 17 dell’A.C. 2250, che sopprime la Commissione tecnica per la finanza pubblica, parrebbe opportuno procedere all’abrogazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007 che hanno istituito la Commissione medesima. Valutazioni analoghe potrebbero essere formulate con riguardo ad altre disposizioni soppressive di enti ed organismi, recate dall’A.C. 1942 e dall’A.C. 2250.

La nuova formulazione dell’art. 2 della L. 157/1999 recata dall’art. 19 dell’A.C. 1942 potrebbe determinare incertezze nell’attribuzione dei rimborsi elettorali, principalmente in relazione alla soppressione dei richiami agli artt. 9 e 16 della L. 515/1993 ed all’art. 6 della L. 43/1995 per l’individuazione dei criteri di riparto dei rimborsi stessi. In assenza di tale rinvio, infatti, viene a mancare una disposizione che preveda che i rimborsi sono ripartiti tra le liste che ne abbiano diritto  proporzionalmente ai voti da esse conseguite.

Per ulteriori rilievi si rinvia alle schede di lettura.

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto dei progetti di legge

Delle quattro proposte di legge in esame, due (A.C. 2104 e 2179), composte da un solo articolo, incidono sul regime delle indennità dei parlamentari. Le altre due (A.C. 1942 e 2250) recano disposizioni di varia natura ed appaiono tra loro simili quanto all’impianto generale ed a numerosi articoli.

Si procederà pertanto ad un’illustrazione del contenuto per temi, evidenziando ove necessario le differenze tra i testi in esame.

Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario

L’articolo 1 dell’A.C. 1942 e dell’A.C. 2250

Il comma 1 dell’articolo 1 dell’A.C. 1942 e dell’A.C. 2250, con formulazione analoga, impongono un tetto massimo al trattamento economico:

§         dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

§         dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

§         dei consiglieri regionali;

§         dei consulenti e membri di consigli di amministrazione [il solo A.C. 1942 aggiunge i dipendenti e dirigenti pubblici, i membri di collegi e i titolari di qualsivoglia incarico) gli emolumenti dei quali siano a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica.

Il trattamento economico (definito onnicomprensivo) di tali categorie di soggetti non potrà comunque superare quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Poiché la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei consigli regionali è demandata, in base a quanto disposto dai singoli statuti regionali, alla legislazione regionale, una disposizione – come quella in esame – che incida direttamente sul trattamento economico dei consiglieri regionali andrebbe valutata sotto il profilo della conformità al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, con particolare riferimento ai princìpi dell’autonomia statutaria (art. 123 Cost.) e dell’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 119 Cost.).

Il comma 2 (comma 4 nell’A.C. 2250) subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che comporti spesa ai sensi del comma 1 all’adozione delle seguenti forme di pubblicità:

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso;

comunicazione al Governo e al Parlamento.

Il comma 3, nell’A.C. 1942, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni illustrate, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Il riferimento all’“ammontare eccedente” sembra applicabile alla sola violazione del divieto di cui al primo comma (corresponsione di compensi superiori al tetto indicato), e non alla violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui al secondo comma.

L’A.C. 2250, al comma 5, distingue invece le sanzioni previste nei due casi: la violazione del comma 1 comporta per l'amministratore che ha disposto il pagamento e per il destinatario del medesimo l’obbligo (in solido) al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita; la violazione del comma 4 è invece punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro, posta a carico dell'amministratore che ha disposto l'erogazione del pagamento.

 

Per una illustrazione analitica delle disposizioni normative che presiedono al trattamento economico dei parlamentari nazionali ed europei e dei componenti i Consigli e le Giunte delle Regioni (nonché dei membri del Governo e dei componenti i Consigli e le Giunte degli enti locali) si rinvia al dossier Progetti di legge n. 183/1 del Servizio studi.

 

Le disposizioni sin qui illustrate riproducono in parte ed allargano l’ambito di applicazione di una norma introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 593, L. 27 dicembre 2006, n. 296), volta a contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie categorie di titolari di incarichi pubblici, e ad assicurare a tali compensi un regime di pubblicità.

 

Il citato co. 593, ha ad oggetto le retribuzioni dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001[2], dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Il primo periodo del comma impone a tali retribuzioni un tetto massimo, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione; Il secondo periodo subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che comporti spesa ai sensi del precedente periodo alla pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, ed alla comunicazione al Governo e al Parlamento.

Il terzo periodo dispone che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo siano tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

Con direttiva adottata il 22 febbraio 2007, il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais ha delineato alcune linee interpretative in ordine al campo di applicazione della disposizione. Secondo la direttiva, in particolare:

§         quanto alla “retribuzione […] dei “consulenti”, la formulazione adottata e il contesto della disciplina fa attribuire a questa espressione una connotazione di continuità nello svolgimento dell’incarico. Pertanto, i limiti di cui alla disposizione (e i relativi obblighi di pubblicità) non riguardano “le consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole e specifiche prestazioni, bensì solo quelle caratterizzate da una certa durata o continuità”;

§         per le società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, occorre tener conto delle attività aziendali da esse svolte e dell’esposizione di tali attività alle dinamiche di mercato e di concorrenza; pertanto, “debbono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della specifica normativa gli incarichi corrisposti per reclutare risorse professionali al fine di svolgere le attività aziendali”. Infatti, “una eventuale applicazione del tetto previsto dalla disposizione richiamata e del relativo obbligo di comunicazione altererebbe il normale esplicarsi del confronto aziendale ponendo la società a prevalente partecipazione pubblica in una situazione di svantaggio, alterando significativamente le regole del mercato della concorrenza”;

§         La normativa, infine, “non riguarda quelle prestazioni di opera professionale in senso tecnico che (es. prestazione di opera artistica), oltre a essere caratterizzate dal carattere assolutamente occasionale della prestazione, sono talvolta, altresì, connotate, quanto al compenso, dall’applicazione di tariffe predeterminate nell’ambito dei vari ordinamenti delle professioni (es. incarichi di progettazione, richiesta di pareri legali o attività defensionale in giudizio), sicché la nuova disciplina non riguarda queste ipotesi ed il corrispettivo di questi incarichi rimane regolato dal codice civile e dalla rispettive discipline di settore”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, nel solo A.C. 2250, limita il rimborso delle spese di viaggio in aereo sostenute dai soggetti di cui al comma 1, quando posto a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, alla spesa prevista per la classe economica.

Si ricorda che recenti disposizioni dal contenuto analogo sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nella parte in cui risultino applicabili al personale delle Regioni e degli enti locali, in quanto incidenti sull’autonomia organizzativa e finanziaria di tali enti.

 

L’art. 1, co. 216, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha infatti previsto, allo scopo di contenere la spesa pubblica, che al personale delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001), che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo spetti nel limite delle spese per la classe economica.

L’art. 1, co. 468, della legge finanziaria 2007 ha tuttavia limitato la portata della disposizione, escludendone l’applicazione al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

La Corte costituzionale, con sent. 95/2007, ha peraltro dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali.

In precedenza, il co. 75 dell’art. 3 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) aveva disposto, a fini di contenimento della spesa pubblica, che al personale appartenente alle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) spettasse il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica, in caso di missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero di partecipazione, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, facendo eccezione per i dirigenti di prima fascia e le qualifiche equiparabili.

La Corte costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449, aveva peraltro dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui si applicava al personale delle Regioni.

 

Il comma 3 nell’A.C. 2250 abroga l’art. 1, co. 467, della legge finanziaria 2007.

Il comma di cui si prevede l’abrogazione esclude gli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluse le analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l’attivazione dei predetti processi, dalla limitazione alle spese per consulenza delle pubbliche amministrazioni disposta dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 9), e dalla procedura per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza prevista dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, co. 11).

 

L’art. 1, co. 9, della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) ha infatti disposto che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni[3] non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

L’art. 1, co. 11, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei predetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 

Il comma 6 del solo A.C. 2250 pone in capo alle Regioni l’obbligo di adeguare ai princìpi di cui all’articolo la disciplina di loro competenza relativa a compensi e rimborsi spese. Tale obbligo, afferma il comma, costituisce per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Le proposte di legge A.C. 2104 ed A.C. 2179

Dell’indennità spettante ai membri del Parlamento trattano anche le due proposte di legge A.C. 2104 (on. Caruso e Acerbo) ed A.C. 2179 (on. Donadi ed altri), entrambe composte da un solo articolo.

 

L’A.C. 2104 (al comma 1) modifica l’art. 1 della L. 1261/1965[4], che disciplina le modalità di determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento, al fine di conseguire una sostanziale riduzione dell’ammontare dell’indennità medesima:

 

L. 1261/1965
Testo vigente

L. 1261/1965
Modificazioni proposte

Art. 1.

Art. 1.

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il ventiquattresimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

[…]

[…]

 

Il comma 2 abroga contestualmente l’art. 1, co. 52, della legge finanziaria 2006, che aveva già ridotto del 10 per cento l’ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento ex art. 1, co. 2°, L. 1261/1965.

 

L’A.C. 2179 sospende (comma 1) fino a tutto il 2010 l’applicazione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 1 della menzionata L. 1261/1965, concernente, come si è detto, la determinazione dell’ammontare dell’indennità per i parlamentari.

Il comma 2 precisa che in tale periodo l’ammontare dell’indennità, e di ogni altro emolumento ad essa commisurato per legge o regolamento, resta determinata nella misura vigente alla data di entrata in vigore della legge.

 

Si segnala che la disciplina recata in entrambe le proposte di legge può mediatamente incidere anche sulle indennità spettanti

§         ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia il cui ammontare, per via di un esplicito richiamo operato dall’art. 1 della L. 384/1979, è pari a quello dei parlamentari nazionali;

§         ai consiglieri regionali, in quanto la previsione di tali ultime indennità è recata dai singoli statuti regionali e la disciplina attuativa è dettata con leggi regionali: e queste in via generale dispongono che il trattamento economico dei consiglieri regionali (indennità più diaria) sia determinato in relazione agli emolumenti percepiti dai parlamentari nazionali, consistendo in una percentuale di questi ultimi.

 

Per ulteriori dettagli sulla disciplina vigente in materia, si rinvia al già citato dossier Progetti di legge n. 183/1 del Servizio studi.

 

 


Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica

L’articolo 2 del solo A.C. 1942, composto da un solo comma, pone un limite al numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate interamente o in misura prevalente da soggetti pubblici, disponendo che in tali società i consigli di amministrazione non possono essere composti da più di tre consiglieri.

 

La disposizione illustrata opera una deroga alla disciplina generale recata dal codice civile, secondo la quale spetta all’atto costitutivo o all’assemblea dei soci stabilire il numero degli amministratori delle società per azioni e determinare i relativi compensi (artt. 2328, 2380-bis e 2389 c.c.)[5].

 

Si ricorda al riguardo che la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha introdotto (ai commi 725-733 dell’art. 1) varie disposizioni miranti al contenimento della spesa degli enti territoriali. In particolare, mentre i commi 731 e 732 trattano degli emolumenti dei consiglieri circoscrizionali e della composizione dell’organo di revisione economico-finanziario, gli altri commi limitano sia l’entità massima dei compensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione; disposizioni che valgono quali princìpi per le Regioni.

 

Nel quadro di tali disposizioni, si segnala in particolare il comma 729, che pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M. da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non dev’essere superiore a cinque.

Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

Il successivo comma 730 fa obbligo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria normativa ai princìpi ricavabili dalle disposizioni sin qui illustrate. Tale obbligo, precisa il testo approvato dal Senato, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 733, peraltro, esclude dall’applicazione dei menzionati commi le società quotate in borsa.

 

 


Nullità di contratti di assicurazione

L’articolo 3 dell’A.C. 1942 e l’articolo 2 dell’A.C. 2250, dal tenore sostanzialmente identico, prevedono la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

La norma – come rilevato nella relazione illustrativa della proposta A.C. 2250 – non incide peraltro sulla possibilità per i soggetti interessati di stipulare a proprio carico un’assicurazione per tali rischi.

 

La responsabilità amministrativa tutela le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nei confronti dei danni ad esse arrecati dal funzionario o dall’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il responsabile a risarcire il danno causato della sua condotta. A tale riguardo l’art. 82, primo comma, della legge di contabilità dello Stato del 1923[6] prevede che “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. Analogamente, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato[7] “l’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio”, salvi i casi in cui abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire. In tal caso, è tuttavia responsabile il superiore che ha impartito l’ordine.

La giurisdizione in materia è storicamente attribuita alla Corte dei Conti[8], che nella sua giurisprudenza ha delineato i confini di tale forma di responsabilità, cui si attribuisce comunemente natura contrattuale[9].

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, la Corte ha evidenziato che la responsabilità si estende a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d’impiego o di ufficio: non sono quindi responsabili i soli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (quali i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quanti di fatto si trovino a svolgere funzioni pubbliche.

La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ma inseriti in modo stabile nel relativo apparato organizzativo, come per esempio i direttori dei lavori. La Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici[10] e delle s.p.a. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri[11].

Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa, affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in tale sede occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa[12] collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta. Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della L. 20/1994, sussiste responsabilità amministrativa anche nei casi in cui il danno sia cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

La responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali (dolo ed arricchimento illecito e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi)[13].

Il danno pubblico risarcibile è un danno patrimoniale, nel senso che presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., ovvero come mancato guadagno. Il concetto di danno, inoltre, va rapportato al concetto di bene pubblico tutelato. Anche il pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l’immagine e il prestigio dell’amministrazione) è considerato un danno risarcibile in quanto pur non comportando una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale[14]. Secondo le regole generali, per essere risarcibile il danno deve essere certo, attuale ed effettivo. Sin dall’art. 20 della legge 1483/1853 si prevedeva il potere della Corte dei Conti di ridurre il danno che i pubblici ufficiali stipendiati erano tenuti a risarcire (c.d. potere riduttivo). La legge di contabilità di Stato del 1923 stabiliva, in proposito, che la Corte dei conti “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (art. 83, primo comma). L’art. 1 della L. 20/1994 ha poi precisato che, fermo restando il potere di riduzione, nel quantificare il danno il giudice deve, comunque, tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dipendenti sottoposti al giudizio di responsabilità (in altri termini, se dalla condotta illecita del funzionario è derivata anche un’utilità, di ciò bisogna tener conto per determinare l’ammontare del danno).

 

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità contabile, essa investe tutti gli agenti contabili, vale a dire tutti gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari e quanti in via di fatto o di diritto si trovino ad avere la disponibilità materiale di denaro, beni o altri valori pubblici[15] e non adempiano all’obbligo di custodia e restituzione che a loro incombe. La responsabilità si realizza nel caso di qualunque irregolarità commessa nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione del denaro e dei valori pubblici.

Sotto il profilo procedurale, il giudizio volto ad accertare la sussistenza di una responsabilità contabile (c.d. giudizio di conto) presenta notevoli differenze rispetto al giudizio in materia di responsabilità amministrativa: il giudizio di conto si instaura, infatti, automaticamente al momento della presentazione del rendiconto giudiziale, cui gli agenti contabili sono periodicamente tenuti. A seguito della presentazione dei rendiconto il Presidente della Sezione giurisdizionale competente assegna il conto ad un magistrato relatore, che verifica la regolarità del conto e della gestione. Al termine della fase di verifica il relatore deposita una relazione nella quale, ove non rilevi anomalie, richiede il discarico dell’agente che ha presentato il conto. Se anche il Procuratore Regionale conclude per il discarico, il conto viene approvato con decreto del Presidente della Sezione, in caso contrario si apre una fase contenziosa. Il giudizio si conclude con una pronuncia della Sezione che può essere di discarico o di condanna del contabile.

 

Quanto alla possibilità per una pubblica amministrazione di stipulare polizze assicurative a favore dei propri amministratori o dipendenti per rischi derivanti dai compiti di istituto, essa è prevista in via generale per gli amministratori degli enti locali.

L’art. 86, comma 5, del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[16]), riprendendo una disposizione già contenuta nell’art. 23 della L. 816/1985, stabilisce che “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato”. Tale normativa si applica espressamente ai soli amministratori di enti locali come definiti dall’art. 76 del testo unico (su cui v. infra) e non è stata pertanto ritenuta applicabile a soggetti che nel vigore delle precedenti disposizioni in materia ne beneficiavano (in particolare i rappresentanti nominati dagli enti locali in organi di amministrazione di soggetti esterni all’ente di appartenenza). Analogamente, si ritiene che non rientrino nell’ambito applicativo della disposizione i componenti esterni di commissioni che operino all’interno dell’ente.

Quanto alla possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa a favore di amministratori o dipendenti pubblici, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, estese non solo ai casi di responsabilità civile nei confronti di terzi, bensì anche al rischio costituito da eventuali condanne da parte della Corte dei Conti, si tratta di questione che è stata oggetto nel tempo di grande attenzione da parte della magistratura contabile.

A tale riguardo, deve in primo luogo richiamarsi la Deliberazione n. 1/2005/P resa dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell’adunanza congiunta del I e II Collegio del 13 gennaio 2005. La deliberazione si riferiva, in particolare, ad un contratto, stipulato con una compagnia assicurativa, per la copertura di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato. In tale contratto si faceva, in particolare, riferimento, oltre alla copertura della “responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di Polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale” (prevista dall’art. 16, comma 4, della L. 448/2001), anche alle ipotesi di responsabilità civile ed amministrativa per danni cagionati “allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza” nonché di responsabilità “contabile” per danni cagionati “alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza e/o all’Erario”.

La Corte richiama a tale proposito i propri costanti orientamenti in materia, evidenziando come “un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all’assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di chi l’ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa” (Corte dei Conti, sez. Lazio, 12 febbraio 1997, n. 12)[17]. Analogamente aveva osservato che “Del tutto al di fuori del sistema appare l’assunzione da parte dell’ente pubblico dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per la sua contrarietà al principio di cui all’art. 28 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio; funzione che non può essere annullata o ridotta utilizzandosi risorse pubbliche, la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per l’erario, giacché si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto creditore” (Corte dei Conti, sez. Lombardia, 8 novembre 2001, n. 12509).

Con particolare riferimento, poi, all’assicurazione per la responsabilità contabile la Corte dei conti evidenzia che “non è dato rilevare un qualsivoglia interesse dell’Amministrazione che possa giustificare l’assunzione della copertura assicurativa da parte della stessa in presenza di inadempienze di detti agenti contabili. In dette ipotesi, in realtà, sotto un profilo civilistico, si può affermare che il contratto risulta privo di causa non ravvisandosi uno scopo giuridicamente tutelabile nell’assumere l’Amministrazione il pagamento di un premio assicurativo per tenere indenni coloro che dovrebbero risarcire un danno proprio alla stessa Amministrazione”.

 

Esistono comunque disposizioni legislative a livello regionale che prevedono la stipula di polizze assicurative riferite anche a fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile[18].

In particolare, l’art. 1 della L.R. Emilia-Romagna 24/1997[19] stabilisce che la Regione provveda alla copertura assicurativa cumulativa dei componenti del Consiglio regionale in carica con riferimento, tra l’altro, ai rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile. La copertura per tali rischi e responsabilità deve estendersi anche alle contestazioni, agli addebiti e alle richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, purché riferiti ad atti o fatti avvenuti nel periodo della loro carica. I consiglieri regionali concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio riferibile a tali rischi e responsabilità.

Analoghe provvidenze, sempre con riferimento ai Consiglieri regionali, sono previste dalla L.R. Lazio 48/1998[20].

 

Con riferimento alla formulazione testuale delle disposizioni in esame si evidenzia l’opportunità di chiarire in modo univoco l’ambito applicativo delle norme, precisando in particolare la portata del riferimento agli “amministratori” di  enti pubblici e se esso debba intendersi riferito ai soli titolari di incarichi elettivi o di governo o anche ai dirigenti degli enti stessi.

 

Si segnala infatti che non esiste nel nostro ordinamento una nozione generalmente accolta di amministratore pubblico. Una definizione, peraltro direttamente applicabile al solo Capo IV del T.U.E.L., è invece prevista per gli amministratori degli enti locali dall’art. 76 del D.Lgs. 267/2000. In quel contesto sono definiti amministratori “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

 

 


Ripristino della responsabilità per colpa lieve

L’articolo 4 dell’A.C. 1942 e l’articolo 3 dell’A.C. 2250, sostanzialmente identici, introducono una novella al comma 1 dell’art. 1 della L. 20/1994, volta a ripristinare la rilevanza del comune criterio della colpa ordinaria nell’ambito dei giudizi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

 

Entrambe le relazioni illustrative alle proposte di legge evidenziano come l’esclusione della rilevanza della colpa lieve ai fini dei giudizi di responsabilità innanzi alla magistratura contabile, unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche amministrazioni, abbia favorito lo smarrimento crescente, nell’azione politico-amministrativa dei necessari criteri di rigore e di correttezza.

La limitazione della responsabilità amministrativa e contabile ai soli casi di dolo o colpa grave, inizialmente prevista nel nostro ordinamento in relazione a specifiche fattispecie[21], è stata estesa alla generalità dei casi di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile ad opera dell’art. 3 del D.L. 543/1996[22], che ha introdotto a tal fine una novella all’art. 1 della L. 20/1994.

Tale limitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 371 del 20 novembre 1998. In questa sentenza i giudici costituzionali evidenziarono come “il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà”. Ai fini della valutazione di tali parametri la sentenza valuta l’innovazione legislativa nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, che attraverso la c.d. “privatizzazione” si inquadra in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell’azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. In questo quadro, la Corte osserva che “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. E ciò secondo valutazioni che, ovviamente, non spetta alla Corte sindacare dal punto di vista della convenienza ed opportunità, restando, perciò, fuori dal presente giudizio ogni apprezzamento al quale, sotto il profilo da ultimo accennato, potrebbe, in ipotesi, prestarsi l’avvenuta generalizzazione del criterio della colpa grave”.

 

 

 


Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia Spa

L’articolo 5 della proposta di legge A.C. 1942 e l’articolo 4 della proposta di legge A.C. 2250 dispongono la cessazione del conferimento di risorse dello Stato alla società per azioni Sviluppo Italia e alle società partecipate e della partecipazione di rappresentanti dello Stato negli organi di tali società; l’articolo 5 della proposta di legge n. 1942 prevede inoltre la liquidazione di Sviluppo Italia spa.

 

Al comma 1, i due articoli in commento, con formulazione pressoché identica, prevedono la cessazione, dal 2008, del conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate.

Nella proposta di legge n. 2250 si prevede che detto conferimento cessi a decorrere dal 1o gennaio 2008, mentre nella proposta di legge n. 1942 detta cessazione è prevista “al 31 dicembre 2007”.

 

Per una ricostruzione delle funzioni e dell’organizzazione della società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, si rinvia al riquadro al termine della presente scheda di lettura.

 

Si osserva che l’attribuzione della gestione di risorse finanziarie a Sviluppo Italia S.p.A. discende, alla luce della normativa vigente, dall’affidamento di specifici compiti inerenti alle finalità istituzionali della società: funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

In detti compiti rientrano talune ipotesi di finanziamento in favore di soggetti terzi: non tutte le risorse assegnate alla società sono dunque classificabili come conferimenti.

Entrambe le proposte di legge escludono dall’applicazione della norma le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si osserva che, data l’ampia formulazione del periodo in esame, appare opportuno un coordinamento con le norme che disciplinano i singoli interventi di Sviluppo Italia.

 

Il comma 2 di entrambi gli articoli in esame dispone la cessazione della partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.

Nella proposta di legge n. 2250 si prevede che detta partecipazione cessi a decorrere dal 1o gennaio 2008, mentre nella proposta di legge n. 1942 la cessazione è prevista “al 31 dicembre 2007”.

La normativa vigente, come modificata dalla legge finanziaria 2007 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia, il potere di nomina degli organi sociali (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 1/99, come modificato dall’articolo 1, comma 463, della legge n. 296/2006).

Si osserva peraltro che non è previsto né dalla legge, né dallo statuto che vi siano “rappresentanti dello Stato” tra gli organi sociali.

L’articolo 4, comma 3, della proposta di legge n. 2250 prevede che entro il 1o gennaio 2008, su proposta dei ministri competenti per materia, siano definite, mediante apposito regolamento (di delegificazione) emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di liquidazione della Sviluppo Italia Spa e la destinazione delle risorse rese disponibili dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo.

 

Per l’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 è richiesta una deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, nonché la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

 

Si osserva che il comma in esame non dispone esplicitamente – né in via diretta, né affidando tale determinazione al regolamento – la liquidazione della società, ma si limita a demandare alla norma di rango secondario la definizione delle procedure necessarie a tale operazione.

Si osserva inoltre che il comma non reca alcuna disposizione relativa alle società controllate da Sviluppo Italia S.p.A.

 

L’articolo 5, comma 3, della proposta di legge n. 1942 si limita a prevedere che le risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione dei commi 1 e 2 siano destinate ai medesimi fini di sviluppo delle società di cui ai citati commi 1 e 2, attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia. Nulla si dispone in ordine alla sorte di dette società.

Si osserva in proposito che appare opportuno definire l’eventuale prosecuzione o cessazione dell’attività delle società di cui ai commi 1 e 2 e, nella prima ipotesi, definire con maggiore precisione l’ambito di attività e le modalità di finanziamento delle medesime.

 

Si osserva infine che entrambi gli articoli in esame recano la rubrica “Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia S.p.A.” mentre nel testo delle disposizioni non vi è riferimento all’eventuale dismissione da parte del Ministero dell’economia e finanze della propria partecipazione azionaria in Sviluppo Italia.

 

Sviluppo Italia SpA

 

La società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 il capitale sociale iniziale è stato fissato in 35 miliardi di lire. Tale somma è stata interamente conferita alla società “Sviluppo Italia” quale partecipazione del Ministero dell’economia e finanze[23] che esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 1/1999, i diritti dell’azionista. Attualmente il capitale sociale (a seguito dell’incorporazione delle società in essa confluite) ammonta a 1.126,4 milioni di euro.

Alla società Sviluppo Italia è stato assegnato il compito di provvedere al riordino e all’accorpamento delle attività e delle strutture delle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l’imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS, ENISUD[24], FINAGRA e le quote dell’associazione IPI detenute dallo Stato o da società da questo controllate, ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente o indirettamente controllate, ovvero, ai sensi del D.Lgs. n. 3/200, in rami di azienda.

Proprio a seguito del D.Lgs. n. 3/2000, il consiglio di amministrazione della società nel gennaio 2000 ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia. L’operazione di fusione è stata completata nel giugno 2000. Conseguentemente alla fusione, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:

§         l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;

§         la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI. Oggi è un compito generale di supporto al comparto industriale;

§         il settore turistico della INSUD;

§         le attività finanziarie di ITAINVEST;

§         gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

Dunque i principali compiti assegnali alla società sono:

§         la promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti;

§         la promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità;

§         il supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo;

§         la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse.

Ulteriori competenze sono state attribuite a Sviluppo Italia da specifiche disposizioni legislative[25].

Si segnala infine che l’art. 1, comma 460, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha mutato la denominazione di Sviluppo Italia S.p.a in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.“, qualificandola come società a capitale interamente pubblico e attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri:

§         la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti;

§         l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società;

§         l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

I diritti dell’azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Al Ministro dello sviluppo economico è altresì attribuito, d’intesa con il Ministro dell’economia il potere di nomina degli organi sociali (comma 463).

Il comma 461 prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico[26].

In attuazione della Finanziaria, in data 27 marzo 2007 il Ministro dello sviluppo economico ha emanato una direttiva recante priorità ed obiettivi per l’Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima.

 

Sviluppo Italia detiene alla data del 31 gennaio 2007 la partecipazione in 87 società, dislocate su tutto il territorio nazionale, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione. 29 di esse sono direttamente controllate.

In particolare si tratta di 17 società regionali operative, frutto di un processo di accorpamento e razionalizzazione delle società dislocate sul territorio volto alla costituzione di un solo soggetto per regione; 12 società focalizzate su settori specifici (banda larga, porti turistici, poli turistici integrati, infrastrutture e ingegneria, riqualificazione di aree industriali).

 

 

 


Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali

L’articolo 6 dell’A.C. 1942

L’articolo 6 dell’A.C. 1942 apporta modifiche ad alcuni articoli del testo unico sugli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000[27], in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali.

In particolare, abrogando i commi 2, 4, 10 e 11 dell’art. 82 del T.U. e aggiungendo un nuovo comma al medesimo articolo, il comma 1 dispone:

§         la soppressione del gettone di presenza oggi previsto a favore dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia[28]), e delle comunità montane, e conseguentemente la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione;

§         la soppressione dell’adeguamento triennale della misura delle indennità di funzione (definita, ai sensi del medesimo art. 82 con decreto ministeriale) in base alla media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita;

§         la soppressione della facoltà concessa agli enti locali di incrementare (entro determinati limiti) o ridurre le indennità di funzione (e i gettoni di presenza) determinate con decreto ministeriale;

§         l’obbligo per il ministro dell’interno di riferire annualmente alle Camere sulla materia, illustrando:

-          il contenuto del decreto ministeriale al quale è rimessa la determinazione delle indennità, e le sue motivazioni;

-          l’ammontare della relativa spesa.

 

L’art. 82 del T.U. (modificato, da ultimo, dalla legge finanziaria 2007) prevede e disciplina l’attribuzione di:

§         un’indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni, e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;

§         un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni dei consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

La determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (co. 8) ad un regolamento ministeriale[29] adottato con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi, dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nel rispetto di specifici criteri.

Il D.M. è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

Tale misura può essere incrementata (se l'ente non versa in stato di dissesto finanziario) o diminuita con delibera consiliare o della Giunta, ma nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal citato decreto ministeriale.

 

Per una illustrazione analitica delle disposizioni normative che presiedono al trattamento economico degli amministratori locali, si rinvia al dossier Progetti di legge n. 183/1 del Servizio studi.

 

I commi 2 e 3 dell’articolo abrogano, rispettivamente, l’art. 85, co. 1, e l’art. 87 del citato testo unico sugli enti locali.

Il co. 1 dell’art. 85 dispone che l’applicazione delle norme del T.U. concernenti la posizione, il trattamento e i permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a ricoprire funzioni elettive sia estesa alle ipotesi di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

Il successivo art. 87, in attesa dell’approvazione di una riforma in materia di servizi pubblici locali, estende ai componenti i consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili, l’applicazione di alcune disposizioni del T.U. relative allo status degli amministratori locali[30]. Si tratta delle disposizioni contenute negli artt. 78, co. 2, e 79, co. 3 e 4, e negli artt. 81, 85 e 86, le quali concernono:

§         l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado (art. 78, co. 2).

 

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

 

§         il diritto, se lavoratori dipendenti o militari, di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte, e di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese (art. 79, co. 3 e 4).

 

Le 24 ore sono elevate a 48 per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

 

§         la possibilità, se lavoratori dipendenti, essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato (art. 81);

§         l’imposizione a carico dei bilanci degli enti locali delle spese sostenute per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni (art. 85, co. 2);

§         il versamento, a carico dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali indicati nel medesimo articolo che siano collocati in aspettativa non retribuita; il pagamento di una cifra forfettaria annuale per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era o è iscritto; il rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto; la possibilità di assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato (art. 87).

L’articolo 5 dell’A.C. 2250

L’articolo 5 dell’A.C. 2250 è composto da quattro commi.

I commi 1, 2 e 3 intervengono sul testo unico in materia di enti locali con disposizioni sostanzialmente identiche a quelle recate dall’articolo 6 dell’A.C. 1942, sin qui illustrate.

Il comma 4, peraltro:

§         differisce di sei mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge l’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3.

 

Si ricorda che il menzionato comma 1 reca modifiche all’art. 82 del T.U. concernenti, principalmente, la soppressione dei gettoni di presenza per i componenti le assemblee elettive degli enti locali; il comma 3 abroga l’art. 87 del T.U., che estende ai componenti i consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili, l’applicazione di alcune disposizioni del T.U. relative allo status degli amministratori locali;

 

§         contestualmente, delega il Governo ad adottare, entro il medesimo termine di sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a ridisciplinare la materia.

Ai fini dell’esercizio della delega, il comma 4 elenca una serie di princìpi e criteri direttivi, così riassumibili:

§         previsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali o alle commissioni consiliari o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili, differenziato per classi di popolazione degli enti locali (lett. a) e b));

§         corresponsione di un solo gettone di presenza per ciascun giorno di seduta, e divieto di cumulo tra più gettoni relativi alla partecipazione nella stessa giornata a più sedute dello stesso o di più organi (lett. c), e) ed f));

§         corresponsione del gettone di presenza solo in caso di effettivo e valido svolgimento delle sedute e, qualora nella seduta si svolgano votazioni, solo in caso di partecipazione ad almeno un terzo delle votazioni (lett. c) e d));

§         giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta (lett. g));

§         previsione di un gettone di presenza per i componenti della giunta nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; di una indennità mensile, differenziata per classi di popolazione, nei comuni maggiori e nelle province (lett. h) ed i));

§         decurtazione progressiva, sino alla soppressione, dei gettoni di presenza e delle indennità, qualora gli enti locali non conseguano il pareggio di bilancio o si trovino in condizione di dissesto o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica (lett. l)).

Si segnala che i princìpi e criteri direttivi di cui alle lett. h) ed i) del comma 4 sono riferiti al trattamento economico dei componenti le giunte comunali e provinciali: tale materia, peraltro, è estranea a quella oggetto della delega legislativa come definita dall’alinea del medesimo comma 4.

 

 


Riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti

L’articolo 6 della proposta di legge A.C. 2250 opera una riduzione dei consigli circoscrizionali, limitando la loro istituzione ai soli comuni al di sopra di 300 mila abitanti, in luogo della previsione attuale che ne dispone l’istituzione obbligatoria nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e facoltativa nei comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti.

A tal fine, il comma 1 novella come segue l’art. 17 del testo unico in materia di enti locali[31]:

 

D.Lgs. 267/2000
(Testo vigente)

D.Lgs. 267/2000
(A.C. 2250, art. 6)

Art. 17
Circoscrizioni di decentramento comunale.

Art. 17
Circoscrizioni di decentramento comunale.

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

2. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

[V. comma 4].

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’àmbito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’àmbito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative.

 

I primi tentativi di decentramento nei grandi comuni si registrano a partire dal secondo dopoguerra. Con la L. 278/1976, a questi primi esperimenti viene data una cornice normativa, e da essa si può far risalire l’istituzione delle prime circoscrizioni su base elettiva. L’attuale disciplina delle circoscrizioni trova origine nella L. 140/1990, successivamente modificata più volte sul punto, e finalmente confluita nel citato testo unico sugli enti locali.

Le circoscrizioni di decentramento comunale sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base. Esse, inoltre, svolgono le funzioni delegate dal comune (art. 17, co. 1, T.U.).

Le circoscrizioni sono uno degli strumenti attraverso il quale il comune realizza il principio secondo il quale esso, per esercitare le proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri enti locali (art. 13, co. 2, T.U.).

Gli organi di rappresentanza delle circoscrizioni (i consigli circoscrizionali) sono eletti secondo le modalità fissate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento (art. 17, co. 4) che definiscono anche l’organizzazione delle funzioni delle circoscrizioni (art. 17, co. 2).

Relativamente all’ambito territoriale, il testo unico prevede quattro fasce di centri urbani:

§       comuni fino a 30.000 abitanti: in essi non è consentita la creazione di circoscrizioni, ma è possibile realizzare altre forme di decentramento e di partecipazione ai sensi degli artt. 6 e 8 del T.U.[32];

§       comuni da 30.000 a 100.000 abitanti: hanno la facoltà, se lo ritengono opportuno, di istituire le circoscrizioni;

§       comuni con oltre 100.000 abitanti: per essi v’è l’obbligo di istituire le circoscrizioni;

§       comuni con oltre 300.000 abitanti: il relativo statuto può prevedere ulteriori e più avanzate forme di decentramento (art. 17, co. 5).

 

Per il calcolo della popolazione si applica il principio secondo cui, in materia di composizione degli organi, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento[33]. Una disposizione di tale tenore è contenuta nell’art. 37, co. 4, del testo unico, e si riferisce alla composizione dei consigli comunali e provinciali, ma viene applicata alla formazione di tutti gli organi rappresentativi locali, compresi quindi i consigli circoscrizionali.

 

L’articolo in esame riduce da quattro a due le fasce di centri urbani in relazione al decentramento:

comuni al di sotto di 300.000 abitanti per i quali non è più possibile la creazione di circoscrizioni, ma si possono prevedere unicamente particolari forme di organizzazione del consiglio comunale (co. 4 dell’art. 17 novellato), oltre alle altre forme di decentramento ex artt. 6 e 8 T.U.;

comuni al di sopra di 300.000 abitanti, gli unici dove è prevista l’istituzione di circoscrizioni.

 

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17 T.U. come modificato dall’articolo in esame, eleva da 100.000 a 300.000 abitanti la soglia minima per istituire circoscrizioni di decentramento comunale.

Conseguentemente, per i comuni tra 100.000 e 300.000 abitanti verrebbe meno non solo l’obbligo, ma anche la possibilità di istituire le circoscrizioni. Si tratta di 30 comuni (vedi tabella) tra cui alcuni capoluoghi di regione.

A questi si devono aggiungere i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti che hanno esercitato la facoltà di creare circoscrizioni prevista dal T.U..

La presenza delle circoscrizioni rimarrebbe pertanto una prerogativa delle grandi città con popolazione superiore a 300.000 abitanti: ossia Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania.

 

Comuni tra 100.000 e 300.000 abitanti

 

Comune

Abitanti

1

Venezia

271.073

2

Verona

253.208

3

Messina

252.026

4

Trieste

211.184

5

Brescia

187.567

6

Reggio di Calabria

180.353

7

Modena

175.502

8

Prato

172.499

9

Cagliari

164.249

10

Parma

163.457

11

Livorno

156.274

12

Foggia

155.203

13

Perugia

149.125

14

Reggio nell’Emilia

141.877

15

Salerno

138.188

16

Ravenna

134.631

17

Ferrara

130.992

18

Rimini

128.656

19

Siracusa

123.657

20

Sassari

120.729

21

Monza

120.204

22

Pescara

116.286

23

Bergamo

113.143

24

Forlì

108.335

25

Latina

107.898

26

Vicenza

107.223

27

Terni

105.018

28

Trento

104.946

29

Novara

100.910

30

Ancona

100.507

Fonte: D.P.C.M. 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 2003, n. 87, S.O. n. 54).

 

 

Cinque dei 30 comuni suelencati (Trieste, Cagliari, Sassari, Siracusa e Trento) appartengono a regioni a statuto speciale. Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 precisa che le disposizioni del testo unico si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano solo in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

Nel comma 2 del nuovo art. 17, fermo restando che spetta allo statuto comunale ed ad un regolamento ad hoc l’organizzazione e la definizione delle funzioni delle circoscrizioni, viene prevista una maggioranza qualificata, pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti. Si tratta di una disposizione già contenuta nel co. 5, ultimo periodo, del vigente art. 17, relativo ai comuni con più di 300.000 abitanti.

Il comma 3 del vigente art. 17 (che consente in via facoltativa ai comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti di istituire circoscrizioni) viene soppresso e di conseguenza il comma 4 (relativo alle modalità di elezione dei consigli circoscrizionali) viene rinumerato e diventa, senza nessuna modifica, il comma 3 del nuovo art. 17.

Il comma 4 sostituisce completamente il vigente comma 5 prevedendo che nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti (sarebbe preferibile la dizione: “sino a 300.000 abitanti”) possono essere istituite dallo statuto, in luogo delle circoscrizioni, forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale “al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative”. Viene, inoltre, specificato che da tali misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.

Per effetto della sostituzione del vigente comma 5, è soppressa la possibilità, ivi prevista, di introdurre nei grandi comuni con più di 300.000 abitanti ulteriori forme di decentramento.

 

Il comma 2 dell’articolo 6 in commento fissa il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento dei comuni interessati alle nuove disposizioni. La scadenza del termine comporta in ogni caso la cessazione d’ufficio dalla carica degli eletti nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

 

 

 

 


Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da parte di regioni ed enti locali

Con l’articolo 7 delle proposte di legge A.C. 1942 ed A.C. 2250 si introducono alcuni limiti alla partecipazione degli enti locali e delle regioni a società.

In particolare (comma 1) viene introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche regionali e locali di assumere o mantenere partecipazioni in società che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi che:

·         non sono strumentali alla attività delle medesime amministrazioni;

·         non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La disposizione riguarda le partecipazioni detenute sia direttamente, sia indirettamente e coinvolge anche le partecipazioni di minoranza.

A tal proposito occorre rilevare che il tenore letterale della disposizione fa presumere che il divieto sia esteso a tutte le società che non rientrano nei parametri di cui sopra, a prescindere dalla quota posseduta dall’amministrazione, quindi anche alle società il cui capitale è interamente in mano pubblica. Tale ipotesi è rafforzata dall’espressione “anche di minoranza” citata poco fa. Tuttavia, la rubrica dell’articolo in esame si riferisce a “società miste a partecipazione pubblico-privata”. Sembra pertanto necessario un coordinamento tra rubrica ed articolato.

Una importante questione applicativa riguarda l’individuazione delle attività strumentali o necessarie, le sole che consentono la partecipazione delle amministrazioni locali e regionali. A tal fine il comma 2 prevede che l’assunzione di tali partecipazioni deve essere autorizzata dall’organo competente con delibera motivata che indichi appunto l’esistenza dei presupposti di cui al comma 1.

Il comma 3 introduce una disposizione di carattere transitorio che obbliga gli enti locali e le regioni a dismettere entro diciotto mesi le partecipazione nelle società che non rientrano nei parametri di cui sopra. Per le modalità di dismissione si fa riferimento all’articolo 13 del recente D.L. 223/2006 (vedi oltre).

Infine, il comma 4 della sola proposta A.C. 2250 contiene l’ormai consueta clausola di copertura costituzionale in relazione alla suddivisione delle competenze legislative tra Stato e regioni: la disciplina recata dall’articolo in esame costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica al quale le regioni si adeguano nel disciplinare le partecipazioni in società.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica rientrano tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta allo Stato la determinazione dei soli princìpi fondamentali e alle regione la potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto di tali principi.

 

Per quanto riguarda la natura delle attività che possono essere esercitate dalle società partecipate le due proposte in esame si limitano, come si è visto sopra, a darne una definizione in negativo (non strumentali e non necessarie all’attività dell’ente proprietario) e a rimettere alle autorità locali il compito di individuare di volta in volta quali attività possono definirsi strumentali o necessarie e affidarne l’esercizio alle società partecipate.

Del resto, non è agevole verificare nell’ordinamento la presenza di norme positive su tali attività.

Relativamente alle regioni, il riferimento principale è il citato art. 117 Cost. (introdotto con la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione del 2001) che definisce sia le materie la cui competenza legislativa spetta in via esclusiva allo Stato, sia quelle di legislazione concorrente di cui si è detto. Tutte le altre ricadono sotto la potestà legislativa regionale.

A tale suddivisione dei compiti legislativi tuttavia, non corrisponde un analogo riparto di competenze per le funzioni amministrative (ossia per quelle funzioni il cui esercizio può contemplare il conferimento di alcune attività a società partecipate) come era previsto dalla Costituzione prima della riforma. Infatti, il nuovo art. 118 Cost. stabilisce i criteri per il riparto delle funzioni amministrative secondo il principio della sussidiarietà: le funzioni sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario esse non siano conferite agli altri livelli di Governo (nell’ordine alle province, alle regioni o allo Stato).

Sono, dunque, gli enti locali (comuni e province) i soggetti maggiormente coinvolti nella riallocazione delle funzioni amministrative. La riforma del 2001 ha posto da tempo la questione dell’adeguamento ai nuovi princìpi dell’ordinamento degli enti locali ed in primo luogo del testo unico del 2000, basato sul precedente assetto costituzionale. In questa direzione si muove il disegno di legge del Governo A.S. 1464, all’esame del Senato, recante la delega al Governo per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In particolare, rileva l’art. 2, co. 3, del d.d.l. che, nell’indicare i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, definisce tra le funzioni fondamentali degli enti locali quelle “essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità” e quelle “preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale”. Tra queste funzioni il ddl ricomprende anche l’esercizio dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale”.

 

L’articolo in esame si inserisce in un processo di riforma delle società partecipate dalle autonomie locali avviato da tempo.

L’intervento più recente è costituito dal decreto-legge 223/2006[34] (il cosiddetto decreto Bersani), cui la norma in commento fa riferimento, che vieta alle società degli enti locali e delle regioni che svolgono attività strumentali per tali enti di operare anche per altri soggetti. Il divieto, da cui sono esclusi esplicitamente i servizi pubblici locali, non riguarda le società che non svolgono attività strumentali all’ente proprietario che, pertanto, possono operare al momento anche sul mercato. L’articolo 7 in commento completa tale quadro, escludendo la possibilità per le amministrazioni locali di possedere partecipazioni in tali società.

In definitiva, si verrebbe a delineare in modo compiuto un sistema secondo il quale le regioni e gli enti locali possono costituire società o assumere partecipazioni in società che svolgono esclusivamente attività a loro strumentali o necessarie allo svolgimento delle proprie finalità (art. 7 dei provvedimenti in esame) e che operano unicamente con gli enti costituenti (art. 13 del D.L. 223/2006).

 

In particolare, l'art. 13 del D.L. 223/2006 dispone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali finalizzate per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Sono escluse le società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Tali società debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, non possono pertanto svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto, le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l’assunzione di partecipazioni).

Finalità esplicita di tali disposizione è quella di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

 

Inoltre, l’articolo in esame, al comma 3, fa riferimento all’art. 13 del D.L. 223/2006 in relazione alle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute dalle società in oggetto.

 

In proposito il comma 3 dell’art. 13 del D.L. 223/2006 (come modificato dalla legge finanziaria per il 2007[35]) prevede che tali società:

§       cessano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le attività non consentite;

§       in alternativa, cedono le attività non consentite a terzi ovvero le scorporano, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato.

In caso di inadempienza dell’obbligo di cessione delle attività, la decadenza dei relativi contratti che perdono efficacia allo scadere del termine di 24 mesi sopra menzionato.

Il successivo comma 4 stabilisce la nullità dei contratti conclusi, dopo l’entrata in vigore del decreto, in difformità di quanto qui previsto. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima. Resta, comunque, l’obbligo anche per questa ipotesi di cessione dell’attività entro 24 mesi, come prescritto dal comma 3.

 

Si ricorda, infine, che la citata legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 587-591) impone alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai consorzi di cui fanno parte ed alle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. In caso di mancata o incompleta comunicazione, all’amministrazione è fatto divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo a favore del consorzio o della società, o dei propri rappresentanti negli relativi organi di governo. L’inosservanza di tali disposizioni (che per le regioni costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica) comporta la detrazione dai fondi statali a qualsiasi titolo trasferiti all’amministrazione inadempiente di una cifra pari alle spese da questa sostenute nell’anno. I dati comunicati sono pubblicati nel sito web dal Dipartimento; Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

 

Le regioni e gli enti locali possono oggi costituire o partecipare, nell’ambito della propria autonomia, a società volte alla gestione di una pluralità di attività.

Si riportano di seguito alcune delle principali forme di società partecipate:

§         società di servizi pubblici locali: l’esercizio dei servizi pubblici locali deve avvenire o tramite affidamento con gara pubblica a società privata o mista pubblico privata, oppure per affidamento diretto a società interamente pubblica a condizione che su di esse l’ente pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, cosiddetto affidamento in house (art. 113 T.U.);

§         società per produzione di beni o servizi strumentali alle attività dell’ente: la legge 448/2001[36] (art. 29) autorizza tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi anche regioni ed enti locali) a costituire società per lo svolgimento di attività, o ad affidare tali attività a società già esistenti, originariamente svolte al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

§         società di trasformazione urbana (STU): sono società per azioni, costituite da città metropolitane e comuni, al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana (art. 120 T.U.);

§         società pubblica di progetto: si tratta di società senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici (D.Lgs. 163/2006, art. 172[37]).


Organismi di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali

Gli articoli 8 e 9 della proposta di legge A.C. 1942 introducono limiti all’istituzione di organismi di rappresentanza all’estero, rispettivamente, di enti locali e regioni.

Si deve osservare, in via preliminare, che disposizioni in gran parte coincidenti con quelle proposte dagli articoli in esame sono contenute nella legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 594-599). Si procederà pertanto ad un sintetico esame di quest’ultime per evidenziare poi le novità della proposta in commento.

 

I commi 594-599 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) sono intesi a contrastare e a sanzionare le spese che regioni ed enti locali sostengono per l’istituzione ed il mantenimento all’estero di proprie sedi di rappresentanza, o di uffici e strutture per la promozione economica, commerciale e turistica.

I commi 594-596 concernono le regioni, gli altri riguardano gli enti locali: divieto e sanzioni sono sostanzialmente identici nell’oggetto, mentre intendono articolarsi in ragione delle specifiche potestà i limiti e le eccezioni al divieto.

Per le regioni il divieto concerne la possibilità di acquistare o gestire all’estero sedi di rappresentanza, ovvero istituire all’estero uffici o strutture comunque denominati per la promozione economica, commerciale o turistica finanziando le relative spese con fondi derivanti a qualunque titolo da trasferimenti dello Stato.

Sono espressamente esclusi da questo divieto gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea.

La sanzione ha natura pecuniaria ed è pari alla somma che la regione sostiene nell’anno per tali sedi o uffici; lo Stato la detrae (e la trattiene) dai fondi che le deve a qualsiasi titolo nel medesimo anno.

Per qualificare la competenza della legge statale a porre tale limite alla autonomia organizzativa ed alla autonomia di spesa delle regioni, il comma 596 dichiara che le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.

I commi 597-599 recano un analogo divieto per i comuni e le province: questi, da soli o in forma associata, non solo non possono coprire quelle spese con fondi provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato (comma 598) ma non possono farlo in ogni caso e, quindi, nemmeno impegnando in ciò fondi propri (comma 597).

Come per le sedi di rappresentanza delle regioni, il divieto non si applica alle sedi e agli uffici di rappresentanza delle unioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea.

Analoga è la sanzione per gli enti che violano il divieto: dai trasferimenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo viene detratta (e trattenuta allo Stato) una somma pari alle spese che essi hanno sostenuto nell’anno per l’acquisizione e il mantenimento di quelle sedi ed uffici.

 

Gli articoli in esame ripropongono sostanzialmente e, in parte, anche letteralmente le disposizioni sopra richiamate.

Peraltro, oltre all’assenza della clausola di compatibilità costituzionale di cui al comma 596 della legge finanziaria, possono registrarsi anche altre differenze.

Innanzitutto, il divieto di istituzione di organismi all’estero viene esteso anche a quelli con finalità di promozione culturale, oltre che economica, commerciale e turistica (art. 8, co. 2 per gli enti locali; art. 9, co. 2 per le regioni).

In secondo luogo, è fatto divieto non solamente di istituire organismi all’estero per tali fini, ma anche di partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgano le medesime attività.

Inoltre, non sono esplicitamente esclusi dal divieto gli uffici di rappresentanza delle unioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea.

Sembra infine esclusa la possibilità per le regioni di istituire gli organismi di rappresentanza impegnando fondi propri, possibilità invece contemplata dalla normativa vigente.

 

 


Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti

L’articolo 10 dell’A.C. 1942 e l’articolo 8 dell’A.C. 2250 dispongono, con formulazione pressoché identica, l’eliminazione della facoltà per le regioni di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti, prevista dall’art. 7. co. 9, della L. 131/2003 (c.d. legge La Loggia)[38].

In considerazione della soppressione di tale ultima disposizione, che comporta anche il venir meno della possibilità per le sezioni regionali di controllo di avvalersi di personale della regione con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, si prevede inoltre che i componenti designati dalle regioni cessino dalla carica al momento della data di entrata in vigore della legge e che da tale momento termini anche la corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Secondo quanto sostenuto in entrambe le relazioni illustrative delle proposte di legge, l’abrogazione della disposizione consentirebbe, oltre a risparmi di spesa, il superamento di un’ambigua commistione tra controllori e controllati.

 

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede la possibilità di integrare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati:

§       uno, dal Consiglio regionale;

§       l’altro, dal Consiglio delle autonomie locali oppure, nelle regioni ove tale organo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost., non sia stato ancora istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.

L’individuazione dell’organo (della regione e rappresentativo degli enti locali) competente a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte può qualificarsi come disposizione “recessiva” o “cedevole”: viene, infatti, espressamente previsto che essa operi “salvo diversa previsione dello statuto della regione”.

La disposizione individua le categorie di soggetti tra le quali le regioni ed i Consigli delle autonomie locali debbono scegliere i componenti aggiuntivi: questi debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili.

A tale proposito si ricorda che l’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385, prevede che “i posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, […] possono essere conferiti ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per l’attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti”.

La loro nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili.

Lo status dei componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. È tuttavia previsto che l’integrazione debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (che in quanto tale sembrerebbe ampiamente comprensiva anche di quella non statale).

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’art. 7, co. 9, della L. 131/2003 prevede inoltre che ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa avvalersi di personale delle regioni, previe intese con le regioni stesse. Sono posti limiti a tale possibilità, in quanto essa:

§         è data in sede di prima applicazione;

§         è connessa allo svolgimento delle funzioni di verifica sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali e delle altre funzioni di verifica di cui all’art. 7, co. 7; alla realizzazione di forme di collaborazione tra regioni e sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, co. 8), nonché alla nomina dei componenti delle sezioni regionali designati dalle regioni (art. 7, co. 9);

§         è limitata ad un contingente massimo di dieci unità di personale per ciascuna sezione regionale.

Le sezioni regionali di controllo potranno avvalersi anche di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (co. 6, sesto periodo)[39] sotto duplice condizioni, procedurale la prima e finanziaria la seconda:

§         previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali;

§         con oneri a carico della Regione.

 

La generalizzazione dell’istituzione di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è avvenuta con la deliberazione del 16 giugno 2000, n. 14, della stessa Corte, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999; tale ultima disposizione, con l’obiettivo di dare corpo ad una riforma organica del sistema dei controlli, aveva infatti attribuito alla Corte dei conti il potere di determinare, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge il numero, la composizione e la sede dei propri organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto. Coerentemente con il disegno di riforma della pubblica amministrazione in direzione di una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, infatti, alla Corte è stata intestata una funzione di controllo successivo delle gestioni delle amministrazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. L’attribuzione di competenze di tipo nuovo richiedeva che la Corte si desse una struttura organizzativa idonea.

L’art. 2, co. 1, della deliberazione n. 14 del 2000 ha quindi previsto che fosse istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, con sede nel capoluogo. Le sezioni, che hanno sostituito le preesistenti “delegazioni” regionali[40] e i “collegi” regionali[41], si sono insediate a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi del D.M. 21 dicembre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301).

In precedenza esistevano già sezioni regionali di controllo nelle regioni a statuto speciale[42].

Quanto alle competenze loro attibuite, le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell’articolo 3, co. 4, 5 e 6 della L. 20/1994, con la quale è stato introdotto il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e i loro enti strumentali (e anche delle università e delle istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione). Inoltre le sezioni regionali esercitano il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

Il regolamento di auto-organizzazione della Corte prevede che il controllo comprenda anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Il controllo sulla gestione affidato alle sezioni regionali include anche le verifiche sul funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, come richiesto dal co. 4 dell’art. 3 della L. 20/1994.

È sempre il citato regolamento di auto-organizzazione della Corte che disciplina la composizione delle sezioni regionali (art. 2, co. 5). Ciascuna di esse deve essere presieduta da un Presidente di sezione e composta almeno da altri tre magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza[43]. A questi magistrati il Presidente della sezione assegna le indagini di controllo sulla gestione, all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I controlli sulla gestione infatti vengono programmati, secondo quanto stabilisce l’articolo 5 del citato regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 16 giugno 2000.

Ai sensi dell’art. 5 della deliberazione n. 14 del 2000, la programmazione delle attività di controllo avviene sia a livello centrale (“Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono entro il 30 ottobre il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima”), sia a livello regionale (“Le sezioni regionali di controllo, previa analisi di fattibilità [...] deliberano i propri programmi di controllo entro il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti al fine di verificarne l’azione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di controllo”). È anche previsto che i presidenti delle sezioni regionali di controllo comunichino ai presidenti dei Consigli regionali i programmi di lavoro deliberati.

Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può disporre che la sezione si articoli in due collegi con competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e restanti enti ed istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

 

 


Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L’articolo 9, comma 1, dell’A.C. 2250 e l’articolo 11 dell’A.C. 1942 prevedono la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli artt. 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 

Il codice dei contratti pubblici ha ulteriormente ampliato le numerose competenze dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici già previste dalla L. 109/1994 (cd. legge Merloni), senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (come ribadito dall’art. 8, comma 12, del decreto n. 163, attraverso il rinvio all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 – vedi infra).

In base all’art. 6 del decreto n. 163/2006, l’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. In particolare, vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento e l’economicità di esecuzione dei contratti pubblici, accertando altresì che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario.

All’Autorità è inoltre affidata la vigilanza sul sistema di qualificazione, nonché la segnalazione al Governo e al Parlamento di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, nonché un ruolo propulsivo, nei confronti del Governo, in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. La stessa Autorità è poi tenuta ad inviare al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici.

Su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione.

Provvede inoltre alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni.

Promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici, garantendo l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

Nell’ambito della propria attività può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria; può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.

All’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ai menzionati soggetti se rifiutano o emettono, senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire documenti, ovvero se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire i suddetti elementi di conoscenza appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

 

L’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Il successivo comma 67 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto n. 163) dispone che l’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione[44].

Si ricorda che nella tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è previsto il finanziamento di 3,89 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per il 2007, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con la deliberazione 5 dicembre 2006[45], l’Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l’anno 2007, che presenta un disavanzo di 4,29 milioni di euro.

L’analisi di tale bilancio evidenzia che, l’89,4% del totale delle spese (quest’ultimo pari a 38,1 milioni di euro) è ascrivibile al personale in servizio e all’acquisto di beni e servizi e di beni mobili e macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.

 

Nelle relazioni illustrative delle proposte C. 1942 e C. 2250, la norma in esame viene giustificata a fronte del costo elevato dell’Autorità, a cui “non corrisponde un utile pubblico significativo” e che non ha “risposto alle esigenze di sottrazione alla diretta influenza del decisore politico, della libera concorrenza tra fornitori di beni e servizi e, quindi, di tutela degli interessi del cittadino utente”; “alle esigenze di controllo in senso proprio possono rispondere le ordinarie strutture (Ministeri competenti, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ecc.). La trasparenza dei contratti pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’amministrazione può costituire un’ulteriore forma di controllo, mentre la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura, ordinaria e contabile” (relazione all’A.C. 2250).

 

Per dar conto della varietà delle opinioni sul tema, si ricorda come da alcune parti siano state mosse critiche al decreto n. 163 per non aver colto l’occasione – fornita dall’attuazione delle nuove direttive appalti – per ripensare il ruolo dell’Autorità onde supplire alla “mancanza di un organismo nel settore dei contratti pubblici, dotato di funzioni e poteri effettivi per la promozione e verifica della concorrenza dal lato della domanda, che costituisce ancora un evidente ostacolo alla piena realizzazione di un sistema concorrenziale nel mercato degli appalti”. È stato, in particolare, criticato il mancato ulteriore ampliamento dei poteri dell’Autorità, attraverso la previsione di poteri regolatori e provvedimentali, in modo da farla divenire, da organo di mera vigilanza, a soggetto deputato a garantire la concorrenza nel mercato della domanda pubblica, affiancandosi così al controllo sul mercato dell’offerta, e quindi sulle imprese, esercitato dall’Antitrust[46].

 

Ai fini della valutazione del risparmio derivante dalla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sembra opportuno tener conto del fatto che i costi legati (in modo diretto o indiretto) al personale coprono quasi il 90% del totale delle spese dell’Autorità e che i relativi dipendenti saranno assegnati ad altre strutture dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 17 A.C. 1942 e 14 A.C. 2250).

Da un punto di vista formale, appare inoltre necessario prevedere la soppressione di tutti i riferimenti all’Autorità contenuti nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

 

L’articolo 9, comma 2, dell’A.C. 2250 prevede l’introduzione, dopo l’articolo 251 del codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. 163/2006, di un articolo 251-bis finalizzato a prescrivere a ciascuna amministrazione pubblica la pubblicazione sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla data di stipula, dell’elenco di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l’indicazione dell’appaltatore, dell’oggetto, della durata e del corrispettivo.

 

Si ricorda, in proposito che la disciplina vigente (recata dal citato D.Lgs. 163/2006) prevede già la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante (il cd. “profilo di committente” definito dall’art. 3, co. 35, del decreto) ma limitatamente agli avvisi e ai bandi di gara (art. 66, co. 7).

Le informazioni relative al contratto stipulato sono invece incluse nel prospetto statistico predisposto dall’Osservatorio, operante presso l’Autorità, ai sensi degli artt. 250-251. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 163/2006, infatti, tale Osservatorio “provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni”.

 

 

 


Soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

L’articolo 12 dell’A.C. 1942 e l’articolo 10 dell’A.C. 2250 provvedono a sopprimere la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 252/2005[47].

Si osserva che non appare corretto, nell’articolo 12 dell’A.C. 1942, il riferimento all’art. 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, dal momento che il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è stato abrogato dall’art. 21, co. 8, del richiamato D.Lgs. 252/2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007). Sembra invece più corretto, come nell’articolo 10 dell’A.C. 2250, fare riferimento all’art. 18 del D.Lgs. 252/2005 (recante appunto la nuova disciplina delle forme di previdenza complementare).

 

Merita ricordare, in proposito, che le disposizioni contenute negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 252/2005, concernenti la composizione, l’attività e i compiti della COVIP, sono entrate in vigore, ai sensi dell’art. 23, co. 1, dello stesso provvedimento, il 14 dicembre 2005.

Si ricorda, inoltre, che i citati articoli 18 e 19 del D.Lgs. 252/2005, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h, nn. 1) e 2)della L. 23 agosto 2004, n. 243[48], concernente il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle procedure amministrative, avevano individuato appunto la COVIP quale unica autorità di vigilanza sui fondi pensione.

Tuttavia, successivamente l’articolo 25, comma 4, della L. 28 dicembre 2005, n. 262[49], intervenendo su una disposizione di delega legislativa già esercitata, ha soppresso, nella disposizione contenente il principio di delega in precedenza richiamato, il riferimento all’unitarietà del sistema della vigilanza sul settore della previdenza complementare e di conseguenza ha dettato specifiche norme che hanno inciso sull’attribuzione alla COVIP delle competenze in materia di previdenza complementare disposta dai citati articoli 18 e 19 del D.Lgs. 252/2005 (cfr. infra).

In particolare, l’articolo 18 del D.Lgs. 252/2005 disciplina l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Più specificamente, il comma 1 prevede l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza sulla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nonché dell’esercizio dell'attività di alta vigilanza nel settore della previdenza complementare mediante l'adozione di direttive generali alla COVIP stessa, adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

I successivi commi da 2 a 5 concernono la finalità, la composizione e il funzionamento della COVIP. Già istituita dall'articolo 16 del D.Lgs. 124 del 1993, la COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e contabile.

La Commissione (comma 2) ha il compito di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e la sana e prudente gestione dei fondi di previdenza complementare, avendo come obiettivi la tutela degli iscritti e il buon funzionamento del sistema della previdenza complementare.

Sull’ambito della ripartizione di competenze tra varie autorità, per quanto riguarda la vigilanza sui fondi pensione, è però successivamente intervenuto il comma 3 dell’articolo 25 della L. 262 del 2005, in precedenza richiamata.

Tale disposizione ha stabilito che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio (su cui è invece competente la CONSOB).

Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287.

Di particolare rilevanza, inoltre, l’attribuzione all’ISVAP delle competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali. Tale ultima previsione, come accennato in precedenza, si pone in linea con l’eliminazione della finalità dell’unitarietà del sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari dai principi di delega, riducendo l’ambito di competenza della COVIP. In sostanza, mentre la disposizione di cui all’articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 252 del 2005 ha attribuito alla COVIP la vigilanza sulla trasparenza dei comportamenti e sulla sana e prudente gestione per tutte le forme pensionistiche complementari, il successivo articolo 25, comma 3, della L. 262 del 2005 ha determinato una ripartizione di competenze, restituendo all’ISVAP la vigilanza sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione[50], anche con riferimento ai “prodotti assicurativi con finalità previdenziali” (in sostanza, le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 252/2005: contratti di assicurazione sulla vita).

Tornando all’articolo 18 del D.Lgs. 252/2005, la COVIP è composta (comma 3) da un presidente e da quattro membri, che durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta, scelti “tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza”. Essi sono nominati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, ed è sottoposta a parere parlamentare. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, previste per il presidente e i commissari della CONSOB, di cui all'articolo 1, quinto comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla L. 7 giugno 1974, n. 216[51]. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.

È inoltre previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP, infine, può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

Ai sensi del successivo comma 4, le deliberazioni della COVIP vengono adottate collegialmente, salvo particolari casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento relativo al proprio funzionamento e a alla propria organizzazione. La COVIP è dotata di ampia autonomia organizzativa: essa può infatti deliberare, con proprio regolamento, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine al proprio funzionamento, alla propria organizzazione, al trattamento giuridico ed economico del personale e all’ordinamento delle carriere. La Commissione può altresì deliberare in ordine alla disciplina delle spese e alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, i quali devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del richiamato D.L. 95 del 1974.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte al Ministero del lavoro, che, di concerto con il Ministero dell’economia, ne verifica la legittimità. Esse diventano esecutive decorsi 20 giorni dal ricevimento senza che siano formulati rilievi. La norma stabilisce altresì che il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttive ed operativa della COVIP viene ridefinito nei limiti dell'80% di quello complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.

È previsto il controllo generale della Corte dei conti allo scopo di assicurare la legalità e l’efficacia del funzionamento della COVIP. La Corte dei Conti riferisce in proposito annualmente al Parlamento.

Infine, il comma 5 dispone che i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di vigilanza, debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Il successivo articolo 19 delinea i compiti della COVIP, in attuazione del principio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2) della L. 243 del 2004 che, rispetto all’ordinamento previgente, ha previsto l’attribuzione alla Commissione dei seguenti ulteriori compiti:

§         impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, incluse le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita;

§         vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari.

Si consideri, tuttavia, che anche sulle previsioni dell’articolo 19 ha inciso l’articolo 25, comma 3, della L. 262 del 2005, che, come detto, ha restituito all’ISVAP la vigilanza sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, anche con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.

Per quanto riguarda l’articolo 19, le disposizione di cui al comma 1 prevedono, per le forme pensionistiche complementari in esame, comprese quelle preesistenti alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della L. 421 del 1992), nonché per i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, l’obbligo di iscrizione in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

Il comma 2, come accennato in precedenza, amplia e ridefinisce le funzioni della COVIP in materia di vigilanza per quanto riguarda la trasparenza, la comparabilità dei costi e la portabilità delle forme pensionistiche complementari, da esercitarsi in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro, emanati di concerto con quello dell’economia, ferma restando la vigilanza sulla stabilità (ovvero sui requisiti patrimoniali) degli intermediari finanziari da parte delle autorità competenti (ISVAP, CONSOB, Banca d’Italia) in relazione alla natura degli stessi intermediari.

Per l'esercizio della vigilanza la COVIP può disporre di una serie di misure quali l'ottenimento dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari e di ogni altro dato o documento richiesti. Ai fini dell’attuazione del potere di vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere notizie e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 3).

La COVIP può inoltre procedere (comma 4) alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche obbligatorie e alla richiesta di convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche con fissazione dell'ordine del giorno.

Inoltre, nell’esercizio della vigilanza la COVIP (commi 5, 6 e 7 dell’articolo 19):

§         ha il diritto di ottenere notizie e informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche: tali notizie sono tutelate dal segreto d’ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia, e fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto;

§         pone in essere accordi di collaborazione con le autorità di vigilanza sui soggetti gestori e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di favorire lo scambio di informazioni e accrescere l’effettività dell’azione di controllo;

§         trasmette al Ministro del lavoro la relazione sull’attività svolta entro il 31 maggio di ogni anno; entro il 30 giugno successivo, inoltre, trasmette la richiamata relazione al Parlamento.

 

Si ricorda altresì che l’articolo 1, comma 65 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), modificando il sistema di finanziamento di alcune autorità amministrative, ha disposto che, a decorrere dal 2007, le spese di funzionamento della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della COVIP siano finanziate “dal mercato di competenza” per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Il menzionato comma 65 prosegue prevedendo che il meccanismo della contribuzione da parte del mercato di competenza si realizza secondo modalità previste dalla normativa vigente, e che l’entità della contribuzione è determinata con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. Le contribuzioni sono versate direttamente alle medesime Autorità. Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione introduce una forma di silenzio-assenso, prevedendo che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle Autorità divengono esecutive.

 

Si ricorda che l’articolo 17 della p.d.l. 1942 e l’articolo 14 della p.d.l. 2250 (a cui si rinvia per maggiori dettagli) dispongono che le funzioni in precedenza svolte dagli enti ed Autorità soppressi in attuazione delle medesime p.d.l., sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità a criteri e con modalità stabiliti con apposito regolamento emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 

 


Soppressione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L’articolo 13 della proposta di legge A.C. 1942 prevede la soppressione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (comma 1) e il conferimento delle sue funzioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l’esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2).

La relazione illustrativa dell’A.C 1942 afferma che la soppressione dell’Autorità rientra nell’ambito dell’eliminazione di varie strutture – riconducibili al modello dell’autorità indipendente, o comunque connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all’esecutivo – il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo.

La separatezza rispetto al potere esecutivo, soprattutto nella forma rafforzata dell’autorità indipendente, si giustifica – sempre secondo la relazione illustrativa - per il fatto che si tratti di settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico.

Nello specifico dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la relazione illustrativa rileva che il problema nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l’utenza, in quanto gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata dell’Autorità, come la diversificazione delle fonti, o l’incentivazione delle fonti rinnovabili. In tale contesto, si ritiene che l’intervento veramente utile risieda nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza nel mercato interno. Per tale motivo alla soppressione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas segue il contestuale trasferimento delle funzioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In tal modo, prosegue la relazione, oltre ad evitare duplicazioni e aumento dei costi, si fornisce la tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e suscettibili di concreta risposta.

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) è l’organo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”)con funzioni di regolazione e di controllo del settore energetico (elettrico e gas).

L’Autorità, operativa dal 23 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento, è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, come previsto dall’art. 1, comma 15, della legge di riordino del settore energetico (L. 23 agosto 2004, n. 239[52]) che ha delineato una nuova organizzazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (in precedenza, composta da un Presidente e due membri).

Si segnala in proposito che il d.d.l. A.S. 691, recante Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’ energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE, all’art. 6, co. 1, lett. b) prevedeva l’abrogazione della disposizione della L. 239/2004 che innalzava il numero dei membri dell’AEEG da tre a cinque, ripristinando in tal modo le previsioni della legge istitutiva dell’Autorità. Durante l’esame in sede referente la Commissione industria del Senato ha, tuttavia, soppresso tale disposizione, lasciando invariato il numero dei componenti l’AEEG.

I cinque componentil’Autorità sononominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico). Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti. Scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, i componenti rimangono in carica sette anni e non sono rinnovabili. A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto loro esplicito divieto di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico.

 

L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea in materia. Il Governo indica all’Autorità, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia organizzativadefinendoi propri regolamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità. Il suo finanziamento è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio (cfr. oltre).

L’AEEG – che formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento al quale, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, presenta annualmente una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta – persegue le finalità indicate dalla L. 481/1995 con cui si vuole “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza” nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché “assicurare adeguati livelli di qualità” dei servizi.

Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

In base alla legge istitutiva i poteri di regolazione settoriale dell’Autorità fanno riferimento, pertanto, alla determinazione delle tariffe, ai livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione allereti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

In tema di regolazione tariffaria all’Autorità compete la fissazione delle tariffe base per i servizi regolati e loro aggiornamento con il metodo del price cap (ovvero "limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale"), con il quale si pone un vincolo alla crescita annua delle tariffe pari alla differenza fra tasso programmato di inflazione e aumento della produttività conseguibile dall’impresa esercente il servizio, più altri fattori eventualmente riconosciuti in tariffa quali i recuperi di qualità del servizio. Oltre alle tariffe base – intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali – all’Autorità spetta fissare i parametri e gli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe stesse. I parametri sono i seguenti:

§         Tasso di variazione del tasso annuale (riferito ai dodici mesi precedenti) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’Istat (Istituto nazionale di statistica);

§         Obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

L’Autorità definisce anche le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti (dalle imprese) nell’interesse generale in modo da assicurare l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, oltre che la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. In tali attività dovrà inoltre essere tenuto separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio. L’autorità verifica la conformità ai principi di determinazione tariffaria delle proposte di aggiornamento annuale delle tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio in base ai criteri suddetti.

 

Il sistema di finanziamento delle autorità di regolazione dei settori di pubblica utilità, previsto – per quanto riguarda l’AEEG – in via generale dai commi 38 e 39 dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995, è stato modificato dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/05) che ha introdotto per ciascuna di esse un sistema autonomo di reperimento delle risorse e, coerentemente, ha disposto l’abrogazione delle citate norme della legge n. 481, senza tuttavia tener conto del fatto che sarebbe rimasta così travolta la norma primaria specifica che disciplinava il finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Con riferimento agli oneri finanziari connessi all’istituzione e al funzionamento dell’Autorità l’articolo 2, comma 38, lett.b), della legge 481 stabilisce che a partire dal 1996 si provveda mediante il versamento di un contributo da parte dei soggetti che esercitano i servizi non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo esercizio, da versare entro il 31 luglio di ogni anno e determinato nella misura e nelle modalità di versamento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai sensi del successivo comma 39 (abrogato), il Ministro dell’economia veniva autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità, mentre il comma 40, come modificato dall’art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, dispone che le somme derivanti dal versamento del contributo siano versate direttamente ai bilanci delle predette Autorità.

 

Acorrezione e integrazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2006 è intervenuto il DL 30 dicembre 2005, n. 273[53] (Definizione e proroga di termini) che all’articolo 39-quinquies, oltre a disporre l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 68 dell’articolo 1 della legge n. 266/05 (che a sua volta abrogava il comma 38, lettera b), e il comma 39 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481) ha ridisciplinato le future modalità di finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a carico dei soggetti operanti nel settore, provvedendo contestualmente a salvaguardare le norme relative al suo finanziamento per l’anno 2006.

La soppressione dell’ultimo periodo del citato comma 68 ha, infatti, determinato il ripristino del contributo a favore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas. La misura di detta contribuzione, stabilita dalla legge n. 481 del 1995 entro il limite massimo dell’uno per mille, è stata riconfermata, relativamente ai ricavi dell’ultimo bilancio approvato antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, dal nuovo comma 68-bis, inserito dopo il suddetto comma 68 della legge finanziaria 2005, che riconosce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la facoltà di introdurre successive variazioni alla suddetta misura – in quanto necessarie alla copertura dei costi di funzionamento della stessa Autorità – nonché di mutare le modalità di contribuzione, sempre, tuttavia, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente alla variazione e secondo la procedura disciplinata dal comma 65 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006.

 

Si segnala che, con delibera n. 100/07[54] l’AEEG ha approvato il proprio Rendiconto della gestione per l’esercizio 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2006.

A fronte di contributi dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas per oltre 29 milioni di euro, che costituiscono la principale fonte di entrate correnti, le spese correnti (che ammontano a 38 milioni di euro) sono attribuibili per oltre un milione di euro ai compensi e rimborsi al Presidente e ai Membri dell’Autorità, per oltre 16 milioni di euro al personale e per 12,7 milioni di euro all’acquisto di beni e servizi.

 

Per quanto concerne il personale dell’AEEG, nella relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dell’anno 2006 (riferita all’anno precedente) si ricorda che per effetto dell’art. 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che ha modificato la legge istitutiva del 1995, la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità conta 120 unità (e non più 80), mentre la dotazione del personale con contratto a tempo determinato da 40 unità è passata a 60. Per quanto concerne la struttura del trattamento economico, l’Autorità si è allineata alla struttura della retribuzione vigente nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), anche in conformità con quanto previsto dalla legge istitutiva che proprio i criteri del trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCM considera quale base di riferimento.

 


Soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)

L’articolo 14 dell’A.C. 1942 e l’articolo 11 dell’A.C. 2250 dispongono con formulazione pressoché identica la soppressione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), istituito a norma dell’art. 4 del D.Lgs. 39/1993[55].

Il CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA.

La soppressione del CNIPA, come si evince dalle relazioni illustrative, rientra in un progetto di razionalizzazione funzionale ed economica, volto a riportare le funzioni di strutture riconducibili (lato sensu) al modello dell’autorità indipendente in seno alle strutture ordinarie; le funzioni svolte dallo CNIPA vengono altresì ritenute dai presentatori compatibili con l’inquadramento nelle strutture ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza da parte dell’esecutivo.

 

Come disposto dalla legge delega 421/1992[56], il D.Lgs istitutivo 39/1993 intende razionalizzare le discipline in materia di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato. A tal fine dispone che venga istituito un apposito organismo con funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

L’art. 4 del D. Lgs. dispone in tal senso che il l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie (oggi Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione), con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio. L’art. 176 del D.Lgs. 196/2003[57] introduce alcune modifiche, fra cui anche quella relativa alla denominazione dell’organismo che diviene il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

 

Il CNIPA unifica in sé due organismi preesistenti: l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ed il Centro tecnico per la Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA).

 

La Rete Unitaria si configura come un insieme di domini, ciascuno inteso come l’insieme delle risorse hardware, di comunicazione e software che cadono sotto le competenze di una determinata amministrazione. I singoli domini sono interconnessi, attraverso la porta di rete, al dominio della Rete Unitaria che consente alle reti delle diverse amministrazioni di interoperare e che, tramite il Centro di Gestione per l’Interoperabilità, consente di accedere ai relativi servizi.

 

Il CNIPA ha l'obiettivo primario di dare supporto alla pubblica amministrazione nell'utilizzo efficace dell'informatica per migliorare la qualità dei servizi, contribuendo alla definizione della politica del Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e fornendo consulenza per la valutazione di progetti di legge nel settore informatico. Il CNIPA cura inoltre la formazione dei dipendenti pubblici nel settore informatico, utilizzando le nuove tecnologie per favorire l’apprendimento continuo.

Dal punto di vista organizzativo il CNIPA è governato da un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l’intera durata dell’incarico non possono esercitare alcuna attività professionale e di consulenza, né ricoprire uffici pubblici di qualunque natura, né essere imprenditori o dirigenti d’azienda.

 

Relativamente alla gestione economico-finanziaria, nel 2005, la dotazione finanziaria è stata attribuita con la Tabella C della legge finanziaria ed integrata con successivo provvedimento. Tale dotazione è stata pari a 17.981.000 euro.

Per quanto riguarda l’organico e l’impiego del personale, a differenza di tutte le altre pubbliche amministrazioni, il CNIPA, come precedentemente l’AIPA e il Centro tecnico della RUPA, non è ancora dotato di un proprio ruolo organico del personale. I riferimenti normativi si rinvengono nell’art. 6 del decreto legislativo 39/1993 (per il quale il CNIPA si avvale di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato e di personale comandato da altre amministrazioni, enti e società pubblici) e nella previsione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 343/2003[58] sulla possibilità di utilizzare personale fino al contingente massimo di 190 unità.

La dotazione di personale in servizio al 31 dicembre 2005 risultava pari a 165 unità, di cui 35 a tempo indeterminato, 53 a tempo determinato e 77 comandi (di cui 67 da amministrazioni centrali, 8 da enti pubblici non economici e 2 da società a prevalente partecipazione pubblica). Relativamente alla composizione del personale si rileva il numero limitato di qualifiche minori (27 impiegati) a fronte dei 95 funzionari e dei 43 dirigenti e specialisti[59].


Soppressione della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi

L’articolo 15 dell’A.C. 1942 e l’articolo 12 dell’A.C. 2250, dal testo pressoché identico, dispongono la soppressione della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi istituita, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, dall’art. 27 della L. 241/1990[60].

La soppressione della Commissione rientra nel più ampio progetto dei presentatori, volto alla razionalizzazione delle finanze pubbliche attraverso il trasferimento di funzioni di enti ed autorità, il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo. Nello specifico, la relazione illustrativa giustifica la soppressione della Commissione con la difficoltà di garantire la tutela della trasparenza a livello centrale, tramite un organo indipendente, sottolineando al contempo l’importanza di favorire una tutela diffusa, in grado di assicurare con celerità l’intervento del giudice amministrativo in sede locale.

 

La Commissione in oggetto è preposta alla vigilanza sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione. Essa redige una relazione annuale, che comunica alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e propone altresì modifiche dei testi legislativi e regolamentari utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso. Alla Commissione possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.

 

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere; quattro fra i magistrati e gli avvocati dello Stato, designati dai rispettivi organi d’autogoverno; due fra i professori di ruolo in ambito giuridico-amministrativo, designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da uno fra i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, designato dal Dipartimento della funzione pubblica È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti sopra citati, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

La L. 15/2005[61] ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuove competenze quali la previsione di una tutela amministrativa da riferire ai ricorsi in caso di diniego di accesso agli atti nei confronti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

 

L’art. 22 della L. 241/1990 così come modificato, definisce il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione specificando che al regime della pubblicità degli atti sono tenuti sia i soggetti della pubblica amministrazione che i soggetti di diritto privato limitatamente alle attività di pubblico interesse che ad essi fanno capo.

L’art. 24 si riferisce invece all’esclusione dal diritto di accesso, fornendo una dettagliata elencazione degli ambiti sottratti e ribadendo l’esclusione dei documenti coperti da segreto di stato e dei documenti la cui segretezza o divieto di divulgazione sono espressamente previsti dalla legge.

Con la L. 15/2005 assume inoltre particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. L’art. 25 relativo alle modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi, introduce accanto alla tutela giurisdizionale (esercitata dal Tribunale amministrativo regionale o dal difensore civico, competente per i soli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali) anche quella amministrativa: la Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all’amministrazione l’esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale.

 

 

 


Soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

L’articolo 16 dell’A.C. 1942 e l’articolo 13 dell’A.C. 2250 sopprimono, al comma 1, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Il comma 2 conferisce le funzioni dell’ISVAP all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dovrà provvedere a disciplinarne l’esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Secondo la relazione illustrativa dell’A.C. 2250, “per quanto riguarda […] l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la scelta del modello dell’autorità indipendente, teoricamente fondata, non ha trovato riscontro nella comune esperienza. L’ISVAP è risultato incapace di tutelare gli interessi dell’utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico, a fronte del formarsi, come è noto, di veri e propri cartelli da parte delle società del settore. Un caso tipico di cattura del controllante da parte degli interessi controllati. Anche se l’ISVAP è finanziato attraverso contributi a carico dei soggetti controllati, il relativo costo grava alla fine, comunque, sui cittadini-utenti, attraverso la determinazione delle tariffe. Quindi, si dimostrano utili la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tal modo alla tutela più efficace degli interessi del cittadino-utente”.

 

L’ISVAP è un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico che esercita funzioni di controllo sull’esercizio dell’attività assicurativa, istituito con la legge 12 agosto 1982, n. 576, che ha riformato la vigilanza sulle assicurazioni.

L’ISVAP è dotato di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. L’Istituto opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’ISVAP in generale vigila sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma; rilascia autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa; emana i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti; svolge attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze; compie ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi; stabilisce regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme; adotta sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive; esamina i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate; elabora studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale.

Sono organi dell’ISVAP:

§         il Presidente, che esercita anche le funzioni di direttore generale;

§         il Consiglio, costituito da sei componenti oltre al Presidente.

 

Il personale in servizio (al 2 maggio 2007 era di 353 unità di ruolo, oltre alle 17 unità con contratto a tempo determinato) opera secondo quanto previsto nel Regolamento del personale.

 

L’esercizio della funzione di vigilanza da parte dell’ISVAP ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo.

 

L’ISVAP disciplina in particolare l’informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente e stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, e ne verifica il puntale adempimento.

 

Le finalità perseguite sono quindi quelle relative alla stabilità, all’efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori.

 

Nel dettaglio, l’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

§         delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione;

§         dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (c.d. vigilanza "supplementare");

§         degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti e di ogni altro operatore del mercato assicurativo;

§         dei soggetti che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi.

 

Le norme sulla vigilanza, contenute in molteplici disposizioni di settore, sono ora riunite nel nuovo Codice delle Assicurazioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006.

 

In particolare, l’ISVAP provvede ad autorizzare le imprese all’esercizio dell’attività assicurativa e/o riassicurativa nei vari rami e all’estensione rispetto a quelli già autorizzati nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tali autorizzazioni, verificando nel tempo la sussistenza delle previste condizioni di esercizio, nonché ad autorizzare le operazioni di fusione, scissione e trasferimento di portafoglio e le operazioni infragruppo. Dette competenze vengono esercitate, attraverso il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, nei confronti delle imprese assicurative nazionali ed estere (rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese non appartenente all’Unione Europea) e riassicurative ad essa sottoposte. La vigilanza a fini di stabilità sulle imprese con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea, che esercitano attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, spetta all’autorità dello Stato membro d’origine (c.d. home country control).

Per l’esercizio delle proprie funzioni, l’ISVAP ha, tra l’altro, la facoltà di richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie, disporre nei loro confronti ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per il ramo r.c. auto. Può inoltre ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato.

 

L’ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione di assicurati e danneggiati. Nel caso in cui l’impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l’ISVAP può adottare misure correttive, repressive e sanzionatorie o proporne l’adozione da parte del Ministro delle attività produttive.

I regolamenti, le raccomandazioni interpretative ed i provvedimenti riguardanti i soggetti vigilati sono pubblicati sul Bollettino mensile oltre ad essere disponibili sul sito Internet dell’ISVAP.

L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attività svolta.

La provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’ISVAP è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati; le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.

 

 


Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti ed organismi

L’articolo 17 dell’A.C. 1942 e l’articolo 14 dell’A.C. 2250 dispongono in ordine alla riattribuzione delle funzioni svolte dagli enti ed organismi di cui le due proposte di legge prevedono la soppressione, individuando quali destinatari la Presidenza del Consiglio dei ministri o i Ministeri competenti nelle rispettive materie.

Al di là delle differenze nella formulazione del comma 1, il trasferimento di funzioni riguarda, per entrambe le proposte di legge, i seguenti enti ed organismi:

§         Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all’art. 9 dell’A.C. 2250 e all’art. 11 dell’A.C. 1942);

§         Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (di cui all’art. 10 dell’A.C. 2250 e all’art. 12 dell’A.C. 1942);

§         Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA (di cui all’art. 11 dell’A.C. 2250 e all’art. 14 dell’A.C. 1942);

§         Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (di cui all’art. 12 dell’A.C. 2250 e all’art. 15 dell’A.C. 1942).

A differenza dell’A.C. 1942, l’A.C. 2250 non richiama l’art. 15 (che sopprime l’IPI); esso inoltre non dispone in ordine agli enti ed organismi la cui soppressione è prevista dagli articoli 16, 17, 18 e 19.

Il trasferimento delle funzioni già dell’ISVAP e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è invece disciplinato negli articoli che ne dispongono la soppressione.

 

Sia l’articolo 17 dell’A.C. 1942 sia l’articolo 14 dell’A.C. 2250 stabiliscono (comma 1) che il trasferimento sia disposto mediante apposito regolamento da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e dopo il controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17 della L. 400/1988[62].

Relativamente allo strumento da adottare le proposte di legge peraltro divergono: l’A.C. 1942 rimanda infatti al comma 1 dell’art. 17 della L. 400/1988 in materia di disciplina della potestà regolamentare del Governo, mentre l’A.C. 2250 menziona l’art. 17, comma 2 della medesima legge, rimandando cioè ad un regolamento di delegificazione.

 

 

Il co. 1 della L. 400/1988 disciplina l’adozione dei:

§         regolamenti di esecuzione, che disciplinano l’esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari svolgendo una funzione applicativa ed interpretativa. I regolamenti di stretta esecuzione possono intervenire anche nelle materie coperte da riserva assoluta di legge;

§         regolamenti di attuazione ed integrazione: si distinguono dai precedenti perché non si limitano a portare ad esecuzione la norma di legge, ma contribuiscono ad integrarla dettando la normativa di dettaglio. Non sono ammissibili nelle materie coperte da riserva assoluta di legge, mentre sono leciti nei casi di riserva di legge relativa;

§         regolamenti indipendenti emanati nelle materie non disciplinate da leggi o da atti aventi forza di legge. Non possono intervenire nelle materie riservate alla legge;

§         regolamenti di organizzazione, che provvedono al funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sono assimilabili ai regolamenti attuativi. A seguito dell’art. 13 della L. 59/1997[63] l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri è peraltro rimessa a regolamenti di delegificazione emanati ai sensi del comma 4-bis del citato art. 17 della L 400/1988.

 

Quanto al co. 2 del medesimo art. 17, esso prevede un meccanismo di delegificazione idoneo a disciplinare con regolamento governativo materie regolate precedentemente da norme di rango legislativo. Condizioni per l’adozione dei regolamenti sono le seguenti:

§         la materia non deve essere coperta da riserva assoluta di legge;

§         l’esercizio di tale potestà regolamentare deve essere autorizzato con legge che individui le norme generali regolatrici della materia;

§         la legge di autorizzazione deve indicare le norme di legge che risulteranno abrogate con l’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Il comma 2 dei due articoli in commento reca disposizioni in merito alle nuove assegnazioni del personale degli enti e strutture soppressi. In particolare, mentre l’A.C. 2250 dispone che l’amministrazione competente cui assegnare il richiamato personale sia individuata mediante il regolamento di cui al precedente comma 1, l’A.C. 1942 prevede che l’assegnazione ad altra amministrazione sia definita ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del D.Lgs. 165/2001, n. 165[64].

 

Il richiamato Capo III (articoli 30-39) reca disposizioni in materia di uffici, piante organiche, mobilità e accessi. In questo ambito, particolare rilevanza assumono gli articoli disciplinanti l’istituto della mobilità.

Si ricorda che, in tema di mobilità del personale pubblico, la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre gli artt. 33, 34 e 34-bis del medesimo decreto legislativo recano la disciplina della mobilità collettiva.

In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza (comma 1).

Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (co. 2).

Il co. 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.

I successivi co. 2-ter e 2-quater dell’art. 30 recano disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare il co. 2-ter prevede che l’immissione in ruolo di cui al co. 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

Il co. 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[65].

La disciplina della mobilità attivata d’ufficio (cd. mobilità collettiva), come detto, è invece contenuta negli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165 del 2001.

Difatti, i menzionati artt. 33, 34 e 34-bis recano la disciplina della gestione del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, prevedendo in primo luogo che sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente il personale in esubero nell’ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni (cd. “mobilità collettiva”). All’esito di tale procedura, il personale eccedente di cui non è stata possibile la ricollocazione lavorativa viene collocato in disponibilità e quindi, oltre a percepire un’indennità, viene iscritto in appositi elenchi da cui le pubbliche amministrazioni che necessitano di personale sono obbligate ad attingere prima di poter avviare le procedure per nuove assunzioni. Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal collocamento in disponibilità, in mancanza di ricollocazione presso altra amministrazione, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto di diritto.

Più in dettaglio, l’art. 33, al co. 1, dispone che le pubbliche amministrazioni che rilevino esuberi di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le apposite procedure di “mobilità collettiva” previste dal medesimo articolo. Si precisa che, salvo quanto previsto dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni in materia di collocamento in mobilità di cui alla L. 223/1991[66], ed in particolare l’art. 4, co. 11 (relativo alla possibilità per gli accordi sindacali che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, di stabilire la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche in deroga al secondo co. dell’art. 2103 del codice civile) e l’art. 5, co. 1 e 2 (relativi alle modalità di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità).

La disciplina relativa alla “mobilità collettiva” di cui all’art. 33 si applica qualora l’eccedenza di personale interessi almeno 10 dipendenti (art. 33, co. 2). In tal caso la pubblica amministrazione interessata dall’eccedenza attiva una apposita procedura alla quale partecipano le organizzazioni sindacali, volta a ricollocare totalmente o parzialmente il personale in esubero nell’ambito della medesima amministrazione o presso altre amministrazioni. Tale procedura può concludersi – comunque entro quarantacinque giorni dal suo avvio – con il raggiungimento dell’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua secondo determinate modalità; comunque la procedura si conclude in ogni caso, anche dopo tale eventuale ulteriore fase di confronto, al massimo entro sessanta giorni dal suo avvio (art. 33, co. 3, 4 e 5).

I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali (art. 33, co. 6).

All’esito della prevista procedura o comunque nel caso l’esubero riguardi meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento (art. 33, co. 7).

Il lavoratore “in disponibilità” ha comunque diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa (art. 33, co. 8).

L’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’art. 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto, secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro, in appositi elenchi formati e gestiti:

§         dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (co. 2);

§         dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. 469/1997[67], per le altre amministrazioni (co. 3).

È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l’elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il co. 3 dell’art. 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al co. 2".

Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo co. 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Tali fondi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito ai sensi dell’art. 33 prima del collocamento in disponibilità.

Il co. 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’art. 33, co. 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa. Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’art. 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.

Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

Ilco. 6 dell’art. 34 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’art. 39 della L. 449/1997[68], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.

L’articolo 34-bis, che reca disposizioni in materia di mobilità, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. In particolare il co. 5 dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste dallo stesso articolo per la mobilità attivata d’ufficio.

Il co. 5-bis, in particolare, dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’art. 4, co. 2, del D.L. 163/1995[69], che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell’interessato.

 

Entrambe le p.d.l., inoltre, dispongono, per il personale in questione, il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicate presso le strutture di nuova assegnazione.

In proposito si segnala che l’art. 18 del D.Lgs. 252/2005[70] stabilisce che il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva ed operativa della COVIP viene ridefinito nei limiti dell’80% di quello complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Pertanto, ai fini del rispetto del principio del divieto di reformatio in pejus, si valuti l’opportunità di salvaguardare i diritti economici e normativi già acquisiti dal personale della COVIP.

Relativamente al personale dipendente in servizio presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rileva che l’’art. 8, co. 6, del D.Lgs. 163/2006[71] dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorità e delle risorse disponibili. Tuttavia l’art. 257, co. 2-bis, dello stesso decreto legislativo, dispone che le disposizioni di cui all’art. 8, co. 6, abbiano efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. Si ricorda, infine, che il precedente art. 253, co. 4, dello stesso decreto, precisa, in relazione all’art. 8, che fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il successivo comma 3, pressoché identico nelle due proposte di legge sia dal punto di vista sostanziale che formale, stabilisce infine che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge cessino dalla carica i commissari o i membri dei centri, delle commissioni e delle autorità (A.C. 2250) nonché i membri degli enti ed organi soppressi (A.C. 1942) comunque eletti o nominati. Dalla medesima data si intende debba altresì cessare la corresponsione ai soggetti sopra citati di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Tale ultima disposizione ha il fine di rafforzare l’efficacia del termine di tre mesi previsto dal co. 1 per l’adozione del regolamento relativo al trasferimento di funzioni, avendo l’effetto sostanziale di paralizzare, decorso il termine, l’attività degli enti od organismi di cui si prevede la soppressione.

 

 

 

 


Soppressione dell’Istituto per la promozione industriale (IPI)

L’articolo 18 dell’A.C. 1942 dispone la soppressione dell’Istituto per la promozione industriale (IPI) e la destinazione delle risorse rese disponibili da tale soppressione alle medesime finalità di promozione industriale, da perseguire attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Analogamente, l’articolo 15 dell’A.C. 2250 dispone la soppressione dell’IPI ma, a differenza dell’A.C. 1942, nel trasferire le risorse che si rendono disponibili le destina espressamente al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le strutture ordinarie.

Secondo la relazione illustrativa dell’A.C. 2250, le funzioni svolte dall'IPI possono utilmente essere riportate alle strutture ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza da parte dell'esecutivo.

 

L’IPI èl’agenzia tecnica che svolge attività di supporto del Ministero dello Sviluppo economico (MSE) nella progettazione e nella definizione delle politiche pubbliche volte a favorire lo sviluppo delle imprese italiane, soprattutto di quelle di piccola e media dimensione, e delle politiche di intervento a favore delle aree sottoutilizzate.

La natura giuridica dell’Ente è quella di associazione riconosciuta di diritto privato, la cui compagine associativa è composta dal Ministero dello sviluppo economico socio di maggioranza – e da rappresentanti di Confindustria, Confai, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI. L’IPI opera sulla base degli indirizzi di politica di sviluppo economico e di coesione e sotto la vigilanza del suddetto Ministero, sviluppando linee di azioni sinergiche e complementari a quelle attivate dallo stesso Ministero al fine di garantire la più efficace attuazione degli indirizzi di politica industriale definiti dal Governo.

L’Istituto svolge i propri compiti istituzionali – tra i quali rientrano, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la promozione dello sviluppo produttivo, delle iniziative nel settore degli incentivi ed in quello diproduzione di energia – sulla base di programmi annuali deliberati dall’Assemblea dei soci ed approvati dal Ministro, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32[72].

Tale articolo disciplina l’attività dell’IPI, stabilendo che il Ministero provveda annualmente al finanziamento delle iniziative che l’Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno (IASM), ora IPI, intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto dello stesso Ministro (comma 1). Le amministrazioni pubbliche centrali e locali e i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dell’IPI (comma 2).

Il documento di programmazione delle attività dell’Istituto è inserito, sulla base del dettato dello Statuto dell’IPI[73], all’interno di una più ampia programmazione pluriennale, volta a illustrare le linee di sviluppo dell’azione dell’Istituto rispetto al contesto operativo di riferimento.

Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 5 dicembre 2006 è stato approvato il programma di attività per il triennio 2007-2009 - redatto in conformità alle previsioni della legge 311/04, articolo unico, comma 234 - che si sviluppa lungo le seguenti linee:

§       supporto ai processi di innovazione industriale delineati dal Governo e avviati con la Finanziaria 2007, nonché supporto tecnico al Ministero per la  determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo per la Competitività e lo Sviluppo e del Fondo per la Finanza d’impresa di cui alla legge 296/2006 (finanziaria 2007).

§       assistenza tecnica nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di sviluppo e coesione con particolare riferimento  al raccordo degli interventi del MSE a valere sul Fondo Aree Sottosviluppate (FAS) e sui Fondi Strutturali;

§       sostegno delle soluzioni di governance per l’integrazione e il coordinamento tra le Amministrazioni centrali e quelle regionali.

§       supporto al monitoraggio dei mercati liberalizzati a seguito della nuova normativa introdotta con la legge 248/06 (cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe);

§       supporto alla definizione delle linee strategiche per lo sviluppo e la competitività;

§       assistenza tecnica agli interventi ministeriali relativi a: sviluppo industriale e competitività; innovazione e trasferimento tecnologico; cooperazione internazionale nei settori industria ed energia; programmazione comunitaria; incentivi pubblici e strumenti finanziari per le imprese; formazione e comunicazione.

Le attività relative ai programmi annuali dell’IPI vengono finanziate dal Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 234, art. 1, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004) ha previsto un meccanismo di finanziamento a regime dell’IPI, stabilendo a tal fine che, a decorrere dall’anno 2005, il finanziamento dell’istituto (ex L. 57/02, art. 14 e L 289/02, art. 60) fosse determinato in 25 milioni di euro annui e che la copertura dei relativi oneri fosse assicurata sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese – di cui all’articolo 52 della legge n. 448/1998 – e del Fondo per le aree sottoutilizzate presso il MAP, di cui all’art. 60, comma 3, della L. 289/2002[74] (si ricorda che ai sensi del comma 841 della L. 296/2006 – finanziaria 2007 – le risorse dei due Fondi, che vengono soppressi, sono confluite nel Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito presso il MSE).

Lo stesso comma ha inoltre previsto che le autorizzazioni di spesa rispettivamente recate dai citati articoli 52 e 60, comma 3, siano ridotte rispettivamente di 16,5 milioni di euro e di 8,5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 e per gli anni successivi. Il suddetto importo di 25 milioni di euro destinato all’IPI è stato iscritto in un apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (tabella 3- cap. 2370).

Successivamente la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) – ai fini di una razionalizzazione delle risorse stanziate in bilancio per i trasferimenti alle imprese – all’articolo 1, comma 15, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero fosse istituito un Fondo da ripartire relativo a finanziamenti correnti destinati alle imprese. Le dotazioni che confluiscono al Fondo e le singole unità revisionali di base sono state indicate nell'elenco 3 allegato alla stessa legge finanziaria. Ciascun ministero deve presentare annualmente una relazione per individuare la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, e su tale relazione si devono esprimere le Commissioni parlamentari.

Sia per il 2006 che per il 2007 l'unica voce costitutiva del Fondo, relativamente al Ministero dello sviluppo economico, è risultata quella relativa allo stanziamento destinato all'Istituto di promozione industriale (IPI) ammontante, ai sensi del citato art. 1, comma 234, della legge n. 311/04 a 17.625.000 euro per ciascun anno del triennio 2006-2008. Tale somma non è direttamente attribuito all'IPI ma affluisce al suindicato Fondo del Ministero dello sviluppo (tabella 3 - cap. 2371) per essere successivamente riassegnata, previo parere parlamentare, ad un ulteriore capitolo di spesa per il conferimento all’IPI, mediante decreto di variazione del bilancio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

In data 7 marzo 2007 la X Commissione Attività produttive della Camera ha espresso parere favorevole sullo schema di riparto del Fondo per il 2007 che ha confermato la medesima destinazione dell’anno precedente (ossia all’IPI) della somma di 17.625.000, in conformità con quanto previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006.

 

Si segnala che il citato Programma Pluriennale di Attività 2007-2009 dell’IPI[75] effettua un riassunto delle fonti di finanziamento delle attività dell’Istituto.

Le risorse assegnate per l’anno 2007 ai sensi della suindicata legge n. 311/04 sono state fissate, ai fini della presente programmazione delle attività, in 17,625 milioni di euro. Tale contributo viene così ripartito tra spese direttamente afferenti le attività operative, spese di promozione, sviluppo, ricerca e formazione e spese generali e di funzionamento:


Attività dell’IPI relative all’anno 2007 finanziate mediante contributo concesso ex comma 234, articolo unico della L. 311/2004

Importi in milioni di euro

Interventi afferenti:

Ingegnerizzazione dei nuovi strumenti di politica industriale

9,915

Politiche ed interventi per lo sviluppo industriale e la competitività

Innovazione e trasferimento tecnologico

Cooperazione industriale internazionale

Programmazione comunitaria e qualificazione della governance

Incentivi pubblici e strumenti finanziari per le imprese

Interventi per la concorrenza e la tutela dei consumatori

Studi e analisi

Formazione e comunicazione

Spese di promozione, sviluppo, ricerca e formazione

0,756

Spese generali e di funzionamento

6,954

TOTALE

17,625

 

Oltre al contributo statale 2006, nel Programma sono indicati gli ulteriori proventi 2007 previsti dal preventivo economico patrimoniale:

 

Importi in milioni di euro

Risorse contributo 2006 ex Legge 311/04

4,009

FESR per PON “Sviluppo imprenditoriale locale”

1,900

Legge 183/87 per PON “Sviluppo imprenditoriale locale”

2,100

FESR per PON ATAS – settore energia

0,192

Legge 183/87 per PON ATAS – settore energia

0,063

Rimborsi per programmi assegnati ex Delibera CIPE

2,227

Risorse acquisite tramite convenzioni con Amministrazioni centrali e locali, nazionali ed estere, ovvero a seguito di gare d’appalto

4,540

Quote associative (aggiuntive a quelle del MSE)

0,052

TOTALE

15,083


Soppressione dell’Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno

L’articolo 16 dell’A.C. 2250 dispone la soppressione dell’Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze e della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno.

A tale proposito si ricorda che i co. 580-586 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007[76] hanno istituito e disciplinato l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il co. 580 ha disposto la soppressione a decorrere dal 15 giugno 2007.

In relazione all’istituzione di tale nuova Agenzia, il medesimo co. 580 ha disposto che alcune delle esistenti istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e l’inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.

 

Le necessarie armonizzazioni ordinamentali sono state rimesse a successivi regolamenti di delegificazione da adottare, ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Tra i criteri ai quali i regolamenti dovranno attenersi (co. 585) vi è quello dell’accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni. In caso di soppressione o scorporo di strutture è previsto che siano attribuite all’Agenzia per la formazione le relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie. Peraltro è espressamente previsto che tale criterio non si applichi alle Scuole di cui ai co. 580 e 582, cioè proprio all’Istituto diplomatico, alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze (co. 580), nonché alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia (co. 582).

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la soppressione dell’Istituto diplomatico di cui agli artt. 87-92 del D.P.R. 18/1967[77], e successive modificazioni.

L’Istituto Diplomatico Mario Toscano è istituito in seno al Ministero degli affari esteri ed è divenuto una Direzione Generale del Ministero nell’articolazione delineata dalla riforma del MAE del 2000.

 

L’istituto[78] promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e attende alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale della carriera stessa. All’istituto può essere altresì affidato il compito di curare la formazione professionale del personale di altre carriere, ruoli e qualifiche speciali del Ministero nonché la preparazione, in vista di compiti o funzioni da svolgere all’estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso. Per il conseguimento delle sue finalità l’Istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.

Quanto alla struttura organizzativa, sono previsti un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, e un vicedirettore, scelto tra i Consiglieri d’ambasciata, che presiedono all’attività dell’Istituto, con l’assistenza di un Comitato direttivo.

Al Comitato Direttivo spettano i compiti di vigilanza sulle attività dell’Istituto Diplomatico. A questo organo è stata affiancata una Commissione Scientifica consultiva con lo scopo di coadiuvare la direzione dell’Istituto negli indirizzi e nell’attività a carattere scientifico e didattico.

Il Comitato direttivo è composto dal direttore e dal vicedirettore dell’istituto, da tre funzionari di grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata e da tre personalità della politica, della cultura e dell’economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

Il Comitato direttivo, con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo inviato all’interno e all’estero a seguire corsi di studio.

Al direttore dell’Istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.

Gli incaricati dell’insegnamento nei corsi annuali ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell’incarico. Le indennità e i compensi sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza.

Tutte le spese relative all’attività e al funzionamento dell’istituto diplomatico, comprese quelle per i locali, per l’acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense e quelle relative al vitto ed all’alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica Istituto diplomatico.

Un regolamento disciplina l’ordinamento amministrativo dell’Istituto, nonché l’utilizzazione del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni.

Nel 2005, i fondi impiegati per le attività di formazione sono ammontati complessivamente a 2.728.517 euro[79].

 

Il comma 2 dispone la soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

 

La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) nasce dalla trasformazione della Scuola centrale tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministrazione finanziaria. Riordinata con D.M. 28 settembre 2000, n. 301, la Scuola, alle dirette dipendenze del ministro dell’economia e delle finanze, ha l’obiettivo, tra gli altri, di formare, specializzare e aggiornare il personale dell’amministrazione finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità.

La Scuola si avvale di professori incaricati stabilmente, scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche. Si avvale inoltre di consulenti esterni e di professori con incarico temporaneo. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile e ha un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione, nonché uno per la didattica e la ricerca. Oltre alla sede centrale di Roma, la Scuola opera nelle sedi di Bari, Bologna, Milano, Palermo e Torino[80].

 

Il comma 3 prevede la soppressione della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 settembre 1980.

La Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno[81] è un Istituto di alta cultura e formazione, che opera in conformità agli indirizzi generali espressi dal Ministro dell’interno.

 

L’art. 9 del D. Lgs. 287/1999[82] ha ampliato la missione della Scuola che provvede alla formazione, qualificazione ed aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere. Le attività possono svolgersi anche in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. La Scuola promuove, altresì, attività di partenariato con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere.

Un Direttore, scelto tra i Dirigenti Generali Prefetti, presiede all’attività della Scuola, con l’assistenza di un Comitato Direttivo, composto, otre che dal direttore della Scuola che lo presiede, dal Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero dell’Interno o da un suo delegato, da tre funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno di grado non inferiore a Primo Dirigente, da due esponenti della politica, della cultura o dell’economia notoriamente esperti nei problemi della Pubblica Amministrazione, e da due membri designati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell’ Amministrazione Civile dell’Interno di grado non inferiore a Direttore di Sezione. Il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede con decreto alla nomina del Direttore, dei membri del Comitato e del Segretario. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

Al funzionamento della Scuola si provvede con gli stanziamenti contenuti negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell’Interno e gestiti dalla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale.

Alla scuola prestano servizio 92 dipendenti la cui retribuzione ammonta complessivamente a 4.351.332,00 euro. Il finanziamento ricevuto nel 2005 per le sue complessive attività è stato di 5.361.869,30 euro[83].

 

La relazione illustrativa rimanda, nel paragrafo conclusivo, al comma 580 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, ricordando il disposto inquadramento delle scuole formative sopra descritte nell’Agenzia per la formazione, sottolineando in tal senso la necessità di una razionalizzazione nel settore delle scuole e degli organismi formativi per la pubblica amministrazione.

 

 

 


Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica

L’articolo 17 dell’A.C. 2250 sopprime la Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita dai commi 474-479 dell’art. 1 della recente L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La Commissione è stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze; le sono assegnati compiti di studio, analisi e proposta concernenti:

§         l’accelerazione del processo di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, in particolare per:

-       disegnare una diversa classificazione della spesa in relazione al bilancio dello Stato, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, per il miglioramento della scelta allocativa e l’efficiente gestione delle risorse. Allo scopo, vengono rafforzati i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-       migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione, nel bilancio dello Stato, della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa e la prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

-       armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

§         la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare riferimento ai rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

§         l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa della Ragioneria generale dello Stato;

§         la valutazione, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, dell'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

§         altri temi di ricerca su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti.

 

La Commissione opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia, sentiti i ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata. Presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sul programma di lavoro.

In particolare, per l’anno 2007, il comma 475 prevede che la Commissione dia priorità alle attività di supporto del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse di bilancio, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con tali risorse, sul piano della qualità della spesa e dell’economicità. Ciò anche in relazione al comma 507, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, relativo agli accantonamenti in misura lineare e indisponibilità delle somme stanziate in unità previsionali di base di determinate categorie economiche del bilancio dello Stato.

 

Il comma 477 dispone che per l’espletamento della sua attività la Commissione tecnica si avvale della struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale, istituita dalla legge finanziaria per il 2003 (la quale viene contestualmente soppressa), oltre che degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica[84].

 

La Commissione tecnica è composta di 10 membri (comma 474). Il comma 478 dispone inoltre che il Ministro dell’economia procede alla nomina dei membri della Commissione, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica. In particolare, tre membri vengono nominati in rappresentanza delle regioni e degli enti locali tra una rosa di nomi indicati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. La durata dell’incarico conferito ai membri della Commissione è triennale e, alla scadenza, è rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I membri sono stati nominati in data 16 marzo 2007, con decreto del Ministro dell’economia e finanze.

 

Per la costituzione della nuova Commissione tecnica è stata autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dal punto di vista della formulazione tecnica del testo, si osserva che, ai fini del coordinamento con la normativa vigente, la disposizione, anziché prevedere sic et simpliciter la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, dovrebbe procedere all’abrogazione delle disposizioni che hanno istituito la Commissione medesima. In particolare, dovrebbe essere disposta l’abrogazione dell’art. 1, co. 474, 475, 477 (salva eventualmente, la soppressione dell’Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale), 478 e 479, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dovrebbero essere espunti i riferimenti alla Commissione contenuti nell’art. 1, co. 476 e 480, della medesima legge.

Si valuti altresì l’opportunità di dettare una disciplina relativamente alla struttura di supporto della Commissione, prevista dall’art. 1, co. 477, della L. 296/2006.

 

 

 


Soppressione dell’Ente italiano montagna (EIM)

L’articolo 18 dell’A.C. 2250 reca la soppressione dell’Ente italiano montagna (EIM), istituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

I commi 1279-1283 dell’art. 1 della L. 296/2006 hanno infatti disposto l’istituzione dell’ente in sostituzione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT), del quale il nuovo soggetto dovrebbe ereditare il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature, nonché il personale. È anche disposto che il nuovo ente subentri all’IMONT per quanto attiene ad impegni e funzioni.

 

In particolare, il comma 1279ha disposto in merito alla istituzione dell’EIM, qualificandolo come organismo di supporto delle politiche di sviluppo, sia socio-economico che culturali, dei terreni montani. L’organo vigilante è stato individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 1280indica in trenta giorni il termine entro il quale doveva essere soppresso l’IMONT, con conseguente trasferimento delle sue risorse al nuovo Ente, al quale è anche assegnato il personale in organico dell’Istituto della montagna.

Entro il medesimo termine di trenta giorni, un decreto della Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto nominare un commissario per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione fino all’avvio dell’EIM (comma 1283).

In merito alle modalità di funzionamento (comma 1281), ancora un DPCM avrebbe dovuto determinare:

§         gli organi di amministrazione e controllo;

§         la sede;

§         le modalità di costituzione e funzionamento;

§         le procedure di assunzione e utilizzo del personale;

§         le procedure per l’erogazione delle risorse.

Il comma 1282 individua le risorse da attribuire all’ente, che sono costituite da quelle di cui attualmente dispone l’IMONT – che saranno iscritte in apposito capitolo della Presidenza del Consiglio – e da quelle di provenienza dei soggetti che “aderiranno alle attività” dell’ente.

 

Va rammentato che l’IMONT è a sua volta l’erede dell’Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) che è stato istituito dall’articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266[85], con il compito di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto la norma rinviava ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (D.M. 17 febbraio 1999, n. 72). Il D.Lgs. 204/1998[86] ha disposto che l’Istituto fosse finanziato nell’ambito del fondo ordinario degli enti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 7 comma 1).

Successivamente l’articolo 6-bis, del D.L. 236/2002[87] ha disposto che l’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna venisse riordinato e trasformato nell’Istituto nazionale per la montagna, con assegnazione della funzione di vigilanza sull’ente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La trasformazione e la definizione del regolamento del nuovo IMONT è stata approvata con la deliberazione n. 146 del 17 marzo 2004, che ha confermato all’ente una collocazione nell’ambito degli enti di ricerca.

 

 

 


Soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO

L’articolo 19 dell’A.C. 2250, al comma 1, dispone la soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

In base al comma 2, le risorse rese disponibili da tale soppressione vengono attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Con il D.Lgs. 1182/1948[88] è stato costituito (art. 1) il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.

Compito del Comitato – che ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali – è quello del coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, nonché quello di esprimere pareri preventivi su provvedimenti ad esso sottoposti, che riguardino i settori dell’agricoltura e dell'alimentazione. Inoltre, al Comitato vanno in ogni caso inviati i provvedimenti su tali materie, pur se non soggetti al parere di esso, a scopo informativo e di studio. Il Comitato può anche (art. 5) nominare – senza oneri per il bilancio dello Stato – sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di esperti su questioni particolari: in base a tale previsione, il 20 Dicembre 2001 il Comitato ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere alla costituzione delle seguenti sei Commissioni:

§         Agricoltura e povertà nei paesi in via di sviluppo del Mediterraneo – Ipotesi di progetti integrati di sviluppo agricolo e forestale;

§         Sicurezza alimentare e accesso al cibo – Educazione e solidarietà;

§         Polo alimentare ONU Roma - Logistica ed organizzazione;

§         Ricerca scientifica per l'agricoltura e l'alimentazione nei paesi in via di sviluppo;

§         Promozione e diffusione delle finalità della FAO;

§         Elaborazione di proposte per un Codice di condotta internazionale sul diritto all'alimentazione.

Il Comitato (art. 2) è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste[89], che ne ha altresì la legale rappresentanza, ed è composto (art. 3) da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministeri degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive, del Ministero della sanità, dell'ICE, dell'ISTAT, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria e dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

In seno al Comitato è costituita (art. 4) una Giunta esecutiva, ed è inoltre previsto (art. 6) un Segretariato generale, nonché un Collegio amministrativo e un Collegio sindacale, incaricato, quest’ultimo, del controllo dei fondi a disposizione del Comitato per il suo funzionamento. Il Collegio sindacale, di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti e che vede partecipe dei propri lavori anche un delegato della Corte dei Conti, esercita le sue funzioni in base agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato, ma il Comitato può richiedere anche contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali comunque interessate al suo funzionamento.

A decorrere dall'anno finanziario 1972, la L. 481/1973 ha elevato il contributo annuo a lire 150 milioni, che è stato incrementato di ulteriori 400 milioni dalla legge n. 461/1984, pari complessivamente a 284.051 euro. Da ultimo, il comma 1, dell’art. 1-bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa), convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha determinato nella misura di 750.000 euro il contributo ordinario per il 2006 a favore del Comitato. Sulla base del contributo annuale previsto a regime, pari a 284.051 euro, l’onere differenziale a carico del bilancio statale, per l’esercizio finanziario 2006, è stato di 466.000 euro, reperiti a carico dei fondi ascritti (triennio 2006-2008) alla UPB “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Si ricorda al riguardo che la FAO occupa un posto centrale nel cosiddetto “Polo romano delle Nazioni Unite”, costituito appunto dalla FAO stessa, dall’IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e dal PAM (Programma Alimentare Mondiale). Le tre Organizzazioni realizzano a Roma un complesso integrato per ciò che concerne le problematiche agricole e alimentari mondiali, tenendo insieme, rispettivamente, la ricerca di nuove tecniche agricole, i finanziamenti relativi alla loro messa in opera e in generale allo sviluppo dell’agricoltura nei Paesi in via di sviluppo, e una notevole capacità di far fronte agli aspetti alimentari delle emergenze umanitarie.

 

 

 

 


Disciplina dei rimborsi elettorali ai movimenti e partiti politici

L’articolo 19 dell’A.C. 1942 introduce modifiche alla disciplina dei rimborsi elettorali ai movimenti e partiti politici recata dalla L. 157/1999 e successive modificazioni[90], intervenendo tanto sull’ammontare dei fondi da ripartire che sui requisiti per l’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso.

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[91] ed alla L. 43/1995[92] (v. infra).

Le campagne elettorali per le quali è previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

§         Camera dei deputati;

§         Senato;

§         Parlamento europeo;

§         Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero sono state recentemente introdotte specifiche disposizioni[93]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti nelle consultazioni elettorali della circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo deiconsigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali formano insieme il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[94].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato.

 

La lettera a) dell’unico comma di cui si compone l’articolo in esame novella il co. 5 dell’art. 1 della L. 157/1999, rideterminando il parametro per la quantificazione dei fondi da ripartire per i rimborsi riferiti alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle due Camere, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Si prevede infatti che i fondi da ripartire per ciascun anno di legislatura vengano determinati moltiplicando l’importo di 1 euro, non più per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ma per il numero dei voti validamente espressi nella consultazione cui si riferisce il rimborso.

La disposizione dovrebbe trovare applicazione a partire dai piani di ripartizione dei rimborsi elettorali adottati successivamente alla sua entrata in vigore[95] e, in considerazione dei dati sulla partecipazione alle consultazioni elettorali e sul numero di schede bianche e nulle, comporterebbe un ridimensionamento dei rimborsi da erogare ai partiti e movimenti politici.

 

A titolo di esempio, si segnala che con riferimento alle più recenti consultazioni per il rinnovo della Camera dei deputati il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali era pari a 49.723.416, mentre il numero di voti validi si attestò a 39.203.155.

 

La lettera b)interviene, invece, sulla disciplina relativa all’individuazione dei partiti e movimenti politici aventi diritto alla ripartizione dei rimborsi ed alle conseguenti modalità di riparto dei rimborsi stessi, previsti dall’art. 2 della L 157/1999.

 

Tale ultima disposizione rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero (disciplinati dall’art. 1, comma 5-bis della medesima L. 157), alle disposizioni legislative vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993; per le elezioni regionali, all’art. 6 della L. 43/1995 e per le elezioni europee all’art. 16 della L. 515/1993).

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi.

Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste o gruppi di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi[96] (L. 515/1993, art. 9, co. 2).

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla loro popolazione (intendendosi come tale il numero dei cittadini italiani residenti nella ripartizione stessa).

In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi suddivisa proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

Il fondo per le elezioni del Parlamento europeo è suddiviso tra i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto, in proporzione ai voti riportati da ciascuno di essi sul piano nazionale (L. 515/1993, art. 16).

Per le elezioni regionali si procede in primo luogo a quantificare il fondo relativo a ciascuna regione sulla base del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati[97]. Nell’ambito di ciascuna regione, la quota spettante è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti riportati, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (L. 43/1995, art. 6, co. 2).

 

La disposizione in esame sostituisce l’art. 2 della L. 157/1999, introducendo nuovi requisiti per l’accesso al riparto dei rimborsi elettorali. In particolare, si prevede che abbiano diritto al rimborso i movimenti e partiti politici che abbiano ottenuto almeno:

§         un candidato eletto a livello regionale nelle consultazioni per il rinnovo del Senato;

§         due candidati eletti rispettivamente nelle elezioni per il rinnovo della Camera, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali.

Al riguardo, si segnala che la nuova formulazione dell’art. 2 della L. 157/1999 recata dalla disposizione in esame appare suscettibile di determinare problemi applicativi nell’attribuzione dei rimborsi elettorali, principalmente in relazione alla soppressione dei richiami agli artt. 9 e 16 della L. 515/1993 ed all’art. 6 della L. 43/1995 per l’individuazione dei criteri di riparto dei rimborsi stessi. In assenza di tale rinvio, infatti, viene a mancare una disposizione che preveda che i rimborsi sono ripartiti tra le liste che ne abbiano diritto  proporzionalmente ai voti da esse conseguite.

Con riferimento alle modifiche contenute nella nuova formulazione dell’art. 2 della L. 157/1999 si rileva altresì che:

§         non è prevista una specifica esclusione dai nuovi requisiti previsti per l’accesso ai rimborsi elettorali per le liste concorrenti nella circoscrizione Estero del Senato e della Camera, per le quali – come si è detto – specifici requisiti sono previsti dall’art. 1, comma 5-bis, della L. 157/1999;

§         per i rimborsi elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo del Senato la soppressione del riferimento all’art. 9 della L. 515/1993 determina il venir meno della suddivisione del fondo nazionale in venti fondi regionali di importo commisurato alla relativa popolazione; tale suddivisione sembra tuttavia presupposta dai proponenti, i quali fanno riferimento all’elezione di un candidato a livello regionale;

§         per i rimborsi elettorali relativi alle consultazioni per il rinnovo della Camera, non sono più previsti requisiti ad hoc per l’attribuzione del diritto al rimborso ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche;

§         per il riconoscimento del diritto al rimborso elettorale relativo alle consultazioni per il rinnovo dei Consigli regionali, si richiede che la lista abbia ottenuto un candidato eletto, senza specificare se tale elezione debba avere luogo nelle circoscrizioni provinciali, come ora richiesto, ovvero possa avvenire anche nell’ambito dei c.d. “listini” regionali.

 

La lettera c)stabilisce infine che fino all’adozione di una legge che disciplini i partiti politici assicurando in tale ambito il rispetto del metodo democratico previsto dall’art. 49 della Costituzione, i rimborsi spettanti ai sensi della L. 157/1999 siano ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio del 2008.

La decurtazione prevista dalla lettera c), che troverebbe applicazione anche con riferimento ai rimborsi per le spese referendarie e ai ratei di rimborso previsti da piani di ripartizione già adottati, si aggiungerebbe a quella attualmente prevista dall’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999.

 

Ai sensi di tale ultima disposizione, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[98].

 

 

 


Progetti di legge

 


N. 1942

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SPINI

¾

 

Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni

 

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Presentata il 14 novembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche sulla stampa sia nazionale che locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico balbetta, nella evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili o, ancora peggio, funzionali all'acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.

Il tema non può essere ignorato quando è in corso di discussione un disegno di legge finanziaria particolarmente pesante. Si chiedono sacrifici pesanti a tutti. Si tagliano risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la sicurezza e la giustizia. Si discute di come trovare un giusto equilibro tra rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte all'opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria e, infine, della complessiva azione del Governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e a costi impropri si ponga mano, qui ed ora.

Lo stesso disegno di legge finanziaria comprende alcune norme che guardano nella giusta direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo. Ma non sono sufficienti. Si presenta, allora, una proposta di legge che in modo più compiuto affronti il problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta di legge che può contribuire a costruire il messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza e competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per giovani e per anziani.

Capo I.

Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di soggetti pubblici. Si propone l'introduzione di un tetto generale riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che è quello del management pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti casi in cui ai manager pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e benefit paragonabili - quando non superiori - ai corrispondenti livelli del settore privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in pratica non esiste: che ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata.

Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al manager pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere il pubblico piuttosto che il privato. Ma qualunque azienda privata - a meno che non sia soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene dall'offrire posizioni a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli eccezioni. Il management pubblico vive in un recinto protetto e opera su un percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. E il manager pubblico che lascia l'incarico normalmente passa ad un'altra posizione di management pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul campo.

Ancora nel capo I si propone un tetto al numero dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Tale numero, infatti, viene in genere determinato non da una equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce ma, piuttosto, l'elemento determinante è la necessità di distribuire i posti disponibili tra gli sponsor politici in modo tale da acquisire il consenso necessario alla costituzione della società. In tale modo si determina non solo una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni clientelari, che montano in diretta correlazione alla crescente frammentazione del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.

Si propone, ancora, il divieto di norme che pongono a carico delle amministrazioni i costi per gli eventuali errori compiuti dagli amministratori e il ripristino della responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti. Le polemiche sorte all'epoca della soppressione, con la legge n. 20 del 1994, di tale forma di responsabilità probabilmente avevano fondamento. Questa norma, unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche amministrazioni, di certo ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione politico-amministrativa dei necessari criteri di rigore e di correttezza.

Infine, si segnala nel capo I la proposta cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia Spa. Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti di spreco di denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato, nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate del nostro Paese.

Capo II.

La polemica contro il disegno di legge finanziaria da parte degli amministratori regionali e locali è stata particolarmente accesa. Ben si comprende, in specie perché il potersi trovare nella necessità di aumentare la pressione tributaria locale non può certo essere una prospettiva gradita a chi amministra. Ma un dato emerge: ormai da tempo il sistema delle autonomie è anch'esso investito dalle polemiche sui costi eccessivi e sugli sprechi della politica. Le inchieste sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione nazionali e locali si sono susseguite. A fronte di questo non è emerso alcun significativo ed efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione politico-amministrativa. E colpisce che un siffatto impegno non si sia minimamente accompagnato nemmeno alla forte protesta per il disegno di legge finanziaria. Se ciò fosse accaduto, non è dubbio che la protesta stessa sarebbe stata ben più credibile.

Si avanzano dunque proposte su due punti emblematici dello spreco di risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste e la presenza nei Paesi esteri.

Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando che dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente potrebbe provvedere alla cura dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici, eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista ad hoc per un verso implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per un altro verso, e soprattutto, porta nell'ambito dell'influenza politica posizioni negli organi di governo della società e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una fisarmonica estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di quel potere.

Dunque, si propongono regole per circoscrivere la possibilità di istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività dell'ente e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente eludibile, ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve, esclusa dalla citata legge di riforma n. 20 del 1994. Si può pensare che una più rigorosa formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.

Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento, sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o di quel leader. Di certo, tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri Paesi. Mentre sono indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale e l'indebolimento della nostra capacità competitiva in settori portanti quali, ad esempio, il turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello nazionale per la promozione del «marchio Italia». E dimostra anche come tali politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico, che sposta la competizione fra territori nel nostro Paese, piuttosto che collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri Paesi che con noi competono in uno scenario globalizzato.

Si prevedono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la legge dello Stato può direttamente - e lo si prevede con l'articolo 8 della presente proposta - introdurre una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia costituzionale rende necessario che si formuli - e lo si prevede con l'articolo 9 - una norma di principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla potestà legislativa concorrente.

Infine, con l'articolo 10, si prevede la soppressione della nomina regionale dei consiglieri della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003. Oltre a consentire un risparmio di spesa, si supera in tale modo l'ambigua commistione di controlli e controllati che la legge vigente determina.

Capo III.

Con l'articolo 11 e seguenti della presente proposta di legge si prevede la soppressione di varie strutture, il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'esecutivo.

La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratti di settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi, politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.

Le strutture di cui si prevede la soppressione per una parte non segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), o della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Nei primi due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, ma anche per la COVIP non sembra dubbio che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture ministeriali, non risultando evidente alcun particolare rischio di indebita influenza da parte dell'Esecutivo. Lo stesso può dirsi per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per cui le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere svolte dalle ordinarie strutture e la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla citata Commissione per l'accesso, è evidente che la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in sede locale. Infine, quanto alla citata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'esigenza non è quella di garantire autonomia rispetto all'esecutivo.

Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere alcune strutture per le quali trova fondamento la scelta del modello dell'autorità indipendente, ma che nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Cosi è per l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi definiscono «cattura dei controllante da parte degli interessi controllati»: pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'ISVAP di tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto, accuse del formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore e la questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in sede parlamentare.

Quanto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si rileva che il problema nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza, poiché gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata dell'autorità, come la diversificazione delle fonti, o l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto così disegnato l'intervento veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza nel mercato interno.

Ed allora, sia per l'ISVAP che per l'Autorità, si mostrano utili la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tale modo alla tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e suscettibili di concreta risposta.

Capo IV.

Si prevede conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento pubblico dei movimenti o partiti politici, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto e ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori, come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il finanziamento all'adozione di una legge generale di disciplina dei movimenti o partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Legge ormai urgente per riportare nel sistema politico le condizioni minime indispensabili di trasparenza e di partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.

 



 


proposta di legge

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Capo I

NORME SU RETRIBUZIONI, EMOLUMENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

 

Art. 1.

(Limite a retribuzioni ed emolumenti
a carico del pubblico erario).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del comma 1 può ricevere attuazione se non è stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'amministratore che ha disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

 

Art. 2.

(Riduzione dei componenti degli organi
di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

 

Art. 3.

(Nullità di contratti di assicurazione).

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la rispettiva carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici nonché la responsabilità contabile.

 

Art. 4.

(Ripristino della responsabilità
per colpa lieve).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la parola: «grave» è soppressa.

 

Art. 5.

(Cessazione della partecipazione
statale a Sviluppo Italia Spa).

1. Cessa al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi di Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.

3. Le risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono destinate ai medesimi fini di sviluppo delle società di cui ai citati commi 1 e 2 attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

 

Capo II

NORME SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI, PER LE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E PER LE SOCIETÀ MISTE

 

Art. 6.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della spesa relativa».

2. Il comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

4. L'articolo 87 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

 

Art. 7.

(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da parte di regioni ed enti locali).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma1.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Art. 8.

(Norme sulle funzioni fondamentali
degli enti locali).

1. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.

2. Non è consentita a comuni e a province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.

3. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

 4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e da province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora le regioni e gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

 

Art. 9.

(Norme di principio sul coordinamento
della finanza pubblica).

1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri.

2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.

3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

 

Art. 10.

(Soppressione della nomina regionale
di consiglieri della Corte dei conti).

1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

2. I componenti già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della citata legge n. 131 del 2003 cessano dalla carica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai medesimi componenti di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo III

SOPPRESSIONE DI ENTI ED ORGANI

 

Art. 11.

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppressa.

 

 

Art. 12.

(Soppressione della COVIP).

1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è soppressa.

 

Art. 13.

(Soppressione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas).

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.

2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14.

(Soppressione del CNIPA).

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.

 

Art. 15.

(Soppressione della Commissioneper l'accesso agli atti amministrativi).

1. La Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.

 

Art. 16.

(Soppressione dell'ISVAP).

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurati private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è soppresso.

2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 17.

(Trasferimento di funzioni).

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 16 con riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dagli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale dipendente in servizio presso gli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.

3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

 

Art. 18.

(Soppressione dell'IPI).

1. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.

2. Le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'IPI disposta ai sensi del comma 1 sono destinate alle medesime finalità di promozione industriale, da perseguire attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

 

Capo IV

NORME SUL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI

 

Art. 19.

(Finanziamento pubblico dei movimenti
e dei partiti politici).

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati», sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Requisiti per partecipare al riparto delle somme). - 1. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che hanno conseguito, rispettivamente, almeno un candidato eletto nella regione nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, tenuto conto della suddivisione del relativo fondo tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione; almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

 

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti politici). - 1. Nelle more dell'approvazione di una legge di disciplina dei partiti politici in attuazione del principio del metodo democratico previsto dall'articolo 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a decorrere dal 1o gennaio 2008».

 

 

 


N. 2104

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati CARUSO, ACERBO

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Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale contesto storico richiede una non superficiale riflessione sull'esistenza di una forte discrepanza dei livelli di reddito da lavoro dipendente. Il problema è complesso e merita una riflessione articolata a cominciare dagli «stipendi» degli appartenenti alla classe politica. Come il proponente afferma, sostiene e rivendica già da molti anni, appare opportuna una ridefinizione delle somme erogate a vario titolo agli eletti nelle Assemblee legislative, sia a livello nazionale che locale. La presente proposta di legge mira quindi alla riduzione dell'indennità parlamentare al fine di superare quella «distanza tra elettori ed eletti». Essa risponde ad un'esigenza equitativa e perequativa per quello che riguarda il rapporto tra l'indennità parlamentare e i salari, gli stipendi e le pensioni. Del resto, nel momento in cui da più parti si tenta di riaprire il «capitolo» della riforma delle pensioni, l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un atto minimo di coerenza da parte di coloro i quali propongono di aumentare l'età pensionabile, ma a livello personale hanno accesso alla pensione non dopo trentacinque anni di lavoro, ma dopo appena 30 mesi e un giorno di attività parlamentare. Appare infatti giusta un'equa remunerazione del lavoro parlamentare, molto gravoso e pregno di responsabilità, ma, nondimeno, appare sbagliato e iniquo il conferimento ai parlamentari di una somma pecuniaria elevata come quella attuale. La presente proposta di legge non vuole essere meramente simbolica, ma modificare con equilibrio il quadro legislativo vigente, senza eccedere per difetto. A questo proposito si prevede di confermare il collegamento stipendiale che la legislazione vigente stabilisce con i magistrati di Cassazione riducendo della metà l'indennità spettante ai parlamentari (deputati, senatori e parlamentari europei). Così facendo permane comunque un congruo riconoscimento del loro impegno lavorativo, poiché la somma conferita a titolo di diaria - che è direttamente collegata alla presenza e alla produttività - e quella per le altre spese accessorie restano immutate.

Si propone, pertanto, di modificare nel senso indicato l'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, abrogando al contempo l'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che - prevedendo una riduzione dell'indennità parlamentare pari al 10 per cento - risulta superato dalla nuova disciplina qui proposta.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole: «non superino il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superino il ventiquattresimo».

2. Il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

 

 

 


N. 2179

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati DONADI, COSTANTINI, BORGHESI, MURA, EVANGELISTI, PALOMBA, PORFIDIA, RAZZI

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Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

 

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Presentata il 26 gennaio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si propone di bloccare l'adeguamento delle indennità parlamentari al trattamento annuo lordo dei magistrati di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fino al 31 dicembre 2010.

La presente proposta di legge, quindi, nasce dalla fondamentale esigenza che in questa fase tutto il Paese contribuisca al risanamento dei conti pubblici. Non possiamo infatti chiedere sforzi sempre più intensi ai nostri cittadini senza poi dare l'esempio in prima persona.

Un serio e corretto risanamento dei conti pubblici passa innanzitutto dalla riduzione della spesa pubblica e, per essere d'esempio a tutta la comunità nazionale, il primo elemento da riconsiderare è senz'altro quello del contenimento e della razionalizzazione dei costi della politica.

Infatti, tutti dobbiamo partecipare alla riduzione del debito pubblico, che rappresenta un obiettivo imprescindibile se si vuole consentire un futuro ai nostri giovani. Per troppi anni abbiamo fatto debito bruciando consumo futuro.

Tra l'altro, appare di fondamenta1e importanza considerare che l'effetto prodotto dalla presente proposta di legge in termini di contenimento dei costi della politica è di gran lunga superiore a quello riconducibile ai soli componenti del Parlamento, tenuto conto che numerose indennità, soprattutto nei consigli regionali, risultano adeguate in percentuale a quella dei parlamentari.

Quindi, bloccando l'aumento delle indennità dei parlamentari per quattro anni, rimarranno «ferme» anche una serie di altre retribuzioni legate alla rappresentanza territoriale con un rilevante beneficio per le casse dello Stato e di tutti gli altri soggetti pubblici coinvolti.

Questa è solo una tessera di un mosaico più ampio che deve vederci tutti impegnati nell'eliminare gli sprechi e nel ridurre ogni spesa che può essere evitata. Tale mosaico deve rappresentare uno sforzo di tutta la comunità nazionale volto alla riduzione più veloce e più intensa possibile del macigno che il Paese si porta dietro da troppo tempo: un debito pubblico soffocante che tarpa le ali allo sviluppo economico dell'Italia (basti solo pensare alle spese derivanti dagli interessi che lo Stato deve ogni anno pagare ai suoi creditori) e che costituisce un serio pregiudizio per il futuro dei nostri giovani.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2010.

2. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


N. 2250

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati D'ELIA, TURCO, CAPEZZONE, PORETTI, BELTRANDI, MELLANO, BUEMI, BANDOLI, BELLILLO, JANNONE, LEONI, MANCUSO, MARONE, MISIANI, MURA, POLETTI, TUCCI

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Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni

 

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Presentata il 13 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge in parte raccoglie i dati-denuncia divulgati in più occasioni dai quotidiani nazionali e contenuti nel saggio «Il costo della democrazia» di Cesare Salvi e Massimo Villone (Mondadori, 2005).

Già il 21 dicembre 2006, la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno sulla legge finanziaria 2007 (divenuta la legge n. 296 del 2006), a firma Sergio D'Elia (Rosa nel pugno) e Luciano Pettinari (Ulivo), con il parere favorevole del Governo su gran parte di esso, volto a porre rimedio ad alcune previsioni contenute nella stessa legge finanziaria che incidono particolarmente sui costi della politica, che sarebbe più corretto definire «costi dell'anti-democrazia».

Si tratta di una proposta di legge che tocca solo alcune isole dei costi della politica nel mare magnum di sprechi, privilegi e spese ingiustificabili che rimandano direttamente all'interesse dei partiti di acquisire nuove clientele e consolidare la rete di consenso elettorale.

Ma l'universo dei tagli possibili e opportuni su aree di inaccettabile spreco e di finanziamento pubblico indiretto dei partiti è assai più vasto. Perché se il finanziamento pubblico ai partiti, tramite l'espediente dei rimborsi elettorali, costa all'erario poco più di 200 milioni di euro all'anno, l'ammontare totale dei costi indiretti della politica può essere stimato dai 3 ai 4 miliardi di euro, un quarto degli stanziamenti previsti da una legge finanziaria ordinaria. Con questi soldi pubblici si pagano gettoni, stipendi ed emolumenti a un esercito di amministratori locali, manager pubblici, consiglieri e consulenti di istituti, scuole, centri, autorità, commissioni, enti, agenzie, comunità e società miste, non certo - salvo eccezioni - per la loro capacità professionale, le prove offerte sul campo, i risultati conseguiti o l'esigenza effettiva per la vita pubblica delle loro prestazioni, ma solo grazie a sponsorizzazioni politiche e per consolidare ed estendere la rete di potere clientelare dei partiti.

I costi della politica, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del sistema Italia, della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni.

L'obiettivo di liberalizzare e modernizzare il Paese non può essere perseguito (soltanto) attraverso i tagli e gli equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza e competitività di sistema.

Attraverso la riduzione dei costi della politica è possibile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università e la ricerca, il finanziamento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è divenuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese poiché l'Italia è primatista di condanne in Europa da parte della Corte di Strasburgo.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede l'introduzione di un tetto generale, riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, per tutti gli incarichi pubblici, ivi compresi gli amministratori di società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e gli eletti (la citata legge finanziaria n. 296 del 2006 lo ha già introdotto per altri incarichi pubblici quali dirigenti, consulenti ma con delle eccezioni, membri di commissione o di collegi) ai quali sono invece oggi riconosciuti emolumenti e benefit paragonabili - quando non superiori - ai corrispondenti livelli del settore privato.

Tale scelta non ha carattere punitivo nei confronti del management pubblico. Si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, poiché non esiste in realtà competizione tra dirigenza pubblica e privata. Nessuna azienda privata - a meno che non fosse soggetta a insostenibili pressioni politiche - offrirebbe posizioni di rilievo a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli eccezioni.

Il management pubblico vive in un recinto protetto e opera su un percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni partitiche. E il manager pubblico che lascia l'incarico normalmente passa ad un'altra posizione di management pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul campo.

Si propone, infine, che tali emolumenti siano preventivamente resi pubblici.

Con l'articolo 2 si impedisce che gravino a carico delle amministrazioni pubbliche gli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per i danni eventualmente arrecati all'ente dagli amministratori, i quali saranno liberi di assicurarsi rispetto al proprio operato, ma a loro spese.

L'articolo 3 ripristina la responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti.

Tale forma di responsabilità diretta degli amministratori pubblici è stata soppressa, tra mille polemiche, con la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che, unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche amministrazioni, ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione politico-amministrativa dei necessari criteri di rigore e di correttezza.

L'articolo 4 definisce i criteri per la cessazione della partecipazione statale nella Sviluppo Italia Spa e nelle società da questa controllate o partecipate, superando così quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ne delinea invece un riassetto a partire dal cambio di denominazione (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).

Sviluppo Italia Spa è forse uno dei casi più eclatanti di spreco di denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente, come pure è indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo. Nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche, nessuno degli obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato. La fine della partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente simbolico e segnala, al tempo stesso, la necessità di cambiare rotta per sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate del nostro Paese.

All'articolo 5, con le modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si abrogano le norme oggi previste sul gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni per i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane, la possibilità attraverso gli statuti e i regolamenti degli enti di prevedere conversioni dei gettoni di presenza in indennità di funzione, con relativi adeguamenti in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché la facoltà di incrementare o diminuire le indennità di funzione e i gettoni di presenza sulla base di delibere della giunta o del consiglio.

Con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 276 del 2000, cessa l'equiparazione di trattamento dei rappresentanti degli enti locali nelle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali, a coloro che ricoprono funzioni elettive, e con l'abrogazione dell'articolo 87 tali equiparazioni cessano per i membri dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili.

Il sistema delle autonomie locali costituisce la fonte principale di spesa pubblica ma anche il luogo dove gli sprechi, i privilegi e i costi della politica assumono livelli giganteschi: si tratta di costi indiretti e impropri, ma che sono espressione diretta e propria del potere dei partiti sulle istituzioni e sulle economie locali.

La protesta contro la legge finanziaria n. 296 del 2006 da parte degli amministratori regionali e locali è stata particolarmente accesa. È comprensibile che chi amministra non gradisca di trovarsi nella necessità di aumentare la pressione tributaria locale. Ma la protesta sarebbe stata ben più credibile se fosse emerso un significativo ed efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione politico-amministrativa.

Sono quindi stabiliti i criteri con cui si dà la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi che regolamentino le indennità e i gettoni di presenza per i soggetti chiamati a partecipare alle assemblee elettive.

Con l'articolo 6 si propone la riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

L'articolo 7 è volto a limitare la costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privata da parte di regioni ed enti locali per le sole attività strettamente strumentali alla vita dell'ente o comunque necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Negli ultimi anni le società miste hanno registrato una straordinaria fortuna, soprattutto nell'ambito del governo regionale e locale. Dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di funzioni pubbliche, si è passati a una forma sofisticata di gestione clientelare e partitocratica del consenso. Dalla cura dell'interesse pubblico attraverso l'organizzazione e gli uffici dell'ente locale, eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso normali meccanismi di gara, si è passati all'istituzione, invece, di società miste ad hoc.

Questo implica, da un lato, una utilizzazione meno efficiente delle risorse, una parte delle quali sono dirottate sui costi della struttura da istituire; dall'altro, la gestione clientelare del potere politico-amministrativo, perché gli organi di governo delle società miste - e i posti di lavoro - sono decisi in base a logiche di «parrocchia» partitica. All'occorrenza, si inventa una nuova società per accontentare tutti i «cespugli» di una coalizione. E, dunque, con le risorse pubbliche si apre la via alla creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di tale potere.

Con l'articolo 8 si propone l'abrogazione della norma con cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati dal consiglio regionale, componenti che acquisiscono lo status equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della regione. L'abrogazione di tale norma consente, oltre a risparmi di spesa, il superamento dell'ambigua commistione di controllori e di controllati.

Infine, con gli articoli dal 9 al 19, si propone la soppressione di diversi enti e autorità, il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo.

Si tratta per lo più di strutture teoricamente riconducibili al modello dell'autorità indipendente rispetto al potere esecutivo, ma che nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze di sottrazione alla diretta influenza del decisore politico, della libera concorrenza tra fornitori di beni e servizi e, quindi, di tutela degli interessi del cittadino utente.

Per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza da parte dell'esecutivo.

Quanto al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la Corte dei conti, oltre a segnalare il mancato rispetto degli adempimenti formali, in sede di valutazione dell'efficienza e della funzionalità dell'ente, ha prospettato fin dagli anni novanta, ribadendolo finanche nella relazione del 15 dicembre 2006, l'opportunità della sua soppressione in quanto non idoneo alla realizzazione dei fini istituzionali, precisando altresì che tali fini sono perseguibili con minori costi dalle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le somme destinate a questo ente, pur di modesta entità in termini di valore assoluto, rappresentano un esempio eclatante di spreco e di mala gestione del denaro pubblico: infatti, dal punto di vista degli adempimenti formali, non risulta mai costituita la giunta esecutiva e i bilanci sono approvati dal Comitato nazionale con uno o due anni di ritardo e, quanto a quello del 2005, non risulta neanche essere stato approvato. Tali bilanci non sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, peraltro, ha propri rappresentanti nel Comitato nazionale e nel collegio dei sindaci. Le risultanze contabili sono di difficile lettura e analisi, a causa di anomale imputazioni ed errori. L'onere del personale dipendente non emerge, essendo a carico del Ministero. L'inattività dell'ente si evince anche dalla scarsa attività degli organi collegiali esistenti. Ad esempio, il Comitato nazionale, supremo organo di governo dell'ente, nel 2004 non si è mai riunito, mentre si è riunito una sola volta negli anni 2002, 2003 e 2005.

Quanto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in sede locale.

Anche per quanto concerne l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle esigenze di controllo in senso proprio possono rispondere le ordinarie strutture (Ministeri competenti, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali eccetera). La trasparenza dei contratti pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'amministrazione può costituire un'ulteriore forma di controllo, mentre la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura, ordinaria e contabile.

Per quanto riguarda, invece, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la scelta del modello dell'autorità indipendente, teoricamente fondata, non ha trovato riscontro nella comune esperienza. L'ISVAP è risultato incapace di tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico, a fronte del formarsi, come è noto, di veri e propri cartelli da parte delle società del settore. Un caso tipico di cattura del controllante da parte degli interessi controllati.

Anche se l'ISVAP è finanziato attraverso contributi a carico dei soggetti controllati, il relativo costo grava alla fine, comunque, sui cittadini-utenti, attraverso la determinazione delle tariffe. Quindi, si dimostrano utili la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tal modo alla tutela più efficace degli interessi del cittadino-utente.

Il sistema clientelare e partitocratico è perpetuato e riaggiornato attraverso una versione tutta italiana dello spoils system.

Con la citata legge finanziaria n. 296 del 2006 sono state introdotte, ad esempio, norme che fittiziamente cancellano strutture per istituirne parallelamente altre. Per un Istituto nazionale della montagna (IMONT) che viene soppresso, c'è un Ente italiano montagna (EIM) che viene istituito (articolo 1, comma 1279). Per un'Alta Commissione di studi che se ne va, arriva contestualmente una Commissione tecnica per la finanza pubblica (articolo 1, comma 474). Prebende, consulenze e poltrone sono tagliate da una parte, ma gli impegni, le funzioni, il patrimonio e le dotazioni sono trasferiti da un'altra parte, con nuove poltrone da riempire e clientele politiche da soddisfare. Si tratta spesso di enti inutili che vanno solo soppressi.

In altri casi, non accade nemmeno che il vecchio scompaia a fronte del «nuovo» che si crea, ma accanto al nuovo rimane anche il vecchio. È il caso dell'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, avvenuta con la citata legge finanziaria n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 580), alla quale sono sopravvissuti le precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi Ministeri (Istituto diplomatico, Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e Scuola superiore dell'economia e delle finanze). Evidentemente, i Ministri di riferimento sono stati catturati dagli interessi dicasteriali sottostanti.


 


 


proposta di legge

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Capo I

DISPOSIZIONI SU RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI A CARICO DEL PUBBLICO ERARIO, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E PARTECIPAZIONE STATALE ALLA SVILUPPO ITALIA SPA

 

Art. 1.

(Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario).

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, consulenti, membri di consigli di amministrazione, i cui emolumenti sono posti a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

2. Il rimborso, posto a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, delle spese di viaggio in aereo sostenute dai soggetti di cui al comma 1 spetta nel limite delle spese previste per la classe economica.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 467 è abrogato.

4. Nessun atto comportante spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

 5. In caso di violazione del comma 1, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti in solido al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. La violazione del comma 4 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro a carico dell'amministratore che ha disposto l'erogazione del pagamento.

6. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a compensi e rimborsi spese. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

Art. 2.

(Nullità dei contratti di assicurazione).

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei loro compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

 

Art. 3.

(Ripristino della responsabilità per colpa lieve).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la parola: «grave» è soppressa.

 

Art. 4.

(Cessazione della partecipazione statale alla Sviluppo Italia Spa).

1. Il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008.

3. Entro il 1o gennaio 2008, su proposta dei Ministri competenti per materia, sono definite, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di liquidazione della Sviluppo Italia Spa e la destinazione delle risorse rese disponibili dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI E IN MATERIA DI SOCIETÀ MISTE

 

Art. 5.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti).

1. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;

b) dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa».

 

2. Il comma 1 dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

3. L'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

4. I commi 1 e 3 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della materia oggetto dei medesimi commi 1 e 3, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali o alle commissioni consiliari o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili tra enti locali comunque configurati, è corrisposto un gettone di presenza;

b) il gettone di presenza è determinato in misura differenziata per classi di enti locali, individuate in rapporto alla popolazione;

c) il gettone di presenza è corrisposto per ciascun giorno di seduta e solo per le sedute che sono validamente tenute;

d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone di presenza è corrisposto solo ai componenti che hanno partecipato ad almeno un terzo delle votazioni medesime;

e) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per una stessa giornata;

f) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per la partecipazione nella medesima giornata a più assemblee elettive od organi rappresentativi;

g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro è riconosciuta solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta;

h) ai componenti della giunta comunale è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; una indennità mensile, differenziata per classi di comuni, individuate in rapporto alla popolazione, è corrisposta per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

i) ai componenti delle giunte provinciali è corrisposta una indennità mensile differenziata per classi di province, individuate in rapporto alla popolazione;

l) i gettoni di presenza di cui alla lettera a) e le indennità mensili di cui alle lettere h) e i) sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla loro soppressione, qualora gli enti locali non conseguano il pareggio di bilancio o si trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica.

 

Art. 6.

(Riduzione dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti).

1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale, particolari forme di organizzazione e di attività del consiglio comunale al fine di assicurare una più articolata rappresentanza del territorio e di favorire la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni amministrative».

2. I comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data cessano dalla carica i rappresentanti eletti nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

 

Art. 7.

(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privata da parte di regioni ed enti locali).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 2, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a partecipazioni in società. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

Art. 8.

(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il comma 9 è abrogato.

2. I consiglieri già nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai consiglieri stessi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

 

Capo III

SOPPRESSIONE DI ENTI E DI AUTORITÀ

Art. 9.

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Dopo l'articolo 251 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 251-bis. - (Pubblicazione sui siti web dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla data di stipula, l'elenco di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ciascun contratto devono essere indicati l'appaltatore, l'oggetto, la durata e il corrispettivo».

 

Art. 10.

(Soppressione della COVIP).

1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

Art. 11.

(Soppressione del CNIPA).

1. È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

 

Art. 12.

(Soppressione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. È soppressa la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

 

Art. 13.

(Soppressione dell'ISVAP).

1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

2. Le funzioni dell'ISVAP sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14.

(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti e di Autorità).

1. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti nella rispettiva materia, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato all'amministrazione competente individuata dal regolamento di cui al comma 1 con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicate dalla medesima amministrazione.

3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri dei centri, delle commissioni e delle Autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai medesimi commissari e membri di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

 

 

Art. 15.

(Soppressione dell'IPI).

1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono trasferite, per i medesimi fini di promozione industriale attribuiti all'IPI, al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.

 

Art. 16.

(Soppressione dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno).

1. È soppresso l'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. È soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

3. È soppressa la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.

 

Art. 17.

(Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica).

1. È soppressa la Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 18.

(Soppressione dell'EIM).

1. È soppresso l'Ente italiano montagna (EIM), di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 19.

(Soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

1. È soppresso il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.

2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 


Normativa di riferimento

 


 

 

Costituzione
(art. 49)

 

Art. 49.

 

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (42).

 

 

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(42)  Vedi artt. 18; 98, comma terzo e XII disp. trans. fin., comma primo.

 


 

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182.
Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.

(2)  Vedi, anche, il comma 566 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 1.

  È costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.

 

Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.

 

Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretario a scopo informativo e di studio.

 

 

Art. 2. 

Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.

 

Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

 

I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni (3).

 

 

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3. 

Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:

 

due il Ministero degli affari esteri;

 

uno il Ministero dell'interno;

 

uno il Ministero del tesoro;

 

quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;

 

uno il Ministero dell'industria e commercio;

 

uno il Ministero del commercio con l'estero;

 

uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

 

tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

 

uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

 

uno l'Istituto per il commercio con l'estero;

 

uno l'Istituto centrale di statistica;

 

uno l'Istituto di economia agraria;

 

uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;

 

uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

 

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.

 

Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 4. 

Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:

 

uno il Ministero degli affari esteri;

 

uno il Ministero del tesoro;

 

due il Ministero dell'agricoltura e foreste;

 

uno il Ministero del commercio con l'estero;

 

uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

 

uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

 

I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.

 

È presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. È vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.

 

Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente (5).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Comma aggiunto dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 5. 

Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.

 

Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale.

 

Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.

 

 

Art. 6. 

Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

 

Nell'àmbito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente (6).

 

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero (7).

 

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze (8).

 

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente (9).

 

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili (10).

 

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati (11).

 

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge (12).

 

Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato (13).

 

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato (14).

 

 

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(6)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, l'articolo unico, L. 6 agosto 1954, n. 718 (pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1954, n. 195) aveva sostituito, con i commi terzo e quarto, l'originario terzo comma.

(8)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, l'articolo unico, L. 6 agosto 1954, n. 718 (pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1954, n. 195) aveva sostituito, con i commi terzo e quarto, l'originario terzo comma.

(9)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14)  Comma così sostituito dall'art. 14-novies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7.

 Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato (15).

 

Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1946.

 

 

 

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(15)  Il contributo è stato fissato in L. 45.000.000, iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla L. 11 luglio 1952, n. 965 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 1952, n. 175). Successivamente, la L. 18 ottobre 1966, n. 883 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1966, n. 273) ha elevato detto contributo a 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966. A sua volta l'art. 1, L. 28 marzo 1968, n. 357 (Gazz. Uff. 11 aprile 1968, n. 94) ha così disposto:

« Art. 1. È autorizzata la spesa di 110 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato nazionale italiano della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura». A decorrere dall'anno finanziario 1972, la L. 30 luglio 1973, n. 481 (Gazz. Uff. 17 agosto 1973, n. 212) ha elevato il contributo annuo a lire 150 milioni.

 

 


 

Legge 27 ottobre 1949, n. 851

 

 

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 278 del 03-12-1949

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Il contributo ordinario, a favore del comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e la organizzazione delle nazioni unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in l. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto ministero. l'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta di l. 26.000.000.

 

Art. 2

A decorrere dal 1/a luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di l. 22.000.000. esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.

 

Art. 3

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

data a Roma, addì 27 ottobre 1949

 

Einaudi

De gasperi – sforza - bertone – segni - pella

Visto, il Guardasigilli: Grassi

 


 

L. 31 ottobre 1965, n. 1261.
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.
(art. 1)

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.

 

 

Art. 1.

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

 

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate (3).

 

 

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(3)  Vedi, anche, il comma 52 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

(omissis)

 


 

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
(artt. 87-92)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2)  Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero degli affari esteri: Circ. 25 marzo 1996, n. 3; Circ. 24 ottobre 1996, n. 8; Circ. 21 gennaio 1997, n. 1; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; Circ. 9 novembre 1998, n. 11; Circ. 27 gennaio 1999, n. 2; Circ. 3 novembre 1999, n. 15; Circ. 19 novembre 1999, n. 16;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1996, n. 345.

 

 

TITOLO IV

 

Istituto diplomatico

(omissis)

Art. 87.

Istituzione e fini.

È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico.

 

[L'istituto promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e attende alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale della carriera stessa] (82).

 

[All'istituto può essere altresì affidato il compito di curare la formazione professionale del personale di altre carriere, ruoli e qualifiche speciali del Ministero nonché la preparazione, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero stesso] (83).

 

 

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(82)  Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

(83)  Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267.

(omissis)

 

Art. 88.

Direzione.

Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiedo all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo.

 

Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

 

Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

 

 

Art. 89.

Attività.

Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività. Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.

 

Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all'art. 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.

 

Su proposta del comitato direttivo il Ministro:

 

approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore;

 

conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;

 

approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma;

 

concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;

 

ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.

 

 

Art. 90.

Personale direttivo e docente.

Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.

 

Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 89 ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.

 

Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza (84).

 

 

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(84)  L'art. 32, L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca di assegno perequativo, non competono le indennità e i compensi per incarichi di insegnamento previsti dal presente art. 90.

 

 

Art. 91.

Spese di funzionamento.

Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto del materiale didattico e dei testi di studio nonché per la pubblicazione di dispense, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sottorubrica istituto diplomatico.

 

Sono comprese tra le spese di cui al comma precedente quelle relative al vitto ed all'alloggio dei funzionari partecipanti ai corsi di formazione di cui all'art. 102, nonché dei funzionari accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi, quando tali corsi prevedano periodi di applicazione in altre località di Italia o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo.

 

 

Art. 92.

Norme di attuazione.

Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Istituto, nonché l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni.

 

Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere dell'Amministrazione.

 

Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto.

 

Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.

(omissis)

 


 

L. 30 luglio 1973, n. 481.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO.

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1973, n. 212.

(2)  Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 7, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182.

 

 

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.

 

 

Art. 2.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


 

D.M. 10 settembre 1980.
Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.


 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1981, n. 62.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 

 

Visto l'art. 150 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare i commi primo e terzo;

 

Visto l'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, ed in particolare i commi primo, quarto e quinto;

 

Considerata la peculiarità delle funzioni e delle attività svolte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

 

Ritenuta l'opportunità di assicurare l'unicità di indirizzo nel settore concernente la preparazione, la formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale;

 

Considerato che il Ministero dell'interno dispone di locali in Cesenatico, che possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di formazione a carattere residenziale;

 

Considerato che nei periodi dell'anno in cui vengono svolte tali attività, le predette strutture possono essere utilizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione seminariale destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore;

 

Considerato altresì, che alla Scuola superiore della pubblica amministrazione è riservato, ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, il compito di sovraintendere agli istituti ed alle scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato;

 

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

Nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno è istituita la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

 

La Scuola ha sede in Cesenatico.

 

 

Art. 2.

La Scuola ha i seguenti scopi:

 

a) realizzare corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento per il personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

 

 

b) promuovere l'aggiornamento didattico e culturale per il personale di altre amministrazioni statali e di enti pubblici, per i settori aventi attinenza con le attribuzioni dell'amministrazione dell'interno;

 

 

c) organizzare incontri e convegni di studio sui problemi concernenti le funzioni dell'amministrazione dell'interno, tra il personale dei ruoli dell'amministrazione stessa, tra il personale delle amministrazioni pubbliche anche di altri Paesi e della Comunità economica europea in particolare, per i profili di interesse comune.

 

Per il conseguimento delle sue finalità la Scuola può tenere o organizzare corsi, anche residenziali, e svolgere ogni opportuna attività. Essa può avvalersi anche della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti.

 

 

Art. 3.

Un direttore, scelto tra i dirigenti generali prefetti, presiede all'attività della Scuola, con l'assistenza di un comitato direttivo.

 

Il comitato direttivo è composto dal direttore della Scuola di cui al primo comma, che lo presiede, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno o da un suo delegato, da tre funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore a primo dirigente, da due esponenti della politica, della cultura o dell'economia notoriamente esperti nei problemi della pubblica amministrazione, e da due membri designati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore a direttore di sezione.

 

Il Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, provvede con decreto alla nomina del direttore, dei membri del comitato e del segretario. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.

 

 

Art. 4.

Il direttore della Scuola:

 

è preposto alla direzione degli uffici e dei servizi della Scuola;

 

sovraintende alle attività della Scuola;

 

predispone il programma annuale;

 

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo.

 

 

Art. 5.

Il comitato direttivo:

 

delibera il programma annuale di attività della Scuola sottopostogli dal direttore, previo parere obbligatorio degli organi competenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

 

delibera su ogni iniziativa da promuovere o realizzare nell'ambito delle attività formative della Scuola;

 

predispone la relazione annuale sull'attività svolta dalla Scuola;

 

formula proposte al Ministro dell'interno per il conferimento degli incarichi di insegnamento;

 

esprime parere su qualsiasi problema che il direttore ritenga opportuno sottoporgli.

 

 

Art. 6.

Per i periodi dell'anno in cui verranno svolti presso la Scuola corsi destinati al personale dell'amministrazione dell'interno, la relativa struttura potrà essere utilizzata anche dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per attività di formazione, seminariali, destinate al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali nell'ambito delle competenze istituzionali di cui al citato D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, o per altre iniziative comunque rientranti nei compiti della stessa Scuola superiore.

 

 

Art. 7.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle attività della Scuola.

 

Il Ministro dell'interno:

 

approva il programma annuale dell'attività della Scuola di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto;

 

conferisce, su proposta del comitato direttivo, gli incarichi di insegnamento per la durata di ciascun corso o ciclo di attività.

 

 

Art. 8. 

Al funzionamento della Scuola sarà provveduto con gli stanziamenti contenuti negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'interno e gestiti dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

Per le iniziative previste alla lettera b), art. 2, si provvederà con gli appositi fondi del bilancio della scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 9.

Il presente decreto, da registrare alla Corte dei conti entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


 

L. 12 agosto 1982, n. 576.
Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1982, n. 229.

 

 

Art. 1.

Programmazione della politica assicurativa nazionale.

[Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

 

a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della Comunità economica europea;

 

 

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

 

 

c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (2).

 

 

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(2)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 2.

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo] (3) (4).

 

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(3)  Così modificato dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

(4)  L'art. 2 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 sono state abrogate dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

 

 

Art. 3.

Istituzione dell'ISVAP.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

 

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

 

 

Art. 4.

Funzioni dell'ISVAP.

1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.

 

2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

 

3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.

 

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti (5).

 

 

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(5)  Articolo prima modificato dall'art. 29, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385 e dagli artt. 4 e 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 351 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Vedi, anche, l'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

 

Art. 5.

Poteri dell'ISVAP.

[Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP, in particolare, può:

 

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

 

 

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio (6);

 

 

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

 

 

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (7), e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

 

 

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 , e successive modificazioni;

 

 

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4;

 

 

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto] (8).

 

[I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio (9) (10)] (11).

 

[Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni (12)] (13).

 

Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo (14).

 

All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti (15).

 

 

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(6)  Lettera così modificata dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

(7)  Riportata alla voce Circolazione stradale.

(8)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

(9)  Gli attuali commi 2 e 3, così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20. Al comma 2, inoltre, l'ultima frase è stata aggiunta dall'art. 34, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

(10)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 21, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(11)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

(12)  Gli attuali commi 2 e 3, così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20. Al comma 2, inoltre, l'ultima frase è stata aggiunta dall'art. 34, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

(13)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 5-bis.

Collaborazione tra autorità.

[1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

 

2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

 

3. L'ISVAP può scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonché con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza] (16).

 

 

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(16)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 6.

Obblighi di comunicazione all'ISVAP.

[I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

 

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro (17).

 

L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma primo è punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile (18).

 

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti (19).

 

In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.

 

Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonché ogni altro dato o documento richiesto (20).

 

La società che esercita attività di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonché l'attuario incaricato dalla società di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto (21).

 

Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi (22).

 

L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

 

a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attività dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;

 

 

b) per la società di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della società di revisione;

 

c) per l'attuario incaricato dalla società di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravità dell'inosservanza può essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (23)] (24).

 

 

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(17)  Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(18)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(19)  Vedi, anche, l'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(20)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(21)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.

(24)  Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 6-bis.

Commissario per il compimento di singoli atti.

[1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

 

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti] (25).

 

 

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(25)  Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 9 gennaio 1991, n. 20 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 7.

Amministrazione straordinaria.

[1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma (26).

 

1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri (27).

 

1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi (28).

 

1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare (29).

 

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

 

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

 

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

 

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

 

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

 

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

 

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

 

10. Il commissario:

 

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

 

 

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

 

 

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

 

 

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

 

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

 

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

 

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

 

13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (30).

 

13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato (31).

 

14. Al termine della gestione straordinaria:

 

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

 

 

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

 

 

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

 

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

 

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti (32)] (33).

 

 

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(26)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (Gazz. Uff. 29 aprile 2003, n. 98). L'art. 24 dello stesso decreto, abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, così disponeva:

«Art. 24. Entrata in vigore. - [1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti]».

(28)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (Gazz. Uff. 29 aprile 2003, n. 98). L'art. 24 dello stesso decreto, abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, così disponeva:

«Art. 24. Entrata in vigore. - [1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti»].

(29)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (Gazz. Uff. 29 aprile 2003, n. 98). L'art. 24 dello stesso decreto, abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, così disponeva:

«Art. 24. Entrata in vigore. - [1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti»].

(30)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (Gazz. Uff. 29 aprile 2003, n. 98). L'art. 24 dello stesso decreto, abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, così disponeva:

«Art. 24. Entrata in vigore. - [1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti»].

(31)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 (Gazz. Uff. 29 aprile 2003, n. 98). L'art. 24 dello stesso decreto, abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo, così disponeva:

«Art. 24. Entrata in vigore. - [1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti»].

(32)  Così sostituito dall'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

(33)  Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 7-bis.

Finanziamenti ad imprese in crisi.

[1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

 

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

 

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento (34).

 

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

 

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

 

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

 

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3 (35)] (36).

 

 

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(34)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(35)  Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 1992, n. 506 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-

bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data».

(36)  Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 8.

Fusione di società.

[Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni] (37).

 

 

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(37)  Abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385.

 

Art. 9.

Organi dell'ISVAP.

Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio (38).

 

 

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(38)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 10.

Presidente.

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

 

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

 

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

 

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

[Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni] (39).

 

[Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo] (40).

 

 

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(39)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

(40)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20 e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

Art. 11.

Consiglio.

Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

 

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti (41).

 

I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

 

Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

 

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale (42).

 

 

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(41)  Periodo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 13.

(42)  Articolo modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 12.

 Collegio dei revisori.

[Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

 

La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.

 

La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.

 

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

 

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

 

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso] (43).

 

 

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(43)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 13.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto (44).

 

 

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(44)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 14.

Attribuzioni del consiglio.

Il consiglio:

 

a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

 

 

b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

 

 

c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

 

 

d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo (45);

 

 

e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;

 

 

f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;

 

 

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;

 

 

h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;

 

 

i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie (46);

 

 

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

 

 

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

 

 

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

 

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente (47).

 

[Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (48).

 

 

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(45)  Lettera prima sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 e poi così modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 351 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(46)  Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(47)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(48)  Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 15.

Attribuzioni del collegio dei revisori.

[Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ISVAP; vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consultivo e su quello di previsione e le trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; riferisce allo stesso Ministro, almeno semestralmente, sulla propria attività.

 

I componenti del collegio dei revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese] (49).

 

 

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(49)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 16.

Controllo della Corte dei conti.

[La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP è tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato.

 

La Corte dei conti qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, può chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata] (50).

 

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(50)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

Art. 17.

Autonomia organizzativa.

1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge (51).

 

 

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(51)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 18.

Sezione reclami.

[Nell'ambito del servizio ispettivo è istituita una sezione reclami con il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 4, primo comma.

 

La sezione:

 

a) svolge ogni attività utile ad agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti da parte degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza;

 

 

b) segnala al presidente i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;

 

 

c) redige annualmente un rapporto sulla propria attività, che costituisce parte integrante del rapporto di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera h)] (52).

 

 

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(52)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

 

Art. 19.

Ruolo organico.

La tabella organica del personale, che non può eccedere le quattrocento unità, è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c) (53).

 

 

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(53)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. L'ultimo comma dell'art. 21 è stato aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

 

Art. 20.

Trattamento giuridico ed economico del personale.

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.

 

Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale né assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge (54).

 

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP (55).

 

 

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(54)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. Il secondo comma dell'art. 21 era stato precedentemente sostituito dall'art. 40. D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

(55)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. L'ultimo comma dell'art. 21 è stato aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

 

 

Art. 21.

Assunzione del personale.

L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami (56).

 

L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa (57).

 

Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio.

 

L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unità. Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio (58).

 

 

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(56)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. Il secondo comma dell'art. 21 era stato precedentemente sostituito dall'art. 40. D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

(57)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. Il secondo comma dell'art. 21 era stato precedentemente sostituito dall'art. 40. D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.

(58)  Articolo così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. L'ultimo comma dell'art. 21 è stato aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20.

 

 

Art. 22.

Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale.

[L'ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto dell'Istituto da tenersi presso una università degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi.

 

Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall'Istituto per un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

 

I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione.

 

I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente.

 

I docenti sono nominati dal presidente dell'Istituto.

 

Ai partecipanti ai corsi è conferita per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo è determinato con il bando di concorso. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili di pari importo su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso.

 

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento. A coloro che superano l'esame è rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito. Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto del personale dell'Istituto.

 

L'ISVAP organizza altresì corsi periodici per l'aggiornamento professionale del personale direttivo e di concetto dell'Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

 

La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza] (59).

 

 

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(59)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 23.

Entrate.

Le entrate dell'ISVAP sono costituite:

 

dal gettito del contributo di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private;

 

dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;

 

da ogni altra eventuale entrata (60).

 

 

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(60)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 351 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

 

 

Art. 24.

Bilanci.

[L'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696, in quanto applicabile.

 

Le delibere relative ai bilanci sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (61).

 

 

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(61)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 25.

Contributo di vigilanza.

[La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

 

Il contributo è versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP (62).

 

Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo (63) (64)] (65).

 

 

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(62)  Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(63)  Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

(64)  La misura e le modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione sono state determinate, per il 2001, con D.M. 27 giugno 2001 (Gazz. Uff. 6 luglio 2001, n. 155), per il 2002, con D.M. 14 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24 giugno 2002, n. 146), per il 2003, con D.M. 26 giugno 2003 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149), per il 2004, con D.M. 18 giugno 2004 (Gazz. Uff. 29 giugno 2004, n. 150) e, per il 2005, con D.M. 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156). Per gli anni successivi vedi nota all'art. 335, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(65)  Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

 

 

Art. 26.

Prima organizzazione dell'ISVAP.

[In sede di prima applicazione della presente legge:

 

entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;

 

entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale;

 

entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere al Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato di essere trasferito all'ISVAP;

 

entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all'articolo 14, primo comma, lettera a), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo;

 

entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;

 

entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente dell'ISVAP e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianità di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento;

 

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attività assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale] (66).

 

 

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(66)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 27.

Corso di preparazione per l'assunzione degli ispettori.

[In sede di prima applicazione della presente legge, l'ISVAP organizza un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione degli ispettori.

 

Il concorso per l'ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.

 

Per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

 

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.

 

La commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.

 

I partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del ruolo ispettivo] (67).

 

 

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(67)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 28.

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;

 

 

b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale (68)] (69).

 

 

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(68)  Vedi il D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.

(69)  Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.

 

 

Art. 29.

Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private (70).

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato (71).

 

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(70)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 351 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(71)  Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 351 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.


 

L. 4 agosto 1984, n. 461.
Aumento del contributo ordinario in favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1984, n. 225.

 

 

Articolo unico.  - Il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è elevato di lire 400 milioni.

 

Il contributo medesimo sarà oggetto di nuova determinazione a decorrere dall'inquadramento del personale del Comitato nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Aumento contributo Comitato nazionale FAO».

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(art. 17)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

 (omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (28);

 

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (29).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (31).

 

 

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(28)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(29)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

 


 

L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(art. 27)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;

- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;

- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;

- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;

- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;

- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;

- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.

(omissis)

Art. 27.

 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

 

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

 

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

 

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo (98).

 

 

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(98)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 (omissis)


 

D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(artt. 4-9)

 

 

(1) (2) (3)-

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.

(2)  Nel presente decreto il termine «Autorità», indicante l'«Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», deve intendersi sostituito con il termine «Centro», indicante il «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir.P.C.M. 5 settembre 1995.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 9 gennaio 1996, n. AIPA/CR/11; Circ. 4 marzo 1996, n. AIPA/CR/12; Circ. 4 marzo 1997, n. AIPA/CR/13; Circ. 18 marzo 1997, n. AIPA/CR/14; Circ. 22 maggio 1997, n. AIPA/CR/15; Circ. 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; Circ. 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17; Circ. 3 dicembre 1998, n. AIPA/CR/18; Circ. 16 dicembre 1998, n. AIPA/CR/19; Circ. 24 maggio 2000, n. AIPA/CR/23; Circ. 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/25; Circ. 12 giugno 2001, n. AIPA/CR/30; Circ. 5 ottobre 2001, n. AIPA/CR/33; Circ. 9 novembre 2001, n. AIPA/CR/36; Circ. 4 dicembre 2001, n. AIPA/CR/37; Circ. 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38; Circ. 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41;

- C.N.I.P.A.., Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: Circ. 4 luglio 2005, n. CNIPA/CR/47; Circ. 15 luglio 2004, n. CNIPA/CR/43;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 maggio 1996, n. 110; Circ. 7 marzo 1997, n. 55;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 11 febbraio 1999, n. 13/99; Circ. 23 febbraio 2001, n. 24/2001;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 76; Circ. 14 maggio 1996, n. 29764; Circ. 26 luglio 1996, n. 279.

 

 

(omissis)

 

Art. 4.

1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio (6).

 

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti (7).

 

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

 

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale (8).

 

 

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(6)  Comma così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 e poi dal comma 3 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(7)  Con D.P.C.M. 31 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) è stato nominato il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Con D.P.C.M. 1° aprile 2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con D.P.C.M. 13 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271) e con D.P.C.M. 8 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2007, n. 47) sono stati nominati tre componenti dello stesso organismo.

(8)  Vedi, anche, l'art. 17, comma 19, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Art. 5. 

1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto (9).

 

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

 

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(9)  Comma così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 e poi dal comma 5 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per la costituzione del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA vedi il D.P.C.M. 9 settembre 2004, n. 259. Vedi, anche, il comma 225 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 6. 

1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza (10).

 

2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.

 

 

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(10)  Vedi, anche, il comma 6-ter dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 7. 

1. Spetta all'Autorità:

 

a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi (11);

 

 

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

 

 

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

 

 

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

 

 

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

 

 

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

 

 

g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

 

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

 

 

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

 

 

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

 

2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400 , con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.

 

3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .

 

4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

 

 

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(11)  Con Deliberazione 9 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2000, n. 296, S.O.) sono state stabilite le regole tecniche e determinati i criteri operativi di cui alla presente lettera.

 

Art. 8. 

1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

 

2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (12).

 

 

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(12)  Così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

 

 

Art. 9.

1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

 

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

 

a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

 

 

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

 

 

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

 

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

 

4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

 

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(art. 16)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O.

(2)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi e con i limiti indicati nell'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 luglio 1996, n. 152; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 29 gennaio 1997, n. 22; Circ. 24 marzo 1997, n. 73; Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 22 settembre 1997, n. 195; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 9 ottobre 1998, n. 213;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 marzo 1996, n. 40451;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 17 giugno 2002, n. 192/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 197/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 198/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 199/E; Ris. 22 luglio 2002, n. 243/E; Ris. 11 settembre 2002, n. 295/E; Ris. 12 febbraio 2003, n. 33/E; Ris. 18 gennaio 2004, n. 8/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E.

 

(omissis)

Art. 16. 

Vigilanza sui fondi pensione.

[1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

 

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta (106).

 

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (107). Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni (108). Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (109). Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo (110). Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni (111). Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive (112). La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

 

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai princìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione (113). L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento (114). Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali (115).

 

5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione (116)] (117).

 

 

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(106)  Per l'integrazione della commissione di vigilanza vedi, anche, l'art. 9, comma 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. Con D.M. 15 aprile 1998 sono state stabilite le modalità per il finanziamento della commissione di vigilanza.

(107)  Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(108)  Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(109)  Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(110)  Periodo aggiunto dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(111)  Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(112)  Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(113)  Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(114)  Periodo soppresso dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(115)  Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(116)  Comma aggiunto dall'art. 59, comma 42, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così modificato dall'art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(117)  Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi e con i limiti indicati nell'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 


 

L. 14 gennaio 1994, n. 20.
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 aprile 1996, n. 89; Circ. 23 gennaio 1997, n. 13;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98; Circ. 21 gennaio 2000, n. 6/2000;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 20 dicembre 2000, n. 40;

- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 giugno 1998, n. 1070/M/22(1)/GAB;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 1 febbraio 1996, n. 43; Circ. 14 febbraio 1996, n. 73; Circ. 15 febbraio 1996, n. 76; Circ. 22 febbraio 1996, n. 85; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 21 marzo 1996, n. 114; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 13 maggio 1996, n. 186; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 15 maggio 1996, n. 187; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 1 luglio 1996, n. 306; Circ. 15 luglio 1996, n. 348; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 5 novembre 1996, n. 683; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 24 dicembre 1996, n. 766; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 9 giugno 1997, n. 358; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 24 luglio 1997, n. 450; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 28 ottobre 1997, n. 662; Circ. 11 dicembre 1997, n. 790; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 25 maggio 1998, n. 244; Circ. 10 luglio 1998, n. 305; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 2 dicembre 1998, n. 468; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 9 gennaio 1997, n. 7; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 29 aprile 1997, n. 7; Circ. 18 gennaio 1999, n. 1/99;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 marzo 1996, n. 132;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 1 luglio 1997, n. 50.

 

 

Art. 1.

Azione di responsabilità.

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (3) (4).

 

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (5).

 

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione (6).

 

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (7).

 

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione (8) (9).

 

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (10) (11).

 

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996 (12).

 

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio (13).

 

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

 

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (14) (15).

 

 

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(3)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(4)  La Corte costituzionale con sentenza 11-20 novembre 1998, n. 371 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dell'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione.

 

(5)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(6)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(7)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(8)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 453 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

(10)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Il presente comma era stato modificato dal comma 1343 dall'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato dall'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 299.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 272 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(12)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(13)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(14)  L'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-bis e 2-ter. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(15)  La Corte costituzionale con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 212 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

 

 

Art. 2.

Giudizi di conto.

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

 

 

Art. 3.

Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

 

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

 

 

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

 

 

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

 

 

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

 

 

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ] (16);

 

 

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

 

 

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato (17);

 

 

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

 

 

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

 

 

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo (18).

 

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742] (19) (20).

 

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro (21).

 

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti (22) (23).

 

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma (24).

 

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate (25) (26).

 

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni (27).

 

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (28).

 

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni (29).

 

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti (30).

 

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti (31).

 

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

 

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

 

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

 

 

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(16)  Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(18) (20) (21) (23) (24) (26-29)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(19)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(22)  Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 473 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, la deliberazione Corte dei conti 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di controllo.

(25)  Comma così modificato dal comma 172 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(30)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

(31)  L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

 

Art. 4.

Autonomia finanziaria.

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese (32).

 

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

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(32)  Per il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti vedi la Del.C.C. 13 gennaio 1998. Per il regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti vedi la Del.C.C. 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000.

 

 

Art. 5.

Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.

1. Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C.

 

 

Art. 6.

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (33).

 

 

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(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

 

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

 

Art. 7.

Consiglio di presidenza.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

 

 

Art. 8.

Sanatoria ed entrata in vigore.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453 (34).

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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(34)  I decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359, non sono stati convertiti in legge. Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453.

 

L. 14 novembre 1995, n. 481.
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.


 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

Art. 1.

Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

 

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (3).

 

 

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(3)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 

 

Art. 2.

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

 

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

 

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

 

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

 

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

 

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

 

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (4).

 

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

 

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

 

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

 

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

 

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

 

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

 

 

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

 

 

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

 

 

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

 

 

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

 

 

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

 

 

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) (5);

 

 

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (6);

 

 

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

 

 

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

 

 

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

 

 

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

 

 

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

 

 

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

 

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

 

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

 

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

 

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .

 

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

 

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

 

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

 

 

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

 

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

 

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

 

 

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

 

 

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

 

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

 

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

 

 

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

 

 

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

 

 

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

 

 

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

 

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

 

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

 

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

 

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti:

 

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

 

 

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

 

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

 

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (7).

 

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (8).

 

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

 

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (9).

 

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

 

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

 

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

 

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

 

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

 

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

 

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

 

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

 

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (10).

 

39. [Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità] (11).

 

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (12).

 

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(4)  Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

(5)  Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05 e la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06.

(6)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001, la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05 e la Del.Aut.en.el. e gas 18 dicembre 2006, n. 294/06.

(7) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(8)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.

(10)  La presente lettera era stata abrogata dall'ultimo periodo del comma 68 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, poi soppresso dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 68-bis della citata legge n. 266 del 2005, aggiunto dal suddetto articolo 39-quinquies. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004, il D.M. 21 luglio 2005 e la Del.Aut.en.el. e gas 19 giugno 2006, n. 117/06. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004; per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005 e, per il 2006, la Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS.

(11)  Comma abrogato dal comma 68-bis dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12)  Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.

 

 

Art. 3.

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (13).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

 

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (14).

 

3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (15).

 

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

 

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (16).

 

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

 

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (17).

 

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

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(13)  Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

(14)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(15)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.

(17)  L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

 

 


 

D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, conv., con mod., Legge 7 aprile 1995, n. 104.
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
(art. 17)

 

 

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33.

(2) Convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104 (Gazz. Uff. 10 aprile 1995, n. 84). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 gennaio 1994, n. 4, del D.L. 8 marzo 1994, n. 155, e del D.L. 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché del D.L. 9 agosto 1993, n. 285, del D.L. 9 ottobre 1993, n. 403, del D.L. 7 dicembre 1993, n. 506, del D.L. 7 febbraio 1994, n. 95, del D.L. 9 aprile 1994, n. 228, del D.L. 10 giugno 1994, n. 355, del D.L. 8 agosto 1994, n. 491, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 570, e del D.L. 9 dicembre 1994, n. 675, non convertiti in legge.

(3)  Vedi, anche, l'art. 3, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 17 maggio 1996, n. 106;

- Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 3 agosto 1999;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E.

(omissis)

Art. 17.

Attività dell'IPI, ex IASM.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , come sostituito dall'articolo 3.

 

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI (32).

 

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(32)  Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

(omissis)

 

L. 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
(artt. 1-2, 8)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

 

 

Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (2).

 

1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere (3).

 

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (4) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

 

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

 

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (5).

 

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (6).

 

5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (7).

 

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (8).

 

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

 

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

 

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

 

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (9).

 

 

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(2)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

(3)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(4)  Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156 e l'art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.

(6)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(7)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(8)  Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.

(9)  Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

 

Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme.

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (10).

 

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».

 

 

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(10)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(omissis)

 

Art.  8.

Testo unico.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni (17) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

 

a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

 

 

b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);

 

 

c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

 

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

 

 

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(17)  Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa.

 

 (omissis)


 

D.M. 28 settembre 2000, n. 301.
Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250.

(2)  La denominazione della Scuola Centrale Tributaria è stata così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 e dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;

 

Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

 

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

 

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Ritenuta la necessità di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei princìpi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonché della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;

 

Ritenuto, quindi, necessario far sì che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalità di tutti gli addetti al settore della fiscalità;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;

 

Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso può essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1

Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (3).

1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge (4).

 

2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'àmbito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze (5).

 

3. La Scuola con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei princìpi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Nell'àmbito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei (6).

 

 

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(3)  La denominazione della Scuola Centrale Tributaria è stata così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 e dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(6)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

 

Art. 2

Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola.

1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.

 

2. Il Rettore ha, nell'àmbito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (7).

 

3. All'ufficio del Direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.

 

4. Il Direttore amministrativo è scelto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è ordinatore primario di spesa (8).

 

5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.

 

6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori ordinari (9).

 

7. Il Consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunità (10).

 

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(8)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(10)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359.

 

 

 

 

Art. 3

Nomina e durata degli organi e dei responsabili.

1. Il Rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.

 

2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

 

3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonché i professori ordinari e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da un ulteriore trattamento economico stabilito, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'àmbito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza (11).

 

4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.

 

 

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(11)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359 e poi dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

 

Art. 4

Sede della Scuola.

1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'àmbito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede (12).

 

 

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(12)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

Art. 5

Incarichi.

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento (13).

 

2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità (14).

 

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (15).

 

4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera (16).

 

4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (17).

 

5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.

 

5-bis. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria (18).

 

 

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(13)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359.

(14)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(16)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359 e poi dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(18)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

 

Art. 6

Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola.

1. Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore ordinario e l'erogazione delle relative indennità e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato (19).

 

 

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(19)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

 

 

Art. 7

Incompatibilità.

1. Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il Rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte (20).

 

 

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(20)  Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 ottobre 2000, n. 311.

 

 

Art. 8

Modalità di funzionamento e norme transitorie.

1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato (21).

 

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

 

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

 

4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001 (22).

 

 

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(21)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(22)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359.

 

 

Art. 9

Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresì dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6. Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (23).

 

 

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(23)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359.


 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(artt. 17, 82, 85, 87)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Art. 18

Titolo di città.

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

(omissis)

Art. 82

Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (105).

 

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'àmbito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 (106).

 

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

 

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

 

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

 

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

 

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

 

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

 

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

 

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

 

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

 

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

 

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

 

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

 

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

 

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

 

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario (107).

 

 

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(105) Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(106) Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(107)  Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

(omissis)

Art. 85

Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

 

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

(omissis)

Art. 87

Consigli di amministrazione delle aziende speciali.

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86 (111).

 

 

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(111)  Il presente articolo corrisponde all'art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(Titolo II, Capo III)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

TITOLO II

Organizzazione

 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

 

 

 

Art. 30

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (63).

 

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (64).

 

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (65).

 

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (66).

 

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (67).

 

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (68).

 

 

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(63)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(64)  Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(66)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(67)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(68)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

 

 

Art. 31

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

 

 

Art. 32

Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.

(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

 

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

 

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

 

 

Art. 33

Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

 

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

 

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

 

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

 

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

 

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

 

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 34

Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (69).

 

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

 

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

 

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

 

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

 

6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

 

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

 

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

 

 

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(69)  Comma così sostituito dal comma 1-quinquies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 34-bis

Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (70).

 

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

 

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (71).

 

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (72).

 

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (73) (74).

 

 

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(70)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(71)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(72)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(73)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 35

Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

 

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

 

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

 

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

 

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (75) (76).

 

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (77).

 

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (78).

 

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (79).

 

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.

 

 

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(75)  Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(76)  Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

- per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005.

- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.

(77)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(78)  Vedi, anche, la Dir.Min. 26 febbraio 2002.

(79)  Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 36

Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

 

1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi (80).

 

1-bis 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali (81).

 

1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (82).

 

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (83).

 

 

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(80)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(81) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(82)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(83)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 marzo 2003, n. 89 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

 

Art. 37

Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.

(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

 

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

 

Art. 38

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

(Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

 

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

Art. 39

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (84).

 

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(84) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU.

(omissis)


 

L. 5 giugno 2003, n. 131.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(art. 7)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(2)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

Art. 7

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

 

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

 

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

 

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

 

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

 

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

 

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

 

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

(omissis)


 

L. 23 agosto 2004, n. 243.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
(art. 1)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 settembre 2004, n. 222.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Msg. 8 ottobre 2004, n. 1;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 12 ottobre 2004, n. 20;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 22 aprile 2005, n. PC/22/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 settembre 2004, n. 29469; Msg. 1 ottobre 2004, n. 30721; Msg. 2 novembre 2004, n. 35093; Msg. 17 dicembre 2004, n. 41265; Circ. 21 dicembre 2004, n. 166; Msg. 21 gennaio 2005, n. 2185; Circ. 16 febbraio 2005, n. 31; Msg. 11 aprile 2005, n. 14952; Msg. 18 aprile 2005, n. 15774; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856; Msg. 15 giugno 2005, n. 22690; Msg. 17 giugno 2005, n. 22987; Circ. 7 luglio 2005, n. 86;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 6 ottobre 2004, n. 5767/G/86/256.

 

 

Art. 1. 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

 

a) liberalizzare l'età pensionabile;

 

 

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

 

 

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari (3);

 

 

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi (4).

 

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;

 

 

b) liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;

 

 

c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;

 

 

d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

 

 

e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

 

1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

 

2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;

 

3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);

 

4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;

 

5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;

 

6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'àmbito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

 

7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute (5);

 

8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;

 

9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;

 

10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

 

11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base (6);

 

f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione;

 

 

g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

 

 

h) perfezionare l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:

 

1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia (7);

 

2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

 

3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari (8);

 

i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni (9);

 

 

l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio (10);

 

 

m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;

 

 

n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;

 

 

o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile (11);

 

 

p) applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;

 

 

q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

 

 

r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;

 

 

s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

 

 

t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;

 

 

u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera (12);

 

 

v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.

 

3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 

4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.

 

6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

 

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

 

 

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

 

1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;

 

2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;

 

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

 

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.

 

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.

 

8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.

 

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

 

10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

 

 

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

 

 

c) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;

 

 

d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

 

11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;

 

 

b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

 

 

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

 

 

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

 

 

e) prevedere il potenziamento dei benefìci agevolativi per le lavoratrici madri;

 

 

f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.

 

12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (13).

 

13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento (14).

 

14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:

 

«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa» (15).

 

15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (16).

 

16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

 

18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

 

 

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

 

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18 (17).

 

20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.

 

21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso».

 

22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

 

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

 

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

 

 

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

 

 

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

 

 

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

 

 

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali (18).

 

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse (19).

 

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.

 

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

 

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

 

 

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

 

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

 

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

 

 

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

 

 

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

 

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

 

29. Per l'istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

 

31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.

 

32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».

 

33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell'àmbito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

 

35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».

 

36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

 

37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».

 

38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996 .

 

39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

 

40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.

 

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.

 

44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

 

45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

 

46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

 

47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese (20).

 

50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'àmbito dei testi unici, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 (21).

 

51. Lo schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere (22).

 

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (23).

 

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (24).

 

54. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni] (25).

 

55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

 

 

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(3)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(4)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

(5)  Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(6)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(7) Vedi, anche, la Dir.Min. 28 aprile 2006.

(8)  Lettera così modificata dall'art. 25, comma 4, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 25. In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(9)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(10)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(11)  Vedi, anche, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42.

(12)  In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(13)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(14)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(15)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(16)  Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.M. 6 ottobre 2004.

(17)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 7-quaterdecies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Vedi, anche, il D.M. 4 febbraio 2005.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 febbraio 2005.

(20)  Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(21)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(22)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(23)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(24)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(25)  Comma abrogato dal comma 150 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

 

 


 

L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(art. 1, co. 27 e co. 57)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

Art. 1

(omissis)

comma 27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari (29).

 

 

 

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(29)  Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 14, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. Vedi, anche, la Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 71/05.

 

 

(omissis)

comma 57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista (51).

 

 

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(51)  Vedi, anche, l'art. 14-ter, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 2, D.L. 6 marzo 2006, n. 68, l'art. 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e i commi 931 e 988 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Una deroga a quanto previsto dal presente comma era stata disposta dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

 

(omissis)

 


 

D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv con mod. in L. 17 agosto 2005, n. 168.
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
(art. 14-novies)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2005, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

(omissis)

Art. 14-novies.

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

 

«I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;

 

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo»;

 

c) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

 

«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;

 

d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

 

«Nell'àmbito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

 

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

 

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

 

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

 

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

 

Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

 

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».

 

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (49).

 

 

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(49)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

(omissis)

 


 

D.L. 9 settembre 2005, n. 182, conv. con mod. in L. 11 novemrbe 2005, n. 231.
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
(art. 7)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231 (Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

(omissis)

Art. 7.

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

 

(omissis)

 


 

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
(art. 13, 18, 19, 21 e 23)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

 

(omissis)

 

Art. 13.

Forme pensionistiche individuali.

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

 

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

 

 

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi (26).

 

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

 

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c) (27).

 

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

 

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

 

 

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(26) Con Provv. ISVAP 10 novembre 2006, n. 2472 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 272) sono state dettate disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera.

(27) Comma così modificato dal comma 4 dell’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

 

(omissis)

Art. 18

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

 

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

 

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

 

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

 

 

Art. 19.

Compiti della COVIP.

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

 

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale àmbito:

 

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'àmbito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

 

 

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

 

 

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'articolo 6;

 

 

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

 

 

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d);

 

 

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all' art. 2621 del codice civile;

 

 

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse (32);

 

 

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

 

 

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

 

 

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare (33);

 

 

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

 

 

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

 

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

 

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

 

 

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

 

4. La COVIP può altresì:

 

a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

 

 

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno;

 

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere (34).

 

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato (35).

 

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

 

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

 

 

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(32) Con Del.Covip 31 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 21 novembre 2006, n. 271, S.O.) sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa previsti dalla presente lettera. Per le istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari vedi la Del.Covip 21 marzo 2007.

(33)  Lettera così corretta con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).

(34) Lettera aggiunta dall’art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

(35) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.

 

 

Art. 21.

Abrogazioni e modifiche.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

 

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

 

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» (40).

 

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

 

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;

 

 

b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;

 

 

c) l'articolo 20;

 

 

d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

 

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

 

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

 

 

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(40) Comma così sostituito dal comma 314 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 23.

Entrata in vigore e norme transitorie.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo (41).

 

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia (42).

 

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR (43):

 

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

 

 

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

 

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi (44);

 

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3 (45).

 

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007 (46).

 

4. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6 (47).

 

4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007 (48).

 

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico (49).

 

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

 

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

 

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

 

 

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

 

 

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 (50).

 

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007 (51).

 

 

 

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(41) Comma così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(42)  Comma così corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24).

(44) Numero così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(43) Alinea così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente alinea era stato inoltre modificato dall'art. 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge.

(45) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279 e poi così sostituito dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il citato D.L. n. 279 del 2006 non è stato convertito in legge.

(46)  Le direttive previste dal presente comma sono state emanate con Del.Covip 28 giugno 2006.

(47) Comma così sostituito dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Covip 30 novembre 2006. Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge.

(48) Comma aggiunto dal comma 753 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(49) Comma così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(50)  Comma prima corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24) e poi così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(51)  Comma prima corretto con Comunicato 30 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2006, n. 24) e poi così modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 (omissis)

 

 


 

L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
(art. 24 e 25)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

 

(omissis)

Art. 24.

Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali.

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione (17).

 

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

 

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi (18).

 

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

 

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (19).

 

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

 

6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonchè i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave (20).

 

 

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(17)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Con Comunicato 11 maggio 2006 (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108) sono state disciplinate le modalità organizzative di cui al presente comma.

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. ISVAP 15 marzo 2006, n. 1.

(19) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(20) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

 

Capo III

 

Disposizioni relative all'organizzazione e alle competenze delle autorità

 

Art. 25.

Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

 

 

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

 

 

c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».

 

2. [Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB (21)] (22).

 

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

 

4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.

 

 

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(21)  Per il differimento dell'efficacia delle norme di cui al presente comma vedi l'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'efficacia delle norme di cui al presente comma era stata differita anche dall'art. 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6, non convertito in legge.

(22) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

 

 (omissis)

 

 


 

D.L. 8 aprile 1974, n. 95, conv. in L. 7 giugno 1974, n. 216.
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
(art. 1)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1974, n. 94 e convertito in legge con l'art. 1, L. 7 giugno 1974, n. 216 (Gazz. Uff. 8 giugno 1974, n. 149). L'intero testo del decreto-legge è stato così sostituito dal predetto art. 1 della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216, riportata al n. A/XXVIII.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 gennaio 1997, n. 17;

- Ministero delle finanze: Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E.

 

 

Art. 1. 

È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

 

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

 

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

 

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

 

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

 

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

 

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

 

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

 

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

 

[La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro] (3).

 

Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.

 

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.

 

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4).

 

 

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(3)  L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato l'undicesimo comma dell'art. 1 e i primi due periodi del decimo comma dell'art. 2.

(4)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 giugno 1985, n. 281.

 

(omissis)

 


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 52, 65)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

(omissis)

65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive (23).

 

 

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(23)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 26 gennaio 2006, la Del. 10 gennaio 2007 e la Del.COVIP 30 gennaio 2007.

 

 (omissis)

 

 


 

D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. con mod. in L. 11 marzo 2006, n. 81
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.
(art. 1-bis)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

Art. 1-bis.

Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura.

1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'àmbito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.

 

3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

 

4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite».

 

5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».

 

6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

 

7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

 

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

 

8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza avicola» con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalità:

 

a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attività avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;

 

 

b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;

 

 

c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

 

 

d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

 

 

e) interventi, disposti dall'autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi (15).

 

9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 4:

 

1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;

 

2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario» sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;

 

3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;

 

b) al camma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali».

 

10. Nell'àmbito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento (16).

 

11. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12 (17).

 

12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8 (18).

 

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'àmbito delle disponibilità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro (19).

 

14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:

 

a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 

 

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

 

 

c) quanto a 10 milioni di euro, nell'àmbito delle disponibilità dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;

 

 

d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;

 

 

e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (20).

 

15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (21).

 

 

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(15) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(16) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(17) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(18) Vedi, anche, il D.M. 2 maggio 2006.

(19) Vedi, anche, il comma 1072 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(20) Vedi, anche, il comma 1072 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(21)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.

(omissis)

 


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223. conv. con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(art. 13)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (39).

 

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (40) (41).

 

 

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(39) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(40) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(41)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(artt. 6-8, 251)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l’articolo 71;

 

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare, l’articolo 80;

 

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

 

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

PARTE I

Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice

 

TITOLO I

Principi e disposizioni comuni

(omissis)

Art. 6

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)

1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento (7).

 

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

 

4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

 

5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

 

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

 

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

 

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

 

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

 

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

 

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

 

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

 

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

 

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento (8);

 

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

 

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

 

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

 

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;

 

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

 

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

 

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

 

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;

 

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

 

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

 

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (9);

 

o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

 

9. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può:

 

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

 

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

 

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

 

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.

 

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

 

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

 

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.

 

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

 

 

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(7) Con Det. 3 marzo 2007 (Gazz. Uff. 5 marzo 2007, n. 53) sono stati nominati due componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(8) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(9) Con Reg. 10 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2006, n. 248) è stato emanato il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie.

 

 

Art. 7

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 4, L. n. 109/1994; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)

1. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

 

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

 

4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

 

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

 

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

 

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

 

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

 

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

 

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

 

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

 

i) gestisce il proprio sito informatico;

 

l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

 

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

 

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

 

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

 

a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

 

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

 

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

 

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

 

10. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

 

 

Art. 8

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie.

(art. 5, L. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l’Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.

 

2. L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l’accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

 

3. Il regolamento dell’Autorità, nella disciplina dell’esercizio della funzione di vigilanza prevede:

 

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità devono inviare i dati richiesti;

 

b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

 

c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

 

d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

 

4. Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

 

5. Le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell’Autorità.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorità e delle risorse disponibili (10).

 

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

 

8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.

 

10. L’Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

 

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

12. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

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(10) Con D.P.C.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) è stata approvata la pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici. Successivamente, l'art. 1, D.P.C.M. 23 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) ha sospeso l'efficacia del suddetto decreto sino al 31 gennaio 2007. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 257 del presente decreto aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

(omissis)

Art. 251

Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali.

(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno precedente.

 

2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

 

3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.

 

4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato II B.

 

5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.

(omissis)

 

 


 

L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 467, 474-480, 580, 1279)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

(omissis)

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:

 

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

 

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

 

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

 

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;

 

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;

 

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilità, la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

 

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.

 

475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.

 

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

 

477. Per l'espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

 

478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.

 

480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell'economicità. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.

(omissis)

580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali (24).

 

 

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(24) Comma così modificato dal comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

1279. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

(omissis)

 

 


Documentazione

 


Camera dei deputati

 


Allegato A
Seduta n. 90 del 21/12/2006

TESTO AGGIORNATO AL 28 DICEMBRE 2006

 

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1746-BIS-B)

(A.C. 1746-bis-B - Sezione 1)

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 

La Camera,

premesso che:

il tema dei costi eccessivi ed impropri della politica, e della necessità di abbattere in modo drastico le incrostazioni clientelari che appesantiscono gli apparati pubblici, è stato tra i punti nodali del dibattito sulla legge finanziaria;

all'iniziativa del governo, che aveva introdotto già nella proposta iniziale alcune norme di ridotta portata, si è affiancata l'iniziativa parlamentare, che ha puntato a dare maggiore incisività ed efficacia alle proposte già in campo, e a porre nuove questioni all'attenzione delle Camere;

i risultati conseguiti costituiscono un primo passa in avanti. Ma non sono mancati segnali contraddittori ed errori manifesti, la cui correzione è indispensabile per evitare che l'opinione pubblica riversi critiche indiscriminatamente negative sul ceto politico e sulle istituzioni;

in molti casi, è accaduto che la maggioranza avesse, con il concorso e l'assenso dello stesso governo, maturato soluzioni corrette, poi stravolte nella definitiva formulazione del maxiemendamento presso la Presidenza del consiglio per il voto di fiducia. Tanto che molte delle critiche che oggi guardano all'iter parlamentare di formazione della legge finanziaria andrebbero invece più correttamente poste alla Presidenza del consiglio ed al rapporto che questa ha tenuto con la maggioranza parlamentare da un lato, e gli interessi che contro il volere di quella maggioranza hanno trovato ingresso dall'altro;

è necessario anzitutto sopprimere la norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti, che pone il centrosinistra a rischio di subire critiche devastanti, analoghe a quelle tante volte indirizzate nella precedente legislatura contro il governo Berlusconi allora in carica;

va poi restituito il carattere di generalità alla regola del tetto massimo agli emolumenti pubblici fissato in rapporto allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Va dunque soppressa la raffinata casistica conclusivamente introdotta, che permette esenzioni e deroghe e giunge persino a riconoscere una vera e propria scala mobile per retribuzioni di 750.000 euro ed oltre;

vanno, ancora, cancellate le norme che introducono ipotesi di spoils system, che fittiziamente cancellano strutture per istituirne parallelamente altre (alta commissione), o che persistono nel malvezzo di istituire strutture speciali e ad hoc per interessi che bene potrebbero essere perseguiti attraverso le molteplici amministrazioni, centrali e locali, che insistono sul territorio;

vanno infine corrette le norme dalle quali si può desumere che i ministri di riferimento sono stati catturati dagli interessi dicasteriali sottostanti, come è accaduto nel caso dell'accorpamento delle scuole di formazione per il personale e la dirigenza pubblica;

vanno nei tempi più brevi attuati principi di trasparenza e conoscibilità della gestione da parte dei soggetti pubblici, ed in specie delle amministrazioni elettive regionali e locali, al fine di contenere possibili fenomeni di degenerazione clientelare, come ad esempio il proliferare delle società miste, che hanno destato vasta eco e preoccupazione nell'opinione pubblica,

 

impegna il Governo:

 

ad adottare, nel tempo intercorrente tra la promulgazione e pubblicazione della legge finanziaria e il prodursi dei suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2007, un decreto-legge che disponga la soppressione della norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti (comma 1346);

a monitorare l'applicazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria che aumentano considerevolmente la spesa pubblica e i costi della politica al fine di valutare l'opportunità di modificarle con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

compensi amministratori società partecipate (comma 467): soppressione di previsioni di aumenti e quote variabili, rivalutazioni in relazione al tasso di inflazione programmato e deroghe che portano a superare l'importo di 500.000 euro annui;

soppressione dell'Alta Commissione di studio di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e contestuale istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica (comma 475 e seguenti);

istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (comma 581) valutando l'opportunità di prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze);

tetto di 250.000 euro degli emolumenti riferito al primo presidente Corte di cassazione (comma 594), valutando l'opportunità di prevedere che non sia limitato ai soli dirigenti a contratto esterno ma sia valido anche per tutti gli altri dirigenti e manager di Stato;

voli transcontinentali di prima classe per dirigenti di prima fascia (comma 469);

consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio (comma 802), valutando l'opportunità di escludere la previsione che tali figure possano svolgere attività professionali sanitarie esterne ovvero prevedere che la Presidenza del Consiglio si avvalga di prestazioni e servizi sanitari esterni;

soppressione dell'Istituto per la Montagna e contestuale istituzione dell'Ente italiano per la montagna (commi 1283-1287);

a dare immediata esecuzione alle norme della legge finanziaria (commi 588-592) per cui i soggetti pubblici sono tenuti a fornire ad una banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica una completa informazione, finora assai difficilmente reperibile, sulle società e i consorzi cui partecipano.

 

9/1746-bis-B/78. D'Elia, Pettinari.

 

 

 

 


 



[1]     D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[2]     D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ai sensi del comma 6 dell’articolo, tali incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a soggetti diversi dagli appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza, che siano persone di particolare comprovata qualificazione personale e in possesso di specifici requisiti elencati dal medesimo comma, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

[3]     Sono esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati.

[4]     L. 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

[5]     In tal senso si esprime anche la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. FL 05/2007 dell’8 marzo 2007 (par. 6).

[6]     R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[7]     D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[8]     Art. 83, R.D. 2440/1923 e art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

[9]     In tal senso C.Cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 24.

[10]    Corte di Cassazione, ordinanza a SS.UU., n. 19667 del 22 dicembre 2003.

[11]    Corte di Cassazione, sentenza a SS.UU., n. 3899 del 26 febbraio 2004.

[12]    Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, come modificato dall’art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[13]    Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

[14]    In tal senso si veda, ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. n. 5668 del 25 giugno 1997.

[15]    Per un elenco di tali soggetti si veda, in particolare, lart. 74 del R.D. 2440/1923 e l’art. 178 del regolamento d’esecuzione di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Per gli enti locali si veda l’art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[16]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[17]    In tal senso si sono pronunciate anche altre sentenze della Corte dei Conti: si vedano, in particolare, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria n.553/EL/2002 del 10 dicembre 2002  e Sezione Giurisdizionale Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 423/EL/2002 del 28 ottobre 2003.

[18]    Disposizioni riferite genericamente a forme di assicurazione per i Consiglieri regionali contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato sono previste inoltre nelle regioni Piemonte (art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57, come modificato da ultimo con l’art. 1 L.R. 17 giugno 1997, n. 35) e Veneto (art. 6-bis della L. R. 10 marzo 1973, n. 9, inserito dall’art. 81 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6). La legge regionale per il Veneto prevede in particolare che l’onere derivante dall’assicurazione sia posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.

[19]    L.R. 26 luglio 1997, n. 24, Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

[20]   L.R. 5 novembre 1998, n. 48, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19. “Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri regionali”. Copertura assicurativa rischi derivanti dall’espletamento compiti istituzionali.

[21]    Si vedano, ad esempio:

§       l’art. 22, secondo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (“L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l’impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave”);

§       l’art. 15, terzo comma, L. 5 marzo 1961, n. 90, Stato giuridico degli operai dello Stato (“L’Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionato dall’operaio si rivale agendo contro quest’ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l’operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave”);

§       l’art. 1, commi primo e secondo, L. 31 dicembre 1962, n. 1833, Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni (“Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell’esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all’Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici”).

§       l’art. 52 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (“Il presidente e i componenti il Consiglio d’amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati alla Università o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave”).

[22]    D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 20 dicembre 1996, n. 639.

[23]    Ai sensi del D.Lgs. n. 1/1999, alle successive sottoscrizioni di capitale sociale della società possono partecipare anche le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, per un importo complessivamente non superiore ad 1/4 della sua entità.

[24]    Per quanto riguarda ENISUD, si ricorda che inizialmente, la direttiva del 26 gennaio 1999 prevedeva la eventuale acquisizione della società da parte di Sviluppo Italia, successivamente peraltro alla valutazione della convenienza economica. Non è stato dato, tuttavia, ulteriore seguito all’acquisizione di ENISUD.

[25] In particolare:

§          l’articolo 73 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha previsto l’estensione della legge 181/1989, prima applicabile solo alle aree di crisi siderurgica, anche alle aree interessate da crisi del comparto industriale, attribuendo a Sviluppo Italia la gestione degli incentivi.

§          l’articolo 4, commi 106-111, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) ha disposto l’istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi sul capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia S.p.A.; tuttavia tale Fondo non è ancora operativo, in attesa della decisione in merito della Commissione Ue;

§          l’articolo 1, commi 215-218 e 221, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) autorizza Sviluppo Italia a concedere agevolazioni alle imprese, al fine di rafforzare l’attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate. Tale misura non è ancora operativa, in attesa della decisione in merito della Commissione Ue.

§          l’articolo 11, commi 3-6, del D.L. n. 35/2005 ha istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, assegnando a Sviluppo Italia S.p.A. il compito di curare unicamente la fase della valutazione e l’attuazione dei citati interventi.

§          la legge n. 56 del 2005 prevede, all’articolo 3, la costituzione di strutture - gli sportelli unici all’estero - per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo e l’attrazione degli investimenti esteri. Tra gli organismi che partecipano a tali strutture vi è ricompressa anche Sviluppo Italia. Lo strumento non è ancora operativo.

[26] Il piano di dismissione deve prevedere la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre e la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procede d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllate che risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrà essere non superiore a tre (comma 459).

[27]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[28]    Questa limitazione è stata introdotta dal co. 731 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

[29]    Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

[30]    Ex art. 77, co. 2, T.U., per amministratori locali si intendono, ai fini delle disposizioni in esame, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

[31]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[32]    L’art. 6 del T.U. prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono, tra l’altro, le forme di partecipazione popolare e di decentramento. Ai sensi dell’art. 8 del T.U. i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

[33]    I dati del censimento 2001 sono pubblicati nel D.P.C.M. 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

[34]    D.L. luglio 2006, n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248), Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[35]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, co. 720.

[36]    L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[37]    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[38]    L. 5 giugno 2003 n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[39]    La figura dei segretari comunali e provinciali è disciplinata dagli artt. 97 e segg. del D.Lgs. 267/2000; l’art. 98 prevede l’albo nazionale, al quale si accede per concorso, articolato per sezioni regionali (art. 98) e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, cui è affidata la cura di un interesse pubblico, qual è la corretta gestione della categoria dei segretari comunali e provinciali (art. 102).

[40]    Articolazioni decentrate della sezione di controllo sugli atti di governo e sulle amministrazioni dello Stato in sede regionale, avevano sede presso ogni capoluogo di regione a statuto ordinario, ed esercitavano il controllo preventivo, successivo e sulla gestione delle amministrazioni dello Stato avente sede nella corrispondente regione.

[41]   Questi ultimi erano stati istituiti con deliberazione della Corte 13 giugno 1997, n. 1/97, in forza della quale “la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonché sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione mediante collegi operanti in sede regionale, mediante il modello organizzativo di sezioni”.

[42]   Due in Trentino Alto Adige, con sede in Trento e Bolzano; una sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste; una in Sicilia con sede a Palermo; una in Sardegna con sede a Cagliari.

[43]   Il C.d.P. della Corte dei Conti, istituito con l’articolo 10 della legge 117/1988 e modificato, per quanto riguarda la composizione, dall’art. 18 della legge 205/2000 e dall’art. 1 del D.Lgs. 62/2006, ha competenza per i provvedimenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte (principalmente, ma non solo, per i provvedimenti di natura disciplinare).

[44]    In attuazione di tale disposto l’Autorità ha emanato la delibera 10 gennaio 2007 (pubblicata nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007).

[45]    Pubblicata nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2007.

[46]    Si veda, ad esempio, A. Carullo, Riforma dei contratti pubblici ed autorità di vigilanza: una occasione mancata, in “Rivista trimestrale degli appalti” n. 4/2006.

[47]   D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

[48]   “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

[49]   “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

[50]   Già attribuite all’ISVAP dalla legge n. 576/1982.

[51]   Il richiamato quinto comma stabilisce che il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

[52]   La legge n. 239/04 reca “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

[53]    Convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2006.

[54]   Consultabile al link http://www.autorita.energia.it/docs/07/100-07.htm

[55]    D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[56]    L. 23 ottobre 1992, n. 421, Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

[57]    D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[58]    D.Lgs.05 dicembre 2003, n. 343, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[59]    Informazioni e dati forniti dalla Relazione annuale 2005 del CNIPA.

[60]    L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[61]    L. 11 febbraio 2005, n. 15, Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa.

[62]    L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[63]    L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[64]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[65]    Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.

[66]    L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

[67]    D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[68]    L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. L’art. 39 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (comma 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

[69]    D.L. 12 maggio-1995, n. 163, recante Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

[70]    D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

[71]    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[72]    D.L. 32/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 104/95 - recante Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

[73]    L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione IPI prevede che l’Assemblea dei soci deliberi in merito al programma pluriennale dell’Istituto e che provveda alla presentazione al Ministro delle attività produttive per la sua definitiva approvazione.

[74]   Con riferimento agli interventi a favore delle aree depresse di competenza del Ministero delle attività produttive 8ora dello sviluppo economico)  si ricorda chel’art. 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003)  previedeval’istituzione presso detto Ministero di un fondo per le aree sottoutilizzatea cui  erano destinate:’

a)       le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 448/98, per la parte relativa alle autorizzazioni di spesa, di cui alla legge n. 488 del 1992;

b)       le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma;

c)       le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati;

d)       le economie di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).

      Lo stesso comma 3 prevedeva, inoltre, che sul predetto fondo andassero a gravare gli oneri relativi al funzionamento dell’IPI (Istituto per la promozione industriale) concernenti iniziative ed attività di assistenza connesse agli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

[75]   consultabile al link http://www.ipi.it/allegati/ProgrammaIpi2007-2009.doc

[76]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[77]    D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

[78]    Sito Internet: http://www.esteri.it/ita/2_13.asp

[79]    Fonte: 9° Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione per il 2005 (http://www.sspa.it/9rapporto/23-All-Sch04-IstMAE-2005.pdf).

[80]    Sito Internet: http://www.ssef.it/site.php?page=home.

[81]    Sito Internet:

      http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/istituti_formazione/sottotema_001.html.

[82]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[83]    Fonte: 9° Rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione per il 2005 (http://www.sspa.it/9rapporto/23-All-Sch04-IstMAE-2005.pdf).

[84]    Si ricorda che con l’istituzione dell’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale, istituita con D.P.C.M. del 9 aprile 2003, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b) della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), veniva contestualmente soppressa la Commissione tecnica per la spesa pubblica. Quest’ultima, istituita con la L. n. 119 del 1981, poteva avvalersi dell’accesso a sistemi informativi, di cui all’articolo 32 della citata L n. 119, di una segreteria tecnica e della stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della L. n. 878 del 1986.

[85]    L. 7 agosto 1997 n. 266, “Interventi urgenti per l'economia”.

[86]    Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[87]    Decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza”.

[88]    Di recente, il D.Lgs. 1182/1948 è stato oggetto di un intervento normativo, ad opera dell’art. 14-novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ne ha novellato gli artt. 2, 3, 4 e 6.

[89]   Attualmente, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

[90]    Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[91]    L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[92]    L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[93]    L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[94]    Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[95]    Quando il legislatore ha inteso prevedere la retroattività della disciplina introdotta lo ha infatti espressamente previsto, come è accaduto nel caso delle disposizioni introdotte in materia di rimborsi elettorali riferiti alle elezioni nella circoscrizione Estero della Camera e del Senato (art. 39-bis, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla L. 248/2006).

[96]    Il testo della disposizione, antecedente alla riforma del sistema elettorale introdotta con la L. 270/2005, fa riferimento ai “candidati non collegati ad alcun gruppo”, soggetti non più previsti dalla nuova normativa.

[97]    Poiché l’ammontare complessivo dei fondi relativi a ciascuna delle elezioni è attualmente determinato in ragione del numero degli aventi diritto al voto, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ha ritenuto di dover estendere lo stesso criterio del numero di elettori anche per la ripartizione del fondo tra le regioni. (Questo criterio è stato applicato la prima volta con Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 22 luglio 1999, Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).

[98]    Il Regolamento recante le modalità di gestione e funzionamento del fondo è stato adottato con il D.M. Economia e finanze 22 febbraio 2007, n. 31.